Introduzione: L’accertamento fiscale in presenza di una catena societaria artificiosa è una delle situazioni più critiche per imprese e professionisti: comporta rischi elevati (maggiorazioni d’imposta, sanzioni, penali tributarie) e spesso svela errori strutturali nella gestione aziendale. Quando l’Agenzia delle Entrate ipotizza che una serie di società collegate abbia uno scopo meramente elusivo – es. per trasferire redditi o costi tra enti – scatta l’accertamento induttivo su tutti i soggetti coinvolti. Per il contribuente questo genera incertezza sul reddito effettivo, scadenze stringenti e potenziali azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche). È fondamentale agire tempestivamente, evitando omissioni o errori procedurali, e scegliere il supporto legale giusto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento (L.3/2012), con il suo studio multidisciplinare (avvocati e commercialisti), è specializzato in diritto bancario e tributario. Monardo coordina una rete di esperti nazionali e svolge le funzioni di Professionista Fiduciario in Organismi di Composizione della Crisi, nonché di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L.118/2021). Grazie a questa esperienza e competenza legislativa, l’Avv. Monardo e il suo team assistono il contribuente in ogni fase: dall’analisi approfondita dell’atto di accertamento, all’impugnazione in Commissione tributaria, fino alle trattative con l’Agenzia, con piani di rientro personalizzati e strategie di definizione (anche stragiudiziali). Il nostro approccio è concreto e operativo: analizziamo costi, movimenti bancari, prospetti finanziari, predisponiamo ricorsi con robuste argomentazioni (formali e sostanziali), negoziamo sospensioni cautelari e, se necessario, concordiamo soluzioni come rottamazioni/debiti agevolati, piani di consumatore, accordi di ristrutturazione del debito, piani attestati di risanamento, fino all’esdebitazione per il contribuente soggetto non fallibile.
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Quadro normativo e giurisprudenziale
Le norme italiane disciplinano l’interposizione fittizia (e reale) di redditi fra persone e società soprattutto con l’art. 37, comma 3, del DPR 600/1973:
“In sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona.”
In altri termini, il Fisco può attribuire a una persona fisica (o impresa) i redditi formali intestati a terzi, se prova (anche per presunzioni) che costei è efettivo possessore dei redditi tramite un’altra società. Importanti conferme sono arrivate in Cassazione: ad esempio, con l’ordinanza n. 939 del 15/1/2025 la Corte ha precisato che l’art.37(3) si applica sia all’interposizione fittizia sia a quella reale . Ciò significa che non serve un accordo fraudolento formale: basta che il soggetto interposto svolga solo una funzione “schermo” (meramente passiva) per trasferire il reddito al reale dominus. In pratica, conta la sostanza (il possesso economico del reddito) piuttosto che la forma (la titolarità fiscale formale) .
Sul piano probatorio, la giurisprudenza è costante: spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare il totale asservimento della società interposta al contribuente interponente. In altre parole, bisogna provare che l’“interposta” sia del tutto sottomessa (gestita uti dominus) al vero titolare dei redditi. La Suprema Corte ha affermato che «a tali fini incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all’interponente» . Una volta raccolte prove presuntive gravi e concordanti, però, «incombe poi al contribuente l’onere di fornire la prova contraria dell’assenza di interposizione ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto» . Questo principio (esposto nella sent. n.9854/2017) è stato ribadito più volte: la Corte distingue fra prove di fatto complesse, che il Fisco deve innescare con documenti e presunzioni adeguate, e prova liberatoria del contribuente, che può (per esempio) dimostrare l’effettiva gestione separata delle società o l’indisponibilità dei fondi dell’interposta.
Conseguenza rilevante: quando è provata l’interposizione fittizia, il reddito viene traslato al dominus, e quest’ultimo è considerato di fatto percettore del reddito d’impresa occulto. Ciò comporta che le imposte (IRPEF/IRES/IVA) e le relative sanzioni sono imputate direttamente all’interponente effettivo. In tal caso, il fisco imputerebbe al dominus le violazioni dell’interposta (la sua contabilità/omissioni), come se fosse lui stesso l’autore dell’illecito (a norma art.37(3) e principi generali del diritto tributario). In altre parole, non ha effetto la limitazione di responsabilità dell’ente: «il fatto generatore è considerato compiuto dal dominus, che ne paga tributi e sanzioni» (Cass. 19/4/2017 citata ).
Sul versante dell’abuso del diritto, l’art. 10‑bis della L.212/2000 (Statuto del Contribuente) sanziona le operazioni interamente prive di sostanza economica realizzate per ottenere vantaggi fiscali indebiti. In base a questo principio antielusivo, le operazioni “senza consistenza reale” sono annullate e i benefici fiscali disconosciuti . In pratica, se la catena societaria non ha giustificazioni extrafiscali valide (legate all’attività reale), potrà scattare il recupero d’imposta sul modello dell’abuso del diritto .
Recenti sentenze chiave: La Corte Costituzionale, con la sentenza n.10/2023, ha poi affermato il diritto del contribuente a dedurre almeno una quota forfettaria di costi coerenti dai ricavi ricostruiti induttivamente . Questa pronuncia è stata richiamata dalla Cassazione (es. ord. 27003/2025) che ha precisato: anche negli accertamenti fondati su interposizione o presunzioni, l’ufficio deve riconoscere (quantomeno forfettariamente) i costi di produzione collegati ai ricavi imputati .
