INTRODUZIONE – La liquidazione giudiziale (il procedimento che ha sostituito il vecchio fallimento nel diritto italiano) è un evento critico per imprenditori e contribuenti in grave difficoltà economica. Si tratta della procedura concorsuale estrema avviata quando il debitore è insolvente e non riesce più a pagare i debiti . Le conseguenze possono essere devastanti: si rischia di perdere l’azienda, i beni personali, subire pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e altre azioni esecutive. È fondamentale capire cosa fare subito per difendersi, evitare errori che potrebbero compromettere i propri diritti e valutare rapidamente le possibili soluzioni legali. In questa guida approfondita – aggiornata a gennaio 2026 – vedremo in dettaglio come affrontare una liquidazione giudiziale e altre situazioni di sovraindebitamento con l’aiuto di un avvocato specializzato.
Perché il tema è importante? Perché essere travolti dai debiti o da una procedura concorsuale senza reagire tempestivamente può portare a conseguenze irreversibili. Molti debitori sottovalutano i termini stretti per agire (ad esempio per presentare un ricorso o un piano alternativo) o commettono errori come ignorare le notifiche, farsi pignorare la prima casa o affidarsi a soluzioni fai-da-te. Sapere in anticipo quali sono i propri diritti e quali strumenti legali esistono per proteggersi è cruciale per evitare il tracollo finanziario e patrimoniale. Inoltre, negli ultimi anni il legislatore ha introdotto nuove procedure e definizioni agevolate che offrono vie d’uscita – come la composizione negoziata della crisi o le rottamazioni delle cartelle – che un debitore informato può sfruttare a suo vantaggio anziché subire passivamente gli eventi.
Quali soluzioni legali esistono? Anticipiamo subito che ci sono diverse strategie che l’articolo analizzerà nel dettaglio, tra cui: la possibilità di impugnare la sentenza di liquidazione giudiziale (mediante reclamo in Corte d’Appello) per provare a ribaltare o sospendere la decisione; gli strumenti per sospendere temporaneamente le azioni esecutive in corso (sia in sede civile che tributaria); le tecniche per contestare la fondatezza dei debiti (ad esempio verificando vizi nelle cartelle esattoriali, eccependo la prescrizione, l’usura o altri motivi di nullità nei contratti bancari); e le opzioni per definire il debito con accordi vantaggiosi – come le rottamazioni delle cartelle esattoriali o le definizioni agevolate delle liti tributarie – al fine di ridurre importi dovuti, sanzioni e interessi. Verranno inoltre esaminate soluzioni di risanamento alternative alla liquidazione giudiziale: ad esempio il piano del consumatore (ora ridenominato “ristrutturazione dei debiti del consumatore”), i piani di rientro rateali con il Fisco, l’accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori, il concordato preventivo per le imprese, la procedura di liquidazione controllata per i debitori non fallibili e l’istituto dell’esdebitazione per ottenere la liberazione dai debiti residui. Infine, daremo consigli pratici su come comportarsi (e cosa evitare) in queste situazioni, con tabelle riassuntive, casi esemplificativi e una sezione FAQ con le risposte ai dubbi più comuni.
Prima di addentrarci nei dettagli, è doveroso presentare l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, il professionista specializzato che con il suo staff multidisciplinare può realmente fare la differenza nell’affrontare una liquidazione giudiziale o un debito tributario. L’Avv. Monardo è un avvocato cassazionista con anni di esperienza in materia di diritto fallimentare, bancario e tributario. Coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti altamente qualificati nel tutelare i debitori contro abusi bancari e fiscali . È inoltre accreditato come Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ex L. 3/2012, iscritto negli elenchi ufficiali del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) . Non solo: l’Avv. Monardo ha ottenuto la qualifica di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, potendo assistere imprenditori in difficoltà anche nelle nuove procedure di composizione negoziata introdotte di recente. Grazie a queste competenze trasversali, l’Avv. Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti sono in grado di offrire un supporto completo: dall’analisi dell’atto ricevuto (sentenza, decreto, cartella, pignoramento, ecc.) alla predisposizione di ricorsi mirati in tribunale o in Commissione Tributaria; dalla richiesta di sospensioni immediate delle esecuzioni alla conduzione di trattative con creditori o Agenzia delle Entrate per concordare soluzioni sostenibili; fino all’elaborazione di piani di rientro su misura o all’avvio di procedure giudiziali e stragiudiziali (concordati, accordi, sovraindebitamento) che consentano di congelare le azioni in corso e ristrutturare i debiti in modo efficace.
Il messaggio chiave è chiaro: non bisogna affrontare da soli situazioni complesse come una liquidazione giudiziale o un debito fiscale fuori controllo. Con l’assistenza tempestiva di un professionista esperto, è spesso possibile bloccare sul nascere pignoramenti e fallimenti, guadagnare tempo prezioso e magari trovare una via d’uscita onorevole dalla crisi. Nei prossimi paragrafi esamineremo nel dettaglio il quadro normativo e le ultime sentenze rilevanti, per poi passare alle fasi procedurali, alle strategie difensive, agli strumenti alternativi e ai consigli pratici. Ricorda: ogni caso di indebitamento ha le sue peculiarità, ma il fattore comune è l’urgenza di agire. Se ti trovi in questa situazione, non aspettare che sia troppo tardi – informati, prendi in mano l’iniziativa e affidati a chi conosce bene la materia.
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Contesto Normativo e Giurisprudenziale Aggiornato al 2026
Normativa di riferimento. La liquidazione giudiziale è disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – entrato pienamente in vigore dal 15 luglio 2022 . Questa nuova normativa organica ha mandato in pensione la vecchia Legge Fallimentare (R.D. 267/1942): termini come “fallimento” e “fallito” non sono più utilizzati dal legislatore, che ha preferito parlare di liquidazione giudiziale e debitore assoggettato per attenuare lo stigma sociale connesso all’insolvenza . Il CCII ha subito varie modifiche correttive per adeguarsi all’evoluzione europea e nazionale: tra i principali interventi ricordiamo il D.Lgs. 147/2020 (primo correttivo), il D.Lgs. 83/2022 (attuativo della Direttiva UE 2019/1023 sull’insolvenza) e il recentissimo D.Lgs. 136/2024 (c.d. “Correttivo-ter”) . Oggi, gennaio 2026, la disciplina applicabile è quella del CCII consolidato con questi aggiornamenti.
Vale la pena ribadire che le procedure iniziate prima del 15 luglio 2022 restano regolate dalla vecchia legge fallimentare, ma per tutte quelle successive si applica esclusivamente il nuovo Codice . Chi dunque riceve oggi un’istanza o una sentenza di liquidazione giudiziale deve fare riferimento alle norme del D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche.
Soggetti assoggettabili: chi rischia la liquidazione giudiziale? La liquidazione giudiziale si applica agli imprenditori commerciali insolventi, ma con importanti eccezioni per i piccoli operatori. In particolare, sono esclusi da questa procedura:
- Imprenditori agricoli puri (in quanto per definizione non sono imprenditori commerciali, salvo il caso di grandi società agricole in forma di S.p.A. o simili che superino i limiti dimensionali) .
- Imprese minori sotto soglia, ossia quelle che soddisfano congiuntamente i tre parametri indicati dall’art. 2, comma 1, lett. d) CCII. Tali soglie (aggiornabili ogni 3 anni) sono: attivo patrimoniale annuo ≤ €300.000, ricavi lordi annui ≤ €200.000 e debiti totali ≤ €500.000 nei tre esercizi antecedenti la domanda . Se l’impresa prova di rientrare in tutti questi limiti, è qualificata come impresa minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale ordinaria . L’onere della prova in merito spetta al debitore, secondo l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 9935/2015) . In mancanza di prova, l’impresa si presume fallibile (ora “liquidabile”). Nota: Questa esclusione tutela artigiani, piccoli imprenditori individuali e micro-imprese: ad esempio un commerciante con €150.000 di ricavi annui e €400.000 di debiti rientra nei parametri e non può essere dichiarato in liquidazione giudiziale, dovendo semmai ricorrere alle procedure di sovraindebitamento dedicate.
- Enti pubblici e altri soggetti esclusi per leggi speciali. Ad esempio, le start-up innovative godono di un’esenzione temporanea dal fallimento: per le start-up regolarmente registrate, la legge (D.L. 179/2012) prevede che non possano essere dichiarate fallite/liquidate per un certo periodo dalla loro costituzione . Durante questo periodo di tutela, dunque, anche se la start-up fosse insolvente, non verrebbe assoggettata a liquidazione giudiziale.
In sintesi, chi rischia la liquidazione giudiziale nel 2026? Principalmente le società di capitali e di persone e gli imprenditori individuali commerciali di dimensioni medie o grandi, non coperti da particolari esenzioni. I professionisti, consumatori privati, artigiani e imprese sotto soglia, invece, non entrano in liquidazione giudiziale ma possono attivare le procedure minori di composizione della crisi (che vedremo più avanti). Importante: la riforma ha eliminato l’esenzione assoluta per l’imprenditore agricolo di grandi dimensioni – oggi anche una società agricola molto grande può essere sottoposta a liquidazione giudiziale se supera le soglie di cui sopra .
Presupposto oggettivo: lo stato di insolvenza. Al di là dei requisiti dimensionali, il fattore chiave per aprire una liquidazione giudiziale è la sussistenza dello stato d’insolvenza del debitore. L’art. 121 CCII definisce insolvente l’imprenditore che “non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” . Questa nozione riprende quella tradizionale dell’art. 5 L. Fall.: l’insolvenza è uno stato persistente di impotenza finanziaria che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori indicativi dell’incapacità di far fronte ai debiti con i normali mezzi di pagamento . Esempi tipici: ritardi significativi nei pagamenti, assegni protestati, fornitori non pagati, fuga o irreperibilità dei titolari, saturazione dei fidi bancari, oppure un passivo enorme a fronte di un attivo esiguo. Non serve che tutti i creditori siano insoddisfatti: bastano alcuni indizi gravi e concordanti che il debitore non riesce più a onorare stabilmente i propri impegni. Il tribunale valuta caso per caso questi elementi, considerando globalmente la situazione patrimoniale e finanziaria.
Oltre all’insolvenza in sé, il Codice della Crisi ha introdotto un ulteriore filtro quantitativo per evitare procedure su situazioni bagatellari: non si procede alla liquidazione giudiziale se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a €30.000 . Questo vuol dire che, anche se un imprenditore non è piccolo e risulta insolvente, se il totale dei suoi debiti scaduti (accertati in sede pre-fallimentare) è sotto 30 mila euro, il tribunale non dichiara la procedura. Tale soglia, anch’essa soggetta ad aggiornamento periodico, serve ad evitare che vengano aperti fallimenti per importi trascurabili, che non giustificherebbero i costi della procedura concorsuale. Ad esempio: 5 creditori insoddisfatti per €10.000 ciascuno (debiti scaduti totali €50.000) superano la soglia e giustificano l’apertura; viceversa debiti scaduti complessivi per €20.000 non la superano . Attenzione: Il limite di €30.000 riguarda i debiti “scaduti e non pagati risultanti dagli atti istruttori” al momento della decisione; se alcuni debiti non sono ancora esigibili (non scaduti) non contano nel computo, mentre contano anche i debiti verso il fisco se scaduti (es. cartelle oltre 60 giorni). Questo aspetto è molto pratico: un debitore con meno di 30k di debiti scaduti non può essere dichiarato in liquidazione giudiziale – il che però non significa che non possa subire altre azioni (pignoramenti individuali, ecc.).
Procedura concorsuale di ultima istanza. Il legislatore considera la liquidazione giudiziale come l’ultima spiaggia, da aprire solo quando non sono praticabili soluzioni alternative di risanamento o ristrutturazione . Nel CCII si afferma chiaramente che la liquidazione è una procedura “residuale”, cui si deve ricorrere solo se falliscono o non sono percorribili strumenti conservativi dell’attività . Per questo il Codice prevede e incoraggia molte altre procedure (piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, convenzioni di moratoria, piani di ristrutturazione soggetti a omologazione, concordato preventivo, composizione negoziata, ecc.) , che l’imprenditore può attivare per tempo al fine di evitare di arrivare alla liquidazione giudiziale. Come vedremo, anche a procedimento pre-fallimentare iniziato il debitore ha talvolta la chance di proporre uno strumento alternativo (ad esempio depositando un ricorso di concordato preventivo) per scongiurare la dichiarazione di apertura della liquidazione. Ma se ogni tentativo di risanare o ristrutturare il debito fallisce, allo scopo di soddisfare i creditori non resta che liquidare il patrimonio del debitore insolvente e distribuirlo secondo le regole della parità di trattamento (il principio della par condicio creditorum).
Funzionamento essenziale della liquidazione giudiziale. In breve, la liquidazione giudiziale è una procedura concorsuale liquidatoria a cui possono partecipare tutti i creditori del debitore, e ha come obiettivo la vendita di tutti i beni dell’imprenditore insolvente e la distribuzione del ricavato ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione (crediti prededucibili, privilegiati, ipotecari e poi chirografari) . La procedura si apre con una sentenza dichiarativa pronunciata dal Tribunale competente, prosegue con la nomina degli organi (Giudice Delegato, Curatore, Comitato dei creditori) e lo svolgimento di varie fasi (accertamento del passivo, liquidazione dell’attivo, riparti), e si chiude con un decreto di chiusura una volta completate le operazioni oppure per insufficienza di attivo. Dal 2022 esistono alcune novità: ad esempio, il Tribunale può nominare anche uno o più esperti per coadiuvare il Curatore in compiti specifici ove ciò sia utile per rendere più efficiente e celere la procedura . Inoltre – per attenuare l’impatto su imprese potenzialmente risanabili – non è detto che la dichiarazione di liquidazione giudiziale comporti immediatamente la cessazione dell’attività d’impresa: il Tribunale può autorizzare l’esercizio provvisorio dell’azienda, se dalla prosecuzione temporanea deriva maggiore utilità per i creditori (ad esempio continuare la produzione per vendere l’azienda come azienda in funzionamento invece che come beni smembrati) . Questa è una differenza di approccio rispetto al passato, che mostra come l’obiettivo non sia punire il debitore ma massimizzare la soddisfazione dei creditori anche valutando la continuità aziendale provvisoria quando conveniente.
