Composizione Negoziata Della Crisi 2026: Cosa Fare Con L’Avvocato Specializzato

Introduzione

La composizione negoziata della crisi è diventata nel 2026 uno strumento cruciale per affrontare situazioni di difficoltà finanziaria ed evitare esiti disastrosi come il fallimento o l’insolvenza definitiva. In un contesto economico incerto, imprenditori e privati sovraindebitati rischiano di subire azioni esecutive aggressive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) se non intervengono prontamente. I rischi sono elevati: dalla perdita dei beni aziendali o della casa, all’impossibilità di proseguire l’attività d’impresa, fino a pesanti ripercussioni sul patrimonio personale. È quindi fondamentale evitare errori comuni – come ignorare gli atti ricevuti o aspettare l’ultimo momento – e agire con urgenza appena si manifesta la crisi: le soluzioni legali esistono, ma vanno attivate in tempo utile.

Nel 2026 il legislatore ha affinato vari strumenti per gestire la crisi d’impresa e i debiti fiscali. Anticipiamo subito alcune soluzioni legali chiave che verranno approfondite in questo articolo: la composizione negoziata della crisi d’impresa (procedura volontaria e stragiudiziale per risanare l’azienda con l’aiuto di un esperto indipendente), le tutele offerte dalle procedure di sovraindebitamento per privati e piccole imprese (come il piano del consumatore e l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui), nonché gli strumenti di definizione agevolata dei debiti fiscali (come le rottamazioni delle cartelle e le transazioni fiscali). Vedremo anche come reagire passo dopo passo ad atti dell’Agente della Riscossione o dei creditori, quali termini rispettare per i ricorsi e quali strategie adottare per sospendere sul nascere esecuzioni e pignoramenti.

Affrontare questi temi richiede il supporto di professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti rappresentano un punto di riferimento qualificato per chi si trova in queste situazioni. L’Avv. Monardo è un avvocato cassazionista con vasta esperienza; coordina un team di professionisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario. Inoltre vanta qualifiche specifiche nel campo della crisi d’impresa e dell’insolvenza: è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (ex L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (figura introdotta per assistere le imprese in difficoltà nella composizione negoziata). In pratica, l’Avv. Monardo unisce competenze legali di alto livello alla conoscenza approfondita degli strumenti più aggiornati per gestire e risolvere le crisi debitorie.

Come può aiutarti concretamente l’Avv. Monardo e il suo staff? Innanzitutto con un’analisi personalizzata dell’atto o della situazione debitoria: valutano la legittimità di cartelle esattoriali, intimazioni, pignoramenti o atti di banca, individuando eventuali vizi formali o sostanziali. Possono poi attivarsi immediatamente con ricorsi e opposizioni presso le sedi competenti (Commissione Tributaria, Tribunale civile, procedure OCC) per impugnare gli atti illegittimi. Il team è in grado di ottenere sospensioni urgenti delle azioni esecutive (bloccare pignoramenti in corso, cancellare fermi amministrativi, sospendere aste immobiliari) con istanze mirate e provvedimenti d’urgenza. Parallelamente, l’Avv. Monardo conduce trattative strategiche con i creditori (banche, finanziarie, Agenzia delle Entrate-Riscossione) per concordare piani di rientro sostenibili o soluzioni transattive vantaggiose. All’occorrenza, predispone piani del consumatore o accordi di ristrutturazione del debito da far omologare al giudice, oppure attiva la composizione negoziata o altre procedure giudiziali di regolazione della crisi per mettere in sicurezza il patrimonio. L’obiettivo è sempre quello di proteggere il debitore – imprenditore, professionista o consumatore – dalle conseguenze più gravi, ridurre l’esposizione debitoria e condurlo fuori dalla crisi con strumenti legali, concreti e tempestivi.

Ricorda: il fattore tempo è determinante. Più si attende, più lo spazio di manovra si riduce e aumentano i rischi di subire prelievi forzosi o di perdere opportunità di definizione agevolata. Se hai ricevuto un atto di riscossione o stai vivendo una situazione di crisi finanziaria, non aspettare oltre. 📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata della tua situazione. Con il supporto professionale giusto, potrai mettere in campo da subito le difese e le strategie più efficaci per tutelare i tuoi beni e ripartire senza l’assillo dei debiti.

Contesto normativo e giurisprudenziale aggiornato al 2026

Per capire come muoversi nella gestione della crisi è importante inquadrare brevemente il contesto normativo italiano al gennaio 2026, arricchendolo con i più recenti orientamenti giurisprudenziali di Cassazione e Corti. Negli ultimi anni l’ordinamento italiano ha subito una vera “rivoluzione” in materia di procedure concorsuali e composizione della crisi d’impresa:

  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – Il Decreto Legislativo 14/2019, entrato pienamente in vigore dal 15 luglio 2022, ha unificato in un testo organico la disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza, mandando in pensione la vecchia Legge Fallimentare del 1942. Il CCII introduce definizioni moderne di crisi (lo stato di difficoltà economico-finanziaria che può preludere all’insolvenza) e di insolvenza vera e propria, e prevede una serie di strumenti per la regolazione della crisi, sia giudiziali (come il concordato preventivo, ora affiancato dal “concordato semplificato” in certi casi) sia extragiudiziali. Tra le novità più importanti vi è proprio la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, disciplinata nel Titolo II del CCII . Si tratta di una procedura volontaria e riservata, attivabile dall’imprenditore in stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, ma ancora potenzialmente risanabile. Introdotta inizialmente in via sperimentale col D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) e poi confluita nel Codice della crisi (con modifiche apportate dal D.Lgs. 83/2022 in attuazione della direttiva UE “Insolvency” 2019/1023), la composizione negoziata è oggi uno strumento centrale per prevenire il deterioramento delle imprese in difficoltà .
  • Procedura di composizione negoziata – In concreto, l’imprenditore commerciale o agricolo che avverte uno squilibrio nei conti può presentare istanza tramite la piattaforma telematica nazionale delle Camere di Commercio . Viene così nominato un Esperto indipendente (negoziatore) con il compito di esaminare la situazione aziendale e favorire le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali investitori o terzi interessati, al fine di individuare una soluzione per il risanamento . È bene chiarire che la composizione negoziata non è una procedura concorsuale giudiziale: l’imprenditore rimane alla guida della sua azienda (non c’è un curatore) e le trattative avvengono in via riservata, sotto la guida dell’esperto. Tuttavia, su richiesta dell’imprenditore, il Tribunale può concedere misure protettive durante le negoziazioni (come il blocco temporaneo delle azioni esecutive dei creditori) per creare uno spazio di respiro in cui cercare l’accordo. Nel 2024 il legislatore è intervenuto nuovamente con un terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024, in vigore da fine settembre 2024) che ha perfezionato alcuni aspetti della composizione negoziata, incentivandone l’utilizzo viste le poche adesioni iniziali. Ad esempio, è stato esteso fino a 360 giorni il termine massimo per la durata dell’incarico dell’esperto (prima limitato a 180 giorni, prorogabili) e sono state introdotte “misure premiali” per incoraggiare l’imprenditore e i creditori a raggiungere un accordo . Tra queste misure vi sono agevolazioni fiscali: interessi e sanzioni sui debiti tributari vengono ridotti (le sanzioni, in particolare, abbattute al minimo edittale), e se l’azienda riesce a ristrutturare il debito con i creditori, i crediti non riscossi da questi ultimi diventano deducibili fiscalmente, con possibilità di detrarre l’IVA relativa alla parte di corrispettivo non incassata . Inoltre, il D.Lgs. 136/2024 ha previsto espressamente la possibilità di concludere transazioni fiscali nell’ambito della composizione negoziata (prima non regolata): in altre parole, durante le trattative l’imprenditore può proporre al Fisco un accordo di riduzione/riscadenzamento dei debiti tributari, che se ritenuto conveniente e conforme alla normativa (ad es. garantendo almeno il valore ricavabile in caso di liquidazione) potrà essere validato. Questo consente di includere anche l’erario tra i creditori con cui trovare un’intesa, superando il vecchio ostacolo per cui IVA e altri tributi non potevano essere falcidiati fuori dal concordato.
  • Sovraindebitamento e Codice della crisi – Parallelamente alla crisi delle imprese, l’ordinamento offre tutele anche a consumatori, piccoli imprenditori sotto-soglia e professionisti sovraindebitati, cioè non fallibili secondo la legge. La Legge 3/2012 (cosiddetta “salva suicidi”) aveva introdotto tre procedure: l’accordo di composizione dei debiti (accordo con i creditori omologato dal tribunale), il piano del consumatore (ristrutturazione dei debiti per il consumatore meritevole, con omologa giudiziale anche senza consenso di tutti i creditori) e la liquidazione del patrimonio (liquidazione volontaria dei beni con eventuale esdebitazione finale). Dal 2022, queste procedure sono confluite nel CCII con alcune modifiche terminologiche: si parla ora di ristrutturazione dei debiti del consumatore (per i privati), di concordato minore (per accordi di ristrutturazione proposti da piccoli imprenditori e professionisti) e di liquidazione controllata (in luogo della vecchia liquidazione). Il Gestore della crisi nominato dall’OCC continua ad assistere il debitore in queste procedure. La giurisprudenza recente ha rafforzato alcuni principi a tutela dei debitori sovraindebitati: ad esempio, la Corte Costituzionale con sentenza n. 121/2024 ha eliminato un’ingiustificata disparità di trattamento, stabilendo che anche una procedura di liquidazione controllata senza attivo va ammessa al patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) al pari di un fallimento, se il giudice accerta che il debitore non ha beni per pagare le spese . Ciò garantisce anche ai debitori più poveri il diritto di difesa e di accesso alla procedura. Inoltre, la Cassazione si è espressa più volte sul beneficio dell’esdebitazione (liberazione dai debiti residui): ricordiamo che oggi, al termine di una liquidazione controllata, il debitore persona fisica può essere esonerato dal pagare i debiti rimasti insoddisfatti, purché abbia cooperato lealmente e non abbia frodato i creditori. Le ultime pronunce hanno chiarito i requisiti per ottenere questo “fresh start”: la Suprema Corte ha ribadito che non esiste una soglia fissa di rimborso ai creditori per ottenere l’esdebitazione (requisito oggettivo), bastando che i creditori abbiano ricevuto qualche pagamento non del tutto irrisorio (anche se alcuni creditori sono rimasti a zero) , e che ovviamente siano rispettati i requisiti soggettivi di buona fede. Proprio sul concetto di meritevolezza (buona fede e correttezza del debitore) la Cassazione con sentenza n. 5678/2024 ha chiarito che l’esdebitazione non è mai automatica: viene concessa solo se il debitore ha tenuto un comportamento leale e trasparente durante la procedura, senza occultare beni o aggravare la sua insolvenza . In altre parole, chi ha causato il proprio dissesto con frodi o atti in malafede ne paga le conseguenze, mentre chi è vittima di circostanze avverse ma si è impegnato onestamente avrà una seconda opportunità.
  • Giurisprudenza di legittimità recente – Vale la pena menzionare anche alcune pronunce importanti del 2025 che interessano i debitori in crisi. La Cassazione, ord. 30108/2025, ha stabilito un principio di diritto significativo: un soggetto già dichiarato fallito in passato, che non abbia ottenuto l’esdebitazione allora prevista (ex art. 142 l.fall.), non può dopo qualche anno tentare di “ripulire” gli stessi debiti residui ricorrendo all’esdebitazione per il sovraindebitato incapiente introdotta nel Codice della crisi . In pratica, chi è passato per il fallimento e non ha usufruito della liberazione dai debiti nei termini di legge non può aggirare il limite provando a usare le nuove procedure di sovraindebitamento per cancellare quei medesimi debiti (salvo il caso in cui si tratti di nuove esposizioni sorte dopo il fallimento). Questo per rispettare il principio di certezza del diritto e tutelare le aspettative dei creditori insoddisfatti: la Corte ha ritenuto che i creditori che non furono pagati nel fallimento conservano legittimamente le loro pretese, e non possono vedersele annullare con un escamotage successivo . D’altro canto, la Cassazione ha anche affermato che se invece i debiti sono nuovi, sorti dopo la chiusura del fallimento, nulla vieta al debitore di accedere alle procedure da sovraindebitamento per essi – scenario diverso non affrontato in quella causa.

Queste novità normative e orientamenti giurisprudenziali delineano un quadro in cui il debitore in difficoltà ha a disposizione molteplici strumenti nel 2026, ma deve saper scegliere quello giusto e rispettarne le condizioni. Nei paragrafi seguenti entreremo nel vivo degli aspetti pratici: come reagire quando arriva un atto di riscossione, quali termini e diritti far valere, come strutturare una difesa legale efficace, quali soluzioni (giudiziali o stragiudiziali) adottare e quali errori evitare. Tutto, naturalmente, dal punto di vista di chi deve difendersi dai creditori o dal Fisco.

Procedura passo-passo dopo la notifica di un atto: termini, scadenze e diritti del contribuente

Una delle situazioni più comuni e stressanti per un debitore è la notifica di un atto da parte di un creditore o dell’Agente della Riscossione (ex Equitalia, oggi Agenzia Entrate-Riscossione). Può trattarsi di una cartella esattoriale, di un avviso di intimazione di pagamento, di un atto di pignoramento (su conto corrente, stipendio, pensione o immobile) o di un preavviso di fermo amministrativo dell’auto. Vediamo passo per passo cosa accade e cosa fare in questi frangenti, tenendo conto dei termini da rispettare e dei diritti del contribuente.

  • 1) Notifica dell’atto e decorrenza dei termini: dal momento in cui l’atto viene notificato (a mano dall’ufficiale giudiziario o postino, oppure via PEC se siete titolari di Partita IVA), iniziano a decorrere i termini per reagire. Ad esempio, per impugnare una cartella esattoriale o un avviso di addebito INPS, il contribuente ha 60 giorni di tempo dalla notifica per proporre ricorso davanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale (oggi ridefinita “Corte di Giustizia Tributaria di primo grado”). Termini diversi valgono per altri atti: un preavviso di fermo amministrativo può essere contestato prima che diventi effettivo (in genere entro 30 giorni), un atto di pignoramento presso terzi va impugnato con opposizione esecutiva entro 20 giorni se si contestano vizi formali o di merito del titolo, e così via. È fondamentale calcolare esattamente la scadenza (tenendo conto di eventuali sospensioni feriali se applicabili) e attivarsi prima che essa maturi, altrimenti l’atto diventa definitivo e non più contestabile.
  • 2) Verifica della correttezza formale: appena ricevuto l’atto, un avvocato specializzato effettuerà una verifica dei requisiti formali. Molte cartelle o intimazioni possono essere annullabili per vizi di forma o di notifica. Ad esempio, si controllerà se l’atto è stato notificato alla persona giusta e con le modalità di legge (errori frequenti: notifica a indirizzo errato, o via PEC con allegati illeggibili o mancanti di firma digitale valida), se contiene tutte le indicazioni obbligatorie (la cartella deve riportare l’origine del debito, l’autorità che ha emesso il ruolo, la firma del responsabile del procedimento ecc.). In caso di cartelle pazze o di vizi evidenti, è possibile chiedere immediatamente all’Agente della Riscossione lo sgravio o presentare un’istanza in autotutela all’ente creditore per la correzione. Attenzione: l’autotutela non sospende i termini di ricorso, quindi conviene comunque predisporre il ricorso giudiziale nei termini, salvo ottenere una sospensione espressa.
  • 3) Verifica della prescrizione o decadenza: un altro elemento chiave è controllare se il debito era ancora esigibile. Molti debiti fiscali o contributivi si prescrivono in 5 anni (es. contributi INPS, multe stradali) o in 10 anni (tributi erariali dopo titolo definitivo). Se la cartella si riferisce a un tributo notificato molti anni fa, potrebbe essere decaduta (cioè l’ente impositore ha perso il potere di iscrivere a ruolo) oppure prescritta (per inattività prolungata). Ad esempio, se l’ultima notifica utile risale a oltre 5 anni prima, si può eccepire la prescrizione del credito riportato in cartella. Anche la mancata notifica di atti presupposti è un motivo di ricorso: se ricevi una cartella ma non hai mai ricevuto l’avviso di accertamento originario, la cartella è nulla per difetto di notifica del titolo. La Cassazione tutela il contribuente su questi punti, consentendo di far valere tali eccezioni anche a distanza di tempo, persino attraverso la visura dell’estratto di ruolo (documento interno di Agenzia Riscossione) se emergono cartelle mai notificate: in tal caso è possibile impugnarle appena se ne viene a conoscenza, come confermato da sentenze di legittimità (principio sul cosiddetto “ricorso da estratto di ruolo”).
  • 4) Sospensione immediata delle azioni esecutive: se l’atto ricevuto preannuncia o avvia un’esecuzione forzata (es. un pignoramento, un fermo auto in arrivo, un’ipoteca), bisogna valutare la possibilità di ottenere una sospensione in tempi rapidi. Ci sono due strade: una sospensione amministrativa e una sospensione giudiziale. La sospensione amministrativa si chiede direttamente all’ente creditore o all’agente della riscossione, presentando istanza motivata (ad esempio, se si è in attesa di una definizione agevolata o se si riscontrano errori palesi nel ruolo). L’agente della riscossione è tenuto a sospendere la riscossione in alcuni casi espressamente previsti (come contestazione già pendente sul merito del tributo, provvedimenti di sgravio in corso, sentenze favorevoli al contribuente non ancora eseguite, ecc.). La sospensione giudiziale, invece, si ottiene depositando il ricorso in Commissione/Tribunale insieme a un’istanza ad hoc di sospensione cautelare, evidenziando il danno grave e irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione (es. l’azienda fermata, perdita della prima casa, ecc.) e i motivi fondati del ricorso. Il giudice tributario di solito decide sull’istanza cautelare in tempi brevi (entro 30 giorni dalla richiesta) e, se concede la sospensiva, il procedimento esecutivo viene congelato fino alla decisione finale. È importantissimo chiedere la sospensione contestualmente al ricorso, perché altrimenti l’Agente della Riscossione potrebbe proseguire nelle azioni (pignorando stipendi o conti) anche se il ricorso è stato presentato.
  • 5) Diritti del contribuente durante la riscossione: il contribuente non è privo di tutele. Ad esempio, l’Agente della Riscossione deve rispettare determinate regole prima di procedere con misure come il fermo o l’ipoteca. Per il fermo amministrativo (blocco dei veicoli): è obbligatorio un preavviso almeno 30 giorni prima, entro i quali si può pagare o fare un piano di rateazione per evitare l’iscrizione del fermo. Inoltre, non si possono iscrivere fermi per importi sotto € 1.000 (come da normativa recente). Per l’ipoteca su immobili: vale la soglia dei € 20.000 di debito minimo; anche qui deve essere notificato un preavviso di ipoteca, e se il debito è sotto tale soglia l’agente non può procedere. Esiste poi il divieto di espropriare l’unico immobile di residenza del debitore (la cosiddetta “prima casa”, se non di lusso e se vi risiede anagraficamente) introdotto dal 2013: il concessionario potrà al più iscrivere ipoteca (se sopra 20 mila euro) ma non potrà eseguire il pignoramento per mettere all’asta quell’abitazione . Queste norme sono cruciali: ad esempio, se il concessionario ha iscritto ipoteca su una prima casa non pignorabile, o ha pignorato un immobile violando il divieto, l’azione è illegittima. Ancora, nei pignoramenti di stipendi/pensioni ci sono limiti: non si può toccare l’ultimo stipendio accreditato sul conto (salvo eccedenze), e comunque il pignoramento presso il datore di lavoro o INPS non può eccedere 1/5 per stipendi e pensioni, con ulteriori tutele per le pensioni minime (impignorabili sotto una certa soglia). Conoscere questi diritti permette all’avvocato di contestare gli atti esecutivi e proteggere il minimo vitale del debitore.
  • 6) Termine per proporre ricorso o opposizione: come già accennato, occorre agire entro termini stringenti. Ricapitolando i principali: 60 giorni per il ricorso tributario (contro cartelle, accertamenti esecutivi, fermi, ipoteche impugnabili in sede tributaria); 40 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (ad esempio contro un pignoramento per vizi formali, da proporre al giudice dell’esecuzione); 20 giorni per l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. se si contesta il diritto di procedere ad esecuzione (es. cartella già pagata, prescrizione maturata, ecc.). Importante: la notifica di un atto di pignoramento mobiliare o immobiliare da parte del Fisco dà 60 giorni di tempo al debitore per pagare spontaneamente prima che si proceda alla vendita dei beni, ma per evitare di arrivare a quel punto conviene comunque agire subito con l’opposizione. Un termine da tenere a mente nel 2026 è anche quello per aderire alle eventuali definizioni agevolate (di cui parliamo in seguito): se ad esempio viene aperta una “rottamazione” e l’atto rientra tra quelli definibili, si deve presentare la domanda entro la scadenza stabilita dalla legge (come il 30 aprile 2026 per l’ultima rottamazione-quinquies). In alcuni casi, aderire a una definizione agevolata fa decadere la possibilità di fare ricorso (ad esempio con le conciliazioni o acquiescenze sugli accertamenti), quindi va ponderata con attenzione la strategia: ricorrere o definire? Un avvocato esperto saprà consigliare valutando probabilità di vittoria in giudizio vs vantaggi dello sconto in definizione.

Riassumendo, dopo la notifica di un atto il debitore deve: mantenere la calma, segnarsi la data di notifica, far esaminare subito l’atto a un professionista, e decidere con lui il da farsi prima che scadano i termini. Spesso la mossa vincente iniziale è guadagnare tempo in modo lecito: una sospensione ottenuta in sede giudiziale o amministrativa può congelare la situazione quel tanto che basta per valutare e attivare soluzioni di più ampio respiro (es. un piano di ristrutturazione del debito). Nel prossimo paragrafo vedremo proprio quali sono le strategie di difesa legale che possono essere messe in atto per contestare, sospendere o risolvere il debito sottostante all’atto ricevuto.

Difese e strategie legali: come impugnare, sospendere, contestare o definire il debito

Ogni situazione di crisi o di contestazione di debiti presenta diverse possibili strade. Un avvocato specializzato analizzerà la posizione debitoria e consiglierà la strategia (o combinazione di strategie) più adatta. In generale, le difese legali del debitore si possono raggruppare in alcune macro-categorie:

● Impugnazione giudiziale dell’atto o del debito: consiste nel portare la questione davanti a un giudice, contestando la legittimità del debito o dell’atto esecutivo. Esempi: ricorso tributario contro una cartella esattoriale contestando nel merito l’originaria pretesa fiscale (es. l’accertamento era infondato) o la corretta notifica; opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca, eccependo magari anatocismo o usura nei conteggi; opposizione all’esecuzione per far dichiarare inesistente il titolo esecutivo (es. pignoramento fondato su una cartella mai notificata). Questa strada richiede di formulare motivi solidi di contestazione e di seguire il processo fino alla sentenza. Vantaggi: se si vince, il debito viene annullato o ridotto; inoltre l’instaurazione del giudizio spesso permette di ottenere sospensioni temporanee. Svantaggi: i tempi processuali possono essere lunghi e l’esito incerto, e nel frattempo (salvo sospensiva) il debito genera interessi.

