Introduzione
Il concordato preventivo è uno strumento legale di salvataggio aziendale di fondamentale importanza per imprenditori e debitori in crisi finanziaria. Nel 2026 la materia è più attuale che mai: normative recenti e riforme hanno aggiornato procedure e requisiti, rendendo il concordato un’opportunità concreta per evitare il fallimento (ora liquidazione giudiziale) e bloccare sul nascere esecuzioni forzate, pignoramenti e altre azioni dei creditori. Perché è così importante agire tempestivamente? Perché i rischi di inattività o errori sono elevati: ignorare un atto di pignoramento o una cartella esattoriale definitiva può portare a perdite irreversibili (ad esempio, la vendita all’asta di beni aziendali o immobili) e a responsabilità personali per amministratori. Allo stesso modo, proporre un concordato senza la necessaria preparazione può comportare l’inammissibilità della domanda e l’avvio diretto della procedura fallimentare. Ecco perché occorre conoscere bene cosa fare e come procedere sin dal primo segnale di crisi, evitando gli errori più comuni e sfruttando tutte le difese e soluzioni legali disponibili.
In questa guida esamineremo in modo autorevole e aggiornato (gennaio 2026) le principali soluzioni legali per affrontare un concordato preventivo. Anticiperemo sin da subito alcuni punti chiave: la possibilità di congelare immediatamente le azioni esecutive dei creditori con le misure protettive, l’importanza di predisporre un piano fattibile e attestato che offra ai creditori almeno quanto otterrebbero in un fallimento, le strategie per ridurre i debiti tributari e previdenziali tramite la transazione fiscale (ad esempio abbattendo sanzioni e interessi e pagando il resto a rate fino a 10 anni ), nonché le opzioni alternative come le definizioni agevolate (rottamazione delle cartelle), gli accordi di ristrutturazione e, per i soggetti non fallibili, i piani del consumatore e l’esdebitazione. Il tutto sarà esposto con un taglio pratico e professionale, dal punto di vista del debitore/contribuente, indicando step-by-step cosa succede dalla notifica di un atto di riscossione o di un precetto fino all’omologazione del concordato e oltre.
Prima di addentrarci nell’analisi, è doverosa la presentazione del professionista che può guidarti in questo percorso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, vanta oltre 16 anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti a livello nazionale specializzati proprio in crisi d’impresa e debiti fiscali. L’Avv. Monardo è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e figura come professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Inoltre, ha conseguito l’abilitazione di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, potendo assistere le aziende nelle procedure di composizione negoziata introdotte di recente. In pratica, ciò significa che l’Avv. Monardo e il suo staff possono offrire un aiuto concreto e completo al debitore in difficoltà: dall’analisi dell’atto ricevuto (cartella esattoriale, atto di pignoramento, decreto ingiuntivo, ecc.), alla predisposizione di ricorsi e opposizioni per sospendere immediatamente gli effetti dell’atto; dalla trattativa con creditori bancari o con l’Agenzia delle Entrate Riscossione per trovare accordi sostenibili, alla formulazione di piani di rientro e piani concordatari. Il team segue sia soluzioni giudiziali (come il concordato stesso o i ricorsi tributari) sia soluzioni stragiudiziali (come transazioni a saldo e stralcio, accordi di ristrutturazione e consulenza sulle rottamazioni), offrendo un approccio integrato legale-contabile.
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Contesto Normativo e Giurisprudenziale del Concordato Preventivo
Per capire come muoversi nel 2026, è essenziale avere chiaro il quadro normativo attuale del concordato preventivo e le principali pronunce giurisprudenziali recenti in materia. Il concordato preventivo è oggi disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), introdotto con il D.Lgs. 14/2019 e definitivamente entrato in vigore nel 2022 dopo varie proroghe. Questo nuovo Codice ha sostituito la storica Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) e ha portato un cambiamento di prospettiva: dall’ottica puramente liquidatoria del vecchio fallimento si è passati a un approccio orientato alla prevenzione della crisi e alla conservazione dei valori aziendali, in linea con i principi della Direttiva UE 2019/1023 (cd. Direttiva Insolvency) . Il concordato preventivo, da strumento considerato residuale, è diventato il veicolo negoziale principale per ristrutturare i debiti, consentendo all’imprenditore di rimanere alla guida del risanamento sotto vigilanza giudiziale .
Fonti Normative
Vediamo quali sono le norme chiave del Codice della Crisi in tema di concordato preventivo (c.d. “concordato preventivo tradizionale”, oggetto di questa trattazione). La riforma concorsuale è stata un percorso lungo: dalla legge delega 155/2017, al Codice del 2019, fino a ben tre decreti correttivi successivi che hanno recepito evoluzioni normative e la direttiva europea. In particolare: il D.Lgs. 147/2020 (primo correttivo), il D.Lgs. 118/2021 (secondo correttivo, che ha introdotto la composizione negoziata e anticipato alcune norme del Codice) e il D.Lgs. 83/2022 (terzo correttivo, per l’adeguamento alla Direttiva UE 2019/1023) . Da settembre 2024 è in vigore un ulteriore correttivo, il D.Lgs. 136/2024, che ha completato l’aggiornamento del Codice . Complessivamente, le regole del concordato sono state ridefinite, mantenendo però un caposaldo: il principio del “quid pluris” in favore dei creditori, ovvero l’obbligo che il piano garantisca ai creditori almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale del debitore .
Ecco le principali disposizioni del CCII sul concordato preventivo e il loro contenuto essenziale:
- Art. 47 CCII – Procedimento di apertura: disciplina il deposito del ricorso per concordato, la verifica di ammissibilità da parte del Tribunale e la nomina degli organi (giudice delegato e commissario giudiziale) . In pratica, l’art.47 regola la fase iniziale: la domanda di concordato deve essere corredata dai documenti di legge (elenco creditori, bilanci ultimi esercizi, relazione dell’attestatore ecc.), il Tribunale verifica i requisiti e, se tutto regolare, emette il decreto di apertura nominando gli organi della procedura .
- Art. 48 CCII – Omologazione: regola la fase finale, ossia l’udienza di omologa del concordato. Il Tribunale verifica le maggioranze raggiunte nel voto dei creditori e il rispetto dei requisiti di legge (ad es. che il piano soddisfi il soglia minima di soddisfacimento), quindi emette il decreto di omologazione, che viene iscritto nel Registro delle Imprese . L’art.48 prevede anche la possibilità di opposizioni all’omologa da parte dei creditori dissenzienti (come già avveniva sotto il vecchio art.180 L.Fall.).
- Art. 84 CCII – Contenuto essenziale del piano: è una norma cruciale che fissa gli obblighi minimi del piano concordatario. Ribadisce che il piano deve assicurare ai creditori una soddisfazione almeno pari a quella ottenibile in caso di liquidazione giudiziale (principio del best interest test, o principio del quid pluris) . Inoltre, dopo il correttivo del 2022, l’art.84 impone requisiti aggiuntivi per il concordato liquidatorio: in caso di piano liquidatorio puro, è obbligatorio offrire almeno il 20% ai creditori chirografari (cioè ai creditori chirografari deve essere garantito un pagamento minimo del 20% del loro credito) e prevedere un apporto di risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo dell’impresa . Queste soglie rinforzano la tutela dei creditori nelle proposte liquidatorie, dove manca la prospettiva di continuità aziendale . In altre parole, il legislatore vuole evitare concordati liquidatori troppo “penalizzanti” per i creditori, imponendo un minimo di ritorno economico e nuovo valore apportato dall’esterno (es. da soci o terzi investitori).
- Art. 91 CCII – Offerte concorrenti: consente che il piano di concordato preveda l’offerta d’acquisto di beni o dell’azienda da parte di un soggetto già individuato dal debitore, ma a tutela del mercato impone che tale offerta sia resa pubblica per raccogliere offerte concorrenti . Ciò significa che, se il debitore ha un acquirente interessato ad acquistare un ramo d’azienda o un immobile nell’ambito del concordato, l’operazione non può avvenire in modo “privato” bensì deve essere pubblicizzata, così che eventuali terzi possano presentare offerte migliori (garantendo il massimo realizzo a beneficio dei creditori). Questa previsione mira a evitare favoritismi e ad assicurare trasparenza e massima valorizzazione degli attivi.
- Art. 94 CCII – Vendite prima dell’omologazione: disciplina le alienazioni anticipatee (vendite o affitti di azienda, di rami aziendali o beni) che il debitore può compiere prima che il concordato sia omologato. Tali atti straordinari sono possibili solo con autorizzazione del Giudice Delegato e devono avvenire tramite procedure competitive (pubblicità, stima del bene, ecc.) . È una norma che richiama i controlli già noti nella legge fallimentare (ad es. gli artt. 163-bis e 182 del vecchio impianto): anche in concordato, se si vendono beni prima della fine della procedura, bisogna farlo con aste o comparazione di offerte, non con trattative riservate.
- Art. 114 CCII – Vendite concordatarie: stabilisce che dopo il deposito del piano di concordato, tutte le vendite di beni dovranno rispettare, per quanto compatibili, le regole previste per la liquidazione giudiziale (il che rimanda agli artt. 216 e seguenti CCII sulla vendita fallimentare) . In sintesi, il concordato deve seguire gli stessi principi delle vendite fallimentari: stima preventiva dei beni, pubblicità degli avvisi di vendita, numero minimo di tentativi per vendere un immobile, ecc. L’art.114 quindi garantisce che le cessioni nell’ambito di un concordato avvengano con adeguate forme di trasparenza e competitività sul mercato, proprio come avviene nelle vendite fallimentari forzate.
- Art. 216 CCII – Vendite forzate (liquidazione): norma di rinvio che contiene la disciplina generale delle vendite nell’esecuzione dei piani di liquidazione, applicabile anche al concordato. Prevede, ad esempio, l’obbligo di una stima, la pubblicità delle vendite, almeno tre esperimenti d’asta all’anno per gli immobili, ecc. . Sono tutte regole volte ad evitare svendite e ad accelerare comunque le procedure (fissando un numero massimo di tentativi entro un certo tempo).
Oltre al CCII, restano applicabili alcune norme del Codice Civile e del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) rilevanti in ambito concordatario. Ad esempio, l’art. 2643 c.c. impone l’iscrizione presso il Registro delle Imprese del provvedimento di omologazione del concordato, in modo che i terzi possano sapere che l’azienda è in procedura (è un effetto pubblicitario importante). Sul fronte fiscale, citiamo l’art. 86, comma 5, TUIR (introdotto dal D.L. 118/2021, convertito in L.147/2021): questa norma stabilisce un trattamento fiscale agevolato fondamentale, cioè che la cessione di beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini delle imposte dirette . In parole semplici, se nel concordato vendi dei beni (o cedi l’intera azienda) per pagare i creditori, l’eventuale utile sulla vendita non sarà tassato come plusvalenza, e analogamente non potrai dedurre eventuali perdite come minusvalenza. Questa “detassazione delle plusvalenze concordatarie” è stata confermata sia dalla Corte di Cassazione (già con sentenza n. 5112/1996) sia dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 29/E/2004) . In origine si discuteva se valesse solo per i concordati con cessione dei beni ai creditori (cessio bonorum), ma oggi è pacifico che si applichi a qualsiasi concordato preventivo che comporti vendite di beni . Ciò è un notevole vantaggio fiscale: l’imprenditore non deve preoccuparsi di una potenziale imposta sui redditi per aver venduto immobili o asset in concordato, potendo così massimizzare le risorse da distribuire ai creditori. Analogamente, ricordiamo che i debiti cancellati a seguito del concordato non generano sopravvenienze attive imponibili per il debitore, in virtù di norme fiscali di favore (come già chiarito in passato, es. Cass. SS.UU. 27/07/2004 n.14083 e altre, relative all’irrilevanza fiscale degli stralci concordatari ).
Di seguito, una tabella riepilogativa delle norme chiave e dei relativi contenuti per riferimento rapido:
Tabella 1 – Normativa Chiave sul Concordato Preventivo
| Norma | Contenuto Principale |
|---|---|
| Art. 47 CCII | Procedimento di apertura del concordato: documenti da depositare (piano, attestazione, elenco creditori, bilanci), verifica di ammissibilità da parte del Tribunale, nomina di giudice delegato e commissario giudiziale . |
| Art. 48 CCII | Omologazione: udienza in camera di consiglio, verifica del consenso dei creditori (maggioranze di voto) e dei requisiti di legge (soddisfacimento minimo, regolarità del piano), eventuali opposizioni e decreto di omologa iscritto nel Registro Imprese . |
| Art. 84 CCII | Contenuto del piano e requisiti di ammissibilità: i creditori devono ricevere almeno il valore di liquidazione (best interest test); per i concordati liquidatori puro almeno 20% ai chirografari + apporto esterno ≥10% dell’attivo ; possibilità di concordato in continuità aziendale (diretta/indiretta) e misto, con obbligo in ogni caso di rispettare il principio del quid pluris in favore dei creditori. |
| Art. 91 CCII | Offerte di acquisto nel piano: se il piano prevede la cessione di un bene o azienda ad un soggetto determinato, il Tribunale deve curare adeguata pubblicità per raccogliere offerte concorrenti ; eventuale gara tra più offerenti per massimizzare il valore. |
| Art. 94 CCII | Alienazioni prima dell’omologazione: il giudice delegato può autorizzare, prima dell’omologa, la vendita o affitto di azienda (o ramo) e la vendita di beni, purché tramite procedure competitive (pubblicità, stima) . Ciò consente di salvare in tempi rapidi asset aziendali essenziali, ma sempre garantendo trasparenza. |
| Art. 114 CCII | Vendite concordatarie dopo il deposito del piano: per tutte le cessioni di beni effettuate in corso di procedura si applicano le regole della liquidazione giudiziale (es. vendite competitive, numero di tentativi d’asta, ecc.) , assicurando par condicio creditorum e massima resa dell’attivo. |
| Art. 216 CCII | Disciplina generale delle vendite forzate nelle procedure concorsuali: obbligo di stima, avviso pubblico, almeno 3 tentativi di vendita per beni immobili ogni anno ; principio di competitività per evitare depauperamento dell’attivo. Queste regole si applicano per quanto compatibili anche nel concordato. |
| Art. 2643 c.c. | Formazione degli effetti verso terzi: l’apertura e soprattutto l’omologazione del concordato devono essere iscritte nel Registro delle Imprese, così che terzi e creditori ne abbiano pubblica notizia (tutela dell’affidamento dei terzi). |
| Art. 86, c.5 TUIR | Regime fiscale agevolato: la cessione di beni ai creditori in sede di concordato preventivo è neutral fiscalmente, non genera plusvalenze né minusvalenze imponibili . In sostanza, i ricavi da vendita concordataria non sono tassati come reddito d’impresa (detassazione delle plusvalenze concordatarie). |
Tipologie di Concordato Preventivo
Il Codice della Crisi prevede diverse modalità di concordato preventivo, a seconda degli obiettivi e delle caratteristiche del piano proposto. Possiamo distinguere principalmente:
- Concordato liquidatorio: il piano propone la liquidazione integrale dell’attivo dell’impresa, cioè la vendita di tutti i beni (compresa eventualmente l’intera azienda) per distribuire il ricavato ai creditori . In questo scenario l’impresa di fatto cessa l’attività (anche se formalmente, durante la procedura, il debitore rimane come amministratore “attenuato” dei beni sino alla nomina di un liquidatore giudiziale) . È la forma più vicina al vecchio fallimento, ma con maggior controllo da parte del debitore e la possibilità di evitare alcune conseguenze negative del fallimento (ad esempio, il patrimonio personale degli amministratori di società di capitali rimane tendenzialmente protetto se non hanno garanzie personali, a differenza di quanto avviene se la procedura sfociasse in azioni di responsabilità). Nel concordato liquidatorio “tradizionale” il debitore gestisce formalmente l’impresa durante la procedura, ma il suo scopo è solo vendere e liquidare il patrimonio. Requisiti particolari: come detto, deve assicurare almeno il 20% ai chirografari e un apporto esterno ≥10% attivo ; inoltre se il piano prevede la liquidazione del patrimonio o dell’azienda, il Tribunale nomina un liquidatore giudiziale che si occuperà di realizzare le vendite (figura simile al curatore, introdotta proprio dall’art.84 comma 8 CCII) .
