Rottamazione Quinquies Casse Professionali 2026: Guida Approfondita con l’Avvocato

Introduzione

La rottamazione quinquies 2026 rappresenta una nuova opportunità – prevista dalla Legge di Bilancio 2026 – per affrontare i debiti fiscali e contributivi in modo agevolato, eliminando sanzioni e interessi su determinate cartelle esattoriali . Si tratta di una misura di “tregua fiscale” di estrema importanza per professionisti e contribuenti in difficoltà, poiché consente di evitare i rischi gravi legati al mancato pagamento di tasse e contributi: dall’accumulo di interessi di mora e sanzioni civili pesanti, fino alle azioni esecutive come pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e persino possibili sospensioni dell’attività professionale per irregolarità contributiva. Evitare errori o ritardi è cruciale: presentare la domanda nei termini e conoscere le condizioni è fondamentale per non perdere questa chance e non cadere in “trappole” procedurali (come aderire senza valutare alternative o decadere dai benefici per mancato pagamento) .

Quali soluzioni offre la legge? In questa guida esamineremo nel dettaglio come funziona la rottamazione quinquies: i requisiti, le procedure step-by-step dalla notifica della cartella fino al pagamento, e le strategie legali per sospendere o contestare il debito quando possibile. Approfondiremo poi gli strumenti difensivi alternativi a disposizione del debitore – come la rateizzazione ordinaria, le procedure da sovraindebitamento (piani del consumatore, esdebitazione) e gli accordi di ristrutturazione – utili specialmente nei casi in cui la rottamazione non sia applicabile (ad esempio, per i contributi dovuti alle Casse previdenziali private, esclusi dalla definizione agevolata ). Forniremo consigli pratici per evitare gli errori più comuni e massimizzare i benefici della sanatoria, con tabelle riassuntive di norme e scadenze, e una sezione di FAQ (domande frequenti) con risposte chiare a dubbi concreti. Il tutto è aggiornato al mese gennaio 2026 e basato su fonti ufficiali (norme, circolari, sentenze di Cassazione e Corti competenti).

Prima di entrare nel vivo, presentiamo i professionisti che hanno curato questa guida. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operano a livello nazionale proprio nei settori del diritto bancario e tributario, assistendo quotidianamente debitori e contribuenti contro abusi e irregolarità. L’Avv. Monardo è Cassazionista (abilitato al patrocinio in Cassazione) e coordina un team di professionisti esperti in tutta Italia. Inoltre, è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, nonché professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). È anche Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura chiave per assistere le aziende in difficoltà. Grazie a questa combinazione di competenze, Avv. Monardo e il suo staff possono aiutarti concretamente in ogni fase: dall’analisi dell’atto (cartella esattoriale, intimazione, pignoramento ecc.) per verificare vizi impugnabili, alla predisposizione di ricorsi e istanze di sospensione davanti alle autorità competenti; dalle trattative con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o con le Casse previdenziali per piani di rientro, fino all’attivazione di soluzioni giudiziali o stragiudiziali (come i piani del consumatore o gli accordi di ristrutturazione) per bloccare sul nascere azioni esecutive e alleggerire il debito.

Questa guida pratica e professionale ti accompagnerà passo dopo passo, con un linguaggio chiaro ma rigoroso, adottando il punto di vista del debitore/contribuente che cerca tutela. Il nostro obiettivo è fornirti sia la visione d’insieme del quadro normativo-giurisprudenziale, sia indicazioni operative immediate per difenderti da cartelle e pretese contributive. Non aspettare che sia troppo tardi: se hai ricevuto atti esattoriali o temi di non poter pagare i contributi arretrati, è il momento di agire. 📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata della tua situazione. Scoprirai quali soluzioni sono percorribili e come attivarle tempestivamente per mettere in sicurezza il tuo patrimonio e la tua attività.

Contesto Normativo e Giurisprudenziale

Cos’è la rottamazione “quinquies”? È la quinta edizione della definizione agevolata dei debiti affidati all’Agente della Riscossione, introdotta dall’art. 1, commi 82-101 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) . In continuità con le precedenti “rottamazioni” dei ruoli, la rottamazione-quinquies consente al contribuente di estinguere i debiti inclusi pagando solo il capitale residuo (oltre ad eventuali spese di notifica ed esecuzione), senza dover corrispondere sanzioni, interessi di mora né aggio di riscossione . In altri termini, si tratta di una “sanatoria” che condona tutti gli oneri accessori del debito, garantendo un risparmio economico significativo. Ad esempio, un avvocato con un contributo previdenziale a Cassa Forense di €5.000 iscritto a ruolo potrà definirlo versando solo €5.000, evitando gli ulteriori €X di sanzioni civili e interessi che ordinariamente si aggiungerebbero .

Va subito chiarito però che l’ambito applicativo è limitato dalla legge stessa. A differenza delle edizioni precedenti, la rottamazione quinquies copre solo determinate tipologie di debito e ne esclude altre . In particolare, rientrano nella definizione agevolata esclusivamente i carichi affidati all’agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, “AdER”) tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omessi versamenti di:

  • Imposte risultanti da dichiarazione annuale (IRPEF, IRES, IVA, IRAP) e controlli automatizzati/formali dell’Agenzia delle Entrate. Sono compresi i debiti da liquidazioni ex artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 (imposte dirette) e artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972 (IVA) . In pratica, si tratta delle somme dovute a seguito di dichiarazioni presentate dal contribuente ma rimaste in tutto o in parte non versate, oppure di imposte liquidate d’ufficio dall’Agenzia (controllo formale/automatizzato) perché, ad esempio, risultavano a debito dal 730/Unico o da una liquidazione IVA periodica non pagata.
  • Contributi previdenziali dovuti all’INPS (gestioni pensionistiche obbligatorie pubbliche), con esclusione però di quelli derivanti da accertamento . Sono quindi definibili i contributi INPS omessi che il contribuente doveva pagare (ad esempio, i contributi IVS artigiani/commercianti o gestione separata indicati nelle proprie dichiarazioni) ma non ha versato; restano invece esclusi i contributi pretesi tramite avvisi di addebito INPS emessi dopo ispezioni o verifiche formali (considerati equiparati agli accertamenti).
  • Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, limitatamente agli interessi e all’aggio . In altre parole, le multe stradali non vedono annullata la sanzione principale, ma se rientrano nei carichi definibili (spesso affidati alle Prefetture) possono essere estinte pagando solo l’importo della multa, senza gli interessi che maturano nel tempo né le maggiorazioni/aggi di legge .

Di conseguenza, tutti gli altri debiti restano esclusi dalla nuova rottamazione . L’elenco delle esclusioni comprende diverse voci, tra cui:

  • Imposte non collegate a dichiarazioni periodiche (es. imposta di registro, successione, ecc.) .
  • Debiti da accertamenti fiscali (avvisi di accertamento dell’Agenzia Entrate per redditi, IVA o altri tributi) e recuperi di crediti d’imposta indebitamente fruiti . Queste somme – essendo derivanti da attività di controllo sostanziale, non da semplice liquidazione automatica – non rientrano nel perimetro della sanatoria.
  • Tributi locali (IMU, TARI, TASI, bollo auto regionale, ecc.), salvo adesione dell’ente locale. Comuni, Province e Regioni rimangono infatti liberi di escludere o meno i propri crediti dalla rottamazione statale. La legge 199/2025 (comma 102) ha previsto che gli enti territoriali possano introdurre autonomamente una definizione agevolata per i loro tributi (ad es. il bollo auto) mediante appositi atti deliberativi entro un certo termine. In assenza di tale decisione, i tributi locali affidati in riscossione non beneficiano dello “sconto” e dovranno essere pagati integralmente o con eventuali sanatorie locali parallele. (Nota: Il bollo auto, in particolare, è esplicitamente fuori dal perimetro nazionale della rottamazione quinquies, salvo diversa scelta della Regione competente).
  • Debiti verso enti previdenziali diversi dall’INPS, come le Casse professionali private (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAM, etc.) . Questo punto è cruciale per i liberi professionisti: i contributi non versati alle proprie Casse di categoria non rientrano automaticamente nella definizione agevolata quinquies . La legge ha infatti circoscritto l’agevolazione ai contributi INPS, escludendo quelli dovuti agli enti previdenziali privatizzati. Come vedremo più avanti, nel 2023 alcune Casse avevano deliberato di aderire alla rottamazione-quater per permettere ai propri iscritti di definire i debiti a ruolo senza sanzioni e interessi; tuttavia, per la rottamazione 2026 non risulta (ad oggi) alcuna adesione formale da parte delle Casse, il che significa che questi debiti restano dovuti per intero salvo iniziative autonome dei singoli enti. Approfondiremo oltre questa importante eccezione.
  • Altre categorie escluse: gli aiuti di Stato da recuperare (che per normativa UE non possono essere condonati) ; i debiti verso INAIL (premi assicurativi) ; i tributi non erariali (entrate patrimoniali di enti vari) ; l’IVA dovuta in dogana e le accise sui prodotti energetici/alcolici ; le sanzioni penali e somme derivanti da sentenze penali passate in giudicato; i danni erariali da condanna della Corte dei Conti ; ecc. Inoltre, non sono definibili i carichi affidati fuori dal periodo temporale previsto (ossia ruoli anteriori al 2000 o affidati dal 1º gennaio 2024 in poi) .

Come si evince, la rottamazione quinquies ha un ambito oggettivo ristretto e focalizzato soprattutto su debiti fiscali “dichiarativi” e contributi previdenziali pubblici. Il legislatore ha voluto concentrare lo sgravio su posizioni in cui il contribuente aveva già manifestato il debito (dichiarandolo) ma non era riuscito a pagarlo, escludendo invece le situazioni di evasione accertata successivamente. Questo comporta che professionisti e imprese dovranno valutare caso per caso se i propri debiti rientrino tra quelli rottamabili o meno. Ad esempio, una cartella per omesso versamento IVA 2021 è definibile (debito da dichiarazione) mentre una cartella per IRPEF da avviso di accertamento 2019 non lo è; una cartella INPS gestione separata per contributi autodichiarati è rottamabile, mentre un avviso di addebito INPS emesso dopo ispezione non rientra.

Focus – Casse Previdenziali Private e Rottamazione quinquies

Un tema delicato riguarda i contributi dovuti alle Casse previdenziali dei liberi professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri, medici, ecc.): come accennato, tali debiti sono formalmente esclusi dalla definizione agevolata quinquies . Ciò significa che, allo stato attuale (gennaio 2026), un avvocato con cartelle esattoriali per contributi Cassa Forense non pagati non può utilizzare la rottamazione quinquies per saldarle, dovendo pagare anche sanzioni e interessi, salvo diverse decisioni della sua Cassa di appartenenza.

Questa esclusione deriva dal fatto che le Casse professionali sono enti previdenziali autonomi, disciplinati da norme proprie, e non sono automaticamente vincolati alle sanatorie fiscali statali. Già con la “rottamazione-quater” del 2023, il legislatore aveva previsto che i carichi affidati da Casse di previdenza private rientrassero nella definizione agevolata solo se l’ente previdenziale deliberava la propria adesione entro una certa data (31 gennaio 2023) e ne dava comunicazione ad Agenzia Riscossione . In pratica, lo Stato ha lasciato alle singole Casse la scelta se partecipare o meno alla tregua fiscale, in virtù della loro autonomia finanziaria . Molte Casse temevano di creare squilibri o disparità – anche perché alcune avevano già introdotto proprie procedure interne di definizione agevolata per i contributi non versati . Il risultato è stato eterogeneo: ad esempio, nel 2023 Cassa Forense ha detto sì alla definizione agevolata (consentendo ai suoi iscritti di rottamare le cartelle 2000-2021 senza sanzioni e interessi) , così come hanno aderito l’ENPAB (biologi), la Cassa dei Ragionieri, l’INPGI (giornalisti), l’ENPAV (veterinari) . Invece, altre Casse hanno rifiutato, tra cui la Cassa Commercialisti (CNPADC), la Cassa Geometri, la Cassa Notariato, l’EPAP (ente di pluricategorie) e l’Inarcassa (ingegneri/architetti) . Alcuni enti infine erano “esclusi in partenza” perché non utilizzano affatto Agenzia Riscossione per la riscossione (ad es. ENPAM per i medici, ENPAP psicologi, EPPI periti industriali, ENPACL consulenti lavoro) , per cui non avevano cartelle rottamabili.