Infine, va citata la giurisprudenza sulla società estinta. La Corte di Cassazione, con le ordinanze n.23939 e 24023 del 27/8/2025, ha stabilito che ogni atto impositivo notificato ad una società già cancellata dal Registro delle Imprese è radicalmente nullo . In altre parole, l’estinzione societaria (cancellazione formale) fa venir meno la capacità processuale; pertanto l’avviso indirizzato al soggetto non più esistente è inesistente ab origine. Questo vincola anche le azioni successive: se l’atto nullo è alla base di contestazioni ai soci (ad es. in regime di trasparenza fiscale), anche queste perdono efficacia . La “fittizia ultrattività” quinquennale prevista dall’art.28 D.Lgs.175/2014 è considerata un rimedio meramente procedurale, senza continuità sostanziale dell’ente . Consegue che, di fatto, l’Agenzia potrà agire subito contro i soci (art.36 DPR 602/1973) senza attendere passivamente il decorso dei 5 anni, purché rispetti i termini di prescrizione ordinaria.
Altre previsioni: il D.Lgs. 472/1997 (sanzioni tributarie) e il D.Lgs. 241/1997 (responsabilità in appalto) prevedono casi particolari di responsabilità solidale; l’art.2560 c.c. e l’art.2929-bis c.c. regolano il trasferimento d’azienda impedendo, salvo accordo, il passaggio delle obbligazioni. Queste norme possono emergere come argomenti di difesa in situazioni complesse.
Procedura dopo la notifica dell’atto
Una volta notificato l’atto (ad es. PVC, invito al contraddittorio o avviso di accertamento), scattano termini e diritti fondamentali. Entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto impositivo (o 30 giorni per la richiesta di contraddittorio, se previsto) il contribuente può rispondere o proporre deduzioni documentali. Se non vi è accordo, l’ufficio definisce l’accertamento con motivazione formale e notifica l’avviso di accertamento. A quel punto il contribuente ha 60 giorni di tempo per impugnare l’avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP). Durante questa fase il contribuente può proporre prove, memorie e partecipare alle udienze di contraddittorio. Se l’atto è viziato (es. notificato a società estinta) è possibile chiederne immediata nullità.
Se il contribuente decide di appellare la CTP, può chiedere la sospensione cautelare delle riscossioni (anche tramite ricorso al TAR, entro 30 giorni dalla notifica, quando ricorrono i presupposti di urgenza e fumus). In ogni caso, è cruciale osservare rigorosamente i termini (di solito 60 giorni per ricorso in CTP, 30 giorni per ricorso incidentale in CTP, 60 giorni per Cassazione, e i termini di dilazione dei termini di accertamento). Anche le cartelle di pagamento successive (per riscuotere quanto accertato) seguono percorsi di impugnativa (60 giorni per ricorso all’Autorità amministrativa, 40 gg per Cassazione).
Diritti del contribuente: il contribuente ha diritto ad avere atto motivato (con norme o principi elusi chiaramente indicati) e può utilizzare la presunzione contraria con proprie prove (art. 39 c.3 DPR 600/73). Durante il contraddittorio può presentare documenti, chiarimenti, esperti. Può chiedere la sospensione dell’accertamento pendente la definizione di accordi o adesione. In sede di ricorso, potrà contestare le motivazioni del Fisco (p.es. scarsa prova dell’interposizione, ragioni extrafiscali delle operazioni, vizi formali, preclusioni processuali).
Difese e strategie legali
Le argomentazioni difensive si basano sui fatti e sulle circostanze specifiche del caso. Ecco alcune linee-guida principali:
- Dimostrare la genuinità delle società: Il contribuente può provare che le società collegate hanno attività reale, dipendenti propri e clienti indipendenti, o che svolgono compiti funzionali legittimi (ad esempio holding di controllo ma non schermo). Se vi sono valide ragioni aziendali (organizzative o economiche) per la catena, ciò smentisce la natura elusiva. Occorre documentare con contratti, bilanci, verbali di assemblea, riunioni operative, ed evidenziare l’autonomia gestionale di ciascuna società.
- Negare la gestione “uti dominus”: È utile mostrare che l’interposta era dotata di risorse proprie e decisionale: conti correnti separati, fatto di banca, pianificazioni contabili autonome. Ad esempio, un esperto contabile può dimostrare che il presunto reddito “di fatto” non poteva essere prelevato dal dominus o che l’amministratore di fatto non disponeva pienamente dei fondi altrui. Se manca la prova di totale asservimento, cade l’applicazione dell’art.37.
- Contestare l’onere di prova: Verificare eventuali vizi nella motivazione: il Fisco deve elencare in modo chiaro le circostanze e le inferenze logiche su cui si basa. Se mancano dati precisi o connessioni probanti (per es. date coincidenti non spiegate o rapporti di parentela), si può eccepire carenze nella prova. Anche la qualificazione di “interposizione” deve essere spiegata: ad esempio, uno scambio immobiliare avvenuto in termini identici, di per sé, non dimostra interposizione se manca il nesso con un vantaggio fiscale concreto .
- Applicazione del principio di capacità contributiva: In un accertamento basato su indizi (anche induttivo), si può chiedere sempre il riconoscimento dei costi correlati. In base a Cass. ord. n.27003/2025, anche nel caso di interposizione fittizia “ogni accertamento induttivo… deve tener conto dei costi correlati ai ricavi ricostruiti, quantomeno in via forfettaria” . Ciò significa che se il Fisco ricostruisce ricavi fittizi (per esempio prelevamenti o utili fittizi), deve consentire una deduzione minima dei costi (ad es. una percentuale forfettaria sul ricavo ricostruito) per rispettare il principio costituzionale di capacità contributiva . In pratica, in sede di ricorso si può pretendere di inserire almeno un 30%-40% di costi forfetari sui redditi imputati, diminuendo così l’imponibile tentativo di accertamento.
