Introduzione
Ritrovarsi con il conto corrente Poste Italiane pignorato è una situazione drammatica e urgente per qualsiasi debitore. Il blocco del conto bancario – specie se vi affluiscono stipendio o pensione – impedisce di disporre dei propri soldi per le spese quotidiane e può mettere a rischio la sopravvivenza economica del nucleo familiare. I rischi di un pignoramento sul conto sono elevati: si congelano immediatamente tutte le somme disponibili fino a copertura del debito, compresi eventuali bonifici in arrivo. Inoltre, errori o ritardi nella reazione possono compromettere le possibilità di difesa: ignorare l’atto o attendere troppo a lungo significa spesso perdere definitivamente le somme pignorate. È quindi fondamentale agire tempestivamente, evitando passi falsi come prelievi indebiti o accordi frettolosi, e valutando con lucidità le opzioni legali a disposizione.
Fortunatamente, l’ordinamento offre soluzioni efficaci per sbloccare un conto corrente pignorato e tutelare il debitore. In questa guida esamineremo passo per passo le principali strategie legali: dall’opposizione all’esecuzione per contestare il debito o i vizi formali, alle istanze urgenti di sospensione per ottenere un immediato “congelamento” dell’azione esecutiva; dalla conversione del pignoramento (pagamento rateale in sostituzione del blocco) alle trattative stragiudiziali con il creditore; fino agli strumenti speciali come la rateizzazione fiscale dei debiti con Agenzia Entrate-Riscossione, le definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio) e le procedure da sovraindebitamento per cancellare o ridurre i debiti. Ogni soluzione ha i suoi tempi e requisiti: questa guida – aggiornata a gennaio 2026 – vi aiuterà a capire quale strada è più adatta al vostro caso, con riferimenti a leggi e sentenze recenti che rafforzano le difese del debitore.
Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
Per affrontare efficacemente un pignoramento di conto corrente serve l’assistenza di professionisti esperti sia in diritto bancario che in diritto tributario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale nei settori bancario e fiscale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 (iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a questa ampia esperienza, l’Avv. Monardo e il suo team possono offrire un supporto completo al debitore. In particolare, l’Avvocato Monardo può:
- Analizzare l’atto di pignoramento notificato da Poste Italiane (quale terzo pignorato) e verificare immediatamente la presenza di eventuali vizi formali o sostanziali (es. errori di notifica, importi non dovuti, prescrizione del titolo esecutivo).
- Predisporre i ricorsi per opporsi all’esecuzione forzata presso il Tribunale competente: opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. se si contesta il diritto del creditore a procedere (ad es. perché il debito è già stato pagato o è prescritto), oppure opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. se vi sono irregolarità formali nell’atto di pignoramento. Contestualmente, può chiedere al giudice una sospensione urgente dell’esecuzione, per sbloccare temporaneamente il conto in attesa della decisione .
- Attivare trattative e soluzioni concordate con il creditore procedente (che sia una banca, una finanziaria o Agenzia delle Entrate-Riscossione): l’Avv. Monardo può negoziare un piano di rientro del debito o un accordo transattivo (saldo e stralcio), al fine di ottenere la liberazione del conto a fronte di un pagamento parziale o rateale concordato. In molti casi il creditore è disponibile a ritirare il pignoramento in cambio di garanzie di pagamento, soprattutto se si dimostra collaborazione e buona fede da parte del debitore.
- Studiare soluzioni da sovraindebitamento nei casi più complessi: l’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi e OCC, può predisporre un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione dei debiti o la richiesta di liquidazione controllata ai sensi del Codice della crisi. Queste procedure, omologate dal Tribunale, permettono di bloccare tutte le azioni esecutive in corso (compresi pignoramenti di conti, stipendi, immobili) e di ottenere la cancellazione parziale o totale dei debiti residuali. Si tratta di strumenti potenti introdotti dalla legge 3/2012 e ora confluiti nel D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), ideali per chi si trova sommerso dai debiti.
- Assistere il contribuente nelle procedure agevolate previste dalla legge: ad esempio presentare domanda di rateizzazione fiscale dei carichi iscritti a ruolo (evitando così il prosieguo del pignoramento da parte dell’Agente della Riscossione), valutare l’adesione a una rottamazione delle cartelle (come la nuova rottamazione-quinquies introdotta dalla legge di Bilancio 2026) o ad eventuali provvedimenti di saldo e stralcio. Lo studio monitora costantemente le novità normative per offrire al cliente ogni opportunità di ridurre sanzioni e interessi e di ottenere dilazioni più vantaggiose.
L’avvocato Monardo e il suo staff seguono il cliente in ogni fase, dalla due diligence su atti e cartelle esattoriali, al dialogo con banche e amministrazioni, fino alla rappresentanza in giudizio. Come possono aiutarti concretamente? Analizzando subito la tua pratica e individuando la strada legale migliore per bloccare il pignoramento, sospendere l’esecutività e recuperare l’operatività del conto corrente, con soluzioni su misura (giudiziali o extragiudiziali) in base alla tua situazione.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
Per capire come sbloccare un conto corrente pignorato (in particolare un conto Bancoposta presso Poste Italiane) è necessario prima inquadrare la normativa di riferimento e le pronunce giurisprudenziali più recenti in materia. Il pignoramento del conto può avvenire sostanzialmente in due forme: tramite la procedura ordinaria disciplinata dal codice di procedura civile (utilizzata da creditori privati, banche, finanziarie, ecc.) oppure tramite il pignoramento esattoriale speciale ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 (utilizzato dall’Agente della Riscossione per debiti fiscali, contributivi o multe). Vediamo le fonti normative chiave e come sono state interpretate dai giudici.
1.1 Norme essenziali: Codice di procedura civile e leggi speciali
- Art. 543 c.p.c. – Forma del pignoramento presso terzi. È la norma base che regola la forma e gli elementi dell’atto di pignoramento di crediti del debitore presso un terzo (come la banca o Poste Italiane). L’atto deve indicare il titolo esecutivo su cui si fonda (es. sentenza, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale), la somme dovute (capitale, interessi, spese) e contiene l’ingiunzione al debitore di astenersi da atti dispositivi e l’ordine al terzo di non disporre delle somme pignorate senza ordine del giudice . L’atto viene notificato contestualmente al terzo (Poste Italiane S.p.A., nella sede legale o PEC) e al debitore . Dal momento della notifica al terzo, si forma un vincolo legale sulle somme: il conto viene “congelato” fino a concorrenza dell’importo indicato. La notifica al debitore serve a garantire il contraddittorio (il debitore dev’essere informato dell’esecuzione in atto). Se l’atto non viene notificato al debitore entro determinati termini, il pignoramento può risultare inefficace (come vedremo, la legge prevede la cessazione degli obblighi del terzo in caso di mancata notifica al debitore entro l’udienza). In sintesi, l’art. 543 c.p.c. stabilisce come inizia il pignoramento: con un atto formale notificato a terzo e debitore, che vincola immediatamente i crediti presso il terzo.
- Art. 546 c.p.c. – Obblighi del terzo pignorato. Dal momento in cui riceve la notifica, il terzo (es. Poste Italiane) assume l’obbligo di custodire le somme pignorate (nei limiti indicati nell’atto) e di non permettere al debitore prelievi o movimenti su di esse senza ordine del giudice . Entro 10 giorni dalla notifica, il terzo deve inviare al creditore procedente una dichiarazione scritta in cui specifica quali somme deve al debitore e se su di esse gravano già altri vincoli (altri pignoramenti, cessioni, etc.), come previsto dall’art. 547 c.p.c. . In mancanza di dichiarazione scritta, il terzo deve necessariamente comparire all’udienza fissata dal giudice per rendere la dichiarazione di persona. Durante tutto il processo esecutivo, Poste Italiane è custode delle somme e non può liberarle se non vi è un provvedimento di svincolo: l’art. 546 c.p.c. la vincola fino all’ordine del giudice dell’esecuzione (G.E.) . Importante: l’art. 546 stabilisce anche che le somme impignorabili per legge non sono soggette agli obblighi del terzo. Ciò significa che, ad esempio, se parte del saldo è impignorabile (perché frutto di stipendio nei limiti esenti), su di essa non opera il vincolo: in teoria resterebbe nella disponibilità immediata del debitore . Tale principio è spesso disatteso in pratica (le banche tendono a bloccare tutto in attesa del giudice), ma la norma consente al debitore di chiedere subito la liberazione delle somme impignorabili.
- Art. 545 c.p.c. – Crediti impignorabili e limiti di pignorabilità. Questa è la disposizione cruciale che tutela i redditi da lavoro e pensione. Stabilisce anzitutto una serie di crediti totalmente impignorabili (es. assegni di sostentamento, sussidi di povertà, indennità di maternità, etc., vedi commi 1 e 2). Inoltre, pone limiti quantitativi alla pignorabilità di stipendi, salari e pensioni. In generale, stipendi e salari possono essere pignorati nella misura di 1/5 sia per crediti ordinari sia per debiti verso lo Stato (tributi), salvo concorso di cause diverse in cui il cumulo non può superare la metà dello stipendio . Le pensioni godono di una protezione ulteriore: dal 2022, per legge, le pensioni non sono pignorabili per la parte corrispondente a due volte l’assegno sociale (con un minimo di 1.000 €) e solo l’eccedenza è pignorabile nella misura di 1/5 (o meno, in caso di concorso di più pignoramenti) . L’aspetto più rilevante per il conto corrente è il comma 8 dell’art. 545 c.p.c.: se sul conto bancario o postale del debitore affluiscono stipendi o pensioni, si distinguono due situazioni :
- Somme accreditate prima del pignoramento: sono pignorabili solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale . Questo importo (il cosiddetto “saldo impignorabile” o “tesoretto”) cambia di anno in anno con l’adeguamento dell’assegno sociale. Ad esempio, poiché l’assegno sociale mensile è circa € 534,41 (valore INPS 2024), il triplo è ~€ 1.603. Fino a tale cifra, i soldi sul conto derivanti da stipendi/pensioni antecedenti il pignoramento non si toccano; l’eventuale eccedenza viene invece congelata . Esempio: se un pensionato ha € 5.000 sul conto al giorno del pignoramento, di cui si può provare che € 4.000 provengono da pensioni accreditate nei mesi precedenti, allora € 1.603 sono garantiti come impignorabili e solo i restanti ~€ 2.397 potranno essere vincolati.
- Somme accreditate dopo la notifica del pignoramento: gli accrediti successivi di stipendio o pensione subiscono il normale limite del quinto. In pratica, per ogni stipendio accreditato dopo il blocco, la banca dovrà trattenere solo 1/5 dello stesso, lasciando i 4/5 al debitore . Per le pensioni, si applica il quinto sulla parte eccedente la quota impignorabile (assegno sociale aumentato della metà, secondo la disciplina previgente, ora due volte l’assegno sociale): in sostanza anche sulle nuove rate di pensione si garantisce un “minimo vitale” al debitore e solo il resto è pignorabile . Esempio: se dopo il pignoramento arriva uno stipendio di € 1.200, Poste Italiane dovrà accantonare € 240 (il 20%) e lasciare € 960 disponibili. Se arriva una pensione mensile di € 800, di cui la parte impignorabile è poniamo € 690, solo 1/5 della differenza (€ 110) può essere trattenuto.
Queste soglie sono automatiche per legge: un pignoramento che violi tali limiti (cioè che tenti di prendere più del dovuto) è parzialmente inefficace, e il giudice dell’esecuzione deve dichiararlo tale anche d’ufficio . In concreto, però, può essere necessario per il debitore fare un’istanza al giudice (o un’opposizione) per far valere questa inefficacia e ottenere lo sblocco delle somme impignorabili. Da notare che la legge prevede un meccanismo di salvaguardia: se ad esempio lo stipendio era già pignorato “alla fonte” dal datore di lavoro (classico pignoramento del quinto sullo stipendio), la banca non può applicare un secondo prelievo sullo stesso importo accreditato (“niente doppia trattenuta”) . In tal caso, l’intero importo dello stipendio già decurtato alla fonte risulta impignorabile sul conto.
- Art. 548-549 c.p.c. – Mancata dichiarazione del terzo. Queste norme (modificate dalla riforma 2021/2022) regolano cosa accade se il terzo pignorato non rende la dichiarazione. In sintesi, se Poste Italiane non risponde all’atto (né per iscritto né presentandosi in udienza), il giudice può considerare come ammessa l’esistenza del credito pignorato nei limiti indicati dal creditore (art. 548). In pratica, se la banca/posta fa orecchie da mercante, il giudice procede come se essa avesse dichiarato che i soldi ci sono. Se invece la dichiarazione del terzo è contestata dal creditore o se è incompleta, si apre un procedimento incidentale per accertare l’esistenza e l’ammontare del credito (art. 549). Per il debitore, è importante sapere che un’eventuale inerzia del terzo non blocca la procedura: il tribunale può andare avanti ugualmente, spesso a sfavore del terzo negligente.
- Art. 553 c.p.c. – Ordinanza di assegnazione. È l’atto finale del pignoramento ordinario: se dalle dichiarazioni risulta che vi sono somme disponibili (saldo positivo) e non ci sono opposizioni pendenti, all’udienza il Giudice dell’Esecuzione (G.E.) assegna le somme pignorate al creditore procedente, fino a concorrenza del credito. L’ordinanza di assegnazione autorizza formalmente il terzo a versare i soldi al creditore (o al suo avvocato). Nel caso del conto corrente, il giudice può disporre l’assegnazione immediata delle somme esistenti (o di quelle maturate entro 90 giorni se il credito è a termine) . Dopo l’ordinanza, il conto si sblocca per l’eventuale eccedenza (se c’erano più soldi del dovuto, il residuo torna al debitore), oppure viene chiuso se il saldo era esaurito. Se il creditore non viene integralmente soddisfatto (ad esempio perché sul conto c’erano meno soldi del credito vantato), egli rimane insoddisfatto per la differenza, salvo intraprendere altre azioni esecutive su altri beni. Va ricordato che se il conto è cointestato, in sede di assegnazione il giudice deve tener conto che solo la quota parte appartenente al debitore è aggredibile. Ad esempio, in un conto cointestato tra marito e moglie con saldo € 20.000, se il marito è debitore, presumibilmente solo € 10.000 sono di sua spettanza e quindi pignorabili: il giudice assegnerà al creditore solo tale importo, lasciando liberi gli altri € 10.000 della moglie (salvo prova che i fondi appartenevano tutti al marito). La Cassazione ha chiarito infatti che il pignoramento di un conto cointestato vincola l’intero saldo per cautela, ma il creditore può ottenere solo la quota del debitore . La presunzione di titolarità paritaria (50% ciascuno) può essere superata se l’altro cointestatario prova che i soldi sono esclusivamente suoi .
- Art. 495 c.p.c. – Conversione del pignoramento. Norma di grande rilievo pratico, consente al debitore di “sostituire” il bene pignorato con una somma di denaro versata a beneficio dei creditori. In termini semplici, il debitore può chiedere al giudice di convertire il pignoramento offrendo il pagamento dell’intero importo dovuto (capitale, interessi, spese) in forma rateale, ottenendo in cambio lo sblocco del conto. Per avviare la conversione, il debitore deve depositare presso la Cancelleria una cauzione pari ad almeno 1/6 dell’importo dovuto . Il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, emette un’ordinanza con cui determina la somma da versare e il piano di pagamento delle rate (fino a 48 rate mensili per il residuo, ossia dilazione fino a 4 anni) . Se il debitore rispetta il piano, il pignoramento viene dichiarato estinto e il conto definitivamente liberato. La conversione è uno strumento prezioso per chi dispone di risorse (o può reperirle magari con un prestito da familiari) per pagare il debito ma necessita di tempo: consente di evitare la perdita immediata delle somme bloccate, impegnandosi a pagare a rate sotto controllo del tribunale. Va attivata prima che il giudice disponga l’assegnazione. L’effetto immediato, appena viene concessa, è la sospensione dell’esecuzione: il conto viene sbloccato salvo un eventuale importo lasciato come garanzia della cauzione. È importante notare che l’istanza di conversione non è ammessa per i pignoramenti esattoriali dell’Agente Riscossione (che seguono regole proprie di dilazione).
- Art. 615 e 617 c.p.c. – Opposizioni del debitore. L’art. 615 c.p.c. consente al debitore di opporsi all’esecuzione contestando il diritto del creditore di procedere (es.: titolo non valido, debito già estinto, prescrizione, ecc.). È l’opposizione di merito sull’esistenza del debito o la pignorabilità del bene. Nel pignoramento di conto corrente, ad esempio, il debitore potrebbe opporsi sostenendo che il credito è prescritto o che quelle somme sono impignorabili per legge (es. trattandosi di pensione entro il minimo vitale). L’opposizione ex art. 615 va proposta dinanzi al giudice competente (Tribunale) entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (se il vizio era già rilevabile) oppure anche oltre se verte su fatti sopravvenuti (ma comunque prima che l’esecuzione sia conclusa) . L’art. 617 c.p.c., invece, regola l’opposizione agli atti esecutivi, cioè per vizi formali della procedura (es.: notifica nulla, atto incompleto, errori nei modi). Questa va proposta entro 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto viziato . Entrambe le opposizioni si propongono con atto di citazione o ricorso e possono contenere una richiesta di sospensione immediata al giudice dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.) in caso di gravi motivi. Se il giudice accorda la sospensione, il pignoramento viene “congelato” (le somme restano bloccate ma non vengono assegnate) in attesa dell’esito del giudizio di opposizione .
