Pignoramento Stipendio 2026: I Nuovi Limiti Di Pignorabilità

Introduzione

Il pignoramento dello stipendio è uno strumento di recupero crediti molto incisivo: invece di rincorrere beni mobili o immobili del debitore, il creditore può attaccare direttamente la busta paga. Ciò comporta rischi immediati per chi subisce il pignoramento: una porzione dello stipendio viene trattenuta forzosamente ogni mese, riducendo la liquidità disponibile per vivere. I pericoli sono concreti: ignorare la procedura o commettere errori può portare a trattenute eccessive, a perdere termini di opposizione e a vedere il proprio reddito dimezzato senza possibilità di difesa. È quindi fondamentale capire i limiti legali e le tutele previste, per evitare errori comuni (come lasciare somme sul conto incautamente, non reagire in tempo agli atti ricevuti, o confidare in false credenze – ad esempio l’idea che stipendi bassissimi siano intoccabili, quando non è così). L’urgenza di intervenire tempestivamente è massima: subito dopo la notifica del pignoramento scattano termini stringenti e misure che incidono sulla retribuzione.

Anticipiamo subito alcune soluzioni legali che verranno approfondite nell’articolo: esistono modi per contestare un pignoramento illegittimo o eccessivo, procedure per sospendere o ridurre le trattenute (ad esempio opponendosi in tribunale, chiedendo la conversione con pagamento rateale, o promuovendo un accordo col creditore), strumenti per definire il debito in via agevolata (come le rottamazioni fiscali e le rateizzazioni, utili a bloccare i pignoramenti dell’Agenzia Entrate Riscossione) e perfino procedure di sovraindebitamento che permettono di congelare tutte le azioni esecutive e cancellare i debiti non sostenibili. In altre parole, il debitore non è senza speranze: la legge riconosce limiti invalicabili e mezzi di difesa concreti. Bisogna però conoscere bene la normativa e le ultime novità del 2025–2026, per sfruttare ogni tutela a proprio favore.

Prima di addentrarci nei dettagli, è doverosa una presentazione professionale di chi vi guiderà in questa materia complessa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare. L’Avv. Monardo è un avvocato cassazionista con consolidata esperienza nel diritto bancario e tributario, e coordina un team di avvocati e commercialisti operativi a livello nazionale, specializzati nella difesa dei debitori da pignoramenti, cartelle esattoriali, ipoteche e fermi amministrativi . Tra le sue qualifiche spiccano:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia , con esperienza in piani del consumatore, accordi di ristrutturazione del debito e liquidazioni del patrimonio. Ciò significa che può assistere privati e famiglie nel ridurre o cancellare legalmente i debiti insostenibili, ottenendo la sospensione delle esecuzioni in corso.
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) , abilitato a predisporre soluzioni negoziate per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e a seguire l’iter di omologazione in tribunale.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) , in grado di affiancare aziende e imprenditori nelle trattative con i creditori e nelle procedure di composizione negoziata, evitando fallimenti e pignoramenti sui beni aziendali.
  • Profondo conoscitore della procedura esecutiva presso terzi, dei limiti di pignorabilità sanciti dall’art. 545 c.p.c. e della normativa speciale in materia di riscossione esattoriale . In particolare, l’Avv. Monardo tiene costantemente monitorate le più recenti sentenze di Cassazione e le circolari dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per sfruttare ogni spiraglio difensivo a favore del debitore (come vizi di forma negli atti, decadenze, prescrizioni o nuovi orientamenti giurisprudenziali).

Grazie a questa formazione specialistica, l’Avv. Monardo e il suo team possono aiutare concretamente il lettore in ogni fase: dall’analisi preliminare degli atti ricevuti (per verificare la legittimità del titolo esecutivo e del pignoramento), alla predisposizione di ricorsi e opposizioni mirate (per contestare importi errati, vizi di notifica, decadenze, ecc.), dalla gestione di istanze urgenti di sospensione dell’esecuzione (per bloccare temporaneamente le trattenute in casi di grave pregiudizio o trattativa in corso), fino alla conduzione di trattative con i creditori per accordi stragiudiziali (come piani di rientro o saldi e stralci) e all’attivazione di soluzioni giudiziali più strutturate (come le procedure di esdebitazione presso l’OCC, per ridurre i debiti e far cessare i pignoramenti in essere) . In altre parole, l’assistenza offerta è a 360 gradi, costruita attorno alla situazione concreta del debitore, con l’obiettivo di bloccare o attenuare il pignoramento, verificare se le somme pretese sono davvero dovute e individuare strategie difensive efficaci e tempestive.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

In Italia la materia del pignoramento di stipendi, salari e altri crediti da lavoro è regolata da un insieme di norme civili e tributarie, arricchite dall’interpretazione delle corti (Cassazione e Corte Costituzionale). Comprendere questo contesto normativo è essenziale per conoscere i propri diritti. Di seguito analizziamo le principali fonti normative e le sentenze più recenti, aggiornate a gennaio 2026, evidenziando le novità di rilievo.

Le norme di riferimento (art. 545 c.p.c. e speciali)

  • Art. 545 Codice di Procedura Civile – È la norma cardine sui limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni. Stabilisce che stipendi, salari e analoghe indennità possono essere pignorati solo entro un quinto del loro ammontare . In altre parole, per la generalità dei creditori (banche, finanziarie, privati, ecc.) vale la regola generale del 20% massimo sul netto mensile. L’art. 545 c.p.c. prevede poi eccezioni: per i crediti alimentari (es. mantenimento per figli o coniuge) il giudice può autorizzare il pignoramento anche oltre il quinto, nella misura ritenuta opportuna ; per i tributi dovuti allo Stato, Province e Comuni ugualmente si applica il limite di un quinto (su questo punto c’è però un rinvio alla normativa speciale di cui diremo tra poco). Fondamentale è il quinto comma dell’art. 545, che fissa un tetto invalicabile: se avviene un concorso simultaneo di più pignoramenti (di natura diversa), la parte cumulativa pignorata non può superare la metà dello stipendio . In altre parole, al lavoratore deve sempre restare almeno il 50% dello stipendio netto, anche quando abbia più debitori che agiscono contemporaneamente. Questo è il cosiddetto “limite di capienza” del 50% in caso di pignoramenti concorrenti.
  • Art. 72-ter DPR 602/1973 – È la norma speciale per i debiti fiscali verso l’Agenzia delle Entrate–Riscossione (AdER, ex Equitalia). Prevede una progressività delle aliquote pignorabili sullo stipendio in base all’importo della retribuzione . In particolare, l’agente della riscossione può pignorare: un decimo (10%) dello stipendio netto se questo non supera €2.500 al mese; un settimo (circa 14,3%) se lo stipendio è tra €2.501 e €5.000; un quinto (20%) se lo stipendio supera €5.000 . Queste percentuali speciali (introdotte dal D.L. 16/2012) tutelano i redditi più bassi del contribuente: ad esempio, se un lavoratore percepisce €1.200 mensili, AdER potrà trattenergli al massimo €120 (il 10%) invece di €240 (che sarebbe il 20%), riconoscendo che quello stipendio è già modesto. Per stipendi medio-alti, invece, si torna al regime “ordinario” del quinto . L’art. 72-ter contiene inoltre un’importante garanzia aggiuntiva: l’ultimo stipendio accreditato prima dell’atto di pignoramento esattoriale non può essere toccato dal Fisco . In pratica, se l’Agenzia notifica un pignoramento presso terzi (banca) sul conto dove arriva lo stipendio, le somme riferite all’ultima mensilità già accreditata sono esenti dal vincolo. Questa tutela – simile a quella prevista dal codice di procedura civile di cui diremo a breve – è pensata per evitare che il debitore resti completamente senza liquidità nel mese in corso. Va notato che, se lo stipendio è superiore a €5.000, l’art. 72-ter rinvia nuovamente all’art. 545 c.p.c. comma 4 : ciò significa che per le retribuzioni più alte anche AdER applicherà semplicemente il pignoramento del 20%. Le aliquote (10%, 1/7, 20%) non si sommano tra loro: se il debitore ha più cartelle esattoriali, l’Agente della Riscossione comunque effettuerà un unico pignoramento rispettando quelle percentuali totali (ad esempio, 1/7 complessivo se stipendio medio), indipendentemente dal numero di debiti fiscali pendenti .
  • Minimo vitale e importi impignorabili – La legge e la giurisprudenza hanno introdotto specifiche soglie di impignorabilità per garantire al lavoratore e al pensionato mezzi adeguati di sostentamento. La Corte Costituzionale, richiamando i principi degli artt. 2, 3 e 36 Cost., ha affermato che il pignoramento non può mai compromettere la dignità e la sopravvivenza di chi lavora . Per dare attuazione a ciò, il legislatore è intervenuto con norme che definiscono una quota intoccabile di retribuzione, legandola all’importo dell’assegno sociale (una prestazione assistenziale che misura il minimo per vivere). In sintesi:
  • Le pensioni sono impignorabili per la parte equivalente a 2 volte la misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo assoluto di €1.000 . Significa che ogni pensionato ha diritto a conservare almeno questa soglia (il cosiddetto “minimo vitale” del pensionato). Ad esempio, nel 2025 l’assegno sociale era €548,69 mensili, il doppio farebbe €1.097,38, ma la legge fissa comunque €1.000 come base intangibile se il calcolo risultasse inferiore . Per il 2026 l’assegno sociale è stato rivalutato a circa €546,24 al mese secondo i dati INPS , ma il minimo pensionistico impignorabile resta €1.000 (essendo superiore a 2×546,24≈€1.092). La parte eccedente il minimo vitale può essere pignorata nei limiti ordinari (1/5, salvo diverso credito) . Quindi, una pensione di €1.200 nel 2026 avrà €1.000 intoccabili e solo €200 esposti a pignoramento: il 20% di €200 è €40 al mese, che è la trattenuta massima applicabile (circa il 3,3% della pensione). Una pensione pari o inferiore a €1.000 è impignorabile al 100%. Questa forte tutela, confermata anche dalla Corte Costituzionale, mira a evitare che gli anziani sotto una certa soglia di reddito siano privati di somme vitali.
  • Gli stipendi (salari) godono di una tutela diversa: non esiste un importo fisso impignorabile, ma di fatto il minimo vitale coincide con i 4/5 dello stipendio stesso, poiché solo 1/5 è prelevabile. Anche uno stipendio molto basso, ad esempio €500 mensili, può essere pignorato nella misura di €100 (il 20%), lasciando €400 al debitore. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 248/2015, ha ritenuto legittimo questo meccanismo: ha stabilito che anche chi ha un reddito modesto può subire un pignoramento, purché gli restino almeno i 4/5 dello stipendio per mantenersi . In pratica deve essere garantito almeno l’80% della retribuzione netta al lavoratore, percentuale che deriva proprio dalla regola del quinto. Dunque non esiste per legge uno stipendio “impignorabile” per importo (a differenza della pensione minima), ma l’ammontare pignorato si autolimita a seconda del reddito: più basso è lo stipendio, minore sarà in valore assoluto la quota trattenuta, e proporzionalmente più ampia (in %) la parte lasciata al lavoratore. Ad esempio, su €600 mensili netti restano €480 (80%); su €1.500 restano €1.200 (80%); su €3.000 restano €2.400 (80%). Solo se entrano in gioco altri parametri (es. assegni familiari, che non contano nel calcolo) la base pignorabile si riduce leggermente. In conclusione, la legge tutela comunque uno zoccolo duro di reddito del lavoratore (i quattro quinti), ritenendo quello l’equilibrio fra diritto del creditore e diritto alla sopravvivenza del debitore .
  • Stipendi accreditati in conto corrente – Una particolare protezione scatta quando lo stipendio (o pensione) è già stato versato su un conto bancario o postale intestato al debitore e il creditore procede con un pignoramento del conto. In questo scenario, l’art. 545 c.p.c. (settimo comma, introdotto nel 2015) stabilisce che sono pignorabili solo le somme eccedenti il triplo dell’assegno sociale . In altre parole, sul conto va lasciata libera un’importante franchigia pari a tre mensilità di assegno sociale, per garantire un minimo di sopravvivenza al debitore. Ad esempio, prendendo il valore 2025 dell’assegno sociale (€538,69), la soglia impignorabile sul conto era di circa €1.616 (538,69×3) . Nel 2026, con assegno sociale €546,24, la soglia sale a circa €1.638,72. Ciò significa che se sul conto al momento della notifica del pignoramento ci sono, ad esempio, €2.000 provenienti da precedenti accrediti di stipendio, la banca deve lasciare automaticamente al debitore €1.638,72 (cioè tre assegni sociali) e potrà congelare solo l’eventuale eccedenza (nell’esempio circa €361,28). Questa è una zona protetta automatica, che non richiede alcuna istanza: il terzo pignorato (banca) vi deve adempiere d’ufficio, pena la nullità parziale del pignoramento. Tale norma, introdotta dal D.L. 83/2015 convertito in L. 132/2015, è volta a evitare che un pignoramento a sorpresa del conto svuoti completamente le disponibilità del debitore lasciandolo senza mezzi per il sostentamento immediato. Attenzione: se invece lo stipendio viene accreditato dopo la notifica del pignoramento sul conto, la legge prevede che si applichino i limiti ordinari (quelli visti sopra: quinto, decimo, ecc. a seconda del tipo di credito) . Ciò significa che l’importo di nuovi stipendi affluiti sul conto dopo il pignoramento potrà essere trattenuto dal terzo nei limiti delle percentuali di legge. In pratica, la banca dovrà comportarsi in modo simile a un datore di lavoro: lasciare al debitore i 4/5 di ogni nuovo stipendio accreditato e congelare 1/5 da destinare al creditore (salvo si tratti di pignoramento fiscale, dove applicherà 1/10 o 1/7 a seconda dell’importo mensile) . Tuttavia – dettaglio tecnico – il pignoramento presso terzi in banca non è continuativo come quello presso datore di lavoro: esso colpisce le somme esistenti al momento e, per prassi, quelle che affluiscono entro l’udienza (nelle procedure ordinarie) oppure entro 60 giorni nel caso particolare del pignoramento esattoriale (come vedremo tra poco). Superati tali limiti temporali, la procedura si esaurisce e le somme successive non sono più vincolate a meno di un nuovo pignoramento. In ogni caso, la regola è chiara: l’ultimo stipendio accreditato prima del pignoramento resta libero , i successivi sono soggetti a pignoramento parziale. Vale la pena sottolineare che questa tutela viene meno se il creditore pignora anche il conto corrente oltre allo stipendio. Ad esempio, se un creditore molto aggressivo notifica due pignoramenti distinti – uno al datore di lavoro e uno alla banca – potrebbe, da un lato, farsi assegnare il quinto sullo stipendio futuro e, dall’altro, aver congelato anche il conto corrente per le somme pregresse oltre la franchigia. In situazioni del genere, il debitore deve valutare subito azioni di difesa, perché il combinato effetto può diventare molto penalizzante (pur sempre nei limiti di legge).

