Introduzione
La liquidazione controllata è diventata nel 2026 uno strumento centrale per affrontare situazioni di sovraindebitamento e crisi personali o di piccole imprese. Si tratta di una procedura legale fondamentale per il debitore, perché permette di risolvere definitivamente debiti insostenibili e ripartire da zero, beneficiando – a certe condizioni – dell’esdebitazione (cioè lo stralcio dei debiti residui) . L’argomento è importante poiché un errore o un ritardo nell’affrontare un grave indebitamento può comportare pignoramenti, perdita dei beni (come la casa di famiglia), blocchi del conto e altre azioni esecutive immediate. Invece, conoscendo i propri diritti di contribuente e debitore e le soluzioni legali disponibili, è possibile evitare mosse sbagliate, impugnare atti ingiusti, sospendere provvedimenti urgenti ed evitare errori comuni (ad esempio ignorare le notifiche o attendere troppo). In questo articolo esamineremo passo dopo passo cosa fare dopo la notifica di un atto che avvia una liquidazione controllata o altre azioni di riscossione, quali sono i tempi da rispettare e quali strumenti di difesa legale si possono attivare immediatamente.
Anticipiamo sin d’ora alcune soluzioni legali chiave che verranno approfondite nelle sezioni seguenti. Parleremo del quadro normativo attuale (aggiornato a gennaio 2026) e delle ultime sentenze di Cassazione e della Corte Costituzionale in materia, per capire come la giurisprudenza tutela il debitore onesto. Illustreremo poi la procedura della liquidazione controllata: cosa succede dopo la notifica del ricorso o del provvedimento, quali termini e scadenze occorre rispettare, e quali sono i diritti del debitore/contribuente in ogni fase. Vedremo quali strategie legali di difesa si possono adottare – ad esempio presentare opposizioni, chiedere la sospensione di pignoramenti, contestare importi non dovuti o trovare accordi per definire il debito – e come un avvocato esperto può impostare ricorsi e difese efficaci. Inoltre, esamineremo gli strumenti alternativi oggi disponibili per alleggerire o risolvere il debito: dalle nuove rottamazioni delle cartelle 2026 introdotte con la Legge di Bilancio (la cosiddetta Rottamazione-quinquies), alle definizioni agevolate, ai piani del consumatore e accordi di ristrutturazione previsti dal Codice della Crisi. Daremo consigli pratici per evitare gli errori più frequenti (come attendere le scadenze ultimi giorni per agire, o trascurare documenti importanti) e includeremo tabelle riepilogative per sintetizzare norme, termini e benefici. Troverai anche una ricca sezione di domande e risposte (FAQ) – con oltre 15 quesiti pratici – in cui chiariremo i dubbi più comuni (ad esempio chi può accedere alla liquidazione controllata, cosa succede alla casa, quali debiti si possono cancellare, quanto dura la procedura, ecc.). Infine, proporremo alcune simulazioni pratiche con esempi reali e numerici per capire concretamente come funzionano queste soluzioni, seguite da un elenco delle ultimissime sentenze e fonti ufficiali di riferimento emesse sul tema.
Prima di entrare nel vivo, presentiamo il professionista che può affiancarti in questo percorso delicato. L’articolo è curato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dal suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, specializzati in liquidazione controllata e soluzioni per debiti. L’Avv. Monardo è un avvocato cassazionista con comprovata esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario, e coordina un team di professionisti esperti attivi su tutto il territorio italiano per assistere sia privati sovraindebitati sia imprese in crisi. In particolare, l’Avv. Monardo è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (ex L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), quindi abilitato a gestire procedure come il piano del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata. Inoltre, è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, potendo assistere anche imprese più strutturate nella composizione negoziata della crisi. Grazie a queste qualifiche, l’Avv. Monardo e il suo staff offrono un approccio integrato legale e finanziario: possono analizzare l’atto ricevuto (che sia un ricorso per liquidazione controllata presentato da un creditore, una cartella esattoriale, un atto di pignoramento, un’ipoteca o altro provvedimento), individuare vizi o irregolarità e proporre ricorsi mirati per annullarlo o sospenderne gli effetti immediati. Possono inoltre attivarsi per ottenere sospensioni urgenti in tribunale (bloccando pignoramenti, fermi amministrativi su veicoli, aste imminenti, ecc.), condurre trattative con creditori o con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per definire piani di rientro sostenibili, nonché predisporre le soluzioni giudiziali e stragiudiziali più adatte (dalla richiesta di liquidazione controllata con esdebitazione, alla presentazione di un piano del consumatore o di un accordo di ristrutturazione, fino alle adesioni a rottamazioni e sanatorie fiscali quando vantaggiose). L’obiettivo dell’Avv. Monardo è fornire al debitore una tutela completa e immediata, mettendo in sicurezza il suo patrimonio ed evitando azioni esecutive irreparabili, per poi guidarlo verso l’uscita dal debito con gli strumenti di legge più efficaci.
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Contesto normativo e giurisprudenziale aggiornato al 2026
Per comprendere come funziona la liquidazione controllata nel 2026, bisogna partire dal quadro normativo italiano in materia di sovraindebitamento, tenendo conto delle più recenti riforme legislative e delle interpretazioni giurisprudenziali di Cassazione e Corti superiori. La liquidazione controllata è disciplinata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), introdotto con il D.Lgs. 14/2019 e definitivamente entrato in vigore il 15 luglio 2022 . Essa ha di fatto sostituito la precedente “liquidazione del patrimonio” prevista dalla Legge 3/2012 (la vecchia legge sul sovraindebitamento), recependone i principi ma con alcune evoluzioni importanti . Il CCII ha riordinato tutte le procedure concorsuali, distinguendo tra quelle riservate alle imprese di maggiori dimensioni (soggette a fallimento, ora denominato liquidazione giudiziale, o a concordato preventivo) e quelle dedicate a debitori minori e consumatori (le procedure di sovraindebitamento come la liquidazione controllata, il “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore” e il “concordato minore”). La liquidazione controllata in particolare è regolata agli artt. 268 e seguenti del CCII, e rappresenta lo strumento residuale per risolvere in via liquidatoria la crisi di chi non può accedere alle procedure maggiori (fallimento/liquidazione giudiziale) . Possono accedere alla liquidazione controllata infatti solo i debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale: ciò include persone fisiche consumatori, piccoli imprenditori sotto le soglie di fallibilità, imprenditori agricoli e altri soggetti esclusi dal fallimento . In pratica, il Codice definisce “impresa minore” (non fallibile) quella che nei tre esercizi precedenti non ha superato congiuntamente queste soglie dimensionali: attivo patrimoniale annuo ≤ €300.000, ricavi annui ≤ €200.000 e debiti totali ≤ €500.000 . Anche start-up innovative e imprenditori sottoposti a procedure speciali sono ammessi, purché non soggetti ad altre liquidazioni coatte. I grandi debitori che eccedono tali parametri restano invece soggetti alle procedure concorsuali ordinarie (liquidazione giudiziale/fallimento, concordato preventivo, ecc.), e per loro sono previste altre soluzioni (come vedremo brevemente più avanti). È importante questa distinzione normativa, perché se un creditore presenta istanza di liquidazione ma il debitore supera le soglie di fallibilità, il tribunale dovrà dichiarare inammissibile quella domanda e indirizzare verso le procedure ordinarie.
La finalità della liquidazione controllata è analoga a quella di un fallimento semplificato per soggetti minori: liquidare tutti i beni pignorabili del debitore sotto il controllo di un Tribunale e di un liquidatore nominato, distribuendo il ricavato ai creditori secondo le regole della par condicio creditorum (pari trattamento dei crediti in base ai privilegi) . In cambio di questa liquidazione integrale del patrimonio, la legge offre al debitore sovraindebitato la possibilità, se onesto e meritevole, di ottenere l’esdebitazione, ossia la cancellazione di tutti i debiti rimasti non pagati a fine procedura . Proprio l’esdebitazione (detta anche fresh start) è il beneficio più prezioso: consente alla persona di “ripulirsi” dai debiti insoddisfatti e ripartire senza più quelle obbligazioni pendenti . Nel contesto giuridico attuale, l’esdebitazione nella liquidazione controllata opera di diritto (automaticamente) al ricorrere delle condizioni, senza bisogno di un’apposita istanza del debitore: il Tribunale infatti, una volta chiusa la procedura, dichiara d’ufficio la liberazione dai debiti con decreto, salvo eventuali reclami dei creditori . Le condizioni per ottenere l’esdebitazione sono state precisate dal nuovo Codice (art. 282 CCII) e dagli ultimi interventi normativi: il debitore non deve aver agito con frode o colpa grave causando il sovraindebitamento, non deve aver violato i doveri procedurali (collaborare con l’OCC e il liquidatore, non nascondere beni, etc.), non deve aver già beneficiato di esdebitazione negli ultimi 5 anni né più di due volte in totale . Inoltre non deve aver riportato condanne definitive per reati di bancarotta fraudolenta o altri gravi reati finanziari, a meno che non sia intervenuta riabilitazione . Non è invece richiesto aver pagato almeno una parte dei creditori: la legge chiarisce espressamente che aver soddisfatto in parte i crediti anteriori non è condizione necessaria per l’esdebitazione . Ciò conferma l’intento “sociale” dell’istituto: anche il debitore totalmente incapiente può essere liberato dai debiti, purché abbia agito onestamente. Su questo punto va ricordata la novità già introdotta nel 2020 e ora confermata: persino chi non possiede alcun patrimonio liquidabile può ottenere l’esdebitazione di tutti i debiti una volta ogni cinque anni, tramite la procedura di esdebitazione del debitore incapiente (introdotta dalla L.176/2020) – un meccanismo speciale che però richiede la meritevolezza e il pagamento, se possibile, di almeno il 10% ai creditori entro 4 anni da fine procedura. In ogni caso, la regola generale nel 2026 è che dopo tre anni dall’apertura della liquidazione controllata, o al termine della procedura se precedente, il debitore onesto viene liberato dai debiti residui .
Dal punto di vista normativo, la liquidazione controllata è dunque uno strumento pensato per il debitore sovraindebitato non fallibile, disciplinato oggi dal Codice della Crisi aggiornato con vari decreti correttivi. È utile segnalare che proprio di recente (settembre 2024) è stato emanato il terzo decreto correttivo del CCII, il D.Lgs. 13 settembre 2024 n.136 (cosiddetto “Correttivo ter”), che ha introdotto una serie di modifiche e chiarimenti in vigore nel 2025 . Tra le novità più rilevanti di questo correttivo – rilevanti anche per la liquidazione controllata e le procedure di sovraindebitamento – vi è la maggiore tutela del debitore nelle fasi di ammissione alle procedure. Ad esempio, è stato chiarito che se un Tribunale dichiara inammissibile una proposta di accordo o di piano del consumatore, tale provvedimento può essere impugnato tramite reclamo collegiale, evitando arbitri eccessivi . La riforma ha anche precisato meglio i requisiti di ammissibilità delle domande di sovraindebitamento, per ridurre il rischio di decisioni discrezionali: in particolare viene richiesto di dimostrare più chiaramente la fattibilità economica delle proposte, specie riguardo al trattamento dei crediti privilegiati e fiscali, così da garantire un equilibrio tra il sollievo al debitore e i diritti dei creditori . Questo intervento normativo conferma l’orientamento emerso nelle ultime pronunce di legittimità: le Sezioni Unite della Cassazione e la Corte di Cassazione Sez. I, in una serie di sentenze tra il 2019 e il 2024, hanno tracciato un indirizzo favorevole a interpretazioni che bilancino il secondo tentativo per il debitore onesto con la salvaguardia delle ragioni dei creditori. Ad esempio, la Cassazione ha affermato che nelle procedure di sovraindebitamento non è legittimo imporre al debitore un deposito anticipato di spese come avviene nel concordato fallimentare: mancando una norma specifica, non si può dichiarare inammissibile una domanda solo perché il debitore non versa un fondo spese iniziale; semmai il giudice può chiedere acconti al termine, tenendo conto caso per caso . Questo principio, espresso da Cass. 34105/2019, evita che debitori in difficoltà vengano esclusi dalla procedura per mancanza di denaro liquido iniziale.
Ugualmente, la giurisprudenza ha chiarito che le restrizioni temporali nei pagamenti dei creditori privilegiati non devono essere applicate rigidamente. La Legge 3/2012 prevedeva originariamente che nei piani del consumatore o accordi, i crediti con privilegio dovessero essere pagati entro un anno dall’omologazione (salvo consenso dei creditori stessi) . Le ultime sentenze – ad esempio Cass. civ. Sez. I n.34150 del 23/12/2024 – hanno invece ritenuto legittimo prevedere dilazioni più lunghe per i creditori prelatizi, anche oltre l’anno, purché ai titolari di quei crediti si riconosca un diritto di voto o comunque di espressione sulla proposta . In altre parole, se concedo ad esempio 5 anni per pagare un credito ipotecario, ciò non rende il piano automaticamente “inammissibile per legge”, ma incide solo sulla valutazione di convenienza del creditore – il quale dovrà essere messo in condizione di votare o di far valere la sua opinione sulla convenienza della proposta del debitore. Questo orientamento, già anticipato da Cass. 17391/2020 e da altre pronunce, è ora consolidato: l’eccessiva durata dei piani non è causa di rigetto automatico, se i creditori sono tutelati nel loro diritto di valutare la proposta . Ciò si collega al principio europeo della “seconda possibilità” (second chance) per i debitori meritevoli, incoraggiato dalla normativa UE: si preferisce dare la chance di un piano anche lungo purché realistico, piuttosto che negare omologhe per il solo fattore tempo .
Un altro punto chiarito di recente riguarda il rapporto tra piano del consumatore e liquidazione controllata: secondo Cass. 28013/2022, se un piano del consumatore viene rigettato (omologazione negata), non è possibile convertire automaticamente quella procedura in liquidazione (come avveniva nel fallimento convertito in fallimento personale nel vecchio art.14-quater L.3/2012), a meno che non vi sia una nuova autonoma istanza e che il piano fosse comunque giuridicamente fattibile. Il tribunale deve infatti verificare la fattibilità giuridica prima di disporre una conversione, e la decisione sul punto è di merito insindacabile in Cassazione . Questo per dire che il debitore, se fallisce un tentativo di piano, potrebbe dover presentare ex novo la domanda di liquidazione controllata (eventualmente nello stesso procedimento, chiedendo termini, come peraltro consente l’art. 14-quaterdecies L.3/2012 e ora gli artt. 74-83 CCII in caso di esito “patologico” di un piano).