- Concordato con continuità aziendale: qui l’obiettivo è proseguire l’attività d’impresa, utilizzando i flussi futuri generati dall’azienda per pagare i creditori . Si distingue una continuità diretta e una continuità indiretta. Nella continuità diretta, l’imprenditore rimane alla guida della propria azienda e la mantiene operativa durante e dopo il concordato, destinando parte degli utili futuri al soddisfacimento dei debiti pregressi . Nella continuità indiretta, invece, l’azienda (o rami di essa) viene ceduta o affittata a un terzo che la prosegue, garantendo per esempio il mantenimento dei livelli occupazionali (si pensi a quando un investitore rileva un’azienda in crisi nell’ambito del concordato). In tal caso il ricavato della cessione confluisce nel piano per pagare i creditori, mentre l’attività continua sotto la guida del nuovo acquirente . Requisiti particolari: nel concordato in continuità il legislatore vuole tutelare la prosecuzione dell’impresa e i posti di lavoro, quindi richiede un piano industriale sostenibile e impone la salvaguardia dei lavoratori (ad es. l’art. 105 CCII sul trasferimento d’azienda in continuità richiama l’art.2112 c.c. per la tutela dei dipendenti). Non c’è una percentuale minima prestabilita per i chirografari (la soglia 20% non si applica se c’è continuità ), purché comunque abbiano una “utilità economica” dal piano (la Cassazione ha chiarito che in continuità non è ammissibile un piano che non preveda alcuna utilità concreta per i chirografari, devono ricevere qualcosa ). In caso di continuità indiretta, spesso il piano include clausole per assicurare che l’acquirente mantenga la forza lavoro e realizzi gli investimenti promessi.
- Concordato misto: molte situazioni pratiche non sono bianche o nere ma richiedono un approccio ibrido, combinando cessione di alcuni beni e contestuale continuazione dell’attività su altri fronti. Il concordato misto prevede quindi una liquidazione parziale di asset non strategici e insieme una continuità parziale sull’attività core dell’azienda . Ad esempio, un’azienda potrebbe vendere immobili o divisioni non essenziali per fare cassa e pagare parte dei creditori, mantenendo però la gestione del business principale generatore di reddito. Anche nel misto valgono le soglie minime (se c’è una parte liquidatoria significativa, occorre rispettare almeno il 20% ai chirografari su quella parte) , e il tribunale valuterà caso per caso se la proposta vada considerata prevalentemente liquidatoria o in continuità ai fini dei requisiti di legge . La giurisprudenza, anche sotto la vecchia legge, ha stabilito che in caso di piani misti occorre applicare la disciplina della continuità per la parte di azienda che prosegue e quella liquidatoria per la parte dismessa (Cass. 15/01/2020 n. 734).
Riassumiamo le differenze principali tra queste tipologie:
Tabella 2 – Differenze tra Tipologie di Concordato Preventivo
| Tipologia | Finalità principale | Gestione aziendale | Liquidazione beni | Requisiti particolari |
|---|---|---|---|---|
| Liquidatorio | Cessazione attività e smobilizzo totale dell’attivo per pagare i creditori | Il debitore rimane formalmente amministratore (sotto controllo), ma l’impresa di fatto si ferma salvo atti di ordinaria amministrazione | Vendita di tutti i beni e dell’azienda (in blocco o frazionata); il Tribunale nomina un liquidatore giudiziale che esegue le vendite | Soddisfacimento ≥ valore di liquidazione; ≥20% ai chirografari + apporto esterno ≥10% attivo . Se manca questo, il piano è inammissibile |
| Continuità diretta | Proseguimento dell’attività da parte dello stesso imprenditore, per risanare l’azienda | L’imprenditore/debitore rimane in carica e gestisce l’impresa (sotto la vigilanza del Commissario); gli organi sociali restano funzionanti anche se ci sarebbero perdite oltre il capitale | Può prevedere alcune cessioni di beni non strategici o la vendita di cespiti isolati, ma l’obiettivo è continuare l’esercizio d’impresa | Obbligo di presentare un piano industriale sostenibile con prospetto di flussi finanziari per pagare i creditori. Devono essere tutelati i lavoratori (no licenziamenti di massa se evitabili). I creditori chirografari devono ottenere un’utilità economica concreta (non si può offrire 0%) . Possibile cram-down interclassi se almeno una classe approva (vedi oltre) |
| Continuità indiretta | Conservazione dei valori aziendali tramite terzi: cessione o affitto dell’azienda a un soggetto terzo che la prosegue | L’azienda o un ramo viene trasferito a un acquirente/affittuario che la gestirà. Il debitore originario cessa l’attività, ma parte dei proventi della cessione finanziano il concordato | Cessione dell’azienda o di rami a terzi, eventualmente con affitto temporaneo nelle more. La cessione può prevedere clausole: es. mantenimento livelli occupazionali. Se affitto d’azienda, si applicano norme specifiche (L.392/78 per affitti commerciali, regole IVA, ecc.) | Spesso equiparato a continuità diretta ai fini dei requisiti: l’importante è dimostrare che la soluzione tramite terzo dà più valore ai creditori rispetto alla liquidazione. Richiesta la conformità all’art. 2112 c.c. sui lavoratori (conservazione dei diritti dei dipendenti in caso di trasferimento). In caso di cessione, l’acquirente può anche farsi carico di alcuni debiti (accolli) per facilitare l’omologa. |
| Misto | Combinare le due logiche: liquidare ciò che non serve e continuare il resto | Parte dell’azienda viene dismessa o chiusa, il resto prosegue con il debitore o con un terzo partner | Vendita di beni non strategici o rami marginali per fare cassa; continuità sull’attività centrale (eventualmente con ristrutturazione) | Applicazione mista dei requisiti: se c’è componente liquidatoria, si devono rispettare le soglie (≥20% ai chirografari sulla parte liquidata). Il piano deve indicare chiaramente quali beni vengono liquidati e quali restano in funzione (art.84 c.8 CCII) . Di solito il Tribunale valuta la prevalenza: se la parte liquidata è significativa, nomina comunque un liquidatore giudiziale. |
Nota: In questa trattazione consideriamo il concordato preventivo “tradizionale”, come disciplinato dal CCII. Esistono anche procedure affini per debitori minori, ad esempio il “concordato minore” previsto per i piccoli imprenditori non fallibili (inserito nel Codice per assorbire le procedure da sovraindebitamento) o il “concordato semplificato” per la sola liquidazione attivabile dopo il fallimento di una composizione negoziata (introdotto dal D.L. 118/2021). Tali varianti però esulano dal focus di questo articolo; qui ci concentriamo sul concordato preventivo ordinario ex art. 84 CCII, applicabile agli imprenditori in crisi o insolvenza che vogliono evitare la liquidazione giudiziale tramite un accordo con i creditori.
Evoluzioni giurisprudenziali recenti
La giurisprudenza italiana, soprattutto della Corte di Cassazione, ha prodotto negli ultimi anni numerose sentenze che chiariscono aspetti applicativi del concordato preventivo nella nuova cornice normativa. Prima di passare alla pratica della procedura, evidenziamo alcune pronunce autorevoli recentissime (2024-2025) che è utile conoscere:
- Effetti protettivi del concordato sulla azioni esecutive: le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 2607 del 29/01/2024) hanno ribadito un principio fondamentale: dopo la presentazione di un ricorso per ammissione al concordato preventivo, non possono essere iniziate né proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori . Questo principio, già sancito dall’art.168 della vecchia legge fall. e ora dagli artt. 54 e 7 CCII, è confermato ai massimi livelli: il deposito della domanda di concordato genera uno “scudo” che blocca pignoramenti, aste e misure cautelari pendenti o future sui beni del debitore. (Approfondiremo più avanti le misure protettive e come ottenerle).
- Soddisfacimento minimo dei chirografari: Cassazione Sez. I, sent. n. 22169/2024 (6 agosto 2024) ha evidenziato che, nel concordato in continuità, l’eventuale surplus generato dalla prosecuzione dell’attività non può essere distribuito ignorando le cause di prelazione . Ciò significa che se la continuità aziendale produce valore aggiuntivo, questo extra profitto non può essere arbitrariamente dato ad alcuni creditori violando la graduazione dei privilegi: rimane il divieto di alterare la par condicio creditorum. Inoltre Cass. Sez. I, n. 25919/2024 (2 ottobre 2024) ha sancito che non è ammissibile un concordato in continuità che non preveda alcuna utilità per i creditori chirografari . Anche se la legge non fissa un minimo percentuale in continuità, deve comunque esserci una prospettiva di soddisfacimento economicamente apprezzabile per i creditori chirografari; un piano che li lasci a zero verrebbe dichiarato inammissibile.
- Voto dei creditori e maggioranze: la Cassazione ha chiarito alcuni punti sul conteggio dei voti. Ad esempio, Cass. Sez. I, n. 27345/2024 (22 ottobre 2024) ha affermato che i creditori che non esprimono voto sono equiparati ai dissenzienti ai fini del calcolo delle maggioranze . In pratica, se un creditore non vota affatto, viene considerato come “no” quando si calcola se la maggioranza dei crediti ha approvato la proposta. Questo incentivo a votare (perché l’astensione di fatto equivale a un voto contrario) era già prassi applicativa e ora trova conferma giurisprudenziale. Tuttavia, la stessa sentenza ha escluso che la mancata notifica dell’omologa ai creditori non votanti configuri una lesione del contraddittorio: se non hanno votato sono comunque dissenzienti noti, ma non si genera nullità per mancato coinvolgimento in sede di omologa . Altra pronuncia (Cass. n. 34372/2024, sez. I, 24 dicembre 2024) ha chiarito che l’ammissione provvisoria al voto di un credito contestato non produce effetti sul merito dell’accertamento del credito . Il giudice delegato decide se un creditore può votare solo ai fini del calcolo delle maggioranze, ma tale decisione non fa stato sull’effettiva esistenza o entità del credito, che potrà essere accertata definitivamente in sede di verifica (questo per ribadire che il voto di un credito poi eventualmente escluso non invalida il procedimento di omologa, incide solo sul quorum in quel momento).
- Modifica della proposta e nuovi voti: Cass. Sez. I, n. 12137/2024 (6 maggio 2024) ha dettato un principio importante: se la proposta concordataria viene modificata in modo sostanziale, occorre rinnovare la votazione dei creditori, essendo inefficaci i voti espressi prima della modifica . Questo garantisce che i creditori si pronuncino informati sul piano effettivamente da omologare. Il principio tutela i creditori da cambiamenti che potrebbero alterare il trattamento dei loro crediti senza aver avuto la possibilità di esprimersi.
- Omologazione e cram-down interclassi: una novità introdotta dal Codice della Crisi in recepimento della direttiva UE è il cram-down sulle classi dissenzienti. In passato, se le maggioranze non erano raggiunte, il concordato falliva (salvo la transazione fiscale che vedremo). Oggi, se almeno una classe di creditori vota a favore (tra quelle che riceveranno qualche soddisfacimento), il Tribunale può ugualmente omologare il concordato anche contro il voto contrario di altre classi, purché il piano sia equo e soddisfi il best interest test per i dissenzienti. Un esempio applicativo è dato da Tribunale di Milano, decreto 30 maggio 2024, che ha omologato un concordato applicando la ristrutturazione trasversale (cross-class cram-down) sulla base del voto favorevole di una sola classe “interessata”, ritenendo soddisfatti i criteri di legge . In pratica, se il piano offre ai creditori dissenzienti almeno quanto avrebbero in liquidazione e non li discrimina ingiustamente, può essere imposto anche senza il loro voto favorevole. Questo è particolarmente utile nei concordati in continuità con classi numerose, o quando ad esempio banche privilegiate votano no ma i chirografari sì: se il piano è più conveniente per tutti rispetto all’alternativa, il giudice può superare il dissenso delle classi minoritarie. Tra le modifiche portate dal correttivo 2022 c’è proprio l’introduzione esplicita del “best interest test” e del “absolute priority rule” in sede di omologa (artt. 112-114 CCII), per cui il giudice verifica che nessun creditore dissenziente riceva meno di quanto otterrebbe nei scenari alternativi (liquidazione o altre soluzioni) .
- Effetti dell’omologazione sui debiti e sui garanti: un tema cruciale per i debitori è capire cosa succede ai debiti una volta omologato il concordato. La Cassazione ha chiarito che l’omologazione non estingue i debiti originari, ma li rende temporaneamente inesigibili secondo le nuove scadenze del piano . In particolare, Cass. Sez. I, n. 20175/2025 (18 luglio 2025) ha affermato che con l’omologa del concordato i crediti anteriori diventano esigibili solo secondo i termini previsti dal piano, e la prescrizione rimane sospesa fino alle scadenze concordatarie, confermando che il concordato ha l’effetto di una moratoria legale, non di una cancellazione immediata del debito . Solo a completamento dell’esecuzione del piano il debitore otterrà l’esdebitazione per eventuali importi residui non pagati. Importante: ciò vale per il debitore principale, ma non libera gli eventuali coobbligati o fideiussori. Infatti, la Cassazione già con sent. n. 22382/2019 aveva chiarito che il fideiussore non beneficia dell’effetto esdebitatorio del concordato: se Tizio s.r.l. va in concordato e paga al 30% il debito verso la banca, l’eventuale garante personale del debito (es. un socio) resta obbligato verso la banca per l’intero importo originario, decurtato di quanto la banca ha incassato dal concordato . Il debito dunque non scompare per tutti, ma solo il debitore concordatario ne è protetto (e ne sarà liberato a fine piano), mentre i garanti dovranno attivarsi separatamente se vogliono evitare l’escussione (ad es. potrebbero a loro volta cercare un accordo o, se ne hanno i requisiti, accedere a una procedura di sovraindebitamento personale).
