Come Difendersi Da Un Decreto Ingiuntivo: Guida Legale Definitiva

Introduzione

Ricevere un decreto ingiuntivo può mettere in serio allarme qualsiasi debitore: in poche settimane si rischiano pignoramenti di stipendi, conti correnti o beni, con gravi conseguenze economiche e patrimoniali se non si reagisce in tempo. È fondamentale quindi conoscere come difendersi efficacemente da un’ingiunzione di pagamento, evitando errori comuni (come ignorare l’atto o perdere le scadenze per reagire) e attivando subito le soluzioni legali disponibili. In questa guida analizzeremo tutte le strategie per contestare o risolvere un decreto ingiuntivo – dall’opposizione in tribunale alla sospensione dell’esecuzione, fino alle definizioni agevolate dei debiti e agli strumenti di sovraindebitamento – fornendo un quadro completo aggiornato a Gennaio 2026 con i riferimenti normativi e le ultime sentenze utili.

Anticipiamo sin da ora le principali soluzioni legali che affronteremo nel dettaglio: l’opposizione al decreto ingiuntivo (con cui il debitore può ottenere l’annullamento dell’ingiunzione se il credito è contestabile), le richieste di sospensione per bloccare provvisoriamente l’esecuzione forzata, le possibili trattative con il creditore per piani di rientro o saldo e stralcio del debito, nonché gli strumenti alternativi come le definizioni agevolate fiscali (es. rottamazione delle cartelle/ingiunzioni) e le procedure di sovraindebitamento per ridurre o cancellare i debiti non sostenibili. Ogni soluzione va valutata in base al caso concreto e ai termini stringenti di legge (ad esempio, 40 giorni per fare opposizione): agire con tempestività e cognizione di causa è essenziale per evitare che il decreto diventi definitivo e si passi ai pignoramenti .

A tal proposito, questa guida è curata dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dal suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’Avv. Monardo – cassazionista con oltre 16 anni di esperienza in diritto bancario e tributario – coordina un team di professionisti esperti a livello nazionale in materia di debiti bancari, finanziari e fiscali . È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (nominato ai sensi della L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e svolge il ruolo di professionista fiduciario in un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) . Inoltre ha conseguito l’abilitazione come Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021) , potendo assistere anche le aziende nelle procedure di composizione negoziata.

Come può aiutarvi concretamente l’Avv. Monardo e il suo staff? Prima di tutto con un’analisi personalizzata dell’atto ricevuto (valutando la legittimità del decreto, la regolarità della notifica, la fondatezza del credito e l’eventuale presenza di vizi formali). In base alla situazione, lo Studio può poi attivarsi immediatamente per presentare ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo entro i termini di legge, chiedendo anche la sospensione dell’esecutorietà del provvedimento per fermare sul nascere pignoramenti o altre azioni esecutive. Parallelamente, i professionisti potranno condurre trattative con il creditore per ricercare soluzioni stragiudiziali vantaggiose – ad esempio un piano di rientro rateizzato del debito o un saldo e stralcio (riduzione dell’importo dovuto) – evitando così una lunga causa giudiziaria. Se necessario, l’Avv. Monardo potrà guidarvi nell’accesso a strumenti speciali di composizione della crisi debitoria, quali procedure concorsuali minori (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazione del patrimonio con esdebitazione) o le definizioni agevolate fiscali previste per cartelle e ingiunzioni fiscali, in modo da bloccare sul nascere ipoteche, fermi amministrativi, nuove cartelle esattoriali e altre iniziative aggressive del creditore pubblico o privato. Ogni azione sarà svolta con professionalità, trasparenza sui costi (secondo tariffe etiche) e massima tempestività, data l’urgenza che queste situazioni richiedono.

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Contesto normativo e giurisprudenziale sul decreto ingiuntivo

Che cos’è il decreto ingiuntivo? Si tratta di un ordine di pagamento emesso dal giudice su richiesta di un creditore, con cui si ingiunge al debitore il versamento di una determinata somma (o la consegna di una cosa fungibile o di un quantitativo di beni) entro un certo termine . Il procedimento per decreto ingiuntivo – disciplinato dagli articoli 633-656 del Codice di procedura civile – è anche detto procedimento monitorio proprio perché si svolge in maniera rapida e senza contraddittorio iniziale: il giudice decide sulla base del solo ricorso presentato dal creditore, il quale deve provare per iscritto il suo diritto (es. mediante fatture non pagate, contratti, cambiali, assegni, estratti conto autenticati, ecc.) . Se la documentazione appare valida e il credito risulta certo, liquido ed esigibile (cioè di ammontare determinato, già scaduto e non subordinato ad altre condizioni ), il giudice emette il decreto ingiuntivo senza sentire il debitore, generalmente entro poche settimane dal deposito del ricorso . In caso di documentazione insufficiente o dubbi sulla pretesa, invece, il ricorso monitorio può essere rigettato dal giudice .

Il decreto ingiuntivo viene notificato all’intimato (il debitore) e contiene l’intimazione di pagamento entro 40 giorni dalla notifica, con l’avvertimento che in difetto di pagamento o di opposizione nel termine il provvedimento diventerà definitivo ed esecutivo . Durante questa fase iniziale, il debitore potrebbe non avere nemmeno conoscenza dell’azione legale in corso fino al momento in cui riceve la notifica del decreto: l’ingiunzione infatti viene emessa inaudita altera parte, ossia senza contraddittorio con l’intimato . Questa sommarietà di procedura (mirata a dare rapidamente al creditore un titolo esecutivo) è bilanciata dal fatto che il debitore, una volta notificato, ha la possibilità di reagire attivando la successiva fase di opposizione davanti al giudice, che si svolgerà invece con cognizione piena e contraddittorio tra le parti (come vedremo nel prossimo paragrafo). Se il debitore propone opposizione, il decreto ingiuntivo non diventa definitivo e si apre un giudizio ordinario sul merito della pretesa; se invece il debitore non fa opposizione entro i termini, il decreto acquista forza di giudicato e il creditore potrà procedere con l’esecuzione forzata (pignoramenti ecc.) sulla base di esso .

Va ricordato che per poter utilizzare questa procedura il creditore deve agire entro i termini di prescrizione del credito: ad esempio, per fatture commerciali il diritto si prescrive in 5 anni (art. 2948 c.c.), per canoni di locazione in 5 anni, per parcelle professionali in 3 anni, per cambiali in 3 anni, per assegni bancari in 6 mesi, per contributi e tributi può variare (spesso 5 o 10 anni). Un decreto ingiuntivo richiesto su un credito ormai prescritto può essere contestato efficacemente dal debitore in sede di opposizione, eccependo la prescrizione maturata . Inoltre il credito deve essere fondato su un titolo giuridico valido: se il rapporto sottostante è nullo o annullabile (ad es. contratto affetto da usura o clausole abusive, prestazione professionale mai eseguita, ecc.), anche il decreto ingiuntivo risultante potrà essere annullato in opposizione presentando le opportune prove .

Base normativa: i riferimenti chiave nel codice di procedura civile sono l’art. 633 c.p.c. (requisiti per il ricorso ingiuntivo: credito di denaro o cose fungibili, liquido ed esigibile, provato per iscritto), l’art. 641 c.p.c. (termine per l’opposizione di 40 giorni dalla notifica, estensibile fino a 60 giorni se l’intimato risiede all’estero ), l’art. 642 c.p.c. (possibilità per il creditore di richiedere la provvisoria esecutorietà del decreto in casi particolari, ad esempio se il credito si fonda su cambiale, assegno, certificato di liquidazione di somme dovute dalla PA, oppure se c’è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo), e gli articoli 643-644 c.p.c. (procedura di emissione e forma del decreto). L’art. 647 c.p.c. disciplina poi la esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto: trascorsi i termini senza opposizione, il decreto viene dichiarato esecutivo dal cancelliere e vale come sentenza di condanna definitiva. Se invece l’ingiunzione è opposta, si applicano gli articoli 645 e seguenti c.p.c.: l’opposizione instaura un giudizio a cognizione piena, che può concludersi con sentenza di conferma o revoca del decreto (art. 653 c.p.c.) . In caso di conferma, il decreto ingiuntivo diviene titolo esecutivo definitivo; in caso di accoglimento dell’opposizione, il decreto è revocato e perde efficacia .

Novità introdotte dalla riforma Cartabia (2023): il procedimento per decreto ingiuntivo ha subito importanti modifiche con la recente riforma del processo civile (D.Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia, in vigore dal 28 febbraio 2023). L’obiettivo del legislatore è stato quello di digitalizzare e accelerare le procedure monitorie e le eventuali opposizioni, rendendo il sistema più efficiente. Tra le principali novità si segnalano:

  • Obbligo del telematico e notifica via PEC: oggi tutti i ricorsi per decreto ingiuntivo devono essere depositati in forma digitale tramite il Portale del Processo Civile Telematico (PCT) . Anche la notifica del decreto avviene preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo elettronico certificato del debitore (se presente in pubblici registri) . La notifica a mezzo PEC è ora obbligatoria quando l’intimato ha un domicilio digitale registrato; solo se il debitore è sprovvisto di PEC si procede con metodi tradizionali (ufficiale giudiziario, posta) . Ciò accelera la comunicazione dell’atto ed elimina i ritardi delle notifiche cartacee.
  • Termini più rapidi nell’opposizione: pur rimanendo fermo il termine di 40 giorni per proporre opposizione (art. 641 c.p.c.), la riforma impone al giudice di fissare la prima udienza entro 90 giorni dal deposito dell’opposizione . In passato non vi era un termine preciso e spesso le udienze venivano calendarizzate dopo molti mesi: ora il debitore ha la garanzia di un primo esame in tempi contenuti. Inoltre, il giudice ha facoltà di accelerare la definizione del giudizio di opposizione se ritiene l’opposizione manifestamente infondata, scoraggiando così opposizioni meramente dilatorie . La riforma prevede anche una maggiore rigidità nella gestione delle proroghe e delle tempistiche istruttorie, per evitare stalli e rinvii eccessivi .
  • Mediazione obbligatoria in sede di opposizione: un cambiamento molto rilevante è l’introduzione dell’obbligo di tentare la mediazione civile (ex D.Lgs. 28/2010) nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora la materia del contendere rientri tra quelle soggette a mediazione obbligatoria (es. contratti bancari, finanziamenti, assicurazioni, condominio, locazioni, successioni ereditarie, etc.). La Riforma Cartabia ha infatti inserito l’art. 5-ter D.Lgs. 28/2010, in base al quale il creditore opposto, una volta ricevuta la notifica dell’atto di opposizione, deve attivare il procedimento di mediazione entro il termine fissato dal giudice . Dal 30 giugno 2023 tale passaggio costituisce condizione di procedibilità dell’opposizione stessa , il che significa che senza il tentativo di mediazione il giudizio non può proseguire. Attenzione: la mediazione va avviata dopo che il giudice dell’opposizione si sia pronunciato sull’eventuale concessione della provvisoria esecuzione del decreto (vedremo a breve questo aspetto). In pratica, lo schema attuale è: il debitore notifica l’opposizione, il giudice in prima udienza decide se concedere l’esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, e subito dopo il creditore deve depositare l’istanza di mediazione. Se il creditore non la attiva, il processo si interrompe finché non vi provvede; se nessuna delle parti si presenta in mediazione, il giudice potrà desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione. Questa novità mira a evitare abusi del procedimento monitorio in materie dove sarebbe richiesto un tentativo di conciliazione: ora la negoziazione tra le parti viene solo posticipata, non eliminata.
  • Abolizione della formula esecutiva: un cambiamento tecnico ma significativo riguarda la fase successiva all’eventuale ottenimento di un titolo esecutivo. Prima della riforma, per iniziare l’esecuzione forzata il creditore doveva far apporre sul decreto ingiuntivo (o sulla sentenza di merito) la formula esecutiva “in nome del Popolo Italiano…”, ottenendo così la copia esecutiva. Dal 30 giugno 2023 ciò non è più necessario: l’art. 474 c.p.c. come modificato dispone che il titolo esecutivo sia rilasciato in copia attestata conforme all’originale, senza formula . Di conseguenza è stato modificato anche l’art. 479 c.p.c., il quale ora richiede la notifica del titolo esecutivo in copia conforme insieme al precetto . In sostanza, niente più formule esecutive: il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo viene notificato in copia autentica e vale immediatamente per precetto e pignoramento, riducendo tempi e burocrazia.
  • Procedimento semplificato davanti al Giudice di Pace: la riforma incide anche sulla forma dell’atto di opposizione. Se l’ingiunzione opposta rientra nella competenza per valore del Giudice di Pace (fino a €5.000 per crediti di natura contrattuale, o €1.100 per alcune materie specifiche), l’opposizione oggi si propone con ricorso (non più con citazione) e si applica il rito semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e 316 c.p.c. . Invece, per le opposizioni davanti al Tribunale, la forma resta l’atto di citazione ma questo va redatto secondo il nuovo schema dell’art. 163 c.p.c. come riformato (ad esempio con l’esplicita indicazione nell’atto di citazione dell’esistenza dei presupposti dell’azione, dei mezzi di prova e dei documenti probatori già attestati nell’atto introduttivo). In pratica, la Cartabia ha reso più omogenea e snella la procedura: davanti al Tribunale si segue la citazione “modello riforma”, davanti al Giudice di Pace si utilizza un ricorso che dà avvio al rito semplificato.
  • Dichiarazione patrimoniale del debitore: altra innovazione per evitare tattiche dilatorie è la previsione che, se il debitore propone opposizione, il giudice possa ordinargli di fornire un elenco dei propri beni pignorabili . Questa “dichiarazione patrimoniale” mira ad accelerare l’eventuale successiva esecuzione forzata, evitando che il debitore, durante la causa, occulti o disperda i beni su cui il creditore potrebbe rifarsi . Si tratta di un potere discrezionale del giudice, esercitabile nei casi opportuni e sotto pena, in caso di omissione o dichiarazione mendace, di sanzioni (ad esempio il giudice può desumere argomenti sfavorevoli al debitore che non ottempera).

Complessivamente, la riforma 2023 ha reso il procedimento per ingiunzione più efficiente e rapido, bilanciando meglio le posizioni delle parti: il creditore beneficia di strumenti più snelli (deposito telematico, titolo esecutivo immediato in copia conforme, udienza fissata entro 90 gg), mentre il debitore ha maggiori garanzie di contraddittorio tempestivo (mediazione obbligatoria, termine per l’udienza, stretta sulle opposizioni pretestuose) . Per il debitore, in ogni caso, il messaggio è chiaro: se ricevi un decreto ingiuntivo, devi reagire entro i termini di legge. La mancata opposizione nei 40 giorni rende l’ingiunzione definitiva ed incontrovertibile , precludendo ogni futura contestazione sul merito del credito. D’altro canto, un’opposizione tardiva è ammessa solo in casi eccezionali (vedremo tra poco art. 650 c.p.c.) e con oneri probatori stringenti: meglio attivarsi subito con un’opposizione ordinaria ben motivata.

Cenni giurisprudenziali recenti: la Corte di Cassazione negli ultimi anni ha prodotto importanti pronunce in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, chiarendo alcuni dubbi applicativi:

  • Facoltà del creditore opposto di ampliare la domanda: le Sezioni Unite civili, con sentenza Cass. Sez. Unite 15 ottobre 2024, n. 26727, hanno risolto un contrasto affermando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore (convenuto-opposto) può proporre nella comparsa di risposta domande alternative o modificative rispetto a quelle originarie, purché fondate sul medesimo interesse sostanziale sotteso alla domanda monitoria . In sostanza, la mancata proposizione di una riconvenzionale in sede monitoria non preclude al creditore di avanzare pretese ulteriori connesse alla stessa vicenda sostanziale durante l’opposizione (ad esempio, se originariamente aveva chiesto il pagamento in base a un contratto, potrà in via subordinata chiedere l’indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., se tale richiesta riguarda la medesima vicenda fattuale). Ciò in applicazione dei principi di economia processuale e concentrazione delle tutele.
  • Opposizione tardiva e notifiche irregolari: con ordinanza Cass. Sez. III 10 novembre 2025, n. 29694, la Suprema Corte ha ribadito che la semplice irregolarità o nullità della notifica del decreto ingiuntivo non basta, da sola, a riaprire i termini per l’opposizione oltre i 40 giorni . Ai sensi dell’art. 650 c.p.c., l’ingiunto che propone opposizione tardiva ha l’onere di provare sia l’irregolarità della notifica, sia che a causa di tale vizio egli non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto in tempo per opporsi nei termini ordinari . La Cassazione ha chiarito che il rimedio ex art. 650 c.p.c. non è automatico ogni volta che vi sia un vizio di notifica: occorre dimostrare il nesso causale tra quell’irregolarità e l’ignoranza dell’ingiunzione da parte del debitore . Ad esempio, se il decreto ingiuntivo è stato notificato senza allegare il ricorso monitorio, ma il debitore riesce comunque a venirne a conoscenza (es. tramite accesso telematico o altri atti), non può rimanere inerte confidando sul vizio formale e poi opporsi tardivamente . Deve invece attivarsi appena ha conoscenza dell’ingiunzione, altrimenti il decreto diverrà definitivo. In altri termini – afferma la Corte – la “mancata piena conoscenza” del contenuto della domanda monitoria attiene al merito della difesa, non giustifica di per sé l’opposizione tardiva, se il debitore ha comunque saputo dell’esistenza del provvedimento in tempo utile .
  • Decorrenza del termine in caso di prima notifica nulla: la sentenza Cass. Sez. II 17 luglio 2025, n. 19814 ha affrontato il caso in cui la prima notificazione del decreto ingiuntivo sia nulla (nella vicenda concreta, una notifica ex art. 140 c.p.c. invalidata dalla mancata spedizione della raccomandata) e il creditore provveda a una rinnovazione della notifica successiva. La Corte ha stabilito che in tal caso il termine di 40 giorni per l’opposizione decorre dalla notificazione valida e non da quella nulla, essendo la seconda notifica una mera rinnovazione della prima . La notifica inesistente o nulla non produce effetti e pertanto il debitore ha diritto a computare il termine oppositivo dalla prima comunicazione regolare del decreto . Questo principio, già affermato in passato (Cass. n. 3009/1976), viene così confermato: se il creditore effettua più notifiche (per scrupolo, in presenza di dubbi sulla validità della prima), vale comunque la notificazione andata a buon fine ai fini del termine di opposizione. Nell’occasione, la Cassazione ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto tardiva l’opposizione calcolando il termine dalla prima notifica nulla .
  • Tutela del consumatore e clausole abusive: un importante intervento si è avuto anche sul fronte della tutela del debitore consumatore. La Corte di Giustizia UE ha ricordato che il giudice – anche in sede di decreto ingiuntivo non opposto – ha il dovere di sindacare d’ufficio l’eventuale abusività di clausole contrattuali ai sensi della direttiva 93/13/CEE. In Italia, la riforma del 2021 ha inserito nell’art. 3 D.Lgs. 28/2010 (mediazione) e nell’art. 5 c.p.c. specifiche previsioni a tutela del consumatore ingiunto. Ad esempio, è stato chiarito che se il debitore propone opposizione esecutiva deducendo l’abusività di una clausola (magari perché non ha potuto farlo nell’opposizione ordinaria, essendo decorso il termine), il giudice deve valutare la clausola e, in caso, concedere termine di 40 giorni per instaurare un giudizio di merito sull’abusività . La materia è complessa, ma vale la pena sottolineare che oggi un consumatore ha ulteriori armi difensive contro decreti ingiuntivi fondati su contratti contenenti clausole vessatorie – come interessi moratori eccessivi, penali sproporzionate, anatocismo trimestrale non concordato, ecc. – potendo chiedere che tali clausole vengano dichiarate nulle e quindi ridurre l’importo dovuto.

