Come Difendersi Da Un Pignoramento Dei Crediti Commerciali Con L’avvocato Specializzato

INTRODUZIONE

Il pignoramento dei crediti commerciali è una procedura esecutiva che può colpire duramente imprenditori, professionisti e privati debitori. Quando un creditore “aggancia” i crediti che il debitore vanta verso terzi (ad esempio pagamenti di clienti, canoni d’affitto, somme su conti bancari), il rischio è di subire un immediato blocco di liquidità vitale per l’attività o la propria economia familiare. Ignorare o sottovalutare la notifica di un atto di pignoramento presso terzi può costare caro: senza reazione tempestiva, il creditore potrebbe incassare direttamente quelle somme, lasciando il debitore senza risorse e con rapporti commerciali compromessi. Inoltre, i termini per opporsi sono stretti e la procedura avanza velocemente . È dunque essenziale agire subito, evitare errori comuni (come attendere passivamente o fare mosse inefficaci) e conoscere le soluzioni legali disponibili per difendersi.

Fortunatamente, l’ordinamento prevede diversi strumenti per bloccare, sospendere o contestare un pignoramento sui crediti. Nel corso di questa guida completa vedremo come un debitore può tutelarsi attraverso: le opposizioni giudiziali (all’esecuzione o agli atti esecutivi) per far valere vizi della procedura o l’inesistenza del debito; le richieste urgenti di sospensione al giudice per congelare l’esecuzione in presenza di gravi motivi ; la conversione del pignoramento in una rateizzazione giudiziale (versando una somma per sostituire i beni pignorati); le trattative e accordi con il creditore (piani di rientro, saldo e stralcio) per evitare la vendita forzata; e ancora gli strumenti “a monte” come la contestazione del debito nelle sedi proprie (ricorsi tributari, impugnazione di cartelle) o le procedure di composizione della crisi debitoria che possono congelare le azioni esecutive e portare a riduzioni del debito. Anticipiamo sin d’ora che esistono anche soluzioni agevolate introdotte di recente: ad esempio le definizioni agevolate dei debiti fiscali, come la nuova rottamazione-quiquies 2026 (quinta edizione della “rottamazione” delle cartelle) varata dal legislatore, che permette di saldare i ruoli fiscali con forti sconti su sanzioni e interessi . Per i debitori sommersi dai debiti, inoltre, vi sono le procedure da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o liquidazione), rinnovate nel Codice della Crisi, che consentono di bloccare subito i pignoramenti e spesso cancellare una parte consistente del debito residuo . In definitiva, difendersi è possibile: occorre però muoversi con strategia e competenza.

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare

Per affrontare efficacemente un pignoramento di crediti commerciali è consigliabile affidarsi a un professionista specializzato in diritto bancario, tributario ed esecuzioni forzate. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, vanta tanti anni di esperienza nel contenzioso tributario e nella difesa dei debitori e contribuenti. Coordina un network nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario, offrendo un approccio integrato unico. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi ministeriali; è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); riveste il ruolo di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste qualifiche, l’Avv. Monardo e il suo staff possono aiutarti a 360 gradi: dall’analisi immediata dell’atto di pignoramento e dei possibili vizi impugnabili, alla predisposizione di ricorsi d’urgenza per ottenere la sospensione immediata dell’esecuzione; dalle trattative dirette con il creditore (o con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione) per concordare piani di rientro sostenibili, fino all’attivazione di soluzioni giudiziali e stragiudiziali (opposizioni legali, rottamazioni, procedure da sovraindebitamento) per ridurre il debito e proteggere i tuoi crediti e la tua attività . In concreto, ciò significa che – ad esempio – appena ricevi una notifica di pignoramento il team Monardo può esaminare la tua situazione, verificare se l’atto è contestabile per motivi di merito o di forma, e poi mettere in atto un piano immediato: presentare ricorso al giudice dell’esecuzione per bloccare provvisoriamente il pignoramento, oppure attivare un percorso di composizione della crisi che sospenda tutte le azioni esecutive; parallelamente, avviare una negoziazione col creditore per una soluzione transattiva o una dilazione del pagamento . Sul fronte dei debiti fiscali, lo studio gestisce per conto del cliente le pratiche di definizione agevolata (rottamazioni, saldo e stralcio), occupandosi di tutti gli aspetti burocratici e monitorando le scadenze, in modo da ottenere il massimo beneficio di legge e fermare le azioni esecutive .

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Una semplice consulenza può fare la differenza tra subire passivamente il pignoramento – perdendo crediti e liquidità preziose – e reagire efficacemente con gli strumenti che la legge mette a disposizione per difenderti.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Per capire come difendersi, è fondamentale conoscere le norme che regolano il pignoramento dei crediti e le più recenti pronunce dei giudici in materia. Analizziamo quindi il quadro normativo di riferimento e alcuni importanti orientamenti giurisprudenziali aggiornati al 2026.

1. La disciplina del pignoramento presso terzi: norme chiave

Il Codice di Procedura Civile (c.p.c.) contiene la disciplina generale del pignoramento presso terzi (applicabile ai creditori privati). In particolare: l’art. 543 c.p.c. stabilisce la forma dell’atto di pignoramento presso terzi e gli adempimenti iniziali (chi deve notificare cosa a chi); l’art. 545 c.p.c. elenca i limiti di pignorabilità di determinate somme (stipendi, pensioni, alimenti, ecc.), indicando quali crediti sono impignorabili o solo parzialmente pignorabili; l’art. 546 c.p.c. fissa gli obblighi del terzo pignorato (divieto di disporre delle somme dovute al debitore e obbligo di custodirle) ; gli artt. 547-548 c.p.c. disciplinano la dichiarazione del terzo e le conseguenze in caso di omessa risposta (eventuale “ficta confessio”, ossia silenzio assenso riguardo a quanto indicato dal creditore); l’art. 549 c.p.c. regola le contestazioni sul credito pignorato e l’eventuale giudizio per accertare l’obbligo del terzo; l’art. 550 c.p.c. riguarda l’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate al creditore; infine, va segnalato il nuovo art. 551-bis c.p.c. – introdotto nel 2024 – che prevede l’estinzione del pignoramento per decorso del tempo: in pratica, il vincolo del pignoramento presso terzi non può durare indefinitamente, ma decade dopo 10 anni se la procedura esecutiva non si è conclusa, salvo che il creditore notifichi un atto di rinnovo entro gli ultimi 2 anni del decennio . Questa novità impedisce che un credito rimanga bloccato a tempo indeterminato: trascorsi dieci anni e sei mesi dalla notifica iniziale senza esito, il pignoramento perde efficacia e il terzo non è più tenuto a vincolare le somme .

Evoluzione recente: Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte per rendere il pignoramento presso terzi più efficiente e per tutelare meglio tutte le parti coinvolte (creditore, debitore e terzo). La riforma Cartabia (Legge 26 novembre 2021 n. 206) e i successivi decreti attuativi hanno introdotto, ad esempio, l’obbligo per il creditore di iscrivere a ruolo la procedura esecutiva e di comunicare tempestivamente a debitore e terzo l’avvenuta iscrizione, pena l’inefficacia del pignoramento . In pratica, se il creditore non deposita il pignoramento in tribunale entro i termini e non notifica al terzo un “avviso di iscrizione a ruolo” con il numero di procedimento, il pignoramento si estingue alla data dell’udienza indicata nell’atto e gli obblighi del terzo cessano . Questa previsione, introdotta inizialmente nel 2022, è stata poi rivista nel 2024: oggi (dopo il D.Lgs. 164/2024) l’avviso di iscrizione va notificato solo al terzo pignorato (non più anche al debitore) ed è chiarito che la mancanza di tale avviso comporta comunque l’inefficacia del pignoramento decorsi i termini, senza bisogno di istanze del debitore . Si tratta di un dettaglio procedurale importante: un debitore informato può verificare se il creditore ha rispettato queste formalità e, in caso contrario, far valere l’inefficacia del pignoramento. Un’altra modifica significativa è, come detto, l’introduzione dell’estinzione decennale del vincolo (art. 551-bis): questo pone un freno ai pignoramenti “eterni” e costringe il creditore a attivarsi per concludere l’esecuzione o rinnovarla formalmente nel tempo previsto .

Accanto al codice di procedura civile, vi sono norme speciali per i pignoramenti esattoriali, ovvero promossi dall’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia) per crediti fiscali. Il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 contiene disposizioni peculiari: ad esempio, l’art. 72-bis D.P.R. 602/1973 consente all’Agente della Riscossione di effettuare un pignoramento presso terzi “diretto” – tipicamente su conti correnti o crediti verso clienti – senza passare immediatamente dal giudice . In pratica l’ADER può ordinare direttamente al terzo di pagare a sé le somme dovute al debitore, fino a concorrenza del debito tributario, senza la citazione in tribunale prevista dall’art. 543 c.p.c. . Questo pignoramento speciale ha una struttura e tempi diversi: non c’è un’udienza immediata dal giudice, ma se il terzo pignorato (es. la banca) non esegue il pagamento entro 60 giorni dalla notifica, il vincolo perde efficacia e l’Agente della Riscossione dovrà eventualmente procedere con un normale pignoramento in sede civile . Su questo punto la Cassazione ha di recente chiarito che decorso il termine di 60 giorni senza pagamento, il blocco si estingue automaticamente, senza bisogno di un intervento del giudice o di un’opposizione del debitore . Scaduti i 60 giorni, dunque, il conto bancario o il credito “si libera”, salvo che nel frattempo l’Agente della Riscossione attivi un nuovo pignoramento secondo le forme ordinarie . Questa interpretazione (Cass. ord. 30214/2025) impedisce che il pignoramento esattoriale si protragga indefinitamente: o si concretizza entro 60 giorni, oppure dev’essere rinnovato nelle forme ordinarie, altrimenti non può produrre effetti sine die .

Sempre in ambito di riscossione esattoriale, va ricordata la procedura di verifica ex art. 48-bis D.P.R. 602/1973 sui crediti verso la Pubblica Amministrazione. Questa norma imponeva (finora) alle PA di verificare se un beneficiario di pagamenti pubblici superiori a 5.000 € avesse debiti fiscali in sofferenza: in caso affermativo, il pagamento veniva sospeso e l’Agente della Riscossione poteva attivare un pignoramento presso terzi entro 60 giorni . La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha però introdotto una novità importante mirata in particolare ai crediti dei liberi professionisti verso la PA. Con il nuovo comma 1-ter dell’art. 48-bis (in vigore per i pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026), tutti i pagamenti della PA verso professionisti, anche di importo inferiore a 5.000 €, saranno soggetti a verifica automatica e – in caso di debiti a ruolo pendenti – verranno dirottati direttamente all’Agente della Riscossione . In altre parole, per i professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti, fornitori con partita IVA ecc.) che vantano crediti professionali verso enti pubblici, dal giugno 2026 qualsiasi importo dovuto dalla PA potrà essere intercettato e pagato all’ADER per saldare debiti fiscali del professionista, senza bisogno di notificare un formale atto di pignoramento . Si tratta di un meccanismo potente e insidioso: operando in via amministrativa, senza passare dal giudice, non prevede avvisi specifici al debitore prima di compensare il credito con il debito fiscale. La somma dovuta al professionista verrà semplicemente trattenuta e destinata all’Erario, e solo l’eventuale eccedenza (se il credito supera il debito) sarà poi corrisposta al professionista . È dunque fondamentale che i professionisti conoscano questo nuovo rischio e, se hanno debiti fiscali, valutino di regolarizzarli o di adottare strategie preventive (come la richiesta di rateizzazione o la definizione agevolata) per evitare di vedersi sottrarre compensi futuri dalla PA.

2. Orientamenti giurisprudenziali recenti (Cassazione e Corti)

Oltre alle norme scritte, l’interpretazione delle Corti incide molto sulle possibilità di difesa del debitore. Esaminiamo alcune pronunce aggiornatissime che hanno chiarito aspetti cruciali sui pignoramenti presso terzi.

Notifica dell’atto al debitore – requisito essenziale: Una decisione di estrema importanza per i debitori è l’ordinanza n. 6/2026 della Corte di Cassazione (Sez. Trib.), che ha stabilito un principio netto: nel pignoramento presso terzi, la notifica dell’atto al debitore esecutato non è un mero formalismo, ma un presupposto essenziale perché l’atto esecutivo esista validamente . Nel caso esaminato, l’Agente della Riscossione aveva notificato l’ordine di pagamento solo al terzo (un Comune debitore di somme verso il contribuente) e non al debitore; il Comune aveva comunque trasferito le somme all’ADER senza che il debitore ne sapesse nulla. La Cassazione ha dichiarato inesistente il pignoramento per omessa notifica al debitore, affermando che questa omissione non genera una semplice nullità sanabile, bensì un vizio insanabile che travolge l’atto . Mancando la notificazione al debitore, infatti, difetta l’ingiunzione ex art. 492 c.p.c. a suo carico, la quale è parte integrante e indefettibile del pignoramento . Questa pronuncia offre al debitore un importante appiglio: se l’ADER (o un creditore privato) omette di notificare il pignoramento al debitore – limitandosi magari a notificarlo al terzo – l’atto può essere fatto dichiarare giuridicamente inesistente. In termini pratici, il debitore potrà agire in giudizio per far caducare il pignoramento e ottenere la restituzione di quanto eventualmente già prelevato, trattandosi di un atto radicalmente viziato.

Sanatoria dei vizi di notifica se il debitore reagisce: Attenzione però al rovescio della medaglia: un altro orientamento di Cassazione sottolinea che alcuni vizi formali della notifica si considerano sanati se il debitore, avendone comunque avuto conoscenza, propone opposizione. La Cassazione, ord. n. 1687/2024 ha affermato che la proposizione di un’opposizione agli atti esecutivi avverso la notificazione del pignoramento dimostra la conoscenza dell’atto e comporta la sanatoria di eventuali nullità della notifica, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. . In quell’occasione il contribuente lamentava che l’atto esattoriale gli era stato notificato da un soggetto non abilitato e con modalità irregolari; tuttavia, avendo egli presentato ricorso (quindi essendo venuto a conoscenza dell’atto), la Corte ha ritenuto raggiunto lo scopo della notifica e considerato il vizio sanato . Conclusione pratica: se da un lato il debitore non può subire pignoramenti “a sorpresa” non notificati (come confermato da Cass. 6/2026), d’altro canto se riceve l’atto – ancorché magari viziato – e agisce in giudizio, difficilmente poi potrà ottenere l’annullamento solo per irregolarità di notifica, perché la sua stessa opposizione prova che l’atto è arrivato a destinazione. Conviene quindi far valere subito anche altre eccezioni di merito o di forma, oltre al vizio di notifica in sé.

Validità formale dell’atto dell’Agente di Riscossione: Sempre l’ordinanza 1687/2024 della Cassazione ha chiarito un punto rilevante per i pignoramenti esattoriali: l’atto di pignoramento dei crediti emesso dall’ADER ai sensi dell’art. 72-bis è valido anche se privo della firma autografa o digitale del funzionario, purché contenga l’indicazione a stampa dell’Agente della Riscossione come ente emittente . È sufficiente che dall’atto risulti inequivocabilmente la sua provenienza dall’ADER (titolare del potere di espropriazione per conto dell’ente impositore) e l’identità del responsabile, senza necessità di sottoscrizione materialmente apposta . Molti debitori avevano eccepito la nullità di atti esattoriali “senza firma”; la Cassazione ha però rigettato tali eccezioni, ritenendo validi gli atti purché il debitore non metta in dubbio la loro genuinità o provenienza. Quindi, un atto dell’ADER senza firma non è annullabile automaticamente: se contiene intestazione e nominativo del funzionario, resta efficace.

