Introduzione
Il concordato minore rappresenta oggi uno strumento chiave per risolvere situazioni di sovraindebitamento evitando fallimenti e procedimenti esecutivi. Questo tema è di cruciale importanza perché un piccolo imprenditore, professionista o contribuente sommerso dai debiti rischia pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e altri atti aggressivi che possono paralizzare l’attività e la vita quotidiana. Agire tempestivamente è fondamentale: errori come ignorare le notifiche o attendere l’ultimo momento possono pregiudicare la possibilità di ottenere una soluzione sostenibile. Al contrario, conoscere le strategie legali difensive – dal contestare formalmente gli atti illegittimi, al negoziare piani di rientro, fino ad attivare procedure concorsuali minori – consente al debitore di gestire l’emergenza in modo proattivo e di evitare gli scenari peggiori (es. vendita all’asta dei propri beni o l’accumulo incontrollato di sanzioni).
In questa guida pratica approfondiremo le principali soluzioni legali per affrontare i debiti nel 2026. Vedremo come funziona nel dettaglio il concordato minore – dalla normativa aggiornata alle ultime sentenze – e quali alternative esistono, come le definizioni agevolate dei debiti fiscali (ad esempio la “rottamazione” delle cartelle) o le altre procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, liquidazione controllata, ecc.). Anticiperemo inoltre le strategie difensive più efficaci: come impugnare un atto ingiusto, ottenere la sospensione di un pignoramento in corso, contestare il calcolo di interessi e sanzioni, oppure ridurre e ristrutturare il debito tramite accordi giudiziali o stragiudiziali. L’obiettivo è offrire al lettore una mappa chiara delle opzioni disponibili e dei passi concreti da compiere, evitando le trappole più comuni.
Questa guida è frutto dell’esperienza multidisciplinare dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team. L’Avv. Monardo è un avvocato cassazionista con una comprovata esperienza a livello nazionale in diritto bancario e tributario. Coordina uno staff di avvocati e commercialisti specializzati, ed è egli stesso Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia nonché professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) accreditato. Inoltre, l’Avv. Monardo riveste il ruolo di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, affiancando le imprese in difficoltà anche nelle procedure di composizione negoziata introdotte di recente. Grazie a questa combinazione di competenze, lo Studio Monardo è in grado di offrire un supporto completo al debitore: dall’analisi tecnica dell’atto ricevuto (cartella esattoriale, precetto, pignoramento, ecc.) alla predisposizione di ricorsi mirati per annullarlo o sospenderne gli effetti; dalla gestione di trattative con creditori e Agenzia delle Entrate (ad esempio per piani di rientro o saldo e stralcio) fino all’attivazione di soluzioni concorsuali o stragiudiziali più strutturate (come appunto il concordato minore, il piano del consumatore o la liquidazione dei beni). In ogni fase, la priorità è tutelare gli interessi del debitore – sia esso un imprenditore, un professionista o un privato – mettendo in sicurezza il suo patrimonio e trovando la via d’uscita più rapida e vantaggiosa dall’oppressione dei debiti.
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Contesto normativo e giurisprudenziale sul sovraindebitamento
Evoluzione normativa: dalla legge “Salva Suicidi” al Codice della Crisi 2022
Per comprendere il concordato minore è utile partire dal quadro normativo di riferimento. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono state introdotte per la prima volta con la Legge 3/2012 (nota come “legge salva suicidi”), che offriva a soggetti non fallibili – piccoli imprenditori, professionisti, consumatori, start-up innovative, enti non commerciali, imprenditori agricoli, ecc. – alcuni strumenti per ristrutturare o liquidare i propri debiti in modo controllato. Dal 2012 in poi questa disciplina ha rappresentato un “paracadute” per chi, pur non rientrando nelle tradizionali procedure fallimentari, versava in condizioni di insolvenza o grave crisi economica. Si trattava di tre procedure principali: l’accordo di composizione dei debiti (che richiedeva l’accordo della maggioranza dei creditori), il piano del consumatore (riservato ai debitori persone fisiche “consumatori”, omologato dal giudice senza bisogno di voto dei creditori) e la liquidazione del patrimonio (una sorta di procedura di liquidazione volontaria con possibile esdebitazione finale).
Questa normativa pionieristica è stata successivamente assorbita e innovata dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, come modificato), entrato pienamente in vigore nel 2022 dopo alcune proroghe. Il Codice ha integrato le procedure da sovraindebitamento nel contesto più ampio delle procedure concorsuali, abrogando la L.3/2012 e introducendo nuovi termini e istituti. In particolare, il Codice dedica il Titolo IV della Parte Prima alle “procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento” (artt. 65 e ss. CCII), confermando l’impianto di tre possibili soluzioni per il debitore civile non fallibile: – la ristrutturazione dei debiti del consumatore (l’evoluzione del vecchio “piano del consumatore”, riservata a chi ha debiti personali estranei ad attività d’impresa); – il concordato minore (nuova procedura concorsuale per i debitori non fallibili diversi dal consumatore); – la liquidazione controllata del sovraindebitato (che ricalca la liquidazione del patrimonio ex L.3/2012, consentendo la vendita di tutti i beni del debitore sotto supervisione giudiziale).
La scelta del legislatore del 2019-2022 è stata quindi di allineare la disciplina dei “piccoli” debitori a quella delle procedure maggiori, creando un sistema organico. Contestualmente, sono stati superati alcuni vecchi limiti: ad esempio, è stato eliminato il divieto di falcidiare (cioè ridurre) l’IVA e le ritenute fiscali non versate, che inizialmente la L.3/2012 proibiva di tagliare nei piani di sovraindebitamento. Già con la sentenza n. 245/2019 la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo quel divieto, equiparando i debitori non fallibili ai fallibili riguardo alla possibilità di stralciare l’IVA . Il nuovo Codice della Crisi ha recepito questo orientamento, consentendo espressamente che anche i debiti IVA e le ritenute non versate possano essere trattati nei piani di sovraindebitamento come gli altri debiti (cioè eventualmente non pagati integralmente), purché nel rispetto delle regole generali e dei vincoli derivanti dal diritto UE.
Negli ultimi anni, infine, vi sono stati ulteriori interventi normativi di adattamento e correzione. Da un lato il D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, strumento volontario e stragiudiziale per le imprese in difficoltà, affiancato al concordato preventivo e alle procedure da sovraindebitamento. Dall’altro, il Governo ha emanato una serie di decreti correttivi al Codice della Crisi: da ultimo il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (c.d. “Correttivo ter”) che ha apportato modifiche puntuali anche alla disciplina del concordato minore (come vedremo, ad esempio, in tema di conservazione dell’abitazione principale e di ampliamento dei soggetti ammessi). Questa guida tiene conto di tutte le novità normative aggiornate a gennaio 2026, offrendo un quadro sempre attuale.
Che cos’è il concordato minore e chi può accedervi
Il concordato minore è, in sintesi, la procedura concorsuale prevista dal Codice della Crisi per i debitori in sovraindebitamento diversi dal consumatore. In altre parole, vi accedono i soggetti non assoggettabili al fallimento (ora liquidazione giudiziale) che svolgono o hanno svolto un’attività d’impresa o professionale, oppure che comunque hanno debiti derivanti anche da tali attività. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo: – Imprenditori “minori” commerciali, cioè sotto le soglie di fallibilità di cui all’art. 2, co.1, lett. d) CCII (ad esempio ditte individuali o piccole società che non superano i limiti di attivo, ricavi e debiti previsti dalla legge fallimentare). – Imprenditori agricoli, tradizionalmente esclusi dal fallimento. – Professionisti (es. avvocati, commercialisti, artigiani iscritti ad albi, ecc.) con debiti legati alla propria attività. – Start-up innovative registrate in apposita sezione. – Enti non commerciali (associazioni, fondazioni) con indebitamento non derivante da attività d’impresa commerciale prevalente. – Soci illimitatamente responsabili di società di persone per i debiti personali derivanti da obbligazioni sociali.
Sono invece esclusi dal concordato minore i consumatori puri, ossia le persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali. Tali soggetti, se sovraindebitati, devono utilizzare la distinta procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (più avanti vedremo le differenze). Dunque la linea di demarcazione è chiara: il concordato minore riguarda il debitore non fallibile “commerciale”, mentre il consumatore rientra in altra procedura. È importante notare però che la riforma del 2024 ha risolto un dubbio applicativo: oggi anche i debiti misti – parte derivanti da attività d’impresa/professione e parte da ambito personale – possono essere trattati unitariamente nel concordato minore, se il debitore non è un consumatore puro . In passato c’era incertezza su come procedere quando una persona fisica aveva, ad esempio, sia debiti per finanziamenti personali sia debiti fiscali o verso fornitori dell’ex attività: si dubitava se fosse ammissibile un piano del consumatore o servisse un accordo. Dal 2024 la legge chiarisce che il debitore non consumatore può includere tutti i suoi debiti (sia personali che d’impresa) in un unico concordato minore, evitando duplicazioni di procedure. Rimane fermo che il consumatore “puro” dovrà usare l’altra procedura dedicata.
Dal punto di vista oggettivo, il presupposto per l’accesso è lo stato di sovraindebitamento, definito dall’art. 2, co.1, lett. c) CCII come lo stato di crisi o insolvenza del debitore non fallibile (incluso il consumatore) che non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. In pratica occorre trovarsi in una condizione di perdurante squilibrio tra debiti e patrimonio liquidabile o redditi, tale da non riuscire a pagare i debiti alle scadenze. Anche una situazione di sola “crisi” (difficoltà prospettica) è sufficiente ad attivare la procedura, non essendo necessario lo stato di insolvenza conclamata se si interviene per tempo.
Va segnalato che la legge prevede alcune ipotesi di inammissibilità per chi tenta di abusare dello strumento. Ad esempio, l’imprenditore che ha cessato l’attività non può presentare domanda di concordato minore dopo oltre un anno dalla cancellazione dal registro imprese (art. 33, co.1 e 1-bis CCII) e, in ogni caso, se l’imprenditore è stato cancellato dal registro prima della domanda, il ricorso per concordato minore è dichiarato inammissibile . Questa norma mira a evitare che ex imprenditori chiudano la società per poi usare il concordato minore come “scappatoia” al posto del fallimento: di fatto se l’azienda è stata chiusa, oltre un certo termine rimane solo la liquidazione controllata come opzione, non il concordato. Altra regola importante è che non si può accedere ripetutamente a procedure di sovraindebitamento: ad esempio, chi ha già ottenuto l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) non può farne richiesta per i 5 anni successivi, e il consumatore non può presentare un nuovo piano se nei 5 anni precedenti ha già beneficiato di un’esdebitazione o se ha già fatto due procedure in totale . Inoltre, un debitore che abbia causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, frode o malafede può vedersi negato l’accesso (in particolare nel caso del consumatore, dove il giudice valuta la meritevolezza): ad esempio, chi ha contratto debiti mediante attività illegali, o ha dissipato il patrimonio in modo irragionevole, rischia l’inammissibilità del ricorso. Lo stesso Codice vieta di utilizzare una procedura al posto di un’altra impropriamente: se i debiti sono di natura imprenditoriale, il soggetto non può travestirsi da consumatore per ottenere un trattamento di favore. Su questo punto sia la giurisprudenza di merito che la Cassazione hanno assunto un orientamento rigoroso: il Tribunale di Terni, sentenza 30 ottobre 2025, ha ad esempio negato l’accesso al piano del consumatore a un ex socio di società di persone con debiti derivanti dall’attività aziendale, chiarendo che “quei debiti, sebbene ora in capo alla persona fisica, erano nati in ambito d’impresa e non possono essere riciclati come obbligazioni da consumatore” . La Corte di Cassazione, a sua volta, con sentenza n. 29746/2025, ha escluso che il fideiussore di una società (che era socio e amministratore della stessa) potesse qualificarsi come debitore consumatore per i debiti conseguenti alla fideiussione escussa: anche se formalmente il garante è persona fisica, il collegamento funzionale con l’attività d’impresa impedisce di considerare “personali” quei debiti e impone semmai il ricorso al concordato minore . In sostanza, non si può scegliere arbitrariamente la procedura più comoda: la legge vuole evitare utilizzi distorti, riservando la procedura del consumatore solo a chi ha debiti realmente da consumatore.
Riassumendo i punti chiave dell’ammissibilità: – Soggetti ammessi: debitore in sovraindebitamento non fallibile non consumatore (imprenditore minore, professionista, ecc., inclusi coobbligati per debiti d’impresa). – Soggetti esclusi: consumatore puro (deve usare l’altra procedura); imprenditore già fallibile (che dovrà semmai ricorrere al concordato preventivo o liquidazione giudiziale); chi ha già abusato di procedure precedenti o ha comportamento gravemente scorretto. – Presupposto oggettivo: stato di crisi o insolvenza attuale (incapacità di pagare i debiti regolarmente) oppure ragionevole previsione di insolvenza futura. – Autorità competente: Tribunale del luogo del centro degli interessi principali del debitore (di regola coincidente con la residenza o sede legale). – Assistenza obbligatoria: coinvolgimento di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) o di un professionista gestore nominato dal giudice, che redige una relazione sulla fattibilità e la meritevolezza della proposta.
