INTRODUZIONE
Il pignoramento della pensione è un tema cruciale per migliaia di pensionati debitori in Italia. Un errore di valutazione o la mancata reazione tempestiva possono costare caro: una parte della pensione mensile può essere sottratta per soddisfare i creditori, mettendo a rischio la serenità economica di chi, magari, dispone già di un reddito limitato. Perché è importante parlarne ora? Perché negli ultimi anni sono cambiati i limiti di pignorabilità: il legislatore è intervenuto per aumentare la soglia impignorabile (il cosiddetto “minimo vitale”), tutelando maggiormente i pensionati in difficoltà . Al contempo, la giurisprudenza più recente – dalla Corte di Cassazione alla Corte Costituzionale – ha chiarito e confermato diversi aspetti fondamentali, indicando come difendersi efficacemente. Conoscere i nuovi limiti di pignorabilità della pensione nel 2026 è essenziale per evitare errori (ad esempio, credere erroneamente che tutta la pensione possa essere pignorata) e per agire con urgenza qualora si riceva un atto di pignoramento.
Quali soluzioni legali esistono? In questa guida approfondita esamineremo le principali tutele previste dalla legge e le strategie difensive a disposizione del pensionato-debitore. Anticipiamo subito alcuni punti chiave che tratteremo in dettaglio:
- La normativa aggiornata (Codice di procedura civile e leggi speciali) che impedisce il pignoramento della pensione sotto una certa soglia (oggi circa 1.000 euro mensili, pari al doppio dell’assegno sociale) , e limita rigorosamente la quota pignorabile oltre tale importo.
- Le procedure passo-passo che scattano dopo la notifica di un atto di pignoramento presso terzi: i termini da rispettare, cosa succede all’udienza davanti al giudice dell’esecuzione, quali sono i diritti del pensionato e gli errori procedurali del creditore da saper individuare.
- Gli strumenti di difesa attivabili subito: dall’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (per bloccare o annullare pignoramenti illegittimi) , alle richieste di sospensione dell’esecuzione in casi di fondato pericolo, fino alle soluzioni “a monte” (come contestare il debito in sede giudiziaria o amministrativa, ad esempio impugnando una cartella esattoriale).
- Le strategie per ridurre o eliminare il debito: trattative e piani di rientro con i creditori privati, rateizzazioni o rottamazioni delle cartelle esattoriali (recentemente riaperti con la rottamazione-quiquies 2026, di cui diremo dettagliatamente), nonché le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione ed esdebitazione) che permettono di congelare subito i pignoramenti e, in molti casi, di ottenere uno stralcio consistente dei debiti residui.
- Suggerimenti pratici per evitare gli errori comuni: ad esempio ignorare la notifica di pignoramento (sperando che “si risolva da sé”), confondere una pensione assistenziale impignorabile con una pensione previdenziale pignorabile, oppure sbagliare i tempi per presentare ricorso.
Questo articolo è curato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dal suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’Avv. Monardo, cassazionista, coordina professionisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario, offrendo una competenza integrata unica. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, nonché professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Inoltre, riveste il ruolo di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, aiutando imprenditori e aziende in difficoltà a trovare soluzioni sostenibili. Grazie a questa rete di competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff possono realmente aiutarti a 360 gradi: dall’analisi dell’atto di pignoramento e dei vizi impugnabili, alla predisposizione di ricorsi d’urgenza per sospendere immediatamente le trattenute; dalle trattative dirette con creditori o Agenzia delle Entrate-Riscossione per concordare piani di rientro sostenibili, fino all’attivazione di soluzioni giudiziali o stragiudiziali (come le già citate rottamazioni, opposizioni legali, piani da sovraindebitamento) per ridurre il debito e proteggere il tuo reddito.
Come possono aiutarti concretamente? Immagina di avere appena ricevuto una notifica di pignoramento: l’Avv. Monardo e il suo team possono esaminare tempestivamente la tua situazione (verificando ad esempio se l’atto è contestabile per vizi formali o sostanziali), quindi predisporre un piano d’azione immediato. Potranno, ad esempio, presentare ricorso al giudice dell’esecuzione per bloccare provvisoriamente il pignoramento (ottenendo un provvedimento di sospensione), oppure attivare un percorso di composizione della crisi che metta in stand-by le azioni esecutive. In parallelo, potranno valutare la via negoziale: contattare il creditore per trovare un accordo transattivo o proporre un pagamento dilazionato, così da scongiurare la prosecuzione del pignoramento. Sul fronte delle cartelle esattoriali, il team è in grado di gestire le pratiche di rottamazione e saldo e stralcio, curando ogni dettaglio burocratico e monitorando le scadenze, così che il debitore possa beneficiare delle agevolazioni di legge ed estinungere il debito alle migliori condizioni possibili.
Insomma, il messaggio è chiaro: non sei solo ad affrontare il pignoramento della pensione. Con il supporto di professionisti qualificati, è spesso possibile ridurre l’impatto dell’esecuzione forzata o addirittura annullarla, recuperando serenità e proteggendo il tuo tenore di vita. Non attendere oltre: ogni giorno perso può significare somme trattenute in più dalla tua pensione o decadenza da opportunità di difesa. 📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Un semplice consulto può fare la differenza tra subire passivamente il pignoramento e, invece, reagire efficacemente con gli strumenti che la legge ti mette a disposizione.
Contesto Normativo e Giurisprudenziale
Per comprendere come difendersi, occorre anzitutto chiarire cosa dice la legge sul pignoramento delle pensioni e quali sono gli orientamenti dei giudici su questo tema. La materia è disciplinata principalmente dal Codice di Procedura Civile (c.p.c.), in particolare dall’art. 545 c.p.c. che elenca i crediti impignorabili o pignorabili con limiti. Tale articolo ha subìto recenti modifiche proprio in riferimento alle pensioni, quindi analizzeremo la versione attuale aggiornata al 2026.
Articolo 545 c.p.c. – crediti impignorabili e limiti sulle pensioni. La norma stabilisce una serie di divieti e limiti al pignoramento di determinati crediti, con l’obiettivo di garantire al debitore mezzi adeguati di sostentamento. In sintesi:
- Alcune somme non possono mai essere pignorate (impignorabilità assoluta): ad esempio i crediti alimentari dovuti dallo Stato, le pensioni di guerra, i sussidi di povertà, le indennità per maternità, malattia o funerali .
- Altri crediti sono pignorabili solo parzialmente (impignorabilità relativa): rientrano in questa categoria stipendi, salari e pensioni. La regola generale è che salari e pensioni sono pignorabili entro il limite di un quinto (20%) del loro importo per ogni singolo credito . Ciò vale sia per debiti verso privati (banche, finanziarie, privati cittadini) sia – originariamente – per debiti tributari verso lo Stato o enti locali (anch’essi limitati al quinto) . In caso di concorso di più cause di pignoramento (ad esempio più creditori simultaneamente), la legge prevede che la somma delle trattenute non possa superare la metà della pensione totale , così da lasciare comunque almeno il 50% al debitore.
- (Aggiornamento 2022): Un comma specifico dell’art.545 riguarda proprio le pensioni e il minimo vitale impignorabile. Dal 22 settembre 2022, per effetto del D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) convertito in L. 142/2022, è stato alzato il limite di impignorabilità delle pensioni: oggi “le somme dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro” . In altre parole, la pensione è intoccabile fino all’importo di circa 1.000 euro mensili (soglia definita anche come “minimo vitale” del pensionato). Solo la parte eccedente tale ammontare può essere sottoposta a pignoramento, entro i limiti del quinto (o diversi limiti specifici, come vedremo) . Questo significa, ad esempio, che se una persona percepisce una pensione netta di 900 €, non potrà subire alcun pignoramento – il creditore dovrà rinunciare poiché tutta la somma rientra nel minimo vitale impignorabile . Se invece la pensione è, poniamo, di 1.500 € netti al mese, la quota sino a 1.000 € è garantita al debitore, mentre i restanti 500 € potranno essere assegnati al creditore al massimo nella misura di un quinto (quindi massimo 100 € al mese in questo esempio). Come vedremo, però, per i debiti fiscali esistono percentuali ancora più favorevoli al debitore.
Questa novità del 2022 ha rafforzato notevolmente la tutela del pensionato debitore. Prima, infatti, il limite era più basso: fino al 21/09/2022 la legge garantiva solo un importo pari all’assegno sociale aumentato della metà (circa 750 €) come impignorabile . Con la riforma Aiuti-bis, invece, si è passati al doppio dell’assegno sociale (con minimo 1000 €) . Considerando che l’assegno sociale aumenta ogni anno per adeguamento ISTAT, la soglia effettiva sale di conseguenza: nel 2023 l’assegno sociale era €503,27, dunque il minimo vitale era poco più di €1.006; nel 2024 è aumentato (assegno circa €538, quindi soglia sui €1.077); nel 2025 ancora (assegno €538,69, soglia ~€1.077); nel 2026 l’assegno sociale è €546,24 al mese , quindi il doppio è €1.092,48. Pertanto, ad oggi possiamo dire che circa €1.092 mensili sono comunque intoccabili su ogni pensione pignorata – con il “fisso” di 1.000 € come minimo legale anche qualora il doppio dell’assegno scendesse sotto tale cifra (cosa che, visti gli importi attuali, non avviene). Questa garanzia del minimo vitale discende direttamente dalla finalità sociale dell’ordinamento: assicurare che al debitore pensionato rimanga sempre un reddito sufficiente per vivere dignitosamente .
Attenzione: la regola del doppio assegno sociale impignorabile si applica a tutti i tipi di pensione previdenziale (pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità contributiva, pensioni ai superstiti reversibilità, ecc.), cioè quelle derivanti da contributi versati. Fanno eccezione eventuali crediti per alimenti (assegni di mantenimento per coniuge o figli) dove il giudice può autorizzare pignoramenti oltre il quinto in base alle necessità, valutando caso per caso . Diversamente, le prestazioni di natura assistenziale (che non nascono da contributi, ma da stato di bisogno) sono totalmente impignorabili: ne sono esempi l’assegno sociale INPS, la pensione civile di invalidità totale e l’indennità di accompagnamento per invalidi. Tali somme, essendo vere e proprie provvidenze assistenziali destinate a persone in grave difficoltà, non possono mai essere aggredite dai creditori . Chi percepisce solo un assegno sociale o una pensione di invalidità civile non corre quindi rischi di pignoramento (e se qualcuno tentasse, il giudice dovrebbe dichiarare nullo l’atto). Va chiarito invece che l’assegno ordinario di invalidità (che è una pensione contributiva per invalidi parziali) è pignorabile come le normali pensioni , così come lo è la pensione di inabilità per malattia se liquidata nell’ambito previdenziale . Anche la pensione di reversibilità (che il coniuge superstite o i figli percepiscono dopo la morte del pensionato) segue lo stesso regime di pignorabilità limitata: viene considerata a tutti gli effetti un reddito da pensione, quindi impignorabile fino alla soglia di legge e pignorabile oltre nei limiti di un quinto .
In aggiunta al Codice di procedura civile, è importante citare la normativa speciale in materia di riscossione esattoriale (debiti fiscali con Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia). Il D.P.R. 602/1973 contiene due articoli chiave: il 72-bis e il 72-ter, che disciplinano la procedura e i limiti del pignoramento diretto da parte dell’Agente della Riscossione. Art. 72-ter D.P.R. 602/73 – limiti per stipendi e pensioni esattoriali: questa disposizione, introdotta nel 2013, prevede percentuali più basse di pignoramento per stipendi e pensioni quando il creditore è l’Erario. In particolare, Agenzia Entrate-Riscossione può pignorare stipendi/pensioni: a) nella misura di 1/10 (10%) se l’importo netto mensile non supera 2.500 €; b) nella misura di 1/7 (~14%) se l’importo è tra 2.500 e 5.000 €; c) nella misura di 1/5 (20%) se l’importo supera 5.000 € . Questa scala progressiva è pensata per rendere meno gravosa la riscossione coattiva sui redditi medio-bassi. Ad esempio, un pensionato debitore del Fisco con 2.000 € al mese subirebbe trattenute massime del 10% (200 €), mentre con un debitore privato avrebbe potuto subire il 20% (400 €). È bene chiarire che anche l’Agente della Riscossione deve comunque rispettare il minimo vitale impignorabile previsto dal c.p.c.: infatti l’art. 72-ter si applica “fermo restando quanto previsto dall’art. 545 c.p.c.” . Dunque, se una pensione è di 1.200 €, pur rientrando tecnicamente nello scaglione del 10%, rimane pressoché salva perché 1.200 € – 1.092 € = 108 € è la sola parte pignorabile, e comunque il 10% di 1.200 sarebbe 120 € ma non potrà mai intaccare la soglia di 1.092 €. In pratica, si applica il limite più favorevole al debitore derivante dal combinato delle norme.
Tabella riepilogativa – Limiti di pignorabilità della pensione (2026)
| Tipo di credito/creditore | Limite pignorabile sulla pensione | |——————————|—————————————| | Creditori ordinari (banche, finanziarie, privati, ecc.) | 1/5 dell’importo eccedente il minimo vitale. Esempio: pensione €1.500, minimo vitale €1.092 → eccedenza €408, pignorabile max €300 (che è 1/5 di 1.500) . Se 1/5 dell’importo totale supera l’eccedenza, resta pignorabile solo l’eccedenza. | | Agenzia Entrate-Riscossione (debiti fiscali) | Scaglioni: 1/10 se pensione ≤ €2.500; 1/7 se €2.500 < pensione ≤ €5.000; 1/5 se > €5.000 . Sempre rispettando il minimo vitale di €1000 (doppio assegno sociale). | | Crediti alimentari (mantenimento familiare) | Oltre il quinto, se autorizzato. Il giudice può autorizzare pignoramenti anche superiori al 20% per debiti alimentari (es. assegno ex coniuge), caso per caso, garantendo comunque al debitore un importo adeguato per vivere. | | Prestazioni assistenziali (assegno sociale, pensione invalidità civile, indennità accompagnamento) | IMPIGNORABILI al 100%. Sono escluse da qualsiasi pignoramento in quanto sussidi di sostentamento per soggetti in stato di bisogno. | | Recupero crediti INPS (indebiti previdenziali, contributi omessi) | 1/5 con tutela trattamento minimo. L’INPS può trattenere fino al 20% della pensione per recuperare somme indebitamente percepite o contributi non pagati, lasciando sempre almeno il trattamento minimo** (circa €563 mensili nel 2025) . Questo secondo la regola speciale dell’art.69 L.153/1969 (non aggiornata al nuovo minimo vitale di €1000). |
Una menzione a parte merita proprio quest’ultimo aspetto: il recupero di indebiti pensionistici da parte dell’INPS. Capita quando, ad esempio, l’INPS eroga per errore importi non dovuti (arretrati calcolati male, somme pagate senza titolo, pensioni che andavano ricalcolate al ribasso) oppure quando il pensionato ha debiti di contribuzione verso l’INPS. In tali casi, l’INPS può agire direttamente trattenendo una quota della pensione ogni mese, senza bisogno di un pignoramento giudiziario, in forza dell’art. 69 della legge n.153/1969. Questa norma non è stata coordinata col nuovo art.545 c.p.c.: essa prevede ancora che pensioni e assegni possono essere ceduti o pignorati fino a 1/5 per debiti verso l’INPS, “facendo salvo comunque l’importo corrispondente al trattamento minimo” . Significa che l’INPS, recuperando un indebito, deve lasciare al pensionato almeno l’importo della pensione minima (nel 2025 circa €563 al mese, valore aggiornato annualmente) , e può trattenere il resto fino al 20%. Ci si è chiesti se questa disciplina fosse costituzionale, dato che trattava più duramente il pensionato-debitore verso INPS (lasciandogli solo ~€563) rispetto al pensionato-debitore verso altri creditori (che gode ora di €1000+ impignorabili). La questione è giunta alla Corte Costituzionale, che con la recente sentenza n. 216/2025 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità: in parole semplici, la Consulta ha confermato la validità della regola speciale per INPS, giudicando non irragionevole che l’ente previdenziale possa recuperare i propri crediti lasciando solo il trattamento minimo, a differenza degli altri creditori soggetti al minimo vitale più alto . Dunque ad oggi rimane questa disparità: se hai un debito verso l’INPS, l’ente può trattenerti fino al quinto lasciandoti solo la pensione minima (salvo future modifiche legislative).