Riparto di giurisdizione (giudice tributario vs giudice ordinario): Un tema delicato è dove e come impugnare i pignoramenti di crediti per debiti tributari. La Cassazione, Sez. Trib., ord. n. 22754/2024 ha riassunto così il criterio di riparto : rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie tutte le contestazioni che incidono sulla pretesa tributaria in sé – ad esempio l’esistenza del debito d’imposta, la sua entità, i motivi di illegittimità dell’accertamento – se riferite a fatti avvenuti fino alla notifica della cartella di pagamento o dell’intimazione (ossia atti “prodromici” all’esecuzione) . Viceversa, sono di competenza del giudice ordinario (tribunale civile – esecuzioni) le questioni attinenti alla legittimità formale dell’atto di pignoramento in sé (a prescindere dalla validità delle cartelle sottostanti) nonché i fatti estintivi o modificativi del debito che siano successivi alla notifica della cartella (o, se questa manca, successivi all’atto esecutivo che ne ha preso il posto come prima conoscenza del debito) . In pratica: se si contesta il “se” del debito tributario (es. “non dovevo nulla”, “la cartella è nulla”), la sede è quella tributaria (e l’opposizione andava fatta entro 60 giorni dalla cartella); se si contesta il “come” del pignoramento (es. vizi formali, omissione di atti, prescrizione sopravvenuta, pagamento già effettuato dopo la cartella), la sede è civile mediante opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi . Questo discrimine è importante per non sbagliare giudice: in passato molti debitori fiscali hanno presentato opposizioni al tribunale civile per motivi in realtà tributari (rigettate per difetto di giurisdizione) o viceversa. Oggi la Cassazione ribadisce di valutare quando e dove si è generata la ragione di opposizione. Da notare che l’art. 57 DPR 602/73 un tempo limitava fortemente le opposizioni del debitore nel processo esattoriale (vietando l’opposizione all’esecuzione salvo che per questioni di pignorabilità dei beni, e l’opposizione agli atti salvo vizi formali del pignoramento). Tale norma è stata dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. 114/2018) nella parte in cui precludeva al debitore di proporre opposizione all’esecuzione dopo l’inizio della procedura, ad esempio per fatti estintivi sopravvenuti . Pertanto oggi il debitore può far valere anche nel giudizio ordinario eventuali cause di perdita di efficacia del titolo avvenute dopo la notifica della cartella (es. provvedimenti di sgravio, prescrizione maturata successivamente, ecc.), superando le vecchie restrizioni. Restano invece inammissibili in sede civile le contestazioni sul merito del tributo che andavano fatte in sede tributaria (il giudice dell’esecuzione non può annullare una cartella per vizi del tributo). In sintesi, la giurisprudenza più recente ha delineato confini chiari: il debitore deve usare la giustizia tributaria per attaccare a monte il debito fiscale (se è ancora nei termini), mentre può usare la giustizia ordinaria per questioni sul pignoramento in sé o su eventi successivi. Orientarsi bene su questo aspetto, magari con l’aiuto di un legale, evita perdite di tempo e pronunce d’inammissibilità.

Litisconsorzio necessario nell’opposizione all’esecuzione: Un ultimo spunto giurisprudenziale utile: la Cassazione, ord. n. 9278/2025 ha chiarito che, nei giudizi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., vi è litisconsorzio necessario tra tutte e tre le parti del pignoramento presso terzi . Ciò significa che, se un debitore impugna l’esecuzione, devono essere parte in causa sia il creditore procedente sia il terzo pignorato (ad esempio la banca o il cliente debitore). Se l’opposizione viene proposta senza coinvolgere il terzo, il giudice è tenuto a ordinare l’integrazione del contraddittorio, poiché la presenza del terzo è indispensabile . Questo principio tutela il terzo, che potrebbe altrimenti subire effetti dalla causa senza potersi difendere, ma interessa anche il debitore: quando si propone opposizione, bisogna citare correttamente entrambi (creditore e terzo) per evitare nullità del giudizio. In pratica, l’avvocato del debitore dovrà chiamare in causa, ad esempio, la banca pignorata se sta impugnando l’esecuzione, altrimenti la causa non può proseguire validamente. Tenere a mente anche questo aspetto procedurale fa parte di una strategia difensiva accurata.

Procedura passo-passo dopo la notifica del pignoramento

Vediamo ora cosa accade dopo la notifica di un atto di pignoramento presso terzi, passo dopo passo, così da capire quando e come è possibile intervenire in difesa. Descriveremo prima il procedimento ordinario (creditore privato) e poi le differenze nella procedura esattoriale (Agenzia Entrate-Riscossione), evidenziando i diritti del debitore in ogni fase.

1. Fase pre-esecutiva: titolo esecutivo, precetto e (per debiti fiscali) cartella esattoriale

Un creditore privato, prima di poter pignorare, deve essere munito di un titolo esecutivo che attesti il suo diritto certo, liquido ed esigibile (es. una sentenza passata in giudicato, un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, una cambiale o assegno protestato, un contratto di mutuo notarile, ecc.). Ottenuto il titolo, notifica al debitore un atto di precetto ai sensi dell’art. 480 c.p.c., intimandogli di pagare il dovuto entro un termine non inferiore a 10 giorni . Il precetto costituisce l’ultimo avviso al debitore: contiene già la minaccia che, in difetto di pagamento entro 10 giorni, si procederà a esecuzione forzata. È bene sapere che il precetto ha una durata limitata – va eseguito (cioè seguito dal pignoramento) entro 90 giorni, altrimenti scade e dev’essere rinnovato . Durante i 10 giorni concessi, il creditore non può iniziare l’esecuzione (per legge deve attendere quel termine): il debitore ha dunque un’ultima opportunità per evitare il peggio, potendo pagare spontaneamente oppure contattare il creditore per chiedere un accordo o una dilazione. Trascorsi inutilmente i 10 giorni, e in assenza di accordi, il creditore potrà procedere col pignoramento.

Nel caso di debiti fiscali, la procedura è in parte diversa: non c’è un precetto, poiché la cartella di pagamento stessa (o l’avviso di accertamento esecutivo) funge da atto paritetico al titolo esecutivo + precetto. La cartella esattoriale, emessa dall’Agenzia Entrate-Riscossione, intima al contribuente di pagare entro 60 giorni dalla notifica. Se il pagamento non avviene, la cartella diventa esecutiva e legittima la riscossione forzata . Tuttavia, la legge prevede che se passa oltre un anno dalla notifica della cartella senza che sia iniziata l’esecuzione, l’ADER debba notificare un’intimazione di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/73) che concede ulteriori 5 giorni per pagare . L’intimazione è, di fatto, un sollecito finale prima dell’esecuzione (analogo al precetto): se entro 5 giorni non si paga, l’Agente di Riscossione può procedere col pignoramento. Inoltre, va ricordato che per importi esattoriali molto piccoli la legge ha introdotto una sorta di “tregua”: ad esempio, per debiti sotto 1.000 euro, l’ADER deve attendere 120 giorni dall’invio di una comunicazione preventiva prima di avviare esecuzioni, evitando così pignoramenti per somme minime senza un ulteriore avviso . In sintesi, anche nel caso di debiti erariali, trascorsi i termini (60 giorni dalla cartella e/o 5 giorni dall’intimazione) l’esecuzione può partire.

Diritti del debitore in questa fase: Prima che inizi l’esecuzione forzata vera e propria (cioè prima del pignoramento) il debitore ha la possibilità di pagare spontaneamente per evitare la procedura (magari chiedendo aiuto a familiari o accesso al credito per non subire il blocco dei crediti). In alternativa, può tentare un accordo transattivo col creditore (ad esempio proponendo un pagamento parziale immediato e il resto a rate, o un saldo e stralcio): spesso i creditori sono disposti a negoziare in questa fase, sapendo che l’esecuzione comporterà tempi e spese. Per i debiti fiscali, il contribuente può anche presentare istanza di rateizzazione all’ADER entro i 60 giorni dalla cartella: ottenendo un piano in 18 o più rate, eviterà l’avvio del pignoramento (la dilazione infatti sospende nuove azioni esecutive, finché si pagano le rate). Oppure, se ne ricorrono i presupposti normativi, può aderire a misure di definizione agevolata (rottamazione) se aperte in quel periodo, bloccando anch’esse la riscossione coattiva. È bene infine che il debitore esamini con un legale la validità della pretesa in questa fase: se il titolo esecutivo è viziato (es. decreto ingiuntivo non notificato regolarmente, cartella fiscale nulla, prescrizione già maturata prima), conviene agire subito con i rimedi appropriati (opposizione al decreto, ricorso tributario, ecc.) prima che parta l’esecuzione, così da fermarla sul nascere.

2. Notifica dell’atto di pignoramento presso terzi: inizio dell’esecuzione

Se il debitore non paga spontaneamente nel termine e non si trovano accordi, il creditore procede con la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi – vero e proprio atto iniziale dell’esecuzione forzata . Il pignoramento presso terzi viene redatto dall’Ufficiale Giudiziario su richiesta del creditore procedente e notificato contemporaneamente sia al terzo che al debitore . La notifica può avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC) se il terzo è un soggetto qualificato (banche, aziende, PA hanno indirizzi PEC registrati), oppure tramite consegna a mani da parte dell’ufficiale giudiziario o per posta raccomandata, a seconda dei casi. Contenuto dell’atto: esso deve indicare: 1) il credito per cui si procede (importo dovuto dal debitore, con capitale, interessi e spese); 2) il titolo esecutivo su cui si fonda (es. “in forza della sentenza n… del Tribunale di…” oppure “di decreto ingiuntivo n…”) e gli estremi dell’eventuale precetto; 3) i beni o crediti del debitore in possesso del terzo che si intendono pignorare, almeno in via generica; 4) l’ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre quei beni all’esecuzione (ripetendo l’avvertimento di cui all’art. 492 c.p.c.); 5) l’ordine al terzo di non disporre delle cose o somme dovute al debitore senza ordine del giudice ; 6) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice dell’esecuzione, in Tribunale, nel giorno fissato per l’udienza (con indicazione di luogo, data e orario); 7) l’invito al terzo a comunicare entro 10 giorni al creditore una dichiarazione scritta circa l’esistenza e l’ammontare dei crediti o beni pignorati, con l’avvertimento che, in mancanza, dovrà comparire all’udienza per renderla verbalmente; 8) l’avvertimento al terzo che, se non effettua la dichiarazione né compare all’udienza, potranno applicarsi gli effetti di cui all’art. 548 c.p.c. (ossia il giudice potrà dare per ammesso il credito pignorato nei termini indicati dal creditore, ficta confessio). Inoltre oggi l’atto contiene in calce la cosiddetta “avvertenza ex art. ‹logo› 492 bis c.p.c.” sulla possibilità per il creditore di accedere alle banche dati per ricercare beni del debitore, ma questo è un dettaglio tecnico.

Con la notifica dell’atto al terzo e al debitore, la procedura esecutiva inizia formalmente . Da quel momento: il debitore esecutato è obbligato a non incassare né disporre in alcun modo di quei crediti (ad esempio non può esigere il pagamento dal cliente pignorato, né farsi dare somme dal terzo, né cedere a altri quel credito); ogni atto compiuto in violazione di tale ingiunzione sarebbe inefficace e potenzialmente sanzionato (vi possono essere anche risvolti penali se il debitore tenta di sottrarre beni pignorati in frode ai creditori) . Dal lato del terzo pignorato, questi è tenuto a vincolare le somme o i beni indicati – ad esempio, la banca deve bloccare il conto del debitore fino a concorrenza dell’importo pignorato ; un cliente debitore di fatture dovrà accantonare le somme invece di pagarle al debitore; un conduttore di immobile dovrà accantonare i canoni d’affitto invece di versarli al locatore pignorato, ecc. In pratica il terzo diventa custode legale di quei beni: se li disperde o paga comunque il debitore dopo la notifica del pignoramento, rischia di dover pagare due volte (una al debitore e una al creditore procedente) poiché l’atto dispositivo fatto in violazione del pignoramento non lo libera dall’obbligo . Infine, per effetto del pignoramento, il terzo assume il ruolo processuale di “terzo intimato” e dovrà rispettare gli oneri di dichiarazione verso il tribunale.

Differenze nella procedura esattoriale: Se l’atto di pignoramento è emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex art. 72-bis DPR 602/73), presenta differenze importanti. Anzitutto, non prevede una citazione in udienza immediata: l’atto è un ordine di pagamento rivolto al terzo (banca, cliente, datore di lavoro) con copia al debitore . Nell’atto l’ADER intima al terzo di versare direttamente all’Agente della Riscossione le somme dovute al debitore fino a concorrenza del debito fiscale, entro 60 giorni. Viene indicato il numero della/e cartella/e esattoriale su cui si fonda l’esecuzione e l’importo complessivo richiesto. Di solito non c’è un’udienza fissata: la procedura prevede che se il debitore non paga entro 60 giorni dalla notifica della cartella (come già avvenuto) e riceve questo atto, il terzo trattiene le somme per 60 giorni. Se entro tale termine il debitore paga direttamente all’ADER (o fa una rateizzazione) o il terzo effettua il versamento forzoso all’ADER, il pignoramento ha effetto soddisfatorio. Se invece i 60 giorni decorrono senza pagamento, come visto, il vincolo si scioglie automaticamente . L’ADER a quel punto può procedere notificando un pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c. (cioè avviare la procedura civile, con udienza in tribunale) qualora voglia perseverare nel recupero . Durante quei 60 giorni il debitore può certamente reagire: può proporre opposizione se vi sono vizi, oppure – soluzione spesso efficace – può attivarsi per definire il debito (ad esempio chiedendo una rateizzazione all’ADER o aderendo a una rottamazione in corso). In genere, se il debitore ottiene una rateizzazione prima dello scadere dei 60 giorni, l’ADER sospende la procedura ed eventualmente revoca il pignoramento (comunicando al terzo di non procedere al pagamento). Tuttavia, attenzione: l’ADER non sempre comunica subito la revoca, e i 60 giorni potrebbero trascorrere; il terzo, per prudenza, spesso attende istruzioni. È consigliabile in tali casi coinvolgere un legale affinché segnali formalmente all’ADER e al terzo l’avvenuta rateizzazione e la conseguente sospensione di legge, per evitare pagamenti indesiderati.

Diritti del debitore in questa fase: La notifica del pignoramento è il momento in cui scatta l’esecuzione, ma il debitore ha ancora diritti da esercitare. Prima di tutto, ha diritto di ricevere regolare notifica dell’atto presso il proprio indirizzo (domicilio o residenza): se ciò non avviene, come abbiamo visto, l’esecuzione potrebbe essere viziata. In secondo luogo, ha diritto di conoscere esattamente cosa viene pignorato e per quale importo – l’atto deve essere chiaro in tal senso. Appena ricevuto l’atto, il debitore dovrebbe rivolgersi al suo avvocato per valutare le mosse difensive: può decidere di opporsi (vedremo a breve come), oppure di prendere contatto col creditore per tentare un accordo anche last minute (talvolta offrire un pagamento parziale immediato può convincere il creditore a sospendere la procedura, magari chiedendo al giudice un rinvio dell’udienza). Il debitore, se dispone di liquidità, può anche versare l’importo dovuto direttamente nelle mani dell’ufficiale giudiziario che gli notifica l’atto (o presso la cancelleria del tribunale) prima che avvenga l’udienza: questa azione, detta “adempimento del debitore” ex art. 494 c.p.c., estingue la procedura (il giudice poi assegnerà le somme depositate al creditore). Un altro diritto importante è quello di chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), ovvero di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro comprensiva del dovuto e delle spese. In pratica il debitore può depositare una somma pari al totale del credito pignorato, più interessi e spese (inizialmente il 20% può essere versato immediatamente come cauzione), e chiedere al giudice di convertirla in pagamento rateale fino a 48 mesi. Se il giudice accorda la conversione, il pignoramento sui crediti viene revocato e il debitore dovrà pagare a rate quella somma depositata (approfondiremo questo strumento più avanti). Infine, il debitore ha diritto di partecipare all’udienza fissata nell’atto e di difendersi attivamente, personalmente o tramite il suo legale, in quella sede.

3. Comportamento del terzo pignorato: dichiarazione e udienza

Dopo la notifica, la palla passa al terzo pignorato per un certo periodo. Egli può, entro 10 giorni, trasmettere al creditore procedente una dichiarazione stragiudiziale circa il credito pignorato (ad esempio la banca scrive quanti soldi sul conto sono bloccati, un cliente conferma se deve pagare fatture e per quale importo, ecc.). Se il terzo fornisce questa dichiarazione scritta e il creditore la considera soddisfacente, spesso l’udienza può anche risultare una formalità (il creditore depositerà la dichiarazione in tribunale e chiederà l’assegnazione delle somme indicate). Se invece il terzo non risponde per iscritto, è tenuto a comparire all’udienza indicata nell’atto di pignoramento per rendere la dichiarazione davanti al giudice (o tramite un suo delegato, ad esempio un legale di banca per i conti correnti). All’udienza di pignoramento – che si tiene davanti al Giudice dell’Esecuzione (G.E.) presso il tribunale competente – si presentano quindi: il creditore procedente (o il suo avvocato), il terzo intimato (o un suo rappresentante), ed eventualmente il debitore (non obbligato, ma se vuole difendersi è opportuno che ci sia con il proprio avvocato).