Dal lato fiscale, il contesto normativo 2026 vede alcuni importanti collegamenti con la normativa tributaria. In primis, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi fiscali, la Rottamazione-quinquies, di cui tratteremo in dettaglio più avanti. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti nel 2025 sul trattamento fiscale delle sopravvenienze attive da stralcio dei debiti nelle procedure di sovraindebitamento. In particolare, con la Risposta ad interpello n.177 del 7 luglio 2025, è stato specificato che nessuna norma speciale esenta da tassazione le eventuali plusvalenze realizzate nella liquidazione controllata di un’impresa e nessuna disposizione prevede regole speciali per determinare i redditi derivanti dalla liquidazione . Ciò significa ad esempio che, per un imprenditore soggetto IRPEF o IRES, se nella liquidazione controllata di beni d’impresa si generano plusvalori o se vengono cancellati debiti commerciali, questi eventi vanno trattati secondo le regole ordinarie del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) – dunque la cancellazione di debiti potrebbe configurare sopravvenienza attiva tassabile, salvo l’applicazione di perdite fiscali a compensazione. Questa posizione potrà sembrare tecnica, ma è bene che il debitore imprenditore lo sappia: benché la procedura liberi dai debiti civilisticamente, sotto il profilo fiscale occorre valutare gli effetti sul reddito d’impresa nell’anno in cui si chiude la liquidazione, per evitare nuove problematiche col Fisco. Diverso è il caso del privato consumatore: qui l’eventuale “guadagno” derivante dallo stralcio dei debiti non costituisce un reddito tassabile ai fini IRPEF, trattandosi di situazioni straordinarie non inquadrabili come reddito imponibile (analogamente alle rinunce di credito a favore di privati, di norma escluse dall’imponibile). In ogni caso, l’Avv. Monardo e il suo team di consulenti fiscali potranno valutare attentamente anche questi aspetti per i debitori titolari di partita IVA o società in liquidazione controllata.
In sintesi, a gennaio 2026 la liquidazione controllata si colloca in un sistema normativo consolidato ma al contempo reso più flessibile dalle ultime riforme. Le leggi vigenti (D.Lgs. 14/2019 e correttivi) e le interpretazioni giurisprudenziali più aggiornate delineano una procedura orientata a favorire il fresh start del debitore meritevole, garantendo al tempo stesso trasparenza e rispetto delle priorità dei creditori (in particolare del Fisco e degli altri privilegiati). Nei prossimi paragrafi entreremo nel concreto svolgimento della procedura e nelle azioni che il debitore deve intraprendere quando riceve un atto relativo alla liquidazione controllata o si trova comunque in uno stato di insolvenza conclamata.
Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto: cosa succede e quali diritti hai
Affrontiamo ora cosa accade concretamente quando si avvia o si subisce una procedura di liquidazione controllata, scandendo i vari passaggi fase per fase. Dal punto di vista del debitore, può esserci una duplice situazione di partenza:
- Procedura avviata volontariamente dal debitore stesso: il debitore in stato di sovraindebitamento decide di presentare un proprio ricorso per liquidazione controllata al tribunale competente, per liberarsi dai debiti secondo la legge;
- Procedura avviata su istanza dei creditori: uno o più creditori (ad esempio una banca, l’Agenzia Entrate-Riscossione, ecc.) presentano al tribunale una domanda di apertura della liquidazione controllata nei confronti del debitore, senza il consenso di quest’ultimo.
In entrambi i casi, dal momento in cui viene notificato al debitore l’atto di avvio della procedura (che sia la comunicazione di un ricorso da parte di un creditore o un decreto/convocazione iniziale da parte del tribunale), si attivano tempistiche stringenti e precisi diritti per il debitore.
Vediamo il percorso tipico passo dopo passo, ipotizzando la situazione più critica: un creditore ha depositato un ricorso per liquidazione controllata e il debitore riceve la notifica dell’atto.
1. Notifica del ricorso o dell’istanza e fissazione dell’udienza: Il creditore che intende forzare la liquidazione deposita un ricorso presso il Tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro principale dei propri interessi (di solito la residenza per la persona fisica, o sede per l’azienda) . Il tribunale, se la domanda appare completa, fissa un’udienza per discutere l’istanza e dispone la notifica al debitore. La notifica è fatta in genere dal ricorrente tramite ufficiale giudiziario. Appena ricevi la notifica, non devi ignorarla: questo atto ti informa che c’è una richiesta di aprire una procedura concorsuale su di te. Da quel momento hai il diritto di difenderti e alcune opzioni tattiche. In particolare, prima dell’udienza puoi decidere di presentare una tua soluzione alternativa: ad esempio, se sei un consumatore meritevole, puoi preparare (magari col supporto dell’OCC e di un avvocato) un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore da proporre al posto della liquidazione. La legge infatti consente che, se un creditore chiede la liquidazione, il debitore possa chiedere tempo al giudice per presentare un piano o un concordato minore, che hanno natura conservativa (permettono di evitare la liquidazione liquidando i debiti in modo dilazionato) . Il tribunale tende a privilegiare soluzioni diverse dalla liquidazione se vi sono i presupposti: quindi, fai presente subito (con l’ausilio di un avvocato) l’intenzione di accedere a una procedura alternativa. Il giudice, in tal caso, può concederti un termine (fino a 30-60-90 giorni) per depositare la domanda completa di piano del consumatore o concordato minore . Durante questo termine, la liquidazione controllata resta sospesa e non può essere dichiarata aperta. Se poi presenti davvero la domanda di piano nei tempi e il tribunale la apre, automaticamente la domanda di liquidazione del creditore viene dichiarata improcedibile (non si procede oltre) . Questa è una strategia fondamentale: mostrare al giudice di avere un’alternativa praticabile (magari perché hai fonti di reddito per pagare qualcosa col piano) può salvarti dalla liquidazione forzata.
Viceversa, se non presenti alcun piano alternativo e non reagisci, l’udienza per la liquidazione controllata si svolgerà ugualmente e rischi di subirne gli effetti. Dunque il primo passo dopo la notifica è: contatta immediatamente l’OCC locale e un avvocato esperto per valutare se conviene presentare un piano del consumatore o concordato minore entro l’udienza. In caso affermativo, l’Avv. Monardo come Gestore della Crisi può assisterti nel predisporre la proposta e chiedere ufficialmente il termine al giudice.
2. Verifica dei presupposti da parte del Tribunale: All’udienza fissata, o comunque nell’ambito dell’istruttoria iniziale, il tribunale deve verificare la presenza dei requisiti per aprire la liquidazione controllata . In particolare accerterà: la competenza territoriale (deve essere il tribunale giusto), il presupposto soggettivo (che tu sia un soggetto ammesso: consumatore, piccolo imprenditore, ecc.), il presupposto oggettivo (che tu sia in stato di insolvenza o almeno in stato di crisi grave ), la legittimazione di chi ha presentato l’istanza (ad esempio che il creditore esista davvero e abbia un credito certo) , e infine la regolarità formale della documentazione. Se l’iniziativa è del debitore, questi deve allegare vari documenti (elenco dei creditori, inventario dei beni, ultime dichiarazioni dei redditi, ecc.) e una relazione dell’OCC che attesti la completezza e attendibilità dei dati . Se l’iniziativa è del creditore, l’OCC in questa fase non è ancora nominato e la domanda può essere presentata anche senza documentazione dettagliata, ma il tribunale in genere chiederà almeno di provare l’insolvenza del debitore. Un dettaglio normativo: i creditori possono chiedere la liquidazione controllata solo se il debitore è in stato di insolvenza conclamata (non basta la “crisi” semplice) e se i debiti scaduti e non pagati superano €50.000 . Inoltre, se il debitore ha zero beni e l’OCC (su sua richiesta) attesta che non c’è alcun attivo recuperabile, i creditori non possono forzare la liquidazione (perché avrebbe scopo meramente persecutorio) . Questa è un’ulteriore tutela: se sei nullatenente, un creditore non può aprire una costosa procedura concorsuale a vuoto solo per colpirti moralmente.
Durante questa fase, il debitore ha il diritto di difendersi: può comparire all’udienza (personalmente o tramite avvocato) e sollevare contestazioni sul credito del ricorrente (ad esempio contestare l’importo o l’esistenza del debito, chiedendo che venga accertato prima di aprire la procedura) . Il tribunale infatti in presenza di contestazioni effettuerà un accertamento incidentale sul credito vantato dal ricorrente, senza attendere un giudizio separato, per capire se quel credito è fondato . Questo significa che se un creditore malintenzionato cercasse di farti fallire con un debito non dovuto, potrai difenderti in questa sede. Un buon avvocato può eccepire ad esempio la prescrizione del debito, o che il credito è sub iudice in appello, etc., ottenendo magari il rigetto della domanda di liquidazione per difetto di prova del credito.
3. Apertura della procedura e nomina del liquidatore: Se il tribunale accerta che ci sono tutti i presupposti (e non hai presentato un piano alternativo percorribile), dichiara con decreto l’apertura della liquidazione controllata. Nel decreto nomina un Giudice Delegato e un Liquidatore (figura simile al curatore fallimentare) che gestiranno la procedura . Da questo momento iniziano a decorrere effetti importanti sia per il debitore che per i creditori:
- Effetti per il debitore: si produce lo spossessamento, ovvero il debitore perde la gestione e la disponibilità del suo patrimonio. Tutti i beni e diritti di sua proprietà al momento dell’apertura entrano nella “massa attiva” da liquidare . Non potrà più liberamente venderli o disporne: sarà il Liquidatore (sotto controllo del giudice) a farlo. Il debitore conserva però la titolarità formale dei beni fino alla vendita e mantiene la proprietà di quelli non venduti a fine procedura . Importante: non tutti i beni vengono toccati. La legge esclude dalla liquidazione alcuni beni essenziali, analogamente a quanto avviene nell’esecuzione forzata individuale. Ad esempio, sono esclusi: i crediti impignorabili per legge (stipendi nei limiti, pensioni minime, alimenti dovuti per legge), i beni di stretta necessità personale e della famiglia, eventuali strumenti di lavoro indispensabili per il debitore (entro un certo valore), e in generale tutto ciò che è dichiarato impignorabile dal codice di procedura civile . Quindi, se sei un lavoratore dipendente, il tuo stipendio continuerà ad esserti corrisposto salvo la quota pignorabile; se possiedi una sola auto utilitaria necessaria per andare al lavoro, potresti riuscire a mantenerla se rientra nelle esenzioni; i ricordi personali e beni di modico valore restano tuoi. Il resto (immobili, conti correnti, veicoli di valore, ecc.) rientra invece nel patrimonio liquidabile. Inoltre, con l’apertura, cessano gli interessi sulle obbligazioni chirografarie (senza privilegio) e non possono più maturare sanzioni o more sui debiti pregressi.
- Effetti per i creditori: con la liquidazione controllata si attiva il principio della par condicio, quindi sono sospese e vietate tutte le azioni esecutive individuali dei creditori sul patrimonio del debitore . Ciò significa che, da quando è aperta la procedura, nessun creditore può iniziare nuovi pignoramenti né proseguire quelli in corso (essi vengono bloccati e dovranno riversare eventuali somme nella procedura) . Non possono neppure iscrivere ipoteche giudiziali o fermi amministrativi nuovi sui beni del debitore . In pratica, la liquidazione controllata agisce come un ombrello protettivo collettivo: le iniziative dei singoli creditori confluiscono tutte nella procedura concorsuale. Se però un bene era già stato venduto all’asta prima dell’apertura (ad esempio “il primo incanto con esito positivo” si è già tenuto), quell’esecuzione può completare l’atto già compiuto . Ma in generale, pendente la procedura, i creditori dovranno insinuarsi al passivo per partecipare alla distribuzione, e non potranno agire al di fuori di essa. Questo effetto è estremamente utile se avevi più pignoramenti in corso: vengono congelati in un unico alveo.
- Effetti per i debiti fiscali e contributivi: l’apertura va comunicata all’Agente della Riscossione e agli enti impositori entro 7 giorni , in modo che anche Equitalia (oggi AdER) e gli enti pubblici siano messi al corrente e possano tutelarsi in procedura. Da quel momento, anche le cartelle esattoriali rientrano nel concorso, e ad esempio un fermo amministrativo già iscritto sul veicolo dovrà essere rimosso al termine per effetto purgativo delle vendite (se il veicolo viene liquidato). In più, con l’apertura scatta anche qui la sospensione delle iniziative esecutive: AdER non potrà iscrivere nuove ipoteche o fermi né avviare pignoramenti finché la procedura è aperta . Se il debitore aderirà a misure come la rottamazione dei ruoli per i debiti fiscali (di cui diremo), ciò dovrà coordinarsi con la procedura concorsuale.
Da notare: nella liquidazione controllata non c’è una vera “proposta del debitore”, a differenza del piano del consumatore o concordato minore . Si tratta di una procedura esecutiva e satisfattiva, cioè di mera liquidazione forzata: per questo, i requisiti di meritevolezza sono meno stringenti per accedervi. Anche un debitore che non avrebbe i requisiti morali per un piano (perché ritenuto colposo ad es.) può comunque finire in liquidazione (magari su istanza dei creditori), anche se poi quella condotta gli impedirà la liberazione dai debiti finale. Quindi l’apertura non richiede il giudizio di fattibilità e convenienza su un piano, ma solo i requisiti formali e sostanziali visti sopra.
