Esecuzione Forzata E Pignoramento Presso Terzi: Quando Inizia E Come Difendersi

Introduzione

L’esecuzione forzata tramite pignoramento presso terzi è uno dei rischi più seri per chi ha debiti: il conto corrente può essere bloccato, lo stipendio decurtato e le entrate future trattenute dal creditore . Si tratta di una procedura rapida e insidiosa, spesso avviata senza preavviso concreto al debitore se questi ignora atti come la cartella esattoriale o l’atto di precetto. Quando inizia l’esecuzione forzata in caso di pignoramento presso terzi? In pratica, l’azione esecutiva prende il via con la notifica dell’atto di pignoramento al terzo e al debitore , dopo che il creditore ha ottenuto un titolo esecutivo e – nel caso di creditori privati – ha inviato un precetto. Da quel momento scattano vincoli sui beni o crediti pignorati e stringenti termini procedurali da rispettare, sia per il creditore che per il debitore. Gli errori o i ritardi possono costare cari: ad esempio, ignorare un atto di pignoramento significa perdere la possibilità di opporsi in tempo, con il rischio che le somme vengano assegnate al creditore senza ulteriore possibilità di difesa.

Anticipiamo subito che esistono soluzioni legali efficaci per gestire o bloccare un pignoramento presso terzi. Nel corso di questo articolo vedremo come impugnare l’esecuzione, ottenere la sospensione dal giudice, sfruttare strumenti deflattivi (come la rateizzazione del debito o le definizioni agevolate – ad esempio la rottamazione delle cartelle) e attivare procedure di composizione della crisi (come il piano del consumatore o l’esdebitazione per liberarsi dei debiti residui). Analizzeremo le tempistiche di ogni fase, i diritti del debitore (ad esempio i limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni ) e le più recenti sentenze che rafforzano le tutele, come quella che ha dichiarato inesistente il pignoramento esattoriale non notificato anche al debitore . L’obiettivo è fornire un quadro completo e aggiornato (gennaio 2026) dal punto di vista del debitore o contribuente, in modo chiaro ma rigoroso, evidenziando le strategie difensive e gli errori da non commettere.

Questo articolo è stato redatto in collaborazione con lo Studio Legale Monardo, guidato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dal suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’Avv. Monardo – Cassazionista – coordina professionisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ex L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, nonché professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Inoltre, riveste il ruolo di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, aiutando imprese in difficoltà a negoziare con i creditori. Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo team possono aiutarti concretamente ad affrontare pignoramenti, cartelle esattoriali e altre azioni esecutive: dall’analisi degli atti alle opposizioni in tribunale, dalla richiesta di sospensione immediata dell’esecuzione alle trattative per un piano di rientro sostenibile, fino all’attivazione di soluzioni giudiziali e stragiudiziali (come accordi di ristrutturazione dei debiti o procedure di sovraindebitamento) per risolvere alla radice la tua situazione debitoria.

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Contesto normativo: quando inizia l’esecuzione forzata nel pignoramento presso terzi?

Per comprendere quando inizia l’esecuzione forzata in caso di pignoramento presso terzi, occorre partire dal quadro normativo di riferimento. In Italia l’espropriazione forzata (cioè l’esecuzione sui beni del debitore) è disciplinata dal Codice di procedura civile. L’art. 491 c.p.c. stabilisce espressamente che “l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento” . Dunque, il primo atto dell’esecuzione forzata è il pignoramento, non la diffida o il sollecito di pagamento precedente.

Nel caso del pignoramento presso terzi, ciò significa che l’esecuzione inizia con la notifica dell’atto di pignoramento al terzo debitore (es. la banca, il datore di lavoro) e al debitore esecutato . Questo atto – redatto dall’ufficiale giudiziario su istanza del creditore – contiene sia un’ingiunzione al debitore (ingiungendogli di astenersi dal compiere atti dispositivi sui beni vincolati, ai sensi dell’art. 492 c.p.c.) sia un ordine al terzo di non disporre delle cose o somme dovute al debitore senza ordine del giudice . In altre parole, con la notifica del pignoramento si cristallizza la situazione: i beni del debitore in possesso del terzo vengono vincolati (bloccati) a favore della procedura esecutiva, ed è formalmente intimato al debitore di non toccarli. Da questo momento, ogni atto dispositivo del debitore su quei beni sarebbe inefficace e potenzialmente sanzionato.

È importante evidenziare che prima del pignoramento vero e proprio vi sono atti prodromici (preliminari) che però non costituiscono ancora inizio dell’esecuzione forzata. Ad esempio, il precetto – previsto dall’art. 480 c.p.c. – è l’atto con cui un creditore munito di titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, cambiale, etc.) intima al debitore di pagare entro un termine non inferiore a 10 giorni, avvertendolo che in difetto si procederà a esecuzione forzata. Il precetto è obbligatorio per i creditori ordinari e ha efficacia limitata (deve essere seguito da pignoramento entro 90 giorni, altrimenti decade). Tuttavia, il precetto non equivale all’inizio dell’esecuzione: esso è un passaggio necessario ma preliminare (“atto prodromico all’esecuzione forzata, la quale inizia solo con l’atto di pignoramento ex art. 491 c.p.c.” ). Dunque, la data di inizio dell’esecuzione va individuata nella data di compimento del pignoramento (ossia di notifica al terzo e al debitore dell’atto), non nella data di notifica del precetto.

Questa distinzione non è solo teorica, ma ha importanti conseguenze pratiche. Ad esempio, se il debitore paga il dovuto dopo la scadenza del precetto ma prima che venga notificato il pignoramento, evita l’esecuzione (il pagamento tardivo estingue la possibilità di procedere, benché potrebbe aver già maturato spese di precetto). Viceversa, una volta notificato il pignoramento, l’esecuzione è iniziata e il debitore sarà costretto ad agire in sede esecutiva (pagando l’intero importo con spese aggiuntive, oppure cercando di opporsi o accordarsi col creditore) per bloccarla.

In ambito tributario (pignoramenti avviati dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione, ex Equitalia), il meccanismo è in parte differente ma il principio generale è analogo: l’esecuzione forzata inizia con l’atto di pignoramento emesso dall’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 72-bis del DPR 602/1973 . Nel caso delle cartelle esattoriali, non vi è precetto, perché la cartella di pagamento stessa è già un atto esecutivo, equivalente al titolo esecutivo e al precetto dei privati . Dopo la notifica della cartella, se il debitore non paga entro 60 giorni, la riscossione può procedere forzosamente. Se però dalla notifica della cartella è trascorso più di un anno, la legge prevede un ulteriore avviso: l’intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/73). Questo atto sollecita il pagamento entro 5 giorni e, se non ottemperato, consente di avviare l’esecuzione esattoriale . In pratica, decorso il quinto giorno dall’intimazione, l’Agente della Riscossione può notificare l’atto di pignoramento presso terzi. Anche in ambito tributario, dunque, l’esecuzione prende il via formalmente con la notifica dell’atto di pignoramento al terzo (es. ordine alla banca di versare le somme) e al debitore. Come vedremo, la differenza è che questo pignoramento “speciale” non richiede l’intervento immediato di un giudice per l’assegnazione: è un ordine di pagamento diretto impartito al terzo, efficace entro 60 giorni .

Dal punto di vista giurisprudenziale, sia la Corte di Cassazione sia la Corte Costituzionale hanno più volte ribadito l’importanza di tale atto iniziale e dei suoi requisiti formali. Ad esempio, la Cassazione ha definito il pignoramento come “l’ingiunzione rivolta al debitore di astenersi da atti dispositivi dei beni vincolati (art. 492 c.p.c.)”, ingiunzione che nel pignoramento presso terzi deve essere portata a conoscenza anche del debitore esecutato mediante regolare notificazione . Proprio recentemente (ordinanza Cass. Sez. Trib. n. 6/2026) la Suprema Corte ha sancito che la notifica del pignoramento al debitore non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale per l’esistenza giuridica dell’atto esecutivo . In quella vicenda l’Agente della Riscossione aveva notificato l’atto solo al terzo (un Comune debitore di somme verso il contribuente) e non al debitore; la somma era stata prelevata ugualmente. Ebbene, la Cassazione ha dichiarato inesistente il pignoramento per omessa notifica al debitore, affermando che l’omissione non dà luogo a una nullità sanabile ma a un vizio insanabile che travolge l’atto . Questo principio conferma che l’esecuzione forzata “non inizia” neppure validamente se il pignoramento non è notificato al debitore: manca l’ingiunzione al debitore prevista dall’art. 492 c.p.c., e ciò rende l’atto privo dei requisiti strutturali minimi.

In sintesi, l’inizio dell’esecuzione forzata coincide con il pignoramento. Nel pignoramento presso terzi, questo si concretizza con la notifica dell’atto al terzo e al debitore, atto che vincola i crediti del debitore in mano al terzo e costituisce il primo passo dell’espropriazione. Prima di tale notifica, eventuali avvisi (precetti, solleciti, intimazioni) sono preludi necessari ma non ancora esecuzione forzata in senso tecnico . Dal momento in cui il pignoramento è notificato, invece, la macchina esecutiva è avviata e scandita da termini perentori e formalità rigorose (pena la decadenza o l’inefficacia della procedura) tanto che ogni mossa successiva – sia del creditore sia del debitore – dovrà inserirsi in questo contesto processuale.

Procedura del pignoramento presso terzi: fasi e tempistiche passo-passo

Vediamo ora come si svolge concretamente un pignoramento presso terzi, passo dopo passo, una volta che l’esecuzione forzata è iniziata con la notifica dell’atto di pignoramento. Affronteremo prima la procedura ordinaria (creditore privato) e poi le peculiarità della procedura esattoriale ad opera dell’Agenzia Entrate–Riscossione, evidenziando le differenze. Per chiarezza, distinguiamo le varie fasi cronologiche:

  • Fase 1 – Titolo esecutivo e precetto (creditori ordinari): il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo (es: sentenza passata in giudicato, decreto ingiuntivo esecutivo, mutuo fondiario notarile, cambiale protestata, ecc.) che attesti il suo diritto certo, liquido ed esigibile. Munito di titolo, notifica al debitore un atto di precetto, intimandogli di pagare entro un termine non minore di 10 giorni. Il precetto rimane valido per 90 giorni: entro questo termine va iniziata l’esecuzione (cioè notificato il pignoramento) o altrimenti occorre un nuovo precetto. Durante i 10 giorni successivi alla notifica, il creditore non può iniziare il pignoramento (termine dilatorio di legge). Il debitore in questi giorni ha l’ultima chance per evitare l’esecuzione pagando spontaneamente o magari proponendo un accordo al creditore. (Nota: in casi eccezionali di fondato pericolo nel ritardo, il creditore può chiedere al tribunale di autorizzare l’esecuzione immediata ex art. 482 c.p.c., ma si tratta di rarità.)
  • Fase 1-bis – Cartella esattoriale e intimazione (creditore pubblico): se il creditore è l’Erario (Agenzia Entrate–Riscossione), il titolo esecutivo è la cartella di pagamento o l’avviso di accertamento esecutivo. La cartella intima il pagamento entro 60 giorni. Non si invia un precetto, ma se passano più di 12 mesi senza che sia iniziata l’esecuzione, si deve notificare un avviso di intimazione (art. 50 DPR 602/73) che dà ulteriori 5 giorni per pagare . Decorso tale termine, l’Agenzia può procedere con il pignoramento. Inoltre, per importi sotto una certa soglia (ad esempio debiti fino a 1.000 euro), la legge prevede una sorta di “tregua”: l’Agente della Riscossione deve attendere almeno 120 giorni dall’invio di una comunicazione informativa prima di procedere . Ciò per evitare esecuzioni per importi minimi senza un ulteriore sollecito.
  • Fase 2 – Notifica dell’atto di pignoramento presso terzi: trascorsi i termini di legge (10 giorni dal precetto per i privati, 5 giorni dall’intimazione per AER, oppure 60 giorni dalla cartella se esecuzione immediata), il creditore può avviare il pignoramento vero e proprio. L’atto di pignoramento presso terzi viene redatto dall’ufficiale giudiziario su istanza del creditore procedente e notificato simultaneamente al terzo (es. la banca, il datore di lavoro, l’inquilino che deve pagare l’affitto, ecc.) e al debitore . La notifica può essere eseguita di persona dall’Ufficiale Giudiziario oppure, oggi, anche tramite PEC se il terzo è soggetto abilitato a ricevere notifiche telematiche (ad es. banche e società risultano spesso attive su registri PEC). Contenuto dell’atto: esso deve indicare il credito per cui si procede, il titolo esecutivo su cui si fonda e gli estremi del precetto (se trattasi di credito privato) . Inoltre descrive, almeno in modo generico, le somme o beni del debitore che sono presso il terzo e che si intendono pignorare, ingiungendo al terzo di non disporne senza ordine del giudice . Per esempio, se il creditore sa che il debitore ha un conto corrente in quella banca, l’atto indicherà “le somme di denaro depositate sul conto n. XYZ intestato al debitore presso codesto Istituto” intimando alla banca di bloccarle fino a concorrenza del credito pignorato. Contestualmente si rinnova l’ingiunzione al debitore di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre quei crediti all’azione esecutiva (come previsto dall’art. 492 c.p.c.).
  • Oltre a ciò, l’atto contiene le informazioni di rito: la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, nel giorno fissato per l’udienza (che deve rispettare un termine minimo di comparizione di 10 giorni dal perfezionamento della notifica ); l’invito al terzo a comunicare anticipatamente al creditore una dichiarazione circa l’esistenza e l’ammontare dei crediti/debiti pignorati (art. 547 c.p.c.), con l’avvertimento che in mancanza dovrà comparire all’udienza per renderla personalmente . L’atto avverte anche il terzo che, se non effettua la comunicazione né compare in udienza, il credito indicato dal creditore si considererà non contestato ai fini dell’eventuale ordinanza di assegnazione . Questa clausola, frutto di una riforma recente, serve a responsabilizzare il terzo: un tempo, infatti, i terzi citati che non comparivano creavano rallentamenti, mentre oggi la loro inerzia può portare ad assumere come ammesso quanto richiesto dal creditore (salvo poi per il terzo eventualmente provare il contrario in un separato giudizio di responsabilità).
  • Esempio pratico: Tizio vanta un credito di €20.000 verso Caio per un decreto ingiuntivo non pagato. Dopo precetto, notifica a Caio e alla Banca X un atto di pignoramento presso terzi indicando che “pignora i crediti di Caio verso Banca X, sino alla concorrenza di €20.000, sulle somme depositate sui conti e depositi a lui intestati”. La banca, ricevuto l’atto, congela immediatamente il saldo dei conti di Caio fino a €20.000 (se sui conti ci fossero €15.000, verrebbero bloccati integralmente; se ce ne fossero €30.000, verrebbero vincolati €20.000 lasciando la parte eccedente libera). Caio, contestualmente, riceve notifica dell’atto e viene ingiunto a non toccare quelle somme (anche se di fatto non può, essendo già bloccate dalla banca). Nell’atto Caio è citato a comparire il, poniamo, 15 marzo davanti al Tribunale di…, mentre la banca è invitata a comunicare entro 10 giorni quanti soldi di Caio ha in custodia e, in difetto, a presentarsi anch’essa il 15 marzo in udienza.
  • Fase 3 – Iscrizione a ruolo e avviso di iscrizione (procedura ordinaria): Una volta notificato il pignoramento, il creditore deve attivare il fascicolo in tribunale. L’art. 543 c.p.c., modificato dalla recente riforma, prevede che l’ufficiale giudiziario, eseguite le notifiche, consegni senza ritardo l’originale dell’atto al creditore; a sua volta, il creditore ha l’onere di depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, allegando copia conforme del pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, entro 30 giorni dalla restituzione dell’atto da parte dell’ufficiale . Il mancato deposito nei termini comporta la perdita di efficacia del pignoramento (art. 543, comma 4 c.p.c.) . In pratica, se il creditore dimentica di iscrivere la causa esecutiva in tribunale entro un mese, il vincolo sul credito pignorato cade e tutto torna come prima: il pignoramento sarà dichiarato inefficace e il procedimento si estingue. Questa norma mira ad evitare che il creditore notifichi pignoramenti e poi resti inerte, lasciando sospesa la posizione del debitore e del terzo per tempo indefinito.
  • Inoltre, un’ulteriore adempimento introdotto dal 2022 è la notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo. Entro la data dell’udienza fissata, il creditore deve notificare al debitore e al terzo un avviso contenente il numero di ruolo della procedura esecutiva, cioè il riferimento del fascicolo aperto in tribunale . Tale avviso serve a informare le parti (soprattutto il terzo, che altrimenti potrebbe non sapere se il creditore ha realmente depositato gli atti) dell’avvenuta prosecuzione in giudizio. La prova di questa notifica va depositata nel fascicolo. Se il creditore omette di notificare o di depositare l’avviso, il pignoramento diventa inefficace . In altri termini, all’udienza il giudice, constatata la mancata comunicazione dell’iscrizione a ruolo, dichiarerà cessati gli effetti del pignoramento e libera il terzo dagli obblighi fin lì gravanti (il che significa che la banca potrà sbloccare i fondi, il datore di lavoro non dovrà più accantonare lo stipendio, etc., a partire dalla data dell’udienza) . Va notato che se ci sono più terzi pignorati, l’inefficacia colpisce solo i terzi cui non è stato notificato l’avviso (comma 6 dell’art. 543 c.p.c.) . Questa nuova formalità è anch’essa finalizzata a accelerare e rendere trasparente la procedura: il debitore e soprattutto il terzo devono poter conoscere i dettagli della procedura pendente (numero di ruolo, giudice, ecc.) e avere conferma che il creditore ha seguito tutti i passi; in mancanza, non possono essere tenuti indefinitamente in sospeso.
  • Esempio pratico (continuazione): Nel caso di Tizio vs Caio sopra, supponiamo che la banca non risponda nei 10 giorni. Il creditore Tizio iscrive tempestivamente a ruolo il pignoramento presso il Tribunale competente, ottenendo il numero di procedimento esecutivo (es: R.G.E. 1234/2026). Entro l’udienza del 15 marzo, Tizio (o il suo avvocato) notifica a Caio e alla Banca X un avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, indicando che il pignoramento è iscritto al n. 1234/2026 e dinanzi a quale giudice. Il 15 marzo, in udienza, Tizio deposita l’avviso notificato. Se Tizio non lo avesse fatto, il giudice avrebbe dichiarato inefficace il pignoramento e la banca avrebbe sbloccato i €15.000 di Caio quel giorno stesso .
  • Fase 4 – Dichiarazione del terzo pignorato: Il terzo pignorato (banca, datore di lavoro, ecc.) ha l’obbligo di rendere una dichiarazione circa i beni o crediti del debitore in suo possesso (art. 547 c.p.c.). Questa dichiarazione può essere fatta per iscritto, inviandola al creditore procedente entro il termine indicato (generalmente 10 giorni) con raccomandata o PEC, oppure può essere resa oralmente all’udienza di comparizione fissata nell’atto di pignoramento.
  • Se il terzo rende la dichiarazione spontanea per tempo: di solito comunica ad esempio “Confermo che sul conto del debitore ci sono €X, saldo alla data Y” oppure “Trattengo mensilmente 1/5 dello stipendio netto di €…, pari a €…, a seguito del pignoramento”. Questa comunicazione scritta verrà depositata al giudice. In tal caso, spesso il giudice può evitare l’udienza o comunque emettere i provvedimenti anche senza necessità che il terzo compaia (dipende dalle prassi dei tribunali). Per i pignoramenti di stipendi o pensioni presso datori di lavoro o enti previdenziali, è comune che il terzo invii la dichiarazione in forma scritta, indicando la somma mensile soggetta a vincolo in base ai limiti di legge (ad esempio 1/5 dello stipendio netto).
  • Se il terzo non fa la dichiarazione anticipata: dovrà presentarsi all’udienza. All’udienza, il giudice sentirà il terzo. Se il terzo comparso ammette il debito verso il debitore (o comunque conferma di detenere beni/somme del debitore), la procedura prosegue verso la fase finale (assegnazione). Se il terzo contesta l’esistenza di somme dovute o ne dichiara un ammontare inferiore, si può aprire una contestazione tra creditore e terzo (di solito il giudice, se la contestazione è complessa, la “trasforma” in un giudizio di accertamento incidentale, separando le posizioni – ma questo esula dallo scopo principale qui). Se il terzo non compare affatto all’udienza, allora scatta la presunzione di non contestazione: il credito pignorato si considera esistente nei termini indicati dal creditore . In pratica, il giudice potrà ritenere provato che il terzo detiene somme del debitore almeno pari a quelle pignorate, e procedere ad assegnarle. (Attenzione: questa presunzione non si applica se il terzo è un’amministrazione pubblica: in tal caso, se PA non rende dichiarazione, il giudice rinvia l’udienza e poi può eventualmente adottare misure istruttorie; le PA hanno regole peculiari).
  • Tornando al nostro esempio: se la Banca X avesse comunicato per PEC a Tizio: “Sul conto di Caio detenuto presso di noi il saldo attuale è di €15.000, di cui si è provveduto a bloccare l’importo di €15.000 come da pignoramento”, all’udienza il giudice avrebbe già prova scritta e avrebbe potuto procedere senza la presenza della banca. Se invece la banca tace (come nel nostro esempio), alla data dell’udienza la banca deve comparire. Se non compare, il giudice darà atto che non ha reso dichiarazione e considererà non contestato il fatto che ci siano €15.000 bloccati e disponibili.
  • Fase 5 – Provvedimento del giudice: assegnazione o vendita: Una volta acquisita la dichiarazione del terzo (o stabilito che essa manca e vale la non contestazione), il giudice dell’esecuzione può emettere un’ordinanza di assegnazione (art. 553 c.p.c.) a favore del creditore procedente. Nel pignoramento presso terzi di somme di denaro, questa è la regola: il giudice dispone che le somme pignorate (nei limiti del credito azionato) siano assegnate al creditore, eventualmente previa formazione di un piano di distribuzione se vi sono più creditori concorrenti. L’ordinanza di assegnazione è un atto con efficacia equivalente al pagamento: ad esempio, il giudice ordina alla banca di pagare al creditore quella somma, liberando così il terzo da ogni obbligo verso il debitore per quella cifra. Se invece il pignoramento riguardava beni mobili in possesso del terzo (meno comune, ma es: “Tizio pignora presso Mevio i mobili di Caio depositati nel magazzino di Mevio”), il giudice potrebbe disporre la vendita degli stessi (art. 552 c.p.c.) e il ricavato andrà al creditore. Nei casi di pignoramento di crediti del debitore verso terzi diversi dal denaro (es: il credito a ricevere un canone di locazione, un credito commerciale, ecc.), il giudice può assegnare il credito al creditore procedente (che subentrerà nel diritto di riscuotere dal terzo) oppure, più raramente, disporre la vendita dello stesso credito.
  • Nel nostro esempio di pignoramento del conto corrente: il giudice, verificato che il pignoramento è regolare (titolo ok, precetto ok, notifiche regolari, iscrizione a ruolo e avviso fatti) e che la banca non contesta la presenza dei €15.000, assegnerà a Tizio la somma di €15.000. Lo farà con ordinanza depositata in cancelleria, spesso lo stesso giorno o a breve distanza dall’udienza. Notificata l’ordinanza alla banca, quest’ultima svincolerà i fondi e li accrediterà al creditore Tizio (di solito tramite bonifico sul conto indicato dal creditore). Se il credito di Tizio era di €20.000 e c’erano solo €15.000 sul conto, l’ordinanza assegnerà €15.000 a Tizio e il pignoramento si chiuderà per incapienza sul resto (Tizio potrebbe tentare altre azioni per recuperare il residuo €5.000, ad esempio pignorare lo stipendio di Caio). Se invece sul conto c’erano più soldi del dovuto, ad esempio €30.000, il giudice assegnerebbe solo €20.000 (capitale dovuto + spese legali e interessi eventualmente) a Tizio e disporrebbe la liberazione dell’eccedenza.
  • Fase 6 – Chiusura della procedura esecutiva: Con l’ordinanza di assegnazione eseguita (cioè a pagamento avvenuto) si chiude di fatto l’esecuzione forzata per quel pignoramento. Se grazie all’assegnazione il credito del procedente è stato soddisfatto integralmente, il debitore avrà visto estinguersi il debito (ma purtroppo anche perdere la somma corrispondente). Se invece l’assegnazione copriva solo parte del credito (perché il terzo aveva meno di quanto dovuto), il creditore potrebbe proseguire con altri pignoramenti per la parte restante non soddisfatta. In ogni caso, ogni procedura esecutiva termina con un provvedimento formale di estinzione o chiusura da parte del giudice.

Tempistiche riassuntive della procedura ordinaria

Per visualizzare meglio i tempi in gioco in un pignoramento presso terzi ordinario, ecco una tabella riepilogativa delle principali scadenze e durate:

FaseTempistiche di leggeNote
Precetto (dopo titolo esecutivo)Attendere 10 giorni dalla notifica prima di pignorare. Validità 90 giorni dal giorno della notifica (entro cui iniziare l’esecuzione).Se 90 gg trascorrono senza pignorare, precetto da rinotificare. Il termine di 90 gg è sospeso di diritto nel mese di agosto (ferie).
Notifica atto di pignoramentoEntro 90 gg dal precetto. Deve contenere l’udienza con almeno 10 giorni liberi dal termine di notifica .Se notificato oltre 90 gg da precetto, pignoramento nullo (precetto scaduto). Se udienza troppo ravvicinata (<10 gg), va rinviata dal giudice.
Deposito (iscrizione a ruolo)Entro 30 giorni dalla restituzione dell’atto notificato da parte dell’UNEP .Se omesso o tardivo: pignoramento inefficace (art. 543 co.4 c.p.c.).
Notifica avviso di ruoloEntro l’udienza indicata nell’atto (quindi entro la data fissata).Da notificare a debitore e terzo (meglio entrambi, anche se la norma al co.5 menziona il terzo) . Se omesso: pignoramento inefficace e obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza .
Dichiarazione del terzoEntro 10 giorni dalla notifica (se fatta per iscritto), oppure all’udienza.Se non resa: il terzo deve comparire in udienza; se non compare: credito non contestato (presunto esistente) .
Udienza dinanzi al giudiceIn genere fissata tra 30 e 60 giorni dalla notifica (dipende dal carico del tribunale, minimo 10 gg).Il giudice verifica atti, assume la dichiarazione del terzo (se non pervenuta prima), quindi procede ad assegnazione oppure rinvia in caso di necessità (es: più creditori intervenuti, contestazioni, ecc.).
Assegnazione/venditaPuò essere contestuale all’udienza (ordinanza immediata) o a breve distanza.L’ordinanza di assegnazione delle somme al creditore chiude la fase satisfattiva.
Pagamento al creditoreSe denaro presso banca: entro pochi giorni la banca svincola e trasferisce i fondi assegnati. Se stipendio: il datore comincerà a versare mensilmente la quota al creditore.La procedura esecutiva termina quando il creditore riceve quanto dovuto (o la procedura viene altrimenti chiusa).

Come si nota, dalla notifica del pignoramento all’assegnazione possono intercorrere pochi mesi (2-3 in tribunali efficienti, 4-6 mesi in altri casi, salvo complicazioni). La presenza di più creditori o di opposizioni può dilatare i tempi. Ad esempio, se altri creditori intervengono nell’esecuzione (muniti di titolo anche loro), potrebbe rendersi necessaria una distribuzione tra più soggetti, o il rinvio per attendere dichiarazioni anche per loro. Tuttavia, in assenza di contestazioni, la procedura presso terzi è generalmente più veloce rispetto ad altre forme di esecuzione (come quella immobiliare, che dura anni).

Il pignoramento presso terzi ad opera dell’Agente della Riscossione (AER)

Passiamo ora alle peculiarità del pignoramento presso terzi effettuato dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione per crediti fiscali o contributivi. Questo procedimento, regolato in particolare dagli artt. 72-bis e 72-ter del DPR 602/1973, presenta importanti differenze rispetto al pignoramento ordinario:

  • Nessun intervento iniziale del giudice: il pignoramento esattoriale è spesso definito “pignoramento diretto” poiché l’atto notificato al terzo contiene già un ordine di pagamento a favore del Fisco, senza citazione in tribunale . In pratica, l’Agente della Riscossione notifica al terzo un atto in cui ordina di versare le somme dovute (fino a concorrenza del debito) direttamente all’ente di riscossione, entro 60 giorni , senza bisogno di attendere un’udienza o un provvedimento di assegnazione del giudice. Il debitore riceve anche lui notifica dell’atto, ma non viene citato in tribunale .
  • Titolo esecutivo e avvisi: come visto, il titolo è la cartella esattoriale o l’accertamento esecutivo. Decorso il termine di legge di 60 giorni, la riscossione può iniziare. Se la cartella è “vecchia” di oltre un anno, serve l’intimazione (preavviso) almeno 5 giorni prima . Esempio: Mario riceve una cartella Equitalia nel 2024 e non paga. Nel 2026 AER vuole pignorare: se sono passati due anni, dovrà notificare a Mario un’intimazione di pagamento e attendere 5 giorni prima di procedere al pignoramento presso terzi.
  • Notifica dell’atto di pignoramento: l’atto viene notificato al terzo e al debitore (qui valgono le stesse regole: se la notifica al debitore mancasse, si applicherebbe la sanzione di inesistenza come visto , poiché l’art. 72-bis non deroga all’obbligo di notifica al debitore ). L’atto indica il dettaglio delle somme iscritte a ruolo e ordina al terzo (banca, datore di lavoro, etc.) di pagare direttamente all’Agente della Riscossione le somme dovute al debitore, fino a concorrenza del credito per cui si procede . A differenza del pignoramento ordinario, qui non c’è una citazione in tribunale né un’udienza fissata: il terzo ha semplicemente 60 giorni di tempo per eseguire l’ordine di pagamento. Durante questo periodo, le somme restano bloccate sotto la sua custodia.
  • La “trappola” dei 60 giorni: Una peculiarità del pignoramento ex art. 72-bis è che il vincolo si estende anche alle somme che maturano nei 60 giorni successivi alla notifica . Il comma 1 dell’art. 72-bis infatti prevede due casi: a) per le somme già esigibili (già maturate) alla data della notifica, il terzo deve pagarle all’Agente entro 60 giorni; b) per le somme che diventano esigibili successivamente (ad esempio stipendi che maturano ogni mese, crediti futuri in generale), il terzo dovrà versarle alle rispettive scadenze . Questo significa che, se il debitore ha il conto vuoto al momento del pignoramento ma nei due mesi seguenti riceve accrediti, anche questi importi vengono catturati dal pignoramento “a strascico” . Ad esempio, se il 1° febbraio la banca riceve l’atto di pignoramento e il conto del debitore è a zero, ma il 27 febbraio su quel conto viene accreditato lo stipendio di €1.500, la banca dovrà trattenere anche questo accredito e destinarlo al pagamento del debito (entro i limiti di pignorabilità dello stipendio, come vedremo) . È quello che la stampa ha definito la “trappola dei due mesi” per i correntisti debitori . La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, ha confermato questa interpretazione: ha stabilito che “la banca, ossia il terzo pignorato, deve bloccare le somme presenti sul conto corrente e custodire, per poi versare al Fisco, tutto ciò che il conto corrente matura nei 60 giorni successivi al pignoramento” . I 60 giorni previsti dalla norma non sono un semplice termine per pagare, ma uno spatium deliberandi funzionale ad estendere il vincolo ai crediti futuri che maturano in quel periodo . In pratica, per 60 giorni dalla notifica l’atto di pignoramento esattoriale “prosciuga” il conto: qualsiasi entrata (stipendi, bonifici, ecc.) viene immediatamente vincolata a favore del Fisco, fino a concorrenza del debito . Va comunque garantito il “minimo vitale” su eventuali somme da pensione, e rispettati i limiti di legge sul pignoramento di stipendi/pensioni (come dettagliato più avanti).
  • Limiti di pignorabilità specifici: l’art. 72-ter DPR 602/73 (introdotto dal 2013 e modificato nel 2015) detta regole speciali per il pignoramento di stipendi e pensioni da parte di AER. In particolare, se l’Agente della Riscossione pignora lo stipendio presso il datore di lavoro, si applicano frazioni ridotte in base all’importo dello stipendio netto mensile :
    • Fino a €2.500 netti: pignorabile al massimo 1/10 (10%).
    • Oltre €2.500 e fino a €5.000: pignorabile al massimo 1/7 (circa 14,3%) .
    • Oltre €5.000: pignorabile fino a 1/5 (20%, come in generale) .