Durante l’udienza, il giudice verifica innanzitutto la posizione del terzo: ha reso la dichiarazione? Se sì, può limitarsi a prenderne atto. Se il terzo è presente, il giudice lo invita a dichiarare quale rapporto ha con il debitore e quali somme o beni detiene di sua spettanza. Se il terzo non compare affatto e non aveva inviato alcuna dichiarazione, la legge prevede – in teoria – una conseguenza severa: il giudice può ritenere ammessa l’esistenza del credito così come affermata dal creditore (ficta confessio ex art. 548 c.p.c.) e procedere direttamente a assegnare le somme. In pratica, però, i giudici spesso rinviano l’udienza e ordinano una nuova notifica al terzo, specie se c’è il dubbio che il terzo magari non abbia ricevuto l’atto o ci siano state difficoltà (questo per evitare errori giudiziari, come assegnare somme che magari il terzo non doveva realmente). Va notato che una recente pronuncia di merito, avallata dalla Cassazione (sent. 11864/2024), ha escluso l’automatismo della ficta confessio in caso di mancata comparizione del terzo: il giudice deve comunque valutare se l’atto di pignoramento conteneva tutti gli avvertimenti e se il terzo è stato messo realmente in condizione di rendere la dichiarazione . In ogni caso, un terzo diligente solitamente invia la dichiarazione per tempo o manda qualcuno in udienza.

Se il terzo dichiara di possedere somme del debitore, e non vi sono contestazioni, il giudice emette l’ordinanza di assegnazione: con tale provvedimento ordina al terzo di pagare al creditore (o pignorante) le somme dichiarate fino a concorrenza del credito pignorato . Ad esempio: se una banca conferma €5.000 sul conto e il debito è di €3.000, il giudice assegnerà €3.000 al creditore (che così soddisfa il suo credito) e disporrà lo sblocco dell’eventuale eccedenza sul conto; se invece il debito è €10.000 e il cliente debitore dichiara di dover pagare fatture per €8.000, il giudice assegnerà quei €8.000 al creditore (che poi potrà eventualmente proseguire per il resto su altri beni). L’ordinanza di assegnazione ha efficacia di titolo esecutivo verso il terzo: significa che, se il terzo non esegue il pagamento dovuto al creditore assegnatario, quest’ultimo potrà a sua volta agire esecutivamente contro il terzo inadempiente (ad esempio pignorandone i beni). In pratica, il terzo dopo l’ordinanza diventa debitore diretto del creditore procedente per le somme assegnate.

Se il terzo nega di avere debiti verso il debitore (o dichiara importi inferiori a quelli pignorati) e il creditore contesta tale dichiarazione, si apre un sub-procedimento detto di “accertamento dell’obbligo del terzo” (art. 549 c.p.c.). Il giudice fissa un’ulteriore udienza in cui il creditore dovrà provare che invece il terzo aveva quei beni/somme; si istruisce la causa (anche con testimoni o documenti) e alla fine il tribunale emetterà una sentenza sul punto. Esempio: il debitore pignora un presunto credito di Tizio verso Caio per €50.000, ma Caio in udienza dichiara “nulla devo”; se Tizio (creditore procedente) insiste che Caio in realtà doveva pagare a Sempronio (debitore esecutato) per un contratto, dovrà provarlo – se non ci riesce, il giudice lo dichiarerà insussistente e libererà Caio; se ci riesce, il giudice accerterà il debito e disporrà l’assegnazione. Per il debitore esecutato questa fase è delicata ma non di rado utile: se il terzo nega il credito, il debitore – che spesso ha interesse a evitare l’assegnazione – può sperare che il creditore non riesca a dimostrare il contrario, così il pignoramento andrà a vuoto. Attenzione: se però il terzo mente in malafede accordandosi col debitore per sviare i soldi, può incorrere in responsabilità (civili e talvolta penali).

Con l’ordinanza di assegnazione finale, la procedura di pignoramento presso terzi termina. Il creditore ha (in tutto o in parte) soddisfatto il suo credito, il terzo esegue il pagamento e viene liberato da ulteriori obblighi, e il debitore subisce la perdita delle somme assegnate. Se invece il pignoramento va deserto (perché il terzo non aveva nulla o perché il creditore non era presente o altro), il giudice lo dichiarerà inefficace e il procedimento si chiude senza risultato – lasciando però la possibilità al creditore di tentare altre esecuzioni su altri beni.

Diritti del debitore in udienza: Il debitore esecutato, se presente o rappresentato, può innanzitutto far rilevare al giudice eventuali vizi della procedura (ad esempio la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento o un vizio di notifica): in alcuni casi il giudice può dichiarare l’inefficacia del pignoramento d’ufficio se constata che il creditore non ha compiuto atti obbligatori (ad esempio, come visto, se non ha notificato l’avviso di iscrizione al ruolo al terzo, oggi il giudice dovrebbe prendere atto che il pignoramento è decaduto) . Il debitore può anche opporsi oralmente all’assegnazione se ha già avviato un’opposizione formale (chiedendo al giudice di rinviare la decisione in attesa della definizione di quella causa di opposizione) oppure se, ad esempio, eccepisce lì per lì il pagamento del debito (mostrando quietanze, se ne ha). Tuttavia, se non ha proposto le opposizioni con gli atti formali nei termini previsti, le sue contestazioni orali potrebbero non bloccare l’assegnazione. Un debitore presente può però anche chiedere al giudice una dilazione: alcune volte i giudici, con l’accordo del creditore, rinviano l’udienza concedendo qualche giorno in più per trovare un accordo o saldare il dovuto. In casi eccezionali, il debitore potrebbe pure chiedere la conversione del pignoramento in udienza, depositando contestualmente la somma di cauzione (il 20% del dovuto) – ma in teoria la richiesta va fatta prima che sia disposta l’assegnazione. Se il debitore ha già pagato dopo la notifica del pignoramento, può esibire la prova in udienza e chiedere di non procedere oltre. In generale, comunque, è fortemente consigliato che il debitore non aspetti l’udienza per difendersi, ma si attivi prima, con le opposizioni formali o con gli accordi, poiché all’udienza lo spazio di manovra è ridotto.

Caso particolare – pignoramento di stipendio o pensione: In queste situazioni, il terzo pignorato è il datore di lavoro (o ente pensionistico). La dichiarazione tipicamente evidenzia l’esistenza del rapporto di lavoro e l’entità della retribuzione netta mensile. Il giudice, applicando i limiti di legge (art. 545 c.p.c.), assegnerà al creditore una quota mensile dello stipendio, di norma il quinto (20%) , che il datore dovrà trattenere dalle buste paga successive e versare (di solito attraverso il tribunale) al creditore. Questo significa che il pignoramento di stipendi/pensioni ha effetto continuativo: ogni mese, fino a estinzione del debito, una fetta della retribuzione viene dirottata. Il debitore lavoratore ha comunque diritto a vedersi garantito il minimo vitale: la legge vieta di pignorare stipendi e pensioni in misura tale da intaccare mezzi adeguati di sostentamento . Nel caso delle pensioni, ad esempio, è impignorabile la parte pari a circa 2 volte l’assegno sociale (oggi attorno a €1.000 mensili come soglia) ; solo la parte eccedente tale minimo può essere assegnata, e comunque sempre entro il quinto. Nel caso degli stipendi, se sono molto bassi (prossimi al minimo vitale), i giudici possono ridurre la quota pignorata; se invece sono capienti, resta il limite del quinto. NB: Se su uno stesso stipendio insistono più pignoramenti (es. uno per crediti alimentari, uno per debiti bancari, uno fiscale), la somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio netto . Il debitore lavoratore può inoltre, in caso di gravi necessità, chiedere al giudice una riduzione temporanea della quota pignorata, ma serve documentare un peggioramento consistente delle condizioni economiche (non è facile ottenere modifiche).

Riassumendo questa procedura step-by-step, abbiamo il seguente quadro sintetico:

FaseProcedura ordinaria (creditore privato)Procedura esattoriale (Agenzia Entrate-Riscossione)
Titolo esecutivo & AvvisoTitolo esecutivo + Precetto (intimazione 10 gg) .Cartella esattoriale (titolo che vale anche come precetto, 60 gg) . Dopo 1 anno senza esecuzione: Intimazione 5 gg .
Atto di pignoramentoAtto ex art. 543 c.p.c. notificato a terzo e debitore, con citazione in Tribunale .Atto ex art. 72-bis DPR 602/73 notificato a terzo e debitore, con ordine di pagamento diretto all’ADER (no citazione immediata) .
Termini per il terzoTerzo deve dichiarare entro 10 gg o all’udienza (fissata ≥10 gg dopo notifica).Terzo deve pagare entro 60 gg all’ADER o dichiarare se/dove presenti somme. Nessuna udienza iniziale .
Udienza in tribunaleDavanti al G.E.: esamina dichiarazione del terzo, eventuali opposizioni del debitore. Può emettere ordinanza di assegnazione delle somme al creditore .Nessuna udienza se terzo paga entro 60 gg. Se terzo non paga, l’ADER deve poi procedere col pignoramento ordinario (art. 543) e allora ci sarà udienza .
Esito e durata vincoloSe assegnazione: terzo paga al creditore e si libera. Se terzo nega debito: possibile causa di accertamento (rinvio). Il vincolo dura fino a conclusione esecuzione, max 10 anni (rinnovabili) .Se terzo paga entro 60 gg, esecuzione conclusa. Se non paga, vincolo decade automaticamente dopo 60 gg (conto sbloccato), e l’ADER deve attivare nuova esecuzione in tribunale.

(Tabella: Confronto tra pignoramento presso terzi ordinario e pignoramento esattoriale)

Come si vede, la procedura ordinaria offre un margine temporale (tra notifica e udienza) in cui il debitore può muoversi, mentre quella esattoriale concentra tutto nei 60 giorni dall’atto ADER, senza intervento del giudice in tale fase. Entrambe però possono essere contrastate con gli strumenti che vedremo nel prossimo paragrafo.

Difese e strategie legali del debitore

Passiamo ora al cuore della questione: come il debitore può difendersi attivamente da un pignoramento dei suoi crediti. Le strategie difensive si possono classificare in tre macro-categorie:

  1. Difese di merito contro il diritto di procedere del creditore – contestazione del fondamento dell’esecuzione (il debito non è dovuto, si è estinto, manca il titolo valido, ecc.). Si attuano mediante opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o altri strumenti (es. ricorso in Commissione Tributaria per i tributi) per far valere l’inesistenza o l’estinzione del debito, l’impignorabilità di quei crediti, ecc. .
  2. Difese procedurali contro vizi formali – contestazione del “come” è condotta l’esecuzione (errori nell’atto di pignoramento o nelle notifiche, decadenze, omissioni). Si attuano mediante opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) o istanze al G.E. per far dichiarare inefficaci/nulli gli atti viziati .
  3. Strumenti di attenuazione o definizione del pignoramento – soluzioni che, pur senza negare in toto il debito, mirano a bloccare gli effetti del pignoramento e gestire diversamente l’obbligazione: qui rientrano la conversione del pignoramento (pagamento rateale sostitutivo), gli accordi transattivi con il creditore, le rateizzazioni/rottamazioni nel caso di debiti fiscali, e le procedure concorsuali o di sovraindebitamento che congelano le azioni esecutive e possono ridurre il debito.

Analizziamo singolarmente le principali armi legali che il debitore (assistito dal suo avvocato) può mettere in campo.

Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione all’esecuzione è il rimedio generale per contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata . In altre parole, tramite l’opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore sostiene che l’esecuzione non doveva proprio iniziare, perché manca o è invalido il presupposto sostanziale. I motivi tipici includono:

  • Inesistenza o invalidità del titolo esecutivo: ad es. il creditore sta procedendo sulla base di un titolo non valido – magari un decreto ingiuntivo non ancora definitivo o privo di formula esecutiva, o una sentenza appellata senza provvisoria esecutorietà . Oppure il titolo è venuto meno (es. un precetto basato su cambiale ma la cambiale è stata annullata per sentenza).
  • Avvenuto pagamento o soddisfazione del credito: il debitore prova che, prima del pignoramento, aveva già pagato il dovuto (in tutto o in parte) o il credito si è estinto in altro modo (transazione, compensazione, remissione, ecc.). Ad esempio, se il debitore ha una quietanza firmata dal creditore, potrà far valere che l’esecuzione è ingiusta .
  • Prescrizione o decadenza del diritto: il debitore eccepisce che il credito era già prescritto prima dell’atto esecutivo, o che il titolo (es. un precetto) è decaduto. Ad esempio, cartelle esattoriali notificate oltre i termini di legge, oppure un credito del 2010 mai riscosso divenuto prescritto.
  • Improcedibilità per vizi antecedenti: qui rientrano casi come la mancata notifica del precetto (quando obbligatorio): se il creditore ha notificato subito il pignoramento senza fare il precetto, l’esecuzione è viziata all’origine. Oppure l’assenza di intimazione ex art. 50 DPR 602/73 per l’ADER se era dovuta.
  • Pignoramento di beni non pignorabili: ad esempio, il creditore ha pignorato crediti che la legge esclude (come un credito alimentare verso il debitore). In tal caso, il debitore può opporsi perché quell’oggetto è “fuori bersaglio” per legge.

In generale si dice che l’opposizione all’esecuzione attiene al “se” dell’esecuzione (l’an debeatur esecutivo) . Va distinta dall’opposizione agli atti, che attiene al “come” (vedremo dopo).

Tempistica: L’opposizione all’esecuzione può essere proposta prima che l’esecuzione inizi (detta opposizione preventiva – ad es. dopo il precetto, ma prima del pignoramento, per far dichiarare inesistente il debito) oppure dopo l’inizio dell’esecuzione (detta opposizione successiva – tipicamente contro un pignoramento già avvenuto) . Se proposta prima, si introduce con atto di citazione davanti al tribunale competente e generalmente si cerca di ottenere un provvedimento d’urgenza per sospendere la possibilità di iniziare l’esecuzione. Se invece l’opposizione viene proposta dopo l’avvio del pignoramento (quindi nel nostro caso, dopo la notifica al terzo), l’art. 615 comma 2 c.p.c. impone che si proponga dinanzi al giudice dell’esecuzione già incaricato . Proceduralmente si utilizza un ricorso (da depositare nel fascicolo dell’esecuzione) che darà vita a una causa parallela innanzi allo stesso G.E. In ogni caso, la legge stabilisce che l’opposizione all’esecuzione non può proporsi oltre l’udienza di distribuzione o di assegnazione: di fatto, nei pignoramenti presso terzi, il termine ultimo è l’udienza fissata nell’atto di pignoramento (quando il G.E. decide sull’assegnazione) . Se il debitore aspetta che il giudice abbia già emesso l’ordinanza di assegnazione, sarà troppo tardi per opporsi all’esecuzione (resterebbe semmai solo l’appello o opposizioni tardive difficilissime). Dunque il consiglio è chiaro: appena notificato il pignoramento, se si ravvisano motivi di opposizione sostanziale, bisogna agire tempestivamente, idealmente prima o comunque non oltre la prima udienza .

Sospensione dell’esecuzione: L’opposizione all’esecuzione di per sé non ferma il processo esecutivo. Occorre chiedere espressamente al giudice una sospensione ai sensi dell’art. 624 c.p.c., dimostrando che ci sono “gravi motivi” . Se, ad esempio, l’opposizione si basa su una quietanza di pagamento convincente, il debitore chiederà di sospendere l’assegnazione in attesa dell’esito del giudizio . La sospensione viene decisa con ordinanza: nel caso di opposizione successiva (a esecuzione iniziata) decide il G.E. stesso; nel caso di opposizione preventiva, decide il giudice davanti a cui è introdotta (spesso, su ricorso d’urgenza). Se la sospensione è concessa, la procedura esecutiva resta congelata (il G.E. non assegna le somme e il terzo continua solo a bloccarle) finché la causa di opposizione non viene risolta . In pratica, ottenere la sospensione è cruciale per il debitore: evita che intanto il creditore prenda i soldi. Tuttavia, non è automatica – il giudice la concede solo se l’opposizione appare fondata e vi è rischio di danno grave nel proseguire. Ad esempio, se il debitore presenta forti elementi (un atto notarile di saldo del debito), la sospensione è probabile; se l’opposizione è pretestuosa o tardiva, verrà negata.

