Come Difendersi Da Un Pignoramento Presso Terzi: Guida Legale Professionale

Introduzione

Il pignoramento presso terzi è una delle procedure esecutive più temute dai debitori, perché permette al creditore di aggredire direttamente somme e beni dovuti al debitore da soggetti terzi (come banche, datori di lavoro, INPS) . Si tratta di una situazione urgente e delicata: un errore o un ritardo nell’agire può portare al blocco del conto corrente o al prelievo forzoso di stipendio e pensione, con gravi rischi per la stabilità economica personale e familiare. Perché è importante difendersi tempestivamente? Perché anche un piccolo inadempimento può trasformarsi in un blocco finanziario totale, e molti debitori sottovalutano i termini stretti e le opportunità di opposizione previste dalla legge, commettendo errori fatali (come ignorare l’atto o perdere le scadenze per impugnarlo). Questa guida offre soluzioni legali concrete e aggiornate per reagire efficacemente: esamineremo le procedure passo-passo dopo la notifica, i termini e diritti del debitore, le principali strategie di difesa legale (ricorsi, sospensioni, opposizioni) e gli strumenti alternativi come piani di rientro, rateizzazioni e procedure da sovraindebitamento. Il tutto con un taglio pratico e professionale, dal punto di vista di chi deve tutelarsi da un’esecuzione forzata aggressiva.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Per capire come difendersi efficacemente, occorre prima inquadrare il contesto normativo del pignoramento presso terzi e le più recenti pronunce giurisprudenziali in materia. La disciplina fondamentale si rinviene nel Codice di procedura civile (c.p.c.) agli articoli 543 e seguenti, che regolano l’espropriazione forzata di crediti verso terzi in generale . In parallelo, quando il creditore procedente è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AE-R) – ossia il Fisco che riscuote tributi e multe impagate – si applicano anche norme speciali contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in particolare agli articoli 72, 72-bis e 72-ter . Queste norme speciali introducono un “pignoramento esattoriale” semplificato, pensato per accelerare la riscossione senza l’intervento iniziale del giudice .

Nel corso degli anni recenti vi sono state riforme legislative importanti. Ad esempio, con il D.L. 193/2016 (conv. in L. 225/2016) è stata soppressa Equitalia e istituita l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), introducendo procedure di riscossione più rapide . Più di recente, la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha apportato ulteriori innovazioni: ha esteso il cosiddetto “accertamento esecutivo” (dove molti avvisi di accertamento fiscali valgono direttamente come titolo esecutivo trascorsi 60 giorni, senza necessità di cartella) anche a vari tributi locali, e ha previsto per i Comuni dei pignoramenti “sprint” più veloci in ambito locale . Ciò significa che il Fisco oggi può agire in tempi stretti: un avviso di accertamento non impugnato diventa esecutivo e, passati i termini di legge, può sfociare direttamente in un pignoramento presso terzi, abbreviando i tempi. Questa evoluzione normativa rende ancor più urgente per il contribuente attivarsi prontamente ai primi segni di riscossione coattiva.

Parallelamente, la giurisprudenza – in particolare le sentenze della Corte di Cassazione – ha chiarito molti aspetti applicativi, offrendo spunti essenziali per la difesa del debitore. Ad esempio, la Cassazione ha stabilito che la mancata notifica dell’atto di pignoramento al debitore comporta l’inesistenza dell’intera procedura esecutiva . In altre parole, se il pignoramento presso terzi viene notificato solo al terzo (es. la banca) ma non anche al debitore, l’esecuzione è giuridicamente inesistente e va annullata . Su questo punto, una sentenza recentissima – Cass. civ. Sez. III n. 32804/2023 – ha confermato che l’omessa notifica al debitore invalida il pignoramento, offrendo dunque un fondamentale appiglio difensivo .

Un altro tema affrontato dai giudici riguarda i limiti del pignoramento su conti cointestati. Spesso la banca, per prudenza, blocca l’intero saldo se uno dei cointestatari è debitore. Tuttavia, la Cassazione (ord. n. 7873/2020) ha chiarito che, pur essendoci un vincolo formale sull’intero conto, in concreto il pignoramento colpisce solo la quota parte di spettanza del debitore, presumibilmente il 50% in caso di due cointestatari . Il contitolare non debitore potrà far valere i propri diritti (ad esempio con un’opposizione di terzo) per liberare la propria metà delle somme. Anche su questo aspetto, dunque, esiste tutela: il creditore non può appropriarsi di somme che appartengono ad altri soggetti estranei al debito.

In materia di pignoramento esattoriale (quello avviato dall’Agenzia Riscossione), una questione rimasta a lungo dibattuta era la durata del vincolo sul conto corrente quando al momento della notifica il conto non contiene fondi sufficienti. La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 28520/2025, ha ora chiarito che nel pignoramento speciale ex art. 72-bis DPR 602/1973 il vincolo permane per tutto il periodo di 60 giorni dalla notifica dell’ordine al terzo, indipendentemente da quando il terzo effettua il primo pagamento . Ciò significa che anche le somme accreditate dopo la notifica, entro quel termine di 60 giorni, devono essere bloccate e versate al concessionario, purché derivino da rapporti già esistenti al momento del pignoramento (ad es. il saldo di conto corrente, che include eventuali futuri accrediti di stipendio) . Questo principio rafforza l’efficacia del pignoramento fiscale: se il conto era vuoto o con poco saldo al momento dell’atto, ma nei due mesi successivi vi affluiscono stipendi o altre entrate, la banca deve accantonarli e girarli al Fisco fino a concorrenza del debito. Il vincolo di 60 giorni (il cosiddetto “spatium deliberandi” concesso al terzo) rappresenta dunque la “vita utile” del pignoramento esattoriale . Per il debitore, ciò implica che non basta aver momentaneamente il conto vuoto: entro due mesi eventuali entrate sono a rischio, a meno che non si riesca a sospendere o far caducare l’atto in tempo.

Da citare infine un intervento normativo-giurisprudenziale di rilievo per la tutela del minimo vitale: dal 2022 è stata elevata la soglia di impignorabilità delle pensioni. La legge di conversione del Decreto Aiuti-bis (L. 142/2022) ha modificato l’art. 545 c.p.c. stabilendo che le pensioni non possono essere pignorate per la parte corrispondente a due volte l’assegno sociale, e comunque non meno di 1.000 € . In pratica, dal 22 settembre 2022 il “minimo vitale” per qualsiasi pensionato è 1.000 €: quella cifra resta intoccabile, e solo l’eventuale eccedenza può essere aggredita nella misura di legge . La Corte Costituzionale aveva già in passato avallato la ragionevolezza del limite del quinto sullo stipendio/pensione, purché sia garantita una quota adeguata al sostentamento (80% circa) . Con la novella del 2022 si è reso il meccanismo ancora più protettivo per i pensionati a basso reddito, tenendo conto anche dell’aumento del costo della vita. Questo aggiornamento va tenuto a mente perché incide sui calcoli di pignorabilità e può costituire motivo di contestazione se non rispettato.

Riassumendo, il quadro normativo attuale offre da un lato al creditore (specie se erariale) strumenti potenti e veloci per colpire i beni presso terzi, ma dall’altro prevede importanti tutele per il debitore, rafforzate da interpretazioni giurisprudenziali favorevoli. Nei paragrafi seguenti vedremo passo dopo passo come si svolge un pignoramento presso terzi, quali sono i diritti del debitore in ogni fase e come esercitare le difese legali più efficaci per bloccare o limitare l’esecuzione.

Procedura del pignoramento presso terzi: passo dopo passo

Affrontiamo ora in dettaglio il funzionamento pratico del pignoramento presso terzi, distinguendo tra la procedura ordinaria (quella dei creditori privati) e la procedura esattoriale utilizzata dall’Agente della Riscossione. Comprendere i passaggi è fondamentale per sapere quando e come intervenire in propria difesa.

Pignoramento presso terzi ordinario (creditori privati)