4. Fase di cristallizzazione del passivo e domande dei creditori: Dopo l’apertura, il Liquidatore nominato provvede a notificare e pubblicare il decreto di apertura nelle forme previste (registro delle imprese se ditta, avviso ai creditori noti, ecc.). Viene fissato un termine (di solito 30-60 giorni) entro cui tutti i creditori devono presentare la loro domanda di insinuazione al passivo al Liquidatore. Questa è una fase fondamentale: serve a cristallizzare il passivo, ovvero l’elenco ufficiale di chi ha diritto a partecipare ai riparti e per quali importi. Come debitore, dovrai collaborare col Liquidatore fornendo l’elenco completo di tutti i tuoi creditori e debiti (già lo avrai fatto nel ricorso se sei stato tu a chiederla). Il Liquidatore può scoprire anche creditori ulteriori (es. da una visura, comparendo ipoteche o pignoramenti non noti). I creditori privilegiati (es. ipotecari, pignoratizi, privilegi fiscali, dipendenti per stipendi arretrati, ecc.) indicheranno il titolo del loro privilegio. I creditori chirografari (senza garanzie) manderanno la domanda indicando il credito residuo. Il Liquidatore esamina le domande e predispone uno stato passivo con l’elenco dei crediti ammessi, l’eventuale grado di privilegio e le eventuali esclusioni o contestazioni. Viene poi tenuta un’udienza di verifica davanti al Giudice Delegato, in cui si decide sulle contestazioni: i creditori esclusi o ammessi parzialmente possono fare osservazioni e il giudice provvede. Alla fine, viene reso esecutivo lo stato passivo, cioè l’elenco definitivo dei crediti ammessi. Questo provvedimento è importante anche perché, come chiarito dall’Agenzia Entrate in un interpello 2025, la definitività dello stato passivo (per esempio per i crediti fiscali) segna il punto in cui eventuali pretese non ammesse diventano inesigibili (ad esempio un credito fiscale non insinuato o escluso non potrà più essere richiesto dopo). Dal canto suo, il debitore può segnalare al Liquidatore se qualche credito gli sembra errato, ma formalmente sono i creditori a dover far valere i propri diritti in questa fase.
5. Gestione del patrimonio e liquidazione dei beni: Una volta stabilito “chi ha diritto a cosa”, il Liquidatore predispone il programma di liquidazione, ossia un piano su come vendere i beni del debitore per massimizzare il ricavato. Ciò può includere la vendita all’asta di immobili, la cessione di aziende o rami se presenti, la vendita di auto, mobili di pregio, incasso di crediti che il debitore vantava verso terzi, ecc. Il programma è sottoposto al Giudice Delegato per l’approvazione. Il debitore in questa fase ha il dovere di cooperare, ad esempio consegnando i beni, le chiavi, i documenti di proprietà, e fornendo informazioni utili (es. nominativi di potenziali acquirenti interessati a quel bene, ecc.). Vendere i beni tramite la procedura ha dei vantaggi: per esempio, le vendite sono “purgative” di ipoteche e pignoramenti . Significa che se la tua casa viene venduta in liquidazione controllata, il giudice ordina la cancellazione di tutte le ipoteche e dei pignoramenti su di essa , e l’acquirente la compra libera da pesi. Questo di solito consente di spuntare prezzi migliori rispetto a vendite con ipoteca. Il Liquidatore, una volta venduti i beni, raccoglie il ricavato in un fondo e prepara i piani di riparto per distribuire le somme ai creditori. La legge prescrive l’ordine di distribuzione: prima si pagano i crediti prededucibili (costi della procedura, compenso del liquidatore, crediti sorti dopo l’apertura se autorizzati) , poi i crediti privilegiati (nell’ordine dei privilegi: es. ipoteche, poi privilegi speciali, poi generali, ecc., e solo sul ricavato dei beni vincolati per quelli assistiti da garanzia) . Infine si pagano i chirografari (proporzionalmente) e se avanzasse qualcosa, i postergati . È raro che i chirografari ricevano intero soddisfo: spesso prendono una percentuale ridotta, e i debiti chirografari restanti saranno poi oggetto di esdebitazione. I creditori possono fare osservazioni sui progetti di riparto, ma se nessuno si oppone il giudice li approva e il Liquidatore esegue i pagamenti . Durante la liquidazione, in ogni momento il debitore (o il Liquidatore) potrebbe anche proporre un accordo di chiusura anticipata: ad esempio, se il debitore trova risorse da un parente per offrire un tot a saldo e stralcio ai creditori, può proporre al giudice un concordato semplificato per chiudere prima. Questa possibilità esiste (era prevista già dall’art.14-quater L.3/2012) ma deve dare un soddisfacimento non inferiore a quello stimato con la prosecuzione. È però poco utilizzata perché se il debitore avesse soldi da offrire subito, probabilmente avrebbe optato per un piano prima invece di subire la liquidazione.
6. Chiusura della procedura: Quando tutte le attività sono state liquidate e distribuite, il Liquidatore presenta il conto finale delle operazioni al giudice . Il Giudice Delegato verifica che tutto sia stato fatto secondo le regole e determina il compenso finale del Liquidatore (se non già tutto liquidato) . A questo punto, il Tribunale emette il decreto di chiusura della liquidazione controllata . La chiusura ha diversi effetti. Per il debitore: termina lo spossessamento, per cui riacquista la piena disponibilità dei beni eventualmente rimasti invenduti . Ad esempio, se nessuno ha comprato i mobili usati e sono rimasti lì, ora tornano a tua libera disposizione. Riacquista anche la legittimazione processuale (può stare in giudizio sui rapporti che lo riguardano). Per i creditori: dalla chiusura cade il divieto di azioni individuali, quindi i creditori – sia quelli precedenti non soddisfatti integralmente sia quelli sopravvenuti dopo l’apertura – riprendono la libertà di agire sul patrimonio del debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti . Tuttavia, attenzione: se contestualmente arriva l’esdebitazione, i creditori anteriori rimasti insoddisfatti non potranno più agire per la parte oggetto di esdebitazione (diventeranno crediti “inesigibili” verso il debitore liberato) . Potranno invece agire per l’eventuale eccedenza non coperta da esdebitazione (vedi oltre) o contro eventuali coobbligati o garanti rimasti obbligati.
7. Esdebitazione del debitore: Se il debitore ha rispettato le condizioni di legge già menzionate (niente frodi, nessun reato di bancarotta, condotta collaborativa, ecc.), il Tribunale con lo stesso decreto di chiusura o con provvedimento separato dichiara l’esdebitazione . Come detto, non serve domanda, è d’ufficio. I creditori hanno 30 giorni per fare reclamo alla Corte d’Appello se ritengono che i requisiti non c’erano (ad esempio scoprono che il debitore ha nascosto qualcosa e non era meritevole) . In assenza di reclami (o se rigettati), l’esdebitazione diventa definitiva. Essa comporta che il debitore è liberato da tutti i debiti residui non soddisfatti nella procedura . Alcune eccezioni: restano comunque dovuti eventuali obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento danni da fatto illecito e le sanzioni penali o amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti . Quindi, ad esempio, se parte del debito riguardava una multa penale, non viene cancellata; se avevi un debito per alimenti verso un figlio, rimane. Tutto il resto – incluse le cartelle esattoriali per imposte e relativi interessi/aggi (che sono debiti fiscali) – viene reso inesigibile nei tuoi confronti . Tecnicamente l’obbligazione non si estingue, ma il creditore non può più chiedertela (può però escuterla da eventuali coobbligati, fideiussori, o soci illimitatamente responsabili, se esistono) . Un dettaglio: se qualche creditore non si era insinuato al passivo (magari per distrazione), l’esdebitazione opera nei suoi confronti ma solo per la parte eccedente quella che avrebbe preso se avesse partecipato . Ciò per evitare che un creditore assente venga totalmente cancellato a differenza di chi si è attivato. In pratica, se un creditore non insinuato avrebbe avuto diritto al 20% in base ai riparti, potrà ancora chiederti quel 20% (come limite), ma non l’80% residuo. Questo incentivo fa sì che tutti i creditori siano motivati a partecipare alla procedura per non perdere più di tanto. Comunque, a conti fatti, l’esdebitazione segna la fine del calvario del sovraindebitamento: il debitore torna “pulito” e potrà riavviare attività economiche senza temere i vecchi creditori.
Riassumendo la procedura in termini pratici per il debitore: se sei tu stesso ad attivarla volontariamente, depositando il ricorso con l’aiuto dell’OCC, potrai farlo anche senza avvocato (la legge non impone il patrocinio legale, perché l’OCC ti assiste e la procedura non è considerata contenziosa) . Tuttavia, vista la complessità e importanza degli interessi in gioco, è fortemente consigliato farsi assistere anche da un avvocato specializzato, per evitare errori formali e per tutelare meglio i propri diritti (soprattutto se hai beni rilevanti da salvaguardare o vuoi negoziare con alcuni creditori particolari come banche o il Fisco). Se invece subisci l’iniziativa di un creditore, è obbligatorio costituirti con un avvocato per opporre le tue difese in tribunale. In questa fase iniziale, l’Avv. Monardo può individuare subito eventuali motivi di opposizione (ad esempio: contestare la legittimità del creditore istante, eccepire che non sei in insolvenza magari perché hai fatto offerte di rientro respinte irragionevolmente, evidenziare che manca il requisito dei €50.000 di debiti scaduti, o che parte dei debiti sono in realtà rateizzati, ecc.). Ogni particolare può fare la differenza tra veder aprire la procedura o evitarla.
Va ricordato che la procedura di liquidazione controllata è una maratona, non uno sprint: i tempi medi possono variare da 1 anno fino a 4-5 anni, a seconda della complessità (numero di beni da vendere, eventuali cause legali da fare per recuperare crediti, ecc.). La legge prevede però che il debitore possa chiedere l’esdebitazione già dopo 3 anni dall’apertura, anche se la procedura non è ancora conclusa (ad esempio perché qualche bene è invenduto): decorso il triennio, se hai cooperato, puoi chiedere di essere liberato dai debiti residui senza attendere oltre . Questo ti consente di ripartire mentre magari il liquidatore sta ancora ultimando cose marginali.
Durante tutto il processo, l’Avv. Monardo e il suo staff rimarranno al tuo fianco per: monitorare che i tuoi diritti vengano rispettati (ad esempio, se il liquidatore compie atti contrari alla legge, l’avvocato può proporre reclamo al giudice), presentare eventuali istanze di sospensione di incanti se emergono soluzioni migliori (come una vendita privata più vantaggiosa), e, soprattutto, per negoziare con i creditori anche all’interno della procedura. Infatti, nulla vieta che il debitore, con l’aiuto di un legale, raggiunga transazioni con alcuni creditori per chiudere posizioni specifiche (ad esempio un creditore ipotecario acconsente a rilevare un immobile a un certo prezzo in conto del suo credito). Queste iniziative possono snellire e abbreviare la liquidazione. Inoltre, l’avvocato potrà consigliarti sul comportamento da tenere: è fondamentale non compiere azioni che appaiano come atti in frode (ad esempio occultare un bene, far sparire del denaro, etc.), perché verrebbero sanzionate e potrebbero portare a revoca dell’esdebitazione e perfino a conseguenze penali. Monardo e il suo team ti guideranno quindi con professionalità anche sul piano etico, per assicurarsi che tu ottenga il massimo beneficio legale senza inciampare in irregolarità.
Difese e strategie legali per impugnare, sospendere o definire il debito
Di fronte a una situazione di sovraindebitamento o alla notifica di atti esecutivi, il debitore non è affatto senza speranze: esistono molteplici strategie legali di difesa e soluzioni per gestire o ridurre il debito, ancor prima di ricorrere alla liquidazione controllata. In questa sezione, dal punto di vista del debitore, esamineremo come impugnare gli atti sfavorevoli, ottenere sospensioni immediate, contestare il debito su basi giuridiche o procedurali, e infine come definire bonariamente il debito attraverso accordi o transazioni quando conviene. L’obiettivo è dotare il lettore di un ventaglio di strumenti difensivi, ricordando che ogni caso è unico e va valutato con un professionista.
A) Impugnazione degli atti e ricorsi in sede giudiziaria: La prima linea di difesa è contestare la legittimità degli atti ricevuti. Quali atti? Possono essere molteplici: una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, un avviso di intimazione di pagamento, un pignoramento su stipendio o conto, l’atto di precetto di una banca, oppure – nel contesto della liquidazione controllata – il decreto di apertura della procedura stessa o altri provvedimenti del giudice che si ritengano errati. Ogni tipo di atto ha la sua sede di impugnazione e termini precisi:
- Cartelle esattoriali e atti della riscossione: vanno impugnati entro 60 giorni (per cartelle e accertamenti esecutivi) davanti alle Commissioni Tributarie se riguardano tributi, o al giudice ordinario se riguardano contributi previdenziali (Tribunale Lavoro) o sanzioni amministrative (Giudice di Pace/Tribunale). È essenziale controllare se la cartella è viziata (ad es. notifica nulla, prescrizione del credito, difetto di motivazione, ecc.) per bloccarne l’efficacia . L’Avv. Monardo, esperto in diritto tributario, effettua un’analisi dell’atto e del ruolo sottostante: ad esempio, capita che cartelle includano debiti già sgravati o rateizzati, o notifiche fatte a vecchi indirizzi – elementi che possono portare all’annullamento della cartella.
- Pignoramenti (mobiliari, immobiliari, presso terzi): se hai ricevuto un atto di pignoramento (di casa, conto, stipendio), puoi proporre opposizione esecutiva al giudice dell’esecuzione, di solito entro 20 giorni dall’atto, per contestare irregolarità formali (opposizione agli atti esecutivi) o contestazioni di merito sul diritto del creditore (opposizione all’esecuzione) se non sollevate altrove. Ad esempio, se il pignoramento supera i limiti di legge (es. stipendio pignorato oltre 1/5, o su pensione minima), l’opposizione può portare a ridurre il pignoramento. Oppure se il creditore procede per un titolo invalido, si può sospendere l’esecuzione. Un avvocato può anche negoziare col creditore la rinuncia al pignoramento dietro un accordo di pagamento dilazionato, e poi presentare istanza di sospensione al giudice allegando l’accordo.
- Decreto di apertura della liquidazione controllata: se la liquidazione viene aperta e ritieni che i presupposti non ci fossero (ad esempio il tribunale ha sbagliato persona, o non eri insolvente, o hanno ignorato un tuo piano pendente), puoi proporre reclamo alla Corte d’Appello entro 15 giorni (come da art.124 CCII per la liquidazione giudiziale, estensibile analogicamente). Il reclamo in Appello consente di riesaminare la decisione e, se vinci, la procedura viene revocata. Attenzione però: se sei stato tu a chiederla volontariamente, non puoi “appellarti” contro la tua stessa domanda.
