Quando Una Finanziaria Può Pignorare? Guida Legale Completa

Introduzione

Hai un debito con una finanziaria e temi il pignoramento? È una preoccupazione fondata: il mancato pagamento delle rate di prestiti con società finanziarie o di credito al consumo può innescare conseguenze serie per il debitore, dall’iscrizione nelle banche dati come “cattivo pagatore” alle azioni esecutive forzate. Pensiamo ai rischi concreti: stipendi e conti correnti bloccati, pignoramento dei beni di valore, ipoteche sulla casa, fino a compromettere la serenità finanziaria personale e familiare . Questo scenario diventa ancora più comune quando si accumulano più finanziamenti o sopraggiungono imprevisti (perdita del lavoro, spese mediche, separazioni, ecc.) e le rate diventano insostenibili. Smettere di pagare senza reagire è l’errore peggiore: le finanziarie, dopo alcuni solleciti e una formale “messa in mora”, possono revocare il contratto chiedendo il saldo immediato di tutto il debito residuo , segnalare il nome del debitore alle centrali rischi (CRIF, Experian, etc.) e persino cedere il credito a società di recupero più “aggressive” . Se nemmeno così si risolve, passano alle vie legali: il primo passo è ottenere un decreto ingiuntivo dal giudice (un ordine di pagamento entro 40 giorni), seguito – in mancanza di pagamento – dall’atto di precetto e infine dal pignoramento vero e proprio, con cui possono aggredire stipendio, pensione, conto corrente o beni mobili e immobili intestati al debitore . In altre parole, il pignoramento è l’arma principale a disposizione di banche e finanziarie per recuperare forzosamente i propri crediti, potendo colpire praticamente ogni tipo di bene del debitore .

La buona notizia è che difendersi è possibile. L’ordinamento prevede limiti importanti a tutela del debitore – in primis il diritto a conservare un minimo vitale di reddito – oltre a procedure e strumenti legali che, se attivati tempestivamente, possono sospendere, ridurre o evitare il pignoramento. Nel corso di questo articolo illustreremo tutte le soluzioni pratiche a disposizione di chi si trova sotto la minaccia di un’esecuzione da parte di una finanziaria: dai ricorsi in opposizione per far valere vizi formali o sostanziali (ad esempio errori di notifica, prescrizione del credito, tassi d’interesse usurari) , alle strategie di negoziazione (come il saldo e stralcio), fino alle procedure di sovraindebitamento introdotte dalla Legge 3/2012 (oggi parte del Codice della Crisi) che permettono di ridurre o cancellare i debiti e bloccare immediatamente i pignoramenti in corso .

Prima di entrare nel merito, è fondamentale affidarsi a professionisti esperti in materia. In questo complesso contesto, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti rappresentano una guida sicura e competente. L’Avv. Monardo, avvocato cassazionista, vanta un’esperienza ultra-decennale in diritto bancario e tributario e coordina, su tutto il territorio nazionale, un network di professionisti specializzati. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi ministeriali, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste qualifiche, l’Avv. Monardo e il suo team possono assistere concretamente il debitore in ogni fase: analisi dell’atto ricevuto (ad es. verifica della legittimità del precetto o del pignoramento), predisposizione di ricorsi e opposizioni per ottenere l’annullamento o la sospensione della procedura, conduzione di trattative stragiudiziali con la finanziaria per concordare piani di rientro sostenibili, fino all’attivazione di soluzioni giudiziali come i piani del consumatore o altre procedure di composizione della crisi . L’obiettivo è sempre quello di tutelare il debitore, bloccare sul nascere iniziative esecutive ingiuste o sproporzionate e trovare la via d’uscita migliore dal sovraindebitamento.

Questo articolo – aggiornato a Gennaio 2026 – fornirà una guida completa e pratica su quando e come una finanziaria può pignorare, e soprattutto su cosa può fare il debitore per difendersi. Dal quadro normativo alle ultime sentenze, dalla procedura passo-passo alle strategie difensive e agli errori da non commettere, ogni sezione è pensata per offrire informazioni chiare e autorevoli, con un linguaggio accessibile anche ai non addetti ai lavori. Se ti trovi in difficoltà con debiti finanziari, leggi con attenzione: conoscere i propri diritti e le soluzioni legali disponibili è il primo passo per evitare di subire passivamente un pignoramento.

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1. Contesto normativo: quando e come scatta il pignoramento

Prima di analizzare nel dettaglio la procedura esecutiva e le possibili difese, è utile chiarire il quadro normativo di riferimento. In Italia, il pignoramento da parte di creditori privati (come finanziarie o banche) è disciplinato principalmente dal Codice di Procedura Civile (c.p.c.) nell’ambito dell’esecuzione forzata. Il principio generale è stabilito dal codice civile: “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” (art. 2740 c.c.). Ciò significa che, in caso di insolvenza, una finanziaria può teoricamente rivalersi su qualsiasi bene di proprietà del debitore. Tuttavia, il legislatore ha posto limiti e condizioni ben precisi a tutela della dignità e della sussistenza del debitore, specialmente quando ad essere colpiti sono redditi da lavoro o beni primari come l’abitazione.

1.1 Titolo esecutivo e atto di precetto: i requisiti per procedere

Una finanziaria non può procedere al pignoramento in modo arbitrario o immediato appena il debitore salta una rata. È necessario innanzitutto che essa sia munita di un titolo esecutivo, ossia di un documento avente forza legale per pretendere coattivamente il pagamento (art. 474 c.p.c.). Esempi di titoli esecutivi sono: sentenze e provvedimenti giudiziari, i decreti ingiuntivi non opposti (o provvisoriamente esecutivi), oppure alcuni atti di credito sottoscritti in forma particolare (ad esempio, un contratto di mutuo firmato per atto notarile con clausola di esecutorietà, o delle cambiali sottoscritte dal debitore) . Nella pratica dei prestiti al consumo, di solito il contratto di finanziamento da solo non è un titolo esecutivo: la finanziaria, in caso di inadempimento, deve rivolgersi al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo. Questo è un provvedimento emesso in tempi rapidi (anche 30–60 giorni) su prova scritta del credito, con cui il giudice ingiunge al debitore di pagare entro 40 giorni (salvo che il giudice stesso conceda la provvisoria esecuzione per casi particolari) . Il debitore ha facoltà di opporre il decreto ingiuntivo davanti al tribunale entro il termine (40 giorni): in tal caso si apre un vero e proprio giudizio di merito sul debito. Se invece non viene proposta opposizione, il decreto ingiuntivo diventa definitivo ed equiparato a una sentenza: il credito è accertato e la finanziaria potrà passare alla fase esecutiva.

Anche avendo un titolo esecutivo in mano (ad es. il decreto ingiuntivo definitivo o la cambiale impagata), la finanziaria deve compiere un altro passo obbligatorio prima di pignorare: notificare al debitore un atto di precetto. Il precetto è un ultimatum formale: un documento, redatto dall’avvocato del creditore, in cui si intimano il pagamento della somma dovuta (capitale, interessi e spese legali) entro un termine perentorio non inferiore a 10 giorni (art. 480 c.p.c.) . Nel precetto deve essere chiaramente indicato il titolo esecutivo su cui si fonda (allegerito, grazie alla Riforma Cartabia, dall’obbligo della formula esecutiva) e deve essere allegata copia conforme del titolo stesso . Se il debitore paga entro i 10 giorni, l’esecuzione si ferma; in caso contrario, trascorso inutilmente quel termine, la finanziaria potrà attivare l’ufficiale giudiziario per iniziare il pignoramento. Va ricordato che il precetto non ha validità illimitata: se entro 90 giorni dalla notifica del precetto non viene notificato anche l’atto di pignoramento, il precetto perde efficacia e il creditore dovrà notificarne uno nuovo per procedere . Questo vincolo è pensato per evitare che il debitore resti indefinitamente “sotto minaccia”: passato il trimestre senza azioni esecutive, l’intimazione si considera decaduta.

1.2 Beni pignorabili e limiti di legge: stipendio, pensione, casa, conti correnti

Ottenuto il titolo esecutivo e decorsi i giorni concessi dal precetto, la finanziaria può finalmente incaricare l’ufficiale giudiziario di eseguire il pignoramento sui beni del debitore. Ma quali beni si possono pignorare e con quali limiti? Il Codice di procedura civile distingue diverse forme di esecuzione forzata a seconda della natura del bene da colpire, con regole in parte differenti:

  • Pignoramento mobiliare presso il debitore: l’ufficiale giudiziario può recarsi presso l’abitazione o la sede del debitore e cercare beni mobili di sua proprietà (denaro contante, gioielli, mobili, autoveicoli, ecc.) da vincolare. In realtà, questa forma di pignoramento è oggi poco utilizzata dalle finanziarie, perché spesso i beni mobili rinvenuti non coprono il credito e l’operazione può rivelarsi infruttuosa. Un caso a parte sono gli autoveicoli: dal 2015 esiste una procedura specifica (art. 521-bis c.p.c.) per pignorare auto e moto tramite iscrizione del provvedimento al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) – di fatto impedendone la circolazione – e successiva vendita forzata. Un’auto di valore può quindi essere pignorata e venduta all’asta per soddisfare (in parte) il creditore.
  • Pignoramento immobiliare: riguarda case, terreni o altri diritti immobiliari del debitore. È la procedura più complessa e costosa, attivata di solito per crediti importanti. La finanziaria notifica al debitore un atto di pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.), che viene anche trascritto nei registri immobiliari . La trascrizione serve a rendere pubblica l’esistenza del vincolo e a impedirne l’aggiramento: eventuali atti di vendita o ipoteca sull’immobile fatti dopo la trascrizione sono inefficaci verso il creditore pignorante (art. 2913 c.c.) . In pratica, dal momento della trascrizione, l’immobile risulta “pignorato” a tutti gli effetti e il debitore non può più disporne liberamente. Seguiranno poi la fase giudiziale: il deposito degli atti in tribunale, la nomina di un perito per stimare l’immobile, e l’udienza ex art. 569 c.p.c. davanti al giudice dell’esecuzione, il quale – se non ci sono opposizioni o soluzioni alternative – autorizzerà la vendita all’asta dell’immobile . Il ricavato dell’asta verrà distribuito tra i creditori (detratti spese e imposte); se il prezzo di vendita supera il debito, l’eccedenza torna al debitore, ma se invece il ricavato non copre l’intero credito, la finanziaria potrebbe teoricamente agire su altri beni residui del debitore per recuperare il rimanente. Importante: a differenza di quanto avviene per i debiti fiscali, la legge non prevede alcuna protezione speciale per la “prima casa” quando il creditore è una finanziaria privata. L’impignorabilità dell’unica casa di abitazione, infatti, vale solo contro Agenzia delle Entrate-Riscossione (in presenza di specifici requisiti); al contrario, una banca o finanziaria può pignorare la vostra casa anche se è l’unica e vi risiedete dentro . Ciò non significa che lo facciano sempre: spesso il valore dell’immobile e i costi della procedura devono giustificare l’azione. Ma giuridicamente non esiste un importo minimo di debito sotto il quale la casa sia al sicuro dal pignoramento di un creditore privato – fosse anche un finanziamento di poche migliaia di euro (ovviamente poi bisognerà valutare la convenienza economica di procedere per il creditore). Un caso tipico è il mutuo fondiario: se la finanziaria è titolare di un’ipoteca sull’immobile (ad esempio un mutuo per ristrutturazione casa), in caso di insolvenza procederà al pignoramento immobiliare come da contratto, essendo un creditore garantito; in queste situazioni non operano limiti di importo o tutele particolari oltre a quelle generali (es. i tempi di mora previsti e l’obbligo di precetto).
  • Pignoramento presso terzi: è la forma più utilizzata per i crediti da finanziamento, in quanto consente di aggredire crediti del debitore verso soggetti terzi, tra cui rientrano stipendi, salari, pensioni, conti correnti bancari, ma anche crediti commerciali (ad esempio le somme dovute al debitore da un suo cliente). In pratica, la finanziaria chiede all’ufficiale giudiziario di notificare un atto di pignoramento direttamente al terzo che detiene denaro o deve pagare somme al debitore (tipicamente: il datore di lavoro, l’ente pensionistico o la banca) e, per conoscenza, al debitore stesso . Da quel momento, il terzo è legalmente obbligato a congelare le somme dovute al debitore fino a disposizione del giudice, assumendo il ruolo di custode (art. 546 c.p.c.) . Il datore di lavoro, ad esempio, deve accantonare la quota pignorata dello stipendio; la banca deve bloccare il conto corrente del cliente debitore fino a concorrenza dell’importo indicato nell’atto. Segue un’udienza in tribunale, fissata dal giudice dell’esecuzione, in cui il terzo rende la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. sulle somme dovute (confermando l’esistenza del rapporto di lavoro, l’ammontare dello stipendio, eventuali altri pignoramenti o cessioni in corso) . Se non vi sono contestazioni, il giudice emette un’ordinanza di assegnazione disponendo il trasferimento delle somme pignorate al creditore secondo i limiti di legge . Quali sono questi limiti? L’art. 545 c.p.c. stabilisce che stipendi, salari o altre indennità da lavoro sono pignorabili nella misura massima di 1/5 (20%) del netto percepito per ogni creditore . Ciò vale per qualsiasi creditore privato. In caso di concorsi di più pignoramenti (es. se il debitore ha debiti verso più finanziarie o ha sia un pignoramento che una cessione del quinto in corso), la trattenuta totale non può superare il 50% dello stipendio netto . Ad esempio, se già gravava sullo stipendio una cessione volontaria del quinto (20%), un eventuale pignoramento giudiziale potrà al massimo raggiungere un altro 20–30% (a seconda se vi sono uno o più creditori concorrenti) per mantenere sempre almeno metà dello stipendio libero . Questa regola garantisce al lavoratore di conservare una quota di reddito sufficiente per vivere (il cosiddetto minimo vitale).
  • Per quanto riguarda la pensione, il trattamento è simile ma con ulteriori cautele: le somme dovute a titolo di pensione o altre indennità di sostentamento non possono essere pignorate per un importo che corrisponda al “minimo vitale”, definito dalla legge come il doppio dell’assegno sociale (parametro aggiornato annualmente), con un minimo assoluto di 1.000 € mensili . La parte eccedente tale soglia è pignorabile sempre entro il limite di 1/5. Ad esempio, supponiamo una pensione netta di 1.400 €: poiché il minimo impignorabile (2025) è € 1.077,38 (doppio dell’assegno sociale di € 538,69) , solo la differenza (322,62 €) può essere attaccata e su di essa si calcola il quinto. Il creditore potrà quindi ottenere al massimo circa 64 € al mese in caso di pignoramento di quella pensione. Se invece la pensione è pari o inferiore a 1.000 €, nessuna trattenuta è consentita. Queste soglie, introdotte dal 2022 (Decreto Aiuti-bis, L. 142/2022), recepiscono orientamenti costituzionali per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita.
  • Infine, un cenno va fatto al conto corrente: se la finanziaria colpisce direttamente il conto bancario del debitore (pignoramento presso terzi in banca), bisogna distinguere le somme già accreditate prima della notifica da quelle future. Le somme depositate derivanti da stipendio o pensione godono anch’esse di un minimo vitale proteggibile. In particolare, l’art. 545, comma 7 c.p.c. prevede che, se sul conto ci sono accrediti da stipendio/pensione già effettuati prima del pignoramento, la banca deve lasciare libero un importo pari a tre volte l’assegno sociale e solo la parte eccedente può essere bloccata . Per il 2025, tre volte l’assegno sociale (538,69 € ×3) equivalgono a circa 1.616 €: fino a tale cifra il conto rimane utilizzabile dal debitore, l’eventuale surplus viene invece congelato. Ad esempio, se sul conto il debitore aveva 4.000 € al momento del pignoramento ma di questi almeno 1.616 € provengono da stipendio/pensione accreditati in precedenza, la banca potrà bloccare al massimo (4.000 – 1.616) = 2.384 €, e su questa somma il giudice poi calcolerà la quota assegnabile al creditore (di norma un quinto al mese se trattasi di stipendio/pensione) . Attenzione: questa tutela opera solo sulle somme già accreditate prima della notifica del pignoramento. Sugli accrediti futuri (cioè lo stipendio o la pensione che verranno versati dopo l’atto) si applicano i normali limiti di pignorabilità (il quinto). In pratica, il conto resta bloccato solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale fino all’udienza; dopodiché il giudice assegnerà al creditore l’importo pignorabile e sbloccherà l’eventuale resto. Se il conto è cointestato con un coniuge o altro soggetto, vige la presunzione che le somme siano divise in parti uguali (art. 1298 c.c.): ciascun intestatario può quindi far valere l’impignorabilità sulla propria quota di competenza (la Cassazione ha confermato che il limite del triplo dell’assegno sociale si applica pro-quota anche ai conti cointestati) .