  1. Titolo esecutivo e precetto: ogni esecuzione forzata parte da un titolo esecutivo, cioè un documento che accerta l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile. Può trattarsi di una sentenza passata in giudicato, di un decreto ingiuntivo non opposto, di una scrittura privata autenticata (come un mutuo bancario) o di una cartella esattoriale (per i tributi). In ambito privato, ottenuto il titolo, il creditore notifica al debitore un atto di precetto, ossia un’intimazione formale a pagare entro un termine non inferiore a 10 giorni (art. 480 c.p.c.). Il precetto avverte che, in mancanza di pagamento, si procederà ad esecuzione forzata. Per il debitore, questo è un primo campanello d’allarme: ignorare il precetto significa spalancare la porta al successivo pignoramento. Se ci sono ragioni per contestarlo (ad es. il debito è già pagato o rateizzato, oppure il titolo è invalido), è possibile proporre subito opposizione al precetto per bloccare tutto prima che inizi l’esecuzione.
  2. Notifica dell’atto di pignoramento presso terzi: trascorso inutilmente il termine del precetto, il creditore può procedere. Chiederà all’Ufficiale Giudiziario di notificare un atto di pignoramento al terzo debitore (es: la banca presso cui il debitore ha il conto, l’azienda datrice di lavoro, l’INPS per la pensione) e al debitore stesso. L’atto di pignoramento presso terzi, previsto dall’art. 543 c.p.c., contiene diversi elementi obbligatori: i dati delle parti, la descrizione del titolo esecutivo e del precetto, l’indicazione dettagliata delle somme dovute (capitale, interessi, spese) e soprattutto l’ingiunzione al terzo di non disporre delle somme dovute al debitore fino a concorrenza del credito pignorato . In pratica, ad esempio, la banca riceve l’ordine di congelare i conti del debitore fino all’importo indicato, oppure il datore di lavoro di accantonare una quota dello stipendio. L’atto contiene inoltre la citazione per un’udienza davanti al Giudice (Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale) in cui il terzo dovrà dichiarare quali somme o beni detiene del debitore. Nel pignoramento ordinario è prevista dunque un’udienza di comparizione, diversamente dal pignoramento esattoriale dove questa fase iniziale è bypassata .
  3. Effetti del pignoramento e obblighi del terzo: dal momento in cui riceve la notifica, il terzo è legalmente obbligato a eseguire quanto intimato. La banca deve immediatamente bloccare il conto corrente del debitore fino all’importo indicato nell’atto (il cosiddetto “saldo attivo” pignorato). Analogamente, il datore di lavoro dovrà trattenere dalla busta paga le quote pignorate e non versarle al dipendente. Se il terzo non ottempera, rischia grosso: il creditore può chiedere al giudice di condannare il terzo al pagamento diretto (accertamento dell’obbligo del terzo). In altre parole, il terzo distratto può diventare personalmente debitore verso il creditore procedente, venendo chiamato a pagare di tasca propria per non aver bloccato le somme dovute. Per questo, in pratica, banche e aziende sono molto caute: congelano subito tutto ciò che è necessario, talvolta anche oltre il dovuto per eccesso di zelo (ad es. una banca può bloccare l’intero saldo conto anche se superiore al debito, salvo poi rilasciare l’eccedenza una volta definita la procedura).
  4. Dichiarazione del terzo e udienza: all’udienza fissata nell’atto (solitamente dopo alcune settimane dalla notifica), il terzo dovrà rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. sulla posizione debitoria verso il debitore. In molti tribunali oggi il terzo può anche inviare una dichiarazione scritta anticipatamente (via raccomandata o PEC) evitando di comparire di persona. Se il terzo conferma di detenere somme del debitore, ad esempio dichiarando “il conto X intestato al debitore ha un saldo di €…, di cui si congela l’importo di €… come da atto” oppure “verso il debitore ho un obbligo di pagamento stipendio netto mensile di €…, non ci sono altre trattenute in corso”, allora la procedura può proseguire spedita. Il Giudice dell’Esecuzione (G.E.) emana un’ordinanza di assegnazione in favore del creditore (art. 553 c.p.c.), con cui dispone che le somme pignorate vengano definitivamente assegnate al creditore fino a soddisfacimento del credito. Se invece il terzo dichiara di non avere nulla (es: “il debitore non ha conti qui” oppure “non gli dobbiamo nulla”), il creditore può contestare e chiedere un accertamento, ma nell’immediato il giudice potrebbe chiudere la procedura con esito negativo. In caso di mancata comparizione o mancata dichiarazione del terzo, la legge prevede un meccanismo particolare: in passato si riteneva che il silenzio del terzo potesse valere come ammissione del debito (ficta confessio), ma la normativa è stata riformata. Oggi, se il terzo non risponde, il giudice fissa una nuova udienza e, persistendo l’inerzia, può emettere un’ordinanza di pagamento nei limiti di quanto documentato dal creditore (art. 548 c.p.c., come modificato dal 2021). Tuttavia, per tutelare il terzo da attribuzioni eccessive, la prassi è diventata più cauta: si cerca di ottenere in qualche modo la risposta, e solo in ultima istanza si procede d’ufficio. In ogni caso, per il debitore il momento cruciale è prima che il giudice assegni le somme: entro tale fase occorre attivarsi con eventuali opposizioni o soluzioni, perché dopo l’ordinanza di assegnazione le somme pignorate passano al creditore in via definitiva.
  5. Assegnazione e pagamento al creditore: emessa l’ordinanza di assegnazione, il terzo è autorizzato (anzi obbligato) a versare al creditore le somme dovute. Ad esempio la banca sbloccherà i fondi e li trasferirà sul conto del creditore fino all’importo stabilito, oppure il datore di lavoro inizierà a versare la quota mensile direttamente al creditore procedente. Se il credito del creditore è integralmente soddisfatto, l’esecuzione si chiude lì. Se invece il credito è maggiore (es. si assegnano i soldi sul conto ma non bastano a coprire tutto il debito), il creditore potrà proseguire su altri beni o chiedere il pignoramento di ulteriori importi futuri (ad es. continuare a prelevare dalle buste paga successive, fino a estinzione del debito, nei limiti di legge).

Vale la pena notare che in ogni momento prima dell’assegnazione il debitore può evitare il peggio pagando spontaneamente. Se il debitore salda il debito (o trova un accordo col creditore) dopo il pignoramento ma prima che i soldi vengano girati, il creditore dovrà dichiarare al giudice l’avvenuto pagamento e la procedura si estingue. In tal caso, le somme eventualmente bloccate tornano nella disponibilità del debitore. Questa è sempre un’opzione da valutare: a volte, trovandosi col conto bloccato, il debitore preferisce reperire le risorse (anche chiedendo un aiuto familiare) per pagare subito ed evitare l’esecuzione, soprattutto quando il debito non è troppo elevato. Ma quando ciò non è possibile, occorre passare alle strategie difensive formali, di cui diremo oltre.

Pignoramento esattoriale (Agenzia Entrate-Riscossione)

Passiamo ora alla procedura particolare utilizzata dall’Agente della Riscossione (oggi AdER) per i debiti fiscali o assimilati (cartelle esattoriali per tasse, multe, contributi previdenziali). Questa procedura differisce dall’ordinaria per tempi e modalità, essendo concepita per accelerare il recupero delle somme dovute all’Erario.

  1. Titolo esecutivo “speciale”: in ambito fiscale il titolo esecutivo classico è la cartella di pagamento notificata al contribuente, contenente l’ingiunzione a pagare entro 60 giorni. Se la cartella non viene pagata né impugnata nei termini, diventa definitiva e legittima l’esecuzione. Negli ultimi anni, per molti tributi erariali come IRPEF e IVA, è stato introdotto l’accertamento esecutivo: l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, se non contestato entro 60 giorni, acquista esso stesso efficacia esecutiva, rendendo superflua la successiva cartella . Dal 2020 questa modalità è operativa per tributi statali, e dal 2025 – come detto – è stata estesa anche ad alcuni tributi locali . In sostanza, il Fisco ha semplificato: ti notifica un avviso, se non fai ricorso diventa esecutivo e, passato il termine, il passo successivo può già essere il pignoramento. Attenzione: senza un valido titolo esecutivo (cartella definitiva o avviso non impugnato) qualsiasi atto di pignoramento sarebbe nullo . Quindi, la prima verifica difensiva è sempre controllare se tutti gli atti presupposti sono regolari e notificati correttamente.
  2. Decorrenza dei termini di legge: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, una volta in possesso di un titolo esecutivo, deve comunque attendere alcuni termini prima di pignorare. Normalmente, dopo la notifica della cartella si attendono 60 giorni (termine concesso al contribuente per pagare o proporre ricorso); dopo un avviso di accertamento esecutivo, se non pagato, in genere l’ente impositore iscrive a ruolo e si attende un ulteriore breve termine (talora 30 giorni dall’intimazione di pagamento). Inoltre, esistono prassi “di garanzia”: ad esempio, per debiti sotto €1.000 l’Agente della Riscossione adotta una sorta di “tregua”, attendendo 120 giorni e inviando solleciti prima di procedere con misure esecutive o cautelari . Queste prassi discendono da norme interne e direttive di legge volte a evitare azioni esecutive sproporzionate per importi minimi. Tuttavia, trascorsi i termini di rito, se il debitore non ha pagato né ottenuto provvedimenti sospensivi, la macchina esecutiva può partire.
  3. Ordine di pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/1973: l’atto iniziale del pignoramento esattoriale è l’“ordine di pagamento diretto” emesso dall’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 72-bis del DPR 602/1973 . Questo atto sostituisce la citazione in udienza prevista dall’art. 543 c.p.c., rendendo la procedura molto più rapida . In pratica, AdER redige un provvedimento amministrativo di pignoramento (non serve l’Ufficiale Giudiziario né un’autorizzazione del giudice) e lo notifica contemporaneamente al terzo e al debitore . L’ordine ingiunge al terzo (banca, datore di lavoro, ecc.) di non disporre delle somme del debitore e di versarle direttamente all’Agente della Riscossione, fino a concorrenza del debito indicato . Nell’atto sono elencati il dettaglio delle cartelle/avvisi non pagati, l’importo totale dovuto comprensivo di interessi di mora e compensi di riscossione, e la citazione delle norme (art. 72-bis) che autorizzano questa forma di pignoramento. Non viene preceduto da precetto, né è fissata un’udienza iniziale: è un atto unilaterale che di per sé vincola le somme. Importante: dal 2017 una modifica normativa (art. 72-bis, co.1-bis) ha previsto che tale atto non necessita di firma autografa dell’ufficiale della riscossione, potendo essere generato in formato digitale . Ciò ha creato discussioni, ma è generalmente ritenuto valido. Naturalmente, l’atto deve comunque essere notificato regolarmente al debitore, pena la sua inefficacia (come già ricordato sopra).
  4. Effetti immediati e obblighi del terzo: appena riceve l’ordine di pignoramento, il terzo pignorato è tenuto a eseguire esattamente quanto indicato. La banca dovrà congelare l’importo indicato su eventuali conti del debitore (in genere bloccano l’intera giacenza fino a copertura del dovuto) . Il datore di lavoro dovrà iniziare ad accantonare dalle spettanze del debitore la quota pignorata secondo i limiti di legge. In particolare, l’art. 72-bis rinvia implicitamente agli obblighi previsti dall’art. 546 c.p.c.: il terzo che non ottempera può essere ritenuto responsabile del pagamento diretto verso l’Agente della Riscossione . L’art. 72, comma 2, DPR 602/1973 prevede addirittura sanzioni a carico del terzo che non esegue il blocco (nel caso di pubbliche amministrazioni, il funzionario inadempiente ne risponde). Insomma, anche qui il terzo rischia grosso se ignora l’ordine del Fisco. Non a caso, le banche in presenza di pignoramenti esattoriali adottano misure conservative drastiche: di solito bloccano tutto il saldo disponibile al momento, anche se superiore al debito, per poi attendere istruzioni . Questo può creare al debitore disagi notevoli (conto interamente bloccato), ma è prassi diffusa per evitare contestazioni. Se ad esempio sul conto ci sono €10.000 e il debito è €5.000, la banca potrebbe temporaneamente vincolare tutti €10.000; successivamente, chiarito che solo €5.000 servono, ne svincolerà €5.000. È importante sapere che questo overblocking non significa che perderete automaticamente tutto il saldo eccedente: è una precauzione, contestabile se diventa eccessivamente penalizzante.
  5. Dichiarazione del terzo e assegnazione delle somme: a differenza del pignoramento ordinario, non c’è una vera udienza immediata in tribunale. L’art. 72-bis configura una procedura amministrativa: il terzo pignorato deve comunicare per iscritto all’Agente della Riscossione quali somme detiene del debitore . Ad esempio, la banca risponderà indicando il saldo del conto al momento e l’eventuale arrivo di bonifici successivi; il datore di lavoro comunicherà l’importo dello stipendio e la quota accantonabile mensilmente. Nel frattempo, decorrono eventuali termini dati nell’atto (spesso l’atto chiede al terzo di versare le somme decorsi 60 giorni, se trattasi di crediti futuri periodici). Trascorso un certo tempo, l’Agente della Riscossione può procedere a consolidare il risultato: in base all’art. 72-bis, ottenute le dichiarazioni del terzo, l’Agente può chiedere al Giudice dell’Esecuzione l’ordinanza di assegnazione delle somme . In pratica, pur non essendoci udienza di comparizione, serve comunque un intervento finale del giudice per trasferire giuridicamente le somme al creditore pubblico. Questo passaggio avviene di solito dopo 60 giorni dalla notifica, o dopo che il terzo ha versato quanto dovuto per quel periodo. Ad esempio, nel caso di un conto corrente, spesso l’AdER aspetta 60 giorni per catturare anche eventuali accrediti sopravvenuti (come chiarito dalla Cassazione n. 28520/2025 sopra menzionata) e poi chiede al giudice di emettere l’ordinanza che assegna tutte le somme accantonate. Se invece il debitore paga spontaneamente prima di tale ordinanza (ad esempio aderendo a una rateizzazione o rottamazione), AdER ne prende atto e la procedura non viene perfezionata (si estingue).

