Introduzione
Affrontare una crisi d’impresa nel 2026 richiede decisioni rapide e informate: il rischio è di subire procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi) o addirittura la liquidazione giudiziale (nuova forma del fallimento). Errori come ignorare gli atti ricevuti o tardare a reagire possono pregiudicare irreversibilmente la situazione del debitore. È quindi fondamentale conoscere strumenti urgenti di difesa legale, tra cui spicca il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, introdotto di recente nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e aggiornato alle ultime riforme . Questo istituto – disponibile solo dopo aver tentato una composizione negoziata della crisi – consente all’imprenditore in stato di insolvenza di proporre un piano di liquidazione dei beni ai creditori senza passare dal voto degli stessi, ottenendo dal Tribunale l’omologazione coattiva dell’accordo . In altre parole, il debitore può evitare il fallimento e liquidare il proprio patrimonio in modo ordinato e sotto controllo giudiziale, a condizione di garantire a tutti i creditori un trattamento non inferiore a quello che avrebbero in una liquidazione forzata . Nel corso di questo articolo illustreremo le soluzioni legali principali disponibili per affrontare debiti e atti di riscossione: dalle procedure concorsuali come il concordato semplificato, ai rimedi stragiudiziali e fiscali (es. rottamazione delle cartelle, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, esdebitazione), evidenziando per ciascuno pro e contro e modalità di accesso. Forniremo inoltre una guida pratica passo-passo su cosa fare dopo la notifica di un atto esecutivo o di un’istanza di fallimento, spiegando termini, scadenze e diritti del debitore-contribuente in difficoltà. Saranno indicati gli errori comuni da evitare, consigli pratici e casi concreti, nonché una sezione FAQ con le risposte chiare ai dubbi più frequenti.
A supporto del lettore, presentiamo anche l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati. L’Avv. Monardo, cassazionista con oltre vent’anni di esperienza, coordina un team di professionisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e svolge il ruolo di professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Inoltre, l’Avv. Monardo è accreditato come Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (oggi integrato nel Codice della Crisi), potendo essere nominato per assistere le imprese nelle trattative con i creditori. Grazie a queste qualifiche, l’Avv. Monardo e il suo staff possono aiutare concretamente il debitore in ogni fase: dall’analisi degli atti ricevuti (ad es. cartelle esattoriali, atti di precetto, decreti ingiuntivi), alla predisposizione di ricorsi e opposizioni per bloccare sul nascere azioni illegittime; dalla richiesta di sospensione immediata di pignoramenti o vendite all’asta, fino alla negoziazione di accordi con banche e fisco per rientrare dal debito in modo sostenibile. Il team è in grado di elaborare piani di rientro e soluzioni personalizzate, attivando quando necessario gli strumenti giudiziali (come il concordato semplificato, la composizione negoziata, l’accordo di ristrutturazione o le procedure da sovraindebitamento) e stragiudiziali (transazioni, definizioni agevolate) più adatti al caso. Ogni situazione di crisi viene affrontata con un approccio integrato legale-contabile, assicurando strategie concrete e tempestive per tutelare il patrimonio del debitore e prevenire effetti irreversibili.
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Contesto normativo e giurisprudenziale del concordato semplificato
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è una procedura concorsuale di introduzione relativamente recente. È stato concepito nell’ambito delle riforme sulla crisi d’impresa avviate con il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e con provvedimenti urgenti post-pandemia. In particolare, il D.L. 24 agosto 2021 n. 118, convertito con modifiche dalla L. 147/2021, ha introdotto in via sperimentale l’istituto del concordato semplificato, contestualmente alla nuova procedura di composizione negoziata della crisi. La ratio era offrire all’imprenditore un ultimo strumento alternativo al fallimento (oggi “liquidazione giudiziale”) qualora le trattative stragiudiziali con i creditori non avessero prodotto soluzioni di risanamento . Dal 15 luglio 2022, con l’entrata in vigore definitiva del Codice della Crisi (più volte rinviata e poi anticipata dal D.Lgs. 83/2022), il concordato semplificato è disciplinato negli articoli 25-sexies e 25-septies D.Lgs. 14/2019, all’interno del Titolo II dedicato proprio alla composizione negoziata e ai relativi esiti. Successive modifiche normative – da ultimo il D.Lgs. 136/2024 (cosiddetto “terzo correttivo” del Codice della Crisi) in vigore dal settembre 2024 – hanno affinato la disciplina, confermando la natura “eccezionale” e semplificata di questo concordato.
Vediamo sinteticamente il presupposto e le caratteristiche normative principali:
- Accesso subordinato alla composizione negoziata: Il concordato semplificato non è attivabile liberamente da qualsiasi impresa in crisi, ma solo da chi abbia prima percorso la composizione negoziata con un esperto indipendente nominato dalla CCIAA. In altri termini, è uno sbocco delle trattative fallite: può accedervi esclusivamente l’imprenditore (commerciale o agricolo) che abbia esperito senza successo la procedura di negoziazione assistita . Ciò vale sia per imprenditori grandi che piccoli (anche sotto le soglie di fallibilità), come chiarito dalla norma originaria e dalla sua interpretazione .
- Iniziativa riservata al debitore: Solo il debitore può proporre la domanda di concordato semplificato, entro un termine preciso. L’art. 25-sexies C.C.I.I. stabilisce un termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto per depositare la proposta di concordato liquidatorio semplificato . Tale termine, di natura processuale, è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto . Se il debitore non agisce entro 60 giorni dal deposito della relazione che attesta il fallimento delle trattative, perde la possibilità di accedere al concordato semplificato (la domanda sarebbe dichiarata inammissibile per tardività).
- Buona fede nelle trattative: Condizione essenziale perché il tribunale possa anche solo esaminare la proposta è che nella relazione finale l’esperto attesti che le trattative si sono svolte correttamente e in buona fede da parte del debitore . Inoltre deve dichiarare che nessuna delle soluzioni individuate durante la negoziazione è praticabile ai fini del risanamento (soluzioni ex art. 23 commi 1 e 2 C.C.I.I., ad es. accordi con creditori o piani di ristrutturazione) . Questa attestazione funge da “visto” imprescindibile: se l’esperto rileva scorrettezze o mancanza di lealtà, il debitore non può beneficiare del concordato semplificato. È dunque interesse del debitore collaborare attivamente e con trasparenza durante la composizione negoziata, anche per dimostrare ai creditori e al futuro tribunale di aver fatto tutto il possibile per evitare la liquidazione.
- Natura liquidatoria e documenti richiesti: Il concordato semplificato è strutturalmente un concordato liquidatorio: la proposta deve consistere in una cessione o liquidazione di tutti i beni del debitore, accompagnata da un piano di liquidazione dettagliato e dalla documentazione contabile prevista (bilanci, elenco beni e creditori, dichiarazioni fiscali, ecc.) . Non sono ammessi concordati “in continuità aziendale” in questa procedura: l’obiettivo è esclusivamente liquidare l’attivo e distribuire il ricavato ai creditori. È però possibile – come in ogni concordato liquidatorio – prevedere la vendita in blocco dell’azienda o di rami d’azienda per massimizzare il valore di realizzo . Ad esempio, il debitore potrebbe aver già individuato un acquirente per l’intera azienda (o per un asset principale) e includere tale offerta nel piano (cosiddetto concordato con assuntore). Ciò è lecito e anzi può incrementare la soddisfazione dei creditori, purché comunque la procedura resti liquidatoria (l’azienda viene ceduta a terzi e il debitore esce dall’attività). Il Codice infatti non richiede l’applicazione della disciplina speciale del concordato con continuità d’impresa (art. 84 e 94 C.C.I.I. per la continuità diretta/indiretta), confermando che anche un’eventuale prosecuzione temporanea dell’attività è finalizzata solo alla vendita e non al proseguimento dell’impresa da parte del debitore .
- Assenza di voto dei creditori: A differenza del concordato preventivo ordinario, nel concordato semplificato i creditori non sono chiamati ad esprimere voto sulla proposta . Si tratta di un concordato coattivo, in cui la decisione finale spetta solo al Tribunale. I creditori tuttavia non sono privati di tutela: possono partecipare all’udienza di omologazione ed eventualmente proporre opposizione se ritengono pregiudizievole il concordato proposto . Secondo l’art. 25-sexies, comma 4 C.C.I.I., i creditori (o altri interessati) possono costituirsi e depositare opposizione entro 10 giorni prima dell’udienza fissata per l’omologazione . In tali opposizioni i creditori possono far valere, ad esempio, che il piano non è conveniente perché offrirebbe loro meno di quanto otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale (ex “fallimento”), oppure contestare la fattibilità del piano stesso. Questo meccanismo sostituisce il voto: anziché respingere la proposta con il voto contrario, il creditore deve attivarsi in sede giudiziale per eccepire l’eventuale mancanza di convenienza. Il Tribunale, dal canto suo, omologherà il concordato solo se verifica che nessun creditore subisca un pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria . In pratica, deve essere assicurato che ogni creditore riceva almeno quanto ricaverebbe da una liquidazione forzata del patrimonio del debitore. Questo principio – simile al “best interest of creditors test” anglosassone – è posto a garanzia dei creditori dissenzienti.
- Controllo del Tribunale e figura dell’ausiliario: Non essendoci un voto da raccogliere né una fase di ammissione formale (come nel concordato preventivo ordinario), la procedura semplificata segue un iter accelerato ma comunque sotto stretta supervisione giudiziale. Depositata la domanda di omologazione con il piano, il Tribunale effettua un primo esame sulla completezza e regolarità della proposta (presenza di tutti i documenti di legge, corretto trattamento delle varie categorie di crediti, suddivisione in classi se prevista, etc.) . Se qualcosa manca o va integrato, il giudice può assegnare un breve termine (max 15 giorni) per completare o modificare il piano . Superato questo vaglio iniziale, il Tribunale emette un decreto in cui nomina un ausiliario (figura analoga al commissario giudiziale) e fissa l’udienza di omologazione . L’ausiliario svolge funzioni di ausilio tecnico: esamina il piano, verifica le stime dei valori di liquidazione, predispone una relazione per il giudice sulla fattibilità e sulla correttezza dell’operazione, tenendo conto anche del parere finale espresso dall’esperto indipendente durante la negoziazione . Tutti questi atti (proposta, piano, relazione dell’esperto e relazione dell’ausiliario) devono essere comunicati ai creditori almeno 45 giorni prima dell’udienza , così che possano prenderne visione ed eventualmente articolare opposizioni.
- Omologazione coattiva e condizioni: Alla data dell’udienza, il Tribunale – sentito il debitore, il PM e gli eventuali creditori opponenti – assume le ultime determinazioni probatorie (può disporre d’ufficio o su richiesta mezzi istruttori per chiarire aspetti controversi) . Quindi decide con decreto motivato se omologare o meno la proposta . L’omologa viene concessa solo se tutte le condizioni di legge risultano soddisfatte, ovvero: (a) risulta comprovato lo stato di crisi o insolvenza del debitore (presupposto oggettivo); (b) sono rispettati i requisiti formali (deposito tempestivo entro 60 giorni, presenza attestazione di buona fede dell’esperto, ecc.); (c) il piano di liquidazione è fattibile dal punto di vista economico e giuridico (ad es. i beni sono liberamente vendibili, le stime di realizzo sono realistiche, eventuali offerenti sono credibili, etc.); (d) è rispettato l’ordine delle cause di prelazione: i creditori privilegiati, ipotecari e pignoratizi devono essere soddisfatti in osservanza della par condicio e delle regole di priorità (ferma la possibilità di degradare parzialmente i privilegi, come spiegato sotto); (e) nessun creditore, come detto, risulta trattato in modo deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale alternativa . Se tutte queste condizioni sono verificate – e le eventuali opposizioni vengono rigettate perché infondate o superate dalle garanzie del piano – il Tribunale omologa il concordato semplificato con decreto immediatamente esecutivo. In caso contrario, respinge l’omologazione e molto probabilmente contestualmente apre o prosegue la procedura di liquidazione giudiziale (dichiarando il fallimento) su istanza del creditore o del Pubblico Ministero.
- Effetti dell’omologazione: Una volta omologato, il concordato semplificato produce effetti analoghi a quelli di un concordato preventivo omologato. In base all’art. 117 C.C.I.I., il piano omologato è vincolante per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda presso il registro imprese . Ciò significa che nessun creditore chirografario o privilegiato per crediti pregressi potrà iniziare o proseguire azioni esecutive individuali contro il debitore per importi o cause rientranti nel concordato. Eventuali procedure esecutive in corso diventano improcedibili e devono arrestarsi, dovendo i creditori soddisfarsi solo secondo le previsioni del piano omologato . Ad esempio, se una banca aveva notificato un precetto o stava pignorando un immobile prima dell’omologa, dopo l’omologa quella azione non può proseguire perché il credito bancario verrà soddisfatto mediante la liquidazione concordataria. Nel caso specifico, il Tribunale di Bari ha dichiarato improcedibile l’opposizione a un precetto effettuata da un creditore fondiario dopo che il concordato semplificato era stato omologato, proprio perché l’art. 117 C.C.I.I. vincola anche il creditore ipotecario al soddisfo nelle forme del concordato approvato . In sintesi, l’omologazione cristallizza la situazione debitoria: i creditori anteriori possono solo attendere le ripartizioni secondo il piano, mentre per i debiti sorti dopo la domanda (eventuali prededucibili) il debitore resta responsabile fuori dal concordato.
