Come Difendersi Da Un Pignoramento Della Pensione: Guida Legale

Introduzione

Il pignoramento della pensione è un tema cruciale per molti pensionati italiani, poiché un’azione esecutiva sulla pensione può mettere a rischio la sicurezza economica di chi ha un reddito fisso e spesso limitato. Comprendere come difendersi da un pignoramento della pensione è importante per evitare errori fatali (come ignorare le notifiche o agire in ritardo) e per sfruttare appieno le tutele legali disponibili. Questo articolo affronta in modo completo e aggiornato (gennaio 2026) le soluzioni legali per proteggere la pensione da creditori e Fisco, evidenziando i limiti di legge, le procedure da seguire e le strategie da adottare. I rischi sono concreti: una trattenuta non contestata potrebbe ridurre sensibilmente l’importo mensile disponibile, mettendo in difficoltà il pensionato; inoltre, certi vizi procedurali devono essere sollevati entro termini stretti, pena la decadenza dal diritto di opposizione. È quindi urgente e fondamentale conoscere i propri diritti per reagire tempestivamente.

In questa guida troverai un’anticipazione delle principali difese legali trattate: dai rimedi processuali (opposizioni al pignoramento, incidenti di esecuzione, ricorsi in autotutela) alle soluzioni “a monte” per gestire o ridurre il debito (come contestare il titolo prima dell’esecuzione, proporre piani di rientro, aderire a rottamazioni o altre definizioni agevolate). Verranno inoltre presentati strumenti alternativi per uscire dalla crisi debitoria, come le procedure di sovraindebitamento (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazione con esdebitazione) che permettono di congelare i pignoramenti e talvolta ottenere lo stralcio dei debiti residui .

L’articolo è curato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dal suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’Avv. Monardo, cassazionista, coordina un team di professionisti con esperienza nazionale in diritto bancario e tributario, offrendo una competenza integrata unica . È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi ministeriali, nonché professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) . Inoltre, riveste il ruolo di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, aiutando imprenditori e aziende in difficoltà a trovare soluzioni sostenibili . Grazie a queste qualifiche, l’Avv. Monardo e il suo staff possono assisterti a 360 gradi: dall’analisi dell’atto di pignoramento e dei suoi possibili vizi impugnabili, alla predisposizione di ricorsi d’urgenza per sospendere immediatamente le trattenute; dalle trattative dirette con creditori o Agenzia Entrate-Riscossione per concordare piani di rientro sostenibili, fino all’attivazione di soluzioni giudiziali o stragiudiziali (come rottamazioni, opposizioni legali o piani da sovraindebitamento) per ridurre il debito e proteggere il tuo reddito .

In concreto, se hai appena ricevuto una notifica di pignoramento, l’Avv. Monardo e il suo team potranno esaminare prontamente la tua posizione (verificando ad esempio se l’atto presenta vizi formali o sostanziali contestabili) e quindi elaborare un piano d’azione immediato. Ciò può includere la presentazione di un ricorso al giudice dell’esecuzione per bloccare provvisoriamente il pignoramento – ottenendo un provvedimento di sospensione – oppure l’avvio di un percorso di composizione della crisi che metta in stand-by le azioni esecutive . Parallelamente, il team valuterà la via negoziale, contattando il creditore (o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione) per cercare un accordo transattivo o una dilazione del pagamento, così da scongiurare la prosecuzione del pignoramento . Sul fronte delle cartelle esattoriali, lo staff saprà gestire le pratiche di definizione agevolata (rottamazione) e altre soluzioni fiscali, curando ogni dettaglio burocratico e monitorando le scadenze, in modo che il debitore possa beneficiare delle agevolazioni di legge ed estinguere il debito alle condizioni migliori possibili .

Insomma, non sei solo nell’affrontare il pignoramento della pensione. Con il supporto di professionisti qualificati, è spesso possibile ridurre l’impatto dell’esecuzione forzata o addirittura annullarla, recuperando serenità e proteggendo il tuo tenore di vita. È importante agire subito: ogni giorno perso può significare somme trattenute in più dalla pensione o la scadenza di opportunità di difesa.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Per capire come difendersi da un pignoramento sulla pensione, è anzitutto necessario chiarire cosa prevedono le leggi italiane in materia e quali sono gli orientamenti più recenti dei giudici (giurisprudenza). La materia è regolata principalmente dal Codice di Procedura Civile (c.p.c.), in particolare dall’art. 545 c.p.c., che elenca i crediti impignorabili o pignorabili con limiti, e dal D.P.R. 602/1973 per quanto riguarda la riscossione esattoriale dei tributi. Tali norme sono state oggetto di modifiche e interpretazioni recenti, specialmente negli ultimi anni, per rafforzare la tutela del minimo vitale del debitore. Di seguito analizziamo il quadro normativo aggiornato al 2026, evidenziando i punti chiave e le sentenze più significative.

Pignoramento della pensione: divieti e limiti generali (art. 545 c.p.c.)

L’art. 545 c.p.c. stabilisce una serie di divieti e limiti al pignoramento di determinati crediti, con l’obiettivo di garantire al debitore mezzi adeguati di sostentamento . In sintesi, la norma distingue tra impignorabilità assoluta di alcuni crediti e impignorabilità relativa di altri:

  • Crediti totalmente impignorabili: alcune somme non possono mai essere pignorate. Ad esempio, i crediti alimentari dovuti dallo Stato, le pensioni di guerra, le pensioni sociali e assegni sociali, le indennità per maternità, malattia o funerali e in generale i sussidi di sostentamento e supporto sociale rientrano in questa categoria . Anche le pensioni di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento sono escluse dal pignoramento, in quanto considerate trattamenti assistenziali . Tali importi hanno carattere strettamente alimentare/assistenziale e il legislatore li protegge integralmente.
  • Crediti parzialmente pignorabili (stipendi e pensioni): salari, stipendi e pensioni rientrano tra i crediti pignorabili solo entro certi limiti. La regola generale – per debiti verso creditori privati o verso lo Stato/enti pubblici – è che queste entrate siano pignorabili fino a un quinto (20%) del loro importo per ogni singolo credito . In altre parole, un creditore ordinario (banca, finanziaria, privato) che aggredisce la pensione del debitore, oppure lo stesso Fisco per tributi, può ottenere al massimo il 20% della parte di pensione al di sopra della soglia impignorabile (come vedremo a breve). Questa regola del quinto per ciascun credito è prevista dal quarto comma dell’art. 545 c.p.c. ed è pensata per lasciare al debitore una porzione prevalente del reddito. Inoltre, la legge prevede che in caso di concorso di più pignoramenti sulla stessa pensione (es. più creditori contemporaneamente), la somma totale trattenuta non possa superare la metà della pensione stessa . Tale ulteriore limite serve a evitare che, sommando varie trattenute, al pensionato resti meno del 50% del proprio emolumento netto.
  • Minimo vitale impignorabile (pensioni): un comma specifico dell’art. 545 riguarda proprio le pensioni e la quota minima che deve restare intangibile. In seguito a interventi normativi e pronunce costituzionali, oggi la legge fissa un “minimo vitale” del pensionato al di sotto del quale la pensione non può essere toccata . Dal 22 settembre 2022, per effetto del D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) convertito con modificazioni dalla L. 142/2022, l’art. 545 c.p.c. è stato modificato innalzando questa soglia protetta . La norma oggi prevede che “le somme dovute a titolo di pensione, di indennità o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro” . In altre parole, la pensione è completamente impignorabile fino all’importo pari al doppio dell’assegno sociale vigente (soglia definita appunto come minimo vitale), e comunque almeno per 1.000 € . Solo la parte eccedente tale ammontare può essere sottoposta a pignoramento, nei limiti del quinto (o di percentuali diverse come vedremo per il Fisco).

Per contestualizzare con i valori attuali: nel 2025 l’assegno sociale era pari a circa 538,69 € mensili, quindi il doppio ammontava a ~1.077,38 €; la legge però garantiva comunque un minimo di 1.000 € impignorabili . Nel 2026 l’assegno sociale è stato rivalutato a circa 546,24 € mensili (importo confermato da INPS con l’indicizzazione 2024-2025), per cui il doppio assegno sociale è ~1.092,48 €. Essendo tale cifra superiore a 1.000 €, il minimo vitale impignorabile per il 2026 si attesta intorno a 1.092 € al mese. Ciò significa, ad esempio, che se una persona percepisce una pensione netta di 900 €, non potrà subire alcun pignoramento (900 € < minimo vitale) . Se invece percepisce una pensione netta di 1.500 €, solo l’importo sopra i ~1.092 € può essere aggredito, e comunque entro il quinto: nell’esempio, 1.500 € – 1.092 € = 408 € eccedenti, pignorabili al 20%, ossia circa 81,6 € al mese (lasciando al pensionato circa 1.418 €) . Come vedremo nelle simulazioni pratiche, il calcolo della quota pignorabile segue sempre questo schema in base all’art. 545 c.p.c..

Nota: queste tutele si applicano indipendentemente dal tipo di pensione percepita e dalla gestione di provenienza. Dunque sia i pensionati del settore privato che quelli del settore pubblico (ex Inpdap, ora anch’essi gestiti dall’INPS) beneficiano degli stessi limiti di impignorabilità della pensione. Non vi sono distinzioni: il minimo vitale e la quota del quinto si applicano a tutte le pensioni previdenziali, inclusi eventuali assegni di quiescenza erogati da casse professionali (salvo regimi speciali). Fanno eccezione come detto solo le prestazioni di natura assistenziale pura (es. assegno sociale, pensioni invalidità civile) che sono del tutto impignorabili.

Va ricordato infine il fondamento costituzionale di queste norme: con la storica sentenza Corte Cost. n. 506/2002, la Corte dichiarò illegittimo l’allora divieto assoluto di pignorare le pensioni, affermando però un principio fondamentale: “le pensioni possono essere aggredite solo per la parte eccedente quella che assicura mezzi adeguati alle esigenze di vita” . In sostanza, la Costituzione (art. 38, co. 2) impone di garantire al pensionato un importo sufficiente a una vita dignitosa; da qui nasce il concetto di minimo vitale che il legislatore ha concretizzato nelle soglie di impignorabilità oggi vigenti. Dunque i limiti dell’art. 545 c.p.c. non sono un “favore” al debitore, ma una necessità costituzionale per bilanciare il diritto dei creditori con la tutela della dignità umana e del diritto al mantenimento del pensionato.

Pignoramento esattoriale presso terzi: procedura e poteri dell’Agente della Riscossione (art. 72-bis D.P.R. 602/1973)

Parallelamente alle regole generali del codice civile, esiste una disciplina speciale per il pignoramento di stipendi e pensioni da parte del Fisco (cioè quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ex Equitalia). Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – che regola la riscossione delle imposte – prevede infatti strumenti peculiari che consentono all’Agente della Riscossione di agire in via amministrativa, senza passare dal tribunale. In particolare, l’art. 72-bis D.P.R. 602/1973 stabilisce che l’Agente può notificare direttamente a un terzo debitore del contribuente (es. l’INPS, in qualità di ente erogatore della pensione, oppure una banca presso cui il debitore ha un conto) un ordine di pagamento delle somme dovute, bypassando l’iter giudiziario ordinario .

In pratica, l’art. 72-bis consente all’Agente della Riscossione di sostituirsi al giudice dell’esecuzione: invece di depositare un ricorso in tribunale per ottenere un pignoramento presso terzi, l’Agente emette un atto (chiamato comunemente ordine di versamento) in cui intima al terzo di versare le somme dovute direttamente all’Erario . Questo ordine contiene tutti gli elementi identificativi del debito e dell’importo da riscuotere . Una volta notificato, il terzo pignorato (ad es. l’INPS) è tenuto a trattenere le somme oggetto di pignoramento e a versarle all’Agente entro 60 giorni . Di fatto, il procedimento esecutivo avviene senza un giudice: l’INPS riceve l’ordine e deve eseguirlo, bloccando i pagamenti al pensionato nella misura richiesta e destinandoli al creditore fiscale.

Questa procedura semplificata riduce notevolmente i tempi di recupero per il Fisco e costituisce una “trappola” per il debitore se non interviene per tempo. Infatti, secondo l’art. 72-bis, l’ordine impone al terzo di versare non solo le somme già scadute (arretrati) ma anche quelle che vanno a maturare successivamente, entro il termine di 60 giorni dalla notifica . Ciò significa che, se l’INPS riceve l’atto il 1° marzo, dovrà versare all’Agente tutte le somme della pensione che risultino esigibili fino al 60° giorno (ad esempio, il rateo di pensione pagato il 1° aprile e quello del 1° maggio) e successivamente continuare a trattenere le mensilità che maturano per soddisfare il debito. La Cassazione ha precisato che questi sessanta giorni di spatium deliberandi non sono un semplice periodo di attesa, bensì un intervallo durante il quale tutte le somme accreditate sul conto o dovute come ratei di pensione vengono vincolate dall’ordine . In altre parole, l’ordine di pignoramento esattoriale crea un blocco: qualsiasi importo versi l’INPS al pensionato in quei 60 giorni verrà catturato e trasferito al Fisco. Ad esempio, la Cassazione (sentenza n. 28520/2025) ha chiarito che se il conto corrente del debitore era vuoto al momento della notifica, ma viene accreditata la pensione durante i 60 giorni successivi, la banca deve comunque congelarla e girarla all’Agente della Riscossione . Pertanto, è altamente sconsigliabile lasciare la pensione sul conto pignorato in questo periodo: più avanti spiegheremo alcune strategie preventive per evitare che ciò accada.

Da notare che l’ordine ex art. 72-bis sostituisce il classico atto di pignoramento presso terzi del codice di procedura. Non serve quindi un’udienza in tribunale né un provvedimento di assegnazione del giudice: è lo stesso Agente che, decorso il termine senza opposizioni, dispone l’assegnazione delle somme e comunica al terzo di continuare le trattenute fino a soddisfazione integrale del debito . Il terzo pignorato (INPS o banca) ha comunque l’obbligo di comunicare sia al creditore che al debitore l’ammontare delle somme detenute e di eventuali precedenti pignoramenti in corso (la cosiddetta dichiarazione del terzo). Se il debitore ritiene che vi siano irregolarità, può opporsi davanti al giudice, ma se nessuna contestazione viene sollevata l’Agente porterà avanti l’esecuzione in via amministrativa.

Importante: La legge prevede un preavviso prima del pignoramento esattoriale solo in determinate circostanze. In generale, dopo la notifica di una cartella di pagamento, il debitore ha 60 giorni per pagare o reagire; trascorso questo termine, l’Agente può procedere all’esecuzione senza bisogno di ulteriori avvisi. Tuttavia, se sono passati più di 12 mesi dalla notifica della cartella, è obbligatorio notificare un’intimazione ad adempiere (art. 50 D.P.R. 602/1973) almeno 30 giorni prima di iniziare il pignoramento . Superato anche questo preavviso, scatta il pignoramento (con ordine ex 72-bis nel caso di crediti fiscali). La Cassazione ha confermato che, per i crediti erariali iscritti a ruolo, il Fisco può avviare il pignoramento anche senza un’ulteriore intimazione se rientra nei termini di legge e se la cartella è definitiva . In ogni caso, è essenziale non sottovalutare la cartella di pagamento iniziale (vedremo più avanti gli errori comuni): quella è la prima campanella di allarme che, se ignorata, può condurre in breve tempo al blocco della pensione.

Limiti di pignorabilità delle pensioni per il Fisco: le percentuali ridotte (art. 72-ter D.P.R. 602/1973)

Abbiamo visto che l’art. 545 c.p.c. pone la regola generale del quinto e del minimo vitale per qualsiasi creditore. Nel 2011 il legislatore ha introdotto, a favore dei debitori esecutati dal Fisco, una disciplina ancora più protettiva sulle percentuali pignorabili: l’art. 72-ter D.P.R. 602/1973. Questa norma, inserita dal D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012, stabilisce infatti che quando il pignoramento di stipendi o pensioni è effettuato dall’Agente della Riscossione (quindi per debiti tributari o contributivi), le quote pignorabili sono più basse per i redditi medio-bassi . In particolare, art. 72-ter prevede le seguenti percentuali massime sul netto mensile della pensione (o stipendio) :

  • Pensioni fino a 2.500 € netti mensili: pignorabile al massimo 1/10 (10%) dell’importo .
  • Pensioni tra 2.500 € e 5.000 € netti: pignorabile al massimo 1/7 (circa 14,28%) .
  • Pensioni oltre 5.000 € netti: pignorabile 1/5 (20%), ossia si applica il normale limite del quinto .

Queste percentuali si applicano dopo aver detratto la quota impignorabile (il minimo vitale). Quindi, il calcolo completo in caso di pignoramento fiscale è: si toglie dalla pensione la parte non pignorabile (doppio assegno sociale, almeno 1.000 €) e sulla parte eccedente si applica la percentuale ridotta prevista dallo scaglione di appartenenza . Ad esempio, per una pensione netta di 2.000 €: minimo vitale ~1.092 € (2026), eccedenza ~908 €; essendo l’importo netto entro 2.500 €, il Fisco può prendere al massimo 1/10 di 908 €, cioè ~90,8 € al mese. Per una pensione di 4.000 € netti: minimo ~1.092 €, eccedenza ~2.908 €; essendo tra 2.500 e 5.000, pignorabile 1/7 di 2.908 €, cioè ~415 € al mese. Notiamo che anche per pensioni elevate il Fisco non può superare comunque il 20% (un quinto) dell’importo totale.

La ratio di questa norma è favorire il debitore rispetto ai creditori privati quando c’è di mezzo lo Stato: sembra un paradosso, ma il legislatore ha ritenuto che il Fisco, pur potendo agire con procedure più rapide, debba accontentarsi di percentuali più basse sui redditi modesti, lasciando al pensionato una parte maggiore rispetto a quanto accadrebbe con un creditore ordinario . Di conseguenza, se un pensionato ha un debito fiscale, Agenzia Entrate-Riscossione (AER) può pignorare solo il 10% o il 14% su pensioni piccole/medie, invece del 20% di un creditore qualunque. Per importi alti (>5.000 € mensili netti) si torna alla regola generale del quinto.

