Accertamento Fiscale Per Spese Di Sponsorizzazione Non Inerenti: Come Difendersi Bene Con L’avvocato

La materia delle sponsorizzazioni aziendali riveste un ruolo strategico nel marketing d’impresa, ma presenta complessità fiscali importanti. In caso di controllo fiscale, l’Agenzia delle Entrate può contestare la deducibilità delle spese di sponsorizzazione ritenute non inerenti all’attività d’impresa, con conseguente recupero di imposte (IRES, IRAP, IVA) e sanzioni. Questo guida fornisce un’analisi approfondita (aggiornata al 21 gennaio 2026) della disciplina fiscale italiana, con particolare riferimento alle imprese ordinarie, e spiega come il contribuente/debitore – assistito da un avvocato tributarista – possa costruire una difesa solida in sede di contraddittorio e di giudizio. Si fa ampio riferimento a fonti normative (leggi, regolamenti) e alla più recente giurisprudenza delle Sezioni Tributarie della Corte di Cassazione, evidenziando strategie pratiche, documenti essenziali, tabelle riepilogative e risposte ai dubbi più frequenti.

1. Disciplina normativa di base

Nel diritto tributario italiano, la deducibilità dei costi d’impresa è subordinata al principio di inerenza, secondo cui le spese devono avere un diretto collegamento con l’attività produttiva di reddito (art. 109, comma 5, TUIR). In generale, solo i costi inerenti sono deducibili dal reddito imponibile (e l’IVA a essi relativa è detraibile). L’art. 90 della Legge n. 289/2002 (oggi art. 12, comma 3, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36) introduce però un particolare regime per le sponsorizzazioni sportive dilettantistiche: esso considera determinati corrispettivi a favore di ASD (società o associazioni sportive dilettantistiche) fino a €200.000 annui come spese di pubblicità inerenti alla promozione dell’immagine dello sponsor . In base a tale norma, le sponsorizzazioni a favore di ASD riconosciute dalle federazioni sportive (e simili fondazioni scolastiche) godono di una presunzione assoluta di inerenza e congruità fino ai limiti indicati . In altre parole, entro la soglia normativamente fissata (€200.000, elevata poi a €400.000 dal 2017) tali spese sono deducibili integralmente come pubblicità, senza che l’Amministrazione possa sindacarne il ritorno economico effettivo .

Al di fuori di questa fattispecie speciale, le sponsorizzazioni – essendo tipicamente contratti con obbligo di controprestazione (ad es. esibizione di marchi, manifestazioni promozionali) – si qualificano generalmente come spese di pubblicità (art. 108 TUIR) anziché come spese di rappresentanza (erogazioni gratuite). Tali spese di pubblicità sono in linea di principio deducibili al 100% nell’esercizio in cui sono sostenute, purché rispondenti ai requisiti di inerenza previsti dalla normativa generale e dai decreti attuativi (si rinvia al D.M. 19/11/2008 sulla classificazione di “spese pubblicitarie vs rappresentanza”) . In ogni caso, qualsiasi costo di sponsorizzazione deve rientrare nei principi dell’art. 109 TUIR (principio di competenza economica e di correlazione tra costi e ricavi) e dell’art. 54 DPR 633/72 (inerenza ai fini IVA). Pertanto, anche gli sponsor non sportivi possono dedurre i costi di sponsorizzazione solo se dimostrano un collegamento (anche non immediatamente misurabile) con l’attività di impresa .

Infine, va ricordato che in sede di accertamento il contribuente ha diritto alle garanzie dello Statuto del Contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212): l’amministrazione deve notificare uno schema di avviso motivato e concedere 60 giorni di contraddittorio preventivo (art. 6-bis), con nullità dell’atto in caso di mancata attivazione del contraddittorio quando obbligatorio. Dal 2023 è operativo il nuovo art. 13-bis (introdotto dalla L. 108/2025) che impone di indicare le circostanze e condizioni giustificative di accessi, ispezioni e accertamenti . Queste tutele procedurali sono fondamentali per impostare la difesa (cfr. infra).