● Sospensione e moratoria del debito: come visto, ottenere una sospensione cautelare dal giudice blocca temporaneamente l’esigibilità. Ma esistono anche soluzioni negoziali per una moratoria, ossia un accordo di sospendere le azioni esecutive e congelare la situazione. Ad esempio, nell’ambito della composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere al Tribunale misure protettive che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive per la durata delle trattative (inizialmente fino a 4 mesi, prorogabili). In contesti stragiudiziali, un avvocato può contattare il creditore (banca, finanziaria) e concordare standstill agreements: il creditore si impegna a non escutere per un certo periodo in cambio della serietà del negoziato in corso. Anche la richiesta di rateizzazione all’Agente della Riscossione comporta di fatto una moratoria: appena l’agente accoglie il piano di dilazione, le procedure esecutive vengono sospese e non possono attivarne di nuove finché il piano è rispettato. Quindi, presentare subito un’istanza di rateizzazione (se non si intende contestare il debito) può essere una mossa utile per fermare un fermo o un pignoramento imminente.

● Rateizzazione e piano di rientro concordato: la rateazione è una delle difese più utilizzate dai contribuenti che non possono pagare in un’unica soluzione. Con Agenzia Entrate-Riscossione si può ottenere una dilazione fino a 72 rate mensili (6 anni) per debiti fino a €120.000 senza dover dimostrare nulla (piano ordinario) e anche oltre, presentando ISEE o bilanci (piano straordinario fino a 120 rate in casi gravi). L’istanza va fatta prima che il debitore decada da precedenti rateazioni e comunque entro certi tempi dopo notifica dell’intimazione. Il vantaggio è immediato: con la concessione della rateizzazione si blocca ogni azione esecutiva e si evita l’iscrizione di nuovi fermi/ipoteche. Bisogna poi rispettare le scadenze delle rate (oggi è prevista tolleranza fino a 5 rate non pagate prima di perdere il beneficio). Un piano di rientro può essere anche concordato privatamente con creditori bancari o privati: l’avvocato negozia un calendario di pagamenti sostenibile, spesso accompagnato da rinunce ad interessi o riduzioni del debito. Ad esempio, con una finanziaria si può concordare di pagare il capitale in tot mesi e rinunciare a parte degli interessi di mora maturati. Tali accordi andranno formalizzati per iscritto per essere opponibili.

● Contestazione del debito e riduzione dell’importo dovuto: non sempre il debito contestato è “certo, liquido ed esigibile” come il creditore sostiene. In ambito bancario/finanziario, ad esempio, un’analisi tecnica del contratto di mutuo o conto corrente può evidenziare tassi usurari o anatocistici, commissioni illegittime, clausole vessatorie. In tal caso l’avvocato può eccepire la nullità parziale del contratto e chiedere la riconduzione del debito al netto degli interessi illegittimi. Spesso le banche, di fronte a contestazioni fondate e documentate (magari supportate da perizia contabile), preferiscono transare, riducendo il saldo dovuto. Anche nei confronti del Fisco, talvolta il debito può essere ricalcolato: ad esempio se un accertamento è pendente in Cassazione, si può valutare una conciliazione giudiziale con l’Agenzia delle Entrate (pagando una percentuale del tributo e chiudendo la lite, come previsto dal DLgs 546/92 aggiornato). Nel 2023-2024 il legislatore ha anche offerto strumenti come la “definizione agevolata delle liti tributarie pendenti”, permettendo di chiudere il contenzioso con l’Agenzia pagando solo il tributo e sconti su sanzioni e interessi (ne parleremo nella parte sulle definizioni agevolate). L’obiettivo di queste strategie è ridurre l’importo complessivo che il debitore dovrà effettivamente pagare, sfruttando le leve giuridiche a suo favore.

● Soluzioni alternative alla riscossione forzata: un bravo legale sa anche pensare in modo creativo a soluzioni alternative. Ad esempio, se il debitore possiede un immobile gravato da ipoteca esattoriale, si può proporre all’Agente della Riscossione di rinunciare alla procedura esecutiva se l’immobile viene venduto volontariamente e il ricavato destinato al pagamento (magari parziale) del debito – una sorta di “vendita concordata” che evita gli enormi ribassi delle aste giudiziarie. Oppure, se il debitore ha molteplici creditori, si può proporre un accordo di ristrutturazione globale, magari coinvolgendo un terzo garante o investitore che apporti liquidità per soddisfare parzialmente tutti. Queste ultime soluzioni spesso rientrano proprio nella composizione negoziata o nelle procedure concorsuali minori, dove si cerca l’accordo di tutti o della maggioranza dei creditori per evitare la decozione. Un caso tipico: un imprenditore individuale con debiti tributari e bancari presenta un piano del consumatore offrendo ai creditori il ricavato della vendita di un capannone non strategico, ottenendo così l’omologa e la liberazione dai debiti residui.

● Definizione bonaria o agevolata del debito fiscale: per i debiti con Erario e enti pubblici esistono strumenti di definizione agevolata, che vedremo dettagliatamente più avanti (rottamazioni, saldo e stralcio, ecc.). Se pendono accertamenti non ancora definitivi, c’è la conciliazione o l’acquiescenza con riduzione delle sanzioni (spesso pagando 1/3 o 1/18 delle sanzioni a seconda della fase). Se invece il debito è già a ruolo, le rottamazioni permettono di pagare solo il capitale e pochi oneri risparmiando sanzioni e interessi di mora. Aderire a tali procedure deflattive significa non intraprendere (o cessare) il contenzioso, in cambio di uno sconto sostanziale e della certezza del risultato.

In definitiva, la strategia legale ottimale può combinare più elementi: ad esempio, impugnare l’atto per guadagnare tempo e magari far emergere un vizio, contestualmente chiedere una sospensione, e parallelamente aderire a una definizione agevolata per abbattere le sanzioni, oppure intavolare un accordo transattivo con il principale creditore. Tutto questo richiede esperienza e capacità di visione d’insieme, perché ogni mossa produce effetti sugli altri fronti (ad esempio, se definisci in via agevolata un debito fiscale, rinunci automaticamente al ricorso su quel debito). Ecco perché è cruciale affidarsi a un legale che conosca a fondo le norme tributarie, fallimentari e bancarie e sappia come farle interagire in modo vantaggioso per il debitore.

Nei prossimi paragrafi esploreremo in dettaglio alcuni strumenti alternativi di soluzione della crisi – dalle definizioni agevolate fiscali alle procedure da sovraindebitamento – e forniremo consigli pratici per evitare errori comuni. Successivamente, una sezione di FAQ risponderà ai dubbi più frequenti. Infine, presenteremo casi pratici e simulazioni per illustrare come le strategie descritte possono tradursi in risultati concreti per il debitore.

Strumenti alternativi per risolvere la crisi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione

Oltre alle classiche azioni difensive (ricorsi e opposizioni), esistono strumenti alternativi o complementari che consentono di risolvere la crisi debitoria in modo più consensuale o agevolato. Tali strumenti, aggiornati al 2026, spaziano dalle sanatorie fiscali previste dal legislatore nelle ultime Leggi di Bilancio, fino alle procedure concorsuali minori pensate per persone e piccole imprese. Analizziamo le principali opzioni:

Definizioni agevolate dei debiti fiscali (rottamazioni e “tregua fiscale”)

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse misure di definizione agevolata per aiutare i contribuenti a regolarizzare la propria posizione con il Fisco, beneficiando di sconti su sanzioni e interessi. Queste misure, spesso note come “rottamazioni delle cartelle” o “pace fiscale”, si sono susseguite con varie edizioni: rottamazione ter, quater e ora quinquies.

  • Rottamazione-quater (2023) – Introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), ha consentito ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo il capitale e gli importi a titolo di rimborso spese (aggio, notifiche) senza sanzioni né interessi di mora . Migliaia di contribuenti hanno aderito nel 2023 a questa definizione agevolata, presentando domanda entro il termine (inizialmente 30 aprile 2023, poi prorogato al 30 giugno 2023 ) e scegliendo se pagare in un’unica soluzione (entro il 31 ottobre 2023) o in forma rateale in massimo 18 rate spalmate fino al 2027. La rottamazione-quater includeva praticamente tutte le cartelle esattoriali dell’ultimo ventennio, tranne alcuni debiti esclusi per legge (come recuperi di aiuti di Stato, multe UE, sanzioni penali, e dall’edizione 2023 sono stati esclusi anche i carichi relativi alle risorse proprie UE come l’IVA all’importazione, in ossequio alla normativa comunitaria). Un ulteriore beneficio è stato lo “stralcio” automatico dei debiti minori: la L.197/2022 ha infatti disposto l’annullamento d’ufficio di tutti i carichi fino a €1000 affidati dal 2000 al 2015, avvenuto il 31 marzo 2023, sollevando i contribuenti da un mare di micro-cartelle. La partecipazione alla rottamazione-quater ha comportato la sospensione delle azioni di recupero e, per chi ha rispettato i pagamenti, la definitiva estinzione dei debiti inclusi. Vale la pena notare che la rottamazione ha effetto sui debiti col Fisco ma non cancella le eventuali ipoteche/fermi già iscritti: questi verranno però revocati una volta pagata la prima rata (secondo prassi dell’ADER) o, per ipoteche, dopo il saldo completo.
  • Rottamazione-quinquies (2026) – La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, commi 82-101) ha lanciato una nuova edizione della definizione agevolata, detta rottamazione-quinq (o “pace fiscale 2026”). Si tratta di una misura più mirata: riguarda tutti i carichi affidati a riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023 (quindi aggiornando il periodo del quater di un anno) ma esclude i debiti che erano già stati inseriti in precedenti definizioni e regolarmente pagati, nonché alcuni carichi specifici (in particolare questa volta sono esclusi i debiti derivanti da avvisi di accertamento esecutivi per i quali il contribuente non ha presentato ricorso, per volontà di rendere la misura “più selettiva” ). La rottamazione-quinquies consente comunque, per i debiti ammessi, di versare solo il capitale (oltre alle spese vive di notifica ed eventuali diritti di esecuzione) azzerando sanzioni e interessi di mora . Il pagamento può avvenire fino a 18 rate in 5 anni con interessi ridotti al 3% annuo. Una novità è che questa edizione è stata pensata anche per dare una seconda chance a chi era decaduto dalla rottamazione-quater per mancato pagamento: tali soggetti possono includere i debiti non saldati nella nuova domanda. Le scadenze da ricordare: le istanze di adesione vanno presentate online dal 21 gennaio 2026 ed entro il 30 aprile 2026 ; l’Agente della Riscossione comunicherà l’ammontare dovuto entro giugno 2026 e la prima rata scadrà il 31 luglio 2026. Anche in questo caso, la presentazione della domanda blocca nuove procedure esecutive e sospende quelle in corso (salvo che sia già avvenuto un primo incanto di vendita). Per chi aderisce e paga regolarmente, il beneficio economico è notevole: ad esempio, un debito di €1.000 originari diventati €1.500 con sanzioni e interessi verrebbe chiuso pagando circa €1.050 (il capitale + spese) in comode rate. Attenzione: la rottamazione non include gli interessi da dilazione futuri, perciò le rate dal 2027 al 2029 avranno un piccolo interesse del 3%. In ogni caso, è un’opportunità che – se compatibile con le risorse del debitore – conviene sfruttare. L’Agente della Riscossione ha pubblicato FAQ e istruzioni dettagliate (anche tramite area riservata con prospetto dei debiti definibili) , utili al contribuente e ai professionisti per gestire la procedura. Nota bene: se si è in pendenza di giudizio tributario sui debiti che si vogliono rottamare, si dovrà rinunciare al ricorso una volta perfezionata la definizione.
  • Definizione agevolata degli accertamenti e liti pendenti: oltre alle cartelle, la “tregua fiscale” del 2023 (DL 34/2023 e L.197/2022) prevedeva anche la definizione in acquiescenza degli avvisi di accertamento non impugnati (con sanzioni ridotte al 1/18) e la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti in cui fosse parte l’Agenzia delle Entrate (pagando percentuali dal 100% al 5% del valore della lite a seconda del grado di giudizio e degli esiti favorevoli al contribuente ottenuti, fino allo 0% in caso di soccombenza dell’Agenzia in Cassazione). Tali misure straordinarie avevano scadenze durante il 2023 (ad es. per le liti pendenti la domanda andava fatta entro 30/6/2023). È possibile che in futuro vengano riaperti termini o introdotte nuove definizioni per le liti (come auspicato da molti, visto l’enorme carico di contenzioso tributario). In assenza, resta comunque percorribile la conciliazione giudiziale in ogni grado di giudizio tributario, con lo sconto sulle sanzioni (ridotte al 40% in primo grado, 15% in appello, 5% in Cassazione) se si raggiunge un accordo transattivo con l’Ufficio.

In sintesi, le definizioni agevolate sono strumenti di natura legislativa temporanea: occorre coglierle quando ci sono, rispettando scrupolosamente termini e modalità. Il vantaggio è evidente – ridurre drasticamente la somma da pagare – ma vanno valutate caso per caso: aderire conviene se si ha ragionevole capacità finanziaria di sostenere i pagamenti (altrimenti si decade e il debito “resuscita” con aggravio) e se i profili di illegittimità del debito sono deboli (in caso contrario, magari conviene fare ricorso e puntare all’annullamento totale). Un avvocato esperto saprà calcolare il costo-effetto di una rottamazione rispetto a un eventuale esito del ricorso e consigliare la scelta più razionale.

Procedure da sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo e liquidazione con esdebitazione

Quando i debiti non sono solo verso il Fisco ma coinvolgono anche privati (banche, fornitori, ecc.), e il debitore è una persona fisica, professionista o piccola impresa non fallibile, entrano in gioco le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Queste procedure, regolate oggi dal Codice della Crisi (artt. 65 e segg. D.Lgs.14/2019), offrono soluzioni giudiziali di tipo concorsuale ma semplificate, mirate a chi ha un eccesso di debiti che non riesce a pagare.

  • Piano del consumatore (ristrutturazione dei debiti del consumatore): è lo strumento pensato per il privato cittadino (il consumatore, appunto, che ha contratto debiti estranei ad attività d’impresa). Consente di proporre al giudice un piano di rientro dei debiti commisurato alle proprie effettive capacità economiche, anche senza l’accordo di tutti i creditori. Ciò significa che, a differenza di un concordato dove serve il voto dei creditori, qui il giudice può omologare il piano se ritiene che il debitore sia meritevole (cioè in buona fede, non ha colpe gravi nella formazione dei debiti) e che il piano garantisca ai creditori una soddisfazione non inferiore a quella ricavabile da alternative (es. una liquidazione). Il piano del consumatore può prevedere tagli importanti del debito (cd. falcidia): ad esempio, un consumatore sovraindebitato con 100.000 euro potrebbe offrire il pagamento di 30.000 euro in 5 anni, dimostrando che più di così non può fare, e chiedere l’esdebitazione del restante 70%. Se il giudice valuta congruo il piano (magari supportato da un Gestore della crisi OCC che assevera i dati), lo impone anche ai creditori dissenzienti. Questo è un enorme vantaggio per il debitore-consumatore onesto in difficoltà. La giurisprudenza ha in genere sostenuto l’elasticità di questo strumento: ad esempio, la Corte di Cassazione (sent. n. 34158/2024) ha chiarito i termini per proporre reclamo contro l’omologa, rafforzando la stabilità del piano una volta approvato . Va ricordato che nel piano del consumatore il debitore può anche includere debiti fiscali con falcidia, grazie a una norma del 2020 che ha rimosso alcuni limiti (oggi anche l’IVA può essere dilazionata o falcidiata, in armonia con la direttiva UE, superando vecchi divieti: la Corte Costituzionale con sent. 15/2022 ha sancito la possibilità di includere i debiti IVA nelle riduzioni, per parità di trattamento). Dunque il piano del consumatore è un’arma potente per chi ha prevalentemente debiti personali (es. carte di credito, finanziamenti, rate mutate) divenuti ingestibili.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (concordato minore): rivolto a imprenditori minori, start-up, professionisti, imprese agricole e in generale soggetti non fallibili (o anche fallibili di piccole dimensioni, entro i limiti di sovraindebitamento). Funziona in modo simile a un concordato preventivo semplificato: il debitore, col tramite dell’OCC, propone un accordo ai creditori presentando un piano che può prevedere dilazioni, stralci parziali, cessione di beni, ecc. Servirà l’adesione di almeno il 60% dei crediti (maggioranza qualificata). Ottenuto questo, il tribunale può omologare l’accordo rendendolo vincolante anche per i creditori dissenzienti della minoranza. Questo strumento è utile per chi ha un’attività e vuole evitare misure più drastiche: permette di ristrutturare i debiti mantenendo il controllo dell’azienda. Ovviamente è necessario mettere sul piatto qualcosa di valido (pagamenti parziali, garanzie, o un apporto di terzi) per convincere i creditori ad accettare. Spesso si utilizzano accordi di ristrutturazione in combinazione con nuove finanze: ad esempio un familiare che presta soldi per chiudere al 50% tutti i debiti, meglio che veder fallire il congiunto. Da notare: l’accordo può includere debiti fiscali solo con l’adesione formale dell’ente (serve insomma una transazione fiscale, che se l’ente rifiuta rischia di far saltare l’accordo se è significativo). Il concordato minore nel Codice della crisi ha snellito questa procedura e uniformato alcune regole al concordato preventivo ordinario, ad esempio in tema di trattamento dei creditori privilegiati (che non si possono comprimere oltre certo limite se non con voto).
  • Liquidazione controllata del debitore: questo è l’ultimo rimedio, da usare quando non c’è modo di pagare nulla o quasi. Consiste nella liquidazione di tutto il patrimonio disponibile del debitore non fallibile, sotto controllo del tribunale, per distribuire il ricavato ai creditori. È sostanzialmente l’erede della “liquidazione del patrimonio” ex L.3/2012. Il debitore può accedervi volontariamente (o anche i creditori possono chiederla in alcuni casi) se è insolvente e non ha prospettiva di accordo. Viene nominato un liquidatore giudiziale che vende i beni (ma lasciando al debitore ciò che la legge dichiara impignorabile, ad es. beni di prima necessità, stipendio minimo vitale, ecc.) e forma uno stato passivo. Terminata la liquidazione, il grande vantaggio per il debitore persona fisica è la possibilità di ottenere l’esdebitazione: la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti. In pratica, dopo aver dato “tutto quello che aveva”, il debitore viene graziato del resto e può ripartire da zero. Esiste anche la specifica figura dell’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): se il debitore non ha proprio nulla da liquidare, può chiedere di essere ugualmente esdebitato immediatamente, purché meritevole, promettendo di pagare ai creditori solo quanto eventualmente riuscirà a pagare nei 4 anni successivi con le sue sopravvenienze (è un istituto introdotto in via emergenziale nel 2020 e ora a regime). La Cassazione, come visto prima, ha circoscritto l’uso di questa “esdebitazione a zero” per evitare abusi (no se i debiti erano di un fallimento non esdebitato) , ma resta una possibilità importante per chi è davvero privo di risorse. La liquidazione controllata non è piacevole (si perdono i beni, tranne quelli indispensabili), ma a differenza del fallimento non porta a sanzioni personali come interdizioni, e soprattutto offre la certezza del fresh start: in genere dopo 3 anni dalla chiusura della procedura si ottiene automaticamente l’esdebitazione se non ci sono opposizioni fondate. La Corte di Cassazione in varie sentenze del 2024 (es. Cass. 25946/2024) ha ricordato che il giudice, nel valutare l’esdebitazione, non può fare valutazioni meramente matematiche sulla percentuale pagata ma deve considerare l’impegno e la condotta del debitore . Anche la Corte UE si è espressa (causa C-20/23 del 8/5/2024) affermando che gli Stati non possono escludere intere categorie di debiti (come i debiti erariali) dall’esdebitazione, se non per motivi eccezionali, altrimenti violano la Direttiva Insolvency . Quindi sempre più, l’orientamento è di dare davvero una seconda opportunità al debitore meritevole.

In pratica, quale procedura scegliere? Se sei un consumatore o piccolo imprenditore con debiti diversificati e non riesci a trovare un accordo stragiudiziale, valutare un piano del consumatore o un concordato minore può essere risolutivo: congelano interessi, bloccano i pignoramenti (appena si deposita la domanda, su istanza puoi ottenere misure protettive simili all’automatic stay) e portano a una soluzione approvata dal giudice. Se invece hai già subito aggressioni (pignoramenti in corso) e nessuna capacità di rimborso, la liquidazione controllata – per quanto radicale – ti permetterà di uscire dal tunnel dei debiti. Importante farsi seguire da professionisti specializzati (un avvocato e un gestore OCC) perché queste procedure hanno regole procedurali rigorose e richiedono documentazione dettagliata (elenco debiti, inventario beni, certificati vari) e attestazioni di fattibilità.

Accordi di ristrutturazione dei debiti in tribunale e composizione negoziata

Quando si tratta di imprese più grandi o società commerciali fallibili, lo spettro di strumenti si amplia: oltre alla composizione negoziata (già descritta), esistono gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII e il concordato preventivo (che esula un po’ dal tema specifico ma va menzionato). Questi però si collocano già in una fase di semi-insolvenza e prevedono necessariamente l’omologazione da parte del Tribunale.

Un accordo di ristrutturazione dei debiti (diverso dall’accordo OCC per sovraindebitati di cui sopra) è un accordo che il debitore imprenditore conclude con una o più classi di creditori, rappresentanti almeno il 60% dei crediti, e poi lo sottopone all’omologazione del tribunale. È uno strumento del tutto volontario e privatistico, ma che con l’omologa acquisisce efficacia di legge (vincola anche i non aderenti purché siano stati pagati integralmente o siano non pregiudicati). Si può chiedere contestualmente la cram-down sui creditori fiscali e previdenziali: se l’Erario rifiuta un piano che offre almeno il 30% del dovuto (o il 20% se c’è attestazione che sarebbe di più di quanto otterrebbero altrimenti), il tribunale può omologare lo stesso (cram down fiscale inserito nel 2022). Questo strumento è quindi una via di mezzo tra il concordato (che richiede maggioranze su tutte le classi) e l’accordo OCC (per soli non fallibili): qui serve il 60% globale. Di solito lo utilizzano aziende che hanno accordi già presi con banche e fornitori principali e vogliono “trascinarvi dentro” i pochi dissenzienti tramite l’omologa.