Nei prossimi paragrafi passeremo ad analizzare cosa succede dopo la notifica di un decreto ingiuntivo e come predisporre nel concreto le difese e strategie legali più opportune dal punto di vista del debitore.

Cosa succede dopo la notifica: procedura passo-passo e diritti del debitore

Vediamo ora passo dopo passo cosa accade dopo che un decreto ingiuntivo viene notificato e quali sono i tempi, le scadenze e i diritti del debitore in ciascuna fase:

1. Notifica del decreto ingiuntivo: il procedimento monitorio vero e proprio si conclude con l’emissione del decreto da parte del giudice e il suo ritorno al creditore perché provveda alla notifica al debitore ingiunto. La notifica può avvenire a mezzo ufficiale giudiziario, posta raccomandata o – come visto – via PEC se il debitore ha un domicilio digitale registrato . La legge richiede che insieme al decreto sia notificato anche il ricorso introduttivo del creditore (art. 644 c.p.c.): entrambi questi atti devono pervenire al debitore, altrimenti la notifica è nulla. Ad esempio, la mancata allegazione del ricorso monitorio al decreto notificato costituisce vizio della notifica che ha rilevanza per l’eventuale opposizione tardiva . Dal momento in cui la notificazione si perfeziona (di regola, per il destinatario coincide con la data di ricezione o di compiuta giacenza), decorrono i termini per le possibili reazioni del debitore.

2. Decorrenza del termine per opporsi o pagare: entro 40 giorni dalla notifica il debitore ha due opzioni principali : – Pagare spontaneamente la somma ingiunta (oltre alle spese legali liquidate nel decreto e agli eventuali interessi indicati): in tal caso evita ulteriori aggravamenti di spese e soprattutto scongiura il rischio di pignoramenti. Il pagamento entro 40 giorni chiude la vicenda, anche se può comportare l’esborso di importi talvolta non dovuti (qualora, ad esempio, si paghi un debito prescritto o contestabile). È comunque la scelta consigliabile solo se si riconosce totalmente il debito e non vi sono motivi validi di opposizione. – Proporre opposizione al decreto ingiuntivo, se si ritiene che il debito non sia dovuto in tutto o in parte, o che vi siano errori/invalidità. L’opposizione va formalmente proposta innanzi all’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto (Tribunale o Giudice di Pace competente) entro 40 giorni dalla notifica , mediante atto di citazione (se Tribunale) o ricorso (se Giudice di Pace, come da riforma). Approfondiremo a breve i dettagli su come fare opposizione. Attenzione: se il debitore risiede all’estero, ha diritto a un termine più lungo, fino a 60 giorni dalla notifica , secondo quanto stabilito dall’art. 641 c.p.c. e dalle convenzioni internazionali sulle notifiche. In ogni caso il termine decorre dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.

Durante questo periodo di 40 giorni, il decreto ingiuntivo non è ancora definitivo (salvo il caso in cui sia dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice ex art. 642 c.p.c., situazione che analizziamo tra poco). Pertanto il debitore ha ancora la possibilità di evitare l’esecuzione sia pagando, sia appunto attivando l’opposizione. È un diritto del debitore in questa fase chiedere chiarimenti al creditore, esaminare la documentazione su cui si fonda la pretesa e valutare con un legale la fondatezza del credito. Può anche accadere che il debitore, dopo la notifica, contatti il creditore per trovare un accordo bonario entro i 40 giorni: ad esempio potrebbe proporre un pagamento parziale immediato in cambio della rinuncia all’ingiunzione. Se si raggiunge un accordo stragiudiziale, il creditore potrà rinunciare al decreto ingiuntivo (o comunque non procedere oltre). È importante però formalizzare bene l’eventuale accordo transattivo prima della scadenza dei 40 giorni, o in ogni caso presentare comunque un’opposizione (anche solo “cautelativa”) se non si è certi che il creditore ritiri l’ingiunzione. Spesso infatti, per sicurezza, conviene depositare l’atto di opposizione e poi conciliare la causa davanti al giudice, piuttosto che confidare esclusivamente in trattative private a termine in scadenza.

3. Provvisoria esecutorietà del decreto: di regola, un decreto ingiuntivo non opposto diventa esecutivo solo dopo 40 giorni. Tuttavia, in alcuni casi, il giudice può dichiarare il decreto immediatamente esecutivo già all’atto dell’emissione (art. 642 c.p.c.), su istanza del creditore. Ciò avviene tipicamente se il credito è fondato su titoli di credito (cambiali, assegni, certificati di liquidazione di tributi) oppure se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo. Ad esempio, se il creditore dimostra che il debitore sta alienando beni per sottrarsi al pagamento, il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria. In tal caso, il decreto ingiuntivo è esecutivo subito, anche durante i 40 giorni: il creditore può notificare contestualmente un atto di precetto e, trascorsi i 10 giorni di rito, iniziare il pignoramento senza attendere la scadenza del termine di opposizione . Questo ovviamente pone il debitore in una posizione difficile, perché può subire azioni esecutive immediatamente. Cosa può fare il debitore in questa situazione? Ha comunque diritto di proporre opposizione entro 40 giorni, ma tale opposizione non sospende automaticamente l’esecuzione provvisoria. Il debitore deve quindi contestualmente presentare un’istanza al giudice dell’opposizione (ex art. 649 c.p.c.) chiedendo la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, motivandola con la presenza di gravi motivi. Il giudice fisserà a breve termine (anche inaudita altera parte in casi urgenti) un’udienza per decidere su questa sospensione. Se ritiene che l’opposizione non sia pretestuosa e che il debitore possa subire un danno grave dall’esecuzione immediata, il giudice potrà sospendere l’efficacia esecutiva del decreto fino all’esito del giudizio . In caso contrario, l’esecuzione proseguirà. Da notare che se il decreto provvisoriamente esecutivo è fondato su cambiale o assegno, la legge impone una tutela in più al creditore: l’art. 649 c.p.c. stabilisce che il giudice può subordinare la sospensione alla prestazione di una cauzione da parte del debitore opponente (a garanzia che l’opposizione non sia solo dilatoria).

4. Mancata opposizione e formazione del titolo esecutivo: se trascorrono i 40 giorni (o 60) senza che il debitore abbia né pagato né proposto opposizione, il decreto ingiuntivo diventa inequivocabilmente definitivo. Tecnicamente, su istanza del creditore, il cancelliere appone l’attestazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., e il decreto acquista l’efficacia del giudicato . A quel punto il debitore non può più contestare nel merito il debito ingiunto: il provvedimento monitorio è divenuto inoppugnabile e ha forza di cosa giudicata. Il creditore potrà agire con esecuzione forzata immediata contro il patrimonio del debitore, notificando il precetto e poi avviando pignoramenti di beni mobili, immobili, stipendi, conti correnti ecc. . Il debitore tardivo a reagire si troverà in una situazione molto compromessa: non potrà più far valere, ad esempio, che il debito era prescritto o infondato, perché avrebbe dovuto farlo entro i 40 giorni. L’unica via residua per tentare di fermare l’esecuzione su un decreto ingiuntivo non opposto è l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., di cui parleremo tra poco, ma come detto è una tutela limitata a casi straordinari (vizi di notifica o forza maggiore). In assenza di quei presupposti, il debitore potrà al più chiedere una rateizzazione (se il creditore è d’accordo) o cercare risorse per saldare il dovuto, ma non avrà strumenti giudiziari per contestare l’importo. Le conseguenze pratiche della mancata opposizione sono dunque gravissime: il creditore può iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili del debitore, ottenere il pignoramento di conti e stipendio, far vendere all’asta eventuali immobili – tutte azioni che con l’opposizione si sarebbero potute quantomeno rimandare o evitare.

5. Opposizione al decreto ingiuntivo e instaurazione del giudizio: se il debitore notifica l’atto di opposizione entro i termini, la procedura monitoria sfocia in un normale giudizio civile di cognizione. In pratica, i ruoli si invertono: il debitore opponente diviene attore nel giudizio di opposizione e il creditore opposto assume la posizione di convenuto . L’oggetto del giudizio non è l’“impugnazione” del decreto in sé (come avverrebbe in appello), bensì la verifica della fondatezza della pretesa creditoria originaria: il giudice riesamina il rapporto tra creditore e debitore come in una causa ordinaria di primo grado. Il decreto ingiuntivo impugnato può essere confermato o revocato dalla sentenza finale, a seconda che il creditore riesca a provare il suo diritto e che le eccezioni del debitore risultino infondate, oppure viceversa .

Proceduralmente, l’opposizione a decreto ingiuntivo nei tribunali si propone con atto di citazione da notificare al creditore presso il domicilio eletto nel decreto (in genere lo studio del suo avvocato) entro 40 giorni. La citazione va poi iscritta a ruolo dal debitore opponente. Attenzione: con la riforma, l’atto di opposizione deve rispettare i requisiti del nuovo art. 163 c.p.c., indicando tutti i motivi di contestazione sin dall’atto introduttivo (non è più possibile, ad esempio, fare opposizione generica e poi chiarire le ragioni successivamente). Nel caso di Giudice di Pace, come detto, si utilizza un ricorso depositato entro 40 giorni, cui seguirà decreto di fissazione d’udienza e notifica a cura della cancelleria.

Una volta instaurato il giudizio di opposizione, cosa succede? La prima udienza viene fissata entro 90 giorni (come da riforma) e in quella sede: – il giudice verifica la regolarità dell’opposizione (tempestività della notifica, competenza, presenza di eventuali condizioni di procedibilità come mediazione obbligatoria da attivare subito dopo), – decide sulla eventuale istanza di sospensione della provvisoria esecuzione (se il decreto era esecutivo e il debitore l’ha chiesta ex art. 649 c.p.c.), – eventualmente concede termini per la mediazione obbligatoria (il creditore dovrà attivarla prontamente se prevista, come visto prima) , – infine, se la causa prosegue, fissa i termini per il deposito di memorie e documenti ex art. 183 c.p.c. (nel rito ordinario) oppure procede secondo il rito semplificato se competente il Giudice di Pace.

Il debitore opponente ha pieno diritto di difesa in questo giudizio: potrà produrre documenti, sollevare eccezioni di merito e di rito, chiamare testimoni (se rilevante), nominare consulenti tecnici se servono periti (ad es. per ricalcolare interessi, contestare un saldo). È un giudizio a cognizione piena dove finalmente si instaura il contraddittorio tra le parti, assente nella fase monitoria . Il creditore opposto, dal canto suo, può proporre domande riconvenzionali (ad esempio chiedere interessi o danni ulteriori collegati al credito ingiunto) e opporsi alle eccezioni del debitore. Come visto, la Cassazione ha chiarito che alcune domande nuove del creditore sono ammissibili se restano nell’ambito della stessa vicenda sostanziale .

Durante l’opposizione, salvo diversa disposizione del giudice, il decreto ingiuntivo non esecutivo rimane sospeso nei suoi effetti, nel senso che il creditore non può procedere a pignoramenti finché la causa non termina (se prova comunque, il debitore può opporsi all’esecuzione perché il titolo è sub iudice). Se però l’ingiunzione era esecutiva sin dall’inizio o resa tale in corso di causa (art. 648 c.p.c. consente al creditore di chiedere, pendente l’opposizione, che il giudice gli conceda esecutorietà provvisoria qualora l’opposizione non appaia fondata su seri motivi), allora il creditore può proseguire nell’esecuzione anche durante il giudizio di merito. In quel caso il debitore deve sperare di ottenere la sospensione ex art. 649 c.p.c. o, se del caso, tentare soluzioni alternative (es. versare una cauzione per fermare temporaneamente il pignoramento, o accordarsi con il creditore).

Il giudizio di opposizione si conclude con sentenza: se l’opposizione viene accolta, il decreto ingiuntivo è annullato/revocato e non dovrà essere pagato nulla (salvo eventualmente una parte se il giudice accoglie in parte, riducendo l’importo); se l’opposizione è respinta, il decreto ingiuntivo viene confermato e diventa definitivamente esecutivo per l’importo stabilito . In quest’ultimo caso, il debitore potrà subire l’esecuzione forzata ma avrà comunque la possibilità di proporre appello in secondo grado contro la sentenza, entro 30 giorni se pronunciata dal Giudice di Pace o 30 giorni se dal Tribunale (termine breve dalla notifica della sentenza) o 6 mesi dalla pubblicazione (termine lungo). L’appello però, di regola, non sospende l’esecutività della sentenza di primo grado, a meno che la Corte d’Appello non disponga diversamente su istanza di parte.

6. Opposizione tardiva (rimedi eccezionali oltre i 40 giorni): infine, in questo excursus procedurale, va menzionata la possibilità per il debitore di reagire oltre il termine ordinario in due ipotesi: – Se il debitore non ha avuto conoscenza tempestiva del decreto ingiuntivo per irregolarità nella notificazione o per caso fortuito/forza maggiore, può proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.. Questo rimedio va esercitato entro 10 giorni dal primo atto con cui il debitore ha avuto effettiva conoscenza del decreto (tipicamente la notifica di un precetto o di un pignoramento basato sul decreto non opposto). I presupposti stringenti li abbiamo già descritti: non basta un vizio qualunque nella notifica, bisogna provare che proprio a causa di quel vizio il debitore non ha saputo in tempo dell’ingiunzione . Ad esempio, se la notifica è nulla ma il provvedimento è comunque arrivato a mani del destinatario o era conoscibile, l’opposizione tardiva sarà dichiarata inammissibile . Se invece il debitore prova di essere stato nell’impossibilità di conoscere l’atto (es. notifica mai ricevuta perché inviata a indirizzo errato, oppure malattia grave durante il periodo), il giudice può ammettere l’opposizione tardiva e trattarla come un’opposizione ordinaria. L’opposizione tardiva non sospende di diritto l’esecuzione, ma il debitore contestualmente può chiedere la sospensione ex art. 649 c.p.c. La Cassazione, con l’ordinanza 29694/2025, ha rimarcato il duplice onere probatorio a carico dell’opponente tardivo: dimostrare la causa esimente (vizio notifica/forza maggiore) e il nesso causale con la mancata conoscenza tempestiva . L’opposizione oltre termine resta dunque un’ancora di salvezza limitata ai casi di effettiva inconsapevolezza non addebitabile a colpa del debitore. – Se il decreto ingiuntivo è ormai definitivo e il creditore avvia l’esecuzione, il debitore potrebbe valutare un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Tuttavia, questa è ammissibile solo per questioni successive al titolo o extrinseche (ad es. avvenuto pagamento dopo il decreto, prescrizione sopravvenuta del diritto a procedere esecutivamente, invalidità del precetto); non si può più contestare il merito del credito perché coperto da giudicato. Un caso particolare è se il decreto ingiuntivo era inesistente per difetti radicali (es. emesso da ufficio giudiziario senza competenza giurisdizionale): in situazioni estreme così, qualcuno ha tentato l’opposizione all’esecuzione sostenendo la nullità radicale del titolo. Ma sono ipotesi rare e complesse. In generale, dopo i 40 giorni senza opposizione, le possibilità di difesa sono ridotte al minimo.

Diritti del debitore nella procedura: riassumendo i passaggi: – Il debitore ha diritto a ricevere regolare notifica del decreto (pena nullità). – Ha diritto al termine pieno di legge per decidere se pagare o opporsi (40 gg o 60 se estero, non riducibili unilateralmente dal creditore). – Ha diritto, se paga entro il termine, a evitare ulteriori spese di esecuzione (il creditore non può pretendere spese di precetto se pagato prima). – In caso di opposizione, ha diritto a un giusto processo con contraddittorio, potendo far valere tutte le sue ragioni di fatto e di diritto. – Ha diritto, nelle materie protette, a una composizione bonaria tramite mediazione, come visto. – Se teme di non farcela a pagare in un’unica soluzione, il debitore può chiedere al creditore (anche dopo un decreto) una rateizzazione volontaria: molte finanziarie, banche o enti pubblici accettano piani di rientro pur dopo aver ottenuto un titolo, se il debitore mostra collaborazione. Tali accordi però sono discrezionali: giuridicamente parlando, non esiste un “diritto alla rateizzazione” di un decreto ingiuntivo se non previsto dal creditore. – Il debitore ha anche diritto, prima che si arrivi a una sentenza definitiva, a ritirare l’opposizione se ad esempio raggiunge un accordo o decide di pagare: può rinunciare agli atti del giudizio pagando eventualmente una parte di spese legali al creditore (di solito concordate in transazione). – Importante: finché un decreto ingiuntivo è in fase di opposizione, esso non viene pubblicizzato in registri accessibili al pubblico (non è una procedura concorsuale). Tuttavia, se vengono iscritti pignoramenti o ipoteche a seguito di esso, quei atti diventano visibili nei pubblici registri (es. Registro Immobiliare per ipoteche). Quindi difendersi in tempo serve anche a proteggere la propria reputazione creditizia e la disponibilità dei beni.