2. Presunzione di deducibilità per sponsorizzazioni ad ASD

In base all’art. 90, comma 8, L. 289/2002 (oggi art. 12, c. 3, D.Lgs. 36/2021) sussiste presunzione assoluta di inerenza per le sponsorizzazioni in favore di “società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche” (oltre alle associazioni sportive giovanili), entro il limite annuo di €200.000 . Tale norma – dedicata alle spese per sostenere lo sport dilettantistico – considera i corrispettivi erogati come spese pubblicitarie volte alla promozione dell’immagine del soggetto erogante. La Cassazione ha confermato la portata di questa agevolazione: ad esempio, l’ordinanza n. 18726/2024 ha ribadito che le spese di sponsorizzazione a favore di ASD sono assistite da presunzione legale assoluta di pubblicità, e non di rappresentanza, a condizione che siano rispettati i requisiti normativi (beneficiario effettivamente ASD, limite di spesa, attività promozionale concreta, ecc.) . Il contenuto normativo rilevante è sintetizzato in Tabella 1:

Destinatario sponsorizzazioneRegime fiscaleRiferimenti normativi/giurisprudenziali
ASD (società/associazioni sportive dilettantistiche) (capitali senza scopo di lucro)Presunzione assoluta di deducibilità integrale come spese di pubblicità entro €200.000<br>(limite elevato a €400.000 dal 2017)Legge 289/2002, art.90 co.8 (oggi D.Lgs.36/2021 art.12 co.3) <br>Cass. ord. 18726/2024 e 6079/2024 confermano la presunzione assoluta
Altri enti sportivi (p.e. SSD di fatto)Applicabilità controversa – Cass. 9614/2019 ha precisato che la presunzione vale solo per ASD costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro . Sponsor verso associazioni non capitali sono subordinati ai normali criteri di inerenza.Cass. 9614/2019; Cass. 30036/2025 (presunzione limitata ai soli enti profit non-distributori).
Beneficiario non sportivo (es. club professionistico, evento privato)Nessuna presunzione agevolata; i costi sono deducibili solo se provato il requisito di inerenza secondo criteri generali.Art.108 TUIR (spese pubblicità) applicabile; Cass. 21906/2025 e 30036/2025 richiamano l’inerenza qualitativa
Fondazioni o associazioni non sportiveDeducibilità subordinata a prova di inerenza, senza presunzioni favorevoli.Normativa generale; Cass. 30036/2025 (diverso regime da ASD)

In sintesi, per le sponsorizzazioni ad ASD in forma societaria di capitali no-profit la giurisprudenza conferma che, rispettati i requisiti, non si può sindacare ex post l’efficacia economica dell’investimento: si applica infatti la presunzione assoluta di spesa pubblicitaria . L’Agenzia può limitarsi a verificare l’esistenza formale dei requisiti (contratti, pubblicità svolta, ecc.) senza entrare nel merito della “resa” dell’investimento (ritorno economico). Questo orientamento “favorisce” il contribuente, disinnescando i tentativi dell’erario di colpire tali spese come dispendiose (qualora fossero legittimamente sostenute nell’ambito degli strumenti promozionali permessi dalla legge).

3. Sponsorizzazioni a soggetti lucrativi: no presunzione, valutazione dell’inerenza

Per tutte le altre sponsorizzazioni (non ASD) non opera alcuna presunzione speciale: si applica il criterio ordinario di inerenza dei costi. In pratica, i costi di sponsorizzazione sostenuti verso società commerciali, club professionali, enti privati, ecc. rientrano nelle spese di pubblicità (art.108 TUIR) e sono deducibili al 100% solo se inerenti all’attività. Recenti pronunce della Cassazione ribadiscono che l’inerenza delle sponsorizzazioni va valutata qualitativamente: non è richiesto un riscontro immediato in termini di ricavi, ma occorre solo che la spesa sia “correlata all’attività d’impresa, anche indirettamente o in proiezione futura” . Un costo sponsorizzativo è quindi inerente se può ragionevolmente produrre benefici (anche potenziali) per l’azienda.