In sintesi, il pignoramento esattoriale è più rapido perché salta la fase del precetto e della citazione in udienza: con un solo atto l’Agenzia blocca i crediti del debitore. Tuttavia, i diritti fondamentali del debitore restano: l’obbligo di notifica anche a lui (se manca, l’atto è inesistente ), il rispetto dei limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni (art. 545 c.p.c. e art. 72-ter DPR 602/73) e la possibilità di presentare opposizione al giudice competente. Vediamo nel prossimo capitolo proprio i limiti e i diritti che il debitore conserva e come può attivarli.

Diritti del debitore: limiti di pignorabilità e tutele fondamentali

Anche se subire un pignoramento può far sentire impotenti, la legge prevede una serie di garanzie a tutela del debitore. Queste servono ad evitare che l’esecuzione forzata leda la dignità e i mezzi di sostentamento della persona. È fondamentale conoscerle, sia per verificare che il creditore le abbia rispettate (in caso contrario l’atto è contestabile), sia per sapere quali somme non possono esserti sottratte.

1. Limiti su stipendi, salari e pensioni – il “minimo vitale”: l’art. 545 c.p.c. stabilisce che i crediti da lavoro dipendente o da pensione sono pignorabili solo in parte, lasciando al debitore una somma minima indispensabile. In generale (per crediti ordinari), la quota pignorabile è al massimo 1/5 (20%) del netto mensile . Questo significa che almeno l’80% dello stipendio o pensione resta al debitore. Tuttavia, se ci sono pignoramenti per alimenti (assegni di mantenimento) o tributi in contemporanea, la legge prevede percentuali differenti e un limite complessivo del 50% del netto (ad esempio, stipendi già gravati da alimenti possono subire al massimo un ulteriore quinto per altri crediti, così che metà rimane sempre intoccabile). Un recente intervento ha reso ancor più favorevole il minimo vitale sulle pensioni: come accennato, dal 2022 la soglia impignorabile è due volte l’assegno sociale, e comunque non meno di €1.000 . Dunque, per un pensionato, se percepisce €1.000 mensili, nulla di quella pensione può essere toccato dai creditori; se prende €1.500, solo su €500 (eccedenza oltre 1000) si può calcolare il quinto. Questo vale sia nei pignoramenti ordinari che in quelli fiscali, poiché l’art. 72-ter DPR 602/73 richiama proprio tali limiti .

2. Ultima mensilità e somme già accreditate in conto: un’altra protezione importante introdotta dal D.Lgs. 83/2015 riguarda le somme da stipendio/pensione già accreditate sul conto corrente del debitore prima del pignoramento. Se, ad esempio, il debitore ha appena ricevuto lo stipendio sul conto e il giorno dopo arriva il pignoramento in banca, la legge tutela quel importo recente. In base all’art. 545, commi 7 e 8 c.p.c., le somme da lavoro o pensione accreditate prima del pignoramento sul conto possono essere bloccate solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale . Tradotto in cifre, siccome l’assegno sociale è circa €534 nel 2024, il triplo è circa €1.602: fino a tale cifra, l’ultimo accredito stipendiale è impignorabile. Quindi, se sul conto al momento del pignoramento c’era l’ultimo stipendio di €1.500, la banca non può toccarlo affatto, perché rientra sotto la soglia (1.500 < 1.602). Se invece l’ultimo stipendio era, poniamo, €2.000, la parte fino a €1.602 resta libera e solo €398 possono essere pignorati . Attenzione: questo vale per ciò che era già sul conto. Per gli accrediti successivi alla notifica del pignoramento, invece, si applicano le quote ordinarie (tipicamente 1/5) . Ciò significa che se arriva un nuovo stipendio dopo che il conto è stato pignorato, di quella somma si potrà prelevare solo il 20%, lasciando il resto al debitore . In pratica, l’ultimo stipendio o pensione è sacro e resta al 100% al debitore, mentre i successivi subiscono il prelievo parziale. Questo meccanismo è valido anche per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione: l’art. 72-ter DPR 602/73 infatti conferma che sulle pensioni/stipendi accreditati sul conto prima vale la regola del triplo assegno sociale impignorabile .

3. Altri crediti o entrate: cosa dire di entrate diverse dallo stipendio? Ad esempio compensi di lavoro autonomo, rendite da affitto, redditi di impresa, depositi di risparmi. Su questi la legge non prevede percentuali protette, salvo specifiche eccezioni. Quindi, in mancanza di norme speciali, tali crediti sono pignorabili integralmente . Se sul conto hai €5.000 derivanti dalla vendita di un’auto o da risparmi accumulati, quella somma può essere interamente bloccata fino a concorrenza del debito. Fanno eccezione ovviamente somme che per legge sono impignorabili assolute, come ad esempio alcuni sussidi assistenziali, assegni familiari, pensioni di invalidità civile: queste provvidenze non possono essere pignorate nemmeno dai creditori (se ne eccepisce la natura impignorabile). Un altro esempio: l’assegno di mantenimento per i figli (stabilito dal giudice in sede di separazione) è impignorabile dai creditori del genitore che lo deve ricevere, in quanto destinato ai minori. In generale, ogni qualvolta si subisce un pignoramento di somme, è bene chiedersi “questa somma ha una destinazione o natura protetta?”: se sì, va segnalato al giudice per farla escludere.

4. Conti cointestati: caso spinoso ma frequente è il pignoramento di un conto corrente cointestato tra il debitore e un’altra persona (coniuge, convivente, parente). Il creditore può pignorare il conto anche se l’altro cointestatario è estraneo al debito? La legge (art. 599 c.p.c. e art. 1854 c.c.) consente il pignoramento di beni indivisi anche se non tutti i comproprietari sono debitori, ma con i dovuti correttivi. In pratica, si presume che sul conto cointestato le somme appartengano in parti uguali agli intestatari . Quindi, se Tizio e Caio hanno un conto cointestato con saldo €10.000 e solo Tizio è debitore, si presume che €5.000 siano di Tizio e €5.000 di Caio. Il creditore può notificare il pignoramento al conto (non ha obbligo di includere l’altro cointestatario), e la banca, come detto, bloccherà cautelativamente l’intero saldo . Però “il pignoramento avrà effetto solo limitatamente alla quota spettante al debitore” . Sarà poi compito del contitolare non debitore attivarsi con un’opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) per far dichiarare l’impignorabilità della propria quota . La Cassazione ha confermato questo principio: il creditore può pignorare l’intero conto per sicurezza, ma potrà ottenere solo la porzione di spettanza del debitore salvo prova contraria . Dunque, nel nostro esempio, Caio (non debitore) potrà chiedere al giudice di liberare i suoi €5.000, lasciando vincolati solo i €5.000 attribuibili a Tizio . Questa è una difesa importante per le famiglie: se un conto cointestato viene bloccato per intero, il coniuge innocente non perderà i propri risparmi, purché agisca legalmente per rivendicarli.

5. Termine di efficacia e decadenze: da ultimo, segnaliamo due aspetti temporali che possono venire in soccorso del debitore. Nel pignoramento ordinario, se tra la notifica al debitore e l’udienza di assegnazione passa più di 90 giorni senza che il creditore abbia fatto i passi dovuti, il pignoramento diventa inefficace (art. 497 c.p.c.). Nel pignoramento esattoriale, l’art. 50 DPR 602/1973 impone che l’esecuzione (iscrizione a ruolo) inizi entro 1 anno dalla notifica della cartella esattoriale; diversamente, quell’atto perde efficacia . Inoltre, dopo la notifica del pignoramento, l’Agente della Riscossione deve attivarsi presso il giudice per l’assegnazione in tempi non indefiniti. Se l’ente non procede, il debitore può eccepire la perdita di efficacia. Questi dettagli evidenziano che l’esecuzione non può restare sospesa a tempo indeterminato: ci sono scadenze che, se superate per inerzia del creditore, liberano il debitore. Far valere tali decadenze richiede di solito un’opposizione tecnica in tribunale, ma può risolvere il caso.

In conclusione, il debitore esecutato non è privo di diritti: stipendio e pensione protetti in quota (fino all’impignorabilità totale della minima parte), ultime mensilità intoccabili, soglie specifiche per pensionati, tutela delle quote di terzi estranei, scadenze perentorie per il creditore. Conoscere questi aspetti è il primo passo per attivare le difese legali appropriate che vediamo ora.

Difese e strategie legali contro il pignoramento

Di fronte a un pignoramento presso terzi già notificato, il debitore non è condannato a subirne passivamente le conseguenze: l’ordinamento mette a disposizione una serie di strumenti di difesa, sia giudiziali (opposizioni, istanze al giudice) sia stragiudiziali (accordi, piani di rientro), che possono annullare, sospendere o attenuare gli effetti dell’esecuzione. In questa sezione illustriamo come impugnare un pignoramento e quali strategie adottare, passo dopo passo.

Opposizioni al pignoramento: contestare in giudizio l’esecuzione

Le opposizioni sono i rimedi giudiziali previsti dal codice di procedura civile per reagire a un’esecuzione ritenuta illegittima o infondata. Si presentano con un atto di citazione o ricorso al tribunale (di solito al Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale competente) e mirano a far dichiarare dal giudice l’inefficacia o nullità dell’atto esecutivo viziato. Ecco le principali:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): serve a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione, ossia l’esistenza stessa del titolo o della pretesa. Si usa ad esempio se il debito non è dovuto (perché già pagato, prescritto, condonato) oppure se il titolo esecutivo è invalido. Nel caso di pignoramento presso terzi, un’opposizione ex 615 può sostenere ad esempio che il pignoramento è iniziato oltre i termini di legge (ad es. dopo un anno dalla cartella esattoriale, violando l’art. 50 DPR 602/73) , oppure che il creditore procedente non aveva un titolo esecutivo valido. Può essere proposta anche prima che inizi l’esecuzione (opposizione preventiva) per far accertare che nulla è dovuto. Se invece viene proposta dopo la notifica del pignoramento, occorre rispettare i termini di cui diremo oltre (spesso 20 giorni dall’atto).
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): è il rimedio per far valere vizi formali o procedurali degli atti dell’esecuzione. Nel nostro contesto, si utilizza per contestare irregolarità dell’atto di pignoramento presso terzi o degli atti preparatori (precetto, notifica del titolo). Alcuni esempi: il pignoramento non conteneva tutte le indicazioni obbligatorie (importo, estremi titolo) ed è quindi nullo ; oppure la notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento non è mai avvenuta, per cui manca un presupposto essenziale ; o ancora, il pignoramento viola i limiti di pignorabilità (es. ha pignorato più di 1/5 dello stipendio, oppure non ha rispettato la soglia impignorabile della pensione). Tutti questi sono motivi di opposizione ex art. 617. Attenzione ai termini: l’opposizione agli atti esecutivi va proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto che si vuole contestare (pignoramento, precetto, ecc.) . Se il vizio riguarda la notifica (mai avvenuta, o viziata) alcuni tribunali fanno decorrere il termine dalla scoperta effettiva dell’atto . In ogni caso è un termine breve e perentorio: occorre attivarsi subito. Competente è il Tribunale (Giudice dell’Esecuzione) e conviene chiedere contestualmente una sospensione.
  • Opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.): è l’azione concessa al terzo estraneo che vede pignorare un suo bene o un bene che ritiene non del debitore. Nel nostro tema, il classico esempio è il cointestatario del conto corrente: il coniuge non debitore fa opposizione di terzo per sottrarre la propria quota dal pignoramento . Può farla anche un soggetto che sostiene che il credito pignorato non appartiene al debitore (es: “quelle somme sul conto sono un fondo di cui io sono beneficiario, non il debitore”). Va proposta entro 20 giorni da quando il terzo ha avuto conoscenza del pignoramento (tipicamente dalla comunicazione della banca). L’effetto, se vinta, è escludere quel bene dall’esecuzione.

