Introduzione
Un pignoramento dello stipendio può mettere seriamente a rischio l’equilibrio finanziario di una persona. Vedersi decurtare forzosamente una parte della busta paga significa dover affrontare ogni mese entrate ridotte, con il pericolo di non riuscire a sostenere spese essenziali e impegni familiari. È una situazione da non sottovalutare: errori di gestione o inattività possono aggravare il problema (ad esempio accumulando interessi sul debito residuo o innescando ulteriori azioni esecutive a catena). Difendersi tempestivamente è fondamentale: la legge offre strumenti per contestare o attenuare il pignoramento, ma vanno attivati nei tempi giusti per evitare che la trattenuta si consolidi in modo definitivo. In questo articolo esamineremo tutte le soluzioni legali principali – dalle opposizioni in tribunale alle trattative stragiudiziali, fino alle procedure per liberarsi dai debiti – così che il debitore (o contribuente) sappia come reagire in maniera efficace.
A supportare i lettori in questo percorso è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con un team multidisciplinare di professionisti esperti in diritto bancario e tributario attivi su tutto il territorio nazionale. L’Avv. Monardo è anche Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi ministeriali e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), nonché Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In pratica, coordina avvocati e commercialisti specializzati che possono intervenire a 360° su problematiche debitorie complesse. Come può aiutarvi concretamente? Innanzitutto con un’analisi approfondita dell’atto di pignoramento e dei titoli esecutivi sottostanti, per verificare subito eventuali vizi formali o prescrizioni utili alla difesa. Quindi predisponendo ricorsi e opposizioni mirate per sospendere o annullare il pignoramento (ad esempio contestando importi errati, vizi di notifica o decadenze dei crediti). Parallelamente, lo staff dell’Avv. Monardo può attivarsi nelle trattative con i creditori, studiando piani di rientro sostenibili o accordi a saldo e stralcio che blocchino le trattenute. E ancora, valutare soluzioni giudiziali alternative come le procedure di sovraindebitamento presso l’OCC per ridurre drasticamente i debiti e far cessare i pignoramenti in corso. L’approccio è pratico e personalizzato: l’obiettivo è bloccare o attenuare immediatamente il pignoramento, verificare se la somma pretesa è davvero dovuta e mettere in campo strategie difensive efficaci e tempestive.
In sintesi, subire un pignoramento non significa arrendersi: al contrario, con le giuste mosse legali si può spesso ribaltare la situazione a proprio favore o quantomeno limitarne i danni.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
In Italia il pignoramento dello stipendio (tecnicamente una forma di pignoramento presso terzi, in quanto il datore di lavoro è “terzo” rispetto a debitore e creditore) è regolato da un quadro normativo piuttosto articolato. Vi sono norme generali nel Codice di Procedura Civile (c.p.c.), disposizioni speciali per i debiti fiscali nel D.P.R. 602/1973 (riscossione esattoriale), e una serie di pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che hanno negli anni interpretato e talora integrato queste regole. Comprendere questo contesto è essenziale per conoscere i propri diritti e margini di azione. Di seguito riepiloghiamo le principali fonti normative e gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (aggiornati a gennaio 2026), evidenziando anche le ultime novità.
Le norme di riferimento: limiti di pignorabilità e tutele del debitore
- Art. 545 c.p.c. – Crediti impignorabili e limiti sulle retribuzioni. È la norma cardine che fissa quanto di uno stipendio o pensione può essere pignorato. In generale stabilisce che stipendi, salari e altre indennità da lavoro possono essere pignorati solo entro 1/5 del loro ammontare netto . In altre parole, per la maggior parte dei creditori (banche, finanziarie, fornitori, privati) vige la regola generale del 20% massimo prelevabile sullo stipendio. Lo stesso limite di un quinto si applica anche ai tributi dovuti allo Stato, Regioni o Comuni, salvo quanto previsto da norme speciali (vedremo a breve la normativa esattoriale speciale). Fanno eccezione i crediti alimentari: ad esempio per il mantenimento di figli o coniuge, il giudice può autorizzare un pignoramento in misura superiore al quinto, di solito fino a un terzo dello stipendio (33%) . Inoltre, il quinto comma dell’art. 545 c.p.c. pone un tetto generale: se coesistono più pignoramenti di natura diversa sul medesimo stipendio, la somma delle quote prelevate non può superare la metà dello stipendio . Significa che, anche nei casi più estremi (es. uno pignoramento per alimenti e uno per debito bancario in contemporanea), al lavoratore deve comunque rimanere almeno il 50% dello stipendio netto. Questo è il cosiddetto limite di capienza del 50% in caso di pignoramenti concorrenti. Negli altri casi ordinari, invece, il limite resta il 20% totale: infatti se i pignoramenti plurimi sono tutti per crediti ordinari non alimentari, la prassi applicativa dei tribunali è di mantenere comunque il quinto complessivo (i creditori si ripartiscono quel 20% già previsto) . In sintesi, la legge garantisce che almeno la metà dello stipendio (e fino a 4/5 in assenza di cause speciali) resti in mano al debitore.
- Eccezioni per debiti fiscali – Art. 72-ter D.P.R. 602/1973. Per i debiti tributari verso l’erario (cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ex Equitalia), oltre al rinvio al limite del quinto sopra citato, vige una particolare modulazione per proteggere i redditi più bassi. L’art. 72-ter del D.P.R. 602/1973 dispone infatti percentuali ridotte di pignoramento sullo stipendio in base all’entità della retribuzione netta mensile : un decimo (10%) per stipendi fino a €2.500, un settimo (~14,3%) per stipendi tra €2.501 e €5.000, un quinto (20%) per stipendi oltre €5.000. Ad esempio, se un lavoratore percepisce €1.200 netti al mese e ha debiti fiscali, l’Agente della Riscossione potrà pignorargli al massimo €120 (10%) invece di €240 (20%), proprio per lasciargli un maggior sostentamento . Sopra i €5.000 mensili si torna al regime ordinario del quinto (20%). Questa graduazione (introdotta dal D.L. 16/2012) fa sì che il Fisco tratti in modo più lieve i redditi da lavoro modesti rispetto ai creditori ordinari. Va precisato che, se lo stipendio è superiore a €5.000, l’art. 72-ter richiama comunque il limite di 1/5 dell’art. 545 c.p.c., quindi anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può mai eccedere il 20%. Importante: le percentuali del 10% e 1/7 non si sommano tra loro in caso di più cartelle: l’AdER effettua un unico pignoramento rispettando quella percentuale totale (ad es. 1/7 complessivo su stipendio medio), indipendentemente dal numero di debiti fiscali pendenti . Dunque non c’è il rischio di subire dieci pignoramenti del 10% ciascuno da parte del Fisco: anche con tanti debiti tributari, la somma prelevata resta quella determinata dalla fascia di reddito . Infine, l’art. 72-ter contiene una tutela aggiuntiva simile a quella del codice di procedura: l’ultima mensilità di stipendio già accreditata sul conto corrente, prima dell’atto di pignoramento esattoriale, non può essere toccata dal Fisco . Ciò evita che, notificando il pignoramento in banca, l’Agente della Riscossione prosciughi retroattivamente il conto prendendosi anche lo stipendio del mese corrente che il debitore aveva già ricevuto (vedremo tra poco la disciplina analoga per i pignoramenti in banca). In pratica, se il pignoramento esattoriale colpisce il conto dove viene versato lo stipendio, le somme riferite all’ultima mensilità accreditata restano libere e solo quelle successive saranno soggette a vincolo nei limiti di legge.
- “Minimo vitale” e importi impignorabili. Il nostro ordinamento, per bilanciare l’interesse del creditore con la dignità e il sostentamento del debitore, prevede soglie di impignorabilità sotto le quali determinate somme non possono essere toccate. La Corte Costituzionale ha più volte richiamato i principi degli artt. 2, 3 e 36 della Costituzione, affermando che l’esecuzione forzata non deve mai comprimere i mezzi necessari a una vita dignitosa di chi lavora o è pensionato . Il legislatore ha dato attuazione a questi principi fissando per legge delle quote intoccabili di reddito, parametrate all’assegno sociale (una prestazione assistenziale che indica la soglia minima di povertà). Ecco le principali tutele in vigore (aggiornate al 2026):
- Pensioni: sono impignorabili per la parte equivalente a due volte l’assegno sociale mensile, con un minimo assoluto di €1.000 . In pratica ogni pensionato ha diritto a conservare almeno questa soglia, nota come “minimo vitale” del pensionato. Ad esempio, se nel 2026 l’assegno sociale è circa €546, la soglia sarebbe €1.092, ma comunque non meno di €1.000. Ciò significa che una pensione di €1.200 subirebbe il pignoramento solo sulla parte eccedente €1.000, quindi su €200; applicando il quinto a €200, si otterrebbe una trattenuta di appena €40 al mese, pari ad appena il 3,3% dell’intera pensione (il restante 96,7% resta al pensionato) . Una pensione pari o inferiore a €1.000 è invece impignorabile al 100%. Questa forte tutela, sancita nel 2015 e rafforzata poi con la soglia fissa di €1.000, mira a evitare che gli anziani a basso reddito siano privati di mezzi indispensabili. La Corte Costituzionale, nel definire legittimo il diverso trattamento tra stipendi e pensioni, ha sottolineato proprio le maggiori esigenze e la rigidità di reddito dei pensionati, tali da giustificare una soglia di impignorabilità più alta rispetto ai lavoratori attivi .
- Stipendi (lavoratori dipendenti): per gli stipendi di per sé non esiste una cifra fissa impignorabile come per le pensioni. Il “minimo vitale” è implicito nel meccanismo del quinto: al lavoratore devono restare i 4/5 dello stipendio, quale che sia l’importo. Anche uno stipendio molto basso (es. €500) può subire un pignoramento di €100 (il 20%), lasciando €400 al dipendente: per quanto esiguo, l’ordinamento considera quel 80% residuo come minimo vitale garantito. La Corte Costituzionale, sentenza n. 248/2015, ha dichiarato infondata la questione di legittimità che chiedeva di introdurre un minimo impignorabile anche sugli stipendi (simile a quello delle pensioni) . La Consulta ha ritenuto che il limite del quinto rappresenta già un bilanciamento equo tra i diritti in gioco, lasciando al lavoratore una parte di retribuzione sufficiente alle esigenze essenziali di vita (per l’appunto i 4/5) . Ha osservato che non vi è disparità irragionevole rispetto ai pensionati, perché la condizione dell’attivo è diversa (potenziali aumenti futuri di reddito, possibilità di altri mezzi) . Dunque non esiste uno “stipendio minimo impignorabile” per legge – se non, indirettamente, quella porzione dell’80% che deve comunque rimanere. Per redditi da lavoro estremamente bassi, il pignoramento inciderà poco in valore assoluto (pochi euro al mese), ma proporzionalmente sarà sempre il 20%. Va detto che, in simili casi, molti creditori rinunciano a procedere sapendo di recuperare somme irrisorie in tempi lunghi; ma giuridicamente potrebbero farlo e il debitore non avrebbe margini per opporsi solo perché “lo stipendio è piccolo” .
- Stipendi e pensioni accreditati in conto corrente: una protezione particolare scatta quando lo stipendio (o la pensione) è già stato versato sul conto bancario o postale prima del pignoramento. In base all’art. 545, 7º comma c.p.c. (introdotto nel 2015), se un creditore pignora il conto corrente del debitore contenente somme derivanti da salario o pensione, sono impignorabili le somme fino a 3 volte l’assegno sociale accreditate prima della notifica . In sostanza, la banca deve lasciare libero un importo pari a tre mensilità di assegno sociale (circa €1.638 nel 2026), e solo l’eventuale eccedenza può essere congelata per il creditore. Esempio: se al momento della notifica del pignoramento sul conto ci sono €2.000 provenienti da stipendi pregressi, la banca dovrà sbloccare €1.638 al debitore e potrà trattenere solo circa €362. Questa è una franchigia automatica: non serve fare richiesta, il terzo pignorato (la banca) deve applicarla d’ufficio, pena la nullità parziale dell’esecuzione. La ratio è evitare che un pignoramento “a sorpresa” sul conto azzeri completamente le disponibilità del debitore, lasciandolo senza denaro per far fronte alle necessità immediate . Attenzione però: se l’accredito dello stipendio avviene dopo la notifica del pignoramento sul conto, non si applica la franchigia del triplo assegno sociale, bensì i limiti ordinari (un quinto, un decimo, ecc. a seconda del tipo di debito) . Ciò significa che gli stipendi accreditati successivamente potranno essere pignorati nei limiti percentuali consueti. In pratica la banca, dal momento della notifica in poi, deve comportarsi un po’ come un datore di lavoro: lasciare al debitore 4/5 di ogni nuovo stipendio affluito e trattenere 1/5 da destinare al creditore (se il pignoramento è fiscale, applicherà 1/10 o 1/7 a seconda della fascia di importo). Va però precisato un aspetto tecnico: il pignoramento presso terzi in banca non ha effetto continuativo illimitato (diversamente dal pignoramento presso il datore di lavoro). Esso colpisce le somme esistenti al momento della notifica e, secondo interpretazione prevalente, quelle che affluiscono fino all’udienza di assegnazione. Superata quella fase, la procedura in banca si esaurisce e eventuali accrediti successivi non sono vincolati, a meno che il creditore avvii un nuovo pignoramento . Un’importante eccezione è data però dal pignoramento esattoriale (debiti fiscali): in quel caso la legge consente di agganciare anche le somme future fino a 60 giorni (come vedremo, art. 72-bis D.P.R. 602/1973). In ogni caso, la regola generale è: lo stipendio accreditato prima del pignoramento resta libero, quelli dopo sono pignorabili parzialmente. Un creditore aggressivo può tentare di pignorare sia il conto sia lo stipendio, notificando due atti distinti: ad esempio bloccando il conto per intaccare i risparmi pregressi oltre la franchigia, e contestualmente pignorando il quinto alla fonte sul futuro stipendio . Questa doppia mossa, seppur legittima entro i limiti di ciascun atto, può portare il debitore a subire un prelievo complessivo molto pesante in un singolo mese (sommando quanto congelato sul conto e la trattenuta sulla busta paga). Non esistono linee guida univoche sul punto, ma in casi del genere si potrebbe eccepire un abuso del diritto se il prelievo totale supera palesemente la soglia del 50% mensile. In ogni caso, un debitore che subisca pignoramento simultaneo di conto e stipendio deve attivarsi immediatamente (con un’opposizione per far correggere l’eccesso, o cercando un accordo col creditore) .
In tabella sono riassunti i principali limiti di pignorabilità dello stipendio/pensione e i riferimenti normativi:
| Tipo di credito | Percentuale massima pignorabile | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Crediti ordinari (banche, finanziarie, ecc.) | 1/5 dello stipendio netto (20%) | Art. 545 c.p.c., commi 3 e 4 |
| Crediti alimentari (mantenimento figli/coniuge) | > 1/5 su autorizzazione del giudice (spesso fino a 1/3) – cumulo max 50% con altri | Art. 545 c.p.c., comma 3 e comma 5 |
| Debiti fiscali (stipendio ≤ €2.500) | 1/10 (10%) | Art. 72-ter D.P.R. 602/1973 |
| Debiti fiscali (€2.501–€5.000) | 1/7 (~14,3%) | Art. 72-ter D.P.R. 602/1973 |
| Debiti fiscali (> €5.000) | 1/5 (20%) | Art. 72-ter D.P.R. 602/1973 (rinvio ad art. 545 c.p.c.) |
| Pensione – Quota impignorabile | Importo pari a 2× assegno sociale (min. €1.000) esente | Art. 545 c.p.c., comma 7 |
| Stipendio accreditato su C/C – Quota impignorabile (ante pignoramento) | Importo pari a 3× assegno sociale esente | Art. 545 c.p.c., comma 7 |
Nota: in caso di concorso simultaneo di pignoramenti per cause diverse, vale il tetto del 50% sullo stipendio . Se i pignoramenti concorrenti sono tutti per crediti ordinari (non alimentari), generalmente si mantiene comunque il 20% totale, ripartito tra i creditori (il “quinto complessivo”). In ogni caso al lavoratore devono restare almeno i mezzi di sussistenza (50% o più del reddito, come sopra). Da ricordare inoltre che eventuali cessioni volontarie del quinto già in busta paga incidono sul computo: se il lavoratore ha già ceduto volontariamente il 20% dello stipendio (cessione del quinto), un pignoramento successivo potrà aggiungersi ma restando entro il 50% complessivo (quindi al massimo un altro 30%). Ad esempio, con una cessione 1/5 in corso, un creditore procedente ordinario otterrà al più l’altro 1/5 (totale 40% trattenuto), mentre un creditore per alimenti potrebbe spingersi fino a 30% (1/3) ma il giudice dovrebbe ridurlo in modo che cessione+pignoramento non eccedano metà stipendio .