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 72-bis – Pignoramento presso terzi dell’Agente della Riscossione. Questa norma speciale consente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) di effettuare pignoramenti in modo più rapido rispetto alla procedura ordinaria. L’atto di pignoramento esattoriale ex art. 72-bis non passa dal giudice in fase iniziale: è lo stesso Agente della riscossione che notifica l’ordine di pagamento al terzo (banca/Poste) e al debitore. Non è necessario l’atto di precetto, né l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Il terzo pignorato (Poste) deve bloccare immediatamente le somme fino a concorrenza del debito indicato e versarle all’Erario trascorsi 60 giorni, salvo che il debitore nel frattempo paghi o ottenga una sospensione . In altre parole, dopo 60 giorni dalla notifica senza pagamento, AdER può procedere a incassare le somme senza bisogno di comparire davanti al giudice (può comunque chiedere un’ordinanza di assegnazione al tribunale se necessario, ma spesso non serve perché la legge gli dà titolo per riscuotere). Questa procedura “speciale” è quindi molto insidiosa: non c’è udienza fissata a priori e i tempi sono stretti. Una recente sentenza della Cassazione (ord. n. 28520 del 27 ottobre 2025) ha chiarito in modo netto che questo pignoramento copre anche gli accrediti futuri sul conto entro i 60 giorni . In particolare, la Corte Suprema ha stabilito che il vincolo esattoriale ex art. 72-bis si estende non solo alle somme presenti sul conto al momento della notifica, ma anche a quelle accreditate successivamente durante il “periodo di blocco” di 60 giorni . Ciò significa che se il conto Bancoposta era vuoto o in rosso, ma nei due mesi successivi arrivano bonifici (stipendi, ecc.), anche questi importi saranno catturati e dovranno essere girati al Fisco . Questa pronuncia ha messo fine a vecchie incertezze: ora è chiaro che il pignoramento fiscale “a mezzo Poste” vincola il conto per 60 giorni pieni. Trascorso tale termine, se AdER non ha ottenuto il pagamento né chiesto al giudice l’assegnazione, il vincolo perde efficacia (si considera estinto), ma in pratica le banche/Poste tendono comunque a versare all’Erario tutte le somme accumulate appena scade il termine. Va aggiunto che l’art. 72-bis come modificato dal 2021 prevede anch’esso di fatto il rispetto dei limiti di impignorabilità di stipendi e pensioni (rimandando all’art. 72-ter, v. oltre), quindi anche l’Agente della Riscossione deve rispettare il minimo vitale e il quinto, se sul conto affluiscono salari o trattamenti pensionistici.
- D.P.R. 602/1973, art. 72-ter – Limiti al pignoramento esattoriale di stipendi e pensioni. Questa norma, introdotta nel 2013, allinea (in parte) il pignoramento fiscale ai limiti previsti dal codice di procedura civile. Stabilisce infatti che Agenzia Riscossione può pignorare stipendi e pensioni (sia presso l’azienda/datore, sia su conto corrente) nelle seguenti misure massime: 1/10 dello stipendio netto se l’importo percepito è fino a € 2.500 mensili; 1/7 (circa 14%) se lo stipendio è tra € 2.500 e € 5.000; 1/5 (20%) per stipendi oltre € 5.000 . Queste percentuali si applicano anche ai pignoramenti sul conto a valere sugli accrediti successivi: ad esempio, se sul conto Poste affluisce uno stipendio di € 3.000 dopo la notifica del pignoramento esattoriale, l’AdER potrà trattenerne al massimo 1/5 (€ 600) perché supera i 5.000 lordi annui, mentre se affluisce uno stipendio di € 1.500 ne tratterrà 1/10 (€ 150) . Inoltre, l’art. 72-ter richiama il concetto di minimo vitale sulle pensioni, speculare a quello del codice civile: anche il Fisco non può intaccare la pensione minima vitale (circa € 1.000 nel 2025, corrispondenti al doppio dell’assegno sociale). Dunque, nei pignoramenti esattoriali su conto Bancoposta, Poste Italiane deve garantire che rimanga disponibile almeno il minimo non pignorabile e applicare le aliquote ridotte su stipendi di importo modesto . In pratica, art. 72-ter consolida i limiti: in combinazione con l’art. 545 c.p.c., nessun pignoramento – neppure del Fisco – può mai azzerare completamente uno stipendio o una pensione accreditati su conto. Se ciò avviene, il pignoramento è da considerarsi illegittimo per la parte eccedente e il debitore può agire per far restituire le somme.
1.2 Orientamenti giurisprudenziali recenti
La Corte di Cassazione negli ultimi anni ha più volte affrontato questioni attinenti al pignoramento di conti correnti, offrendo chiarimenti utili ai debitori. Ecco i principali principi emersi dalle sentenze più rilevanti (aggiornati al 2025):
- Cass. civ. sez. III, ord. n. 28520/2025: ha confermato la portata estensiva del pignoramento esattoriale sui conti. In un caso di pignoramento ex art. 72-bis effettuato da Agenzia Entrate Riscossione, la Cassazione ha dato ragione alla banca che – dopo aver versato quanto c’era sul conto al momento della notifica – aveva successivamente bloccato e trasferito al Fisco anche gli importi accreditati nei 60 giorni seguenti. La società debitrice contestava questa seconda trattenuta, ma la Suprema Corte ha chiarito che il vincolo pignoratizio copre anche i crediti futuri derivanti dal rapporto di conto corrente entro il termine dei 60 giorni . In motivazione, la Corte richiama l’art. 546 c.p.c. e afferma che il saldo attivo del conto – anche se formato dopo la notifica – rientra nel pignoramento, a condizione che derivi da un rapporto già esistente (il conto stesso) . Questo principio uniforma il pignoramento fiscale a quello ordinario: anche nel pignoramento presso terzi tradizionale si ritiene che il saldo possa comprendere accrediti intervenuti tra notifica e udienza (purché il rapporto obbligatorio sussista) . La sentenza 28520/2025, accogliendo il ricorso della banca, ha dunque cassato la decisione di merito che limitava il pignoramento al saldo iniziale e ha stabilito che il blocco resta efficace per tutti i 60 giorni successivi alla notifica, coprendo qualsiasi versamento in quel periodo . Ciò rafforza la posizione del Fisco ma suona come un monito per i debitori: non pensare di salvarsi spostando l’accredito dello stipendio dopo la notifica, perché verrebbe catturato ugualmente. Bisogna invece attivarsi subito con le opposizioni o la rateizzazione (come vedremo).
- Cass. civ. sez. III, ord. n. 16576/2024: riguarda un caso peculiare (pignoramento di conto di un Comune presso Poste), ma afferma un principio generale: il terzo pignorato non può autonomamente decidere di non vincolare le somme invocando la loro impignorabilità, spetta solo al giudice dell’esecuzione dichiarare nullo o inefficace il pignoramento . Nella vicenda, un Comune sosteneva che Poste Italiane avrebbe dovuto rifiutarsi di accantonare somme sul conto comunale poiché per legge (art. 159 TUEL) i fondi degli enti locali sono pignorabili solo presso il tesoriere (Poste non era tesoriere del Comune). La Cassazione però ha dato ragione a Poste: nel momento in cui è destinataria dell’atto di pignoramento, Poste è obbligata ex art. 547 c.p.c. a custodire e dichiarare le somme , e non può valutare da sé l’impignorabilità speciale invocata dal Comune (che avrebbe dovuto attivarsi davanti al giudice). In altri termini, se arriva un atto di pignoramento formalmente valido, la banca/posta deve eseguirlo – pena responsabilità anche penale ex art. 388 c.p. se dispone delle somme – e saranno poi le parti o il giudice a far valere eventuali divieti di legge . Questo principio è rilevante anche per i privati: ad esempio, se sul mio conto ci sono soldi di terzi non debitori o somme in teoria impignorabili, la banca li bloccherà comunque (per cautela) e toccherà a me debitore fare opposizione al giudice per liberarli. Il terzo pignorato, insomma, non ha il potere di ignorare l’atto di pignoramento: deve congelare tutto e lasciare al giudice decidere. Cass. 16576/2024 ha quindi sollevato Poste da ogni responsabilità verso il Comune, ribadendo che il custode deve eseguire l’ordine di pignoramento finché non sia dichiarato nullo dal giudice .
- Cass. civ. sez. III, ord. n. 4838/2021: pronuncia importante sui conti cointestati, ha stabilito che il pignoramento estende il suo vincolo all’intero saldo del conto, ma al creditore spetta solo la quota ideale di spettanza del debitore . La Corte ha affermato che, in assenza di prove contrarie, vale la presunzione di contitolarità paritetica (50% ciascuno) prevista dal codice civile (art. 1298 c.c.) . Dunque, se Tizio e Caio hanno un conto insieme e Tizio ha debiti, il creditore può pignorare il conto (bloccandolo tutto per evitare sottrazioni), ma poi potrà farsi assegnare solo la metà del saldo, salvo dimostrare che di fatto il denaro era tutto di Tizio. Di converso, il cointestatario non debitore può intervenire per far liberare la sua quota, proponendo opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. se necessario . L’importanza della sentenza del 2021 è aver chiarito che non esiste un diritto del creditore di prendere più della parte del debitore, evitando così abusi. Questo orientamento è stato poi confermato e dettagliato da Cass. 1643/2025 (che ha fornito criteri probatori per superare la presunzione di quote uguali, ad esempio tramite estratti conto, prove dell’origine dei fondi, ecc.) . Per il debitore cointestatario, queste pronunce significano che coinvolgere i propri cari in un conto comune non mette al riparo dal pignoramento (il conto verrà comunque bloccato), ma almeno limita l’attacco alla sola parte di effettiva spettanza.
- Cass. civ. sez. VI, ord. n. 25243/2024: ha toccato un tema procedurale interessante: la Cassazione ha ricordato che nel pignoramento esattoriale il mancato pagamento entro 60 giorni rende il vincolo “definitivo”, ma se l’Agente non si attiva poi per riscuotere le somme, il pignoramento perde efficacia senza necessità di un’opposizione formale. Questo principio (già affiorato in alcune decisioni di merito) significa che decorso il termine di 60 giorni l’AdER dovrebbe chiedere un’assegnazione giudiziale, altrimenti il vincolo si scioglie da solo. Tuttavia, nella prassi, come si diceva, le banche tendono a versare comunque le somme accumulate allo scadere del termine, quindi raramente il pignoramento “decade” senza esito. In ogni caso il debitore ha sempre la facoltà, se nota inerzia prolungata del Fisco, di sollecitare la liberazione del conto invocando l’inefficacia sopravvenuta del vincolo.
- Giurisprudenza di merito su nullità della notifica al debitore: Da segnalare infine che vari Tribunali hanno ritenuto inesistente o nullo il pignoramento se l’atto non viene notificato al debitore (o viene notificato solo al terzo). La legge richiede la notifica contestuale e, pur stabilendo che la mancata notifica al debitore non invalida di per sé il pignoramento, vi sono state interpretazioni severe in proposito. Ad esempio, è invalida la procedura se il debitore non ha avuto notizia dell’udienza di assegnazione (ad es. mancata notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo): in tal caso gli obblighi del terzo vengono meno alla data fissata per l’udienza . In sostanza, la tutela del contraddittorio può portare i giudici ad annullare il pignoramento se il debitore è stato tenuto all’oscuro per errori di notifica. È sempre importante, quindi, per il debitore, verificare la regolarità formale delle notifiche: qualora emergano vizi, ci sono solidi argomenti per ottenere la caducazione dell’atto esecutivo.
1.3 Riforme normative recenti (2024–2026)
Il biennio 2024–2025 ha visto alcune novità legislative in materia di riscossione e procedure esecutive, che influenzano anche il tema dei pignoramenti di conti correnti:
- Riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024): a fine 2024 è stato emanato un decreto legislativo di riforma dell’attività di riscossione coattiva. Tra le novità c’è la semplificazione di talune procedure e l’introduzione di una nuova edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali (cosiddetta rottamazione-quater). Questa definizione agevolata 2024 ha permesso ai debitori di sanare i ruoli affidati entro il 2017 pagando solo imposte e contributi senza sanzioni né interessi, con possibilità di rate fino al 2027. Molti contribuenti hanno aderito, ottenendo la sospensione delle azioni esecutive (compresi eventuali pignoramenti in corso) in attesa dei pagamenti dilazionati. Per chi si trova con un pignoramento su conto derivante da cartelle rottamabili, l’adesione ha rappresentato un modo per congelare l’esecuzione e poi farla estinguere con il pagamento agevolato.
- Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024): ha introdotto il cosiddetto discarico automatico per i crediti affidati all’Agente Riscossione a partire dal 2025: in pratica, le somme che l’AdER non riesce a riscuotere entro 5 anni vengono automaticamente annullate. Ciò potrebbe ridurre in prospettiva i pignoramenti “a vuoto” protratti per lungo tempo. Inoltre, la stessa legge ha rafforzato i poteri degli enti locali in materia di riscossione, consentendo anche ai Comuni di utilizzare procedure semplificate simili all’art. 72-bis per i propri crediti (multe, tributi locali) sotto una certa soglia, snellendo i tempi. Questo significa che non solo lo Stato ma anche i Comuni potranno in futuro pignorare conti presso Poste con minori formalità, rendendo ancora più importante per i debitori locali muoversi rapidamente.
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025): ha previsto una nuova Definizione agevolata 2026 denominata rottamazione-quinquies. Questa misura (art. 23 L. 199/2025) permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 31/12/2023 con il pagamento integrale delle sole somme dovute a titolo di imposta o contributo, eliminando sanzioni e interessi di mora, e con rateizzazione fino a 18 rate in 5 anni . La rottamazione-quinquies è in partenza nel 2026: le domande di adesione saranno possibili (secondo le indicazioni dell’AdER) presumibilmente entro il 30 aprile 2026, con prima rata al 31 luglio. Chi ha un pignoramento sul conto da parte del Fisco potrà valutare di aderire a questa definizione: l’adesione stessa sospende le procedure esecutive e, una volta pagata la prima rata, il pignoramento dovrà essere revocato dall’AdER analogamente a quanto avviene con la rateizzazione ordinaria . Si tratta quindi di un’importante opportunità per sbloccare il conto pagando il debito ridotto (senza accessori onerosi) anziché l’intero importo con sanzioni. Ovviamente occorrerà presentare l’istanza nei termini e rispettare poi le scadenze di pagamento.
- Decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33: in attuazione della delega per la riforma del processo tributario, questo decreto ha introdotto il Codice della Giustizia Tributaria (in vigore dal 2026) e ha rivisto alcune disposizioni del D.P.R. 602/1973. In particolare, sembra aver riordinato le norme sui pignoramenti esattoriali: l’art. 72-bis potrebbe essere confluito in nuovi articoli di legge o subire modifiche di coordinamento (al momento, si parla di un possibile spostamento delle competenze sulle controversie esattoriali interamente al giudice tributario, ma con procedura esecutiva comunque regolata dal c.p.c.). È ancora presto per valutarne l’impatto pratico: ciò che conta è che, fino a completa attuazione della riforma, restano validi i principi sopra esposti. Il debitore che contesta un atto di pignoramento di AdER continua ad avere la doppia tutela: può rivolgersi al giudice dell’esecuzione per i profili procedurali e al giudice tributario per i profili di merito del debito (previa impugnazione della cartella o dell’atto presupposto).
In sintesi, il quadro normativo al gennaio 2026 vede da un lato una forte tutela dei crediti alimentari del debitore (minimi vitali impignorabili, limiti del quinto, ecc.), dall’altro un potenziamento degli strumenti di riscossione per i creditori pubblici. La Cassazione ha inasprito la lettura di alcune norme a sfavore del debitore (come sui 60 giorni che catturano ogni entrata), ma restano efficaci e anzi rafforzate le difese legali del debitore diligente: chi agisce subito può sospendere o annullare il pignoramento, chi cerca soluzioni agevolate può liberarsi del debito a condizioni migliori. Nei capitoli seguenti vedremo concretamente cosa fare, passo dopo passo, quando arriva un atto di pignoramento su conto Bancoposta e come l’avvocato specializzato può guidare il debitore verso lo sblocco del conto.
2. Procedura passo-passo dopo la notifica del pignoramento
Ricevere la notifica di un atto di pignoramento presso terzi (conto corrente) genera comprensibile allarme. Vediamo cosa accade e cosa deve fare il debitore, dal momento della notifica in poi, per arrivare allo sblocco del conto. È opportuno distinguere i casi di pignoramento ordinario (disposto da creditori privati ex art. 543 c.p.c.) da quello esattoriale (disposto da Agenzia Entrate-Riscossione ex art. 72-bis DPR 602/73), perché la procedura presenta differenze. Di seguito una guida unificata con i riferimenti alle due situazioni:
2.1 Verificare subito l’atto e il titolo esecutivo
Non appena si viene a conoscenza del pignoramento (che sia tramite notifica formale dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario o – talvolta – tramite comunicazione della banca di “conto bloccato”), il primo passo è ottenere copia dell’atto di pignoramento e controllarne il contenuto. Se non si è ricevuta la notifica (può accadere, specie nei pignoramenti esattoriali inviati via PEC che il debitore non legge in tempo), va chiesta immediatamente una copia alla propria filiale Poste o all’ufficio legale di Poste Italiane. L’atto di pignoramento contiene informazioni fondamentali:
- Chi è il creditore procedente? Può essere un privato (una banca, una finanziaria, un ex socio, un professionista con un decreto ingiuntivo, ecc.) oppure un ente pubblico (Agenzia Entrate Riscossione, Comune, INPS…). Sapere chi agisce è importante per capire quale titolo esecutivo esiste (sentenza, decreto, cartella, ingiunzione fiscale) e quindi quale giudice sarà competente per eventuali opposizioni. Ad esempio, se è l’AdER, ci si muoverà sul piano tributario oltre che esecutivo.
