Accertamento Fiscale Su Costi Pluriennali Non Ammessi: Come Difendersi Con L’Avvocato

I costi pluriennali sono spese sostenute in un esercizio che producono benefici economici su più esercizi futuri (ad es. spese di impianto, ricerca e sviluppo, pubblicità, rappresentanza). La normativa fiscale italiana (TUIR) li disciplina con regole speciali: anziché dedurli interamente nell’anno di sostenimento, vanno ripartiti in quote periodiche costanti. In particolare, l’art. 108 TUIR stabilisce che “le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio” . Ciò significa che, per ogni anno, il contribuente può dedurre solo una frazione del costo complessivo, calcolata in base alla sua utilità pluriennale (in linea con i criteri civilistici dell’art. 2426 c.c. e i principi contabili OIC).

Un caso tipico riguarda l’ammortamento di beni strumentali e immateriali: ad es., un’impresa che acquista un macchinario lo ammortizza fiscalmente con i coefficienti di legge (art. 102 TUIR) distribuendo il costo su più anni. Anche costi di ricerca e sviluppo che generano un’attività immateriale (brevetti, know-how) rientrano negli oneri pluriennali (art. 108, comma 3) e si ammortizzano sul costo residuo . L’avviamento (es. pagato in una cessione d’azienda) è un’altra tipica voce pluriennale: secondo l’art. 103, comma 3, TUIR la sua deducibilità è ridotta a 1/18 annua del valore . In tutti questi casi vale il principio di inerenza (art. 109 TUIR): la spesa è deducibile solo se connessa all’attività che genera reddito, e ne spetta al contribuente la prova in giudizio .

Normativa chiave e principi generali

  • Art. 108 TUIR – stabilisce la deducibilità delle spese pluriennali: in linea generale si deducono in quote costanti (a meno di limiti legali) .
  • Art. 103 TUIR – disciplina le immobilizzazioni immateriali (compreso avviamento, marchi, brevetti). Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (es. ricavi di ricerca che danno luogo ad un bene) si calcolano “sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto” . L’avviamento, invece, è deducibile al massimo per un diciottesimo annuo del valore residuo.
  • Art. 109 TUIR – principio di competenza e inerenza: in assenza di diversa disposizione, i costi si imputano all’esercizio di competenza. Tuttavia, “le spese e gli altri componenti negativi… sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi… che concorrono a formare il reddito” . In pratica, la deducibilità richiede la correlazione (inerenza) fra costo e attività produttiva di ricchezza.
  • Art. 2426 c.c. e OIC 24 – prescrivono come in bilancio iscrivere i costi pluriennali: devono avere futura utilità, essere stimabili con certezza, e solo se reali e quantificabili si attivano come immobilizzazioni (da ammortizzare).

In sede di accertamento fiscale, il Fisco può contestare la deducibilità di costi pluriennali ritenendoli non inerenti o non correttamente scomputati. L’atto impositivo deve indicare motivi precisi della contestazione (art. 7 dello Statuto del contribuente L. 212/2000), altrimenti è annullabile. Al contribuente spetta il diritto di difendersi in ogni sede, dalla fase di verifica pre-contenziosa fino al contenzioso tributario.

Tipologie di costi pluriennali (tabelle riepilogative)

  • Costi di impianto/ampliamento – spese iniziali di avvio o espansione (es. costituzione sede, ampliamento impianti). Sono oneri pluriennali da ammortizzare in quote costanti, normalmente entro 5 esercizi . Le imprese start-up possono spostarli all’esercizio di primo utile al fine di evitare perdite fiscali immediate.
  • Spese di ricerca e sviluppo (R&S) – se gli esiti danno vita a un bene immateriale capitalizzabile, le quote di ammortamento si calcolano sul costo residuo (art. 108, c.3). Se la ricerca è infruttuosa o non capitalizzabile, le spese per attività di ricerca prive di utilità pluriennale vanno dedotte integralmente nell’esercizio .
  • Spese di pubblicità e rappresentanza – anch’esse oneri pluriennali (art. 108, c.1), deducibili per quote annuali. Le spese di rappresentanza (quali ricevimenti, promozioni) seguono regole specifiche e possono richiedere un interpello all’Agenzia (art. 108, c.4bis).
  • Migliorie e impianti su beni di terzi – ad es. ristrutturazioni o installazioni in immobili in locazione/affitto/comodato. La Cassazione ha ribadito che tali spese si trattano come oneri pluriennali: se non removibili, si iscriveranno tra le immobilizzazioni immateriali e si ammortizzano . Ad esempio, l’installazione di un impianto antincendio su bene locato è deducibile come costo pluriennale (Cass. 28/04/2025 n. 11192) . L’ammortamento dev’essere commisurato all’effettiva utilità del bene e non può superare la durata residua del contratto di possesso .
  • Avviamento e altri diritti d’azienda – discipline particolari (art. 103): l’avviamento si ammortizza con quote fisse pari al 1/18 del valore residuo. Essendo costi pluriennali per loro natura, la contestazione dell’avviamento segue regole analoghe (il concetto di decadenza, inerenza, ecc. vale anche per questo componente).
  • Interessi e oneri finanziari – non sono oneri pluriennali: gli interessi passivi seguono il comma 2 dell’art. 96 TUIR (deducibili nell’esercizio) salvo limiti speciali.