- Liquidatore giudiziale e chiusura della procedura: Diversamente dal concordato preventivo ordinario, dove spesso il debitore resta in possesso dei beni (debtor in possession) sotto la vigilanza del commissario giudiziale, nel concordato semplificato la legge prevede la nomina di un liquidatore giudiziale che curerà la vendita dei beni e l’esecuzione del piano . In base all’art. 25-septies C.C.I.I., il Tribunale nell’emanare il decreto di omologazione nomina appunto un liquidatore e stabilisce le modalità della liquidazione, applicando in quanto compatibili le norme sulle liquidazioni nell’ambito dei concordati preventivi (artt. 114 e 115 C.C.I.I.) . Il liquidatore giudiziale, sotto la supervisione del giudice delegato, procederà quindi a vendere i beni indicati nel piano (o eventualmente cedere l’azienda all’assuntore designato) e a distribuire il ricavato ai creditori secondo le % previste. Al termine delle operazioni, presenterà il rendiconto finale. Se tutto è stato eseguito correttamente, il Tribunale emette decreto di chiusura e il debitore ottiene l’esdebitazione (ossia la liberazione dai debiti residui non soddisfatti). È importante notare che non è richiesto nel concordato semplificato il rispetto dei requisiti di fattibilità economica aggiuntivi previsti per i concordati liquidatori ordinari (ad esempio, non c’è la soglia minima del 20% di pagamento dei chirografari né l’obbligo di apportare nuova finanza esterna, richiesti dall’art. 84 C.C.I.I. per il concordato preventivo liquidatorio ordinario) . Ciò rende più agevole omologare piani che magari soddisfano i creditori in misura ridotta, purché – ripetiamo – sia comunque garantita a ciascuno un’“utilità” concreta e non inferiore al valore di liquidazione ordinaria .
In definitiva, sul piano normativo il concordato semplificato si configura nel 2026 come procedura concorsuale autonoma e speciale, distinta dal tradizionale concordato preventivo. La Corte di Cassazione ne ha riconosciuto la peculiare natura: in un’ordinanza del 2023 ha evidenziato che il concordato semplificato presenta caratteristiche proprie – l’accesso subordinato al tentativo di composizione negoziata, l’assenza di votazione dei creditori, la presenza di un ausiliario invece che di un commissario giudiziale, la finalità esclusivamente liquidatoria, un controllo giudiziale semplificato – che lo collocano fuori dal genus del concordato preventivo tradizionale, come procedura concorsuale sui generis . Ciò comporta, ad esempio, che alcune norme previste per il concordato ordinario non si applicano (salvo rinvii espressi): il riferimento normativo principale resta negli artt. 25-sexies e 25-septies C.C.I.I., integrati dalle regole generali compatibili. Nei prossimi paragrafi vedremo come questa cornice normativa si traduce in passaggi operativi concreti e quali strategie il debitore può adottare, anche alla luce della giurisprudenza più recente formatasi nel 2024-2025 su questo nuovo istituto.
Procedura passo-passo: cosa fare dopo la notifica di un atto e termini da rispettare
Quando un debitore imprenditore riceve la notifica di un atto di riscossione o di un atto legale da parte dei creditori (es. decreto ingiuntivo, atto di precetto, pignoramento di beni, oppure un’istanza di fallimento presentata in Tribunale), è fondamentale non restare inerti. Ogni atto ha termini stringenti per reagire, e nel contesto di una crisi d’impresa l’inerzia potrebbe sfociare in azioni esecutive irreversibili o nella dichiarazione di liquidazione giudiziale (fallimento). Vediamo quindi passo per passo cosa accade dopo la notifica di un atto e come muoversi:
1. Valutazione immediata dell’atto e dei termini di reazione: Il primo passo è analizzare la natura dell’atto ricevuto e verificare i termini entro cui è possibile agire. Ad esempio: – Se si tratta di una cartella esattoriale dell’Agenzia Entrate-Riscossione, il termine per proporre ricorso tributario è di norma 60 giorni dalla notifica (se si contestano i tributi sottostanti) oppure si può valutare una richiesta di rateizzazione entro 60 giorni per sospendere le azioni esecutive. – Se è un atto di precetto (intimazione a pagare entro 10 giorni prima di procedere a pignoramento) su un debito non contestabile, occorre considerare misure per evitare il pignoramento (ad esempio, trovare un accordo col creditore entro quei 10 giorni, o usufruire di protezioni concorsuali come spiegato a breve). – Se è un decreto ingiuntivo appena notificato, il termine per opporsi è tipicamente 40 giorni: va subito girato all’avvocato per valutare se esistono motivi di opposizione (vizi formali, prescrizione, contestazione del credito) e agire di conseguenza. – Se viene notificata un’istanza di fallimento (ora liquidazione giudiziale) da un creditore o dal PM, l’udienza in Tribunale sarà fissata in genere a qualche settimana di distanza: è cruciale contattare immediatamente un legale per preparare una difesa e possibilmente attivare strumenti per evitare la dichiarazione di fallimento (come il deposito di domanda di concordato preventivo o, nel nostro contesto, l’attivazione della composizione negoziata e poi del concordato semplificato).
2. Attivazione della Composizione Negoziata (se non già avviata): Se l’impresa non l’ha ancora fatto e i debiti appaiono insostenibili, la notifica di atti gravi (pignoramenti, istanze di fallimento) è spesso il segnale che occorre attivare subito la Composizione Negoziata della Crisi. Questo strumento, operativo da novembre 2021, si avvia presentando un’istanza telematica sulla piattaforma nazionale nominata dal Ministero della Giustizia. Entro pochi giorni viene nominato un esperto indipendente. Perché è importante questo passo? Per due ragioni: – Consente di negoziare con i creditori in modo protetto, con l’assistenza di un esperto e del tribunale. Il debitore può chiedere al Tribunale misure protettive, come la sospensione temporanea delle azioni esecutive dei creditori (compresi i pignoramenti in corso) per il tempo necessario a trattare. Ad esempio, se un creditore ha notificato un precetto su un immobile, l’imprenditore attivando la composizione negoziata può ottenere dal giudice la sospensione del pignoramento per la durata delle trattative, evitando l’asta imminente. – Prepara la strada al concordato semplificato: come visto, senza aver tentato la composizione negoziata non si può accedere al concordato semplificato. Pertanto, attivarla tempestivamente è fondamentale se si vuole conservare questa opzione. Anche se le trattative dovessero fallire, averle esperite “in buona fede” è il lasciapassare per il concordato semplificato nei 60 giorni successivi.
3. Ottenere misure protettive dal Tribunale: Subito dopo aver depositato l’istanza di composizione negoziata (o contestualmente), l’imprenditore-debitore può presentare al Tribunale un ricorso per richiedere misure protettive e cautelari. Queste misure, se concesse, vengono pubblicate nel Registro delle Imprese e bloccano temporaneamente le iniziative dei creditori. Ad esempio, il giudice può disporre che nessun creditore possa iniziare o proseguire azioni esecutive individuali per la durata della negoziazione (di regola 3 + 3 mesi). Questo significa sospendere pignoramenti, sospendere l’esecuzione di sentenze di pagamento, congelare istanze di fallimento (il tribunale spesso rinvia l’udienza fallimentare se sa che è in corso una composizione negoziata con misure protettive). Nel 2024, ad esempio, il Tribunale di Milano ha chiarito che persino a ridosso della scadenza delle misure protettive è possibile ottenerne un’estensione o una misura cautelare ad hoc per evitare azioni irreparabili . Dunque, è importante che il debitore richieda tramite il suo avvocato queste protezioni. Attenzione: le misure protettive non sono automatiche, vanno motivate (occorre indicare che l’azienda ha concrete prospettive di risanamento o di miglior soddisfazione dei creditori tramite le trattative). Il Tribunale valuterà anche che la richiesta di protezione non sia abusiva (ad esempio, non si può chiedere di bloccare un creditore se il debitore sta dissipando attivo; bisogna dimostrare correttezza).
4. Conduzione delle trattative con l’assistenza dell’esperto: Avviata la composizione negoziata e ottenuta eventualmente la protezione del tribunale, si entra nel vivo delle trattative stragiudiziali. L’esperto indipendente nominato organizzerà incontri con i principali creditori (banche, fornitori strategici, Agenzia Entrate, INPS etc.) per cercare soluzioni concordate. In questa fase l’imprenditore, assistito dal suo team legale e contabile, dovrebbe proporre ai creditori alternative realistiche: ad esempio piani di ristrutturazione del debito (dilazioni di pagamento, riduzioni parziali – c.d. stralci – magari attraverso lo strumento della transazione fiscale per i debiti tributari), oppure la ricerca di un investitore che apporti capitali freschi o rilevi l’azienda (piani di continuità). È fondamentale agire con trasparenza sui dati: fornire ai creditori le informazioni economiche richieste, mostrare buona fede (ad esempio non occultando attivi). Ogni proposta va valutata anche con l’aiuto dell’esperto, che ha il compito di indicare quali soluzioni appaiono praticabili. Dal punto di vista del debitore, è opportuno documentare ogni sforzo compiuto per raggiungere un accordo: questo tornerà utile più avanti se si dovrà dimostrare che la mancata intesa non è dipesa dalla sua inerzia.
5. Esito delle trattative: accordo o relazione finale negativa dell’esperto: Le trattative possono concludersi in due modi: – Soluzione positiva trovata: se il debitore riesce a trovare un accordo con i creditori (ad esempio, tutti accettano un certo piano di ristrutturazione del debito, oppure i principali creditori sottoscrivono un accordo di risanamento) la composizione negoziata termina con successo. In tal caso non servirà il concordato semplificato – si seguirà l’attuazione dell’accordo raggiunto, eventualmente formalizzandolo come accordo di ristrutturazione omologato o altra procedura concordata. L’esperto redigerà comunque una relazione finale attestando l’esito e l’eventuale idoneità delle soluzioni concordate. – Nessun accordo raggiunto: se invece le trattative falliscono, l’esperto chiude la procedura redigendo una Relazione finale negativa, in cui dichiara che non si è trovato un accordo e che “le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, ma non hanno avuto esito positivo; inoltre le soluzioni individuate non sono praticabili” . Questa frase, come già spiegato, è la chiave d’accesso al concordato semplificato. L’esperto deposita la relazione finale e la comunica alle parti e al segretario generale della Camera di Commercio (tramite la piattaforma telematica). Da tale comunicazione decorre il termine di 60 giorni per il debitore per poter proporre la domanda di concordato semplificato .
6. Valutazione con l’avvocato: concordato semplificato o altre opzioni? Una volta appurato che le trattative sono fallite, l’imprenditore – insieme ai suoi consulenti legali e finanziari – deve rapidamente decidere se imboccare la strada del concordato semplificato o considerare alternative. In quei 60 giorni la protezione accordata durante la negoziazione potrebbe decadere (salvo sia stata estesa dal giudice); ciò significa che i creditori potrebbero riprendere le azioni esecutive. Dunque, non bisogna attendere l’ultimo giorno. Occorre chiedersi: Il concordato semplificato è fattibile nel mio caso? I fattori da valutare includono: – Patrimonio liquidabile sufficiente: Bisogna stimare quanto denaro si può ricavare liquidando i beni dell’azienda (immobili, macchinari, crediti, magazzino, ecc.) o cedendo l’azienda. Se il patrimonio è esiguo al punto che neanche i costi di procedura verrebbero coperti, il tribunale potrebbe non omologare (anche se formalmente non c’è una soglia di attivo minima, occorre che il piano abbia un senso economico). In tali casi estremi, potrebbe essere preferibile altre soluzioni come la liquidazione controllata (procedura fallimentare semplificata per piccoli imprenditori ex L.3/2012) eventualmente con successiva esdebitazione. – Creditori coinvolti: Se tra i creditori ci sono banche con ipoteche o lo Stato (Erario) con grossi crediti privilegiati, occorre pianificare come trattarli nel concordato. Il concordato semplificato consente di falcidiare (ridurre) anche i crediti privilegiati e tributari, ma come vedremo serve garantire almeno il valore di realizzo del bene su cui insiste la garanzia o comunque la quota che otterrebbero liquidando quei beni . Bisogna quindi calcolare attentamente tali valori. – Contenziosi e contestazioni in corso: Se ci sono debiti contestati in giudizio (es. cartelle impugnate, cause pendenti), inserirli in un concordato semplificato può essere delicato perché il tribunale dovrà comunque quantificare un ammontare prudenziale per quei crediti (spesso li considera al lordo in mancanza di sentenze passate in giudicato). In alcuni casi, se l’esito di certe cause può ridurre molto i debiti, potrebbe convenire attendere l’esito o trovare un accordo transattivo piuttosto che precipitarsi nel concordato. L’avvocato valuterà anche questo. – Alternativa accordo di ristrutturazione: Sebbene la negoziazione assistita sia fallita, non è escluso che l’imprenditore possa provare la via dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.57 C.C.I.I., soprattutto se dispone già dell’adesione di una buona parte (almeno 60%) dei creditori finanziari. Un accordo di ristrutturazione omologato richiede il consenso dei creditori qualificati e vincola poi anche gli altri (nei limiti di legge), e potrebbe consentire la continuità d’impresa. Va ponderato rapidamente se i numeri ci sono. – Impatti personali e settoriali: Se l’imprenditore è anche socio garantisce con patrimonio personale (es. SNC, SAS, ditte individuali), il concordato semplificato copre i debiti dell’impresa ma non automaticamente quelli personali (salvo coincidenza soggettiva). Ad esempio, per i soci illimitatamente responsabili può essere necessario parallelamente accedere a procedure di sovraindebitamento personali. Questi aspetti vanno considerati nel disegno generale.
