Accordi Di Ristrutturazione Dei Debiti 2026: Cosa Fare E Come Con L’avvocato Specializzato

Introduzione

Affrontare debiti bancari o fiscali elevati può diventare un incubo per imprenditori, professionisti e privati. I rischi di pignoramenti, ipoteche sulla casa o blocchi del conto sono concreti, e commettere errori o agire in ritardo può aggravare irrimediabilmente la situazione. Perché il tema è urgente? Perché nel 2026 sono entrate in vigore nuove opportunità normative (come le definizioni agevolate dei debiti fiscali e le procedure di sovraindebitamento riformate) che permettono ai debitori di ristrutturare i propri debiti in modo sostenibile e bloccare le azioni esecutive . Queste soluzioni – se ben utilizzate – consentono di evitare errori comuni (ad esempio ignorare un atto di pignoramento o pagare importi non dovuti) e di ridurre drasticamente sanzioni, interessi e persino cancellare parte dei debiti. In questa guida completa illustreremo le principali strategie legali del 2026: dai ricorsi contro cartelle esattoriali e precetti, alle trattative di saldo e stralcio, fino agli accordi di ristrutturazione dei debiti e alle sanatorie fiscali.

Quali soluzioni legali verranno trattate? Analizzeremo passo dopo passo cosa fare dopo la notifica di un atto di riscossione o di un decreto ingiuntivo, indicando termini perentori e scadenze da rispettare per far valere i propri diritti. Vedremo come sospendere immediatamente un pignoramento o un fermo amministrativo, come impugnare una cartella esattoriale o una sentenza ingiusta e come negoziare piani di rientro sostenibili con creditori e Fisco. Verranno spiegati gli strumenti alternativi come la rottamazione-quater e quinquies delle cartelle esattoriali (definizioni agevolate) aggiornate alla Legge di Bilancio 2026 , i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione dei debiti nell’ambito delle procedure da sovraindebitamento (nuovo Codice della Crisi) e la possibilità di ottenere l’esdebitazione finale (cancellazione dei debiti residui). Offriremo consigli pratici per evitare gli errori più comuni (come perdere le scadenze o rinunciare ai ricorsi in modo irreversibile) e risponderemo a più di 15 domande frequenti con un linguaggio chiaro e accessibile. Inoltre, includeremo simulazioni numeriche reali che mostrano come un debito può essere ridotto o dilazionato grazie a queste soluzioni.

Prima di entrare nel vivo, è fondamentale affidarsi a professionisti specializzati per muoversi in questo campo minato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono un punto di riferimento nazionale in materia di debiti bancari e fiscali. Chi è l’Avv. Monardo? È un avvocato cassazionista (patrocinante in Cassazione), con oltre 16 anni di esperienza in indebitamento bancario e tributario . Coordina un team di avvocati e commercialisti esperti su tutto il territorio italiano nelle problematiche di banche, fisco e riscossione . Vanta qualifiche d’eccellenza: è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (come previsto dalla L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC – Organismo di Composizione della Crisi . Ha inoltre conseguito l’abilitazione come Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021 , potendo assistere le aziende in crisi nelle nuove procedure di composizione negoziata. In altre parole, lo Studio Monardo è in grado di affrontare a 360 gradi sia i debiti di privati e consumatori, sia le esposizioni debitorie complesse di imprenditori e società.

Come può aiutarti concretamente un avvocato specializzato come Monardo? In primo luogo attraverso un’analisi legale approfondita di ogni atto ricevuto: ad esempio verificando vizi formali nelle cartelle esattoriali o nei contratti bancari (tassi usurari, anatocismo, prescrizione, calcoli errati). Identificati i punti deboli, l’Avv. Monardo e il suo team predispongono immediatamente le necessarie azioni difensive: ricorsi tributari urgenti per annullare cartelle o accertamenti illegittimi, opposizioni in tribunale contro decreti ingiuntivi, precetti o pignoramenti, con eventuale istanza di sospensione per bloccare sul nascere aste e sequestri. Parallelamente, lo Studio avvia trattative stragiudiziali mirate con creditori, banche o Agenzia delle Entrate-Riscossione, negoziando piani di rientro sostenibili o soluzioni transattive di saldo e stralcio (pagamento a saldo ridotto) quando opportuno. Grazie al suo ruolo di Gestore della Crisi e all’esperienza nelle procedure da sovraindebitamento, l’Avv. Monardo è abilitato anche a presentare piani del consumatore, accordi di composizione o liquidazioni controllate presso il tribunale, ottenendo la sospensione delle azioni esecutive e spesso la riduzione dei debiti sotto controllo giudiziario. In sintesi, il debitore viene accompagnato passo dopo passo: dalla valutazione iniziale gratuita sul caso, fino alla completa risoluzione del problema debitorio, che sia mediante una soluzione giudiziale (ricorso, sentenza) o stragiudiziale (concordato con i creditori, rateizzazione, condono fiscale).

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Contesto normativo e giurisprudenziale sulla ristrutturazione dei debiti

La normativa italiana offre oggi un quadro articolato di strumenti per far fronte ai debiti eccessivi, frutto di un’evoluzione legislativa e giurisprudenziale accelerata negli ultimi anni. Comprendere questo contesto normativo è essenziale per orientarsi tra le varie soluzioni. Ecco i riferimenti chiave al gennaio 2026:

  • Leggi speciali sul sovraindebitamento e Codice della Crisi – La Legge 3/2012 ha introdotto in Italia le prime procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (destinate a consumatori, piccoli imprenditori e soggetti non fallibili) . Oggi queste procedure sono state in gran parte incorporate nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022), che disciplina: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex “piano del consumatore”), il concordato minore (ex “accordo di composizione dei debiti”) e la liquidazione controllata del sovraindebitato (ex “liquidazione del patrimonio”). Queste norme prevedono la possibilità per il debitore meritevole di proporre un piano di rientro parziale dei debiti, ottenendo dal giudice l’omologazione e l’esdebitazione finale (cancellazione dei debiti residui) al termine della procedura . Ad esempio, l’art. 142 del Codice della Crisi consente di destinare ai creditori parte dei redditi futuri del debitore per un periodo limitato (fino a 3 anni dall’apertura della procedura), trascorso il quale scatta la liberazione dai debiti ancora insoluti . La Corte Costituzionale con sentenza n. 6/2024 ha confermato la legittimità di questa disciplina, ritenendo non fondate le questioni di costituzionalità sul termine di durata della liquidazione controllata e sull’acquisizione dei beni futuri del debitore in tale arco temporale . In parallelo, la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione) ha affinato molti aspetti applicativi: ad esempio con l’ordinanza Cass. 4622/2024 la Suprema Corte ha chiarito che nei piani di ristrutturazione si possono prevedere dilazioni di pagamento dei crediti ipotecari oltre il limite di un anno previsto dalla L.3/2012, purché i creditori privilegiati abbiano potuto esprimersi sul piano e acconsentire al trattamento proposto . Questo orientamento giurisprudenziale evidenzia un approccio più flessibile a vantaggio del debitore, purché i suoi piani siano trasparenti e negoziati con i creditori.
  • Normativa fiscale e riscossione esattoriale – Sul versante dei debiti fiscali, i riferimenti principali sono il D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (che regola la riscossione coattiva delle imposte) e le leggi di bilancio più recenti che hanno introdotto misure di “pace fiscale”. In particolare, la Legge n.197/2022 (Bilancio 2023) e la Legge n.199/2025 (Bilancio 2026) hanno previsto strumenti di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. Nel 2023 ha preso avvio la Rottamazione-quater delle cartelle (per debiti fino al 30 giugno 2022), mentre la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la nuova “Rottamazione-quinquies” . Queste misure consentono al contribuente di estinguere i debiti fiscali senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione, ma solo pagando il capitale dovuto (anche a rate) . Ad esempio, la rottamazione-quinquies riguarda i carichi affidati dal 2000 al 31/12/2023 e permette il pagamento in 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi ridotti al 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026 . Importante è sapere che presentando domanda di definizione agevolata si sospendono le eventuali azioni esecutive in corso e i giudizi pendenti vengono sospesi dal giudice . Tuttavia, la domanda di rottamazione implica la rinuncia ai ricorsi sui debiti inclusi: la Corte di Cassazione (sent. 1997/2025) ha recentemente chiarito che se la rottamazione non va a buon fine (ad es. per errore amministrativo o mancato pagamento integrale), il contribuente può revocare la rinuncia e proseguire il contenzioso . In pratica, la legge tutela il contribuente ripristinando il processo se l’accordo fiscale di definizione non si perfeziona, come principio di correttezza sostanziale . Questo equilibrio normativo – incentivo a definire bonariamente il debito ma possibilità di tornare in causa se qualcosa va storto – è frutto proprio dell’evoluzione giurisprudenziale recente in materia tributaria. Inoltre, va ricordato che il D.P.R. 602/1973 (art. 76) pone stringenti limiti al pignoramento della prima casa da parte del Fisco: l’Agenzia Entrate-Riscossione non può procedere ad espropriare l’unico immobile di proprietà adibito ad abitazione principale del debitore, a meno che questi abbia altri immobili o il debito superi €120.000 . Questa tutela introdotta dal 2013 (c.d. “decreto del fare”) è stata più volte confermata: se il contribuente ha una sola casa dove risiede, anche in presenza di debiti fiscali rilevanti l’agente della riscossione al più può iscrivere ipoteca sull’immobile ma non metterlo all’asta . Viceversa, se vi sono più immobili, il Fisco può procedere con pignoramento e vendita all’asta della casa nonostante sia prima abitazione, dopo aver iscritto ipoteca e inviato un preavviso di 30 giorni .
  • Codice di procedura civile e leggi bancarie – I debiti verso banche, finanziarie o altri creditori privati seguono le regole generali del codice civile e di procedura civile. In caso di insolvenza, il creditore può ottenere un decreto ingiuntivo (ex art. 633 c.p.c.) e, decorso il termine di 40 giorni senza opposizione, procedere con atti di pignoramento dei beni del debitore. La normativa bancaria (Testo Unico Bancario, legge antiusura, ecc.) gioca però un ruolo difensivo importante: ad esempio la legge n.108/1996 impone limiti ai tassi di interesse oltre i quali si configurano interessi usurari. Negli ultimi anni, numerose sentenze di merito e di Cassazione hanno annullato o ridotto importi pretesi dalle banche per via di tassi usurari o interessi anatocistici illegittimi capitalizzati nei conti correnti. Anche la giurisprudenza sulle garanzie personali (come le fideiussioni bancarie “omnibus”) è intervenuta a tutela del debitore, ad esempio dichiarando nulle certe clausole standardizzate contrarie alla normativa antitrust (cfr. Cass. Civ. 41994/2021). In sintesi, il contesto giuridico attuale vede un rafforzamento delle tutele del debitore: da un lato il legislatore offre procedure per ristrutturare e alleggerire i debiti, dall’altro i giudici vigilano affinché vengano sanzionate le pretese creditorie illegittime o eccessive. Nel prosieguo dell’articolo useremo questi riferimenti normativi e i precedenti giurisprudenziali come base per illustrare cosa accade dopo la notifica di un atto di debito e come difendersi efficacemente.

Procedura passo-passo dopo la notifica di un atto: termini, scadenze e diritti del debitore

Ricevere la notifica di un atto di riscossione o di un’azione legale di recupero crediti mette comprensibilmente in allarme qualsiasi debitore. Tuttavia, è proprio in questo momento che occorre mantenere la lucidità e attivarsi immediatamente seguendo una procedura passo-passo. Ignorare l’atto o reagire in modo inappropriato può pregiudicare i propri diritti. Esaminiamo dunque cosa accade dopo la notifica e come il debitore deve muoversi: dai primi controlli entro pochi giorni fino alle azioni da intraprendere nelle settimane successive.

1) Identificazione dell’atto e del mittente: appena notificato un atto (sia esso una cartella esattoriale, un avviso di accertamento, un precetto o un atto di pignoramento), il debitore deve identificare chiaramente che tipo di atto è, chi lo ha emesso e per quale importo. È il presupposto per capire quali termini di reazione si applicano. Ad esempio: una cartella esattoriale proviene dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e si riferisce a debiti fiscali o multe non pagate; un atto di precetto è inviato da un creditore privato (spesso per mano di un ufficiale giudiziario su istanza di una banca, finanziaria o altro soggetto) e intima il pagamento di una certa somma entro 10 giorni; un atto di pignoramento può riguardare beni mobili, immobili o conti correnti ed è notificato dall’ufficiale giudiziario su richiesta di un creditore munito di titolo esecutivo. Il mittente e la forma dell’atto determinano i tuoi diritti: ad esempio, una cartella esattoriale contiene già un titolo esecutivo per tasse non pagate e apre la strada a esecuzioni forzate se non intervieni entro certi limiti; un precetto è preceduto da un titolo giudiziale (es. una sentenza o decreto) che potresti aver la possibilità di oppugnare se viziato.

2) Verifica dei termini per reagire: ogni atto impone scadenze precise. Il debitore ha un breve arco temporale per pagare, opporsi o attivare procedure alternative, dopodiché l’atto “diventa definitivo” e produce effetti potenzialmente irreversibili. Vediamo i principali: una cartella esattoriale va pagata entro 60 giorni dalla notifica; in alternativa, entro lo stesso termine, si può presentare un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria) se ci sono motivi validi per contestarla (es. prescrizione, errore di persona, sgravio già avvenuto, vizi di notifica). Trascorsi i 60 giorni senza pagamento né impugnazione, la cartella diventa definitiva e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può agire: ad esempio, può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore o attivare fermo amministrativo sui veicoli, e dopo ulteriori 180 giorni può iniziare pignoramenti . Per un avviso di accertamento fiscale (ad es. dell’Agenzia Entrate) il termine di impugnazione è 60 giorni dall’intimazione, trascorsi i quali l’accertamento diviene titolo esecutivo e viene affidato alla riscossione (che emetterà una cartella o un intimazione di pagamento). Invece, un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale su richiesta di un creditore va contestato con atto di opposizione entro 40 giorni (salvo termini minori se concessi provvisoriamente esecutivi); se non si propone opposizione in quel termine, il decreto diventa esecutivo e dopo altri 10 giorni dall’eventuale precetto il creditore potrà procedere al pignoramento. Un atto di precetto (ultimo avviso che precede l’esecuzione forzata) concede per legge 10 giorni al debitore per pagare spontaneamente quanto dovuto; decorso tale termine senza pagamento, può iniziare il pignoramento (senza ulteriori avvisi, salvo eccezioni come nel caso del preavviso di esecuzione di 30 giorni che l’Agenzia Riscossione deve inviare prima di pignorare immobili ). Infine, se viene notificato un atto di pignoramento (es. il pignoramento immobiliare trascritto sulla casa, o il pignoramento presso terzi notificato al datore di lavoro per lo stipendio), entro 20 giorni si può esperire un’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (ex artt. 615 e 617 c.p.c.) per far valere eventuali irregolarità o illegittimità del procedimento . Questi termini sono perentori: significa che un ricorso o un’opposizione presentati oltre la scadenza saranno dichiarati inammissibili. È quindi vitale segnare subito la data di notifica e calcolare la deadline esatta (tenendo conto di eventuali sospensioni feriali, se applicabili nel processo civile o tributario). In caso di dubbio, consultare immediatamente un legale per il calcolo corretto dei termini.

3) Valutazione immediata delle opzioni (pagamento, ricorso, rateizzazione): una volta identificato l’atto e il relativo termine, il debitore – preferibilmente con l’assistenza di un professionista – deve valutare come reagire. In generale, di fronte a una pretesa di pagamento, le strade possibili sono: (a) pagare quanto dovuto (in un’unica soluzione o chiedendo una rateizzazione, se ammessa); (b) impugnare l’atto con i mezzi di legge (ricorso o opposizione) per contestarne la validità o l’entità; (c) tentare una definizione bonaria o accordo con il creditore, quando possibile. Queste opzioni non si escludono necessariamente a vicenda: ad esempio, se ricevi una cartella esattoriale che ritieni illegittima, puoi presentare ricorso alla Corte tributaria e contemporaneamente chiedere la sospensione sia all’organo giudicante (sospensione giudiziale) sia all’ente creditore in via amministrativa. Oppure, se vieni raggiunto da un precetto della banca, puoi avviare un’opposizione legale e al contempo trattare con la banca un piano di rientro per evitare il pignoramento. L’importante è non restare inerti: se non fai nulla entro i termini, l’atto produrrà effetto. Un esempio concreto: ricevuta una cartella per €50.000 di IVA e IRPEF arretrate, puoi entro 60 giorni decidere di aderire a una definizione agevolata (se aperta, come rottamazione), oppure presentare un ricorso se hai motivi (es. i tributi erano prescritti da oltre 5 anni, o erano stati sgravati) chiedendo al giudice anche la sospensione della riscossione, oppure ancora pagare subito o a rate. Se lasci passare i 60 giorni senza far nulla, dal giorno 61 l’importo sarà iscritto a ruolo definitivo: l’Agente della Riscossione potrebbe, ad esempio, iscrivere ipoteca su un tuo immobile di proprietà (previo avviso) e successivamente, in mancanza di accordi, avviare l’espropriazione (se i limiti di legge lo consentono). Dunque, ogni giorno conta: è opportuno entro pochi giorni dalla notifica prendere contatto con un avvocato o un commercialista esperto per scegliere la via ottimale (pagare, opporsi o accordarsi).

