Accertamento Fiscale Per Deduzione Fee Di Management Eccessive: Come Difendersi Bene Con L’Avvocato

L’accertamento fiscale che mette in discussione la deducibilità delle “management fees” (costi di coordinamento o amministrativi infragruppo) rappresenta una situazione complessa per le società di capitali. Il Fisco presuppone spesso che tali costi, essendo infragruppo, possano nascondere operazioni elusive o gonfiamento degli oneri aziendali. La giurisprudenza italiana recente, però, offre criteri chiari per difendersi se si dimostra l’effettiva utilità e inerenza di tali servizi. In questa guida avanzata rivolta a imprenditori, professionisti e avvocati tributari (livello privati e imprese), spiegheremo i principali aspetti normativi, i principi di deducibilità, i rilievi tipici dell’Amministrazione finanziaria e le strategie difensive in caso di contenzioso tributario.

Citeremo leggi e sentenze aggiornate a gennaio 2026, incluse le più recenti pronunce delle Sezioni tributarie della Corte di Cassazione e delle Commissioni tributarie regionali , con tabelle di sintesi, domande e risposte frequenti e simulazioni pratiche (solo Italia) per illustrare il fenomeno dal punto di vista del contribuente. Al termine troverete le fonti normative e giurisprudenziali utilizzate.

1. Cos’è e come nasce il contenzioso sulle management fees

Le management fees (o “fee di management”) sono costi sostenuti da una società per servizi di direzione, consulenza o supporto resi da altre imprese dello stesso gruppo (holding o società collegate). Tali servizi possono riguardare, ad esempio, attività amministrativa, contabile, legale, marketing o ricerca strategica. In linea generale, i costi aziendali sono deducibili ai fini IRES se sono stati effettivamente sostenuti e sono inerenti all’attività di impresa. Nel caso di servizi infragruppo, sorge il dubbio sulla reale utilità economica percepita dalla società che paga la fee.

1.1 Profilo giuridico e fiscale delle management fees infragruppo

In assenza di regole speciali, le management fees seguono i principi generali del TUIR (DPR 917/1986). In particolare il principio di competenza economica e contabilità (art.109 TUIR) impone che i costi siano imputati al conto economico dell’esercizio di competenza . L’art. 109 comma 4 TUIR dispone infatti che “le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza” . Ciò significa che i costi di management devono essere puntualmente contabilizzati nell’esercizio giusto, pena la negazione di deduzione fiscale.

Inoltre, la deducibilità richiede i tradizionali requisiti di effettività, inerenza, certezza e determinabilità del costo. Effettività significa che il costo deve corrispondere a una reale spesa o obbligazione (es. pagamento fattura) concretamente sostenuta dall’azienda. Inerenza significa che il servizio deve avere una ragionevole correlazione con l’attività aziendale, direttamente o indirettamente (ad esempio, un servizio di consulenza strategica o di formazione del personale può essere indiretto, ma comunque finalizzato a sostenere il business aziendale). Questi requisiti emergono dall’art.109 TUIR insieme alle interpretazioni giurisprudenziali .

Uno specifico profilo civile rilevante è l’art. 2497-bis c.c. sulla direzione e coordinamento. Se la capogruppo svolge attività di direzione e coordinamento sulla controllata, i relativi rimborsi di spese preventivamente approvati dall’assemblea non concorrono a formare il reddito della controllata . In pratica, i costi di direzione e coordinamento effettuati da una capogruppo e ripartiti alle controllate possono essere esclusi dal reddito della controllata, se approvati dall’assemblea della stessa in quanto rimborsi. Questa norma non annulla i requisiti di inerenza, ma disciplina la modalità di tassazione dei rimborsi intragruppo.

1.2 Perché l’Agenzia delle Entrate contesta i management fees

L’Amministrazione finanziaria nell’accertamento analitico spesso contesta i costi infragruppo adducendo che i servizi fatturati non hanno apportato una reale utilità economica alla società che li ha sostenuti. In sostanza, presume che le management fees eccessive siano fittizie o gonfiate e servano soltanto a trasferire utili alla capogruppo (un “rinnovato giudizio di economicità” secondo le Commissioni tributarie).

Le motivazioni tipiche dell’accertamento sono, ad esempio:

  • Mancanza di documentazione dettagliata: il Fisco ritiene “carta moneta” la semplice fattura per servizi generici, senza dettaglio di ore/personale e senza altre prove dell’effettiva prestazione .
  • Servizi generici o di scarsa utilità: anche avendo un contratto, l’ufficio contesta l’inerenza se il servizio sembra astratto (“consulenze generiche”, “centralizzazione astratta”).
  • Prezzi discordanti dal mercato (transfer pricing): se il costo è molto elevato rispetto a servizi analoghi, si sospetta sovrafatturazione infragruppo e occultamento di utili. L’art. 9 TUIR e le norme antielusive (art.110 TUIR, comma 10 ss., ora abrogate ma richiamate nel concetto di valore normale) danno supporto al Fisco per ricondurre l’onere a un valore “normale”.
  • Presunzione di autofatturazione: quando il fornitore del servizio è una stessa proprietà o non ha struttura autonoma (servizio interno alla capogruppo in Lussemburgo, ecc.), l’Agenzia può presumerlo “non autonomo” e quindi non un vero servizio.
  • Contradditorio sui diritti di revisione: come ricordato dalla Cassazione, la presenza di una relazione di revisione che certifichi i conti aziendali svolge un ruolo probatorio rilevante . Se l’auditor ha validato i costi infragruppo, l’Amministrazione deve produrre documenti capaci di confutare l’operato del revisore .

In sostanza, l’accertamento mira a considerare indeducibile la parte di spesa che appare abnorme o priva di riscontro, recuperando a tassazione l’importo contestato. Ciò si traduce in una rettifica IRES, IRAP e – all’occorrenza – aggiustamenti IVA (in particolare l’indetraibilità dell’IVA sui costi disconosciuti) e sanzioni.