Le opposizioni si introducono con atto di citazione (o ricorso se in corso di udienza) davanti al Giudice dell’Esecuzione del Tribunale competente. Per i pignoramenti esattoriali, pur essendo il creditore un ente pubblico, la Cassazione ha chiarito che la competenza resta del giudice ordinario (tribunale) e non delle commissioni tributarie . Ad esempio Cass. n. 13913/2017 ha confermato che è il tribunale ordinario a giudicare delle opposizioni su pignoramenti fiscali, trattandosi di atti dell’esecuzione forzata e non di merito tributario . Questa è una informazione rassicurante: ci si difende sempre dinanzi a un giudice ordinario, con le regole del processo esecutivo civile.

Sospensione dell’esecuzione

Un aspetto fondamentale dell’opposizione è la richiesta di sospensione. Presentare l’opposizione non blocca automaticamente il pignoramento: bisogna chiedere al giudice un provvedimento urgente che sospenda l’efficacia esecutiva in attesa della decisione. Nella pratica, il difensore del debitore inserisce nell’atto di opposizione un’istanza ai sensi degli artt. 615 co.2 o 619 c.p.c. (per opposizione all’esecuzione) o art. 624 c.p.c., motivando che, se non si sospende, il debitore subirà danni irreparabili (perché i soldi verrebbero subito trasferiti al creditore). Il giudice, spesso in tempi brevi e inaudita altera parte, può emettere ordinanza di sospensione. Se concessa, ad esempio, la banca non può consegnare le somme al creditore finché la causa di opposizione non sarà risolta. Questa è una ancora di salvezza cruciale: impedisce che i soldi escano dal conto destinazione Erario/creditore prima che si chiarisca se il pignoramento era legittimo. Ottenere la sospensione non è automatico: bisogna convincere il giudice che c’è un fumus (motivi validi di opposizione) e un periculum (danno grave nel frattempo). Ad esempio, i giudici la concedono quando riscontrano vizi evidenti (mancata notifica di atti presupposti, somme esageratamente pignorate oltre i limiti, ecc.) . Nei pignoramenti esattoriali, se c’è un’adesione a rateizzazione in corso, spesso l’ente stesso sospende; ma se non lo fa, il giudice può sospendere l’esecuzione considerando che il debitore sta già pagando col piano.

Esito delle opposizioni

Se l’opposizione viene accolta, il risultato può essere: la dichiarazione di nullità o estinzione del pignoramento (es. pignoramento nullo perché notificato male, o esecuzione improcedibile perché il debito non era esigibile). Il giudice lo annota a verbale o in sentenza e ordina la cessazione dell’esecuzione: le somme bloccate vanno restituite al debitore. Se invece l’opposizione viene rigettata, il pignoramento prosegue regolarmente; le somme eventualmente accantonate saranno assegnate al creditore, e il debitore potrà al più appellare la decisione (ma intanto l’esecuzione va avanti salvo diversa sospensione in appello).

Conversione del pignoramento: sostituire le somme pignorate con una cauzione

Un’importante facoltà offerta al debitore dall’art. 495 c.p.c. è quella della conversione del pignoramento. Consiste nel chiedere al giudice di sostituire ai beni pignorati (es: somme sul conto) una somma di denaro di pari importo versata dal debitore a titolo di cauzione. In pratica, il debitore deposita in tribunale un importo pari al debito dovuto + spese di esecuzione + interessi (l’ammontare esatto è determinato dal giudice) e ottiene così la liberazione dei beni pignorati. Nel nostro contesto: se ti hanno pignorato il conto con €5.000 e il tuo debito totale col creditore è €5.000, versando quella cifra in tribunale ottieni lo sblocco immediato del conto; poi la procedura prosegue solo su quella somma depositata, che verrà assegnata al creditore. Se invece hai uno stipendio pignorato in corso, depositando l’importo per cui si procede, il datore di lavoro cessa di trattenere dalla busta paga. La conversione è utile quando il debitore riesce a racimolare la somma necessaria (magari con l’aiuto di familiari o un piccolo prestito) e vuole evitare gli effetti prolungati del pignoramento (specie su stipendio/pensione, che altrimenti durerebbe mesi o anni). La legge oggi consente anche la conversione con pagamento rateale: il giudice può autorizzare il debitore a versare un 1/5 subito e il resto in fino a 36 rate mensili con idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa). Questa è una novità introdotta per favorire i debitori in difficoltà di liquidità. La conversione va chiesta prima che sia disposta la vendita o assegnazione (nel pignoramento presso terzi, prima dell’ordinanza di assegnazione definitiva). Per i pignoramenti esattoriali, la conversione è rara perché di solito subentra la rateizzazione amministrativa (vedi prossimo punto), ma nulla vieta di proporla se si preferisce gestire in ambito giudiziale la cosa.

Accordi e soluzioni stragiudiziali

Non sempre è necessario arrivare davanti a un giudice: esistono vie alternative per risolvere la situazione di pignoramento, soprattutto se il debitore mostra collaborazione e volontà di pagare almeno in parte. Vediamone alcune:

  • Accordo transattivo col creditore: se il creditore è un privato (banca, finanziaria, fornitore), si può trattare per un accordo di saldo e stralcio o un piano di rientro. Ad esempio, il debitore potrebbe offrire una somma unica immediata (inferiore al totale dovuto) in cambio della rinuncia al pignoramento. Molti creditori, pur di incassare subito, accettano sconti significativi e rilasciano una quietanza a saldo e stralcio. Oppure si può concordare una dilazione: “mi sblocchi il conto e io ti pago in 6 rate mensili l’importo”. Tali accordi vanno formalizzati per iscritto e, una volta adempiuti, portano alla chiusura della procedura (il creditore deve fare istanza di rinuncia all’esecuzione).
  • Rateizzazione fiscale (art. 19 DPR 602/73): se il pignoramento è avviato da Agenzia Entrate-Riscossione, il debitore può chiedere un piano di rateazione del debito fiscale. Il diritto a rateizzare le cartelle è previsto per importi anche elevati (fino a 72 rate ordinarie, o piani straordinari fino a 120 rate in casi gravosi). Se l’istanza di rateizzazione viene accettata, la normativa stabilisce che le procedure esecutive sono sospese finché il piano è in regola . Dunque, anche a pignoramento iniziato, se ci si affretta a ottenere la dilazione, l’Agente della Riscossione blocca l’iter esecutivo. Ad esempio, se il conto è congelato ma si ottiene la rateazione, l’AdER invierà alla banca un ordine di sblocco (oppure non chiederà l’assegnazione al giudice). È importante muoversi subito: presentare la domanda di rateizzazione e comunicarla all’ente prima che i soldi vengano girati. In ogni caso, se la rateizzazione è formalmente concessa, l’esecuzione non può proseguire (salvo revocarla se poi si decadesse dal piano per mancato pagamento di rate).
  • Definizioni agevolate (“rottamazioni”): negli ultimi anni sono state varate diverse misure di definizione agevolata dei debiti fiscali, note come rottamazione delle cartelle o saldo e stralcio. Si tratta di provvedimenti legislativi che consentono di pagare i debiti con lo Stato con sconti su sanzioni e interessi. Ad esempio, la Rottamazione-ter (D.L. 119/2018) o la più recente Rottamazione-quater (L. 197/2022) hanno permesso ai contribuenti di estinguere i ruoli affidati fino a certe date pagando solo l’imposta e pochi oneri. Se un debito rientra in una rottamazione e il debitore aderisce, l’Agente della Riscossione non può procedere con il pignoramento (o deve sospenderlo se in corso), poiché la legge prevede una moratoria delle azioni esecutive per chi è in regola col pagamento delle rate rottamate . Dunque, verificare se il proprio debito è “rottamabile” è cruciale: ad esempio nel 2023 c’è stata la possibilità di rottamare cartelle fino al 30/06/2022. Se si è presentata domanda e si stanno pagando le rate, un eventuale pignoramento partito prima deve essere congelato. Anche il cosiddetto “Saldo e stralcio” (riservato a contribuenti in difficoltà economica, legge 145/2018) se concesso estingue il debito residuo. In pratica, aderire a queste definizioni fa decadere l’esecuzione coattiva, perché il debito viene regolarizzato in modo agevolato . È sempre bene chiedere consiglio al proprio legale se nuove normative introducono sanatorie o rottamazioni: potrebbero essere la via d’uscita più conveniente.
  • Sovraindebitamento – piano del consumatore o accordo: se il pignoramento è solo la punta dell’iceberg di una situazione debitoria insostenibile (più debiti, insolvenza personale), il debitore privato può valutare l’accesso alle procedure da sovraindebitamento previste dalla L. 3/2012 (oggi trasfuse nel nuovo Codice della Crisi, D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.). Ci sono tre strumenti principali: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore), l’accordo di composizione dei debiti e la liquidazione controllata del patrimonio (che porta all’esdebitazione finale). Presentare un ricorso per una di queste procedure davanti al tribunale può comportare la sospensione delle azioni esecutive in corso. In particolare, se il giudice ammette il piano del consumatore o l’accordo, dispone il blocco dei pignoramenti da parte dei creditori che rientrano nel piano. Ad esempio, se Tizio presenta un piano del consumatore includendo il debito X, il pignoramento sullo stipendio avviato per quel debito deve fermarsi in attesa dell’omologazione del piano. Se poi il piano viene omologato, quel pignoramento non riprenderà affatto, perché il debito sarà ristrutturato secondo le nuove condizioni (o addirittura stralciato in parte). Queste procedure richiedono l’assistenza di un Gestore della Crisi (figura come l’Avv. Monardo, specializzato in ciò) e presuppongono certi requisiti, ma offrono una soluzione globale per chi è sommerso dai debiti: si paga in base alle proprie possibilità e poi si ottiene l’esdebitazione, cioè la cancellazione di quanto non pagato. Dal punto di vista del pignoramento, attivarle significa mettere un freno immediato ai creditori (una volta aperta la procedura, scatta un “automatic stay” su ulteriori esecuzioni). Questo può salvare casa, stipendi e conti mentre si negozia coi creditori sotto l’egida del tribunale.
  • Composizione negoziata e crisi d’impresa: se il debitore è un imprenditore o ha un’azienda e il pignoramento deriva da debiti aziendali, si può considerare l’accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) o ad un concordato preventivo. Anche queste procedure, se avviate, permettono di chiedere al tribunale misure protettive che sospendono i pignoramenti dei creditori, per poi ricercare un accordo di ristrutturazione. Ad esempio, un imprenditore in crisi può nominare un Esperto negoziatore (figura in cui rientra l’Avv. Monardo) per trattare con i creditori un risanamento: durante i negoziati, il tribunale può vietare ai creditori di proseguire pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche, ecc. Queste sono soluzioni più complesse, ma vanno menzionate perché in certi casi rappresentano l’unica via per evitare il collasso dell’attività e bloccare un’escalation di azioni esecutive.