Va segnalato che l’INPS, con la circolare n. 130 del 30 settembre 2025, ha riepilogato proprio tutte queste regole, chiarendo agli uffici come applicare i limiti di pignorabilità su pensioni e altre prestazioni. La circolare conferma che per i pignoramenti da parte dell’Agente della Riscossione valgono gli scaglioni di art. 72-ter (1/10, 1/7, 1/5) sul netto, e precisa che le percentuali vanno calcolate dopo aver sottratto il minimo impignorabile . Quindi, tornando all’esempio della pensione 1.500 € netti: per creditore ordinario sarebbero pignorabili ~86 € (1/5 di 431 € eccedenti minimo) , mentre per AER sarebbero pignorabili solo ~43 € (1/10 di 431 €) essendo sotto 2.500 € . Questa differenza tutela ulteriormente il pensionato quando il creditore è il Fisco.

Concorso di cause di pignoramento: bisogna infine considerare cosa accade se sulla stessa pensione insistono più pignoramenti di natura diversa, ad esempio uno di un creditore privato e uno dell’Agenzia delle Entrate. In generale, la legge prevede che la somma delle trattenute non possa superare la metà della parte pignorabile (come detto) . Nel concreto, si applica un criterio di priorità temporale: il pignoramento notificato per primo viene soddisfatto per intero nella misura di legge (es. un quinto), il secondo creditore può iniziare a prendere solo se c’è capienza residua entro il limite del 50% complessivo. Se i crediti sono di natura diversa (eterogenei, ad es. uno per alimenti, uno per tributi, uno per prestito bancario), possono coesistere più trattenute fino a tale massimo del 50% . Se invece i crediti sono dello stesso genere (omogenei, es. due finanziarie), il secondo deve attendere che il primo venga soddisfatto oppure ci si divide sempre il solito quinto (non si raddoppia la percentuale) . Ad ogni modo, anche con più pignoramenti la metà della pensione deve rimanere libera. Ad esempio il Tribunale di Trieste (ordinanza 29 ottobre 2025) ha esaminato il caso di un pensionato con due pignoramenti (uno di un creditore privato e uno fiscale) e trattenute complessive di 393 € al mese. Il giudice ha verificato che il minimo vitale fosse detratto e che la somma dei due importi (393 €) non superasse la metà della parte pignorabile disponibile (nel caso, metà dell’eccedenza calcolata era ~433 €) . Constatato che 393 € < 433 €, il tribunale ha dichiarato legittimo il doppio pignoramento, respingendo l’opposizione del debitore . Questo per dire che la presenza di più creditori rende i calcoli più complessi, ma il principio cardine della tutela del 50% rimane fermo.

Somme accreditate sul conto corrente: la protezione del triplo assegno sociale

Un ulteriore aspetto normativo rilevante riguarda il pignoramento delle somme già versate sul conto corrente del pensionato. Infatti, se il creditore (sia esso privato o il Fisco) aggredisce il conto bancario dove viene accreditata la pensione, si applica una tutela specifica prevista dall’art. 545, ottavo comma, c.p.c. Tale disposizione – introdotta nel 2015 per evitare che un pignoramento sul conto svuoti completamente il saldo – stabilisce che gli importi già depositati sul conto prima della notifica del pignoramento sono impignorabili fino all’ammontare pari a tre volte l’assegno sociale . Solo l’eventuale eccedenza rispetto a questa soglia può essere bloccata.

In altre parole, se il pignoramento viene notificato alla banca e sul conto del debitore sono presenti somme (anche provenienti dalla pensione) al momento del pignoramento, il correntista ha diritto a conservare un importo pari a 3 × assegno sociale. Dato che per il 2026 l’assegno sociale è ~546,24 €, questa soglia equivale a circa 1.638,72 €. Tutto ciò che il debitore ha sul conto fino a tale cifra non può essere toccato, mentre l’eventuale surplus verrà bloccato e destinato ai creditori. Ad esempio: se un pensionato aveva 2.000 € sul conto al momento del pignoramento, i primi ~1.638 € sono impignorabili e la banca dovrà congelare e rendere disponibile al creditore solo la differenza (circa 362 €) . Ciò vale indipendentemente dall’origine delle somme (purché si tratti di un conto intestato al debitore, ovviamente).

Per le somme accreditate dopo la notifica del pignoramento (ad esempio la pensione del mese successivo che arriva sullo stesso conto già pignorato), la legge stabilisce che si seguono i limiti ordinari . Significa che ogni nuovo accredito di pensione sarà soggetto al vincolo del quinto o delle percentuali di legge: tipicamente, la banca dovrà girare al creditore la parte pignorabile di ogni bonifico pensionistico in entrata, lasciando al debitore il resto. Questo meccanismo, nel caso del pignoramento esattoriale, si sovrappone a quanto già spiegato sullo spatium deliberandi di 60 giorni: se il pignoramento del conto è effettuato dall’Agente della Riscossione ex art. 72-bis, allora tutte le somme affluite nei 60 giorni vanno al Fisco . Se invece è un pignoramento in sede giudiziaria (creditore privato), la banca una volta ricevuto l’atto blocca il saldo fino a tre volte l’assegno sociale e successivamente, sui bonifici successivi di pensione, applicherà il quinto (girando la somma al tribunale fino all’ordinanza di assegnazione).

La Cassazione penale – chiamata a valutare persino i sequestri preventivi sulle pensioni – ha chiarito bene questa distinzione: in una sentenza del 2024 (Cass. pen. n. 670/2024) ha affermato che per determinare la parte impignorabile di una pensione occorre distinguere tra somme già accantonate prima dell’esecuzione (protette fino al triplo dell’assegno sociale) e ratei futuri (pignorabili con le percentuali ordinarie) . Questo principio vale anche nel pignoramento civile: le somme già depositate sul conto hanno la tutela forte (x3 assegno sociale), quelle che arrivano dopo subiscono il prelievo regolare .

In sintesi, se si subisce un pignoramento del conto su cui viene accreditata la pensione, conviene sapere che: – i risparmi fino a circa 1.600 € circa sono intoccabili per legge ; – il residuo sul conto oltre tale soglia può essere pignorato (fino a capienza del debito); – le pensioni o stipendi che affluiscono dopo la notifica saranno catturati secondo i limiti mensili (quinto o decimo/settimo/quinto per il Fisco); – è possibile (come vedremo nei consigli pratici) spostare l’accredito della pensione su un altro conto o riscuoterla in contanti per evitare che finisca nel “conto bloccato”. Questa mossa, se fatta prima che la banca blocchi la somma, può salvare i ratei successivi, fermo restando che il debito va comunque gestito.

Prestazioni assimilate alla pensione e casi particolari

Nel contesto previdenziale esistono anche altre entrate che vanno menzionate per capire se e come possano essere pignorate:

  • Trattamenti di fine rapporto (TFR) e indennità di fine servizio: quando un lavoratore va in pensione può maturare un TFR o indennità simili. Queste somme, finché non vengono liquidate, non sono pignorabili. Una volta erogate, il TFR confluisce nel patrimonio del debitore e può essere pignorato, ma con i limiti di legge (in genere un quinto) e comunque non prima che sia effettivamente esigibile . Dunque il TFR non godendo di un “minimo vitale” proprio, viene trattato come una somma disponibile del debitore al pari di altri beni, ma se il pignoramento è presso terzi (es. l’INPS che deve erogare il TFR ex dipendente pubblico) allora si applica l’art. 545 c.p.c. commi 3 e 4 (di norma, un quinto massimo).
  • Pensioni di reversibilità: la pensione ai superstiti (reversibilità) è considerata a tutti gli effetti un trattamento pensionistico di natura previdenziale, quindi pignorabile con gli stessi limiti di una normale pensione di vecchiaia. Non rientra tra le eccezioni assistenziali e non è un “assegno alimentare” in senso stretto verso i familiari, per cui è soggetta a pignoramento nei limiti di legge . Dunque un vedovo/a che percepisce reversibilità, se ha debiti, può subire il pignoramento di tale pensione esattamente come se fosse titolare diretto.
  • Prestazioni assistenziali e sostegni al reddito: come già accennato, assegno sociale, pensioni/assegni di invalidità civile, indennità di accompagnamento, non sono pignorabili. La circolare INPS 130/2025 elenca una serie di interventi assistenziali (assegni di natalità, bonus bebè, sussidi per malattia, maternità, ecc.) che sono completamente impignorabili . Questi importi hanno finalità sociali specifiche e per legge non possono essere toccati dai creditori.
  • Indennità di disoccupazione e analoghi: le prestazioni sostitutive del reddito da lavoro (NASpI, cassa integrazione, indennità di mobilità, ecc.) sono invece pignorabili secondo le stesse regole previste per gli stipendi . Quindi di regola entro un quinto per crediti ordinari o tributi, fatti salvi eventuali limiti specifici. La circolare INPS precisa che, ad esempio, l’anticipazione della NASpI in un’unica soluzione (se erogata tutta insieme) è considerata un contributo di natura finanziaria e può essere interamente pignorata (non essendo più rateo periodico) . Questo è un caso particolare: se un disoccupato chiede l’anticipo NASpI (cioè ricevere in unica soluzione l’importo dovuto per avviare un’attività autonoma), quell’importo può essere aggredito totalmente dai creditori in quanto non trattato come “salario periodico” ma come somma straordinaria.
  • Crediti alimentari tra privati: quando il creditore vanta un diritto di alimenti (ad es. un assegno di mantenimento per un familiare), la legge consente il pignoramento anche di somme normalmente impignorabili, previa autorizzazione del Tribunale . Tuttavia anche in tal caso esistono limiti: di base l’autorità giudiziaria stabilisce una quota equa in relazione alle esigenze di vita di debitore e creditore, e può autorizzare un pignoramento superiore al quinto solo entro certi limiti e tenendo conto di eventuali altri gravami. Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 32914/2022 hanno chiarito che l’assegno di mantenimento (ad esempio verso il coniuge divorziato) ha natura “latamente alimentare” e segue le stesse regole dell’assegno alimentare, quindi pignorabile oltre il quinto solo con autorizzazione e valutazione caso per caso . In ogni caso, questi sono scenari particolari che esulano dal classico pignoramento di pensione per debiti finanziari o fiscali, ma è bene citarli per completezza.

Giurisprudenza recente: sentenze chiave su pignoramento di pensioni

Nel corso degli ultimi anni, la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale si sono espresse più volte sul tema, contribuendo a definire meglio i confini della tutela del pensionato debitore. Ecco una rassegna delle pronunce più rilevanti (aggiornate al gennaio 2026) che ogni difensore dovrebbe conoscere:

  • Corte Costituzionale n. 216/2025: depositata il 30 dicembre 2025, questa sentenza ha affrontato la questione dei crediti vantati dall’INPS verso i propri pensionati. In particolare si discuteva dell’art. 69 L. 153/1969, che permette all’INPS di recuperare crediti per indebiti pensionistici trattenendo fino a un quinto della pensione, senza applicare il minimo vitale di cui all’art. 545 c.p.c. Un tribunale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo irragionevole che l’INPS potesse pignorare la pensione di un proprio debitore senza lasciare intatta la soglia minima di sopravvivenza (disparità tra INPS e altri creditori) . La Consulta, però, ha dichiarato non fondate le questioni: ha ritenuto legittimo mantenere una disciplina differenziata per l’INPS (credito per indebiti o contributi) rispetto agli altri creditori . In pratica, ancora oggi l’INPS può trattenere direttamente il quinto della pensione dovuto a recupero indebiti, anche incidendo sul minimo vitale, in forza dell’art. 69 L.153/1969, e questa deroga è stata giudicata costituzionalmente accettabile . Si tratta di una notizia importante per i pensionati: se subisci trattenute dall’INPS per debiti verso l’INPS stesso (es. pensioni pagate in più, contributi non versati), sappi che la legge consente all’ente previdenziale un regime speciale (diverso dai normali pignoramenti) e purtroppo la Corte Costituzionale ne ha confermato la validità. Sarà comunque opportuno verificare che l’INPS rispetti il limite del quinto (non oltre), e in caso di contestazioni resta possibile adire il giudice del lavoro.
  • Sezioni Unite Cassazione, ord. n. 23355/2025: questa pronuncia a Sezioni Unite ha risolto un annoso problema di giurisdizione. Un pensionato aveva subito un pignoramento della pensione da parte di Agenzia Entrate-Riscossione e aveva impugnato l’atto davanti alla Commissione Tributaria, lamentando vizi sia dell’atto esecutivo (violazione art. 72-bis e limiti art. 545 c.p.c.) sia del merito del tributo. Le Sezioni Unite hanno affermato chiaramente che le opposizioni al pignoramento esattoriale, nella fase successiva alla notifica della cartella, spettano al giudice ordinario (tribunale) e non al giudice tributario . In sostanza, una volta che si è nella fase esecutiva (pignoramento della pensione), eventuali ricorsi vanno presentati al giudice dell’esecuzione (o lavoro, se pensione ex INPS come ente previdenziale?) e non più alle commissioni tributarie. Ciò è fondamentale per il debitore: sbagliare giudice può significare vedersi dichiarare inammissibile il ricorso. Dunque, se contesti un pignoramento sulla pensione devi rivolgerti al tribunale civile, facendo valere i limiti e i vizi dell’atto in quella sede (come opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c.), mentre le questioni sull’esistenza del debito tributario andavano semmai sollevate prima (con ricorso tributario avverso la cartella, entro 60 giorni). Le Sezioni Unite con questa ordinanza del 2025 hanno quindi ribadito che il giudice dell’esecuzione è competente a sindacare il rispetto dei limiti di pignorabilità anche se il creditore è l’Erario .
  • Cassazione civ. Sez. III, sent. n. 28520/2025: già citata in precedenza, questa sentenza ha definito la portata dell’art. 72-bis D.P.R. 602/73. In particolare, ha chiarito che i 60 giorni previsti dalla norma non sono solo un termine di attesa prima dell’assegnazione, ma costituiscono un periodo durante il quale tutte le somme accreditate sul conto vanno acquisite alla procedura . La banca quindi è tenuta a bloccare e poi versare all’Agente le somme entrate nei 60 giorni dalla notifica, non solo quelle già esistenti alla data dell’ordine . Questa interpretazione, sfavorevole per il debitore, avverte di stare attenti: se arriva un ordine di pignoramento, non lasciate la pensione sul conto in quei due mesi, altrimenti verrà prelevata. La sentenza sottolinea così la natura insidiosa del cosiddetto spatium deliberandi, confermando la prassi dell’Agente di prendere anche le entrate successive (aspetto peraltro esplicitato dallo stesso art. 72-bis).
  • Cassazione penale, sent. n. 670/2024: pur trattandosi di un caso in sede penale (sequestro preventivo di ratei pensionistici nell’ambito di un procedimento penale), la decisione contiene principi utili anche in sede civile. La Cassazione ha infatti enunciato che, nel calcolare la parte di pensione “intangibile”, bisogna distinguere tra ciò che è già stato accantonato e ciò che è futuro . Le somme già depositate su conto prima del provvedimento sono intangibili nei limiti del triplo dell’assegno sociale (lo stesso concetto di cui all’art. 545, co.8 c.p.c.), mentre i ratei futuri sono soggetti al quinto sulla parte eccedente il minimo vitale . Questa pronuncia è significativa perché conferma che il minimo vitale va garantito per ogni mese di pensione futura, mentre per i risparmi pregressi si applica la tutela “una tantum” del triplo assegno. Anche se nel caso specifico si parlava di sequestro, i giudici penali hanno volutamente richiamato i criteri civilistici di pignorabilità, a riprova del fatto che i parametri di tutela del pensionato sono considerati principi generali.
  • Tribunale di Trieste, ord. 29/10/2025: di cui sopra, utile come applicazione pratica del concorso di crediti. Ribadiamo l’insegnamento: in caso di più pignoramenti, la somma delle trattenute non può superare la metà della parte eccedente il minimo vitale . Il giudice friulano ha calcolato la soglia e verificato che i pignoramenti in atto (fiscale + privato) rispettassero tale limite, respingendo così l’opposizione del debitore che lamentava eccessiva onerosità . Questo precedente ribadisce che il giudice dell’esecuzione può (e deve) controllare d’ufficio il rispetto dei limiti complessivi, ma se tali limiti sono rispettati, non sussiste violazione di legge.
  • Cassazione civ. Sez. I, sent. n. 9549/2025: questa sentenza riguarda indirettamente il tema, poiché si inserisce nell’ambito di una procedura di piano del consumatore (sovraindebitamento). La citiamo perché attiene alle soluzioni alternative per il debitore pensionato. La Cassazione ha interpretato l’art. 8, comma 4, L. 3/2012 (vecchia legge sul sovraindebitamento) in tema di moratoria per pagamento di crediti privilegiati. Ha stabilito che la moratoria di un anno prevista dalla norma decorre dall’omologazione del piano ed è un termine iniziale, non finale per il pagamento . In pratica, il debitore può iniziare a pagare i creditori privilegiati (es. Fisco garantito da ipoteca) entro un anno dall’omologa e poi continuare anche oltre. Questa interpretazione favor perfetti anticipa una modifica normativa del 2024 (D.Lgs. 136/2024) che ha infatti esteso la moratoria fino a 2 anni. Perché è rilevante qui? Perché nei piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore l’agevolazione dei termini permette di congelare per un certo periodo i pagamenti anche verso il Fisco, liberando risorse immediate per il debitore. Un pensionato molto indebitato potrebbe accedere a un piano del consumatore e grazie a queste pronunce/norme beneficiare di uno stop temporaneo delle pretese sui crediti privilegiati, continuando a percepire per intero la pensione in quel frangente. Approfondiremo oltre nelle soluzioni sovraindebitamento.

