Concordato Minore 2026: Cosa Fare e Come Agire con l’Avvocato Specializzato

Introduzione

Il concordato minore è uno strumento legale di vitale importanza per imprenditori e professionisti sovraindebitati, soprattutto in questo periodo di crisi economica. Permette di evitare il tracollo finanziario offrendo una via d’uscita “controllata” dai debiti, ma richiede competenze specifiche e tempismo. Ignorare o gestire male una situazione di sovraindebitamento espone il debitore a rischi gravi: dall’apertura di procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) alla perdita dei propri beni, compresa l’abitazione. Errori da evitare sono la sottovalutazione delle scadenze per reagire agli atti di riscossione, oppure tentare soluzioni improvvisate senza conoscere gli strumenti legali disponibili. È fondamentale agire con urgenza e preparazione, perché ogni atto non impugnato in tempo diventa definitivo, e ogni ritardo può pregiudicare l’accesso a soluzioni agevolate.

In questa guida aggiornata a gennaio 2026 esamineremo in dettaglio cosa fare e come agire di fronte a un grave indebitamento, sfruttando il concordato minore e gli strumenti collegati. Anticipiamo sin da subito alcune soluzioni legali chiave: la possibilità di presentare un piano di ristrutturazione dei debiti ai creditori (concordato minore) per ottenere una riduzione del debito e l’esdebitazione finale; l’accesso a misure protettive per sospendere immediatamente pignoramenti e azioni esecutive; l’utilizzo di strumenti alternativi o complementari come la rottamazione delle cartelle esattoriali (definizione agevolata dei debiti fiscali) e, per i consumatori, il piano del consumatore o la liquidazione controllata. Vedremo anche come evitare i passi falsi più comuni e quali strategie difensive adottare per contestare o negoziare i debiti.

Prima di entrare nel merito, presentiamo l’esperto che potrà affiancarti in questo percorso: Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con oltre 16 anni di esperienza nel diritto dell’indebitamento bancario e tributario. L’Avv. Monardo coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi a livello nazionale, specializzati in soluzioni per debitori e contribuenti in difficoltà. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (nomina ex L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e figura come professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) . Inoltre, ha conseguito l’abilitazione come Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021 , potendo assistere le imprese anche nelle procedure di composizione negoziata. In qualità di avvocato cassazionista, l’Avv. Monardo può rappresentare i clienti in ogni grado di giudizio, inclusa la Corte di Cassazione.

Come può aiutarti concretamente? In primo luogo con un’analisi immediata della tua situazione debitoria (anche mediante il suo metodo di valutazione “Grado di Soccombenza – GDS” per misurare la solvibilità ), individuando la strategia ottimale. Il suo staff potrà poi occuparsi di impugnare gli atti illegittimi (es. cartelle esattoriali infondate, pignoramenti viziati), ottenere sospensioni urgenti di procedure esecutive, negoziare con i creditori piani di rientro sostenibili e predisporre tutte le soluzioni giudiziali e stragiudiziali utili: dal ricorso per concordato minore, ai reclami urgenti in tribunale, fino alle transazioni fiscali o alle definizioni agevolate con Agenzia delle Entrate. In breve, l’Avv. Monardo e il suo team forniscono un supporto concreto e tempestivo al debitore: dalla tutela immediata del patrimonio (blocco di azioni esecutive) alla costruzione di un percorso legalmente solido per azzerare o ridurre i debiti e ripartire senza ipoteche sul futuro.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Ti basterà inviare una richiesta di consulenza e riceverai prontamente assistenza su misura per il tuo caso.

Contesto Normativo: Cos’è il Concordato Minore e a Chi si Rivolge

Il concordato minore è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotta dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022) . Si tratta di uno strumento volontario che consente al debitore sovraindebitato di proporre ai propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti, sotto il controllo del tribunale, con l’obiettivo finale di ottenere l’esdebitazione (cioè la liberazione dai debiti residui) a seguito dell’adempimento del piano . In parole semplici, è la “versione per piccoli debitori” del concordato preventivo previsto per le grandi imprese: anche nel concordato minore il debitore presenta un piano e una proposta di pagamento parziale ai creditori, questi votano se accettarla e infine il tribunale omologa l’accordo, rendendolo vincolante .

Chi può accedere al concordato minore? La legge esclude espressamente i consumatori (persone fisiche che hanno debiti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale) . I consumatori dispongono di un’altra procedura dedicata (oggi denominata “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, ex piano del consumatore). Il concordato minore è invece riservato ai debitori non fallibili che esercitano un’attività d’impresa o professionale. In particolare vi possono ricorrere:

  • Imprenditori minori (cioè imprenditori commerciali sotto le soglie di fallibilità previste dall’art. 2, comma 1, lett. d del Codice della Crisi – ad esempio piccole ditte individuali e società che negli ultimi esercizi non hanno superato certi limiti di attivo, ricavi e debiti, indicativamente €300.000 di attivo, €200.000 di ricavi, €500.000 di debiti, valori periodicamente aggiornabili);
  • Imprenditori agricoli di qualsiasi dimensione (già esclusi da fallimento per legge);
  • Lavoratori autonomi e professionisti (es. artigiani, commercianti, professionisti iscritti ad albi) con debiti derivanti dalla propria attività;
  • Start-up innovative, anche se potenzialmente supererebbero le soglie di fallibilità (la norma le include espressamente) ;
  • Eventuali enti non commerciali o soggetti non fallibili assimilabili (ad esempio associazioni, ONLUS indebitate, che non siano “consumatori” strettamente detti).

In sintesi, il concordato minore abbraccia tutti i debitori “sovraindebitati” diversi dal consumatore puro, che si trovano in una condizione di insolvenza o di grave squilibrio finanziario. Si parla di sovraindebitamento quando un soggetto non fallibile non è più in grado di pagare i propri debiti (o quando il pagamento risulterebbe impossibile o eccessivamente gravoso rispetto alle sue capacità). Questa procedura, introdotta in continuità con il previgente “accordo di ristrutturazione dei debiti” della Legge 3/2012 , rappresenta per questi soggetti la seconda opportunità per rimettersi in carreggiata in modo dignitoso e legale . Il principio ispiratore è quello del favor debitoris equilibrato però con la tutela dei creditori: il debitore onesto e meritevole di sollievo deve poter trovare un via d’uscita dai debiti, ma senza forzare oltre misura i diritti dei creditori . Proprio la Corte di Cassazione, con varie pronunce nel 2024–2025, ha delineato i confini entro cui deve svolgersi questa “seconda chance”, come vedremo più avanti .

Finalità e Vantaggi del Concordato Minore

Lo scopo fondamentale del concordato minore è consentire al debitore sovraindebitato di superare la crisi evitando sia le azioni esecutive individuali disordinate (es. una pioggia di pignoramenti da diversi creditori) sia la liquidazione giudiziale integrale del patrimonio (l’equivalente del fallimento per i non fallibili, ora chiamata liquidazione controllata). Attraverso la proposta di un piano sostenibile concordato con i creditori, il debitore può ristrutturare i debiti pagando solo una parte di essi – in proporzione alle sue effettive possibilità – e ottenere la cancellazione di tutto il debito residuo (discharge) al termine . I benefici pratici sono notevoli:

  • Stop a interessi e sanzioni: dal momento del deposito della domanda di concordato minore, gli interessi convenzionali e legali sui debiti restano sospesi (limitatamente alla procedura concorsuale) fino alla chiusura, ad eccezione di quelli su crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio (nei limiti previsti dagli articoli 2749, 2788 e 2855 c.c.) . Ciò significa che il debito viene “cristallizzato” e non continuerà a lievitare durante la procedura.
  • Blocco delle azioni esecutive: il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente all’apertura del procedimento può disporre misure protettive che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire pignoramenti, sequestri o iscrivere ipoteche sui beni del debitore fino all’omologazione definitiva . Questa è una tutela cruciale: consente di “congelare” la situazione ed evitare che, durante la negoziazione del concordato, qualche creditore aggressivo pignori stipendi, conti o metta all’asta la casa. Il debitore tira così il fiato e può concentrarsi sul piano senza l’incubo di dover subire esecuzioni nell’immediato.
  • Prosecuzione dell’attività e salvaguardia dei beni essenziali: a differenza della liquidazione, il concordato minore (specie se in continuità) permette al debitore di proseguire la propria attività imprenditoriale o professionale e conservare gli asset funzionali a produrre reddito. Ad esempio, un artigiano potrà mantenere il laboratorio e gli strumenti di lavoro continuando a operare, se ciò è previsto dal piano, così da generare utili con cui pagare i creditori. Anche l’abitazione principale può essere preservata in taluni casi (vedremo la recente novità legislativa in proposito), evitando conseguenze sociali drammatiche.
  • Riduzione del debito e stralcio parziale: il concordato minore consente di pagare i creditori anche parzialmente e in qualsiasi forma (dilazioni, quote percentuali, ecc.), purché nel rispetto di certe regole di priorità . Non è necessario soddisfare integralmente tutti i debiti: parte di essi potrà essere stralciata. Ad esempio, si può proporre ai creditori chirografari (non garantiti) una percentuale ridotta (es. 20% del loro credito) e ai creditori privilegiati il pagamento parziale del dovuto, se accettano o se la legge lo consente (si pensi al Fisco, che in alcuni casi può subire un taglio del credito grazie al cram-down fiscale).
  • Esdebitazione finale: una volta eseguito il piano concordatario, il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione di tutti i debiti anteriori rimasti eventualmente insoddisfatti . In altri termini, i creditori non potranno più pretendere nulla di più rispetto a quanto ricevuto nel concordato, e il debitore torna “pulito” dai vecchi debiti. Questo effetto liberatorio rappresenta il vero “nuovo inizio” garantito dalla legge, analogamente a quanto avviene dopo il completamento di una liquidazione controllata. Va precisato che l’esdebitazione non si estende ai coobbligati e fideiussori del debitore: i creditori potranno ancora agire contro eventuali garanti per il residuo non pagato, salvo che la proposta omologata non disponga diversamente .

Di contro, il concordato minore richiede il rispetto di alcune condizioni e limiti a tutela dei creditori, che approfondiremo meglio più avanti: ad esempio deve assicurare ai creditori una soddisfazione non inferiore a quella che otterrebbero in una liquidazione (c.d. principio di convenienza), e non può arbitrariamente alterare l’ordine delle cause di prelazione tra creditori privilegiati senza base legale . La Cassazione ha chiarito nel 2025 che permane il divieto di trattamenti discriminatori ingiustificati tra creditori di grado diverso: in assenza di specifiche norme di legge che lo consentano, il debitore non può pagare integralmente un creditore privilegiato di grado inferiore lasciando quasi a zero un altro di grado superiore – ciò violerebbe la par condicio e rende inammissibile la proposta . In pratica, i privilegi vanno rispettati, salvo eccezioni stabilite dalla legge (ad es. la possibilità di degradare la parte non coperta da garanzia di un credito ipotecario, se il creditore ipotecario lo accetta o non si oppone, o la transazione fiscale che consente di stralciare parzialmente i debiti tributari in certe condizioni) . Questo per sottolineare che il concordato minore offre flessibilità, ma non oltre ogni limite: l’equilibrio sta nel consentire soluzioni creative per aiutare il debitore, senza pregiudicare oltremodo i creditori o sovvertire i principi di equità.

Evoluzione normativa e aggiornamenti 2024–2026

Il quadro normativo del concordato minore è in costante evoluzione. La disciplina originaria del D.Lgs. 14/2019 è già stata oggetto di correttivi e chiarimenti legislativi negli ultimi due anni, proprio per affinare lo strumento e recepire indicazioni provenienti dall’Unione Europea. Ecco le novità più rilevanti aggiornate al 2026:

  • Decreto Correttivo Ter (D.Lgs. 136/2024): entrato in vigore nell’ultimo trimestre 2024, ha introdotto modifiche importanti al Codice della Crisi. In particolare, l’art. 20 del D.Lgs. 136/2024 ha aggiunto un comma 2-bis all’art. 75 CCII (articolo che disciplina il contenuto del piano di concordato minore) . Questo nuovo comma mira a tutelare l’abitazione principale del debitore persona fisica con mutuo ipotecario in corso. In base alla nuova norma, se il debitore ha adempiuto alle rate scadute del mutuo (o viene autorizzato a pagarle fino alla data della domanda), il piano di concordato può prevedere che le rate future del mutuo sull’abitazione principale siano pagate alle loro scadenze originarie, continuando quindi a onorare il mutuo come da contratto . L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) dovrà attestare che il creditore ipotecario sarebbe comunque soddisfatto integralmente vendendo l’immobile a valore di mercato e che lasciare il mutuo in essere (con pagamento regolare delle rate) non lede gli altri creditori . Questa modifica significa che oggi il debitore può mantenere la propria casa, continuando a pagarla nel tempo, all’interno di un concordato minore – cosa prima non pacifica. È una svolta significativa: evita che l’unica soluzione per liberarsi dei debiti sia vendere la casa e pagare la banca, permettendo invece di salvaguardare l’abitazione familiare se ciò non danneggia i creditori (che anzi riceveranno eventualmente di più dal debitore che non rimane senza casa).
  • Requisito delle “risorse esterne” (art. 74, co.2 CCII): il concordato minore può essere liquidatorio (ossia con liquidazione dei beni del debitore) solo a condizione che vi sia l’apporto di risorse esterne aggiuntive che aumentino in misura apprezzabile l’attivo a disposizione dei creditori . Questa regola, già presente nel testo originario, è stata rafforzata dal correttivo 2024: oggi la legge impone esplicitamente che la finanza esterna “incrementi in modo apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda” . Lo scopo è evitare concordati “liquidatori puri” che sarebbero solo una liquidazione mascherata con più costi e tempi. In pratica, se un debitore vuole proporre un concordato liquidatorio (senza prosecuzione dell’attività), deve far entrare nel piano soldi nuovi da terzi o risorse aggiuntive tali da garantire ai creditori un ricavato maggiore rispetto alla semplice liquidazione controllata dei suoi beni. E se il debitore non ha alcun attivo? Su questo punto la giurisprudenza recente è stata dibattuta: alcune corti in passato negavano il concordato basato unicamente su finanza esterna, ritenendolo abusivo (perché se il debitore è completamente incapiente, dovrebbe semmai chiedere l’esdebitazione pura con rigoroso esame di meritevolezza) . Altre corti, invece, ammettevano il concordato con sola finanza esterna come pienamente legittimo, valorizzando il fatto che se grazie ai soldi di familiari o terzi i creditori prendono più che in liquidazione (dove avrebbero zero), la procedura realizza comunque la sua funzione . La Corte d’Appello di Torino con sent. 1034/2024 ad esempio ha sottolineato che nel concordato minore non si applica il requisito della meritevolezza previsto per l’esdebitazione “pura” e che solo la frode preclude l’accesso . La riforma del 2024, con la frase aggiunta sull’“attivo disponibile”, sembra dare un argomento in più ai rigoristi (presupponendo un minimo di patrimonio da aumentare) , ma la questione resta aperta: una lettura teleologica e coerente con la Direttiva Insolvency suggerisce che anche un debitore completamente incapiente possa accedere al concordato minore se grazie a risorse esterne offre ai creditori un vantaggio concreto . Indicativa è la decisione della Corte d’Appello de L’Aquila (sent. n. 609/2025), la quale ha affermato che anche una liquidazione controllata senza attivo può condurre all’esdebitazione, dunque non v’è ragione di negare il concordato minore quando l’unica risorsa del debitore è la finanza esterna dei terzi . Inoltre, la Cassazione, Sez. I, sent. n. 17721/2025 ha chiarito che il mancato versamento di un fondo spese iniziale non può di per sé portare all’inammissibilità del concordato , segno di un indirizzo della Suprema Corte volto ad evitare barriere extra-legali all’accesso delle procedure di sovraindebitamento. In sintesi, oggi il concordato minore con solo apporto esterno è tendenzialmente ammissibile se dimostra di migliorare la posizione dei creditori rispetto a tutte le alternative: di certo però sarà valutato con attenzione dai tribunali caso per caso, specialmente dopo la modifica normativa.
  • Giurisprudenza di Cassazione 2024-2025: negli ultimi mesi la Corte di Cassazione ha emesso alcune pronunce fondamentali che definiscono meglio l’applicazione pratica del concordato minore. Abbiamo già citato la n. 17721/2025 sul fondo spese. Va segnalata poi la Cass. civ. Sez. I, sent. 28574 del 28/10/2025, che ha ribadito un principio di assoluta rilevanza: nel concordato minore il debitore deve rispettare le cause legittime di prelazione e non può alterare la graduazione dei crediti in modo arbitrario . In quel caso un professionista aveva proposto di pagare al 100% una banca ipotecaria e al solo 5% tutti gli altri crediti (inclusi Fisco e previdenza privilegiati): i giudici di merito avevano dichiarato inammissibile la proposta e la Cassazione ha confermato, sancendo che la par condicio creditorum non si può derogare, salvo eccezioni di legge . Ciò significa, ad esempio, che non è lecito soddisfare integralmente un creditore ipotecario di grado inferiore mentre si paga una piccola percentuale a creditori con privilegio generale di grado superiore (come il Fisco), a meno che tutti ottengano comunque almeno quanto spetterebbe loro in liquidazione e siano rispettate le regole sulle classi. Questo orientamento trasferisce nel concordato minore principi già noti nel concordato preventivo classico, mantenendo un campo da gioco equo per tutti i creditori . Un altro intervento chiarificatore è venuto con Cass. civ., ord. 27/02/2025 n. 5157, che ha risolto un dubbio in tema di impugnazioni: ha stabilito che il decreto di omologazione (o di diniego di omologazione) del concordato minore è soggetto a reclamo alla Corte d’Appello e che solo chi ha partecipato formalmente al procedimento ed è risultato soccombente può proporlo . In pratica, un creditore che ha fatto opposizione all’omologa e è stato “sconfitto” (perché il concordato è stato omologato nonostante il suo dissenso) ha legittimazione a impugnare; invece, un creditore rimasto totalmente inerte (che non si è opposto né presentato) non potrà attivarsi ex post contro l’omologa . Questo per evitare che soggetti che non hanno preso parte al giudizio spuntino dopo per contestarne l’esito, in linea col principio che il reclamo spetta solo alle parti del procedimento. Sempre la Cassazione, con ord. 11/11/2025 n. 29746, è intervenuta sul confine tra consumatore e debitore non consumatore, confermando che un socio fideiussore di debiti aziendali non può qualificarsi consumatore (quindi niente piano del consumatore per lui) se la garanzia prestata era funzionale all’attività d’impresa . Il concetto di “consumatore” rimane dunque legato alla natura estranea all’esercizio di impresa del debito: un particolare importante per capire chi deve percorrere la via del concordato minore e chi invece può accedere alla procedura riservata ai privati consumatori.