Riassumendo: l’attuale quadro normativo (aggiornato al 2026) assicura che una parte significativa dello stipendio o pensione rimanga sempre nelle mani del debitore. Le quote massime pignorabili sono riepilogate nella tabella seguente:

Tipo di creditoPercentuale massima pignorabileRiferimento normativo
Crediti ordinari (banche, finanziarie, ecc.)1/5 dello stipendio netto (20%)Art. 545 c.p.c., 3º e 4º comma
Crediti alimentari (es. mantenimento figli)>1/5 su autorizzazione del giudice (fino a ~1/3) – cumulo massimo 50%Art. 545 c.p.c., 3º comma e 5º comma
Debiti fiscali (stipendio ≤ €2.500)1/10 (10%)Art. 72-ter DPR 602/1973
Debiti fiscali (€2.501–€5.000)1/7 (~14,3%)Art. 72-ter DPR 602/1973
Debiti fiscali (> €5.000)1/5 (20%)Art. 72-ter DPR 602/1973 (rinvio a 545 c.p.c.)
Pensione – quota impignorabileImporto pari a 2× assegno sociale (min. €1.000) esenteArt. 545 c.p.c., 7º comma
Stipendio su C/C – quota impignorabile (antecedente)Importo pari a 3× assegno sociale esente (≠ dopo notifica)Art. 545 c.p.c., 7º comma

Nota: in caso di concorso di pignoramenti per cause diverse (es. uno per debito bancario e uno per alimenti), la somma delle trattenute non può superare metà dello stipendio . Se invece i pignoramenti concorrenti sono tutti per crediti ordinari/non alimentari, l’orientamento applicativo è di mantenere comunque il 20% totale (ovvero i creditori si ripartiscono il quinto complessivo) . In ogni caso, al lavoratore devono essere sempre lasciati almeno i mezzi di sussistenza (50% o più del reddito, come abbiamo visto). Infine, le cessioni volontarie del quinto (prestiti con delega sulla busta paga) incidono sul computo: se c’è già una cessione del quinto (20%) in corso, un eventuale pignoramento potrà aggiungersi ma restando entro il 50% complessivo . Lo vedremo meglio con esempi pratici.

Novità legislative e aggiornamenti al 2025–2026

Negli ultimi mesi sono entrate in vigore alcune novità normative rilevanti per chi ha stipendi pignorati o rischia di subire esecuzioni, soprattutto in ambito fiscale. È importante tenerne conto perché possono offrire ulteriori strumenti di difesa o perché modificano procedure e tempistiche.

  • Codice della Riscossione (D.Lgs. 110/2024) – Dal 2024 è stato introdotto un Testo Unico della riscossione che ha apportato vari miglioramenti per i debitori sottoposti ad esecuzione esattoriale . Tra le novità: l’estensione da 30 a 60 giorni del termine per pagare o impugnare le cartelle esattoriali (dando più respiro prima che scattino le azioni esecutive); la semplificazione delle rateizzazioni (più facile ottenere e mantenere piani di dilazione, con soglie più alte senza dover fornire garanzie); la previsione che i debiti non riscossi dopo 5 anni possano essere automaticamente discaricati (cancellati dall’ente riscossore, salvo cause di sospensione), accelerando l’uscita dai ruoli inesigibili; e una riduzione dei tempi e costi delle procedure esecutive (pignoramenti più rapidi ma anche più proporzionati nell’importo). Queste misure mirano a rendere la riscossione più efficiente ma anche meno gravosa per i contribuenti in difficoltà, incentivando soluzioni come le dilazioni di pagamento anziché l’esecuzione forzata immediata.
  • Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) – La manovra finanziaria approvata a fine 2024 ha introdotto una disposizione di forte impatto per i debitori fiscali che percepiscono stipendi alti nel settore pubblico. A partire da gennaio 2026, tutte le amministrazioni pubbliche e società a partecipazione pubblica dovranno verificare se il dipendente (o collaboratore) che deve ricevere uno stipendio superiore a €2.500 abbia debiti fiscali scaduti per importi oltre €5.000 . In caso affermativo, l’ente sospenderà l’erogazione della parte eccedente i €2.500 e la trasmetterà all’AdER ai fini della riscossione. Si tratta di una sorta di “pignoramento amministrativo automatico” introdotto per contrastare l’evasione: in pratica, lo Stato si cautela trattenendo subito una parte degli stipendi elevati dei propri dipendenti debitori e girandola al fisco. Questa misura non segue la procedura dell’art. 545 c.p.c., ma si aggiunge ad essa: è una forma di controllo che può portare a blocchi stipendiali preventivi senza passare dal tribunale. Per i lavoratori pubblici interessati, ciò significa che dal 2026 bisognerà porre estrema attenzione a regolarizzare eventuali cartelle esattoriali prima che scatti questa verifica mensile, altrimenti si rischia di vedersi decurtare lo stipendio oltre i normali limiti (la norma infatti sembra poter incidere anche oltre il quinto, sebbene garantisca comunque €2.500). Sarà importante monitorare l’attuazione di questa disposizione, ma è chiaro l’intento di legge: rafforzare la riscossione presso chi ha capacità economica più elevata, bypassando i tempi lunghi dei pignoramenti classici.
  • Definizioni agevolate 2023–2025 – Sempre in ambito fiscale, va ricordato che il 2023 ha visto la Rottamazione-quater (prevista dalla L. 197/2022) che ha permesso a molti debitori di estinguere le cartelle esattoriali senza sanzioni né interessi di mora, pagando solo il dovuto in forma rateale fino al 2027. Per chi ha aderito, la presentazione della domanda di rottamazione ha comportato la sospensione delle procedure esecutive di AdER già in corso. Nel 2025, con la nuova Legge di Bilancio citata, è stata varata anche la Rottamazione-quinquies (estesa ad altri ruoli, a distanza di tre anni dall’ultima definizione agevolata) i cui dettagli operativi saranno definiti nei primi mesi del 2025 . Questa nuova definizione agevolata, rivolta a imprese e contribuenti, costituirà un’altra opportunità per sanare le posizioni debitorie con il Fisco e bloccare i pignoramenti. In particolare, la normativa prevede che dalla data di presentazione dell’istanza di rottamazione quinquies non possano essere avviate nuove esecuzioni né iscritti fermi o ipoteche . Quanto ai pignoramenti già avviati, come vedremo più avanti, la sospensione non è automatica in ogni caso: se le trattenute sullo stipendio sono già operative da mesi, la domanda di definizione bloccherà eventuali fasi successive ma potrebbe non interrompere immediatamente le trattenute in corso . In ogni caso, il 2025–2026 offre questa ulteriore via di uscita per i debiti fiscali, di cui chi subisce un pignoramento presso terzi dal Fisco deve assolutamente tener conto (potrebbe convenire aderire alla rottamazione per congelare la procedura e poi valutare alternative).

Giurisprudenza recente di rilievo

La giurisprudenza degli ultimi anni ha avuto un ruolo decisivo nel definire l’interpretazione delle norme sopra esposte, spesso chiarendo dubbi applicativi o colmando lacune. Di seguito richiameremo alcune sentenze chiave, particolarmente aggiornate, emesse da organi di vertice (Corte di Cassazione e Corte Costituzionale) sul tema dei pignoramenti di stipendio, in modo da comprendere l’indirizzo attuale e come le corti tutelano i diritti in gioco.

  • Corte Costituzionale n. 248/2015 – Questa importante sentenza ha rigettato (dichiarandola infondata) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 545 c.p.c. sollevata dal Tribunale di Viterbo, che lamentava la mancanza di un minimo assoluto impignorabile dello stipendio al pari di quanto previsto per le pensioni . La Consulta, pur riconoscendo la necessità di garantire mezzi adeguati al lavoratore, ha ritenuto che la soglia del quinto costituisce un ragionevole bilanciamento tra il diritto del creditore e la tutela del debitore, e che dunque lascia al lavoratore una parte di retribuzione (4/5) sufficiente a soddisfare le esigenze essenziali di vita. In motivazione, la Corte ha osservato che – in assenza di altri riferimenti normativi – il minimo vitale del lavoratore coincide con i quattro quinti dello stipendio stesso, anche se modesto . Ha inoltre sottolineato che non vi è un’irragionevole disparità di trattamento rispetto al pensionato, giacché la situazione del lavoratore attivo è diversa (il legislatore può presumere che il lavoratore goda di prospettive di crescita reddituale o altri mezzi, mentre il pensionato ha reddito fisso e spesso maggiori esigenze) . In sintesi, la Corte Costituzionale ha ribadito la validità del limite del quinto sullo stipendio, purché resti garantito appunto l’80% al debitore. Ha però vincolato il legislatore a mantenere tutele rafforzate per i redditi minimi: da qui, negli anni successivi, si spiegano gli interventi come quello sul triplo assegno sociale sul conto e sul doppio assegno per le pensioni. La stessa sentenza n. 248/2015 ha anche dichiarato inammissibili o assorbite le censure relative alla mancata estensione allo stipendio dei criteri di pignorabilità ridotta delle fasce di reddito (1/10 e 1/7) previsti per i debiti tributari , lasciando quindi al Parlamento l’eventuale scelta di uniformare o meno i due regimi (scelta che finora non è avvenuta, mantenendosi il doppio binario stipendio privato vs stipendio esattoriale).
  • Corte Costituzionale n. 70/2016 – Pronuncia di pochi mesi successiva alla precedente, con cui la Consulta ha affrontato questioni analoghe sollevate dallo stesso Tribunale (Viterbo) in altri procedimenti. La Corte ha confermato il proprio orientamento respingendo nuovamente le questioni: ha dichiarato manifestamente inammissibili le censure basate sugli artt. 1, 2 e 4 Cost. e manifestamente infondata quella basata sugli artt. 3 e 36 Cost., riaffermando che pignorare il quinto dello stipendio non viola il principio di uguaglianza né il diritto a una retribuzione sufficiente . Questa sentenza ha definitivamente consolidato il quadro di costituzionalità: da allora non risultano ulteriori dubbi sulla legittimità costituzionale del quinto. In pratica, il “quinto pignorabile” è stato blindato come conforme a Costituzione, e ogni deroga più favorevole al debitore spetta eventualmente al legislatore.
  • Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 22361/2024 – Si tratta di una sentenza recente (agosto 2024) che ha affrontato un tema pratico frequente: il cumulo tra cessione del quinto e pignoramento dello stipendio da parte di un creditore. La Cassazione ha stabilito un principio chiaro: «nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia in corso una cessione volontaria del quinto dello stipendio, la trattenuta complessiva (cessione + pignoramento) non può superare il 50% della retribuzione» . In altre parole, il datore di lavoro non può opporre la cessione in essere per sottrarsi al pignoramento, ma allo stesso tempo il creditore pignorante deve accontentarsi dello spazio residuo fino alla metà dello stipendio. Ad esempio, se un dipendente ha già il 20% ceduto per un prestito, un creditore procedente potrà ottenere al massimo un ulteriore 30% pignorato (20%+30%=50%) . Se il creditore è chirografario ordinario, per legge non si può comunque assegnare oltre 1/5, quindi in pratica rimarrà al 20% pignorato e si arriverà al 40% totale trattenuto . Se invece il creditore pignorante fosse per alimenti, potrebbe chiedere ad es. 1/3, ma la somma cessione+pignoramento alimentare andrebbe ridotta dal giudice entro metà (50%). La Cassazione con questa pronuncia ha anche confermato che eventuali oneri aggiuntivi che il datore di lavoro lamentasse per gestire più trattenute non possono giustificare di ridurre la quota versata al creditore: il datore deve provare tali oneri ma comunque non può esimersi dal rispettare i limiti di legge . Questa sentenza è molto importante perché aggiorna e rende uniforme la prassi: spesso nei tribunali di merito c’erano dubbi su come computare il tetto del 50% in presenza di cessioni e deleghe in busta paga. Ora il principio è fissato: tutto compreso non oltre la metà, con priorità alle cause obbligatorie (alimentari) e col pignoramento che si adatta di conseguenza.
  • Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 28520/2025 – Sentenza di ottobre 2025 di particolare interesse per i pignoramenti esattoriali su conto corrente. La Suprema Corte ha interpretato l’art. 72-ter e l’art. 72-bis DPR 602/1973 stabilendo che, quando l’Agente della Riscossione pignora un conto bancario del debitore, il vincolo si estende anche alle somme accreditate successivamente alla notifica, entro il limite temporale di 60 giorni, e ciò vale anche se al momento della notifica il conto presentava saldo negativo . In pratica, AdER può emettere un atto di pignoramento presso banca contenente l’ordine al terzo di pagamento (ex art. 72-bis) che rimane efficace per i due mesi successivi, consentendo di catturare lo stipendio che vi affluisce in quel periodo. La Cassazione ha confermato che tale meccanismo è legittimo e che la banca deve bloccare le somme sopravvenute nei 60 giorni come se fossero presenti fin dall’inizio, anche se il conto era in rosso. Questo chiarimento evita contestazioni su eventuali accrediti “in zona cesarini” (come lo stipendio versato pochi giorni dopo la notifica): quel denaro rientra nel pignoramento fiscale se arriva entro 60 giorni. Oltre tale termine, invece, la procedura perde efficacia e serve un nuovo atto. Questa pronuncia aggiornata rende la vita più difficile al debitore che tenti di temporeggiare: non basta aspettare che il conto sia vuoto il giorno X, perché se entra uno stipendio entro due mesi, la banca dovrà comunque destinarne la quota al Fisco. È quindi un monito: in caso di pignoramento esattoriale, aderire subito a una definizione agevolata o proporre opposizione può evitare di perdere anche gli stipendi successivi.
  • Cassazione Civile, sent. n. 402/2021 (Sez. Un. 18/02/2021, n. 8500) – Va brevemente menzionata questa decisione a Sezioni Unite (sebbene riguardi più le cessioni di pensione che il pignoramento in sé), perché spesso se ne fraintende il significato. La Cassazione ha dichiarato nulla la clausola con cui un istituto di credito prevedeva la rinuncia preventiva del pensionato al beneficio dell’impignorabilità della pensione per la parte minima (doppio assegno sociale) in caso di cessione del quinto. Ha ribadito che il minimo vitale è indisponibile e non può formare oggetto neppure di accordi volontari in sede di prestito . Questa pronuncia rafforza l’idea che le tutele imperative come il doppio/triplo assegno sociale sono inderogabili: nemmeno il debitore stesso può “autorizzare” il creditore a prendergli di più. È un principio collaterale ma utile da ricordare per comprendere la rigidità dei limiti visti sopra.
  • Giurisprudenza di merito (Tribunali) – Numerosi provvedimenti dei tribunali di merito hanno applicato in concreto le regole sopra descritte e offerto soluzioni in sede esecutiva. Ad esempio, diversi tribunali (Bergamo, Como, Milano) negli ultimi anni hanno emanato decreti di sospensione di pignoramenti presso terzi in corso, quando il debitore ha documentato l’avvio di una procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore o liquidazione) o ha evidenziato irregolarità negli atti notificati . Ciò conferma che le procedure ex L. 3/2012 e ora del Codice della crisi possono essere uno strumento potente: appena il giudice apre la procedura e ammette il debitore, dispone la sospensione di tutte le esecuzioni, liberando quindi lo stipendio da eventuali trattenute (almeno temporaneamente, in attesa dell’omologazione del piano). Inoltre, segnaliamo alcune sentenze di merito in tema di assegno di mantenimento: i tribunali si sono allineati all’orientamento secondo cui l’assegno divorzile a favore dell’ex coniuge non ha natura alimentare strettamente intesa, dunque è pignorabile come un credito ordinario (questo fu chiarito già da Cass. 21963/2020 e avallato dalla Corte Cost. 85/2015). Al contrario, le somme dovute per il mantenimento dei figli minori conservano natura alimentare e quindi godono delle relative protezioni (pignorabilità solo su autorizzazione e mai oltre metà stipendio, come visto). Infine, ricordiamo pronunce che hanno confermato la responsabilità del datore di lavoro terzo pignorato: se il datore, avvisato del pignoramento, continua a pagare l’intero stipendio al dipendente ignorando l’atto, può essere condannato dal giudice a versare egli stesso al creditore le somme non trattenute (ordinanza di pagamento ex art. 546 c.p.c.), oltre a rispondere di sanzioni penali ove vi sia dolo nel sottrarre i crediti alla garanzia. Questo avverte che il datore di lavoro non può “fare favori” al dipendente debitore: una volta ricevuto l’atto, è obbligato a pignorare la quota stabilita .