Giurisprudenza recente: I giudici, come anticipato, hanno avuto modo di ribadire alcuni principi cardine a tutela del pensionato. Vale la pena citarne un paio:
- La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sent. n. 26252/2022 ha sancito che i limiti di impignorabilità dei stipendi/pensioni valgono anche nel processo penale, in caso di sequestro/confisca per equivalente. In sostanza, se un imputato subisce il sequestro della pensione a fini di confisca (ad es. per reati economici), il giudice penale deve comunque lasciare intatto il “minimo vitale” come previsto dall’art.545 c.p.c. . Questo principio uniforma la tutela: anche in sede penale non si può privare una persona dei mezzi essenziali di sostentamento.
- La Cassazione civile ha affrontato il caso del pignoramento/sequestro di pensione accreditata in conto corrente. Con la sentenza n. 47677/2022, la Suprema Corte (sez. III civile) ha chiarito che i limiti di impignorabilità delle pensioni “non sono pregiudicati dall’effettiva data di accredito delle somme sul conto corrente” . In altri termini, il minimo vitale va sempre garantito, sia che la pensione venga pignorata prima di essere accreditata, sia che l’atto colpisca somme già versate in banca. La vicenda nasceva da un contrasto interpretativo: un tribunale aveva ordinato la restituzione di alcune somme sequestrate su conti correnti (incluse pensione e TFR) ma solo parzialmente, ritenendo che il limite impignorabile valesse solo per i soldi accreditati prima del sequestro e non per quelli arrivati dopo . La Cassazione ha annullato quella decisione, affermando invece che il calcolo del quinto pignorabile va fatto tenendo conto della soglia impignorabile anche sulle somme affluite successivamente . È un importante precedente: se ti sequestrano la pensione sul conto, hai diritto che ti vengano comunque lasciati i famosi 1000+ euro mensili, non importa quando il denaro è stato accreditato.
In definitiva, il quadro normativo e giurisprudenziale attuale vede da un lato maggiore protezione del pensionato debitore (grazie all’innalzamento del minimo vitale a ~1000 € e al favore con cui i giudici guardano a tale soglia come espressione di un principio di dignità umana), dall’altro lato permane la necessità di attivarsi legalmente per far valere questi diritti. Infatti, come vedremo, il giudice dell’esecuzione può rilevare d’ufficio l’inefficacia di un pignoramento oltre i limiti , ma nella pratica è sempre consigliabile che il debitore, tramite il suo avvocato, sollevi tempestivamente l’eccezione. Conoscere la legge (ad es. sapere che una pensione di €800 non è pignorabile affatto) permette di evitare abusi e di reagire subito se un creditore tenta un’azione illegittima. Nei capitoli seguenti, passeremo dalla teoria alla pratica: vedremo cosa succede concretamente quando arriva un atto di pignoramento della pensione e come muoversi in ogni fase per tutelare al meglio i propri interessi.
Procedura Passo-Passo dopo la Notifica del Pignoramento
Ricevere un atto di pignoramento presso terzi (in questo caso presso l’INPS) può generare comprensibile ansia. È fondamentale però mantenere la lucidità e capire i passi successivi, perché la procedura esecutiva prevede tempistiche e opportunità ben precise per far valere i propri diritti. In questa sezione descriveremo il percorso tipico di un pignoramento della pensione, dal momento della notifica fino all’eventuale assegnazione delle somme al creditore, evidenziando per ciascuna fase cosa può fare il debitore (e cosa deve fare il creditore) secondo la legge.
1. Titolo esecutivo, precetto e atto di pignoramento: ogni esecuzione forzata si basa su un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale, ecc.) che certifica l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile. Di solito, prima di pignorare la pensione, il creditore (se privato) deve averti notificato un atto di precetto, ossia l’intimazione a pagare entro un termine (minimo 10 giorni) il dovuto, avvertendoti che in difetto si procederà ad esecuzione. Se trascorso il termine del precetto non paghi, il creditore può attivare il pignoramento. L’atto di pignoramento presso terzi è un documento formale, redatto dall’Ufficiale Giudiziario su istanza del creditore, che viene notificato a te debitore e contestualmente al terzo pignorato (in questo caso l’INPS). Esso contiene: i dati delle parti, l’importo dovuto, l’ingiunzione al debitore a non compiere atti dispositivi sui crediti pignorati, e soprattutto l’ordine all’INPS di non disporre delle somme dovute al debitore (fino a concorrenza del credito). Inoltre, l’atto indica il tribunale competente e la data dell’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione (G.E.) . Di solito, per i pignoramenti presso terzi, l’udienza viene fissata qualche settimana dopo la notifica (i tempi variano da ufficio a ufficio, tipicamente 30-60 giorni).
- Notifica da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione: Nel caso di debiti fiscali, la procedura segue regole proprie. L’Agente della Riscossione può infatti procedere con un atto di pignoramento “in sede amministrativa”, grazie all’art.72-bis DPR 602/73, che non richiede l’intervento del giudice in prima battuta . Questo atto, notificato a te e all’INPS, contiene un ordine diretto all’INPS di pagare le somme pignorate all’Agente entro 60 giorni (se sono somme già maturate) oppure man mano alle scadenze (per i ratei futuri) . Inoltre, la legge consente che sia firmato anche da funzionari dell’Agente di Riscossione e non da un ufficiale giudiziario . È una procedura più snella. Tuttavia, per esplicita previsione, i crediti pensionistici sono esclusi dalla procedura speciale : questo significa che l’Agente della Riscossione, per pignorare una pensione, deve anch’esso passare dal tribunale come un creditore qualunque (di fatto la pensione è equiparata allo stipendio già percepito, come credito futuro, quindi va in giudizio). In pratica Equitalia/AER spesso notificava l’atto al debitore e a INPS, e se l’INPS non pagava entro 60 giorni (cosa comune in assenza di provvedimento giudiziario), l’Agenzia iscriveva a ruolo la procedura e si andava davanti al giudice per l’ordinanza di assegnazione. Anche per AER dunque c’è un’udienza davanti al G.E. (salvo il debitore paghi prima). Questa particolarità è bene conoscerla: un pignoramento esattoriale della pensione richiederà comunque l’intervento del giudice per ottenere le somme, dato che l’INPS, in qualità di ente terzo, soggiace alle tutele stabilite dal giudice dell’esecuzione.
2. Deposito dell’atto in tribunale: dopo la notifica, il creditore deve depositare in tribunale l’atto di pignoramento (insieme al titolo esecutivo e precetto) per iscrivere a ruolo la procedura esecutiva. Attenzione: questo adempimento ha una tempistica tassativa! Dal 2021, l’art.543 c.p.c. impone che nel pignoramento presso terzi il creditore depositi tutto entro 30 giorni dalla consegna dell’atto da parte dell’Ufficiale Giudiziario . Se il deposito è tardivo o omesso, il pignoramento perde efficacia di diritto . In altre parole, scaduti 30 giorni senza iscrivere a ruolo, il vincolo sul credito si scioglie e l’atto diventa inefficace. Questa è una novità importante (introdotta per evitare che i debitori restino “sotto spada di Damocle” troppo a lungo): come debitore, è tuo diritto chiedere l’inefficacia del pignoramento se sai che il creditore ha tardato oltre 30 giorni. Ad esempio, se hai ricevuto la notifica il 1° marzo e al 5 aprile (35 giorni dopo) scopri che il creditore non ha ancora depositato nulla in tribunale, il pignoramento può essere dichiarato inefficace. Tuttavia, questa inefficacia non opera automaticamente: dovrai segnalarlo al giudice presentando un’istanza o un’opposizione (solitamente un ricorso ex art. 630 c.p.c. per far dichiarare l’estinzione) . In alcune pronunce, i giudici hanno chiarito che è onere del debitore attivarsi per far valere il termine violato . Dunque, controllare il rispetto di questo termine è una delle prime cose che il tuo avvocato farà: se ci sono gli estremi, si può far cadere il pignoramento per decadenza del creditore.
3. Dichiarazione del terzo (INPS): l’INPS, avendo ricevuto l’atto, è tenuta a comunicare al tribunale e alle parti l’ammontare della pensione e l’eventuale esistenza di altri pignoramenti o trattenute in corso. Questa è la cosiddetta dichiarazione del terzo pignorato ex art.547 c.p.c. In pratica, l’INPS dovrà dichiarare se è debitore di somme verso l’esecutato (ovvero la pensione mensile di tot euro) e se su quelle somme insistono già vincoli (es. cessioni del quinto, altri pignoramenti già notificati, ecc.). Molto spesso l’INPS fornisce tale dichiarazione per iscritto prima dell’udienza, inviandola al giudice. Se ciò avviene e non ci sono contestazioni, all’udienza il G.E. ne prende atto; se invece l’INPS non risponde, il giudice può ordinarne la comparizione. In generale, l’INPS tende a collaborare inviando i dati (anche perché, essendo un ente, dispone di uffici legali organizzati allo scopo).
- Accantonamento delle somme: dal momento in cui riceve la notifica del pignoramento, l’INPS blocca le somme pignorate in attesa delle decisioni del giudice. Significa che già dal mese successivo alla notifica l’INPS trattiene la quota pignorata della pensione, mettendola da parte (“accantonamento”), pur non potendola ancora assegnare al creditore. Ad esempio, se l’atto arriva in sede INPS il 10 marzo, sulla pensione di aprile l’INPS inizierà a trattenere l’importo pignorato (nei limiti di legge). Tali accantonamenti rimangono in un limbo fino all’ordinanza di assegnazione. Se per qualsiasi ragione il pignoramento dovesse decadere o ridursi (oppure se la legge cambia mentre la procedura è in corso, come avvenuto col DL 115/2022), l’INPS è tenuta a restituire al pensionato gli importi eccedenti eventualmente trattenuti. Proprio questo è accaduto dopo settembre 2022: l’INPS, con circolare 38/2023, ha disposto che nelle procedure pendenti le somme accantonate dal rateo di ottobre 2022 in poi fossero ricalcolate secondo il nuovo minimo vitale, rimborsando d’ufficio al debitore quanto trattenuto in eccedenza .
4. Udienza davanti al Giudice dell’Esecuzione: è il momento centrale. All’udienza fissata (ad esempio “il … davanti al G.E. del Tribunale di …”) compaiono il creditore (col suo avvocato) e l’eventuale debitore che voglia partecipare (tramite avvocato; la presenza del debitore non è obbligatoria, ma è consigliabile far intervenire il proprio legale per tutelare i propri interessi). In tale sede, il giudice verifica gli atti e le dichiarazioni. Possibili scenari:
- Se tutto è regolare (titolo valido, notifica ok, dichiarazione INPS conferma la pensione, e non vi sono opposizioni né problemi), il giudice emette la Ordinanza di Assegnazione. Con essa dispone che l’INPS versi mensilmente al creditore procedente la quota pignorata, specificando l’importo o la percentuale. Ad esempio: “assegna a favore del creditore Tizio il quinto della pensione di Caio, eccedente il minimo impignorabile di legge, fino a soddisfazione del credito di €…, oltre spese”. Da quel momento l’INPS inizierà a girare quelle somme al creditore, in genere con accredito diretto su conto indicato dall’avvocato di controparte. Le somme eventualmente già accantonate nei mesi precedenti vengono anch’esse assegnate (spesso l’ordinanza specifica che le somme accantonate vanno immediatamente versate al creditore fino a concorrenza del dovuto). L’ordinanza di assegnazione chiude la procedura esecutiva attiva: l’esecuzione continua poi come fase satisfattiva, ovvero con i pagamenti mensili.
- Se ci sono irregolarità o contestazioni, il giudice può rinviare la decisione o adottare provvedimenti interlocutori. Ad esempio, se tu debitore hai proposto un’opposizione (vedi dopo) chiedendo la sospensione, il G.E. deciderà prima su quella. Oppure, se l’INPS non ha fornito la dichiarazione del terzo, il giudice potrebbe differire l’udienza ordinando all’INPS di comparire o inviare i dati (magari con sanzione in caso di inadempienza). Ancora, se risulta che un altro creditore ha un precedente pignoramento sulla stessa pensione, il giudice deve tener conto del concorso (potrebbe unire i procedimenti o regolare le priorità). Importante: se viene rilevato che la pensione è sotto soglia impignorabile, il giudice dichiara inefficace il pignoramento per quella parte. Essendo un vizio insanabile (violazione di norma imperativa), l’atto di pignoramento è nullo nella parte in cui aggredisce somme impignorabili . Il giudice può dichiararlo anche d’ufficio , ma tipicamente sarà tuo interesse farlo notare se, per ipotesi, il creditore stava tentando di pignorare una pensione di €800. In casi del genere, il G.E. non emanerà ordinanza di assegnazione (se la pensione è totalmente sotto soglia, il pignoramento viene azzerato; se è parzialmente sopra, emetterà ordinanza limitata correttamente).
- Se il debitore nel frattempo ha pagato o raggiunto un accordo: può accadere che, tra notifica e udienza, tu sia riuscito a trovare un accordo col creditore o abbia saldato il debito. In tal caso, al giudice verrà chiesto – preferibilmente con un’istanza congiunta delle parti – di non procedere all’assegnazione e dichiarare estinto il pignoramento per sopravvenuto pagamento. Se porti quietanze o una dichiarazione del creditore, il giudice può prenderne atto. È fondamentale tuttavia che vi sia chiarezza: se il creditore conferma di essere soddisfatto, l’esecuzione termina; se invece contesta (ad es. sostiene di non aver ricevuto nulla), il giudice dovrà decidere in base alle prove.
- Spese legali: all’udienza viene affrontato anche il tema delle spese. Il giudice di solito liquida in ordinanza le spese della procedura a carico del debitore (spese di precetto, pignoramento, contributo unificato, compenso avvocato creditore). Queste spese vanno a sommarsi al debito e saranno prelevate anch’esse via pignoramento (per questo spesso il debito indicato nell’ordinanza è maggiore del capitale iniziale, includendo interessi e spese legali).
5. Decorso dell’esecuzione e chiusura: dopo l’ordinanza di assegnazione, l’INPS versa periodicamente la quota stabilita al creditore. Il pignoramento sulla pensione è continuativo: ogni mese verrà trattenuta la percentuale o somma fissata, fino a quando il credito sarà integralmente soddisfatto. Se, ad esempio, devi €6.000 e l’ordinanza assegna €200 al mese, occorreranno 30 mesi (2 anni e mezzo) di trattenute perché l’esecuzione si esaurisca. Durante questo periodo:
- Il debitore continua a percepire la parte residua della pensione normalmente (accreditata sul suo conto al netto della quota pignorata). Dovrà quindi tarare le proprie spese sul nuovo importo disponibile.
- Interessi e rivalutazione: il creditore ha diritto agli interessi legali (o convenzionali se pattuiti in titolo) sul suo credito fino a saldo. Tuttavia, date le trattenute rateali, di fatto riceverà anche degli interessi nel frattempo. L’ordinanza di assegnazione spesso stabilisce che le somme mensili sono imputate prima agli interessi maturandi e poi al capitale. In pratica, su un debito rateizzato forzosamente, il creditore riceve una parte a copertura degli interessi di mora e il resto a scalare sul capitale.
- Eventuali modifiche in corso d’opera: se durante l’esecuzione succede qualcosa di rilevante (ad esempio muore il debitore pensionato, oppure la pensione diminuisce/incrementa, o ancora interviene una legge di condono), la situazione può cambiare. In caso di morte del debitore, il pignoramento cessa perché la pensione non è più dovuta (gli eredi risponderanno del debito solo nei limiti dell’eredità, ma non con trattenute su eventuali loro pensioni). Se la pensione aumenta, l’INPS può trattenere di più in valore assoluto (poiché se la percentuale è il 20%, di una cifra maggiore corrisponde più euro) ma sempre rispettando la soglia impignorabile aggiornata. Se la pensione diminuisce (es. vengono meno integrazioni, ecc.) e scendesse sotto la soglia vitale, l’INPS dovrebbe adeguarsi riducendo o sospendendo le trattenute (non può continuare a pignorare se ciò intacca il minimo). Qualora la legge cambi in favore del debitore (condoni, sospensioni, ecc.), bisognerà attivarsi per beneficiarne (ad es. fare domanda di definizione agevolata blocca l’esecuzione, come vedremo).
- Fine dell’esecuzione: quando la somma dovuta è interamente pagata, l’esecuzione termina. Di solito l’INPS stessa se ne rende conto (perché il creditore comunica di essere soddisfatto o perché i calcoli indicano che il monte trattenuto ha raggiunto la cifra), e cessa le trattenute. È buona norma ottenere dal creditore una dichiarazione di avvenuto soddisfo da depositare in tribunale, così che il giudice possa emettere un decreto di estinzione della procedura. Questo atto formale tutela da qualsiasi futura contestazione. In ogni caso, una volta che nulla è più dovuto, la pensione torna ad essere erogata integralmente al beneficiario.
