Accertamento Fiscale Per Interposizione Di Trust: Come Difendersi Con L’Avvocato

Accertamento per trust interposto è un tema cruciale per imprese e privati che hanno utilizzato i trust (soprattutto esteri o “fittizi”) nella pianificazione patrimoniale. Se il Fisco ritiene che il trust sia soltanto uno schermo formale per occultare il vero titolare dei redditi, può ignorare la struttura giuridica e imputare i redditi al beneficiario sostanziale (disponente). In tal caso il contribuente rischia di dover pagare retroattivamente tasse, interessi e sanzioni oltre a possibili conseguenze penali . È fondamentale dunque difendersi tempestivamente, evitando errori (es. non rispondere alla notifica, trascurare termini di impugnazione, affidarsi a strategie illecite). Questo articolo, aggiornato a dicembre 2026 e basato sulle norme e giurisprudenza italiane più recenti, illustra i rischi dell’interposizione di trust e le principali difese legali possibili.

Di seguito approfondiremo soluzioni concrete (ricorsi tributari, sospensioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi transattivi) e forniremo consigli pratici per il debitore/contribuente. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti possono assistervi in ogni fase: dall’analisi dell’atto di accertamento all’impugnazione, dalle istanze di sospensione alle trattative con l’Agenzia, dalla predisposizione di piani di rientro alle azioni stragiudiziali e giudiziarie. L’Avv. Monardo è avvocato cassazionista e coordina professionisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L.3/2012) iscritto al Ministero della Giustizia, fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze multidisciplinari, il suo studio può predisporre tutti gli strumenti difensivi necessari: ricorsi alle Commissioni Tributarie, istanze di sospensione d’urgenza, negoziazioni con l’Ufficio, piani di dilazione o azioni giudiziarie.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

In Italia il trust è riconosciuto grazie alla Convenzione dell’Aja 1/7/1985, ratificata con la Legge 16 ottobre 1989 n. 364. Ciò consente di costituire trust interni (con legge regolatrice straniera) validi anche qui . La disciplina civilistica del trust è integrata dal nostro ordinamento fiscale: il TUIR (DPR 917/1986) definisce i criteri di tassazione dei trust e dei beneficiari. In particolare, l’art. 73 TUIR include i trust tra i soggetti passivi IRES: i trust opachi (senza beneficiari di reddito individuati) pagano IRES sul reddito prodotto, mentre i trust trasparenti (con beneficiari accertati) imputano i redditi direttamente ai beneficiari (che li dichiarano come redditi da capitale) . Questa distinzione si intreccia con la nozione di trust interposto. Se il trust è realmente trasparente, i redditi sono già tassati in capo ai beneficiari; ma se è opaco e il Fisco accerta che il disponente (o altra persona) ne conserva il controllo sostanziale, può applicare le norme anti-interposizione.

Le norme tributarie chiave per contrastare l’interposizione di trust sono:

  • Art. 37, c. 3, DPR 600/1973 (accertamento dei redditi): è la norma cardine. Prevede che i redditi formalmente intestati ad un soggetto interposto vengano imputati al contribuente che ne sia l’effettivo possessore, quando vi siano «presunzioni gravi, precise e concordanti» sulla simulazione . In pratica, il Fisco può guardare “oltre la forma” e tassare chi realmente dispone dei beni o utili . La Cassazione ha infatti sottolineato il principio substance over form: conta la sostanza economica e non la mera intestazione formale .
  • Art. 10-bis, L. 212/2000 (Statuto del contribuente, clausola anti-abuso): stabilisce una clausola generale anti-elusione, sanzionando le operazioni prive di sostanza economica finalizzate a vantaggi fiscali indebiti. Se l’operazione (anche un trust) è ritenuta elusiva, il Fisco può disconoscerla “nel rispetto della sua finalità economica” senza irrogare sanzioni (solo recupera le imposte evase) . In concreto, l’Amministrazione spesso utilizza l’art. 37 per le ipotesi più gravi di interposizione (con simulazione di atti) e l’art. 10-bis per casi di abuso più sfumato. La differenza è importante: su di esso grava l’onere probatorio sull’Ufficio e, se riconosciuta la buona fede del contribuente, possono non scattare sanzioni .
  • Art. 73 TUIR (DPR 917/1986): detta i criteri di residenza delle società e include i trust tra i soggetti IRES. L’art. 73 dispone che le società o enti con sede o amministrazione in Italia sono fiscalmente residenti. Ciò serve anche a colpire l’esterovestizione: una società all’estero gestita “in realtà” dall’Italia è comunque considerata italiana. Significativa è la prassi (Circ. 61/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate) e la giurisprudenza recente (Cass. n. 9782/2020) che chiariscono il regime dei trust: se un trust viene ritenuto fittizio (ovvero il disponente ne conserva di fatto il controllo), i redditi del trust vengono imputati al disponente stesso, combinando art. 37 DPR 600/73 e art. 73 TUIR . Questa impostazione evita che il trust faccia da “schermo fiscale”: se il trustee ubbidisce alle istruzioni del disponente, questo sarà tassato come se il trust non esistesse .
  • Art. 44, c. 1, lett. g-sexies TUIR: è una norma anti-abuso sui trust esteri. Prevede che se un trust opaco è istituito in un Paese a fiscalità privilegiata (c.d. “black list”) e il beneficiario residente in Italia non rende nota la distinzione tra reddito e patrimonio, allora si presume che l’intera attribuzione sia reddito tassabile. In pratica, ciò scoraggia l’uso di trust esteri opachi per occultare ricchezze: il legislatore considera “imponibile per intero” qualsiasi plusvalenza o utilità trasferita al trustee . Sulla stessa materia, la Circolare AE 34/E/2022 ha confermato tale orientamento: in caso di trust estero opaco, la parte di attribuzione che non può essere distinta tra capitale e reddito costituisce reddito imponibile per il beneficiario italiano .

In sintesi, l’insieme delle norme (cfr. anche D.Lgs. 74/2000 sui reati fiscali: art.11 “sottrazione fraudolenta” per trust, art. 2-3 sui comportamenti artificiosi) crea un contesto giuridico rigoroso. Negli ultimi anni la Cassazione si è pronunciata su numerosi casi di trust: ad esempio, con le sentenze nn. 24153/2020 e 24154/2020 è stato ribadito che la tassazione di successioni/donazioni si applica solo al momento della effettiva trasmissione patrimoniale finale al beneficiario . Altri orientamenti recenti (nn. 5746/2022, 2334/2024, 9096/2025) hanno sviluppato il principio del beneficial owner: se il disponente controlla “dietro le quinte” le risorse del trust, quest’ultimo può essere ignorato ai fini fiscali, imputando i redditi al disponente .

In fondo all’articolo troverai una selezione di sentenze aggiornate di Cassazione, CTR e CTU che hanno affrontato casi concreti di trust interposti, per consentire approfondimenti mirati.

Procedura dopo la notifica dell’atto di accertamento

Quando il contribuente riceve una notifica di accertamento tributario per presunta interposizione di trust (o una normale cartella di pagamento conseguente), si apre una fase procedimentale con termini e obblighi precisi. Innanzitutto, va individuato di quale tipo di atto si tratta:

  • Avviso di accertamento (rendita fiscale): è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate comunica il ricalcolo delle imposte (oltre sanzioni e interessi) in base a presunte interposizioni di redditi o patrimoni. Su tale avviso scattano 60 giorni di tempo per impugnare davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (art. 19 D.lgs. 546/1992). È fondamentale reagire entro questo termine (prorogabile a 180 giorni se si procede a mediazione o conciliazione).
  • Cartella di pagamento (ingiunzione fiscale): se l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (o gli Equitalia regionali) può notificare una cartella con le somme da pagare. Anche in questo caso ci sono termini stretti: il contribuente può proporre opposizione (mediata o giurisdizionale) entro 30 giorni dalla notifica ex art. 19-bis D.lgs. 546/1992. L’opposizione in commissione tributaria sospende l’esecuzione (fermi, pignoramenti) dell’atto impositivo. In alternativa, è possibile presentare istanze di rateazione del debito o accedere alle definizioni agevolate (rottamazione cartelle, “saldo e stralcio”, ecc.), secondo le norme vigenti (v. infra Strumenti alternativi).