Procedura Passo-Passo: dalla Notifica dell’Atto alla Soluzione del Debito

Vediamo ora come funziona concretamente un concordato minore, passo dopo passo, soprattutto dal punto di vista pratico del debitore che riceve atti di riscossione o richieste di pagamento dai creditori. Seguiremo l’iter procedurale, evidenziando termini, scadenze e diritti del contribuente, in modo che tu sappia esattamente cosa accade e cosa fare in ogni fase.

1. Allerta iniziale e analisi del casoCosa fare appena si riceve un atto di pagamento o si realizza di essere insolventi?

Spesso la scintilla che fa scattare la procedura è la notifica di un atto da parte di un creditore: ad esempio una cartella esattoriale dell’Agenzia Entrate Riscossione, un avviso di intimazione di pagamento, un atto di precetto da parte di una banca, o magari un pignoramento già avviato. In altri casi è la consapevolezza di non poter più far fronte a mutui, fornitori e tasse che spinge a cercare tutela. Appena ci si rende conto della situazione di sovraindebitamento, è fondamentale contattare immediatamente un professionista specializzato (avvocato e/o commercialista esperto in crisi da sovraindebitamento) per un’analisi approfondita. L’Avv. Monardo e il suo staff, ad esempio, offrono una valutazione celere (anche entro 72 ore) per misurare il grado di rischio e le possibili soluzioni . Questa analisi preliminare comporta:

  • Esame degli atti ricevuti: vanno letti con attenzione la cartella esattoriale o il precetto per verificare importi, scadenze per l’eventuale opposizione e natura dei crediti (tributari, contributivi, bancari, ecc.). Spesso vi sono termini brevi (30 o 60 giorni) per fare ricorso contro cartelle o accertamenti se ci sono vizi formali o sostanziali. L’esperto valuterà se sussistono motivi per impugnare l’atto (es. prescrizione del credito, errori di notifica, importi non dovuti) in via giudiziale, il che potrebbe ridurre il debito.
  • Valutazione dello stato di insolvenza: occorre fare un bilancio completo dei debiti e del patrimonio. Si elencano tutti i creditori (Fisco, banche, fornitori, privati) e l’ammontare dovuto, si valuta l’attivo disponibile (beni immobili, mobili, crediti attivi, stipendio, ecc.) e il reddito corrente del debitore. Questa panoramica serve a capire se è sostenibile un piano di rientro extragiudiziale (tramite accordi privati o piani di rateazione) oppure se il debito eccede chiaramente la capacità di rimborso e dunque è necessario ricorrere a una procedura concorsuale come il concordato minore.
  • Scelta dello strumento migliore: un professionista esperto conosce tutte le opzioni. Potrebbe emergere che il debitore è un consumatore e conviene presentare un piano del consumatore (se i debiti sono principalmente personali: ad es. bollette, affitti, finanziarie per acquisti familiari) invece del concordato minore. Oppure che conviene prima sfruttare una particolare definizione agevolata (ad es. se è aperta una “rottamazione” delle cartelle o un saldo e stralcio fiscale) e solo dopo ricorrere al concordato per il restante. Ogni caso è unico: ci sono situazioni in cui si combina un ricorso contro un atto illegittimo (per annullare quella specifica pretesa) con una procedura di concordato per il resto dei debiti. L’importante è agire tempestivamente: se hai ricevuto un atto, spesso hai solo 30 giorni per fare opposizione o pagare prima che diventi definitivo. Il fatto di avviare la procedura di concordato non sospende automaticamente i termini di impugnazione degli atti già notificati, quindi vanno gestite entrambe le cose in parallelo se necessario (il tuo avvocato potrà proporre istanza di sospensione al giudice dell’esecuzione o alla commissione tributaria mentre prepara il concordato).

Consiglio pratico: conserva e mostra al professionista tutti i documenti rilevanti: atti di pignoramento, cartelle, estratti di ruolo dell’Agenzia Entrate Riscossione, contratti di finanziamento, mutui, decreti ingiuntivi, sentenze, comunicazioni varie. Saranno fondamentali per predisporre un quadro esatto. Inoltre, non firmare accordi o quietanze con i creditori né compiere atti sul patrimonio (come vendere beni) senza aver consultato l’esperto: potresti involontariamente pregiudicare la tua posizione (ad es. pagando un creditore e lasciando altri a bocca asciutta poco prima di una procedura si rischia l’accusa di atto in frode).

2. Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e preparazione della domanda

Deciso di procedere con un concordato minore, il debitore dovrà rivolgersi a un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) competente sul territorio oppure a un professionista Gestore della crisi designato. L’OCC è un organismo pubblico o privato iscritto in apposito registro ministeriale, abilitato a gestire le procedure di sovraindebitamento. Spesso presso gli Ordini dei Commercialisti o degli Avvocati sono istituiti OCC cui ci si può rivolgere. In pratica, ci si affida a un Gestore nominato (spesso un avvocato o commercialista esperto, come nel nostro caso l’Avv. Monardo ha tale qualifica) che guiderà la procedura. La domanda di concordato minore infatti va presentata tramite l’OCC di riferimento .

Documenti necessari: La legge (art. 75 CCII) elenca puntigliosamente i documenti che vanno allegati all’istanza. In generale il debitore deve fornire all’OCC: l’elenco completo di tutti i creditori e dei rispettivi crediti (distinguendo eventuali crediti privilegiati, ipotecari, chirografari), l’elenco dei beni di sua proprietà, gli ultimi bilanci depositati (se società) o le ultime dichiarazioni dei redditi (se persona fisica), l’indicazione di eventuali atti di disposizione compiuti di recente, lo stato di famiglia (per valutare se esiste una procedura familiare in cui coinvolgere i membri della famiglia con debiti comuni) e una relazione che spieghi le cause dell’indebitamento e le ragioni dell’incapacità di pagare integralmente. È richiesta anche la certificazione dei debiti fiscali e previdenziali: l’OCC si occuperà di interpellare Agenzia delle Entrate, Agenzia Entrate Riscossione e gli enti previdenziali competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore, chiedendo l’ammontare del debito tributario accertato e di eventuali contenziosi pendenti . Queste risposte (che devono arrivare entro 15 giorni agli OCC) serviranno per “cristallizzare” la posizione fiscale ufficiale da inserire nel piano.

Durante questa fase, il debitore – assistito dal suo avvocato e sotto la supervisione dell’OCC – elabora la proposta di concordato minore e il piano dettagliato di come intende soddisfare i creditori. Questo è il cuore della procedura: va studiato con attenzione perché da esso dipenderà l’esito. Alcuni punti chiave nella redazione del piano:

  • Contenuto libero ma completo: La legge consente di proporre qualsiasi forma di soddisfacimento dei crediti, anche parziale, purché si indicano chiaramente tempi e modalità per superare la crisi . Si può ad esempio prevedere di pagare certi creditori in percentuale entro certi anni, altri attraverso la liquidazione di determinati beni, altri ancora mediante garanzie di terzi, ecc. Importante è essere realistici: le fonti con cui si pagherà (redditi futuri, vendite di beni, finanziamenti terzi) devono essere concretamente attuabili.
  • Eventuale suddivisione in classi: Se ci sono diverse categorie di creditori con posizioni giuridiche economiche differenziate, il piano può (e a volte deve, se in continuità aziendale) suddividerli in classi omogenee . Ad esempio, si potrebbe fare una classe per le banche ipotecarie, una per i creditori privilegiati (Erario, INPS), una per i chirografari, se hanno interessi divergenti. Questo permette di modulare trattamenti diversi (purché equi all’interno della classe).
  • Rispetto delle priorità legali: Come già evidenziato, il piano deve rispettare le regole delle prelazioni. Significa che di regola un creditore privilegiato non può essere trattato peggio di uno chirografario. Se si intende falcidiare (ridurre) il credito di un privilegiato, occorre o che questi rinunci formalmente alla parte eccedente (adesione individuale) oppure utilizzare gli strumenti legali previsti: ad esempio, si può proporre una transazione fiscale sui tributi dovuti (vedi più avanti), oppure usufruire del meccanismo del cram-down fiscale in sede di omologa (in cui il giudice può approvare il piano anche senza l’adesione del Fisco, ma solo se il Fisco ottiene almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione) .
  • Convenienza rispetto alla liquidazione: Un requisito implicito ma sostanziale: il piano deve garantire che nessun creditore riceva meno di quanto otterrebbe nel caso di liquidazione controllata del patrimonio del debitore . L’OCC dovrà attestare questa convenienza nella sua relazione. Pertanto si fa un calcolo ipotetico: se vendessimo tutti i beni del debitore e distribuissimo il ricavato secondo legge, quanto prenderebbero i creditori? Il piano deve offrire almeno quel valore, spesso con l’aiuto di risorse esterne se l’attivo è scarso. Questo “pavimento” garantisce i creditori da proposte inique.
  • Continuità aziendale vs. liquidazione: Il debitore deve dichiarare se intende proseguire l’attività (concordato in continuità) oppure cessarla e liquidare i beni (concordato liquidatorio). La continuità è incentivata dalla legge quando possibile, perché mantiene vivo il valore dell’azienda. In caso di continuità, il piano conterrà un vero e proprio business plan pluriennale, con proiezioni di incassi e costi, e l’impegno a destinare ai creditori una parte dei guadagni futuri. In caso di liquidazione, come detto, occorrerà iniettare risorse esterne per validare la proposta , a meno che non ci sia almeno in parte una continuità mista. Ad esempio, il piano può prevedere la vendita di alcuni cespiti non strategici (immobili non essenziali) e la prosecuzione dell’attività con altri beni: è possibile presentare piani “misti” (parte in continuità e parte liquidatoria), che saranno considerati comunque concordati in continuità se la parte attiva d’impresa è significativa .
  • Durata del piano e rateizzazioni: Solitamente un concordato minore si sviluppa nell’arco di alcuni anni (3, 5 o anche 7 anni in casi eccezionali). Non ci sono limiti fissi, ma il piano deve avere una durata ragionevole. Più è lungo, più l’attestatore e il giudice saranno esigenti nel valutare la fattibilità (i piani troppo lunghi rischiano di essere considerati aleatori). La legge italiana talvolta indica 5 anni come orizzonte frequente delle dilazioni. Ad esempio, nelle definizioni fiscali come la rottamazione quater si arriva a 5 anni (18 rate). Anche molti piani di concordato minore sono quinquennali. L’importante è che il debitore sia in grado di sostenere le rate promesse senza default.
  • Relazione particolareggiata dell’OCC: L’OCC (nella figura del gestore nominato) redigerà una relazione finale che accompagna la proposta, attestando la veridicità dei dati, la fattibilità del piano e la sua idoneità a superare la crisi. Questa relazione è essenziale e verrà scrutata dal tribunale e dai creditori. Dovrà anche dichiarare se il debitore ha tenuto un comportamento collaborativo e non in mala fede (ad es. se ha simulato crediti o distratto beni, l’OCC lo segnalerà e il giudice potrebbe dichiarare inammissibile la proposta per atti di frode ai creditori) .

Quando tutta la documentazione è pronta, l’istanza di concordato minore viene depositata presso il tribunale competente (di solito il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore) da parte dell’OCC o con il suo ausilio. La domanda si intende presentata nel momento del deposito.

Effetto immediato del deposito: come già accennato, il semplice deposito della domanda produce un effetto automatico: sospende la decorrenza degli interessi sui debiti chirografari e su quelli privilegiati per la parte eccedente l’eventuale garanzia, fino alla chiusura della procedura . Ciò significa, ad esempio, che se avevi un mutuo scaduto, dal deposito in poi gli interessi di mora si fermano (a meno che la garanzia ipotecaria copra anche interessi oltre il capitale, entro i limiti di legge). È un congelamento utile, in attesa delle prossime fasi.

Va ricordato inoltre che la presentazione della domanda di concordato minore preclude temporaneamente la possibilità per i creditori di chiedere la liquidazione controllata giudiziale: se tu depositi il ricorso, un eventuale creditore che volesse farti “fallire” (ossia chiedere al tribunale di aprire una liquidazione controllata) vedrà la sua istanza sospesa in attesa dell’esito del concordato minore.