Riassumendo, il quadro normativo-giurisprudenziale attuale offre al pensionato una serie di paletti a sua tutela: il minimo vitale impignorabile (~1.092 € nel 2026) , la quota ridotta per il Fisco (1/10 o 1/7) , la protezione delle somme già accantonate (triplo assegno sociale) , il tetto del 50% in caso di più pignoramenti . Le ultime sentenze hanno ulteriormente chiarito questioni procedurali (a chi rivolgersi, come funzionano i termini) e hanno confermato l’importanza di questi limiti come attuazione di principi costituzionali. Con questo bagaglio normativo chiaro, possiamo ora analizzare cosa accade quando arriva un atto di pignoramento e soprattutto quali passi deve compiere il pensionato per difendersi efficacemente.

Procedura passo-passo: dalla notifica al pignoramento della pensione

Vediamo ora cosa succede concretamente quando un creditore decide di pignorare la pensione e quali sono le fasi della procedura. Distinguere i passaggi è fondamentale per capire dove e come si può intervenire a propria difesa. Faremo una distinzione tra la procedura esattoriale (tipica dei debiti fiscali con Agenzia Entrate-Riscossione) e la procedura ordinaria giudiziaria (tipica dei creditori privati), evidenziando i vari step temporali.

Iter nel caso di debiti fiscali (pignoramento esattoriale tramite Agenzia Entrate-Riscossione)

  1. Notifica della cartella di pagamento: tutto parte dall’atto con cui l’Agente della Riscossione (AER) richiede il pagamento di uno o più debiti tributari. Dopo che un tributo è stato iscritto a ruolo (ad esempio a seguito di un accertamento definitivo dell’Agenzia delle Entrate, o per contributi INPS non pagati), viene emessa la cartella esattoriale. Questa cartella di pagamento è notificata al contribuente e contiene il dettaglio delle somme dovute (imposta, sanzioni, interessi) e le modalità di pagamento. La notifica può avvenire via PEC (per i soggetti obbligati) o a mezzo posta/certificata a mani. È importante controllare la data di notifica perché da qui decorrono i termini per reagire.
  2. Termine di 60 giorni: una volta notificata la cartella, il debitore ha 60 giorni di tempo per prendere una decisione. Entro questo periodo può:
  3. Pagare integralmente il debito (evitando così qualsiasi azione esecutiva).
  4. Chiedere una rateizzazione all’Agenzia (ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973, se ne ricorrono le condizioni) ottenendo un piano di dilazione.
  5. Impugnare la cartella davanti al giudice competente: nel caso di tributi, il ricorso andrebbe presentato alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria) entro 60 giorni, ma solo per vizi relativi al merito del tributo o alla regolarità formale della cartella (es. difetti nell’atto impositivo sottostante). Se invece i vizi riguardano l’eventuale fase di pignoramento (che ancora non c’è a questo stadio), la competenza come detto è del giudice ordinario, ma quell’opposizione scatterà più avanti, dopo l’atto di pignoramento. In questa finestra di 60 giorni, si possono comunque presentare istanze in autotutela all’Agenzia, ad esempio per segnalare una prescrizione o decadenza (chiedendo la sospensione).
  6. Chiedere la sospensione all’Agente stesso per ragioni di illegittimità manifesta (la L. 228/2012 prevede che se il debitore documenta entro 60 gg determinate cause di inesigibilità del credito – come prescrizione avvenuta, pagamento effettuato, sgravio, ecc. – l’Agente è tenuto a sospendere la riscossione e a verificare).

Trascorsi i 60 giorni senza che il debitore abbia né pagato né reagito validamente, la cartella diventa definitiva e l’Agente può procedere con l’esecuzione forzata.

  1. Intimazione e preavviso (quando dovuti): come accennato, se il pignoramento non viene avviato entro 1 anno dalla notifica della cartella, l’AER deve notificare un atto di intimazione ad adempiere (ex art. 50 comma 2 D.P.R. 602/73) che dà un ulteriore ultimatum di 5 giorni per pagare . Questo atto è un preavviso di esecuzione e serve a evitare che vecchie cartelle cadute nel “dimenticatoio” vengano fatte valere a sorpresa. Se l’intimazione viene ignorata per 30 giorni, l’Agente può procedere col pignoramento. In alcuni casi particolari (debiti previdenziali sopra certe soglie) può esserci anche la notifica di un preavviso di pignoramento come da normative specifiche, ma in genere non è obbligatorio per la pensione.
  2. Atto di pignoramento presso terzi (ordine ex art. 72-bis): a questo punto, l’Agenzia Entrate-Riscossione trasmette all’INPS (o alla banca se punta al conto) un ordine di pagamento ai sensi dell’art. 72-bis. Come descritto nel paragrafo normativo, questo atto indica il credito, la somma dovuta e intima al terzo di versare le somme. Viene notificato anche al debitore per conoscenza (spesso via PEC o raccomandata). Dal momento della notifica:
  3. L’INPS, in qualità di terzo pignorato, deve trattenere le somme maturate fino a quel momento. Ciò significa, ad esempio, che se la pensione del mese è in pagamento o è stata accreditata proprio in quei giorni, quelle rate possono essere richieste dall’AER. In pratica l’INPS sospende il pagamento al pensionato e lo dirotta al Fisco fino a concorrenza del debito (tenendo però conto dei limiti di importo).
  4. Inizia a decorrere lo spatium deliberandi di 60 giorni: tutte le pensioni erogate nei 60 giorni successivi all’ordine saranno anch’esse vincolate e dovranno essere girate all’Agente . Questo è il cuore della “trappola” amministrativa.
  5. L’INPS deve comunicare (entro 60 gg) sia al creditore che al debitore una dichiarazione in cui specifica se sta trattenendo somme, l’ammontare, e se esistono già altre trattenute sulla pensione (es. cessioni del quinto o altri pignoramenti in corso). Questa dichiarazione serve a fotografare la situazione.
  6. Provvedimento di assegnazione dell’Agente: decorso il termine di 60 giorni, l’AER verifica la situazione. Se non sono state proposte opposizioni o contestazioni fondate, l’Agente emette un proprio provvedimento (amministrativo) che conferma l’assegnazione delle somme pignorate: in pratica ordina ufficialmente all’INPS di versargli, mese per mese, la quota pignorata (secondo i limiti di legge: 1/10, 1/7 o 1/5 in base all’importo pensione, con minimo vitale salvo eccezioni). Da quel momento la trattenuta diventa automatica: ogni mese l’INPS toglie la quota dalla pensione prima di erogarla al beneficiario e la versa al Fisco. Se ci sono più pignoramenti, come detto, si applica il principio del prior in tempore e il limite del 50%: l’INPS rispetterà l’ordine cronologico degli atti e non andrà mai oltre metà della parte pignorabile . L’Agente può tenere monitorato il recupero e, una volta integralmente soddisfatto il credito (capitale, interessi, spese), dovrà considerare estinto il pignoramento.
  7. Conclusione: Il pignoramento sulla pensione prosegue finché il debito non è estinto o fino a quando interviene un qualche evento estintivo (ad es. una sospensione giudiziaria seguita da annullamento, oppure l’inclusione del debito in una definizione agevolata, ecc.). L’INPS in tutto questo ha il ruolo di “esattore su delega”: se non esegue correttamente le trattenute, potrebbe essere chiamato a risponderne (teoricamente il Fisco potrebbe rivalersi sull’ente). Al pensionato, senza intervento del giudice, resta la possibilità di opporsi ex art. 615 o 617 c.p.c. (lo vedremo nella sezione difese) o di trovare un accordo col Fisco (rateizzazione, rottamazione) per sospendere la procedura.

In sintesi, la procedura esattoriale è veloce e implacabile: in poco più di 2 mesi dalla scadenza dei 60 giorni post-cartella, il pensionato può ritrovarsi la pensione decurtata. È per questo che agire tempestivamente (entro i primi 60 giorni) è cruciale per difendersi.

Iter nel caso di creditori privati (pignoramento presso terzi giudiziario)

Quando un creditore diverso dall’Erario intende pignorare la pensione del debitore, deve seguire la procedura ordinaria prevista dal codice di procedura civile agli artt. 543 e seguenti c.p.c. In questo caso, a differenza dell’iter sopra descritto, l’intervento del giudice dell’esecuzione è obbligatorio e vi sono alcune formalità in più, che però garantiscono anche maggiori possibilità di difesa durante il processo esecutivo. Ecco i passi:

  1. Titolo esecutivo e precetto: il creditore privato (ad es. una banca per un mutuo non pagato, una finanziaria, un privato che ha un decreto ingiuntivo, etc.) prima di pignorare deve munirsi di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo definitivo, cambiale protestata, ecc.) e notificare al debitore un atto di precetto. Il precetto è l’ultimo avviso che intima il pagamento entro normalmente 10 giorni, preannunciando che in difetto si procederà con l’esecuzione forzata. Nel nostro contesto, immaginiamo che il debitore non paghi neanche a questo punto.
  2. Atto di pignoramento presso terzi: trascorso il termine del precetto, il creditore notifica al terzo pignorato (INPS, se vuole colpire la pensione alla fonte; oppure alla banca se punta ai soldi sul conto) e per conoscenza al debitore un atto di pignoramento redatto dall’Ufficiale Giudiziario . In tale atto devono essere indicati gli estremi del titolo esecutivo, del precetto e tutte le informazioni utili (dati del debitore, del creditore, del terzo, importo dovuto con interessi e spese). Notificando all’INPS, l’atto vincola immediatamente le somme di pensione dovute: l’ente previdenziale da quel momento non può sottrarre quelle somme alla disponibilità della procedura (in pratica è tenuto a conservarle in attesa del giudice). Lo stesso atto contiene la citazione a comparire davanti al giudice dell’esecuzione in un’udienza fissata di norma entro 90 giorni.
  3. Udienza davanti al giudice dell’esecuzione: all’udienza fissata ex art. 543 c.p.c., si presentano il creditore procedente, l’eventuale debitore (spesso assente, ma se intende opporsi è bene che compaia tramite avvocato) e il terzo pignorato (INPS). L’INPS deve rendere la dichiarazione del terzo sulla sussistenza del credito pignorato: cioè conferma che il debitore è titolare di una pensione di un certo importo mensile e segnala eventuali altre trattenute in corso (pignoramenti già attivi o cessioni del quinto). Se la dichiarazione è positiva (cioè la pensione esiste ed è pignorabile), il giudice può procedere a emettere l’ordinanza di assegnazione in favore del creditore. Tuttavia, è in questa sede che possono emergere contestazioni: il debitore può opporsi, adducendo ad esempio che l’atto ha vizi di notifica, o che la somma richiesta è già pagata, prescritta, ecc., oppure che i limiti di pignorabilità non sono stati rispettati.
  4. Possibili provvedimenti del giudice: Il giudice dell’esecuzione ha il potere di sospendere l’esecuzione o ridurre la quota pignorata se rileva una violazione dei limiti di legge . Ad esempio, se dal calcolo risultasse che il creditore ha chiesto una cifra che intaccherebbe il minimo vitale, il giudice dovrà limitare l’assegnazione entro i limiti corretti. Oppure, se vede che c’è già un altro pignoramento, dovrà coordinare le trattenute per non superare il 50%. In generale, il giudice in questa fase tutela il debitore applicando rigorosamente i limiti di pignorabilità e può accogliere richieste di sospensione in caso di opposizioni fondate (gravi motivi).
  5. Ordinanza di assegnazione: se tutto è in regola, il giudice emette l’ordinanza con cui assegna al creditore procedente una parte della pensione. Solitamente l’ordinanza ordina all’INPS di versare mensilmente al creditore (o su un conto dedicato) la quota di 1/5 della pensione eccedente il minimo impignorabile, fino a soddisfazione del credito indicato (comprensivo di interessi e spese legali). Se ci sono più creditori intervenuti, il giudice ripartisce eventualmente tra loro la somma (in proporzione se di pari grado, o secondo i gradi di privilegio se diversi). In caso di concorso di pignoramenti, come già detto, l’ordinanza dovrà rispettare il limite del 50% complessivo .
  6. Esecuzione continuativa: dopo l’ordinanza, l’INPS attua la trattenuta mese per mese e la versa al creditore fino a quando il credito non è estinto. Il debitore continuerà a ricevere la pensione al netto della quota pignorata. Se nel frattempo sopraggiungono eventi come nuove cartelle esattoriali, altri creditori, il giudice andrà eventualmente ad aggiornare la situazione in successive udienze di distribuzione, ma finché c’è capienza la prima ordinanza rimane in vigore.
  7. Chiusa dell’esecuzione: quando il creditore ha ottenuto tutto quanto dovuto (e occorre in genere un suo atto di pignoramento soddisfatto o una dichiarazione di quietanza finale), l’esecuzione si chiude e le trattenute cessano. Il pensionato torna a ricevere l’assegno pieno. Se restano altri creditori in coda, potrebbero attivarsi a loro volta.

Rispetto alla procedura esattoriale, quella giudiziaria è un po’ più lenta e garantisce un controllo giurisdizionale immediato. Di buono c’è che il pensionato, comparendo in udienza con un legale, può far valere subito le sue ragioni: ad esempio, chiedere che il pignoramento sia ridotto perché magari c’è già una cessione del quinto in corso (situazione in cui spesso i giudici limitano la somma totale trattenuta per non impoverire eccessivamente il debitore). Inoltre, se il creditore ha commesso errori procedurali (precetto scaduto, notifica nulla, ecc.) si può ottenere l’estinzione della procedura.

Da notare: Anche nel pignoramento giudiziario, l’Agente della Riscossione (se agisse con la procedura ordinaria – cosa rara perché usa 72-bis) e qualunque altro ente pubblico, soggiacciono alla regola del quinto. Tuttavia, a volte capita che Equitalia/AER intervengano in procedure già avviate per far valere il loro credito fiscale: in tal caso, comunque beneficiano delle regole di privilegio ma rispettando l’eventuale percentuale già assegnata.

In conclusione, il pignoramento ordinario offre più spazi di difesa nel contraddittorio con il giudice, mentre il pignoramento esattoriale è più automatico ma – come visto – prevede comunque che il debitore possa successivamente rivolgersi al giudice per contestarlo. Nel prossimo capitolo esamineremo proprio le strategie di difesa e le azioni legali che il debitore/pensionato può intraprendere in entrambe le situazioni per tutelarsi.

Difese e strategie legali del debitore (pensionato)

Trovarsi con la pensione pignorata non significa dover subire passivamente la situazione. La legge mette a disposizione del debitore una serie di strumenti di difesa, sia per contestare la legittimità dell’esecuzione sia per attenuarne gli effetti. In questa sezione passeremo in rassegna le principali strategie: dalla verifica di vizi formali o sostanziali dell’atto (che possono portare all’annullamento del pignoramento), alle varie opposizioni giudiziarie, fino alle soluzioni negoziali (piani di rientro) e alle richieste di sospensione o riduzione delle trattenute. L’obiettivo è fornire una guida pratica su come reagire e quali argomenti utilizzare a propria difesa.

1. Verificare la legittimità dell’atto di pignoramento

Non sempre il pignoramento notificato è ineccepibile: errori burocratici, violazioni di legge o prescrizioni maturate possono viziare la procedura. Il primo passo è quindi far analizzare da un professionista l’atto e l’intera storia del debito, per individuare eventuali motivi di opposizione. Ecco i principali aspetti da controllare:

  • Prescrizione o decadenza del credito: molti debiti hanno un termine di prescrizione (dopo il quale non sono più esigibili). Ad esempio, i tributi erariali (imposte statali) si prescrivono in 10 anni, le sanzioni amministrative (multe) in 5 anni, i contributi previdenziali in 5 anni (salvo atti interruttivi) ecc. Se la cartella o il titolo esecutivo è stato notificato oltre questi termini, il debito potrebbe essere prescritto e quindi il pignoramento illegittimo. Oppure ci sono termini di decadenza: ad esempio, l’Agenzia delle Entrate deve notificare la cartella entro un certo tempo dall’accertamento, pena decadenza. Verificare queste date è essenziale. Un atto notificato tardivamente può essere impugnato e annullato. L’Avv. Monardo, ad esempio, procede a un controllo puntuale delle scadenze per ogni voce del ruolo, per verificare se si sono già maturati termini di prescrizione tali da eccepire l’estinzione del debito .
  • Vizi di notifica: il pignoramento della pensione presuppone che a monte il titolo esecutivo (es. la cartella esattoriale o il precetto su sentenza) sia stato correttamente notificato al debitore. Se la notifica della cartella è nulla o inesistente (ad esempio spedita a un indirizzo sbagliato, o la relata è mancante, o la PEC inviata ad un indirizzo non appartenente al contribuente nei registri pubblici), allora l’intera procedura esecutiva è viziata perché manca la conoscenza legale del titolo. Anche l’atto di pignoramento stesso deve essere notificato regolarmente (rispettando forme e destinatari). Qualsiasi vizio nelle notifiche può essere fatto valere con opposizione, portando all’annullamento dell’atto . Un caso frequente: la cartella esattoriale mai ricevuta dal contribuente ma data per notificata (magari per un vizio postale) – se si prova ciò, il pignoramento cade per mancanza del presupposto.
  • Assenza o irregolarità del titolo esecutivo: l’atto di pignoramento (soprattutto quello dell’Agente ex 72-bis) deve indicare a che titolo si procede (numero cartella o dettaglio del ruolo, data notifica, ecc.). Se l’ordine di pagamento è generico o privo di riferimenti al titolo esecutivo, è illegittimo in quanto viola il diritto di difesa del debitore che non capisce per quale debito specifico gli stanno prelevando i soldi . Ad esempio, un ordine dell’AER che dicesse solo “per debiti tributari” senza specificare quali cartelle, potrebbe essere contestato per difetto di motivazione. Analogamente, se manca del tutto un titolo (caso raro, ma potrebbe capitare che si proceda per errore su un debito non ancora divenuto esecutivo), l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. potrebbe bloccare tutto.
  • Violazione dei limiti di impignorabilità: un controllo fondamentale è verificare che la quota pignorata sia stata calcolata correttamente. Può succedere, specie nei primi tempi, che l’INPS o la banca trattengano importi maggiori del dovuto. Ad esempio, non detragga il minimo vitale di 1.000/1.092 €, oppure applichi il 20% quando invece doveva applicare il 10% perché credito erariale su pensione bassa. Un errore di calcolo di questo tipo dà diritto al debitore di chiedere la restituzione delle somme trattenute in eccesso e la correzione della trattenuta . Per fare ciò occorre confrontare gli importi e magari allegare documenti (cedolino pensione, estratto conto) per dimostrare l’irregolarità. Un caso specifico: se pignorano una pensione sotto 1.000 €, è totalmente impignorabile – se qualcosa è stato preso, è illegittimo. Oppure, se c’è già una cessione del quinto e in aggiunta hanno applicato il pignoramento pieno di un quinto, portando la trattenuta totale a più di metà eccedenza, anche lì c’è un vizio (il giudice può ridurre, vedi oltre).
  • Nullità per difetto di motivazione o importo errato: ogni atto esecutivo deve motivare la pretesa, ossia indicare come si compone il totale (capitale, interessi, compensi di riscossione, spese). Se l’atto è estremamente scarno e non fornisce tali elementi, il debitore può lamentare la nullità per carenza di motivazione. Ad esempio, alcuni ordini ex 72-bis vecchio stile indicavano solo “importo X dovuto” senza dettagliare sanzioni e interessi: ciò è stato ritenuto viziato da alcune corti di merito. Inoltre, se si riscontrano errori nell’importo (ad es. interessi computati male, pagamenti effettuati non scalati), conviene segnalarli subito: l’Agente a volte corregge in autotutela, altrimenti il giudice può rideterminare la somma.