In entrambi i casi, l’assistito ha il diritto di avere completa visione degli atti dell’accertamento (documentazione e motivazioni). Con l’avvocato va analizzato ogni aspetto: la titolarità dei redditi, la forma giuridica del trust (atto costitutivo, nomina del trustee), il profilo internazionale (se estero), le evidenze raccolte dall’Ufficio (perizie, informazioni bancarie, indagini finanziarie). Ogni documento utile (capitolato del trust, scritture contabili, corrispondenza, contratti, rendiconti, estratti conto) deve essere acquisito per costruire la difesa.

Strategie difensive

Impugnazione dell’atto di accertamento

Il primo passo è impugnare legalmente l’accertamento in Commissione Tributaria Provinciale (CTP). In sede contenziosa si possono sollevare eccezioni tecniche e di merito: ad esempio, contestare la correttezza della ricostruzione dei redditi (documentazione mancante o insufficiente), l’errata qualificazione giuridica degli atti (quali se trasferimenti di reddito o semplice vincolo di destinazione), o addirittura l’assenza di un’effettiva base imponibile. L’Avv. Monardo coordinerà la preparazione di memorie difensive argomentando in base alla normativa sopra richiamata e alla giurisprudenza: ad esempio si può sostenere che il trust è trasparente (non opaco) e pertanto le distribuzioni ai beneficiari siano già state tassate, oppure che il trust abbia scopi legittimi non fisco-elusivi. Perciò è importante produrre prove contrarie alle deduzioni del Fisco: testimonianze, perizie tecniche, dichiarazioni del trustee, prova dell’autonomia del trustee e della mancanza di intese occulte con il disponente, uso economico continuato dei beni ecc.

Prova del “beneficial owner”

Di norma, se il contribuente dimostra che il trust è gestito in modo indipendente e che i beneficiari ed il trustee hanno finalità autonome da quelle del disponente, può evitare di essere considerato interposto. Anzi, talvolta il trust (soprattutto se estero) è stato considerato fiscalmente trasparente: in tal caso, pur formalmente titolare, il trust non pagherebbe IRES ma imputerebbe gli utili ai beneficiari, che avrebbero dichiarato gli stessi redditi (rapporto senza duplicazione d’imposta). Se il trust risulta pienamente operante secondo le regole, con contabilità separata e destina utili o capitale ai beneficiari in modo trasparente, la CTP potrà rigettare l’accertamento . Se invece il trust è opaco o di nomina “serviente”, la difesa punterà a dimostrare l’insussistenza dei presupposti di legge per l’interposizione: in altre parole, che mancano le “presunzioni gravi” di simulazione. In pratica, si richiede all’Agenzia di provare in concreto il comportamento fraudolento: prove o indizi di documenti falsi, accordi clandestini, coincidenza di dattiloscritti, istruzioni scritte o confessioni del trustee che testimonino l’eterodirezione.

Sospensione degli atti esecutivi

È cruciale anche bloccare gli eventuali atti esecutivi in corso (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche giudiziali, segnalazioni CRIF) applicati sul patrimonio. In molti casi l’impugnazione dell’atto di accertamento davanti alla CTP sospende automaticamente l’efficacia degli atti successivi già notificati: ad esempio, per i pignoramenti mobiliari e immobiliari l’azione è sospesa fino alla decisione di primo grado (art. 68, c.3, DPR 602/1973). L’Avv. Monardo può altresì chiedere misure cautelari preliminari al giudice tributario (art. 51 D.lgs. 546/92), richiedendo la sospensione immediata dell’esecuzione, se viene dimostrato il fumus boni iuris della contestazione. Inoltre, se è pendente un esame in Commissione Tributaria, l’Agenzia non può procedere forzatamente se il contribuente ha versato almeno un terzo dell’imposta o stipulato un’adesione definitoria (ai sensi dell’art. 9 L. 212/2000, cd. “oppugnazione fiscale con garanzia”). Questi strumenti (sospensione per ricorso tributario, deposito cauzionale, istanze di rateazione) vanno valutati subito per evitare danni patrimoniali gravi.