Difese e strategie legali del debitore: opposizione, sospensione, contestazioni e soluzioni transattive

Passiamo ora ad esaminare nel concreto come il debitore può difendersi da un decreto ingiuntivo, illustrando le strategie legali più efficaci. Dal punto di vista pratico, la difesa principale è senz’altro l’opposizione al decreto ingiuntivo, ma accanto ad essa vi sono strumenti per sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento, tecniche per contestare nel merito il credito e modalità per definire il debito in via transattiva o conciliativa. Analizziamo ogni profilo:

Opposizione al decreto ingiuntivo: come impugnare l’ingiunzione

L’opposizione è l’atto con cui il debitore contesta formalmente il decreto ingiuntivo davanti al giudice che lo ha emesso, trasformando il procedimento in un giudizio ordinario. Presentare opposizione è l’equivalente di “fare causa” al creditore per chiedere che il decreto venga revocato. Ecco gli elementi chiave per un’opposizione efficace:

  • Termini e modalità: come detto, l’opposizione ordinaria si propone entro 40 giorni dalla notifica (estesi fino a 60 giorni per residenti all’estero) . Va redatta da un avvocato (il debitore non può farlo da solo se non per cause davanti al GdP di valore fino a €1.100) e deve assumere la forma di atto di citazione (se in Tribunale) o ricorso (se in GdP). Nell’atto, l’opponente deve indicare tutte le ragioni di fatto e di diritto per cui ritiene ingiusto il decreto, formulando le proprie conclusioni (in genere: chiedere la revoca dell’ingiunzione e il rigetto della pretesa creditoria). È fondamentale non tardare: depositare l’opposizione anche solo un giorno fuori termine la rende inammissibile e il decreto diviene incontestabile.
  • Competenza del giudice: l’opposizione si propone davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto (non è un appello ad un giudice superiore, è un giudizio di primo grado). Quindi, se il decreto è del Tribunale di Milano, l’opposizione sarà al Tribunale di Milano; se era del Giudice di Pace di Roma, opposizione lì. Attenzione: se l’importo del decreto supera i limiti del Giudice di Pace e questo l’ha emesso erroneamente, l’opposizione andrà comunque al giudice competente per valore (Tribunale), ma questi casi sono rari perché il giudice stesso si attiene ai limiti di competenza. Più frequente è il problema della competenza territoriale: talvolta decreti ingiuntivi vengono emessi da foro non corretto (es. clausole di foro incompetente). In opposizione, il debitore deve eccepire l’incompetenza territoriale nella prima difesa, altrimenti la competenza si radica. Se l’eccezione è fondata, il giudice “adìto” si dichiara incompetente e il giudizio prosegue davanti al giudice competente. Questa è una difesa processuale importante: in alcuni casi può far annullare il decreto ingiuntivo se il creditore ha scelto un foro territorialmente incompetente e il debitore lo eccepisce. Ad esempio, una banca che avesse sede altrove non poteva chiedere decreto a Roma se la competenza era a Napoli: l’opposizione per incompetenza farà cadere il decreto.
  • Motivi di opposizione (contestazioni di merito): il debitore deve esporre nell’atto di opposizione i motivi specifici per cui rifiuta il pagamento. Ecco i più comuni:
  • Inesistenza del debito o errore di persona: ad esempio il debitore non ha mai contratto quel debito, oppure c’è uno scambio di persona (decreto notificato all’omonimo sbagliato, o riferito a un codebitore non obbligato). Va documentato che il rapporto giuridico addotto dal creditore è inesistente o si riferisce ad altri.
  • Avvenuto pagamento o adempimento: se il debitore ha già pagato (in tutto o in parte) il dovuto prima del decreto, può opporsi esibendo le quietanze o le prove di pagamento. Il debito essendo estinto, il decreto va revocato. Anche l’adempimento in forma specifica (es. restituzione di merce) può essere opposto.
  • Prescrizione del credito: come accennato, un credito non richiesto entro i termini di legge si estingue per prescrizione. Se dal documento più recente del creditore sono passati più anni del termine previsto (5 anni, 10 anni, ecc.), il debitore può eccepire la prescrizione e se confermata, il decreto viene annullato per sopravvenuta estinzione del diritto .
  • Nullità o invalidità del titolo contrattuale: ad esempio, il contratto da cui nasce il debito potrebbe essere nullo (per violazione di norme imperative, usura, mancanza di firma, vizio di forma) o annullabile (per dolo, errore, violenza). Se il contratto cade, cade anche l’obbligo di pagamento.
  • Vizi nella prestazione del creditore: spesso nei rapporti sinallagmatici (fornitura di beni/servizi) il debitore contesta che il creditore non ha eseguito correttamente la propria prestazione: merce difettosa, servizio non reso a regola d’arte, ecc. In tal caso si può opporre l’inesatto adempimento o l’inadempimento del creditore, chiedendo magari la riduzione del prezzo o la compensazione con danni subiti.
  • Errori di calcolo o interessi non dovuti: il debitore può rifare i conti e trovare che la somma ingiunta include importi non dovuti (ad esempio interessi oltre il tasso legale senza titolo, penali sproporzionate, doppia contabilizzazione). Se documenta l’errore, il giudice può ridurre l’importo.
  • Clausole abusive nei contratti di consumo: se il rapporto è tra professionista e consumatore, il debitore può opporre la nullità di clausole vessatorie (come interessi di mora esagerati, spese legali forfettarie eccessive, decadenze ingiuste) per ridimensionare il credito. Ad esempio, la giurisprudenza ha annullato clausole che prevedevano spese legali fisse a carico del debitore in caso di mora, perché contrarie al codice del consumo.
  • Compensazione con crediti verso il creditore: se il debitore vanta a sua volta un credito certo, liquido ed esigibile verso il creditore ingiungente, può eccepire in compensazione tale controcredito, chiedendo di sottrarne l’importo da quanto richiesto. Se la compensazione copre tutto, il debito si estingue. Ad esempio: Tizio ottiene decreto per €10.000 contro Caio, ma Caio era creditore di Tizio per €8.000 per altra causa; Caio oppone compensazione per €8.000 e dovrà eventualmente solo €2.000.
  • Documentazione carente o non probante: il debitore può contestare che i documenti prodotti dal creditore non provano affatto il debito. Ad es., un estratto conto bancario privo di dettagli, oppure fatture non firmate, ecc. In sede monitoria magari sono bastati, ma in sede di opposizione con contraddittorio il debitore può chiedere la “probatio plena”: il creditore dovrà provare compiutamente il credito. Se non ci riesce, il decreto va revocato.
  • Questioni procedurali: se il decreto ingiuntivo presenta vizi formali (es. manca la firma del giudice, manca l’intestazione “Repubblica Italiana”, difetto di giuramento del CTU se basato su perizia giurata, ecc.) o se la notifica è nulla e l’opposizione è tempestiva perché proposta entro i termini comunque, il debitore può far valere tali vizi procedurali. Molti di questi però si “sanano” se l’opposizione viene conosciuta: è importante valutare con il legale caso per caso. Ad esempio, una notifica nulla rende ammissibile l’opposizione tardiva ma non annulla il decreto se poi si è comunque instaurato il contraddittorio.
  • Usura e anatocismo: in caso di ingiunzioni su mutui, finanziamenti, conti correnti, il debitore può opporre che nel calcolo del saldo si annidano interessi usurari o anatocistici (interessi su interessi vietati oltre certe soglie). Se ciò è provato, si possono espungere tali componenti riducendo drasticamente il dovuto, o addirittura azzerandolo se l’usura è accertata (gli interessi usurari sono non dovuti per legge).

È fondamentale che i motivi di opposizione siano articolati chiaramente e supportati da prove sin dall’atto introduttivo. La riforma ha tolto la possibilità di presentare opposizioni generiche: occorre “gettare sul tavolo” immediatamente i propri argomenti con serietà. Un’opposizione basata su mere contestazioni generiche (“non devo nulla”, “conto sbagliato” senza spiegare perché) rischia di essere rigettata in breve tempo . Invece, un’opposizione documentata e motivata costringe il creditore a dimostrare la validità delle sue ragioni e può portare a un accertamento più equo.

  • Richiesta di sospensione dell’esecuzione: se è in corso una esecuzione provvisoria (come visto, nei decreti esecutivi ex art. 642 o resi esecutivi ex art. 648), il debitore nel corpo dell’opposizione deve includere un’istanza cautelare al giudice per ottenere la sospensione immediata di ogni esecuzione in corso. Questa istanza va motivata con i “gravi motivi”: ad esempio, dimostrando che il pignoramento in atto causerebbe un danno irreparabile (perdita della prima casa, blocco dell’attività d’impresa) a fronte di un’opposizione con serie possibilità di successo (il giudice valuta prima facie la fondatezza dei motivi). Se il giudice accorda la sospensione ex art. 649 c.p.c., l’esecuzione si ferma fino alla fine della causa, oppure può subordinare la sospensione a un deposito cauzionale del debitore (specialmente se ci sono titoli di credito). In caso di rigetto, l’esecuzione continua e il debitore dovrà eventualmente ricorrere in appello cautelare o trovare altre soluzioni.
  • Strategia processuale: l’opposizione a decreto ingiuntivo è una causa civile a tutti gli effetti. Ciò significa che il debitore deve pianificare la difesa con attenzione: raccogliere tutti i documenti utili (contratti, ricevute, email, estratti, testimoni se rilevanti), depositarli nei termini di legge; eventualmente nominare un CTU di parte se c’è una perizia tecnica da controbattere (pensiamo a mutui con tassi da ricalcolare, conti correnti con anatocismo: spesso serve un perito contabile). È consigliabile anche considerare opportunamente l’opportunità di transigere durante la causa: molte cause di opposizione si concludono con accordi transattivi in cui debitore e creditore si vengono incontro (il debitore paga qualcosa subito o a rate, il creditore rinuncia a parte del credito e cessano la lite). Un buon legale sa individuare il momento giusto per proporre una transazione, magari sfruttando il filtro della mediazione obbligatoria (che offre un tavolo neutrale per discutere) o evidenziando al creditore i rischi della causa (ad es. se emergono vizi del contratto, il creditore potrebbe preferire un accordo che salvi il grosso invece di rischiare di perdere tutto). Dall’altro lato, se il creditore è intransigente, il debitore deve essere pronto ad andare fino in fondo con la causa e poi eventualmente con l’appello.

In sintesi, fare opposizione a un decreto ingiuntivo è il modo per far valere le proprie ragioni ed evitare di subire passivamente una condanna ingiusta. Tuttavia, è un percorso che richiede tempestività, competenza tecnica e prove concrete. Bisogna investire nell’opposizione la giusta attenzione, perché da essa dipende la sorte del proprio patrimonio. Nei prossimi sottoparagrafi vedremo anche strumenti complementari (come la sospensione dell’esecuzione e le soluzioni alternative) che integrano l’opposizione nel costruire una difesa completa.

Sospendere l’esecuzione: come bloccare pignoramenti e azioni esecutive

Una preoccupazione centrale per il debitore ingiunto è: come impedire che il creditore proceda con i pignoramenti? Specie quando il decreto è già esecutivo o sta per diventarlo, occorre pensare subito a sospendere l’esecuzione. Ci sono vari scenari in cui si può ottenere un blocco delle azioni esecutive:

  • Sospensione ex art. 649 c.p.c. durante l’opposizione: se il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo, come spiegato, il debitore deve chiedere al giudice dell’opposizione di sospenderne l’esecutorietà. Questa è la via maestra per congelare i pignoramenti mentre la causa è pendente. Il giudice, valutati i gravi motivi, emette un’ordinanza motivata. Esempio di gravi motivi: evidente errore di persona nel decreto; importo manifestamente errato; debitore in difficoltà estrema e bene pignorato essenziale (prima casa) a fronte di crediti controversi. Se accordata, il creditore non può iniziare o proseguire atti esecutivi (se ha già pignorato qualcosa, il processo esecutivo viene sospeso). Se rigettata, l’esecuzione continua ma il debitore può riproporre la richiesta in appello (reclamo cautelare). Da notare: la sospensione ex art. 649 c.p.c. riguarda solo la provvisoria esecutorietà del decreto; se il decreto non era esecutivo ab origine e il debitore ha fatto opposizione nei termini, in teoria il creditore non dovrebbe agire finché la causa è decisa (perché il titolo non è definitivo). Ma se il creditore tentasse ugualmente un precetto, il debitore potrebbe reagire con un’opposizione all’esecuzione immediata, facendo valere che il titolo è oggetto di giudizio di opposizione e dunque ancora non utilizzabile.
  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): se il creditore inizia il pignoramento dopo i 40 giorni (titolo definitivo) e il debitore non ha fatto opposizione o l’ha persa, le chance di bloccare l’esecuzione sono limitate. Può però succedere che vi siano cause estintive sopravvenute: es., il debitore ha pagato dopo la notifica del precetto ma il creditore prosegue lo stesso; oppure il titolo è stato nel frattempo annullato in appello, ecc. In tal caso il debitore deve fare opposizione all’esecuzione al giudice dell’esecuzione (Tribunale) per far dichiarare che nulla è più dovuto. L’opposizione all’esecuzione può portare alla sospensione immediata (ex art. 624 c.p.c.) se il giudice rileva che il credito è stato soddisfatto o manca il diritto di procedere. Però, come detto, non è mezzo per contestare il merito se si è lasciato scadere il termine.
  • Sospensione concordata o ex lege: in alcuni casi le esecuzioni sono sospese per legge (pensiamo alle moratorie legali come durante emergenze, o ai termini di sospensione feriale ad agosto che congelano alcune attività). Oppure le parti possono concordare extragiudizialmente di sospendere: ad esempio, creditore e debitore sottoscrivono un accordo in cui il creditore si impegna a non procedere esecutivamente finché il debitore rispetta un piano di pagamento. Tali accordi spesso portano il creditore a rinviare il precetto o a non iscrivere pignoramenti. È bene, in caso di transazione, formalizzare per iscritto che il creditore sospenderà/presenterà istanza di sospensione della procedura esecutiva in corso, per tutelarsi.
  • Strumenti di composizione della crisi con effetti sospensivi: anticipando quanto diremo in seguito, l’adesione del debitore a procedure concorsuali minori (come un piano di sovraindebitamento ex L.3/2012 o un concordato preventivo per imprenditori) può comportare l’automatica sospensione o il divieto di iniziare azioni esecutive individuali. Ad esempio, se un consumatore deposita un piano del consumatore al tribunale competente e ottiene il decreto di apertura, il giudice di norma dispone la sospensione di tutte le esecuzioni in corso a suo carico. Similmente, la richiesta di misure protettive nella composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) può portare a un provvedimento che blocca i creditori per qualche mese. Quindi, un debitore molto oppresso dai debiti, potrebbe valutare queste soluzioni per congelare i pignoramenti (ne parliamo più avanti).
  • Il caso delle ingiunzioni fiscali: quando il decreto ingiuntivo ha natura fiscale (ingiunzione di pagamento emessa da un ente pubblico per tributi o multe), la sospensione può seguire regole diverse. In particolare, se il contribuente presenta ricorso alle Commissioni Tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributaria), può chiedere al giudice tributario la sospensione dell’atto impugnato. Ad esempio, per un’ingiunzione fiscale comunale relativa a tasse, il contribuente ricorre e chiede la sospensiva ex art. 47 D.Lgs. 546/92, ottenendola se sussiste danno grave e fondati motivi. Questo paralizza la riscossione coattiva in attesa del verdetto di merito. Dunque, lato “difesa da ingiunzioni fiscali”, esiste questo strumento cautelare importante. Anche l’Agenzia delle Entrate Riscossione può autonomamente sospendere il carico se il contribuente documenta che ha presentato un ricorso con istanza cautelare accolta.

In qualunque caso, la tempestività è tutto: appena si ha notizia di un pignoramento o di un atto esecutivo incombente, bisogna muoversi con le istanze di sospensione. Ad esempio, se arriva un atto di pignoramento presso terzi (stipendio) basato su un decreto, il debitore può subito depositare un ricorso in opposizione all’esecuzione e chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere la procedura prima che il datore versi le somme al creditore. Se si agisce dopo, può essere tardi (il datore potrebbe aver già versato).

In conclusione, bloccare l’esecuzione forzata è possibile, ma richiede di utilizzare i giusti strumenti legali: la sospensione in sede di opposizione (649 c.p.c.), l’opposizione esecutiva, o misure concorsuali protettive. È qui che l’intervento rapido di un avvocato fa la differenza, individuando la strategia migliore per guadagnare tempo ed evitare che i beni vengano sottratti. Il tempo guadagnato permette poi di cercare soluzioni di merito (vincere la causa o accordarsi sul debito).