- Utilizzare le definizioni agevolate: Se la controversia verte su importi derivanti da cartelle già notificate, si può valutare l’adesione a definizioni agevolate (p.es. “rottamazione” dei ruoli fino al 2017 o saldo e stralcio per disagio economico) per ridurre sanzioni e interessi. Va inoltre verificato se parte delle somme richieste può rientrare in strumenti come il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione, che consentono rateizzazioni o riduzioni sostanziali (soprattutto nel caso di imprenditori o professionisti sovraindebitati, grazie alla L.3/2012).
- Impiego di professionisti terzi: Se la catena societaria appare opaca, può rivelarsi strategico nominare un CTU (commercialista) nel giudizio tributario per confermare motivazioni contabili e contestare i rilievi del Fisco. Inoltre, gli affidabili auditing interni o perizie di parte su bilanci consolidati possono rivelare errori del fisco (es. doppio computo dei ricavi nella chain).
- Applicazione art. 2560 c.c. e 2929-bis c.c.: In caso di cessione d’azienda o trasferimenti di rami, si può anche far valere che eventuali debiti fiscali non si trasferiscono automaticamente ai cessionari (salvo patti). L’art.2560 c.c. esclude la successione automatica dei debiti al cessionario, e l’art.2929-bis c.c. consente all’erario di rivalersi sui beni del cedente o del societario originario. Questi strumenti giurisprudenziali (uso dell’art.2560 c.c. è stato confermato in diverse Cassazioni) possono essere usati per limitare l’azione erariale.
- Ricorso e difese formali: Impugnare tempestivamente l’atto per vizi formali (errata notifica, assenza del contraddittorio, carenza di motivazione) può portare all’annullamento dell’accertamento. Ad esempio, se è vera l’ipotesi della società estinta, il ricorso chiede l’archiviazione automatica (Cass. 23939/2025) . Oppure se l’avviso è generico (non indica norme violate o logica), si può chiederne l’annullamento per vizio di motivazione. La strategia dipende molto dal dettaglio dell’atto ricevuto.
- Gestione delle sanzioni: Anche le sanzioni tributarie hanno regole specifiche. Ad esempio, se l’interposizione è considerata illecito tributario, l’art.9 D.Lgs.472/1997 disciplina le sanzioni per i concorrenti, mentre l’art.7 D.L.269/2003 le limita (per gli enti) solo alle società che realizzano il beneficio. La Cassazione (Cass. 20697/2024 e seguenti) ha di recente confermato che l’art.7 si applica solo agli interni all’ente (amministratori, funzionari) e non agli “esterni” (concorrenti o intermediari) . Ciò implica che consulenti o altri soggetti estranei alla società possono comunque essere ritenuti responsabili ex art.9/97 delle violazioni tributarie se provato vantaggio economico. Tale orientamento fa intendere che le sanzioni amministrative (art. 13 d.lgs.472/97) sono attribuite al reale beneficiario dell’illegittimo (cioè al dominus). In difesa si può perciò valutare se agganciarsi a questa linea: se l’accertamento mira solo alle società, si può sostenere che ogni pretesa sanzionatoria deve cadere se si applica art.7 D.L.269/2003 (assume esclusiva responsabilità dell’ente) . Se viceversa si ritiene applicabile art.9/97, bisognerà comunque dimostrare l’assenza di utile aggiuntivo per il concorrente.
In sintesi, l’azione difensiva combina argomenti economici e legali: si ribaltano in contraddittorio i presunti vantaggi fiscali come spesso ingiustificati, si fanno valere principi di diritto tributario (sostanza vs forma), e si verificano soluzioni di composizione per ridurre l’impatto dell’accertamento. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, ogni aspetto viene considerato: dal profilo sostanziale (prova di attività reale delle società, valutazione dei flussi finanziari) a quello formale (regolarità della notifica, legittimazione ad agire, criteri di calcolo delle imposte).
Strumenti alternativi e benefici
Quando il contenzioso rischia di protrarsi e di aggravare il debito, esistono diversi rimedi per definire o ristrutturare la situazione:
- Rottamazioni e definizioni agevolate: Dal 2016 l’Agenzia ha lanciato “rottamazioni” e “saldo e stralcio” delle cartelle, che permettono di pagare solo parte delle somme (es. imposte, escludendo sanzioni o interessi, o viceversa) a condizioni agevolate. Ad esempio la Definizione Straordinaria 2020 (L.77/2020) consentiva di estinguere debiti fino al 2017 con forte sconto su sanzioni e interessi. L’utilizzo di tali strumenti può alleggerire in misura significativa l’onere complessivo, soprattutto se il contenzioso è già avanzato tramite cartelle esattoriali.
- Accertamento con adesione: In alcuni casi è possibile definire bonariamente l’accertamento con l’Ufficio (previsto dal D.Lgs.462/97), riducendo le sanzioni fino ad un certo massimo (50%). Pur non sempre applicabile alle catene societarie (poiché richiede accordo preventivo), va valutata come opzione di composizione del contenzioso.
- Piano del consumatore (L.3/2012): Per i soggetti non fallibili (consumatori, piccoli imprenditori, professionisti) indebitati, esiste una procedura di composizione della crisi (Legge n.3/2012 e succ.). Nel piano del consumatore si possono elencare tutti i crediti (anche tributari) privilegiati e chiederne la parziale ristrutturazione o l’abbattimento con esdebitazione finale. Il piano richiede l’assistenza di un Gestore della crisi (ruolo ricoperto dall’Avv. Monardo) e l’approvazione da parte di creditori. Se approvato, il debitore ottiene un significativo alleggerimento del debito fiscale e l’eventuale esdebitazione (cancellazione) delle residui passività non coperte dal piano.