2. Principi generali di deducibilità dei costi infragruppo

Prima di entrare nel dettaglio delle management fees, ricordiamo i cardini generali per ogni costo d’impresa. Un costo per essere deducibile deve risultare:

  • Effettivamente sostenuto. Deve essersi concretizzato in un esborso o in un’obbligazione certa. Le fatture del fornitore ne devono attestare l’esistenza. Ad esempio, oneri “figurativi” o costi ancora accantonati ma non pagati potrebbero non essere riconosciuti (salvo regole specifiche).
  • Inerente all’attività d’impresa (art.109, comma 5 TUIR). Deve esserci un collegamento concreto tra la spesa e l’attività svolta. Non si richiede che generi immediatamente ricavi, ma deve avere finalità strumentali o di supporto all’attività economica . La Cassazione ha sottolineato che l’inerenza va valutata qualitativamente: un servizio amministrativo generico è potenzialmente coerente con l’impresa, ma deve essere giustificato da una effettiva organizzazione aziendale . Il cost sharing interno in genere mira a razionalizzare costi fissi di struttura.
  • Competenza temporale. Il costo va imputato all’esercizio in cui sorge l’utilità, indipendentemente dal pagamento (art.109, commi 1-2 TUIR). Una fattura emessa oggi per servizi del prossimo anno va contabilizzata l’anno prossimo.
  • Certezza e determinabilità (art.109, comma 1 TUIR). Il costo deve essere certo nell’oggetto e determinato nel suo ammontare, o almeno determinabile a fine esercizio. Ciò impone un’idonea documentazione (fatture, contratti, ordini, pagamenti tracciati, etc.). Il contribuente deve poter dimostrare, documentandola, la ragione dell’onere e l’entità pagata . La giurisprudenza afferma infatti che non basta iscrivere il costo in bilancio; serve il supporto probatorio . Ad es.: una fattura generica priva di descrizione della prestazione può essere censurata come mancante di certezza .
  • Economicità / congruità. Pur essendo di per sé libero di sostenere qualsiasi spesa, se un costo appare macroscopicamente sproporzionato rispetto all’attività, si scatena il sospetto che sia irrealistico o finalizzato ad altro (es. trasferimento occulto di utili). In tal caso, il contribuente deve fornire elementi concreti a giustificazione . La Cassazione di recente ha espresso chiaramente che «i costi devono risultare… anche coerenti economicamente, e l’antieconomicità macroscopica di una spesa costituisce per il Fisco un indizio di non inerenza» .

In pratica, il contribuente ha l’onere di provare dimostrando l’effettiva esistenza, l’inerenza e la congruità dei costi infragruppo dedotti . Non si richiede di per sé un guadagno attuale, ma un vantaggio realistico o potenziale. Se questi presupposti sono accertati, il costo è deducibile; in caso contrario il Fisco può disconoscerlo.

3. Fonti normative e giurisprudenziali rilevanti

Normativa italiana di riferimento

  • Art. 95 TUIR – disciplina compensi amministratori e spese di rappresentanza (a regime fissato al 75% fino al 2026). Non riguarda direttamente le management fees, ma è spesso menzionato per definire deducibilità di costi particolari.
  • Art. 109 TUIR – principio di competenza, criteri generali di imputazione e deduzione dei costi. Il comma 4 stabilisce che i componenti negativi (costi) non sono deducibili se non imputati a conto economico nell’esercizio giusto . I costi infragruppo seguono questo criterio.
  • Art. 101-108 TUIR – non direttamente rilevanti, ma contengono principi generali.
  • Art. 110 TUIR, commi 10-11 (ora abrogati) – riguardavano in passato l’indeducibilità di costi infragruppo collegati a società in paesi black-list, superati dalla L.208/2015 (legge di stabilità 2016). Oggi vige la regola generale del transfer pricing e del principio di libera concorrenza (art.9 TUIR).
  • Art. 6, comma 1, L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – stabilisce che gli atti amministrativi devono essere motivati con chiarezza. Ciò si riverbera nella necessità di una motivazione dell’avviso d’accertamento che giustifichi i rilievi (altrimenti può essere impugnato per carenza di motivazione).
  • Art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 (abuso del diritto) – introduce il divieto di operazioni prive di sostanza economica poste in essere al solo scopo di evitare imposte. In pratica, se l’Ufficio ritiene che le management fees siano state utilizzate per eludere il fisco senza reale scopo economico, può ricorrere a questa disciplina antielusiva.
  • Art. 2697 c.c. – norma civile secondo cui «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento». In materia tributaria, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che i costi dedotti sono fatti costitutivi del diritto alla deduzione e, se contestati, il contribuente deve provarli .
  • Art. 2497-bis c.c. – quando rileva, disciplina i rimborsi di spese di direzione e coordinamento del gruppo. I rimborsi approvati dall’assemblea si escludono dal reddito imponibile della controllata. Questo fornisce un inquadramento civilistico per certe management fees.

Principali sentenze aggiornate

Negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato i criteri probatori sui costi infragruppo. Le sentenze più recenti da citare sono:

  • Cass. civ., Sez. Trib., 6 marzo 2024, n. 6101 . Emessa a seguito di un ricorso dell’Agenzia, ribadisce in modo rigoroso che l’onere della prova sull’effettiva esistenza e inerenza dei costi infragruppo grava sul contribuente . In sostanza, mostrare solo il contratto e la fattura non basta: il contribuente deve allegare documenti aggiuntivi che dimostrino l’effettivo vantaggio economico conseguito dalla società ricevente il servizio . Questa sentenza conferma un orientamento consolidato: alle management fees si applica un “principio di inerenza rafforzata”, per cui non basta l’effettiva contabilizzazione, ma serve provare il beneficio economico o organizzativo ottenuto .
  • Cass. civ., Sez. Trib., 6 marzo 2024, n. 6100 . Contemporanea alla precedente, questa sentenza riguarda anch’essa i servizi infragruppo. Afferma il valore probatorio dei bilanci certificati: i conti conformi al bilancio e alla relazione del revisore costituiscono prova rilevante ai fini dell’accertamento fiscale . Per invertire questa prova, l’Amministrazione deve dimostrare specifici errori o inadempienze del revisore . Ciò rafforza il ruolo della documentazione finanziaria ufficiale come supporto nella difesa.
  • Cass. civ., Sez. Trib., 6 luglio 2021, ord. n. 19166 . Ordinanza che ha enunciato un principio di diritto sulla deducibilità delle management fees in cost sharing agreements: l’Agenzia deve dimostrare, come per le altre ipotesi, l’assenza di sostanza economica. Tuttavia, poiché non è una sentenza definitiva, il punto chiave che emerse (e che è stato poi ribadito dalle Cassazioni successive) è che l’onere di provare l’inerenza e l’effettiva utilità del servizio spetta alla società che dichiara la deduzione . Occorre cioè dimostrare che il corrispettivo alla capogruppo produce un “effettivo vantaggio” per la controllata .
  • Cass. civ., Sez. Trib., 29 settembre 2025, ord. n. 26312 . Ordinanza recentissima che conferma gli orientamenti sopracitati in chiave ancora più restrittiva per i costi infragruppo tra società collegate. La Corte sottolinea che, al di fuori dei casi di costo di buon senso, per i servizi intercompany “non basta una generica inerenza”: è necessario dimostrare un’effettiva utilità da quel servizio, misurabile e documentabile . Citando espressamente le massime di Cass. 6101/2024 e 19166/2021, afferma: «affinché il corrispettivo…sia deducibile… occorre che la beneficiaria tragga dal servizio remunerato un’effettiva utilità… determinabile ed adeguatamente documentata» . La Cassazione evidenzia inoltre che il nuovo regime procedurale (art.7, comma 5-bis, D.Lgs.546/92) non è retroattivo per controversie antecedenti al 2023, pertanto in questo caso è applicato il vecchio criterio probatorio: il contribuente soggetto all’onere della prova .
  • Cass. civ., Sez. Lav., 24 aprile 2023, n. 9497 (cassazione ordinaria, non tributaria): in una vicenda afferente l’IRAP, la Cassazione ha escluso il pregiudizio erariale quando le spese di direzione e coordinamento (rimborsi 2497-bis) sono state dovutamente approvate . Rileva l’assenza di illecito penale (art. 2621 c.c.). Sebbene non sia direttamente tributaria, la ratio è che, avendo rispettato le regole formali (assemblea e motivazione), la deducibilità era corretta.
  • Commissioni tributarie regionali e provinciali: varie decisioni hanno applicato i principi di cui sopra. Ad esempio, la CTR Lombardia n. 4813/16/2018 ha stabilito che i costi infragruppo sono pienamente deducibili se adeguatamente supportati da documentazione forte (p.es. consulenze gestionali, chiavi di riparto corrette) . I giudici hanno persino valorizzato favorevolmente un “attestato di revisione” specifico sui servizi infragruppo, come prova indipendente dell’utilità dei costi . Altre pronunce di merito (CTR, CTP) continuano su questa linea: senza elementi concreti su utilità, il costo viene disconosciuto. È quindi cruciale predisporre in tempo utile una robusta documentazione.

Riassumendo, la giurisprudenza degli ultimi anni è chiara nell’imporre un onere probatorio gravoso sul contribuente che deduca ingenti management fees: serve dimostrare puntualmente la concreta utilità e il vantaggio economico dei servizi ricevuti . L’esibizione del solo contratto o della fattura, benché necessaria, non è sufficiente . Questa tendenza, unificata in Cassazione, spiega la “stretta” applicata dal Fisco e ribadisce l’importanza delle difese dettagliate.

4. Accertamento analitico: modalità operative e rilievi tipici

Nel contesto di un controllo fiscale analitico, l’Ufficio verifica scrupolosamente la congruità dei costi dichiarati. L’iter tipico può seguire queste fasi:

  1. Controlli documentali. I verificatori acquisiscono le fatture e il contratto di servizi infragruppo ed esaminano la loro coerenza. Spesso si segnalano anomalie come descrizioni generiche, fatture emesse senza contratto, o addebiti multipli vaghi.
  2. Pareri interni. Il team di controllo (Divisione Verifiche, Guardia di Finanza, etc.) redige il processo verbale di constatazione (PVC). Ad esempio, ritengono indeducibili le management fees contestate per mancanza di prova di utilizzo effettivo del servizio. L’accertamento può anche partire da segnalazioni (ad es. segnalazioni bancarie, comuni di revisione, segreto bancario).
  3. Avviso di accertamento. Formalmente, l’Ufficio emette un atto di liquidazione fiscale che quantifica le imposte dovute per recupero di costi e imposte su interessi e sanzioni. L’avviso deve indicare gli arti applicati (art.109 TUIR, ecc.) e motivare le ragioni della rettifica. Ad esempio: “il costo di € X relativo a management fees non risulta adeguatamente documentato, in quanto manca indicazione attività svolte, ore e personale impiegato, pertanto si ritiene non inerente all’attività” .
  4. Possibilità di definizione extragiudiziale. Dopo il PVC o contestualmente all’avviso, il contribuente può valutare un’istanza di mediazione o accertamento con adesione (reclamo-mediazione ex D.Lgs. 546/92, o D.Lgs. 218/97). Se il recupero è inferiore a €50.000, è obbligatorio tentare la mediazione fiscale; per importi maggiori, può convenire l’adesione a fronte di riduzione delle sanzioni (es. 35%). In questa sede va presentata (idealmente) una memoria difensiva scritta con tutta la documentazione (contratti, report interni, relazioni di reparto, analisi di trasferimento di costi) che dimostri l’utilità del servizio .
  5. Comparazione delle relazioni di verifica. Spesso i verificatori si avvalgono di perizie interne (Controllo di Gestione, revisori fiscali) per determinare quote di costo da ripartire. Il contribuente deve verificare l’attendibilità di tali calcoli, segnalando possibili errori di imputazione o chiavi di riparto non corrette. Importante è la relazione del revisore legale dei conti: come visto, se i revisori hanno validato il bilancio con quelle management fees , l’Amministrazione deve confutare l’attività di revisione.

Principali rilievi dell’avviso. Nell’accertamento sulle fee di management si evidenziano tipicamente: – “Costo indeducibile per mancanza di prova dell’attività svolta”, quando l’Ufficio nota fatture generiche. – “Costo sovrastimato: valore normale superato”, con riferimento art.9 TUIR. Se non esiste un paragone oggettivo, il Fisco potrebbe adottare arbitraggi (p.es. calcolare costi medi di gruppo inferiori). – “Trasferimento di utili” o “mancanza di stabile organizzazione”: addebita parte dei costi come utili distribuiti (le cosiddette “sopravvenienze attive” secondo art.88-106 TUIR).
– In presenza di fatture da paesi a tassazione privilegiata, pur non esistendo più l’art.110 co.10 TUIR, si può accennare a presunzioni di servizi simulati.

L’atto di accertamento, quindi, potrebbe recare voci come “costi di regia” o “costi management infragruppo” ripresi a tassazione per l’intero importo, con applicazione di sanzioni per violazione di inerenza (tipicamente 30%-100% della maggiore imposta).

