Accertamento Fiscale Per Errata Deduzione Spese Pubblicitarie: Come Difendersi Bene Con L’Avvocato

In ambito di reddito d’impresa, le spese pubblicitarie sono generalmente deducibili integralmente se inerenti all’attività aziendale. Tuttavia, il fisco può contestare un’errata deduzione quando ritiene che tali costi non soddisfino i requisiti di pubblicità né di inerenza, oppure li qualifica come spese di rappresentanza sottoposte a limiti di deducibilità. In questa guida aggiornata al 21 gennaio 2026 affronteremo in dettaglio il quadro normativo italiano, i criteri giurisprudenziali e le strategie di difesa del contribuente (dal punto di vista del debitore) in caso di avviso di accertamento. Troverete domande e risposte pratiche, tabelle riepilogative e simulazioni esemplificative. Per ogni affermazione importante citiamo fonti normative e sentenze aggiornate provenienti da fonti istituzionali autorevoli .

1. Quadro normativo di riferimento

Le spese sostenute dall’impresa si considerano deducibili secondo il principio di inerenza. Il TUIR (D.P.R. 917/1986) distingue fra spese di pubblicità e propaganda, deducibili integralmente se inerenti, e spese di rappresentanza, deducibili entro limiti percentuali. In particolare, l’art. 108, comma 1, TUIR stabilisce che “le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze”, e fissa limiti commisurati ai ricavi . Il decreto ministeriale 19/11/2008 (DM attuativo dell’art. 108) ha definito nel dettaglio che le spese di rappresentanza sono erogazioni gratuite finalizzate alla promozione dell’immagine dell’impresa, con limiti deducibili che oggi sono:
1,3% dei ricavi fino a €10 mln,
0,5% da 10 a 50 mln,
0,1% oltre 50 mln .

Dalla stessa norma (DM 19/11/2008) emergono disposizioni importanti: gli omaggi di valore unitario fino a €50 non rientrano nei limiti di rappresentanza ma sono deducibili integralmente ; analogamente, alcune spese di vitto, alloggio e viaggio relative a manifestazioni fieristiche sono escluse dal vincolo .

Al contrario, per spese di pubblicità e propaganda (art. 109, comma 5 TUIR) non esistono limiti quantitativi: tali costi sono deducibili per intero se attinenti all’attività, indipendentemente da ROI immediati. In passato esisteva per le sponsorizzazioni sportive dilettantistiche una presunzione assoluta di deducibilità fino a €200.000 (art. 90, co.8 L. 289/2002). Oggi tale massimale è stato elevato a €250.000 (dal 2017 a €400.000) ; sopra tale soglia continua ad applicarsi il regime ordinario (costo deducibile se effettivo e inerente). In ogni caso, la deduzione presunta vale solo per la natura pubblicitaria del costo, non per l’effettiva erogazione della prestazione pubblicitaria .

2. Spese di pubblicità vs spese di rappresentanza

Un tema critico è la distinzione tra pubblicità e rappresentanza. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il discrimine fondamentale è l’obiettivo perseguito dal costo . Le spese di rappresentanza mirano ad accrescere il prestigio o l’immagine complessiva dell’impresa tra il pubblico, senza una correlazione diretta con un aumento immediato delle vendite . Ad esempio, sponsorizzazioni di eventi istituzionali, regali promozionali a scopi di immagine, cene aziendali festive sono in genere ritenute rappresentanza. Al contrario, le spese pubblicitarie devono avere una finalità promozionale specifica sul prodotto o servizio: sono costi che veicolano un messaggio informativo ai consumatori circa l’esistenza e le qualità del prodotto stesso, con lo scopo primario di incrementare le vendite .

La Corte di Cassazione ha ribadito che l’elemento determinante resta quindi la natura e funzione della spesa, non tanto il fatto che sia gratuita o meno . Ad esempio, la gratuità può essere solo un indice: non è necessaria né sufficiente di per sé, perché una sponsorizzazione o pubblicità può prevedere controprestazioni, così come possono esistere spese gratuite di promozione del prodotto (es. gadget con logo). Le sentenze più recenti confermano che la pubblicità si configura quando il messaggio pubblicizzato riguarda il prodotto/servizio (diretta correlazione con i ricavi), mentre la rappresentanza si riferisce all’impresa in generale .