- Tutela del debitore proponente da azioni ostili: segnaliamo infine un interessante intervento del Tribunale di L’Aquila (sez. imprese, decreto 18 aprile 2023) che ha negato la revoca degli amministratori che avevano proposto il concordato, ritenendo abusiva la delibera assembleare di revoca quando questa è fatta in ritorsione per aver attivato lo strumento di regolazione della crisi . La ratio è evitare che soci o altri organi possano “punire” l’amministratore che responsabilmente avvia un concordato tempestivo: tale revoca è illegittima se senza giusta causa e fatta solo per ostacolare la procedura, perché la legge vuole incentivare la tempestiva attivazione degli strumenti di composizione della crisi . Questo a dimostrazione del favor verso soluzioni concordate che permea l’ordinamento attuale.
Questi orientamenti giurisprudenziali, uniti alle nuove norme, delineano un concordato preventivo come procedura ibrida e flessibile, dove il debitore ha spazio di manovra ma sotto stringenti controlli di legalità e merito (fattibilità, convenienza per i creditori). Nel prossimo capitolo vedremo nel concreto come si svolge passo-passo la procedura di concordato preventivo, dalla ricezione della prima “minaccia” (notifica di un atto esecutivo o di una cartella) fino alla conclusione, evidenziando per ciascuna fase cosa può fare il debitore e il suo avvocato per difendersi e massimizzare le chances di successo.
Procedura Passo-Passo del Concordato Preventivo
Entriamo ora nel vivo della procedura: cosa succede e cosa deve fare un imprenditore dopo la notifica di un atto e durante le varie fasi del concordato preventivo? Analizziamo i passaggi essenziali in ordine cronologico, con un taglio pratico.
1. Dopo la notifica dell’atto: valutazione iniziale e scelte possibili
Spesso l’imprenditore decide di attivare un concordato a seguito di eventi scatenanti: ad esempio, l’arrivo di una cartella esattoriale di importo insostenibile, un pignoramento presso la banca o su un immobile, oppure un atto di precetto da parte di un creditore importante (come una banca che minaccia il fallimento). In questi momenti, il tempo è critico. Cosa fare subito?
- Raccolta delle informazioni e diagnosi finanziaria: Il primo passo è fare un check-up completo della situazione debitoria e patrimoniale. L’Avv. Monardo e il suo staff tipicamente procedono raccogliendo tutti i documenti contabili (bilanci, estratti conto, libro cespiti), l’elenco dettagliato dei creditori con importi dovuti e eventuali privilegi, oltre a verificare se pendono contenziosi tributari o cause legali in corso . Questa analisi preliminare serve a capire l’entità della crisi: quanta parte del debito è verso banche, quanta verso il Fisco, fornitori, dipendenti, etc., e se vi sono crediti contestati. Spesso è utile anche stimare il valore dei beni aziendali (immobili, macchinari, magazzino) per avere un’idea di cosa si potrebbe realizzare in caso di vendita.
- Valutazione delle opzioni legali: con il quadro della situazione, si passa a decidere lo strumento migliore. Se l’impresa è di dimensioni significative e l’indebitamento è elevato, il concordato preventivo può essere la via maestra perché coinvolge tutti i creditori. Se invece i debiti sono più contenuti e c’è margine di accordo, si potrebbe optare per un accordo di ristrutturazione dei debiti (richiede il 60% di consensi, ma esclude i non aderenti che vanno pagati al 100%) o per la composizione negoziata (tentativo stragiudiziale con l’ausilio dell’esperto). Per i soggetti non fallibili (consumatori, piccoli imprenditori sotto soglia) vi sono i procedimenti di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore). Il professionista valuta la strada più adatta in base alla tipologia d’impresa, all’entità dei debiti e alla “propensione” dei creditori a trovare un accordo . Ad esempio, se i debiti fiscali sono molto alti e l’Agenzia delle Entrate ha già iscritti ruoli definitivi, il concordato con transazione fiscale potrebbe essere l’unica soluzione per tagliare sanzioni e interessi; se invece il grosso del debito è con banche e fornitori, magari un accordo stragiudiziale certificato potrebbe bastare.
- Impugnare o no l’atto ricevuto? Contestualmente, bisogna decidere se impugnare l’atto che ha portato la crisi in evidenza. Ad esempio, se è arrivata una cartella esattoriale, si valuta se vi siano motivi per fare ricorso alla Commissione Tributaria (vizi di notifica, prescrizione, errori di calcolo, ecc.) . Se c’è un pignoramento, si può proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi se l’azione è illegittima. Impugnare l’atto può portare a un’annullamento totale o parziale del debito (es: annullare un avviso di addebito INPS per prescrizione riduce il monte debiti e facilita la successiva ristrutturazione) . D’altro canto, il ricorso giudiziale richiede tempo e, se la situazione di liquidità è critica, può non bastare da solo. Spesso, la scelta migliore è combinare le azioni: presentare ricorsi per guadagnare tempo e magari ridurre qualche debito ingiusto, e parallelamente preparare un piano concordatario per ristrutturare l’insieme dei debiti. L’Avv. Monardo imposterebbe ad esempio subito un’istanza di sospensione dell’esecuzione per bloccare nell’immediato un pignoramento (ad esempio invocando l’art. 624 c.p.c. se ci sono motivi seri di opposizione, o chiedendo al giudice tributario la sospensiva della cartella impugnata) . Queste misure “tampone” servono a congelare la situazione per il breve termine.
- Valutare la richiesta di concordato “in bianco” (con riserva): se la pressione dei creditori è altissima o c’è già un’udienza fallimentare in calendario (per esempio una banca ha depositato ricorso per la liquidazione giudiziale), può essere opportuno depositare subito un ricorso di concordato preventivo con riserva (detto anche “prenotativo” o in bianco). L’art. 44 CCII consente all’imprenditore in crisi di depositare una domanda semplificata contenente solo la richiesta di concordato e i bilanci degli ultimi 3 esercizi, riservandosi di presentare il piano e la proposta dettagliata entro un termine fissato dal Tribunale . Questo termine per depositare il piano è normalmente di 60 giorni, prorogabile fino a 120 giorni su richiesta motivata, se c’è un progetto in corso di definizione . Perché fare un concordato con riserva? Perché appena depositata la domanda (anche senza piano), il debitore può chiedere al Tribunale di applicare le misure protettive ex art. 54 CCII, ottenendo una moratoria generale delle azioni esecutive e cautelari dei creditori . In pratica, il Tribunale emette un decreto che vieta ai creditori di iniziare o proseguire pignoramenti, sequestri, iscrizioni ipotecarie, ecc. durante il periodo di protezione. Questo effetto sospensivo opera anche se era già pendente una richiesta di fallimento: infatti l’art. 7 CCII impone di dare priorità alla domanda di concordato, che sospende la dichiarazione di liquidazione giudiziale eventualmente chiesta da un creditore . Dunque, il concordato in bianco è spesso usato come “congelamento” della crisi: evita che nel frattempo i creditori facciano mosse irreversibili (come vendere all’asta un immobile aziendale) e dà respiro al debitore per negoziare.
Importante: le misure protettive non sono automatiche al 100%. Dal 2022, per evitare abusi (debitori che presentavano domande di concordato solo per perdere tempo, senza vere intenzioni risanatorie), il legislatore ha introdotto alcuni controlli stringenti: le misure protettive concesse provvisoriamente dal Tribunale devono essere confermate entro 30 giorni altrimenti decadono ; inoltre possono durare al massimo 4 mesi (prorogabili fino a 12 mesi solo in casi eccezionali previsti dalla legge, ad es. presenza di trattative in corso) . Durante il periodo di concordato con riserva, il tribunale normalmente adotta alcune cautele: nomina un commissario giudiziale “anticipato” (detto pre-commissario) incaricato di vigilare sulle mosse del debitore e segnalare eventuali atti di frode ; impone al debitore obblighi informativi periodici (ad esempio depositare ogni mese una relazione sulla situazione economica e sullo stato di predisposizione del piano) ; e può ordinare il deposito di un fondo spese iniziale per la procedura. Se il debitore viola questi obblighi o emergono atti di frode, il tribunale revoca immediatamente le protezioni e dichiara la domanda improcedibile, aprendo il fallimento . Quindi, va usata con serietà: presentare un concordato in bianco senza reale prospettiva e solo per guadagnare tempo può essere pericoloso (si rischia di aggravare la posizione e perdere la fiducia del giudice).
2. Deposito della domanda di concordato e apertura della procedura
Una volta scelta la via del concordato (sia che si tratti di un deposito con riserva sia di un deposito immediatamente con piano), inizia la procedura formale davanti al Tribunale competente (di regola, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale).
- Contenuto del ricorso completo: se il debitore è pronto con il piano fin dall’inizio, depositerà un ricorso di concordato preventivo “in pieno” contenente: la proposta di concordato (ossia l’offerta ai creditori: percentuali, tempi e modalità di pagamento per ciascuna categoria), il piano dettagliato (la descrizione della situazione patrimoniale, il piano industriale se c’è continuità, o il programma di liquidazione se è liquidatorio), le attestazioni di un professionista indipendente (art. 13 CCII: un attestatore, revisore o commercialista, deve dichiarare che i dati aziendali sono veritieri e che il piano è fattibile) e tutta la documentazione prevista dall’art. 39 CCII (elenco creditori, elenco beni, bilanci ultimi 3 anni, elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti recentemente, etc.). Si tratta di un corposo dossier che richiede la guida di professionisti esperti per essere predisposto in modo completo e accurato. (Nel caso invece del ricorso con riserva, come visto, inizialmente si deposita solo l’essenziale – domanda e bilanci – e poi entro il termine assegnato si integra con proposta, piano e documentazione ).
- Ammissione: verifica di ammissibilità e decreto di apertura. Ricevuta la domanda (completa o integrata successivamente), il Tribunale compie un primo controllo di ammissibilità. Viene verificata la sussistenza dei presupposti soggettivi (ad esempio, che il debitore sia un imprenditore assoggettabile a fallimento, o comunque legittimato a chiedere il concordato: sono esclusi gli enti pubblici e pochi altri) e dei presupposti oggettivi (lo stato di crisi o insolvenza). Inoltre, si controlla che la documentazione sia completa e regolare . È in questa fase che il giudice distingue due situazioni:
- Se è un concordato liquidatorio, il Tribunale deve scrutinare con maggiore rigore la proposta: in particolare controllerà che siano rispettati i requisiti dell’art.84 c.4 (minimo 20% e apporto esterno) e che vi sia un minimo di nuove risorse effettive nel piano, oltre a valutarne la fattibilità in termini di “non manifesta inidoneità” a raggiungere gli obiettivi . In pratica, il piano liquidatorio deve apparire almeno credibile nel coprire il passivo in misura accettabile: se, ad esempio, i conti mostrano che vendendo tutti i beni non si arriva nemmeno al 5% per i chirografari, il tribunale lo considererà manifestamente inidoneo e non ammetterà la procedura.
- Se è un concordato in continuità, la legge concede più elasticità: il Tribunale effettua un controllo formale della regolarità della proposta e verifica solo che il piano non sia “manifestamente inidoneo” a soddisfare i creditori e a preservare i valori aziendali . Cioè, non si richiede di dimostrare al centesimo la fattibilità economica (che spetta in parte ai creditori valutare col loro voto), purché il piano abbia una sua logica e non sia palesemente irrealizzabile. Ad esempio, se un’azienda dichiara di poter pagare i creditori in 5 anni coi proventi futuri, il giudice controllerà che le stime di incasso non siano fantasiose (p.es. se negli ultimi anni il fatturato era 1 milione annuo e nel piano si prevede magicamente 10 milioni annui senza spiegazione, sarebbe manifestamente inattendibile). Ma non entrerà nel merito di scelte imprenditoriali o piani industriali se non sono subito smentiti dai numeri: il controllo di merito approfondito sul convenire o meno la continuità lo faranno i creditori col voto.
- In entrambi i casi (liquidatorio o continuità), se il debitore ha suddiviso i creditori in classi, il Tribunale controlla che la formazione delle classi rispetti criteri di omogeneità e non sia abusiva (ad esempio non si possono mettere crediti similari in classi diverse arbitrariamente per manipolare le maggioranze) .
- Se il Tribunale riscontra irregolarità sanabili (ad es. manca un documento, o c’è da chiarire un punto del piano), può assegnare un termine per integrazione o modifica. Ma se rileva cause di inammissibilità insanabili (es: mancano i requisiti minimi di legge, oppure il piano è fraudolento o irrealizzabile), allora emette un decreto che dichiara inammissibile la domanda . Questo decreto è non reclamabile (ossia definitivo). In genere, contestualmente, se ci sono istanze di creditori o prove di insolvenza conclamata, può contestualmente dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale (ex fallimento) . È il rischio da evitare con un’attenta preparazione: presentare un concordato inammissibile porta direttamente al fallimento.
- Se invece tutto è a posto, il Tribunale emette il decreto di apertura del concordato preventivo. In questo decreto, che è reclamabile (impugnabile) entro breve termine da eventuali interessati, si dichiara aperta la procedura e si nomina il Giudice Delegato e il Commissario Giudiziale (se era già stato nominato un pre-commissario in fase prenotativa, di solito viene confermato) . Il decreto fissa anche il termine entro cui i creditori potranno esprimere il proprio voto e la data dell’eventuale adunanza o termine finale per le votazioni. Inoltre dispone la pubblicazione dell’estratto del decreto nel Registro delle Imprese, in modo da pubblicizzare la pendenza della procedura .
- Effetti immediati dell’apertura: Dalla data del decreto di apertura, il debitore è ufficialmente in concordato preventivo. Da questo momento, scattano diversi effetti legali. Il più importante: gli effetti protettivi verso i creditori diventano definitivi (quelli che prima erano provvisori in fase prenotativa). Ai sensi dell’art. 54 CCII, i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. Come detto, eventuali pignoramenti in corso restano sospesi. Questo “automatic stay” è vitale per dare respiro all’azienda e preservare il valore (Cass. SU 2607/2024 ha confermato il principio di improseguibilità delle esecuzioni individuali dal deposito del ricorso ). Inoltre, i creditori chirografari non possono acquisire cause di prelazione su beni del debitore dopo l’apertura (divieto di acquisire pegni/ipoteche su crediti anteriori). Il debitore conserva l’amministrazione dei propri beni e la gestione dell’impresa, ma sotto la vigilanza degli organi della procedura . In concordato preventivo infatti non c’è spossessamento totale come nel fallimento: il patrimonio resta in gestione al debitore, però ogni atto di straordinaria amministrazione deve essere autorizzato dal giudice (o deve essere conforme al piano) . La continuità aziendale può proseguire, ma spese anomale, vendite di beni fuori dall’ordinario o nuovo indebitamento devono passare al vaglio. Va segnalato che per effetto del concordato, nelle società vengono sospesi gli obblighi di ricapitalizzazione per perdite: ad esempio se il capitale è eroso sotto il minimo, la legge deroga agli artt. 2447 c.c. finché dura il concordato, per evitare che la società si sciolga . Gli amministratori restano in carica proprio per gestire il piano, e non incorrono in responsabilità per la continuazione provvisoria dell’attività nonostante le perdite.
3. Fase di votazione dei creditori
Dopo l’apertura, si entra nella fase cruciale in cui i creditori devono esprimersi sulla proposta di concordato. Tradizionalmente questo avveniva nell’“adunanza dei creditori”, ma il CCII ha snellito molto questa fase.