Alla luce di ciò, cosa accade nel 2026? La nuova Legge di Bilancio 2026 non ha previsto una specifica finestra normativa per le Casse (nessun comma analogo a quello del 2023 che imponeva una delibera entro fine gennaio). Formalmente, dunque, i “carichi formati da enti previdenziali diversi da INPS” non possono essere rottamati . Tuttavia, permane la facoltà degli enti privatizzati di attivarsi autonomamente: in teoria ogni Cassa potrebbe emanare una delibera interna per rinunciare a sanzioni e somme aggiuntive sui contributi a ruolo, ottenendo magari il via libera dei Ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia) e istruendo l’Agente della Riscossione a considerare definibili quei carichi. Ad esempio, Cassa Forense potrebbe nuovamente decidere un’adesione “volontaria” alla rottamazione anche senza obbligo di legge – come segnalato in discussioni tra addetti ai lavori – ma al momento non risulta alcuna delibera ufficiale. Dunque, attenzione: se sei un professionista con debiti contributivi verso la tua Cassa, in assenza di notizie contrarie devi presumere che la rottamazione quinquies non si applichi a tali cartelle. In questo scenario, sarà opportuno valutare altre strade (rateazioni ordinarie, ricorsi per contestare vizi, procedure da sovraindebitamento per ridurre il debito, ecc., come vedremo più avanti). Non appena qualche Cassa adotterà provvedimenti in merito, sarà necessario aggiornarsi: l’Avv. Monardo e il suo staff monitorano costantemente le decisioni degli enti previdenziali per informare i propri clienti su eventuali aperture o agevolazioni specifiche.

Cornice normativa di riferimento

Per comprendere appieno i termini della rottamazione quinquies, è utile richiamare brevemente le norme chiave e alcuni principi affermati dalla giurisprudenza. Oltre alla già citata Legge n. 199/2025, le altre fonti normative coinvolte includono: il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (in particolare l’art. 30 sulle percentuali di interesse di mora e l’art. 19 sulle rateazioni ordinarie), il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (disciplina IVA), il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (norme generali sulla riscossione, sanzioni e aggio) . Inoltre, per gli aspetti di diritto fallimentare e crisi da sovraindebitamento, rilevano la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (nelle more applicabile per molte procedure di composizione delle crisi familiari) e il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), cui la legge di Bilancio fa espresso rinvio in materia di coordinamento con la rottamazione. In particolare, il comma 96 L. 199/2025 consente che i debiti definibili che siano inseriti in procedure di sovraindebitamento o concordati preventivi possano essere saldati secondo le modalità e i tempi previsti dal piano omologato dal tribunale , anche se ciò comporta falcidiare (ridurre) ulteriormente l’importo già agevolato. È una norma importante: significa che, ad esempio, un consumatore che ha incluso cartelle Equitalia nel proprio piano del consumatore potrà beneficiare della rottamazione per tagliare interessi e sanzioni, e pagare il capitale nei tempi più lunghi previsti dal suo piano (anche oltre i 9 anni standard), senza decadere dalla definizione agevolata.

Dal lato della giurisprudenza, segnaliamo innanzitutto un recente intervento della Corte di Cassazione in tema di effetti processuali della rottamazione. Con l’ordinanza n. 24428 dell’11 settembre 2024, la Cassazione ha chiarito che l’adesione a una definizione agevolata (nel caso specifico la rottamazione-quater ex L. 197/2022) comporta l’estinzione del giudizio tributario pendente relativo ai carichi rottamati senza necessità di attendere il pagamento integrale di tutte le rate . È sufficiente, ex lege, che la procedura di rottamazione si sia perfezionata, cioè che il contribuente abbia presentato la dichiarazione di adesione rinunciando al ricorso e che AdER abbia comunicato il piano con le rate dovute, uniti alla prova del pagamento delle rate scadute fino a quel momento . In pratica, già col versamento della prima rata (o dell’unica rata, se scelta in soluzione unica) si realizzano i presupposti per far dichiarare al giudice l’estinzione della causa . La sentenza o decisione eventualmente impugnata diviene inefficace e il processo si chiude definitivamente. Questo orientamento – conforme a quanto previsto dalla legge (v. comma 87 L. 199/2025) – tutela il contribuente che aderisce: egli non rischia di vedersi proseguire la lite in caso di pagamento parziale, ma d’altra parte accetta definitivamente il debito “rottamato” (rinunciando a far valere motivi nel merito). È importante quindi ponderare bene la scelta di rottamare quando si ha un contenzioso in corso: aderendo, si perde la possibilità di ottenere un’annullamento totale in giudizio, ma si guadagna certezza e risparmio su sanzioni/interessi.

Un altro principio giurisprudenziale utile riguarda la natura delle sanzioni civili sui contributi previdenziali (le somme aggiuntive per ritardato od omesso pagamento): la Cassazione ha più volte ribadito che tali importi hanno natura accessoria e funzionale a rafforzare l’obbligo contributivo principale . Ad esempio, Cass. n. 20413/2019 ha confermato che in caso di omissione contributiva l’ente previdenziale (INPS) può esigere dal responsabile sia i contributi sia le sanzioni civili “correlate” proprio in virtù di questa accessorietà . Ciò giustifica il fatto che in sede di rottamazione il legislatore abbia potuto condonare integralmente tali sanzioni: esse non sono considerate pena autonoma, ma un accessorio finanziario di cui l’ente creditore può decidere di fare a meno per favorire l’incasso del capitale dovuto . In parole povere, senza la rottamazione il debitore di contributi sarebbe costretto per legge a pagare anche queste somme aggiuntive maturate (spesso molto elevate), mentre grazie alla definizione agevolata può liberarsene definitivamente. La Corte Costituzionale, da parte sua, ha giudicato legittime le “rottamazioni” fiscali rispetto ai principi costituzionali: ad esempio, con sentenza n. 32/2019 ha escluso contrasti col dovere tributario ex art. 53 Cost., ritenendo che provvedimenti di definizione agevolata rientrano nella discrezionalità del legislatore in materia di politica fiscale e non violano la parità dei cittadini, purché non irragionevoli . Questo significa che l’adesione alla rottamazione è un beneficio lecito e stabile: una volta pagato il dovuto ed ottenuta la liberatoria, nessuno potrà più richiedere gli importi condonati, e l’eventuale processo annullato non potrà essere riaperto.

In sintesi, il quadro normativo-giurisprudenziale ci consegna una rottamazione quinquies come strumento di sollievo per chi ha debiti fiscali dichiarati e contributivi INPS: un saldo del solo capitale (dilazionabile fino a 9 anni) con azzeramento di sanzioni e interessi, sotto precise condizioni. Al contempo, evidenzia i limiti dell’agevolazione – in primis l’esclusione dei contributi verso le Casse professionali, a meno di autonome iniziative di queste ultime – e la necessità di muoversi tempestivamente e consapevolmente. Nei capitoli che seguono passeremo dalla teoria alla pratica, descrivendo nel dettaglio la procedura per aderire, i passi successivi alla notifica di un atto e le possibili difese legali che un contribuente/debitore può attivare per tutelarsi.

Procedura passo-passo dopo la notifica: termini, scadenze e diritti del contribuente

Affrontiamo ora cosa succede concretamente quando arriva una cartella esattoriale o un avviso di pagamento e come inserirsi nei tempi previsti dalla rottamazione quinquies. Conoscere le scadenze e le proprie opzioni fin dal momento della notifica è essenziale per evitare decadenze o di pregiudicare i propri diritti di difesa.

Notifica della cartella o avviso: primo controllo e opzioni iniziali

Quando il contribuente riceve una cartella di pagamento dall’Agenzia Entrate-Riscossione (AdER) – oppure un avviso di addebito INPS o altro atto esecutivo analogo – la prima cosa da fare è verificare la natura e la data del carico. Occorre cioè capire di quale debito si tratta, da quando decorre e se rientra nel periodo 2000-2023. Questo perché, come visto, solo i ruoli affidati entro il 31/12/2023 possono essere oggetto di rottamazione. Dunque, se la cartella riguarda ad esempio imposte 2024 affidate nel 2024, non sarà definibile (potrà semmai esserlo in future edizioni, se ce ne saranno). Inoltre, va controllato se il tipo di imposta/contributo è rottamabile: ad esempio, una cartella derivante da un 36-bis (controllo automatico) di solito è ammessa, mentre una da accertamento no. L’AdER rende disponibili nell’area riservata del contribuente tutti i dati necessari a individuare i “carichi definibili” , ma questa analisi preliminare conviene farla subito, magari con l’ausilio di un professionista, per capire come procedere.

All’atto della notifica, partono anche alcuni termini importanti per il debitore:
Termine per impugnare (fare ricorso): generalmente 60 giorni per cartelle da accertamento tributario o avvisi di addebito INPS, 30 giorni se fosse un’ingiunzione fiscale locale, ecc. (le tempistiche variano a seconda dell’atto e della giurisdizione competente). Se si ritiene che la pretesa sia ingiusta o viziata (ad es. errore di persona, importo già pagato, prescrizione, difetto di notifica della comunicazione di irregolarità, ecc.), è in questo termine che bisogna preparare un eventuale ricorso al giudice competente (Commissione Tributaria per tributi, Tribunale del Lavoro per contributi previdenziali, etc.). Va sottolineato che la presentazione della domanda di rottamazione non sospende automaticamente i termini di impugnazione: sono due percorsi alternativi. Quindi il contribuente deve valutare: se intende aderire alla definizione agevolata rinunciando al contenzioso, non farà ricorso (o lo farà decadere); se invece preferisce contestare il merito del debito, dovrà proporre ricorso nei termini e non aderire alla rottamazione, perché l’adesione implica rinuncia al giudizio pendente . Una scelta ibrida (fare ricorso e anche domanda di rottamazione) può essere rischiosa e deve essere valutata attentamente con un legale, perché il giudice potrebbe sospendere la causa in attesa dell’esito della rottamazione, ma se poi non si perfeziona la sanatoria si rischia di aver perso tempo prezioso.

  • Termine di pagamento indicato in cartella: la cartella esattoriale di norma fissa in 60 giorni dalla notifica il termine per pagare quanto dovuto (o attivare una rateizzazione ordinaria), pena l’avvio di procedure esecutive o cautelari. Tuttavia, se si presenta domanda di rottamazione quinquies, le azioni esecutive vengono sospese automaticamente (dal momento della domanda fino alla scadenza della prima rata, 31/7/2026) . Ciò significa che il contribuente, una volta deciso di aderire, non è obbligato a pagare nei 60 giorni della cartella: può inserire quel debito nella definizione agevolata e la cartella resterà “congelata” in attesa dell’esito. Attenzione però: la sospensione opera limitatamente ai carichi inseriti nella domanda , quindi se la cartella contiene più voci e si rottama solo alcune, per le altre teoricamente l’Agente potrebbe procedere. Inoltre, in caso di ricorso giurisdizionale pendente, è prudente comunque chiedere (contestualmente al ricorso) anche una sospensiva al giudice per bloccare misure esecutive nel frattempo; benché la legge preveda la sospensione ex lege con la rottamazione, un provvedimento del giudice dà maggiore tutela se la domanda venisse rigettata o vi fossero contestazioni.
  • Termine per la domanda di rottamazione: la legge 199/2025 ha fissato al 30 aprile 2026 la scadenza ultima per presentare l’istanza di adesione alla definizione agevolata . Questo termine è perentorio: significa che le domande inviate anche solo un giorno dopo non verranno accolte. Dunque, tra la notifica dell’atto e il 30/4/2026 (se il debito è rottamabile) il contribuente deve decidere se aderire, e in caso affermativo inviare telematicamente la domanda (vedremo tra poco come). Se la cartella viene notificata dopo il 30 aprile 2026 e riguarda debiti affidati entro 2023, purtroppo il contribuente avrà perso la chance di aderire (a meno che non venga prorogato il termine, evenienza non esclusa del tutto in sede politica, ma ad oggi non prevista). Conviene comunque non ridursi all’ultimo giorno per presentare l’adesione: è preferibile inviare la domanda con un certo anticipo, per avere tempo di correggerla o integrarla se necessario (nota: la norma consente di sostituire o integrare una domanda già inviata, presentandone un’altra sempre entro il 30/4/2026) .

Riassumendo, appena ricevuta la cartella occorre: a) analizzare se il debito rientra nei casi rottamabili; b) se sì, valutare se rottamare conviene (considerando vantaggi vs. possibilità di vittoria in giudizio); c) se si opta per la rottamazione, predisporre la domanda online entro il 30 aprile; d) se invece si intende contestare, attivarsi immediatamente per il ricorso, chiedendo se del caso la sospensione al giudice (soprattutto se la rottamazione non è applicabile a quel debito). In qualunque caso, è fortemente consigliato consultare un legale esperto in queste materie subito dopo la notifica, poiché le scelte fatte in questa fase iniziale influenzeranno tutto il percorso successivo.

Presentazione della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies

La procedura di adesione è stata pensata per essere interamente telematica e abbastanza snella per il contribuente. L’Agenzia Entrate-Riscossione ha attivato dal 21 gennaio 2026 il servizio online dedicato , con due modalità alternative: tramite area riservata sul sito AdER (accesso con credenziali SPID, CIE, CNS o credenziali Entrate per professionisti) oppure tramite area pubblica compilando un form web e allegando documento d’identità . In entrambi i casi, non è previsto l’uso di moduli cartacei: la domanda deve essere inviata via web. Se ci si autentica all’area riservata, il sistema permetterà di selezionare direttamente le cartelle/avvisi definibili (carichi affidati entro 2023) da un elenco pre-caricato, senza dover inserire manualmente i dati . In area pubblica invece occorre compilare tutti i campi richiesti (dati anagrafici, numero delle cartelle, ecc.) e caricare i PDF degli identitiativi. In ogni caso, bisogna fornire un indirizzo email ordinario (non PEC) dove si riceverà la ricevuta di presentazione .