3. Apertura della procedura e misure protettive

Una volta ricevuta l’istanza, il Tribunale compie una prima verifica formale. Se tutta la documentazione richiesta è presente e il debitore rientra tra i soggetti ammessi (ossia non ha requisiti dimensionali superiori al consentito, non ha già ottenuto esdebitazioni recenti, non risultano frodi evidenti, ecc.), allora viene emesso un decreto di apertura della procedura . In caso contrario, il tribunale emette un decreto motivato di inammissibilità della domanda , che chiude subito la partita (salvo reclamo in Corte d’Appello). Motivi di inammissibilità iniziale possono essere, ad esempio: la mancanza di uno dei documenti obbligatori; il superamento dei limiti dimensionali (es. si scopre che l’azienda aveva debiti per 2 milioni, quindi non era “minore”); il fatto che il debitore abbia già beneficiato di esdebitazione nei 5 anni precedenti o più di due volte in totale; o che risultino atti in frode (p. es. ha donato la casa al figlio poco prima per sottrarla ai creditori) .

Nel decreto di apertura il giudice nomina formalmente l’OCC/gestore se ciò non è già avvenuto e dispone gli adempimenti successivi. Inoltre, può subito concedere le misure protettive richieste dal debitore. Come detto, su istanza di parte, il tribunale può ordinare che nessun creditore anteriore possa iniziare o proseguire azioni esecutive individuali durante la procedura, né iscrivere o mantenere provvedimenti cautelari come sequestri . Se c’era un pignoramento in corso, resta sospeso; se Equitalia (oggi Agenzia Entrate Riscossione) stava per mettere all’asta un immobile, la vendita viene congelata fino a nuova decisione; se era in programma un fermo amministrativo sull’auto, viene bloccato, etc. Queste misure protettive durano sino all’omologazione definitiva (e in caso di rigetto, decadono) . È importante sottolineare che le misure protettive non sono automatiche al deposito: serve la richiesta espressa e una valutazione del tribunale, che in genere però le concede salvo abuso. Dunque il debitore, con l’assistenza del suo legale, farà bene a sollecitare subito il tribunale per ottenere un provvedimento urgente di sospensione delle azioni esecutive.

Contemporaneamente, dal decreto di apertura scattano altre conseguenze: tutti i creditori vengono informati dell’apertura del concordato. L’OCC comunicherà la notizia e spesso verrà fissata un’udienza per l’eventuale omologazione o per le fasi successive. Il decreto di apertura viene pubblicato nei registri ufficiali (Registro delle Imprese se il debitore è imprenditore, o pubblicità legale per le persone fisiche) così che sia opponibile a terzi.

Il tribunale può inoltre impartire delle disposizioni sulla gestione del patrimonio del debitore nelle more: tipicamente, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del giudice sono inefficaci verso i creditori anteriori . Ciò significa che, ad esempio, se dopo l’apertura vuoi vendere un bene importante o accendere un mutuo, dovrai chiedere il permesso al giudice, altrimenti quella vendita potrebbe essere annullata su richiesta dei creditori (serve a evitare che tu “spenda” patrimoni che dovevano garantire il piano). Gli atti di ordinaria amministrazione invece (pagare le normali spese correnti, continuare la gestione quotidiana dell’attività) sono consentiti.

In alcuni casi complessi, il tribunale nomina un Commissario Giudiziale a fianco dell’OCC, specie se la gestione del patrimonio durante la procedura richiede una supervisione (ciò avviene di rado nel concordato minore, più frequente nel concordato preventivo). Nella maggior parte dei concordati minori, l’OCC stesso svolge le funzioni di vigilanza e ausilio.

Riassumendo questa fase: una volta aperto il concordato minore, il debitore è protetto dai creditori (nessuno può procedere individualmente), ma in cambio è sotto la tutela dell’organo della crisi (OCC/commissario) e del giudice per gli atti straordinari. Si crea una sorta di “stato di concorso”: i creditori dovranno soddisfarsi non più liberamente, ma secondo le regole del piano concordatario che verrà approvato.

4. Votazione dei creditori sulla proposta

Il concordato minore, a differenza del piano del consumatore, richiede il voto dei creditori. Questa è una fase cruciale: il debitore deve “convincere” i creditori ad approvare il piano. In concreto, come avviene la votazione?

Dopo l’apertura, l’OCC procede a comunicare a tutti i creditori il contenuto della proposta e del piano, inviando copia della relazione attestatrice e invitandoli a esprimere il proprio voto. La legge non prescrive una modalità unica di voto: spesso viene indetta una adunanza dei creditori avanti all’OCC o in tribunale, in cui i creditori possono discutere e poi votare; altre volte il voto avviene per iscritto (PEC, raccogliendo adesioni o dissensi scritti). Il quorum necessario per l’approvazione è la maggioranza dei crediti ammessi al voto , ovvero i creditori favorevoli devono rappresentare oltre il 50% dei crediti (sommando gli importi). Non tutti i creditori votano: sono esclusi dal voto quelli eventualmente legati al debitore da vincoli di interesse (es. un parente stretto creditore potrebbe non avere voto, per evitare collusioni) e – attenzione – il consumatore debitore se avesse debiti di natura consumer all’interno? In realtà qui il debitore non è consumatore, quindi irrilevante. Inoltre non votano i creditori titolari di diritti di prelazione che vengano integralmente soddisfatti dalla proposta: se ad esempio la proposta prevede di pagare al 100% un creditore ipotecario, questi per legge non ha diritto di voto (perché non è toccato nei suoi interessi). I creditori con privilegio che subiscono invece una falcidia o una dilazione maggiore di quella legale, votano eccome (essendo trattati non integralmente).

Se i creditori sono stati suddivisi in classi, occorre anche considerare il voto per classi: in genere conta comunque la maggioranza del totale crediti, ma il mancato raggiungimento della maggioranza in una o più classi può essere superato con meccanismi di cram-down interclassi se almeno una classe di creditori privilegiati ha approvato e il piano rispetta talune condizioni di equità (assolute priority rule, ecc.) . Entriamo in tecnicismi: in breve, la legge consente al giudice di omologare il concordato anche se una classe vota contro, purché: – i creditori di quella classe ricevano almeno quanto avrebbero ottenuto liquidando i beni (valore di liquidazione) e non vengano trattati peggio di altre classi di pari grado; – almeno una classe di grado privilegiato ha detto sì; – nessuna classe inferiore riceve più di quella dissenziente, ecc. .

Queste sono regole di cross-class cram down mutuate dal diritto fallimentare per evitare che un piccolo gruppo di creditori ostacoli soluzioni nell’interesse comune.

Nel concreto, in molti concordati minori i creditori non sono tantissimi (magari una banca, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e pochi altri). Spesso la partita decisiva è con il Fisco: l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali sono di solito tra i creditori principali. Se Agenzia delle Entrate-Riscossione (che rappresenta tutti i tributi a ruolo e contributi non pagati) aderisce, spesso si raggiunge il 50% del monte crediti necessario. Se invece il Fisco vota contro, c’è il rischio di non raggiungere la maggioranza. Proprio per questo il Codice prevede il citato cram-down fiscale: anche in mancanza di adesione del Fisco (o dell’INPS) il concordato può andare avanti, a condizione che – esclusa la loro quota – gli altri abbiano raggiunto la maggioranza e che l’offerta fatta al Fisco sia conveniente rispetto alla liquidazione . In altre parole, se togliamo il Fisco dal conto e gli altri creditori erano comunque d’accordo in maggioranza, il tribunale può omologare ugualmente se giudica che il piano dà al Fisco almeno quanto ricaverebbe pignorando i beni (spesso, se il debitore ha pochi beni, offrire qualcosa al Fisco è comunque meglio del nulla che prenderebbe in liquidazione). Questa norma (art. 80, comma 3 CCII) tutela il favor debitoris di fronte a un eventuale irragionevole diniego dell’erario: la Cassazione ha sottolineato che si tratta di un’eccezione ammessa, un sacrificio imposto ai creditori pubblici in nome della finalità sociale della procedura . Naturalmente, per attivare questo meccanismo, occorre la verifica di convenienza di cui sopra.

La fase del voto richiede capacità negoziale: è spesso qui che il ruolo di un avvocato esperto fa la differenza. Prima del voto, infatti, il debitore tramite i suoi consulenti può interloquire con i principali creditori, spiegare i vantaggi del piano, magari accogliere qualche richiesta di modifica (finché non snaturi l’equilibrio). Ad esempio, la banca potrebbe chiedere una garanzia in più, il Fisco potrebbe essere disposto a votare sì se aumenta la percentuale di pagamento dei tributi dal 5% al 10%, e così via. Attenzione però: dopo che i creditori hanno votato, la proposta non è più modificabile, se non per semplici correzioni formali che non peggiorino la condizione di alcun creditore . Un recente caso del Tribunale di Roma (sent. 22.9.2025) ha confermato che il debitore non può modificare sostanzialmente il piano dopo l’espressione del voto nel concordato minore, a meno di piccole rettifiche non pregiudizievoli . Quindi è fondamentale presentare da subito un piano ben calibrato.

Esito della votazione: – Se la maggioranza viene raggiunta, si passa alla fase successiva di omologazione. – Se la proposta viene bocciata dai creditori (manca il quorum richiesto), il concordato minore non può essere omologato. Il tribunale, con decreto, prenderà atto della mancata approvazione e dichiarerà chiuse le eventuali misure protettive. A quel punto il debitore può richiedere immediatamente l’apertura della liquidazione controllata per tentare di ottenere almeno l’esdebitazione attraverso la liquidazione dei beni . In pratica, si passa al “piano B”: liquidare tutto il patrimonio sotto controllo del tribunale e poi, a fine liquidazione, chiedere di essere esonerati dai debiti residui. Questa conversione è un diritto del debitore in caso di fallimento delle trattative concordatarie . Il giudice nel decreto fisserà un termine (di solito breve, 7-15 giorni) per depositare gli ulteriori documenti necessari per la liquidazione controllata e poi emetterà il provvedimento di apertura di quella procedura . – Se l’esito della votazione è incerto per via del Fisco dissenziente o classi dissenzienti, si procederà comunque all’udienza di omologazione dove il giudice valuterà se ricorrono le condizioni per approvare il concordato nonostante i dissensi (come spiegato, tramite cram-down fiscale o interclassi).

5. Omologazione in Tribunale

Raggiunto l’accordo coi creditori (o altrimenti nelle ipotesi in cui la legge lo consente), la palla torna al Tribunale per la fase di omologazione. L’omologazione è il provvedimento con cui il giudice, dopo aver effettuato tutti i controlli di legge, rende efficace e vincolante il concordato minore per tutte le parti. Tecnicamente, avviene tramite sentenza (nel codice si prevede che il tribunale omologa con sentenza, diversamente dal passato L.3/2012 che parlava di decreto).

Nella fase di omologa, si possono distinguere due situazioni: – Omologa senza contestazioni: se tutti i creditori sono favorevoli o comunque nessuno solleva obiezioni, il tribunale comunque deve verificare d’ufficio alcuni aspetti fondamentali prima di omologare . – Omologa con opposizioni: se uno o più creditori dissenzienti (o altri soggetti interessati, es. un coobbligato) presentano contestazioni, il tribunale le esaminerà e deciderà se accoglierle o no prima di omologare .

Controlli d’ufficio: Indipendentemente dalle contestazioni, il giudice deve assicurarsi che: – La procedura si sia svolta regolarmente (notifiche ai creditori, rispetto dei termini, corretto computo dei voti, ecc.) . – La proposta sia ammissibile e conforme alla legge: in particolare verifica che il contenuto del piano non violi norme imperative. Ad esempio, se il piano prevede qualcosa di contrario a leggi tributarie non derogabili o una dilazione oltre i limiti consentiti, il giudice potrebbe rilevarlo. Un caso tipico di inammissibilità giuridica è, come visto, il mancato rispetto dell’ordine delle prelazioni: su questo l’esperienza recente mostra che i giudici sono molto attenti, e se rilevano una violazione dell’art. 2741 c.c. (par condicio) possono negare l’omologazione anche d’ufficio . Un’altra verifica è che non siano previste provvidenze non consentite, ad esempio pagamenti a soggetti postergati in violazione di legge, o clausole penalizzanti per chi non aderisce (questo sarebbe contra legem). – La fattibilità del piano: il tribunale valuta se il piano è attuabile in concreto. Non deve spingersi a un sindacato di merito economico, ma verifica che non sia manifestamente irrealistico . Se un piano prevede che il debitore, disoccupato, guadagni 10.000€ al mese per 5 anni per pagare i creditori, è chiaramente inattuabile; se invece si basa su proiezioni plausibili supportate da contratti o dati storici, allora è considerato fattibile. La presenza dell’attestazione OCC è una garanzia in tal senso, ma il giudice può avere un proprio convincimento. – La convenienza per i creditori opponenti (se nessuno contesta la convenienza, questo controllo si intreccia col punto successivo). In ogni caso, se anche solo un creditore ha contestato che avrebbe ricevuto di più in liquidazione, il giudice non può omologare se non verifica che quel creditore riceva almeno il valore di liquidazione . Questa è la concretizzazione del best interest test di cui parlavamo: il tribunale, anche tramite la relazione OCC, confronterà il dividendo proposto col dividendo ipotetico in caso di procedura liquidatoria, e deve accertare che il primo sia >= al secondo. Se così non fosse, l’omologa va negata perché il piano è svantaggioso per i creditori.

Opposizioni dei creditori: I creditori che non hanno votato a favore (o qualunque interessato) possono presentare contestazioni all’omologa entro un termine perentorio (di solito nella stessa udienza fissata per l’omologa o nei termini indicati dal giudice). Possono contestare vari aspetti: – la convenienza del piano (sostenendo che per loro è meno vantaggioso della liquidazione); – la regolarità o legalità della procedura (es. denunciare che il debitore ha omesso dei crediti o fatto atti fraudolenti, o che non aveva i requisiti soggettivi); – l’ammissibilità (es. sostenere che una certa clausola del piano è contraria a legge); – la fattibilità (magari portando prove che le risorse promesse non esistono davvero).

La legge pone però un limite: un creditore che abbia colpevolmente aggravato la situazione del debitore non può poi opporsi sulla convenienza . Pensiamo a una banca che ha revocato fidi in modo anomalo causando la crisi, non potrà lamentarsi se nel concordato prende poco – una sorta di sanzione per chi ha contribuito al dissesto.

Se ci sono opposizioni, il tribunale le istruisce (può far presentare memorie, prove, ecc.) e decide nella sentenza di omologa se rigettarle e omologare comunque, oppure se accoglierle e quindi rigettare l’omologazione. In quest’ultimo caso, come già detto, dichiarerà l’inefficacia delle misure protettive e potrà contestualmente aprire la liquidazione controllata su richiesta del debitore .

Nel caso del cram-down fiscale: qui è la legge stessa a dire che deve comunque tenersi l’udienza di omologazione anche se il Fisco ha votato contro ed è decisivo . All’udienza, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrà ribadire le sue ragioni, ma il giudice, verificato che la proposta per il Fisco è conveniente (e cioè che lo Stato incassa almeno quanto incasserebbe altrimenti, ad es. col pignoramento, o in misura non inferiore al 20% in certi casi particolari), può ugualmente omologare il concordato minore anche senza il voto favorevole del Fisco o degli enti previdenziali . Questo è un punto di forza della procedura: consente di superare un eventuale diniego “politico” e di ottenere comunque l’accordo giudiziale.