In generale, un controllo analitico preliminare può evidenziare armi difensive potenti. L’esperienza insegna che diversi pignoramenti esattoriali presentano almeno un aspetto contestabile (notifiche mai avvenute, prescrizioni non considerate, ecc.). Far valere questi vizi tempestivamente può portare anche alla sospensione immediata della trattenuta.

2. Opposizioni legali: come e quando presentarle

Una volta individuato un motivo di illegittimità, bisogna tradurlo nell’appropriato strumento processuale di opposizione. In materia di esecuzioni esistono due principali tipi di opposizione: opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi. Vediamo le differenze e i termini:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): serve a contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione. Si basa tipicamente su fatti estintivi o impeditivi del diritto di credito (es. il debito non esiste o non è più esigibile). Esempi: il debito è prescritto; il debito è già stato pagato; manca la notifica del titolo; il titolo non è valido; la persona non è tenuta (scambio di persona, ecc.). Nel nostro caso, rientrano qui anche situazioni come: la cartella non notificata (quindi titolo inesistente per il debitore) o un vizio sostanziale grave. L’opposizione all’esecuzione può essere proposta anche prima che l’esecuzione inizi (se uno teme un pignoramento imminente su un atto viziato può agire preventivamente) oppure dopo, ma entro certi limiti temporali. Se l’esecuzione è già iniziata (pignoramento notificato), l’opposizione ex art. 615 va presentata entro 20 giorni dalla prima azione esecutiva contestata (di solito dalla notifica dell’atto di pignoramento) . Competente è il giudice dell’esecuzione del tribunale (se è pignoramento esattoriale spesso se ne occupa la sezione lavoro perché coinvolge pensione INPS, altrimenti se privato la sezione esecuzioni mobiliari). È fondamentale rispettare il termine di 20 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’atto, altrimenti l’opposizione potrebbe essere dichiarata tardiva. Con l’opposizione all’esecuzione si può chiedere al giudice in via d’urgenza la sospensione del pignoramento (se vi sono gravi motivi e appare probabile che il creditore non avesse diritto a procedere). Il giudice, se convinto, emetterà un’ordinanza di sospensione e poi deciderà nel merito annullando eventualmente il pignoramento.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): serve a contestare vizi formali degli atti dell’esecuzione. Ad esempio: notifica nulla o irregolare; mancato rispetto delle forme prescritte; errori nei contenuti formali dell’atto di pignoramento o del precetto; violazione delle modalità procedurali. Nel nostro caso, rientrano qui questioni come: l’ordine ex 72-bis privo di motivazione sufficiente, la mancata indicazione del titolo, la notifica della cartella a indirizzo sbagliato, la violazione dei limiti (che in realtà può essere vista anche come violazione di legge formale). L’opposizione ex art. 617 deve essere proposta entro 20 giorni da quando si ha conoscenza dell’atto viziato (praticamente anche qui, dalla notifica del pignoramento o dalla comunicazione della banca/INPS) . Si propone davanti al giudice dell’esecuzione competente. È un termine perentorio: se lo si perde, l’atto – pur viziato – diventa definitivo. Quindi attenzione: contestare vizi di notifica dopo 6 mesi non è possibile, va fatto subito. Anche in questo caso si può chiedere la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato (ad esempio sospendere la procedura per notifica nulla in attesa della decisione). Se l’opposizione viene accolta, il giudice annullerà l’atto viziato (ad es. dichiarerà nullo il pignoramento, che dovrà essere rifatto se il creditore vorrà riprovarci, stavolta sanando i difetti).

Riassumendo: – Per questioni di merito del debito (prescrizione, pagamento, ecc.) -> opposizione all’esecuzione (615). – Per questioni di forma degli atti (notifiche, calcoli, errori procedurali) -> opposizione agli atti (617). In molti casi pratici, si combinano entrambe: ad esempio, un debitore potrebbe contestare sia che il debito è prescritto (615) sia che l’atto è stato notificato via PEC a un indirizzo non suo (617). Si possono proporre congiuntamente, e il giudice le esaminerà secondo i rispettivi parametri.

Autotutela amministrativa: prima di correre in giudizio, specie nei casi più evidenti (errore palese, pagamento già fatto, prescrizione evidente), si può tentare un’istanza in autotutela all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Inviando la documentazione che prova l’errore (es. ricevuta di pagamento, copia di sentenza che annulla il debito, ecc.), si chiede all’Agente di sospendere la riscossione e annullare l’atto. L’Agenzia, se riconosce l’errore, ha il potere/dovere di annullare la cartella o il pignoramento (art. 26 D.L. 66/2014 e succ. mod.). Tuttavia, l’autotutela non garantisce tempi brevi né esito certo, perciò è bene usarla parallelamente e non in sostituzione delle vie legali. Spesso, comunque, la presentazione di un’istanza di sospensione in autotutela porta l’Agenzia a congelare temporaneamente le azioni in attesa di verifiche (soprattutto se si allegano atti inequivocabili, come un certificato di morte del debitore, un pagamento fatto in data antecedente, ecc.) .

Ricorso tributario: se il problema è a monte (es. la cartella contiene un tributo infondato), l’unico modo per far valere quel motivo è il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione). Tuttavia, questo va proposto entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’atto impugnabile (es. avviso di addebito INPS). Se siamo già alla fase di pignoramento, normalmente il termine per impugnare il merito fiscale è scaduto. Come hanno detto le Sezioni Unite , in fase esecutiva il giudice tributario non è più competente. Dunque, in sede di opposizione all’esecuzione il giudice ordinario non potrà sindacare questioni di merito del tributo (ad es. se l’accertamento era sbagliato), ma solo questioni come la prescrizione o la validità del titolo. Se però, ipoteticamente, la cartella è ancora nei 60 giorni o è stata notificata da meno di un anno e non si era fatto nulla, si potrebbe anche proporre tardivamente un ricorso tributario (ma attenzione: la notifica del pignoramento non sospende i termini tributari). In sintesi: la fase delle opposizioni esecutive non serve per riaprire il merito fiscale, ma solo per questioni esecutive o di formazione del titolo (es. cartella mai notificata – non è merito, è vizio procedurale).

In caso di dubbi sulla strada giusta da intraprendere, è bene farsi assistere da un legale. Sbagliare il tipo di opposizione o i termini può vanificare i diritti del debitore.

3. Sospensione e riduzione della trattenuta: chiedere sollievo al giudice

Oltre a contestare in toto il pignoramento, il debitore può anche chiedere al giudice una sospensione temporanea o una riduzione della quota pignorata per motivi di particolare gravità. Questa possibilità esiste soprattutto nel procedimento giudiziario ordinario, ma anche nel caso esattoriale il giudice dell’esecuzione può intervenire su istanza del debitore (una volta adito con opposizione).

Sospensione del pignoramento: come detto, presentando un ricorso in opposizione (615 o 617) si può contestualmente depositare un’istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. (per 615) o ex art. 623 (per 617) se sussistono gravi motivi. Di norma i “gravi motivi” coincidono con una fondata apparenza del diritto del debitore (es. evidenti vizi dell’atto, pericolo di danno grave e irreparabile se non si sospende, ecc.). Il giudice valuta rapidamente (spesso inaudita altera parte, cioè senza sentire il creditore nell’immediato) e può emettere un’ordinanza che ferma le trattenute in attesa della decisione di merito. Questa è una tutela urgente molto importante: se accordata, il pensionato torna temporaneamente a percepire la pensione integra, almeno fino alla sentenza di merito sull’opposizione.

Riduzione della percentuale pignorata: c’è poi un altro scenario, quello in cui il pignoramento è formalmente legittimo ma il debitore versa in condizioni tali da rendere quella trattenuta insostenibile. Il codice di procedura non lo prevede esplicitamente, ma la giurisprudenza ha riconosciuto che il giudice dell’esecuzione, in casi eccezionali, può ridurre la quota di pignoramento anche al di sotto dei limiti di legge. Si tratta di un potere equitativo esercitato per tutelare diritti fondamentali del debitore quando questi prova situazioni di particolare disagio. Ad esempio, se un pensionato ultraottantenne con grave malattia necessita di costose cure, potrebbe chiedere al giudice di abbassare la trattenuta (magari dal 20% al 10%) perché altrimenti non riesce a far fronte alle spese sanitarie e di sopravvivenza.

Alcune circostanze tipiche che i giudici considerano “gravi motivi” per ridurre/sospendere: – Serio aggravamento di salute del debitore o di un familiare a carico, comportante spese mediche ingenti . – Spese essenziali non procrastinabili (affitto, mutuo prima casa, assistenza a disabili in famiglia) tali che, sommando la trattenuta, il residuo della pensione non copre tali bisogni . – Concorso di più prelievi: se oltre al pignoramento il pensionato ha anche una cessione del quinto o altri prelievi (ad esempio un prestito delega), l’insieme delle trattenute può ridurre eccessivamente il reddito. In questi casi, la giurisprudenza ha talora ridotto il pignoramento in modo che la somma di pignoramento+cessione non superi un certo limite, garantendo comunque il minimo vitale raddoppiato .

Per ottenere questo, occorre presentare un’istanza motivata al giudice dell’esecuzione, corredata da documenti (certificati medici, ricevute di spese, ISEE familiare, ecc.) che dimostrino la situazione . Il giudice valuterà in camera di consiglio con un approccio equitativo. Non sempre accorda riduzioni (il creditore ovviamente può opporsi), ma se i numeri mostrano che il debitore resterebbe sotto la soglia di povertà, c’è spazio per interventi.

Va sottolineato che queste misure non cancellano il debito: sospendere o ridurre comporta semmai un allungamento dei tempi di rimborso. Ma in situazioni di emergenza possono salvare il bilancio familiare del pensionato e vanno quindi tentate con l’assistenza legale adeguata.

4. Negoziazione con i creditori e piani di rientro

Parallelamente (o in alternativa) alle vie giudiziarie, il debitore pensionato può cercare di negoziare direttamente con il creditore una soluzione bonaria. Spesso infatti, soprattutto con banche/finanziarie ma anche con il Fisco, trovare un accordo conviene a entrambe le parti: il creditore recupera più velocemente (anche se magari rinuncia a qualcosa) e il debitore evita la prosecuzione del pignoramento.

Piano di rientro rateizzato (con creditori privati): se il creditore è una banca o finanziaria, si può proporre di pagare il dovuto in maniera dilazionata volontariamente, magari offrendo una garanzia aggiuntiva o coinvolgendo un terzo (figli, parenti) nel pagamento. Spesso quando inizia un pignoramento il creditore privato è ancora disposto a accordare una soluzione rateale extragiudiziale, sospendendo l’esecuzione in cambio dell’impegno di pagamento. È chiaro che serve liquidità o aiuto esterno, ma se possibile vale la pena tentare. Ad esempio, si può offrire: “mi trattenete il 10% invece che il 20% ma vi garantisco con cambiali per il resto”, oppure “un mio familiare paga tot al mese direttamente”. Il tutto va formalizzato per iscritto e il creditore in quel caso rinuncia (o sospende) il pignoramento a fronte del rispetto del piano. È consigliabile farsi assistere in questa contrattazione per ottenere i termini migliori.

Rateizzazione con Agenzia Entrate-Riscossione: il Fisco, a differenza di un privato, ha regole più rigide ma prevede istituti di dilazione. La rateizzazione ordinaria (ex art. 19 D.P.R. 602/1973) consente di ottenere fino a 72 rate mensili (6 anni) se il debito è sopra certe soglie, elevabili a 120 rate (10 anni) in caso di comprovata grave difficoltà economica . Se il debitore ottiene la rateizzazione dopo che il pignoramento è iniziato, l’effetto normalmente è che il pignoramento viene sospeso dal momento in cui si paga la prima rata . Infatti, l’Agenzia Entrate-Riscossione sospende le azioni esecutive pendenti una volta concesso e avviato il piano. È importante però non tardare: se il pignoramento è già assegnato, bisognerebbe comunque formalmente chiedere all’Agenzia di revocare l’ordine. Nella pratica, il meccanismo è: fai domanda di rateazione, versi la prima rata (o un numero di rate come richiesto), l’Agente notifica all’INPS la sospensione del pignoramento. Le rate poi vanno rispettate, se no si decade e il pignoramento riparte (eventualmente dal punto dov’era rimasto). L’Avv. Monardo e il suo team possono assistere nel predisporre la domanda di rateazione, allegando l’ISEE o gli altri documenti per dimostrare la situazione economica, e nel negoziare l’importo della rata mensile in modo che sia sostenibile . Ricordiamo che per debiti fino a 120.000 € circa non serve documentazione ISEE e la rateazione si ottiene in automatico (fino a 72 rate) – sopra, occorre prova di difficoltà per chiedere oltre 6 anni.

Rottamazione/definizione agevolata: di questo parleremo nel prossimo capitolo, ma anticipiamo qui l’aspetto negoziale: aderire a una rottamazione consente di ridurre l’ammontare dovuto (stralciando sanzioni e interessi) . Se è in corso un pignoramento, la presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento della prima rata sospendono il pignoramento . In caso di completamento del pagamento agevolato, il debito originario si estingue per legge e quindi il pignoramento viene revocato/cessa . È quindi un modo per transare col Fisco su larga scala (anche se è una transazione di massa prevista dalla legge, non individuale). Dato che a inizio 2026 è stata aperta la nuova rottamazione-quinquies, questa può essere un’ottima occasione per i pensionati con debiti fiscali: presentando domanda entro il 30 aprile 2026 e poi pagando regolarmente le rate, potranno azzerare sanzioni e interessi , e intanto bloccare eventuali pignoramenti in corso (già con la prima rata, presumibilmente luglio 2026) . La prudenza è d’obbligo però: se non si rispettano le scadenze delle rate di rottamazione (basta saltare una rata oltre 5 giorni di tolleranza) la definizione salta e il pignoramento riprende con il debito originario intero .

Ricordati: Qualsiasi accordo o piano dilazionato funziona solo se lo rispetti scrupolosamente. In caso contrario, il creditore riattiverà le procedure con rinnovato vigore e fiducia ridotta. Meglio quindi contrattare rate sostenibili e magari un piccolo sconto piuttosto che promettere rate alte e poi mancare ai pagamenti.

5. Ricorso in Cassazione e tutela sovranazionale (extrema ratio)

Se le vie di merito non portano sollievo, rimane sempre la possibilità di rivolgersi alle giurisdizioni superiori:

  • Ricorso per Cassazione: se il giudice dell’esecuzione (Tribunale) emette una sentenza sfavorevole nelle opposizioni, il debitore può proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge o vizi di motivazione. I termini sono 60 giorni dalla notifica della sentenza d’appello (o dalla pubblicazione se non notificata, ma nel contesto esecuzioni spesso si va diretti in Cassazione contro l’ordinanza conclusiva del giudice dell’esecuzione). Il ricorso va redatto da un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione (l’Avv. Monardo, essendo cassazionista, ha tale abilitazione) . Bisogna chiaramente addurre motivi giuridici precisi (es. errata interpretazione dell’art. 545 c.p.c., o un vizio di procedura). Il ricorso in Cassazione è l’ultima spiaggia nazionale: non sospende automaticamente l’esecuzione, ma si può chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata (in genere di rado concessa). Se la Cassazione accoglie, può cassare la decisione e rinviare per nuovo esame.
  • Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) o Corte di Giustizia UE: in casi eccezionali, se si ritiene che la normativa italiana stessa violi diritti fondamentali, si può pensare a un ricorso alla CEDU (per violazione del diritto a un equo processo o diritto di proprietà, etc.) oppure sollevare una questione pregiudiziale UE durante il giudizio (ad esempio per verificare compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali UE). Ad oggi, non risultano pronunce specifiche delle corti europee sui limiti di pignoramento delle pensioni italiane, anche perché le tutele nazionali sono già piuttosto garantiste. Tuttavia, ipoteticamente se un debitore ritenesse che la procedura esattoriale ex 72-bis violi il suo diritto al contraddittorio, potrebbe provare a rivolgersi alla CEDU. Va detto: queste strade sono lunghe e incerte, e da intraprendere solo con assistenza specializzata e aspettative realistiche. Prima di arrivare a questo, è meglio utilizzare tutti gli strumenti interni (Cassazione, Corte Costituzionale se applicabile tramite incidente, etc.). Ad ogni modo, è un capitolo che interessa pochissimi casi limite.