Dopo aver delineato il quadro normativo-giurisprudenziale, passiamo ora alla procedura pratica: cosa accade quando un creditore avvia un pignoramento dello stipendio, quali sono i passi formali e i tempi, e cosa deve aspettarsi il debitore (dalla notifica degli atti fino alle eventuali trattenute). Successivamente, affronteremo le strategie di difesa e gli strumenti a disposizione del debitore per reagire o prevenire gli effetti più gravosi.

La procedura passo-passo: dal precetto alle trattenute

Vediamo adesso come si svolge concretamente una procedura di pignoramento dello stipendio presso terzi. È utile distinguere le fasi, così che un debitore possa riconoscere in quale momento si trova e quali possibilità ha in quel frangente. Il percorso tipico comprende:

  1. Titolo esecutivo e precetto – Per iniziare un pignoramento, il creditore deve possedere un titolo esecutivo valido, cioè un documento che prova in modo definitivo l’esistenza del credito liquido ed esigibile. Può trattarsi, ad esempio, di una sentenza di condanna passata in giudicato, di un decreto ingiuntivo non opposto, di una cambiale o assegno protestato, oppure di un atto notarile di mutuo con clausola di immediata esecutorietà . Nel caso di debiti verso il Fisco, il titolo esecutivo è costituito dalla cartella esattoriale non pagata entro 60 giorni dalla notifica, oppure dall’avviso di accertamento esecutivo (per tributi erariali) o dall’avviso di addebito INPS (per contributi), che valgono come titoli se non tempestivamente impugnati . Una volta ottenuto il titolo, il creditore deve notificare al debitore un atto di precetto (ex art. 480 c.p.c.): si tratta di un’intimazione formale a pagare entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l’avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata . Il precetto è dunque un ultimo avviso che precede l’espropriazione. Se il debitore paga entro i giorni indicati (almeno 10 per legge, ma il creditore può concederne di più nel precetto stesso), l’esecuzione non avrà luogo. Se invece il termine decorre inutilmente senza pagamento, il creditore può procedere col pignoramento. Nota: per i crediti contributivi o fiscali, la procedura è leggermente diversa: spesso l’Agente della Riscossione notifica una “intimazione di pagamento” (richiamo della cartella scaduta) che ha funzione analoga al precetto, ma la fase del precetto in senso tecnico non è prevista per il Fisco, potendo AdER agire dopo la cartella già scaduta senza ulteriori avvisi se non quelli stabiliti da leggi speciali . Inoltre, per i debiti tributari non serve passare dal tribunale per ottenere un titolo (la cartella stessa, emessa dall’ente impositore, ha efficacia di titolo esecutivo), mentre per i crediti privati sì (serve la sentenza o decreto).
  2. Notifica dell’atto di pignoramento – Trascorsi i giorni del precetto senza pagamento, il creditore può far notificare – tramite ufficiale giudiziario – l’atto di pignoramento presso terzi (ex art. 543 c.p.c.). Questo atto è indirizzato sia al debitore esecutato sia al terzo pignorato (il datore di lavoro, nel caso di stipendio, oppure la banca se fosse un pignoramento di conto). Nel nostro contesto, dunque, l’atto viene notificato al debitore e contemporaneamente al suo datore di lavoro (che può essere un ente pubblico o azienda privata) . L’atto di pignoramento deve contenere, a pena di nullità, una serie di informazioni obbligatorie (art. 543, 2º comma c.p.c.): gli estremi del titolo esecutivo e del precetto (allegati in copia), l’indicazione della somma dovuta (capitale, interessi, spese), l’ingiunzione al terzo di non disporre delle somme dovute al debitore (quindi al datore viene intimato di congelare le retribuzioni entro i limiti di legge), e la citazione del debitore a comparire davanti al Giudice dell’Esecuzione competente, con fissazione di luogo, data e ora dell’udienza . È proprio quest’ultimo aspetto ad essere stato toccato dalla recente Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022): oggi la data dell’udienza di comparizione va indicata direttamente nell’atto di pignoramento al momento della notifica, e dev’essere fissata entro 90 giorni dal pignoramento (45 giorni per esecuzioni mobiliari, ma per i pignoramenti presso terzi i tribunali in genere fissano l’udienza entro circa 60–90 giorni) . Inoltre, il creditore procedente, una volta iscritto a ruolo il pignoramento in tribunale, deve darne avviso sia al debitore sia al terzo (comunicando il numero di procedimento esecutivo) prima dell’udienza, a pena di inefficacia del pignoramento . Queste formalità, introdotte per accelerare e garantire maggior trasparenza al debitore, sono importanti: se il creditore sbaglia a indicare l’udienza o non comunica l’avvenuta iscrizione a ruolo, il pignoramento può perdere efficacia. Per il debitore, la notifica dell’atto di pignoramento è il momento in cui ufficialmente viene informato che il suo stipendio è bloccato (nei limiti di legge) e che vi sarà un’udienza in tribunale. Da notare che da quel momento scatta l’obbligo legale per il datore di lavoro: egli non può più pagare liberamente l’intero stipendio al dipendente, ma deve accantonarne la quota pignorata in attesa delle decisioni del giudice . Se il datore ignorasse l’atto e continuasse a pagare integralmente il lavoratore, rischierebbe come detto sanzioni e perfino di dover pagare di tasca propria al creditore la somma non trattenuta (il giudice può emettere un’ordinanza di pagamento diretto nei confronti del datore inadempiente). È dunque interesse del debitore cooperare col proprio datore fornendo eventuale documentazione e verificando che questi ottemperi correttamente (ad esempio trattenendo solo il giusto importo e non oltre). Il datore di lavoro, dal canto suo, dovrà entro l’udienza predisporre la dichiarazione del terzo pignorato (ex art. 547 c.p.c.), indicando per iscritto: l’esistenza del rapporto di lavoro, la retribuzione netta mensile, l’eventuale esistenza di altre trattenute in corso (es. cessioni del quinto, altri pignoramenti già attivi) e l’ammontare di eventuali TFR maturati o altre indennità dovute . Questa dichiarazione può essere inviata via PEC prima dell’udienza sia al creditore che al tribunale, oppure resa oralmente all’udienza stessa. Spesso gli uffici giudiziari accettano la dichiarazione via email PEC anticipata, così da velocizzare la pratica all’udienza.
  3. Udienza davanti al Giudice dell’Esecuzione (G.E.) – Alla data fissata, le parti compaiono innanzi al giudice. In genere è presente il creditore procedente (o il suo avvocato delegato), può essere presente il debitore (personalmente o tramite avvocato, anche se in questa fase non è obbligatoria la sua comparizione, ma è spesso utile) ed è presente o ha inviato la dichiarazione il terzo pignorato (datore di lavoro). All’udienza il giudice verifica la regolarità della procedura e le eventuali istanze. I possibili scenari tipici:
  4. Se il terzo conferma di dovere somme al debitore (ad es. conferma che Tizio è un suo dipendente con stipendio netto mensile €X), e non vi sono opposizioni né altri creditori interventori, il G.E. procede ad emettere l’ordinanza di assegnazione . Questo provvedimento dispone che la quota pignorata dello stipendio sia “assegnata” al creditore procedente, il quale ne diviene titolare, e ingiunge al datore di lavoro di versare tale quota al creditore, di mese in mese, fino a soddisfacimento del credito pignorato . Nell’ordinanza verrà specificato l’importo esatto per cui si procede (capitale residuo, interessi, spese legali) e la misura della trattenuta (solitamente «assegna al creditore il quinto dello stipendio netto di Caio, con obbligo per il datore Sempronio S.p.A. di versare tale importo mensile al creditore sino alla concorrenza di €…»). Da quel momento, il datore deve eseguire le trattenute e i versamenti al creditore senza bisogno di ulteriori richieste ogni mese.
  5. Se il terzo non compare o non rende la dichiarazione entro l’udienza: la riforma del 2015 (D.L. 132/2014) consente al giudice, su istanza del creditore, di ritenere comunque esistente il credito pignorato come da atto di pignoramento (cd. dichiarazione presunta ex art. 548 c.p.c.) e di procedere ugualmente all’assegnazione . Questo serve per evitare che l’inerzia del datore blocchi tutto: il giudice presume che quanto detto dal creditore nell’atto (es. “Tizio lavora presso di te e guadagna circa €X”) sia vero e assegna nei limiti di 1/5 di €X. Sarà poi onere del datore, se l’ammontare era diverso, farlo presente eventualmente con istanza di correzione. (In passato, se il terzo non faceva la dichiarazione bisognava introdurre un giudizio a parte, rallentando tutto. Ora non più, salve rare eccezioni in cui il giudice non ritenga sufficiente la notifica al terzo.)
  6. Se il debitore propone opposizione (vedi la sezione successiva sulle difese) oppure se vi sono più creditori concorrenti o altri aspetti complessi (es. il debitore eccepisce di aver già pagato parte del debito, o il creditore ha sbagliato i conteggi, ecc.), il giudice può rinviare l’udienza per decidere sulle contestazioni o per integrare la documentazione. Nelle more, può adottare provvedimenti provvisori (ad esempio, disporre una trattenuta cautelare in attesa della decisione, oppure sospendere tutto se c’è un’istanza di sospensione accolta). Tuttavia, nella maggior parte dei pignoramenti da stipendio, se i documenti sono in regola e non ci sono opposizioni, la definizione avviene subito alla prima udienza con l’ordinanza di assegnazione.
  7. L’ordinanza di assegnazione viene comunicata (o notificata) al datore, al debitore e al creditore. Da quel momento il pignoramento produce i suoi effetti stabili: il creditore può riscuotere secondo i termini fissati. Se il datore non paga le rate al creditore, quest’ultimo potrà agire direttamente contro il datore inadempiente. Se invece il creditore è soddisfatto (perché magari il debitore trova un accordo transattivo e paga direttamente quanto dovuto), il creditore rilascerà al datore e al giudice un atto di rinuncia agli atti o di quietanza, che farà cessare la trattenuta.
  8. Decorso del pignoramento e situazioni particolari – Una volta emessa l’ordinanza, il pignoramento dello stipendio prosegue di mese in mese fino a quando il creditore risulti interamente pagato (comprensivo di interessi e spese). Possono però accadere eventi particolari durante questo periodo:
  9. Cessazione del rapporto di lavoro: se il debitore perde il lavoro (licenziamento, dimissioni) o cambia datore, il pignoramento decade automaticamente nei confronti del vecchio datore per sopravvenuta impossibilità (il terzo non deve più corrispondere stipendi) . Il datore sarà tenuto, in caso di cessazione, a comunicare al tribunale l’evento. Se al momento della cessazione il dipendente ha maturato somme di TFR o arretrati, anche quelle rientrano nel pignoramento e il datore dovrà trattenere e versare la quota di un quinto di TFR e spettanze finali al creditore (salvo diversi accordi in sede di conciliazione). Dopo di che, il residuo del credito resterà insoddisfatto. Il creditore potrà allora tentare di pignorare altre cose (es. conto corrente, auto, ecc.) oppure attendere che il debitore trovi un nuovo lavoro e notificare un nuovo pignoramento al nuovo datore . Per il debitore, quindi, perdere il lavoro significa sì interrompere le trattenute (temporaneamente), ma il debito non sparisce affatto: resta pendente e potrà riattivarsi. Attenzione: se il debitore percepisce la NASpI (indennità di disoccupazione), quella è assimilata a un reddito da lavoro e può essere pignorata fino al quinto direttamente presso l’INPS . Dunque il creditore, se lo sa, potrebbe pignorare la NASpI e proseguire in quel modo (anche se in pratica molti creditori non lo fanno per importi modesti). In ogni caso, qualora il debitore trovi un nuovo impiego, è buona norma segnalare subito la cosa al creditore onde evitare ri-pignoramenti improvvisi (magari si può tentare di negoziare a quel punto).
  10. Variazione dello stipendio: se la retribuzione del debitore aumenta o diminuisce durante il periodo di pignoramento, la quota trattenuta essendo “proporzionale” ne seguirà le variazioni. Il datore deve ricalcolare il quinto ogni mese in base al netto corrisposto. Ad esempio, su tredicesima mensilità verrà pignorato il quinto della tredicesima anch’essa , e così via. Se invece lo stipendio subisce decurtazioni (per part-time, cassa integrazione, ecc.), automaticamente la somma pignorata scende perché è sempre il 20% del pagato. Non occorre alcun nuovo intervento del giudice per queste oscillazioni: il vincolo è in percentuale. Soltanto se la variazione è significativa (es. dimezzamento stipendio) e rende la soddisfazione del credito troppo lenta, il creditore potrebbe segnalare al giudice per valutare un eventuale aggravio (ma non può comunque chiedere più di un quinto).
  11. Arrivo di altri pignoramenti: se durante l’esecuzione un altro creditore notifica un pignoramento sullo stesso stipendio, si crea un concorso. Il meccanismo di solito è il seguente: il secondo creditore viene a conoscenza (anche tramite banche dati) che esiste già un pignoramento in corso, e deve notificare il suo atto sia al debitore sia al terzo, poi intervenire nella procedura esecutiva già pendente (se questa è ancora aperta). Se interviene quando l’ordinanza per il primo è già stata emessa, può chiedere al giudice di emettere una nuova ordinanza integrativa. In ogni caso, la somma totale pignorata non può superare i limiti. In pratica, se il primo creditore già prendeva 1/5, il secondo creditore ordinario dovrà attendere che il primo sia soddisfatto (il suo atto rimane in coda, pronto a subentrare successivamente) oppure – se i giudici del caso seguono l’altra interpretazione – condividere pro-quota il medesimo quinto (ad esempio, dividendo 10% e 10%). Spesso succede che se c’è già un quinto prelevato, l’azienda sospende il secondo pignoramento finché il primo non termina, comunicando al secondo creditore di ripresentarsi più avanti. Formalmente la legge direbbe che in caso di concorso non alimentare la capienza è un quinto cumulativo , ma c’è difformità applicativa. Comunque, se uno dei pignoramenti è per alimenti (es. mantenimento figli) allora come detto si può arrivare a due quinti (40%) o anche di più, ma col tetto finale del 50%. In ogni caso sarà il giudice dell’esecuzione a coordinare le procedure e a stabilire le percentuali per ciascuno, rispettando i vincoli. Il debitore in questo scenario può trovarsi con trattenute maggiori (es. due creditori – uno alimentare a 1/3 e uno ordinario a 1/5 – che insieme fanno metà stipendio), ma non oltre.
  12. Pignoramento presso più terzi: ipotesi rara ma possibile, come accennato, è che un creditore proceda contemporaneamente sullo stipendio e sul conto in banca del debitore. In tal caso il creditore deve necessariamente rispettare i limiti su ciascuna procedura (quinto su stipendio; triplo assegno sociale libero su conto) ma può riuscire a raccogliere più fondi in meno tempo: ad esempio blocca il conto con dentro alcune mensilità accumulate (salvaguardando €1.638) e contestualmente incamera il quinto corrente. Questa doppia azione, per quanto lecita se condotta nei limiti, può essere contestabile in punto di abuso del diritto se ad esempio porta a prelevare oltre il 50% complessivo in un singolo mese. Finora non ci sono linee univoche su questo, quindi cautela: un debitore che subisca pignoramento del conto e dello stipendio insieme deve attivarsi immediatamente (es. con un’opposizione per contestare un eventuale eccesso o con un accordo).