Finalità e caratteristiche del concordato minore
Il concordato minore ha la finalità di offrire al debitore sovraindebitato una seconda opportunità, evitando sia la dispersione forzosa del patrimonio sia il perdurare indefinito dei debiti. Si tratta di una procedura di natura concorsuale negoziale (non liquidatoria), modellata in parte sul concordato preventivo delle imprese ma semplificata e adattata ai piccoli debitori. Le caratteristiche salienti sono: – Iniziativa volontaria del debitore: è il debitore stesso che propone ai creditori un piano (detto appunto “proposta di concordato minore”) per regolamentare i debiti. Non esiste un concordato minore “coattivo” richiesto dai creditori o d’ufficio. – Soddisfazione parziale dei creditori: la proposta può prevedere che i creditori ricevano solo una parte dei loro crediti, o comunque condizioni differenti da quelle originarie (es: dilazioni di pagamento, riduzione degli importi, sostituzione di garanzie, ecc.). In ciò il concordato minore si distingue nettamente dal semplice piano di rientro o dalle dilazioni amministrative: qui si possono tagliare i debiti e non solo dilazionarli. – Trattamento equo e rispetto delle cause di prelazione: pur essendo libero il contenuto del piano (si possono prevedere diverse classi di creditori e differenti trattamenti), il tutto deve avvenire nel rispetto della par condicio tra creditori di pari grado e delle priorità di pagamento previste dalla legge (privilegi, ipoteche, pegni). Non è ammessa alcuna deroga arbitraria all’ordine delle prelazioni: ad esempio non si può proporre di pagare un chirografario prima di un privilegiato sullo stesso bene, né soddisfare integralmente un creditore amico lasciando azzerato un altro dello stesso grado, a meno che ciò non sia giustificato da una differenza di posizione giuridica o accettato dagli interessati. La Corte di Cassazione con una recente pronuncia ha ribadito questo principio: “la proposta di concordato minore deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 c.c. e l’ordine delle cause di prelazione; il mancato rispetto delle regole legali di trattamento dei crediti costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile d’ufficio” (Cass. civ. Sez. I, sent. n. 28574/2025) . In pratica, se nel piano il debitore volesse falcidiare un creditore privilegiato (ad esempio l’Erario per crediti fiscali privilegiati) più di quanto questi otterrebbe in una liquidazione, il giudice dovrebbe bloccare la procedura perché inammissibile. Diverso è il caso in cui si offrano ai creditori almeno le somme ricavabili dalla liquidazione: su questo punto la legge consente l’omologazione del concordato minore anche senza l’adesione di tutti i creditori, purché sia rispettato il cosiddetto best interest test. In altre parole, se ogni classe di creditori ottiene dal piano un trattamento non inferiore a quello che avrebbe ragionevolmente ottenuto da un’esecuzione forzata o dalla liquidazione del patrimonio del debitore, il tribunale può approvare il concordato anche in presenza di dissensi . Ciò evita che un singolo creditore (magari l’Agenzia Entrate Riscossione) possa fare veto irragionevole opponendosi a un accordo vantaggioso: se il piano è più conveniente per il Fisco rispetto a inseguire il debitore infruttuosamente, il giudice potrà omologarlo d’ufficio, tenendo conto del voto degli altri creditori. – Necessità di un voto dei creditori: differentemente dal piano del consumatore, nel concordato minore i creditori hanno potere di voto. La proposta, dopo essere stata dichiarata ammissibile, viene sottoposta a votazione e si intende approvata se ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto . Dunque serve oltre il 50% dell’ammontare dei crediti. Non votano (o si considerano comunque favorevolmente trattati) i creditori interamente soddisfatti o quelli che il piano prevede di pagare subito e per intero; tutti gli altri, compresi i privilegiati che subiscono una dilazione o falcidia, hanno diritto di voto. La legge disciplina anche i casi particolari: ad esempio se c’è un solo creditore con la maggioranza dei crediti, è ovvio che il suo consenso è dirimente; oppure se non si raggiunge la maggioranza, il concordato non è approvato e di solito si apre la via alternativa della liquidazione controllata (salvo rarissimi casi di omologazione di “maggioranza ridotta” se ci sono classi e alcune hanno votato sì, secondo quanto previsto per analogia col concordato preventivo). – Intervento dell’OCC e controllo del tribunale: sin dalla fase di preparazione della proposta il debitore è affiancato dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o dal gestore nominato, che redige una relazione particolareggiata sul piano. Il tribunale, da parte sua, verifica l’ammissibilità legale e la fattibilità del piano proposto. Non c’è un curatore o commissario come nel fallimento, ma l’OCC svolge funzioni di ausilio e sorveglianza. Dopo la votazione, il tribunale con decreto procede all’omologazione, cioè rende vincolante l’accordo per tutti i creditori, a condizione che siano rispettati i requisiti di legge. – Effetti protettivi per il debitore: fin dalla presentazione della domanda (o anche dalla mera prenotazione del termine per presentare la proposta, ex art. 68 CCII) il debitore può chiedere misure protettive, in particolare la sospensione o il blocco delle azioni esecutive individuali dei creditori. Il giudice, se concede tali misure, ordina che non si possano iniziare né proseguire pignoramenti, sequestri, ecc. sui beni del debitore per tutta la durata della procedura. Questo “scudo” consente al debitore di respirare e impedisce che i creditori facciano gara ad aggredire i beni durante la trattativa. Inoltre, dal momento dell’omologazione, il debitore è protetto dalla regola del divieto di azioni esecutive individuali (come avviene nel fallimento): i creditori potranno solo attendere l’esecuzione del piano omologato e ricevere quanto in esso previsto, senza poter pretendere altro. – Esecuzione sotto controllo e possibile esdebitazione: il debitore resta in possesso dei suoi beni (salvo quanto deve liquidare secondo il piano) e provvede all’esecuzione del concordato sotto la vigilanza dell’OCC, che riferisce al giudice. Se il debitore adempie regolarmente a quanto promesso, al termine il tribunale dichiara esdebitati (cancellati) i debiti residui non pagati nel concordato, ad eccezione di quelli eventualmente esclusi per legge (ad esempio alcune sanzioni penali o amministrative non tributarie non sono mai oggetto di esdebitazione, per espressa previsione normativa ). L’esdebitazione finale permette al debitore di ripartire pulito, liberandolo dal peso dei vecchi debiti definitivamente. Se invece il debitore non rispetta il piano, i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato e a quel punto tornare ad agire esecutivamente, oppure il giudice può aprire una liquidazione controllata. È dunque essenziale che la proposta iniziale sia calibrata su ciò che il debitore potrà effettivamente pagare, altrimenti si rischia di perdere i benefici.
Concordato minore “in continuità” vs “liquidatorio”
Un aspetto centrale del concordato minore – come anche del concordato preventivo – è la distinzione tra piano in continuità e piano liquidatorio. Questa distinzione incide su alcuni requisiti specifici: – Concordato minore in continuità: si ha quando il debitore prevede di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale, in proprio oppure tramite terzi. Ad esempio, un artigiano sovraindebitato che propone di continuare la sua attività di officina, impegnandosi a pagare i debiti nel tempo coi flussi di cassa futuri, presenta un concordato in continuità diretta. Oppure un piccolo imprenditore che affitta la sua azienda a un’altra società e usa i canoni di affitto per pagare i creditori propone una continuità indiretta (come ammesso in giurisprudenza) . Nel concordato in continuità non è richiesto al debitore di apportare risorse esterne: il legislatore, riconoscendo il valore sociale della prosecuzione dell’attività, non impone condizioni aggiuntive oltre alla fattibilità del piano stesso. Mantenere in vita l’impresa è considerato di per sé un valore (favor continuationis), per cui il debitore in continuità non deve necessariamente mettere denaro fresco. – Concordato minore liquidatorio: si ha invece quando il piano prevede la cessazione dell’attività e la liquidazione dei beni del debitore. In tale situazione la legge richiede un quid pluris per tutelare i creditori: l’apporto di risorse esterne “in misura apprezzabile” (art. 74, comma 2 CCII) . Ciò significa che il debitore, oltre a destinare ai creditori il ricavato di tutti i propri beni liquidabili, deve procurarsi un valore aggiuntivo esterno (denaro o altro attivo non già compreso nel patrimonio) che incrementi in modo significativo la soddisfazione dei creditori. Non è fissata per legge una percentuale rigida, ma l’idea di fondo è evitare concordati meramente liquidatori dove i creditori otterrebbero solo quanto già ricavabile vendendo i beni – in tal caso sarebbe inutile la procedura, tanto varrebbe la liquidazione. Serve dunque un beneficio extra, ad esempio un contributo di un familiare, un nuovo finanziatore, la devoluzione di future utilità, ecc., che alzi la percentuale di realizzo. La normativa previgente (per il concordato preventivo) indicava come parametro il 10% minimo ai chirografari nei concordati liquidatori. Nel concordato minore odierno questo limite del 10% non è espresso, ma la giurisprudenza sta utilizzando tale soglia come criterio di massima. Ad esempio, il Tribunale di Verona (decreto 17 agosto 2025) ha ritenuto che un incremento anche leggermente inferiore al 10% del valore di liquidazione possa considerarsi “apprezzabile”, purché non di molto distante, suggerendo come intervallo indicativo un 5-10% in più rispetto a quanto i creditori avrebbero da una liquidazione semplice . In pratica, se liquidando i beni del debitore si stimano 100.000 euro, un apporto esterno che porta il totale a ~110.000 euro (cioè +10%) rientra certamente nell’apprezzabile; contributi più esigui (es. +2-3%) potrebbero invece essere considerati insufficienti. Questa interpretazione offre un riferimento concreto agli operatori: chi prepara un concordato minore liquidatorio dovrebbe puntare ad offrire ai creditori almeno un plus vicino a un decimo del valore di realizzo, per evitare pronunce di inammissibilità ex art. 77 CCII (che disciplina i casi di inammissibilità della domanda) dovute a “mancanza di utilità sostanziale” della proposta. Un precedente simile si rinviene nel Tribunale di Avellino (decreto 28 febbraio 2025), che pur senza quantificare matematicamente ha sottolineato come un concordato minore fondato interamente su finanza esterna debba comunque garantire un sensibile miglioramento rispetto alla liquidazione, altrimenti il piano non supera il vaglio iniziale.
In sintesi, solo nel concordato liquidatorio c’è l’obbligo dell’apporto esterno apprezzabile . Nel concordato in continuità, invece, non vige tale onere aggiuntivo: il debitore può limitarsi a offrire ai creditori ciò che otterranno dai flussi futuri generati dall’attività, senza iniezioni di capitali terzi (fermo restando che se ha la possibilità di aggiungere risorse esterne, il piano ne risulterà più vantaggioso e facile da approvare). La distinzione pratico-operativa è quindi cruciale: un professionista o commerciante che voglia mantenere aperta la propria attività potrà presentare un concordato in continuità (nessun contributo obbligatorio, ma deve dimostrare la sostenibilità economica del piano nel medio termine); viceversa, se decide di chiudere bottega e liquidare tutto, dovrà trovare qualche ulteriore risorsa a beneficio dei creditori (es. una piccola liquidazione assicurativa, l’aiuto di parenti, la rinuncia a crediti futuri, ecc.).
La parola ai giudici: meritevolezza e abusi della procedura
Prima di passare alla parte procedurale, è opportuno evidenziare come la giurisprudenza recente stia delineando i confini dell’accesso al concordato minore in termini di meritevolezza del debitore. Il filo conduttore è che le procedure di sovraindebitamento devono aiutare chi è onesto ma sfortunato (“seconda opportunità”), non chi cerca di approfittarne furbescamente. Alcuni orientamenti giurisprudenziali emblematici: – La Cassazione ha affermato chiaramente che il sovraindebitamento non è “incolpevole” se deriva da una evasione fiscale seriale. In altri termini, il contribuente che sistematicamente non paga le imposte, magari continuando però a onorare altri debiti di natura privata, non può pretendere di accedere a queste procedure come se fosse in buona fede. Già con una decisione del 2019 la Suprema Corte (Sez. I, 7 novembre 2019, n. 2963) aveva negato l’esdebitazione a un imprenditore definito “seriale evasore”, sancendo che manca il requisito etico per la “grazia” dei debiti in presenza di violazioni fiscali dolose ripetute . Lo stesso principio continua ad essere richiamato: nemo auditur propriam turpitudinem allegans, chi ha cagionato la propria insolvenza con condotte illecite o gravemente imprudenti non può ottenere facilmente la clemenza sui debiti. – Altro caso: la Cassazione civile, Sez. I, n. 18517/2025 ha stabilito che non può beneficiare dell’esdebitazione (cioè della cancellazione dei debiti residui) l’imprenditore che sia stato condannato per bancarotta fraudolenta, almeno finché non abbia ottenuto la riabilitazione penale . Una condanna per reati fallimentari gravi è vista come indice di disonestà inconciliabile con il beneficio dell’esdebitazione: in pratica il debitore fraudolento viene escluso dai benefici, dovendo prima scontare la propria pena e dimostrare una resipiscenza. Questa pronuncia evidenzia come le porte del concordato minore e della conseguente esdebitazione restino chiuse ai trasgressori più gravi, garantendo che la “second chance” sia riservata a chi davvero lo merita. – Le Corti di merito sono a loro volta molto attente agli abusi. Abbiamo citato sopra il Tribunale di Verona (decr. 17/8/2025) che ha bloccato un tentativo di un socio illimitatamente responsabile di usare il concordato personale per sistemare i debiti di società ancora attive (caso definito un uso “surrettizio” dello strumento). Anche altri tribunali vigilano: presentare documentazione incompleta o fuorviante, occultare beni al di fuori della procedura, o peggio aggravare volutamente il passivo prima di chiedere il concordato, sono comportamenti che possono portare all’improcedibilità o a denegare l’omologazione. Ad esempio, se il debitore effettua atti in frode ai creditori (come vendite simulate di beni per sottrarli alla garanzia), il giudice può revocare l’omologazione e convertirla in liquidazione su istanza dei creditori o del PM . In sintesi, trasparenza e correttezza sono indispensabili: il debitore deve collaborare lealmente col gestore e con il tribunale, fornendo tutte le informazioni e non approfittando della procedura per scopi distorti.
Questa parentesi giurisprudenziale mette in guardia i professionisti e i debitori stessi: pur essendo strumenti favor debitoris, i concordati minori non sono un “colpo di spugna” incondizionato. Chi cerca la protezione della legge deve avere tenuto (almeno in parte) una condotta responsabile o quantomeno non fraudolenta. Nel prossimo paragrafo esamineremo passo per passo come si svolge il concordato minore, dalla notifica dell’atto di riscossione fino alla conclusione, e successivamente le strategie difensive e le opzioni alternative a disposizione del debitore.
Procedura passo-passo: dall’atto di precetto al piano omologato
Vediamo ora concretamente cosa accade quando un debitore decide di intraprendere la strada del concordato minore, e quali sono i passi procedurali da seguire dopo aver ricevuto un atto di riscossione o un altro segnale d’allarme (come la comunicazione di una banca che intende revocare fidi, o un decreto ingiuntivo non opposto). Ecco un percorso semplificato step-by-step:
- Ricezione dell’atto e analisi iniziale: Il processo spesso parte dalla notifica di un atto da parte di un creditore. Può trattarsi di una cartella esattoriale (per tributi o contributi non pagati), di un atto di precetto su una sentenza o cambiale, di un pignoramento già avviato, oppure di comunicazioni di banche/finanziarie su rate insolute. Appena ricevuto l’atto, il debitore deve rivolgersi tempestivamente a un professionista (avvocato o commercialista esperto in crisi da sovraindebitamento) per analizzarne il contenuto e le conseguenze. Questa fase è cruciale: si valuta la legittimità dell’atto (ci sono vizi formali o sostanziali impugnabili? I calcoli di interessi e sanzioni sono corretti? Il credito è prescritto?), la gravità della situazione debitoria complessiva (quanto ammontano tutti i debiti? ci sono beni aggredibili?) e le possibili soluzioni. In alcuni casi, se l’atto è chiaramente illegittimo, la prima mossa sarà fare opposizione o ricorso all’autorità competente: ad esempio, una cartella esattoriale viziata va impugnata in Commissione Tributaria entro 60 giorni, un precetto basato su calcoli errati va opposto in Tribunale entro 20 giorni, ecc. (approfondiremo le difese nel paragrafo successivo). Tuttavia, quando l’indebitamento complessivo è insostenibile, può emergere la necessità di una soluzione globale: è qui che si inquadra l’idea del concordato minore.