La tabella seguente riassume le principali voci e i relativi criteri di deduzione:

Tipologia di costoBase normativaTrattamento fiscale
Impianto e ampliamentoArt. 108, c.1 TUIR; art. 2426 c.c.Quote costanti, secondo criterio civilistico (normalmente 5 anni). Imprese nate da poco possono spostare la deduzione al primo utile.
Ricerca e sviluppoArt. 108, c.3 TUIRSe danno luogo a bene immateriale capitalizzabile: quote di ammortamento sul costo netto. Altrimenti deduzione diretta nell’esercizio (se senza utilità pluriennale).
Pubblicità e rappresentanzaArt. 108, c.1 e c.2 TUIRQuote annuali di ammortamento, entro i limiti percentuali (1,5%-0,6%-0,4%) dei ricavi (vedi art. 108, c.2).
Migliorie su beni di terziArt. 108, c.1 TUIR; art. 2426 n.5 c.c.Costi pluriennali deducibili a quote: l’ammortamento si estende sulla minore tra utilità futura residua del bene e durata del titolo di godimento . Operazioni non separabili dal bene → immobilizzazioni immateriali.
AvviamentoArt. 103, c.3 TUIRAmmortamento forfettario max 1/18 annuo del costo. Deduzione pluriennale predeterminata dalla norma.
Immobilizzazioni immateriali (brevetti, licenze)Art. 103, c.1 TUIRQuote di ammortamento in misura non superiore al 5% (brevetti, diritti) o secondo coefficienti ivi indicati.

Tab.1 – Costi pluriennali: classificazione e deducibilità fiscale.

Atti di accertamento: motivazione e onere della prova

Quando l’Agenzia delle Entrate sospetta un’errata deduzione di oneri pluriennali, emette un avviso di accertamento motivato. Nel testo deve indicare il fatto (es. “spese non inerenti” o “ammortamento su bene di terzi senza titolo”) e la norma violata . Il contribuente può contestare le doglianze formali (mancanza di motivazione giuridica) e sostanziali (il costo rispetta i requisiti di legge).

In base alle novità procedurali, l’onere della prova grava sull’Amministrazione in primo luogo: essa deve dimostrare gli elementi costitutivi dell’accertamento (art. 7-bis DLgs. 546/1992). Tuttavia, per l’inerenza dei costi in particolare si applica il principio di prudenza: “chi intende avvalersi di un vantaggio fiscale debba provare di avervi diritto” . Ciò significa che il contribuente, se invoca la deducibilità di un costo pluriennale, deve essere in grado di documentare la sua effettiva utilità aziendale e conservarne le scritture contabili anche oltre i termini ordinari. La Cassazione 4638/2024 ha infatti precisato che, se è il contribuente a richiedere un beneficio (ad es. dedurre quote di un costo pluriennale), egli è “tenuto a conservare le scritture necessarie… anche oltre il termine decennale previsto in generale” . In pratica, l’atto impositivo può sempre pretendere al contribuente di produrre le fatture e i documenti giustificativi del costo. Se il contribuente non li fornisce, la deduzione può essere disconosciuta.

Strumenti di difesa nell’accertamento

  • Richiesta di documentazione: prima di tutto, il contribuente deve produrre all’Ufficio tutti i documenti contabili originali giustificativi (fatture, contratti, perizie) che dimostrano la natura del costo e il diritto a dedurne le quote. La persistenza di una correlazione chiara con l’attività aziendale è cruciale.
  • Richiesta spiegazioni all’ufficio: in fase di verifica (ispezione in azienda o richiesta di chiarimenti), l’Avvocato può presentare memorie difensive tecniche. Ad es., dimostrare che un impianto su immobile in locazione è oggetto di utilità pluriennale (come Cass. n. 11192/2025 ) e illustrarne i benefici economici futuri.
  • Interpello e ravvedimento: se il contribuente ha dubbi sulla corretta qualificazione di un costo, può valutare di presentare un interpello (art. 11 L. 212/2000) in fase preventiva. In sede di accertamento, può anche provare a regolarizzare (in sede di ritensione e adesione) eventuali errori formali di deduzione.

Se l’accertamento è già notificato, la difesa è affidata al contenzioso tributario. Prima di proporre ricorso, è importante verificare i requisiti formali dell’atto (termine, notifica, motivazione) e preparare una linea difensiva fondata sui principi giuridici.