Cosa va indicato nella domanda? Oltre ai dati personali del debitore, è fondamentale elencare con precisione i singoli carichi che si intendono definire . Se la cartella contiene più voci (ad es. IRPEF e IVA su anni diversi), si possono selezionare tutte o solo alcune partite: l’adesione può essere parziale su un carico e non su altri. Vanno quindi riportati i numeri delle cartelle o degli avvisi che si vogliono rottamare (il modello ufficiale AdER chiederà numero dell’atto e anno). Inoltre, occorre indicare il numero di rate prescelto per il pagamento (da 1 fino a 54, a scelta): chi preferisce una soluzione unica verserà tutto entro il 31/7/2026; chi rateizza al massimo pagherà in 54 rate bimestrali fino a maggio 2035 . È importante valutare attentamente la sostenibilità del piano: optare per il massimo numero di rate riduce l’importo di ciascuna (minimo €100 a rata) ma espone al rischio di decadenza prolungando l’impegno per 9 anni; pagare in meno rate richiede sforzi maggiori in breve, ma porta prima alla chiusura definitiva. Un consulente potrà aiutare a simulare gli importi.

Nel modello di domanda viene poi chiesto di segnalare l’eventuale pendenza di giudizi sui carichi in questione, assumendo l’impegno a rinunciare a tali cause . Questa dichiarazione è necessaria perché, come visto, aderendo alla definizione il contribuente deve abbandonare i ricorsi relativi ai debiti rottamati. L’Agente della Riscossione inoltrerà la rinuncia al giudice competente e il processo verrà sospeso in attesa del pagamento . In mancanza di tale rinuncia, la domanda potrebbe non essere perfezionata oppure il giudice potrebbe proseguire la causa (con rischio di conflitto). Dunque, chi aderisce deve essere consapevole di questa rinuncia e della conseguente estinzione del giudizio al pagamento (vedi supra il caso Cassazione 2024). Se, al contrario, si è presentato ricorso ma non si vuole rinunciare, non si dovrebbe aderire alla rottamazione.

Una volta compilata e inviata, la domanda genera un numero di protocollo; l’AdER invia conferma via email. Entro il 30 giugno 2026, AdER provvederà a esaminare tutte le adesioni ricevute e a inviare a ciascun richiedente la Comunicazione delle somme dovute (accoglimento o diniego) . In pratica, entro quella data l’ente: – comunicherà se la domanda è stata accettata (nel caso siano stati indicati debiti non definibili, verranno esclusi) ; – indicherà l’importo totale da pagare (solo capitale e spese di notifica/esecuzione, al netto di sanzioni/interessi annullati) ; – riporterà il piano di pagamento con l’ammontare di ciascuna rata e le relative scadenze .

La comunicazione conterrà anche i bollettini o moduli di pagamento precompilati per effettuare i versamenti alle varie scadenze . Se la domanda è stata presentata dall’area riservata, tale comunicazione verrà resa disponibile solo in area riservata (bisognerà accedere e scaricarla) . Se invece si è usata l’area pubblica, arriverà presumibilmente via PEC o raccomandata all’indirizzo del debitore. In caso di domanda rigettata (ad esempio perché il carico non rientra nei criteri), AdER dovrebbe comunicare il diniego con motivazione.

Pagamento e perfezionamento della definizione: una volta ricevuto il piano, il contribuente deve provvedere a pagare secondo le scadenze indicate. La prima rata (o l’unica soluzione) è fissata al 31 luglio 2026 . È essenziale rispettare questa data: il mancato o insufficiente pagamento della prima/unica rata fa sì che la definizione non si perfezioni affatto (decade subito) . Se invece si paga correttamente la prima rata, la definizione si perfeziona ed entra in vigore, e si potrà proseguire coi pagamenti successivi. La seconda rata scadrà il 30 settembre 2026, la terza rata il 30 novembre 2026 . Dalla quarta rata in poi (quindi dal 2027) le scadenze saranno bimestrali fisse: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno . L’ultima rata (se si è scelto il massimo numero) sarà al 31 maggio 2035 , completando così le 54 rate. Ogni rata dopo la prima sarà maggiorata degli interessi di dilazione del 3% annuo (calcolati dal 1° agosto 2026 in poi) . Importante: l’importo minimo di ogni rata è €100 , quindi se il debito è molto basso, l’AdER ridurrà il numero di rate proporzionalmente (ad esempio, un debito di €2.000 non potrà essere spalmato su 54 rate perché verrebbero meno di €100 ciascuna; in quel caso faranno meno rate da almeno €100).

Al momento del pagamento della prima rata (entro 31/7/2026), scattano definitivamente gli effetti della definizione: come detto, eventuali giudizi pendenti vengono dichiarati estinti dal giudice ; inoltre, l’Agente della Riscossione revocherà automaticamente eventuali piani di rateizzazione ordinaria che erano stati precedentemente sospesi per quei debiti . Infatti il comma 94 stabilisce che al 31/7/2026 tutte le dilazioni ex art.19 DPR 602/73 su carichi rottamati sono revocate di diritto . Questo per evitare che il debitore continui a beneficiare di due agevolazioni parallele. D’altra parte, se la domanda di rottamazione dovesse essere respinta o ritirata entro il 30/4/2026, la rateazione ordinaria eventualmente in corso riprende vigore (come se nulla fosse, salvo eventuali rate scadute in quei mesi da recuperare) .

Tabella – Principali scadenze della Rottamazione Quinquies 2026

Data / TermineCosa accade / Cosa fareEffetti per il contribuente
Entro il 30/04/2026Presentazione domanda di adesione (telematica)Termine perentorio per chiedere la definizione agevolata. La presentazione sospende le azioni esecutive su quei carichi . Possibile integrare o revocare la domanda entro questa data .
Entro il 30/06/2026Comunicazione delle somme dovute da AdERAdER invia (in area riservata o via PEC) l’esito della domanda: importo dovuto al netto di sanzioni/ interessi, piano rate e moduli di pagamento .
31/07/2026Pagamento unica soluzione oppure prima rataPerfezionamento della rottamazione: pagando almeno la prima rata nei termini, scattano i benefici (sconti e sospensione procedure) . Il mancato pagamento, invece, invalida la definizione (non produce effetti) .
30/09/2026Pagamento seconda rataProsecuzione piano rateale. Attenzione: il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, farà decadere la definizione (vedi oltre).
30/11/2026Pagamento terza rataProsecuzione piano. (Stesse avvertenze decadenza come sopra).
Dal 2027 al 2034Pagamento rate 4ª – 51ª (bimestrali: scadenze fisse 31/1, 31/3, 31/5, 31/7, 30/9, 30/11 ogni anno)Prosecuzione piano fino a 9° anno. Dal 01/08/2026 su importi rateizzati maturano interessi dilatori al 3% annuo . Mantenere regolarità per non decadere.
Anno 2035Pagamento ultime 3 rate (52ª al 31/1/2035, 53ª al 31/3/2035, 54ª al 31/5/2035)Chiusura del piano di definizione. Il mancato pagamento dell’ultima rata comporta decadenza e perdita benefici, anche se tutte le precedenti sono state pagate .

Come si nota, il calendario è piuttosto lungo per chi sfrutta tutte le rate. Il legislatore ha però imposto regole severe di decadenza: se il debitore salta il pagamento di due rate qualunque (anche non consecutive) oppure non paga l’ultima rata, la rottamazione decade e i benefici vengono persi . In tal caso, tutti i versamenti già effettuati vengono trattenuti dall’Agente della Riscossione a titolo di acconto sul debito residuo originario, e il carico torna immediatamente esigibile per intero con sanzioni e interessi “riaccesi” come se nulla fosse (deducendo ovviamente quanto pagato in conto capitale) . Inoltre, la normativa (dibattuta su questo punto) sembra precludere nuove dilazioni: per la rottamazione-quater 2023 l’AdER aveva precisato che, in caso di decadenza, non sarebbe stata possibile una ulteriore rateizzazione ordinaria del residuo; nella quinquies 2026 questa limitazione non è espressa chiaramente in legge, ma molti esperti ritengono che l’Agente non concederà nuove dilazioni sui ruoli decaduti dalla definizione (si verrebbe infatti da un beneficio già revocato) . Pertanto, è fondamentale non incorrere nella decadenza: prima di aderire, bisogna avere un piano realistico per onorare tutte le scadenze. Qualora ci si rendesse conto di non poter sostenere i pagamenti, potrebbe essere più utile percorrere altre soluzioni (ad es. una procedura di esdebitazione, dove possibile, che cancelli parte del debito – si veda oltre).

Effetti immediati della domanda e tutele per il debitore: come anticipato, dal momento in cui si presenta la domanda di rottamazione (e per i debiti oggetto di essa) scattano alcune protezioni automatiche: – L’Agente della Riscossione non può avviare nuove procedure cautelari o esecutive (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti) sui debiti inclusi . – Le procedure esecutive già avviate sono sospese, a meno che un’asta (incanto) si sia già tenuta con esito positivo . Quindi, ad esempio, se c’era un pignoramento in corso sul conto corrente, AdER deve sospenderlo (non potrà chiedere l’assegnazione delle somme fino a scadenza prima rata); se c’è un’ipoteca iscritta su un immobile, rimane ma non si procederà ad espropriarlo; se c’era un fermo auto iscritto, rimane in essere ma non ne verranno iscritti di nuovi. – Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativi ai debiti rottamati , nonché gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali rateizzazioni in corso (le rate dei piani ordinari vengono congelate fino al 31/7/2026) . Come già detto, poi, tali piani saranno definitivamente revocati se la rottamazione andrà a buon fine . – Il debitore che ha presentato domanda non è considerato inadempiente ai fini delle verifiche ex art. 48-bis DPR 602/73 (blocco pagamenti della PA sopra €5.000) e può ottenere il DURC regolare (Documento Unico Regolarità Contributiva) . Questo aspetto è molto importante per professionisti e imprese: significa che anche se si hanno debiti contributivi, presentando l’adesione alla definizione si è “in regola” temporaneamente e si possono continuare a ricevere pagamenti da Pubbliche Amministrazioni e partecipare a bandi, e il committente pubblico non potrà eccepire il durc irregolare. La norma richiama infatti esplicitamente l’art. 54 D.L. 50/2017 che consente il rilascio del DURC in pendenza di definizione agevolata . Una volta perfezionata con la prima rata, il DURC rimane regolare purché si rispettino le rate. Questo è un incentivo notevole per le partite IVA in debito: aderire evita l’esclusione da appalti e blocchi di crediti.
– Viene infine disposta la discarica automatica delle somme non dovute: a seguito del pagamento integrale di quanto dovuto (tutte le rate), l’Agente della Riscossione è automaticamente discaricato del residuo e trasmette agli enti creditori l’elenco dei debitori che hanno definito, così che possano stornare dai propri bilanci quei crediti relativi a sanzioni/interessi condonati . Per il debitore ciò si traduce in una piena liberazione da ogni pendenza su quei ruoli, e la chiusura definitiva della posizione.

Abbiamo dunque delineato il percorso standard dopo la notifica di una cartella: verifica dell’atto, decisione se aderire o impugnare, presentazione della domanda entro il 30 aprile 2026, attesa del piano e pagamento delle rate fino al 2035 con relative tutele in corso. Questa è la strada “virtuosa” per chi può e vuole sfruttare la rottamazione quinquies.

Ma cosa fare se la rottamazione non è applicabile (ad esempio perché il debito è una sanzione esclusa, o un contributo a Cassa non aderente), o se comunque si ritiene ingiusto l’addebito? Nel prossimo capitolo analizzeremo le difese e strategie legali per contestare, sospendere o ridurre il debito, che restano fondamentali nel bagaglio di soluzioni del contribuente.

Difese e strategie legali del contribuente: impugnazioni, sospensioni e definizione del debito

Dal punto di vista di un debitore, la rottamazione quinquies è uno strumento prezioso ma non sempre sufficiente o praticabile. Bisogna infatti considerare che:
Non tutti i debiti sono rottamabili, come visto (es. contributi a Casse private, avvisi di accertamento, ecc.).
Non tutti i contribuenti riusciranno a pagare neppure il solo capitale dilazionato (specie se gli importi sono ingenti, 54 rate da centinaia di euro possono essere insostenibili per chi è in grave crisi di liquidità).
– In alcuni casi, il contribuente potrebbe avere validi motivi di opposizione al debito stesso (vizi procedurali, prescrizione, errori di calcolo, mancanza di notifica di atti precedenti, ecc.) e dunque potrebbe convenire fare ricorso invece di accettare di pagare comunque il capitale.