Rapporto con le procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012). Fino al 2022 vigeva una netta separazione tra il fallimento (riservato ai soggetti “fallibili”) e le procedure previste dalla Legge 3/2012 per i debitori civili, consumatori e imprenditori minori non fallibili. Con l’entrata in vigore del CCII, anche la L.3/2012 è stata abrogata e assorbita nel nuovo Codice . Oggi quindi esiste un unico corpus normativo: dal Titolo V del CCII abbiamo la liquidazione giudiziale (ex fallimento) e procedure affini, mentre il Titolo II disciplina gli “strumenti di regolazione della crisi” tra cui rientrano le procedure di ristrutturazione per i soggetti minori (ex legge 3/2012) e per le imprese in continuità. In particolare, nel Codice della Crisi troviamo: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (nuova denominazione del piano del consumatore, riservata alla persona fisica non fallibile) ; il concordato minore (che sostituisce il vecchio accordo di composizione dei debiti, per imprenditori sotto soglia e soggetti non fallibili con debiti anche professionali); la liquidazione controllata (che prende il posto della liquidazione del patrimonio ex L.3/2012, procedura concorsuale semplificata per i debitori civili, anche detta talvolta “fallimento civile”); e l’esdebitazione del debitore incapiente (innovativa misura che permette al debitore persona fisica senza alcuna risorsa di ottenere la cancellazione dei debiti a determinate condizioni, di cui diremo tra poco). Quindi, anche se in questo articolo parliamo di liquidazione giudiziale, va ricordato che un piccolo imprenditore o un privato sovraindebitato in genere non subirà tale procedura, bensì potrà ricorrere alle procedure del sovraindebitamento oggi interne al CCII. Per semplicità continueremo a usare termini come “piano del consumatore” o “accordo di ristrutturazione” quando parliamo di queste soluzioni, specificando ove opportuno le nuove terminologie.
Jurisprudence recente e orientamenti attuali. La giurisprudenza italiana, inclusa la Suprema Corte di Cassazione, si è già pronunciata su vari aspetti della nuova disciplina, fornendo chiarimenti importanti. Eccone alcuni di particolare rilievo aggiornati al 2025:
- La Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 9935/2015 ha stabilito (in vigenza della vecchia legge fallimentare, ma principio confermato) che il debitore ha l’onere di provare la sussistenza congiunta dei requisiti per qualificarsi “piccolo imprenditore” non fallibile, altrimenti il tribunale presume la fallibilità . Questo principio resta valido: chi invoca l’esenzione da liquidazione deve documentare di rispettare tutte le soglie dimensionali.
- La Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 13617/2023 ha affermato che l’omissione di beni, anche di modesto valore, nella documentazione fornita dall’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) può comportare l’inammissibilità della domanda di liquidazione controllata nel sovraindebitamento . In altre parole, la trasparenza totale sulla situazione patrimoniale è un elemento essenziale di meritevolezza: anche dimenticare di indicare un bene dal valore nullo mina la completa ricostruzione del patrimonio e giustifica il rigetto della procedura.
- La Cassazione civile, Sez. I, ord. n. 11448/2025 (30/04/2025) ha chiarito la natura del provvedimento di inammissibilità della domanda di apertura della liquidazione per carenze documentali (ancora con riferimento all’art. 14-ter L.3/2012): in particolare, discute se la reticenza del debitore (ad esempio omettere alcuni debiti o atti dispositivi compiuti) sia causa di inammissibilità e se la “meritevolezza” costituisca un requisito distinto per l’accesso alla procedura rispetto a quello richiesto per l’esdebitazione finale . La tendenza emersa è verso un approccio rigoroso: chi vuole accedere a una procedura concorsuale minore deve presentare una documentazione completa e veritiera, pena l’esclusione.
- La Cassazione civile, Sez. I, ord. n. 29915/2025 (12/11/2025) ha affrontato il tema dell’esdebitazione del debitore incapiente ai sensi dell’art. 283 CCII . Questa pronuncia esamina se il giudice sia vincolato dalla relazione dell’OCC circa la meritevolezza del debitore che chiede l’esdebitazione “a zero” e se, in caso di relazione insufficiente, la domanda vada dichiarata inammissibile senz’altro o possa essere integrata. La Corte sottolinea la distinzione tra meritevolezza processuale (completezza degli atti e delle informazioni) e meritevolezza sostanziale (assenza di frode o colpa grave): entrambe vanno soddisfatte. Ne risulta confermata l’idea che il debitore incapiente può ottenere la cancellazione totale dei debiti solo dimostrando di aver collaborato pienamente e di non aver colpe nella formazione del sovraindebitamento. Su questo si innesta un altro principio importante:
- La Corte di Cassazione, sent. n. 5678/2024 ha infatti ribadito che l’esdebitazione (la liberazione dai debiti) non è mai automatica, ma concessa solo se il comportamento del debitore è stato leale e corretto durante tutta la procedura . Questo vale sia nell’esdebitazione “standard” al termine della liquidazione giudiziale (ex art. 278 CCII) sia nell’esdebitazione speciale dell’incapiente (art. 283 CCII). In sostanza, chi aspira ad essere esonerato dai debiti residui deve guadagnarselo dimostrando buona fede, trasparenza e impegno nel cercare di soddisfare i creditori per quanto possibile.
- Corte Costituzionale: in materia di sovraindebitamento, merita menzione la sentenza n. 245/2019 (dep. 29 novembre 2019) con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 7, comma 1, L.3/2012 nella parte in cui proibiva la falcidia dell’IVA. La Corte ha stabilito che anche nelle procedure da sovraindebitamento è consentito proporre il pagamento parziale dell’IVA, così come già avveniva nel concordato preventivo . Ciò ha portato alla modifica normativa: oggi anche un consumatore sovraindebitato può includere nel proprio piano un pagamento non integrale dell’IVA dovuta (ad esempio pagando una percentuale), superando il precedente divieto. Questa pronuncia è importante per i debitori fiscali, perché conferma un principio di equità: tutti i debiti, anche quelli IVA, possono essere ristrutturati in presenza di una procedura seria e controllata dal giudice. Un’altra recente decisione della Corte Costituzionale (sent. n. 6/2024) ha affrontato la questione della durata della liquidazione controllata e del trattamento dei redditi futuri del sovraindebitato, confermando la legittimità della previsione che per i 3 anni successivi all’apertura anche parte dei redditi futuri possano dover confluire nella procedura. Ciò per bilanciare l’interesse del debitore a una pronta esdebitazione con quello dei creditori a essere soddisfatti per quanto possibile . In pratica, la Consulta ha ritenuto non fondate le censure di incostituzionalità sulla durata minima triennale della procedura di liquidazione controllata (in relazione all’apprensione dei redditi futuri), sancendo che tale disciplina non lede i diritti fondamentali del debitore insolvente .
Questo quadro normativo-giurisprudenziale evidenzia un approccio equilibrato ma fermo: il sistema offre molte opportunità al debitore onesto per risolvere la crisi (anche con tagli importanti al debito, come visto per l’IVA), ma richiede rigore documentale, correttezza e tempestività. Nei prossimi paragrafi vedremo come si sviluppa concretamente la procedura di liquidazione giudiziale e quali passi deve compiere il debitore immediatamente dopo aver ricevuto un atto in materia, per poi passare alle strategie di difesa e alle soluzioni alternative.
Iter e Termini dopo la Notifica dell’Atto: Cosa Succede e Cosa Fare
Quando un imprenditore o un debitore riceve un atto relativo a una possibile liquidazione giudiziale o a un’esecuzione forzata, è fondamentale comprendere di che atto si tratta e quali termini scattano per reagire. In questo contesto, per “atto” possiamo intendere diverse cose: ad esempio la notifica di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale (ossia l’istanza presentata da un creditore o dal PM), la notifica della sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale già emessa dal Tribunale, oppure un atto di riscossione o pignoramento (come una cartella esattoriale, un preavviso di fermo, un atto di pignoramento) che potrebbe preludere a misure esecutive o concorsuali. Vediamo separatamente i vari casi e l’iter procedurale passo-passo:
1. Ricorso per liquidazione giudiziale (ex istanza di fallimento) – fase pre-dichiarativa
Notifica del ricorso e comparizione in tribunale. Se un creditore (ad esempio una banca o l’Agenzia Entrate-Riscossione) o lo stesso debitore o il Pubblico Ministero presenta un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, il Tribunale fissa con decreto l’udienza in cui discutere la richiesta . Il ricorso e il decreto di convocazione vengono notificati al debitore. Questo è il classico “atto di citazione” in ambito concorsuale, un documento spesso intitolato “Ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale” con l’indicazione della data di udienza. Cosa deve fare il debitore? Innanzitutto, non ignorare la convocazione: è fondamentale presentarsi (personalmente o tramite avvocato) all’udienza indicata. In questa fase “prefallimentare” (anche detta audizione camerale) il Tribunale collegiale valuterà se sussistono i presupposti per aprire la procedura . Il debitore ha il diritto di depositare una memoria difensiva e produrre documenti per contestare la propria insolvenza o la propria fallibilità.
Termini e preparazione della difesa. Il tempo di solito è breve: dalla notifica del ricorso all’udienza spesso intercorrono poche settimane (la legge non fissa un termine minimo fisso, ma generalmente il tribunale concede circa 15-30 giorni per permettere al debitore di predisporre le difese, salvo urgenze). In questi giorni è cruciale rivolgersi immediatamente a un avvocato specializzato per analizzare la situazione. Le possibili linee difensive da predisporre entro l’udienza possono includere: verificare se si rientra nelle soglie di esenzione (ad esempio dimostrare di essere un’impresa sotto soglia, presentando bilanci, fatturato, ecc.), contestare l’insolvenza (magari provando che i ritardi di pagamento sono temporanei o che si dispone di liquidità per saldare), eccepire eventuali vizi procedurali (ad es. notifica tardiva, incompetenza territoriale del tribunale, carenza di legittimazione del creditore istante), oppure ancora proporre al tribunale soluzioni alternative. Quest’ultimo punto è molto importante: il debitore può evitare la liquidazione se convince il tribunale che esistono percorsi di risanamento credibili. Ad esempio, può informare di aver presentato un ricorso per concordato preventivo o di voler accedere alla composizione negoziata (in certi casi la legge consente una “moratoria” temporanea se è in corso un tentativo serio di ristrutturazione). Può anche, più semplicemente, arrivare all’udienza con un accordo di pagamento già raggiunto col creditore istante (ad esempio pagando la quota scaduta o concordando un piano di rientro): spesso il creditore in tal caso rinuncia all’istanza. Da notare che il Codice della Crisi prevede espressamente all’art. 44 la possibilità per il debitore, anche durante la fase prefallimentare, di chiedere al tribunale un termine (da 30 a 60 giorni) per presentare una proposta di concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione omologato. Se tale istanza è ammissibile e non manifestamente dilatoria, il tribunale può concedere questo termine e sospendere la decisione sull’istanza di liquidazione nel frattempo . Ciò consente al debitore di evitare la declaratoria di fallimento presentando un piano di concordato (che se successivamente omologato, risolve la crisi).
Udienza prefallimentare. All’udienza il Collegio sente le parti: il debitore (o il suo legale) espone le difese e può essere interrogato, il creditore (se presente) conferma le proprie richieste. Se il tribunale ritiene provato lo stato di insolvenza e l’assenza di soluzioni alternative percorribili, emette subito (o in tempi brevi) la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Altrimenti, rigetta il ricorso con decreto motivato. In alcuni casi l’udienza può essere aggiornata se emergono elementi nuovi o se si attende l’esito di un concordato presentato nel frattempo.
Esito: apertura o rigetto. Se la liquidazione giudiziale non viene aperta (ricorso rigettato), la partita può chiudersi lì: il creditore istante o il PM possono tuttavia proporre reclamo alla Corte d’Appello contro il rigetto (entro 30 giorni) per far dichiarare fallito il debitore. Se invece la liquidazione viene aperta (sentenza dichiarativa), il debitore può a sua volta attivarsi per impugnare tale decisione (vedremo a breve come).
Nel frattempo la sentenza di apertura produce effetti immediati: il tribunale nomina il Giudice Delegato e il Curatore , dichiara eventualmente la provvisoria esercitazione d’impresa (se utile), ordina il blocco delle azioni esecutive individuali dei creditori e fissa la data dell’udienza per l’esame dello stato passivo (generalmente qualche mese dopo) . La sentenza viene notificata al debitore e ai principali creditori e iscritta al Registro delle Imprese . Dal momento della sentenza, il debitore perde la disponibilità dei suoi beni: non può più amministrarli né disporne (lo farà il Curatore per lui). Si tratta, come si vede, di effetti molto invasivi, per cui è fondamentale cercare di evitare di arrivare a questo punto oppure, se inevitabile, attivare subito le tutele appellate.