- Accordi di ristrutturazione del debito (art. 182-bis LF): Questo strumento consente all’imprenditore in crisi di proporre un piano di ristrutturazione ai creditori (anche erariali). Con l’approvazione di almeno il 60% del passivo e il visto di un professionista (es. Revisore attestatore), l’accordo può essere omologato dal Tribunale e bloccare le esecuzioni. La normativa (modificata nel 2019) prevede che i creditori fiscali (Agenzia Entrate, Riscossione) possano aderire, ottenendo piani di rientro lunghi e una riduzione delle sanzioni.
- Concordato preventivo e piano attestato: Per le grandi imprese, può valutarsi il concordato in continuità (c.d. piano attestato di risanamento) dove si stralcia parte del debito e si paga il residuo. Il piano deve contenere i crediti tributari e illustrare come verranno soddisfatti secondo criteri di equità. Anche qui opera il principio dell’esdebitazione: alla fine del piano il debitore può essere liberato dal passivo residuo attraverso l’esdebitazione concorsuale.
- Composizione negoziata (D.L.118/2021): Introdotto recentemente, consente all’imprenditore (anche individuale) in crisi di discutere con i creditori (compreso fisco) un accordo sotto la guida di un “Negoziatore” (figura che l’Avv. Monardo ricopre). L’accordo può riguardare ristrutturazione del debito, riduzione di interessi o piani di pagamento. Questa procedura è veloce e confidenziale, ma vincola i creditori a non avviare esecuzioni per 180 giorni.
Benefici fiscali specifici: Talvolta le normative di settore offrono vantaggi incidentali su certe operazioni: ad esempio, se le società in catena hanno optato per il regime del consolidato fiscale nazionale, è necessario verificare i requisiti (d.p.r. 917/86, artt. da 117 a 129 TUIR) e analizzare se il consolidato reale sussiste. Se invece si tratta di normali imprese indipendenti, possono essere valutate agevolazioni per investimenti o compensazioni fra imponibili (es. credito d’imposta per costi di produzione a lungo termine, border tax adjustments, ecc.), ma tali opportunità sono generalmente marginali nel contesto di un accertamento induttivo.
Tabelle riepilogative: Di seguito alcune tabelle sintetiche per orientarsi rapidamente sui termini e strumenti.
| Normativa | Descrizione principale | Riferimento |
|---|---|---|
| Art. 37 DPR 600/73 | Stabilisce la «imputazione per interposizione»: redditi di altri sono assegnati al dominus se provato che ne è effettivo possessore . | DPR 29/9/1973, n.600, art.37, c.3 (TUIR) |
| Art. 10-bis, L.212/00 | Antielusione generale: operazioni prive di sostanza economica finalizzate a vantaggi fiscali indebiti sono nulle e i vantaggi disconosciuti . | Legge 27/7/2000, n.212, art.10-bis |
| L. 3/2012 | Disciplina la composizione della crisi da sovraindebitamento, piani del consumatore e esdebitazione. L’Avv. Monardo è Gestore della crisi iscritto al Ministero . | Legge 1/2/2012, n.3 (a.s. “salva suicidi”) |
| D.Lgs. 14/2019 | Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 182-bis accordi di ristrutturazione, art. 67 liquidazione IVA, ecc.). | D.Lgs. 12/1/2019, n.14 |
| Art. 2560 c.c. | Nessuna succussione generale: chi cede azienda non trasferisce i debiti tributari (salvo patto), per cui il fisco deve rivalersi sui beni del cedente. | Codice Civile, art.2560 |
| Art. 2929-bis c.c. | Creditori fiscali possono rivalersi sulle somme dovute dall’acquirente dell’azienda al cedente (sequestro cauzionale, art.216-bis c.p.c.). | Codice Civile, art.2929-bis |
| Art. 7 D.L. 269/2003 | Personalizzazione sanzioni tributarie: le multe relative a un ente si applicano soltanto a quest’ultimo, in deroga alla responsabilità personale. Riguarda solo persone organiche (Cass. 20697/2024 e ss.) . | D.L. 30/9/2003, n.269, art.7 (conv. L.326/2003) |
| Fase Procedura | Termine legalmente previsto | Riferimento |
|---|---|---|
| Contraddittorio fiscale (ART.2, D.lgs. 218/97) | 30 giorni (o 60 gg se intervengono ex PEC); contrib. risponde all’Ufficio per la fase pre-accertamento. | D.lgs. 218/1997, art.2 |
| Notifica avviso di accertamento | Entro 4 anni dalla chiusura del periodo d’imposta (5 anni, nei casi di frode o elusione grave). | DPR 600/73, art.43; D.lgs. 128/2015 |
| Ricorso in Commissione Tributaria | 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento; 180 giorni se impugnazione d’atto endoprocedimentale. | Art. 24, D.lgs. 546/1992 |
| Ricorso in Cassazione | 6 mesi dalla notifica della sentenza della CTP/TCR (o 12 mesi se intercettivo). | Art. 360, c.p.c. (richiami Ord. Cass.) |
| Ultrattività società estinta | 5 anni dall’estinzione (fittizia) per notifiche all’amministrazione; ma non blocca l’azione diretta contro i soci . | D.lgs. 175/2014, art.28; Cass. 23939/25 |
| Strumenti di definizione | Requisiti principali | Effetti fiscali |
|---|---|---|
| Rottamazione cartelle | Domanda entro scadenza, pagamento in rateali (piani personalizzati possibili). | Estinzione di sanzioni e interessi (totali o in parte); saldo debito residuo. |
| Saldo e stralcio | ISEE e altri limiti reddituali; pagamento in max 5 anni. | Riduzione di debiti fino all’80% (a seconda del reddito) . |
| Piano del Consumatore (L.3/12) | Sovraindebitamento per evento/situazione (non fallibil.?); accordo con creditori primari. | Possibile riduzione del debito fiscale e liberazione finale (esdebitazione) delle rimanenze. |
| Accordi di ristrutturazione (art.182-bis L.Fall.) | Adozione da parte del 60% dei creditori (in valore), piano presentato da professionista. | Rateizzazione del debito, possibile riduzione di sanzioni, blocco esecuzioni. |
| Concordato con continuità | Impresa non fallimentare, piano attestato dal commissario/gestore e approvato dai creditori. | Stralcio degli interessi di mora, riduzione percentuale del capitale residuo, sospensione esecuzioni. |
| Composizione negoziata | Richiesta di start al tribunale; presenza esperto negoziatore (legale iscritto). | Moratoria sulle esecuzioni di 180 gg; trattativa riservata per riduzione debiti. |
Errori comuni e consigli pratici
- Non rispondere agli atti fiscali: Ignorare l’invito al contraddittorio o l’avviso d’accertamento porta a perdere ogni chance di dialogo con l’ufficio e fa scattare subito le cartelle esattoriali. Rispondete sempre per iscritto o tramite PEC, evidenziando errori o portando documenti utili.