Ogni strategia sopra descritta va valutata caso per caso, possibilmente con l’aiuto di professionisti. Spesso, la scelta vincente è combinare più strumenti: ad esempio, proporre un’opposizione per guadagnare tempo e intanto attivare una rateizzazione o un piano di ristrutturazione del debito. L’importante è non restare fermi: anche quando pagare subito tutto è impossibile, quasi sempre esiste un percorso per limitare i danni e uscire dalla crisi.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

Nella nostra esperienza di assistenza ai debitori, abbiamo riscontrato alcuni errori ricorrenti che possono compromettere gravemente la riuscita della difesa. Allo stesso modo, ci sono atteggiamenti virtuosi che consigliamo di adottare appena si riceve un atto di pignoramento. Ecco una lista di errori da evitare e consigli pratici:

  • ❌ Ignorare la notifica del pignoramento: errore n.1. Spesso il debitore, preso dallo sconforto, non apre la PEC o accantona l’atto ricevuto per “paura”. Nulla di più sbagliato: i termini per reagire (20 giorni per opposizioni) decorrono dalla notifica, e lasciarli decorrere significa perdere per sempre alcune difese. ✅ Cosa fare: appena ricevi l’atto, leggilo attentamente (magari con l’aiuto di un legale) e prendi nota delle date di notifica. Attivati subito: anche pochi giorni possono fare la differenza tra conto bloccato temporaneamente o denaro perso per sempre.
  • ❌ Pensare “tanto non possono prendere nulla” senza verificare: alcuni debitori credono erroneamente di essere “impignorabili” (es: perché il conto è vuoto, o hanno solo la pensione minima) e quindi non reagiscono. In realtà, il conto vuoto oggi può ricevere accrediti domani, che come visto resteranno vincolati per 60 giorni nel pignoramento fiscale . E anche la pensione minima, se sul conto, può essere toccata oltre la soglia protetta. ✅ Cosa fare: non dare per scontato nulla. Verifica con precisione quali beni sono attaccabili e in che misura. Ad esempio, se hai una pensione di €800, sai che €800 sono sotto soglia 1000 quindi non pignorabili, ma devi comunque segnalare questa cosa al giudice eventualmente. Se hai il conto a zero ma tra 15 giorni ti accreditano lo stipendio, sappi che potrebbe essere preso (a parte il minimo vitale). Dunque preparati e agisci di conseguenza (magari richiedendo la sospensione urgente).
  • ❌ Muovere o svuotare i conti all’ultimo momento: saputo del pignoramento, qualcuno pensa di fare il “furbo” spostando i soldi su altri conti o prelevandoli in contanti. Attenzione: se l’atto è già notificato alla banca, qualsiasi movimento successivo non sfugge all’obbligo di blocco (la banca deve congelare comunque). Prelevare dopo la notifica può mettere in guai anche la banca e non ti solleva dall’obbligo di restituire. Inoltre, se viene dimostrato che hai sottratto volontariamente beni per sfuggire ai creditori, potresti subire azioni revocatorie o, nei casi estremi, denunce (art. 388 c.p. “frodi alle esecuzioni”). ✅ Cosa fare: prima del pignoramento, una pianificazione patrimoniale lecita è possibile (ad esempio, tenere i propri risparmi sul conto del coniuge non garantisce immunità, ma aiuta perché la quota parte di quest’ultimo è salva). Dopo il pignoramento, invece, meglio non tentare manovre azzardate: conviene agire nelle sedi legali opportune per sbloccare le somme, piuttosto che creare confusione o aggravare la propria posizione.
  • ❌ Non comunicare con il datore di lavoro o la banca: alcuni, per vergogna, evitano di parlare con il proprio datore o con la banca riguardo al pignoramento, sperando che passi inosservato. In realtà, sia la banca che il datore devono eseguire la legge e spesso apprezzano un atteggiamento collaborativo del debitore. ✅ Cosa fare: mantieni un dialogo trasparente. Se sei un dipendente e ti arriva un pignoramento dello stipendio, parlane con l’ufficio paga: fai presente se hai già altre trattenute (cessioni del quinto, alimenti) perché devono essere considerate nei calcoli; informa se intendi fare opposizione e hai chiesto sospensione (magari l’azienda aspetterà l’esito prima di inviare soldi). Con la banca, chiedi informazioni chiare: quanto hanno bloccato? Su quali conti? Fatti rilasciare eventualmente copia della comunicazione che faranno all’Agente della Riscossione. Mostrare che sei consapevole e assistito legalmente può far sì che anche loro procedano con più attenzione (es: evitando di bloccare oltre il dovuto, o segnalando eventuali errori nell’atto).
  • ❌ Procrastinare sperando in prescrizioni: a volte il debitore pensa “aspetto, tanto se il creditore non si fa vivo il pignoramento decade”. È vero che ci sono dei termini, ma una volta notificato il pignoramento, il creditore ha già “agganciato” i beni. Sperare che non si presenti in udienza o che lasci decadere il tutto è un azzardo. ✅ Cosa fare: se anche vuoi valutare la possibilità di decadenze (come il termine annuale su cartelle, o i 90 giorni art. 497 c.p.c.), meglio farlo attivamente in un’opposizione. Non aspettare passivamente: segnala tu al giudice che quel termine è decorso, piuttosto che confidare che il creditore non se ne accorga. L’inazione raramente paga, più spesso porta a perdere opportunità.
  • ❌ Difendersi senza consulenza legale adeguata: il “fai da te” in questo campo è estremamente rischioso. Le norme esecutive sono tecniche, i termini stringenti, e presentare un’opposizione richiede forma e motivi giuridici solidi. Anche affidarsi a sedicenti consulenti non avvocati (o peggio, a chi promette miracoli tipo “cancelliamo i debiti al 90% senza tribunale”) può aggravare il problema. ✅ Cosa fare: rivolgiti a un avvocato specializzato in esecuzioni e diritto delle crisi. Come abbiamo illustrato, le soluzioni esistono ma vanno calate nella tua situazione specifica. Un professionista esperto saprà individuare subito i punti deboli dell’atto, suggerirti se è meglio un ricorso in tribunale o una trattativa, e magari farti risparmiare soldi (evitando cause inutili e puntando a definizioni agevolate). L’Avv. Monardo ad esempio offre un’analisi personalizzata, sfruttando la sua esperienza sia nel campo fiscale sia nel sovraindebitamento, per trovare la strategia giusta per te.
  • ❌ Trascurare l’ipotesi di sovraindebitamento/esdebitazione se necessario: molte persone oberate dai debiti subiscono pignoramenti a ripetizione (conto, stipendio, ecc.) vivendo in un perenne stato di emergenza, magari cambiando conto ogni volta, senza mai risolvere il problema di fondo. Spesso sono spaventate dall’idea di “andare in tribunale” per sistemare i debiti in modo organico. ✅ Cosa fare: considera con mente aperta l’opportunità di una procedura da sovraindebitamento. Non è una vergogna, anzi è uno strumento di civiltà che ti permette di azzerare i debiti residui legalmente. Se hai più creditori, un patrimonio limitato e redditi modesti, continuare a subire pignoramenti multipli finirà per erodere ogni entrata senza prospettiva di fine. Meglio valutare un piano in cui paghi quello che puoi in modo sostenibile, e il resto viene cancellato. L’assistenza di professionisti (avvocati e OCC) qui è indispensabile, ma alla fine potrai tornare a una vita finanziariamente normale. Nel frattempo, come detto, queste procedure bloccano i pignoramenti in corso, dandoti respiro.

In sintesi: reattività, consapevolezza e assistenza qualificata sono le chiavi per affrontare un pignoramento presso terzi. Evita l’istinto di negazione o le mosse impulsive; informati sui tuoi diritti (anche grazie a guide come questa) e pianifica con razionalità la difesa. Così facendo, trasformerai un evento critico in un problema gestibile e, auspicabilmente, risolvibile.

Tabelle riepilogative

Per fissare meglio alcuni concetti chiave, riportiamo di seguito delle brevi tabelle riassuntive riguardanti limiti di pignorabilità e termini di difesa nel pignoramento presso terzi.

Limiti di pignorabilità di stipendio/pensione su conto corrente: (riferimenti: art. 545 c.p.c. e art. 72-ter DPR 602/1973)

Situazione accredito stipendio/pensioneQuota pignorabile per il creditoreNote normative
Somme già accreditate sul conto PRIMA del pignoramentoSolo l’importo eccedente 3× assegno sociale (≈ €1.600 nel 2025) – il resto è protettoArt. 545, comma 7 c.p.c.<br/>Art. 72-ter DPR 602/1973
Somme accreditate dal giorno STESSO o DOPO il pignoramentoApplicazione delle ordinarie aliquote (tipicamente 1/5 del netto mensile)Art. 545, comma 3 c.p.c.<br/>Art. 72-ter DPR 602/1973
Ultima mensilità di stipendio/pensione ricevuta100% impignorabile – resta al debitore (minimo vitale garantito)Art. 545, comma 8 c.p.c.<br/>(soglia: doppio assegno sociale, min €1000)

Esempio pratico: Tizio riceve il 5 luglio un pignoramento sul conto dove ha appena accreditato €2.000 di stipendio. Poiché l’ultima mensilità rientra nella soglia protetta (fino a ~€1.602 impignorabili), la banca potrà bloccare solo €398 e Tizio mantiene €1.602. Se invece il pignoramento fosse arrivato dopo l’accredito (es. a conto già caricato), su quei €2.000 si applicherebbe la regola del quinto: €400 pignorati (20%) e €1.600 lasciati al debitore .

