Ricevere una contestazione fiscale legata a contratti infragruppo non eseguiti può avere conseguenze molto serie per il debitore. Nel mirino dell’Amministrazione finanziaria finiscono operazioni tra società dello stesso gruppo in cui i servizi o le forniture contrattuali non sono state effettivamente realizzate. Il rischio è che il Fisco accerti costi o ricavi “fittizi” e recuperi imposte, sanzioni e interessi. Per questo è fondamentale agire subito: un’errata o tardiva reazione può tradursi in sanzioni pesanti e azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi) sui beni. In questo scenario, la difesa passa attraverso strategie legali mirate e il supporto di professionisti esperti.
Lo Studio Monardo, guidato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, offre da anni assistenza qualificata in materia tributaria e del diritto bancario. In particolare, l’Avv. Monardo è cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti a livello nazionale. Tra le sue specializzazioni figurano anche la gestione delle situazioni di crisi da sovraindebitamento: è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli appositi elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Avvalersi dell’Avv. Monardo e del suo team significa poter contare su: – Analisi mirata dell’atto di accertamento: revisione completa della motivazione fiscale e dei profili procedurali dell’avviso.
– Ricorsi tributari efficaci: redazione di ricorsi basati su prove documentali solide e vizi dell’atto fiscale, per ottenere l’annullamento o la riduzione delle pretese dell’Agenzia delle Entrate.
– Richieste di sospensione o definizione agevolata: attivazione di strumenti come l’accertamento con adesione, la definizione agevolata del contenzioso, i piani di rateizzazione o le leggi di ristrutturazione del debito (ruolo di intervento in piani di composizione o concordati).
– Trattative e soluzioni stragiudiziali: negoziazione con l’Agenzia delle Entrate o l’Agente della Riscossione per ottenere condoni, sconti di sanzioni o dilazioni, ove possibile.
– Piani di rientro e ristrutturazioni finanziarie: predisposizione di accordi di ristrutturazione (art.67 L.Fall.), composizioni negoziate con i creditori e piani del consumatore per ridurre o dilazionare i debiti.
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Quadro normativo e giurisprudenziale
I contratti infragruppo sono accordi stipulati tra società appartenenti allo stesso gruppo (capogruppo e controllate, o consociate). Tali operazioni sono legali, ma l’ordinamento fiscale impone che abbiano sostanza economica reale e valori di mercato (principio arm’s length). In mancanza di ciò, l’operazione può essere qualificata come abuso del diritto fiscale. La disciplina di riferimento include:
- Abuso del diritto (elusione fiscale): l’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal D.Lgs. 128/2015) definisce abusivi gli atti “privi di sostanza economica che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti” . In pratica, non basta che il contratto sia formalmente lecito: se serve unicamente a ottenere un risparmio fiscale non voluto dalla legge, può essere disconosciuto. Ad esempio, contratti interni simulati o eccessivamente dilatati per ridurre imponibile sono sospetti di abuso.
- Transfer pricing e valore normale: l’art. 110 TUIR disciplina i prezzi infragruppo internazionali (ocse). Seppure l’art. 110(7) TUIR non si applichi formalmente alle sole società residenti in Italia, la giurisprudenza ammette comunque un controllo fiscale sui prezzi interni. La Cassazione (ordinanza n. 5859/2024) conferma che l’Agenzia può rettificare operazioni intra-gruppo domestiche se i valori non corrispondono al “valore normale” previsto dall’art. 9 TUIR . In altri termini, vendite interne a prezzi irrisori o cessioni di servizi gravemente sproporzionate possono essere ricalcolate come operazioni antieconomiche attraverso un accertamento induttivo (art. 39, co.1, lett. d) DPR 600/1973) .
- Inerenza dei costi infragruppo: i costi dedotti da servizi o prestazioni interne devono risultare attinenti all’attività d’impresa e garantire un vantaggio concreto alla società ricevente. La Cassazione ha ribadito in più sentenze ravvicinate (es. Cass. n. 9132/2025) che non basta esibire un contratto o una fattura: il contribuente deve documentare l’effettivo beneficio economico ottenuto . Se, come nel nostro caso, il contratto non è stato eseguito, la società che vantava il costo non può dimostrare l’utilità della spesa. Questo criterio rende molto difficile giustificare deduzioni per contratti infragruppo fittizi.