Tabella 1 – Differenze chiave tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza

CaratteristicaSpesa di pubblicità/propagandaSpesa di rappresentanza
Scopo primarioPromuovere un prodotto/servizio; aumentare venditeMigliorare immagine/immagine prestigio aziendale, senza attesa immediata di vendite
Presenza di contropartita?Può includere corrispettivo (ad es. sponsorizzazione) o essere gratuita; l’importante è la promozione diretta del prodottoDi norma gratuita per terzi (es: regali, eventi). Gratuità rilevante ai fini di inerenza
Limiti di deducibilitàDeducibile al 100% se documentata e inerente (art.109 Tuir)Deducibilità limitata % dei ricavi come art.108 Tuir / DM 19/11/2008
Riconoscimento legislativoNessun tetto (esclusi i crediti d’imposta agevolati)Precisata da DM 19/11/2008: limiti percentuali, beni fino a €50 esenti
Esempi tipiciPubblicità sui media, cartellonistica, sponsorizzazione diretta di marchio/prodotti, campagne promozionali targettizzateOmaggi aziendali (non promozionali), cene istituzionali, feste, regali strumentali di immagine

Le novità giurisprudenziali degli ultimi anni hanno confermato questo orientamento: la Cassazione ha sottolineato che la valutazione non si basa più sulla distinzione prodotto/immagine, ma sugli obiettivi commerciali .

3. Casi di accertamento: errori più comuni

Gli avvisi di accertamento relativi alle spese pubblicitarie erroneamente dedotte possono riguardare vari contesti pratici:

  • Pubblicità tradizionale (cartellonistica, stampa, eventi): l’amministrazione può contestare l’inerzia del collegamento tra spesa e promozione reale, soprattutto se la campagna sembra generica o poco efficace. Il contribuente deve dimostrare la concreta realizzazione della pubblicità (es. pagine pubblicitarie su riviste con logo, partecipazione a fiere con stand aziendale, ecc.), supportandola con documentazione (contratti pubblicità, immagini, badge, planimetrie, relazioni di marketing).
  • Sponsor di manifestazioni o eventi: se non si tratta di sponsorizzazioni sportive (vedi punto 5), l’Agenzia può eccepire la mancata prova dell’effettivo ritorno pubblicitario. Anche qui serve evidenza: banner, programmi ufficiali, video dell’evento con logo. L’ufficio può contestare l’allocazione se ritiene ingiustificata rispetto ai costi sostenuti.
  • Spese promozionali online: includono campagne su social, Google Ads, influencer marketing, ecc. Sono deducibili se inerenti, ma l’accertamento può puntare sulla tracciabilità e sulla congruità (ad es. costi elevati vs bassa visibilità). È essenziale conservare report di campagne, screenshot delle inserzioni, contratti con web agency.
  • Omaggi a clienti o partner: per beni omaggio il limite di valore unitario di €50 (tetto stabile dal 2018 ) è cruciale. Gli omaggi con valore superiore possono essere considerati spese di rappresentanza e dunque parzialmente indeducibili. L’agenzia verifica il rispetto del valore e la natura promozionale (es. gadget con logo vs regali personali).
  • Sponsorizzazioni sportive dilettantistiche: in questo settore operano regole particolari (vedi §5). I contributi erogati ad ASD/SSD fino a €250.000 (poi 400.000) godono di presunzione di pubblicità . Se invece si eccede tale soglia, si applica l’ordinario regime di deducibilità.

In pratica, ogni costo reclamato come pubblicità deve essere documentato e motivato. Le contestazioni tipiche sono: mancanza di prova dell’effettiva esecuzione dell’azione pubblicitaria (assenza di deliverable o risultati tangibili), spese sproporzionate o antieconomiche, attribuzione di costi personali. Quando l’Ufficio nega la deduzione, si parla di “errata deduzione” con conseguente recupero delle imposte.