- Consulenza presso OCC e raccolta documentazione: Deciso di esplorare la via del concordato minore, il debitore si rivolge a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) territorialmente competente, oppure chiede al Tribunale la nomina di un professionista gestore (se non vi sono OCC disponibili). In questa fase ci si dedica a raccogliere tutta la documentazione necessaria: elenco completo dei creditori e dei debiti (importi, titoli, eventuali cause pendenti), inventario dei beni del debitore (immobili, mobili registrati, conti correnti, crediti attivi, partecipazioni), informazioni sui redditi correnti e prospettici, spese essenziali, atti dispositivi degli ultimi anni (donazioni, vendite…), stato di famiglia ed eventuali coobbligati. L’OCC o gestore fornisce consulenza sulla fattibilità del concordato minore nel caso concreto e aiuta il debitore a predisporre una bozza di piano. Si analizzano diversi scenari: ad esempio, “Se mettiamo in vendita l’immobile X e offriamo ai creditori il ricavato insieme a Y euro che può darti un parente, riusciamo a soddisfarli meglio di quanto otterrebbero dal pignoramento? Quale percentuale otterrebbero? È sostenibile pagare questo importo in 4-5 anni?”. Si tiene conto anche delle alternative: “Possiamo salvare la casa continuando a pagare il mutuo? Il nuovo art. 75 comma 2-bis CCII introdotto nel 2024 consente, se il debito col mutuo è in regola o viene regolarizzato, di mantenerlo fuori dal piano pagando le rate a scadenza” . Ad esempio, se il debitore è persona fisica e ha un mutuo sulla prima casa, pagando le rate scadute (o se è in regola) può prevedere di continuare a pagare le rate future e l’OCC attesterà che il creditore ipotecario sarebbe comunque soddisfatto integralmente vendendo la casa: ciò evita di dover liquidare l’abitazione, come permesso dalla modifica normativa del 2024 citata. Tutte queste valutazioni convergono nel definire una proposta di concordato realistica e conforme alla legge.
- Deposito del ricorso e misure protettive: Una volta pronta la proposta e la documentazione, il debitore – tramite l’avvocato e con l’ausilio dell’OCC – deposita il ricorso per l’apertura della procedura di concordato minore presso il Tribunale competente. Nel ricorso viene illustrata la situazione di sovraindebitamento, il piano proposto (tempi e modi di pagamento, eventuali garanzie o apporti esterni, trattamento dei vari crediti) e viene allegata la relazione particolareggiata redatta dall’OCC che attesta attendibilità dei dati, cause dell’indebitamento, diligenza del debitore, sostenibilità del piano e rispetto delle condizioni di legge. Contestualmente, il debitore può chiedere al Tribunale di emanare un decreto di misure protettive a tutela del patrimonio: tipicamente la sospensione delle azioni esecutive in corso e il divieto per i creditori di iniziarne di nuove. Il Tribunale, verificati sommariamente i requisiti, emette un decreto di apertura della procedura entro 30 giorni circa (i tempi possono variare) in cui dichiara aperto il concordato minore e, se richiesto e opportuno, concede le misure protettive. Questo decreto viene comunicato a tutti i creditori indicati, i quali da quel momento non possono procedere con pignoramenti o altri atti esecutivi né acquisire titoli di prelazione sul patrimonio del debitore (eventuali pignoramenti mobiliari/immobiliari in corso restano congelati). Le misure protettive non possono durare più di 12 mesi in totale, salvo proroghe eccezionali, ma di norma la procedura di concordato minore si svolge entro questo arco temporale.
- Fase di ammissione e trattazione: Dopo l’apertura, il procedimento entra nel merito. Il Giudice delegato (spesso lo stesso che ha aperto) esamina il piano proposto e la relazione dell’OCC più approfonditamente. Può fissare un’udienza di comparizione del debitore e degli eventuali creditori opponenti per discutere sull’ammissibilità e sulla fattibilità del piano. In questa fase i creditori possono presentare osservazioni o contestazioni per iscritto, ad esempio eccependo che il debitore abbia sottostimato certi beni, o che il piano li danneggia oltremisura, o che manca il requisito della meritevolezza. Il giudice valuta tutte le istanze. Se riscontra profili di inammissibilità insanabili (ad es. debiti non falcidiabili trattati illegalmente, documentazione incompleta non integrata, mancanza dei presupposti soggettivi, ecc.), rigetta la proposta con decreto motivato ai sensi dell’art. 77 CCII . In tal caso la procedura si chiude subito (salve le impugnazioni di legge: tipicamente il reclamo in Corte d’Appello) e le misure protettive decadono, anche se il debitore può chiedere l’apertura della liquidazione controllata come ripiego. Se invece il piano è ammissibile, il giudice lo ammette alla votazione, eventualmente predisponendo correzioni formali o chiarimenti. In questa fase può anche essere nominato un delegato o ausiliario (talvolta il gestore stesso assume ruolo simile a un commissario giudiziale) per sovraintendere alle operazioni successive.
- Adunanza dei creditori e votazione: Il Tribunale fissa la data per l’adunanza dei creditori, ovvero una riunione (oggi spesso svolta con modalità telematiche o scritto non in presenza) in cui i creditori possono esprimere il proprio voto sulla proposta. Ai creditori viene inviato il piano e la relazione OCC almeno 30 giorni prima. Nel frattempo, il debitore può fare attività di cortesia contattando i maggiori creditori per spiegare la proposta e sollecitare il voto favorevole (ciò non è obbligatorio ma spesso utile). All’adunanza (o tramite comunicazione prima di essa) ciascun creditore ammesso al voto comunica se accetta o rifiuta il concordato. Non votano i creditori che sarebbero integralmente pagati: si considerano tacitamente consenzienti. Se il debitore ha suddiviso i creditori in classi, la votazione avviene per classi (ma nel concordato minore, data la scala ridotta, spesso non c’è suddivisione in classi a meno di situazioni eterogenee). Al termine, si verifica il quorum: è approvato se i sì superano il 50% dei crediti aventi diritto di voto . Se c’è riuscita, il giudice ne prende atto; se non si raggiunge la maggioranza, la proposta si intende respinta. Tuttavia, come accennato, esiste la possibilità di cram down per così dire: se la maggioranza non è raggiunta ma tutti i creditori dissenzienti otterrebbero comunque dal piano almeno quanto il valore di liquidazione, il debitore può chiedere lo stesso l’omologazione del concordato (si tratta di un meccanismo analogo a quello previsto per il concordato preventivo dall’art. 48, comma 5 CCII). In pratica il giudice può omologare d’ufficio malgrado il voto contrario di alcuni creditori, purché sia garantito che questi non vengono trattati peggio di come sarebbero in caso di liquidazione. Questa evenienza, comunque, richiede attenzione e l’attestazione precisa dei valori di liquidazione.
- Omologazione del concordato: Ottenuta l’approvazione (o ricorrendo le condizioni per l’omologazione forzata), il tribunale passa all’ultima fase: l’omologazione. Viene emesso un decreto di omologazione che dichiara il concordato minore vincolante per tutti i creditori inclusi, anche per quelli eventualmente assenti o dissenzienti. Da questo momento il piano diventa “legge” tra le parti: i creditori hanno diritto di ottenere solo quanto previsto in esso nei tempi stabiliti, e il debitore è tenuto ad eseguirlo fedelmente. Il decreto di omologazione è soggetto a ricorso per Cassazione entro 30 giorni per motivi di legittimità da parte di eventuali creditori opponenti, ma tale impugnazione non sospende l’esecuzione salvo diversa decisione (e la Cassazione ha chiarito che il decreto di omologazione di un concordato minore è atto decisorio ricorribile ex art.111 Cost., mentre un provvedimento di semplice inammissibilità della proposta non lo sarebbe, trattandosi di atto non decisorio ). In assenza di impugnazioni o dopo il loro rigetto, il decreto diviene definitivo.
- Esecuzione del piano omologato: Si apre quindi la fase esecutiva. Il debitore deve porre in essere tutte le azioni previste dal piano: ad esempio vendere determinati beni entro certe scadenze, versare somme periodiche ai creditori, continuare a pagare le rate del mutuo (se previsto), ecc. L’OCC mantiene un ruolo di vigilanza: verifica che il debitore compia quanto dovuto e riferisce periodicamente al giudice. I creditori ricevono i pagamenti secondo le modalità stabilite (spesso tramite il conto dedicato della procedura gestito dall’OCC). Questa fase può durare anni, a seconda della durata del piano (che generalmente non supera i 4-5 anni, ma potrebbe estendersi eccezionalmente se legata a dilazioni più lunghe, compatibilmente con la sostenibilità attestata). Durante l’esecuzione restano in vigore gli effetti protettivi: ad esempio, i creditori non possono iscrivere nuove ipoteche né agire per somme diverse da quelle dovute dal piano. Qualora il debitore incontri difficoltà sopravvenute nel corso dell’esecuzione, può rivolgersi al giudice per richiedere eventuali modifiche o proroghe dei termini (entro certi limiti e con adeguata giustificazione, e sentito l’OCC). Se invece il debitore inadempie senza giustificazione agli obblighi, i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato: il giudice, accertato l’inadempimento, revoca l’omologazione e dichiara risolto il concordato, facendo così perdere al debitore i benefici (in questo caso, su istanza, si apre di norma la liquidazione controllata per distribuire quanto eventualmente versato in modo parziale, oppure i creditori tornano liberi di agire individualmente per le somme residue).
- Esdebitazione finale: Se il piano viene eseguito correttamente fino al termine, l’OCC presenta una relazione conclusiva al giudice. Il tribunale emette allora un decreto che attesta l’avvenuto adempimento integrale del concordato e dichiara l’esdebitazione del debitore per la parte di debiti che eventualmente non è stata soddisfatta. Significa che tutti i crediti anteriori all’omologazione e rimasti impagati in percentuale (chirografari falcidiati, interessi e sanzioni condonati, ecc.) vengono definitivamente cancellati e non sono più esigibili. Ad esempio, se un creditore aveva un credito di €100.000 e il concordato ne ha pagati €30.000, i restanti €70.000 sono annullati e il creditore non potrà più reclamarli in futuro. L’esdebitazione libera il debitore da ogni coda di insolvenza e gli consente di ripartire senza l’incubo dei vecchi debiti (salvo quelli esclusi ex lege). Anche il nominativo viene cancellato dai registri dei protesti o dalle banche dati dei cattivi pagatori, ove applicabile, trascorso il tempo di legge. Da questo punto di vista, il concordato minore – se concluso con successo – offre lo stesso risultato di un fallimento con esdebitazione: la riabilitazione economica del debitore. Nel caso in cui, invece, la procedura sia sfociata in una liquidazione controllata o sia stata risolta, l’esdebitazione non interviene (salvo forse richiederla a parte nella liquidazione, se ne ricorrono i presupposti particolari).
Questi passaggi delineano il percorso tipico. Naturalmente ogni caso può presentare varianti (ad esempio concordati familiari con più debitori congiunti, intervento del pubblico ministero se vi sono profili penali, ecc.), ma la sequenza generale rimane quella descritta.
Tempistiche: Indicativamente, dall’atto introduttivo alla omologazione possono passare 6-12 mesi, a seconda della complessità e del carico di lavoro del Tribunale. L’esecuzione del piano poi durerà quanto previsto (spesso altri 1-5 anni). Durante l’attesa dell’omologazione, se le misure protettive sono concesse, il debitore è relativamente al sicuro da nuove azioni. In alcuni casi, se c’è estrema urgenza (es. asta immobiliare imminente), il debitore può dapprima depositare un ricorso “in bianco” per concordato minore o anche per sola sospensione ex art. 54 CCII, ottenendo subito il blocco, e poi presentare il piano dettagliato entro il termine fissato dal giudice. Questa sorta di concordato minore “prenotativo” è meno comune che nel concordato preventivo, ma la legge ne offre lo spiraglio (art. 68 CCII per l’istanza di nomina OCC in mancanza, e analogia con art. 44 per misure urgenti).
Nel prossimo capitolo ci concentreremo sulle strategie difensive e le soluzioni legali complementari: come il concordato minore interagisce con ricorsi, opposizioni e altre opzioni come le definizioni agevolate dei debiti fiscali.
Difese e strategie legali del debitore sovraindebitato
Dal punto di vista del debitore/contribuente, affrontare una situazione di sovraindebitamento richiede spesso un approccio su più fronti: da un lato difendersi attivamente dagli atti dei creditori che siano illegittimi o esagerati, dall’altro cercare un accordo sostenibile per regolare la posizione debitoria. In questa sezione esamineremo le principali strategie legali disponibili, mantenendo sempre il focus sul punto di vista difensivo di chi deve pagare.
Impugnare gli atti illegittimi o contestare il debito
Prima regola: non dare mai per scontato che un atto ricevuto sia corretto o inoppugnabile. Molti debitori commettono l’errore di subire passivamente ingiunzioni, cartelle e precetti senza valutarne la legittimità, magari perché rassegnati all’idea di dover pagare. Al contrario, un’analisi legale può rivelare vizi formali (notifiche errate, decadenze, difetti di motivazione) o vizi sostanziali (errori di calcolo, applicazione di interessi non dovuti, prescrizione del credito) che consentono di annullare o ridurre il debito per via giudiziaria. Ecco alcuni esempi comuni: – Nel caso di cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia Entrate-Riscossione: se sono già state notificate da tempo, va verificato se i termini di decadenza sono stati rispettati dall’ente impositore; se la cartella contiene importi per multe stradali o tributi locali, occorre controllare la corretta notifica del provvedimento originario (multa, accertamento) e la decorrenza della prescrizione (che per le cartelle di multe è 5 anni, per tributi varia ma spessissimo c’è prescrizione quinquennale per IRPEF, IVA una volta a ruolo). Una cartella può essere impugnata davanti al Giudice Tributario (Commissione Tributaria Provinciale, dal 2023 rinominata Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) entro 60 giorni dalla notifica, per motivi inerenti al merito del tributo o alla regolarità della formazione del ruolo. Oltre tale termine, rimangono impugnabili in sede di opposizione all’esecuzione eventuali vizi della notifica (entro 20 giorni dall’atto esecutivo successivo, es. pignoramento). Impugnare una cartella – quando ci sono motivi fondati – è fondamentale non solo per annullare quel debito, ma anche per guadagnare tempo: di norma il ricorso sospende l’obbligo di pagamento fino alla sentenza, e si può chiedere anche una sospensione cautelare al giudice tributario qualora l’agente della riscossione minacci di procedere prima della decisione (in presenza di danno grave e fondati motivi, la sospensione viene concessa). – Nel caso di un atto di precetto (cioè l’intimazione di pagamento entro 10 giorni basata su un titolo esecutivo come una sentenza, decreto ingiuntivo definitivo, cambiale, etc.): se si ravvisano ragioni di contestazione (ad esempio il creditore sta chiedendo più del dovuto, non ha correttamente calcolato gli interessi, oppure il titolo esecutivo è stato emesso in contumacia e ci sono motivi di opposizione tardiva), il debitore può proporre un’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi davanti al Tribunale competente entro 20 giorni dalla notifica del precetto. Anche qui si può ottenere dal giudice una sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (bloccando il pignoramento in partenza) se si dimostra fumus boni iuris (motivi validi di opposizione) e periculum in mora (danno grave in caso di esecuzione). Ad esempio, se un istituto di credito notifica precetto su un mutuo sostenendo una decadenza dal beneficio del termine non validamente comunicata, l’opposizione può congelare il tutto finché il giudice accerta la legittimità della pretesa. – Se il debitore viene colpito da un pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi): ha ulteriori strumenti difensivi specifici. Può proporre opposizione all’esecuzione sostenendo che quel bene non doveva essere pignorato (ad esempio perché già venduto prima, o perché il debitore non è più proprietario), oppure opposizione di terzo se il bene appartiene a un terzo estraneo (classico caso: pignorano un conto cointestato tra marito e moglie ma il debito è solo del marito; la moglie può opporsi per la sua quota). Inoltre, se nel pignoramento immobiliare il valore stimato è troppo basso o le procedure non sono state rispettate, si possono fare istanze di riduzione o sospensione della vendita. – Nei confronti di accertamenti fiscali (avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate o INPS) già divenuti definitivi e forse iscritti a ruolo: verificare se era stato notificato regolarmente l’atto originario, se c’è qualche possibilità di ricorso per revocazione o di conciliazione anche in fase di riscossione (talvolta cartelle su vecchi accertamenti possono ancora essere oggetto di definizioni agevolate o di autotutela se ci sono errori macroscopici).