- Il titolo esecutivo e la somma dovuta: L’atto deve indicare il provvedimento alla base (es. decreto ingiuntivo n. XXX del Tribunale tal dei tali, passato in giudicato; oppure cartella di pagamento n. 12345 notificata il tal giorno e non pagata). Indica poi l’importo per cui si procede, comprensivo di interessi e spese. Verificare queste voci è essenziale: a volte possono includere addebiti non dovuti (es. interessi anatocistici non autorizzati, sanzioni decadute, duplicazioni). Se è presente un precetto precedente, dovrebbe essere menzionato (nel pignoramento ordinario di solito sì; nel pignoramento esattoriale il precetto non c’è per legge, ma può esserci stata un’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50 DPR 602/73). Occorre controllare se tutti questi atti presupposti sono stati regolarmente notificati in passato. Ad esempio, se scopro che la cartella esattoriale non mi è mai stata notificata a regola d’arte, ho un motivo forte per oppormi (mancanza di titolo). Allo stesso modo, se il precetto era viziato e non opposto, può riflettersi sul pignoramento.
- La regolarità formale dell’atto di pignoramento: Deve contenere tutte le indicazioni previste dall’art. 543 c.p.c. (dati di creditore, debitore, terzo; indicazione del tribunale e dell’udienza, ingiunzioni e avvertimenti vari). Nel pignoramento esattoriale, l’atto è più snello ma deve comunque riportare la somma iscritta a ruolo e l’intimazione al terzo di pagare al concessionario entro 60 giorni. Qualsiasi errore formale significativo (omissione di parti obbligatorie, mancanza di firma, notifica incompleta) può essere motivo di opposizione agli atti esecutivi. Ad esempio, se mancasse l’indicazione dell’udienza di comparizione nel pignoramento ordinario, l’atto sarebbe nullo; oppure se nel pignoramento AdER mancasse l’indicazione del ruolo o della cartella, vi sarebbero gli estremi per contestarlo.
- Termini di impugnazione: Dalla notifica dell’atto di pignoramento decorrono i termini per proporre opposizione. Come visto, 20 giorni per i vizi formali e 60 giorni (nei casi applicabili) per i vizi di merito già noti. È cruciale annotare la data di notifica (a voi) e calcolare le scadenze per ricorrere in tribunale. Se l’atto vi è stato notificato a mezzo PEC, la data è quella di ricezione sulla casella PEC; se a mezzo ufficiale giudiziario, la data di perfezionamento è indicata nella relata. In caso di notifica non avvenuta (ad esempio l’atto è stato notificato solo a Poste e non a voi), si può sfruttare questo vizio, ma attenzione: spesso l’AdER notifica contestualmente a debitore e banca, mentre nei pignoramenti privati a volte l’ufficiale giudiziario per errore dimentica il debitore. In tal caso, come accennato, potreste chiedere in udienza l’inefficacia del pignoramento ex art. 543 co.4-5 c.p.c. .
In parallelo, occorre verificare il titolo esecutivo sottostante: se è una sentenza, va visto se definitiva o appellabile; se un decreto ingiuntivo, se c’era opposizione, ecc.; se una cartella esattoriale, se è nei termini, se viziata, se mai impugnata; se un avviso di accertamento esecutivo, idem. In sostanza, già in questa fase è opportuno, con l’aiuto di un legale, farsi un quadro: il creditore aveva diritto di procedere? l’importo è corretto? l’azione è stata svolta in modo regolare? Da questo dipenderà la strategia (opposizione immediata o altra soluzione).
Riassumendo i primi passi:
| Passaggio | Descrizione |
|---|---|
| 1. Verifica preliminare | Richiedi copia dell’atto di pignoramento alla banca/poste; controlla la validità del titolo esecutivo indicato, la correttezza della notifica e l’importo preteso (verificando se comprende voci non dovute). Se emergono irregolarità (es. titolo mancante o prescritto, notifica nulla), prendi nota per l’opposizione. |
| 2. Controllo impignorabilità | Valuta se sul conto vi sono somme derivanti da stipendi, pensioni o altre indennità protette. Applica i limiti di legge (art. 545 c.p.c. e art. 72-ter per il Fisco): il minimo vitale non si tocca, così come il triplo assegno sociale per accrediti pregressi. Se la banca ha bloccato tutto senza rispettare i limiti, hai motivo per un’istanza urgente di sblocco parziale. Verifica anche se il conto è cointestato: in tal caso, solo la quota del debitore andrebbe vincolata, il resto no. Eventuali errori della banca (es. blocco dell’intero saldo cointestato) dovranno essere contestati. |
| 3. Analisi dei termini | Segna la data di notifica e calcola le scadenze: 20 giorni per opposizione atti esecutivi (vizi formali), 60 giorni per opposizione all’esecuzione (se fiscale potrebbe essere anche il termine per ricorso tributario). Non perdere queste finestre se devi agire in giudizio. Considera anche che l’udienza fissata nell’atto (se pignoramento ordinario) potrebbe essere molto vicina – a volte 30/45 giorni dopo – e occorre prepararsi per tempo. |
2.2 Strategie immediate: pagamento integrale o soluzioni dilazionate
Dopo aver esaminato la situazione, il debitore deve valutare quale strada intraprendere per sbloccare nel più breve tempo possibile il conto pignorato. In generale, si prospettano due opzioni radicalmente diverse:
Opzione A – Pagare integralmente il debito: è la via più rapida e diretta per liberare il conto. Se il debitore dispone delle risorse (o può procurarsele tramite parenti, amici, vendita di un bene, finanziamento), pagando tutto il dovuto si pone fine all’esecuzione. Nel pignoramento ordinario, il pagamento dovrebbe idealmente avvenire prima dell’udienza di assegnazione, cosicché al giudice si possa dimostrare che il debito è estinto e chiedere la cessazione della materia del contendere. Nel pignoramento fiscale, il pagamento anche dopo la notifica ma entro i 60 giorni produce l’effetto di evitare il versamento forzoso: il debitore può presentare all’AdER la ricevuta di pagamento e questa provvederà a revocare il pignoramento comunicandolo alla banca . Pagare tutto ha il vantaggio di risolvere immediatamente la situazione: la banca sblocca il conto appena ricevuto l’ordine di revoca o l’ordinanza di estinzione, e le somme eventualmente già prelevate dal terzo vengono restituite se eccedenti il dovuto. L’ovvio svantaggio è che spesso il debito è consistente e non si hanno soldi liquidi a sufficienza. Va considerato però che a volte il debito effettivo può essere minore di quanto richiesto (ad es. se si ottiene uno sgravio di sanzioni, o se si contestano spese non dovute). In sede fiscale, poi, pagando tutto entro 60 giorni dalla notifica della cartella si evitano gli interessi di mora successivi e la maggiorazione, quindi si risparmia. Se si opta per pagare integralmente, è importante: coordinarsi col terzo pignorato. Ad esempio, se pago direttamente sul conto corrente postale pignorato la somma, quella somma potrebbe essere subito catturata dal vincolo e andare al creditore comunque: meglio pagare fuori dal conto pignorato (es. con un assegno circolare al creditore, o tramite F24/F23 per cartelle, o ancora su un altro conto). Poi fornire prova del pagamento al creditore e in tribunale. In molti casi il creditore, una volta saldato, deve rinunciare alla procedura. Importante: ottenere una quietanza o liberatoria dal creditore e notificarla al terzo (banca) e depositarla al giudice, per accelerare lo sblocco.
Opzione B – Non pagare tutto subito, ma attivare una dilazione o una difesa: se il debitore non può pagare in un’unica soluzione, deve individuare un percorso alternativo. Le scelte possibili includono: richiedere una rateizzazione del debito (se parliamo di debiti fiscali, mediante AdER; se debito bancario, tramite un accordo col creditore o la conversione ex art. 495 c.p.c.), opporsi legalmente al pignoramento per guadagnare tempo e magari annullare/riorganizzare il debito, oppure combinare entrambe le cose (ad esempio opporsi per vizi e nel frattempo proporre un saldo e stralcio). Vediamo i principali scenari:
- Rateizzazione fiscale (art. 19 DPR 602/73): se il pignoramento è avviato da Agenzia Entrate-Riscossione, il debitore può presentare istanza di dilazione delle cartelle che hanno originato il pignoramento. La legge consente fino a 120 rate mensili (10 anni) nei casi di grave difficoltà e debiti alti, altrimenti piani da 72–96 rate a seconda degli importi e degli anni . La prassi AdER prevede che appena pagata la prima rata la procedura esecutiva venga sospesa . Quindi un debitore, ricevuto il pignoramento sul conto, può: calcolare se il suo debito rientra nei parametri per la dilazione, fare domanda (online sul portale AdER o allo sportello), pagare la prima rata appena riceve il piano, e poi inviare ad AdER una istanza di sospensione del pignoramento allegando la ricevuta . AdER verificherà e invierà a Poste una comunicazione di revoca del pignoramento . Effetti: la banca sblocca il conto; però le somme già dichiarate vincolate fino a quella data restano acquisite al piano di pagamento (non vengono restituite, ma contabilizzate a riduzione del debito) . È dunque fondamentale muoversi prima che passino troppi stipendi sul conto. La dilazione è un’ottima soluzione perché con poca spesa iniziale (prima rata) si ottiene lo sblocco senza litigare in tribunale. Bisogna però essere in regola con i requisiti (ad esempio, per debiti oltre 60.000 € serve l’ISEE) e poi rispettare le rate: il salto di 8 rate fa decadere il beneficio e AdER può ripartire con il pignoramento .
- Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): come accennato, nel pignoramento tra privati il debitore può chiedere al giudice di pagare a rate in ambito giudiziale. Questa è un’alternativa se il creditore non vuole accordi stragiudiziali. L’iter: depositare l’istanza in tribunale prima dell’assegnazione, allegare il versamento del 1/6. Il giudice tipicamente sospende la procedura e fissa le rate. Una volta versata l’ultima rata, viene dichiarato estinto il pignoramento. Durante il pagamento, il conto corrente resta sbloccato? In genere sì, il giudice spesso libera il conto dopo il deposito della cauzione, trattenendo quella come garanzia in sostituzione. Ogni tribunale ha prassi leggermente diverse. In ogni caso è uno strumento legale utile se si vuole una rateazione imposta dal giudice quando il creditore non collabora. È però impegnativo (richiede una somma iniziale non trascurabile e rate serrate fino a 4 anni massimo) e va valutato con l’assistenza di un legale.
- Accordo con il creditore (saldo e stralcio): fuori dalle aule, c’è sempre la possibilità di negoziare. Se il creditore è, ad esempio, una banca che pignora per un prestito non pagato, il debitore può contattarla (meglio tramite il proprio avvocato) per proporre un importo transattivo inferiore al totale pur di ottenere la liberazione del conto. Molte banche e finanziarie, di fronte a procedure lunghe e incerte, accettano volentieri un pagamento stralciato (es. il 50% del dovuto) purché immediato. L’accordo va formalizzato per iscritto, includendo l’impegno del creditore a rilasciare un atto di rinuncia al pignoramento/atto di assenso alla chiusura da depositare in tribunale. Una volta che il giudice prenderà atto della rinuncia del creditore, dichiarerà estinta l’esecuzione e Poste sbloccherà i fondi. Questo scenario è ideale quando: il debitore può racimolare una cifra considerevole ma non tutta (lo sconto aiuta), il creditore è razionale e preferisce incassare subito invece di attendere recuperi aleatori. Va detto che se sul conto ci sono già abbastanza soldi bloccati per soddisfare tutto il credito, il creditore sarà meno incentivato a scontare (perché sa che li otterrà comunque). Se invece il conto è poco capiente, allora negoziare può convenire a entrambe le parti.
- Opposizioni legali: se ci sono motivi fondati per contestare il pignoramento (come vizi, prescrizioni, impignorabilità, ecc.), presentare una opposizione in tribunale può portare a uno sblocco temporaneo (tramite la sospensione) e magari definitivo (se si vince la causa). Questa strada sarà approfondita più avanti (Sezione Difese legali), ma va menzionata qui perché fa parte delle opzioni. In genere, si cerca di sospendere l’esecuzione presentando al G.E. la richiesta in via d’urgenza: se concessa, Poste Italiane deve scongelare il conto in attesa della decisione finale. I tempi: la sospensione può arrivare in pochi giorni o settimane se i motivi sono forti (il giudice può provvedere già all’udienza di comparizione o anche prima inaudita altera parte in casi eccezionali). Naturalmente questa via comporta cause, avvocati, ecc., quindi costi e incertezze. Spesso conviene abbinarla ad un tentativo di accordo: la sospensione conferisce al debitore potere contrattuale e tempo per trattare.
- Procedure concorsuali minori: se il debitore è sovraindebitato (molti debiti, insolvenza conclamata) può valutare di accedere a procedure come il piano del consumatore o la liquidazione controllata (per le persone fisiche non fallibili) o la composizione negoziata (per imprenditori). L’effetto immediato di queste procedure – una volta ammesso dal Tribunale o nominato l’esperto – è la sospensione di tutte le azioni esecutive. Quindi, depositata una domanda di sovraindebitamento, si può notificare a Poste e al creditore l’avvio della procedura e ottenere lo stop del pignoramento . Naturalmente è una scelta più strutturale, adatta a chi ha problemi ben più grandi di un singolo pignoramento. La si menziona per completezza: l’Avv. Monardo, essendo gestore della crisi, valuta sempre anche questa possibilità quando il cliente ha accumulato debiti insostenibili.
In sintesi, di fronte a un conto bloccato, il debitore dovrebbe farsi una semplice domanda: ho la liquidità per pagare e chiudere subito? Se sì, probabilmente quella è la soluzione da preferire, perché risolve in giorni ciò che altrimenti potrebbe durare mesi. Se no, posso ottenere una dilazione pagando una piccola parte subito? – se il creditore è AdER, la risposta è formalmente sì (rateazione con prima rata), se privato dipende dalla sua volontà (ma c’è la conversione giudiziale come surrogato). In parallelo, ho motivi per oppormi? – se sì, avviare l’opposizione può quantomeno dare respiro e costringere la controparte a venire a patti. Ogni caso è unico: ecco perché è fondamentale la consulenza di un avvocato specializzato che, viste le carte, possa consigliare la combinazione ottimale di mosse (pagamento, accordo, ricorso, ecc.).
2.3 Attivare la sospensione e ottenere lo sblocco provvisorio
Supponiamo che il debitore scelga una via che richiede tempo (una rateizzazione, un’opposizione, ecc.): è importante nel frattempo limitare i danni sul conto e riottenere operatività. Vediamo come ottenere una sospensione del pignoramento, cioè un provvedimento che “congela” gli effetti esecutivi in attesa della definizione della soluzione scelta.
Caso 1: Sospensione per rateizzazione fiscale. Come già descritto, nel pignoramento dell’Agente Riscossione la via più rapida è presentare la domanda di dilazione e pagare la prima rata. A quel punto occorre preparare una formale istanza di sospensione indirizzata all’AdER. Questa istanza (in carta semplice, da inviare via PEC all’ufficio AdER territoriale competente) deve indicare: i dati del debitore, gli estremi della cartella/atto da cui nasce il debito, la circostanza che è stata concessa la rateizzazione ex art. 19 DPR 602/73 e che è stata pagata la prima rata, quindi si chiede la sospensione dell’esecuzione ex art. 19 comma 1-quater dello stesso DPR e la revoca del pignoramento ex art. 72-bis . Allegare: copia della ricevuta della rata pagata, copia dell’atto di pignoramento e dell’istanza di dilazione presentata. L’AdER, di fronte al pagamento iniziale, è tenuta a revocare il pignoramento (lo prevede la legge di conversione del DL 16/2012, che ha introdotto questo meccanismo). In pratica, AdER invierà (via PEC) sia al debitore che a Poste Italiane una comunicazione di revoca dove dichiara che, essendo intervenuto un provvedimento di dilazione, il pignoramento è sospeso/estinto e ordina alla banca di sbloccare il conto . Non sempre ciò avviene in un giorno: per sicurezza conviene, trascorsi magari 5–7 giorni, inoltrare personalmente la comunicazione anche alla propria filiale Poste, sollecitando lo sblocco . Nota bene: la revoca ha effetti ex nunc, ossia da quel momento in poi la banca non deve più trattenere nuovi accrediti; le somme già bloccate fino alla data del pagamento restano però vincolate e verranno usate da AdER a copertura del debito . Ad esempio, se sul conto c’erano € 500 bloccati e poi pago la prima rata, quei € 500 verranno prelevati e imputati al debito, mentre da lì in avanti il conto è libero. Purtroppo non c’è modo di evitare ciò, se non agendo prima che arrivi lo stipendio ecc. In ogni caso, ottenuta la revoca, Poste Italiane deve riattivare il conto immediatamente: se tardasse, il consiglio è di recarsi in filiale con la lettera di revoca e pretendere lo sblocco, eventualmente coinvolgendo il gestore e minacciando azioni di responsabilità (ma di solito, avendo ordine scritto, eseguono rapidamente).