- Normativa anti-elusiva: oltre all’art. 10-bis, rileva anche l’art. 37-quinquies DPR 602/1973 (taxer pubblico recidivo) e le circolari dell’Agenzia delle Entrate (es. circ. 6/E/2016) che segnalano schemi abusivi infragruppo. Dal punto di vista civilistico, operazioni interne anomale possono configurare negozi in frode alla legge (art. 1344 c.c.) o presupporre azioni revocatorie (art. 2901 c.c.) a tutela dei creditori del gruppo .
In sintesi, la giurisprudenza recente (Cass. 5859/2024, 9132/2025, 26307/2025, ecc.) è estremamente rigorosa: ogni contratto infragruppo “non di mercato” va tracciato nel dettaglio. L’onere della prova grava sul contribuente: deve dimostrare la sostanza economica delle operazioni e la corrispondenza ai prezzi di mercato . In mancanza di elementi oggettivi – report analitici, benchmark economici, documenti operativi – l’accertamento fiscale troverà terreno fertile.
Procedura tributaria dopo la notifica dell’atto
Dopo la notifica dell’avviso di accertamento, il procedimento segue un iter codificato:
- Contenuto dell’avviso: l’atto deve indicare i periodi d’imposta contestati, i motivi della rettifica, e le imposte, sanzioni e interessi richiesti. Se l’azione è scaturita da un controllo, può essere preceduta da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. È importante verificare la regolarità dell’avviso (firma, motivazione, calcoli, adesione alle norme).
- Termini per impugnare: il contribuente ha in genere 60 giorni dalla ricezione dell’avviso per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (o Giudice Tributario, ai sensi del d.lgs. 156/2015) . Trascorsi i termini senza ricorso, l’atto diventa definitivo e l’ente riscossore notifica la cartella esattoriale per riscuotere le somme dovute (art.38 DPR 602/1973).
- Deposito cauzionale e sospensione: se si impugna l’avviso, è possibile chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione dell’accertamento (art. 12 L. 212/2000). Ciò avviene normalmente depositando una garanzia (ad esempio versando una percentuale del tributo contestato, di solito il 20-30%). Finché la sentenza non è definitiva, il debitore resta protetto da misure esecutive cautelari (fermi, ipoteche, pignoramenti) sull’attivo. Un contributo tematico rilevante sottolinea che, anche nelle procedure concorsuali come il “piano del consumatore”, il giudice può ordinare la sospensione delle esecuzioni forzate fino all’omologazione del piano .
- Contenzioso tributario: se il ricorso non viene accolto in primo grado, è possibile impugnare in appello entro 60 giorni presso la CTR. In caso di decisione sfavorevole anche in secondo grado, è ammessa la Cassazione su questioni di diritto. Ogni impugnazione richiede una strategia difensiva mirata: motivi di accertamento viziati da errore di fatto o di diritto, carenza istruttoria, omessa verifica di documenti utili.
- Pagamento delle somme: è in genere fissato entro 60 giorni dal passaggio in giudicato (art.68 TUIR), o immediatamente nel caso di irrevocabilità. Se il contribuente non intende opporsi, può valutare una definizione agevolata (rottamazione delle cartelle, saldo e stralcio) o rateizzazioni (art. 19, D.Lgs. 159/2015). Con la Legge di Bilancio 2023 sono state introdotte anche nuove misure per definire agevolmente le controversie tributarie pendenti, offrendo sconti sulle sanzioni .
Difese e strategie legali
Di fronte a un accertamento per contratti infragruppo non eseguiti, la difesa deve puntare a far emergere la realtà economica e a contestare ogni vizio formale del processo accertativo. Alcune strategie chiave includono:
- Ricorso tributario robusto: redigere un ricorso motivato e documentato è essenziale. Oltre a confutare le contestazioni di diritto (art. 21 D.Lgs. 546/92 richiede una motivazione completa), il contribuente deve smontare gli addebiti nel merito. Se l’avviso disconosce costi infragruppo, occorre dimostrare che il servizio è stato comunque prestato o giustificare perché l’operazione si è conclusa diversamente (recesso, rinegoziazione, rimborso).