6. Costi e ulteriori implicazioni: vale la pena ricordare che il debitore subisce, oltre alla perdita della quota di pensione, anche alcuni costi indiretti: sulle somme assegnate possono gravare spese di procedura e compensi al legale del creditore (stabiliti dal giudice). Inoltre, se c’è un secondo creditore, potrebbe attivare a sua volta un altro pignoramento sulla parte non ancora toccata (nei limiti del 50% complessivo). Dunque, una pensione potrebbe teoricamente essere impegnata per metà da due differenti pignoramenti (ad es. 20% banca + 30% ex coniuge). L’ordinamento non consente di andare oltre il 50% totale di decurtazione , per ragioni di dignità umana. Ciò significa che il pensionato, in ogni caso, conserverà almeno metà del proprio assegno mensile anche nella peggiore delle ipotesi di più esecuzioni concorrenti.
In sintesi, la procedura post-notifica si snoda in varie tappe, ciascuna con insidie ma anche con possibilità di difesa. Riassumiamo brevemente in ordine cronologico ciò che deve fare il creditore e cosa può fare il debitore:
- Il creditore notifica il precetto (se necessario) e poi l’atto di pignoramento a debitore e INPS.
Debitore: verificare subito la data e sede dell’udienza indicata, e consultare un legale prima possibile. Valutare se il debito è effettivamente dovuto o se ci sono motivi di opposizione (pagamento effettuato, prescrizione, vizi di notifica, ecc.). In caso di pignoramento esattoriale, vedere se c’è la possibilità di una rateizzazione immediata (entro 60 gg) per bloccare la procedura . - Il creditore deposita gli atti in tribunale entro 30 giorni.
Debitore: monitorare tramite il proprio avvocato se il deposito avviene in tempo. Se il termine viene sforato, preparare un’istanza per far dichiarare l’inefficacia del pignoramento . - L’INPS inizia a trattenere le somme pignorate e rilascia la dichiarazione al giudice.
Debitore: organizzare le finanze prevedendo una riduzione del cedolino pensione. Controllare sul proprio “cedolino pensione” (accessibile anche online tramite MyINPS) se compaiono voci di pignoramento e di quale importo. Segnalare al legale eventuali circostanze utili: es. se la pensione comprende indennità impignorabili, se c’è già un pignoramento in corso, o se la cifra comunicata dall’INPS non è corretta. - Udienza di assegnazione davanti al G.E.
Debitore: tramite l’avvocato, presentarsi o far pervenire per tempo eventuali opposizioni e richieste (sospensione, nullità parziale per minimo vitale, ecc.). Ad esempio, se la pensione netta al momento è scesa sotto €1000 (magari per precedenti trattenute), far rilevare che non c’è eccedenza pignorabile. Se il creditore non si presenta o mancano documenti, il legale può chiedere il rinvio o l’estinzione. Se si è raggiunto un accordo, produrre la prova del saldo o l’impegno scritto di rinuncia del creditore. In caso di rigetto delle opposizioni, valutare con il legale la possibilità di reclamo o appello esecutivo (strumenti complessi che vanno ponderati, perché nel frattempo l’ordinanza è provvisoriamente esecutiva). - Dopo l’ordinanza:
Debitore: verificare che l’INPS applichi correttamente quanto stabilito (né più né meno). Da questo momento, se non già fatto, conviene pianificare seriamente una strategia per uscire dal debito: infatti il pignoramento, pur dilazionato, continua a generare interessi sul residuo. Può essere saggio cercare di pagare prima possibile se se ne ha la possibilità (per evitare anni di decurtazioni e interessi). Oppure, come vedremo in seguito, valutare procedure come il piano del consumatore o la liquidazione del patrimonio che potrebbero portare a uno stop anticipato dell’esecuzione e magari alla cancellazione del debito residuo (esdebitazione).
In ogni fase, l’assistenza di un professionista è determinante: il codice di procedura è pieno di trappole tecniche in cui un non addetto ai lavori può inciampare. Basti pensare ai differenti tipi di opposizione (ciascuna con termini e giudice competente diversi) o alle opportunità come la sospensione ex art.624 c.p.c. che richiedono motivi specifici e una valutazione prognostica da sottoporre al giudice. Anche solo comprendere se un atto di pignoramento è regolare (contiene tutti gli elementi di legge? è stato notificato correttamente?) può non essere banale per un profano. Ecco perché la tempestività nel rivolgersi a un legale di fiducia dopo la notifica è fondamentale: è l’unico modo per sfruttare appieno le difese offerte dall’ordinamento, come approfondiremo subito nel prossimo capitolo.
Difese e Strategie Legali del Debitore
Di fronte a un pignoramento della pensione, il debitore non deve assumere un atteggiamento passivo. Al contrario, la legge mette a disposizione diversi strumenti di difesa, sia per contestare il diritto del creditore di procedere, sia per far valere vizi procedurali che possano invalidare o ritardare l’azione esecutiva, sia per ottenere una sospensione temporanea in attesa di sviluppi (per esempio mentre si valuta una soluzione alternativa). In questa sezione esamineremo le principali strategie legali che il pensionato-debitore (con l’assistenza del suo avvocato) può adottare.
Opposizione all’Esecuzione (art. 615 c.p.c.)
L’opposizione all’esecuzione è il rimedio da utilizzare quando si vuole contestare il diritto stesso del creditore di procedere a esecuzione forzata. In parole semplici, significa sostenere che il pignoramento non doveva proprio avvenire perché manca o è invalido il presupposto. I motivi tipici di opposizione all’esecuzione su una pensione sono, ad esempio:
- Il debito è già estinto: magari hai pagato quanto dovuto, ma per un errore burocratico o malafede del creditore il pagamento non è stato considerato. Oppure il creditore ti aveva concesso una dilazione e sta pignorando nonostante tu stia rispettando le rate. In tutti questi casi, puoi opporti sostenendo che non vi è più nulla da eseguire.
- Il titolo esecutivo è inesistente o invalido: può capitare con le cartelle esattoriali (magari mai notificate correttamente) o con atti che non hanno forza esecutiva. Ad esempio, se la pretesa nasce da una cartella di pagamento mai notificata, oppure da una multa prescritta, l’esecuzione non è fondata su un valido titolo.
- Prescrizione del credito: se tra il momento in cui il debito è divenuto esigibile e l’avvio dell’esecuzione è trascorso un periodo superiore al termine di prescrizione previsto dalla legge per quel credito, puoi eccepirlo. Esempio: una cartella per IRPEF 2010 prescritta in 10 anni che viene pignorata nel 2022; oppure una rata di finanziamento (credito ordinario con prescrizione 10 anni) che viene eseguita dopo 15 anni. Se il diritto si è prescritto, l’esecuzione dev’essere fermata.
- Incompetenza del giudice o vizi dell’atto di pignoramento tali da renderlo nullo: questi in verità sono motivi a cavallo tra opposizione all’esecuzione e agli atti, ma se si ritiene che il pignoramento sia radicalmente nullo (ad esempio perché effettuato in violazione di un divieto, come pignorare una pensione sotto minimo), ciò attiene alla mancanza del diritto di procedere per quella somma. La nullità per violazione dei limiti di pignorabilità, come detto, è di natura assoluta e va rilevata d’ufficio , ma è comunque opportuno sollevarla formalmente.
L’opposizione all’esecuzione va proposta davanti al giudice dell’esecuzione competente (il tribunale del luogo dove ha sede l’INPS terzo pignorato, in genere il tribunale del debitore). Se formulata prima che l’esecuzione inizi o nel momento in cui arriva l’atto di pignoramento, si chiama opposizione preventiva (615, comma 1) ed è un atto di citazione che introduce un giudizio ordinario, solitamente con contestuale istanza di sospensione. Se invece viene proposta dopo l’inizio dell’esecuzione (quindi dopo la notifica del pignoramento), si propone con ricorso al G.E. (615, comma 2) all’interno del processo esecutivo. Quest’ultimo è il caso più frequente: il tuo avvocato deposita un ricorso in tribunale (R.G.Esecuzioni) spiegando i motivi per cui l’esecuzione non doveva aver luogo. Ad esempio: “si chiede sospendersi ed annullarsi l’esecuzione in quanto il credito è estinto per pagamento il giorno … come da ricevuta allegata” oppure “… in quanto il credito è prescritto/inesistente…”. Il giudice fissa un’udienza ad hoc (se già ne era fissata una di assegnazione, spesso la trasforma in udienza di trattazione dell’opposizione) e contesta al creditore le ragioni del debitore.
Sospensione dell’esecuzione: In presenza di un’opposizione all’esecuzione, il debitore può chiedere al giudice di sospendere provvisoriamente la procedura per evitare che nelle more l’INPS inizi a pagare i creditori. La sospensione (ex art. 624 c.p.c.) viene concessa se il giudice la ritiene opportunamente fondata: in pratica occorre convincere il G.E. che vi sono gravi motivi e che l’opposizione non è pretestuosa. Ad esempio, se esibisci quietanze di pagamento inequivocabili per l’intero importo, è probabile che il giudice sospenda l’esecuzione immediatamente, dato che farla proseguire sarebbe manifestamente ingiusto. Viceversa, se l’opposizione appare debole o dilatoria, la sospensione può essere negata, e il pignoramento proseguirà fino alla decisione finale.
Esito dell’opposizione: se il tribunale accerta che avevi ragione (es. il debito era già pagato, o la pensione non doveva essere toccata), dichiara inesistente il diritto a procedere e quindi estingue il pignoramento, ordinando la liberazione delle somme eventualmente accantonate. Se invece l’opposizione viene rigettata, l’esecuzione riprende il suo corso (o prosegue se non era mai stata sospesa). Va notato che la sentenza emessa sull’opposizione all’esecuzione è appellabile (trattandosi di giudizio a cognizione piena), mentre nel frattempo l’esecuzione potrebbe essere già avvenuta: ecco perché la sospensione in via di urgenza è cruciale.
Opposizione agli Atti Esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Diversa dall’opposizione all’esecuzione è l’opposizione agli atti esecutivi, che serve a censurare vizi formali della procedura. Si tratta di contestare non il merito del credito, ma il modo in cui il creditore ha agito, ad esempio errori nella notifica, nella redazione degli atti, nel rispetto dei termini processuali, ecc. Alcuni casi tipici nel pignoramento di pensione:
- Vizi di notifica: se l’atto di pignoramento (o il precetto) non ti è stato notificato regolarmente secondo le norme (magari inviato a un vecchio indirizzo, o consegnato a persona non autorizzata, o con relazione viziata), puoi opporre la nullità della notifica. Una notifica nulla o inesistente può comportare l’invalidità dell’intero pignoramento.
- Mancato rispetto dei termini di deposito/udienza: come già detto, se il creditore non deposita entro 30 giorni, si può eccepire l’inefficacia (questo a rigore avviene con istanza ex art.630 c.p.c., ma nei fatti è un’opposizione agli atti). Anche altri termini – ad esempio se l’udienza è fissata prima che siano decorsi i tempi minimi di comparizione – possono dare luogo a contestazioni.
- Irregolarità nell’atto di pignoramento: l’art.543 c.p.c. richiede che l’atto contenga una serie di elementi obbligatori (es. generalità precise, indicazione del tribunale competente, l’intimazione al terzo ex art. 546, ecc.). Se manca qualcosa di essenziale (ad esempio l’indicazione dell’indirizzo di PEC per le comunicazioni, o l’ingiunzione al debitore), l’atto potrebbe essere dichiarato nullo. Anche un errore nell’individuazione del terzo (p.es. sbagliare ente) potrebbe essere letale.
- Violazione dei limiti di pignorabilità: curiosamente, un eccesso di pignoramento – cioè aver pignorato più del quinto o sotto soglia – può qualificarsi anche come vizio dell’atto. In effetti, pignorare una pensione sotto i 1000 € è un atto esecutivo compiuto contra legem. Alcune pronunce parlano di nullità insanabile , altre di semplice inefficacia relativa . In ogni caso, può essere fatto valere con opposizione agli atti entro i termini di legge.
Tempistica stringente: l’opposizione agli atti deve essere proposta entro 20 giorni da quando hai avuto conoscenza legale dell’atto viziato (in genere dalla notifica dell’atto stesso, se il vizio è intrinseco, o dalla conoscenza del provvedimento del giudice se si oppone quello). Esempio: se il pignoramento ti è stato notificato il 1° febbraio e ritieni sia nullo, hai fino al 21 febbraio per proporre opposizione ex art.617. Oltre quel termine, eventuali vizi formali si considerano sanati. Questa brevità impone di agire molto rapidamente se vuoi far valere un’irregolarità.
Procedura: l’opposizione agli atti, se proposta dopo l’inizio dell’esecuzione (quindi contro atti come il pignoramento stesso, o l’ordinanza di assegnazione), si presenta con ricorso al giudice dell’esecuzione. Va illustrato quale atto si contesta e perché. Il G.E. fisserà un’udienza ad hoc e deciderà con ordinanza. Anche qui si può chiedere la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato (ad es. sospendere gli effetti di un’ordinanza di assegnazione se impugnata).
Ad esempio, poniamo che l’ordinanza di assegnazione sia stata emessa in assenza del debitore e violi palesemente la regola del quinto (magari per un errore il giudice ha assegnato un terzo della pensione): hai 20 giorni dalla notifica/comunicazione di quella ordinanza per fare opposizione agli atti e chiedere al giudice dell’esecuzione (lo stesso che l’ha emessa, ma in diversa composizione se possibile) di correggere il tiro. In situazioni eclatanti, spesso gli errori vengono riconosciuti e si rettifica il provvedimento.
Va detto che le opposizioni agli atti esecutivi, sebbene su questioni formali, possono portare a risultati sostanziali: se accolte, l’atto viziato viene annullato e, se era un atto chiave (come il pignoramento stesso), l’intera procedura può decadere costringendo il creditore a ricominciare da capo. Questo dà al debitore tempo e a volte lo pone in posizione di forza per negoziare.
Istanza di Sospensione o Revoca dell’Esecuzione
Oltre alle vere e proprie opposizioni (che sono procedimenti strutturati), esistono altre istanze che il debitore può presentare per incidere sul pignoramento:
- Istanza di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): è uno strumento previsto dal codice che consente al debitore di sostituire ai beni pignorati (in questo caso al credito pensionistico) una somma di denaro immediata pari all’importo dovuto più le spese. In pratica, se riesci a reperire la liquidità necessaria, puoi chiedere al giudice di convertire il pignoramento in un pagamento integrale o in un deposito cauzionale equivalente. Se il giudice accoglie e versi la somma, il pignoramento sulla pensione viene liberato. Questo rimedio è però poco utilizzato nelle espropriazioni di crediti, perché presuppone che tu abbia i soldi per saldare il debito (nel qual caso, forse non saresti finito in esecuzione). Però può avere senso in alcuni casi: ad esempio, se stai vendendo un immobile o ricevendo una liquidazione e vuoi liberare la pensione subito, depositi l’importo e chiudi l’esecuzione (poi eventualmente discuti le somme in sede di distribuzione, se più creditori).
- Istanza di riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.): se ritieni che la misura del pignoramento sia eccessiva rispetto alla proporzione di legge o alle esigenze del creditore, puoi chiedere al giudice di ridurla. Nel pignoramento di crediti questa ipotesi è rara, perché i limiti sono fissati dalla legge (non c’è discrezionalità: o è un quinto o frazioni per l’Erario). Tuttavia, potrebbe trovare spazio nel caso di pignoramenti per alimenti: potresti chiedere di ridurre la percentuale se dimostri che, alle nuove condizioni economiche, quell’importo ti lascerebbe sotto il minimo vitale.
- Istanza di sospensione amministrativa presso l’Agenzia Entrate-Riscossione: questa è specifica per cartelle esattoriali. Dal 2013 esiste la possibilità per il contribuente di presentare direttamente all’Agenzia una richiesta di sospensione della riscossione se si ritiene che la pretesa sia infondata (ad esempio: cartella già annullata, sgravio in corso, errore di persona, ecc.). Se l’istanza è accolta o se rientra nei casi legge (art. 1, commi 537-543 L.228/2012), l’Agenzia sospende le attività esecutive . Questo si può tentare parallelamente alle vie giudiziarie, fornendo documentazione all’ente e sperando in una rapida risposta.