Caso 2: Sospensione giudiziale in corso di opposizione. Se il debitore presenta un’opposizione al pignoramento (615 o 617 c.p.c.), può contestualmente chiedere al giudice dell’esecuzione un provvedimento urgente di sospensione ex art. 624 c.p.c. (per l’opposizione all’esecuzione) o ex art. 615 co.2 (se proposta prima dell’assegnazione) o anche ex art. 649 c.p.c. nel caso si impugni il titolo monitorio. La sostanza è: bisogna convincere il giudice che ci sono gravi motivi per sospendere l’efficacia del pignoramento, onde evitare un danno grave e irreparabile al debitore . Tipicamente, si allegano prove evidenti dell’illegittimità dell’azione (es: “la cartella è nulla perché notifica inesistente; ecco le ricevute”) oppure della particolare gravità (es: “questo pignoramento blocca stipendio unico per famiglia, danno alimentare”). Il giudice può decidere in tempi brevi, a volte già all’udienza fissata per la comparizione delle parti (nel pignoramento ordinario c’è già un’udienza di assegnazione, che può essere trasformata in udienza di trattazione dell’istanza di sospensione se presentata). Se la sospensione viene concessa, gli effetti pratici sono: Poste Italiane non deve consegnare i soldi al creditore finché dura la sospensione; inoltre solitamente il giudice ordina che gli obblighi di custodia del terzo vengano meno. In alcuni casi il giudice può ordinare lo sblocco totale o parziale del conto in pendenza di giudizio (specialmente se risultano somme manifestamente impignorabili). Ad esempio, se il ricorrente dimostra che sul conto c’erano solo pensioni minime, il giudice nella sospensione può direttamente dichiarare inefficace il pignoramento per quelle somme e farle restituire. In altri casi, più frequentemente, la sospensione significa che il conto rimane formalmente pignorato ma il processo esecutivo è fermo: finché non si decide l’opposizione, niente assegnazione. Questo comunque può bastare per trattare col creditore. Attenzione: nel pignoramento esattoriale, la competenza a sospendere potrebbe essere anche del giudice tributario (ex art. 47 D.Lgs. 546/92) se si contesta la legittimità del debito fiscale. In pratica però spesso si va dal giudice dell’esecuzione per bloccare l’atto in sé. La giurisprudenza è divisa, ma è importante muoversi magari su entrambi i fronti: ad esempio, presentare istanza di sospensione al Presidente della Commissione Tributaria per la parte di merito (il debito) e al contempo segnalare al G.E. che c’è tale istanza in corso, chiedendo di attendere. L’obiettivo è congelare tutto. Quando la sospensione giudiziale è ottenuta, si può presentare copia del provvedimento a Poste Italiane, che dovrà conformarsi: non può consegnare soldi al creditore e se l’ordinanza lo prevede deve scongelare le somme al debitore.
Caso 3: Sospensione da procedure concorsuali o accordi di ristrutturazione. Se il debitore avvia un piano del consumatore o ottiene la nomina dell’esperto per la composizione negoziata, notifica la cosa ad AdER o al creditore procedente e per legge scatta la sospensione delle azioni esecutive. In pratica, la procedura di pignoramento viene “paralizzata”: il giudice dell’esecuzione, informato, emette un’ordinanza di sospensione tecnica per sopravvenuta procedura concorsuale. La banca deve attendere e non consegnare nulla. Queste situazioni sono più rare e di solito seguite da professionisti specializzati (come l’avv. Monardo stesso in veste di OCC), dunque qui basti sapere che esistono e che, se si percorre quella strada, il conto verrà sbloccato in funzione della procedura maggiore (es: nel piano del consumatore si includeranno quei crediti e si disciplinerà il loro soddisfacimento, sostituendo di fatto l’esecuzione).
In qualunque caso di sospensione, bisogna ricordare che è temporanea: il conto è salvo intanto, ma bisogna poi arrivare a una soluzione definitiva (vittoria in causa, pagamento, accordo, ecc.). È come guadagnare tempo prezioso. Durante la sospensione, se il conto è utilizzabile, il debitore dovrebbe anche adottare misure prudenti: ad esempio, far deviare eventuali futuri accrediti su un altro conto non pignorato (per evitare che, in caso di riattivazione del pignoramento, finiscano di nuovo bloccati), o accantonare somme per un eventuale accordo.
2.4 Udienza in Tribunale (solo per pignoramenti ordinari)
Se il pignoramento è ordinario, l’atto di pignoramento conterrà la citazione ad un’udienza davanti al giudice dell’esecuzione (di norma presso il tribunale del luogo dove risiede il terzo, quindi spesso il Tribunale della città dove ha sede la filiale postale o la direzione di Bancoposta). Questa udienza di comparizione, fissata di solito 30–60 giorni dopo la notifica, è il momento in cui: il creditore chiede l’assegnazione delle somme, il terzo conferma l’importo depositato e il debitore – se presente con l’avvocato – può fare opposizioni e richieste. È fondamentale parteciparvi tramite un legale se si hanno delle ragioni da far valere. Possibili scenari all’udienza:
- Il terzo (Poste) ha inviato la dichiarazione scritta e nessuna parte la contesta: ad esempio Poste comunica “sul conto X ci sono € 5.000 disponibili, di cui € 2.000 pignorati (detratti minimo vitale e altro già impegnato)”. Se il creditore è soddisfatto di questa dichiarazione e il debitore non fa opposizioni, il giudice emette ordinanza di assegnazione immediata per l’importo pignorato. Fine dell’esecuzione: quei soldi verranno girati al creditore e il conto si sblocca per l’eventuale residuo.
- Il terzo non ha dichiarato per iscritto e si presenta oralmente: il funzionario di Poste riferirà al giudice il saldo e i vincoli. Di nuovo, se non c’è contestazione, si procede all’assegnazione in base a quanto dichiarato.
- Il debitore eccepisce qualcosa: se prima dell’udienza ha notificato una opposizione 615/617, il giudice ne prenderà atto. In genere, se l’opposizione non è manifestamente infondata, il G.E. rinvia l’udienza in attesa che quella causa venga decisa, oppure dichiara che provvederà all’assegnazione con riserva delle somme (accantonamento) in attesa del giudizio. Se invece il debitore non ha fatto in tempo atto formale, può sempre far mettere a verbale le sue eccezioni tramite l’avvocato. Esempio: “Si segnala che la somma richiesta è errata perché il debito è stato parzialmente pagato, come da ricevute che si producono; si chiede sospensione o riduzione del pignoramento”. Oppure: “Si eccepisce l’impignorabilità di € X sul conto perché provenienti da stipendio nei limiti di legge; si chiede dichiararsi inefficace il pignoramento per tale importo ex art. 545 c.p.c.”. Il giudice a questo punto può adottare provvedimenti di merito. Ad esempio, nei Tribunali più efficienti, se sente dal debitore che sul conto c’erano solo stipendi e la banca ha bloccato più del quinto, può immediatamente ordinare di liberare l’eccedenza impignorabile . Oppure, se risulta un vizio (es: avviso iscrizione a ruolo non notificato al debitore), può dichiarare direttamente inefficace il pignoramento e chiudere il caso . Molto dipende dalla chiarezza delle prove e dalla prontezza delle parti.
- Il creditore non compare o non insiste: se il creditore procedente non si fa vivo in udienza (né lui né il suo avvocato) e la dichiarazione del terzo è regolare, spesso il giudice assegna lo stesso (perché la richiesta è implicita nell’atto di pignoramento). Se però manca la dichiarazione del terzo e manca anche il creditore, il giudice di solito dispone la cessazione del pignoramento (non può andare avanti senza elementi).
- Contestazioni sulla dichiarazione del terzo: può accadere che il creditore non creda a ciò che dice Poste (ad esempio, Poste dichiara saldo zero, il creditore sospetta che abbiano spostato i soldi). In tal caso il giudice fissa un’istruttoria (art. 549 c.p.c.), ma sono situazioni più rare per Poste Italiane, che essendo grande ente difficilmente fa errori.
In pratica, l’udienza è un passaggio tecnico. Per il debitore, l’obiettivo è evitare che in quell’udienza i soldi vengano assegnati definitivamente al creditore. Dunque, se ha motivi validi, deve farli valere prima o durante l’udienza. Se non si presenta né lui né avvocato, e non ci sono opposizioni pendenti, è praticamente certo che il giudice assegnerà le somme pignorate al creditore (fino a concorrenza del debito). Dopo di che, come detto, l’esecuzione finisce e per riavere quei soldi il debitore potrebbe solo intentare una causa di risarcimento se ritiene siano stati assegnati ingiustamente (strada in salita). In sintesi: presentarsi in udienza preparati è fondamentale.
(Da notare: tutto quanto sopra riguarda il pignoramento ordinario. Nel pignoramento esattoriale classico ex 72-bis, invece, non c’è un’udienza automatica: se il debitore non fa nulla, passati i 60 giorni la banca versa le somme al Fisco punto e basta. Vi sarà un’udienza solo se, ad esempio, il debitore propone opposizione all’esecuzione al Tribunale civile chiedendo un provvedimento: il giudice in quel caso potrebbe fissare un’udienza urgente per la sospensione. Oppure se l’AdER decide di chiedere un’ordinanza di assegnazione formale – prassi poco comune ma possibile – e in quel caso il tribunale la fissa. In ogni caso, per i debiti fiscali è sbagliato aspettare una chiamata in Tribunale: la legge non la prevede di default, bisogna attivarsi autonomamente con ricorsi o rateazioni.)
2.5 Rilascio o restituzione delle somme e chiusura della procedura
L’ultima fase del percorso consiste nella liberazione finale del conto corrente pignorato e la definizione della procedura esecutiva. Questa avviene in modi diversi a seconda delle situazioni:
- Caso: pagamento integrale del debito. Se il debitore ha pagato tutto e fornito prova, il creditore solitamente deposita un’istanza di rinuncia all’esecuzione o dichiara al giudice di aver soddisfazione. Il giudice emette un’ordinanza di estinzione del pignoramento. Poste Italiane, ricevuto l’ordine, svincola tutte le somme rimaste sul conto. Se per caso aveva già versato qualche importo (ad es. per errore o per timing), il creditore dovrà restituirlo al debitore (o comunque verrà conteggiato come pagamento, quindi il debitore recupera quell’importo in meno da pagare). In genere però pagando in tempo si evita qualsiasi prelievo dal conto. Il conto torna pienamente disponibile e il debitore può tornare ad usarlo normalmente.
- Caso: accordo transattivo con saldo a stralcio. In questa ipotesi, il creditore spesso attende di incassare l’assegno pattuito e solo dopo formalizza la rinuncia. È importante che nel frattempo il debitore abbia ottenuto magari dal giudice una sospensione concordata (si può chiedere un breve rinvio dell’udienza informando che è in corso una trattativa, molti G.E. acconsentono). Una volta depositata la rinuncia agli atti del creditore, il giudice dichiara estinto il pignoramento ex art. 629 c.p.c. e il conto viene sbloccato. Se l’accordo prevedeva una riduzione del debito, eventuali somme già bloccate sul conto oltre la quota concordata dovranno essere sbloccate e restituite al debitore (ad esempio: debito € 10.000, accordo per pagare € 6.000, sul conto ne erano stati pignorati € 8.000 – i 2.000 eccedenti vengono liberati e restano al debitore). È bene che questi dettagli siano esplicitati nella rinuncia o nel verbale di conciliazione in udienza.
- Caso: conversione del pignoramento. Quando il debitore completa i versamenti stabiliti nell’ordinanza di conversione, presenta istanza di verificare l’avvenuto pagamento integrale. Il giudice emette ordinanza di assegnazione in favore del creditore delle somme versate (che erano accantonate su un conto di deposito giudiziario) e contestualmente dichiara estinto il pignoramento. A quel punto, se residuavano somme ancora bloccate sul conto corrente (non dovrebbero essercene, in teoria il conto viene liberato già all’inizio, salvo la cauzione eventualmente prelevata), vanno sbloccate. Il risultato finale: il creditore ottiene i suoi soldi a rate, il debitore ha mantenuto il conto operativo durante il pagamento.
- Caso: esito dell’opposizione 615/617. Se il debitore vince la causa di opposizione, il pignoramento viene dichiarato illegittimo/nullo/inesistente. In tal caso, si forma un provvedimento (sentenza o ordinanza a seconda della fase) che dispone lo svincolo integrale delle somme pignorate e la chiusura dell’esecuzione. Se nel frattempo qualche importo era stato versato al creditore (magari per mancata sospensione), il debitore potrà agire per ripetizione di indebito o esecuzione di restituzione verso il creditore per riaverlo (nel dispositivo la sentenza di solito ordina la restituzione delle somme indebitamente percepite). È un percorso lungo ma che porta a riottenere i propri soldi se si aveva ragione. Se invece l’opposizione viene rigettata, il pignoramento riprende da dove era: il giudice dell’esecuzione fisserà una nuova udienza di assegnazione, oppure se era solo sospeso senza udienza, la banca potrà immediatamente assegnare secondo i termini di legge (nel fiscale, se era intervenuta una sospensione giudiziale poi revocata, AdER potrà subito prendere le somme ancora disponibili, magari chiedendo ordine al giudice). In caso di rigetto, spesso il conto è già stato svuotato salvo misure conservative. Purtroppo, a quel punto c’è poco da fare se non eventualmente appellare (ma in appello, se non c’è più sospensione, il denaro sarà stato trasferito).
- Caso: rateizzazione AdER in corso e decadenza: se il debitore non paga le rate successive e decade dal beneficio, il pignoramento può ripartire. Tecnicamente, l’AdER deve notificare la revoca della dilazione dopo 8 rate saltate e può notificarvi nuovo atto di pignoramento. Oppure potrebbe sostenere che quello precedente, sospeso, riprende vigore (questo è dibattuto: in teoria la revoca annulla il pignoramento e se decade la dilazione ne serve uno nuovo). In ogni caso, il consiglio è di non far succedere ciò: se si ottiene la dilazione come mezzo di sblocco, va onorata o eventualmente rinegoziata prima che decada.
- Caso: apertura procedura sovraindebitamento: se viene omologato un piano o accordo che prevede il pagamento parziale ai creditori, questi verranno soddisfatti secondo le quote stabilite e i pignoramenti pendenti verranno definitivamente chiusi. Ad esempio, se nel piano del consumatore approvato dal giudice è previsto che il creditore pignoratizio prenda 30% del suo credito in tot anni, quell’importo verrà pagato sotto controllo OCC e il pignoramento sul conto verrà revocato (il tribunale dell’esecuzione emette ordinanza di estinzione per intervenuta procedura concorsuale). Alla fine, i debiti residui saranno cancellati (esdebitazione) e il debitore ripartirà pulito. Questo è il “lieto fine” più completo, anche se ottenuto via tribunale.
Prima di passare alle difese dettagliate, proponiamo qui due tabelle riepilogative per fissare i concetti chiave:
Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni su conto corrente (riassunto)
| Tipologia di accredito | Somme accreditate prima del pignoramento | Somme accreditate dopo il pignoramento |
|---|---|---|
| Stipendio o salario | Impignorabile fino a 3 volte l’assegno sociale (circa € 1.600 nel 2025); l’eventuale eccedenza pignorabile integralmente . | Pignorabile nei limiti di 1/5 (20%) di ogni accredito . (Se stipendio già decurtato del quinto alla fonte, l’intero importo accreditato è impignorabile) . |
| Pensione | Impignorabile fino a doppio assegno sociale (€ ~1.070 mensili) con minimo € 1.000; eccedenza pignorabile fino a 1/5 . (Di fatto simile al triplo ass. soc. precedente, leggermente più favorevole). | Pignorabile 1/5 dell’importo eccedente l’assegno sociale mensile aumentato della metà (circa € 690 nel 2021, oggi circa € 750) . In pratica quasi sempre 1/5, salvo pensioni basse già protette. |
| Altri crediti (es. saldo conto da risparmi, bonifici generici) | Pignorabile 100% fino a concorrenza del dovuto, tranne somme con causa specifica impignorabile (es. sussidi). | Pignorabile 100% entro i limiti del debito, tranne se provenienti da crediti periodici impignorabili in parte (allora si applicano i limiti sopra). |
(NB: per Agenzia Entrate-Riscossione si applicano in aggiunta le aliquote differenziate 1/10, 1/7, 1/5 su stipendi/pensioni ex art. 72-ter DPR 602/73, ma la sostanza rimane quella indicata sopra: mai più di 1/5, e per pensioni minime nulla.)
