Piano Di Ristrutturazione Dei Debiti Del Consumatore 2026: Cosa Fare E Come Con L’avvocato Specializzato

Introduzione

Essere sommersi dai debiti è una situazione di estrema tensione che può portare a pignoramenti, ipoteche e perdite patrimoniali. Un consumatore sovraindebitato rischia di vedere stipendio e beni aggrediti dai creditori (banche, finanziarie, Fisco) se non interviene per tempo. Nel 2026, con la crisi economica e l’aumento dei tassi di interesse, molti privati si trovano schiacciati da rate insostenibili e cartelle esattoriali. È quindi fondamentale conoscere gli strumenti legali per evitare errori comuni (ad esempio ignorare le intimazioni di pagamento o rivolgersi ad usurai) e agire con urgenza per tutelare la propria casa e il proprio reddito.

In Italia esiste una soluzione specifica per le persone fisiche non fallibili: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, artt. 67-73) . Questo strumento – evoluzione della legge “Salva Suicidi” 3/2012 – permette al debitore meritevole di proporre un piano sostenibile per regolare i propri debiti, anche con tagli (falcidia) alle somme dovute e rateizzazioni prolungate . Come vedremo, il piano viene presentato in tribunale con l’ausilio di un professionista gestore (OCC) e, se omologato dal giudice, blocca immediatamente interessi e azioni esecutive dei creditori . Nelle sezioni seguenti approfondiremo:

  • il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato (leggi di riferimento, sentenze recenti di Cassazione e Corte Costituzionale);
  • la procedura passo-passo dopo la notifica di un atto di riscossione o precetto, con termini e diritti del debitore;
  • le strategie di difesa legale per sospendere, impugnare o definire i debiti (ricorsi, opposizioni, trattative, ecc.);
  • gli strumenti alternativi (rottamazione delle cartelle, definizioni agevolate, liquidazione controllata, ecc.) e come integrarli con il piano del consumatore;
  • i consigli pratici per evitare errori (ad es. decadenze o inammissibilità) e massimizzare i benefici delle norme;
  • tabelle riepilogative di termini, condizioni e vantaggi delle varie soluzioni;
  • una sezione di domande frequenti (FAQ) con 20 quesiti pratici e risposte chiare;
  • un esempio numerico di ristrutturazione dei debiti per capire concretamente il funzionamento del piano.

L’articolo adotta un tono giuridico-divulgativo: spiegheremo concetti tecnici in modo comprensibile a privati e imprenditori individuali, mantenendo però il rigore delle fonti ufficiali (codici, sentenze della Cassazione, circolari). L’obiettivo è offrire una guida professionale e operativa dal punto di vista del debitore, evidenziando l’importanza di agire tempestivamente e di affidarsi a un esperto.

Chi può aiutare il consumatore indebitato

Per affrontare con successo una situazione di sovraindebitamento è determinante il supporto di un legale specializzato. Lo Studio Legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre un’assistenza completa e multidisciplinare ai debitori in crisi. L’Avv. Monardo è cassazionista e coordina un team nazionale di professionisti (avvocati tributaristi, civilisti e commercialisti) esperti in diritto bancario e fiscale. In particolare, l’Avv. Monardo vanta qualifiche specifiche nel settore delle crisi da debiti dei privati e piccole imprese:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (ex L. 3/2012), nonché professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) riconosciuto;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura introdotta per assistere le aziende in difficoltà nelle trattative con creditori.

Grazie a questa combinazione di competenze legali e finanziarie, l’Avv. Monardo e il suo staff possono aiutare concretamente il debitore in tutte le fasi della procedura di ristrutturazione e nelle azioni correlate:

  • Analisi degli atti e della posizione debitoria: esame di precetti, pignoramenti, cartelle esattoriali, mutui e finanziamenti per individuare vizi formali o illegittimità;
  • Ricorsi e opposizioni: predisposizione di ricorsi contro avvisi di accertamento, opposizioni alle esecuzioni in corso e istanze di sospensione urgente per bloccare aste e pignoramenti;
  • Negoziazione con i creditori: trattative con banche e Agenzia Entrate-Riscossione per ottenere sospensioni, piani di rientro sostenibili o riduzioni a saldo e stralcio;
  • Predisposizione del piano del consumatore: raccolta documenti, calcolo sostenibilità, redazione della proposta di ristrutturazione e deposito in tribunale con relativa domanda di omologazione;
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali alternative: valutazione di concordati minori, liquidazione controllata, adesione a rottamazioni o definizioni agevolate delle cartelle e, se necessario, attivazione di procedure concorsuali minori per bloccare azioni esecutive (ipoteche, fermi amministrativi) in via d’urgenza .

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata della tua situazione debitoria. È sufficiente una prima analisi gratuita per individuare la strategia migliore: l’Avv. Monardo saprà consigliarti come sospendere le rate insostenibili, proteggere la prima casa e guidarti passo dopo passo verso l’uscita dal tunnel dei debiti.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere il funzionamento del piano del consumatore nel 2026, occorre partire dal quadro normativo di riferimento e dalle pronunce chiave dei giudici che ne hanno delineato i confini. In questa sezione esamineremo l’evoluzione legislativa (dalla legge 3/2012 al nuovo Codice della Crisi) e i principi affermati dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale in materia di sovraindebitamento del consumatore.

Dalla “Legge Salva Suicidi” al Codice della Crisi (2012-2022)

La Legge 27 gennaio 2012 n. 3, nota come “Disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento”, ha introdotto per la prima volta in Italia una procedura organica per consentire a privati, professionisti e piccoli imprenditori non fallibili di ristrutturare i propri debiti . Lo scopo era offrire una “seconda chance” ai debitori civili in grave squilibrio finanziario, evitando che un singolo creditore (es. banca o Agenzia Entrate) potesse azzerare il patrimonio del debitore attraverso esecuzioni forzate individuali. La legge 3/2012 prevedeva tre strumenti:

  1. Accordo di ristrutturazione dei debiti (detto anche accordo di composizione): un piano soggetto all’approvazione della maggioranza dei creditori;
  2. Piano del consumatore: un piano riservato alle persone fisiche consumatori (non imprenditori) omologato dal tribunale senza voto dei creditori;
  3. Liquidazione del patrimonio: una procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore (simile al fallimento personale) con eventuale esdebitazione finale.

Queste procedure erano accessibili solo in presenza di uno stato di sovraindebitamento, definito come la situazione di squilibrio in cui il debitore non è più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte (insolvenza civile). La legge definiva consumatore “la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale” , distinguendo così il privato dall’imprenditore. Ciò è importante perché un piccolo imprenditore sovraindebitato non può usare il piano del consumatore, ma deve ricorrere ad altri strumenti (oggi il concordato minore).

La meritevolezza del debitore era un requisito chiave: il giudice doveva valutare la diligenza e buona fede del debitore nell’indebitarsi e se non avesse colpe gravi (ad esempio, aver causato il sovraindebitamento con spese sproporzionate o frodi) . Inoltre, il debitore non doveva aver già beneficiato di procedure di esdebitazione nei 5 anni precedenti (per evitare usi reiterati).

Nel 2020, il legislatore ha emanato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 – che, dopo vari rinvii, è entrato in vigore definitivamente il 15 luglio 2022 . Il CCII ha abrogato la legge 3/2012 integrandone gli istituti in un testo unico. Le procedure da sovraindebitamento sono state rinominate e aggiornate come segue :

  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73 CCII): evoluzione del vecchio “piano del consumatore” dedicata alle persone fisiche non fallibili;
  • Concordato minore (artt. 74–83 CCII): successore dell’“accordo” per gli imprenditori minori, professionisti e start-up non assoggettabili a fallimento (richiede il voto dei creditori);
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268–277 CCII): sostituisce la liquidazione patrimoniale ex L.3/2012, assimilabile ad un fallimento personale o piccolo, con nomina di un liquidatore e successiva esdebitazione .

Contestualmente, l’Italia ha recepito la Direttiva UE 2019/1023 sull’insolvency e second chance con il D.Lgs. 83/2022, rafforzando l’orientamento verso procedure di allerta precoce e liberazione dai debiti per i debitori onesti . Ad esempio, il CCII prevede la possibilità di presentare un unico piano familiare per più membri della stessa famiglia indebitati, semplificando la gestione delle crisi familiari (art. 66 CCII).

Ambito di applicazione e requisiti del piano del consumatore

L’ambito soggettivo del piano di ristrutturazione è limitato ai consumatori sovraindebitati, ossia persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi personali (es. mutuo casa, finanziamenti al consumo, tasse) e che si trovano nell’impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni . Sono esclusi gli imprenditori in esercizio (anche piccoli) e le società – i quali devono semmai ricorrere al concordato minore o ad altre procedure – mentre vi rientrano ex imprenditori cessati da tempo e professionisti. È fondamentale che il debitore non sia soggetto a liquidazione giudiziale (fallimento) né abbia già attivo un concordato preventivo o altra procedura concorsuale maggiore (condizioni che escludono l’accesso al piano).

I presupposti di ammissibilità riprendono quelli previsti originariamente dalla L.3/2012 (art. 7 L.3/2012) . In sintesi, il debitore deve:

  • Trovarsi in stato di sovraindebitamento conclamato (incapace di pagare i debiti alle scadenze con le risorse disponibili);
  • Agire con meritevolezza, cioè non aver colpe gravi o frodi nell’aver contratto i debiti. Il gestore (OCC) redige una relazione attestando le cause dell’indebitamento e la condotta del debitore negli ultimi 5 anni . Ad esempio, se emergono atti in frode (vendite simulate di beni per sottrarli ai creditori) o se il debitore ha contratto nuovi debiti sapendo di non poterli sostenere, la proposta può essere dichiarata inammissibile;
  • Non aver già usufruito di un piano del consumatore, accordo o liquidazione con esdebitazione nei 5 anni precedenti (art. 69 CCII riprende il vecchio limite quinquennale);
  • Non aver determinato la situazione con colpa grave, malafede o frode verso i creditori (criterio valutato caso per caso dal giudice).

Va notato che il CCII ha introdotto maggior rigore e chiarimenti tramite modifiche del 2020 e del 2022. Ad esempio, il D.L. 137/2020 ha inserito nell’ultima fase della L.3/2012 una disposizione (art. 8 comma 1-bis L.3/2012) per includere anche i debiti derivanti da cessione del quinto dello stipendio o pensione tra quelli ristrutturabili . Su questo punto è intervenuta la Corte Costituzionale nel 2022: con la sentenza n. 65/2022 ha chiarito che la norma – nel prevedere la possibilità di falcidiare e ristrutturare i debiti da finanziamenti con cessione volontaria del quinto – va interpretata estensivamente, equiparando la cessione coattiva (pignoramento dello stipendio già in atto) a quella volontaria ai fini del piano . In altre parole, anche se il creditore ha già ottenuto dal giudice un’ordinanza di assegnazione di quote di stipendio/pensione, quel debito può essere incluso nel piano e ridotto o ristrutturato alle stesse condizioni degli altri debiti. La Consulta ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale proprio alla luce di questa interpretazione conforme .

Un ulteriore vincolo riguarda i debiti di natura fiscale: non tutti i tributi possono essere falcidiati nei piani del consumatore. In recepimento di vincoli UE, la normativa (già art. 7 L.3/2012, confermato ora dall’art. 65 CCII) prevede che per IVA e risorse proprie UE o per le ritenute operate e non versate, il piano può solo disporre una dilazione del pagamento, ma non un abbattimento dell’imposta . Ciò significa che l’IVA e le ritenute devono essere pagate integralmente (magari rateizzate), mentre su altri debiti tributari nazionali (es. IRPEF) e sulle sanzioni è ammessa la riduzione. Questo è un aspetto cruciale nella costruzione del piano quando ci sono cartelle esattoriali: l’Agenzia delle Entrate potrà vedere ridotti interessi e sanzioni, ma l’IVA evasa no (solo rinviata).

Contenuto del piano e trattamento dei creditori

Il contenuto del piano di ristrutturazione è libero, purché vengano rispettati alcuni principi di legge . In base all’art. 67 CCII, il consumatore, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano che indichi tempi e modalità specifiche per superare la crisi, prevedendo il pagamento dei debiti anche in forma parziale e differenziata . Ciò significa che il debitore può proporre di pagare solo una parte dell’importo dovuto (falcidia) oppure di pagare integralmente ma dilazionato nel tempo, oppure ancora una combinazione delle due cose, magari distinguendo categorie di creditori (ad esempio privilegiati vs chirografari). Può anche prevedere qualsiasi forma di soddisfazione, ad esempio la cessione di beni ai creditori, la cessione di crediti futuri, la sostituzione di garanzie, ecc. .

La legge impone tuttavia alcuni paletti a tutela dei creditori privilegiati (muniti di ipoteca, pegno o privilegio speciale su beni del debitore):

  • Divieto di alterare l’ordine delle cause di prelazione: il piano non può ignorare le priorità stabilite per legge. Se un creditore ha un privilegio (es. ipoteca sulla casa), non si può pagarlo meno di un chirografario senza garantirgli almeno il valore di realizzo del suo bene.
  • Possibile soddisfacimento non integrale dei privilegiati: è ammesso pagare i creditori privilegiati in misura non integrale, purché sia assicurato a ciascuno un importo non inferiore a quello che otterrebbe liquidando il bene su cui insiste la prelazione . Questo principio, mutuato dal concordato preventivo, in pratica consente di proporre ad esempio a una banca ipotecaria di rinunciare a parte del credito ipotecario, a condizione che comunque riceva almeno il valore di mercato dell’immobile ipotecato (valore attestato dall’OCC) . La parte residua del credito, eccedente il valore del bene, diventa chirografaria e potrà quindi essere falcidiata come gli altri debiti senza garanzia . Questo meccanismo evita che il piano imponga a un ipotecario di incassare meno di quanto ricaverebbe vendendo il bene: in quel caso il giudice non omologherebbe perché il creditore sarebbe danneggiato.
  • Debiti con cessione del quinto o su pegno: il piano può includere anche questi debiti particolari e proporne la riduzione o ristrutturazione . Ad esempio, può sospendere o ridurre la quota di stipendio già ceduta a una finanziaria, incorporando quel credito nel piano.
  • Salvaguardia della prima casa: se il debitore ha un mutuo ipotecario sulla propria abitazione principale e risulta in regola con le rate al momento del deposito, il piano può prevedere di continuare a pagare le rate del mutuo alle scadenze originarie senza toccare quel contratto . In caso di qualche rata scaduta, il giudice può autorizzare il debitore a pagarla e mantenere attivo il mutuo . Questa facoltà (art. 67 co.5 CCII) è pensata per evitare che il piano rovini la posizione del debitore rispetto alla casa: in pratica la casa non viene liquidata né il mutuo stravolto, purché il debitore sia virtuoso su quel fronte. La banca ipotecaria in tal caso resta estranea al piano (continua a ricevere le sue rate) e non vota né può opporsi.

Un elemento delicato è la possibilità di prevedere una moratoria nei pagamenti dei creditori privilegiati. La vecchia legge 3/2012 (art. 8 co.4) consentiva di posticipare l’inizio dei pagamenti ai creditori con garanzia fino a un anno dall’omologazione del piano. Questa previsione era stata inizialmente abrogata nel CCII (testo 2019) e poi reintrodotta dal Decreto Correttivo ter (D.Lgs. 136/2024) che ha esteso la moratoria fino a due anni . Ora l’art. 67 comma 4 CCII aggiornato recita: “la proposta può prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento [dei crediti privilegiati] e sono dovuti gli interessi legali” . Ciò significa che il debitore può chiedere di non pagare nulla ai creditori privilegiati (es. banca con ipoteca, Equitalia con privilegio) per i primi 24 mesi dall’omologa, riprendendo i pagamenti successivamente, e nel frattempo matureranno solo gli interessi legali.