La composizione negoziata, dal canto suo, può sfociare in vari esiti: se va a buon fine, può portare a un contratto di ristrutturazione firmato fuori dal tribunale tra imprenditore e creditori (es. un nuovo piano di rientro, un accordo di standstill, la conferma di forniture, ecc.), oppure all’adesione a uno degli strumenti sopra (accordo ex art.57 o concordato preventivo) col beneficio che l’esperto poi relaziona sul buon esito. Se invece la composizione negoziata fallisce ma l’azienda è insolvente, l’imprenditore può comunque accedere a una procedura concorsuale semplificata: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (introdotto dal DL 118/2021 e ora art. 25-sexies CCII). In parole semplici, se dopo aver tentato la composizione non hai trovato accordo, però c’è interesse a evitare il fallimento classico, puoi proporre al tribunale un concordato “liquidatorio” senza dover passare per il voto dei creditori (perché ormai li hai già consultati informalmente). È una sorta di liquidazione controllata ma interna al tribunale e riservata a chi ha provato la via negoziata: raramente usata finora, ma è un’ancora di salvezza finale.

Vantaggi e svantaggi degli strumenti alternativi

Vale la pena riepilogare perché e quando rivolgersi a questi strumenti:

  • Le rottamazioni e definizioni agevolate convengono quando il debito col fisco è elevato principalmente a causa di sanzioni e interessi: lo sconto è significativo e non impatta la reputazione (non è un’insolvenza dichiarata, ma un condono legale). Di contro, se non hai liquidità per pagare nemmeno il capitale scontato, aderire e poi decadere peggiora solo la situazione (perché allunghi i tempi e poi torni punto e a capo con ulteriori interessi di mora).
  • Le procedure da sovraindebitamento (piano, accordo, liquidazione) sono ideali se hai debiti multiformi insostenibili e vuoi risolvere tutto in un unico contenitore, ottenendo un risultato erga omnes (valido verso tutti i creditori). Il vantaggio è che coinvolgono il giudice che può imporre soluzioni e dare l’esdebitazione, lo svantaggio è che sono procedure complesse, con costi (bisogna pagare un OCC, sia pure a fine procedura) e che espongono tutta la tua situazione patrimoniale alla luce del sole. Inoltre, durante queste procedure devi rispettare obblighi di legge e di trasparenza: se salta fuori che hai mentito, decadono i benefici e potresti subire anche sanzioni (ad esempio revoca dell’esdebitazione). Dunque vanno intraprese con serietà e con l’assistenza di professionisti qualificati.
  • La composizione negoziata e gli strumenti concorsuali (accordi di ristrutturazione, concordati) sono più adatti a imprese strutturate, dove la continuità aziendale è un valore da preservare. Il vantaggio della composizione negoziata è di essere riservata e flessibile: non viene pubblicata inizialmente, non comporta l’ingresso di procedure concorsuali, e permette di testare le acque con i creditori. Grazie alle modifiche del 2024, adesso ha anche incentivi fiscali e protezioni (ad esempio, le banche non possono più classificare automaticamente l’azienda come in default solo per il fatto che accede alla procedura , evitando quello stigma che portava al ritiro degli affidamenti). Lo svantaggio è che se l’imprenditore arriva troppo tardi, in piena insolvenza conclamata, difficilmente l’esperto troverà margine per accordi: in tal caso si sarà solo perso tempo prezioso prima di andare in tribunale. Ecco perché l’ottica del legislatore è di spingere le aziende ad attivarsi prima possibile, appena emergono i segnali di crisi (indici di allerta, ecc.), così da avere chance concrete di successo nella negoziazione.

Concludendo questa panoramica, possiamo dire che il debitore ha diversi “ferri del mestiere” a disposizione, ma deve scegliere con cognizione di causa. Spesso la soluzione migliore è combinare le opportunità di legge (ad es. aderire a una rottamazione per i debiti fiscali e fare un accordo art. 57 per il resto, oppure presentare un piano del consumatore ma includervi la definizione agevolata delle cartelle per ottenere il via libera del Fisco). In ogni caso, la regia di un avvocato esperto è fondamentale per cucire addosso al cliente il “vestito procedurale” più adatto.

Errori comuni da evitare e consigli pratici del professionista

Nel gestire situazioni di crisi debitoria, ci sono alcuni errori ricorrenti che i debitori fanno, spesso per paura, disinformazione o cattivi consigli. Vediamo quali sono e diamo alcuni consigli pratici su come comportarsi correttamente, dal punto di vista di un professionista legale.

Errore 1: Aspettare troppo a lungo prima di agire. Molti debitori in difficoltà tendono a rinviare il momento di affrontare la situazione, magari sperando in un miglioramento improvviso o ignorando gli atti che arrivano. Questo è comprensibile umanamente (la c.d. “strategia dello struzzo”), ma deleterio. Ogni atto non impugnato in tempo diventa definitivo; ogni ritardo permette a interessi e sanzioni di accumularsi o a creditori di prendere iniziative (come ipoteche, pignoramenti) che potevano essere evitate. Consiglio: non aspettare di essere con l’acqua alla gola. Appena percepisci che i tuoi debiti stanno uscendo dal tuo controllo (es. inizi a saltare qualche rata, ricevi i primi solleciti), consulta subito un esperto. Una diagnosi precoce della crisi permette soluzioni meno drastiche, magari extragiudiziali, prima che si arrivi agli estremi. Anche l’accesso alla composizione negoziata o alle procedure da sovraindebitamento è più agevole quando si è in una fase iniziale di squilibrio, piuttosto che a insolvenza conclamata.

Errore 2: Pagare un solo creditore “forte” a scapito degli altri (o svuotare il conto). Di fronte alla paura di azioni aggressive, il debitore a volte commette atti impulsivi: ad esempio, paga interamente il creditore più minaccioso (come il Fisco o una banca) usando tutte le risorse, lasciando però insoddisfatti gli altri creditori. Questo può causare problemi di revocatoria in caso di fallimento (pagamenti preferenziali prima della procedura possono essere revocati) e spesso non risolve la situazione, anzi la aggrava verso gli altri debiti. Altri svuotano i conti correnti o vendono beni a parenti per sottrarli ai creditori: mossa altamente rischiosa e spesso inutile, perché i trasferimenti simulati o a prezzo vile sono annullabili dal giudice e in più si rischiano denunce per frode. Consiglio: non agire d’istinto preferendo un creditore a scapito di altri o facendo sparire beni. Segui il principio di parità: se vuoi alienare un bene per fare cassa e pagare i debiti, fallo in modo trasparente e tracciato, magari proprio all’interno di una procedura (il giudice lo approverà evitando revocatorie). Se devi scegliere chi pagare, confrontati con l’avvocato: a volte pagare prima un creditore con garanzia (es. la banca con ipoteca) ha senso perché tanto quello è privilegiato, ma devi valutare gli effetti complessivi. E soprattutto, non cedere alla tentazione di vendere la casa “a tuo cugino per finta”: meglio negoziare con i creditori una soluzione reale che rischiare cause lunghe e penali.

Errore 3: Affidarsi a consulenti improvvisati o soluzioni “miracolose”. Purtroppo il campo dei debiti attira personaggi senza scrupoli che promettono facili cancellazioni di debiti, magari chiedendo anticipi in contanti e poi sparendo. Casi frequenti: sedicenti “agenzie debiti” che promettono saldo e stralcio al 10% (impossibile se non in casi particolari) o pseudo-consulenti che presentano istanze di sovraindebitamento senza averne titolo e provocano solo rigetti. Consiglio: rivolgiti solo a professionisti qualificati (avvocati esperti in materia, Organismi di Composizione della Crisi autorizzati dal Ministero). Verifica le credenziali: un avvocato cassazionista con esperienza, o un OCC accreditato. Diffida da chi garantisce l’“annullamento di ogni cartella” senza neppure aver visto i documenti: ogni caso è diverso e serio. Spesso chi offre la luna poi sparisce lasciandoti con i termini scaduti e la situazione peggiorata. Invece un avvocato serio, anche se ha un costo, ti illustrerà pro e contro di ogni opzione realisticamente, mettendo per iscritto l’incarico e le spese.

Errore 4: Nascondere informazioni al proprio legale. Alcuni debitori, per vergogna o timore, non raccontano tutto all’avvocato: omettono magari di dire di avere altri debiti o di aver fatto atti di disposizione. Questo è molto pericoloso perché il legale basa la strategia sulle informazioni ricevute; se scopre tardi un nuovo debito non considerato o un atto sospetto, potrebbe trovarsi spiazzato o perdere credibilità in tribunale. Consiglio: sii completamente onesto e trasparente col tuo avvocato. Lui non è lì per giudicarti moralmente, ma per aiutarti. Se hai contratto debiti per gioco d’azzardo, se hai firmato fideiussioni, se hai un conto all’estero – diglielo subito. Esistono soluzioni anche per situazioni delicate (ad esempio la ludopatia è stata riconosciuta come causa di sovraindebitamento meritevole di trattamento umano in alcune sentenze ), ma il professionista deve conoscere i fatti per poterli gestire. Ricorda che c’è il segreto professionale: quello che confessi al tuo avvocato resta tra voi.

Errore 5: Non monitorare le comunicazioni e gli atti nel tempo. A volte, dopo aver iniziato una procedura, il debitore “abbassa la guardia” pensando che tutto sia risolto, e magari non controlla più la PEC o l’arrivo di nuove cartelle. Questo può portare a sorprese spiacevoli: ad esempio decadere da una rateazione perché ci si dimentica una rata, o farsi sfuggire un nuovo atto di pignoramento mentre si era concentrati sul ricorso di un altro. Consiglio: mantieni sempre un filo diretto col tuo legale e con i sistemi di notifica. Se hai un domiciliatario, comunica immediatamente ogni atto che comunque ti arriva. Segna in agenda le scadenze delle rate di un eventuale accordo o definizione (il professionista ovviamente aiuta, ma è bene che anche tu ne sia consapevole). Inoltre, verifica periodicamente la tua situazione fiscale (es. ottenendo dall’ADER un estratto conto) per vedere se spuntano nuovi carichi. La gestione della crisi è un percorso spesso lungo, richiede disciplina e organizzazione: col tuo avvocato forma una “squadra” che segue l’evolversi degli eventi step by step.

Errore 6: Confondere la propria posizione giuridica. Un imprenditore individuale a volte pensa di poter separare nettamente il proprio patrimonio personale da quello dell’azienda, magari confondendo i ruoli. Oppure soci di società di persone che credono di non rispondere dei debiti sociali. Queste incomprensioni portano a scelte sbagliate: es. il socio accomandatario che ignora le cartelle perché intestate alla SNC, mentre invece ne risponde personalmente. Consiglio: fai chiarezza sulla tua situazione soggettiva. Se sei una ditta individuale, tu sei l’azienda agli occhi del Fisco (dunque cartelle IVA colpiscono te). Se sei amministratore di SRL, potresti avere responsabilità personali per alcune imposte (es. ritenute non versate) o per sanzioni. Confrontati con l’avvocato per capire chi è debitore di cosa, così da non trascurare nulla. Allo stesso modo, se hai coobbligati (es. sei fideiussore di un debito altrui), devi tener conto di possibili rivalse. Avere il quadro completo delle posizioni debitorie evita di farti sorprendere.

Errore 7: Sottovalutare i vincoli e impegni futuri delle soluzioni scelte. Firmare un accordo di ristrutturazione o aderire a un piano del consumatore comporta impegni precisi di pagamento per il futuro. Alcuni debitori accettano piani troppo gravosi pur di uscire dal momento critico, ma poi non reggono il ritmo e ricadono in insolvenza. Questo è un errore perché vanifica gli sforzi fatti e, in alcuni casi, preclude nuove procedure per un certo periodo. Consiglio: scegli soluzioni realistiche, sostenibili nel lungo periodo. Se l’avvocato e il gestore OCC ti propongono un piano, discuti onestamente su cosa puoi pagare ogni mese, tenendo margine per imprevisti. È meglio un piano più lungo ma fattibile, che uno corto ma a rischio di salto rata. La legge consente durate anche estese (in alcuni casi oltre 5 anni) se motivate. Analogamente, se aderisci a una rottamazione in 18 rate e già sai che la prima rata non sapresti come pagarla, meglio valutare di non aderire o di trovare prima la liquidità (magari vendendo un bene). In un motto: non fare il passo più lungo della gamba, perché poi inciampi.

Errore 8: Dimenticare il fisco corrente e gli obblighi di comportamento. Quando si entra in procedure come il concordato o i piani OCC, la legge richiede di mantenersi in regola col pagamento delle nuove scadenze fiscali e contributive durante la pendenza della procedura, e in generale di non aggravare la propria esposizione. Alcuni imprenditori invece smettono di versare IVA corrente pensando sia “tutto dentro”, peggiorando la loro posizione. Consiglio: mantieni la disciplina anche sui debiti correnti. Se hai attivato una procedura, sforzati di rispettare tutti gli obblighi successivi: paga regolarmente le imposte e contributi che maturano dopo (spesso è un requisito per l’omologa, ad es. nel concordato preventivo devi pagare le imposte correnti). Mostrati collaborativo: il creditore fiscale avrà un occhio di riguardo se vede che dopo la “caduta” stai tenendo un comportamento virtuoso. Idem i giudici: una condotta diligente post-filing è indice di buona fede e aiuta a ottenere l’omologazione e l’esdebitazione.

In definitiva, il miglior consiglio pratico è: non navigare a vista, ma segui una rotta tracciata insieme al tuo consulente di fiducia. Fatti spiegare bene le conseguenze di ogni scelta, leggi i documenti che firmi, chiedi chiarimenti su ciò che non capisci (ad es. molti debitori non conoscono la differenza tra “chirografo” e “privilegiato”: pretendi che ti vengano spiegati i concetti). Così facendo, sarai parte attiva e consapevole del tuo percorso di uscita dalla crisi, minimizzando gli errori dovuti a malintesi o superficialità.

Tabelle riepilogative

Di seguito presentiamo alcune tabelle riepilogative che sintetizzano informazioni utili sulle norme, i termini e gli strumenti difensivi, per avere un quadro chiaro a colpo d’occhio:

Tabella 1 – Principali termini di impugnazione e azioni difensive

Atto o situazioneAzione difensivaTermineAutorità competente
Cartella di pagamento / Avviso addebito INPSRicorso tributario (giudizio di merito sul debito)60 giorni dalla notificaCorte Giustizia Tributaria (ex Comm. Trib.)
Preavviso di fermo o ipoteca (se impugnabile in trib.)Ricorso tributario / Istanza sospensiva30 giorni (prima dell’esecuzione)Corte Giustizia Tributaria
Intimazione di pagamento (dopo cartella scaduta)Ricorso tributario (vizi notifiche, prescrizione)60 giorniCorte Giustizia Tributaria
Pignoramento presso terzi (es. conto, stipendio)Opposizione agli atti esecutivi (vizi formali)20 giorni dalla notifica atto pignoramentoTribunale ordinario (Giudice Esecuzione)
Pignoramento mobiliare/immobiliare (contestazione debito)Opposizione all’esecuzione (sostanziale)Fino a prima dell’assegnazione/vendita, preferibilmente entro 20 giorniTribunale ordinario (Giudice Esecuzione)
Decreto ingiuntivo (non pagato entro 40 gg)Opposizione a decreto ingiuntivo (si sospende esecuzione se fondato)40 giorni dalla notifica decretoTribunale ordinario (giudice competente per materia/valore)
Iscrizione ipoteca su immobileRicorso tributario (se importo < 20.000 € o vizi) oppure opposizione esecuzione (civile) se ipoteca extratributaria60 giorni (tributario) o 20 giorni (civile)Giudice tributario o Tribunale civile a seconda del caso
Rigetto istanza rateizzazione ADERRicorso tributario (verificare motivi rigetto)60 giorniCorte Giustizia Tributaria
Mancata risposta istanza sospensione in autotutelaRicorso tributario (non c’è termine, ma se pendente atto esecutivo, 60 gg da atto)Corte Giustizia Tributaria (inserire motivo nel ricorso principale)

Note: I termini indicati decorrono generalmente dalla data di notifica dell’atto. In materia tributaria vige la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto, dunque un atto notificato in quei periodi gode di sospensione. Le opposizioni esecutive civili non sono soggette a sospensione feriale (sono procedimenti di cognizione sommaria).

Tabella 2 – Strumenti di definizione agevolata (agg. 2026)

StrumentoRiferimento normativoPeriodi debiti inclusiBeneficioScadenza adesione
Rottamazione-ter (2018-19)DL 119/2018 conv. L.136/2018Carichi 2000-2017 (non già rottam.1-2)No sanzioni né interessi di moraScaduto (aprile 2019)
Saldo e Stralcio (Legge 145/2018)L. 145/2018 (Legge Bilancio 2019)Carichi < €1000 ISEE con debiti persona fisicaPaghi quota 16%–35% del dovuto (in base ISEE)Scaduto (aprile 2019)
Rottamazione-quater (tregua fiscale)L. 197/2022 (Legge Bilancio 2023)Carichi 2000-2022 (notificati entro 30/6/22)No sanzioni né interessi, rate fino 5 anniChiusa (domande 30/6/23, pagam. 2023-27)
Stralcio automatico < €1000L. 197/2022Carichi fino €1000 affidati 2000-2015Annullamento totale debitoEseguito (31/3/2023)
Definizione liti pendenti 2023DL 34/2023 conv. L. 56/2023Liti tributarie pendenti al 1/1/23 (AE parte)Paghi % variabile del valore controversiaChiusa (30/6/2023)
Rottamazione-quinquies (nuova)L. 199/2025 (Legge Bilancio 2026)Carichi 2000-2023 (no accert. esecutivi non impugnati)No sanzioni né interessi, rate 5 anni (18 rate)Aperta (domande entro 30/4/2026)
Definizione agevolata accertamenti esecutiviL. 197/2022 (commi vari)Avvisi 2021-2022 non impugnati e impugnabiliSanzioni ridotte 1/18, niente interessiChiusa (31/3/2023 per aderire)

Legenda: “Carichi” indica i ruoli/cartelle affidati all’Agente Riscossione nel periodo indicato. “AE parte” significa che la definizione riguarda cause in cui è parte l’Agenzia Entrate (o riscossione). Le misure scadute non sono più accessibili, ma utili da conoscere per capire se un debito pregresso è stato definito o se il contribuente è decaduto.

Tabella 3 – Procedure di gestione crisi (sovraindebitamento e concorsuali)

ProceduraSoggetti ammessiRequisitoDescrizione e effetti
Composizione negoziata crisi d’impresaImprese commerciali e agricole (anche grandi)Squilibrio patrimoniale o economico-finanz., prospettiva di risanamentoProcedura stragiudiziale volontaria con esperto indipendente. Sospende azioni esecutive su richiesta (misure protettive). Esito: accordo con creditori (fuori o dentro procedure) o, se fallisce, possibile concordato semplificato.
Piano del consumatore (ristrutt. debiti consumatore)Persone fisiche non imprenditori (debiti privati)Sovraindebitamento, meritevolezza (no colpa grave)Piano pagamento parziale dei debiti proposto dal debitore, omologato dal Tribunale anche senza consenso creditori. Debitore conserva beni non destinati al piano. Debiti residui cancellati (esdebitazione) a fine piano. Sospende le azioni esecutive durante la procedura.
Concordato minore (accordo di ristrutt. OCC)Imprenditori non fallibili, start-up, enti no profit, imprese sotto sogliaSovraindebitamento, fattibilità del piano con >20% chirografari pagato (se liquidatorio)Accordo con i creditori che rappresentino almeno 60% crediti. Se raggiunto, omologa tribunale e vincola tutti. Possibile continuità aziendale o liquidazione. Esdebitazione a fine per debiti residui persona fisica.
Liquidazione controllata (ex liquidaz. patrimonio)Qualsiasi soggetto sovraindebitato insolvente (persona fisica o impresa minore)Insolvenza accertata o sovraindebitamento senza possibilità di accordoLiquidazione giudiziale di tutti i beni (tranne essenziali) a cura di un liquidatore nominato. Al termine, il debitore persona fisica chiede esdebitazione dei debiti insoddisfatti (anche immediata se incapiente). Procedura simile al fallimento ma senza stigma (no effetti personali per persona fisica).
Concordato preventivo (ordinario)Imprese soggette a fallimento (SRL, SPA, ditte sopra soglie)Stato di crisi o insolvenza imminente/insolvenzaProcedura giudiziale concorsuale: proposta di soddisfacimento creditori con percentuali e/o in continuità. Richiede voto per classi e omologazione. Inibisce azioni esecutive dal deposito. Può essere in continuità (azienda prosegue) o liquidatorio (vendita beni con >20% ai chirografari). Debiti residui cancellati per società (che poi si estingue) o persona fisica esdebitabile dopo.
Accordo di ristrutturazione (art.57 CCII)Imprese di qualsiasi dimensione (fallibili)Accordi con creditori pari ad almeno 60% crediti totaliAccordo privato certificato con la maggioranza qualificata dei creditori. Omologato dal tribunale, estende effetti anche sui non aderenti (che però vanno pagati integralmente se dissenzienti). Possibile cram-down su erario. Meno invasivo del concordato.

Queste tabelle sono semplificative: ogni procedura ha molte sfumature e condizioni (ad es. per accedere alla composizione negoziata non devi avere già pendente istanza di fallimento salvo rinuncia, ecc.). Tuttavia offrono un colpo d’occhio sulle opzioni.

Come si vede, il ventaglio di soluzioni va dalla trattativa riservata (composizione negoziata) alle procedure giudiziali vere e proprie (concordati, liquidazioni). Il filo conduttore è la protezione del debitore meritevole e insieme il tentativo di soddisfare almeno in parte i creditori.

Domande frequenti (FAQ)

Passiamo ora a una sezione FAQ per rispondere in modo conciso alle domande più frequenti che imprenditori, professionisti e privati debitori si pongono riguardo alla composizione negoziata, alla gestione dei debiti e al ruolo dell’avvocato specializzato. Troverai almeno 20 quesiti pratici con risposte chiare e aggiornate al 2026.