Termini principali e riferimenti normativi (pignoramento presso terzi)
| Termine | Riferimento | Significato |
|---|---|---|
| 10 giorni | Art. 547 c.p.c. | Termine entro cui il terzo (banca/Poste) deve inviare la dichiarazione delle somme al creditore . |
| 60 giorni | Art. 72-bis DPR 602/73 | Termine entro cui la banca deve versare all’AdER le somme pignorate e bloccare gli accrediti futuri. Decorso invano (senza pagamento del debitore), il Fisco può incassare . Se l’Agente non procede dopo 60 gg, il vincolo diventa inefficace. |
| 60 giorni | Art. 615 c.p.c. | Termine per proporre opposizione all’esecuzione (se si contesta il diritto di procedere) dalla data dell’ultimo atto notificato o dalla conoscenza del motivo . (Per debiti tributari, 60 gg è anche il termine per ricorso in commissione tributaria). |
| 20 giorni | Art. 617 c.p.c. | Termine per proporre opposizione agli atti esecutivi (vizi formali) dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto . |
| 45 giorni circa | Art. 543 c.p.c. | (Variabile) Termine che di solito intercorre tra notifica pignoramento ordinario e udienza in tribunale (fissato dal creditore nell’atto, min. 10 gg in teoria, in pratica 30–60 gg). |
| 5 giorni | Art. 50 DPR 602/73 | Termine intimato da AdER con la comunicazione preventiva (intimazione) per pagare prima di procedere ad esecuzione forzata. Se entro 5 gg il debitore non paga, AdER può pignorare (anche senza ufficiale giudiziario). |
3. Difese e strategie legali per il debitore
Dopo aver visto il “percorso” di una esecuzione su conto corrente e le possibili scelte immediate, dedichiamo un approfondimento alle difese legali vere e proprie che il debitore (o il suo avvocato) può mettere in atto. Si tratta di strumenti giuridici previsti dalla legge per tutelare il debitore da pignoramenti illegittimi, sproporzionati o per ottenere condizioni migliori di pagamento. Una difesa efficace richiede tempi giusti e motivazioni solide, ma può fare la differenza tra subire passivamente la perdita dei propri soldi e riuscire invece a conservarli o quanto meno guadagnare spazio di manovra.
3.1 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
L’opposizione all’esecuzione è il rimedio con cui il debitore contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. In altre parole, si afferma che l’esecuzione non doveva proprio iniziare perché manca un presupposto fondamentale: ad esempio il titolo esecutivo non è valido, oppure il debito si è estinto prima del pignoramento, oppure ancora il bene pignorato è impignorabile per legge.
Quando usarla: nei pignoramenti di conti correnti, le tipiche situazioni per proporre opposizione ex art. 615 sono:
- Debito già pagato o ridotto: se il debitore ha pagato in parte o del tutto il creditore ma il pignoramento è iniziato lo stesso (magari per un errore di comunicazione, o il creditore non ha tenuto conto di un versamento), può opporsi chiedendo di dichiarare il pignoramento improcedibile per cessazione della causa (il credito non esiste più). Esempio classico: arriva il pignoramento per € 8.000 ma io dopo il precetto ho versato € 3.000 al creditore, che però procede lo stesso per l’intero . Opposizione 615 e richiesta di ridurre l’importo pignorato a € 5.000. In questi casi l’opposizione è quasi “ricognitiva”: se c’è prova del pagamento, il giudice corregge il tiro (spesso lo fa già all’udienza di assegnazione riducendo la somma assegnata ). Ma per sicurezza è bene formalizzare l’opposizione.
- Inesistenza o nullità del titolo esecutivo: succede per lo più con i crediti tributari. Esempio: il Fisco pignora conto per cartella X, ma la cartella non ti è mai stata notificata regolarmente. Oppure l’hai impugnata ed è in attesa di giudizio (quindi non definitiva), o magari annullata. Oppure ancora è prescritta (oltre i termini). Tutti questi sono motivi per cui il titolo esecutivo è viziato e l’esecuzione è ingiusta. Si propone opposizione all’esecuzione davanti al giudice competente: attenzione, per i tributi c’è dibattito se rivolgersi al giudice tributario; la Cassazione a Sezioni Unite (sent. 7822/2020) ha detto che i vizi del titolo vanno al giudice tributario. Quindi in quei casi l’opposizione 615 in tribunale potrebbe essere dichiarata inammissibile, e occorrerebbe fare il ricorso tributario. L’avv. Monardo valuta caso per caso il foro. Diverso è se il creditore è un privato: in tal caso, se contesti il titolo (ad esempio un decreto ingiuntivo mai notificato correttamente, o una sentenza non ancora passata in giudicato quando hanno pignorato – il che sarebbe illegittimo), allora la sede è il Tribunale civile dell’esecuzione.
- Prescrizione del credito: se il credito per cui si procede è prescritto (ad es. una bolletta del 2015 mai pagata e mai sollecitata, portata a esecuzione nel 2026: prescrizione 5 anni eccepibile; oppure una cartella del 2010, ecc.), il debitore può far valere la prescrizione tramite opposizione all’esecuzione. Va fatto tempestivamente, idealmente prima che il giudice assegni le somme. Se l’eccezione è fondata e non preclusa, l’esecuzione verrà dichiarata improcedibile.
- Impignorabilità del conto o delle somme: ad esempio, se il conto è cointestato e hanno pignorato oltre la quota di spettanza del debitore, il contitolare (non debitore) può far valere i suoi diritti con un’opposizione di terzo (art. 619 c.p.c. – diversa tecnica, ne parliamo dopo) o lo stesso debitore può sollevare la questione in un 615. O se il conto intestato al debitore in realtà contiene somme di terzi (una sorta di trust account o somme in deposito titoli non sue): casi complicati, ma si può sostenere che il credito pignorato non è proprio del debitore. Ancora, se il debitore è una PA o un soggetto con limiti legali (come l’esempio del Comune presso Poste), è titolo per opposizione (nel caso del Comune, opp. ex art. 615 per far valere l’art. 159 TUEL – anche se come visto spetta al Comune muoversi, non a Poste) .
Come si propone: l’opposizione all’esecuzione successiva all’inizio (cioè dopo il pignoramento) si introduce con atto di citazione davanti al giudice dell’esecuzione (Tribunale del luogo dell’esecuzione, di regola dove risiede il terzo). Se invece la si volesse proporre prima (non applicabile qui, perché il pignoramento già c’è), sarebbe ricorso ex art. 615 co.1. Quindi nel nostro caso: l’avvocato redige citazione, espone i motivi (uno o più dei sopra), chiede al giudice di accertare l’illegittimità del pignoramento e di conseguenza dichiararne l’inesistenza/estinzione. Può e deve anche chiedere la sospensione immediata (ex art. 624 c.p.c.) se ci sono gravi motivi. La citazione va notificata entro 60 giorni dalla notifica del pignoramento (se il vizio era già conosciuto) , altrimenti se motivo sopravvenuto (non comune in queste fattispecie) anche oltre. Attenzione: per i debiti tributari, il termine resta quello del ricorso tributario (60 gg) ma decorre dall’atto presupposto se si impugna quello. Insomma, la questione termini può essere tecnica, meglio non tardare.
Esito possibile: se l’opposizione viene accolta, come detto, il pignoramento cessa e il conto viene liberato, con eventuale restituzione di quanto pagato . Se viene rigettata, il pignoramento prosegue. L’opposizione all’esecuzione può anche terminare con soluzioni intermedie: ad es. il giudice potrebbe dichiarare pignorabile solo una parte e non altra (accogliendo parzialmente la tesi del debitore). In generale, i tempi per una 615 non sono brevissimi (possono volerci mesi per la decisione di merito, ma la sospensiva si gioca subito). Ecco perché, se possibile, si cerca di affiancarla ad altre misure (rateizzazione, accordi) per evitare di restare appesi.
3.2 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Questa opposizione serve per denunciare vizi formali del pignoramento o degli atti esecutivi connessi. È molto più tecnica: il debitore non contesta il debito in sé, ma ad esempio dice “l’atto di pignoramento è nullo perché manca l’ingiunzione” oppure “la notifica è stata eseguita in modo errato”, oppure ancora “la banca ha vincolato somme oltre il limite, in violazione dell’art. 545 c.p.c.”. Alcuni esempi tipici nel nostro ambito:
- Notifica nulla o viziata: se il pignoramento non vi è stato notificato affatto, o notificato a un indirizzo sbagliato, o con relata irregolare, si può fare opposizione ex art. 617. La giurisprudenza in materia è ondivaga: l’art. 543 c.p.c. dice che la mancata notifica al debitore non comporta nullità, ma di fatto se non c’è notifica al debitore, come visto, il giudice può dichiarare inefficace la procedura all’udienza . Comunque, per sicurezza, meglio proporre opposizione agli atti rivendicando la lesione del diritto di difesa.
- Atto incompleto: ad esempio se nell’atto di pignoramento manca l’indicazione del tribunale e dell’udienza, o manca l’indicazione delle somme dovute, oppure l’atto non è sottoscritto regolarmente. Sono nullità che possono colpire l’atto di pignoramento e renderlo annullabile. Bisogna sollevarle entro 20 giorni dalla notifica (o dalla conoscenza effettiva dell’atto, se la notifica non c’è stata e l’avete scoperto poi) .
- Violazione dei limiti di pignorabilità: qui il confine con l’opposizione all’esecuzione è sottile. Se la banca ha pignorato più del dovuto (es. intera pensione senza lasciare il minimo vitale), si può impostare sia come opposizione all’esecuzione (perché quell’atto esecutivo in parte non poteva neanche iniziare, essendo impignorabile) sia come opposizione all’atto esecutivo (perché il modo in cui è compiuto l’atto è errato). Spesso i giudici considerano la violazione dei limiti ex art. 545 una causa di inefficacia parziale rilevabile d’ufficio , quindi a maggior ragione accoglieranno un’opposizione del debitore su questo. Quindi, se Poste ha sbagliato i calcoli (cosa rara, di solito seguono bene le circolari) o se il creditore ha pignorato stipendi oltre il quinto, si può opporre ex 617.
- Mancato rispetto di forme processuali: es: il creditore non ha iscritto a ruolo la procedura nei termini di legge (entro 30 giorni dalla notifica, come richiesto per non far cessare gli obblighi del terzo, art. 543 co.3). Se ciò avviene, il pignoramento perde efficacia. Però bisogna provarlo. Oppure: il creditore non ha comunicato l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo al debitore (in teoria va notificato, e se manca, come detto, gli obblighi del terzo cessano all’udienza). Tutte queste sono irregolarità formali che l’opponente può portare all’attenzione del giudice.
Procedura: l’opposizione agli atti si propone con ricorso (se durante la procedura) o citazione (se a procedimento concluso, ma qui si fa in corso). Nel pignoramento di conto, è preferibile farla comparire all’udienza in tribunale del pignoramento. Ad esempio, depositare un ricorso 617 prima dell’udienza, così da chiedere al giudice dell’esecuzione di decidere lì la questione o rinviare. Il termine, ripetiamo, è stringente: 20 giorni. Non c’è possibilità di estenderlo, salvo che non abbiate avuto notizia dopo (es: non sapevo del pignoramento perché non notificato, l’ho saputo il tal giorno quando la banca me l’ha detto: da quel giorno 20 gg). Pena decadenza. Quindi il legale deve essere rapido a individuare questi vizi.
Effetti: se l’opposizione vince, il giudice annulla l’atto impugnato. Se è l’atto di pignoramento stesso, ciò fa cadere l’intera esecuzione. Se è un atto successivo (ad es. l’ordinanza di assegnazione emessa magari senza tener conto di un fatto), può essere annullata quella. In genere, le opposizioni agli atti su pignoramenti di modesta entità vengono trattate rapidamente. Anche qui si può chiedere sospensione (art. 623 c.p.c.) ma meno rilevante perché spesso il giudice tende a decidere presto nel merito.
3.3 Istanza di sblocco somme impignorabili ex art. 545 c.p.c.
Questa è una mossa tattica importante e poco conosciuta dai non addetti: il debitore può chiedere direttamente al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’inefficacia del pignoramento limitatamente alle somme impignorabili. In pratica, senza dover fare un’intera opposizione, si può depositare in tribunale (nella procedura esecutiva aperta) un’istanza ex art. 545 c.p.c. evidenziando che sul conto sono presenti somme che per legge non potevano essere toccate (per i motivi visti: triplo assegno sociale, ecc.) e chiedendo quindi al giudice di liberarle subito. Spesso questa istanza viene presentata all’udienza di comparizione se il debitore partecipa: l’avvocato deposita una memoria in cui cita l’art. 545 e documenta la natura di quelle somme. Ad esempio, porta gli estratti conto dove si vede che il saldo era composto esclusivamente da accrediti stipendio mensile di € 1.200, quindi fino a € 1.600 non pignorabile e dunque € 400 soli pignorabili e non € 1.200 interi. Il giudice, se la cosa è pacifica, accoglie l’istanza e dichiara inefficace il pignoramento per la parte eccedente . In pratica, riduce la portata del blocco a ciò che è lecito. Questo strumento è molto utile se la banca non ha autonomamente rispettato i limiti (talvolta, per eccesso di prudenza, alcuni istituti bloccavano l’intero saldo e aspettavano direttive). Oggi in verità le banche sono state istruite a non bloccare oltre il quinto delle entrate successive e a lasciare il triplo assegno subito disponibile . Ma se così non fosse (o se c’è controversia, es. la banca non sapeva che quel bonifico era stipendio), l’istanza al giudice serve a correggere la situazione.
Va detto che l’art. 546 c.p.c. come visto sancisce che le somme impignorabili restano nella disponibilità del debitore senza attendere pronunce , ma nella realtà il debitore prudente fa bene a interpellare il giudice per sicurezza, onde evitare problemi con l’istituto di credito.
In un pignoramento esattoriale, discorso analogo: l’art. 72-ter costringe già la banca a lasciare libero il minimo vitale, etc. Se ciò non avvenisse, occorre far rilevare al giudice (anche in via di reclamo o segnalazione) l’errore, oppure contattare direttamente l’AdER. Si può scrivere all’Agente della Riscossione spiegando che ha pignorato somme impignorabili e chiedere autotutela (vedi oltre). Ma più rapido è spesso un ricorso d’urgenza al tribunale.
In sostanza, questa istanza ex art. 545 è una forma di opposizione “lite”, limitata e mirata.
3.4 Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)
Quando il conto corrente è cointestato con una persona che non è debitrice, oppure se sul conto ci sono somme che appartengono a terzi, questi soggetti possono tutelarsi con l’opposizione di terzo all’esecuzione. È un atto con cui un terzo estraneo all’esecuzione afferma la propria proprietà esclusiva sul bene pignorato o su una parte di esso, chiedendone la liberazione.
Nel caso tipico del conto cointestato marito-moglie, la moglie (non debitrice) può proporre opposizione di terzo per sentir dichiarare che la metà (o una diversa quota) del saldo è sua e non va pignorata. La Cassazione, come visto, le riconosce questa possibilità, sottolineando però che dovrà provare se vuole più del 50% . L’opposizione di terzo va proposta entro 20 giorni dall’atto di pignoramento o dalla conoscenza di esso (termine analogo a 617) e si svolge di fronte al giudice dell’esecuzione, ma con le forme della cognizione ordinaria. In pratica, la moglie cita in giudizio il marito debitore e il creditore, davanti al tribunale, e chiede accertarsi che quelle somme sono sue. Intanto, può chiedere la sospensione limitatamente alla quota che ritiene propria.
Nella prassi meno formale, spesso il co-intestatario può anche presentarsi all’udienza e dichiarare di non essere debitore e rivendicare la sua quota: alcuni giudici gliela riconoscono quasi d’ufficio, liberando metà. Altri però pretendono l’opposizione formale.
Un’altra ipotesi: conto intestato a figlio minorenne con delega al padre debitore. Formalmente, il conto è del minore (terzo), quindi non pignorabile per debiti del padre. Se per errore venisse pignorato, il genitore in qualità di legale rappresentante del minore dovrebbe fare opposizione di terzo per far dichiarare la nullità del pignoramento. Gli argomenti sarebbero forti: le somme appartengono a un soggetto diverso, il debito non suo, etc. È anche possibile risolvere con istanza al giudice citando giurisprudenza: in genere i giudici non permettono di intaccare conti di minori.
3.5 Istanza di autotutela all’ente creditore
Quando il pignoramento è attivato da un ente pubblico (AdER, Comune, INPS) e si riscontrano errori o illegittimità palesi, il debitore può presentare una istanza in autotutela all’ente creditore chiedendo l’annullamento o la rettifica dell’atto. Ad esempio, se ci si accorge che la cartella è già stata pagata o sgravata, si può scrivere all’AdER (e per conoscenza a Poste) allegando la prova del pagamento e chiedendo di annullare il pignoramento d’ufficio. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha una procedura interna di autotutela: in caso di errore conclamato riconosciuto dall’ente titolare del credito (es. Agenzia Entrate, INPS), quell’ente può annullare in tutto o in parte il debito e l’AdER di conseguenza revoca il pignoramento . Attenzione: l’autotutela non sospende automaticamente la procedura . Significa che, finché l’ente non decide, il pignoramento va avanti. Dunque è un rimedio che va usato concomitantemente ad altri: si manda l’istanza di autotutela (via PEC, con tutti i documenti) ma intanto, per sicurezza, si fa opposizione o si chiede dilazione. Se però l’ente risponde in fretta accogliendo, bene: AdER revocherà il tutto. Ad esempio, Equitalia/AdER spesso ha ritirato pignoramenti se il debitore dimostrava la prescrizione delle cartelle (ma qui entra la valutazione giuridica, raramente ammettono). Più facile se c’è un doppio pagamento o un evidente errore anagrafico (pignorato omonimo sbagliato, succede di rado ma succede: in tal caso AdER annulla subito l’atto verso la persona erronea).