Tuttavia – chiarisce la relazione ministeriale e la dottrina – i due anni non rappresentano un limite massimo invalicabile alla durata del pagamento . Essi indicano solo il periodo di moratoria automatica “senza condizioni”; nulla vieta che il piano preveda pagamenti ai privilegiati dilazionati per un periodo più lungo, purché in tal caso il creditore abbia la possibilità di esprimersi e il giudice ne valuti la convenienza . Infatti, il CCII (art. 70) permette ad ogni creditore dissenziente di contestare la convenienza del piano rispetto alla liquidazione, e il giudice può comunque omologare il piano se ritiene che quel creditore otterrà almeno quanto gli spetterebbe in caso di liquidazione dei beni . In pratica quindi, se il debitore chiede di pagare un creditore privilegiato in 5 anni invece che 2, il giudice potrà ancora approvare il piano se il creditore è tutelato (magari perché riceve interessi compensativi o garanzie aggiuntive, e la somma attualizzata non è inferiore al ricavato immediato della vendita dei beni).

Va ricordato infine che alcuni debiti non possono essere esdebitati nemmeno con il piano: in particolare obblighi di mantenimento e alimentari, debiti da risarcimento danni per fatti illeciti o multe penali restano comunque esclusi dalla liberazione finale . Ad esempio, se il debitore ha debiti per assegni di mantenimento arretrati verso l’ex coniuge, dovrà pagarli integralmente (possono tuttavia essere inseriti nel piano come importi da saldare senza falcidia). Anche l’eventuale debito per sanzioni penali pecuniarie non è coperto dall’esdebitazione. Il piano del consumatore può includere tali debiti per dilazionarli, ma non può cancellarli. Queste eccezioni, analoghe a quelle previste nel fallimento, sono poste a tutela di crediti ritenuti “indisponibili” per ragioni costituzionali o di ordine pubblico.

Procedimento: dalla domanda all’omologazione

Il procedimento per l’ammissione e l’omologazione del piano del consumatore si svolge interamente davanti al Tribunale competente (sezione fallimentare o dedicata alle procedure concorsuali minori) in composizione monocratica (giudice unico) . I passi principali, disciplinati dagli artt. 68-73 CCII, sono:

  • Deposito della proposta: il debitore, assistito dall’OCC, deposita un ricorso contenente la proposta di piano e tutta la documentazione richiesta (elenco dei creditori con importi e cause di prelazione; inventario dei beni e redditi; elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi 5 anni; dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, ecc.) . Deve essere allegata l’attestazione di fattibilità del piano redatta dall’OCC, che certifica la veridicità dei dati e valuta la sostenibilità del piano e la sua convenienza rispetto alla liquidazione.
  • Apertura della procedura e misure protettive: entro pochi giorni dal deposito, il Tribunale emette un decreto di apertura che dispone la comunicazione ai creditori. Contestualmente vengono attivate le misure protettive: non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né sequestri sul patrimonio del debitore, e non possono essere acquisiti nuovi diritti di prelazione (ipoteche) su beni del debitore . Questa sospensione automatica “congela” tutti i pignoramenti in corso – ad esempio se è in atto un’esecuzione immobiliare sulla casa, viene bloccata – e sospende i termini di prescrizione e decadenza dei crediti . Le misure protettive durano fino all’omologazione (o al rigetto) del piano. Il debitore ottiene così un’immediata tregua dai creditori.
  • Comunicazione e eventuali opposizioni: l’OCC o il debitore provvede a notificare la proposta di piano e il decreto ai creditori (compresi Agenzia Entrate e agente della riscossione, cui va trasmessa entro 3 giorni dal deposito ). I creditori non votano sul piano, ma possono presentare opposizione all’omologazione. In particolare, un creditore può eccepire la non convenienza del piano (art. 70 CCII), sostenendo che, per la sua posizione, il piano offre meno di quanto otterrebbe pignorando i beni del debitore. Può anche contestare la sussistenza dei requisiti (es. accusare il debitore di malafede, o che manchi la documentazione). Le opposizioni devono essere presentate entro il termine fissato dal giudice (nel decreto).
  • Udienza e omologazione: viene fissata un’udienza in cui il giudice valuta eventuali contestazioni e verifica d’ufficio la regolarità della procedura. Se non ci sono opposizioni di creditori o queste vengono respinte, e il giudice ritiene integrati tutti i requisiti (meritevolezza, convenienza del piano, ecc.), emette decreto di omologazione del piano. Il decreto di omologa rende il piano efficace e vincolante per tutti i creditori indicati. Se invece il giudice riscontra gravi irregolarità (ad es. inammissibilità per documenti incompleti, atti in frode, sproporzione evidente) può rigettare l’omologazione. Importante: un provvedimento di inammissibilità del piano non preclude al debitore di ripresentare una nuova domanda corretta . La Cassazione ha chiarito che il decreto di inammissibilità non ha natura decisoria definitiva, proprio perché il debitore può rimediare e riprovare (ordinanza Cass. n.30542/2024) . Il Correttivo ter 2024 ha infatti espressamente previsto la reclamabilità del provvedimento di inammissibilità e la possibilità di presentarne uno nuovo con requisiti migliorati .
  • Esecutività e riparto: una volta omologato, il piano è esecutivo. L’OCC assiste il debitore nell’esecuzione pratica: ad esempio, per vendere eventuali beni inclusi nel piano e distribuire il ricavato, oppure per effettuare i pagamenti rateali ai creditori secondo le tempistiche previste. I creditori sono obbligati ad accettare quanto stabilito dal piano omologato in luogo delle originarie pretese. Ciò vuol dire che, se un creditore vantava 50.000 € e il piano omologato prevede che ne riceverà 20.000 € in 4 anni, quella diventa la sua nuova legge del caso concreto: non può intraprendere altre azioni per chiedere di più né con tempistiche diverse.
  • Chiusura e esdebitazione: se il debitore adempie integralmente al piano (ossia paga tutto quanto promesso, o comunque rispetta le obbligazioni assunte nel piano), ottiene l’esdebitazione, cioè la liberazione definitiva da tutti i debiti residui non soddisfatti. Il tribunale emette un decreto che attesta la fine della procedura e la cancellazione dei debiti residui chirografari. In caso invece di inadempimento del piano, possono accadere due cose: (a) su istanza dei creditori, il tribunale dichiara risolto il piano e i creditori riacquistano la facoltà di agire per il recupero del dovuto residuo (deducendo quanto eventualmente incassato durante il piano); (b) in alternativa, il debitore può chiedere la conversione in liquidazione controllata, mettendo a disposizione i beni residui per soddisfare i creditori, e cercando poi l’esdebitazione attraverso la liquidazione. Il CCII prevede anche una speciale procedura di esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) per il soggetto persona fisica che “meritevole” non abbia nulla da offrire ai creditori: in tal caso il tribunale può ugualmente concedere la cancellazione dei debiti, salvo obbligo per il debitore di pagare ai creditori una parte dei propri eventuali redditi futuri nei successivi 4 anni. Questa è una novità importante introdotta per dare davvero una seconda opportunità a chi è nullatenente.

Giurisprudenza della Cassazione: dilazioni, moratorie e tutele per i creditori

In dieci anni di applicazione, il piano del consumatore ha generato un vivace dibattito in giurisprudenza, specie riguardo ai limiti della dilazione del pagamento dei crediti privilegiati e alle garanzie per i creditori. La Corte di Cassazione ha progressivamente delineato principi a favore di una lettura flessibile, bilanciando la finalità sociale del sovraindebitamento (seconda chance al debitore onesto) con il diritto dei creditori di non subire trattamenti deteriore rispetto alla liquidazione.

Ecco un riepilogo delle pronunce di legittimità più significative in materia, in ordine cronologico:

  • Cass. 4451/2018: inzialmente la Cassazione adottò un approccio restrittivo, sostenendo che la moratoria annuale ai sensi dell’art.8 L.3/2012 avesse natura sostanziale e non potesse essere prorogata oltre i termini di legge senza consenso espresso del creditore . Questa visione limitativa (termine massimo un anno) è stata però superata dalle sentenze successive.
  • Cass. 17834/2019 e Cass. 27544/2019: con due decisioni del 2019, la Suprema Corte ha aperto la strada alla derogabilità del limite annuale. In particolare, nell’ordinanza n.27544/2019 ha ritenuto ammissibile un piano di oltre 12 anni che prevedeva moratorie e pagamento parziale di crediti ipotecari . La Corte ha affermato che il vincolo di un anno non è rigido e che la durata maggiore è possibile purché si coinvolgano i creditori privilegiati consentendo loro di esprimersi o di votare sulla proposta . Si enfatizza il concetto che limitare a un anno rischierebbe di vanificare la seconda chance: se per risanare il debitore servono piani lunghi, il giudice può ammetterli, valutando caso per caso la convenienza per i creditori.
  • Cass. 17391/2020: ha confermato che la dilazione influisce sulla convenienza del piano. Più il pagamento ai creditori privilegiati è dilazionato nel tempo, più è necessario verificare che il valore attuale di quanto offerto sia almeno pari a quello ottenibile immediatamente in liquidazione . La decisione chiarisce che la valutazione di convenienza (domanda: i creditori prendono col piano più che in caso di liquidazione dei beni?) tiene conto anche dei tempi di realizzo. Se un creditore viene pagato in 10 anni, il giudice deve ponderare interessi e svalutazione. In ogni caso, resta ferma la regola: se il piano consente un recupero maggiore o uguale rispetto alla liquidazione fallimentare, può essere omologato anche con lunghe dilazioni .
  • Cass. 576/2024 (ord. 21 febbraio 2024, n. 576): questa ordinanza (successiva all’entrata in vigore del CCII) ha ribadito in ambito di Codice della Crisi la possibilità di piani con durata estesa. Ha dichiarato espressamente ammissibile una dilazione anche superiore a 5 o 7 anni nel pagamento dei crediti privilegiati, a condizione che: (a) i creditori siano posti in condizione di esprimersi (cioè possano eventualmente opporsi in sede di omologa); e (b) il giudice valuti che i loro interessi siano meglio tutelati dal piano rispetto all’alternativa liquidatoria . Questa pronuncia anticipa di pochi mesi l’intervento normativo del settembre 2024 che ha esteso la moratoria a 2 anni, confermando che non esiste un tetto rigido alla durata della ristrutturazione, se il piano è conveniente e rispettoso delle prelazioni.
  • Cass. Sez. I, 21 febbraio 2024, n. 4622: (ordinanza spesso citata assieme alla n.576/2024) ha chiarito la natura negoziale ma unilaterale del piano del consumatore. In sintesi, la Cassazione ha ribadito che il piano del consumatore non prevede voto dei creditori, a differenza dei concordati, per precisa scelta legislativa di favorire il debitore meritevole. Non è quindi possibile applicare analogicamente al piano del consumatore le regole del concordato preventivo (come il diritto di voto dei creditori privilegiati) nemmeno se il piano prevede falcidie o moratorie lunghe per tali crediti . Il creditore ha già uno strumento di tutela: può contestare la convenienza ex art. 12-bis L.3/2012 (oggi art. 70 CCII) e, se l’opposizione è fondata, il giudice nega l’omologa. Ma se il giudice accerta la convenienza e omologa, il creditore non poteva pretendere un voto preventivo (non c’è lacuna normativa, è una scelta voluta dal legislatore) .
  • Cass. Sez. I, 11 aprile 2025, n. 9549: si tratta di una delle pronunce più recenti e importanti, perché fa il punto dopo l’introduzione del termine biennale nel CCII. La Corte (Pres. Terrusi) ha enunciato il principio di diritto per cui la moratoria “fino a un anno dall’omologazione” prevista dalla vecchia legge 3/2012 deve essere interpretata come termine iniziale e non finale . In particolare, il “termine annuale (ora biennale) ex art. 8 comma 4 L.3/2012 e art. 67 comma 4 CCII” indica solo il momento a partire dal quale il debitore deve iniziare a pagare i crediti privilegiati, “non anche il momento entro il quale questi debbono essere soddisfatti per intero” . Dunque, in un piano omologato il debitore deve cominciare a pagare i creditori con garanzia al più tardi entro 12 (ora 24) mesi dall’omologa, ma può proseguire il pagamento anche ben oltre tale data, rateizzando per più anni. La Cassazione ha anche osservato che il nuovo art. 67 co.4 CCII (come mod. dal D.Lgs. 136/2024) è sostanzialmente sovrapponibile alla previsione della L.3/2012, salvo l’allungamento da uno a due anni . Quindi l’interpretazione rimane la stessa: termine di moratoria = dies a quo (inizio dei pagamenti), non termine finale. Questa ordinanza chiude il cerchio confermando definitivamente la possibilità di piani del consumatore con pagamenti ultrannuali ai creditori privilegiati, senza bisogno di consenso, purché il piano rispetti la regola della convenienza. Inoltre, la stessa sentenza n.9549/2025 ha ribadito che il piano del consumatore non è assimilabile a un concordato proprio perché il legislatore ha volutamente escluso il voto dei creditori – in linea con quanto già affermato da Cass. 4622/2024.

In conclusione, la giurisprudenza di legittimità più recente offre un quadro chiaro: il giudice ha ampi poteri di adattare il piano alle esigenze del caso concreto, potendo omologare dilazioni lunghe e decurtazioni anche importanti, a patto che il debito complessivo soddisfabile sia pari o superiore a quanto i creditori otterrebbero altrimenti. I creditori privilegiati non possono bloccare il piano imponendo il pagamento integrale entro un anno; possono però contestarne la convenienza. Questa evoluzione giurisprudenziale, recepita in parte dal legislatore con il correttivo 2024, dimostra la volontà di rendere il piano del consumatore uno strumento efficace e flessibile per superare la crisi debitoria senza sacrificare eccessivamente i diritti dei creditori.

Procedura passo-passo: come funziona il piano del consumatore

Vediamo ora in concreto cosa deve fare un debitore che voglia accedere al piano di ristrutturazione dei debiti, soprattutto dopo aver ricevuto atti di riscossione o pignoramenti. Di seguito descriviamo il percorso step-by-step, dall’analisi iniziale fino all’omologazione e all’esecuzione del piano, evidenziando tempi, scadenze e diritti del debitore in ogni fase.

1. Valutazione iniziale della situazione debitoria

Dopo la notifica di un atto di pagamento o un pignoramento, il primo passo è analizzare a fondo la propria posizione debitoria. È consigliabile rivolgersi immediatamente a un avvocato specializzato o a un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) per valutare:

  • L’entità totale dei debiti e la loro natura: ad esempio, distinguere tra debiti bancari (mutui, prestiti), debiti verso finanziarie, debiti fiscali (cartelle esattoriali, avvisi di accertamento), debiti verso privati, ecc.
  • L’anzianità e la legittimità dei debiti: verificare se alcuni sono prescritti, se ci sono vizi di notifica o calcoli errati (un debito contestabile potrebbe essere ridotto o annullato con un ricorso mirato).
  • La presenza di garanzie reali o personali: individuare quali debiti sono assistiti da ipoteca, pegno, privilegio (es. Equitalia ha privilegio su determinati beni) o da fideiussioni di terzi. Questo incide sul trattamento nel piano.
  • Il patrimonio e il reddito attuale del debitore: elenco dei beni immobili e mobili registrati (auto, immobili, quote) e flussi di reddito (stipendio, pensione, redditi d’impresa se presenti, ecc.). Bisogna anche stimare le spese necessarie mensili per il mantenimento proprio e della famiglia, perché il piano dovrà tenerne conto.
  • Eventuali cause di inammissibilità: ad esempio, se il debitore ha già beneficiato di un’altra procedura di sovraindebitamento negli ultimi 5 anni, oppure se emergono atti in frode compiuti recentemente (es. donazioni di beni ai figli per sottrarli ai creditori). Questi fattori devono essere identificati subito perché potrebbero precludere o sconsigliare il piano del consumatore, orientando verso altre soluzioni.