- Opposizione all’ordinanza di assegnazione in appello: tecnicamente, se l’ordinanza di assegnazione definisce il processo esecutivo (quando non ci sono controversie pendenti), alcuni la considerano impugnabile con l’appello esecutivo (art. 616 c.p.c.). È una materia complessa, ma in caso di gravi errori nella decisione del G.E. si può valutare l’appello al collegio. Spesso però è più rapido usare 617 c.p.c. (se vizi di forma) o addirittura un’opposizione tardiva per motivi emersi dopo.
- Ricorso per Cassazione: se dovessero emergere questioni di diritto importanti (es. interpretazione di nuove norme) su cui i giudici di merito si dividono, nulla vieta di andare fino in Cassazione. Ad esempio, l’applicazione del nuovo art.545 c.p.c. a procedure pendenti ha generato contenzioso, ma l’INPS con la sua circolare e i giudici di merito l’hanno risolta pragmaticamente (applicazione immediata ai procedimenti non definiti con assegnazione ).
Negoziazione e Accordi Stragiudiziali
Non tutte le difese passano necessariamente per le aule di tribunale. Un approccio strategico spesso efficace è quello di cercare una soluzione negoziale con il creditore, anche mentre l’esecuzione è in corso. Per il debitore, fermare un pignoramento sulla pensione può valere un sacrificio economico o l’assunzione di un impegno, e a volte pure il creditore è disposto a trattare pur di incassare più rapidamente e con minori spese.
Ecco alcune strategie in tal senso:
- Transazione a saldo e stralcio: puoi proporre al creditore di pagare in un’unica soluzione (o poche soluzioni) una cifra inferiore al debito complessivo, in cambio della rinuncia al pignoramento. Ad esempio, se il debito originario era €10.000, potresti offrire €7.000 cash subito per chiudere la partita. Molti creditori accettano sconti pur di ottenere subito il denaro ed evitare le lungaggini del recupero rateale. Chiaramente più convincente sarà la proposta (anche in termini di tempistiche brevi), più chance avrai. È fondamentale formalizzare l’accordo per iscritto e prevedere la cancellazione della procedura esecutiva a pagamento effettuato. Di norma, l’avvocato del creditore depositerà un’istanza di estinzione al giudice, dichiarando che ha ricevuto il saldo e stralcio pattuito.
- Rateizzazione concordata: se non hai liquidità per un saldo e stralcio robusto, potresti negoziare un piano di rientro rateale direttamente col creditore. Ad esempio, pagare €500 al mese (volontariamente) invece di subire €300 di pignoramento forzoso. Perché mai un creditore dovrebbe accettare meno di quanto già ottiene col pignoramento? I motivi possono essere: l’aggiunta magari di un acconto iniziale, la previsione di interessi concordati, o la garanzia di pagamento anche su parti altrimenti non pignorabili (es. offrendo €500, di cui €300 verrebbero comunque da pensione pignorata e €200 di tasca propria dal debitore). Inoltre, al creditore conviene evitare il rischio di futuri incidenti o sospensioni: un accordo bonario chiude la questione in modo più certo. Se si raggiunge l’intesa, è bene coinvolgere l’autorità giudiziaria per ufficializzarla (magari chiedendo al G.E. una sospensione dell’esecuzione condizionata all’adempimento del piano, con successiva estinzione se il debitore paga regolarmente). Si può anche formalizzare col verbale di conciliazione in udienza, che ha efficacia di titolo esecutivo di per sé.
- Interlocuzione con l’INPS: in alcune situazioni (ad esempio indebito pensionistico recuperato da INPS stesso), puoi rivolgerti direttamente all’ente per concordare un piano di rientro amministrativo. L’INPS spesso consente piani di ammortamento delle somme indebite, spalmando il recupero su più mensilità anche inferiori al quinto. Tuttavia, se l’INPS ha già iniziato a trattenere il 20%, ottenere una riduzione richiede di dimostrare un particolare stato di disagio (oltre al fatto che la norma gli consente il quinto e loro tendono ad applicarlo standard). A volte, supportati da un legale, è possibile convincere l’INPS a limitare la trattenuta (es. al 10%) argomentando sulla base di esigenze vitali e facendo appello a eventuali circolari interne di flessibilità.
- Utilizzo di garanzie reali o personali: se hai un bene (una casa ipotecabile, un TFR maturato, ecc.) o un familiare disposto a garantire, potresti offrire al creditore una garanzia aggiuntiva in cambio della liberazione della pensione. Ad esempio, concedere un’ipoteca su un immobile di proprietà a fronte della rinuncia al pignoramento: il creditore potrebbe preferire avere un’ipoteca, che magari consente di vendere l’immobile e recuperare subito, piuttosto che attendere il pagamento su anni dalla pensione. Ovviamente questa è una mossa da valutare attentamente e solo se si intravede un vantaggio concreto (es. vendere la casa per pagare i debiti, evitando di decurtare la pensione, può essere una scelta quando si vuole preservare reddito mensile, ma va soppesata perché si scambia un bene con liquidità).
In ogni trattativa, il ruolo dell’avvocato è cruciale: non solo per negoziare le migliori condizioni, ma anche per formalizzare l’accordo in modo sicuro. Non bisogna mai fidarsi di promesse informali di rinuncia al pignoramento senza avere qualcosa di scritto. Idealmente, si stipula un accordo transattivo in cui il creditore si impegna a rinunciare all’esecuzione al verificarsi di certi pagamenti, e subito dopo aver incassato quanto concordato si procede in tribunale a estinguere la procedura (magari con spese compensate, così il debitore non paga ulteriori costi).
Impugnazioni parallele (in caso di cartelle esattoriali)
Se il pignoramento della pensione origina da una cartella esattoriale o altro atto fiscale, c’è un altro binario di difesa da considerare: l’impugnazione degli atti impositivi davanti al giudice tributario. Mi spiego: supponiamo che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ti pignori la pensione per delle cartelle relative a IRPEF. Se tu non hai mai contestato quelle cartelle, il debito è “cristallizzato”. Ma se ritieni che in realtà il debito fiscale sia infondato (magari perché l’accertamento era sbagliato, o la cartella viziata), potresti ancora agire presentando un ricorso alla Commissione Tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria) contro l’estratto di ruolo o contro la cartella stessa (se i termini non sono scaduti, oppure chiedendo rimessione in termini se non ne eri a conoscenza). Ebbene, la pendenza di un giudizio tributario non sospende automaticamente il pignoramento, a meno che tu non ottenga una sospensione giudiziale in quella sede. Le commissioni tributarie possono sospendere la riscossione su richiesta del contribuente se ricorrono gravi e fondati motivi (ad esempio, evidente illegittimità dell’atto e rischio di danno grave dall’esecuzione) – art. 47 D.Lgs.546/92. Quindi, una strategia integrata potrebbe essere:
- ricorrere in Commissione contro la cartella o contro il preavviso/pignoramento,
- chiedere al giudice tributario la sospensione della riscossione,
- nel frattempo comunicare al G.E. l’avvenuta sospensione o comunque la pendenza del giudizio (al fine, eventualmente, di ottenere a tua volta una sospensione ex art.615 c.p.c., essendoci un fumus di inesigibilità).
Se la Commissione concede la sospensione, l’Agente della Riscossione dovrà fermare il pignoramento (e se non lo fa spontaneamente, si può presentare un’istanza al G.E. allegando l’ordinanza tributaria di sospensione, che solitamente viene riconosciuta). Certo, questa via presuppone di muoversi su due fronti e di avere motivazioni solide sulla illegittimità del debito fiscale.
In conclusione, le difese legali contro un pignoramento di pensione sono molteplici e vanno scelte in base al caso concreto. Riassumiamo le principali armi del debitore:
- Opposizione all’esecuzione: contesta il diritto di pignorare (debito non dovuto, già pagato, prescritto). Termine: prima possibile o entro l’esecuzione. Vantaggio: se vinta annulla tutto. Rischio: serve prova forte, altrimenti si perde tempo.
- Opposizione agli atti: contesta vizi formali (notifiche, termini, errori nell’atto). Termine: 20 giorni dalla conoscenza. Vantaggio: fa leva su errori del creditore per invalidare la procedura.
- Istanza di sospensione: chiede al giudice di fermare temporaneamente il pignoramento durante la causa di opposizione. Termine: contestuale all’opposizione. Vantaggio: evita che i soldi escano nel frattempo.
- Trattative stragiudiziali: cercare accordo col creditore (saldo e stralcio, rate). Tempo: qualsiasi, meglio prima che il giudice assegni le somme. Vantaggio: soluzione concordata, spesso sconto sul debito, chiusura rapida.
- Procedure concorsuali minori: (come vedremo nel prossimo capitolo) – se il debito rientra in una situazione di sovraindebitamento globale, attivare un piano del consumatore o simili congela per legge le azioni esecutive. Tempo: finché un O.C.C. non deposita ricorso, occorre qualche settimana. Vantaggio: blocco immediato (appena il giudice ammette la procedura) e possibile esdebitazione finale.
Ogni strada ha pro e contro, e va valutata con un legale esperto. Spesso, una combinazione di azioni è la chiave: ad esempio, opporsi legalmente per guadagnare tempo e leva contrattuale, poi transare col creditore da una posizione di forza (quando magari lui percepisce il rischio di allungare troppo i tempi in tribunale).
Va sottolineato, infine, che il fattore tempo è cruciale: reagire subito alla notifica offre più opzioni (si pensi ai 20 giorni per 617 c.p.c., ai 30 giorni per eccepire il deposito tardivo, ecc.). Ignorare il problema porta quasi inevitabilmente all’ordinanza di assegnazione e all’avvio delle trattenute, dopodiché recuperare è più difficile (non impossibile, ma si tratta di togliere soldi già nelle tasche altrui, il che complica). Quindi agire tempestivamente con le giuste difese è la miglior strategia in assoluto.
Strumenti Alternativi: Rottamazioni, Sovraindebitamento e Altre Soluzioni
Oltre alle azioni difensive “dirette” sull’esecuzione, il debitore può valutare una serie di strumenti alternativi che, pur non essendo specifici del pignoramento, possono risolvere a monte il problema del debito e quindi liberare la pensione dai vincoli. In questa categoria rientrano: le definizioni agevolate dei debiti fiscali (le cosiddette rottamazioni delle cartelle), le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (piani del consumatore, accordi e liquidazione), nonché altre possibilità come l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). Vediamo ciascuno.
Rottamazione delle Cartelle (Definizione Agevolata dei Debiti Fiscali)
Se il pignoramento della pensione è stato avviato dall’Agenzia Entrate-Riscossione, significa che dietro c’è una o più cartelle esattoriali non pagate. In questi casi può venire in soccorso la normativa sulle definizioni agevolate, ovvero provvedimenti legislativi che consentono di regolare i debiti iscritti a ruolo con sconti su sanzioni e interessi. Negli ultimi anni ce ne sono state diverse edizioni (rottamazione 2016, 2017, “ter” nel 2018, “quater” nel 2023). Aggiornamento 2026: la Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025 n. 199) ha introdotto la Rottamazione-quinquies delle cartelle . Ecco in breve di cosa si tratta e come incide su eventuali pignoramenti:
- Cos’è la Rottamazione-quinquies 2026: È una sanatoria che permette di estinguere i debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo l’imposta o contributo dovuto (il capitale residuo) e le spese vive (notifica, eventuali procedure), senza dover pagare sanzioni, interessi di mora e aggio . Un enorme beneficio, specie per cartelle datate dove le sanzioni e gli interessi possono superare il capitale. Ad esempio, una cartella da €5.000 di cui €3.000 di sanzioni verrebbe definita pagando solo €2.000.
- Come aderire e termini: Bisogna presentare domanda di adesione entro la scadenza fissata dalla legge (indicativamente sarà entro fine aprile 2026, la data esatta la forniranno i provvedimenti attuativi) – verificala sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione. Entro il 30 giugno 2026 l’Agente invierà la risposta con il prospetto delle somme dovute e il piano di pagamenti . La rottamazione-quinquies consente di dilazionare il pagamento fino a 54 rate in 5 anni (con interessi ridotti al 2% annuo sulle rate dal 2027 in poi) . Il pagamento della prima rata (luglio 2026) perfeziona la definizione.
- Effetto sul pignoramento: Punto fondamentale: presentare la domanda di rottamazione sospende le azioni esecutive in corso sui debiti rottamati. Precisamente, la legge prevede la sospensione di nuovi fermi, ipoteche e pignoramenti da parte di AER già dal momento della domanda e fino alla scadenza della prima rata . Non solo: eventuali pignoramenti su stipendi o pensioni già avviati vengono anch’essi sospesi. In pratica, appena fai richiesta di adesione alla definizione agevolata, l’Agenzia deve bloccare le trattenute in corso sulla pensione (e non iniziarne di nuove) . Questo per dare respiro al contribuente in attesa di pagare la definizione. Dunque, se hai un pignoramento pensione dall’Agente Entrate-Riscossione, aderire alla rottamazione 2026 ti permette di fermarlo immediatamente. Attenzione: la sospensione resta finché rispetti i pagamenti dovuti. Se poi non paghi la rottamazione (decadi per mancato pagamento anche di una sola rata), la sospensione salta e il pignoramento potrà riprendere (magari l’Agenzia dovrà notificare un nuovo atto di pignoramento se quello vecchio era stato sospeso a lungo, ma il rischio torna). Al contrario, se completi i pagamenti e chiudi la rottamazione, il debito si estingue definitivamente e il pignoramento verrà revocato del tutto.
- Conviene aderire? Molto spesso sì. La rottamazione-quinquies offre vantaggi enormi in termini economici (taglio sanzioni e interessi, rate lunghe). Inoltre, tutela subito il pensionato bloccando le trattenute, il che significa che per diversi mesi non subiresti riduzioni di pensione, potendo anzi utilizzare quella liquidità per pagare le rate agevolate. Un altro punto: tutti i debiti 2000-2023 con AER rientrano, salvo eccezioni (multe stradali incluse, con sgravio interessi) . Attenzione però: la rottamazione non include gli importi dovuti per sentenze di condanna della Corte dei Conti, né certi contributi dopo accertamento. Ma per la maggior parte dei carichi è applicabile.
Esempio pratico: poniamo che hai 3 cartelle per un totale di €15.000 (di cui 5.000 sanzioni e 2.000 interessi). Con la rottamazione ti verrà chiesto circa €8.000 in totale, pagabili in 5 anni (ad es. ~€1500 l’anno). Una volta presentata la domanda a marzo 2026, immediatamente l’eventuale pignoramento di €200/mese sulla pensione viene sospeso. Tu riprendi la pensione piena. A luglio 2026 inizi a pagare €150-200 al mese di rottamazione (invece dei €200 di pignoramento, peraltro destinati a durare più a lungo e coprire anche sanzioni). In definitiva, paghi meno e con più respiro, e ti liberi anche psicologicamente dal pignoramento.
Va ricordato che analoghe misure esistevano nel 2023 (Rottamazione-quater per debiti fino al 06/2022). Se hai presentato domanda nel 2023 e stai pagando quelle rate, finché sei in regola il pignoramento resta fermo. La nuova rottamazione 2026 riguarda carichi fino al 2023 inclusi, quindi anche chi non aderì prima può farlo ora.
Soluzioni da Sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della Crisi)
Quando i debiti (non solo il singolo pignoramento) superano la capacità di pagamento della persona, conviene ragionare in ottica globale di sovraindebitamento. La normativa italiana offre, dal 2012, procedure specifiche per persone e piccole imprese in difficoltà, alternative al fallimento (oggi regolate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs.14/2019, ma note anche come procedure ex Legge 3/2012). Tali strumenti hanno due vantaggi chiave: bloccano immediatamente tutte le azioni esecutive e possono portare a una riduzione sostanziale dei debiti o addirittura alla loro cancellazione (esdebitazione).
Le principali soluzioni di sovraindebitamento (per un debitore persona fisica, consumatore o piccolo imprenditore) sono:
- Piano del consumatore: riservato a chi ha debiti personali (non professionali) e si trova in una situazione di sovraindebitamento senza colpa grave. Consiste in un piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore, che può prevedere il pagamento anche solo parziale dei crediti, secondo le sue possibilità, per un certo periodo. Il piano deve essere approvato dal Tribunale (oggi in composizione monocratica o collegiale a seconda dei casi) e non richiede il consenso dei creditori (viene omologato se il giudice ritiene che il debitore offra tutto il ragionevolmente fattibile e meriti l’esdebitazione).