Ad esempio, l’ordinanza n. 30036/2025 (Cassazione, 13/11/2025) ha confermato che l’ufficio può contestare i costi di sponsorizzazione verso soggetti lucrativi solo ricorrendo a presunzioni semplici, laddove emerga una contabilità “intrinsecamente inattendibile” (ad es. profitti anormalmente bassi rispetto ai costi) . In tale caso il contribuente conserva l’onere di dimostrare l’effettivo sostenimento e la natura e la correlazione delle spese al proprio business . In altri termini, non basta la sola antieconomicità apparente di un investimento: la Cassazione ha chiarito che, a fronte di conti in ordine dal punto di vista formale, l’ufficio non può disconoscere automaticamente i costi per “spendaccioni”, a meno di provare che la contabilità stessa è falsata . Pertanto, anche nel caso di sponsorizzazioni a soggetti non ASD, le spese possono rimanere deducibili se il contribuente documenta l’esistenza e l’attuazione di un progetto promozionale (affissione marchi, eventi, visibilità mediatica, utilizzo di prodotti aziendali nello sponsor, ecc.) .

4. Onere della prova e documentazione richiesta

Nel processo tributario vale la regola generale secondo cui chi subisce la pretesa fiscale deve fornire la prova dei fatti costitutivi della propria deduzione. Pertanto, l’onere di dimostrare l’inerenza delle sponsorizzazioni ricade sul contribuente. La giurisprudenza ribadisce che il contribuente deve esibire “idonei documenti” che provino l’effettivo sostegno della sponsorizzazione e il collegamento con l’attività: in concreto, tipicamente si richiedono contratti di sponsorizzazione (con clausole precise), fatture con descrizione puntuale, pagamenti tracciati (bonifici, assegni), materiale promozionale prodotto (locandine, servizi fotografici, audiovisivi), e anche riscontri mediali (articoli di giornale, post social) che attestino la visibilità ottenuta. La Cassazione evidenzia che “il contribuente deve dimostrare: 1) l’esistenza del costo; 2) la sua natura di sponsorizzazione; 3) la correlazione con l’attività” . Se il contribuente fornisce prove convincenti in tal senso, l’ufficio non potrà rimettere in discussione la deduzione (salvo in presenza di presunzioni gravemente concordanti che ne inficiano la veridicità). Viceversa, l’assenza di contratti vincolanti o la sola esibizione di documenti generici possono indurre i giudici a ritenere non fornita l’inerenza.

Tabella 2 – Documenti utili a comprovare una sponsorizzazione:

  • Contratto scritto di sponsorizzazione (con importi, durata, obblighi delle parti).
  • Fatture relative (beni o servizi pubblicitari), con dettagliati riferimenti alla campagna sponsor.
  • Prova del pagamento (bonifici bancari ordinanti, ricevute, assegni, ecc.).
  • Ricevute fiscali o quietanze di sponsorizzazione.
  • Materiale promozionale prodotto: brochure, manifesti, video, magliette, stampe di marchio, ecc.
  • Rassegna stampa e digitale: articoli, servizi TV, post social media che evidenzino il brand sponsor.
  • Eventuali rapporti interni di marketing che spieghino gli obiettivi promozionali.

Mantenere tracciabilità formale di ogni fase è cruciale. Se durante un accesso ispettivo il verificatore contesta l’effettività del servizio, può essere decisivo mostrare ad esempio fotografie dell’evento sponsorizzato o elenchi di partecipanti. In mancanza di certificati equivalenti, anche la mera esposizione del marchio in un evento locale può essere sufficiente, come ha riconosciuto un giudice tributario: l’utile non è necessariamente misurato in vendite immediate, bensì anche in termini di visibilità e immagine aziendale . In breve, vanno raccolte prove concrete del legame logico fra la spesa sponsorizzativa e le strategie di comunicazione aziendale.