In questa fase, il professionista valuterà quale strumento utilizzare. Se il debitore è un consumatore puro e ha un patrimonio limitato ma vuole evitare la liquidazione dei beni, il piano del consumatore è solitamente l’opzione migliore. Se invece il debitore è un piccolo imprenditore o professionista, potrebbe doversi orientare sul concordato minore (che richiede consenso dei creditori) o sulla liquidazione controllata se non è in grado di offrire un piano soddisfacente. L’analisi iniziale serve proprio a scegliere la strada più adatta:

  • Piano del consumatore (art. 67 CCII): nessun voto dei creditori, adatto alle persone fisiche con entrate future per pagare un piano nel tempo.
  • Concordato minore (art. 74 CCII): simile al concordato preventivo, utile se il debitore è un imprenditore minore o ha bisogno di coinvolgere soci/garanti; richiede maggioranza di voti dai creditori.
  • Liquidazione controllata (art. 268 CCII): se i debiti superano di molto la capacità di pagamento e il debitore non è in grado di offrire un piano sostenibile, si può optare per liquidare i beni con l’aiuto di un liquidatore, sapendo però che si perderanno gli asset non indispensabili.
  • Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): estrema ratio per chi non ha nulla: richiede dimostrare meritevolezza e offre la liberazione dai debiti senza pagamento, ma con l’impegno morale di versare ai creditori, se possibile, parte dei redditi futuri per 4 anni.

Queste opzioni verranno confrontate insieme al debitore. Ad esempio, se il debito complessivo è talmente alto che neppure cedendo tutti i beni il debitore potrebbe soddisfarne una frazione significativa, il legale potrebbe consigliare la liquidazione invece del piano, perché così al termine (dopo la vendita dei beni) il debitore otterrà comunque la cancellazione di ogni debito residuo. Se invece il debitore ha un reddito stabile (stipendio) e vuole salvare la casa dall’asta, allora il piano del consumatore – magari con mantenimento del mutuo casa e falcidia di altri debiti – diventa lo strumento ideale.

2. Preparazione del piano e ruolo dell’OCC

Scelta la procedura, per il piano del consumatore bisogna passare alla fase operativa di predisposizione della proposta. Il debitore deve rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) territorialmente competente oppure a un professionista (avvocato, commercialista) che sia gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali. L’OCC avrà il compito di:

  • Raccogliere la documentazione completa: elenchi di debiti e creditori, atti di finanziamento, estratti di ruolo dell’Agenzia Riscossione (situazione aggiornata delle cartelle), contratti di mutuo, eventuali decreti ingiuntivi o precetti notificati, buste paga, estratti conto bancari, atti di proprietà immobiliare, visure catastali, ecc. Serve un quadro trasparente di tutto.
  • Redigere la relazione particolareggiata: l’OCC, secondo l’art. 68 CCII, deve preparare una relazione che accompagna la proposta, in cui attesta le cause dell’indebitamento, verifica la completezza e attendibilità dei dati forniti e valuta la fattibilità del piano. Deve anche esprimersi sulla condotta del debitore (diligenza, eventuali atti in frode) e sulla convenienza del piano per i creditori rispetto all’ipotesi liquidatoria . Questa relazione è un documento chiave: una sorta di “perizia” indipendente a garanzia del tribunale e dei creditori.
  • Assistere nella stesura del piano: debitore e OCC elaborano insieme la proposta, decidendo quanto proporre a ciascun creditore e in che tempi. Il piano deve indicare analiticamente tempi e modalità di pagamento per ciascun credito o classe di crediti . Ad esempio, si può proporre: al creditore ipotecario Alfa verranno pagati 100.000 € in 5 anni, di cui 12 mesi di moratoria senza rate e poi 48 rate mensili; ai creditori chirografari verrà pagato il 20% del dovuto in due soluzioni annuali; le cartelle esattoriali per IVA saranno pagate integralmente in 6 anni, mentre quelle per sanzioni verranno falcidiate al 10%, ecc. Ogni tipologia di debito va trattata, specificando le eventuali garanzie offerte (es: “la casa sarà venduta e il ricavato distribuito, oppure Tizio terzo verserà una somma una tantum, oppure ancora il debitore offrirà ai creditori il quinto dello stipendio per X anni”…). Il piano può anche prevedere la costituzione di classi di creditori con trattamenti differenziati, se opportuno. L’importante è che nel complesso rispetti le regole viste (privilegi almeno pari al valore dei beni, nessuna discriminazione ingiustificata, etc.).
  • Calcolo della fattibilità: il professionista dovrà costruire veri e propri piani finanziari previsionali, per assicurarsi che il debitore sia in grado di sostenere i pagamenti promessi. Si considerano i redditi netti disponibili ogni mese meno le spese familiari essenziali, per determinare la quota destinabile ai creditori. Occorre margine per imprevisti: ad esempio, se il debitore propone di pagare 500 € al mese, deve avere entrate stabili ben superiori (almeno 800-1000 €) per non fallire ai primi contrattempi.
  • Attestazione finale: al termine, l’OCC firma l’attestazione di veridicità dei dati e fattibilità del piano, che sarà allegata al ricorso. Questa figura di garante è fondamentale perché dà credibilità al piano davanti al giudice. Dichiarare il falso o omettere informazioni all’OCC ha conseguenze gravi (anche penali per il debitore), quindi è imperativo collaborare in modo trasparente.

Questa fase preparatoria può richiedere diverse settimane, a seconda della complessità del caso e della reattività del debitore nel fornire i documenti. È bene non perdere tempo: ad esempio, se c’è già una vendita all’asta fissata per un immobile, bisogna correre per depositare il piano prima che avvenga l’incanto, così da ottenere la sospensione. Allo stesso modo, se si vuole approfittare di eventuali “rottamazioni” delle cartelle in corso, il piano andrà coordinato con quelle scadenze (o a volte si decide di includere le cartelle nel piano anziché aderire alla rottamazione, valutandone la convenienza).

3. Deposito in tribunale e misure protettive immediate

Una volta pronti tutti gli atti, l’avvocato/gestore deposita il ricorso per l’ammissione al piano di ristrutturazione presso la cancelleria fallimentare del Tribunale competente. La competenza territoriale in genere è il tribunale del luogo di residenza o principale centro degli interessi del debitore (art. 9 CCII). Il ricorso contiene la proposta di piano, la relazione dell’OCC e tutta la documentazione di supporto in allegato.

Al momento del deposito scattano alcuni effetti importanti:

  • Si formalizza la domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento. Questo fa sì che eventuali atti esecutivi notificati poco prima possano essere sospesi. Ad esempio, se era stato notificato un atto di pignoramento e il termine di 10 giorni per l’udienza di vendita non è ancora decorso, depositare il piano consente di far rinviare sine die quella vendita.
  • Il corso degli interessi sui debiti si interrompe automaticamente dal momento del deposito, per la quota chirografaria dei crediti . Significa che, salvo che per i crediti garantiti (ipotecari, etc., su cui gli interessi legali comunque maturano anche in moratoria), gli interessi convenzionali e di mora cessano di accumularsi. Se avevamo un prestito personale a tasso del 10%, da quella data il debito non produrrà più interessi in attesa della definizione del piano. Questa regola protegge il debitore dall’aggravarsi della posizione durante la procedura.
  • Entro 3 giorni il gestore deve trasmettere copia della proposta e degli atti all’Agenzia della Riscossione e agli enti fiscali (Agenzia Entrate, Inps se ci sono contributi) . Questo perché tali creditori pubblici devono essere subito informati e iniziare a valutare la proposta, ed eventualmente astenersi da nuove azioni.
  • Il Tribunale, appena ricevuto il ricorso, emette un decreto di apertura (solitamente entro qualche giorno o settimana, a seconda dell’urgenza segnalata). In questo decreto il giudice conferma le misure protettive già previste ex lege: ordina che nessuna azione esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita contro il debitore e sul suo patrimonio fino all’esito . Vieta anche di iscrivere ipoteche o altri vincoli sui beni del debitore per debiti antecedenti. Questo decreto viene notificato a tutti i creditori a cura del gestore.

Le misure protettive operano quindi come un blocco generale: ad esempio, se un creditore aveva già un pignoramento sul conto corrente del debitore, la banca dovrà mantenere il conto bloccato ma non versare le somme al creditore finché dura la protezione (si “congelano” in attesa dell’omologa). Se un ufficiale giudiziario aveva in consegna un pignoramento mobiliare, dovrà arrestarsi. Se Equitalia aveva iscritto un fermo amministrativo sull’auto, con il decreto non ne potrà iscrivere di nuovi su altri veicoli. Ogni nuovo atto esecutivo sarebbe nullo se compiuto in violazione della sospensione.

Importante: la sospensione riguarda le azioni dei creditori verso il debitore. Non sospende invece eventuali atti cautelari a tutela del patrimonio nella procedura: ad esempio, il giudice su istanza del debitore può autorizzare sequestri conservativi contro terzi che devono soldi al debitore o altre misure per preservare attivi. Ma di norma in un piano del consumatore questo è raro, è più tipico nei concordati minori.

Il periodo che va dal deposito all’omologazione (che può durare alcuni mesi) è quindi coperto da questa sorta di scudo. Attenzione: il debitore deve approfittare di questa tregua per prepararsi ad adempiere il piano. Non significa che può distrarsi: se durante la pendenza della procedura il debitore compie atti che pregiudicano i creditori (ad esempio vende un bene senza autorizzazione), il tribunale può revocare le misure protettive e dichiarare improcedibile il piano, riaprendo immediatamente le ostilità dei creditori . Dunque, massima correttezza e vigilanza in questa fase.

4. Comunicazione ai creditori e gestione delle opposizioni

Dopo l’apertura, l’OCC (o in alcuni tribunali il debitore stesso tramite il suo avvocato) notifica a tutti i creditori l’avviso della presentazione del piano, allegando la proposta e il decreto del giudice. I creditori vengono invitati a presentare eventuali osservazioni o opposizioni entro un termine fissato (di solito qualche settimana).

Come detto, i creditori non votano formalmente, ma questa è la loro occasione per contestare il piano. Le contestazioni tipiche che possono sollevare sono:

  • Insussistenza requisiti soggettivi: ad esempio sostenere che il debitore in realtà non è un “consumatore” ma un imprenditore in senso lato, oppure che ha agito in malafede (portando prove di spese sproporzionate o di aver aumentato i debiti imprudentemente).
  • Incompletezza delle informazioni: se un creditore sa che il debitore ha omesso di dichiarare un certo bene o reddito, potrebbe segnalarlo (questo tuttavia accade raramente, dato che sarebbe interesse di tutti averli inclusi).
  • Trattamento non conforme alla legge: ad esempio, un creditore ipotecario potrebbe lamentare che nel piano ottiene meno del valore del bene ipotecato (violando art. 67 co.4 CCII). Oppure l’Agenzia Entrate potrebbe obiettare che il piano prevede la falcidia dell’IVA, cosa non consentita.
  • Iniquità o difetto di convenienza: il motivo più comune. Il creditore confronta cosa riceverebbe col piano e cosa ricaverebbe se, ipoteticamente, pignorasse i beni del debitore. Se ad esempio dal piano risulterebbe pagato al 10% in 5 anni, ma sa che il debitore possiede una casa vendibile che lo soddisferebbe al 50% subito, potrebbe opporsi affermando che il piano non è conveniente per lui.

L’opposizione sulla convenienza è regolata dall’art. 70 CCII (prima art. 12-bis L.3/2012). In caso di contestazione, il giudice dovrà fare un approfondimento: se ritiene che effettivamente il credito dell’opponente otterrebbe una percentuale maggiore nella liquidazione rispetto a quanto offre il piano, dovrà negare l’omologazione per quel motivo, a meno che il debitore non modifichi la proposta in senso migliorativo prima della decisione.

Se invece ritiene che il creditore stia ricevendo col piano almeno altrettanto (o di più) dell’alternativa, potrà omologare nonostante l’opposizione . Ad esempio, Cassazione ha chiarito che il giudice può omologare anche contro il voto contrario del fisco se ritiene che le somme proposte coprano tutto il realizzabile .

Tutti i creditori che fanno opposizione diventano parti formali del procedimento (devono costituirsi in giudizio, spesso con un proprio legale, specie le banche o il Fisco lo fanno). I creditori che restano inerti non perdono nulla: semplicemente accettano tacitamente la proposta e saranno vincolati all’esito.

Durante questo periodo, non è raro che l’OCC o il debitore mantengano un dialogo informale con i principali creditori: ad esempio, si potrebbe concordare una modifica migliorativa del piano verso un creditore chiave per indurlo a non opporsi. A volte banche o finanziarie inviano osservazioni all’OCC, il quale può farsi mediatore di piccoli aggiustamenti (es: il creditore chiede di abbreviare la dilazione o inserire una garanzia; se fattibile, il debitore può accettare e presentare un piano emendato prima dell’udienza). Questo è permesso e spesso utile per assicurare un percorso più consensuale.

5. Udienza in tribunale e omologazione del piano

Trascorso il termine per le eventuali opposizioni, viene celebrata l’udienza di omologazione davanti al giudice. In tale sede:

  • Si verifica la regolarità delle notifiche a tutti i creditori (il giudice controlla che ogni creditore noto sia stato avvisato). Se un creditore non è stato avvertito per errore, occorrerà rimediare (il giudice potrebbe rinviare l’udienza per far integrare la notifica).
  • Si discutono le opposizioni depositate. Il giudice sente le parti: ad esempio, il legale del creditore Alfa spiega perché secondo lui il piano non conviene; l’avvocato del debitore replica magari evidenziando che la stima del bene fatta dall’OCC dimostra il contrario, ecc. Il giudice può chiedere chiarimenti all’OCC, che di solito è presente o produce una nota per rispondere alle contestazioni tecniche (es: un creditore contesta la perizia di stima dell’immobile – l’OCC difende la sua valutazione o la integra).
  • Se non ci sono opposizioni, o se vengono tutte rigettate, il giudice passa a verificare d’ufficio i requisiti di legge: controlla che il debitore rientri nei parametri (consumatore, no procedure pendenti, non emergono frodi), che la documentazione sia completa (il giudice confronta l’elenco creditori con eventuali risultanze, come le visure e altri dati) e che il piano rispetti le norme (ad es. IVA non tagliata, privilegi soddisfatti al valore di liquidazione, ecc.). In pratica, il giudice compie un ultimo check formale sostanziale di conformità.
  • Se tutto è a posto, emette il decreto di omologazione. Il decreto viene di solito pronunciato in udienza o poco dopo (a volte il giudice si riserva qualche giorno per scriverlo). Con l’omologa, il piano diventa obbligatorio per tutti i creditori inclusi. Il provvedimento viene comunicato alle parti e pubblicato nei registri ufficiali (il CCII prevede che sia pubblicato sul registro delle procedure di insolvenza e comunicato agli uffici competenti, come Conservatoria se ci sono immobili, ecc.).

Nel caso in cui invece il giudice rigetti l’omologazione, può farlo con sentenza (impugnabile in appello) se rigetta per motivi di merito, oppure con decreto se semplicemente dichiara la procedura improcedibile. Il rigetto può avvenire per:

  • Accoglimento di un’opposizione sulla convenienza (in tal caso spesso il giudice rigetta con decreto motivato l’omologa).
  • Riscontro di mala fede del debitore o informazioni incomplete essenziali (ad esempio scopre che il debitore ha omesso volontariamente qualche grosso debito per favoritismo verso un creditore).
  • Impossibilità di eseguire il piano: se ad esempio il giudice valuta che il piano è chiaramente non fattibile (numeri irrealistici) e magari il debitore nel frattempo ha perso il lavoro, potrebbe non omologare per mancanza del requisito di fattibilità.