Svolgimento e esito: L’opposizione all’esecuzione è una vera e propria causa di merito: dopo la fase cautelare eventuale, si istruisce come un normale giudizio civile (con prova documentale, testimoniale, ecc. a seconda del motivo). Si conclude con una sentenza che decide chi ha ragione. Se il debitore vince, l’esecuzione viene dichiarata impropria e il pignoramento annullato (se nel frattempo i soldi erano stati accantonati, vanno restituiti). Se il debitore perde, l’esecuzione proseguirà: ad esempio, il G.E. fisserà una nuova udienza di assegnazione e i soldi verranno dati al creditore. La sentenza sull’opposizione può ovviamente essere appellata, ma l’eventuale appello non sospende automaticamente l’esecuzione a meno che non lo disponga il giudice d’appello.

Opposizione all’esecuzione in ambito tributario: Come accennato, il debitore fiscale ha margini ridotti per opposizioni all’esecuzione, dovendo far valere i motivi di merito dinanzi al giudice tributario nei termini. Però, in alcuni casi, può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. anche contro l’ADER: ad esempio quando il debito si è estinto dopo la cartella (pagamento, condono, ecc.) o se viene eccepita la prescrizione sopravvenuta. Dopo la pronuncia della Corte Cost. 114/2018, il divieto dell’art. 57 DPR 602/73 di proporre opposizione all’esecuzione successiva non si applica ai fatti estintivi sopravvenuti . Quindi il contribuente può, ad esempio, opporsi al pignoramento eccependo che il debito fiscale nel frattempo è stato annullato in autotutela dall’ente impositore, oppure che la riscossione è decaduta per decorso di termini intervenuto dopo la notifica. In tali casi, è bene muoversi rapidamente con il supporto di un legale per ottenere la sospensione (il giudice civile valuterà anche la pendenza di eventuali ricorsi tributari).

Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

L’opposizione agli atti esecutivi è lo strumento per censurare vizi formali o irregolarità procedurali degli atti dell’esecuzione. Si utilizza quando non si contesta il diritto sostanziale di procedere (il debito c’è), ma si lamenta che qualcosa nella procedura non è stato fatto a regola d’arte, ledendo i diritti del debitore. I possibili motivi sono molteplici, ad esempio:

  • Vizi di forma dell’atto di pignoramento: mancanza di indicazioni obbligatorie (importo, titolo, generalità), errori nella citazione in giudizio, omissione dell’ingiunzione al debitore, notificazione eseguita in modo difforme dalla legge, ecc. Se tali vizi sono gravi, l’atto può essere nullo.
  • Notifiche inesistenti o nulle: se l’atto non è stato notificato al debitore regolarmente (ad esempio consegnato all’indirizzo sbagliato, o a persona non autorizzata, o in caso di irreperibilità non sono state seguite le procedure di legge), il debitore può opporsi per far dichiarare nullo l’atto. (Ricordiamo tuttavia la precisazione: se poi il debitore ne ha avuto conoscenza e ha opposto, la nullità potrebbe considerarsi sanata , ma finché non ne ha contezza può far valere il vizio).
  • Mancato rispetto dei termini processuali: ad esempio, il creditore non ha iscritto a ruolo il pignoramento nei termini di legge (di solito 30 giorni dalla notifica) e non ha inviato l’avviso al terzo come richiesto . In questo caso il pignoramento diventa inefficace e il debitore può chiederne la declaratoria.
  • Violazione delle regole di competenza o autorizzative: se un pignoramento verso terzi è stato eseguito presso un tribunale territorialmente incompetente (ad esempio, dovrebbe farsi nel luogo di residenza del terzo ex art. 26 c.p.c., ma il creditore ha sbagliato foro), oppure senza necessaria autorizzazione (certi crediti richiedono autorizzazioni particolari, ad es. pignorare crediti verso lo Stato richiede un decreto autorizzativo ex art. 543, co. 2). In questi casi il debitore può eccepire l’invalidità.
  • Vizi degli atti successivi: l’opposizione ex art. 617 c.p.c. può riguardare qualsiasi atto del processo esecutivo, non solo il pignoramento iniziale. Ad esempio, il debitore può opporsi all’ordinanza di assegnazione se ritiene sia stata emessa senza attendere una sua opposizione pendente, o se contiene un errore (assegna più di quanto dovuto, ecc.). Oppure potrebbe opporsi al provvedimento del giudice che abbia rigettato una sua istanza in modo abnorme.

L’opposizione agli atti riguarda il “quomodo” dell’esecuzione, cioè il modo in cui gli atti sono compiuti .

Termini stringenti: a differenza dell’opposizione all’esecuzione, quella agli atti deve essere proposta entro 20 giorni da quando si ha conoscenza legale dell’atto viziato (di solito, 20 giorni dalla notifica per il debitore, o dalla comunicazione per gli altri atti) . Ad esempio, se il pignoramento ha un vizio formale, il debitore deve opporlo entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento stesso. Se si contesta l’ordinanza di assegnazione, entro 20 giorni dalla sua notifica/pubblicazione. Si tratta di termini perentori: un’opposizione tardiva sarà dichiarata inammissibile. Dunque il debitore deve attivarsi molto rapidamente.

Procedura: L’opposizione agli atti proposta prima della conclusione dell’esecuzione va presentata con ricorso al giudice dell’esecuzione (lo stesso che segue il pignoramento) . Se invece è contro provvedimenti successivi (come l’ordinanza di assegnazione già emessa), va introdotta con citazione davanti al giudice dell’esecuzione ma questi, avendo già concluso, potrebbe rimettere la causa al giudice competente in cognizione ordinaria. In pratica, se l’opposizione agli atti è tempestiva ed in corso di procedura, il G.E. la esaminerà seduta stante o in un’udienza dedicata, eventualmente sospendendo l’esecuzione se il vizio è serio. Ad esempio, un’opposizione agli atti contro l’ordinanza di assegnazione ottenuta dal creditore in assenza del terzo, può portare il G.E. a sospendere l’efficacia di quell’ordinanza in attesa di decidere . Spesso l’opposizione agli atti e quella all’esecuzione vengono proposte insieme (nel dubbio, i legali sollevano sia vizi formali che sostanziali). Il giudice può trattarle separatamente oppure unirle.

Esempi concreti di opposizione agli atti riuscita: Ipotizziamo che il creditore non abbia indicato nell’atto di pignoramento il numero di ruolo della procedura né abbia comunicato nulla al terzo: il debitore può sollevare tale omissione e chiedere che il pignoramento sia dichiarato inefficace . Oppure, nel caso esattoriale, supponiamo che l’ADER abbia pignorato la pensione del debitore oltre i limiti di legge (ad esempio cercando di prendere metà pensione anziché un quinto): il debitore può opporsi all’atto esecutivo sostenendo la violazione dell’art. 545 c.p.c. e farlo dichiarare parzialmente nullo. Ancora: se un atto di pignoramento presenta un errore palese (ad esempio indica un importo già comprensivo di interessi futuri non dovuti, o cita un titolo diverso), si può chiedere al giudice di correggerlo o annullarlo.

Sospensione ed effetti: Analogamente all’opposizione ex 615, anche qui si può chiedere la sospensione dell’atto impugnato (art. 618 c.p.c.). Se ad esempio il debitore oppone il pignoramento per vizio di notifica, chiederà di sospendere la procedura in attesa della decisione. Il giudice può sospendere l’esecuzione in toto o limitatamente all’atto incriminato. Se l’opposizione è accolta, l’atto viziato viene annullato (o dichiarato inefficace) e gli atti successivi cadono a cascata se dipendenti. Il giudice può dover ordinare di ripetere l’atto correttamente (ad esempio far notificare di nuovo il pignoramento) o di rimuovere gli effetti (liberare somme, ecc.). Se invece l’opposizione viene rigettata, l’esecuzione prosegue normalmente.

Particolarità tributarie: L’art. 57 DPR 602/73 consente espressamente al debitore fiscale di proporre opposizione agli atti esecutivi limitatamente ai vizi propri del pignoramento o degli atti della procedura (quindi su questo non vi era divieto). Pertanto, se l’ADER commette un vizio formale (notifica nulla, importo errato, ecc.), il contribuente può usare l’art. 617 c.p.c. davanti al giudice dell’esecuzione civile. Ad esempio, se l’ADER non notifica al debitore il pignoramento (come nel caso Cass. 6/2026 discusso sopra), il contribuente deve proporre opposizione agli atti entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto, per far dichiarare inesistente quell’atto .

In sintesi, opposizione agli atti = attenzione ai dettagli: è un campo dove un occhio esperto può trovare irregolarità in grado di fare la differenza, a volte mandando a monte pignoramenti altrimenti legittimi. Per questo, è fondamentale mostrare subito l’atto di pignoramento (o l’ordinanza, ecc.) a un avvocato specializzato: un cavillo procedurale trascurato può diventare l’asso nella manica per annullare o ritardare l’esecuzione.

Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)

La conversione del pignoramento è uno strumento che consente al debitore di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro, ottenendo spesso di pagare a rate e liberando immediatamente i beni dal vincolo. In altre parole, invece di subire l’espropriazione del bene (nel nostro caso, i crediti bloccati), il debitore offre al tribunale i soldi necessari a soddisfare il creditore, così l’esecuzione può considerarsi chiusa senza prelevare i crediti dal terzo.

Come funziona: il debitore deve depositare in tribunale una cauzione pari a 1/5 del totale del credito pignorato e delle spese (20%) , e contestualmente chiedere la conversione. Il giudice, verificato il deposito, di solito sospende la procedura sul terzo pignorato e fissa un’udienza. Entro tale udienza il debitore dovrà versare il saldo fino a coprire l’intero importo dovuto (capitale, interessi e spese legali) oppure – ed è questa la parte interessante – potrà chiedere di pagare il saldo in rate mensili fino a un massimo di 18 mesi (estendibili a 36 o 48 mesi nei casi previsti dalla legge, ad esempio se il creditore è d’accordo o se il giudice lo consente valutate le circostanze). In alcune recenti riforme questo termine è stato ampliato per agevolare il debitore, comunque in genere la rateizzazione massima ordinaria è di 36 mesi (3 anni) salvo casi eccezionali di 48 mesi.

Se il giudice accoglie la conversione, emette un’ordinanza in cui dichiara convertito il pignoramento nella somma depositata e, se ammessa rateizzazione, stabilisce le scadenze delle rate. Il terzo pignorato viene così liberato subito: ad esempio, la banca potrà scongelare il conto, il cliente potrà pagare l’azienda debitore normalmente, perché il vincolo sul credito viene meno – essendo sostituito dal vincolo sulla somma depositata dal debitore in tribunale. In pratica, il denaro depositato fa da pegno per il creditore. Una volta che il debitore completa i pagamenti, il creditore verrà soddisfatto attingendo a quella somma. Se il debitore non paga le rate, il giudice, su istanza del creditore, dichiarerà decaduto il beneficio della conversione: a quel punto, il creditore potrà chiedere di riprendere l’esecuzione sui beni originari (ad esempio, rifare il pignoramento sui crediti o riattivare quello precedente, se possibile). Tuttavia, le rate pagate nel frattempo rimangono acquisite al creditore.

La conversione conviene quando il debitore vuole a tutti i costi evitare gli effetti del pignoramento – ad esempio per non rovinare il rapporto col cliente terzo o per sbloccare urgentemente il conto corrente – e ha la possibilità di reperire la somma (o almeno il 20% subito). Dà il vantaggio di guadagnare tempo (rate fino a 3-4 anni, durante i quali il creditore non può agire su altro) e spesso permette di negoziare meglio: molti creditori di fronte a una conversione già versata sono disponibili ad accordi, perché vedono il denaro in tribunale. Lo svantaggio è che richiede comunque di mettere sul piatto una somma significativa (il 20% + successive rate) e comporta costi (bisogna prevedere interessi legali sulle rate). Inoltre, la conversione si può chiedere una sola volta per quel pignoramento: non è possibile farla decadere apposta per prendere altro tempo, poiché poi non sarebbe più ammessa.

Un esempio: Tizio subisce pignoramento di €50.000 su crediti verso clienti. Vuole evitare di perdere quei crediti (magari per non apparire inaffidabile verso quei clienti). Presenta istanza di conversione e versa €10.000 (20%). Il giudice concede 24 mesi per pagare i restanti €40.000 in rate mensili (~€1.667 al mese). Tizio in questo modo evita che i clienti paghino il procedente, preserva la relazione commerciale, e diluisce l’esborso in due anni. Se però Tizio salta una o più rate, il creditore potrà far revocare la conversione e tornare alla riscossione forzata (magari pignorando di nuovo, o chiedendo di prendere i €10.000 depositati se non bastano a coprire il dovuto residuo).

Nel contesto dei debiti fiscali, la conversione in senso tecnico non si applica (quella è figura del c.p.c.). Tuttavia, l’ADER offre le rateazioni amministrative che sono assimilabili per effetti: se il contribuente ottiene un piano di dilazione, il pignoramento in corso viene sospeso e poi revocato dopo la prima rata pagata. In pratica, è come una conversione: il debito viene “gestito” in un piano alternativo al pignoramento. Anche in caso di concordato preventivo o procedure concorsuali, si può ottenere l’effetto di conversione: ad esempio, un’azienda in crisi deposita al tribunale una somma a garanzia e blocca i pignoramenti in corso.

Sospensione e sgravio in sede amministrativa

Parallelamente alle opposizioni giudiziali, il debitore può tentare di ottenere una sospensione fuori dal tribunale, rivolgendosi direttamente all’ente creditore o ad autorità amministrative. Ciò avviene specialmente con i debiti fiscali o verso enti pubblici:

  • Istanza di autotutela all’ente impositore o all’ADER: se il debitore ritiene che il debito sia infondato per motivi evidenti (esempio: ha pagato ma non risulta, c’è uno sgravio già emesso, oppure la cartella è duplicata), può presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione un’istanza di sospensione amministrativa della riscossione. In base all’art. (oltre al novellato Statuto del contribuente), l’ADER sospende le azioni esecutive in presenza di grossolani errori o provvedimenti di sgravio dell’ente impositore. L’istanza deve essere motivata e corredata di prove. Se accolta, l’ADER congela il pignoramento in attesa dell’annullamento del debito. Questa strada è utile quando si scopre, ad esempio, che il debito era già stato annullato dall’ente creditore ma l’ADER non ne era a conoscenza: mostrando la prova, l’ADER può autonomamente sospendere.
  • Sospensione giudiziale in commissione tributaria: qualora il debitore abbia impugnato la cartella o l’atto impositivo in Commissione Tributaria (ad esempio, ha fatto ricorso e l’udienza non è ancora avvenuta), può chiedere a quel giudice di sospendere l’esecuzione del debito. Se la Commissione accoglie, l’ADER deve fermare le azioni esecutive (pignoramenti compresi) fino alla decisione di merito. Tuttavia, è importante presentare questa richiesta tempestivamente, idealmente appena notificato il pignoramento, perché l’ADER altrimenti procede.
  • Sospensioni ex lege: in alcuni periodi il legislatore è intervenuto con moratorie generalizzate (ad esempio, durante la pandemia da Covid-19 nel 2020, tutti i pignoramenti esattoriali sono stati sospesi per alcuni mesi per legge). Oppure, quando si aderisce a una definizione agevolata (rottamazione), le norme prevedono la sospensione delle azioni esecutive sui carichi inclusi. Ad esempio, con la rottamazione-quater 2023, dal momento della presentazione della domanda e finché si è in regola con i pagamenti, l’ADER non può procedere con nuovi pignoramenti e deve sospendere quelli in essere (anche se su quest’ultimo punto, come vedremo, vi sono precisazioni da fare).

È bene sottolineare che la sospensione amministrativa non essendo decisa da un giudice, dipende dalla discrezionalità dell’ente. Se l’ADER rigetta l’istanza, il debitore deve comunque ricorrere al giudice per tutelarsi. Comunque, tentare un dialogo con l’ente (magari tramite il proprio avvocato che contatta l’ufficio legale dell’ADER) a volte sortisce effetti rapidi: ci sono casi in cui evidenti errori vengono riconosciuti e il pignoramento ritirato.