In tutti questi casi, attivare le tutele giurisdizionali consente di guadagnare margine di manovra. Ad esempio, bloccare una procedura esecutiva sul nascere può dare al debitore il tempo di attivare un concordato minore nel frattempo. In tal senso, le strategie difensive giudiziali (ricorsi, opposizioni, sospensive) vanno coordinate con le procedure concorsuali: – Se è pendente un giudizio tributario o civile per contestare parte del debito, il relativo credito può essere considerato sub iudice nel concordato minore, eventualmente inserendolo tra i crediti condizionati o contestati. Il piano potrà prevedere che, se il debitore vince la causa e quel debito viene annullato o ridotto, eventuali somme accantonate vengano ridistribuite agli altri creditori. – Se un pignoramento immobiliare è in corso, il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione una sospensione per trattativa o per attesa di esito di una procedura di sovraindebitamento, ma più efficacemente potrà ottenere la sospensione presentando la domanda di concordato minore e ottenendo le misure protettive dal giudice concorsuale. I due giudici (dell’esecuzione e concorsuale) dovranno coordinarsi; in genere, il decreto di apertura del concordato minore con espresso divieto di prosecuzione di pignoramenti viene comunicato anche al giudice dell’esecuzione, il quale dichiara improcedibile o sospende l’esecuzione in ossequio alla procedura concorsuale.
In definitiva, impugnare ciò che è impugnabile e congelare il più possibile le azioni esecutive è il primo pilastro della strategia di difesa del debitore. Questo evita di subire perdite irreparabili (come la vendita all’asta della casa) mentre si lavora a soluzioni di più ampio respiro. Naturalmente è essenziale muoversi nei termini di legge: i giorni per fare ricorso decorrono inesorabilmente dalla notifica, quindi non bisogna farli scadere.
Sospendere e dilazionare: accordi transattivi e soluzioni stragiudiziali
Parallelamente alle difese giudiziali, un debitore responsabile cercherà di dialogare con i creditori per trovare soluzioni meno conflittuali. Non sempre è possibile – alcuni creditori possono essere inflessibili – ma tentare un accordo stragiudiziale è spesso utile. Le opzioni includono: – Piani di rientro amichevoli: consiste nel proporre al creditore (banca, fornitore, privato) un piano di pagamenti a rate, magari con garanzie aggiuntive o con impegno a non farlo ricorrere alle vie legali. Questo funziona se il debitore ha entrate sufficienti a soddisfare il credito in un tempo ragionevole. Ha il vantaggio di evitare cause e conservare rapporti commerciali. Però, attenzione: senza omologazione giudiziale, resta un accordo volontario, quindi se il debitore poi non paga, il creditore può sempre agire. – Saldo e stralcio bonario: il debitore offre una somma forfettaria ridotta in un’unica soluzione (o poche soluzioni) al creditore in cambio dell’accettazione a rinunciare al resto del debito. Ad esempio, “ti pago subito 10.000 su 20.000 dovuti, e ci consideriamo a posto”. Molti creditori, di fronte a difficoltà del debitore e lungaggini giudiziarie, preferiscono incassare qualcosa subito rinunciando a una parte, piuttosto che rischiare di non vedere nulla. Questo approccio ovviamente richiede che il debitore riesca a trovare la liquidità offerta (magari tramite aiuti familiari o vendendo qualche cespite). Spesso le finanziarie o gli stessi istituti bancari sono disponibili a transazioni del genere, soprattutto su crediti deteriorati già messi a perdita. – Moratorie o standstill: se il debitore è un’impresa in temporanea crisi di liquidità, può chiedere ai principali creditori (banche in primis) di congelare le azioni e gli interessi per un certo periodo, in attesa di riorganizzare il debito (magari attraverso la composizione negoziata o un concordato). Tali accordi di standstill tra soggetti qualificati possono prendere forma di scritture private, a volte coordinate da advisor, dove i creditori si impegnano a non peggiorare la posizione del debitore per un tempo definito. – Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): non è stragiudiziale pura, ma nemmeno una procedura concorsuale giudiziaria. Si tratta di un percorso volontario in cui l’imprenditore (anche piccolo) chiede la nomina di un Esperto indipendente che lo aiuti a negoziare con i creditori un accordo di ristrutturazione o altra soluzione, il tutto sotto la supervisione di una piattaforma telematica ministeriale. La composizione negoziata può portare a vari esiti: un contratto di ristrutturazione del debito, un concordato semplificato, oppure – se fallisce – l’accesso poi alle procedure ordinarie. L’Avv. Monardo, ad esempio, riveste il ruolo di Esperto negoziatore e può guidare l’azienda debitrice in queste trattative protette. Va detto che la composizione negoziata è rivolta alle imprese potenzialmente risanabili, più che al sovraindebitamento puro, ma può essere complementare: durante la negoziazione l’impresa ottiene misure protettive simili al concordato (blocco delle azioni) e può trovare accordi che, se coinvolgono tutti i creditori, evitano di dover ricorrere a concordato o liquidazione giudiziale.
Queste soluzioni “private” hanno in comune il fatto di evitare pubblicità e costi elevati di procedura. Tuttavia, non sempre sono praticabili: se i creditori sono troppi o troppo conflittuali, oppure se c’è il Fisco di mezzo con importi rilevanti, difficilmente un accordo stragiudiziale regge senza l’ombrello di una procedura formale. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha il potere di accordare stralci fuori dalle procedure previste dalla legge (rottamazioni, transazione fiscale in concordato, ecc.): un funzionario non può da sé dire “ok, dammi il 50% e chiudiamo” se non c’è una norma di riferimento. Dunque con il fisco l’accordo bonario è limitato alle rateizzazioni standard (72 rate, in certi casi 120 rate), che però non comportano riduzione di interessi o sanzioni (salvo appunto le definizioni agevolate che vedremo a breve).
In generale, il consiglio per il debitore è: negoziare sempre dove possibile, ma non accontentarsi di semplici dilazioni se il debito è fuori portata. Spesso prima di ricorrere al concordato minore si tentano accordi a saldo e stralcio con i principali creditori: se qualcuno accetta, si riduce l’esposizione; se altri rifiutano, quei debiti “ostinati” finiranno nel concordato. Ogni euro risparmiato con accordi stragiudiziali è un euro in meno da chiedere di tagliare al giudice.
Va ricordato infine che qualsiasi pagamento o garanzia concessa a un creditore in prossimità del concordato va valutato attentamente per evitare contestazioni di atti in frode o violazioni della par condicio. Ad esempio, pagare sottobanco un creditore mentre si prepara il concordato può portare all’inammissibilità se scoperto (perché si preferisce un creditore a danno di altri). Quindi le transazioni vanno fatte in modo trasparente e preferibilmente prima di avviare la procedura concorsuale, o comunque con accordo di tutti.
Ristrutturare o definire il debito: concordati, piani del consumatore e definizioni agevolate
Quando il debito complessivo è insostenibile e le vie stragiudiziali non bastano, entrano in gioco gli strumenti legali di ristrutturazione del debito. Abbiamo già ampiamente trattato il concordato minore, ma è opportuno, per visione d’insieme, citare brevemente gli altri strumenti e in particolare le definizioni agevolate previste dalla legge per i debiti fiscali e contributivi (le cosiddette rottamazioni). Il debitore/contribuente deve infatti valutare tutte le opzioni disponibili e magari combinare tra loro quelle compatibili.
- Definizioni agevolate dei debiti fiscali (Rottamazione delle cartelle): Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto misure temporanee per agevolare i contribuenti nel pagamento dei carichi affidati all’Agenzia Entrate-Riscossione. Si tratta di provvedimenti detti comunemente “rottamazione delle cartelle”, denominati in modo progressivo: rottamazione-ter (2018), rottamazione-quater (2023) e ora rottamazione-quinquies (2026). Questi strumenti permettono di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta o contributo dovuto, con l’azzeramento di sanzioni e interessi di mora (restano generalmente dovuti gli aggi della riscossione in misura ridotta e l’aggio, salvo eccezioni). La rottamazione-quater è stata introdotta con la Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) per i carichi affidati entro il 30 giugno 2022 e prevede il pagamento in 18 rate sino al 2027; la rottamazione-quinquies è stata varata con la Legge di Bilancio 2025 (fine 2024) estendendo il beneficio ai carichi 2000-2023 non già rottamati, con domanda da presentare entro il 30 aprile 2026 . Quest’ultima agevolazione, ad oggi (gennaio 2026), consente ai contribuenti di mettersi in regola pagando solo il capitale e pochi oneri: un’occasione importante per chi ha molte cartelle. Ad esempio, un artigiano con €50.000 di debiti da dichiarazioni (IVA, IRPEF) può aderire alla definizione 2026 e pagare €50.000 spalmati in alcuni anni, senza dover pagare i €20.000 di interessi e sanzioni accessorie che graverebbero normalmente . Attenzione però: queste misure non includono tutti i debiti. Sono esclusi di solito i debiti derivanti da accertamenti già definitivi non da omessi versamenti dichiarati (quindi se il debito nasce da una verifica fiscale non definita, non rientra), i debiti per risorse UE, da dazi o per sanzioni diverse da quelle stradali (che peraltro godono di stralcio interessi ma non del capitale multa) . Inoltre i tributi locali (IMU, TARI ecc.) e le multe comunali non affidate al nazionale non sono automaticamente dentro: ogni Comune deve aver deliberato la propria “rottamazione locale”. Dunque è fondamentale verificare quali carichi rientrano e presentare la domanda entro la scadenza. Per i debiti ammessi, la definizione agevolata è spesso preferibile al concordato, perché de jure condona sanzioni e interessi senza bisogno di giudice e non richiede il voto dei creditori. Nella pratica, molti debitori valutano il concordato minore per gestire i debiti verso banche e privati, mentre per quelli fiscali cercano di sfruttare le rottamazioni. Si può anche fare entrambe le cose: ad esempio, inserire nel concordato minore i debiti fiscali già al netto delle sanzioni condonate (aderendo alla rottamazione) e poi prevedere nel piano il pagamento delle rate rottamazione come parte integrante. Va però sincronizzato bene, perché aderire alla rottamazione implica pagare puntualmente le rate: se poi il debitore non ce la fa e fa un concordato, dovrà includere l’importo residuo come debito comunque (magari con trattamento privilegiato se relativo a imposte).
- Piano del consumatore (ristrutturazione dei debiti del consumatore): Come già spiegato, è la procedura gemella per il debitore persona fisica consumatore. Dal punto di vista pratico, il piano del consumatore funziona in modo simile al concordato minore ma con due differenze chiave: niente voto dei creditori (è il giudice che omologa valutando meritevolezza e convenienza) e controllo di meritevolezza più stringente sul debitore (si valuta che non abbia assunto debiti irresponsabilmente). Quindi, per un soggetto che non ha debiti d’impresa ma ad esempio solo debiti per credito al consumo, carte di credito, finanziarie, bollette, ecc., la via corretta sarà questa. Dal punto di vista del professionista, si seguono step analoghi con l’OCC, ricorso e omologazione giudiziale. Il vantaggio è che il giudice può omologare anche se i creditori sono contrari, purché il piano offra loro almeno quanto otterrebbero altrimenti e il debitore sia meritevole. Ad esempio, un privato cittadino con 5 finanziarie insolute per €100.000 totali, casa di proprietà modesta e stipendio, potrebbe ottenere di pagare in 5 anni una parte del debito (diciamo €30.000) e vedersi esdebitare il resto se il giudice ritiene che ha fatto il possibile e che quei €30.000 sono più di quanto i creditori ricaverebbero pignorandogli lo stipendio e la casa (valutando minimi vitali, ipoteche, ecc.). Nel nostro articolo il focus è sul concordato minore, ma è bene ricordare questa alternativa se il cliente risulta consumer: molti piccoli imprenditori cessati, pur avendo debiti originati da attività, cercano di spacciarsi per consumatori – come visto, la giurisprudenza lo impedisce. Dunque la distinzione va fatta all’inizio per scegliere la procedura giusta.
- Liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente: L’ultimo strumento di default, se non è possibile un piano sostenibile, è la liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio). Il debitore rinuncia a ristrutturare e chiede al tribunale di liquidare tutto il suo patrimonio sotto controllo di un liquidatore nominato (figura simile al curatore fallimentare). È una specie di “fallimento del non fallibile”. Tutti i beni vengono venduti e il ricavato distribuito ai creditori secondo le priorità. Dura il tempo necessario alla liquidazione (di solito qualche anno). Il lato positivo è che, terminata la liquidazione, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione anche se i creditori hanno preso poco o nulla, liberandosi quindi dei debiti rimasti. Il Codice della Crisi ha introdotto anche l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), un beneficio straordinario per chi non ha proprio nulla da liquidare: in pratica il debitore nullatenente può ottenere di essere esdebitato subito, salvo obbligo morale di pagare i creditori entro 4 anni se le sue condizioni migliorano (ma senza sanzione se non lo fa, è più che altro un impegno etico) . Questa norma consente di dare una via d’uscita anche ai casi più disperati, ma è applicabile solo se il soggetto non ha prospettive di offrire nulla ai creditori – situazione in cui il concordato minore non sarebbe neppure proponibile perché mancherebbe qualsiasi soddisfacimento. La Corte Costituzionale ha avallato questi meccanismi di durata breve della liquidazione controllata e dell’esdebitazione, chiarendo che non è incostituzionale l’assenza di un limite minimo di durata dell’eventuale spossessamento del debitore: l’importante è che i beni sopravvenuti entro 3 anni dall’apertura, come stipendi o nuove acquisizioni, possano andare ai creditori . Questo significa che, se un debitore persona fisica in liquidazione controllata ottiene un impiego o un’eredità nei 3 anni, quei redditi vanno ai creditori prima di concedergli l’esdebitazione, ma non serve tenere aperta la procedura oltre quel termine in assenza di beni. Per molti versi, la liquidazione controllata è l’extrema ratio: il debitore perde i beni (a differenza del concordato dove può salvarne alcuni) ma ottiene comunque il fresh start alla fine.