Come si vede, la procedura di pignoramento non è istantanea ma si sviluppa in più passi. Il debitore ha la possibilità di agire in varie fasi: può pagare dopo il precetto per evitarlo, può opporsi dopo il pignoramento per contestarlo, può cercare accordi col creditore prima dell’ordinanza di assegnazione, e così via. Nel capitolo seguente esamineremo proprio le difese e strategie legali a disposizione del debitore esecutato per reagire a un pignoramento dello stipendio, sia sul piano giudiziale (opposizioni, incidenti di esecuzione) che sul piano stragiudiziale (accordi, piani di rientro, sanatorie). Inoltre, vedremo i rimedi interni alla procedura (richieste di riduzione, conversione) e quelli esterni (procedure concorsuali per sovraindebitamento) che possono alleviare o risolvere la situazione.

Difese e strategie legali del debitore

Dal punto di vista del debitore, subire un pignoramento dello stipendio è una situazione gravosa, ma non significa restare inerti. L’ordinamento giuridico offre diversi strumenti di difesa che il debitore può attivare per proteggere i propri diritti: alcuni consistono nel contestare formalmente la procedura, altri nel chiederne la sospensione o modifica, altri ancora nel percorrere vie alternative per ristrutturare il debito. È essenziale adottare un approccio proattivo e ben pianificato, idealmente con l’assistenza di un legale, per massimizzare le chance di successo. Analizziamo le principali opzioni:

A) Opposizione al pignoramento (impugnare la procedura)

La legge prevede due tipologie di opposizione che il debitore può proporre nell’ambito dell’esecuzione forzata (artt. 615 e 617 c.p.c.), a seconda del tipo di vizi che si intendono far valere:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – Si utilizza quando il debitore contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione, in tutto o in parte. In pratica, è l’opposizione con cui si dice: “questa esecuzione non doveva proprio iniziare, perché non gli devo nulla o gli devo meno, o il titolo è inefficace”. I motivi tipici possono essere: il credito è già stato pagato (totalmente o in parte), magari dopo la formazione del titolo; il titolo esecutivo è venuto meno (es. sentenza riformata in appello, decreto ingiuntivo annullato); il credito è prescritto (ad esempio cartella esattoriale oltre termini); manca una condizione di procedibilità (es. mancata notifica di atti presupposti); si beneficia di una sospensione di legge (es. concordato preventivo omologato, piano del consumatore omologato, ecc.) o altra causa estintiva. L’opposizione all’esecuzione può essere proposta prima che inizi l’esecuzione (appena noto il titolo o il precetto) oppure anche durante (ad es. dopo il pignoramento) se il motivo si è palesato dopo. Nel contesto del pignoramento presso terzi, l’opposizione ex art. 615 può essere presentata di solito dopo la notifica del pignoramento ma entro l’udienza di comparizione: spesso la si propone direttamente dinanzi al G.E. a quella stessa udienza, verbalmente o con atto scritto depositato. Ad esempio, un debitore potrebbe opporsi deducendo che il precetto intimava €50.000 mentre in realtà ne doveva solo €30.000 perché nel frattempo ha pagato delle rate – ciò è un classico motivo da art. 615 (inesistenza parziale del diritto a procedere per l’eccedenza). L’opposizione all’esecuzione sospende il processo esecutivo solo se il giudice dell’esecuzione, valutate le ragioni e il periculum, concede la sospensione (art. 624 c.p.c.): in tal caso, le trattenute non verranno assegnate finché la causa di opposizione non è decisa. Se invece la sospensione non è concessa, l’esecuzione può andare avanti, ma poi se l’opposizione verrà accolta, il creditore dovrà restituire quanto eventualmente percepito indebitamente. È cruciale sottolineare che i motivi di opposizione all’esecuzione devono riguardare il merito del diritto di credito o fatti estintivi sopravvenuti, non vizi formali.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – È lo strumento per eccepire vizi formali e procedurali degli atti dell’esecuzione. Ad esempio: il pignoramento è stato notificato in modo irregolare, oppure il precetto era viziato (mancava qualche elemento essenziale), o la notifica al terzo datore non è avvenuta, o l’atto di pignoramento non conteneva l’indicazione dell’udienza come oggi richiesto, oppure ancora il creditore non ha inviato l’avviso di iscrizione a ruolo per tempo, ecc. Tutti questi sono vizi degli atti che devono essere fatti valere con l’opposizione ex art. 617 entro termini brevissimi: 20 giorni da quando il debitore (o terzo) ha avuto notizia dell’atto viziato. Ad esempio, se l’atto di pignoramento presenta irregolarità, l’opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla sua notifica al debitore. La forma è quella del ricorso al giudice dell’esecuzione (se proposta dopo l’inizio dell’esecuzione) o atto di citazione (se prima). Nel nostro ambito, ipotesi di opposizione ex art. 617 potrebbero essere: errore nei calcoli del precetto (non incide sul diritto a procedere, ma sull’atto in sé), notifica nulla o viziata (es. fatta presso indirizzo errato o a mezzo PEC non conforme), mancato rispetto dell’art. 543 (ad esempio omissione dell’intimazione al terzo o data udienza non conforme), oppure persino la violazione dei limiti di pignorabilità – se il creditore avesse pignorato oltre il quinto o senza rispettare la soglia del triplo assegno sul conto, si potrebbe configurare un vizio dell’atto esecutivo da far valere come opposizione (in verità molti giudici rilevano d’ufficio questo e dichiarano inefficace l’eccesso , ma nulla vieta al debitore di sollevare la questione con 617). L’opposizione agli atti non tocca il merito del credito, quindi anche ottenendone ragione, il creditore può correggere il vizio e riprendere l’esecuzione. Però può far guadagnare tempo prezioso o portare a rinegoziare. Anche qui, la sospensione degli atti può essere chiesta e viene concessa se il vizio appare grave.

In pratica, come decidere quale opposizione? Se il debito non è dovuto (o non per intero) → art. 615; se il debito è dovuto ma la procedura è irregolare → art. 617. Non di rado, i debitori propongono entrambe le cose insieme (es. contestano sia la cifra che un vizio di notifica), redigendo un unico atto contenente in via cumulativa i motivi. È possibile, purché si rispettino i termini più stringenti (cioè 20 giorni se si inserisce un motivo da 617). Attenzione: termini e competenza. L’opposizione dopo il pignoramento va proposta dinanzi al giudice dell’esecuzione del tribunale competente per l’esecuzione (es. tribunale del luogo dove risiede il terzo, di solito), tranne alcune eccezioni. Se invece si agisce prima (opposizione a precetto), è competente il tribunale del luogo dell’esecuzione o dove risiede il debitore. I termini di 20 giorni di cui sopra decorrono dalla “ conoscenza dell’atto ”: per il debitore, di regola, dalla notifica; per il terzo, dalla consegna dell’atto o dalla data dell’udienza se non ha ricevuto notifica regolare. Sono aspetti tecnici, ma cruciali: far scadere i termini preclude poi la possibilità di far valere quei vizi.

In caso di opposizione pendente, come detto, il debitore può chiedere al giudice (con istanza di sospensione) di bloccare temporaneamente le trattenute fino alla decisione sull’opposizione. I giudici concedono sospensioni solo con motivazioni solide: ad esempio, se risulta che il credito è già stato pagato in gran parte, o che c’è stato un errore evidente. Altrimenti, per evitare che l’opposizione sia strumentale, spesso rigettano la sospensiva. In mancanza di sospensione, il pignoramento va avanti ma – scenario favorevole – se alla fine l’opponente vince, il creditore dovrà restituire il maltolto (o compensarlo).

B) Richieste di riduzione, sospensione o conversione del pignoramento

Oltre alle formali opposizioni, l’ordinamento offre al debitore alcuni rimedi “interni” alla procedura esecutiva, da far valere davanti al G.E., per attenuare gli effetti del pignoramento senza contestarne la legittimità di fondo. Si tratta di istanze particolari disciplinate dal codice:

  • Istanza di riduzione del pignoramento (art. 546, ult. comma, e 496 c.p.c.) – Se l’importo pignorato appare manifestamente eccessivo rispetto al credito da soddisfare, il debitore (o il terzo) può chiedere al giudice di ridurre la misura del pignoramento. Questa norma è pensata soprattutto per i pignoramenti immobiliari (es. si riduce l’estensione di un’ipoteca se sproporzionata), ma può applicarsi analogamente a stipendio e crediti: ad esempio, se per errore o per contemporaneità di azioni è finito congelato più del dovuto. Nel contesto dello stipendio è meno frequente poiché i limiti sono già prefissati per legge; tuttavia, immaginiamo un caso: debito di importo molto modesto (es. €200) eppure il creditore ha pignorato il quinto di uno stipendio di €1.500 (€300 al mese) – qui in due mesi verrebbe prelevato più del doppio del debito. Il debitore può chiedere la riduzione proporzionando la trattenuta al necessario. In pratica però, situazioni del genere di solito si risolvono più semplicemente pagando direttamente la somma dovuta: la riduzione giudiziale formale è rara. È utile sapere che esiste per ipotesi di pignoramenti “sovrabbondanti”.
  • Istanza di sospensione o dilazione – Al di fuori dei casi di opposizione giudiziale visti sopra, il debitore può chiedere al creditore (in via di trattativa) oppure al giudice (che però raramente concede senza accordo) di sospendere temporaneamente le trattenute o di concedere una rateizzazione. Il G.E., ai sensi dell’art. 512 c.p.c., può rinviare la distribuzione delle somme se vi sono trattative in corso tra le parti . Ad esempio, se il debitore dimostra che sta definendo un saldo e stralcio col creditore, il giudice può aggiornare l’udienza e sospendere l’assegnazione per dare tempo all’accordo . Oppure, se il creditore acconsente, le parti possono chiedere al giudice di dilazionare il pagamento in forme diverse. Di per sé, però, il giudice non può imporre un piano di rateizzazione del debito esecutato senza il consenso del creditore: la legge non prevede questa figura (che esiste invece nell’esecuzione immobiliare come conversione, vedi oltre). Quindi questa strada è percorribile quasi esclusivamente se c’è disponibilità del creditore (o se il creditore è il Fisco: in quel caso ottenere una rateizzazione amministrativa di Equitalia sospende per legge le azioni esecutive, come ricordato prima). Dunque, dialogare col creditore è fondamentale: se si trova un accordo, il giudice normalmente asseconda, magari emettendo un’ordinanza di sospensione condizionata al rispetto del piano concordato.
  • Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) – Questo è uno strumento molto potente spesso ignorato. Consiste nella facoltà per il debitore di sostituire il bene pignorato con una somma di denaro depositata immediatamente a disposizione dei creditori, comprensiva di capitale, interessi e spese. In pratica significa: “Giudice, invece di proseguire col pignoramento sullo stipendio per anni, ti deposito subito una somma pari all’intero debito pignorato (più una stima di 6 mesi di interessi e spese future) e chiedo la conversione”. Se il debitore ha la liquidità per farlo (o può procurarsela da terzi), può così liberare lo stipendio immediatamente. Il giudice, verificato il deposito dell’importo dovuto + un 20% circa a garanzia di interessi, sospende le trattenute e alla prossima udienza assegna la somma depositata al creditore, dichiarando estinto il pignoramento . La conversione è un diritto del debitore, ammesso una sola volta per esecuzione, e serve a evitare un’esecuzione forzata lunga e costosa. La legge inoltre consente al debitore di depositare non tutto subito, ma di chiedere di pagare la somma a rate fino a un massimo di 18 mesi : in tal caso deve versare subito almeno 1/5 del dovuto e per il resto offrire idonea garanzia (spesso un fideiussore o cauzione) . Se il giudice accetta, emette un’ordinanza che sospende il pignoramento purché il debitore versi le rate mensili al tribunale nei termini stabiliti (solitamente ogni 30 giorni). Se il debitore rispetta tutte le rate, a fine periodo il creditore viene integralmente soddisfatto e l’esecuzione si chiude senza aver intaccato lo stipendio. Se il debitore salta una rata, il giudice dichiara inefficace la conversione e il pignoramento riprende come prima, trattenendo anche ciò che era stato lasciato nel frattempo. Questa opzione, benché onerosa, può essere vantaggiosa in vari scenari: ad esempio, se il debitore riesce a farsi prestare i soldi da un familiare o ottiene un finanziamento di consolidamento, può “riscattare” il quinto ed evitare danni a lungo termine sul reddito. Va detto però che pochi debitori in difficoltà hanno tale possibilità finanziaria – ecco perché la conversione è più frequente nei pignoramenti immobiliari (per evitare aste) che non sugli stipendi. Ma rimane un istituto da considerare: se il debito è di entità medio-bassa e si hanno risparmi o aiuti, può convenire pagar subito in tribunale ed uscire dal tunnel.
  • Sovraindebitamento ed esdebitazione – Come accennato, se il debitore è sommerso dai debiti e il pignoramento dello stipendio è solo uno dei problemi (magari ha più pignoramenti, cartelle esattoriali, cause in arrivo), può valutare di ricorrere alle procedure previste dalla Legge 3/2012 (oggi trasfuse nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019). In particolare, un debitore civile non fallibile può presentare un Piano del Consumatore o un Accordo di ristrutturazione dei debiti o la Liquidazione del patrimonio. Una volta depositata la domanda di ammissione a una di queste procedure e ottenuto dal tribunale il decreto di apertura, tutte le azioni esecutive in corso sono sospese per legge . Ciò significa che eventuali pignoramenti sullo stipendio vengono immediatamente bloccati. Successivamente, se il piano viene omologato, i creditori saranno soddisfatti parzialmente secondo il piano stesso (ad esempio rinunciando a interessi, riducendo il capitale, ecc.) e al termine il debitore otterrà l’esdebitazione ossia la cancellazione definitiva dei debiti residui. Questa è una soluzione radicale, che però è la più indicata in casi estremi: ad esempio, un soggetto con debiti per 200.000 euro tra banche e fisco che subisce pignoramenti multipli potrebbe, col piano del consumatore, fermare tutto e proporre di pagare ad es. 50.000 in 4 anni ai creditori, ottenendo lo stralcio del resto e la fine di ogni pignoramento al termine. Ovviamente la procedura di sovraindebitamento richiede la guida di un OCC – Organismo di Composizione della Crisi e di professionisti esperti, come l’Avv. Monardo e il suo team (che, come visto, operano anche come gestori della crisi) . Il vantaggio è che, una volta ammesso il ricorso, il debitore è protetto: nessuno può iniziare o proseguire pignoramenti. Di contro, è un percorso complesso e non sempre praticabile (bisogna avere qualche risorsa da offrire nel piano, o un reddito da mantenere impegni rateali). In ogni caso, sapere che esiste questa possibilità dà al debitore una certa leva negoziale verso i creditori: può dire “o accettate un accordo ridotto bonario, oppure vado in procedura e forse otterrete ancora meno”. Spesso infatti la minaccia credibile di un piano di sovraindebitamento spinge i creditori non privilegiati a patti ragionevoli.