In questa fase decisionale, affidarsi a un avvocato specializzato come l’Avv. Monardo è determinante: si tratta di scegliere la strategia finale per gestire la crisi, e ogni mossa deve essere valutata professionalmente. Spesso l’avvocato, con l’ausilio del commercialista, predisporrà già una bozza di piano di concordato semplificato, calcolando percentuali di soddisfo e verificando i costi (ad esempio, diritti di cancelleria, eventuali compensi dell’ausiliario e liquidatore, ecc.) per assicurarsi che il piano sia sostenibile.
7. Deposito della domanda di concordato semplificato (anche con riserva) entro 60 giorni: Se si opta per il concordato semplificato, si deve procedere a depositare presso il Tribunale competente (quello della sede principale dell’impresa) un ricorso per omologazione di concordato semplificato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto . Nel ricorso si chiede al Tribunale di omologare un concordato consistente nella liquidazione del patrimonio, allegando la proposta, il piano di liquidazione e tutti i documenti richiesti dall’art. 39 C.C.I.I. (situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, inventario dei beni, dichiarazioni dei redditi, certificato dei carichi pendenti tributari e contributivi, ecc.). La legge oggi consente anche di presentare una domanda “prenotativa” con riserva (art. 25-sexies novellato dal D.Lgs 136/2024): ciò significa che entro i 60 giorni il debitore può depositare un ricorso di concordato semplificato senza allegare subito il piano dettagliato, riservandosi di presentarlo successivamente entro il termine che fisserà il giudice (di solito 30-60 giorni extra, ex art. 44 C.C.I.I.) . Questa possibilità è molto utile se i 60 giorni stanno scadendo ma si ha bisogno di un po’ più di tempo per definire meglio il piano o attendere l’esito di una trattativa di vendita in corso. Attenzione: nella domanda con riserva bisogna comunque indicare chiaramente che si intende proporre un concordato semplificato ex art. 25-sexies (non un concordato qualunque), altrimenti la riserva non sarebbe valida per questa procedura speciale .
Contestualmente al deposito, la cancelleria del tribunale provvede a pubblicare la domanda nel Registro delle Imprese entro il giorno successivo . Questa pubblicazione genera effetti immediati di protezione: dalla data di iscrizione infatti scattano gli stessi effetti protettivi della domanda di concordato preventivo, tra cui il divieto per i creditori anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore e la sospensione delle prescrizioni . Quindi anche se le precedenti misure protettive fossero scadute, la presentazione del ricorso concordatario le “rivitalizza” automaticamente.
Riassumiamo in una tabella di marcia i principali termini e passi procedurali dall’atto iniziale all’omologa:
| Fase / Atto | Descrizione e Termini |
|---|---|
| Notifica atto di precetto / pignoramento / istanza di fallimento | Ricezione di un atto da un creditore. Termine di reazione: immediato (precetto 10 giorni, opposizione fallimento entro l’udienza, ecc.). Attivarsi con legale. |
| Avvio Composizione Negoziata | Istanza su piattaforma + nomina esperto. Possibile richiesta misure protettive al Tribunale (durata tipica 3-6 mesi prorogabile). |
| Trattative con creditori | Periodo di negoziazione (generalmente 3 mesi + eventuale proroga 3). Obiettivo: accordo stragiudiziale o piano concordato. |
| Relazione finale esperto | Con esito trattative. Se negativo con buona fede attestata, scatta possibilità concordato semplificato. |
| Deposito ricorso concordato semplificato | Entro 60 giorni dalla comunicazione relazione finale . Possibile deposito con riserva entro i 60 gg e successivo deposito piano completo (termine aggiuntivo dato dal giudice). Pubblicazione nel Registro Imprese = effetti protettivi automatici (stop azioni creditori). |
| Fase iniziale in Tribunale | Controllo documenti, eventuale richiesta integrazioni (termine max 15 giorni) . Se ok: nomina ausiliario e fissazione udienza omologazione. |
| Comunicazioni ai creditori | Notifica ai creditori di: ricorso, proposta e piano, relazione esperto e relazione ausiliario. Da qui 45 giorni minimi prima dell’udienza (tempo per eventuali opposizioni). |
| Opposizioni dei creditori | Termine perentorio: 10 giorni prima dell’udienza per depositare opposizione in Tribunale . L’assenza di opposizioni semplifica l’omologa; se vi sono, vengono discusse in udienza. |
| Udienza di omologazione | Dibattimento davanti al giudice delegato/collegio, presenza debitore, PM, creditori opponenti. Possibili chiarimenti, mezzi istruttori integrativi. |
| Decreto di omologa o di rigetto | Se condizioni rispettate e nessun pregiudizio per creditori: omologa immediata del concordato (decreto esecutivo). Nello stesso decreto, nomina del liquidatore giudiziale . Se requisiti non soddisfatti: rigetto e probabile apertura liquidazione giudiziale contestuale. |
| Esecuzione del piano liquidatorio | Il liquidatore nominato procede a vendere i beni secondo il piano. Tempi variabili (mesi o alcuni anni a seconda dell’attivo). Versamenti sul conto procedura e distribuzione ai creditori secondo ordine prelazioni e percentuali omologate. |
| Chiusura procedura ed esdebitazione | Ad operazioni ultimate, liquidatore presenta rendiconto. Il Tribunale chiude la procedura e, se il debitore è persona fisica, dichiara l’esdebitazione residua (liberazione dai debiti insoddisfatti). |
Come si evince, i termini chiave da ricordare sono: 60 giorni per proporre la domanda dopo la negoziazione; 15 giorni max concessi dal giudice per integrazioni al piano; 45 giorni prima dell’udienza per avvisare i creditori; 10 giorni prima dell’udienza per eventuali opposizioni. Il rispetto rigoroso di queste scadenze è vitale: un deposito tardivo o un vizio nelle comunicazioni possono far naufragare la procedura.
Difese e strategie legali del debitore: impugnazioni, sospensioni e contestazioni del debito
Dal punto di vista del debitore in difficoltà, il ventaglio di strategie legali difensive è ampio. Ogni situazione richiede un mix calibrato di mosse giudiziali (in tribunale) e stragiudiziali (accordi, piani di rientro). Ecco le principali linee di difesa e azioni che un debitore (assistito dall’avvocato) può intraprendere per tutelarsi da pretese creditorie e alleggerire il peso dei debiti:
- Impugnare gli atti illegittimi o infondati: Non tutti i debiti reclamati dai creditori sono dovuti, e non tutte le procedure iniziate sono regolari. Un buon avvocato valuta immediatamente se ci sono margini per contestare la legittimità dell’azione del creditore. Ad esempio, per una cartella esattoriale si esamina la notifica, la presenza di vizi formali, la decadenza o prescrizione del credito fiscale sottostante; se emergono irregolarità, si può proporre ricorso alla Commissione Tributaria chiedendo anche la sospensione dell’esecutività della cartella. Per un decreto ingiuntivo, si valuta se il credito era contestabile (ad es. merce non consegnata, interessi usurari, errori di calcolo): in tal caso si presenta opposizione al decreto entro 40 giorni, bloccando l’efficacia esecutiva e aprendo un giudizio ordinario. Anche un pignoramento avviato può essere contestato con opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, se vi sono motivi (es. pignoramento su bene impignorabile, notifica nulla, ecc.). In sintesi, verificare sempre con l’avvocato se l’atto ricevuto presenta profili di illegittimità: l’impugnazione tempestiva può guadagnare tempo prezioso e spesso conduce a transazioni con il creditore (che di fronte a un’opposizione preferisce negoziare).
- Chiedere la sospensione delle azioni esecutive: Come visto, tramite la composizione negoziata e poi il deposito di procedure concorsuali si possono ottenere sospensioni generalizzate delle azioni dei creditori. Ma anche in via individuale, in alcuni casi l’avvocato può chiedere provvedimenti cautelari di sospensione. Ad esempio, se viene iscritta un’ipoteca esattoriale o se un immobile sta per essere venduto all’asta, si può presentare un ricorso d’urgenza (art. 700 c.p.c. o sospensiva nel processo esecutivo) dimostrando che la vendita immediata provocherebbe un danno irreparabile e che è in corso un percorso di risanamento (come appunto un concordato in preparazione). Non sempre i giudici concedono tali sospensioni individuali, ma se si forniscono garanzie (ad esempio, che il bene verrà messo a disposizione nel concordato, o mostrando l’interesse di un acquirente per l’azienda che richiede tempo) vi sono stati casi di accoglimento. Una sospensione può anche derivare automaticamente da norme speciali: si pensi alla sospensione feriale dei termini ad agosto (che impatta i termini processuali) o a sospensioni introdotte da normative emergenziali (es. durante la pandemia, molte procedure esecutive erano state sospese per legge). In ogni caso, la prontezza è tutto: se sappiamo di star preparando un concordato, ma l’asta è fissata domani, si deve agire immediatamente con qualunque strumento per spostare quella data (istanza al giudice dell’esecuzione, segnalazione all’esperto negoziatore per un intervento presso il creditore, ecc.).
- Contestare il debito per ridurne l’importo (“falcidia”): In sede di predisposizione del concordato o di trattativa con i creditori, è essenziale verificare la legittimità sostanziale dei crediti. Ad esempio, su un debito bancario vanno controllati gli estratti conto per individuare eventuali interessi anatocistici o usurari da eccepire, così da ricalcolare il saldo effettivamente dovuto ridotto. Oppure su debiti derivanti da forniture, verificare penali o addebiti non dovuti. Queste contestazioni possono essere formalizzate in giudizio (cause di accertamento del credito) oppure portate al tavolo negoziale come leva per ottenere uno stralcio. L’Agenzia delle Entrate ad esempio, se in un contenzioso tributario il contribuente ha buone probabilità, può accettare di ridurre sanzioni o importi in una transazione fiscale. Nel concordato semplificato stesso, non essendoci voto, il debitore può inserire tagli dei debiti (“falcidie”) in misura unilaterale, ma sapendo che se il creditore poi dimostra in opposizione che il taglio lo penalizza oltre il fallimento, l’omologa salta. Quindi le contestazioni fondate vanno portate all’attenzione del Tribunale: ad esempio, se si ritiene che un creditore chirografario stia chiedendo 100 ma in realtà gliene spettano 50, si potrà destinare 50 nel piano e motivare la falcidia evidenziando i motivi legali (magari allegando la perizia su interessi usurari). Il giudice valuterà queste eccezioni nel decidere sulla convenienza e legittimità del trattamento proposto.
- Definire il debito con strumenti agevolati (rottamazione, saldi e stralci): Una componente fondamentale delle strategie difensive del debitore è sfruttare appieno le opportunità offerte dalla legge per ridurre o sanare i debiti a costi agevolati. In particolare, per i debiti fiscali e contributivi, il legislatore negli ultimi anni ha introdotto varie definizioni agevolate:
- La Rottamazione delle cartelle esattoriali, giunta ormai alla quinta edizione (“rottamazione-quinquies” prevista dalla Legge di Bilancio 2026), consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2023 pagando solo la quota capitale e poche spese, con lo sconto integrale di interessi e sanzioni . Chi aderisce entro il 30 aprile 2026 potrà dilazionare il dovuto fino a 54 rate, con prima scadenza presumibilmente a luglio 2026 . Questa misura è preziosa per un debitore: ad esempio, su una cartella di €50.000 comprensiva di €20.000 di interessi e sanzioni, la rottamazione permetterebbe di chiudere pagando solo €30.000 (in 5 anni senza interessi di mora). Se l’impresa ha debiti fiscali, inserirli in un concordato semplificato tenendo conto della rottamazione migliora molto la convenienza sia per il Fisco che per il debitore, perché la somma da pagare effettivamente è ridotta. Va ricordato però che non tutti i debiti sono rottamabili: ad esempio sono escluse le somme dovute per recupero di aiuti di Stato, i dazi e l’IVA all’importazione, e anche – nella rottamazione-quinquies – i debiti già inclusi in una rottamazione-quater completamente pagata al 30/9/2025 . Il consiglio pratico è: verificare con il commercialista quali cartelle rientrano e presentare comunque la domanda di adesione alla definizione agevolata entro i termini. Nel frattempo, nel concordato semplificato si può prevedere che tali debiti saranno definiti così, vincolando il piano all’esito positivo della rottamazione (o accantonando l’importo netto rottamato).
- Le Definizioni agevolate delle controversie tributarie: periodicamente sono previste sanatorie per chi ha cause fiscali pendenti (ad es. definizione delle liti tributarie con percentuale ridotta a seconda del grado di giudizio). Nel 2023 c’è stata una definizione liti per le cause fino in Cassazione, e il Governo potrebbe riproporla. Se l’impresa ha ricorsi tributari in corso, valutare se aderire a queste definizioni può chiudere la partita a importi inferiori. Ciò rende più “snello” anche il concordato, evitando di attendere liti pluriennali.