- Accordo di ristrutturazione (o concordato minore): è simile al piano ma rivolto a debitori non consumatori (es. piccoli imprenditori, ditte individuali) e richiede che la maggioranza dei crediti approvi la proposta. Una volta raggiunte le maggioranze e omologato dal giudice, l’accordo è vincolante per tutti.
- Liquidazione controllata del patrimonio: il debitore mette a disposizione il suo patrimonio (es. immobili, risparmi) che viene liquidato da un liquidatore nominato dal tribunale, e al termine (dopo aver soddisfatto i creditori con quanto c’era) può ottenere l’esdebitazione dei debiti residui. Questa è una soluzione drastica ma utile se non si riescono a pagare i debiti neanche parzialmente: in pratica si subisce una “mini bancarotta” personale ma poi si riparte puliti. Esiste anche una variante per il debitore incapiente (senza beni né reddito) che permette di esdebitarsi senza dare nulla, a condizione di aver collaborato e non aver frodato i creditori – una tantum nella vita.
- Composizione negoziata e altre procedure: per le imprese ci sono anche strumenti come la composizione negoziata (DL 118/2021) di cui l’Avv. Monardo è esperto negoziatore, ma nel nostro contesto di pensione (debiti persona fisica) interessa meno, a meno che il pensionato sia anche imprenditore.
Come incidono queste procedure sul pignoramento? In maniera molto forte. Dal momento in cui il Tribunale ammette il debitore alla procedura (o anche, in alcuni casi, dal deposito dell’istanza se viene richiesto il provvedimento in tal senso), sono sospese tutte le azioni esecutive individuali. Ciò significa che, se hai un pignoramento della pensione in corso e ottieni l’apertura di una procedura di sovraindebitamento, il pignoramento si blocca. Il creditore dovrà partecipare alla procedura collettiva e non potrà più prelevare la quota di pensione separatamente. In pratica, la pensione torna libera (salvo che il piano stesso preveda di versarne una parte ai creditori, ma sarà nei termini e modi concordati sotto l’egida del Tribunale). È come mettere un ombrello protettivo sul debitore: i singoli creditori non possono agire o, se già agiscono, vengono stoppati e assorbiti nella procedura generale.
Ad esempio, se presenti un piano del consumatore proponendo di pagare, grazie magari all’aiuto di un familiare, il 50% dei tuoi debiti in 4 anni, e nel frattempo depositi istanza di sospensione delle esecuzioni, il giudice (se la domanda è ammissibile e non manifestamente inadeguata) dispone la sospensione di ogni pignoramento in corso. I creditori dovranno aspettare l’omologazione e poi riceveranno quanto previsto nel piano, perdendo la possibilità di incidere sul tuo reddito oltre quanto stabilito.
Esdebitazione finale: Al termine delle procedure di sovraindebitamento, se hai adempiuto il piano o la liquidazione, ottieni l’esdebitazione, ovvero la cancellazione di tutti i debiti residui chirografari. Questo significa che anche se con il piano non hai pagato il 100%, la parte scoperta è inesigibile per i creditori: sei legalmente libero. Nel caso di liquidazione, l’esdebitazione può essere concessa anche se i creditori hanno ricevuto zero (incapiente), come detto, in via eccezionale. Per un pensionato indebitato su più fronti, questa è letteralmente la rinascita finanziaria: fine dei pignoramenti, fine delle telefonate dei creditori, possibilità di destinare la pensione ai propri bisogni futuri.
Costi e tempi: Avviare una procedura di sovraindebitamento richiede di rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o a un professionista gestore nominato dal giudice. Ci sono dei costi (onorari del gestore, spese di giustizia contenute) ma per le persone indigenti spesso gli OCC applicano tariffe agevolate. I tempi non sono brevissimi: predisporre la documentazione, verificare i crediti, elaborare la proposta può richiedere qualche settimana o mese. Tuttavia, ottenuta la prenotazione del numero di ruolo e depositata l’istanza in tribunale, di norma il giudice può emanare subito il decreto di sospensione delle esecuzioni. Quindi il beneficio sul pignoramento pensione si può sentire anche in pochi mesi dall’avvio. L’Avv. Monardo, essendo Gestore della Crisi iscritto e fiduciario di un OCC, può seguire e coordinare efficacemente questa procedura end-to-end, ottimizzando i tempi.
Quando considerare il sovraindebitamento? Se il pignoramento pensione è solo una delle tue preoccupazioni (magari hai anche debiti di carta di credito, finanziarie, mutui scaduti, altre cartelle ecc.), allora anziché combattere ogni singolo fuoco, potrebbe convenire spegnere l’incendio con un’unica operazione controllata. In più, il sovraindebitamento ha il pregio che, una volta superato, ti restituisce un profilo creditizio pulito, consentendoti un nuovo inizio.
Va sottolineato: queste procedure richiedono onestà e trasparenza: devi dichiarare tutti i tuoi debiti e il tuo patrimonio, e dimostrare di non poter pagare integralmente. In cambio, ottieni protezione e perdono del debito residuo. È un percorso da intraprendere con consulenti esperti (come il team multidisciplinare dell’Avv. Monardo) per valutare fattibilità e convenienza rispetto ad altre opzioni (ad es., se hai debiti solo col Fisco, la rottamazione può essere più semplice; se invece hai molti debiti diversi, il piano del consumatore potrebbe essere risolutivo).
Altre soluzioni pratiche
Oltre alle grandi categorie sopra, menzioniamo altre mosse che possono aiutare in contesti specifici:
- Cessione del quinto volontaria: se la pensione non è stata ancora pignorata ma temi che lo sarà, oppure se lo è per una certa quota ma vorresti gestire tu il debito, potresti contrarre un prestito con cessione del quinto per pagare i creditori. La cessione volontaria di un quinto della pensione a una banca/finanziaria produce liquidità immediata (ti erogano una somma, che usi per estinguere i debiti) e tu rimborsi con una trattenuta mensile fissa in busta paga. Il vantaggio è che magari ottieni un tasso migliore o un importo sufficiente a chiudere più pignoramenti insieme. Tuttavia, va fatto prima che i creditori pignorino (perché dopo potresti non avere margine per cedere un quinto se un quinto è già pignorato) e devi avere credito abbastanza buono per ottenere il prestito. Spesso i pensionati riescono ad ottenere cessioni del quinto con relative facilità (garantisce INPS), quindi può essere uno strumento per “comprare pace” dai creditori.
- Cambio di conto corrente o banca: se il pignoramento avviene su conto corrente dove ricevi la pensione, puoi considerare di spostare l’accredito della pensione su un altro conto non pignorato. Questo può servire se un creditore ti ha pignorato il conto corrente: ricordiamo infatti che, per legge, l’ultimo rateo di pensione accreditato sul conto non si tocca . Quindi se apri un nuovo conto e fai accreditare lì la pensione successiva, quella successiva sarà protetta (mentre sul vecchio conto rimarranno bloccati solo i fondi precedenti, al netto del triplo assegno sociale liberato). Attenzione però: spostare i soldi dopo che un pignoramento su conto è stato notificato può configurare problemi (in teoria non puoi toccare le somme pignorate, ma puoi ovviamente cambiare IBAN per i pagamenti futuri). Questa è più una soluzione per ridurre il danno quando c’è un pignoramento sul conto: apri un altro conto dove far arrivare i prossimi pagamenti così da non farli confluire sul conto bloccato.
- Verifica dei diritti del debitore esecutato: sembra banale, ma molti pensionati ignorano di avere diritto, ad esempio, alle detrazioni per carichi di famiglia o altre agevolazioni che possono aumentare il netto della pensione, lasciando quindi più importo libero anche post-pignoramento. Oppure, se la pensione è molto bassa, potrebbe spettare l’integrazione al minimo: l’INPS porta la pensione al minimo vitale (il trattamento minimo INPS, non confondere col minimo impignorabile) se si hanno redditi bassi. O ancora, il diritto a prestazioni assistenziali come la social card, il reddito di cittadinanza (ora sostituito da assegno di inclusione dal 2024) se il reddito residuo scende sotto soglie ISEE. Tutto questo per dire: se la pensione subisce decurtazioni, informati bene su quali altre tutele sociali puoi attivare per alleggerire la situazione economica.
In conclusione, la lotta al pignoramento non si combatte solo in tribunale ma anche con scelte finanziarie e legali strategiche. L’Avv. Monardo e il suo staff multidisciplinare (avvocati e commercialisti) possono offrire una visione a tutto tondo: dal contenzioso puro all’ingegneria finanziaria/legale per ristrutturare il debito. Ad esempio, valutando se per te sia più vantaggioso aderire a una rottamazione (perché hai solo debiti fiscali), oppure presentare un piano del consumatore (se hai debiti vari e una situazione meritevole), oppure ancora negoziare singolarmente con le banche. Ogni caso ha la sua soluzione ottimale, e spesso il debitore da solo non la vede perché sopraffatto dall’angoscia o dalla scarsa conoscenza tecnica. Ecco perché un consulto professionale può farti scoprire opportunità di uscita insospettabili.
Nel prossimo capitolo passeremo ad alcuni consigli pratici e errori da evitare, e successivamente affronteremo una carrellata di domande frequenti con risposte chiare, per dissipare i dubbi più comuni sul pignoramento della pensione.
Errori Comuni e Consigli Pratici per i Debitori
Affrontare un pignoramento della pensione è delicato, e spesso il debitore commette passi falsi che possono aggravare la situazione. Vediamo quali sono gli errori più comuni da evitare assolutamente, accompagnati da consigli pratici su come comportarsi invece in maniera accorta e vantaggiosa.
❌ Errore 1: Ignorare le comunicazioni e le scadenze
Spiegazione: Alcuni pensionati, per paura o speranza che “passi da sé”, tendono a ignorare la lettera del precetto o l’atto di pignoramento, non rispondono, non si presentano in udienza. Questo è uno degli errori peggiori: il processo esecutivo va avanti comunque, e anzi il tuo silenzio favorisce il creditore. Se perdi i termini per opporti (20 giorni per i vizi formali, ecc.) o per chiedere sospensioni, poi recuperare è difficilissimo.
Consiglio: Appena ricevi un atto di pignoramento, reagisci! Contatta immediatamente un avvocato di fiducia, fornisci tutti i documenti (atti ricevuti, estratti conto, situazione debitoria completa) e studia con lui una strategia nei tempi giusti. Anche se sei confuso, rispettare le scadenze procedurali è vitale. Ad esempio, se noti che il pignoramento è arrivato su una pensione di €900 €, dovresti immediatamente segnalarlo al giudice come atto illegittimo, non lasciare che proceda. Oppure, se hai ricevuto un precetto e sai che il debito è contestabile, non aspettare che arrivi il pignoramento: usa i giorni del precetto per pagare se possibile o per avviare un’opposizione all’esecuzione. La tempestività è la tua alleata.
❌ Errore 2: Confondere tipologie di pensione e prestazioni
Spiegazione: Molti non distinguono tra pensione previdenziale e assistenziale. Così può capitare che un disabile, convinto che la sua “pensione” di invalidità civile sia pignorabile, entri nel panico, oppure viceversa un pensionato sociale creda di subire pignoramenti. Abbiamo visto che assegno sociale e invalidità civile sono impignorabili . Confusione simile regna su indennità di accompagnamento (non pignorabile) vs pensione di inabilità (pignorabile), o su reversibilità (pignorabile) vs pensione di vedovanza assistenziale (rara, ma alcune prestazioni a superstiti ex enti locali non contributive potrebbero essere impignorabili).
Consiglio: Chiarisci la natura della tua entrata. Se percepisci più trattamenti (es. pensione di vecchiaia + accompagnamento), sappi che il pignoramento può colpire solo la quota pignorabile. L’INPS di norma scorpora automaticamente le indennità non pignorabili (ad esempio non considererà l’accompagno nel calcolo). Se però hai dubbi, rivolgiti a un esperto o all’INPS stesso per sapere quali voci del tuo cedolino sono escluse. In caso di errori (es. se per assurdo venisse toccato un assegno sociale), dovrai immediatamente far valere l’impignorabilità assoluta di quella prestazione. D’altro canto, non fare l’errore opposto di credere che la tua pensione, solo perché minima, sia assistenziale: la pensione minima integrata (es. €563) è comunque pignorabile per la parte eccedente il minimo vitale (che però coincide col suo importo in quel caso, quindi di fatto non la pignoreranno, ma per ragioni di importo non di natura).
❌ Errore 3: Continuare a indebitarsi o ignorare il problema del debito
Spiegazione: Alcuni, per far fronte alla riduzione di reddito dovuta al pignoramento, commettono l’errore di contrarre nuovi debiti (ad es. prestiti, utilizzo smodato di carte di credito) per “integrare” la pensione decurtata. Questo può innescare un circolo vizioso: nuovi debiti generano nuovi potenziali pignoramenti in futuro, aggravando il sovraindebitamento. Ignorare il problema non lo risolve: se hai un tenore di vita insostenibile rispetto alla pensione netta pignorata, devi agire sulle cause (ridurre il debito complessivo) non tappare i buchi con altro debito.
Consiglio: Fermati e fai un piano. Accetta che per un periodo la tua pensione sarà inferiore: rivedi il budget familiare, taglia spese non essenziali, cerca eventualmente aiuto da familiari o servizi sociali per il necessario. Non cedere alla tentazione di finanziamenti facili: le finanziarie a volte approfittano di pensionati in difficoltà, ma accumulare altri prestiti peggiora la situazione. Piuttosto, valuta le soluzioni strutturali: come abbiamo visto, rottamare cartelle per ridurre il carico o un piano del consumatore per liberarti dai debiti. Se proprio devi ricorrere a un prestito, fallo in modo ragionato: ad esempio, una cessione del quinto (quando possibile) come misura per consolidare e ridurre i tassi, non come liquidità da spendere senza piano di rientro. Confrontati con un professionista per capire come uscire dal tunnel del sovraindebitamento: a volte meno è meglio, ovvero pagare meno ma bene piuttosto che pagare di più mettendo pezze.
❌ Errore 4: Non verificare l’operato del creditore/INPS
Spiegazione: C’è chi, una volta iniziata la trattenuta, non controlla più nulla: “tanto prendono il quinto e basta”. Invece è importante monitorare che tutto avvenga correttamente: potrebbe capitare che il creditore prenda più del dovuto, o continui a prendere dopo il saldo (sì, succede se nessuno notifica all’INPS l’avvenuto saldo), oppure che l’INPS applichi male le soglie magari nei primi mesi di transizione normativa.
Consiglio: Tieni traccia di ogni pagamento e verifica periodicamente il tuo estratto contributivo. Ad esempio, chiedi all’INPS o controlla sul portale quant’è la quota pignorata esattamente e a chi viene versata. Confrontala con l’ordinanza del giudice. Conserva le buste paga/cedolini con l’indicazione delle trattenute. Quando pensi che il debito stia per terminare (in base ai conteggi), contatta l’ufficio legale dell’INPS per assicurarti che hanno ricevuto formale comunicazione di chiusura (spesso l’avvocato del creditore deve mandare una liberatoria). Se hai dubbi sul calcolo degli interessi, fai ricontrollare da un commercialista o consulente del lavoro. È tuo diritto non pagare un centesimo in più del dovuto. Inoltre, se cambia la legge (come nel 2022) informati se hai diritto a benefici retroattivi (l’INPS nel 2022 li ha restituiti d’ufficio , ma male non fa chiedere conferma).
❌ Errore 5: Farsi prendere dal panico o dalla vergogna
Spiegazione: L’aspetto psicologico conta. Molti debitori pensionati provano vergogna, non ne parlano in famiglia, subiscono in silenzio, magari evitano di chiedere aiuto per orgoglio. Questo isolamento gioca a sfavore tuo e a favore del creditore. Il panico, poi, porta a decisioni irrazionali (c’è chi ha persino rinunciato alla pensione trasferendola a un familiare per paura del pignoramento – mossa non solo inefficace ma dannosa).
Consiglio: Affronta la situazione apertamente. Non sei il primo né l’ultimo ad avere debiti: in Italia le esecuzioni su pensioni sono comuni e la legge prevede soluzioni proprio perché è riconosciuto che chiunque può incorrere in difficoltà finanziarie. Parlane con i tuoi cari di fiducia; spesso, spiegando la situazione, troverai comprensione e magari supporto (anche solo accompagnarti da un legale per un consulto). Ricorda che chiedere aiuto non è motivo di vergogna ma di forza: stai cercando di risolvere un problema. L’Avv. Monardo, ad esempio, ha seguito casi delicati di pensionati anziani che, solo superando l’imbarazzo iniziale, hanno permesso al legale di salvarli da situazioni drammatiche (come la vendita all’asta della casa o pignoramenti multipli). Inoltre, mantieni la calma: il panico è cattivo consigliere. Prima di fare qualsiasi mossa drastica (tipo cambiare residenza per evitare pignoramenti mobiliari, nascondere soldi sotto il materasso, ecc.), consulta un professionista. Ci sono modi legali e composti di reagire, senza compromessi rischiosi.