Riassumendo le strategie di difesa giuridica: opposizioni se il pignoramento è illegittimo o il debito contestabile; istanze al G.E. (riduzione, conversione) se si vuole alleggerire o chiudere pagando diversamente; procedure concorsuali se la situazione debitoria complessiva è insostenibile. Naturalmente, ogni caso fa storia a sé: è fondamentale valutare bene con un avvocato quali strumenti adottare, anche perché alcuni possono escludersi a vicenda (es. se presenti un piano di sovraindebitamento poi non puoi più opporre il debito, lo riconosci in parte; se fai conversione paghi e poi non puoi più opporre, ecc.).

C) Soluzioni stragiudiziali e prevenzione

Oltre alle vie giudiziarie, esistono approcci stragiudiziali che il debitore dovrebbe considerare, sia prima che il pignoramento inizi, sia durante, per minimizzarne gli effetti. Spesso una gestione accorta e proattiva del problema debitorio consente di evitare del tutto il pignoramento o di chiuderlo più rapidamente.

  • Trattativa e saldo e stralcio – Non bisogna dimenticare che, fino all’ultimo, il debitore può cercare un accordo transattivo col creditore. Anzi, l’ideale sarebbe muoversi prima che scatti l’esecuzione: ad esempio, se si riceve un precetto di €10.000, contattare subito il creditore (tramite il suo avvocato) e proporre un pagamento parziale immediato in cambio della rinuncia al pignoramento. Molti creditori sono disponibili a riduzioni pur di incassare subito ed evitare incognite. Ad esempio, offrendo €6.000 in un’unica soluzione, il creditore potrebbe accettare di chiudere un debito di €10.000 (specie se il debitore ha poco da perdere e il pignoramento sarebbe lungo). Questo è il classico saldo e stralcio. Va formalizzato per iscritto, con l’impegno del creditore a rilasciare atto di quietanza e rinuncia all’esecuzione appena incassata la somma concordata. Ovviamente il debitore deve reperire liquidità (risparmi, aiuti familiari, prestito), ma il vantaggio è liberarsi in un colpo solo, magari con uno sconto significativo. Anche se il pignoramento è già partito, nulla vieta di trattare: spesso, a fronte di un pagamento immediato, il creditore accetta di revocare o limitare il pignoramento.
  • Piano di rateizzazione extragiudiziale – In alternativa al saldo stralcio (che implica uno sconto ma un pagamento immediato), si può proporre al creditore un piano di rientro a rate, privato. Ad esempio: debito €10.000, invece di subire il quinto (€200/mese per ~50 mesi), offrire volontariamente €300 al mese per 36 mesi . Il creditore potrebbe preferirlo, perché ottiene più velocemente il suo denaro e con minori rischi. In tal caso, di comune accordo, si può chiedere al giudice una sospensione o rinuncia agli atti condizionata al rispetto del piano. Spesso il creditore – a garanzia – chiede al debitore di sottoscrivere un atto di transazione in cui riconosce il debito e si impegna alle scadenze, prevedendo che in caso di mancato pagamento si potrà riprendere l’esecuzione senza altre formalità. Il debitore deve essere consapevole che se poi salta le rate, il creditore potrà riattivare subito il pignoramento dal punto in cui era rimasto (magari nel frattempo aveva sospeso le trattenute). Quindi, un piano extragiudiziale conviene solo se si è sicuri di poterlo sostenere.
  • Adesione a sanatorie o rottamazioni (debiti fiscali) – Come già evidenziato, se il pignoramento riguarda cartelle esattoriali o rischia di arrivare dal Fisco, è fondamentale verificare se sono in vigore misure di definizione agevolata. Negli ultimi anni ci sono state varie edizioni di rottamazione delle cartelle che consentono di pagare senza sanzioni e interessi di mora. L’adesione a queste procedure sospende le azioni esecutive: l’Agente della Riscossione è tenuto a sospendere i pignoramenti in corso se la rottamazione è accolta . Ad esempio, molti debitori con stipendio pignorato da AdER nel 2023 hanno presentato domanda di Rottamazione-quater e, pagando la prima rata a luglio 2023, hanno visto cessare le trattenute. Lo stesso varrà per la Rottamazione-quinquies 2025: presentando istanza entro il termine (che presumibilmente sarà fine aprile 2025) e poi pagando la prima rata nel 2026, il pignoramento verrà congelato. Anche la semplice rateizzazione ordinaria concessa da AdER (fino a 72 o 120 rate) di norma porta alla sospensione di nuovi pignoramenti e, su richiesta, alla sospensione di quelli in essere – l’AdER infatti, una volta accordato un piano di dilazione, per prassi sospende volontariamente le azioni esecutive purché le rate vengano pagate . Quindi, un debitore con cartelle dovrebbe prima di tutto vedere se può ottenere una dilazione: se sì, ne informa subito l’ufficiale della riscossione chiedendo la sospensione del pignoramento. In sintesi, sfruttare le normative agevolative può velocemente bloccare o ridurre i pignoramenti fiscali.
  • Strategie sui conti bancari – Come regola prudenziale, un debitore che sa di essere in condizioni di insolvenza dovrebbe gestire oculatamente i propri depositi bancari. Abbiamo visto che un creditore può pignorare direttamente il conto corrente per prendere in un sol colpo tutte le disponibilità (nei limiti, lasciando il triplo dell’assegno sociale). Quindi, se uno ha ricevuto un precetto o teme azioni, è sconsigliabile lasciare somme ingenti sul conto. Meglio tenere sul conto solo l’indispensabile per le spese correnti, e magari depositare eventuali risparmi altrove (ad esempio su un conto intestato a un familiare fidato, o investirli in strumenti non aggredibili facilmente). Attenzione però: trasferimenti fatti all’ultimo momento “per scappare dai creditori” possono essere oggetto di azione revocatoria se ci sono i presupposti (soprattutto se fatti dopo che il debito è insorto, in frode ai creditori) . Quindi queste mosse vanno ponderate con un legale. Tuttavia, in via di principio, diversificare e non accumulare troppa liquidità sul proprio conto è una misura di buon senso: limita i danni di un pignoramento conto, che – ricordiamo – protegge circa €1.638 (2026) ma blocca tutto il resto. Se ad esempio ho €10.000 sul conto e mi pignorano, perderò quasi €8.400; se ne ho €1.800, ne perderò solo ~€162. Ovviamente non bisogna nascondere patrimoni ingenti in modo illecito, ma utilizzare strumenti leciti di protezione sì (es.: un fondo pensione o una polizza vita non riscattabile immediatamente sono inaggredibili dai creditori, quindi convertire risparmi liquidi in tali forme a scopo precauzionale può avere senso, sempre con moderazione).
  • Cambio di lavoro o residenza – Non è un vero e proprio consiglio, quanto una constatazione: se un debitore lavora all’estero o si trasferisce fuori Italia, le procedure esecutive italiane sullo stipendio diventano complicate (necessitano di rogatorie e riconoscimento all’estero, spesso antieconomiche per i creditori). Anche trasformare il proprio lavoro in forme diverse (es. lavoro autonomo occasionale invece che dipendente) rende il pignoramento presso terzi meno immediato, perché non c’è un datore continuativo. Tuttavia, “scappare” o simulare situazioni lavorative per sfuggire ai creditori può avere controindicazioni legali ed etiche. È una scelta estrema: ad esempio, alcuni indebitati scelgono di non avere un conto corrente o di farsi pagare in contanti dal nuovo datore per un po’ di tempo. Oppure aprono attività individuali sperando che non vengano aggredite. Queste mosse a volte funzionano nel breve termine, ma il debito rimane e il creditore può sempre trovare altre vie (es. pignorare beni di proprietà, ottenere ingiunzioni in altri Paesi UE, ecc.). Meglio piuttosto affrontare la situazione apertamente e cercare vie legali di composizione.
  • Consulenza finanziaria/debitoria – Infine, un consiglio: se la situazione debitoria è complessa (molti creditori, procedure diverse), vale la pena rivolgersi a professionisti specializzati o associazioni dei consumatori per fare un punto globale. A volte il problema dello stipendio pignorato è solo la punta dell’iceberg: magari si hanno arretrati di mutuo, fidi bancari insoluti, ecc. In tali casi si può pensare a soluzioni come un consolidamento del debito (un finanziamento che ne copra altri), oppure – per gli imprenditori – a un accordo ex art. 182-bis L.F. o ora art. 57 CCII (accordo di ristrutturazione) se hanno anche debiti aziendali, ecc. Insomma, una visione d’insieme può portare a strategie combinate. Ci sono società e studi (come lo Studio Monardo) che offrono una pre-analisi gratuita della posizione debitoria complessiva e indicano un percorso (giudiziale o stragiudiziale) per uscirne .

In sintesi, difendersi “totalmente” da un pignoramento significa combinare gli strumenti giuridici con scelte finanziarie oculate. L’obiettivo del debitore deve essere: assicurarsi che i limiti di legge siano rispettati (mai oltre il dovuto, minimo vitale intatto), sfruttare ogni eventuale errore procedurale del creditore a proprio vantaggio, negoziare ove possibile soluzioni meno onerose o più rapide rispetto alla trattenuta forzosa e, se necessario, ricorrere a procedure concorsuali personali per azzerare i debiti e ripartire da capo . Il tutto agendo con tempestività: in queste situazioni, il tempo è denaro nel vero senso della parola (ogni mese di inerzia può significare perdere quota di reddito). E agendo con buona fede: ad esempio, opporsi temerariamente senza motivo può solo far perdere denaro in spese legali; al contrario, prendere iniziativa per trovare una soluzione di comune accordo può portare benefici. Il supporto di un legale esperto aiuta a non commettere passi falsi e a scegliere la strategia più efficace.

Esempi pratici e simulazioni

Per rendere più concreti i concetti trattati, esaminiamo alcuni casi pratici di calcolo del pignoramento dello stipendio e situazioni tipo, con la soluzione applicata secondo la normativa vigente. Queste simulazioni numeriche aiutano a capire cosa succede in termini di soldi effettivamente trattenuti e lasciati al debitore nelle diverse circostanze.

Esempio 1: Pignoramento ordinario singolo
Scenario: Mario, dipendente privato, ha uno stipendio netto mensile di €1.500. Una banca ottiene un decreto ingiuntivo per un prestito non rimborsato di €10.000 e avvia il pignoramento del quinto.
Calcolo: In base all’art. 545 c.p.c., il massimo pignorabile è 1/5 del netto. Su €1.500, un quinto è €300. Il datore di lavoro tratterrà dunque €300 al mese e li verserà al creditore; Mario continuerà a ricevere €1.200 (gli altri 4/5). La durata stimata per rimborsare €10.000 a €300/mese è di circa 34 mesi (poco meno di 3 anni). Bisogna aggiungere gli interessi legali sul debito nel frattempo: supponendo un tasso legale del 5% annuo, in 34 mesi maturano circa €500 di interessi, che prolungheranno leggermente la durata (circa 1 mese in più). Quindi Mario finirà di pagare dopo circa 35 rate, cioè 2 anni e 11 mesi. Questo è il caso standard del “quinto dello stipendio”: il debitore subisce una riduzione del reddito del 20% finché non estingue il debito con gli interessi.

Esempio 2: Stipendio part-time basso
Scenario: Anna lavora part-time e guadagna €600 netti al mese. Ha un debito di €3.000 verso una finanziaria (carta di credito non rimborsata) che procede con pignoramento.
Calcolo: Non esiste uno stipendio “impignorabile” solo perché è basso. Anche €600 mensili possono essere pignorati al quinto. Quindi, la finanziaria potrà ottenere €120 al mese (il 20% di 600) e Anna terrà €480. In circa 25 mesi (€3.000/120) il debito capitale sarà ripagato, più qualche interesse. Notiamo che Anna dovrà vivere con €480 al mese, cifra molto esigua: tuttavia la legge lo consente, ritenendo – come visto – che 4/5 del reddito, per quanto piccolo, siano il minimo vitale dell’interessata. Anna non può opporsi sostenendo che €480 sono insufficienti, perché la Corte Cost. ha stabilito che, in mancanza di altri parametri, il minimo vitale coincide proprio con i 4/5 dello stipendio, anche se modesto . Unico alleviamento: se quei €600 includessero componenti esenti (poniamo €100 di assegni familiari), tali componenti andrebbero escluse dal calcolo. In tal caso la base pignorabile sarebbe €500 e il quinto €100. Ma l’ordine di grandezza resta simile. Dunque per redditi da lavoro molto bassi, il pignoramento è sì possibile ma in valore assoluto incide poco sul creditore (che incassa lentamente) e molto sul tenore di vita del debitore. Va detto che creditori istituzionali (banche, finanziarie) talvolta rinunciano ad agire se scoprono che il debitore ha uno stipendio bassissimo, perché recupererebbero pochi euro al mese per tanti anni.