In ogni caso, l’autotutela non sostituisce i rimedi giudiziari: conviene vederla come un “tentativo parallelo” di risolvere bonariamente con l’ente. Va usata quando si ha ragione chiara e documentata. Ad esempio, ho un provvedimento di sgravio dell’Agenzia Entrate su quella cartella: lo mando e chiedo immediata revoca. Se tardano però, non aspettare oltre i 60 giorni di ricorso.
3.6 Conversione del pignoramento (approfondimento)
Già descritta in parte, vale la pena riprenderla come strategia difensiva: la conversione ex art. 495 c.p.c. è un diritto del debitore, non è a discrezione del giudice (il giudice può solo valutare le modalità). Se il debitore la chiede correttamente, depositando il 1/6, il giudice deve consentirla, salvo che il creditore non dimostri che il denaro depositato ha provenienza illecita (ipotesi accademica) o che l’istanza è dilatoria (ma con i soldi depositati non la possono definire dilatoria). Dunque è uno strumento potente perché blocca sul nascere la vendita forzata o l’assegnazione in cambio di un pagamento rateale garantito. Nel caso del conto corrente, “blocca l’assegnazione” in cambio dell’impegno a pagare. La ratio storica era: evitare al debitore di vedersi portar via beni magari essenziali, consentendogli di salvarli pagando gradualmente il dovuto.
Tuttavia, la conversione comporta un esborso immediato (il 16,67% del debito) e il resto in max 4 anni di rate con interesse. Quindi non è fattibile per tutti (se uno avesse il 16% subito, forse avrebbe pagato prima del pignoramento… ma magari quel 16% può chiederlo in prestito ai familiari, più facile che farsi prestare l’intero). La conversione conviene anche se si vuole guadagnare tempo: una volta presentata l’istanza, tra udienza e ordinanza passano magari 1-2 mesi, poi per pagare le rate c’è altro tempo. Ma attenzione: se il debitore poi non paga le rate stabilite dal giudice, il pignoramento riprende e il deposito cauzionale versato (1/6) viene distribuito ai creditori. E in più il debitore ha perso pure la possibilità di riproporre conversione (la può fare una sola volta per esecuzione). Quindi va usata se si è sicuri di poter sostenere il piano.
Nel contesto di questo articolo, la conversione è una difesa da utilizzare con cognizione di causa e calcoli alla mano, di solito assistiti da un legale che sappia come proporla efficacemente.
3.7 Altre strategie: riduzione e sospensione amministrativa
Citiamo infine due previsioni che occasionalmente possono aiutare il debitore:
- Istanza di riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.): se il pignoramento riguarda più beni o somme e l’importo è manifestamente eccessivo rispetto al dovuto, il debitore può chiedere al giudice di ridurre la misura del pignoramento. Nel caso di conto corrente, spesso il creditore pignora già “fino a concorrenza di X euro” quindi non c’è eccesso. Ma può capitare in multi-pignoramenti (es. stesso creditore ha pignorato due conti diversi e uno copre già tutto). In tal caso l’art. 496 c.p.c. permette di ridurre l’ambito dell’esecuzione per evitare abusi.
- Sospensione amministrativa ex art. 48 DPR 602/73: da non confondere con la sospensione giudiziale, è la possibilità di chiedere all’ente creditore (ad esempio Agenzia delle Entrate) la sospensione della riscossione se si hanno fondati motivi (esempio: presentato ricorso tributario e c’è periculum). In realtà oggi la sospensione va chiesta al giudice tributario, come detto. Però alcune norme danno ad AdER la facoltà di sospendere spontaneamente in casi particolari (moratorie di legge, emergenze, ecc.). Se rientrate in qualche casistica (es. domanda di definizione agevolata presentata: quella di per sé sospende fino a esito, e l’AdER su richiesta sospende atti esecutivi in corso), potete segnalare all’ente e ottenerla.
Abbiamo visto un ventaglio nutrito di difese. Quale scegliere? Dipende dalla situazione concreta: per questo è determinante la consulenza di un avvocato specializzato in esecuzioni e crisi debitorie. Un professionista sa individuare in fretta i punti deboli dell’atto, sa se è meglio percorrere la via giudiziale o quella negoziale, e può anche combinare più strumenti (es: propone opposizione ma contestualmente tratta la definizione). Il fai-da-te, in questo campo, è estremamente rischioso perché i termini sono perentori e gli errori procedurali si pagano cari (ad esempio un’opposizione tardiva viene dichiarata inammissibile e non avrete altra chance).
4. Strumenti alternativi per risolvere il debito e sbloccare il conto
Oltre alle classiche opposizioni e alle trattative private, esistono una serie di strumenti para-legali o agevolativi che il debitore dovrebbe considerare. Questi strumenti mirano non solo a sbloccare il conto corrente nel breve periodo, ma a risolvere a monte il problema del debito che ha causato il pignoramento. Vediamone alcuni:
4.1 Definizioni agevolate dei debiti fiscali (rottamazione, saldo e stralcio)
Se il conto è stato pignorato per debiti verso Agenzia Entrate-Riscossione, il debitore ha la possibilità di aderire a eventuali sanatorie fiscali previste dalla legge, che comportano il pagamento ridotto del debito e la sospensione delle azioni esecutive.
- Rottamazione delle cartelle: come accennato, al 2026 è in corso la Rottamazione-quinquies (introdotta dalla L. 199/2025) . Chi vi aderisce pagherà solo la quota capitale e un rimborso spese, senza sanzioni né interessi di mora. Per un debitore ciò significa spesso ridurre il debito anche del 30-40%. Non solo: dal momento della domanda sono sospesi i pignoramenti relativi ai carichi rottamati. Quindi, se il pignoramento sul conto riguarda cartelle rientranti nella definizione, presentare domanda di adesione (entro i termini stabiliti, presumibilmente fine aprile 2026) congela la procedura. Finché si è in regola con le rate, AdER non può proseguire la riscossione coattiva. Appena pagata la prima rata, come per la dilazione ordinaria, AdER dovrà revocare formalmente il pignoramento. Se un debitore ha perso le precedenti rottamazioni (2017, 2018, 2023), questa del 2026 è un’opportunità di recupero. Attenzione: la rottamazione però non include (di norma) i debiti più recenti affidati nel 2024-2025, né le risorse proprie UE, né l’IVA all’importazione, ecc. Bisogna verificare quali ruoli sono ammessi e quali no.
- Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà: in passato (2019) c’è stato un provvedimento speciale per persone fisiche con ISEE basso, che permetteva di pagare solo una percentuale dei debiti fiscali. Al momento (2026) non è attivo un “saldo e stralcio” analogo, ma il Governo potrebbe introdurne di nuovi. Inoltre alcune normative particolari consentono riduzioni: ad esempio la legge sul sovraindebitamento fiscale (art. 14-quaterdecies DL 34/2019) consente all’Agente Riscossione di accettare transazioni sui debiti iscritti a ruolo in casi di grave e comprovata difficoltà, con tagli su sanzioni e interessi. Sono procedure complesse e poco applicate.
In generale, monitorare ed aderire a misure agevolative è intelligente: se c’è modo di tagliare il debito, meglio farlo che pagare tutto. L’avv. Monardo e il suo team informano sempre i clienti sulle finestre normative: ad esempio, durante il 2023 hanno suggerito a molti di sfruttare la Rottamazione-quater per bloccare pignoramenti in corso, con ottimi risultati. Ora faranno lo stesso con la Quinquies.
4.2 Rateizzazioni e transazioni su debiti bancari o privati
Fuori dall’ambito fiscale, se il debitore ha pendenze con banche, finanziarie o altri privati, può comunque ricorrere a soluzioni alternative al contenzioso:
- Accordo di ristrutturazione del debito (stragiudiziale): con l’aiuto dell’avvocato, il debitore può proporre un piano di rientro a tutti i suoi creditori, pignorante incluso, cercando di trovare un equilibrio. Ad esempio, se Tizio ha 3 finanziarie che lo assillano e una ha pignorato il conto, può convocare tutte e proporre: “vi pago il 50% a rate in due anni a ciascuno, in cambio chiudete le procedure”. Si redige un accordo scritto. Se tutti aderiscono, si ha una ristrutturazione del debito volontaria. Non ha l’efficacia di un provvedimento giudiziario, ma è basata sul consenso: se rispettata, risolve la situazione. Va da sé che convincere creditori diversi richiede buona volontà da parte loro; spesso uno-due sono d’accordo, altri meno. Tuttavia, a volte la leva è: “Se non accettate l’accordo, sarò costretto a fare una procedura di sovraindebitamento, e potreste prendere meno”. Questo può persuadere.
- Piano del consumatore o accordo ex L. 3/2012 (ora Cod. crisi): questi sono invece strumenti giudiziali (si depositano in tribunale) che però si concludono con un accordo omologato. Il piano del consumatore non richiede nemmeno l’accordo dei creditori: decide il giudice se il piano è fattibile ed equo. Ad esempio, un consumatore sovraindebitato presenta un piano per pagare il 30% ai suoi creditori in 5 anni con vendita di un bene o trattenuta di una parte di stipendio: se il giudice lo approva, i creditori devono accontentarsi. L’effetto immediato, come detto, è il blocco di tutte le esecuzioni (inclusi i pignoramenti in corso) e, a fine procedura, l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). L’accordo di ristrutturazione ex L.3 invece richiede il sì del 60% dei crediti e poi l’omologa. È più simile ad una composizione negoziata ma per privati.
- Composizione negoziata della crisi d’impresa: per imprenditori o società c’è questo strumento introdotto di recente (DL 118/2021), dove un esperto (come l’avv. Monardo quando nominato) aiuta l’azienda a trovare un accordo con i creditori. Prevede la possibilità di chiedere misure protettive, cioè congelare le esecuzioni per un po’ mentre si negozia. Se un imprenditore individuale ha il conto aziendale pignorato, attivare la composizione negoziata gli darebbe tempo e protezione per trattare con fornitori e fisco. Se poi trova un accordo, può sfociare in un concordato o accordo ex art. 182-bis LF (ristrutturazione debiti).
- Esdebitazione del debitore incapiente: segnaliamo infine che esiste la procedura di esdebitazione per chi proprio non ha nulla da offrire ai creditori (il cosiddetto “fresh start”). Se un debitore civile prova di essere nullatenente e meritevole, il tribunale può cancellare i suoi debiti senza pagamento. Ciò chiuderebbe anche pignoramenti in corso perché i crediti vengono cancellati. È un rimedio estrema ratio, applicato con parsimonia.
In sintesi, il ventaglio di soluzioni è ampio. Un professionista fiduciario OCC come l’avv. Monardo conosce bene queste procedure e può consigliare se e quando avviarle. Ad esempio, se il pignoramento del conto è solo la punta dell’iceberg (ci sono anche pignoramenti di stipendio, ipoteche, ecc.), forse è il caso di considerare un piano del consumatore, così da risolvere tutto in un colpo solo e ripartire da zero.
5. Errori comuni da evitare e consigli pratici
Nel gestire un pignoramento sul conto, il comportamento del debitore può fare la differenza. Ci sono errori frequenti che è bene evitare e alcune buone pratiche da seguire:
Errori da evitare:
- Ignorare l’atto di pignoramento: la reazione peggiore è fare finta di nulla sperando che “passi da sé”. Il pignoramento non sparisce se lo ignori – anzi, si consolida e porta via i soldi. Molti debitori, per paura o vergogna, lasciano scorrere i termini senza fare nulla: così si precludono la possibilità di difendersi. Anche se sei in difficoltà economica e non puoi pagare, qualcosa va fatto (anche solo presentarsi in udienza per spiegare la situazione al giudice). Ignorare significa spesso perdere definitivamente il denaro sul conto.
- Tentare di svuotare il conto dopo il pignoramento: appena il debitore viene a sapere del blocco, potrebbe pensare di correre a ritirare i contanti o fare bonifici altrove. Ma dal momento della notifica, quei movimenti sono nulli verso il creditore . La banca di solito li impedisce fisicamente (bloccando l’operatività). Se per caso si riuscisse a prelevare qualcosa (per un ritardo nel blocco), si entra in un campo minato: il debitore viola l’obbligo di non sottrarre beni pignorati (art. 492 c.p.c.) e potrebbe incorrere in responsabilità (anche penale se c’è dolo grave, art. 388 c.p.). Quindi non fate i furbi: meglio agire legalmente che rischiare incriminazioni.
- Usare un altro conto per spostare redditi senza affrontare il debito: alcuni, dopo un pignoramento, aprono un nuovo conto in un’altra banca per ricevere stipendio/pensione pensando di aggirare il problema. In effetti, aprire un nuovo conto non è vietato (il pignoramento colpisce uno specifico IBAN, non la persona in generale) . Tuttavia, se il debito resta insoluto, il creditore potrà scoprire anche il nuovo conto (tramite anagrafe conti) e pignorare pure quello. Inoltre, se il datore di lavoro continua ad accreditare stipendio su un conto già pignorato, per cautela è meglio spostare l’accredito sul nuovo conto (informandolo subito), così almeno i nuovi stipendi non finiscono nel vecchio buco nero . Ma attenzione: aprire un nuovo conto risolve temporaneamente il problema di operatività, non risolve il debito. Quindi è un palliativo se non lo abbini a un accordo o opposizione. E un creditore tenace vi inseguirà anche lì.
- Comunicare male con la banca: appena si subisce il blocco, è giusto andare in filiale a chiedere spiegazioni. Però spesso l’impiegato sa poco e nulla (ricevono l’ordine dall’ufficio legale e basta). Alcuni debitori si sfogano con il direttore di filiale o pretendono che la banca sblocchi le somme perché impignorabili. Ricordate: il direttore locale ha poche leve, tutto viene gestito dall’ufficio legale centrale di Poste. Meglio quindi far parlare il vostro avvocato con l’ufficio legale, se c’è un motivo di sblocco. Oppure presentare formalmente un’istanza scritta come visto. Inutile inveire sul personale di sportello che spesso non può far nulla e non decide lui. Meglio chiedere i contatti dell’ufficio legale e interloquire in modo formale e documentato.
- Farsi “aiutare” da mediatori poco chiari: purtroppo esistono società o pseudo-consulenti che promettono di risolvere pignoramenti “senza pagare” o con trucchi mirabolanti. Bisogna diffidare di chi propone scorciatoie troppo facili (tipo: “firma questo mandato che sposto i soldi in un trust e non ti toccano più” oppure “pagami 1000 euro e sistemo tutto io”). Spesso sono truffe o comunque interventi inutili che fanno solo perdere tempo prezioso. Solo professionisti qualificati (avvocati, commercialisti) iscritti ad albo possono assistervi in procedure esecutive. Quindi no a maghi del debito senza titoli.
- Non calcolare l’impatto fiscale di accordi e stralci: se riuscite a fare un saldo e stralcio, ricordatevi che la parte di debito “perdonata” da un creditore potrebbe generare un reddito tassabile (tecnicamente, sopravvenienza attiva) nella vostra dichiarazione, specie se il creditore è una banca/finanziaria che comunica la rinuncia al debito. Informatevi dal fiscalista per eventuali soluzioni (a volte esenzioni o dilazioni sulla tassa). Questo è secondario rispetto a salvare il conto, ma va tenuto presente.
Consigli pratici:
- Consultare subito un avvocato specializzato: come ripetuto, il tempo è cruciale. Appena scatta il pignoramento, è bene almeno fare una chiacchierata con un legale esperto di esecuzioni e crisi debiti. Molti offrono consulenze rapide; l’avv. Monardo ad esempio fornisce in 24-72 ore una valutazione gratuita preliminare. Questo vi orienta e vi fa evitare passi falsi. Anche perché magari ci sono soluzioni che da soli non conoscete (es. scoprite l’esistenza di una rottamazione in extremis, o che la notifica era nulla e potete spuntarla).
- Analizzare tutta la propria situazione debitoria: spesso chi subisce un pignoramento su conto potrebbe avere altri debiti in sospeso (rate scoperte, cartelle arretrate, ecc.). Vale la pena fare un check completo (richiedere un estratto di ruolo all’AdER, controllare CRIF per debiti bancari) per sapere cosa aspettarsi. Se avete altri conti o beni, valutate mosse preventive (es. mettere al sicuro un altro conto dove arriva stipendio di coniuge, ecc., purché lecito). Avere una visione d’insieme consente di decidere se puntare a risolvere quel singolo problema o se occorre un piano più ampio (sovraindebitamento).
- Mantenere un atteggiamento collaborativo (ma fermo) con la controparte: se il creditore è privato, a volte si può instaurare un dialogo. È bene farlo tramite l’avvocato per non dire cose sbagliate. Però, ad esempio, chiamare il direttore della filiale creditrice e dire “Sto cercando di trovare i soldi, vi propongo questo, possiamo sospendere nel frattempo?” può portare a un rinvio o a una trattativa. Mostrarsi in buona fede (anche ammettendo le proprie difficoltà) talvolta umanizza il rapporto e magari il creditore acconsente a uno stralcio. Viceversa, insultare il creditore o minacciare querele a vuoto non serve a nulla.
- Documentare ogni cosa: conservate copia di ogni comunicazione, ricevuta, PEC inviata e ricevuta. Se fate pagamenti parziali, tenete le ricevute. Se consegnate qualcosa in filiale, fatevi rilasciare un protocollo. Questo perché, se poi in tribunale servono prove (ad esempio prova che avete chiesto sospensione o che avete inviato autotutela), le avete pronte.