Novità normative recenti (2024–2026)
Negli ultimi anni vi sono state alcune novità legislative che impattano sulla difesa dal pignoramento dello stipendio, specie in ambito fiscale. Aggiornarsi su questi cambiamenti è importante perché possono offrire strumenti aggiuntivi o modificare le procedure esecutive. Eccone alcune di rilievo aggiornate a fine 2025:
- Codice della Riscossione (D.Lgs. 110/2024). Dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore un nuovo Testo Unico della riscossione che ha introdotto diverse misure tese a rendere la riscossione più efficiente ma anche meno gravosa per i debitori in difficoltà. Tra le novità principali: l’estensione da 60 a 90 giorni del termine per pagare o impugnare le cartelle esattoriali, dilatando quindi il tempo a disposizione prima che scattino le azioni esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche); la semplificazione e l’allargamento delle rateizzazioni delle cartelle (ad esempio soglie più alte di debito rateizzabile senza necessità di garanzie, maggior tolleranza sui ritardi di pagamento delle rate prima di decadere); la previsione che i crediti fiscali non riscossi dopo 5 anni possano essere automaticamente annullati dall’Agente della Riscossione (salvo cause di sospensione), sgravando così il contribuente dai ruoli ormai “inesigibili”; e ancora una riduzione dei tempi e dei costi delle procedure esecutive (aste più rapide e vincoli di proporzionalità sull’importo pignorabile, per evitare aggressioni eccessive rispetto al debito). Queste misure mirano a evitare eccessi punitivi: si incentiva l’uso di strumenti come la rateizzazione anziché il pignoramento immediato, bilanciando meglio l’interesse erariale con la sostenibilità per il contribuente.
- Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). La manovra finanziaria approvata a fine 2024 ha inserito una disposizione molto incisiva per i debitori fiscali dipendenti pubblici con stipendi alti. A partire da gennaio 2026, tutte le Pubbliche Amministrazioni (nonché le società a prevalente partecipazione pubblica) dovranno verificare mensilmente se i propri dipendenti o collaboratori con stipendio superiore a €2.500 abbiano debiti fiscali scaduti oltre €5.000. In caso affermativo, l’ente pubblico dovrà sospendere l’erogazione della parte eccedente €2.500 dello stipendio e versarla direttamente ad Agenzia Entrate-Riscossione a recupero del debito . Di fatto si introduce una sorta di pignoramento amministrativo automatico: lo Stato si autotutela trattenendo subito una porzione delle retribuzioni elevate dei propri dipendenti-debitori, senza dover attendere le normali procedure esecutive in tribunale. Questa misura ha finalità anti-evasione e non segue le regole ordinarie dell’art. 545 c.p.c. (è un intervento a monte, un blocco preventivo). In pratica, un dipendente pubblico con stipendio ad esempio di €4.000 subirà dal 2026 un prelievo forzoso di €1.500 al mese (la parte sopra €2.500) destinato al Fisco, se ha cartelle esattoriali insolute oltre €5.000. Ciò può portare la trattenuta oltre il tradizionale quinto, pur garantendo almeno €2.500 netti al mese al lavoratore. Sarà interessante vedere l’applicazione pratica della norma e se solleverà questioni di legittimità (per il superamento dei limiti generali), ma l’intento del legislatore è chiaro: colpire chi ha alta capacità reddituale e alti debiti tributari, bypassando i tempi e i limiti dei pignoramenti classici. I lavoratori pubblici interessati dovranno quindi fare molta attenzione a regolarizzare eventuali debiti fiscali entro fine 2025, per non ritrovarsi da gennaio 2026 stipendî decurtati ben oltre il quinto per mano del datore stesso.
- Definizioni agevolate 2023–2025 (rottamazioni). In ambito fiscale, vale la pena ricordare le recenti misure di “pace fiscale” che offrono opportunità di alleggerire o estinguere i debiti tributari bloccando le azioni esecutive. Il 2023 ha visto la Rottamazione-quater (L. 197/2022, Legge di Bilancio 2023) che ha permesso ai debitori di condonare le cartelle esattoriali eliminando sanzioni e interessi di mora, pagando solo l’imposta in forma rateale (fino al 2027). Per chi ha aderito, la sola presentazione dell’istanza di rottamazione ha comportato la sospensione delle procedure esecutive di Agenzia Riscossione già in corso: ad esempio, molti debitori con stipendio pignorato nel 2023 hanno presentato domanda e, pagando la prima rata a luglio 2023, hanno visto cessare le trattenute mensili. Nel 2025 la nuova legge di bilancio ha previsto anche una “Rottamazione-quinquies” estesa ad ulteriori carichi: si tratta di una nuova definizione agevolata i cui dettagli operativi saranno definiti nei primi mesi 2025 . Anche per questa rottamazione quinquies, la presentazione della domanda bloccherà nuove esecuzioni e impedirà iscrizioni di fermi o ipoteche da parte del Fisco . Per i pignoramenti già in essere, occorrerà capire se vi sarà una sospensione automatica o su istanza: in linea generale, se le trattenute sullo stipendio sono operative da tempo, la domanda di definizione potrebbe non interrompere immediatamente la percezione del quinto (finché il creditore non ne abbia conferma), ma certamente ne impedirà l’ulteriore prosecuzione dopo l’accoglimento. In ogni caso, chi subisce un pignoramento da debiti fiscali dovrebbe valutare di aderire a queste sanatorie: presentando l’istanza si guadagna una sospensione, e completando i pagamenti si estingue il debito residuo.
Giurisprudenza recente di rilievo
Le decisioni di Corte Costituzionale e Corte di Cassazione degli ultimi anni hanno avuto un ruolo chiave nel chiarire dubbi applicativi e definire i confini di liceità in materia di pignoramenti di stipendio. Prima di passare alle strategie difensive pratiche, richiamiamo alcune sentenze fondamentali (aggiornate) che un debitore dovrebbe conoscere, perché costituiscono precedenti autorevoli e perché dalle loro motivazioni possiamo trarre principi utili per la difesa:
- Corte Costituzionale n. 248/2015. Sentenza importantissima, con cui la Consulta ha confermato la legittimità del limite del quinto dello stipendio. Era stata sollevata questione di costituzionalità sull’art. 545 c.p.c., lamentando che per gli stipendi – a differenza delle pensioni – non fosse previsto un importo assoluto impignorabile. La Corte ha rigettato la questione, ritenendo che il quinto dello stipendio sia già un bilanciamento ragionevole tra diritto del creditore e dignità del lavoratore, lasciando a quest’ultimo 4/5 della retribuzione per vivere . In motivazione, ha osservato che in assenza di ulteriori parametri normativi, il minimo vitale del lavoratore coincide proprio con i quattro quinti dello stipendio, anche se esiguo . Ha escluso disparità di trattamento coi pensionati, data la diversa condizione (il lavoratore attivo può presumibilmente contare su future migliorie reddituali, il pensionato no) . Questa pronuncia ha dunque “blindato” il quinto pignorabile come conforme a Costituzione, chiedendo semmai al legislatore di mantenere adeguate tutele per i redditi minimi (cosa che infatti è avvenuta, con interventi sul triplo assegno sociale in conto corrente e doppio assegno per pensioni negli anni seguenti) . Nella stessa sentenza n. 248/2015, la Corte ha dichiarato inammissibili o assorbite anche le censure che chiedevano di estendere agli stipendi i criteri di pignorabilità ridotta (1/10 e 1/7) previsti per i debiti fiscali, lasciando questa scelta al Parlamento . In pratica, si è mantenuto il doppio binario: stipendi da creditori privati col 20% fisso, stipendi da Fisco con aliquote ridotte per fasce – e ciò è pienamente costituzionale.
- Corte Costituzionale n. 70/2016. Pronuncia di pochi mesi successiva alla n. 248, ribadisce il medesimo concetto. Anche qui il Tribunale di Viterbo aveva sollevato questioni analoghe, e la Consulta le ha respinte: ha dichiarato manifestamente inammissibili alcune censure e manifestamente infondata quella sul preteso contrasto del quinto con gli artt. 3 e 36 Cost. La Corte ha nuovamente affermato che pignorare il quinto dello stipendio non viola né il principio di uguaglianza né il diritto a una retribuzione sufficiente . Questa sentenza ha consolidato definitivamente il quadro: dal 2016 in poi non vi sono più dubbi sulla costituzionalità del pignoramento del quinto. Ogni eventuale alleggerimento ulteriore spetta alla discrezionalità del legislatore (che, come visto, ha introdotto soglie protettive per pensioni e conti, ma non un minimo salariale impignorabile assoluto).
- Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 22361/2024 (Agosto 2024). Pronuncia recente che ha affrontato un problema pratico diffuso: il cumulo tra cessione del quinto dello stipendio (già in corso volontariamente) e un successivo pignoramento giudiziario. La Cassazione ha stabilito un principio chiaro: “nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia in corso una cessione volontaria del quinto dello stipendio, la trattenuta complessiva (cessione + pignoramento) non può superare il 50% della retribuzione” . Ciò significa che, se un dipendente ha già il 20% dello stipendio ceduto a una finanziaria, un creditore procedente potrà pignorare al massimo un ulteriore 30%, così che sommandosi si arrivi a metà stipendio e non oltre . Inoltre, la Cassazione ha chiarito che il datore di lavoro non può usare la scusa della cessione in atto per sottrarsi al nuovo pignoramento: deve comunque attuare la trattenuta per il creditore nei limiti di capienza rimasti. Dall’altro lato, il creditore pignorante deve accontentarsi dello spazio residuo entro la metà: se il creditore è ordinario chirografario, comunque per legge non potrebbe superare il 20%, quindi in pratica rimarrà al 20% (col totale 40% insieme alla cessione) ; se invece il creditore pignorante è per alimenti, potrebbe teoricamente chiedere 1/3, ma il giudice dovrà ridurlo in modo che cessione+pignoramento non eccedano il 50% (ad es. se c’è già 20% ceduto, potrà assegnare al massimo un altro 30% per alimenti) . La Corte ha anche aggiunto un dettaglio: eventuali oneri amministrativi che il datore di lavoro dovesse sostenere per gestire più trattenute non possono giustificare una riduzione della quota versata al creditore – al limite il datore potrà provare di aver sostenuto costi straordinari, ma ciò non lo esime dal rispettare i limiti di legge . In sostanza, questa sentenza uniforma la prassi: alcuni tribunali avevano interpretazioni discordanti su come applicare il tetto del 50% in presenza di cessioni e delegazioni di pagamento; ora la Cassazione fissa il principio generale che tutto compreso non si va oltre metà stipendio, con priorità ai crediti alimentari e con il pignoramento che si adatta di conseguenza . È un riferimento importante sia per i debitori (che magari pensano di “saturare” lo stipendio con cessioni per evitare pignoramenti – pratica sconsigliata e ora comunque regolata) sia per i creditori e datori (che devono attenersi a questa soglia complessiva).
- Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 28520/2025 (27 ottobre 2025). Sentenza di particolare interesse sui pignoramenti esattoriali presso terzi, in questo caso su conto corrente bancario. La Suprema Corte ha interpretato la norma speciale (artt. 72-ter e 72-bis D.P.R. 602/1973) chiarendo che, quando Agenzia Entrate-Riscossione pignora un conto corrente del debitore, il vincolo si estende anche alle somme che vi saranno accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica, e ciò vale anche se al momento della notifica il conto era in rosso (saldo negativo) . In pratica, con il pignoramento ex art. 72-bis, l’Agente della Riscossione può ordinare alla banca di pagare direttamente al Fisco sia le somme disponibili subito sia quelle che si renderanno disponibili entro 60 giorni . Questo fa sì che, se al momento del pignoramento il conto del debitore è vuoto, per i due mesi successivi qualsiasi accredito (stipendio, bonifico, ecc.) verrà catturato dal vincolo fino a concorrenza del debito . La Cassazione ha confermato che tale meccanismo è legittimo e conforme alla legge, e che la banca – in qualità di terzo pignorato – deve appunto bloccare le somme presenti sul conto e custodire, per poi versare al Fisco, tutto ciò che il conto matura nei 60 giorni successivi . Questo chiarimento evita contestazioni su accrediti “last minute” (es. stipendio versato pochi giorni dopo la notifica): quei soldi rientrano nel pignoramento fiscale se arrivano entro i 60 giorni, senza bisogno di un nuovo atto . Passati i 60 giorni, invece, la procedura perde efficacia e eventuali somme successive restano libere (salvo nuovo pignoramento). Questa pronuncia aggrava la posizione del debitore che pensava di farla franca con il conto vuoto: non basta tenere il saldo a zero il giorno X, perché se entro due mesi arriva lo stipendio, la banca dovrà comunque girarne la quota pignorata all’Erario. Morale: in caso di pignoramento esattoriale, è inutile “giocare col calendario” sperando che il Fisco non prenda i soldi: conviene piuttosto reagire subito depositando un’opposizione o aderendo a una definizione agevolata, per evitare di perdere anche gli stipendi successivi. (Da notare che questo meccanismo a strascico vale solo per il Fisco: un normale creditore privato che pignora il conto banca non ha questa estensione automatica post-notifica, a meno che non reiteri l’atto).
- Cassazione Civile, Sez. Unite, sent. n. 8500/2021. Sebbene riguardi più le cessioni di pensione che il pignoramento, è utile menzionare questa decisione delle Sezioni Unite perché rafforza il concetto di intangibilità del minimo vitale. Le S.U. hanno dichiarato nulla la clausola di un contratto di prestito in cui la banca chiedeva al pensionato di rinunciare in via anticipata al beneficio dell’impignorabilità della pensione minima (doppio assegno sociale) in caso di cessione del quinto. La Cassazione ha ribadito che il minimo vitale è inderogabile e non può formare oggetto di rinuncia neppure volontaria . In altre parole, nemmeno il debitore può “autorizzare” qualcuno a togliergli quella quota intoccabile. Questo principio, pur riferito al contratto di cessione, è indicativo: conferma la rigidità delle tutele imperative come il doppio assegno sociale per le pensioni o il triplo sul conto. Il debitore non può disporne a sfavore e il creditore non può pretenderlo.
- Giurisprudenza di merito (Tribunali). Da ultimo, va detto che anche molti Tribunali di merito hanno prodotto provvedimenti interessanti in materia. Ad esempio, diversi giudici dell’esecuzione (a Bergamo, Como, Milano e altre sedi) negli ultimi anni hanno emesso decreti di sospensione di pignoramenti presso terzi in corso, quando il debitore ha documentato l’avvio di una procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore o liquidazione del patrimonio) . Non appena il tribunale ammette il debitore alla procedura ex L. 3/2012 (oggi Codice della Crisi), viene infatti disposta la sospensione di tutte le azioni esecutive individuali: ciò libera lo stipendio da ogni trattenuta almeno temporaneamente, in attesa dell’omologazione del piano. Questo conferma che le procedure di esdebitazione possono essere uno strumento potente per chi è schiacciato dai debiti: appena accettato in una procedura concorsuale, il debitore ottiene respiro sospendendo i pignoramenti in essere. Inoltre, sempre a livello di merito, segnaliamo pronunce in tema di assegno di mantenimento al coniuge: i tribunali si sono allineati alla Cassazione (sent. n. 21963/2020) e alla Corte Cost. (n. 85/2015) nel ritenere che l’assegno divorzile all’ex coniuge non abbia natura “alimentare” in senso tecnico, e quindi sia pignorabile come un normale credito . Al contrario, le somme dovute per il mantenimento dei figli minori conservano natura alimentare, e quindi godono delle relative protezioni (pignorabilità solo su autorizzazione del tribunale e mai oltre la metà dello stipendio, come visto). Infine, ricordiamo che il datore di lavoro terzo pignorato può andare incontro a conseguenze se non collabora: se il datore, ricevuto l’atto, continua a pagare l’intero stipendio al dipendente ignorando il pignoramento, il giudice può emettere un’ordinanza ingiungendo al datore stesso di versare al creditore le somme non trattenute (art. 546 c.p.c.), e nei casi di dolo nel sottrarre i crediti alla garanzia dei creditori potrebbero profilarsi anche sanzioni penali . Quindi il datore non può fare “favori” al dipendente debitore: una volta notificato l’atto, egli è obbligato per legge a eseguire la trattenuta. Per il debitore, sapere questo è importante: se mai il datore di lavoro si mostrasse reticente o inadempiente, potrebbe essere coinvolto personalmente, ma anche il debitore rischierebbe di incrinare il rapporto di fiducia con l’azienda. Conviene pertanto collaborare con il datore, fornendo la documentazione richiesta e verificando che applichi correttamente solo la quota pignorata dovuta (né di più né di meno).