- Prove alternative: spesso il contratto vero e proprio è mancante o insufficiente. In questi casi vanno prodotte tutte le prove alternative disponibili: estratti conto che evidenziano pagamenti (bonifici intercompany), documenti di trasporto (DDT), ordini confermati, report di attività svolte, email interne o tra società, verbali di meeting, fotografie dei lavori svolti, ecc. La dottrina sottolinea che la semplice assenza di un contratto formale può essere neutralizzata se si ricostruisce il “quadro totale” con prove accessorie . In pratica, ogni indizio di spesa reale (anche pagamenti ripetuti periodicamente) può favorire il contribuente.
- Testimonianze e indizi: sebbene la prova testimoniale sia limitata (art. 10 co.8 D.Lgs.546/92 vieta testimoni normali in sede tributaria), si possono comunque utilizzare prove di contorno: annotazioni interne, dialoghi aziendali, estratti conto d’impresa, atti societari. La giurisprudenza ammette che in mancanza di documenti si possano utilizzare «prove presuntive favorevoli»: ad esempio, la continuità di fatturazione verso lo stesso fornitore fa presumere un rapporto contrattuale .
- Controdeduzioni e perizie: è utile ottenere perizie tecniche o valutazioni indipendenti (per esempio transfer pricing report) che attestino i prezzi di mercato e la congruità dell’operazione. Allegare studi di comparabilità o pareri di esperti può rafforzare l’argomentazione che, sebbene il contratto non sia stato eseguito, le condizioni pattuite erano in linea con il mercato.
- Contestare vizi procedurali: occorre verificare se l’avviso di accertamento rispetta i requisiti di motivazione (art. 42 DPR 600/73) e le garanzie processuali. Mancati riferimenti precisi al fatto che il contratto è “ineseguito” o insufficienti prove di tal guisa possono essere rilevanti. Spesso si contesta la genericità delle ricostruzioni (ad es. ricorso a parametri induttivi astratti). La riforma del contenzioso tributario richiede che, in caso di deduzioni fondate su presunzioni semplici, l’Amministrazione produca elementi «gravi, precisi e concordanti» . Se ciò non è avvenuto, può essere dedotto il difetto di prova e l’accertamento può essere annullato.
- Accertamento analitico-induttivo: se l’Agenzia procede con metodi induttivi (art. 39 DPR 600/73), è importante chiederne l’annullamento quando violi il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) o il diritto di difesa . Ad esempio, parametri generici settoriali o confronti con medie industriali potrebbero non applicarsi a un’operazione peculiare non eseguita. Si può richiedere che il fisco riproduca i dati usati e dimostri con chiarezza il nesso con i fatti contestati.
- Accertamento con adesione e conciliazione: quando possibile, si può tentare una definizione stragiudiziale con l’Agenzia. L’Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/92, art. 6) permette di ridurre sanzioni e interessi con una transazione concordata. Dal 2022 è disponibile anche la definizione agevolata delle controversie tributarie (Legge Bilancio 2023) con sconti sulle somme da pagare . Questi strumenti richiedono l’assistenza di un legale per negoziare i termini migliori e predisporre la documentazione di chiusura.
- Difesa tecnica qualificata: in ogni fase, farsi assistere da un avvocato tributarista esperto è fondamentale per gestire ricorsi, memorie e istanze (es. richiesta di sospensione cautelare). L’avvocato Monardo può, per esempio, presentare memorie integrative, istanze interlocutorie, e guidare eventuali perizie d’ufficio (art. 191 c.p.c.). La sua esperienza nelle dinamiche delle crisi aziendali consente anche di valutare soluzioni più ampie (vedi oltre).