È utile sottolineare che il pignoramento ordinario attivato da finanziarie o altri creditori privati richiede sempre l’intervento del giudice e il rispetto di queste regole, a tutela sia del creditore (che ha diritto a soddisfarsi nei limiti del dovuto) sia del debitore (che deve poter conservare mezzi di sostentamento dignitosi). Come vedremo tra poco, infatti, le cose sono diverse quando a procedere al pignoramento è un ente pubblico tramite l’Agente della Riscossione: in quel caso la legge consente percentuali differenti e una procedura più snella (ad es. Agenzia Entrate–Riscossione non deve ottenere un decreto ingiuntivo né passare dal tribunale). Poiché in questo articolo ci focalizziamo sui pignoramenti da parte di finanziarie private, ci limiteremo a richiamare brevemente queste differenze per completezza, rimandando per maggiori dettagli alle guide specifiche sui pignoramenti esattoriali.

1.3 Differenze con il pignoramento esattoriale (Agenzia Entrate-Riscossione)

Quando il creditore è il Fisco (es. Agenzia Entrate-Riscossione per cartelle esattoriali, oppure INPS per contributi), la procedura di pignoramento segue regole speciali dettate dal D.P.R. 602/1973. Non c’è bisogno di un decreto ingiuntivo: il titolo esecutivo è la cartella di pagamento o l’atto di accertamento esecutivo. Dopo la notifica della cartella, se il contribuente non paga né fa ricorso entro 60 giorni, l’Agente della Riscossione può inviare un’intimazione di pagamento (un ultimo avviso di 5 giorni) e quindi procedere direttamente al pignoramento . Il pignoramento presso terzi esattoriale (disciplinato dall’art. 72-bis e 72-ter D.P.R. 602/73) non prevede l’udienza di assegnazione dal giudice: l’atto notificato alla banca o al datore di lavoro contiene già l’ordine di versare le somme entro 60 giorni direttamente all’Erario . Inoltre le aliquote pignorabili su stipendi e pensioni, in questo caso, sono leggermente più basse per i redditi medio-bassi: 1/10 dello stipendio netto per importi fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 e 5.000 €, e 1/5 oltre 5.000 € . Ad esempio, un dipendente che guadagna 1.800 € netti subirà dal Fisco una trattenuta massima del 10% (180 €) invece che del 20%. Queste percentuali “ridotte” valgono però solo per i pignoramenti esattoriali e non si applicano ai creditori privati (finanziarie, banche), i quali come detto possono prelevare fino al quinto indipendentemente dallo stipendio del debitore . Analoga differenza riguarda il conto corrente: Agenzia Entrate-Riscossione può vincolare anche i versamenti futuri sul conto per 60 giorni successivi alla notifica (cosiddetto “pignoramento a salto” o dinamico) , mentre la finanziaria privata no – il suo pignoramento colpisce solo quanto presente al momento della notifica, oltre a eventualmente le somme periodiche che maturano (stipendi mensili) ma sempre con l’intermediazione del giudice. Infine, come già accennato, la prima casa: un’abitazione utilizzata come residenza dal debitore e unico immobile di proprietà è impignorabile per debiti fiscali (salvo che sia di lusso) per espressa previsione di legge, mentre non gode di tale protezione verso creditori privati .

Queste differenze servono per capire che il “peso” procedurale di un pignoramento può variare a seconda di chi è il creditore. In questo articolo ci occupiamo del caso in cui il creditore procedente sia una finanziaria o comunque un soggetto privato, situazione in cui il debitore ha maggiori garanzie procedurali (ogni atto passa dal vaglio di un giudice) ma al contempo meno agevolazioni di legge (nessuna rottamazione automatica del debito, nessun limite assoluto sulla prima casa, ecc.). Nel seguito vedremo dunque la procedura passo-passo di un pignoramento ordinario e tutte le possibili strategie di difesa e strumenti alternativi, aggiornando il tutto alle ultime novità normative (fino alla Legge di Bilancio 2025) e giurisprudenziali.

1.4 Evoluzione normativa recente (2023–2025)

Negli ultimi anni ci sono state varie modifiche legislative che hanno impatto, diretto o indiretto, sulle esecuzioni forzate e sulla gestione dei debiti da parte dei privati. Vale la pena richiamare brevemente le principali, per contestualizzare le opportunità difensive oggi disponibili:

  • D.L. 118/2021 (conv. in L. 147/2021) – Ha introdotto l’esperto negoziatore della crisi d’impresa, uno strumento di allerta e composizione assistita per aziende in difficoltà. Pur riguardando le imprese, segna un approccio legislativo volto a prevenire le insolvenze e trovare accordi prima delle esecuzioni. Inoltre, questo decreto ha fatto da apripista al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, entrato in vigore nel 2022), che ha unificato la disciplina della crisi d’impresa ma anche del sovraindebitamento civile.
  • Legge 3/2012 (sovraindebitamento) e Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) – La “legge salva-suicidi” del 2012 è confluita nel nuovo Codice della Crisi, mantenendo e ampliando gli strumenti per i debitori civili non fallibili (privati, piccoli imprenditori, professionisti). Oggi abbiamo: il Piano del consumatore, l’Accordo di ristrutturazione dei debiti (già accordo di composizione) e la Liquidazione controllata del patrimonio (già liquidazione del patrimonio), a cui si aggiunge la novità dell’Esdebitazione del debitore incapiente. Queste procedure permettono di ottenere – previa omologa del tribunale – la sospensione o persino la cancellazione dei debiti residui, imponendo ai creditori privati (finanziarie incluse) di fermare i pignoramenti in atto e accettare la soluzione concordata. Ad esempio, la legge prevede espressamente che durante un piano del consumatore omologato *i pignoramenti in corso siano sospesi e le somme già trattenute restituite, per assicurare parità di trattamento fra tutti i creditori .
  • Riforme “Rottamazione” 2023–2025 (debiti fiscali) – Anche se riguardano debiti con il Fisco, meritano menzione perché molti debitori hanno esposizioni miste (banche/finanziarie e cartelle esattoriali). La “Rottamazione-quater” introdotta nel 2023 (D.L. 51/2023 conv. L. 85/2023) e la successiva Legge 15/2025 hanno offerto ai contribuenti la definizione agevolata di cartelle esattoriali con annullamento di sanzioni e interessi di mora. In particolare, la L. 15/2025 ha riaperto i termini per aderire alla rottamazione-quater fino al 30 aprile 2025 e dilazionato i pagamenti fino al 2027 . Chi presenta domanda di definizione agevolata per i debiti fiscali ottiene la sospensione delle procedure esecutive su quei debiti, evitando pignoramenti da parte di Agenzia Entrate-Riscossione . È chiaro che ciò non incide sui pignoramenti avviati da creditori privati, ma rappresenta comunque un sollievo indiretto per chi ha entrambe le tipologie di debito, liberando risorse per gestire i creditori privati.
  • Delega fiscale e Testo Unico Riscossione (2024–2025) – Nell’ambito della riforma generale del sistema fiscale, sono stati emanati decreti legislativi che toccano anche l’area delle esecuzioni. Il D.Lgs. 110/2024, ad esempio, dal 1° gennaio 2025 introduce una sorta di check-up annuale per la riscossione: l’Agenzia Entrate-Riscossione dovrà notificare le nuove cartelle entro 9 mesi e cancellare automaticamente (stralciare) i crediti non riscossi dopo 5 anni (salvo proroghe) . Il D.Lgs. 33/2025, invece, ha previsto l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 di un Testo Unico della Riscossione che accorpa e semplifica le normative frammentate attuali . Queste misure, pur riferite ai debiti erariali, riflettono una tendenza a velocizzare i tempi delle azioni esecutive ma anche a dare maggiore prevedibilità e “pulizia” ai ruoli debitori, nell’ottica di non lasciare i cittadini in una perenne situazione debitoria. Un debitore che riesce a definire i propri debiti fiscali con queste normative potrà concentrare gli sforzi nel risolvere quelli verso finanziarie tramite accordi o procedure come detto sopra.

In sintesi, il quadro normativo al 2026 mostra un equilibrio delicato: da un lato strumenti più incisivi per i creditori (come procedure telematiche più rapide, accesso ai dati INPS per rintracciare stipendi, ecc.), dall’altro nuove possibilità per i debitori di ridurre i debiti (definizioni agevolate, esdebitazione) e di proteggere il minimo vitale (limiti più alti all’impignorabilità di stipendi e pensioni). Nel prossimo paragrafo passeremo alla giurisprudenza recente, cioè come queste norme sono state applicate e interpretate dai giudici, fornendo ulteriori indicazioni su quando un pignoramento è legittimo e quando invece può essere bloccato.

2. Giurisprudenza recente: limiti e tutele ribaditi dai giudici

La giurisprudenza – in particolare le sentenze della Corte di Cassazione e le pronunce della Corte Costituzionale – ha negli ultimi anni affinato l’interpretazione delle regole in materia di pignoramento, spesso a vantaggio della tutela del debitore in situazioni limite. Di seguito sintetizziamo alcune decisioni chiave che aiutano a capire meglio quando una finanziaria (o altro creditore) può pignorare e con quali restrizioni.

  • Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sent. n. 18054/2024: ha chiarito l’applicazione dell’art. 545, 7º comma c.p.c. sul pignoramento di somme accreditate sul conto corrente derivanti da stipendio o pensione. La Corte ha stabilito che la banca, come terzo pignorato, può bloccare solo la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale se l’accredito è anteriore alla notifica del pignoramento . Inoltre – punto molto importante – questo limite vale anche per conti cointestati: si presume che le somme appartengano in parti uguali ai cointestatari, quindi ciascuno può invocare la tutela del minimo vitale sulla propria quota . La sentenza precisa infine che per i bonifici futuri (quindi stipendi accreditati dopo il pignoramento) torna ad applicarsi la regola ordinaria del quinto: in pratica, il meccanismo del “triplo dell’assegno sociale” è una salvaguardia una tantum sulle giacenze pregresse, mentre sui flussi successivi si procede mensilmente col quinto.
  • Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sent. n. 22361/2024: questa pronuncia riguarda la cessione del quinto dello stipendio e i suoi rapporti con eventuali pignoramenti successivi. La Cassazione ha confermato che la cessione del quinto, essendo un contratto volontario con cui il lavoratore cede a una banca/finanziaria fino al 20% dello stipendio come rimborso di un prestito, coesiste con il pignoramento giudiziario ma la somma complessiva trattenuta non può mai superare il 50% dello stipendio . In altri termini, se un dipendente aveva già in busta paga una trattenuta del 20% per cessione, il giudice dell’esecuzione potrà assegnare al nuovo creditore pignorante al massimo un altro 30% (20%+30% = 50%). Oltre questo limite il pignoramento deve essere ridotto. La stessa sentenza ha affrontato il tema dei costi di gestione addebitati dal datore di lavoro per eseguire la cessione/pignoramento: la Cassazione li ha ritenuti illegittimi salvo prova di specifiche spese, in quanto l’onere amministrativo non può gravare sul lavoratore a scapito del suo minimo vitale. Anche qui il fulcro è la tutela del reddito minimo del debitore lavoratore, che resta prioritaria.
  • Cassazione Civile, Sez. III, sent. n. 28520/2025: pur riferita a un pignoramento esattoriale su conto corrente, merita menzione perché evidenzia la tendenza a rafforzare i poteri del creditore pubblico ma anche le criticità per il debitore. La Cassazione ha affermato che, quando la banca riceve un pignoramento dall’Agente della Riscossione, deve vincolare non solo il saldo presente ma anche gli importi accreditati nei 60 giorni successivi, creando un “vincolo dinamico” sui flussi futuri . Questo orientamento – per ora circoscritto alle esecuzioni fiscali – fa capire come la giurisprudenza stia consentendo modalità di pignoramento sempre più pervasive (nel caso specifico senza intervento del giudice). Di riflesso, però, tali pronunce mettono in luce l’importanza del ruolo del giudice nelle esecuzioni ordinarie e la necessità di garantire sempre un controllo per evitare che il debitore si ritrovi improvvisamente senza risorse su cui contare . In effetti, proprio per scongiurare situazioni di azzeramento dei mezzi di sostentamento, i giudici hanno introdotto e ribadito il concetto di minimo vitale di matrice costituzionale.
  • Cassazione, Sez. Unite, sent. n. 26252/2022: le Sezioni Unite (in sede penale, ma con principi estensibili al civile) hanno affermato che i limiti di impignorabilità di stipendi e pensioni rispondono a valori costituzionali (in particolare artt. 2, 3 e 36 Cost.: diritto alla dignità e proporzionalità della retribuzione) e che spetta al giudice vigilare affinché la trattenuta non comprometta tali diritti . In pratica, le norme del c.p.c. vanno interpretate in modo conforme ai principi di dignità umana e solidarietà: se anche la legge prevede il quinto, esso non può spingersi al punto da lasciare il debitore nella miseria. Questa pronuncia rafforza la possibilità, in casi eccezionali, di ridurre ulteriormente la quota pignorata se, pur nel quinto, risultasse insostenibile per la situazione concreta del debitore (si pensi a chi ha carichi familiari gravosi, spese mediche, ecc.). Torneremo su questo punto parlando dei rimedi (opposizione per riduzione della quota).
  • Cassazione Civile, Sez. III, sent. n. 19508/2020: ha chiarito un aspetto tecnico ma importante: la soglia minima impignorabile delle pensioni (doppio assegno sociale) si applica anche quando il pignoramento avviene presso terzi “diversi dall’ente erogatore” . In altre parole, se la pensione viene pignorata direttamente in capo all’INPS, l’INPS stesso tratterrà l’importo eccedente il minimo vitale; ma se il creditore pignora le somme dopo che sono state accreditate in banca, la tutela del minimo (oggi € 1.000) segue comunque la pensione e la banca deve lasciarne disponibili al debitore € 1.000. La sentenza ha eliminato dubbi interpretativi: i limiti dell’art. 545 c.p.c. valgono sempre, indipendentemente dal “punto” della catena in cui si intercetta la pensione.
  • Cassazione Civile, Sez. III, sent. n. 19947/2017: pronunciandosi in materia di procedure di liquidazione (sovraindebitamento), ha affermato che quando un debitore ottiene l’apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, i pignoramenti già in corso perdono efficacia e i creditori devono partecipare alla procedura collettiva . In pratica, non è ammesso che un singolo creditore finanziario continui a trattenere il quinto dello stipendio mentre è in corso una liquidazione concorsuale: ciò violerebbe la par condicio creditorum. Questo principio, confermato poi anche da vari tribunali di merito (Trib. Bergamo 2023, Trib. Como 2024) , è prezioso per i debitori: significa che attivare una procedura di sovraindebitamento può liberare dal pignoramento dello stipendio in atto, convogliando quel reddito nel piano di ristrutturazione a beneficio di tutti i creditori in modo equo.
  • Corte Costituzionale, sent. n. 42/2017 e altre pronunce: la Corte Costituzionale ha più volte ribadito la legittimità costituzionale del limite del “quinto” e delle soglie di impignorabilità in quanto espressione di bilanciamento tra diritto di credito e diritti fondamentali del debitore (dignità, sostentamento). In particolare, con la sentenza n. 42/2017 e ancor prima con l’ord. n. 29/2002 e sent. n. 506/2002, la Consulta ha sancito che il legislatore deve garantire in ogni caso al debitore un minimo indispensabile di mezzi economici, giudicando non fondate le questioni di legittimità che volevano estendere oltre misura la pignorabilità. Questo indirizzo costituzionale permea ormai la giurisprudenza ordinaria: ad esempio, Cass. 14946/2017 ha riconosciuto che il giudice dell’esecuzione può rilevare d’ufficio l’impignorabilità di somme laddove risulti evidente (ad es. se per errore un pignoramento togliesse al debitore più della metà dello stipendio o intaccasse una pensione minima) . In sostanza, il rispetto del “minimo vitale” non è solo un favore al debitore ma un obbligo giuridico nell’ordinamento.