Esito – la Sentenza di omologa: Se tutti i controlli sono positivi, il tribunale pronuncia la sentenza di omologazione del concordato minore. In essa ordina le forme di pubblicità (pubblicazione sui registri, avviso ai creditori) e dichiara chiusa la procedura concorsuale . Da quel momento, la proposta concordataria omologata diventa obbligatoria per tutti i creditori anteriori. Cosa significa? Che i creditori sono vincolati a quanto previsto nel concordato: le loro pretese originarie si trasformano nelle modalità e nei tempi stabiliti dal piano omologato . Ad esempio, se dovevano avere €50.000, ma il concordato prevede il pagamento del 30% in due anni, essi avranno diritto solo a €15.000 in due anni alle scadenze fissate. Il vecchio debito per la parte eccedente viene novato e di fatto congelato in attesa dell’eventuale esdebitazione finale . È importante notare che – salvo diversa previsione del piano – restano però inalterati i diritti verso eventuali fideiussori o coobbligati esterni: quindi se Tizio aveva garantito un debito di Caio, il creditore potrà chiedere a Tizio la differenza tra l’originario credito e quanto ottenuto nel concordato di Caio (a meno che il piano di Caio non preveda espressamente la liberazione dei fideiussori, cosa che il creditore garantito dovrebbe accettare). Questo per evitare che un concordato minore di un debitore “A” pregiudichi i diritti di rivalsa su terzi.

Da questo punto, il concordato minore omologato è “legge tra le parti”: se un creditore prova comunque a fare un’esecuzione per l’importo originario, il debitore può opporre l’omologa come titolo che modifica l’obbligazione.

Impugnazioni dell’omologa: Come anticipato, la sentenza di omologa (o di diniego) può essere reclamata in Corte d’Appello entro 30 giorni . Ma non tutti possono farlo: solo chi ha partecipato ed è soccombente . Il debitore stesso potrebbe reclamare se l’omologa gli è stata negata o se magari il giudice ha imposto condizioni eccessive; un creditore dissenziente può reclamare se il concordato è stato omologato contro la sua opposizione; il pubblico ministero (presente in queste procedure) potrebbe impugnare se ravvisa violazioni di legge. Ma un creditore rimasto silente non può svegliarsi dopo e fare reclamo, come chiarito dalla Cassazione . Il procedimento di reclamo in appello è abbastanza celere (viene trattato in camera di consiglio) e la decisione della Corte d’Appello poi è a sua volta ricorribile per Cassazione in ultima istanza. Diciamo però che, una volta ottenuta l’omologa in primo grado, è già un ottimo risultato: eventuali reclami sospendono l’efficacia? La legge non lo specifica chiaramente, ma di solito l’appello contro l’omologa non sospende l’esecuzione del piano, a meno che la Corte lo ordini espressamente. Quindi il debitore di solito può cominciare a dare esecuzione all’accordo anche in pendenza di reclamo (salvo rischi se poi venisse ribaltata la decisione).

6. Esecuzione del piano omologato

L’omologa è un traguardo, ma non la fine del percorso: ora il debitore deve dar seguito agli impegni presi. Si apre la fase di esecuzione del concordato minore.

Il debitore concordatario rimane in possesso dei suoi beni (a differenza di un fallimento, dove subentra un curatore), però è sottoposto alla vigilanza dell’OCC o di un eventuale Commissario. Questi ha il compito di monitorare che il piano venga attuato correttamente. Se il piano prevedeva, ad esempio, la vendita di un immobile, il debitore (assistito dall’OCC) dovrà procedere a metterlo sul mercato nei tempi previsti. Se prevedeva pagamenti periodici ai creditori, dovrà effettuarli puntualmente.

La legge prevede che conclusa l’esecuzione (ossia quando il debitore ha fatto tutto quanto promesso: pagato le rate, ceduto i beni, ecc.), l’OCC redige un rendiconto finale e riferisce al giudice dell’avvenuto adempimento . Il giudice, verificato che il piano è stato eseguito a dovere, emette decreto di approvazione del rendiconto e contestualmente dichiara l’esdebitazione del debitore . Ciò sancisce ufficialmente che il debitore è liberato da tutti i debiti anteriori rimasti insoddisfatti. In quel momento la persona può dirsi “riabilitata” economicamente.

Ma cosa succede se invece il debitore non adempie a qualche obbligo del piano? La legge concede una certa tolleranza: il giudice, se il debitore è inadempiente, può indicare gli atti necessari per dare esecuzione al concordato e fissare un termine entro cui compierli . Ad esempio: “vendere l’immobile X entro 3 mesi e depositare il ricavato, altrimenti…”. Se il debitore non rispetta nemmeno questo termine (salvo proroghe eccezionali), allora il giudice dichiara risolto il concordato minore . La risoluzione comporta che gli effetti benefici del concordato cessano: i creditori riacquistano il diritto all’intero loro credito (dedotti eventuali acconti ricevuti) e possono riprendere le azioni esecutive. Tuttavia, anche in caso di risoluzione, il debitore può subito domandare di essere ammesso alla liquidazione controllata , così da non perdere totalmente la chance di esdebitazione (anche se la fiducia dei creditori sarà minata e la situazione più difficile). La risoluzione per inadempimento è equiparabile al fallimento di un accordo: va evitata ad ogni costo con un’attenta pianificazione del piano e un monitoraggio costante.

Esiste poi la possibilità della revoca dell’omologazione: ciò avviene d’ufficio o su istanza di un creditore/P.M. se si scopre che l’omologazione era stata ottenuta con dolo o colpa grave del debitore . Ad esempio, se emergono dopo l’omologa gravi frodi: passività occulte volutamente non dichiarate, o asset rilevanti nascosti, o attività simulate per ingannare i creditori. In questi casi, il tribunale può revocare l’omologa (quindi far venir meno tutto) . Anche qui, dopo la revoca, il debitore può chiedere la conversione in liquidazione controllata .

Fortunatamente, la maggior parte dei concordati minori si conclude positivamente: una volta omologati, i debitori riescono di solito a rispettare i piani concordati, soprattutto perché questi piani vengono tarati su ciò che effettivamente possono pagare. Un buon avvocato specializzato avrà cura di non proporre mai un piano troppo gravoso per il cliente, ma calibrato sulle sue concrete possibilità – in modo da evitare un insuccesso post-omologa.

Al termine della procedura, come detto, il debitore persona fisica esdebitato può ripartire con una fedina finanziaria pulita: i vecchi debiti sono cancellati. Se era un imprenditore, può tornare a fare impresa senza le pendenze pregresse. Se era un professionista, può proseguire l’attività senza temere sequestri sui futuri guadagni. Anche eventuali pregiudizi nei sistemi informativi (centrali rischi, banche dati protesti) possono essere rimossi presentando il provvedimento di esdebitazione.

Strumenti Alternativi e Complementari per Gestire il Sovraindebitamento

Abbiamo focalizzato l’attenzione sul concordato minore, ma, come anticipato, esistono ulteriori strumenti legali che un debitore o contribuente in difficoltà dovrebbe conoscere. Talvolta si usano in combinazione con il concordato minore, altre volte costituiscono strade alternative da valutare in base alla situazione soggettiva. Manteniamo sempre il punto di vista del debitore, che vuole liberarsi dei debiti nel modo meno oneroso possibile.

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore (ex Piano del Consumatore)

Se il debitore è un consumatore – ossia persona fisica che ha contratto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriale/professionalenon può accedere al concordato minore, ma ha a disposizione una procedura dedicata, chiamata oggi ristrutturazione dei debiti del consumatore. Questa discende dal “piano del consumatore” della L. 3/2012 ed è regolata dagli art. 67-73 CCII. Le differenze principali rispetto al concordato minore sono:

  • Manca il voto dei creditori: la proposta di piano del consumatore viene valutata ed eventualmente omologata direttamente dal Tribunale, senza bisogno di approvazione dei creditori. I creditori possono opporsi solo in sede di omologa.
  • Requisito di meritevolezza: il debitore consumatore deve dimostrare di essere “meritevole”, cioè di non aver colposamente causato il proprio sovraindebitamento. Il giudice valuta la condotta: se il sovraindebitamento deriva da spese imprudenti, magari per vizi, oppure da ricorso al credito spropositato senza motivo, l’omologazione può essere negata. La Cassazione ha confermato un orientamento restrittivo: ad esempio, il socio che fa da garante per debiti d’azienda non è considerato consumatore meritevole per quei debiti, perché ha agito per finalità imprenditoriali .
  • Contenuto e finalità analoghe: anche il piano del consumatore consente il pagamento parziale dei debiti e l’esdebitazione finale. Il vantaggio è che un consumatore può ottenere l’omologa del piano anche se i creditori sono contrari, purché il giudice ritenga la proposta equa e conveniente per loro (il tribunale valuta la fattibilità e la convenienza e può imporla).
  • Ambito soggettivo: tipici casi di consumatore sovraindebitato sono il privato cittadino oberato da finanziarie, carte di credito revolving, spese mediche, canoni ecc. Spesso dietro ci sono eventi sfortunati (malattia, perdita lavoro, separazione). In tal caso, il piano del consumatore è lo strumento giusto. Se però c’è commistione con debiti di impresa (es. un professionista che ha anche debiti personali), può essere preferibile il concordato minore o persino la liquidazione.

In pratica, se non hai un’attività d’impresa e i tuoi debiti sono prevalentemente personali, il tuo percorso sarà la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il procedimento è simile a quello descritto (documenti, OCC, decreto di apertura) ma senza fase di voto: si arriva all’omologa e il giudice decide. Tutto quanto detto sul post-omologa (esecuzione, esdebitazione, risoluzione, revoca) si applica sostanzialmente anche al piano del consumatore, con adattamenti. Un vantaggio ulteriore: nel piano del consumatore non è richiesto il consenso del Fisco (non c’è voto), quindi il giudice può anche tagliare i debiti fiscali se ritiene la proposta adeguata, pur senza l’adesione dell’Agenzia Entrate. La Cassazione tuttavia vigila perché questo potere sia esercitato con equilibrio (rammentando sempre il rispetto della convenienza e delle prelazioni).

Se c’è una famiglia intera sovraindebitata, la legge consente di presentare una procedura familiare unitaria (ad es. marito e moglie coobbligati insieme). Nel concordato minore lo abbiamo visto meno, nel piano del consumatore è più comune: una famiglia propone un unico piano congiunto, soprattutto quando i debiti hanno origine comune (mutuo cointestato, ecc.). La Camera di Commercio delle Marche, per esempio, cita un caso di procedura familiare dove i debiti vengono ripartiti tra coniuge e figlio per quote .

Liquidazione Controllata del Sovraindebitato

La liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) è, in parole povere, la “procedura fallimentare” applicabile ai debitori civili o non fallibili. Prima del Codice si chiamava liquidazione del patrimonio. È l’ultima ratio quando non si riesce a trovare un accordo con i creditori o non si hanno entrate per proporre un piano. In liquidazione controllata, il tribunale nomina un liquidatore che prende in mano tutti i beni del debitore, li vende e distribuisce il ricavato ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni. Alla fine, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione dei debiti rimasti (il cosiddetto “fresh start”).

La liquidazione può essere volontaria (il debitore stesso la chiede, magari perché vede che non può offrire nulla di meglio) oppure conseguente alla revoca/risoluzione di un concordato come visto, o richiesta dai creditori se il debitore ha commesso atti in frode. Non c’è bisogno di consenso dei creditori: è un procedimento giudiziale a carattere liquidatorio-coattivo.

Quando conviene considerare la liquidazione controllata? – Se il debitore possiede beni di valore che i creditori potrebbero comunque pignorare e vendere, ma non ha liquidità né capacità di produrre reddito sufficiente per un concordato, la liquidazione è un modo per regolare la distribuzione. Ad esempio, hai una casa ma sei disoccupato e i debiti superano il valore della casa: vendendola tu comunque non potresti pagare tutti, allora tanto vale consegnarla a un liquidatore e ottenere la liberazione del debito residuo. – Se nessun piano appare fattibile (perché i creditori non accetterebbero percentuali troppo basse o perché mancano del tutto risorse interne ed esterne per offrire qualcosa), la liquidazione rimane la strada obbligata. Va detto però che anche in liquidazione qualcosa ai creditori va pur dato (almeno i beni esistenti). – Alcuni debitori preferiscono la liquidazione perché è più rapida e non richiede di restare “sotto controllo” per anni: venduto tutto, finisce lì. Ma ovviamente perdono i beni. È una scelta dolorosa ma a volte necessaria.

Il vantaggio, per la persona fisica onesta e collaborativa, è l’esdebitazione di diritto a fine liquidazione (art. 278 CCII). Significa che, conclusa la vendita dei beni e ripartito il ricavato, il debitore chiede ed ottiene la cancellazione di tutti i debiti residui non soddisfatti, salvo alcune eccezioni (i debiti per obblighi di mantenimento, alimenti, risarcimenti da reati, e le sanzioni penali/amministrative pecuniarie non sono esdebitabili). La Cassazione ha più volte sottolineato che l’esdebitazione post-liquidazione è un elemento fondamentale del sistema, ma non un “diritto assoluto”: va negata a chi ha tenuto comportamenti maliziosi o ha già abusato di procedure concorsuali (es. un ex fallito potrebbe non accedere al sovraindebitamento).

Novità: Il Codice, recependo una modifica introdotta nel 2020, prevede anche l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII). Questa è una sorta di procedura di esdebitazione pura, in cui un debitore che non possiede alcun patrimonio liquidabile e nessuna capacità di offrire pagamenti, può ugualmente chiedere di essere liberato dai debiti in via straordinaria. È come dire: “Non ho nulla da dare, ma vi prego liberatemi dai debiti lo stesso”. Questa misura è però concessa una tantum e solo se il debitore è assolutamente meritevole (non deve aver colpa grave, non deve aver violato obblighi informativi, ecc.) e se almeno negli ultimi 4 anni ha cercato di trovare un accordo con i creditori. Inoltre, per 4 anni dopo l’esdebitazione incapiente, se il debitore dovesse arricchirsi (vincite, eredità, ecc.), dovrà pagare i vecchi creditori fino a concorrenza del 10% dei nuovi introiti, a tutela loro. È una procedura complessa e poco usata per ora, ma esiste come rete di ultima istanza per i casi sociali più difficili. Alcune Corti, come visto, temevano che i debitori totalmente nullatenenti saltassero a pie’ pari questa rigorosa verifica di meritevolezza nascondendosi dietro un concordato con finanza esterna (e la Cassazione ha frenato l’imposizione di requisiti aggiuntivi in quest’ultimo, come il fondo spese) . Insomma, il legislatore offre ogni chance, ma vuole evitare furberie.