Negoziazioni e accordi stragiudiziali

Mai dimenticare la via negoziale: molto spesso, soprattutto con creditori privati (banche, finanziarie, fornitori), è possibile raggiungere un accordo anche dopo l’avvio del pignoramento, per chiudere la vertenza in modo concordato. I vantaggi: il creditore ottiene sicurezza di incasso (anche se magari leggermente inferiore o dilazionata), il debitore evita l’esecuzione forzata e i suoi effetti collaterali. Le forme possibili:

  • Transazione a saldo e stralcio: il debitore offre un pagamento immediato di una certa somma (spesso inferiore al totale dovuto) in cambio della rinuncia del creditore al pignoramento e alla parte residua del credito. Ad esempio, un debitore di €100k propone €70k pronti in 15 giorni; il creditore potrebbe accettare e rinunciare al restante, soprattutto se il recupero forzato appare incerto o lungo. Va formalizzato con un atto di transazione e successiva rinuncia agli atti dell’esecuzione in tribunale da parte del creditore.
  • Piano di rientro concordato: debitore e creditore fissano un pagamento rateale volontario (magari con garanzie). Il creditore sospende o rinuncia al pignoramento a condizione che il debitore rispetti le rate. In tal caso, spesso il pignoramento viene tenuto “congelato” e poi abbandonato dopo le prime rate. È importante formalizzare l’accordo e prevedere che, in caso di inadempimento, il creditore potrà riprendere l’esecuzione. Ma per il debitore è comunque vantaggioso perché evita l’incasso coatto immediato e può gestire i pagamenti in modo sostenibile.
  • Accordo triangolare con il terzo: a volte il debitore coinvolge il terzo pignorato nell’accordo. Ad esempio, se il terzo è un cliente che deve ancora pagare una commessa, le parti potrebbero convenire che il cliente versi comunque a lui le somme e che il debitore le giri poi al creditore secondo un piano. Questo però è rischioso perché viola l’ingiunzione di non pagare il debitore: servirebbe un assenso formale del creditore e una liberatoria per il terzo. Più lineare è prevedere che il terzo paghi direttamente al creditore ma magari in forma dilazionata o ridotta per accordo. In tal caso, il terzo diventa esecutore dell’accordo: ad esempio, la banca sblocca il 50% dei fondi al debitore subito e trattiene l’altro 50% per darlo al creditore in tot mesi, se il creditore accetta.
  • Mediazione civile: se il rapporto rientra in materie mediatizzabili (banche, finanziamenti, ecc.), le parti possono avviare una mediazione anche a esecuzione iniziata per trovare un accordo con l’ausilio di un mediatore. Non è molto frequente in questa fase, ma possibile.

Per attivare le trattative, spesso conviene far leva sui punti deboli del creditore: se il debitore ha presentato opposizioni fondate o ha comunque margine di resistenza, il creditore sarà più motivato a trattare. Viceversa, se il debitore è scoperto, potrebbe essere il creditore a non voler sentire ragioni. Un avvocato esperto può mettere pressione al creditore evidenziando rischi e tempi lunghi dell’esecuzione (ad esempio: “il nostro cliente ha depositato opposizione per prescrizione, chiederemo sospensione, rischiate di attendere anni e forse perdere” – questo spesso induce a negoziare uno stralcio ragionevole). Anche sul fronte dei debiti fiscali c’è margine di negoziazione: l’ADER formalmente non fa trattative sul dovuto (se non tramite gli istituti di legge come rate e rottamazioni), ma si può negoziare il timing. Ad esempio, se il debitore promette di pagare tot in tot tempo, l’ADER può concedere di differire un pignoramento – specie se intravede la possibilità concreta di incasso integrale in modo bonario.

Strumenti alternativi: definizioni agevolate, sovraindebitamento, procedure concorsuali

Quando il debitore si trova in una situazione debitoria più complessa (magari con più debiti e creditori che incombono), può essere opportuno valutare soluzioni alternative all’esecuzione singola, di carattere straordinario, che risolvano in modo organico l’indebitamento e allo stesso tempo bloccano i pignoramenti. Tra questi:

  • Definizioni agevolate dei carichi fiscali (“rottamazione” e “saldo e stralcio”): Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto varie misure di pace fiscale che consentono di estinguere i debiti esattoriali pagando solo una parte di essi (spesso solo l’imposta, senza sanzioni né interessi). Attualmente, la Legge di Bilancio 2026 ha previsto la Rottamazione-quinquies 2026, che riapre i termini per definire i ruoli affidati fino a una certa data con pagamento del solo tributo e un modesto tasso di interesse . Chi aderisce a questa definizione deve presentare domanda entro il termine stabilito (es. 30 aprile 2026) e poi pagare le rate accordate (generalmente fino a 18 rate in 5 anni). Effetto sul pignoramento: la legge prevede che dal momento di presentazione dell’istanza di definizione agevolata, le procedure esecutive su quei debiti sono sospese. Quindi, se il nostro debitore è colpito da pignoramento dell’ADER ma i debiti rientrano nella rottamazione-quiquies e lui aderisce, l’Agente della Riscossione non potrà proseguire (né iniziare nuovi atti) su quei carichi . Attenzione: sospensione non significa automaticamente sblocco immediato delle somme già pignorate – su questo punto la prassi ha visto l’ADER spesso attendere il pagamento della prima rata prima di liberare le somme congelate. Una recente pronuncia (Trib. Milano, 2026, citata su Iusletter) ha affermato che senza un intervento del giudice il terzo non deve svincolare le somme solo per l’adesione alla rottamazione, perché serve comunque un atto formale che chiuda la procedura . Dunque, se ci si trova in questa situazione, è prudente informare il G.E. dell’adesione alla definizione agevolata e chiedere un provvedimento di sospensione/scioglimento del pignoramento.
  • “Saldo e stralcio” per contribuenti in difficoltà: Oltre alla rottamazione aperta a tutti, in passato vi sono stati strumenti come il saldo e stralcio 2019 per contribuenti con ISEE basso, che prevedevano la cancellazione di una quota del debito (es. pagamento del 16% o 20% del dovuto) per chi era in grave difficoltà economica. Al 2026 non risulta attivo un analogo saldo e stralcio, ma potrebbe essercene in futuro. Se presente, è un’ancora ancora più vantaggiosa per il debitore (paga solo una piccola parte) ma con criteri selettivi. Gli effetti su pignoramenti sarebbero analoghi: sospensione delle procedure.
  • Procedura di sovraindebitamento (oggi “Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore” o “Concordato minore”): Si tratta delle procedure ex Legge 3/2012 (ora confluite nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs. 14/2019) rivolte a debitori civili non fallibili (privati, professionisti, piccoli imprenditori) che si trovino in uno stato di sovraindebitamento, ovvero di grave squilibrio economico. Queste procedure – Piano del consumatore, Accordo di ristrutturazione dei debiti, Liquidazione controllata del patrimonio – permettono di presentare al tribunale un piano per ristrutturare o cancellare i debiti, sotto la supervisione di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e con l’ausilio di un gestore. Vantaggio principale: sin dal momento in cui il giudice ammette la procedura o emette i provvedimenti protettivi, tutte le azioni esecutive individuali vengono sospese. Ciò significa che i pignoramenti in corso vengono bloccati: i creditori non possono proseguire né iniziarne di nuovi durante la procedura. Ad esempio, un consumatore sommerso dai debiti (banche, Fisco, privati) può presentare un piano di rientro parziale al giudice; appena la domanda è considerata ammissibile, il giudice dispone la sospensione di tutti i pignoramenti (sui conti, sugli stipendi, ecc.). Successivamente, se il piano viene omologato, i creditori verranno soddisfatti con le percentuali previste dal piano e il debitore otterrà l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) . Nel caso specifico dei pignoramenti di crediti commerciali, l’omologazione di un piano di sovraindebitamento potrebbe prevedere che certi crediti verso clienti restino al debitore per consentirgli di pagare in percentuale tutti i creditori. L’Avv. Monardo, essendo gestore della crisi e OCC, ha particolare competenza in questo: può assistere il debitore nella predisposizione di un piano sostenibile da presentare al giudice, ottenendo un respiro immediato (stop ai pignoramenti) e una soluzione a lungo termine (riduzione del debito). Nota: queste procedure richiedono buona fede e trasparenza del debitore, e c’è un controllo giudiziale rigoroso, ma offrono benefici notevoli, specie l’esdebitazione finale che cancella i debiti non pagati.
  • Concordato preventivo e composizione negoziata (per imprese): Se il debitore è un’impresa più grande soggetta a fallimento, potrebbe ricorrere a un concordato preventivo o a una composizione negoziata della crisi. Il concordato è una procedura concorsuale giudiziale dove l’impresa propone ai creditori un piano (es: pagamento del 30%) e, una volta ammessa, ottiene il blocco di tutte le azioni esecutive per legge. La composizione negoziata, invece, è un percorso stragiudiziale recente (D.L. 118/2021, ora art. 23 e ss. CCI) in cui l’imprenditore, con l’aiuto di un esperto, negozia con i creditori; può chiedere al tribunale misure protettive che sospendono i pignoramenti per qualche mese mentre cerca un accordo. Se poi sfocia in un accordo di ristrutturazione o un concordato semplificato, i debiti vengono ridefiniti. Anche qui, l’effetto immediato è protezione dal fuoco incrociato dei creditori: nessuno può pignorare nel frattempo, e i pignoramenti esistenti sono congelati.

Focus: limiti di pignorabilità e impignorabilità dei crediti

Vale la pena dedicare un sottoparagrafo ad un aspetto strettamente connesso alla difesa: la legge stabilisce limiti e divieti per il pignoramento di determinate tipologie di crediti, soprattutto quelli destinati al sostentamento della persona. Conoscere questi limiti è fondamentale per capire se un pignoramento è eccessivo o illegittimo:

  • Stipendi e salari: come già accennato, sono pignorabili nei limiti di 1/5 dell’importo netto per ogni singolo pignoramento . Ad esempio, se il netto mensile è €1.500, il massimo prelevabile per un singolo creditore è €300 al mese. Se ci sono più pignoramenti simultanei (banche, alimenti, Fisco), la somma trattenuta non può superare la metà dello stipendio . Quindi, al lavoratore deve sempre restare almeno il 50%. Inoltre, se lo stipendio è molto basso, i giudici considerano intangibile una parte pari al minimo vitale (circa €600-700); sopra tale soglia si applica il quinto. Una particolarità: se lo stipendio viene accreditato in conto corrente, la legge (art. 545, commi 7 e 8 c.p.c.) distingue: le somme affluite sul conto prima del pignoramento sono impignorabili fino all’importo equivalente a 1 volta l’assegno sociale (circa €500) se lo stipendio è mensile, e il resto pignorabile nei limiti del quinto; le somme accreditate dopo la notifica del pignoramento seguono direttamente la regola del quinto. In pratica, se un lavoratore aveva €1.200 di stipendio sul conto al momento del blocco, la banca deve lasciargli intoccabili circa €500 (doppio dell’assegno sociale diviso due? La norma era contorta ma oggi con soglia 1000 minima pensioni – per stipendio credo sia 1x assegno sociale), e sul residuo si applica il quinto.
  • Pensioni: come detto, godono di una franchigia impignorabile pari a 2 volte l’assegno sociale (che nel 2025 è circa €538, quindi soglia ~€1.077) , ma con un minimo assoluto di €1.000 se il doppio assegno fosse inferiore a 1000 . Recenti interventi hanno fissato infatti €1.000 mensili come soglia minima impignorabile per tutte le pensioni, soglia che cresce con l’aumentare dell’assegno sociale (in 2026 l’assegno è aumentato, quindi la soglia sale leggermente sopra 1000) . La parte eccedente tale soglia è pignorabile fino al quinto per crediti ordinari o fiscali , e fino a 1/3 per alimenti (se il pignorante è un ex coniuge o figlio per alimenti). Mai comunque oltre il 50% totale se concorrono più pignoramenti.
  • Assegni di mantenimento, alimenti dovuti per legge: i crediti alimentari (es. assegno di mantenimento che Tizio deve ricevere dall’ex coniuge) sono impignorabili da parte di creditori diversi da quelli alimentari. Solo un altro avente diritto ad alimenti verso il medesimo debitore può pignorare tali somme, e anche in tal caso lo decide il giudice valutate le necessità (art. 545, co. 2 c.p.c.). Quindi, se Caio riceve €800/mese di alimenti dall’ex, i suoi creditori (banche, Fisco) non possono toccarli; l’unica che potrebbe pignorarli è ad esempio un figlio non riconosciuto a cui Caio deve a sua volta alimenti.
  • Sussidi e indennità di natura assistenziale: totalmente impignorabili sono i sussidi di povertà, le pensioni sociali, le indennità per invalidità civile (assegno di accompagnamento) e simili. Queste somme, destinate a sopperire a bisogni vitali o a disabilità, non possono essere aggredite dai creditori . Anche le indennità di maternità, di malattia, di funerali, ecc. sono impignorabili per espressa previsione.
  • TFR (Trattamento di fine rapporto): essendo considerato salario differito, il TFR maturato è pignorabile alle stesse condizioni dello stipendio, quindi di regola entro 1/5. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che il TFR già erogato e confluito nel patrimonio del debitore può essere pignorato senza quei limiti (perché non è più salario in senso tecnico, ma liquidità disponibile). Mentre il TFR non ancora maturato o in corso di accantonamento non è pignorabile se non al termine del rapporto di lavoro.
  • Crediti verso la Pubblica Amministrazione: di per sé, un credito vantato verso un ente pubblico è pignorabile come gli altri (fatte salve eventuali cause di prelazione pubblica). Tuttavia, esiste la già citata procedura ex art. 48-bis DPR 602/73: se il credito supera €5.000 (o dal 2026, anche se inferiore ma riguarda professionisti), la PA prima di pagare deve verificare compliance fiscale del creditore . Se risultano debiti fiscali, quel credito viene “congelato” e dirottato. Questo non è tanto un limite di pignorabilità quanto un meccanismo di compensazione forzata a favore dell’Erario.
  • Crediti impignorabili per legge speciale: ve ne sono alcuni, ad esempio crediti per borse di studio, per risarcimenti di danno morale, ecc., che ricevono tutele particolari. Ma nel contesto commerciale comune non emergono spesso.

Per il debitore, conoscere queste soglie è importante perché un pignoramento che le violi è illegittimo. Ad esempio, se arriva un atto dell’ADER che ordina di pignorare l’intera pensione, il debitore può immediatamente opporsi evidenziando la violazione (e ovviamente nel frattempo la banca non dovrebbe versare oltre il quinto sull’eccedenza). In pratica, spesso è il terzo stesso a dover applicare la legge: le banche e i datori di lavoro conoscono i limiti e spontaneamente trattengono il giusto. Ma non di rado capita che errori succedano (specie con l’ADER in passato su conti pensionati). In caso di dubbio, è bene far controllare a un legale i calcoli.

Abbiamo predisposto una tabella riepilogativa dei principali crediti del debitore e relativa pignorabilità:

Tipo di credito (del debitore)PignorabilitàRiferimento normativo
Stipendio/Salario (netto mensile)Pignorabile fino a 1/5 per ciascun credito . Massimo 1/2 cumulativo se più pignoramenti .Art. 545 co.4-5 c.p.c.
PensioneImpignorabile fino a circa €1.000 (doppio assegno sociale) ; eccedenza pignorabile fino a 1/5 . (Minimo vitale aggiornato periodicamente).Art. 545 co.7 c.p.c. (come modificato da L. Budget 2020/2022)
Stipendio accreditato in bancaPrima del pignoramento: impignorabile nei limiti di 1 mensilità di stipendio o comunque dell’assegno sociale triplo (secondo giurisprudenza attuale ≈ €1.500) e pignorabile per l’eccedenza entro 1/5. Dopo la notifica: le nuove entrate trattate come stipendio (quindi prelievo del quinto).Art. 545 co.8 c.p.c.
Assegni alimentari/mantenimentoImpignorabili (salvo pignoramento da parte di altri aventi diritto ad alimenti, su autorizzazione giudice, di regola ≤1/3).Art. 545 co.2 c.p.c.
Indennità assistenziali (invalidità civile, accompagnamento, povertà, maternità, malattia, funerale, ecc.)Impignorabili in modo assoluto.Art. 545 co.1 c.p.c.
TFR (liquidazione)Se non ancora erogato: trattato come stipendio (→ pignorabile 1/5). Se già percepito: considerato denaro disponibile, in teoria pignorabile senza limiti (ma eventuale conto corrente vedi regole sopra).Cass. civ. SU n. 568/1995 (indirizzo su TFR)
Crediti verso Stato/PAPignorabili secondo le regole ordinarie (1/5 su stipendi, ecc.). Tuttavia, soggetti a verifica fiscale preventiva per importi > €5.000 (ora <€5k per professionisti dal 2026) , con eventuale pagamento diretto all’ADER.Art. 48-bis DPR 602/73 (come mod. da L. 199/2025)
Beni strumentali d’impresa (credito compensi professionali vs PA)– (Non è un credito da lavoro dipendente, ma nota: dal 2026 i compensi professionali verso PA verranno direttamente girati all’ADER in caso di debiti, senza soglia ). Questo è un limite pratico: il professionista non li vede proprio.Art. 48-bis co.1-ter DPR 602/73 (L. 199/2025)

(Tabella: Limiti di pignorabilità per diverse tipologie di crediti del debitore)

Altre difese: terzo reconventus e strumenti del terzo pignorato

Pur essendo questa guida incentrata sul punto di vista del debitore, è utile menzionare brevemente che anche il terzo pignorato ha a disposizione alcuni strumenti di tutela nel procedimento (in quanto coinvolto “suo malgrado”). Ad esempio, se il terzo è una società e il pignoramento è stato notificato erroneamente a una filiale sbagliata, il terzo può sollevare l’eccezione al giudice. Oppure, se il giudice emette ordinanza di assegnazione senza aver ricevuto la dichiarazione del terzo, quest’ultimo – qualora non fosse stato colpevole ma vittima di un disguido – può proporre opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notifica dell’ordinanza per farla revocare (magari provando che aveva inviato la dichiarazione nei termini, ma il creditore non l’ha comunicata al tribunale) . La Cassazione ha infatti riconosciuto che il terzo silente per causa non imputabile può evitare la ficta confessio dimostrando la sua buona fede . Inoltre, il terzo può intervenire nel giudizio di opposizione del debitore se vuole far valere qualcosa. In generale però, per il debitore esecutato la presenza di un terzo attivo può essere un vantaggio: ad esempio, una banca diligente che segnala incongruenze potrebbe indirettamente aiutare il debitore a far emergere un vizio.