- Il Saldo e Stralcio per contribuenti in difficoltà: in passato (L. 145/2018) c’è stato uno stralcio speciale per persone fisiche con ISEE basso. Oggi non attivo, ma se dovesse essercene uno nuovo, potrebbe ridurre drasticamente i carichi per soggetti più deboli. È bene tenersi aggiornati sulle normative fiscali annuali (spesso la Legge di Bilancio introduce qualche forma di condono o stralcio).
- Transazione fiscale e contributiva: nell’ambito di un concordato (anche semplificato), è possibile proporre una transazione fiscale ex art. 63 C.C.I.I., cioè un trattamento specifico per i crediti tributari e previdenziali, che prevede la possibilità di pagare parzialmente e/o dilazionare anche IVA e ritenute (prima intoccabili) . Nel concordato semplificato manca una votazione, quindi non c’è un vero “accordo” con il Fisco, ma di fatto la proposta di concordato funge da cram-down dei debiti fiscali : il giudice può omologare anche se l’Erario è contrario, purché riceva almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione . Questa è una novità rilevante: significa che si può ridurre il debito IVA o INPS nel concordato semplificato anche senza il consenso formale dell’Agenzia Entrate o dell’INPS, cosa che nel concordato preventivo richiederebbe un voto favorevole o comunque il rispetto dei limiti di legge. Il Tribunale di Lucca in un provvedimento del 2023 ha evidenziato proprio come nel concordato semplificato vi sia un “cram down” automatico dei debiti tributari, non essendoci accordo ma solo omologazione giudiziale (purché il trattamento non sia peggiore del fallimento) . Dunque il debitore può proporre di pagare, ad esempio, solo il 30% di IVA e il 100% di privilegiati ipotecari, se questo è il massimo ricavabile dai beni; se l’Erario si oppone ma non dimostra che in un fallimento incasserebbe di più, il giudice può comunque approvare il concordato. Nota bene: questo potere ha però un risvolto fiscale che va considerato (vedi oltre la questione delle sopravvenienze tassabili).
- Negoziare piani di rientro stragiudiziali (“standstill”): Non sempre è necessario ricorrere a procedure formali. Un debitore, specie se la crisi è temporanea o settoriale, può tentare di negoziare direttamente con ciascun creditore accordi di rientro sostenibili. Ad esempio, contattare la banca per rinegoziare i mutui allungando i piani di ammortamento o chiedendo moratorie (spesso le associazioni di categoria o protocolli ABI prevedono moratorie per crediti alle PMI in difficoltà, come avvenuto durante il Covid). Oppure concordare con i fornitori piani di pagamento dilazionati del pregresso, magari vincolati a continuare il rapporto commerciale. Questi accordi individuali possono essere formalizzati in scritture private o atti di transazione. Anche con l’Agenzia Riscossione, se non si rientra nella rottamazione, si può richiedere una rateazione ordinaria fino a 6 anni o 10 anni (72 o 120 rate) a seconda della situazione di difficoltà documentata: ottenere una rateazione su cartelle blocca le azioni esecutive purché si paghi regolarmente le rate. Ovviamente, questo approccio frammentato funziona se il numero di creditori è contenuto e se la crisi è ancora gestibile (liquidità in prospettiva c’è). Se invece i creditori sono tanti e ingovernabili, meglio le soluzioni corali come il concordato o l’accordo di ristrutturazione. Tuttavia, anche nell’ambito di un futuro concordato, arrivare con alcuni accordi già presi con creditori chiave può facilitare la riuscita: es. l’imprenditore convince la banca a non agire e a sostenere un’eventuale offerta per l’azienda, in cambio di un determinato trattamento nel concordato.
- Usare il concordato semplificato come leva negoziale (“hammer”): È interessante notare che la semplice esistenza del concordato semplificato può essere sfruttata dal debitore per convincere i creditori recalcitranti a trattare. Un creditore, sapendo che se non accetta un accordo il debitore potrebbe andare in concordato semplificato e imporgli un pagamento dilazionato e parziale deciso dal giudice, potrebbe preferire transare spontaneamente. In altre parole, il concordato semplificato funge un po’ da minaccia credibile: il debitore può dire – ovviamente in forme corrette – al creditore, specie se non garantito, “o troviamo un accordo tra noi, o sarò costretto al concordato in cui tu prenderai solo quello che il tribunale ti darà, probabilmente non di più”. Questa leva negoziale è tanto più forte quanto più il creditore non ha mezzi per soddisfarsi da solo (i chirografari tipicamente). Anche il Fisco può essere spinto a discutere: ad esempio, l’Agenzia Entrate spesso preferisce la rottamazione (dove incassa il capitale in tempi certi) piuttosto che un concordato in cui rischia di incassare meno e dopo anni. Infatti, in alcuni tavoli di composizione negoziata, l’Erario ha accettato soluzioni transattive proprio per evitare di finire in un concordato semplificato dove avrebbe meno controllo.
In definitiva, la strategia del debitore spesso sarà una combinazione: impugnare dove si può per ridurre i debiti contestabili, sospendere il più possibile le azioni aggressive, aderire a definizioni agevolate per abbattere la parte fiscale, negoziare standstill con i creditori collaborativi e, come ultima ratio, confezionare un concordato semplificato ben strutturato per “imporre” la soluzione agli irriducibili. Il tutto va orchestrato da professionisti esperti perché i passi devono essere coordinati nei tempi (ad es. non ha senso pagare in rottamazione un debito se poi quel pagamento fa venire meno la convenienza del concordato per gli altri creditori – bisogna bilanciare e magari inserire il pagamento dilazionato nel piano stesso).
Strumenti alternativi per la gestione della crisi: rottamazione, sovraindebitamento e accordi
Oltre al concordato semplificato, l’ordinamento italiano offre diversi strumenti per affrontare situazioni di indebitamento grave, ciascuno con presupposti soggettivi diversi (impresa vs consumatore) e finalità specifiche. È importante conoscerli per scegliere quello più adatto o utilizzarli in modo complementare. Di seguito esaminiamo i principali:
Rottamazione delle cartelle e definizioni fiscali agevolate
Come accennato, la rottamazione delle cartelle esattoriali è una misura straordinaria (riproposta a più riprese) che permette di regolarizzare i debiti con l’Erario e INPS azzerando sanzioni e interessi. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la Rottamazione-quinquies per i carichi affidati dal 2000 al 2023 . Gli elementi chiave di questa definizione agevolata sono: – Ambito dei debiti: imposte risultanti da dichiarazioni (IRPEF, IRES, IVA) e controlli automatici, contributi INPS non versati (esclusi quelli da accertamento), rientranti nei ruoli 2000-2023 . – Beneficio: stralcio totale di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione. Si paga solo la quota capitale e le spese di notifica ed eventuali diritti di esecuzione . – Adesione: domanda telematica entro il 30 aprile 2026 . Non è richiesta alcuna prova di difficoltà economica: è aperta a tutti i contribuenti con cartelle in intervallo temporale. – Pagamento: rateizzabile fino a 54 rate in 5 anni (le prime due scadenze 2026, le restanti 2027-2030). L’eventuale mancato pagamento fa decadere dai benefici, con ripresa della riscossione integrale . – Sospensione delle azioni: dal momento di presentazione della domanda di rottamazione e finché si è in regola con i pagamenti, l’Agente della Riscossione non può avviare nuovi pignoramenti né proseguire quelli in corso (salvo eventuali eccezioni per somme già accantonate). Quindi presentare l’adesione può congelare sul nascere fermi amministrativi, pignoramenti su conti, ecc., relativi a quelle cartelle.
Vantaggi per il debitore: la rottamazione consente di ridurre drasticamente l’esposizione fiscale. Questo è utile sia per evitare procedure concorsuali sia all’interno di esse. Ad esempio, in un concordato semplificato l’imprenditore può prevedere che il debito fiscale originario di €100.000 sarà definito in rottamazione pagando €60.000 in 5 anni, così i creditori chirografari non vedono drenate risorse in favore del Fisco oltre il dovuto agevolato. Inoltre, la rottamazione non richiede il voto del Fisco (è legge) quindi si concilia bene col concordato semplificato: basta che il piano rispetti gli importi netti.
Attenzione: la rottamazione riguarda solo carichi già a ruolo (cartelle esattoriali). Se il debito fiscale non è ancora in cartella (es. avviso di accertamento non ancora passato a riscossione), potrebbe esserci la possibilità di definire quell’atto in autotutela o con altre norme (es. accertamento con adesione o definizione agevolata degli avvisi bonari). Ogni anno le leggi finanziarie offrono diverse forme di definizione: il 2023 ha visto ad esempio la “definizione agevolata degli avvisi bonari” (sanzioni ridotte al 3%) per alcuni carichi, la rinuncia ai giudizi tributari pendenti con pagamento ridotto a seconda dell’esito (settori in cui il contribuente aveva vinto in primo o secondo grado), ecc. Nel 2024-2025 altre misure simili potrebbero emergere. Il debitore e i suoi consulenti devono stare attenti a cogliere queste finestre perché possono alleggerire enormemente il monte debitorio. Ricordiamo anche la possibilità di compensare crediti d’imposta con debiti iscritti a ruolo, ad esempio usando in F24 crediti fiscali non prescritti: se l’azienda vanta crediti IVA o verso la PA, può abbattere parte dei debiti fiscali.
Procedure di sovraindebitamento per privati e piccoli imprenditori (Legge 3/2012 e Codice della Crisi)
Non tutti i debitori possono (o devono) ricorrere al concordato semplificato. Questo, come visto, è riservato agli imprenditori in crisi. Ma se il soggetto indebitato è un privato cittadino, un consumatore o un professionista non fallibile, oppure un imprenditore minore che non ha nemmeno attivato la composizione negoziata, esistono le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, originariamente disciplinate dalla L. 3/2012 e ora confluite nel Codice della Crisi (negli artt. 65 e ss. C.C.I.I., con qualche modifica terminologica). Queste procedure sono tre: – Piano del consumatore (ora Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore): riservato ai debitori persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività d’impresa (tipicamente famiglie, lavoratori dipendenti, pensionati). Consente di proporre al tribunale un piano di pagamento parziale o dilazionato dei debiti, tenendo conto della meritevolezza del consumatore (non deve aver assunto debiti con colpa grave o frode). Non richiede il consenso dei creditori: il giudice omologa il piano se lo ritiene fattibile ed equo, valutata la sostenibilità per il consumatore e l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria . È analogo concettualmente al concordato semplificato: niente voto creditori, omologa giudiziale con eventuali opposizioni. Ad esempio, un privato sommerso da debiti di carte di credito e finanziarie può proporre di pagarne il 50% in 4 anni usando il suo stipendio, dimostrando che così i creditori prendono più di quanto otterrebbero pignorandogli un quinto per 10 anni. Se il giudice concorda, omologa il piano e i creditori devono accontentarsi. L’Avv. Monardo, essendo Gestore della Crisi iscritto all’OCC, ha vasta esperienza in questo ambito e può assistere i consumatori nel predisporre piani efficaci. – Accordo di ristrutturazione dei debiti (ex accordo con i creditori in sovraindebitamento): destinato a imprenditori minori, professionisti, start-up e altri debitori non fallibili (o anche consumatori che preferiscano coinvolgere i creditori). Si tratta in pratica di un accordo volontario tra debitore e creditori che viene omologato dal tribunale: diversamente dal piano del consumatore, qui è richiesto l’assenso di almeno il 60% dei crediti. I creditori votano sulla proposta (tramite il mediatore nominato, ad es. l’OCC); se si raggiunge la maggioranza qualificata e il giudice verifica la regolarità e convenienza per i dissenzienti, omologa l’accordo rendendolo vincolante per tutti. È una procedura simile a un concordato minore, dove però i creditori hanno voce. Se un imprenditore minore non ha i requisiti per il concordato pieno, può ancora salvare l’azienda con questo strumento, ma deve convincere abbastanza creditori (es. le banche principali) a firmare. In pratica, l’accordo di ristrutturazione per i “non fallibili” è l’equivalente dell’accordo di ristrutturazione ex art. 57 C.C.I.I. ma per soggetti più piccoli e con percentuale fissa del 60% (non modulabile come per le grandi imprese dove serve il 60% dei creditori per la convenzione, ma i non aderenti vanno pagati al 100% salvo cram down fiscale). – Liquidazione controllata del sovraindebitato (ex liquidazione del patrimonio): è l’ultima spiaggia per il debitore civile o piccolo imprenditore insolvente. Corrisponde grossomodo al fallimento personale. Il debitore o i creditori possono chiedere al tribunale di nominare un liquidatore che venda tutti i beni del sovraindebitato e ripartisca il ricavato. Il debitore ottiene però il beneficio dell’esdebitazione finale (liberazione dai debiti residui), salvo eccezioni, se collabora lealmente. Questa procedura viene attivata quando non si riesce a fare un piano o un accordo (magari perché il debitore non ha entrate per un piano di pagamento). È importante sottolineare che la liquidazione controllata non è infamante come il vecchio fallimento: ad esempio, il debitore persona fisica non subisce l’interdizione legale o altri effetti personali che colpivano il fallito; è pensata come uno strumento di “fresh start”. Certo, perde i beni liquidati, ma può ripartire pulito dopo.