4) Diritti del debitore durante questa fase: spesso il destinatario di un atto di riscossione si sente senza vie di scampo, ma la legge gli riconosce importanti diritti da esercitare tempestivamente. Ad esempio, il diritto di accesso agli atti e di verifica: se ricevi una cartella esattoriale e non sei sicuro della sua origine, hai diritto a chiedere all’ente creditore o alla stessa Agenzia Riscossione copia degli atti presupposti (es. dell’accertamento fiscale, della multa originaria) e l’estratto di ruolo, per controllare la correttezza del debito. Se ritieni che l’atto non ti sia stato notificato regolarmente (magari perché non ti è mai arrivata la comunicazione), hai diritto di far valere la nullità della notifica in sede di ricorso: in molti casi, cartelle e atti mai notificati correttamente possono essere annullati dai giudici tributari, specie se il Fisco non prova di aver inviato l’avviso secondo le regole. Un altro diritto è quello di chiedere la rateizzazione amministrativa del debito fiscale: entro i 60 giorni della cartella puoi presentare istanza di pagamento dilazionato (vedremo a breve i dettagli), il che blocca le azioni esecutive purché rispetti le rate. Analogamente, in ambito civile, hai diritto a evitare la vendita all’asta di un bene pignorato attraverso la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): presentando al giudice istanza di conversione, puoi sostituire il bene pignorato con una somma di denaro, versando subito almeno il 20% del dovuto e ottenendo di pagare il restante a rate, così da conservare la proprietà del bene . Questo è un diritto spesso poco noto, ma fondamentale: ad esempio, se la tua casa è già pignorata e in vendita, puoi fermare l’asta versando il 20% del debito e proponendo un piano di rientro per il saldo, evitando di perdere l’immobile . Infine, hai diritto a essere trattato secondo legge in ogni passo: ogni atto esecutivo deve esserti notificato (non possono venderti la casa di sorpresa senza averti intimato il precetto e il pignoramento, o senza preavviso se previsto dal tipo di creditore); ogni importo deve essere certo, liquido ed esigibile (non possono costringerti a pagare somme non dovute o già prescritte); e hai sempre diritto a un giudice per far valere le tue ragioni. Conoscere questi diritti ti permette di non subire passivamente la procedura ma di intervenire attivamente con gli strumenti previsti.

5) Coinvolgimento di professionisti e gestione della comunicazione: non appena ricevuto l’atto, è buona norma rivolgersi a un professionista specializzato (avvocato tributarista, avvocato civilista esperto in esecuzioni, o un Gestore della crisi da sovraindebitamento a seconda del caso) per farsi assistere. Il professionista non solo saprà quale strada intraprendere, ma potrà anche gestire la comunicazione con il creditore o con gli enti coinvolti. Ad esempio, tramite il proprio avvocato il debitore può presentare un’istanza di sospensione in autotutela all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, motivando un grave errore nell’atto e chiedendo di congelare le azioni in attesa di verifica (anche se l’accoglimento non è garantito, tentar non nuoce, e a volte l’Agente sospende in via amministrativa). Oppure l’avvocato può contattare direttamente il legale della controparte (nel caso di creditori privati) per negoziare un rinvio delle azioni esecutive in cambio di una trattativa seria in corso. È fondamentale mantenere aperto il dialogo con i creditori in questa fase: spesso, soprattutto le banche o le finanziarie, preferiscono trovare un accordo di rientro piuttosto che affrontare lunghe esecuzioni con esito incerto. Anche con Agenzia Riscossione, se stai attivando una procedura di sovraindebitamento o presentando domanda di definizione agevolata, comunicarlo ufficialmente può indurre l’ente a soprassedere temporaneamente dalle azioni (la legge prevede la sospensione legale durante alcune procedure, ma in altri casi è solo una prassi di cortesia che può essere ottenuta con l’interlocuzione). In sintesi, non isolarti: fai valere i tuoi diritti con l’aiuto di esperti e fai sapere ai creditori che stai affrontando la situazione legalmente.

Seguendo questi passi sin dai primissimi giorni, un debitore informato può guadagnare tempo prezioso, evitare di subire sorprese (come pignoramenti improvvisi) e predisporre per tempo la propria strategia di difesa o di rientro. Nei paragrafi successivi entreremo nel dettaglio delle possibili difese legali da opporre contro gli atti viziati e delle strategie per gestire o ridurre il debito, una volta superata la fase emergenziale iniziale.

Difese e strategie legali del debitore: impugnazioni, opposizioni e sospensioni

Una volta ricevuto un atto di riscossione o un’intimazione di pagamento, il debitore deve decidere se contestare il debito o addivenire a una soluzione transattiva. In questa sezione ci focalizziamo sulle difese legali vere e proprie, ovvero gli strumenti per impugnare, sospendere o annullare gli atti e le pretese dei creditori quando risultano illegittimi, inesatti o non dovuti. Adottare la giusta strategia difensiva può fare la differenza tra subire passivamente un’esecuzione e riuscire a ribaltare la situazione a proprio favore. Di seguito esaminiamo le principali difese legali a disposizione del debitore, distinguendo tra il campo tributario (debiti verso il Fisco) e quello civile/bancario (debiti verso banche o altri creditori).

Come impugnare cartelle esattoriali e atti fiscali

Nei confronti di cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS, accertamenti tributari e altri atti fiscali, il debitore-contribuente può attivare le tutele previste dal diritto tributario. Lo strumento principale è il ricorso tributario: si presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Il ricorso va motivato indicando i vizi di legittimità o di merito dell’atto impugnato. Alcuni motivi ricorrenti di ricorso contro cartelle esattoriali includono: prescrizione del debito (ad es. cartella per contributi INPS notificata dopo il decorso del termine quinquennale o decennale previsto), vizio di notifica (es. cartella mai notificata e conosciuta solo tramite estratto di ruolo), pagamento già avvenuto o sgravio accordato ma non registrato, nullità della cartella per difetto di motivazione o per mancanza dell’atto presupposto. Ad esempio, se si riceve una cartella relativa a un vecchio verbale stradale e sono trascorsi oltre 5 anni dall’ultima notifica valida, si può eccepire la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative e chiedere l’annullamento del carico. Ancora, se la cartella è stata notificata via PEC ma la firma digitale risulta mancante o il file non conforme, sussiste un vizio di notifica. Importante: in sede di ricorso tributario contro cartella è possibile contestare anche la legittimità degli atti precedenti (come l’accertamento) se non sono stati notificati regolarmente; viceversa, se l’accertamento originario era noto e definitivo perché non impugnato a suo tempo, non si potranno ridiscutere nel merito le imposte, ma solo vizi propri della cartella.

Quando si deposita un ricorso, il debitore può contestualmente presentare un’istanza di sospensione cautelare degli effetti dell’atto impugnato, se vi è pericolo di danno grave e irreparabile in attesa della decisione (ad esempio, se è imminente un pignoramento della casa a seguito della cartella). La Corte tributaria, se riconosce il fumus boni iuris (cioè la plausibilità del ricorso) e il pericolo, può sospendere la cartella fino alla decisione di merito sul ricorso. Nel frattempo, l’Agenzia Riscossione non potrà procedere ad esecuzione forzata su quel debito. Attenzione: la sospensione non è automatica, va chiesta e motivata, e la mancata risposta del giudice entro 180 giorni equivale a rigetto tacito (silenzio-diniego). Esiste anche una forma di sospensione “amministrativa”: il contribuente può rivolgersi direttamente all’Agenzia Entrate-Riscossione presentando un’istanza di sospensione della riscossione se ritiene che il debito sia stato annullato, sgravato, interessato da provvedimenti di sospensione dell’ente impositore o da sentenze favorevoli. In tal caso l’Agente ha l’obbligo di sospendere la riscossione e trasmettere la richiesta all’ente creditore, il quale entro 220 giorni deve dare riscontro confermando o meno lo sgravio; se non risponde, il debito viene annullato di diritto (art. 1 commi 537-543 L.228/2012, cosiddetto “sospensione per autotutela”). Questa è una tutela poco nota ma potente: in pratica, se ad esempio hai una cartella e nel frattempo hai una sentenza della Corte che annulla l’accertamento, puoi inviare all’Agenzia Riscossione la documentazione e questa blocca tutto in attesa di conferma dall’ente.

Nel caso di avvisi di accertamento fiscale, la difesa consiste nel ricorso entro 60 giorni davanti alla Corte tributaria. Durante questo termine, è anche possibile presentare istanza di accertamento con adesione all’ufficio impositore, che sospende i termini per 90 giorni e apre una trattativa per rideterminare l’imposta dovuta (un accordo transattivo fiscale). Se l’adesione fallisce o non è conveniente, si prosegue col ricorso. Quando si impugna un accertamento, bisogna valutare anche la possibilità di pagare in misura ridotta per evitare aggravi: la legge prevede che pagando entro 60 giorni dall’accertamento una percentuale delle somme (tipicamente 1/3 di imposta e interessi, più sanzioni ridotte) si definisce l’atto per acquiescenza, rinunciando al ricorso. È un calcolo costo/beneficio da fare con il consulente: se il ricorso è incerto e la sanzione è alta, a volte la definizione anticipata conviene. Nel 2023-2024 inoltre sono state introdotte forme di definizione agevolata delle liti pendenti (ad esempio la definizione delle controversie tributarie in Cassazione pagando il 5% se l’Agenzia ha perso nei gradi precedenti, o la definizione degli avvisi bonari con sanzioni ridotte al 3%). Bisogna sempre verificare, in ogni periodo, se vi sono norme speciali temporanee che consentono di chiudere il debito fiscale con sconti. Un avvocato tributarista aggiornato saprà individuare queste opportunità.

Riassumendo le strategie difensive in ambito fiscale: a) Impugnare tempestivamente ogni atto che presenti irregolarità o potenziali illegittimità; b) Chiedere la sospensione per fermare le azioni esecutive fino al giudizio; c) Valutare definizioni agevolate o accordi (adesione) per ridurre le somme; d) Sfruttare l’eventuale rottamazione (di cui parleremo più avanti) se invece di fare causa si preferisce chiudere pagando solo il dovuto senza sanzioni. In ogni caso, non bisogna mai lasciar scadere i termini senza agire: nel dubbio, presentare ricorso (magari integrabile in seguito) è meglio che subire passivamente. Un ultimo appunto: se la cartella esattoriale contiene anche somme non più contestabili (perché relative ad atti definitivi) e altre contestabili, si può comunque impugnare la cartella per la parte contestabile. Inoltre, se nella cartella ci sono vizi formali gravi (mancata indicazione del responsabile del procedimento, per esempio) si può tentare l’annullamento totale. Le commissioni tributarie negli ultimi anni hanno emesso molte sentenze a favore dei contribuenti su questioni di procedura e di termini decadenziali: tenersi aggiornati su questo gioca a favore del debitore.

Come opporsi a decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti

Passando all’ambito civile e bancario, quando il debitore è inseguito da creditori privati (banche, finanziarie, fornitori, privati) e riceve atti giudiziari come ingiunzioni di pagamento o atti esecutivi, le difese si articolano in base allo stadio della procedura: prima fase (titolo esecutivo/decreto) e seconda fase (esecuzione forzata vera e propria).

  • Opposizione a decreto ingiuntivo: se un creditore (tipicamente una banca per un mutuo non pagato, o un fornitore per fatture non saldate) ottiene dal giudice un decreto ingiuntivo, il debitore ha la possibilità di opporsi entro 40 giorni dalla notifica. L’atto di citazione in opposizione si propone dinanzi allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto (tribunale o giudice di pace) e dà vita a un normale processo di cognizione in cui il debitore diventa convenuto opponente e il creditore diventa attore opposto. In altre parole, l’opposizione trascina il creditore in causa: il decreto ingiuntivo nel frattempo può essere sospeso (se il debitore lo chiede in via cautelare e il giudice ritiene ci siano gravi motivi) oppure, se il giudice aveva concesso la provvisoria esecutorietà del decreto, l’opposizione non sospende di per sé l’esecuzione e bisognerà chiedere un provvedimento urgente per bloccarla. I motivi di opposizione variano a seconda del caso: possono essere contestazioni sul merito del credito (es. “non devo quella somma perché il calcolo degli interessi è errato” o “perché ho già pagato in parte” o “perché il bene fornito era difettoso”) oppure eccezioni procedurali (es. “il decreto non è stato notificato correttamente” o “manca la prova scritta del credito” o “l’atto è nullo per vizi formali”). In materia bancaria, ad esempio, è molto frequente opporsi a decreti ingiuntivi eccependo la nullità di clausole contrattuali (anatocismo, interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni usurarie, violazione della trasparenza bancaria). Se queste eccezioni vengono accolte, il giudice può revocare il decreto ingiuntivo e rideterminare il saldo eventualmente dovuto. Durante l’opposizione, il debitore può chiedere al giudice di sospendere l’efficacia esecutiva del decreto (per evitare pignoramenti nel frattempo) presentando un’apposita istanza motivata: il giudice fissa di solito un’udienza a breve termine per sentire le parti e decidere sulla sospensione. Ottenere la sospensione è fondamentale se si vuole evitare che la banca iscriva ipoteche o avvii pignoramenti prima che la causa si concluda.
  • Opposizione al precetto: se non è stato notificato alcun decreto ingiuntivo (magari perché il creditore ha già un titolo, come una sentenza, o un mutuo fondiario esecutivo) e si riceve direttamente un atto di precetto, il termine di 10 giorni che esso concede è breve per una risposta giudiziale. In teoria, si può proporre opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c. anche contro il precetto, sostenendo ad esempio che nulla è dovuto (perché si è adempiuto, o perché il titolo è invalido) o opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. per vizi formali del precetto stesso (es. mancanza di indicazioni essenziali). Tuttavia, data l’urgenza, spesso l’opposizione al precetto viene trattata insieme a quella all’esecuzione successiva. Se si hanno motivi sostanziali forti (ad es. il debito è già pagato, oppure il titolo è stato annullato in appello), conviene comunque depositare un ricorso in opposizione al giudice dell’esecuzione chiedendo anche qui la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. Il giudice, se reputa fumus boni iuris, può sospendere l’esecuzione già nella fase monitoria del precetto, impedendo l’avvio dei pignoramenti. In ogni caso, se il creditore notifica il precetto e inizia il pignoramento (ad es. notifica atto di pignoramento immobiliare o presso terzi prima che il giudice decida sulla sospensione), l’opposizione al precetto può essere poi riqualificata come opposizione all’esecuzione in corso. In sintesi: contro il precetto il debitore ha diritto di far valere le proprie ragioni, ma vista la ristrettezza dei tempi spesso è più efficace cercare contestualmente un accordo last-minute col creditore per evitare il pignoramento (ad es. offrire subito una somma a titolo di acconto o garanzie per ottenere una proroga).
  • Opposizione al pignoramento e altri mezzi nella fase esecutiva: una volta avviata la procedura esecutiva (pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi), il debitore entra nella fase più delicata ma ha ancora alcune carte da giocare. La prima è l’opposizione all’esecuzione (art.615 c.p.c.) se emergono motivi per cui l’esecuzione non è (o non è più) dovuta: ad esempio, il titolo esecutivo è stato soddisfatto o si è formato illegittimamente. Questa opposizione può essere proposta fino al termine dell’ultima udienza di distribuzione, ma per le questioni relative a fatti sopravvenuti (tipo “ho pagato dopo il precetto”) anche successivamente. La seconda è l’opposizione agli atti esecutivi (art.617 c.p.c.) che va proposta entro 20 giorni dall’atto viziato (es. dalla notifica del pignoramento) e serve a denunciare irregolarità formali della procedura: ad esempio, il pignoramento immobiliare è nullo perché mancava la notifica del precetto o perché notificato a soggetto sbagliato, oppure la notifica del pignoramento presso terzi è incompleta, ecc. Un giudice dell’esecuzione può accogliere tali opposizioni e estinguere la procedura se i vizi sono fondati. Nel frattempo, si può chiedere la sospensione dell’esecuzione: il giudice dell’esecuzione valuta se vi sono motivi gravi (ad esempio, pignoramento eseguito su bene impignorabile o evidente abuso) e può sospendere in attesa della decisione finale sull’opposizione.

Oltre alle opposizioni giudiziali, esistono strategie pratiche durante l’esecuzione: ad esempio, come accennato prima, il debitore può presentare istanza di conversione del pignoramento (art.495 c.p.c.) offrendo denaro in sostituzione dei beni pignorati. Versando un acconto del 20% e proponendo un piano di rate, si può ottenere dal giudice la conversione: se concessa, la procedura esecutiva viene sospesa e poi chiusa al pagamento integrale dell’importo concordato. Questa è una via per salvare un immobile pignorato o sbloccare un conto bancario pignorato, quando si hanno risorse per pagare gradualmente . Un’altra mossa è l’accordo transattivo con il creditore in sede di asta: il debitore, anche a pignoramento iniziato, può sempre trovare un accordo privato con il creditore (magari pagando una parte del dovuto a saldo e stralcio). Se il creditore acconsente, entrambe le parti possono presentare istanza congiunta al giudice per l’estinzione della procedura per rinuncia agli atti. Spesso le banche sono disponibili a trattare fino all’ultimo, specie se l’asta rischia di rendere meno del credito: ad esempio, su un immobile valutato €100.000 con mutuo residuo €80.000, la banca potrebbe accettare €60.000 subito dal debitore invece di affrontare un’asta incerta.