1. Che cos’è esattamente la composizione negoziata della crisi d’impresa?
È una procedura volontaria e riservata introdotta per aiutare l’imprenditore in difficoltà a risanare l’azienda evitando il fallimento. L’imprenditore, tramite una piattaforma nazionale, chiede la nomina di un Esperto indipendente (iscritto in apposito elenco presso la CCIAA) che lo assiste nel negoziare con i creditori una soluzione alla crisi . Durante la composizione negoziata l’impresa continua ad operare, sotto la guida dell’esperto, e può ottenere dal Tribunale misure protettive (sospensione dei pagamenti coercitivi) per avere respiro. In sostanza è un “tavolo di trattativa” gestito da un professionista terzo, in cui si cercano accordi con banche, fornitori, Fisco, ecc., approfittando anche di incentivi (ad esempio, riduzione di interessi e sanzioni se si trova un accordo) . Se la trattativa riesce, si formalizza l’accordo (privato o con omologazione a seconda dei casi); se fallisce, l’imprenditore potrà comunque ripiegare su altre procedure concorsuali semplificate.

2. Chi può accedere alla composizione negoziata e in quali casi conviene usarla?
Possono accedervi tutte le imprese, sia commerciali che agricole, di qualsiasi dimensione . Non è richiesto essere in stato di insolvenza conclamata: basta trovarsi in una condizione di squilibrio patrimoniale o finanziario tale da far prevedere una possibile crisi o insolvenza, ma con ragionevoli prospettive di risanamento. Conviene utilizzarla se l’azienda ha ancora fondamentali sani (es. un core business valido) ma è appesantita da debiti rinegoziabili o temporanea mancanza di liquidità. Invece, se l’azienda è già decotta e priva di chance, la composizione negoziata potrebbe essere inutile e far perdere tempo (in tal caso meglio andare direttamente in liquidazione o concordato). Indicativamente, conviene tentare la via negoziata quando c’è bisogno di ottenere una moratoria dai creditori e magari nuova finanza senza la pubblicità negativa di una procedura fallimentare, e quando si pensa di poter offrire ai creditori una soluzione meglio del fallimento (es. il mantenimento dei rapporti commerciali, un piano industriale credibile di rilancio, ecc.).

3. Durante la composizione negoziata posso continuare a gestire la mia azienda?
Sì, l’imprenditore rimane alla guida dell’azienda durante tutto il percorso. L’esperto negoziatore non ha poteri sostitutivi di amministrazione (come invece un curatore fallimentare), ma ha il compito di sorvegliare e indirizzare. L’imprenditore deve però concordare con l’esperto gli atti di gestione straordinaria e attenersi ai suoi consigli, nell’ottica di non pregiudicare i creditori. Alcuni atti importanti (come contrarre finanziamenti prededucibili, pagare creditori strategici, cedere rami d’azienda) possono richiedere l’autorizzazione del Tribunale su parere dell’esperto. Ma la gestione ordinaria rimane in capo all’imprenditore. Quindi, c’è continuità aziendale sotto monitoraggio. Anzi, la legge prevede espressamente che la sola pendenza della composizione negoziata non sia motivo per banche e fornitori di revocare fidi o contratti in essere , proprio per permettere all’impresa di proseguire l’attività durante le trattative senza venire strozzata.

4. Aprire una composizione negoziata equivale a dichiarare lo stato di crisi pubblicamente?
No, la procedura nasce come riservata. L’istanza è caricata su una piattaforma telematica non accessibile al pubblico. Dell’esistenza della procedura vengono a conoscenza solo l’imprenditore, l’esperto nominato e, man mano, i creditori coinvolti nelle trattative (che ovviamente sapranno di essere chiamati al tavolo). L’eventuale richiesta di misure protettive al Tribunale viene iscritta nel registro delle imprese, rendendo nota l’esistenza delle misure (per trasparenza verso terzi), ma senza contenuti dettagliati. Dunque all’inizio la composizione negoziata non stigmatizza l’impresa come farebbe, ad esempio, una domanda di concordato (che appare subito come procedura concorsuale pubblica). Questo ridotto impatto reputazionale è uno dei motivi per cui è stata introdotta, così da non allarmare clienti e fornitori finché si è in fase di risanamento. Solo se si giunge a un accordo formalizzato o a una procedura conseguente (come un concordato semplificato) ci saranno documenti pubblici. In breve, la privacy dell’azienda in crisi è tutelata, compatibilmente con l’esigenza di informare eventuali soggetti coinvolti (banche, creditori) per la buona riuscita delle trattative.

5. L’Esperto nominato nella composizione negoziata può obbligare i creditori ad accettare un accordo?
No, l’esperto non ha poteri coercitivi verso i creditori. Il suo ruolo è di mediatore qualificato: analizza la situazione economica dell’impresa, propone possibili soluzioni, facilita il dialogo e cerca di superare le resistenze o diffidenze reciproche. Può invitare i creditori a tavoli congiunti o contattarli singolarmente, chiedendo ad esempio alle banche di ristrutturare i finanziamenti (allungando le scadenze, riducendo i tassi) o ai fornitori di stralciare parte dei crediti in cambio di continuità commerciale. Tuttavia, ogni creditore resta libero di aderire o meno alle proposte. La differenza rispetto a una normale trattativa è che l’esperto dà un parere professionale super partes che può convincere le parti della bontà di un piano. In più, l’esperto redige relazioni obbligatorie (una iniziale sulle cause della crisi e possibili soluzioni, e una finale conclusiva): queste relazioni, se poi si passa a concordato preventivo o altra procedura, saranno valutate dal giudice. Quindi i creditori hanno interesse a comportarsi in modo collaborativo e motivato: un rifiuto irragionevole potrebbe essere messo in luce nella relazione finale, influenzando magari il giudice in seguito (ad esempio nel valutare un concordato semplificato, il tribunale terrà conto se un creditore privilegiato ha rifiutato proposte migliori di quanto otterrà in liquidazione). In sintesi, l’esperto non “comanda” ma esercita una moral suasion e offre un terreno neutro di confronto. I creditori non sono obbligati a trovare un accordo, ma spesso la presenza dell’esperto e il contesto protetto aiutano ad arrivare a soluzioni condivise.

6. Che differenza c’è tra composizione negoziata e concordato preventivo?
Le differenze sono notevoli:
– La composizione negoziata è una procedura stragiudiziale volontaria e riservata, avviata dall’imprenditore anche solo in stato di pre-crisi, con l’assistenza di un esperto. Non prevede voti di creditori o omologazione, a meno che non sfoci in un accordo da formalizzare. Serve principalmente a raggiungere accordi fuori dal tribunale. Durante la composizione, l’imprenditore resta al timone e l’obiettivo è il risanamento possibilmente in continuità.
– Il concordato preventivo è una procedura concorsuale giudiziale: l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza presenta un piano al Tribunale, i creditori votano (serve la maggioranza per classi) e il Tribunale omologa, imponendo la falcidia dei crediti secondo piano omologato. È quindi un procedimento pubblico, con effetti dirompenti (blocco delle azioni esecutive automatico, possibile nomina di commissario giudiziale). Una volta ammesso al concordato, l’impresa è “stigma” come insolvente in ristrutturazione, e se non va a buon fine si apre la liquidazione giudiziale (fallimento).
In pratica, la composizione negoziata è un tentativo pre-concordatario e meno formale, che se funziona evita proprio di entrare in concordato; se invece non produce risultati, l’impresa potrebbe comunque optare per un concordato. Una non esclude l’altra in assoluto: anzi, spesso la negoziazione può preludere a un concordato più rapido e mirato, perché l’esperto avrà già sondato cosa i creditori sono disposti ad accettare.
In sintesi: negoziazione = prevenzione riservata, concordato = cura giudiziale formale. Un’altra differenza: nel concordato ci sono regole rigide di soddisfacimento minimo (es. pagare almeno 20% ai chirografari se liquidatorio), nella negoziazione non ci sono soglie di legge (conta la libera contrattazione, fermo che ogni creditore cercherà almeno l’equivalente del rimedio giudiziale).

7. Quanto costa la composizione negoziata?
L’accesso alla piattaforma e la nomina dell’esperto in sé non richiedono anticipi ingenti: si paga un modesto diritto di segreteria alla CCIAA. L’Esperto ha diritto a un compenso che viene stabilito dal decreto dirigenziale e può dipendere dalla complessità dell’incarico e dall’esito (ad esempio, tariffe fisse più una maggiorazione in caso di successo della negoziazione). Indicativamente, i costi per l’esperto possono variare da qualche migliaio a qualche decina di migliaia di euro, a seconda delle dimensioni dell’azienda e del lavoro svolto – e sono a carico dell’imprenditore. Tuttavia, bisogna considerare anche i costi di eventuali consulenti che l’impresa vorrà coinvolgere (es. l’azienda potrebbe farsi assistere dal proprio avvocato e commercialista durante il procedimento, e questi hanno i loro onorari). Rispetto a un concordato, comunque, la composizione negoziata risulta di norma meno costosa: non c’è tribunale da pagare (nel concordato ci sono contributi unificati, spese di giustizia e compenso del commissario), e se non si arriva a risultato l’esperto prende solo il minimo. C’è da dire che il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto anche incentivi pubblici: ad esempio, se si conclude positivamente la procedura, all’esperto spetta un bonus (dal bilancio dello Stato) e l’azienda in alcuni casi può beneficiare di crediti d’imposta su consulenze manageriali. Questo per incoraggiare l’uso dello strumento. Dunque i costi vivi per l’imprenditore riguardano principalmente il compenso dell’esperto (determinato a fine incarico dal Ministero Giustizia su proposta Camera di Commercio) e i professionisti interni. Spesso tali costi sono irrisori rispetto ai benefici di evitare un dissesto: si pensi al risparmio di interessi e sanzioni fiscali se si chiude un accordo col Fisco , o al mantenimento del valore azienda in continuità versus la perdita in fallimento.

8. In caso di debiti con Equitalia/Agenzia Riscossione, la composizione negoziata può aiutare?
Sì, anche i debiti fiscali e contributivi rientrano nel perimetro della composizione negoziata, ma con alcune particolarità. Durante la procedura l’imprenditore può chiedere al Tribunale la sospensione delle azioni esecutive, quindi anche pignoramenti esattoriali o fermi amministrativi vengono bloccati dalle misure protettive (per la durata delle trattative). Inoltre, grazie al correttivo 2024, la composizione negoziata consente di intavolare una transazione fiscale e contributiva : in pratica, l’esperto può mediare un accordo con Agenzia Entrate e INPS per pagare in parte e/o in forma dilazionata i debiti tributari e previdenziali. Questo è importante perché in passato il Fisco spesso restava fuori da accordi stragiudiziali (potendo aderire solo in concordati formalizzati). Adesso l’Agenzia ha facoltà, nell’ambito della negoziazione, di accettare una riduzione di imposte (anche IVA) e sanzioni, se ciò garantisce almeno il recupero di quanto otterrebbe in liquidazione forzata del debitore – analogamente a quanto farebbe in un concordato preventivo. In più, come visto, se la negoziazione va a buon fine, per legge sanzioni e interessi vengono ridotti (le sanzioni amministrative al minimo, gli interessi forse anche azzerati) . Quindi il vantaggio è duplice: stop temporaneo alle riscossioni e apertura a trattare col Fisco uno sconto. Detto ciò, l’Agenzia Entrate-Riscossione, per accordarsi, vorrà vedere un piano credibile e magari che gli altri creditori facciano la loro parte. Ad esempio, non ci si può aspettare che solo il Fisco tagli e banche e soci no. Ma se c’è un piano equilibrato, l’esperto saprà presentarlo in modo da ottenere adesione. In conclusione, per i debiti esattoriali la composizione negoziata è uno strumento in più oltre alle note rottamazioni: mentre la rottamazione (se aperta) è un diritto del contribuente di ottenere lo sconto fisso su sanzioni interessi, la transazione in composizione è negoziata caso per caso (potenzialmente anche più vantaggiosa se la situazione lo consente, ad esempio includendo un taglio sul capitale in caso di grave crisi, cosa che la rottamazione non fa). L’importante è muoversi per tempo e con i documenti contabili in ordine, perché il Fisco per aderire vorrà trasparenza completa su bilanci e prospettive.

9. Ho una micro-impresa con debiti personali e aziendali: meglio composizione negoziata o procedure di sovraindebitamento?
Dipende dalla forma giuridica e dalle dimensioni. Se sei un imprenditore individuale o un libero professionista non fallibile (cioè sotto le soglie di fallibilità: meno di 2 milioni di attivo, meno di 2 milioni di ricavi, meno di 10 dipendenti) e i tuoi debiti includono sia fiscali sia verso fornitori/banche, potresti valutare le procedure da sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore OCC, ecc.) perché sono disegnate proprio per persone fisiche e piccoli business. La composizione negoziata, invece, è nata pensando a imprese anche strutturate ed è accessibile a tutti, fallibili e non. In realtà, le due cose non si escludono: infatti il Codice prevede per le imprese “sotto soglia” (piccole# Composizione negoziata della crisi 2026: cosa fare con l’Avvocato specializzato

Introduzione

La composizione negoziata della crisi è diventata nel 2026 uno strumento cruciale per affrontare situazioni di difficoltà finanziaria ed evitare esiti disastrosi come il fallimento o l’insolvenza definitiva. In un contesto economico incerto, imprenditori e privati sovraindebitati rischiano di subire azioni esecutive aggressive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) se non intervengono prontamente. I rischi sono elevati: dalla perdita dei beni aziendali o della casa, all’impossibilità di proseguire l’attività d’impresa, fino a pesanti ripercussioni sul patrimonio personale. È quindi fondamentale evitare errori comuni – come ignorare gli atti ricevuti o aspettare l’ultimo momento – e agire con urgenza appena si manifesta la crisi: le soluzioni legali esistono, ma vanno attivate in tempo utile.

Nel 2026 il legislatore ha affinato vari strumenti per gestire la crisi d’impresa e i debiti fiscali. Anticipiamo subito alcune soluzioni legali chiave che verranno approfondite in questo articolo: la composizione negoziata della crisi d’impresa (procedura volontaria e stragiudiziale per risanare l’azienda con l’aiuto di un esperto indipendente), le tutele offerte dalle procedure di sovraindebitamento per privati e piccole imprese (come il piano del consumatore e l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui), nonché gli strumenti di definizione agevolata dei debiti fiscali (come le rottamazioni delle cartelle e le transazioni fiscali). Vedremo anche come reagire passo dopo passo ad atti dell’Agente della Riscossione o dei creditori, quali termini rispettare per i ricorsi e quali strategie adottare per sospendere sul nascere esecuzioni e pignoramenti.

Affrontare questi temi richiede il supporto di professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti rappresentano un punto di riferimento qualificato per chi si trova in queste situazioni. L’Avv. Monardo è un avvocato cassazionista con vasta esperienza; coordina un team di professionisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario. Inoltre vanta qualifiche specifiche nel campo della crisi d’impresa e dell’insolvenza: è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In pratica, l’Avv. Monardo unisce competenze legali di alto livello alla conoscenza approfondita degli strumenti più aggiornati per gestire e risolvere le crisi debitorie.

Come può aiutarti concretamente l’Avv. Monardo e il suo staff? Innanzitutto con un’analisi personalizzata dell’atto o della situazione debitoria: valutano la legittimità di cartelle esattoriali, intimazioni, pignoramenti o atti di banca, individuando eventuali vizi formali o sostanziali. Possono poi attivarsi immediatamente con ricorsi e opposizioni presso le sedi competenti (Corti di Giustizia Tributaria, Tribunali civili, OCC) per impugnare gli atti illegittimi. Il team è in grado di ottenere sospensioni urgenti delle azioni esecutive – ad esempio bloccare pignoramenti in corso, cancellare fermi amministrativi, sospendere aste immobiliari – mediante istanze mirate e provvedimenti d’urgenza. Parallelamente, l’Avv. Monardo conduce trattative strategiche con i creditori (banche, finanziarie, Agenzia delle Entrate-Riscossione) per concordare piani di rientro sostenibili o soluzioni transattive vantaggiose. All’occorrenza, predispone piani del consumatore o accordi di ristrutturazione del debito da far omologare al giudice; oppure attiva la composizione negoziata o altre procedure giudiziali e stragiudiziali di regolazione della crisi per mettere in sicurezza il patrimonio. L’obiettivo è sempre quello di proteggere il debitore – imprenditore, professionista o consumatore – dalle conseguenze più gravi, ridurre l’esposizione debitoria e guidarlo fuori dalla crisi con strumenti legali, concreti e tempestivi.

Ricorda: il fattore tempo è determinante. Più si attende, più lo spazio di manovra si riduce e aumentano i rischi di subire prelievi forzosi o di perdere opportunità di definizione agevolata. Se hai ricevuto un atto di riscossione o stai vivendo una situazione di crisi finanziaria, non aspettare oltre. 📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata della tua situazione. Con il supporto professionale giusto, potrai mettere in campo da subito le difese e le strategie più efficaci per tutelare i tuoi beni e ripartire senza l’assillo dei debiti.

Contesto normativo e giurisprudenziale aggiornato al 23 gennaio 2026

Per capire come muoversi nella gestione della crisi è importante inquadrare brevemente il contesto normativo italiano (aggiornato a gennaio 2026), arricchendolo con i più recenti orientamenti giurisprudenziali di Cassazione e Corte Costituzionale. Negli ultimi anni l’ordinamento ha subito una vera rivoluzione in materia di procedure concorsuali e composizione della crisi d’impresa:

  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – Il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, entrato pienamente in vigore dal 15 luglio 2022, ha unificato in un testo organico la disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza, mandando in pensione la vecchia Legge Fallimentare del 1942. Il CCII introduce definizioni moderne di crisi (lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza) e di insolvenza vera e propria, e prevede una serie di strumenti per la regolazione della crisi, sia giudiziali (come il concordato preventivo, ora affiancato da un “concordato semplificato” in certi casi) sia extragiudiziali. Tra le novità più importanti vi è la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, disciplinata nel Titolo II del CCII . Si tratta di una procedura volontaria e riservata, attivabile dall’imprenditore che si trova in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ma per il quale è ancora ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Introdotta inizialmente in via emergenziale col D.L. 118/2021 (conv. in L. 147/2021) e poi confluita nel Codice della crisi con modifiche (D.Lgs. 83/2022, in attuazione della direttiva UE 2019/1023), la composizione negoziata è oggi uno strumento centrale per prevenire che le imprese in difficoltà degenerino fino all’insolvenza irreversibile.
  • Procedura di composizione negoziata – In concreto, l’imprenditore commerciale o agricolo che avverte uno squilibrio nei conti può presentare istanza di accesso alla procedura tramite l’apposita piattaforma telematica nazionale delle Camere di Commercio . Viene così nominato dalla CCIAA un esperto indipendente con il compito di esaminare a 360° la situazione aziendale e agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali terzi interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi . Importante: la composizione negoziata non è una procedura concorsuale giudiziaria; l’imprenditore rimane alla guida della sua azienda (non subentra un curatore o commissario) e le trattative avvengono in modo riservato, sotto la supervisione dell’esperto. Tuttavia, su richiesta dell’imprenditore, il Tribunale può concedere misure protettive a tutela del patrimonio durante le negoziazioni (ad esempio sospendere temporaneamente le azioni esecutive o impedire ai creditori di acquisire nuove garanzie), così da creare uno spazio di respiro in cui cercare l’accordo. Nel 2024 il legislatore è intervenuto nuovamente con un terzo decreto correttivo (D.Lgs. 28 settembre 2024 n. 136) che ha perfezionato vari aspetti del CCII, compresa la composizione negoziata, con l’obiettivo di incentivare l’uso di un istituto che finora aveva avuto scarsa applicazione nella prassi. Ad esempio, è stato esteso fino a 360 giorni il termine massimo per l’incarico dell’esperto (prima era 180 giorni, prorogabili al massimo a 240), ed è stato introdotto un pacchetto di “misure premiali” fiscali per incoraggiare la conclusione positiva delle trattative. Tali agevolazioni prevedono, tra l’altro, la riduzione degli interessi e delle sanzioni sui debiti tributari (le sanzioni amministrative vengono ridotte al minimo edittale) e la possibilità per i crediti dei fornitori rimasti insoddisfatti a causa dell’accordo di diventare perdite deducibili, con l’IVA sulla parte di corrispettivo non pagata resa detraibile . Inoltre, il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto espressamente nella composizione negoziata la transazione fiscale : ora, nel corso delle trattative, l’imprenditore può proporre all’Erario e agli enti previdenziali un accordo di ristrutturazione dei debiti tributari e contributivi (anche con falcidia dell’IVA e delle ritenute), similmente a quanto avviene nel concordato preventivo. Se l’Amministrazione finanziaria aderisce e l’accordo con il Fisco va a buon fine, l’esperto potrà attestarlo nella relazione finale e l’intesa confluirà nella soluzione negoziata complessiva.
  • Procedures di sovraindebitamento (Codice della crisi) – Parallelamente alla gestione delle crisi d’impresa maggiori, l’ordinamento offre tutele anche a consumatori, professionisti e piccole imprese non fallibili (cioè sotto le soglie di fallibilità) che si trovino in situazione di sovraindebitamento, ovvero di insolvenza o grave difficoltà nel pagare i propri debiti. La Legge 3/2012 aveva introdotto tre strumenti: l’accordo di composizione (simile a un concordato per soggetti minori), il piano del consumatore (riservato alla persona fisica non fallibile) e la liquidazione del patrimonio. Dal 15 luglio 2022, con l’entrata in vigore del CCII, queste procedure sono state integralmente ricomprese nel nuovo Codice: si parla ora di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore), di concordato minore (ex accordo di composizione) e di liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio). Rimangono comunque procedure avviabili su istanza del debitore davanti al tribunale, con l’assistenza di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e la nomina di un Gestore della crisi. La giurisprudenza più recente ha ulteriormente definito i contorni di queste tutele: ad esempio, la Corte Costituzionale con sentenza n. 121/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa sulle spese di giustizia nella parte in cui non ammetteva la procedura di liquidazione controllata priva di attivo al patrocinio a spese dello Stato. In tal modo, la Consulta ha esteso anche a queste procedure “minori” la possibilità per il debitore totalmente privo di beni di usufruire del gratuito patrocinio, al pari di quanto avviene per il fallimento . Sul fronte della esdebitazione (la liberazione dai debiti residui a fine procedura), la Cassazione ha più volte ribadito criteri importanti. Ad esempio, le Sezioni Unite della Cassazione avevano già chiarito che il requisito oggettivo dell’esdebitazione nel fallimento – l’aver pagato una parte dei debiti – si considera soddisfatto anche se qualche creditore non ha ricevuto nulla, purché una parte del debito complessivo sia stata pagata e la percentuale non sia del tutto irrisoria . Questo principio di favore verso il debitore meritevole ispira anche il Codice della crisi. Inoltre, con riferimento alla nuova esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII, che consente al sovraindebitato onesto ma senza beni né redditi di ottenere lo “zero a zero”), la Cassazione ha posto un limite: nell’ordinanza n. 30108/2025 ha affermato che chi è già stato dichiarato fallito in passato e non ha ottenuto allora l’esdebitazione ex art. 142 l.fall. non può successivamente invocare l’esdebitazione da sovraindebitamento per cancellare quei medesimi debiti sopravvissuti al fallimento . Ciò in quanto i creditori insoddisfatti nel fallimento mantengono legittimamente le loro pretese, e consentire al debitore di azzerarle ex post con un diverso strumento significherebbe eludere la legge fallimentare e frustrare l’affidamento dei creditori . Resta salvo, precisa la Corte, che debiti differenti sopravvenuti dopo il fallimento possano invece essere oggetto di esdebitazione nel sovraindebitamento (nel caso di specie, però, i debiti erano gli stessi della procedura fallimentare chiusa anni prima). Anche sul fronte fiscale, un’importante pronuncia è arrivata dalla Corte di Giustizia UE: con sentenza 8 maggio 2024 (causa C-20/23) la Corte ha dichiarato incompatibile con la direttiva UE l’esclusione generalizzata dei debiti IVA dalle procedure di esdebitazione. In altre parole, uno Stato membro non può impedire in assoluto che l’IVA venga falcidiata o perdonata nelle procedure di insolvenza personale, altrimenti viola la normativa europea sull’insolvenza. Questo orientamento ha portato anche in Italia ad adeguare la normativa (già col DL 137/2020 si consentì la falcidia dell’IVA nei piani del consumatore, superando un precedente divieto).