Rottamazione delle Cartelle e Definizioni Agevolate Fiscali

Oltre alle procedure concorsuali, negli ultimi anni il legislatore fiscale ha introdotto delle misure straordinarie di clemenza fiscale che possono ridurre o cancellare parte dei debiti con l’erario. Queste misure – spesso note come “pace fiscale” – sono estremamente utili per i debitori con carichi tributari o multe, e vanno considerate nel disegnare la strategia di uscita dal debito. In particolare:

  • Stralcio automatico dei mini-debiti: la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha disposto l’annullamento automatico dei debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a €1.000 . Ciò significa che cartelle esattoriali entro quella soglia (comprensiva di sanzioni e interessi) relative a quegli anni sono state cancellate d’ufficio nel 2023. Questo ha alleggerito molti contribuenti da vecchie cartelle di piccola entità.
  • Rottamazione-quater delle cartelle (Definizione agevolata 2023): la stessa legge ha introdotto una nuova edizione della “rottamazione” delle cartelle esattoriali, riguardante i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 fino al 30 giugno 2022 . In sintesi, i debitori potevano presentare entro luglio 2023 domanda di definizione agevolata, e pagare il dovuto senza sanzioni né interessi di mora, con possibilità di dilazionare in 18 rate su 5 anni (2023-2027) . Si tratta di un enorme sconto, perché si tagliano tutte le sanzioni e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo: si paga solo il capitale + interessi legali ridotti + aggio. Le prime due rate scadute nel 2023 (poi prorogate al 31 ottobre e 30 novembre 2023), le successive ogni fine luglio e novembre fino al 2027. Chi ha aderito alla rottamazione-quater sta ora pagando queste rate. È fondamentale per il debitore rispettarle: basta un ritardo di 5 giorni oltre la scadenza per perdere i benefici e dover pagare interamente il debito con sanzioni. Dunque uno dei “piani di rientro” possibili è proprio la rottamazione: ad esempio, un contribuente con €50.000 di cartelle potrebbe aver definito di pagarne €30.000 in 5 anni. Se poi costui fa anche un concordato per altri debiti, nel piano dovrà prevedere il pagamento di quelle rate come oneri prededucibili.
  • Definizione agevolata degli avvisi e liti: nel 2023 c’era anche la definizione agevolata degli avvisi bonari (sanzioni ridotte al 3%), la definizione delle liti pendenti (pagamento percentuale in base al grado e esito della lite), il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie. Tutte misure della “tregua fiscale” 2023 . Queste hanno scadenze precise (ormai quasi tutte chiuse entro il 2023). Ma è possibile che nel 2024-2025 vengano riproposte nuove edizioni (non a caso già si parla di “rottamazione-quinquies” per la Legge di Bilancio 2026 in discussione ). È importante quindi che il debitore resti informato: una legge di bilancio o un decreto fiscale possono aprire finestre di definizione agevolata che, se colte in tempo, riducono drasticamente il debito.
  • Come interagisce questo con il concordato minore? Se hai debiti fiscali elevati, aderire a una rottamazione può essere alternativo al concordato, ma anche complementare. Alternativo quando? Se i debiti principali sono verso il Fisco, la rottamazione potrebbe risolvere il problema senza dover coinvolgere il tribunale: ti metti a rate agevolate e paghi. Ma se comunque anche con sconti non riesci a sostenere le rate, o hai altri debiti non fiscali, il concordato rimane la via completa. Complementare invece quando: puoi includere nel concordato la prosecuzione di un pagamento agevolato. Ad esempio, se hai già una rottamazione in corso, il piano di concordato terrà conto che il debito fiscale viene saldato tramite quella (per legge, sulle somme condonate in rottamazione non puoi chiedere un ulteriore stralcio nel concordato, devi pagarle perché sono già ridotte). Oppure, se parte una definizione liti pendenti e tu hai un ricorso fiscale aperto, potresti aderire e ridurre quel debito, mentre presenti concordato per il resto.
  • Una cosa molto importante: durante la pendenza di una definizione agevolata, le scadenze vanno rispettate anche se sei in procedura concorsuale. Ad esempio, aderire alla rottamazione non sospende l’azione esecutiva se poi non paghi le rate. Quindi se inserisci nel concordato che pagherai il Fisco tramite rottamazione, devi poi rispettarla o il beneficio decade.
  • Viceversa, se presenti domanda di concordato minore, le procedure esecutive del Fisco si bloccano per ordine del giudice, ma le scadenze di adesione alle definizioni agevolate no (quelle sono fissate per legge). Quindi attento a non perdere un termine: se ad esempio la legge prevede “domanda di rottamazione entro il 30 giugno”, il fatto che tu sia in concordato non proroga quel termine – devi comunque presentarla. L’Avv. Monardo in questi casi coordina le due cose: ad esempio può far presentare la domanda di rottamazione per cautela e poi integrare il concordato in base all’esito.

In sintesi, rottamazioni e definizioni agevolate sono opportunità che vanno sempre valutate con il supporto di un consulente fiscale o legale. Possono abbattere il debito fiscale senza passare dal giudice, ma richiedono solvibilità per pagare il residuo seppur scontato. Il concordato minore, dal canto suo, può ottenere risultati simili (ad esempio stralciare interessi e sanzioni) attraverso la transazione fiscale interna alla procedura e perfino meglio, perché se il Fisco rifiuta ma l’offerta è ragionevole, il giudice può imporgliela . D’altro canto, la rottamazione è meno “stigmatizzante” (non compari in procedure concorsuali pubbliche) e se te la puoi permettere conviene spesso aderire.

Nel 2026, all’attualità, chi ha aderito alla definizione 2023 sta pagando: le imprese e famiglie più in difficoltà potrebbero trovare sollievo chiedendo un concordato minore per diluire ulteriormente quei pagamenti, ma purtroppo la legge non consente di modificare le scadenze della rottamazione (che sono fisse). Un concordato potrebbe però farsi carico di quelle rate (ad es. prevedendo che un finanziatore esterno le copra, o vendendo un bene per pagarle). È materia delicata e da valutare caso per caso.

Transazione Fiscale e Contributiva

Nell’ambito del concordato (minore o preventivo) esiste uno strumento specifico per trattare con l’Erario e gli enti previdenziali: la transazione fiscale (per tributi) e contributiva (per contributi INPS, ecc.). In pratica, il debitore può inserire nella proposta di concordato una richiesta di trattamento agevolato dei debiti fiscali e contributivi, proponendo il pagamento parziale di tali crediti privilegiati oppure una dilazione più lunga del normale.

Nella vigenza della vecchia legge sovraindebitamento, la transazione fiscale non era obbligatoria: bastava includere il Fisco nel piano. Oggi nel concordato minore si fa riferimento alle norme del concordato preventivo “in quanto compatibili” , e il Codice prevede che il trattamento dei crediti fiscali non può prescindere da quanto stabilito dall’art. 63 CCII (transazione fiscale) se si propone di pagarli meno del 100%. Ciò implica, in soldoni, che l’OCC deve ottenere dall’Agenzia delle Entrate il calcolo del valore di liquidazione di quei crediti (quanto prenderebbero su realizzo beni) e assicurare che almeno tale importo venga corrisposto . Inoltre, per legge, i debiti IVA e ritenute non versate non possono essere falcidiati a meno che non vi sia il cram-down fiscale: nel concordato minore l’unica via per ridurre l’IVA è dunque l’omologazione nonostante il voto contrario del Fisco, basata sul fatto che la liquidazione darebbe zero (in ossequio alla giurisprudenza UE, l’IVA può essere stralciata solo se il recupero integrale è impossibile nella procedura).

In pratica, la transazione fiscale nel concordato minore funziona così: tu offri al Fisco di pagare una certa percentuale del suo credito privilegiato (ad esempio, paghi il 10% di sanzioni e interessi e il 50% dell’IVA, giusto per ipotesi), motivando che è comunque di più di quanto otterrebbe altrimenti. L’Agenzia Entrate valuterà e esprimerà il voto. Se vota sì, bene (l’adesione vale come accettazione della transazione). Se vota no e il suo voto è decisivo per la maggioranza, si va in omologa e il tribunale può comunque approvare se quell’offerta è fair (questo è il cram-down). Quindi, il debitore con l’aiuto del legale deve calibrare una proposta fiscale che massimizzi la possibilità di adesione o, in caso di dissenso, passi il vaglio del giudice. Spesso significa offrire almeno il 20% del credito chirografario fiscale se c’è capienza, poiché nei concordati preventivi la norma richiede almeno il 20% ai chirografari (ma nel sovraindebitamento non è rigidissima questa soglia, conta la convenienza liquidatoria).

Ricordiamo che la Cassazione ha avallato l’idea che il giudice possa omologare anche contro il Fisco se questi fa opposizione pretestuosa, a condizione che i parametri di legge siano rispettati . Ad esempio Cass. 8463/2021 (ancor prima del codice) aveva convalidato un piano del consumatore che stralciava in parte l’IVA, giudicando prevalente l’interesse alla seconda chance del debitore. Quindi, il debitore ha margine di manovra con l’assistenza giusta.

Accordi Stragiudiziali con i Creditori (Saldo e Stralcio)

Non tutte le crisi finiscono necessariamente davanti al giudice. Un debitore può tentare di risolvere il sovraindebitamento anche negoziando direttamente con i propri creditori, specialmente se il numero dei creditori è ridotto. Si parla comunemente di accordi “a saldo e stralcio”: ad esempio, contattare la banca e proporre “ti pago subito il 20% del dovuto, e chiudiamo la posizione”, oppure accordarsi con un fornitore per diluire il pagamento in piccoli importi rinunciando a parte del credito. Molte situazioni si risolvono così quando c’è buona volontà da entrambe le parti.

I vantaggi degli accordi stragiudiziali sono la riservatezza (non c’è pubblicità di procedure, il che può preservare la reputazione del debitore) e la flessibilità (si può concordare qualsiasi cosa liberamente). Tuttavia, hanno un grosso limite: vincolano solo i creditori che accettano l’accordo. Se hai 10 creditori e ne convinci 8 a stralciare ma 2 rifiutano, quei 2 possono proseguire per la loro strada (pignorarti, ecc.). Inoltre, l’accordo non elimina formalmente i debiti residui se non per gli aderenti.

Una via di mezzo tra lo stralcio privato e il concordato è l’accordo di ristrutturazione dei debiti previsto per le imprese dall’art. 57 CCII: se il debitore (anche non fallibile) raggiunge un accordo con almeno il 60% dei crediti, può chiederne l’omologazione in tribunale per renderlo efficace anche verso i non aderenti . Questa procedura, però, non è utilizzabile per i sovraindebitati “minori” (infatti art. 57 esclude l’imprenditore minore). Rimane appannaggio di imprenditori più grandi. Per i piccoli debitori, la soluzione per legare anche i dissenzienti è proprio il concordato minore.

Tuttavia, prima di avviare un concordato, tentare bonariamente un saldo a stralcio con uno o più creditori può essere utile. Ad esempio, se hai 5 creditori e riesci a farne fuori 3 con accordi individuali (magari grazie a un prestito familiare che ti consente di pagare un 30% transattivo), poi ti restano 2 creditori per i quali il concordato sarà più semplice e mirato. L’importante è che nel fare accordi parziali non si violino le norme (se sei già in procedura occorre autorizzazione per pagare un creditore fuori dal piano, altrimenti è atto in frode). Fuori dalla procedura, invece, sei libero ma se poi farai un concordato, i creditori non soddisfatti potrebbero lamentare di essere stati trattati peggio di chi ha già stralciato. In sede di omologa questo non è formalmente ostativo (quei creditori uscendo col saldo e stralcio escono di scena), ma moralmente può creare dissapori.

Perciò, i consigli pratici: cerca di ottenere accordi con i creditori chiave prima di avviare la procedura ufficiale, ma con l’aiuto del legale e in modo equilibrato. A volte si inserisce proprio nel concordato la proposta che già alcuni creditori hanno aderito anticipatamente (dimostrando così al giudice che il piano ha buone chance).

Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa

Un discorso a parte merita la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 (convertito nella L. 147/2021). Questa non è una procedura di sovraindebitamento né concorsuale classica, ma uno strumento volontario e stragiudiziale assistito, pensato soprattutto per imprese (anche medio-grandi) in crisi ma non ancora insolventi irreversibili. Visto che l’Avv. Monardo è abilitato come Esperto negoziatore della crisi, è opportuno spiegare in breve cos’è:

La composizione negoziata consente all’imprenditore in difficoltà di richiedere la nomina di un Esperto indipendente (spesso un commercialista o avvocato con specifica formazione) che lo affianchi per 3-6 mesi nel tentativo di trovare un accordo con i creditori, al riparo (per quanto possibile) da azioni esecutive grazie a possibili misure protettive. È un percorso riservato: l’esperto convoca le parti principali (banche, Fisco, fornitori maggiori) e cerca soluzioni come riscadenzamenti, nuova finanza, accordi di ristrutturazione o eventualmente traghetta verso un concordato “semplificato”. Non c’è pubblicità iniziale, se non quella eventuale sul registro delle imprese di adesione alla procedura (che però è confidenziale).

Perché ne parliamo qui? Perché se un piccolo imprenditore in crisi non è ancora sovraindebitato fino al collo e vuole provare a evitare di arrivare all’insolvenza conclamata, potrebbe tentare prima la via negoziata. Ad esempio, un’azienda che ha temporanei problemi di liquidità ma buone prospettive potrebbe, con l’aiuto dell’Esperto, convincere banche e creditori a concedere moratorie o conversioni di crediti in capitale, ecc., risolvendo fuori dal tribunale.

Tuttavia, se parliamo di sovraindebitamento già conclamato (debiti scaduti che non si riescono a pagare, azioni esecutive avviate), la composizione negoziata potrebbe arrivare troppo tardi. Spesso i creditori in questi casi vogliono garanzie che il debitore non ha. Quindi la composizione negoziata è più indicata come prevenzione per imprese ancora in attività con chance di risanamento operativo, piuttosto che per chi è già nell’angolo.

L’Avv. Monardo, con la sua qualifica, potrà consigliarti onestamente: se rileva che la tua impresa ha ancora margini di recupero e reputazione con i creditori, potrà proporre di avviare la negoziazione assistita (che ha il pregio, tra l’altro, di poter congelare alcune posizioni e ottenere nuovi finanziamenti prededucibili). Altrimenti, si passerà direttamente a un concordato minore o a un accordo liquidatorio.