4. Onere della prova e proiezione delle indagini

Dal punto di vista probatorio, la Cassazione è chiara: l’onere di provare l’effettiva esistenza della spesa pubblicitaria grava sul contribuente . Ciò vale anche quando le normative prevedono una presunzione di deducibilità. Ad esempio, i contratti di sponsorizzazione atletica entro il tetto di spesa ammettono la presunzione di pubblicità, ma questo non esonera dall’onere di dimostrare che la sponsorizzazione si sia concretamente tradotta in attività promozionali .

In pratica, al contribuente spetta fornire una prova completa e convincente: a mero titolo esemplificativo, deve produrre fatture, contratti, ricevute di pagamento e soprattutto prove documentali dell’effettuazione della prestazione pubblicitaria. Come sottolinea la Cassazione, non è sufficiente la regolarità formale delle scritture contabili o il bonifico bancario: occorrono elementi quali report di visibilità, foto/filmati, relazioni post-evento, testimonianze, ecc. In caso contrario l’amministrazione può fondare l’accertamento su presunzioni semplici (segnali gravi, precisi e concordanti) , calcolando la mancanza come inesistente.

Punto chiave: la presunzione legale assoluta di cui all’art. 90, c.8 L. 289/2002 (sport dilettantistico) riguarda solo la natura pubblicitaria del costo e la congruità entro i limiti stabiliti. Essa non libera il contribuente dall’onere di provare la materialità e l’effettività della pubblicità resa . In sostanza, anche per i primi €250.000 (ora €400.000) erogati a una ASD, il contribuente deve dimostrare che esistono i presupposti (logo affisso, campagne realizzate, ecc.); altrimenti l’Agenzia può integrare l’atto con motivazioni di improbabilità del ritorno (antieconomicità) e negare il beneficio .

5. Sponsorizzazioni sportive dilettantistiche

Un caso particolare (e frequente) è quello delle sponsorizzazioni sportive di Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD). La normativa agevolativa (Legge 289/2002, art. 90) prevede che gli importi erogati a tali enti, entro certi limiti, godano di presunzione legale assoluta di pubblicità. In concreto:
Fino a €250.000 annui (incrementati a €400.000 dal 2017) le sponsorizzazioni sono considerate automaticamente spese pubblicitarie e deducibili al 100% .
– Importi superiori a tali soglie vanno trattati come qualunque altro costo: deducibili solo se dimostrata inerenza e consone alla promozione.

Il contribuente che vi rientra gode quindi di un grande vantaggio, ma deve comunque rispettare le condizioni soggettive e oggettive. Come spiegato dalla Cassazione (sent. 4274/2023) , affinché la presunzione assoluta operi, occorrono: 1) il beneficiario sia effettivamente una ASD/SSD; 2) l’importo non superi il limite (oggi €400.000); 3) lo scopo della sponsorizzazione sia promozionale (immagine e prodotti dello sponsor); 4) che l’ente sponsorizzato abbia concretamente svolto l’attività promozionale prevista (es. esposizione logo, citazioni, eventi).

Nel caso concreto di Cass. 4274/2023 il contribuente aveva impugnato un accertamento che contestava la “antieconomicità” di una sponsorizzazione a una squadra di calcio a 5, in cui si negava la deducibilità della spesa. La Corte ha accolto il ricorso del contribuente, affermando che “le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, L. 289/2002 sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria” se rispettati i requisiti previsti . In altri termini, entro il limite di legge, tali erogazioni si presumono pubblicità, a patto che ci sia prova dell’avvenuta sponsorizzazione. Questo orientamento si riallaccia a numerose pronunce precedenti che confermano la protezione giudiziaria per lo sponsor virtuoso (tra cui ordinanze Cass. nn. 23425/2022, 20560/2022, 21452/2021, ecc. ).