- Comunicazione ai creditori e relazione del Commissario: Il Commissario Giudiziale, nominato dal tribunale, invia a tutti i creditori una relazione particolareggiata sulla proposta di concordato, unitamente al decreto di apertura e alle istruzioni per esprimere il voto. La relazione del Commissario è un documento chiave: analizza in modo imparziale il piano proposto, la sua convenienza, la fattibilità e l’eventuale comparazione con l’alternativa liquidatoria. Il creditore così può farsi un’idea informata. Il Commissario inoltre verifica i crediti ammessi al voto: stila un elenco provvisorio dei creditori con diritto di voto e del loro importo. Se qualche credito è contestato dal debitore (o dallo stesso Commissario), viene indicato separatamente e ammesso al voto “sub condicione” (come visto, la decisione sull’ammissione al voto non sana eventuali contestazioni di merito, ma serve a non paralizzare la votazione ). Ad esempio, se c’è una causa pendente dove Tizio srl contesta un debito verso Caio, il commissario potrebbe ammettere Caio a votare per precauzione, e poi al momento dell’omologa il giudice valuterà se contare o meno quel voto a seconda degli sviluppi.
- Modalità di voto: Il tribunale nel decreto di apertura fissa un termine (o una data di adunanza) per la raccolta dei voti . Ormai è comune prevedere che il voto avvenga per via telematica o tramite espressione di voto scritto da inviarsi entro una certa data al Commissario o al giudice delegato. La pandemia e il nuovo codice hanno semplificato queste procedure, consentendo anche di evitare la classica riunione fisica in tribunale. I creditori possono votare a favore, contro, oppure astenersi (ma come detto, l’astensione di fatto conta come voto contrario ai fini del raggiungimento delle maggioranze ). Quali maggioranze servono? La regola base è che serve il sì di tanti crediti che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (più del 50% del totale del passivo chirografario e dei privilegi degradati) . Se sono state formate più classi di creditori, la proposta si intende approvata se ottiene il sì della maggioranza dei crediti in almeno una classe “interessata” (ossia con qualche sacrificio) e che i 2/3 delle classi votanti non siano contrari (qui entra in gioco il meccanismo del cram-down interclassi, ma semplificando: basta spesso che una classe di crediti rilevanti dica sì, e non ci sia una contrarietà plebiscitaria delle altre, per poter chiedere l’omologa forzosa). Particolari categorie di crediti: i creditori privilegiati per legge votano solo se rinunciano in parte al loro privilegio (se sono pagati 100% non votano, perché non “toccati” dal piano). I crediti fiscali e previdenziali votano come una classe di privilegiati (salvo che abbiano accettato la transazione), e dal 2022 se l’Erario nega il consenso ma il piano è più conveniente del fallimento, il giudice può scavalcare il diniego (vedi transazione fiscale più avanti) .
- Esito del voto: Se la proposta è approvata dalle maggioranze richieste, il Commissario ne dà atto in un verbale. Se non lo è, si aprono due possibilità: (a) il debitore (o i creditori) potrebbero proporre modifiche al piano per convincere i contrari e ripetere il voto (ammesso che ci sia spazio e tempo, e con le regole viste: i voti precedenti diventano inefficaci e vanno rinnovati sui termini nuovi ); oppure (b) il tribunale, su richiesta del debitore, può valutare di omologare d’ufficio la proposta non approvata, applicando il cram-down se le condizioni di legge sono soddisfatte (ad es. un’unica classe ha detto sì e questa classe riceve più del valore di liquidazione, etc.). In mancanza sia di maggioranze sia dei presupposti per un cram-down, il concordato verrà dichiarato non omologato e si aprirà la strada alla liquidazione giudiziale (salvo, in casi di concordato con continuità, la possibilità alternativa di conversione in amministrazione straordinaria per grandi imprese).
Va notato che i creditori possono anche presentare opposizioni successivamente, ma su questo torniamo nella fase di omologazione.
4. Fase di omologazione del concordato
Raggiunto (o forzato) l’accordo coi creditori, il fascicolo torna al Tribunale per la decisione finale: la sentenza (o decreto) di omologazione del concordato preventivo. È l’atto che rende vincolante il concordato per tutti i creditori anteriori.
- Udienza di omologazione e opposizioni: Il Tribunale fissa un’udienza in camera di consiglio. In questa sede, eventuali creditori dissenzienti o esclusi possono proporre opposizione all’omologazione entro i termini di legge. Le opposizioni tipiche riguardano: la mancanza dei requisiti di legge (ad esempio, un creditore può sostenere che in realtà il piano gli dà meno del valore di liquidazione – violazione del best interest test), la contestazione sull’esito delle votazioni, eventuali irregolarità procedurali, o la mancanza di buona fede del debitore. Per esempio, un creditore potrebbe opporsi sostenendo che il debitore ha nascosto attivo o falsificato dati (ciò potrebbe integrare causa di non omologa per mancanza di buona fede). Nel caso di cram-down fiscale (transazione fiscale negata dall’ente), l’Erario può opporsi ma il tribunale deciderà se confermare comunque il piano se ritiene soddisfatto il criterio di convenienza. È importante sottolineare che la trasparenza e buona fede del debitore sono fattori determinanti: presentare dati incompleti o inattendibili può far naufragare l’omologa. Come evidenziato dal Centro Studi CFI, un’azienda che ha presentato bilanci certificati ha ottenuto l’omologa, mentre un’altra che aveva fornito dati lacunosi si è vista respingere il concordato . Questo per dire: in sede di omologa, qualsiasi zona d’ombra può essere fatale.
- Controllo giudiziale finale: Il Tribunale, esaminate le opposizioni (se ve ne sono) e i pareri (il Commissario presenta un parere finale), effettua gli ultimi controlli: verifica nuovamente il rispetto dei requisiti formali e sostanziali (ad esempio, che il piano approvato rispetti la regola del soddisfacimento almeno pari al fallimento per tutti i creditori dissenzienti, il famoso best interest test ). Verifica inoltre il rispetto dell’absolute priority rule tra classi: in genere, una classe inferiore non può ricevere più di una classe superiore se questa ha votato contro, a meno che non ci sia apporto esterno che giustifica ciò. Sono tecnicismi che i giudici applicano per garantire equità.
- Cram-down fiscale e contributivo: Merita un focus la transazione fiscale e contributiva (art. 63 CCII) in sede di omologa. Il Codice consente al debitore di inserire nel piano una proposta di pagamento parziale o dilazionato dei debiti fiscali e previdenziali (IVA, imposte, contributi) – la cosiddetta transazione fiscale. Gli enti (Agenzia Entrate, Agenzia Riscossione, INPS) hanno 90 giorni per eventualmente aderire . Se aderiscono, i loro crediti si considerano trattati secondo l’accordo (solitamente taglio integrale di sanzioni e interessi e possibilità di falcidiare anche parte dell’imposta entro i limiti del “miglior soddisfacimento” rispetto al fallimento). Se non rispondono o negano l’adesione, il Tribunale può comunque omologare il concordato anche senza il loro voto (quindi superando il dissenso del Fisco), a patto che il piano sia più conveniente della liquidazione per l’Erario . Questo è il cosiddetto cram-down fiscale, novità importantissima introdotta dal correttivo 2022: prima, il no dell’Agenzia Entrate era insormontabile se si proponeva di non pagarla integralmente; ora invece il giudice può imporre il concordato all’Erario se oggettivamente prende di più di quanto incasserebbe dal fallimento (o altre alternative). Ad esempio, se la proposta paga il 30% di un debito IVA e il fallimento ne frutterebbe solo il 5%, il tribunale potrà omologare nonostante il diniego del Fisco . Questo ha aperto la strada a ristrutturazioni profonde dei debiti tributari. Anche le cartelle esattoriali già a ruolo e definitive possono essere oggetto di trattativa nel concordato: il correttivo-ter ha confermato che anche i debiti ormai “cristallizzati” a ruolo rientrano nella transazione ex art.63 CCII . Esempio concreto: un’azienda metalmeccanica con 1,2 milioni di euro di cartelle esattoriali definitive è riuscita, tramite concordato, a ottenere una riduzione del 50% (quindi pagherà circa 600 mila) con dilazione in 10 anni . Ciò sarebbe impensabile fuori da questa procedura.
- Decreto di omologazione: Se il Tribunale ritiene soddisfatti tutti i requisiti, emette il decreto (o sentenza) di omologa. Da quel momento, il concordato diventa efficace e vincolante per tutti i creditori anteriori (anche quelli che non hanno votato o che hanno votato contro) . Il provvedimento viene iscrittto nel Registro delle Imprese e pubblicato, così che sia opponibile a chiunque. Se invece il Tribunale rifiuta l’omologa (ad esempio accoglie un’opposizione perché il piano era in realtà non conveniente per i dissenzienti, o perché scopre atti in frode ai creditori), dichiara il concordato non omologato: in tal caso, su richiesta (o d’ufficio se c’è insolvenza) viene aperta la liquidazione giudiziale (fallimento).
5. Esecuzione del piano concordatario
Con l’omologazione inizia la fase esecutiva del concordato. Il debitore deve concretamente attuare il piano: effettuare le vendite di beni previste, pagare i creditori secondo le percentuali e tempistiche concordate, ed eventualmente proseguire l’attività aziendale se è un concordato in continuità.
- Organizzazione della fase esecutiva: Se il concordato è liquidatorio, il Tribunale nomina (o conferma) un liquidatore giudiziale che si occuperà di realizzare l’attivo (es. vendere gli immobili all’asta, raccogliere crediti, ecc.) . Il liquidatore gestisce le operazioni di vendita in base al programma approvato e sotto la supervisione del giudice delegato. Il commissario giudiziale resta comunque in funzione fino alla chiusura: nel liquidatorio affianca e vigila sull’operato del liquidatore, nel continuità vigila sulla gestione del debitore durante l’esecuzione del piano . Nel concordato in continuità infatti non c’è liquidatore (a meno che il piano non preveda cessioni di asset, nel qual caso potrebbe essere nominato un liquidatore limitatamente a quelle vendite), e quindi l’imprenditore continua a operare sotto controllo. Spesso, a tutela dei creditori, il giudice delegato può imporre report periodici sull’avanzamento del piano.
- Pagamento ai creditori: Durante l’esecuzione, i creditori vengono soddisfatti secondo quanto stabilito. Ad esempio, se il concordato prevede pagamento del 100% ai privilegiati entro 6 mesi e del 30% ai chirografari in 4 rate annuali, il debitore/liquidatore provvederà a fare questi pagamenti nei tempi indicati. I nuovi crediti sorti durante il concordato (ad esempio forniture effettuate durante la continuità autorizzata, spese della procedura, compensi degli organi) sono in prededuzione, ovvero hanno priorità di pagamento rispetto a tutti i crediti anteriori, come garantito dalla legge (questo assicura che nessuno abbia paura a fare affari con l’impresa in concordato o a lavorare come ausiliario, sapendo di venire pagato prima).
- Chiusura e esdebitazione: Se il piano viene adempiuto regolarmente, a un certo punto il debitore avrà assolto tutte le obbligazioni concordatarie. Il Tribunale dichiara l’avvenuto adempimento e la chiusura della procedura. A quel punto, per il debitore si produce l’effetto di esdebitazione: è liberato da tutte le obbligazioni anteriori rimaste eventualmente insoddisfatte (il cosiddetto fresh start: il debitore riparte senza i debiti residui stralciati). In realtà, l’effetto dell’esdebitazione concordataria è più una inesigibilità verso il debitore principale: come detto, i garanti e coobbligati restano obbligati per quei residui . Ma l’azienda o l’imprenditore possono dirsi risanati.
- Inadempimento del concordato: Può capitare che, dopo l’omologa, il debitore non riesca ad eseguire correttamente il piano (ad es. la vendita di un immobile rende molto meno del previsto e non ci sono abbastanza fondi per pagare la percentuale concordata ai creditori, oppure in un piano in continuità l’azienda va peggio del previsto e saltano le rate). Cosa succede in questi casi? La legge prevede due rimedi: la risoluzione e l’annullamento del concordato. La risoluzione (art. 119 CCII) può essere chiesta dai creditori se il debitore non adempie le obbligazioni derivanti dal concordato o se risulta che non è in grado di soddisfare i creditori secondo i termini stabiliti. Ad esempio, se era previsto il pagamento di una rata del 15% ai chirografari e il debitore non la paga entro un certo termine, i creditori possono chiedere al tribunale di risolvere il concordato. La risoluzione comporta che il concordato cessa i suoi effetti ed è dichiarata la liquidazione giudiziale del debitore (fallimento), salvo che nel frattempo il debitore trovi qualche accordo transattivo. L’annullamento (art. 120 CCII) invece è previsto se dopo l’omologa si scopre un dolo del debitore: tipicamente, se ha occultato volontariamente parte dell’attivo o simulato passività inesistenti, incidendo sul voto e sull’omologa. In tal caso il concordato viene annullato e si apre il fallimento. Queste evenienze sono gravi ma non frequentissime. La maggior parte dei concordati che arrivano ad omologa poi vengono eseguiti regolarmente o, in alcuni casi, rinegoziati con i creditori (possibile anche una modifica del piano in corso di esecuzione, in certi limiti, se ad esempio tutti sono d’accordo a prorogare le scadenze – il CCII prevede la possibilità di concordare modifiche sostanziali con nuova omologa, art. 118 bis).
In sintesi, la procedura passo-passo vede: attivazione tempestiva (congelamento della crisi), predisposizione di un piano e proposta credibile e attestata, controllo e apertura della procedura, voto dei creditori (con eventuali maggioranze ridotte grazie a cram-down), omologazione giudiziale e infine esecuzione e chiusura. A fronte di questi passaggi, per un imprenditore indebitato affrontare un concordato è complesso, ma con il giusto supporto può rivelarsi la scelta vincente per evitare il tracollo. Nel prossimo capitolo analizzeremo difese e strategie legali specifiche del debitore all’interno di questo percorso: come impugnare gli atti, come ottenere le sospensioni, come strutturare transazioni fiscali efficaci, e così via.
Difese e Strategie Legali del Debitore nel Concordato Preventivo
Dal punto di vista del debitore, il concordato preventivo è anzitutto uno strumento di difesa: difesa dal fallimento, difesa dalle azioni esecutive e difesa dalla crescita incontrollata dei debiti (interessi, sanzioni). In questa sezione vedremo le principali strategie legali che il debitore, assistito dall’avvocato specializzato, può mettere in campo per tutelarsi e massimizzare i benefici del concordato. Parleremo di come impugnare o sospendere gli atti esecutivi o tributari, di come contestare i debiti ingiusti anche durante la procedura e di come definire al meglio il debito tramite transazioni e accordi nel concordato.