Tabella Riepilogativa degli Strumenti di Gestione della Crisi Debitoria

Di seguito una tabella riepilogativa che mette a confronto i principali strumenti trattati, con i loro punti chiave, per aiutare a orientarsi:

StrumentoDestinatariMeccanismoVantaggiSvantaggi
Concordato MinoreDebitori non fallibili non consumatori (piccoli imprenditori, professionisti, agricoltori, start-up) sovraindebitatiProcedura giudiziale con proposta ai creditori, voto maggioranza >50% e omologazione del tribunale. Consente pagamento parziale debiti e continuazione attività (se in continuità) .– Sospende azioni esecutive individuali durante la procedura . <br>– Possibilità di stralciare debiti (anche fiscali) e ottenere esdebitazione finale . <br>– Continuità dell’attività economica, salvaguardia beni essenziali (es. casa con mutuo grazie a nuova norma 2024) . <br>– Coinvolge tutti i creditori, vincolando anche i dissenzienti (cram-down fiscale e interclassi) .Procedura complessa, richiede assistenza professionale (costi OCC, eventuale commissario). <br>– Necessita consenso dei creditori (anche se in parte superabile da giudice in certi casi) e rispetto rigido prelazioni . <br>– Tempi medio-lunghi (diversi mesi per omologa, poi anni per esecuzione piano). <br>– Richiede trasparenza totale: eventuali atti in frode portano a inammissibilità o revoca .
Ristrutturazione Debiti ConsumatorePersone fisiche consumatori (debiti personali, non professionali)Procedura giudiziale simile al concordato minore ma senza voto creditori: omologazione giudice se verifica meritevolezza e convenienza.– Niente voto creditori: possibile omologa anche con creditori contrari, se piano equo. <br>– Sospende parimenti le azioni esecutive (misure protettive analoghe). <br>– Stralcio debiti e esdebitazione finale come nel concordato. <br>– Ideale per famiglie e individui con debiti da esigenze di vita (bollette, affitti, ecc.).– Accessibile solo a debitori “meritevoli” (difficoltà non causate da dolo/colpa grave) valutati dal giudice . <br>– Se il giudice ritiene il debitore poco diligente (es. eccesso di spese voluttuarie), può negare l’omologa. <br>– Comunque complessa, richiede OCC e documentazione analoga al concordato.
Liquidazione ControllataQualsiasi debitore sovraindebitato (consumatore o no), anche incapiente totaleProcedura giudiziale liquidatoria: un liquidatore vende tutti i beni del debitore e ripartisce il ricavato ai creditori secondo prelazioni. Poi possibile esdebitazione.Soluzione di ultima istanza per chi non può offrire un piano. <br>– Esdebitazione automatica a fine procedura se il debitore ha cooperato . <br>– Tempi relativamente più brevi per chiudere (si liquida patrimonio e stop). <br>– Gestita da professionista nominato, toglie al debitore oneri gestionali.Perdita dei beni di proprietà: il debitore sacrifica tutto l’attivo (tranne beni impignorabili). <br>– Non tutela l’attività: l’azienda cessa, i beni aziendali sono venduti. <br>– I creditori ricevono in genere poco (proporzionale al ricavato) e nulla oltre quello. <br>– Se emergono comportamenti fraudolenti, l’esdebitazione può essere negata o revocata.
Rottamazione Cartelle & Definizioni AgevolateDebitori con carichi affidati a riscossione (cartelle) o contenziosi tributari pendenti, quando previsto da legge (es. “pace fiscale”)Procedura amministrativa: presentazione domanda all’Agenzia Riscossione o Entrate entro termini di legge, pagamento in unica soluzione o rate agevolate dell’importo dovuto al netto di sanzioni e interessi di mora (condonati).Riduzione significativa del debito fiscale: sanzioni azzerate, interessi ridotti . <br>– Rateizzazione vantaggiosa (fino a 18 rate in 5 anni per rottamazione-quater) . <br>– Semplice adesione online, senza giudici né OCC. <br>– Evita procedure concorsuali e segnalazioni pubbliche.– Valida solo se legislazione vigente la prevede (finestre temporali limitate, es. entro 2023 per rottamazione-quater). <br>– Occorre poi pagare puntualmente tutte le rate: altrimenti decadenza e ripristino debito intero con sanzioni. <br>– Non copre debiti non fiscali: riguarda solo tributi, contributi e multe in cartella. <br>– Non valuta la meritevolezza ma neanche la capacità: se il debito è enorme, rate anche scontate possono essere insostenibili ugualmente.
Saldo e Stralcio StragiudizialeQualsiasi debitore con pochi creditori gestibili singolarmenteAccordi privati con ciascun creditore per pagare una parte del dovuto (o con diverse condizioni) a fronte dell’impegno a considerare il debito estinto. Di solito formalizzati per iscritto (“transazione stragiudiziale”).Grande flessibilità: le parti possono accordarsi su qualsiasi cifra e termine. <br>– Riservatezza: non diventa pubblico, rapporto diretto col creditore. <br>– Rapidità: se il creditore è collaborativo si chiude in tempi brevi. <br>– Evita costi di procedura e formalità.Nessun effetto vincolante generale: solo chi firma l’accordo è vincolato, gli altri creditori restano liberi. <br>– Rischio di preferenze: pagare uno e non altri può esporre ad azioni degli esclusi (e in caso di successivo concordato, quei pagamenti recenti potrebbero essere contestati). <br>– Il creditore potrebbe non fidarsi o preferire agire giudizialmente, specie se pensa di poter recuperare più del saldo offerto.
Composizione NegoziataImprese (anche medio-grandi) in crisi reversibileProcedura volontaria confidenziale: nomina di un Esperto indipendente che aiuta l’imprenditore a negoziare con i creditori un accordo di ristrutturazione o altre soluzioni (può sfociare in accordi, in concordato preventivo semplificato, o in nulla). Possibili misure protettive su istanza (simili al pre-concordato).Non stigmatizzante: riservata, nessuna dichiarazione formale di insolvenza. <br>– Coinvolge solo i creditori principali, con approccio collaborativo. <br>– Può portare a soluzioni su misura (es. nuovi finanziamenti garantiti, riscadenzamento collettivo) senza passare per voto formale. <br>– L’Esperto fornisce una visione terza e autorevole, spesso favorendo accordi.Non garantisce esito: i creditori non sono obbligati ad aderire. Se manca accordo, la crisi prosegue (si dovrà poi ricorrere a procedure tradizionali). <br>– Non cancella i debiti: serve ad evitarne l’aggravarsi e trovare volontariamente un’intesa. <br>– Ha costi (onorario esperto) e richiede che l’impresa sia ancora sufficientemente sana da offrire prospettive (altrimenti i creditori rifiutano).

(Fonti normative: D.Lgs. 14/2019, art. 74-83 CCII per concordato minore, art. 67-73 CCII per ristrutt. consumatore, art. 268-277 CCII per liquidazione controllata, L.197/2022 commi 231-252 per rottamazione-quater, D.L.118/2021 conv. L.147/21 per comp. negoziata. Cfr. pronunce Cass. Sez. I n.28574/2025 e n.5157/2025.)

Errori Comuni da Evitare e Consigli Pratici

Affrontare una situazione di grave indebitamento è un percorso complesso, ma con la giusta assistenza legale e alcuni accorgimenti pratici si possono evitare passi falsi che potrebbero compromettere le soluzioni. Ecco un elenco di errori frequenti riscontrati nei casi di sovraindebitamento e i consigli per evitarli:

  • Procrastinare e sperare che il problema si risolva da solo: il tempo è spesso il peggior nemico del debitore. Ignorare cartelle esattoriali, precetti o citazioni in giudizio non fa sparire i debiti, anzi li aggrava con interessi e spese. Molti aspettano l’ultimo momento per rivolgersi a un avvocato, magari dopo che il conto è stato bloccato o lo stipendio pignorato. Consiglio: Non aspettare! Appena ti accorgi di non poter onorare i debiti, consulta uno specialista. Agire prima che partano i pignoramenti permette di sfruttare appieno misure protettive e soluzioni come il concordato minore. Se ricevi un atto, segnati subito la scadenza per reagire (es. 60 giorni per fare ricorso contro una cartella): non farlo scadere inertemente.
  • Nascondere informazioni o beni: la tentazione di occultare un bene (ad esempio intestandolo a terzi) o di non dichiarare un debito nella procedura può essere forte, nella speranza di “salvare il salvabile”. Questo è gravemente sbagliato e controproducente. La legge richiede trasparenza totale: se il tribunale scopre atti in frode (come una vendita simulata a un parente prima del concordato) la domanda viene dichiarata inammissibile o, se già omologata, revocata . Consiglio: Gioca a carte scoperte col tuo avvocato e con l’OCC. Racconta ogni dettaglio, anche i più scomodi (debiti “vergognosi”, usurai, ecc.). I professionisti non ti giudicano, anzi potranno aiutarti meglio sapendo tutto. Piuttosto che nascondere un bene, si cercherà una via legale per preservarlo (es. invocando l’impignorabilità, o usando la norma nuova sull’abitazione principale nel piano ). Ricorda: se fai il furbo e vieni scoperto, perdi la protezione della legge e rischi anche conseguenze penali.
  • Pagare alcuni creditori a discapito di altri (preferenze): quando si è a corto di risorse, si tende magari a pagare solo chi fa più pressione (es. il creditore “amicone” o quello che incute più timore) trascurando gli altri. Questo comportamento può creare problematiche giuridiche. Se prima di una procedura concorsuale un debitore insolvente paga un creditore e non gli altri, quel pagamento può essere revocato come atto preferenziale. Inoltre, se poi entri in concordato, quei soldi ormai li hai dati e non li recuperi, e gli altri creditori saranno più ostili. Consiglio: Non agire in ordine sparso. Se decidi di intraprendere un percorso di sovraindebitamento, sospendi i pagamenti non indispensabili e imposta una strategia unitaria. Segui la guida del legale: potrebbe consigliarti di interrompere i pagamenti verso certi creditori (tanto verranno gestiti nel piano) e mantenere solo quelli essenziali (ad es. le utenze o fornitori strategici per continuare l’attività corrente, previo accordo). Se un creditore minaccia, spiega che stai avviando la procedura e invitalo a interfacciarsi con il tuo avvocato/OCC.
  • Esitare a fare nuovi debiti se servono per il piano: questo sembra un paradosso, ma a volte per risolvere occorre un piccolo passo indietro. Esempio: si ha urgente bisogno di liquidità per pagare un professionista (OCC, avvocato) o una spesa per mettere in sicurezza un bene (es. riparare un macchinario per continuare a produrre durante il concordato). Il debitore indeciso magari dice “ho già troppi debiti, non voglio farne altri”. Tuttavia, la legge consente, con autorizzazione del tribunale, di contrarre finanziamenti in prededuzione durante il concordato (specialmente nel concordato preventivo, ma in analogia anche nel minore) se servono a migliorare le prospettive. Consiglio: Valuta con l’esperto se un piccolo prestito ponte familiare o bancario possa aiutare a superare la crisi. Ad esempio, i parenti spesso aiutano: anziché farti prestiti informali a pioggia per tamponare qua e là (inefficaci), meglio convogliare l’aiuto in un fondo ad hoc nel piano per offrire qualcosa ai creditori (finanza esterna). Questo rende il piano più solido e magari evita la liquidazione dei beni.
  • Fidarsi di soluzioni “miracolose” o di consulenti non qualificati: purtroppo il settore del sovraindebitamento attira anche soggetti poco seri che promettono cancellazioni facili di debiti senza passare dal tribunale o scorciatoie improbabili (tipo “metodo per annullare mutui al 100% per vizio di forma”). Bisogna stare attenti: se qualcosa suona troppo bello per essere vero, probabilmente non è vero. Consiglio: Affidati sempre a professionisti esperti e abilitati. L’Avv. Monardo, ad esempio, è iscritto agli elenchi ministeriali come Gestore crisi e opera secondo etica (come indicato sul suo sito, lavora al minimo tariffario per etica di studio) . Diffida di chi garantisce risultati impossibili o chiede parcelle esose upfront senza spiegare chiaramente le fasi della procedura. Le procedure di legge offrono ottime soluzioni, ma non sono un pranzo di gala: richiedono impegno e trasparenza, non esistono bacchette magiche.
  • Non considerare gli effetti fiscali e sulle garanzie: un errore meno ovvio è dimenticare che certi atti hanno implicazioni collaterali. Ad esempio, annullare un debito per un creditore significa che quel creditore può avere obblighi fiscali (una banca stralcia un credito e potrebbe emettere una certificazione) o che un fideiussore verrà escusso. Consiglio: Nel costruire il piano, discuti con il tuo avvocato di tutti gli effetti collaterali. Se hai garanti, coinvolgili nella soluzione sin dall’inizio (magari parteciperanno con risorse al concordato per evitare di essere escussi). Se emergono plusvalenze o altri aspetti fiscali dal piano (ad es. vendi un immobile: attenzione alle eventuali tasse sulla vendita), considera di inserire nel fabbisogno anche quelle voci.
  • Mancare di comunicazione con l’OCC e il giudice: alcuni debitori vivono la procedura come un incubo e tendono a isolarsi, magari per vergogna, non rispondono tempestivamente alle richieste del gestore, ecc. Questo può creare sospetti di reticenza. Consiglio: Collabora attivamente. Tieni aggiornato l’OCC su ogni cambiamento (nuove entrate, variazione indirizzo, ecc.), consegna i documenti nei tempi richiesti, presenziate alle udienze (anche solo virtualmente). Far vedere che sei diligente e motivato gioca a tuo favore quando il giudice valuta la buona fede.
  • Trascurare le proprie spese correnti: succede che, concentrati sul passato debito, ci si dimentica di pagare puntualmente le nuove scadenze (bollette, imposte correnti). Questo crea un cortocircuito: accumuli nuovi debiti mentre stai cercando di liberarti dei vecchi! Consiglio: Fai un piano di budget familiare o aziendale per il periodo della procedura e prioritizza le spese correnti indispensabili. Ad esempio, durante un concordato, le imposte correnti vanno pagate regolarmente (IVA, rate INPS, ecc.), altrimenti rischi di vanificare lo sforzo. Il tribunale guarda anche a questo: un debitore che continua a non pagare nulla di nuovo difficilmente appare credibile. Chiaramente, se la situazione è di assoluta mancanza di liquidità, si cerca di includere anche quei debiti nel piano o nella liquidazione, ma meglio evitare di ingrossare il problema.

Riassumendo: gioco di squadra, trasparenza, tempestività. Il debitore deve fare la sua parte: dotarsi di buoni consulenti, fornire tutte le informazioni, prendere decisioni coraggiose sotto la loro guida (come vendere beni non indispensabili volontariamente per aumentare l’attivo, o fare scelte di vita parsimoniose per qualche anno). In cambio, il sistema gli offre protezione dai creditori e alla fine la liberazione dai debiti. È davvero un percorso di redenzione finanziaria, e come tale richiede impegno ma porta sollievo.

Domande Frequenti (FAQ) sul Concordato Minore e la Gestione dei Debiti

Di seguito raccogliamo una serie di domande comuni che imprenditori, professionisti e cittadini indebitati spesso pongono quando si parla di concordato minore e di soluzioni per sovraindebitamento, con risposte concise e chiare.

1. Chi può accedere al concordato minore?
Il concordato minore è riservato ai debitori non fallibili diversi dal consumatore. In pratica: piccoli imprenditori commerciali sotto le soglie di legge, imprenditori agricoli, lavoratori autonomi, start-up innovative, associazioni e ONLUS indebitate, purché non si tratti di un consumatore puro. Se una persona ha debiti soprattutto personali (non professionali), dovrà invece ricorrere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il tuo avvocato esaminerà la natura dei tuoi debiti per capire se sei qualificabile come consumatore o come “imprenditore minore” . Ad esempio, un elettricista con P.IVA è un debitore non consumatore; un impiegato pieno di debiti per prestiti personali è un consumatore.

2. Quali debiti posso includere nel concordato minore?
In linea di massima tutti i debiti antecedenti la domanda di concordato minore vanno inclusi e trattati nella procedura. Non solo debiti finanziari o bancari, ma anche debiti fiscali (cartelle, avvisi), contributivi (INPS), multe, debiti verso fornitori, canoni, indennità varie. Anche i debiti eventuali verso privati (un prestito tra amici) vanno dichiarati. Ci sono però debiti che per loro natura non possono essere falcidiati: ad esempio l’IVA o le ritenute non versate possono essere solo dilazionate, non ridotte, salvo applicare il cram-down fiscale in omologa. Inoltre, debiti per mantenimento, alimenti, risarcimenti per danni da fatto illecito non possono essere esdebitati a fine procedura (dovrai pagarli per intero, se ci sono, eventualmente con un accordo a parte). Quindi vanno messi nel piano preferibilmente da pagare integralmente. In generale, il tuo piano coprirà tutto ciò che devi, modulando chi prende cosa. Non puoi scegliere di includere solo alcuni debiti e lasciarne fuori altri: questo no, sarebbe causa di inammissibilità per mancata par condicio.

3. Posso includere anche i debiti verso Agenzia delle Entrate e Equitalia? Si possono ridurre?
Sì, i debiti fiscali e con Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) possono (e devono) essere inclusi nel concordato minore. Il vantaggio è che possono essere falcidiati, cioè ridotti, e/o dilazionati oltre i limiti ordinari, mediante la transazione fiscale. Ad esempio, le sanzioni e interessi di mora generalmente si possono stralciare quasi interamente, e la quota di tributo (IVA, IRPEF, ecc.) si può proporre di pagare parzialmente. Bisogna garantire che il Fisco ottenga almeno quanto otterrebbe pignorando i beni sul mercato . Se la proposta è equa, il giudice può omologarla anche senza adesione del Fisco, imponendo il cosiddetto cram-down fiscale . Quindi sì, il concordato minore è uno strumento potentissimo per sistemare i debiti tributari: basti pensare che permette tagli anche sull’IVA (cosa che fuori da procedure concorsuali non è ammessa). Ovviamente il tutto sotto controllo del tribunale e a certe condizioni di legge.