Termini di decadenza per l’accertamento

Il termine di decadenza dall’azione di accertamento (artt. 43-44 DPR 600/1973) stabilisce entro quando l’Ufficio può impugnare errori nella dichiarazione dei redditi. Per i normali costi deducibili il termine è di 5 anni dall’accertamento (che salta a 6 per violazione formali). Ma cosa succede con i costi pluriennali?

  • Prima della riforma fiscale 2023: la giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite) aveva sancito che ogni rata di un costo pluriennale produceva un proprio termine di decadenza. In altre parole, l’Agenzia poteva controllare anche anni successivi rispetto a quello di sostenimento del costo, entro 5 anni dall’anno in cui quella rata è stata dedotta. La Corte ha ribadito che “per i componenti ad efficacia pluriennale occorre guardare il termine di decadenza del singolo anno in cui è stato portato a deduzione” . Di conseguenza, se un costo di 5.000 € è stato dedotto 1.000 € all’anno dal 2018 al 2022, l’accertamento può retroagire sul singolo anno 2018 fino al 2023, sul 2019 fino al 2024, ecc. (Cass. SS.UU. 8500/2021 ). Questo principio tutelava il contribuente permettendo di presentare dichiarazioni integrative anche a distanza di anni per sanare quote non dedotte, e impediva al Fisco di “scavalcare” l’autonomia di ogni periodo d’imposta.
  • Dopo la riforma fiscale (Legge 111/2023): con la nuova legge delega è stato invertito il criterio. Ora è previsto che “i termini di decadenza dell’accertamento decorrono dal periodo di imposta nel quale si è verificato il fatto generatore” (cioè dal periodo in cui il costo è stato sostenuto o capitalizzato) . In pratica, per i componenti pluriennali (incluse perdite e quote di costo) la decadenza partirebbe dall’anno di formazione del costo (oppure dell’avvenuto pagamento) e non da ogni anno di deduzione. La norma (in vigore dal 2024) ha un effetto garantista per l’Amministrazione (estendendo il periodo di controllabilità), a discapito della tutela temporale del contribuente . In sintesi, il Fisco potrà contestare un costo pluriennale anche oltre i 5 anni dall’ultimo anno di deduzione, basandosi sull’anno iniziale in cui è nato il diritto alla deduzione.

Attenzione: questa disciplina codificata nel 2023 dovrebbe prevalere sulle pronunce precedenti. Nel contenzioso occorrerà dunque valutare quale regime applicare (ad es. la legge delega non prevede chi fa cosa se l’operazione è anteriore). Tuttavia, fino ad allora, le Sezioni Unite avevano chiarito il principio della “per-year” decadenza . In ogni caso, la difesa potrà invocare comunque i tempi ormai decor­si di ciascun anno di imposta e sottolineare l’inesistenza di un termine retroattivo più lungo per le quote già dedotte.

Strategie difensive nel contenzioso tributario

Se l’accertamento diventa impugnabile (entro 60 giorni dalla notifica) il contribuente può proporre ricorso in Commissione Tributaria Provinciale. Ecco i principali argomenti difensivi:

  1. Inerenza e onere della prova: dimostrare che il costo è effettivamente inerente all’attività. Es. produrre contratti, fatture, documenti di progetto, perizie di esperti, che evidenzino il nesso economico. Sottolineare che la presunzione di legittimità dell’atto impositivo non toglie all’Ufficio l’onere di provare i fatti costitutivi del maggior reddito accertato (art. 2697 c.c.), mentre al contribuente spetta dimostrare i fatti esimenti (Cass. 4638/2024 ).
  2. Motivazione dell’atto e Statuto del contribuente: verificare che l’avviso elenchi i motivi specifici della contestazione (art. 7 D.Lgs. 546/92). Se l’Ufficio ha genericamente affermato “spese non inerenti” senza spiegazioni, il giudice può dichiarare nullo l’atto per mancanza di motivazione.
  3. Errore sulla natura del costo: se il Fisco ha confuso un costo pluriennale con una spesa corrente o viceversa. Ad es., spese di manutenzione su impianti di terzi devono essere trattate come oneri pluriennali (art. 108) e non come spese di esercizio. La recente Cass. n. 11192/2025 ha chiarito proprio che «i costi derivanti da impianti realizzati su beni altrui risultano disciplinati, ai sensi dell’art. 108 TUIR, sulla base del criterio sancito dall’art. 2426 n.5 c.c.» , con ammortamento basato sull’utilità futura reale e limitato alla durata del titolo di possesso. Se il Fisco ha disconosciuto la capitalizzazione di tali costi, si può eccepire tale principio giurisprudenziale.
  4. Beni non di proprietà: l’art. 102 TUIR richiede un diritto reale sul bene per poterlo ammortizzare. La giurisprudenza è ferma: “non sono ammortizzabili i beni di proprietà di terzi” (Cass. 22139/2024). Se l’Agenzia contesta quote d’ammortamento riferite a beni in leasing operativo o comodato d’uso, va ricordato che la deduzione deve avvenire al massimo mediante canoni o indennità e che l’ammortamento spetta solo se il titolo è traslativo (leasing finanziario) o se l’impresa ha acquistato i beni. In caso di errore di qualificazione, si potrà evidenziare la tipologia contrattuale (es. produrre il contratto di comodato) o assumere che il bene è rimasto di proprietà di un terzo (colui che ha subìto la deduzione non avendone titolo). In situazioni complesse (leasing controversi, ecc.) l’Avvocato può addurre fatti e prove in tema di negozio giuridico (opzione di riscatto, versamento del prezzo) per riconoscere all’impresa il carattere di “effettivo acquirente” e quindi legittimare l’ammortamento del bene (caso per caso).
  5. Coefficiente di ammortamento e base imponibile: l’Ufficio spesso verifica la corretta applicazione dei coefficienti civilistici (D.M. 31/12/1988). Se il contribuente ha applicato una percentuale errata, l’Ufficio può ricalcolare le quote. In difesa va contestato l’errore di calcolo (eventualmente proponendo una perizia contabile), ma soprattutto va riaffermato che il costo effettivamente sostenuto non può essere rifiutato nella sua totalità: un’ammissione parziale del costo (ammissibile o no a deduzione) apre la strada a un’integrativa successiva.
  6. Accertamento con adesione: se in passato il contribuente ha aderito a un accertamento su quei costi, bisogna valutare gli effetti. Cass. n. 7751-7753/2025 hanno stabilito che l’adesione non preclude (anzi consente) di chiedere la deduzione residua in anni successivi . In pratica, se in adesione si era accettato di non dedurre per intero un costo (e di imputarlo su più anni), nulla vieta di integrare la dichiarazione o chiedere rimborso delle quote arretrate, poiché la norma che consente la deduzione “per quinti” (art. 106, comma 2 TUIR) è legale e non è annullabile dall’atto di adesione . L’Agenzia non può impedire il riconoscimento di quote legittimamente spettanti solo perché il contribuente aveva accettato una definizione parziale dell’imposizione.
  7. Calcolo di interessi e sanzioni: qualora l’accertamento sia sfavorevole, è importante verificare la corretta applicazione degli interessi moratori (art. 29 e ss. D.Lgs. 231/2002) e delle sanzioni. Ad esempio, se si disconosce solo un’errata misura di deduzione (non un costo totalmente estraneo), la sanzione ridotta ex art. 2, comma 4, DLgs. 471/1997 potrebbe essere applicabile. In appello e Cassazione si può eccepire l’illegittimità di sanzioni piene laddove manchi dolo o colpa grave del contribuente .
  8. Inizio del decorso decadenza: infine, può convenire verificare la scadenza del potere dell’Agenzia. Se il costo pluriennale era relativo a un periodo dichiarato molti anni prima, si può sostenere che l’azione di accertamento sia decaduta ex art. 43 DPR 600/1973 per quel periodo (in base al vecchio orientamento Cass. SS.UU., decorrenza “per anno di deduzione” ) o, se applicabile la nuova norma, per il periodo di formazione. Se l’atto è successivo alla riforma, eventuali dubbi interpretativi sul regime temporale possono essere oggetto di discussione in giudizio.

In caso di esito negativo in Commissione Tributaria Provinciale, sono possibili appello e Cassazione. In suprema sede occorrerà spesso fare leva sui principi generali sopra esposti (inerenza, onere prova, motivazione, decadenza aggiornata, buona fede) e citare sentenze recenti della giurisprudenza tributaria (vedi i numeri e richiami citati). Ad ogni modo, la giurisprudenza recente appare più garantista verso il contribuente: ad es. Cass. n. 11192/2025 a favore della deducibilità dei costi su beni di terzi ; Cass. SU 8500/2021 per temi di decadenza ; Cass. n. 7751-53/2025 sul rimborso delle quote residue . È fondamentale, nel ricorso e nelle memorie, illustrare la situazione in termini oggettivi e disciplinari, attenendosi a norme e precedenti aggiornati.

Domande frequenti (Q&A)

D.1) Cosa si intende per costi pluriennali e perché non si deducono subito?
R. Sono spese che danno benefici oltre l’esercizio di sostenimento (es. costi di impianto, ricerca, pubblicità). La legge (art. 108 TUIR) impone di allocarle su più anni, applicando quote costanti, per evitare distorsioni di reddito . Se la legge non esistesse, le imprese potrebbero dedurre spese di grande entità in un solo anno creando perdite fittizie. I costi pluriennali riflettono quindi un principio di competenza economico-fiscale.