2. Sentenza di liquidazione giudiziale già pronunciata – impugnazioni e immediati rimedi
Può capitare che il debitore venga a conoscenza della sentenza di liquidazione giudiziale quando questa gli viene notificata dall’Ufficiale Giudiziario (magari perché non ha partecipato all’udienza prefallimentare o perché il tribunale ha deciso rapidamente). Oppure, nei casi più urgenti, la sentenza può essere dichiarata in contumacia e notificata successivamente. In ogni caso, dal giorno della notifica della sentenza decorrono termini stringenti per le impugnazioni. Ecco cosa prevede la legge:
Reclamo in Corte d’Appello (art. 51 CCII). La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale può essere impugnata con reclamo alla Corte d’Appello da qualsiasi parte interessata (quindi dal debitore, da eventuali creditori contrari, ecc.) entro 30 giorni . Il termine di 30 giorni decorre dalla notificazione della sentenza stessa (se effettuata) oppure, per chi non ne ha avuta notifica, dalla sua pubblicazione al Registro delle Imprese. È importante notare che i termini processuali nel fallimento NON godono della sospensione feriale di agosto : ciò significa che i 30 giorni corrono anche ad agosto (il Codice della Crisi lo prevede espressamente all’art. 9). Dunque, se una sentenza viene notificata a luglio, la scadenza a fine agosto resta tale e non slitta a settembre. Di conseguenza, non si può perdere tempo: appena ricevuta la notifica della sentenza, il debitore deve immediatamente consultare il proprio legale per valutare il reclamo.
Il reclamo è un rimedio rapido e in camera di consiglio: va presentato con ricorso alla Corte d’Appello competente (generalmente la Corte d’Appello del distretto in cui ha sede il tribunale che ha dichiarato la liquidazione). Nel reclamo si devono indicare i motivi per cui si chiede di revocare o riformare la sentenza di primo grado – ad esempio, contestando l’esistenza dell’insolvenza, l’erronea valutazione delle prove, la non fallibilità del debitore, vizi procedurali, ecc. La Corte d’Appello fissa a breve l’udienza e decide anch’essa in camera di consiglio, sentite le parti, con decreto motivato . Gli esiti possibili sono due: o la Corte rigetta il reclamo, confermando la sentenza (in tal caso la liquidazione prosegue definitivamente), oppure accoglie il reclamo e revoca la liquidazione giudiziale. Se la revoca avviene perché la Corte ritiene insussistente l’insolvenza o comunque erronea la dichiarazione, la procedura concorsuale viene chiusa e si torna alla normalità (salvo restando gli atti compiuti dal Curatore nel frattempo, che di regola sono convalidati per tutela dei terzi). Da notare però che, in caso di accoglimento del reclamo, la Corte d’Appello stessa dichiara con sentenza la non assoggettabilità del debitore (o altre decisioni) e tali pronunce possono essere oggetto di ricorso per Cassazione entro termini ridotti (15 giorni) . Se invece la Corte d’Appello respinge il reclamo del debitore, il suo decreto è generalmente definitivo (non ulteriormente impugnabile), salvo che vi siano motivi per ricorrere in Cassazione – il CCII infatti esclude il ricorso per Cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo quando originariamente il fallimento era stato negato e poi chiesto dal creditore, ma non sembra escluderlo nel caso opposto (decreto che conferma il fallimento); su questo la norma non è chiarissima, ma la prassi sotto la vecchia legge permetteva il ricorso in Cassazione da parte del debitore contro la decisione d’appello che confermava il fallimento. Ad ogni modo, per semplicità: il debitore ha diritto ad un doppio grado di giudizio di merito (Tribunale e poi Corte d’Appello) sulla dichiarazione di liquidazione, e in alcuni casi ad un terzo grado di legittimità (Cassazione).
Sospensione della procedura in pendenza di reclamo. Un punto cruciale: la presentazione del reclamo non sospende automaticamente gli effetti della sentenza di fallimento, che rimane esecutiva. Ciò significa che il Curatore, nominato dal Tribunale, potrebbe nel frattempo iniziare a compiere atti (inventario, richieste di informazioni, ecc.). Tuttavia, il debitore reclamante può chiedere alla Corte d’Appello la sospensione temporanea delle operazioni di liquidazione, in base all’art. 52 CCII . Questa è una novità del Codice: la Corte d’Appello, se vi sono gravi e fondati motivi, può con decreto ordinare la sospensione totale o parziale delle attività della procedura fino alla decisione sul reclamo . Ad esempio, può sospendere la vendita dei beni del fallimento se ritiene plausibile che il reclamo venga accolto e quindi vuole evitare danni irreparabili . La richiesta di sospensione va di regola inserita già nel ricorso per reclamo, così che la Corte possa valutarla al più presto. Se concessa, la sospensione dura sino alla decisione finale (ma la Corte può revocarla se cambiano le circostanze) . Questo strumento è fondamentale: un avvocato esperto provvede sempre a chiedere la sospensione ex art. 52 quando propone reclamo, per proteggere il cliente durante i (pur brevi) tempi dell’appello. Immaginiamo un caso: Tizio viene dichiarato fallito, ma ha in corso una trattativa per vendere l’azienda e pagare i creditori; se non ottenesse la sospensione, il Curatore potrebbe iniziare a liquidare l’attivo subito, vanificando la trattativa. Con la sospensione, invece, Tizio guadagna qualche settimana di respiro. La Corte di Cassazione ha confermato che queste norme di sospensione sono applicabili e che, in mancanza, dopo due gradi di giudizio il fallimento resta esecutivo salvo rarissimi casi in cui si possa ricorrere a provvedimenti d’urgenza .
Ricorso per Cassazione. Dopo il reclamo in appello, l’ulteriore impugnazione è il ricorso per Cassazione (per motivi di legittimità, non di merito). Il CCII prevede termini dimezzati (15 giorni) per il ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello che dichiara la liquidazione . Se invece la Corte d’Appello ha confermato la dichiarazione o ha rigettato il reclamo del debitore, il regime è particolare: alcuni ritengono che in tal caso il decreto non sia ricorribile per Cassazione (seguendo l’analogia col vecchio art. 18 L. Fall.), ma vi è dibattito. Comunque, supponendo che il debitore possa ricorrere per Cassazione contro la decisione d’appello sfavorevole, ciò va fatto entro 30 giorni (termine breve) dalla notifica della decisione, oppure 6 mesi se non notificata. La Cassazione decide in linea di principio in tempi brevi (ma non brevissimi, spesso servono alcuni mesi/anno). Importante: il ricorso in Cassazione non sospende di diritto il fallimento . Il debitore può chiedere alla Cassazione un provvedimento d’urgenza per sospendere, ma essendo la Cassazione un giudice di legittimità, di solito non interviene. Piuttosto, si può chiedere eventualmente di mantenere la sospensione già concessa in appello fino all’esito di Cassazione , ma sono situazioni rare. In pratica, dopo il secondo grado la procedura concorsuale prosegue normalmente e solo un eventuale esito favorevole in Cassazione (annullamento delle sentenze per vizio di legge) potrà cambiare le cose, con rinvio ad altro giudice.
Cosa può fare subito il debitore se è stata aperta la liquidazione giudiziale? Riassumendo i passi immediati:
- Contattare immediatamente il proprio legale per predisporre il reclamo entro 30 giorni. Ogni giorno perso è pericoloso.
- Raccogliere tutte le informazioni e prove che possano sostenere il reclamo: ad esempio documenti che mostrano che i debiti sono sotto soglia o che un grosso credito attivo stava per incassare (quindi non era insolvente), ecc.
- Chiedere (tramite l’avvocato) la sospensione ex art. 52 CCII al fine di congelare la procedura finché la Corte d’Appello non decide. Questo va fatto il prima possibile.
- Cooperare comunque con il Curatore nel frattempo: anche se si sta impugnando, conviene non ostacolare il Curatore nominato (fornire i dati richiesti, etc.), perché se il reclamo fosse rigettato, ogni resistenza ingiustificata può poi pregiudicare l’esdebitazione. Inoltre la legge punisce l’inerzia del fallito con possibili sanzioni (es. revoca dell’esdebitazione o, in casi estremi, il reato di bancarotta semplice se non collabora).
- Valutare soluzioni transattive: parallelamente, soprattutto se il reclamo ha chance basse, può essere utile cercare un accordo con i creditori per poi proporre alla Corte un concordato nella liquidazione. Il CCII consente infatti al debitore di proporre un concordato semplificato nella liquidazione giudiziale (una sorta di accordo coi creditori all’interno del fallimento) per chiudere anticipatamente la procedura pagando una percentuale ai creditori . Questo è un istituto nuovo: dopo l’apertura della liquidazione, il debitore (o un terzo) può offrire ai creditori un certo attivo a saldo e stralcio; se l’accordo viene omologato dal giudice, la liquidazione si chiude. Ovviamente servono risorse da offrire, ma tenere aperta questa possibilità può motivare i creditori stessi a negoziare.
3. Atti dell’esecuzione forzata o della riscossione – cartelle, pignoramenti, ipoteche
Oltre agli atti specifici della procedura concorsuale, molti debitori si trovano a gestire atti esecutivi (giudiziari o esattoriali) che, se non affrontati, possono culminare in situazioni gravi (ad esempio la vendita all’asta di un immobile, o addirittura spingere i creditori a chiederne il fallimento). Vediamo i principali tipi di atti e come muoversi:
- Cartella esattoriale (cartella di pagamento): è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) richiede il pagamento di imposte, contributi o multe non versate. Quando si riceve una cartella, il debitore ha due scelte entro 60 giorni: pagare (integralmente o chiedere una rateazione) oppure presentare ricorso se si ritiene la cartella indebita o errata. Ignorare la cartella è pericoloso: trascorsi 60 giorni senza pagamento né ricorso, la cartella diventa titolo esecutivo definitivo e l’Agente della riscossione può procedere con azioni come fermi amministrativi su veicoli, ipoteche sugli immobili e pignoramenti (presso terzi, immobiliari, etc.). Dunque, entro 60 giorni occorre agire. Se si intende contestare, bisogna presentare un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (oggi ridefinita Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado) competente, indicando i motivi di opposizione (per es., prescrizione del tributo, vizio di notifica dell’atto precedente, sgravio non contabilizzato, etc.). Unitamente al ricorso, se vi sono fondati motivi di danno grave e irreparabile, si può chiedere la sospensione dell’esecuzione alla stessa Commissione, che deciderà in tempi brevi (di solito entro 30 giorni dalla richiesta) se bloccare provvisoriamente la riscossione . Questa sospensione giurisdizionale è essenziale quando l’importo è elevato e c’è il rischio di un pignoramento imminente. È bene farsi assistere da un avvocato tributarista per redigere il ricorso in modo tecnicamente accurato.
- Intimazione di pagamento o preavviso di fermo/ipoteca: spesso l’Agenzia Riscossione, prima di pignorare, invia altri atti come l’intimazione di pagamento (che intima il pagamento entro 5 giorni, di solito emessa se la cartella è scaduta da oltre un anno) o il preavviso di fermo amministrativo (che avvisa dell’intenzione di bloccare i veicoli) o di ipoteca sulla casa. Questi atti servono da ultimo sollecito: anche qui, vanno presi sul serio. Dopo un preavviso di fermo, se non si paga o rateizza, decorsi 30 giorni scatta il fermo auto vero e proprio, che impedisce la circolazione del veicolo. Dopo un preavviso di ipoteca, l’Agente può iscrivere ipoteca sull’immobile (se il debito supera €20.000). Per contrastare tali atti, si possono presentare ricorsi analoghi a quelli per cartella (spesso contestando vizi di forma o di notifica), oppure evitare l’azione regolarizzando il debito (pagando o chiedendo rateazione/rottamazione prima che scada il termine). Nota bene: L’ipoteca esattoriale è un campanello d’allarme importante: se i debiti superano certe soglie, l’Agenzia dopo aver iscritto ipoteca può anche procedere a espropriazione immobiliare (pignoramento e vendita). Però esistono tutele: la legge (art. 76 DPR 602/1973) vieta all’Agente di Riscossione di pignorare l’unico immobile di proprietà del debitore se è adibito a sua abitazione principale e non di lusso . In pratica la prima casa è protetta: non può essere espropriata dal Fisco se sono soddisfatte tre condizioni chiave: deve essere l’unica proprietà del debitore, deve essere la sua residenza anagrafica, e non deve essere un immobile di lusso (categorie catastali A/8 o A/9 escluse). La Cassazione ha di recente riaffermato tale principio con l’ordinanza n. 32759/2024 , chiarendo che quando si tratta dell’unico immobile abitativo del contribuente, l’azione esecutiva esattoriale diventa improcedibile e qualunque pignoramento già avviato va cancellato . Ciò offre un’importante tranquillità per i debitori: Agenzia Entrate-Riscossione non può toglierti la prima casa (salvo ipoteche volontarie o mutui con banche, ovviamente, che seguono altre regole). Attenzione però: il divieto vale per l’agente pubblico; un creditore privato (es. banca o condominio) può pignorare anche la prima casa se non ci sono altri beni, perché il divieto specifico riguarda il Fisco. In ogni caso, se la tua unica casa fosse pignorata da Agenzia Entrate, esiste un’ottima difesa legale: eccepire l’impignorabilità ex art. 76 DPR 602/1973, che porta all’annullamento dell’esecuzione.