Strumenti alternativi di soluzione del debito
Oltre alla difesa in sede tributaria, esistono strumenti normativi per ridurre o dilazionare il debito fiscale e proteggere il contribuente/debitore da esecuzioni:
- Rottamazione e definizioni agevolate: le leggi finanziarie recenti hanno più volte rilanciato forme di “rottamazione” delle cartelle e degli atti del contenzioso. Ad esempio, la rottamazione-ter (L. 119/2018) e la definizione agevolata delle liti tributarie (Dlgs. 150/2022 convertito con L. 233/2022) consentono di chiudere pendenti con pagamento di una percentuale dell’imponibile (sconto sulle sanzioni fino al 40-60%). Anche la dilazione in 10 rate per sommi superiori a €1.000,00 è prevista per coloro che aderiscono alle nuove definizioni . Questi strumenti, tramite istanza web dedicata, permettono di contenere l’esposizione fiscale senza dover impugnare l’atto.
- Saldo e stralcio e rientro agevolato: per contribuenti in difficoltà economica, la legge di bilancio 2019 e successive prevede la possibilità di definire i debiti iscritti a ruolo con soglie di reddito e quote annuali. Se il reddito e il patrimonio del debitore sono sotto certi limiti, è possibile pagare solo una percentuale del debito residuo e stralciare il resto.
- Accertamento con adesione: come accennato, permette al contribuente di definire in forma transattiva le imposte contestate. È un’opzione praticabile prima che l’avviso diventi definitivo, cioè anche dopo aver ricevuto l’avviso se il termine per il ricorso non è ancora scaduto. Offre uno sconto sulle sanzioni (generalmente al 50%) ma richiede il pagamento in un’unica soluzione o in tre rate biennali.
- Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo: le imprese possono ricorrere agli strumenti del diritto fallimentare per ristrutturare i debiti. L’accordo di ristrutturazione ex art. 67 L.Fall. consente di rinegoziare i debiti (anche verso il fisco) approvato in Tribunale con effetto vincolante sui creditori. Il concordato preventivo, soprattutto in versione “in bianco”, permette di sospendere le azioni esecutive e proporre un piano di rientro pluriennale. Queste procedure, benché complesse, possono essere valutate se il valore delle controversie infragruppo è molto elevato.
- Accordo di composizione della crisi e piano del consumatore (Legge 3/2012): per i debitori non imprenditori (consumatori e professionisti con debiti fuori impresa) è possibile aprire una procedura davanti al Tribunale competente con l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi (OCC). Si può proporre un accordo di composizione (concordato stragiudiziale con i creditori) o un piano del consumatore (più snello). In particolare, il piano del consumatore (art. 12-bis L.3/2012) prevede la ristrutturazione dei debiti senza necessità di approvazione dei creditori . Durante queste procedure, il giudice può sospendere i procedimenti esecutivi in corso , dando respiro al debitore per adempiere il piano. Al termine con esito positivo, il debitore ottiene l’esdebitazione, ovvero l’eliminazione dei residui debiti per i crediti chirografari.
- Negoziazione dei crediti tributari: infine, la presenza di un professionista fiduciario OCC e di un esperto negoziatore autorizzato dal D.L. 118/2021 consente di avviare interlocuzioni con i creditori pubblici (agenzia delle entrate, agenzia riscossione) per ottenere trattamenti differenziati. In pratica, mediante un organism di composizione della crisi, si può convincere l’Ufficio a ridurre parte del debito in cambio di un piano regolare.
Tutti questi strumenti alternati (rottamazioni, piani, concordati) richiedono valutazioni tecnico-giuridiche accurate. Lo Studio Monardo coordina professionisti (avvocati e commercialisti) specializzati in diritto fallimentare, crisi da sovraindebitamento e ristrutturazioni: ciò consente di scegliere la via più efficace per ogni specifico caso.
Errori comuni e consigli pratici
Chi si trova sotto accertamento deve evitare passi falsi che potrebbero aggravare la situazione. Tra gli errori più frequenti ci sono:
- Non reagire tempestivamente: ignorare l’avviso o superare i termini per l’impugnazione rendono definitivo l’atto e facilitiamo l’Agenzia a iscrivere il debito a ruolo. Bisogna subito calcolare i termini e predisporre la difesa entro i 60 giorni.