In conclusione, la difesa legale contro il pignoramento della pensione prevede una combinazione di tecnica giuridica (opposizioni, istanze) e strategia negoziale. Ogni situazione va valutata singolarmente: a volte conviene fare opposizione e bloccare tutto, altre volte è preferibile trattare un piano di pagamento; spesso vanno fatte entrambe (opposizione per guadagnare tempo e negoziazione in parallelo). L’assistenza di un avvocato esperto è determinante per scegliere il percorso giusto e non perdere opportunità di tutela.

Strumenti alternativi per risolvere il debito e liberare la pensione

Abbiamo finora esaminato le difese “reattive” al pignoramento. Ma c’è anche un altro approccio: affrontare il problema a monte, ossia trovare soluzioni per ridurre o eliminare il debito complessivo, in modo da liberare la pensione dal vincolo. Negli ultimi anni, la legislazione ha messo a disposizione dei debitori una serie di procedure di composizione della crisi e di definizioni agevolate che possono risultare assai vantaggiose. Ecco i principali strumenti alternativi da considerare.

Rateizzazione ordinaria con l’Agente della Riscossione

Ne abbiamo già parlato in parte: la rateizzazione prevista dall’art. 19 D.P.R. 602/1973 è lo strumento più semplice per diluire un debito fiscale nel tempo . Per debiti fino a 120 mila euro, si possono ottenere 72 rate mensili presentando una semplice richiesta (online sul sito Agenzia Riscossione o via PEC). Per importi maggiori o in caso di decadenza da precedenti piani, si possono chiedere piani straordinari fino a 120 rate, dimostrando di non poter pagare diversamente (indice di liquidità < certe soglie).

Vantaggi: durante la rateizzazione, l’Agente della Riscossione sospende le azioni esecutive, inclusi eventuali pignoramenti già avviati . Ciò significa che, iniziando a pagare le rate, il pensionato evita ulteriori trattenute sulla pensione (l’INPS riceverà lo stop temporaneo). Inoltre, la dilazione consente di spalmare il debito in più anni, rendendo più gestibile il suo pagamento. Gli interessi di dilazione applicati sono relativamente bassi (oggi attorno al 3% annuo).

Svantaggi: la rateizzazione non riduce l’importo del debito (si paga tutto il capitale + interessi di dilazione). Se l’importo è molto alto, può essere solo un rinvio del problema. E soprattutto, se salti 5 rate anche non consecutive (tolleranza 5 giorni ritardo), decadi dal beneficio e il debito torna immediatamente esigibile, con ripresa del pignoramento .

In pratica, la rateizzazione è utile se il debito è tale che il pensionato (magari aiutato dai familiari) riesce a pagarne almeno una parte costante ogni mese. Va ricordato che anche a rateizzazione in corso il debitore può in qualsiasi momento saldare il residuo in anticipo e chiudere.

Definizione agevolata (Rottamazione delle cartelle)

Le definizioni agevolate, note come rottamazione delle cartelle, sono misure straordinarie che periodicamente vengono introdotte per alleggerire il carico fiscale dei contribuenti. L’ultima in ordine di tempo è la Rottamazione-quater prevista dalla legge n. 197/2022 (Bilancio 2023) , alla quale è seguita ora la Rottamazione-quinquies 2026 introdotta dalla legge n. 199/2025 (Bilancio 2026) .

Queste misure permettono di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e poche spese, mentre vengono azzerati: – gli interessi (di mora e iscritti a ruolo), – le sanzioni, – gli aggi di riscossione (compenso Agenzia), – eventuali interessi per dilazioni precedenti.

In pratica, il vantaggio è enorme perché spesso il debito si riduce del 30-50%. Ad esempio, una cartella per IRPEF di 5 anni fa potrebbe aver raddoppiato l’importo per sanzioni e interessi: con la rottamazione si tornerebbe a pagare solo l’imposta originaria + piccole spese. La rottamazione-quater riguardava i ruoli fino al 30/06/2022, con domanda entro giugno 2023 e pagamento in max 18 rate entro il 2027 . Molti pensionati hanno aderito, sospendendo così pignoramenti in corso.

Ora, la rottamazione-quinquies 2026 (aperta a inizio 2026) ha un ambito più ristretto (solo debiti da omessi versamenti dichiarativi e contributi previdenziali omessi, oltre a multe stradali limitatamente agli interessi) per ruoli 2000-2023 . La domanda va fatta entro il 30 aprile 2026 e consente di pagare in un’unica soluzione entro 31/7/2026 o in fino a 54 rate bimestrali (9 anni) . Chi aderisce dovrà versare la prima rata il 31 luglio 2026, poi rate ogni due mesi con tasso 3%. Se salta due rate, decade .

Nel contesto del pignoramento pensione: aderire a una definizione agevolata può congelare il pignoramento immediatamente dopo l’accoglimento. Il pensionato vedrà sospese le trattenute una volta che la prima rata sarà pagata . In caso di completamento del piano agevolato, il debito residuo viene stralciato e il pignoramento chiuso definitivamente. È quindi una soluzione ottimale se si riesce a sostenere il pagamento agevolato, che comunque è ridotto rispetto al dovuto originario. L’importante è non farsi sfuggire le scadenze: presentare per tempo la domanda (esclusivamente online sul portale AER ) e poi prepararsi alla prima rata. Se la rata è troppo elevata, meglio valutare altre opzioni perché la decadenza fa perdere i benefici e ripristina il debito pieno.

Stralcio dei mini-debiti e saldo e stralcio

Parallelamente alla rottamazione, la normativa recente ha previsto anche altre misure: – Stralcio automatico fino 1.000 €: la legge 197/2022 ha disposto la cancellazione automatica dei debiti fino a 1.000 € affidati dal 2000 al 2015 . Questo significa che molte vecchie cartelle di piccolo importo (ad esempio bolli auto, sanzioni minori) sono state annullate d’ufficio nel 2023. Per i pensionati con questi micro-debiti è stata una boccata d’ossigeno: se il pignoramento riguardava, poniamo, multe comunali anni ‘90 per 800 €, questi carichi sono stati eliminati e il pignoramento non potrà procedere. Attenzione: lo stralcio automatico non rimborsa ciò che è stato già pagato, ma evita pagamenti futuri. – Saldo e stralcio: in passato (2019) c’è stata una misura per contribuenti in grave difficoltà (ISEE < 20.000) che consentiva di pagare solo una percentuale dei debiti. Attualmente (2025-2026) non è in vigore un saldo e stralcio generalizzato. Tuttavia, il legislatore potrebbe in futuro reintrodurlo, vista la congiuntura. In ogni caso, per ora la chance più simile è la rottamazione quater/quinquies (che però chiede il pagamento integrale del capitale). Il consiglio è di monitorare eventuali nuovi provvedimenti: se arrivasse una norma che consente di pagare solo il 20-30% dei debiti (come fu nel 2019), sarebbe un’opportunità da cogliere per liberarsi definitivamente del fardello pagando molto meno.

Procedure di sovraindebitamento (Codice della Crisi e Legge 3/2012)

Quando i debiti sono numerosi e la situazione finanziaria compromessa, il debitore persona fisica non fallibile (come un pensionato, un lavoratore dipendente, un piccolo imprenditore non soggetto a fallimento) può ricorrere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento previste dalla legge. In passato queste erano regolate dalla L. 3/2012, oggi sono confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), con modifiche nel 2020-2022 e correttivo 2024. Tali procedure permettono di proporre un piano per ristrutturare o liquidare i debiti e ottenere, al termine, la cancellazione dei debiti residui (esdebitazione). Sono quindi una soluzione potentissima, sebbene complessa, per chi è davvero sommerso dai debiti (non solo fiscali, ma anche bancari, privati).

Le principali forme sono : – Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex “piano del consumatore”): riservato a chi ha debiti personali (non professionali) ed è meritevole (cioè non ha colposamente creato la sua insolvenza). Consiste nel presentare al tribunale un piano di pagamenti sostenibile in base al reddito e patrimonio del debitore, anche senza il consenso di tutti i creditori (il giudice può omologarlo se ritiene che il debitore offra il massimo delle sue possibilità). Ad esempio, un pensionato sovraindebitato potrebbe proporre di pagare il 20% di tutti i suoi debiti in 5 anni, lasciandogli il minimo vitale mensile e destinando il resto ai creditori. Se il giudice approva e il piano va a buon fine, i debiti eccedenti vengono cancellati. Con il D.Lgs. 136/2024 (correttivo del Codice) è stata introdotta la possibilità di prevedere nel piano una moratoria fino a 2 anni per iniziare a pagare i crediti privilegiati (es. ipoteche), ricalcando quanto già interpretato dalla Cassazione . Ciò rende più agevole includere anche debiti con garanzie senza doverli liquidare subito. La Cassazione citata prima (9549/2025) si riferiva alla precedente moratoria di 1 anno , ora estesa a 2. Questo strumento è molto utile per chi ha ad esempio la casa gravata da ipoteca: può mantenere la casa e dilazionare il pagamento del mutuo/tributo garantito per 2 anni nel piano. – Accordo di composizione della crisi (ristrutturazione): simile al piano, ma richiede il voto favorevole dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. È destinato a debitori non consumatori (piccoli imprenditori, professionisti) o anche ai consumatori se preferiscono coinvolgere i creditori. Qui c’è negoziazione diretta: tipicamente si propone di pagare una percentuale concordata. Ad es., accordo con banche e Fisco per stralciare il 50% dei debiti con pagamento rateale del resto. Se i creditori approvano e il tribunale omologa, diventa vincolante per tutti. La presenza di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) è necessaria sia nel piano che nell’accordo: un gestore nominato (come l’Avv. Monardo è spesso in veste di Gestore crisi) assiste nella redazione e tratta coi creditori. – Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio): questa procedura prevede che il debitore metta a disposizione tutti i suoi beni (tranne quelli impignorabili e necessari per vivere) per soddisfare i creditori. Viene nominato un liquidatore dal tribunale che vende il patrimonio (casa, auto, ecc.) e ripartisce il ricavato tra i creditori. Dopo un periodo (in genere 3 anni), anche se i creditori non sono stati pagati integralmente, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione ossia la cancellazione di tutti i debiti residui . Questa è la cosiddetta fresh start: il debitore riparte da zero, liberato dai debiti passati. Il correttivo 2024 ha introdotto anche la possibilità di ottenere l’esdebitazione del debitore incapiente: in pratica se una persona non ha né beni né redditi aggredibili, può chiedere comunque l’esdebitazione immediata, a condizione di essere meritevole e di avere un reddito sotto una certa soglia (reddito non superiore all’assegno sociale × 1,5, parametrato all’ISEE) . Questa novità consente di liberare dal debito anche chi non può offrire nulla ai creditori, salvo subire un controllo per 3 anni su eventuali sopravvenienze (se vince alla lotteria, per capirci, in 3 anni dovrà pagare i vecchi creditori fino a concorrenza).

Per un pensionato indebitato, le procedure di sovraindebitamento possono essere risolutive: ad esempio, immagina di avere 100.000 € di debiti tra banche e Fisco, e una pensione di 1.200 € con pignoramento in corso. Con un piano del consumatore potresti proporre di pagare, nei prossimi 5 anni, una rata di 200 € al mese (lasciandoti ~1000 € per vivere) per un totale di 12.000 € (il resto sarebbe stralciato). Se il tribunale approva, i creditori devono accontentarsi e il pignoramento viene sospeso dall’ammissione alla procedura. Al termine, si chiudono i conti e la pensione torna totalmente libera. Chiaramente, serve rispettare il piano al centesimo. Se invece hai casa e vuoi evitare che i creditori la vendano, queste procedure ti permettono di gestire la vendita in modo ordinato o evitare la vendita trovando un accordo sotto l’egida del tribunale. L’Avv. Monardo, in qualità sia di professionista Gestore che di legale, ha esperienza nel predisporre tali piani e accordi, massimizzando i vantaggi per il debitore e curando gli aspetti tecnici di ammissibilità.

Nota: Durante queste procedure, per legge, tutte le azioni esecutive sono sospese. Quindi anche eventuali pignoramenti di pensione in corso vengono congelati non appena il tribunale apre la procedura di sovraindebitamento e nomina il Gestore/Occ (o il liquidatore) . Questo dà respiro immediato al debitore, che nel frattempo inizia a pagare secondo il piano approvato invece delle azioni disordinate dei singoli creditori.

Cessione del quinto e pignoramento: come interagiscono

Molti pensionati hanno già in essere una cessione del quinto sulla pensione (prestito personale rimborsato con trattenuta diretta del quinto in busta paga/pensione). È importante capire come si combina questa con un eventuale pignoramento: – La cessione del quinto, essendo un contratto volontario anteriore, ha priorità sul pignoramento . L’INPS infatti, quando calcola la quota pignorabile, considera solo la parte residua al netto della cessione. Esempio: pensione 1.500 € con cessione quinto di 300 €; il pignoramento del quinto del residuo (1.200 €) sarà 240 € al massimo, quindi in totale escono 300+240 = 540 €, che è il 36% circa del totale. Si noti che la legge consente questa coesistenza purché la somma non ecceda la metà della parte pignorabile (i giudici tendono a riferirsi comunque al 50% del netto eccedente minimo). – Se la somma delle trattenute (cessione + pignoramento) risulta eccessiva, il debitore può chiedere al giudice un intervento. In alcuni casi, come accennato, i tribunali hanno ridotto la percentuale del pignoramento per evitare che, sommato al quinto ceduto, la quota libera per il pensionato scendesse sotto una soglia dignitosa . Ad esempio, se pensione 1.200 €, cessione 240 €, residuo 960 €: un pignoramento di un quinto di 960 (192 €) porterebbe l’incasso pensionato a 768 € mensili. Considerando il minimo vitale ~1.092 €, quel debitore non raggiungerebbe nemmeno il minimo per vivere. In tali situazioni, solitamente il giudice limita il pignoramento a una cifra simbolica o lo sospende fino a estinzione della cessione.

In ogni caso, il pensionato deve segnalare all’INPS o al giudice l’esistenza della cessione affinché i calcoli vengano fatti correttamente. L’INPS, nelle sue comunicazioni al creditore procedente, di solito indica già se c’è una cessione in corso e di quale importo mensile.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

Nella gestione di un pignoramento della pensione ci sono comportamenti che possono aggravare la situazione e altri che invece aiutano a proteggersi. Vediamo prima alcuni errori frequenti che i debitori commettono (da evitare assolutamente), e poi qualche consiglio utile per muoversi con accortezza.

Errori frequenti da non commettere

  1. Ignorare la cartella esattoriale o gli atti iniziali: un errore capitale è prendere sotto gamba la cartella di pagamento o l’atto di precetto, sperando “che si risolva da sé” o procrastinando. Trascorsi inutilmente i 60 giorni dalla cartella, l’Agente della Riscossione può procedere con il pignoramento senza ulteriori avvisi (se non, eventualmente, l’intimazione art.50 dopo un anno) . Molti pensionati trascurano le lettere credendo magari che riguardino poca cosa o per timore di affrontarle, e si ritrovano poi con la pensione decurtata. Questo è l’errore più grave: non restare inerte. Anche rivolgersi subito a un professionista per un consulto può cambiare l’esito (magari c’era un vizio nella cartella che poteva farla annullare, ma scoprirlo tardi vanifica la difesa). Quindi mai cestinare o ignorare le comunicazioni di riscossione.
  2. Continuare ad accreditare la pensione sul conto pignorato: come spiegato, quando il conto corrente è oggetto di un pignoramento presso terzi (specie se ex 72-bis), qualsiasi somma in entrata nei 60 giorni successivi viene bloccata . Un errore comune è pensare: “Hanno pignorato quel che c’era sul conto, ora che è a zero posso continuare a far accreditare la pensione”. Sbagliato: la pensione successiva verrà catturata anch’essa se cade nel periodo critico. Conviene cambiare IBAN di accredito subito dopo aver saputo del pignoramento, o in alternativa ritirare la pensione in contanti (presso Poste) temporaneamente . Lasciare il conto attivo come nulla fosse porta a perdere ulteriori mensilità.
  3. Non verificare i calcoli e le trattenute: alcuni debitori subiscono passivamente qualsiasi importo venga loro trattenuto, senza controllare. Invece è essenziale ricontrollare: l’INPS sta detraendo la soglia impignorabile corretta? La percentuale applicata è giusta? Se c’è un errore (purtroppo succede), solo il debitore può rilevarlo e segnalarlo per chiedere la restituzione . Ad esempio, ci sono casi in cui le pensioni minime sono state pignorate per disguidi, oppure applicazioni di 1/5 quando era un decimo. Il pensionato deve diventare “contabile” della propria busta paga. Ogni euro indebitamente preso è recuperabile, ma se non lo fai presente tu, difficilmente qualcun altro lo farà per te.
  4. Affidarsi a intermediari non qualificati: la materia è complessa e capita che alcune persone, per risparmiare, si rivolgano a soggetti poco competenti (il “praticone” conoscente, agenzie debiti non gestite da avvocati, ecc.). Questo è rischioso: errori procedurali, mancate opposizioni, truffe vere e proprie sono dietro l’angolo. Ad esempio, vi sono stati casi di società che promettevano stralci miracolosi ma poi sparivano coi soldi. Bisogna invece affidarsi a professionisti iscritti (avvocati, commercialisti) o agli OCC riconosciuti . Solo questi soggetti hanno le competenze e le abilitazioni per interagire con i tribunali e con l’Agente pubblico legalmente. Inoltre, un cattivo consiglio (“non pagare nulla, tanto risolviamo tutto con un ricorso farlocco”) può peggiorare la situazione. Quindi, cautela: meglio investire in una consulenza seria che cadere dalla padella nella brace.
  5. Accendere nuovi prestiti per pagare il Fisco senza un piano sostenibile: preso dal panico per il pignoramento, qualche pensionato pensa di fare un altro prestito (magari ipotecario sulla casa o chiedendo soldi a familiari) per pagare in un colpo il debito esattoriale ed evitare guai. Tuttavia, indebitarsi ulteriormente senza un progetto concreto di come restituire quei nuovi prestiti può portare al sovraindebitamento. Molti si sono trovati, dopo aver saldato Equitalia con un mutuo o un prestito, a non riuscire poi a pagare questo nuovo debito e cadere in default con banche o finanziarie, subendo altri pignoramenti. Prima di fare mosse del genere, è bene valutare tutte le alternative meno onerose (rateizzazioni, rottamazioni, procedure sovraindebitamento) . Solo se si è certi di poter reggere il nuovo prestito, e se magari si ottiene un tasso favorevole, può avere senso consolidare i debiti. Ma va ponderato con l’aiuto magari di un consulente finanziario o legale.