- Atto di precetto (creditore privato): Se i creditori sono privati (banche, fornitori, ecc.), attiveranno le ordinarie procedure civili. L’atto che precede il pignoramento è il precetto, con cui il creditore intima al debitore di pagare entro 10 giorni in base a un titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo reso esecutivo, sentenza, cambiale protestata, ecc.). Ricevuto un precetto, entro 10 giorni bisogna pagare o quantomeno trovare un accordo, altrimenti dopo il decimo giorno il creditore potrà far partire il pignoramento (che sia immobiliare, mobiliare o presso terzi – ad esempio sul conto corrente). Se il precetto presenta vizi o il titolo è stato nel frattempo soddisfatto, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi davanti al giudice civile, ma deve farlo rapidamente e spesso serve un filtro di urgenza (sospensione). Questo è un terreno molto tecnico: occorre che l’avvocato esamini se vi sono motivi validi di opposizione (per esempio, pagamento già avvenuto ma non riconosciuto, oppure difetto formale del precetto). Se non ci sono difese, è opportuno, prima che inizi il pignoramento, tentare di negoziare col creditore: a volte offrire un piano di rientro ragionevole convince il creditore a non procedere oltre, perché anche le esecuzioni hanno costi e incertezze.
- Pignoramento immobiliare o mobiliare: se si arriva all’atto di pignoramento, i margini si riducono. Un pignoramento immobiliare viene notificato e trascritto, bloccando di fatto l’immobile; poi si avvia la vendita all’asta. Per bloccarlo, si può: pagare il dovuto (estinguendo l’esecuzione), trovare un accordo col creditore che faccia rinunciare all’esecuzione (non facile una volta iniziata, ma possibile se c’è un saldo e stralcio), oppure, nei casi di esecuzioni fiscali, sfruttare strumenti come la definizione agevolata (vedi oltre) che spesso sospendono le procedure. Inoltre, per legge, il debitore esecutato può chiedere all’Agenzia Riscossione di essere autorizzato a vendere privatamente il proprio immobile pignorato per pagare i crediti , evitando l’asta giudiziaria (che svaluta molto il bene) – ma serve il consenso dell’Agente e del giudice. Un pignoramento mobiliare (ad esempio pignoramento di beni mobili in casa o in azienda) può anch’esso essere bloccato con opposizioni o cercando di saldare il debito. Pignoramento presso terzi (stipendi, conti correnti): qui il datore di lavoro o la banca ricevono l’atto e bloccano le somme. Anche in tal caso, la soluzione migliore è spesso trattare: se si raggiunge un accordo, il creditore può rinunciare all’esecuzione e liberare le somme.
Diritti del contribuente e del debitore esecutato. È bene sapere che il debitore ha dei diritti, anche durante le esecuzioni. Tra questi: il diritto a non essere spogliato dei beni essenziali (ci sono beni impignorabili, come gli strumenti di lavoro indispensabili, una parte dello stipendio minimo vitale, i mobili di stretta necessità in casa); il diritto a ottenere una rateizzazione amministrativa se il debito fiscale è sotto certi importi (fino a €120.000 l’agente della riscossione concede piani di dilazione standard in 72 rate, e oltre in 120 rate se dimostrata difficoltà); il diritto alla sospensione amministrativa se, ad esempio, si sta presentando una domanda di definizione agevolata o se c’è un errore palese nella cartella (si può chiedere all’Agente stesso di sospendere in autotutela, fornendo le prove); il diritto a partecipare all’udienza di esecuzione per far valere eventuali istanze (ad esempio chiedere un termine per vendere privatamente l’immobile pignorato, come accennato). Nel contesto fiscale esiste anche uno “Statuto del Contribuente” (L. 212/2000) che impone alcuni principi di correttezza all’amministrazione finanziaria – ad esempio la notifica delle cartelle non può avvenire prima di 60 giorni dall’accertamento, e l’agente della riscossione deve dare comunicazione preventiva prima di iscrivere ipoteca (come fa col preavviso). Non sempre questi diritti vengono spontaneamente rispettati, ma un avvocato esperto sa rilevarne la violazione e utilizzarla a favore del contribuente.
Collegamento con la liquidazione giudiziale. Come si intersecano queste azioni esecutive con il possibile fallimento? In due modi principali: da un lato, azioni esecutive aggressive possono spingere il debitore all’insolvenza e quindi far scattare istanze di fallimento (pensiamo a un’impresa cui viene pignorato il conto e non riesce più a pagare fornitori: se più creditori aggrediscono, l’insolvenza diventa conclamata). Dall’altro, l’apertura della liquidazione giudiziale blocca tutte le azioni esecutive individuali (come detto, i pignoramenti in corso decadono, i fermi non possono essere iscritti, ecc., dal momento della sentenza di fallimento c’è il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive ex lege). Però attenzione: fino a quando non c’è una procedura concorsuale aperta, le esecuzioni individuali vanno avanti. Quindi un debitore in difficoltà deve valutare se attivare egli stesso procedure concorsuali minori (tipo concordato o sovraindebitamento) anche per proteggersi da assalti dei creditori. Ad esempio, un imprenditore sotto soglia sommerso da pignoramenti può presentare ricorso per liquidazione controllata o per concordato minore: otterrà la sospensione delle azioni esecutive e le convoglierà in una procedura unitaria. In mancanza, rischia pignoramenti multipli e caos nella gestione.
In conclusione su questa sezione: dopo la notifica di qualsiasi atto – sia esso un ricorso di fallimento, una sentenza o una cartella/pignoramento – la tempestività è tutto. Ogni atto ha una deadline entro cui reagire, scaduta la quale il danno diventa grave o irreversibile. Non esitare a consultare un professionista immediatamente: per un non addetto ai lavori, 10 o 30 giorni possono sembrare tanti, ma in realtà predisporre un reclamo o un ricorso richiede tempo e competenza. Nei prossimi capitoli vedremo quali strategie legali specifiche si possono adottare per difendersi efficacemente e quali strumenti offrono le normative vigenti per risolvere o attenuare il debito.
Difese e Strategie Legali del Debitore: Come Impugnare, Sospendere e Contestare
Affrontare una liquidazione giudiziale o un’esecuzione richiede un piano d’azione ben congegnato. Vediamo ora le principali difese e strategie legali a disposizione del debitore (sia esso imprenditore o privato) per proteggere il proprio patrimonio e far valere i propri diritti.
Impugnare la sentenza di liquidazione giudiziale: il reclamo e oltre
Come già accennato, la prima linea di difesa contro una sentenza di liquidazione giudiziale ingiusta è il reclamo alla Corte d’Appello (artt. 50-51 CCII). Questa impugnazione, da presentare entro 30 giorni dalla notifica, è uno strumento rapido e mirato. Strategia: Nel predisporre il reclamo, l’avvocato specializzato analizzerà a fondo le motivazioni della sentenza di primo grado per individuarne i possibili punti deboli. Alcune strategie di impugnazione comuni sono:
- Contestare i presupposti di fallibilità: ad esempio, sostenere che il tribunale ha erroneamente valutato le dimensioni dell’impresa e che il debitore rientrava invece nelle soglie d’esenzione. Ciò può richiedere di allegare bilanci, dichiarazioni fiscali e ogni prova contabile disponibile per dimostrare che attivo, ricavi o debiti erano entro i limiti (a tal fine si può sfruttare l’indicazione di Cass. SU 9935/2015 sulla prova a carico del debitore: presentare ora, anche se tardivamente, documenti probatori).
- Negare lo stato di insolvenza: se il debitore disponeva di risorse liquide o di crediti recuperabili tali da poter ragionevolmente pagare i debiti, può essere stato erroneo dichiararlo insolvente. Ad esempio, presentando in appello documenti che mostrano incassi avvenuti o accordi di ristrutturazione conclusi dopo la sentenza (il che non è usuale, ma in alcuni casi la Corte può tenerne conto, specie se il fallimento è stato dichiarato in contumacia).
- Errori procedurali: se vi sono stati vizi nell’iter (mancata convocazione del debitore, vizio di notifica, incompetenza territoriale, violazione del diritto di difesa), questi costituiscono motivi di reclamo. Ad esempio, se il ricorso di fallimento non fu correttamente notificato e il debitore non ne era a conoscenza, la sentenza potrebbe essere annullata.
- Esistenza di alternative ignorate: il debitore può far valere che il tribunale ha aperto la liquidazione pur in presenza di strumenti alternativi in corso. Per esempio: se l’imprenditore aveva proposto un concordato e il tribunale l’ha dichiarato inammissibile troppo frettolosamente, oppure se era in corso una trattativa avanzata con i creditori (tipo composizione negoziata) non considerata. Questi elementi, se provati, possono convincere la Corte d’Appello a revocare il fallimento concedendo spazio alla soluzione alternativa.
È fondamentale accompagnare il reclamo con un’istanza di sospensione (ex art. 52 CCII), come detto, perché anche il miglior reclamo rischia di diventare inutile se nel frattempo il Curatore liquida i beni. La sospensione congela la procedura e dà al debitore un “cessate il fuoco” temporaneo. Spiegare bene i gravi motivi nel ricorso di reclamo (ad esempio: “la vendita immediata dei beni causerebbe danni irreversibili se poi il fallimento fosse revocato, poiché l’azienda potrebbe essere svenduta” oppure “il debitore ha grosse commesse in corso che verrebbero perse, riducendo il valore del patrimonio a danno di tutti”) aumenta le chance che la Corte conceda lo stay.
E se anche il reclamo viene respinto? Come accennato, c’è la Cassazione in certi casi. Ma la Cassazione non rivede i fatti, solo eventuali errori di diritto. Una strategia utilizzata dai debitori in passato è stata quella di percorrere strade parallele: ad esempio proporre un ricorso in Cassazione per eventuali vizi procedurali gravi e intanto, contemporaneamente, cercare di risolvere la questione all’interno del fallimento stesso (concordato fallimentare). Non c’è incompatibilità: un debitore può impugnare la sentenza e al contempo collaborare col Curatore per magari presentare una proposta di concordato ai creditori ex art. 240 CCII . Questo atteggiamento non pregiudica il reclamo: è anzi visto come segno di buona fede. In pratica, si tenta su due fronti – l’annullamento del fallimento da un lato, e dall’altro un accordo transattivo per chiuderlo.
Difendersi dagli atti fiscali: ricorsi, sospensive e definizioni
Per i debiti tributari, la difesa principale è il ricorso tributario. Come detto, entro 60 giorni dalla notifica di una cartella o di un atto impositivo (avviso di accertamento esecutivo, intimazione, ecc.) il contribuente può presentare ricorso alle Commissioni/nuove Corti Tributarie. Alcune strategie vincenti in ambito fiscale:
- Eccepire la prescrizione dei tributi o contributi: Molti non sanno che le cartelle esattoriali non pagate si prescrivono in 5 anni nella maggior parte dei casi (per contributi INPS, multe stradali, imposte locali) o 10 anni (per IVA, IRPEF, altri tributi erariali). Se l’Agente della riscossione non ha compiuto atti interruttivi per oltre 5 anni, il debito si estingue. Contestare la prescrizione richiede di ricostruire la cronologia delle notifiche; spesso le relazioni di notifica vanno richieste all’Agente. Strategia: far controllare da un avvocato ogni cartella “vecchia” – non di rado emergono termini prescritti o notifiche viziate.
- Verificare vizi formali e sostanziali: ad esempio, se la cartella non contiene la relazione di notifica dell’atto presupposto (es. accertamento) o se l’accertamento originario non è stato mai notificato, oppure se manca la motivazione sufficiente nella cartella, questi sono motivi di nullità. Anche errori come l’importo sbagliato o il difetto di firma del ruolo possono rilevare.
- Sfruttare le procedure deflative: prima di arrivare al processo, a volte conviene usare lo strumento del reclamo/mediazione tributaria (obbligatorio sotto €50.000 di valore della lite): presentando il ricorso, l’Agenzia può proporre una riduzione sanzioni o un accordo. Oppure chiedere l’accertamento con adesione (se siamo ancora a livello di avviso di accertamento, si può bloccare per 90gg il termine e cercare un accordo).
- Istanza di sospensione amministrativa: parallelamente al ricorso giudiziale, si può inoltrare all’ente creditore o all’Agente una domanda di sospensione spiegando che l’atto è errato e chiedendo di verificare. Se l’ente riconosce l’errore (ad esempio un pagamento effettuato e non risultante), può sospendere spontaneamente la riscossione.
Quando la situazione fiscale è compromessa da più debiti, può essere opportuno valutare – in aggiunta alle difese in giudizio – anche soluzioni di saldo e stralcio col Fisco, come la definizione agevolata (rottamazione) o altre previste dalla legge (ne parleremo nella sezione successiva sugli strumenti alternativi). Ad esempio, se il contribuente non contesta di dover pagare ma non ha le risorse per saldare integralmente, una rottamazione può ridurre il carico e spegnere i contenziosi.
Un caso particolare di difesa fiscale è quello di opporsi alle misure cautelari/esecutive già avviate: se per esempio è stato iscritto un fermo amministrativo sull’auto, il contribuente può chiedere al giudice (in via d’urgenza al Tribunale ordinario se lamenta un danno grave, essendo atto non impugnabile in Commissione) la sospensione se il fermo è illegittimo (magari perché messo senza inviare il preavviso, in violazione di legge). Similmente, per un ipoteca illegittima (se messa su un bene con debiti sotto €20.000, ad esempio, è nulla).
Opporsi ai pignoramenti e alle esecuzioni civili
Se un creditore privato ha avviato un’esecuzione, la difesa tipica è l’opposizione all’esecuzione o agli atti (artt. 615 e 617 c.p.c.).
- L’opposizione all’esecuzione mira a contestare il diritto del creditore di procedere: ad esempio, il debito è già pagato, oppure il titolo non è più valido, o il bene pignorato è impignorabile. Questa va proposta al giudice competente (spesso lo stesso dell’esecuzione) e, se urgente, si chiede la sospensione dell’esecuzione. Un caso classico: il debitore riceve un pignoramento del conto per una somma che aveva già versato – può fare opposizione dimostrando l’avvenuto pagamento, e ottenere dal giudice la sospensione e lo sblocco del conto.