Per queste ragioni, è fondamentale conoscere quali strategie di difesa sono attivabili parallelamente o alternativamente alla definizione agevolata. Un approccio oculato alla situazione debitoria prevede di valutare tutte le opzioni legali: dalla contestazione giudiziale del debito, alla richiesta di sospensione (amministrativa o giudiziale) delle riscossioni, fino alla ricerca di accordi transattivi o procedure concorsuali minori per ridurre l’esposizione. Il tutto con un obiettivo: tutelare il debitore evitando che egli subisca passivamente le azioni esecutive o paghi più del dovuto. Esaminiamo quindi i principali strumenti di difesa.

Impugnare la cartella o l’avviso: quando e come fare ricorso

La prima arma è il ricorso contro la cartella esattoriale o l’atto con cui viene richiesto il pagamento. Come regola generale, una cartella può essere impugnata davanti al giudice competente soltanto per vizi propri o per contestare il fondamento del debito se l’atto precedente non è stato notificato regolarmente. Ad esempio: se si riceve una cartella relativa a un controllo formale mai comunicato prima, si può eccepire la mancata notifica della comunicazione di irregolarità; oppure se la cartella arriva oltre i termini di prescrizione (ad esempio un debito fiscale del 2015 cartellarizzato nel 2022 – oltre 5 anni), si può eccepire l’estinzione del debito per prescrizione; oppure ancora, se la cartella presenta vizi formali (mancata indicazione del responsabile del procedimento, errori palesi nei calcoli) questi possono essere motivi di ricorso. Per i contributi previdenziali, c’è da sapere che i termini di prescrizione possono differire: ad esempio i contributi INPS oggigiorno prescrivono in 5 anni (termine quinquennale fissato dalla L.335/1995), e tale termine – secondo diverse pronunce – si applica anche ai contributi delle Casse private dopo la privatizzazione, salvo atti interruttivi . Dunque, un avvocato potrebbe contestare una cartella Cassa Forense se emessa oltre 5 anni dall’ultimo atto interruttivo, invocando l’art. 19 L.576/1980 (vecchio termine decennale) in combinato con normative successive che riducono i termini. Sono questioni tecniche dove la giurisprudenza a volte oscilla, per cui affidarsi a un legale aggiornato è essenziale: ad esempio, ci sono state pronunce di merito contrastanti sulla prescrizione dei contributi forensi (chi li considera decennali, chi quinquennali) , e spetta spesso alla Cassazione unificare la linea. In ogni caso, la prescrizione è uno dei motivi di opposizione più frequenti su cartelle “datate”.

Nel fare ricorso, si può chiedere al giudice anche la sospensione dell’esecuzione della cartella, dimostrando il fumus boni iuris (cioè la fondatezza almeno apparente delle proprie ragioni) e il periculum in mora (il rischio di danno grave se si procede alla riscossione immediata). Ad esempio, un tribunale ha sospeso cartelle Cassa Forense ravvisando la plausibilità della prescrizione quinquennale sui contributi pregressi . Ottenere la sospensione giudiziale “blocca” efficacemente l’Agente della Riscossione dal proseguire con pignoramenti nel frattempo, e dà respiro al debitore fino alla sentenza. Questa opzione del ricorso giudiziale va utilizzata quando ci sono validi motivi e l’importo è rilevante: se invece la cartella è palesemente dovuta e non ci sono vizi, il ricorso sarebbe solo dilatorio e potrebbe essere rigettato con condanna alle spese. Inoltre, come detto, non è compatibile con la rottamazione: presentare ricorso e al contempo aderire non è consentito (a meno di rinunciare poi al ricorso dopo la rottamazione, ma è un doppio passaggio rischioso). Quindi occorre decidere: rottamare o combattere? Un avvocato tributarista saprà consigliare la via migliore.

Riassumendo quando conviene fare ricorso:
– Se il debito non è definibile con rottamazione (es. contributi cassa non aderente) e presenta possibili illegittimità (prescrizione, vizi di notifica, ecc.), allora il ricorso è praticamente l’unica tutela per evitare di pagare tutto.
– Se il debito è rottamabile ma c’è un chiaro errore o vizio, e l’importo di sanzioni/interessi non è troppo grande, potrebbe convenire ricorrere per annullarlo del tutto, anziché rottamare comunque il capitale. Ad esempio, se una cartella contiene €10.000 di tributo che in realtà non è dovuto (magari doppia imposizione), rottamare farebbe comunque pagare €10.000, mentre vincendo il ricorso si pagherebbe zero.
– Se il contribuente non ha liquidità nemmeno per pagare il capitale in 9 anni, fare ricorso potrebbe prendere tempo e sperare in qualche soluzione migliore (futuri condoni totali? non garantito, ma qualcuno assume il rischio).

Va evidenziato che l’assistenza di un legale è centrale: non solo per redigere il ricorso secondo i crismi (citando norme e precedenti, come sentenze di Cassazione e Corte Costituzionale a supporto), ma anche perché spesso prima di ricorrere si può tentare un confronto con l’ente creditore o con AdER. Ad esempio, l’Agente della Riscossione ha una procedura di sospensione amministrativa su istanza del debitore: se quest’ultimo presenta documenti che provano l’inesigibilità del credito (pagamento già eseguito, sentenza favorevole, prescrizione maturata) AdER può sospendere in autotutela la riscossione e trasmettere la pratica all’ente impositore per le verifiche . Questa è un’opzione extra-giudiziale: si compila un modulo sul sito AdER (“Richiesta sospensione per verifica”) allegando le prove, e l’ente ha 200 giorni per rispondere. Se accoglie, la cartella viene annullata; se rifiuta o tace, il debitore deve attivarsi legalmente. Questa procedura amministrativa non sostituisce il ricorso (non sospende i termini di legge per impugnare), ma può essere tentata parallelamente – con l’accortezza di comunque predisporre il ricorso se i termini stringono. Un professionista potrà attivare queste leve in parallelo, massimizzando le chance di successo.

Sospendere le azioni di riscossione: strumenti cautelari e soluzioni temporanee

Abbiamo visto che la presentazione della domanda di rottamazione sospende le azioni esecutive su quei carichi, e che il giudice può sospendere su richiesta del ricorrente. Ci sono anche altre situazioni in cui il debitore può ottenere una tregua temporanea:
Sospensione legale ex art. 68 D.L. 18/2020 (norme Covid) e successive proroghe: va ricordato che negli ultimi anni, a causa della pandemia, molte scadenze di pagamento di cartelle sono slittate e c’è stata una moratoria generalizzata. Ad oggi non sono più in vigore sospensioni generalizzate, ma il contribuente potrebbe trovarsi cartelle con pagamenti differiti (es. alcune cartelle notificate nel 2022 avevano termine 180gg invece di 60). Bisogna quindi verificare se la propria posizione rientra in qualche moratoria passata (ormai esaurite nel 2022). – Soggetto in auto-tutela del Fisco: l’Agenzia delle Entrate può, in particolari casi, emettere provvedimenti di sospensione o sgravio della cartella (ad esempio se l’ente stesso ravvisa un errore). È raro che ciò avvenga spontaneamente, ma può accadere su istanze ben motivate. – Transazione o rateizzazione provvisoria: talvolta, se il debitore attiva una trattativa (soprattutto per debiti verso enti non rottamabili, come le Casse), può ottenere un congelamento delle azioni esecutive in pendenza di trattativa o rate. Ad esempio, alcune Casse professionali offrono piani di rateizzazione interni (fuori da AdER) e se il debitore vi accede l’Agente blocca le procedure perché il credito viene gestito dall’ente. Anche l’Agenzia Entrate-Riscossione quando concede una rateizzazione ordinaria (max 72 rate o fino 120 in casi di comprovata difficoltà) sospende qualsiasi azione esecutiva sui ruoli dilazionati finché si pagano le rate. Quindi, in mancanza di rottamazione, chiedere la rateazione ordinaria entro 60 giorni dalla notifica è un modo per evitare subito pignoramenti. La rottamazione e la rateazione però non sono cumulabili sugli stessi carichi: se presenti domanda di definizione, la rateizzazione in corso si sospende e poi decade a fine luglio; se hai presentato domanda di rateazione e poi vuoi rottamare, devi prima rinunciare alla rateazione. Insomma, bisogna scegliere il percorso. – Intervenuta decadenza del beneficio del termine: se AdER ha iscritto fermo o ipoteca, può toglierli solo a certe condizioni (pagamento integrale, oppure piano di dilazione in alcuni casi per fermi). Durante la rottamazione, i fermi/ipoteche esistenti rimangono iscritti ma possono essere congelati gli effetti: ad esempio, se c’è un fermo auto, AdER di solito non lo cancella finché non incassa tutto, però se il debitore paga la prima rata e chiede di poter circolare, in passato con rottamazione-ter c’era la possibilità di ottenere una sospensione del fermo. Anche qui, nulla di automatico: serve interfacciarsi con AdER tramite istanza motivata o con l’ausilio di un legale.

Va menzionato che la legge di Bilancio 2026 non ha previsto – diversamente dal 2023 – un “saldo e stralcio” per contribuenti in difficoltà con abbattimento parziale anche del capitale. Nel 2019 c’era stata una misura così (saldo e stralcio L.145/2018) per persone con ISEE basso, ma nel 2023-2026 ciò non è stato replicato. Quindi l’unica sanatoria è la rottamazione integrale del capitale. Questo per dire che non esistono al momento sospensioni “automatiche” di importi: o si paga il capitale (sebbene diluito) oppure bisogna vincere il ricorso per non pagare affatto.

Strategie per definire o ridurre il debito: accordi, rottamazioni e procedure concorsuali minori

Oltre al binomio “pagare o impugnare”, esistono situazioni intermedie in cui si può negoziare o ristrutturare il debito con soluzioni giudiziali/stragiudiziali alternative. Queste strategie diventano cruciali quando l’importo è eccessivo per le capacità del debitore e la rottamazione, pur alleggerendo, non basta a renderlo sostenibile.

  • Rottamazione di precedenti edizioni o altre definizioni agevolate: chi in passato aveva aderito a rottamazione-ter o quater ma poi è decaduto può ora aderire alla quinquies (se i carichi rientrano ancora nei criteri) . L’abbiamo già detto ma lo ribadiamo: la quinquies è aperta anche ai decaduti delle precedenti rottamazioni . Quindi una strategia “di recupero” è: se hai perso i benefici di rottamazione-quater perché non hai pagato tutte le rate entro il 30/9/2025, hai l’ultima chance con quinquies. Ovviamente, questa volta dovrai essere più diligente, perché una terza occasione non è in vista. Inoltre, va ricordato che chi era in regola con la rottamazione-quater al 30/9/2025 non può aderire per quegli stessi carichi (per evitare che uno che stava pagando regolarmente passi a un nuovo piano e sposti in avanti i pagamenti) . Quindi se, ad esempio, avevi una rottamazione-quater ancora attiva e sei al passo, devi continuare quel piano e non puoi “convertirlo” in quinquies (anche perché le condizioni economiche sono simili, anzi la quater aveva tasso 2% contro 3% della quinquies).
  • Accordi transattivi con l’ente creditore: per i debiti fuori rottamazione, una strada può essere tentare un accordo bonario direttamente con l’ente. Ciò vale soprattutto per le Casse professionali: alcune hanno regolamenti che consentono, su richiesta motivata, di rateizzare in modo esteso i contributi dovuti o persino di ridurre sanzioni. Ad esempio, Cassa Forense talvolta, per facilitare il recupero, può decidere di abbattere parte delle sanzioni civili se l’iscritto propone un piano serio di rientro. Questi accordi però non sono pubblici né garantiti: dipendono da delibere ad hoc e spesso necessitano dell’intermediazione di un legale che prospetti la trattativa. Anche con Agenzia Entrate-Riscossione c’è uno strumento simile: la “tranSAZIONE fiscale” prevista dalla legge fallimentare, ma riservata a procedure concorsuali (vedi oltre). In sede extragiudiziale pura, AdER non può fare sconti su capitale o interessi per i debiti erariali (se non attraverso le definizioni di legge). Però, con i privati creditori può essere più flessibile: ad esempio, per ingiunzioni fiscali di un Comune, ci si può accordare con l’ente per togliere sanzioni e oneri, ma necessita delibera dell’ente (appunto come visto per tributi locali).
  • Procedura di sovraindebitamento (L. 3/2012): se il contribuente è una persona fisica non fallibile (consumatore, piccolo imprenditore sotto soglie, professionista, start-up innovativa non fallibile, ecc.), e si trova in una situazione di sovraindebitamento (cioè non riesce a pagare i debiti con patrimonio o redditi disponibili), può ricorrere agli strumenti di composizione della crisi previsti dalla L.3/2012 (ancora applicabile per procedure avviate entro 2022) o dal nuovo Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) – entrato a pieno regime dal luglio 2022. Questi strumenti includono il piano del consumatore (ora piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore), l’accordo di composizione dei debiti (una sorta di concordato minore con il voto dei creditori) e la liquidazione controllata del patrimonio (che porta all’esdebitazione finale, simile al fallimento personale). In tali procedure è possibile inserire anche i debiti fiscali e contributivi, proponendo di pagarli parzialmente (falcidiarli) o dilazionarli. Normalmente, senza norme speciali, lo Stato e gli enti pubblici non potrebbero subire falcidie su imposte e contributi se non pagando il 100% del capitale e il 20% delle sanzioni (art. 7, co.1 L.3/2012). Ma la rottamazione quinquies interagisce positivamente con queste procedure: come visto dal comma 96 L.199/2025, se un debito fiscale rientra in un piano di sovraindebitamento omologato, si può usufruire della rottamazione pagandolo nei tempi e modi del piano, anche se prevede un pagamento parziale . Quindi, per fare un esempio concreto, se Tizio ha €100.000 di cartelle composte da €70.000 di tributi e €30.000 di sanzioni/interessi, e tramite un piano del consumatore il giudice gli omologa il pagamento di soli €30.000 in 15 anni, Tizio potrà utilizzare la rottamazione quinquies per considerare quei €70.000 come comprensivi di ogni onere (niente sanzioni/interessi in più) e poi pagare i €30.000 falcidiati nelle scadenze del piano (15 anni) invece che nei 9 anni standard. Ovviamente serve l’omologazione del giudice di questa proposta, ma il fatto che la legge richiami espressamente questa possibilità indica la volontà di coordinare la sanatoria con la crisi da sovraindebitamento. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi e OCC, sottolinea quanto questi strumenti possano essere risolutivi quando i debiti superano la capacità del cliente: il sovraindebitamento permette di azzerare legalmente anche parte del capitale, cosa che la rottamazione da sola non fa (condona solo sanzioni/interessi). Inoltre, dopo la riforma 2021, esiste la procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente (c.d. “esdebitazione di nullatenente”), che permette al giudice di cancellare tutti i debiti a chi proprio non ha nulla da offrire, una volta nella vita. Dunque, un debitore disperato può – con l’aiuto di esperti come l’Avv. Monardo – valutare persino di intraprendere una liquidazione controllata per poi ottenere l’esdebitazione completa, piuttosto che aderire a una rottamazione che comunque non riuscirebbe a pagare. È una scelta estrema, ma prevista.
  • Composizione negoziata per imprenditori (D.L. 118/2021): se il debitore è un’impresa in crisi, c’è lo strumento dell’esperto negoziatore che aiuta a trovare accordi con i creditori (incluso Fisco) per evitare il fallimento. Questo esula un po’ dal tema rottamazione (che peraltro non è accessibile alle società di capitali in questa edizione), ma merita menzione. Un’impresa può in sede di composizione negoziata chiedere all’AdER una dilazione straordinaria o trattamento di riguardo sui debiti fiscali, convincendo l’esperto che rientra nel miglior soddisfo dei creditori. Non c’è però certezza di ottenere sconti: di norma, l’Agenzia chiede almeno l’integrale pagamento del capitale, cosa che con la rottamazione è comunque richiesta. Quindi si potrebbe concludere un accordo inserendo il pagamento del solo capitale a certe scadenze – che è proprio ciò che fa la rottamazione quinquies.