Consigli pratici per il pensionato debitore

  • Raccogli e conserva tutta la documentazione: fai un dossier con le notifiche ricevute (cartelle, intimazioni, atti di pignoramento), eventuali estratti di ruolo che puoi ottenere dall’Agenzia Entrate-Riscossione, gli estratti conto della banca dove vedi i movimenti (specie i blocchi avvenuti) e il cedolino della pensione con le trattenute. Questi documenti sono indispensabili per qualunque avvocato per capire la situazione e trovare vizi . Anche le ricevute di eventuali pagamenti effettuati (es. rate pagate, F24 pagati) devono essere messe nel fascicolo.
  • Calcola il tuo minimo vitale e verifica la pignorabilità: tieni sempre a mente qual è la soglia impignorabile della tua pensione. Per il 2026, come detto, è intorno ai 1.092 € mensili (doppio assegno sociale) e comunque non meno di 1.000 € . Se la tua pensione è inferiore a tale cifra, non può essere pignorata: se qualcuno lo tentasse, potrai eccepirlo con facilità. Se è superiore, calcola l’eccedenza e poi il 20% di essa (o la percentuale specifica se è il Fisco) per sapere al massimo quanto ti possono togliere. Conoscere questi numeri ti permette di pianificare le tue finanze: sai già quanto ti rimarrà in tasca e se quella somma ti basta per vivere o se devi cercare una riduzione.
  • Agisci entro i 60 giorni (rateazione o ricorso) prima che scatti il pignoramento: appena ricevi la cartella esattoriale, valuta la rateizzazione. Se capisci che non riuscirai mai a pagare tutto in una volta, presentare una richiesta di rate prima che ti pignorino significa evitare il pignoramento sul nascere. Infatti l’Agente, se accoglie la domanda, non prosegue con l’esecuzione. Se per caso sei già fuori dai 60 giorni ma ancora non c’è pignoramento, chiedere una rateazione potrebbe comunque bloccare l’intimazione e prevenire il peggio . Allo stesso modo, se ritieni la cartella sbagliata, non aspettare: fai partire subito il ricorso (tributario o reclamo all’ente creditore) perché dopo sarà troppo tardi. Tempestività è la parola chiave.
  • Valuta la convenienza della rottamazione: se la tua cartella include molte sanzioni e interessi, fai fare un calcolo al tuo consulente di quanto risparmieresti aderendo alla definizione agevolata. Spesso il risparmio è elevato (anche 30-40% del totale) . Ad esempio, se devi 20.000 € di cui 8.000 di sanzioni e 4.000 di interessi, con rottamazione potresti pagare solo 8.000 + spese. Quindi, pur se devi magari fare un sacrificio con rate concentrate, tagli tantissimo. Confronta sempre il “costo” della rottamazione con quello di altre soluzioni: potrebbe essere l’opzione migliore se hai qualche risorsa a disposizione (o puoi vendere un bene non essenziale per reperire fondi).
  • Non trascurare le procedure di sovraindebitamento se hai troppi debiti: se ti trovi con debiti multipli (banca, fisco, finanziarie) e la pensione non basta a pagarli, considera seriamente di rivolgerti a un OCC o a un avvocato specializzato per valutare un piano del consumatore o la liquidazione controllata . Queste procedure possono azzerare i debiti in eccesso e darti un nuovo inizio. Certo, comportano spesso sacrifici (ad esempio dedicare il tuo surplus di reddito ai creditori per qualche anno), ma meglio di vivere a tempo indeterminato con metà pensione pignorata e interessi che maturano. Informati sui requisiti di accesso e sui costi (in genere contenuti, a parte il dover comunque dare ai creditori tutto il disponibile).

In generale, prevenire è meglio che curare: appena si manifestano i segnali di difficoltà (arriva una cartella, o sai di un debito che non riuscirai a saldare), muoviti per tempo, informati sui tuoi diritti e sulle opzioni. Non esitare a chiedere una consulenza legale: spesso un incontro con un esperto può chiarire la strada e farti evitare errori che poi costano cari.

Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, riportiamo alcune tabelle sintetiche con i riferimenti normativi principali, i limiti di pignorabilità e le scadenze salienti delle procedure di definizione agevolata.

Normativa di riferimento sul pignoramento pensioni

NormaContenuto principaleRilievo per il pensionato
Art. 72-bis D.P.R. 602/1973Consente all’Agente della Riscossione di notificare un ordine di pagamento al terzo, imponendo di versare direttamente le somme dovute entro 60 giorniAvvia il pignoramento della pensione in via amministrativa, senza intervento del giudice
Art. 72-ter D.P.R. 602/1973Fissa limiti alla pignorabilità delle pensioni da parte dell’Agente Riscossione: 1/10 fino a 2.500 €, 1/7 da 2.500 a 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 €Riduce la quota trattenibile rispetto alla regola generale dell’art. 545 c.p.c. (favorisce il debitore fiscale)
Art. 545 c.p.c.Elenca i crediti impignorabili e i limiti su stipendi/pensioni. Stabilisce il “minimo vitale” impignorabile (doppio assegno sociale, min. 1.000 €) e la quota pignorabile (1/5 sulla parte eccedente; max metà in caso di concorso)Tutela il debitore garantendo una soglia di reddito intoccabile e limitando la trattenuta mensile
L. 142/2022 (Decreto Aiuti-bis conv.)Ha modificato l’art. 545 c.p.c. innalzando il minimo vitale a 1.000 € (o doppio assegno sociale se più alto) dal 22/09/2022Rafforzamento recente della tutela del pensionato: pensioni < 1.000 € completamente impignorabili
Sentenza Corte Cost. n. 506/2002Ha dichiarato illegittime le norme che vietavano totalmente il pignoramento delle pensioni, affermando che solo l’importo necessario a una vita dignitosa è impignorabileFondamento costituzionale del concetto di minimo vitale e della parziale pignorabilità delle pensioni
Circ. INPS n. 130/2025Riepiloga le regole sulla pignorabilità delle prestazioni previdenziali non pensionistiche (assistenza, NASpI, ecc.) e ribadisce i limiti di art. 72-ter su stipendi/pensioniChiarimenti operativi: ad es. conferma impignorabilità totale di invalidità e assegno sociale; fornisce linee guida agli uffici INPS sulle trattenute
Cass. Sez. Unite n. 23355/2025Stabilisce che l’opposizione al pignoramento esattoriale (post-cartella) appartiene al giudice ordinario, non a quello tributarioOrientamento fondamentale per il debitore: può ricorrere al giudice dell’esecuzione contro pignoramenti del Fisco
Cass. civ. n. 28520/2025Chiarisce che, nel pignoramento ex art. 72-bis, i 60 giorni di “spatium deliberandi” vincolano tutte le somme accreditate sul conto in quel periodoAvverte il pensionato di non accreditare somme sul conto pignorato durante quei 60 giorni (per evitare il blocco)
Cass. pen. n. 670/2024Distingue, per un sequestro su pensione, tra somme accantonate prima (protette fino a 3× assegno sociale) e ratei futuri (pignorabili nella misura di un quinto oltre il minimo vitale)Conferma la tutela dei risparmi pregressi sul conto e l’applicazione del quinto solo sui ratei successivi
Cass. civ. n. 9549/2025(In tema di piano del consumatore) Ha interpretato la moratoria di 1 anno per crediti privilegiati come termine iniziale e non finale; riforme 2024 estendono moratoria a 2 anniRilevanza per soluzioni sovraindebitamento: possibilità di sospendere pagamenti ipotecari fino a 24 mesi in un piano, alleviando il peso sul reddito/pensione
Legge 197/2022, commi 231-252Introduce la definizione agevolata “rottamazione-quater” (debiti 2000-06/2022) con pagamento solo di capitale e poche spese, in max 18 rate (fino 2027)Opportunità di estinguere debiti fiscali a costo ridotto e bloccare eventuali pignoramenti in corso aderendo alla misura
Legge 199/2025 (Bilancio 2026)Introduce la “rottamazione-quinquies” (debiti 2000-2023 di specifiche tipologie) con domanda entro 30/04/2026 e pagamento in unica soluzione o fino 54 rate (9 anni)Nuova chance per ridurre i debiti fiscali dal 2026: particolare rilievo per chi ha cartelle recenti e vuole evitare/polverizzare pignoramenti futuri

Limiti di pignorabilità della pensione in sintesi

Tipologia di creditorePensione mensile netta (esempio)Quota impignorabileQuota pignorabile
Creditori privati (banche, finanziarie, privati) – art. 545 c.p.c.Qualsiasi importoDoppio assegno sociale (circa €1.092 nel 2026) oppure minimo assoluto €1.0001/5 della parte eccedente il minimo vitale; massimo cumulabile = 50% della pensione (in caso di più pignoramenti)
Agente della Riscossione (debiti fiscali) – art. 72-ter D.P.R. 602/73Fino a €2.500 nettiDoppio assegno sociale (≈€1.092)1/10 dell’importo netto
idemTra €2.500 e €5.000Doppio assegno sociale (≈€1.092)1/7 dell’importo netto
idemOltre €5.000Doppio assegno sociale (≈€1.092)1/5 dell’importo netto (come da art. 545 c.p.c.)
Prestazioni assistenziali (assegno sociale, invalidità civile, ecc.)Qualsiasi importoIntera prestazione impignorabile0% pignorabile (pignoramento nullo se tentato)
Concorso di crediti diversi (es. simultaneo pignoramento per alimenti e per tributi)QualsiasiDoppio assegno socialeLa somma delle trattenute non può superare la metà della parte pignorabile (post-minimo) . Priorità al primo atto notificato; successivi si adeguano al tetto.

Scadenze principali – Definizione agevolata (Rottamazione-quater e quinquies)

Di seguito il calendario indicativo delle scadenze relative alla rottamazione-quater 2023-27 e alla nuova rottamazione-quinquies 2026, utili per chi intende avvalersene:

Fase / AdempimentoScadenza (indicativa)Riferimento normativo
Presentazione domanda Rottamazione-quater (finestra originaria)30 giugno 2023L. 197/2022 (Bilancio 2023)
Riapertura termini domanda Rot-quater (decreto-legg. 51/2023)30 aprile 2025D.L. 51/2023 conv. L. 87/2023 + Milleproroghe 2025
Prima rata o pagamento unico Rot-quater31 luglio 2025 (5 gg tolleranza)L. 197/2022 – Calendario AER
Seconda rata Rot-quater30 novembre 2025 (5 gg tolleranza)L. 197/2022
Rate successive Rot-quater (se scelte >2)28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ogni anno (2026 e seguenti)L. 197/2022 – rate trimestrali costanti
Tolleranza pagamento rate5 giorni (oltre, scatta decadenza)L. 197/2022
Decadenza dal beneficio (Rot-quater)Mancato pagamento di una rata oltre tolleranza (o di 2 rate non consecutive)L. 197/2022
Presentazione domanda Rottamazione-quinquies (nuova 2026)30 aprile 2026L. 199/2025 (Bilancio 2026)
Prima rata Rot-quinquies (se rateizzato)31 luglio 2026L. 199/2025
Numero massimo rate Rot-quinquies54 rate bimestrali (9 anni) – scadenze: 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre, 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio di ogni annoL. 199/2025 – prevede rate bimestrali (3% interessi dal 1/8/2026)
Decadenza Rot-quinquiesMancato pagamento prima rata o di 2 qualsiasi rate (anche non consecutive) o dell’ultima rataL. 199/2025

(Le date esatte potrebbero essere soggette a proroghe normative; verificare sempre eventuali aggiornamenti legislativi o comunicati ufficiali AER.)

FAQ – Domande frequenti

Di seguito rispondiamo a una serie di domande pratiche che spesso i pensionati si pongono quando affrontano un pignoramento della pensione. Queste FAQ coprono sia aspetti normativi sia consigli operativi, offrendo risposte concise e chiare.

1. Qual è la parte di pensione impignorabile nel 2026?

La pensione è impignorabile (non attaccabile dai creditori) fino all’importo corrispondente al doppio dell’assegno sociale. Per il 2026 l’assegno sociale mensile è di circa €546,24, quindi il doppio vale circa €1.092 al mese. La legge garantisce comunque un minimo assoluto di €1.000, ma poiché €1.092 è superiore, questa è la soglia di impignorabilità per il 2026 . Ciò significa che se la tua pensione netta è inferiore a ~€1.092 mensili, non può essere pignorata nemmeno in parte. Solo la parte eccedente tale soglia può essere prelevata, e comunque entro i limiti percentuali (tipicamente un quinto per creditori ordinari, percentuali ridotte per il Fisco). Ad esempio, su una pensione netta di €1.500, la parte eccedente ~€1.092 è ~€408: su questa, al massimo si applica il 20% (€81,6), quindi il pignoramento mensile sarà intorno agli €80-82 . Il pensionato continuerà a ricevere circa €1.418.

2. Possono pignorarmi la pensione se è inferiore al minimo vitale?

No, se la pensione netta non supera la soglia del minimo vitale (che, come visto, è circa €1.092 nel 2026), essa è integralmente impignorabile . In pratica le pensioni “basse” non possono subire trattenute forzate per debiti. Tuttavia, fai attenzione: quando si valuta se la pensione supera il minimo, si considerano solo le componenti pignorabili. Se percepisci altre somme (es. una pensione di reversibilità aggiuntiva, o redditi da affitto), in sede giudiziale il creditore potrebbe sostenere che, avendo ulteriori entrate, una parte della pensione potrebbe essere attaccata. In linea generale però l’orientamento è che il minimo vitale vada riferito a ciascuna pensione. Quindi, una pensione di €900 al mese è protetta e un eventuale atto di pignoramento andrebbe rigettato dal giudice.

3. Quali somme presenti sul conto corrente sono impignorabili?

Se il pignoramento colpisce il conto corrente dove accreditavi la pensione, la legge tutela i saldi già presenti prima della notifica. In particolare, fino a tre volte l’assegno sociale sono impignorabili . Poiché l’assegno sociale 2026 è ~€546, tale importo è circa €1.638. Quindi, se sul conto avevi un saldo inferiore o pari a €1.638, il creditore non può toccarlo e la banca deve lasciartelo. Se avevi di più, la parte eccedente può essere pignorata . Esempio: conto con €2.000 al momento del pignoramento – €1.638 restano liberi, €362 vengono bloccati e destinati al creditore. Per le somme che arrivano dopo la notifica (come le pensioni successive), non si applica più la regola del triplo, ma si seguono i normali limiti mensili (quindi ogni nuovo accredito di pensione è pignorabile limitatamente alla quota di un quinto o 1/10-1/7-1/5 per il Fisco). Questo avviene perché la protezione x3 è una tantum sul saldo pregresso, mentre per i futuri accrediti vale la logica dei ratei.

4. Come si calcola concretamente la quota pignorabile della pensione?

Il calcolo si articola in 4 passi: 1. Determinare il minimo impignorabile: prendi l’importo del doppio dell’assegno sociale in vigore (per il 2025 era €1.077, per il 2026 ~€1.092; la cifra viene aggiornata ogni anno con l’assegno sociale) . Se il doppio assegno risultasse sotto €1.000 (non il caso attuale), considereresti €1.000 come base. 2. Sottrarre questo minimo dalla pensione netta mensile: ottieni così la parte eccedente il minimo vitale. Se la pensione è inferiore al minimo, l’eccedenza è zero (quindi niente pignoramento). 3. Applicare la percentuale di pignoramento prevista dal tuo caso: – Se il creditore è ordinario (non fiscale), la percentuale è 1/5 (20%) . – Se il creditore è l’Agente Riscossione (debiti fiscali), la percentuale dipende dall’importo netto mensile: – 1/10 se la pensione netta ≤ 2.500 € ; – 1/7 se tra 2.500 e 5.000 € ; – 1/5 se oltre 5.000 € (comunque mai più di 1/5). 4. Verificare eventuali concorsi di crediti: se hai più pignoramenti di natura diversa simultanei, occorre assicurarsi che la somma delle trattenute non superi il 50% della parte eccedente. In pratica, calcola la metà dell’eccedenza: quello è il tetto massimo che possono toglierti in totale . Se con un pignoramento stavi già al 20%, un secondo di diversa natura potrebbe arrivare fino al 20% extra (sommando 40% che è sotto al 50%). Ma se un secondo pignoramento portasse il totale oltre metà, il giudice ridurrà le quote per rispettare il limite.

Esempio pratico: pensione netta €1.500; minimo impignorabile €1.092; eccedenza = €408. – Con creditore ordinario: 1/5 di €408 = €81,6 pignorabili. – Con Fisco (pensione <2.500): 1/10 di €408 = €40,8 pignorabili. – Se avessi due pignoramenti (uno privato, uno fiscale): uno prenderebbe €40,8 (fisco), l’altro €81,6, ma insieme fanno €122,4. Metà dell’eccedenza è €204; €122,4 è sotto €204 quindi teoricamente regge. Se invece la pensione fosse €3.000 netti, eccedenza supponiamo €1.908; metà eccedenza ~€954. Un pignoramento fiscale (1/7 di 1.908 = €272,6) + uno privato (1/5 di 1.908 = €381,6) sommati = €654,2, che è < €954, quindi ok. Insomma, raramente col limite metà c’è da tagliare, ma va sempre controllato.