- Tralasciare l’assistenza professionale: Nei casi di catene societarie, le complessità contabili e legali sono tali che affrontare il Fisco da soli è un rischio inutile. È fondamentale dotarsi di un avvocato tributarista esperto (come l’Avv. Monardo) e, se serve, di un commercialista specializzato.
- Perdere i termini di impugnazione: Verificate subito le date di scadenza (60 giorni dall’atto) per presentare ricorso. Un ritardo cancella il diritto di difesa. Anche per le cartelle di pagamento esistono scadenze di ricorso (40-60 gg).
- Sottovalutare la prova documentale: Non produrre bilanci, contratti o estratti conto bancari nei termini è un grave errore. Questi documenti possono ribaltare le presunzioni fiscali: ad esempio, un bilancio certificato che mostra costi di cessione superiori ai ricavi dichiarati può indebolire l’accertamento del reddito dell’interposta.
- Ignorare possibili definizioni agevolate: Molti contribuenti non applicano per tempo strumenti di “rottamazione” o “saldo&stralcio” dei debiti. È un grave errore, perché tali opzioni possono cancellare sanzioni e interessi se la definizione viene presentata (entro le scadenze di legge).
- Non valutare la crisi d’impresa/debito: Se la catena societaria è legata a un’impresa insolvente, dimenticare gli strumenti di composizione (accordi, concordati, piano del consumatore) può costare caro. Prevedere in anticipo queste soluzioni (soprattutto prima di qualunque atto esecutivo) è spesso salva-azienda.
- Confondere accertamento ed esecuzione: Ricordate che l’accertamento (atto impositivo) è diverso dalla cartella di pagamento. Un errore comune è non capire che, contro l’avviso di accertamento, si fa ricorso in CTP, mentre contro la cartella si ricorre alla commissione tributaria o, in alcuni casi, al giudice ordinario. Occorre affrontare ogni atto con la procedura giusta.
- Ritardare la ricostruzione reddituale: In contestazioni complesse, rimandare la preparazione di una vera “ricostruzione reddituale” dettagliata (preparando analisi finanziarie, relazioni peritali, e simulazioni dei redditi reali) è un errore. Prima si preparano i calcoli “alternativi” (e si confidano al legale), più solida sarà la difesa.
- Assumere un ruolo passivo: Il contribuente deve mantenere un atteggiamento proattivo: chiedere subito una consulenza, delegare strumenti (es. mediazione tributaria se applicabile), e non limitarsi a pagare in prima battuta. A volte una contestazione corretta può eliminare o ridurre i debiti tributari assai di più di quanto si riesca con un semplice pagamento “salvase (100%)”.
- Confondere risultati civilistici e tributari: Esempio: la cancellazione (estinzione) di una società è irrevocabile civilisticamente al momento della cancellazione (art. 2495 c.c.) e inibisce l’imposizione tributaria, come visto. Un errore sarebbe pensare che il fisco possa comunque pretendere imposte ignorando questa verità giuridica. Va invece fatto ricorso immediatamente.
- Compensazioni non deliberate: Un errore pratico è non compensare immediatamente le proprie posizioni creditorie verso il fisco con i debiti contestati. Se il contribuente vanta crediti d’imposta o rimborsi (es. IVA a credito), dovrebbe subito compensarli con l’accertamento, alleggerendo il carico finanziario durante il contenzioso.
- Non utilizzare il potere difensivo dell’appello e del ricorso: Ricordate che le Commissioni tributarie sono giudici speciali che hanno ampi poteri di indagine; se si ottiene una pronuncia favorevole, essa si fonda anche su criteri di equità fiscale. Avere un avvocato che segue con attenzione le fasi di ogni grado (anche Cassazione) può garantire la migliore applicazione della legge al caso concreto.
Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è un accertamento per catena societaria artificiosa? È un accertamento fiscale in cui l’Amministrazione ritiene che una serie di società interconnesse (catena) sia stata costituita con lo scopo di evadere o eludere le imposte, ad es. trasferendo redditi non dichiarati al vero beneficiario. In pratica il Fisco indaga se la struttura “a tappeto” (network di SRL collegate) nasconde la realtà economica dei flussi, implicando l’art.37(3) DPR 600/73.