La procedura passo-passo: dal precetto alle trattenute
Dopo aver chiarito i limiti di legge e i principi generali, vediamo come si svolge concretamente un pignoramento dello stipendio presso terzi. È utile distinguere le varie fasi, così che un debitore possa riconoscere il momento in cui si trova e quali possibilità ha in ciascuno step. Il percorso tipico comprende:
1. Titolo esecutivo e atto di precetto. Per iniziare un pignoramento, il creditore deve essere munito di un titolo esecutivo valido, cioè un documento che attesti in modo certo e definitivo l’esistenza del credito esigibile. Esempi di titoli: una sentenza di condanna definitiva, un decreto ingiuntivo non opposto, una cambiale o assegno protestato, un contratto di mutuo notarile con clausola di immediata esecutorietà, ecc. Nel caso di debiti verso il Fisco, il titolo esecutivo è tipicamente la cartella esattoriale (o l’Avviso di Accertamento Esecutivo per tributi, o l’Avviso di Addebito INPS per contributi) che non sia stata pagata né tempestivamente impugnata: trascorsi i termini (60 giorni per la cartella), l’atto fiscale stesso vale come titolo esecutivo senza bisogno di passare dal giudice. Ottenuto il titolo, il creditore (privato) deve notificare al debitore un atto di precetto ai sensi dell’art. 480 c.p.c.: si tratta di un’intimazione formale di pagamento entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l’avvertimento che in difetto si procederà a esecuzione forzata. In pratica, è l’ultimo “avviso” bonario che precede il pignoramento. Se il debitore paga entro i giorni indicati (almeno 10 per legge, il creditore può concederne di più a sua discrezione nel precetto), l’esecuzione non avrà luogo. Se invece lascia decorrere il termine senza pagare, il creditore potrà procedere col pignoramento. Nota: per i crediti contributivi o fiscali, la procedura ha cadenze diverse: l’Agente della Riscossione spesso invia una intimazione di pagamento (un sollecito finale sulla cartella scaduta) che fa le veci del precetto, ma tecnicamente non è richiesto un precetto formale come per i privati. Dopo la cartella non pagata, AdER può agire trascorsi i 60 giorni senza bisogno di ulteriori atti giudiziari, salvo il rispetto di eventuali termini di preavviso previsti da leggi speciali. In sostanza, nel recupero fiscale la fase di precetto in senso stretto è “incorporata” negli atti dell’amministrazione.
2. Notifica dell’atto di pignoramento presso terzi. Trascorsi i giorni del precetto senza ottenere il pagamento, il creditore può fare il passo successivo: far notificare – tramite Ufficiale Giudiziario – l’atto di pignoramento presso terzi (ex art. 543 c.p.c.). Questo atto è indirizzato sia al debitore esecutato sia al terzo pignorato (nel nostro caso il datore di lavoro; oppure potrebbe essere una banca se si trattasse di conto corrente, ecc.). Dunque, se parliamo di stipendio, l’atto di pignoramento verrà notificato contemporaneamente al debitore e al suo datore di lavoro (che può essere un’azienda privata o un ente pubblico, a seconda dei casi). L’atto deve contenere, a pena di nullità, una serie di informazioni obbligatorie (art. 543, 2º comma c.p.c.): gli estremi del titolo esecutivo e del precetto (che vanno allegati in copia), l’indicazione dettagliata della somma dovuta (capitale, interessi, spese), l’ingiunzione al terzo di non disporre delle somme dovute al debitore (in pratica, il datore viene intimato a congelare le retribuzioni spettanti al dipendente nei limiti di legge), e la citazione del debitore a comparire davanti al Giudice dell’Esecuzione competente, con fissazione di luogo, data e ora dell’udienza . Proprio quest’ultimo aspetto ha subito modifiche con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022): oggi la data dell’udienza va indicata direttamente nell’atto di pignoramento al momento della notifica, e dev’essere fissata entro precisi termini (nel pignoramento presso terzi, generalmente entro 90 giorni dalla notifica) . Inoltre, il creditore procedente, una volta depositato il pignoramento in tribunale (iscrizione a ruolo), deve darne avviso sia al debitore sia al terzo, comunicando il numero di procedimento, prima dell’udienza, pena l’inefficacia del pignoramento . Queste formalità – introdotte per accelerare la procedura e garantire trasparenza – sono cruciali: se ad esempio il creditore sbaglia a indicare l’udienza, o dimentica di comunicare l’iscrizione a ruolo, il pignoramento può essere dichiarato inefficace. Dal punto di vista del debitore, la notifica dell’atto di pignoramento è il momento in cui ufficialmente viene a sapere che il suo stipendio è stato colpito dal vincolo (entro i limiti di legge) e che vi sarà un’udienza in tribunale per decidere la sorte di quelle somme. Da quel momento scatta anche l’obbligo legale per il datore di lavoro: egli non può più pagare liberamente l’intero stipendio al dipendente, ma deve iniziare ad accantonarne la quota pignorata in attesa delle decisioni del giudice . Se il datore ignorasse l’atto e continuasse a pagare al lavoratore l’importo pieno, si espone – come visto – a sanzioni e perfino a dover pagare di tasca propria al creditore le somme non trattenute (tramite ordinanza del giudice ex art. 546 c.p.c.). È quindi anche nell’interesse del debitore cooperare con il proprio datore, assicurandosi che quest’ultimo abbia ricevuto regolarmente l’atto (magari fornendogliene una copia se non l’avesse) e che effettui correttamente solo le trattenute previste (né oltre né in difetto). Dal canto suo, il datore di lavoro dovrà predisporre la dichiarazione del terzo pignorato (ex art. 547 c.p.c.) entro l’udienza: di solito la invia via PEC al creditore e al tribunale prima dell’udienza. In questa dichiarazione il datore indica l’esistenza del rapporto di lavoro col debitore, la retribuzione netta mensile, l’eventuale presenza di altre trattenute in busta paga (es. cessioni del quinto o altri pignoramenti già esistenti) e l’importo di eventuali TFR maturati o altre indennità dovute al dipendente . Tale dichiarazione può anche essere resa oralmente direttamente all’udienza, ma in molti tribunali ormai è prassi acquisirla prima per velocizzare.
3. Udienza davanti al Giudice dell’Esecuzione (G.E.). Arriviamo così all’udienza fissata. Le parti che possono comparire sono: il creditore procedente (in genere tramite il suo avvocato), il debitore (non è obbligatoria la sua presenza né l’assistenza legale in questa fase, ma è molto utile essere presenti o rappresentati), e il terzo pignorato (il datore di lavoro, spesso non si presenta fisicamente ma si considera presente tramite la dichiarazione scritta inviata). All’udienza, il Giudice dell’Esecuzione verifica la regolarità degli atti e valuta le eventuali istanze o contestazioni. Si possono presentare vari scenari:
- Terzo che conferma e nessuna opposizione. Se il datore di lavoro (terzo) ha confermato di essere debitore di somme verso il debitore (ad es. conferma che Tizio è suo dipendente con stipendio netto mensile X) e non vi sono opposizioni pendenti né altri creditori intervenuti, il giudice procede a emettere immediatamente l’ordinanza di assegnazione . Con questo provvedimento, il G.E. dispone che la quota pignorata dello stipendio sia assegnata al creditore procedente: il creditore ne diviene titolare a tutti gli effetti, e il datore di lavoro viene ingiunto di versare tale quota ogni mese al creditore fino alla soddisfazione del credito indicato . Nell’ordinanza verranno specificati l’importo esatto per cui si procede (capitale residuo, interessi maturati, spese legali) e la misura della trattenuta mensile (es. “assegna al creditore Alfa il quinto dello stipendio netto di Caio, con obbligo per il datore Delta S.p.A. di versare tale importo mensile all’avv. XY per conto del creditore, sino alla concorrenza di €… oltre interessi”). Da quel momento il datore dovrà eseguire le trattenute concordate e versarle al creditore periodicamente, senza bisogno che il creditore glielo richieda ogni volta (l’ordinanza è titolo sufficiente).
- Terzo assente o inadempiente. Se il datore di lavoro non compare in udienza e non ha inviato la dichiarazione, si applica l’art. 548 c.p.c.: su istanza del creditore, il giudice può considerare comunque esistente il credito pignorato come descritto nell’atto, e procedere ugualmente all’assegnazione (si parla di “dichiarazione presunta”) . Questa norma, introdotta nel 2015, serve ad evitare che l’inerzia del terzo paralizzi la procedura. Il giudice in pratica presume vero quanto affermato dal creditore (es. “Tizio lavora presso di te e guadagna circa €X al mese”) e assegna nei limiti di legge (un quinto di €X). Sarà poi onere del datore, se i dati reali differiscono, farlo presente eventualmente con una successiva istanza di correzione. (In passato, se il terzo non faceva la dichiarazione bisognava avviare un giudizio a parte contro il terzo, con grande perdita di tempo; la riforma ha eliminato questo passaggio nella gran parte dei casi).
- Opposizioni o complessità. Se il debitore ha proposto opposizione (vedi capitolo successivo sulle difese) oppure se vi sono più creditori concorrenti o altri aspetti complessi (ad es. il debitore eccepisce di aver già pagato parte del dovuto, o il creditore ha sbagliato i conteggi, ecc.), il giudice tipicamente rinvia l’udienza ad altra data per decidere sulle contestazioni o per far integrare la documentazione . Nel frattempo può adottare provvedimenti provvisori: ad esempio, può disporre una trattenuta cautelare provvisoria in attesa della decisione (per non far scappare le somme), oppure al contrario sospendere tutto se ha accolto un’istanza di sospensione. Nella maggior parte dei pignoramenti da stipendio, comunque, se i documenti sono in regola e non ci sono opposizioni, la definizione avviene subito alla prima udienza con l’ordinanza di assegnazione.
- Altri creditori interventori. Può capitare che altri creditori del debitore, venuti a conoscenza dell’esecuzione, si inseriscano nella stessa procedura (si chiama “intervento”). Se intervengono prima che sia emessa l’ordinanza di assegnazione, parteciperanno alla distribuzione; se intervengono dopo, rischiano di rimanere esclusi. In uno stipendio, la distribuzione simultanea tra più creditori è possibile solo rispettando i limiti visti (50% max se cause diverse, 20% se tutte uguali). Spesso però, se uno interviene quando l’assegnazione per il primo creditore è già fatta, il giudice può dover assegnare separatamente a ciascuno la propria quota (vedi anche oltre, il caso n.11 di concorso). In linea di massima, il G.E. coordina le pretese in modo da non superare mai i tetti di legge.
4. Esecuzione dell’ordinanza e sviluppi successivi. Dopo l’ordinanza di assegnazione, questa viene comunicata o notificata alle parti (creditore, debitore e datore). Da questo momento il pignoramento produce effetti “stabili”: il creditore ha il diritto di riscuotere la quota assegnata ogni mese dal datore. Il datore di lavoro inizierà dunque a versare le trattenute al creditore periodicamente (di solito tramite bonifico all’IBAN del legale indicato). Se mai il datore non pagasse le rate al creditore come dovuto, il creditore potrà agire direttamente contro il datore inadempiente (per es. con un atto di pignoramento nei suoi confronti, in quanto a quel punto diventerebbe lui debitore dell’importo non versato). D’altra parte, se il creditore viene soddisfatto prima del termine – ad esempio perché il debitore riesce a trovare un accordo e paga direttamente un certo importo al creditore – allora il creditore dovrà rilasciare al datore e al giudice un atto di quietanza e rinuncia all’esecuzione, in modo da far cessare le trattenute. In pratica, se si chiude la partita per qualsiasi motivo (saldo anticipato, accordo transattivo, ecc.), è interesse di tutti formalizzare la fine del pignoramento per evitare che proseguano i prelievi inutilmente.
5. Decorso del pignoramento e casi particolari. Una volta partita, la trattenuta sullo stipendio prosegue ogni mese fino a quando il creditore non sia stato interamente pagato (capitale, interessi, spese). Possono però accadere eventi particolari durante questo periodo che modificano la situazione:
- Cessazione del rapporto di lavoro: se il debitore perde il lavoro (licenziamento o dimissioni) oppure cambia azienda, il pignoramento decade automaticamente nei confronti del vecchio datore, per sopravvenuta impossibilità (il terzo non deve più pagare stipendi) . Il datore, in caso di cessazione del rapporto, è tenuto a comunicarlo prontamente al tribunale. Attenzione però: se al momento della cessazione il dipendente ha maturato somme di TFR o altre indennità, anche quelle rientrano nel pignoramento: il datore dovrà trattenere e versare al creditore il 20% del TFR e di eventuali arretrati o incentivi all’esodo dovuti al lavoratore . Dopo aver versato quel quinto di liquidazione, il datore sarà libero da obblighi. Il debito residuo del lavoratore rimarrà però insoddisfatto per la parte eccedente. A quel punto il creditore potrà scegliere se tentare di pignorare altro (es. conti correnti, auto, immobili) oppure attendere che il debitore trovi un nuovo impiego e notificare un nuovo pignoramento al nuovo datore. Per il debitore, quindi, perdere il lavoro interrompe sì le trattenute (momentaneamente), ma il debito non scompare affatto: resta pendente e “riattivabile” non appena avrà di nuovo uno stipendio. Da notare che, se il debitore disoccupato percepisce la NASpI (indennità di disoccupazione), essa è considerata reddito da lavoro ai fini delle esecuzioni e può anch’essa essere pignorata fino al quinto direttamente presso l’INPS . Quindi il creditore, se ne è a conoscenza, potrebbe pignorare la NASpI per continuare a recuperare (anche se, in pratica, non tutti i creditori lo fanno, soprattutto per importi modesti). In ogni caso, qualora il debitore trovi una nuova occupazione, è buona norma informarne il creditore o il suo legale: questo talvolta consente di negoziare un accordo prima che venga notificato un nuovo pignoramento “a sorpresa” (magari offrendo un piano di rientro volontario per evitare un secondo pignoramento).
- Variazione dell’entità dello stipendio: se la retribuzione del debitore aumenta o diminuisce durante il periodo di pignoramento, la quota trattenuta – essendo calcolata in percentuale – si adatterà di conseguenza. Il datore di lavoro deve ricalcolare il quinto ogni mese in base al netto effettivamente corrisposto. Ad esempio, sulla tredicesima mensilità verrà pignorato il quinto anche di quella (quindi a dicembre il debitore subirà due trattenute, una sullo stipendio e una sulla tredicesima) . Se invece lo stipendio dovesse ridursi (per passaggio part-time, cassa integrazione, aspettativa non retribuita, ecc.), automaticamente si ridurrà in valore assoluto la somma pignorata, restando sempre il 20% di quanto effettivamente percepito. Non occorre alcun nuovo intervento del giudice per queste oscillazioni: il vincolo è già stabilito in termini percentuali. Solo se la variazione fosse estremamente significativa (es. stipendio dimezzato) e rendesse la soddisfazione del credito troppo lenta, il creditore potrebbe segnalare la cosa al giudice per valutare misure di accelerazione – ma non potrebbe comunque chiedere di aumentare la percentuale oltre il quinto, che resta il limite legale .
- Arrivo di altri pignoramenti (concorso successivo): se mentre un pignoramento è in corso un altro creditore notifica a sua volta un pignoramento sullo stesso stipendio, si crea la situazione di concorso tra creditori. Il meccanismo è in parte già descritto, ma in pratica possono accadere due cose: se il secondo pignoramento arriva quando il primo non è ancora stato definito (cioè prima dell’ordinanza di assegnazione), i due procedimenti possono essere riuniti davanti allo stesso G.E. e quest’ultimo assegnerà le somme ai creditori contestualmente rispettando i limiti. Se invece il secondo arriva quando il primo è già in fase di rimborso mensile, allora spesso il nuovo creditore viene “messo in coda”. Cosa significa? In teoria la legge dice che più pignoramenti non alimentari concorrono nel quinto complessivo , per cui alcuni giudici ripartiscono comunque il 20% tra i due creditori (es. 10% ciascuno). Altri giudici invece, e molti datori di lavoro in via prudenziale, preferiscono sospendere il secondo pignoramento finché il primo non sia terminato, così che i creditori si soddisfino uno alla volta. Questa diversità di prassi dipende da come si interpreta il richiamato art. 545, quinto comma c.p.c.: c’è chi ritiene che “in caso di pluralità di pignoramenti non alimentari, comunque la somma delle trattenute non superi il 20%”, quindi simultaneamente non si supera un quinto; altri ritengono che la norma del 20% si riferisca al singolo pignoramento e che il concorso tra più crediti ordinari sia addirittura escluso (cioè il secondo deve proprio aspettare il primo). In mancanza di uniformità, spesso il datore se vede che sta già trattenendo un quinto per il primo creditore, informa il secondo che non c’è capienza e lo invita ad attendere . Formalmente, comunque, qualora il giudice opti per la contemporaneità, la somma totale pignorata non può superare i limiti visti: quindi se, ad esempio, il primo pignoramento era un 10% fiscale e arriva un secondo da 10% ordinario, si potrebbe arrivare al 20% totale (che è ok). Se uno dei due è alimentare, si può arrivare a 40% (es. 1/3 + 1/5 ≈ 53%, ridotto a 50%). Sarà il giudice a modulare eventualmente le percentuali per ciascuno rispettando i vincoli. Il debitore in questo scenario si troverà con trattenute maggiori (es. due creditori – uno alimentare a 1/3 e uno ordinario a 1/5 – che insieme fanno il 50%), ma mai oltre la metà come già detto.