5. Procedure di accertamento e termini procedurali

Dal punto di vista processuale, l’imprenditore o professionista è chiamato a reagire in più fasi:

  • Accesso e processo verbale di constatazione (PVC): gli ispettori verificano documenti contabili ed eseguono il sopralluogo. Va verificata la motivazione dell’accesso: deve essere congrua e specifica (per la riforma 2023, art.13-bis L.108/2025, il verbale di accesso deve riportare “le circostanze e condizioni” che giustificano l’intervento ). Un accesso non adeguatamente motivato o eseguito senza autorizzazione specifica (in violazione del segreto professionale) può poi portare alla nullità dell’intero accertamento.
  • Contraddittorio preventivo (art. 6-bis L.212/2000): entro 60 giorni dalla notifica dello schema di avviso di accertamento, il contribuente può depositare memorie difensive e partecipare all’incontro con l’Agenzia. È un passaggio obbligatorio (salvo eccezioni) e produce effetti rilevanti. In questa sede l’avvocato deve argomentare in dettaglio le ragioni di inerenza delle sponsorizzazioni contestate, allegando documentazione e, se del caso, contestando vizi procedurali (p.es. mancate prescrizioni). La mancata attivazione del contraddittorio obbligatorio comporta la nullità dell’avviso (art.6-bis Statuto), e l’azione difensiva può evidenziare sia questo aspetto che il merito fiscale. È consigliabile usare i 60 giorni anche solo per sollevare eccezioni, elaborare controdeduzioni tecniche e richiedere ulteriori chiarimenti all’Agenzia.
  • Avviso di accertamento: è l’atto formale con cui l’Ufficio quantifica maggiori imposte, interessi e sanzioni. Deve contenere la motivazione integrale delle contestazioni (collegate al PVC e alle repliche difensive). La motivazione va vagliata con attenzione: eventuali carenze possono essere fatte valere nel ricorso. Dopodiché scattano i termini per impugnare (60 giorni). Se necessario, il contribuente può optare per accertamento con adesione o altre definizioni spontanee, spesso convenienti per ridurre sanzioni.

L’avvocato deve quindi procedere step by step: innanzitutto verificare eventuali nullità (contraddittorio, motivazione generica, accesso illegittimo), poi curare la fase istruttoria raccogliendo ulteriori elementi di prova, infine proporre impugnazione tempestiva innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. In caso di successo, si può procedere alle impugnazioni superiori (C.T.R. e Cassazione).

6. Simulazione pratica: effetti fiscali di una disconoscimento

Per capire l’impatto di un’eventuale esclusione di spesa, consideriamo uno scenario ipotetico. Un’azienda S.r.l. sostiene €100.000 di sponsorizzazione ad un ente non sportivo. L’Agenzia contesta interamente il costo come non inerente. Gli effetti fiscali saranno approssimativamente i seguenti (imposte calcolate sulle aliquote ordinarie per imprese):

  • IRES (24%): recupero €24.000 di imposta (=100.000×0,24).
  • IRAP (~4,65%): base imponibile aumentata di 100.000, nuovo IRAP circa €4.650 (a seconda della regione).
  • IVA (22%): se l’IVA era stata detratta, l’Ufficio potrebbe chiedere il riversamento di circa €18.000 oppure rivalutarla come costo perso.
  • Sanzioni: in assenza di definizione, può applicarsi la sanzione minima del 30% sull’imposta (pari a circa €7.200 di sanzione IRES) fino al 90% in casi gravi. Con adesione o ravvedimento spontaneo le percentuali si riducono.
  • Interessi: conteggiati sulle somme non versate nei termini (circa 0,3% mensile).

In sintesi, la somma da pagare dall’azienda salgono in maniera significativa. Se la documentazione difensiva convincerà il giudice, le spese potranno essere riamm esse, evitando queste maggiorazioni. Diversamente, il contribuente può valersi delle riduzioni offerte dalla definizione (accertamento adesivo, concordato preventivo, ravvedimento) per limitare sanzioni e interessi.