Va menzionata inoltre la tutela del sovraindebitato in sede esecutiva: l’avvio di una procedura di composizione della crisi (piano del consumatore, concordato minore o liquidazione) comporta per legge la sospensione delle esecuzioni in corso sui beni del debitore. Dunque, se sei sotto pignoramento ma nel frattempo depositi un ricorso per ristrutturazione dei debiti al tribunale competente, puoi chiedere al giudice della crisi un provvedimento che blocchi le aste e i pignoramenti in essere, in attesa della definizione del piano . Questa è spesso una mossa “salvavita” per chi è con l’acqua alla gola: presentare un piano del consumatore d’urgenza per stoppare la vendita della casa. Ovviamente occorre l’assistenza di un Gestore della crisi (OCC) e la fattibilità del piano, ma la legge lo consente.

In conclusione, nell’ambito civile le parole d’ordine sono tempestività e precisione tecnica: le opposizioni hanno tempi brevi e formalità da rispettare, ma se ben condotte possono annullare titoli esecutivi ingiusti o guadagnare tempo prezioso. Un avvocato esperto valuterà sempre se è più efficace un attacco frontale (opposizione) o una soluzione concordata: talvolta infatti accordarsi stragiudizialmente conviene, specie se il credito è effettivamente dovuto in larga parte – si può puntare a un saldo e stralcio ridotto. In ogni caso, anche per negoziare serve mostrare al creditore di essere pronti alla battaglia legale (ad esempio notificando un’opposizione ben motivata). La combinazione di azione giudiziaria e negoziazione parallela è spesso vincente: se il creditore percepisce che il debitore è ben difeso e potrebbe allungare e complicare la causa, sarà più propenso a concedere sconti o dilazioni pur di chiudere.

Verificare vizi, prescrizioni e tassi: la due diligence sul debito

Una strategia fondamentale – trasversale sia al debito fiscale che a quello bancario – è la verifica tecnica approfondita di ogni voce del debito. Spesso, ciò che il creditore chiede non corrisponde al realmente dovuto, per svariate ragioni: errori di calcolo, applicazione di interessi illegali, decadenza di termini, anatocismo, ecc. Fare una sorta di due diligence del debito significa esaminare contratti, estratti conto, cartelle e notizie relative, per scovare eventuali vizi sostanziali che possano essere eccepiti in difesa o utilizzati come leva negoziale. Ecco alcuni esempi:

  • Prescrizione del credito: molti debiti si prescrivono dopo un certo numero di anni se il creditore non compie atti interruttivi. Ad esempio, le cartelle per contributi INPS si prescrivono in 5 anni, le cartelle per IRPEF in 10 anni, le bollette o forniture in 5 anni, i canoni di affitto in 5 anni, i mutui bancari hanno rate prescrivibili in 5 anni ciascuna (ma il titolo notarile di solito consente 10 anni dopo la scadenza finale). Verificare l’ultimo atto valido di interruzione e il tempo trascorso è cruciale: se una cartella è del 2010 e non hai mai ricevuto altro fino al 2020, quel debito potrebbe essere prescritto e quindi non più esigibile legalmente – un’eccezione da far valere assolutamente.
  • Interessi e usura: nei rapporti bancari (mutui, prestiti, cessioni del quinto, scoperti di conto) è imperativo controllare il tasso di interesse applicato e confrontarlo col tasso soglia antiusura vigente all’epoca. Se gli interessi (sommati a eventuali commissioni e spese collegate) superano la soglia, scatta la nullità ex L.108/96: il che comporta che non sono dovuti interessi e in alcuni casi il mutuo si considera senza interessi dall’origine (paghi solo il capitale). Anche se non c’è usura, potrebbe esserci anatocismo (interessi calcolati sugli interessi, vietato per legge in certi periodi storici su conti correnti, se non autorizzato espressamente dal cliente). Molti decreti ingiuntivi bancari sono stati contestati proprio su questi temi: far ricalcolare il saldo da un perito o un consulente esperto può far emergere che il debito è minore di quanto richiesto.
  • Vizi contrattuali e trasparenza: sempre con banche/finanziarie, controllare se il contratto di mutuo o di finanziamento è stato stipulato rispettando gli obblighi di trasparenza bancaria (es. il TAEG indicato correttamente, la presenza di tutte le clausole previste). Un TAEG non veritiero o costi nascosti possono dare luogo a nullità parziali e restituzione di somme al cliente. Per le cessioni del quinto, un controllo tipico è sul calcolo del netto ricavo e delle polizze: se la finanziaria ha trattenuto commissioni e premi assicurativi non dovuti, il debitore potrebbe recuperare quegli importi. Anche il piano di ammortamento se alla francese può generare usura tecnica in certi casi (somma interessi anticipati).
  • Vizi formali negli atti di precetto/pignoramento: questi possono sembrare dettagli, ma un precetto che non riproduce esattamente i dati del titolo, o che intima più del dovuto (overstating), può essere annullato. Così pure un pignoramento senza la corretta indicazione dell’udienza o dei beni può cadere. Ad esempio, la Cassazione ha ritenuto nullo il precetto che cumula interessi non spettanti o che non detrae acconti versati.
  • Controllo delle garanzie: se i tuoi debiti sono garantiti da fideiussioni o ipoteche, controlla la regolarità delle garanzie. Molte fideiussioni bancarie omnibus stipulate su moduli ABI sono state dichiarate nulle (provvedimento Banca d’Italia 2005 e giurisprudenza antitrust) perché anticoncorrenziali, il che significa che il garante potrebbe non dover pagare. Un debitore garantito da un terzo può gioire se la fideiussione salta, perché il creditore sarà più malleabile nel trattare col debitore principale.

Questi aspetti più tecnici in genere richiedono l’intervento di un legale affiancato se necessario da un consulente contabile o un perito. Lo Studio Monardo, ad esempio, applica il Metodo G.D.S. (“Grado di Soccombenza”) per analizzare in anticipo la posizione debitoria: viene calcolato il punteggio di solidità delle pretese di banche/Fisco, stimando la probabilità di successo delle contestazioni . Ciò consente di sapere subito se il debitore ha margini di vittoria in causa oppure no, e quindi se conviene battersi o cercare subito un accordo . Questa analisi preliminare è cruciale per impostare una strategia vincente: un debito magari appare enorme e incontestabile, ma sotto la lente dell’esperto può ridursi notevolmente o presentare falle giuridiche importanti. Viceversa, un debito sostanzialmente legittimo conviene gestirlo con strumenti come le definizioni agevolate o i piani di rientro, anziché in lunghe cause dall’esito incerto.

In conclusione di questa sezione sulle difese: mai dare per scontato che il debito sia corretto al 100% o che l’azione del creditore sia impeccabile. La miglior strategia legale è attaccare su ogni fronte possibile: se c’è un vizio, sfruttarlo; se c’è un termine scaduto, eccepirlo; se c’è un abuso di interessi, farlo valere. Questo non solo può portare all’annullamento totale o parziale del debito in sede giudiziale, ma anche – nell’immediato – pone le basi per ottenere condizioni più favorevoli in una eventuale trattativa. Il creditore di fronte a contestazioni qualificate spesso preferirà transigere, riducendo l’importo pur di evitare rischi in tribunale.

Strumenti alternativi per la definizione del debito: rottamazioni, saldo e stralcio, sovraindebitamento

Oltre alle difese oppositive (ricorsi e cause) esistono varie soluzioni alternative che permettono al debitore di risolvere il proprio indebitamento in modo sostenibile, senza necessariamente passare per un lungo giudizio sul merito del debito. Questi strumenti puntano a ridurre l’onere complessivo (tagliando sanzioni e interessi, o parte del capitale) e a dilazionare il pagamento secondo le possibilità economiche del debitore. Nel 2026 il ventaglio di opzioni è particolarmente ampio grazie alle novità normative. Analizziamo le principali: dalle definizioni agevolate fiscali (rottamazioni e simili), alle rateizzazioni ordinarie, agli accordi stragiudiziali di saldo e stralcio con banche, fino alle procedure di sovraindebitamento (piani del consumatore, concordati minori) che portano all’esdebitazione. Ciascuno strumento ha ambiti di applicazione, vantaggi e limiti specifici: saper scegliere quello giusto (spesso con l’aiuto dell’avvocato) è decisivo per uscire dalla crisi debitoria con il minimo sacrificio necessario.

Definizione agevolata dei debiti fiscali: rottamazione-quater e quinquies

Negli ultimi anni il legislatore ha varato diverse misure di “pace fiscale” per aiutare i contribuenti in difficoltà con il Fisco. Si tratta di provvedimenti che consentono di chiudere i debiti con l’Erario a condizioni vantaggiose, tipicamente eliminando le sanzioni e gli interessi di mora. Nel 2023 era in vigore la Rottamazione-quater (prevista dalla L.197/2022) riferita ai carichi affidati all’Agenzia Riscossione fino al 30 giugno 2022. Ora, con la Legge di Bilancio 2026 (L.199/2025), è stata introdotta la Rottamazione-quinquies, che estende il beneficio ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 . Vediamo in cosa consiste: il contribuente che aderisce entro il 30 aprile 2026 può estinguere i propri debiti pagando solo l’imposta e le spese vive (spese di notifica, eventuali diritti di esecuzione) senza dover pagare le sanzioni né gli interessi di mora né l’aggio di riscossione . In pratica, una cartella da 10.000 € composta da 6.000 € di imposta, 2.000 € di sanzioni e 2.000 € di interessi verrebbe definita pagando solo 6.000 € (rateizzabili), con uno sconto immediato del 40%. È importante notare che la rottamazione-quinquies copre anche i debiti già inclusi in precedenti rottamazioni non perfezionate: ad esempio chi era decaduto dalla rottamazione-ter o quater per mancato pagamento delle rate può riproporre quei carichi nella quinquies . Sono invece esclusi i debiti che risultano già interamente pagati nelle precedenti definizioni agevolate (ovvio) e quelli relativi a risorse UE o recuperi da aiuti di Stato, oppure ancora l’IVA all’importazione e poche altre eccezioni (come multe UE). La rottamazione sospende le azioni esecutive: dal momento in cui si presenta la domanda (telematicamente sul sito ADER) e per tutta la durata del pagamento a rate, l’Agente della riscossione non può avviare nuove procedure né proseguire quelle in corso (in realtà quelle già in corso sono sospese di diritto solo dopo il pagamento della prima rata, ma l’ente in genere non prosegue comunque nei mesi di attesa della prima scadenza) . Le rate: si può scegliere se pagare in un’unica soluzione (entro il 31 luglio 2026 per la quinquies) oppure in un massimo di 54 rate bimestrali in 5 anni (prima scadenza 31 luglio 2026, poi sett.-nov. 2026, e via così fino al 2035) . Attenzione: in caso di pagamento rateale, dal 1° agosto 2026 si applicano interessi ridotti al 3% annuo sulle rate rimanenti (si tratta comunque di un tasso agevolato rispetto al normale interesse di mora che sarebbe ben più alto). È fondamentale rispettare le scadenze: la decadenza dalla rottamazione (mancato pagamento di una rata entro il termine di legge, che ha tolleranza di 5 giorni) fa perdere i benefici e il debito residuo torna esigibile per intero con sanzioni e interessi originari, al netto di quanto eventualmente versato. Tuttavia, come già accennato, la Cassazione ha aperto alla possibilità di riattivare il contenzioso se la rottamazione non si perfeziona , quindi la posizione non è disperata ma sicuramente complicata.

Un’ulteriore misura prevista in passato e che potrebbe tornare è il “saldo e stralcio” per contribuenti in difficoltà economica: ad esempio, nel 2019 fu consentito a persone fisiche con ISEE sotto €20.000 di chiudere le cartelle pagando solo una percentuale (16%, 20% o 35%) del dovuto a titolo di imposte, stralciando il resto. Al momento (2026) non c’è un saldo e stralcio generalizzato attivo, ma chi ha ISEE molto basso e debiti esattoriali potrebbe valutare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento per ottenere un effetto simile (pagando in base alla propria capacità).

In sintesi, la definizione agevolata è la via migliore quando il debito fiscale è corretto nella sostanza ma troppo gravoso per via di aggi e sanzioni. Aderendo, si elimina tutto il “carico accessorio” e si paga solo il tributo. Si evita il contenzioso e si ottiene una rateazione lunga. Lo Studio Monardo assiste spesso i clienti proprio nel valutare l’adesione: verificando quali cartelle rientrano, quali no, e gestendo la presentazione telematica della domanda entro i termini (attenzione a non ridursi all’ultimo giorno, i portali potrebbero essere sovraccarichi). Inoltre, si fornisce consulenza su come conciliare la rottamazione con eventuali ricorsi: se hai cause pendenti sugli stessi debiti, presentando domanda di rottamazione devi rinunciare ai ricorsi in corso . La legge stessa considera la domanda come rinuncia tacita al giudizio pendente sul medesimo carico. È quindi una scelta da ponderare: se il giudizio è promettente e la somma non enorme, forse conviene attendere la sentenza; se invece la rottamazione offre un taglio consistente e la causa è rischiosa, meglio aderire e chiudere la lite. In ogni caso, queste valutazioni strategiche andrebbero fatte con il proprio legale di fiducia, considerando pro e contro.

Rateizzazione ordinaria e piani di rientro con il Fisco

Un’opzione sempreverde per gestire debiti fiscali e contributivi è la rateizzazione ordinaria prevista dal D.P.R. 602/1973 (art.19). Questa soluzione non riduce l’importo dovuto (che resta per intero con sanzioni e interessi), ma consente di dilazionare il pagamento in comode rate mensili evitando provvedimenti esecutivi purché si rispettino le scadenze. Dal 2022 e fino alle novità del 2025, la disciplina della rateizzazione è stata resa più flessibile: oggi per debiti fino a €120.000 si ottiene la dilazione automaticamente, senza bisogno di documentare la difficoltà economica . Per importi sopra 120.000 € serve provare lo stato di temporanea difficoltà con certificazioni (bilanci, ISEE, certificati di liquidità per imprese, ecc.). La durata standard massima è 72 rate mensili (6 anni) per la rateazione “ordinaria”. Tuttavia, esiste anche la rateazione straordinaria fino a 120 rate mensili (10 anni) in casi di comprovata grave e protratta difficoltà. Le novità dal 1° gennaio 2025 ampliano ulteriormente la possibilità: si prevede che per richieste presentate nel 2025-2026 alcune soglie di accesso alla dilazione lunga siano riviste, permettendo a più contribuenti di spalmare il debito in 10 anni . Ad esempio, un debito di €100.000 con Equitalia (oggi ADER) può essere rateizzato senza garanzie in 72 rate da ~€1.389 l’una. Se però €1.389 al mese è troppo per le finanze del debitore, questi può chiedere (documentando la situazione) 120 rate, ottenendo una rata di circa €833, molto più abbordabile. Chiaramente allungando il periodo si pagheranno più interessi di dilazione (attualmente il tasso è modesto, intorno al 2% annuo, ma può variare). La domanda di rateizzazione va presentata online sul sito dell’ADER (c’è il servizio “Rateizza adesso” per importi sotto 120k) oppure tramite PEC usando i moduli appositi. Una volta accettata, il debitore dovrà pagare le rate alle scadenze mensili indicate nel piano. Se salta più di 5 rate anche non consecutive, si decade dal beneficio e il debito residuo torna esigibile subito (ma è possibile una sola “rimessione in bonis” pagando le rate scadute, entro certe condizioni, per riattivare il piano).

La rateizzazione ha l’effetto di bloccare le azioni esecutive: infatti, l’Agenzia Riscossione non procede a fermi, ipoteche o pignoramenti su un debito che è rateizzato e i cui pagamenti sono regolari. Se c’erano fermi amministrativi sull’auto, è possibile chiederne la sospensione una volta ottenuta la dilazione (solitamente viene concessa per importi significativi già pagati). Un consiglio pratico: anche in pendenza di una causa tributaria, nulla vieta di chiedere la rateizzazione per sicurezza entro i 60 giorni, per poi eventualmente rinunciare se si ottiene la sospensione dal giudice. Questo “doppio binario” assicura che, se il giudice negasse la sospensione, il contribuente non si trova con le mani legate perché almeno la rateizzazione blocca il resto. Va però detto che l’adesione alla rateizzazione equivale a riconoscere il debito, quindi se sei in causa per contestarlo, devi valutare bene.