4. Quanto tempo ci vuole per chiudere un concordato minore?
Dipende dal caso, ma indicativamente: la fase di preparazione (documenti, redazione piano) può richiedere qualche settimana o pochi mesi, a seconda della complessità. Dal deposito della domanda all’omologazione, nei tribunali più rapidi può passare circa 4-6 mesi (tenendo conto dei tempi di comunicazione ai creditori, eventuale voto e udienza di omologa). Nei casi più complessi o affollati di creditori, si può arrivare a 8-12 mesi. Dopo l’omologa, c’è la fase di esecuzione del piano, che dura quanto previsto dal piano stesso: in media 3-5 anni per completare i pagamenti concordati, ma potrebbe essere più breve (se si liquidano subito beni e si pagano i creditori in un’unica soluzione) o più lunga (piani settennali o decennali sono rari, ma teoricamente possibili se ben giustificati). Quindi, per ottenere l’esdebitazione finale, potrebbero volerci dai 2 ai 5 anni dal momento in cui decidi di partire, la maggior parte dei quali spesi ad eseguire il piano. È un periodo comunque molto più breve rispetto a restare inseguiti dai debiti a vita, e inoltre durante la procedura vivi più sereno perché protetto.

5. Il mio immobile (prima casa) è pignorato: il concordato minore mi aiuta a salvarlo?
Sì, può aiutarti molto. Intanto, con la presentazione della domanda di concordato e la concessione delle misure protettive, il pignoramento viene sospeso e l’asta bloccata . Poi, nella proposta concordataria puoi prevedere varie soluzioni: ad esempio, potresti offrire al creditore ipotecario (la banca) di continuare a pagare il mutuo regolarmente e, grazie alla nuova norma del 2024, mantenere le rate fino a scadenza . Se hai pagato le rate scadute, l’OCC attesterà che la banca è garantita dal valore della casa e gli altri creditori non ci rimettono nulla dal fatto che tu tenga la casa . In questo modo, la casa non viene venduta forzosamente e tu non devi nemmeno trovare liquidità immediata per “soddisfare” la banca: ti basta proseguire il mutuo come da contratto. Nel frattempo agli altri creditori offri quel che puoi (magari i tuoi redditi futuri, o risorse esterne). Se invece il mutuo non riesci a sostenerlo, potresti valutare di vendere la casa in concordato (una vendita concordataria spesso avviene a prezzi migliori dell’asta) e utilizzare il ricavato per pagare la banca e altri creditori, ottenendo comunque l’esdebitazione. Ogni caso è a sé: l’importante è che col concordato hai il controllo della situazione, diversamente dall’esecuzione immobiliare dove decidi poco. Quindi sì, c’è una concreta possibilità di salvare la prima casa se il piano regge (specialmente se hai un reddito per pagare il mutuo in futuro). Questo è uno dei motivi per cui conviene attivarsi prima che l’asta sia già avvenuta.

6. Continuo a lavorare durante il concordato? Posso mantenere la mia attività?
Assolutamente sì, anzi è auspicabile. Il concordato minore punta proprio a permettere la continuità dell’attività imprenditoriale o professionale del debitore . Durante la procedura, tu rimani nella gestione della tua azienda o studio professionale; l’OCC e il giudice vigilano solo su atti straordinari. Potrai continuare a emettere fatture, incassare, pagare fornitori correnti etc., secondo il tuo business plan. Addirittura, se il piano è in continuità, potrai stipulare contratti nuovi, ricevere merci, vendere prodotti come sempre (informando le controparti della procedura in corso se necessario per trasparenza). Dal punto di vista legale, i debiti che contrarrai dopo l’apertura del concordato (debiti “di massa”) non rientrano nel concordato stesso e vanno pagati regolarmente, ma hai la precedenza nel pagarli perché funzionali alla prosecuzione dell’attività. Quindi sì, puoi (e dovresti) continuare a lavorare: i creditori in realtà lo preferiscono, perché se la tua azienda produce utili, questi utili andranno in parte a loro secondo il piano. Se invece cessassi l’attività, rimarrebbe solo la liquidazione dei beni. Dunque la continuità è una scelta spesso vincente. Solo se la tua attività è strutturalmente in perdita o senza futuro ha senso fare un concordato liquidatorio cessando l’attività. Sarà il tuo consulente a dirti qual è la via più opportuna.

7. Cosa succede se i creditori non accettano la mia proposta?
Se non si raggiunge la maggioranza di consensi richiesta, il concordato minore non potrà essere omologato (a meno di usare il cram-down fiscale come detto, che però copre solo il caso in cui il unico voto mancante sia quello del Fisco). In caso di bocciatura, hai comunque delle opzioni: puoi presentare un concordato minore nuovo e diverso (magari modificando l’offerta) se la situazione lo consente e se il primo no è stato senza pregiudizio (ma attenzione, nel sovraindebitamento non è come nel fallimento dove si può riprovare all’infinito; dopo un no, i creditori potrebbero proporre direttamente la tua liquidazione). L’alternativa più praticata è chiedere contestualmente la liquidazione controllata . Il giudice praticamente convertirà la procedura e nominerà un liquidatore, salvando così il lavoro fatto (documenti raccolti, ecc.). Continuerai ad essere protetto dai creditori (ora perché c’è la liquidazione in corso) e alla fine potrai ottenere comunque l’esdebitazione. Certo, è un risultato meno brillante del concordato: significa che i creditori non hanno voluto fidarsi del piano e preferiscono prendersi tutto il possibile dalla vendita dei tuoi beni. Non potrai lamentarti perché è un loro diritto. Quindi, prima di arrivare ad un voto negativo, di solito si cerca di capirlo per tempo e magari di ritirare la proposta (se non ancora votata) per presentarne un’altra più convincente. In genere, se un buon numero di creditori è favorevole e solo uno o due si oppongono per capriccio, c’è spazio per convincere il giudice ad omologare lo stesso (se i requisiti di legge lo permettono). Se invece proprio manca il consenso diffuso (diciamo il 70% dei creditori è contrario perché ritiene che offri troppo poco), allora è segno che la proposta va rivista in aumento, oppure devi prendere atto che la liquidazione è inevitabile. In quest’ultimo caso, l’importante è portare a casa l’esdebitazione, che comunque ti libera.

8. Serve un avvocato oppure posso fare da solo con l’OCC?
La legge non impone formalmente la difesa tecnica obbligatoria per presentare la domanda (il deposito lo effettua l’OCC), ma nella pratica è fortemente consigliato avere un avvocato specializzato al proprio fianco durante tutto il procedimento. L’OCC è un organo imparziale che ti aiuta a comporre la crisi, ma non è il tuo avvocato difensore: non può fornirti assistenza legale personale, rappresentarti in eventuali giudizi o tutelare i tuoi interessi specifici. Un avvocato come l’Avv. Monardo invece curerà i tuoi interessi: negozierà con i creditori prima e durante la procedura, preparerà eventuali opposizioni o contesterà quelle dei creditori in udienza, vigilerà che l’OCC faccia tutto per bene, e ti consiglierà su ogni decisione strategica. Inoltre, spesso il sovraindebitamento porta con sé cause giudiziarie collaterali (ricorsi tributari, decreti ingiuntivi da opporre, ecc.): solo un avvocato può seguirti in quelle. Dunque, sebbene tu possa teoricamente rivolgerti direttamente a un OCC, la via migliore è farti assistere da un legale di fiducia dall’inizio. Quasi tutti i debitori che hanno successo in queste procedure sono seguiti da un avvocato esperto. Considera anche che il creditore “forte” (la banca, il Fisco) avrà di certo i suoi legali, quindi tu vorresti essere sullo stesso piano.

9. Quanto costa una procedura di concordato minore?
Ci sono principalmente due voci: gli onorari del Gestore/OCC e gli onorari dell’avvocato (oltre a eventuali costi di perizie, bolli, ecc.). I compensi dell’OCC (o dell’eventuale commissario) sono stabiliti dal tribunale secondo parametri di legge (di solito in percentuale sul passivo o sull’attivo). Possono variare da poche migliaia di euro a qualche decina di migliaia nei casi più complessi. Spesso vengono pagati nell’ambito del piano stesso con le somme ricavate (il decreto di omologa li pone in prededuzione). Se il debitore è totalmente incapiente, esiste un Fondo di solidarietà statale che a certe condizioni copre in parte i compensi dell’OCC. L’avvocato invece ti farà un preventivo: molti studi, come quello dell’Avv. Monardo, applicano tariffe etiche e calibrate sulla tua situazione . Considera che parte del lavoro dell’avvocato può essere remunerato come prededuzione nel concordato (ad esempio il tribunale può ammettere una “prededuzione” per assistenza legale se ha giovato alla massa). In ogni caso, i costi vanno rapportati al beneficio: se grazie al concordato risparmi decine o centinaia di migliaia di euro di debiti, pagare qualche migliaio di euro ai professionisti è un ottimo investimento. Diffida comunque di chi ti chiede cifre sproporzionate in anticipo. L’Avv. Monardo, ad esempio, offre la prima valutazione gratuita e poi concorda i costi sostenibili prima di procedere . Infine, alcune spese vive: marca da bollo per iscrizione a ruolo (€ 98 circa), contributo unificato (varia, ma spesso € 0 per sovraindebitamento), eventuale compenso per periti estimatori se servono (ad es. perizie immobiliari).

10. Sono un garante/coobbligato di un debitore: se lui fa concordato minore, io sono liberato?
No, attenzione: il concordato minore di un debitore produce effetti soltanto per lui e non automaticamente per i suoi garanti o coobbligati. La legge lo dice chiaramente: i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso restano impregiudicati, salvo che la proposta preveda diversamente e il creditore accetti . In pratica, se tu hai firmato da fideiussore per il debito di un’azienda e quell’azienda va in concordato minore pagando il 30%, la banca per il restante 70% potrà rivalersi su di te, garante, a meno che in sede di concordato non abbia espressamente rinunciato a farlo. E difficilmente rinuncia, a meno che anche il garante non entri nella procedura (ad esempio presentando un concordato “familiare” congiunto). Quindi, se sei garante, la strategia migliore è affrontare la crisi insieme al debitore principale: potresti aderire alla stessa procedura (se siete familiari, c’è la procedura familiare; se no, puoi presentare anche tu un concordato per la tua posizione). Oppure convincere il creditore a una transazione che includa entrambi. Da solo, il concordato del debitore principale non ti protegge se non temporaneamente: durante le misure protettive, il creditore concordatario non può agire né contro il debitore né contro i fideiussori? In realtà, la sospensione automatica per legge copre solo azioni contro il patrimonio del debitore. I creditori potrebbero tentare di aggredire il garante nel frattempo. Su questo c’è discussione giuridica, ma tendenzialmente il garante può essere escusso. Quindi fai squadra con il debitore per evitare di restare l’unico bersaglio!

11. Dopo il concordato, il mio nominativo viene ripulito nelle banche dati (CRIF, Centrale Rischi)?
Sì, a seguito dell’esdebitazione finale hai diritto alla riabilitazione creditizia. Significa che potrai chiedere la cancellazione delle segnalazioni di sofferenza nelle banche dati private (CRIF, Experian, Cerved ecc.) presentando il decreto di omologa e attestando che il piano è concluso e sei esdebitato. Per la Centrale Rischi Bankitalia (se eri segnalato), la posizione verrà aggiornata man mano che i crediti vengono chiusi. Anche per i protesti, se avevi assegni protestati, una volta pagati nel concordato, puoi chiedere la riabilitazione presso il Tribunale dopo 1 anno. In generale, l’esdebitazione cancella i debiti ma non cancella automaticamente le segnalazioni storiche – devi tu attivarti per richiedere l’aggiornamento. Molti istituti comunque quando vedono che c’è stata un’omologazione concordataria e che i debiti sono stati risolti, rivalutano il merito creditizio positivamente (specie se poi per qualche anno tieni un comportamento finanziario virtuoso). Quindi, sì, potrai ricostruirti una reputazione creditizia, benché per un certo periodo dovrai magari accontentarti di piccoli prestiti o carte prepagate finché non dimostri di essere tornato affidabile.

12. Posso fare un nuovo concordato minore in futuro se dovessi ri-sovraindebitarmi?
La legge cerca di evitare il recidivismo: puoi accedere di nuovo a una procedura di esdebitazione solo dopo almeno 5 anni da un’esdebitazione precedente . E comunque non più di due volte in totale nella vita. Quindi, se hai già beneficiato dell’esdebitazione una volta, ne avrai al massimo un’altra a distanza di tempo; una terza non è ammessa. Questo per incentivare i debitori a non abusare. Se però hai presentato un concordato ma non hai ottenuto esdebitazione (es. è stato revocato, o sei un soggetto non esdebitabile come un ente), potresti teoricamente riprovarci. Ma per le persone fisiche vale quella regola: non più di due esdebitazioni e non a distanza ravvicinata. In sostanza, hai una seconda chance, ma non una terza. Questo non significa che non potrai più contrarre debiti (lo puoi fare, nessuno te lo vieta) ma se li accumuli di nuovo, non potrai più cancellarli con queste procedure – dovrai pagarli per intero o trovare altre soluzioni.

13. Il concordato minore appare sul casellario giudiziale o da qualche parte pubblicamente?
No, il concordato minore non è un procedimento penale, quindi non c’entra col casellario giudiziale (che riporta condanne penali). È però pubblico nei registri: viene pubblicato sul Registro delle Imprese (se imprenditore) o in un apposito registro tenuto dalle procedure concorsuali. Inoltre, l’omologazione è un provvedimento del tribunale, teoricamente consultabile. Quindi non è totalmente riservato: i creditori ovviamente lo sanno, e chi per esempio fa una visura camerale vedrà un’annotazione che sei stato in concordato minore. Ma non viene pubblicato sui giornali (se non magari locali in cronaca economica) né diffuso urbi et orbi. Molto dipende da chi sei: se sei un imprenditore noto, qualcuno potrebbe venirne a conoscenza. Ma se sei un piccolo debitore, di solito la cosa resta confinata tra i soggetti coinvolti. Va detto che oggi la reputazione di chi utilizza queste procedure non è più negativa come un tempo: anzi, dimostra spesso responsabilità (ti stai occupando del problema) e non è equiparabile a un fallito (il fallimento aveva uno stigma, il sovraindebitamento meno). Ad ogni modo, legalmente non ci sono “precedenti” che ti sporcano la fedina – solo appunto quel limite di non poter accedere di nuovo prima di 5 anni.