- Concordato preventivo o accordi di ristrutturazione (per imprese maggiori): infine, ricordiamo che se il debitore fosse in realtà assoggettabile a fallimento (cioè un’impresa sopra soglia), il ventaglio di opzioni cambia: si parla di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione ex art.57 CCII, piano attestato ecc. Questi sono oltre l’ambito di questa guida, ma il professionista deve valutare se il cliente rientra in quelle categorie. Nel caso “ibrido” di socio garante di società fallibile, come visto, non potrà trattare i debiti d’impresa col piano del consumatore ma dovrà anch’egli ricorrere al concordato minore (che in un certo senso è l’equivalente per i non fallibili). Il concordato preventivo tradizionale ha regole simili ma non identiche (es. percentuali minime per i chirografari nel liquidatorio pari al 10%, obbligo di attestatore indipendente per la relazione, ecc.).
In conclusione, la strategia di uscita dal debito può coinvolgere uno o più di questi strumenti. Ad esempio, una piccola impresa potrebbe: – fare ricorso alle definizioni agevolate per ridurre i debiti fiscali (rottamando cartelle), – contestare giudizialmente qualche pretesa dubbia (avviso di addebito INPS impugnato), – e per il resto proporre un concordato minore ai creditori privati e bancari, includendovi i debiti fiscali residui se necessari.
Oppure un consumatore sovraindebitato potrebbe evitare la liquidazione puntando sul piano del consumatore se ha un reddito, o se proprio nullatenente tentare la via dell’esdebitazione di diritto da incapiente.
È compito del professionista vagliare tutte le opportunità offerte dalla legge, spiegando al cliente pro e contro: una rottamazione cartelle richiede comunque di pagare il capitale (quindi serve liquidità o rate sostenibili); un concordato riduce l’importo ma dura anni e comporta la disclosure pubblica della crisi; un accordo stragiudiziale è rapido e riservato ma non vincolante per chi non aderisce; la liquidazione cancella i debiti ma sacrifica i beni completamente. Solo dopo questa analisi si disegna il percorso ottimale.
Nel prossimo paragrafo elencheremo alcuni errori comuni da evitare e forniremo consigli pratici per massimizzare le chance di successo. In seguito proporremo tabelle riepilogative di norme e scadenze e, infine, una sessione FAQ con le risposte ai dubbi più frequenti dei debitori su concordato minore e dintorni.
Errori comuni da evitare e consigli pratici
Nella gestione di situazioni di sovraindebitamento, ci sono alcuni errori ricorrenti che i debitori commettono per inesperienza o paura. Identificarli è il primo passo per evitarli. Ecco una lista dei principali sbagli osservati nella pratica, accompagnati da consigli pratici per prevenirli o rimediare:
- Errore 1: Aspettare troppo a lungo prima di agire. Molti debitori, per imbarazzo o speranza che “qualcosa accada”, ignorano i primi segnali di crisi (rate saltate, solleciti, intimazioni) e si muovono solo quando arriva il pignoramento o l’asta di casa. Questo è estremamente pericoloso: col passare del tempo maturano interessi di mora, sanzioni e spese che gonfiano il debito, e alcune opportunità di difesa decadono (scadenza termini di ricorso). Consiglio: Appena ci si rende conto di non poter far fronte ai pagamenti, consultare immediatamente un esperto. Anche semplicemente per capire se c’è margine di negoziazione o se occorre prepararsi a una procedura. Prima si interviene, più strumenti sono disponibili (ad esempio: un concordato preventivo della crisi si può attivare prima che i creditori aggrediscano i beni, evitando danni; una richiesta di sospensione deve arrivare prima che avvenga la vendita, ecc.). Ricorda: il tempo è una risorsa preziosa in queste situazioni, non sprecarlo.
- Errore 2: Pagare alcuni creditori “privilegiati” di nascosto e trascurarne altri. È comprensibile la tentazione di togliersi di torno chi fa più pressione (es. restituire qualcosa a un parente insistente, o pagare l’amico fornitore lasciando indietro il fisco). Ma pagare selettivamente può creare problemi: innanzitutto rischia di essere inutile (perché magari quel creditore, una volta avuto qualcosa, agisce comunque per avere il resto); in secondo luogo, se poi si ricorre a una procedura concorsuale, quei pagamenti possono essere visti come atti in frode o comunque violazioni della par condicio. Consiglio: Prima di fare pagamenti significativi a debiti scaduti, parla con un professionista. Se si sta per avviare un concordato, evita di soddisfare creditori al di fuori del piano, a meno che non sia strettamente necessario per la continuità aziendale (e comunque, andrà reso noto e giustificato). Meglio convogliare le risorse in un accordo generale o, se proprio si vuole transare singolarmente con qualcuno, farlo in modo trasparente e possibilmente prima di trovarsi insolvente conclamato, così da ridurre il rischio di revocatorie o contestazioni.
- Errore 3: Proporre un piano irrealistico per eccesso di ottimismo. Un errore frequente di chi redige da solo (o con consulenti poco esperti) un piano di rientro o un concordato è l’eccessivo ottimismo: promettere rate troppo alte sperando in una svolta miracolosa, sovrastimare il valore di beni da vendere, sottovalutare le spese correnti di sostentamento. Un piano campato in aria può anche passare il vaglio iniziale, ma poi fallirà in esecuzione, lasciando il debitore peggio di prima. Consiglio: Sii realista e prudente. Fai un budget mensile dettagliato delle tue entrate e uscite essenziali (affitto, cibo, utenze, spese figli, ecc.) e capisci quanto puoi veramente destinare ai creditori senza mettere a rischio la tua sopravvivenza o l’attività. Se vendi un immobile, considera che potrebbe andare all’asta con ribasso se non trovi compratori: meglio stimare prudenzialmente un ricavo inferiore al valore di mercato pieno. Un buon OCC aiuta proprio in questo: validare numeri credibili. Ricorda che è meglio promettere meno e mantenere, che promettere la luna e poi crollare a metà strada.
- Errore 4: Non includere tutti i debiti nella procedura. Alcuni debitori tendono a “dimenticare” qualche debito, magari perché confidano di pagarlo a parte o perché pensano sia meglio non menzionarlo (es: un debito verso un familiare, o una sanzione). Questo è sbagliato: nelle procedure di sovraindebitamento vige l’obbligo di elencare tutti i creditori e tutti i debiti, salvo quelli impignorabili per legge. Se un creditore rimane fuori, la procedura potrebbe non liberartene e anzi quel creditore potrebbe agire separatamente. Consiglio: Fornisci all’OCC e al tuo avvocato l’elenco completo e onesto di chiunque vanti qualcosa da te, grande o piccolo, anche se non ha ancora fatto azioni. Sarà il professionista a valutare se inserirlo formalmente o se quel debito è non soggetto (es. una multa penale non è falcidiabile, ma comunque va dichiarata). In questo modo la soluzione sarà davvero globale e non ti ritroverai dopo con “scheletri nell’armadio”. Anche i coobbligati e garanti vanno segnalati, perché anche se non entrano nella procedura direttamente, si deve considerare che effetto avrà su di loro (ad es. se tu fai concordato e lasci scoperto un debito garantito da un fideiussore, quel fideiussore ne risponderà e conviene avvisarlo).
- Errore 5: Trascurare le priorità e gli asset essenziali. A volte il debitore spende energie in battaglie su importi marginali e trascura il problema principale. Esempio: fare ricorso su una multa da 300 euro quando si hanno 200.000 euro di debiti fiscali gravi, oppure intestare l’auto al parente per paura del fermo amministrativo mentre la casa è ipotecata e vicina all’asta. Consiglio: Fai, possibilmente con l’avvocato, una mappa delle priorità: quali creditori sono più pericolosi (in genere Fisco, banca con ipoteca, ex dipendenti per salari, ecc.), quali beni vuoi assolutamente salvare (prima casa?), quali debiti crescono più velocemente (interessi al 6% annuo su cartelle, ecc.). Concentrati su quelli nelle strategie. Ad esempio, se la casa di abitazione è minacciata da ipoteca di Equitalia, valuta subito la via del concordato o di una rinegoziazione mutuo per salvarla, piuttosto che impegnare liquidità per pagare debiti minori e poi perderla. All’opposto, se hai un solo debito grande e il resto sono cosette, focalizzati su quello grande. Non disperdere risorse: i soldi sono pochi, vanno allocati dove servono davvero.
- Errore 6: Agire senza consulenza specialistica. Il fai-da-te in materia legale e fiscale è estremamente rischioso. Le procedure concorsuali sono complesse, i termini sono perentori, e ogni caso ha sfumature. Improvvisarsi su internet potrebbe portare a errori irreparabili (abbiamo visto gente confondere il piano del consumatore con il concordato preventivo!). Consiglio: Affidati a professionisti qualificati in materia di crisi da sovraindebitamento. Verifica che l’avvocato o il commercialista abbiano esperienza specifica (es. iscrizione come gestore OCC, cause tributarie, ecc.). L’Avv. Monardo e il suo staff, ad esempio, uniscono competenze tributarie, bancarie e concorsuali – necessarie perché il caso tipico coinvolge un po’ tutti questi ambiti. Un errore tecnico (come dimenticare di indicare un credito privilegiato correttamente, o sbagliare forum per un ricorso) può compromettere l’intera operazione. Quindi il miglior investimento è una buona consulenza professionale fin dall’inizio.
- Errore 7: Perdere la fiducia e arrendersi. Dal lato psicologico, molti debitori cadono nello sconforto e non credono esista soluzione legale ai loro problemi, pensando che tanto “vincerà sempre il Fisco/la banca”. Questo atteggiamento porta all’inazione (errore 1) o a soluzioni avventate e peggiorative (usura, prestiti facili che aggravano il debito). Consiglio: Informarsi sui propri diritti per capire che una via d’uscita c’è quasi sempre. Come sottolineava la Cassazione, “è interesse generale che il debitore in buona fede possa riscattarsi e tornare produttivo, anziché restare oppresso a vita dai debiti” . Lo Stato stesso, con le leggi citate, ha fornito strumenti per voltare pagina. Certo, serve impegno e collaborazione, ma sapere di poter contare su un esperto che prenda in mano la situazione aiuta molto a ritrovare lucidità. Dunque mai arrendersi: anche quando la situazione sembra disperata (pignoramenti multipli, debiti enormi rispetto al reddito), confrontarsi con un legale può far emergere soluzioni inattese (ad es. una porzione di debiti è nulla per prescrizione, un’altra può essere falcidiata col concordato, etc.). Tantissimi casi di successo lo dimostrano.
Riassumendo: tempestività, trasparenza, realismo e assistenza qualificata sono i quattro pilastri per evitare passi falsi. Anche chi si trova in ritardo o ha commesso alcuni di questi errori può spesso rimediare, ma deve agire subito e con i giusti consigli.
Di seguito presentiamo alcune tabelle sintetiche e poi le FAQ, così da avere a colpo d’occhio norme, termini e opzioni.
Tabelle riepilogative
Per facilità di consultazione, riportiamo alcune tabelle riassuntive con informazioni chiave su norme, termini, strumenti difensivi, sanzioni e benefici relativi al concordato minore e alle soluzioni connesse.
Tabella 1 – Principali riferimenti normativi in materia di sovraindebitamento e concordato minore (aggiornati al 2026)
| Ambito | Normativa di riferimento | Contenuto principale |
|---|---|---|
| Definizione sovraindebitamento | Art. 2, co.1, lett. c) D.Lgs. 14/2019 (Codice Crisi) | Definisce lo stato di sovraindebitamento come insolvenza o crisi del debitore non fallibile (incluso consumatore) . |
| Procedure sovraindebitamento | Art. 65 CCII e seguenti | Elenca le procedure: ristrutturazione debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata. Ambito di applicazione escluso fallibili . |
| Concordato minore – proposta e condizioni | Art. 74 CCII | Disciplina la proposta di concordato minore. Comma 1: soggetti ammessi (non consumatore) possono proporre se proseguono attività ; Comma 2: se non c’è continuità, richiesta apporto esterno apprezzabile ; Comma 3: contenuto libero del piano (dilazioni, stralci, classi) . |
| Concordato minore – maggioranza e voto | Art. 79 CCII | Indica la maggioranza richiesta per l’approvazione: oltre 50% dei crediti ammessi al voto . Regola particolari per creditore unico etc. |
| Concordato minore – omologazione | Art. 80-81 CCII | Procedimento di omologazione. Possibilità di omologare anche senza voto unanime se soddisfatto best interest test. Effetti dell’omologazione. |
| Inammissibilità domanda | Art. 77 CCII | Casi di inammissibilità (es: atti in frode, mancanza apporto esterno dovuto, violazioni prelazioni) . Procedura di reclamo (reclamo in Appello) avverso il diniego. |
| Liquidazione controllata | Art. 268 e ss. CCII | Procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato; presupposti, nomina liquidatore, durata, esdebitazione finale. |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Art. 283 CCII | Prevede la possibilità di esdebitazione immediata per il debitore persona fisica che non offre alcun attivo, salvo obblighi morali successivi. |
| Misure protettive | Art. 54, 55 CCII | Regime delle misure protettive nelle procedure di regolazione della crisi: effetti (sospensione azioni esecutive) e limiti temporali (max 12 mesi) . |
| Composizione negoziata (imprese) | D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 | Istituisce la composizione negoziata per la crisi d’impresa; D.Lgs. 83/2022 l’ha integrata nel CCII (art. 25-ter e ss.). Procedura volontaria con esperto, protettiva ma non concorsuale. |
| Transazione fiscale nel concordato | Art. 63 D.Lgs. 14/2019 (prima, art. 182-ter L.F.) | Consente la falcidia di IVA e ritenute anche per soggetti fallibili (norma evoluta di pari passo con Corte Cost. 245/2019 per non fallibili) . Nel concordato minore tali principi sono applicati per analogia. |
| Rottamazione-quater (2023) | L. 197/2022, commi 231-252 | Definizione agevolata dei carichi 2000-2017/2018- giugno 2022. Termine domande 30/4/2023, pagamento in max 18 rate fino al 2027. Sanzioni e interessi stralciati. |
| Rottamazione-quinquies (2026) | L. 205/2025 (ipotesi, Legge di Bilancio 2025) | Nuova definizione agevolata per carichi 2000-2023. Termine domande 30/4/2026 . Condizioni analoghe alle precedenti: saldo del capitale senza sanzioni/mora, possibilità 18-20 rate. |
| Meritevolezza ed esclusioni | Art. 69 CCII | Criterio di meritevolezza: esclude accesso a chi ha determinato il sovraindebitamento con frode o colpa grave (specie per il consumatore). Limiti di accesso per chi ha già beneficiato di esdebitazione nei 5 anni. |
Nota: Il D.Lgs. 136/2024 (Terzo Correttivo) ha modificato alcune delle norme sopra citate – in particolare l’art. 75 CCII inserendo il comma 2-bis (tutela della prima casa e mutui) – e ha ampliato l’ambito soggettivo del concordato minore (esplicitando l’ammissibilità dei debiti misti). Le fonti normative vanno sempre lette nel testo aggiornato alle modifiche più recenti.