- Imporre ricorso formali e non fattuali: limitarsi a contestare formalmente l’accertamento senza preparare nuove prove può essere inefficace. Come sottolinea la Cassazione, senza documento scritto è lecito presumere che l’operazione non si sia verificata . Quindi, non sottovalutare l’importanza di reperire ogni riscontro indiretto (movimenti bancari, comunicazioni interne, ordini, ecc.).
- Eccessiva fiducia nel “mezzo salvadanaio”: alcuni contribuenti credono che l’iscrizione al gruppo consenta di ignorare i vincoli individuali. In realtà ogni società è contribuente autonomo: la semplice appartenenza a un gruppo non immunizza dalla revisione dei conti (Cass. 5859/2024) .
- Accettare subito la pretesa senza verifica: se si riceve una richiesta di pagamento, prima di versare è sempre consigliabile un parere legale. Spesso si scopre che alcune sanzioni possono essere ridotte o contestate con successo. Versare di impulso significa rinunciare a possibili riduzioni previste da legge e giurisprudenza.
- Mancata richiesta di sospensione: se si impugna, ricordarsi di chiedere la sospensione dell’esecuzione. In pratica, si deposita subito una garanzia (versamento del tributo quantificato al minimo tabellare o fideiussione) per bloccare ipoteche e pignoramenti. Rinunciare a farlo espone il contribuente al rischio immediato di vedersi aggrediti beni ed immobili.
- Affidarsi a consigli non esperti: spesso si commette l’errore di seguire soluzioni “fai-da-te” o suggerimenti non professionali (compilazione autonoma di ricorsi standard, uso improprio di sconti). La materia tributaria è tecnica: è consigliabile rivolgersi a un avvocato tributarista qualificato.
Consiglio pratico: documenta tutto quanto è avvenuto nell’iter infragruppo. Anche eventuali comunicazioni intercorse dopo la stipula del contratto, ammortamenti di beni, o piani di rimborso concordati con la consociata. Ogni elemento può rivelarsi cruciale per dimostrare l’alterativa verità dei fatti. La coerenza e la trasparenza nel bilancio aziendale sono sempre alleati.
Tabelle riepilogative
| Norma/Strumento | Contenuto | Effetti/Termini |
|---|---|---|
| Impugnazione avviso (D.Lgs. 546/92, art. 21) | Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni | Sospende il debito fino a sentenza definitiva se si fornisce cauzione; impone decisione in primo grado. |
| Sospensione esecutiva (L. 212/2000, art. 12) | Blocco azioni esecutive (pignoramenti, fermo, ipoteca) a fronte di garanzia idonea | Presentare richiesta in sede di appello; depositare garanzia (es. 30% del tributo); il giudice può sospendere intanto l’esecuzione. |
| Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/92) | Definizione stragiudiziale dell’accertamento fiscale | Riduzione sanzioni e chiusura pratica se si versa somma concordata; deve essere accordata entro il termine del contenzioso. |
| Rottamazione cartelle (leggi finanziarie) | Pagamento con stralcio di interessi e sanzioni ove ammesso | Adesione a rateizzazione agevolata (parametri variabili) con pagamento di aliquota agevolata; scadenze fissate da normativa (es. fine aprile 2023). |
| Definizione liti tributarie (L. Bilancio 2023) | Sconto fino al 40-60% sul valore della controversia pendente | Domanda entro il termine stabilito; prevede pagamento rateale per importi >€1.000. |
| Accordo/composizione crisi (L.3/2012) | Piano di rientro concordato con tutti i creditori (anche fisco) | Richiede l’adesione dei creditori; sospende azioni esecutive; a fine piani esdebitazione totale. |
| Piano del consumatore (L.3/2012, art.12-bis) | Piano di ristrutturazione riservato al consumatore sovraindebitato | Non richiede consenso dei creditori; omologato dal giudice; sospende le esecuzioni forzate fino all’omologazione . |
| Concordato preventivo / Acc. ristruttur. (L.Fall) | Procedimenti concorsuali per imprese: ristrutturazione del debito | Prevedono sospensione dei pignoramenti; omologazione in Tribunale; dilazione plurisecolare del pagamento. |
Queste sintesi aiutano a orientarsi sui tempi e sugli strumenti applicabili in caso di accertamento.