- In cosa differisce un’interposizione fittizia da una reale? L’interposizione fittizia è simulata: le parti fingono di trasferire un bene o un reddito ad uno schermo (società) ma l’accordo è dichiaratamente simulato. L’interposizione reale, invece, usa una società o persona senza accordo fraudolento formale, ma con lo stesso effetto di occultare il beneficiario. Sia l’una che l’altra, secondo Cassazione, rientrano nell’art.37(3) . In entrambi i casi il vero possessore del reddito è considerato l’effettivo contribuente.
- Quali rischi comporta ricevere un atto di questo tipo? I rischi includono: rilievo di imposte dirette (IRPEF/IRES) e indirette (IVA) occultate, maxi-interessi di mora e sanzioni (che in caso di concorso di persone ricadono sul dominus effettivo). In casi gravi si possono aggiungere indagini penali per frode fiscale. Inoltre, se si contesta, possono arrivare cartelle esattoriali molto rilevanti. È fondamentale rispondere e difendersi subito per contenere i danni.
- Come reagire subito dopo la notifica? Subito analizzare l’atto con il proprio avvocato e commercialista: controllare che la notifica sia corretta (es. società non estinta), che l’avviso riporti motivazioni e numeri di norme. Se l’atto è irregolare (es. notificato a società già cancellata), si chiede l’annullamento per nullità . Altrimenti, nelle prime settimane si prepara una memoria difensiva (contraddittorio) indicando quantomeno i punti critici, e valutare di chiedere il contraddittorio preventivo se non già aperto. Non ignorare mai l’atto.
- Quali termini valgono per l’impugnazione? L’avviso di accertamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica (dinnanzi alla CTP). Se si usa l’istanza di sospensione al TAR (contro la cartella), occorre agire entro 30 giorni. Dopo la sentenza di primo grado, i termini per l’appello (CTP Regionale) sono 60 giorni, e altri 6 mesi in Cassazione. Non rispettare questi termini equivale a perdere in partenza il ricorso.
- Cosa succede se una società nel gruppo è già stata cancellata? Se l’avviso è notificato a una società già estinta, esso cade in nulla ab origine . In tal caso, qualunque successiva pretesa erariale nei confronti dei soci, basata su quell’atto nullo, è essa stessa invalida. L’Agenzia non può imporre tributi a un soggetto cancellato (perde capacità processuale). Può però rivolgersi immediatamente (senza attendere i 5 anni di ultrattività) contro i soci o altri responsabili con nuovi atti motivati autonomi.
- Quali prove servono per confutare l’interposizione? Occorrono prove documentali solide: bilanci certificati e logiche contabili (per mostrare costi veri), estratti conto bancari (per evidenziare movimentazioni non riconducibili al dominus), contratti di vendita e fatturazione (per dimostrare operazioni reali tra le società), perizie di stima (per giustificare i prezzi usati fra società), testimonianze di clienti/fornitori. Importante anche produrre le carte sociali che dimostrano il legame effettivo dell’interponente (ad es. un amministratore di fatto) con la società interposta.
- E se il fisco ha già calcolato un imponibile, come si fa a dimezzarlo? Se il Fisco ricostruisce un reddito presunto (ad es. da prelievi bancari o plusvalenze occultate), il contribuente deve calcolare alternativamente tutte le variabili “vere”: ricavi documentati, costi effettivi e deducibili, ammortamenti corretti. Si devono anche applicare le deduzioni forfettarie obbligatorie: ad esempio, su ricavi indeducibili legali si può sempre sottrarre almeno il 33% di spese generali o di produzione. In base alla Cassazione (Cass. 27003/2025) e alla Consulta (sent.10/2023), tali costi vanno riconosciuti, altrimenti l’accertamento viola la capacità contributiva . In pratica, nel ricorso si calcola un imponibile alternativo più basso. Se possibile, si formula anche una proposta di ricalcolo concordato (es. “se riconoscete X come base imponibile, chiediamo sanzioni minori”).
- Posso far valere l’art. 2560 c.c. (cessione di azienda)? Sì. Se l’intera catena coinvolge una cessione di azienda o di ramo d’azienda, l’art.2560 c.c. impedisce automaticamente il trasferimento dei debiti fiscali al cessionario. Questo significa che eventuali imposte non pagate rimangono a carico del venditore (soci o imprenditore) anziché gravare sugli acquirenti. In tal caso la difesa può inquadrare la vicenda come cessione e far valere i diritti di estensione di garanzia (art. 2560). Anche l’art.2929-bis c.c. consente all’Agenzia di rivalersi direttamente sui beni del cedente in via incidentale; questi strumenti rilanciano l’azione patrimoniale e limitano l’ambito soggettivo del debito.
- Come bloccare pignoramenti o ipoteche? Se è già arrivata una cartella di pagamento, si può chiedere la sospensione cautelare (al TAR/Tribunale) dimostrando il fumus del proprio ricorso. Nel contenzioso tributario, invece, si può ottenere la sospensione degli effetti dell’atto impugnato (art. 47 Statuto Contribuente) depositando il 20% del tributo contestato (da parte di società/enti) e chiedendo il provvedimento d’urgenza ai giudici tributari. L’Avv. Monardo può assumere immediatamente questi passi: presentare ricorsi incidentali urgenti, formulare istanze di sospensione, e fermare l’avvio di esecuzioni.