- L’opposizione agli atti esecutivi contesta i vizi formali del procedimento: ad esempio, il precetto non conteneva l’indicazione del titolo, o la notifica del pignoramento era irregolare, etc. Questa di regola va proposta entro termini brevissimi (5 giorni o 20 giorni a seconda del vizio e dell’atto), quindi bisogna essere reattivi.
In ambito di esecuzioni immobiliari, una difesa particolare è l’istanza di conversione del pignoramento: il debitore chiede al giudice di sostituire il bene pignorato con il versamento rateale di una somma (in pratica di pagare a rate l’importo dovuto evitando la vendita). Deve depositare un 1/5 subito e poi massimo 18 rate mensili. Questa conversione (ex art. 495 c.p.c.) può salvare l’immobile se il debitore riesce a reperire il denaro sufficiente, magari con l’aiuto di parenti o di una finanziaria. È una mossa da fare prima che inizino le aste, e dimostra la volontà di pagare.
Un’altra strategia in esecuzioni complesse con più creditori è valutare la necessità di procedure concorsuali: se un singolo creditore ha pignorato ma ci sono tanti altri creditori in coda, può convenire al debitore stesso fare in modo che il processo esecutivo confluisca in un’unica procedura concorsuale (ad esempio proponendo un concordato preventivo). Questo è un discorso avanzato: immagina che Caio abbia 10 creditori di cui 1 gli pignora la casa. Caio potrebbe presentare un concordato preventivo liquidatorio offrendo la vendita dell’immobile sotto controllo del tribunale e poi la ripartizione fra tutti equamente. Così blocca la singola esecuzione e gestisce la vendita in modo più ordinato, magari con maggior realizzo (ci sono casi in cui conviene).
Utilizzare le “armi” del Curatore a proprio vantaggio
Insolito a dirsi, ma a volte il debitore può beneficiare indirettamente di azioni del Curatore. Ad esempio, se prima del fallimento un creditore ha compiuto un atto esecutivo (pignoramento) che ha prodotto effetti pregiudizievoli, con la liquidazione quel pignoramento viene spazzato via. Oppure, se il debitore ha pagato qualche creditore poco prima del fallimento (pagamento preferenziale), il Curatore può revocarlo e recuperare somme. Queste azioni evitano che il patrimonio si assottigli a vantaggio di pochi e aumentano le chance per il debitore di soddisfare in modo più equo tutti e poi accedere all’esdebitazione. Naturalmente, nessuno vuole finire in fallimento per ottenere ciò; tuttavia, in situazioni disperate può darsi che il fallimento stesso diventi una “protezione” contro il caos esecutivo e consenta al soggetto di ripartire a termine (grazie all’esdebitazione). Dal punto di vista del debitore, questa non è certo la prima scelta, ma va riconosciuto che la procedura fallimentare ferma tutte le esecuzioni individuali e concentra la soluzione. Un avvocato onesto consiglierà al cliente anche quando valutare l’ipotesi di non opporsi al fallimento ma di gestirlo al meglio: ad esempio un imprenditore sovraindebitato, senza prospettive di salvare l’attività, può preferire una rapida liquidazione e poi l’esdebitazione, piuttosto che trascinarsi con pignoramenti per anni.
Tutela penale: evitare condotte pregiudizievoli
Va sottolineato un altro aspetto della strategia difensiva: evitare comportamenti che possano integrare reati o precludere benefici. In fase di crisi, il debitore può essere tentato di distrarre beni, nascondere documentazione, favorire qualche creditore a discapito di altri. Queste condotte possono sfociare in reati concorsuali (bancarotta fraudolenta, preferenziale, documentale). Inoltre, se scoperti, compromettono gravemente le possibilità di ottenere l’esdebitazione e altre tutele. Consiglio strategico: mantenere una condotta regolare, documentare tutte le operazioni, non fare uscite sospette di capitali all’ultimo momento. Se l’azienda è in crisi ma ancora in attività, rivolgersi a professionisti per gestire correttamente la fase e magari utilizzare strumenti come il piano attestato o la composizione negoziata per evitare di incorrere in responsabilità. Ricordiamo che la Cassazione ha ritenuto che continuare ad aggravare il passivo quando si è in insolvenza conclamata può costituire colpa grave che ostacola l’esdebitazione incapiente . Quindi il debitore deve muoversi con prudenza e trasparenza, facendosi guidare dal proprio legale.
Riassumendo le strategie difensive principali:
- Impugna prontamente con l’aiuto di legali esperti ogni provvedimento sfavorevole (sentenze, cartelle, pignoramenti), rispettando i termini.
- Chiedi sempre la sospensione per congelare temporaneamente gli effetti mentre fai valere le tue ragioni.
- Sii proattivo nel proporre soluzioni alternative (concordati, piani di rientro) per mostrare ai giudici e creditori la tua volontà di risolvere.
- Non farti trovare impreparato: conserva ricevute, mail, contratti – tutto può servire a dimostrare pagamenti o accordi. La difesa migliore spesso è nei dettagli documentali.
- Usa la legge a tuo favore: conosci i tuoi diritti (es. prima casa impignorabile dal fisco) e fallo presente per bloccare azioni ingiuste.
- Affidati a specialisti: molti ricorsi vengono respinti per vizi formali o per argomenti mal posti. Un avvocato specializzato in fallimenti e un tributarista esperto fanno la differenza nella sorte del tuo caso.
- Mantieni la calma e la correttezza: una crisi finanziaria è anche una prova emotiva. Reagire d’istinto magari svuotando conti o vendendo sottobanco i beni è comprensibile per paura, ma altamente controproducente. Segui la strategia legale, che spesso può prevedere misure di salvaguardia più intelligenti (ad esempio, destinare i beni alla famiglia usando un trust prima che la situazione precipiti, ma sempre con la guida legale per non incorrere in atti revocabili o illeciti).
Ora che abbiamo visto come ci si difende sul campo dalle iniziative dei creditori, passiamo al lato più “propositivo”: quali strumenti alternativi l’ordinamento offre per risolvere la crisi da debiti senza arrivare (o dopo essere arrivati) alla liquidazione giudiziale.
Strumenti Alternativi per Gestire e Risolvere la Crisi di Debiti
Il diritto italiano, specialmente dopo la riforma del Codice della Crisi, mette a disposizione dei debitori una cassetta degli attrezzi molto ricca per affrontare il sovraindebitamento e l’insolvenza in modo strutturato e spesso vantaggioso. In questa sezione esamineremo alcune soluzioni alternative – sia giudiziali che stragiudiziali – che possono permettere al debitore di risolvere o alleviare il peso dei debiti, evitando misure più draconiane come la liquidazione giudiziale o le esecuzioni forzate. In particolare ci concentreremo su: rottamazioni e definizioni agevolate dei debiti fiscali, piani e accordi da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato minore), la composizione negoziata della crisi d’impresa, la liquidazione controllata e l’esdebitazione. Questi strumenti possono essere considerati vie d’uscita o alternative a seconda del profilo del debitore (imprenditore grande o piccolo, consumatore, ecc.) e della natura dei debiti (fiscali, bancari, privati).
Rottamazione delle cartelle e definizioni agevolate 2023-2026
Negli ultimi anni, il legislatore ha varato diverse misure di “pace fiscale” per aiutare i contribuenti in difficoltà con il Fisco. La più nota è la rottamazione delle cartelle, giunta oramai al quinto “episodio”. La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) aveva introdotto la Rottamazione-quater per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, consentendo di pagarli senza sanzioni e interessi di mora, in forma dilazionata. I termini di adesione e pagamento di quella definizione sono stati poi differiti e integrati dal Parlamento nel corso del 2023 .
Ora, con la Legge di Bilancio 2026 (Legge 29 dicembre 2025, n. 199), è stata varata una nuova Definizione Agevolata denominata Rottamazione-quinquies . Ecco in sintesi cosa prevede l’ultima rottamazione (aggiornata a gennaio 2026):
- Ambito temporale: riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . Dunque copre anche debiti recentissimi (fino a fine 2023) e include chi non era rientrato nelle rottamazioni precedenti.
- Beneficio: pagando solo le somme dovute a titolo di capitale (l’imposta o contributo originale) oltre alle spese di notifica e le eventuali spese vive per procedure esecutive, vengono annullati tutte le sanzioni e gli interessi di mora . In pratica si paga il netto del tributo senza penalità aggiuntive, ottenendo un risparmio notevole specie sui ruoli datati (dove ormai gli interessi e sanzioni potevano superare il capitale).
- Rateizzazione: possibilità di pagare in un’unica soluzione oppure fino a 54 rate bimestrali di pari importo (quindi spalmate su 9 anni) . Questo è un piano molto lungo e agevole: ad esempio un debito da 60.000 € definito con rottamazione quinquies può essere pagato in 54 rate da circa 1.110 € ogni due mesi, per 9 anni. La prima rata scade il 31 luglio 2026 e così via (ci saranno scadenze a settembre, novembre di ogni anno e così via – il dettaglio verrà comunicato dall’Agenzia).
- Procedura: il contribuente deve presentare domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 (termine ipotetico basato sulle notizie correnti – attendere eventualmente il provvedimento dell’Agenzia che fisserà la data esatta). Nella domanda va indicato in quali modalità si vuole pagare (unica soluzione o rate).
- Effetti immediati: dalla presentazione della domanda di definizione agevolata, l’Agente della riscossione sospende le azioni esecutive sui carichi inseriti in rottamazione. Questo significa che, se hai una cartella e aderisci alla rottamazione, non potranno avviarti nuovi pignoramenti su quel debito e quelli in corso vengono congelati in attesa che tu paghi le rate . Anche le dilazioni in corso si congelano: se avevi un piano rate precedentemente con l’Agente, pagando la rottamazione quell’altro piano decade (ma senza conseguenze negative).
- Decadenza: se non paghi anche solo una rata della rottamazione quinquies (o la paghi in ritardo oltre i 5 giorni di tolleranza) perdi i benefici . In tal caso i pagamenti fatti si considerano acconti sul debito e l’Agenzia può riprendere le azioni di recupero per l’importo residuo, comprensivo di sanzioni e interessi come se la rottamazione non ci fosse mai stata. Quindi è fondamentale, se si aderisce, essere regolari nei versamenti.
- Carichi “speciali”: la norma prevede particolarità per multe stradali (dove il beneficio è limitato agli interessi, mentre la sanzione base va pagata) , e consente di includere nella rottamazione anche debiti di precedenti rottamazioni decadute (dando così una seconda chance a chi aveva perso la rottamazione-ter o quater) .
- Interferenza con procedure concorsuali: interessante per noi, la legge specifica che anche i debiti ricompresi in procedure di sovraindebitamento (piani del consumatore, concordati minori) possono essere rottamati . Questo significa che, ad esempio, se un consumatore aveva inserito nella propria procedura di ristrutturazione dei debiti anche delle cartelle, può comunque aderire alla definizione agevolata per quelle cartelle, riducendo la sua esposizione fiscale nell’ambito della procedura (dovrà poi aggiornare il piano presentato al giudice di sovraindebitamento, ma sicuramente ne esce rafforzato perché il debito fiscale scende al solo capitale).
Vantaggi pratici della rottamazione: Per un debitore, aderire a rottamazioni/definizioni agevolate offre diversi benefici: si riduce notevolmente il debito fiscale tagliando via sanzioni e interessi (risparmi talora del 30-50%), si evitano liti e ricorsi (se uno è consapevole di dovere quelle imposte, tanto vale approfittare dello sconto e non entrare in tribunale), e soprattutto si fermano le azioni esecutive – un enorme sollievo psicologico e pratico. Bisogna tuttavia essere sicuri di poter poi sostenere il pagamento delle rate per non decadere.
Oltre alle rottamazioni delle cartelle, la “pace fiscale” in vigore prevede altre definizioni agevolate, ad esempio: la definizione delle liti tributarie pendenti (possibilità di chiudere i ricorsi tributari in essere pagando una percentuale del valore della lite, a seconda del grado e dell’esito nei gradi precedenti), oppure la regolarizzazione degli avvisi bonari (con sanzioni ridotte al 3%). Queste misure sono state introdotte con la L. 197/2022 per l’anno 2023. Al 2026, alcune potrebbero essere scadute, ma altre potrebbero essere rinnovate. È dunque consigliabile informarsi ad ogni Legge di Bilancio su quali condoni o definizioni siano disponibili. Ad esempio, per un’impresa che ha varie cause fiscali in corso, nel 2023 c’era la chance di chiuderle pagando dal 5% al 20% se era in Cassazione (la cosiddetta definizione liti pendenti).
Saldo e Stralcio per contribuenti in difficoltà economica: Nel 2019 esistette anche un saldo e stralcio speciale (L. 145/2018) per persone con ISEE basso, che abbuonava parte del debito. Attualmente non attivo, ma è possibile che in futuro ripropongano misure simili per situazioni di comprovata indigenza.
In sintesi sulle definizioni agevolate: rappresentano una soluzione stragiudiziale eccellente per chi ha debiti fiscali e contributivi e vuole liberarsene a costo ridotto, specie se integrata in una strategia più ampia di risanamento. Ad esempio, un imprenditore con cartelle per €200.000 e debiti bancari per altri €200.000 potrebbe: aderire alla rottamazione (pagando magari €120.000 in 5-9 anni per il fisco) e parallelamente negoziare un accordo transattivo con le banche su una percentuale. Mettendo tutto su un piano, può evitare il fallimento e ripartire.