7. Domande frequenti (FAQ)

D: Cosa significa “spesa di sponsorizzazione non inerente” e perché l’Agenzia la contesta?
R: Vuol dire che l’Amministrazione ritiene che il costo sostenuto non sia collegato all’attività reddituale dell’impresa. In tal caso, il costo non è deducibile e l’ufficio recupera l’imposta corrispondente. Tipicamente ciò accade quando l’Agenzia dubita dell’efficacia promozionale dell’investimento o se ritiene che il costo sia esagerato rispetto ai ricavi. Tuttavia, la giurisprudenza recente impone un giudizio qualitativo: è sufficiente dimostrare che il servizio sponsorizzativo può ragionevolmente portare benefici anche indiretti all’azienda .

D: Cosa devo dimostrare per confermare l’inerenza della sponsorizzazione?
R: Devi provare l’effettivo sostenimento della spesa e il suo collegamento con l’attività aziendale. In pratica, devi fornire documenti che mostrino: (i) l’esistenza del contratto di sponsorizzazione; (ii) la corresponsione dell’importo (tramite fattura pagata); (iii) le attività promozionali effettuate (pubblicità, eventi, utilizzo del marchio); (iv) in generale, che la sponsorizzazione era finalizzata a diffondere il brand o i prodotti aziendali. Ogni elemento (contratti datati, report, foto, articoli, ecc.) utile a comprovare che lo sponsor ha svolto i propri obblighi e che il brand è stato effettivamente visibile può rafforzare la tua posizione.

D: Se ho sponsorizzato una ASD, ho comunque problemi?
R: In linea di massima no, purché l’ASD sponsorizzata rientri nei parametri normativi. Le sponsorizzazioni ad ASD costituite in forma societaria di capitali e senza scopo di lucro beneficiano della presunzione assoluta di deducibilità fino al tetto previsto . Ciò significa che in condizione regolare (limite, attività promozionale) tali costi non possono essere impugnati per “reattività”, in quanto considerati di per sé inerenti . È comunque opportuno verificare che l’ASD soddisfi i requisiti (rappresenta una società di capitali dilettantistica) e conservare prova del lavoro promozionale svolto.

D: E l’IRAP? Se la spesa viene disconosciuta, come incide?
R: L’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) ha un base imponibile che esclude normalmente molte spese, ma includere un costo come non inerente fa aumentare la base imponibile IRAP. In pratica, il costo non dedotto per IRES può esser considerato comunque rilevante per IRAP, facendo crescere il valore della produzione netta. Ciò comporta un ulteriore esborso (aliquota IRAP solitamente tra il 3,9% e 4,65%). In sede difensiva, va rilevato che l’IRAP considera deducibili solo i costi inerenti; se si dimostra l’inerenza, non vi saranno impatti IRAP aggiuntivi.

D: Quali sanzioni e interessi rischia chi non dimostra l’inerenza?
R: In caso di accertamento definitivo sul costo, si applicano le sanzioni per infedele dichiarazione (dal 30% al 90% dell’imposta accertata, in base alle circostanze) e gli interessi legali sulle somme dovute. Se si aderisce all’adesione o si paga entro certi termini (ravvedimento), le sanzioni possono essere ridotte (ad es. 1/9 del minimo con ravvedimento anticipato). È quindi essenziale difendere la causa prima di arrivare alla fase di pagamento, o in subordine chiudere accordi con lo Stato per abbattere i costi extra-fiscali.

D: Cosa deve fare l’avvocato nel contraddittorio?
R: L’avvocato tributarista analizza l’avviso di accertamento e il relativo PVC, cerca vizi formali (ad esempio, motivazione insufficiente o contraddittorio mancante), e prepara memorie tecniche per dimostrare l’inerenza. Elaborerà calcoli, proverà la correttezza dei fatti aziendali (registrazioni contabili, pagamenti, ecc.) e replicherà alle motivazioni dell’ufficio. Spesso chiede un incontro con il funzionario per discutere le contestazioni. L’obiettivo è far correggere l’atto o comunque produrre una difesa solida da utilizzare in eventuale contenzioso tributario.