- Altri provvedimenti del giudice delegato o del tribunale nella procedura: ad esempio rigetto dell’esdebitazione, esclusione di crediti, ecc. Ci sono strumenti di reclamo e impugnazione specifici (reclamo al tribunale collegiale o appello in alcuni casi). Di norma, questi sono affari tecnici di cui si occupa l’avvocato in corso di procedura.
In ogni caso, l’impugnazione tempestiva è fondamentale: far decorrere i termini significa precludersi la possibilità di annullare l’atto. Un errore comune del debitore fai-da-te è pensare “non posso farci nulla” e far scadere i termini di ricorso; salvo rarissime eccezioni, un atto definitivo non impugnato diventa irretrattabile. Pertanto, ogni volta che ricevi un qualunque atto, consulta subito l’avvocato: la prima cosa che faremo sarà verificare i termini e, se opportuno, predisporre il ricorso per bloccare l’atto.
B) Sospensione delle azioni esecutive: In situazioni di emergenza – ad esempio se hai un’asta immobiliare imminente, o un fermo amministrativo che ti blocca l’auto con cui lavori – è possibile chiedere provvedimenti d’urgenza per sospendere gli effetti esecutivi. Ci sono diversi canali:
- In sede di ricorso (tributario o civile) si può chiedere la sospensione cautelare al giudice adito. Ad esempio, impugnando una cartella in Commissione Tributaria, si può fare istanza di sospensione dell’esecuzione: se concessa, ferma intanto le procedure di riscossione su quel carico.
- Davanti al giudice dell’esecuzione, si può chiedere la sospensione ex art.624 c.p.c. (nell’opposizione all’esecuzione) o ex art.615 c.p.c. se emergono gravi motivi. Ad esempio, se un pignoramento immobiliare è basato su un titolo contestato in causa, il giudice può sospendere l’asta in attesa dell’esito.
- Nella procedura di liquidazione controllata, appena depositi il ricorso (volontario) puoi chiedere al tribunale misure protettive ante litteram: il CCII infatti consente, su istanza del debitore, di sospendere o vietare azioni esecutive individuali già dal deposito della domanda, per evitare che i creditori nel frattempo si scatenino (art.54 CCII per concordato preventivo, applicabile per analogia). Queste misure, simili al “automati stay” anglosassone, servono a congelare la situazione in attesa della pronuncia di apertura.
- Nella Rottamazione-quinquies (definizione agevolata 2026) è la legge stessa a prevedere una sospensione: presentando domanda di rottamazione entro il 30 aprile 2026, si sospendono i termini di prescrizione/decadenza dei carichi, e non possono essere avviate o proseguite nuove azioni esecutive né iscritti fermi/ipoteche sui debiti oggetto di domanda . Questo è un potente effetto protettivo: se aderisci, l’Agente della Riscossione non potrà procedere almeno fino alla scadenza della prima rata (31 luglio 2026) . Approfondiremo poi questo aspetto, ma è già da considerare come strategia: presentare la domanda di definizione agevolata può darti una boccata d’ossigeno temporanea bloccando ipoteche e pignoramenti di AdER.
Chiaramente, la sospensione è provvisoria: ti serve per guadagnare tempo e gestire meglio la situazione, ma devi poi utilizzare quel tempo per trovare una soluzione definitiva (che sia il giudizio che annulla il debito, la definizione agevolata che lo riduce, o la liquidazione controllata che porta all’esdebitazione).
C) Contestazione e riduzione del debito: Non sempre i debiti sono “corretti” così come sono stati richiesti. Un avvocato esperto può individuare elementi per contestare nel merito l’ammontare o l’esigibilità di certe pretese creditorie. Ad esempio:
- Prescrizione e decadenza: Molti debiti, specie col Fisco o le banche, possono essere prescritti. Pensiamo a vecchie cartelle del 2010 mai pagate: il termine di prescrizione per contributi è 5 anni, per imposte generalmente 10 anni (ma con eccezioni). Oppure consideriamo le rate del mutuo accelerate: alcune potrebbero essere cadute in prescrizione. Oppure le multe stradali: spesso dopo 5 anni non possono più esigersi se non si è attivato il recupero in tempo. Far valere la prescrizione può azzerare quel debito. Ci vuole un occhio attento sulle date.
- Interessi illegittimi e usura: Nei rapporti bancari (mutui, prestiti) a volte sono stati applicati tassi di interesse superiori ai limiti di legge (usura) o anatocismo (interessi su interessi). Una perizia tecnica potrebbe ridurre il saldo dovuto. Anche nelle cartelle esattoriali, spesso gli interessi di mora e le sanzioni amministrative compongono buona parte dell’importo: con la rottamazione tali voci vengono cancellate , riducendo notevolmente il totale da pagare.
- Contestazione del titolo del credito: un classico è la cartella relativa a una supposta violazione fiscale che però tu hai contestato e magari hai un ricorso pendente o vinto: se la cartella è stata emessa erroneamente prima della sentenza definitiva, quell’importo non è dovuto. Oppure la banca presenta un decreto ingiuntivo non definitivo: potresti opporlo e dilungare la questione. L’avvocato verifica anche se esistono vizi procedurali: ad esempio, nel caso di ipoteca esattoriale, se l’Agente non ti ha inviato il preavviso 30gg prima, l’ipoteca è nulla. Insomma, mettere in discussione la legittimità formale di come il credito è stato formato o azionato può portare all’annullamento totale o parziale.
- Beneficiare di agevolazioni di legge: oltre alle rottamazioni, ci sono stati provvedimenti come lo “stralcio automatico” dei mini-debiti (nelle scorse finanziarie, ad esempio debiti ≤ €1.000 affidati entro 2015 stralciati automaticamente). Nel 2023 una norma ha previsto la cancellazione d’ufficio di interessi e sanzioni per carichi pre-2015 fino a 1.000€. Se rientri in questi casi, potresti avere già ridotto il debito senza saperlo. L’avvocato e il commercialista verificano la tua posizione fiscale per vedere se certi ruoli sono stati annullati ex lege.
- Transazione e saldo & stralcio: contestare non significa solo fare causa; può voler dire anche sfruttare la leva di una potenziale causa per strappare un accordo. Molti creditori, specie privati (banche, finanziarie) sono disposti a transigere, cioè accettare un pagamento ridotto “a saldo e stralcio” se capiscono che altrimenti recupererebbero poco o nulla (magari perché sei sovraindebitato e pronto alla liquidazione, dove loro prenderebbero il 5% e poi addio grazie all’esdebitazione). Una trattativa ben condotta dall’Avv. Monardo può portare, ad esempio, la banca a chiudere con te il debito da €50.000 accettandone €20.000 in piccole rate, pur di evitare di attendere la procedura concorsuale. Questi accordi stragiudiziali vanno fatti con attenzione, per iscritto e con clausole chiare di liberatoria, e preferibilmente con l’assistenza di un legale perché poi non ci siano sorprese.
- Piano del consumatore in extremis: contestare il debito nel merito può anche assumere la forma di un piano del consumatore in cui tu riconosci alcuni debiti e ne proponi il pagamento parziale, contestandone altri. Ad esempio: se hai debiti con finanziarie per €100.000 di cui pensi €30.000 siano interessi usurari non dovuti, potresti presentare un piano offrendo di pagare €70.000 in 5 anni e motivare perché il resto è contestabile. Il giudice nel valutare il piano terrà conto di questi aspetti.
D) Definizione del debito e strumenti di composizione: Infine, la strategia migliore è spesso passare dall’ottica conflittuale a quella risolutiva: utilizzare gli strumenti legali per definire il debito, ovvero arrivare a chiudere la posizione debitoria in modo sostenibile, evitando magari il “male maggiore” della liquidazione. Qui rientrano:
- Rottamazione delle cartelle e definizioni agevolate: Di cui parleremo a breve nella sezione successiva, la Rottamazione-quinquies 2026 consente di estinguere i debiti fiscali pagando solo l’imposta e i contributi, senza sanzioni né interessi . È un’ottima opportunità se il tuo problema sono prevalentemente cartelle esattoriali gonfiate da sanzioni e interessi. Con una domanda entro aprile e pagamento rateale fino a 9 anni , puoi ridurre moltissimo l’importo dovuto. Esistono anche definizioni per liti tributarie pendenti (se hai cause fiscali in corso, puoi chiuderle pagando una percentuale) e la cosiddetta “conciliazione agevolata” per controversie, introdotte nelle ultime leggi di bilancio.
- Dilazioni e rateizzazioni ordinarie: Non dimentichiamo che l’Agenzia Riscossione offre sempre la possibilità di rateizzare i debiti fino a 72 rate (6 anni) o 120 rate (10 anni) in casi di grave difficoltà. Una rateazione concessa ferma le azioni esecutive a patto che paghi le rate. Anche banche e finanziarie, tramite piani di rientro concordati, possono concedere dilazioni. Certo, rateizzare senza riduzione significa dover pagare tutto il capitale e interessi legali, quindi va valutato se effettivamente ce la fai. Però come parte di un piano complessivo può avere senso: ad esempio, rottami le cartelle (riducendole) e rateizzi l’importo rottamato; nel contempo la banca la sistemi con un saldo e stralcio.
- Accordo di ristrutturazione o concordato minore: Se sei un piccolo imprenditore (non consumatore) e hai la possibilità di offrire ai creditori una percentuale (magari grazie a un aiuto di terzi o alla prosecuzione dell’attività), l’accordo di ristrutturazione dei debiti o il concordato minore (a seconda che serva o meno l’omologazione con voto dei creditori) sono strumenti da considerare. Il concordato minore (artt.74-83 CCII) è simile a un concordato preventivo ma per non fallibili: richiede l’adesione della maggioranza dei crediti e consente di proporre il pagamento parziale dei debiti in base a un piano, evitando la liquidazione forzata. Se hai un’azienda che può ancora generare utili, questo può salvare l’attività e garantire ai creditori una soddisfazione maggiore che in liquidazione (per convincerli a votare sì). Serve la meritevolezza anche qui (non devi aver commesso atti in frode) e serve l’assistenza di OCC e avvocato per predisporre tutto. L’Avv. Monardo, che è anche negoziatore della crisi, valuta queste soluzioni caso per caso. Anche perché il concordato minore ti permette se vuoi di proseguire l’attività (continuità aziendale), magari vendendo alcuni asset e continuando a lavorare.
- Piano del consumatore (ristrutturazione dei debiti del consumatore): Già citato ampiamente, resta uno strumento cardine per il debitore persona fisica non imprenditore. Ha il grande vantaggio di non richiedere l’accordo dei creditori: decide solo il giudice sull’omologa, valutando se il piano è fattibile e se il debitore è meritevole. Quindi puoi prevedere anche pagamenti molto ridotti ai tuoi creditori (es: offri 20% a tutti) se dimostri che è il massimo di cui disponi (ci vorrà l’attestazione OCC sulla tua capacità). I creditori possono contestare la convenienza, ma non hanno voto vincolante. Questo strumento è preferibile alla liquidazione se hai un reddito regolare con cui pagare una parte dei debiti in alcuni anni e vuoi salvare magari la casa (se il piano prevede di continuare a pagare il mutuo regolarmente, potresti evitare la vendita della casa). Tuttavia richiede che tu non abbia colpe gravi nella situazione debitoria (criterio di meritevolezza un po’ discrezionale, ma in pratica: non devi aver fatto spese folli dilapidando patrimonio consapevolmente a danno dei creditori). Il taglio del debito col piano può essere notevole; la Cassazione abbiamo visto consente anche durate lunghe e trattamenti particolari (dilazione dei privilegiati con eventuale voto).
- Transazione fiscale e contributiva: Nel contesto sia dei piani/accordi sia del concordato, dal 2021 in poi la legge consente di stralciare anche i debiti fiscali e contributivi senza bisogno di adesione formale dell’ente, tramite il meccanismo del cram-down fiscale (introdotto col D.L. 118/2021): in sostanza, se nel piano proponi di pagare parzialmente Equitalia (ad esempio 30% delle cartelle) e l’Agenzia delle Entrate non esprime consenso, il tribunale può comunque omologare la proposta se ritiene che i creditori pubblici ricevano almeno quanto riceverebbero nella liquidazione controllata . Questo è un enorme passo avanti: prima i piani saltavano se il Fisco non dava l’assenso per riduzioni oltre interessi e sanzioni. Oggi invece puoi forzare un accordo anche col Fisco nel piano, a patto di rispettare quel minimo (value recovery). Questa leva può rendere i piani e concordati molto più efficaci in presenza di cartelle elevate.
Come si vede, le strategie legali di difesa del debitore spaziano dal combattere sul piano processuale per annullare o sospendere gli atti, al negoziare direttamente con i creditori forti di una posizione di sovraindebitamento conclamato (che paradossalmente dà potere contrattuale: “prendete poco subito o rischiate nulla poi con l’esdebitazione”), fino all’uso intelligente delle opportunità offerte dalle leggi di “pace fiscale” e dalle procedure concorsuali minori.
Un consiglio pratico: spesso la soluzione migliore è combinare più strumenti. Ad esempio, supponiamo tu abbia 3 tipi di debiti – €100k col fisco, €50k con banca ipotecaria e €30k con finanziarie. Una strategia potrebbe essere: aderire alla rottamazione per i €100k col fisco (così togli sanzioni e interessi, magari restano €60k da pagare a rate), proporre un saldo e stralcio alla banca ipotecaria (offrendo di vendere tu la casa e dare a loro il ricavato, evitando la svendita all’asta), e per i €30k con finanziarie presentare un piano del consumatore che offre quel che rimane delle tue entrate disponibili in 4-5 anni (magari il 50%). Così facendo, eviti la liquidazione controllata – che venderebbe la casa magari a meno – e risolvi ciascun pezzo del debito con lo strumento più adatto. Naturalmente orchestrare queste mosse richiede competenza e coordinamento: ecco perché serve un legale esperto insieme a un commercialista magari per i conti.
L’Avv. Monardo e il team multidisciplinare seguiranno proprio questa logica: non una visione monolitica ma un approccio sartoriale, cucito sulla situazione del cliente. In alcuni casi la liquidazione controllata sarà inevitabile e anzi la benvenuta per azzerare i debiti; in altri casi, si potrà fare di tutto per evitarla tramite accordi e piani alternativi (specie se ci sono beni particolari che si vuole salvare o un’attività da continuare). Ogni mossa (ricorso, sospensione, accordo) verrà ponderata spiegando al cliente rischi e benefici, con la trasparenza di chi conosce sia il “bastone” sia la “carota” offerti dalle normative.