In sintesi, le strategie di gestione del debito vanno da soluzioni “di legge” come la rottamazione (quando applicabile) a soluzioni di mercato e concorsuali (quando serve ridurre anche il capitale). Un consulente legale esperto esaminerà la posizione del debitore a 360 gradi: se l’importo è gestibile, la rottamazione viene suggerita come via preferenziale per liberarsene con calma; se l’importo è catastrofico rispetto al reddito, verrà probabilmente consigliata una procedura di sovraindebitamento per tagliare il dovuto e ricominciare da capo senza debiti (fresh start). In ogni caso, non bisogna mai arrendersi passivamente: anche di fronte a cartelle esattoriali imponenti, ci sono strumenti di difesa da attivare tempestivamente per evitare il tracollo finanziario.

Errori comuni da evitare e consigli pratici per il contribuente/debitore

Nella pratica quotidiana, l’Avv. Monardo e il suo team hanno riscontrato una serie di errori ricorrenti commessi dai debitori alle prese con cartelle e definizioni agevolate. Elenchiamo i più comuni, così da metterti in guardia e darti consigli concreti su cosa fare (o non fare):

  • Procrastinare o ignorare la cartella: molte persone, per paura o sottovalutazione, lasciano trascorrere i giorni senza attivarsi. Errore fatale! Ignorare una cartella non la fa sparire, anzi dopo 60 giorni l’Agente può procedere con fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti. Inoltre si rischia di far scadere sia il termine di rottamazione (30 aprile 2026) sia quello per impugnare (60 gg). Consiglio: appena ricevi un atto, contatta immediatamente un professionista. Anche se mancano mesi al 30/4, è bene verificare subito la strategia (ricorso o rottamazione) e non ridursi all’ultimo giorno per inviare la domanda, così da avere margine per correzioni .
  • Non verificare se il debito è rottamabile: alcuni contribuenti danno per scontato che qualsiasi cartella rientri nella definizione, altri all’opposto credono di essere esclusi quando non lo sono. Esempio: Tizio ha una cartella per IRPEF da Unico 2020 non pagato – è definibile; Caio ha una cartella per multa stradale – è definibile solo negli interessi (deve comunque pagare la multa intera); Sempronio ha una cartella per contributi Cassa Geometri – attualmente non definibile perché la Cassa non ha aderito. Errore sarebbe comportarsi in maniera errata (Tizio non presenta domanda credendo di non poterlo fare, Caio presenta domanda credendo di condonare la multa principale, Sempronio presenta domanda ma i suoi debiti verranno esclusi e perderà tempo). Consiglio: leggi bene quali debiti rientrano (in questa guida lo abbiamo dettagliato) e se hai dubbi fai controllare la cartella a un esperto o direttamente ad AdER tramite l’area riservata che evidenzia i carichi definibili . In particolare, chi ha contributi previdenziali di Casse private deve informarsi presso la propria Cassa o un avvocato: se l’ente delibererà l’adesione, tale notizia sarà comunicata sul sito istituzionale della Cassa (nel 2023 ad es. Cassa Forense pubblicò subito un avviso sul proprio sito web con le istruzioni) . Se non trovi nulla, presumibilmente non aderiscono.
  • Compilare male la domanda di rottamazione: può capitare di indicare un numero di cartella sbagliato, o di dimenticare di includere qualche atto. Oppure di scegliere erroneamente il numero di rate (magari indicare 1 pensando “una sola rata l’anno” mentre invece significa unica soluzione!). Consiglio: segui attentamente le istruzioni AdER; se usi l’area riservata, sfrutta la funzione di selezione automatica dei debiti per non sbagliare . Se hai dubbi su un codice atto, chiedi assistenza. E ricorda che se sbagli, hai possibilità di annullare o integrare inviando una nuova domanda entro il 30 aprile 2026 . In ogni caso, conserva la ricevuta protocollata dell’invio.
  • Pensare che la rottamazione sia “automatica” o che si rinnovi da sola: la definizione agevolata non è un condono d’ufficio. Devi presentare l’adesione tu stesso, altrimenti il debito resterà vivo con sanzioni e interessi. Nessuno ti rottama le cartelle se tu non ne fai istanza. Allo stesso modo, se hai aderito alla rottamazione-quater nel 2023 e sei decaduto, la quinquies 2026 non si applica automaticamente: devi comunque presentare nuova domanda per quei debiti (se eleggibili) . Consiglio: non aspettare di ricevere “l’invito” dall’Agenzia, perché non arriverà. Muoviti tu attivamente. E se avevi piani precedenti falliti, verifica la possibilità di riammissione nella quinquies (generalmente ammessa per decaduti entro 30/9/25) .
  • Sbagliare i pagamenti delle rate o dimenticarsi le scadenze: può succedere, specialmente con piani lunghi, di saltare una rata per distrazione o problemi temporanei di liquidità, pensando magari di recuperarla più avanti. Errore grave: con la rottamazione bastano due rate non pagate per decadere (anche non consecutive), senza possibilità di appello. E l’ultima rata è altrettanto fondamentale (non pagarla vanifica tutto) . Consiglio: imposta subito alla tua banca la domiciliazione bancaria (SDD) delle rate non appena ricevi i bollettini , così i pagamenti saranno automatici alle scadenze (ti assicuri però di avere fondi sul conto). In alternativa, segnati tutte le date sul calendario e magari paga qualche giorno prima della scadenza per stare tranquillo. Se prevedi di avere difficoltà per una rata, considera di utilizzare la tregua fino al 30/11/2026 per racimolare risorse, magari vendendo asset non indispensabili o cercando finanziamenti. Se proprio stai per saltare, rivolgiti immediatamente al tuo consulente per valutare se c’è qualche appiglio (a volte normative di proroga last-minute, come accaduto in passato con “riaperture termini” – ma non contarci troppo).
  • Sottovalutare l’impatto delle azioni esecutive: alcuni contribuenti ignorano fermi amministrativi o ipoteche credendo che “tanto non mi servono”. Un fermo auto però blocca la possibilità di circolare legalmente, e un’ipoteca su casa può impedire di venderla o far crollare il valore. Consiglio: non lasciare che si arrivi a pignoramenti o fermi: appena ricevi la cartella, se non puoi pagare subito attiva la rottamazione o una rateazione, che impediscono nuovi fermi/ipoteche . Se un fermo è già in essere, sappi che con la domanda di rottamazione non verrà rimosso subito, ma almeno AdER non ne iscriverà di nuovi e non procederà a vendere il veicolo. Potrai chiedere la cancellazione completa solo dopo aver pagato tutto. Dunque, la miglior difesa è giocare d’anticipo per evitare l’iscrizione di misure cautelari.
  • Non considerare l’aiuto di un professionista per risparmiare spese: è comprensibile voler evitare costi legali, ma in questi contesti il fai-da-te può portare a errori ben più costosi. Un modulo mal compilato, un termine saltato, la mancata eccezione di un vizio che avrebbe annullato il debito – sono tutte cose che un non esperto può facilmente mancare. Consiglio: valuta l’assistenza legale come un investimento: l’Avv. Monardo e colleghi, con la loro esperienza, spesso riescono a ridurre drasticamente il debito complessivo (trovando ad esempio che talune cartelle sono prescritte e vanno annullate, o facendo ottenere la sospensione di importi non dovuti). Inoltre, in caso di contenzioso, farsi rappresentare in giudizio è praticamente necessario (davanti alle Commissioni Tributarie ci si può difendere da soli solo per importi sotto €3.000, ma conviene raramente). Lo stesso vale per procedure di sovraindebitamento: occorre un OCC e un Gestore nominato. Dunque, non affrontare da solo un mare così tempestoso: con un timoniere esperto eviterai di naufragare.
  • Credere a soluzioni troppo belle per essere vere: nel web girano “ricette magiche” – pseudo-esperti che garantiscono l’annullamento totale delle cartelle con artifici vari (tipo “il debito è illegittimo perché la Repubblica Italiana è una società privata” o simili teorie fantasiose). Ecco, diffida da queste scorciatoie miracolose e da chi ti promette l’impossibile. Consiglio: affidati solo a professionisti qualificati (avvocati, commercialisti) iscritti agli albi e con comprovata competenza in diritto tributario/bancario. Le uniche scorciatoie reali sono quelle previste dalla legge (rottamazioni, saldo e stralcio – quando c’è – e procedure concorsuali). Tutto il resto rischia di farti perdere tempo prezioso e magari aggravare la situazione (se ti convincono a non pagare nulla in attesa di una fantomatica sentenza rivoluzionaria, intanto ti pignorano i conti).

In conclusione su questo punto, il miglior consiglio pratico è: agisci con tempestività e cognizione di causa. Non c’è problema tributario o contributivo che non possa essere affrontato con gli strumenti giusti. Anche un debito apparentemente enorme può essere negoziato, dilazionato, ridotto o estinto con le procedure adeguate. L’importante è non restare soli e inerti di fronte alla macchina esattoriale: informati, chiedi aiuto e pianifica la difesa. Questa guida fornisce una mappa, ma ogni situazione ha le sue peculiarità – e personalizzare la strategia è compito del professionista.

Di seguito, per comodità, presentiamo alcune tabelle riepilogative e una sezione FAQ (domande frequenti) per fissare i concetti principali in modo schematizzato e rispondere ai dubbi più pratici.