Contestare il debito: eccezioni e difese di merito più efficaci

Abbiamo già elencato i principali motivi di opposizione. Vale la pena approfondire alcune strategie difensive di merito specifiche, spesso decisive nelle cause su decreti ingiuntivi:

  • Eccezione di prescrizione: è una delle difese più taglienti. Molti creditori tardano a far valere i propri diritti e magari chiedono decreto ingiuntivo dopo che il credito era prescritto. Tipici esempi: parcella di avvocato notificata dopo 10 anni (prescritta in 3); bollette o forniture commerciali prescritte in 5 anni; rate di mutuo scadute da oltre 10 anni. Il debitore deve conoscere i tempi di prescrizione dei vari crediti e, se scaduti, eccepire la prescrizione nell’opposizione. Se provata (di solito con le date: ultimo atto interruttivo, ecc.), il giudice dichiara estinto il diritto e revoca il decreto. È una difesa che può portare a vincere la causa in modo netto, poiché la prescrizione elimina l’obbligazione. Attenzione: la prescrizione va eccepita dalla parte (il giudice non la applica d’ufficio), ed è sempre opportuno eccepirla in via subordinata anche se non palesemente maturata, per cautela.
  • Verifica di interessi usurari: nei decreti per mutui, fidi bancari, leasing, carte revolving, ecc., spesso il calcolo del dovuto include interessi di mora o commissioni. Il debitore può far esaminare da un esperto i tassi applicati e verificare se superano il tasso soglia antiusura fissato dalla legge 108/1996. Se risulta usura (anche solo sugli interessi di mora), la giurisprudenza italiana – in linea con l’art. 1815 c.c. – prevede la nullità della clausola e la non debenza di alcun interesse (il capitale è dovuto senza interessi). Ciò può abbattere drasticamente l’importo reclamato. Questa difesa richiede una perizia tecnica, ma è molto efficace se fondata. Ad esempio, Cass. 350/2013 confermò che l’usura contrattuale travolge tutti gli interessi. Anche l’anatocismo, se non pattuito, può essere eccepito: alcuni decreti ingiuntivi bancari si basano su estratti conto con interessi anatocistici trimestrali illegittimi (specie prima del 2000). Il debitore può chiedere il ricalcolo escludendo anatocismo, riducendo il debito.
  • Nullità per difetto di forma: in alcuni crediti (specie quelli professionali o bancari) la legge impone forme scritte particolari. Se mancano, il debito può essere inesigibile. Ad esempio, un medico o un avvocato che ingiunge compensi deve aver fornito un preventivo scritto (oggi obbligatorio): se non l’ha fatto, il cliente può eccepire violazione dell’art. 13 D.Lgs. 147/2012 (avvocati) o norme deontologiche. Oppure, un contratto di finanziamento al consumo privo di indicazione del TAN/TAEG può essere nullo. Un decreto su parcella non vidimata dall’ordine (per prestazioni ante 2012) poteva essere contestato. Bisogna cercare se nel rapporto sottostante ci sono profili di nullità formale.
  • Eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.): se il creditore non ha adempiuto alle sue obbligazioni, il debitore può rifiutare la controprestazione. Nel contesto del decreto ingiuntivo, il debitore opponente può sollevare l’eccezione che “nulla è dovuto perché il creditore non ha eseguito la propria prestazione o l’ha eseguita male”. Ad esempio, impresa edile che ingiunge il saldo, ma ha lasciato lavori incompiuti o con gravi vizi: l’opponente può opporre l’inadempimento contrattuale e chiedere compensazione con i costi di riparazione. Se provato, il giudice può respingere la domanda del creditore in tutto o in parte. È fondamentale documentare bene i difetti (foto, perizie).
  • Clausole vessatorie nel foro del consumatore: qualora il contratto contenga clausole di deroga al foro competente a sfavore del consumatore, oppure altre clausole che hanno impedito al debitore di difendersi (tipo domiciliazioni particolari), si può far leva sul Codice del Consumo: la clausola è nulla e il foro competente torna quello del consumatore. Questo può portare, se l’ingiunzione è stata emessa altrove, a un trasferimento di competenza o annullamento del provvedimento per incompetenza.
  • Documentazione incompleta allegata al decreto: il debitore può lamentare che il creditore non ha prodotto gli estratti integrali o i contratti completi. In opposizione, si può chiedere la “querela di falso” se, ad esempio, gli estratti conto non sono conformi ai movimenti reali (ma questa è estrema). Più comunemente, si può mettere in dubbio la prova scritta: se il creditore ha ottenuto il decreto con fatture, il debitore può eccepire che manca il documento attestante la consegna della merce o l’accettazione del servizio. Spesso i giudici concedono decreti su fatture accompagnatorie; in opposizione, il debitore nega di aver ricevuto la merce e il creditore, senza DDT o firme, potrebbe non riuscire a provare la consegna -> decreto revocato.
  • Errori nel calcolo degli interessi e spese: contestare dettagli può sembrare pignolo, ma a volte fa crollare la pretesa. Esempio: un decreto include interessi dal giorno X al Y, ma il creditore li ha calcolati in eccesso (tasso sbagliato). Oppure pretende spese legali liquidate che però erano già state pagate. Un giudice attento, se vede errori, può ritenere la pretesa scorretta.

In generale, la strategia difensiva dovrebbe passare al setaccio tutto il rapporto sottostante l’ingiunzione per trovare appigli legali. È consigliabile redigere con l’avvocato un elenco puntuale di eccezioni e preparare per ognuna i riscontri. Ad esempio, per la prescrizione: avere sotto mano il documento datato più recente. Per il pagamento: esibire ricevute, CRO bonifici, quietanze firmate. Per i vizi: relazioni tecniche. Un’opposizione supportata da prove solide mette il creditore sulla difensiva e spesso porta ad esiti favorevoli o quanto meno a transazioni vantaggiose.

Definire il debito: soluzioni transattive e procedure conciliative

Difendersi da un decreto ingiuntivo non significa sempre e solo combattere in giudizio fino all’ultimo grado. Spesso è nell’interesse del debitore (e a volte anche del creditore) trovare un accordo che definisca il debito in maniera sostenibile, evitando gli esiti più gravosi dell’esecuzione forzata. Esaminiamo alcune soluzioni pratiche per definire stragiudizialmente o in via semigiudiziale un decreto ingiuntivo:

  • Pagamento in forma ridotta (saldo e stralcio): consiste nel negoziare col creditore il pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta, in cambio della rinuncia all’ingiunzione e alla prosecuzione del giudizio. Questa soluzione (il cosiddetto saldo e stralcio) è fattibile quando il creditore preferisce incassare subito meno piuttosto che rischiare di non incassare nulla o attendere anni di causa. Dal lato del debitore, è utile quando il debito è effettivamente dovuto ma egli non è in grado di pagarne l’intero ammontare (magari per sanzioni, interessi, spese gonfiati). Un esempio: decreto di €50.000, il debitore offre €30.000 in unica soluzione subito; il creditore potrebbe accettare e rinunciare alla differenza come “stralcio”. È importante formalizzare l’accordo per iscritto e condizionare il pagamento all’effettiva rinuncia agli atti del creditore (ad es. far sottoscrivere al creditore una quietanza “a saldo stralcio, nulla più a pretendere” e il deposito di una comparsa di rinuncia in giudizio).
  • Rateizzazione del debito: se il debitore può pagare ma non immediatamente, può proporre un piano di rientro rateale. Molti creditori preferiscono un piano del genere piuttosto che affrontare un’opposizione lunga. Si può negoziare ad esempio di pagare in 12 o 24 mesi. In tal caso, il creditore di solito chiederà garanzie (un coobbligato, cambiali, o mantenere fermo il decreto come garanzia). Bisogna fare attenzione: se si rateizza, magari conviene farsi concedere dal creditore una sospensione delle azioni esecutive durante i pagamenti e prevedere che al termine, a completamento, egli rinunci al titolo. Se il debitore salta rate, l’accordo spesso prevede che il creditore possa immediatamente pignorare in forza del decreto.
  • Transazione giudiziale in sede di mediazione o comparizione: con la mediazione obbligatoria inserita ora nel processo, si hanno occasioni formali per negoziare. Durante la mediazione (gestita da un mediatore imparziale) le parti possono raggiungere un accordo conciliativo che viene formalizzato in un verbale. Quel verbale, se omologato, ha efficacia di titolo esecutivo e sostituisce il decreto originario. Una transazione in mediazione potrebbe prevedere ad esempio: il debitore riconosce €X di debito, il creditore rinuncia a interessi e riduce sanzioni, le parti concordano come pagare €X e chiedono al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere. Similmente può avvenire davanti al giudice, magari alla prima udienza l’avvocato dell’opponente può chiedere un rinvio per trattative e poi presentare un accordo transattivo sottoscritto. Se il giudice lo recepisce in una conciliazione giudiziale (verbale di conciliazione ex art. 185 c.p.c.), anch’essa ha efficacia esecutiva. Vantaggi: il debitore si garantisce magari una riduzione o dilazione, il creditore ottiene certezza sul pagamento.
  • Sfruttare eventuali definizioni agevolate di legge: quando il decreto ingiuntivo riguarda debiti fiscali o contributivi, il debitore deve verificare se esistono normative di “sanatoria” o “rottamazione” applicabili. Negli ultimi anni, ad esempio, il governo ha introdotto diverse rottamazioni delle cartelle esattoriali (definizioni agevolate) che talora si estendono anche alle ingiunzioni fiscali emesse da enti locali. Se il debito rientra fra quelli definibili, il debitore può aderire alla definizione agevolata pagando solo il dovuto senza sanzioni e interessi. Parleremo più approfonditamente nelle sezioni successive di questi strumenti (es. Rottamazione-quater e quinquies). In pratica, è possibile che il debitore paghi meno per legge, e il creditore pubblico deve accettare. Pertanto, se c’è una norma che consente la definizione agevolata, anche se pende un decreto ingiuntivo, si può concordare col creditore di attendere l’esito della definizione agevolata (sospendendo magari il giudizio) e poi chiudere la vicenda col pagamento agevolato. Ad esempio, un Comune che abbia emesso ingiunzione per multe 2019: se la Legge di Bilancio 2026 include le multe 2019 tra quelle definibili senza sanzioni, il debitore può presentare domanda di definizione e poi pagare solo la quota ridotta. Il Comune incasserà e potrà rinunciare al residuo.
  • Conversione del pignoramento: qualora purtroppo si arrivi al pignoramento, il debitore ha ancora la chance della conversione ex art. 495 c.p.c., ossia chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro comprensiva di spese. In pratica, se un immobile è pignorato per €100k, il debitore può depositare €100k+spese in tribunale e “liberare” il bene. Questo però richiede liquidità, ed è più un rimedio esecutivo che una difesa. Lo citiamo per completezza: se ad esempio un familiare presta i soldi, conviene convertire il pignoramento e poi eventualmente restituire il prestito a rate piuttosto che perdere la casa all’asta.
  • Utilizzare il metodo del sovraindebitamento: quando la situazione debitoria globale è fuori controllo (più debiti, rischio insolvenza personale), la soluzione migliore per “definire” è ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (piani del consumatore, accordi con i creditori, liquidazione controllata con esdebitazione). Queste permettono di presentare un piano unico che ristruttura tutti i debiti – compresi quelli oggetto di decreti ingiuntivi – magari pagando solo una parte con falcidia del resto. Se omologate dal tribunale, vincolano i creditori (anche dissentienti, nel caso del piano del consumatore) e offrono al debitore la cancellazione del debito residuo (esdebitazione) una volta eseguito il piano. Sono procedure articolate, ma altamente risolutive: trasformano la moltitudine di pendenze in un percorso sostenibile. Nel prosieguo, avremo una sezione dedicata a queste procedure.

In definitiva, definire bonariamente un decreto ingiuntivo è spesso possibile e auspicabile, soprattutto se: – il debitore riconosce almeno in parte il debito e vuole evitare ulteriori spese legali, – il creditore è aperto a riduzioni pur di incassare subito, – oppure esistono normative che permettono una definizione favorevole al debitore (sconti di legge).

Il ruolo del legale qui è negoziale: forte della conoscenza del caso, egli può convincere il creditore dell’opportunità di accordarsi. Un elemento che spesso spinge il creditore a transigere è la prospettiva di una lunga attesa per avere i soldi (anni di causa) e il rischio di soccombere su qualche eccezione (perdendo tutto). Ad esempio, se l’opposizione evidenzia possibili vizi, il creditore può preferire prendere, adesso, l’80% del dovuto piuttosto che rischiare di incassare 0 tra 3 anni. D’altro canto, il debitore deve essere consapevole che transigere implica rinunciare alle proprie difese e riconoscere di dover pagare almeno una parte: conviene farlo quando la difesa è incerta o quando la proposta economica è davvero vantaggiosa (ad es. stralcio del 50% e rate comode). Ogni caso è unico: l’obiettivo è arrivare a una soluzione sostenibile, quindi col supporto del proprio avvocato il debitore valuterà costi/benefici di un accordo vs proseguire la causa.

Strumenti alternativi al processo: rottamazioni, sovraindebitamento e altre vie d’uscita

Oltre alle difese “classiche” in tribunale, esistono strumenti alternativi o complementari che il debitore può sfruttare per liberarsi del decreto ingiuntivo e del debito ad esso sottostante. Questi strumenti sono spesso previsti da normative speciali e possono offrire agevolazioni importanti (sconti su sanzioni e interessi, dilazioni lunghe, protezione dai creditori, fino alla cancellazione totale dei debiti). Vediamo i principali:

Definizioni agevolate dei debiti fiscali (Rottamazione cartelle e ingiunzioni fiscali)

Se il decreto ingiuntivo riguarda debiti di natura fiscale o comunque crediti di enti pubblici (comune, regione, stato), vale assolutamente la pena verificare se rientra in qualche “pace fiscale” vigente. Ad oggi (gennaio 2026) è attiva la Rottamazione-quater (introdotta con la L. 197/2022) per i carichi affidati all’Agente della Riscossione fino a giugno 2022, e sta per essere varata la Rottamazione-quinquies 2026 per i carichi affidati fino a fine 2023. Inoltre, la legge consente agli enti locali di estendere queste definizioni anche alle proprie ingiunzioni fiscali.

  • Rottamazione-quater (2023-2024): riguardava cartelle esattoriali dal 2000 al 30/6/2022. Il debitore che ha presentato domanda entro giugno 2023 paga solo l’importo residuo del debito senza sanzioni né interessi di mora, in massimo 18 rate (fino al 2027). Se il decreto ingiuntivo era relativo a una cartella (per es. Equitalia a volte faceva decreti per carichi non impugnati), aderendo alla rottamazione-quater si definiva il debito e l’ingiunzione decadeva. Ormai i termini della Quater sono chiusi (scaduti i pagamenti a fine 2024), ma rileva per chi li ha colti.
  • Rottamazione-quinquies (Legge di Bilancio 2026): è la nuova definizione agevolata in arrivo. In base al Disegno di Legge di Bilancio AS 1375, potranno aderire i contribuenti con cartelle affidate dal 2000 al 2023 all’Agenzia Entrate-Riscossione , salvo alcune esclusioni (carichi da accertamento con adesione, ecc.). La domanda andrà presentata entro il 30 aprile 2026 e comporterà il pagamento integrale del solo capitale dovuto senza sanzioni né interessi . La risposta dell’AdER arriverà entro il 30 giugno 2026 con il piano di pagamento . Saranno possibili fino a 54 rate in 5 anni (9 anni) con interessi ridotti al 2% dal 2027 . È previsto che non possano aderire solo coloro che sono in regola col precedente piano Quater (per evitare furbizie) , ma potranno aderire i decaduti da precedenti rottamazioni . Importante: rientrano anche i tributi locali affidati all’AdER se l’ente ha aderito alla definizione . Invece sono esclusi i debiti derivanti da ingiunzioni fiscali locali non affidate ad AdER a meno che l’ente locale emani apposita delibera per aderire (vedi oltre) . Dunque, se il decreto ingiuntivo attiene a cartelle esattoriali di vario genere (IRPEF, IVA, IMU, contributi INPS, multe) entro 2023, quasi sicuramente si potrà rottamare pagando solo il netto, senza sanzioni (spesso un risparmio del 30-50%). Per esempio: un decreto ingiuntivo di €10.000 per IVA evasa (capitale €6.000 + €2.000 sanzioni + €2.000 interessi) potrà essere definito pagando circa €6.000 in comode rate fino al 2035 . Una grossa agevolazione!
  • Definizione agevolata ingiunzioni fiscali enti locali: parallelamente alle cartelle, la legge offre ai Comuni, Province e Regioni la facoltà di consentire la rottamazione delle proprie ingiunzioni di pagamento notificate in un certo periodo. Già col DL 193/2016 fu previsto per gli anni fino al 2016 . Ora l’art. 2 del DdL 1375 prevede di estendere la rottamazione-quinquies anche alle ingiunzioni fiscali notificate tra il 2018 e il 2023 . Questo significa che se, ad esempio, un Comune ha emesso un’ingiunzione nel 2019 per IMU, il contribuente potrà chiedere di definire pagando solo tributo e pochi oneri, senza sanzioni. Però serve la delibera di adesione dell’ente locale . L’ente dovrà fissare termini e rate (comunque non oltre il 31 dicembre 2026) . Il debitore presenta un’istanza al Comune entro il termine che il Comune stabilirà (presumibilmente entro qualche mese dal 2026) . Con la presentazione dell’istanza, i termini di prescrizione sono sospesi e le eventuali procedure esecutive in corso devono fermarsi in attesa (solitamente). Il debitore poi paga in rate (il legislatore suggerisce max entro 2026 in più soluzioni) . Se non paga almeno 8 rate anche non consecutive, decade dai benefici . Conclusione: anche per le ingiunzioni locali c’è la pace fiscale, ma attivabile a discrezione di ogni ente. Nel 2026 molti Comuni probabilmente aderiranno per dare respiro ai contribuenti e incassare qualcosa. Chi ha un decreto ingiuntivo dal Comune farebbe bene a informarsi presso l’ente (o sui siti istituzionali) se è prevista la definizione agevolata e come fare domanda. (Esempio: un’ingiunzione TARI 2020 di €1.000 con €300 di sanzioni e €100 di interessi: definizione = paghi €600 o poco più, senza sanzioni, risparmi €400. Un bel vantaggio).
  • Stralcio di mini-debiti: inoltre, normative recenti hanno introdotto lo stralcio automatico dei debiti minori. Ad esempio, la L. 197/2022 ha disposto l’annullamento delle cartelle fino a €1.000 affidate dal 2000-2015. Simili misure potrebbero ripresentarsi. Se un decreto ingiuntivo riguarda micro-importi, è possibile che rientri in uno stralcio (p.es. multe piccole molto datate). Conviene verificare con il proprio consulente.

In definitiva, chi si trova a difendersi da un decreto ingiuntivo di tipo fiscale ha oggi opportunità concrete di risparmio: – Non pagare sanzioni e interessi aderendo alle rottamazioni, riducendo il debito al solo capitale. – Rateizzare su molti anni gli importi (fino a 9 anni per rottamazione-quinquies ). – Sospendere le azioni esecutive nel frattempo (poiché la presentazione della domanda in genere blocca le procedure esecutive in corso, come fu per rottamazione-quater). – Evitare contenziosi: la definizione agevolata è un percorso amministrativo, non serve vincere cause. Adesione e pagamento chiudono la partita.