Contro il diniego di omologa o l’omologazione concessa nonostante opposizioni, è previsto il reclamo al tribunale collegiale (entro 15 giorni) da parte delle parti soccombenti (debitore se è stato negato, creditore se è stato omologato contro la sua opposizione) . Il collegio riesaminerà la questione in tempi brevi. In ogni caso, finché pende il reclamo, le misure protettive restano in vigore (per evitare azioni precipitose dei creditori).

Va sottolineato che, a differenza del concordato preventivo, nel piano del consumatore non c’è voto, quindi l’omologazione da parte del giudice è sostitutiva del consenso dei creditori. Proprio per questo l’iter è più rapido e “autoritativo”, ma richiede un controllo di merito più penetrante da parte del tribunale sulla sostenibilità e correttezza della proposta.

6. Esecuzione del piano: pagamenti, sorveglianza e adempimento

Dopo l’omologazione, si apre la fase di esecuzione del piano. Il debitore deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto, sotto la supervisione dell’OCC. Gli adempimenti tipici sono:

  • Effettuare i pagamenti nei termini stabiliti: se il piano prevede rate mensili, il debitore dovrà versarle puntualmente, di solito su conti dedicati indicati dall’OCC o direttamente ai creditori se così stabilito. L’OCC può assumere il ruolo di “gestore” incassando le somme dal debitore e provvedendo a ripartirle ai creditori secondo il piano (specie se la proposta è complessa). Esempio: se la casa va venduta entro 6 mesi e con il ricavato pagare X ai creditori, l’OCC seguirà la vendita (spesso è il liquidatore di fatto per quella vendita) e poi, incassato il prezzo, redigerà un piano di riparto approvato dal giudice per distribuire le somme.
  • Monitoraggio: l’OCC invia periodicamente relazioni al giudice sull’andamento dell’esecuzione. Se il debitore ritarda un pagamento o se si verifica qualche evento straordinario, il gestore lo segnala. I creditori sono informati dei pagamenti ricevuti.
  • Variazioni nelle condizioni: se durante l’esecuzione il debitore si trova in difficoltà oggettive (ad es. perde l’occupazione o sopraggiunge una malattia) può rivolgersi al giudice per chiedere di modificare il piano o sospendere temporaneamente i pagamenti. Il CCII (riprendendo L.3/2012) prevede la possibilità di apportare modifiche al piano omologato previa autorizzazione, purché ciò non leda i diritti dei creditori. Ovviamente è una situazione da gestire con cautela, perché i creditori potrebbero opporsi. In alcuni casi, se il problema è temporaneo, il giudice può concedere una proroga dei termini di adempimento.
  • Chiusura della procedura: una volta che tutte le obbligazioni previste dal piano sono state adempiute (pagate le rate, venduti i beni, ecc.), l’OCC presenta un rendiconto finale al tribunale. Il giudice verifica e dichiara completato il piano. A questo punto il debitore può chiedere l’ordine di cancellazione di eventuali ipoteche giudiziali iscritte, il dissequestro di beni, ecc., in base a quanto previsto dal piano (ad esempio, se c’era un pignoramento immobiliare sospeso, con l’esecuzione completa si estingue definitivamente).
  • Esdebitazione finale: con decreto di chiusura, il tribunale dichiara che il debitore è esdebitato, ossia liberato dai debiti residui oggetto del piano. Questo decreto viene comunicato ai creditori. Da quel momento, il debitore rinasce finanziariamente pulito: i creditori chirografari che avevano visto falcidiato il loro credito non possono più pretendere nulla oltre quanto ricevuto (devono anche scaricare le eventuali perdite a livello fiscale, se applicabile). I creditori privilegiati che avessero ottenuto solo il valore del bene e nulla di più, non possono cercare di colpire altri beni per la differenza. Fa eccezione – come detto – solo qualche debito non esdebitabile (alimenti, risarcimenti per dolo, ecc.), che se non soddisfatto resta a carico del debitore. Ma si tratta di casistiche particolari.

Durante l’esecuzione, il debitore deve mantenere un comportamento collaborativo e prudente. Ad esempio, evitare di contrarre nuovi debiti significativi: sebbene la legge non lo vieti espressamente, indebitarsi di nuovo potrebbe compromettere la capacità di rispettare il piano e verrebbe visto malissimo dal giudice (potrebbe configurare un abuso). Meglio aspettare la conclusione prima di assumere ulteriori obbligazioni.

Nel caso sfortunato in cui il debitore non riesca a completare i pagamenti secondo il piano (inadempimento rilevante), i creditori o l’OCC possono chiedere la risoluzione del piano al tribunale. La risoluzione ha l’effetto di far rivivere integralmente i debiti originari, detratto quanto eventualmente pagato nel frattempo. I creditori tornano liberi di agire (possono riprendere i pignoramenti sospesi). Inoltre, il debitore che abbia fatto fallire un piano del consumatore potrebbe non essere ammesso a proporne un altro subito: serve attendere almeno 5 anni da quel fallimento di procedura. Anche per questo è essenziale che il piano venga calibrato bene all’inizio, con margini di sicurezza.

Fortunatamente, con l’aiuto di professionisti e un’attenta pianificazione, la gran parte dei piani omologati giunge a buon fine, poiché sono costruiti proprio sulla base delle effettive possibilità del debitore, evitando promesse irrealistiche.

Difese e strategie legali del debitore

Parallelamente all’avvio di un piano del consumatore, un debitore accorto deve mettere in campo tutte le strategie difensive per tutelarsi dai creditori. Vediamo quali azioni legali e accorgimenti tattici possono essere adottati, anche in via complementare al piano, per ottenere il miglior risultato possibile.

Contestare i debiti illegittimi o prescritti

Prima di includere un debito nel piano per pagarlo (anche solo parzialmente), è opportuno verificare se quel debito sia realmente dovuto. Spesso tra le passività figurano importi non corretti o addirittura non più esigibili. Ad esempio:

  • Prescrizione: molti debiti si prescrivono con il tempo (in genere 5 anni per bollette, rate scadute, interessi; 10 anni per capitali da sentenze; 3 anni per contributi INPS, ecc.). Se un creditore non ha mai sollecitato un pagamento per lungo tempo, quel debito potrebbe essere prescritto. Inserirlo nel piano significherebbe “resuscitarlo”. Meglio quindi far valutare la prescrizione e, se c’è, eccepirla formalmente al creditore o davanti al giudice, chiedendo l’annullamento del debito. Ad esempio, cartelle esattoriali molto vecchie potrebbero essere prescritte se l’Agente della Riscossione non ha notificato atti interruttivi.
  • Usura e interessi illegittimi: nei mutui e prestiti, controllare il tasso effettivo globale. Se supera i tassi soglia, si può far valere l’usura e non sono dovuti interessi (talvolta si recuperano anche somme). Oppure possono esserci clausole nulle (es. anatocismo) che riducono il debito effettivo. Prima di riconoscere il debito nel piano, il legale del debitore potrebbe avviare un’azione di accertamento negativo o sollevare queste questioni come leverage in trattativa.
  • Vizi di notifica o difetti formali: specie per le cartelle esattoriali, occorre controllare che siano state notificate regolarmente. Una cartella mai notificata (o notificata a un indirizzo errato) è giuridicamente inesistente e si può far annullare. Così come un decreto ingiuntivo non opposto perché mai ricevuto: se il debitore non ne sapeva nulla, c’è possibilità di chiedere la rimessione nei termini o opporsi tardivamente. Questi aspetti tecnici possono portare ad annullare il debito o guadagnare tempo.
  • Importi contestabili: a volte il debito deriva da una contestazione fiscale non fondata o da una causa civile in corso. Se si ha motivo di ritenere il debito ingiusto, conviene proseguire con il ricorso nelle sedi proprie (Commissione Tributaria, Tribunale civile). Il piano del consumatore può comunque includere un debito contestato in via prudenziale, ma specificando che è sub judice e prevedendo magari che in caso di sgravio le somme stanziate vadano altrove. In alcuni casi, meglio sospendere la definizione di quel debito finché la causa è pendente (a meno che un accordo transattivo sia possibile).

In sintesi, non tutti i debiti sono sacrosanti: l’avvocato specializzato li passerà al setaccio per individuare eccezioni e opportunità di riduzione. Questo può alleggerire il carico da inserire nel piano. Ad esempio, se si riesce ad annullare in autotutela o in giudizio alcune cartelle per vizi formali, quelle non andranno più considerate nel piano, migliorando la sostenibilità per le restanti.

Sfruttare le sospensioni legali e d’urgenza

Quando un debitore è colpito da atti esecutivi (come un pignoramento immobiliare o dello stipendio), il tempo è cruciale. Prima ancora che il piano produca i suoi effetti (cosa che richiede almeno il deposito), si possono attivare le seguenti strategie di sospensione:

  • Istanza di sospensione al giudice dell’esecuzione: se un pignoramento è in corso (ad es. casa all’asta), il debitore può presentare un’istanza al giudice dell’esecuzione per sospendere la vendita. Questo di solito richiede di addurre motivi validi (esempio: trattativa in corso con creditori, imminente presentazione di un piano del consumatore, ecc.). Alcuni giudici possono concedere rinvii delle aste per permettere soluzioni concordate. Non è un diritto automatico, ma tentare può far guadagnare qualche mese.
  • Accordo temporaneo con i creditori: se il debitore informa il creditore (es. la banca procedente) di star predisponendo un piano di ristrutturazione, potrebbe ottenere una sospensione volontaria delle azioni per qualche settimana. Alcune finanziarie preferiscono attendere l’esito piuttosto che incorrere in spese esecutive ulteriori se poi tutto viene congelato. Questo approccio “di negoziazione” però funziona solo con creditori collaborativi.
  • Misure cautelari in tribunale: in casi estremi, l’avvocato può ricorrere d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere dal giudice un provvedimento che sospenda immediatamente un’azione per evitare un danno grave e irreparabile. Ad esempio, se la casa familiare sta per essere venduta all’asta e c’è già un piano del consumatore quasi pronto, si può provare un ricorso cautelare sostenendo che la vendita pregiudicherebbe irrimediabilmente la possibilità di ristrutturare i debiti (danno alla dignità del debitore etc.). Non è scontato, ma talvolta i tribunali concedono una sospensione provvisoria (anche in attesa del deposito del piano).
  • Sospensione automatica ex legge nelle more della procedura: come visto, una volta depositata la domanda di piano, tutte le esecuzioni sono sospese per legge fino all’omologa . Ma prima di quel momento, se possibile anticipare il deposito, meglio farlo. Ad esempio, presentare subito un ricorso “snello” con la richiesta di sospendere le esecuzioni, e integrare i documenti successivamente. Alcuni tribunali permettono depositi in bozza pur di attivare lo stop. È però rischioso se non si è pronti a completare, perché un ricorso incompleto potrebbe essere respinto.

Negoziare accordi stragiudiziali a saldo e stralcio

Parallelamente alla procedura, il debitore – tramite il proprio legale – può tentare di negoziare accordi transattivi con singoli creditori. L’idea è proporre un saldo e stralcio, cioè il pagamento di una certa somma immediata o in breve termine, a fronte dell’annullamento del debito residuo. Perché farlo se esiste il piano? Ci sono situazioni in cui la transazione privata conviene:

  • Se il debitore riesce a reperire liquidità immediata (ad esempio con l’aiuto di un parente) per chiudere subito il debito con uno o due creditori più aggressivi (come la banca che pignora la casa), può valere la pena. Questo credito si estingue e uno dei “problemi” è risolto; il piano del consumatore poi riguarderà gli altri debiti rimasti.
  • Alcuni creditori, sapendo che col piano potrebbero ricevere ad es. il 30% in 5 anni, sono disposti ad accettare un 20-25% subito cash e liberare il debitore. Questo elimina anche un eventuale oppositore dal tavolo.
  • Gli accordi extragiudiziali sono flessibili: si può modulare qualsiasi condizione, senza necessità di autorizzazione del tribunale. Ovviamente serve la firma di tutti i creditori coinvolti in quell’accordo e l’esecuzione effettiva (pagamento) per formalizzare l’estinzione del debito.
  • Un caso tipico: banche o finanziarie con crediti chirografari (prestiti non garantiti) spesso vendono i crediti a società di recupero (c.d. fondi speculativi). Queste società comprano a forte sconto e possono accettare stralci notevoli (anche 10-15% del nominale) pur di incassare subito. Se il debitore ha qualche risorsa, può approfittarne. Il vantaggio è che quel creditore poi esce dal conteggio del piano o rientra per il saldo già corrisposto.

Naturalmente, per negoziare serve capacità di trattativa e spesso far leva proprio sulla possibilità del piano: il debitore può dire al creditore “Se andiamo in piano del consumatore tu prenderai 20 in 4 anni, se facciamo un accordo ora te ne do 15 subito”. Molti creditori preferiranno il male minore immediato piuttosto che attendere.

Occorre però fare attenzione a non favorire indebitamente un creditore a scapito di altri. Se il debitore paga fuori dal piano uno specifico creditore in misura maggiore di quanto avrebbe ottenuto col piano, questo potrebbe essere visto come atto in frode verso gli altri (violazione par condicio). Meglio quindi fare accordi equilibrati e possibilmente dichiarare nel piano quelli già conclusi. Ad esempio: “Il debitore ha già definito transattivamente il debito con XY Bank pagando il 25%, per tale creditore si chiede l’omologa dell’accordo ex art. 10 co…”. In questo modo è tutto trasparente e opponibile.

Integrare strumenti di definizione agevolata dei debiti fiscali

Una strategia particolare riguarda i debiti fiscali e contributivi (cartelle Agenzia Entrate-Riscossione): sfruttare le eventuali definizioni agevolate offerte dalla legge. Negli ultimi anni, il legislatore ha varato diverse misure di “pace fiscale” di cui un debitore può beneficiare anche mentre prepara un piano del consumatore. Ad esempio:

  • La Rottamazione-quater delle cartelle (Definizione 2023) introdotta dalla L.197/2022 consente di estinguere i carichi affidati dal 2000 al 30/6/2022 pagando solo il capitale e poche spese, senza sanzioni né interessi di mora, anche a rate in 5 anni . Un debitore con molte cartelle potrebbe aderire per ridurre l’ammontare dovuto. Se l’ha fatto, nel piano del consumatore inserirà i debiti già rideterminati dalla rottamazione (sapendo che dovrà rispettare quelle rate). Oppure, se non ha ancora aderito, potrebbe decidere di includere le cartelle nel piano agli stessi termini della rottamazione, facendosi approvare dal giudice un trattamento analogo. In ogni caso, la rottamazione è un grosso vantaggio: elimina sanzioni e interessi, riducendo anche del 30-40% certi debiti .
  • Lo Stralcio dei mini-debiti fino a 1.000 €: sempre la L.197/2022 ha previsto l’annullamento automatico dei debiti sotto 1000 euro affidati a riscossione prima del 2015 . Il debitore dovrebbe controllare se rientra in questa casistica: quelle somme verranno eliminate d’ufficio (entro marzo 2023 la norma prevedeva lo stralcio). Nel piano, quei debiti non vanno considerati (o si dichiara che sono stati annullati per legge).
  • Definizione agevolata delle liti tributarie: per chi ha contenziosi tributari in corso, sono previste forme di conciliazione pagando percentuali ridotte (100% se ha perso, 40% se ha vinto in primo grado, ecc.). Se il debitore è in causa col Fisco, può valutare di aderire a queste definizioni per chiudere la lite e inserire nel piano solo l’importo agevolato concordato. Ad esempio, una causa pendente in Appello può chiudersi pagando il 15% del valore se in primo grado aveva vinto il contribuente. Queste finestre però hanno scadenze (la legge 197/2022 fissava domanda al 30/6/2023 e pagamento entro il 2023, poi prorogati al 2025 per alcuni gradi ).
  • Transazione fiscale e contributiva: all’interno del piano del consumatore stesso, è possibile prevedere una sorta di transazione sui tributi: si offre al Fisco una certa percentuale sui crediti chirografari (es. sanzioni e interessi) mentre su IVA e ritenute solo la dilazione come imposto dalla legge. L’Agenzia Entrate e l’INPS non votano, ma possono opporsi se ritengono la quota insufficiente. Tuttavia, spesso accettano il ruolo passivo: ad esempio, un piano che offre il 10% delle sanzioni tributarie e l’integrale dell’IVA dilazionata potrebbe passare senza opposizione se ben congegnato.