Queste sentenze – e altre che per brevità non citiamo – delineano un perimetro entro cui la finanziaria può sì pignorare, ma non oltre determinati limiti e sempre sotto controllo giudiziale. Il debitore informato dei propri diritti, quindi, saprà che: lo stipendio e la pensione non potranno mai essere pignorati oltre il 20% (e mai toccando l’ultima soglia vitale), che la casa può essere pignorata da privati ma ci sono opportunità per impedirne la vendita (rateizzazioni, conversione del pignoramento, ecc.), che ogni abuso o vizio nella procedura può essere contestato in tribunale ottenendo l’annullamento dell’atto. Nel prossimo capitolo vedremo proprio come si svolge passo per passo un pignoramento avviato da una finanziaria e quali sono i tempi e le mosse in cui il debitore può intervenire per tutelarsi.

3. Procedura del pignoramento: passo dopo passo dalla notifica alla soddisfazione del credito

Vediamo ora in concreto cosa accade quando una finanziaria decide di pignorare e quali sono le fasi della procedura esecutiva ordinaria. Conoscere il timing e i passaggi tecnici è fondamentale per capire dove e quando agire per fermare o limitare gli effetti dell’esecuzione.

3.1 Dalla notifica del precetto al pignoramento

Riassumiamo il percorso tipico che porta al pignoramento:

  1. Notifica del titolo esecutivo (se necessario): come detto, se la finanziaria ha ottenuto un decreto ingiuntivo, questo deve essere notificato al debitore (di solito insieme all’atto di precetto) e deve essere decorso il termine di legge (40 giorni) senza opposizione, oppure il giudice deve aver concesso la clausola di provvisoria esecuzione. In altri casi, il titolo può essere una cambiale protestata o un altro titolo stragiudiziale già scaduto.
  2. Atto di precetto: la finanziaria, attraverso il proprio legale, notifica al debitore il precetto intimandogli di pagare entro 10 giorni . Il precetto contiene l’importo aggiornato del debito (comprensivo di interessi maturati e spese legali di precetto) e l’avvertimento che, in mancanza di pagamento, si procederà a pignoramento forzato. Viene di solito notificato a mezzo ufficiale giudiziario o PEC (se il debitore ha un domicilio digitale noto). Dopo la notifica, il debitore ha 10 giorni “di respiro” in cui può ancora saldare o cercare un accordo col creditore. Trascorsi almeno 10 giorni, in qualunque momento entro i 90 giorni successivi, la finanziaria può attivare il pignoramento . Se paga dopo i 10 giorni ma prima dell’esecuzione, il debitore teoricamente è fuori tempo; tuttavia, in pratica, anche un pagamento tardivo potrebbe convincere il creditore a desistere (ma non è garantito, dipende dai rapporti). Va evidenziato che, se il debitore compie un pagamento parziale dopo la notifica del precetto, quest’ultimo rimane valido solo per la parte residua: il debitore dovrebbe chiedere al creditore (o, se già avviato il pignoramento, al giudice) di tener conto della somma versata, per ridurre proporzionalmente l’azione esecutiva.
  3. Ricerca dei beni da pignorare: prima di procedere materialmente, la finanziaria può sfruttare alcuni strumenti per individuare i beni aggredibili. Ad esempio, dal 2015 il Codice di procedura consente al creditore di chiedere al Presidente del Tribunale di autorizzare l’accesso alle banche dati (Agenzia Entrate, PRA, Anagrafe tributaria, INPS) per scoprire i rapporti finanziari e lavorativi del debitore (art. 492-bis c.p.c.). In tal modo, la finanziaria può sapere se il debitore ha un conto in banca e dove, se percepisce uno stipendio o pensione, se possiede auto o immobili. Queste informazioni orienteranno la scelta: pignorare lo stipendio/pensione (se esiste), il conto corrente (se ha saldo attivo), l’auto, la casa o magari un mix di questi (è possibile avviare più pignoramenti in parallelo, ma in genere si sceglie il più efficace per evitare spese inutili).
  4. Notifica dell’atto di pignoramento: individuato il bersaglio, l’ufficiale giudiziario procede a notificare l’atto di pignoramento.
  5. Se è un pignoramento presso terzi (stipendio, pensione, conto): l’atto viene notificato sia al terzo (datore di lavoro, ente pensionistico, banca) sia al debitore . Esso contiene: gli estremi del provvedimento (precetto e titolo), l’importo dovuto aggiornato, l’ingiunzione al debitore di astenersi da atti dispositivi sui crediti pignorati (es. non cambiare banca nel tentativo di sottrarsi) e l’ordine al terzo di non pagare al debitore le somme soggette a pignoramento e di destinarle invece alla procedura. Dal momento della notifica, come detto, il terzo trattiene le somme come custode. L’atto indica anche la data dell’udienza in tribunale per la dichiarazione del terzo e l’assegnazione (udienza fissata di norma entro 60 giorni).
  6. Se è un pignoramento immobiliare: l’atto è notificato al debitore e successivamente trascritto nei registri immobiliari . Contiene i dettagli del bene (indirizzo, dati catastali) e l’ingiunzione al debitore di non sottrarre l’immobile alla garanzia del credito (ad esempio non vendere o affittare fraudolentemente). Dopo la notifica, il creditore iscrive la procedura a ruolo in tribunale e il giudice nomina un custode giudiziario dell’immobile (spesso lo stesso debitore viene costituito custode, con l’obbligo di conservarlo e non deteriorarlo in attesa della vendita).
  7. Se è un pignoramento mobiliare presso il debitore: l’ufficiale giudiziario si reca all’indirizzo del debitore indicato (residenza o sede) e redige un verbale elencando i beni pignorati (ad esempio, trova in casa televisori, arredamento, gioielli). Questi beni vengono etichettati e lasciati in custodia, in attesa che il giudice ne disponga la vendita all’asta. In molti casi, se non si trovano beni di valore, il pignoramento mobiliare si chiude con esito negativo (“nulla pignorabile”).
  8. Dopo la notifica – fase giudiziale: per i pignoramenti presso terzi, entro 10 giorni dalla notifica il terzo deve comunicare all’ufficiale giudiziario o depositare in cancelleria la dichiarazione con cui attesta quali somme deve al debitore (es. “devo € X di stipendio mensile, ha già una cessione di Y €, etc.”) . All’udienza fissata (davanti al Giudice dell’Esecuzione – G.E.), si verifica la posizione: se il terzo ha reso dichiarazione non contestata, il giudice procede a emettere l’ordinanza di assegnazione delle somme al creditore . In caso di mancata dichiarazione o contestazioni tra le parti, il G.E. può rinviare per accertamento o addirittura, su istanza del creditore, convertire il rito in un giudizio di accertamento (art. 549 c.p.c.) per definire l’entità del credito del debitore verso il terzo. Comunque, nella gran parte dei casi, se tutto è regolare, all’udienza il giudice assegna il quinto dello stipendio/pensione a partire dalla busta paga successiva, oppure assegna le somme bloccate sul conto (fino a concorrenza del credito). Da quel momento il datore di lavoro invierà ogni mese la quota pignorata all’avvocato del creditore fino all’estinzione del debito , mentre la banca – in caso di conto pignorato – trasferirà al creditore l’importo eventualmente disponibile in un’unica soluzione (lasciando sul conto il minimo impignorabile). Per i pignoramenti immobiliari, decorso un termine di 10 giorni dalla notifica (entro cui il debitore potrebbe chiedere la conversione, come vedremo), il creditore deposita l’istanza di vendita. Il G.E. nomina quindi un esperto stimatore e fissa l’udienza ex art. 569 c.p.c. per decidere sulla vendita forzata . Fino a tale udienza il debitore può ancora evitare la vendita trovando accordi o soluzioni, dopodiché il giudice – verificata la regolarità – emette un’ordinanza con cui dispone la vendita all’asta, delegando un professionista alle operazioni (notai o avvocati specializzati) . Da quel punto l’immobile andrà in asta secondo le modalità fissate (generalmente telematica) e, come detto, l’esito potrà essere il saldo del creditore e l’eventuale ritorno dell’eccedenza al debitore, oppure – se il ricavato non basta – la chiusura della procedura con eventuale residuo di debito (che il creditore potrà inseguire su altri beni, salvo esdebitazione).
  9. Chiusura della procedura: un pignoramento può considerarsi concluso quando il creditore è stato soddisfatto o quando viene meno per legge. Nello specifico, accade di solito una delle seguenti cose:
  10. Nel pignoramento presso terzi (stipendi/pensioni): il datore di lavoro trattiene ogni mese il quinto fino a estinguere l’importo indicato nell’ordinanza di assegnazione (capitale dovuto, interessi e spese). Può durare anni, a seconda dell’entità del debito e dell’importo della trattenuta. Al termine, il datore cessa le trattenute e il creditore rilascia una dichiarazione di avvenuta soddisfazione. Se nel frattempo intervengono altri pignoramenti, come visto, dovranno spartirsi la metà stipendio disponibile. Un pignoramento presso terzi può anche estinuguersi anticipatamente se: il debitore versa in un’unica soluzione il residuo (art. 120 c.p.c. – pagamento diretto al creditore con spese); oppure se il creditore rinuncia (magari a seguito di accordo transattivo).
  11. Nel pignoramento immobiliare: la procedura si chiude con il decreto di trasferimento dell’immobile all’aggiudicatario e la distribuzione del ricavato: il creditore ipotecario o procedente viene pagato, eventuali creditori intervenuti pure secondo graduatoria, e se resta qualcosa va al debitore. Se invece prima della vendita il debitore trova la somma, può convertire il pignoramento (art. 495 c.p.c.) depositando in tribunale un importo pari al debito + spese + 1/5 a cauzione; in tal caso l’esecuzione immobiliare viene estinta e l’immobile liberato dal vincolo.
  12. Il pignoramento può anche essere dichiarato inesistente o inefficace dal giudice, ad esempio se è decorso troppo tempo senza compiere atti (in alcune circostanze l’inerzia comporta estinzione), oppure – come visto con le procedure di sovraindebitamento – se interviene una pronuncia che ne sancisce l’inopponibilità e lo blocca.

Riassumendo i tempi chiave dal punto di vista del debitore: – Dalla notifica del decreto ingiuntivo si hanno 40 giorni per opporsi (se c’è una contestazione sul debito). – Dalla notifica del precetto si hanno almeno 10 giorni per pagare o trattare. In assenza di soluzione, dopo il 10º giorno il pignoramento può arrivare in qualunque momento (ma in genere passano alcune settimane). – Dalla notifica del pignoramento inizia il “blocco” sul bene (stipendio congelato dal datore, conto bloccato, casa vincolata). È spesso l’ultima chiamata per accordarsi: ad esempio molte banche sono ancora disponibili a concordare un saldo e stralcio nelle more prima che il giudice assegni le somme o fissi l’asta, se intravedono la possibilità di incassare subito. – All’udienza in tribunale (per stipendio/conto) il debitore potrebbe presentarsi di persona o tramite avvocato per segnalare eventuali irregolarità o proporre un accordo di pagamento: in taluni casi il G.E. può concedere piccoli rinvii se c’è una trattativa seria in corso, ma non è garantito. – Durante l’esecuzione continuativa (es. trattenute mensili) il debitore può in ogni momento versare il saldo residuo e liberarsi, oppure chiedere al giudice la riduzione della quota se intervengono circostanze gravi che rendono insostenibile il quinto (vedi paragrafo difese).

Nei prossimi capitoli vedremo come il debitore può intervenire in queste fasi: opposizioni legali (al precetto, al pignoramento, agli atti esecutivi), richieste di sospensione, accordi transattivi, ecc., e quali strategie conviene adottare in pratica.

(Segue tabella riepilogativa delle principali scadenze e riferimenti normativi nella procedura esecutiva):

FaseDescrizioneTermini per il debitore
Decreto ingiuntivoOrdine del giudice di pagare un importo entro 40 giorni.40 giorni per proporre opposizione (art. 641 c.p.c.). Trascorso inutilmente: titolo esecutivo definitivo .
Atto di precettoIntimazione di pagamento notificata al debitore con minaccia di esecuzione.Almeno 10 giorni per adempiere spontaneamente (art. 480 c.p.c.) . Validità precetto: 90 giorni .
PignoramentoAtto con cui si vincolano beni o crediti del debitore.– Se presso terzi: dal momento della notifica il debitore subisce il blocco di stipendio/conto; può però opporsi entro 20 giorni (vizi formali) o in ogni momento (vizi sostanziali) – vedi § 4.1.
Udienza assegnazione (terzi)Udienza dal G.E. per dichiarazione terzo e assegnazione somme.Può comparire per contestare eventuali irregolarità o chiedere termine per accordo (discrezionale).
Istanza di vendita (immobile)Deposito dell’istanza dopo 10 gg dalla notifica del pignoramento immobiliare.Entro tale udienza (ex art. 569) il debitore può evitare la vendita (conversione pignoramento, accordo saldo, ecc.). Dopo l’ordinanza di vendita, margini ridotti.
Trattenute / AstaEsecuzione periodica (pignoramento presso terzi) o vendita del bene pignorato.In qualsiasi momento il debitore può: pagare il residuo e far cessare le trattenute; o, nell’asta, adempiere prima dell’aggiudicazione definitiva (conversione art. 495 c.p.c.).
Fine dell’esecuzioneChiusura per estinzione del debito o improseguibilità.Eventuale residuo di debito se il realizzo non copre tutto (debito non soddisfatto, salvo esdebitazione nelle procedure concorsuali).