Queste soglie tutelano maggiormente i redditi medio-bassi quando a procedere è il Fisco. Ad esempio, se un contribuente ha stipendio di €1.500 netti e subisce un pignoramento esattoriale, AER potrà prendersi al massimo 1/10, cioè €150 al mese, mentre un creditore privato potrebbe arrivare a €300 (1/5). Allineata a ciò, la legge 16/2012 vieta ad AER di pignorare stipendi o pensioni se il debito totale è inferiore a €5.000 (si attivano direttamente le trattenute solo sopra tale soglia, come vedremo per i dipendenti pubblici). Per le pensioni, anche l’Agente della Riscossione deve rispettare il minimo vitale impignorabile (di regola 2 volte l’assegno sociale, ora €1.000, vedi oltre) e può pignorare l’eccedenza nelle stesse misure percentuali (1/10, 1/7, 1/5 a seconda dell’importo) .

  • Nessuna udienza, ma possibili opposizioni: poiché l’iter esattoriale non prevede un’udienza di assegnazione, il debitore che voglia contestare deve attivarsi tramite le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi (di solito avanti al giudice dell’esecuzione ordinario, data la natura del vizio, anche se vi sono stati dubbi sulla giurisdizione – la Cassazione ha chiarito che l’omessa notifica al debitore, ad esempio, è da far valere con opposizione ex art. 615 c.p.c. in sede civile ). In assenza di opposizioni o pagamento spontaneo, trascorsi 60 giorni dalla notifica senza interventi, il terzo deve eseguire l’ordine: per esempio la banca trasferirà le somme vincolate ad AER.
  • Adempimenti del terzo: Il terzo pignorato in ambito esattoriale ha anch’egli obblighi. Se non ottempera all’ordine di pagamento (senza una giustificazione, ad esempio se erroneamente non blocca le somme e le lascia al debitore), l’Agente della Riscossione può agirgli contro per ottenere il risarcimento di quanto non versato. La Cassazione ha chiarito che la sospensione Covid dei termini di pagamento (ex art. 68 DL 18/2020 “Cura Italia”) non si applicava agli obblighi del terzo pignorato in procedure ex 72-bis . Ad esempio durante la pandemia, se erano sospesi i pagamenti dei debitori, ciò non esonerava la banca dal versare quanto dovuto se aveva un ordine di pignoramento già notificato: la sospensione riguardava i pagamenti dovuti dai contribuenti allo Stato, non quelli dovuti dai terzi pignorati al concessionario .

In sintesi, il pignoramento presso terzi da parte di Agenzia Entrate–Riscossione è più snello e incisivo: non prevede il passaggio dal giudice per l’assegnazione (salvo contenziosi eventuali sollevati dal debitore), e blocca immediatamente le somme imponendo al terzo di pagarle al Fisco. Il rovescio della medaglia è che il debitore potrebbe trovarsi con il conto corrente prosciugato per due mesi di fila, senza la “tutela” di un intervento giurisdizionale automatico in mezzo. Tuttavia, restano ferme le tutele fondamentali: la notifica al debitore deve avvenire (pena nullità/inesistenza ), e valgono i limiti di impignorabilità di stipendi, pensioni e altre somme essenziali (paletti che approfondiremo nella sezione successiva).

Va segnalato, infine, un recente sviluppo normativo per i dipendenti pubblici debitori: a partire dal 1° gennaio 2026, in forza della L. 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025), è stato introdotto un meccanismo di pignoramento “alla fonte” automatico per i lavoratori pubblici con debiti fiscali rilevanti. In base al nuovo comma 1-bis dell’art. 48-bis DPR 602/1973, le Pubbliche Amministrazioni, prima di pagare lo stipendio a un proprio dipendente, devono verificare se questi ha debiti iscritti a ruolo sopra €5.000; in caso affermativo e se lo stipendio netto supera €2.500, l’Amministrazione trattiene direttamente una quota (fino a 1/7 o 1/10) dello stipendio ogni mese, girandola al Fisco . Questo avviene senza bisogno di un atto di pignoramento formale: è un automatismo di legge per velocizzare la riscossione. Ovviamente va garantito il minimo vitale non pignorabile e rispettati i limiti (1/10 o 1/7 a seconda dello stipendio) . Si tratta di un ulteriore strumento che il legislatore ha dato all’Erario, applicabile però solo ai debitori che siano essi stessi dipendenti di enti pubblici. Per i dipendenti privati ciò non avviene in automatico: serve sempre l’atto di pignoramento presso terzi notificato al datore di lavoro.

Limiti di pignorabilità di stipendi, pensioni e altre somme essenziali

Dal punto di vista del debitore, una delle informazioni più importanti è conoscere quali beni o crediti sono al riparo dal pignoramento o soggetti a limiti di importo. La legge infatti, pur tutelando il creditore, impone vincoli a ciò che può essere pignorato, specie quando si tratta di mezzi di sostentamento del debitore (es. lo stipendio, la pensione) o di beni di prima necessità. Vediamo i principali limiti previsti dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali, con particolare riferimento al pignoramento presso terzi:

  • Stipendio del lavoratore dipendente: Lo stipendio è pignorabile solo entro una certa quota. Per i creditori ordinari (privati, banche, ecc.), l’art. 545 c.p.c. stabilisce il limite generale del 20%: si può pignorare al massimo un quinto dello stipendio netto. Ciò vale sia per il pignoramento presso terzi (cioè effettuato direttamente sul datore di lavoro, che trattiene la quota dalla busta paga) sia per il pignoramento diretto sul conto corrente su somme già accreditate di stipendio – ma in questo caso occorre distinguere (vedi oltre). Nel caso di concorsi di creditori sul medesimo stipendio, la legge impone un tetto: “le trattenute complessivamente non possono eccedere la metà dello stipendio”. Ad esempio, se su uno stipendio sono in corso due pignoramenti (poniamo uno per alimenti e uno per un prestito non pagato), le due quote sommate non possono superare il 50% dello stipendio. In pratica, se già un quinto è trattenuto per un creditore, un secondo pignoramento potrà attivarsi solo fino ad un altro quinto (così da arrivare al 40%), e un eventuale terzo pignoramento dovrà attendere (oppure se uno finisce subentra l’altro, purché mai oltre metà dello stipendio in totale). Eccezioni: i crediti alimentari (es. mantenimento dei figli o del coniuge) possono essere pignorati in misura superiore a 1/5, su decisione del giudice, considerando le necessità di entrambe le parti; in teoria potrebbero erodere anche oltre la metà, ma il giudice dosa caso per caso. I debiti verso lo Stato per tributi hanno invece, come visto, soglie ridotte a 1/10 o 1/7 per stipendi medio-bassi .
  • Pensioni: Le pensioni godono di una franchigia assoluta, detta minimo vitale, al di sotto della quale sono impignorabili. Questo minimo è pari all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà (art. 545 co.7 c.p.c.). Dal 2023, per espressa modifica legislativa, tale soglia non può comunque essere inferiore a 1.000 euro . In pratica, pensioni fino a 1.000 € al mese sono impignorabili al 100%. Se la pensione supera 1.000 €, la parte eccedente è pignorabile nei limiti di 1/5. Esempio: se un pensionato percepisce €1.300 netti, la quota pignorabile sarà calcolata su €300 (eccedenza oltre 1.000) e sarà al massimo di €60 (cioè 1/5 di 300). Il risultato è che al pensionato resteranno sempre garantiti €1.240. Se invece percepisce €2.000, la parte eccedente 1.000 è €1.000, pignorabile a 1/5 = €200, restando al pensionato €1.800. Queste soglie sono state innalzate dal legislatore proprio per garantire condizioni dignitose: la Legge 142/2022 (di conversione del Decreto Aiuti-bis) ha portato la base impignorabile a 1.000 €, modificando il precedente criterio che era 2x assegno sociale (circa €960 nel 2022) . La Corte Costituzionale con sentenza n. 248/2015 aveva infatti dichiarato illegittima la vecchia disciplina nella parte in cui non tutelava adeguatamente il minimo vitale delle pensioni , spingendo il Parlamento a intervenire. Oggi dunque il quadro è chiaro: sotto 1.000 € mensili le pensioni non si toccano, sopra tale importo si pignora solo il 20% dell’eccedenza.
  • Un caso particolare riguarda il pignoramento eseguito dall’INPS sulle pensioni per recuperare indebiti previdenziali (somme pagate in più e da restituire). La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 216/2025, ha ritenuto legittimo che anche l’INPS applichi le regole generali (minimo vitale intoccabile e 1/5 sul resto) per recuperare i propri crediti . In altre parole, l’ente previdenziale non può sottrarsi ai limiti di pignorabilità sostenendo di essere creditore “particolare”: deve lasciare al pensionato il minimo garantito e rateizzare al 20% come tutti gli altri creditori.
  • Stipendio già versato sul conto corrente: Attenzione a distinguere due situazioni: 1) Pignoramento presso il datore di lavoro – qui si applicano i limiti di cui sopra (1/5 ordinario, 1/10-1/7-1/5 per AER, ecc.). 2) Pignoramento del conto corrente dove confluisce lo stipendio – qui interviene l’art. 545, commi 8 e 9 c.p.c., che distinguono tra somme accreditate prima e dopo il pignoramento. Le somme da stipendio/pensione già depositate sul conto prima della notifica del pignoramento sono impignorabili nei limiti del triplo dell’assegno sociale (circa €1.380) . In pratica, al momento del pignoramento in banca, il direttore deve lasciare sul conto un importo pari a 3 mensilità di assegno sociale (se disponibili) che il debitore potrà utilizzare, e solo l’eventuale eccedenza potrà essere vincolata. Questa norma evita che un debitore si trovi azzerato il conto se magari in esso c’era giusto l’ultimo stipendio per pagare affitto e spese vive. Ad esempio, su un conto ci sono €2.000 provenienti da stipendio: al pignoramento la banca deve lasciare intoccati circa €1.380 (3x assegno sociale 2025) e bloccare solo il resto (€620). Se invece c’erano €1.200, rimane tutto libero perché entro il triplo assegno. – Le somme da stipendio/pensione accreditate dopo il pignoramento sul conto sono pignorate nei limiti previsti per il pignoramento presso terzi (cioè 1/5, o le percentuali ridotte per AER) . In sostanza la banca, quando arriva un bonifico stipendio dopo che il conto è già pignorato, deve congelarne solo la quota pignorabile e lasciare il resto al debitore. Tornando all’esempio di prima col conto vuoto al 1° febbraio: quando a fine mese arriva stipendio €1.500, la banca – agendo in vece di terzo pignorato – dovrebbe subito girare sul conto pignorato solo la parte pignorabile (es. €300 se creditore ordinario) e rendere disponibile al debitore la differenza (€1.200). In pratica, di solito le banche bloccano l’intera somma e poi, su istanza o accordo con procedente, rilasciano la parte non pignorabile. Ma la norma intende che formalmente non più di 1/5 di ciascun stipendio successivo può essere assegnato. Nel pignoramento esattoriale, come visto, c’è stata incertezza applicativa: la Cassazione 28520/2025 ha chiarito che l’ordine ex 72-bis “non si ferma alle giacenze presenti, andando ad aggredire anche quelle future” , tuttavia anche AER deve rispettare i paletti su stipendi e pensioni (non potrebbe prendere il 100% di uno stipendio futuro, ma solo la parte pignorabile). Il combinato disposto di art. 72-bis e 545 c.p.c. fa sì che la banca trattenga eventuali stipendi futuri entro i limiti (tipicamente 1/5 o le frazioni ridotte) per 60 giorni dal pignoramento .
  • Esempi di somme impignorabili assolutamente: Ci sono crediti che la legge dichiara del tutto impignorabili, nemmeno parzialmente. Ad esempio, l’art. 545 co.2 c.p.c. elenca: “non possono essere pignorati i crediti alimentari, salvo nei limiti di cui al punto successivo, e i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia, di sostentamento, il maternità, malattia, disabilità, disoccupazione” etc. In pratica sussidi pubblici, indennità di invalidità civile, pensioni sociali, reddito di cittadinanza (finché c’era), assegni di mantenimento percepiti dal coniuge (perché hanno natura alimentare) – tutte queste entrate sono protette e non possono essere attaccate dai creditori ordinari. Anche eventuali borse di studio, assegni per figli minorenni, crediti sacri analoghi sono impignorabili. Il razionale è che sono somme destinate a fini specifici di sostentamento e spesso non considerabili parte del patrimonio disponibile del debitore.
  • Conto corrente cointestato: se il debitore ha un conto insieme ad un’altra persona (es. conto cointestato tra coniugi), come si applica il pignoramento? In genere, la prassi bancaria in caso di pignoramento di un conto cointestato è di bloccare l’intero saldo, per poi attendere indicazioni. La legge e la giurisprudenza però stabiliscono che il creditore procedente può far valere solo la quota di spettanza del debitore. Presuntivamente, salvo prova contraria, si presume che i contitolari abbiano parti uguali (art. 1298 c.c.) . Quindi, se marito e moglie hanno conto cointestato con €10.000 e uno dei due ha un debito, il creditore potrebbe pignorare al massimo €5.000 (la metà). Tuttavia, si discute su chi debba provare l’eventuale diversa titolarità delle somme. La Cassazione in passato ha ritenuto che la presunzione di contitolarità paritaria valga nei rapporti interni, ma verso i terzi contano gli accrediti: ad esempio, se si prova che su quel conto affluivano solo stipendi del debitore, quelle somme sono interamente sue e dunque pignorabili interamente . In mancanza di prova specifica, resta la regola 50/50. In pratica, il co-intestatario non debitore può fare opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) per svincolare la propria quota, se il creditore pretendesse oltre la metà. Il consiglio per evitare problemi è che il debitore eviti di tenere grosse somme su conti cointestati con altri, perché comunque il conto potrebbe venire congelato (creando disagi anche all’innocente). Molti, per prudenza, separano i conti in simili situazioni.
  • Prima casa e altri beni non pignorabili (cenni): Pur non riguardando il pignoramento presso terzi ma altre forme di esecuzione (immobiliare), è utile sapere che la legge tutela il debitore esecutato anche su altri fronti. Ad esempio, il D.L. 83/2015 ha introdotto il divieto per Equitalia (ora AER) di pignorare la prima casa del debitore se questa è l’unico immobile di proprietà, adibito ad uso abitativo e non di lusso (escluse quindi ville, castelli, ecc.), a meno che il debito fiscale superi €120.000 e sia stata iscritta ipoteca da almeno 6 mesi . Ciò significa che per debiti con il Fisco la casa di abitazione “basica” non può essere espropriata. Restano possibili però l’iscrizione di ipoteca e il pignoramento immobiliare per altri creditori (banche, privati), benché le procedure immobiliari siano complesse e lente. Anche i beni strumentali dell’impresa debitrice sono parzialmente protetti (non tutti i macchinari pignorabili se indispensabili, entro certi limiti). Inoltre, i beni di uso quotidiano nella casa (letto, frigorifero, abiti, ecc.) sono impignorabili nell’esecuzione mobiliare (art. 514 c.p.c.).

In conclusione, il quadro normativo garantisce al debitore un nucleo minimo di mezzi di sostentamento anche durante l’esecuzione: una porzione dello stipendio, una soglia minima di pensione, e l’intangibilità di sussidi e beni primari. Conoscere questi limiti è fondamentale per valutare le mosse difensive: ad esempio, se un pignoramento vìola i limiti (succede talvolta per errore), il debitore può far valere la nullità di tale atto (la Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che il pignoramento della pensione oltre i limiti è radicalmente nullo per violazione di norme imperative ). Nei paragrafi successivi vedremo come opporre formalmente tali violazioni e quali strumenti può usare il debitore per reagire.

Difese e strategie legali del debitore contro il pignoramento

Affrontare un pignoramento presso terzi non significa subire passivamente l’esito. Il debitore ha a disposizione diverse strategie legali di difesa, sia endoprocessuali (all’interno della procedura esecutiva stessa) sia al di fuori di essa, per tutelare i propri diritti. In questa sezione esamineremo le principali mosse difensive: le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, le istanze di sospensione dell’esecuzione, le possibili transazioni e accordi con il creditore, nonché gli strumenti di definizione del debito (rateizzazioni, rottamazioni) che possono bloccare o estinguere la procedura. L’approccio migliore va studiato caso per caso, ma è fondamentale agire tempestivamente, spesso entro termini brevi, per evitare che l’esecuzione arrivi a compimento.

Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione all’esecuzione è il rimedio principale quando il debitore vuole contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione. In altre parole, sostiene che non doveva proprio iniziare alcuna esecuzione nei suoi confronti, perché manca uno dei presupposti fondamentali (il credito non è dovuto, non è liquido/esigibile, il titolo è viziato, il pignoramento è stato eseguito su beni non pignorabili, ecc.).

Quando proporla: può essere proposta: – Prima o contestualmente all’inizio dell’esecuzione, se i motivi riguardano fatti estintivi o impeditivi posteriori alla formazione del titolo esecutivo (ad es. ho già pagato il debito dopo la sentenza; ho ottenuto una sospensione; il credito si è prescritto dopo il titolo). In tal caso l’opposizione si propone davanti al giudice competente per l’esecuzione (tipicamente il tribunale del luogo in cui si procede) e può portare a bloccare l’avvio o la prosecuzione dell’esecuzione. – Dopo l’inizio dell’esecuzione, se i motivi attengono a vizi del titolo esecutivo stesso o fatti anteriori (ad es. la sentenza non era definitiva; il mutuo è nullo; il credito non esisteva). Queste, a rigore, andrebbero fatte valere prima, ma se emergono durante l’esecuzione si può comunque agire. Se l’esecuzione è già partita (pignoramento notificato), l’opposizione si introduce con atto di citazione al giudice dell’esecuzione, ma essendo a esecuzione iniziata si parla di opposizione a esecuzione iniziata (art. 615 co.2 c.p.c.): in questo caso occorre depositare anche un’istanza di sospensione al giudice dell’esecuzione per bloccare nel frattempo l’iter.

Esempi tipici di motivi di opposizione all’esecuzione: – Il debito è stato pagato o compensato prima del pignoramento (se possiedo quietanza o prova). – Il credito è prescritto: es. cercando di riscuotere un vecchio decreto ingiuntivo dopo 10 anni senza atti interruttivi. – Il titolo esecutivo manca o è invalido: es. il creditore agisce con una scrittura privata non autenticata che non è titolo esecutivo; oppure c’è una sentenza ma non ancora passata in giudicato dove non c’era esecutorietà provvisoria. – L’atto di precetto era viziato e ciò inficia l’esecuzione (anche se qui siamo a confine con opposizione agli atti). – Inesistenza del titolo in ambito fiscale: ad esempio la cartella esattoriale non è mai stata notificata al debitore, eppure Equitalia procede lo stesso – il debitore può opporsi sostenendo che senza notifica valida della cartella (titolo esecutivo) l’esecuzione non può iniziare. – Rottamazione o sospensione in corso: se il debitore aveva aderito a una definizione agevolata (rottamazione) o ha ottenuto una sospensione per ricorso, l’esecuzione non è ammessa in quel periodo. Va quindi opposta se iniziata erroneamente.

Procedura: l’opposizione all’esecuzione si propone con atto di citazione nei confronti del creditore procedente (e degli eventuali creditori intervenuti). Il giudice competente è, di regola, lo stesso dell’esecuzione (Tribunale del luogo del pignoramento, se l’esecuzione è già iniziata). Se proposta prima dell’esecuzione, può essere competente anche il giudice del luogo dove risiede il debitore, in alcuni casi. Importante: l’opponente può chiedere al giudice una sospensione dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.) se ci sono validi motivi e urgenza, per evitare che intanto il processo esecutivo prosegua (sull’istanza il giudice decide in tempi rapidi, anche inaudita altera parte nei casi più gravi). Se la sospensione è concessa, il pignoramento resta fermo (il terzo non paga al creditore finché non si decide l’opposizione). Alla fine, se l’opposizione viene accolta, l’esecuzione verrà estinta e il pignoramento revocato; se viene rigettata, l’esecuzione riprenderà regolarmente.

Termini: l’opposizione all’esecuzione non ha un termine fisso se non quello implicito dello sbarramento dato dalla chiusura della procedura. In teoria può essere proposta finché l’esecuzione è pendente e addirittura fino a prima che siano esauriti i rimedi contro l’atto finale di assegnazione o distribuzione. Tuttavia, aspettare è pericoloso: se uno solleva i motivi troppo tardi (ad esempio dopo che le somme sono già state assegnate), rischia di dover avviare una causa di ripetizione, ecc. Dunque, prima si fa meglio è. Se c’erano motivi conoscibili già prima del pignoramento (es: prescrizione del titolo), sarebbe preferibile agire subito dopo il precetto, senza attendere il pignoramento.

Opposizione all’esecuzione in ambito tributario: merita un cenno il caos sulla giurisdizione. Fino a qualche anno fa, si discuteva se il debitore che contesta la legittimità di un pignoramento esattoriale dovesse rivolgersi al giudice ordinario (come per le esecuzioni normali) o al giudice tributario. La Cassazione ha chiarito che se la questione riguarda propriamente la procedura esecutiva (es. notifica del pignoramento, rispetto dei limiti di pignorabilità, vizi dell’atto di pignoramento), la giurisdizione è del giudice ordinario, in forma di opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. . Se invece il debitore intende contestare la fonte del debito (es. l’atto impositivo) o ottenere la sospensione del ruolo, deve rivolgersi al giudice tributario. Nel dubbio, spesso i debitori promuovono sia ricorso in Commissione Tributaria (ora Corte di Giustizia Tributaria) contro la cartella, sia opposizione al G.O. contro il pignoramento, per coprire ogni aspetto. Nel caso citato prima (Cass. 6/2026), il contribuente aveva impugnato il pignoramento in sede civile, ottenendo la sospensione, ma la Commissione tributaria non aveva accolto il suo ricorso perché guardava solo alla regolarità formale delle cartelle: la Cassazione ha dovuto intervenire per evidenziare l’errore e affermare la centralità della notifica al debitore in ogni caso .

Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

L’opposizione agli atti esecutivi è invece il rimedio per vizi di forma, regolarità e notificazione dei singoli atti del procedimento esecutivo (diversi dal merito del diritto di procedere). Qui il debitore non nega il diritto del creditore a pignorare in sé, ma lamenta che qualche atto dell’esecuzione è stato compiuto in modo irregolare, violando la legge, inficiando così la procedura.

Esempi tipici: – Il precetto non è stato regolarmente notificato, o è nullo (mancano indicazioni obbligatorie, come la data di notifica del titolo, oppure intimazione per somma superiore al dovuto, ecc.). – L’atto di pignoramento presenta vizi formali: ad esempio non contiene la sottoscrizione dell’Ufficiale Giudiziario, oppure manca l’ingiunzione al debitore, o non è stato notificato contestualmente al debitore (notificato solo al terzo, come nel caso discusso sopra, che infatti è stato giudicato inesistente dall’ordinanza 2026) . – Violazione delle forme di notifica: il pignoramento magari è stato notificato a un indirizzo sbagliato, o al terzo con modalità non conformi (es. consegnato a persona non autorizzata), rendendo nulla la notifica. – La citazione dell’udienza nell’atto di pignoramento non rispetta i termini minimi (art. 543 impone almeno 10 giorni liberi) . – Il creditore procedente ha violato l’obbligo di deposito nei termini o di avviso di iscrizione a ruolo: sebbene la sanzione di legge sia l’inefficacia automatica, a volte è meglio far rilevare al giudice con un’opposizione che, ad esempio, l’avviso di iscrizione a ruolo non è stato notificato e chiedere di dichiarare l’atto inefficace. – Irregolarità nella dichiarazione del terzo: ad esempio il debitore lamenta che la non comparizione del terzo è stata male interpretata o che l’ordinanza di assegnazione è stata emessa senza che i termini fossero decorsi. – Problemi nelle comunicazioni degli atti dell’esecuzione (es: mancata comunicazione di un rinvio d’udienza al debitore non comparso, ecc. – questioni perlopiù tecniche). – Nella fase distributiva (se vi fossero più creditori) errori nel piano di riparto.

Quando e come proporla: L’opposizione agli atti ha un termine brevissimo: 20 giorni dal momento in cui il debitore (o l’altro interessato) ha avuto conoscenza legale dell’atto viziato (in genere dalla notifica di quell’atto o dall’udienza in cui l’atto viene menzionato). Nel caso del pignoramento presso terzi, i vizi del pignoramento stesso devono essere opposti entro 20 giorni dalla sua notifica al debitore (o dalla data in cui ne ha avuto conoscenza effettiva). Ad esempio, se il debitore riceve il pignoramento il 1° marzo e nota che non è firmato, ha tempo fino al 21 marzo per proporre opposizione. Attenzione: se il debitore non solleva in tempo l’irregolarità, l’atto – pur viziato – diviene definitivo (non più contestabile). Questo è il meccanismo stringente delle opposizioni agli atti.

L’opposizione agli atti esecutivi si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione se l’esecuzione è in corso (in passato serviva citazione, ma le riforme hanno semplificato: oggi basta un ricorso depositato in procedura). Se l’esecuzione non è ancora iniziata (es: vizi del precetto, quindi prima del pignoramento), va proposta con atto di citazione innanzi al tribunale competente per l’esecuzione. Anche qui, si può chiedere contestualmente la sospensione dell’atto opposto (art. 618 c.p.c.), ad esempio sospendere gli effetti del pignoramento in attesa di decidere sul vizio.

Esito: se l’opposizione agli atti viene accolta, il giudice annulla l’atto viziato e quelli successivi ad esso collegati. Ad esempio, annulla il pignoramento se era nullo, facendo venir meno l’esecuzione (che dovrà eventualmente essere ricominciata dal creditore sanando i vizi). Oppure annulla l’assegnazione se c’era stato un vizio nella convocazione delle parti, ecc. Importante: l’annullamento per vizi formali di solito non estingue il diritto del creditore (che può ritentare correggendo l’errore), a meno che nel frattempo non siano maturati termini di decadenza (es: scaduti i 90 gg di efficacia del precetto). Ma intanto al debitore può dare respiro e possibilità di guadagnare tempo o cercare soluzioni.

Caso tipico: se Equitalia notifica un pignoramento solo alla banca e non al debitore, quest’ultimo – se viene a saperlo magari tramite la banca stessa che avvisa – dovrebbe proporre immediatamente opposizione ex art. 617 c.p.c. per nullità/inesistenza della notifica al debitore. In genere il giudice dell’esecuzione accoglie e annulla quell’atto, come confermato da Cassazione . L’Agente della Riscossione dovrà ripetere la procedura notificando correttamente. Nel frattempo, il debitore ha guadagnato tempo e magari può predisporre un pagamento rateale o altro.

Riassumendo: – Opposizione all’esecuzione – contesta il diritto di procedere; no termine fisso (ma meglio prima possibile); giudizio sul merito del credito/esecuzione; se accolta, esecuzione estinta. – Opposizione agli atti – contesta modalità/vizi formali degli atti; termine 20 giorni; se accolta, annulla atto viziato (esecuzione da rifare dall’atto annullato in poi).

Spesso nei fatti le due opposizioni possono coesistere (motivi misti di merito e forma). In tali casi, il codice prevede che se proposte insieme vengono trattate con le forme dell’opposizione all’esecuzione (più garantista). È consigliabile farsi assistere da un avvocato per individuare correttamente i motivi e il tipo di opposizione.

Sospendere, ritardare, negoziare: altre mosse difensive

Oltre alle formali opposizioni giudiziali, il debitore ha altre leve per gestire il pignoramento:

  • Istanza di sospensione dell’esecuzione: Come detto, può essere chiesta al giudice (dell’esecuzione o dell’opposizione) nell’ambito di un’opposizione. Serve a congelare temporaneamente la procedura in attesa della decisione di merito. Il giudice valuterà il fumus (probabilità di fondatezza dell’opposizione) e il periculum (danno grave e irreparabile se si prosegue). Se concede la sospensione, in pratica blocca l’assegnazione delle somme. Ad esempio, se all’udienza il debitore mostra che ha pagato gran parte del debito, il giudice può rinviare e sospendere finché non chiarito. La sospensione dà respiro e tutela da conseguenze immediate (tipo perdere i soldi per poi doverli forse ripetere).
  • Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): È una facoltà poco nota, ma utile. Il debitore esecutato può chiedere la conversione del pignoramento, ossia di sostituire ai beni/crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto (comprensivo di spese e interessi). In pratica, offre di versare lui stesso il dovuto per liberare i beni. Deve depositare in cancelleria un’istanza prima che siano disposte assegnazioni o vendite, allegando subito almeno 1/5 dell’importo dovuto. Il giudice, sentite le parti, fissa l’importo totale e le scadenze per i versamenti (di solito in un’unica soluzione o rate strette). Se il debitore paga l’intera somma, il pignoramento viene revocato e i beni liberati. Se non paga, l’istanza perde efficacia. Questa opzione permette di guadagnare tempo e magari evitare l’assegnazione immediata: ad esempio se un familiare è disposto a prestare denaro ma ha bisogno di qualche settimana, la conversione formalizza un piano di pagamento e intanto blocca l’espropriazione dei beni pignorati. Va sottolineato: serve comunque reperire liquidità quasi totale, quindi è utile se il debitore ha risorse ma non voleva liquidarle subito o se può ottenere un prestito.
  • Accordo con il creditore procedente: In qualsiasi momento, è possibile tentare una transazione col creditore. Spesso, davanti a un’opposizione o alle difficoltà di recupero totale, il creditore potrebbe accettare un accordo: ad esempio, il debitore paga subito una parte in cambio della rinuncia all’esecuzione da parte del creditore. La rinuncia al pignoramento va formalizzata, ma una volta depositata in tribunale porta all’estinzione della procedura (art. 629 c.p.c.). Oppure le parti possono concordare una rateizzazione privata: il creditore sospende l’azione in cambio di pagamenti dilazionati; magari si fa un atto di obbligo con cambiali o altro. Da notare: se il creditore è Agenzia Entrate–Riscossione, ogni accordo stragiudiziale è più complesso; tuttavia esistono gli istituti della rateazione e definizione agevolata (di cui dopo) che hanno effetti analoghi. Con creditori bancari o finanziarie, la trattativa può portare anche a saldo e stralcio (pagare meno del dovuto, chiudendo a stralcio il debito) se il debitore ha liquidità immediata o se il recupero forzoso appare incerto. Insomma, mai escludere il dialogo: a volte il creditore preferisce incassare un po’ meno ma subito e senza ulteriori spese, piuttosto che proseguire incerto.
  • Intervento di terzi o soluzioni consensuali: Un parente o terzo interessato potrebbe versare il dovuto per evitare il pignoramento (soprattutto se sono coinvolti conti cointestati o beni in comune). La legge consente a chiunque di versare per evitare l’esecuzione, senza formalità particolari: ad esempio un genitore può saldare il debito del figlio debitore, poi si regoleranno tra di loro.
  • Istanza di proroga del termine di vendita/assegnazione: Nel pignoramento immobiliare esiste la possibilità di chiedere una sola volta una proroga di 90 giorni (art. 497 c.p.c.). Nel pignoramento presso terzi, data la rapidità, non c’è un analogo istituto, salvo l’accordo col creditore o eventuali rinvii d’ufficio. Tuttavia, il giudice dell’esecuzione, in presenza di motivi validi (es. trattative in corso, pagamento quasi ultimato) può usare il suo potere di gestione dell’udienza per concedere un breve rinvio prima di emettere l’ordinanza di assegnazione. Non è un diritto del debitore, ma accade in pratica se si dimostra che si sta risolvendo.
  • Contestazioni sulla dichiarazione del terzo: Se il terzo (es. datore di lavoro) ha dichiarato di dovere somme, ma il debitore ritiene che l’importo sia calcolato male (magari troppo), può far rilevare la cosa. Ad esempio se il datore trattiene 1/4 invece di 1/5 per errore, il debitore deve segnalarlo al giudice, il quale correggerà disponendo il giusto. Oppure se la banca ha bloccato più del dovuto (violando la franchigia), anche qui può chiedere al giudice di ordinare lo svincolo del surplus. Queste sono istanze che si possono fare in sede esecutiva, senza bisogno di un giudizio autonomo, evidenziando al giudice dell’esecuzione il mancato rispetto dei limiti legali.