Chiusa questa parentesi, torniamo al focus principale: come evitare gli errori e quali mosse fare (o non fare) nell’affrontare un pignoramento.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

Affrontare un pignoramento di crediti è complesso e può generare confusione. Ecco alcuni errori frequenti in cui i debitori incappano, e i consigli pratici per evitarli:

  • Ignorare la notifica sperando che “passi da sé”: errore gravissimo. Se ricevi un atto di pignoramento (o se vieni a saperlo da terzi), non puoi far finta di niente. L’esecuzione non si ferma da sola e anzi procederà fino all’assegnazione delle somme. Ignorare l’atto significa rinunciare a difendersi e quasi certamente vedere i tuoi soldi incamerati dal creditore. Cosa fare invece: contatta immediatamente un avvocato specializzato, fornisci copia dell’atto e insieme valutate le possibili opposizioni o soluzioni. Anche se pensi di non avere difese, il legale potrebbe individuare vizi che tu non noti. Inoltre, presentandosi in udienza si può magari guadagnare tempo o opporsi all’assegnazione. Il debito non sparirà ignorandolo – anzi, peggiorerà (con spese e forse prelievo integrale delle somme dovute).
  • Avere atteggiamenti ostili o minacciosi verso il terzo pignorato: alcuni debitori, presi dal panico, reagiscono male col terzo (che può essere un proprio cliente o la banca). Ad esempio, vanno in banca urlando di sbloccare il conto, oppure intimano al cliente di non pagare il creditore. Questo è sbagliato: il terzo è obbligato per legge a seguire il pignoramento, e metterlo in difficoltà può solo danneggiare il rapporto. Cosa fare invece: mantieni il dialogo sereno col terzo. Se è un cliente, spiegagli che hai attivato i tuoi legali e che la situazione è sotto controllo, rassicuralo che non subirà danni (il cliente teme magari di pagare due volte). Se è la banca, collabora fornendo eventuali documenti richiesti. Eventualmente, con l’avvocato valuta di inviare al terzo una comunicazione formale informandolo di eventuali sospensioni ottenute o soluzioni in corso, così da tenerlo aggiornato. Un rapporto trasparente riduce il rischio che il terzo, per paura, chiuda rapporti commerciali con te.
  • Farsi pagare “sottobanco” dal terzo dopo il pignoramento: a volte il debitore e il terzo sono in buoni rapporti e potrebbero pensare: “Mi paghi lo stesso, tanto chi se ne accorge”. Attenzione: se dopo la notifica il terzo paga il debitore violando il pignoramento, quel pagamento non lo libera e il creditore potrà comunque pretendere le somme dal terzo . In pratica il terzo rischia di dover pagare due volte. Inoltre il debitore compie un atto di sottrazione di beni pignorati che può configurare reato (art. 388 c.p., mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). Dunque è un grave errore. Non coinvolgete il terzo in espedienti illeciti: proteggere i vostri crediti va bene, ma nei limiti della legge. Piuttosto, se si vuole salvare quel credito specifico, usate le vie legali (conversione del pignoramento, accordo col creditore per liberare il terzo, ecc.).
  • Confondere beni impignorabili con pignorabili: Alcuni debitori pensano erroneamente che certi crediti siano al sicuro quando non lo sono affatto. Ad esempio: “il conto cointestato non possono toccarlo” (falso, possono pignorare la quota parte, di solito presunta al 50%); oppure “la fattura verso la PA non possono prenderla” (falso, possono eccome, anzi la PA è solerte nel bloccare pagamenti su input del Fisco). Viceversa, alcuni credono pignorabile ciò che invece è protetto: ad esempio c’è chi teme che gli portino via la pensione minima o l’indennità di accompagnamento (cosa che la legge non consente). Cosa fare: informati bene (anche grazie a guide come questa o al tuo avvocato) su quali entrate sono attaccabili e in che misura. Conoscendo i limiti, potrai dormire sonni più tranquilli sulle somme impignorabili, e concentrarti a difendere quelle esposte.
  • Perdere le scadenze delle opposizioni: la foga di cercare un accordo o la paura possono portare a lasciar trascorrere i termini. Ad esempio, trattative prolungate col creditore che fanno scadere i 20 giorni per l’opposizione agli atti – e poi se l’accordo salta, è tardi per opporsi. Oppure affidarsi a professionisti poco esperti che non presentano i ricorsi in tempo. Cosa fare: segna immediatamente tutte le date chiave (notifica ricevuta, udienza fissata) e verifica col tuo legale le deadline per i vari atti. La tempistica è vitale: un giorno di ritardo può pregiudicare tutta la difesa. Se stai negoziando con il creditore, non dare per scontato che blocchi la procedura: finché non c’è un accordo scritto e formalizzato in tribunale, considera i termini come correnti. Al limite, proponi al creditore di firmare una breve proroga per le difese, ma meglio non rischiare: presentare un’opposizione poi rinunciabile è preferibile a tardarne una irrecuperabile.
  • Non sfruttare le opportunità di definizione agevolata o rateizzazione: a volte il debitore, preso dal panico, non considera che esistono misure di legge per alleggerire il debito. Ad esempio, ignorare una finestra di rottamazione perché “tanto ho il pignoramento in corso” è un errore: proprio la rottamazione può essere la via per ridurre il debito e fermare l’esecuzione . Lo stesso per la rateizzazione: alcuni pensano che una volta iniziato il pignoramento non si possa più rateizzare. Invece, l’ADER consente rateizzazioni anche dopo la presa in carico coattiva, purché prima che il terzo abbia versato (e comunque se non si è decaduti da piani precedenti). Cosa fare: valuta con l’esperto tutte le opzioni normative: c’è una rottamazione aperta? Ci rientrano i tuoi debiti? Se sì, magari conviene aderire subito e poi informare il giudice. Hai i requisiti per un piano del consumatore? Allora forse quella è la soluzione di più ampio respiro. Bisogna avere una visione strategica: non guardare solo al singolo pignoramento, ma all’insieme della tua posizione debitoria e scegliere l’azione che dà il miglior risultato globale.
  • Continuare a usare un conto corrente pignorato per le nuove entrate: quando un conto è colpito da pignoramento, tutte le somme presenti al momento della notifica sono vincolate (fino alla concorrenza del dovuto). Molti debitori però continuano a far accreditare lì stipendi o incassi futuri, che pertanto finiscono anch’essi bloccati in quella “rete”. Cosa fare: una volta che la banca ti comunica di aver ricevuto un atto di pignoramento sul conto, smetti di usare quel conto per incassi futuri. Aprine un altro (è lecito farlo) e fai deviare stipendio, pensione, pagamenti su un nuovo conto non pignorato. Il creditore potrà eventualmente scoprire anche quello e pignorarlo a sua volta, ma ci vuole tempo e non è detto lo faccia se sta già prendendo il dovuto dal primo conto. Nel frattempo, però, tu avrai salva la liquidità corrente su un nuovo conto. Attenzione: se è l’ADER, tenderà a pignorare tutti i conti conosciuti contestualmente; ma se ne apri uno successivamente, quello non è noto. Questa è una cautela pragmatica per non rimanere del tutto senza liquidi. Ovviamente non spostare manualmente soldi dal conto pignorato a un altro dopo il pignoramento, perché la banca non lo permetterà senza autorizzazioni. Parliamo dei flussi successivi.
  • Non comunicare col proprio legale o nascondere informazioni: a volte il debitore, per vergogna o timore, non racconta tutto all’avvocato (es. “ho un’altra esecuzione in corso”, oppure “quel debito deriva da una fideiussione”). Questo può pregiudicare la strategia, perché magari emergono sorprese in udienza. Cosa fare: sii trasparente e fornisci al tuo avvocato tutta la documentazione e i dettagli legati sia al credito pignorato che alla tua situazione finanziaria complessiva. Solo con il quadro completo il professionista può aiutarti davvero e prevenire mosse avverse. Ricorda, l’avvocato è lì per assisterti, non per giudicarti.
  • Farsi prendere dal panico e fare scelte affrettate (es. svendere beni, farsi prestare soldi a usura): la pressione di un pignoramento porta qualcuno a scelte disperate – ad esempio vendere macchinari o la casa sottoprezzo per fare soldi subito, oppure rivolgersi a soggetti poco raccomandabili per avere denaro liquido. Questi rimedi spesso peggiorano la situazione (ti privi di beni importanti o ti indebiti ulteriormente a condizioni peggiori). Cosa fare: mantieni la calma e consulta il legale per esplorare prima tutte le soluzioni legali. Solo se proprio non c’è altro e conviene pagare, allora valuterai se vendere qualcosa, ma con attenzione e magari tramite canali regolari. Evita assolutamente scorciatoie illegali (usurai) che ti esporrebbero a guai ben più seri.
  • Sottovalutare l’importanza di consulenti esperti: c’è chi, per risparmiare, non si affida a un avvocato specializzato o addirittura cerca di fare da sé. Nel campo delle esecuzioni, la competenza è cruciale: un piccolo errore procedurale può compromettere un’intera difesa. Cosa fare: affidati a professionisti con esperienza specifica in esecuzioni e crisi debitorie. Puoi magari consultare anche un commercialista se ci sono implicazioni contabili o fiscali, ma la regia legale deve averla un avvocato di fiducia. Consideralo un investimento per salvare risorse ben maggiori.

Riassumendo: agire con prontezza, lucidità e con il supporto giusto fa la differenza tra subire passivamente un pignoramento (con danni economici e stress enorme) e gestire attivamente la crisi, minimizzandone l’impatto. Ogni caso è unico, ma l’obiettivo comune è guadagnare tempo, tutelare i crediti indispensabili e ridurre il debito se possibile, il tutto muovendosi entro i margini consentiti dalla legge.

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una serie di domande comuni che i debitori si pongono riguardo al pignoramento presso terzi dei crediti, con risposte chiare e concise.

1. Che cos’è il pignoramento dei crediti commerciali presso terzi?
È la procedura attraverso cui un creditore, munito di titolo esecutivo, blocca e si fa assegnare i crediti che il debitore deve ricevere da soggetti terzi. In pratica il creditore “si inserisce” nel rapporto tra il debitore e un suo debitore (terzo): ad esempio ordina alla banca di congelare il conto del debitore, oppure intima al cliente del debitore di pagare lui anziché il debitore. È un tipo di esecuzione forzata (detta pignoramento presso terzi) disciplinata dagli artt. 543 ss. c.p.c. . Si chiama “dei crediti commerciali” perché tipicamente riguarda crediti derivanti da rapporti commerciali (fatture, canoni, depositi bancari, stipendi, ecc.), ma la procedura è la stessa per qualunque credito verso terzi.

2. Come faccio a sapere se è in atto un pignoramento di un mio credito?
Devi ricevere la notifica di un atto di pignoramento. Il creditore deve far notificare l’atto sia a te (debitore esecutato) sia al terzo debitore . L’atto specifica chi procede, per quale importo e quale credito viene pignorato (ad esempio “somme presso Banca X” o “crediti verso Tal dei Tali”). Se non hai ricevuto nulla ma, ad esempio, la banca ti comunica che il conto è bloccato, significa probabilmente che l’atto ti è stato notificato a un indirizzo errato o in tua assenza. In tal caso, chiedi subito copia dell’atto alla banca o al creditore per capire di che si tratta. Solo in casi rari l’atto potrebbe non esserti stato notificato affatto – il che, come visto, lo renderebbe inesistente , ma tu lo scoprirai comunque dagli effetti (conto bloccato, cliente che ti avvisa di un ordine di pagamento ricevuto, etc.). Quindi: se un tuo credito non arriva o un conto è bloccato indaga subito, c’è probabilmente un pignoramento in corso.

3. Cosa può essere pignorato come “credito verso terzi”?
Qualsiasi diritto di credito del debitore avente contenuto patrimoniale. Esempi tipici: soldi su un conto corrente (credito del correntista verso la banca), stipendi o salari dovuti dal datore di lavoro, pensioni dovute dall’ente previdenziale, pigioni o canoni dovuti dagli inquilini, crediti commerciali dovuti da clienti (fatture non ancora incassate), crediti verso la Pubblica Amministrazione (pagamenti per forniture, compensi professionali, rimborsi). Anche crediti futuri o periodici sono pignorabili (es: tutte le future retribuzioni, fino a soddisfo del credito). Ci sono però crediti esclusi per legge (impignorabili) come gli alimenti, alcune indennità assistenziali, etc., di cui abbiamo detto sopra. Inoltre non si pignora ciò che non è un credito: ad esempio, non si possono pignorare “prestazioni” o obblighi di fare. Si pignorano somme dovute. In pratica, la stragrande maggioranza delle entrate monetarie del debitore può essere intercettata via pignoramento presso terzi.

4. Possono pignorare l’intero importo del mio credito?
Dipende dal tipo di credito. Se è un credito ordinario (commerciale) – ad esempio una fattura o un deposito sul conto – sì, teoricamente fino a copertura totale del dovuto. Se sul tuo conto avevi €10.000 e il debito è di €8.000, bloccano €8.000 (più spese) e quello è interamente pignorabile. Invece, se il tuo credito rientra in quelli parzialmente pignorabili (stipendi, pensioni), allora solo una quota potrà essere assegnata al creditore (tipicamente 1/5 dello stipendio o dell’importo eccedente la soglia impignorabile per le pensioni ). Ad esempio, se devi incassare €2.000 di stipendio, al creditore ne verranno assegnati al massimo €400 al mese. Il giudice nell’ordinanza di assegnazione terrà conto dei limiti di legge. Quindi: per crediti da lavoro/pensione c’è un limite (il resto resta a te), per altri crediti di solito no (possono prendere fino a concorrenza del debito). Ovviamente se il tuo credito è maggiore del debito pignorato, l’eccedenza ti verrà lasciata.

5. Può essere pignorato un credito che il debitore avrà in futuro (non ancora esigibile)?
Sì. Il pignoramento presso terzi può riguardare crediti “anche se non ancora scaduti” (art. 543 c.p.c.). Ciò significa che il creditore può pignorare ad esempio una fattura con scadenza a 60 giorni, oppure le future rate di un canone. In pratica, il terzo dovrà vincolare il pagamento quando la scadenza arriverà. Un esempio classico: pignoramento dello stipendio – intercetta tutte le mensilità via via maturande, il datore trattiene ogni mese la quota per il creditore. Altro esempio: pignoramento di crediti periodici (es. canoni d’affitto trimestrali) – il provvedimento del giudice varrà anche per i canoni a venire finché il debito non è soddisfatto. Quello che non può fare il creditore è pignorare crediti del tutto eventuali o aleatori (non ancora nati e del tutto ipotetici). Ma se c’è un rapporto da cui maturano crediti a cadenza, li può prendere.