Impugnare e sospendere atti di riscossione e azioni esecutive
- Ricorsi contro cartelle esattoriali e avvisi: Se il tuo problema principale sono i debiti fiscali iscritti a ruolo (cartelle dell’Agenzia Entrate Riscossione) o avvisi di accertamento, la prima linea di difesa è verificare se tali atti siano contestabili davanti al giudice tributario. Ciò può ridurre il carico debitorio. Ad esempio, se ricevi una cartella per IVA 2015 e scopri che è stata notificata in ritardo rispetto ai termini di legge, puoi proporre ricorso eccependo la decadenza/prescrizione e chiedere l’annullamento. Oppure, se la cartella non è mai stata preceduta da un valido atto impositivo (magari non ti è stato notificato l’avviso di accertamento), puoi farla annullare per vizio di notifica o difetto di motivazione. Impugnare tempestivamente queste cartelle (entro 60 giorni) è fondamentale: un annullamento parziale o totale riduce il debito oggetto di concordato e talvolta consente di rientrare nei parametri per altre soluzioni agevolate. Inoltre, presentando ricorso, puoi chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione della cartella , bloccando nel frattempo fermi amministrativi, pignoramenti presso terzi o altre iniziative dell’Agente della Riscossione. L’Avv. Monardo, esperto in diritto tributario, verifica sempre accuratamente la legittimità formale e sostanziale di cartelle, intimazioni, ipoteche esattoriali, proprio per individuare eventuali vizi su cui costruire la difesa tecnica.
- Opposizioni a precetti e pignoramenti: Se invece sei già sotto azione esecutiva da parte di creditori privati (banche, fornitori), ad esempio hai ricevuto un atto di precetto o un pignoramento mobiliare/immobiliare, puoi valutare un’opposizione all’esecuzione (ex art.615 c.p.c.) se ritieni che non vi fossero i presupposti per eseguire (ad es. il credito è contestato o già pagato in parte) oppure un’opposizione agli atti esecutivi (art.617 c.p.c.) se ci sono irregolarità formali (come un pignoramento notificato male, o vizi nell’atto di precetto). Queste opposizioni, da proporre nei termini di legge brevissimi, servono in alcuni casi a guadagnare tempo (spesso il giudice sospende l’esecuzione in attesa di decidere sul merito dell’opposizione) e in altri casi a ridurre l’importo dovuto (se ad esempio contestiamo interessi usurari o anatocistici in un decreto ingiuntivo, potremmo ottenere lo stralcio di quegli interessi non dovuti). Anche qui, la sospensione giudiziale dell’esecuzione è lo strumento di difesa immediata: l’avvocato può chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere il pignoramento se vi sono fondati motivi (es: la somma pretesa non è esatta). In parallelo, come visto, il concordato preventivo stesso una volta presentato blocca de iure le esecuzioni. Quindi, spesso si fa un mix: depositare urgentemente il ricorso di concordato per attivare la protezione generale, e allo stesso tempo depositare opposizioni per questioni specifiche (ad esempio, il pignoramento in corso di un immobile sarà sospeso per legge col concordato, ma magari l’opposizione serve per dire che il credito del procedente è contestato e cercare poi di ridurlo in sede concordataria).
- Moratorie volontarie e standstill: In alcuni casi l’avvocato del debitore può negoziare informalmente con i principali creditori una moratoria prima e durante il concordato. Ad esempio, se la banca sta per escutere un mutuo, si può chiedere di sospendere le rate e congelare l’azione comunicando che si sta predisponendo un concordato che la includerà. Spesso banche e creditori maggiori, se capiscono che c’è una procedura concordataria seria in arrivo, accettano di stare fermi qualche mese (questo viene chiamato standstill agreement). Chiaramente, ciò va gestito con abilità negoziale e facendo intravedere al creditore che partecipare al concordato gli conviene più di procedere da solo (ad esempio perché in un concordato potrebbe ottenere percentuali migliori e in tempi certi, piuttosto che colpire singolarmente il debitore rischiando di trovarlo decapitato da altri creditori).
Contestare e rideterminare il debito all’interno del concordato
Una volta avviato il concordato, il debitore ha ulteriori strumenti per contestare l’entità dei crediti e quindi incidere su quanto effettivamente dovrà pagare:
- Verifica e insinuazione dei crediti: Nel concordato non c’è una “verifica giudiziale del passivo” come nel fallimento, ma il debitore presenta l’elenco dei creditori e i loro importi. Se il debitore ritiene che un certo creditore non abbia diritto a quella somma (o non abbia proprio diritto a partecipare), può escluderlo o ridurlo nell’elenco, motivandolo. Ad esempio, inserirà una banca con 100.000 € di credito contestato (magari perché in causa per anatocismo) con dicitura “in contestazione”. Il Commissario e poi il Giudice Delegato decideranno se quel creditore può votare e per quale importo . Questo non elimina il debito, ma consente di portare la questione davanti al giudice se c’è opposizione all’omologa: in quell’occasione il giudice potrà decidere incidentalmente sull’esistenza del credito contestato se è rilevante per omologa. In pratica, il concordato permette di cristallizzare le questioni controverse: se c’è una causa civile in corso, può essere sospesa d’accordo tra le parti per trattare il credito come contestato in concordato e magari transarlo lì.
- Transazione fiscale e contributiva: L’abbiamo già menzionata in fase di omologa: è una strategia cardine se vi sono debiti con Erario e enti previdenziali. Consiste nel proporre nel piano il pagamento parziale e/o rateale di tali debiti privilegiati, beneficiando dell’abbattimento integrale di sanzioni e interessi di mora. Per legge (art. 63 CCII), si possono proporre rate fino a 120 mesi (10 anni) e falcidiare il debito tributario anche nel capitale se il valore di liquidazione (quello che prenderebbe il Fisco in caso di fallimento) è inferiore . In sostanza, si fa una specie di concordato nel concordato con il Fisco: si mostra che, ad esempio, vendendo i beni in fallimento l’Erario incasserebbe 100 (magari come chirografario otterrebbe pochissimo), allora nel concordato si offre 120 pagabile in 10 anni – il che per l’Erario è migliorativo. Questo strumento è potentissimo perché l’Agenzia delle Entrate può rinegoziare anche carichi a ruolo definitivi (cosa che fuori dal concordato non è permessa, salvo le rottamazioni generali) . La presenza di un professionista competente è essenziale per preparare la proposta in modo convincente: bisogna allegare il piano di pagamento, evidenziare la convenienza e magari interloquire con l’ufficio legale dell’Agenzia durante quei 90 giorni di valutazione. Se l’ente vede che davvero è il meglio che può ottenere, spesso aderisce (facilitando poi l’omologa). Ma se anche dice no per politica interna, il tribunale può ugualmente omologare e costringerlo ad accettare . Dunque, dal punto di vista del debitore, la strategia è sempre inserire la transazione fiscale quando i numeri lo suggeriscono: permette risparmi enormi su interessi e sanzioni (che in certi casi costituiscono anche il 40-50% del debito a ruolo totale). Per fare un esempio numerico: un’impresa ha 500.000 € di debiti IVA + 200.000 € di interessi e sanzioni = totale 700.000 € a ruolo. In fallimento l’IVA privilegiata magari prenderebbe 100.000 (perché il realizzo è basso). Nel concordato si può offrire, poniamo, 150.000 € diluiti in 8 anni. L’Agenzia delle Entrate vedrà che 150 > 100 e che oltretutto incassa qualcosa anche di interessi (perché magari questo 150 rimborsa tutto il capitale e poco altro). Di regola dovrebbe accettare. Al debitore ciò comporta un risparmio di 550.000 € (!) rispetto al dovuto originario. E se l’AE rifiuta, il giudice glielo impone comunque purché sia provato che 150 è più di quanto prenderebbe nella liquidazione giudiziale.
- Accordi stragiudiziali con singoli creditori all’interno del piano: Nulla vieta che, mentre si prepara il concordato, il debitore trovi accordi individuali con taluni creditori strategici. Ad esempio, potrebbe convincere un creditore ipotecario a rinunciare a parte del credito in cambio di un pagamento più rapido e certo nel concordato. Oppure un fornitore che vuol mantenere rapporti futuri potrebbe accettare spontaneamente un taglio. Questi accordi (detti anche patti paraconcordatari) devono però essere trasparenti e comunicati al Commissario, perché non si possono occultare trattamenti preferenziali. Tuttavia, possono essere formalizzati fuori piano se non ledono altri creditori, oppure inseriti come classi separate (classi di creditori che volontariamente accettano un trattamento differenziato perché magari forniscono nuova finanza). Ad esempio, se un fornitore essenziale accetta di continuare a fornire beni durante il concordato, gli si può promettere una percentuale migliore ed egli voterà a favore. È una strategia di “costruzione del consenso”: trattare con i creditori chiave in anticipo per assicurarsi il loro voto favorevole. Ovviamente bisogna stare attenti a non violare la par condicio in modo occulto: pagare sottobanco un creditore prima del concordato sarebbe un atto in frode. Ma accordarsi per pagarlo di più all’interno del piano, se giustificato da ragioni economiche (es. è un fornitore strategico), è fattibile in classe separata.
- Nuova finanza e super-priorità: Una strategia importante, specie nei concordati in continuità, è procurarsi finanza esterna (fresh money) per sostenere il piano. La legge incoraggia ciò, prevedendo che i finanziamenti effettuati in esecuzione del concordato o funzionali ad esso possano essere prededucibili (cioè rimborsati prima di altri debiti) e in alcuni casi assistiti da privilegio speciale. Un avvocato esperto può aiutare il debitore a strutturare accordi con investitori o soci per apportare capitali freschi – magari sotto forma di prestito ponte – garantendo loro tutela nel rimborso. Questo a sua volta migliora il piano per i creditori (perché c’è più attivo). Ad esempio: un socio conferisce €100.000 nuovi in concordato a patto di riaverli indietro in prededuzione; i creditori chirografari beneficiano comunque di quell’importo extra (infatti la legge richiede un apporto almeno 10% attivo nel liquidatorio proprio per incentivare questi contributi ). Inoltre, se c’è bisogno di liquidità immediata per l’esercizio provvisorio, il debitore può chiedere al tribunale di autorizzare finanziamenti prededucibili in corso di procedura (ex art. 100 CCII). In sintesi, la strategia di difesa del valore include anche attrarre capitali e garantire a chi li mette un corretto trattamento legale.
In qualunque strategia adottata, la trasparenza e l’integrità del debitore sono fondamentali. Nascondere informazioni o manipolare i valori è altamente sconsigliato sia eticamente che strategicamente: la Cassazione e i tribunali puniscono con l’esclusione o la non omologa i comportamenti scorretti. Un concordato “pulito” e ben documentato ha molte più chance di successo. Come ricordato, la trasparenza contabile è oggi condizione imprescindibile: casi concreti mostrano che chi presenta bilanci veritieri e completi ottiene l’omologa, chi no rischia il rigetto .
Definire il debito: concordato e strumenti alternativi integrati
L’ottica del debitore e del suo avvocato deve essere ampia: il concordato preventivo è uno degli strumenti, ma può e deve essere combinato con altri strumenti di definizione agevolata del debito se disponibili. Alcuni esempi di strategie integrate:
- Rottamazione delle cartelle esattoriali: Periodicamente, il legislatore introduce misure di definizione agevolata dei debiti fiscali (“rottamazione-quater”, “saldo e stralcio” ecc.). Se il 2026 offre, poniamo, una rottamazione quinquies per i ruoli fino al 2025, il debitore potrebbe aderire per i carichi che rientrano nei requisiti, così da sgravare la posizione da sanzioni e interessi e pagare a rate le imposte dovute. Questo può essere fatto prima di presentare il concordato, riducendo il monte debitorio da ristrutturare. Oppure, se i termini lo consentono, si può inserire nel piano concordatario stesso la condizione di aderire alla rottamazione per certe cartelle, e il piano quindi terrà conto dell’importo ridotto. Attenzione: aderire a una rottamazione conviene se poi si è in grado di pagarne le rate o se la si ingloba nel concordato stesso (in quest’ultimo caso, le rate della rottamazione diventano parte del piano, e se il piano viene omologato l’Agenzia Riscossione è tenuta a rispettare quell’accordo). In generale, mai trascurare queste opportunità legislative: potrebbero permettere di stralciare somme che neanche il giudice potrebbe (ad es. nel 2023 con la rottamazione-quater molti debitori hanno tolto tutte le sanzioni dalle cartelle, risparmiando migliaia di euro, e poi per il residuo hanno fatto accordi o procedure).
- Rateizzazioni amministrative: Similmente, prima che si arrivi a situazioni estreme, il debitore può chiedere dilazioni amministrative dei debiti. Equitalia (Agenzia Entrate Riscossione) consente piani di rateazione ordinari fino a 6 anni (72 rate) o straordinari fino a 10 anni in casi gravi. Ottenere una rateazione, anche se magari poi confluirà in un concordato, può essere utile per evitare nel frattempo azioni esecutive. Ad esempio, un’azienda potrebbe richiedere una rateazione per “congelare” le cartelle e poi utilizzare il periodo della rateazione per predisporre il concordato. Ovviamente, se poi si presenta il concordato, le rateazioni decadono (per legge le dilazioni decadono col ricorso di concordato, ma intanto hai guadagnato tempo senza esecuzioni). Questa è una tattica stop-gap: se il concordato non è pronto ma il debitore è in bonis, chiede dilazioni così da evitare il pignoramento nell’attesa.
- Accordi transattivi extragiudiziali con banche/finanziarie: Non di rado, l’avvocato può riuscire a strappare a qualche creditore un accordo stragiudiziale di riduzione debito (saldo e stralcio). Ad esempio, una banca con crediti deteriorati potrebbe accettare 50 su 100 subito e rilasciare quietanza. Se ciò avviene prima del concordato, quei 50 vengono magari procurati da un finanziatore o da vendite di asset non strategici. Poi il concordato riguarderà i restanti crediti. Questa strategia può semplificare la procedura perché riduce il numero di creditori e le potenziali opposizioni. Naturalmente va valutato caso per caso: se c’è un unico creditore ipotecario dominante, magari conviene trattare direttamente con lui per evitare la procedura; se invece ce ne sono tanti, conviene il concordato per dargli regole uniformi. L’Avv. Monardo, essendo esperto di diritto bancario, può negoziare con gli istituti la rinegoziazione di mutui o l’estinzione a saldo e stralcio di sofferenze, sfruttando magari perizie di parte su tassi usurari o anatocismo per avere leva nella trattativa (es. la banca sa che potresti fargli causa e preferisce accordarsi).
- Utilizzo delle procedure di sovraindebitamento per i soci/garanti: Se l’impresa è una società e i soci hanno garantito i debiti personalmente, può essere opportuno far viaggiare su binari paralleli il concordato per la società e una procedura di sovraindebitamento per i garanti (ad esempio un piano del consumatore per il socio fideiussore). In tal modo, mentre il concordato aziendale protegge la società, il socio ottiene protezione per il suo patrimonio personale. L’Avv. Monardo, essendo gestore della crisi da sovraindebitamento e avendo un team di commercialisti, può orchestrare un “doppio binario” di questo tipo. Ad esempio: Alfa Srl chiede il concordato per i suoi debiti di 500mila euro verso banca e fisco; il socio di Alfa, che aveva garantito il mutuo, chiede parallelamente un piano del consumatore per gestire la sua esposizione derivante dalla garanzia. Così nessuno può andare contro il socio in via esecutiva, e alla fine con due procedure coordinate l’intero gruppo familiare risolve la crisi.