8. Tabelle riepilogative

Di seguito si riportano alcune tabelle sintetiche che riassumono i concetti chiave:

Tabella 3 – Criteri di deducibilità delle sponsorizzazioni in base al beneficiario:

BeneficiarioPresunzione fiscaleCondizioni
ASD societarie no-profitSì, presunzione assoluta di inerenza e congruitàSponsorizzazione fino a €200k annui; la ASD deve promuovere attivamente sponsor; la sponsorizzazione deve mirare all’immagine/ai prodotti dello sponsor.
ASD non capitali o genericheNo, deducibilità in base all’inerenza (mezzo ordinario)Occorre dimostrare che lo scopo promozionale sussiste (onere probatorio più gravoso).
Società commerciali o privatiNo presunzione; deducibilità se inerenti (valutazione qualitativa)L’inerenza si valuta come beneficio potenziale; si deve portare prova di correlazione con l’attività.
Contribuenti forfettari/metodo minimiSpese sponsorizzazione sono di norma non considerate, dato il regime forfettario (inadatte all’inerenza)/ (Non rilevante per “imprese ordinarie”).

Tabella 4 – Scadenze procedurali principali:

Fase proceduraleDescrizioneTermini
Accesso/VerificaControllo documentale e sul campo da parte dell’UfficioSe motivato, nessun termine prefissato per avviso accesso (segue D.Lgs. 600/1973).
Schema di atto e contraddittorioInvio bozza di avviso di accertamento e convocazione al contraddittorio preventivoEntro 60 giorni dal PVC: 60 giorni (art.6-bis L.212/2000) per presentare osservazioni.
Avviso di accertamentoAtto formale di contestazione delle maggiori imposte, motivatoDeve seguire il contraddittorio (nuovo art.6-bis D.Lgs.546/92). Deve essere notificato entro i termini di decadenza ordinaria (5 anni dal fatto).
ImpugnazioneRicorso contro avviso in Commissione Tributaria60 giorni dalla notifica dell’avviso (art. 21 del D.Lgs. 546/92).
Definizione (adesione o contenzioso)Facoltativo: accordo di adesione o giudizioAdesione: 90 giorni dalla domanda o 30 giorni dall’avviso (con sospensione dei termini).

9. Conclusioni e consigli pratici

Affrontare con successo un accertamento su sponsorizzazioni presunte “non inerenti” richiede tempestività ed accuratezza. Fin dal ricevimento del verbale ispettivo o dell’avviso di accertamento, è consigliabile affidarsi a un professionista esperto (avvocato tributarista) per predisporre la difesa. Le azioni chiave sono:

  • Verificare la regolarità formale dell’atto (motivazione, contraddittorio, autorizzazioni).
  • Preparare la documentazione probatoria (contratti, fatture, report promozionali, ecc.).
  • Partecipare al contraddittorio con osservazioni dettagliate, contestando ogni aspetto che metta in dubbio la tutela fiscale delle spese.
  • Calcolare tempestivamente l’effetto economico (imposte, sanzioni) di un eventuale esito negativo e valutare le opzioni conciliative (es. accertamento con adesione).
  • Impugnare in giudizio se necessario, utilizzando la giurisprudenza più aggiornata come supporto.