14. Cosa succede ai contratti in corso (affitto, leasing, forniture) durante il concordato minore?
Di regola, i contratti in corso proseguono regolarmente, salvo diversa decisione. Non c’è automatismo di scioglimento come nel fallimento. Nel concordato minore in continuità, anzi, l’obiettivo è onorare i contratti essenziali. Se però alcuni contratti sono onerosi e non servono, puoi chiedere al giudice di autorizzare lo scioglimento o la sospensione di determinati contratti, analogamente a quanto previsto nelle procedure maggiori (ad esempio potresti voler sciogliere un contratto di leasing troppo caro: il giudice può autorizzarlo e il leasing avrà diritto a un risarcimento danni che sarà trattato come credito concorsuale). Per gli affitti, se ti servono per l’attività li mantieni e continui a pagare i canoni correnti come prededucibili. I canoni scaduti invece rientrano nel concordato come debito concorsuale. Ad esempio, se hai 3 mesi di affitto arretrato, li includi nei debiti; dal mese successivo all’apertura paghi regolarmente i nuovi canoni. Forniture: i fornitori vorranno magari pagamento anticipato, ma a parte questo, puoi continuare i rapporti, chiarendo però che i debiti pregressi verranno soddisfatti in concordato. Alcuni fornitori se la prendono e interrompono il rapporto, altri invece accettano di continuare pur sapendo che sul vecchio credito forse prenderanno una percentuale. È un aspetto di gestione aziendale delicato: serve tatto e negoziazione anche con i fornitori chiave.

15. Il concordato minore cancella anche ipoteche e pegni?
Le garanzie reali sui beni non si cancellano automaticamente con l’omologazione. Significa che, ad esempio, un’ipoteca iscritta su un immobile del debitore resta lì finché il credito garantito non è soddisfatto per quanto previsto. Se nel piano c’è la previsione di vendere l’immobile, allora l’ipoteca verrà cancellata al momento della vendita e il ricavato andrà al creditore ipotecario per la parte di suo spettanza. Se invece si prevede di mantenere l’immobile e pagare gradualmente il creditore ipotecario (es. col mutuo come prima), l’ipoteca rimane a garanzia fino all’ultimo pagamento. L’esdebitazione libera il debitore dall’obbligazione residua, ma non libera il bene gravato da ipoteca finché quell’obbligazione non è pagata al valore di realizzo. In pratica, se un creditore privilegiato ha ricevuto solo il 50% di quanto dovuto in concordato, per legge la sua ipoteca sui beni del debitore è ridotta a garanzia del restante eventuale diritto verso terzi (coobbligati) e non può più agire sul bene del debitore (perché la sua obbligazione verso il debitore è novata). Semplificando: dopo l’omologa, se il debito ipotecario è ristrutturato e il debitore lo paga come da piano, l’ipoteca rimane fino a pagamento completato. Se c’è saldo e stralcio parziale, l’ipoteca dovrebbe ridursi e poi essere cancellata a esdebitazione avvenuta (nel dubbio, spesso si formalizza l’accordo col creditore ipotecario su come gestire l’ipoteca). In conclusione, alla fine del percorso, i beni che il debitore mantiene saranno liberi dalle vecchie ipoteche una volta pagato quanto concordato. Le ipoteche giudiziali iscritte da creditori rimasti chirografari invece decadono con l’esdebitazione (perché il credito sottostante è estinto). È un tema un po’ tecnico, ma sì: se tutto va come previsto, i tuoi beni residui usciranno “puliti” dalle garanzie quando hai onorato la quota dovuta ai garantiti.

Esempio Pratico di Concordato Minore

Per comprendere in maniera concreta come funziona un concordato minore, facciamo una breve simulazione pratica basata su un caso ipotetico (ispirato a vicende reali, con dati semplificati):

Scenario: Mario è un artigiano edile titolare di una ditta individuale. Negli ultimi anni ha accumulato debiti per: €50.000 con la banca (prestito aziendale), €30.000 di fornitori non pagati, €60.000 di cartelle esattoriali (IVA, INPS e IRPEF arretrate), €10.000 di bollette e spese varie. Totale debiti: €150.000. Ha già subito un pignoramento del conto (andato a vuoto perché c’erano poche centinaia di euro) e ha ricevuto un preavviso di iscrizione ipoteca sulla casa da Agenzia Entrate Riscossione. Il suo patrimonio consiste in una casa di abitazione del valore di circa €120.000 su cui grava un’ipoteca volontaria della banca per il prestito (residuo debito €50.000) e in un furgone da lavoro (valore €5.000). Mario è sposato, con moglie casalinga e due figli. Il suo reddito attuale è basso perché ha perso alcuni appalti: guadagna circa €1.500 al mese netti. Con questi soldi a malapena riesce a mantenere la famiglia. È chiaramente sovraindebitato, non potrebbe mai pagare €150.000 di debiti.

Soluzione concordataria: Mario si rivolge all’Avv. Monardo per una consulenza. Dopo aver esaminato la situazione, si opta per un concordato minore in continuità: Mario continuerà la sua attività di artigiano edile e destinerà ai creditori una parte dei profitti futuri, evitando però di perdere la casa. L’avvocato, insieme a un commercialista OCC, elabora un piano su 5 anni che prevede: – Mario terrà la casa e continuerà a pagare le rate del mutuo ipotecario della banca (mutuo che aveva sul prestito) regolarmente alle scadenze originarie. Ha alcune rate scadute (€5.000) che grazie all’ausilio dell’avvocato ottiene di poter versare immediatamente (lo aiuta il fratello con un piccolo prestito). Così la banca è in pari col mutuo e Mario riprende a pagare le rate mensili di €500. L’OCC attesta che la casa vale abbastanza da coprire il debito residuo e che gli altri creditori non subiscono danno da ciò (in liquidazione avrebbero preso briciole comunque, e almeno così Mario ha un tetto e può lavorare meglio) . La banca quindi fuori dal concordato viene pagata integralmente ma dilazionata in 10 anni restanti di mutuo. – Per gli altri creditori, Mario prevede di mettere a disposizione: il furgone verrà venduto e frutterà €5.000; inoltre, l’attività lavorativa di Mario produrrà utili che egli si impegna a versare ai creditori nella misura di €500 al mese per 5 anni (in pratica €30.000 in 5 anni). Infine il fratello di Mario (che lo supporta) apporterà €10.000 subito come finanza esterna. Quindi il “monte risorse” del concordato è: €5.000 + €30.000 + €10.000 = €45.000. – Il Fisco (Agenzia Entrate Riscossione) ha un credito di €60.000 composto da €20.000 di IVA, €15.000 di contributi INPS, €10.000 di IRPEF ritenute, e €15.000 tra sanzioni e interessi vari. La proposta di transazione fiscale è: pagamento integrale della quota IVA (€20k) e dei contributi (€15k) ma senza sanzioni né interessi; stralcio del 100% delle sanzioni e interessi (€15k) e pagamento al 5% dell’IRPEF (€500 su €10k, motivato da mancanza attivo). In totale al Fisco andrebbero circa €35.500, pari al 59% del suo credito. L’OCC verifica che in una liquidazione forzata della casa e beni il Fisco – essendo chirografario su quasi tutto – non prenderebbe nulla (perché la banca col mutuo mangerebbe gran parte del ricavato della casa); dunque quel 59% è infinitamente superiore allo scenario alternativo. – I fornitori chirografari (€30k) e altri creditori vari (€10k) ricevono il restante delle risorse proporzionalmente: stimando che tolti i €35.5k al Fisco, restano circa €9.5k da distribuire, avranno circa il 25% dei loro crediti. (In realtà in piano si può fare anche classi: ad esempio fornitori al 30%, altri al 10%, ma supponiamo equamente 25%). – Si costituiscono due classi: Classe 1 – crediti privilegiati pubblici (Erario e INPS) che accettano la transazione come sopra; Classe 2 – chirografari (fornitori, vari). – Mario chiede ed ottiene dal tribunale la protezione: nessuno può pignorare nulla in attesa dell’omologa. L’ipoteca minacciata dal Fisco non viene iscritta perché il giudice lo ha vietato nelle misure protettive. Mario intanto continua a lavorare, trovando anche nuovi clienti (facilitato dal fatto che non ha più il conto bloccato e ha liquidità per comprare materiali, grazie al fratello). – I creditori votano: la banca ipotecaria non vota (è soddisfatta fuori piano al 100%), il Fisco (classe 1) vota perché vede di incassare più della liquidazione (anche grazie al lavoro di convincimento svolto dall’Avv. Monardo e OCC in incontri prima del voto). Fornitori (classe 2): uno grande vota sì, alcuni piccoli non rispondono nemmeno (contano come astenuti, quindi non contrari). Si supera la maggioranza richiesta abbondantemente (tra Fisco e maggior fornitore c’è >60% dei crediti). – Il tribunale in sede di omologa verifica regolarità e convenienza: tutto ok, nessuno fa opposizione (perché la proposta è stata calibrata bene, tutti abbastanza soddisfatti – certo rinunciano a qualcosa, ma vedono che Mario ha fatto sacrifici genuini). Viene omologato il concordato. – Post omologa: Mario vende il furgone e ricava €5k che versa subito ai creditori secondo il piano (distribuiti pro quota). Il fratello versa i €10k promessi. Mario mensilmente paga €500 all’OCC che li suddivide secondo il piano ai creditori delle due classi (principalmente al Fisco finché non raggiunge i €35.5k, il resto ai fornitori). Mario continua a pagare regolarmente il mutuo casa alla banca fuori piano. Dopo 5 anni di pagamenti puntuali, Mario ha versato i €30k previsti. L’OCC redige il rendiconto finale: Mario ha adempiuto esattamente. Il giudice approva e dichiara esdebitato Mario da ogni ulteriore obbligo. I fornitori e il Fisco non possono più avanzare pretese per le somme non pagate (si chiude lì). Mario conserva la sua casa (ormai quasi finito di pagare il mutuo) senza ipoteche nuove (quella della banca rimane finché non finisce il mutuo, ma è ok). L’ipoteca minacciata dal Fisco non è mai stata iscritta e ora non potrà più esserlo. La sua attività è ancora operativa e anzi ripresa grazie alla serenità conquistata. – In totale, Mario ha pagato circa €45k su €150k di debiti originari (30%), e ha potuto andare avanti. I creditori hanno ottenuto quello che poteva essere ragionevolmente estratto (in liquidazione avrebbero preso molto meno: la casa 120k venduta forzosamente magari 80k, prima banca 50k, restanti 30k a Fisco e nulla ai fornitori, più costi; qui invece il Fisco ha preso 35k, fornitori quasi 10k – più di zero). Tutti escono meglio di alternative peggiori.

Questo esempio semplificato mostra come il concordato minore distribuisce lo sforzo: Mario ha dovuto impegnare i suoi futuri guadagni per 5 anni e far partecipare un familiare, ma in cambio ha salvato la casa e ridotto i debiti di 2/3. Il Fisco ha rinunciato a sanzioni e qualcosa di imposte, ma ha incassato in tempi certi buona parte del dovuto. La banca ha mantenuto il rapporto ed evitato una sofferenza integrale (continua a incassare il mutuo). I fornitori almeno hanno recuperato un quarto del loro credito senza dover inseguire con cause un artigiano insolvente. È il classico win-win parziale di un buon concordato.

Naturalmente ogni caso ha le sue peculiarità: se Mario non avesse avuto il fratello, magari il piano sarebbe stato meno generoso e il Fisco avrebbe detto no – e allora il giudice avrebbe dovuto valutare l’omologa lo stesso, forse chiedendo a Mario di alzare un filo l’offerta. Oppure se Mario avesse voluto vendere la casa invece di tenersela, il piano sarebbe diventato liquidatorio, richiedendo un acquirente ma risolvendo prima il debito. Qui entra in gioco la competenza del team legale: modulare la soluzione migliore bilanciando interessi personali e creditori.

Conclusione

In conclusione, abbiamo visto come il concordato minore rappresenti nel 2026 uno strumento fondamentale e moderno per affrontare situazioni di sovraindebitamento in modo ordinato, equo e sostenibile. Questo lungo percorso di analisi ci ha permesso di evidenziare i punti chiave e il valore delle difese legali disponibili per il debitore:

  • Riassumendo i concetti principali, il concordato minore consente al debitore non fallibile di attivarsi proattivamente per risolvere la propria crisi, evitando il caos dei pignoramenti multipli e soprattutto ottenendo, a fine percorso, la liberazione dai debiti residui (esdebitazione). Abbiamo sottolineato l’importanza di rispettare le regole normative (dalle prelazioni ai requisiti di accesso) e di sfruttare le opportunità offerte dalla legge (come la recente tutela dell’abitazione principale e il cram-down fiscale) per massimizzare le chance di omologazione . Le pronunce giurisprudenziali più aggiornate, come quelle della Cassazione nel 2025, tracciano un alveo sicuro entro cui muoversi – per esempio rammentando che non si possono penalizzare ingiustificatamente alcuni creditori rispetto ad altri , o chiarendo chi può fare reclamo – elementi che il professionista deve tenere a mente nella strategia.
  • Dall’urgenza di agire tempestivamente (appena ricevuti atti come cartelle o precetti) alla corretta pianificazione passo-passo della procedura (dalla raccolta documenti all’esecuzione del piano), abbiamo visto come ogni fase presenti ostacoli e soluzioni. Il valore aggiunto di muoversi con cognizione di causa sta proprio nell’evitare errori comuni che potrebbero compromettere tutto: atti in frode, ritardi, proposte incoerenti. Viceversa, con un approccio difensivo ben orchestrato, il debitore può passare da una posizione di paura e passività a una di controllo attivo del proprio destino finanziario.
  • Agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista qualificato è determinante. Un cittadino da solo difficilmente può districarsi tra norme, creditori e tribunali: rivolgersi a un avvocato esperto sin dai primi segnali di crisi consente di imbastire subito le difese: dalla sospensione immediata delle azioni esecutive (anche tramite provvedimenti d’urgenza se necessario) all’eventuale impugnazione degli atti più deboli, fino alla predisposizione di un piano di concordato calibrato. Il tempo è denaro, e mai come qui il detto è vero: intervenire prima che scadano i termini di opposizione o prima che un creditore avvii un fallimento (liquidazione giudiziale) può fare la differenza tra subire le azioni altrui e guidare una soluzione.
  • Abbiamo posto l’accento sulle competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff, che riuniscono in sé tutte le professionalità necessarie (legali e aziendali) per affrontare queste situazioni. Come cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, l’Avv. Monardo conosce perfettamente i meccanismi tecnici e le ultime evoluzioni normative . La sua esperienza nel diritto bancario e tributario significa che saprà come trattare con banche e Agenzia Entrate Riscossione – spesso i creditori più ostici – parlandone “lo stesso linguaggio” tecnico. Coordinando anche commercialisti, può analizzare i bilanci e i flussi economici del debitore per costruire piani credibili e ben attestati. Non da ultimo, la qualifica di esperto negoziatore lo rende abile anche nelle trattative stragiudiziali: prima di scendere in campo giudiziario, tenterà ogni soluzione di buon senso (come un saldo e stralcio mirato o una dilazione extra-giudiziale), così da riservare il concordato solo se veramente necessario. E se necessario, sarà pronto a difendere il cliente in tribunale con determinazione e competenza.

In un periodo storico ancora segnato dalle difficoltà economiche post-pandemia e dalle incertezze dei mercati, molti imprenditori e cittadini si trovano schiacciati dai debiti senza colpa grave. La normativa sul sovraindebitamento, continuamente migliorata, è lì per offrire una mano tesa – una seconda opportunità – ma va afferrata nel modo giusto. Il messaggio finale per il lettore indebitato è chiaro: non sei solo, non sei il primo a passare da questa strada e una via d’uscita legale e dignitosa esiste. L’importante è agire con consapevolezza e con l’aiuto giusto.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive. Che si tratti di bloccare un pignoramento imminente, di trattare un saldo e stralcio o di costruire un concordato minore su misura, la loro esperienza sarà la tua migliore alleata per tornare finanziariamente libero e guardare al futuro con serenità. Non aspettare oltre – ogni giorno di ritardo potrebbe costare opportunità preziose: prendi in mano la tua situazione oggi stesso con l’aiuto di professionisti competenti!

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!