3.2 Difese del debitore: opposizioni, sospensioni e soluzioni durante il pignoramento

Arriviamo ora ad un punto cruciale: cosa può fare il debitore per difendersi durante la procedura esecutiva. In base al momento e al tipo di vizio lamentato, il nostro ordinamento prevede diversi strumenti di opposizione e rimedio:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): è il rimedio generale per contestare il diritto stesso del creditore di procedere. Si utilizza quando si ritiene che, per qualche motivo sostanziale, il pignoramento non dovrebbe proprio aver luogo. Esempi: il debito è già stato pagato (o compensato); il titolo esecutivo è invalido o inesistente; il credito è prescritto; il bene pignorato è impignorabile per legge (oltre le quote consentite); manca la preventiva comunicazione di decadenza del beneficio del termine nel caso di finanziamenti rateali, ecc. L’opposizione all’esecuzione può proporsi prima che inizi l’esecuzione (ad es. appena ricevuto il precetto, se si vuole prevenire il pignoramento) oppure dopo l’inizio della procedura (entro certi limiti). Se presentata prima del pignoramento, sospende l’azione esecutiva fino alla decisione del giudice (salvo casi di urgenza in cui il creditore ottiene ugualmente di procedere cautelativamente). Se presentata dopo il pignoramento (entro il termine di cui diremo sotto), non blocca automaticamente l’esecuzione ma si può chiedere una sospensione al giudice. È fondamentale rispettare i termini: dopo la notifica del pignoramento, di regola l’opposizione all’esecuzione va proposta entro l’udienza di assegnazione o di vendita, e comunque non oltre 20 giorni dalla notifica se il motivo era già rilevabile da subito . Ad esempio, se contesto un difetto del titolo o la prescrizione, devo agire entro 20 giorni dall’atto di pignoramento.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): serve a far valere vizi formali degli atti dell’esecuzione, cioè irregolarità nella forma, nella notifica, errori materiali, mancato rispetto di requisiti di legge nell’atto di precetto o pignoramento. Ad esempio: il precetto non conteneva l’indicazione del titolo; il pignoramento presso terzi non riporta la data di udienza; oppure la notifica è avvenuta in un luogo o a una persona errata. Queste opposizioni devono essere tempestive: il termine è di soli 20 giorni da quando si ha conoscenza legale dell’atto viziato (di solito dalla notifica) . Se il vizio riguarda il pignoramento, 20 giorni dalla notifica di quest’ultimo; se riguarda il precetto, si agisce con 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica del precetto, e così via. L’opposizione agli atti mira ad ottenere l’annullamento o la correzione dell’atto invalido, e se accolta può far cadere l’intera procedura (si pensi a un precetto nullo: cade il pignoramento conseguente).
  • Sospensione della procedura esecutiva: è una misura cautelare che il debitore può richiedere al giudice quando propone opposizione (sia ex art. 615 che 617 c.p.c.). Occorre indicare le ragioni di urgenza e fumus (es. evidenti motivi di illegittimità dell’atto o danno grave in caso di prosecuzione). Il giudice dell’esecuzione può sospendere immediatamente il pignoramento in attesa della decisione di merito se ritiene la richiesta fondata. Ad esempio, se emerge che il pignoramento riguarda una pensione minima impignorabile, il G.E. può sospendere le trattenute. La sospensione non è automatica: va richiesta con ricorso e viene concessa raramente se non in presenza di elementi molto convincenti. Tuttavia, rappresenta un’àncora di salvezza in situazioni d’ingiustizia manifesta.
  • Istanza di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): è la facoltà per il debitore di evitare l’espropriazione offrendo una somma di denaro sostitutiva. Si applica soprattutto nei pignoramenti immobiliari o mobiliari. Il debitore può chiedere al G.E. di sostituire ai beni pignorati una somma pari all’importo dovuto aumentato di un ulteriore 10% (a titolo di cauzione spese). Se il giudice accoglie, il debitore versa la somma (anche ratealmente, fino a 18 rate mensili se autorizzato) e i beni vengono liberati dal vincolo, mentre la procedura prosegue sul denaro depositato che verrà assegnato al creditore. La conversione è preziosa per salvare ad esempio la casa: se riesco a reperire i fondi (magari con l’aiuto di familiari o un nuovo finanziamento) per pagare il debito e un 10% extra, blocco l’asta e conservo la proprietà. Va presentata prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene; nel pignoramento immobiliare la legge dice entro il termine perentorio di 10 giorni dal pignoramento, ma la giurisprudenza ammette istanze anche successivamente (purché prima dell’ordinanza di vendita).
  • Interventi di terzi e opposizioni di terzo: se il bene pignorato appartiene in realtà a un terzo (ad es. un’automobile intestata a un familiare e pignorata erroneamente), quel terzo può proporre opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.) chiedendo la liberazione dei propri beni, con prova della proprietà. Queste situazioni sono più comuni nel pignoramento mobiliare presso il domicilio, mentre per stipendio e pensione non si pongono (sono personali del debitore). Nel pignoramento di conto cointestato, il contitolare può far valere le sue ragioni come visto (ma spesso serve un intervento diretto nel procedimento per sbloccare la sua quota, qualora la banca abbia congelato tutto per prudenza).
  • Autotutela e soluzioni concordate: se il pignoramento riguarda crediti verso la Pubblica Amministrazione (es. stipendio da ente pubblico, o debiti fiscali), esiste anche la strada del c.d. ricorso in autotutela (soprattutto per cartelle esattoriali): presentare istanza all’ente creditore (Agenzia Entrate-Riscossione) per annullamento o sospensione in presenza di errori (es. cartella già pagata, sgravio, ecc.) . Nel contesto delle finanziarie, l’autotutela non si applica, ma l’equivalente è contattare il creditore tramite il proprio legale per segnalare eventuali errori e cercare una soluzione transattiva (spesso, di fronte ad opposizioni ben articolate, la stessa finanziaria può preferire un accordo invece di incardinare un lungo giudizio dall’esito incerto).

In tutti i casi di opposizione giudiziale, è fortemente consigliato farsi assistere da un avvocato specializzato, perché i termini sono stringenti e le eccezioni tecniche devono essere sollevate con precisione. Ad esempio, se la finanziaria ha agito su un credito prescrittibile (come le rate di un prestito, che in molti casi si prescrivono in 5 anni dall’ultima rata scaduta) e sono passati più di 5 anni dall’evento interruttivo, sarà un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 per far dichiarare la prescrizione e quindi l’illegittimità di tutto il pignoramento. Oppure, se la notifica del decreto ingiuntivo o del precetto è stata nulla (notificato a un vecchio indirizzo nonostante il debitore avesse residenza altrove, ecc.), si potrà eccepire la nullità tramite art. 617 c.p.c. per far cadere gli atti successivi. Ancora, se l’atto di pignoramento presenta difetti formali (mancanza dell’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c., omissione della indicazione del tribunale competente, errore nell’individuazione del terzo, ecc.), tali vizi vanno denunciati con prontezza.

Un aspetto importante: opposizione e procedura esecutiva corrono in parallelo. Significa che, salvo si ottenga una sospensione, il giudice dell’esecuzione può andare avanti (assegnare somme, vendere beni) anche mentre l’opposizione è pendente. Ecco perché spesso la tempestività è decisiva: agire prima che gli atti producano effetti irreversibili. Ad esempio, se subisco un pignoramento del conto e so che il debito era prescritto, devo attivarmi subito prima che all’udienza il giudice assegni definitivamente i soldi al creditore.

3.3 Strategie extra-giudiziali: accordi a saldo e stralcio e piani di rientro

Parallelamente alle difese legali formali, il debitore ha sempre la possibilità di percorrere la strada negoziale con la finanziaria per evitare o arrestare il pignoramento. Questo approccio può rivelarsi molto efficace in pratica, soprattutto se supportato da un professionista che sappia condurre le trattative:

  • Saldo e stralcio: È un accordo transattivo in cui il debitore si impegna a pagare una parte del debito (in un’unica soluzione o in poche rate ravvicinate) e il creditore accetta tale somma a stralcio dell’intero, rinunciando al resto. Le società finanziarie (e ancor più le società di recupero crediti subentrate) sono spesso disponibili al saldo e stralcio, specie quando dubitano di recuperare per intero via pignoramento. Ad esempio, un debito originario di € 10.000 potrebbe essere chiuso con € 6.000 cash se il debitore non ha beni e minaccia opposizioni: la finanziaria preferisce incassare subito una parte che attendere anni magari per intero. Quando proporlo? Il momento migliore spesso è dopo la notifica del precetto o addirittura del pignoramento, perché la finanziaria a quel punto vede che il debitore non ha pagato spontaneamente e sta per affrontare costi legali; un’offerta seria di stralcio (magari supportata da evidenze sulle difficoltà economiche del debitore) può convincere. È importante formulare la proposta per iscritto tramite il proprio legale, ottenendo in cambio l’impegno della controparte a rinunciare alla procedura esecutiva una volta ricevuto il pagamento concordato.
  • Rateizzazione concordata: Se non si dispone di liquidità per un saldo immediato, si può trattare un piano di rientro rateale direttamente con la finanziaria. A differenza delle rateizzazioni “legali” con il Fisco, qui è tutto privatistico: serve l’accordo del creditore. Spesso l’avvocato del debitore propone un calendario di pagamento sostenibile (ad es. tot al mese per X mesi) magari garantito dalla firma di cambiali o da un terzo fideiussore, in cambio della sospensione/revoca dei pignoramenti in corso. Le finanziarie accettano se reputano che il debitore sia realmente in grado di rispettare le rate e se l’importo complessivo offerto è soddisfacente (magari includendo una porzione di interessi e spese). È cruciale formalizzare l’accordo prevedendo che in caso di puntuale pagamento il creditore rinuncia all’esecuzione, mentre in caso di inadempimento l’esecuzione riprende dal punto in cui era (magari prevedendo l’acquisizione di un nuovo titolo esecutivo, come cambiali che in caso di insoluto permettono di procedere subito).
  • Sospensione concordata della procedura: Talvolta, nelle more di un’opposizione o di una trattativa, la finanziaria può acconsentire a congelare il pignoramento per un certo periodo. Ad esempio, può non procedere all’udienza di assegnazione chiedendo rinvio, oppure nell’asta immobiliare può chiedere la sospensione della vendita per trovare un acquirente a prezzo concordato (c’è anche l’istituto della vendita concordata: il debitore trova un compratore disposto a pagare un prezzo che soddisfi il creditore, evitando l’asta dal valore svalutato). Tutto ciò rientra però nella disponibilità del creditore: è una sospensione “di fatto” e non giuridica, quindi bisogna fidarsi della controparte (meglio comunque formalizzare in atti questa disponibilità, per sicurezza).
  • Cessione del quinto volontaria: In alcuni casi, se il debitore è un lavoratore dipendente, potrebbe proporsi di convertire il pignoramento in una cessione volontaria del quinto (se ha capienza). Perché farlo? Perché nella cessione del quinto la finanziaria ottiene un pagamento certo con trattenuta in busta paga, senza dover più seguire la procedura esecutiva, e spesso il debitore può negoziare condizioni (es. tassi) migliori. Tuttavia, se il pignoramento è già in corso, questa strada richiede comunque un accordo col creditore e l’intervento di una banca che eroghi nuova liquidità (la cessione del quinto di solito comporta un nuovo prestito per consolidare il debito). Non è una soluzione percorribile da tutti, specie se si è già segnalati come cattivi pagatori, ma è da menzionare tra le opzioni operative.

Importante: qualsiasi accordo con la finanziaria va formalizzato per iscritto e, se c’è un pignoramento pendente, è bene che il creditore sottoscriva anche un’istanza congiunta al giudice per la sospensione o l’estinzione della procedura. Mai fidarsi solo di accordi verbali o “atti unilaterali” del debitore: serve l’adesione esplicita del creditore a fermare l’esecuzione. Per sicurezza, spesso si fa depositare al creditore una dichiarazione di rinuncia agli atti del pignoramento, da eseguire appena ricevuto il primo pagamento significativo.

3.4 Le procedure di sovraindebitamento: il “paracadute” legale per bloccare i pignoramenti

Se i debiti con finanziarie (magari sommati ad altri debiti, bancari o fiscali) sono troppo elevati e il debitore non riesce oggettivamente a soddisfarli, esiste la via delle procedure per sovraindebitati previste dalla Legge 3/2012 (ora integrate nel Codice della Crisi). Queste procedure – già anticipate nella sezione normativa – costituiscono uno strumento potentissimo per chi vi accede, poiché consentono di ottenere due risultati fondamentali: 1. Blocco immediato di tutte le azioni esecutive individuali (pignoramenti, azioni giudiziarie, ecc.) non appena il giudice ammette la procedura e spesso già dal momento del deposito dell’istanza . 2. Riduzione o esdebitazione dei debiti: al termine del percorso, se il piano va a buon fine o se si completa la liquidazione, i debiti vengono falcidiati o addirittura azzerati (residuo non pagato cancellato per legge).

Le procedure disponibili sono differenti a seconda dei soggetti: – Piano del consumatore: riservato al debitore persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei ad attività imprenditoriali (tipicamente famiglie, privati). Si presenta un piano di ristrutturazione debiti al giudice, con l’ausilio di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Il piano può prevedere pagamenti parziali dei debiti in un certo periodo (es: pagamento del 30% di ogni credito in 5 anni) utilizzando le risorse disponibili (stipendio al netto delle spese di sostentamento, eventuale liquidazione di beni non essenziali, ecc.). La grande forza del piano del consumatore è che non richiede l’accordo dei creditori: decide tutto il giudice, verificati i presupposti di meritevolezza (il debitore non deve aver colposamente aggravato la sua posizione) e la fattibilità. Una volta omologato, il piano impone ai creditori (finanziarie incluse) di accettare le decurtazioni proposte e soprattutto sospende e rende inefficaci i pignoramenti in corso . Ad esempio, se Tizio ha 3 finanziarie che lo stanno pignorando, con un piano potrebbe ottenere di pagare solo una parte del dovuto su un periodo più lungo e le trattenute sullo stipendio verrebbero sospese per consentirgli di adempiere il piano.