In definitiva, la strategia legale vincente è quasi sempre quella di combinare gli strumenti in modo complementare: sfruttare le definizioni agevolate di legge per ridurre e congelare il debito fiscale (rottamazioni, transazioni), impugnare ciò che è illegittimo (ricorsi e opposizioni) per eliminare il debito ingiusto, e infine utilizzare il concordato come cornice generale per ristrutturare il debito residuo in modo sostenibile. Tutto questo richiede un approccio multidisciplinare e la capacità di interloquire con vari soggetti (giudici, Agenzia Entrate, creditori finanziari).
Come sottolinea la visione di Avv. Monardo, è essenziale agire con metodo e tempestività. Un’azienda in crisi deve muoversi come in una chirurgia d’urgenza: prima fermare le emorragie (pignoramenti, fermi, ecc.), poi rimuovere le cause del male (eccesso di debito, spese inutili), infine avviare la riabilitazione (pagare in modo sostenibile e ripartire). Il concordato ben utilizzato consente tutto ciò, ma va preparato e condotto con rigore tecnico.
Strumenti Alternativi al Concordato Preventivo
Abbiamo finora parlato principalmente del concordato preventivo classico. Ma il panorama delle procedure e strumenti di soluzione della crisi è più ampio. Dal punto di vista del debitore, è importante conoscere anche gli strumenti alternativi o complementari, per valutare l’opzione più adeguata al proprio caso. Vediamone alcuni in sintesi:
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): sono accordi omologati dal tribunale ma basati sull’adesione volontaria dei creditori. Richiedono il consenso di almeno il 60% dei crediti (ma esiste una forma “agevolata” al 30% per certe PMI, come da correttivo ter ). I creditori non aderenti vanno pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologa . È uno strumento più rapido e riservato del concordato, adatto se pochi creditori detengono la gran parte del debito e sono collaborativi. Non comporta sospensione generalizzata delle azioni (salvo misure protettive temporanee su richiesta). Può includere la transazione fiscale (art.63 CCII vale anche qui). Vantaggio: meno formalità e niente voto di minoranze, svantaggio: serve alta adesione e i dissenzienti vanno comunque soddisfatti al 100% (o garantiti con cauzione) . È utile quando l’impresa è in crisi ma solvibile in parte e vuole evitare lo stigma del concordato.
- Piani attestati di risanamento (art. 64 CCII): non sono procedure giudiziali, ma accordi privati con i creditori supportati da un’attestazione di un esperto che certifichi che il piano è idoneo a risanare. Se efficaci, permettono esenzioni da revocatoria fallimentare. Sono molto flessibili ma richiedono fiducia dei creditori (non c’è omologa né protezione automatica). Si usano quando la crisi non è troppo acuta o si ha un unico grande creditore con cui trattare.
- Composizione negoziata della crisi (D.L.118/2021, art. 12-25 quinquies CCII): è un percorso stragiudiziale assistito da un esperto indipendente, pensato per affrontare la crisi in fase precoce . L’esperto aiuta debitore e creditori a negoziare soluzioni. Durante la composizione negoziata, l’imprenditore può ottenere misure protettive simili al concordato (blocco delle azioni esecutive pubblicando l’istanza) e può concludere accordi con i creditori, inclusi accordi su debiti fiscali (art.23 co.2-bis inserito dal correttivo, che consente transazioni fiscali anche in questa fase) . Se la negoziazione va a buon fine, può sfociare in un contratto, un accordo di ristrutturazione o altro. Se fallisce, l’impresa può accedere a un concordato semplificato per la liquidazione (procedura speciale introdotta anch’essa nel 2021) dove il tribunale omologa una liquidazione concordata senza voto dei creditori, ma con loro diritto di opposizione. Tuttavia, poiché la domanda utente chiede di concentrarci sul concordato tradizionale, basti dire che la composizione negoziata è uno strumento complementare: l’Avv. Monardo, essendo Esperto Negoziatore, può guidare l’azienda in questa fase di trattativa protetta che, se proficua, evita di arrivare al concordato giudiziale; se non risolve, preluderà al concordato preventivo classico.
- Procedure da sovraindebitamento (per soggetti non fallibili): qui rientrano il piano del consumatore, l’accordo di composizione con i creditori e la liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio). Queste sono destinate a piccoli imprenditori sotto soglia, professionisti, start-up innovative, privati e consumatori. Il piano del consumatore in particolare è uno strumento potentissimo introdotto con L.3/2012 e ora in CCII: consente al privato consumatore sovraindebitato di ottenere un piano di ristrutturazione senza bisogno del voto dei creditori, deciso dal giudice sulla base della meritevolezza (es. sovraindebitamento dovuto a cause indipendenti dalla volontà) e della sostenibilità del piano. Può tagliare debiti anche erariali (ad esempio mutui, finanziarie, cartelle, ecc.), lasciando al consumatore un tenore di vita minimo e destinando il resto ai creditori per alcuni anni, dopodiché i debiti residui sono cancellati (esdebitazione). L’Avv. Monardo, essendo Gestore Crisi Sovraindebitamento, può seguire anche queste procedure. In relazione al concordato preventivo, va detto che se il debitore è un imprenditore non fallibile (ad esempio, una ditta individuale commerciale sotto le soglie di fallibilità), non potrà accedere al concordato preventivo ordinario ma dovrà usare il concordato minore o l’accordo di composizione. La differenza principale è che nel concordato minore (destinato a soggetti minori) non vigono alcune soglie tipo 20%, ed è pensato come versione semplificata.
- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: segnaliamo infine la possibilità di esdebitazione senza utilità introdotta dal CCII: un debitore persona fisica meritevole che non abbia alcuna capacità di offrire qualcosa ai creditori, può chiedere comunque al giudice l’esdebitazione immediata di tutti i debiti (lasciando aperta per 4 anni la possibilità per i creditori di ottenere qualcosa se la situazione del debitore migliora). È un fresh start puro per soggetti in totale difficoltà.
Questi strumenti alternativi hanno pro e contro rispetto al concordato preventivo. Spesso, come già accennato, si possono combinare. Ad esempio, un caso reale: un’imprenditrice con debiti personali e aziendali ha utilizzato un accordo di ristrutturazione per l’azienda (avendo poche banche da convincere) e un piano del consumatore per i debiti personali (carte di credito, finanziarie) risolvendo così a 360° la sua esposizione.
Di seguito, riassumiamo in una tabella alcuni strumenti, requisiti e quando convengono:
Tabella 3 – Strumenti di Gestione della Crisi: confronto rapido
| Strumento | Normativa | Chi può usarlo | Caratteristiche | Quando conviene |
|---|---|---|---|---|
| Concordato Preventivo (tradizionale) | Art. 84 CCII e ss. | Imprese soggette a fallimento (anche medio-grandi); stato di crisi o insolvenza | Procedura giudiziale con protezione ampia; coinvolge tutti i creditori, piano votato a maggioranza; omologa tribunale. Possibile anche in continuità aziendale. | Quando ci sono molti creditori eterogenei o debiti pubblici ingenti; si vuole moratoria generale e taglio debiti non su base volontaria. |
| Accordo di Ristrutturazione | Art. 57 CCII e ss. | Imprese (anche non fallibili in forma di accordo minore) | Accordo privato con almeno 60% creditori (o 30% agevolato). Omologato dal giudice. No voto, solo adesioni individuali. Non aderenti: da pagare al 100% entro 120 gg. | Quando pochi creditori rilevanti (es. banche) controllano il 60% e sono collaborativi. Meno costoso e più rapido di concordato. |
| Piano Attestato di Risanamento | Art. 56 CCII (art.67 L.F. ante 2022) | Imprese di qualsiasi tipo | Accordo contrattuale con creditori, supportato da relazione di attestatore sulla fattibilità. Nessun intervento giudice. Protegge da revocatorie atti eseguiti in piano. | Quando la crisi è affrontabile con accordi privati e si vuole evitare pubblicità e tribunale. Serve fiducia reciproca con creditori. |
| Composizione Negoziata | Art. 12-25-quinquies CCII (D.L.118/21) | Imprese (anche piccole) in squilibrio | Procedura stragiudiziale volontaria: nominato un esperto che facilita trattativa. Possibili misure protettive su istanza. Esiti possibili: accordo semplice, accordo ex art.57, concordato, o liquidazione. | Quando si vuole tentare una soluzione prima di formalizzare una procedura concorsuale, magari perché c’è margine di accordo e l’impresa ha prospettive di risanamento. |
| Concordato Minore | Art. 74 CCII e sovraind. | Debitori non fallibili (piccoli imprenditori, start-up, professionisti, consumatori imprenditoriali) | Simile al concordato preventivo ma nell’alveo sovraindebitamento: necessaria approvazione dei creditori (maggioranza). Omologa tribunale, valutazione meritevolezza (per consumatori). | Quando il soggetto non può accedere a concordato perché “non fallibile”. Ad esempio piccolo imprenditore artigiano con molti debiti. |
| Piano del Consumatore | Art. 67 CCII | Persona fisica consumatore (debiti privati) | Piano ristrutturazione proposto dal consumatore, senza voto creditori, deciso dal giudice se rispetta requisiti (meritevolezza e convenienza). Stralcia debiti e protegge beni necessari. | Indicato per sovraindebitamento familiare (es. più finanziamenti, cessione del quinto, bollette, ecc. impagabili). Il giudice può ridurre rate e importi per rendere sostenibile la vita del debitore. |
| Liquidazione Controllata (ex liquidaz. sovraind.) | Art. 268 CCII | Qualsiasi debitore sovraindebitato insolvente | Liquidazione del patrimonio simile al fallimento, su base volontaria o chiesta dai creditori. Il patrimonio viene liquidato da un liquidatore nominato. Al termine il debitore persona fisica ottiene esdebitazione. | Quando non è possibile un piano o accordo (debito troppo alto rispetto al reddito) e si opta per liquidare il possibile e ripartire da zero con esdebitazione. |
In ogni situazione, la scelta dello strumento dipende da fattori come: la natura del debitore (società vs persona, fallibile vs non fallibile), la composizione del debito (se prevalentemente pubblico, il concordato è preferibile per via del cram-down fiscale; se prevalentemente bancario con poche banche, l’accordo potrebbe bastare), la urgenza (se c’è già un’esecuzione in corso, il concordato offre protezione immediata, l’accordo no), e la prospettiva di continuazione (se si vuole salvare l’azienda in bonis conviene continuità, se l’azienda non è più viabile comunque, tanto vale fare un liquidatorio magari semplificato).
È fondamentale affidarsi a professionisti come l’Avv. Monardo che hanno esperienza trasversale su tutte queste procedure, per essere guidati verso l’opzione giusta. Spesso infatti il cliente arriva dicendo “vorrei fare un concordato preventivo”, ma l’analisi tecnica potrebbe rivelare che un accordo 182-bis è sufficiente e meno oneroso, o viceversa che serve un concordato perché i numeri non permettono alternative.
Errori Comuni da Evitare in Caso di Sovraindebitamento
Quando un imprenditore o un privato è travolto dai debiti, è facile commettere errori dettati da panico o disinformazione. Vediamo i 5 errori più comuni – veri tranelli – in cui il debitore rischia di cadere, e come evitarli:
- Aspettare troppo a lungo prima di agire: Il procrastinare è nemico giurato della soluzione. Molti debitori sperano che “qualcosa accadrà” o che la situazione si risolva da sé, ignorando le prime avvisaglie (solleciti, rate saltate, intimazioni). Questo è un errore gravissimo. Più si aspetta, più il debito cresce (interessi, sanzioni) e più i creditori perdono fiducia, intensificando le azioni legali. Inoltre si rischia di precludersi strumenti utili (ad esempio, alcune rottamazioni hanno scadenze precise; se le perdi, il debito torna con interessi e more piene). Evitare: appena ci si rende conto di non poter pagare regolarmente, consultare subito un professionista per valutare piani di rientro o soluzioni concorsuali. Agire tempestivamente può significare risolvere la crisi prima che diventi irreversibile.
- Fare pagamenti preferenziali o distrarre beni: Sotto pressione, il debitore potrebbe essere tentato di “mettere in salvo” qualcosa per sé o pagare solo alcuni creditori (magari quelli più minacciosi o con cui ha legami personali). Esempi: vendere a un parente un immobile a poco prezzo per evitare che finisca ai creditori, oppure pagare di nascosto il fornitore amico e lasciare indietro gli altri. Queste mosse sono non solo eticamente scorrette, ma anche controproducenti legalmente: possono integrare atti in frode che portano all’annullamento del concordato o a responsabilità penali. Nel concordato, se emergono pagamenti preferenziali nei 6 mesi prima, il tribunale potrebbe non omologare (o i commissari chiederne la revoca) perché si viola la par condicio. Peggio ancora, distrarre beni può configurare bancarotta fraudolenta. Evitare: mantenere la parità di trattamento pre-concordato, non svuotare l’azienda (ogni atto straordinario dovrebbe essere fatto in trasparenza e, se in procedura, con autorizzazione). Se proprio occorre cedere un bene, farlo a valori di mercato e mettere la somma a beneficio di tutti i creditori (ad esempio su un conto vincolato).
- Sottovalutare l’importanza della documentazione contabile: Alcuni imprenditori in crisi smettono di tenere la contabilità ordinata, tanto “non c’è più niente da fare”. Errore! Nel concordato (e in ogni procedura) la mancanza di una contabilità regolare e di bilanci attendibili è un grosso problema. Il commissario può segnalare l’assenza di scritture come indice di mala gestio; il giudice può rifiutare l’omologa se non si fida dei dati forniti. Inoltre, bilanci non depositati o confusi peggiorano la percezione di affidabilità. Evitare: anche se in difficoltà, curare libri contabili, registri IVA, elenco cespiti, ecc. Aggiornare i bilanci e farli magari certificare da un revisore se possibile. Come visto, la trasparenza paga: il tribunale vede di buon occhio chi, pur in crisi, presenta bilanci veritieri (lo definiscono debitore “collaborativo”). Un caso menzionato : l’azienda con bilanci certificati ha ottenuto omologa, quella con dati pasticciati no.
- Fare da sé senza consulenza esperta: La gestione di crisi debitorie è materia specialistica. Un errore comune è tentare fai-da-te (magari scaricando modelli da internet) o affidarsi al cugino praticante avvocato “per risparmiare”. Concordati e contenziosi tributari sono terreni complessi, dove anche una piccola svista può far fallire tutto. Ad esempio, sbagliare la notifica di un ricorso tributario porta all’inammissibilità e perdi per sempre la chance di contestare la cartella; oppure proporre un concordato senza la relazione di un attestatore indipendente è causa sicura di inammissibilità. Evitare: affidarsi sempre a professionisti specializzati in crisi d’impresa e diritto tributario. L’Avv. Monardo e il suo team interdisciplinare, ad esempio, conoscono a fondo sia le norme sostanziali che le procedure tecniche (dai termini perentori alle prassi dei tribunali), riducendo al minimo gli errori procedurali e massimizzando le opportunità per il cliente. Il costo della consulenza è ampiamente ripagato dal beneficio ottenuto (debiti ridotti, niente pignoramenti, ecc.). Inoltre, come da etica dello Studio Monardo, le tariffe vengono concordate al minimo e con trasparenza, quindi il debitore non ha sorprese e sa di poter contare su un aiuto qualificato a prezzi sostenibili .