5. Come difendersi prima e durante l’accertamento

5.1 Fase documentale preventiva

Per evitare contestazioni, la strategia preventiva è fondamentale. In sede di pianificazione, prima che l’accertamento avvenga, la società dovrebbe:

  • Predisporre un “defense file” – un fascicolo probatorio che raccolga prima dell’accertamento ogni documento utile: contratti di servizio infragruppo, delibere assembleari di approvazione di rimborsi, dettagli di attività e ore di lavoro fornite, report interni, piani di costo condivisi, analisi di transfer pricing, relazioni di valutazione economica del servizio, curricula del personale dedicato. Un file completo dimostra che il servizio esiste, è specializzato e mirato ai bisogni del gruppo. Senza pressione, in modo organico.
  • Attestazione del revisore – come suggerito dalla giurisprudenza , far redigere eventualmente una perizia o certificazione specifica sul servizio da parte di un revisore esterno. La CTR Lombardia ha sottolineato come “l’attestato della società di revisione” sui servizi infragruppo rafforzi notevolmente la tesi difensiva . Ove possibile, inserire nella revisione contabile del bilancio un riferimento alle chiavi di riparto o alle procedure di allocazione delle spese di gruppo.
  • Documentazione interna – mantenere evidenze interne (e-mail operative, verbali di progetto, verbali di collaudo di servizi ecc.) che descrivano in concreto le attività svolte da collaboratori intra-gruppo. Ad esempio, un rapporto mensile con ore lavorate, mansioni, risultati conseguiti rende concreta l’utilità.
  • Econometrici – se il costo è elevato, può essere opportuno predisporre analisi economiche (report di benchmarking, analisi costi-benefici) per giustificarlo. Questo è utilissimo a futuro in giudizio, ma anche nella adesione.
  • Rispetto delle formalità – se trattasi di direzione e coordinamento ai sensi del c.c., ricordare di far approvare espressamente il contratto dall’assemblea delle controllate (come previsto dall’art.2497-bis c.c.) e mantenere le registrazioni di tale approvazione. Questo fa nascere diritto al rimborso fiscale come somma estranea al reddito.

5.2 Ricezione dell’avviso di accertamento

Se nonostante le difese preventive si riceve un avviso di accertamento che rettifica i costi infragruppo, si deve reagire rapidamente:

  1. Verifica formale dell’atto. Controllare la data di notifica e la firma: l’atto dev’essere notificato entro il termine di decadenza (5 anni dal termine di dichiarazione, salvo frode) e firmato da un funzionario abilitato . Verificare che contenga motivazione sufficiente: in mancanza di motivazione adeguata, l’atto potrebbe essere impugnabile per nullità (art. 7 Statuto del Contribuente). Annotare con precisione tutti i rilievi mossi, confrontandoli con il file documentale interno.
  2. Reclamo/Accertamento con adesione. Valutare se tentare mediazione o adesione. Per importi sotto €50.000 si deve presentare reclamo-mediazione (D.Lgs.546/92) entro 60 giorni . Anche per somme maggiori, può convenire chiedere un accertamento con adesione (D.Lgs.218/97), che consente di sospendere il termine per proporre ricorso. In pratica, si deposita entro i 60 giorni una “istanza di adesione” motivata, chiedendo un incontro con l’Ufficio e allegando da subito la propria memoria difensiva. L’esperienza mostra che anche se non si chiude l’accordo, presentare i documenti fa spesso rivedere qualche rilievo al verificatore prima della causa . In questa fase va impostata una difesa analitica: selezionare i documenti chiave e preparare note chiare punto per punto. Numerare allegati e farli corrispondere ai rilievi. Se si raggiunge un accordo, anche parziale (ad es. deduco solo una percentuale delle fee), si risparmia su sanzioni e interessi.
  3. Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Se non si raggiunge un accordo, entro 60 giorni (nel caso di mediazione, 150 giorni totali perché i 90 giorni di mediazione sospendono il termine) dalla notifica si presenta ricorso alla CTP (oggi chiamata Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) competente . Il ricorso deve essere formale (in bollo), contenere i motivi di fatto e diritto e la domanda di annullamento dell’accertamento. Dal punto di vista sostanziale, è la sede per esporre in dettaglio i motivi di difesa: dalla non inerenza dell’atto di rettifica ai fatti, fino all’inserimento di tutta la documentazione utile. Il ricorso va corredato (possibilmente in originale o copia autenticata) di tutta la “prova scritta” raccolta. In fase di ricorso si possono anche chiedere prove testimoniali (ammesso dal 2023 nel processo tributario), ma con le limitazioni di legge. Si possono nominare come testimoni coloro che hanno effettivamente erogato o ricevuto il servizio intragruppo, in modo da ricostruire i fatti occorsi.
  4. Istanza di sospensione dell’esecuzione. L’avviso diventa titolo esecutivo dopo 60 giorni (e può generare il ruolo per riscossione del 1/3 dell’imposta contestata). Se non si vuole pagare subito, si può chiedere al giudice tributario (insieme al ricorso) la sospensione dell’esecutività dell’accertamento, offrendo solide motivazioni sul periculum in mora (danno grave ed irreparabile se si pagasse) e sul fumus boni iuris (sussistenza di valide ragioni di annullamento). Se l’importo è molto alto e potrebbe mettere in crisi l’azienda, la sospensione può evitare l’iscrizione di ipoteche e pignoramenti. Se il giudice la nega, è prassi fare un pagamento parziale (almeno il terzo esecutivo, secondo cui si applica l’eventuale ingiunzione).
  5. Causa in tribunale. Se l’adesione fallisce o non si propone, la CTP decide la controversia. In udienza, ogni argomento deve essere sostenuto con i documenti prodotti. Se la CTP accoglie, il processo finisce (con riduzione di interessi e spesso sanzioni). Se invece rigetta, l’Ufficio può appellare alla CTR in 6 mesi (o viceversa). In appello si può integrare ulteriormente la prova documentale. La sentenza della CTR può poi essere impugnata in Cassazione solo per motivi di diritto (non per fatti).
  6. Casi speciali. Durante il contenzioso si possono presentare istanze di composizione agevolata della lite (ad esempio concordato fiscale, rottamazione delle liti pendenti). Talvolta il legislatore concede definizioni agevolate: ad esempio, la L.197/2022 ha previsto la chiusura delle liti pendenti con pagamento ridotto dell’imposta residua, fino ad azzerare sanzioni (a seconda del grado di giudizio). Chi opera prudentemente, verifica se durante il processo emerge un’opportunità di definizione: può convenire chiudere la controversia pagando un importo ridotto invece di rischiare un possibile annullamento parziale in Cassazione .