Ricordiamo infine che agire tempestivamente è cruciale. Molte difese decadono se tardive. Anche opportunità come la rottamazione-quiquies hanno scadenze perentorie (30 aprile 2026 per la domanda) . E le procedure concorsuali vanno attivate prima che i creditori portino via tutto. Quindi, appena ci si rende conto di essere in difficoltà con i debiti, o se si riceve un atto di precetto/pignoramento, è il momento di consultare l’avvocato e impostare la strategia di difesa, non dopo che la casa è già all’asta o il conto prosciugato. Prevenire e muoversi con anticipo aumenta di molto le chance di successo di qualsiasi azione difensiva.
Strumenti alternativi per gestire i debiti: rottamazione 2026, piani del consumatore, accordi e soluzioni extragiudiziali
Oltre alla liquidazione controllata e alle difese legali “in tribunale”, esiste una gamma di strumenti alternativi che il debitore può utilizzare per ridurre il peso dei debiti e uscire dalla crisi in modo più vantaggioso e meno traumatico. Questi strumenti, spesso introdotti dal legislatore per favorire la “pace fiscale” o dare sollievo ai sovraindebitati, vanno presi in considerazione in ogni piano di azione. Analizziamo i principali strumenti nel 2026:
Rottamazione-quinquies 2026: la nuova definizione agevolata delle cartelle
La Rottamazione-quinquies è la nuova edizione delle definizioni agevolate dei debiti con l’Agente della Riscossione, prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). Questa misura offre ai contribuenti (persone fisiche e anche imprese) la possibilità di estinguere i debiti fiscali e contributivi pendenti pagando solo l’importo residuo del capitale e delle spese vive, senza dover pagare le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio di riscossione . In pratica, viene azzerata ogni componente accessoria: restano dovute solo le imposte e i contributi in senso stretto, più il rimborso delle eventuali spese di notifica e procedure esecutive (minime). Ecco i punti chiave della Rottamazione-quinquies:
- Ambito dei debiti definibili: sono inclusi tutti i carichi affidati all’Agente della Riscossione (ex Equitalia, oggi AdER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . Si tratta quindi di cartelle relative a imposte (Irpef, Iva, Irap, bollo auto, IMU, ecc.), contributi INPS (solo contributi dovuti per legge, esclusi quelli oggetto di accertamento), e altre entrate erariali iscritte a ruolo in quel periodo . Sono ammessi anche i debiti di chi aveva aderito a precedenti rottamazioni (Rottamazione-ter o quater) e poi è decaduto, purché rientrino nel 2000-2023 . Esclusi invece i carichi già inclusi in una Rottamazione-quater regolarmente saldata (tutte le rate pagate al 30/9/2025) , nonché presumibilmente i debiti da recupero di aiuti di Stato, le multe UE e poche altre eccezioni previste per le definizioni precedenti. Una novità rispetto al passato: la rottamazione quinquies include anche chi era decaduto dalle precedenti definizioni per mancato pagamento . Dunque offre una “seconda chance” a molti contribuenti.
- Vantaggi economici: come detto, si pagano zero sanzioni e zero interessi di mora . Ad esempio, su una cartella Irpef di €10.000 di cui €5.000 sono imposta, €3.000 sanzioni e €2.000 interessi, con la rottamazione pagheresti solo €5.000 (capitale) + poche decine di euro di spese notifica, risparmiando €5.000. Anche l’aggio di riscossione (compenso di AdER) non è dovuto . Questo consente riduzioni a volte oltre il 50% del debito complessivo, specie se vecchio e carico di interessi.
- Modalità e tempistiche per aderire: la domanda di adesione va presentata esclusivamente online sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione entro la scadenza tassativa del 30 aprile 2026 . Basta autenticarsi (SPID/CIE) e usare il servizio “Definizione agevolata” indicando le cartelle che si vogliono rottamare. Si può scegliere se pagare in un’unica soluzione o in forma rateale. L’AdER ha reso disponibile il portale già da gennaio 2026 per inviare le istanze . Dopo la domanda, AdER ti invierà entro 30/06/2026 la “comunicazione delle somme dovute”, ossia il conteggio di quanto devi pagare e i bollettini.
- Pagamento: fino a 9 anni di rate! La Rottamazione-quinquies prevede una rateazione più lunga delle precedenti: si può pagare in max 54 rate bimestrali (9 anni) . In particolare, se scegli il pagamento dilazionato: le prime tre rate scadono il 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026 (queste prime tre coprono il 6% ciascuna del totale, quindi circa il 18% in totale, secondo lo schema già usato per la quater), poi dalla quarta in poi vi sono 6 rate all’anno, a scadenza fine gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre di ciascun anno dal 2027 in avanti , fino all’ultima 54ma rata a maggio 2035 . Ogni rata non può essere inferiore a €100 . Sulle rate si pagano interessi ridotti al 3% annuo dal 1° agosto 2026 in poi (praticamente un tasso agevolato rispetto all’usuale ~6%) . Se invece vuoi chiudere subito, puoi pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 senza interessi aggiuntivi .
- Effetti immediati: stop a ipoteche e fermi, blocco pignoramenti – Uno dei motivi per cui consigliamo ai debitori di valutare la rottamazione è che appena presenti la domanda, scattano sospensioni importanti:
- si sospendono i termini di prescrizione e decadenza dei carichi (quindi il Fisco non deve fare atti nel frattempo) ;
- si sospendono fino alla scadenza della prima rata gli obblighi derivanti da eventuali rateizzazioni in corso (quindi se avevi già una dilazione, paghi la rottamazione e sospendi la vecchia) ;
- non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche salvo quelli già in essere ;
- non possono iniziare nuove esecuzioni e quelle in corso non possono proseguire (fatti salvi incanti già tenuti con esito) ;
- il debitore non è considerato inadempiente per gli effetti di blocco pagamenti PA (art.48-bis DPR 602) ;
- viene considerato come in regola ai fini del DURC (documento di regolarità contributiva) fino alla scadenza della prima rata .
Queste sospensioni, previste dalla legge (art.1 commi 231-252 L.197/2022 richiamati dalla L.199/2025), offrono un paracadute: se avevi la casa all’asta per cartelle, la procedura esecutiva deve fermarsi (a meno che il primo incanto sia già avvenuto, caso raro). Se stavi per subire un fermo auto, AdER non può procedere. Questo congelamento dura fino almeno al 31/7/2026 (scadenza prima rata) e prosegue se paghi regolarmente le rate.
- Decadenza dai benefici: bisogna però rispettare i pagamenti, altrimenti la rottamazione salta. Le regole: se non paghi l’unica rata al 31/7/2026, la definizione è inefficace e quanto eventualmente versato va a acconto del dovuto integrale . Se hai un piano rateale e ometti di pagare 2 rate (anche non consecutive) o l’ultima rata, perdi il beneficio . La legge consente solo un margine: un lieve ritardo (5 giorni) non causa decadenza. Se decadi, il debito residuo torna esigibile per intero (dedotti gli acconti pagati) e ripartono interessi di mora normali dal 1° agosto 2026. Quindi è cruciale, una volta intrapresa, rispettare il piano. Va detto però che, storicamente, dopo una rottamazione ne arriva un’altra… ma non contarci, meglio considerare questa chance unica.
- Rapporto con altre procedure: se sei in liquidazione controllata, puoi comunque aderire alla rottamazione per i debiti fiscali? Qui occorre coordinare: in pendenza di liquidazione, i debiti fiscali sono parte del concorso, quindi tecnicamente l’AdER dovrebbe insinuarsi per l’intero. Tuttavia, il debitore potrebbe voler pagare tramite la definizione agevolata la parte dovuta al Fisco. In genere, se c’è capienza nell’attivo, il liquidatore potrebbe utilizzare le somme per aderire. È un tema complesso; conviene valutare prima della liquidazione l’adesione alla rottamazione. Se invece sei in un piano del consumatore o concordato, puoi includere il beneficio della definizione (pagando solo il netto). La legge di bilancio ha previsto che la rottamazione quinquies è compatibile anche con lo stralcio automatico di debiti fino 1.000€ 2000-2015 (norma pregressa) , quindi le due cose si sommano: i micro-debiti li cancellano d’ufficio, gli altri li sconti con rottamazione.
In conclusione, la rottamazione 2026 è un’occasione da non perdere per chiunque abbia un debito con Agenzia Entrate-Riscossione. L’Avv. Monardo e i commercialisti del team potranno aiutarti a: – verificare quali cartelle rientrano e quanto risparmi (calcolo conveniente), – presentare correttamente la domanda online, – gestire poi l’eventuale rateazione con scadenze (magari assistendoti nel domiciliare i pagamenti per non saltarne uno), – e nel frattempo sfruttare la sospensione delle azioni esecutive per negoziare o riorganizzare la tua situazione economica.
Va ricordato che la rottamazione riguarda il Fisco e gli enti pubblici; per i debiti verso privati (banche, fornitori, etc.) occorre differente approccio.
Piani del consumatore e concordati minori: soluzioni concorsuali negoziali
Nel panorama delle soluzioni alternative alla liquidazione “liquidatoria”, rivestono un ruolo primario i piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piani del consumatore) e i concordati minori (accordi di ristrutturazione per piccoli imprenditori). Ne abbiamo già parlato diffusamente, perciò qui li sintetizziamo come “strumenti alternativi”:
- Piano del consumatore (Ristrutturazione dei debiti del consumatore): riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale (il classico individuo, famiglia). Consente di proporre al giudice un piano di pagamento parziale dei debiti, parametrato alle proprie possibilità economiche, con durata variabile (anche lunga). Viene elaborato con l’aiuto dell’OCC, che assevera la fattibilità. Il vantaggio: non richiede il consenso dei creditori (è unilaterale) e consente anche stralci consistenti di debito se giustificati dalla situazione. Il giudice omologa se il piano è fattibile e se il consumatore è meritevole (non deve aver colpe gravi o atti in frode). Una volta omologato, il piano vincola tutti i creditori (anche dissenzienti) . Durante la pendenza del piano e dopo l’omologa, i creditori non possono agire (c’è protezione simile a quella vista). Se il debitore adempie le obbligazioni del piano, ottiene l’esdebitazione per la parte residua non pagata. Un esempio pratico: una famiglia con €100k debiti complessivi e entrate mensili di €1.500 potrebbe proporre di pagare €500 al mese per 5 anni (totale €30k) distribuendoli proporzionalmente ai creditori, ottenendo lo stralcio dei restanti €70k. Se il giudice ritiene che la famiglia sta offrendo il massimo ragionevole e non c’è malafede, può omologare il piano. I creditori dovranno accontentarsi di quel 30%. Questo strumento è preferibile quando il debitore ha un reddito regolare o comunque qualche risorsa (anche un immobile su cui reperire liquidità, magari ipotecando o vendendo in parte). Se il debitore è totalmente incapiente, c’è poco da strutturare in un piano (in tal caso, meglio la liquidazione con esdebitazione incapiente).
- Concordato minore (ex accordo del debitore sovraindebitato): destinato a debitori non consumatori (imprenditori sotto soglia, professionisti, ditte individuali) oppure consumatori che preferiscono coinvolgere i creditori. È simile a un concordato preventivo semplificato: serve il consenso di una maggioranza qualificata di crediti (il 60% per gli accordi L.3/2012, oggi credo 50%+1 dei crediti nel concordato minore, ma va verificato il CCII). Permette di ristrutturare l’azienda, prevedere pagamenti parziali e dilazionati, e magari la continuazione dell’attività. Il ruolo dei creditori qui è attivo: votano o aderiscono all’accordo. È utile se hai uno zoccolo di creditori (es. fornitori) con cui c’è dialogo e conviene a tutti evitarti il fallimento. Serve comunque l’omologazione del tribunale, e anche qui bisogna garantire che i creditori dissenzienti prendano non meno di quanto avrebbero da liquidazione. Con il “cram-down fiscale” introdotto, è possibile includere Fisco e INPS negli stralci anche se loro non accettano, purché quella condizione (almeno pari a quanto avrebbero in liquidazione) sia rispettata . Il concordato minore inoltre può essere in continuità se la tua impresa può ancora operare: in tal caso devi dimostrare che proseguendo l’attività, i creditori avranno soddisfazione migliore che liquidando tutto. Ad esempio, un artigiano con laboratorio potrebbe proporre di continuare a lavorare, e con gli utili futuri pagare il 40% dei debiti in 5 anni; se liquida ora, i creditori prenderebbero solo il 20% dalla svendita dei macchinari. Allora il concordato minore in continuità conviene a tutti.
Questi strumenti concorsuali minori richiedono preparazione tecnica e negoziazione. L’Avv. Monardo, essendo Gestore OCC e avendo esperienza in concordati preventivi e composizione negoziata, può valutare se applicarli. Ad esempio, lui può fungere da esperto facilitatore tra te e i tuoi creditori per raggiungere l’accordo, evitando lo scontro giudiziale.
Va detto che se la situazione è molto compromessa (nessuna capacità di pagare se non vendendo tutto), allora i piani/accordi potrebbero non essere fattibili e la liquidazione rimane l’unica via. Ma spesso c’è una zona grigia in cui il debitore può pagare qualcosa – e lì un piano o accordo conviene, perché permette di salvare qualcosa (azienda, casa, ecc.) e ridurre il debito senza aspettare la fine di una liquidazione.
Altre misure fiscali e di sostegno al debitore nel 2025-2026
Oltre alla rottamazione quinquies, la recente legislazione ha previsto altre misure di sollievo per i debitori che meritano menzione:
- “Stralcio” dei debiti fino a €1.000 (2000-2015): già la legge di bilancio 2023 (L.197/2022) aveva disposto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo ≤ 1.000€ affidati a riscossione dal 2000 al 2015. Quindi se avevi vecchie cartelle piccole di quel periodo, al 31/3/2023 sono state cancellate d’ufficio (salvo alcune eccezioni come multe). Anche nel 2024 e 2025 sono state confermate misure simili per gli enti diversi dallo Stato. Questo vuol dire che molti sovraindebitati hanno visto sparire micro-debiti vecchi senza far nulla. È bene controllare l’estratto conto Equitalia per vedere se è stato fatto lo stralcio: potresti scoprire di avere meno debiti di quanto pensavi.