Oltre al Fisco, anche gli enti locali (Comuni, ecc.) e gli enti previdenziali offrono dilazioni analoghe per multe, tributi locali, contributi. Ad esempio l’INPS consente piani di rientro contributivi. Conviene sempre informarsi presso l’ente creditore sulle possibilità di pagamento a rate.

In caso di debiti bancari o finanziari, la “rateizzazione” assume la forma del piano di rientro concordato: esso non è imposto da una legge come col Fisco, ma frutto di un accordo contrattuale tra debitore e creditore. Spesso, con l’assistenza di un legale, si può negoziare con la banca la rimodulazione del debito: ad esempio, si trasforma il conto scoperto in un mutuo con rate su 5 anni, oppure si ottiene una moratoria di 6-12 mesi sui pagamenti e poi ripresa con rate più basse. Negli ultimi tempi molte banche aderiscono a protocolli di composizione stragiudiziale e preferiscono trovare intese piuttosto che agire in massa sui clienti in sofferenza (anche per motivi di bilancio, avendo troppe sofferenze conviene risolvere). È essenziale però presentarsi organizzati: tramite l’avvocato far pervenire al creditore un piano credibile con magari un primo pagamento immediato (a dimostrazione di buona fede) può sbloccare situazioni impantanate. Questi piani privati sono flessibili: potresti chiedere una riduzione del tasso, un allungamento della durata del prestito, o una transazione a saldo e stralcio (pagare subito una parte e stralciare il resto). Di questa ultima ipotesi parliamo meglio nella prossima sottosezione.

Saldo e stralcio stragiudiziale dei debiti bancari e finanziari

Con saldo e stralcio si intende un accordo transattivo in cui il debitore paga al creditore una somma inferiore al totale dovuto, e il creditore accetta quella somma a saldo finale, rinunciando a pretendere il resto. È una pratica diffusa soprattutto con banche, finanziarie e società di recupero crediti, meno col Fisco (nel campo fiscale il “saldo e stralcio” è stato solo quello legislativo del 2019 per soggetti in difficoltà, mentre l’Agenzia Entrate raramente fa transazioni individuali sul debito tributario, se non in giudizio e su precise basi normative). Quando è praticabile il saldo e stralcio? Tipicamente quando il debitore non dispone di mezzi per pagare l’intero e il creditore rischia di recuperare molto meno intraprendendo un’esecuzione lunga. Ad esempio, se hai un debito bancario di €50.000 ma sei nullatenente e potresti al massimo subire un pignoramento dello stipendio, alla banca converrebbe forse accettare €15-20.000 subito se magari un familiare è disposto a darteli per chiudere. Oppure i casi in cui il credito è stato ceduto a una società di recupero crediti: queste spesso acquistano a prezzi bassi (anche 5-10% del valore nominale) e sono disposte a chiudere con il debitore a cifre magari del 20-30%.

Per avviare un saldo e stralcio con successo occorre: a) far capire al creditore che il debitore è effettivamente in difficoltà e non sta bluffando (magari fornendo documenti su reddito basso, molti altri debiti, etc.), b) formulare un’offerta concreta e immediata (es. “posso pagarti €10.000 entro un mese a fronte del debito di €30.000”), c) avere la liquidità pronta (spesso l’accordo richiede pagamento in un’unica soluzione o poche rate). È qui che l’avvocato può giovare molto: innanzitutto spesso i creditori prendono più sul serio le proposte veicolate da uno studio legale; inoltre il legale può negoziare le condizioni migliori e redigere un accordo transattivo che tuteli il debitore (ad esempio prevedendo la rinuncia a ogni pretesa futura, la cancellazione dalle banche dati dei cattivi pagatori, ecc.).

Attenzione a mettere tutto per iscritto: mai fidarsi di accordi verbali o telefonici con i recuperatori. Occorre una lettera di accettazione dell’accordo, firmata, e solo a quel punto si esegue il pagamento pattuito. Nell’accordo va scritto che il pagamento viene accettato “a saldo e stralcio e nulla più avendo da pretendere le parti” così il creditore non potrà in futuro cedere o richiedere il residuo. Di solito, in cambio, il debitore rinuncia a eventuali cause o opposizioni: è uno scambio.

Lo Studio Monardo e il suo team di legali e commercialisti vantano molta esperienza in trattative di saldo e stralcio: si interfacciano quotidianamente con banche e società di recupero per chiudere posizioni debitorie su carte di credito, prestiti personali, leasing, mutui, ecc. Spesso riescono ad ottenere riduzioni importanti (30-50%) specie se dimostrano che potrebbero altrimenti accedere a procedure concorsuali o fare opposizioni lunghe. Il punto di vista del debitore da far valere è: “meglio pochi, maledetti e subito, che forse nulla dopo anni”. Molti creditori ormai ragionano in termini finanziari: incassare ora tot vale di più che incassare forse un po’ di più tra anni.

Per il debitore, il saldo e stralcio ha l’enorme vantaggio di chiudere definitivamente la questione e poter ripartire senza strascichi. Bisogna però fare attenzione alle implicazioni fiscali: tecnicamente, la parte di debito stralciata potrebbe costituire un reddito tassabile per il debitore (es. sopravvenienza attiva). Per le persone fisiche insolventi di solito non è un problema (l’Agenzia non tassa i debiti non pagati di privati), ma per un’impresa ci possono essere effetti contabili. Anche per questo, in alcuni casi conviene l’alternativa delle procedure di sovraindebitamento, dove la riduzione del debito è “protetta” dal provvedimento del giudice e l’esdebitazione è formalizzata.

Riassumendo: il saldo e stralcio stragiudiziale è un’ottima via se si dispone di una somma una tantum (ad esempio derivante dalla famiglia, dalla vendita di un bene, o dal TFR) da offrire per liberarsi di un debito alto. È invece meno applicabile se il debitore non può versare nulla di rilevante subito – in tal caso meglio puntare su rateizzazioni o sulle procedure giudiziali che vediamo sotto.

Procedure da sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata

Quando i debiti complessivi superano la capacità di rimborso del debitore in modo cronico, il legislatore ha predisposto le cosiddette procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Sono strumenti legali, attivati tramite il tribunale, che permettono a chi non può accedere alle normali procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo) di trovare una soluzione equilibrata con i creditori, sotto controllo giudiziario. Si applicano tipicamente a privati, consumatori, piccoli imprenditori, professionisti, start-up, enti non commerciali – insomma tutti quei debitori “civili” che non rientrano nelle soglie del fallimento.

Le procedure attualmente disponibili (dopo la riforma del Codice della Crisi) sono principalmente tre: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata. Vediamole singolarmente:

  • Piano o ristrutturazione del consumatore: è l’erede del “piano del consumatore” della L.3/2012. Riservato a chi ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale (quindi privati cittadini o anche imprenditori ma per debiti personali, es. un mutuo per la casa). Il debitore elabora, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e di un Gestore nominato, un piano di rientro che prevede il pagamento parziale dei debiti secondo le sue possibilità, e lo presenta al giudice. La caratteristica è che non serve l’accordo dei creditori: il piano viene comunicato ai creditori, i quali possono fare osservazioni, ma decide il tribunale se omologarlo o no, valutando la meritevolezza del debitore e la fattibilità del piano. Meritevolezza significa che il consumatore non deve aver colposamente aggravato la sua situazione né frodato i creditori; inoltre deve aver assunto i debiti in buona fede (non prevedendo di non poterli pagare). Se queste condizioni sono rispettate, il giudice può omologare il piano anche in assenza di consenso dei creditori. Durante la pendenza della procedura, il giudice può sospendere le azioni esecutive (come detto prima). Cosa prevede un piano tipico? Ad esempio, che il debitore versi una parte del suo stipendio (quella oltre il minimo vitale) per 4-5 anni in un fondo gestito dall’OCC, da ripartire poi proporzionalmente ai creditori, al termine del quale il debito residuo viene cancellato (esdebitato). Oppure la vendita di qualche bene superfluo insieme a rate sostenibili. Il piano può anche prevedere che alcuni creditori privilegiati (come la banca con ipoteca) vengano pagati non integralmente ma in percentuale, purché non oltre certi limiti di legge. Su questo punto c’è stata la pronuncia innovativa di Cassazione nel 2024: ha stabilito che si possono prevedere dilazioni ai creditori ipotecari anche oltre l’anno senza il loro consenso, superando la vecchia rigidità, a patto che abbiano comunque diritto di voto (che però nel piano del consumatore puro non c’è) . In pratica si tende ad assimilare il trattamento a quello di un concordato, dando voce ai creditori privilegiati se li si paga oltre un certo termine. In ogni caso, col piano del consumatore il debitore non perde i propri beni (a differenza della liquidazione): li tiene e li gestisce secondo il piano, impegnandosi a pagare quanto stabilito. Se rispetta tutto, alla fine ottiene l’esdebitazione totale dei crediti concorsuali rimasti (cioè vengono estinti e i creditori non possono più avanzare pretese). Questa è la vera seconda opportunità data al debitore civile.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (concordato minore): questa procedura, in passato chiamata “accordo di composizione della crisi”, è simile al piano ma si applica a debitori non consumatori (imprenditori sotto soglia di fallibilità, professionisti con debiti professionali, ditte individuali o società tra professionisti, ecc. – ma anche un consumatore volendo può usarla). La differenza chiave è che in questo caso serve il voto favorevole dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti (esclusi quelli privilegiati che vengono soddisfatti al 100% salvo rinuncia). In pratica è una mini-versione del concordato preventivo: il debitore propone un accordo, l’OCC lo aiuta a raccogliere le adesioni dei creditori (anche con silenzio-assenso in certi casi), e poi il tribunale omologa rendendolo vincolante anche per gli eventuali dissenzienti. È utile quando il debitore è un piccolo imprenditore che vuole coinvolgere i creditori nella soluzione. La necessità di adesione dei creditori lo rende più complesso da gestire – spesso i creditori finanziari aderiscono solo se vedono che otterranno di più che da un fallimento/liquidazione. I vantaggi dell’accordo sono che si può includere qualunque tipo di debito (anche fiscale, purché si offrano ai crediti fiscali privilegiati almeno il valore che otterrebbero da una liquidazione) e che si può cucire su misura con classi di creditori, ecc. Dopo la riforma, concordato minore e piano del consumatore hanno procedure abbastanza parallele. Un aspetto importante: sia per il piano sia per l’accordo, il debitore può prevedere la cessione di beni o pagamenti futuri, ma rimane solitamente in possesso dei beni durante l’esecuzione del piano, salvo diversi accordi (ad es. potrebbe vendere un immobile con l’aiuto dell’OCC per pagare i creditori).
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato: è l’ultima ratio, l’equivalente del fallimento per il debitore civile. Se il soggetto non ha redditi capienti per un piano o i creditori non approvano un accordo, può chiedere (anche di propria iniziativa) la liquidazione di tutto il suo patrimonio. Il tribunale nomina un liquidatore che vende i beni del debitore (tranne quelli impignorabili per legge, e lasciandogli il necessario per vivere), e distribuisce il ricavato ai creditori secondo le cause di prelazione. Dura il tempo necessario a liquidare e ripartire (in genere qualche anno). Al termine, il debitore persona fisica ottiene comunque l’esdebitazione per legge (ora nel Codice della Crisi è quasi automatica salvo eccezioni per frodi o mancanza di collaborazione). Un dato interessante: la Corte Costituzionale nel 2024, come visto, ha confermato che nella liquidazione controllata possono essere assorbite dai creditori anche le sopravvenienze attive nei 3 anni successivi all’apertura – in pratica, se il debitore nei 3 anni post-liquidazione riceve stipendi superiori al mantenimento o altri beni, vanno in parte ai creditori. Dopo i 3 anni scatta l’esdebitazione automatica. Ciò significa che la liquidazione non sempre è immediata: può avere questo strascico temporale, che di fatto è la “fase di esdebitazione”. La Consulta ha ritenuto costituzionale questa disciplina, bilanciando l’interesse del debitore a un termine finale con quello dei creditori a massimizzare il recupero . La liquidazione è dolorosa perché si perdono i beni (casa compresa, se non impignorabile ex lege), ma a volte è l’unica via per azzerare i debiti se non c’è capacità di rimborso. Da notare: durante la procedura, come in un fallimento, scattano il divieto di azioni esecutive individuali e si bloccano i pignoramenti (i creditori devono partecipare alla liquidazione collettiva).

Un’ulteriore istituto introdotto di recente è l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCI, ex L.3/2012 art. 14-quaterdecies): se un debitore persona fisica non è in grado di offrire nulla ai creditori (nessun bene liquidabile né reddito disponibile) e la sua situazione è da sovraindebitamento “irreversibile”, può chiedere comunque al giudice la cancellazione dei debiti immediata, con qualche condizione. È una sorta di “fallimento personale senza patrimonio”. La legge richiede però la meritevolezza e che nei 4 anni successivi, se sopravvengono utilità rilevanti, il debitore dovrà pagarle ai creditori fino al 50% di quanto ricevuto. Questa possibilità è concessa una sola volta nella vita del debitore e serve da rete di ultima istanza per i casi umani più disperati (pensiamo a chi ha perso tutto e ha solo debiti residui: può ripartire pulito senza attendere anni).

Le procedure da sovraindebitamento richiedono di solito l’assistenza di figure specializzate (Gestore della crisi) e comportano costi (ci sono compensi per l’OCC, spese legali, ecc.), ma per chi ha debiti enormi rispetto alle proprie capacità sono la soluzione definitiva. Lo Studio Monardo, essendo l’Avv. Monardo egli stesso Gestore della crisi iscritto al Ministero e professionista OCC, è particolarmente qualificato in questo campo. Segue il cliente in tutto: dal calcolo di sostenibilità del piano, alla raccolta dei documenti (elenco debiti, elenco beni, attestazione di fattibilità), fino al deposito del ricorso in tribunale e alla rappresentanza all’udienza di omologa. Il contributo di un team di commercialisti aiuta a preparare un piano realistico e convincente per il giudice.

Un punto di vista essenziale è il punto di vista del debitore: queste procedure, sebbene si svolgano in tribunale, sono pensate per aiutare il debitore onesto. Non c’è più lo stigma sociale: dal 2020 in poi, complici crisi economiche e pandemia, è diventato chiaro che chiunque può trovarsi sovraindebitato per eventi sfortunati (perdita del lavoro, malattia, tassi variabili impazziti, ecc.). La legge offre una seconda possibilità, ma va colta per tempo: se si attende che la casa sia già stata venduta o che i debiti siano decuplicati, anche la procedura salva poco. Invece, muovendosi subito, magari l’OCC riesce a includere la casa nel piano evitandone la vendita (es. prevedendo che il debitore paga le rate del mutuo e tiene l’immobile).

Da notare: una volta ottenuta l’esdebitazione finale, i creditori non possono più pretendere nulla dal debitore e anche le eventuali ipoteche iscritte sui beni residui cadono. Il debitore torna libero economicamente (fresh start). Ciò vale per tutte le procedure su menzionate.

Un numero crescente di sentenze dei tribunali mostra l’efficacia di queste soluzioni. Ad esempio, il Tribunale di Milano nel 2025 ha omologato un piano del consumatore che riduceva del 70% il debito di una famiglia, ritenendolo conforme ai criteri di meritevolezza e convenienza per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria. Oppure la Cassazione ha stabilito che una volta aperta la liquidazione, il debitore non può più ritirarsi (sent. Cass. 18118/2025): segno che l’orientamento è di impegno reciproco – il debitore chiede aiuto ma poi non può tirarsi indietro se la procedura è avviata . Anche su piccole questioni come la prededucibilità del credito dell’OCC, la Cassazione (sent. 14401/2025) ha fatto chiarezza, a riprova di una materia in fermento. Insomma, il quadro normativo e giurisprudenziale è ormai ben delineato: chi è sovraindebitato ha vie legali per uscirne, e i tribunali italiani le stanno applicando con sempre maggior uniformità.

Composizione negoziata per la crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Un paragrafo a parte merita lo strumento dedicato alle imprese in crisi previsto dal D.L. 118/2021 (convertito con L. 147/2021): la composizione negoziata della crisi, con la figura dell’Esperto negoziatore. Questo è un percorso volontario e riservato che un imprenditore (anche di medie dimensioni) può attivare quando si trova in situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, ma ritiene che la sua azienda sia ancora risanabile. Si presenta un’istanza via piattaforma telematica e viene nominato da una commissione un Esperto indipendente (spesso un commercialista o un avvocato con specifica abilitazione, come quella che possiede l’Avv. Monardo ). L’Esperto ha il compito di favorire le trattative tra l’imprenditore e i creditori per raggiungere un accordo che eviti l’insolvenza conclamata.

Durante la negoziazione (che dura inizialmente 3 mesi, prorogabile fino a 6 o 9 mesi), l’impresa continua la sua attività sotto la guida dell’imprenditore, ma con la supervisione dell’Esperto. Si possono chiedere misure protettive al tribunale, come la sospensione delle azioni esecutive dei creditori per il tempo necessario a trattare. L’obiettivo finale può essere un semplice accordo stragiudiziale (ad es. nuove scadenze, rinunce parziali di credito, nuovi finanziamenti) oppure l’accesso ad una procedura concorsuale semplificata se la trattativa non va a buon fine (ad esempio il concordato semplificato introdotto anch’esso dal DL 118/2021, che consente una rapida liquidazione sotto controllo del tribunale con un piano proposto dall’imprenditore, senza voto dei creditori ma solo omologa giudiziale).