- Pignoramento presso più terzi contemporaneamente: ipotesi rara ma non impossibile è quella accennata prima: un creditore molto aggressivo potrebbe pignorare insieme lo stipendio e il conto corrente del debitore. In tal caso deve ovviamente rispettare i limiti su ciascun fronte (quinto sullo stipendio; sul conto lasciare 3×assegno sociale), ma così riesce a raccogliere più fondi in meno tempo. Ad esempio: pignora il conto corrente e magari blocca alcune mensilità arretrate lì depositate (salvaguardando circa €1.638) e contestualmente incamera il quinto corrente alla fonte sullo stipendio futuro. Questa doppia azione, per quanto lecita se condotta nei limiti, può essere contestata – come detto – se finisse per superare il 50% complessivo in un dato mese (perché di fatto il debitore perde sia parte dello stipendio in arrivo sia parte di quello già incassato). Non essendoci norme specifiche sul punto, tutto dipende dal buon senso del giudice: in alcuni casi si potrebbe configurare un eccesso censurabile. In ogni caso, il debitore che si trovi a subire contemporaneamente pignoramento del conto e dello stipendio dovrebbe attivarsi subito con l’aiuto di un legale (o per fare opposizione e far presente l’eccesso, o per cercare un accordo che metta fine almeno a uno dei due). La cosa positiva è che si tratta di situazioni eccezionali; inoltre, come già spiegato, il pignoramento sul conto è una tantum (non prosegue mensilmente), quindi se il debitore resiste e non accumula più somme sui conti, a un certo punto resterà solo il quinto sullo stipendio.
Come si vede, la procedura di pignoramento non è istantanea ma si sviluppa in più passi e offre al debitore diverse finestre temporali per reagire. Si può: pagare dopo il precetto per evitarlo; opporsi dopo la notifica per contestarlo; cercare accordi col creditore prima dell’ordinanza di assegnazione; ecc. Nel capitolo seguente esamineremo proprio le difese e strategie legali a disposizione del debitore esecutato per reagire a un pignoramento dello stipendio – sia sul piano giudiziale (opposizioni, incidenti di esecuzione) che sul piano stragiudiziale (accordi, piani di rientro, adempimenti agevolati). Vedremo inoltre i rimedi interni alla procedura (richieste di riduzione o conversione) e quelli esterni (procedure concorsuali da sovraindebitamento) che possono alleviare o risolvere la situazione.
Difese e strategie legali del debitore
Dal punto di vista del debitore, subire un pignoramento dello stipendio è certamente gravoso, ma non significa restare inerti e subire passivamente. Il nostro ordinamento prevede diversi strumenti di difesa attivabili per tutelare i propri diritti: alcuni consistono nel contestare formalmente la procedura esecutiva, altri nel chiederne una sospensione o modifica, altri ancora nel percorrere vie alternative per ristrutturare il debito sottostante. È essenziale adottare un approccio attivo e ben pianificato, idealmente con l’assistenza di un professionista, per massimizzare le chance di successo. Ecco le principali opzioni di difesa:
A) Opposizione al pignoramento (impugnare la procedura)
La legge prevede due tipologie di opposizione che il debitore può proporre nell’ambito dell’esecuzione forzata (artt. 615 e 617 c.p.c.), a seconda del tipo di vizi o motivi che intende far valere:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). È l’opposizione con cui il debitore contesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione, in tutto o in parte. In sostanza si sostiene: “questa esecuzione non doveva nemmeno iniziare, perché non gli devo nulla (o gli devo meno) oppure perché il titolo non è valido”. I motivi tipici possono essere: il debito è già stato pagato (totalmente o parzialmente) magari dopo la formazione del titolo; oppure il titolo esecutivo è venuto meno (es. la sentenza di primo grado è stata riformata in appello; il decreto ingiuntivo è stato annullato in opposizione); oppure il credito si è prescritto (ad esempio una cartella esattoriale notificata da oltre 5 anni senza atti interruttivi); oppure ancora manca una condizione di procedibilità (es. mancata notifica di un atto presupposto che era obbligatoria); o si beneficia di una causa di sospensione o estinzione (es. si è ottenuto un concordato preventivo omologato, o un piano del consumatore omologato, che bloccano le esecuzioni individuali). L’opposizione all’esecuzione può essere proposta prima che l’esecuzione inizi (es. appena ricevuto il precetto o altro atto, per prevenire il pignoramento), oppure dopo l’inizio (ad es. dopo la notifica del pignoramento) se il motivo si manifesta solo in seguito. Nel caso del pignoramento dello stipendio, spesso l’opposizione ex art. 615 viene presentata dopo la notifica del pignoramento ma comunque entro l’udienza di comparizione: in pratica il debitore, entro quella data, deposita un atto di citazione in opposizione all’esecuzione (davanti al tribunale competente) e contesta il diritto di procedere. Talvolta la si propone addirittura oralmente all’udienza stessa (ma è rischioso arrivare senza nulla di scritto). Un esempio: il debitore riceve un pignoramento per €50.000 basato su un precetto, ma sa di aver pagato già €20.000 al creditore in precedenza; farà opposizione all’esecuzione per far valere l’inesistenza parziale del credito esecutato (infatti non dovrebbe procedersi per più di €30.000). L’opposizione all’esecuzione non sospende automaticamente il processo esecutivo: occorre chiedere espressamente la sospensione al G.E. (o al giudice dell’opposizione) e il giudice la concede solo se riconosce fumus e periculum, cioè motivi fondati e un pregiudizio imminente . Se viene concessa la sospensione ex art. 624 c.p.c., le trattenute non verranno assegnate al creditore finché la causa di opposizione non sia decisa; se invece la sospensione è negata, il pignoramento va avanti ma con la promessa che, se l’opposizione verrà poi accolta, il creditore dovrà restituire quanto eventualmente percepito indebitamente. In ogni caso, i motivi da far valere in un’opposizione all’esecuzione devono riguardare aspetti sostanziali del rapporto di credito (pagamenti, prescrizioni, invalidità del titolo ecc.), non meri vizi formali.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). È invece l’opposizione con cui si denunciano vizi formali o procedurali degli atti dell’esecuzione. Esempi: il pignoramento è stato notificato in maniera irregolare (magari a un indirizzo sbagliato, o senza rispettare le formalità); oppure il precetto era viziato (mancava l’indicazione del titolo o la data, elementi essenziali); oppure la notifica al terzo datore di lavoro non è avvenuta (se il creditore non notifica al terzo, il pignoramento è inefficace); oppure ancora l’atto di pignoramento non conteneva l’indicazione dell’udienza come oggi richiesto dalla legge (vizio introdotto dalla riforma 2022); o il creditore non ha comunicato l’iscrizione a ruolo nei tempi dovuti; ecc. Tutti questi sono vizi che attengono agli atti dell’esecuzione e vanno fatti valere con opposizione ex art. 617 entro termini brevissimi: 20 giorni da quando il debitore (o il terzo) ha avuto conoscenza dell’atto viziato . Per il debitore, in genere il termine decorre dalla notifica dell’atto; per il terzo dal momento in cui ne ha avuto conoscenza (ad esempio all’udienza, se non gli è stato notificato correttamente prima). La forma è quella del ricorso al G.E. se l’esecuzione è già iniziata (dopo il pignoramento) oppure atto di citazione se prima (ad es. opposizione a precetto per vizi del precetto stesso). Nel contesto del pignoramento dello stipendio, classici motivi di opposizione ex art. 617 possono essere: errori nei calcoli del precetto (non incide sul diritto a procedere, ma sull’atto: importo ingiunto sbagliato); vizi di notifica (es. atti notificati a un vecchio indirizzo, oppure via PEC ma con indirizzo non corretto); mancato rispetto delle forme dell’art. 543 c.p.c. (ad es. omissione dell’intimazione al terzo di non pagare, o data dell’udienza fissata troppo oltre i 90 giorni); oppure anche la violazione dei limiti di pignorabilità – se il creditore avesse preteso oltre un quinto, o pignorato una pensione senza lasciare il minimo vitale, ecc., ciò si configura come un vizio dell’atto esecutivo impugnabile ex art. 617 . (In verità molti giudici rilevano d’ufficio questi eccessi e dichiarano inesistente la parte eccedente, ma nulla vieta al debitore di sollevare formalmente la questione con opposizione). L’opposizione agli atti, a differenza di quella all’esecuzione, non tocca il merito del credito: anche vincendola, il creditore potrà correggere il vizio e riprocedere. Tuttavia può far guadagnare tempo prezioso o costringere il creditore a rinegoziare. Anche qui si può chiedere la sospensione degli atti viziati e il giudice la concede se il vizio appare grave e comporta rischio di danno imminente (ad es. se c’è un’irregolarità macroscopica, si tende a congelare la procedura per rifare bene le cose).
In pratica, come scegliere quale opposizione fare? Regola generale: se il debito non è dovuto (o non per intero) → art. 615; se il debito è dovuto ma la procedura è irregolare → art. 617. Non di rado si presentano entrambe le contestazioni insieme, con un unico atto cumulativo (es. il debitore contesta sia un vizio di notifica sia il fatto che il credito è in parte prescritto). Ciò è possibile, ma bisogna rispettare i termini più stringenti (quindi 20 giorni dalla notifica, se si inserisce un motivo da 617) . Attenzione anche alla competenza: l’opposizione dopo il pignoramento va proposta al tribunale sede dell’esecuzione (in genere il tribunale del luogo dove il debitore ha residenza o dove si trova la sede del datore di lavoro); se invece si agisce prima che inizi (ad es. opposizione a precetto), competente può essere il tribunale del luogo dell’esecuzione minacciata o della residenza del debitore. Sono dettagli tecnici, ma è importante farsi assistere per evitare errori di deposito fuori termine o presso uffici errati, che precluderebbero la tutela. Ricordiamo infine che, in caso di opposizione pendente, il debitore può chiedere al giudice con apposita istanza di sospendere temporaneamente le trattenute in corso fino alla decisione . I giudici concedono sospensioni solo se vedono motivazioni solide: ad esempio, se appare evidente che buona parte del credito era già stata pagata, o che c’è un errore macroscopico nell’atto. Altrimenti, per evitare che l’opposizione sia un pretesto dilatorio, la sospensione viene negata. Se non c’è sospensione, il pignoramento proseguirà comunque; tuttavia, se alla fine l’opposizione verrà accolta, il creditore dovrà restituire il maltolto o compensarlo.
B) Richieste di riduzione, sospensione o conversione del pignoramento
Oltre alle formali opposizioni giudiziali, esistono alcuni rimedi “interni” alla procedura esecutiva che il debitore può utilizzare davanti al G.E. per attenuare gli effetti del pignoramento senza contestarne la legittimità di fondo. Si tratta di istanze specifiche previste dal codice:
- Istanza di riduzione del pignoramento (art. 546 ultimo comma e art. 496 c.p.c.). Se l’importo pignorato appare manifestamente eccessivo rispetto al credito da soddisfare, il debitore (o il terzo pignorato) può chiedere al giudice di ridurre la misura del pignoramento. Questa norma è pensata soprattutto per i pignoramenti immobiliari o mobiliari (es. ridurre un’ipoteca sproporzionata), ma si può applicare anche a stipendi e crediti: ad esempio, se per un errore o per sovrapposizione di azioni è finito congelato molto più di quanto dovuto. Nel contesto dello stipendio è meno frequente, poiché i limiti sono già fissati per legge. Tuttavia, immaginiamo un caso limite: debito di importo piccolissimo (es. €200) eppure il creditore ha avviato il pignoramento del quinto su uno stipendio di €1.500 (€300 al mese) – così in soli due mesi verrebbe prelevato oltre il doppio di quanto dovuto. Il debitore potrebbe chiedere al giudice di ridurre il pignoramento proporzionandolo al necessario (ad esempio limitandolo a €50 al mese). In pratica però, situazioni del genere di solito si risolvono più semplicemente pagando direttamente la somma dovuta: la riduzione formale è una tutela prevista ma raramente utilizzata, se non in casi di macroscopica sovrabbondanza del pignoramento. È bene sapere che esiste per ipotesi eccezionali.
- Istanza di sospensione o dilazione (art. 512 c.p.c.). Al di fuori delle vere e proprie opposizioni giudiziali, il debitore può tentare di ottenere una sospensione temporanea delle trattenute o una dilazione del pagamento. Va detto subito: il G.E. difficilmente concede queste misure senza l’accordo del creditore. L’art. 512 c.p.c. prevede che il giudice possa rinviare la distribuzione delle somme se vi sono trattative in corso tra le parti . Ad esempio, se il debitore dimostra che sta definendo un accordo a saldo e stralcio col creditore, il giudice può aggiornare l’udienza e sospendere l’assegnazione per dare tempo di formalizzare l’accordo . Oppure, se il creditore è d’accordo, le parti possono chiedere al giudice di dilazionare il pagamento in modo diverso dal pignoramento. Di per sé, tuttavia, il giudice non può imporre d’ufficio un piano di rateizzazione del debito esecutato senza il consenso del creditore – non esiste nell’espropriazione presso terzi una “dilazione giudiziale obbligatoria” (mentre nell’esecuzione immobiliare esiste la conversione a rate, v. oltre). Quindi questa strada è percorribile quasi esclusivamente se c’è disponibilità del creditore. Se il creditore acconsente a concedere più tempo o rate, il giudice normalmente asseconda, magari emettendo un’ordinanza di sospensione condizionata all’effettivo pagamento delle rate concordate . Nota bene: se invece il creditore è l’Agente della Riscossione, ottenere una rateizzazione amministrativa del debito fiscale (ad esempio 72 rate) comporta per legge la sospensione delle azioni esecutive; dunque, presentando istanza di dilazione ed ottenendo il piano, si può chiedere all’AdER la sospensione del pignoramento in corso. Insomma, la trattativa col creditore è fondamentale se si vuole alleggerire la morsa senza passare per forza da un giudizio: un creditore consenziente può fare la differenza (e il giudice non si opporrà se le parti trovano un accordo).
- Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.). È uno strumento potentissimo, spesso ignorato dai debitori perché richiede liquidità immediata. Consiste nella facoltà per il debitore di sostituire il bene pignorato con una somma di denaro depositata a disposizione dei creditori, comprensiva di capitale, interessi e spese. In pratica significa: “Giudice, anziché proseguire col pignoramento del mio stipendio per anni, deposito subito una somma pari all’intero debito pignorato (più una stima di interessi e spese) e chiedo la conversione”. Se il debitore ha la liquidità (o può farsela prestare), può così liberare immediatamente lo stipendio dal vincolo. Il giudice, verificato che è stato depositato l’importo dovuto + circa un 20% a garanzia di interessi futuri, sospende le trattenute e alla successiva udienza assegna la somma depositata al creditore, dichiarando estinto il pignoramento . La conversione è un diritto del debitore, ammesso una sola volta per ciascuna esecuzione, ed è pensata proprio per evitare un’esecuzione forzata lunga e costosa quando il debitore ha (o reperisce) i mezzi per saldare. La legge consente inoltre al debitore di non depositare tutto subito: si può chiedere di pagare la somma a rate fino a un massimo di 18 mesi. In tal caso però bisogna versare subito almeno 1/5 del dovuto e offrire idonea garanzia per il resto (di solito una fideiussione bancaria o un pegno). Se il giudice accetta, emette un’ordinanza che sospende il pignoramento a condizione che il debitore versi puntualmente le rate mensili al tribunale . Se il debitore rispetta tutte le rate, a fine periodo il creditore risulterà integralmente soddisfatto e l’esecuzione si chiuderà senza aver più intaccato lo stipendio. Se invece il debitore salta una rata, il giudice dichiarerà inefficace la conversione e il pignoramento riprenderà come prima (anzi, recuperando anche ciò che eventualmente era stato “risparmiato” in quei mesi). La conversione è un’opzione onerosa ma che può essere vantaggiosa in vari scenari: ad esempio, se il debitore riesce a farsi prestare i soldi da un familiare, o ottiene un prestito di consolidamento per coprire i debiti, può “riscattare” il quinto e liberare la busta paga, evitando anni di decurtazioni e ulteriori interessi. Purtroppo pochi debitori in difficoltà hanno questa capacità finanziaria – ecco perché la conversione è più comune nei pignoramenti immobiliari (dove magari si vende un immobile per evitare l’asta) che non negli stipendi. Ma rimane un istituto da considerare: se il debito pignorato non è enorme e si hanno risparmi o aiuti a disposizione, potrebbe convenire pagare subito in tribunale ed uscire dal tunnel.