- Definizione agevolata liti pendenti e sanatorie varie: la L.197/2022 e successivi decreti hanno dato opportunità di definire con sconti le liti fiscali pendenti (pagando percentuali in base al grado di giudizio vinto/perduto), la rinuncia agevolata ai giudizi tributari (con sanzioni ridotte), la regolarizzazione errori formali pagando €200 per periodo, il ravvedimento speciale per dichiarazioni non corrette con sanzione 1/18, etc. Se hai pendenze fiscali in contenzioso, potresti aderire a quelle definizioni piuttosto che attendere l’esito incerto delle cause.
- Fondo di prevenzione usura e Fondo “Sovindebitamento”: esistono fondi statali gestiti tramite associazioni o Confidi che erogano piccoli finanziamenti agevolati a soggetti sovraindebitati “meritevoli” per aiutarli a pagare i debiti ed evitare l’usura. Ad esempio, se con €10.000 potresti liberarti di alcuni debiti e ripartire (magari con la rottamazione), ma non li hai, certe fondazioni antiusura valutano il tuo caso e possono prestarteli a tasso zero da restituire in più anni. È un’opzione poco nota ma interessante, che naturalmente richiede un percorso e documentazione.
- Esdebitazione del debitore incapiente: già accennata, introdotta dal DL 137/2020 conv. L.176/2020 (e ora integrata nel CCII), consente al debitore persona fisica che non ha alcun patrimonio liquidabile di ottenere la cancellazione dei debiti subito, senza dover passare per la liquidazione di beni (dato che non ne ha) . È una sorta di “procedura di esdebitazione pura”: i requisiti sono stringenti – ad esempio, non devi aver avuto atti in frode, devi aver cercato di coinvolgere i creditori in soluzioni negli ultimi 5 anni, e non devi poter offrire ai creditori nemmeno una percentuale minima. Inoltre, se entro 4 anni dal decreto ottieni risorse (es. eredità), devi destinarle in parte ai creditori. Questo strumento è pensato come ultima spiaggia per chi è nullatenente e oppresso da debiti (tipicamente fideiussioni per imprese fallite). L’Avv. Monardo conosce anche questa strada e può valutare se presentare istanza di esdebitazione incapiente (che comunque è concessa una sola volta nella vita, quindi va usata bene).
- Milleproroghe 2024-2025: normative recenti hanno prorogato termini di pagamento di rate di rottamazione quater, e introdotto qualche flessibilità (es. ri-ammissione a rateazioni decadenze con due sole rate saltate). Tenersi aggiornati è importante: ad esempio, a fine 2025 è stato convertito il Decreto Milleproroghe che forse conterrà proroghe su termini di pagamento per chi era decaduto dalla rottamazione quater, permettendo di rientrare nella quinquies.
Insomma, il 2025-2026 offre un contesto normativo abbastanza favorevole al debitore che voglia rimettersi in carreggiata: tante chance di ridurre carichi fiscali, strumenti di composizione concordata, e una giurisprudenza che tende a vedere di buon occhio le soluzioni del fresh start. Tuttavia, bisogna saperle cogliere queste opportunità e combinarle efficacemente. Da soli è difficile avere il quadro completo; ecco perché farsi assistere da un team di professionisti (avvocato, gestore crisi, commercialista) è la scelta migliore per costruire un percorso di uscita dal debito su misura, sfruttando ogni agevolazione.
Consigli pratici ed errori comuni da evitare
Affrontare debiti gravi è stressante e può portare a commettere passi falsi. Ecco una serie di consigli pratici, frutto dell’esperienza sul campo, per chi si trova in sovraindebitamento, e gli errori da evitare accuratamente:
- Non ignorare mai le comunicazioni ufficiali: Uno degli errori più comuni è fare lo struzzo, ossia non aprire le buste delle raccomandate, o ignorare le PEC e gli atti giudiziari. Sperare che il problema scompaia da solo peggiora solo la situazione. Ad esempio, se non impugni una cartella entro 60 giorni, diventa definitiva; se non ti presenti a un’udienza, rischi decisioni in contumacia. Consiglio: apri tutta la posta, tieni un dossier ordinato degli atti ricevuti, annota le date di notifica, e portali subito all’avvocato. Anche se la tentazione di “non pensarci” è forte, sforzati di affrontare la realtà tempestivamente. Un atto notificato oggi potrebbe dare opportunità (ricorso, rottamazione) che fra due mesi non avrai più.
- Non aspettare l’ultimo minuto per agire: Molti debitori si rivolgono all’avvocato “il giorno prima” dell’asta o a termini scaduti, riducendo drasticamente gli strumenti attivabili. Ad esempio, se manca una settimana all’asta, certo si può tentare una sospensione, ma magari se fossi venuto tre mesi prima avremmo potuto avviare un piano del consumatore ed evitare proprio il pignoramento. Consiglio: appena percepisci che non riesci più a pagare tutti i debiti, fai una consulenza. Non vergognarti né aver paura di “disturbare” prima del collasso finale. Più tempo abbiamo, più soluzioni potremo sperimentare.
- Attento ai comportamenti che possano apparire come atti in frode: Per istinto di conservazione, alcuni debitori compiono azioni che credono furbe ma che poi li mettono nei guai legali. Ad esempio: svuotare il conto e mettere i soldi sotto il materasso quando temono il pignoramento (rischi di non poter giustificare movimenti e peggio, se poi dichiari di essere nullatenente in procedura, quel contante nascosto è un atto in frode); oppure vendere l’auto a un parente per quattro soldi per evitare il fermo (se poi vai in liquidazione, quella vendita può essere revocata ed è un indice di malafede). Consiglio: prima di fare qualunque operazione sul tuo patrimonio quando sei già insolvente, consulta il legale. Esistono clausole di salvaguardia: ad esempio, se vuoi vendere un bene per pagare alcuni creditori, fallo a valore di mercato e documentando entrate/uscite, così non sarà impugnabile. Se regali beni ai familiari, ricorda che in un eventuale fallimento personale quelle donazioni entro 2 anni potrebbero essere revocate. Quindi cautela: meglio spesso tenere tutto com’è e gestirlo legalmente tramite la procedura concorsuale.
- Non fare nuovi debiti per pagare vecchi debiti (a meno di piani sostenibili): Un errore emotivo è cercare disperatamente di tamponare un buco facendone un altro. Ad esempio: chiedere un prestito in banca o, peggio, a usurai, per pagare rate arretrate di mutuo. Così però si entra in un circolo vizioso. Consiglio: prima di contrarre altro debito, valuta se hai un realistico piano di rientro. Se stai pensando di rivolgerti a finanziarie poco trasparenti o società di recupero facili prestiti, fermati: rischi di peggiorare l’esposizione. Meglio esplorare procedure di composizione del debito piuttosto che indebitarsi ulteriormente. Un’eccezione può essere chiedere aiuto a familiari o amici a titolo di regalo o prestito infruttifero solo nell’ambito di un piano definito con l’avvocato (es: “mi servono 5000 euro per aderire alla rottamazione e salvarmi” – in questo caso ha senso se poi risolve).
- Non fidarti di soluzioni “troppo belle per essere vere”: Purtroppo nel settore sovraindebitamento proliferano sedicenti società miracolose che promettono “cancelliamo tutti i tuoi debiti al 90% senza fallimento né tribunale” oppure “ricorso straordinario per annullare mutuo, vieni da noi”. Molte sono truffe o comunque percorsi non seri. Ad esempio, chi promette la “legge salva la casa” chiedendo migliaia di euro anticipati spesso scompare col denaro. Consiglio: affidati sempre a professionisti qualificati (avvocati iscritti all’albo, OCC riconosciuti) e diffida di chi ti garantisce risultati irrealistici senza spiegare come. Le procedure serie le stiamo elencando qui: oltre queste, non ci sono bacchette magiche. La cancellazione totale del debito è possibile solo con esdebitazione in tribunale, non con fantomatici ricorsi segreti.
- Comunicare e negoziare con i creditori (con cautela): Un errore è anche tagliare i ponti con i creditori e non rispondere alle loro comunicazioni. A volte, aprire un canale di dialogo può congelare la situazione e portare tempo. Ad esempio: se chiami la banca e dici “riconosco il debito ma sono in difficoltà, possiamo trovare un accordo?”, molte sospendono azioni legali durante le trattative. Attenzione però: evitare ammissioni scritte se c’è prescrizione potenziale (ammettere un debito in forma scritta fa ripartire la prescrizione). Consiglio: fatti assistere dall’avvocato nelle comunicazioni importanti: ad esempio, scriviamo noi una PEC alla finanziaria proponendo un incontro. Così eviti di fare dichiarazioni che pregiudicano difese (tipo “non vi ho pagato perché ho preferito saldare Tizio” – affermazione che potrebbe suggerire malafede in un piano). La giusta dose di trasparenza e collaborazione può convincere il creditore a concedere tempo o stralcio.
- Tutelare le entrate fondamentali e i beni essenziali: Se hai uno stipendio o pensione, sai che è pignorabile nella misura massima di 1/5 (e con limiti per pensioni minime). Se finisci in sovraindebitamento, aspettati potenzialmente un pignoramento del quinto. Consiglio: informati sui tuoi diritti: ad esempio, se hai una pensione di €700, la minima vitale non si può toccare (circa €690 nel 2026), quindi non potrebbero pignorare quasi nulla. Se te lo pignorano erroneamente oltre i limiti, fai opposizione. Riguardo ai beni essenziali: la prima casa non è pignorabile da Agenzia Entrate-Riscossione per debiti sotto 120.000€ e se vi risiedi (per debiti oltre sì); i beni d’affezione e di utilità modesta sono impignorabili. Non svendere i tuoi beni di fretta a chiunque per paura: potresti perderci tantissimo. Meglio farli eventualmente liquidare in procedura concorsuale con calma e trasparenza (con eventuale prezzo di mercato e liberazione da ipoteche) piuttosto che darli via male sotto pressione. Se hai timore di perdere l’auto, valuta con l’avvocato se puoi ricorrere a strumenti come l’auto intestata a leasing (non di proprietà, quindi teoricamente non pignorabile se l’intestatario è la finanziaria – soluzione estrema ma lecita: vendi l’auto e prendine una a leasing, così formalmente non è tua).
- Raccogli e conserva la documentazione finanziaria: Spesso chi è in crisi smette di tenere traccia di estratti conto, contratti, raccomandate. Invece è essenziale organizzare un fascicolo con: contratti di mutuo/prestito, comunicazioni delle finanziarie, intimazioni ricevute, eventuali cause in corso. Quando andrai dall’avvocato o OCC, servirà tutto ciò per predisporre i ricorsi o il piano. Consiglio: fai uno sforzo di archiviazione: ogni carta può tornare utile. Ad esempio, la lettera di aumento tassi del mutuo non firmata può darti appiglio su interessi non dovuti; la ricevuta di ritorno di una raccomandata mostra se AdER ti ha notificato regolarmente o no. Ogni dettaglio conta.
- Chiedere aiuto psicologico se necessario: L’indebitamento grave porta ansia, depressione, vergogna. Si dorme male, le relazioni ne risentono. Non è un errore in senso tecnico, ma un rischio umano: lasciare che lo stress porti a paralisi o a scelte avventate. Consiglio: confida in qualche persona cara la tua situazione, non isolarti. E se senti di non farcela, valuta un breve percorso di supporto psicologico: oggi esistono associazioni e sportelli proprio per aiutare chi è sotto pressione debitoria, per esempio le fondazioni antiusura offrono anche consulenza morale. Mantenere lucidità e speranza è fondamentale: con l’aiuto giusto, davvero quasi ogni debito si può risolvere, lo dimostrano i tanti casi conclusi con successo.
Riassumendo i principali errori da evitare: – Non ignorare gli atti, ma reagire prontamente. – Non attendere l’ultimo momento per cercare assistenza. – Non compiere atti in frode o “furbate” che possono ritorcersi contro. – Non indebitarsi ulteriormente senza un piano concreto. – Non credere a chi vende miracoli facili, affidarsi a professionisti seri. – Non rompere del tutto i rapporti coi creditori, comunicare se possibile in modo costruttivo. – Non rinunciare ai propri diritti su stipendi, pensioni e beni essenziali per disinformazione. – Non lasciarsi sopraffare dalla vergogna: chiedere aiuto è la scelta giusta.
Seguendo questi consigli e con l’affiancamento di un legale esperto, affronterai la situazione in modo proattivo e aumenterai notevolmente le probabilità di giungere a una soluzione positiva – che sia l’accordo, il piano o la liberazione dai debiti in liquidazione.