  • Accordo di ristrutturazione (con i creditori): è simile al piano ma destinato a imprenditori minori, professionisti o privati con debiti anche d’impresa, oppure a consumatori che preferiscono cercare un accordo votato dai creditori. Serve infatti il consenso di una maggioranza di crediti (60%) perché sia approvato. Una volta omologato dal giudice, diventa vincolante per tutti i creditori, anche dissenzienti. Anche qui i pignoramenti restano sospesi. È meno usato rispetto al piano del consumatore, ma utile se si vogliono coinvolgere anche debiti con garanzie reali (banche con ipoteca, ecc.) perché permette di modulare il pagamento col loro assenso.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: questa procedura (che ha preso il posto della “liquidazione del patrimonio” L.3/2012) prevede che il debitore metta a disposizione tutti i suoi beni (eccetto quelli impignorabili per legge, come stipendi nei limiti del quinto, beni di prima necessità, ecc.) ad un liquidatore nominato dal tribunale. Il liquidatore vende i beni, ripartisce il ricavato tra i creditori, e al termine il giudice dichiara esdebitato il debitore (cioè i debiti residui non soddisfatti si estinguono). È una sorta di “fallimento del privato”, a cui si può accedere anche se non si hanno beni di grande valore, purché la condotta del debitore sia stata corretta. Durante la liquidazione, come detto, nessun creditore può iniziare o proseguire pignoramenti: se era in corso una cessione del quinto o pignoramento su stipendio, la giurisprudenza ne dispone la sospensione per far affluire quelle somme alla massa attiva a beneficio di tutti . A fine liquidazione, il debitore persona fisica ottiene sempre l’esdebitazione del residuo (salvo revoca in casi di frode).
  • Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta con il Codice della Crisi, consente a chi non ha davvero nulla da offrire ai creditori (né reddito né beni aggredibili) di chiedere ugualmente l’esdebitazione totale. È un provvedimento eccezionale: il giudice “cancella” i debiti pur in assenza di pagamento, riconoscendo la condizione di indebitamento incolpevole. Viene concesso una tantum e revocato se nei 4 anni successivi il debitore acquisisce disponibilità rilevanti (in tal caso i creditori potrebbero rifarsi su quelle). È pensato per chi è sotto la soglia di povertà e non potrà mai pagare: liberarlo dai debiti significa dargli una chance di reinserimento economico.

È importante comprendere che queste procedure richiedono l’assistenza di organismi specializzati (OCC) e l’intervento del tribunale, quindi non sono immediate come un accordo privato. Però, una volta avviate, offrono una protezione potente: già con il deposito del ricorso e l’ammissione si possono ottenere misure cautelari che fermano i pignoramenti in corso . Molti debitori in grave difficoltà riferiscono di aver “tirato il fiato” proprio grazie al deposito di un piano del consumatore: da un giorno all’altro si vedono sospendere le trattenute sullo stipendio e le azioni esecutive mentre la procedura fa il suo corso.

Inoltre, l’omologa di un piano o la chiusura di una liquidazione fissa una volta per tutte l’ammontare dovuto ai creditori, spesso tagliando interessi di mora esorbitanti o sanzioni. Ad esempio, può capitare che un debitore con 50.000 € di debiti verso finanziarie riesca, con un piano del consumatore, a ottenerne l’approvazione pagando solo 20.000 € in 4–5 anni e vedendosi cancellare il resto. Durante quei 4–5 anni nessun creditore potrà attivare pignoramenti o, se li aveva attivati, rimangono congelati.

Quando ricorrere al sovraindebitamento? Sicuramente quando il debito complessivo è sproporzionato rispetto alle proprie capacità e non si vede via d’uscita nel breve/medio periodo. Anche l’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi, può valutare la fattibilità di queste soluzioni: è inutile intraprendere una lunga procedura se i presupposti di legge (meritevolezza, convenienza del piano per i creditori, etc.) non ci sono. Ma nei casi appropriati, è spesso la soluzione più efficace: non solo evita i pignoramenti, ma mira a risolvere definitivamente la situazione debitoria, permettendo al debitore di ripartire da zero (fresh start).

Dopo aver esaminato contesto, procedure e difese legali, passiamo ora ad una sezione più pratica: gli errori comuni da evitare e alcuni consigli utili per chi si trova alle prese con debiti finanziari e possibili pignoramenti.

4. Errori comuni da evitare e consigli pratici

Anche i debitori più diligenti, per inesperienza o comprensibile ansia, possono commettere passi falsi che peggiorano la loro situazione. Ecco gli errori più frequenti riscontrati nella pratica e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare le comunicazioni della finanziaria o del tribunale: non aprire le raccomandate o le PEC, fingere che il problema non esista, è un atteggiamento purtroppo diffuso. Così facendo, però, si rischia di saltare i termini per opporsi o aderire a soluzioni agevolate. Ogni busta o messaggio proveniente dalla finanziaria, dall’avvocato creditore, dal tribunale o da enti pubblici va letto immediatamente. Ad esempio, la notifica di un decreto ingiuntivo via PEC non letta in tempo comporta il passaggio in giudicato e apre la strada al pignoramento. Consiglio: controlla regolarmente la tua casella PEC (se ne hai una) e ritira le raccomandate all’ufficio postale; se vedi riferimenti a atti giudiziari, contatta subito un legale per valutare come reagire .
  2. Aspettare l’ultimo minuto per cercare aiuto: molti debitori si rivolgono all’avvocato quando ormai il pignoramento è partito o la casa è all’asta tra pochi giorni. Ciò limita di molto le opzioni difensive. Prima ci si attiva, maggiori sono le chance di successo. L’ideale è consultare un esperto appena arrivano i primi segnali (messa in mora, precetto) o comunque subito dopo la notifica di atti esecutivi, per poter sfruttare tutti i rimedi nei termini (ricorsi entro 20 o 40 giorni, ecc.) . Agire d’urgenza all’ultimo momento può ridurre le possibilità di ottenere sospensioni o misure favorevoli.
  3. Pagare somme richieste senza verifiche: presi dal panico per evitare il pignoramento, alcuni debitori pagano immediatamente quanto richiesto dalla finanziaria o dalla società di recupero senza controllare se l’importo sia corretto o dovuto. Potrebbero esserci importi non dovuti (interessi usurari, penali illegittime) o il debito potrebbe essere prescritto. Pagando, si sana tutto e non si può più contestare in seguito. Consiglio: prima di sborsare cifre importanti, fai esaminare il contratto di finanziamento e il conteggio del saldo a un professionista. Spesso emergono anomalie (TAEG errato, interessi sopra soglia, polizze non restituite) che rendono il debito contestabile o riducibile . Un avvocato può trattare per farti pagare solo il giusto, evitando regali al creditore.
  4. Non considerare le procedure di sovraindebitamento: molti ignorano completamente l’esistenza del piano del consumatore o della liquidazione controllata, e continuano a subire pignoramenti multipli finché il loro stipendio è dimezzato e i debiti restano comunque enormi. È un classico caso di accanimento da cui invece si potrebbe uscire con una procedura giudiziale ad hoc. Consiglio: se hai più debiti con finanziarie/banche che superano di molto la tua capacità di rimborso, informati subito sulle soluzioni offerte dal Codice della Crisi. Rivolgersi a un Gestore della Crisi (come l’Avv. Monardo) può aprire scenari inaspettati di risoluzione definitiva del problema . Non è vero che queste procedure siano solo per aziende o “difficili”: con il supporto giusto, anche una famiglia può ottenerle e liberarsi dei debiti.
  5. Confondere pignoramento e cessione del quinto: alcune persone pensano che, avendo già una cessione del quinto in busta paga, siano protette da ulteriori prelievi – o viceversa, credono che il pignoramento equivalga a una cessione volontaria. Sono due cose diverse: la cessione del quinto è un prestito concordato, volontario, con trattenuta sullo stipendio sino a 1/5; il pignoramento è forzoso, disposto dal giudice. Uno non esclude l’altro: infatti, come visto, si può avere contemporaneamente una cessione e un pignoramento, purché la somma delle trattenute non superi il 50% della retribuzione . Consiglio: non dare per scontato che una cessione in corso ti “immunizzi” da ulteriori azioni – se hai altri debiti, quei creditori possono pignorare la quota residua disponibile. Allo stesso modo, se subisci un pignoramento, ricorda che resta imposto finché non paghi tutto o non ottieni provvedimenti di sospensione: non puoi “disdettarlo” come fosse un prestito. Serve un intervento legale o un accordo.
  6. Non sfruttare le possibilità di definizione agevolata (per debiti fiscali): se oltre alle finanziarie hai debiti con Agenzia Entrate o il Comune, potresti aver diritto a misure di favore (rottamazione, saldo e stralcio) che riducono quegli importi e soprattutto congelano i pignoramenti del Fisco. Un errore è non aderire nei termini e poi trovarsi il conto bloccato per una cartella. Consiglio: tieniti informato sulle scadenze di rottamazioni e sanatorie (come quella del 2025 ) e, se rientri nei requisiti, aderisci per alleggerire il carico totale dei debiti. Riducendo o eliminando le pretese del Fisco, potrai concentrare risorse per chiudere i conti con le finanziarie ad esempio con un saldo e stralcio.
  7. Tenere somme ingenti sul conto corrente in odore di pignoramento: se hai già sentore che la finanziaria potrebbe pignorarti il conto (magari ti è arrivato il precetto o conoscono la tua banca), attenzione a lasciare molti soldi depositati. Al momento della notifica, come visto, la banca bloccherà tutto ciò che eccede il minimo vitale (circa 1.616 € nel 2025) e quei fondi resteranno congelati per mesi fino all’udienza. Consiglio: in via prudenziale, prima che arrivi il pignoramento, valuta di prelevare le somme non strettamente necessarie lasciando sul conto solo l’essenziale (ad esempio paga affitti, bollette, fai scorta per le spese imminenti). Ovviamente il tutto deve avvenire prima della notifica dell’atto: una volta notificato è illegale toccare quei soldi. Questo suggerimento va maneggiato con cautela: spostare fondi per sottrarli ai creditori, se fatto in modo fraudolento all’ultimo minuto, potrebbe configurare reati (come la sottrazione fraudolenta ex art. 388 c.p.) . Ma in generale, mantenere liquidità elevate su un unico conto quando si è in crisi espone al rischio di vedersela bloccare improvvisamente. Meglio diversificare e tenere giacenze modeste.
  8. Sottovalutare i termini di prescrizione e decadenza: un debito non è eterno. Spesso le finanziarie si muovono tardi, oppure cedono crediti ormai vecchi a società recupero che ci provano comunque. Sapere che il diritto del creditore potrebbe essere prescritto (ad es., rate scadute oltre 5 anni fa senza solleciti scritti) è cruciale: se paga spontaneamente un debito prescritto, il debitore non può più riavere indietro i soldi. Consiglio: verifica sempre con un legale se i tuoi debiti sono ancora esigibili o se magari ci sono eccezioni di decadenza (es: per i crediti al consumo potrebbe esserci decadenza dal beneficio del termine non comunicata correttamente). In caso di dubbio, meglio sollevare l’eccezione in giudizio: sarà onere del creditore provare eventuali atti interruttivi.
  9. Non comunicare cambiamenti di lavoro o residenza: se cambi lavoro durante un pignoramento dello stipendio, il credito segue il debitore ma serve una nuova notifica al nuovo datore . Alcuni, sperando di sfuggire, non segnalano nulla: in realtà il creditore prima o poi lo scoprirà (magari tramite INPS) e notificherà nuovamente. Nel frattempo, però, si accumulano rate non pagate, interessi e magari si rischiano ulteriori azioni (pignoramento conto). Consiglio: valuta di informare tu stesso il creditore – tramite avvocato – del cambiamento e possibilmente usare l’occasione per rinegoziare (ad esempio, se il nuovo stipendio è più basso potresti convincerli a un accordo transattivo invece di pignorare di nuovo). In ogni caso, sappi che il pignoramento non sparisce cambiando lavoro: verrà semplicemente notificato al nuovo datore . Lo stesso vale per il trasferimento di residenza: non ti mette al riparo, rende solo le notifiche più laboriose (ma con l’ANPR oggi i creditori rintracciano facilmente i nuovi indirizzi).
  10. Agire impulsivamente senza consulenza: infine, un errore generale è prendere iniziative fai-da-te senza consiglio legale: ad esempio, firmare accordi capestro proposti dal recupero crediti (come riconoscimenti di debito con importi gonfiati, o cambiali impossibili da pagare), oppure vendere la propria casa a un parente per evitare il pignoramento senza valutarne le conseguenze (atti del genere possono essere revocati o considerati in frode ai creditori, soprattutto se successivi al debito). Consiglio: prima di qualunque decisione importante (vendite, firme, prestiti per pagare altri prestiti), consulta un esperto. A volte, manovre che sembrano furbesche peggiorano solo la situazione: meglio costruire una difesa ponderata, conoscendo bene i pro e contro di ogni mossa.

In sintesi, la strategia vincente per chi è in difficoltà con una finanziaria è: informarsi, non isolarsi, giocare d’anticipo e affidarsi a professionisti. Così si evitano gli scivoloni che possono trasformare un problema risolvibile in una tragedia finanziaria.

5. FAQ – Domande e risposte comuni sui pignoramenti delle finanziarie

Di seguito raccogliamo una serie di domande frequenti che chi ha debiti con finanziarie spesso si pone, fornendo risposte chiare dal punto di vista legale e pratico.

1. Qual è la differenza tra pignoramento “ordinario” e pignoramento “esattoriale”?

Il pignoramento ordinario è quello promosso da un creditore privato (es. una banca o finanziaria) attraverso il tribunale e l’ufficiale giudiziario. Richiede un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale protestata, ecc.) e segue le regole del codice di procedura civile: atto di precetto, atto di pignoramento, udienza davanti al giudice per l’assegnazione o la vendita . Il pignoramento esattoriale è invece quello attuato da Agenzia delle Entrate-Riscossione (o altri enti pubblici) per crediti fiscali o multe: segue procedure semplificate dettate dal D.P.R. 602/1973, senza passare dal giudice (niente decreto ingiuntivo né udienza) . Ad esempio, nel pignoramento esattoriale di stipendi, le aliquote di prelievo sono più basse per redditi medio-bassi (10% sotto 2.500 €, 1/7 fino a 5.000 €, 1/5 oltre) , mentre il creditore privato può prendere sempre fino a 1/5 a prescindere dallo stipendio. Inoltre l’Agente pubblico può pignorare direttamente dopo un’intimazione di 5 giorni, senza precetto . In sintesi: creditore privato = iter giudiziario ordinario, creditore pubblico = poteri speciali, percentuali e tempi diversi. In ogni caso, entrambi devono rispettare il limite del minimo vitale su stipendi/pensioni .

2. Una finanziaria può pignorare lo stipendio senza avvisare?

No, non può farlo all’improvviso senza passaggi intermedi. Come spiegato, deve prima ottenere un titolo (ad es. notificarti un decreto ingiuntivo) e poi inviarti un atto di precetto con almeno 10 giorni di preavviso . Solo dopo può notificare il pignoramento al tuo datore di lavoro. Dunque, se non hai mai ricevuto nulla e ti vedessi arrivare un pignoramento dello stipendio, probabilmente c’è stata una notifica in precedenza che magari ti è sfuggita (per esempio via PEC o presso una vecchia residenza). In tal caso potresti avere motivi per opporre l’esecuzione (notifica nulla, mancato rispetto del termine di 10 giorni dal precetto, ecc.). In definitiva: la finanziaria deve prima metterti in mora e darti modo di pagare, poi può colpire lo stipendio tramite tribunale.