- Sovraindebitamento ed esdebitazione (Legge 3/2012, oggi Codice della Crisi). Come accennato, se il debitore è sommerso dai debiti e il pignoramento dello stipendio è solo uno dei problemi (magari ci sono più creditori che lo inseguono, cartelle esattoriali, decreti ingiuntivi, ecc.), vale la pena valutare il ricorso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 (ora trasfuse nel D.Lgs. 14/2019, Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza). In particolare, un debitore “civile” (consumatore o piccolo imprenditore non fallibile) può presentare: un Piano del consumatore (se i debiti sono prevalentemente personali, verso banche, finanziarie, fisco, ecc.), oppure un Accordo di ristrutturazione dei debiti (se ha molti creditori e serve l’adesione del 60% di essi), oppure la Liquidazione controllata del patrimonio. Una volta depositata la domanda di ammissione a una di queste procedure e ottenuto dal tribunale il decreto di apertura, tutte le azioni esecutive in corso vengono sospese per legge . Ciò significa che eventuali pignoramenti dello stipendio in atto si bloccano immediatamente. Successivamente, se il piano viene omologato (cioè approvato dal giudice), i creditori verranno soddisfatti parzialmente secondo le modalità stabilite (ad es. rinunciando agli interessi, stralciando una quota del capitale, ecc.), e al termine il debitore otterrà l’esdebitazione, ossia la cancellazione definitiva dei debiti residui. Si tratta di una soluzione radicale, indicata però nei casi più estremi: ad esempio, un soggetto con €200.000 di debiti tra finanziarie e Fisco, che subisce più pignoramenti, potrebbe con un piano del consumatore fermare tutto e proporre di pagare poniamo €50.000 in 4 anni ai creditori, ottenendo lo stralcio del restante 75% e la fine di ogni pignoramento al termine. Ovviamente la procedura di sovraindebitamento richiede requisiti di ammissibilità e la guida di un OCC – Organismo di Composizione della Crisi – con professionisti esperti (a tal proposito, l’Avv. Monardo e il suo team vantano proprio la qualifica di Gestori della Crisi ed Esperti in queste procedure, come visto). Il vantaggio di questa strada è che, una volta ammesso il ricorso, il debitore è sotto la protezione del tribunale: nessuno può iniziare o proseguire pignoramenti (si crea una sorta di scudo protettivo, detto automatic stay). Di contro, è un percorso complesso e non sempre praticabile: bisogna avere una situazione di sovraindebitamento dimostrabile e qualche risorsa da offrire nel piano (anche solo prospettica, come un reddito futuro per pagare rate). In ogni caso, sapere che esiste questa possibilità dà al debitore una certa leva negoziale: può dire ai creditori “o accettate un accordo, oppure vado in procedura e forse otterrete ancora meno”. Spesso, infatti, la minaccia credibile di un piano di sovraindebitamento spinge i creditori non garantiti a trattare su condizioni più favorevoli per il debitore.
Riassumendo le difese giuridiche: opposizioni se il pignoramento è illegittimo o il debito contestabile; istanze al G.E. (riduzione, conversione) se si vuole alleggerire o chiudere pagando diversamente; procedure concorsuali se la situazione debitoria complessiva è insostenibile. Naturalmente ogni caso va valutato a sé: è fondamentale studiare con un avvocato quali strumenti adottare, anche perché alcuni si escludono a vicenda (es. se presenti un piano di sovraindebitamento, poi non puoi più contestare il debito perché in pratica lo riconosci nel piano; se fai conversione e paghi, non potrai più opporre nulla, ecc.). Serve quindi una strategia integrata, su misura del caso concreto.
C) Soluzioni stragiudiziali e prevenzione
Oltre alle vie giudiziarie, esistono approcci stragiudiziali che il debitore dovrebbe considerare – sia prima che il pignoramento inizi, sia durante – per minimizzarne gli effetti. Spesso una gestione accorta e proattiva del problema debitorio consente di evitare del tutto il pignoramento o di chiuderlo più rapidamente. Vediamo alcune mosse pratiche:
- Trattativa e saldo a stralcio. Fino all’ultimo, il debitore può cercare un accordo transattivo col creditore. L’ideale è muoversi prima che scatti l’esecuzione forzata: ad esempio, se si riceve un precetto da €10.000, contattare subito il creditore (tramite il suo avvocato) e proporre un pagamento parziale immediato in cambio della rinuncia al pignoramento. Molti creditori – soprattutto banche, finanziarie, ma anche privati – sono disponibili a sconti significativi pur di incassare subito ed evitare incognite. Ad esempio, offrendo €6.000 in un’unica soluzione, il creditore potrebbe accettare di chiudere un debito di €10.000 (specie se il debitore non ha beni aggredibili e il pignoramento dello stipendio sarebbe lungo e incerto). Questa soluzione, detta saldo e stralcio, va formalizzata per iscritto con l’impegno del creditore a rilasciare quietanza e rinunciare all’esecuzione appena ricevuto il pagamento concordato. Chiaramente il debitore deve reperire subito la liquidità (risparmi propri, aiuti di familiari, un piccolo prestito): il vantaggio però è liberarsi in un colpo solo, magari con uno sconto notevole, anziché subire il quinto per anni. Anche dopo che il pignoramento è partito, nulla vieta di trattare: spesso, di fronte a un pagamento immediato, il creditore è disposto a revocare il pignoramento (o a non proseguire con l’udienza di assegnazione). Insomma, parlare col creditore paga – letteralmente.
- Piano di rateizzazione extragiudiziale. In alternativa al saldo stralcio (che implica uno sconto ma un esborso immediato), si può proporre al creditore un piano di rientro a rate concordato privatamente. Ad esempio: debito €10.000; invece di subire il quinto (€200/mese per ~50 mesi), offrire volontariamente €300 al mese per 36 mesi. Il creditore potrebbe preferirlo, perché recupera più velocemente il suo denaro e con minori rischi. In tal caso, di comune accordo, si può chiedere al giudice una sospensione del pignoramento condizionata al rispetto del piano, oppure il creditore può rinunciare agli atti esecutivi con possibilità di riattivarli se il piano non viene rispettato. Spesso il creditore, per tutelarsi, chiede al debitore di firmare un accordo di transazione in cui riconosce il debito e si impegna a pagare le rate, prevedendo che in caso di mancato pagamento il creditore potrà riprendere l’esecuzione immediatamente. Il debitore quindi deve essere consapevole che, se poi non rispetta le rate, il creditore potrà riattivare subito il pignoramento dal punto in cui era rimasto (magari nel frattempo era stato sospeso). Quindi un piano extragiudiziale conviene solo se si è certi di poterlo sostenere fino in fondo, altrimenti si perde solo tempo e si aggrava la propria posizione.
- Adesione a sanatorie fiscali (rottamazioni). Se il pignoramento riguarda cartelle esattoriali, o il debitore teme che presto Agenzia Entrate-Riscossione gli pignorerà lo stipendio, è fondamentale verificare se sono in vigore misure di definizione agevolata dei debiti fiscali. Come già detto, negli ultimi anni ci sono state varie rottamazioni delle cartelle che consentono di pagare il debito senza sanzioni né interessi di mora. L’adesione a queste procedure sospende le azioni esecutive: l’Agente della Riscossione è obbligato a sospendere i pignoramenti in corso se la rottamazione viene accolta . Ad esempio molti debitori con quinto sullo stipendio nel 2023, presentando domanda di Rottamazione-quater entro aprile 2023 e poi pagando la prima rata a luglio, hanno visto cessare le trattenute. Allo stesso modo, con la Rottamazione-quinquies del 2025: se (come si prevede) il termine per presentare istanza sarà fine aprile 2025 e la prima rata cadrà nel 2026, il debitore che avrà presentato l’istanza potrà ottenere il congelamento del pignoramento in corso già dal 2025 e la sua cessazione al pagamento della prima rata nel 2026 . Anche la normale rateizzazione concessa da Agenzia Riscossione (piani fino a 72 o 120 rate) di solito comporta – su richiesta – la sospensione dei nuovi pignoramenti e la rinuncia a quelli in essere (l’Agente della Riscossione, una volta accordato un piano dilazionato, sospende volontariamente le azioni esecutive purché le rate vengano pagate) . Quindi un debitore con cartelle farebbe bene prima di tutto a vedere se può ottenere una dilazione e, in caso affermativo, comunicare subito la cosa all’agente della riscossione chiedendo la sospensione del pignoramento. In sintesi, sfruttare le normative agevolative può rapidamente bloccare o ridurre i pignoramenti fiscali.
- Gestione prudente dei conti bancari. Sul fronte della prevenzione, un debitore consapevole di essere insolvente o a rischio esecuzione dovrebbe gestire oculatamente i propri depositi bancari. Come visto, un creditore può pignorare direttamente il conto corrente per prendere in un colpo solo tutte le disponibilità oltre la soglia protetta (3×assegno sociale). Quindi, se si è ricevuto un precetto o anche solo una diffida di pagamento e si teme un’azione esecutiva, è sconsigliabile lasciare somme ingenti sul proprio conto. Meglio mantenere sul conto solo l’indispensabile per le spese correnti, e magari dirottare eventuali risparmi altrove (ad esempio su un conto intestato a un familiare di fiducia, oppure investirli in strumenti non aggredibili facilmente). Bisogna fare attenzione: trasferimenti dell’ultimo momento fatti per sottrarre soldi ai creditori possono essere oggetto di azione revocatoria se ricorrono i presupposti (specie se fatti dopo che il debito è già sorto e con intento fraudolento) . Quindi queste mosse vanno sempre ponderate con l’aiuto di un legale. Tuttavia, in linea generale, non accumulare troppa liquidità su un conto personale è una misura di buon senso: limita i danni in caso di pignoramento del conto. Ricordiamo la differenza: sul conto la protezione è solo quella del triplo assegno sociale (circa €1.638) al momento del pignoramento, mentre sulla busta paga c’è quella dei 4/5. Se, ad esempio, ho €10.000 sul conto e mi pignorano, perderò circa €8.400; se ne ho €1.800, ne perderò solo ~€162. Ovviamente non bisogna nascondere patrimoni in modo illecito, ma utilizzare strumenti leciti di tutela sì: ad esempio, un fondo pensione integrativo o una polizza vita non riscattabile immediatamente sono tipologie di impiego del denaro che per legge non sono pignorabili dai creditori, quindi convertire parte dei risparmi liquidi in queste forme può essere una strategia prudenziale (sempre da attuare con moderazione e anticipo, e non in frode conclamata).
- Cambio di lavoro o residenza. Più che un consiglio, è una constatazione: se un debitore si trasferisce all’estero o lavora fuori Italia, le procedure esecutive italiane sullo stipendio diventano molto complicate (richiedono rogatorie internazionali e riconoscimenti, spesso antieconomici). Anche trasformare il proprio lavoro in forme diverse (es. mettersi in proprio come autonomo occasionale invece che dipendente) rende il pignoramento presso terzi meno immediato, perché manca il “datore” in senso classico da colpire. Tuttavia, “scappare” o simulare situazioni lavorative per sfuggire ai creditori è rischioso sia legalmente che eticamente. È una scelta estrema e spesso poco praticabile a lungo termine: ad esempio, alcune persone indebitate scelgono di non avere un conto corrente o di farsi pagare in contanti dal nuovo datore per un periodo. Oppure aprono una ditta individuale sperando che non venga aggredita. Queste mosse a volte possono funzionare nel breve termine, ma il debito rimane e il creditore può trovare altre vie (es. pignorare beni di proprietà, oppure se il debitore si sposta in UE magari ottenere un titolo europeo ed eseguirlo all’estero). Insomma, meglio affrontare la situazione apertamente e cercare vie legali di composizione, piuttosto che sparire: quest’ultimo è un rimedio solo temporaneo e comporta altre conseguenze.
- Consulenza finanziaria/debitoria. Infine, un consiglio generale: se la situazione debitoria è complessa (molti creditori, più procedure in corso), conviene rivolgersi a professionisti specializzati o anche a associazioni di consumatori per fare il punto globale. A volte il pignoramento dello stipendio è solo la punta dell’iceberg: magari ci sono rate di mutuo arretrate, fidi bancari revocati, utenze non pagate, ecc. In tali casi può essere il caso di pensare a soluzioni come un consolidamento del debito (un nuovo finanziamento che ne estingua altri, se si ha ancora accesso al credito) oppure – per imprenditori – a strumenti come l’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. (ora art. 57 CCII) se vi sono anche debiti aziendali. Insomma, serve una visione d’insieme per non limitarsi a tamponare l’emergenza dello stipendio pignorato ma risolvere le cause a monte. Vi sono società e studi professionali (come lo Studio Monardo) che offrono una pre-analisi gratuita della posizione debitoria complessiva e suggeriscono un percorso (giudiziale o stragiudiziale) per uscirne. Approfittare di queste consulenze può fornire al debitore strumenti in più e soprattutto evitare di cadere vittima di soluzioni improvvisate o di sedicenti “professionisti anti-pignoramento” poco seri. Sempre meglio affidarsi a chi ha competenze legali e finanziarie comprovate.
In sintesi, difendersi “totalmente” da un pignoramento richiede di combinare gli strumenti giuridici con scelte finanziarie oculate. L’obiettivo del debitore deve essere: assicurarsi che i limiti di legge vengano rispettati (mai oltre il dovuto, minimo vitale intatto), sfruttare ogni eventuale errore procedurale del creditore a proprio vantaggio, negoziare ove possibile soluzioni più vantaggiose o più rapide rispetto alla trattenuta forzosa e, se necessario, ricorrere a procedure concorsuali personali per azzerare i debiti e ripartire da capo. Il tutto agendo con tempestività (qui il tempo è davvero denaro: ogni mese di inerzia significa perdere quota di reddito) e con buona fede (fare opposizioni pretestuose senza motivo serve solo a pagare altre spese, mentre prendere l’iniziativa per una soluzione concordata può portare benefici reali). Il supporto di un legale esperto aiuta senz’altro a non commettere passi falsi e a scegliere la strategia più efficace.
Esempi pratici e simulazioni
Per rendere più concreti i concetti trattati, esaminiamo qualche caso pratico di calcolo del pignoramento dello stipendio e situazioni tipo, con la relativa soluzione applicata secondo la normativa vigente. Queste simulazioni numeriche aiutano a capire cosa succede in termini di soldi effettivamente trattenuti e lasciati al debitore nelle diverse circostanze.
Esempio 1: Pignoramento standard di 1/5.
Scenario: Mario, dipendente privato, ha uno stipendio netto mensile di €1.500. Una banca ottiene decreto ingiuntivo per un prestito non rimborsato (€10.000) e procede pignorando lo stipendio di Mario.
Calcolo: In base alle regole generali, possono pignorare al massimo 1/5 del netto. Su €1.500, un quinto è €300. Il datore di lavoro tratterrà dunque €300 al mese e li verserà alla banca; Mario continuerà a incassare €1.200 (gli altri 4/5). Durata: per rimborsare €10.000 a €300/mese serviranno circa 34 mesi (poco meno di 3 anni). Occorre aggiungere gli interessi legali che maturano sul debito durante il rimborso: ipotizzando un tasso del 5% annuo, in 34 mesi maturano circa €500 di interessi, che allungheranno leggermente la durata (circa 1 mese in più). Mario finirà quindi di pagare dopo circa 35 rate, cioè 2 anni e 11 mesi. Questo è il caso tipico di “pignoramento del quinto”: il debitore subisce una riduzione del reddito del 20% finché non estingue l’intero debito con interessi.
Esempio 2: Stipendio part-time molto basso.
Scenario: Anna lavora part-time e guadagna €600 netti al mese. Ha un debito di €3.000 verso una finanziaria (carta di credito non rimborsata) che procede con pignoramento.
Calcolo: Non esiste uno stipendio “troppo basso” per essere pignorato: anche €600 mensili sono pignorabili al quinto. Quindi la finanziaria potrà ottenere €120 al mese (20% di 600) e Anna terrà €480. In circa 25 mesi (€3.000 / €120) il capitale sarà ripagato, più qualche interesse. Notiamo che Anna dovrà vivere con €480 al mese, cifra davvero esigua: tuttavia la legge lo consente, ritenendo – come visto – che 4/5 del reddito, per quanto piccolo, costituiscano il minimo vitale per il lavoratore. Anna non può opporsi sostenendo che €480 siano insufficienti, perché la Corte Costituzionale ha stabilito che, in assenza di altri riferimenti normativi, il minimo vitale per il lavoratore coincide con l’80% dello stipendio stesso , anche se modesto. Unico sollievo: se quei €600 includessero voci esenti (es. €100 di assegno per figli), tali voci andrebbero escluse dal calcolo. In tal caso la base pignorabile sarebbe €500 e il quinto €100. Ma l’ordine di grandezza resterebbe simile. Di fatto, per redditi da lavoro molto bassi il pignoramento è possibile ma in valore assoluto frutta poco al creditore (che incassa lentamente) e incide proporzionalmente moltissimo sul tenore di vita del debitore. Non a caso molti creditori istituzionali (banche, finanziarie) di fatto rinunciano ad agire se scoprono che il debitore ha uno stipendio bassissimo, perché significherebbe recuperare pochi euro al mese per tanti anni.
Esempio 3: Pignoramento per assegni alimentari (mantenimento figli).
Scenario: Carlo ha uno stipendio di €1.800 netti. Ha però accumulato un arretrato di mantenimento verso i figli minori (affidati all’ex moglie) di €15.000, deciso in sede di divorzio e mai versato. L’ex moglie agisce con pignoramento presso il datore di lavoro per recuperare queste somme alimentari.