Strumenti alternativi per risolvere il debito ed evitare l’esecuzione

Accanto alle difese “interne” alla procedura, il debitore (specialmente se gravato da più debiti) dovrebbe valutare strumenti alternativi e straordinari messi a disposizione dall’ordinamento per risolvere complessivamente la situazione debitoria. Tra questi rientrano le varie misure di definizione agevolata dei debiti fiscali (rottamazioni, sanatorie), le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (piani del consumatore, accordi con creditori, liquidazione del patrimonio), nonché le soluzioni per le imprese in crisi (concordati, ristrutturazioni). Utilizzare questi strumenti può portare a benefici significativi: sospensione delle azioni esecutive, riduzione degli importi dovuti, piani di rientro sostenibili o addirittura l’esdebitazione (cancellazione dei debiti) finale. Vediamo i principali:

  • Definizione agevolata dei carichi fiscali (“rottamazione” delle cartelle): Negli ultimi anni, il legislatore ha varato varie edizioni della cosiddetta rottamazione delle cartelle, ossia la possibilità per i contribuenti di pagare i debiti con l’erario senza sanzioni e interessi di mora, in forma dilazionata. Attualmente, la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha introdotto la Rottamazione-quinquies, relativa ai debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2023 . I contribuenti possono presentare domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 . L’effetto immediato di una domanda di definizione agevolata è la sospensione delle azioni esecutive relative ai carichi inclusi: fino alla scadenza della prima (o unica) rata, AER non può procedere e anzi eventuali pignoramenti in corso su stipendi o conti vengono sospesi (non vengono estinti automaticamente, ma congelati in attesa dei pagamenti) . Se poi il contribuente completa i pagamenti dovuti secondo la definizione, i debiti si considerano estinti e le procedure esecutive cessano definitivamente. Se invece il contribuente non paga una rata e decade dalla rottamazione, l’Agente potrà riprendere le azioni dal punto in cui erano rimaste. Nel contesto di questo articolo, significa che se hai ricevuto un pignoramento dall’Agenzia Entrate–Riscossione, potresti valutare se rientra tra i carichi “rottamabili”: presentando istanza di definizione agevolata, la procedura esecutiva si blocca e, a pagamenti completati, non ripartirà più. La Rottamazione-quinquies 2026 consente fino a 54 rate (quasi 5 anni) , quindi un bel respiro rispetto all’immediato esborso forzoso. Attenzione: durante la rateazione agevolata, permangono eventuali fermi amministrativi o ipoteche iscritti, ma i pignoramenti presso terzi non possono essere effettuati o proseguiti. Dunque è uno strumento potente per fermare Equitalia. Anche in passato, normative simili (Rottamazione-ter, quater) hanno offerto queste possibilità: per esempio la Rottamazione-quater introdotta dalla L. 197/2022 ha sospeso milioni di cartelle nel 2023 in attesa dei pagamenti . È importante rispettare le scadenze: basta saltare una rata per perdere il beneficio e far tornare esigibili anche sanzioni e interessi.
  • Rateizzazione ordinaria delle cartelle: Anche al di fuori delle definizioni straordinarie, esiste sempre la chance di chiedere a Agenzia Riscossione un piano di rateizzo ordinario (fino a 72 rate mensili, o 120 rate in casi di comprovata difficoltà). Se il debitore prima che inizino le azioni esecutive ottiene un piano, questo blocca nuovi pignoramenti finché paga le rate. Se però il pignoramento è già in essere (ad es. hanno già notificato atto a banca), la concessione di una rateizzazione non estingue automaticamente quel pignoramento, ma in molti casi l’Agente della Riscossione sospende volontariamente l’azione esecutiva in corso in attesa dei pagamenti (soprattutto se trattiene lui direttamente dalla fonte). Ad esempio, se il debitore con stipendio pignorato al 1/5 ottiene una dilazione, AER può decidere di revocare il pignoramento per lasciarlo pagare le rate – ma non è obbligata, potrebbe anche mantenere il pignoramento come garanzia aggiuntiva. In pratica comunque AER non può pignorare nuovi beni se c’è un piano attivo e rispettato. Quindi appena si riceve un precetto di Equitalia o un’intimazione, chiedere la rateazione (se sostenibile) evita la partenza del pignoramento. Se il pignoramento è già partito, si può comunque provare a ottenere la rateazione e contestualmente chiedere all’ente di ritirare l’atto: spesso lo fa, perché preferisce la soluzione concordata.
  • Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà: Oltre alla rottamazione “generale”, in passato c’è stato anche il saldo e stralcio (L. 145/2018) per contribuenti con ISEE basso, che permetteva di pagare solo una percentuale del dovuto. Attualmente non è attivo un saldo e stralcio generale, ma non si esclude che future norme possano reintrodurlo. In ogni caso, i debitori in situazioni economiche disagiate possono far leva su questo aspetto anche in opposizione (magari chiedendo al giudice termini di grazia) o in trattativa.
  • Sovraindebitamento (nuovo Codice della Crisi, ex L.3/2012): Se i debiti del soggetto non sono solo con un singolo creditore ma è in una vera situazione di sovraindebitamento (incapacità di pagare tutti i debiti), la legge offre speciali procedure giudiziali per ridurre e cancellare i debiti residui, congelando nel frattempo le esecuzioni. Parliamo delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, entrato in vigore definitivamente dal luglio 2022, che ha sostituito la L.3/2012). Per i privati e piccoli imprenditori sovraindebitati, esistono:
    • Il Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex “piano del consumatore”): riservato a chi ha debiti personali (non da attività d’impresa significativa), consente di presentare al giudice un piano di pagamento parziale dei debiti, commisurato alle proprie reali capacità, anche senza l’accordo di tutti i creditori (il giudice può omologarlo se fattibile e equo). Ad esempio, un debitore potrebbe offrire di pagare il 20% di ogni suo debito con un prestito familiare, e ottenere l’esdebitazione per il restante 80%. Durante l’iter di omologazione, il giudice sospende tutte le esecuzioni dei creditori aderenti.
    • L’Accordo di composizione della crisi (ora concordato minore): applicabile anche a piccoli imprenditori o soggetti non consumatori, richiede il consenso di almeno il 60% dei crediti. Se raggiunto, diventa vincolante per tutti i creditori. Anche qui, il debitore può chiedere misure protettive per bloccare i pignoramenti mentre tratta.
    • La Liquidazione controllata del patrimonio (ex “liquidazione dei beni”): è una sorta di procedura concorsuale dove il patrimonio del debitore viene liquidato sotto controllo dell’OCC e del Tribunale, e al termine, indipendentemente da quanto ricavato, il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione (cancella i debiti residui). È una soluzione drastica ma a volte necessaria, specie se il debitore non ha modo di pagare in nessun piano (debiti troppo alti vs reddito). Una volta ammessa la liquidazione, i pignoramenti individuali decadono e confluiscono nella procedura concorsuale.
    • Esdebitazione del debitore incapiente: novità del Codice, consente a chi proprio non ha beni né redditi pignorabili di chiedere la cancellazione dei debiti (una tantum) dimostrando la propria buona fede e totale incapienza. È una liberazione “gratuita” dai debiti, concedibile dal giudice se vede che non c’è alcuna via di soddisfare i creditori.

Queste procedure coinvolgono l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e figure come il Gestore della crisi, che è un professionista (spesso avvocato o commercialista) nominato per aiutare a redigere il piano e vigilare. L’Avv. Monardo menzionato in apertura è proprio uno di questi gestori, iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC – ciò significa che ha l’esperienza per guidare un debitore attraverso tali percorsi. Vantaggio: appena si deposita la domanda di ammissione a una di queste procedure, si può chiedere al Tribunale la sospensione di tutte le azioni esecutive dei creditori coinvolti. Dunque, se un soggetto sommerso dai debiti (banche, Equitalia, privati) subisce pignoramenti multipli, può attivarne una, ottenere lo stop di pignoramenti e fermi, e trattare in un unico contenitore. A fine procedura, con l’omologa, i creditori riceveranno quello che il piano prevede (spesso molto meno del 100%) e il debitore sarà liberato dai debiti residui.

  • Esempio pratico di sovraindebitamento: Un artigiano con €200.000 di debiti tra banche e Fisco, senza beni immobili ma con solo uno stipendio come dipendente, subisce pignoramento di 1/5. Con quella trattenuta, impiegherà decenni a pagare. Può presentare un concordato minore, offrendo ad esempio €50.000 da versare grazie all’aiuto di un parente in cambio dell’esdebitazione. Se i creditori approvano (o anche a maggioranza col voto favorevole del Fisco se c’è), il tribunale omologa e i pignoramenti cessano, liberando lo stipendio. Lui paga quanto stabilito e poi è esdebitato del resto. Morale: ha pagato solo il 25% circa ed è ripartito pulito, cosa che col pignoramento sarebbe stata impossibile.
  • Strumenti per imprese maggiori: Se il debitore è un imprenditore più grande (soggetto a fallimento), allora entrano in campo altri strumenti come il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F., ora Codice Crisi). Anche qui, l’effetto di presentare domanda è la sospensione delle azioni esecutive (automatic stay). Inoltre, il D.L. 118/2021 ha introdotto la Composizione negoziata per la crisi d’impresa, una procedura volontaria in cui l’imprenditore viene affiancato da un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo, formato a tal uopo) per trovare un accordo stragiudiziale con i creditori. Durante la composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere misure protettive dal tribunale che congelano individualmente i pignoramenti per qualche mese mentre si negozia. Se l’accordo riesce, benissimo; sennò potrà sempre ripiegare su concordato. Questo strumento, seppur aziendale, merita menzione perché a volte il debitore “pignorato” è appunto una piccola società o ditta che, invece di subire singoli pignoramenti (che portano al fallimento), farebbe meglio a usare il percorso guidato e unitario.

In definitiva, non esiste solo il tribunale dell’esecuzione come arena: il debitore può scegliere di portare la battaglia su un campo diverso (commissione tributaria per contestare la cartella, OCC per un piano di rientro globale, tavolo di trattativa per rateizzare, ecc.). L’importante è agire subito e con il consiglio di professionisti esperti, perché certi treni vanno presi per tempo (ad esempio rottamazioni entro le scadenze, sovraindebitamento prima che vendano la casa, e così via).

Errori comuni da evitare e consigli pratici per il debitore

Dopo aver esplorato norme e strumenti, è utile sottolineare alcuni errori frequenti che i debitori commettono quando affrontano un pignoramento presso terzi – atteggiamenti o supposizioni sbagliate che possono aggravare la situazione – e fornire dei consigli pratici su come comportarsi.

Errore 1: Ignorare gli atti ricevuti“Se non ritiro la raccomandata, magari non succede niente”. Falso! Evitare di leggere l’atto di precetto o la cartella non ferma la procedura; anzi, spesso la notifica si perfeziona lo stesso (compiuta giacenza) e il creditore procede. Ignorare un atto di pignoramento poi è gravissimo: i termini per opporsi decorrono comunque. Consiglio: Apri ogni busta e, se non comprendi l’atto, portalo immediatamente a un avvocato di fiducia. Affrontare il problema quando è ancora “su carta” permette di attivare rimedi (opposizione, sospensione, ecc.) prima che ti svuotino il conto.

Errore 2: Aspettare “che arrivi il giudice” – In molti pensano che, dopo il pignoramento, ci sarà un processo automatico dove potranno difendersi. Nel pignoramento presso terzi ordinario c’è un’udienza effettivamente, ma se il debitore non compare o non fa nulla, il giudice ne prenderà atto e probabilmente assegnerà le somme. Nel pignoramento esattoriale, nemmeno c’è l’udienza: se non fai nulla, dopo 60 giorni i soldi partono verso il Fisco . Consiglio: Non stare passivo. Se hai motivi di contestazione, devi attivarli tu (col tuo avvocato) nelle forme previste: presentando opposizione motivata, documenti, ecc. Non aspettarti che “il giudice capirà da solo” se tu non presenti l’opposizione: il giudice dell’esecuzione non conosce la tua storia, vede solo carte (titolo, atto) e se tutto appare regolare procede.

Errore 3: Tentare di sottrarre i beni dopo il pignoramento – Ad esempio, accorgersi che il conto è pignorato e correre a svuotare il conto in banca o farsi bonificare lo stipendio su un’altra carta. Questi atti possono essere inutili o addirittura configurare il reato di dispersione di beni pignorati (art. 388 c.p.). Quando un bene è pignorato, il debitore non può disporne: se lo fa, l’atto è inefficace verso i creditori e può avere guai. Consiglio: Non muovere i beni già pignorati senza autorizzazione. Piuttosto, se temi pignoramenti futuri, organizza prima la tua situazione: ad esempio, se sai di avere debiti e in arrivo un pignoramento, forse conviene spostare su un conto intestato solo al coniuge una parte dei risparmi prima (purché il debito non sia verso il coniuge!). Oppure concordare col datore di lavoro forme di sostegno alternative. Queste mosse però devono essere lecite e fatte prima del vincolo, altrimenti sono revocabili o peggiorative.

Errore 4: Pagare il creditore di nascosto durante l’esecuzione – Se dopo il pignoramento decidi di pagare spontaneamente al creditore l’intero importo, fallo nel modo giusto: spesso i debitori pagano senza informare il giudice, pensando che il creditore poi estinguerà la procedura. Ma se il creditore fa il furbo e non dichiara nulla, il giudice potrebbe comunque assegnare (in assenza di notizie) e avresti pagato due volte! Consiglio: Se trovi un accordo col creditore mentre c’è un pignoramento in corso, formalizzalo per iscritto e assicurati che il creditore depositi una rinuncia agli atti in tribunale. Meglio ancora, presentati in udienza con la quietanza di pagamento e chiedi tu stesso al giudice di dichiarare estinto il procedimento per sopravvenuta soddisfazione del credito. Non dare mai soldi al volo senza garanzie quando c’è di mezzo un’esecuzione: fatti mettere tutto per iscritto.

Errore 5: Non comunicare col terzo pignorato (datore, banca) – Alcuni debitori, per vergogna o altro, non parlano con il proprio datore di lavoro quando arriva un pignoramento dello stipendio. Oppure evitano di confrontarsi con il direttore di banca. Questo è sbagliato perché il terzo, se collabori, può a volte aiutarti (o almeno avvisarti). Consiglio: Se ti pignorano lo stipendio, parla con l’ufficio paghe: verifica che calcolino bene la quota (non troppo), fai presente se hai già altre trattenute (cessione del quinto, etc., che riducono la base), perché secondo la legge sul quinto il calcolo va fatto al netto di eventuali cessioni già in corso. Similmente in banca, chiedi estratto del conto pignorato, assicurati che abbiano lasciato il triplo dell’assegno sociale disponibile se si trattava di pensione/stipendio già accreditato (glielo puoi far notare citando l’art. 545 c.p.c.). Mostrarsi informati spesso evita abusi o errori dei terzi.

Errore 6: Sottovalutare l’importanza dei termini – Il classico: “Ci penserò, tanto 20 giorni sono quasi un mese…”. In realtà 20 giorni in ambito legale sono pochissimi: bisogna trovare un avvocato, fargli studiare il caso, magari raccogliere documenti (es.: raccomandata mai ricevuta, quietanze). Ogni giorno perso conta. Consiglio: Appena notificato un atto di pignoramento (o precetto), segna la scadenza sul calendario e muoviti il giorno stesso o il successivo per cercare assistenza legale. Non aspettare l’ultimo giorno – potrebbe essere tecnicamente troppo tardi per preparare un’opposizione efficace.

Errore 7: Pensare “non ho nulla, non possono prendermi nulla” – Questo ragionamento spesso porta a ignorare le notifiche. Ma attenzione: anche se oggi non hai nulla, il pignoramento presso terzi può colpirti nel momento in cui acquisirai qualcosa. Un esempio: conto corrente vuoto al momento, ma poi arriva un bonifico di un amico e se ne va al creditore entro 60 giorni (nel caso esattoriale) . Oppure: sei disoccupato oggi, ma tra qualche anno trovi lavoro e scopri che c’è un vecchio pignoramento stipendio che parte subito sul nuovo datore (perché la procedura non era stata estinta ed è stata riattivata appena hai avuto un CU conosciuto). In caso di esecuzioni immobiliari, poi, anche se oggi non hai casa, possono iscrivere ipoteca e attendere. Consiglio: Non fare lo struzzo. Se davvero non hai nulla, valuta l’esdebitazione del debitore incapiente: potresti liberarti dal debito legalmente e ripartire pulito, piuttosto che conviverci per 10 anni (dopo i quali magari il creditore rispunta). Se invece conti di migliorare la tua situazione, cerca di transare il debito a cifre ragionevoli ora che sei “nullatenente”: i creditori potrebbero accettare poco e chiudere, mentre se diventi abbiente un domani non ti faranno sconti.