Piano del consumatore (ristrutturazione dei debiti del consumatore)
Il piano del consumatore, ora chiamato ristrutturazione dei debiti del consumatore nel Codice della Crisi, è uno strumento nato con la L.3/2012 pensato per le persone fisiche “non imprenditori” sopraffatte dai debiti. Vi rientrano tipicamente: privati cittadini, ex imprenditori che hanno chiuso l’attività, soci di società fallite per i debiti personali residui, fideiussori, ecc., purché il debito sia per finalità estranee ad attività d’impresa (es. debiti familiari, per salute, per acquisto casa, ecc.). Col piano del consumatore, il debitore propone un piano di pagamento parziale dei suoi debiti sulla base delle sue possibilità economiche, senza necessità di accordo con i creditori (la novità è proprio che non serve l’approvazione dei creditori: decide il giudice se il piano è fattibile ed equo) . Questo strumento è potentissimo, perché consente, ad esempio, a una famiglia sovraindebitata di pagare solo una percentuale dei debiti e ottenere l’esdebitazione sul resto, mantenendo magari la prima casa se il piano lo prevede.
Come funziona in pratica? Il consumatore, con l’ausilio di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e di un avvocato, predispone un piano dettagliato in cui elenca tutti i debiti, i creditori, il proprio patrimonio e redditi, e propone di pagare – ad esempio – una certa somma mensile per un certo numero di anni, o di vendere alcuni beni per soddisfare parzialmente i creditori. Il piano deve garantire ai creditori almeno quanto otterrebbero in una liquidazione di quei beni (principio di convenienza). Viene depositato in tribunale; il giudice convoca i creditori e verifica la meritevolezza del debitore (ovvero che non abbia colpe gravi o frodi). Con le modifiche del 2022, sembra sia stata eliminata la valutazione discrezionale della “meritevolezza” per il consumatore, concentrandola sulla fattibilità del piano e sulla mancanza di dolo o frode (il che semplifica un po’ l’accesso) . Se tutto è in regola, il tribunale omologa il piano anche senza l’assenso dei creditori. Da quel momento, il debitore paga secondo il piano (monitorato dall’OCC) e, al termine, i debiti residui vengono cancellati.
Vantaggi del piano del consumatore:
- Nessuna necessità di convincere i creditori: è un giudice terzo che decide, utilissimo se i creditori (banche, finanziarie) sono rigidi.
- Sospende le azioni esecutive: già dal deposito, il giudice può sospendere eventuali pignoramenti in corso per quei debiti e nessuno può iniziarne di nuovi.
- Si possono includere tutti i debiti: fiscali, bancari, personali. Anche i debiti con garanzie (es. mutuo con ipoteca) possono essere ristrutturati (pagando almeno il valore di perizia dell’immobile all’ipotecario).
- Durata flessibile: di solito il piano prevede pagamenti su 4-5 anni, ma può essere calibrato sulla situazione (anche più lungo se sostenibile e se i creditori non sono penalizzati).
Esempio: Mario, dipendente, ha debiti per €100.000 (prestiti, carte, qualche cartella). Ha solo lo stipendio come bene (niente casa di proprietà). Con un piano del consumatore potrebbe offrire di pagare, ad esempio, €500 al mese per 5 anni (totale €30.000) ripartiti tra i creditori in base alle regole, e al termine i restanti €70.000 sarebbero annullati. I creditori prenderebbero 30% invece di nulla se lui andasse in liquidazione controllata (dove con solo stipendio forse non avrebbero niente). Il giudice può omologare. Mario per 5 anni fa questi sacrifici e poi esce pulito dai debiti.
Limiti e condizioni: Il consumatore deve aver tenuto un comportamento “meritevole”, ossia non aver contratto debiti con colpa grave o scopi illeciti, e non deve aver già beneficiato di altre esdebitazioni negli ultimi anni. Inoltre, deve disporre di reddito futuro sufficiente a sostenere il piano. Se non ha nulla, il piano del consumatore non è applicabile – in tal caso c’è l’esdebitazione del debitore incapiente (ne parliamo a breve). Ma spesso basta anche un garante o terzo che apporti risorse al piano per farlo funzionare (es. un familiare che si impegna a versare una somma una tantum per convincere il giudice della fattibilità).
Accordo di ristrutturazione dei debiti (concordato minore)
L’accordo di ristrutturazione nella legge 3/2012 era la procedura in cui il debitore sovraindebitato (non consumatore) trovava un accordo con la maggioranza dei creditori (il 60% dei crediti) e poi lo faceva omologare al giudice, rendendolo vincolante anche per i dissenzienti. Nel Codice della Crisi questo concetto vive sotto il nome di concordato minore. È destinato a piccoli imprenditori, professionisti, startup, imprenditori agricoli e in generale soggetti non fallibili oppure fallibili ma che vogliono evitare la liquidazione tramite un accordo con creditori. Funziona in modo analogo a un concordato preventivo, ma in scala ridotta e con regole semplificate.
In pratica: il debitore formula una proposta di ristrutturazione (può prevedere anche qui pagamenti parziali, moratorie, conversioni di crediti in capitale, ecc.), la sottopone ai creditori tramite l’OCC. Se i creditori che rappresentano almeno il 60% dell’ammontare debitorio aderiscono favorevolmente, l’accordo è raggiunto. Il giudice poi lo omologa, verificando che i creditori non aderenti non ricevano meno di quel che otterrebbero in alternativa. Una volta omologato, tutti i creditori ne sono vincolati (anche quell 40% eventualmente contrari) . L’accordo può anche prevedere garanzie di terzi, cessioni di beni, ecc. Ci possono essere classi di creditori e trattamenti differenziati.
Quando preferire l’accordo rispetto al piano del consumatore? L’accordo (concordato minore) serve quando il debitore non è un “consumatore puro”. Ad esempio un artigiano, o un imprenditore piccolo ma formalmente fallibile, o uno che ha debiti anche professionali. In questi casi non può usare il piano del consumatore. L’accordo però richiede il consenso dei creditori – ecco perché per i consumatori è stato introdotto il piano dove non serve il consenso. Tuttavia, l’accordo può permettere soluzioni più flessibili se c’è cooperazione: ad esempio coinvolgere un investitore esterno, vendere l’azienda e distribuire proventi – si adatta a situazioni più complesse.
Strumenti simili per imprese maggiori: per le imprese maggiori esistono gli Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII (ex art. 182-bis L. Fall.), che richiedono il 60% dei creditori ma prevedono il coinvolgimento del tribunale solo per l’omologa e danno protezione parziale (non a tutti i creditori). E, ancora più su, il concordato preventivo classico, con maggioranze differenti a seconda del caso. Ma restando nell’ambito dei debitori considerati in questo articolo (debitore-danneggiato, contribuente, piccola impresa), il concordato minore è la massima “procedura concordata” perseguibile.
Un esempio di concordato minore: un agente commerciale che ha chiuso l’attività, con debiti di fornitori e banca. Ha un magazzino di merci e un capannone. Proponendo di vendere il capannone (valore 100) e pagare ai creditori 100 su 300 di debiti, e magari continuando a pagare la banca un po’ di mutuo con i futuri redditi, può convincere il 60% dei creditori (specie se la banca ipotecaria è d’accordo). Se l’accordo è raggiunto, con l’omologa libera il soggetto dal restante 200.
Composizione negoziata della crisi d’impresa
Introdotta in via d’urgenza nel 2021 (D.L. 118/2021) e ora inserita nel CCII, la composizione negoziata è uno strumento stragiudiziale assistito pensato per le imprese in crisi, finalizzato a prevenire l’insolvenza attraverso un percorso di negoziazione guidata da un esperto indipendente. Non è una procedura concorsuale né giudiziale, ma un tavolo di trattative formalizzato.
In cosa consiste: L’imprenditore in stato di crisi (non ancora insolvente conclamato) può richiedere la nomina di un Esperto indipendente (da una lista presso la Camera di Commercio) che lo aiuti a elaborare un piano di risanamento e conduca le trattative con i creditori. Durante la composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive (lo stay dei creditori) per evitare che nel frattempo qualcuno lo aggredisca . L’esperto ha 6 mesi (prorogabili di 3) per trovare un accordo. Gli esiti possibili: un accordo stragiudiziale nuovo con i creditori (ad esempio una moratoria, nuovi finanziamenti, ristrutturazioni del debito), oppure l’accesso a una delle procedure concorsuali (concordato, accordo di ristrutturazione) in modo più preparato e rapido, oppure – se non c’è nulla da fare – l’imprenditore può tirarsi indietro ed eventualmente finire in liquidazione.
Vantaggi: È uno strumento volontario e riservato (non c’è pubblicità se non quando si attivano le protezioni). Permette di anticipare la cura della crisi, riducendo i danni. Ad esempio, un’azienda che prevede di non poter pagare fornitori tra 4 mesi può entrare in composizione negoziata oggi, ottenere magari la sospensione dei pagamenti per un po’, e in quell’arco contrattare la dilazione dei debiti, l’ingresso di un socio finanziatore, ecc., evitando così di arrivare all’insolvenza irreversibile. L’Esperto funge da mediatore e dà un parere finale. Se l’esito è positivo, si esce dall’impasse senza passare dal tribunale (se non per omologare eventuali accordi).
Perché ne parliamo qui? Perché l’Avv. Monardo è anche Esperto negoziatore, e perché la composizione negoziata è un’opportunità da non trascurare per le imprese medio-grandi. Tuttavia, dal punto di vista del debitore, non risolve la posizione personale di un consumatore o piccolo imprenditore già insolvente (quello rientra nelle procedure concorsuali). È più rivolta a imprese in bonis che vogliono evitare di cadere nel dirupo. Possiamo dire che rientra nelle strategie di prevenzione e gestione prima del fallimento. Se sei un imprenditore e vedi segnali di crisi, attivare per tempo una composizione negoziata con un Esperto può salvare l’azienda e anche evitare conseguenze personali (come azioni di responsabilità, segnalazioni in Centrale Rischi, ecc.).
Liquidazione controllata del sovraindebitato
La liquidazione controllata è l’equivalente del fallimento per i debitori non fallibili (persone fisiche, piccoli imprenditori sotto soglia, ecc.) nell’ambito del sovraindebitamento. Fino al 2022 si chiamava liquidazione del patrimonio. Oggi disciplinata dal CCII, la liquidazione controllata permette al debitore sovraindebitato di mettere a disposizione tutto il proprio patrimonio sotto il controllo di un Liquidatore nominato dal tribunale, per pagare (per quanto possibile) i creditori, e poi ottenere l’esdebitazione. È una procedura che il debitore può attivare volontariamente (diversamente dalla liquidazione giudiziale che è su istanza anche dei creditori). Può anche essere aperta dai creditori, ma per soggetti non fallibili il concetto è appunto questo: se i creditori vedono che un consumatore dissipa beni, possono chiederne la liquidazione controllata in tribunale.
Quando si ricorre alla liquidazione controllata? Quando il debitore non ha la possibilità di offrire un piano sostenibile (piano del consumatore) né di raggiungere un accordo con creditori, ma ha ancora un patrimonio liquidabile da gestire in modo unitario. Ad esempio, un soggetto con molti debiti e con una casa di proprietà ipotecata potrebbe scegliere la liquidazione controllata: il Liquidatore venderà la casa alle migliori condizioni e ripartirà il ricavato, molto meglio di come farebbe un singolo pignoramento; al termine, il debitore sarà libero dai debiti residui grazie all’esdebitazione.
Differenze con il fallimento classico: la liquidazione controllata è più semplificata, coinvolge l’OCC spesso come organismo ausiliario, e non prevede alcune conseguenze infamanti (ad esempio non c’è il divieto di ricoprire cariche dopo, etc.). Inoltre può essere “personalizzata”: il giudice può escludere dalla liquidazione alcuni beni necessari al sostentamento del debitore e della famiglia. Spesso il debitore conserva l’automobile (se di valore modesto) e gli arredi di casa, cose che un tempo nel fallimento potevano finire all’asta.
Casa di abitazione: Un tema delicato è la tutela dell’abitazione nella liquidazione controllata. Se la casa è gravata da ipoteca e c’è concordia con la banca, talvolta si può arrivare a soluzioni creative (es. vendere la casa e riconoscere al debitore una parte per prendere un alloggio più piccolo). La legge prevede che il giudice possa anche autorizzare il debitore e la famiglia a continuare ad abitare l’immobile per un certo periodo, se venderlo immediatamente sarebbe sconveniente o se c’è un minore a carico, ecc. (questo per bilanciare un po’ i diritti in gioco).
Durata della liquidazione controllata: normalmente dopo la vendita dei beni e il riparto, il giudice chiude la procedura. Ma c’è una particolarità: il debitore persona fisica può dover conferire ai creditori anche i redditi che dovesse percepire nei 4 anni successivi alla chiusura, per la parte eccedente quanto serve al suo mantenimento (questa era la questione finita davanti alla Corte Costituzionale nel 2024, che ha giudicato legittima questa previsione). Quindi in sostanza l’esdebitazione può essere subordinata ad un periodo di “osservazione” post-chiusura, in cui se il debitore improvvisamente ha una capacità reddituale inaspettata (magari perché trova un ottimo lavoro), i creditori possano beneficiare in parte di quell’aumento. Ciò scoraggia gli opportunismi (tipo “mi faccio fallire e poi l’anno dopo faccio fortuna”).
Esdebitazione ordinaria e esdebitazione dell’incapiente:
- Esdebitazione ordinaria: è la liberazione dai debiti concessa al debitore onesto che è passato per la liquidazione (giudiziale o controllata). Nel CCII è quasi automatica a fine procedura se il debitore ha collaborato e non ci sono ragioni ostative. Non occorre più fare una complessa domanda come prima; è un provvedimento del giudice delegato. Questa esdebitazione non si applica ai debiti particolari come obblighi alimentari, risarcimenti per danni da illecito extracontrattuale, multe penali, ecc., che restano dovuti (come da legge).