Nota: l’assistenza di un tributarista specializzato è cruciale in questa fase. La materia è tecnica (transfer pricing, diritto tributario avanzato) e richiede una strategia difensiva chiara. Un avvocato o commercialista esperto può coordinare la raccolta delle prove, la redazione di memorie articolate e la gestione procedurale (ad es. la richiesta di ammissione dei testimoni o di consulenze tecniche in corso di causa).

6. Strategie difensive sostanziali

Nel merito della difesa, si sottolineano questi punti chiave:

  • Dimostrare concretamente la prestazione: illustrare cosa contenevano i servizi di management. Ad esempio, specificare che il contratto prevedeva servizi X, descritti in un memorandum interno, con un team dedicato di N persone. Allegare e-mail o report che mostrino che tali servizi sono stati effettivamente erogati (es. “il reparto XYZ ci ha confermato via email di aver ricevuto il supporto contabile nel periodo indicato, come da nostro prospetto allegato”).
  • Dimostrare l’utilità economica o organizzativa: spiegare i benefici ricevuti, anche se non trasformati subito in utili. Si può argomentare che i servizi hanno:
  • Permesso una riduzione di costi in altre aree (es. outsourcing di funzioni operative presso la capogruppo invece di assumere nuovo personale).
  • Rafforzato la capacità produttiva o commerciale (ad es. consulenza di marketing che ha aperto nuovi mercati; supporto IT che ha migliorato i processi interni).
  • Prestato a migliorare la governance del gruppo (evidenziando che anche le leggi civili sulle società prevedono l’adeguatezza di strutture di direzione tra collegate).

La Cassazione nella sentenza Alfa (2025) ha confermato che è necessario un nesso di causalità oggettivo tra spesa e vantaggio. Ciò non deve essere immediatamente monetizzabile: anche un beneficio atteso o potenziale (“risparmi sulla PA, o opportunità di ricavi futuri”) è considerato se documentabile . In pratica, il contribuente deve presentare uno storytelling economico supportato da numeri: ad esempio, “il costo di €100k per consulenze IT ha permesso di far fronte a progetti X e Y, come attestato dal verbale del progetto (all.5) e da un report del nostro dipartimento Sistemi Informativi (all.6) che mostra il calcolo del tempo risparmiato dal team interno”.

  • Chiave di riparto e transfer pricing: se il servizio è ripartito su più società di gruppo (p.es. base di fatturato, n. dipendenti), bisogna dimostrare la correttezza della chiave di riparto . Spesso una perizia di transfer pricing o documento di politica di allocazione (attestato, prospetto Excel, relazione tecnica) aiuta a legittimare il metodo scelto. Al contrario, il contribuente deve dimostrare che il metodo di riparto adottato rispecchia l’utilizzo reale del servizio.
  • Testimonianze e perizie (se ammesse): se il giudice ammette le prove testimoniali (nelle cause aperte dopo la riforma del 2023 è possibile, sebbene con rigidi limiti), si possono citare persone dell’impresa capogruppo o controllata che confermino il servizio reso o l’effettivo utilizzo. Ad esempio, un manager che spiega che il gestionale implementato dal service centre è operativo e genera valore. Tali testimonianze, pur secondarie rispetto alla prova documentale, possono colmare lacune.
  • Regime fiscale internazionale: se la capogruppo è estera, occorre considerare la normativa sulle controllate estere (CFC rules, art.167 TUIR) e le convenzioni internazionali. In alcuni casi si potrebbe adire ad un interpello internazionale o usare la metodologia OCSE di transfer pricing se previsto. Mentre la giurisprudenza italiana si focalizza sull’inerenza, può essere utile sottolineare che le operazioni non danno luogo a redditi esteri non dichiarati.

In sostanza, la difesa deve articolarsi sulla sostanza economica: cosa è stato fatto, perché era necessario e come si ritiene di averne beneficiato, sempre corredato da evidenze. Senza questi elementi, il Fisco può superare la mera carta e indagare nella “vera sostanza” dell’operazione . Le sentenze della Cassazione chiariscono che “la deducibilità… non dipende solo dalla natura del costo, ma dalla capacità del contribuente di documentare il nesso causale tra spesa e beneficio (anche potenziale)” .

7. Domande e risposte frequenti (FAQ)

Q1: Quando le management fees sono deducibili?
A: Per essere deducibili, i costi di management infragruppo devono soddisfare i requisiti generali del TUIR: essere effettivi, inerenti e correttamente documentati. In pratica, la società deve poter dimostrare in concreto il servizio ricevuto (con fatture, contratti, report e altro) e la sua utilità per l’impresa. Se manca la prova documentale o l’azienda non spiega come ha beneficiato del servizio, l’Agenzia può negare la deduzione . In caso di contestazione, quindi, la difesa si basa sulla capacità di provare l’effettiva utilità del servizio fatturato.

Q2: L’esistenza del contratto scritto è sufficiente per dedurre il costo?
A: No. La sola esibizione del contratto e della fattura non è sufficiente a garantire la deducibilità . La Cassazione ha ribadito che, se i costi derivano da contratti infragruppo, è necessario allegare documenti aggiuntivi che dimostrino l’effettivo vantaggio economico conseguito dalla società ricevente . Ad esempio, contratti e fatture devono essere integrati da descrizioni dettagliate delle attività svolte, del personale impiegato, delle ore lavorate e dei risultati ottenuti.

Q3: Cosa succede se l’accertamento contesta i costi al 100%?
A: L’Ufficio può ridurre l’imposta recuperando l’intero importo contestato come componente negativo indeducibile. Ciò significa che la quota di costi disconosciuti viene trattata come utile (sopravvenienza attiva) ai fini IRES (art.88 TUIR e segg.) e con le imposte del caso (oltre IRAP). Inoltre le relative IVA precedentemente detratte diventano indetraibili. Possono essere applicate sanzioni fino al raddoppio (salvo condizioni di perizia o incolpevolezza) e interessi. In tali casi il contribuente paga un ammontare molto maggiore. Per questo talvolta si ottiene in sede di adesione o giudizio un accordo parziale, ad es. dedurre una percentuale del costo (50% anziché 0%).