La strategia ideale è quindi: combinare gli strumenti deflativi del debito pubblico con il piano. L’Avv. Monardo e il suo staff, ad esempio, verificano sempre se il cliente può rientrare in rottamazioni o altre sanatorie per abbattere subito una parte del debito fiscale, rendendo il piano più leggero. Se tali strumenti non sono più attivabili, considerano l’equivalente trattamento all’interno del piano stesso (sapendo che il giudice glielo consente in gran parte, salvo i limiti su IVA).

Salvaguardare i beni essenziali (prima casa, strumenti di lavoro)

Il fine ultimo del piano del consumatore è permettere al debitore di superare la crisi conservando, se possibile, i beni essenziali per la vita e la ripartenza economica. Tra le strategie legali c’è quindi quella di proteggere la prima casa e gli strumenti di lavoro. Ecco come:

  • Sospensione dei pignoramenti immobiliari sulla casa di abitazione: Già con la legge 3/2012 erano state introdotte misure per tutelare l’abitazione principale. Ad esempio, nel 2020 col Decreto “Ristori” era stato temporaneamente bloccato qualsiasi pignoramento immobiliare sulla prima casa per alcuni mesi . Nel piano del consumatore, il debitore può chiedere al giudice di sospendere l’asta della prima casa e includere nel piano una soluzione (come la prosecuzione del mutuo regolare, ex art. 67 co.5 CCII, o la liquidazione concordata a un determinato valore se sostenibile). La priorità è evitare che la casa venga svenduta all’asta: piuttosto, se va alienata, meglio farlo all’interno del piano con vendita concordata (magari a un acquirente individuato a prezzo di mercato) per soddisfare i creditori ipotecari. Questo evita la tipica decurtazione d’asta e consente al debitore di realizzare il valore pieno, con eventuale eccedenza a suo favore.
  • Mantenimento del mutuo prima casa: come già detto, se il debitore è in regola o quasi, conviene proseguire il mutuo e tenersi l’immobile. Il piano può essere costruito per pagare gli altri debiti lasciando intonso il mutuo. Giuridicamente ciò è possibile e il giudice non vede ostacoli, perché il creditore ipotecario non subisce pregiudizio (continua a incassare come da contratto). Questo stratagemma permette di tenere l’abitazione fuori dalla procedura, concentrandosi sui debiti minori.
  • Tutela degli strumenti di lavoro: il codice civile già prevede che certi beni, come gli strumenti indispensabili al lavoro del debitore, siano parzialmente impignorabili (art. 514 c.p.c.). Nel piano del consumatore, se il debitore è un lavoratore autonomo o artigiano, è importante evidenziare quali beni servono per produrre reddito (ad esempio l’auto per un agente di commercio, o i macchinari per un artigiano). Il piano cercherà di non sacrificare tali beni, perché vendendoli si toglierebbe al debitore la capacità di pagare le rate. In pratica l’OCC spesso esclude dalla liquidazione i beni strumentali minimi, giustificando che servono a generare flussi per il piano stesso. I creditori raramente contestano se è ragionevole.
  • No ad azioni esecutive sui beni futuri essenziali: se il debitore ha ad esempio uno stipendio o pensione su cui non c’è ancora pignoramento, con la presentazione del piano ottiene che nessuno possa avviare il pignoramento (misura protettiva). Ciò preserva quelle entrate per alimentare il piano. Anche eventuali rimborsi fiscali o crediti verso terzi del debitore possono essere protetti dentro il perimetro del piano (il giudice può ordinare che eventuali somme dovute al debitore affluiscano alla procedura e non siano distratte dai singoli creditori).

In sostanza, le strategie difensive puntano a congelare le azioni aggressive sui beni vitali e incanalarle nella procedura collettiva, dove c’è un giudice che vigila sul rispetto della dignità del debitore e dell’equità verso tutti i creditori.

Agire tempestivamente e con buona fede

Una delle “strategie” meno tecniche ma più efficaci per il successo è la tempestività unita alla correttezza comportamentale:

  • Non aspettare l’ultimo momento: ogni giorno di ritardo può peggiorare la situazione. Ad esempio, se si lascia che un creditore iscriva ipoteca giudiziale sulla casa prima di presentare il piano, quel creditore potrebbe ottenere un miglior rango e complicare il piano. O se si fa decorrere il termine per impugnare un atto, si perdono diritti di difesa. Muoversi subito, appena si percepisce di essere in insolvenza, consente di avere più opzioni. In particolare, rivolgersi all’avvocato prima che partano i pignoramenti può evitare molte complicazioni.
  • Trasparenza con il professionista e il giudice: dichiarare tutti i propri beni, redditi e debiti senza nascondere nulla. Qualunque omissione rilevata mina la credibilità del debitore e può portare all’inammissibilità. La sincerità paga: se ad esempio il debitore ha commesso qualche errore (tipo ha fatto spese eccessive o ha aiutato un parente indebitandosi), è meglio ammetterlo e spiegarlo dettagliatamente all’OCC, piuttosto che cercare di mascherarlo. L’OCC potrà argomentare che magari c’era leggerezza ma non malafede deliberata.
  • Evitare atti pregiudizievoli recenti: il debitore dovrebbe astenersi da qualsiasi operazione sul patrimonio non strettamente necessaria mentre si prepara il piano. Niente vendite di beni sottocosto a familiari, niente accensione di nuovi finanziamenti se non concordati (perché indebitarsi ulteriormente prima del piano è il peggior segnale). Se ha del denaro risparmiato, meglio tenerlo per offrire pagamento ai creditori nel piano, invece che impiegarlo in altro. Qualunque movimento bancario anomalo può destare sospetti (es. prelevamenti ingenti in contanti senza giustificazione).
  • Collaborazione con l’OCC: il debitore dovrebbe fornire rapidamente tutti i documenti richiesti e rispondere a ogni domanda. L’OCC deve “fidarsi” del debitore e percepire il suo impegno. Questo sarà riportato in relazione come indice di meritevolezza.
  • Rispetto delle piccole regole di procedura: ad esempio, presentarsi alle udienze se richiesto, depositare le memorie nei termini, ecc. Anche se l’avvocato seguirà tutto ciò, è importante che il debitore segua le istruzioni (ad es., aprire un conto dedicato se consigliato, smettere di pagare taluni creditori isolatamente per non infrangere la par condicio, e così via).

In definitiva, la strategia vincente è dimostrare di essere un debitore affidabile e volenteroso che cerca sinceramente di risanare la propria situazione. I giudici sono propensi ad aiutare chi dimostra merito e onestà, mentre puniscono chi cerca furbizie.

Strumenti alternativi per la gestione dei debiti

Oltre al piano di ristrutturazione ex art. 67 CCII, l’ordinamento prevede altre soluzioni che il debitore dovrebbe conoscere. A seconda dei casi, questi strumenti alternativi possono essere utilizzati in via principale oppure combinati con il piano stesso. Ecco una panoramica:

Rottamazione delle cartelle esattoriali e definizioni agevolate

La rottamazione delle cartelle è una misura straordinaria varata a più riprese dal legislatore per aiutare contribuenti e imprese a regolarizzare i debiti fiscali iscritti a ruolo. L’ultima in ordine di tempo, la rottamazione-quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), ha permesso di estinguere i carichi affidati all’Agenzia Entrate-Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale, le spese vive e l’aggio, senza sanzioni né interessi di mora, con pagamento in unica soluzione oppure in 18 rate spalmate su 5 anni . La scadenza per aderire era il 30 aprile 2023 e i pagamenti sono in corso (prima rata luglio 2023, seconda ottobre 2023, poi a seguire fino al 2027).

Chi ha potuto aderire ha ottenuto risparmi notevoli, specialmente su cartelle composte da sanzioni amministrative e interessi. Ad esempio, una cartella da 10.000 € per multe stradali poteva essere definita con circa 6.000 €. Se il debitore ha aderito, il residuo da pagare con la rottamazione confluisce nel piano del consumatore come debito da onorare ratealmente; se non ha aderito in tempo, potrebbe valutare se nel 2024-2025 il legislatore aprirà una nuova rottamazione e nel frattempo può prevedere nel piano un pagamento equivalente (così da poter eventualmente sfruttare la misura se arriverà, o comunque trattare il Fisco analogamente).

Altre definizioni agevolate recenti:

  • Stralcio dei mini-debiti fino a 1000 €: previsto sempre dalla L.197/2022 (commi 222-229), ha disposto l’annullamento automatico al 31 marzo 2023 dei debiti di importo residuo fino a 1000 euro affidati a riscossione tra 2000 e 2015. Molti debitori si sono visti cancellare d’ufficio vecchie cartelle di piccolo importo. Perciò, nel fare l’elenco debiti, è bene verificare se alcune cartelle rientrano in questo stralcio (sono eliminate senza bisogno di domanda).
  • Definizione delle liti tributarie pendenti: sempre la L.197/2022 ha offerto ai contribuenti con ricorsi fiscali in corso la chance di chiudere pagando una percentuale del valore della causa, variabile dal 100% al 5% a seconda dello stato e degli esiti dei gradi di giudizio. Ad esempio, se il contribuente aveva vinto in primo grado contro l’Agenzia delle Entrate, poteva definire la lite in appello pagando solo il 40% dell’imposta contestata (sanzioni zero) . Queste adesioni andavano presentate entro il 30 giugno 2023 (termine poi prorogato per taluni gradi al 2025). Se il debitore ha colto quest’opportunità, il suo debito fiscale si riduce notevolmente.
  • “Saldo e stralcio” per contribuenti in difficoltà: nel 2019 c’era stata una misura (L. 145/2018) rivolta alle persone fisiche con ISEE basso, che permetteva di pagare solo il 16%–35% di certe cartelle. Quello specifico saldo e stralcio non è attivo ora, ma il concetto resta: il legislatore a volte introduce condoni mirati per fasce deboli.

Attenzione: le definizioni agevolate sono alternative alle procedure concorsuali. Significa che se un debitore le sfrutta e paga quanto dovuto, non serve il piano per quella parte. Ma se il debitore non riesce a pagare le rate di rottamazione, decadrà e dovrà includere di nuovo l’intero debito (compresi interessi e sanzioni riattivate). Un piano del consumatore può in tal caso subentrare come “paracadute” se l’adesione agevolata fallisce.

In definitiva, è sempre raccomandabile valutare se qualche debito pubblico può essere definito in via agevolata per legge. Questo può alleggerire il carico da affrontare col piano. L’Avv. Monardo, esperto anche in diritto tributario, verifica sistematicamente la possibilità di rottamare o transigere con il Fisco prima di finalizzare un piano del consumatore.

Concordato minore (accordo di ristrutturazione con i creditori minori)

Il concordato minore è la procedura parallela al piano del consumatore per chi non è un “consumatore”. Introdotto dal Codice della Crisi (artt. 74-83 CCII), ha caratteristiche simili ad un concordato preventivo “semplificato”:

  • Possono accedervi imprenditori minori, start-up innovative, professionisti, imprenditori agricoli e tutti i debitori non fallibili che però non sono consumatori (ovvero i debiti sono per attività professionali/imprenditoriali) .
  • La proposta di concordato minore è soggetta all’approvazione dei creditori: viene infatti indetta un’assemblea o raccolta di voti, e serve la maggioranza (oltre il 50% dei crediti ammessi al voto) perché il concordato sia approvato . I creditori privilegiati partecipano al voto solo se il piano chiede loro rinunce sui diritti.
  • Il tribunale omologa solo se c’è stata la maggioranza richiesta e se il piano rispetta le leggi (anche qui c’è la verifica di fattibilità e meritevolezza).
  • Può essere proposto anche dal debitore consumatore con soci coobbligati? In teoria il consumatore ha già il suo strumento dedicato; il concordato minore è pensato più per realtà con più creditori “qualificati” e magari con beni aziendali da gestire.
  • La struttura del piano nel concordato minore è libera come nel piano consumatore (può prevedere cessione beni, moratorie, classi di creditori, ecc.), ma deve ottenere il consenso. Questo spesso è uno scoglio: se i creditori sono molti o litigiosi, il concordato minore può fallire per mancanza di voti. Nel piano del consumatore invece il problema non si pone perché decide il giudice.
  • Un vantaggio del concordato minore è che il debitore imprenditore può continuare eventualmente l’attività sotto il controllo dell’OCC e proporre un risanamento anche mantenendo l’impresa in esercizio (cosa che per un consumatore non ha senso, non avendo un’azienda da tenere viva).

In pratica, un professionista con debiti di studio o un piccolo commerciante potrebbero scegliere il concordato minore se confidano di avere il supporto di almeno parte dei creditori (ad esempio i fornitori locali disposti a votare sì). Se invece i creditori sono prevalentemente banche o Fisco che probabilmente voteranno no, conviene valutare la liquidazione.

Per il lettore consumatore, il concordato minore è importante da conoscere se magari ha fatto da garante o fideiussore di un’azienda: in alcuni casi, se quell’azienda fa un concordato minore, il garante consumatore potrebbe ancora dover rispondere per la parte non pagata, salvo liberatoria. Dunque, c’è un intreccio: non di rado Avv. Monardo si trova a gestire il concordato minore dell’impresa e il piano del consumatore dei soci garanti in parallelo, coordinando le soluzioni.

Liquidazione controllata del sovraindebitato

La liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) è l’erede del vecchio “fallimento civile” o liquidazione del patrimonio ex L.3/2012. In sostanza, è una procedura concorsuale giudiziale in cui:

  • Tutti i beni del debitore (non necessari per mantenimento minimo) vengono acquisiti da un liquidatore nominato dal tribunale.
  • Il liquidatore liquida (vende) i beni e distribuisce il ricavato ai creditori secondo le regole delle prelazioni (privilegi prima, poi chirografari in proporzione).
  • Al termine, il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione di tutti i debiti residui non pagati , a condizione di aver cooperato lealmente.
  • Non c’è bisogno del consenso dei creditori. È una procedura impositiva come il fallimento. I creditori presentano le domande di ammissione al passivo ecc.
  • Può accedervi chiunque si trovi in sovraindebitamento e preferisca/non possa fare un piano. Anche il debitore incapiente può chiedere direttamente la liquidazione, magari confidando comunque nella liberazione finale.
  • Dura tipicamente qualche anno, in base alla difficoltà di vendere i beni.

Quando conviene la liquidazione? Quando il debitore ha un patrimonio consistente ma nessuna entrata sufficiente per sostenere un piano rateale. Ad esempio, pensiamo a chi possiede una seconda casa ma ha perso il lavoro: non riuscirebbe a pagare rate, però vendendo la casa soddisfa i creditori almeno in parte. Oppure quando i debiti sono talmente alti che i creditori non accetterebbero mai un 10% in 10 anni – tanto vale liquidare subito e poi esdebitarsi.

La liquidazione è spesso vista come ultima risorsa perché comporta la perdita dei beni. Tuttavia, va detto che:

  • Durante la liquidazione, al debitore è lasciato quanto occorre per il sostentamento suo e della famiglia, e gli strumenti di lavoro indispensabili (non gli portano via il letto, per capirci).
  • Dopo aver chiuso, il debitore riparte da zero senza debiti, anche se i creditori hanno avuto poco. È un effetto più ampio di quanto accade nel piano, dove di solito già si paga qualcosa di significativo. Dunque paradossalmente, chi non ha davvero nulla da perdere, potrebbe preferire liquidare e togliersi il pensiero dei debiti, specie se i creditori non possono essere soddisfatti in misura rilevante.
  • Non c’è il rischio di “risoluzione” per inadempimento, perché qui il debitore cede i beni all’inizio e poi dipende tutto dal liquidatore. Il debitore deve solo collaborare e non nascondere nulla.