In definitiva, il contribuente deve dimostrare che la sponsorizzazione, sebbene possa avere risultati difficili da quantificare immediatamente, rientra nelle strategie di marketing aziendale e risponde a logiche di promozione dei propri prodotti/servizi. La Corte di Cassazione recentemente ha rafforzato tale approccio qualitativo , proteggendo le scelte imprenditoriali legittime. Con il giusto supporto legale e contabile, molte contestazioni possono essere respinte o mitigate, preservando i benefici fiscali dovuti.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Testo Unico Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986): art. 108 (spese di pubblicità e rappresentanza), art. 109 comma 5 (principio di competenza/inerenza).
  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90 co. 8 (sponsorizzazioni sportive) .
  • D.Lgs. 28/02/2021, n. 36, art. 12 co. 3 (modifica art. 90 L.289/2002).
  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente): art. 6-bis (contraddittorio preventivo).
  • Legge 30 dicembre 2022, n. 197 e D.Lgs. 546/1992 (riforma fiscale, art. 6-bis Statuto).
  • Legge 29 luglio 2021, n. 108, art. 13-bis (obbligo motivazionale negli accessi) .
  • Cassazione, sez. trib., ordinanza n. 18726/2024 (9 luglio 2024) – sponsor verso ASD: conferma presunzione assoluta e condizioni (ASD, limiti, promozione) .
  • Cassazione, sez. trib., ordinanza n. 30036/2025 (13 novembre 2025) – sponsorizzazioni non-ASD: distinzione tra soggetti dilettantistici e altri, inerenza qualitativa .
  • Cassazione, sez. trib., ordinanza n. 21906/2025 (30 luglio 2025) – contabilità antieconomica e sponsorizzazioni: deducibilità solo se inerenti qualitativamente .
  • Cassazione, sez. trib., ordinanza n. 6079/2024 (depositata aprile 2024) – conferma presunzione assoluta per ASD .
  • Cassazione, sez. trib., ordinanza n. 9614/2019 – sponsorizzazioni ASD: applicabilità del favore solo a enti capitali senza scopo di lucro .

Il Fisco ti contesta spese di sponsorizzazione ritenute non inerenti (sportive, culturali, eventi, associazioni, influencer) e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti sulle sponsorizzazioni sono valutativi, presuntivi e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Il Fisco ti contesta spese di sponsorizzazione ritenute non inerenti (sportive, culturali, eventi, associazioni, influencer) e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti sulle sponsorizzazioni sono valutativi, presuntivi e spesso difendibili?

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:

– sponsorizzazioni considerate prive di ritorno economico,
– assenza o insufficienza di prova dell’attività promozionale,
– confusione tra sponsorizzazione e liberalità,
– rapporti con soggetti “vicini” all’imprenditore,
– deduzioni ritenute sproporzionate rispetto ai ricavi.

Le conseguenze possono essere molto pesanti:

👉 indeducibilità dei costi,
👉 recupero di IRES/IRPEF e IRAP,
👉 sanzioni e interessi,
👉 rettifiche su più periodi d’imposta,
👉 effetti a catena su IVA e basi imponibili.

La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per spese di sponsorizzazione non inerenti?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 l’inerenza della sponsorizzazione non è automatica ma valutabile,
👉 non ogni sponsorizzazione “poco visibile” è indeducibile,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.


Cos’è l’Accertamento per Spese di Sponsorizzazione Non Inerenti

L’accertamento si fonda sull’idea che il contribuente:

– abbia dedotto spese senza un reale collegamento con l’attività,
– abbia sostenuto costi a fini personali o di immagine privata,
– non abbia ottenuto un ritorno promozionale apprezzabile,
– abbia forzato il principio di inerenza.

👉 Ma la sponsorizzazione è un costo legittimo, se finalizzato alla promozione dell’attività, anche con ritorni indiretti o prospettici.

La deducibilità dipende da:

– natura promozionale dell’accordo,
– collegamento con il mercato di riferimento,
– contenuto e modalità della visibilità offerta,
– proporzionalità del costo,
– documentazione e tracciabilità dell’attività.


Perché il Fisco Contesta le Sponsorizzazioni

Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:

– la sponsorizzazione non generi visibilità,
– manchi una prova concreta delle prestazioni,
– l’evento o il soggetto sponsorizzato sia irrilevante,
– il costo sia eccessivo rispetto ai ricavi,
– vi siano rapporti personali o di favore.

👉 Ma il Fisco non può valutare l’inerenza con criteri soggettivi o ex post.


Il Principio Chiave: Sponsorizzazione ≠ Liberalità Automatica

Un principio fondamentale è questo:

👉 una sponsorizzazione non è una liberalità solo perché il ritorno non è immediatamente misurabile.

Questo significa che:

– la pubblicità può essere indiretta,
– il ritorno può essere reputazionale o di posizionamento,
– l’inerenza non richiede un aumento immediato dei ricavi,
– non sono ammessi automatismi repressivi.

👉 Qui si costruisce la difesa principale.


Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato

L’accertamento è contestabile se:

– il Fisco ignora il contenuto promozionale dell’accordo,
– valuta l’efficacia con criteri astratti,
– disconosce la visibilità solo perché locale o settoriale,
– presume fini personali senza prova,
– applica sanzioni piene per valutazioni discrezionali.

👉 La presunzione non basta: serve una valutazione concreta e documentata.


Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026

Le contestazioni più frequenti riguardano:

– sponsorizzazioni sportive dilettantistiche,
– eventi culturali o locali,
– sponsorizzazioni di associazioni o squadre minori,
– accordi con influencer o creator,
– costi ritenuti “non proporzionati”.

👉 Molti rilievi sono interpretativi e tecnicamente difendibili.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Dimostrare la Finalità Promozionale della Sponsorizzazione

La difesa parte dalla domanda chiave:

👉 quale visibilità o promozione ha ottenuto l’impresa?

È decisivo dimostrare:

– esposizione del marchio o del nome,
– utilizzo su divise, materiali, canali digitali,
– presenza su eventi, siti, social o stampa.

👉 Se la promozione esiste, l’inerenza è difendibile.


🔹 2. Dimostrare il Collegamento con il Mercato di Riferimento

Un principio fondamentale è questo:

👉 la sponsorizzazione è inerente se parla al pubblico dell’impresa.

È possibile dimostrare:

– affinità tra target dell’evento e clientela,
– strategia di marketing territoriale o settoriale,
– coerenza con l’immagine aziendale.

👉 Qui si vincono molte difese.


🔹 3. Contestare la Riqualificazione in Liberalità

La legge distingue tra:

– spese di rappresentanza o sponsorizzazione,
– liberalità pure.

👉 La liberalità va provata, non presunta.


🔹 4. Far Valere Buona Fede e Coerenza Commerciale

La difesa può dimostrare che:

– la scelta promozionale era ragionevole,
– la sponsorizzazione rientrava in un piano marketing,
– non vi è stato vantaggio personale.

👉 Questo incide fortemente su sanzioni e recuperi.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Contraddittorio Preventivo

Serve per:

– spiegare la strategia di sponsorizzazione,
– chiarire contenuti e modalità promozionali,
– evitare l’atto definitivo.


🔹 Risposta a Questionari e PVC

Utile per:

– produrre contratti, foto, report e materiali,
– dimostrare l’effettività della promozione,
– smontare la tesi dell’Ufficio.


🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– la spesa è disconosciuta senza analisi concreta,
– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora la natura promozionale.

👉 Molti accertamenti per spese di sponsorizzazione vengono annullati o ridotti.


Il Punto Chiave: Sponsorizzazione Contestata ≠ Spesa Non Inerente

Un principio essenziale è questo:

👉 una sponsorizzazione contestata non è automaticamente non inerente.

Questo significa che:

– il Fisco deve dimostrare l’assenza di promozione,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.

👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sugli accertamenti per sponsorizzazioni è giuridica, fiscale e strategica.

L’avvocato:

– analizza contratti e contenuti promozionali,
– qualifica correttamente la spesa,
– contesta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela il contribuente da recuperi indebiti.

👉 Qui la specializzazione è decisiva.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– difendere la deducibilità delle sponsorizzazioni,
– ridurre o annullare sanzioni e interessi,
– mettere in sicurezza le future campagne promozionali,
– prevenire nuovi accertamenti.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa in materia di accertamenti fiscali richiede competenze avanzate.

Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in deducibilità dei costi e inerenza
– Difensore di imprese, professionisti e società
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, un accertamento fiscale per spese di sponsorizzazione non inerenti:

👉 non va subito,
👉 è spesso interpretativo,
👉 può e deve essere contestato.

La regola è chiara:

👉 dimostrare la finalità promozionale,
👉 difendere il collegamento con il mercato,
👉 contestare automatismi e presunzioni,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

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Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sulle spese di sponsorizzazione può fare la differenza tra un recupero fiscale ingiusto e la piena tutela della tua strategia commerciale.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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