Strategie negoziali e stragiudiziali

Accanto alla via giudiziaria, il team legale di Monardo può esplorare soluzioni stragiudiziali. Se la controversia appare complessa, si può tentare una transazione fiscale (art. 182-bis L.F. o art. 20 D.lgs. 546/92) con l’Agenzia, negoziando sconti di sanzioni o concordando un piano di rientro. Gli avvocati esperti negozieranno con i funzionari dell’Agenzia sulle basi normative (art.37 e 10-bis), cercando di ridurre l’impatto fiscale o definire il contenzioso. Ad esempio, in alcuni casi è possibile limitare la contestazione alla sola imposta dovuta sul presunto reddito non dichiarato, evitando sanzioni penali, oppure accedere a speciali procedure (es. autocorrezione delle imposte l’anno successivo, quando consentito).

Strumenti alternativi per la gestione del debito

Quando l’accertamento sfocia in un debito di imposte e sanzioni, oltre alla definizione del contenzioso si possono valutare misure straordinarie per alleggerire la posizione. Tra queste:

  • Rottamazione cartelle e definizioni agevolate: grazie alle leggi di bilancio recenti (ad es. art. 6 D.L. 193/2016, art. 4 L. 41/2021), è spesso possibile sanare i debiti tributari con riduzione o cancellazione di interessi e sanzioni pagando le imposte dovute in più anni. Se rientrate nei limiti di ricorso, queste procedure consentono di chiudere il contenzioso quasi integralmente.
  • Piano del consumatore (L.3/2012) e esdebitazione: per contribuenti persone fisiche in stato di sovraindebitamento, è attivabile la procedura del piano del consumatore davanti al Tribunale. L’Avv. Monardo (iscritto come Gestore della crisi) può predisporre un piano di rientro pluriennale che include i debiti tributari. Superato il piano ed ottenuta l’esdebitazione, il contribuente non è più tenuto al pagamento di eventuali residui.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti: per imprenditori e professionisti, sono previsti strumenti di composizione negoziata (ad es. art. 182-bis e 182-sexies L.F., D.Lgs. 14/2019) che coinvolgono i creditori, anche pubblici, in piani di ristrutturazione. Lo studio di Monardo ha esperti in queste procedure, incluso come Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (DL 118/2021), per negoziare tempi e riduzioni dei debiti con l’Agenzia delle Entrate e gli altri creditori.

Tali strumenti alternativi vanno valutati in relazione alla situazione complessiva del contribuente e alla natura dei debiti (privati o aziendali). L’obiettivo è sempre quello di alleggerire il peso delle pretese erariali su basi sostenibili, evitando il fallimento finanziario.

Errori comuni e consigli pratici

  • Non rispondere o attendere passivamente. La notifica di accertamento deve essere affrontata immediatamente. Attendere oltre i termini di legge (60 giorni) rende improponibile l’impugnazione. Agisci entro il termine e presentati all’appuntamento fiscale con tutta la documentazione.
  • Ignorare il supporto tecnico-legale. Errori formali o mancata opposizione comportano automaticamente l’ingiunzione di pagamento e l’avvio di procedure esecutive (fermi, pignoramenti). Rivolgiti subito a un avvocato tributarista per valutare ricorso e sospensione.
  • Confondere trust con altri strumenti. Un trust non è una società di capitali: è una figura giuridica a sé, e applica regole diverse (es. sul monitoraggio fiscale, imposte di registro, imposte indirette). Spesso i contribuenti sbagliano a dichiarare o non dichiarare gli asset del trust. Assicurati di aver adempiuto correttamente agli obblighi dichiarativi (Quadro RW, dichiarazioni integrative, notifica all’Agenzia di nomina e modifiche del trustee quando previste) .