In sintesi, a inizio 2026 il quadro normativo vede pienamente in vigore il Codice della crisi e dell’insolvenza, arricchito da correttivi recenti, e una serie di pronunce giurisprudenziali che ne hanno chiarito l’interpretazione a tutela del debitore onesto. Il risultato è un sistema più flessibile e moderno, ma che richiede competenze specifiche per essere navigato efficacemente. Nei paragrafi seguenti passeremo agli aspetti pratici: cosa succede dopo la notifica di un atto di riscossione, come far valere i propri diritti nei confronti del Fisco o dei creditori, quali strategie difensive adottare (impugnazioni, sospensioni, accordi) e quali strumenti alternativi sfruttare (dalle rottamazioni ai piani da sovraindebitamento). Sempre mantenendo il punto di vista del debitore/contribuente che deve difendersi e cercare la soluzione migliore.

Procedura passo-passo dopo la notifica di un atto: termini, scadenze e diritti del contribuente

Una delle situazioni più comuni e delicate è il momento in cui il debitore riceve la notifica di un atto da parte di un creditore o dell’Agente della Riscossione. Può trattarsi di una cartella esattoriale (ossia una richiesta di pagamento di imposte, contributi o multe iscritti a ruolo), di un avviso di intimazione (un sollecito a pagare entro 5 giorni pena l’esecuzione), di un atto di pignoramento (ad esempio su stipendio, conto corrente o immobile) oppure di un preavviso di fermo amministrativo del veicolo. Vediamo passo dopo passo cosa accade e cosa fare in queste circostanze, badando ai termini da rispettare e ai diritti di cui il contribuente-debitore gode.

1. Notifica dell’atto e decorrenza dei termini: dal momento in cui l’atto viene notificato (a mano tramite ufficiale giudiziario/postino oppure via PEC, se parliamo di cartella o atto ad un’azienda/professionista), iniziano a decorrere i termini per reagire. Ad esempio, per impugnare una cartella esattoriale o un avviso di addebito INPS, il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale). Termini diversi si applicano ad altri atti: un preavviso di fermo amministrativo va contestato prima che diventi effettivo (in genere entro 30 giorni dal preavviso, chiedendo anche la sospensione), un pignoramento presso terzi (es. su conto corrente) può essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni se si contestano vizi formali, oppure di opposizione all’esecuzione se si contesta il diritto stesso di procedere. È fondamentale calcolare bene le scadenze: spesso le notifiche via PEC vengono inviate anche di venerdì sera o pre-festivi, il che sposta in avanti i termini; inoltre da metà agosto al resto del mese i termini tributari sono sospesi. In pratica: non bisogna mai far scadere i termini senza aver reagito, altrimenti l’atto diventa definitivo. Anche se si sta cercando una soluzione bonaria, è consigliabile in parallelo presentare il ricorso o l’opposizione (entro i termini di legge) così da non precludersi alcuna difesa.

2. Verifica della regolarità formale e della notifica: appena ricevuto l’atto, è buona prassi farlo esaminare da un avvocato per controllare eventuali vizi formali o di notifica. Molti atti della riscossione vengono annullati in giudizio per difetti di notifica: ad esempio, la cartella inviata via PEC è nulla se la copia informatica non è conforme agli originali o se manca l’estensione .p7m (firma digitale). Oppure l’atto può essere stato notificato a un indirizzo errato, o alla residenza vecchia nonostante il cambio di domicilio fiscale, ecc. Anche il contenuto va verificato: la cartella deve riportare a quale atto precedente (avviso di accertamento, liquidazione, verbale) si riferisce il debito e se quell’atto sia stato notificato regolarmente a suo tempo. Se il contribuente non ha mai ricevuto l’atto presupposto (es. un accertamento fiscale) e la cartella ne è la prima notizia, allora la cartella stessa è impugnabile per difetto di notifica del presupposto. Un altro controllo cruciale è la prescrizione: per molte entrate (ad esempio contributi previdenziali, multe stradali) il diritto alla riscossione si prescrive in 5 anni, per altre (imposte erariali da titolo definitivo) in 10 anni. Se tra l’ultimo atto valido e la cartella sono passati più di 5 o 10 anni senza intimazioni, è possibile eccepire la prescrizione del debito. Un legale esperto esaminerà la cronologia delle notifiche (anche tramite estratto di ruolo dell’Agente Riscossione) per individuare eventuali periodi di inerzia fatale del creditore. Queste eccezioni vanno sollevate subito nel ricorso.

3. Impugnazione e sospensione (giudiziale o amministrativa): una volta individuati i motivi di contestazione (formali o sostanziali), si procede a redigere il ricorso o l’atto di opposizione. In ambito tributario, come detto, è un ricorso alla Corte Giustizia Tributaria, che va notificato all’ente creditore e all’Agente Riscossione e poi depositato entro 30 giorni. È molto importante chiedere contestualmente la sospensione cautelare dell’atto impugnato, se dall’esecuzione possono derivare danni gravi. Il giudice tributario decide di solito l’istanza cautelare in 1-3 mesi: se la accoglie, l’Agente Riscossione non potrà procedere a pignoramenti nel frattempo. In parallelo o in alternativa, si può chiedere all’Agente della Riscossione stessa la sospensione amministrativa della riscossione, presentando un’istanza in cui si dimostra che il debito è illegittimo o già pagato (casi previsti dall’art. 1, c.538 L. 228/2012). L’ADER sospende in 30 giorni e poi, se l’ente creditore conferma il vizio, annulla. Questa è una strada extra-giudiziale a cui spesso il consulente ricorre quando c’è un errore palese (es. pagamento già effettuato o sgravio già emesso). Va però detto che l’istanza di sospensione amministrativa non interrompe i termini di ricorso: quindi, per sicurezza, si presenta comunque il ricorso in tribunale. Nel caso di atti esecutivi come il pignoramento, l’opposizione va presentata al tribunale civile e si può chiedere la sospensione dell’esecuzione anche inaudita altera parte (d’urgenza), se c’è un grave pericolo. Ad esempio, se stanno pignorando la casa per un debito contestato, il giudice dell’esecuzione può sospendere l’asta con decreto urgente.

4. Diritti del contribuente: soglie e limiti alle esecuzioni fiscali: molti non sanno che esistono precise tutele di legge a favore del debitore anche nell’esecuzione esattoriale. Ad esempio, l’Agente della Riscossione non può iscrivere ipoteca sulla prima ed unica casa di abitazione del debitore, se questa non è di lusso e vi risiede anagraficamente (divieto introdotto dall’art. 76 del DPR 602/1973, come modificato dal DL 69/2013). Inoltre, per iscrivere ipoteca su altri immobili serve che il debito totale superi €20.000 e, in ogni caso, prima dell’ipoteca va notificato un preavviso con 30 giorni di anticipo. Similmente, il fermo amministrativo su un autoveicolo non può scattare per debiti inferiori a €1.000 (soglia introdotta dal DL 119/2018) e anche sopra tale soglia va preceduto da un preavviso (art. 86 DPR 602/73). Quanto ai pignoramenti esattoriali: sullo stipendio/pensione vige il limite del quinto (20%) e sulle pensioni si lascia sempre impignorato un importo pari all’assegno sociale aumentato della metà (circa €750 nel 2026); sui conti correnti, se vi affluiscono stipendi/pensioni, c’è l’impignorabilità dell’ultimo accredito. Infine, è totalmente vietato pignorare beni strumentali indispensabili all’attività del debitore se questi è un imprenditore o professionista (art. 515 c.p.c. modif.). Cosa significa tutto ciò in pratica? Che spesso gli atti esecutivi dell’ADER possono essere illegittimi se ignorano questi limiti. Ad esempio, se viene iscritto un fermo auto per €500 di debito, è nullo; se ipotecano un immobile prima casa unico, l’ipoteca è contestabile e da cancellare. Un avvocato attento verifica sempre che l’Agente Riscossione abbia rispettato soglie e procedure: in caso contrario, l’azione esecutiva può essere bloccata per via giudiziale.

5. Possibili soluzioni immediate: rateazione o definizione agevolata: parallelamente alle azioni difensive, il debitore dovrebbe valutare anche le soluzioni immediate che la legge mette a disposizione. Ad esempio, se non ci sono motivi forti di contestazione, può presentare domanda di rateizzazione del debito entro 60 giorni dalla notifica della cartella: con la dilazione (fino a 72 rate standard, o 120 se grave difficoltà) l’ADER sospende qualsiasi atto esecutivo e il debitore può pagare a rate evitando ulteriori aggravi. Anche l’adesione ad una rottamazione o definizione agevolata aperta (se il periodo lo consente) blocca le azioni esecutive. Nel 2026, ad esempio, è possibile definire in via agevolata i carichi affidati entro il 2023 con la Rottamazione-quinquies della Legge di Bilancio 2026: presentando la domanda (entro il 30 aprile 2026) e poi pagando le rate dovute, non si pagheranno sanzioni né interessi di mora e non partiranno nuove esecuzioni. Queste opportunità saranno illustrate dettagliatamente più avanti. L’importante è non affrontare la riscossione passivamente: attivarsi subito consente spesso di congelare la situazione (con un ricorso o una rateazione) e guadagnare tempo per trovare la soluzione di fondo.

In conclusione, dopo la notifica di un atto di riscossione o di esecuzione, la parola d’ordine è reattività. Verifica dell’atto, calcolo dei termini, scelta della strategia (giudiziale, stragiudiziale o entrambe) e attuazione tempestiva delle tutele disponibili: questi passi devono avvenire in pochi giorni, motivo per cui avere già un avvocato di fiducia pronto ad agire fa la differenza. Nel prossimo capitolo vedremo quali sono le principali strategie di difesa legale che il debitore può mettere in campo per impugnare, sospendere, contestare o risolvere il debito sottostante all’atto ricevuto.

Difese e strategie legali: come impugnare, sospendere, contestare o definire il debito

Di fronte a cartelle esattoriali, decreti ingiuntivi, precetti o pignoramenti, il debitore ha a disposizione diverse strategie legali di difesa. Spesso la soluzione ottimale consiste in un mix di misure, scelte in base al tipo di debito, alla situazione finanziaria e agli obiettivi (es. dilazionare vs annullare il dovuto). Passiamole in rassegna:

– Impugnazione giudiziale nel merito: è la classica difesa, che punta a far dichiarare inesistente o illegittimo il debito da un giudice. Esempi: ricorso tributario contro un avviso di accertamento o una cartella, contestando l’errata applicazione della legge tributaria o la mancata notifica dell’atto presupposto; opposizione a decreto ingiuntivo bancario eccependo usura o anatocismo e chiedendo la rideterminazione del saldo; opposizione allo stato passivo in fallimento per far ammettere con riserva un proprio credito. Questa strada richiede tempi processuali (anni, se si arriva in Cassazione), ma se si hanno ragioni solide può portare all’annullamento totale o parziale del debito. Nel frattempo, come detto, bisogna ottenere la sospensione per evitare esecuzioni. Vantaggio: se si vince, il debito sparisce o si riduce (e si possono recuperare le spese); svantaggio: costo e durata dell’azione legale, oltre all’incertezza dell’esito. Occorre quindi valutare costi-benefici caso per caso. Di certo, se il debito è manifestamente errato o viziato, l’impugnazione è doverosa.

– Opposizione per vizi formali o procedurali: distinta dal merito, mira a far annullare l’atto per motivi procedurali (notifica irregolare, difetto di motivazione, decadenza termini). Spesso in ambito esattoriale queste opposizioni portano a vittoria perché la macchina della riscossione, dovendo gestire milioni di atti, commette errori: ad esempio, una cartella oltre i termini di decadenza (notificata dopo oltre un anno dall’iscrizione a ruolo, in caso di accertamento esecutivo, violando l’art. 25 DPR 602/73); oppure un atto privo dell’indicazione del responsabile del procedimento (richiesto dalla L. 212/2000). Anche le opposizioni esecutive civili rientrano qui, ad esempio se un pignoramento è viziato (errata notifica del precetto, o pignoramento oltre orario). Sono battaglie tecniche, ma efficaci perché il giudice spessissimo accoglie queste eccezioni se fondate, prescindendo dal merito (il debito potrebbe anche esistere, ma l’atto viene annullato e bisognerà eventualmente ricominciare l’iter). Il consiglio è di far sempre scrivere il ricorso ad un legale ferrato in queste questioni, perché individuare i vizi formali richiede conoscenza specialistica di norme a volte poco note.

– Sospensione e moratorie: come evidenziato, è cruciale bloccare gli effetti esecutivi in corso. Oltre alla sospensione giudiziale già trattata, esistono talvolta possibilità di accordarsi per moratorie con i creditori privati. Ad esempio, se un’azienda è momentaneamente in crisi di liquidità, può chiedere alle banche una moratoria sui mutui (rinvio rate) sfruttando protocolli ABI o normative ad hoc (come quelle emanate durante il Covid). Anche fuori da contesti emergenziali, nulla vieta di contrattare con un creditore un standstill di qualche mese se si sta predisponendo un piano di rientro serio (magari presentandogli la bozza di accordo OCC). Nel campo bancario, la legge “salva suicidi” L.3/2012 e ora il CCII prevedono che dalla data di accettazione dell’incarico da parte dell’OCC, il debitore sovraindebitato possa chiedere al giudice la sospensione delle azioni esecutive e cautelari in corso (art. 21 L.3/2012, oggi art. 54 CCII). Dunque, se attivi una procedura di composizione della crisi (piano del consumatore o concordato minore), puoi congelare tutto durante la pendenza. Lo stesso accade con la composizione negoziata: depositando l’istanza di misure protettive, ottieni un decreto di sospensione generale delle azioni esecutive per la durata delle trattative. In sintesi, sfruttare queste moratorie permette di prendere fiato e trovare soluzioni senza la spada di Damocle delle esecuzioni.

– Rateizzazioni e transazioni: sono strumenti deflattivi che evitano di arrivare allo scontro finale. Con l’Agenzia Riscossione la rateizzazione ordinaria fino a 6 anni è pressoché automatica sotto €120.000, e una volta concessa blocca pignoramenti e fermi (purché si paghi regolarmente le rate). Se il debito è oltre €120.000 e l’ADER chiede garanzie o prove di difficoltà, ci si può far assistere da un professionista per predisporre la domanda e l’eventuale fideiussione. Sul fronte banche e finanziarie, spesso l’avvocato negozia un piano di rientro stragiudiziale: si stipula un accordo (meglio se con scrittura ricognitiva) in cui il debitore si impegna a pagare tot al mese e il creditore a non procedere esecutivamente finché rispetta l’accordo. Attenzione: se si salta poi una rata, il creditore potrà agire e magari sarà più agguerrito. Per questo tali accordi vanno proposti solo con ragionevole certezza di sostenibilità, altrimenti è preferibile far scontare subito parte del debito (saldo e stralcio). Transazioni sul debito: quando non si può pagare tutto, si può tentare un accordo transattivo a saldo e stralcio, specie con creditori commerciali o finanziari. Tipicamente, il creditore accetta di chiudere la posizione con il pagamento di una percentuale (es. 50%) immediatamente o in poche soluzioni ravvicinate. Questo avviene spesso quando il creditore preferisce incassare meno ma subito, anziché rischiare di non incassare nulla in una procedura concorsuale. Nel 2026 anche il Fisco può fare transazioni di questo tipo ma solo all’interno di procedure formali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione o composizione negoziata ). Quindi con l’Erario o si aderisce alle definizioni agevolate previste per legge (rottamazioni) o bisogna attivare tali procedure; con i privati c’è più libertà negoziale.

– Strumenti “salva-casa” e salva-beni: per il debitore la priorità spesso è salvare la casa di famiglia o i beni essenziali. Esistono alcuni strumenti ad hoc: la legge 3/2012 (ora art. 75 CCII) consente nel piano del consumatore di prevedere che la casa dove abita la famiglia non venga toccata dai creditori, se il piano offre loro un vantaggio comunque superiore a quello che otterrebbero pignorando la casa (la cosiddetta “clausola di salvaguardia dell’abitazione principale”). Alcuni tribunali hanno omologato piani che escludono la vendita della casa, spalmando i debiti su altre risorse nel lungo periodo. Un altro strumento è il fondo patrimoniale o il trust: costituire un fondo patrimoniale per tutelare l’abitazione e i bisogni familiari è lecito, ma attenzione che se ci sono già debiti, i creditori potrebbero agire per dichiararne l’inefficacia (revocatoria). Quindi è un’arma preventiva più che curativa. Il trust per liquidare i beni ai creditori sotto controllo di un professionista è stato usato come alternativa al fallimento (trust liquidatorio) ma ora è superato dalle procedure del CCII. Infine, in extremis, se la casa è già pignorata, c’è la possibilità della conversione del pignoramento: si chiede al giudice di sostituire la casa pignorata con una somma di denaro (pagando gradualmente l’equivalente del debito in tribunale). Pochi lo sanno, ma l’art. 495 c.p.c. lo consente: ad esempio, se il debito è 100k e la casa ne vale 200k, puoi evitare la vendita versando 100k in rate approvate dal giudice (di solito 18 mesi max). Anche se è oneroso, è un ultimo spiraglio per non perdere la casa se si riesce a raccogliere la cifra.

– Uscire dai debiti con le procedure di insolvenza personale: se la situazione è davvero insostenibile (debiti enormemente superiori alle possibilità), conviene valutare il ricorso alle procedure da sovraindebitamento o concorsuali. Per il piccolo imprenditore o il consumatore, rivolgersi all’OCC e presentare un piano del consumatore o un concordato minore può portare alla riduzione drastica dei debiti sotto controllo del tribunale e con la protezione dalle esecuzioni individuali. Per un’impresa più grande in crisi, avviare un concordato preventivo può bloccare sul nascere i pignoramenti dei singoli creditori e permettere una soluzione unitaria. Certo, queste procedure sono complesse e implicano costi e adempimenti, ma a volte rappresentano la via maestra: ad esempio, una ditta individuale con 500k di debiti di cui 300k fiscali, senza patrimonio ma con un reddito disponibile, può ottenere l’esdebitazione totale dopo 4 anni di pagamenti sostenibili attraverso un piano del consumatore, mentre se non facesse nulla subirebbe pignoramenti per tutta la vita senza mai estinguere il debito (dato il continuo maturare di interessi). Quindi bisogna conoscere e considerare anche queste opzioni.

Come si vede, le strategie di difesa legale sono molteplici e vanno tagliate su misura. Un avvocato specializzato saprà combinare le mosse: ad esempio, proporre opposizione per guadagnare tempo e nel frattempo negoziare un saldo e stralcio, oppure avviare una composizione negoziata coinvolgendo anche il Fisco mentre chiede al giudice di sospendere intanto un’esecuzione bancaria. L’importante per il debitore è non farsi prendere dal panico né dall’immobilismo: quasi sempre c’è qualcosa che si può fare per migliorare la situazione o evitare il peggio, ma serve sangue freddo, consulenza tecnica e tempestività.