- Continuare ad indebitarsi sperando in una ripresa miracolosa: Alcuni, invece di affrontare il problema, aumentano il buco finanziario: prendono nuovi prestiti per pagare i vecchi, magari con tassi altissimi, oppure non pagano imposte correnti pensando “tanto le metto nel concordato”. Questo peggiora la posizione e rischia di sfociare in responsabilità personali (nel caso di amministratori che continuano ad indebitar la società causando un dissesto maggiore, possono esserne chiamati a rispondere). Evitare: fare un passo indietro e ammettere la situazione. È preferibile “fermare l’emorragia” e congelare lo stato debitorio a una certa data, piuttosto che andare avanti accumulando debiti su debiti. Il concordato preventivo permette di considerare solo i debiti fino alla data di apertura, quindi contrarre ulteriori obbligazioni poco prima significa solo aggiungere creditori che poi saranno anch’essi da soddisfare (oppure, se post, resterebbero fuori e reclamerebbero il pagamento integrale, mettendo a rischio il piano). Dunque, se si è già in crisi, niente ulteriori esposizioni se non strettamente concordate con i consulenti (ad esempio nuova finanza prededucibile utile al piano).
In sintesi, l’approccio giusto è opposto a questi errori: agire presto, agire correttamente, con onestà e trasparenza, e facendosi guidare da esperti. La crisi d’impresa è un momento delicato, ma con le giuste mosse si può trasformare in un’occasione di risanamento e ripartenza. L’Avv. Monardo, avendo assistito moltissimi casi di successo, sa bene quali passi evitare e quali invece intraprendere con determinazione per salvare il salvabile e ricostruire la fiducia con i creditori e con il tribunale.
Consigli Pratici per Debitori in Crisi
Dopo aver analizzato procedure, strategie ed errori, proponiamo un elenco di consigli pratici – una sorta di vademecum – rivolti al debitore (imprenditore o privato) che si trova in acque finanziarie agitate e sta valutando un concordato o comunque una soluzione legale:
- 1. Fai una fotografia chiara della tua situazione: Elenca tutti i debiti (chi è il creditore, importo, scadenza, eventuali garanzie) e tutti i tuoi beni/redditi. Avere un inventario preciso è il primo passo per decidere il da farsi. Spesso i clienti arrivano confusi (“devo circa 1 milione tra un po’ di tutto…”). È compito del consulente aiutarti a quantificare, ma tu per primo devi fornire tutte le informazioni e documenti. Non nascondere nulla al tuo avvocato: ogni debito omesso è una bomba a orologeria.
- 2. Prioritizza le uscite essenziali: Se sei ancora in attività, assicurati di pagare le spese correnti necessarie a tenere in vita l’azienda (stipendi, forniture essenziali, utenze). Taglia il superfluo. Mostrare che in crisi hai ridotto i costi superflui (auto di lusso, consulenze inutili, ecc.) è positivo anche per il giudice. E soprattutto, paga i debiti post-concordato puntualmente: se, ad esempio, hai chiesto concordato e quindi da oggi i debiti fiscali nuovi devi pagarli regolarmente, fallo. Non pagare l’IVA corrente durante il concordato può essere reato e comunque pregiudica la ristrutturazione.
- 3. Comunicazione onesta coi creditori: Sorprendentemente, a volte parlare apertamente con i creditori chiave può aiutare. Se spieghi che stai affrontando la cosa legalmente, che vuoi pagarli il più possibile ma hai bisogno di tempo e di una procedura, potresti ottenere la loro collaborazione (magari non attivano subito il legale, attendono la proposta, ecc.). Specialmente con fornitori e clienti con cui hai rapporti storici, la trasparenza può conservare il rapporto anche dopo la crisi. Al contrario, sparire e non rispondere mai alimenta solo sfiducia e contenziosi.
- 4. Affidati a un team multidisciplinare: Come ribadito, la crisi d’impresa tocca aspetti legali, finanziari, fiscali. Un commercialista da solo può non conoscere bene il diritto concorsuale; un avvocato da solo può non saper leggere a fondo i bilanci. L’approccio vincente è avere un team dove competenze legali e contabili lavorano insieme. Lo Studio Monardo ad esempio integra avvocati e dottori commercialisti, offrendo una visione a 360°. Ciò consente di elaborare piani sostenibili (basati su numeri realistici) e difenderli efficacemente in sede giudiziale.
- 5. Prepara un piano realistico e dettagliato: Se opti per il concordato, ricorda che il diavolo sta nei dettagli. Non basta dire “pagherò il 30% a tutti in 5 anni”. Devi spiegare come genererai le risorse: vendita dell’immobile X per tot euro entro il mese 10, incasso crediti per tot, contributo soci di tot, flusso d’affari futuro di tot al mese, etc. Più il piano è concreto e basato su dati riscontrabili, più sarà credibile per i creditori e il giudice. Evita previsioni eccessivamente ottimistiche solo per fare contenti tutti: meglio promettere il 30% e poi pagare il 35% a sorpresa, che promettere il 50% e poi fermarti al 30%. Includi sempre un “piano B” per eventuali intoppi (es. e se l’asta dell’immobile va deserta? magari prevedi già un prezzo ribassato per un secondo tentativo e come colmerai la differenza). Questo denota serietà.
- 6. Non trascurare il fisco e il lavoro: Debiti con Erario e INPS hanno un peso particolare. L’Agenzia Entrate ha poteri di verifica sulla fattibilità e convenienza del piano e spesso si costituisce in giudizio nelle omologhe. È importante trattare con loro (tramite transazione fiscale, come visto) e mostrare rispetto delle regole. Idem per debiti verso dipendenti: pagare almeno in parte gli stipendi arretrati o TFR è non solo moralmente giusto, ma facilita l’omologazione (i giudici guardano con rigore la tutela dei lavoratori). Inoltre, il pagamento integrale dei contributi INPS è requisito per alcune forme di esdebitazione, quindi nel dubbio prevedi sempre di soddisfare completamente i contributi dovuti ai dipendenti (anche se vecchi, magari rateizzandoli).
- 7. Utilizza bene il periodo protetto: Se hai ottenuto misure protettive, non sprecarle. Significa che per qualche mese i creditori non possono aggredirti: è un tempo prezioso che devi usare per perfezionare accordi, cercare investitori, migliorare l’offerta. Non vivere quei 4 mesi come una vacanza dal pagare le banche; vivili come un conto alla rovescia per salvare la tua impresa. Aggiorna regolarmente il commissario e il giudice delegato su cosa stai facendo: se mostri progressi (es. “abbiamo ricevuto 3 offerte per il capannone, stiamo negoziando al rialzo”), dai fiducia sul buon esito.
- 8. Mantieni i rapporti contrattuali in essere se utili: In un concordato in continuità puoi chiedere di sciogliere contratti sfavorevoli (leasing inutili, affitti onerosi) per alleggerire i costi, ma assicurati di mantenere quelli vitali (ad esempio, contratti con i tuoi clienti principali). La legge consente di continuare ad eseguire contratti pendenti con l’autorizzazione del tribunale. Questo può salvare l’avviamento dell’azienda. Quindi seleziona: taglia il “ramo secco” dei contratti costosi, ma nutri il “ramo verde” dei contratti redditizi. Con l’aiuto legale, puoi anche rinegoziare termini contrattuali mentre sei in concordato (alcune controparti potrebbero accettare di ridurre un canone se sanno che così rimangono fornitori per il futuro).
- 9. Pensa anche al dopo concordato: Pianifica il rilancio. Un errore è vedere il concordato come il punto di arrivo. In realtà è un mezzo. Devi avere un’idea di come l’azienda starà una volta liberata dai debiti in eccesso. Ad esempio, se riduci l’indebitamento e liberi flussi, investirai in marketing? in nuovi prodotti? come riguadagnerai quote di mercato? Un concordato in continuità convincente spesso include un business plan triennale: fa capire ai creditori che l’azienda risanata potrà stare sul mercato e magari continuare ad essere loro cliente/fornitore. Quindi, insieme alla parte giuridica, non trascurare la parte industriale: fatti affiancare magari da un advisor aziendale per delineare le strategie post-crisi.
- 10. Tieni sempre informato e coinvolto il tuo team interno: Se hai collaboratori di fiducia (direttore finanziario, contabile, consulente del lavoro), rendili partecipi del percorso. Implementare un concordato richiede di preparare molti dati e rispettare molti adempimenti (comunicazioni a dipendenti, certificazioni di crediti, continuità di forniture). Non puoi (e non devi) fare tutto da solo. Un team unito reagisce meglio alla crisi. E se hai dipendenti, comunica in modo appropriato anche a loro per evitare panico: sapere che la direzione sta affrontando in tribunale la situazione con un piano può rassicurare e prevenire fughe di figure chiave.
Questi consigli si riassumono in due parole: ordine e proattività. Ordine nel sistemare i conti e seguire le regole, proattività nel prendere l’iniziativa invece che subire gli eventi. Con questo approccio, e con la guida competente di un legale specializzato, anche la situazione più difficile può trovare una via d’uscita.
Domande Frequenti (FAQ) sul Concordato Preventivo
Di seguito una raccolta di 15 quesiti pratici che spesso vengono posti dai debitori alle prese con il concordato preventivo, con risposte concise e chiare:
1. Che cos’è esattamente il concordato preventivo?
È una procedura concorsuale (alternativa al fallimento) in cui l’imprenditore in crisi propone ai creditori un piano per pagare in tutto o in parte i propri debiti, secondo modalità e tempi stabiliti, ottenendo in cambio l’esdebitazione dai debiti residui . Il piano deve essere approvato dai creditori (maggioranza) e omologato dal Tribunale. Durante la procedura, il debitore mantiene la gestione sotto controllo degli organi nominati dal Tribunale.
2. Chi può accedere al concordato preventivo?
Possono accedervi gli imprenditori commerciali (società o ditte individuali) assoggettabili a fallimento, che si trovano in stato di crisi o insolvenza. Non vi accedono invece i piccoli imprenditori sotto le soglie di legge, i professionisti e i consumatori (per i quali vi sono le procedure di sovraindebitamento). Le società agricole, pur non fallibili, possono usare il concordato preventivo minore. In generale, occorre avere sede in Italia e tenere le scritture contabili regolari.
3. Quali sono i requisiti di ammissibilità di un concordato?
Oltre alla legittimazione soggettiva (essere impresa fallibile), occorre presentare tutta la documentazione obbligatoria (elenco creditori, bilanci, certificati) e soprattutto proporre un piano che rispetti i requisiti minimi di legge: pagamento almeno del 20% dei chirografari + apporto esterno 10% se liquidatorio , soddisfazione di privilegiati secondo ordine o loro consenso all’eventuale falcidia, indicazione di utilità per i chirografari se in continuità , ecc. Se manca qualcuno di questi requisiti (es. piano che darebbe solo il 5% ai chirografari in liquidatorio), il tribunale non ammette la procedura .
4. Quanto tempo ho per presentare il piano se chiedo il concordato “in bianco”?
Il termine ordinario è 60 giorni, prorogabile fino a 120 giorni su richiesta motivata . Tale termine decorre dal decreto del tribunale che assegna i termini. In casi eccezionali la proroga può arrivare a 180 giorni (12 mesi di misure protettive totali). Oltre tale limite, se non si deposita il piano, la domanda viene dichiarata improcedibile e può seguire il fallimento .
5. Cosa succede alle azioni di pignoramento in corso quando presento concordato?
Vengono sospese automaticamente. Dal giorno del deposito della domanda di concordato (se seguita da misure protettive ex art.54 CCII), i creditori non possono iniziare né proseguire esecuzioni individuali . Ad esempio, se c’era un’asta immobiliare fissata, il giudice dell’esecuzione la rinvierà in attesa dell’esito del concordato. Questo “scudo” dura per tutta la procedura fino all’omologa (e persino dopo, se il piano prevede pagamenti dilazionati, i crediti anteriori restano inesigibili nei termini originari ).
6. I creditori devono interrompere anche gli interessi durante il concordato?
Sì, dal decreto di apertura del concordato i crediti chirografari cessano di produrre interessi (come avviene nel fallimento). I privilegiati invece maturano interessi nei limiti della capienza del loro privilegio. Comunque nel piano concordatario di solito gli interessi maturati durante la procedura non vengono pagati ai chirografari (perché congelati dalla legge).
7. Come vengono decisi i “voti” nel concordato?
Ogni creditore ammesso al voto ha un peso proporzionale al suo credito. Si raggiunge la maggioranza se i crediti favorevoli superano il 50% del totale dei crediti ammessi al voto. Chi non vota è considerato come voto contrario . Se ci sono classi, occorre il sì della maggioranza dei crediti in almeno una classe e nessuna opposizione da oltre la metà delle classi (per semplificare). I privilegiati votano solo se non sono soddisfatti al 100%. I crediti postergati o dei soci di controllo non votano.
8. Un creditore può opporsi se non è d’accordo con il concordato?
Sì. Un creditore dissenziente (che ha votato no o è rimasto silente) può proporre opposizione all’omologazione entro 30 giorni dal deposito del decreto di omologa (o durante l’udienza di omologa) sollevando le sue contestazioni. Il tribunale, in sede di omologa, valuterà le opposizioni e potrà respingere l’omologa solo se trova che l’opponente ha ragione su violazioni di legge o mancato rispetto dei criteri di convenienza. Se invece ritiene il concordato regolare e più vantaggioso del fallimento anche per l’opponente, rigetterà le opposizioni e omologherà ugualmente (anche d’ufficio con cram-down).
9. Posso includere nel concordato i debiti fiscali e contributivi?
Assolutamente sì. I debiti verso Agenzia delle Entrate, Agenzia Riscossione e INPS partecipano al concordato. Godono di privilegio per la parte di imposte e contributi (quindi in teoria dovrebbero essere pagati integralmente, salvo diversa adesione nella transazione fiscale). Grazie alla transazione fiscale (art.63 CCII), puoi proporre di stralciare sanzioni e interessi e anche parte del capitale d’imposta, pagando il Fisco in misura parziale e/o a rate fino a 10 anni . Se il Fisco rifiuta ma l’offerta è migliorativa rispetto al fallimento, il tribunale può comunque omologare il taglio (cram-down) . Questo vale anche per IVA e ritenute, che un tempo erano “intoccabili”: ora possono essere falcidiate purché il trattamento sia più conveniente del realizzo in caso di default.
10. Cosa succede ai debiti verso fornitori che non vengono pagati interamente?
I crediti chirografari (fornitori, banche senza garanzie, professionisti) vengono soddisfatti nella percentuale offerta dal piano (es: 30%) e con le eventuali dilazioni previste. La parte di debito non pagata rimane inesigibile nei confronti del debitore una volta omologato il concordato . Significa che il fornitore dovrà rinunciare a recuperare il restante 70% dal debitore. Tuttavia, se esistono garanti o coobbligati (ad es. un fideiussore personale, o un coobbligato solidale), il creditore potrà rivalersi su di loro per la parte non pagata dal concordato . Il debitore principale però, adempiuto il concordato, sarà liberato.