❌ Errore 6: Sottovalutare le trattative con i creditori
Spiegazione: Alcuni debitori pensano: “tanto ormai è in mano agli avvocati/giudici, non c’è nulla da fare col creditore”. Invece, come abbiamo visto, molte volte il creditore è aperto a un accordo (soprattutto banche/finanziarie). Non tentare nemmeno una trattativa può farti perdere l’occasione di uno sconto notevole. All’opposto, altri sbagliano approccio: chiamano il creditore inveendo o implorando in modo disordinato, peggiorando le cose.
Consiglio: Valuta sempre l’opzione di un accordo bonario, ma fallo nella maniera giusta: tramite il tuo avvocato, con una proposta seria su basi realistiche. Preparati prima: di quanto disponi? puoi avere un aiuto familiare? che rata sostenibile puoi offrire? Fatti aiutare a mettere questi termini nero su bianco e presentali al creditore. Spesso l’intervento di un legale rende la trattativa più professionale e credibile (il creditore vede che fai sul serio). Se l’accordo riesce, assicurati di formalizzarlo correttamente (firmato da entrambe le parti) e di farlo ratificare in tribunale se possibile. Non aver timore di aprire il dialogo: alla peggio, il creditore rifiuterà e proseguirà col pignoramento (che tanto avrebbe fatto comunque), ma nulla ti vieta di riprovare più avanti magari quando avrà già recuperato qualcosa e sarà più ben disposto a chiudere.
❌ Errore 7: Credere a soluzioni “miracolose” non ufficiali
Spiegazione: Nei momenti di difficoltà, si è vulnerabili a chi propone scorciatoie improbabili: “Abbiamo un metodo infallibile per annullare il debito al 90% garantito”, “Paga 1000 euro e ti faccio scomparire il pignoramento”, “C’è un cavillo segreto, contatta Tizio Caio (che non è avvocato) e risolvi”. Purtroppo ci sono soggetti senza scrupoli (pseudo-consulenti finanziari, mediatori abusivi) che lucra sulle speranze dei debitori con promesse irrealistiche. Questi rimedi spesso si rivelano truffe o comunque inefficaci, facendoti perdere soldi e tempo prezioso.
Consiglio: Affidati solo a professionisti qualificati e alle soluzioni di legge. Nessuno può “cancellare” magicamente un debito o un pignoramento senza seguire le procedure previste. Sì, esistono modi per ridurre notevolmente i debiti (lo abbiamo spiegato: definizioni, accordi, ecc.), ma sempre all’interno di un percorso legale trasparente. Diffida da chi ti sconsiglia di rivolgerti a un avvocato (“non serve, faccio tutto io in via stragiudiziale”) o ti chiede parcelle in anticipo molto elevate senza uno studio serio del caso. Un avvocato come l’Avv. Monardo, ad esempio, prima di prospettarti un esito o chiedere compensi, analizzerà i documenti e ti spiegherà chiaramente pro e contro di ogni opzione, mettendolo per iscritto se necessario. La chiarezza e la tracciabilità sono fondamentali. In Italia, solo avvocati e soggetti autorizzati (OCC per sovraindebitamento) possono assistere legalmente nei casi di debiti: evita scorciatoie.
❌ Errore 8: Non considerare la possibilità di ricorsi “sopra” (appello, ecc.)
Spiegazione: Se il giudice dell’esecuzione rigetta le tue istanze, molti debitori pensano che sia finita lì. Ma non sempre: come accennato, alcune decisioni possono essere impugnate. Non considerare un reclamo o appello quando ci sono evidenti ragioni, è un potenziale errore (specie se la posta in gioco è alta).
Consiglio: Chiedi un secondo parere o valuta un grado superiore se opportuno. Esempio: il G.E. non ti ha sospeso il pignoramento nonostante avessi prove forti di avvenuto pagamento? Si può valutare un reclamo urgente al collegio del tribunale. Oppure, ti ha respinto l’opposizione su una questione giuridica dubbia? L’appello in corte d’appello è possibile entro 15 giorni ex art.616 c.p.c. (per opposizioni all’esecuzione). Certo, queste mosse implicano costi e tempo, quindi vanno ponderate con l’avvocato. Spesso conviene più trovare un accordo transattivo come detto, ma non trascurare l’intero arsenale a disposizione. Un legale esperto saprà consigliarti se insistere in giudizio (magari hai ottime chance in appello) o se lasciare perdere per puntare su altro.
❌ Errore 9: Dimenticare di sfruttare i benefici fiscali e normativi
Spiegazione: A volte il debitore non sa che lo Stato stesso gli viene incontro con misure di sollievo: ad esempio si può chiedere l’esonero dal pagamento del bollo auto per invalidità, bonus energia, ecc. Non c’entrano direttamente col pignoramento, ma alleggeriscono le spese di casa, compensando la trattenuta.
Consiglio: Informati sui bonus e agevolazioni disponibili per la tua fascia di reddito/età. Un pensionato con ISEE basso può avere sconti sulle bollette (bonus sociale luce/gas), esenzione ticket sanitari, riduzione TARI, etc. Approfittane: ogni euro risparmiato è un euro in più che ti resta in tasca mentre hai la pensione decurtata. Anche sul fronte fiscale: se per via del pignoramento stai rimborsando interessi a un creditore, sappi che gli interessi passivi su mutui per la prima casa sono detraibili; se il debito riguardava ad esempio spese mediche rateizzate, quelle spese mediche le detrai al 19%, ecc. Insomma, cerca di recuperare il recuperabile tramite la dichiarazione dei redditi. Sono piccole cose, ma sommate aiutano.
❌ Errore 10: Non rivolgersi mai a un esperto di fiducia
Spiegazione: Il denominatore comune di molti errori è l’assenza di una consulenza professionale. Pensare di poter gestire il pignoramento da soli, magari basandosi su informazioni trovate online (non sempre attendibili o aggiornate), è rischioso. Ciascun caso ha peculiarità che solo un occhio esperto coglie.
Consiglio: Stabilisci un contatto di fiducia con un professionista legale. Anche se all’inizio può spaventare l’idea di “pagare un avvocato”, considera che spesso l’intervento di un legale fa risparmiare più soldi di quanti ne costi (riduzione debito, evitare pignoramenti futuri, sbloccare situazioni incagliate). Molti avvocati, tra cui l’Avv. Monardo, offrono colloqui preliminari per inquadrare il caso a costi accessibili o addirittura gratuiti se poi nasce il rapporto di assistenza. Vale la pena investire in una consulenza iniziale: ti chiarisce diritti, doveri e opzioni. Dopodiché potrai anche decidere se procedere o meno, ma almeno avrai un quadro chiaro. E se scegli di farti assistere, segui i consigli del tuo legale e mantieni con lui/lei una comunicazione aperta e sincera (nascondere informazioni al proprio avvocato è autolesionistico, ricorda che lui è dalla tua parte e vincolato al segreto professionale).
Riassumendo i consigli d’oro pratici:
- Agisci subito alla notifica: il tempismo può risparmiarti anni di guai.
- Informati e distingui: conosci i tuoi diritti (minimo vitale, impignorabilità di certe somme).
- Taglia le spese e non fare nuovi debiti se possibile: prima sistema quelli attuali.
- Monitora il pignoramento: controlla estratti conto e cedolini.
- Chiedi aiuto (familiare, legale, associazioni consumatori se serve): non isolarti.
- Tratta se puoi: un accordo può chiudere la questione con soddisfazione reciproca.
- Sfrutta le leggi a tuo favore: rottamazioni, piani del consumatore, sospensioni tributarie… usa tutto ciò che è disponibile.
- Mantieni lucidità: non cadere preda di truffatori o rimedi fantasiosi non comprovati.
- Segui la guida di un esperto: un buon avvocato è come un faro nella tempesta, ti evita gli scogli nascosti.
Con questa sezione speriamo di averti messo in guardia dagli errori più frequenti. Nella prossima, come preannunciato, forniremo un elenco di FAQ – Domande e Risposte rapide e chiare su temi specifici riguardanti il pignoramento della pensione. Sarà una sorta di “pronto soccorso” informativo per i dubbi pratici dell’ultimo minuto.
Domande Frequenti (FAQ) sul Pignoramento della Pensione
Di seguito proponiamo una serie di domande comuni che i pensionati-debitori ci rivolgono, con risposte concise e basate sulle norme aggiornate al 2026 e sulla prassi. Questa sezione ti aiuterà a trovare velocemente chiarimenti sui dubbi più ricorrenti.
1. Che cos’è il pignoramento della pensione in poche parole?
È la procedura con cui un creditore ottiene da un giudice di prelevare una parte della tua pensione per soddisfare un debito non pagato . Tecnicamente è un pignoramento presso terzi: il terzo è l’INPS (che eroga la pensione). L’INPS, ricevuto l’ordine del giudice, trattiene mensilmente una quota della tua pensione e la gira al creditore, finché il debito (capitale, interessi e spese) è estinto.
2. Quali limiti di importo sono protetti, cioè non pignorabili, sulla pensione nel 2026?
Per legge, non si può pignorare la pensione fino all’importo pari al doppio dell’assegno sociale INPS . Poiché l’assegno sociale 2026 è ~€546/mese, il doppio è circa €1.092. Inoltre, è previsto un minimo di €1.000 comunque anche se il doppio fosse inferiore . In pratica, nel 2026 possiamo dire che i primi 1.000-1.092 euro di pensione al mese sono impignorabili. Questo valore cambia leggermente ogni anno per adeguamento dell’assegno sociale (ad esempio era €1.000 precisi fino al 2022, ~€1.006 nel 2023, ~€1.077 nel 2024, e così via).
3. Quindi una pensione inferiore a €1.000 al mese non può mai essere pignorata?
Esattamente. Pensioni sotto €1.000 mensili sono intoccabili al 100% . Il creditore non potrà ottenere nessuna trattenuta. Ad esempio, pensione di €850: zero pignoramento. Pensione di €1.000: zero pignoramento (1.000 rientra nel minimo vitale). Solo se la pensione supera tale soglia, si guarda alla parte eccedente.
4. Quanto possono pignorare da una pensione che supera il minimo vitale?
Solo la parte eccedente il minimo è aggredibile, e comunque entro percentuali precise. La regola generale per crediti ordinari è 1/5 della pensione . Esempio: pensione €1.500 → minimo 1.092 esente, eccedenza €408; il quinto dell’intera pensione è €300, che rientra nell’eccedenza, quindi preleveranno €300 al mese (lasciandoti €1.200). Se la pensione è altissima, comunque prendono al massimo il 20%. Attenzione: per debiti fiscali le percentuali sono ancora minori: 1/10, 1/7 o 1/5 a seconda dell’importo della pensione . Quindi ad esempio per una pensione di €2.000 (debito fiscale) prenderanno solo 1/10 = €200, lasciandoti €1.800 (ben oltre il minimo vitale).
5. Cosa si intende esattamente per “minimo vitale” della pensione?
È l’importo di pensione considerato indispensabile per le esigenze primarie del debitore, e che la legge rende impignorabile. Come detto, è definito come doppio dell’assegno sociale mensile INPS . In gergo, questo minimo vitale spesso viene equiparato alla frase “1.000 euro al mese”, perché la norma fissa comunque quel pavimento. Dunque, se anche l’assegno sociale aumentasse tanto da rendere il doppio più di 1000, si applica quel valore più alto; se invece (ipotesi teorica) fosse meno, comunque 1000 euro sono garantiti. In pratica nel 2026 il minimo vitale è intorno a 1.092 € al mese (corrispondente a doppio assegno sociale 2026).
6. La pensione di invalidità civile o l’assegno sociale possono essere pignorati?
No, mai. Queste sono prestazioni assistenziali. L’assegno sociale è totalmente impignorabile . Lo stesso vale per la pensione di invalidità civile al 100%, che è assimilabile a un sussidio di povertà legato all’invalidità . Anche l’indennità di accompagnamento per invalidi è impignorabile . In caso (molto raro) un creditore tentasse di pignorarle, il giudice rigetterebbe la richiesta. Se per errore un ente trattenesse qualcosa, il debitore dovrebbe fare opposizione immediata per far cessare l’illecito.
7. Ho una pensione di reversibilità (superstite). Vale lo stesso limite dei 1000 euro?
Sì. La pensione di reversibilità è considerata una normale pensione di tipo previdenziale (derivante dai contributi del dante causa). Dunque impignorabile fino al doppio assegno sociale e pignorabile oltre il minimo nei limiti di legge . Ad esempio, reversibilità di €1.200 → non toccano i primi ~1.092 €, possono pignorare circa €108 al mese (se credito ordinario, perché il quinto sarebbe €240 ma l’eccedenza è solo 108 quindi quello è il massimo). Se la reversibilità è inferiore a €1.000, non si tocca proprio.
8. Come funziona il pignoramento della pensione passo per passo? (Riassunto)
In sintesi: il creditore ottiene un titolo esecutivo (es. sentenza, cartella esattoriale) e un precetto se richiesto, poi tramite ufficiale giudiziario notifica un atto di pignoramento all’INPS e al debitore . Il pignoramento ordina all’INPS di trattenere le somme fino a nuova istruzione. Si fissa un’udienza in tribunale. L’INPS comunica quanto è la pensione e se già ci sono trattenute. All’udienza, se tutto ok, il giudice emette un’ordinanza di assegnazione disponendo il trasferimento al creditore della quota pignorata . Da quel momento l’INPS versa ogni mese al creditore la quota indicata e al pensionato arriva il netto decurtato. Questo continua finché il debito è pagato (possono volerci mesi o anni a seconda dell’importo). Se il debitore fa opposizione o paga prima, la procedura può interrompersi prima come da decisione del giudice.
9. Cosa posso fare se mi notificano un pignoramento della pensione?
Hai diverse opzioni, spesso da esercitare in parallelo:
– Verificare la legittimità: controlla se il credito è giusto, se l’atto è notificato regolarmente, se la pensione è sotto soglia (in tal caso segnalarlo subito).
– Opposizione in tribunale: puoi fare opposizione all’esecuzione se ad esempio il debito non è dovuto o è prescritto, o opposizione agli atti se ci sono errori formali (entro 20 giorni) . In entrambi i casi puoi chiedere al giudice di sospendere il pignoramento in attesa di decidere.
– Rateizzazione/soluzione col creditore: se è l’Agente Riscossione, puoi presentare istanza di rateizzazione o aderire a rottamazione (il che sospende il pignoramento una volta accettata) . Se è un privato, puoi contattarlo tramite legale per concordare un pagamento e fargli ritirare il pignoramento.
– Sovraindebitamento: valutare con un OCC se presentare un piano del consumatore o altra procedura: depositando la domanda si può bloccare tutto.
In pratica: non restare fermo. Fatti assistere e scegli la via migliore per il tuo caso.
10. Posso evitare il pignoramento chiedendo una rateizzazione all’Agenzia delle Entrate Riscossione?
Se agisci prima che parta il pignoramento, sì: ad esempio, hai ricevuto una cartella o intimazione, fai subito domanda di rateazione in 72 rate; finché paghi le rate, Agenzia Entrate non può pignorare (la legge vieta nuove azioni esecutive su debiti rateizzati). Se invece il pignoramento è già notificato, la rateizzazione tardiva non lo blocca automaticamente. Dal 2021 c’è un freno: non puoi rateizzare debiti già oggetto di pignoramento salvo pagare prima la prima rata e ottenere una sospensione. In pratica, se un pignoramento è partito, AER di solito non concede rate sullo stesso debito (c’è una circolare interna su preclusione post-attivazione esecuzione) . L’unica via è pagare la prima rata e poi chiedere di sospendere. Meglio puntare sulla rottamazione in tal caso, che sospende sul serio il pignoramento con la sola domanda . Quindi: prima del pignoramento, rateizzare è un ottimo scudo; dopo, conviene rottamare o pagare direttamente.