Una menzione speciale merita l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): è un sotto-strumento della liquidazione. Se un debitore persona fisica non ha beni da liquidare (o ha beni di valore trascurabile) ma è meritevole, può chiedere comunque la cancellazione dei debiti una tantum. È una sorta di “fallimento senza patrimonio”. Il tribunale concede l’esdebitazione immediata, ma se nei 4 anni successivi il debitore dovesse migliorare la propria situazione (ad es. ricevere un’eredità, vincere alla lotteria, o inizia a guadagnare molto) dovrà pagare ai vecchi creditori parte di queste sopravvenienze oltre una certa soglia. Questo meccanismo è pensato per chi è davvero strangolato dai debiti ma non può offrire nulla – per dargli respiro e incentivarlo a tornare produttivo (non ha senso tenere in ostaggio a vita un povero cristo con cartelle enormi se tanto non potrà mai pagarle).

Altre soluzioni stragiudiziali: piani di rientro e consolidamento debiti

Infine, va ricordato che non sempre si deve ricorrere a una procedura concorsuale o legge speciale. In certi casi, specie se l’indebitamento non è ancora sfociato in insolvenza conclamata, il debitore può tentare strade stragiudiziali tradizionali:

  • Piano di rientro bilaterale con la banca: se il problema principale sono rate arretrate di mutuo o prestito, spesso la banca è disposta a rinegoziare i termini (allungando il piano di ammortamento, riducendo la rata mensile) oppure concedere una moratoria temporanea (6-12 mesi di sospensione delle rate) per far riprendere fiato. Dal 2020 in poi, complice la pandemia, molte banche hanno aderito a protocolli ABI di moratoria sui mutui casa e su prestiti PMI. Alcune di queste misure sono state prorogate fino al 2021 . Oggi (2026) c’è meno supporto generalizzato, ma su base individuale si può ancora trattare.
  • Consolidamento debiti: una scelta è rivolgersi a una banca o finanziaria per ottenere un prestito di consolidamento, ossia un nuovo finanziamento (spesso con durata più lunga) con cui estinguere tutti i piccoli debiti frammentati e restare con un’unica rata. Questa soluzione funziona solo se il debitore ha ancora un merito creditizio sufficiente (cioè non è già protestato o segnalato come cattivo pagatore) e garanzie (un immobile, un fideiussore). Di fatto è difficile per chi è già in sovraindebitamento grave, ma in situazioni borderline a volte la famiglia interviene ad esempio mettendo un’ipoteca sulla casa per ottenere liquidità e pagare i debiti. Attenzione: si rischia di ipotecare la prima casa per pagare debiti chirografari, mossa che andrebbe valutata con estrema cautela insieme a un legale, perché potrebbe essere più conveniente il piano del consumatore dove nessuno può intaccare la casa se ben strutturato.
  • Accordo stragiudiziale plurilaterale: se i creditori non sono troppi, nulla vieta di tentare un accordo collettivo senza tribunale, firmato da tutti. Ad esempio, 5-6 creditori che insieme detengono l’80% dei debiti potrebbero stipulare col debitore un accordo di moratoria e taglio del 30% del credito, con pagamento dilazionato per 5 anni, a patto che tutti aderiscano. Questa sarebbe una sorta di concordato extra-giudiciale. Il lato negativo è che se anche uno solo non firma, resta libero di attaccare e far saltare il banco. Per questo la legge ha creato le procedure di sovraindebitamento, che vincolano anche dissenzienti. Ma talvolta succede che, in contesti ristretti (es. tutti creditori localizzati e ragionevoli, come fornitori amici), si possa risolvere privatamente. L’accordo andrebbe comunque redatto da un legale per essere sicuri che con la firma si abbiano liberatorie totali (quietanze) al termine.

Insomma, le alternative non mancano. Il punto di vista del debitore deve però essere sempre pragmatico: qual è la soluzione che mi dà certezza e completezza? Un accordo stragiudiziale può sembrare più rapido, ma se un creditore cambia idea, si torna da capo. La procedura giudiziale (piano, concordato o liquidazione) invece, una volta omologata, risolve in via definitiva la situazione per tutti i creditori, con la forza della legge. Per questo, l’Avv. Monardo consiglia spesso di usare la leva giudiziale come perno e le soluzioni stragiudiziali solo come supporto.

Ad esempio, si può combinare: adesione alla rottamazione per le cartelle, accordo saldo e stralcio con un paio di finanziarie minori, e per il resto piano del consumatore omologato per chiudere definitivamente. Ogni caso ha il suo mix ottimale, che un professionista esperto saprà individuare.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

Nella gestione di una crisi da debiti, molti debitori commettono passi falsi che possono pregiudicare la riuscita di un piano di ristrutturazione o peggiorare la loro posizione. Di seguito elenchiamo alcuni errori comuni riscontrati dall’esperienza e i consigli pratici per evitarli:

1. Ignorare le comunicazioni dei creditori: il comportamento peggiore è fare finta di nulla quando arrivano solleciti, raccomandate o atti giudiziari. Sperare che “il problema si risolva da solo” è illusorio. Al contrario, è fondamentale affrontare subito ogni intimazione: spesso esistono termini brevi (30 o 40 giorni) per opporsi o pagare, trascorsi i quali scattano pignoramenti e aggravio di costi. Consiglio: appena ricevi un atto (ingiunzione, precetto, cartella), portalo immediatamente all’attenzione di un legale per valutare cosa fare in quei termini. Anche un semplice ricorso in autotutela all’ente creditore entro i termini può talvolta congelare la situazione in attesa di soluzioni.

2. Pagare alcuni creditori “a casaccio” trascurandone altri: il debitore in panico spesso compie pagamenti scoordinati – ad esempio versa qualcosa al creditore più pressante (magari un esattore aggressivo) e lascia2. Pagare alcuni creditori “a casaccio” trascurandone altri: di fronte alle pressioni, molti debitori versano quello che hanno al creditore più insistente (magari un esattore aggressivo) ignorando gli altri. Questo comportamento può rivelarsi un errore grave: si rischia di favorire indebitamente un creditore (violando la par condicio) senza neppure risolvere il problema, perché gli altri creditori proseguiranno comunque le azioni. Si finisce il denaro a disposizione senza evitare il pignoramento. Consiglio: prima di fare pagamenti parziali isolati, confrontati con un esperto. Spesso è meglio conservare la liquidità e inserirla in un piano complessivo (ad es. un saldo e stralcio globale o il piano del consumatore stesso) piuttosto che “spegnere incendi” qua e là. Un professionista può negoziare una moratoria temporanea con i creditori finché la soluzione strutturale (piano/accordo) non viene attuata.

3. Farsi prestare altri soldi o rivolgersi agli usurai: sotto stress, il debitore può essere tentato di chiedere un nuovo prestito per pagare le rate scadute dei vecchi debiti, entrando in un circolo vizioso. Peggio ancora, qualcuno cede alla disperazione e va da strozzini, aggravando in modo drammatico la propria situazione economica e giuridica. Consiglio: non indebitarti ulteriormente. Contrarre nuovi debiti per tappare i buchi è come aggiungere acqua a una nave che affonda. È preferibile affrontare il problema alla radice ristrutturando i debiti esistenti. Le soluzioni di legge (piani, accordi, esdebitazione) esistono proprio per evitare che si ricorra a prestiti usurari o ad accumulare finanziamenti su finanziamenti. Un bravo consulente legale può aiutarti senza incrementare l’esposizione, ad esempio ottenendo sospensioni legali delle rate invece di farti dare soldi da terzi con interessi.

4. Fidarsi di soluzioni “miracolose” non ufficiali: in rete o tramite passaparola circolano consigli per eliminare i debiti con stratagemmi dubbi – ad esempio società che promettono di “cancellare le segnalazioni” o sedicenti consulenti che suggeriscono di trasferire tutti i beni ai familiari. Queste scorciatoie possono essere truffe o pratiche borderline illegali. Pagare mediatori non autorizzati anticipatamente spesso significa perdere soldi senza risultato. Consiglio: affidati solo a professionisti qualificati (avvocati iscritti all’albo, OCC riconosciuti) e diffida di chi garantisce esiti impossibili (“ti faccio sparire i debiti al 10% senza tribunale”). Ogni riduzione del debito richiede il consenso dei creditori o un provvedimento del giudice: non esistono magie. Inoltre, tentare di frodare i creditori (ad esempio svuotando il conto o simulando vendite) può portare a conseguenze penali e precludere l’omologazione del piano per mancanza di buona fede.

5. Nascondere informazioni al proprio legale o all’OCC: alcuni debitori, per vergogna o timore, omettono di rivelare tutti i debiti o i beni posseduti, pensando di proteggerli dall’azione dei creditori. In realtà questo è un errore gravissimo: l’OCC svolgerà indagini e se scopre omissioni (un conto bancario non dichiarato, un credito verso terzi nascosto, ecc.), la tua credibilità davanti al giudice crolla. Consiglio: sii totalmente trasparente con i professionisti che ti assistono. Elenca tutti i debiti, anche quelli verso amici o familiari, e tutti i tuoi averi. Meglio prevedere tutto nel piano (eventualmente certi creditori possono rinunciare formalmente alla loro parte) che far emergere un debito non dichiarato a procedura avviata, rischiando l’inammissibilità. Ricorda che i dati patrimoniali e reddituali verranno verificati: l’OCC accede a banche dati pubbliche, quindi è inutile tentare di occultare – anzi, collaborare lealmente è un punto a tuo favore (meritevolezza).

6. Aspettare troppo a chiedere aiuto professionale: tanti debitori trascinano la situazione per mesi o anni, pagando quello che riescono e accumulando ritardi, prima di rivolgersi a un avvocato/gestore. Spesso arrivano dallo specialista quando ormai i creditori hanno avviato esecuzioni (aste immobiliari imminenti, stipendi pignorati). Questo riduce i margini di manovra – ad esempio, se un’asta è già avvenuta, salvare la casa diventa molto difficile. Consiglio: non avere paura o vergogna di affrontare per tempo la situazione. Rivolgiti a un esperto appena ti rendi conto che il debito è fuori controllo (ad esempio, quando inizi a saltare più rate o arrivano le prime intimazioni). Prima si interviene, più soluzioni ci sono: si possono prevenire i pignoramenti e magari evitare la liquidazione di beni preziosi. Inoltre, muoversi per tempo può significare anche beneficiare di norme temporanee (es. finestra di rottamazione cartelle) che se perse non torneranno.

7. Proporre un piano insostenibile pur di ottenere l’omologa: un errore comprensibile ma pericoloso è presentare un piano del consumatore troppo ottimistico, con rate molto alte o realizzi di beni sopravvalutati, sapendo già in partenza che sarà arduo rispettarlo. Magari il debitore lo fa perché teme che altrimenti il giudice non omologhi – quindi promette più di quanto può. Questo spesso porta a un fallimento del piano dopo qualche tempo (risoluzione per inadempimento), situazione che lascia il debitore senza più tutele. Consiglio: sii realista e prudente nella costruzione del piano. È meglio un piano conservativo (che magari paga percentuali basse ma effettivamente sostenibili) che un piano ambizioso destinato a saltare. Il tribunale preferisce un piano modesto ma credibile piuttosto che uno ricco di promesse irrealistiche. Con l’aiuto dell’OCC, calcola bene le tue spese di sussistenza e lascia anche un margine per imprevisti. Ad esempio, se pensi di poter pagare 500 € al mese, valutane 400 € nel piano e tieni 100 € di cuscinetto. In questo modo riuscirai a portarlo a termine e ottenere l’esdebitazione definitiva.

Tabelle riepilogative

Di seguito una tabella che sintetizza le principali caratteristiche delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento rispetto ad altre soluzioni deflattive:

StrumentoRiferimentiCoinvolgimento creditoriVantaggiSvantaggi
Piano del consumatoreArtt. 67-73 CCII (ex L. 3/2012)Nessun voto (decide il giudice, creditori possono opporsi sulla convenienza)– Stop immediato a pignoramenti e interessi <br>– Possibilità di falcidiare debiti (anche di molto) secondo la capacità del debitore <br>– Il debitore mantiene i beni essenziali (es. prima casa se regge il mutuo)– Richiede requisiti di meritevolezza e completa trasparenza<br>– Procedura tecnica: serve assistenza OCC e tempi di alcuni mesi per omologa<br>– Il piano dura vari anni e va rispettato rigorosamente (rischio risoluzione se inadempimento)
Concordato minoreArtt. 74-83 CCII, voto dei creditori (≥50% crediti) necessario per approvazione– Accessibile a professionisti e imprenditori minori (non consumatori)<br>– Può prevedere continuità aziendale (l’impresa continua a operare durante il piano)<br>– Riduzione debiti e esdebitazione finale similmente al piano consumer– Richiede il consenso della maggioranza dei crediti: i creditori possono bloccarlo non votando<br>– Procedura concorsuale più articolata (assemblea, voto) e pubblicità maggiore verso i creditori
Liquidazione controllataArtt. 268-277 CCIINessun voto (i creditori insinuano i crediti, liquidatore realizza attivo)– Soluzione definitiva: venduti i beni, il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione anche se i creditori sono stati pagati solo in parte <br>– Procedura gestita dal tribunale con garanzie di imparzialità (liquidatore terzo)– Il debitore perde i beni non necessari (casa, auto, ecc. vengono liquidate salvo deroghe per beni minimi)<br>– I creditori spesso recuperano poco (dipende dal patrimonio)<br>– Tempistiche anche lunghe per chiudere (simile a un fallimento)
Rottamazione cartelleL. 197/2022 (Bilancio 2023) commi 231-252Non serve voto né tribunale (adesione individuale del debitore)Stralcio totale di sanzioni e interessi di mora sui debiti fiscali rottamati<br>– Pagamento in forma agevolata fino a 18 rate in 5 anni <br>– Procedura semplice: domanda online e poi versamenti alle scadenze– Valida solo per carichi affidati a riscossione in intervalli stabiliti (2000-2022 per rottamazione 2023)<br>– Se si saltano 5 giorni di una rata, la definizione decade e tornano dovuti sanzioni/interessi pieni<br>– Non risolve debiti non iscritti a ruolo (es. mutui, finanziamenti privati)

Domande frequenti (FAQ)

Domanda: Chi può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore?
Risposta: Può accedere ogni persona fisica non fallibile (cioè fuori da procedure concorsuali maggiori) che abbia contratto debiti per scopi estranei ad attività d’impresa. In pratica, il consumatore sovraindebitato. Sono ammessi anche ex imprenditori o piccoli imprenditori agricoli, purché i debiti siano personali. Bisogna trovarsi in uno stato di sovraindebitamento conclamato, ossia nell’impossibilità di pagare regolarmente i debiti. Inoltre occorre non aver già usufruito di procedure di sovraindebitamento nei 5 anni precedenti e aver mantenuto un comportamento meritevole (nessuna frode ai creditori). I professionisti e gli imprenditori minori invece devono usare il concordato minore, non il piano consumatore.

Domanda: Quali tipi di debiti si possono inserire nel piano?
Risposta: Tutti i debiti del consumatore possono (e devono) essere inclusi, ad eccezione di quelli espressamente esclusi dalla legge. Si includono quindi: debiti bancari (mutui, prestiti, scoperti di conto), debiti verso finanziarie, debiti verso fornitori, cartelle esattoriali per tasse, contributi, multe, debiti condominiali, bollette non pagate, ecc. Sono invece esclusi dall’esdebitazione finale (cioè non cancellabili) alcuni debiti particolari: le obbligazioni alimentari (es. mantenimento figli o coniuge) e i debiti da risarcimento di danni per fatti illeciti e sanzioni penali . Questi ultimi possono essere eventualmente dilazionati nel piano, ma non ridotti. Va detto che la normativa, in recepimento di vincoli UE, non consente di falcidiare IVA, risorse UE e ritenute non versate – su questi debiti fiscali il piano può solo prevedere la dilazione . Tutti gli altri tributi (IRPEF, bollo auto, IMU, etc.), così come interessi e sanzioni, possono essere stralciati in quota, se necessario, nel rispetto della convenienza.