D.2) Quali condizioni deve rispettare un costo pluriennale per essere dedotto?
R. Deve avere utile futuro: il contribuente deve dimostrare che la spesa porterà benefici economici futuri (ad es. produzione, ricavi, efficientamento). In bilancio il costo pluriennale si iscrive come immobilizzazione solo se sussistono utilità futura, correlazione oggettiva con ricavi futuri e recuperabilità certa . Nel fisco si può dedurre solo la parte correlata a reddito effettivo. Se manca l’utilità pluriennale (es. ricerca che non produce nulla), il costo va dedotto come spesa ordinaria nell’anno. La Corte (Cass. 4638/2024) ricorda il principio che chi pretende una deduzione deve provarne i presupposti, conservando le scritture contabili .

D.3) Cosa fare se l’Agenzia contesta i miei ammortamenti o oneri pluriennali?
R. Innanzitutto, verificare la motivazione: l’avviso deve spiegare perché il costo è ritenuto non inerente o non ammortizzabile. In pre-contenzioso, rispondere puntualmente richiedendo chiarimenti formali all’Ufficio e fornendo documentazione integrativa. In contenzioso, contestare l’accertamento per mancanza di prova o motivazione: dimostrare il nesso economico dell’onere con l’attività aziendale e la correttezza formale dei coefficienti applicati. Ad esempio, se il Fisco dice “quel bene è di terzi, quindi non ammortizzabile”, si possono opporre Clausole contrattuali (leasing traslativo, affitto d’azienda) o documenti che confermano la titolarità (contratto di comodato che designa un canone, prova del riscatto). Al contrario, se i costi pluriennali sono stati scomputati regolarmente, il contribuente può anche promuovere istanze di rimborso o dichiarazioni integrative per far valere quote non dedotte (come autorizza Cass. 7751/2025) .

D.4) Come cambia la decadenza dell’accertamento con i costi pluriennali?
R. Prima della riforma 2023, ogni rata di un costo pluriennale costituiva un autonomo termine di controllo: il Fisco doveva contestare ogni rata entro 5 anni dalla dichiarazione in cui la rata è stata dedotta . Dal 2024 in poi si applica il nuovo regime: la decadenza decorre dall’anno in cui il costo è sorto, non anno per anno . In pratica, l’Ufficio potrà ricalcolare il tributo basandosi sull’anno originario in cui il costo è stato sostenuto e iscrivere in bilancio. È importante valutare quale regola si applica (a seconda se l’atto accertativo si colloca prima o dopo il 2024) e far valere quella più favorevole in giudizio.

D.5) Il mio accertamento è definitivo (trascorso termine di impugnazione), posso ancora far valere quote non dedotte?
R. Sì. Come ha affermato la Cassazione, anche dopo un accertamento con adesione “non si preclude la possibilità di dedurre l’eccedenza in quote costanti negli anni successivi”, perché la deduzione dei quinti residui è derivata dalla legge (art. 106, c.2 TUIR) e non vincolata all’accordo raggiunto . Ciò significa che, se in fase di adesione si era imposto un ammortamento ripartito, si possono comunque chiedere successivamente i rimborsi delle quote non godute. L’alternativa è presentare integrazioni/dichiarazioni integrative per recuperare la parte residua del costo, nel rispetto dei termini stabiliti.

D.6) Se ho già pagato le imposte richieste in accertamento, posso ottenere un rimborso?
R. In linea di principio sì, presentando istanza di rimborso presso l’Agenzia (art. 38 DPR 602/1973). Per i costi pluriennali, la Cassazione ha riconosciuto che l’istanza di rimborso non può essere ritenuta un nuovo ricorso contro l’adesione, ma è strumento legittimo per ottenere quanto riconosciuto dalla legge . In altri termini, se l’ufficio ha deciso l’accertamento con adesione sulla base di un calcolo errato (p.es. non avete dedotto un costo in quote corrette), potete chiedere il rimborso delle imposte pagate in più, illustrando i calcoli giusti. Bisogna rispettare il termine di presentazione dell’istanza (in genere 48 mesi dall’accertamento) e dimostrare la causa di prelazione del diritto (es. copia di dichiarazione integrativa o calcolo analitico).

D.7) Che sanzioni e interessi posso subire se perdo il contenzioso?
R. Se il giudice conferma l’accertamento, sul tributo aggiuntivo si applicano gli interessi moratori (art. 29 DLgs. 231/2002) fino al pagamento e sanzioni amministrative. Tuttavia, a seconda del caso, possono essere ridotte al 20% (c.d. sanzioni lievi, art. 2 co. 4 DLgs. 471/1997) se l’accertamento non è frutto di comportamenti fraudolenti. In appello e Cassazione si possono eccepire l’insussistenza degli estremi di dolo o colpa grave per chiedere l’attenuazione. Si ricordi comunque che la quota di costo effettivamente ammessa dalla giurisprudenza non può essere retroattivamente eliminata per intero dalla base imponibile (in virtù del principio di capacità contributiva) .