6. Cosa succede se il terzo pignorato non paga o dichiara di non avere debiti verso di me?
Se il terzo nega di doverti qualcosa e il creditore non ha elementi per contraddirlo, il pignoramento finirà con un nulla di fatto (il giudice dichiarerà che non c’è nulla da assegnare). Se invece il creditore ritiene che il terzo stia mentendo (o sbagliando), può instaurare un sub-procedimento di accertamento: verranno esaminati i contratti, documenti, per stabilire se il terzo ti doveva soldi o no. Se alla fine risulta che il terzo doveva pagarti, il giudice lo condannerà a pagare il creditore (fino a concorrenza del debito). Se risulta che effettivamente non doveva nulla (o già aveva pagato prima del pignoramento, etc.), il pignoramento sarà chiuso senza esito e il terzo sarà liberato. In sintesi: la dichiarazione negativa del terzo può far fallire il pignoramento, ma il creditore può metterla in dubbio e far partire una sorta di mini-causa. Nota bene: se il terzo non si presenta né risponde, il giudice può presumere che ti dovesse l’importo indicato dal creditore (ficta confessio) e quindi ordinare comunque il pagamento, a meno che il terzo poi faccia opposizione dimostrando di avere valide ragioni per il silenzio .

7. Cosa succede se ignoro il pignoramento e non mi presento all’udienza?
Tecnicamente, nulla di male in sé – il procedimento va avanti anche senza la tua presenza, perché il protagonista in udienza è soprattutto il terzo. Se tu, debitore, non compari, il giudice sentirà il terzo, e se tutto è in regola assegnerà le somme al creditore. Tu semplicemente perderai la chance di eccepire qualcosa in extremis o di chiedere un termine. Inoltre, se non hai presentato opposizioni scritte prima, poi non potrai più farlo dopo l’assegnazione, se non in appello per motivi gravi. In altre parole: non presentandoti né opponendoti, subisci passivamente l’esecuzione. D’altro canto, se ti presenti, hai almeno la possibilità di chiedere di parlare col giudice: magari per segnalare che hai pagato una parte, o che hai depositato opposizione altrove, o per chiedere un breve rinvio per trattare. Il giudice non è obbligato ad accontentarti, ma la tua presenza segnalata a verbale potrebbe persuadere il creditore a un accordo, o il giudice a non essere troppo severo con i termini. In sintesi: non è reato né illecito non presentarsi, ma è fortemente sconsigliato perché perdi voce in capitolo.

8. È vero che il pignoramento presso terzi decade automaticamente dopo 10 anni?
Sì, questa è una novità introdotta di recente. Dal 2024, il nuovo art. 551-bis c.p.c. stabilisce che un pignoramento presso terzi dura al massimo 10 anni se la procedura esecutiva non si conclude prima . Il creditore può però rinnovare il vincolo notificando, negli ultimi 2 anni del decennio, un atto di rinnovo alle parti e depositandolo in tribunale . In tal caso, il pignoramento resta efficace per altri 10 anni. Se invece il creditore si dimentica di rinnovare, scaduti i 10 anni + 6 mesi (periodo tecnico) il pignoramento decade di diritto . Nella pratica, non molti pignoramenti presso terzi restano pendenti per così tanto tempo (di solito si risolvono in pochi mesi o anni). Ma può capitare, specialmente se ci sono opposizioni in corso che sospendono e allungano i tempi. Dunque oggi c’è un limite: trascorsi 10 anni, se il creditore non si è attivato, il terzo torna libero da obblighi. Questo vale per i pignoramenti ordinari. Per i pignoramenti esattoriali c’è invece il limite di 60 giorni di cui sopra: quello è un termine molto più breve specifico, oltre il quale il vincolo cade . Quindi in quei casi non si arriva neppure a parlare di anni.

9. Posso evitare il pignoramento pagando a rate il mio debito?
Sì, ci sono vari modi per ottenere un pagamento rateale e così stoppare l’esecuzione:
– In sede giudiziale, puoi chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), che ti consente di pagare in rate mensili fino a 36-48 mesi, depositando un acconto del 20%. Se il giudice la concede, la procedura si sospende e poi si estingue una volta pagato tutto .
– In sede stragiudiziale, puoi negoziare un piano di rientro col creditore. Se accetta, il suo avvocato solitamente chiederà al tribunale di rinviare o sospendere il pignoramento in attesa dei pagamenti concordati. A completamento, verrà rinunciato. Questa via richiede la collaborazione del creditore.
– Se il creditore è l’Agenzia Entrate-Riscossione, puoi chiedere una rateizzazione amministrativa del debito fiscale (fino a 72 o 120 rate, a seconda dell’importo e della situazione di difficoltà). Se l’ADER approva il piano e paghi la prima rata, le procedure esecutive in corso su quel debito vengono sospese per legge. Dovrai poi mantenerle per evitare la ripresa.
In tutti i casi, una volta ottenuta la dilazione, devi rispettare scrupolosamente le scadenze. Un ritardo di troppo può far decadere il beneficio e il pignoramento riparte. Quindi, fai un piano realistico: meglio 48 rate piccole che 12 grandi e poi saltare.

10. Ho subito un pignoramento dall’Agente di Riscossione (AER) per cartelle esattoriali: devo rivolgermi al tribunale o alla Commissione Tributaria?
Dipende dal motivo per cui vuoi contestare:
– Se intendi contestare l’esistenza o legittimità del debito tributario (es: cartella nulla, importo sbagliato, non dovevi quella tassa), quello è materia da giudice tributario. Avresti dovuto fare ricorso in Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica della cartella o avviso. Se non l’hai fatto in tempo, purtroppo il debito è definitivo e non puoi rimetterlo in discussione nel processo esecutivo (salvo casi eccezionali di nullità assoluta).
– Se intendi contestare l’atto di pignoramento o questioni avvenute durante la riscossione (es: ti hanno pignorato senza intimazione, oppure la notifica dell’atto è viziata, oppure eccepisci la prescrizione sopravvenuta dopo la cartella), allora vai dal giudice ordinario (tribunale) con un’opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. . Ad esempio: non ti hanno notificato la cartella, l’hai scoperta con il pignoramento – puoi fare opposizione al tribunale civile sostenendo che manca il titolo (molte sentenze in materia lo consentono trattando il pignoramento come primo atto conosciuto).
In pratica, la Commissione Tributaria serve a far valere ragioni sul merito della tassa, il Tribunale a far valere ragioni sulla regolarità dell’esecuzione. Spesso per stare sicuro un debitore può intraprendere entrambi i percorsi (se ancora nei termini in Commissione). Ovviamente è un tema complesso: consulta un avvocato che valuti esattamente le tue cartelle e la tempistica.

11. Possono pignorare crediti che ho verso la Pubblica Amministrazione (es. un pagamento che aspetto da un Comune)?
Sì, il pignoramento presso terzi vale anche se il terzo è un ente pubblico (Stato, Comune, Ministero). Con una particolarità: la legge fissa la competenza del tribunale del luogo dove ha sede l’ente debitore (art. 26 c.p.c. e 26-bis per PA) , e prevede che l’ordinanza di assegnazione debba essere notificata anche alla Tesoreria centrale. Ma al di là degli aspetti formali, nulla vieta ai creditori (compresa l’ADER) di pignorare crediti vantati da te verso la PA. In più, come detto, esiste il meccanismo di verifica ex art. 48-bis DPR 602/73: se hai un credito > €5.000 verso una PA, questa prima di pagarti chiede all’ADER se hai debiti iscritti a ruolo . Se sì, la PA sospende il pagamento e l’ADER interviene inviando un pignoramento verso quella PA entro 60 giorni. Dunque, spesso neanche si arriva al pignoramento civile classico: è la stessa PA che blocca i pagamenti e li convoglia verso i tuoi debiti fiscali. E dal giugno 2026, per i professionisti, tale verifica scatta su qualunque importo , anche €500 di una fattura, e se hai anche un piccolo debito fiscale, i soldi verranno pagati all’ADER . Insomma, i crediti verso la PA sono tutt’altro che al riparo: anzi, sono tra i primi ad essere individuati e colpiti in caso di debiti. Se prevedi di incassare somme pubbliche e hai debiti, meglio attivarsi per regolarizzare prima, altrimenti rischi di non vedere quei soldi.

12. Cosa succede se ho più debiti e più creditori tentano pignoramenti contemporaneamente?
Può succedere che diversi creditori agiscano nello stesso periodo. Gli scenari:
Se puntano allo stesso credito/terzo: es. due creditori pignorano entrambi il tuo conto corrente. In tal caso, se arrivano quasi insieme, conta la priorità temporale: il primo pignoramento vincola le somme; il secondo, se arriva quando il conto è già bloccato, vincolerà eventuali ulteriori disponibilità sopravvenute. In pratica, il giudice dovrà distribuire tra i creditori le somme proporzionalmente o in base a cause di prelazione, se non bastano per tutti. Possono anche intervenire nella stessa procedura. Ad esempio, se sul conto c’erano €10k e un creditore A deve €8k, creditore B €5k, avrà priorità A, ma B può intervenire: alla fine A prenderà €8k, B resterà parzialmente insoddisfatto (o soddisfatto se nel frattempo arrivano altre somme).
Se puntano a crediti/terzi diversi: es. un creditore ti pignora il conto in banca, un altro ti pignora lo stipendio. Le procedure viaggiano separate e ognuno prende dove può. Il rischio per te è di subire più decurtazioni insieme (ad es. stipendio decurtato di un quinto da una parte e conto bloccato dall’altra). La legge non pone un tetto complessivo se i beni attaccati sono diversi. Tuttavia, puoi far presente al giudice dell’esecuzione le tue difficoltà generali (ci sono alcuni articoli – es. art. 496 c.p.c. – che danno facoltà di ridurre il cumulo dei mezzi esecutivi, ma non sempre vengono applicati). In genere, solo sullo stesso tipo di entrata c’è il limite cumulativo (stipendio max metà). Su diverse entrate, potresti subire più prelievi. È perciò cruciale, in tali situazioni di “assedio multiplo”, valutare strumenti globali (come le procedure di sovraindebitamento) che congelano tutto in un colpo solo.
In breve: sì, possono pignorare cose diverse contestualmente. Sta a te eventualmente reagire con un approccio globale se diventa insostenibile.

13. L’adesione alla rottamazione o definizione agevolata ferma subito un pignoramento in corso?
La legge prevede che per i debiti inseriti in una definizione agevolata, le procedure esecutive non possano proseguire. Ad esempio per la rottamazione-quater 2023 era stabilito che “sono sospesi i procedimenti di recupero coattivo” dei carichi rottamati. Quindi, in teoria, : se hai un pignoramento dell’ADER su una cartella e aderisci alla rottamazione per quella cartella, l’ADER non dovrebbe portare a termine il pignoramento. Tuttavia, nella pratica operativa, l’ADER spesso attende almeno il pagamento della prima rata (o un provvedimento del giudice) prima di sbloccare effettivamente le somme. Infatti, in mancanza di un atto formale, il terzo (es. la banca) potrebbe chiedere tutela giudiziale per liberare i fondi. Ci sono state situazioni in cui, pur avendo aderito, i soldi pignorati sono rimasti accantonati finché il debitore non ha chiesto al giudice di svincolarli, per via del perfezionamento della definizione agevolata. Quindi, la risposta è: sì in linea di principio (il creditore pubblico non può procedere all’assegnazione se hai aderito), ma potrebbe essere necessario un intervento (comunicazione al giudice o all’ADER) per tradurre questa sospensione in un effettivo sblocco. In ogni caso, devi poi pagare regolarmente tutte le rate: se decadi dalla rottamazione, il pignoramento riprenderà vigore.

14. Cosa significa che il pignoramento esattoriale sulla banca si estende alle somme future entro 60 giorni?
Significa che quando l’Agente Riscossione notifica un pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/73 alla banca, questo vincola non solo il saldo esistente quel giorno, ma anche gli eventuali accrediti successivi che arrivano entro i 60 giorni successivi . La Cassazione lo ha chiarito: il pignoramento esattoriale è a strascico nei 60 giorni . Ad esempio, se sul conto c’erano €0 il giorno X ma tu il giorno X+30 ricevi un bonifico di €5.000, quel bonifico viene catturato dal pignoramento (perché arrivato entro 60 gg dalla notifica). Quindi il terzo (banca) dovrà bloccarlo e destinarlo al creditore se il debitore non paga prima. Passati i 60 giorni senza che il creditore abbia ottenuto pagamento, il vincolo invece cessa . Dunque, quei 60 giorni funzionano un po’ da finestra mobile: tutto ciò che entra nel frattempo finisce nel calderone fino a saturare il dovuto.

15. Posso oppormi all’ordinanza di assegnazione se ritengo sia ingiusta?
Sì, puoi proporre opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza di assegnazione, entro 20 giorni dalla sua notifica o conoscenza . I motivi però devono riguardare vizi formali o errori in quell’ordinanza (es: il giudice ha assegnato somme eccedendo i limiti di legge, oppure ha pronunciato assegnazione senza aspettare un’opposizione pendente, o ancora non ha considerato che parte del debito era sospeso per definizione agevolata). Se semplicemente ritieni ingiusto che abbiano preso i tuoi soldi ma non hai motivi giuridici, non avrai successo. L’opposizione va fatta al tribunale competente. Attenzione: se non eri comparso e l’ordinanza è stata emessa, farla modificare non è facile. Spesso conviene piuttosto impugnare prima (ex art. 615) l’esecuzione che ha portato a quell’ordinanza, chiedendone semmai la sospensione in appello. Comunque è uno strumento possibile, ad esempio per far valere un errore di calcolo nell’ordinanza o la mancanza di notifiche corrette.

16. Se il pignoramento viene dichiarato nullo o inefficace, le somme già versate vengono restituite?
In linea di massima . Se l’esecuzione viene annullata o revocata dal giudice (perché hai vinto l’opposizione, o perché l’atto era inesistente), occorre ripristinare la situazione precedente. Dunque, se il terzo aveva già pagato i soldi al creditore, quel pagamento diviene privo di titolo e tu hai diritto a ottenerne la restituzione dal creditore (magari tramite un separato giudizio di ripetizione, se il creditore non li restituisce spontaneamente). Se invece le somme erano ancora accantonate in tribunale o presso il terzo, verrà ordinato di rilasciarle a te. Nella pratica, può volerci tempo: ad esempio, se hai fatto opposizione e hai perso in primo grado ma vinto in appello dopo anni, dovrai chiedere al creditore di restituire, e se rifiuta, procedere esecutivamente contro di lui. Ma il principio è: caduta la base legale del pignoramento, cade anche l’assegnazione, quindi il creditore non ha più diritto a tenere quelle somme. Ci sono però situazioni particolari: se l’annullamento è per vizio formale correggibile, il giudice potrebbe disporre subito un nuovo atto senza restituire (ma succede raramente, tipicamente si rifà il procedimento). Insomma, sappi che se hai ragione, puoi recuperare i soldi, ma devi ottenere un provvedimento che lo sancisca.

17. Il mio avvocato ha parlato di “sovraindebitamento” e “piano del consumatore”: come mi aiuterebbero contro i pignoramenti?
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o liquidazione controllata) ti aiutano in due modi: bloccano immediatamente tutte le azioni esecutive (quindi anche i pignoramenti in corso) e ti permettono di ridurre/riscadenzare i debiti in modo sostenibile, con l’approvazione del tribunale . Ad esempio, con un piano del consumatore, puoi proporre di pagare in 5 anni il 50% del tuo debito totale e chiedere l’esdebitazione del resto. Durante l’iter (che dura qualche mese), i creditori non possono toccare nulla. Se il giudice omologa il piano, i creditori dovranno accontentarsi di quello che hai offerto; i pignoramenti pendenti vengono chiusi. Alla fine, se adempierai al piano, sarai liberato dai debiti residui. Questa è una soluzione potente se hai molti debiti e pignoramenti multipli, o se il tuo debito supera la tua capacità di rimborso. Naturalmente richiede di rivolgersi a un OCC e di predisporre un piano credibile (spesso con l’aiuto di avvocati e commercialisti, come il team Monardo fa). Ma i vantaggi sono enormi: ti dà respiro e una prospettiva di uscita definitiva dal tunnel dei debiti. Quindi, se la tua difficoltà non è solo un singolo pignoramento ma un indebitamento a 360°, valuta seriamente questa via.