Tabella 2 – Termini e scadenze rilevanti per il debitore sovraindebitato
| Azione o adempimento del debitore | Termine utile | Riferimenti/Note |
|---|---|---|
| Impugnazione cartella esattoriale | 60 giorni dalla notifica | Ricorso alla Corte Giustizia Tributaria (ex CTP) per motivi di merito. Sospensione su istanza in caso di grave e fondato pericolo. |
| Opposizione a precetto | 20 giorni dalla notifica | Opposizione esecutiva in Tribunale ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto di procedere. |
| Opposizione ad atto di pignoramento | 20 giorni dall’atto (varia a seconda del tipo) | Può essere opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali, o opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. immediata dal pignoramento. |
| Ricorso per concordato minore | – (nessun termine fisso, ma prima che i creditori escutino tutto) | Si può presentare in qualsiasi momento di insolvenza conclamata o crisi; tuttavia presentarlo prima che i beni siano espropriati evita di perdere asset importanti. |
| Richiesta misure protettive CCII | Contestuale al ricorso di apertura | Il debitore deve indicare nel ricorso o con istanza separata gli atti da sospendere. Il tribunale decide immediatamente o entro 15 giorni. Efficacia massima iniziale 4 mesi prorogabili fino a 12 mesi. |
| Deposito documenti e piano (concordato) | All’atto del ricorso, salvo prenotativo | Se il ricorso è “in bianco” (prenotativo), il giudice fissa di solito 30-60 giorni per depositare proposta, piano e documenti (prorogabili di 30). |
| Osservazioni dei creditori | Entro 20-30 giorni prima dell’adunanza | I creditori possono inviare note o opposizioni dopo l’apertura e prima del voto. Non c’è un termine rigido nel CCII, ma il giudice lo indica nel decreto di apertura (es. fino a 10 gg prima dell’udienza di omologazione se senza voto). |
| Adunanza dei creditori (concordato minore) | Circa 30-45 giorni dall’ammissione | Il giudice comunica ai creditori la data per esprimere il voto. Devono trascorrere almeno 30 gg dal decreto di ammissione e invio della proposta. |
| Periodo di esecuzione del piano | Variabile (tipicamente 3-5 anni) | La legge non fissa una durata massima del piano. Spesso i tribunali preferiscono piani ≤5 anni (salvo casi di mutuo ultra). Pianificare durate troppo lunghe può essere contestato per incertezza. |
| Decadenza da benefici rottamazione | Mancato pagamento anche di 1 rata entro termine | Se non si paga una rata della definizione agevolata entro il termine (di solito fine mese scadenza, con lieve tolleranza di 5gg), si decade dai benefici e tornano dovute sanzioni/interessi. Legge 197/2022 prevedeva tolleranza 5 gg. |
| Esdebitazione finale | Richiesta al termine dell’esecuzione (o d’ufficio) | Nel concordato minore, è dichiarata d’ufficio col decreto di chiusura se tutto adempiuto. Nella liquidazione controllata va fatta istanza dal debitore entro 1 anno dalla chiusura procedura (se persona fisica). |
| Divieto di nuove procedure entro 5 anni | 5 anni dall’esdebitazione precedente (consumatore) | Limite per riaccedere ad altra procedura da sovraindebitamento. Previene abusi. Non si applica all’imprenditore fallibile su concordati preventivi, ma a sovraindebitati sì . |
Tabella 3 – Strumenti difensivi e soluzioni: confronto sintetico
| Strumento | Chi può usarlo | Cosa comporta | Vantaggi principali | Svantaggi / Limiti |
|---|---|---|---|---|
| Opposizione/ricorso legale (es. ricorso tributario, opposizione precetto) | Qualunque debitore che rilevi vizi in singoli atti | Si agisce in giudizio per annullare o sospendere un atto o un credito contestato. | Può eliminare totalmente voci di debito non dovute; sospende esecuzioni nel frattempo. | Serve base giuridica solida; tempi giudiziari non brevi; non risolve l’intero indebitamento ma solo la posizione contestata. |
| Accordo stragiudiziale (piano di rientro, saldo e stralcio informale) | Debitore con pochi creditori o creditori disponibili | Si stipula un accordo privato di pagamento (dilazionato o ridotto). | Informale, rapido, riservato; evita spese legali; flessibile nei termini. | Non vincola i creditori dissenzienti; un creditore può sempre tirarsi indietro; nessuna esdebitazione formale per eventuale saldo a zero. |
| Rottamazione cartelle (definizione agevolata) | Debitore con debiti iscritti a ruolo (fiscali o contributivi) entro periodi previsti | Adesione unilaterale a norma di legge: si pagano gli importi senza sanzioni e interessi in un piano rateale definito dalla legge. | Riduzione automatica sanzioni/mora; niente giudice; blocco azioni esecutive ex lege se si aderisce e si paga regolarmente. | Disponibile solo in finestre temporali definite; occorre comunque pagare tutto il capitale (dilazionato ma integralmente); decadenza se si salta una rata. |
| Concordato minore (giudiziale) | Debitore non fallibile non consumatore in sovraindebitamento | Procedura in Tribunale: piano con possibile falcidia debiti, omologato e vincolante per tutti. Voto dei creditori (maggioranza crediti). | Riduce quota debito; protegge da azioni esecutive; include tutti i creditori; esdebitazione residuo a fine piano. | Procedimento complesso e pubblico; richiede costi (OCC, spese); serve apporto esterno se liquidatorio; necessaria maggioranza crediti (salvo cram-down). |
| Piano del consumatore (giudiziale) | Debitore persona fisica consumatore sovraindebitato | Procedura in Tribunale simile al concordato minore ma senza voto creditori (decide il giudice su merito e fattibilità). | Taglia debiti e li ristruttura; niente bisogno consenso creditori; esdebitazione a fine piano. | Riservato ai “meritevoli” (no colpe gravi); valutazione giudice discrezionale; comunque pubblicità della procedura. |
| Liquidazione controllata (giudiziale) | Qualunque debitore sovraindebitato insolvente (ultima ratio o inammissibilità piani) | Procedura di liquidazione di tutti i beni con nomina liquidatore. Realizzo distribuito ai creditori. | Sospende le azioni individuali; dopo, cancellazione debiti residui (esdebitazione anche se creditori soddisfatti in minima parte). | Il debitore perde patrimonio (beni liquidati); tempi lunghi per chiudere; possibile sequestro stipendi per anni (massimo 3 oltre chiusura); stigma simile a fallimento. |
| Composizione negoziata (stragiudiziale assistita) | Imprenditore (anche piccolo) in squilibrio patrimoniale o economico | Procedura volontaria con esperto nominato, negoziazione con creditori per un accordo (contratto o piano attestato) o preludio a concordato. | Riservata e confidenziale; può ottenere misure protettive temporanee; flessibile negli esiti (accordi personalizzati). | Non garantisce esdebitazione se non sfocia in concorso formale; richiede collaborazione attiva creditori; adatta più a crisi aziendali che a debiti personali/tax. |
| Transazione fiscale in concordato | Debitore in concordato (minore o preventivo) con debiti erariali significativi | Proposta di trattamento dei crediti fiscali e contributivi privilegiati (anche falcidia di IVA, ritenute se piano lo consente) soggetta ad accettazione dell’ente. | Consente di stralciare quote di debiti fiscali altrimenti intoccabili (grazie a Corte Cost. 245/2019) ; vincola Fisco se approva (silenzio-assenso in alcuni casi). | Necessaria adesione Agenzia Entrate o voto favorevole in classe; ente pubblico vincolato da parametri di legge (deve ottenere ≥ alternativa liquidatoria). Se transazione non approvata, possibile cram-down solo rispettando pienamente la convenienza per Erario. |
Nota: Gli strumenti non si escludono a vicenda. Spesso una strategia combinata (es: ricorso contro alcune pretese + rottamazione per altre + concordato minore per il resto) offre il risultato migliore. È però fondamentale il coordinamento legale, per non cadere in contraddizione (ad esempio: aderire a rottamazione e poi non pagarla perché si fa concordato – meglio includere i debiti direttamente nel concordato se non si riesce a sostenere la rottamazione). Un professionista esperto saprà consigliare la combinazione ottimale caso per caso.
Domande frequenti (FAQ) sul concordato minore e difesa del debitore
Di seguito rispondiamo in modo chiaro ad alcune domande comuni che imprenditori, professionisti o privati sovraindebitati spesso pongono riguardo al concordato minore e agli strumenti correlati:
D: Chi può accedere esattamente al concordato minore?
R: Può accedervi il debitore non fallibile non consumatore in stato di sovraindebitamento. In pratica: piccoli imprenditori sotto soglia di fallibilità, imprenditori agricoli, professionisti, start-up, enti non profit indebitati, soci di società di persone per debiti personali, ecc. Esclusi invece i consumatori puri (persone fisiche con debiti da esigenze familiari), che hanno la procedura ad hoc del “piano del consumatore”. Sono esclusi anche coloro che potrebbero fallire (imprese sopra soglia) – i quali devono semmai ricorrere al concordato preventivo ordinario. Quindi, se hai debiti derivanti in parte da un’attività d’impresa o professionale, e non sei soggetto a fallimento, il concordato minore è lo strumento giusto.
D: Un ex imprenditore che ha chiuso l’attività può fare il concordato minore per i debiti residui?
R: Sì, purché non siano passati più di 12 mesi dalla cessazione dell’attività (cancellazione dal registro imprese) al momento della domanda . Oltre tale termine la legge rende la domanda inammissibile per evitare abusi. In quel caso si potrà ripiegare sulla liquidazione controllata. Dunque un imprenditore individuale che ha chiuso l’attività da meno di un anno può proporre concordato minore; se è oltre un anno, no (a meno che sia persona fisica che rientra come consumatore, ma se i debiti originano dall’impresa chiusa è difficile qualificarlo consumatore). Attenzione: anche se l’attività è cessata, se il soggetto è persona fisica può proporre concordato minore e includere i debiti aziendali pregressi. Ad esempio, ditta chiusa 6 mesi fa con debiti verso fornitori e banche: possibile concordato minore personale. Se invece parliamo di una società che ha chiuso, questa non può accedere alle procedure da sovraindebitamento dopo la cancellazione (non esiste più come soggetto giuridico e comunque se era società commerciale sopra soglia sarebbe fallibile).
D: Il consumatore con qualche debito d’impresa molto vecchio può fare il piano del consumatore?
R: No, deve usare il concordato minore. La giurisprudenza è chiara: se i debiti hanno origine dall’attività professionale/imprenditoriale (anche cessata), non si può accedere come consumatore . Ad esempio, se una persona ha garantito un debito bancario della sua ex società, quel debito deriva dall’impresa, quindi niente piano del consumatore – la Cassazione ha confermato che il fideiussore di società non è consumatore . In sintesi, il criterio è la causa del debito: se nasce nell’ambito di un’attività economica, colloca il debitore fuori dall’ambito consumer.
D: I debiti fiscali (tipo IVA, IRPEF) e contributivi rientrano nel concordato minore? Posso proporre di pagarli solo in parte?
R: Sì, i debiti verso il Fisco e gli enti previdenziali possono e devono essere inclusi nel concordato minore, se presenti. Grazie ai cambiamenti normativi, anche l’IVA e le ritenute possono essere falcidiate (ridotte) in un concordato minore , cosa che un tempo era vietata fino alla sentenza Corte Cost. 245/2019. Naturalmente bisogna rispettare le cause di prelazione: i debiti erariali privilegiati (come l’IVA è spesso privilegiata per una parte) non possono essere trattati peggio di altri privilegiati e comunque occorre dare almeno quanto otterrebbe quel creditore dalla liquidazione. Il trattamento dei crediti fiscali di solito richiede una “transazione fiscale” all’interno del piano: in pratica si propone all’Erario una certa percentuale e/o dilazione. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione vota come gli altri creditori (e di solito accetta se vede che prende il massimo possibile). Se rifiutasse ma il piano le offre già il massimo recuperabile, il giudice può omologare lo stesso (cram-down). In conclusione, si può certamente prevedere di stralciare parte dei debiti fiscali in concordato minore – es. togliere sanzioni e interessi interamente, pagare solo una percentuale del tributo – a condizione che la quota proposta sia ragionevole. Spesso conviene comunque pagare almeno i tributi in misura simile al valore di realizzo dei beni a garanzia (es: se c’è ipoteca su casa, pagare quel valore). Da notare che alcune somme non si possono toccare: l’IVA dovuta come split payment o reverse charge (versamenti UE) e le sanzioni penali pecuniarie restano escluse da falcidia e vanno pagate integralmente se presenti (ma casi rari per persona non fallibile).
D: Cosa succede ai creditori che non aderiscono o non votano nel concordato minore?
R: Se il concordato viene omologato (perché si raggiunge la maggioranza o perché il giudice lo approva in cram-down), diventa vincolante per tutti i creditori inclusi, anche per chi ha votato contro o non ha partecipato al voto. Questi creditori dissenzienti saranno comunque obbligati ad accettare quanto previsto dal piano e non potranno pretendere di più né agire separatamente. È l’effetto tipico delle procedure concorsuali: la cram down della minoranza dissenziente. Se invece la proposta non raggiunge i voti e non viene omologata, allora il concordato fallisce e ciascun creditore resta libero di agire per conto proprio (salvo poi eventuale apertura di liquidazione controllata). Per quanto riguarda i creditori che non si presentano al voto o non esprimono voto: ai fini del calcolo della maggioranza conta il totale dei crediti ammessi al voto. Quindi l’assenza di un creditore non è neutra, di fatto equivale a un mancato voto favorevole. Esempio: 100 di crediti totali, se votano sì creditori per 40, no per 10 e 50 non votano, il sì è 40% del totale, quindi non basta. Dunque è interesse del debitore sollecitare il più possibile la partecipazione e il voto favorevole dei creditori, magari facendoli contattare dall’OCC o dal proprio legale. Ci sono stati casi di creditori “distratti” che non votando han fatto bocciare un buon piano. In alcuni tribunali, se un creditore non risponde, si considera non votante e quindi per la maggioranza si considerano solo i votanti effettivi (come avviene nel concordato preventivo, dove la maggioranza è calcolata sui crediti che hanno votato). Ma non è chiarissimo nel CCII per il concordato minore; per prudenza, meglio presumere che serva il 50% del totale. Quindi ogni voto conta!