Soprapprezzo oltre il limite: se la spesa supera il tetto (es. €400.000), la deduzione sarà ammessa solo se è provato che la sponsorizzazione sia inerente e congrua. In tale caso, l’amministrazione potrà nuovamente applicare i criteri generali (onere probatorio a carico del contribuente) come per qualsiasi altra pubblicità .

6. Strategie difensive in fase precontenziosa

Prima di arrivare a contenzioso, il contribuente/avvocato può adottare alcune contromisure nella fase amministrativa:

  • Revisione documentale preventiva: tenere sempre una documentazione ordinata di tutte le spese pubblicitarie, con contratti dettagliati, fatture, relazioni di attività di marketing, documentazione fotografica/videografica. Ciò è utile anche per chiedere interpello tecnico sull’ammissibilità di alcune spese tra “pubblicità” o “rappresentanza” (art. 108, c.4-bis TUIR ).
  • Memoria difensiva in ufficio: se l’Ufficio invia una richiesta di chiarimenti (circolare o audit), il contribuente può presentare memorie con l’analisi giuridica che si è seguita: evidenziare il criterio degli “obiettivi perseguiti” come Cassazione 25143/2025 , al fine di sostenere che si tratta di pubblicità e non di rappresentanza. Occorre anche spiegare perché le eventuali spese gratuite (omaggi) sono promozionali e rispettano il limite di €50 se necessario .
  • Autocorrezione e sconto volontario: laddove siano stati dedotti costi chiaramente oltre i limiti (ad esempio omaggi oltre €50 o omissioni di split payment), si può valutare il ravvedimento operoso o dichiarazione integrativa per correggere l’errore ed evitare sanzioni più gravi.
  • Accertamento con adesione o conciliazione: se i documenti non sono in linea, può essere opportuno trattare un accordo con l’Amministrazione (ruolo, comma 1 art. 5 D.Lgs. 218/97) per definire l’accertamento con uno sconto sulle sanzioni, gestire un accertamento con adesione oppure ricorrere alla mediazione tributaria (dalle Commissioni tributarie alle “rottamazioni” concordate). Anche la giurisprudenza consiglia spesso di dimostrare comunque una qualche inerenza minimale per ridurre le contestazioni.

7. Strategie difensive in fase contenziosa

Se l’accertamento diventa contenzioso (ricorso in Commissione tributaria), le strategie sono:

  • Argomentazione tecnico-giuridica approfondita: presentare il caso come “spesa pubblicitaria inerente” richiamando la giurisprudenza aggiornate. Ad esempio, ci si può avvalere di Cassazioni recenti (oltre alla 4274/2023 sopra citata, v. anche Cass. n. 3488/2024 sull’onere probatorio ) e della distinzione rep/pub. L’avvocato deve illustrare perché la spesa mira a promuovere specifici prodotti/servizi, non solo l’impresa in senso lato.
  • Prova del ricevimento del servizio: sono utili testimoni o dichiarazioni che confermino la realizzazione della pubblicità (es. testimonianze di giornalisti, dirigenti di associazioni sponsor, clienti contattati, ecc.). Se il fisco solleva il “rimpiattamento” del costo, si deve controprova che l’attività pubblicitaria è avvenuta indipendentemente dalla mancanza di immediate vendite.
  • Contestazione dei presupposti dell’accertamento: verificare ad esempio eventuali vizi procedurali (mancata indicazione del criterio di accertamento, errore nella quantificazione, ecc.) oppure eccepire la motivazione se basata su “antieconomicità” astratta. La Cassazione ha già annullato sentenze che negavano deduzioni di sponsor riconoscendo la presunzione legale (come nel caso 4274/2023 ).
  • Contraddire con perizie o dati comparativi: far allegare analisi di settore, ricerche di mercato o pareri di esperti per dimostrare che la spesa è congrua. Ad esempio, se una campagna social è stata contestata come “inefficace”, si possono fornire metriche (click, impression, lead) per quantificarne l’impatto.
  • Ricorso gerarchico e giurisdizionale: se la CTP/CTR respinge i motivi, il passo successivo è il ricorso in Cassazione. Qui occorre sfruttare motivi di diritto (errore nella interpretazione delle norme fiscali) e menzionare l’orientamento giurisprudenziale. Ad esempio: “In base all’art. 90 co.8 L.289/2002 e alla consolidata giurisprudenza, la deducibilità delle sponsorizzazioni sportive rientra tra le spese pubblicitarie se soddisfatte le condizioni legali, con conseguente onere della prova a carico dell’Amministrazione solo in caso di superamento del massimale”.