Esempio 3: Pignoramento per assegni alimentari
Scenario: Carlo ha uno stipendio di €1.800 netti. Deve però all’ex moglie un ingente arretrato per mantenimento dei figli minorenni (poniamo €15.000) deciso in sede di divorzio, che non ha mai versato. L’ex moglie agisce con pignoramento presso il datore per recuperare gli alimenti dovuti.
Calcolo: Questo è un pignoramento di natura alimentare, quindi non si applica strettamente il limite del quinto: l’art. 545 c.p.c. dice che per cause di alimenti le somme si possono pignorare nella misura autorizzata dal presidente del tribunale. In pratica, il giudice di solito fissa una percentuale maggiore di 1/5, adeguata all’entità dell’assegno di mantenimento. Spesso i tribunali prendono come riferimento 1/3 dello stipendio come tetto sostenibile per alimenti (è un criterio non scritto, ma comune) . Nel caso di Carlo, 1/3 di €1.800 è €600. Quindi ogni mese €600 andranno all’ex coniuge per i figli, e Carlo tratterrà i restanti €1.200. Se contemporaneamente arrivasse un altro pignoramento ordinario (es. una finanziaria per un prestito non pagato), come si combinerebbe? Per legge, in concorso alimentare+ordinario, il totale non può superare 1/2. Nel nostro caso, l’alimentare prende €600 (un terzo) e l’ordinario potrebbe teoricamente prendere €360 (un quinto di 1800). Ma €600+€360=€960, che supera la metà di 1800 (€900). Quindi il giudice dovrebbe limitare il cumulo a €900 (50%). Probabilmente lascerebbe intatto l’alimentare a €600 e ridurrebbe l’ordinario a €300. Così Carlo subirebbe €900 di trattenute (50%) e gli resterebbero €900. Questo esempio mostra come al massimo la metà dello stipendio può essere assorbita se coesistono cause diverse, e nei conflitti vince la causa alimentare (di solito soddisfatta per intero o quasi, comprimendo l’altro credito).

Esempio 4: Pignoramento fiscale su stipendio basso
Scenario: Debora percepisce €1.200 al mese. Ha ricevuto una cartella esattoriale da €5.000 per tasse non pagate. Trascorsi i termini, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione procede con pignoramento sullo stipendio ex art. 72-ter DPR 602/73.
Calcolo: €1.200 rientra nella fascia inferiore a €2.500, quindi AdER può pignorare 1/10 dello stipendio . Dunque €120 al mese trattenuti, e Debora riceve €1.080. Tempo stimato per colmare €5.000: circa 42 mesi (3 anni e mezzo) più interessi di mora. Nota: se nel frattempo un creditore privato pignorasse a sua volta lo stipendio di Debora, come si concilia? Essendo già prelevato il 10% per il Fisco, resterebbe teoricamente un altro 10% di spazio (fino al 20% totale) per crediti non alimentari concomitanti . Ma in pratica, dipenderà dal giudice: potrebbe far attendere il creditore privato finché non finisce il pignoramento fiscale, oppure assegnargli subito un altro 10% portando il totale al 20%. La legge dice che più pignoramenti non alimentari concorrono nel 20% complessivo , quindi l’interpretazione logica sarebbe che Debora al massimo subisca il 20% sommando tutto (12% a uno e 8% all’altro ad esempio). Tuttavia, per semplicità spesso si va in coda. In ogni caso Debora, avendo uno stipendio modesto, beneficia del fatto che il Fisco le prende solo il 10% e un eventuale altro creditore sarebbe anch’esso limitato.

Esempio 5: Pignoramento di pensione
Scenario: Ennio è un pensionato che percepisce una pensione di vecchiaia di €900 netti al mese. Ha un debito bancario da €4.000 rimasto insoluto. La banca vorrebbe pignorare la pensione.
Calcolo: Prima di tutto si calcola la soglia impignorabile della pensione: per legge è pari a 2× assegno sociale mensile, con minimo €1.000. Dato che €1.000 è superiore a circa €820 (che sarebbe il doppio dell’assegno sociale 2026), il minimo vitale pensionistico per Ennio è €1.000 . La sua pensione di €900 è interamente sotto soglia, quindi non è pignorabile nemmeno per un centesimo . Il creditore purtroppo per lui non può prendere nulla da questa pensione – dovrebbe semmai aggredire altri beni di Ennio (se li ha). Questo esempio mostra la forte tutela introdotta per le pensioni basse. Se invece Ennio avesse una pensione di €1.200: la soglia impignorabile sarebbe ~€1.092 (ipotizzando assegno sociale ~546 nel 2026), quindi la parte eccedente sarebbe €108; il quinto di €108 è €21,6 al mese. Quindi su €1.200, la banca potrebbe pignorare solo €21,60 al mese (1,8% circa della pensione). Con un prelievo così esiguo, per recuperare €4.000 ci vorrebbero più di 15 anni, senza considerare interessi – praticamente mai. In situazioni del genere, spesso i creditori rinunciano ad agire o, se avevano iniziato, desistono, perché il gioco non vale la candela (l’esempio spiega perché la soglia di impignorabilità pensionistica è stata portata a €1.000: al di sotto di quel livello il creditore recupera cifre irrisorie in tempi biblici).

Esempio 6: Coesistenza di cessione del quinto e pignoramento
Scenario: Francesca è una dipendente pubblica con stipendio netto €2.000. In busta paga ha già una cessione volontaria del quinto per un prestito (20% = €400). Sopravviene ora un pignoramento da parte di una finanziaria per un secondo debito non pagato, anch’esso potenzialmente del 20%.
Calcolo: Come da Cass. 22361/2024, la somma di cessione + pignoramento non può superare il 50% . Nel nostro caso, c’è una cessione 20% (€400). Rimane spazio fino a un altro 30% per arrivare a metà. Però la legge processuale prevede comunque che il pignoramento giudiziale non ecceda il quinto (20%). Quindi il giudice assegnerà il quinto (€400) come pignoramento. Totale trattenute = €400 (cessione) + €400 (pignoramento) = €800, cioè il 40% dello stipendio, conforme ai limiti (sotto il 50%). Francesca porterà a casa €1.200. Poniamo invece che il pignoramento sopravvenuto fosse di natura alimentare (es. mantenimento figlio) e il giudice volesse assegnare addirittura 1/3 (€666) oltre alla cessione (€400): in tal caso, la somma trattenuta sarebbe €1.066, cioè il 53% dello stipendio, sforando il 50%. In base alla Cassazione citata, il giudice dovrebbe limitare l’insieme: potrebbe ad esempio ridurre il pignoramento alimentare a €600, così da stare esattamente al 50% (600+400=1000, che è metà di 2000) . In conclusione, la presenza di una cessione non impedisce il pignoramento ma gli limita l’entità: di fatto, con cessione in corso il pignoramento ordinario resterà sempre il suo quinto (non va oltre, perché già a regime), quindi il debitore finirà col 40% di trattenute totali. Da notare: alcuni debitori, consapevoli di un possibile pignoramento, tentano di “proteggersi” facendo più cessioni (massimo due quinti cedibili, 40%, per i privati; o 35% per statali con cessione+delega). Così pensano di saturare lo stipendio e scoraggiare i creditori. In effetti un creditore ordinario trovando una busta paga già ceduta al 40% in teoria dovrebbe attendere, perché non c’è capienza oltre il 50% e quell’ulteriore 10% è riservato per eventuali alimenti. Quindi, finché niente alimenti, un nuovo pignoramento ordinario con 40% ceduto andrebbe in coda (non può prendere quel 10% residuo perché la legge par di dire 20% max per crediti non alimentari cumulati ). Tuttavia, indebitarsi ulteriormente come strategia difensiva è molto rischioso e sconsigliabile: si paga comunque (la cessione la stai pagando) e si peggiora il proprio equilibrio finanziario. Inoltre, se sopraggiungesse un credito alimentare, quello sì romperebbe gli argini fino al 50%. Insomma, la cessione del quinto è un’arma a doppio taglio: aiuta un po’ a ridurre il margine per i pignoramenti futuri, ma non li impedisce e intanto grava sullo stipendio. Meglio usarla solo per necessità reali, non come scudo.

Esempio 7: Stipendio pignorato via banca vs. via datore
Mettiamo a confronto due situazioni per lo stesso debitore, per capire la differenza tra pignoramento diretto presso il datore di lavoro e pignoramento del conto corrente dove arriva lo stipendio: – Scenario A (pignoramento presso datore): Paolo lavora (stip. €1.500) e il creditore conosce la sua azienda. Notifica il pignoramento al datore a inizio febbraio. Paolo aveva già ricevuto lo stipendio di gennaio regolarmente (accreditato a fine gennaio sul suo conto). Il datore, da febbraio in poi, dovrà trattenere il quinto (€300) e versarlo al creditore, lasciando a Paolo €1.200. L’ultima mensilità accreditata prima del pignoramento (ossia lo stipendio di gennaio, che Paolo ha sul conto) rimane intoccata, perché il pignoramento al datore non la riguarda e il creditore non ha – per ora – pignorato il conto . Quindi Paolo si tiene gennaio intero, e da febbraio in poi subisce la decurtazione. – Scenario B (pignoramento del conto corrente): Il creditore non sa dove Paolo lavori, ma conosce la sua banca. Notifica un pignoramento sul conto corrente di Paolo a metà mese (diciamo 15 febbraio). Sul conto, in quel momento, ci sono €2.000 (corrispondenti allo stipendio di gennaio appena ricevuto e ad altri risparmi). Poiché quelle sono somme da lavoro accreditate prima della notifica, la banca deve lasciare a Paolo il triplo dell’assegno sociale (~€1.638) esente, e blocca solo la parte eccedente: €2.000 – €1.638 = €362 circa vengono congelati per il creditore . Inoltre, a fine febbraio arriva sul conto lo stipendio di febbraio (€1.500). Questo accredito avviene dopo la notifica del pignoramento, quindi per legge la banca deve applicare i limiti di pignorabilità: su €1.500, il quinto (€300) è pignorabile e i restanti €1.200 vanno lasciati a Paolo . In pratica la banca potrebbe sbloccare ulteriori €1.200 di febbraio al debitore e aggiungere €300 al mucchio congelato. Così, alla fine di febbraio, il creditore otterrà €362 + €300 = €662 dall’udienza di assegnazione (supponendo che entro 1-2 mesi si definisca), mentre Paolo avrà avuto accesso a €1.638 (franchigia) + €1.200 (quota di febbraio) = €2.838. Dal mese successivo, poiché il pignoramento sul conto è un evento isolato (non come quello dal datore che è continuativo), se il creditore non fa altro Paolo potrà tornare a ricevere interamente i futuri stipendi. Questo esempio illustra che colpire il conto corrente permette al creditore di prendere anche residui di mensilità precedenti in un colpo solo (nell’es., circa €662 totali, più del quinto mensile) però non assicura un prelievo continuo. Infatti, una volta assegnate quelle somme, il pignoramento in banca si esaurisce. Il creditore potrebbe dover poi notificare un altro pignoramento per intercettare stipendi futuri (o attivare un pignoramento presso il datore). Per il debitore, subire un pignoramento sul conto può essere inizialmente più pesante (perde magari qualche mensilità arretrata che aveva accumulato), ma se riesce a resistere fino all’assegnazione senza che il creditore faccia ulteriori mosse, può tornare a disporre del suo stipendio dopo. Tuttavia, come abbiamo visto, se il creditore è l’AdER, può mantenere il vincolo per 60 giorni sui nuovi accrediti . Un creditore privato, invece, agisce una tantum: di solito la procedura di pignoramento in banca si chiude all’udienza e non “trattiene” i bonifici successivi oltre quella data (a meno di un nuovo atto).

Esempio 8: Errori procedurali e soluzioni di emergenza (caso ipotetico)
Scenario: Luca riceve un atto di pignoramento stipendio da una finanziaria, ma nota che l’atto è stato notificato solo a lui e non al datore (la finanziaria ha sbagliato indirizzo del datore). Oppure, il precetto era viziato. Inizia comunque una trattenuta perché il datore viene a saperlo successivamente.
Soluzione: Luca, con il suo avvocato, propone immediatamente un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 lamentando la nullità della notifica al terzo e l’inesistenza giuridica del pignoramento presso terzi. Chiede sospensione. Il giudice, verificato l’errore, sospende le trattenute. Nel frattempo Luca contatta la finanziaria e – forte del fatto che dovranno ricominciare da capo – negozia un accordo transattivo: offre €5.000 su €7.000 di debito. La finanziaria accetta. Si formalizza l’accordo in tribunale (rinuncia all’esecuzione). Luca paga e il pignoramento finisce. Questo caso mostra come un vizio procedurale (fortunato) possa dare al debitore margine per trattare meglio. Naturalmente, confidare negli errori altrui non è una strategia, ma quando ci sono, vanno colti. Viceversa, se Luca avesse ignorato il vizio, avrebbe pagato tutto e subito.

Ogni situazione pratica ha le sue peculiarità, ma questi esempi evidenziano alcuni punti fermi: il calcolo concreto della quota pignorata (in €) dipende strettamente dal netto mensile e dalla natura del credito; le tutele (minimo vitale, percentuali ridotte) fanno una differenza enorme nei risultati; i tempi di rimborso tramite pignoramento sono in genere lunghi e spesso sfavorevoli ai creditori (il che può motivare questi ultimi a scendere a patti); le scelte del creditore su dove pignorare (datore vs banca) incidono sul percorso, ma entrambi i metodi sono circoscritti dai limiti di legge.

Domande frequenti (FAQ) sul pignoramento dello stipendio

Di seguito rispondiamo ai quesiti più comuni che i debitori si pongono in tema di pignoramento dello stipendio e delle altre indennità da lavoro. Questo formato domanda/risposta riassume in modo chiaro e schematico molti concetti trattati, dal punto di vista pratico di chi deve capire “quanto, come e cosa possono togliermi” e come difendersi.

D: Quanto possono pignorare al massimo dal mio stipendio?
R: In generale non più di un quinto (20%) dello stipendio netto mensile. Questa è la regola base per la maggior parte dei debiti (banche, finanziarie, privati) e vale anche per i debiti fiscali se lo stipendio supera €5.000 . Ci sono però eccezioni importanti: – Per debiti di mantenimento/alimenti verso familiari, un giudice può autorizzare una quota maggiore del quinto (spesso fino a 1/3 dello stipendio) e, se concorre con altri pignoramenti, la somma totale può arrivare fino al 50% . Ad esempio, alimenti 1/3 + altro credito 1/5 = ~53%, che verrà ridotto al 50%.
– Per debiti fiscali su stipendi bassi: se il tuo stipendio netto è sotto €2.500, AdER può pignorare solo 1/10; se è tra €2.500 e €5.000, 1/7 (~14,3%) . Oltre €5.000 torna il 20%. Quindi su retribuzioni modeste il Fisco trattiene meno di un quinto.
– Se hai più pignoramenti contemporanei, la regola generale è che tutti insieme non superino il 50% dello stipendio (ma il 50% si può raggiungere solo se almeno uno è alimentare; se sono tutti crediti ordinari, restano comunque entro il 20% totale cumulativo, secondo prassi) .
Pensioni: per le pensioni la quota pignorabile è calcolata sull’importo eccedente la soglia impignorabile (circa €1.100, o €1.000 di minima): in pratica, spesso su pensioni basse la percentuale effettiva è ben inferiore al 20%. Ad es.: pensione €1.000 -> pignorabile zero; pensione €1.200 -> pignorabile circa €26 (cioè solo il 20% di €132, l’eccedenza) . In tal caso la percentuale reale è ~2,2%. Più la pensione è piccola, più scende fino a zero.