Strumenti alternativi per risolvere la crisi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione

Oltre alle azioni difensive immediate, esistono strumenti alternativi che consentono di risolvere il debito o la crisi in modo più ampio e definitivo. Si tratta di procedure o misure straordinarie che spesso permettono di ridurre l’ammontare dovuto o di dilazionarlo in modo sostenibile, talora a costo di accettare compromessi (come rinunce a impugnazioni). Elenchiamo i principali, aggiornati al 2026:

Definizioni agevolate dei debiti fiscali (rottamazioni e “pace fiscale”)

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte con provvedimenti di definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi iscritti a ruolo, le cosiddette rottamazioni o “pace fiscale”. Queste misure consentono al contribuente di sanare le proprie cartelle pagando solo il capitale (e pochi oneri) e risparmiando su sanzioni e interessi di mora. Ecco un riepilogo delle più recenti:

  • Rottamazione-ter (2019) – Introdotta dal DL 119/2018, riguardava i carichi affidati all’Agente Riscossione dal 2000 al 2017. Ha permesso di pagare i debiti eliminando totalmente le sanzioni e gli interessi di mora, con possibilità di diluire l’importo in 18 rate fino al 2023. Molti contribuenti l’hanno sfruttata, ma chi non ha completato i pagamenti è decaduto e il debito è tornato esigibile per intero (salvo eventuali successive misure).
  • Stralcio dei mini-debiti fino €1.000 (2023) – La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati a ruolo dal 2000 al 2015. Questo “stralcio” è avvenuto d’ufficio il 31 marzo 2023, cancellando milioni di vecchie piccole cartelle. Restavano a carico del debitore solo eventuali somme versate a titolo di rimborso spese o aggio. È stata una misura una tantum di alleggerimento, che non richiedeva domanda.
  • Rottamazione-quater (2023) – Sempre la L. 197/2022 ha lanciato la definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (escluse alcune tipologie come recuperi aiuti di Stato, multe UE, ecc.). Presentando domanda entro il 30 giugno 2023, il contribuente ha potuto pagare solo il capitale e le spese di riscossione, senza sanzioni né interessi. Il pagamento poteva essere in unica soluzione (luglio 2023) o in 18 rate dal 2023 al 2027. È stata un’edizione di grande successo, con oltre un milione di adesioni. Importante: chi aveva aderito a precedenti rottamazioni decadute poteva includere i residui in questa; inoltre, il semplice invio della domanda ha sospeso le azioni esecutive e i termini di prescrizione fino alla scadenza della prima rata.
  • Rottamazione-quinquies (2026) – La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025 n. 199, commi 82-101) ha introdotto una nuova definizione agevolata per i carichi affidati dal 2000 al 31 dicembre 2023. La “rottamazione-quinq” consente, analogamente alle precedenti, di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando solo il capitale (oltre alle spese di notifica ed esecuzione) e azzerando interessi di mora e sanzioni. È destinata in particolare a chi non è riuscito a pagare le rate della rottamazione-quater e ne è decaduto: tali soggetti avranno una seconda chance per definire quei debiti. La norma però è più selettiva rispetto al passato, escludendo ad esempio i debiti derivanti da avvisi di accertamento esecutivi non impugnati (proprio per evitare che chi non ha presentato ricorso ottenga uno sconto extra rispetto a chi ha pagato con acquiescenza). Le domande vanno presentate online all’ADER dal 21 gennaio 2026 fino al 30 aprile 2026. L’Agente Riscossione invierà poi entro il 30 giugno 2026 la comunicazione con l’ammontare dovuto. Il pagamento potrà avvenire in un massimo di 9 anni (18 rate semestrali dal 2026 al 2029, con il 10% entro il 31 luglio 2026 come prima rata). In pratica è una pace fiscale di ampio respiro, ma l’esecutivo ha voluto limitarla a chi ha davvero difficoltà (esclusi gli atti più recenti non contestati). Vantaggi concreti: se un contribuente aveva una cartella di €10.000 composta da €6.000 di imposta, €2.000 di sanzioni e €2.000 di interessi, con la rottamazione-quinquies pagherà solo i €6.000 iniziali (in comode rate) e si vedrà abbonati €4.000 di penali e interessi. È un risparmio enorme (40% in questo esempio), che può fare la differenza tra fallire o potersi rimettere in regola.
  • Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti: oltre alle cartelle, il 2023 ha visto anche la possibilità di definire le cause fiscali in corso. In particolare, il DL 34/2023 (c.d. “Decreto Bollette”) ha permesso di chiudere le liti con l’Agenzia delle Entrate pagando una percentuale del valore della controversia, variabile in base all’esito di primo e secondo grado: ad esempio, solo il 10% se il contribuente aveva vinto in entrambi i gradi, il 20% se aveva vinto solo in secondo grado, il 100% (senza sanzioni) se pendeva in primo grado, ecc. C’era anche lo stralcio totale per le cause in Cassazione vinte dal contribuente nei precedenti gradi. Queste domande andavano presentate entro il 30 giugno 2023. Altre misure “tregua” del 2023 includevano la definizione agevolata degli avvisi di accertamento (con sanzioni ridotte a 1/18 in caso di acquiescenza entro gennaio 2023) e la conciliazione agevolata in appello (sanzioni al 50%). Tutte queste sono ora scadute, ma in futuro il legislatore potrebbe replicarle se necessario.

In conclusione, per i debiti fiscali il consiglio è di monitorare sempre le opportunità di definizione agevolata offerte dalle Leggi di Bilancio o decreti fiscali. Nel 2026 la rottamazione-quinquies è la protagonista: conviene aderirvi se si hanno debiti a ruolo e se l’esborso (solo il capitale) è fattibile, perché abbatte il carico. Se invece il debito è insostenibile anche senza sanzioni, allora può essere il caso di un piano da sovraindebitamento o transazione fiscale in concordato, come vedremo tra poco.

Procedure da sovraindebitamento: piano del consumatore, concordato minore e liquidazione con esdebitazione

Quando una persona (o una piccola impresa non fallibile) è sommersa dai debiti, tanto da non riuscire a farvi fronte neppure liquidando tutti i propri beni, la legge offre come extrema ratio le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Queste procedure – oggi disciplinate dagli artt. 65-91 del CCII – mirano a regolare la posizione debitoria a 360 gradi, con l’intervento del tribunale e la possibilità di liberare il debitore da ciò che non riesce a pagare (esdebitazione).

Le tre procedure principali sono:

  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore): riservato alla persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività d’impresa (es. famiglie indebitate per mutui, prestiti personali, bollette, ecc.). Consente di proporre al giudice un piano di pagamento parziale dei debiti, commisurato alla propria capacità economica, con durata massima ragionevole (di solito 4-5 anni, prorogabili a 7 in casi eccezionali nel CCII). Il grande vantaggio è che non serve l’approvazione dei creditori: il giudice omologa il piano se ritiene che il debitore sia meritevole (ovvero che non abbia colpe gravi o malafede nell’essersi indebitato) e che il piano sia sostenibile e offra ai creditori una soddisfazione non inferiore a quella ottenibile con altre procedure (es. una liquidazione). In altre parole, il giudice può “imporre” ai creditori un taglio dei crediti se ciò è giustificato dalla situazione. Ad esempio, un consumatore con €100.000 di debiti potrebbe, tramite OCC, presentare un piano per pagarne €30.000 in 5 anni (tutto ciò che può, dati stipendio e mantenimento familiare) e chiedere l’esdebitazione dei restanti €70.000. Se il tribunale valuta che il debitore ha agito correttamente e non poteva pagare di più, omologa il piano e quei €70.000 vengono cancellati . Ciò offre al debitore una vera seconda opportunità. Durante la procedura, inoltre, il giudice può sospendere le rate dei finanziamenti in corso e bloccare i pignoramenti (art. 70 CCII). Da notare che il piano può coinvolgere anche i debiti fiscali, che oggi possono essere falcidiati come gli altri (dopo gli interventi normativi e la sentenza UE citata). Nel CCII, a tutela di banche e finanziarie, è stato introdotto il concetto di “meritevolezza”: niente piano se i debiti derivano da colpa grave (es. spese voluttuarie sproporzionate o gioco d’azzardo non curato – benché la ludopatia può essere valutata diversamente). Ma la giurisprudenza è in genere favorevole ad ammettere i piani, vedendoli come un sollievo sociale: se tutto va bene, dopo qualche anno il debitore torna attivo nell’economia senza debiti opprimenti.
  • Concordato minore (ex accordo di composizione): rivolto a imprenditori minori, startup, professionisti, piccoli commercianti, etc., ossia soggetti non fallibili (o anche fallibili ma con debiti di modesta entità). Funziona in modo simile a un concordato preventivo semplificato: occorre il consenso della maggioranza dei crediti (almeno 60%) e l’omologazione del tribunale. A differenza del piano del consumatore, qui i creditori votano: se la maggioranza approva l’accordo, i dissenzienti restano comunque vincolati all’omologazione (purché il trattamento rispetti certe soglie di legge). È dunque uno strumento collettivo e consensuale. Si presenta una proposta (con l’ausilio dell’OCC) che può prevedere sia la continuità aziendale (il debitore prosegue l’attività, magari ristrutturando i debiti) sia la liquidazione di alcuni beni con stralcio dei crediti. Un esempio: un’artigiano con 200k debiti propone di pagarne il 40% in 4 anni utilizzando i proventi futuri dell’attività e vendendo un macchinario inutilizzato; banche e fornitori che rappresentano il 75% dei crediti approvano, il giudice omologa e l’accordo diventa efficace per tutti (anche per il 25% che magari aveva votato contro). Durante la procedura, il debitore può chiedere misure protettive analoghe a quelle del concordato, quindi si blocca il decorso di interessi e le azioni individuali. Il concordato minore è molto utile quando c’è una pluralità di creditori e si vuole evitare l’aggressione scoordinata: mettendoli tutti attorno a un tavolo (con l’assistenza OCC) si può trovare una soluzione unica, spesso più vantaggiosa anche per loro rispetto a un eventuale fallimento (dove prenderebbero forse meno). Se il debitore è una società, l’omologa produce effetti esdebitatori sulla società (che, se liquida, poi si estingue); se è una persona fisica, può ottenere l’esdebitazione dei residui non pagati, analoga a quella del consumatore.
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato (ex liquidazione del patrimonio): è l’analogo del fallimento per i soggetti minori. Il debitore (o anche un creditore, o il PM) chiede al tribunale di liquidare tutto il patrimonio del sovraindebitato per soddisfare parzialmente i creditori. Viene nominato un liquidatore (spesso un professionista nominato tra i gestori OCC) che prende in gestione i beni, li vende e ripartisce il ricavato ai creditori secondo le cause di prelazione. Il debitore deve collaborare e ha alcuni obblighi (consegnare documenti, dichiarare eventuali sopravvenienze di reddito nei 4 anni successivi). In cambio, ha diritto – se persona fisica – all’esdebitazione a fine procedura, cioè al cancello di tutti i debiti rimasti insoddisfatti. Questa è la chiave: la liquidazione, per quanto dolorosa (si perdono i beni), offre il fresh start al debitore onesto. Nel codice attuale esiste anche la figura dell’esdebitazione del debitore incapiente (art. 282-283 CCII): in pratica, se la persona non ha nulla da liquidare, può chiedere subito l’esdebitazione senza passare per la vendita di beni, impegnandosi però a pagare ai creditori – qualora nei 4 anni successivi riacquistasse disponibilità economiche – una parte di quelle sopravvenienze. Questa misura, nata col DL 137/2020 (Decreto Ristori) durante la pandemia, consente di liberare anche chi non ha proprietà né redditi aggredibili, purché meritevole (cioè non abbia colpe gravi né abbia colpevolmente dilapidato il patrimonio). La Cassazione, come detto, ha limitato questa possibilità per i casi di debiti post-fallimentari , ma in generale è un istituto di civiltà che evita l’ergastolo dei debiti a vita per chi proprio non può pagare.

Quale procedura scegliere dipende dalla situazione specifica. Linee guida pratiche: se sei un privato sommerso dai debiti personali, prova con il piano del consumatore (ti libererà dai debiti mantenendo un minimo di qualità di vita); se sei un piccolo imprenditore con molti creditori, il concordato minore può darti ordine e abbattimento del debito concordato; se sei completamente insolvente e senza prospettive, la liquidazione controllata ti toglierà tutto ma in pochi anni sarai pulito e potrai ripartire da zero. Va sottolineato che queste procedure richiedono di rivolgersi a un OCC (di solito presso gli Ordini professionali o le Camere di Commercio): l’OCC nomina il gestore, che redige la relazione iniziale attestante la fattibilità o meno del piano e che segue tutto l’iter. Le spese dell’OCC e del tribunale sono a carico del debitore, ma vengono per lo più pagate con le somme destinate ai creditori nella procedura (quindi l’onere effettivo sul portafoglio è limitato, specie se non hai beni). Ciò che serve davvero è la volontà di mettersi a nudo finanziariamente e seguire scrupolosamente le regole (ad esempio, nel piano del consumatore devi evitare di fare nuovi debiti o spese non autorizzate fino all’omologa).

Accordi di ristrutturazione e concordati preventivi per le imprese maggiori

Per completezza, accenniamo anche agli strumenti alternativi riservati alle imprese di maggiori dimensioni soggette a fallimento:

  • Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) sono accordi sottoscritti con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali, che vengono poi omologati dal tribunale. Una volta omologati, vincolano anche i creditori non aderenti, purché a questi ultimi venga integralmente soddisfatto il credito o vengano comunque rispettati determinati standard (ad es. per le banche dissenzienti occorre pagarle per intero se sono state soddisfatte in percentuale inferiore al 60%). Gli accordi di ristrutturazione sono un’alternativa più veloce e flessibile rispetto al concordato, ma richiedono che il debitore abbia già un ampio consenso tra i principali creditori. Spesso sono utilizzati da grandi gruppi con poche banche esposte, per evitare la lentezza di un concordato. Dal 2022 esistono varianti come l’accordo di ristrutturazione agevolato (soglia ridotta al 30% se alcuni creditori non strategici restano fuori) e l’accordo ad efficacia estesa (che permette di estendere l’accordo anche a creditori dissenzienti appartenenti a categorie omogenee, come banche, se aderisce almeno il 75% di quella categoria).
  • Il concordato preventivo è il noto strumento concorsuale che consente all’imprenditore in crisi o insolvente di proporre ai creditori un piano di soddisfacimento e di evitare la liquidazione giudiziale (ex fallimento). Nel CCII assume varie forme: in continuità diretta (l’imprenditore prosegue l’attività), in continuità indiretta (si affitta o vende l’azienda a terzi ma mantenendo i livelli occupazionali), liquidatorio (si vendono i beni). Per l’omologa serve il voto favorevole della maggioranza per classi. Il concordato è uno strumento complesso e costoso, ma per le aziende medio-grandi può essere l’unico modo di ristrutturare ingenti debiti con la protezione del tribunale. Da segnalare che oggi nel concordato è possibile trattare diversamente anche i crediti tributari e contributivi tramite la transazione fiscale interna al piano, e che il tribunale può omologare il concordato anche senza adesione dell’Erario se ritiene che il trattamento proposto è più conveniente del fallimento (cram-down fiscale introdotto nel CCII). Dunque il concordato si è avvicinato come efficacia agli accordi, pur restando più rigido nelle maggioranze necessarie.
  • Infine, menzioniamo il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII): è una procedura speciale, senza voto dei creditori, a cui può accedere l’imprenditore se fallisce la composizione negoziata (ossia se l’esperto dichiara che non si è trovato un accordo). In tal caso l’imprenditore può chiedere al tribunale di approvare un concordato senza il consenso dei creditori finalizzato solo alla liquidazione dei beni con distribuzione del ricavato. È una sorta di “liquidazione controllata” per le imprese fallibili, introdotta per evitare che, dopo il fallimento delle trattative, si vada direttamente alla liquidazione giudiziale (fallimento) senza aver tentato una soluzione meno traumatica. Questo concordato semplificato, però, non consente la ristrutturazione in continuità – è solo liquidatorio – e in pratica finora ha avuto applicazione limitata.

Riassumendo gli strumenti alternativi, possiamo dire: le rottamazioni e definizioni agevolate sono opportunità legislative che vanno colte quando presenti (e infatti il 2026 ne offre una molto rilevante); le procedure da sovraindebitamento rappresentano la salvezza giuridica per chi è strangolato dai debiti e non vede via d’uscita, dando la possibilità di ripartire; le soluzioni negoziali assistite (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione) e i concordati sono armi avanzate, da usare con l’aiuto di professionisti, per gestire crisi aziendali sistemiche coinvolgendo tutti i creditori.

Nel prossimo paragrafo affronteremo alcuni errori comuni da evitare nella gestione di queste situazioni e forniremo consigli pratici per il debitore, prima di passare alle FAQ e agli esempi concreti.

Errori comuni da evitare e consigli pratici


Affrontare una situazione di crisi debitoria non è facile e, comprensibilmente, chi è sommerso dai debiti può commettere errori dettati dall’ansia o dalla poca conoscenza dei propri diritti. Vediamo alcuni sbagli frequenti e i consigli pratici per evitarli, dal punto di vista dell’avvocato difensore del debitore:

Errore 1: Ignorare il problema o aspettare troppo. È comprensibile che aprire una cartella esattoriale o una busta verde faccia paura, ma fingere che il problema non esista è la scelta peggiore. Molti debitori lasciano scadere i termini per fare ricorso, o accumulano cartelle in un cassetto sperando in un condono totale che forse non arriverà. Purtroppo, più il tempo passa, meno difese restano attuabili. Un ricorso presentato in ritardo verrà dichiarato inammissibile, anche se avevi ragione; una cartella non impugnata diventa un titolo definitivo, su cui non potrai più discutere il merito. Inoltre, l’Agente Riscossione, vedendo inerzia, passerà alle maniere forti (ipoteche, fermi, pignoramenti). Consiglio: appena ricevi un atto di riscossione, segui i passi descritti sopra (controllo, calcolo termini, difese). Se la mole di debiti è soverchiante, non c’è vergogna nel chiedere aiuto a un esperto e valutare procedure come l’OCC. Anzi, spesso rivolgersi all’OCC per tempo permette di salvare beni che altrimenti, aspettando, verrebbero pignorati. Il proverbio “il tempo è denaro” qui è calzante: ogni giorno perso può costare interessi, sanzioni o la preclusione di opportunità (si pensi alle finestre per la rottamazione: nel 2023 alcuni, aspettando, hanno perso la scadenza del 30 giugno e dovranno pagare tutto).

Errore 2: Pagare alcuni creditori “forti” e trascurarne altri. In situazioni di panico, il debitore può essere tentato di favorire un creditore percepito come più pericoloso (tipicamente il Fisco, o la banca che minaccia azioni) pagando tutto a lui, e lasciando a bocca asciutta gli altri. Questo atteggiamento, oltre ad essere potenzialmente considerato atto in frode (pagamento preferenziale) se poi si finisce in fallimento, rischia di essere inutile: ad esempio, vendere a sconto un bene per saldare l’Agenzia delle Entrate ma così facendo non avere più risorse per gli altri creditori, che magari poi ti porteranno comunque in tribunale. Consiglio: serve un piano equilibrato. Meglio negoziare contestualmente con tutti i principali creditori, magari con l’aiuto di un esperto che prospetta a ciascuno una soluzione equa. Se proprio devi scegliere, privilegia i fornitori essenziali per tenere l’attività in piedi (per continuare a generare reddito) e cerca una moratoria con quelli meno vitali. In ogni caso, evita di dissipare tutto per un solo creditore se non sei certo che basti a risollevarti: potresti ritrovarti comunque insolvente ma senza più beni.

Errore 3: Tentare di nascondere i beni o fare finti passaggi. Spesso chi vede all’orizzonte un possibile pignoramento svuota il conto corrente, toglie i soldi dalla banca, o intesta la casa a un familiare per evitare guai. Queste mosse, oltre ad essere illegali in certi casi (se fatte con l’intento di sottrarre le garanzie ai creditori, integrano gli estremi della “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte” o comunque possono portare a revocatoria civilistica), sono quasi sempre inefficaci: i giudici e i creditori hanno strumenti per far emergere queste operazioni (revocatoria fallimentare entro 2 anni per atti a titolo gratuito o pagamenti anomali, accesso ai dati finanziari, indagini bancarie). Consiglio: non giocare a guardia e ladri col Fisco o con le banche. Piuttosto, metti le carte in tavola e usa gli strumenti legali di esdebitazione descritti. Se hai venduto qualcosa di recente per necessità, dichiaralo apertamente e dimostra che non era in frode. L’onestà paga: i giudici di merito spesso negano l’esdebitazione se scoprono atti di occultamento volontario del patrimonio (mancata meritevolezza). Dunque, meglio affrontare il problema a viso aperto: il patrimonio residuo, anche se piccolo, potrà magari essere valorizzato in un accordo o in un piano, mentre se lo nascondi rischi di perdere sia il patrimonio sia le agevolazioni di legge.

Errore 4: Agire senza consulenza qualificata (o affidarsi ai “cancelladebiti” improvvisati). Di fronte a situazioni disperate, si è vulnerabili alle lusinghe di sedicenti società di consulenza debiti che promettono miracoli (tipo “Le azzeriamo i debiti al 90% senza fallire”). Spesso si tratta di operatori non avvocati, magari neanche abilitati, che attirano con pubblicità e poi fanno pagare anticipi salati senza risolvere nulla. Negli anni ne abbiamo visti tanti casi: persone che hanno perso tempo prezioso seguendo consigli sbagliati (come non presentare ricorso, “tanto facciamo saldo e stralcio noi”, poi il saldo non riesce e i termini son scaduti), oppure che sono state lasciate da sole in tribunale perché la “società debiti” non poteva patrocinare cause. Consiglio: scegli sempre professionisti abilitati e competenti. In materia fiscale e concorsuale le norme cambiano spesso, serve aggiornamento costante. L’ideale è un team avvocato + commercialista (come lo staff dell’Avv. Monardo) che copra sia gli aspetti legali che contabili. Diffida di chi garantisce risultati impossibili (“niente pignoramenti garantito” – nessuno può garantire la vittoria in giudizio). Pretendi un mandato scritto chiaro con il professionista e verifica l’iscrizione all’albo (avvocati, commercialisti o OCC). Ricorda: se un piano o un accordo suona troppo bello per essere vero, probabilmente non è vero. I debiti non si cancellano schioccando le dita, ma con gli strumenti giusti e la legge dalla propria parte sì.

Errore 5: Non considerare l’impatto fiscale delle soluzioni scelte. Questo è un aspetto più tecnico, ma vale la pena menzionarlo: quando si fa un saldo e stralcio con un creditore, la parte di debito scontata spesso è considerata sopravvenienza attiva tassabile (per le aziende) o altri proventi per le persone. Ad esempio, se una banca ti condona €50.000 di mutuo, fiscalmente per un’impresa quell’importo potrebbe generare IRES. Oppure, quando si fa una transazione fiscale, bisogna considerare che l’adesione alla rottamazione fa perdere il diritto di detrarre eventuale IVA relativa alle sanzioni condonate (per le aziende). Consiglio: valuta anche gli effetti fiscali con un esperto tributario. Spesso conviene comunque aderire a un condono anche se c’è una minima tassazione, ma è bene saperlo per non avere sorprese (ad esempio, prevedere in bilancio la tassazione della rinuncia ai debiti). L’ordinamento sta migliorando anche sotto questo aspetto: le misure premiali della composizione negoziata 2024, ad esempio, prevedono che le riduzioni di debiti operate nei concordati o accordi siano deducibili e l’IVA su corrispettivi ridotti detraibile . Segno che il legislatore vuole eliminare la “tassa sul salvato” che suonava paradossale. Comunque, sempre bene affidarsi a chi fa due conti sul lordo e sul netto delle operazioni.

Errore 6: Continuare a fare nuovi debiti durante la crisi. Comprensibilmente, chi è in affanno a volte prende altro ossigeno finanziario indebitandosi ancora (un nuovo prestito per pagare i debiti vecchi, oppure non pagando tributi correnti per far fronte a quelli arretrati). Questo può creare un vortice pericoloso: ad esempio, contrarre prestiti usurari o da società poco trasparenti peggiora solo la situazione. Oppure non versare l’IVA corrente per pagare fornitori scoperti: si finisce col creare debiti a catena. Consiglio: fermati e fai un piano. È come nelle sabbie mobili: agitarsi crea solo più danno. Meglio ragionare con l’avvocato su come congelare momentaneamente le pretese (tramite quelle sospensioni e procedure viste) e non aggravare la posizione. Tra l’altro, le procedure concorsuali richiedono di non aggravare il dissesto dopo la domanda: se presenti un concordato o un piano OCC e nel frattempo fai spese pazze o incrementi l’esposizione senza motivo, potresti vederti revocare i benefici per mala gestio.