Errore 8: Farsi trovare impreparati all’udienza (per i pignoramenti ordinari) – Alcuni debitori vanno all’udienza di comparizione da soli, senza avvocato, magari per spiegare al giudice che “non riescono a pagare” o che “il credito non è giusto”. Purtroppo l’udienza esecutiva non è un luogo dove discutere nel merito senza un atto formale di opposizione. Il debitore non può semplicemente raccontare oralmente la sua versione e sperare che il giudice blocchi tutto: serviva un’opposizione scritta tempestiva. Consiglio: Se decidi di presentarti all’udienza, fallo con il tuo avvocato e assicurati che siano già state depositate eventuali opposizioni/memorie. L’udienza servirà al massimo a far presente al giudice situazioni come una trattativa in corso o una richiesta di termine per conversione, ma non è un processo “dibattimentale”.

Errore 9: Non considerare l’ipotesi di soluzioni alternative – Spesso il debitore rimane fisso sull’idea di “vincere l’opposizione” e non considera piani B come un accordo transattivo, una procedura da sovraindebitamento, ecc. Questo può portare a una guerra legale lunga e costosa, che magari si conclude male. Consiglio: Mantieni un approccio pragmatico. Confrontati con professionisti (legali, ma anche consulenti finanziari) sulle possibili strategie. A volte dichiarare resa e trovare i soldi per pagare (magari vendendo qualcosa volontariamente invece di farselo pignorare) è la scelta più economica nel lungo termine. In altri casi, utilizzare la legge 3/2012 ti dà sollievo che anni di cause non darebbero. Valuta tutte le opzioni, non solo quella “più combattiva”.

Errore 10: Continuare a indebitarsi o ignorare la radice del problema – Il pignoramento spesso è sintomo di un problema finanziario più ampio. Se uno subisce un pignoramento, magari ha altri debiti in sofferenza. Limitarsi a reagire al singolo evento e poi proseguire come nulla fosse può portare ad una reazione a catena (altri creditori che avanzano). Consiglio: Dopo aver gestito l’urgenza del pignoramento, fai un check-up della tua situazione debitoria. Fai elenco di tutti i debiti, scaduti e a scadere. Pianifica come onorarli o rinegoziarli. Se sono troppi, considera procedure concorsuali come detto. L’obiettivo deve essere evitare di rimanere perennemente in emergenza. Un avvocato esperto di esecuzioni e un commercialista possono aiutarti a stilare un piano di rientro globale o consigliarti di intraprendere un’azione legale risolutiva (ad es. un concordato). Prevenzione è parola chiave: se sai che non potrai pagare certe rate tra 6 mesi, muoviti subito (ristruttura il debito, vendi volontariamente un bene per pagare, ecc.) prima che il creditore pignori di sua iniziativa.

Ricordiamo sempre che ogni caso è unico: i consigli generali vanno poi calati nella specificità. Ma questi errori sono “trasversali” e molto comuni, quindi tenerli presenti può fare la differenza tra subire passivamente e invece gestire attivamente la situazione, minimizzando i danni. Un ultimo consiglio spassionato: affidarsi per tempo a professionisti competenti (avvocati, gestori crisi, ecc.) è il miglior investimento che un debitore possa fare quando si trova nell’occhio del ciclone di un pignoramento. Spesso da soli non si conoscono tutte le vie d’uscita e si rischia di fare mosse ingenue.

Domande frequenti (FAQ) sul pignoramento presso terzi

Di seguito riportiamo una serie di domande comuni che i debitori si pongono in tema di pignoramento presso terzi, con risposte sintetiche e chiare basate sulla normativa e prassi attuale (aggiornata a gennaio 2026):

Domanda 1: Cos’è esattamente il pignoramento presso terzi?
Risposta: È la procedura di esecuzione forzata in cui il creditore, munito di titolo esecutivo, aggredisce non un bene in possesso del debitore, ma un credito che il debitore vanta verso un terzo. Tipicamente, i casi più comuni sono: somme depositate in banca (il debitore ha un credito verso la banca che deve restituirgli il saldo del conto), stipendio dovuto dal datore di lavoro, canoni di affitto dovuti dall’inquilino, indennità dovute da un ente, ecc. Il creditore notifica un atto di pignoramento al terzo e al debitore , in cui intima al terzo di non pagare più il debitore ma di vincolare quelle somme a favore della procedura. Il terzo diventa così “custode” delle somme e dovrà poi versarle al creditore se il giudice (o la legge, nel caso di pignoramento esattoriale) lo ordinerà. In sintesi, è un pignoramento di crediti e viene detto “presso terzi” perché avviene presso un soggetto terzo rispetto alla coppia debitore-creditore.

Domanda 2: Quando inizia formalmente l’esecuzione forzata nel pignoramento presso terzi?
Risposta: L’esecuzione forzata inizia con l’atto di pignoramento. Ce lo dice espressamente il Codice di procedura civile (art. 491 c.p.c.) . Nel caso del pignoramento presso terzi, l’atto di pignoramento è notificato al terzo e al debitore e contiene l’ingiunzione al debitore ex art. 492 c.p.c. e l’ordine al terzo di non disporre dei beni/crediti pignorati . Dunque, quando il debitore riceve la notifica del pignoramento, l’esecuzione è iniziata. Prima, c’erano atti preparatori (il titolo, il precetto) ma non ancora esecuzione.

Domanda 3: Il precetto e il pignoramento sono la stessa cosa?
Risposta: No. L’atto di precetto è un’intimazione di pagamento (su base di un titolo esecutivo) che precede l’esecuzione forzata. Inviare il precetto è obbligatorio per i creditori privati e serve a dare al debitore un ultimatum di almeno 10 giorni per pagare spontaneamente. Il pignoramento, invece, è l’atto con cui l’esecuzione in senso stretto si avvia: nel pignoramento presso terzi è l’atto notificato dopo il precetto, con cui si vincola il credito presso il terzo. In parole povere: prima ti avvisano (precetto: “pagami entro tot o procedo”), poi, se non paghi, eseguono (pignoramento: blocco delle tue somme presso terzi). Dal punto di vista temporale, il pignoramento può avvenire dopo almeno 10 giorni dal precetto (e entro 90 giorni, sennò il precetto scade). Il precetto senza seguito di pignoramento si “estingue” trascorsi 90 giorni, mentre un pignoramento senza precetto, se richiesto dove non consentito, è nullo.

Domanda 4: Chi viene avvisato del pignoramento presso terzi?
Risposta: Devono essere avvisati (notificati): il terzo pignorato e il debitore esecutato. Entrambi ricevono l’atto di pignoramento dall’Ufficiale Giudiziario (o, nel caso di AER, dall’ufficiale della riscossione). Se il pignoramento non viene notificato al debitore, l’atto è viziato gravemente: la Cassazione ha detto che è inesistente perché manca l’ingiunzione al debitore (che è parte essenziale). Quindi, debitore e terzo devono sempre essere messi a conoscenza. Nel pignoramento ordinario, dopo la notifica iniziale, c’è anche l’avviso di iscrizione a ruolo che va notificato (almeno al terzo, e preferibilmente anche al debitore) con l’indicazione del numero di ruolo , perché lo impone la legge dal 2022. Nel pignoramento esattoriale, il debitore di solito viene informato con la cartella e l’eventuale intimazione, poi con l’atto di pignoramento; non c’è un’udienza, ma conosce la situazione dalla notifica stessa e può attivarsi se vuole fare opposizione.

Domanda 5: Cosa contiene esattamente un atto di pignoramento presso terzi?
Risposta: L’atto deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 543 c.p.c. : 1) l’indicazione del credito per cui si procede (importo dovuto, magari con dettaglio di capitale, interessi, spese) e gli estremi del titolo esecutivo e del precetto (per far capire su cosa si basa);
2) l’ingiunzione al debitore di astenersi da atti dispositivi (ex art. 492 c.p.c.) – è di solito una frase tipo “ingiunge a XX di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito”;
3) l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o somme dovute al debitore senza ordine del giudice (cioè di bloccare i pagamenti verso il debitore fino a nuova disposizione);
4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente all’udienza tale giorno, e l’invito al terzo a rendere la dichiarazione sul debito entro 10 giorni o all’udienza ; c’è anche l’avvertimento al terzo sulle conseguenze di mancata dichiarazione (presunzione di non contestazione) ;
5) l’elezione di domicilio/PEC del creditore procedente e l’indicazione del tribunale competente.
Nel caso di atto di AER ex art. 72-bis, invece dell’udienza contiene direttamente l’ordine al terzo di pagare al concessionario entro 60 giorni le somme (maturate) e via via alle scadenze quelle future , oltre agli estremi della cartella/ruolo e l’intimazione al debitore. Quindi l’atto esattoriale ha un contenuto leggermente diverso: non c’è l’invito a dichiarare a un giudice ma l’ordine di versare. In entrambi i casi, l’atto è in sostanza un blocco sui crediti del debitore in mano al terzo e un avviso formale al debitore che quei crediti sono stati pignorati.

Domanda 6: Cosa succede dopo la notifica del pignoramento?
Risposta: Dipende. Se è un pignoramento ordinario, il creditore deve entro 30 giorni iscrivere la procedura in tribunale e indicare un’udienza. Il terzo può nel frattempo inviare la dichiarazione sul credito. All’udienza, il giudice verifica la regolarità degli atti (notifiche, titolo, avviso di ruolo depositato, ecc.) e sente l’eventuale terzo. Quindi, se tutto è in ordine, emette un’ordinanza con cui assegna al creditore le somme pignorate (fino a soddisfo del credito). Dopo l’ordinanza, il creditore la notifica al terzo intimandogli di pagare: a quel punto il terzo esegue (la banca svincola i soldi al creditore, il datore comincia a girare le quote, ecc.). Se invece è un pignoramento esattoriale, non c’è udienza: il terzo deve solo attendere 60 giorni e poi versare come da ordine. In quel lasso, il debitore può pagare tutto per liberare, oppure fare opposizione. Trascorsi i 60 giorni, se nulla è intervenuto, la procedura si chiude con il pagamento del terzo all’Agenzia Entrate Riscossione. In caso di inadempimento del terzo (non dichiara e non paga), l’Agenzia può agire contro di lui direttamente. Quindi in sintesi: dopo la notifica c’è una fase di attesa/risposta del terzo e poi la decisione finale (giudice o esattore) di assegnazione/versamento, e il debitore in quel frangente può attivare difese (opposizioni, pagamenti, accordi).

Domanda 7: Posso evitare l’assegnazione se pago il debito nel frattempo?
Risposta: Sì, il debitore può sempre pagare spontaneamente il dovuto prima che i soldi siano girati al creditore e così estinguere la procedura. Però deve muoversi con accortezza. In un pignoramento ordinario, se paghi tutto al creditore dopo il pignoramento, devi assicurarti che il creditore dichiari in udienza (o con atto scritto al giudice) che ha ricevuto soddisfazione e rinuncia alla procedura. Se ciò avviene, il giudice chiude l’esecuzione e ordina lo svincolo delle somme pignorate (che tornano libere). Se il creditore fosse reticente, il debitore può presentare al giudice la prova del pagamento e chiedere la chiusura dell’esecuzione per cessata materia del contendere. Nel pignoramento esattoriale, pagando integralmente il debito (compresi oneri di riscossione) entro i 60 giorni, l’atto perde efficacia e la banca o il terzo non dovrà più nulla al Fisco. Conviene in quel caso notificare all’Agente della Riscossione e al terzo la prova dell’avvenuto pagamento, così la banca sblocca subito. Quindi sì, pagare “in extremis” ferma l’assegnazione, ma comunicatelo ufficialmente. Se non hai tutto l’importo, puoi chiedere una rateizzazione: ottenere la dilazione (specie per debiti fiscali) sospende l’esecuzione in corso, ma è necessario coordinarlo magari con l’ufficio legale di AER se c’è già un pignoramento attivo, affinché sospendano quest’ultimo.

Domanda 8: Quanto possono pignorare sullo stipendio?
Risposta: In generale, fino a un quinto (1/5) del netto mensile, come regola ordinaria (art. 545 c.p.c.). Ci sono eccezioni: se il creditore è il Fisco, si applicano le fasce 1/10, 1/7, 1/5 a seconda dell’importo stipendiale . Se il pignoramento è per alimenti (es. mantenimento figli), il giudice può disporre anche più di 1/5, caso per caso. In ogni caso, se coesistono più pignoramenti, la somma delle trattenute non può superare il 50% dello stipendio. Esempio: se hai già una cessione del quinto volontaria, quella incide ma non conta ai fini del 50% (è volontaria); se invece hai un pignoramento di 1/5 per un prestito e arriva Equitalia che vorrebbe 1/7, allora 1/5+1/7 ≈ 34% del netto, che è sotto metà quindi fattibile. Ma se arrivassero tre pignoramenti da 1/5 ciascuno, solo due possono essere attivi insieme (40%), il terzo dovrebbe aspettare ché 60% sarebbe troppo. Per i dipendenti pubblici, dal 2026 per debiti fiscali sopra 5.000 €, scatterà addirittura la trattenuta diretta in busta paga di 1/10 o 1/7 (se stipendio>2500) . In sintesi, 20% è la regola base, ma occhio alle situazioni particolari (fisco e alimenti in primis).

Domanda 9: E sulla pensione quanto possono pignorare?
Risposta: Anche qui, massimo 1/5 della parte di pensione che eccede il minimo vitale. La pensione ha quella soglia intoccabile di solito di €1.000 mensili (dal 2023 in poi; prima era legata al doppio assegno sociale). Quindi se uno ha €800 di pensione, non gli possono prendere nulla. Se ha €1.200, gli possono prendere il 20% di €200 (eccedenza) = €40 al mese. Se ha €2.000, eccedenza €1000 -> 1/5 = €200. Quindi gli lasciano €1.800. In pratica più la pensione è alta, più la quota si avvicina al quinto intero, ma sempre lasciando almeno 1000 intoccati. Eccezione: se il pignoramento è per alimenti dovuti a qualcuno (es. ex coniuge), il giudice potrebbe autorizzare anche pignoramenti più alti su pensione, purché salvando il necessario al pensionato (valuta caso per caso, quindi non c’è un numero fisso in quel caso). Comunque la regola generale: pensione entro 1000 euro impignorabile, oltre 1000 euro pignorabile al 20% sul surplus.

Domanda 10: È vero che il conto corrente resta bloccato per due mesi se me lo pignora il Fisco?
Risposta: Sostanzialmente , è vero. L’art. 72-bis DPR 602/73 fa sì che il pignoramento esattoriale abbia effetto anche su ciò che entra successivamente entro 60 giorni . In termini pratici: l’importo sul conto al momento del pignoramento viene congelato fino a copertura del debito; poi la banca osserva per 60 giorni e congela pure ogni nuovo accredito che arriva in quel periodo, fino a raggiungere l’ammontare dovuto . Trascorsi i 60 giorni, se il debitore non ha fatto opposizioni o non ha pagato, la banca versa tutto quel che ha raccolto (fino a capienza del debito) all’Agente della Riscossione . Quindi sì, per due mesi il tuo conto sarà come con un “aspirapolvere” acceso: qualunque soldo entra (stipendi, bonifici, ecc.) viene aspirato verso il debito, tranne ovviamente l’eventuale quota impignorabile (pensioni minime, etc.). Questo è ciò che giustamente viene definito la “trappola dei 60 giorni” . Nel pignoramento ordinario invece, il blocco riguarda solo ciò che c’è sul conto al momento della notifica; eventuali bonifici successivi non vengono toccati automaticamente (a meno che il creditore non rifaccia un nuovo pignoramento). Quindi la continuità di due mesi è tipica del pignoramento fiscale. Va ricordato comunque che se sul conto pignorato affluisce uno stipendio mensile, la banca dovrebbe lasciarne una parte libera (4/5) come spiegato prima. Ma se entra un bonifico generico di un amico, quello se ne va tutto nel calderone del pignoramento finché il debito non è saldato.