Termini principali per impugnare/agire in difesa:

  • 20 giorni dalla notifica del pignoramento: termine per proporre opposizione agli atti esecutivi (vizi formali, art. 617 c.p.c.) . Entro lo stesso termine è prudentemente da proporre anche l’opposizione all’esecuzione se fondata su motivi sopravvenuti all’inizio dell’esecuzione (es. pignoramento oltre termine) .
  • 20 giorni dalla conoscenza dell’atto (per il terzo): termine per opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.), ad esempio per il cointestatario non debitore .
  • Prima dell’ordinanza di assegnazione: momento entro cui va chiesta l’eventuale conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) o presentate istanze di sospensione. Dopo l’assegnazione, i soldi passano al creditore.
  • Un anno dalla cartella esattoriale: termine entro cui AdER deve avviare l’esecuzione (art. 50 DPR 602/1973); decorso inutilmente, l’atto esecutivo notificato oltre è inefficace .
  • 90 giorni dalla notifica pignoramento (ordinario): termine entro cui, in mancanza di istanze del creditore, il pignoramento perde efficacia (art. 497 c.p.c.).

Questi termini sono generali: casi particolari possono farli decorrere diversamente (es. dal momento di effettiva conoscenza se la notifica è nulla). È sempre opportuno non attenderne la scadenza e agire tempestivamente.

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una serie di domande comuni sul pignoramento presso terzi e le relative risposte, per chiarire i dubbi pratici più ricorrenti:

❓ D: Che cos’è esattamente un pignoramento presso terzi?
✔️ R: È una procedura di esecuzione forzata in cui un creditore, per soddisfarsi, aggredisce crediti o beni del debitore che sono però nelle mani di un terzo. I casi tipici sono: il conto corrente in banca (il terzo è la banca che detiene i soldi del debitore), lo stipendio presso il datore di lavoro (il terzo è l’azienda che deve pagare il debitore) o la pensione presso l’INPS. Con il pignoramento presso terzi, si ordina al terzo di non dare più quei soldi al debitore, ma di accantonarli e poi trasferirli al creditore procedente. È disciplinato dagli artt. 543 e seguenti c.p.c. (procedura ordinaria) e, per i crediti fiscali, dall’art. 72-bis DPR 602/1973 (procedura esattoriale semplificata) . In pratica, il terzo diventa “custode” delle somme fino all’assegnazione al creditore.

❓ D: Ho ricevuto dalla banca la comunicazione di un pignoramento sul mio conto corrente, ma io non ho visto né precetto né altro. È regolare?
✔️ R: Se il creditore è un privato, normalmente prima del pignoramento dovevi ricevere il precetto e poi l’atto di pignoramento notificati a te personalmente. Se non li hai mai visti, bisogna verificare come sono stati notificati (magari a un vecchio indirizzo, o via PEC se hai una PEC attiva). Se effettivamente manca la notifica al debitore, il pignoramento è inesistente/nullo e potrai farlo annullare dal giudice. Diverso è il caso del pignoramento esattoriale: anche lì l’atto va notificato al debitore, ma spesso il contribuente lo scopre dalla banca perché magari la notifica gli è arrivata via PEC e non l’ha vista. In ogni caso, la regola è: la notifica al debitore è obbligatoria e se manca puoi fare opposizione agli atti esecutivi per far cadere la procedura.

❓ D: Cosa significa che sono stato “escluso dalla notifica del pignoramento”?
✔️ R: Significa proprio che il pignoramento è stato notificato solo al terzo (es. la banca) e non a te debitore. Questo non è consentito: la Cassazione ha stabilito che senza notifica personale al debitore il pignoramento presso terzi non può considerarsi validamente iniziato . È un vizio grave che estingue l’intera esecuzione. Devi far valere questa irregolarità con un’opposizione (ex art. 617 c.p.c.), producendo la prova che non hai ricevuto notifica, affinché il giudice dichiari l’inesistenza dell’atto e sblocchi immediatamente le somme congelate.

❓ D: Quali beni o somme non possono essermi pignorate?
✔️ R: Ci sono diverse categorie di beni impignorabili o parzialmente pignorabili. In sintesi:
Stipendi, salari, pensioni: come visto, sono pignorabili solo entro certi limiti. Non si può toccare l’ultima mensilità accreditata e, per ciò che eccede, vale la regola del quinto (20%) . Inoltre sul conto corrente l’ultima mensilità resta libera entro il triplo dell’assegno sociale (~€1.600) .
Strumenti di lavoro: se sei un lavoratore autonomo, gli strumenti, attrezzi e beni indispensabili per la tua professione sono impignorabili (art. 514 c.p.c.) in misura necessaria al lavoro.
Beni di prima necessità: letti, tavoli, frigorifero, cucina di casa e in generale i beni di uso domestico essenziali non si possono pignorare (valgono per pignoramenti mobiliari in casa).
Sussidi di sostentamento: ad esempio pensioni di invalidità civile, indennità di accompagnamento, assegni di mantenimento per figli minori, sussidi assistenziali vari – sono impignorabili perché destinati a finalità specifiche protette.
Conti cointestati (quota parte del terzo): come detto, se un conto è cointestato, la quota ideale dell’altro cointestatario è impignorabile dai creditori del debitore , a meno che il creditore provi che tutte le somme sono in realtà del debitore (cosa difficile).
Importi sotto certe soglie: per le pensioni, sotto €1000 non possono toccare nulla . Per stipendi molto bassi, comunque lasciando l’80%, se ad es. uno stipendio è €500, pignorarlo per un quinto significherebbe €100, lasciando €400 al debitore. Non c’è una “impignorabilità totale” dello stipendio salvo sia una cifra simbolica, ma la legge garantisce che una buona parte resti in mano al debitore.

❓ D: Possono pignorare più di un quinto del mio stipendio?
✔️ R: Dipende dai casi. In generale per i debiti ordinari no, il limite è un quinto. Tuttavia, se hai contemporaneamente diversi pignoramenti di diversa natura, possono sommarsi fino a un massimo del 50% del tuo stipendio netto. Ad esempio, se ti pignorano lo stipendio per un credito alimentare (mantenimento figli) possono prendere fino a 1/5 o anche 1/3 in certi casi; se c’è anche un pignoramento per tributi, quello va sempre a concorrere entro il limite metà stipendio. La regola base (art. 545 c.p.c.) è: la somma delle trattenute per pignoramenti non può superare la metà dello stipendio. Inoltre, nota bene: se sullo stipendio grava già una cessione del quinto volontaria, questa non conta ai fini del limite di legge, perché la cessione è un atto volontario. Quindi potresti trovarti con 1/5 ceduto alla banca e un altro 1/5 pignorato dal creditore, per un totale di 2/5 (40%) del tuo stipendio decurtato.

❓ D: Ho già un pignoramento sullo stipendio da parte di una finanziaria; ora è arrivato un pignoramento dell’Agenzia Entrate. Come funziona, si aggiunge?
✔️ R: Se avevi già un pignoramento in corso (ad esempio 1/5 per un prestito non pagato) e ne arriva un secondo (per tributi), non è che ti tolgono un altro quinto intero. I due creditori dovranno spartirsi la quota pignorabile. I crediti erariali (stato, AE-R) e quelli ordinari rientrano in categorie diverse, ma il giudice in genere dispone che complessivamente non oltre la metà venga trattenuta. Nel caso concreto: con un quinto già in corso, AE-R potrebbe prendersi un altro quinto, arrivando al 40% totale, che è entro il limite. Se invece fossero due creditori ordinari (non alimentari), il secondo dovrebbe attendere che finisca il primo o partecipare alla distribuzione di quello stesso quinto. In pratica, non si va oltre il 20% per volta per crediti comuni, mentre uno alimentare + uno fiscale potrebbero arrivare al 50%. È un po’ complesso, ma la regola da tenere a mente: mai oltre metà stipendio in totale. Se per errore un secondo pignoramento portasse oltre, sarebbe contestabile per violazione di legge .

❓ D: Se il mio datore di lavoro non effettua la trattenuta del quinto, cosa succede?
✔️ R: Succede che il datore (il “terzo pignorato”) si mette nei guai: il creditore può chiedere al giudice di condannare il datore a pagare lui stesso (fino all’importo che avrebbe dovuto trattenere) in forza dell’accertamento dell’obbligo del terzo. Inoltre, nel caso di crediti fiscali, l’art. 72 DPR 602/73 prevede la responsabilità diretta del terzo inadempiente . Quindi il tuo datore rischierebbe di dover versare di tasca propria quelle somme e magari incorrere in sanzioni. Per te debitore potrebbe sembrare positivo che non trattenga (perché temporaneamente ricevi lo stipendio pieno), ma sappi che il debito verso il creditore rimane e anzi può aggravarsi di interessi e spese. Inoltre il creditore potrebbe aggredire diversamente (conto corrente ad esempio). Insomma, non è una soluzione. Molto meglio che il datore rispetti la legge – e tu eventualmente agisci per altre vie (ricorso, accordo) per far cessare la trattenuta.

❓ D: Ho il conto cointestato con mia moglie. Hanno pignorato il conto per un mio debito: davvero bloccano tutto?
✔️ R: In prima battuta sì, la banca di solito blocca operativamente l’intero saldo per cautela . Però, come abbiamo spiegato, legalmente il pignoramento colpisce solo la tua quota del conto (presunzione 50%) . Quindi metà di quei soldi non sono attaccabili dai creditori. Per ottenere lo sblocco di quella metà, tua moglie (o tu per lei, tramite avvocato) deve proporre un’opposizione di terzo in tribunale, dimostrando la cointestazione e chiedendo di limitare il pignoramento alla sola tua quota . In pratica, se sul conto c’erano €10.000, la banca li congela; ma poi il giudice, valutate le carte, disporrà che solo €5.000 (la tua metà) restino vincolati per i creditori, e gli altri €5.000 siano liberati e restituiti a tua moglie. Se, invece, vostra moglie può provare che una percentuale maggiore del conto era sua (es. 80% dei versamenti li ha fatti lei da un suo reddito) può aspirare a farsi sbloccare una quota maggiore. Ma in mancanza di prove specifiche vale il 50/50. Dunque, è vero che all’arrivo dell’atto “viene bloccato tutto” , ma non è definitivo: metà deve tornare disponibile al contitolare estraneo al debito, previa azione legale.

❓ D: Ho ricevuto il pignoramento esattoriale dall’AE-R: posso fare ricorso alla Commissione Tributaria per fermarlo?
✔️ R: No, la Commissione Tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria) è competente per contestare il merito del tributo (cartelle, avvisi di accertamento), ma non per gli atti dell’esecuzione forzata. Per intenderci: se vuoi contestare che quella cartella è illegittima, dovevi fare ricorso tributario entro 60 giorni dalla notifica della cartella stessa o dell’atto presupposto. Una volta che il debito è definitivo ed entriamo nella fase esecutiva (pignoramento), le liti passano sotto la giurisdizione ordinaria. Quindi, per vizi del pignoramento devi fare un’opposizione in tribunale ordinario . Se invece contemporaneamente hai un ricorso tributario pendente sull’accertamento, puoi chiedere una sospensione al giudice tributario e farla valere come motivo al giudice dell’esecuzione per sospendere il pignoramento, ma è un meccanismo indiretto. In generale, dopo che l’Agente della Riscossione inizia a pignorare, ogni rimedio è davanti al Giudice Ordinario (esecuzioni) e non più davanti al giudice tributario.