D: Cos’è il “quinto dello stipendio”? È diverso dal pignoramento?
R: L’espressione “pignoramento del quinto” è semplicemente un modo colloquiale per indicare il pignoramento dello stipendio, riferendosi alla quota del 20%. Dire “mi hanno pignorato il quinto” significa che c’è in atto un pignoramento sulla busta paga, nella misura massima (un quinto). Non va confuso con la cessione del quinto, che è tutt’altra cosa: la cessione del quinto è un prestito volontario che il lavoratore ottiene da una banca/finanziaria, rimborsato tramite trattenuta in busta paga autorizzata dal dipendente stesso. Quindi: – Cessione del quinto: volontaria, contrattuale, frutto di un accordo di credito; il datore trattiene 1/5 dello stipendio e lo versa alla finanziaria come rata del prestito.
Pignoramento del quinto: coatto, giudiziario, frutto di un atto di esecuzione; il datore trattiene 1/5 (o altra quota se prevista) perché obbligato da un giudice a favore di un creditore.
In sostanza, nel risultato pratico (trattenuta del 20%) possono sembrare simili, ma giuridicamente sono diversi. Si può avere anche contemporaneamente una cessione e un pignoramento, come visto (cedo un quinto a uno, mi pignorano un altro quinto forzosamente).

D: Possono togliermi più di un quinto dal salario?
R: Sì, in alcuni casi particolari: – Se hai due pignoramenti di natura diversa allo stesso tempo (es. uno per alimenti e uno per un prestito bancario), le quote possono sommarsi: es. 1/3 + 1/5 = 53%. Ma la legge impone che il totale venga ridotto al 50% massimo . Quindi, nella pratica, massimo metà dello stipendio.
– Se hai più crediti alimentari (es. mantenimento di figli di due relazioni diverse), teoricamente il giudice potrebbe autorizzare più pignoramenti, ma comunque la somma non supera mai 50% (di solito si divide quell’importo tra gli aventi diritto).
– Se in busta paga avevi già una cessione del quinto volontaria (20%) e arriva un pignoramento, la somma delle trattenute può arrivare al 40% o, se il pignoramento è alimentare, anche al 50% (20% cessione + 30% alimenti) . In ogni caso, col pignoramento ordinario + cessione di solito si sta sul 40% (come nell’Esempio 6).
– L’Agenzia Entrate-Riscossione anche se hai più cartelle da creditori diversi, quando pignora lo stipendio applica comunque le aliquote 10%-14%-20% in base alla fascia. Quindi, ad esempio, se hai 10 cartelle esattoriali, AdER non ti fa 10 pignoramenti da 10% l’uno! Farà un solo pignoramento al solito 1/7 o 1/10 ecc. Non è che moltiplica le percentuali; quelle soglie sono cumulative per il Fisco . Diverso il caso in cui hai, ad esempio, un pignoramento fiscale e uno bancario insieme: come detto, lì complessivamente dovranno stare nel 20% (non alimentari).

D: Ho uno stipendio molto basso (es. part-time da €400). Possono pignorarlo lo stesso?
R: Purtroppo sì. Anche gli stipendi bassissimi sono pignorabili, sempre nella misura di 1/5. Non esiste una soglia “minima” sotto cui lo stipendio è totalmente impignorabile (quella esiste solo per le pensioni). Quindi, se prendi €400 al mese, ti potrebbero pignorare €80 al mese. La Corte Costituzionale ha confermato questa situazione: ha detto che anche se quello è l’unico reddito ed è modesto, il debitore deve comunque contribuire pagando il quinto, tenendosi i 4/5 per vivere . Evidentemente €320 per vivere sono pochissimi, ma per la legge quelli costituiscono il tuo minimo vitale (80%). Considera però che un creditore potrebbe valutare se gli conviene agire: se hai un reddito così basso e magari precario, alcuni creditori rinunciano perché significherebbe incassare importi microscopici in molti anni. Ad esempio, su €400 mensili, pignorando €80, per recuperare anche solo €2.400 ci vogliono 30 mesi. E se il rapporto di lavoro non è stabile, rischiano di perdere tempo e soldi. Però legalmente possono farlo e, se insistono, tu non hai scampo sul merito (non puoi opporre l’esiguità dello stipendio come motivo per bloccare il pignoramento).

D: Ci sono tipi di reddito completamente impignorabili?
R: Sì. Alcuni esempi: – L’assegno sociale (circa €546 mensili nel 2026) è totalmente impignorabile – proprio la legge lo vieta in assoluto, trattandosi di sussistenza minima.
– Le pensioni di invalidità civile e le indennità di accompagnamento non sono pignorabili.
– I sussidi di assistenza (maternità, malattia, funerali, ecc. erogati da casse di previdenza o enti assistenziali) sono impignorabili .
– Le misure di contrasto alla povertà come il Reddito di Cittadinanza (ora sostituito dall’Assegno di Inclusione dal 2024) sono impignorabili per legge.
– La NASpI (indennità di disoccupazione) e la cassa integrazione, essendo sostitutive di reddito da lavoro, sono pignorabili fino al quinto (equiparate allo stipendio in tal senso).
– Attenzione però: la NASpI anticipata in un’unica soluzione (quando uno la chiede tutta insieme per avviare un’attività) è stata ritenuta pignorabile in toto come somma una tantum – c’è giurisprudenza che non la considera più indennità mensile ma capitale libero.
– I ristori Covid e altre indennità emergenziali straordinarie erano esentati da pignoramento (norme ad hoc).
Insomma, la regola è: se un reddito ha natura strettamente assistenziale (aiuto per il sostentamento di soggetti indigenti, disabili, ecc.) di solito il legislatore lo rende impignorabile. Se invece è un reddito da lavoro o assimilato (stipendio, pensione, disoccupazione intesa come sostitutiva di stipendio), è pignorabile nei limiti.

D: La pensione minima me la possono toccare?
R: No, se è minima davvero. Come spiegato, c’è un minimo vitale non pignorabile per le pensioni pari a 2× assegno sociale (che ad oggi è circa €1.092, ma la legge fissa comunque un minimo assoluto di €1.000) . Quindi se la tua pensione è pari o sotto tale soglia, non possono toccarla per nessun debito. Se la pensione supera la soglia, è pignorabile solo la parte eccedente e comunque sempre col limite del quinto su quell’eccedenza. Facciamo un esempio: pensione €1.500; soglia impignorabile ~€1.097; eccedenza €403; il 20% di 403 è ~€80. Quindi su €1.500 ti potrebbero pignorare circa €80 al mese, lasciandoti ~€1.420. Se la pensione è €800, come detto, zero pignorabile. Queste regole valgono sia per crediti privati sia per debiti fiscali (anche AdER deve rispettare le soglie sulle pensioni). Ricorda che la soglia è legata all’assegno sociale e si aggiorna: nel 2026 assegno ~546€, doppio ~€1.092 (ma arrotondato a €1.000 se inferiore).

D: Possono pignorare anche il TFR o la liquidazione?
R: , rientra tra le somme pignorabili. Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e in genere le indennità di fine servizio sono considerati “altre indennità relative al rapporto di lavoro” e quindi pignorabili entro il limite di un quinto . In pratica, se vieni licenziato o vai in pensione e ti matura il TFR, un creditore che ha il pignoramento sullo stipendio (o che lo attiva in quel momento) potrà ottenere il 20% del TFR in un colpo solo. Esempio: TFR di €10.000, il creditore ne prende €2.000 e i restanti €8.000 ti vengono pagati (oltre naturalmente a continuare sullo stipendio se riprendi a lavorare). Se invece il TFR ti viene pagato e tu lo depositi sul tuo conto prima che arrivi un pignoramento, allora quando poi pignoreranno il conto varrà la regola del triplo assegno sociale esente: quindi riusciresti a salvarne una parte consistente (vedi esempio 7B, dove un residuo stipendio sul conto beneficia della franchigia) . Ma attenzione: un creditore sveglio, sapendo che stai per cessare il rapporto, notificherà il pignoramento al datore prima che ti paghi il TFR, in modo da bloccarne subito la quota di un quinto. Quindi difficilmente lasciano scappare il TFR. Anche eventuali arretrati di stipendio (es. ti dovevano 6 mensilità arretrate e te le corrispondono in un’unica tranche) fanno parte delle “somme dovute per il rapporto di lavoro” e quindi pignorabili pro-quota allo stesso modo . Insomma, su tutto ciò che deriva dal lavoro si applica il limite del quinto.

D: Il pignoramento comprende anche la tredicesima e la quattordicesima?
R: Sì. La tredicesima mensilità (e l’eventuale quattordicesima per chi ce l’ha) sono parte integrante della retribuzione. Dunque, quando percepisci la tredicesima, il datore applicherà il pignoramento anche su di essa . In concreto, a dicembre ti tratterranno il quinto sullo stipendio mensile e anche il quinto sulla tredicesima. Ad esempio stipendio €1.500 + tredicesima €1.500 = €3.000 totali, trattenuta €300 + €300 = €600. Lo stesso vale per la quattordicesima (tipica di alcuni CCNL): anche lì sarà decurtato il quinto. Da notare: non è che a dicembre possano prendersi “di più perché hai la tredicesima”. Rimane sempre il 20% di ciascun emolumento. Quindi percentualmente è invariato. Il debitore però in quei mesi riceverà due mensilità ridotte al 4/5 anziché una.

D: Il mio datore di lavoro può licenziarmi perché ho il pignoramento?
R: In linea di massima no, il fatto che subisci un pignoramento non costituisce né giusta causa né giustificato motivo di licenziamento. È una tua questione finanziaria personale che non influenza direttamente la tua prestazione lavorativa. Anzi, la legge in passato prevedeva addirittura sanzioni per il datore che licenziasse il dipendente a causa del pignoramento (norma abolita, ma lo spirito resta). Diverso è se il tuo ruolo richiede particolare fiducia e la tua insolvenza la mina (es: sei un cassiere o tesoriere e subisci pignoramenti magari per ammanchi o gioco d’azzardo – potrebbe essere un problema disciplinare, ma è un caso limite). In generale però il datore non può mandarti via solo perché seccato dalle pratiche di pignoramento (che peraltro per lui comportano un onere amministrativo modesto: deve fare una dichiarazione e versare le trattenute periodiche) . Se lo facesse e si dimostrasse che il motivo reale era quello, sarebbe un licenziamento illegittimo e discriminatorio. Per i dipendenti pubblici, addirittura, esistono tutele ulteriori: può scattare al limite una segnalazione se hai debiti di gioco o cose che attengono alla moralità nell’amministrazione, ma non il licenziamento immediato salvo casi eccezionali .

D: Cosa succede se mi dimetto o perdo il lavoro durante il pignoramento?
R: Il pignoramento presso quel datore si interrompe, perché il datore non deve più pagarti uno stipendio (non essendoci più rapporto) . Se hai diritto a una liquidazione/TFR, come detto il datore ne tratterrà una quota per il creditore. Se invece non c’è nulla da percepire, il credito del tuo creditore rimane insoddisfatto per la parte residua. A quel punto, se in futuro trovi un nuovo impiego, il creditore potrà notificare un nuovo pignoramento al nuovo datore. Di solito il fascicolo rimane sospeso: il tribunale prende atto della cessazione e chiude quella esecuzione, ma il credito esiste ancora e il precetto ha validità limitata nel tempo (90 giorni) quindi il creditore dovrà eventualmente fare un nuovo precetto e pignoramento quando scoprirà dove lavori di nuovo. In sintesi, temporaneamente sei più libero (nessuno stipendio, nessuna trattenuta), ma il debito e la procedura non spariscono automaticamente. Se percepisci la NASpI (disoccupazione), attenzione: l’INPS può ricevere pignoramento sulla NASpI e in tal caso tratterrà fino al quinto come se fosse stipendio . Quindi anche da disoccupato potresti non sfuggire al tutto. Tieni presente un’altra cosa: se le dimissioni sono concordate e prendi TFR, come detto il creditore se già sapeva del pignoramento avrà fatto bloccare la quota; se non c’è nulla da prendere, il creditore potrebbe attivarsi diversamente (es. pignorare conto, casa, auto). Insomma, perdere il lavoro può dare respiro, ma non risolve: conviene usare quel periodo per magari trovare un accordo col creditore prima che attacchi altrove.

D: Posso scegliere io da quale reddito farmi pignorare? Ad esempio preferisco che mi pignorino lo stipendio e non la pensione, o viceversa.
R: No, il debitore non ha voce in capitolo su questo. È il creditore che decide cosa pignorare, in base a cosa ritiene più facile recuperare. Se hai sia uno stipendio che una pensione (ad esempio lavori e prendi pensione di reversibilità), teoricamente potrebbero pignorare entrambi con limiti su ciascuno. In pratica di solito pignorano lo stipendio perché la pensione ha soglie impignorabili più alte, ma nulla vieta di fare entrambi se il creditore lo ritiene opportuno (magari per accelerare il recupero), rispettando i limiti su ognuno. Il debitore eventualmente può sollevare questione se l’effetto combinato lo porta a subire oltre metà del reddito totale, ma non è detto, perché stipendio e pensione sono considerati separatamente. Quindi potresti vederti il quinto sullo stipendio e il quinto sulla pensione in parallelo, il che sul totale dei tuoi redditi è 2/5 (40%). È raro ma giuridicamente fattibile. Anche due lavori part-time: se Tizio ha due datori di lavoro e due mezzi stipendi, ciascun datore potrebbe ricevere un pignoramento e trattenere il quinto. Il risultato è che Tizio perderebbe 2/5 del reddito totale (1/5 da uno e 1/5 dall’altro). Quindi attenzione: se hai più fonti di reddito da lavoro, il creditore può aggredirle tutte (ciascuna con i propri limiti) . Non puoi dire “prendi da qui ma non da lì”.

D: Possono pignorare il mio conto corrente bancario?
R: , il conto corrente è pignorabile come qualsiasi credito che tu vanti verso la banca. Se su quel conto ti viene accreditato lo stipendio, come abbiamo visto, la legge impone alcune tutele: il creditore che pignora un conto con stipendio deve lasciare libere le somme fino a 3× l’assegno sociale (circa €1.638) già presenti sul conto al momento della notifica . Solo ciò che eccede tale importo può essere assegnato. Quindi se hai €5.000 in conto di cui €2.000 frutto dell’ultimo stipendio, almeno ~€1.638 ti rimangono. Attenzione: se il creditore pignora il conto in aggiunta allo stipendio presso datore, rischi uno svantaggio doppio: ti congelano i risparmi sul conto oltre la franchigia e intanto prendi il quinto in busta paga. Anche il Fisco spesso agisce così: prima blocca il conto (così prende magari subito qualche migliaio di euro), poi pignora lo stipendio per il restante. Quindi sì, anche il conto è vulnerabile. Il modo per difendersi è quello detto: non tenere grandi giacenze sul tuo conto (o usarne uno intestato a terzi di fiducia, con tutti i caveat visti). In conclusione, se hai un conto corrente dove confluisce il tuo stipendio, considera che il creditore può attaccare entrambi i fronti. Le somme su conto non hanno la “protezione del minimo vitale” se non quella del triplo assegno sociale (che è generica). In sede di pignoramento presso terzi (banca), infatti, ciascun accredito successivo subisce il limite del quinto, ma se il giudice chiude la procedura in pochi giorni potrebbe prenderne uno solo e basta . Insomma, è un po’ tecnico, ma il succo: sì, possono pignorarti il conto, e spesso lo fanno come primo passo. Meglio non farvi trovare somme rilevanti.