Tabella riepilogativa dei principali strumenti e termini
Di seguito proponiamo una tabella riepilogativa che confronta le caratteristiche salienti delle principali procedure e strumenti di soluzione del sovraindebitamento trattati, per avere un colpo d’occhio sui requisiti, i vantaggi e le tempistiche di ciascuno:
| Strumento | Chi può usarlo | Cosa offre | Requisiti chiave | Tempistiche principali |
|---|---|---|---|---|
| Liquidazione controllata (artt.268-277 CCII) | Consumatori, imprese minori non fallibili, start-up, agricoltori. | Liquidazione di tutti i beni con eventuale esdebitazione dei debiti residui . | Insolvenza o sovraindebitamento; nessuna meritevolezza richiesta per aprire (ma serve per l’esdebitazione). Crediti > €50.000 per richiesta creditori . | – Ricorso del debitore o istanza creditori.<br>- Apertura procedura (decreto).<br>- Liquidazione beni (1-3 anni).<br>- Chiusura e esdebitazione (dopo 3 anni o fine procedura) . |
| Piano del consumatore (Ristrutturazione debiti consumatore, artt.67-73 CCII) | Persone fisiche non imprenditori (debiti privati). | Pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti secondo un piano sostenibile, omologato dal giudice anche senza accordo creditori . Esdebitazione al termine se piano rispettato. | Stato di sovraindebitamento; meritevolezza (no frode/dolo) del consumatore; piano deve offrire ai creditori ≥ quanto otterrebbero da liquidazione. | – Deposito ricorso con piano e relazione OCC.<br>- Udienza omologa (creditori possono fare osservazioni sulla convenienza).<br>- Omologazione giudice (tempi: 2-6 mesi).<br>- Esecuzione del piano (durata variabile, es. 4-5 anni).<br>- Esdebitazione per eventuali importi residui. |
| Concordato minore (ex accordo sovraindebitamento, artt.74-83 CCII) | Debitori non consumatori non fallibili (imprese minori, professionisti) o anche consumatore che lo preferisca. | Accordo con i creditori per ristrutturare i debiti, con voto a maggioranza. Possibile anche in continuità aziendale. Stralcio parziale dei debiti e dilazioni come da accordo. | Sovraindebitamento; adesione dei creditori (maggioranza del 60% crediti L.3/2012, CCII ~50%+?); se coinvolti crediti fiscali >30%, serve pagamento almeno quota liquidazione (cram-down fiscale) . Meritevolezza richiesta in parte. | – Deposito proposta e piano con maggioranze (se pre-accordo) o per ottenere voto creditori.<br>- Omologazione da parte del tribunale (anche senza adesione totale se maggioranza raggiunta).<br>- Esecuzione dell’accordo come da piano (tipicamente 3-5 anni).<br>- Esdebitazione del residuo a fine piano. |
| Rottamazione-quinquies (Definizione agevolata 2026) | Debitori di cartelle/ruoli affidati AdER 2000-2023 (privati o aziende). | Stralcio sanzioni e interessi su cartelle . Si paga solo il tributo/contributo in forma rateale fino 9 anni . Stop a azioni esecutive AdER dopo domanda . | Presentazione domanda online entro 30 aprile 2026 . Capacità di pagare il dovuto (possibile rate fino 54 rate). Decadenza se saltano >2 rate . | – Finestra domande: fino 30/04/2026.<br>- Comunicazione AdER importi entro 30/06/2026.<br>- Pagamento: unica soluzione 31/07/2026 oppure 54 rate (3 nel 2026, poi trimestrali dal 2027 al 2035) .<br>- Sospensione esecuzioni e fermi dal momento domanda fino almeno 31/7/2026 . |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Persona fisica nullatenente (nessun bene liquidabile né reddito pignorabile). | Cancellazione totale dei debiti senza riparto, immediata. Seconda chance per debitore veramente privo di risorse. | Ammissibile 1 sola volta. Debiti di origine estranea ad attività imprenditoriale (o cessata). Nessun attivo liquidabile; meritevolezza elevata (no colpa grave). Se nei 4 anni successivi sopravvengono utilità rilevanti, vanno in parte ai creditori. | – Ricorso al tribunale con relazione OCC.<br>- Decreto di esdebitazione pronunciato se requisiti soddisfatti (tempi brevi, pochi mesi).<br>- Impegno 4 anni post a segnalare sopravvenienze. |
(Nota: i riferimenti normativi sono semplificati; per dettagli vedere CCII e leggi di bilancio di riferimento.)
Questa tabella aiuta a capire quale strumento potrebbe fare al caso tuo: se hai reddito e vuoi evitare di perdere beni, il piano del consumatore può essere ideale; se sei imprenditore con creditori dialoganti, un accordo/concordato minore; se il grosso del debito è col Fisco, la rottamazione è imperdibile; se non possiedi nulla, l’esdebitazione immediata può essere la via. L’Avv. Monardo durante la consulenza iniziale parte proprio da un’analisi di questo tipo per individuare la via maestra tra quelle percorribili.
Domande Frequenti (FAQ) su liquidazione controllata e difesa dai debiti
Di seguito una serie di domande comuni che i clienti spesso pongono quando affrontano questi temi, con risposte concise e chiare. Questa sezione ti aiuterà a chiarire gli ultimi dubbi pratici rimasti.
1. Che cos’è esattamente la “liquidazione controllata” e in cosa differisce dal fallimento?
La liquidazione controllata è la procedura concorsuale prevista dal Codice della Crisi per i debitori sovraindebitati non fallibili (consumatori e piccole imprese). In pratica è analoga a un fallimento: viene liquidato tutto il patrimonio del debitore per pagare i creditori in modo collettivo . Si differenzia dal fallimento (ora chiamato liquidazione giudiziale) perché riguarda soggetti di dimensioni minori, ha requisiti di accesso diversi (soglia di debiti > €50.000 se chiesta dai creditori , soglie di fallibilità non superate) e consente sempre al debitore di chiedere l’esdebitazione finale dai debiti rimasti . Inoltre può essere avviata anche volontariamente dal debitore stesso. In sintesi: fallimento = imprese medio-grandi; liquidazione controllata = persone e piccole imprese.
2. Quali debiti posso includere nella liquidazione controllata?
In linea di massima tutti i debiti che hai contratto prima dell’apertura della procedura rientrano nel concorso: debiti verso banche, finanziarie, fornitori, il Fisco (cartelle), l’INPS, privati, canoni, bollette non pagate, ecc. Non c’è un limite minimo o massimo (a parte le soglie dimensionali per la tua qualifica di piccolo imprenditore). Anche i debiti garantiti da pegno o ipoteca rientrano, con la particolarità che quei creditori privilegiati verranno soddisfatti con precedenza sul ricavato dei beni dati in garanzia. Ci sono però alcune eccezioni: ad esempio, eventuali debiti futuri nati dopo l’apertura (es. nuove bollette, nuovi contratti) non sono toccati – dovrai pagarli regolarmente. E alcuni debiti non vengono cancellati dall’esdebitazione finale (anche se rientrano in procedura): i debiti per alimenti e mantenimento, per danni da fatto illecito e le sanzioni penali/amministrative non collegate a debiti pecuniari rimangono tuoi obblighi . Però, durante la procedura, pure questi creditori “particolari” non possono agire individualmente.
3. La mia casa viene sempre venduta nella liquidazione controllata? Posso salvarla in qualche modo?
Se la casa è di tua proprietà ed è libera da ipoteche o con ipoteche ma con equity, in una liquidazione controllata purtroppo tende ad essere venduta dal liquidatore per soddisfare i creditori (fa parte dei beni liquidabili). Non esistono esenzioni specifiche per “prima casa” come nella riscossione esattoriale; qui tutti i beni non pignorabili sono esclusi, ma la prima casa non è impignorabile nei concorsi (lo è solo, parzialmente, per AdER sotto certe soglie). Tuttavia, ci sono situazioni in cui la casa può essere salvata: – Se il suo valore è modesto e magari gravato da mutuo, a volte nessuno è interessato a comprarla e rimane invenduta. Dopo la chiusura tornerebbe a te (ma con ipoteche ancora se il creditore ipotecario non soddisfatto potrebbe agire in futuro, salvo esdebitazione che lo rende inesigibile nei tuoi confronti). – Se vuoi salvarla, la strada migliore è non arrivare alla liquidazione: ad esempio proporre un piano del consumatore in cui continui a pagare il mutuo ed eviti la vendita, offrendo altro ai creditori chirografari. Oppure trovare un accordo con il creditore ipotecario (es. far rilevare casa a un familiare pagando l’ipoteca). – In alcuni casi, potresti chiedere al giudice di escludere temporaneamente l’abitazione dal patrimonio liquidabile se è funzionale a un piano di rientro (ma ciò più in un concordato minore che in liquidazione).
In sintesi, nella liquidazione controllata pura la casa è soggetta a liquidazione. Per questo se tenere l’immobile è prioritario per te, il consiglio è di valutare strade alternative prima (piani, accordi o vendere tu spontaneamente l’immobile per soddisfare i creditori a condizioni migliori e poi liquidare il resto).
4. Durante la liquidazione controllata posso continuare a lavorare e guadagnare? Mi tolgono lo stipendio?
Puoi assolutamente continuare a lavorare. Anzi, è auspicabile perché così potrai mantenerti e magari contribuire con parte del reddito alla massa attiva. La procedura non impone la cessazione dell’attività (a differenza del fallimento di impresa dove l’imprenditore cessa attività). Se sei un dipendente, il tuo stipendio non viene “tolto” interamente: il liquidatore potrà prendere solo la parte pignorabile di esso, cioè normalmente il 20% netto, lasciandoti il resto per vivere (e se hai stipendio basso, rispetterà i minimi impignorabili). Idem per la pensione, nel limite impignorabile. Se sei un autonomo, potrai proseguire la professione, ma dovrai versare volontariamente alla procedura la parte eccedente il necessario al mantenimento tuo e della famiglia (o comunque ciò che l’OCC e giudice stabiliscono come contributo dall’attività). In pratica, la procedura non ti impedisce di guadagnare – anzi incoraggia a farlo, perché se produci reddito durante la liquidazione, potresti usarlo in parte per pagare più creditori e mostrarti collaborativo. Tieni presente però: nuovi beni o soldi che guadagni durante la procedura – se derivano dal tuo lavoro corrente – in linea di massima non entrano automaticamente nell’attivo anteriore. I creditori anteriori non hanno diritto sui redditi futuri oltre la quota pignorabile (concetto di limitata portata). Quindi se domani vinci alla lotteria durante la liquidazione, quel provento tecnicamente è successivo all’apertura e non dovrebbe finire tutto ai vecchi creditori (diverso sarebbe se vinci un contenzioso per un credito pregresso tuo, quello sì è attivo). Di fatto però, se capitano sopravvenienze rilevanti mentre i creditori non sono pagati, il liquidatore o i creditori potrebbero chiedere di tenerne conto.
5. Ho un’automobile indispensabile per andare al lavoro: verrà presa?
Dipende dal valore. Gli strumenti di lavoro necessari all’attività del debitore sono esclusi dalla liquidazione entro un certo valore . Ad esempio, se la tua auto è un bene strumentale fondamentale (perché magari fai il rappresentante o perché vivi in campagna e serve per raggiungere il luogo di impiego) e il suo valore non è elevato, potresti chiederne l’esclusione. Nelle esecuzioni di solito è impignorabile l’auto se è l’unico mezzo di locomozione necessario e di modesto valore. Il CCII non specifica l’auto, ma per analogia col c.p.c., se l’auto vale molto poco, il liquidatore può anche rinunciare a liquidarla se il ricavato sarebbe irrilevante al cospetto del danno che ti arreca. In pratica, se hai una vecchia utilitaria da €3.000, probabile che te la lascino per non privarti di un mezzo essenziale. Se hai un SUV di lusso da €50.000, verrà certamente liquidato e potrai semmai con parte del ricavato ricomprare qualcosa di più economico. Ogni caso va motivato davanti al giudice. Ma considera: finché non si apre la procedura, se tema è il fermo amministrativo su auto per cartelle, con la rottamazione eviti nuovi fermi , e se entri in procedura concorsuale, i fermi già iscritti decadono con la vendita (l’auto viene venduta libera da fermo). Quindi o mantieni l’auto se esclusa, o se viene venduta avrai comunque la liberazione dal fermo.
6. Chi è l’OCC e che ruolo ha? Devo pagarlo io?
L’OCC è l’Organismo di Composizione della Crisi, un ente (spesso emanazione degli Ordini professionali o delle Camere di Commercio) autorizzato dal Ministero a gestire le procedure di sovraindebitamento. Nel tuo caso, l’OCC nomina un Gestore incaricato di seguire la tua pratica (che può essere un commercialista o avvocato formato in materia, ad esempio l’Avv. Monardo stesso in altri casi agisce come Gestore per il tribunale). L’OCC ha un ruolo di assistenza e controllo: ti aiuta a raccogliere i documenti, redige una relazione sulla tua situazione economica , e monitora la procedura affiancando il giudice e il liquidatore. Se la domanda la fai tu, devi obbligatoriamente passare per l’OCC; se la chiedono i creditori, inizialmente no, ma una volta aperta verrà comunque coinvolto per nominare il liquidatore o per altre funzioni. Sul pagamento: l’OCC/gestore ha diritto a un compenso, stabilito da decreti ministeriali in percentuale sui debiti o sull’attivo. Non devi pagarlo anticipatamente (Cassazione ha escluso che si possano chiedere depositi anticipati) . Il suo compenso viene in genere considerato prededucibile, cioè si paga con preferenza nella procedura, di solito a fine procedura con approvazione del giudice. Spesso l’OCC chiede un acconto iniziale su spese vive (ad esempio marca da bollo, contributo unificato se dovuto, spese di cancelleria), di poche centinaia di euro. Se sei in situazione estremamente disagiata, alcuni OCC possono ridurre le pretese o attendere l’esito. Comunque, alla fine, nel riparto finale una voce sarà il pagamento del gestore/OCC. Anche il Liquidatore è pagato dalla procedura (in base al ricavato distribuito). Quindi in linea di principio non devi sborsare grossi importi all’inizio – diffida se qualcuno ti chiede migliaia di euro up front per “iscriverti” alla procedura.
7. Posso ottenere nuovi finanziamenti o mutui mentre sono in liquidazione controllata?
Tecnicamente nulla ti vieta di provare, ma nella pratica è quasi impossibile. Appena sei in una procedura concorsuale, risulti in banche dati (Crif, Conservatoria con il decreto, ecc.) come soggetto insolvente, quindi banche e finanziarie non concederanno credito. Inoltre qualsiasi debito nuovo che contrai mentre i vecchi sono sospesi potrebbe essere visto male dal giudice: se fai un debito nuovo, devi pagarlo regolarmente sennò quell’ente potrebbe agire comunque sul tuo reddito futuro (i crediti sorti dopo l’apertura non sono toccati dall’esdebitazione). In generale, durante la procedura la parola d’ordine è “no ulteriori debiti”. Fa eccezione se per esempio hai bisogno di un piccolo prestito per esigenze vitali: potresti chiederlo ma informando il liquidatore. Diciamo che però raramente succede. Finché non ottieni l’esdebitazione, è tempo di ristrettezze e di vivere con i mezzi che hai. Dopo l’esdebitazione, pian piano potrai ricostruire anche la tua affidabilità creditizia, ma ci vorrà del tempo e dovrai dimostrare di aver cambiato registro.
8. Ho già beneficiato di una esdebitazione 3 anni fa con un piano del consumatore. Posso accedere di nuovo alla liquidazione controllata ora per nuovi debiti?