D.8) Che ruolo hanno i principi della buona fede e dello Statuto del contribuente?
R. Le norme sull’adeguata rappresentazione e la buona fede (L. 212/2000, art. 10) mirano a tutelare il contribuente quando l’Amministrazione agisce in modo inaspettato o incoerente. Se, ad esempio, l’Ufficio ha ispezionato i vostri bilanci e non ha rilevato alcuna anomalia in passato, la mancata contestazione di un illecito potrebbe costituire violazione del diritto di difesa. Tuttavia, in recenti sentenze la Cassazione ha limitato l’applicazione di tali principi in caso di mera inerzia dell’Agenzia (dopo la riforma 2023) [fonti diverse]. Resta comunque valido il principio secondo cui l’atto deve motivare in modo trasparente, pena l’annullabilità (art. 7 Statuto). In ogni caso, la difesa può richiamare L. 212/2000 per sottolineare eventuali gravi mancanze di motivazione o cambio di orientamento dell’Amministrazione.

D.9) Quali strumenti alternativi al contenzioso esistono?
R. Oltre all’interpello e al ravvedimento, esistono meccanismi deflativi: l’accertamento con adesione (DLgs. 218/97) permette di risolvere controversie fiscali concordando le imposte dovute con lo Stato. In quest’ottica, il contribuente può confrontarsi con l’Agenzia sul tema dei costi pluriennali e trovare un accordo (anche facendo implicitamente valere la deducibilità legale delle quote residue ). In alternativa, il conciliazione giudiziale (art. 48, D.Lgs. 546/92) consente alle parti di definire la vertenza in Corte Tributaria con l’aiuto del giudice mediatore, trovando soluzioni di compromesso. Questi strumenti riducono tempi e rischi, ma richiedono disponibilità a trattare e a rinunciare a parte delle pretese (le norme dicono che tutto ciò che non viene definito con l’accordo può essere opposto in giudizio). La scelta dipende dai costi effettivi e dalla valutazione del merito di ciascuna contestazione.

Simulazioni pratiche

  • Esempio 1: Riqualificazione di spese di start-up come oneri pluriennali. Un’impresa sostiene nel 2021 €50.000 di spese di apertura (impianto) e le iscrive correttamente come immobilizzazioni pluriennali da ammortizzare in 5 anni (€10.000/anno). Nel 2024 l’Agenzia contesta in un accertamento questa deduzione, sostenendo che le spese non avrebbero utilità pluriennale. Se la deduzione fosse rigettata, l’imposta evasa (al 27,9%) sarebbe di €1.395 per ogni anno (€10.000×27,9%) già ricevuti a tassazione. Tuttavia, se ricorre con successo in tribunale dimostrando la normale usabilità pluriennale delle spese secondo art. 2426 c.c., l’accertamento viene annullato e il risparmio fiscale complessivo sui 5 anni è €13.950 (oltre interessi non dovuti). In alternativa, l’impresa può integrare la dichiarazione 2021 (dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza) per dedurre tutta la quota residua 2021, ottenendo sconto immediato.
  • Esempio 2: Miglioria su immobile locato. Una società locata un capannone e vi installa un impianto fotovoltaico per €100.000. Applicando art. 108 TUIR, la società ammortizza il costo su 5 anni (€20.000/anno). Nel 2025 l’Agenzia contesta che l’immobile è di terzi e disconosce l’ammortamento. La difesa produce il contratto di locazione con clausola di uso pluriennale e spiega che l’impianto conferisce utilità per almeno 20 anni. La recente Cass. n. 11192/2025 conferma la deducibilità dei costi pluriennali su beni altrui fino alla scadenza del titolo . Quindi, si può argomentare che va ammortizzato almeno fino al 2030 (fine locazione). In giudizio si evita una tassazione di €5.580/anno (€20k×27,9%) e si riconosce l’ammortamento delle quote già versate.
  • Esempio 3: Accertamento con adesione e rimborso. Un’azienda ammette in adesione una rettifica ammettendo solo €10.000 di €15.000 di costi pluriennali (mantenendo €5.000 come eccedenza da ammortizzare). Dopo l’accordo, presenta istanza di rimborso per gli anni successivi per ottenere l’ammortamento completo. La Cassazione ha stabilito che l’adesione non impedisce di chiedere la deduzione residua come rimborso . In questo modo l’azienda recupera le imposte pagate in più in rate successive, pari a €5.000 ciascuna, riconosciute in base all’art. 106 TUIR.