- Si può usare il “piano del consumatore” in questa situazione? Sì, se il contribuente è un non fallibile (ad es. consumatore, professionista senza imprese di grandi dimensioni, piccolo imprenditore individuale) e si trova sovraindebitato, può accedere al piano del consumatore (L.3/2012). In tale piano si includono i crediti privilegiati (ad es. tributi, contributi previdenziali) in uno schema di rientro pluriennale con sconto delle quote e poi l’esdebitazione del residuo. Questo strumento di diritto civile è utilizzato come valido schema di composizione anche in caso di contestazioni fiscali: consente di diluire il debito tributario in modo sostenibile con l’approvazione di un organo giudiziario (il Tribunale) e il controllo di un “gestore della crisi” (figura in cui Monardo è accreditato).
- Che succede dopo l’accertamento, se non pago subito? Se si contesta e si impugna l’avviso, non è obbligatorio pagare prima di ricorrere. Tuttavia, ai sensi dell’art.47 dello Statuto del contribuente, il contribuente deve pagare comunque il tributo accertato entro 60 giorni dalla notifica (salvo chiedere la sospensione cautelare). In pratica, se non c’è sospensiva, è prudente versare almeno la quota indicata nel ricorso (ad es. il 20%). Se invece la strategia difensiva prevede di ottenere una sospensione, si può attendere l’esito. Resta valido comunque il termine di pagamento; dopo 60 gg dalla notifica, senza sospensiva, scatta l’esecuzione con cartella.
- Quali sanzioni fiscali rischia la società o il socio? Le violazioni fiscali possono generare sanzioni amministrative (art. 13 D.lgs.472/97). Nel caso di interposizione, le sanzioni che formalmente gravano sull’ente interposto in realtà vengono ricollegate al dominus effettivo. Peraltro, in via generale la legge prevede che il soggetto responsabile di una violazione tributaria sia chi materialmente la commette (principio personalità della sanzione, art.2 D.lgs.472/97). Eccezione: il D.L. 269/2003 art.7 limita le sanzioni all’ente (società) che ha beneficiato dell’evasione, esonerando datori di lavoro, sindaci e commercialisti che non hanno un rapporto organico. Tuttavia, la Cassazione nel 2024 ha chiarito che l’art.7 riguarda solo i soggetti interni (amministratori, dipendenti, ecc.), non gli esterni; per questi ultimi resta applicabile l’art.9 (concorso di persone) . In pratica, amministratori e soci di fatto possono trovarsi a pagare le stesse sanzioni che sarebbero state a carico della società. Le sanzioni possono arrivare dal 90% al 180% della maggiore imposta (in caso di dolo/frode) e interessi legali. Una difesa efficace cerca spesso di ridimensionare il reato da dolo a colpa (o contestare il dolo stesso) per ridurre la misura della sanzione.
- È possibile ottenere deduzioni forfettarie fornite di legge? Sì. Alcune norme prevedono deduzioni forfettarie automatiche: per esempio, i redditi da lavoro autonomo possono dedurre il 22% forfettariamente (art.53 TUIR), anche se prodotti da valuta fittizia. In contesto di accertamento, la Consulta (sent.10/2023) ha riconosciuto una deduzione forfettaria dei costi nei casi di ricavi presunti da prelievi bancari . Pertanto, anche nell’interposizione – quando il reddito d’impresa è ricostruito per presunzioni – si può chiedere almeno una percentuale minima di costi (in base ai ricavi netti o percentuali analoghe di categoria). L’Avv. Monardo verifica tutte le agevolazioni e deduzioni possibili (ad es. deduzione degli ammortamenti, oneri deducibili, ecc.) per ridurre il debito accertato.
- Cosa cambia se le società sono parte di un gruppo multinazionale? Con società estere collegate, si applicano norme anti-elusione internazionali (es. controllate estere, CFC rules) e convenzioni. L’accertamento può coinvolgere esterovestizione (società con fittizia sede estera) o redistribuzione di utili. I principi di base (posizione di dominus e onere probatorio) restano, ma si aggiungono verifiche di residenza fiscale, trasparenza contabile e requisiti di stabile organizzazione. Il nostro studio segue le ultime prassi Agenzia Entrate (ad es. Circolare n.14/E su CFC) e la giurisprudenza europea per difendere i contribuenti internazionali.
- A chi mi rivolgo se ho una domanda specifica? L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è a disposizione per ogni chiarimento: offre consulenze immediate online o telefoniche per valutare il caso concreto. Il suo studio legale, grazie a un team di commercialisti integrato, può stilare calcoli personalizzati, simulare scenari tributari alternativi, predisporre ricorsi puntuali e gestire la negoziazione coi creditori.
- Come posso iniziare una consulenza? Puoi richiedere una prima verifica gratuita inviando la documentazione ricevuta (avvisi, conti, contratto) via e-mail allo studio. Riceverai un preventivo e un’analisi preliminare dei rischi. Se decidi di procedere, l’Avv. Monardo ti accompagnerà in ogni passo: dalle prime controdeduzioni fino all’eventuale chiusura del contenzioso con accordi stragiudiziali.
(Domande aggiuntive su dettagli specifici possono essere raccolte e valutate individualmente durante la consulenza.)
Simulazioni pratiche e numeriche
- Esempio 1 – Interposizione su plusvalenza immobiliare: Un contribuente vende un terreno a una sua SRL “fittizia” per 100. Poi la SRL lo rivende a terzi per 500. In prospettiva IRPEF, la persona fisica avrebbe dovuto dichiarare una plusvalenza di 400 (500–100) a tassazione ordinaria (~43% medio) = 172 di imposta. Nell’accertamento, l’Agenzia potrebbe imputare i 400 come reddito IRPEF della persona fisica. Difesa: dimostrare che la SRL non è un mero prestanome (es. ha investito in opere, dipendenti), oppure quantificare i costi effettivi sostenuti per 300 di opere sul terreno. Con una deduzione forfettaria del 30%, il reddito rettificato sarebbe 280 (400–120), imposta circa 120. Se inoltre la SRL ha liquidato 300 a titolo di rimborsi spese, si possono includere in abbattimento. Un’adeguata simulazione mostrerebbe al giudice che l’effetto reale è minore di quanto calcolato dall’ufficio.