11. Quanto dura il pignoramento della pensione?
Dura fino a quando l’intero debito per cui si procede è stato pagato. Non c’è un limite temporale prefissato: se il debito è grande e la quota prelevata piccola, può durare anni. Ad esempio debito €12.000, trattenuta €200/mese → 60 mesi (5 anni). Va però detto: se passano 10 anni senza che il creditore riesca a soddisfarsi del tutto, potrebbe intervenire la prescrizione sulle rate residue? In linea teorica sì, ma di solito l’atto di pignoramento e assegnazione interrompe la prescrizione e la rende decennale dal provvedimento. Inoltre, c’è la possibilità per il debitore di fare ricorso per eccessiva durata se la procedura resta aperta a lungo senza motivo, ma sul pignoramento di crediti raramente accade perché comunque mensilmente si incamera qualcosa. In ogni caso, terminato il pagamento, l’INPS cessa la trattenuta (o se per errore non la cessasse, devi avvisarli con documentazione).
12. Possono pignorare la mia tredicesima e quattordicesima?
Sì, perché tredicesima e quattordicesima (se prevista) fanno parte della pensione. La trattenuta percentuale si applica anche su quelle mensilità aggiuntive. Quindi, ad esempio a dicembre quando arriva la tredicesima assieme al rateo di pensione, il creditore riceverà la quota anche su essa. Lo stesso per la 14ma (che i pensionati a basso reddito percepiscono a luglio). Ricorda però: se la tredicesima viene accreditata in conto e c’è un pignoramento sul conto corrente già avvenuto, la legge tutela almeno quella mensilità: in sede di pignoramento di conto, l’ultimo accredito non si tocca . Ma se il pignoramento è diretto presso INPS, allora sì, viene trattenuto come gli altri mesi.
13. Possono pignorare gli arretrati di pensione o il TFS (trattamento di fine servizio)?
– Arretrati di pensione: se l’INPS ti deve degli arretrati (es. aumenti retroattivi), e arriva un pignoramento prima che te li versino, quegli arretrati seguono la stessa regola: le somme corrispondenti a rate pregresse, nel momento in cui vengono liquidate, si considerano pensione dovuta e quindi soggette a pignoramento con le stesse limitazioni (minimo vitale ecc.). Se invece gli arretrati ti sono già stati accreditati su conto e poi arriva un pignoramento sul conto, allora sono depositi e valgono le regole del conto (triplo assegno sociale libero, ecc.). Quindi dipende dalla tempistica. In breve: sì, anche gli arretrati possono essere pignorati, ma garantendoti comunque il minimo vitale per ogni mese cui si riferiscono (cosa che in pratica l’INPS applica scaglionando l’importo). – TFS/TFR: il trattamento di fine servizio (buonuscita per ex dipendenti pubblici) o il TFR del settore privato è pignorabile. Non è uno stipendio corrente, ma un’indennità di fine lavoro. La legge equipara il TFR alle altre indennità da lavoro e lo rende pignorabile fino a 1/5 . Quindi se un pensionato percepisce (o deve percepire) un TFR di 20.000 €, un creditore può pignorarne 1/5 = 4.000 €. Il resto resta al debitore. Nota: se il TFR è già stato accreditato su conto, allora eventuale pignoramento conto lo blocca come somma indistinta (ma il giudice dell’esecuzione può liberare i 4/5 non pignorabili su istanza del debitore, perché conosce la natura di TFR). Spesso, per prudenza, si consiglia di incassare il TFR prima che partano pignoramenti e magari usarne una parte per sistemare i debiti: meglio che lasciarlo depositato.
14. Cosa succede se ho più pignoramenti sulla pensione contemporaneamente?
Può capitare che più creditori aggrediscano la stessa pensione (es. una banca e il Fisco, o due finanziarie diverse). In tal caso si applica l’art.545 comma 4 c.p.c.: il totale delle trattenute non può superare la metà (50%) della pensione . Questo è il tetto massimo cumulativo. Inoltre, tra i creditori vale un principio di proporzionalità e ordine di arrivo: il primo ad arrivare ottiene per intero la quota spettante, il secondo può aggiungersi solo entro i margini residui. Esempio: hai un pignoramento al 20% già in atto; un secondo creditore ottiene un pignoramento, il giudice potrebbe assegnargli un altro 20% (totale 40%) se la tua situazione lo consente (sotto al 50%). Se invece il primo era del 30% (es. alimenti autorizzati) e il secondo arriva, il giudice al massimo potrà dare un ulteriore 20% portando tot a 50%, oppure meno se il primo occupa già tanto spazio. Tra diversi pignoramenti, alcuni hanno priorità preferenziale – ad esempio, alimentare ha priorità su ordinari; erario spesso è considerato dopo gli alimentari ma concorre con gli ordinari. In pratica, il giudice modulando le percentuali si assicura che non si sfori metà pensione. Se uno dei pignoramenti termina (debito estinto), la sua quota libera potrà essere utilizzata dall’altro eventuale ancora in corso (fino a 50%). Quindi è possibile che in certi periodi tu abbia il 20% uscire per uno e il 10% per un altro, ecc., ma mai oltre 50% in totale.
15. Se la mia pensione aumenta (es. per perequazione o perché inizio a prendere anche reversibilità), mi tolgono di più?
Sì, proporzionalmente sì, fermo restando che la soglia impignorabile potrebbe anch’essa muoversi per inflazione. Il pignoramento è in percentuale, quindi se passi da €1500 a €1600 e hai un quinto pignorato, la trattenuta passa da €300 a €320. Se invece hai un importo fisso assegnato dal giudice (può succedere che il giudice indichi un importo in euro e non una percentuale – di solito è percentuale comunque), allora resta quello. Ma normalmente è una frazione, quindi segue la crescita della pensione. Viceversa, se la pensione diminuisce (alcuni casi: fine di una quota integrazione, trattenute fiscali maggiori, ecc.) la trattenuta in euro cala di conseguenza (20% di meno). In ogni caso, l’INPS deve sempre rispettare il doppio assegno sociale come nuovo minimo se la pensione cambia. Diciamo che, anno per anno, con l’aumentare dell’assegno sociale, la quota libera tende ad aumentare leggermente e la pignorabile a diminuire a parità di pensione. In concreto, su pensioni medio-basse, gli adeguamenti ISTAT spesso finiscono per andare quasi tutti a incrementare la parte non pignorabile. Su pensioni alte, l’aumento ISTAT alza sia la parte del debitore che quella del creditore in valore assoluto.
16. Il creditore può pignorare la pensione direttamente sul conto corrente dove viene accreditata?
Sì, potrebbe scegliere di pignorare il conto corrente bancario/postale invece che notificare all’INPS. In tal caso, la procedura è leggermente diversa: il pignoramento colpisce le somme presenti sul conto alla data della notifica in banca. Se sul conto c’è già l’ultimo accredito pensione (più eventuali risparmi precedenti), la legge tutela un importo pari a 3 volte l’assegno sociale sul saldo pignorato, se si tratta di conto intestato al debitore su cui affluiscono pensioni/stipendi . Tre volte assegno sociale è circa €1.638 nel 2026. Quindi, ipotesi: sul conto hai €5.000, frutto di varie mensilità; il pignoramento tramite banca bloccherà €5.000 – €1.638 = €3.362 e lascerà subito disponibili €1.638 (cioè 3 mensilità di assegno sociale) . Se invece sul conto c’era meno di €1.638, non bloccano nulla. Inoltre, la norma (per i pignoramenti successivi al 2015) dice che le somme accreditate come pensione dopo la notifica del pignoramento sul conto sono pignorabili nei limiti soliti (1/5 ecc.) . In pratica, se il creditore vuole intercettare i futuri accrediti, dovrà specificarlo e comunque la banca dovrà rispettare il quinto e il minimo vitale su quelle somme sopravvenute. Questo metodo però è più macchinoso e incerto per il creditore, perciò di solito preferiscono pignorare presso INPS (che copre i flussi futuri in modo ordinato). Se dovessi subire un pignoramento sul conto, ricorda i tuoi diritti: ultimo accredito pre-pignoramento non toccato , triplo assegno sociale libero, e su eventuali accrediti futuri nel conto chiedi al giudice di limitare nei soliti parametri (se banca e creditore non l’hanno già fatto). Puoi anche decidere di spostare l’accredito pensione su altro conto non pignorato dopo che uno è stato bloccato, così da ricevere le successive mensilità regolarmente (il primo conto rimane congelato per l’importo dovuto al creditore).
17. Il pignoramento in corso può estinguersi automaticamente dopo un tot?
Non proprio “automaticamente”. Il pignoramento si estingue se:
a) Il debito è pagato completamente (inclusi interessi e spese) – allora il creditore ha ottenuto tutto e l’azione cessa.
b) Il creditore rinuncia o fa estinguere la procedura – ad esempio perché avete transatto o perché non intende proseguire; formalmente serve un’ordinanza del giudice che chiude il procedimento per rinuncia o inattività.
c) Decorso infruttuoso del tempo con inattività – la legge prevede che se la procedura resta ferma per oltre 3 mesi per omissione del creditore, il debitore può chiedere l’estinzione (art. 630 c.p.c.), ma nel pignoramento di pensione ogni mese c’è un movimento, quindi è improbabile. Potrebbe succedere se, ad esempio, il creditore non incassa le somme e non compare, ma l’INPS comunque accantona quindi qualcosa succede.
d) Cause di chiusura anticipata: se il giudice accoglie opposizioni del debitore e annulla il pignoramento, quello è un fine anticipato.
Non c’è invece una regola tipo “dopo 5 anni il pignoramento decade” – no, finché c’è debito e viene prelevato, va avanti. Solo se restasse pendente per un tempo lunghissimo con importi minuscoli si potrebbe invocare l’uso di equità (ma non è codificato). Quindi, in pratica: il pignoramento finisce solo se tu paghi o fai finire legalmente la procedura.
18. Ho debiti con più creditori. Posso fare qualcosa per liberarmi definitivamente e iniziare da zero?
Sì. Se i debiti sono troppi per gestirli singolarmente, puoi considerare la procedura di esdebitazione da sovraindebitamento. Ad esempio, con un Piano del Consumatore presentato al tribunale, puoi raggruppare tutti i debiti in un unico piano di pagamento sostenibile (magari pagare solo una parte) e far omologare dal giudice. Una volta eseguito il piano, ti vengono cancellati tutti i debiti residui per legge. Anche la Liquidazione controllata è un’opzione: liquidano i tuoi eventuali beni (se ne hai, es. casa, auto) e poi il giudice ti libera dai debiti rimanenti. C’è persino la possibilità di esdebitazione per chi è nullatenente, ottenendo la cancellazione dei debiti senza pagare nulla (ma solo se rispetti certe condizioni di meritevolezza). Queste procedure bloccano da subito i pignoramenti e alla fine ti restituiscono la piena disponibilità della pensione e nessun creditore alle calcagna. Sono percorsi più impegnativi (serve l’assistenza di un OCC e tempi di diversi mesi), ma per molti sono state la salvezza. Nota: l’esdebitazione non copre debiti per mantenimento familiare e poche altre eccezioni, ma la maggior parte dei debiti (banche, finanziarie, fornitori, Fisco per la parte chirografaria) viene spazzata via. Valuta questa strada con un professionista specializzato se ti trovi sommerso dai debiti.
19. Il pignoramento della pensione è nullo se la notifica è fatta a un indirizzo vecchio?
La notifica dell’atto di pignoramento deve rispettare le regole standard (CPC art.137 e seguenti). Se viene effettuata ad un indirizzo dove non risiedi più, può essere nulla (se non è stata comunque consegnata a te o a un familiare convivente) oppure potrebbe essere considerata valida per compiuta giacenza se l’hanno inviata via posta all’indirizzo risultante all’anagrafe (per questo è importante aggiornare la residenza sempre). In ogni caso, se scopri di un pignoramento tardivamente perché notificato male, puoi fare opposizione agli atti ex art.617 c.p.c. entro 20 giorni da quando ne hai avuto conoscenza, lamentando il vizio di notifica. Il giudice valuterà: se effettivamente non avevi colpa (tipo ti eri trasferito e il creditore lo sapeva), potrebbe dichiarare nullo l’atto e far ripetere la notifica. Questo sospenderebbe la procedura intanto. Quindi sì, notifica a indirizzo sbagliato è un elemento contestabile, da far valere appena te ne accorgi.
20. Posso cambiare banca per far smettere il pignoramento?
Se il pignoramento è presso INPS, cambiare banca non serve: l’INPS trattiene alla fonte, indipendentemente da dove accredita. Se invece hai un pignoramento sul conto corrente, quell’atto riguarda il tuo conto X alla banca Y. Aprire un nuovo conto (Z) in altra banca per far accreditare la pensione successiva farà in modo che il nuovo conto non sia soggetto a quel pignoramento (perché l’atto è specifico sul primo conto). Quindi, effettivamente, la pensione che arriva sul nuovo conto sarà libera. Attenzione però: i soldi che erano sul conto pignorato restano bloccati fino all’ordinanza del giudice. Inoltre, il creditore potrebbe scoprire il nuovo conto e pignorare anche quello con un nuovo atto (non succede spesso, ma è possibile se investiga). In generale, aprire un altro conto appena vieni a sapere del pignoramento sul primo è una mossa tattica per assicurarti la disponibilità delle entrate future. È legale farlo. Basta far modificare all’INPS l’IBAN di accredito in tempo. Quindi, sì, cambiare banca/IBAN può far “smettere” gli effetti di quel pignoramento sulle prossime mensilità (ma non cancella il debito né sblocca ciò che era già vincolato).
Queste FAQ dovrebbero chiarire i principali dubbi. Se ne hai altre specifiche sulla tua situazione, ricorda che ogni caso ha particolarità: consultare un esperto è sempre la soluzione migliore. Passiamo ora a degli esempi concreti e numerici, per vedere con mano come si calcolano le quote pignorabili in diversi scenari e come certe strategie si applicano nella pratica.
Esempi Pratici e Simulazioni
Vediamo alcune simulazioni numeriche di pignoramento della pensione, che aiutano a capire in concreto le percentuali e gli importi in gioco, nonché gli effetti delle varie soluzioni di cui abbiamo parlato.
Esempio 1: Pensione di 1.600 € netti al mese – creditore banca
- Situazione: Mario ha una pensione netta mensile di €1.600. Un banca vanta un credito di €10.000 da un prestito personale non pagato e avvia pignoramento.
- Calcolo quota pignorabile: Minimo vitale ~€1.092 (doppio assegno sociale). L’eccedenza rispetto a €1.092 è €508. Il 20% dell’intera pensione sarebbe €320. Il giudice può assegnare fino a €320 al mese, a patto di non intaccare i €1.092. In questo caso assegnare €320 significa che a Mario restano €1.280, che è sopra €1.092, quindi va bene. Dunque la trattenuta sarà di €320 al mese (20% di 1600) .
- Durata: Con €320/mese, in circa 32 mesi (poco meno di 3 anni) si coprono €10.000 + interessi. Diciamo 35 mesi tenendo conto di interessi legali nel frattempo.
- Mario cosa porta a casa: Ogni mese riceve €1.280 sul suo conto (pensione decurtata).
- Strategia difensiva possibile: Mario potrebbe valutare di proporre alla banca di pagare, ad esempio, €7.000 subito in un’unica soluzione per chiudere (saldo e stralcio del 70%). Se la banca accetta, in un colpo solo finisce il pignoramento e Mario risparmia €3.000 e parecchi mesi di decurtazioni. Se Mario non ha €7.000 liquidi, potrebbe pensare a un finanziamento con cessione del quinto (il quinto di 1600 è 320, quindi simile a ciò che già perde, ma con un prestito di 7k in 2-3 anni potrebbe farcela). Deve valutare costi/benefici con un professionista.
Esempio 2: Pensione di 1.300 € – creditore Agenzia Entrate-Riscossione
- Situazione: Lucia ha una pensione di €1.300 netti. L’Agenzia Entrate Riscossione procede per cartelle non pagate per €6.000 (debiti IRPEF).
- Calcolo quota pignorabile: AER applica 1/10 se ≤2500, quindi sarebbe 130 € (10% di 1300) . Però attenzione: minimo vitale €1.092, eccedenza rispetto a quello €208. Loro non possono comunque prendere più di €208 (altrimenti Lucia scenderebbe sotto 1092). Nel suo caso 10% di 1300 = €130, che è < €208, quindi ok. Quindi €130 al mese verranno pignorati.
- Lucia cosa incassa: €1.170 al mese rimangono a lei (1300-130). Notare che le restano più di 1092, quindi tutto regolare.
- Durata: €6.000 di debito, a €130/mese = ~46 mesi (quasi 4 anni) + interessi di mora eventualmente.