3. Quanto può prendere al massimo una finanziaria dal mio stipendio?

Al massimo il 20% del tuo stipendio netto, ossia un quinto, per ciascun creditore procedente . Quindi se hai un solo pignoramento, prenderanno il 20%. Se hai più pignoramenti di diversi creditori, comunque la legge impone che la somma totale delle trattenute non superi il 50% dello stipendio . Ad esempio, se avevi già una cessione del quinto (20%) e arriva un pignoramento, quest’ultimo potrà essere al massimo del 20% o 30% (a seconda di quanti se ne accumulano) perché devi sempre avere almeno metà paga libera . Nota: queste percentuali valgono per creditori ordinari. Se invece il pignoramento è per debiti fiscali (Agenzia Entrate), le aliquote sono 1/10, 1/7 o 1/5 in base allo stipendio , quindi a basso reddito il Fisco trattiene meno. Ma la finanziaria privata no: prende subito 1/5 indipendentemente dallo stipendio (con l’eccezione che se lo stipendio è molto basso, pignorare un quinto potrebbe scendere sotto il minimo vitale – in tal caso ci si ferma al minimo vitale, es. su 800 € netti non possono prenderti 160 € perché rimarresti con 640 € sotto la soglia di ~1000 €, quindi verrebbe ridotto).

4. Posso evitare il pignoramento chiedendo una rateizzazione del debito?

Se la chiedi prima che inizi il pignoramento, forse sì. Mi spiego: se sei ancora nella fase solleciti/precetto, nulla ti vieta di contattare la finanziaria e proporre un piano di rientro rateale. Se il creditore accetta e formalizzate un accordo, normalmente si impegna a non procedere col pignoramento finché rispetti le rate. Però è una scelta volontaria del creditore: non c’è una legge che lo obbliga a concederti la rateizzazione. Diverso è il caso del Fisco: con l’Agente della Riscossione, presentare domanda di rateizzazione (oggi anche con rata minima 50 €) impedisce per legge l’avvio di nuovi pignoramenti e sospende quelli in corso, a patto che paghi regolarmente . Con la finanziaria, invece, è solo un accordo contrattuale. Se il pignoramento è già partito (ad esempio ti hanno pignorato il conto o lo stipendio), ottenere una rateizzazione non lo ferma automaticamente: dovresti in pratica concordare col creditore che, una volta firmato il piano di rate, egli rinunci al pignoramento in corso (magari presentando istanza di sospensione al giudice). Quindi, sì, è possibile evitare il pignoramento con una rateizzazione, ma solo convincendo la finanziaria. Il momento migliore è prima che notifichi l’atto di pignoramento (quando vede che stai cercando di pagare, potrebbe soprassedere). Se invece intendi rateizzare tramite tribunale, non c’è un istituto simile (a differenza delle cartelle, per i privati il giudice non può imporre al creditore una dilazione).

5. Hanno pignorato il mio conto corrente: posso usare i soldi sul conto?

Dipende quanti e da dove provengono. Quando la banca riceve un atto di pignoramento sul tuo conto, congela le somme fino a coprire l’importo dovuto. Però, per legge, se su quel conto confluiscono stipendi o pensioni, la banca deve lasciare sbloccato l’importo pari a 3 mensilità di assegno sociale (circa 1.616 € nel 2025) . Quindi fino a tale cifra puoi usarli; il resto è bloccato in attesa del giudice. Inoltre l’ultimo stipendio/pensione accreditato prima del pignoramento non si tocca affatto: è integralmente tuo, salvo la parte eccedente il triplo assegno sociale . Esempio: avevi € 5.000 sul conto, di cui € 1.500 era lo stipendio del mese scorso e il resto risparmi vari. La banca deve lasciarti € 1.616 liberi; bloccherà quindi € 3.384 circa. E di quei 1.616 € tu puoi disporre. Se sopra c’era solo 1.000 €, probabilmente non blocca nulla (perché rientra nel minimo impignorabile). Attenzione però: dopo la notifica del pignoramento, ogni nuovo accredito (stipendi futuri) sarà anch’esso vincolato fino a concorrenza del quinto. In pratica la banca li girerà al giudice/creditore una volta autorizzata. Quindi, ricapitolando: sì, puoi usare la parte libera (minimo vitale) e qualunque somma eccedente se l’atto viene revocato/sospeso; no, non puoi usare le somme congelate oltre il minimo, né aggirare il blocco spostando i soldi altrove (ormai risultano pignorati legalmente).

6. Possono pignorare anche la mia pensione?

Sì, la pensione è pignorabile analogamente allo stipendio, ma con maggiore protezione sulla parte minima. Come già detto: non si può toccare nulla fino a 1.000 € mensili (o più precisamente fino al doppio dell’assegno sociale, se superiore a 1000) . Sulla parte di pensione eccedente tale soglia, si applica il solito limite del quinto. Esempio: pensione netta € 1.300 al mese. La quota impignorabile è € 1.077, quindi rimangono € 223 aggredibili; il quinto di 223 è circa € 45. Quindi il creditore potrà prendere solo 45 € al mese da quella pensione. Le pensioni pari o sotto 1.000 € sono totalmente impignorabili – neanche un euro. Se invece uno percepisce due pensioni (es. vecchiaia + reversibilità), il minimo vitale si calcola sulla somma, e l’eccedenza è pignorabile col quinto. Un particolare: se la finanziaria ti pignora la pensione già versata sul conto, valgono le regole del conto corrente (triplo assegno sociale libero). Mentre se ti pignora la pensione presso l’INPS, quest’ultimo applicherà direttamente il calcolo doppio assegno e quinto. In entrambi i casi comunque il risultato è simile: non rimarrai mai con meno di ~1000 € al mese, per legge .

7. Se ho una cessione del quinto in corso, cosa succede se arriva un pignoramento?

Succede che coexistono ma con il limite del 50% totale. In pratica, il giudice terrà conto della cessione. Mettiamo che hai una cessione del quinto con rata 250 € su stipendio di 1.250 € netti (20%). Arriva una finanziaria e pignora: il giudice può assegnarle al massimo un altro 20% (250 €), così la somma delle trattenute sarà 500 €, cioè il 40% dello stipendio, che è ammesso (sotto il 50%) . Se invece un secondo creditore pignorante si affaccia, e volendo prendere un altro quinto porterebbe il totale al 60%, non potrà farlo: dovrà attendere che qualcun altro finisca, oppure la ripartizione verrà fatta proporzionalmente tra i creditori nel rispetto del tetto 50%. L’ordine temporale conta: la cessione (essendo volontaria e normalmente antecedente) ha la priorità sul quinto dello stipendio “libero”. Il pignoramento si applica sulla parte residua disponibile. Se per assurdo tu contragga una cessione dopo aver già un pignoramento in corso, la cessione sarà possibile solo se c’è capienza nella metà stipendio non toccata. In sintesi: cessione e pignoramento possono sommarsi ma mai oltre metà stipendio complessiva . Dal tuo punto di vista, cambierebbe solo che vedresti due trattenute in busta paga (una per la banca cessionaria e una per il creditore procedente).

8. È possibile ridurre la quota pignorata (ad esempio da un quinto a meno)?

In linea di massima no, il quinto è il limite fisso. Tuttavia, in casi eccezionali, la giurisprudenza ha riconosciuto che il giudice può ridurre ulteriormente la percentuale se il prelievo del 20% viola il minimo vitale del singolo debitore . Ad esempio, se hai uno stipendio di € 1.100 e per legge ti prenderebbero 220 €, lasciandoti 880 € – sotto la soglia di povertà – potresti fare opposizione al G.E. chiedendo di abbassare la trattenuta (magari al 10%). Oppure se devi mantenere una famiglia numerosa con un solo reddito, 1/5 potrebbe risultare troppo penalizzante. Ci sono state pronunce di merito e richiami costituzionali (art. 36 Cost., retribuzione sufficiente) secondo cui il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di assicurare che il debitore conservi mezzi adeguati . Quindi si può presentare un ricorso motivato, allegando documenti sulle spese essenziali, per chiedere un “diminuendo” della quota. Non è garantito che venga accolto, è a discrezione del giudice caso per caso. Vale la pena tentare solo se realmente la trattenuta del quinto ti porta in condizione di indigenza. Diversamente, la regola del 20% si applica sempre. Nota: questa istanza si fa in sede di opposizione all’esecuzione o in sede di distribuzione, citando i principi costituzionali e magari precedenti come Cass. 262/2022 SU. Se accolta, il giudice emette un provvedimento di riduzione (es: “trattenuta ridotta al 10%”).

9. Ho fatto ricorso contro il decreto ingiuntivo o contro il precetto: il pignoramento viene sospeso automaticamente?

No. L’opposizione a decreto ingiuntivo (fase di merito) non sospende l’esecuzione a meno che tu non chieda espressamente al giudice una sospensiva e questa venga concessa. Il semplice atto di opposizione impedisce che il decreto diventi definitivo, ma se era provvisoriamente esecutivo la finanziaria può agire lo stesso (salvo sospensione). Similmente, l’opposizione al precetto/pignoramento (giudice dell’esecuzione) non ferma la procedura esecutiva automaticamente: devi depositare istanza motivata di sospensione e il giudice la valuterà. In mancanza di provvedimento sospensivo, la finanziaria può andare avanti col pignoramento anche se c’è un ricorso pendente . Fai attenzione: per i debiti fiscali vale lo stesso principio – se fai ricorso in Commissione Tributaria contro una cartella, devi chiedere la sospensione, altrimenti l’Agente di Riscossione può pignorare intanto . Dunque, non basta aver impugnato per bloccare tutto: serve un ordine del giudice. Il tuo avvocato dovrebbe subito, contestualmente al deposito del ricorso, presentare l’istanza di sospensione dell’esecuzione, indicando il pregiudizio grave nel farla proseguire. Solo se viene accolta avrai una pausa nell’azione della finanziaria fino alla decisione finale.

10. Sono un lavoratore autonomo: la finanziaria può “pignorare lo stipendio” anche a me?

I lavoratori autonomi non hanno uno stipendio fisso, ma hanno crediti verso i propri clienti/committenti. Ebbene, sì: la finanziaria può pignorare quelli. Si chiama sempre pignoramento presso terzi, dove il “terzo” in questo caso è il tuo cliente (se sei un professionista) o il committente (se sei un agente, un subappaltatore, ecc.). La legge prevede che i crediti professionali o d’impresa periodici siano pignorabili nei limiti di 1/5 analogamente alle retribuzioni . Quindi, per esempio, se sei un medico con convenzione ASL, la finanziaria potrebbe pignorare presso l’ASL i compensi che ti deve, nella misura del 20% di ogni fattura. Oppure se sei un agente con provvigioni mensili da un’azienda, possono pignorare quelle provvigioni (il terzo-azienda tratterrà il 20% di ogni pagamento che ti spetta). La procedura è la stessa: atto notificato al tuo cliente/azienda debitore verso di te, il quale poi all’udienza dichiara l’esistenza del rapporto e il giudice assegna una quota del credito a favore della finanziaria. Quindi, pur non avendo “busta paga”, i tuoi incassi futuri possono essere aggrediti. Fa eccezione il caso in cui tu abbia un unico cliente e quell’attività sia la tua sola fonte di reddito assimilabile al lavoro: in alcune pronunce si è equiparato al lavoro dipendente ai fini di garantire il minimo vitale, ma è un terreno un po’ grigio. In linea generale, considera che nessun reddito da lavoro è esente dal pignoramento: se non stipendio, prenderanno le tue entrate da altre fonti (affitti, fatture, ecc., sempre presso chi deve pagarti).

11. Ho cambiato lavoro durante un pignoramento dello stipendio: che succede?

Come accennato tra gli errori comuni, il pignoramento segue il debitore. Se cambi datore di lavoro, il vecchio datore ovviamente smette di trattenere (perché non ti paga più), ma la finanziaria potrà notificare un atto di pignoramento al nuovo datore appena lo viene a sapere . Tecnicamente deve fare un atto di pignoramento “in continuazione” indicando che prosegue sulle somme dovute dal nuovo datore di lavoro. Non serve un nuovo titolo, basta il pignoramento originario e un atto di modifica. Il nuovo datore, ricevuta la notifica, inizierà a trattenere lui la quota dallo stipendio. Dunque non c’è scampo: se trovi un nuovo impiego, preparati a comunicare la cosa (idealmente anticipala tu in sede di udienza, così il giudice lo annota) e sappi che il prelievo ricomincerà. L’unico “vantaggio” per il debitore è che di solito passa un po’ di tempo prima che il creditore rintracci il nuovo lavoro e notifichi – ma oggi con l’accesso alle banche dati INPS, questi tempi si sono accorciati . In ogni caso, il debito residuo non viene cancellato dal cambio lavoro.

12. Un pignoramento può decadere per prescrizione del debito?

Sì, in teoria un pignoramento in corso si estingue se il credito sottostante si prescrive durante l’esecuzione. Ma facciamo chiarezza: se la finanziaria ha un decreto ingiuntivo (titolo giudiziale), quello si prescrive in 10 anni . Quindi, se per ipotesi ti stessero pignorando per un tempo lunghissimo senza mai finire di pagare (caso raro, di solito in 10 anni si paga), dopo 10 anni potresti eccepire che il diritto ad eseguire quel titolo è prescritto. Più concretamente: se la finanziaria non compie atti interruttivi (come richieste di pagamento scritte) per tot anni, il debito potrebbe prescriversi prima ancora del pignoramento e andava eccepito subito. Ma durante il pignoramento stesso, ogni atto (come l’ordinanza di assegnazione) interrompe la prescrizione. Diciamo che uno scenario tipico è il seguente: il creditore ottiene decreto ingiuntivo nel 2012, non lo esegue e rimane fermo. Nel 2022 tenta pignoramento: tu puoi eccepire che sono trascorsi oltre 10 anni e il diritto di procedere è prescritto . Se il giudice concorda (tenendo conto di eventuali sospensioni Covid, ecc.), allora blocca l’esecuzione per intervenuta prescrizione decennale. Altra situazione: crediti non in sentenza (es. bollette, rate) prescritti in 5 anni; se la finanziaria ci mette più di 5 anni a far valere il diritto, idem. Quindi sì, il pignoramento può essere “fermato” sollevando la prescrizione se ne ricorrono i presupposti . Una volta dichiarata dal giudice, la procedura si estingue e il debito non è più dovuto. Va però sollevata attivamente tramite opposizione all’esecuzione (il giudice dell’esecuzione non la rileva d’ufficio).

13. Posso spostare i miei soldi su un altro conto o intestare beni a terzi per non farmeli pignorare?

Questa è una tentazione comprensibile ma molto pericolosa. Se lo fai prima che ci siano azioni concrete, in teoria stai solo disponendo liberamente del tuo patrimonio – ma se lo fai in modo finalizzato a frodare i creditori, può configurarsi il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento dei debiti (art. 388 c.p.) qualora ci sia già un procedimento in atto o anche solo un precetto notorio . Ad esempio, vendere a un parente la casa dopo aver ricevuto la lettera di messa in mora può essere considerato atto in frode; o svuotare il conto su conti di familiari per non far trovare niente alla banca. Inoltre, anche senza andare sul penale, questi atti possono essere annullati (revocati) su azione del creditore se compiuti recentemente e dolosamente. Quindi, spostare beni e soldi all’ultimo non è una strategia vincente, anzi peggiora la situazione legale. Diverso è pianificare per tempo una protezione del patrimonio lecita (trust, fondi patrimoniali, ecc.), ma richiede anni e comunque ha limiti (il fondo patrimoniale non protegge da debiti per bisogni familiari, e la finanziaria può contestare che il prestito fosse per bisogni). Quanto a cambiare banca prima del pignoramento: come detto, oggi l’Agenzia delle Entrate può accedere all’anagrafe conti e scoprire dove hai i conti . La finanziaria tramite il giudice può ottenere dati analoghi. Quindi potresti correre aprendo un nuovo conto altrove per far accreditare lo stipendio, ma se il pignoramento è già notificato quello stipendio è legalmente vincolato lo stesso (il datore deve accantonarlo). Se invece anticipi di cambiare banca prima della notifica, potresti temporaneamente evitare il blocco su quel conto, ma rischi solo di spostare il problema al nuovo (appena lo scoprono). In sintesi: sconsigliamo di “nascondere” attivi con trucchi facili; meglio percorrere le vie legali consentite (opposizioni, accordi, procedure) per risolvere a monte.