❓ D: Come faccio a calcolare quanto mi possono pignorare dal mio stipendio?
✔️ R: Ecco i passi: 1) prendi il tuo stipendio netto mensile; 2) se hai già altre trattenute per pignoramenti o alimenti, considera che il totale non potrà superare metà stipendio. 3) Normalmente, calcoli 1/5 del netto: quello è il massimo prelevabile. Ad esempio, netto €1.500 -> massimo pignorabile €300 al mese. 4) Se percepisci anche una tredicesima o altre mensilità aggiuntive, anche su quelle si applica il pignoramento in proporzione (20%). 5) Eccezioni: se hai uno stipendio molto basso (poco sopra il minimo vitale), la trattenuta potrebbe essere ridotta dal giudice per lasciare almeno il doppio dell’assegno sociale. Viceversa, se il pignoramento è per alimenti dovuti a coniuge/figli, il giudice può arrivare fino a 1/3 dello stipendio. Per i tributi invece valgono le soglie: stipendio fino €2.500 -> pignorabile 1/10; tra €2.500 e €5.000 -> 1/7; oltre €5.000 -> 1/5 . Queste sono percentuali fissate dall’art. 72-ter DPR 602/73 per i debiti fiscali, leggermente più favorevoli per i redditi bassi (esempio: se guadagni €1.500, col privato 1/5=€300, col Fisco 1/10=€150). 6) Calcola il “minimo vitale”: prendi l’assegno sociale (€503 circa nel 2025), raddoppialo -> ~€1.006. Il tuo stipendio, dopo pignoramento, non deve scendere sotto quella soglia se possibile. In pratica, se guadagni €1.100, pignorare un quinto (€220) ti lascerebbe €880, sotto la soglia: in tal caso il giudice potrebbe limitare la trattenuta per lasciarti almeno €1006. 7) Se lo stipendio ti arriva su conto corrente e lì subisce il pignoramento, ricordati: l’ultimo stipendio accreditato è tutto tuo (nessuno può toccarlo) ; sui successivi depositi la banca terrà solo la percentuale dovuta.

❓ D: Posso evitare il pignoramento se inizio a pagare a rate?
✔️ R: Sì, in molti casi. Se agisci prima che parta il pignoramento (ad esempio entro i 60 giorni di una cartella esattoriale), chiedendo una rateazione blocchi sul nascere l’esecuzione. Ma anche dopo la notifica del pignoramento c’è spazio: per i debiti fiscali, come detto, ottenere la rateizzazione sospende il pignoramento in corso (l’Agente congela l’azione finché paghi le rate). Con un creditore privato, invece, dipende dalla sua volontà: se accetta un piano di rientro concordato, può decidere di rinunciare al pignoramento o tenerlo fermo come garanzia finché rispetti le rate. Di solito, però, il creditore privato vuole qualcosa di concreto per sospendere l’azione (es. un acconto sostanzioso, o una garanzia). Un giudice dell’esecuzione non può imporre una rateazione al creditore (se non in senso lato con la conversione rateizzata, che richiede garanzia). Quindi, col privato devi negoziare. Col Fisco hai diritto di rateizzare secondo legge e loro devono adeguarsi sospendendo l’esecuzione. Attenzione: se poi salti le rate, il beneficio decade e il pignoramento riprende con più foga. Quindi se scegli la strada della rateazione, sii sicuro di poterla sostenere.

❓ D: Hanno pignorato il mio conto, ma su quel conto c’erano soldi di un’altra persona (o soldi avuti in prestito, etc.). Posso contestare?
✔️ R: Se i soldi erano formalmente tuoi (a tuo nome sul conto), per la legge sono tuoi indipendentemente dalla provenienza, salvo casi particolari. Quindi il creditore può pignorarli. Se però c’è una situazione peculiare – ad esempio su quel conto affluiscono somme di un terzo per qualche ragione specifica (fiducia, amministrazione di sostegno, ecc.) – quel terzo potrebbe tentare un’opposizione di terzo per affermare che il saldo in realtà gli appartiene. Ma è una strada in salita se non ci sono prove documentali forti. In generale, considera che appena i soldi entrano nel tuo conto, diventano giuridicamente tuoi. Se devi ricevere somme che non vuoi rischiare, l’unica è farle transitare su conti non intestati a te (se lecito), altrimenti farle arrivare e subito girarle non ti mette comunque al riparo se c’è un pignoramento in corso (perché la banca al momento dell’atto congela il saldo presente e – nel pignoramento fiscale – anche ciò che arriva nei 60 giorni successivi). Quindi la provenienza esterna non è una difesa, purtroppo, a meno che non ci sia appunto un rapporto di separazione patrimoniale riconosciuto (tipo trust, fondo patrimoniale depositato, ecc., ma sono casi complessi).

❓ D: Mi hanno detto che l’Agente Riscossione può fare il pignoramento senza passare dal giudice. È vero?
✔️ R: Sì, è vero in parte. L’Agente della Riscossione (ex Equitalia, oggi AE-R) grazie all’art. 72-bis DPR 602/73 può notificare direttamente l’ordine di pagamento al terzo senza chiedere prima l’autorizzazione al giudice . Quindi la fase iniziale è “senza giudice”. Questo rende più veloce la procedura, tanto che viene chiamato pignoramento “presso terzi speciale” o pignoramento esattoriale. Tuttavia, il giudice interviene comunque nella fase finale: se il debitore non paga prima, l’Agente deve comunque ottenere dal giudice dell’esecuzione l’ordinanza di assegnazione delle somme per concludere la procedura . Inoltre, in ogni momento il debitore può rivolgersi al giudice (con le opposizioni di cui sopra) per far valere i propri diritti. Quindi non è un’esecuzione completamente “senza giudice”: diciamo che parte senza, ma poi può essere vagliata in tribunale.

❓ D: È vero che se il giudice non “convalida” entro 60 giorni il pignoramento esattoriale, questo decade?
✔️ R: No, questa è una convinzione errata. Nel pignoramento mobiliare (tipo immobili) esiste una formalità della “convalida” se non avviene l’udienza. Nel pignoramento presso terzi esattoriale, invece, non c’è bisogno di convalida giudiziale preventiva . L’atto resta efficace di per sé nei limiti temporali previsti (abbiamo detto 60 giorni per i nuovi accrediti in conto, ad esempio). Però, attenzione: l’AE-R deve comunque attivare la procedura in tribunale entro certi termini. L’art. 50 DPR 602/73 impone di iniziare l’esecuzione entro 1 anno dalla cartella . Inoltre, sarebbe buona prassi iscrivere a ruolo l’esecuzione (cioè presentare l’atto al giudice) entro 90 giorni. Se questi passi non vengono compiuti, il pignoramento può essere dichiarato inefficace. In sintesi, non c’è una “convalida automatica a 60gg”, ma ci sono termini di efficacia da rispettare. Se li superano, spetta comunque a te farlo valere con opposizione, altrimenti l’atto rimane lì.

❓ D: Dopo quanto tempo un pignoramento diventa definitivo/inespugnabile?
✔️ R: Non c’è un momento preciso di “inespugnabilità”, dipende dalle azioni intraprese. Se non fai opposizione entro 20 giorni, i vizi formali non potrai più contestarli in seguito: quindi l’atto diventa definitivo sotto quel profilo. Una volta emessa l’ordinanza di assegnazione e passati i termini di reclamo/appello, non potrai più rimettere in discussione l’esecuzione se non in casi eccezionali. In pratica: allo scadere dei termini di opposizione, se non hai agito, il pignoramento farà il suo corso e a quel punto sarà tardi per bloccarlo. Se hai agito e hai perso in tribunale, altre vie (se non appello) non ce ne sono. Diciamo che se dopo alcuni mesi dal pignoramento non hai fatto nulla e il giudice ha assegnato le somme, quel pignoramento è concluso e definitivo: i soldi li ha presi il creditore. Diverso è se parliamo di prescrizione del debito sottostante – ma quella è una questione a monte che andava sollevata prima. Quindi tempestività è la parola d’ordine: ogni giorno che passa restringe le opzioni difensive.

❓ D: Cosa succede se il debitore muore mentre c’è un pignoramento in corso?
✔️ R: Se il debitore decede, l’esecuzione si interrompe per legge (gli eredi subentrano nella posizione). Il terzo pignorato non può più automaticamente versare le somme, deve attendere istruzioni dagli eredi o dal giudice. Gli eredi possono decidere se proseguire con eventuali opposizioni (o rinunciare all’eredità, in tal caso il debito si estingue con la morte del debitore, non essendoci eredi che rispondono). È una situazione particolare: in sostanza il processo esecutivo viene sospeso e il creditore dovrà eventualmente riattivarlo nei confronti degli eredi (se accettano l’eredità). Se gli eredi rinunciano, il creditore potrebbe aggredire i beni ereditari secondo le norme, ma nel caso di somme già pignorate, se non ci sono eredi, tendenzialmente quelle somme andrebbero restituite (perché non c’è più il soggetto obbligato). Questo scenario però esula un po’ dalla guida pratica perché coinvolge il diritto successorio e va affrontato con attenzione legale specifica.