Tabelle riepilogative

Strumento difensivoTermine di impugnazioneEffetti principali
Ricorso in Commissione Tributaria60 giorni dall’avviso accertamentoSospende riscossione, impugnazione della pretesa (art. 19 D.lgs. 546/92)
Ricorso in opposizione all’esecuzione (CTP)30 giorni da cartella di pagamentoBlocca fermi/fermi amministrativi, pignoramenti
Sospensione cautelare (CTTrib.)Con l’impugnazionePossibile stop immediato di espropri
Definizione agevolata (rottamazione/saldo e stralcio)Varia in base alla normativaRateizzazione e/o cancellazione di sanzioni e interessi
Piano del consumatore / ConcordatoProcedimento giudiziale dedicatoPossibile ristrutturazione/debiti diluiti o cancellati

FAQ – Domande frequenti

1. Che cos’è l’interposizione di trust ai fini fiscali?
È una strategia in base alla quale un contribuente (il disponente) trasferisce beni e redditi ad un trust, figurando altri soggetti (trustee, beneficiari) come titolari formali. Se il trust è solo strumentale a scopi elusivi (il disponente ne mantiene il controllo effettivo), l’Agenzia delle Entrate può contestare la interposizione fittizia e tassare il disponente come se gli asset non fossero mai usciti dal suo patrimonio .

2. Quando scatta l’accertamento per interposizione?
Tipicamente, in sede di controllo o inchiesta fiscale, il Fisco ricostruisce i flussi finanziari e scopre il trust. Se ritiene che il disponente continui a trarre vantaggio dai beni in trust (ad es. utilizzo abitativo di immobili, atti scritti che dimostrano subordinazione del trustee), invia un avviso di accertamento interpretando i redditi in capo al disponente ai sensi dell’art. 37 DPR 600/1973 .

3. Qual è la differenza tra trust “opaco” e “trasparente”?
Un trust trasparente è quello nel quale i beneficiari hanno un diritto certo agli utili: tali redditi sono tassati direttamente in capo a loro (come redditi di capitale), senza imposta separata. Un trust opaco è invece considerato soggetto IRES: paga imposta in autonomia e i beneficiari sono tassati solo sulle distribuzioni (simile ad un dividendo, imposta 26%). La giurisprudenza e la prassi italiana non riconoscono automaticamente un trust estero come “trasparente”: se manca un beneficio diretto ai beneficiari, il trust è opaco e i redditi possono presumersi imputati al disponente residente in Italia .

4. Che prove servono per dimostrare che il trust è genuino?
È necessario documentare la reale autonomia del trustee e la mancanza di finalità elusive del disponente. Per esempio: costituzione in tempi non sospetti (non subito prima di un accertamento), nomina di trustee terzi estranei (professionisti o società fiduciarie), effettiva partecipazione del trustee alle decisioni, possesso della documentazione contabile del trust, indipendenza gestionale, scambi di corrispondenza che dimostrino che il disponente non impartiva istruzioni segrete . Ogni elemento che confermi che il trust opera come da regolamento (e che il disponente non ne assuma personalmente i benefici economici) rafforza la difesa.

5. Posso regolarizzare un trust estero mai dichiarato?
Se il trust estero era oggetto di accertamento e non è stato dichiarato (Quadro RW o imposte dirette), esistono procedure di “autotutela fiscale” e sanatorie (ad es. ravvedimento operoso o dichiarazione integrativa) che consentono di sanare irregolarità formali prima dell’accertamento. Una volta notificato l’avviso, invece, è possibile presentare ricorso o accedere alle definizioni agevolate, ma non più semplicemente sanare ex post senza conseguenze. Occorre valutare caso per caso, perché la mancata compilazione del quadro RW e l’omessa dichiarazione di redditi di trust estero comporta specifiche sanzioni (3-15% sul valore non dichiarato) .