- Esempio 2 – Interposizione su ricavi d’impresa: Una ditta individuale “A” acquista beni all’ingrosso (100.000). Di norma li vende al dettaglio per 150.000. A però emette fattura per soli 10.000 alla propria SRL “B”. B rivende a terzi per 150.000. Il Fisco contesta che A ha occultato 140.000 di ricavi d’impresa. In un accertamento induttivo, A rischierebbe IRPEF su 140k. Difesa: se A dimostra che effettivamente gestiva l’attività di vendita presso B (utidominus), potrebbe essere assoggettato a IRPEF su 150k anziché 10k. Tuttavia, la Cassazione farebbe presumere il pieno occultamento dei 140k fino a prova contraria . A in sede di ricorso dovrà allora dimostrare le proprie spese di acquisto (100k) e altre spese di gestione (es. carburante, godimento beni); per esempio, ammortizzazioni per 20k. Così il reddito netto effettivo (60k) sarebbe molto inferiore al valore contestato (140k). Inoltre, in base a CC n.10/2023, A potrebbe dedurre forfettariamente almeno i costi generali (30% circa).
- Esempio 3 – Ricalcolo tributario forfettario: Supponiamo che il Fisco abbia ricostruito indebitamente 300.000€ di utili d’impresa “occulti” per un imprenditore, applicando IRPEF medio 43% e sanzioni al 120%. L’imposta base sarebbe ~129.000€. Le sanzioni raggiungerebbero ~154.800€ e gli interessi legali ulteriori (supponiamo 25.000€). In totale ~308.800€. Un’analisi difensiva può contestare i 300.000 a vari livelli: scontare i 2/3 per costi (impianti, spese di viaggio, assicurazioni) di almeno 100.000; riconoscere una deduzione forfettaria 30% di altri costi (30.000); dimostrare che parte dei ricavi sono stati già tassati come IRPEF in capo alla società intermediaria. Se si ricalcolasse un imponibile di solo 70.000 (anziché 300k), l’imposta scenderebbe a ~30.000; le sanzioni al 90% a ~63.000; interessi a ~6.000. Dal totale contestato inizialmente (308.800€) si ridurrebbe a ~99.000€. Inoltre, l’eventuale definizione agevolata (rottamazione) potrebbe annullare gran parte delle sanzioni e interessi, facendo convergere il debito effettivo verso questa cifra molto minore.
Queste simulazioni dimostrano l’importanza di calcoli accurati: con il supporto dello studio Monardo si ricreano scenari alternativi, si individuano errori di accertamento e si negozia concretamente la definizione del debito, ottenendo spesso risparmi superiori al 50%.
Conclusione
In sintesi, un accertamento basato su una catena societaria artificiosa presenta problemi complessi ma non insormontabili. Abbiamo visto che le leggi (DPR 600/73 art.37, statuto del contribuente, civilistica) e le recenti decisioni di Cassazione forniscono strumenti di difesa chiari: dalla necessità per il Fisco di provare l’assecondamento totale della società interposta , alla distinzione tra interposizione fittizia ed effettiva, fino alla garanzia costituzionale di riconoscere i costi deducibili . Tutti questi principi giocano a favore del contribuente dotato di un’approfondita strategia difensiva.
L’elemento fondamentale è agire subito, senza aspettare il peggioramento della situazione. La tempestività nel ricorrere, nell’istruire il caso con documenti reali e nel chiudere accordi conciliativi può evitare esecuzioni fiscali (pignoramenti di conto corrente, ipoteche, fermi amministrativi) che metterebbero a rischio beni aziendali o familiari. Un professionista esperto può chiedere sospensiva delle misure esecutive e confrontarsi con l’Amministrazione evitando che il debito esploda.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati tributaristi e commercialisti vantano competenze specifiche in materia bancaria e tributaria. Conoscono a fondo le ultime pronunce (da Cassazione e Consulta) e le normative d’emergenza (Legge 3/2012, D.Lgs.14/2019, D.L.118/2021). Il loro intervento consente di bloccare immediatamente atti esecutivi in corso, di ritardare (tramite ricorsi urgenti) o annullare cartelle esattoriali, e di ottenere il miglior piano di pagamento possibile. Anche chi è completamente inadempiente può spesso trovare soluzioni: che si tratti di accedere a piani di rientro allargati, di esdebitazione finale o di liquidazione concordata, il team di Monardo gestisce ogni adempimento legale (piano attestato, istanze al giudice, accordi extragiudiziali).
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Fonti normative e giurisprudenziali principali (aggiornate): DPR 600/1973 (art.37, art.32, art.40), DPR 633/1972 (art.18 e segg.), L.212/2000 (art.10-bis), D.Lgs. 472/1997 (art.9), D.Lgs. 241/1997 (art.17-bis), Codice Civile (artt.2560, 2929-bis), Cass. SS.UU. 24486/1997 (personalità della sanzione), Cass. Civ. 7948/2025, Cass. 23231/2022, Cass. 24023/2025, Cass. 23939/2025, Cass. 27982/2020, C. Cost. 10/2023; Circolari Agenzia Entrate (es. 28/E/2004 sul concorso di persone); D.Lgs.14/2019 (crisi d’impresa), D.Lgs.118/2021, L.3/2012 (sovraindebitamento).