Conclusioni

In sintesi, nella difesa di un accertamento su costi pluriennali non ammessi è fondamentale far valere con rigore sia gli aspetti tecnici (normativi e contabili) sia le garanzie processuali. L’Avvocato tributarista dovrà analizzare la natura del costo, la documentazione, il rispetto delle norme (art. 108 e seguenti TUIR, art. 109, art. 2426 c.c., art. 7 Statuto, ecc.) e le condizioni di decadenza. I recenti orientamenti della Cassazione (ultimo quinquennio) vanno spesso a favore del contribuente (es. deducibilità dei costi su beni di terzi, estensione dell’atto di adesione all’istanza di rimborso, onere contabile del contribuente), e costituiscono armi importanti in giudizio . È consigliabile impostare la difesa sin da subito come se fosse già contenzioso: raccogliere tutti i documenti utili, preparare argomentazioni basate su normative e precedenti e, se possibile, cogliere l’occasione per chiedere la definizione bonaria o l’autorizzazione preventiva (interpello). In ogni fase, il dialogo col cliente – imprenditore o professionista – deve chiarire i rischi e i vantaggi delle diverse opzioni (conciliazione, ricorso, integrazione, ecc.), sempre tutelando il diritto del contribuente al rispetto del principio di capacità contributiva.

Fonti e sentenze principali

  • TUIR, D.P.R. 917/1986: art. 108 (spese pluriennali) ; art. 103 (immobilizzazioni immateriali).
  • Codice Civile: art. 2426, comma 5, n.5 (ammortamento in relazione alla durata di utilizzo).
  • Cass. SS.UU. 25.3.2021, n. 8500: termi­ni di decadenza per componenti pluriennali .
  • Cass. Sez. V, 31.8.2023, n. 25517 (riafferma criterio di decadenza per anno dedotto ).
  • Legge delega 11.8.2023, n. 111: riforma fiscale – modifica decadenze (da periodo maturazione del costo).
  • Cass. civ. trib. 4.1.2024, n. 223: tema perdite fiscali e dovere prova (confidenzialità contabile).
  • Cass. civ. trib. 24.3.2025, nn. 7751-7753: istanza di rimborso per deduzione pluriennale non goduta dopo adesione .
  • Cass. ord. civ. trib. 28.4.2025, n. 11192: deducibilità costi manutenzione/impianti su beni di terzi; calcolo ammortamento su utilità residua e durata del titolo .
  • Cass. civ. trib. 13.6.2024, n. 4638: onere della prova e conservazione documenti contabili oltre 10 anni per deduzioni pluriennali .

Il Fisco ti contesta costi pluriennali ritenuti non ammessi, non capitalizzabili o dedotti in modo errato e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti sui costi pluriennali sono valutativi, interpretativi e spesso difendibili? Fatti Aiutare da studio Monardo

Il Fisco ti contesta costi pluriennali ritenuti non ammessi, non capitalizzabili o dedotti in modo errato e recupera imposte, sanzioni e interessi?
Sai che molti accertamenti sui costi pluriennali sono valutativi, interpretativi e spesso difendibili?

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:

– costi pluriennali ritenuti privi di utilità futura,
– spese capitalizzate considerate costi d’esercizio,
– ammortamenti disconosciuti o rideterminati,
– errata imputazione temporale dei costi,
– contestazioni su migliorie, lavori, investimenti immateriali,
– disallineamenti tra bilancio civilistico e fiscale.

Le conseguenze possono essere molto pesanti:

👉 indeducibilità totale o parziale dei costi,
👉 recupero di IRES/IRPEF e IRAP,
👉 recupero IVA,
👉 sanzioni e interessi,
👉 rettifiche su più esercizi,
👉 effetti a catena su bilanci e basi imponibili future.

La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale sui costi pluriennali non ammessi?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 molti accertamenti sui costi pluriennali sono contestabili,
👉 la distinzione tra costo d’esercizio e costo pluriennale non è automatica,
👉 la capitalizzazione è una valutazione tecnica, non discrezionale,
👉 la strategia difensiva va attivata immediatamente.


Cos’è l’Accertamento per Costi Pluriennali Non Ammessi

L’accertamento si fonda sull’idea che il contribuente:

– abbia capitalizzato costi privi di utilità pluriennale,
– abbia ammortizzato spese non ammortizzabili,
– abbia dedotto costi in periodi d’imposta non corretti,
– abbia violato i criteri di competenza e inerenza,
– abbia alterato il reddito attraverso scelte contabili ritenute indebite.

👉 Ma la valutazione dei costi pluriennali è complessa e richiede un’analisi concreta dell’utilità futura.

La deducibilità e l’ammortizzabilità dipendono da:

– natura del costo sostenuto,
– utilità economica futura,
– collegamento con l’attività d’impresa,
– corretta imputazione temporale,
– coerenza con i principi contabili applicabili.


Perché il Fisco Contesta i Costi Pluriennali

Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta soprattutto quando ritiene che:

– il costo non produca benefici futuri apprezzabili,
– la capitalizzazione sia stata “forzata”,
– l’ammortamento sia stato anticipato o accelerato,
– la spesa avrebbe dovuto essere dedotta nell’esercizio,
– vi sia una pianificazione fiscale ritenuta aggressiva.