Q4: Quali documenti allegare in giudizio per dimostrare l’inerenza dei costi?
A: Più documenti e fattibili: contratti dettagliati con il fornitore infragruppo, relazioni di lavoro interne, report di progetto, preventivi/prospetti interni, comunicazioni e-mail che mostrino lo svolgimento dell’attività, attestati contabili o di revisione del gruppo. Esempio tipico: verbali di riunioni di budget, prospetti di contabilità interna che evidenzino la ripartizione dei costi, contratti di consulenza allegati con descrizione analitica della prestazione . Inoltre, possono essere utili le relazioni dei commercialisti o società di revisione esterne che abbiano esaminato i criteri di allocazione. L’obiettivo è ricostruire una “storia” credibile: chi, come, quando e perché il servizio è stato reso.

Q5: L’azienda può chiedere un rimborso IRES per imposta pagata su fee non dedotti?
A: Se in passato l’Agenzia ha disconosciuto fee di management, la società può (entro i termini di legge) chiedere un rimborso o compensazione dell’imposta versata in più, presentando apposita dichiarazione integrativa o domanda di rimborso . Ovviamente deve essere dimostrato che le spese contestate erano effettivamente inerenti (ad esempio motivando e producendo le stesse prove menzionate). In contenzioso, però, si procede per annullamento dell’accertamento e ripristino della deduzione.

Q6: E l’IVA su queste spese?
A: L’IVA segue la deducibilità. Se una management fee viene ritenuta indeducibile a fini IRES, l’IVA detratta in precedenza su quella fattura diventa indetraibile. In pratica la società deve riversare tale IVA (art.19-bis DPR 633/1972). Viceversa, se la deducibilità viene riconosciuta, l’IVA rimane detratta.

Q7: Cosa cambia se il servizio è fatturato da una capogruppo estera?
A: Se il fornitore è estero, occorre anche considerare il transfer pricing e la normativa CFC (Controlled Foreign Company) in capo ai soci italiani. Tuttavia, ai fini della deduzione IRES, il trattamento è lo stesso: vanno dimostrati inerenza e utilità. Potrebbe essere utile segnalare il rispetto delle regole OCSE sul transfer pricing, o richiedere un interpello internazionale. Eventuali ritenute o obblighi IVA per servizi esteri vanno in ogni caso rispettati.

Q8: L’azienda ha “autofatturato” i servizi (reverse charge)?
A: Nel caso di autofatturazione (reverse charge), il costo esiste ugualmente e deve essere documentato. L’Agenzia, in presenza di servizi intracomunitari o in reverse charge interno, deve comunque essere convinta dell’utilità della spesa. Il fatto che il costo sia in autofattura non lo rende automaticamente indeducibile: conta sempre la sostanza dell’operazione.

Q9: Si applica l’art. 54 DPR 600/1973 (unico) in caso di accertamento di costi infragruppo?
A: L’art.54 (unico) riguarda le rettifiche presuntive e generali di imponibile. Se l’Agenzia fa un accertamento analitico, di solito fa riferimento all’art. 109 TUIR per singoli costi disconosciuti. Tuttavia, l’art.54 può essere usato se mancano documenti contabili: ad es. si può ricorrere alla presunzione legale di non esistenza di costi non provati. In pratica, se un costo non ha alcun supporto e il contribuente non prova nulla, l’Amministrazione può assumere che non esista affatto (art.2729 c.c. e 54 DPR 600/73).

Q10: Come interpretare le prime fasi di contenzioso? Cosa devo fare subito?
A: Appena arriva l’avviso di accertamento, si dispone di 60 giorni per agire. Il primo passo è leggere con attenzione l’atto , per capire esattamente quali costi sono contestati e su quali basi normative. Qualsiasi errore formale (notifica tardiva, mancanza di firma, errori identificativi) può costituire un motivo di nullità. Si annota ogni rilievo, confrontandolo con i fatti. Poi si decide se tentare subito mediazione/adesione, oppure preparare una difesa forte per il ricorso tributario. In ogni caso, è fondamentale organizzare in breve tempo tutta la documentazione interna pertinente, in previsione del ricorso .

Q11: Nel ricorso posso chiedere l’audizione di testimoni?
A: La prova testimoniale nel processo tributario è ammessa dal 2023 con molte limitazioni. Se l’atto di accertamento è stato notificato dopo il 1° gennaio 2023, si può richiederla nominando espressamente testimoni e fatti su cui interrogare. Ad esempio, si può citare il responsabile IT del gruppo a dire dove e come si svolgeva il servizio. La Corte d’Appello, tuttavia, valuta con rigore queste prove (specialmente in presenza di PVC della GdF). Bisogna motivare bene la richiesta e indicare dettagliatamente cosa si chiede di provare per farla accettare.

Q12: Se la prima sentenza è a favore del contribuente, l’Agenzia può andare in Cassazione?
A: Sì. L’Agenzia delle Entrate può appellare la sentenza di primo grado entro 6 mesi. Se poi la sentenza di secondo grado è favorevole, anch’essa può essere impugnata in Cassazione (entro altri 6 mesi) in relazione a questioni di diritto (non di fatto). La Cassazione può solo decidere motivi giuridici (vizi di diritto o interpretazione normativa). Nel merito degli oneri dedotti non può rivalutare fatti, a meno che non emergano violazioni di legge. Perciò in Cassazione si insiste su principi giuridici (es.: errata interpretazione della nozione di inerenza, mancata valutazione dell’onere della prova, ecc.).

8. Tabelle riepilogative

Tabella 1: Requisiti di deducibilità delle management fees

RequisitoCriterioProva/documenti
EffettivitàSpesa realmente sostenuta (esborso reale)Fatture, ricevute, pagamenti, bonifici bancari
InerenzaCorrelazione con attività d’impresaContratti con descrizioni dettagliate, verbali, attestati di revisione
CompetenzaImputazione all’esercizio correttoData servizio e data fattura, note di competenza
Certezza/Determ.Oggetto e importo determinatiContratto, documenti gestionali, prospetti di calcolo spese
CongruitàPrezzo in linea con benefici attesiStudio di mercato, analisi transfer pricing, report economici

Tabella 2: Procedura contenziosa (tempi e gradi)

FaseTermine/Caratteristica
Notifica avviso accertamento
Mediazione/Adesione (facolt.)~ 60 giorni; sospende decorrenza ricorso (riattiva dopo 90 gg oppure si chiude l’accordo) .
Ricorso CTP (1° grado)Entro 60 giorni dalla notifica (o 150 se mediazione inoltrata) .
Sospensione esecutivitàIstanza da depositare con ricorso; richiede periculum e fumus.
Sentenza 1° grado
Appello CTR (2° grado)Entro 6 mesi dalla sentenza di CTP.
Ricorso CassazioneEntro 6 mesi dalla sentenza di CTR; solo motivi di diritto.