Calcolo: Trattandosi di un pignoramento alimentare, non si applica strettamente il limite del quinto: l’art. 545 c.p.c. stabilisce che per crediti alimentari le somme possono essere pignorate nella misura autorizzata dal tribunale. In pratica, sarà il giudice a fissare una percentuale maggiore di 1/5, proporzionata all’entità dell’assegno di mantenimento dovuto. Spesso i tribunali utilizzano come riferimento 1/3 dello stipendio come quota sostenibile per alimenti – non è un parametro fisso, ma è piuttosto comune. Nel caso di Carlo, un terzo di €1.800 è €600. È probabile quindi che il giudice disponga una trattenuta di €600 al mese a favore dell’ex coniuge per i figli, lasciando a Carlo i restanti €1.200. Se contemporaneamente arrivasse anche un pignoramento ordinario (es. da una finanziaria per un prestito non pagato), come si combinerebbero le cose? La legge dice che, in concorso di cause diverse (alimentare + ordinario), il totale non può superare 1/2 dello stipendio. Nel nostro esempio, alimenti €600 (1/3) + ordinario teorico €360 (1/5 di 1800) = €960, che supera la metà di 1800 (€900). Quindi il giudice dovrà limitare il cumulo a €900 (il 50%). Probabilmente lascerà intatto l’alimentare a €600 e ridurrà l’ordinario a €300. Così Carlo subirebbe esattamente €900 di trattenute (50%) e gli resterebbero €900. Questo esempio mostra come al massimo la metà dello stipendio possa essere assorbita se coesistono cause diverse, e che nei conflitti vince comunque la causa alimentare (di solito soddisfatta per intero o quasi, comprimendo l’altro credito). Da notare che se Carlo avesse avuto anche una cessione del quinto in busta paga, la somma cessione + alimenti + eventuale altro pignoramento sarebbe stata anch’essa ricondotta entro il limite del 50% totale.
Esempio 4: Pignoramento fiscale su stipendio basso.
Scenario: Debora ha uno stipendio netto di €1.200 al mese. Ha ricevuto una cartella esattoriale da €5.000 per tasse non pagate. Trascorsi i termini, Agenzia Entrate-Riscossione procede con pignoramento presso il datore ex art. 72-ter D.P.R. 602/73.
Calcolo: €1.200 rientrano nella fascia fino a €2.500, quindi AdER può pignorare il 10% dello stipendio . Dunque €120 al mese trattenuti, e Debora riceve €1.080. Tempo stimato per colmare €5.000: circa 42 mesi (3 anni e mezzo) più interessi di mora. Nota: se nel frattempo un creditore privato pignorasse a sua volta lo stipendio di Debora, come si concilia? Essendo già prelevato il 10% per il Fisco, resterebbe teoricamente un altro 10% di spazio (fino al 20% totale) per crediti non alimentari concomitanti. In pratica dipenderà dal giudice: potrebbe far attendere il creditore privato finché non finisce il pignoramento fiscale, oppure assegnargli subito un altro 10% portando il totale al 20%. La legge, come visto, dice che più pignoramenti non alimentari concorrono nel 20% complessivo , quindi l’interpretazione logica sarebbe che Debora subisca al massimo il 20% sommando tutto (ad es. 12% a uno e 8% all’altro, se volesse differenziare). Tuttavia spesso, per semplicità, si va in coda (il creditore privato aspetta fine di quello fiscale). In ogni caso Debora, avendo uno stipendio modesto, beneficia del fatto che il Fisco le prende solo il 10%, e un eventuale altro creditore sarebbe anch’esso limitato – difficilmente potrà portarle via una quota enorme del reddito.
Esempio 5: Pignoramento di pensione di modico importo.
Scenario: Ennio è un pensionato che percepisce €900 netti al mese di pensione di vecchiaia. Ha un debito bancario da €4.000 rimasto insoluto e la banca vuole pignorare la pensione.
Calcolo: Prima si determina la soglia impignorabile della pensione: per legge è pari a 2× l’assegno sociale mensile (circa €1.092 nel 2025), comunque non meno di €1.000. Nel caso di Ennio, €1.000 è maggiore di €1.092? In realtà no, €1.092 è leggermente superiore a €1.000, quindi la soglia sarebbe €1.092 (supponendo assegno sociale 2025 ~€546). Ma poiché Ennio prende €900, che è sotto sia €1.092 che €1.000, la sua pensione è interamente impignorabile – nemmeno un centesimo può essere toccato . Il creditore dunque non può prendere nulla da questa pensione; se vuole soddisfarsi, dovrà cercare altri beni di Ennio (se ne ha). Questo esempio mostra la forte tutela delle pensioni basse introdotta dalla legge: una pensione di importo minimo non può essere aggredita. Se invece Ennio avesse avuto una pensione di €1.200: la soglia impignorabile sarebbe ~€1.092, quindi la parte eccedente sarebbe €108; il quinto di €108 è €21,6 al mese. Quindi su €1.200, la banca potrebbe pignorare solo circa €22 al mese (pari all’1,8% circa della pensione). Con un prelievo così esiguo, per recuperare €4.000 ci vorrebbero oltre 15 anni (senza considerare gli interessi) – praticamente mai. In situazioni simili, infatti, spesso i creditori desistono dall’agire o addirittura rinunciano se avevano iniziato, perché il gioco non vale la candela. (Questo spiega perché nel 2015 fu alzata la soglia impignorabile pensionistica: sotto un certo livello il creditore recupera cifre irrisorie in tempi biblici, quindi tanto vale proteggere integralmente il pensionato).
Esempio 6: Cessione del quinto e pignoramento coesistenti.
Scenario: Francesca è una dipendente pubblica con stipendio netto €2.000. In busta paga ha già una cessione volontaria del quinto per un prestito (20% = €400). Ora sopraggiunge un pignoramento da parte di una finanziaria per un altro debito impagato, anch’esso teoricamente del 20%.
Calcolo: Come da Cass. 22361/2024, la somma di cessione + pignoramento non può superare il 50% . Nel nostro caso: c’è una cessione 20% (€400). Rimane spazio fino a un altro 30% per arrivare a metà. Però la legge processuale prevede comunque che il pignoramento non ecceda il quinto. Quindi il giudice assegnerà il quinto (€400) come pignoramento. Totale trattenute = €400 (cessione) + €400 (pignoramento) = €800, cioè il 40% dello stipendio, conforme ai limiti (sotto il 50%). Francesca porterà a casa €1.200. Se invece il pignoramento sopravvenuto fosse di natura alimentare (es. mantenimento figlio) e il giudice volesse assegnare addirittura 1/3 (€666) oltre alla cessione (€400), in tal caso la somma trattenuta sarebbe €1.066, cioè il 53% dello stipendio, sforando il 50%. In base alla Cassazione citata, il giudice dovrebbe limitare l’insieme al 50%: potrebbe ad esempio ridurre il pignoramento alimentare a €600, così da stare esattamente al 50% (600+400=1000, metà di 2000) . In conclusione, la presenza di una cessione non impedisce il pignoramento ma ne limita l’entità: di fatto, con cessione in corso, il pignoramento ordinario resterà al suo quinto (20%), portando il totale al 40%. Alcuni debitori, consapevoli di un possibile pignoramento, tentano di “proteggersi” facendo più cessioni di quinto (massimo cedibile 40% per i privati, 35% per gli statali con cessione + delega) . Pensano così di saturare lo stipendio e scoraggiare i creditori. In effetti un creditore ordinario trovando una busta paga già impegnata al 40% in teoria dovrebbe attendere, perché non c’è capienza oltre quel 10% residuo (peraltro riservato ai crediti alimentari). Quindi finché non ci sono alimenti, un nuovo pignoramento ordinario con 40% già ceduto non può prendere quell’ulteriore 10% – di solito andrà in coda in attesa che si liberi spazio . Tuttavia, indebitarsi ulteriormente come strategia difensiva è molto rischioso e sconsigliabile: comunque quelle cessioni le stai pagando (quindi ti riducono il reddito e magari ti costano interessi), peggiorano il tuo equilibrio finanziario e se poi arriva davvero un pignoramento per alimenti, quello sì può romperti gli argini fino al 50%. Insomma, la cessione del quinto è un’arma a doppio taglio: riduce un po’ il margine per pignoramenti futuri, ma non li impedisce affatto e intanto grava sullo stipendio. Meglio usarla solo per reali necessità, non come scudo.
Esempio 7: Stipendio pignorato via datore vs via conto corrente.
Confrontiamo due situazioni per lo stesso debitore, per capire la differenza tra un pignoramento diretto presso il datore di lavoro e un pignoramento del conto corrente dove arriva lo stipendio.
- Scenario A (pignoramento presso datore): Paolo lavora (stip. €1.500) e il creditore conosce la sua azienda. Notifica il pignoramento al datore di lavoro a inizio febbraio. Paolo aveva già ricevuto lo stipendio di gennaio regolarmente (accreditato a fine gennaio sul suo conto). Il datore, da febbraio in poi, dovrà trattenere il quinto (€300) e versarlo al creditore, lasciando a Paolo €1.200. L’ultima mensilità accreditata prima del pignoramento (lo stipendio di gennaio, che Paolo ha già sul conto) rimane intoccata, perché il pignoramento al datore non la riguarda e il creditore non ha – per ora – pignorato il conto . Quindi Paolo si tiene gennaio per intero, e da febbraio in avanti subisce la decurtazione.
- Scenario B (pignoramento del conto corrente): Il creditore non sa dove Paolo lavori, ma conosce la sua banca. Notifica un pignoramento sul conto corrente di Paolo a metà mese (15 febbraio). Sul conto, in quel momento, ci sono €2.000 (corrispondenti allo stipendio di gennaio appena ricevuto e ad altri piccoli risparmi). Poiché quelle somme provengono da lavoro e sono accreditate prima della notifica, la banca deve lasciare a Paolo 3×assegno sociale (~€1.638) esenti, e blocca solo la parte eccedente: €2.000 – €1.638 ≈ €362 vengono congelati per il creditore . Inoltre, a fine febbraio arriva sul conto lo stipendio di febbraio (€1.500). Questo accredito avviene dopo la notifica del pignoramento, quindi per legge la banca deve applicare i limiti di pignorabilità: su €1.500, un quinto (€300) è pignorabile e i restanti €1.200 vanno lasciati a Paolo . In pratica la banca sbloccherà ulteriori €1.200 di febbraio al debitore e aggiungerà €300 al “mucchio” congelato. Alla fine di febbraio, il creditore avrà quindi bloccati €362 + €300 = €662 totali, mentre Paolo avrà avuto accesso a €1.638 (franchigia) + €1.200 (quota stipendio feb) = €2.838. La procedura andrà all’udienza di assegnazione (presumibilmente entro 1-2 mesi) e il giudice assegnerà quelle €662 al creditore. Dal mese successivo, poiché il pignoramento sul conto è un evento isolato (non è continuativo come quello dal datore), se il creditore non intraprende altro Paolo potrà tornare a ricevere interamente i futuri stipendi. Dovrà ovviamente stare attento, perché se il creditore scopre il suo datore potrà attaccarlo lì, oppure potrebbe fare un nuovo pignoramento in banca più avanti. Ma in assenza di ulteriori azioni, dopo quel colpo Paolo tornerebbe liquido. Differenze chiave: colpire il conto corrente ha permesso al creditore di prendere anche residui di mensilità precedenti in un colpo solo (nel nostro esempio circa €662 totali, più di un quinto mensile), però non garantisce un prelievo continuo. Infatti, una volta assegnate quelle somme bloccate, il pignoramento in banca si esaurisce. Il creditore, per aggredire stipendi successivi, dovrebbe notificare un altro atto o finalmente individuare il datore. Dal lato del debitore, subire un pignoramento del conto può essere inizialmente più pesante (perde magari qualche mensilità arretrata che aveva accumulato), ma se riesce a resistere fino all’assegnazione senza che il creditore faccia altre mosse, può tornare a disporre del suo intero stipendio già dal mese seguente. Tuttavia, attenzione: se il creditore fosse il Fisco (AdER), come visto può mantenere il vincolo aperto per 60 giorni e catturare anche i bonifici dei due mesi successivi . Un creditore privato, invece, agisce una tantum: normalmente la procedura di pignoramento in banca si chiude con l’udienza e non “trattiene” i bonifici successivi oltre quella data (a meno di un nuovo atto). Quindi, in termini strategici, pignorare il conto vs pignorare lo stipendio ha pro e contro: per il creditore, il conto può dare un recupero immediato di arretrati ma non assicura la continuità; per il debitore, subire sul conto è duro sul momento ma può salvarlo sui futuri redditi, se il creditore non insiste ulteriormente. Idealmente, il debitore dovrebbe prevenire entrambe le cose non lasciando troppi soldi sul conto e magari cercando di risolvere prima che il creditore faccia mosse.
Esempio 8: Errore procedurale e soluzione d’emergenza (caso ipotetico).
Scenario: Luca riceve un atto di pignoramento dello stipendio da una finanziaria, ma si accorge che l’atto è stato notificato solo a lui e non al datore (la finanziaria ha sbagliato indirizzo del datore). Oppure nota che il precetto precedente era viziato. Intanto, per cautela, il suo datore viene informato dal legale del creditore e comincia a trattenere comunque qualcosa.
Soluzione: Luca, con il suo avvocato, deposita immediatamente un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. lamentando la nullità della notifica al terzo e quindi l’inesistenza giuridica del pignoramento presso terzi. Chiede contestualmente la sospensione. Il giudice, verificato l’errore procedurale grave, sospende le trattenute. Nel frattempo, Luca contatta la finanziaria e – forte del fatto che dovranno ricominciare da capo correttamente – negozia un accordo transattivo: offre €5.000 su €7.000 di debito. La finanziaria accetta. Si formalizza l’accordo in tribunale (con rinuncia agli atti esecutivi da parte del creditore). Luca paga i €5.000 pattuiti e il pignoramento finisce lì. Questo caso mostra come un vizio procedurale fortunato possa dare al debitore margine di trattativa per risolvere in modo vantaggioso. Naturalmente confidare negli errori altrui non è una strategia (bisogna attivarsi anche senza errori), ma quando ci sono vanno colti al volo. Se invece Luca avesse ignorato il vizio e fosse stato passivo, probabilmente avrebbe finito per pagare tutti i €7.000 più interessi e spese. Dunque anche un dettaglio formale può fare la differenza.
Ogni situazione pratica ha le sue peculiarità, ma questi esempi evidenziano alcuni punti fermi: il calcolo concreto della quota pignorata (in euro) dipende strettamente dal netto mensile e dal tipo di credito; le tutele (minimo vitale, percentuali ridotte) fanno un’enorme differenza nei risultati; i tempi di rimborso tramite pignoramento sono in genere lunghi e spesso sfavorevoli ai creditori (il che può motivare questi ultimi a scendere a patti); le scelte del creditore su dove pignorare (datore vs conto) incidono sul percorso, ma entrambi i metodi sono circoscritti dai limiti di legge.
Domande frequenti (FAQ) sul pignoramento dello stipendio
Di seguito rispondiamo ai quesiti più comuni che i debitori si pongono in tema di pignoramento dello stipendio e delle altre indennità da lavoro. Questo formato domanda/risposta riassume in modo chiaro e schematico molti concetti già trattati, dal punto di vista pratico di chi deve capire “quanto, come e cosa possono togliermi” e soprattutto come difendersi.
D: Quanto possono pignorare al massimo dal mio stipendio?
R: In generale non più di un quinto (20%) dello stipendio netto mensile. Questa è la regola base per la maggior parte dei debiti (banche, finanziarie, fornitori, ecc.) e vale anche per i debiti fiscali se lo stipendio supera €5.000 . Ci sono però importanti eccezioni:
– Per debiti di mantenimento/alimenti verso familiari, un giudice può autorizzare una quota maggiore del quinto (spesso fino a 1/3 dello stipendio) e, se concorre con altri pignoramenti, la somma totale può arrivare fino al 50%. Ad esempio, alimenti 1/3 + altro credito 1/5 ≈ 53%, che verrà ridotto al 50% .
– Per debiti fiscali su stipendi bassi: se lo stipendio netto è sotto €2.500, AdER può pignorare solo 1/10; se è tra €2.500 e €5.000, 1/7 (~14,3%). Oltre €5.000 si applica di nuovo il 20%. Dunque su retribuzioni modeste il Fisco trattiene meno di un quinto .
– Se hai più pignoramenti contemporanei, la regola generale è che tutti insieme non superino il 50% dello stipendio (il 50% si può raggiungere solo se almeno uno è alimentare; se sono tutti crediti ordinari, in teoria dovrebbero restare entro il 20% cumulativo, secondo la prassi) .
– Pensioni: per le pensioni la quota pignorabile si calcola sull’importo eccedente la soglia impignorabile (circa €1.100, o minimo €1.000): in pratica, spesso su pensioni basse la percentuale effettiva prelevata è ben inferiore al 20%. Es: pensione €1.000 -> pignorabile zero; pensione €1.200 -> pignorabile circa €26/mese (cioè solo il 20% di €132 di eccedenza) . Quindi la % reale è ~2,2%. Più la pensione è piccola, più scende fino a zero.
D: Cos’è il “quinto dello stipendio”? È diverso dal pignoramento?
R: L’espressione “pignoramento del quinto” è semplicemente un modo colloquiale per indicare il pignoramento dello stipendio, facendo riferimento alla quota tipica del 20%. Dire “mi hanno pignorato il quinto” significa che c’è in atto un pignoramento sulla busta paga nella misura massima (un quinto). Non va confuso con la cessione del quinto, che è tutt’altra cosa: la cessione del quinto è un prestito volontario che il lavoratore ottiene da una banca/finanziaria, da restituire con trattenuta in busta paga autorizzata dal dipendente stesso. Quindi:
– Cessione del quinto: volontaria, contrattuale, frutto di un accordo di credito; il datore trattiene 1/5 dello stipendio e lo versa alla finanziaria come rata del prestito.