Tabella riepilogativa – Debiti ammessi ed esclusi dalla Rottamazione-quinquies 2026

Debiti Definibili (ammessi)Debiti NON Definibili (esclusi)
Imposte dichiarate e non versate (IRPEF, IRES, IVA, IRAP) – carichi da controlli automatizzati/formali delle dichiarazioni (36-bis, 36-ter DPR 600; 54-bis, 54-ter DPR 633) .Imposte e IVA da avvisi di accertamento o rettifica (debiti derivanti da attività di accertamento dell’Agenzia) .
Omessi versamenti contributivi INPS (tutti i contributi obbligatori dovuti alle gestioni INPS, es. gestione separata, artigiani, commercianti) se dichiarati dal contribuente.Contributi previdenziali dovuti a Casse professionali private (avvocati, ingegneri, medici etc.) – salvo eventuali delibere autonome di adesione da parte delle singole Casse (non previste di default) .
Sanzioni Codice della Stradasolo interessi e maggiorazioni (la sanzione principale della multa va comunque pagata per intero, ma senza interessi/maggiorazioni) .Multe stradaliquota capitale (importo della contravvenzione): non abbuonata. Idem per altre sanzioni amministrative non tributarie (p.es. sanzioni Antitrust, sanzioni lavoro): escluse, salvo deroghe decise dall’ente impositore .
Carichi già inclusi in precedenti rottamazioni (ter/quater) decadute o in piani di rateizzazione ordinaria (il contribuente decaduto può aderire) .Carichi già rateizzati con rottamazione-quater ancora attiva (se al 30/9/2025 eri in regola con quater, non puoi riproporli in quinquies) .
Tributi locali (IMU, TARI, TASI, bollo auto, ecc.) affidati all’AdERsolo se l’ente territoriale ha deliberato l’adesione alla definizione agevolata (entro i termini di legge) .Tributi locali se l’ente non aderisce. In più, ingiunzioni fiscali comunali non affidate ad AdER: escluse a prescindere .
Debiti in procedure di sovraindebitamento (o crisi d’impresa) già omologate – questi possono essere inclusi e pagati secondo il decreto del giudice .Carichi affidati fuori periodo (ante 2000 o dal 2024 in poi) . Anche i debiti da condanna della Corte dei Conti (danni erariali) e sanzioni penali sono esclusi .
( Altri debiti minori definibili: ad es. ruoli INAIL per premi assicurativi?) – No, i debiti INAIL non sono inclusi (restano esclusi).Aiuti di Stato da recuperare: esclusi per divieto UE . IVA all’importazione e Accise: escluse . Sanzioni civili ex L.689/81 (non tributarie) escluse.

(Legenda: IRPEF=imposta redditi persone fisiche; IRES=imposta redditi società; IRAP=imposta regionale attività produttive; IVA=imposta valore aggiunto; DPR 600/1973 e 633/1972 articoli indicati; INPS=Istituto Nazionale Previdenza Sociale; Casse professionali=enti previdenziali privati di categoria; AdER=Agenzia Entrate-Riscossione)

Tabella riepilogativa – Cosa si paga e cosa no con la Rottamazione-quinquies

Da pagare (importi dovuti)Non da pagare (sconti)
💰 Capitale del debito tributario o contributivo. È sempre dovuto l’importo residuo a titolo di imposta o contributo. (Esempio: €10.000 di IRPEF dichiarata e non pagata = €10.000 da versare) .Sanzioni amministrative collegate al tributo/contributo. Tutte le sanzioni tributarie e le sanzioni civili (somme aggiuntive) sui contributi sono azzerate . (Esempio: sanzione 30% su omesso versamento €3.000 su €10.000 = condonata €3.000).*
💶 Spese di notifica della cartella e spese per eventuali procedure esecutive avviate. Sono importi generalmente di poche decine di euro (diritti di notifica) o più consistenti se c’erano esecuzioni in corso (es. €100 per fermo, €200 per pignoramento) .Interessi di qualsiasi tipo: sia gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi iscritti a ruolo sul debito, sia gli interessi di mora maturati dopo la cartella . Tutti non dovuti. (Esempio: interessi su cartella 2018 per €500 = condonati €500).*
💵 Importi già versati in precedenza a titolo di capitale o spese: vengono detratti dal dovuto . Se prima della rottamazione avevi pagato ad esempio una rata del tributo o le spese, quel pagato resta acquisito ma riduce il capitale residuo da pagare. (Nota: importi versati a titolo di sanzioni/interessi pre-rottamazione non sono rimborsabili) .Aggio di riscossione (compenso AdER). Normalmente l’Agente applica un aggio percentuale sul riscosso (circa 3%–6%). In rottamazione questo importo non si paga . (Esempio: su €10.000 dovuti, aggio €600 = condonato).*
📅 Interessi di dilazione 3% annuo solo sulle rate successive alla prima. Questo non è un costo iniziale ma un interesse che si applica dal 1/8/2026 sull’importo rateizzato . Se paghi in unica soluzione, non paghi alcun interesse; se rateizzi, nelle rate dalla 4ª in poi troverai una piccola quota interessi 3%.Ulteriori oneri di riscossione (es. compensi di procedura). Oltre all’aggio, anche eventuali diritti di mora, compensi forfettari ecc. non sono dovuti. La legge prevede di pagare solo quanto indicato a sinistra, nulla più .

Esempio pratico: Una cartella di pagamento contiene €10.000 di imposta, €3.000 di sanzioni, €750 di interessi vari, €5,88 di spese di notifica. Totale €13.755,88. Con la definizione agevolata quinquies il contribuente pagherà solo €10.005,88 (capitale €10.000 + spese €5,88) risparmiando i €3.750 di sanzioni/interessi . Un risparmio notevole, a fronte però dell’obbligo di pagare integralmente il tributo. Se il tributo non fosse dovuto per ragioni di merito, ovviamente conviene farlo annullare; ma se lo era, la rottamazione consente almeno di togliere tutto il “peso morto” degli accessori.

FAQ – Domande e Risposte frequenti sulla rottamazione quinquies e i debiti esattoriali

❓ Chi può aderire alla Rottamazione-quinquies 2026?
✅ Risposta: Possono aderire tutti i contribuenti persone fisiche (e ditte individuali) che hanno cartelle esattoriali affidate all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2023, relative a debiti definibili. In pratica, i lavoratori autonomi, professionisti e imprenditori individuali con debiti fiscali dichiarati (IRPEF, IVA, IRAP, etc.) o contributivi INPS possono presentare domanda . Escluse invece le società di capitali e gli enti soggetti a IRES (srl, spa, associazioni, fondazioni), in quanto la norma 2026 restringe la platea ai soggetti IRPEF . Ammessi anche i contribuenti che erano decaduti da precedenti rottamazioni (ter, quater), purché i loro debiti rientrino nell’ambito oggettivo della quinquies . Se invece un contribuente era in regola con la rottamazione-quater, non può “rigiocare” gli stessi debiti (deve proseguire coi pagamenti quater) .

❓ Quali debiti posso definire con la rottamazione quinquies?
✅ Risposta: Sono definibili soltanto i debiti derivanti da omessi versamenti di imposte risultanti da dichiarazioni fiscali e da omessi versamenti di contributi INPS (non da accertamento) . In altre parole, cartelle per IRPEF, IRES, IVA, IRAP da dichiarazione, IVA da liquidazioni periodiche; cartelle INPS per contributi autodichiarati non pagati; e sanzioni codice della strada (limitatamente a interessi e aggio). Non rientrano invece i tributi locali (IMU, TARI, bollo auto) a meno che il Comune/Regione abbia aderito deliberatamente . Sono esclusi anche avvisi bonari e avvisi di accertamento non ancora diventati cartella . In sintesi: se il tuo debito non è già un carico affidato all’AdER, non puoi definirlo con questa procedura – deve prima essere diventato cartella di pagamento notificata (entro 2023).

❓ Posso rottamare i contributi dovuti alla mia Cassa professionale (es. Cassa Forense, Inarcassa, ENPAM)?
✅ Risposta: Di regola, no. La legge non include i contributi verso enti previdenziali privati tra quelli condonabili . Dunque le cartelle relative a contributi Cassa Forense, ENPAP, Inarcassa ecc. non possono usufruire automaticamente dello sconto di sanzioni e interessi (restano dovuti integralmente). Fa eccezione il caso in cui la tua Cassa abbia deliberato di aderire alla definizione agevolata come avvenne nel 2023 per alcune. Ad oggi (gennaio 2026) nessuna Cassa ha ancora deliberato in tal senso per la rottamazione quinquies. Pertanto, salvo novità, non puoi includere quei debiti nella domanda: se li indichi, l’AdER li escluderà dalla comunicazione di somme dovute. Cosa fare quindi? Puoi chiedere una rateizzazione ordinaria alla Cassa o valutare procedure di sovraindebitamento per ridurli, oppure attendere (attivamente) eventuali aperture dell’ente. Ad esempio, Cassa Forense nel 2023 aderì per i ruoli 2000-2021 : se replicasse nel 2026, potrebbe annunciarlocon istruzioni. Ti conviene monitorare il sito della tua Cassa o consultare un legale.

❓ Come e dove si presenta la domanda di rottamazione?
✅ Risposta: Esclusivamente online sul sito di Agenzia Entrate-Riscossione. Puoi utilizzare: o la tua area riservata (con SPID/CIE/CNS) selezionando i debiti da definire , oppure l’area pubblica compilando l’apposito form (inserendo manualmente dati cartelle e allegando documento) . Non esistono moduli cartacei validi, né si può presentare allo sportello: tutto avviene via web. La finestra di adesione è aperta fino al 30 aprile 2026. Dopo l’invio, riceverai una mail di conferma protocollazione. Entro il 30 giugno 2026 ti arriverà poi il prospetto con l’esito e gli importi . Tip: se hai molti debiti, è consigliabile usare l’area riservata perché minimizzi errori (il sistema ti mostra quelli rottamabili automaticamente). Se non hai SPID o credenziali, puoi far presentare la domanda da un intermediario delegato (es. commercialista) dal suo cassetto, oppure richiedere SPID alle Poste in tempi utili.

❓ Cosa succede dopo che ho presentato la domanda?
✅ Risposta: Dal momento di invio della domanda, l’Agente Riscossione sospende ogni nuova azione esecutiva e cautelare sui debiti inseriti . Eventuali pignoramenti in corso vengono congelati (se non c’è stato già l’incasso in asta) ; non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche sui beni . Inoltre, se stavi pagando un piano rateale ordinario, le rate in scadenza vengono sospese fino al 31/7/2026 . Tu dovrai attendere la comunicazione di AdER (entro 30/6/2026) con l’importo dovuto e le scadenze . Da lì, dovrai prepararti a pagare almeno la prima rata entro il 31 luglio 2026. Importante: se hai un contenzioso in corso su quei debiti, devi depositare la rinuncia in giudizio (di solito allegando copia della domanda e poi della comunicazione del piano) per far sospendere la causa . Il giudice dichiarerà estinto il giudizio dopo il pagamento della prima rata . Nel frattempo, grazie alla presentazione della domanda, non sarai considerato inadempiente per DURC e art.48-bis, quindi niente blocchi pagamenti da PA .

❓ Quante rate posso fare e come sono distribuite?
✅ Risposta: Puoi scegliere da 1 fino a 54 rate bimestrali . Se scegli unica soluzione (1 rata), devi pagare tutto entro il 31/07/2026. Se scegli il massimo di 54 rate, il piano durerà 9 anni: 3 rate nel 2026 (luglio, settembre, novembre) , poi 2 rate l’anno (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre di ogni anno) dal 2027 al 2034 , e infine 3 rate nel 2035 (gennaio, marzo, maggio) . Ogni rata, dopo la prima, avrà aggiunto un interesse del 3% annuo per il periodo di dilazione . Esempio: Debito €5.400 = puoi fare 54 rate da €100 circa l’una ; debito €2.000 = potrai fare al massimo 20 rate da €100 perché sotto quel minimo. Puoi indicare la preferenza rate nella domanda; se non la indichi, credo assegnino il massimo d’ufficio. Tieni presente che, comunque, più rate fai, più tempo rimani vincolato e rischi decadenza se salti pagamenti. Valuta in base alle tue capacità.

❓ Cosa succede se non pago una rata o ritardo un pagamento?
✅ Risposta: La legge è molto rigida: se salti 2 rate (anche non consecutive), oppure se non paghi proprio l’ultima rata, decadi dalla rottamazione . La decadenza significa che perdi tutti i benefici: l’intero debito residuo torna dovuto con sanzioni e interessi originari, diminuito solo di quanto hai versato a titolo di acconto . In pratica, i pagamenti fatti vengono imputati al debito ma quest’ultimo rinasce per la parte non pagata, e AdER può riprendere la riscossione coattiva. Non c’è possibilità di riammissione o sanatoria del ritardo (non esiste un “5 giorni di tolleranza” in questa edizione come c’era nelle prime rottamazioni). Anche la rateizzazione ordinaria non è garantito si possa richiedere dopo: ufficialmente nulla lo vieta, ma in passato l’Agenzia ha spesso negato nuovi piani sui debiti rottamazione decaduti, almeno per un certo periodo . Quindi attenzione: non imbarcarti in un piano se non sei ragionevolmente sicuro di poterlo sostenere. In caso di temporanea difficoltà con una rata, meglio pagare qualcosa in più prima (ad esempio accumulare un piccolo fondo cuscinetto se puoi). Ritardi di pochi giorni potrebbero essere tollerati dal sistema (c’è chi ha pagato 2-3 giorni dopo e non è stato dichiarato decaduto subito), ma formalmente non è garantito. Insomma, paga puntuale!