D: Posso mantenere la mia casa o la mia auto nel concordato minore?
R: Dipende dal piano proposto. Il concordato minore, a differenza della liquidazione, non richiede necessariamente di liquidare ogni bene. Se la casa è gravata da un mutuo ipotecario, è possibile – grazie alla modifica del 2024 – mantenerla e continuare a pagare il mutuo alle scadenze originarie, a patto che il debitore sia in regola con le rate scadute (o le regolarizzi subito) . In tal caso l’OCC deve attestare che il creditore ipotecario non ci rimette (cioè che se vendesse la casa prenderebbe comunque il suo) e che continuare a pagare il mutuo non lede gli altri creditori. Se queste condizioni ci sono, la casa prima abitazione si salva: il debitore la tiene e prosegue i pagamenti del mutuo, mentre gli altri creditori vengono soddisfatti con le restanti risorse. Se invece la casa non ha ipoteca o ha ipoteche marginali, allora sta al debitore decidere se offrirla in garanzia o venderla nel piano. Spesso per fare accettare il concordato occorre destinare ai creditori almeno una parte del valore della casa. Ad esempio si può prevedere di vendere l’immobile e dare il ricavato ai creditori (con eventuale diritto per il debitore di trovarsi un alloggio alternativo), oppure far entrare un familiare che rileva la casa pagando una somma. In alcuni casi, se la casa ha un valore modesto e serve al nucleo familiare, i creditori chirografari potrebbero acconsentire a lasciarla al debitore in cambio di altri beni o denaro. Idem per l’auto: se è strumentale al lavoro ed ha valore basso, di solito la si può tenere (magari la si inserisce nell’elenco dei beni necessari per l’attività, e i creditori non hanno interesse a venderla per pochi soldi). Se invece è un bene di lusso, sarà difficile giustificare di tenerlo. Insomma: nel concordato minore c’è maggiore flessibilità rispetto al fallimento, quindi si può modulare quali beni liquidare e quali no, purché il piano sia conveniente per i creditori. Ovviamente i beni dati a garanzia specifica (ipoteche, pegni) richiedono di soddisfare i rispettivi creditori garantiti se li si vuole liberare. In sintesi: sì, puoi salvare alcuni beni, specie la prima casa con mutuo in regola, ma devi comunque assicurare ai creditori una soddisfazione economica equivalente.
D: Quanto dura la protezione dalle azioni dei creditori una volta presentato il ricorso?
R: Dal momento in cui il Tribunale emette il decreto di apertura con le misure protettive, i creditori sono bloccati nel procedere con nuove esecuzioni o nel proseguirle. La durata iniziale delle misure protettive è fissata dal giudice, ma per legge non può eccedere quattro mesi (120 giorni) . Tuttavia è normalmente prorogabile, su richiesta motivata, fino a un massimo di 12 mesi totali. Nel concordato minore, considerando i tempi di voto e omologa, spesso occorre una proroga oltre i 4 mesi iniziali, che i giudici concedono se vedono che la procedura sta andando avanti in buona fede. Dunque potenzialmente hai fino a un anno di respiro. Se entro l’anno non si arriva a omologa (situazione rara, a meno di intoppi o reclami), le misure decadono salvo casi eccezionali. Nota: se la procedura sfocia prima (omologa in 6 mesi), allora da lì il divieto di azioni individuali prosegue come effetto proprio dell’omologazione fino a completamento piano. Se invece il concordato viene dichiarato inammissibile o non omologato, le misure protettive cadono immediatamente e i creditori possono riprendere le azioni (a meno che il debitore passi a liquidazione controllata e chieda nuove misure in quella sede). Quindi, realisticamente, presentando ricorso oggi, puoi aspettarti un “ombrello protettivo” per i mesi necessari a definire l’accordo, diciamo 6-8 mesi, prorogabili fino a 12.
D: Se ho più di un creditore con ipoteca (ad es. banca e Equitalia sulla casa), come funziona nel concordato?
R: I creditori ipotecari sono creditori privilegiati con causa di prelazione sul medesimo bene. Nel concordato minore dovrai rispettare l’ordine delle ipoteche (prima ipoteca, seconda, ecc.). Se il piano prevede di vendere l’immobile, i primi ricavato andranno a soddisfare il primo ipotecario fino a capienza, poi l’eventuale residuo al secondo, e così via. Se invece vuoi mantenere l’immobile pagando i mutui, devi onorare tutti i crediti ipotecari. La norma del 2024 sull’abitazione principale riguarda il mutuo con garanzia reale: quindi se Equitalia (Agenzia Riscossione) ha iscritto un’ipoteca per cartelle, quel debito non è un “mutuo con garanzia reale”, è un’ipoteca secondaria; la disposizione letterale consente di continuare a pagare le rate del mutuo originario, ma non dice che puoi ignorare un’ipoteca esattoriale. In pratica, per l’ipoteca di Equitalia dovrai comunque trovare una soluzione nel piano – ad esempio pagare almeno il capitale in forma dilazionata o dare altre garanzie – perché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione voterà sul piano e difficilmente accetta di essere lasciata “a dopo”. Una soluzione potrebbe essere: se hai ipoteca Equitalia per €X, offrire di pagarla in X rate (senza sanzioni) grazie al concordato. Oppure, se vendi la casa privatamente, con il ricavato paghi in ordine le ipoteche e se resta qualcosa va agli altri creditori. Quindi la presenza di più ipoteche complica un po’ il piano ma non lo impedisce: occorre solo calcolare bene i valori e assicurarsi che chi ha ipoteca non venga pregiudicato. Ricorda che un creditore ipotecario parzialmente insoddisfatto (cioè che prende meno del suo credito) è ammesso al voto per la parte scoperta come chirografario. E il giudice verificherà che quell’importo che non prende non avrebbe comunque potuto ottenerlo in liquidazione.
D: Se il concordato viene omologato, i miei garanti o coobbligati (es. co-firmatari, fideiussori) sono salvi anch’essi?
R: No, l’effetto del concordato (e dell’esdebitazione finale) è limitato al debitore che ha proposto la procedura. I coobbligati e i garanti restano obbligati per intero verso i creditori, salvo che anch’essi siano inclusi in procedura. Ad esempio, se Tizio e Caio sono co-firmatari di un prestito e Tizio fa il concordato minore riducendo il debito al 50%, la banca potrà comunque chiedere a Caio (non in concordato) il pagamento dell’altro 50% o anche dell’intero residuo, in base alla solidarietà (poi Caio eventualmente avrà rivalsa su Tizio, ma quest’ultimo essendo esdebitato non dovrà pagare). Similmente, se c’è un garante (fideiussore) estraneo alla procedura, l’omologa del concordato del debitore principale non impedisce di agire sul garante per l’importo originario. Questa è una differenza dalle transazioni private: in un accordo stragiudiziale spesso il creditore libera anche i garanti in cambio del saldo e stralcio; nel concordato giudiziale invece il creditore conserva i diritti contro terzi. Ci sono però due eccezioni: (1) se i coobbligati sono familiari conviventi, si può valutare la procedura familiare unitaria (art. 66 CCII) presentando un unico piano per tutta la famiglia; (2) in fase di omologazione il giudice può disporre la sospensione delle azioni verso i fideiussori per favorire l’esecuzione del piano (ad esempio, se i garanti sono parenti che poi rivalendosi sul debitore vanificherebbero l’esdebitazione). In generale comunque il creditore può, a concordato omologato, dire al garante: “il debitore principale paga il 50%, tu ora pagami il restante 50%”. E il garante dovrà pagare, a meno che anche lui non attivi una propria procedura (volendo, il garante può accodarsi e fare una procedura parallela o congiunta se famiglia). Quindi la risposta sintetica: no, i terzi garanti non beneficiano direttamente del concordato altrui, salvo accordi specifici.
D: Cosa succede se dopo l’omologazione del concordato non riesco a rispettare le scadenze del piano?
R: Se ti rendi conto di essere in difficoltà, la prima cosa è informare l’OCC e il tribunale tempestivamente. Puoi chiedere al giudice alcune modifiche: ad esempio una proroga dei termini di pagamento (entro limiti ragionevoli), oppure di essere autorizzato a vendere un bene diverso da quello previsto per reperire liquidità. Il tribunale valuterà se la modifica è di poco conto e non pregiudica i creditori (in tal caso spesso la consente). Se invece la situazione precipita e il piano diventa impossibile da eseguire, i creditori o l’OCC possono avviare la procedura di risoluzione del concordato. Con la risoluzione, si torna indietro: l’omologa viene revocata e ciascun creditore riacquista i propri diritti per intero (detratto quanto eventualmente incassato durante il piano). A quel punto, di solito, il giudice apre la liquidazione controllata d’ufficio o su richiesta del debitore per evitare esecuzioni disordinate. La risoluzione è chiaramente un evento indesiderato: il debitore perde i benefici promessi (niente esdebitazione, addio accordi). Tuttavia, può capitare ad esempio per cause di forza maggiore (malattia grave, calo improvviso di reddito). In qualche caso la legge consente di evitare la risoluzione parziale: se hai pagato almeno il 90% di ciò che dovevi, il giudice potrebbe dichiarare comunque l’esdebitazione residua (questo avveniva nella L.3/2012 per piani del consumatore, andrebbe verificato nel CCII se c’è norma analoga). In linea generale, l’inadempimento sostanziale porta alla perdita della protezione. Dunque il consiglio è di costruire margini di sicurezza nel piano ed eventualmente di rinegoziare con i creditori una modifica se possibile, piuttosto che arrivare alla rottura. Un ultimo appunto: se il singolo creditore non viene pagato come da piano, può chiedere individualmente l’esecuzione forzata del decreto di omologa contro il debitore (come fosse un titolo per l’importo previsto). Quindi conviene non saltare rate per non dare adito a iniziative del singolo prima ancora della risoluzione formale.
D: Quali debiti non vengono cancellati nemmeno con l’esdebitazione finale?
R: La regola generale nel sovraindebitamento è che tutti i debiti anteriori restano definitivamente cancellati dopo l’esecuzione del piano, eccetto quelli che la legge esclude espressamente. Le esclusioni tipiche sono: – Obblighi di mantenimento e alimentari familiari (es. assegni di mantenimento dovuti all’ex coniuge o ai figli): questi non possono essere ridotti né cancellati da concordati o esdebitazioni. – Debiti per risarcimenti di danni da fatto illecito extracontrattuale in caso di condanna penale di reati non colposi. Ad esempio, multe e ammende penali, o provvisionali alla parte civile per reati dolosi, di solito non sono esdebitabili. – Sanzioni amministrative pecuniarie non tributarie: ad esempio sanzioni Antitrust, multe per violazioni amministrative gravi (diverso dalle multe stradali, che invece rientrano nella definizione agevolata degli interessi). La legge 3/2012 escludeva “le sanzioni pecuniarie penali e amministrative di carattere punitivo” dall’esdebitazione e il CCII dovrebbe aver mantenuto questa esclusione. – Debiti per obblighi di restituzione di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dall’UE (questo è un caso di nicchia, ma c’è una norma che dice che se devi restituire aiuto di Stato, non c’è esdebitazione che tenga). – Debiti successivi all’apertura della procedura (prededucibili): ma questi non c’entrano con l’esdebitazione, semplicemente vanno pagati prima e se non li paghi non chiudi la procedura. – Nel caso di esdebitazione immediata dell’incapiente, la legge prevede che se entro 4 anni l’esdebitato ottiene redditi superiori a certe soglie, dovrebbe pagare i creditori in proporzione (ma è un obbligo morale, non un debito giuridicamente azionabile finché non supera soglie rilevanti).
Riassumendo, i debiti “normali” come prestiti, mutui, carte di credito, fornitori, bollette, debiti fiscali e contributivi sono esdebitabili (anche se per alcuni come IVA serve il rispetto prelazioni durante il piano). Mentre multe penali, assegni familiari, sanzioni punitivi non vengono perdonate. Comunque sono situazioni particolari: la maggior parte dei sovraindebitati non ha sanzioni penali milionarie, ha più che altro tasse, banche e privati, che infatti vengono cancellati a fine percorso.
D: Partecipare a un concordato minore incide sulla reputazione o sulle possibilità future (ad es. ottenere credito)?
R: L’apertura di una procedura da sovraindebitamento viene iscritta nei registri pubblici (Registro delle procedure di insolvenza tenuto presso i tribunali, accessibile anche telematicamente). Inoltre, per la durata della procedura il nominativo compare nelle banche dati come insolvente in procedura concorsuale. Questo certamente incide sul rating creditizio: difficilmente durante e subito dopo il concordato una banca concederà nuovi prestiti. È paragonabile all’effetto di un fallimento, sebbene socialmente meno infamante (anzi viene chiamato “salva suicidi” proprio per levare stigma). Dopo l’esdebitazione, a livello legale il debitore è libero da vincoli: può tornare a fare impresa, firmare contratti, etc., senza autorizzazioni (diversamente dal fallito che prima della riabilitazione aveva limitazioni). Però a livello di credit score, è realistico aspettarsi qualche difficoltà: le centrali rischi vedranno che in passato c’è stata una pesante ristrutturazione o insolvenza. Molto dipende anche dalla condotta successiva: se uno dopo il concordato mantiene un buon andamento finanziario, col tempo la cosa viene assorbita. C’è anche da dire che se il concordato minore è stato completato con successo, significa che il debitore ha comunque rispettato un piano, il che può essere visto come un segnale di affidabilità (si è risollevato) se passa qualche anno. Inoltre i dati sui default finanziari (Crif, Experian) di solito vengono cancellati dopo un certo numero di anni (2-3 per ritardi, fino a 5-6 per sofferenze). Nel registro pubblico, la procedura concorsuale chiusa resta storicizzata ma non fa più effetto giuridico. Quindi la reputazione può essere compromessa nel breve termine, ma l’alternativa sarebbe stata molto peggio: avere ancora i debiti, protesti, pignoramenti, che certo non aiutano a ottenere credito. Almeno con il concordato minore esdebitato parti da una situazione di debiti zero (o quasi) e puoi ricostruire uno storico pulito. Quanto alla reputazione commerciale: sicuramente è meglio presentare un concordato (e risanare) piuttosto che farsi inseguire dai creditori e fallire male. Oggi c’è più comprensione: le procedure di insolvenza fanno parte del rischio d’impresa e la legge europea incoraggia a togliere lo stigma dal fallito onesto. In definitiva, partecipare a un concordato minore temporaneamente segnala una crisi avvenuta, ma nel lungo periodo è la base per ripartire su nuove basi.