D: Ho già una cessione del quinto in busta paga. Ciò significa che se mi pignorano, prenderanno di meno?
R: In parte sì. Come spiegato, se hai una cessione del quinto (20%) già attiva, un pignoramento giudiziale può aggiungersi ma senza superare il 50% totale dello stipendio . La prassi dei tribunali (e confermata da Cassazione) è che comunque il pignoramento resta il suo quinto. Quindi nel caso tipico: cessione 20% + pignoramento 20% = 40% trattenuto. Se non avessi avuto la cessione, ti avrebbero preso il 20% lo stesso. Diciamo che la cessione “occupa” uno spazio che altrimenti un secondo pignoramento ordinario avrebbe potuto usare (perché due pignoramenti ordinari insieme comunque non vanno oltre il 20% sommato, quindi uno dei due sarebbe rimasto fuori). Alcuni pensano di “immunizzarsi” facendo più cessioni. La legge consente al massimo cessioni per il 40% (due quinti) per i dipendenti privati e 35% per statali (20% cessione + 15% delega). Ma se anche arrivassi ad avere il 40% ceduto, un creditore alimentare potrebbe comunque pignorarti un altro 10% portandoti al 50%. E un creditore ordinario? Con già due quinti ceduti, un ulteriore pignoramento di solito viene messo in coda (aspetta che si liberi spazio). Quindi è vero che avere la busta paga “ingolfata” di cessioni scoraggia nuovi creditori, ma è anche vero che ti indebiti molto e puoi peggiorare la situazione. Ci sono persone che lo fanno come strategia difensiva – cedo volontariamente prima che pignorino forzosamente, così magari il creditore forzoso resta fuori – ma non è sempre efficace e può portare al collasso finanziario . In sintesi, la presenza di una cessione significa che già hai una grossa fetta dello stipendio impegnata, e il pignoramento aggiuntivo sarà limitato (massimo un quinto). Se avessi zero cessioni, comunque un solo pignoramento sarebbe un quinto. Il “vantaggio” di avere la cessione potrebbe manifestarsi se ti minacciano più pignoramenti: avendo già il 20-40% occupato, il secondo creditore dovrà attendere. Ma è un’arma a doppio taglio e costosa.

D: Ho ricevuto un atto di pignoramento: conviene aspettare e subire il quinto o cercare altre soluzioni?
R: In generale, non conviene subire passivamente se hai alternative. Subire significa che per magari 5 o 10 anni vivrai con lo stipendio ridotto (che può andar bene se l’importo è piccolo e sostenibile, ma se il debito è grosso rischi di restare strozzato a lungo). Inoltre il debito continua a maturare interessi finché non viene saldato, quindi più è lento il recupero più paghi interessi. Spesso chi subisce passivamente peggiora il proprio stato, magari contraendo altri debiti per far fronte alle spese. Agire invece significa: valutare se c’è qualche vizio impugnabile (lo vedi con l’avvocato), negoziare col creditore uno sconto o una dilazione più vantaggiosa, oppure attivare procedure come la rottamazione (se è il Fisco) o il sovraindebitamento (se i debiti sono troppi). In altre parole, conviene prendere in mano la situazione. Pagare il giusto è doveroso, ma farlo in modo organizzato può salvarti. Ad esempio, se hai possibilità di un prestito familiare, forse ti conviene pagare il creditore in un colpo solo scontando il debito del 30% e poi restituire con calma ai familiari, invece di essere pignorato al 100% + interessi. Oppure se hai più debiti, forse ti conviene un piano del consumatore per ridurli. Ogni caso è diverso, ma non fare nulla è quasi sempre la scelta peggiore, perché significa subire per anni e magari incorrere in altri pignoramenti a catena.

D: Cosa posso fare subito dopo aver ricevuto l’atto di pignoramento?
R: Ecco un breve promemoria di cose da fare immediatamente: 1. Analizzare attentamente l’atto (da soli o meglio con un avvocato): verificare chi è il creditore, l’importo richiesto, la regolarità formale (c’è il titolo, c’è il precetto notificato, data udienza, ecc.). Spesso negli atti ci sono errori (importi sbagliati, vizi di notifica) che possono darti appigli di opposizione .
2. Controllare la propria situazione reddituale e patrimoniale: calcolare che percentuale stanno per toglierti, vedere se hai già altre trattenute. Se la trattenuta prevista è troppo onerosa rispetto alle tue spese essenziali, prepara documentazione (buste paga, spese mediche, familiari a carico) perché potresti far valere nell’opposizione l’eccessiva onerosità, o chiedere al giudice un aggiustamento (non è garantito ma tentabile). E soprattutto accertarsi se il pignoramento rispetta i limiti (es.: se fossi pensionato controlla abbiano calcolato giusto la soglia).
3. Consultare subito un legale esperto in esecuzioni: ti dirà se ci sono margini di opposizione e quali. Valutare i costi/benefici: un’opposizione infondata fa solo perdere soldi, ma se c’è un vizio serio allora vale la pena. Il tempo è poco (specie per l’opposizione atti, 20 giorni) quindi non procrastinare.
4. Considerare soluzioni alternative: puoi in parallelo provare a contattare il creditore – magari tramite il suo avvocato indicato sull’atto – per vedere se è aperto a un accordo. Spesso i creditori accolgono positivamente un debitore che li chiama per proporre qualcosa, perché mostrano buona volontà. Se temi di farlo da solo, fallo fare al tuo avvocato. Anche una proposta di rateizzazione volontaria (magari con cambiali o titoli di garanzia) potrebbe convincere il creditore a sospendere la procedura. Ovviamente assicurati di proporre qualcosa di credibile e sostenibile.
5. Mettere in sicurezza le tue finanze: se hai un conto corrente con dentro molti soldi, valuta se ritirarli o spostarli (legalmente) prima che magari il creditore pignori anche quello. Se hai più di un lavoro, sappi che possono pignorare entrambi: difficile difendersi, ma esserne consapevoli aiuta. Prepara un budget di come vivrai con lo stipendio decurtato e taglia spese non essenziali – dovrai adattarti.
6. Attenzione alle scadenze: se c’è un’udienza fissata, segnala la data. Se decidi di fare opposizione, ricordati di depositarla nei termini e notificare le copie. Se speri in rottamazione, segnati le deadline per fare domanda. Insomma, organizza un calendario legale e finanziario.

In definitiva, la parola chiave è azione: informarsi e agire subito. Non vergognarti di cercare aiuto professionale: il pignoramento è un evento comune e risolvibile. Anche solo una consulenza può chiarirti le idee e farti risparmiare soldi ed errori.

Conclusione

Arrivati a questo punto, possiamo riepilogare i concetti principali e trarre qualche considerazione finale sul valore delle difese legali in caso di pignoramento dello stipendio. Abbiamo visto che: – La legge prevede limiti chiari alla pignorabilità degli stipendi (in genere 1/5, con eccezioni per alimenti e aliquote ridotte per stipendi bassi nel caso del Fisco) e tutele come il minimo vitale per pensionati e la franchigia sul conto . Queste norme garantiscono che il debitore conservi sempre una parte significativa del proprio reddito (dal 50% all’80% a seconda dei casi) . Se un pignoramento viola questi limiti – ad esempio per un errore di calcolo o un abuso – è illegittimo ed è annullabile . Dunque, conoscere i propri diritti permette di accorgersi subito di eventuali irregolarità e farle valere. – La procedura di pignoramento presso terzi non è istantanea: passa attraverso vari step (precetto, atto, udienza, ordinanza) che richiedono tempo. Questo offre al debitore finestre temporali per reagire: ad esempio pagando durante il precetto, oppure opponendosi prima dell’ordinanza . Agire tempestivamente è spesso decisivo: una volta emessa l’assegnazione e instaurata la trattenuta mensile, rimuoverla può diventare più complesso (a meno di accordarsi successivamente). Dunque, tempestività è fondamentale. – Esistono strategie difensive diversificate: dalla opposizione legale (per contestare vizi sostanziali o formali dell’esecuzione) , alle istanze al giudice (riduzione, sospensione, conversione) , fino alle soluzioni negoziali (accordi a saldo, rateizzazioni) e concorsuali (procedure di sovraindebitamento) . Abbiamo esaminato come un debitore possa, con appropriata assistenza, ridurre l’impatto del pignoramento – magari ottenendo uno sconto sul debito con un saldo e stralcio, oppure bloccando tutto con un piano del consumatore omologato. L’importante è scegliere la strategia giusta per il proprio caso: una piccola irregolarità potrebbe suggerire un’opposizione mirata; un debito enorme potrebbe rendere preferibile una procedura di esdebitazione; un creditore disponibile potrebbe consentire una composizione bonaria. In ogni caso, non esiste un’unica via: bisogna costruire la difesa su misura. – Sul piano pratico, abbiamo illustrato casi reali: dallo stipendio standard pignorato di 1/5, ai casi estremi di stipendi minimi (dove comunque la legge consente il pignoramento, sebbene con esiti limitati) , e ai casi di pensioni (fortemente protette dalla soglia minima) . Questi esempi servono a far capire che ogni euro conta: ad esempio, saper che su un conto pignorato spettano tre assegni sociali liberi ha permesso in un esempio di salvare ~€1.638 . Un debitore informato di ciò può organizzarsi di conseguenza. Allo stesso modo, un pensionato informato del minimo impignorabile non si spaventerà se riceve un atto: saprà che forse non pagherà nulla se la sua pensione è bassa. Dunque informazione è potere per il debitore. – Un messaggio chiave emerso è che subire passivamente il pignoramento non è quasi mai la scelta migliore. Certo, a volte è inevitabile subire (se non si hanno motivi di opposizione e non si riesce ad accordarsi col creditore). Ma anche in quei casi, ci sono accorgimenti per rendere la situazione sostenibile: ad esempio, chiedere la dilazione all’interno del procedimento, oppure evitare ulteriori danni (non lasciare soldi bloccabili in giro, non licenziarsi in modo impulsivo ecc.). Spesso chi subisce senza consulenza ignora possibili vie d’uscita e finisce per aggravare la propria crisi (magari facendosi prestare denaro a caro prezzo per sopravvivere con lo stipendio ridotto, entrando in un circolo vizioso). Agire accompagnati da un professionista invece consente di mantenere lucidità e di valutare soluzioni creative.

In conclusione, il pignoramento dello stipendio non è una condanna senza appello. È una procedura che la legge disciplina in modo equilibrato, e proprio in quell’equilibrio (tra diritti del creditore e tutela del debitore) si insinuano le possibili strategie difensive. L’importanza di agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista non può essere abbastanza sottolineata: appena ricevi un atto, devi muoverti – le opportunità di difesa (opposizioni, sospensioni) hanno finestre brevi . Un avvocato esperto può fare la differenza tra un pignoramento subito per anni e un pignoramento contestato, ridotto o addirittura evitato in radice.

A tal proposito, vale la pena ricordare le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team, come illustrate all’inizio. Grazie alla sua specializzazione e alla visione a 360 gradi (legale, bancaria, tributaria), l’Avv. Monardo può intervenire in modo mirato per bloccare azioni esecutive già avviate (ottenendo ad esempio provvedimenti d’urgenza), per prevenire misure come pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o nuove cartelle (attraverso ricorsi tempestivi, adesioni a definizioni agevolate, ecc.), nonché per costruire percorsi di uscita dal debito (piani di rientro concordati, soluzioni ex L.3/2012) . Il punto di vista è sempre quello difensivo del debitore: ogni strategia viene valutata in termini di impatto sulla vita del cliente e di efficacia concreta. L’esperienza a livello nazionale del suo staff assicura che anche le pronunce più nuove di Cassazione o le circolari del Fisco vengano sfruttate a vantaggio del debitore aggiornando la difesa in tempo reale.

Se vi trovate in difficoltà – stipendio già pignorato o rischio imminente – non aspettate oltre: il tempo lavora per i creditori, ma con la giusta assistenza può lavorare per voi.

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Fonti e riferimenti

  • Codice di Procedura Civile, artt. 543, 545, 547, 548, 615, 617, 624, 495, 496 – (Norme sul pignoramento presso terzi, limiti di pignorabilità, opposizioni all’esecuzione e agli atti, sospensione e conversione del pignoramento).
  • DPR 29 settembre 1973 n. 602, art. 72-ter – (Limiti di pignorabilità per stipendi e salari in riscossione esattoriale: aliquote 1/10, 1/7, 1/5; ultimo emolumento non pignorabile) .
  • Corte Costituzionale, sent. n. 248/2015(Legittimità del limite di 1/5 stipendio; necessità di garantire comunque 4/5 al lavoratore; nessun minimo impignorabile ulteriore oltre le soglie di legge) .
  • Corte Costituzionale, sent. n. 70/2016(Conferma della legittimità del pignoramento del quinto; inammissibilità e infondatezza delle questioni di costituzionalità sull’art. 545 c.p.c.).
  • Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 22361/2024(Cumulo cessione del quinto e pignoramento: trattenute complessive ≤ 50% stipendio; onere del datore di rispettare tale limite) .
  • Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 28520/2025(Pignoramento esattoriale su conto corrente: efficacia estesa ai crediti futuri entro 60 giorni; applicabilità anche su conto con saldo negativo) .
  • Cassazione Civile, sent. n. 21963/2020(Natura non alimentare dell’assegno divorzile per ex coniuge; pignorabilità ordinaria) .
  • Tribunale di Modena, decreto 2023(Esempio di riduzione della somma pignorata per concorso di cause; applicazione art. 545 c.p.c. comma 5: tetto 50%).
  • Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83, conv. L. 6 agosto 2015 n. 132, art. 13 comma 1 lett. m) – (Introduzione del comma 7 all’art. 545 c.p.c.: impignorabilità 3× assegno sociale su conto bancario accreditato prima del pignoramento) .
  • Circolare INPS n. XX/2025(Adeguamento importo assegno sociale 2026 a €546,24 mensili; soglie impignorabilità pensioni e conti rivalutate) .
  • Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025), commi … – (Introduzione “verifica debiti fiscali >5000€ per stipendi PA >2500€” dal 1º gennaio 2026; nuove definizioni agevolate – c.d. Rottamazione-quinquies) .
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