❓ Se la rottamazione fallisce (decado per mancato pagamento), posso chiedere una dilazione normale del debito residuo?
✅ Risposta: In linea teorica, dopo la decadenza, il debito residuo (comprensivo di sanzioni e interessi “resuscitati”) torna riscuotibile e, secondo le norme ordinarie, sarebbe rateizzabile ex art.19 DPR 602/73 come qualsiasi cartella non pagata. Tuttavia, l’esperienza passata insegna che l’Agenzia Riscossione spesso non concede immediatamente un nuovo piano su debiti da definizione decaduta, almeno finché non scadono certe date. Per la quater 2023 c’era proprio una preclusione normativa fino a fine piano; per la quinquies non è scritta espressamente, quindi potresti provare a chiedere la rateizzazione ordinaria. Preparati però che l’importo sarà più alto (ti ricaricano sanzioni/ interessi) e con meno rate (max 72, salvo proroga a 120 se grave e documentato calo reddito). In pratica, decadenza = situazione molto problematica. Da evitare.

❓ Ho un ricorso pendente in Commissione Tributaria su una cartella: posso aderire alla rottamazione?
✅ Risposta: Sì, puoi aderire inserendo quel debito in domanda a condizione che ti impegni a rinunciare al ricorso . Nel modulo c’è proprio la dichiarazione di rinuncia ai giudizi pendenti. Dopo aver aderito, dovrai informare la Commissione depositando copia dell’adesione e la richiesta di sospensione del processo per definizione agevolata. Il giudice sospende in attesa del pagamento prima rata . Se paghi la prima rata entro 31/7/2026, poi presenti la prova in udienza e il giudice dichiarerà estinto il processo , con inefficacia di eventuali sentenze emesse (se eri in appello) . Se invece non perfezioni la rottamazione (non paghi), il processo riprende come se nulla fosse e la rinuncia non produce effetti sostanziali . Attenzione: se nel ricorso avevi altri motivi non legati al merito del debito (tipo chiedevi sgravio per prescrizione), rinunciando li abbandoni. Quindi valuta con il tuo avvocato: a volte può convenire proseguire la causa se ci sono alte chance di annullamento totale, altre volte rottamare è più sicuro.

❓ Se vinco il ricorso in tribunale dopo aver aderito (o se l’ente annulla in autotutela il debito), posso non pagare la rottamazione?
✅ Risposta: Se l’ente creditore ti sgravasse completamente il debito prima che tu paghi, ovviamente la definizione non avrebbe più oggetto. Ma è un caso raro: di norma se hai aderito, hai rinunciato al giudizio e quell’adesione è irretrattabile dal 30/4 in poi, quindi sei tenuto a pagare il concordato. Anche se successivamente una Corte dichiarasse incostituzionale qualcosa (scenario ipotetico), la rottamazione essendo un atto volontario non è soggetta a rimborsi. Quindi considera l’adesione come una scelta definitiva. Se invece vinci un ricorso prima di aderire (es. sentenza a tuo favore ad aprile 2026), quel debito viene eliminato e non c’è da rottamare nulla per esso. Non aderire per prudenza su debiti in attesa di sentenza imminente: puoi sempre integrare domanda entro 30/4 se la sentenza fosse sfavorevole.

❓ Ho una cartella con debiti misti (alcune voci rottamabili, altre no), come funziona?
✅ Risposta: Succede ad esempio con cartelle che includono tributi locali insieme a IRPEF. In questi casi, tu puoi includere in domanda l’intera cartella: AdER poi, in fase di comunicazione, applicherà la definizione solo alle voci rottamabili e escluderà quelle non rottamabili facendo due conteggi separati. Pagherai quindi: per la parte definibile solo il capitale senza sanzioni, per la parte non definibile (es. IMU se il Comune non aderisce) dovrai comunque pagarla secondo le regole ordinarie (con sanzioni e interessi). In pratica, il prospetto che ti manderanno elencherà i “carichi definibili” con importo X da pagare in rate e i “carichi non definibili” che non rientrano. Questi ultimi dovrai saldarli a parte, o rateizzarli ordinariamente, ma fuori rottamazione. Se erano inclusi nella stessa cartella, occhio che AdER potrebbe pretendere prima il pagamento di quelli non definibili (ma in genere li tratta separatamente). Consiglio: in domanda indica solo i codici di cartella relativi ai carichi definibili, per evitare confusioni. Per i restanti, prendi accordi diversi.

❓ Posso compensare il debito rottamato con crediti d’imposta che ho verso l’Erario?
✅ Risposta: No, non in sede di pagamento definizione. La definizione agevolata prevede pagamenti con i bollettini AdER, non è ammessa compensazione nel modello F24 di quelle somme. Tuttavia, c’è una sospensione del blocco compensazioni ex art.31 DL 78/2010: significa che se avevi ruoli scaduti che impedivano di usare crediti in compensazione, presentando la domanda questo blocco è sospeso . Quindi puoi usare eventuali crediti fiscali per pagare correnti o altri debiti, ma non direttamente per pagare le rate della rottamazione. Quelle vanno versate in moneta (o domiciliazione).

❓ Ho un fermo amministrativo sull’auto: la rottamazione lo cancella?
✅ Risposta: Non immediatamente. La rottamazione fa sì che non vengano iscritti nuovi fermi , ma quelli esistenti restano. L’AdER ha come politica di non revocare fermo/ipoteca fino a quando non incassa tutte le rate del piano. Quindi durante i 9 anni il fermo rimarrebbe sull’auto, salvo che l’Agente decida discrezionalmente di sospenderlo su richiesta. Spesso, se l’auto è strumentale al lavoro, si può chiedere in autotutela la sospensione del fermo presentando la prova dell’avvenuto pagamento della prima rata e dell’inclusione in rottamazione. Non c’è obbligo per AdER di accettare, ma talora concede (sospensione del fermo con impegno a cancellarlo dopo saldo finale). In generale, comunque, la cancellazione formale del fermo/ ipoteca avverrà solo a saldo concluso.

❓ Il DURC mi viene rilasciato se aderisco?
✅ Risposta: Sì, questa è una conquista importante: grazie alla norma del 2017 richiamata (art.54 DL 50/2017), il contribuente con debiti previdenziali che ha presentato domanda di definizione agevolata non è considerato inadempiente ai fini del DURC . Ciò significa che durante tutto il piano (purché rispetti le rate) potrai ottenere il documento di regolarità contributiva e risultare “pulito” verso INPS/Casse ai fini di appalti e incarichi. Nota: alcune Casse previdenziali private non seguono il DURC Inps, ma in generale si stanno adeguando a riconoscere queste situazioni. Per sicurezza, se ti serve il DURC per un lavoro, allega alla richiesta copia della ricevuta di adesione rottamazione e dell’avvenuto pagamento prima rata: dovrebbero rilasciarlo. La norma esenta espressamente il caso del committente ex art.48-bis 602/73: quindi la PA che deve pagarti non potrà bloccare il pagamento per debiti iscritti a ruolo se quei debiti li hai messi in rottamazione e stai pagando regolarmente .

❓ Ho un’attività professionale e la PA deve pagarmi delle fatture: rischiano il pignoramento per i miei debiti?
✅ Risposta: In condizioni normali, se hai debiti > €5.000 affidati a ruolo e una PA ti deve pagare un importo > €5.000, scatta la verifica art.48-bis DPR 602/73: la PA sospende il pagamento e lo gira a AdER per i tuoi debiti. Però se hai aderito alla rottamazione, la legge dice che non sei considerato inadempiente ai fini di quell’art.48-bis . Ciò significa che la PA non deve bloccare i tuoi pagamenti perché risulti adempiente (hai un piano concordato). Quindi puoi incassare tranquillamente quelle fatture dalla PA. Questo è un grande vantaggio per chi lavora con enti pubblici: aderire permette di sbloccare crediti che altrimenti sarebbero stati compensati forzatamente.

❓ Sto pagando una rateizzazione ordinaria su cartelle che vorrei rottamare: come mi regolo?
✅ Risposta: Puoi senz’altro aderire alla rottamazione anche per debiti attualmente rateizzati. La presentazione della domanda sospende le rate successive della dilazione in attesa del 31/7/2026. Quando poi pagherai la prima rata rottamazione, il vecchio piano verrà revocato in automatico . Tieni presente però che le somme versate prima a titolo di rateazione restano acquisite: cioè se hai già pagato 5 rate, non te le restituiscono, ma vengono imputate al capitale e riducono ciò che devi ancora. Non c’è alcuna penale per aver rinunciato alla dilazione. Importante: non smettere di pagare la tua rateizzazione ordinaria prima di presentare domanda, altrimenti rischi la decadenza della dilazione (se salti 5-6 rate di fila la perdi). È meglio prima presentare la domanda di rottamazione (che sospende di diritto) e poi interrompere i pagamenti della vecchia rateazione. Se per caso la rottamazione non venisse perfezionata, potresti riprendere il vecchio piano se ancora non decaduto. Quindi, fai attenzione alle tempistiche.

❓ Ho perso la scadenza del 30 aprile 2026: posso rimediare in qualche modo?
✅ Risposta: Purtroppo no, se non presenti la domanda entro quella data resterai escluso dalla definizione agevolata. AdER non potrà accogliere istanze tardive. L’unica speranza sarebbe un intervento legislativo di proroga o riapertura termini, ma non puoi contarci (nel 2023, ad esempio, prorogarono al 30 giugno). Ad oggi la scadenza è tassativa. Quindi, se l’hai persa, devi tornare a gestire il debito con gli strumenti ordinari: rateazione, ricorso se possibile, ecc. Consiglio: se leggi questa risposta prima di aprile 2026, muoviti subito! Se invece ormai è passato, rivolgiti a un legale per vedere se è ipotizzabile qualche altra sanatoria futura o se la tua situazione può rientrare in procedure concorsuali.

❓ Ci saranno altre “rottamazioni” in futuro?
✅ Risposta: Difficile dirlo. Negli ultimi anni ce ne sono state diverse (2016, 2017, 2018, 2023, 2026), segno che il legislatore spesso ricorre a queste misure. Tuttavia, non è garantito. La rottamazione quinquies appare mirata a una platea specifica (persone fisiche con debiti dichiarati) e potrebbe essere l’ultima di questo genere, oppure preludere a un futuro “saldo e stralcio” (cioè uno sconto sul capitale per i più indigenti) – alcune voci parlano di questa possibilità, ma nulla di concreto al momento. Insomma, meglio approfittare ora della norma vigente, senza aspettare improbabili condoni totali che potrebbero non arrivare o arrivare troppo tardi.

❓ E se non faccio nulla e lascio i debiti così come sono?
✅ Risposta: Allora rimani esposto alla riscossione ordinaria. Significa che l’Agenzia Entrate-Riscossione continuerà (o inizierà) a procedere contro di te: potrà iscrivere fermi sui tuoi veicoli, ipoteche sui tuoi immobili, pignorare conti correnti, stipendio/pensione (fino a 1/5), affitti di immobili, etc., fino a soddisfare il credito con aggiunta di ulteriori spese. Inoltre, i debiti continueranno a maturare interessi di mora (attualmente ~3,5-4% annuo) e rischi di incorrere in ulteriori sanzioni se ad esempio volevi partecipare a gare e verrai escluso per DURC irregolare. Insomma, l’inazione porta quasi sempre a conseguenze molto peggiori. L’unico caso in cui forse non succede nulla è se il debito è molto vecchio e l’Agente rinuncia per prescrizione (ma se c’è una cartella, la prescrizione è decennale e viene interrotta di continuo dagli atti esattivi). Quindi non farti illusioni: non fare nulla equivale a subire il massimo danno – e alla fine pagherai comunque, magari in modo forzato e con costi maggiorati. Molto meglio prendere in mano la situazione, magari con l’aiuto di un professionista.

Esempio pratico di difesa: il caso di un professionista indebitato

Per rendere concreti i concetti, ecco una simulazione numerica basata su un caso tipico affrontato dallo studio dell’Avv. Monardo:

Caso: L’avv. Rossi ha ricevuto nel 2025 tre cartelle esattoriali:

  • Cartella A: €15.000 per IRPEF 2019 non versata (derivante da controllo automatico Unico 2020), comprensiva di €3.000 sanzioni e €1.000 interessi.
  • Cartella B: €8.000 per contributi soggettivi Cassa Forense 2018 non pagati, con €2.500 di sanzioni civili.
  • Cartella C: €2.500 (di cui €2.000 multa stradale del 2020 + €500 interessi/maggiorazioni).

Situazione: Rossi è in difficoltà economica, ha incassato poco negli ultimi anni. Ha però bisogno del DURC per un contratto di consulenza con un ente pubblico. Attualmente su Cartella B la Cassa Forense gli ha già messo un’ipoteca sulla casa per sicurezza. Cartella A e C sono allo stadio iniziale (notificate da poco).