Domanda: Il piano del consumatore cancella tutti i debiti?
Risposta: Sì, al termine della procedura, se il piano viene integralmente eseguito, il debitore ottiene l’esdebitazione di tutti i debiti oggetto del piano non soddisfatti. In altre parole, la parte di debito falcidiata (condonata) viene definitivamente cancellata e i creditori non possono più pretenderla in futuro . Ad esempio, se un creditore aveva 10.000 € e il piano ne ha pagati 3.000 €, i restanti 7.000 € sono annullati. Attenzione però: l’esdebitazione vale solo per i debiti inclusi nella procedura e non per quelli esclusi per legge (come alimenti, danni da dolo, vedi risposta precedente). Inoltre, se il piano dovesse venire risolto per inadempimento del debitore, l’esdebitazione non si produce e i debiti residui “ritornano in vita”. Dunque è fondamentale portare a termine gli impegni del piano per beneficiare dello “sconto” sui debiti.

Domanda: Posso includere nel piano i debiti con il Fisco e con Equitalia/Agenzia Entrate-Riscossione?
Risposta: Assolutamente sì. I debiti fiscali e con gli enti pubblici rientrano a pieno titolo tra quelli ristrutturabili nei piani di sovraindebitamento. Cartelle esattoriali per imposte statali (Irpef, IVA, Irap), tributi locali, contributi INPS, multe stradali, ecc., vengono elencate tra i crediti e possono essere trattate esattamente come gli altri: pagamento parziale, dilazione, saldo e stralcio di sanzioni e interessi. L’unico limite, come detto, è che per IVA, risorse UE e ritenute non si può fare uno sconto sul tributo, ma solo dilazionarlo . Ad esempio, una cartella per IVA da €10.000 (di cui 6.000 quota IVA, 4.000 sanzioni e interessi) nel piano potrebbe prevedere: pagamento dei 6.000 di IVA in 5 anni senza interessi di mora e stralcio magari totale delle sanzioni. Quanto all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non esiste più il veto che aveva un tempo nei concordati preventivi: nel piano del consumatore il Fisco è vincolato dall’omologazione del giudice anche se per assurdo recupera solo una parte dei tributi (purché almeno pari al ricavabile in liquidazione). Quindi è possibile risolvere anche situazioni pesanti di debiti fiscali. Infine, se sono in vigore norme di rottamazione o definizione agevolata, si può valutare di aderire prima a quelle per ridurre l’importo da inserire nel piano.

Domanda: Cosa succede ai debiti verso parenti o amici che mi hanno prestato soldi? Devo includerli nel piano?
Risposta: Sì, vanno inclusi tutti i creditori, anche se sono familiari o conoscenti. Anzi, l’art. 67 CCII impone di elencare nominativamente tutti i soggetti a cui si devono somme . Questo per garantire la parità di trattamento e la trasparenza. Nulla vieta però che il parente/amico, se consenziente, rinunci al suo credito per aiutarti: in tal caso la sua posizione può essere esclusa perché formalmente annullata (si fa risultare che Tizio ha donato/condonato quel debito). Oppure quel creditore può decidere di non partecipare al riparto del piano, accontentandosi eventualmente di essere pagato dopo a piano eseguito se vorrai farlo volontariamente. L’importante è dichiarare tutto al giudice. I crediti tra congiunti a volte destano sospetto (possono essere considerati “simulati” se appaiono artificiosi), quindi meglio gestirli con chiarezza: ad esempio far firmare al parente un atto di remissione del debito se vuole uscirne. Se invece il familiare desidera riavere indietro qualcosa, va trattato come un normale creditore chirografario nel piano.

Domanda: Quanto costa avviare una procedura di piano del consumatore?
Risposta: Le voci di costo principali sono: un contributo unificato di importo ridotto (attualmente € 98) per il deposito in tribunale; l’eventuale compenso dell’OCC/gestore; l’eventuale onorario dell’avvocato se ci si avvale di un legale di fiducia (spesso coincide con il gestore stesso). L’OCC ha diritto a un compenso determinato dal giudice a fine procedura, in base a parametri (di solito proporzionale all’attivo o al passivo). In molti casi l’OCC chiede un fondo spese iniziale (qualche centinaio di euro) per le attività di istruttoria, mentre la maggior parte del suo compenso può essere pagata all’interno del piano (cioè con le stesse somme destinate ai creditori, come crediti prededucibili). In pratica, spesso il debitore non deve sborsare cifre elevate all’avvio, a parte spese vive e acconti modesti. Ad esempio, l’Avv. Monardo e il suo team valutano la situazione e di solito concordano compensi rateizzabili o collegati al buon esito (capendo che il cliente è in difficoltà di liquidità). Dunque, l’accesso alla procedura è sostenibile, soprattutto se confrontato col beneficio di ridurre molti debiti. Va visto come un investimento per uscire dalla crisi.

Domanda: Ho un pignoramento in corso (stipendio o casa all’asta): il piano lo ferma subito?
Risposta: Sì, uno dei punti di forza del piano del consumatore è che blocca le procedure esecutive in essere. Dal momento in cui si deposita il ricorso con la proposta di piano, il tribunale emette un decreto che sospende tutte le azioni esecutive individuali . Ciò significa che, se ad esempio la tua casa è già all’asta, l’asta viene rinviata (e poi, se il piano viene omologato, l’esecuzione verrà chiusa definitivamente). Se lo stipendio è pignorato, la trattenuta si interrompe non appena il giudice comunica l’apertura della procedura all’ufficio competente. I creditori dovranno attendere l’esito del piano e saranno pagati, eventualmente parzialmente, secondo le modalità approvate dal giudice. Importante: il blocco scatta legalmente solo con il provvedimento del giudice, quindi è fondamentale muoversi in fretta. Se hai un’asta fissata a breve, devi presentare il piano prima di quella data per congelarla. Un avvocato esperto può anche chiedere al giudice dell’esecuzione una sospensione d’urgenza quando c’è in vista il ricorso per piano del consumatore.

Domanda: Posso mantenere la mia casa e la mia auto con il piano del consumatore?
Risposta: L’obiettivo del piano è proprio consentire al debitore di conservare i beni necessari, compatibilmente col soddisfacimento dei creditori. La prima casa spesso può essere mantenuta: se c’è un mutuo ipotecario in corso e sei in regola con le rate, continuerai a pagarlo normalmente (il piano non lo tocca) . Se invece eri in ritardo, il giudice può autorizzarti a pagare gli arretrati e riprendere il mutuo regolare . In questo modo la banca ipotecaria è soddisfatta fuori dal piano e non perderai l’immobile. Se la casa è libera da mutui ma serve liquidità per pagare i creditori, si può valutare di venderla volontariamente a prezzo di mercato nell’ambito del piano (spesso è meglio che farla vendere all’asta). Quanto all’auto, se è essenziale per il lavoro e di valore non lussuoso, normalmente la si può tenere. L’OCC indica quali beni sono funzionali al sostentamento o all’attività e ne esclude la vendita. Se c’è un finanziamento auto, il piano può prevedere di continuarne il pagamento (simile al mutuo casa) oppure di stralciare il debito tenendo però l’auto – dipende dal valore: se l’auto vale poco e il debito residuo è alto, si può trovare un accordo col finanziatore. In sintesi: sì, casa e beni essenziali si possono salvare, a meno che la situazione non consenta proprio di pagar nulla – ma anche in tal caso, magari si opta per la liquidazione controllata solo dopo aver tentato soluzioni per tenerli.

Domanda: Quanto tempo ci vuole perché il piano sia omologato dal tribunale?
Risposta: I tempi possono variare a seconda del tribunale e della complessità, ma in generale una procedura di piano del consumatore richiede alcuni mesi dall’inizio alla fine. Indicativamente: 1-2 mesi per preparare la proposta con l’OCC (raccolta documenti, relazione, ecc.); dopo il deposito, il giudice fissa l’udienza di omologa in genere entro 90-120 giorni (3-4 mesi) – in questo intervallo i creditori vengono avvisati e possono opporsi. Se non ci sono intoppi o rinvii, all’udienza (o poco dopo) viene emesso il decreto di omologazione. Dunque mediamente 4-6 mesi in totale. In tribunali molto veloci si può chiudere anche in 2-3 mesi, mentre in altri più lenti o con molte opposizioni si può arrivare a 8-10 mesi. È comunque un tempo relativamente breve se paragonato ad esempio a un fallimento, e soprattutto già dal deposito ottieni la sospensione delle azioni (non devi aspettare l’omologa per avere sollievo dal pressing dei creditori). Va poi considerato il tempo di esecuzione del piano (che è a lungo termine, es. 4-5 anni), ma quella è la fase di pagamento rateale con le protezioni ormai stabili.

Domanda: Per quanto tempo dovrò pagare con il piano del consumatore? (Durata massima del piano)
Risposta: Non esiste una durata fissa per legge. Il piano può avere la durata necessaria in base alla sostenibilità per il debitore. In passato si parlava come riferimento di 4-5 anni, ma la giurisprudenza ha ammesso piani ben più lunghi (10, 12 anni). Oggi il Codice della Crisi prevede esplicitamente una moratoria iniziale fino a 2 anni per i pagamenti ai creditori privilegiati , ma non fissa un termine finale entro cui tutti i pagamenti devono finire. La Cassazione (9549/2025) ha chiarito che quel termine di due anni è solo l’inizio dei pagamenti, e si può proseguire oltre se necessario . Quindi, la durata sarà quella proposta: può essere 3 anni, 5 anni, 7 anni, etc., a seconda di quanto tempo serve per accumulare le somme promesse. Ovviamente, più il piano è lungo, più il giudice e l’OCC valuteranno attentamente la fattibilità (è difficile prevedere redditi a 15 anni, ma se si tratta ad es. di un dipendente pubblico con stipendio stabile, si può osare una dilazione lunga). In pratica la maggior parte dei piani omologati ha durate tra i 4 e i 7 anni, ma non sono escluse durate maggiori, specialmente se coinvolgono pagamenti rateali di crediti ipotecari oltre l’anno . L’importante è che sia giustificato e conveniente per i creditori rispetto a ipotesi alternative.

Domanda: Cosa succede se non riesco a pagare una rata del piano?
Risposta: Il rischio principale è la risoluzione del piano. La legge prevede che, in caso di inadempimento degli obblighi del piano, il tribunale – su istanza di un creditore – possa dichiarare risolta la procedura (analogamente a quanto accade nel concordato preventivo). In tal caso, i creditori riacquistano i loro diritti per intero come prima (deducendo solo quanto eventualmente già incassato) e possono riprendere le azioni esecutive sospese. Quindi è fondamentale non arrivare a questa evenienza. Se il debitore vede che ha difficoltà temporanee (ad es. un ritardo di qualche settimana per motivi eccezionali), può informare subito l’OCC e chiedere al giudice un’autorizzazione a pagare in ritardo o una lieve modifica del piano. Spesso i giudici concedono piccole tolleranze se c’è buona fede e i creditori non subiscono danno. Inoltre, il CCII consente – prima che scatti la risoluzione – di proporre ai creditori una modifica del piano (ad esempio allungandone un po’ la durata per recuperare la rata non pagata). Tuttavia, se la difficoltà è grave e permanente (es. perdita del lavoro senza entrate alternative), può darsi che l’unica via sia convertire la procedura in liquidazione controllata per evitare guai peggiori. In sintesi: saltare una rata è pericoloso, meglio prevenire con un cuscinetto finanziario. Se accade, agisci prontamente con OCC e tribunale per trovare una soluzione prima che i creditori chiedano la risoluzione.

Domanda: La mia famiglia (moglie/marito) è coinvolta nel mio piano? Dobbiamo presentarlo insieme?
Risposta: Il piano del consumatore è individuale, riguarda il singolo debitore. Tuttavia, il Codice della Crisi ha introdotto la possibilità di un piano familiare unitario (art. 66 CCII) quando più membri della stessa famiglia sono sovraindebitati. Ad esempio, marito e moglie con debiti comuni possono presentare un unico piano congiunto, semplificando la procedura e i costi. Se invece solo uno dei due coniugi ha debiti rilevanti a suo nome, l’altro non deve far nulla (a meno che sia garante, vedi prossima domanda). In ogni caso, il reddito familiare complessivo conta: se moglie e marito vivono insieme, nel piano del marito verrà indicato anche il contributo della moglie al ménage e viceversa, per valutare le spese di mantenimento. Ma questo non significa coinvolgere legalmente chi non ha debiti: serve solo al giudice per avere il quadro economico. Riassumendo: puoi fare un piano da solo anche se sei sposato, ma se entrambi i coniugi hanno molti debiti, conviene valutare un piano familiare (che è facoltativo, non obbligatorio).

Domanda: Se ho fatto da garante (fideiussore) per un debito, il mio piano libera anche il debitore principale? E viceversa, se io faccio il piano, il fideiussore viene liberato?
Risposta: No, il piano del consumatore produce i suoi effetti solo sui debiti del soggetto che lo presenta. Non libera eventuali coobbligati o fideiussori. Ad esempio, se hai garantito il mutuo di tuo fratello e tuo fratello fa un piano del consumatore, il suo piano non cancella la garanzia: la banca potrebbe comunque rivalersi su di te per la parte di mutuo non pagata nel piano (a meno che la banca stessa accetti volontariamente di liberarti). Allo stesso modo, se tu fai un piano includendo un debito per cui un amico ti aveva fatto da fideiussore, quel garante rimane obbligato per l’importo che tu non paghi. Questo principio era già chiaro nell’art. 12-ter della vecchia legge 3/2012, e vale tutt’oggi: l’omologazione del piano non tocca i diritti dei creditori verso gli obbligati in via di regresso o di garanzia. Quindi è opportuno informare i garanti delle proprie intenzioni, perché potrebbero preferire partecipare e pagare una quota per evitare di essere escussi successivamente. Una strategia, ad esempio, è coinvolgere il garante nella formulazione del piano: magari contribuisce finanziariamente così il suo obbligo viene meno (perché il creditore è soddisfatto di più). In sintesi, senza accordi specifici, il garante risponde comunque della parte di debito non pagata dal debitore principale.

Domanda: Posso presentare un nuovo piano del consumatore se ho già beneficiato di una procedura simile in passato?
Risposta: La legge impone un limite temporale: non si può accedere alle procedure di sovraindebitamento se si è già ottenuta l’omologazione di un piano (o accordo o liquidazione) nei 5 anni precedenti. Inoltre, non si può ottenere una seconda esdebitazione se già avuta in passato, se non dopo almeno 5 anni (e in alcuni casi la legge lo vieta del tutto, salvo decisioni del giudice). Questo per evitare abusi (il sovraindebitamento non deve diventare un “vizietto” ripetuto). Quindi, se ad esempio hai fatto un piano nel 2023 e hai avuto l’esdebitazione, non potrai farne un altro fino al 2028. C’è però un’eccezione: se il primo tentativo è stato dichiarato inammissibile o è saltato prima dell’omologa, puoi ripresentare subito una nuova proposta corretta (come chiarito anche da Cassazione 2024 ). In pratica il divieto vale per chi ha già chiuso con successo (o con esdebitazione) una procedura. Se invece hai ritirato la proposta o non è stata omologata, puoi riprovare senza aspettare 5 anni, purché ovviamente cambiando i termini per superare i motivi di rifiuto.