- Esdebitazione del debitore incapiente: è la grande novità. Permette al debitore persona fisica che non possiede nulla di significativo da liquidare e che non ha redditi pignorabili, di ottenere comunque l’esdebitazione dei suoi debiti senza dover dare nulla ai creditori, purché meritevole (assenza di frode o colpa grave) . In pratica è la “seconda chance pura”: chi è onestamente sfortunato e non può pagare nulla, può chiedere al tribunale di essere esdebitato subito. Ovviamente il giudice verifica con l’ausilio dell’OCC che davvero non ci siano beni occultati e che il sovraindebitamento non sia frutto di condotte dolose. Se concede l’esdebitazione incapiente, per 4 anni il debitore ha un obbligo di “fedeltà”: se in quel periodo sopraggiungono nuove utilità (eredità, vincite, miglioramenti reddituali), deve pagarle ai creditori fino a concorrenza del 50% di quanto ricevuto (questa è la condizione imposta per bilanciare). Passati i 4 anni, è completamente libero. La Cassazione con sentenza n. 30445/2022 ha delineato che l’esdebitazione incapiente va concessa solo se davvero il debitore non può offrire ai creditori alcuna utilità nemmeno prospettica, altrimenti deve provare un’altra procedura (piano, accordo). Le sentenze del 2024-25, come visto, ribadiscono l’importanza della buona fede: niente esdebitazione a chi ha truccato le carte o aggravato il debito in malafede . In pratica, è una grande opportunità ma riservata ai debitori sinceri e sfortunati.
Ricapitolando gli strumenti concorsuali minori:
- Se hai qualche capacità di pagamento → piano del consumatore (se persona fisica) o concordato minore (se imprenditore sotto soglia/professionista).
- Se non hai proprio nulla da offrire → valuta l’esdebitazione incapiente.
- Se hai beni ma non soluzioni di accordo → liquidazione controllata per liquidare tutto e chiudere comunque i conti.
- Sempre con l’obiettivo finale di ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti insoddisfatti.
Ulteriori strumenti: Piani di rientro extragiudiziali e transazioni stragiudiziali
Non tutti i problemi di debiti richiedono necessariamente un giudice o una procedura formale. Molte crisi si possono risolvere con accordi stragiudiziali diretti con i creditori, specialmente se sono pochi. Piano di rientro extragiudiziale significa concordare col creditore una dilazione o riduzione del debito senza passare per cause. Ad esempio: la banca potrebbe accettare un consolidamento dei tuoi prestiti allungando la durata e abbassando la rata; il fornitore potrebbe accordarti un pagamento del 50% subito e stralciare il resto. Questi accordi hanno il vantaggio della riservatezza e flessibilità, ma necessitano del consenso di ciascun creditore. Se i creditori sono molti, è difficile ottenerlo da tutti (basta uno dissenziente perché ti faccia problemi). In tal caso diventano preferibili le procedure viste sopra, che vincolano anche i dissenzienti.
Tuttavia, un buon avvocato negoziatore spesso riesce a costruire un pacchetto transattivo convincente per la maggior parte dei creditori: a volte sentono la convenienza di prendere subito qualcosa e chiudere, piuttosto che incardinare cause dall’esito incerto. Un ruolo cruciale può averlo l’OCC o il gestore sovraindebitamento, anche informalmente, per attestare la situazione del debitore e convincere i creditori che è il meglio che possono ottenere.
Transazione fiscale e previdenziale: nota a margine: nel concordato preventivo e accordi grandi, esiste la possibilità di trattare col fisco e gli enti previdenziali uno sconto su imposte e contributi (la cosiddetta transazione fiscale, art. 63 CCII). Nei piani da sovraindebitamento questo non serviva perché tanto il giudice poteva omologare anche senza consenso del Fisco (specie dopo Corte Cost. 2019 su IVA). Quindi di fatto, anche col fisco è possibile chiudere a stralcio nelle procedure citate.
Quando attivare quale strumento?
Può essere un po’ complesso orientarsi. Ecco una tabella riassuntiva semplificata:
| Situazione del debitore | Strumento consigliato | Normativa (CCII) | Beneficio |
|---|---|---|---|
| Persona fisica, debiti da consumo, qualche capacità di pagamento | Piano del consumatore (ristrutturazione debiti consumatore) | Art. 67 ss. | Riduzione del debito senza necessità di accordo creditori ; stop azioni esecutive. Debiti residui cancellati a fine piano. |
| Piccolo imprenditore/socio, debiti misti, possibile accordo col 60% creditori | Concordato minore (accordo di ristrutturazione) | Art. 74 ss. | Ristrutturazione concordata con i creditori (60% consensi); flessibilità nel piano; vincola anche i dissenzienti (una volta omologato). |
| Impresa in crisi ma ancora in attività, vuole evitare insolvenza | Composizione negoziata della crisi | Art. 17-25 | Negoziazione assistita da esperto; misure protettive temporanee ; possibilità di accordi stragiudiziali o accesso facilitato a concordato. |
| Debitore (consumatore o piccolo) senza possibilità di pagare integralmente, con beni liquidabili | Liquidazione controllata del patrimonio | Art. 268 ss. | Liquidazione di tutti i beni con regole ordinate; sospensione dei singoli pignoramenti; esdebitazione a fine procedura. |
| Debitore persona fisica nullatenente, nessun reddito disponibile | Esdebitazione del debitore incapiente | Art. 283 | Cancellazione totale dei debiti senza pagamento ; (condizionata a buona fede e verifica 4 anni futuri). |
| Debiti fiscali iscritti a ruolo (cartelle) | Definizione agevolata (Rottamazione) | L. 199/2025 (Bilancio 2026) | Stralcio sanzioni e interessi ; pagamento solo imposte; fino a 9 anni di rate; stop a azioni esecutive su adesione. |
| Debiti singoli con banche/finanziarie | Transazione stragiudiziale (Saldo e stralcio) | Codice Civile (accordo privato) | Riduzione dell’importo con liberatoria; evita cause; rapida conclusione se c’è intesa. |
| Impresa medio-grande sovraindebitata che vuole evitare fallimento con piano di rilancio | Concordato preventivo (in continuità o liquidatorio) | Art. 84 ss. | Protezione dai creditori con procedure concorsuali; possibilità di continuità aziendale; taglio dei debiti dopo omologa. |
(Le normative citate sono semplificate; CCII = D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.)
Come si vede, la scelta dello strumento dipende da dimensione, natura dei debiti e obiettivi. Il ruolo dell’avvocato specializzato è cruciale nel consigliare la via giusta: ad esempio, un soggetto potrebbe essere indeciso se presentare un piano del consumatore o liquidare direttamente – la valutazione verte su: ha senso provare a pagare qualcosa (per salvare ad esempio un bene essenziale) o conviene liquidare tutto e ripartire? Queste non sono solo considerazioni economiche, ma anche personali. Un bravo consulente legale e finanziario esamina prospetti alla mano cosa conviene.
Prima di passare alla conclusione, affrontiamo alcune domande e dubbi frequenti (FAQ) che i debitori si pongono su questi temi, e che riassumono molte informazioni pratiche esposte finora.
Domande Frequenti sulla Liquidazione Giudiziale e la Difesa del Debitore (FAQ)
- Che cos’è la liquidazione giudiziale?: È la procedura concorsuale (ex “fallimento”) con cui il tribunale dichiara insolvente un imprenditore o società e ne dispone la liquidazione del patrimonio sotto controllo giudiziario . Tutti i beni del debitore vengono gestiti da un Curatore per pagare, in parte, i creditori secondo legge. È una misura ultima ratio quando l’impresa è irreversibilmente incapace di pagare i debiti.
- Chi può essere dichiarato in liquidazione giudiziale nel 2026?: Tutti gli imprenditori commerciali (ditte individuali, società) che superano certe soglie dimensionali e si trovano in insolvenza . Restano esclusi i piccoli imprenditori sotto soglia (attivo ≤ €300.000, ricavi ≤ €200.000, debiti ≤ €500.000) , gli imprenditori agricoli (salvo grandi società agricole) e soggetti non commerciali. I consumatori privati e professionisti non possono essere “falliti” ma rientrano nelle procedure di sovraindebitamento.
- Una persona fisica non imprenditore può fallire?: No, il privato cittadino con debiti non viene dichiarato in liquidazione giudiziale. Può però accedere alle procedure di sovraindebitamento come il piano del consumatore o la liquidazione controllata. Fanno eccezione i casi di soci illimitatamente responsabili di società fallite: la società fallisce (liquidazione giudiziale) e il socio persona fisica subisce una liquidazione estesa ai suoi beni.
- Quali sono le conseguenze immediate della sentenza di liquidazione giudiziale?: Diverse e importanti: il debitore perde la gestione dei suoi beni (subentra il Curatore) ; le azioni esecutive individuali dei creditori sono bloccate; i debiti scadono tutti (non maturano più interessi chirografari da quella data); gli amministratori di società decadono; il fallito imprenditore individuale potrebbe avere limitazioni (non può gestire altre imprese fino all’esdebitazione). Inoltre, la sentenza è pubblicata e iscritta al Registro Imprese, diventando di pubblico dominio.
- La liquidazione giudiziale riguarda anche i debiti fiscali?: Sì, all’interno della procedura concorsuale tutti i creditori, compreso il Fisco, devono far valere i propri crediti mediante insinuazione al passivo. I debiti tributari quindi rientrano nel fallimento e vengono pagati secondo il loro grado di privilegio (es. IVA e ritenute hanno privilegio generale, altre imposte chirografe). Se rimangono insoluti in parte, il debitore può ottenere l’esdebitazione anche su di essi (oggi anche l’IVA può essere esdebitata, grazie alla modifica post-Corte Cost. 2019 ).
- Cosa succede alla mia casa di abitazione se fallisco?: Se la casa è di proprietà del debitore fallito, rientra nell’attivo fallimentare e di norma viene venduta dal Curatore per soddisfare i creditori. Tuttavia, se sull’abitazione insiste un’ipoteca della banca, quella banca ha diritto di prelazione sul ricavato. In alcuni casi il giudice può autorizzare un esercizio provvisorio dell’immobile per qualche tempo (soprattutto nelle procedure di sovraindebitamento, per esempio se serve a evitare un danno ai minori). Va detto però che la prima casa del debitore persona fisica è protetta dal pignoramento fiscale (AdER non può eseguirvi pignoramento ), ma se il debitore viene in liquidazione giudiziale l’immobile verrà comunque liquidato – perché nella procedura fallimentare questa tutela specifica non opera più.
- La liquidazione giudiziale cancella tutti i debiti?: Non automaticamente. La procedura serve a liquidare i beni e pagare il possibile. Terminata, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione: se concessa, allora i debiti residui vengono cancellati . Se l’esdebitazione venisse negata (ad esempio per comportamento fraudolento), i debiti non pagati tecnicamente restano, ma i creditori individuali non potrebbero comunque più agire sui beni liquidati (potrebbero aggredire eventuali nuovi beni futuri, salvo prescrizione). Quindi, di fatto, con la liquidazione + esdebitazione si ottiene la cancellazione dei debiti pregressi.
- Cos’è l’esdebitazione e come ottenerla?: L’esdebitazione è il beneficio di liberazione dai debiti residui dopo la chiusura della procedura concorsuale. Il CCII la concede quasi di diritto al debitore meritevole: basta che abbia cooperato e che non abbia commesso irregolarità gravi. Ad esempio, un imprenditore fallito otterrà dal tribunale un’ordinanza che lo dichiara esdebitato (eccetto debiti espressamente esclusi, tipo alimenti, multe penali). Ci sono due tipi: l’esdebitazione “ordinaria” a fine liquidazione (dove magari si è pagato qualcosa ai creditori) e l’esdebitazione “dell’incapiente” , concessa anche se il debitore non ha pagato nulla perché totalmente privo di risorse (ricordando: quest’ultima richiede integrità e buona fede, e prevede un controllo per 4 anni su eventuali sopravvenienze).
- Quanto dura una procedura di liquidazione giudiziale?: La durata varia a seconda della complessità: in media 2-3 anni per chiudere una procedura medio-piccola, ma può protrarsi anche 5-6 anni se ci sono molti beni da vendere o contenziosi pendenti. Il Codice della Crisi ha introdotto l’obbligo per il Curatore di completare almeno il primo tentativo di vendita entro 8 mesi dall’inventario , per accelerare i tempi. Invece le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, ecc.) hanno durate variabili: un piano dura quanto previsto (es. 4 anni di pagamenti); una liquidazione controllata può chiudersi in 1-2 anni se pochi beni.
- Durante la procedura posso continuare la mia attività o aprirne un’altra?: Se sei un imprenditore individuale dichiarato in liquidazione giudiziale, la tua attuale attività viene chiusa o proseguita dal Curatore (non da te). Puoi però avviare una nuova attività come ditta individuale solo con alcune restrizioni: legalmente nulla te lo vieta, ma dal punto di vista pratico potresti trovare ostacoli (es. le banche vedendo il fallimento non concedono credito). Per le società, se fallisce la società, gli amministratori possono costituirne un’altra, ma personalmente finché c’è il fallimento in corso potrebbero avere responsabilità inibenti. Dopo l’esdebitazione o chiusura, il fallito torna libero di fare impresa. (NB: In passato c’era l’interdizione legale per il fallito non esdebitato, oggi non più).
- Cos’è la composizione negoziata e quando conviene usarla?: La composizione negoziata è un percorso di soluzione assistita della crisi per imprenditori in difficoltà (non ancora falliti) con l’aiuto di un esperto indipendente . Conviene usarla prima che i debiti scadano e diventino ingovernabili. Ad esempio, se prevedi che tra 6 mesi non pagherai le rate dei mutui, entrando in composizione negoziata ora puoi bloccare le azioni e ridiscutere i termini con banche e fornitori, magari salvando l’azienda ed evitando il fallimento. È volontaria e riservata, quindi un tentativo a basso stigma per ristrutturare il debito.