Domanda 11: Ho un conto cointestato con mia moglie, possono pignorarlo per intero se il debitore sono io?
Risposta: In teoria possono pignorare il conto cointestato, ma limitatamente alla quota di tua spettanza. La regola è che in mancanza di prova contraria, si presume che il saldo appartenga a entrambi in parti uguali . Quindi se sul conto cointestato ci sono €10.000, il creditore che aggredisce te può pignorare al massimo €5.000 (la tua metà). In pratica, però, la banca riceve il pignoramento e tende a bloccare tutto il saldo per cautela, poi saranno eventualmente il co-intestatario non debitore o il giudice a stabilire la liberazione della parte eccedente. Tua moglie (non debitrice) può fare opposizione di terzo per sbloccare la sua quota se necessario. Alcune sentenze di Cassazione hanno detto che se si prova che praticamente tutti i soldi su quel conto sono stati versati dal debitore (cioè tua moglie non ha mai contribuito), allora di fatto l’intero saldo è pignorabile perché è tutto tuo . Viceversa, se magari quasi tutto viene dallo stipendio di tua moglie, potrebbe essere praticamente tutto suo e non pignorabile (ma serve provarlo con estratti, causali, ecc.). Diciamo che in partenza bloccheranno il 100%, poi la “tua metà” viene destinata ai creditori e l’altra metà può essere liberata a favore della co-intestataria. Per evitare rogne, conviene sempre separare i conti se uno dei due coniugi ha problemi di debiti. Se ormai il pignoramento è notificato, la moglie può intervenire in procedura e chiedere la liberazione di almeno il 50%.

Domanda 12: Possono pignorare il TFR o liquidazione?
Risposta: Sì, il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) del lavoratore dipendente è pignorabile, ma con un limite: sempre 1/5. Se il TFR è già stato liquidato e sta sul conto, allora si applica la regola del conto (triplo assegno se stipendio ecc.). Ma se viene pignorato presso il datore di lavoro, ad esempio con lo stipendio, il creditore può chiedere anche di vincolare il TFR maturando. L’art. 545 c.p.c. infatti dice che le indennità di fine lavoro possono essere pignorate nei limiti di un quinto e solo quando sono dovute (quindi quando il rapporto cessa). Quindi, se sei ancora assunto, non è che possono prendersi il TFR maturando, ma possono notificarne il pignoramento e poi al momento della cessazione del rapporto il datore dovrà versare il 20% del TFR al creditore (o di più se la causa è alimentare). AER, nella sua prassi, include spesso anche il TFR tra le voci pignorate quando notifica al datore ex 72-bis. In breve: sì, il TFR è aggredibile al 20% una volta che diventa esigibile (fine rapporto). Non è protetto dal minimo vitale come la pensione. Un discorso simile vale per le tredicesime: sono stipendio a tutti gli effetti, pignorate in quota come il resto dello stipendio.

Domanda 13: Il debitore può andare in carcere se non paga con il pignoramento?
Risposta: Assolutamente no, il mancato pagamento di debiti civili non porta al carcere (principio della non detenzione per inadempimento di obblighi contrattuali, art. 2740 c.c. e art. 13 Cost.). La procedura esecutiva è coattiva proprio perché il diritto non può ottenere ad esempio il pignoramento del corpo (come succedeva secoli fa). Quindi niente carcere. L’unico caso in cui la detenzione può c’entrare è per certi debiti alimentari (mantenimento dei figli, ex coniuge): se uno si sottrae volontariamente e fraudolentemente, può incorrere in reato penale (violazione degli obblighi familiari). Ma parliamo di reati, non di esecuzione forzata in sé. Altra cosa: se il terzo pignorato (es. datore di lavoro) non ottempera all’ordine, nemmeno lui va in carcere, però potrebbe essere citato in giudizio dal creditore per risarcimento e condannato a pagare di tasca sua. Il debitore che cerca di sottrarsi al pignoramento spostando beni può incorrere nel reato di frode ai creditori o di sottrazione di beni pignorati, ma parliamo di casi estremi (nascondere patrimonio intenzionalmente). In generale, però, la risposta rimane: nessuno ti toglie la libertà personale per un debito; tutt’al più ti tolgono i soldi con la forza tramite pignoramento.

Domanda 14: Ho ricevuto un atto di pignoramento presso terzi dall’Agenzia Entrate – Riscossione, devo fare ricorso al giudice tributario o al civile?
Risposta: Dipende da cosa vuoi contestare. Se intendi contestare nel merito il debito fiscale (es. “non dovevo pagare quella cartella perché ho presentato ricorso” o simili), allora il luogo è il giudice tributario (Commissione/nuova Corte Giustizia Tributaria) con un ricorso entro 60 giorni dall’atto di pignoramento, trattandolo come “atto della riscossione”. Se invece il tuo argomento è procedurale, ad esempio “il pignoramento è nullo perché non mi è stato notificato”, oppure “hanno pignorato più del limite di 1/10”, allora è materia da giudice ordinario, da far valere con opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. al tribunale civile . Spesso le due cose si sovrappongono: ad esempio, impugni la cartella in Commissione e contemporaneamente fai opposizione al pignoramento in Tribunale. In un recente caso, la Cassazione ha criticato la Commissione Tributaria che non aveva valutato la mancata notifica del pignoramento al debitore perché “non di sua competenza”, sottolineando che quel vizio andava esaminato eccome poiché impediva al contribuente di difendersi (questione di diritto alla difesa ex art. 24 Cost.) . Insomma, in linea di massima: – vizi del titolo esecutivo fiscale (cartella, accertamento) -> giudice tributario; – vizi del pignoramento come atto esecutivo -> giudice ordinario. Se hai dubbi, consulta un avvocato esperto magari di diritto tributario ed esecuzioni, perché sbagliare foro può far perdere tempo prezioso.

Domanda 15: Quanto dura un pignoramento presso terzi?
Risposta: La procedura in sé può essere abbastanza rapida: in casi semplici anche 2-3 mesi dall’atto di pignoramento all’ordinanza di assegnazione e al pagamento. Molto dipende dai carichi del tribunale e dal comportamento del terzo. Ad esempio, se la banca invia subito la dichiarazione e non ci sono contestazioni, il giudice può emettere ordinanza immediatamente magari all’udienza fissata a un mese e mezzo dal pignoramento. Se invece il terzo non compare e il giudice rinvia per sicurezza, oppure se il debitore fa opposizione, i tempi si allungano. Un’opposizione può far durare l’esecuzione molti mesi o anni (finché la causa di opposizione non si risolve). Nel pignoramento esattoriale i tempi sono scanditi: 60 giorni di attesa, poi versamento. Quindi diremmo 2 mesi se non fai nulla. Se fai opposizione al giudice ordinario, lì può volerci anche un anno o più per la decisione. C’è da dire che c’è anche un termine di efficacia massima del pignoramento: art. 497 c.p.c. (dopo le riforme) impone che entro 45 giorni dal compimento del pignoramento il creditore chieda al giudice di assegnare o vendere, altrimenti il pignoramento perde efficacia . Su questo termine ci sono state discussioni dottrinali (se per i presso terzi parta dalla notifica o dall’udienza) , ma il punto è: il legislatore vuole evitare che le esecuzioni si trascinino all’infinito. Dunque, i pignoramenti oggi tendono ad essere più concentrati nel tempo rispetto al passato. In pratica: se tutto fila liscio e nessuno si oppone, in pochi mesi è finita. Se ci sono azioni di opposizione o se il terzo/giudice ritardano, può durare di più, ma con il rischio che scadano efficacia e si debba magari rinnovare.

Domanda 16: Cosa significa che il pignoramento “perde efficacia”?
Risposta: Significa che diventa come nullo, ossia non produce più effetti giuridici, come se fosse “scaduto”. Questo accade in alcune situazioni previste dalla legge: ad esempio se il creditore non iscrive a ruolo entro 30 giorni , o non notifica l’avviso di ruolo entro l’udienza , o non chiede assegnazione/vendita entro 45 giorni , etc. Quando viene dichiarata l’inefficacia, gli obblighi del terzo cessano (quindi il terzo può sbloccare le somme) e l’esecuzione non può proseguire su quell’atto. Il creditore, se vuol perseverare, dovrà rifare il pignoramento da capo (ammesso che il precetto sia ancora valido, altrimenti rifarà anche quello). L’inefficacia è diversa dalla nullità: la nullità di solito deriva da un vizio (es. notifica nulla) e va fatta valere da qualcuno (con opposizione agli atti); l’inefficacia invece può essere dichiarata anche d’ufficio dal giudice se constata il decorso dei termini senza adempimenti (es. arriva in udienza e non c’è prova dell’avviso di ruolo: dichiara inefficace) . Per il debitore, l’inefficacia è una “vittoria” perché libera la situazione, anche se magari è temporanea finché il creditore non riprova. Ma se il creditore fosse decaduto da un termine per riprovarci (ad esempio precetto scaduto e titolo ormai prescritto), allora l’inefficacia segna la fine di quella minaccia.

Domanda 17: Possono pignorare la mia auto o la casa tramite pignoramento presso terzi?
Risposta: No, auto e immobili non rientrano nel pignoramento presso terzi. Quello è solo per beni del debitore che stanno presso terze persone. L’auto normalmente sta presso il debitore (è lui il proprietario e possessore), quindi si pignora con pignoramento mobiliare o tramite fermo amministrativo (nel caso del Fisco). La casa si pignora con pignoramento immobiliare, che è altra procedura (ipoteca, esecuzione immobiliare). Dunque, pignoramento presso terzi tipicamente è per soldi, conti, stipendi, crediti vari, beni mobili in custodia di terzi. Da notare: a volte il confine è labile, ad esempio se il debitore ha un veicolo presso un concessionario in conto vendita, il creditore potrebbe provare a pignorarlo presso quel terzo che lo detiene, ma è un caso di confine (è un bene mobile in possesso di terzo, quindi tecnicamente presso terzi). Ma non è l’uso comune. Per l’auto di solito Equitalia fa il fermo amministrativo (ti bloccano la circolazione iscrivendo un provvedimento al PRA). Per la casa, Equitalia (AER) ha il limite che se è prima casa e unica, non può pignorarla, come detto. Un creditore privato può invece pignorare la casa (tranne se già ipotecata da altri con prelazione forte, etc.). Insomma: auto e case sono fuori dal nostro tema “presso terzi”. Se però la domanda implicava “possono pignorare i soldi ottenuti vendendo un immobile?”, la risposta sarebbe: se hai un credito verso un notaio o l’acquirente (ad esempio il prezzo della vendita non è ancora corrisposto del tutto), , quel credito verso il terzo acquirente può essere pignorato. Quindi se stai vendendo casa e hai debiti, attenzione: il creditore potrebbe notificar pignoramento al compratore per prendersi il prezzo prima che arrivi a te.

Domanda 18: Quali difese ho se il pignoramento presso terzi è stato avviato illegittimamente?
Risposta: Le principali difese sono le opposizioni. Se è illegittimo proprio procedere (es. hai già pagato il debito, o il titolo è inesistente), fai un’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per far dichiarare che l’esecuzione non doveva nemmeno iniziare. Se invece il titolo c’è ma ci sono vizi formali (atto notificato male, somme sproporzionate, errore procedurale), fai un’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni da quando hai saputo dell’atto. In entrambi i casi, puoi chiedere al giudice la sospensione immediata dell’esecuzione, se ci sono gravi motivi. Un’altra difesa è la già citata conversione del pignoramento (pagare rate in tribunale per liberare il bene, art. 495 c.p.c.). E poi ci sono i limiti di pignorabilità da far valere: se hanno pignorato più di 1/5 dello stipendio, ad esempio, puoi presentare un ricorso al giudice dell’esecuzione per far ridurre la trattenuta al quinto (il provvedimento del giudice che fissa la somma è reclamabile se non rispetta la legge). Nel caso del Fisco, potresti fare ricorso in Commissione se, poniamo, l’atto di pignoramento è stato emesso quando c’era una sospensione per rottamazione in corso – il giudice tributario potrebbe annullarlo. Infine, se il terzo ha sbagliato qualcosa (ad es. banca che paga nonostante tu avessi un provvedimento di sospensione), potresti rivalerti sulla banca per ottenere il maltolto (ma questo è caso estremo). Comunque, la parola chiave è opposizione: è lo strumento formale con cui ti opponi all’azione esecutiva avanti al giudice competente, esponendo le ragioni e chiedendo l’annullamento o la cessazione.

Domanda 19: Posso accordarmi col creditore per evitare il pignoramento?
Risposta: Certamente , ed è spesso auspicabile. Una volta ricevuto il precetto, ad esempio, puoi contattare il creditore (meglio tramite avvocato) e proporre un piano di rientro o un pagamento parziale a saldo e stralcio. Molti creditori, soprattutto privati, se vedono la buona volontà e una soluzione concreta, preferiscono evitare i costi e le incertezze dell’esecuzione. Anche dopo notificato il pignoramento, l’accordo è possibile: puoi ad esempio offrire un pagamento immediato di una parte e il resto a rate, chiedendo che il creditore sospenda o rinunci al pignoramento in corso. Se formalizzate l’accordo, il creditore può depositare un atto di rinuncia agli atti del pignoramento (con compensazione delle spese di solito) e così la procedura si estingue. Attenzione solo a far mettere tutto per iscritto: un accordo verbale è rischioso. Con Equitalia/AER, l’accordo informale è meno fattibile, ma c’è la strada ufficiale delle rateazioni e definizioni agevolate (rottamazioni) che equivalgono a un accordo: tu paghi in un certo modo e loro sospendono le azioni. Quindi sì, parlare conviene. Anche con la banca creditrice: se ti pignorano il conto per un mutuo non pagato, puoi ancora negoziare una ristrutturazione del mutuo o un saldo ridotto, e se trovate un’intesa la banca può ritirare il pignoramento.

Domanda 20: Cosa succede se il terzo pignorato (es. la banca o il datore) sbaglia qualcosa?
Risposta: Il terzo pignorato ha delle responsabilità precise. Se non rende la dichiarazione e non si presenta, incorre nella presunzione di cui all’art. 548 c.p.c.: il giudice può considerare ammesso il credito nei termini indicati dal creditore . Questo di solito nuoce al terzo, perché se poi risultasse che non doveva quei soldi, potrebbe doverli sborsare di tasca sua verso il debitore. Se il terzo dichiara il falso (tipo: “Non devo nulla al debitore” mentre invece gli deve soldi), e il creditore lo scopre, può fare causa al terzo (un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo) e se vince il terzo può essere condannato a pagare lui stesso quella somma al creditore, più danni. Se il terzo paga al debitore ignorando il pignoramento (in violazione dell’ordine di non pagare), quella paga non libera: il creditore può comunque pretendere da lui il pagamento (così il terzo si trova a pagare due volte, una al debitore e una al creditore). Inoltre potrebbe essere soggetto a sanzione ex art. 388 c.p. (violazione di provvedimento dell’autorità, se fatto dolosamente). Nel caso di AER, se la banca o il datore non versano come ordinato, l’Agenzia può notificare un avviso e poi procedere esecutivamente direttamente contro il terzo inadempiente (diventando di fatto il “debitore” per quell’importo). Quindi, se la domanda è dal punto di vista del debitore: se la banca ti sblocca i soldi erroneamente e tu li spendi, sappi che la banca potrebbe poi rivalersi e volere indietro quei soldi quando il pasticcio viene fuori. E il creditore comunque potrebbe rifarsi su di lei e non su di te. Quindi il debitore rischia relativamente (anzi, temporaneamente ci ha guadagnato), ma potrebbe trovarsi poi la banca che gli chiede la restituzione della somma indebitamente liberata. In breve: al terzo conviene attenersi scrupolosamente all’atto di pignoramento, altrimenti i guai sono suoi. Al debitore conviene non indurre in errore il terzo e semmai segnalare se il terzo sta violando la legge (es. trattiene troppo).

Queste sono le principali FAQ. Ovviamente ce ne potrebbero essere tante altre specifiche (ad es. “possono pignorare il Reddito di Cittadinanza?” – no, era impignorabile come assistenza; “possono pignorare una polizza vita?” – finché è solo un contratto no, quando matura il credito sì; ecc.). Ma per esigenze di sintesi ci fermiamo qui. In caso di dubbi particolari, il consiglio è di rivolgersi a un professionista che possa dare risposte puntuali alla situazione concreta.

Esempio pratico: simulazione di un pignoramento e delle possibili soluzioni

Per comprendere meglio come tutte queste regole si applicano nella realtà, proponiamo un caso pratico di fantasia (ma realistico) con alcune varianti, così da simulare cosa accade e come potrebbe reagire un debitore.