Perché ne parliamo qui? Perché per un imprenditore indebitato con un’azienda ancora sul mercato, la composizione negoziata è spesso la migliore via per ristrutturare i debiti senza perdere l’impresa. È una procedura confidenziale (non diventa pubblica se non si richiedono misure protettive), quindi non stigmatizza l’azienda come un fallimento, e permette di ottenere dalle banche ad esempio la moratoria sui mutui, dai fornitori lo spalmamento dei debiti, e dal fisco magari la dilazione massima. Tutto ciò con l’autor autorevole di un Esperto terzo, che redige uno schema di piano di risanamento. Se l’accordo viene trovato, benissimo (può essere formalizzato in un contratto, o in un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCI se si vuole maggior protezione legale). Se non si trova, l’imprenditore può comunque accedere a soluzioni come il concordato preventivo o liquidatorio semplificato evitando il fallimento “disordinato”.

L’Avv. Monardo, essendo Esperto negoziatore della crisi abilitato, può affiancare l’imprenditore sin dalla fase di presentazione dell’istanza di composizione negoziata, e può anche essere nominato Esperto in una procedura (non sulla stessa impresa che assiste, ovviamente, ma come ruolo terzo su nomina camera di commercio). Dalla prospettiva del debitore/imprenditore, la presenza di professionisti competenti è determinante: occorre predisporre un piano di risanamento credibile, con analisi di fattibilità economica, piani industriali, ecc. Lo staff multidisciplinare (avvocati + commercialisti) dello Studio Monardo è ideale per questo, perché unisce competenze legali in tema di accordi con competenze contabili e finanziarie per valutare la sostenibilità dell’impresa.

La composizione negoziata ha dimostrato successi specialmente per PMI appesantite dai debiti Covid o dalle crisi recenti: molte hanno evitato il fallimento grazie a questo strumento, rinegoziando prestiti e debiti tributari su basi più lunghe. Lo Stato ha anche previsto incentivi (ad es. un esonero da responsabilità penali per l’imprenditore in caso di accesso tempestivo, o la prededucibilità di nuovi finanziamenti erogati durante la procedura). Si dimostra quindi che conviene non aspettare troppo: se l’azienda dà segnali di crisi (difficoltà a pagare dipendenti, banche che revocano fidi, ecc.), prima si attiva la composizione negoziata e più chance ci sono di salvare il valore aziendale e i posti di lavoro.

In conclusione, la ristrutturazione dei debiti nel 2026 può avvenire in diversi modi: tramite accordi stragiudiziali privati (saldo e stralcio, piani di rientro), tramite procedure giudiziali per consumatori e piccole imprese (piani e concordati minori), o tramite processi ibridi negoziali come la composizione assistita dell’impresa. Ogni caso ha la sua soluzione ottimale. Il comune denominatore è che il debitore non è più solo ostaggio dei creditori: ha a disposizione strumenti legali per prendere in mano la situazione e uscire dalla spirale debitoria. Nel prossimo paragrafo riassumeremo, anche attraverso una tabella, le caratteristiche di queste soluzioni per avere un quadro sinottico chiaro.

Errori comuni da evitare e consigli pratici per i debitori

Nel gestire i propri debiti, specialmente in situazioni di stress finanziario, è facile incorrere in errori dettati dalla paura o dalla scarsa informazione. Purtroppo, alcuni comportamenti istintivi finiscono per peggiorare la situazione invece di migliorarla. Elenchiamo i più comuni errori che i debitori fanno e forniamo di seguito consigli pratici su come evitarli:

  • Ignorare le comunicazioni ufficiali: uno degli errori maggiori è fare finta di nulla quando arrivano solleciti, lettere o atti giudiziari. Sperare che il problema sparisca da solo è illusorio. Consiglio: apri sempre tutta la posta (raccomandate, PEC) e prendi nota delle scadenze. Se non capisci il contenuto, portalo subito a un professionista. Ignorare un atto può significare precludersi la possibilità di difendersi (ad es. lasciar decorrere i termini di ricorso). Anche non ritirare una raccomandata in giacenza è deleterio: l’atto si considererà notificato lo stesso per “compiuta giacenza” dopo 10 giorni.
  • Aspettare l’ultimo momento: molti debitori si attivano solo quando ormai la situazione è precipitata (es. quando l’ufficiale giudiziario è alla porta). Questo riduce drasticamente le opzioni percorribili. Consiglio: non rimandare. Appena percepisci di non riuscire a far fronte ai debiti, consulta un esperto e pianifica. Ad esempio, se sai di dover saltare delle rate di mutuo, meglio confrontarsi con la banca prima che parta la segnalazione in sofferenza, per cercare una rinegoziazione. Se aspetti la decadenza dal beneficio del termine, sarà più difficile trattare.
  • Pagare creditori “secondari” e trascurare quelli prioritari: un errore comune è farsi prendere dall’ansia e pagare chi fa più rumore, magari piccoli creditori insistenti, esaurendo le risorse e rimanendo poi senza mezzi per pagare tasse o mutuo della casa. Consiglio: stabilisci delle priorità oggettive. Prima di tutto i debiti che possono portare a perdere beni essenziali (pignoramento della casa, dell’auto necessaria per lavoro, ecc.), poi quelli che crescono con more elevate (tipicamente il Fisco) e quelli garantiti (mutui). Un avvocato può aiutarti a fare un piano di gestione del debito, destinando le risorse disponibili in modo strategico. Ad esempio, può convenire pagare le rate della definizione agevolata fiscale perché sconta sanzioni, invece di accontentare un credito commerciale non garantito che al limite potrai trattare.
  • Indebitarsi ulteriormente per pagare debiti (il classico “debito che scaccia debito”): molte persone, prese dalla paura di azioni legali, contraggono nuovi prestiti (magari da finanziarie a tasso alto) per pagare arretrati di banche o tasse. Ciò spesso peggiora il quadro: un debito caro in più da restituire, e si posticipa solo il problema. Consiglio: prima di accendere un nuovo prestito per coprire un buco, valuta alternative legali come quelle discusse (rateazione, saldo stralcio, piano del consumatore). A volte è preferibile non pagare un debito e poi includerlo in una procedura, piuttosto che ficcarsi in un prestito usuraio. Ovviamente, se un consolidamento del debito è possibile a tasso buono (es. un mutuo ipotecario a lungo termine per chiudere debiti vari), può essere valutato, ma va fatto con criterio e proiezioni finanziarie realistiche.
  • Firmare rinunce o riconoscimenti di debito senza consiglio legale: capita che per “prendere tempo” il debitore firmi cambiali, accordi, piani di rientro predisposti unilateralmente dal creditore, magari con clausole capestro (es. rinuncia a impugnare, confessi il debito, ecc.). Così però ci si lega le mani e se poi non si riesce a rispettare l’accordo, si sta peggio di prima (per esempio la cambiale non pagata porta al decreto ingiuntivo immediato). Consiglio: non firmare nulla sotto pressione. Qualunque documento proposto da un creditore va fatto visionare a un avvocato. Spesso si possono ridiscutere i termini: se proprio devi firmare un riconoscimento, l’avvocato può negoziare la riduzione degli interessi o l’eliminazione di clausole sfavorevoli. Ricorda: quando firmi un piano di rientro o rinnovi un debito, fai ripartire i termini di prescrizione da zero e rinunci a contestazioni pregresse. Quindi fallo solo se ne vale la pena strategicamente.
  • Trasferire beni a familiari per “sottrarli ai creditori”: una tentazione frequente è intestare la casa al coniuge, donare immobili ai figli, spostare soldi sul conto di altri, pensando di metterli al sicuro. Questo comportamento, oltre a poter costituire reato (se fatto in malafede per frodare i creditori), è spesso inefficace: le revocatorie fallimentari o ordinarie possono far dichiarare nulli questi atti entro determinati termini (fino a 5 anni per le donazioni) e i beni tornano aggredibili. Consiglio: prima di qualunque spostamento patrimoniale, consulta un legale. Ci sono modi leciti di proteggere alcuni beni (trust, fondi patrimoniali, assicurazioni sulla vita) ma hanno efficacia limitata e vanno pianificati ante-crisi, non quando il debito è già in sofferenza. Meglio utilizzare i beni per trattare (ad esempio vendere volontariamente un immobile per pagare parzialmente i creditori in accordo con loro) che fare mosse occultatorie. Inoltre, percorrendo le vie legali di sovraindebitamento, potresti persino conservare l’abitazione principale se il piano lo consente, quindi informati prima di cederla.
  • Sottovalutare i propri diritti per senso di colpa o vergogna: molti debitori, specie se persone oneste, provano vergogna per la loro condizione e sono portati a credere di essere totalmente dalla parte del torto, quasi meritando le sanzioni. Questo li porta a non far valere diritti sacrosanti (tipo contestare addebiti illegittimi) o a subire passivamente atteggiamenti intimidatori dei creditori. Consiglio: cerca di mantenere un atteggiamento lucido e non colpevolizzarti eccessivamente. Il sovraindebitamento è spesso frutto di concause, e la legge ti tutela comunque come parte contrattuale più debole in molti casi. Non aver timore di andare da un avvocato per spiegare tutto: il ruolo del professionista non è giudicarti ma aiutarti. Così come non devi aver paura di contestare errori del Fisco o della banca pensando “tanto hanno ragione loro”: possono sbagliare, e infatti spesso sbagliano. Un dato statistico: una buona percentuale di cartelle esattoriali esaminate dagli esperti presenta qualche vizio o calcolo errato recuperabile. Quindi informarsi e chiedere giustizia è un tuo diritto, non un favore.
  • Non documentare la propria situazione: alcuni debitori non tengono traccia delle comunicazioni, non conservano ricevute di pagamenti, non aggiornano i professionisti sulle novità. Ciò crea confusione e rischia di perdere elementi utili di prova (es. una quietanza che attestava un pagamento). Consiglio: fai un archivio dei debiti. Prepara un dossier con tutti i documenti relativi ai tuoi debiti: contratti, estratti conto, lettere, atti giudiziari, ricevute. Aggiornalo man mano. Condividilo col tuo consulente. La chiarezza aiuta a difendersi meglio e a evitare di pagare due volte.
  • Rivolgersi a soggetti non qualificati o a sedicenti consulenti “miracolosi”: purtroppo nel campo debiti proliferano personaggi che promettono cancellazioni miracolose, leggi fantasma di condono, o peggio usano strumenti illegali (tipo società estere per far sparire il patrimonio) spillando soldi ai disperati. Consiglio: affida i tuoi interessi solo a professionisti abilitati: avvocati iscritti all’albo, commercialisti, OCC autorizzati. Verifica la reputazione (es. l’Avv. Monardo vanta casi di successo reali e appartiene a ordini professionali). Diffida di chi garantisce esiti impossibili (“ti annullo i debiti al 100% senza pagare nulla”) o chiede parcelle esagerate in anticipo senza chiaro mandato. Il percorso di risanamento è serio e richiede lavoro, non magie. Un buon professionista onesto ti illustrerà rischi e possibilità concrete, senza false promesse.

In generale, il consiglio pratico numero uno è: non affrontare i debiti in solitudine. Coinvolgi al più presto chi può aiutarti a vedere la situazione con occhio esperto. Anche parlare con familiari o amici fidati può alleviare lo stress e magari far emergere soluzioni (ad esempio un parente potrebbe prestarti una somma per chiudere un debito se ne parli apertamente, ma se tieni tutto nascosto no). Ovviamente scegli con cura con chi confidarti, ma non rimanere isolato.

Infine, mantieni un approccio proattivo e razionale: gestire debiti è come gestire un progetto, devi pianificare, monitorare, aggiustare il tiro. Festeggia i piccoli successi (una rata pagata, un accordo raggiunto) e non scoraggiarti per gli intoppi (una trattativa fallita, un rigetto in primo grado – ci sono appelli, ci sono altre vie). Con il supporto giusto e usando le leve legali a disposizione, uscire dal tunnel dei debiti è possibile.

Di seguito, presentiamo una tabella riepilogativa delle principali soluzioni per affrontare i debiti, con indicazione di normativa, benefici e condizioni, per avere una visione d’insieme e aiutarti a individuare quella di interesse.

Tabelle riepilogative delle soluzioni debitorie

Tabella 1 – Tipi di atti di riscossione e termini per reagire

Atto ricevutoDescrizione (chi lo emette)Termine per pagare o impugnareRiferimento normativo
Cartella esattorialeIntimazione di pagamento di importi iscritti a ruolo (Agenzia Entrate-Riscossione)60 giorni per pagare; entro 60 gg ricorso alla Corte Giust. Tributaria se viziataDPR 602/1973, art. 25; DLgs 546/92 (ricorsi)
Avviso di accertamentoAtto impositivo dell’Agenzia Entrate o ente locale (diventa esecutivo dopo 60 gg)60 giorni per ricorso (o pagamento con sanzioni ridotte al 90° gg se “adesione” in corso)DLgs 546/92 (processo tributario)
Decreto ingiuntivoOrdine di pagare emesso dal giudice su istanza di creditore (titolo esecutivo giud.)40 giorni per opposizione (tribunale); se esecutivo, possibile istanza di sospensione immediataArt. 641 c.p.c. (opposizione); Art. 647 c.p.c. (esec. provv.)
Atto di precettoIntimazione di pagamento su titolo esecutivo (creditore privato tramite uff. giud.)10 giorni per pagare spontaneamente; opposizione all’esecuzione possibile entro inizio pignoramentoArt. 480 c.p.c. (precetto); Art. 615 c.p.c. (oppos. esecuzione)
Atto di pignoramentoInizio esecuzione forzata su beni (mobili, immobili, crediti) notificato dall’ufficiale giud.Entro 20 giorni opposizione agli atti esecutivi per vizi formali; opposizione all’esecuzione possibile finché procedura pendenteArt. 615-617 c.p.c. (opposizioni)
Fermo amministrativo (preavviso)Blocco su veicoli iscritti al PRA per crediti esattoriali (ADER)30 giorni dal preavviso per pagare o chiedere rateazione prima dell’iscrizione del fermoDL 98/2011 art. 52, c.2 (disciplina fermo)
Ipoteca esattoriale (comunicazione preventiva)Iscrizione ipoteca su immobile per debiti > €20.000 (ADER)30 giorni dalla comunicazione per pagare/opporsi prima dell’iscrizioneDPR 602/1973, art. 77 (ipoteca); art. 76 (limiti prima casa)

Note: In tutti i casi sopra, attivare una rateizzazione entro i termini interrompe azioni esecutive. Per i pignoramenti immobiliari esattoriali valgono limiti: vietati su prima casa unica, debito < €120.000 . Per atti tribunale, i termini indicati decorrono dalla notifica dell’atto.

Tabella 2 – Strumenti di soluzione/ristrutturazione del debito

Strumento (ambito)Chi può usarloVantaggi principaliRiferimenti normativi
Rottamazione-quinquies (Definizione agevolata cartelle)Titolari di cartelle affidate 2000-2023 (tasse, contributi)Sconto totale su sanzioni, interessi e aggio; pagamento solo capitale in max 54 rate ; sospensione azioni esecutiveL. 197/2022 (rottamazione-quater); L. 199/2025 (quinquies); DPR 602/1973 art.3 c.23 (definizioni)
Rateizzazione ordinaria (Fisco)Qualunque contribuente con debito esattoriale (automatico < €120k)Dilazione fino a 6 anni (72 rate) o 10 anni in casi gravi; nessuna ipoteca/pignoramento durante il piano in regolaDPR 602/1973 art. 19 (come mod. da DL 146/2021 e DL 73/2022)
Saldo e stralcio stragiudiziale (Privati)Debitori verso banche/finanziarie o anche fornitoriRiduzione dell’importo dovuto (sconto sul capitale e interessi) in cambio di pagamento immediato parziale; chiusura definitiva posizione debitoriaArtt. 1965 c.c. (transazione); prassi accordi extra-giudiziali
Piano del consumatore (Procedura sovraindebitamento)Persone fisiche consumatrici (debiti privati non professionali)Piano di rientro parziale senza voto creditori; stop pignoramenti; conserva i beni; esdebitazione finale dei debiti residuiCodice Crisi art. 67-73 (prima L.3/2012 art. 12-bis ss.)
Concordato minore (Accordo di ristrutturazione)Debitori non fallibili (piccoli imprenditori, professionisti) o consumatori che optano per accordoRistrutturazione dei debiti con omologazione se adesione ≥60% crediti; possibile falcidia di crediti privilegiati con consenso; stop azioni esecutive in corsoCodice Crisi art. 74-83 (prima L.3/2012 art. 10 ss.)
Liquidazione controllata (Sovraindebitamento)Qualsiasi debitore sovraindebitato insolvente (persone fisiche o giuridiche non fallibili)Liquidazione patrimonio sotto controllo tribunale; cancellazione completa debiti a fine procedura (dopo 3 anni max) ; eventuali sopravvenienze nei 4 anni seguono regole esdebitazioneCodice Crisi art. 268-277 (ex L.3/2012 art.14-ter ss.); Corte Cost. 6/2024 conferma legittimità normativa
Esdebitazione del debitore incapientePersona fisica meritevole senza beni né reddito disponibile (una tantum nella vita)Cancellazione dei debiti senza pagare nulla (fresh start); obbligo di versare ai creditori solo se nei 4 anni successivi compaiono entrate rilevantiCodice Crisi art. 283 (introdotto da DL 137/2020 in L.3/2012)
Composizione negoziata (Crisi d’impresa)Imprenditori commerciali e agricoli in situazione di crisi reversibileNomina di Esperto indipendente che facilita accordi con creditori; possibilità di misure protettive (stop azioni) e finanziamenti prededucibili; esito flessibile: accordo stragiudiziale, nuovo piano o accesso a concordato semplificatoDL 118/2021 conv. L.147/2021; Codice Crisi art. 12-25 (procedura negoziata)

Legenda: Codice Crisi = D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.; L.3/2012 = Legge sovraindebitamento previgente; c.c. = codice civile. – Le procedure da sovraindebitamento richiedono l’intervento di un OCC/gestore e l’omologazione del tribunale. Le misure fiscali (rottamazione, rateazione) richiedono istanza del contribuente nei termini di legge. La composizione negoziata è volontaria e confidenziale, con nomina dell’Esperto dalla CCIAA competente.