Quando usare queste procedure? Se il debitore è solo consumatore o ex imprenditore cessato, sicuramente le procedure da sovraindebitamento sono la strada giusta (il concordato semplificato non si applica). Se il debitore è un piccolo imprenditore e i suoi debiti sono modesti, potrebbe scegliere l’accordo di ristrutturazione o il piano del consumatore (se molti debiti sono personali, ad es. fideiussioni). A volte queste procedure si combinano con il concordato: pensiamo al caso di una società di persone insolvente e dei suoi soci illimitatamente responsabili. La società (S.n.c.) potrebbe fare un concordato semplificato per liquidare il proprio attivo e definire i debiti sociali, e parallelamente i soci attivano un piano del consumatore o una liquidazione controllata per i debiti che residuano in capo a loro personalmente. Il coordinamento avviene tramite l’OCC e il tribunale, ma è fattibile e consente di chiudere il cerchio liberando sia la società che i soci. Anche per questo è utile affidarsi a professionisti che conoscono tutti gli strumenti: l’Avv. Monardo, come gestore OCC, ha titolo per seguire anche queste procedure minori e può farle interagire col concordato maggiore.
Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati (per imprese maggiori)
In parallelo al concordato semplificato, esistono strumenti concorsuali classici che alcune imprese possono preferire: – Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 C.C.I.I.): il debitore, anche senza passare dalla composizione negoziata, può negoziare con i creditori un accordo che coinvolga almeno il 60% dei crediti e poi chiederne l’omologazione al tribunale. È una procedura più snella del concordato preventivo: non coinvolge tutti i creditori (quelli estranei devono essere pagati integralmente per legge, a meno di estensione omologata se piccoli), e non c’è voto ufficiale ma firme di adesione. L’accordo può prevedere dilazioni, stralci, conversione di crediti in equity, ecc., ed è vincolante solo per chi aderisce (salvo appunto meccanismi di cram-down sui dissenzienti chirografari se raggiunte certe maggioranze e condizioni). In alcuni casi, l’accordo di ristrutturazione è preferibile al concordato semplificato perché consente di mantenere la continuità aziendale con l’appoggio delle banche o di investitori, evitando la liquidazione totale. Tuttavia richiede la convinta adesione dei creditori principali, il che non sempre è ottenibile. Ad esempio, se una banca e alcuni fornitori strategici credono nel piano industriale di risanamento, firmeranno l’accordo; chi resta fuori verrà comunque pagato (o tutelato con depositi in escrow). Questo strumento fu pensato per ristrutturazioni complesse evitando lo stigma del fallimento; oggi col Codice è ancora attuale. Va detto che, se la negoziazione privata per l’accordo fallisce, si può comunque ripiegare sul concordato (preventivo ordinario o semplificato). – Piani attestati di risanamento (art. 56 C.C.I.I., ex art. 67 L.F.): sono accordi totalmente stragiudiziali. Il debitore predispone un piano di risanamento (che può includere accordi con alcuni creditori, nuovi finanziamenti, dismissioni di asset, ecc.) che viene attestato da un professionista indipendente come fattibile e idoneo a risanare l’esposizione. Il piano viene eseguito privatamente e può essere pubblicato presso il Registro delle Imprese. La particolarità del piano attestato è che offre delle tutele legali a posteriori: se il piano ha successo, le operazioni in esso previste (pagamenti, finanziamenti, garanzie) non potranno essere revocate in caso di successivo fallimento. È quindi un modo per dare sicurezza ai terzi che sostengono il risanamento. Questo strumento però non vincola i creditori dissenzienti: funziona solo se tutti i soggetti critici sono consenzienti. Si usa di solito quando la crisi è incipiente e si riesce a trovare un accordo con le banche per rinegoziare, e magari i debiti verso fornitori non sono scaduti o vengono pagati regolarmente. In uno stadio avanzato di insolvenza, il piano attestato puro è difficile da usare, a meno di un intervento di un sponsor finanziario che ripaghi i creditori in un’unica soluzione (ad esempio un investitore che acquisisce l’azienda e paga i debiti in misura concordata). – Concordato preventivo ordinario (in continuità o liquidatorio): va menzionato per completezza che rimane sempre disponibile l’opzione di un concordato “classico” (non semplificato), dove i creditori votano sulla proposta. Ad esempio, se la composizione negoziata fallisce ma il debitore preferisce un concordato in continuità (volto a ristrutturare l’azienda e proseguire l’attività, magari con sacrificio dei creditori chirografari), potrebbe percorrere la strada di un concordato preventivo ordinario in continuità ai sensi dell’art. 84 C.C.I.I. Questo comporta l’apertura di una procedura con ammissione, nomina di commissario e adunanza dei creditori per il voto. È più lunga e onerosa rispetto al semplificato, ma potrebbe portare al salvataggio dell’impresa, cosa che il semplificato non contempla (essendo liquidatorio). Quindi, un imprenditore che intraveda ancora possibilità di turnaround aziendale potrebbe preferire il concordato ordinario con continuità aziendale invece di arrendersi alla liquidazione semplificata. Ovviamente serve il 51% dei voti a favore da parte dei creditori (esclusi eventuali privilegiati che siano pagati al 100% o classi non votanti) e il rispetto di requisiti di legge (apporto di nuova finanza se i chirografari prendono meno del 20%, ecc.). La scelta tra concordato preventivo e semplificato dunque dipende molto dal piano industriale: se c’è prospettiva di proseguire l’attività con taglio dei debiti, il concordato con continuità è la via, altrimenti per chiudere dignitosamente l’impresa si segue il semplificato.
In conclusione, non esiste uno strumento unico valido per tutti i casi. Il ruolo del professionista specializzato è proprio valutare il mix di procedure e soluzioni da adottare: a volte il concordato semplificato non è affatto la scelta principale, ma solo il piano B nel caso falliscano accordi o piani in continuità più vantaggiosi. Ad esempio, l’Avv. Monardo spesso imposta una strategia in più fasi: prima tenta un piano attestato o un accordo di ristrutturazione con banche e Fisco (per salvare l’azienda); tiene in sospeso la composizione negoziata come paracadute; se i creditori cooperano, bene, altrimenti in extremis fa scattare il concordato semplificato per evitare il fallimento e comunque chiudere i debiti in modo controllato. Questa elasticità di approccio garantisce al debitore di sfruttare ogni chance di salvare il salvabile, senza farsi trovare impreparato se poi occorre liquidare.
Errori comuni da evitare e consigli pratici per il debitore
Nella gestione di una crisi d’impresa e nella preparazione di un concordato semplificato, è facile incorrere in errori che possono compromettere l’esito. Ecco alcuni degli sbagli più comuni commessi dai debitori (e purtroppo da consulenti poco esperti) e i consigli pratici per evitarli:
- Procrastinare eccessivamente l’azione: Il nemico principale è l’inerzia. Molti imprenditori sperano che la situazione migliori da sola e rimandano il momento di affrontare i creditori o di rivolgersi a un professionista. Questo è un errore fatale. Ogni ritardo restringe le opzioni: ad esempio, attendere troppo può far perdere l’accesso alla composizione negoziata in tempo utile prima di un’udienza fallimentare, oppure far scadere i termini per impugnare atti esattoriali. Consiglio: appena ci si rende conto di non riuscire a far fronte ai debiti, consultare immediatamente un esperto di crisi. Anche prima di essere insolventi conclamati, oggi la legge incentiva l’emersione anticipata della crisi (adeguati assetti, allerta). Muoversi presto consente di avere più strumenti (anche finanziamenti per la ristrutturazione, che quando si è in default totale nessuno concede).
- Nascondere la testa sotto la sabbia (mancata collaborazione): Alcuni debitori, per vergogna o timore, evitano il confronto: non aprono le comunicazioni dei creditori, evitano di partecipare agli incontri con l’esperto negoziatore, non forniscono documentazione completa. Questo atteggiamento oltre a essere controproducente (il problema non sparisce, anzi peggiora), rischia di far apparire il debitore in mala fede. Ad esempio, non rivelare un debito durante la composizione negoziata può spingere un creditore “dimenticato” a fare istanza di fallimento, oppure portare l’esperto a negare l’attestazione di correttezza delle trattative. Consiglio: mantenere sempre un atteggiamento trasparente e proattivo. Se mancano dei documenti, dichiararlo; se un creditore non è stato incluso per errore, avvisare subito. La credibilità del debitore è fondamentale per ottenere la fiducia di giudici e creditori.
- Comunicazioni e notifiche errate nel concordato: Un errore tecnico che capita è sbagliare le comunicazioni ai creditori nella procedura di concordato semplificato. Ad esempio non rispettare il termine minimo di 45 giorni tra l’invio della proposta/relazioni ai creditori e l’udienza, oppure dimenticare di notificare qualche creditore noto. Questo può dar luogo a contestazioni e rinvii (se va bene) o a inammissibilità (se va male). Consiglio: predisporre con cura, magari con l’ausilio dell’OCC o di un notaio, l’elenco completo dei creditori e verificare gli indirizzi PEC o le residenze per le notifiche. Inviare tutto con congruo anticipo e conservarne prova (PEC o ricevute). Se qualche creditore è irreperibile, segnalarlo al giudice. Meglio eccedere in comunicazione che omettere.
- Sottovalutare i costi della procedura: Alcuni pensano che il concordato semplificato sia a costo zero. In realtà, sebbene sia meno costoso di un fallimento (meno lungaggini, niente fase di voto), comunque comporta spese: vanno pagati il compenso dell’esperto nella composizione negoziata (anche se è per legge contenuto e spesso in parte a carico della CCIAA), il compenso dell’ausiliario nominato dal tribunale, e quello del liquidatore, oltre alle spese vive di giustizia. Se l’attivo è modesto, queste spese possono erodere una parte significativa. Consiglio: nel piano prevedere sempre un fondo spese procedurali, stimando realisticamente questi costi. Ad esempio, destinare qualche migliaio di euro alle spese prededucibili. In tal modo il giudice vedrà che la fattibilità è coperta. Inoltre, accordarsi col professionista (avvocato) su parcelle sostenibili e magari condizionate all’esito. Evitare di promettere pagamenti a professionisti estranei non autorizzati (es. “ti pagherò fuori piano” – non si può, tutte le prededuzioni devono essere nel piano). Il tribunale apprezza la trasparenza anche nei costi.
- Non considerare l’impatto fiscale delle sopravvenienze attive: Un errore tecnico attualissimo (emerso col caso di interpello del 2025) è dimenticarsi delle imposte dovute sull’eventuale cancellazione dei debiti. Mi spiego: quando in una procedura concorsuale vengono estinti debiti senza pagarli interamente, la quota non pagata in teoria costituisce per il debitore un ricavo straordinario (sopravvenienza attiva) tassabile ai fini IRES e IRAP. In passato, il legislatore aveva escluso la tassazione per le sopravvenienze da concordato preventivo (art. 88 comma 4-ter TUIR) e da accordo di ristrutturazione, proprio per non vanificare l’utilità delle procedure (se tasso i debiti cancellati, creo un nuovo debito fiscale!). Ebbene, attualmente l’art. 88 TUIR non menziona il concordato semplificato. L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 179/2025, ha sostenuto che le riduzioni di debiti derivanti da un concordato semplificato sono imponibili, non essendoci norma che le esenti . Ciò crea un corto circuito: se un’azienda cancella €1.000.000 di debiti con il concordato semplificato, potrebbe emergere una tassazione (IRES 24% e IRAP) su quell’importo, che si traduce in un nuovo debito fiscale di centinaia di migliaia di euro, diminuendo le risorse disponibili per gli altri creditori. Come notato dagli esperti, questo paradosso renderebbe molti concordati semplificati non convenienti per i creditori, perché la tassa sulle sopravvenienze li lascerebbe con meno soldi rispetto a un fallimento (dove il debitore spesso non prosegue l’attività e quindi non c’è tassazione effettiva) . Consiglio: fino a quando il legislatore non porrà rimedio (si auspica un intervento normativo per includere anche il concordato semplificato tra le esenzioni), occorre tenere conto di questa imposta nel piano. Una soluzione è chiedere all’Agenzia Entrate la non applicazione per analogia (ma l’AdE ha già detto di no). Più realisticamente, conviene destinare una parte dell’attivo al pagamento… delle imposte su tali sopravvenienze (inserendole come costi prededucibili nel piano), così che i creditori non ne risultino pregiudicati. In parallelo, occorre sollecitare il legislatore a correggere questa anomalia normativa: la dottrina e gli operatori del settore hanno già evidenziato l’urgenza di includere il concordato semplificato nel regime di detassazione, per coerenza con la sua funzione. Fino ad allora, la prudenza impone al professionista di calcolare l’eventuale imposta e accantonarla** nel piano concordatario.
- Fare da soli senza professionisti specializzati: La gestione di una procedura concorsuale, specialmente di nuova introduzione come il concordato semplificato, non è terreno per il fai-da-te. Affidarsi all’improvvisazione o a consulenti non esperti di crisi d’impresa può portare a errori irreparabili (termini persi, documenti sbagliati, strategie inadatte). Consiglio: rivolgersi sempre a professionisti qualificati. L’Avv. Monardo, cassazionista ed esperto della materia, grazie anche al suo team di commercialisti, offre una visione integrata legale-contabile. Solo con un tale supporto si possono valutare a 360° implicazioni civilistiche, tributarie, penali (sì, perché in alcuni casi di insolvenza vi possono essere anche profili di bancarotta da monitorare) e le opportunità offerte dalla legge. Il costo di un professionista è ampiamente compensato dai benefici: ad esempio evitare un fallimento, risparmiare decine (se non centinaia) di migliaia di euro grazie a difese tecniche, ottenere in tempi rapidi la liberazione dai debiti.