- Opportunità rottamazione: Lucia può aderire alla rottamazione-quater (2023) o quinquies (2026 se il debito rientra) pagando solo il capitale senza sanzioni. Poniamo che dei 6.000, 2.000 siano sanzioni, con rottamazione deve pagare €4.000 magari in 18 rate. Effetto: se presenta domanda, il pignoramento di €130/mese si sospende subito . Lei comincerà a pagare le rate rottamazione (ad esempio ~€222 al mese per 18 mesi, se fosse in 18 rate). È un po’ di più di 130, ma per solo un anno e mezzo, e poi basta, risparmiando 2.000. Quindi per Lucia la definizione agevolata è conveniente: accorcia i tempi e riduce l’importo totale pagato.
Esempio 3: Pensione di 900 € – creditore privato
- Situazione: Carlo percepisce €900 di pensione. Ha un debito con una finanziaria di €3.000 che minaccia pignoramento.
- Pignorabilità: La pensione è inferiore a €1.000, quindi completamente impignorabile . Se la finanziaria avvia l’azione, il giudice all’udienza rileverà che €900 < €1.000 e pertanto non assegnerà nulla (pignoramento inefficace). Probabilmente la finanziaria neppure procederà sapendo l’importo.
- Soluzione: Carlo potrebbe, comunque, se può, cercare di trovare un accordo (ad es. offrire 1.500 per chiudere il debito) perché la finanziaria potrebbe attendere che magari la pensione aumenti oltre 1000 tra qualche anno o se Carlo in futuro avrà beni. Però, finché resta così, Carlo è protetto dalla legge.
Esempio 4: Due pignoramenti sulla stessa pensione
- Situazione: Daniela ha una pensione di €2.500 mensili. Ha sia un debito bancario (€20.000) sia un debito verso ex coniuge per arretrati mantenimento (€5.000).
- Primo pignoramento (banca): La banca procede per prima. Pensione 2500, minimo 1092, eccedenza 1408. 1/5 di 2500 = 500. Questo rientra nell’eccedenza, quindi il giudice assegna €500/mese (20%). Daniela riceve €2.000 al mese e €500 vanno alla banca.
- Secondo pignoramento (alimentare): L’ex coniuge avvia pignoramento per alimenti arretrati. Questi debiti alimentari possono ottenere più del quinto, ma c’è già in corso un 20%. Il giudice deve garantire a Daniela almeno metà pensione (€1.250) . Al momento lei tiene €2.000, quindi c’è margine di 750 prima di arrivare a 1250. Il giudice potrebbe assegnare all’ex coniuge ad es. un ulteriore 1/5 (€500), portando trattenute totali a 1000 (40% di 2500) e lasciando €1.500 a Daniela. Però, trattandosi di alimenti (che di solito hanno priorità), potrebbe ridurre la quota della banca. In pratica, è plausibile che il giudice riduca la banca a 1/5 e alimenti a 1/5 (totale 2/5 = 40%) oppure banca 15% e alimenti 20% ecc. Comunque, in nessun caso supererà €1.250 totali prelevati (50%).
- Ripartizione: Se fossero 500+500, Daniela prende 1500, banca 500, ex 500. I debiti si estinguono in parallelo (il mantenimento arretrato si esaurirà dopo 10 mesi con 500/mese). Quando l’ex avrà ottenuto 5.000 in 10 mesi, quel pignoramento cessa e Daniela tornerà ad avere solo il 20% verso la banca (500) e 2.000 netti a lei.
- Nota: Gli alimenti correnti (se oltre agli arretrati c’è l’assegno mensile da pagare) di solito non si pignorano perché si pagano spontaneamente, ma se pignorasse anche per quelli, la priorità sarebbe ancora maggiore.
Esempio 5: Pignoramento pensione già accreditata su conto corrente
- Situazione: Franco ha una pensione di €1.500 al mese accreditata sul conto corrente Unicredit. Ha lasciato sul conto anche dei risparmi, attualmente saldo €4.000. Un creditore notifica pignoramento del conto corrente presso Unicredit quando sul conto è appena arrivata la pensione del mese.
- Conseguenze immediate: Al momento del pignoramento, il saldo è €4.000. La banca blocca €4.000 meno tre volte l’assegno sociale. Tre volte assegno sociale (~546) = ~€1.638 . Quindi libera subito €1.638 a Franco (che potrà prelevare normalmente), e trattiene €2.362 in attesa dell’ordinanza del giudice. Franco dunque si trova il conto “parzialmente” bloccato: può disporre di 1.638 (guarda caso è poco più della sua pensione netta, quindi di fatto quell’ultima pensione gliel’hanno lasciata) e il resto è vincolato.
- Udienza in tribunale: Franco ha diritto a chiedere che sul pignoramento di conto comunque sia applicato il minimo vitale sulle somme da destinare al creditore. In genere, però, la norma del triplo assegno sociale copre già molto. Nel suo caso, €2.362 sono bloccati e andranno al creditore (sufficiente a coprire magari il debito, poniamo che deve 2.000, allora 2.000 andranno e 362 di eccedenza gli verranno sbloccati). Se il debito fosse maggiore, il creditore intascherebbe i 2.362 e potrebbe tentare di pignorare di nuovo in futuro altre disponibilità. Franco, per evitare ciò, sposta immediatamente l’accredito pensione successivo su un altro conto (o su libretto postale): così la prossima pensione di 1.500 non finirà sul conto pignorato ma altrove, e il creditore per prenderla dovrebbe inseguire con un nuovo atto. Questo gli dà tempo per magari trovare un accordo o attivare altra difesa.
- Risultato: Franco perde 2.000 € per saldare il creditore (se quello era il debito) ma salva l’ultima pensione e soprattutto tutela le future cambiando IBAN. Questo esempio mostra come funziona la protezione del triplo assegno sociale su depositi e l’importanza di reindirizzare i flussi per ridurre il danno. È una strategia di contenimento, in attesa magari di definire il debito rimanente (in questo caso sarebbe saldato, ma se non lo fosse del tutto, Franco dovrà stare all’erta per eventuali nuovi atti).
Esempio 6: Utilizzo del Piano del Consumatore per bloccare il pignoramento
- Situazione: Stefania, pensionata da lavoro autonomo, ha una pensione di €1.800. Le vengono pignorati €360 al mese (20%) da due creditori finanziari diversi (totale 20%+?%= c’è margine, diciamo 360 totale). Ha molti altri debiti (cartelle, piccoli prestiti). Decide di ricorrere al Piano del consumatore perché la somma dei debiti è insostenibile (€100.000 in totale).
- Procedura: Si rivolge a un OCC tramite l’Avv. Monardo, prepara una proposta: offrire ai creditori, con l’aiuto di suo figlio, €50.000 da pagare in 5 anni (quindi €833/mese circa). Nel piano indica che la sua pensione le serve per mantenersi ma è disposta a destinare €300 al mese ai creditori, integrati dall’aiuto familiare per arrivare a 833.
- Effetti sul pignoramento: Appena il Tribunale accoglie l’istanza di ammissione e fissa udienza, sospende tutte le esecuzioni in corso. Ciò vuol dire che i due pignoramenti sulle pensioni vengono bloccati (il giudice notifica all’INPS la sospensione). Stefania torna a prendere €1.800 pieni al mese. Con questi, riesce a sostenere meglio la vita quotidiana e a versare la quota prevista nel piano con minore affanno.
- Esito: Se il piano viene omologato (i creditori non possono opporsi perché è piano del consumatore e lei era sovraindebitata non per colpa grave), Stefania pagherà €833/mese per 60 mesi e poi otterrà l’esdebitazione: i debiti residui sono cancellati. La pensione non sarà più toccabile da quei creditori per eventuali differenze. Ha scambiato 10 anni di pignoramenti indefiniti con 5 anni di pagamento regolato e uno sconto del 50% sul debito totale. In più, ha vissuto quei 5 anni con la pensione integra, potendo contribuire al piano in modo sostenibile e mantenendo dignitosamente se stessa.
Questi esempi evidenziano come, con i numeri, si manifestano le regole spiegate teoricamente: il minimo vitale sempre salvo, il quinto o le frazioni per il fisco, la somma di pignoramenti non oltre metà, le procedure che stoppano i prelievi, ecc. Ogni caso reale naturalmente presenta sfumature proprie, ma i principi di base rimangono applicabili.
CONCLUSIONE
Siamo giunti al termine di questa ampia trattazione sul pignoramento della pensione e i nuovi limiti di pignorabilità aggiornati al 2026. Abbiamo esplorato il quadro normativo, le tutele approntate dal legislatore (come il minimo vitale di circa 1.000 euro mensili oggi intoccabile ) e gli orientamenti giurisprudenziali che rafforzano tali protezioni. Abbiamo visto passo dopo passo cosa accade in un pignoramento, quali errori evitare e quali strategie può adottare il pensionato debitore per difendere i propri diritti e ridurre il peso dell’esecuzione forzata.
È il momento di riassumere i punti principali emersi e di sottolineare il valore delle soluzioni legali analizzate:
- Limiti stringenti a tutela del pensionato: oggi più che mai la legge garantisce che nessun pensionato venga privato di mezzi indispensabili. La soglia impignorabile elevata a circa €1.000 mensili è un baluardo fondamentale: chi percepisce pensioni modeste è al sicuro da pignoramenti e chi ha pensioni medio-alte vede comunque preservata una fascia essenziale. Inoltre, l’ordinamento prevede che anche in caso di più pignoramenti il debitore conservi almeno metà della pensione . Queste norme, frutto anche di sentenze e riflessioni sociali, delineano un vero e proprio “minimo vitale intangibile”, espressione del principio costituzionale di tutela della dignità umana (art.36 e 38 Cost.).
- Difese legali efficaci e varie: come abbiamo visto, esistono diversi strumenti per opporsi o gestire il pignoramento. Dall’opposizione in tribunale per far valere un’irregolarità (ad esempio un pignoramento oltre i limiti è parzialmente inefficace e il giudice deve dichiararlo ), alle richieste di sospensione se ci sono cause in corso o errori, fino alle trattative extra-giudiziali che spesso portano a sostanziosi stralci del debito. È importante comprendere che ogni situazione di pignoramento può nascondere margini di miglioramento: un termine non rispettato dal creditore, una notifica nulla, o semplicemente la disponibilità del creditore stesso a chiudere la partita a condizioni favorevoli. Nulla è “immodificabile”: con l’aiuto di un professionista si possono trovare spiragli per ridurre importi, allungare i tempi o bloccare l’azione se illegittima.
- Strumenti “di sollievo” per il debitore sovraindebitato: abbiamo dedicato spazio alle soluzioni alternative – come la rottamazione delle cartelle (oggi quanto mai attuale con la Rottamazione-quinquies 2026 ) e le procedure da sovraindebitamento. Queste non solo permettono di abbattere drasticamente i debiti (cancellando sanzioni e interessi, o falcidiando quote di capitale), ma sospendono immediatamente le azioni esecutive in corso . Ciò significa che un pensionato in seria difficoltà può respirare, vedendo magari stoppato il pignoramento e avendo tempo di riorganizzare le proprie finanze. Agire tempestivamente è cruciale: presentare una domanda di definizione agevolata entro i termini o un ricorso ex L.3/2012 può fare la differenza tra restare intrappolati in pignoramenti per anni e uscirne con un percorso guidato e con prospettiva di esdebitazione (cancellazione debiti).
In definitiva, il valore delle difese legali analizzate sta nel restituire equilibrio al rapporto debitore-creditore: il pensionato debitore non è più (e non deve sentirsi) la parte soccombente destinata a subire inerme. Al contrario, ha dalla sua parte una serie di diritti e facoltà che gli consentono di negoziare, contestare, ridurre e ridiscutere il debito. Abbiamo visto come persino la Corte Costituzionale e la Cassazione siano intervenute di recente per garantire che il “minimo vitale” sia rispettato ovunque, persino nei sequestri penali , e per confermare la legittimità di strumenti come la rottamazione che bloccano pignoramenti per venire incontro ai contribuenti.
Tuttavia, tutte queste possibilità hanno un denominatore comune: è fondamentale agire con tempestività e competenza. Un ricorso presentato in ritardo o un errore procedurale possono far perdere un’occasione. Il tempismo (ad esempio cogliere l’opportunità di una definizione agevolata entro la finestra di legge) e la corretta impostazione legale (ad esempio motivare bene una richiesta di sospensione al giudice) determinano spesso il successo o meno della difesa.
Ecco perché ribadiamo l’importanza di affidarsi a un professionista esperto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team integrato di avvocati e commercialisti rappresentano un alleato formidabile per chi si trova in queste situazioni. Il loro profilo multidisciplinare – che unisce competenze di diritto bancario, tributario e procedure concorsuali – consente di affrontare ogni caso a 360 gradi. Non si tratta solo di “fare causa” o “presentare un’istanza”: si tratta di studiare una strategia globale per salvaguardare il patrimonio e il reddito del cliente-debitore. Che sia trovare un vizio nel pignoramento, avviare un piano del consumatore per bloccare tutto, trattare con l’agenzia delle entrate per una soluzione transattiva, o predisporre ricorsi d’urgenza per guadagnare tempo, l’Avv. Monardo e il suo staff sanno dove mettere le mani. La loro esperienza a livello nazionale in casi di esecuzioni, cartelle esattoriali, contenziosi bancari (anatocismo, usura, ecc.) può fare davvero la differenza nel trovare argomenti di difesa spesso ignorati.
Non solo: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di Esperto negoziatore per le crisi d’impresa significa che l’Avv. Monardo conosce in prima linea gli strumenti più innovativi di composizione del debito introdotti negli ultimi anni. Questo è un vantaggio enorme, perché può proporre soluzioni che molti nemmeno considerano (ad esempio inserire un debito in un accordo di ristrutturazione anziché subirne il pignoramento integrale, oppure utilizzare leve negoziali con i creditori in virtù della minaccia credibile di attivare procedure concorsuali).
Vorremmo concludere con un messaggio chiave al lettore debitore: non rassegnarti e non aspettare passivamente. Il pignoramento della pensione, per quanto spiacevole, può essere gestito e spesso risolto a tuo favore. Agire tempestivamente, con gli strumenti giuridici appropriati, ti permette di mantenere la tua indipendenza economica, evitare di cadere in ulteriori guai (come interessi che corrono o depressione finanziaria) e pianificare un ritorno alla normalità. Ogni situazione di indebitamento ha una via d’uscita legale, ma devi compiere il primo passo: cercare aiuto qualificato.
In questo percorso di risalita, l’Avv. Monardo e il suo team possono prendere in carico il tuo caso immediatamente, analizzare i documenti, individuare i punti deboli dell’esecuzione e i punti di forza della tua posizione, e quindi difenderti con strategie concrete e tempestive. Che si tratti di bloccare una trattenuta indebita, di presentare un piano al giudice o di intavolare un accordo a saldo e stralcio, sapranno quale leva muovere e in che momento.
Ricorda: ogni mese che passa sono soldi trattenuti che potresti invece destinare alla tua famiglia o ai tuoi bisogni. Agire ora può significare recuperare mesi preziosi di pensione non pignorata o alleggerire subito il carico delle trattenute.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata e urgente. Esponi la tua situazione e fai valutare il da farsi: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti esamineranno la tua posizione debitoria, ti illustreranno chiaramente le opzioni percorribili e, qualora tu decida di affidar loro la pratica, metteranno in campo tutte le azioni necessarie per difenderti e proteggere la tua pensione. Che si tratti di sospendere un pignoramento, di annullare una cartella illegittima, di negoziare con l’INPS o con i creditori, o di avviare una procedura di crisi per liberarti dai debiti, sarai affiancato passo dopo passo con competenza e determinazione.
Non aspettare che la situazione peggiori o che “qualcosa accada”: prendi in mano il tuo futuro finanziario oggi stesso. La legge offre soluzioni, e con il giusto supporto professionale potrai metterle in pratica con successo. Contatta ora l’Avv. Monardo: trasformiamo insieme un momento difficile in un percorso verso la serenità economica riconquistata. Il primo passo – il più importante – è a portata di telefono o di email. Non esitare.
(Fonti normative e giurisprudenziali principali: art. 545 c.p.c. aggiornato; art. 69 L.153/1969; D.L.115/2022 conv. L.142/2022 (nuova soglia €1000); Cass. SU Penali 26252/2022; Corte Cost. 216/2025; DPR 602/1973 art.72-ter (limiti 1/10,1/7,1/5); Circolare INPS 38/2023 e messaggi attuativi (soglia €1000 operativa dal 22/09/22); Codice crisi D.Lgs.14/2019 e L.3/2012 in tema di sovraindebitamento; Legge Bilancio 2026 (L.199/2025) commi 82-101 rottamazione-quinquies.)