– Pignoramento del quinto: coatto, giudiziario, frutto di un atto esecutivo; il datore trattiene 1/5 (o altra quota se prevista, es. 1/3 per alimenti) perché obbligato da un giudice a favore di un creditore.
In sostanza, nel risultato pratico (trattenuta del 20%) possono sembrare simili, ma giuridicamente sono diversi. Si può avere anche contemporaneamente una cessione e un pignoramento (come visto nell’Esempio 6): ad es. cedo un quinto volontariamente a una banca e un altro quinto mi viene pignorato forzosamente da un altro creditore.
D: Possono togliermi più di un quinto dal salario?
R: Sì, in alcuni casi particolari:
– Se hai due pignoramenti di natura diversa allo stesso tempo (es. uno per alimenti e uno per prestito bancario), le quote possono sommarsi: es. 1/3 + 1/5 ≈ 53%. Ma la legge impone che il totale venga ridotto al 50% massimo. Quindi, in pratica, massimo metà stipendio .
– Se hai più crediti alimentari (es. mantenimento di figli di due relazioni diverse), teoricamente il giudice potrebbe autorizzare più pignoramenti, ma comunque la somma non supera mai il 50% (di solito si divide quell’importo tra gli aventi diritto).
– Se in busta paga avevi già una cessione del quinto volontaria (20%) e arriva un pignoramento, la somma delle trattenute può arrivare al 40% o, se il pignoramento è alimentare, anche al 50% (20% cessione + 30% alimenti). In ogni caso, col pignoramento ordinario + cessione di solito si sta sul 40% (vedi Esempio 6) .
– L’Agenzia Entrate-Riscossione, anche se hai più cartelle da enti diversi, quando pignora lo stipendio applica sempre e solo le aliquote 10%–14%–20% in base alla fascia. Quindi, ad esempio, se hai 10 cartelle esattoriali, AdER non fa 10 pignoramenti da 10% l’uno! Ne fa uno solo, al solito 1/7 o 1/10 ecc. Non “moltiplica” le percentuali; quelle soglie sono cumulative per il Fisco . Diverso il caso in cui hai, ad esempio, un pignoramento fiscale e uno bancario insieme: come detto, lì complessivamente dovranno stare nel 20% (se non ci sono alimentari).
D: Ho uno stipendio molto basso (es. part-time da €400). Possono pignorarlo lo stesso?
R: Purtroppo sì. Anche gli stipendi bassissimi sono pignorabili, sempre nella misura di 1/5. Non esiste una soglia “minima” sotto cui lo stipendio è totalmente impignorabile (quella esiste solo per le pensioni). Quindi, se prendi €400 al mese, potrebbero pignorarti €80 al mese. La Corte Costituzionale ha confermato questa impostazione: ha detto che, anche se quello è l’unico reddito ed è modesto, il debitore deve comunque contribuire pagando il quinto, tenendosi i 4/5 per vivere . È evidente che €320 per vivere sono pochissimi, ma per la legge quelli costituiscono il tuo minimo vitale (80%). Considera però che un creditore potrebbe valutare se gli conviene agire: se hai un reddito così basso e magari precario, alcuni creditori rinunciano perché significherebbe incassare importi microscopici in molti anni. Ad esempio, su €400 mensili, pignorando €80, per recuperare anche solo €2.400 ci vogliono 30 mesi. E se il rapporto di lavoro non è stabile, rischiano di perdere tempo e denaro. Però legalmente possono farlo e, se insistono, tu non hai scampo sul merito (non puoi opporre l’esiguità dello stipendio come motivo per bloccare il pignoramento).
D: Ci sono tipi di reddito completamente impignorabili?
R: Sì. Alcuni esempi:
– L’assegno sociale (circa €546 mensili nel 2026) è totalmente impignorabile – la legge lo vieta in assoluto, trattandosi di sussistenza minima .
– Le pensioni di invalidità civile e le indennità di accompagnamento ai disabili non sono pignorabili.
– I sussidi di assistenza (es. assegni di maternità, indennità di malattia, contributi per funerali, ecc. erogati da INPS o enti assistenziali) sono impignorabili.
– Le misure di contrasto alla povertà come il Reddito di Cittadinanza (ora Assegno di Inclusione dal 2024) sono impignorabili per legge.
– La NASpI (indennità di disoccupazione) e la cassa integrazione, essendo sostitutive di reddito da lavoro, sono pignorabili fino al quinto (equiparate allo stipendio sotto questo profilo).
– Attenzione però: la NASpI anticipata in unica soluzione (quando uno la chiede tutta insieme per avviare un’attività) è stata ritenuta pignorabile in toto come una somma una tantum – c’è giurisprudenza che non la considera più indennità mensile ma capitale disponibile, quindi aggredibile al 100%.
– I ristori Covid e altre indennità emergenziali straordinarie durante la pandemia erano espressamente esclusi dal pignoramento (norme speciali).
Insomma, la regola è: se un reddito ha natura strettamente assistenziale (aiuto per soggetti indigenti, disabili, ecc.) di solito la legge lo rende impignorabile. Se invece è un reddito da lavoro o assimilato (stipendio, pensione, indennità di disoccupazione) è pignorabile nei limiti visti.
D: La pensione minima me la possono toccare?
R: No, se è minima davvero. Come spiegato, c’è un minimo vitale non pignorabile per le pensioni pari a 2× assegno sociale (che ad oggi è circa €1.092, ma la legge fissa comunque un minimo assoluto di €1.000) . Quindi se la tua pensione è pari o sotto tale soglia, non possono toccarla per nessun debito. Se invece la pensione supera la soglia, è pignorabile solo la parte eccedente e comunque sempre col limite del quinto su quell’eccedenza. Facciamo un esempio: pensione €1.500; soglia impignorabile ~€1.092; eccedenza €408; il 20% di 408 è ~€82. Quindi su €1.500 ti potrebbero pignorare circa €80 al mese, lasciandoti ~€1.420 . Se la pensione è €800, come detto, zero pignorabile. Queste regole valgono sia per crediti privati sia per debiti fiscali (anche AdER deve rispettare le soglie sulle pensioni). Ricorda che la soglia è ancorata all’assegno sociale e si aggiorna annualmente: nel 2026 assegno ~€546, doppio ~€1.092 (ma si arrotonda a €1.000 se risulta inferiore).
D: Possono pignorare anche il TFR o la liquidazione?
R: Sì, rientra tra le somme pignorabili. Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e in generale le indennità di fine servizio sono considerate “altre indennità relative al rapporto di lavoro” e quindi pignorabili entro il limite di un quinto . In pratica, se vieni licenziato o vai in pensione e ti spetta il TFR, un creditore che ha già pignorato lo stipendio (o che lo attiva in quel momento) potrà ottenere il 20% del TFR in un colpo solo. Esempio: TFR di €10.000, il creditore ne prende €2.000 e i restanti €8.000 vengono pagati a te (oltre naturalmente a continuare col quinto sullo stipendio se riprendi a lavorare). Se invece il TFR ti viene pagato e tu lo depositi sul tuo conto prima che arrivi un pignoramento, allora quando poi eventualmente pignoreranno il conto varrà la regola del triplo assegno sociale esente: riusciresti a salvarne una parte consistente (vedi Scenario B dell’Esempio 7, dove un residuo stipendio sul conto beneficia della franchigia) . Ma attenzione: un creditore sveglio, sapendo che stai per cessare il rapporto, notificherà il pignoramento al datore prima che ti paghi il TFR, in modo da bloccarne subito la quota di un quinto. Quindi difficilmente lasceranno “scappare” il TFR. Anche eventuali arretrati di stipendio (es. ti dovevano 6 mensilità arretrate e te le corrispondono in un’unica tranche) fanno parte delle “somme dovute per il rapporto di lavoro” e quindi pignorabili pro-quota allo stesso modo . Insomma, tutto ciò che deriva dal rapporto di lavoro si prende con la stessa regola del quinto.
D: Il pignoramento comprende anche la tredicesima e la quattordicesima?
R: Sì. La tredicesima mensilità (e l’eventuale quattordicesima dove prevista) fanno parte integrante della retribuzione. Dunque, quando percepisci la tredicesima, il datore applicherà il pignoramento anche su di essa . In concreto, a dicembre ti tratterranno il quinto sullo stipendio mensile e il quinto sulla tredicesima. Ad esempio stipendio €1.500 + tredicesima €1.500 = €3.000 totali, trattenuta €300 + €300 = €600. Lo stesso vale per la quattordicesima (nei contratti dove esiste): anche lì ti verrà decurtato il quinto. Da notare: non è che a dicembre possano prendersi “di più perché hai la tredicesima”. Rimane sempre il 20% di ciascun emolumento. Quindi percentualmente è invariato; il debitore però in quei mesi riceverà due mensilità entrambe ridotte ai 4/5 (anziché una sola).
D: Il mio datore di lavoro può licenziarmi perché ho il pignoramento?
R: In linea di massima no, il fatto che subisci un pignoramento non costituisce né giusta causa né giustificato motivo di licenziamento. È una tua vicenda finanziaria personale, che di per sé non influenza la tua prestazione lavorativa. Anzi, la legge (art. 5 L. 52/1985, oggi abrogato) in passato prevedeva addirittura sanzioni per il datore che avesse licenziato il dipendente a causa di un pignoramento – la norma non è più in vigore, ma lo spirito è rimasto. Diverso sarebbe se la tua mansione implicasse un particolare rapporto di fiducia e la tua insolvenza lo minasse (es: sei un cassiere, tesoriere o responsabile di cassa e hai pignoramenti magari originati da ammanchi o gioco d’azzardo – potrebbe profilarsi un problema disciplinare legato al lavoro, ma è un caso limite). In generale comunque il datore non può mandarti via solo perché è infastidito dalle pratiche di pignoramento (che peraltro per lui comportano un onere amministrativo modesto: deve fare una dichiarazione e versare le trattenute periodiche) . Se lo facesse e si dimostrasse che il motivo reale era quello, sarebbe un licenziamento illegittimo e discriminatorio. Per i dipendenti pubblici, addirittura, esistono tutele ulteriori in caso di pignoramenti (sono rare le ipotesi di incompatibilità, legate solo a ruoli specifici). Quindi il pignoramento non è motivo di licenziamento. Tutt’al più può creare un po’ di imbarazzo o disagio in azienda, perché il datore verrà a conoscenza dei tuoi problemi economici – ma non può legalmente penalizzarti per questo.
D: Cosa succede se mi dimetto o perdo il lavoro durante il pignoramento?
R: Il pignoramento presso quel datore si interrompe, perché il datore non deve più pagarti uno stipendio (non essendoci più un rapporto di lavoro) . Se hai diritto a una liquidazione/TFR, come detto il datore ne tratterrà una quota per il creditore (20%). Dopodiché, se il debito non è stato integralmente soddisfatto, il pignoramento cessa e il residuo rimane non pagato. Il creditore potrà a quel punto o tentare altre vie (pignorare un tuo conto corrente, un tuo veicolo, ecc.) oppure attendere che tu trovi un nuovo impiego e notificare un nuovo pignoramento al nuovo datore. Va evidenziato che il pignoramento non “segue” automaticamente il lavoratore nel nuovo impiego: deve essere proprio notificato un nuovo atto al nuovo datore. Quindi potrebbe passare del tempo prima che il creditore lo attivi (se lo viene a sapere). Questo significa che temporaneamente smetterai di avere trattenute; ma attenzione, il debito non sparisce, resta lì in agguato. Inoltre, se percepisci un’indennità di disoccupazione (NASpI), quella può essere pignorata dall’INPS fino al quinto (essendo equiparata a un reddito da lavoro): quindi il creditore potrebbe anche decidere di attaccare direttamente la tua NASpI se scopre che la percepisci. In pratica: perdere il lavoro ti dà una pausa dalle trattenute, ma non dalla responsabilità del debito. È dunque sconsigliabile licenziarsi apposta per sfuggire al pignoramento, a meno di avere già in mano un altro lavoro o altra strategia. Se perdi il lavoro involontariamente, ti conviene usare quel periodo per magari negoziare un saldo e stralcio col creditore (ha meno presa su di te mentre sei disoccupato e potrebbe accontentarsi di un pagamento parziale pur di evitare incertezze future). Appena trovi un nuovo lavoro, potrebbe essere intelligente segnalare la cosa al creditore e provare a trovare un accordo prima che ti pignori di nuovo lo stipendio.
D: Posso scegliere io da quale reddito farmi pignorare? Ad esempio preferisco che mi pignorino lo stipendio e non la pensione, o viceversa.
R: No, il debitore non ha voce in capitolo su questo. È il creditore che decide cosa pignorare, in base a ciò che ritiene più facile da recuperare. Se sei sia lavoratore sia pensionato (es. lavori e prendi una pensione di reversibilità), possono pignorare entrambi con i rispettivi limiti su ciascuno. In pratica di solito pignorano lo stipendio perché la pensione ha soglie impignorabili più alte, ma nulla vieta al creditore di fare entrambi se lo ritiene opportuno, per accelerare il recupero – dovrà solo rispettare i limiti su ognuno (quinto su stipendio eccedenza e quinto su pensione eccedenza). Tu debitore potresti eventualmente sollevare questione se l’effetto combinato ti portasse a subire oltre metà del reddito totale, ma non è detto che sia un argomento vincente, perché stipendio e pensione sono considerati separatamente. Quindi potresti teoricamente vederti il quinto sullo stipendio e il quinto sulla pensione in parallelo, il che sul totale dei tuoi redditi è il 40%. È raro ma giuridicamente fattibile . Lo stesso vale se hai due lavori part-time: se Tizio ha due datori di lavoro diversi e due mezzi stipendi, ciascun datore potrebbe ricevere un pignoramento e trattenere il quinto. Il risultato è che Tizio perderebbe 2/5 del reddito totale (1/5 da uno e 1/5 dall’altro). Dunque attenzione: avere più fonti di reddito non ti salva, anzi il creditore diligente può aggredirle tutte (ognuna con i propri limiti) e tu non puoi dire “prendi da qui ma non da lì”.
D: Possono pignorare il mio conto corrente bancario?
R: Sì, il conto corrente è pignorabile come qualsiasi credito che tu hai verso la banca (il saldo attivo è un tuo credito verso la banca). Se su quel conto ti viene accreditato lo stipendio, come abbiamo visto la legge impone alcune tutele: il creditore che pignora un conto dove arriva lo stipendio deve lasciare libere le somme fino a 3× l’assegno sociale (circa €1.638) già presenti sul conto al momento della notifica . Solo ciò che eccede tale importo può essere congelato. Quindi se hai €5.000 sul conto di cui €2.000 frutto dell’ultimo stipendio, almeno ~€1.638 ti rimangono liberi. Attenzione però: se il creditore pignora il conto in aggiunta allo stipendio presso il datore, rischi uno svantaggio doppio: ti congelano i risparmi sul conto oltre la franchigia e intanto prendi il quinto in busta paga. Anche il Fisco spesso agisce così: prima blocca il conto (così prende magari subito qualche migliaio di euro), poi pignora lo stipendio per il resto . Quindi sì, anche il conto corrente è vulnerabile. Il modo per difendersi l’abbiamo detto: non tenere grosse giacenze sul proprio conto (o usare conti intestati a terzi fidati, con tutti i caveat del caso). In conclusione, se hai un conto corrente dove confluisce il tuo stipendio, considera che il creditore può attaccare entrambi i fronti. Le somme sul conto non hanno la “protezione del minimo vitale” se non quella generica del triplo assegno sociale. Inoltre, in sede di pignoramento presso terzi (banca), ciascun accredito successivo subisce il limite del quinto solo finché la procedura è aperta – ma se il giudice chiude la procedura in pochi giorni, potrebbe prendere solo il bonifico di quel mese e basta . Insomma, è un po’ tecnico, ma il succo è: sì, possono pignorarti il conto, e spesso lo fanno come primo passo se ne hanno l’occasione. Meglio non farsi trovare con somme rilevanti sul conto quando si hanno debiti non pagati.
D: Ho già una cessione del quinto in busta paga. Ciò significa che se mi pignorano, prenderanno di meno?