Errore 7: Non comunicare o nascondere informazioni al proprio avvocato. Infine, un aspetto fondamentale: il rapporto col legale dev’essere di totale fiducia e trasparenza. A volte il cliente, per vergogna, non racconta tutto (magari dimentica di dire che ha un’altra cartella, o che ha venduto un’auto a un parente di recente). Queste omissioni impediscono al difensore di fare un lavoro efficace e possono portare a scegliere strategie sbagliate. Consiglio: confida pienamente nel tuo avvocato, raccontando ogni dettaglio dei debiti, dei beni, delle operazioni fatte. L’avvocato è tenuto al segreto professionale, nulla uscirà da lì. Sapere che hai – poniamo – un immobile in comunione con il coniuge, o che hai una polizza vita, può aprire strade che non avremmo considerato. Viceversa, scoprire all’ultimo un debito non menzionato può far saltare un accordo faticosamente costruito (immagina di trovarsi un creditore non coinvolto all’improvviso). Quindi gioco di squadra: tu fornisci tutte le informazioni, e il professionista le utilizza al meglio per salvare il salvabile.

In generale, i consigli pratici si riassumono in: informarsi, reagire, farsi assistere. Mantieni la lucidità, non prendere decisioni avventate quando sei sotto stress (una telefonata al volo col legale prima di firmare qualsiasi cosa può evitare guai). E soprattutto, abbi speranza: l’ordinamento attuale, come abbiamo visto, offre tante vie d’uscita. Anche se hai commesso errori, l’importante è cambiare approccio adesso e intraprendere la strada corretta verso la soluzione.

Tabelle riepilogative utili

Per facilitare la consultazione, riportiamo di seguito alcune tabelle riepilogative con i dati chiave su termini, norme e strumenti trattati nell’articolo.

Tabella 1 – Termini principali per agire dopo la notifica di atti fiscali/esecutivi

Tipo di attoAzione difensivaTermineSede competente
Cartella di pagamento (AE Riscossione)Ricorso tributario (merito del debito)60 giorni dalla notificaCorte Giustizia Tributaria (Provinciale)
Avviso di accertamento (Agenzia Entrate)Ricorso tributario (merito del debito)60 giorni dalla notificaCorte Giustizia Tributaria (Provinciale)
Preavviso di fermo o ipoteca (ADER)Ricorso tributario (vizi formali o sospensione)30 giorni (dalla notifica preavviso)Corte Giustizia Tributaria (Provinciale)
Intimazione di pagamento (ADER)Ricorso tributario (se vizi o prescrizione)60 giorni dalla notificaCorte Giustizia Tributaria (Provinciale)
Atto di pignoramento presso terzi (es. banca)Opposizione agli atti esecutivi (vizi atti)20 giorni dalla notificaTribunale civile (Giudice Esecuzione)
Atto di pignoramento immobiliareOpposizione all’esecuzione (es. debito già pagato/prescritto)Entro assegnazione/senza ritardo (meglio 20 gg)Tribunale civile (Giudice Esecuzione)
Decreto ingiuntivoOpposizione a decreto ingiuntivo (merito)40 giorni dalla notificaTribunale civile (giudice che ha emesso ingiuntivo)
Opposizione a sanzioni amministrative (es. multe)Ricorso giudice di pace (merito)30 giorni notifica (60 se estero)Giudice di Pace competente per territorio

Note: I termini sopra indicati decorrono dal ricevimento dell’atto (attenzione alle notifiche per irreperibilità relativa, dove vale 10 gg giacenza + 60). In materia tributaria i termini dal 1° al 31 agosto sono sospesi. Per le opposizioni esecutive civili non vige sospensione feriale. Le tempistiche di un’eventuale definizione agevolata (es. domanda rottamazione) vanno coordinate: presentare la domanda non sospende automaticamente i termini di impugnazione della cartella, ma di solito l’amministrazione riconosce la rinuncia implicita al ricorso in caso di pagamento integrale in rottamazione.

Tabella 2 – Rottamazioni e definizioni agevolate recenti

ProvvedimentoRiferimentiPeriodo debitiVantaggiScadenze
Rottamazione-ter (DL 119/2018)Cartelle 2000-2017No sanzioni né interessi moratori18 rate (2019-2023)Adesione entro 30/4/2019 (chiusa)
Saldo e stralcio (L.145/2018)Cartelle < €1.000 ISEE bassoStralcio % variabile debito (16-35%)5 rate (2019-2021)Adesione entro 30/4/2019 (chiusa)
Rottamazione-quater (L.197/2022)Cartelle 2000-30/6/2022No sanzioni né interessi, aggio ridotto18 rate (2023-2027)Adesione entro 30/6/2023 (chiusa)
Stralcio automatico < €1.000 (L.197/2022)Cartelle 2000-2015Annullamento totale importo residuo– (automatico)Cancellazione al 31/3/2023 (eseguito)
Definizione liti pendenti (DL 34/2023)Cause tributarie in corso al 1/1/23% pagamento variabile su esito gradi– (unica soluzione o 20 rate)Domanda entro 30/6/2023 (chiusa)
Rottamazione-quinquies (L.199/2025)Cartelle 2000-2023No sanzioni né interessi (solo capitale)18 rate (2026-2029)Domanda entro 30/4/2026 (in corso)

Legenda: “Cartelle 2000-2017” indica i carichi affidati all’Agente Riscossione in quel periodo. Le definizioni agevolate richiedono la rinuncia ai giudizi pendenti sul debito. In caso di decadenza (mancato pagamento di rate), gli effetti vengono meno e i pagamenti fatti sono considerati acconti sulle somme dovute.

Tabella 3 – Strumenti di gestione della crisi da sovraindebitamento (post CCII)

ProceduraSoggetti ammessiCaratteristiche principaliEsito per il debitore
Piano del consumatore (ristrutturazione dei debiti del consumatore)Consumatori (persone fisiche non fallibili con debiti privati)– Nessun voto creditori (decide il giudice)<br>– Richiede meritevolezza del debitore<br>– Possibile falcidia di ogni tipo di debito (anche fiscale)<br>– Durata piano in base a reddito disponibile (5–7 anni di norma)<br>– Tutela dell’abitazione principale possibileDebiti ridotti secondo il piano e cancellazione totale dei debiti residui al termine (esdebitazione) . Creditori obbligati a rispettare piano omologato.
Concordato minore (accordo di ristrutturazione dei debiti)Debitori non fallibili (imprenditori sotto soglia, professionisti, startup)– Necessario accordo con almeno 60% crediti (voto creditori)<br>– Possibile suddivisione in classi di creditori<br>– Trattamento crediti privilegiati secondo valori di liquidazione<br>– Possibile continuità aziendale o cessione beni<br>– Misure protettive su istanza durante proceduraSe omologato, vincola tutti i creditori (anche dissenzienti). Il debitore persona fisica ottiene esdebitazione su eventuali importi non pagati secondo l’accordo. L’attività può proseguire se il piano lo prevede.
Liquidazione controllata (dell’ex sovraindebitato)Qualsiasi debitore sovraindebitato (consumatore o imprenditore minore) in stato di insolvenza attuale– Nomina di un liquidatore da parte del Tribunale<br>– Vendita di tutti i beni non impignorabili<br>– Possibile scioglimento di contratti in corso<br>– Durata variabile (finché beni liquidati, tipicamente 1-2 anni)<br>– Il debitore persona fisica deve cooperare e non nascondere eventuali sopravvenienze di reddito (fino 4 anni)Al termine, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione, ossia la liberazione da tutti i debiti residui insoddisfatti. Se il debitore è incapiente totale, può chiedere l’esdebitazione subito (art.283 CCII) con l’obbligo morale di pagare i creditori solo in caso di miglioramento della sua condizione nei 4 anni successivi.

Nota: Il Gestore della crisi OCC è coinvolto in tutte le procedure sopra (redige la relazione particolareggiata iniziale e assiste il giudice e il debitore). La meritevolezza nel piano del consumatore è valutata considerando causa dell’indebitamento e comportamento (es. esclusi frodi, gioco d’azzardo non curato, dolo o colpa grave). Nel concordato minore, se non si raggiunge il 60% ma almeno il 30%, si può tentare un omologazione “agevolata” coinvolgendo solo alcuni creditori (novità CCII).

Queste tabelle offrono un colpo d’occhio, ma ogni situazione va poi approfondita nella pratica. Ad esempio, il fatto che il piano del consumatore non richieda consenso non significa che sia semplice ottenerlo: serve comunque presentare un progetto credibile al giudice, con un budget familiare stringente ma realistico. Analogamente, il concordato minore richiede preparazione di documenti (elenco creditori, attestazione di fattibilità) e tempi di votazione.

Passiamo ora alle domande frequenti, dove affronteremo in forma Q&A i dubbi più comuni dei debitori alle prese con composizione negoziata, cartelle, pignoramenti e così via, fornendo risposte chiare e aggiornate.

Domande frequenti (FAQ)

1. Che cos’è, in parole semplici, la composizione negoziata della crisi d’impresa?
È una procedura volontaria e confidenziale introdotta nel 2021 (e ora parte del Codice della crisi) per aiutare l’imprenditore in difficoltà a trovare un accordo con i propri creditori, evitando di portare i libri in tribunale. In pratica, l’imprenditore presenta domanda su una piattaforma online camerale e viene affiancato da un Esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio . L’esperto esamina la situazione e convoca i principali creditori (banche, fornitori, Fisco, ecc.) per negoziare possibili soluzioni: ad esempio ristrutturazione dei debiti, nuovi finanziamenti, dilazioni. Il tutto avviene senza pubblicità iniziale (non è come un fallimento che diventa pubblico), e l’imprenditore rimane alla guida dell’azienda durante il percorso . È dunque uno strumento di allerta e composizione stragiudiziale, finalizzato a evitare che l’impresa cada in insolvenza conclamata. Se la negoziazione riesce, si potrà formalizzare l’accordo raggiunto (magari con una transazione fiscale o un nuovo piano con le banche); se non riesce, l’imprenditore potrà comunque ripiegare su altre soluzioni (concordato semplificato o liquidazione). Durante la composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere al tribunale di congelare le azioni esecutive dei creditori (misure protettive) così da lavorare al piano con “il fiato sospeso” per qualche mese.

2. In quali casi conviene attivare la composizione negoziata?
Conviene quando un’impresa non è ancora insolvente in modo irreversibile, ma avverte segnali di crisi – ad esempio difficoltà di liquidità, ritardi nei pagamenti ai fornitori, esposizione elevata con le banche – e vuole giocare d’anticipo per trovare una soluzione ordinata. Se l’azienda ha prospettive di ripresa (un portafoglio ordini interessante, asset strategici, know-how valido) ma è appesantita da debiti o squilibri finanziari, la composizione negoziata può facilitare la stretta di un patto con i creditori per dilazionare o ridurre i debiti e magari ottenere nuova finanza. È meno indicata, invece, se l’impresa è ormai decotta (totalmente insolvente): in quel caso i creditori saranno poco disponibili a trattare e forse sarà meglio passare direttamente a un concordato o a una liquidazione. In sintesi, la composizione negoziata è come una “terapia intensiva preventiva”: funziona se il paziente è grave ma non terminale e se c’è collaborazione. Non conviene usarla solo per prendere tempo senza prospettive, perché dopo al massimo 1 anno di trattative l’esperto chiude l’incarico e se non c’è accordo l’alternativa è il tribunale.

3. Quali vantaggi offre rispetto al classico concordato preventivo?
Diversi:
Riservatezza: la composizione negoziata non viene iscritta subito al registro imprese (a meno di chiedere misure protettive), quindi all’esterno nessuno sa che l’azienda è in procedura. Nel concordato, invece, l’apertura della procedura è pubblica e può allarmare partner e clienti.
Flessibilità: nella negoziazione non ci sono schemi rigidi di legge su percentuali minime da offrire o classi di creditori. Tutto è lasciato alla libera contrattazione, mediatore l’esperto. Nel concordato, invece, ci sono regole (es. pagamento almeno 20% ai chirografari se liquidatorio) e serve il voto.
Costi ridotti: la composizione negoziata ha costi contenuti (il compenso dell’esperto e poco altro) rispetto a un concordato dove ci sono spese legali, del commissario giudiziale, contributo unificato elevato, ecc.
Tempistiche rapide: l’obiettivo è di chiudere la partita in pochi mesi (massimo 12). Un concordato dura anni tra proposta, voto e omologa.
Mantenimento rapporti: i creditori, partecipando volontariamente alle trattative, spesso continuano a supportare l’azienda (es. le banche possono mantenere fidi operativi). In un concordato, appena si sa della procedura, di solito scattano revoche di affidamenti e contratti.
C’è da dire però che il concordato preventivo offre la forza della legge: se approvato ed omologato, vincola tutti i creditori e permette di eliminare coattivamente i debiti oltre quanto stabilito dal piano. La composizione negoziata invece, se i creditori non vogliono aderire, non può imporre nulla. Quindi il vantaggio sta nella fase di tentativo informale, ma il concordato resta lo strumento di chiusura formale se serve. Infatti, non a caso, molti concordati preventivi di successo sono preceduti da una fase negoziale ufficiosa con i creditori (che è proprio lo spirito della composizione negoziata).

4. Cosa sono le “misure protettive” nella composizione negoziata? Devo chiederle per forza?
Le misure protettive sono provvedimenti del Tribunale che bloccano o vietano ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive (pignoramenti) o cautelari (sequestri, ipoteche giudiziali) durante lo svolgimento della composizione negoziata. Servono a garantire che l’imprenditore, mentre tratta coi creditori, non subisca un’aggressione del patrimonio che vanificherebbe gli sforzi (es: se sto trattando con le banche e intanto un fornitore mi fa pignorare i macchinari, addio trattativa). Non è obbligatorio richiederle: l’imprenditore può iniziare la procedura in via riservata senza misure protettive. Tuttavia, se la situazione è tesa e i creditori scalpitano, conviene farlo. Si presenta un’istanza al Tribunale con una relazione del proprio esperto che spiega perché è utile sospendere le azioni (di solito perché l’azienda ha possibilità di risanamento se non viene disgregata da esecuzioni). Il Tribunale emette decreto di concessione (di norma entro 10 giorni) e da quel momento e per max 4 mesi nessun creditore può procedere (il termine iniziale è 4 mesi, prorogabile in totale fino a 12 su richiesta motivata). Durante questo periodo, i crediti scaduti non producono interessi di mora (salvo quelli ipotecari) e i creditori non possono rifiutare le forniture contrattuali pattuite (es. una banca non può revocare un fido solo perché hai avviato la negoziazione ). In sostanza, è una sorta di “scudo protettivo” simile all’automatic stay nel Chapter 11 americano. Attenzione: una volta pubblicate le misure protettive nel Registro Imprese, la notizia diventa pubblica, quindi i fornitori e il mercato potrebbero venire a saperlo. Bisogna valutare questo trade-off tra protezione e reputazione. Se i creditori sono collaborativi, magari non serve chiedere le misure; se qualcuno minaccia azioni, allora sì. Importante è che, con le misure attive, l’imprenditore non può pagare debiti anteriori non autorizzati (per non violare la par condicio): i pagamenti vanno effettuati solo se funzionali all’esercizio dell’impresa (ad esempio, stipendi, forniture correnti). L’esperto vigila su questo e, in caso di abuso delle misure (tipo se l’imprenditore le chiede solo per prendere tempo e non tratta seriamente), può farle revocare.

5. Cosa succede se la composizione negoziata fallisce? Perdo il diritto alle altre procedure?
No, la composizione negoziata è un tentativo volontario e non pregiudica le altre opzioni. Anzi, è pensata come uno step che, se fallisce, ti indirizza verso la soluzione concorsuale più appropriata. Se al termine delle trattative l’esperto redige una relazione finale negativa (cioè “non si è trovato un accordo”), l’imprenditore può presentare entro 60 giorni la domanda di concordato preventivo “semplificato” per la liquidazione del patrimonio. Questo concordato semplificato – come visto – non richiede voto dei creditori: il tribunale valuta la proposta e, se è comunque il meglio per i creditori in quella situazione, la omologa. È una sorta di exit strategy che ti evita di essere esposto a istanze di fallimento dei creditori subito dopo. Se non vuoi o non puoi fare il concordato semplificato, puoi comunque presentare un concordato preventivo ordinario o un accordo di ristrutturazione, se hai i numeri per farlo. Insomma, la strada del tribunale resta sempre aperta. Nota: durante la composizione negoziata i termini per depositare un’eventuale domanda di concordato “prenotativo” (in bianco) o per procedere al fallimento sono sospesi, quindi di fatto ti dà respiro anche su quel fronte. Tieni però presente che se la composizione va male e non fai nulla dopo, i creditori potranno agire: ad esempio la banca può depositare istanza di liquidazione giudiziale (fallimento). Quindi conviene avere un piano B pronto (accordo, concordato) se il piano A (negoziazione) non decolla. In definitiva, non perdi alcun diritto: puoi sempre ricorrere alle procedure di regolazione della crisi, con in più il vantaggio di avere un quadro più chiaro emerso dalle trattative (ad esempio, sai quali creditori erano disponibili e quali no, e puoi modulare diversamente un eventuale concordato).

6. Sono un piccolo imprenditore pieno di debiti personali e aziendali: meglio il piano del consumatore o la composizione negoziata?
Dipende dal tuo status giuridico e dalle tue priorità. Se sei un imprenditore individuale (es. ditta individuale o libero professionista) e rientri nelle soglie di non fallibilità, hai accesso alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore). Queste possono risolvere tutti i tuoi debiti, personali e d’impresa, in un colpo solo, con l’omologazione del tribunale. Il piano del consumatore in particolare ha il vantaggio di non richiedere il consenso dei creditori ed è pensato per liberarti dai debiti conservando il necessario per vivere. Tuttavia, se la tua attività d’impresa è ancora valida e vorresti continuare a operare, le procedure sovraindebitamento di solito implicano la chiusura o comunque la liquidazione dei beni (salvo il concordato minore in continuità, ma è raro). La composizione negoziata, invece, essendo stragiudiziale, ti consente di mantenere l’impresa in esercizio e provare a risanarla mediante accordi: è più orientata a salvare l’azienda che a “pulire” la posizione personale. In pratica: se il tuo obiettivo principale è salvare l’attività aziendale ed evitare di chiuderla, prima tenta la composizione negoziata (anche perché come imprenditore individuale sotto soglia puoi nomine l’esperto e l’OCC può fungere da supporto); se invece l’azienda è compromessa e il tuo obiettivo è uscire dal tunnel dei debiti e ripartire magari come persona fisica pulita, allora forse conviene optare direttamente per un piano del consumatore o liquidazione controllata. Tieni presente che potresti combinare le cose: per esempio, potresti usare la composizione negoziata per vendere l’attività o alcuni beni a un valore migliore di quanto accadrebbe in asta, e poi ricorrere a un piano per ridurre i debiti residui. È uno scenario avanzato, ma non impossibile: l’esperto potrebbe aiutarti a vendere l’azienda come “galleggiante” a un investitore, riducendo i debiti, e per quelli che restano fai un piano in tribunale. In ogni caso, fatti guidare da un professionista che sappia valutare la meritevolezza e la fattibilità delle varie opzioni.

7. Aderire alla rottamazione delle cartelle mi impedisce poi di fare ricorso?
Sì, c’è incompatibilità: la definizione agevolata (rottamazione) e il ricorso sono due strade alternative. Se presenti domanda di rottamazione e vieni ammesso, devi rinunciare ai giudizi pendenti relativi a quelle cartelle. D’altro canto, se hai già una causa tributaria in corso su quel debito, puoi comunque aderire alla rottamazione ma entro la scadenza del pagamento dovrai concludere il contenzioso (rinuncia al ricorso con spese compensate, di solito). In pratica, la rottamazione non è pensata per chi vuole discutere se il debito è dovuto: è uno strumento di clemenza che ti fa risparmiare su sanzioni e interessi a patto di pagare il resto e chiudere ogni lite. Quindi se aderisci, stai ammettendo sostanzialmente il debito tributario di base. Non devi però confonderla con altre definizioni: ad esempio la definizione delle liti pendenti del 2023 permetteva di chiudere i giudizi pagando percentuali minori se avevi vinto nei gradi precedenti. Ma tornando alla rottamazione: se presenti domanda, poi non puoi impugnare la cartella per motivi di merito, perché l’adesione stessa implica rinuncia a farlo (anche se magari la cartella era viziata). Quindi la scelta va ponderata: ho chance nel ricorso? Se sì, magari conviene ricorrere e non rottamare (perché col ricorso potresti annullare tutto, mentre con la rottamazione comunque il capitale lo paghi). Se invece il ricorso è incerto o il debito giusto, allora rottama e risparmia. Una volta accettata la definizione e pagata la prima rata, il ricorso pendente dev’essere dichiarato estinto. Va detto che se per qualche motivo decadi dalla rottamazione (non paghi), allora i giudizi che avevi rinunciato non si riaprono: li hai persi e basta, e il debito torna esigibile intero dedotti gli acconti versati. Quindi attento: rottamare e poi non reggere il piano può lasciarti in una situazione peggiore di prima (debito di nuovo intero, niente sanzioni condonate perché decadute, e nessun ricorso possibile perché hai rinunciato). L’avvocato ti aiuterà a fare questi calcoli prima di scegliere.

8. Ho già una rateizzazione in corso con Agenzia Riscossione ma è troppo pesante per me: posso fare qualcosa?
Se hai una dilazione ordinaria concessa da ADER ma non riesci a sostenere le rate, puoi valutare due cose:
Chiedere una rateizzazione straordinaria (fino a 120 rate) per comprovato peggioramento della situazione (ci vogliono i requisiti di legge: ad esempio, rate > 20% reddito mensile). L’ADER può allungarti i pagamenti a 10 anni, riducendo la rata singola. Certo, pagherai più interessi di dilazione (attualmente il 3% annuo), ma guadagnerai respiro.
Usufruire di una definizione agevolata se disponibile: ad esempio, se rientri nella rottamazione-quinquies 2026, puoi includere in essa anche i carichi che stai già pagando ratealmente. In tal caso, la legge prevede che vengano sospese le rate dal 1° gennaio 2023 fino all’esito domanda e, se entri in rottamazione, pagherai solo il capitale residuo senza sanzioni. È un bel vantaggio: in pratica “converti” la vecchia dilazione onerosa in una nuova più leggera. Però attenzione, se eri già decaduto da una dilazione prima del 2023, devi prima regolarizzare un minimo (ad es. per rottamazione-quater si richiedeva di non essere decaduti oltre 10 rate). Le regole sono dettagliate, l’esperto te le chiarirà.
Cambiare strategia con un piano OCC o concordato: se la rateizzazione è insostenibile perché i debiti sono troppi, forse devi pensare a un intervento più drastico (piano del consumatore ad esempio). In quel caso, potresti sospendere i pagamenti e canalizzare le risorse nel piano, ottenendo la protezione del tribunale. Certo, è un passaggio da valutare bene perché l’ADER se smetti di pagare ti considererà decaduto dalla dilazione e potrebbe ripartire con recupero, quindi devi muoverti contestualmente chiedendo misure protettive al giudice.
In sintesi, se una rateizzazione ti sta strozzando (capita spesso con Equitalia, perché loro calcolano le rate su 6 anni e magari una persona con reddito modesto non ce la fa comunque), non aspettare di saltare 8 rate e decadere passivamente: gioca d’anticipo. Chiedi prima la proroga a 10 anni (se hai perso fatturato o altro) oppure verifica subito se rientri in una rottamazione. E se la situazione comunque non quadra, apri il discorso con un OCC prima di finire ostaggio degli interessi.