Domande frequenti (FAQ)
1. Cosa succede se si riceve un avviso di accertamento per un contratto infragruppo non eseguito?
Si apre un contenzioso tributario: l’Agenzia delle Entrate ripristina tassazione su ricavi non dichiarati o sconta costi dedotti come fittizi. Il contribuente è chiamato a pagare le imposte maggiori, gli interessi e le sanzioni. In questa fase è fondamentale verificare l’atto e impugnare nei termini (60 giorni) . Nel frattempo, se non si interviene, l’Agenzia potrà emettere una cartella esattoriale.
2. Quali termini valgono per impugnare l’avviso di accertamento?
Di norma il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (D.Lgs. 546/1992, art. 21). Con le nuove norme, i termini sono ancora di 60 giorni anche con il processo tributario digitale. È essenziale rispettare questo termine pena l’inammissibilità del ricorso.
3. È possibile sospendere un pignoramento o un fermo amministrativo che arriva insieme alla cartella?
Sì. Se si presenta ricorso, il giudice tributario può sospendere l’esecuzione (art. 12 L. 212/2000) se il contribuente offre idonea cauzione (di solito una garanzia o il versamento di una parte dell’imposta contestata). Anche nel Piano del consumatore, ad esempio, la legge prevede che il giudice fissi la prima udienza entro 60 giorni e sospenda le esecuzioni in corso fino al suo esito . In pratica, con un avvocato tributarista si può bloccare temporaneamente ogni esecuzione forzata sui propri beni.
4. Quali sono le sanzioni applicabili?
Le sanzioni dipendono dal tipo di violazione fiscale contestata. Spesso per omissioni di redditi si applicano sanzioni da infedele dichiarazione (30-120%), che possono aumentare se il comportamento è considerato doloso o elusivo (fino al 240% o più). In caso di abuso del diritto, la sanzione minima è del 100% (art. 10-bis L.212/2000). Le percentuali precise vanno valutate con l’avvocato secondo la fattispecie.
5. Quali documenti servono per difendersi efficacemente?
Bisogna raccogliere ogni evidenza che attesti l’operazione reale o giustifichi la sua mancata esecuzione. Ad esempio: contratti originali (se esistenti), DDT, ordini di lavoro, estratti conto che dimostrino flussi finanziari, email di interfaccia tra le società, report di progetto, verbali di conferenze, fatture parziali, ecc. Tutto ciò che ricostruisce la cronologia e la sostanza dell’attività. Come osserva la dottrina, la mancanza di documentazione tipicamente giustifica la presunzione che l’operazione non sia avvenuta . Quindi più informazioni concrete si producono, più solida sarà la difesa.
6. Se il contratto era formale ma non è stato eseguito, cosa posso fare?
Bisogna spiegare le ragioni del mancato adempimento: ad esempio rescissione per impossibilità, recesso, causa di forza maggiore. Spesso si apre una trattativa con la consociata: ad esempio la parte pagatrice potrebbe richiedere il rimborso dell’importo versato. Se il contratto è annullabile, potrebbe essere azzerata la base imponibile. In ogni caso, è cruciale documentare il percorso e coinvolgere fin da subito un legale che gestisca comunicazioni, riprocisti e, se serve, domande giudiziali civili parallele (contrattuali).
7. Posso sanare il contratto dopo aver ricevuto l’avviso?
Sanare un contratto non eseguito dipende dalla natura della causa. Se il contratto era nulla per vizi formali (es. non registrato, non redatto in forma richiesta), a volte è possibile registrarlo o integrarlo retroattivamente, ma ciò spesso non rimuove le conseguenze fiscali pregresse . Se è stato simulato, non può essere sanato. In generale, dopo l’avviso il rimedio consiste nel contestare le ragioni tecniche della simulazione o, se meritevole di tutela, nell’adottare misure compensative (come accordi di rientro) con l’aiuto di un avvocato.