L’Avv. Monardo e il suo staff tengono costantemente monitorate queste evoluzioni normative per proporre subito al cliente la soluzione più conveniente: ad esempio, se oggi arrivasse una cartella/ingiunzione che rientra nella quinquies, sarà consigliabile aderire entro il 30/04/2026 anziché ingaggiare cause, a meno che vi siano motivi per pagare ancora meno (errori, ecc.). In ogni caso, anche qualora si presenti domanda di definizione agevolata, è prudente presentare l’opposizione nei termini (se il termine scade prima della risposta di adesione), in modo da tenere aperta la strada giudiziaria nel malaugurato caso la definizione non andasse a buon fine.

Rateizzazioni ordinarie e sospensioni amministrative

Un’altra strada, specialmente per debiti fiscali o contributivi, è sfruttare le rateizzazioni ordinarie previste dalla legge. Ad esempio: – Cartelle esattoriali: si può chiedere all’Agente della Riscossione una rateizzazione fino a 72 rate (6 anni) se sotto €120.000, o fino a 120 rate (10 anni) con prova di difficoltà se importi maggiori. La domanda di rateazione (se accolta) ha l’effetto di bloccare nuove azioni esecutive da parte dell’ADER (finché si paga regolare) e sospendere i termini di impugnazione. Quindi, se un decreto ingiuntivo è per una cartella, si può comunque chiedere la dilazione. L’ADER non rinuncia al titolo ma consente al contribuente respiro. – Ingiunzioni fiscali locali: spesso gli enti locali, tramite i loro concessionari, permettono rateizzazioni (ad es. un Comune può dilazionare multe su 4-5 anni in base a regolamenti interni). Anche qui, presentare istanza di rateazione può stoppare fermi auto o altro nel frattempo. – Debiti INPS: l’INPS consente dilazioni sui contributi omessi via avviso di addebito.

Queste misure non riducono l’importo (si paga intero con interessi dilatori), ma danno tempo ed evitano il contenzioso. Possono essere utili se il debitore riconosce il debito ma ha solo bisogno di tempo per pagare. Attenzione però: se si rateizza, spesso si considera come un’ammissione del debito e quindi un eventuale ricorso poi sarebbe contraddittorio. Quindi la rateazione è più un’alternativa alla difesa giudiziale.

Strumenti di sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione con esdebitazione

Quando un debitore si trova sommerso dai debiti (non solo uno, ma magari tanti decreti ingiuntivi, cartelle, prestiti, ecc.) e non vede possibilità di pagarli integralmente, la legge offre delle procedure speciali per gestire e azzerare i debiti in eccesso. Queste procedure, un tempo disciplinate dalla L. 3/2012 (la cosiddetta “Legge salva-suicidi”), oggi sono confluite nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, entrato in vigore dal 15 luglio 2022). Le principali soluzioni di sovraindebitamento per persone e piccole imprese sono:

  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex “piano del consumatore”): riservato a debitori persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale (quindi privati, lavoratori dipendenti, pensionati, professionisti per debiti personali, ecc.). Il debitore, con l’ausilio di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e di un gestore come l’Avv. Monardo, elabora un piano che prevede il pagamento, anche parziale, dei propri debiti in un certo periodo (es: paga 200€ al mese per 5 anni, oppure vende un immobile e soddisfa i creditori al 30% ciascuno, ecc.), tenendo conto del suo reddito e patrimonio effettivo. Il piano viene presentato al tribunale e, fondamentale, non richiede l’accordo di tutti i creditori: se il giudice ritiene che il debitore sia meritevole (non ha colpa grave nel sovraindebitamento) e che il piano è fattibile e non peggiora la posizione dei creditori, può omologarlo anche con dissenso dei creditori (salvo quelli privilegiati). Una volta omologato, il piano vincola tutti e i creditori riceveranno quanto previsto (spesso una percentuale del credito). Al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione per la parte eventualmente non pagata (liberazione dai debiti residui). Durante la procedura, il giudice può disporre la sospensione di tutte le azioni esecutive contro il debitore (art. 70 CCII) quindi i decreti ingiuntivi, pignoramenti, etc., rimangono congelati. Il piano del consumatore è dunque uno strumento potentissimo per chi ha debiti sproporzionati rispetto alle entrate: consente di ridurli e diluirli su misura delle possibilità, con avale del tribunale. Esempio: un privato ha €100k di debiti (mutuo scaduto, prestiti, decreti); stipendio 1.500€/mese, nessun bene di valore; propone di pagare €500/mese per 5 anni (totale €30k da suddividere tra creditori); il tribunale può approvare e dopo 5 anni i residui €70k sono cancellati. Tutto questo con la tutela legale e senza che i creditori possano opporsi efficacemente (possono fare osservazioni, ma se il giudice vede meritevolezza, le supera).
  • Concordato minore (accordo di ristrutturazione dei debiti): è la soluzione per il debitore non consumatore (piccolo imprenditore sotto soglia fallimento, professionista con debiti fiscali, start-up, ditta individuale). Somiglia al vecchio “accordo di composizione” L.3/2012 ma con qualche variazione. In questo caso serve il consenso di almeno il 60% dei crediti (maggioranza) per approvare il piano proposto. Il ruolo del tribunale è di omologare se la maggioranza c’è e i creditori dissenzienti non siano trattati peggio di quanto avrebbero in alternativa. Anche qui l’OCC aiuta a predisporre l’accordo. È utile quando il debitore ha molti creditori diversi (banche, fornitori, fisco) perché consente di metterli tutti al tavolo e proporre una ristrutturazione complessiva (tagliando debiti, allungando scadenze). Se i creditori chiave concordano, l’accordo vincola anche gli altri. Anche in questa procedura, il giudice può bloccare le esecuzioni individuali durante le trattative e dopo il deposito (misure protettive). Al termine, se l’accordo è eseguito, i debiti residui dei chirografari sono cancellati.
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato: è l’equivalente di un “piccolo fallimento personale”. Se il debitore proprio non ha risorse per offrire un piano, può mettere a disposizione tutto il suo patrimonio liquidabile (tranne l’essenziale come vestiti, strumenti di lavoro, una parte di stipendio minimo vitale) e un liquidatore nominato dal tribunale venderà i beni e ripartirà il ricavato ai creditori. In cambio, il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione (liberazione da eventuali debiti insoddisfatti) a fine procedura. Questo è l’ultimo rimedio quando non si riesce né a pagare né a trovare accordi. Anche qui comunque c’è un beneficio: il debitore fa “pulizia” dei debiti e può ripartire da zero senza quell’oppressione, pur perdendo i beni disponibili. C’è inoltre una speciale procedura di esdebitazione del debitore incapiente: se uno non ha proprio nulla da liquidare ma ha solo debiti pregressi, può chiedere una volta nella vita di essere esdebitato lo stesso, dimostrando la propria buona fede e meritevolezza (art. 283 CCII). Questo consente pure al “nullatenente” di liberarsi dai debiti non pagando nulla, a patto di non aver frodato i creditori.

Come si collegano queste procedure con il decreto ingiuntivo? Molto semplice: se un debitore avvia con successo una procedura di sovraindebitamento: – Le azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche) legate ai decreti ingiuntivi vengono sospese e poi eventualmente chiuse secondo il piano. Ad esempio, se c’è un pignoramento stipendio del 1/5 attivo, con il piano del consumatore il giudice normalmente lo sospende perché quei soldi devono affluire al piano secondo criteri equi per tutti i creditori. – Il decreto ingiuntivo in sé confluisce tra i crediti chirografari o privilegiati che saranno soddisfatti in percentuale. Il creditore non può più pretendere il 100% (salvo che il piano glielo riconosca), ma solo la quota prevista. – Se la procedura si conclude con esdebitazione, il debito originario viene cancellato definitivamente. Quindi il decreto ingiuntivo diventa inutilizzabile per sempre per la parte non soddisfatta. – Durante la procedura il debitore è protetto e i creditori non possono iscrivere nuove ipoteche né continuare i precetti.

L’Avv. Monardo, essendo Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto e fiduciario di un OCC , ha le competenze per assistere i clienti anche in queste soluzioni avanzate. Spesso, un debitore tormentato da più decreti e cartelle troverà nel piano del consumatore o in un concordato minore la vera via d’uscita definitiva: invece di combattere decine di cause e pignoramenti, un’unica procedura risolve tutto con un risultato certo (e con la benedizione di un giudice).

È importante però la meritevolezza: il debitore non deve aver colposamente dilapidato il patrimonio o contratto debiti in modo fraudolento. Ad esempio, se ha continuato a indebitarsi sapendo di non poter pagare, potrebbe avere difficoltà a essere considerato meritevole (nel piano del consumatore). Invece se la sua insolvenza è dovuta a cause come perdita del lavoro, malattia, crisi economica, fideiussioni escusse, ecc., allora rientra nei casi previsti.

In conclusione, gli strumenti alternativi al processo ordinario offrono un ventaglio di opportunità per il debitore: – Abbattere sanzioni e interessi con le definizioni agevolate (nel campo fiscale). – Ottenere dilazioni anche molto lunghe fuori dal contenzioso. – Ridurre l’ammontare dei debiti complessivi attraverso procedure concorsuali (pagare solo quello che si può). – Azzerare i debiti residui con l’esdebitazione e avere un fresh start finanziario.

Chiaramente, servono competenze specialistiche per valutare e attivare queste soluzioni. Il nostro studio, con il suo approccio multidisciplinare legale-fiscale, è in grado di individuare rapidamente la via ottimale: ad esempio, capire se conviene fare opposizione al decreto o invece farlo rientrare in un piano del consumatore; oppure se sfruttare la rottamazione fiscale piuttosto che eccepire in giudizio vizi formali. Spesso si combinano le strategie: si avvia l’opposizione per guadagnare tempo e nel frattempo si prepara un piano del consumatore o si aderisce a una rottamazione, in modo da poi chiudere la causa perché il debito è stato definito extragiudizialmente.

Errori comuni da evitare e consigli pratici per i debitori ingiunti

Dopo aver analizzato gli strumenti di difesa, è utile evidenziare alcuni errori frequenti che i debitori commettono di fronte a un decreto ingiuntivo, e fornire dei consigli pratici su come comportarsi:

Errori comuni: 1. Ignorare il problema sperando sparisca: molti, presi dal panico, tendono a ignorare la notifica del decreto ingiuntivo pensando “vedremo più avanti” o credendo erroneamente che non avrà seguito. Sbagliato! Come spiegato, dopo 40 giorni il decreto diventa esecutivo inoppugnabile . Ignorarlo significa perdere definitivamente la possibilità di difendersi e subire poi pignoramenti. Mai rimanere inerti.

  1. Attendere l’ultimo minuto per agire: un altro errore è ridursi a ridosso della scadenza per consultare un avvocato o presentare opposizione. Ciò può portare a errori procedurali (magari non si riesce a notificare in tempo l’atto, o lo si fa male). È essenziale muoversi tempestivamente appena ricevuto l’atto, in modo da avere qualche settimana per preparare bene la difesa.
  2. Opposizione “fai-da-te” senza avvocato: in preda all’ansia del termine, taluni provano a scrivere e depositare autonomamente un atto di opposizione. Salvo rarissime ipotesi (valori piccolissimi davanti al Giudice di Pace, comunque sconsigliato), l’assistenza di un avvocato è obbligatoria e imprescindibile: un atto redatto male, senza citare in giudizio il creditore correttamente, verrà dichiarato nullo o inammissibile. Inoltre il giudizio civile è complesso: serve un legale per navigarlo.
  3. Non indicare tutti i motivi di contestazione subito: come visto, la riforma richiede di articolare le difese immediatamente. Un errore classico in passato era fare opposizioni generiche, riservandosi di dettagliare poi. Oggi questo rischia il rigetto dell’opposizione. Bisogna mettere “tutta la carne al fuoco” dall’inizio (con le dovute cautele processuali). Dimenticare un’eccezione potrebbe voler dire precludersela dopo.
  4. Non chiedere la sospensione dell’esecuzione se urgente: se il decreto è esecutivo e c’è minaccia di pignoramento imminente, il debitore deve contestualmente all’opposizione chiedere al giudice la sospensione. Se dimentica di farlo, il creditore potrebbe procedere al pignoramento prima che il giudice esamini la questione e il debitore si troverebbe con il conto bloccato o lo stipendio decurtato. È un errore pensare che basti fare opposizione per bloccare tutto: no, va chiesta la sospensione espressamente .
  5. Pagare parzialmente senza accordo formale: alcuni, temendo il peggio, versano spontaneamente al creditore una parte del dovuto, sperando di placarlo. Ma se non c’è un accordo scritto, questo pagamento potrebbe non fermare affatto l’azione legale e per giunta costituire riconoscimento del debito per la parte restante, indebolendo l’opposizione (perché hai ammesso di dovere qualcosa). Meglio negoziare un saldo e stralcio completo che pagare a casaccio.
  6. Non conservare le prove dei pagamenti o comunicazioni: in molti casi i debitori non trovano più ricevute o email importanti che proverebbero un pagamento fatto o un disaccordo col creditore. Bisogna sempre custodire con cura documenti di avvenuto pagamento, contratti, estratti conto, lettere, perché potrebbero servire in giudizio. Non avere prove documentali rende più ardua l’opposizione (sarà parola del debitore contro quella del creditore).
  7. Confondere i diversi atti e termini: c’è talvolta confusione tra decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento. Alcuni ricevono il precetto (dopo decreto non opposto) e pensano sia quello l’atto da opporre in 40 giorni, quando invece ormai è tardi. Oppure confondono l’atto di citazione in opposizione con l’atto di comparsa di risposta. Ecco perché affidarsi a professionisti è cruciale: serve fare ordine e capire a che stadio si è e cosa fare.
  8. Rivolgersi a intermediari o societá non legali promettenti magie: purtroppo proliferano società non legali che promettono di risolvere debiti “senza avvocato” o con metodi dubbi (tipo sedicenti ex bancari che dicono di annullare mutui facilmente). Spesso fanno perdere tempo prezioso e soldi al debitore, senza risultato, perché comunque in tribunale serve l’avvocato. Meglio diffidare e rivolgersi a un avvocato qualificato sin dall’inizio.
  9. Non comparire in udienza o disinteressarsi dopo aver depositato l’opposizione: presentare l’opposizione è solo l’inizio. Poi bisogna seguirla: depositare memorie, comparire (tramite l’avvocato) alle udienze, rispettare i termini istruttori. Se il debitore/opponente abbandona la causa, rischia che venga dichiarata improcedibile o rigettata per contumacia. Quindi, mantenere il contatto col proprio legale e assicurarsi che tutto proceda è essenziale.

Consigli pratici:Agisci subito: appena ricevi un decreto ingiuntivo, contatta immediatamente un avvocato (meglio se esperto in esecuzioni/debiti). Ogni giorno sprecato riduce le opzioni. La tempestività può anche permettere di negoziare prima di dover depositare l’opposizione. – Raccogli la documentazione: prepara un dossier con tutti i documenti relativi al rapporto con il creditore: contratti, fatture, ricevute, estratti, email, sms, qualsiasi cosa. Sarà più facile per il legale trovare appigli. Anche eventuali comunicazioni pregresse (es. reclami già fatti al creditore, promesse scritte di sconto, ecc.) vanno mostrati. – Verifica le notifiche: controlla se la notifica del decreto è stata regolare (luogo, data, persona che ha ritirato). Se noti anomalie (es. ti è stato notificato ad un vecchio indirizzo, o a un familiare non convivente senza poi raccomandata, ecc.), riferiscilo all’avvocato: potrebbe essere presupposto per opposizione tardiva o nullità. – Non scappare dalle notifiche: se sospetti che stiano tentando di notificarti atti (es. hai avvisi di giacenza in posta), non ignorarli. Ritira la posta o controlla la PEC se ne hai una. Evitare la notifica non impedisce al procedimento di andare avanti (anzi, possono notificare per deposito). Meglio sapere cosa succede e reagire. – Mantieni la calma e valuta con lucidità: un decreto ingiuntivo è serio, ma non è la fine del mondo. Molti si fanno prendere dal panico e compiono azioni impulsive (es. svendere un bene subito, licenziarsi per evitare pignoramento stipendio, ecc.). Meglio consigliarsi prima: spesso ci sono soluzioni legali per proteggere i beni (es. se prima casa impignorabile in certi limiti, etc.). Non fare mosse drastiche senza piano. – Prioritizza i debiti più pericolosi: se hai più debiti, concentrati su quelli che sono in fase di decreto ingiuntivo o esecuzione (sono quelli che possono toglierti soldi subito). Debiti ancora in fase bonaria hanno meno urgenza. Questa guida ti aiuta proprio a focalizzarti su quell’ingiunzione imminente. – Attenzione alle prescrizioni brevi (30 giorni) in materia tributaria: nota che per alcuni atti fiscali simili all’ingiunzione (es. cartelle esattoriali o avvisi di addebito INPS), il termine di ricorso è 60 giorni o 30 giorni (non 40). Quindi se l’ingiunzione è tributaria e decidi di impugnarla davanti al giudice tributario, informati sul termine (es. ingiunzione TARI -> 60 gg alla Commissione Tributaria). In parallelo potresti avere il termine 40 giorni per opposizione ordinaria. Questo è tecnico: chiedi al legale qual è il rito giusto. L’errore sarebbe sbagliare giudice (es. fare opposizione al tribunale civile quando invece era materia tributaria da fare in Commissione). – Considera accordi extragiudiziali: se il rapporto col creditore è ancora gestibile (magari è un fornitore con cui hai ancora contatti, o una banca con cui tratti), proponi un accordo prima di far degenerare la situazione. Molte volte il creditore è disposto a evitare la causa se vede il debitore collaborativo. Farlo prima risparmia anche spese di avvocati a loro, quindi possono essere più disponibili a uno sconto. – Tutelati per il futuro: se la tua opposizione ha successo e il decreto viene revocato, non abbassare la guardia: potrebbe essere appellato oppure il creditore potrebbe riprovarci con altra azione. Quindi, definisci bene la questione (es. se vinci perché la fattura era infondata, magari cerca di ottenere dal giudice una pronuncia chiara sul merito così non possono riproportela). – Se hai più creditori, valuta procedure unitarie: come detto, se hai ricevuto uno o due decreti ma ne temi altri, forse conviene giocare d’anticipo con un piano di ristrutturazione o con una trattativa globale con tutti i creditori. Soprattutto in contesti di crisi d’impresa o sovraindebitamento personale. Prevenire è meglio che curare: ad esempio, invece di 5 cause, fai un accordo unico con tutti.