In sintesi, il debitore deve agire tempestivamente, con trasparenza e competenza, sfruttando tutte le leve legali a disposizione e evitando scelte avventate. Ogni mossa va pianificata valutandone le conseguenze sul quadro generale. Prevenire gli errori – grazie ai consigli di un legale esperto – è sempre meglio che doverli correggere in corsa, specie in una materia dove i termini stringenti e le valutazioni discrezionali del giudice lasciano poco margine per le correzioni.
Domande frequenti (FAQ) sul concordato semplificato
Di seguito una serie di quesiti pratici ricorrenti sul concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, con risposte sintetiche e chiare dal punto di vista del debitore:
Domanda 1: Cos’è esattamente il concordato semplificato per la liquidazione?
Risposta: È una procedura concorsuale introdotta nel 2021 (oggi regolata dagli artt. 25-sexies e 25-septies C.C.I.I.) che consente all’imprenditore in crisi o insolvente, dopo aver tentato senza successo la composizione negoziata con i creditori, di proporre al Tribunale un piano di liquidazione dei propri beni al fine di soddisfare i creditori. Viene definito “semplificato” perché non prevede il voto dei creditori: il piano, se rispetta i requisiti di legge, viene omologato direttamente dal giudice, anche senza l’accordo dei creditori . In pratica, è un modo per chiudere l’azienda liquidandone il patrimonio sotto controllo giudiziario, evitando il fallimento tradizionale.
Domanda 2: In cosa differisce dal concordato preventivo ordinario?
Risposta: Le differenze principali sono: (a) l’accesso – il concordato semplificato si può avviare solo dopo una composizione negoziata fallita, quello ordinario è libero (basta lo stato di crisi/insolvenza); (b) l’assenza di voto dei creditori nel semplificato, mentre nel concordato preventivo devono votare ed approvare con maggioranza; (c) la struttura liquidatoria obbligatoria del semplificato (non consente piani in continuità aziendale), mentre il concordato ordinario può anche puntare alla ristrutturazione e prosecuzione dell’impresa; (d) nel semplificato c’è la nomina di un ausiliario e poi liquidatore solo in fase di omologa, nel preventivo ordinario c’è un commissario che segue tutta la procedura; (e) i requisiti economici: il concordato preventivo liquidatorio ordinario richiede almeno il 20% ai chirografari o nuova finanza per derogarvi, il semplificato no ; (f) i tempi: il semplificato è generalmente più rapido, non dovendo organizzare il voto dei creditori. In sintesi, il concordato semplificato è più snello ma limitato nelle finalità (solo liquidazione) e può essere visto come una “corsia accelerata” e coattiva rispetto al concordato classico.
Domanda 3: Chi può accedere al concordato semplificato?
Risposta: Possono accedervi solo gli imprenditori (anche agricoli) che abbiano avviato la procedura di composizione negoziata della crisi e che, all’esito, non siano riusciti a trovare un accordo con i creditori. Non è richiesta una forma giuridica specifica: possono essere società di capitali, di persone, ditte individuali, purché soggette a composizione negoziata. Anche gli imprenditori cosiddetti “minori” (sotto soglia di fallibilità) possono usarlo, a condizione di aver attivato la negoziazione assistita . In pratica, rientra chiunque possa accedere alla composizione negoziata (che è volontaria e aperta a tutte le imprese, grandi o piccole, in situazione di squilibrio economico-finanziario). Sono esclusi i privati non imprenditori (che dovranno usare le procedure di sovraindebitamento) e chi non ha tentato la via negoziale. Inoltre, va da sé, servono i presupposti oggettivi: uno stato di crisi o insolvenza attuale (ad es. debiti scaduti rilevanti, crisi di liquidità) e la perdurante situazione di difficoltà al momento della domanda di concordato.
Domanda 4: Quali debiti e creditori sono coinvolti nel concordato semplificato?
Risposta: Tutti i debiti dell’impresa sorti prima della data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro imprese rientrano nella procedura . Quindi, debiti finanziari (mutui, leasing), debiti commerciali verso fornitori, debiti tributari, contributivi, etc., vengono inclusi nel piano e saranno soddisfatti in base a quanto previsto (integralmente, parzialmente o per nulla a seconda delle cause di prelazione e delle disponibilità). I creditori posteriori (cioè sorti dopo il deposito della domanda) restano invece esclusi e andranno pagati a scadenza (eventualmente come prededucibili se funzionali). È importante notare che anche i garanti e coobbligati possono risentire indirettamente: la liberazione del debitore principale col concordato non libera i fideiussori, i quali potrebbero poi essere escussi per la parte di credito non pagata nel concordato. Quindi, se il titolare della ditta individuale ha un garante, quel garante rimane obbligato per i creditori non soddisfatti. Occorre coordinarsi con loro eventualmente per farli rientrare nel piano se possibile (magari apportando essi stessi risorse). Infine, tutti i crediti dei soci verso la società sono postergati e di solito inesigibili in concordato (non contano proprio).
Domanda 5: I creditori possono opporsi o bloccare il concordato semplificato?
Risposta: Non possono “bloccarlo” nella fase iniziale (non avendo voto), ma possono opporsi all’omologazione presentando formale opposizione in tribunale entro 10 giorni dall’udienza . Se i creditori non fanno opposizione, il giudice – verificati i requisiti – di norma omologa. Se invece uno o più creditori si oppongono, il tribunale dovrà valutare le loro ragioni. Le opposizioni tipiche sono: “il piano non mi dà quanto avrei in fallimento”, “il debitore ha frodato i creditori, quindi non merita l’omologa” (es. atti in frode) o “il piano non è fattibile”. Il giudice esaminerà tutto ciò e deciderà. Se l’opposizione risulta fondata (ad esempio dimostra che un certo bene è sottovalutato e quindi in realtà in fallimento ci sarebbe più attivo -> pregiudizio per i creditori), il tribunale può negare l’omologa. In pratica i creditori possono sollevare ostacoli, ma devono arguire motivi solidi e provarli. Una generica contrarietà non basta, serve dimostrare un pregiudizio concreto . Dunque, i creditori hanno sì uno strumento di difesa (l’opposizione), ma in sede giudiziale è più “costoso” per loro che non semplicemente votare no. Questo spinge a opporsi solo se veramente il piano è iniquo verso di loro.
Domanda 6: Cosa succede se il tribunale non omologa il concordato semplificato?
Risposta: Se l’omologazione viene rifiutata (cioè il tribunale emette decreto di rigetto), automaticamente il debitore perde la protezione concorsuale e torna esposto alle iniziative dei creditori. Nella pratica, spesso il tribunale contestualmente dichiara la liquidazione giudiziale (fallimento) dell’imprenditore, qualora vi sia un’istanza pendente o la richiesta del PM. Infatti, il rigetto implica che i creditori non hanno altra tutela e se c’è insolvenza conclamata, il fallimento è la naturale conseguenza. C’è comunque la possibilità di reclamo: il debitore (o i creditori) possono proporre reclamo alla Corte d’Appello contro il decreto di rigetto o di omologa entro 30 giorni. Ad esempio, se il giudice non omologa ma il debitore ritiene fosse ingiusto, può appellarsi. Tuttavia, durante l’appello i creditori potrebbero chiedere il fallimento lo stesso: la legge infatti non sospende automaticamente le azioni in questa fase. In casi recenti, alcuni hanno chiesto una sorta di “moratoria” tra rigetto e fallimento, ma non è automatica. Quindi, conviene in sede di opposizione spiegare bene che il fallimento darebbe meno ai creditori (così il giudice, se rigetta il concordato, sa di aprire una procedura peggiore e potrebbe essere più cauto). Riassumendo: il fallimento è lo scenario di default se salta il concordato semplificato, a meno di vittoriosi reclami in Appello.
Domanda 7: Durante il concordato semplificato l’imprenditore può continuare l’attività?
Risposta: Formalmente il concordato semplificato è liquidatorio, quindi non prevede una continuazione dell’attività aziendale da parte del debitore, se non finalizzata alla vendita. In pratica però, fino all’omologazione l’imprenditore rimane in gestione (se non ha già cessato) e può svolgere gli atti ordinari di gestione necessari a conservare il valore dell’impresa. Ad esempio, se l’azienda è ancora operativa, il debitore può portare avanti la produzione o l’erogazione di servizi durante i mesi di procedura, magari per onorare commesse in corso ed evitare perdita di valore. Dopo l’omologa, la regola sarebbe la cessazione dell’attività e la liquidazione: il liquidatore nominato può comunque decidere di proseguire temporaneamente l’esercizio d’impresa se serve a vendere meglio (lo prevede l’art. 212 C.C.I.I. per la liquidazione giudiziale e analogicamente si può applicare qui). Ad esempio, se c’è da completare un lavoro per incassare un credito, il liquidatore può farlo. Ma in generale, non è un concordato in continuità: l’obiettivo non è proseguire l’impresa ma liquidarla al meglio. I contratti pendenti possono essere sciolti o eseguiti dal liquidatore a seconda di cosa conviene alla massa creditoria. Per i dipendenti, spesso si ricorre alla cessione dell’azienda con passaggio del personale all’acquirente, oppure al pagamento del TFR e alla Naspi in caso di licenziamento collettivo. Il debitore quindi deve prepararsi all’idea che l’attività in capo a lui finirà con l’omologa (salvo lui stesso riacquisti l’azienda tramite una newco, cosa però rara e da valutare con cautela perché potrebbe configurare abuso se penalizza i creditori).
Domanda 8: I soci di una società fallita possono usare il concordato semplificato per evitare il fallimento personale?
Risposta: Attenzione a distinguere: il concordato semplificato riguarda la società o impresa debitrice. Se parliamo di una società di persone (SNC, SAS) i soci illimitatamente responsabili in caso di fallimento verrebbero travolti (fallimento esteso ai soci). Invece, se la società presenta concordato semplificato e viene omologato, i soci eviteranno di essere dichiarati falliti insieme alla società, perché la società non fallisce ma viene regolata col concordato. Tuttavia, i debiti sociali verso terzi per la parte non pagata nel concordato potrebbero essere comunque richiesti ai soci (la liberazione del debitore principale nel concordato non libera i coobbligati, come detto). Quindi i soci di SNC potrebbero trovarsi post-concordato con creditori che chiedono loro i restanti importi. Per evitare ciò, spesso si fa partecipare anche i soci al “sacrificio”: ad esempio mettendo nel piano che i soci versano una certa somma aggiuntiva per migliorare la percentuale ai chirografari ottenendo in cambio liberazione. Oppure parallelamente il socio fa un accordo coi creditori personali (magari con la stessa percentuale del concordato). Se il socio è persona fisica sovraindebitata può utilizzare il piano del consumatore per i suoi debiti residui. Quindi, sì, i soci possono indirettamente evitare il loro fallimento se la società chiude col concordato semplificato, ma devono comunque gestire la loro posizione debitoria con strumenti ad hoc. In una società di capitali (SRL, SPA) invece il problema non si pone per i soci (non rispondono dei debiti sociali, salvo garanzie prestate). Quindi per loro non cambia nulla se la società fa concordato o fallimento, se non il fatto che in un concordato semplificato potrebbero mantenere la pulita fedina imprenditoriale rispetto allo stigma di un fallimento aziendale.
Domanda 9: Come vengono soddisfatti i creditori privilegiati (banche ipotecarie, Fisco privilegiato) nel concordato semplificato?
Risposta: I creditori privilegiati (cioè con pegno, ipoteca o privilegio generale/speciale) hanno diritto di prelazione sui ricavi dei beni su cui grava la loro garanzia. Nel concordato semplificato vige il principio che essi possono essere non pagati integralmente solo se il valore di liquidazione del bene non è sufficiente a coprirli . In pratica, si applica l’art. 84 comma 5 C.C.I.I.: se un bene ipotecato vale 100 e il debito ipotecario è 150, al creditore ipotecario vanno riconosciuti 100 (il valore stimato ricavabile), e i restanti 50 diventano chirografari. Dunque i privilegiati possono subire una falcidia ma solo in funzione dell’eventuale carenza di valore del loro collaterale. Se invece il patrimonio basta a coprirli, vanno pagati al 100%. Nel concordato semplificato è ammesso (dal 2024) di classare i creditori anche privilegiati degradati , ossia si possono creare classi separate, ad esempio distinguendo banche ipotecarie da fornitori chirografari, per trattare in modo diverso situazioni diverse. L’importante è rispettare la Absolute Priority Rule: nessun creditore inferiore può ricevere più di quanto riceve un superiore gerarchicamente se questo non è soddisfatto integralmente . Tradotto: non posso dare qualcosa ai chirografari se un privilegiato viene pagato meno del suo collaterale salvo che il privilegiato acconsenta. Nel concordato semplificato, l’ordine delle prelazioni è rigido come in liquidazione . Di solito, dunque, le banche ipotecarie vengono soddisfatte fino al valore dei beni ipotecati, l’Erario per i crediti privilegiati (IVA, ritenute) viene trattato come privilegiato ma con possibili stralci se il patrimonio non copre (questo stralcio è la “transazione fiscale implicita”), i dipendenti per TFR e stipendi pre-deducibili di solito vengono pagati integralmente perché godono di privilegio sul privilegio generale mobiliare e sul fondo di garanzia INPS.