5. Cosa fare se la banca o l’INPS trattengono più del dovuto?

È possibile (anzi, doveroso) impugnare il pignoramento per chiedere la restituzione di somme indebitamente trattenute. In pratica, se ti accorgi che il terzo (banca o INPS) ha eseguito trattenute eccedenti i limiti di legge, devi sollevare la questione davanti al giudice dell’esecuzione tramite un’opposizione agli atti esecutivi (vizio di calcolo). Nel ricorso evidenzierai l’errore (ad esempio “l’INPS ha calcolato il quinto sull’intera pensione di €1.200 senza detrarre il minimo €1.092”). Dovrai supportare con documentazione: cedolini, estratti conto, ecc. Il giudice, verificato l’errore, potrà: – ordinare la riduzione immediata della quota pignorata per il futuro, riportandola nei limiti corretti; – disporre la restituzione al debitore delle somme prelevate in eccesso (il che di solito avviene compensando sulle prossime trattenute: ad es. si sospende il pignoramento per qualche mese finché l’eccedenza è compensata, oppure il terzo effettua un conguaglio). È importante agire tempestivamente appena rilevi lo sbaglio. Se per caso l’errore è macroscopico (es. hanno pignorato una pensione sotto €1.000), puoi anche rivolgerti subito all’INPS con una diffida allegando la norma: spesso correggono spontaneamente. In mancanza, non resta che il giudice. Non avere timore: far valere un proprio diritto su importi erronei non “irrita” nessuno, è tuo denaro e va restituito.

6. Posso oppormi al pignoramento per difetti di notifica?

Sì. La notifica sia della cartella di pagamento che dell’atto di pignoramento deve rispettare le forme di legge. Se ciò non è avvenuto, l’atto è nullo o inesistente e può essere contestato con efficacia. Ad esempio: – Cartella esattoriale notificata a indirizzo sbagliato, o mai ricevuta perché inviata a vecchia residenza senza ricerche ulteriori. – Pignoramento notificato via PEC a un indirizzo non risultante su registro (ad es. a un privato cittadino su PEC non valida). – Manca la relata di notifica o è priva di elementi essenziali. In tutti questi casi, puoi proporre opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. entro 20 giorni da quando sei venuto a conoscenza del pignoramento , chiedendo l’annullamento per vizio di notifica. Spesso si allegano visure anagrafiche, attestazioni di residenza, ecc., per provare l’errata notifica. Se il giudice accerta la nullità, elimina l’atto esecutivo. Attenzione che: – Una notifica nulla può essere sanata col tempo se non la contesti: quindi agisci subito. – Dopo tot anni, alcuni vizi di notifica di cartelle si fanno valere davanti al giudice tributario (se sei ancora in termini dei 60 gg), ma in fase esecutiva di solito lo fai valere al giudice ordinario come vizio del titolo presupposto. In sintesi: , i difetti di notifica sono tra i motivi di opposizione più frequenti e spesso vincenti, perché la riscossione (o i creditori) a volte commettono errori formali. Non esitare a farli valere, perché possono far cadere l’intera procedura.

7. È possibile sospendere o ridurre la trattenuta sulla pensione?

Sì, esistono alcuni rimedi: – Sospensione giudiziale: se hai presentato un’opposizione in tribunale contro il pignoramento, puoi chiedere al giudice di sospendere l’efficacia esecutiva dell’atto (quindi di fermare temporaneamente le trattenute) fino alla decisione, in presenza di gravi motivi. Il giudice valuterà se c’è fumus di illegittimità e danno grave nel proseguire l’esecuzione, e può emettere un’ordinanza di sospensione . Ad esempio, se stai dimostrando che il debito è prescritto e intanto ti tolgono soldi, può sospendere. – Istanza di riduzione della percentuale: il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione di ridurre la percentuale pignorata per circostanze eccezionali. Occorre documentare gravi motivi come malattia, spese mediche ingenti, altri pignoramenti/cessioni che cumulativamente ti lasciano troppo poco per vivere . Il giudice, valutate le prove (es. certificati medici, spese), può con un’ordinanza ridurre ad esempio dal quinto a un decimo, o sospendere il secondo pignoramento finché non finisce il primo, ecc., in modo da assicurarti il necessario. Questa possibilità non è automatica né garantita, dipende dalla sensibilità del giudice e dalla solidità delle ragioni che porti. – Accordo transattivo con il creditore: fuori dal circuito giudiziario, se il creditore accetta, potete concordare di sospendere la trattenuta per un periodo o di ridurla a un certo importo mensile, magari in vista di un pagamento diverso. In tal caso occorre però formalizzare la cosa (il creditore in tribunale dichiara di acconsentire alla sospensione o riduzione). È meno comune ma possibile specialmente con banche/finanziarie se vedono che comunque incasseranno. In tutti i casi, devi presentare un’istanza motivata e spesso è necessaria un’udienza per discuterla. Porta sempre documenti: il giudice deve convincersi che senza intervento tu e la tua famiglia avreste un pregiudizio gravissimo. Ad esempio, se spieghi “ho altre due cessioni sulla pensione e pago l’affitto, con in più il quinto pignorato non riesco a comprare le medicine”, allega contratto di affitto, elenco spese mediche, etc. La sospensione/riduzione non è un diritto automatico, ma un potere discrezionale del giudice, quindi più elementi concreti porti, meglio è.

8. Se aderisco alla rottamazione delle cartelle, il pignoramento sulla pensione viene revocato?

In linea di massima, , aderire con successo a una definizione agevolata porta alla sospensione e poi all’estinzione del pignoramento. Il meccanismo è: – Appena la domanda di rottamazione viene accolta (dopo la verifica dei requisiti) e dopo il versamento della prima rata, le procedure esecutive in corso sono sospese per legge . Questo include il pignoramento presso terzi: l’Agenzia Entrate-Riscossione comunicherà all’INPS di sospendere le trattenute. Nel frattempo, il debito originario viene “congelato” nell’importo rottamato. – Quando completi il pagamento integrale di tutte le rate previste dalla rottamazione, il debito si considera estinto e l’Agente non ha più diritto a proseguire l’esecuzione . Pertanto il pignoramento viene formalmente chiuso/revocato. Se era stato accantonato del denaro (es. in quei 60 gg di spatium deliberandi o sul conto), e ora il debito è estinto, quelle somme devono esserti restituite. – Attenzione: se decadi dalla rottamazione (ovvero non paghi una rata nei tempi, oltre i 5 gg di tolleranza), tutti i benefici cessano. Il debito ritorna all’importo originario (con sanzioni, interessi) e le azioni esecutive riprendono dal punto in cui erano: il pignoramento “sospeso” si riattiva immediatamente . Quindi è fondamentale rispettare il piano di pagamenti agevolati. In sintesi, rottamazione è un’ottima strada per liberarsi del pignoramento a condizione di rispettarne rigorosamente gli adempimenti. Molti pensionati hanno potuto annullare pignoramenti grazie a questa misura, pagando magari rate più alte in pochi anni ma risparmiando molto sul totale. Va pianificata bene (magari usando TFR o aiuti familiari per le rate), altrimenti il contraccolpo in caso di decadenza è duro (perché il Fisco riprende tutto con gli interessi).

9. Come evitare che l’Agente della Riscossione si prenda le somme versate sul conto nei 60 giorni?

Come spiegato, i 60 giorni successivi alla notifica di un ordine di pignoramento ex art. 72-bis rappresentano una fase critica: la banca è tenuta a girare all’Agente tutte le somme accreditate in quel periodo . Per evitare di perdere quei soldi, i consigli sono: – Usare un altro conto per l’accredito della pensione: se hai un conto alternativo (intestato a te ma presso altra banca, o magari il conto cointestato con il coniuge su cui il Fisco non ha ancora pignorato), fai spostare la pensione lì prima possibile. Oppure apri rapidamente un nuovo conto base alle Poste solo per la pensione. L’importante è che sia un conto non colpito dall’atto. – Chiedere il pagamento in contanti (bonifico domiciliato): l’INPS permette, su richiesta, di erogare la pensione in contanti presso gli sportelli postali (entro il tetto di legge) oppure con un assegno vidimato. Se fai questa richiesta subito dopo il pignoramento, la prossima mensilità non transiterà sul conto pignorato e quindi sarà al sicuro . – Chiudere il conto pignorato: se il saldo era basso o zero, puoi valutare di estinguere proprio il conto bancario, in modo che non ci sia un rapporto da vincolare. Comunichi all’INPS un nuovo IBAN o l’opzione contanti. Così eviti confusioni (ovviamente il pignoramento formalmente resta, ma se il rapporto non esiste più, non c’è nulla da pignorare). – Rateizzare/rottamare entro i 60 giorni: se presenti domanda di rateazione o definizione agevolata e comunichi all’Agente la cosa, spesso l’Agente non insiste nel prendere i soldi durante i 60 gg (anche se per legge potrebbe). In ogni caso, formalmente la norma dice che entro quel termine la banca deve trattenere tutto, quindi meglio non farceli arrivare. In sintesi, l’idea è: non far affluire denaro sul conto pignorato per quei due mesi. Molti pensionati, appena notificato l’atto a banca, vanno a prelevare immediatamente quasi tutto il saldo (lasciando magari qualcosa sotto la soglia impignorabile tripla) e poi non usano più quel conto per l’accredito di entrate, almeno per un po’. È una mossa semplice ma salva spesso uno-due ratei di pensione dal venir incamerati interamente dal Fisco.

10. La cessione del quinto incide sul pignoramento della pensione?

Sì, incide in termini di calcolo e capienza: – La cessione del quinto riduce la base di calcolo per il pignoramento, in quanto la quota ceduta è già impegnata. In pratica, il pignoramento si applica sulla pensione al netto della cessione. Ad esempio, pensione lorda €1.500 con cessione €300 → rimangono €1.200; il quinto pignorabile si calcola su €1.200. Quindi il creditore pignorante prenderà al massimo €240, non €300. L’INPS dà priorità alla cessione perché è un atto volontario del debitore contrattualmente anteriore al pignoramento . – Se però la somma di cessione + pignoramento diventa eccessiva (ricordiamo che la legge dice che in genere non oltre metà della parte pignorabile può essere trattenuta in totale), si può chiedere al giudice di intervenire. In molti casi, i tribunali hanno stabilito che il debitore deve comunque conservare almeno il 50% della pensione netta eccedente il minimo anche con cessioni in corso . Quindi, se la cessione già occupa il 20%, il pignoramento potrebbe essere ridotto magari al 15% per non sforare. Oppure, se la cessione più il quinto portassero il residuo al di sotto del minimo vitale, il giudice può sospendere il pignoramento finché la cessione non termina. – Fai presente al tuo avvocato o al giudice la presenza di una cessione in corso. Di solito nell’atto di pignoramento l’INPS lo dichiara già. Ma se hai, poniamo, due cessioni o prestiti delega, è ancora più importante segnalarlo: le trattenute totali potrebbero arrivare al 40-50%. Riassumendo: la cessione del quinto viene prima. Il pignoramento si applica solo sul netto dopo cessione e, se le trattenute cumulate violassero la soglia di metà eccedenza, può essere ridotto. Per il debitore ciò è “positivo” perché non rischia di dover rinunciare a oltre metà della pensione in totale (tra cessione e pignoramento). Chiaramente, per il creditore pignorante significa recuperare meno e in più tempo.

11. Che differenza c’è tra pignoramento esattoriale e pignoramento giudiziario (ordinario)?

Riassumiamo le differenze principali: – Soggetto che procede: nel pignoramento esattoriale è l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) che agisce per crediti dello Stato/enti pubblici. Nel pignoramento ordinario è un creditore privato (banca, persona fisica, società) che procede tramite ufficiale giudiziario e tribunale. – Procedura: l’esattoriale avviene tramite un ordine di pagamento ex art. 72-bis inviato al terzo (INPS/banca) senza passare dal giudice . Il giudiziario richiede un atto di pignoramento notificato e un’udienza davanti al giudice dell’esecuzione, con successiva ordinanza di assegnazione . – Tempi: l’esattoriale è più rapido (in 60 giorni dalla notifica l’INPS inizia a versare le somme al Fisco ). Il giudiziario è più lento (ci può volere qualche mese prima dell’udienza e dell’ordinanza). – Percentuali pignorabili: qui c’è la differenza chiave. Nel pignoramento ordinario vige la regola generale del quinto (20%) per qualsiasi importo di pensione . Nel pignoramento esattoriale vigono le percentuali scaglionate: 10% fino 2.500 €, 14% tra 2.500-5.000, 20% oltre 5.000 . Quindi per i redditi medio-bassi il Fisco prende di meno rispetto a un privato. – Minimo vitale: in entrambi i casi la parte fino a doppio assegno sociale è intoccabile. Non cambia tra esattoriale e ordinario (se non per l’eccezione art.69 L.153/69 INPS che però è un caso particolare). – Coinvolgimento del debitore: nel pignoramento giudiziario il debitore viene citato in udienza e può far valere subito le sue difese, c’è un contraddittorio formale. Nel pignoramento esattoriale il debitore di fatto subisce l’atto e poi, se vuole contestare, deve lui attivarsi con un’opposizione al giudice ordinario ; non c’è un’udienza automatica in cui viene sentito. – Costi: il pignoramento esattoriale non comporta spese legali imputate al debitore (niente avvocato del creditore, ecc., solo eventuali diritti di notifica minima). Il pignoramento ordinario invece comporta che al debito si aggiungono spese legali, compensi dell’avvocato del creditore, contributo unificato, etc., che vengono pignorati a loro volta. In sintesi, il pignoramento esattoriale è un meccanismo più veloce e “amministrativo”, mentre quello giudiziario è più garantito nel contraddittorio ma può portare via percentuali maggiori. Per il debitore, il sollievo è che in entrambi i casi nessuno può toccare il minimo vitale, ma deve stare attento che nel caso esattoriale deve attivarsi lui se vuole difendersi (il giudice non interviene d’ufficio all’inizio).

12. Posso combinare più soluzioni (rateizzazione, rottamazione, piano sovraindebitamento)?

Diciamo che puoi utilizzare vari strumenti, ma non contemporaneamente sullo stesso debito. Mi spiego: – Puoi avere alcune cartelle che decidi di rateizzare e altre (magari più datate) che metti in rottamazione. Questo è possibile e legittimo. Ad esempio, cartelle 2018-2019 in rottamazione-quater e cartelle 2021-2022 in rateazione ordinaria. Terranno piani separati. – Sul medesimo debito, invece, non puoi applicare due misure. Ad esempio, se hai incluso una cartella in una rottamazione, non puoi poi chiedere di rateizzarla ordinariamente: la definizione agevolata esclude altre dilazioni. Viceversa, se stai pagando rate di una cartella e poi esce la rottamazione, di solito devi prima rinunciare alla rateazione (non pagare le rate, far decadere) e poi aderire alla rottamazione – cosa che può essere rischiosa. Comunque le norme di solito non permettono doppio beneficio simultaneo per la stessa cartella. – Per quanto riguarda le procedure di sovraindebitamento, queste in un certo senso accorpano tutti i debiti. Se presenti un piano del consumatore, dovrai includervi sia le cartelle fiscali che i debiti bancari. Non puoi escluderne alcuni a tuo piacimento (salvo quelli contestati che puoi lasciare fuori in attesa di giudizio). Quindi, se avvii una procedura sovraindebitamento, tendenzialmente devi sospendere o rinunciare a eventuali rateazioni/rottamazioni in corso e far confluire tutto nel piano. C’è però un’eccezione recente: il Codice della crisi permette, col consenso della maggioranza dei creditori, di mantenere talune dilazioni preesistenti (per es. un mutuo ipotecario) durante la procedura. Ma in generale, pensa alla procedura come a una soluzione onnicomprensiva che sostituisce le altre. – In fase di transizione, potresti anche immaginare: adesso rateizzo per bloccare le azioni e poi tra qualche mese presento un piano del consumatore che ingloba tutto. È possibile, ma coordinare i tempi non è banale: se presenti il piano e vieni ammesso, la rateizzazione può decadere. L’importante è che tu non faccia confusione e non dia l’idea di voler giocare su troppi tavoli. In generale, la rottamazione è incompatibile con altre soluzioni per gli stessi debiti (o rottami, o rateizzi, o metti nel piano, ma non due insieme). Consiglio: fatti aiutare da un professionista a pianificare la strategia migliore e poi segui quella. Spesso la rottamazione conviene se il debito è principalmente fiscale e riesci a pagarla. Se il debito totale è insostenibile, conviene passare alla procedura di sovraindebitamento e non sprecare risorse in mille mini-pagamenti.

13. Cosa succede se mi trasferisco all’estero? Possono pignorare la pensione dall’Italia?

Se trasferisci la residenza all’estero, continui a percepire la pensione italiana (magari tramite bonifico estero) e i debiti con il Fisco o altri creditori restano. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può pignorare le somme presso terzi in Italia. Quindi, se la tua pensione continua ad essere accreditata su un conto in Italia, quel conto può essere pignorato come visto. Se invece fai accreditare la pensione su un conto estero, l’Agente non ha giurisdizione diretta per pignorare lì, a meno che non attivi procedure di cooperazione internazionale (che per ora su pensioni di emigrati sono rare e complesse). Tuttavia, bisogna valutare: – Se esistono accordi bilaterali di assistenza tra l’Italia e il Paese estero: per alcune nazioni UE, potrebbero esistere meccanismi di mutua esecuzione dei crediti fiscali (ad esempio nell’UE c’è una direttiva per la riscossione reciproca di crediti tributari). Quindi, se ti trasferisci in Francia, teoricamente l’Italia potrebbe chiedere alla Francia di riscuotere quel debito sui tuoi redditi lì. In pratica, su pensioni non mi risultano molti casi, ma la possibilità c’è. – Se il debito è con creditori privati, dovrebbero intraprendere un’azione legale nel tuo nuovo Paese (ottenere un titolo esecutivo riconosciuto lì) per pignorare eventualmente la pensione. Non impossibile, ma costoso per loro. – Un aspetto importante: l’INPS se sa che risiedi estero e hai debiti con Stato, non è che possa rifiutare di pagarti. Ti paga comunque la pensione (magari tramite una banca estera). In sintesi, trasferirsi all’estero non annulla i debiti, ma può rendere più difficoltosa la loro riscossione forzata. Molti pensionati lo fanno come extrema ratio. Bisogna comunque dichiarare all’INPS il nuovo domicilio e seguirne le regole (compilare il certificato di esistenza in vita annuale, ecc., per continuare a ricevere la pensione all’estero). È una soluzione che può dare respiro, ma attenzione: se poi rientri in Italia o lasci liquidità/beni in Italia, i creditori possono colpire quelli. E dal 2024 l’Agenzia Entrate-Riscossione confluisce in un nuovo ente europeo di riscossione? (In realtà c’è un Testo Unico Riscossione nazionale, non europeo). In conclusione: spostare l’accredito pensione all’estero può temporaneamente sottrarre la pensione ai pignoramenti domestici, ma resti esposto su eventuali beni/conti in patria e su possibili cooperazioni internazionali.