D: Il concordato minore è un condono dei debiti? C’entra qualcosa con condoni fiscali?
R: Non è esattamente un condono gratuito: è piuttosto un accordo in cui i creditori accettano di prendere meno di quanto spetterebbe loro, perché quella è la soluzione più conveniente in una situazione d’insolvenza. L’errore è pensare che chi fa concordato “la fa franca” senza pagare nulla. In realtà il debitore di solito mette a disposizione tutto il suo valore disponibile, semplicemente questo (sommato a eventuali aiuti esterni) non copre il 100% dei debiti. Quindi non è un regalo, è un compromesso: i creditori evitano di peggio (liquidazione magari con esito minore) e il debitore evita di restare schiacciato a vita. Come ha ben titolato un articolo di FiscoOggi (Agenzia Entrate), “il concordato minore è un aiuto, non un condono personalizzato” . Significa che non è una sanatoria calata dall’alto che cancella i debiti d’ufficio, ma uno strumento che va meritato: devi dimostrare buona fede, offrire tutto il possibile, seguire la procedura. Se ci sono profili di furbizia (tipo hai nascosto soldi all’estero e chiedi lo stralcio del 90% dei debiti) i giudici non te lo daranno. Diverso è il discorso delle definizioni agevolate statali (rottamazioni ecc.): quelli sì sono condoni parziali perché il legislatore decide di rinunciare a sanzioni e interessi per tutti gli aventi diritto. Puoi usarli come strumento dentro o accanto al concordato, ma il concordato in sé è caso per caso e deve passare dal vaglio dei creditori e del tribunale. Diciamo che il concordato minore è una soluzione concordata di mercato al sovraindebitamento, non una sanatoria generale. Di certo non deve passare il messaggio che chi accumula debiti può liberarsene facilmente: ci vogliono i presupposti e spesso dei sacrifici (vendere beni, cambiare stile di vita, ecc.). Quando però il debitore è onesto e sfortunato, allora sì, il concordato minore condona il debito residuo alla fine, ma è giusto così perché altrimenti non si rialzerebbe più.
D: Quali costi devo sostenere per avviare un concordato minore?
R: Ci sono essenzialmente tre voci: 1. Le spese di giustizia vive: contributo unificato (€98) e diritti forfettari (€27) per il ricorso di volontaria giurisdizione . Inoltre, se viene nominato un gestore su istanza (quando non c’è un OCC scelto) potrebbe esserci un piccolo fondo spese da versare inizialmente (varia dai tribunali, spesso poche centinaia di euro). 2. Il compenso dell’OCC o gestore: ogni OCC ha un tariffario approvato dal Ministero. In genere è proporzionale all’attivo e al passivo: va da qualche migliaio di euro per pratiche semplici fino a decine di migliaia per casi complessi. Tuttavia, spesso il pagamento dell’OCC viene inserito a fine procedura, cioè l’organismo accetta di essere pagato con i fondi ricavati dal piano (il giudice liquida il compenso a omologazione avvenuta). L’OCC può chiedere un acconto iniziale per la fase di studio, soprattutto se il debitore ha disponibilità liquide: spesso è una cifra fissa (es. 1000-2000 euro) per aprire la pratica e redigere la relazione, poi il resto a omologa. Se il debitore è privo di mezzi, alcuni OCC riducono l’acconto o lo azzerano (in certi casi esistono fondi di solidarietà, ma non sempre attivi). 3. L’onorario del professionista legale (avvocato) e di eventuali consulenti (commercialista che aiuta nei conti): questo è concordato privatamente. L’Avv. Monardo ad esempio farà un preventivo chiaro al cliente. Solitamente si prevede un fisso per la fase di preparazione e deposito (che copre consulenza, predisposizione documenti, piano, ricorso) e un success fee a omologa (anche questo eventualmente inseribile tra le spese prededucibili della procedura). Anche qui l’importo dipende dalla complessità: salvare una casa con ipoteche multiple e convincere 50 creditori è più impegnativo che gestire 3 banche e 2 fornitori. Comunque, essendo procedure rivolte a persone in difficoltà, i compensi sono spesso calmierati e dilazionati.
In ogni caso, la legge tutela il debitore povero: le spese di giustizia sono ridotte, l’OCC non può chiedere cifre esagerate perché vigilato dal Ministero, e l’avvocato può concordare pagamenti rateali o successivi all’omologazione (anche attingendo a eventuali risorse del piano). Non bisogna quindi temere costi proibitivi: confrontandoli con i benefici (cancellare decine o centinaia di migliaia di debiti) il rapporto è favorevole.
D: Se la situazione è disperata e non ho nulla da offrire, mi conviene comunque tentare il concordato minore?
R: In una situazione proprio disperata (nessun bene, nessun reddito, solo debiti enormi), probabilmente no – perché il concordato minore presuppone di offrire qualcosa ai creditori. In tal caso è più indicata la liquidazione controllata con esdebitazione del debitore incapiente: praticamente ti fai dichiarare sovraindebitato, non c’è niente da liquidare, dopo pochi mesi ottieni l’esdebitazione “a zero” . Però attenzione: devi davvero non avere nulla e non aver fatto atti in frode. Se invece la situazione è molto grave ma qualcosina si può racimolare (es. un piccolo stipendio ce l’ho, oppure dei parenti mi aiuterebbero con 5.000€, ecc.), allora vale la pena tentare il concordato minore per evitare la liquidazione. Anche pochi soldi ma subito disponibili a volte bastano a convincere i creditori ad accettare un piano, specie se l’alternativa per loro è chiudere con zero. Quindi la valutazione va fatta caso per caso con il legale: se appare chiaro che nessun concordato sarebbe approvabile (perché proprio zero assoluto), allora meglio liquidazione. Se c’è margine, il concordato minore evita la procedura liquidatoria e dà più controllo al debitore. Inoltre, psicologicamente, proporre un concordato – anche al 5% – è più dignitoso che farsi liquidare. Per fare un esempio: se hai debiti per 200.000 e in tasca hai 2.000 euro e basta, e nessun lavoro, difficilmente i creditori voteranno sì a un 1%: tanto vale liquidazione e sperare nell’esdebitazione incapiente. Ma se in tasca hai 10.000 e un lavoretto che genera 500 euro al mese, allora un piano che paga magari il 20% potrebbe avere senso e convenire a tutti.
Come si evince da queste risposte, la gestione della crisi da sovraindebitamento presenta tante sfaccettature. Ognuno ha dubbi specifici – contattare un professionista qualificato consente di ottenere chiarimenti mirati sulla propria situazione. La sezione seguente tira le somme e invita all’azione immediata chi riconosce di essere a rischio, perché con l’assistenza giusta ogni scenario, per quanto complesso, può trovare la sua via d’uscita.
Conclusione
Il percorso attraverso il concordato minore e gli strumenti affini ci ha mostrato che, anche di fronte a debiti apparentemente insormontabili, esistono difese legali efficaci e soluzioni concrete per risollevarsi. In questa guida abbiamo esaminato il contesto normativo aggiornato e le più recenti pronunce giurisprudenziali, evidenziando come la legge oggi tenda la mano al debitore onesto in difficoltà. I punti chiave da portare a casa sono:
- Il concordato minore, aggiornato al 2026, è un istituto maturo e collaudato, con regole precise ma flessibili. Permette di ristrutturare i debiti, pagando in modo sostenibile solo una parte dovuta e ottenendo la cancellazione del resto , il tutto sotto controllo del tribunale e con l’accordo (espresso o tacito) dei creditori. Si evitano così procedure esecutive devastanti e si pone fine all’incubo dei debiti perpetui.
- Il valore delle tempistiche: abbiamo visto come agire in fretta – ad esempio presentando ricorso prima che la casa finisca all’asta – possa fare la differenza tra salvare o perdere il patrimonio. Anche gli strumenti come le rottamazioni fiscali hanno scadenze da cogliere (ad esempio, la finestra della rottamazione-quinquies che chiude il 30 aprile 2026). Agire tempestivamente è spesso decisivo per riuscire nelle difese.
- L’importanza di un approccio multidisciplinare: la situazione del sovraindebitato tocca aspetti di diritto civile, fallimentare, tributario, bancario. Solo un team esperto in tutte queste materie può valutare tutte le strade (dall’opposizione alla cartella fino al concordato) e costruire la strategia migliore. Lo abbiamo sottolineato anche negli errori comuni: fare da sé o affidarsi a non specialisti può portare a passi falsi. Viceversa, con il supporto giusto, anche l’Agenzia delle Entrate o la banca non sono più “creditori invincibili” ma controparti con cui trovare un equilibrio.
- La meritevolezza e la buona fede come carte vincenti: i tribunali e la Cassazione premiano il debitore che affronta la crisi a viso aperto, senza trucchi. Abbiamo citato casi in cui i furbi e gli evasori seriali sono stati giustamente esclusi dai benefici , mentre il debitore trasparente ha ottenuto esdebitazione e protezione. Questo rassicura anche i creditori sul fatto che il sistema non regala condoni indiscriminati, ma facilita soluzioni eque. In definitiva, mostrarsi collaborativi e fornire tutte le informazioni richieste (anche quelle scomode) paga in termini di risultato finale.
- I benefici tangibili delle procedure: blocco immediato di pignoramenti e azioni esecutive, riduzione drastica dell’esposizione debitoria, piani di pagamento sostenibili, tutela dei beni essenziali (come la casa, grazie alle nuove norme) , e soprattutto la liberazione dai debiti residui con l’esdebitazione finale. Questi vantaggi superano di gran lunga le eventuali conseguenze negative temporanee (come difficoltà di credito nel breve periodo). L’ordinamento oggi vuole che chi è sopraffatto dai debiti possa tornare a vivere e a produrre reddito, anziché rimanere schiavo di pignoramenti a vita – ed è un principio di civiltà economica.
Abbiamo inoltre chiarito che ogni situazione è a sé stante: ecco perché il passo conclusivo e più importante è sempre una consulenza personalizzata. Non esiste un piano standard valido per tutti: c’è chi potrà salvare l’azienda tramite un concordato in continuità, chi dovrà liquidare ma potrà ripartire pulito, chi combinerà procedure e definizioni fiscali. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti offrono proprio questo: un’analisi su misura del tuo caso, individuando gli errori eventualmente commessi, bloccando immediatamente le azioni più pericolose (con ricorsi d’urgenza o istanze di sospensione) e costruendo una strategia integrata per ridurre o azzerare il debito in modo legale e definitivo. La competenza cassazionista dell’Avv. Monardo garantisce capacità di difesa ai massimi livelli (anche in Cassazione ove serva impugnare atti normativi o sentenze sfavorevoli), mentre la sua qualifica di Gestore della crisi e di Esperto negoziatore assicura dimestichezza con tutti gli strumenti concorsuali e stragiudiziali oggi disponibili.
In situazioni del genere, attendere è il peggior nemico: ogni giorno può portare a un pignoramento sul conto, al fermo dell’auto o alla vendita della casa all’asta. Ma, come abbiamo visto, l’ordinamento mette a disposizione “scudi” efficaci per fermare queste azioni – a patto di attivarli in tempo. Ecco perché la nostra conclusione è anche un appello all’azione: non subire passivamente, ma prendi in mano il tuo futuro finanziario rivolgendoti a professionisti qualificati.
🔚 In conclusione, se ti riconosci anche solo in parte nelle situazioni descritte, non esitare: il primo passo è una consulenza.
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Ultime sentenze rilevanti (2024-2025) – Fonti istituzionali:
– Cassazione Civile, Sez. I, 28 ottobre 2025 n. 28574: ha stabilito il principio di diritto secondo cui nel concordato minore va rispettato l’ordine legale delle prelazioni (artt. 2740-2741 c.c.), pena l’inammissibilità della proposta . La Suprema Corte ha così chiarito che non è ammessa alcuna deroga alla par condicio creditorum salvo espressa previsione di legge, e il giudice deve rilevare d’ufficio eventuali trattamenti iniqui già in sede di ammissione .
– Cassazione Civile, Sez. I, 30 ottobre 2025 n. 29746: ha escluso che un fideiussore socio e amministratore di società potesse qualificarsi come consumatore per accedere al piano del consumatore . La Corte ha ribadito che i debiti originati da attività d’impresa (anche se in capo a persona fisica dopo escussione della garanzia) devono essere trattati nelle procedure dedicate (concordato minore o liquidazione) e non come debiti da consumatore .
– Cassazione Civile, Sez. I, 11 luglio 2025 n. 18517: ha negato l’esdebitazione al termine di una liquidazione ex L.3/2012 (ora liquidazione controllata) a un imprenditore che era stato condannato per bancarotta fraudolenta, ritenendo necessaria la previa riabilitazione penale . Si conferma il rigore verso i debitori colpevoli di reati fallimentari: nessuna esdebitazione finché perdura la condanna e lo stigma penale ad essa associato .
– Corte Costituzionale, sentenza 19 gennaio 2024 n. 6: ha dichiarato infondata la questione di legittimità sull’assenza di un limite minimo di durata della liquidazione controllata, evidenziando che la procedura mira a soddisfare i creditori con il patrimonio esistente e i beni sopravvenuti nei 3 anni successivi . La Consulta ha così confermato che non è necessario prevedere una durata minima fissa: eventuali redditi sopravvenuti entro 3 anni dall’apertura andranno ai creditori, ma la procedura può chiudersi anche prima se l’attivo è esaurito, senza violare i diritti dei creditori .
– Cassazione Civile, Sez. I, 27 novembre 2024 n. 30529: (procedura ex L.3/2012) – ha sancito che il decreto che dichiara inammissibile la proposta di accordo o piano non è ricorribile per Cassazione ex art.111 Cost. in quanto non decisorio , mentre lo è il decreto che decide sul reclamo contro diniego di omologa o omologa stessa (decisorietà su diritti) . In pratica, un provvedimento di mera inammissibilità ferma la procedura ma non può essere impugnato in Cassazione (resta solo il reclamo in Appello), a differenza di una decisione “sostanziale” su omologa che incide su diritti e quindi ammissibile in Cassazione .
– Tribunale di Verona, decreto 17 agosto 2025: ha fornito un criterio operativo sul requisito dell’“apporto esterno apprezzabile” nei concordati minori liquidatori, indicando che pur senza soglia fissa, un incremento del 5-10% dell’attivo rispetto alla liquidazione può considerarsi sufficiente . Questo orientamento di merito, già allineato a Trib. Avellino 28/2/2025, guida i gestori nel quantificare un contributo adeguato per l’ammissibilità del concordato liquidatorio, prendendo come riferimento la soglia del 10% prevista per i concordati maggiori .