Domanda 10: Posso includere nel concordato semplificato anche debiti personali estranei all’azienda?
Risposta: No, il concordato riguarda solo il soggetto che lo propone. Se l’impresa è individuale, allora coincide con la persona e quindi tutti i suoi debiti, anche personali, rientrano. Ma se l’impresa è una società, i debiti personali dei soci o dell’amministratore non sono inclusi (ad esempio il mutuo della casa personale del socio non rientra nel concordato della società). Allo stesso modo, se un imprenditore individuale ha debiti aziendali e pure debiti familiari (es. un finanziamento per spese di casa), nel concordato semplificato potrà inserire tutto perché in realtà non c’è distinzione persona/impresa. Invece un professionista (avvocato, artigiano non fallibile) formalmente non è un imprenditore commerciale, quindi non accede al concordato semplificato ma al piano del consumatore o accordo ex L.3/2012 che includono sia debiti professionali che personali. Dunque, se parliamo di procedure separate, conviene tenere distinto: concordato semplificato = solo debiti dell’impresa soggetta, procedure da sovraindebitamento = debiti della persona fisica sovraindebitata.
Domanda 11: Quanto tempo ci vuole per completare un concordato semplificato?
Risposta: I tempi possono variare ma generalmente è più veloce di un fallimento o di un concordato ordinario. La fase fino all’omologazione dipende molto dal tribunale e dalla complessità: può andare da circa 3-4 mesi (in casi semplici senza opposizioni) a 6-8 mesi se ci sono integrazioni da fare, perizie, opposizioni e magari reclami in appello. Una volta omologato, la fase di liquidazione può durare da pochi mesi (se c’è già un acquirente pronto o liquidità disponibile) a qualche anno (se bisogna vendere immobili o l’azienda e il mercato è lento). In un caso ideale in cui l’azienda ha un acquirente e le vendite sono rapide, entro 1 anno si potrebbe chiudere tutto. In casi con beni immobiliari difficili da vendere si può arrivare a 2-3 anni. In ogni caso, è più rapido di un fallimento medio (che spesso dura 5-7 anni per completare riparti). Un esempio concreto: un concordato semplificato omologato a maggio 2025 dal Tribunale di Lucca prevedeva la cessione di un ramo d’azienda entro l’anno; infatti il ramo è stato trasferito a novembre 2025 e si prevede chiusura nel 2026. Se fosse andato in fallimento, probabilmente ci sarebbero voluti più anni e con meno valore. Quindi possiamo dire che la tempistica tipica dalla domanda all’omologazione è nell’ordine di mesi, non anni, ed è uno dei vantaggi di questa procedura.
Domanda 12: Che costi ha, in termini di tassazione e spese, il concordato semplificato?
Risposta: Ci sono vari costi: (a) spese di giustizia fisse (marche da bollo per il ricorso, contributo unificato – che per il concordato è di circa € 1000 attualmente); (b) compensi degli organi della procedura: l’esperto della composizione negoziata (calmierato per legge, in base a scaglioni sul debito, spesso qualche migliaio di euro), l’ausiliario nominato dal tribunale (simile a un commissario: anche il suo compenso è stabilito dal giudice e di solito è qualche percentuale sull’attivo o un tanto a misura dell’impegno), il liquidatore (che prende un compenso di legge proporzionale all’attivo realizzato, secondo le tabelle dei curatori fallimentari). (c) eventuali costi di pubblicità (es. pubblicazione in Gazzetta di estratti, bolli per registri) – non elevatissimi, ma presenti. E naturalmente i compensi dei professionisti che assistono il debitore (avvocato, commercialista attestatore se serve): questi sono pattuiti privatamente, ma spesso parte viene pagata prima o durante la procedura come prededuzione (devono però essere congrui e approvati dal giudice). Non c’è un “fondo spese” fisso come nel fallimento (dove c’è un registro spese), ma di fatto vanno sostenute le spese per portare a termine le attività (ad es. se c’è da fare una perizia per stimare un immobile in corso di procedura, il giudice chiederà di nominare un perito a spese della massa). Riassumendo: aspettarsi costi complessivi nell’ordine di qualche punto percentuale dell’attivo da liquidare. Ad esempio, se si liquidano 100.000 €, fra liquidatore e ausiliario potrebbero andare via 5-10.000 € di compensi. Nota fiscale: come detto, al momento c’è il nodo della tassazione delle sopravvenienze attive (il “condono” dei debiti potrebbe generare tasse); se non cambia la legge, bisogna considerare anche quell’esborso.
Domanda 13: Cosa succede se un creditore era garantito da una fideiussione o un pegno esterno?
Risposta: Il concordato semplificato vincola il debitore e i creditori nei rapporti reciproci, ma non incide sulle garanzie prestate da terzi. Quindi, se Tizio Srl ha un debito verso la banca garantito da fideiussione del socio Caio, e nel concordato Tizio Srl paga solo il 50% a quella banca, la banca potrà escutere Caio per il restante 50%. Caio sarà poi surrogato nel credito verso la Srl per quella parte, ma la Srl essendo esdebitata non pagherà (a meno che Caio avesse fatto riserva). In altre parole: i fideiussori, coobbligati e datori di pegno a garanzia di debiti della società restano obbligati per intero (salvo liberazione volontaria da parte del creditore). Questa è una differenza rispetto ad esempio al diritto statunitense (dove la discharge personale protegge i co-debtor in alcuni casi). In Italia no. Quindi attenzione: se siete garanti, potreste dover pagare voi la parte non pagata dall’azienda in concordato. Viceversa, se qualcuno ha garantito un vostro debito e questi paga al creditore, subentra come creditore nei vostri confronti (ma se siete esdebitati, non potrà rivalersi). Questo implica che in fase di concordato sarebbe opportuno coinvolgere i garanti: o pagano loro direttamente una quota nel piano, oppure si preparino alla eventuale escussione. Esempio pratico: in un concordato semplificato omologato a Bari nel 2024, la moglie dell’imprenditore aveva ipotecato la propria casa come garanzia di un debito bancario. La banca nel concordato ha ottenuto il 70% del suo credito, poi ha rinunciato a procedere sulla casa della moglie per il resto perché comunque soddisfatta in buona parte (e forse per accordi extra). Ma legalmente avrebbe potuto farlo per il restante 30%. Dunque, va valutato caso per caso.
Domanda 14: L’omologazione del concordato semplificato mi libera dai debiti residui (esdebitazione)?
Risposta: Sì, una volta eseguito il concordato, il debitore impresa viene liberato dai debiti concorsuali non soddisfatti, analogamente a quanto avviene con l’esdebitazione post-fallimentare. Nel Codice della Crisi (art. 118 e 282) si prevede che l’esdebitazione spetta al fallito persona fisica, ma nel concordato la liberazione è intrinseca all’omologa per la società (che una volta chiuso il concordato è liquidata e non più perseguibile). Se il debitore è persona fisica (impresa individuale), si ha un dubbio teorico: serve chiedere esdebitazione formale? In realtà, nella prassi concorsuale, al termine del concordato l’autorità giudiziaria attesta che il debitore è libero dai debiti anteriori non soddisfatti (salvo quelli esclusi per legge come sanzioni penali, debiti alimentari, ecc.). Nel concordato preventivo ordinario è chiaro (art. 119 L.F. prevedeva la liberazione integrale salvo diversi patti). Nel semplificato, pur non essendoci una norma ad hoc, per analogia vale lo stesso principio: l’omologa costituisce titolo per non poter più pretendere dai beni futuri del debitore il pagamento dei crediti oggetto del concordato. In sintesi, sì, il debitore uscirà “pulito” dai debiti dopo aver adempiuto al piano concordatario. Nel caso di società, essa normalmente viene cancellata dal registro imprese a fine liquidazione (cessando di esistere); nel caso di imprenditore individuale, egli prosegue come persona fisica ma senza quei debiti pregressi (con l’eccezione di eventuali debiti non falcidiabili: in passato IVA e ritenute non pagate integralmente restavano, ma oggi anche quelli sono falcidiabili; restano escluse solo obbligazioni “naturali” come alimenti, risarcimenti del danno da illecito penale, etc., che comunque raramente compaiono in contesti d’impresa).
Domanda 15: Cosa posso fare se i creditori iniziano ad aggredire i miei beni prima che riesca ad omologare il concordato?
Risposta: In fase di pendenza della procedura (composizione negoziata o concordato depositato), il debitore è protetto da misure automatiche o richieste al giudice. Se un creditore ignorasse queste protezioni e iniziasse/eseguisse un pignoramento, si possono prendere provvedimenti: ad esempio, segnalare subito al giudice della composizione negoziata o al tribunale del concordato che c’è un’azione in violazione della sospensione, chiedendo un provvedimento d’urgenza per dichiararla improcedibile. Oppure, se la protezione non era attiva (magari perché scaduta), si può comunque chiedere al giudice dell’esecuzione un rinvio dell’asta motivando che è in corso una procedura concorsuale. In molti casi i tribunali hanno un atteggiamento collaborativo: ad esempio, il Tribunale di Bologna nel 2025 ha stabilito che la pendenza di un concordato semplificato non impedisce a un creditore di ottenere un decreto ingiuntivo, ma impedisce di darvi esecuzione finché dura la procedura. Quindi se un creditore ottiene un decreto ingiuntivo durante la composizione negoziata, potrà notificartelo ma non potrà pignorare se sei nelle misure protettive. Se però non hai chiesto la sospensione e un creditore procede, devi immediatamente correre ai ripari chiedendo le misure. In estrema sintesi: comunicare attivamente a tutti i creditori che stai andando in una procedura concorsuale, invitarli a sospendere volontariamente le azioni (spesso funziona, perché capiscono che proseguire sarebbe inutile), e in caso di azioni ostinate, rivolgersi subito al tribunale per farle dichiarare improcedibili in virtù della prevalenza della procedura concorsuale.
Domanda 16: Il concordato semplificato può essere utilizzato per risolvere debiti fiscali elevati con l’Agenzia Entrate o l’INPS?
Risposta: Sì, certamente. Una buona parte dei casi pratici di concordato semplificato riguarda proprio aziende schiacciate da debiti con il Fisco o gli enti previdenziali. Attraverso il concordato, l’imprenditore può proporre di pagare solo una parte di tali debiti (ad esempio l’IVA al 30%, le sanzioni zero, ecc.) con un pagamento dilazionato, anche senza l’accordo formale dell’Agenzia Entrate. Nel concordato preventivo ordinario, per falcidiare l’IVA servirebbe la transazione fiscale (e l’adesione del Fisco o quantomeno il soddisfacimento minimo del 20% se vuoi forzarla). Nel concordato semplificato, grazie all’assenza di voto, c’è maggiore flessibilità nel trattare i crediti pubblici. L’unico limite è sempre la convenienza: bisogna dimostrare che lo Stato incassa in concordato almeno quanto incasserebbe pignorando e liquidando l’azienda. Spesso questo è facile da provare, considerando che le procedure fallimentari comportano costi e tempi lunghi. Dunque, sì, il concordato semplificato è uno strumento adatto a gestire grosse esposizioni tributarie e contributive. Va però integrato con gli strumenti di definizione agevolata: come detto, se c’è una rottamazione in corso o possibile, la si inserisce. Inoltre va considerata la questione fiscale delle sopravvenienze (il paradosso di dover pagare tasse sul debito tagliato, già discusso). Ma a livello di efficacia giuridica, l’omologa del concordato semplificato vincola l’Erario e l’INPS a quanto stabilito: ad esempio, se il piano dice che l’Agenzia delle Entrate riceverà €50.000 a saldo di €200.000 di debiti fiscali, una volta omologato l’Agenzia non potrà mai chiedere i €150.000 residui (andranno stralciati).
Domanda 17: È garantito al 100% che col concordato semplificato evito il fallimento?
Risposta: Garantito no, perché dipende dal buon esito della procedura. Se il concordato viene ammesso e poi omologato con successo, allora sì, la società non verrà dichiarata fallita e i debiti saranno risolti in quella sede. Ma se per qualche motivo l’omologazione non arriva (ad esempio il tribunale rigetta la domanda perché mancavano requisiti, o il debitore ritira la proposta perché ha trovato un accordo extra, o ancora i creditori fanno opposizione e la spuntano), allora il rischio di fallimento rimane. Diciamo che la presentazione del concordato semplificato sospende ed evita nell’immediato la dichiarazione di fallimento (il tribunale non può dichiarare il fallimento pendente una domanda di concordato se questa è ammissibile, se non contestualmente al rigetto dell’omologa). Quindi in ogni caso, provare il concordato semplificato è un tentativo che posticipa il fallimento e può scongiurarlo definitivamente se va in porto. Statistiche: nei primi due anni di applicazione diversi concordati semplificati sono stati omologati, anche contro il parere di qualche creditore importante (es. Agenzia Entrate), proprio per evitare fallimenti dispendiosi. È però cruciale presentare un piano serio e rispettare le regole: se il giudice fiuta abuso o mancanza di trasparenza, potrebbe non concedere il beneficio. In conclusione: non c’è garanzia assoluta, ma certamente il concordato semplificato è al momento lo strumento più efficace per evitare il fallimento, se ben utilizzato.
Domanda 18: Devo pagare qualcosa ai creditori durante il concordato semplificato?