6. Cosa rischio penalmente se il trust è considerato fraudolento?
La condotta di occultare patrimoni o redditi al Fisco tramite trust può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000). Se il danno erariale supera 50.000 euro, si può incorrere nella pena della reclusione (da 6 mesi a 4 anni secondo la formulazione vigente) . È pertanto indispensabile agire tempestivamente anche con un avvocato penalista tributario se viene aperta un’indagine penale parallelamente alla procedura fiscale. In ogni caso, qualora venga accertata una violazione penale, il contributore deve cooperare con la difesa fornendo tutti i documenti necessari.

7. Quali termini ho per impugnare l’atto?
Per l’avviso di accertamento valgono 60 giorni di tempo (art. 19 D.lgs. 546/92). Per l’opposizione alla cartella sono generalmente 30 giorni (art. 19-bis D.lgs. 546/92). È fondamentale rispettare questi termini: se decorsi senza azione, l’accertamento diventa definitivo e si concretizza l’obbligo di pagamento. Con l’Avv. Monardo, puoi definire subito la strategia entro la scadenza.

8. Posso sospendere il pagamento dell’imposta?
Sì, se impugni l’atto nei termini e versi almeno un terzo della somma richiesta (o fornisci garanzie), la riscossione è sospesa fino alla sentenza di primo grado . Inoltre, per fermi e pignoramenti i termini di notifica bloccano automaticamente l’azione esecutiva. L’avvocato può altresì richiedere la sospensione cautelare al giudice tributario ex art. 51 D.lgs. 546/92 quando sussiste un grave pregiudizio per il contribuente (ad es. pignoramenti urgenti).

9. Cosa succede se il trust è interno (costituito in Italia)?
Anche i trust interni (ad es. regolati da diritto inglese o analoghi) sono soggetti a queste regole se hanno effetti fiscali in Italia. Se il disponente è residente italiano, i redditi del trust saranno tassabili in Italia. L’effetto fiscale non cambia se il trust è italiano o straniero: ciò che conta è la residenza fiscale del disponente/beneficiario e la sostanza dell’operazione .

10. Quali documenti devono accompagnare la dichiarazione?
Il trust è oggetto di monitoraggio fiscale. Se tra i beni in trust ci sono attività estere (immobili, conti correnti, partecipazioni estere), il disponente residente doveva compilarle nel quadro RW. In più, dal 2020 la legge prevede l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati del trust tramite una dichiarazione specifica (Spesometro Trust) nel modello Redditi, pena sanzioni. È consigliabile rivedere le dichiarazioni degli ultimi anni insieme al professionista, per verificare adempimenti mancati e correggere in tempo.

11. Come vengono tassati i redditi già percepiti dai beneficiari?
Se un trust trasparente ha già erogato redditi ai beneficiari, questi avrebbero dovuto dichiararli come reddito di capitale e pagare le imposte del 26% (pari a quella sui dividendi) . Se invece il trust è opaco e ha prodotto utili interni, l’imposizione IRES (aliquota 24%) è dovuta dal trust stesso. In entrambi i casi, se il trust è interposto e il beneficiario effettivo è il disponente, tali redditi possono comunque essere ricalcolati in capo al disponente.

12. Cosa fare prima della costituzione del trust?
In fase preventiva, se si teme di incorrere in contestazioni di elusione, il contribuente può rivolgersi ad un interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate, illustrando il piano fiduciario per avere una risposta vincolante sulla correttezza fiscale. Questo riduce il rischio di future contestazioni, purché il trust sia ben strutturato e documentato. Il nostro studio può assistere nella formulazione dell’interpello.