14. Un pignoramento dello stipendio è diverso se lavoro nel privato o nel pubblico?

Le regole sono identiche. Sia che tu sia dipendente pubblico (statale, ente locale) sia dipendente di un’azienda privata, la percentuale pignorabile è sempre 1/5, e il procedimento pure. L’unica differenza pratica è il terzo pignorato: se sei pubblico, il pignoramento va notificato all’amministrazione (Ministero, etc.) e questa sarà tenuta ad eseguire le trattenute. Non ci sono trattamenti di favore per i dipendenti pubblici: anzi, spesso la Pubblica Amministrazione è molto rigorosa nel rispettare gli ordini di pignoramento. Quindi non aspettarti maggiore indulgenza. Un dettaglio: per i dipendenti statali, la finanziaria necessita dell’autorizzazione del MEF (Ragioneria) per attivare il pignoramento? In passato c’era qualche formalità, ma oggi la procedura è allineata. In conclusione, cambia solo il nome dell’ufficio che riceve l’atto (es. Ufficio Stipendi del Ministero X), ma per te debitore non cambia nulla a livello di diritti e limiti .

15. Il pignoramento può colpire indennità come malattia, maternità, assegni familiari?

No, questi trattamenti di natura assistenziale sono generalmente impignorabili. Ad esempio, l’indennità di malattia o maternità erogata dall’INPS non può essere toccata dai creditori, in quanto destinata a sostentamento in casi specifici (lo conferma anche una circolare INPS recente, la n. 130/2025) . Lo stesso vale per l’assegno sociale, l’assegno di accompagnamento per invalidi, ecc.: sono somme dovute per fini alimentari o assistenziali e la legge ne vieta il pignoramento (art. 545 co.2 c.p.c. e leggi speciali). Quindi, se sul tuo conto entra un bonifico INPS di indennità di disoccupazione NASpI o bonus bebè, teoricamente quello non dovrebbe essere pignorato. In pratica come si fa a distinguere? Sta a te segnalarlo in sede di pignoramento: ad esempio, se ti bloccano il conto con dentro l’indennità di disoccupazione, devi fare ricorso per far dichiarare impignorabile quella somma, fornendo prova che deriva da quell’indennità. Tieni presente che anche l’assicurazione TFR per cessazione ha natura previdenziale ed è impignorabile, finché non viene liquidata (dopo, se è accreditata sul conto, rientra nelle somme da stipendio in parte pignorabili). Dunque, stipendi e pensioni sì (entro limiti), ma indennità assistenziali no – sono salvaguardate.

16. Ho in corso un pignoramento e una cessione del quinto, insieme mi trattengono il 45% dello stipendio. Se volessi estinguere anticipatamente la cessione per liberare reddito, posso farlo?

Sì, la cessione del quinto (che è un contratto di prestito) può essere estinata anticipatamente pagando il debito residuo e gli eventuali oneri previsti dal contratto (di solito una piccola penale). Non puoi invece “cancellarla” unilateralmente senza pagare: la cessione è un accordo vincolante. Quindi, se trovi risorse (ad esempio un familiare ti presta i soldi) per chiudere la cessione, il datore di lavoro la interromperà e tu avrai liberato quel 20% di stipendio. Tieni presente però che se hai un pignoramento in corso, il creditore pignorante potrebbe a quel punto chiedere al giudice di aumentare la sua trattenuta, visto che c’è spazio entro il 50%. In pratica, se prima avevi cessione 20% + pignoramento 25% = 45%, e estingui la cessione, potresti trovarti con pignoramento che sale a 30% o 35% (se c’erano altri creditori in coda). Lo decide il giudice esecuzione su istanza. Quindi fai bene i conti: estinguere la cessione conviene se ti libera veramente reddito per te, non se finisce per andare ai creditori. A volte però la presenza della cessione limita il pignoramento al 30%; tolta la cessione, il creditore potrebbe chiedere di adeguare al 50% totale. Consiglio: se vuoi estinguere, valuta di negoziare contestualmente con il creditore procedente una diminuzione volontaria della trattenuta (magari proponendo un accordo di pagamento diretto). In ogni caso, la cessione è un contratto tra te e la finanziaria che ti ha prestato: puoi rinegoziarla (ottenere un nuovo prestito per rinnovarla se ne hai diritto) o estinguerla pagando. Non c’è modo di farla annullare se non trovando vizi nel contratto (raro, e comunque comporterebbe restituire il capitale residuo). Un professionista può aiutarti a valutare la convenienza economica dell’operazione (ad es. calcolando il rimborso anticipato dovuto, che per legge Lexitor deve includere la restituzione parziale dei costi se la cessione è recente).

17. Posso subire più pignoramenti contemporaneamente da finanziarie diverse?

Sì, se hai debiti con più finanziarie, ciascuna può attivarsi. Tecnicamente i pignoramenti possono anche sovrapporsi: il secondo creditore interviene sull’eventuale eccedenza oltre il quinto o si accoda. Come già spiegato, la somma di tutti i pignoramenti su stipendio non può superare il 50% dello stipendio netto . Quindi se uno prendeva già il 20%, un secondo può prendere un altro 20%, un terzo magari il 10% (fino ad arrivare al 50%). Se le richieste eccedono, il giudice dispone una ripartizione proporzionale. Su un conto corrente, se arriva un pignoramento e blocca tutto il saldo e poi un altro creditore notifica un secondo pignoramento, partecipano entrambi alla distribuzione di quelle somme in proporzione ai rispettivi crediti (o secondo l’ordine se c’è privilegio). Per un immobile, diversi creditori possono iscriversi (pignoramento concorso): di norma si uniscono tutti nell’unica procedura d’asta e poi il ricavato si distribuisce con prelazioni (es. ipotecari prima, chirografari dopo). Quindi sì, puoi subire più pignoramenti, ma tutti concorrono sullo stesso “monte” di risorse pignorabili. Il datore di lavoro, in caso di più pignoramenti, deve versare al primo creditore fino al quinto, poi quando il primo è soddisfatto, proseguire col secondo, ecc., a meno che non chiedano contestualmente e allora come detto divide il quinto (o due quinti, tre quinti max) tra loro . In pratica, se i debiti sono tanti, rischi di avere per molti anni metà stipendio decurtato, man mano a beneficio di creditori diversi. Altro motivo per cui conviene valutare soluzioni globali (come un piano del consumatore) in casi di sovraindebitamento.

18. La mia pensione va su un conto cointestato con mia moglie: possono pignorare tutto il saldo?

No, non possono colpire la parte di tua moglie. Se il conto è cointestato, si presume che metà saldo sia tuo e metà dell’altro intestatario (salvo prova contraria). Quindi, quando arriva un pignoramento, in teoria il creditore può aggredire solo la quota parte del debitore. Nel caso di stipendio/pensione accreditata su conto cointestato, la Cassazione ha chiarito che il limite del triplo dell’assegno sociale (impignorabile) si applica su ciascuna quota . Ciò significa che anche sul conto cointestato la banca deve lasciare intoccati 3 assegni sociali per intestatario. In pratica: se marito e moglie hanno € 4.000 sul conto cointestato e arriva un pignoramento contro il marito, la banca considererà che € 2.000 sono del marito e € 2.000 della moglie. Sul “pezzo” del marito, lascerà € 1.616 impignorabili e bloccherà l’eccedenza. Sulla metà della moglie, il creditore non ha diritti (a meno che anche la moglie sia debitrice). La moglie però può dover fare un intervento nel procedimento per far valere i suoi diritti, perché spesso la banca in prima battuta blocca tutto il saldo e lascia al giudice la decisione. Comunque, la legge tutela i cointestatari estranei al debito: la loro quota non dovrebbe essere toccata. Consiglio: in situazioni del genere, far presente subito (tramite avvocato) al giudice dell’esecuzione che il conto è cointestato e chiedere lo svincolo della quota di spettanza del coniuge non debitore, allegando estratti conto e magari atto di notorietà su provenienza delle somme. In sintesi, sì, il conto cointestato può essere pignorato ma solo limitatamente alla parte appartenente al debitore, e anche quella con i soliti limiti di impignorabilità .

19. Possono pignorare i soldi su una carta prepagata (tipo Postepay) o su PayPal?

Se la carta prepagata ha un IBAN (come molte ricaricabili oggi), allora di fatto è assimilabile a un conto corrente. Quindi sì, possono pignorarla notificando l’atto all’istituto emittente (Poste Italiane, banca etc.). Ad esempio le Poste, ricevuto un pignoramento sulla tua Postepay Evolution, bloccheranno il saldo come fosse un conto. Anche PayPal e simili: negli ultimi anni i giudici hanno ammesso il pignoramento di conti online e carte elettroniche nominative. Il procedimento rientra sempre nel pignoramento presso terzi: il creditore notifica l’atto alla società (ad esempio PayPal Europe) chiedendo di vincolare i fondi intestati al debitore. La difficoltà per il creditore sta nel sapere che tu hai quelle carte, ma come detto può scoprirlo tramite accesso ai dati finanziari. Quindi non fare troppo affidamento su carte prepagate come scappatoia. Una volta pignorata, l’ente dovrà dichiarare il saldo e il giudice deciderà. Nota bene: se su quella carta ti viene accreditato lo stipendio/pensione, dovrebbero valere le stesse tutele del conto normale, cioè triplo assegno sociale non toccabile . Tuttavia, non tutte le società applicano spontaneamente la distinzione, quindi dovrai eventualmente farlo valere. In sintesi: sì, anche il denaro “digitale” su carte e wallet è raggiungibile dai creditori, con gli stessi limiti e modalità di un normale rapporto bancario.

20. Cosa si intende esattamente per “minimo vitale” e chi lo calcola?

Il “minimo vitale” non è definito in modo univoco oltre alle soglie di legge di cui abbiamo parlato (doppio assegno sociale per pensioni, metà stipendio garantita). In giurisprudenza è un concetto ispirato a principi costituzionali secondo cui al debitore deve restare una quota sufficiente per una vita dignitosa. La legge lo identifica appunto con quelle soglie (minimo 1000 € per pensioni, metà dello stipendio almeno). Oltre a ciò, spetta al giudice valutare caso per caso se anche rispettando i limiti di legge occorre salvaguardare di più. Ad esempio, Cassazione e giudici di merito hanno considerato fattori come: numero di familiari a carico, spese mediche essenziali, costo medio della vita (affitto, utenze) e eventuali situazioni di fragilità, per decidere se ridurre il pignoramento . Non esiste quindi una formula matematica unica per tutti. In linea di massima, si considera che 1.000 € al mese sia una soglia minima generale per una persona sola; ma se uno deve mantenere anche figli senza altre entrate, magari 1.000 non bastano come minimo vitale effettivo. Tuttavia, far valere un minimo vitale superiore alle soglie standard richiede un’opposizione e prove dettagliate del tuo bilancio familiare. Il giudice poi, con prudente apprezzamento, può concedere di abbassare la trattenuta. Diciamo che il “minimo vitale” standard è già inglobato nelle percentuali (non toccano mai oltre 50%), più i 1000 € intoccabili di pensione. Ogni richiesta di ulteriore clemenza deve essere ben motivata e documentata e verrà valutata soggettivamente.

6. Esempi pratici e simulazioni di soluzioni debitorie

Per dare un’idea concreta di come possono evolvere le situazioni debitorie e quali soluzioni siano applicabili, proponiamo alcune simulazioni numeriche basate su casi tipici.

Esempio 1: Accordo transattivo a saldo e stralcio con una finanziaria

  • Situazione iniziale: Debitore privato con un finanziamento personale insoluto. Debito residuo richiesto dalla finanziaria € 10.000 (comprensivi di interessi di mora e spese). Nessun procedimento giudiziario avviato ancora, ma debitore segnalato in CRIF e contattato insistentemente da società di recupero crediti.
  • Azione intrapresa: tramite un legale, il debitore comunica alla finanziaria di voler trovare un accordo. Si analizza il contratto e si riscontra che il TAEG effettivo superava il tasso soglia di usura all’epoca (il che, potenzialmente, annullerebbe gli interessi) . Forte di questa possibile contestazione, il legale propone un saldo e stralcio: pagamento di € 6.000 entro 60 giorni a chiusura totale della posizione.
  • Risultato: dopo negoziazione, la finanziaria accetta € 6.500 in due rate (una immediata da 3.500 e l’altra a 30 giorni) a titolo di saldo e stralcio. Viene sottoscritto accordo scritto. Il debitore ottiene i fondi (aiutato da familiari) e paga. La finanziaria incassa e rinuncia ad intraprendere il pignoramento, anzi rilascia liberatoria e aggiorna la posizione in CRIF come “saldo a stralcio”.
  • Vantaggio: Debito chiuso pagando circa il 65% del dovuto e in tempi brevi, evitando causa e pignoramenti. La finanziaria rinuncia al restante 35% (€ 3.500) che probabilmente erano solo interessi e spese contestabili. Nessuna azione esecutiva subita, niente pignoramento su stipendio. Nota: il debitore resta segnalato come “stralciato” nelle banche dati (non “in bonis”), ma preferisce questo piuttosto che un lungo pignoramento.
  • Considerazione pratica: Spesso le finanziarie, sapendo di poter incorrere in eccezioni (usura, prescrizione parziale, vizi contrattuali), preferiscono incassare subito una percentuale ragionevole. Il debitore deve però mostrare di avere subito quella cifra pronta e di essere determinato (altrimenti il creditore tenterà la via giudiziaria).