Risposta: Durante la procedura in sé no, i pagamenti ai creditori restano congelati (salvo che il piano preveda anticipi). Anzi, una volta presentata la domanda di concordato, il debitore non può più pagare debiti anteriori se non autorizzato (per evitare preferenze). Quindi, dall’apertura della negoziazione fino all’omologa, i creditori concorsuali devono attendere. Fanno eccezione i cosiddetti debiti prededucibili: ad esempio, se devo continuare un minimo di attività, pagherò le forniture correnti, i dipendenti per le retribuzioni maturate in procedura, ecc., e questi sono considerati costi prededucibili che verranno soddisfatti prima di ripartire l’attivo ai creditori. Se il tribunale autorizza esercizio provvisorio di un ramo d’azienda, i debiti contratti lì saranno prededucibili. Ma i debiti che erano anteriori no, non vengono pagati durante. Solo dopo l’omologa si inizieranno a pagare i creditori, secondo le tempistiche del piano (che potrebbe prevedere subito la distribuzione se c’è cassa, oppure man mano che si vendono beni). Il debitore comunque nel piano può decidere di fare pagamenti parziali immediati ad alcuni creditori strategici, ma deve prevederlo nella proposta e giustificarlo (ad esempio: “pagherò subito i fornitori essenziali X e Y perché continuino a fornire durante la liquidazione” – questo può essere ammesso se funzionale). In linea di massima però, il debitore sospende i pagamenti e i creditori concorsuali non possono pretendere nulla sino alle ripartizioni concordatarie.
Domanda 19: Il concordato semplificato ha effetti sul DURC e sulla possibilità di continuare ad appaltare lavori pubblici?
Risposta: L’omologa del concordato (come quella di un concordato preventivo) consente al debitore di ottenere un DURC regolare in corso di procedura, pur avendo debiti contributivi, perché tali debiti sono ricompresi nel piano e l’INPS/INAIL non può reclamarli se non secondo il piano. Il Tribunale di Napoli ad esempio ha chiarito che la presenza di un concordato in corso non può bloccare il rilascio del DURC all’impresa, in quanto i debiti contributivi sono in fase di definizione concorsuale e non esigibili immediatamente. Quindi, teoricamente un’impresa in concordato semplificato potrebbe continuare ad eseguire appalti pubblici durante la liquidazione (se previsto l’esercizio provvisorio) senza essere esclusa per DURC irregolare. Naturalmente, trattandosi di procedura liquidatoria, è raro che l’impresa partecipi a nuovi appalti; più probabile che concluda quelli in corso, magari cedendo il contratto a terzi. Comunque la legge 80/2014 e succ. prevede che dall’ammissione al concordato (analogamente qui, dalla pubblicazione della domanda) e per un certo periodo, non si decada dagli appalti pubblici in essere. Bisogna però informare la stazione appaltante. In sintesi: il concordato semplificato non preclude automaticamente i rapporti con la P.A., ma essendo liquidatorio, verosimilmente li porterà a termine o li trasferirà.
Domanda 20: Vale la pena tentare un concordato semplificato anche se l’attivo è molto basso rispetto ai debiti?
Risposta: Dipende. Se l’attivo è proprio insignificante (es. pochi spiccioli) e i debiti enormi, il tribunale potrebbe dubitare della convenienza per i creditori e preferire dichiarare il fallimento (dove magari interviene lo Stato a pagare il TFR tramite il Fondo di Garanzia, ecc.). Però il concordato semplificato potrebbe essere utile lo stesso per ragioni diverse: ad esempio, se l’imprenditore persona fisica vuole evitare le limitazioni personali del fallimento (tipo la segnalazione in Centrale Rischi), o se anche con attivo basso c’è un piccolo vantaggio rispetto al fallimento (ad es. si risparmiano le spese fisse della procedura fallimentare). In generale, i tribunali non impongono percentuali minime di soddisfo nel semplificato, quindi anche un concordato che dà il 5% ai chirografari potrebbe passare se in fallimento prenderebbero zero. Bisogna ben evidenziare la differenza: se l’attivo è basso ma nel concordato viene dato tutto ai creditori (tolte le spese), non c’è pregiudizio. Spesso il fallimento “mangerebbe” quell’attivo in spese, mentre nel concordato se ne recupera almeno una parte per i creditori. Quindi direi: vale la pena se serve a evitare il fallimento e se si può dimostrare che i creditori anche per pochi punti percentuali ne traggono vantaggio (o almeno non svantaggio). Diverso è se non si riescono nemmeno a coprire le spese base: ad esempio, nessun attivo e solo debiti – in tal caso il concordato sarebbe inammissibile per mancanza di utilità (non posso omologare un concordato che non dà alcuna utilità ai creditori, seppur simbolica). L’ausiliario e il tribunale guarderanno questi aspetti. In pratica, c’è bisogno di almeno un minimo attivo da distribuire (anche fosse il 1-2%) per giustificare la procedura.
Ultime sentenze e riferimenti giurisprudenziali aggiornati (Gennaio 2026)
- Cassazione Civile, Sez. I, ord. n. 9730/2023: ha riconosciuto l’autonomia strutturale del concordato semplificato rispetto al concordato preventivo, evidenziando l’assenza di voto dei creditori, l’accesso subordinato all’esperimento della composizione negoziata e la finalità esclusivamente liquidatoria come tratti distintivi . È un riferimento fondamentale, in quanto conferma che al concordato semplificato non si applicano automaticamente tutte le disposizioni del concordato preventivo ordinario (se non richiamate), proprio per la sua natura sui generis.
- Tribunale di Bari, decreto 30 ottobre 2024 (Giud. Cutolo): ha affermato che l’omologazione del concordato semplificato vincola tutti i creditori anteriori ex art. 117 C.C.I.I., rendendo improcedibile l’opposizione a un precetto notificato da un creditore ipotecario prima dell’omologa . In particolare, ha stabilito che dopo l’omologa il creditore fondiario può soddisfarsi solo nell’ambito del concordato, non potendo proseguire individualmente nell’esecuzione (nemmeno se aveva già un titolo esecutivo).
- Tribunale di Bologna, decreto 18 marzo 2025 (Pres. Atzori): in sede di omologa ha valutato il requisito della “correttezza e buona fede” delle trattative ex art. 25-sexies. Dal commento emerge che il tribunale felsineo considera tale requisito come sostanziale, esaminando il comportamento sia del debitore che dei creditori durante la negoziazione. Viene sottolineato come un atteggiamento ostruzionistico ingiustificato dei creditori possa essere valutato a favore del debitore (in termini di meritevolezza dell’accesso al concordato), e viceversa una condotta poco trasparente del debitore potrebbe precludere l’omologa.
- Tribunale di Lucca, decreto 16 maggio 2025: ha omologato un concordato semplificato nonostante l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo soddisfatto il test di convenienza. Il tribunale ha verificato che la proposta concordataria (che falcidiava parte dei tributi) assicurava al Fisco e agli altri creditori un importo almeno pari a quello ricavabile in liquidazione giudiziale, respingendo le doglianze dell’Erario. Questo provvedimento conferma l’orientamento secondo cui la transazione fiscale “imposta” dal concordato semplificato è ammissibile quando evita un pregiudizio al Fisco stesso rispetto all’alternativa . (Fonte: Fiscooggi, “Prima del concordato semplificato occorre provare soluzioni alternative”, 2025).
- Corte d’Appello di Bari, decreto 23 ottobre 2025: ha affrontato un caso di concordato semplificato “in bianco” (con riserva) e misure protettive scadute, stabilendo che la competenza a decidere sul reclamo avverso la proroga delle misure protettive appartiene allo stesso giudice della crisi d’impresa. Ha confermato la possibilità di ottenere misure cautelari ulteriori per proteggere il patrimonio anche in prossimità della scadenza dei termini massimi, garantendo la tenuta delle trattative fino al deposito del piano.
- Tribunale di Reggio Emilia, decreto 29 luglio 2025: ha ritenuto ammissibile, in sede di omologa, una modifica migliorativa della proposta concordataria presentata dal debitore, purché non ne venga stravolta la natura liquidatoria essenziale. In altri termini, se durante il procedimento emerge l’opportunità di apportare correttivi al piano (ad esempio un’offerta migliorativa per un bene), il debitore può modificare la proposta originaria prima dell’omologa, con l’unico limite di non trasformarla in qualcosa di diverso (ad es. non può diventare un piano di continuità). Ciò per favorire la massima soddisfazione dei creditori senza dover avviare una nuova procedura.
- Tribunale di Cuneo, decreto 15 luglio 2025: ha elencato le verifiche che il tribunale deve compiere ai fini dell’omologa del concordato semplificato. In particolare, ha evidenziato: la presenza della relazione finale dell’esperto con attestazione di buona fede; la regolare formazione delle classi di creditori (se previste); la completezza della documentazione depositata; la fattibilità giuridica ed economica del piano di liquidazione; il rispetto delle cause di prelazione (Absolute Priority Rule) e l’assenza di pregiudizio per i creditori chirografari in termini di convenienza. Questo decreto funge da linea guida pratica su come i tribunali stanno applicando la norma, assicurando un controllo di legalità e merito pur senza la votazione dei creditori.
(Le sentenze della Cassazione e dei Tribunali citate sono tratte da fonti ufficiali e banche dati giurisprudenziali aggiornate al 22/01/2026. Si raccomanda in ogni caso di riferirsi al testo integrale dei provvedimenti per una visione completa.)
Conclusione
Il concordato semplificato per la liquidazione rappresenta, in questo inizio 2026, un’arma giuridica preziosa e innovativa per l’imprenditore schiacciato dai debiti. Nel corso dell’articolo abbiamo visto come esso consenta di evitare il fallimento, liquidando il patrimonio sotto l’egida del tribunale e mettendo al riparo il debitore dalle aggressioni individuali dei creditori. Abbiamo esaminato le leggi di riferimento – dal D.L. 118/2021 al Codice della Crisi aggiornato – e le più recenti pronunce giurisprudenziali, che ne hanno confermato la legittimità e delineato i confini (dall’autonomia rispetto al concordato preventivo tradizionale, alla vincolatività per i creditori dopo l’omologa) . Dall’analisi svolta emergono alcuni punti fermi:
- Il concordato semplificato è uno strumento rapido e coattivo: in pochi mesi può portare alla liberazione dai debiti, senza necessitare del consenso dei creditori, ma garantendo comunque loro un trattamento equo (almeno pari alla liquidazione fallimentare). Questo permette al debitore di superare situazioni altrimenti insanabili, specie quando uno o pochi creditori bloccherebbero qualsiasi accordo.
- Il debitore mantiene un ruolo proattivo: deve agire con tempestività, correttezza e trasparenza, seguendo i passi giusti (dalla composizione negoziata al deposito del piano nei termini, fino alla cooperazione col liquidatore). In cambio, ottiene il beneficio dell’esdebitazione e di un controllo più “morbido” rispetto al fallimento (niente interdizioni personali, nessun curatore che spossessa l’imprenditore fino all’omologa, ecc.). La procedura è più snella e meno costosa, il che significa più valore distribuibile ai creditori in minor tempo.
- Abbiamo evidenziato come, accanto al concordato, esistano soluzioni alternative o complementari: dagli accordi stragiudiziali alla rottamazione delle cartelle (oggi rottamazione-quinquies) , dai piani del consumatore per i debiti personali all’accordo di ristrutturazione per le imprese in continuità. Questo ventaglio di opzioni consente di cucire un “abito su misura” per ogni situazione debitoria. Il concordato semplificato spesso si inserisce come tassello finale di un percorso: prima si prova a risolvere bonariamente, e solo se tutto fallisce si ricorre alla procedura in tribunale. Ciò non toglie che sia fondamentale prepararlo con largo anticipo come piano B.
- Dal punto di vista pratico, abbiamo fornito consigli operativi: reagire subito alle notifiche di atti, attivare la negoziazione assistita per proteggersi, sfruttare le misure protettive, coinvolgere i creditori chiave nelle trattative e non chiudersi al dialogo. Abbiamo messo in guardia dai trascismi e dalle improvvisazioni, nonché dal sottovalutare aspetti tecnici come le comunicazioni ai creditori e gli effetti fiscali. Seguire questi consigli può fare la differenza tra un concordato approvato e uno respinto.
- Soprattutto, abbiamo ribadito l’importanza di affidarsi a professionisti esperti. Le norme concorsuali sono complesse e in continua evoluzione (lo dimostrano i correttivi del 2022 e 2024, nonché la recente prassi sui debiti fiscali). Affrontare una crisi d’impresa senza guida esperta equivale a navigare in mare agitato senza bussola. Un avvocato specializzato come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, insieme al suo team di avvocati e commercialisti, può fornire quella bussola e condurre il debitore verso un porto sicuro, sia esso un accordo stragiudiziale o un concordato ben riuscito. Le competenze multidisciplinari del suo studio – dal diritto bancario al tributario, dall’esperienza nei tribunali fallimentari al ruolo di gestore OCC – garantiscono una visione completa e soluzioni efficaci e tempestive.
In definitiva, il messaggio per l’imprenditore indebitato è chiaro: non esistono situazioni senza via d’uscita. Il concordato semplificato e gli altri strumenti legali analizzati offrono vie concrete per ristrutturare o azzerare i debiti, preservando quanto più possibile il patrimonio e la dignità del debitore. L’importante è agire subito e con il supporto giusto.
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