Analisi e strategia:

  • Cartella A (IRPEF): definibile con rottamazione. Capitale €15.000, accessori €4.000. Con rottamazione pagherebbe €15.000 (capitale) + spese notifica ~€10, risparmiando €4.000. Rateizzabile in max 54 rate da ~€278 l’una.
  • Cartella B (Cassa Forense): non definibile a meno di delibera Cassa (al momento non c’è). Sanzioni civili ingenti (€2.500 su €8.000). Si valutano alternative: l’Avv. Monardo verifica che i contributi 2018 in realtà, secondo un orientamento di alcune Corti d’Appello, potrebbero considerarsi prescritti perché la Cassa ha inviato la cartella oltre 5 anni dalla scadenza (2019-2025). La legge Forense prevede 10 anni, ma c’è controversia giurisprudenziale. Si decide di presentare ricorso davanti al tribunale contestando la prescrizione quinquennale, chiedendo sospensione dell’esecuzione per evitare ulteriori azioni sulla casa. Il giudice concede la sospensione dell’ipoteca in attesa del merito, ritenendo non infondata l’eccezione . In parallelo, se entro aprile 2026 spuntasse una delibera Cassa per rottamazione, Rossi potrebbe valutarla: ma essendo incerto, si segue la via giudiziaria. Nel frattempo, quindi, Cartella B non viene rottamata ma tenuta in stand-by col ricorso.
  • Cartella C (multa): definibile solo negli interessi. Capitale €2.000 (multa) resta dovuto per intero, €500 di interessi possono essere condonati. Se rottama, paga €2.000 (capitale multa) anziché €2.500. Il beneficio non è enorme (€500) ma c’è un altro vantaggio: evita che continuino a crescere gli interessi e blocca eventuali fermi sull’auto di Rossi. Dunque conviene aderire.

Mossa operativa: Avv. Rossi presenta domanda di rottamazione entro il 30/4/2026 includendo Cartella A e Cartella C. Esclude Cartella B (Cassa) perché non rottamabile. Nella domanda indica di voler pagare in 54 rate per spalmare al massimo i €17.000 totali (15k + 2k). Ottiene immediatamente il beneficio che l’Agenzia non iscrive fermi sull’auto (che era a rischio per la multa) e che il DURC diventa regolare (per la parte INPS nulla in cartella A, e la parte Cassa è sospesa giudizialmente quindi comunica quell’ordinanza al CNAPDC per far risultare in regola anche lì). L’ente pubblico gli liquida l’incarico, potendo egli certificare di essere in definizione agevolata.

Esito: Entro giugno 2026 AdER manda la comunicazione: per Cartella A dovuto €15.000 in 54 rate da ~€278; per Cartella C dovuto €2.000 in 18 rate da ~€111 (poiché importo piccolo, l’Agenzia raggruppa in meno rate per rispettare min €100). Prima rata unica al 31/7/2026: €278+€111 = €389. Rossi paga puntuale questa e ottiene l’estinzione legale del processo tributario che pendeva per Cartella A (aveva presentato ricorso su un vizio formale, ma rinunciato). Le successive rate fino 2030 circa le paga regolarmente (ha messo SDD bancario).

Nel frattempo, il suo ricorso contro Cassa Forense arriva a sentenza nel 2027: la Corte d’Appello gli dà ragione e dichiara prescritti i contributi 2018, annullando Cartella B. La Cassa però impugna in Cassazione. Si arriva al 2028 con Cassazione che, a Sezioni Unite, uniforma dicendo che per Cassa Forense vale il termine decennale (ipotizziamo). Quindi Rossi perde in ultimo grado: la cartella B “rivive”. A quel punto non potendo rottamare (termine scaduto da anni), Rossi tramite l’Avv. Monardo propone un Piano del Consumatore includendo quel residuo di €8.000 + sanzioni €2.500 (tot €10.500). Nel piano offre di pagare €5.000 in 5 anni ai creditori chirografari, tra cui la Cassa. Il tribunale omologa, ritenendo che la crisi economica di Rossi (provata) giustifica la falcidia del 50%. La Cassa Forense, essendo chirografa, è vincolata. Rossi paga i €5.000 in 5 anni e ottiene l’esdebitazione del resto.

Risultato finale: Avv. Rossi nel 2031 ha zero debiti residui. Ha pagato circa €17.000 (rottamazione A+C) + €5.000 (piano su B) = €22.000 su un monte iniziale di circa €25.500 di capitale + €7.000 di accessori = €32.500 dovuti. Ha risparmiato più di €10.000 di sanzioni/interessi grazie alla rottamazione e alla falcidia in piano, ed evitato misure aggressive che potevano distruggere la sua attività. Certo, ha dovuto rispettare impegni e affrontare cause, ma con la regia attenta dello studio legale ha sempre mantenuto il controllo, ottenendo tempo e soluzioni sostenibili. Questo esempio dimostra come combinare i vari strumenti (ricorso, rottamazione, sovraindebitamento) permetta anche a chi è molto indebitato di uscirne con successo e tornare in bonis.

Le più recenti sentenze in materia di rottamazione e debiti contributivi 📜

(Presentiamo qui alcune pronunce aggiornate emesse dalle massime giurisdizioni, utili come riferimento autorevole sui temi trattati.)

  • Cass., Sez. V, ord. 11 settembre 2024, n. 24428: ha sancito che, nell’ambito della definizione agevolata ex L. 197/2022 (rottamazione-quater), l’estinzione del giudizio tributario pendente avviene senza necessità di pagamento integrale di tutte le rate, essendo sufficiente il perfezionamento della procedura (dichiarazione di adesione + piano comunicato dall’Agente) e la prova dei pagamenti eseguiti in base a essa . In altri termini, già con la prima rata pagata e la relativa documentazione, il giudice deve dichiarare estinto il processo, rendendo inefficaci le sentenze di merito non passate in giudicato .
  • Cass., Sez. Lavoro, sent. 29 luglio 2019, n. 20413: ha affermato il principio secondo cui, in materia di omissioni contributive, le sanzioni civili (somme aggiuntive ex art. 27 D.Lgs. 46/1999) hanno natura accessoria e correlata all’obbligazione contributiva principale, con funzione rafforzativa di quest’ultima . Ne consegue che l’ente previdenziale (INPS, Casse, ecc.) può esigere dai coobbligati in solido sia i contributi omessi sia le sanzioni civili maturate, trattandosi di un accessorio indissolubilmente legato al credito contributivo . Questo orientamento giustifica la possibilità di condono delle sanzioni civili in sede di definizioni agevolate, essendo elementi accessori su cui il legislatore può intervenire senza intaccare il principio contributivo.
  • Corte Costituzionale, sent. 1° marzo 2019, n. 32: ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla “rottamazione delle cartelle” introdotta dal D.L. 193/2016 (definizione agevolata ruoli 2000-2016). In particolare, la Consulta ha ritenuto che tale sanatoria non violi il principio di uguaglianza né il dovere tributario di cui all’art. 53 Cost., in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore adottare misure di condono o definizione agevolata per ragioni socio-economiche . Ha altresì escluso che la rottamazione incida indebitamente sull’autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali, poiché per i tributi locali era prevista la facoltà di adesione volontaria (rispettando così gli art. 119 Cost. e 23 Cost.) . Questa sentenza garantisce il quadro di legittimità costituzionale degli strumenti di rottamazione, fugando dubbi sulla loro tenuta ordinamentale.
  • Cass., Sez. Unite Civili, sent. 17 febbraio 2016, n. 5076: (Sezioni Unite) intervenendo in materia di prescrizione dei contributi previdenziali a seguito della L. 335/1995, ha stabilito che il termine di prescrizione quinquennale introdotto da tale legge si applica anche ai contributi dovuti a Casse di previdenza privatizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della privatizzazione, fatti salvi i rapporti per i quali, a tale data, fosse già maturato un diritto a una prescrizione più breve. In sostanza, le SU hanno risolto un contrasto affermando che per gli enti come Cassa Forense la prescrizione dei contributi è diventata di 5 anni (in luogo di 10) dall’entrata in vigore della l. 335/95, ma per i periodi precedenti restava decennale . Questa pronuncia viene spesso richiamata nei giudizi sulla prescrizione contributiva delle Casse, ed è rilevante perché alcuni enti, come Cassa Forense, avevano norme primarie che fissavano 10 anni (art. 19 L. 576/1980): le SU hanno ritenuto che la legge 335/95, essendo successiva, ha prevalenza e riduce il termine a 5 anni, salvo che per crediti antecedenti già soggetti al termine decennale in corso (interpretazione tecnica). Nota: benché del 2016, la pronuncia è ancor oggi fondamentale in cause su prescrizioni relative agli anni ‘90/2000 di Casse professionali.

(Le sentenze sopra riportate costituiscono precedenti significativi: vanno sempre contestualizzate al caso concreto. Per assistenza nell’applicazione di tali principi alla tua vicenda personale, consulta un legale specializzato.)

Conclusione

In questa guida approfondita abbiamo esaminato a 360° il tema “Rottamazione quinquies 2026” e, più in generale, le strategie difensive per chi si trova schiacciato dal peso di cartelle esattoriali e contributi non versati. Riassumendo i punti chiave: la definizione agevolata quinquies è un’opportunità concreta e immediata per ridurre il debito, eliminando sanzioni, interessi e altri oneri su tasse e contributi dichiarati e rimasti insoluti . I benefici economici sono tangibili – il debitore paga solo il tributo originario risparmiando sovrattasse e interessi di mora – e a ciò si aggiungono vantaggi procedurali importanti: il blocco di fermi e pignoramenti, la possibilità di ottenere il DURC regolare e di proseguire l’attività senza l’incubo di azioni esecutive improvvise. Abbiamo visto come, con la rottamazione, il contribuente possa negoziare un piano fino a 9 anni di rate sostenibili e come addirittura la giurisprudenza gli consenta di chiudere eventuali contenziosi pendenti già al primo pagamento utile .

Tuttavia, abbiamo anche messo in guardia dai limiti e dai rischi: la rottamazione quinquies ha un perimetro più stretto rispetto al passato (escludendo contributi alle Casse professionali private, tributi da accertamento, ecc.) ; inoltre, l’adesione impegna a rispettare fedelmente le scadenze, pena la perdita di ogni agevolazione . Per questo, il valore aggiunto di una buona difesa legale sta proprio nel saper valutare caso per caso la strategia ottimale: se e quando conviene aderire, oppure quando è preferibile impugnare il debito contestandolo integralmente. Abbiamo illustrato come, accanto alla definizione agevolata, esistano strumenti complementari – dalle sospensioni amministrative al ricorso giudiziale, fino alle procedure da sovraindebitamento – che possono ridurre o addirittura azzerare il debito in situazioni di reale insolvenza. Ciò che emerge è che nessun contribuente è mai senza speranza: anche di fronte a cartelle “impossibili”, muovendosi per tempo con le giuste leve, è possibile bloccare pignoramenti, congelare interessi e costruire un percorso sostenibile di rientro o di liberazione dal debito.

L’elemento cruciale è la tempestività. Ogni giorno perso può significare un fermo auto in più, un’ipoteca iscritta, una rata scaduta senza rimedio. Agire subito consente di sfruttare le finestre normative (come il 30 aprile 2026 per la rottamazione) e di reagire alle mosse dell’esattore, anziché subirle. Agire da soli, però, è rischioso: le norme tributarie e previdenziali sono intricate, e le prassi dell’Agenzia Riscossione presentano mille cavilli. Ecco perché abbiamo sottolineato l’importanza di affidarsi a professionisti come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team, che quotidianamente affrontano queste problematiche su scala nazionale. La loro esperienza combinata – in tribunale, nelle negoziazioni con l’Agente della Riscossione, davanti agli OCC per piani del consumatore – rappresenta per il debitore una difesa tecnica e strategica di altissimo livello. Avv. Monardo, Cassazionista esperto in diritto bancario e tributario, sa individuare i vizi di una cartella o di un contratto di mutuo; i commercialisti del suo staff sanno calcolare al centesimo sanzioni e interessi da contestare; in più, la qualifica di Gestore della crisi ed Esperto negoziatore lo mette in grado di attivare in tempi rapidi soluzioni di composizione della crisi da sovraindebitamento, dove necessario.

Questa combinazione di competenze è la chiave per proteggere il tuo patrimonio: pensiamo solo ai rischi evitati – pignoramenti immobiliari fermati in extremis, fermi amministrativi che avrebbero paralizzato un’attività, ipoteche che avrebbero fatto saltare una compravendita. Grazie alle strategie legali analizzate, tutto questo può essere prevenuto o neutralizzato. E anche se ti trovi già con un piede nel baratro (es. un precetto di pagamento notificato, un’asta fissata), non è troppo tardi: come abbiamo visto, l’adesione alla rottamazione sospende esecuzioni in corso e l’intervento del legale può chiedere urgenze al giudice per bloccare vendite.

In definitiva, il messaggio finale è di speranza operativa: esistono vie d’uscita legali, servono azione e competenza per imboccarle. Non devi subire passivamente cartelle ingiuste né lasciarti schiacciare dai debiti: informati, reagisci, prendi in mano la situazione con l’ausilio di esperti. Questa guida ti ha fornito un ampio ventaglio di conoscenze e strumenti. Ora, se ti riconosci in uno dei casi descritti – se hai cartelle per contributi o imposte non pagate, se temi per la tua casa o per la tua auto, se sei sommerso da rate e ingiunzioni – è il momento di passare all’azione concreta.

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