- Quali debiti si possono includere in un piano del consumatore o concordato?: Tutti i debiti del sovraindebitato devono essere elencati e trattati nel piano, nessuno escluso (pena inammissibilità). Si includono debiti chirografari, privilegiati, ipotecari, fiscali, contributivi. Anche debiti contestati possono essere inseriti, eventualmente accantonando somme. Ci sono eccezioni tecniche: ad esempio, l’IVA e le ritenute non versate possono essere falcidiate (dopo Corte Cost. 2019) , ma bisogna comunque offrire ai crediti con privilegio una soddisfazione non inferiore al valore di liquidazione dei beni su cui hanno prelazione. Inoltre, sanzioni penali e ammende non sono esdebitabili, quindi se hai una multa penale non pagata non potrai cancellarla (dovrai pagarla a parte). In sintesi: il piano può prevedere percentuali di pagamento diverse per diverse categorie di crediti, ma deve rispettare certi minimi di legge per privilegi e crediti impignorabili.
- Se ho troppi debiti conviene agire subito o aspettare?: Agire subito, senza dubbio. Prima ci si muove, più opzioni ci sono. Se aspetti: maturano interessi, arrivano decreti ingiuntivi, pignoramenti, e perdi la fiducia dei creditori. Attivarsi presto magari consente di fare un piano stragiudiziale informale, o se serve andare in sovraindebitamento con i requisiti in ordine (ad esempio mostrarsi meritevoli perché hai reagito per tempo). Inoltre, alcune opportunità come la rottamazione hanno scadenze: se perdi la finestra, poi devi pagare per intero o litigare. Tempestività è fondamentale: contattare un professionista appena capisci che non ce la fai più a sostenere l’esposizione. Spesso ci sono soluzioni prima che la situazione degeneri (es. vendere attivi per ridurre debiti con accordi transattivi – cosa che da fallito non potrai più fare tu).
- Cosa succede ai garanti e coobbligati se faccio una procedura?: Se un tuo debito è garantito da un fideiussore o da un coobbligato, la sua posizione non è automaticamente protetta dalla tua procedura. Esempio: marito e moglie co-firmatari di un mutuo, se il marito fa piano del consumatore e paga il 50%, la banca per il restante 50% potrebbe rivalersi sulla moglie (a meno che anche lei sia inclusa nel piano o faccia sua procedura). Lo stesso con i garanti: il fallimento del debitore principale non libera il fideiussore (anzi, il creditore spesso poi chiede a lui). Tuttavia, nelle procedure da sovraindebitamento il giudice può estendere alcuni effetti ai garanti che siano familiari conviventi del debitore, in chiave di tutela del nucleo familiare (valutazione caso per caso). Una strategia, se possibile, è coinvolgere direttamente anche i coobbligati nella procedura: es. marito e moglie entrambi sovraindebitati fanno un unico piano familiare di ristrutturazione, così entrambi vengono esdebitati insieme . Questo è permesso dal CCII per semplificare (procedura familiare quando i debiti hanno origine comune).
- Posso evitare la liquidazione giudiziale pagando i creditori in extremis?: Sì, se riesci a saldare o accordarti col creditore istante prima che il tribunale dichiari il fallimento, la procedura non verrà aperta. Ad esempio, se un creditore chiede il tuo fallimento per €50.000 di fatture, e trovi i soldi per pagarlo o per farlo desistere (accordo di ritiro dell’istanza), allora il tribunale dichiarerà improcedibile l’istanza per cessata materia del contendere. Anche dopo la sentenza, teoricamente potresti pagare tutti i creditori (interamente) e chiedere l’annullamento del fallimento per cessazione dello stato d’insolvenza, ma è raro e complicato. Dunque, sì, pagare il creditore petizionante spesso “salva” dal fallimento. Tuttavia ciò non risolve gli altri debiti eventualmente esistenti: è un rimedio tampone. Meglio sarebbe presentare un concordato se hai risorse parziali, così dai qualcosa a tutti anziché tutto a uno.
- Quanto costa una procedura di sovraindebitamento o fallimentare?: Ci sono costi di giustizia (contributo unificato, bolli) contenuti per sovraindebitamento (di solito qualche centinaio di euro) e più elevati per un fallimento (variabile in base all’attivo e al passivo, ma sono prelevati dall’attivo stesso). L’OCC chiede un fondo spese iniziale al debitore sovraindebitato (anche qui qualche centinaio di euro almeno) e poi il compenso dell’OCC e dell’eventuale liquidatore sono stabiliti dal giudice, pagati anch’essi coi beni del debitore. L’avvocato ha il suo onorario che dipende dalla complessità del caso. Tuttavia, considerato che parliamo di ridurre o cancellare decine o centinaia di migliaia di euro di debiti, i costi professionali e procedurali sono un investimento sostenibile e spesso possono essere anch’essi inseriti nel piano. Nota: il CCII ha previsto che se in una liquidazione controllata non c’è attivo neanche per pagare le spese, il compenso del gestore è a carico dell’Erario (patrocinio statale) , proprio per garantire accesso anche ai nullatenenti.
- Dopo la conclusione posso essere di nuovo perseguitato per gli stessi debiti?: Se ottieni l’esdebitazione, no: quei debiti sono estinti legalmente e il creditore non può più pretendere nulla (sono inesigibili). Se invece la procedura si chiude senza esdebitazione (caso raro, magari per comportamento fraudolento), i creditori potrebbero tentare nuovamente azioni per la parte non soddisfatta. Ma in pratica, se c’erano beni da aggredire, li hanno già avuti in procedura; se non ce n’erano, difficilmente tornano alla carica se il giudice non ti ha esdebitato (a meno di scoprire nuovi beni).
- Un fallimento lasci dei “segni” sulla persona?: A parte la pubblicità legale nei registri (che col tempo finisce in archivio), oggi no: con l’esdebitazione, cessano anche le incapacità civili che un tempo duravano (come il divieto di essere amministratore di società, o di ottenere fidi bancari – questi ultimi in realtà dipendono dalle politiche delle banche, ma legalmente non c’è interdizione). Quindi una volta chiusa e ottenuta la liberazione, si può ripartire da zero. La legge vuole favorire il fresh start dell’imprenditore onesto fallito.
Queste erano alcune delle domande più comuni. Ognuna di esse meriterebbe ulteriori approfondimenti, ma per ragioni di spazio ci fermiamo qui nelle FAQ. Nel prossimo paragrafo concluderemo riassumendo i punti chiave e sottolineando l’importanza di agire tempestivamente con l’assistenza di professionisti qualificati come l’Avv. Monardo e il suo team.
Conclusione
Affrontare una liquidazione giudiziale nel 2026 – o più in generale una situazione di grave indebitamento – è senza dubbio un’esperienza difficile, ma come abbiamo visto esistono molte armi legali che il debitore può impugnare per difendersi e, spesso, ottenere una via d’uscita dignitosa. In questo articolo abbiamo esplorato in modo approfondito il contesto normativo attuale e le possibili strategie: dai reclami lampo per ribaltare una sentenza di fallimento , alle sospensioni immediate delle azioni esecutive , passando per le opportunità offerte dalle definizioni agevolate fiscali (come la recente rottamazione-quinquies che consente di saldare le cartelle risparmiando sanzioni e interessi ) e dalle procedure di sovraindebitamento che permettono di ridurre o cancellare i debiti residui con l’ok del giudice. Il filo conduttore è che il debitore non è mai senza speranza, a patto che si muova con consapevolezza e onestà. Le soluzioni legali illustrate – normative e giurisprudenziali alla mano – dimostrano che un imprenditore o contribuente in crisi può evitare il tracollo totale: può congelare i pignoramenti, evitare la vendita all’asta della casa, tagliare debiti insostenibili e ripartire pulito grazie all’esdebitazione .
I punti principali da ricordare sono: l’importanza di agire tempestivamente (i termini per opporsi o aderire alle agevolazioni sono tassativi!), la necessità di evitare errori comuni come l’inerzia, le omissioni documentali (che la Cassazione punisce con l’inammissibilità delle procedure ) o i tentativi ingenui di nascondere beni (che portano a sanzioni e diniego di benefici), e soprattutto l’opportunità di costruire fin da subito una strategia difensiva mirata. Quest’ultima deve combinare gli strumenti giuridici appropriati – dal ricorso tributario ben argomentato alla proposta di piano del consumatore se sei un privato sovraindebitato, dalla composizione negoziata se hai un’azienda in crisi reversibile al concordato minore se punti a un accordo con i creditori. Non meno importante è considerare i rimedi “di contorno” ma preziosi: ad esempio sapere che la prima casa non è pignorabile dal Fisco dà sollievo e indirizza verso soluzioni alternative come la rateizzazione invece di subire in silenzio.
In tutto questo, affidarsi a un professionista esperto fa la differenza tra subire passivamente gli eventi o governarli a proprio vantaggio. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, con la sua esperienza da cassazionista e la specializzazione nel diritto della crisi, bancario e tributario, è in grado di valutare con lucidità la situazione specifica del debitore, individuare eventuali vizi degli atti (spesso scopre nullità o prescrizioni che annullano le pretese) e mettere in campo le azioni più efficaci in tempi rapidi . Il suo approccio multidisciplinare – grazie al supporto di commercialisti e altri esperti – garantisce che ogni aspetto, dal fiscale al finanziario, sia considerato. Che si tratti di bloccare un pignoramento lampo, di ottenere la sospensione di una sentenza di fallimento in Appello o di negoziare con la banca un saldo e stralcio, l’Avv. Monardo e il suo team sanno come procedere con professionalità e fermezza. La loro competenza è riconosciuta a livello nazionale: come Gestore OCC e Esperto negoziatore nominato dal Ministero, l’Avv. Monardo conosce dall’interno le dinamiche delle nuove procedure, e come avvocato difensore ha ottenuto risultati tangibili per tanti imprenditori e privati soffocati dai debiti.
Il messaggio finale che vogliamo trasmettere è di non arrendersi e di non isolarsi nella paura o nella vergogna del debito. Al contrario, informarsi, chiedere aiuto qualificato e agire in modo proattivo è l’atteggiamento vincente. Ogni giorno di ritardo può pregiudicare un diritto, mentre un intervento tempestivo può aprire scenari che da soli non si intuivano nemmeno (quante persone ignoravano di poter eliminare legalmente metà dei debiti con un piano del consumatore o con una rottamazione!). Con l’assistenza di un legale specializzato, il debitore torna ad avere il controllo della situazione: può respingere azioni illegittime, trattare da una posizione di forza con i creditori e presentarsi di fronte al giudice con dossier ben preparati, aumentando esponenzialmente le chance di successo.
In conclusione, se ti trovi in difficoltà economica e temi pignoramenti, cartelle o addirittura un fallimento, non aspettare oltre: prendi in mano il telefono o scrivi una mail e confrontati con un esperto. Una semplice consulenza iniziale può chiarire il quadro e farti scoprire soluzioni insospettate, evitandoti scelte sbagliate dettate dall’ansia.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti esamineranno immediatamente il tuo caso e sapranno difenderti con strategie legali concrete e tempestive, bloccando sul nascere azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o cartelle esattoriali ingiuste. Non c’è problema di debiti che non possa trovare almeno una soluzione parziale: insieme, con competenza e determinazione, è possibile trasformare una crisi in un nuovo inizio, riconquistando la serenità finanziaria e la dignità imprenditoriale. La legge offre gli strumenti – l’Avv. Monardo sa come utilizzarli al meglio in tua difesa. Non indugiare: ogni giorno perso è un’opportunità sprecata. La tua ripartenza può iniziare oggi stesso con l’aiuto giusto al tuo fianco. Tutto quello che devi fare è chiedere supporto – noi siamo pronti ad agire per te.
Fonti Normative e Giurisprudenziali Recenti Citati:
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.), in particolare art. 2 (definizione di impresa minore) , art. 49 (contenuto sentenza liquidazione) , art. 50-52 (reclamo e sospensione) , art. 121 ss. (presupposti liquidazione giudiziale) , art. 283 (esdebitazione incapiente) .
- Sentenza Corte di Cassazione Sez. Unite n. 9935/2015 – onere del debitore di provare i requisiti di non fallibilità (impresa sotto soglia) .
- Sentenza Corte Costituzionale n. 245/2019 – illegittimità del divieto di falcidia IVA nelle procedure di sovraindebitamento .
- Ordinanza Corte di Cassazione n. 32759/2024 del 16/12/2024 – principio di impignorabilità della prima casa adibita a abitazione principale da parte del Fisco .
- Cassazione civile Sez. I, sent. n. 13617/2023 – omissione di beni (anche di valore zero) nel piano del consumatore causa inammissibilità .
- Cassazione civile Sez. I, ord. n. 11448/2025 – completezza documentale e meritevolezza nella liquidazione controllata ex L.3/2012 .
- Cassazione civile Sez. I, ord. n. 29915/2025 – esdebitazione incapiente: ruolo relazione OCC e necessità di meritevolezza sostanziale .
- Cassazione civile Sez. I, sent. n. 5678/2024 – esdebitazione non automatica, richiesta condotta leale del debitore .
- Corte Costituzionale, sent. n. 6/2024 – confermata legittimità dell’utilizzo dei redditi dei 4 anni successivi nella liquidazione controllata (durata minima procedura) .
- Legge 29 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1 commi 82-101 – Introduzione Rottamazione-quinquies (definizione agevolata carichi 2000-2023) .