8. Come si calcolano imposte e interessi se il Fisco mi accerta un reddito maggiore?
Le imposte aggiuntive sono pari alle aliquote vigenti sul reddito rettificato (per le società IRES 24% + IRAP 4,82% sul maggior reddito). Agli interessi moratori si somma la sanzione amministrativa: per omessa o infedele dichiarazione va dal 30% al 120% della maggior imposta (raddoppiata in caso di evasione dolosa). Esistono calcolatori ufficiali che consentono di simulare l’importo complessivo. In ogni caso, l’avvocato può fornire una proiezione concreta dell’onere fiscale e accompagnare il contribuente nella decisione su definizione o opposizione.
9. Posso rateizzare il pagamento o chiedere un’adesione agevolata?
Sì. Il fisco consente la dilazione di norma fino a 6 anni (art. 19, D.Lgs. 159/2015) se il debito supera €5.000. In caso di adesione all’accertamento con adesione o alla definizione agevolata, spesso si può ottenere un pagamento in 3 anni senza interessi. Più recentemente, la Finanziaria 2023 ha previsto la rateizzazione delle controversie tributarie fino a 5 anni. È bene però non considerare la dilazione come la soluzione principale: spesso conviene prima valutare se contestare tutto o in parte e intanto sospendere esecuzioni, riservando la rateizzazione agli importi effettivamente dovuti in base a eventuali trattative.
10. Quando conviene negoziare con l’Agenzia e quando impugnare in tribunale?
Dipende dalla fondatezza delle contestazioni. Se si ritiene di avere solide argomentazioni e prove (e dunque buone chance di vittoria), conviene proporre subito ricorso. Se invece vi sono dubbi sulla posizione, o se l’onere del contenzioso è grande, può essere utile negoziare: l’accertamento con adesione può scongiurare un contenzioso lungo con sconti fino al 50-70% delle sanzioni . Un professionista esperto saprà valutare pro e contro, tenuto conto di scadenze e costi legali.
11. Cosa rischia la società estera capogruppo, se il contratto infragruppo è non eseguito?
In genere, l’Agenzia versa il carico fiscale sulla società italiana che ha ricevuto il servizio, essendo considerato reddito ulteriore per lei. La capogruppo estera può subire effetti indiretti (es. contenzioso internazionale o disconoscimento di costi in sede estera). È rara la responsabilità diretta penal-tributaria della capogruppo estera per rapporti non eseguiti, se non in casi estremi. Tuttavia, è opportuno coordinare la difesa transnazionalmente (sfruttando strumenti come il Mutual Agreement Procedure in caso di doppia imposizione).
12. Gli amministratori di una società infragruppo rischiano conseguenze personali?
Potenzialmente sì, soprattutto se il reato fiscale (es. dichiarazione infedele) è contestato. Se la società ricevente ha dichiarato falsamente un costo e ciò configura evasione, il legislatore prevede sanzioni penali fino alla bancarotta preferenziale se i creditori vengono frodati. Inoltre, se l’operazione infragruppo viene vista come atto in frode ai creditori (art. 2901 c.c.), un curatore fallimentare potrebbe agire per revocare l’atto e gli amministratori potrebbero rispondere per responsabilità gestoria. Perciò è sempre opportuno agire con prudenza, rispettando la procedura e consigli professionali, per evitare rischi patrimoniali e penali.
13. Posso comminare eventuali debiti erariali ad altri membri del gruppo?
No. Ogni società è “contribuente a sé” . Non esiste trasferibilità del debito fiscale: se l’accertamento riguarda un intragruppo non eseguito, spetta alla società che avrebbe dovuto fornire o ricevere la prestazione regolarizzare la propria posizione. Non si può addebitare il tributo a un’altra consociata pur appartenente al gruppo.
14. Il piano del consumatore può aiutarmi a risolvere i debiti con il Fisco?
Sì, se sei un consumatore (persona fisica non imprenditore). Il piano del consumatore (artt. 12-bis e ss. L. 3/2012) consente di proporre al tribunale un piano di pagamento dei debiti sovraindebitamento anche verso il fisco, senza necessità di accordo dei creditori . Durante la procedura il Giudice può sospendere le esecuzioni forzate . Se il piano viene approvato, i creditori (incluso l’Erario) ottengono solo l’importo concordato; il residuo del debito può essere oggetto di esdebitazione a procedura conclusa. In sostanza, offre una via legale per abbattere il debito fiscale residuo quando sussistono i requisiti di sovraindebitamento.