R: In parte sì. Come spiegato, se hai una cessione del quinto (20%) già attiva, un pignoramento giudiziale può aggiungersi ma senza superare il 50% totale dello stipendio. La prassi dei tribunali (confermata anche dalla Cassazione) è che comunque il pignoramento resta il suo quinto. Quindi nel caso tipico: cessione 20% + pignoramento 20% = 40% trattenuto . Se non avessi avuto la cessione, ti avrebbero comunque preso il 20%. Diciamo che la cessione “occupa” uno spazio che altrimenti un secondo pignoramento ordinario avrebbe potuto usare (perché due pignoramenti ordinari insieme comunque non vanno oltre il 20% in totale, quindi uno dei due sarebbe rimasto fuori). Alcuni pensano di “immunizzarsi” facendo più cessioni. La legge consente al massimo cessioni per il 40% (due quinti) per i dipendenti privati, e 35% per statali (20% cessione + 15% delega). Ma se anche arrivassi ad avere il 40% ceduto, un creditore alimentare potrebbe comunque pignorarti un altro 10% portandoti al 50%. E un creditore ordinario? Con già due quinti ceduti (40%), un ulteriore pignoramento di solito viene messo in coda (aspetta che si liberi spazio) perché non c’è capienza oltre per crediti non alimentari . Quindi è vero che avere la busta paga “ingolfata” di cessioni scoraggia nuovi creditori, ma è anche vero che ti indebiti molto e puoi peggiorare la tua situazione. Ci sono persone che lo fanno come strategia difensiva – cedo volontariamente prima che pignorino forzosamente, così magari il creditore forzoso resta fuori – ma non è sempre efficace e può portare al collasso finanziario . In sintesi, la presenza di una cessione significa che già hai una grossa fetta dello stipendio impegnata, e il pignoramento aggiuntivo sarà limitato (massimo un quinto). Se avessi zero cessioni, comunque un solo pignoramento sarebbe un quinto. Il vantaggio di avere la cessione potrebbe manifestarsi solo se hai la minaccia di più pignoramenti: avendo già il 20–40% occupato, il secondo creditore dovrà attendere. Ma è un’arma a doppio taglio e costosa.
D: Ho ricevuto un atto di pignoramento: conviene aspettare e subire il quinto o cercare altre soluzioni?
R: In generale, non conviene subire passivamente se hai alternative. Subire significa che per magari 5 o 10 anni vivrai con lo stipendio ridotto (il che può andar bene se l’importo decurtato è piccolo e sostenibile, ma se il debito è grosso rischi di restare strozzato a lungo). Inoltre il debito continua a maturare interessi finché non viene saldato, quindi più lento è il recupero più paghi interessi. Spesso chi subisce passivamente peggiora il proprio stato, magari contraendo altri debiti per far fronte alle spese con lo stipendio ridotto, entrando in un circolo vizioso. Agire invece significa: valutare se c’è qualche vizio impugnabile (lo appuri con l’avvocato), negoziare col creditore uno sconto o una dilazione (magari lui accetta un saldo più basso pur di chiudere subito), oppure prendere iniziative come un piano di sovraindebitamento se i debiti totali sono troppi. Ogni caso è a sé, ma non fare nulla è quasi sempre la scelta peggiore, perché significa subire per anni e magari incorrere in altri pignoramenti a catena (se hai più creditori). Certo, a volte può essere inevitabile subire (se non hai motivi di opposizione e non riesci ad accordarti col creditore); ma anche in quei casi ci sono accorgimenti per rendere la situazione più sostenibile: ad esempio, chiedere una dilazione all’interno del procedimento (col consenso del creditore), oppure evitare ulteriori danni (non lasciare soldi in conto che potrebbero bloccarti, non licenziarsi impulsivamente pensando di risolvere, ecc.). In definitiva, conviene attivarsi per trovare soluzioni che possano ridurre la durata o l’impatto del pignoramento, anziché subire e basta.
D: Cosa posso fare subito dopo aver ricevuto l’atto di pignoramento?
R: Ecco un breve promemoria di cose da fare immediatamente:
- Analizzare attentamente l’atto (da soli o meglio con un avvocato): verificare chi è il creditore, l’importo richiesto, la regolarità formale (c’è indicato il titolo esecutivo? c’è il precetto notificato a monte? la data dell’udienza è fissata nei termini? ecc.). Spesso negli atti ci sono errori (importi sbagliati, notifiche errate) che possono darti appigli di opposizione .
- Controllare la propria situazione reddituale e patrimoniale: calcola che percentuale stanno per toglierti e valuta se hai già altre trattenute in busta. Se la quota pignorata prevista è troppo onerosa rispetto alle tue spese essenziali, prepara documentazione (buste paga, spese mediche straordinarie, numero di familiari a carico) perché potresti far valere nell’opposizione l’eccessiva onerosità, o chiedere al giudice un aggiustamento (non è garantito, ma tentare non nuoce). Soprattutto controlla che il pignoramento rispetti i limiti di legge: es. se sei pensionato, verifica che abbiano calcolato giusto il tuo minimo impignorabile; se vedi che hanno pignorato 1/4 anziché 1/5, ecc., sono cose da far valere subito .
- Consultare subito un legale esperto in esecuzioni: ti dirà se ci sono margini di opposizione e quali. Valuta con lui i costi/benefici: un’opposizione infondata fa solo perdere soldi in spese legali, ma se c’è un vizio serio allora ne vale la pena. Il tempo è poco (specie per l’opposizione agli atti, 20 giorni), quindi non procrastinare .
- Considerare soluzioni alternative: parallelamente puoi provare a contattare il creditore – magari tramite il suo avvocato indicato sull’atto – per vedere se è aperto a un accordo. Spesso i creditori accolgono positivamente un debitore che li chiama per proporre qualcosa, perché dimostra buona volontà. Se non te la senti di farlo da solo, fallo fare al tuo avvocato. Anche una proposta di rateizzazione volontaria (magari supportata da cambiali o garanzie) potrebbe convincere il creditore a sospendere la procedura. Ovviamente assicurati di proporre qualcosa di credibile e sostenibile, altrimenti perdi solo tempo .
- Mettere in sicurezza le tue finanze: se hai un conto corrente con molti soldi, valuta di ritirarli o spostarli (lecitamente) prima che magari il creditore pignori anche quello. Se hai più di un lavoro o hai anche una pensione, sappi che possono pignorare entrambi: è difficile difendersi da questo, ma esserne consapevoli aiuta (non pensare che attaccheranno solo uno). Prepara un budget di come vivrai con lo stipendio decurtato e taglia le spese non essenziali: dovrai adattarti a un periodo di magra, dunque è meglio pianificarlo con calma che arrivarci all’ultimo momento .
- Attenzione alle scadenze legali: segnati la data dell’udienza indicata sull’atto e non mancarla. Se decidi di fare opposizione, ricorda di depositarla nei termini (e notificare le copie all’altra parte, se necessario). Se pensi di aderire a una rottamazione delle cartelle, monitora le deadline per fare domanda e pagare la prima rata. Insomma, organizza un calendario legale e finanziario per i prossimi mesi, perché dovrai tenere traccia di varie scadenze (udienze, termini di legge, rate, ecc.) .
In definitiva, la parola chiave è azione: informarsi e agire subito. Non vergognarti di cercare aiuto professionale: il pignoramento è un evento abbastanza comune e risolvibile. Anche solo una consulenza può chiarirti le idee e farti risparmiare soldi ed errori.
Conclusione
Arrivati a questo punto, possiamo riepilogare i concetti principali e trarre qualche considerazione finale sul valore delle difese legali in caso di pignoramento dello stipendio. Abbiamo visto che:
– La legge prevede limiti chiari alla pignorabilità degli stipendi (in genere 1/5, con eccezioni per alimenti e aliquote ridotte per stipendi bassi nel caso del Fisco) e tutele come il minimo vitale per i pensionati e la franchigia sul conto corrente. Queste norme garantiscono che il debitore conservi sempre una parte significativa del proprio reddito (dal 50% all’80% a seconda dei casi). Se un pignoramento viola tali limiti – ad esempio per un errore di calcolo o un abuso – è illegittimo ed è annullabile. Dunque, conoscere i propri diritti permette di accorgersi subito di eventuali irregolarità e farle valere .
– La procedura di pignoramento presso terzi non è istantanea: passa attraverso vari step (precetto, atto di pignoramento, udienza, ordinanza) che richiedono tempo. Questo offre al debitore finestre temporali per reagire: ad esempio pagando durante il precetto per evitare il pignoramento, oppure opponendosi prima dell’ordinanza di assegnazione per bloccarla. Agire tempestivamente è spesso decisivo: una volta emessa l’assegnazione e instaurata la trattenuta mensile, rimuoverla può diventare più complesso (a meno di trovare un accordo successivamente). Dunque, la tempestività è fondamentale .
– Esistono strategie difensive diversificate: dalle opposizioni legali (per contestare vizi sostanziali o formali dell’esecuzione), alle istanze al giudice (riduzione, sospensione, conversione), fino alle soluzioni negoziali (accordi a saldo, piani di rientro rateali) e concorsuali (procedure di sovraindebitamento). Abbiamo esaminato come un debitore possa, con appropriata assistenza, ridurre l’impatto del pignoramento – magari ottenendo uno sconto sul debito con un saldo e stralcio, oppure bloccando tutto con un piano del consumatore omologato. L’importante è scegliere la strategia giusta per il proprio caso: una piccola irregolarità potrebbe suggerire un’opposizione mirata; un debito enorme potrebbe rendere preferibile una procedura di esdebitazione; un creditore disponibile potrebbe consentire una composizione bonaria. Non esiste un’unica via valida per tutti: bisogna costruire la difesa su misura .
– Sul piano pratico, gli esempi reali illustrati hanno mostrato: dallo stipendio standard pignorato al 20%, ai casi estremi di stipendi minimi (dove comunque la legge consente il pignoramento, sebbene con esiti modesti per il creditore), fino alle pensioni (fortemente protette dalla soglia minima). Questi esempi aiutano a capire che ogni euro conta: ad esempio, sapere che su un conto pignorato spettano tre assegni sociali liberi ha permesso, in un caso, di salvare ~€1.638. Un debitore informato di ciò può organizzarsi di conseguenza (ad esempio non tenendo più di tot sul conto). Allo stesso modo, un pensionato informato del minimo impignorabile non si spaventerà eccessivamente se riceve un atto: saprà che forse non pagherà nulla se la sua pensione è bassa. Dunque informazione è potere per il debitore .
– Un messaggio chiave emerso è che subire passivamente il pignoramento non è quasi mai la scelta migliore. Certo, a volte può essere inevitabile subire (quando davvero non ci sono motivi di opposizione né soldi per transare); ma anche in quei casi, ci sono accorgimenti per rendere la situazione più sostenibile: ad esempio chiedere una dilazione all’interno del procedimento, oppure evitare ulteriori danni collaterali (non lasciare soldi bloccabili in giro, non licenziarsi impulsivamente, ecc.) . Spesso chi subisce senza consulenza ignora possibili vie d’uscita e finisce per aggravare la propria crisi (magari facendosi prestare denaro a caro prezzo per sopravvivere con lo stipendio ridotto, entrando in un circolo vizioso). Agire invece accompagnati da un professionista consente di mantenere lucidità e di valutare soluzioni creative.
In conclusione, il pignoramento dello stipendio non è una condanna senza appello. È una procedura che la legge disciplina in modo equilibrato e, proprio in quell’equilibrio tra i diritti del creditore e la tutela del debitore, si insinuano le possibili strategie difensive. L’importanza di agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista non può essere abbastanza sottolineata: appena ricevi un atto, devi muoverti – le opportunità di difesa (opposizioni, istanze di sospensione) hanno finestre brevi e vanno colte subito . Un avvocato esperto può fare la differenza tra un pignoramento subìto passivamente per anni e un pignoramento contestato, ridotto o addirittura evitato in radice.
A tal proposito, è bene ricordare le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team, illustrate all’inizio. Grazie alla sua specializzazione e a una visione a 360 gradi (legale, bancaria, tributaria), l’Avv. Monardo può intervenire in modo mirato per bloccare azioni esecutive già avviate (ottenendo ad esempio provvedimenti d’urgenza dal giudice), per prevenire misure come pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o nuove cartelle (tramite ricorsi tempestivi, adesioni a definizioni agevolate, ecc.), nonché per costruire percorsi di uscita dal debito (piani di rientro concordati, soluzioni ex L. 3/2012, ecc.) . Il punto di vista è sempre quello difensivo del debitore: ogni mossa viene valutata in termini di impatto sulla vita del cliente e di efficacia concreta. L’esperienza maturata a livello nazionale dal suo staff assicura che anche le pronunce più nuove di Cassazione o le circolari del Fisco vengano sfruttate a vantaggio del debitore, aggiornando la strategia in tempo reale .
Se vi trovate in difficoltà – stipendio già pignorato o rischio imminente – non aspettate oltre: il tempo gioca a favore dei creditori, ma con la giusta assistenza può giocare a vostro favore.
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Fonti e riferimenti
- Codice di Procedura Civile: art. 543 c.p.c., art. 545 c.p.c., art. 547 c.p.c., art. 548 c.p.c., art. 615 c.p.c., art. 617 c.p.c., art. 624 c.p.c., art. 495 c.p.c., art. 496 c.p.c. – (Norme sul pignoramento presso terzi, limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni, opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, sospensione e conversione del pignoramento).
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 72-ter: (Limiti di pignorabilità per stipendi e salari in riscossione esattoriale: aliquote 1/10, 1/7, 1/5 e impignorabilità dell’ultima mensilità) . Si veda anche art. 72-bis D.P.R. 602/1973 (pignoramento esattoriale presso terzi con ordine di pagamento al terzo entro 60 giorni) .
- Corte Costituzionale, sent. n. 248/2015: ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sull’art. 545 c.p.c., affermando che il limite di 1/5 sullo stipendio è costituzionalmente legittimo e bilanciato, e che il minimo vitale del lavoratore coincide coi quattro quinti dello stipendio .
- Corte Costituzionale, sent. n. 70/2016: ha confermato la legittimità del pignoramento del quinto, respingendo ulteriori censure (nessuna violazione dei principi di uguaglianza né di proporzionalità della retribuzione) .
- Corte Costituzionale, sent. n. 85/2015: ha chiarito che l’assegno divorzile all’ex coniuge non ha natura alimentare in senso tecnico, aprendo alla sua pignorabilità ordinaria (principio poi ripreso da Cass. 21963/2020) .
- Corte di Cassazione, Sez. III Civ., sent. n. 22361/2024 (07/08/2024): ha stabilito che, se c’è una cessione del quinto in corso, cessione + pignoramento non possono superare il 50% dello stipendio . Ha confermato che il pignoramento va adattato allo spazio residuo (fino a max 30% se c’è già 20% ceduto), rispettando comunque il limite di 1/5 per i crediti ordinari . Inoltre, ha affermato l’onere del datore di provare eventuali costi aggiuntivi senza poter ridurre la quota al creditore .
- Corte di Cassazione, Sez. III Civ., sent. n. 28520/2025 (27/10/2025): ha interpretato l’art. 72-ter e 72-bis D.P.R. 602/1973, confermando che nel pignoramento esattoriale di conto corrente il vincolo si estende anche ai crediti futuri entro 60 giorni dalla notifica . Ha statuito che la banca deve bloccare e poi versare all’Erario anche gli stipendi accreditati sul conto entro 60 giorni (anche se il conto era vuoto o in rosso all’inizio) .
- Cassazione Civile, Sez. Un., sent. n. 8500/2021 (18/03/2021): ha dichiarato nulla la clausola di rinuncia preventiva all’impignorabilità della pensione minima in un contratto di prestito con cessione del quinto, ribadendo che il minimo vitale è indisponibile e non può essere oggetto di rinuncia neppure volontaria .
- Cassazione Civile, sent. n. 21963/2020: ha confermato che l’assegno divorzile a favore dell’ex coniuge non è un credito alimentare in senso tecnico, ma di sostentamento, dunque pignorabile come credito ordinario (nei limiti del quinto). Ha chiarito la distinzione rispetto agli alimenti per figli minori, che invece restano crediti alimentari impignorabili oltre 1/5.
- Tribunale di Modena, decreto 2023: esempio di applicazione dell’art. 545 comma 5 c.p.c. in sede esecutiva: di fronte a concorso tra un pignoramento per alimenti e uno ordinario, il G.E. ha ridotto la somma complessiva pignorata al 50% del netto, abbattendo parzialmente la quota del credito ordinario per rispettare il tetto di legge.
- D.L. 27 giugno 2015 n. 83, conv. L. 6 agosto 2015 n. 132, art. 13 comma 1 lett. m): ha introdotto il settimo comma all’art. 545 c.p.c. stabilendo l’impignorabilità delle somme fino a 3× assegno sociale accreditate prima del pignoramento su conto bancario/postale intestato al debitore .
- INPS – Circolare sugli importi 2025: (es. Circolare INPS n. 131/2025) ha comunicato l’adeguamento dell’importo dell’assegno sociale per il 2026 a €546,24 mensili; di conseguenza, le soglie di impignorabilità delle pensioni e dei conti correnti sono state leggermente rivalutate (circa €1.092 il doppio assegno sociale, arrotondato a €1.100, e ~€1.638 il triplo assegno per i conti).
- Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025), commi 897-903: ha introdotto la verifica mensile dei debiti fiscali > €5.000 per dipendenti pubblici con stipendi > €2.500 (dal 1º gennaio 2026) e il conseguente blocco amministrativo della parte eccedente €2.500, da versare ad AdER . Ha inoltre previsto una nuova definizione agevolata “Rottamazione-quinquies” nel 2025, estesa a carichi non rientrati nella precedente, con sospensione delle azioni esecutive dalla domanda .