In ogni fase, la coerenza dell’argomentazione con le fonti e la completezza dei documenti sono decisive. Le Commissioni Tributarie (e la Cassazione) esaminano anche il fatto aziendale concreto: se mancano evidenze chiare, spesso decideranno a favore dell’Ufficio (vedi CTR nel caso 4274/2023 ). Viceversa, se il contribuente dimostra che il prodotto o marchio è stato realmente pubblicizzato, il beneficio dovrebbe essere concesso.

8. Esempi e simulazioni pratiche

Esempio 1 – Campagna stampa con fattura cartacea: un’impresa sostituisce manifesti pubblicitari sui giornali locali per un totale di €20.000. Se l’Agenzia contesta la deducibilità ritenendo i manifesti “solo immagine” aziendale, il contribuente deve mostrare le copie dei giornali con l’annuncio, i progetti grafici, e una spiegazione del contenuto promozionale (highlight prodotti/servizi). Se la Corte ritiene che le inserzioni illustrano i prodotti con l’obiettivo di acquisire clienti, allora è pubblicità e i €20.000 restano deducibili .

Esempio 2 – Omaggi aziendali natalizi: uno studio legale regala gadget personalizzati (agenda, penne) a tutti i clienti, per un valore unitario di €45. Secondo il DM, sono spese di rappresentanza esenti da limiti , quindi deducibili al 100%. Se il fisco li contesta come fuori fattura, basteranno fatture di acquisto e la descrizione della beneficenza (lista di omaggi) per giustificare la deduzione.

Esempio 3 – Sponsorizzazione di un torneo di calcetto locale: una SRL dona €30.000 a una ASD calcetto per associare il proprio marchio alle divise della squadra. Questo rientra nei limiti della presunzione (superiore agli standard di squadre, ma entro €250k). La società dovrà produrre il contratto di sponsorizzazione, eventuali foto con il logo sulla maglia/striscioni, comunicati stampa, fatture emesse dall’ASD, ecc. Con questi, la presunzione legale vale e l’accertamento sarà in forte difetto se il dissenso fiscale manca di motivi fondati.

Esempio 4 – Manifestazione aziendale aperta al pubblico: un’impresa sostiene €15.000 per un open day con partner e stampa, offrendo visite guidate e gadget ai partecipanti. Se contestato come “festa aziendale” (rappresentanza), il contribuente può argomentare la finalità promozionale (ampliare la clientela). Documenti utili: inviti, programma del convegno, articoli su riviste specializzate, attestati di presenza, registro dei partecipanti. Se la CTR riconosce l’aspetto promozionale (es. buffet con presentazione prodotto), deve trattarla come pubblicità deducibile .