Domande frequenti (FAQ) su debiti, cartelle esattoriali e accordi di ristrutturazione

❓ Ho ricevuto una cartella esattoriale: cosa devo fare come prima cosa?
Risposta: Entro 60 giorni dalla notifica devi reagire. Verifica intanto che la cartella sia legittima: controlla a cosa si riferisce (tasse, multe, contributi) e l’anno. Se pensi ci siano errori (importi già pagati, prescrizione, ecc.), presenta ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria competente entro 60 giorni . Se invece il debito è corretto ma non riesci a pagarlo in un’unica soluzione, puoi chiedere una rateizzazione all’Agenzia Entrate-Riscossione entro lo stesso termine di 60 giorni per congelare le azioni esecutive. Valuta anche se rientri in qualche rottamazione (pace fiscale) aperta: ad es. nel 2026 puoi aderire alla rottamazione-quinquies entro il 30 aprile. In ogni caso, non ignorare la cartella: dopo 60 giorni senza tua reazione, il Fisco può procedere con fermi auto, ipoteche o pignoramenti. Meglio quindi consultare subito un avvocato o commercialista per scegliere l’opzione migliore (ricorso, rate, rottamazione).

❓ L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può pignorare la mia prima casa?
Risposta: Di regola NO, se si tratta della tua unica casa di proprietà adibita ad abitazione principale. La legge vieta all’ADER di pignorare l’unico immobile del debitore in cui risiede, a meno che non sia di lusso (categoria A/8 o A/9) . Tuttavia, ci sono due condizioni importanti: 1) Il debito totale deve essere superiore a €120.000 perché l’Agente possa anche solo iscrivere ipoteca . Sotto quella soglia, la casa è salva. 2) Se il debitore possiede altri immobili oltre alla prima casa, la protezione cade: l’ADER può iscrivere ipoteca anche sulla prima casa e, in caso di mancato pagamento, procedere con pignoramento e vendita . Dunque, unica casa + residenza + debito <120k = impignorabilità totale. Se il debito supera 120k ma casa unica e residenziale: niente pignoramento, però l’ADER può mettere ipoteca a garanzia (che non porta alla vendita, ma impedisce di vendere l’immobile finché il debito non è estinto). Se hai più immobili, anche la casa dove abiti può essere espropriata se non paghi, dopo ipoteca e un preavviso di 30 giorni . In ogni caso, prima di arrivare all’asta, hai possibilità di rimediare: entro 60 giorni dalla cartella paga o rateizza, e persino dopo l’ipoteca puoi fare un piano di rientro o attivare un sovraindebitamento per evitare la vendita forzata .

❓ Cos’è esattamente un “accordo di ristrutturazione dei debiti”?
Risposta: È un termine generico che indica un accordo con i creditori per modificare le condizioni di pagamento dei debiti, in modo sostenibile per il debitore. Può avere varie forme: stragiudiziale, se è un semplice patto privato (es. la banca ti concede di pagare metà debito e ti libera dal resto – questo è un accordo saldo e stralcio); oppure giudiziale, se è inserito in una procedura prevista dalla legge e omologato da un tribunale. In Italia, per “accordo di ristrutturazione dei debiti” spesso si intende la procedura di composizione della crisi (oggi chiamata concordato minore nel Codice della Crisi) in cui il debitore propone ai creditori un accordo e se almeno il 60% per valore accetta, il tribunale lo rende vincolante per tutti . Serve l’assistenza di un OCC e l’omologa. Un’altra accezione riguarda le imprese maggiori: l’accordo di ristrutturazione ex art.182-bis Legge Fall. (ora art.57 CCI) per le aziende che vogliono evitare il fallimento trovando un’intesa con almeno il 60-75% dei creditori, omologata dal tribunale. In pratica, l’accordo di ristrutturazione è un concordato light: invece di subire il pignoramento di beni singoli, il debitore mette sul tavolo un piano (spesso pagando in parte e in tempi più lunghi) e i creditori accettano perché conviene anche a loro. Il tuo avvocato valuterà se perseguire un accordo del genere (può farlo chi ha la possibilità di soddisfare almeno un pezzo dei creditori – se non puoi pagare nulla, allora devi fare liquidazione). Importante: durante le trattative per un accordo del genere, si possono ottenere protezioni dalle azioni esecutive pendenti, così da congelare il contenzioso mentre si cerca l’intesa .

❓ Qual è la differenza tra “piano del consumatore” e “accordo con i creditori” nella legge sul sovraindebitamento?
Risposta: Entrambi fanno parte delle procedure per sovraindebitati, ma la differenza principale sta nel ruolo dei creditori. Il piano del consumatore (ora ristrutturazione dei debiti del consumatore) è riservato alla persona fisica che ha debiti da consumatore e non richiede l’approvazione dei creditori: il piano viene valutato solo dal giudice, che lo omologa se il debitore è meritevole e il piano è fattibile . I creditori possono fare osservazioni ma non c’è un voto vero e proprio. Invece l’accordo di composizione (ora concordato minore) prevede una votazione dei creditori: serve il sì di almeno il 60% dei crediti totali perché l’accordo vada avanti . Quindi, nel piano del consumatore hai bisogno principalmente di convincere il giudice della tua buona fede e convenienza del piano, mentre nell’accordo devi negoziare con i creditori per ottenere le adesioni (è più come un concordato preventivo semplificato). Un’altra differenza: il piano è solo per il consumatore, quindi uno che non ha debiti professionali, mentre l’accordo è aperto anche a piccoli imprenditori o a chi ha debiti misti (purché non fallibili). In pratica, se sei un privato sovraindebitato con carte di credito, prestiti e magari qualche debito fiscale minore, puoi fare il piano del consumatore e non ti serve convincere i creditori uno a uno. Se sei un imprenditore individuale o hai debiti aziendali, devi passare per l’accordo (o concordato minore) e lì i creditori contano. Entrambe le procedure richiedono comunque l’assistenza di un OCC e l’omologazione in tribunale, e danno l’effetto di esdebitazione finale.

❓ Che debiti posso includere in una procedura di sovraindebitamento?
Risposta: Tutti i debiti che hai alla data di presentazione della domanda, ad eccezione di pochissime categorie. In generale, rientrano: debiti verso banche e finanziarie (mutui, prestiti, fidi), debiti verso Fisco (cartelle per tasse, IVA, IRPEF – anche se per IVA e ritenute serve pagarne almeno il 20% di solito nel piano), debiti verso fornitori, canoni, affitti non pagati, debiti personali (es. prestiti da privati), eventuali debiti da cause civili (risarcimenti). Non rientrano in pratica solo i debiti “non concorsuali” per legge, come obblighi di mantenimento familiare, alcune sanzioni penali/amministrative non pecuniarie (o pecuniarie se la legge ne vieta la falcidia, tipo multe per reati), e in genere i debiti che sorgono durante la procedura stessa (quelli devi onorarli regolarmente). Anche i debiti garantiti da pegni o ipoteche possono essere inclusi, ma se vuoi ridurli devi seguire le regole: il creditore ipotecario ad esempio ha diritto a non ricevere meno di quanto ricaverebbe vendendo il bene in una liquidazione. Però puoi proporgli di aspettare per essere pagato, anche oltre un anno se necessario (come confermato da Cassazione) . Quindi sì: puoi mettere nella procedura sia le cartelle esattoriali (Equitalia aderisce all’accordo come gli altri creditori, e spesso nei piani paga una percentuale anche ridotta, con l’ok della stessa Agenzia se il piano è serio) sia i debiti bancari (che anzi sono tra i più frequenti) sia le bollette arretrate, ecc. Una volta omologato il piano o l’accordo, tutti questi debiti restano vincolati alle nuove condizioni (non possono più esigere diversamente). E se completi la procedura, vengono cancellati i saldi non pagati.

❓ Posso mantenere la mia casa o la mia auto in una procedura di sovraindebitamento?
Risposta: Dipende dal tipo di procedura e dal tuo piano. Nel piano del consumatore o accordo di ristrutturazione, in linea di principio , puoi prevedere di mantenere i beni di tua proprietà, purché il piano sia comunque conveniente per i creditori rispetto a vendere quei beni. Ad esempio, se hai una casa con mutuo ipotecario: potresti nel piano del consumatore continuare a pagare le rate del mutuo normalmente (magari allungandole un po’) e proporre ai creditori chirografari di pagarli in parte con il tuo stipendio, senza vendere la casa. Il giudice valuta se il sacrificio imposto ai creditori (non farli soddisfare subito sulla casa) è giustificato dalla fattibilità del piano e dalla tua esigenza abitativa. Spesso i tribunali permettono al debitore di mantenere l’abitazione principale, specie se ha famiglia e se la casa non è di valore spropositato, purché il piano offra ai creditori un ritorno ragionevole. Se invece la casa è un bene di lusso o non c’è modo di soddisfare i creditori altrimenti, potrebbe essere necessario venderla (o dare loro l’equivalente del valore vendendola tu e mettendo i soldi nel piano). Nella liquidazione controllata, invece, i beni vanno liquidati dal liquidatore, quindi in quel caso la casa verrebbe venduta (salvo se ritenuta impignorabile o di scarso valore tale da non coprire nemmeno le spese – in certi casi il liquidatore può rinunciare a vendere se non conviene ai creditori). L’auto: se ti serve per lavorare, in un piano puoi tenerla e prevedere solo di pagarne la quota di valore per i creditori. In liquidazione, se l’auto è modesta a volte te la lasciano come bene strumentale essenziale (specie se il ricavato dalla vendita sarebbe poco e tu ne hai bisogno per produrre reddito). Quindi, in sintesi: con il piano/accordo hai buone chance di conservare i beni essenziali, con la liquidazione no. Sta anche alla bravura del Gestore/avvocato argomentare al giudice che tenere la casa è funzionale al miglior esito (esempio: “Se vende la casa il ricavato andrebbe quasi tutto alla banca ipotecaria e agli altri creditori poco nulla, invece tenendo la casa il debitore può continuare a pagarla e dare qualcosa anche agli altri”). Inoltre ricorda che la prima casa è impignorabile dal Fisco se unica: ciò ti avvantaggia perché l’Agenzia Entrate Riscossione, se è tra i creditori, sa che da quella casa comunque non ricaverebbe forzosamente, quindi potrebbe accettare più facilmente un piano dove tu continui a viverci.

❓ Cosa succede ai miei garanti o coobbligati (fideiussori) se io risolvo i debiti con un accordo o una procedura?
Risposta: Questo è un punto delicato. In linea generale, la legge sul sovraindebitamento o la rottamazione libera solo te (debitore principale) che aderisci, ma non automaticamente i fideiussori o coobbligati. Ad esempio, se tua moglie ha garantito il tuo mutuo e tu fai un piano del consumatore in cui paghi solo il 50% di quel mutuo, la banca potrebbe poi rivalersi su tua moglie per l’altro 50%, a meno che anche lei non sia parte della procedura o non ottenga esdebitazione a sua volta. Per le rottamazioni, quando paghi il dovuto con sconti su sanzioni, il debito fiscale si estingue per tutti (essendo lo stesso debito), quindi il fideiussore non dovrà pagare altro perché il debito è proprio annullato in parte per legge. Ma per accordi privati, dipende da come è scritto: se la transazione è conclusa anche in nome del garante o se il creditore dichiara di rinunciare all’intero credito verso chiunque, allora il garante è salvo. Se no, il creditore potrebbe dire: “Rinuncio a ulteriori azioni verso Tizio debitore principale, ma mi riservo verso Caio garante”. Ad esempio, in molte transazioni con banche, queste fanno firmare anche al garante la transazione così chiudono la posizione globale. Consiglio: coinvolgi i tuoi garanti nella strategia: idealmente, se fai un piano o accordo, includi anche i coobbligati (moglie, parenti, soci) nel perimetro. Magari possono anch’essi accedere a una procedura con te (se sono della tua famiglia e sovraindebitati insieme, potete fare un piano familiare congiunto). Oppure fate in modo che l’accordo preveda la liberazione dei garanti (ad esempio offrendo un po’ di più in cambio di quella clausola). Tieni inoltre presente che se tu vieni esdebitato dal giudice, i creditori potranno comunque agire sui garanti, perché la tua esdebitazione non si estende a loro per legge. Unico caso in cui il garante non paga è se era coobbligato anch’egli in procedura e ottiene esdebitazione pure. Quindi, pianifica con l’avvocato anche la posizione di eventuali fideiussori. A volte capita che i garanti siano i genitori o parenti: paradossalmente se tu risolvi i debiti e loro possono ancora essere chiamati, la famiglia nel complesso non è salva. Andrebbe valutata un’azione anche per loro (es. se la banca chiama tuo padre, magari anche lui può fare un piano del consumatore per la sua parte).

❓ Sto pagando la rata di un mutuo in corso: se accedo alla procedura di sovraindebitamento posso mantenerlo o devo includerlo per forza?
Risposta: Puoi mantenerlo fuori come rapporto non incluso nel piano, se è garantito e intendi continuare a pagare. Mi spiego: nelle procedure, devi elencare tutti i debiti che hai. Però se c’è un mutuo con ipoteca sulla casa e tu vuoi tenerlo e la banca non ha fatto decadenza, puoi prevedere nel piano che continuerai a pagare regolarmente le rate di quel mutuo, quindi alla banca ipotecaria non chiedi stralci né moratorie (si dice che non subisce “alterazione” del suo diritto). In tal caso, quel creditore viene trattato separatamente: di solito i giudici accettano, perché se tu paghi, la banca non è danneggiata dal piano. È importante però che tu possa davvero sostenere la rata oltre agli altri pagamenti previsti dal piano per gli altri debiti. Se invece il mutuo è scaduto o la banca ha già chiesto tutta la somma (decadenza dal termine), allora diventa un debito come gli altri e dovrai includerlo nel piano proponendo come soddisfarlo in quota. In un accordo con creditori, potresti anche chiedere alla banca di rinegoziare il mutuo (es. abbassare il tasso o allungare durata) all’interno del piano stesso – è possibile e a volte le banche accettano perché preferiscono la continuità. In liquidazione, purtroppo il mutuo viene risolto e la casa venduta, quindi lì non c’è alternativa. Ma ribadendo: nel piano del consumatore hai facoltà di continuare pagamenti di contratti in corso. Ad esempio, anche un leasing: puoi prevedere di continuare il leasing per non perdere il bene, se riesci a pagarne i canoni. Ovviamente devi essere molto trasparente e regolare nei pagamenti, altrimenti poi il piano salta.

❓ Le cartelle esattoriali cadono in prescrizione? In quanto tempo?
Risposta: Sì, le cartelle esattoriali (che sono atti per la riscossione coattiva) sono soggette a termini di prescrizione che dipendono dal tipo di tributo o contributo sottostante. Non c’è un termine unico per tutte le cartelle. Alcuni esempi: le cartelle per imposte erariali (Irpef, IVA) formalmente si prescrivono in 10 anni in assenza di atti interruttivi (perché il diritto è riconducibile a sentenza passata in giudicato, anche se su questo c’è dibattito, ma Cassazione propende per 10 anni). Le cartelle per contributi INPS: 5 anni (dopo la riforma del 2018 che ha uniformato i contributi alla prescrizione breve). Le cartelle per multe stradali: 5 anni (come il verbale sottostante). Cartelle per IMU/TARI: 5 anni. E così via. Conta la natura del credito: se è tributario statale, alcuni sostengono 10 anni, se locale o sanzione amministrativa, 5 anni. Di sicuro c’è che ogni volta che l’ADER notifica un sollecito, un intimazione di pagamento, un pignoramento, interrompe la prescrizione e un nuovo periodo inizia da capo. Quindi per capire se una cartella è prescritta devi vedere dopo la notifica della cartella stessa, sono passati più di X anni senza alcun altro atto? Se sì, il debito non è più esigibile e puoi farlo dichiarare non dovuto in giudizio. Faccio un esempio: cartella Equitalia notificata nel 2015 per bollo auto, nessun atto successivo → nel 2021 sarebbe prescritta (5 anni dopo) e se ti chiedono soldi puoi eccepire prescrizione. Diverso: cartella 2015, ma sollecito nel 2018 e pignoramento nel 2022 → allora no, perché c’è stata interruzione nel 2018 e di nuovo nel 2022. Attenzione: la prescrizione non cancella il debito automaticamente, va eccepita (sollevata) dal debitore in sede di ricorso o opposizione, altrimenti il giudice non la considera d’ufficio. Quindi devi essere attivo nel farla valere, presentando ricorso e documenti che mostrano il decorso del tempo.