Riassumendo: non fare da solo, agisci presto, documenta tutto, usa la testa non la pancia. E soprattutto sfrutta l’aiuto di professionisti esperti: questa guida è illustrativa ma ogni caso ha peculiarità; solo un esame personalizzato può evitare gli errori e massimizzare le chance di successo.

Tabelle riepilogative utili

Di seguito proponiamo alcune tabelle riassuntive che sintetizzano termini, strumenti difensivi, sanzioni e benefici relativi al decreto ingiuntivo, per avere un colpo d’occhio immediato sugli aspetti principali:

Tabella 1 – Termini per reagire a un decreto ingiuntivo

Azione del debitoreTermineRiferimento normativoNote
Opposizione ordinaria al decreto ingiuntivo40 giorni dalla notifica (fino a 60 giorni estero)Art. 641 c.p.c.Termine perentorio. Se saltato, decreto definitivo.
Opposizione tardiva (irregolare notifica, forza maggiore)Entro 10 giorni dalla conoscenza effettiva del decreto (es. dalla notifica del precetto)Art. 650 c.p.c.Ammessa solo se prova mancata conoscenza tempestiva .
Ricorso per cassazione (sentenza d’appello su opposizione)60 giorni dalla notifica sentenza (o 6 mesi se non notificata)Art. 325 c.p.c. et al.Fase eventuale successiva. Non sospende esecuzione salvo istanza.
Ricorso Commissione Tributaria (per ingiunzione tributaria)60 giorni dalla notifica dell’ingiunzione fiscaleD.Lgs. 546/92 (processo trib.)Alternativo all’opposizione c.p.c. se atto è impositivo.
Istanza di sospensione esecuzione provvisoria (art. 649 c.p.c.)Contestuale o successiva all’opposizione (finché esecuzione pendente)Art. 649 c.p.c.Da proporre al più presto se c’è pignoramento in corso.

Tabella 2 – Principali strumenti di difesa e risoluzione del debito

Strumento difensivo/risolutivoDescrizioneVantaggiSvantaggi/limiti
Opposizione a decreto ingiuntivoCausa di merito per contestare la pretesa creditoriaSospende definitività del decreto; esame nel merito con contraddittorio; possib. revoca integrale del debito.Durata del processo (mesi/anni); costi legali; se si perde si pagano spese e debito intero.
Opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.)Causa per riaprire i termini se notifica nulla o forza maggiorePermette difesa anche dopo 40 gg in casi eccezionali.Ammissibilità ristretta: serve prova rigorosa della mancata conoscenza .
Istanza di sospensione (art. 649 c.p.c.)Richiesta al giudice di bloccare esecutorietà del decretoFerma pignoramenti immediati; tutela il debitore sino a decisione causa.Concessa solo con gravi motivi; non annulla il debito, è temporanea.
Transazione saldo e stralcioAccordo col creditore per pagare una parte e chiudere il debitoRiduce importo da pagare; evita causa lunga; certezza di chiusura.Necessaria volontà del creditore; va trovata liquidità per la somma concordata.
Rateizzazione extragiudizialeAccordo per pagare a rate il dovutoEvita esecuzione se creditore collabora; diluisce lo sforzo di pagamento.Il debito non si riduce (talvolta aumenta con interessi); se si salta una rata, accordo decaduto.
Definizione agevolata fiscale (rottamazione)Adesione alle sanatorie di legge (no sanzioni/interessi)Forte sconto su sanzioni e interessi ; ampia dilazione (fino 9 anni); blocco azioni esecutive durante adesione.Solo per debiti fiscali/tributi specifici; scadenze rigide da rispettare; se decadi, tornano sanzioni.
Mediazione obbligatoria (in opposizione)Tentativo conciliativo su materie previste (es. bancario)Possibilità di soluzione bonaria con aiuto mediatore; risparmio di tempi e costi di causa se accordo.Può allungare leggermente i tempi (mediamente 3 mesi); se fallisce si torna in giudizio.
Piano del consumatore (sovraindebitamento)Procedura giudiziale di ristrutturazione debiti per privatiRiduzione significativa debiti; pagamento commisurato a proprie possibilità; protezione da creditori; esdebitazione finale (debiti cancellati) .Procedura complessa, richiede meritevolezza; supervisione OCC; durata pluriennale (esecuzione piano).
Accordo di ristrutturazione (concordato minore)Procedura concorsuale per piccoli imprenditori/professionistiSimile a piano consumatore ma con accordo creditori 60%; può includere anche debiti di impresa; sospende azioni esecutive.Necessario accordo della maggioranza dei crediti; richiede business plan se c’è continuità aziendale.
Liquidazione controllata (esdebitazione)Liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitatoLibera da tutti i debiti residui post-liquidazione (fresh start); unico modo se non si può offrire pagamento significativo.Perde i beni non necessari; procedura concorsuale con eventuale stigma; esdebitazione negabile in caso frodi.
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Causa per contestare il diritto a procedere con l’esecuzione (dopo titolo definitivo)Può bloccare un pignoramento in corso per motivi sopravvenuti (es. pagamento già avvenuto); tutela errori post titolo.Non rivede il merito del debito già giudicato; ambito molto limitato.

Tabella 3 – Sanzioni e conseguenze in caso di mancata difesa

Scenario (debitore inattivo)ConseguenzeNorma
Decreto ingiuntivo non opposto entro 40 ggDiventa definitivo ed esecutivo; formazione giudicato, non più contestabile nel merito; partono esecuzioni forzate.Art. 647 c.p.c.
Opposizione proposta tardivamente senza presuppostiViene dichiarata inammissibile; decreto resta valido; debitore condannato a spese e possibile aggravio ex art. 96 c.p.c. se opposizione temeraria.Art. 650 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.
Mancata comparizione o prosecuzione opposizionePossibile estinzione del processo per inattività; in tal caso decreto riacquista efficacia esecutiva come se mai opposto.Art. 653 c.p.c. (richiamo norme estinzione)
Pagamento ritardato dopo decreto definitivoUlteriore accumulo di interessi moratori (spesso al tasso legale o contrattuale) fino a saldo; rischio pignoramento prima di riuscire a pagare.Art. 1284 c.c. (interessi); precetto.
Debitore occulta/dissipa beni dopo ingiunzionePossibile azione revocatoria atti dispositivi; in sede penale estrema ipotesi di “granio depauperamento” se finalizzato a frodare creditori.Art. 2901 c.c. (revocatoria); Art. 388 c.p. (elusione dolosa di pignoramento).
Ingiunzione fiscale non impugnata né definitaImporto iscritto a ruolo e avviata riscossione coattiva (fermo auto, ipoteca esattoriale, pignoramento); aggi di riscossione a carico debitore.DPR 602/1973; R.D. 639/1910.
Rottamazione richiesta ma rate non pagateDecadenza dal beneficio: tornano dovute per intero sanzioni e interessi, ripresa azioni esecutive; versato imputato a titolo acconto.L. 197/2022 art. 1 c. 242; Ddl 2026 proposto (8 rate non pagate → decadenza).

Le tabelle sopra forniscono un quadro di riferimento rapido. Si evidenzia come non agire tempestivamente comporti le conseguenze più gravose (perdita definitiva del diritto di difesa e pignoramenti con costi aggiuntivi). Al contrario, l’utilizzo corretto degli strumenti difensivi può portare a significative riduzioni del debito, sospensioni di azioni esecutive e in taluni casi alla cancellazione totale dell’obbligazione residua.

FAQ – Domande frequenti su come difendersi da un decreto ingiuntivo

Di seguito una serie di domande comuni che i debitori si pongono riguardo ai decreti ingiuntivi, con risposte chiare e basate su quanto esposto sinora:

1. Cos’è esattamente un decreto ingiuntivo e chi può ottenerlo?
È un ordine di pagamento emesso dal giudice su richiesta di un creditore (azienda, banca, professionista, privato) che dimostri con documenti scritti di avere un credito liquido ed esigibile verso un debitore . Può chiederlo chiunque vanti un diritto di credito certo (denaro o quantità di beni fungibili) supportato da prova scritta (es. fatture firmate, contratti, cambiali, estratti autentici di contabilità). Il giudice emette l’ingiunzione senza sentire il debitore e gli intima di pagare entro 40 giorni . Se non paga né si oppone, diventa titolo esecutivo. In pratica è una scorciatoia giudiziale per evitare un processo ordinario lungo, riservata a crediti “chiari” sulla carta.

2. Come faccio a riconoscere se ho ricevuto un decreto ingiuntivo e non un altro atto?
Il decreto ingiuntivo si presenta come un documento formato dal giudice, di solito intestato “Repubblica Italiana – In nome del Popolo Italiano – Il Giudice…”, e porta la firma di un magistrato. Viene notificato insieme a un “ricorso” introduttivo. In pratica riceverai un plico contenente il ricorso del creditore e in cima il decreto del giudice che dice “ingiunge di pagare… entro 40 giorni…”. Attenzione a non confonderlo con un precetto (che è invece un atto di un avvocato, notificato dopo, intimante il pagamento entro 10 giorni, preludio al pignoramento) o con un’ingiunzione fiscale (che potrebbe essere emessa da un ente pubblico, spesso su carta intestata dell’ente). Se hai dubbi, fai visionare l’atto a un legale per capire la natura.

3. Cosa devo fare appena mi viene notificato un decreto ingiuntivo?
La prima cosa: segna la data di notifica (quando l’hai ricevuto) e calcola 40 giorni da quella data (escluso il giorno iniziale). Quella è la scadenza massima per agire. Poi, contatta subito un avvocato esperto in materia di esecuzioni/debiti. Nel frattempo, raccogli i documenti relativi al credito (ricevute di pagamenti fatti, corrispondenza, contratto, ecc.). Non effettuare pagamenti affrettati né ignorare l’atto. Bisogna valutare se opporti o eventualmente cercare un accordo col creditore. In ogni caso, non lasciar decorrere i 40 giorni senza aver preso una decisione. Nei 40 giorni puoi anche pagare se riconosci il debito (evitando spese future) oppure opporti se non sei d’accordo, oppure talvolta concordare un piano col creditore. Ma questi passi vanno ponderati con l’aiuto del legale.

4. Ho 40 giorni esatti: sono lavorativi o di calendario? Cosa succede se il 40° giorno è festivo?
I 40 giorni si calcolano come giorni liberi consecutivi (di calendario). Se il 40° giorno cade di sabato, domenica o festivo, si proroga al primo giorno feriale successivo. Ad esempio, se la notifica è il 1 marzo, i 40 giorni scadono il 10 aprile; se il 10 aprile fosse domenica, avresti tempo fino a lunedì 11 aprile. Inoltre, i termini processuali dal 1 al 31 agosto sono sospesi, quindi se il tuo periodo cade in agosto, quei giorni non contano (ad esempio ingiunzione notificata il 15 luglio: dal 1 al 31 agosto fermi il conteggio, riprende 1 settembre). Attenzione: queste sospensioni non valgono per atti tributari (lì di solito agosto non sospende) ma per i termini civili sì. In ogni caso, meglio muoversi ben prima della scadenza.

5. Posso ottenere una proroga del termine di opposizione?
No, la legge non prevede proroghe individuali. I 40 giorni (o 60 se estero) sono perentori. Non c’è un modo legale di chiedere al giudice “mi dia più tempo”. L’unico caso di “proroga” è se hai effettivamente scoperto tardi il decreto per motivi non tuoi (vedi opposizione tardiva), ma è un rimedio ex post e ben delimitato . Quindi considera i 40 giorni un termine tassativo. Se ti accorgi di essere a ridosso senza aver potuto agire (es. sei stato in ospedale grave per 2 mesi), allora potresti rientrare nell’opposizione tardiva per forza maggiore , ma dovresti comunque agire appena possibile. In generale, no proroghe, quindi organizzati entro la scadenza.

6. Devo proprio assumere un avvocato? Posso fare opposizione da solo?
Per importi sopra €1.100 (Giudice di Pace) o in Tribunale, sì, serve un avvocato iscritto all’albo. Il codice di procedura non consente al cittadino di stare in giudizio da solo oltre piccole cause. Inoltre, anche quando sarebbe teoricamente possibile (cause bagatellari), è altamente sconsigliato: l’opposizione è un atto tecnico, devi conoscere procedure, depositi telematici, termini per prove, ecc. Un piccolo errore e perdi la causa. Se hai problemi economici, puoi valutare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) se rientri nei limiti di reddito (circa €11.700 annui, soglia 2025). In tal caso ti verrà assegnato un avvocato pagato dallo Stato. Ma fare da sé è una pessima idea, rischi di pregiudicare diritti importanti.

7. Quanto costa fare opposizione? Ne vale la pena economicamente?
I costi variano in base al valore del decreto ingiuntivo e alla complessità. Ci sono il contributo unificato da pagare allo Stato all’atto di iscrizione a ruolo (che va da circa €98 per cause fino a €1.100, a €237 per cause fino a €5.200, €518 fino a €26.000, €759 fino a €52.000, e su salendo) più marca da €27. Questi importi li anticipi ma se vinci la causa di solito il giudice condanna il creditore a rimborsarteli. Poi c’è la parcella dell’avvocato: qui dipende dal professionista e dal tariffario forense. Per dare un’idea indicativa: per una causa di valore medio (es. €20.000) potrebbe aggirarsi sui €2.000-3.000 oltre IVA e spese, ma può variare molto. Molti studi, come il nostro, valutano prima la fattibilità e i costi/benefici: se il debito è piccolo, potrebbe convenire trattare piuttosto che spendere in causa. Ne vale la pena? Se hai fondati motivi di opposizione e la somma è significativa, spesso sì, perché puoi risparmiare il pagamento integrale e magari annullare il debito. Inoltre se vinci, il giudice di solito pone le spese legali a carico del creditore (quindi ti rifai dei costi) . Se perdi, potresti essere condannato tu alle spese dell’altra parte. Va fatta una valutazione attenta col tuo avvocato sul probabile esito: se le chance di vittoria sono alte, conviene opposizione; se sono scarse, meglio non buttare soldi e cercare accordo. Il nostro studio ad esempio adotta la politica di minimo tariffario etico e trasparenza: ti diremo in anticipo costi e prospettive, così decidi consapevolmente.

8. L’opposizione sospende automaticamente il decreto ingiuntivo e i pignoramenti?
Non automaticamente. Il deposito dell’opposizione rende il decreto non definitivo, ma se il decreto era provvisoriamente esecutivo il creditore può comunque agire fino a che un giudice non lo sospende . Quindi, in linea generale: – Se il decreto non era esecutivo (caso più frequente): il creditore attende i 40 giorni. Se tu fai opposizione entro i 40, lui non può ottenere l’esecutorietà e quindi non può iniziare pignoramenti, perché il titolo è sub iudice. Tuttavia, per massima cautela, molti creditori depositano comunque istanza ex art. 648 c.p.c. chiedendo esecutorietà durante l’opposizione. Il giudice può concederla se vede opposizione pretestuosa. Quindi, all’atto pratico, il rischio di esecuzione durante l’opposizione esiste se il creditore insiste e la tua opposizione appare debole. – Se il decreto era già esecutivo ab origine (o perché titolo di credito, o perché il giudice lo aveva concesso): il creditore può notificare precetto e pignorare subito, anche se tu fai opposizione. In questo caso devi chiedere al giudice la sospensione (art. 649) per fermarlo . Riassumendo: l’opposizione impedisce che scadano i termini e porta la questione in giudizio, ma per stare tranquilli sul fronte esecuzione conviene sempre ottenere un’ordinanza di sospensione. Finché non l’hai, c’è il rischio (remoto o concreto a seconda dei casi) di azioni esecutive.

9. Cosa succede se perdo l’opposizione?
Se al termine del giudizio (o in appello) la tua opposizione viene respinta, il decreto ingiuntivo viene confermato e devi pagare quanto ingiunto (salvo eventuali modifiche minori, ad esempio se il giudice ridetermina importi). Il decreto a quel punto diventa definitivo come fosse sentenza di condanna. Il creditore potrà procedere subito all’esecuzione forzata (se non aveva già proceduto). Inoltre, dovrai pagare le spese legali della controparte secondo liquidazione del giudice. Ad esempio, se il credito era €10.000, il giudice potrebbe condannarti a €10.000 + €2.000 di spese processuali. C’è la possibilità di fare appello (se il valore lo consente, sopra €1.100 generalmente sì) entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, ma l’appello non sospende di diritto l’esecutività, quindi dovresti pagare o chiedere alla Corte d’Appello sospensiva. Se perdi anche l’appello, fine dei giochi (se credito sopra €52k potresti tentare Cassazione, ma lì solo su punti di diritto, e intanto avresti già dovuto pagare di solito). Dunque, perdere l’opposizione significa che il debitore è condannato definitivamente. Un’ultima risorsa teorica potrebbe essere la trattativa anche dopo la sentenza: a volte per evitare pignoramenti complicati il creditore accetta un accordo anche a quel punto (es. ti dà rate per non dover inseguire i beni). Ma sei in posizione debole.