11. Dopo l’omologazione, i creditori possono ancora aggredire i miei beni?
No, per i creditori anteriori all’omologazione vale il principio che il concordato omologato è vincolante per tutti (erga omnes) . Quindi non possono iniziare esecuzioni per i crediti tagliati o dilazionati: dovranno attendere le scadenze del piano. Se il debitore rispetta i pagamenti concordatari, alla fine i creditori non potranno più pretendere nulla di più. Potrebbero aggredire i beni solo se il concordato viene risolto per inadempimento (in tal caso subentra la liquidazione giudiziale e riprendono le azioni esecutive sul residuo).
12. Il concordato cancella i debiti definitivamente?
Se il debitore esegue regolarmente il piano di concordato, ottiene la liberazione dai debiti residui non pagati (esdebitazione) e i creditori non possono più avanzare pretese per la parte rinunciata. Se invece il debitore non adempie agli impegni del piano (ad esempio non paga le rate), i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato e a quel punto i debiti originari risorgono per la parte non pagata (detratto quanto incassato) , e di solito viene aperto il fallimento per liquidare i beni rimasti. Quindi la “cancellazione” definitiva dei debiti avviene solo a buon esito del concordato.
13. Quanto dura la procedura di concordato preventivo?
La durata può variare in base alla complessità. Indicativamente: dalla presentazione della domanda all’omologazione finale possono passare 6-12 mesi. In dettaglio, qualche mese per depositare il piano (se con riserva), 1-2 mesi per l’ammissione, poi circa 2-4 mesi per raccogliere i voti dei creditori, e infine l’udienza di omologa e decreto (1-2 mesi) . Alcune procedure molto complesse possono durare più a lungo, specie se ci sono opposizioni (che allungano di qualche mese). Tuttavia, va detto che gli effetti protettivi scattano subito con l’apertura, quindi dal punto di vista del sollievo per il debitore, quello è immediato. La fase di esecuzione del piano (pagamenti ai creditori) dura poi quanto previsto dal piano stesso (può essere pluriennale).
14. Quali documenti devo preparare per presentare un concordato?
In sintesi: ultimi 3 bilanci depositati; situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata (se bilancio ultimo risale a >6 mesi); elenco analitico di tutti i creditori con relativi importi e cause di prelazione; elenco degli beni di proprietà (immobili, mobili, partecipazioni) e atti di disposizione compiuti negli ultimi anni; elenco eventuali soggetti garanti; una relazione sulla causa della crisi; il piano concordatario e la proposta, e la relazione giurata di un professionista attestatore sull’attuabilità del piano . Inoltre vanno indicati i contratti pendenti, le azioni legali in corso, e serve un certificato dei carichi pendenti tributari. In pratica, serve una completa “trasparenza” della situazione economica.
15. Quanto costa fare un concordato preventivo?
Ci sono vari costi: il fondo spese che il tribunale può chiedere di depositare (per compensi di commissario, liquidatore, ecc. – dipende dalla dimensione del caso), i costi dei professionisti (avvocato, attestatore, consulenti) e le spese di giustizia (marche da bollo, contributo unificato di qualche centinaio di euro). Il costo complessivo varia moltissimo a seconda della grandezza dell’impresa e della complessità del piano. Per dare un ordine di idee, per PMI con qualche milione di debiti il costo professionale e procedurale può aggirarsi su alcune decine di migliaia di euro. Tuttavia, molti di questi costi rientrano tra le spese prededucibili del concordato, quindi di fatto vengono pagati utilizzando le risorse dell’attivo prima dei creditori. È fondamentale accordarsi con i professionisti su un compenso commisurato e magari rateizzato. Lo Studio Monardo ad esempio applica il minimo tariffario etico e trasparente per venire incontro al debitore in difficoltà.
Queste FAQ coprono i dubbi più frequenti. Naturalmente ogni caso concreto può presentare ulteriori domande specifiche: per questo è importante avere un confronto diretto con un legale specializzato che possa analizzare la situazione particolare.
Esempio Pratico di Concordato Preventivo
Per rendere più concreto quanto detto, immaginiamo un caso pratico semplificato:
- Scenario: La società Alfa S.r.l., impresa edile in Toscana, ha accumulato 3,5 milioni di euro di debiti (banche 1,5 mln di cui 1 mln ipotecari su capannone; fornitori 1 mln; Fisco 0,8 mln; INPS 0,2 mln). Ha un capannone valutato 1,2 mln ipotecato, alcuni mezzi per 0,3 mln, e prevede flussi di cassa futuri (commesse in corso) significativi se può continuare l’attività.
- Soluzione proposta: Concordato preventivo in continuità aziendale. Piano a 12 anni. Si propone di salvare l’azienda mantenendo 20 dipendenti, portare a termine le commesse e pagarne i debiti col flusso generato. Prevede inoltre di vendere alcuni immobili non strategici (es. un terreno secondario) per 300k e ottenere un nuovo finanziamento da un investitore per 200k come apporto esterno. Ai creditori viene offerto: banche ipotecarie – 100% del credito ma spalmato in 10 anni; Fisco e INPS – transazione fiscale con pagamento 50% del dovuto (zero sanzioni e interessi) in 8 anni ; fornitori chirografari – 30% in 5 rate annuali dal 6º al 10º anno; il tutto garantito dal fatto che in liquidazione prenderebbero circa 10-15%, quindi la proposta è nettamente migliore per loro. Il piano è attestato e mostra che con la continuazione dell’attività (commesse per 5 milioni in pipeline) l’azienda può generare utile netto annuo di 200k da destinare ai creditori.
- Esempio di esito: I creditori votano a favore (le banche ipotecarie votano sì perché ricevono tutto seppur dilazionato; i fornitori vedono che prenderebbero 30% contro forse nulla in un fallimento – quindi votano per; il Fisco formalmente dice no alla falcidia 50% IVA, ma il tribunale omologa lo stesso perché dimostrato che in fallimento l’Erario avrebbe zero dal ceto chirografario ). Il concordato viene omologato. L’impresa Alfa grazie a ciò riduce il suo debito effettivo di oltre il 55% , continua l’attività senza licenziare, e nei 12 anni successivi paga puntualmente le rate concordatarie. Dopo 5 anni, con bilanci in utile e debito dimezzato, ottiene nuova fiducia anche dalle banche e torna sul mercato solida.
Questo esempio riflette un caso ispirato a situazioni reali: ad esempio un’impresa edile toscana con 3,5 milioni di debiti ha ridotto l’esposizione del 55% con un piano a 12 anni, ottenendo l’omologa e mantenendo la piena operatività . Mostra come il concordato può davvero salvare un’azienda, riducendo il debito a fronte di un impegno serio e di una supervisione giudiziale.
In altri casi invece, aziende decotte hanno scelto concordati liquidatori: ad esempio, una società commerciale con 1,8 milioni di debiti ha proposto un piano liquidatorio al 30%, vendendo gli asset e dilazionando il residuo . I creditori hanno accettato perché comunque meglio di un fallimento, e i titolari hanno evitato conseguenze peggiori, chiudendo la vicenda e potendo magari ricominciare con una nuova attività pulita dai vecchi debiti.
Ogni caso è a sé, ma la morale comune è: con il concordato, c’è una via d’uscita ordinata dove altrimenti ci sarebbe solo il caos del fallimento o delle esecuzioni multiple.
Ultime Sentenze di Rilievo (2024-2025)
Chiudiamo con un elenco delle sentenze più aggiornate in materia di concordato preventivo, provenienti dalle massime autorità giurisdizionali, che hanno inciso su aspetti pratici importanti:
- Cass., Sez. Un. Civili, 29 gennaio 2024, n. 2607: Ha stabilito il principio per cui nessuna esecuzione individuale può essere iniziata o proseguita dopo la presentazione di una domanda di concordato preventivo . Conferma l’effetto automatico sospensivo di cui all’art.168 L.Fall (ora art.54 CCII), prevalente su qualunque iniziativa dei singoli creditori.
- Cass., Sez. I, 10 luglio 2024, n. 18826: (Sentenza commentata in dottrina) – Ha affrontato il tema delle proposte concorrenti nel concordato preventivo (introdotte nel vecchio regime dall’art.163 L.Fall). Ha chiarito i limiti entro cui un creditore può presentare una proposta alternativa a quella del debitore e la legittimità della relativa delibera assembleare di aumento di capitale a servizio di tale proposta. (Questa pronuncia segnala l’attenzione della Cassazione a garantire parità di armi tra debitore e creditori nella fase di voto).
- Cass., Sez. I, 6 agosto 2024, n. 22169: Ha ribadito che nel concordato in continuità eventuali utilità aggiuntive generate dalla prosecuzione non possono essere distribuite violando la graduazione delle cause di prelazione . In altri termini, il surplus di valore creato dall’azienda in esercizio deve comunque rispettare la priorità dei creditori privilegiati prima di andare ai chirografari.
- Cass., Sez. I, 2 ottobre 2024, n. 25919: Ha sancito che un concordato in continuità è inammissibile se non prevede alcuna utilità per i creditori chirografari . Anche in presenza di continuità aziendale, i chirografari devono ricevere qualcosa (non è ammissibile azzerarli completamente).
- Cass., Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34372: Ha chiarito che la decisione del giudice delegato sull’ammissione o esclusione di un credito al voto è funzionale solo al calcolo delle maggioranze e non pregiudica l’accertamento definitivo del credito . Quindi, un creditore ammesso provvisoriamente al voto in caso di contestazione non acquisisce un “giudicato” sull’esistenza del suo credito.
- Cass., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175: Ha stabilito che l’omologazione del concordato rende temporaneamente inesigibili i crediti anteriori e sospende la decorrenza della prescrizione per tali crediti fino alle nuove scadenze previste nel concordato . Conferma così che il concordato non estingue immediatamente l’obbligazione, ma ne differisce l’esigibilità (logica dell’inesigibilità, non dell’estinzione).
- Cass., Sez. I, 4 novembre 2025, n. 35938: (In materia penale-tributaria) – Ha affermato che l’ammissione al concordato non esonera dal reato di omesso versamento IVA: se l’Iva non è versata entro il termine di legge, il reato si perfeziona e non viene meno per il fatto che poi il debito IVA viene inserito nel concordato . In sostanza, attenzione: il concordato non “cancella” eventuali responsabilità penali per omessi versamenti di imposte.
- Cass., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641: Ha chiarito il tipo di controllo che il Tribunale deve svolgere sull’accordo di ristrutturazione ex art.182-bis (ora 57 CCII): in sintesi, un controllo di legittimità e fattibilità senza spingersi a valutazioni economiche nel merito degli accordi (principio per analogia utile anche in concordato, dove al giudice spetta il controllo di fattibilità “minimale” di non manifesta inattuabilità ).
Queste sentenze delle Sezioni Unite e della Sezione Specializzata della Cassazione delineano i confini e i principi che i tribunali e le corti applicano ogni giorno nelle procedure concordatarie, garantendo un’interpretazione uniforme e la salvaguardia sia dei diritti dei creditori sia delle possibilità di risanamento per i debitori meritevoli.
(Fonti: Corte di Cassazione – varie sentenze del 2024-2025 citate; Massimario Cassazione; dottrina su dirittodellacrisi.it e IlCaso.it.)
Conclusione
In conclusione, il concordato preventivo si conferma nel 2026 uno strumento fondamentale e versatile per affrontare situazioni di sovraindebitamento aziendale e fiscale in maniera organizzata e legalmente protetta. Abbiamo visto come, grazie al concordato, un debitore possa bloccare immediatamente azioni esecutive, ridurre drasticamente l’ammontare dei debiti (specie quelli chirografari e anche fiscali, tramite la transazione fiscale ) e dilazionare i pagamenti in modo sostenibile, evitando così gli scenari distruttivi di pignoramenti multipli o del fallimento. Le difese legali offerte dal concordato – dalla moratoria generale sul debito all’eventuale cram-down sui creditori dissenzienti – rappresentano per il debitore un potente scudo dietro cui riorganizzarsi e ripartire.
Abbiamo anche evidenziato il valore delle strategie legali ben calibrate: impugnare le pretese illegittime, sfruttare definizioni agevolate come le rottamazioni delle cartelle, negoziare con i creditori e proporre un piano credibile e attestato. Tutto ciò aumenta enormemente il valore delle difese legali analizzate. Un concordato preventivo ben congegnato può letteralmente salvare l’azienda, preservare posti di lavoro e consentire ai creditori di ottenere il massimo possibile rispetto all’alternativa liquidatoria. È una soluzione “win-win” quando realizzata con competenza: il debitore risana la propria posizione (pagando solo ciò che può) e i creditori vengono soddisfatti in misura maggiore di quanto avrebbero ottenuto da un fallimento disordinato .
L’importanza di agire tempestivamente e con il supporto di professionisti specializzati non può essere abbastanza sottolineata. Le normative concorsuali e tributarie sono complesse e in continua evoluzione (lo si è visto con le riforme del 2022-2024). Muoversi da soli o con consulenti improvvisati espone a rischi di errori procedurali o valutazioni errate. Affidarsi all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e al suo team significa avere al proprio fianco una squadra di esperti che ogni giorno monitora le novità normative e giurisprudenziali e sa come “orchestrare” al meglio gli strumenti di difesa. L’Avv. Monardo, con la sua esperienza da cassazionista e la qualifica di Gestore della crisi e Esperto negoziatore, ha le competenze per intervenire con rapidità ed efficacia: dalla predisposizione di ricorsi urgenti per sospendere pignoramenti, alla redazione del piano concordatario dettagliato e sostenibile, fino alla negoziazione diretta con Agenzia delle Entrate o banche per trovare le soluzioni più vantaggiose (come rate lunghe, taglio di sanzioni, ecc.). Il suo intervento può fare la differenza tra subire passivamente un tracollo finanziario e invece prendere in mano la situazione per risolverla.
Ricordiamo che con l’assistenza di un professionista qualificato è possibile anche bloccare sul nascere azioni aggressive come fermi amministrativi su auto, ipoteche esattoriali sulla casa, pignoramenti del conto bancario: tutte situazioni che spesso gettano nel panico il debitore, ma che un avvocato esperto sa come congelare e poi risolvere nell’ambito di un accordo complessivo.
In quest’ottica, il punto di vista del debitore che abbiamo mantenuto lungo l’articolo ci porta a ribadire un messaggio chiave: non siete soli né senza speranza di fronte ai debiti. La legge offre strumenti di tutela potenti, e con il giusto alleato legale al vostro fianco potete usarli a vostro vantaggio. Certo, serve agire con onestà, trasparenza e tempestività – qualità che un buon avvocato vi aiuterà a mettere in pratica – ma i risultati possono essere straordinari: aziende salvate, famiglie che mantengono la casa, imprenditori che possono continuare la loro attività liberandosi dal peso opprimente dei debiti.
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Non aspettare che sia troppo tardi: chiama o scrivi oggi stesso per una valutazione legale immediata e dai alla tua impresa (o alla tua famiglia) la possibilità di un vero risanamento!