9. Posso essere arrestato o subire conseguenze penali per i miei debiti?
In generale, no: l’insolvenza civile non è un reato e nessuno può essere incarcerato per non poter pagare i debiti, questo è un principio fondamentale (art. 2740 cc e art. 21 Costituzione che vieta la prigionia per debiti). Fanno eccezione però alcuni comportamenti illeciti connessi ai debiti, come la già citata sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) che scatta se, con una cartella o un avviso sul groppone per importo rilevante, compi atti per frodare il Fisco (es. vendi simulatamente beni) e ciò pregiudica la riscossione. Oppure, in ambito fallimentare, il reato di bancarotta fraudolenta se, prima/dopo il fallimento, hai distratto beni, tenuto contabilità falsa ecc. Quindi più che il debito in sé, sono eventuali condotte illecite a poter portare a conseguenze penali. Finché ti limiti a non pagare per mancanza di soldi, non rischi la galera. Altra conseguenza non penale ma comunque grave può essere il divieto di ottenere finanziamenti o dilazioni con la PA se sei inadempiente in certe situazioni (ad esempio, il DURC irregolare impedisce partecipazione a gare pubbliche). E se sei un amministratore di società, lasciare accumulare debiti fiscali potrebbe esporti a responsabilità per mala gestio verso i soci o a sanzioni amministrative (tipo interdittive dagli appalti). Consiglio: mantieni sempre un comportamento trasparente e non entrare nel panico pensando a scenari penali: concentrati sulle soluzioni civili. Se hai commesso qualche leggerezza (magari prelievi di cassa o vendite a amici sotto costo), parlane col tuo avvocato: potrebbe rientrare nel lecito o comunque si può rimediare collaborando con le autorità se necessario. Le procedure concorsuali come il concordato e la liquidazione giudiziale, tra l’altro, sospendono eventuali azioni esecutive penali per reati di bancarotta, quindi addirittura possono proteggerti anche su quel fronte mentre sistemi le cose.

10. Una volta ottenuta l’esdebitazione, posso chiedere nuovi prestiti o avrò problemi?
L’esdebitazione in sé – sia post-fallimento che post-sovraindebitamento – cancella i debiti residui, ma non cancella la storia creditizia. Se eri segnalato come cattivo pagatore (CRIF, Centrale Rischi) probabilmente quella segnalazione rimane per qualche anno. Inoltre, se fai istanza di sovraindebitamento, ciò appare poi nelle banche dati (registro procedure, ecc.). Quindi all’atto pratico, nel breve termine le banche potrebbero essere restie a concederti nuovi prestiti significativi, sapendo che sei appena uscito da un’insolvenza. Tuttavia, legalmente non c’è una preclusione: dopo l’esdebitazione sei libero da quei debiti e puoi contrarre nuove obbligazioni (anzi, la ratio è proprio reinserirti nell’economia attiva). È anche vero che se hai “stralciato” molti debiti, sarà opportuno mostrarsi più prudenti in futuro: un secondo default difficilmente troverebbe la benevolenza dei creditori o del tribunale (per legge, ad esempio, chi ha beneficiato dell’esdebitazione fallimentare non può chiederla di nuovo per 10 anni). In pratica, nulla ti vieta di accendere un piccolo finanziamento dopo, specie se giustificato (es. hai esdebitato i debiti personali e ora vuoi un mutuo prima casa – dovrai però trovare una banca disposta, magari offrendo garanzie aggiuntive). Molto dipende dalla causa per cui eri insolvente: se era sfortuna o eventi esterni (malattia, crisi settoriale) e ora hai un lavoro stabile, potresti ricostruirti un merito creditizio. Ci sono casi di ex falliti che dopo anni sono tornati ad avere imprese floride e ottimo rating. L’importante è imparare la lezione: gestire con prudenza e trasparenza le proprie finanze. Un consiglio è anche quello di tenere la documentazione dell’esdebitazione: se un domani una banca ti chiede perché in CRIF risultano sofferenze, puoi esibire la sentenza di omologazione e spiegare che quei debiti sono stati annullati legalmente – non tutte le filiali sono preparate su questo, ma un direttore attento lo valuterà positivamente (meglio di uno che ha ancora 100k di sofferenze aperte!).

11. Dopo la rottamazione-quater 2023 devo continuare a pagare le rate per non decadere: cosa succede se salto una rata?
La rottamazione-quater (come le precedenti) prevede che se non paghi 5 rate anche non consecutive, perdi il diritto alla definizione agevolata. Nel dettaglio: tollera fino a 5 ritardi (anche se accumulati verso la fine), ma al sesto ritardo decadi. Ritardo significa non pagare entro il termine della rata (che per legge era 31 luglio e 30 novembre di ogni anno per quater). C’è una lieve tolleranza di 5 giorni lavorativi (introdotta dal DL 119/2018) entro cui puoi pagare senza decadere, ma oltre si considera saltata. Se decadi, gli effetti sono: il debito ritorna all’importo originario meno quanto hai eventualmente versato (che viene imputato a capitale e poi a interessi); l’ADER potrà riprendere le azioni esecutive; tutti i benefici su sanzioni e interessi svaniscono e dovrai corrisponderli integralmente sul residuo. Inoltre non potrai accedere alla nuova rottamazione-quinquies per quei carichi (salvo che la legge 2026 eccezionalmente la consente proprio per i decadenzi quater). Quindi, è fondamentale non saltare le rate. Consiglio: se ti accorgi di non farcela, contatta l’ADER prima della scadenza per vedere se ci sono soluzioni (ad es. chiedere di compensare con crediti d’imposta se ne hai la possibilità, oppure valutare se rientri in rottamazione-quinquies). Nei primi mesi del 2024 c’è stata una certa flessibilità: il termine della prima rata quater (31/10/23) è stato prorogato al 30/11/23 e si è considerato comunque regolare chi ha pagato entro quella data. Ma sono eccezioni politiche: non contateci sempre. La regola è pagare puntuali. Magari privilegia in bilancio quelle rate: meglio saltare altre spese ma mantenere la rottamazione, perché se la perdi torni ad avere sanzioni e interessi sul groppone e le rate condonate si riaprono. In extremis, se decadi e non c’è una nuova definizione agevolata, considera di chiedere una rateazione ordinaria sul debito residuo (lo potrai fare però solo per le somme intere ripristinate, non per l’importo ridotto). Insomma, fai di tutto per non decadere, ma se succede, corri subito ai ripari con i mezzi ordinari (rate, opposizioni se c’erano vizi non fatti valere prima, ecc.).

12. Il Fisco mi ha iscritto ipoteca su un immobile per un debito che poi ho definito in rottamazione: come faccio a togliere l’ipoteca?
L’ipoteca esattoriale viene meno di diritto quando il debito sottostante è estinto. Quindi, se completi il pagamento della rottamazione (ossia tutte le rate dovute), l’Agenzia Riscossione rilascerà la quietanza liberatoria e su tua richiesta dovrà provvedere alla cancellazione dell’ipoteca presso la conservatoria . Di solito occorre presentare un’istanza all’ADER allegando l’attestazione di pagamento integrale. La cancellazione è esente da costi per il debitore poiché va in esecuzione dell’obbligo dell’ente impositore. Nota: durante il pagamento delle rate, l’ipoteca rimane formalmente iscritta, però l’ADER non può iniziare espropriazione finché sei in regola. Alcuni chiedono: si può ottenere la cancellazione anticipata (prima di aver pagato tutto) magari offrendo garanzie? La legge non lo prevede per le ipoteche; per i fermi auto invece è previsto che dopo la prima rata di rottamazione l’ADER sospenda il fermo. Nel caso dell’ipoteca, bisogna purtroppo completare il piano. Attenzione particolare: se l’ipoteca era stata iscritta su un bene cointestato o su più beni per un debito poi ridotto, può capitare serva un po’ di insistenza burocratica per la cancellazione, ma è tuo diritto ottenerla. In sintesi, segui questi passi: a) conserva le ricevute di tutte le rate pagate; b) appena hai finito, invia richiesta formale di cancellazione ipoteca all’ADER di riferimento; c) monitora presso la Conservatoria che l’annotazione di cancellazione venga eseguita (ci vogliono alcuni mesi a volte). Se hai urgenza (es. devi vendere la casa subito dopo aver finito di pagare), puoi chiedere all’ADER un assenso alla cancellazione da far valere col notaio: alcuni notai procedono così, liberando l’immobile contestualmente all’atto di vendita, previo incasso di eventuale saldo. Ma sono casi particolari in cui serve la collaborazione di tutte le parti. Normalmente, la strada maestra è finire di pagare e poi l’ente cancella.

13. Il mio conto è stato pignorato dall’Agente Riscossione: posso usare i soldi bloccati per pagare la rottamazione?
Se il conto corrente è già stato pignorato prima che tu aderisca alla rottamazione, purtroppo quella somma è vincolata e destinata al procedimento esecutivo in essere. Finché non ottieni la sospensione, la banca (dopo 60 gg dal pignoramento) dovrà versarla all’ADER fino a concorrenza del debito. Aderire alla rottamazione da solo non fa automaticamente liberare i soldi pignorati: però, il DL 34/2019 (art. 3, c.4) prevedeva che se il debitore aderisce alla definizione prima che il pignoramento si perfezioni, la procedura esecutiva si estingue e le somme non ancora assegnate vengono sbloccate. Questo valeva per rottamazione-ter e credo quater. Quindi, se ti trovi in quella situazione, devi: a) presentare la domanda di definizione entro i termini; b) informare subito il giudice dell’esecuzione (nel caso di pignoramento presso terzi serve un’udienza) o direttamente l’ADER del fatto che hai aderito; c) pagare la prima rata. In tal caso, c’è la possibilità che l’ADER rinunci al pignoramento in corso (per legge, aderendo alla definizione non può proseguire le azioni). Se invece il pignoramento era già arrivato a ordinanza di assegnazione, i soldi verranno trattenuti dall’ADER e poi imputati alle rate della rottamazione (in pratica paghi con quelli). È una situazione un po’ borderline e la normativa non è chiarissima in merito, ma in genere l’ADER sulle somme pignorate in costanza di domanda di rottamazione adotta una certa prudenza: trattiene in sospeso fino a vedere se paghi tutte le rate, dopodiché compensa. Consiglio: appena aderisci, chiedi all’ADER la sospensione del pignoramento in autotutela segnalando che intendi definire. Se non rispondono, valuta con un avvocato un ricorso d’urgenza al giudice dell’esecuzione per sospendere l’assegnazione, facendo leva sul fatto che il debito verrà definito senza aggravi. Alcuni giudici hanno concesso queste sospensioni “salva-rottamazione” per evitare la perdita del beneficio da parte del contribuente. In definitiva, la soluzione migliore sarebbe stata attivarsi prima che ti pignorassero il conto; una volta pignorato, sei in un limbo e dipende molto dalle tempistiche e dalla collaborazione di Agenzia Riscossione.

14. Quali debiti tributari non posso mai cancellare neanche con una procedura?
In linea di massima, nessun debito è “non cancellabile”, nel senso che anche l’IVA o le ritenute, se inserite in un concordato e votate dai creditori, possono essere falcidiate (dal 2017 con la transazione fiscale e ancor più col CCII dal 2022). Nelle procedure di sovraindebitamento, fino al 2020 c’era il tabù dell’IVA (non potevi proporre di non pagarla integralmente), ma è stato rimosso: oggi puoi prevedere il pagamento parziale dell’IVA sia in un piano del consumatore sia in un concordato minore (ovviamente il giudice valuterà se il trattamento è equo). Restano però esclusi dall’esdebitazione alcuni debiti di natura personale: ad esempio, le obbligazioni alimentari verso figli o ex coniuge (mantenimenti) non sono cancellate dalle procedure; le sanzioni penali (multe e ammende da reato) neppure; e in generale i debiti per risarcimento da fatti illeciti extracontrattuali (es. se hai causato danni con colpa grave). Anche l’IVA da importazione ha regole particolari UE (è considerata risorsa propria UE) e finora la giurisprudenza era restia a falcidiarla, ma la tendenza è cambiata. Quindi il panorama è: tutto può essere ristrutturato, salvo poche eccezioni di ordine pubblico. Ad esempio, se hai multe del codice penale o sanzioni amministrative per violazioni gravissime (tipo abuso edilizio, o sanzioni antitrust) è improbabile che un giudice te le abbatta. Diverso è dire se i creditori votano a favore in concordato: se ad esempio il Comune accetta di ridurti una sanzione amministrativa per arrivare a un accordo, la riduzione è valida. Quindi conta molto chi decide: nelle procedure giudiziali è il giudice a dover approvare la falcidia di certi debiti sensibili e di solito segue l’indirizzo di legge. Un caso tipico: i debiti INPS per contributi previdenziali possono essere falcidiati, ma c’è chi ritiene che almeno la quota a carico del lavoratore (trattenuta e non versata) debba essere pagata integralmente perché è come se fosse salario del dipendente. Il CCII non impone più questo, ma alcuni tribunali moralmente lo tengono in conto. Dunque, più che “non cancellabili”, direi “da trattare con cautela”. Consiglio: se presenti un piano del consumatore, prevedi di pagare per intero almeno i debiti “sensibili” come l’assegno di mantenimento ai figli o le multe per reati, perché il giudice altrimenti potrebbe non omologare per indegnità su quel punto. Sui tributi, invece, oggi hai mano libera: puoi proporre di pagarne solo una percentuale, sapendo che se la Stato non fosse d’accordo farà opposizione (nel concordato minore per es. se Erario dissente il giudice può comunque omologare se ritiene che ottiene il massimo possibile). Quindi direi: nessun debito è sacro e intoccabile, a parte quelli di natura familiare e penale. Il resto, con il giusto percorso, può essere quantomeno alleggerito.

15. Cosa può fare in concreto l’Avv. Monardo per aiutarmi nella mia situazione?
Può fare tantissimo, perché come hai visto la normativa è complessa ma ricca di strumenti, e solo un professionista specializzato sa quale combinazione usare. Ad esempio, l’Avv. Monardo può:
Analizzare la tua posizione debitoria nel dettaglio: spesso i debitori non hanno un quadro chiaro (ci sono interessi non contabilizzati, debiti contestabili, ecc.). Lui e il suo team faranno un “check-up” dei tuoi debiti con documenti alla mano, individuando le priorità e le possibili falle negli atti (prescrizioni, vizi di notifica, ecc.).
Mettere immediatamente in sicurezza il tuo patrimonio dalle aggressioni: se hai un pignoramento in corso, può presentare in pochi giorni un ricorso in tribunale per sospenderlo; se hai un fermo amministrativo in arrivo, può inoltrare istanza di sblocco o ricorso; se stai per subire un’ipoteca, può ottenere misure d’urgenza. In questo è fondamentale la velocità e l’esperienza, e il suo studio è abituato a interventi lampo a tutela dei clienti.
Attivare le procedure opportune: ad esempio, se la situazione lo richiede, l’Avv. Monardo può predisporre un ricorso per concordato preventivo o un’istanza di nomina OCC per un piano del consumatore, seguendo tutta la trafila burocratica che per un profano sarebbe proibitiva. Oppure può assisterti nell’accesso alla composizione negoziata, essendo egli stesso un Esperto Negoziatore nominabile (ciò significa che conosce dall’interno quella procedura).
Negoziare con competenza con i creditori: avere un avvocato che parla lo stesso linguaggio delle banche e dell’Agenzia Entrate fa la differenza. Spesso un accordo saldo e stralcio fallisce perché chi tratta non sa valorizzare le alternative (ad esempio, l’avvocato può far leva sul fatto che se la banca non accetta lo stralcio, rischia la tua insolvenza e di prendere meno in fallimento – e portare dati a sostegno). L’Avv. Monardo, con la sua esperienza nazionale in diritto bancario e tributario, sa come impostare una trattativa vincente per il debitore.
Seguire l’esecuzione del piano scelto: ad esempio, se decidiamo per una rateizzazione o una rottamazione, il suo team monitorerà le scadenze, ti ricorderà i pagamenti, interloquirà con l’ADER per eventuali intoppi (cose che spesso da soli non si riesce a fare perché call center e burocrazia confondono). Se invece stai seguendo un piano del consumatore, loro ti aiutano a mantenere la condotta giusta per tutta la durata, evitandoti passi falsi.
Tutela a 360 gradi legale e fiscale: nel suo staff ci sono anche commercialisti, quindi se nel predisporre un concordato occorre, ad esempio, rifare un bilancio o produrre un business plan, hanno le competenze in casa. Questo approccio multidisciplinare è prezioso perché la crisi d’impresa tocca aspetti civilistici, fiscali, contabili insieme. Un errore di calcolo in un piano può farlo bocciare; con un team affiatato ciò non accade.
In sintesi, l’Avv. Monardo può prendere in mano la tua pratica e guidarti fuori dal tunnel, occupandosi lui di affrontare il Fisco, le banche e i giudici, così che tu possa dedicarti a rimettere in sesto la tua attività o la tua vita senza l’assillo tecnico. La sua vasta esperienza – è cassazionista, quindi può arrivare fino alla Suprema Corte se serve – garantisce che la tua difesa sarà curata in ogni dettaglio, anche in eventuali ricorsi di legittimità o complessi incidenti di costituzionalità. E la conoscenza delle ultimissime sentenze e norme (come quelle del 2025-2026 che abbiamo citato) permette di sfruttare a tuo vantaggio ogni spiraglio favorevole.

Conclusione

Arrivati alla fine di questo lungo viaggio attraverso normative e strategie, possiamo trarre qualche messaggio chiave. Primo: se ti trovi schiacciato dai debiti (che siano cartelle esattoriali, rate di mutuo insolute, prestiti o altro), non sei da solo e non sei senza speranza. L’ordinamento italiano del 2026 offre una serie di difese legali e strumenti di composizione che, se ben utilizzati, possono letteralmente cambiarti la vita: dal bloccare immediatamente un pignoramento ingiusto, fino a ridurre drasticamente l’importo da pagare e perfino azzerare i debiti residui grazie all’esdebitazione. Abbiamo visto come la composizione negoziata consenta di risanare un’azienda fuori dalle aule di tribunale con l’aiuto di un esperto, come le definizioni agevolate (rottamazioni) permettano di regolarizzare le pendenze fiscali risparmiando migliaia di euro, e come le procedure da sovraindebitamento offrano una via d’uscita giuridica per chi proprio non ce la fa (il famoso “fresh start”). Secondo: agire tempestivamente è fondamentale. Ogni procedura ha i suoi termini da rispettare e muoversi in ritardo può significare perdere diritti – un esempio su tutti, non impugnare una cartella entro 60 giorni la rende definitiva e poi potrai solo sperare in una rottamazione, ma non discuterne il merito. D’altra parte, muoversi per tempo ti dà accesso a misure di salvaguardia (sospensive, piani, rate) che evitano il degenerare della situazione. Terzo: è cruciale farsi affiancare da un professionista esperto. Abbiamo sottolineato quante insidie tecniche ci siano (dalle normative anti-abuso alle prassi dell’Agente Riscossione, dalle soglie alle pronunce delle Corti) – solo un avvocato specializzato può orizzontarsi e sfruttare a tuo favore ogni punto a tuo vantaggio, che sia la Cassazione che annulla un’ipoteca illegittima o la Consulta che apre al gratuito patrocinio in liquidazione .

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team incarnano proprio questa figura di specialisti dedicati: grazie alla loro competenza in diritto tributario, bancario e fallimentare, sono in grado di valutare simultaneamente tutti gli aspetti del tuo caso e di indicarti la rotta migliore. Non solo: possono intervenire concretamente per fermare le azioni esecutive (anche last-minute), negoziare riduzioni di debito significative e condurti attraverso le procedure più complesse con sicurezza. Il loro approccio multidisciplinare (giuridico-contabile) garantisce che nessun dettaglio – normativo o di calcolo – venga trascurato. E, non ultimo, la loro esperienza sul campo assicura una gestione anche psicologica della crisi: sanno parlare con i creditori istituzionali, sanno presentare al giudice un piano credibile, sanno rassicurare te guidandoti passo passo.

In definitiva, se ti riconosci nelle situazioni descritte (imprenditore indebitato, contribuente con cartelle, consumatore oppresso dai prestiti) la cosa peggiore è isolarsi nella paura. La cosa migliore è invece affidarsi a professionisti competenti e affrontare il problema di petto. Ogni debito ha una soluzione o quantomeno una gestione ottimale possibile: nulla è mai veramente senza via d’uscita. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo e del suo staff, potrai valutare con lucidità le opzioni – dal ricorso alla negoziazione, dal saldo e stralcio al piano del consumatore – e intraprendere quella giusta con la necessaria rapidità. Ti aiuteranno a proteggere i tuoi beni essenziali (la casa, gli strumenti di lavoro), a bloccare le azioni esecutive e ipotecarie ingiuste, a ridurre il carico debitorio al minimo consentito dalla legge e infine a ritrovare serenità finanziaria.

Non attendere oltre: ogni giorno può fare la differenza tra subire passivamente pignoramenti e ingiunzioni, o invece riprendere il controllo della tua vita economica.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata e immediata: lui e il suo team di avvocati e commercialisti analizzeranno la tua situazione specifica, ti indicheranno le strategie legali più efficaci e ti difenderanno attivamente con strumenti concreti e tempestivi. Con il loro supporto, potrai trasformare una crisi apparentemente senza soluzione in un percorso verso il risanamento e la libertà dai debiti, tutelando ciò che conta davvero e gettando le basi per un nuovo inizio. La legge, quando conosciuta e usata bene, è dalla parte di chi vuole ripartire onestamente: affidati a professionisti di fiducia e sfruttala a tuo vantaggio, oggi stesso.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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