18. Come si svolge la procedura di pignoramento su uno stipendio? Verrò avvisato dal datore?
Succede così: il creditore notifica l’atto di pignoramento al tuo datore di lavoro e a te. Il datore dovrà, all’udienza, dichiarare quanto ti versa di stipendio. Il giudice emetterà un’ordinanza che di solito ingiunge al datore di trattenere mensilmente 1/5 del tuo stipendio e di versarlo (spesso tramite la procedura di cassa del tribunale) al creditore fino a copertura del debito . Riceverai copia dell’ordinanza. In pratica vedrai sulla tua busta paga una voce di pignoramento di €X ogni mese. Il datore è obbligato per legge a eseguire (se non lo fa, il creditore può rivalersi su di lui). Quindi sì, verrai di fatto avvisato: prima dall’atto di pignoramento, e poi l’amministrazione del personale ti notificherà la trattenuta. Spesso i datori consegnano al dipendente copia della dichiarazione resa e dell’ordinanza ricevuta. Nota: se cambi lavoro, il pignoramento su stipendio decade su quel datore, ma il creditore potrebbe notificarne uno nuovo al nuovo datore se lo scopre.

19. Cosa comporta un pignoramento su conto corrente? Posso continuare a usarlo?
Quando la banca riceve l’atto, blocca immediatamente le somme disponibili fino all’importo pignorato. Tu potrai magari vedere il conto online, ma risultano somme non disponibili. Non puoi effettuare bonifici né prelievi da quelle somme. In genere il conto resta formalmente aperto, e se arrivano nuovi accrediti (stipendi etc.), rientrano anch’essi nel blocco (vedi sopra, pignoramento esteso a 60 giorni per AER e, se è pignoramento ordinario, i nuovi accrediti tecnicamente non sono inclusi ma alcuni istituti li bloccano in attesa di chiarimenti in udienza). Quindi non puoi usare il conto come prima. Puoi solo depositare – ma non ha senso perché verrebbero sequestrati. La banca consente a volte di pagare gli addebiti già esistenti (es. mutuo, bollette) se di importo modesto, ma è discrezionale e rischioso. Il consiglio come detto è aprire altro conto per l’attività corrente. Il conto pignorato rimane tale di solito fino all’ordinanza del giudice: se assegna i soldi al creditore, la banca li preleva e li gira, poi sblocca l’eventuale residuo. Se il pignoramento viene meno, la banca sblocca tutto. Un particolare: se sul conto c’erano accrediti di stipendio/pensione, la banca deve lasciare un importo pari al triplo dell’assegno sociale impignorato e vincolare il resto. Quindi potresti vedere una piccola somma sbloccata (il minimo vitale) e il resto no.

20. È possibile che un ufficiale giudiziario venga in azienda o in banca per il pignoramento presso terzi?
Di regola, no per quanto riguarda l’intervento fisico: nel pignoramento di crediti, l’ufficiale notifica l’atto al terzo (in banca, spesso via PEC alla sede legale, o consegna all’ufficio protocollo) e non compie materialmente un prelievo di beni (diverso sarebbe se pignorasse le casseforti, ma parliamo di crediti). Quindi non aspettarti la “visita” dell’ufficiale giudiziario sul posto in senso invasivo: notifica l’atto e poi va via. È una procedura meno “scenica” rispetto al pignoramento mobiliare (dove l’UG viene a casa a inventariare beni). Per te cambia poco, ma è bene sapere che se vedi l’UG in azienda, probabilmente sta consegnando l’atto in segreteria o a chi di dovere, non è che porta via qualcosa sul momento. La vera attività avviene poi in tribunale all’udienza con il giudice.

Esempi pratici e simulazioni

Per comprendere meglio come applicare queste difese nella realtà, vediamo qualche scenario pratico simulato:

Esempio 1: Pignoramento di un credito verso un cliente privato e soluzione negoziata
Scenario: Marco ha una piccola impresa edile. Deve incassare €20.000 da un cliente per lavori fatti, ma contemporaneamente ha un debito di €15.000 verso un fornitore, che ha ottenuto un decreto ingiuntivo. Il fornitore notifica a Marco un atto di pignoramento presso terzi, colpendo il credito di Marco verso quel cliente (il cliente è il “terzo”). Il cliente di Marco riceve l’ordine di non pagare Marco ma di presentarsi in tribunale. Marco è preoccupato perché se il cliente viene coinvolto in cause, rischia di perdere futura collaborazione. Azioni: Appena ricevuto l’atto, Marco contatta l’Avv. Monardo. L’avvocato individua che il debito di €15.000 include €3.000 di penali contrattuali forse non dovute. Inizia un’opposizione all’esecuzione per contestare €3.000 del titolo. Chiede anche al G.E. una sospensione, che però viene negata (il giudice vuol decidere con calma). Nel frattempo l’avvocato contatta il legale del fornitore e prospetta un accordo: Marco può pagare subito €10.000 grazie a un fido bancario, e altri €2.000 in tre mesi, a saldo e stralcio del debito (che formalmente era 15k+spese). Il fornitore, vedendo l’opposizione (che potrebbe fargli perdere 3k e allungare i tempi) accetta €12.000 totali. Esito: Le parti sottoscrivono una transazione. All’udienza in tribunale, il cliente-terzo dichiara il debito di €20.000; l’avvocato del fornitore però produce l’accordo e dichiara di rinunciare al pignoramento in seguito alla transazione. Il giudice prende atto e non assegna nulla, dichiarando chiusa la procedura. Marco paga secondo l’accordo i €12.000. Conseguenze: Marco salva la relazione col cliente (che nota anzi la serietà di Marco nel risolvere la questione rapidamente), spende meno del dovuto inizialmente (risparmia 3k), e chiude il contenzioso senza attendere l’esito incerto dell’opposizione. Questo esempio mostra l’efficacia di una strategia mista: contestazione giudiziale per fare pressione e negoziazione parallela per una soluzione rapida.

Esempio 2: Pignoramento esattoriale su conto corrente e intervento per sbloccarlo
Scenario: Lucia, professionista, ha debiti fiscali per €25.000 (vecchie cartelle IVA non pagate). Un giorno scopre che il suo conto corrente è bloccato: la banca le comunica di aver ricevuto un ordine di pagamento dall’Agente Riscossione (pignoramento ex art. 72-bis) per quell’importo. Sul conto c’erano €5.000 e a fine mese dovrebbero entrarne altri 3.000 di compensi. Lucia si rivolge all’Avv. Monardo subito, siamo al 10 gennaio 2026. Azioni: L’Avvocato verifica che molte cartelle rientrano nella rottamazione-quiquies 2026 appena varata, e che se aderisce pagherà circa €15.000 (risparmiando sanzioni). Inoltre, nota che due cartelle minori del 2014 appaiono prescritte. Viene quindi presentata un’istanza di adesione alla definizione agevolata per i ruoli rottamabili, e contestualmente un ricorso per opposizione all’esecuzione su quelle due cartelle eccependo la prescrizione (le quali valgono €4.000). Nel ricorso al tribunale chiede anche la sospensione dell’esecuzione. Entro il 30 gennaio, la Commissione istituita per la rottamazione comunica la presa in carico; l’avvocato deposita tale documentazione al G.E. Esito: Il giudice, vista la rottamazione in corso e i dubbi sulla prescrizione, emette a febbraio un’ordinanza di sospensione del pignoramento fino a luglio (in attesa di vedere se Lucia paga la rottamazione e per decidere sulla prescrizione). La banca, ricevuta copia, sblocca il conto (poiché la misura esecutiva è sospesa). I €5.000 iniziali tornano disponibili a Lucia, che li accantona per pagare la prima rata della rottamazione in luglio. Il 30 aprile Lucia presenta la domanda definitiva di rottamazione e il piano in 18 rate. A luglio paga la prima rata. A quel punto, l’ADER rinuncia formalmente al pignoramento (obbligata dalla legge, essendo debiti rottamati e rate in corso). Il tribunale procede a estinguere l’esecuzione esattoriale. Le due cartelle prescritte? L’opposizione parallela viene decisa a novembre 2026 e il giudice dà ragione a Lucia su una cartella (€1.500) e torto su l’altra (€2.500 ancora dovuti, che dovrà pagare extra rottamazione). Comunque, quel residuo verrà gestito a parte. Conseguenze: Lucia è riuscita a congelare subito il pignoramento e riavere accesso al conto grazie alla sospensione . Ha ridotto il debito totale aderendo alla definizione agevolata . E dovrà pagare a rate comode. Questo scenario evidenzia come combinare strumenti straordinari di legge (rottamazione) e azioni giudiziarie mirate possa difendere efficacemente il debitore e fargli risparmiare denaro. Importante: senza l’intervento rapido, i €5.000 sarebbero stati incamerati dall’ADER e il conto rimasto bloccato per altri accrediti.

Esempio 3: Sovraindebitamento e blocco generale delle esecuzioni
Scenario: Paolo è un piccolo imprenditore commerciale in crisi. Ha pignoramenti in corso: Equitalia (ADER) gli sta prendendo 1/5 dell’incasso col POS giornaliero tramite la banca, una finanziaria gli ha pignorato il 50% dei canoni di affitto che percepisce dal suo negozio, e un ex dipendente ha pignorato i beni in negozio (mobiliari). In più, un’altra banca minaccia di pignorare i crediti del bonus fiscali che deve ricevere. Situazione insostenibile: Paolo ha debiti totali per €200.000 e i creditori sono aggressivi. Azioni: Su consiglio dell’Avv. Monardo, Paolo decide di attivare una procedura di sovraindebitamento – concordato minore. Con l’aiuto dell’OCC, redige un piano che prevede la liquidazione di un immobile ereditato (valore €100.000) e il pagamento del 30% ai chirografari in 4 anni con quegli fondi, mentre i debiti fiscali privilegiati al 100% ma dilazionati. A maggio 2025 viene presentata la domanda di concordato minore con richiesta di misure protettive. Il tribunale emette un decreto che sospende tutte le azioni esecutive dei creditori e vieta di iniziarne di nuove, comunicandolo ai creditori. Esito: I pignoramenti in corso vengono congelati: la banca sblocca i flussi POS (nessun prelievo coatto), l’altra finanziaria sospende il pignoramento dell’affitto, l’ufficiale giudiziario per il pignoramento mobiliare interrompe la vendita. In più, la banca che voleva iniziarne un altro viene bloccata dal divieto. Paolo, liberato dalla morsa, riesce a portare avanti l’attività. Dopo alcuni mesi, il concordato minore viene omologato: i creditori, anche se scontenti, devono accettare il 30%. Le procedure esecutive vengono chiuse definitivamente perché sostituite dal piano. Conseguenze: Paolo salva l’azienda, paga una parte dei debiti in modo regolato e ottiene la esdebitazione sul resto. Tutto ciò perché ha usato uno strumento legale potente che ha “congelato” i pignoramenti all’istante e avviato una soluzione globale. Questo esempio, sebbene più estremo, fa capire che quando i pignoramenti sono multipli e la situazione pare disperata, c’è comunque una via d’uscita legale per “resettare” e ripartire.

CONCLUSIONE

Difendersi da un pignoramento dei crediti commerciali è certamente impegnativo, ma come abbiamo visto non è affatto impossibile. In questa guida abbiamo passato in rassegna le principali strategie legali e i rimedi a disposizione del debitore: dalle opposizioni nei tribunali per far valere i propri diritti (contestando debiti inesistenti o atti viziati), agli strumenti per congelare e rinegoziare le somme dovute (conversioni, accordi, rateizzazioni), fino alle soluzioni straordinarie – come le definizioni agevolate e le procedure da sovraindebitamento – che permettono di risolvere alla radice la situazione debitoria e ripartire senza il peso soffocante dei debiti . I punti chiave emersi sono: tempestività (agire subito, entro i termini, è cruciale), conoscenza tecnica (molte difese nascono da dettagli normativi e giurisprudenziali aggiornati, come le recenti sentenze di Cassazione che abbiamo citato) e approccio strategico globale (spesso non basta reagire al singolo atto, ma occorre pianificare una strategia complessiva che consideri tutte le posizioni creditizie e gli strumenti utilizzabili, come un piano di ristrutturazione se necessario).

Abbiamo evidenziato come le tutele legali possano veramente fare la differenza: un pignoramento non contestato porta quasi certamente alla perdita dei crediti e liquidità pignorati; viceversa, un pignoramento impugnato con successo o gestito attraverso un accordo può essere bloccato, ritardato o risolto a condizioni molto più favorevoli per il debitore (si pensi al caso della nullità per omessa notifica al debitore, dove la Cassazione ha riconosciuto un vizio insanabile , o alla sospensione ottenuta aderendo a una rottamazione ). Anche solo far valere i propri diritti a limitare il prelievo (per stipendi, pensioni) significa proteggere il proprio sostentamento ed evitare abusi: conoscere quei limiti permette di non subire trattenute oltre il dovuto e, in caso accada, di farle correggere .

In conclusione, il messaggio è di non arrendersi di fronte a un pignoramento: agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista esperto può salvare la tua impresa o la tua stabilità economica personale. Ogni situazione ha almeno una via di uscita legale, ma bisogna saperla identificare e percorrere con determinazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare rappresentano un alleato prezioso in queste circostanze: grazie alla loro esperienza nel diritto bancario e tributario e alla competenza in gestione della crisi, possono intervenire prontamente per bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o altre misure. Come abbiamo illustrato, lo studio Monardo offre un intervento completo – dall’analisi iniziale dell’atto (per scovare vizi e possibili opposizioni), alla difesa in giudizio davanti al tribunale dell’esecuzione, fino alla negoziazione con i creditori o all’attivazione di procedure speciali (come le rottamazioni o i piani di sovraindebitamento) per ottenere risultati concreti . L’obiettivo è sempre quello di guadagnare tempo prezioso, ridurre l’importo dovuto quando possibile, e mettere in sicurezza i beni e i crediti indispensabili per la vita e l’attività del debitore.

Non aspettare oltre se ti trovi in questa situazione: ogni giorno perso può significare somme incassate dal creditore e opportunità di difesa sfumate. 📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata e immediata sulla tua situazione. Lui e il suo staff di avvocati e commercialisti analizzeranno il tuo caso nei minimi dettagli e sapranno indicarti le strategie legali più efficaci e tempestive per difenderti. Spesso, con un intervento professionale mirato, è possibile trasformare una situazione di emergenza (come un pignoramento in corso) in un problema risolvibile, mettendoti al riparo dalle conseguenze più gravi e dandoti l’opportunità di riprendere in mano le tue finanze. In un momento delicato come questo, affidati alla competenza e all’esperienza: la differenza tra subire passivamente e reagire in modo vincente può essere una semplice telefonata. Non sei solo ad affrontare il pignoramento dei tuoi crediti – con il supporto giusto, puoi uscirne e tutelare ciò che hai costruito.

Sentenze recenti rilevanti:
Cassazione Civile, Sez. Trib., ord. 6/2026: Notifica del pignoramento al debitore come requisito essenziale dell’atto esecutivo (omessa notifica ⇒ pignoramento inesistente) .
Cassazione Civile, Sez. III, ord. 1687/2024: Sanatoria della nullità della notifica del pignoramento per raggiungimento dello scopo (opposizione del debitore prova la conoscenza) ; validità dell’atto di pignoramento esattoriale privo di firma se riconducibile all’ADER .
Cassazione Civile, Sez. III, ord. 9278/2025: Litisconsorzio necessario in opposizione all’esecuzione presso terzi – creditore, debitore e terzo devono essere tutti parti del giudizio .
Cassazione Civile, Sez. Trib., ord. 22754/2024: Riparto giurisdizione tributarie/ordinaria su atti della riscossione – contestazioni su fatto costitutivo del tributo (fino a cartella) al giudice tributario; questioni su atti esecutivi o fatti estintivi successivi al giudice ordinario .
Cassazione Civile, Sez. III, ord. 30214/2025: Pignoramento esattoriale ex art. 72-bis – perdita di efficacia automatica decorso il termine di 60 giorni se il terzo non paga . Terzo liberato e necessità per l’ADER di procedere ex novo in via ordinaria.
Corte Costituzionale, sent. 216/2025: Tutela del minimo vitale nelle pensioni – confermata soglia impignorabilità pari a doppio assegno sociale (comunque ≥ €1.000) anche per crediti erariali; illegittimità di trattamenti deteri per crediti INPS (recupero indebito) rispetto ai creditori ordinari .
Tribunale di Milano, sez. Esec., 20/01/2026: “Definizione agevolata e pignoramento esattoriale” – chiarito che l’adesione alla rottamazione non svincola automaticamente somme già pignorate senza intervento del G.E. (necessario provvedimento per lo svincolo) .

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!