Simulazioni pratiche ed esempi numerici

  • Esempio 1: Trust estero opaco fittizio. Mario trasferisce immobili per 1 milione di euro a un trust delle Isole Cayman con sé stesso come unico beneficiario. Non dichiara nulla in Italia. Dopo 5 anni il Fisco scopre il trust. Con un’aliquota media del 40%, la tassa evasa sarebbe 400.000 €. Con sanzioni (100% minimo) e interessi, la cartella supera 800.000 €. Con la difesa, si può calcolare se conveniene contestare o cercare un accordo transattivo.
  • Esempio 2: Trust trasparente legittimo. Anna costituisce un trust italiano interamente discrezionale, con beneficiari i suoi figli minorenni. Il trust acquista titoli che fruttano 10.000 € l’anno. Il trustee invia periodicamente tali utili ai figli, che li dichiarano. In questo caso il trust si configura come trasparente e non opaco. Se l’Agenzia impugnasse un accertamento, potremmo opporci sostenendo la trasparenza e che l’imposta è già stata pagata dai beneficiari (o che si verserà alla distribuzione finale).
  • Esempio 3: Rottamazione delle cartelle. Supponiamo che a seguito di un accertamento il contribuente abbia un debito di 200.000 € (imposte + sanzioni). Se aderisce alla rottamazione ex DL 193/2016, dovrà pagare solo il 100% delle imposte e il 20% delle sanzioni, con dilazioni fino a 5 anni. Ciò ridurrebbe il carico a circa 140.000 € da saldare (anziché 200.000 €).

Questi esempi illustrano quanto sia prezioso analizzare il caso concreto con un professionista prima di prendere decisioni affrettate.

Conclusione

L’accertamento fiscale per interposizione di trust è una procedura complessa che può avere conseguenze finanziarie e legali gravissime se non affrontata correttamente. In questo articolo abbiamo visto il quadro normativo vigente (DPR 600/1973, TUIR, Statuto del Contribuente, ecc.) e le strategie difensive a disposizione del debitore: dalla contestazione giudiziale dell’accertamento agli strumenti di definizione agevolata, dai piani di rientro alle procedure concorsuali. La chiarezza del trust, la documentazione puntuale e l’assistenza legale qualificata sono elementi chiave per difendersi con successo .

È dunque fondamentale agire tempestivamente non appena si riceve la notifica dell’atto fiscale, rivolgendosi a uno studio legale specializzato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti possono intervenire immediatamente per analizzare ogni dettaglio del tuo caso: valuteranno l’atto di accertamento, predisporranno il ricorso alle Commissioni Tributarie e attiveranno le misure necessarie per sospendere ogni azione esecutiva (fermi, ipoteche, pignoramenti). Grazie alla loro esperienza con trust, contenziosi tributari e soluzioni concorsuali (piani del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione), sapranno proporti strategie legali concrete e personalizzate per bloccare il debito e tutelare i tuoi diritti economici.

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Alcune sentenze aggiornate (fonti istituzionali)

  • Cass. civ., sez. V, ord. 2334/2024 – conferma: conferimento di patrimonio a trust è atto di vincolo di destinazione, tassazione solo a trasferimento finale .
  • Cass. civ., sez. trib., sent. 9096/2025 – ha dichiarato un trust estero come fittizio e legittimato l’accertamento imputando i redditi al disponente (beneficial owner) .
  • Cass. civ., sez. V, sent. 24153/2020 e 24154/2020 – fermato: imposta sulle donazioni dovuta solo con trasferimento finale al beneficiario .
  • Cass. pen., sez. penali, sent. 6737/2020 e 13844/2024 – hanno trattato aspetti penali dell’uso fraudolento del trust ai fini di sottrazione di imposte .
  • CTR Lombardia 107/2023 – ha analizzato un trust autodichiarato e confermato l’esenzione da imposta di donazione sulla dotazione patrimoniale .
  • Altri orientamenti utili: Cass. 5746/2022 (tributi diretti sui trust), Cass. 19167/2019, 16699/2019 (sostanza vs forma nel trust).
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