❓ Se aderisco alla rottamazione-quater o quinquies, devo pagare per forza in unica soluzione? E cosa succede se salto una rata?
Risposta: No, non devi pagare tutto insieme, puoi rateizzare. Ad esempio, per la rottamazione-quater 2023 c’era un massimo di 18 rate in 5 anni; per la quinquies 2026 come detto ce ne sono fino a 54 in 9 anni . Quindi hai ampia flessibilità: puoi scegliere unica soluzione (entro 31 luglio 2026) oppure dilazionare. Le prime tre rate sono ravvicinate (luglio, settembre, novembre 2026) poi dal 2027 due rate l’anno ogni fine gennaio e fine luglio (nel quinquies addirittura sei rate l’anno perché bimestrali) . Se salti una rata: c’è una tolleranza di 5 giorni (se paghi entro 5 giorni dal termine, sei ancora in regola). Dopo, decadi dai benefici. La decadenza significa che la definizione agevolata si annulla, il debito “resuscita” per intero con sanzioni e interessi originari decurtando quanto già versato a capitale. Quindi è fondamentale non saltare. La legge tuttavia negli ultimi anni è stata a volte clemente: con la rottamazione-ter e quater, avevano concesso dilazioni dei termini, riaperture per i decaduti (ad esempio la L.197/22 ha permesso ai decaduti delle prime rottamazioni di rientrare con la quater). Per la quinquies la L.199/2025 già prevede che chi decade per rate scadute al 31/12/2024 può chiedere riammissione entro aprile 2025 . Quindi a volte c’è un’ancora di salvezza legislativa, ma non è garantito. Dunque, meglio considerare la rottamazione solo se sei ragionevolmente certo di poter sostenere i pagamenti. Se temi di non farcela a lungo termine, valuta la via del sovraindebitamento dove magari paghi ancora meno. Comunque, se salti una rata e decadi, come visto c’è la possibile chance in Cassazione di riprendere il ricorso se avevi rinunciato , ma rimane che il debito rivive. In sintesi: sfrutta pure la dilazione della definizione agevolata perché è comoda (interessi 0% fino a fine 2025, poi 3% annuo dal 2026 , praticamente nulla), ma segnati bene le scadenze e dai priorità assoluta a quei pagamenti.

❓ Una volta conclusa la procedura di sovraindebitamento o pagate tutte le rate concordate, i miei debiti sono davvero cancellati per sempre?
Risposta: , se hai rispettato il piano omologato o le condizioni dell’accordo, ottieni l’esdebitazione dei debiti residui non pagati. In termini semplici, è un provvedimento del giudice che dichiara inesigibili tutti i crediti concorsuali rimasti insoddisfatti. Significa che i creditori non potranno mai più chiederti quei soldi né intraprendere azioni contro di te per quei debiti. È come un “fallo cancellare” sul registro dei debitori. Questa è la grande differenza rispetto a una mera dilazione: con l’esdebitazione, anche se hai pagato, poniamo, solo il 50% a ciascuno, l’altro 50% sparisce legalmente. Ci sono alcune eccezioni: ad esempio, non sono cancellati eventuali debiti per obblighi di mantenimento, multe penali e sanzioni amministrative per condotte dolose (tipo una multa antitrust, certe multe non sono esdebitabili). Ma parliamo di casi particolari. I debiti comuni (finanziari, fiscali, commerciali) vengono tutti azzerati. Quindi la risposta è sì, dopo la procedura sei libero dai vecchi debiti. Attenzione però: se hai fornito garanzie reali (ipoteche) su beni di terzi, il creditore potrebbe rifarsi su quel bene ipotecato (perché l’ipoteca sopravvive verso il terzo proprietario). E anche i coobbligati come dicevamo prima restano obbligati. Ma per quanto ti riguarda personalmente, sei sollevato. Nel caso delle definizioni agevolate (rottamazioni), non c’è un atto di esdebitazione formale, ma una volta pagate tutte le rate, l’ADER attesta che il debito è estinto e quindi sei a posto. Conserva sempre l’ultima quietanza e il provvedimento finale (di esdebitazione o di regolarità della definizione) come prova documentale, in caso qualche creditore in futuro erroneamente provasse a chiedere ancora (può capitare che vendano a società di recupero in modo disordinato, ma tu con il decreto di esdebitazione o la quietanza integrale in mano sei protetto).

❓ Quali sono i costi da affrontare per attivare una procedura di sovraindebitamento o un’assistenza legale specializzata?
Risposta: I costi variano in base alla complessità del caso e allo studio professionale, ma è bene avere un’idea generale. Per le procedure da sovraindebitamento ci sono generalmente: un costo per l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), che di solito chiede una quota fissa di avvio pratica e poi un compenso percentuale sul debito o sugli importi distribuiti (stabiliti da tabelle ministeriali); e il compenso dell’avvocato che ti assiste e presenta il ricorso in Tribunale. Molti studi legali come quello dell’Avv. Monardo applicano tariffe sostenibili per venire incontro al debitore in difficoltà, spesso dilazionando il pagamento degli onorari o ancorandoli a fasi della procedura (es. una parte all’omologa). L’Avv. Monardo, ad esempio, lavora “al minimo tariffario per etica di studio” , privilegiando aiutare il cliente a uscire dai debiti piuttosto che aggravarlo. Inoltre, la prima consulenza spesso è gratuita o a costo simbolico, come valutazione del caso . In termini numerici, una procedura completa potrebbe avere costi totali nell’ordine di qualche migliaio di euro, dipende dal numero di creditori e dal tribunale (ci sono anche bolli, contributo unificato di solito sui €98 per le procedure concorsuali, ecc.). Se confrontati però con l’entità dei debiti che si vanno a cancellare, questi costi sono in genere molto inferiori (pagare ad esempio €3.000 tra tutto per cancellare €100.000 di debiti è sicuramente conveniente). Quanto alle cause giudiziali tributarie o civili: qui i costi dipendono dalla tariffa dell’avvocato e dal valore della causa. Ma ricorda che se vinci, spesso ottieni il rimborso delle spese legali dal soccombente. Molti studi offrono piani di pagamento agevolati per i clienti (ad es. pagamento mensile della parcella). Il consiglio è di discutere apertamente in sede di colloquio con l’avvocato del preventivo: un professionista serio ti indicherà da subito le voci di costo prevedibili e ti aiuterà a gestirle. E considera che non affidarsi a un esperto può costare molto di più in termini di errori (multe, pignoramenti subiti, opportunità perse). Quindi è un investimento. Lo Studio Monardo, ad esempio, sottolinea la trasparenza e concorda i costi anticipatamente e senza sorprese in corso d’opera .

❓ Ho troppi debiti, mi conviene fare una causa di fallimento (liquidazione giudiziale) così li elimino?
Risposta: Se sei un imprenditore fallibile (cioè superi i limiti di legge per il fallimento: fatturato oltre €200k, attivi oltre €300k, debiti oltre €500k) e sei insolvente, potrebbe essere aperta una liquidazione giudiziale (il “fallimento” nel nuovo termine). Tuttavia, non ti conviene subire passivamente: il fallimento d’ufficio può essere chiesto da un creditore e porta a effetti come l’inabilitazione, la perdita totale della gestione del patrimonio, e l’esdebitazione finale non è automatica (devi chiederla a fine procedura e il giudice la concede se hai cooperato e non hai irregolarità gravi). Inoltre, il fallimento riguarda solo gli imprenditori commerciali sopra soglia. Se sei un privato o piccolo imprenditore sotto soglia, il fallimento non si applica affatto: devi usare la legge sul sovraindebitamento. Quindi la strategia migliore non è sperare in un fallimento per cancellare debiti (tra l’altro durante la procedura fallimentare i creditori privilegiati potrebbero essere parzialmente pagati e restare scoperti solo i chirografari – e tu comunque subisci restrizioni). Meglio attivare tu stesso una delle procedure di composizione o di concordato preventivo. Ad esempio, se sei fallibile ma vuoi liberarti dei debiti, puoi presentare un concordato preventivo liquidatorio o un concordato minore (se sotto soglia) o la liquidazione controllata volontaria: così sei tu a guidare l’iniziativa e hai più controllo, oltre al fatto che l’esdebitazione è più certa per il sovraindebitato. In pratica, “farsi fallire” non è una soluzione proattiva; la soluzione è “farsi ristrutturare” dal tribunale su tua istanza. Se poi intendevi dire “posso chiedere io il mio fallimento personale?”, la risposta è no perché la legge non prevede il fallimento per la persona non imprenditore – devi usare le procedure ad hoc come spiegato. Quindi affronta i debiti con gli strumenti dedicati (piano del consumatore ecc.), non sperare che esista una scorciatoia tipo “mi dichiaro fallito e buonanotte ai creditori”: per i piccoli debitori quella scorciatoia esiste oggi sotto altro nome (liquidazione controllata), ma è meglio percorrerla con l’aiuto di un avvocato e di un OCC per massimizzare i benefici per te (tipo magari tenerti qualche bene essenziale) e minimizzare le conseguenze negative.

❓ Perché dovrei rivolgermi all’Avv. Monardo e al suo staff? Cosa offrono in più rispetto ad altri professionisti?
Risposta: L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è uno specialista di questo settore, con un’esperienza ultra-decennale e qualifiche di eccellenza riconosciute a livello nazionale . Ciò che offre il suo Studio è un approccio integrato: non solo consulenza legale tecnica, ma una vera e propria strategia globale di risanamento finanziario. Coordinando avvocati e commercialisti, può analizzare a fondo ogni aspetto del tuo indebitamento (fiscale, bancario, gestionale) . La differenza rispetto ad altri è nella competenza specifica in diritto bancario e tributario: Monardo conosce i trucchi delle banche (usura, anatocismo) e le pieghe del fisco (norme di riscossione, prescrizioni) e ha già aiutato moltissime persone a uscire dai debiti . Inoltre, è cassazionista quindi può assisterti fino all’ultimo grado di giudizio se serve, e gestore della crisi quindi può farti da OCC/gestore nelle procedure, riducendo tempi e costi (avendo tutto “in casa”). In pratica, con lui hai un unico interlocutore per cause contro le cartelle, cause contro le banche, avvii di piani del consumatore, negoziazioni con creditori – non devi cercare separatamente un tributarista, un civilista, un OCC: il suo Studio copre tutto. Oltre a questo, c’è il lato umano ed etico: come avrai letto, lavora molto sull’etica e applica tariffe oneste, offrendo trasparenza e prima analisi gratuita . Sa che i clienti indebitati spesso sono spaventati e disorientati, quindi punta molto sulla chiarezza (ha un metodo scientifico GDS per valutare le cause in anticipo ), così non ti fai illusioni e pianifichi su basi solide. In più, essendo fiduciario di un OCC e negoziatore crisi d’impresa, ha contatti e credibilità anche con le istituzioni (Tribunali, Camera di Commercio) in questo campo. Molti dei cosiddetti “esperti” sul web non hanno queste attestazioni o risultati concreti. Monardo invece è citato su media nazionali, ha tenuto conferenze sul tema ed è aggiornato quotidianamente su normative e sentenze. Insomma, affidandoti al suo Studio, sai che il tuo caso è in mani esperte e proattive, che cercano ogni soluzione possibile (giudiziale o stragiudiziale) per ridurre il tuo debito. Non ultimo, offrono un supporto multidisciplinare: se nel tuo caso serve magari anche agire per un risarcimento (ad esempio contro una banca per danni), hanno competenze in house per farlo. Questa completezza è un grande valore aggiunto: evita che qualche dettaglio venga trascurato perché “non è il mio settore” – loro coprono dal ricorso tributario all’opposizione esecutiva, dalla perizia econometrica all’istanza al Fisco. I feedback dei clienti passati sono molto positivi proprio per questa capacità di risolvere problemi complessi con soluzioni concrete e tempestive.

Esempi pratici di accordi di ristrutturazione dei debiti e piani di pagamento

Per comprendere meglio come funzionano le soluzioni descritte, può essere utile esaminare alcuni casi pratici e simulazioni numeriche. Di seguito proponiamo due scenari realistici – uno di una famiglia sovraindebitata e uno di una piccola impresa in crisi – mostrando come l’intervento legale specializzato possa trasformare una situazione apparentemente senza uscita in un percorso sostenibile.

Esempio 1: Famiglia con debiti fiscali e bancari – Piano del consumatore e saldo a stralcio

Situazione iniziale: La famiglia Rossi (marito 45 anni dipendente, moglie 43 anni part-time, due figli) ha accumulato negli anni debiti per circa €120.000 così composti: €50.000 di debiti bancari (prestito personale e carta di credito, oggi scaduti e ceduti a recupero crediti che minaccia cause), €20.000 di arretrati di mutuo prima casa (la banca ha inviato precetto, residuo mutuo €150.000 con ipoteca), €30.000 di cartelle esattoriali (IRPEF, IMU e qualche multa), €20.000 di finanziaria auto. Reddito familiare netto mensile: €2.300 (marito) + €800 (moglie) = €3.100. Hanno casa di proprietà gravata da mutuo (valore casa €180.000, mutuo residuo €150.000), un’auto del 2018. Non riescono più a pagare tutto e temono pignoramenti.

Intervento e soluzione: Si rivolgono all’Avv. Monardo. Dopo analisi, emerge che: il mutuo è regolare (tasso ok), i debiti bancari presentano interessi di mora molto alti e penali (terreno per trattativa), le cartelle contengono sanzioni e interessi annullabili via rottamazione. L’avvocato propone un doppio binario: 1) Attivare una procedura di ristrutturazione del debito del consumatore (piano del consumatore) per mettere sotto tutela del tribunale la situazione e includere le cartelle e il finanziamento auto; 2) Contestualmente, negoziare un saldo e stralcio con la società che ha comprato i €50.000 di crediti bancari e con la finanziaria auto, sfruttando la leva della procedura in arrivo (che altrimenti li vedrebbe soddisfatti parzialmente).

Piano del consumatore proposto: Prevede che la famiglia mantenga la casa e continui a pagare il mutuo normalmente (fuori piano, €700/mese), perché togliere casa ai Rossi non darebbe utile ai chirografari (ipoteca copre quasi tutto). Si impegnano a versare nel piano €500 al mese per 5 anni (totale €30.000) ricavabili dal reddito (hanno €3.100 entrate meno €700 mutuo = €2.400 disponibile; di cui €1.900 per vivere e €500 destinabili al piano). Questi €30.000 saranno destinati così: €15.000 all’Agenzia Riscossione per definire i €30.000 di cartelle in forma agevolata (ipotizzando rottamazione o comunque taglio sanzioni – in effetti rottamando i €30k di cartelle avrebbero da pagare ~€18k di imposte e interessi legali; offrono €15k e il Fisco accetta in ottica concorsuale perché prenderebbe 50% – ipotesi fattibile in piano), €5.000 per spese della procedura (OCC, legali), €10.000 da accantonare pro-quota per la finanziaria auto e altri eventuali chirografari minori.

Saldo e stralcio con creditori bancari: Monardo contatta la società recupero crediti titolare dei €50.000 di prestiti e fa presente che sta per partire una procedura concorsuale dove loro rischiano di prendere molto poco (perché chirografari). Offre un accordo: pagamento di €10.000 a saldo e stralcio immediato. La società, che forse ha comprato quel credito a €5.000, accetta volentieri €10.000. I coniugi Rossi ottengono tale cifra grazie a un prestito dai genitori (che si fidano visto che poi saranno liberi dai debiti). Anche la finanziaria auto, a fronte del rischio di vedersi restituire l’auto usata e poco valore, accetta di chiudere se riceve €5.000 (su €10.000 residui). Questi €5k li prendono dal TFR accantonato del marito.

Esito: Viene depositato il piano del consumatore in Tribunale, corredato dagli accordi già presi: i debiti bancari (i €50k) vengono esclusi dal piano perché risolti prima con transazione (infatti pagano i €10k e la società rinuncia al resto), la finanziaria auto accetta €5k e rinuncia al residuo e viene anch’essa tolta dai crediti concorsuali. Restano nel piano: Agenzia Riscossione €30k, soddisfatta con €15k (50%) – la Agenzia esprime parere, potrebbe opporsi, ma si fa notare che se vendessero la casa incasserebbero zero perché ipoteca primo grado saturerebbe tutto, e che il piano dà il massimo che la famiglia può in 5 anni. Il giudice vede che i coniugi sono meritevoli (i debiti derivavano da spese mediche e periodo di disoccupazione, non da lusso) e che il piano conviene ai creditori rispetto alla liquidazione (in cui il Fisco forse non avrebbe nulla). Omologa il piano. I Rossi versano puntualmente €500/mese per 60 mesi all’OCC che distribuisce come stabilito.