Esempi pratici

Per comprendere meglio l’applicazione concreta di queste regole, esaminiamo un paio di brevi casi ipotetici:

  • Esempio 1 (Pignoramento ordinario dello stipendio): Mario ha un debito di €10.000 con una finanziaria che ottiene un decreto ingiuntivo esecutivo. Gli notificano precetto e poi pignoramento presso terzi al suo datore di lavoro. Mario guadagna €1.500 netti al mese. Il datore, ricevuto l’atto, informa Mario e inizia a trattenere il quinto (€300). Mario però rileva che la finanziaria non gli aveva mai notificato l’atto di precetto. Con l’aiuto di un avvocato, propone opposizione ex art. 617 c.p.c. lamentando l’assenza di precetto (obbligatorio) e chiedendo sospensione. Il giudice sospende l’esecuzione e, verificato il vizio, annulla il pignoramento. Il datore quindi restituisce a Mario i €300 trattenuti e interrompe le decurtazioni. La finanziaria dovrà eventualmente ricominciare da capo notificando correttamente il precetto. Morale: un vizio procedurale (mancato precetto) ha salvato Mario, che ha recuperato l’intera retribuzione.
  • Esempio 2 (Pignoramento esattoriale del conto corrente): Lucia ha €5.000 di debiti da cartelle esattoriali non pagate. Senza ulteriori avvisi, AdER notifica a lei via PEC e alla sua banca un ordine di pignoramento ex art.72-bis per €5.500 (debito + interessi). Lucia lo scopre perché improvvisamente il suo conto risulta bloccato. Sul conto aveva €3.000 di risparmi (non derivanti da stipendio) e a fine mese attende l’accredito dello stipendio di €1.200. Panico: niente soldi disponibili. Lucia si rivolge subito allo Studio Monardo. Qui scopre che: a) effettivamente le cartelle sono definitive, ma b) lei ha un figlio disabile e la metà di quei €3.000 sul conto proveniva da un sussidio regionale per disabilità (impignorabile). Inoltre, il suo stipendio quando arriverà sarà protetto in parte. Gli avvocati propongono istanza di rateizzazione all’AdER per l’intero importo e depositano in tribunale un’opposizione agli atti esecutivi chiedendo in via d’urgenza la sospensione, evidenziando la violazione dei limiti (stanno pignorando anche il sussidio impignorabile). Il giudice sospende l’esecuzione; AdER prende atto della rateizzazione concessa poco dopo e disattiva il pignoramento. La banca sblocca il conto, restituendo a Lucia i €3.000. Nel frattempo lo stipendio arriva e non viene toccato perché, una volta sospesa l’esecuzione, il vincolo cade. Lucia ora pagherà il debito in 72 comode rate, senza la spada di Damocle del pignoramento sul conto. Morale: anche nei pignoramenti fiscali c’è spazio per difendersi combinando strumenti (opposizione e rateazione); fondamentale è agire subito, prima che i 60 giorni finiscano e la banca versi i soldi al Fisco.
  • Esempio 3 (Pignoramento di conto cointestato): Giovanni ha un debito verso una banca di €20.000. La banca procede a pignorare un conto corrente cointestato tra Giovanni e sua moglie Laura, sul quale erano depositati €10.000 di risparmi familiari. La banca (terzo) alla notifica blocca €10.000 interamente. Laura, la moglie, è disperata perché quei soldi includevano anche stipendio suo e risparmi di anni. Grazie alla consulenza legale, Laura propone prontamente opposizione di terzo al tribunale, sostenendo che metà di quelle somme è sua proprietà esclusiva. Porta documenti che mostrano come il suo stipendio veniva accreditato su quel conto. Il giudice, in tempi brevi, riconosce che Laura è terza estranea e dispone di liberare il 50% del saldo, ossia €5.000, che tornano subito a disposizione di Laura. L’altro 50% (€5.000) rimane pignorato per Giovanni e su quello la procedura prosegue (verrà assegnato alla banca creditrice come acconto sul suo credito). Morale: agendo prontamente, Laura ha salvato la sua metà; se fosse rimasta inattiva, rischiava di veder andare all’asta (o assegnati) tutti i €10.000 salvo poi dover faticare a recuperarli.

Questi esempi semplificati mostrano come, con la giusta assistenza legale, si possano capovolgere situazioni inizialmente sfavorevoli. Il denominatore comune è sempre la conoscenza dei propri diritti e la prontezza nell’azione.

Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate al 2026)

  • Codice di procedura civile: artt. 543–554 c.p.c. (espropriazione di crediti presso terzi); art. 545 c.p.c. (limiti di pignorabilità di stipendi, pensioni e crediti alimentari); artt. 546–548 c.p.c. (obblighi del terzo e disciplina in caso di mancata dichiarazione); artt. 615, 617, 619 c.p.c. (opposizioni all’esecuzione, agli atti e di terzo).
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602: art. 50 (iscrizione a ruolo ed avvio esecuzione entro un anno dalla notifica del carico ); art. 72 (pignoramento di crediti verso terzi da parte dell’esattore); art. 72-bis (ordine di pagamento diretto, pignoramento esattoriale senza intervento iniziale del giudice) ; art. 72-ter (limiti al pignoramento di stipendi e pensioni da parte dell’Agente Riscossione, richiamo alle percentuali differenziate e al minimo vitale) .
  • Leggi speciali recenti: L. 225/2016 (conversione D.L. 193/2016) istitutiva di Agenzia Entrate-Riscossione e procedure esattoriali semplificate ; L. 142/2022 (conv. D.L. Aiuti-bis) – modifica dell’art. 545 c.p.c. con innalzamento a €1000 del minimo impignorabile delle pensioni ; L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) – definizione agevolata “Rottamazione-quater” e stralcio mini-cartelle; L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) – estensione accertamento esecutivo e pignoramenti rapidi per enti locali .
  • Sentenze e pronunce giurisprudenziali:
  • Cass. Civ. Sez. III, sent. 27/11/2023 n. 32804Nullità del pignoramento presso terzi per mancata notifica al debitore: conferma che l’omessa notifica al debitore rende inesistente l’esecuzione .
  • Cass. Civ. Sez. III, ord. 14/04/2020 n. 7873Conto corrente cointestato: il pignoramento sul conto cointestato ha effetto limitato alla quota del debitore (presunzione 50%) .
  • Cass. Civ. Sez. III, sent. 30/03/2015 n. 6393Conto corrente con saldo negativo: se al momento del pignoramento il saldo è negativo o zero, il pignoramento è inefficace per inesistenza di crediti (banca non obbligata a versare) .
  • Cass. Civ. Sez. III, sent. 24/05/2017 n. 26519Atto di pignoramento generico e privo di dettagli: un pignoramento presso terzi che non specifichi in modo dettagliato le somme e i crediti pignorati è nullo per difetto di formula (richiesta precisione negli atti esecutivi) .
  • Cass. Civ. Sez. III, sent. 23/05/2017 n. 12962Pignorabilità di carte ricaricabili con IBAN: assimilazione del saldo su carte prepagate con IBAN ai conti correnti, quindi pignorabili con le stesse modalità (principio di recente applicazione pratica).
  • Cass. Civ. Sez. Unite, sent. 18/09/2020 n. 1955Giurisdizione in esecuzione esattoriale: conferma che le opposizioni concernenti la fase esecutiva di crediti erariali spettano al giudice ordinario, e non alle Commissioni Tributarie (competenza funzionale del tribunale per pignoramenti AE-R) .
  • Cass. Civ. Sez. III, ord. 04/11/2025 n. 28520Pignoramento esattoriale di conto corrente e durata del vincolo: chiarisce che il vincolo ex art.72-bis dura 60 giorni e copre anche i crediti maturati entro tale periodo successivamente alla notifica .
  • Tribunale di Crotone, ord. 18/12/2025 (R.G.E. 272/2025)Assegno di mantenimento e pignoramento stipendio: ha escluso che l’assegno versato volontariamente al coniuge incida sul calcolo della quota pignorabile, in assenza di un ordine diretto al datore di lavoro (il limite metà stipendio scatta solo se c’è già una trattenuta diretta per alimenti) .
  • Corte Costituzionale, sent. n. 248/2015Legittimità del limite del quinto: ha ritenuto costituzionalmente legittima la regola generale del pignoramento fino a 1/5 di stipendi e pensioni (non lesiva dell’art.36 Cost.), evidenziando però la necessità di garantire un minimo vitale al debitore, concetto poi ulteriormente tutelato col doppio assegno sociale introdotto nel 2022 .

(Le sentenze della Corte di Cassazione si possono consultare sul Portale Italgiure o sul sito ufficiale della Corte; le normative sono accessibili tramite banca dati Normattiva. Circolari e prassi interne AdER – es. Circ. INPS n.38/2023 sul limite pensioni – completano il quadro).

Conclusione

Trovarsi con il conto corrente bloccato o vedersi sottrarre una parte di stipendio/pensione è un’esperienza destabilizzante, ma come abbiamo illustrato non significa essere senza difese. In questa guida abbiamo esaminato come difendersi da un pignoramento presso terzi in maniera professionale e aggiornata: abbiamo visto il contesto normativo e le ultime sentenze utili, la procedura passo passo e i diritti del debitore, le varie strategie di opposizione e soluzioni alternative (dalla sospensione immediata fino ai piani di ristrutturazione del debito). Il denominatore comune è l’importanza di agire tempestivamente e con competenza. Un pignoramento può essere annullato se viziato, può essere sospeso se ci sono margini di contestazione, e perfino quando è formalmente regolare si può ridurne l’impatto sfruttando limiti di legge o accordi transattivi.

Il valore di queste difese legali è enorme: può fare la differenza tra perdere i propri mezzi di sostentamento o riuscire a conservarne una buona parte; tra subire passivamente le azioni dei creditori o riprendere il controllo della propria situazione debitoria. Chi agisce in tempo, magari con il supporto di un esperto, può evitare errori fatali (come lasciar scadere i termini) e mettere in campo le opposizioni e soluzioni più efficaci. Ogni caso ha la sua soluzione ottimale: c’è chi beneficerà di un ricorso mirato per viziare l’atto del creditore, chi invece potrà scegliere di trattare una comoda rateizzazione, chi ancora dovrà intraprendere un percorso più strutturato di composizione della crisi per liberarsi definitivamente dei debiti. L’importante è non arrendersi e non rinviare: il tempo, nelle esecuzioni, è una risorsa preziosa che va sfruttata subito, non sprecata.

In tutto questo percorso, avere al fianco professionisti qualificati è fondamentale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare si sono presentati proprio come quei professionisti capaci di intervenire rapidamente e concretamente. Grazie alla loro esperienza nel diritto tributario e bancario, conoscono le leve giuste per bloccare sul nascere pignoramenti illegittimi, per negoziare con il Fisco soluzioni come la rateazione o la rottamazione, e per mettere in sicurezza il patrimonio del debitore anche attraverso procedure concorsuali ad hoc. Hanno competenze certificate (cassazionisti, gestori della crisi da sovraindebitamento, esperti negoziatori della crisi d’impresa) che assicurano un approccio a 360°: dal semplice ricorso in tribunale fino ai piani di risanamento più complessi, nulla viene tralasciato. La tempestività e la strategia sono il loro punto di forza: analizzano subito la tua posizione, individuano errori nei calcoli, nelle notifiche o nei provvedimenti, attivano immediatamente ricorsi per sospendere l’emorragia finanziaria e poi studiano la via d’uscita più adatta (che sia pagare il giusto dovuto a rate o far valere un tuo diritto di riduzione/esdebitazione). Insomma, mettono in campo tutte le strategie legali concrete e tempestive per difenderti.

Ricorda: anche di fronte a un pignoramento già in atto, hai diritto a una difesa. Non c’è situazione così disperata da non poter essere migliorata o risolta con gli strumenti giuridici appropriati. La chiave è affidarsi a specialisti che conoscano bene queste procedure e che possano agire con la necessaria urgenza.

Se ti trovi in questa situazione – conto bloccato, stipendio decurtato, paura di perdere tutto – non aspettare oltre. Ogni giorno perso può voler dire soldi persi.

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