10. E se invece vinco l’opposizione?
Se vinci, il giudice revoca il decreto ingiuntivo. Ciò significa che non devi pagare quanto ingiunto (o paghi eventualmente solo la parte ritenuta effettivamente dovuta, ad esempio in caso di accoglimento parziale). Il decreto perde efficacia ed è come se non fosse mai esistito . Il giudice normalmente condanna il creditore a rifondere le tue spese legali. Potrai quindi chiedere all’avvocato della controparte il pagamento delle somme che hai speso (contributo unificato, avvocato, ecc. in base alla liquidazione). Se nel frattempo avevi versato qualcosa in via provvisoria (ad es. ti avevano pignorato delle somme), hai diritto a riaverle indietro. Attenzione però: il creditore può fare appello contro la sentenza che ti ha dato ragione. In tal caso, la revoca del decreto è valida ma non definitiva finché pende l’appello. Il creditore potrebbe chiedere in appello una sospensione dell’efficacia della sentenza (raro, di solito chi perde vuole eseguire, non viceversa). Comunque tu stai tranquillo perché intanto il titolo esecutivo non c’è più. Solo se l’appello ribalta la decisione, allora dovrai pagare. Insomma, vittoria in primo grado = situazione di sollievo, ma tieni i documenti a portata perché per 30 giorni c’è rischio impugnazione. Se dopo 30 gg non appella, è finita a tuo favore.

11. Posso impugnare il decreto ingiuntivo per motivi di legittimità (Cassazione) senza fare opposizione?
No, attenzione: l’opposizione a decreto ingiuntivo è l’equivalente del “primo grado di giudizio” sul merito. Non è una “impugnazione” nel senso tecnico delle sentenze, è proprio la prima e unica possibilità di discutere del credito . Quindi se lasci scadere i 40 giorni, non è che puoi poi fare ricorso in Cassazione o appello: non c’è stata una sentenza di merito da impugnare! Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di cosa giudicata e non è appellabile né cassabile nel merito. L’unico rimedio come detto è l’opposizione tardiva se ne hai i requisiti. Se invece hai fatto opposizione, hai avuto sentenza, quell’eventuale sentenza sì potrà essere appellata e poi impugnata in Cassazione (ma a quel punto starai seguendo il normale iter di un giudizio civile). Quindi, per essere chiari: non esiste saltare l’opposizione e andare direttamente in appello o Cassazione.

12. Devo continuare a pagare le rate durante l’opposizione (es. rate di mutuo)?
Questa è una domanda astuta: supponiamo che il decreto ingiuntivo riguardi la risoluzione di un contratto di mutuo e ti chiedano tutto il debito residuo. Se fai opposizione sostenendo magari che la banca ha sbagliato i calcoli, intanto devi capire se il contratto è ancora in corso o no. In generale, il decreto ingiuntivo spesso viene chiesto dopo che il rapporto è considerato chiuso (es. mutuo decaduto dal beneficio del termine, fornitura risolta). Quindi il creditore non accetterebbe ulteriori pagamenti parziali e vuole tutto. In altri casi, invece, potrebbe riguardare rate scadute ma il contratto resta in piedi (si pensi a un decreto per affitti arretrati: il locatore ingiunge 6 mensilità ma il contratto prosegue). In quei casi, , per le obbligazioni future devi continuare a pagare se vuoi evitare che la tua posizione peggiori. Ad esempio, hai un ingiunzione per canoni gennaio-giugno non pagati, fai opposizione contestando che l’immobile aveva vizi; ma intanto a luglio, agosto, ecc. vivi lì: se non paghi neanche quelli, il giudice vedrà che continui moroso e non ti aiuta. Quindi, distingue: per il passato contestato, sospendi i pagamenti in attesa di giudizio; per il futuro, se ti competono li paghi onde non aggravare la tua posizione. Se paghi qualcosa durante la causa, fallo senza pregiudizio (specificando che non riconosci il dovuto se stai contestando, ma paghi per altro titolo – es. “pago le rate correnti, ma resto ferma la contestazione su arretrati”).

13. Il creditore mi aveva promesso che avrebbe aspettato a farmi causa, ma poi ha chiesto decreto ingiuntivo: posso oppormi facendo valere questa promessa?
Puoi provarci, ma sappi che promesse informali di aspettare difficilmente hanno valore legale a meno che non si configuri un vero e proprio patto contrattuale. Se hai per iscritto (email o lettera) il creditore che dice “ti do tempo fino a X per pagare, non agirò prima”, potresti eccepire “temporanea improcedibilità” per accordo tra le parti, sostenendo che l’ingiunzione è stata chiesta in violazione del termine concesso. Non c’è una norma diretta, ma si potrebbe invocare il principio di buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.). Non esistono tante pronunce in merito, perché è raro e difficile: il giudice potrebbe dire che quell’accordo non preclude l’azione giudiziaria se non era un contratto formale. Tuttavia, può avere un peso conciliativo: segnalare in opposizione che c’era un dialogo e una promessa disattesa può magari spingere il giudice a suggerire un accordo, o quantomeno influire sulle spese. In sintesi: non è un motivo forte di opposizione, meglio puntare su altro. Ma se c’è, allegalo per far capire la scorrettezza di controparte.

14. Un decreto ingiuntivo può riguardare anche le tasse o solo rapporti tra privati?
Può riguardare anche crediti di natura tributaria o pubblica, ma in tal caso di solito si parla di ingiunzione fiscale (disciplinata dal R.D. 639/1910 e dal D.Lgs. 46/1999). Gli enti pubblici minori (Comuni, Province) che non si avvalgono dell’Agente nazionale della riscossione possono riscuotere coattivamente con ingiunzione fiscale, che è simile a un decreto ma emesso dall’ente stesso su base di ruoli e accertamenti. Si notifica e se non paghi procedono a pignoramento (segue in gran parte le regole del DPR 602/73). La difesa in quei casi consiste nel presentare ricorso al giudice tributario entro 60 giorni (se contesti la fondatezza del tributo) o nel fare opposizione ex art. 615 c.p.c. se contesti solo la forma esecutiva. È un campo particolare e va valutato caso per caso con un tributarista. Diciamo comunque che , esistono decreti ingiuntivi per tasse (ad esempio ingiunzioni per IMU non pagata, per multe stradali non pagate, contributi consortili, etc.). Per le cartelle esattoriali dello Stato invece no, quelle seguono un’altra procedura (non c’è bisogno di decreto, la cartella stessa è titolo esecutivo). Quindi se hai ricevuto un atto per tasse, verifica se è una cartella (documento dell’Agenzia Entrate Riscossione) o un’ingiunzione locale (documento su carta del Comune). In quest’ultimo caso, puoi comunque difenderti come spiegato (ricorso commissione tributaria e/o definizioni agevolate). Il nostro studio è competente anche in diritto tributario, quindi sapremo inquadrare e difendere pure questi aspetti.

15. Cosa è e come funziona il decreto ingiuntivo europeo?
È una procedura speciale dell’Unione Europea (Regolamento CE 1896/2006) che consente a un creditore di uno Stato UE di ottenere un’ingiunzione di pagamento valida in tutta l’UE contro un debitore residente in un altro Stato membro. Funziona con moduli standard e termini brevi. Se ricevi un ordine di pagamento europeo (European Payment Order – EPO), hai 30 giorni per fare opposizione usando l’apposito Modulo F . L’opposizione va presentata al giudice d’origine (cioè la corte che ha emesso l’ingiunzione, indicata nell’atto) e non richiede motivazioni dettagliate: basta dichiarare che intendi opporsi . Una volta presentata opposizione, l’EPO si converte in un normale processo civile nello Stato di origine (ad esempio, creditore tedesco ingiunge a debitore italiano presso tribunale di Berlino: se l’italiano fa opposizione, si prosegue col processo a Berlino secondo il diritto tedesco). Se non ti opponi entro 30 giorni, l’ingiunzione europea diventa esecutiva e il creditore può farla valere come titolo esecutivo negli altri Stati senza exequatur . Significa che potrebbe, ad esempio, chiederne l’esecuzione in Italia tramite un semplice deposito presso la Corte d’Appello competente e procedere a pignorare beni in Italia come con una sentenza locale. Quindi, massima attenzione: l’atto viene dall’estero ma ha pieno valore legale qui . Difendersi è possibile, ma bisogna rispettare quel termine di 30 giorni e magari farsi assistere da un legale pratico di diritto internazionale. In Italia, se ricevi un EPO (di solito bilingue), puoi rivolgerti ad un avvocato italiano che collaborerà con un corrispondente estero per depositare l’opposizione. Esistono anche possibilità di riesame oltre i 30 giorni in casi eccezionali (se la notifica non è avvenuta regolarmente o c’erano circostanze di forza maggiore – art. 20 Reg. 1896/2006) , ma non farci affidamento: meglio agire entro i 30 giorni. Ricorda che la Corte di Giustizia UE nel caso Uniqa C-18/21 (2022) ha ribadito che i 30 giorni non possono essere prorogati da norme nazionali (es. covid non li sospende) . Quindi valgono proprio 30 effettivi. In sintesi: ingiunzione europea = rispondi subito con opposizione, altrimenti è come se fosse una sentenza definitiva europea esecutiva anche in Italia.

16. Se ho più debiti e decreti, posso risolverli tutti insieme?
Sì, come discusso sopra, se sei in una situazione di sovraindebitamento (più debiti che non riesci a onorare), le procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione) consentono di affrontarli globalmente. Il tribunale competente è di solito quello del tuo domicilio. Presentando un piano unico puoi bloccare tutti i creditori e poi pagarli in misura ridotta secondo il piano. Ad esempio, se hai 3 decreti ingiuntivi da banche e 2 cartelle fiscali, un piano del consumatore potrebbe prevedere di pagare, poniamo, il 50% a tutte le banche e il 30% al Fisco (percentuali variabili in base a privilegi) e il resto viene cancellato. Serve la nomina di un Gestore della Crisi (che nel nostro caso l’Avv. Monardo può ricoprire come professionista OCC) e un decreto di apertura procedura. Mentre la procedura è aperta, i singoli creditori non possono procedere con esecuzioni. È una soluzione potente, ovviamente più complessa di una singola opposizione e richiede tempi (qualche mese per l’omologa). Ma per rispondere: , se hai molti ingiunzioni puoi cercare la via di uscita unificata attraverso la legge sul sovraindebitamento. Vale la pena se il totale dei debiti è ingestibile con le vie normali. Altrimenti, se i debiti sono pochi e contestabili, meglio affrontare caso per caso con opposizioni.

17. C’è differenza tra decreto ingiuntivo emesso da un tribunale ordinario e uno emesso dal giudice di pace?
Dal punto di vista sostanziale, no: entrambi sono titoli esecutivi se non opposti, e l’opposizione è lo strumento di difesa. Cambia il rito procedurale: come visto, dopo la riforma, l’opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Giudice di Pace si propone con ricorso e segue il rito semplificato , mentre davanti al Tribunale con atto di citazione. Inoltre, il Giudice di Pace ha competenza limitata per materia e valore (di solito crediti fino a €5.000 o €20.000 per sinistri). Spesso decreti ingiuntivi di GP riguardano ad esempio parcelle di avvocati di modesto importo, canoni locazione non pagati di pochi mesi, ecc. In opposizione dal Giudice di Pace, il giudice può decidere in modo più “equitativo” (il GP ha qualche potere equitativo entro 2.500€). Ma la difesa rimane: puoi far valere le tue ragioni identicamente. Nota: la sentenza del Giudice di Pace poi è appellabile al Tribunale (a differenza di quelle del Tribunale che vanno in Corte d’Appello). Esempio: ingiunzione €3.000 da GP, tu vinci opposizione o perdi, puoi appellare al Tribunale. Ingiunzione €30.000 da Tribunale, sentenza in opposizione si appella in Corte d’Appello. Queste sono differenze di rito e competenza, ma sull’approccio difensivo nulla di stravolgente.

18. Se il creditore ha un’ipoteca su un mio immobile o una garanzia, può emettere comunque decreto ingiuntivo?
Sì. Avere un’ipoteca non dà diritto automatico a espropriare la casa: serve sempre un titolo esecutivo giudiziale (sentenza o decreto) o stragiudiziale (mutuo ipotecario scaduto fa titolo, ma spesso vanno comunque in tribunale). Quindi la banca con ipoteca sul tuo immobile, se sei moroso, o attiva direttamente il pignoramento se ha un titolo contrattuale (es. mutuo) oppure, in alcuni casi, ottiene prima un decreto ingiuntivo (capita per ipoteche giudiziali su altre cause). La presenza di garanzia ipotecaria o pegno però influisce sull’esecuzione: il creditore ipotecario è privilegiato sul ricavato di quell’immobile. In sede di opposizione, la garanzia in sé non è un motivo per annullare il decreto (anzi, spesso dimostra che il credito esiste). Quello che può fare il debitore è semmai, se contesta il credito di fondo (ad es. contesta il saldo del mutuo), la causa chiarirà anche l’entità del residuo e quindi l’ipoteca eventualmente verrà escussa solo per quell’importo. Diciamo che la presenza di ipoteca rende il creditore più tranquillo perché comunque ha un bene su cui rifarsi (e potrebbe per esempio chiedere provvisoria esecutorietà, tanto sa di poter iscrivere pignoramento sull’immobile ipotecato). Come difesa, se quell’ipoteca è stata iscritta magari in maniera illegittima o per un importo eccessivo, potresti contestarla con altri strumenti (es. causa di riduzione ipoteca se sproporzionata). Ma ciò esula dal decreto in sé. In sintesi: ipoteca o pegno non impediscono la via monitoria; il debitore deve opporsi sul merito del debito come al solito.

19. Se alla scadenza dei 40 giorni non ho fatto nulla e arriva un precetto, ho ancora qualche carta da giocare?
Se non hai proposto opposizione entro i termini, purtroppo il decreto è definitivo. Quando ricevi l’atto di precetto (che è l’intimazione a pagare entro 10 giorni pena esecuzione), significa che per la legge sei condannato a pagare. Puoi fare poco: o paghi entro quei 10 giorni, o il creditore può pignorare. L’unica carta legale è l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. se ne ricorrono i presupposti – cioè se davvero non avevi potuto fare opposizione nei termini per un vizio di notifica o causa di forza maggiore . Ad esempio, se non hai mai ricevuto la notifica del decreto perché magari spedita all’indirizzo sbagliato, e ne vieni a conoscenza solo col precetto, allora entro 10 giorni da quando hai in mano il precetto devi proporre opposizione tardiva dimostrando la notifica nulla . Questa è la situazione tipica: il 99% delle opposizioni tardive avvengono dopo la notifica del precetto. La legge vuole evitare che un debitore incolpevole subisca l’esecuzione senza aver saputo prima. Ma, come detto, la prova è a tuo carico: devi convincere il giudice che realmente non sapevi (es. produce certificato ricovero ospedaliero, o mostra che la notifica era stata inviata ad altro indirizzo). Se ci riesci, il giudice può sospendere l’esecuzione e riaprire il merito. Se non ci sono questi motivi, purtroppo no, il precetto non offre altri spiragli. Un escamotage che a volte si tenta è l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) lamentando qualche vizio nel precetto o nella notifica del titolo allegato. Ma se la notifica del decreto era regolare e tu l’hai ignorato, non c’è vizio sanabile con 617, perché in realtà stai attaccando il merito tardivamente. Quindi, scenario 40 giorni passati: o paghi, o cerchi un accordo lampo col creditore per fermare il pignoramento (magari chiedendo via il suo avvocato una proroga in cambio di versare qualcosa), oppure lasci che pignori e poi magari cercherai di vendere tu prima dell’asta per pagare. Ma legalmente sei ormai con le spalle al muro. Ecco perché insistiamo: non far trascorrere quei termini!.

20. L’avvocato Monardo e il suo team in che modo possono aiutarmi concretamente se ho un decreto ingiuntivo?
Come spiegato nell’Introduzione, lo Studio Monardo offre un’assistenza completa e multidisciplinare. Nello specifico, se ti rivolgi a noi con un decreto ingiuntivo: – Analisi immediata dell’atto: verifichiamo la regolarità della notifica, il contenuto del ricorso monitorio, i documenti del creditore. Identifichiamo eventuali vizi formali e valutiamo la fondatezza del credito. – Strategia personalizzata: in base alla tua situazione (economica, patrimoniale, tipo di debito) ti consigliamo la strada migliore: ad esempio, se rileviamo usura su un mutuo ingiunto, punteremo su opposizione e perizia tecnica; se è una cartella esattoriale ingiunta, verificheremo la possibilità di definizione agevolata; se hai tanti debiti, magari ti proporremo una procedura di sovraindebitamento. Ogni caso ha la sua soluzione ottimale. – Opposizione e difesa in giudizio: se decidiamo per l’opposizione, prepareremo l’atto nei dettagli, sollevando tutte le eccezioni e difese possibili, citando leggi e sentenze aggiornate (come quelle discusse sopra) a supporto . L’Avv. Monardo, essendo cassazionista, è abilitato a seguire la causa in tutti i gradi fino in Cassazione se serve. Cercheremo inoltre, nelle memorie, di far emergere anche eventuali scorrettezze del creditore per mettere il giudice dalla nostra parte. – Sospensione urgenti: qualora ci sia un’esecuzione in atto, presenteremo immediatamente istanza di sospensione al giudice o all’autorità competente, motivandola fortemente (ad es. allegando documenti che mostrano l’infondatezza del credito) . Spesso la tempestività in ciò può evitare un pignoramento di un conto o lo blocca prima che il denaro sia trasferito al creditore. – Trattativa e negoziazione: parallelamente al contenzioso, il nostro team è esperto in negoziazione con banche ed enti. Possiamo interfacciarci con la controparte proponendo soluzioni di comune accordo (piani di rientro, transazioni). La presenza nel team di commercialisti e consulenti finanziari ci aiuta a proporre piani sostenibili anche dal punto di vista economico-finanziario. Spesso riusciamo a ottenere sconti significativi nei saldi e stralci, grazie alla nostra esperienza in materia. – Uso degli strumenti concorsuali: se è opportuno, l’Avv. Monardo potrà attivarsi come Gestore della Crisi in un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l’OCC di riferimento. Questo significa che ti guiderà nel predisporre il piano (con l’ausilio dei nostri commercialisti per i piani di rientro e bilanci familiari) e seguirà tutto l’iter davanti al giudice, massimizzando le chance di omologa. Essendo egli stesso fiduciario di un OCC, ha dimestichezza diretta con questi processi, che per molti avvocati invece sono novità. – Protezione del patrimonio: studieremo mosse lecite per proteggere i tuoi beni durante la pendenza delle azioni. Ad esempio, se hai un immobile non prima casa aggredibile, potremmo suggerirti un’operazione concordata (come venderlo a un parente a valore di mercato prima che arrivi il pignoramento, se opportuno), o se hai un conto con tanti soldi, consigliare di frazionarli per ridurre l’attacco su tutti. Tutto nel rispetto delle norme ma anticipando le mosse del creditore. La nostra conoscenza del diritto dell’esecuzione forzata ci consente di prevedere cosa possono colpire e come e quindi di predisporre difese. – Aggiornamento costante sulle novità: come vedi, le leggi cambiano (rottamazioni, riforme processuali, sentenze importanti). Il nostro staff segue quotidianamente le evoluzioni normative e giurisprudenziali – come Cass. Sez. Unite 2024 n. 26727 o le ultime ordinanze 2025 sull’opposizione tardiva – e le applica subito nei casi concreti. Ciò significa che la tua difesa sarà aggiornata all’ultima legge e sentenza, dandoti quel vantaggio in più. Un avvocato non specializzato magari non saprebbe della nuova mediazione obbligatoria e rischierebbe errori; noi lo sappiamo e ci muoviamo di conseguenza. – Empatia e comprensione: infine, sappiamo bene che trovarsi con un decreto ingiuntivo è stressante. Il nostro approccio è umano e comprensivo: ascoltiamo la tua storia, capiamo le tue difficoltà (anche psicologiche nel gestire i debiti) e cerchiamo non solo di darti assistenza legale, ma anche di farti ritrovare la serenità sapendo di avere un professionista al tuo fianco. Affrontiamo il problema insieme, passo passo, mantenendoti informato e consigliandoti nelle scelte chiave.