Dopo 5 anni: Hanno pagato in totale €30.000 + (fuori piano) €10k saldo banca + €5k auto + continuato mutuo €42k = €87k circa in 5 anni. I restanti debiti vengono cancellati: il Fisco rinuncia ai €15k non pagati, le sanzioni e interessi condonati non sono dovuti, le banche avevano già chiuso. I Rossi mantengono la casa, hanno l’auto pagata e libera da vincoli, ed escono formalmente dall’indebitamento con una esdebitazione decretata dal giudice. Il loro nome viene pulito nelle centrali rischi (trascorsi i tempi di legge). Hanno “perso” 5 anni di sacrifici economici ma hanno salvato il patrimonio familiare e soprattutto possono ricominciare senza pendenze. Senza l’intervento legale probabilmente la casa sarebbe stata pignorata dalla banca (per le rate arretrate) e/o dal Fisco per l’ipoteca, avrebbero perso l’immobile e comunque sarebbero rimasti debitori per eventuali residui. Con la soluzione adottata, hanno pagato meno della metà del debito totale e hanno tenuto i beni.

Esempio 2: Piccola impresa indebitata – Composizione negoziata e accordo di ristrutturazione

Situazione iniziale: La ditta individuale Bianchi (commercio all’ingrosso) ha debiti per €300.000: di cui €180.000 con banche (scoperto di conto €50k, mutuo capannone €100k arretrato nelle rate, leasing mezzi €30k insoluto), €80.000 debiti verso fornitori vari non pagati, €40.000 debiti fiscali (IVA degli ultimi 2 anni non versata). L’attività ha tuttavia prospettive di ripresa: ha ordini e fatturato in crescita, ma la liquidità è mancata a causa di un grosso cliente fallito che ha lasciato insoluto. Il titolare Bianchi vuole salvare l’impresa ma i creditori incalzano (fornitori minacciano decreto ingiuntivo, la banca ha ridotto i fidi e minaccia pignoramento sul capannone).

Intervento e soluzione: L’Avv. Monardo, valutato il caso con i suoi commercialisti, consiglia di attivare la Composizione negoziata della crisi d’impresa. Presentano istanza sulla piattaforma nominando la situazione (squilibrio patrimoniale temporaneo). La CCIAA nomina l’Avv. Monardo stesso come Esperto indipendente (poiché in un’altra regione per evitare conflitti) – oppure un altro esperto, ma in ogni caso lo Studio Monardo continua ad assistere la ditta. Si avviano trattative protette: si ottiene dal tribunale una misura protettiva che sospende per 4 mesi ogni azione esecutiva dei creditori sui beni della ditta (evitando pignoramenti durante i negoziati).

Trattative con creditori:
– Con le banche: l’Esperto convoca un incontro. Propone che: il mutuo capannone (restante €100k) venga allungato di 5 anni e con 1 anno di pre-ammortamento (così per 12 mesi la ditta non paga rate, poi riprende con rata ridotta), gli interessi moratori vengano condonati. La banca ipotecaria accetta, perché preferisce non escutere l’ipoteca e ottenere pagamento integrale seppur spostato. Sullo scoperto di conto €50k, propone di convertirlo in un finanziamento a 7 anni garantito da Fondo PMI (lo Stato) – la banca aderisce perché così riduce il rischio e il debito viene onorato in futuro. Sul leasing €30k, negozia di restituire i beni e chiudere pagando solo €10k (saldo) – la società di leasing, vista la crisi, preferisce riavere i mezzi e un piccolo conguaglio.
– Con i fornitori (€80k): l’Esperto raccoglie i rappresentanti principali (che sommano €60k). Propone un taglio del 20% e pagamento del 80% in 24 mesi, garantendo comunque di continuare i rapporti futuri. La maggioranza dei fornitori, pur di recuperare almeno gran parte e non perdere il cliente Bianchi, accetta l’accordo (magari uno-due no, ma non possono fare molto se i principali sono d’accordo).
– Con il Fisco (€40k IVA): usando la composizione negoziata, la ditta può accedere a un accordo fiscale con l’Erario. Propone di pagare l’IVA in 5 anni senza sanzioni. L’Agenzia (che ora con il Codice Crisi può aderire ad accordi transattivi) accetta di togliere sanzioni e interessi di mora, purché il 100% dell’imposta sia garantita (anche qui magari sfruttano il fatto che la banca ipotecaria è soddisfatta altrove, quindi l’Erario chiede ipoteca di secondo grado sul capannone a garanzia dei pagamenti – la ditta concede).

Formalizzazione: Dopo 4 mesi di negoziazione, l’Esperto redige una relazione positiva: c’è un accordo stragiudiziale con la maggior parte dei creditori: banche, fornitori e Fisco hanno firmato intese bilaterali secondo quanto sopra. A questo punto si può: o omologare un accordo di ristrutturazione dei debiti (art.57 CCI) per renderlo efficace erga omnes (anche per i pochi fornitori dissenzienti, che verranno comunque pagati come gli altri), oppure ricorrere al concordato semplificato liquidatorio se qualche accordo non c’è. Nel nostro caso, siccome quasi tutti hanno aderito e non c’è falcidia per qualcuno non consenziente, basta chiedere omologa dell’accordo. Il tribunale omologa perché più del 60% dei crediti commerciali hanno aderito e l’Erario pure (requisito di legge).

Esito: La ditta Bianchi così ottiene: un risparmio immediato di circa €16k (20% dei fornitori tagliato) + €20k (sanzioni fiscali non dovute) + interessi bancari ridotti, in totale oltre €40k di alleggerimento. E soprattutto ottiene tempo: per un anno niente rate mutuo, i debiti fornitori diluiti 2 anni, l’IVA in 5 anni, il fido in 7 anni. Il flusso di cassa mensile della ditta, alleggerito dai debiti, torna positivo e gli permette di proseguire l’attività e rispettare il piano. I creditori sono soddisfatti perché ottengono più di quanto avrebbero forse preso con azioni esecutive frammentate (pensiamo se avessero fatto fallire Bianchi: i fornitori avrebbero visto forse il 20% dopo anni, in questo accordo ne prendono 80% in 2 anni; la banca ipotecaria avrebbe recuperato vendendo il capannone con perdita, così invece mantiene cliente e ipoteca; il Fisco avrebbe privilegi solo su liquidazione forse inferiori, ecc.). Il titolare salva l’impresa e i posti di lavoro. L’Avv. Monardo monitora che tutti eseguano l’accordo. Dopo 3 anni, l’azienda è tornata stabile, i fornitori sono stati pagati e tornano a dare merce normalmente, la banca ha ripreso a incassare le rate, il Fisco incassa secondo piano. Fine dei 5 anni, la ditta ha saldato quasi tutto tranne eventuali stralci pattuiti. Non vi è neanche bisogno di esdebitazione in senso tecnico perché l’accordo extragiudiziale ha definito le rinunce dei creditori per la parte scontata. La composizione negoziata ha così evitato la crisi irreversibile.

Questo esempio mostra il valore aggiunto di un professionista Esperto negoziatore: senza di ciò, la ditta rischiava ingiunzioni e pignoramenti multipli e probabilmente la cessazione attività. Con la procedura invece tutti hanno accettato una soluzione ordinata e meno traumatica.

Ultime sentenze e pronunce in materia di debiti (2024-2025)

Per concludere la nostra trattazione, riportiamo una breve rassegna di importanti provvedimenti giurisprudenziali recentissimi che hanno inciso sul tema della ristrutturazione dei debiti e delle tutele del debitore. Queste pronunce – emesse da Corte di Cassazione e Corte Costituzionale, oltre a Tribunali di merito – rappresentano i principi di diritto aggiornati al 2025 di cui abbiamo tenuto conto nell’articolo:

  1. Cass. Civ. Sez. I, 21/02/2024 n. 4622: ha stabilito che nei piani del consumatore è ammissibile prevedere il pagamento dilazionato dei crediti privilegiati ipotecari anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8 co.4 L.3/2012, purché ai creditori venga riconosciuto il diritto di voto o comunque di esprimere consenso sul piano . Questa decisione segna un’apertura verso una maggiore flessibilità nella ristrutturazione dei debiti garantiti, enfatizzando però la centralità del consenso del creditore privilegiato nel trattamento differenziato.
  2. Cass. Civ. Sez. VI, 28/01/2025 n. 1997: in materia di rottamazione delle cartelle (definizione agevolata) la Suprema Corte ha chiarito che la rinuncia ai giudizi pendenti, implicitamente connessa all’adesione alla rottamazione, può essere revocata dal contribuente qualora la definizione agevolata non si perfezioni per cause sopravvenute . In particolare, se la rottamazione fallisce (ad es. per errore dell’Amministrazione o mancato pagamento dovuto a cause non imputabili al contribuente), quest’ultimo riacquista il diritto di proseguire il processo precedentemente abbandonato . Si tutela così il debitore dalla perdita definitiva del diritto di difesa in caso di insuccesso della procedura di sanatoria.
  3. Cass. Civ. Sez. I, 27/11/2024 n. 30529: ha affrontato un tema procedurale importante sancendo che il provvedimento che dichiara inammissibile una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento non ha natura decisoria su diritti soggettivi e quindi non è ricorribile per Cassazione ex art.111 Cost. . Soltanto i decreti che rigettano o accolgono l’omologazione (o il relativo reclamo) avendo carattere decisorio “allo stato degli atti” possono essere impugnati in Cassazione . Ciò significa che il debitore deve far valere eventuali errori sull’inammissibilità tramite reclamo interno, ma non può ricorrere direttamente in Cassazione se la procedura si ferma prima dell’omologa.
  4. Cass. Civ. Sez. I, 03/07/2025 n. 18118: in tema di liquidazione del patrimonio ex L.3/2012, ha stabilito che una volta aperta la procedura di liquidazione su istanza del debitore, quest’ultimo non può più rinunciarvi unilateralmente . L’unica possibilità di arresto anticipato è se tutti i creditori concorsuali non presentano domande di partecipazione, imponendo al liquidatore di chiudere la procedura per mancanza di masse attive (fatte salve le spese in prededuzione) . Questa pronuncia rafforza il principio che l’impegno assunto dal debitore nel chiedere la liquidazione è vincolante e non strumentalizzabile: il debitore non può ad esempio chiedere l’apertura e poi tirarsi indietro quando qualche creditore è stato liquidato.
  5. Corte Costituzionale, 19/01/2024 n. 6: ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sul nuovo Codice della Crisi in tema di liquidazione controllata del sovraindebitato, in particolare riguardo alla mancata previsione di un termine massimo fisso per l’apprensione dei beni sopravvenuti (i redditi futuri) del debitore . La Corte ha ritenuto che lasciare un termine flessibile – legato al triennio di esdebitazione automatica – sia frutto di scelte discrezionali del legislatore non irragionevoli, e che anzi il limite del triennio funzioni sia da tetto massimo sia da minimo sfruttabile a tutela dei creditori . In sostanza, è stata confermata la costituzionalità della disciplina per cui, durante la liquidazione controllata, il debitore deve destinare ai creditori le porzioni di stipendi/pensioni eccedenti il suo mantenimento per fino a 3 anni, senza un termine fisso anticipato, poiché allo scadere di tale periodo scatta l’esdebitazione di diritto.

Queste pronunce, insieme ad altre di merito, delineano un orientamento giurisprudenziale sempre più chiaro: favorire strumenti di composizione equilibrata della crisi debitoria, garantendo però trasparenza e corretto bilanciamento dei diritti (ad es. coinvolgendo i creditori privilegiati nelle decisioni che li riguardano, come da Cass. 4622/2024 ). Il debitore, oggi più che mai, può contare su una giurisprudenza attenta alla finalità del fresh start (nuovo inizio) – vedi Corte Cost. 6/2024 che avalla meccanismi anche stringenti pur di arrivare all’esdebitazione – e su una Cassazione che chiarisce i dubbi procedurali nell’applicazione delle leggi pro-debitore (ad es. Cass. 1997/2025 sulla revoca della rinuncia in rottamazione ). Affidarsi a professionisti aggiornati su queste evoluzioni consente di sfruttare pienamente a proprio vantaggio quanto di buono offrono le norme.

Conclusione

Affrontare una montagna di debiti può sembrare inizialmente impossibile, ma come abbiamo mostrato lungo questo articolato percorso, le soluzioni legali esistono e possono fare la differenza tra il tracollo e la ripartenza. Riassumendo i punti chiave emersi: il debitore ha dalla sua parte una serie di strumenti normativi e tutele giurisprudenziali che, se attivati tempestivamente, permettono di ridurre il debito, congelare le azioni esecutive e costruire un piano di rientro sostenibile. Abbiamo visto come le difese legali – dai ricorsi tributari alle opposizioni esecutive – possano annullare atti illegittimi e guadagnare tempo prezioso; come le definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio) possano tagliare drasticamente interessi e sanzioni, alleggerendo il carico; e soprattutto come le procedure di sovraindebitamento e ristrutturazione consentano di azzerare formalmente i debiti residui dando al debitore onesto una seconda opportunità . Dalle FAQ e dagli esempi pratici risulta chiaro che il valore delle difese legali sta non solo nell’annullare i debiti, ma nel proteggere i beni essenziali del debitore (la casa, l’auto per lavorare), nel bloccare pignoramenti e ipoteche in extremis, e nel negoziare condizioni eque con i creditori.

Un tema ricorrente è l’importanza di agire tempestivamente: ogni procedura ha le sue scadenze e opportunità (60 giorni per impugnare una cartella , finestre temporali per aderire a rottamazioni , ecc.). Abbiamo sottolineato più volte come uno degli errori peggiori sia l’inazione o il ritardo. Un debitore informato e proattivo, specialmente se affiancato da un professionista, può invertire il suo destino finanziario anche in extremis – ad esempio presentando un piano del consumatore prima di un’asta , o chiedendo un concordato minore prima di un fallimento. Altrettanto cruciale è evitare i passi falsi dettati dall’ansia (pagare chi non va pagato, firmare impegni sfavorevoli, etc.), per questo abbiamo fornito consigli pratici su cosa NON fare e come comportarsi in modo strategico.

Se c’è un messaggio conclusivo da trarre, è che nessun debito è davvero senza soluzione quando si attivano le giuste leve legali. Tuttavia, la legge – per quanto garantista – da sola non basta: serve la guida esperta di un professionista che conosca nel dettaglio queste norme e sappia applicarle al caso concreto, cucendo su misura la strategia migliore (ogni situazione debitoria è diversa, come impronte digitali). In tal senso, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team rappresentano il partner ideale per chiunque si trovi schiacciato dai debiti e voglia difendersi efficacemente. Le competenze multidisciplinari dello Studio (sul fronte legale tributario, bancario e contabile) e l’esperienza sul campo sono garanzia di individuare tutte le possibili vie d’uscita – dalle contestazioni tecniche sulle cartelle alla costruzione di un piano di crisi con i creditori – e di percorrerle con professionalità. Non meno importante, l’Avv. Monardo è abituato ad agire con urgenza e decisione quando si tratta di bloccare un’azione esecutiva o prevenire un pignoramento: il suo intervento tempestivo può letteralmente salvare un immobile da un’asta imminente o stoppare un fermo amministrativo sul veicolo in pochi giorni, grazie alle istanze di sospensione che sa predisporre.

Inoltre, abbiamo evidenziato come lo Studio Monardo non offra solo competenza tecnica ma anche un approccio etico e comprensivo verso il debitore: tariffe eque, primo consulto gratuito, spiegazioni chiare. Questo fa sentire il cliente supportato a 360 gradi, sia sul piano legale che umano – un fattore determinante in situazioni di stress elevato come quelle debitorie. Ribadiamo dunque l’importanza di affidarsi a professionisti esperti e specializzati: di fronte al Fisco, alle banche e ai tribunali, presentarsi da soli o con difese improvvisate equivale spesso a soccombere, mentre con un avvocato specializzato al fianco le tue probabilità di successo aumentano esponenzialmente.

In conclusione, il panorama normativo del 2026 offre ai debitori strumenti efficaci per ristrutturare i debiti e riconquistare la serenità finanziaria. Ma la chiave di volta è passare all’azione subito e farsi guidare da chi queste strade le conosce palmo a palmo. Non c’è ragione di rimanere paralizzati dalla paura dei debiti: con l’assistenza legale giusta, si possono bloccare sul nascere atti esecutivi, ridurre importi anche molto grandi, rateizzare compatibilmente col proprio reddito, e alla fine liberarsi dei debiti insostenibili ottenendo il cosiddetto fresh start. I casi reali ce lo dimostrano: famiglie che hanno evitato di perdere la casa, imprenditori che hanno salvato l’azienda, cittadini che hanno visto cancellare cartelle fuori tempo – tutti accomunati dall’essersi affidati in tempo a un avvocato preparato.

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