15. L’Avv. Monardo può assistermi immediatamente?
Sì. Lo Studio Monardo è disponibile per consulenze urgenti. La prassi prevede un contatto diretto (incontro o call) entro pochi giorni dalla richiesta. Verrà effettuata un’analisi preliminare dell’atto e, se necessario, l’avvio immediato delle azioni più urgenti (come istanza di sospensione o deposito del ricorso). Grazie alla nostra rete di commercialisti e tecnici, possiamo anche coordinare consulenze finanziarie o tributarie parallele per valutare, per esempio, l’impatto economico della contestazione o le opportunità di definizioni agevolate.
Simulazioni pratiche ed esempi
- Calcolo dei maggiori tributi: immaginiamo una società che ha dedotto come costo infragruppo €100.000 per servizi mai eseguiti. Se il Fisco ritiene quel costo inesistente, il reddito imponibile aumenta di €100.000. Supponendo IRES 24% e IRAP 4,82%, la società dovrà pagare circa €28.000 di imposte aggiuntive. A questa somma si aggiungono sanzioni: per infedele dichiarazione si va dal 30% al 120% del maggior tributo (diciamo 50% ≈ €14.000) e gli interessi legali. In totale, una contestazione di questo tipo può più che raddoppiare l’esborso originario. Una simulazione più dettagliata è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate o può essere effettuata in sede di consulenza.
- Scudo della rateizzazione: se la società dell’esempio decide di rateizzare il debito, può chiedere (entro 5 giorni dall’avviso) il piano in 6 anni senza interessi (art. 19 D.Lgs. 159/2015). Pagando comunque le prime rate, evita il fermo amministrativo sull’auto aziendale per anzianità o del software gestionale per 4 anni. Questo però non elimina le sanzioni, quindi a volte conviene prima impugnare.
- Esempio di Piano del consumatore: un libero professionista (consumatore ai fini 3/2012) con €50.000 di debiti, di cui €10.000 erariali, presenta un piano del consumatore proponendo di pagare €5.000 in 8 anni. Il Giudice omologa il piano e sospende l’azione esecutiva del Fisco . Dopo 8 anni, i creditori (incluso l’Erario) incassano solo €5.000. Il residuo non può più essere richiesto, grazie all’esdebitazione finale. Questo permette di superare un debito fiscale che in altro modo non sarebbe ripagabile.
Questi esempi illustrano l’importanza di valutare insieme a un professionista tutte le ipotesi operative e contabili (ricorso, rateizzo, piani, ecc.). Ogni situazione è unica: l’Avv. Monardo e il suo team costruiranno un calcolo su misura della tua esposizione fiscale e delle possibili soluzioni.
Conclusione
In conclusione, la difesa tempestiva e adeguata è fondamentale per chi riceve un accertamento legato a contratti infragruppo non eseguiti. I principali punti da ricordare sono:
- Il contesto: l’Amministrazione richiede una sostanza economica reale dietro ogni operazione infragruppo . Un contratto non eseguito difficilmente potrà superare il vaglio di congruità e inerenza .
- I tempi e i termini: entro 60 giorni dall’avviso occorre decidere se impugnare. Nel frattempo, si può ottenere la sospensione cautelare dell’esecuzione.
- Le strategie difensive: produrre prove alternative e contestare eventuali vizi di motivazione, appellandosi ai principi stabiliti dalla Cassazione . Inoltre, valutare sin da subito la possibile definizione agevolata del debito o la rateizzazione straordinaria.
- La consulenza specialistica: il supporto di un professionista esperto in diritto tributario, in grado di analizzare contratti complessi e coordinare soluzioni multidisciplinari, è oggi irrinunciabile.
L’Avv. Monardo e il suo team vantano le competenze necessarie per affrontare queste situazioni critiche. Grazie alla loro esperienza in contesti bancari, tributari e concorsuali, possono intervenire per bloccare le azioni esecutive (fermi, pignoramenti, ipoteche) e negoziare le migliori soluzioni finanziarie.
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