Domanda: La procedura di piano del consumatore è pubblica? Comparirà nei registri o nelle banche dati creditizie (CRIF)?
Risposta: La presentazione del piano viene annotata su registri ufficiali accessibili alle parti interessate, ma non ha la stessa pubblicità di un fallimento. In particolare, il piano del consumatore dev’essere inscritto nel Registro delle procedure di sovraindebitamento tenuto presso il tribunale (registro pubblico ma consultabile essenzialmente da chi ha un titolo per farlo). Inoltre, spesso viene pubblicato un avviso sul sito del tribunale o in camera di commercio (per dare notizia ai creditori). Tuttavia non c’è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale né comunicati sui giornali. Quanto alle banche dati creditizie private (CRIF, Centrale Rischi): di per sé l’apertura di una procedura non è un’informazione prevista da CRIF (che registra principalmente ritardi nei pagamenti e sofferenze bancarie). Però è probabile che chi aderisce a un piano avesse già segnalazioni negative (rate non pagate, ecc.). Dopo l’omologa, i debiti risultano ristrutturati: le banche potrebbero segnalare che il credito è stato oggetto di riduzione concordata. In ogni caso, durante l’esecuzione del piano il debitore difficilmente otterrà nuovo credito (le banche chiedono se hai procedure concorsuali in corso e devi dichiararlo). Dopo l’esdebitazione finale, la posizione finanziaria risulterà “pulita” dal punto di vista legale (i debiti sono cancellati), ma ci vorrà un po’ di tempo per ricostruirsi uno storico creditizio positivo. Comunque, il vantaggio di uscire dai debiti supera di gran lunga l’eventuale piccola notorietà della procedura.

Domanda: Quali documenti servono per avviare un piano del consumatore?
Risposta: Occorre preparare un dossier completo sulla tua situazione economica e patrimoniale. In particolare: l’elenco di tutti i creditori con indicazione per ciascuno della somma dovuta (capitale, interessi) e dell’eventuale causa di prelazione (ipoteche, pegni) ; l’inventario dei tuoi beni e dei tuoi immobili (visure catastali, certificati di proprietà per auto, ecc.); l’elenco di eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni (es. vendite di immobili, donazioni, costituzione di garanzie); le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e documentazione che attesti l’andamento dei redditi correnti (buste paga, cedolini pensione, fatture, estratti conto bancari); l’elenco delle spese familiari necessarie (affitto, bollette, alimentari, etc.). Serviranno anche i titoli di credito relativi ai debiti: ad esempio, contratto di mutuo, estratti conto finanziamenti, copie delle cartelle esattoriali, decreti ingiuntivi, qualsiasi lettera di messa in mora ricevuta. In pratica devi fornire all’OCC tutto ciò che fotografa il “prima” (situazione debitoria attuale) e gli elementi per costruire il “dopo” (piano di pagamento). L’OCC aggiungerà la sua relazione e un’attestazione di fattibilità. Può sembrare tanta carta, ma un avvocato organizzato ti darà una checklist da seguire e ti aiuterà a reperire i dati (spesso si fa accesso alla Centrale Rischi, al cassetto fiscale, alla conservatoria per ipoteche, ecc.). Preparare bene i documenti evita contestazioni e velocizza l’omologazione.

Domanda: Dopo l’omologa del piano, posso chiedere nuovi finanziamenti o usare carte di credito?
Risposta: Tecnicamente nulla vieta di compiere nuovi atti di credito dopo l’omologazione, ma è altamente sconsigliabile. Durante l’esecuzione del piano, il tuo bilancio è già impegnato a soddisfare i creditori secondo le rate previste; prendere un nuovo prestito significherebbe sottrarre risorse, rischiando di non adempiere al piano. Inoltre, contrarre nuovo debito potrebbe essere visto come atto in frode se compromette la fattibilità (i creditori potrebbero chiedere la revoca dell’omologa sostenendo che stai dissipando risorse). Dal lato reputazionale, poi, banche e finanziarie difficilmente concederanno credito a chi è in procedura concorsuale: risulti come soggetto ad alto rischio. Il consiglio è quindi di evitare qualsiasi nuovo indebitamento finché il piano non sia completato e i debiti estinti. Se proprio hai necessità di liquidità per spese urgenti, parlane con l’OCC e il tuo avvocato: a volte si può ricorrere a piccole dilazioni extra-piano (es. un prestito da un familiare, documentato) ma sempre assicurando prima il pagamento delle rate concordate. Una volta concluso con successo il piano e ottenuta l’esdebitazione, potrai gradualmente tornare a un normale accesso al credito (anche se sarebbe auspicabile cercare di vivere senza fare altri debiti, almeno per un po’!).

Domanda: Quali sono i vantaggi principali di rivolgersi all’Avvocato Monardo per una crisi da debiti?
Risposta: L’Avv. Giuseppe Monardo è uno dei professionisti più qualificati nel settore del sovraindebitamento e vanta un’esperienza pluriennale in casi di debitori in grave difficoltà. Affidandoti a lui ottieni diversi vantaggi pratici: analisi personalizzata gratuita iniziale, per capire se hai i requisiti e quale soluzione è migliore (piano, concordato minore, ecc.); assistenza completa sia legale che fiscale grazie al suo team multidisciplinare (quindi controllo su cartelle esattoriali, calcolo interessi, eventuali vizi bancari nei contratti); rapidità nel predisporre ricorsi e istanze urgenti per bloccare pignoramenti (lui può intervenire da subito con sospensive e contatti con i creditori); elevata competenza tecnica nel redigere il piano e nel negoziare eventuali accordi a saldo e stralcio, sfruttando tutte le leve normative aggiornate (es. ultime sentenze di Cassazione pro-debitore). Inoltre Monardo è Gestore della Crisi certificato OCC: questo significa che può ricoprire direttamente il ruolo di OCC nel tuo caso (dove possibile) o comunque coordinarne l’attività, evitandoti ritardi burocratici. Infine, il suo studio opera a livello nazionale: ti può assistere in qualunque tribunale italiano, impugnare eventuali atti fino in Cassazione, e lo farà con passione e attenzione umana (sanno bene il dramma che vivi e puntano a ridarti serenità). In breve, con l’Avv. Monardo sei in ottime mani: avrai la certezza di sfruttare ogni appiglio legale per ridurre o annullare i tuoi debiti, senza lasciare nulla di intentato.

Esempio pratico di piano del consumatore

Per capire concretamente come funziona un piano di ristrutturazione, consideriamo un caso reale semplificato:

Situazione di partenza: Mario, Forty anni, è un impiegato con stipendio netto di €1.500 al mese. È proprietario della prima casa (valore €100.000) gravata da un mutuo ipotecario residuo di €80.000, con rata mensile €500 (tasso fisso). Inoltre Mario ha contratto negli anni: un prestito auto di cui restano da pagare €20.000 (rata €300/mese); vari debiti su carte di credito e linee revolving per €10.000 complessivi; e alcune cartelle esattoriali per €15.000 (riguardano IRPEF non versata, interessi e sanzioni su quella imposta). Sommando tutto, i debiti di Mario sono circa €125.000, a fronte di uno stipendio annuale di €18.000 e nessun altro patrimonio (a parte la casa e un’auto utilitaria).

Mario attualmente paga €800/mese solo di rate (mutuo+auto), a cui non riesce più a far fronte – infatti è in ritardo di 2 mesi sul prestito auto, e l’agenzia di recupero crediti lo tartassa. Anche la banca del mutuo ha iniziato a preoccuparsi. La cartella esattoriale è scaduta e Mario ha ricevuto un’intimazione di pagamento. In sintesi, Mario è sovraindebitato: con €1.500 di entrate e almeno €1.000 di spese essenziali (mutuo €500 + bollette, cibo, trasporti per €500), non ha risorse per pagare gli altri debiti di €10k + €15k.

Soluzione con piano del consumatore: Mario si rivolge all’Avv. Monardo, il quale propone un piano così strutturato: mantenere intatto il mutuo della casa (per Mario la casa è essenziale e il mutuo è sostenibile a €500/mese, magari riducendo altre spese non vitali). In questo modo, la banca ipotecaria resta fuori dal piano (continuerà a prendere le sue rate e non farà azioni, casa salva) . Per gli altri debiti (€20k auto + €10k carte + €15k Fisco = €45k totali), l’Avv. Monardo elabora, con l’OCC, una proposta di pagamento parziale: ad esempio, Mario si impegna a versare €350 al mese per 5 anni in un fondo destinato ai creditori chirografari. In 5 anni queste rate accumuleranno €21.000. Tale importo verrà suddiviso così: €14.000 ai crediti finanziari (auto e carte) e €7.000 al Fisco. In pratica, i finanziamenti da €30.000 totali verrebbero pagati circa al 47% (14k su 30k), mentre il debito fiscale da €15.000 sarebbe pagato al circa 50% (7k su 15k). La parte di imposta pura (diciamo €5.000 di IRPEF) verrebbe soddisfatta integralmente dentro quei €7.000, mentre si falcerebbero gran parte di sanzioni e interessi.

Verifica della fattibilità: Mario ha €1.500 di entrate mensili. Di questi, €500 servono per il mutuo (che egli continua a pagare fuori piano) e circa €500 per vivere (ipotizziamo abbia ridotto le spese superflue e magari la moglie contribuisce in parte). Gli restano ~€500 “liberi”. Impiegandone €350 nel piano, Mario mantiene un piccolo margine di €150 al mese per imprevisti. L’OCC attesta che il piano è sostenibile: in 5 anni Mario verserà ai creditori chirografari tutto il suo extra disponibile. Quanto alla convenienza per i creditori, l’OCC verifica che, se si liquidasse la casa di Mario, ipotecata per €80k, non ci sarebbe ricavato per chirografari (perché la banca avrebbe priorità sul valore). E se si pignorasse lo stipendio, in 5 anni al 20% si otterrebbero circa la stessa cifra (20% di 1500 = 300 al mese, per 60 mesi = 18k). Quindi i €21.000 offerti nel piano sono addirittura leggermente superiori. Pertanto i creditori non possono dolersi: anzi, evitano le lungaggini e prendono qualcosina in più subito (il Fisco, essendo privilegiato solo su una parte, confronta con ipotesi liquidatoria e vede che quel 50% è ok perché dall’eventuale vendita dell’auto e pignoramento stipendio forse prenderebbe meno).

Esito: il tribunale omologa il piano. Le finanziarie e l’Agenzia delle Entrate non si oppongono (anche perché la falcidia non è esagerata e la buona fede di Mario è evidente: non ha beni nascosti e paga più di quanto avrebbe se liquidasse tutto). Una volta omologato: la procedura esecutiva sullo stipendio viene revocata; le rate auto pregresse vengono ricondotte nel piano (la società leasing rinuncia a pignorare l’auto in cambio dei €14k che otterrà); l’Agenzia delle Entrate sospende ogni fermo o ipoteca potenziale. Mario prosegue la sua vita, paga regolarmente €350 al mese all’OCC che li distribuisce ai creditori secondo calendario. Dopo 5 anni, Mario ha adempiuto tutto: ottiene il decreto di esdebitazione. Restano non pagati circa €24.000 di debiti iniziali, che sono ora cancellati. Mario si ritrova quindi con: la sua casa ancora di proprietà (e un mutuo presumibilmente sceso nel frattempo a €50k residuo), l’auto mantenuta, uno storico creditizio da ricostruire ma zero cause pendenti. Ha imparato a vivere con 1.150 €/mese (1.500 – 350), quindi ora che non paga più il piano ha anche quella quota libera ogni mese – magari da mettere da parte per il futuro. I creditori chirografari hanno ottenuto il possibile senza distruggere la dignità di Mario. Questo è un tipico successo di un piano del consumatore ben congegnato.

N.B.: ogni caso è diverso e andrebbe calibrato. Nell’esempio, il pagamento ai chirografari è ~47-50%. In altri casi potrebbe essere solo il 10% o 0% (se proprio il debitore non ha alcuna capacità di rimborso e magari offre ai creditori solo la liquidazione di un piccolo bene). Ci sono piani dove i chirografari non ricevono nulla ma il giudice li omologa ugualmente se il debitore è meritevole e ha fatto il possibile (ad es. cede già tutto in liquidazione). L’importante è la proporzione: il debitore deve offrire tutto il suo ragionevole surplus per un periodo, e i creditori devono ricevere almeno quanto riceverebbero altrimenti. Con questi ingredienti, il piano può essere approvato e condurre al vero fresh start del consumatore.

Conclusione

In questo approfondito articolo abbiamo esaminato come il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rappresenti, nel 2026, una ancora di salvezza giuridica per le persone sommerse dai debiti. Abbiamo visto il quadro normativo (dalla legge “Salva Suicidi” al Codice della Crisi), le procedure passo-passo e gli strumenti alternativi, nonché le ultime pronunce dei giudici che tutelano sempre più il diritto del debitore onesto a una seconda opportunità . I punti chiave da portare a casa sono:

  • Non farti paralizzare dalla paura: il sovraindebitamento può capitare per mille ragioni (crisi economica, malattia, perdita lavoro). L’ordinamento offre soluzioni concrete per evitare pignoramenti devastanti e azzerare i debiti in modo ordinato. Ignorare il problema peggiora soltanto la situazione.
  • Agire tempestivamente e con assistenza qualificata: prima ti muovi, più possibilità avrai di salvare i tuoi beni (casa, stipendio) e di ridurre l’esposizione. Rivolgersi a un professionista specializzato, come l’Avv. Monardo, fa la differenza tra un tentativo improvvisato e un percorso calibrato e vincente. Con l’aiuto di un legale esperto, potrai far valere i tuoi diritti di fronte a banche e Fisco, evitando gli errori comuni e sfruttando ogni appiglio normativo (dalle sospensioni immediate alle rottamazioni).
  • Soluzioni su misura e sostenibili: abbiamo sottolineato l’importanza di costruire piani su misura, che tengano conto delle tue reali capacità. Un piano fattibile, magari con dilazioni lunghe, è preferibile a promesse irrealizzabili. Con le strategie giuste puoi congelare le azioni esecutive, negoziare tagli di debito e pagare solo quello che davvero puoi permetterti, senza sacrificare la dignità e il minimo vitale.
  • Esdebitazione e fresh start: il fine ultimo – raggiungibile in pochi anni – è liberarti definitivamente dal peso dei debiti passati (fresh start). Ciò ti permetterà di ripartire pulito, imparando dagli errori ma senza più quella zavorra finanziaria. La legge ti consente di farlo una volta, quindi va colta l’occasione con il giusto supporto professionale.

In una situazione debitoria complessa, il fai-da-te non è consigliabile: serve coordinare aspetti legali, finanziari e spesso anche umani (rapporti con la famiglia, ecc.). L’Avv. Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono pronti ad affiancarti in questo percorso, mettendo in campo la loro esperienza nazionale in diritto bancario e tributario. Possono occuparsi di tutto: dall’analisi dei contratti bancari (per ridurre importi illegittimi) ai ricorsi contro il Fisco, dalla predisposizione tecnica del piano alla difesa in giudizio in caso di opposizioni dei creditori. Il loro intervento tempestivo può bloccare sul nascere pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, azioni esecutive già avviate, attraverso istanze mirate e trattative serrate.

Ricorda: ogni giorno conta quando hai una casa all’asta o lo stipendio sotto attacco. Non aspettare che sia troppo tardi – le soluzioni legali esistono, ma vanno attivate nei tempi giusti.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata e riservata. Lui e il suo staff di specialisti valuteranno immediatamente il tuo caso concreto e ti indicheranno la strada migliore per uscire dai debiti, proteggendo ciò che hai di più caro. Con una strategia legale solida e tempestiva, potrai finalmente tornare a guardare al futuro con serenità, lasciandoti alle spalle l’incubo dei debiti. La tua rinascita finanziaria può iniziare oggi stesso: non esitare, chiama ora e riprendi in mano la tua vita economica!

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!