14. In presenza di più creditori, come si ripartiscono le somme pignorate?

Quando sullo stesso trattamento pensionistico insistono più pignoramenti (ad esempio uno già in corso verso una banca, e poi arriva uno del Fisco, e magari anche un terzo per alimenti), la gestione segue queste regole: – Priorità temporale: il primo pignoramento notificato ha diritto ad essere soddisfatto fino alla sua capienza prima che i successivi possano attingere. In pratica, l’INPS attiverà prima la trattenuta per il creditore che si è mosso per primo; solo se c’è margine entro il 50% della parte pignorabile, allora potrà iniziare a trattenere anche per il secondo, e così via in ordine cronologico . Ciò non vuol dire che il secondo aspetta che il primo finisca: se c’è spazio (es. il primo prende il 20%, il secondo potrebbe prendere un altro 10% rimanendo sotto la metà), allora entrambi vanno avanti paralleli. Se invece il primo già occupa il massimo (es. prende il 50% dell’eccedenza), il secondo non può iniziare finché il primo non si esaurisce. – Ripartizione proporzionale o paritaria? Dipende dalla natura dei crediti. Se i crediti sono di natura diversa (eterogenei) in concorso, la legge non specifica un criterio rigido: in pratica spesso il giudice assegna a ciascuno il proprio quinto (o decimo ecc.) purché la somma stia sotto metà . Se invece i crediti fossero omogenei (es. due finanziarie), allora formalmente il secondo deve attendere il primo, oppure si potrebbe dividere il quinto in due quote uguali – ma di solito non succede, si va in coda. – Esempio: pensione con eccedenza pignorabile di €500. Primo pignoramento (creditore A) per prestito: può avere €100 (1/5 di 500). Resta margine 400. Arriva secondo pignoramento (creditore B) per debito fiscale: può pigliare 1/10 di 500 = 50, e insieme siamo a 150 su 500, quindi sotto 250 (metà di 500). Quindi A prende 100, B 50 ogni mese. Arriva terzo pignoramento (creditore C per alimenti autorizzato dal giudice): gli alimenti potrebbero teoricamente sforare il quinto, ma sono considerati prioritari in un certo senso. Il giudice potrebbe dire: ok, di quei 500 totali, fino a 250 (metà) potete trattenere. Già ne trattenete 150, rimangono 100 di capienza: il credito alimentare potrebbe prendersi anche quell’ultimo 100 (pur superando il suo quinto) perché concorre finché non si raggiunge metà. Si ripartisce quindi: A 100, B 50, C 100 = tot 250 (metà). – In pratica, spetta al giudice dell’esecuzione in sede di assegnazione stabilire come ripartire le trattenute quando ha più creditori. Di solito segue i criteri di cui sopra: prior in tempore, rispetto del tetto 50%, proporzione se necessario. Per il pensionato, il succo è: non più della metà della parte eccedente il minimo può andarsene in totale . Che ci sia uno o cinque creditori, a te deve restare almeno l’altra metà di quella parte (più ovviamente il minimo vitale). I creditori dovranno dividersi quel “monte” disponibile. Quelli arrivati tardi potrebbero attendere a lungo se i primi assorbono tutto. Ecco perché, se sei tu creditore, conviene muoversi per primo; se sei debitore, sappi che comunque oltre un certo limite non possono andare anche se spuntano nuovi creditori.

15. Cosa fare se l’Agente della Riscossione ha pignorato (o minaccia di pignorare) una pensione di invalidità?

Le pensioni di invalidità civile e le relative indennità (es. accompagnamento) sono prestazioni di natura assistenziale. Come tali, per legge, non sono pignorabili in nessun caso . Questo è chiarito dall’art. 545 c.p.c. e dalle circolari INPS: trattamenti di sostegno al reddito e assistenza rientrano tra i crediti impignorabili. Quindi: – Se malauguratamente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (o altro creditore) tenta di pignorare un assegno di invalidità, quell’atto è illegittimo e nullo. Bisogna reagire immediatamente, segnalando l’errore. Puoi farlo sia informando l’INPS (che dovrebbe accorgersene e rifiutarsi di eseguire), sia presentando opposizione al giudice. – Spesso, comunque, l’INPS stessa distingue questi trattamenti e li esclude dal calcolo. Ad esempio, se percepisci sia una pensione di vecchiaia sia un assegno di invalidità civile, l’INPS calcolerà il pignorabile solo sulla pensione di vecchiaia. L’assegno di invalidità non verrà toccato. – In caso di dubbi (magari l’atto di pignoramento era generico e non specificava), scrivi subito all’INPS citando la legge e chiedendo conferma che l’invalidità non sarà toccata. E se, per assurdo, fosse stata trattenuta una somma, fai opposizione per fartela restituire. Ricorda che questo vale per le invalidità civili (prestazioni assistenziali). Se parliamo di pensione di inabilità lavorativa (quella previdenziale), quella invece è trattata come pensione normale (pignorabile nei limiti). Lo stesso per la pensione ai superstiti (reversibilità): quella è pignorabile come una pensione di vecchiaia. Ma invalidità civile al 100% e accompagnamento – totalmente impignorabili . Riassunto: se ti pignorano indebitamente queste somme, contestalo subito perché hai ragione al 100% e vincerai, oltre al fatto che possono configurarsi responsabilità anche per il funzionario che avesse ignorato la legge.

16. Posso ottenere la cancellazione totale dei debiti tramite esdebitazione (fresh start)?

Sì, attraverso le procedure di sovraindebitamento e in particolare con l’esdebitazione a fine procedura, è possibile ottenere la cancellazione definitiva dei debiti residui. Funziona così: – Se accedi a una liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio), dopo che il liquidatore ha venduto i tuoi beni e sono trascorsi 3 anni, puoi chiedere l’esdebitazione del debitore. Il tribunale, verificato che hai cooperato e sei meritevole, emette un decreto che cancella tutti i debiti rimasti non pagati . Questo significa che quei creditori non potranno più pretendere nulla e tu riparti pulito. – Con il correttivo D.Lgs. 136/2024, è stata introdotta l’esdebitazione del debitore incapiente: se sei meritevole ma non hai alcuna utilità da offrire ai creditori (nessun bene liquidabile, reddito molto basso), puoi chiedere direttamente di essere esdebitato senza dover liquidare nulla. Il tribunale pubblica la domanda, sente eventuali osservazioni dei creditori, e se conferma la meritevolezza, concede l’esdebitazione immediata . Ci sono però dei requisiti: il tuo reddito non deve superare una certa soglia (reddito annuo ≤ assegno sociale + 50% × parametro famiglia), e nei 3 anni successivi se capitano “sorprese” (eredità, vincite) devi comunicarlo e potrebbero riattivare i crediti su quelle somme. – Anche con un piano del consumatore omologato o un accordo ristrutturazione, quando esegui tutto ciò che era previsto dal piano, i debiti vengono considerati definitivamente soddisfatti e non più esigibili per la parte residua. Dunque di fatto hai uno stralcio e cancellazione della parte non pagata. In sostanza, l’esdebitazione è la liberazione dai debiti. Per un pensionato, potrebbe voler dire che – dopo una procedura di sovraindebitamento ben riuscita – nessuno potrà mai più pignorargli la pensione per quei vecchi debiti, perché essi sono giuridicamente estinti. Tieni conto che l’esdebitazione è concessa una volta sola nella vita per chi non offre nulla (nel caso incapiente) e comunque non è che si possa fare a ripetizione. È un “colpo di spugna” eccezionale, pensato per dare seconda chance a chi è stato onesto ma sfortunato. Quindi sì, tramite esdebitazione puoi azzerare tutti i debiti e dire addio ai pignoramenti, ma devi passare per le procedure giudiziali apposite e/o un periodo di adempimento di un piano.

17. Una volta estinto il debito, possono rinnovare il pignoramento sulla pensione per lo stesso debito?

No, una volta che il debito per cui si procedeva è estinto (per pagamento, saldo in rottamazione, esdebitazione, ecc.), il pignoramento deve cessare. Il provvedimento di assegnazione perde efficacia perché ha esaurito la sua funzione . Dunque: – Se hai finito di pagare tutto il dovuto (il creditore dovrebbe rilasciare una quietanza finale), l’INPS interromperà le trattenute. Di solito è bene assicurarsi che il creditore comunichi formalmente all’INPS la cessazione del pignoramento (inviando magari copia dell’atto di assenso alla chiusura). Ma in ogni caso, il pignoramento specifico non può proseguire oltre il soddisfo integrale. – Non è possibile “riattivare” un pignoramento per lo stesso debito una seconda volta, perché quel debito non esiste più. Semmai, se il creditore sostenesse che c’è ancora qualcosa (interessi di mora, spese) non pagato, dovrebbe dimostrarlo e comunque ricalendarizzare l’azione. In pratica, per lo stesso credito non può esserci un doppio pignoramento. – Se parli di “rinnovare” nel senso di nuovo atto su nuove rate, nemmeno: il pignoramento sulle pensioni già prevede il prelievo mensile finché serve. Quindi non c’è scadenza (diverso dall’espropriazione immobiliare dove il pignoramento scade se non si fa vendita entro un certo termine). Quello sulla pensione va avanti in automatico. Quindi non va rinnovato, né alla fine può rinascere: finisce e basta. – Attenzione però: se dopo aver estinto un debito, contrai un altro debito (o ne emerge un altro pregresso non incluso), quel nuovo creditore potrà a sua volta pignorare la pensione. Ma sarà un pignoramento diverso, per un diverso debito. Quindi la regola: stesso debito, una sola esecuzione. Estinto quello, l’esecuzione termina. Se sopravvengono nuovi debiti, quelli possono dar luogo ad altre esecuzioni distinte . In tal caso si riparte da capo con soglie, quote, ecc. Ma almeno per quel debito specifico puoi stare tranquillo: pagato = finito, nessuno te lo può richiedere ancora.

18. Posso utilizzare un trust o altri escamotage per proteggere la pensione dai creditori?

No, la pensione è un credito personale e futuro (matura mese per mese), non è un patrimonio disponibile da mettere in un trust o simili. Qualsiasi tentativo di spostare la titolarità della tua pensione a terzi o in un fondo allo scopo di sottrarla ai creditori non ha efficacia e può configurare un atto in frode. Ad esempio: – Non puoi dire “cedo la mia pensione a mio figlio” o “la faccio accreditare sul conto di un amico” per evitare il pignoramento: giuridicamente la pensione resta tua e i creditori possono attaccarla a monte (presso INPS) indipendentemente da dove vada a finire. – Costituire un trust con dentro i tuoi redditi futuri è teoricamente possibile solo se quei redditi entrano poi nel trust – ma la pensione arriva a te, non a un trust. Anche se mettessi in trust i soldi dopo averli incassati, se lo fai quando hai già debiti potrebbe essere revocabile come atto in frode. – Simulare dimissioni o interrompere la pensione per farla percepire ad altri è ovviamente assurdo e illegale. In parole povere, non c’è scappatoia legale furba per rendere impignorabile ciò che la legge non dichiara impignorabile. Le uniche tutele valide sono quelle normative (minimo vitale, ecc.) . Cercare scorciatoie può portare guai maggiori: se tenti una frode ai creditori, rischi azioni revocatorie (il creditore chiede al giudice di rendere inefficace l’atto di trust o la donazione che hai fatto) o addirittura denunce penali (se c’è intento di sottrazione dolosa di beni). Quindi, per proteggere la pensione l’unica via è usare gli strumenti legali di cui abbiamo parlato (opposizioni, dilazioni, procedure concorsuali). Qualsiasi stratagemma non previsto dalla legge è destinato a fallire ed eventualmente peggiorare la tua posizione (perdita di fiducia da parte del giudice, ecc.). La cosa migliore che puoi fare è giocare a carte scoperte e rivendicare i tuoi diritti dentro il perimetro legale, non nascondere la pensione sotto il tappeto – anche perché la pensione è tracciata tramite INPS, non è come una banconota che sposti di mano. Quindi evita i consigli “creativi” da parte di sedicenti consulenti che ti propongono trust miracolosi o trasferimenti astrusi: nessuno può toccare il tuo minimo vitale, ma oltre quello i creditori hanno diritto di prendersi la loro parte, piaccia o meno.

Conclusione: perché agire subito e affidarsi a professionisti

In questa guida abbiamo esaminato in dettaglio come difendersi da un pignoramento della pensione, illustrando norme, procedure, strategie e soluzioni alternative. Riassumendo i punti salienti: – La legge italiana tutela il pensionato debitore garantendo un “minimo vitale” intangibile (oggi pari ad almeno €1.000, di fatto ~€1.092 mensili nel 2026) e limitando la quota pignorabile (in genere al 20% dell’eccedenza, percentuali ancora minori per debiti fiscali) . Questo assicura che, pur in presenza di debiti, al pensionato restino mezzi adeguati di sussistenza. – Procedure e tempistiche: dopo la notifica di un atto (cartella esattoriale o precetto) scattano termini stringenti. Abbiamo visto l’importanza di reagire entro 60 giorni dalla cartella per evitare l’esecuzione e come si snoda la procedura di pignoramento presso terzi (sia quella rapida amministrativa sia quella giudiziale). Conoscere questi passi consente di non farsi trovare impreparati e di sfruttare ogni finestra temporale per presentare ricorsi o domande di dilazione. – Difese legali disponibili: dalla verifica di nullità (prescrizioni, difetti di notifica, errori di calcolo) alle opposizioni al pignoramento, fino alle richieste di sospensione o riduzione per condizioni di necessità, il nostro ordinamento offre vari strumenti per contestare o attenuare la forza del pignoramento. Le sentenze più recenti della Cassazione hanno chiarito questioni di competenza (giudice ordinario per contestare i pignoramenti del Fisco) e hanno confermato principi a tutela del debitore (ad esempio sul blocco dei 60 giorni, sul concorso di crediti, ecc.), informazioni cruciali per impostare le difese. – Soluzioni di fondo ai debiti: ci siamo soffermati anche su strumenti come rottamazioni e definizioni agevolate, che permettono di ridurre significativamente l’importo dovuto al Fisco , e sulle procedure di sovraindebitamento, che in casi estremi consentono persino la cancellazione totale dei debiti residui (esdebitazione) . Si tratta di opzioni che possono restituire serenità al pensionato, risolvendo la radice del problema (l’eccesso di debiti) invece di tamponare mese per mese. – Errori da evitare: l’esperienza insegna che l’inerzia o le mosse sbagliate (ignorare gli atti, far accumulare interessi, affidarsi a consigli improvvisati) possono aggravare drasticamente la situazione. Agire per tempo, con cognizione di causa, è fondamentale. Ogni euro sottratto ingiustamente alla pensione può essere recuperato se si agisce nei modi e tempi corretti, ma se si aspetta troppo può diventare irrecuperabile.

Il messaggio conclusivo è chiaro: di fronte a un pignoramento (o alla minaccia di esso), non bisogna rassegnarsi. Esistono margini di difesa legale che possono fare la differenza tra subire passivamente una decurtazione importante della pensione e invece ridurla o addirittura evitarla con un intervento mirato. Tempestività e competenza sono le chiavi del successo. Muoversi presto spesso permette di bloccare sul nascere l’esecuzione (ad esempio con una sospensione giudiziale o una domanda di rottamazione), mentre interventi tardivi rischiano di inseguire una situazione compromessa.

In questa sfida, l’assistenza di un professionista esperto è determinante. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono pronti a mettere in campo tutta la loro esperienza per tutelare il pensionato debitore. Come cassazionista esperto in diritto bancario e tributario, l’Avv. Monardo conosce a fondo le strategie legali concrete per fermare sul piano giuridico un pignoramento: dall’analisi della legittimità formale (andando a caccia di vizi anche tecnici nei documenti) all’imbastire ricorsi di opposizione ben argomentati che possano persuadere il giudice . Inoltre, grazie alla presenza di commercialisti e consulenti nel team, lo Studio può valutare la situazione a 360 gradi: non solo l’aspetto giuridico immediato, ma anche il quadro fiscale-patrimoniale generale del cliente, così da consigliare se conviene percorrere la strada di una definizione agevolata, di un piano di ristrutturazione del debito, ecc. Queste competenze integrate permettono di costruire piani di azione efficaci e personalizzati.

Ricordiamo che l’Avv. Monardo è anche Gestore della Crisi da sovraindebitamento e Occ, quindi abilitato a seguire procedure che congelano subito i pignoramenti e portano a ridurre o eliminare i debiti . Ciò significa che, oltre alle difese immediate, può offrire soluzioni di lungo termine: ad esempio, se la tua pensione è tartassata da più creditori e non vedi via d’uscita, lo Studio Monardo può elaborare per te un piano del consumatore da presentare al tribunale e liberarti una volta per tutte dal cappio dei debiti, con un taglio importante dell’importo dovuto.

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