- Imparare dalla lezione: un pignoramento sul conto può essere un campanello d’allarme sulla vostra gestione finanziaria. Dopo averlo risolto, cercate di evitare ricadute: impostate meglio le spese, valutate consolidamento debiti, ecc. Spesso chi subisce il primo pignoramento (conto o stipendio) poi finisce per averne altri se non cambia qualcosa. Utilizzate gli strumenti di educazione finanziaria o fatevi seguire da un consulente del debito per ristrutturare la vostra posizione.
Con questi consigli, speriamo di avervi fornito non solo informazioni giuridiche, ma anche indicazioni concrete su come affrontare emotivamente e pragmaticamente la situazione.
6. Domande frequenti (FAQ)
Cerchiamo ora di rispondere in modo chiaro a una serie di domande frequenti che i debitori si pongono quando si trovano con un conto Bancoposta pignorato:
- Perché il mio conto corrente è stato pignorato senza preavviso?
Il pignoramento presso terzi può avvenire senza ulteriore preavviso se esiste già un titolo esecutivo definitivo contro di te. Ad esempio, per i debiti fiscali, dopo la notifica della cartella esattoriale e trascorsi i termini, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere direttamente con l’atto di pignoramento (non è richiesto il precetto) . Lo stesso vale per una banca: ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo, può pignorare il conto senza avvertirti oltre il precetto (che magari ti è stato notificato settimane prima). Quindi l’assenza di un preavviso immediato è dovuta al fatto che la legge non lo richiede in questa fase. Il “preavviso” vero è stato l’atto precedente (precetto o intimazione). Se non ne eri a conoscenza, potrebbe esserci stata una notifica in tua assenza (es. casa comunale). - Possono pignorare un conto Bancoposta allo stesso modo di un conto bancario?
Sì. Il conto corrente postale (Bancoposta) è equiparato a un normale conto bancario ai fini del pignoramento. Poste Italiane, pur non essendo una banca tradizionale, agisce come terzo pignorato e deve rispettare gli obblighi di legge come qualsiasi istituto di credito . Non c’è alcuna immunità particolare per i conti postali (in passato qualcuno pensava erroneamente che fossero “più difficili da trovare”, ma con l’Anagrafe dei Conti bancari oggi i creditori li individuano facilmente). Dunque, stesso procedimento del conto bancario. - Cosa succede se il conto era vuoto o in rosso al momento del pignoramento?
In tal caso il pignoramento non trova fondi immediati da vincolare, ma resta in attesa. Secondo la Cassazione, come visto, anche un conto “a zero” è soggetto al vincolo per i 60 giorni successivi nel caso di pignoramento fiscale , o fino all’udienza nel caso ordinario. Significa che ogni euro che entra durante quel periodo viene subito bloccato dal terzo . Quindi se il conto Bancoposta era vuoto ma riceve uno stipendio dopo 15 giorni, quella somma (nei limiti del pignorabile) verrà vincolata e destinata al creditore. Se invece entro il termine previsto non arriva nulla, il pignoramento si chiude negativamente (per assenza di attivo). Se il creditore fiscale non attiva altro entro 60 giorni, il vincolo decadrà . In sintesi: conto vuoto all’inizio non ti salva, perché eventuali accrediti a breve scadenza vengono catturati comunque. - Per quanto tempo rimane bloccato il conto?
Dipende dall’esito della procedura. Nel pignoramento esattoriale, il blocco dura i primi 60 giorni dalla notifica ; dopodiché la banca deve versare le somme al Fisco, e se questo avviene il conto si sblocca (poiché il debito si considera soddisfatto in quella misura). Se AdER revoca prima (perché hai rateizzato o pagato), il conto si sblocca prima. Nel pignoramento ordinario, il conto rimane bloccato fino all’ordinanza di assegnazione del giudice. I tempi in questo caso sono variabili: potrebbero essere 1-2 mesi se tutto fila liscio. Dopo l’assegnazione, Poste esegue il pagamento al creditore e rilascia il conto. Se ci sono opposizioni o sospensioni, il blocco può protrarsi più a lungo (anche molti mesi) finché non si risolve. In generale, se non si intraprende alcuna azione difensiva, il conto è bloccato almeno fino al trasferimento dei fondi al creditore, che avviene all’udienza o allo scadere dei termini legali. - Posso continuare a usare il Bancomat o l’home banking durante il pignoramento?
No, purtroppo. Dal momento in cui Poste riceve l’atto di pignoramento, tu come debitore perdi la disponibilità delle somme pignorate: l’istituto blocca operativamente il conto (o lo quota per l’importo dovuto). Ciò significa che il tuo Bancomat, le carte collegate e l’home banking per quel conto vengono disabilitati almeno in parte. Non potrai fare prelievi, bonifici o pagamenti dal conto pignorato . Puoi solo consultare il saldo (che risulterà magari in “saldo contabile” e “saldo disponibile” diverso, con la parte bloccata non disponibile). L’unica eccezione è se sullo stesso conto affluiscono somme impignorabili che la banca decide di lasciarti disponibili: ad esempio, ipoteticamente la banca potrebbe lasciarti prelevare la parte di pensione minima non toccata. Ma spesso per policy congelano tutto e demandano al giudice le eventuali liberazioni. - Il Fisco accetterebbe un pagamento ridotto per liberare il conto?
In linea generale, Agenzia Entrate-Riscossione non può autonomamente negoziare importi ridotti (saldo e stralcio) a meno che una legge glielo consenta o si tratti di procedure formali (vedi definizioni agevolate). Tuttavia, negli ultimi anni sono state introdotte misure legislative che permettono riduzioni, come la rottamazione e, per casi speciali, la transazione fiscale nei sovraindebitamenti. Quindi, non è che puoi chiamare AdER e dire “accettate il 50%”; però puoi aderire a rottamazioni (dove paghi meno per legge) , oppure se sei un imprenditore con crisi, nel quadro di un accordo di ristrutturazione omologato il Fisco può approvare stralci. Fuori da queste ipotesi, l’AdER pretende l’intero, ma potresti ottenere sanzioni azzerate e interessi ridotti con gli strumenti normativi giusti. - Se ottengo la rateizzazione dopo il pignoramento, i soldi già bloccati mi vengono restituiti?
No, attenzione: come spiegato, quando chiedi la dilazione e paghi la prima rata, l’AdER revoca il pignoramento da quel momento in poi. Però le somme che erano già state dichiarate o trattenute fino a quella data rimangono destinate al creditore . In pratica, Poste deve girarle all’AdER che le imputerà a pagamento (di solito scalando dalle ultime rate). Non è prevista la restituzione al debitore di quanto già vincolato prima della sospensione . Ad esempio, se avevi € 2.000 bloccati e poi hai rateizzato, quei 2.000 verranno usati per pagare parte del debito, mentre il conto sarà libero per i prossimi accrediti. Diverso sarebbe se fosse stato erroneamente bloccato più del dovuto (oltre i limiti di legge): in quel caso potresti chiederne la restituzione per la parte eccedente, ma se rientra nel debito no, verrà trattenuto. - Posso aprire un nuovo conto corrente altrove durante il pignoramento?
Sì, nulla lo vieta. Il pignoramento riguarda uno specifico rapporto (conto X presso Poste). Puoi aprire un nuovo conto in un’altra banca (o anche in Poste stessa con altro numero, ma sconsigliabile) e spostare lì i futuri accrediti . Il creditore non può impedirtelo. Però, come detto, ricorda che il debito rimane: se il creditore viene a conoscenza del nuovo IBAN (cosa che AdER può fare facilmente, i privati un po’ meno facilmente ma ci riescono con l’accesso alle banche dati) potrà pignorare anche quello in futuro. Quindi il nuovo conto è una soluzione temporanea per poter operare sul quotidiano (pagare bollette, ecc.) e va usata con intelligenza: non tenere lì troppi soldi, giusto il necessario, finché la vertenza col creditore non è risolta. - Cosa succede se non rispetto le rate della rateizzazione dopo che mi hanno sbloccato il conto?
Se salti le rate (nel caso AdER, 8 rate non pagate anche non consecutive), decadi dalla dilazione e torni punto e a capo . L’Agente della Riscossione potrà riprendere le azioni esecutive sul debito residuo non pagato. Quindi potrebbe nuovamente notificare un pignoramento, su quello stesso conto o su altri beni (oppure potrebbe iscrivere ipoteca o fermo amministrativo). In pratica, la sospensione era condizionata al rispetto del piano: se non lo rispetti, la protezione viene meno. Quindi è fondamentale, se hai ottenuto lo sblocco per dilazione, impegnarti a pagare regolarmente le rate o, se proprio non riesci più, valutare prima di decadere altre soluzioni (es. chiedere una proroga della rateazione, se la legge lo consente). - La banca può trattenere l’intero stipendio accreditato sul conto pignorato?
No. Sia secondo le norme del c.p.c. che del DPR 602/73, vige il divieto di doppio pignoramento sullo stesso emolumento e comunque il limite del quinto. Quindi, se il tuo stipendio arriva sul conto già decurtato dal datore (caso di pignoramento presso datore + pignoramento conto), la banca non può toccare il restante 4/5 . Se invece lo stipendio non era già pignorato alla fonte, la banca quando lo vede arrivare sul conto deve bloccarne solo il 20% (oltre soglie) lasciandoti il resto libero . Inoltre, se era presente un saldo pregresso da stipendio, la parte fino a 3x assegno sociale ti va lasciata. In pratica, la banca/Poste deve rispettare i limiti di pignorabilità . Se erroneamente trattenesse tutto lo stipendio, commetterebbe un illecito e tu potresti farle causa (o più semplicemente segnalare al giudice che quell’atto è inefficace). Diciamo che dal 2015 in poi queste regole sono abbastanza note agli operatori, quindi casi così grossolani sono rari. - Il pignoramento si annulla automaticamente se presento un’istanza di autotutela?
No. L’istanza di autotutela (ad es. all’Agenzia Entrate per dire “quella cartella è nulla, annullatemela”) non sospende di per sé l’esecuzione . Fino a che l’ente non emette un provvedimento di annullamento, il pignoramento va avanti. Quindi non basta aver inviato l’istanza: devi comunque cercare di ottenere una sospensione in via giudiziale o con rateizzazione. Se poi l’autotutela viene accolta, benissimo, ma trattala come un percorso parallelo. Molti enti oltretutto non rispondono in tempi brevi, per cui sarebbe rischioso affidarsi solo a quella. - Ho un conto cointestato con il coniuge: possono pignorarlo per intero se il debito è solo mio?
Possono pignorare tutto il saldo per cautela (la banca di solito blocca l’intero importo disponibile) , ma il creditore ha diritto solo alla parte di tua spettanza. In linea di massima si presume sia il 50% . Quindi il coniuge non debitore può agire, come detto, per liberare la sua quota . Se la provenienza delle somme è chiaramente sua (es. stipendio del coniuge non debitore), potrà cercare di dimostrare che la quota da liberare dev’essere maggiore. Ma finché non interviene il giudice, il blocco riguarda tutto il conto, mettendo in difficoltà anche il cointestatario innocente. Quindi è prioritario, in questi casi, far valere subito la contitolarità al giudice. In molti casi il giudice all’udienza sblocca il 50% al coniuge non debitore . Importante: se siete cointestatari e sapete di avere creditori, valutate di separare i conti in tempo, per evitare che il coniuge subisca disagi. - Possono pignorare un conto intestato a mio figlio minorenne su cui io ho delega?
In generale, no. Il conto intestato a un minorenne è di proprietà del minorenne, anche se il genitore ha delega per operare. I debiti dei genitori non possono essere eseguiti su beni dei figli. Pertanto un conto di un figlio non dovrebbe mai essere pignorabile per debiti del padre/madre. Se ciò avvenisse per errore (ad esempio, a causa della delega l’ente creditore pensa che il conto sia tuo), devi subito fare opposizione per far valere che il titolare è un altro soggetto. I giudici liberano immediatamente tali conti perché la separazione patrimoniale è netta. La delega non implica contitolarità: è solo un potere operativo, ma il denaro è legalmente del figlio. Quindi eventuali pignoramenti su conti di minori sono illegittimi e da far annullare . - Dopo la revoca del pignoramento, quanto tempo impiega la banca a sbloccare il conto?
In genere pochi giorni, ma varia. Di solito, appena la banca riceve la comunicazione ufficiale (dal creditore procedente o dall’autorità) che il pignoramento è cessato, dovrebbe immediatamente ripristinare l’operatività. Alcune banche/poste attendono di essere certe (ad esempio la PEC dall’AdER). È utile che anche tu fornisca la prova alla filiale locale, così il direttore può sollecitare l’ufficio legale a procedere . Se entro, diciamo, 5-7 giorni lavorativi dal provvedimento di revoca il conto risulta ancora bloccato, contatta la banca con copia del documento e chiedi spiegazioni. A volte i rallentamenti sono dovuti a procedure interne (devono “sbloccare” manualmente ogni IBAN). Ma generalmente, entro una settimana al massimo dovresti riavere pieno accesso. - Ci sono casi in cui il pignoramento è nullo “di diritto” sin dall’inizio?
Sì, ci sono alcune nullità radicali che possono colpire un pignoramento, rendendolo come se non fosse mai esistito. Ad esempio: se manca il titolo esecutivo (il creditore procede senza averne diritto), l’atto è nullo. Oppure la notifica è totalmente inesistente (non fatta affatto o fatta a persona sbagliata): potrebbe portare all’inesistenza dell’atto esecutivo. Un’altra ipotesi: violazione dei limiti impignorabilità – la legge dice che la violazione rende il pignoramento parzialmente inefficace , quindi quella parte è come mai pignorata. Anche la mancata contemporaneità di notifica a terzo e debitore prevista da art. 543 può, secondo alcuni, rendere invalida la procedura. In generale, comunque, nullità “automatica” significa che esiste ma va sempre fatta valere in sede giudiziale per farla dichiarare. Non aspettatevi che la banca la riconosca da sé (Poste non dirà mai “ah, non ti ho notificato l’atto, allora sblocco tutto senza ordine”). Bisogna sempre attivarsi affinché un giudice sancisca la nullità . In sintesi: diversi vizi gravi possono annullare l’atto, ma serve farli emergere ufficialmente. - Ho più pignoramenti contemporaneamente: posso unificarli o risolverli insieme?
Se hai diversi debiti esecutati (es. conto pignorato da Fisco + stipendio pignorato da banca + altro), è opportuno valutare una strategia unitaria. Ad esempio, puoi chiedere un consolidamento del debito all’AdER se ha più cartelle (di solito lo fa già con la rateizzazione unica). Ma tra creditori diversi non c’è una procedura di unificazione se non le procedure concorsuali (sovraindebitamento, ecc.). Ciò che puoi fare è aderire a una definizione agevolata o proporre un piano unico. Ad esempio, se rateizzi col Fisco e accedi a un piano del consumatore per gli altri debiti, tutte le esecuzioni vengono sospese sui vari fronti . Quindi sì, è possibile sospendere tutto in parallelo se attivi lo strumento giusto. Non esiste però un “pignoramento unico” o una rateizzazione unica con creditori diversi privati (a meno che non negozi privatamente un accordo plurilaterale). In pratica spesso la soluzione è: procedura di sovraindebitamento – quella sì racchiude ogni debito in un contenitore e li risolve insieme con un solo pagamento dilazionato. - Posso riavere indietro i soldi che la banca ha già versato al creditore?
Solo in alcuni casi particolari. Se il pignoramento viene annullato o sospeso prima del versamento, i soldi non vengono proprio consegnati. Ma se, ad esempio, c’è stata un’assegnazione e la banca ha già bonificato al creditore le somme, poi tu vinci l’opposizione dimostrando che il creditore non ne aveva diritto, allora hai un titolo per esigere la restituzione dal creditore stesso (azione di ripetizione). Ovviamente, se il creditore è solvibile lo riavrai, altrimenti rischi no. In generale, una volta che i soldi escono dal conto pignorato e finiscono al creditore, è difficile rivederli – a meno di vittoria in tribunale. Una eccezione: se la banca ha trattenuto più del dovuto, come detto, puoi chiedere al giudice di ordinare la restituzione dell’eccedenza. Ad esempio, banca trattiene € 1.500 mentre poteva € 500; quei € 1.000 di troppo vanno restituiti perché pignorati illegittimamente . In sostanza, prevenire è meglio: muoversi prima che il denaro esca dal proprio conto. - Qual è la differenza tra un pignoramento esattoriale e uno ordinario, in sintesi?
Le differenze principali: (a) il pignoramento esattoriale (art. 72-bis) è attivato dall’Agente Riscossione senza bisogno di tribunale, ha un termine fisso di 60 giorni durante il quale cattura anche i crediti futuri e poi porta al versamento automatico . Non richiede precetto né udienza. Il pignoramento ordinario (art. 543 c.p.c.) è attivato da un creditore privato, passa per un’udienza col giudice, e vincola i crediti al momento e successivi fino all’assegnazione da parte del giudice. (b) Nel pignoramento esattoriale c’è l’obbligo per la banca di versare a 60 gg al Fisco, in quello ordinario la banca aspetta l’ordine del giudice . (c) Nel pignoramento esattoriale non serve inviare la dichiarazione ex art. 547 (anche se in pratica a volte AdER chiede informazioni), in quello ordinario sì. (d) I limiti di pignorabilità sono analoghi, salvo le fasce stipendio diverse previste dal DPR 602/73 per il Fisco. In breve: ordinario = giudice + tempi variabili; esattoriale = no giudice iniziale + 60 giorni fissi di blocco . Per il debitore, la differenza pratica è che col Fisco deve muoversi in ambito amministrativo/tributario (rate, ricorso tributario) oltre che eventualmente in tribunale per sospendere, mentre col privato si muove solo in tribunale (o accordi diretti). - Se l’AdER non chiede al giudice l’assegnazione entro 60 giorni, il pignoramento decade?