👉 Ma il Fisco non può sostituirsi alle valutazioni tecnico-economiche dell’impresa.


Il Principio Chiave: Capitalizzazione ≠ Elusione Automatica

Un principio fondamentale è questo:

👉 la capitalizzazione di un costo non è illegittima solo perché riduce il reddito nel tempo.

Questo significa che:

– l’utilità futura può essere anche indiretta,
– la durata dell’ammortamento è una stima tecnica,
– non è richiesta una certezza assoluta del beneficio,
– non sono ammessi automatismi repressivi.

👉 Qui si fonda gran parte della difesa.


Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato

L’accertamento è contestabile se:

– il Fisco ignora la natura tecnica del costo,
– valuta l’utilità futura in modo astratto,
– riqualifica senza motivazione puntuale,
– disconosce l’ammortamento senza analisi economica,
– applica sanzioni piene su scelte valutative.

👉 La discrezionalità contabile non può essere punita come evasione.


Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026

Le contestazioni più frequenti riguardano:

– costi di impianto e ampliamento,
– spese di ristrutturazione e migliorie,
– investimenti immateriali,
– software e sistemi informatici,
– costi di ricerca, sviluppo e innovazione,
– spese pluriennali su immobili e beni strumentali.

👉 Molti rilievi sono interpretativi e tecnicamente difendibili.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Dimostrare l’Utilità Pluriennale del Costo

La difesa parte da una domanda chiave:

👉 quale beneficio futuro genera il costo sostenuto?

È decisivo dimostrare:

– miglioramento strutturale o funzionale,
– incremento di capacità produttiva,
– utilità su più esercizi,
– collegamento con l’attività aziendale.

👉 Se l’utilità futura esiste, la capitalizzazione è difendibile.


🔹 2. Dimostrare la Coerenza con i Principi Contabili

Un principio fondamentale è questo:

👉 la scelta contabile è legittima se coerente con i principi applicabili.

È possibile dimostrare:

– corretta applicazione dei criteri civilistici,
– coerenza con OIC o IAS/IFRS,
– continuità dei criteri adottati,
– assenza di arbitrarietà.

👉 Qui si vincono molte difese.


🔹 3. Contestare la Riqualificazione Arbitraria

La legge distingue tra:

– costi d’esercizio,
– costi pluriennali ammortizzabili.

👉 La riqualificazione deve essere motivata, non presunta.


🔹 4. Far Valere Buona Fede e Ragionevolezza Tecnica

La difesa può dimostrare che:

– la scelta era tecnicamente giustificata,
– la stima della durata era ragionevole,
– non vi era intento evasivo.

👉 Questo incide in modo decisivo su sanzioni e recuperi.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Contraddittorio Preventivo

Serve per:

– spiegare la natura dei costi,
– chiarire le ragioni della capitalizzazione,
– evitare l’atto definitivo.

🔹 Risposte a Questionari e PVC

Utile per:

– produrre perizie, relazioni tecniche, documentazione contabile,
– dimostrare l’utilità pluriennale,
– smontare la tesi dell’Ufficio.

🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– il costo è disconosciuto senza analisi tecnica,
– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora la natura valutativa della scelta.

👉 Molti accertamenti sui costi pluriennali vengono annullati o ridotti.


Il Punto Chiave: Costo Contestato ≠ Costo Non Ammesso

Un principio essenziale è questo:

👉 un costo pluriennale contestato non è automaticamente non ammesso.

Questo significa che:

– l’onere motivazionale grava sul Fisco,
– il contribuente ha diritto a una valutazione tecnica concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.

👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sugli accertamenti per costi pluriennali è giuridica, contabile e strategica.

L’avvocato:

– analizza la natura dei costi,
– coordina la difesa tecnica e giuridica,
– contesta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela il contribuente da recuperi indebiti.

👉 Qui la specializzazione è decisiva.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– difendere la capitalizzazione e l’ammortamento,
– ridurre o annullare sanzioni e interessi,
– mettere in sicurezza i bilanci futuri,
– prevenire nuovi accertamenti.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa in materia di accertamenti fiscali richiede competenze avanzate.

Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in deducibilità dei costi e ammortamenti
– Difensore di imprese, professionisti e società
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, un accertamento fiscale sui costi pluriennali non ammessi:

👉 non va subito accettato,
👉 è spesso interpretativo,
👉 può e deve essere contestato.

La regola è chiara:

👉 dimostrare l’utilità futura del costo,
👉 difendere la scelta contabile,
👉 contestare automatismi e presunzioni,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sui costi pluriennali può fare la differenza tra un recupero fiscale ingiusto e la piena tutela delle scelte economiche della tua impresa.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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