No, la legge impone dei limiti temporali e quantitativi: non puoi ottenere una nuova esdebitazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla precedente . Inoltre non puoi in ogni caso beneficiare di più di due esdebitazioni in tutta la vita . Nel tuo caso, essendo passati solo 3 anni, non potresti ottenere l’esdebitazione in una eventuale liquidazione oggi. Questo non significa che non puoi proprio accedere alla procedura: il tribunale potrebbe anche aprirla (non c’è preclusione a dichiarare la liquidazione), ma poi non ti concederebbe la liberazione dai debiti al termine. Quindi non avrebbe molto senso farlo se l’obiettivo è ripulirti dai debiti. Meglio in tal caso considerare altre opzioni (per es. cercare accordi stragiudiziali e attendere che decorra il termine per poi, eventualmente, fare un’altra procedura). Ogni esdebitazione è pensata come evento straordinario, non come routine.
9. La liquidazione controllata comparirà sulla mia “fedina” o in qualche registro pubblico?
Sì, la liquidazione controllata è pubblica. Il decreto di apertura viene comunicato ai Registri delle Imprese (se eri imprenditore), pubblicato in apposita area del registro delle procedure di crisi, e probabilmente annotato al Casellario Giudiziale Civile. Tuttavia, non è un reato né una condanna, quindi sulla “fedina penale” (casellario penale) non c’è nulla. Sarà però visibile nei registri fallimentari e delle procedure concorsuali. Inoltre, le comunicazioni ai creditori (anche via posta elettronica certificata) inevitabilmente fanno sapere la cosa a vari soggetti (es. il tuo datore di lavoro potrebbe venirne a conoscenza tramite pignoramento dello stipendio per la procedura, ecc.). Dopo la chiusura ed esdebitazione, il tuo nominativo resterà negli archivi della giustizia ma non verrà pubblicato su giornali o simili, se è questo che intendi. In ogni caso, oggi il pregiudizio sociale è molto minore rispetto al passato: le procedure di sovraindebitamento sono viste come un atto di responsabilità, non un disonore. Dal punto di vista creditizio, come dicevamo sarai segnalato in Crif o Cai se hai avuto insoluti, e la procedura in sé rende improbabile ottenere credito per un po’. Dopo l’esdebitazione, potrai far valere il decreto per far aggiornare alcune banche dati (in modo che risultino azzerati quei debiti, benché a saldo zero). Quindi in sintesi: sì c’è pubblicità legale, ma non sei “schedato come criminale”, e una volta chiusa la procedura potrai gradualmente ricostruire la reputazione.
10. Se un creditore aveva una garanzia (ad es. un fideiussore, o un coobbligato con me), cosa succede con la mia liquidazione?
La tua procedura e la tua eventuale esdebitazione libera solo te personalmente dal debito, ma non libera eventuali co-obbligati o garanti esterni . Ad esempio, se avevi un prestito cointestato con tua moglie e tu fai la liquidazione ottenendo esdebitazione, tua moglie resterà obbligata per l’intero verso la banca. Oppure se un parente aveva firmato una fideiussione, la banca potrà rivalersi su di lui per la parte di debito non recuperata da te. Questo è importante da capire: l’esdebitazione è soggettiva. I diritti dei creditori verso terzi rimangono intatti . Quindi è bene informare eventuali garanti delle tue intenzioni, perché potrebbero doversi attivare (magari anche loro ricorrendo a soluzioni come un piano del consumatore proprio, se ne hanno i requisiti, oppure trattando separatamente con il creditore). Uno scenario tipico: marito e moglie firmano insieme mutuo; marito sovraindebitato fa liquidazione, la banca – per il residuo non coperto dall’esecuzione sull’immobile – continuerà a chiedere alla moglie obbligata. Per evitare questo, conviene che entrambi magari accediate a procedure coordinate (se anche l’altro coniuge è insolvente, fare un procedimento unico di composizione familiare). L’Avv. Monardo segue anche casi di famiglie indebitate, studiando strategie per tutti i membri coinvolti (esdebitazione congiunta se possibile, o separata ma armonizzata).
11. Se dopo l’esdebitazione eredito dei soldi o vinco al gioco, i vecchi creditori possono rifarsi?
No, una volta ottenuta l’esdebitazione definitiva, i creditori per quei debiti antecedenti sono fuori gioco per sempre nei tuoi confronti . Quindi se, facciamo un esempio estremo, l’anno dopo aver chiuso la liquidazione vinci alla lotteria €1 milione, i vecchi creditori non possono legalmente chiederti nulla di quei debiti cancellati (erano inesigibili ormai). L’esdebitazione infatti non estingue il credito ma lo rende inesigibile verso di te . Questo significa che il credito esiste solo in teoria, ma non possono fare causa né esecuzione contro di te. Resterebbero validi eventuali diritti contro coobbligati o garanti come detto, ma verso di te no. Ci sono solo due eccezioni possibili: – Se si scoprisse dopo che l’esdebitazione è stata concessa malgrado tu abbia agito con frode o dolo (ad es. hai nascosto che possedevi quell’azienda offshore), i creditori potrebbero chiedere la revoca dell’esdebitazione. Questo è uno scenario da incubo – va evitato essendo trasparenti subito. Se revocata, quei debiti “resuscitano”. – Se l’esdebitazione era quella incapiente (senza liquidazione), lì la legge prevede che per 4 anni, se arrivano **sopravvenienze di valore significativo## Ultime sentenze e provvedimenti rilevanti (2024–2025)
- Cass. civ. Sez. I, 23 Dicembre 2024, n. 34133: ha chiarito che le modifiche introdotte dal D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020 (riforma della L.3/2012) si applicano anche alle procedure di sovraindebitamento pendenti al 25/12/2020; tuttavia la facoltà del debitore, prevista dall’art. 4-ter comma 3, di presentare una nuova proposta di accordo o piano entro 90 giorni, può esercitarsi solo fino all’udienza ex art. 10 L.3/2012, risultando inammissibile se tale udienza si è già tenuta.
- Cass. civ. Sez. I, 23 Dicembre 2024, n. 34150: in tema di sovraindebitamento, ha sancito che è legittimo prevedere una dilazione ultrannuale del pagamento dei crediti privilegiati nei piani del consumatore o negli accordi, anche oltre il limite di un anno dall’omologazione fissato dall’art. 8, co.4, L.3/2012, purché a tali creditori sia attribuito il diritto di voto o – nel piano del consumatore – la possibilità di esprimersi sulla proposta . Tale dilazione incide unicamente sulla valutazione di convenienza dei creditori, non sulla fattibilità giuridica del piano. Se invece il piano prevede una moratoria entro l’anno, questa non è soggetta a contestazione di convenienza da parte del creditore né a specifico vaglio giudiziale .
- Cass. civ. Sez. I, ord. 21 Febbraio 2024, n. 4622: ha confermato la natura negoziale del piano del consumatore e la sua duplice finalità di evitare procedure esecutive demolitorie garantendo ai creditori un soddisfacimento anche parziale, e consentire al debitore l’esdebitazione senza attendere la liquidazione. Ne consegue che si può prevedere una moratoria di pagamento ai creditori privilegiati ben superiore all’anno, a patto che ai titolari di tali crediti sia data la possibilità di esprimersi sulla proposta del debitore (principio in linea con Cass. n. 34150/2024, sopra).
- Cass. civ. Sez. I, ord. 19 Dicembre 2019, n. 34105: nell’ambito della legge sul sovraindebitamento (L.3/2012), ha stabilito che il giudice non può imporre al debitore – a pena di inammissibilità – il deposito preventivo di somme per le spese presunte della procedura . Diversamente dal concordato preventivo (in cui l’art. 163 L. Fall. prevedeva un “fondo spese”), nel sovraindebitamento manca una norma analoga; il giudice può semmai disporre acconti sul compenso finale dell’OCC ex art. 15 DM 202/2014, valutando le circostanze concrete (beni e redditi del debitore) , ma non può respingere una domanda solo perché il debitore non anticipa spese.
- Cass. civ. Sez. I, ord. 28 Ottobre 2019, n. 27544: questa pronuncia ha affrontato il tema della durata del piano del consumatore, statuendo che è omologabile un piano che preveda una dilazione dei pagamenti di durata significativa, anche superiore a 5 o 7 anni, non essendoci nella L.3/2012 un termine massimo per il completamento dei pagamenti. Non si può escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano di lunga durata, poiché la valutazione di convenienza spetta pur sempre ai creditori (che devono poter esprimersi sulla proposta), in ossequio al principio della “seconda chance” a favore dei debitori onesti di derivazione comunitaria .
- Cass. civ. Sez. I, 20 Agosto 2020, n. 17391: in linea con le pronunce sopra citate, ha ribadito che nei piani del consumatore e negli accordi di ristrutturazione è ammissibile la dilazione del pagamento dei crediti muniti di prelazione oltre il termine annuale dell’art. 8, co.4, L.3/2012, a condizione che ai creditori privilegiati sia attribuito il diritto di voto . Una dilazione anche di lunga durata non incide sulla fattibilità giuridica del piano, ma solo sulla convenienza per i creditori – aspetto rimesso al loro giudizio.
- Cass. civ. Sez. I, ord. 21 Febbraio 2024, n. 30542: ha affermato che il decreto del tribunale che dichiara inammissibile la proposta di accordo o di piano del consumatore prima dell’omologazione non ha natura decisoria né definitiva sui diritti sostanziali delle parti, trattandosi di provvedimento che non preclude la riproposizione di una nuova proposta . Di conseguenza, tale decreto non è impugnabile con ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost., mancando i caratteri di decisorietà e definitività. (N.B.: il recente Correttivo ter – D.Lgs. 136/2024 – ha introdotto la possibilità di proporre reclamo al tribunale in composizione collegiale contro i decreti di inammissibilità delle procedure di sovraindebitamento , colmando un vuoto di tutela evidenziato proprio da queste pronunce.)
Conclusione
Giunti al termine di questo ampio excursus, possiamo tirare le somme sui punti fondamentali emersi e sul valore delle difese legali analizzate. La situazione di sovraindebitamento, per quanto angosciante, non è mai senza via d’uscita: l’ordinamento italiano (specialmente dopo le riforme più recenti) mette a disposizione una serie di strumenti efficaci per bloccare le azioni esecutive ingiuste, ristrutturare i debiti e perfino ottenerne la cancellazione totale con l’esdebitazione . Abbiamo visto come la liquidazione controllata rappresenti un’àncora di salvezza estrema per il debitore onesto ma sfortunato, permettendogli – in cambio della liquidazione del patrimonio – di liberarsi dai debiti residui e ripartire senza quel fardello . Abbiamo anche illustrato procedure più “morbide” e soluzioni alternative: dai piani del consumatore, che consentono di pagare solo ciò che si può e mantenere i beni essenziali, ai concordati minori per le piccole imprese, fino alle rottamazioni fiscali come quella del 2026 che tagliano sanzioni e interessi – tutte opportunità preziose per ridurre drasticamente l’esposizione debitoria e tornare solvibili. Il filo conduttore è l’urgenza di agire tempestivamente e in modo informato: il fattore tempo può fare la differenza tra subire un pignoramento o riuscire a sospenderlo, tra vedersi portare via la casa o riuscire a salvarla con un accordo in extremis.
Abbiamo altresì sottolineato l’importanza di rivolgersi a professionisti qualificati e di non affrontare da soli questi percorsi complessi. Un occhio inesperto potrebbe non accorgersi di una prescrizione scaduta o di un vizio formale in una cartella – dettagli che invece un avvocato specializzato saprà individuare e sfruttare a tuo vantaggio. Allo stesso modo, la predisposizione di un piano del consumatore o di una domanda di liquidazione controllata richiede competenze tecniche (giuridiche e finanziarie) e una strategia, elementi che solo un team esperto può garantire. Agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista significa spesso evitare misure drastiche: ad esempio, un ricorso ben piazzato può bloccare un’asta, una trattativa ben condotta può ridurre il debito di metà, un piano depositato in tempo può scongiurare la liquidazione coattiva da parte dei creditori. In poche parole, muoversi per tempo e con la guida giusta trasforma quella che sembra una rovina annunciata in un problema gestibile e risolvibile.
Desideriamo ribadire le competenze e i punti di forza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team. Come abbiamo presentato, l’Avv. Monardo è un professionista altamente qualificato in questo campo: cassazionista con esperienza ultraventennale, gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto al Ministero, fiduciario di un OCC e negoziatore della crisi d’impresa. Ciò significa che conosce a fondo tutti gli ingranaggi delle procedure di cui abbiamo parlato. Affidandoti al suo studio, avrai a disposizione non solo un avvocato, ma un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che affronterà la tua situazione a 360 gradi. Questo si traduce in soluzioni concrete e tempestive: per ogni atto esecutivo potenzialmente devastante (un pignoramento, un’ipoteca, un fermo amministrativo, una cartella esattoriale), l’Avv. Monardo saprà immediatamente quale contromisura adottare – che sia un’istanza urgente al giudice per bloccarlo, o la negoziazione diretta con il creditore per trovare un accordo vantaggioso, o ancora l’avvio di una procedura concorsuale protettiva per mettere in sicurezza il tuo patrimonio . Abbiamo visto casi in cui un debitore, grazie all’intervento rapido di un legale, è riuscito a ottenere la sospensione di una vendita all’asta a pochi giorni dal termine, e poi – con un piano del consumatore ben costruito – ha bloccato definitivamente ipoteche e pignoramenti, ripagando i creditori in misura sostenibile e tenendo la propria casa. Altri casi in cui, attraverso la liquidazione controllata, si è impedito ai creditori ostinati di proseguire azioni esecutive e dopo 3 anni la persona è tornata ad una vita normale, senza più cartelle né ingiunzioni. Questi esempi reali dimostrano il valore tangibile delle strategie legali esaminate.
In conclusione, se ti riconosci in molte delle situazioni descritte (sommerso dai debiti, tormentato da lettere di diffida, con l’ufficiale giudiziario alla porta o semplicemente col pensiero fisso di “non ce la faccio a pagare tutto”), la cosa peggiore da fare è procrastinare o, peggio, isolarsi per vergogna. La legge è dalla tua parte, ma devi attivarla con l’aiuto di professionisti competenti. Ogni giorno di ritardo può pregiudicare una difesa, mentre ogni giorno guadagnato con la giusta mossa legale può voler dire salvare un bene o risparmiare migliaia di euro. Questo articolo ti ha fornito una bussola e delle informazioni preziose; ora sta a te fare il passo decisivo.
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