9. Simulazione pratica

Scenario di esempio (Italia):
Una società italiana “Alfa S.p.A.” ha pagato 100.000 euro a una holding estera del gruppo come fee di management per servizi amministrativi e contabili. In fase di verifica, l’Agenzia delle Entrate contesta 60.000 euro di queste spese come non effettivamente inerenza, sostenendo che il servizio fornito era generico e non apportava utilità. L’accertamento calcola l’imposta sul reddito (IRES 24%) e le sanzioni su 60.000 euro indeducibili.

  • Rettificato IRES: 60.000 € * 24% = 14.400 € (imposte recuperate).
  • IRAP (sempre 3,9% base imponibile): 60.000 € * 3,9% ≈ 2.340 €.
  • IVA: supponiamo 22% su 60.000 € = 13.200 € precedentemente detratta, che ora diventa indetraibile (quindi a conto economico).
  • Sanzioni tributarie: ad esempio il 30% su 14.400 € = 4.320 € (minimo); se si applicasse il 100%, diventerebbero 14.400 €.
  • Interessi di mora: per un anno circa, sul recupero IRES/IRAP.

Imputando tutto su Alfa S.p.A., la differenza di cassa da pagare (imposte + sanzioni + interessi) può superare i 20.000 € facilmente, senza contare l’IVA indetraibile. Per difendersi, Alfa S.p.A. dovrebbe mostrare contratti dettagliati, timesheet e relazioni che attestino come quei 100.000 € di servizi abbiano migliorato i processi contabili interni (risparmio di personale, aderenza a normative, ecc.). Se ottiene almeno il riconoscimento di parte del costo (es. 50% riconosciuto), paga tasse su soli 30.000 €, dimezzando l’esborso.

Nota tecnica: in questo esempio non si considera l’IRAP come “costo” deducibile, ma l’accertamento IRAP può anch’esso recuperare base imponibile sulla quota di deduzione negata. Inoltre, se Alfa ha già pagato le imposte con calcoli di acconto, il recupero verrà richiesto con provvedimento a se stante (cartella di pagamento) dopo la definizione della lite.

10. Conclusioni

L’accertamento fiscale sulle fee di management eccessive è oggi una delle contestazioni più rigorose che il contribuente può affrontare. La regola aurea del Fisco è che chi deduce oneri deve provarli secondo le regole ordinarie, ma con attenzione particolare nei rapporti infragruppo . La giurisprudenza più recente ha chiarito senza ambiguità che per dedurre costi interni di gruppo sono necessari non solo documenti formali (contratti, fatture), ma prove del reale vantaggio economico. In altre parole, esibire un contratto “standard” di servizio non basta: è necessario far emergere l’utilità effettiva del servizio per l’impresa pagante .

Chi subisce un accertamento del genere deve preparare una difesa tecnica solida e puntuale. Prima di tutto si scrive e si mette in ordine un file probatorio (contratti, conti, relazioni di revisione, consulenze, testimonianze) che dimostri in concreto i flussi di lavoro e i risultati ottenuti. In giudizio, il contribuente dovrà spiegare punto per punto come le spese contestate sono funzionali alla propria attività, usando tabelle, analisi e testimonianze a sostegno. Ad esempio, evidenziare che 60.000 euro di consulenze hanno permesso di riorganizzare l’ufficio vendite o implementare un nuovo sistema contabile – eventi che si possono tradurre (anche indirettamente) in benefici economici o risparmi.

È fondamentale non improvvisare la difesa: a volte accade che le imprese scoprono tardivamente che avrebbero dovuto documentare meglio i servizi infragruppo. Il consiglio pratico degli specialisti è di attivarsi prima del controllo (fase preventiva), predisponendo prove e – se possibile – relazioni di revisione dedicate . Tuttavia, se si riceve comunque un avviso, non bisogna scoraggiarsi: la struttura difensiva consiste nel ribaltare l’onere probatorio sul contribuente avversario. Occorre far comprendere al giudice tributario che la società ha seguito i principi del TUIR e che l’apparente sproporzione del costo è giustificata da elementi concreti. Grazie a recenti pronunce come Cass. 6101/2024 e 26312/2025 , il contribuente ha ora la direttiva su come formulare la difesa: puntare su utilità e documentazione.

Infine, ricordiamo che l’assistenza di un avvocato tributarista qualificato è cruciale. Dal controllo documentale preventivo alla redazione di memorie tecniche, fino alle udienze in Commissione Tributaria, l’esperto garantisce il corretto inquadramento normativo (art.109 TUIR, art. 6 Statuto, ecc.) e massimizza le possibilità di successo. L’obiettivo è trasformare un potenziale debito fiscale in un esito favorevole, limitando il più possibile le imposte e sanzioni dovute. Con una buona strategia e la giusta consulenza legale, è possibile difendere efficacemente le management fees mostrando che dietro i numeri vi è una concreta struttura economica e organizzativa .

Fonti e riferimenti

  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (“TUIR”), in particolare art. 109 (criteri di imputazione e deduzione dei costi) .
  • D.Lgs. 19/6/1997, n. 218 (accertamento con adesione); D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 (processo tributario).
  • L. 27/7/2000, n. 212 (Statuto del contribuente) e D.Lgs. 10/3/2000, n. 74 (abuso del diritto, art. 10‑bis).
  • Codice civile, artt. 2697 (onere della prova), 2497‑bis (direzione e coordinamento).

Giurisprudenza principale:
– Corte di Cassazione, Sez. V trib., sentenza 6 marzo 2024, n. 6101 (onere della prova in materia di costi infragruppo).
– Corte di Cassazione, Sez. V trib., sentenza 6 marzo 2024, n. 6100 (valore probatorio del bilancio certificato).
– Corte di Cassazione, Sez. V trib., ordinanza 6 luglio 2021, n. 19166 (principio di diritto su costi infragruppo).
– Corte di Cassazione, Sez. V trib., ordinanza 29 settembre 2025, n. 26312 (interpretazione “rafforzata” dell’inerenza nei costi di gruppo).
– Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sentenza 15 maggio 2018, n. 4813/16/18 (prima Corte di merito) – confermata in grado di appello (CTP)
– Cassazione Civile (Lavoro), sentenza 24 aprile 2023, n. 9497 (oneri di direzione e coordinamento, CPT e diritto societario).