9. Domande frequenti (Q&A)

  • D: Tutte le spese con logo sono deducibili come pubblicità?
    R: No. Va valutata l’inerzia. Se la spesa (es. gadget, omaggi, eventi) ha come scopo primario la notorietà del marchio/prodotto, allora può essere considerata pubblicità . Se l’onore è promuovere solo l’impresa o migliorare relazioni senza riferimento a specifici beni, ricade nella rappresentanza (limite percentuale). Da ultimo, biglietti per eventi come spettacoli o viaggi aziendali vanno trattati come rappresentanza (non pubblicità), a meno che non sia dimostrabile un legame diretto con attività promozionali (cosa difficile ).
  • D: Gli omaggi a clienti sono sempre deducibili al 100%?
    R: Solo se il valore unitario non supera €50 e l’omaggio è strumentale (es. agenda con logo). Omaggi superiori a €50 sono considerati spese di rappresentanza e rientrano nei limiti di deducibilità di art. 108 TUIR (vedi tab.1).
  • D: È vero che il contribuente deve solo dimostrare la spesa documentata?
    R: No. Come insegna Cass. 2024 e la stessa decisione 4274/2023 , non basta la ricevuta: bisogna provare in concreto che la prestazione pubblicitaria c’è stata (es. banner esposto, spot andato in onda). L’onere cade sempre sul contribuente, anche in presenza di presunzioni legali.
  • D: L’Agenzia può contestare solo la congruità dei costi?
    R: In passato alcune CTR lo facevano sostenendo che un costo troppo elevato rispetto ai benefici è indeducibile per “antieconomicità”. Tuttavia, oggi la giurisprudenza considera l’inerenza in termini qualitativi , quindi l’eccesso di costi è secondario: serve solo dimostrare che la spesa riguarda l’attività d’impresa. Tale argomento non elimina l’onere di provare l’effettività .
  • D: Cosa fare se l’accertamento arriva già motivato?
    R: Presentare ricorso in CTP con una robusta difesa documentale e argomentativa. Nel ricorso si riportano i fatti, si allegano tutte le prove, e si citano gli orientamenti Cassazione/CTR che confermano la deducibilità (ad es. Cass. 4274/2023 , sentenze della CTR favorevoli sui fatti analoghi, pareri di esperti). È utile dedicare una parte della memoria alla disamina giuridica: spiegare i criteri di distinzione e richiamare i principi di Cassazione sul principio “qualitativo” dell’inerenza.

10. Tabelle riepilogative

Oltre alla Tabella 1 sopra (pubblicità vs rappresentanza), ecco un’altra tabella esemplificativa:

Tipo di spesa/operazioneDisciplina fiscaleComments difensivi
Pubblicità media tradizionali (TV, stampa, web)100% deducibili se inerenti. IVA detraibile.Dimostrare contratti, materiali promozionali (spot, articoli).
Sponsorizzazione sport ASD/SSD ≤ limitiPresunzione deducibilità (100%). IVA detraibile.Produrre contratto, fatture, evidenza visibilità. (Cass. 4274/2023) .
Sponsorizzazione sport ASD/SSD > limitiDeducibile se provato inerente (ricade in pubblicità generale).Onere prova restituibile al contribuente.
Omaggi a clienti fino a €50Deducibili al 100% (non conteggiate nei limiti rep.).Conservare ricevute di acquisto e lista omaggi .
Omaggi > €50Considerati rappresentanza: deducibili nei limiti di art.108 DM.Verificare valore unitario e motivazione.
Eventi aziendali, fiere, conferenzeSe destinati al pubblico target (promozionali) = pubblicità; altrimenti rappresentanza.Documentare gli scopi (inviti, relazioni finali).
Campioni gratuiti prodottiSe distribuiti con pubblicità del prodotto = pubblicità; altrimenti rep.Foto distribuzione, pubblicità confezionamento.

Queste tabelle aiutano a orientarsi nelle situazioni più ricorrenti.

11. Conclusioni

In sintesi, per difendersi efficacemente in caso di accertamento per errata deduzione di spese pubblicitarie è essenziale:

  • Documentare minuziosamente ogni attività pubblicitaria (contratti, prove materiali, rendicontazioni).
  • Argomentare secondo i criteri giuridici: evidenziare la finalità promozionale e citare leggi e sentenze recenti che rafforzano la propria posizione (come la Cass. 4274/2023 sulle sponsorizzazioni o l’orientamento che qualifica l’inerenza in termini qualitativi ).
  • Essere pronti a dimostrare l’effettività delle prestazioni, perché rimane in capo al contribuente l’onere di prova . Non bastano dunque fatture e pagamenti, ma occorrono evidenze che l’azione pubblicitaria si sia concretamente svolta.
  • Utilizzare gli strumenti previsti per risolvere la controversia (interpello, accertamento con adesione, ricorso tributario, ecc.) ma prepararsi comunque alle fasi giudiziarie con un solido supporto legale.