Esempio 2: Piano del consumatore con sospensione del pignoramento

  • Situazione iniziale: Un debitore “consumatore” (impiegato, stipendio netto € 1.800) ha accumulato € 60.000 di debiti con tre finanziarie diverse, per prestiti e carte di credito. Una di queste ha già avviato un pignoramento del quinto sullo stipendio: da 6 mesi gli vengono trattenuti € 360 al mese (20%). Continuando così, in 5 anni pagherà circa € 21.600, ma resterebbero altri debiti e possibili nuovi pignoramenti.
  • Soluzione attivata: Il debitore si rivolge a un OCC e, con l’aiuto dell’avvocato, propone un Piano del Consumatore. Formula: impegnarsi a versare € 600 al mese (pari a un terzo dello stipendio) per 4 anni, da ripartire tra tutti i creditori. In totale verserebbe € 28.800. I creditori verrebbero soddisfatti parzialmente (circa il 50% del totale debito) ma in modo certo. Si evidenzia che il debitore ha due figli a carico e che continuare col pignoramento del quinto impedirebbe di far fronte ai bisogni familiari, mentre col piano, pur pagando di più ogni mese (600 anziché 360), ottiene l’esdebitazione finale.
  • Iter: Viene presentato il ricorso in tribunale con il Piano, documentando redditi e spese. Il giudice, esaminata la meritevolezza (il debitore si è indebitato per cure mediche di un figlio, non per gioco d’azzardo o colpa grave), ammette il piano e sospende i pignoramenti in corso . Il datore di lavoro riceve l’ordine di sospendere sia il pignoramento che la cessione del quinto durante la procedura (il debitore aveva anche una cessione) secondo quanto disposto nel decreto di omologa.
  • Esecuzione del piano: Il debitore inizia a versare € 600 mensili all’OCC. I creditori, anche se non consenzienti, sono vincolati dall’omologazione. Dopo 4 anni di pagamenti regolari, il debitore ha versato € 28.800, che l’OCC ha distribuito: ogni finanziaria ha ricevuto circa il 48% del suo credito.
  • Esito: Il Tribunale dichiara l’esdebitazione per il residuo non pagato (€ 31.200 circa vengono cancellati). Il debitore torna ad avere stipendio libero da trattenute e nessun debito pendente. Vantaggi ottenuti: immediato stop al pignoramento (ha recuperato 360 € al mese di liquidità per la famiglia), riduzione del debito di circa il 50%, certezza di un termine (4 anni) dopo cui essere libero. Inoltre ha conservato la casa di abitazione (che nessuno gli ha pignorato durante la procedura perché sarebbe stato inutile, essendo previsto il piano).
  • Considerazione pratica: Questo esempio mostra come la procedura di sovraindebitamento possa riorganizzare i debiti e dare respiro. Il debitore ha pagato più di quanto avrebbe pagato in 4 anni di pignoramento del quinto (che sarebbe stato 360×48 = 17.280), ma ha evitato l’incubo di pignoramenti plurimi e soprattutto ha ottenuto la cancellazione totale dei debiti rimanenti, cosa che col solo pignoramento non sarebbe successa (dopo 4 anni di quinto avrebbe ancora dovuto soldi). Naturalmente, non tutti i casi sono ammissibili come piano – serve dimostrare buona fede e sostenibilità – ma quando riescono, l’effetto è estremamente favorevole al debitore.

Esempio 3: Coesistenza di cessione del quinto e pignoramento ordinario

  • Dati del caso: Lavoratore dipendente con stipendio netto € 2.000 mensili. Ha in corso una cessione del quinto con rata € 300 (pari al 15% dello stipendio) per un prestito personale. Successivamente un creditore (finanziaria diversa) gli fa un pignoramento ordinario per un debito non pagato: il giudice dispone la trattenuta di € 400 (20%) sullo stipendio.
  • Calcolo trattenute: La somma delle trattenute sarebbe € 700, pari al 35% dello stipendio. Questo rientra nel limite del 50%, quindi è attuabile . Il datore di lavoro trattiene quindi 300 € per la cessione e 400 € per il pignoramento, versandoli rispettivamente alla banca cessionaria e al creditore procedente.
  • Evoluzione: Dopo un anno, arriva un secondo pignoramento da un altro creditore (es. un’altra finanziaria ancora). A questo punto il totale richiesto sarebbe 300 (cessione) + 400 (pignoramento 1) + 400 (pignoramento 2) = 1.100 €, che supera la metà dello stipendio (1.000 €). Ciò non è consentito . Il datore segnala la cosa al giudice. Il giudice stabilisce che la trattenuta complessiva deve restare 1.000 € (50%) e pertanto i due creditori pignoranti dovranno dividersi la quota disponibile (oltre alla cessione) in proporzione ai loro crediti. Supponiamo avessero crediti simili, potrebbe assegnare 250 € ciascuno al mese. Così si avrebbe: 300 (cessione) + 250 + 250 = 800 € trattenuti totali, lasciando al lavoratore € 1.200 (che è il 60% dello stipendio, quindi superiore al minimo metà stipendio; qui l’effettivo limite è imposto dal fatto che il secondo pignoramento è arrivato dopo, quindi prende meno).
  • Nota: Nell’esempio concreto, anche col secondo pignoramento, la somma delle trattenute non potrà eccedere € 1.000. Se i due creditori avessero richieste diseguali, il giudice può graduare diversamente (es. dare precedenza al primo e al secondo solo quando il primo finisce, oppure ripartire in quota). Ma la regola aurea è che almeno metà dello stipendio resta intoccabile in ogni caso .
  • Caso particolare: Se uno dei pignoramenti fosse di natura fiscale (AER) e lo stipendio € 2.000, quell’ente potrebbe prendere solo il 10% (200 €) invece di 400 . In tal caso, il primo pignoramento ordinario 400 € + cessione 300 € + pignoramento fiscale 200 € = 900 €, rientra nel 50%. E il lavoratore avrebbe il 55% del netto. Questo per evidenziare come i pignoramenti fiscali possano talvolta alleggerire il totale (per redditi bassi) rispetto agli ordinari. Difatti, se nell’esempio fosse tutto fiscale, su 2.000 € totali il fisco avrebbe preso 200 € (10%) e lasciato 1.800 € al debitore – ben più clemente del privato che prende 400.

Esempio 4: Vendita di un immobile pignorato e conversione del pignoramento

  • Scenario: Un debitore non paga da tempo un prestito di € 20.000 verso una finanziaria. Questa individua che il debitore è proprietario di un piccolo appartamento (unico immobile, dove però non risiede il debitore – quindi niente tutela prima casa in ogni caso). Avvia il pignoramento immobiliare. L’immobile viene stimato dal perito € 100.000 come valore di mercato.
  • Svolgimento: Dopo circa un anno, va all’asta con prezzo base € 75.000 (spesso le aste partono ribassate di un 25% per invogliare acquirenti). Al primo tentativo l’immobile viene aggiudicato a € 75.000. Tolte le spese di procedura (€ 5.000 circa tra perito, custode, tasse) rimangono € 70.000. Si soddisfa la finanziaria: credito € 20.000 + € 3.000 interessi e spese legali = € 23.000. Viene pagata integralmente dal ricavato dell’asta e avanzano circa € 47.000. Questi, non essendoci altri creditori, vengono restituiti al debitore.
  • Esito: Il debitore ha perso la proprietà della casa, incassando però 47mila euro netti. Ha estinto il debito di 20mila e ottenuto il surplus. Potrebbe sembrare quasi “positivo”, ma attenzione: quell’immobile valeva 100mila e il debitore in condizioni normali avrebbe potuto venderlo a prezzo pieno, pagare il debito e tenersi 80mila. All’asta invece si è bruciato un 25% di valore (25mila in meno di realizzo) più spese.
  • Morale: Il pignoramento immobiliare spesso comporta una svendita del bene rispetto al mercato libero. Chi ci rimette è il debitore (oltre che il creditore se il ricavato fosse insufficiente). Se nell’esempio il prezzo base fosse sceso ulteriormente (a volte servono più aste), il debitore poteva rischiare di far svendere la casa magari a 50mila euro – giusto il necessario a pagare il creditore – perdendo totalmente l’immobile senza ricavare nulla. Ecco perché è cruciale non lasciare che le cose vadano così lontano.
  • Possibile intervento: In un caso del genere, il debitore avrebbe potuto evitare la vendita ricorrendo alla conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): se fosse riuscito a depositare i € 23.000 dovuti (+ 1/5 come cauzione, quindi circa € 27.600) prima dell’asta, la procedura si sarebbe estinta e si sarebbe tenuto la casa. Certo, servivano soldi. Oppure, poteva vendere privatamente la casa prima che fosse troppo tardi: se trovava un acquirente a 90mila, poteva pagare il debito e incassare la differenza. Durante il pignoramento si può ancora chiedere al giudice di autorizzare una vendita privata concordata (è complesso ma possibile). Insomma, la lezione è che far arrivare un bene all’asta significa solitamente perderci molto valore.
  • Considerazione finale: Per il debitore, subire un pignoramento immobiliare per un debito piccolo è un grosso rischio: si può finire col sacrificare un bene di valore per un debito modesto. La legge non lo impedisce (come visto, i privati possono farlo ), quindi sta al debitore giocare d’anticipo: vendere volontariamente l’immobile e pagare il creditore, oppure cercare di rifinanziare, qualsiasi cosa pur di non far andare la casa in asta se c’è molto equity. In caso contrario, come nell’esempio, almeno ha recuperato qualcosa ma con un forte sconto.

Esempio 5: Definizione agevolata di debiti fiscali e riflessi sui pignoramenti

  • Situazione: Un contribuente aveva € 10.000 di debiti iscritti a ruolo entro il 2022 (es. imposte non pagate). Nel 2023 un agente della riscossione gli ha pignorato il conto corrente per tali debiti e stava trattenendo le somme.
  • Novità normativa: Nel 2023 viene introdotta la “Rottamazione-quater” e nel 2025 la L. 15/2025 riapre i termini . Il contribuente aderisce entro aprile 2025, includendo quel debito. Con la definizione agevolata, deve pagare solo l’imposta e gli interessi legali (diciamo 6.000 € in totale), senza sanzioni. Pianifica il pagamento in 10 rate fino al 2027 .
  • Effetto sul pignoramento: In base alla legge, la presentazione della domanda di rottamazione sospende le procedure esecutive in corso sul debito oggetto di definizione . Pertanto l’Agenzia delle Entrate-Riscossione libera immediatamente il conto dal vincolo e non prosegue il pignoramento durante il periodo in cui il contribuente paga le rate concordate .
  • Pagamento agevolato: Il contribuente versa il primo acconto del 10% (€ 600) entro il 31 luglio 2025 e poi le rate trimestrali. Nel frattempo, nessun ulteriore pignoramento né sul conto né sullo stipendio (che rischiava un fermo amministrativo sull’auto, anch’esso sospeso perché il debito è rottamato).
  • Conclusione: Se il contribuente rispetta tutte le rate, nel 2027 avrà pagato € 6.000 e il debito si intenderà estinto, con esonero di € 4.000 tra sanzioni e interessi di mora. Il pignoramento sarà definitivamente chiuso. Se malauguratamente saltasse il pagamento (decadenza dalla rottamazione), il pignoramento potrebbe essere ripreso dove era rimasto.
  • Osservazione: Questo esempio evidenzia come le normative emergenziali di definizione agevolata possano bloccare i pignoramenti e ridurre i debiti, ma riguardano solo i crediti pubblici. Nel contesto privato, non esistono “sanatorie di legge”, occorre sempre contrattare con il creditore. Tuttavia, indirettamente, un contribuente che libera risorse grazie alla rottamazione (non dovendo più subire il pignoramento del Fisco) può usare quella liquidità per chiudere i conti con le finanziarie. Spesso i professionisti suggeriscono di approfittare di queste leggi per sistemare almeno un fronte (il Fisco) e poi concentrare le energie sull’altro (finanziarie), magari offrendo stralci.

7. Conclusioni

I pignoramenti da parte di finanziarie private rappresentano un campo in cui si intrecciano diritto ed esigenze pratiche di vita quotidiana. Abbiamo visto come la normativa (dal codice di procedura civile alle recenti riforme) cerchi di bilanciare due interessi contrapposti: da un lato la tutela del creditore nel recuperare quanto gli spetta, dall’altro la salvaguardia di un minimo vitale per il debitore e la sua famiglia . Questo equilibrio si concretizza in regole precise – il limite del quinto sullo stipendio, l’impignorabilità di una quota di pensione, il divieto di superare la metà della retribuzione – che discendono da principi costituzionali di dignità e proporzionalità, ribaditi anche dalle più alte magistrature (Cassazione e Corte Costituzionale) . Parallelamente, il legislatore negli ultimi anni ha introdotto strumenti per alleggerire il peso dei debiti: dalle definizioni agevolate per i carichi fiscali , alle procedure di sovraindebitamento che consentono di ridurre i debiti privati e bloccare le esecuzioni in corso .

Dal punto di vista procedurale, abbiamo ripercorso ogni fase: la finanziaria non può pignorare “a sorpresa” ma deve passare attraverso un titolo esecutivo e un precetto; il debitore ha dunque delle “finestre” temporali in cui può reagire (40 giorni per opporsi a un decreto ingiuntivo, almeno 10 giorni di preavviso col precetto) . Una volta iniziato il pignoramento, conoscere i propri diritti è fondamentale: sapere che lo stipendio non può essere intaccato oltre il 20% e che se provano a eccedere c’è motivo di opposizione ; sapere che la prima casa è aggredibile dai privati, dunque se si rischia quella bisogna muoversi con accordi o conversioni per evitare aste rovinose ; essere consapevoli che errori formali negli atti (notifiche, requisiti) possono invalidare la procedura, ma vanno fatti valere tempestivamente in giudizio .

In questo percorso a ostacoli, agire tempestivamente con l’aiuto di un professionista fa spesso la differenza. L’esperienza pratica insegna che un avvocato esperto può individuare vizi e appigli (ad esempio una prescrizione maturata, un tasso usurario nel contratto, una notifica errata) e usare questi elementi per bloccare il pignoramento o negoziare una riduzione del debito. Allo stesso modo, solo chi è aggiornato sulle opportunità di legge può consigliare la strada giusta: ad esempio, aderire per tempo a una rottamazione fiscale per evitare un pignoramento esattoriale , oppure attivare un piano del consumatore per congelare i pignoramenti multipli in atto e rimettere ordine a una situazione fuori controllo .

In conclusione, se ti trovi di fronte alla minaccia di un pignoramento da parte di una finanziaria, non perdere la speranza né restare paralizzato dalla paura. Come abbiamo illustrato, esistono molteplici strumenti legali per difendersi e soluzioni concrete per uscire dal tunnel dei debiti: dall’opposizione in tribunale che può annullare un atto illegittimo, alla trattativa ben condotta che può dimezzare l’esposizione, fino alle procedure che azzerano i debiti residui dando un vero “fresh start”. La cosa importante è non aspettare oltre: ogni giorno perso può significare uno stipendio pignorato in più o un termine scaduto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team sono pronti ad affiancarti in questo percorso delicato. Con la sua competenza di avvocato cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento, l’Avv. Monardo può analizzare a fondo la tua posizione debitoria, scovare eventuali vizi negli atti notificati, presentare rapidamente le opposizioni e i ricorsi necessari e, parallelamente, negoziare con i creditori piani di rientro sostenibili o predisporre le pratiche per un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione . Grazie a un coordinamento a livello nazionale e a uno staff multidisciplinare (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), lo Studio Monardo è in grado di intervenire con efficacia e tempestività in qualunque fase: dall’arrivo di un precetto alla difesa in udienza di esecuzione, fino alla gestione dei rapporti con Agenzia Entrate o con gli OCC regionali.

Non aspettare che la situazione precipiti ulteriormente: ogni pignoramento evitato o sospeso significa salvare risorse preziose per te e la tua famiglia, oltre che ridurre lo stress e l’incertezza. Se hai letto fin qui, sai che le soluzioni esistono e sono concrete – ma vanno attivate con professionalità e cognizione di causa. Prendi in mano la tua situazione oggi stesso.

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