Il Fisco ti contesta fee di management ritenute eccessive o non deducibili (infragruppo o verso società collegate) e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti sulle management fee sono valutativi, presuntivi e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Il Fisco ti contesta fee di management ritenute eccessive o non deducibili (infragruppo o verso società collegate) e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti sulle management fee sono valutativi, presuntivi e spesso difendibili?

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:

– fee infragruppo considerate sproporzionate,
– mancanza di prova dell’effettività dei servizi,
– duplicazioni di costi gestionali,
– criteri di allocazione ritenuti arbitrari,
– violazioni dei principi di inerenza e congruità.

Le conseguenze possono essere molto pesanti:

👉 indeducibilità dei costi,
👉 recupero di IRES/IRPEF e IRAP,
👉 sanzioni e interessi,
👉 rettifiche su più esercizi,
👉 effetti anche in ambito transfer pricing.

La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per deduzione di fee di management eccessive?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 la management fee è lecita se supportata da sostanza,
👉 l’eccessività non si presume automaticamente,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.


Cos’è l’Accertamento per Fee di Management Eccessive

L’accertamento si fonda sull’idea che la società:

– abbia dedotto costi non inerenti o non congrui,
– abbia pagato fee sproporzionate rispetto ai servizi ricevuti,
– abbia utilizzato le fee per trasferire utili,
– abbia ridotto indebitamente il reddito imponibile.

👉 Ma le fee di management sono costi legittimi, se i servizi sono reali, utili e correttamente valorizzati.

La deducibilità dipende da:

– effettività dei servizi,
– inerenza all’attività d’impresa,
– congruità economica del corrispettivo,
– criteri di ripartizione trasparenti,
– documentazione idonea.


Perché il Fisco Contesta le Management Fee

Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:

– i servizi non siano dimostrati,
– le fee duplicano funzioni già svolte internamente,
– i criteri di allocazione siano generici,
– l’importo non sia allineato al valore di mercato,
– le fee mascherino una distribuzione di utili.

👉 Ma il Fisco non può disconoscere automaticamente le fee senza un’analisi concreta delle prestazioni.


Il Principio Chiave: Fee Elevata ≠ Costo Indeducibile Automatico

Un principio fondamentale è questo:

👉 una management fee elevata non è automaticamente indeducibile.

Questo significa che:

– conta la qualità e l’utilità dei servizi,
– la congruità va valutata con criteri oggettivi,
– l’onere della prova non può essere invertito in modo automatico,
– non sono ammessi automatismi repressivi.

👉 Qui si costruisce la difesa principale.


Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato

L’accertamento è contestabile se:

– il Fisco presume l’inesistenza dei servizi,
– ignora contratti e reportistica,
– valuta la congruità in modo astratto,
– disconosce costi senza parametri comparabili,
– applica sanzioni piene su valutazioni soggettive.

👉 La presunzione non basta: serve una verifica analitica e documentata.


Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026

Le contestazioni più frequenti riguardano:

– fee infragruppo per servizi amministrativi o direzionali,
– costi di coordinamento e strategia,
– servizi di IT, marketing o HR centralizzati,
– criteri di riparto basati su fatturato o personale,
– assenza di benchmark economici.

👉 Molti rilievi sono valutativi e tecnicamente difendibili.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Dimostrare l’Effettività dei Servizi

La difesa parte dalla domanda chiave:

👉 quali servizi sono stati effettivamente resi?

È decisivo dimostrare:

– contratti di management service,
– report, deliverable e attività svolte,
– benefici concreti per la società,
– assenza di duplicazioni interne.

👉 Se i servizi sono reali, la deduzione è difendibile.


🔹 2. Dimostrare l’Inerenza all’Attività d’Impresa

Un principio fondamentale è questo:

👉 il costo è deducibile se utile e funzionale all’impresa.

È possibile dimostrare:

– collegamento con l’attività operativa,
– supporto a decisioni strategiche,
– miglioramento dell’efficienza aziendale.

👉 Qui si vincono molte difese.


🔹 3. Difendere la Congruità Economica della Fee

La legge distingue tra:

– costi congrui,
– costi sproporzionati senza giustificazione.

👉 La congruità va valutata con criteri comparativi, non con impressioni.


🔹 4. Far Valere Buona Fede e Assenza di Finalità Elusiva

La difesa può dimostrare che:

– le fee non sono state create ad hoc,
– i criteri erano noti e costanti,
– non vi è stato intento di spostare utili.

👉 Questo incide fortemente su sanzioni e recuperi.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Contraddittorio Preventivo

Serve per:

– illustrare la struttura delle fee,
– spiegare i criteri di allocazione,
– evitare l’atto definitivo.


🔹 Risposta a Questionari e PVC

Utile per:

– produrre contratti, report e benchmark,
– dimostrare effettività e congruità,
– smontare la tesi dell’Ufficio.


🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– le fee sono disconosciute senza prova,
– la valutazione è arbitraria,
– le sanzioni sono sproporzionate.

👉 Molti accertamenti per management fee eccessive vengono annullati o ridotti.


Il Punto Chiave: Fee Contestata ≠ Fee Indeducibile

Un principio essenziale è questo:

👉 una management fee contestata non è automaticamente indeducibile.

Questo significa che:

– il Fisco deve dimostrare l’inesistenza o l’incongruità,
– la società ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.

👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sugli accertamenti per management fee è giuridica, economica e strategica.

L’avvocato:

– analizza contratti e flussi infragruppo,
– verifica l’inerenza e la congruità dei costi,
– coordina difesa fiscale e transfer pricing,
– tutela l’impresa da recuperi indebiti.

👉 Qui la specializzazione è decisiva.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– difendere la deducibilità dei costi,
– ridurre o annullare sanzioni e interessi,
– mettere in sicurezza le politiche infragruppo,
– prevenire futuri accertamenti.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa in materia di accertamenti infragruppo richiede competenze avanzate.

Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
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– Difensore di imprese e gruppi societari
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, un accertamento fiscale per deduzione di fee di management eccessive:

👉 non va subito,
👉 è spesso valutativo,
👉 può e deve essere contestato.

La regola è chiara:

👉 dimostrare l’effettività dei servizi,
👉 difendere inerenza e congruità,
👉 contestare presunzioni e automatismi,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

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Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sulle management fee può fare la differenza tra un recupero fiscale ingiusto e la piena tutela della tua struttura aziendale.

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