Ricordiamo infine che la giurisprudenza aggiornata tende a tutelare il contribuente che riesce a dare prova dell’effettivo servizio pubblicitario . Una difesa ineccepibile e fondata sulle fonti può quindi ribaltare contestazioni ingiuste, permettendo la legittima deduzione dei costi di pubblicità.

Fonti normative e giurisprudenziali (ultimi aggiornamenti)

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 108 e 109 e ss. .
  • D.M. 19 novembre 2008, attuativo art. 108 TUIR (definizione spese di rappresentanza e limiti) .
  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90 (disposizioni su sponsorizzazioni sportive dilettantistiche) .
  • Cassazione, sent. n. 4274 del 10/02/2023 (su deducibilità sponsorizzazioni sportive) .
  • Cassazione (ordinanza) n. 23367/2024 e 23368/2024, 29/08/2024 (spese sponsorizzazione: onere prova effettività) .
  • Cassazione (ordinanza) n. 25143/2025 del 13/09/2025 (criterio degli obiettivi per distinguere spese di pubblicità vs rappresentanza) .
  • Agenzia Entrate, risoluzioni e circolari (anche non citate esplicitamente, ma fondamento della prassi vigente).

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Il Fisco ti contesta spese pubblicitarie ritenute indeducibili, non inerenti o riqualificate e recupera imposte, sanzioni e interessi?
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Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:

– spese pubblicitarie considerate non inerenti,
– riqualificazione in spese di rappresentanza,
– contestazioni sulla competenza temporale,
– mancanza di prova dell’effettività della pubblicità,
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– campagne digitali, social e online poco documentate.

Le conseguenze possono essere molto pesanti:

👉 indeducibilità dei costi,
👉 recupero di IRES/IRPEF e IRAP,
👉 recupero IVA,
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👉 rettifiche su più annualità,
👉 effetti a catena sul reddito d’impresa.

La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per errata deduzione delle spese pubblicitarie?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 molti accertamenti sulle spese pubblicitarie sono contestabili,
👉 la distinzione tra pubblicità e rappresentanza non è automatica,
👉 l’inerenza è un giudizio tecnico, non discrezionale,
👉 la strategia difensiva va attivata immediatamente.


Cos’è l’Accertamento per Errata Deduzione delle Spese Pubblicitarie

L’accertamento si fonda sull’idea che il contribuente:

– abbia dedotto costi non qualificabili come pubblicitari,
– abbia anticipato o posticipato indebitamente la deduzione,
– non abbia dimostrato l’effettività della prestazione,
– abbia violato il principio di inerenza,
– abbia sostenuto spese con finalità diverse da quella promozionale.

👉 Ma la spesa pubblicitaria è un costo fisiologico dell’impresa, se finalizzato alla promozione dell’attività, anche con ritorni indiretti o differiti nel tempo.

La deducibilità dipende da:

– finalità promozionale del messaggio,
– collegamento con l’attività esercitata,
– modalità di diffusione,
– corretto inquadramento contabile e fiscale,
– documentazione a supporto.


Perché il Fisco Contesta le Spese Pubblicitarie

Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta soprattutto quando ritiene che:

– la pubblicità non abbia prodotto risultati immediati,
– manchi una prova “tangibile” della diffusione,
– la spesa sia eccessiva rispetto al volume d’affari,
– la comunicazione sia rivolta a un pubblico ritenuto non coerente,
– vi sia confusione con spese di rappresentanza.

👉 Ma il Fisco non può valutare l’efficacia pubblicitaria ex post né sostituirsi alle scelte imprenditoriali.


Il Principio Chiave: Pubblicità ≠ Rappresentanza Automatica

Un principio fondamentale è questo:

👉 una spesa pubblicitaria non diventa rappresentanza solo perché non genera un ritorno immediato.

Questo significa che:

– la pubblicità può essere informativa o di branding,
– il ritorno può essere reputazionale,
– non è richiesto un incremento diretto dei ricavi,
– non sono ammessi automatismi penalizzanti.

👉 Qui si costruisce gran parte della difesa.


Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato

L’accertamento è contestabile se:

– il Fisco riqualifica la spesa senza analizzare il contenuto del messaggio,
– valuta l’inerenza con criteri astratti,
– ignora il contesto di mercato,
– presume finalità personali senza prova,
– applica sanzioni piene su valutazioni discrezionali.

👉 La presunzione non basta: serve una prova concreta.


Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026

Le contestazioni più frequenti riguardano:

– pubblicità online e social media,
– campagne Google e Meta Ads,
– sponsorizzazioni digitali e banner,
– eventi promozionali,
– costi di comunicazione ritenuti “atipici”.

👉 Molti rilievi sono interpretativi e tecnicamente difendibili.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Dimostrare la Natura Pubblicitaria della Spesa

La difesa parte da una domanda chiave:

👉 che tipo di messaggio è stato diffuso e a chi?

È decisivo dimostrare:

– contenuto promozionale del messaggio,
– diffusione verso un pubblico indifferenziato o targetizzato,
– utilizzo di mezzi di comunicazione idonei.

👉 Se il messaggio promuove l’attività, la spesa è pubblicitaria.


🔹 2. Dimostrare l’Inerenza all’Attività d’Impresa

Un principio fondamentale è questo:

👉 la pubblicità è inerente se serve a sostenere o sviluppare il business.

È possibile dimostrare:

– coerenza con l’attività svolta,
– inserimento in una strategia di marketing,
– collegamento con il mercato di riferimento.

👉 Qui si vincono molte difese.


🔹 3. Contestare la Riqualificazione Arbitraria

La legge distingue chiaramente tra:

– spese di pubblicità e propaganda,
– spese di rappresentanza.

👉 La riqualificazione deve essere motivata, non automatica.


🔹 4. Far Valere Buona Fede e Corretta Gestione

La difesa può dimostrare che:

– la spesa era ragionevole,
– la deduzione seguiva prassi consolidate,
– non vi era intento elusivo o evasivo.

👉 Questo incide in modo decisivo su sanzioni e recuperi.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Contraddittorio Preventivo

Serve per:

– spiegare la strategia pubblicitaria,
– chiarire natura e finalità delle spese,
– evitare l’atto definitivo.

🔹 Risposte a Questionari e PVC

Utile per:

– produrre contratti, fatture, screenshot, report,
– dimostrare l’effettività della pubblicità,
– smontare la tesi dell’Ufficio.

🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– la spesa è disconosciuta senza analisi concreta,
– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora il principio di inerenza.

👉 Molti accertamenti sulle spese pubblicitarie vengono annullati o ridotti.


Il Punto Chiave: Spesa Contestata ≠ Spesa Indeducibile

Un principio essenziale è questo:

👉 una spesa pubblicitaria contestata non è automaticamente indeducibile.

Questo significa che:

– l’onere motivazionale grava sul Fisco,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.

👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sugli accertamenti per errata deduzione delle spese pubblicitarie è giuridica, tecnica e strategica.

L’avvocato:

– analizza la natura delle spese,
– qualifica correttamente i costi,
– contesta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela il contribuente da recuperi indebiti.

👉 Qui la specializzazione è decisiva.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– difendere la deducibilità delle spese pubblicitarie,
– ridurre o annullare sanzioni e interessi,
– mettere in sicurezza le future campagne,
– prevenire nuovi accertamenti.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa in materia di accertamenti fiscali richiede competenze avanzate.

Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in deducibilità dei costi e inerenza
– Difensore di imprese, professionisti e società
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, un accertamento fiscale per errata deduzione delle spese pubblicitarie:

👉 non va subito accettato,
👉 è spesso interpretativo,
👉 può e deve essere contestato.

La regola è chiara:

👉 qualificare correttamente la spesa,
👉 dimostrare l’inerenza e la finalità promozionale,
👉 contestare automatismi e presunzioni,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

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Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sulle spese pubblicitarie può fare la differenza tra un recupero fiscale ingiusto e la piena tutela della tua strategia commerciale.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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