Scenario di base: Mario Rossi, piccolo imprenditore, ha accumulato debiti. In particolare: – Una banca vanta €50.000 per un prestito non rimborsato (c’è un decreto ingiuntivo esecutivo). – L’Agenzia Entrate-Riscossione gli ha notificato cartelle per €20.000 (IVA non versata e multe stradali). – Mario lavora ora come dipendente (stipendio netto €1.600) perché la sua ditta individuale è ferma. Non ha immobili di proprietà, ma ha un’auto utilitaria e un conto corrente (saldo attuale €3.000). Ha moglie e un figlio a carico.

Fase 1: La banca ottiene un titolo e notifica a Mario un precetto di €50.000 il 10 gennaio. Mario ignora la cosa o comunque non può pagare. Dopo 15 giorni (passati i 10 minimi), la banca avvia un pignoramento presso terzi: – identifica che Mario ha un conto presso Banca XYZ e che lavora presso la Ditta Alfa S.p.A. – il 1° febbraio l’Ufficiale Giudiziario notifica un atto di pignoramento alla Banca XYZ (terzo) e a Mario (debitore), pignorando “tutte le somme di spettanza di Mario Rossi depositate o comunque dovute da Banca XYZ” fino a €50.000. Nello stesso atto cita Mario e invita la banca a dichiarare. – Contestualmente, notifica un altro atto di pignoramento alla Ditta Alfa S.p.A. (datore di Mario) e a Mario, pignorando “tutti i crediti retributivi di Mario Rossi presso Alfa S.p.A. sino a €50.000”. (La banca creditrice può pignorare simultaneamente più terzi per lo stesso debito, ad es. conto e stipendio, per aumentare le chance di recupero).

Ora Mario si trova: – Conto corrente bloccato: dei €3.000 sul conto, la Banca XYZ li vincola interamente (essendo sotto €50.000). – Stipendio pignorato: il datore di lavoro, ricevuto l’atto, sa che deve accantonare una parte dello stipendio di Mario. Il 27 febbraio, quando maturerà la paga, la ditta tratterrà €320 (1/5 di 1.600) e ne pagherà solo €1.280 a Mario, accantonando €320 in attesa di istruzioni del giudice.

Mario riceve la notifica di questi atti a inizio febbraio. Cosa può fare?: – Valuta le opposizioni: si rende conto però che la banca ha titolo valido, il debito c’è. Non ci sono vizi evidenti nell’atto (è stato notificato correttamente, ecc.). Quindi un’opposizione all’esecuzione non avrebbe chance. Oppure supponiamo che Mario noti un vizio: ad esempio l’atto di pignoramento non menziona il precetto. Potrebbe allora fare opposizione agli atti entro 20 giorni, sostenendo la nullità per difetto ex art. 543 c.2 n.1 (manca indicazione del precetto). Se ha ragione, il giudice annullerà il pignoramento. La banca potrà rifarlo, ma dovrà rinotificare precetto o comunque ripartire. Mario guadagnerebbe tempo. – Nel frattempo, Mario parla con l’avvocato della banca e propone un accordo: dice di poter trovare €20.000 subito (aiutato da parenti) e chiede di stralciare il resto. La banca accetta di chiudere a €20.000. A questo punto, tramite gli avvocati, formalizzano l’accordo e la banca presenta in tribunale (dove aveva iscritto la procedura) un’istanza di estinzione per accordo raggiunto. Il giudice sospende l’esecuzione e all’udienza prossima dichiara estinta la procedura ex art. 624 c.p.c. per rinuncia del creditore. Le somme sul conto vengono sbloccate e la ditta Alfa può riprendere a pagare Mario integralmente. Mario avrà comunque perso €20.000 per chiudere, ma ha evitato di pagarne 50 e soprattutto ha sbloccato subito conto e stipendio. – Se l’accordo non fosse riuscito, Mario poteva tentare la conversione del pignoramento: ad esempio, chiede al giudice di poter pagare il dovuto in 12 rate mensili da circa €4.200 l’una (comprensivi di interessi), depositando intanto €10.000 (almeno il 1/5) in cancelleria. Se il giudice glielo concede, la procedura viene sospesa in attesa dei pagamenti rateali. Mario poi deve onorare le rate mensili; se lo fa, a fine anno il pignoramento sarà estinto con pagamento volontario dilazionato. È rischioso perché se salta una rata si riprende da capo e ha pure perso i €10.000 iniziali ormai acquisiti dal creditore. Ma è un’ancora di salvezza se ha liquidità in arrivo. – Se Mario proprio non potesse pagare nulla, può solo lasciar decorrere la procedura: alla data dell’udienza (metti 20 marzo), la banca XYZ dichiara di avere €3.000 di Mario, la Ditta dichiara stipendio €1.600 netti. Il giudice potrebbe assegnare subito i €3.000 della banca e disporre che la Ditta versi mensilmente €320 alla banca creditrice finché raggiunto 50k. Mario così si troverebbe con stipendio decurtato per circa 13 anni! (50.000/320 ≈ 156 mesi). Un disastro. Però parallelamente Mario aveva i debiti fiscali… – Già, i €20.000 di cartelle. AER nel frattempo (mettiamo a maggio) gli invia una intimazione di pagamento perché la cartella è di 2 anni fa. Mario non paga. AER allora a luglio notifica un pignoramento presso terzi alla stessa Ditta Alfa (stipendio) e alla Banca XYZ (conto). Mario riceve pure questo atto. Ora, la Ditta Alfa ha già in corso un pignoramento 1/5 per la banca. La legge permette due pignoramenti contemporanei su stipendio solo se la somma delle aliquote ≤ 50%. Qui abbiamo 1/5 (20%) per banca. AER vorrebbe pignorare – stipendio di 1600 rientra nella fascia 1/7 (≈14.3%) perché >2500? No, 1600<2500 quindi in fascia 1/10 (10%). Quindi AER può prendere 160 € al mese. Totale trattenute diventerebbero 320+160=480, cioè il 30% circa, ok sotto il 50%. Quindi convivono. Mario ora incassa solo 1600-480=1120 € al mese. Sul conto corrente, che era già stato svuotato dai 3000, AER non trova nulla. Ma attenzione: ora c’è l’effetto “60 giorni”: se Mario tenta di mettere altri soldi sul conto, la banca li girerà ad AER entro due mesi. Fortunatamente Mario non ha entrate extra al di là dello stipendio che già viene preso alla fonte. – Mario a questo punto rischia di restare con poco per vivere. Decide di rivolgersi a un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Valutano la sua situazione: debito residuo con banca 27.000 (€50k -3k -20k accordo? in ipotesi accordo andato male, se no debito chiuso), debiti fiscali 20.000 + interessi. Totale sui 50k. Propongono un Piano del consumatore: Mario chiede di pagare €200 al mese per 5 anni (tot €12.000) e chiede esdebitazione del resto, motivando che ha perso l’azienda, ha carichi familiari etc. Il giudice accoglie (supponiamo) e omologa il piano. Cosa succede? Tutti i pignoramenti vengono sospesi e poi decadono con l’omologa. I creditori (banca e AER) incasseranno 12.000 diluiti, pro quota, e non potranno più agire per il resto. Mario torna ad avere lo stipendio pieno (anche se deve destinare €200/mese al piano). E dopo 5 anni, se paga regolarmente, ottiene l’esdebitazione: i debiti residui sono cancellati. Questo è il miglior lieto fine per lui, anche se ha dovuto sottostare a una procedura di solvibilità controllata.

  • Se invece Mario non avesse i requisiti per un piano (poniamo che i creditori votano contro o il giudice lo nega perché ritiene Mario colpevolmente indebitato), potrebbe tentare una Liquidazione controllata: in pratica mette a disposizione quel poco patrimonio (l’auto, 3000 in conto) e per 4 anni i suoi eventuali redditi eccedenti la soglia di dignità. Dopo 4 anni verrebbe esdebitato. Durante quei 4 anni, i creditori avrebbero solo quelle risorse. Dato che stipendio di 1600 con famiglia a carico forse non ha eccedenze, i creditori prenderebbero quasi nulla ma Mario uscirebbe pulito. Però liquidazione è più pesante come procedura (gli nominano un liquidatore che controlla le sue finanze).

Questo esempio mostra come, per un debitore, siano disponibili diversi percorsi: dal subire passivamente per 13 anni di pignoramenti, al negoziare accordi riduttivi, fino a sfruttare le leggi sul sovraindebitamento per dimezzare o meno ancora il pagamento e azzerare i debiti in qualche anno.

Ogni scelta ha pro e contro (ad es. il piano del consumatore richiede dimostrare la propria meritevolezza e impegna per anni, un saldo-stralcio richiede reperire subito fondi, etc.), e qui l’affiancamento di un legale esperto è cruciale per valutare la strada migliore.

Nel caso di Mario, ad esempio, un avvocato bravo avrebbe potuto sin dall’arrivo del precetto: – contattare la banca per un saldo e stralcio (evitando proprio il pignoramento), – contestualmente istruire la domanda di rottamazione delle cartelle (se aperta) o di rateazione, bloccando Equitalia, – e magari consigliare l’avvio di un piano del consumatore prima che i pignoramenti aggredissero lo stipendio, ottenendo la sospensione prima che decurtassero reddito (che poi rende più difficile far quadrare il budget).

Come si vede, giocare d’anticipo è determinante. Ogni fase persa è opportunità persa. Il supporto di professionisti come l’Avv. Monardo e il suo team integrato di legali e commercialisti aiuta proprio a orchestrare queste mosse, evitando gli errori comuni discussi prima.

Le ultime sentenze in materia di pignoramento presso terzi (aggiornate al 2025)

(In questa sezione raccogliamo alcune delle più recenti e significative pronunce giurisprudenziali – di Corte di Cassazione e Corte Costituzionale – riguardanti il pignoramento presso terzi e l’esecuzione forzata, che costituiscono riferimenti autorevoli aggiornati.)

  • Cassazione Civile, Sez. III, sent. n. 28520 del 27/10/2025: Ha stabilito che nel pignoramento esattoriale speciale ex art. 72-bis DPR 602/1973, il terzo (banca) deve versare al Fisco anche gli accrediti futuri sopravvenuti sul conto entro 60 giorni dalla notifica, estendendo così il vincolo ai crediti futuri. Ha chiarito che i 60 giorni costituiscono uno spatium deliberandi finalizzato ad includere le somme divenute esigibili dopo la notifica . Questa sentenza ha eliminato ogni dubbio sull’operatività “a strascico” del pignoramento fiscale, confermando un orientamento rigoroso a sfavore del debitore (conto corrente svuotato per due mesi).
  • Cassazione Civile, Sez. Trib., ord. n. 6 del 01/01/2026: (Richiamata in Iusletter 09.01.2026) Ha sancito che la mancata notifica dell’atto di pignoramento al debitore esecutato (nel caso, pignoramento esattoriale notificato solo al terzo) integra un vizio insanabile, comportando la inesistenza giuridica dell’atto . La Suprema Corte ha ribadito che l’obbligo di notificare al debitore è essenziale e non derogato dall’art. 72-bis DPR 602/73 , in quanto solo così il debitore può esercitare il diritto di difesa (art. 24 Cost.). I giudici di merito che ignorino tale vizio commettono errore di diritto. Questa pronuncia rafforza la tutela del contraddittorio del debitore nell’esecuzione forzata.
  • Cassazione Civile, Sez. Unite, sent. n. 262/2022 (cfr. ord. 26252/2022): Ha affermato che il pignoramento della pensione oltre i limiti impignorabili è nullo per violazione di norma imperativa . Le SS.UU. hanno risolto il contrasto stabilendo che il vizio colpisce l’atto in radice e può essere fatto valere con opposizione agli atti esecutivi. Hanno inoltre chiarito che la soglia di impignorabilità (all’epoca il doppio dell’assegno sociale) va garantita al momento del pignoramento e anche successivamente (in sede di assegnazione).
  • Corte Costituzionale, sent. n. 216 del 30/12/2025: Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sull’art. 545 c.p.c. sollevate in relazione al pignoramento di pensioni da parte dell’INPS per recupero di indebito . In particolare, ha ritenuto costituzionalmente legittimo che l’INPS possa pignorare le pensioni dei propri ex beneficiari nei limiti del quinto e previo rispetto del minimo vitale di €1.000, rigettando la tesi che tale potere violi il diritto al sostentamento dell’assicurato. La Corte ha richiamato la necessità di bilanciare l’interesse pubblico al recupero delle prestazioni indebite con la tutela della dignità del pensionato, ritenendo che le soglie attuali siano adeguate.
  • Cassazione Civile, Sez. III, ord. n. 20135/2018: (Tema: conto corrente cointestato) Ha affermato che nei rapporti esterni il pignoramento del conto cointestato è legittimo nei limiti della quota che si presume di spettanza del debitore (50%), salvo prova di diversa misura della contitolarità . Ha inoltre precisato che la presunzione di contitolarità paritaria può essere vinta dalla prova che le somme sul conto provengano esclusivamente dal debitore o dall’altro cointestatario. Tale ordinanza viene spesso citata per giustificare il blocco integrale dei conti cointestati, con successiva liberazione della quota del terzo estraneo su istanza.

(Le sentenze sopra citate rappresentano solo alcuni esempi delle pronunce più recenti e rilevanti. In caso di questione specifica, è opportuno verificare la giurisprudenza aggiornata sul punto, data la continua evoluzione delle interpretazioni in materia di esecuzione forzata.)

Conclusione

In questo approfondito percorso abbiamo esaminato quando inizia l’esecuzione forzata nel pignoramento presso terzi – ossia con l’atto di pignoramento notificato a terzo e debitore – e tutte le fasi e implicazioni che ne conseguono dal punto di vista del debitore. Si è visto come il pignoramento presso terzi possa colpire elementi vitali come lo stipendio o il conto in banca e quanto sia importante conoscere i propri diritti (dalle soglie di impignorabilità ai termini per opporsi ). Abbiamo analizzato le possibili strategie difensive: dalle opposizioni legali per far valere vizi o abusi (come la mancata notifica al debitore, giudicata dalla Cassazione causa di inesistenza dell’atto ) fino alle soluzioni negoziali e alle procedure di sovraindebitamento che possono congelare i pignoramenti e portare a riduzioni del debito.

Il messaggio chiave per ogni debitore in difficoltà è che non esistono situazioni senza via d’uscita: anche di fronte a un pignoramento già avviato, si possono trovare rimedi, purché si agisca tempestivamente e con gli strumenti giusti. Abbiamo visto, attraverso esempi concreti, che muoversi in ritardo o in modo inappropriato può aggravare la situazione (ad esempio subendo per anni trattenute sullo stipendio), mentre un intervento professionale mirato può portare a bloccare l’azione esecutiva, magari tramite una sospensione giudiziale, o a risolvere il debito in modo sostenibile (con un accordo o un piano del consumatore omologato dal tribunale).

Dal punto di vista pratico e umano, affrontare un pignoramento è stressante: conti bloccati, timore di non poter mantenere la famiglia, pressione psicologica. Agire tempestivamente con l’aiuto di esperti consente di trasformare questa crisi in un problema risolvibile. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare ne hanno fatto una missione professionale: assistere debitori e contribuenti a fermare sul nascere azioni esecutive illegittime, ottenere sospensioni dei pignoramenti, negoziare con creditori bancari e con il Fisco, attivare procedure di composizione della crisi per restituire al cliente la serenità finanziaria. Con competenza in diritto bancario e tributario, e le qualifiche specifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di Esperto negoziatore d’impresa, l’Avv. Monardo può valutare ogni aspetto del caso: dalla verifica formale degli atti (scovando magari errori salvifici) alla costruzione di un piano legale di difesa su misura (ricorso urgente, richiesta di rateazione o adesione a rottamazione, ecc.), fino alla rappresentanza in giudizio nelle opposizioni o l’assistenza nelle procedure concorsuali minori.

In conclusione, non subire passivamente un pignoramento presso terzi è possibile: le leggi offrono numerosi scudi e rimedi, ma vanno impiegati con perizia e tempestività. Ogni situazione ha soluzioni differenti – c’è il caso in cui si potrà ottenere l’annullamento totale dell’atto esecutivo, e il caso in cui sarà più fruttuoso transigere pagando il giusto dovuto o ristrutturare il debito in un contesto protetto. L’importante è non rimandare e affidarsi a chi conosce bene queste materie.

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