La Cassazione ha affermato che sì, trascorsi i 60 giorni senza che il Fisco attivi l’intervento del giudice o ottenga il pagamento, il vincolo si considera terminato . Nella pratica però, come detto, l’AdER di solito invia comunque ordine di pagamento alla banca al 60° giorno esatto. Quindi difficilmente lascia scadere senza far nulla. Se però accadesse (magari per un ricorso in corso, attendono esito e passano mesi), il debitore può eccepire l’inefficacia del pignoramento per decorso termine. C’è da dire che la normativa da marzo 2025 potrebbe essere mutata (se hanno riorganizzato con il nuovo codice) ma il principio temporale dovrebbe restare. Comunque, in teoria sì: se AdER non segue la procedura, il pignoramento perde efficacia e la banca dovrebbe sbloccare (previa verifica). - Posso compensare il debito pignorato con un mio credito verso lo Stato (tipo un rimborso fiscale)?
La compensazione legale nel processo esecutivo non è automatica. Se hai un credito d’imposta, dovresti attivarti presentando un’istanza all’AdER allegando prova del credito e chiedendo di usarlo in compensazione e quindi sospendere il pignoramento . L’AdER non lo fa d’ufficio solitamente. Inoltre, non tutti i crediti sono compensabili con debiti iscritti a ruolo (devono essere liquidi ed esigibili, e serve magari un’autorizzazione del MEF per importi grandi). In parole povere: se aspetti un rimborso fiscale, puoi provare a contattare l’Agenzia Entrate per farlo destinare al pagamento del debito (c’è una norma nel DPR 602 che lo consente, il 28-ter per i rimborsi). Ma nel frattempo il pignoramento non è sospeso automaticamente. Devi comunque chiedere sospensione per evitare l’incasso forzoso, segnalando che vuoi compensare. È un percorso complicato, da valutare con professionisti caso per caso.
7. Simulazioni pratiche
Per capire meglio gli effetti del pignoramento e le possibili soluzioni, vediamo alcune simulazioni basate su casi reali semplificati. Questi esempi numerici illustrano cosa succede in determinate situazioni tipiche:
7.1 Caso 1: saldo insufficiente e accredito di stipendio
Scenario: Maria riceve un atto di pignoramento sul suo conto Bancoposta il 10 settembre 2025 (creditore: Agenzia Entrate-Riscossione per € 5.000 di cartelle non pagate). Sul conto, al momento della notifica, c’è un saldo di soli € 100. Tuttavia, il 27 settembre è previsto l’accredito dello stipendio di Maria, pari a € 1.500 netti. Maria è preoccupata di perdere tutto lo stipendio. Vediamo il flusso:
- Giorno della notifica (10/9): Poste Italiane blocca i € 100 presenti sul conto, in esecuzione dell’atto ricevuto (fino a concorrenza del debito di 5.000€). Maria non può prelevarli.
- Durante i 60 giorni: il 27/9 arriva lo stipendio di € 1.500. Secondo la legge (art. 72-ter DPR 602 e art. 545 c.p.c.), la banca deve lasciare a Maria la parte impignorabile. Poiché € 1.500 rientra nella fascia < 2.500€, è pignorabile solo 1/10 . Quindi Poste trattiene € 150 (cioè un decimo) e lascia € 1.350 disponibili a Maria sul conto. Infatti 1/10 è la quota per stipendi modesti nel pignoramento fiscale. Maria può quindi ritirare € 1.350 per le sue necessità; € 150 restano vincolati e vanno ad aggiungersi ai 100 già bloccati.
- Dopo 60 giorni (10/11): Maria nel frattempo non ha né pagato né chiesto rateizzazione. Decorso il termine di legge, l’AdER può richiedere all’Autorità Giudiziaria l’assegnazione oppure (come avviene di solito) ordinare direttamente a Poste il versamento. Poste quindi versa i € 250 accumulati (100 + 150) all’AdER per soddisfare in parte il debito. Il pignoramento a questo punto si esaurisce, avendo raccolto solo € 250 su 5.000: Maria resta debitrice per € 4.750, che l’AdER potrà riscuotere con ulteriori azioni (ad esempio nuovo pignoramento su futuri stipendi).
- Sblocco tardivo: Avendo l’AdER incassato e non essendoci altri soldi sul conto, il conto di Maria viene sbloccato. Tuttavia, Maria ha perso € 250. Si rende conto che forse avrebbe potuto evitare ciò chiedendo prima una rateizzazione. Se Maria infatti avesse presentato domanda di dilazione a ottobre e pagato magari € 200 di prima rata, l’AdER avrebbe sospeso il pignoramento e quei € 250 sul conto sarebbero andati a ridurre il suo debito. Il risultato in termini di soldi versati forse sarebbe simile, ma avrebbe mantenuto attivo il conto senza ulteriori rischi per i mesi successivi.
(Commento: questo esempio mostra che con un conto vuoto inizialmente, il pignoramento fiscale “cattura” i bonifici successivi, ma comunque rispetta il limite del decimo sullo stipendio. Maria alla fine ha perso solo 1/10 dello stipendio di settembre. Se il debito fosse stato coperto, la trattenuta sarebbe proseguita nei mesi finché non raggiungeva € 5.000. È andata meglio che un pignoramento ordinario dove le avrebbero preso 1/5, cioè € 300).
7.2 Caso 2: conto cointestato marito/moglie
Scenario: Luca e Sara, coniugi, hanno un conto corrente cointestato presso Poste Italiane con saldo attuale di € 10.000 (risparmi comuni). Luca ha un debito tributario di € 12.000 verso l’Erario. Il 15 luglio 2025 l’AdER notifica a Poste un pignoramento del conto a nome di Luca per l’importo dovuto. Che accade?
- Notifica e blocco (15/7): Poste vede che il conto è intestato a Luca e Sara, ma l’atto è contro Luca. Per sicurezza, blocca l’intero saldo di € 10.000 (non può discriminare la “metà”, salvo accordi interni). Quindi sia la quota di Luca sia quella di Sara vengono congelate.
- Iniziative di Sara: Sara, che non è debitrice, si attiva immediatamente. Tramite un avvocato, presenta un’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. al Tribunale, sostenendo che almeno metà di quei soldi (€ 5.000) sono di sua esclusiva proprietà (essendo cointestataria) e chiedendo di sbloccarli. In via d’urgenza, chiede la sospensione del pignoramento sulla sua quota. Il giudice, considerando la presunzione di contitolarità, ordina in via cautelare a Poste di sbloccare il 50% del saldo, cioè € 5.000 spettanti a Sara, mantenendo pignorati solo i restanti € 5.000 a carico di Luca. Nel frattempo, la procedura prosegue solo su quella metà.
- Rateizzazione per Luca: Luca, d’accordo con Sara, decide di risolvere il debito residuo. Chiede all’AdER la dilazione in 84 rate e viene accordata. Paga la prima rata e l’AdER revoca il pignoramento. A quel punto, la banca deve restituire a Luca anche ciò che eccede l’importo eventualmente già dichiarato. Supponiamo che in quei giorni Poste avesse già accantonato i € 5.000 di Luca e (magari è arrivato un suo stipendio, ecc.) – comunque, a revoca avvenuta, Poste sblocca la quota di Luca non necessaria a coprire il dovuto. Ad esempio, se su € 5.000 pignorati ne servivano solo € 2.000 (prima rata e qualche arretrato) per il piano, i restanti € 3.000 verranno liberati sul conto . In pratica Luca perde solo la parte che effettivamente sarà versata al Fisco secondo il piano, e tutto il resto torna disponibile.
In conclusione, il conto viene completamente sbloccato: € 5.000 erano già stati liberati a Sara; dei € 5.000 di Luca, € 2.000 vanno all’Erario, € 3.000 tornano a lui. Il debito di Luca ora è in gestione rateale (pagherà le restanti rate), e il matrimonio è salvo anche finanziariamente!
(Questo esempio illustra come in un conto cointestato la pronta reazione del cointestatario può salvare metà fondi, e la soluzione con rateizzazione può evitare la perdita totale dell’altra metà. Senza opposizione di Sara, rischiavano di vedersi prelevare tutti i € 10.000 se non agivano.)
7.3 Caso 3: pagamento integrale per sblocco immediato
Scenario: Marco ha un debito di € 2.500 con Equitalia (ora AdER) per vecchie multe. L’1º settembre 2025 subisce il pignoramento del conto BancoPosta. Sul conto ha € 3.000 liquidi. Marco decide di usare i suoi risparmi per liberare subito il conto.
- Scelta decisa: Marco il 3 settembre si reca presso l’AdER e paga interamente € 2.500 di debito + € 50 circa di spese di procedura. Ottiene le relative ricevute di pagamento (quietanza).
- Istanza di revoca: lo stesso giorno (o immediatamente dopo) Marco, tramite PEC, invia all’AdER un’istanza segnalando che ha pagato integralmente il debito e chiede la revoca del pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/73. Allegati: copie quietanze e copia atto pignoramento.
- Revoca e sblocco: l’AdER entro pochi giorni verifica il pagamento e invia a Poste Italiane la comunicazione che la procedura è estinta per pagamento. Poste appena riceve (o al massimo entro qualche giorno) sblocca completamente il conto di Marco . Nel frattempo, siccome Marco ha pagato prestissimo (entro i primi giorni), non c’è stato nemmeno tempo per l’AdER di prelevare nulla dal conto. Quindi i € 3.000 restano dove erano.
- Restituzione eccedenza: Poiché Marco aveva sul conto € 3.000 e il debito era € 2.550, dopo la revoca Poste gli lascia disponibile l’intero saldo. Nessuna somma è stata prelevata dalla banca (avendo lui pagato direttamente all’ente). I suoi risparmi vengono così pienamente recuperati, meno ovviamente ciò che ha dovuto pagare all’AdER in cassa.
(Questo caso dimostra che pagando subito tutto, il conto si sblocca velocemente e se c’erano più soldi del debito, la differenza resta al debitore. Ovviamente bisogna avere la liquidità necessaria; per un debito relativamente piccolo come € 2.500 può valerne la pena per togliersi il pensiero.)
7.4 Caso 4: sovraindebitamento e sospensione generale
Scenario: Giovanni è un piccolo imprenditore sommerso dai debiti: ha € 100.000 con l’AdER (tra IVA e INPS) e € 80.000 tra banche e fornitori. Sul suo conto è appena partito un pignoramento del Fisco. Giovanni decide di ricorrere alla procedura da sovraindebitamento (piano del consumatore, essendo ex imprenditore ora senza attività).
- Avvio della procedura (10/10/2025): Giovanni, con l’aiuto di un OCC, deposita in Tribunale il ricorso per piano del consumatore e il giudice nomina immediatamente un Gestore della Crisi. Da quel momento, ai sensi della legge 3/2012, tutte le azioni esecutive sono sospese . Ciò include il pignoramento del conto.
- Comunicazione agli enti: l’OCC/Gestore comunica all’AdER e agli altri creditori l’avvenuta ammissione alla procedura e la conseguente sospensione ex lege dei pignoramenti. AdER riceve la comunicazione e, come da norma, revoca il pignoramento sul conto di Giovanni (non potrebbe proseguire comunque). Anche la banca creditrice sospende il pignoramento di un immobile che aveva iniziato.
- Proposta ai creditori: nel frattempo Giovanni propone nel piano di pagare il 40% dei debiti complessivi in 5 anni, vendendo un magazzino e con rate mensili del suo stipendio. I creditori, inclusa AdER e le banche, accettano la proposta (nel piano del consumatore il loro silenzio non impedisce di omologare se il giudice ritiene equo, ma qui supponiamo che siano favorevoli).
- Omologazione e fine esecuzioni: il Tribunale omologa il piano. A questo punto tutte le procedure esecutive pendenti (compreso il pignoramento sul conto) vengono definitivamente revocate/cessate. Giovanni esegue il piano nei 5 anni; al termine, ottiene l’esdebitazione (cancellazione del restante 60% non pagato).
Risultato: il conto corrente di Giovanni è stato sbloccato già da tempo e lui è riuscito a evitare di essere azzerato dai pignoramenti, trovando una soluzione sostenibile per saldare una parte dei debiti e ripartire.
(Questo esempio mostra il potere delle procedure concorsuali del consumatore: congelano tutto e permettono di ristrutturare il debito in modo organico. Certo, richiedono i requisiti di sovraindebitamento e l’approvazione del giudice, ma per situazioni gravi sono la via d’uscita migliore.)
7.5 Caso 5: notifica errata e opposizione vincente
Scenario: Anna riceve una PEC da Poste che la informa di un pignoramento esattoriale sul suo conto, notificato il 20 agosto 2025. Andando a verificare gli atti, scopre che la cartella di pagamento su cui si basa il pignoramento non le è mai stata notificata (nessuna PEC, nessuna raccomandata, nulla – probabilmente un errore di notifica). Il debito è di € 3.000. Anna decide di opporsi.
- Opposizione tempestiva: entro 60 giorni (prima di metà ottobre) Anna presenta un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. al Tribunale competente, eccependo la mancata notifica della cartella e quindi l’inesistenza del titolo esecutivo. Chiede anche la sospensione immediata.
- Sospensione concessa: il giudice, visti gli elementi (ad esempio Anna produce un estratto di ruolo che mostra quella cartella mai notificata validamente), sospende il pignoramento in via d’urgenza . Ordina a Poste di non dare seguito all’ordine di pagamento e fissa udienza.
- Decisione favorevole: all’udienza, l’AdER non riesce a provare che la cartella fu notificata correttamente (risulta inviata a un vecchio indirizzo non più valido, dunque nulla). Il giudice accoglie l’opposizione e dichiara inesistente l’esecuzione e revoca il pignoramento .
- Conseguenze: Poste Italiane, ricevuta l’ordinanza, sblocca il conto di Anna subito dopo. Poiché nel frattempo nessuna somma era stata prelevata (il procedimento era congelato), Anna non perde alcun importo. L’AdER dovrà ricominciare da capo notificandole la cartella correttamente se vorrà riscuotere (e Anna potrà a quel punto magari dilazionare o fare rottamazione).
(Questo esempio evidenzia l’importanza di controllare le notifiche: un vizio formale può salvare il debitore, ma va fatto valere attivamente. Anna grazie all’opposizione è riuscita a far invalidare tutto e ripristinare il suo conto.)
Queste simulazioni coprono vari scenari possibili e mostrano come, con le giuste azioni, l’esito può cambiare drasticamente.
9. Conclusione
Il pignoramento del conto corrente – sia esso disposto da un creditore privato o dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione – è una delle misure esecutive più incisive e destabilizzanti per il debitore. Abbiamo visto come, specialmente nel caso del pignoramento presso terzi esattoriale ex art. 72-bis DPR 602/1973, il vincolo scatti immediato, coinvolga anche eventuali somme future in entrata e obblighi la banca a trasferire tutto al Fisco entro 60 giorni . Tuttavia, da questo quadro apparentemente senza scampo emergono diversi strumenti legali efficaci per sbloccare il conto e tutelare il debitore: dalla verifica preliminare dei vizi formali o sostanziali (che può portare all’annullamento del pignoramento), all’accesso a una rateizzazione del debito con sospensione dell’esecuzione, dalla presentazione di istanze di sospensione e opposizioni in tribunale, fino alle definizioni agevolate e alle procedure di sovraindebitamento che offrono soluzioni strutturali al problema.
Il filo conduttore di tutte queste difese è uno: agire tempestivamente. I termini per reagire sono brevi e un’inerzia del debitore gioca a favore del creditore. Al contrario, muoversi subito – con il supporto di un avvocato esperto – può congelare la procedura, evitare la perdita di somme vitali e spesso sfociare in una risoluzione più favorevole (come un accordo a saldo e stralcio o una dilazione sostenibile). Abbiamo sottolineato anche l’importanza di non cadere in errori comuni: ignorare l’atto, attendere passivamente, affidarsi a soluzioni fai-da-te. Il conto corrente è il fulcro delle tue finanze quotidiane: non puoi permetterti di lasciarlo bloccato a lungo, pena conseguenze a catena su bollette, affitti, spese familiari.
Per questo è cruciale affidarsi a professionisti competenti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono un’assistenza completa proprio in situazioni come queste. Dalla verifica delle cartelle esattoriali e degli atti di pignoramento (per scovare errori e illegittimità), alla predisposizione dei ricorsi in tribunale, dalla richiesta di rateizzazioni immediate alla presentazione di procedure da sovraindebitamento, fino alla negoziazione diretta con l’AdER per recuperare eventuali somme indebitamente trattenute – la esperienza combinata in diritto bancario, diritto tributario e gestione della crisi d’impresa consente allo Studio Monardo di formulare strategie integrate e su misura per ogni cliente.
In definitiva, se il tuo conto Poste Italiane è pignorato, non sei solo e non sei senza speranza: esistono vie legali concrete per bloccare l’azione esecutiva, sbloccare i tuoi soldi e rientrare dal debito nei tempi e modi più sostenibili. L’importante è attivarsi in fretta e con le giuste competenze al fianco.
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