In breve: l’Avv. Giuseppe Monardo e il suo staff possono davvero fare la differenza trasformando una situazione di allarme (un’ingiunzione che incombe) in un percorso gestibile e risolvibile, con l’obiettivo di salvaguardare il tuo patrimonio, ridurre il tuo debito e portarti fuori dal tunnel con il minimo esborso necessario.

Difendersi da un decreto ingiuntivo europeo: focus aggiornato

In uno scenario di rapporti transfrontalieri sempre più frequenti, può capitare di ricevere un’ingiunzione di pagamento europea. Abbiamo già risposto ad una FAQ sul tema, ma dedichiamo una sezione specifica per chiarire ulteriormente come difendersi da questo strumento.

L’ingiunzione europea (European Payment Order – EPO) è stata introdotta per semplificare e velocizzare il recupero di crediti non contestati tra persone o aziende di diversi Paesi UE (tranne la Danimarca). La base normativa è il Regolamento (CE) n. 1896/2006, direttamente applicabile in Italia, che prevede un procedimento standardizzato prevalentemente documentale .

Come riconoscerla: di solito arriva tramite posta raccomandata o servizio equivalente, in busta internazionale, e consiste in moduli prestampati con intestazione dell’autorità giudiziaria emittente (es. “Tribunal de First Instance de [Paese]”) e diciture in più lingue. L’atto indica che è stato emesso un “Ordine di Pagamento Europeo” e contiene dettagli sul credito (importo, interessi, creditore, ecc.). Allegato c’è il Modulo F per l’eventuale opposizione.

Cosa fare se ricevi un’ingiunzione europea:Segna la data di ricezione (anche qui, importantissimo). Il termine di opposizione è 30 giorni esatti dalla notifica . Attenzione: essendo un termine regolamentare UE, non subisce sospensioni (ad es. non si sospende per ferie o per lockdown – la Corte UE Uniqa 2022 lo ha confermato) . Quindi proprio 30 giorni di calendario (se l’ultimo cade festivo, probabilmente slitta al successivo lavorativo in base ai principi generali, ma meglio evitare quel limite). – Contatta un legale immediatamente, indicando che trattasi di ingiunzione UE. Se il tuo legale non ha esperienza internazionale, si appoggerà a un collega nel Paese d’origine o ad un servizio specializzato. Ad esempio, il nostro studio ha contatti con professionisti in vari Paesi per gestire queste opposizioni. – Compilare il modulo di opposizione (Modulo F): si può fare in italiano se l’ingiunzione proviene da un giudice italiano verso un debitore estero. Ma di solito se sei debitore in Italia e ricevi un EPO, è emesso da un altro Stato e dovrai scrivere nella lingua di quel giudice o in inglese se accettato. Il modulo F è standard e non richiede motivazioni dettagliate . Puoi semplicemente barrare la casella “Contesto il credito” e firmare. Tuttavia, conviene aggiungere una breve indicazione se c’è un motivo chiaro (es: “il debito è già stato pagato il [data]” oppure “merce contestata per vizi, contesterò interamente la somma”). Questo non è obbligatorio, ma può far capire al creditore che c’è opposizione non pretestuosa. – Inviare l’opposizione al tribunale estero competente entro 30 giorni: la notifica che hai ricevuto indica l’indirizzo del tribunale e possibilmente le modalità (posta, fax, PEC se accettata, etc.). È consigliabile l’invio tramite raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno o tramite PEC/Email certificata se previsto. L’opposizione è valida anche se perviene con qualche giorno di ritardo oltre i 30 giorni, purché spedita entro (il reg. dice “presentare” entro 30 gg, quindi meglio che arrivi entro). – Effetto dell’opposizione: se l’opposizione è inviata correttamente nei tempi, l’ingiunzione UE è sospesa e non può essere dichiarata esecutiva. Il giudice d’origine ne informa il creditore e il caso prosegue come causa ordinaria . A questo punto dipende dal sistema del paese: ad esempio in Germania il creditore deve espressamente optare per proseguire in via ordinaria davanti al giudice competente, altrimenti la cosa muore lì. In altri Paesi la procedura continua d’ufficio. Comunque tu come debitore avrai la possibilità di difenderti in quel processo, magari nominando un avvocato locale. Nota: potrai esporre compiutamente le tue ragioni nel giudizio ordinario; l’opposizione in sé non richiede dettagli, serve solo a bloccare l’EPO . – Se non fai opposizione entro 30 giorni: lo scenario è serio: il creditore può chiedere al tribunale estero di certificare l’esecutività dell’ingiunzione (rilascio del modello standard). Con quello, si recherà verosimilmente in Italia (o lo invierà a un avvocato italiano) e avvierà l’esecuzione. Per farlo, deve presentare istanza di esecutorietà alla Corte d’Appello italiana? In realtà, dal 2008, per i titoli UE non serve più exequatur: basta presentare il titolo europeo e eventualmente una traduzione all’ufficiale giudiziario. Tuttavia, in Italia la prassi è depositare il titolo europeo presso la Corte d’Appello per un’annotazione formale. Una volta munito di ciò, il creditore può notificare un precetto in Italia allegando l’ingiunzione europea esecutiva e procedere a pignorare beni esattamente come se fosse un decreto ingiuntivo italiano definitivo . Tu debitore potrai solo opporre questioni attinenti alla fase esecutiva (non al merito, ormai chiuso). C’è però un ultimo appiglio: l’istanza di riesame (review) ex art. 20 Regolamento 1896/2006, che puoi proporre al giudice estero anche dopo i 30 gg, ma solo se: – la notifica dell’ingiunzione non ti è stata notificata in tempo utile per fare opposizione senza tua colpa (esempio: per problemi di indirizzo, oppure se l’hai ricevuta senza la traduzione in italiano – la mancanza di traduzione in una lingua a te comprensibile potrebbe essere motivo di riesame, se hai subito l’ingiunzione in tedesco e tu non capivi ed eri privo di aiuto, c’è giurisprudenza), oppure – c’è un caso di forza maggiore o circostanze straordinarie che ti hanno impedito di opposizione (es: coma in ospedale durante tutto il periodo). – Inoltre, c’è una clausola generale: il giudice può concedere riesame se ha manifestamente errato nell’emissione (ma di solito non succede).

Il riesame si chiede al giudice che ha emesso l’ingiunzione e se accolto annulla l’ingiunzione europea. Ma è un rimedio eccezionale e non sostituisce l’opposizione tempestiva . Da usare solo se scopri troppo tardi l’atto. Meglio non arrivarci: quasi tutti i riesami vengono respinti se non c’è davvero notifica nulla.

Differenze principali rispetto al decreto italiano: – Termine 30 gg (non 40). – Nessuna comparsa in udienza salvo opposizione, tutto su moduli. – Nessun obbligo immediato di motivare l’opposizione. – In opposizione europea, a differenza di quella italiana, non c’è una seconda fase integrata nello stesso procedimento: c’è proprio un cambio di binario verso il processo ordinario dello Stato d’origine. In Italia invece opposizione = stesso tribunale riesamina. Nell’EPO, ad esempio, giudice rumeno emette EPO, se opponi non è che quello stesso giudice decide il merito (dipende dall’organizzazione nazionale, in alcuni stati sì è lo stesso tribunale, in altri viene assegnato all’ufficio competente per cause ordinarie). – Se non opponi, titolo direttamente valido ovunque (mentre un decreto italiano non opposto è valido ovunque in Italia e UE grazie al regolamento Bruxelles I, quindi in realtà anche quello, però l’EPO ha modulistica standard che semplifica).

Consigli pratici se ricevi EPO: – Non farti intimidire dalla provenienza estera: agisci come faresti con un decreto italiano, ma più in fretta. Molti debitori sbagliano ignorando perché era da un paese lontano magari in lingua straniera. Grave errore: trattalo con serietà massima. – Verifica se il credito ha qualche ragione: a volte EPO vengono usati da società estere di recupero crediti per vecchi debiti (es. di telecomunicazione, e-commerce, ecc.). Può capitare di ricevere EPO anche fraudolenti: assicurati che esista davvero il creditore e il debito. Se fosse un falso (ci sono state truffe?), comunque opponiti per sicurezza. – Considera i costi: fare opposizione EPO può comportare spese di traduzione, invio o avvocati esteri. Ma se la somma è rilevante, vale la pena. Se è minima (tipo €200), valuta comunque: non opponendo potresti trovarti spese maggiorate. Inoltre, potresti contattare il creditore e pagare se riconosci il debito per risolvere subito (il Regolamento è fatto apposta per debiti non contestati – se effettivamente devi quei soldi e non hai difese, a volte conviene pagare entro 30 gg e fine, perché l’opposizione servirebbe solo a prendere tempo con inevitabile condanna poi). – Sappi che l’opposizione sospende l’efficacia, quindi nessun pignoramento partirà se fai opposizione tempestiva. Anche senza attendere un provvedimento espresso: l’invio dell’opposizione di per sé blocca l’automatismo del titolo esecutivo. Quindi è sufficiente farla arrivare entro i termini. – Dopo l’opposizione, preparati al processo estero: potrebbe voler dire dover nominare un avvocato in quel paese. Se la cifra è alta, sarà necessario e potresti poi recuperare spese se vinci (anche in UE c’è condanna alle spese). Se la cifra è modesta, potresti riflettere se conviene trovare un compromesso col creditore (magari transando) piuttosto che condurre un giudizio all’estero. Ogni caso va valutato. Noi possiamo assisterti anche in queste decisioni.

In conclusione su questo tema, la difesa da un decreto ingiuntivo europeo consiste essenzialmente nell’essere tempestivi e nell’utilizzare il modulo di opposizione entro i 30 giorni . Fatto ciò, hai riportato la controversia nell’alveo di un normale contenzioso dove potrai far valere tutte le tue ragioni come in qualunque causa (anche in Italia, se per caso l’ingiunzione europea era stata emessa da un giudice italiano contro di te che sei italiano, ipotesi possibile se il creditore aveva scelta – ma di solito non lo fanno, usano il procedimento ordinario nazionale).

L’Avv. Monardo, che ha esperienza anche in contesti internazionali (avendo coordinato difese per imprese su crediti esteri), potrà consigliarti e metterti in contatto con partner legali all’estero se necessario.

Conclusione

Affrontare un decreto ingiuntivo può sembrare un compito arduo, ma come abbiamo illustrato in questa guida, esistono numerosi strumenti legali a tutela del debitore che, se attivati per tempo e con competenza, permettono di evitare il peggio e spesso di ottenere risultati molto positivi. Difendersi è possibile e spesso fruttuoso: molte ingiunzioni, una volta contestate, vengono revocate o portano a soluzioni ben più vantaggiose del pagamento integrale imposto inizialmente.

Ricapitolando i punti salienti: – Tempestività e professionalità: è cruciale reagire entro i termini (40 giorni, o 30 per ingiunzioni europee) con l’assistenza di un avvocato specializzato. Lasciar scadere i termini significa precludersi quasi ogni difesa . – Strumenti di opposizione: l’opposizione a decreto ingiuntivo consente un esame pieno del caso; attraverso di essa potrai far valere eccezioni di merito (prescrizione, pagamenti effettuati, nullità contrattuali, vizi della merce, anatocismo, ecc.) e di rito (incompetenza, vizi di notifica) per far valere i tuoi diritti. Una opposizione ben motivata e documentata aumenta di molto le probabilità di successo . – Sospensione dell’esecuzione: abbiamo visto l’importanza di bloccare sul nascere qualunque azione esecutiva – pignoramenti di stipendio, conti, ipoteche – richiedendo la sospensione al giudice o attivando procedure concorsuali protettive. Ciò ti dà respiro e ti evita danni irreversibili (come la vendita all’asta di un immobile) mentre la controversia è in corso. – Soluzioni alternative al giudizio: non sempre serve “fare guerra” fino in fondo. Spesso, con abilità negoziale, si possono trovare accordi transattivi (pagamento a saldo e stralcio, piani di rientro) che risolvono la questione in modo rapido e soddisfacente. In campo fiscale, sfruttare le definizioni agevolate può farti risparmiare migliaia di euro . Se i debiti sono troppi, le procedure di sovraindebitamento offrono una via d’uscita dignitosa e definitiva, con riduzione e cancellazione dei debiti residui. – Evitare errori e passività: la guida ha evidenziato gli errori da non commettere (inerzia, ritardi, difese fai-da-te, mancanza di documentazione) e ha fornito consigli pratici su come comportarsi in varie situazioni. Un debitore informato commette meno passi falsi e collabora meglio con il suo difensore. – Importanza del supporto professionale tempestivo: agire tempestivamente con l’aiuto di un professionista esperto può fare la differenza tra soccombere all’ingiunzione oppure ribaltare la situazione a proprio favore. Non dimentichiamo che la controparte (il creditore) quasi sempre è assistita da un avvocato sin dall’inizio (perché serve un legale per ottenere il decreto). Dunque il debitore non deve restare indietro: dotarsi a sua volta di un legale competente equilibra le forze in campo.

Un elemento chiave emerso è la necessità di visione strategica complessiva: l’ingiunzione va considerata nel contesto globale del debitore (altri debiti? patrimonio disponibile? possibilità di rate? ecc.) e la difesa va calibrata di conseguenza. Non esiste la soluzione unica valida per tutti – da qui la lunghezza e completezza di questa guida, per coprire ogni scenario.

Procrastinare o sottovalutare il problema è il più grave errore: un decreto ingiuntivo ignorato si trasforma in un pignoramento certo. Al contrario, un decreto ingiuntivo contestato può diventare un nulla di fatto o tradursi in un accordo sostenibile.

In conclusione, difendersi dal decreto ingiuntivo conviene sempre: quantomeno permette di guadagnare tempo prezioso per organizzarsi, e nel migliore dei casi porta ad annullare il debito o ridurlo sensibilmente grazie alle tutele di legge. L’ordinamento italiano, anche attraverso le più recenti riforme, cerca di bilanciare l’esigenza di rapido recupero crediti con quella di salvaguardare i debitori da pretese infondate o eccessivamente onerose. Sfruttare queste opportunità normative spetta a te, debitore, con l’ausilio di consulenti preparati.

Il nostro Studio Legale è al tuo fianco in queste situazioni delicate. Abbiamo l’esperienza, le competenze aggiornate e gli strumenti multidisciplinari per intervenire tempestivamente e bloccare sul nascere esecuzioni, pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o nuove cartelle che possano derivare da un decreto ingiuntivo. Ogni caso viene affrontato con approccio personalizzato: il nostro obiettivo è tutelare il tuo reddito ed i tuoi beni, trovando soluzioni legali concrete per alleggerire o azzerare il debito contestato.

Non aspettare che sia troppo tardi: agire subito fa la differenza.

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Fonti normative e giurisprudenziali più recenti di riferimento:

  • Codice di Procedura Civile, artt. 633-656 (procedimento di ingiunzione) e artt. 474, 479 c.p.c. (formula esecutiva, come modif. da D.Lgs. 149/2022) .
  • D.Lgs. 28/2010, art. 5-ter (mediazione obbligatoria nelle opposizioni a ingiunzione, introdotto da D.Lgs. 149/2022) .
  • Cass., Sez. Unite Civili, 15 ottobre 2024, n. 26727: ammissibilità di domande alternative del creditore opposto nel giudizio di opposizione .
  • Cass., Sez. II Civ., 17 luglio 2025, n. 19814: termine per opposizione decorre dalla notifica rinnovata valida, se la prima era nulla .
  • Cass., Sez. III Civ., 10 novembre 2025, n. 29694 (ord.): per opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. occorre provare sia la nullità della notifica sia la conseguente mancata conoscenza tempestiva del decreto ; la nullità della notifica da sola non riapre i termini .
  • Corte di Giustizia UE, sentenza 15 settembre 2022, causa C-18/21 (Uniqa): in tema di ingiunzione di pagamento europea, il termine di 30 giorni per proporre opposizione è inderogabile e non soggetto a sospensioni nazionali straordinarie .
  • Regolamento (CE) 1896/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento) e Regolamento (UE) 1215/2012 (riconoscimento ed esecuzione delle decisioni civili e commerciali).
  • Legge 3/2012 e Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – disposizioni su sovraindebitamento, piani del consumatore, accordi di composizione e liquidazione controllata (artt. 65-83, 268-277 CCII).
  • Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) art. 1 commi 231-252 (Rottamazione-quater) e prospetto Legge di Bilancio 2026 in discussione (estensione Rottamazione-quinquies alle ingiunzioni locali 2018-2023) .
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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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