Ricevere una lettera di sollecito da Penelope SPV – società veicolo che acquista portafogli di crediti bancari deteriorati – può generare ansia e dubbi sul da farsi. Si tratta spesso di debiti remoti, di anni fa, riscossi attraverso la cessione in blocco (ex art.58 TUB) della banca originaria. Comprendere in che termini e secondo quali regole si deve reagire a questo sollecito è fondamentale per evitare errori (quali pagamenti intempestivi o accettazioni implicite che possono prolungare la prescrizione) e per valutare soluzioni concrete, come accordi di definizione del debito. In questo articolo, aggiornato al 22 gennaio 2026, analizziamo la normativa e la giurisprudenza più recente – da Cassazione e Corte Costituzionale alle norme tributarie e bancarie – che interessa questo caso specifico. Vedremo, passo dopo passo, cosa fare dopo aver ricevuto un sollecito da Penelope SPV, quali termini vanno rispettati, quali eccezioni di diritto si possono sollevare (es. prescrizione, nullità della notifica di cessione), e quali strumenti difensivi e soluzioni alternative (es. rottamazioni, piani del consumatore, piani del sovraindebitamento, accordi di ristrutturazione, definizioni agevolate “saldo e stralcio”) sono disponibili. Illustreremo errori comuni da evitare e consigli pratici per tutelarsi. L’articolo è strutturato con tabelle riassuntive e numerose FAQ di carattere pratico, per una facile consultazione.
Importante: un sollecito di pagamento, anche se firmato da Penelope SPV, non obbliga automaticamente al pagamento né estingue il debito. Tuttavia, ignorare un sollecito senza agire può portare a conseguenze gravi – per esempio, Penelope potrebbe poi procedere all’ingiunzione di pagamento (decreto ingiuntivo) e all’esecuzione forzata (pignoramento). È quindi essenziale valutare subito se il debito è effettivamente esigibile o se è caduto in prescrizione, e decidere se conviene negoziare un saldo e stralcio (una riduzione concordata del debito), chiedere la definizione agevolata, o avviare un’azione legale difensiva.
Presentazione professionale: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista che coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale. È qualificato “Gestore della crisi da sovraindebitamento” (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff forniscono assistenza immediata e personalizzata: dall’analisi dettagliata della lettera ricevuta, al calcolo degli importi e della eventuale prescrizione, fino alla predisposizione di ricorsi giudiziali (es. opposizione a decreto ingiuntivo) o di controdeduzioni stragiudiziali; propongono negoziazioni di piani di rientro e saldo e stralcio, definizioni agevolate dei debiti o piani del consumatore, fino ad accordi giudiziali o concordati stragiudiziali. Il loro approccio concreto e orientato alla soluzione tiene sempre presente la posizione del debitore, mirando a bloccare azioni esecutive come pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 La cessione del credito e Penelope SPV
Penelope SPV S.r.l. è una società veicolo (SPV) specializzata nell’acquisto di portafogli di crediti deteriorati da banche. In pratica, le banche (ad es. Intesa Sanpaolo, Banca di Roma, Cariromagna, ecc.) cedono in blocco crediti non performanti (NPL) legati a conti correnti, finanziamenti o mutui in sofferenza . Penelope SPV li gestisce – spesso affidando la riscossione a società specializzate – e invia comunicazioni (lettere di sollecito, diffide stragiudiziali, ecc.) ai debitori originari. Tali portafogli sono ceduti “in blocco” secondo l’art.58 TUB (D.Lgs. n.385/1993): la legge prevede che per rendere opponibile questa cessione ai debitori non è necessaria una notifica formale a ciascun debitore, ma basta la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione dell’operazione nel Registro delle Imprese . In parole semplici, la pubblicità sull’avviso in G.U. (con l’elenco per categorie dei crediti ceduti) produce l’effetto giuridico di notifica a tutti i debitori – non serve individuare ogni singolo debito . La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che in caso di cessione in blocco la sola pubblicazione dell’avviso nella G.U. è “sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario” . Tuttavia, la legittimazione attiva del cessionario (Penelope SPV) può essere contestata dal debitore se quest’ultimo prova che il credito su cui agisce non rientra nel portafoglio ceduto. In sintesi: il debitore può richiedere a Penelope di fornire prova documentale (contratto di cessione, elenco dettagliato o G.U. con l’oggetto specifico) dell’avvenuto trasferimento di quel debito, perché “spetta al cessionario l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco” . In sede di causa, la Cassazione ha inoltre affermato che non serve produrre singolarmente ogni contratto ceduto: è sufficiente l’avviso che indica le categorie di contratti (ad es. conti correnti risolti di Banca X) senza elencarli uno a uno . Rimane tuttavia onere di Penelope, se il debitore lo contesta, dimostrare che proprio quel rapporto di conto o finanziamento è stato ceduto in quella cartolarizzazione .
Quanto alla forma, la cessione accordo consensuale si perfeziona con l’intesa tra cedente (banca) e cessionario, ma – ai sensi dell’art.1264 c.c. – per valere verso il debitore è necessaria la comunicazione della cessione (o l’accettazione da parte del debitore stesso). La giurisprudenza recente (Cass. ord. n.25496/2025) ha precisato che non è più necessario seguire le forme tradizionali di notifica: è sufficiente una “comunicazione idonea” che informi il debitore del trasferimento, purché contenga gli elementi identificativi del credito . Ciò significa che, in astratto, Penelope SPV non era obbligata a notificare formalmente ogni singolo contratto ceduto, ma doveva comunque inviare al debitore una comunicazione chiara e completa dell’avvenuta cessione. Se tale comunicazione è viziata (ad es. inviata a un indirizzo errato o troppo generica), il debitore potrebbe avere argomentazioni di difetto di notifica per rifiutarsi di riconoscere Penelope come legittimo creditore.
1.2 Prescrizione dei debiti
Un punto cruciale nel valutare un “debito vecchio” è la prescrizione. In generale, la legge italiana fissa in 10 anni il termine ordinario di prescrizione per i diritti di credito (art. 2946 c.c.) . Ciò vuol dire che, trascorsi 10 anni dall’ultima scadenza utile (ad es. dall’ultima rata del mutuo o dall’ultima rata pagata di un finanziamento), il credito si estingue per legge, a meno che la prescrizione non sia già stata interrotta. Per i contratti di durata (es. prestiti, mutui, carte di credito) valgono quindi 10 anni: “la decadenza dal beneficio del termine costituisce il dies a quo per il computo del termine di prescrizione decennale” . Per alcune prestazioni periodiche (affitti, rate di leasing, interessi composti), invece, opera il termine quinquennale di cui all’art. 2948, n.4 c.c. Analogamente, i contributi previdenziali (per i lavoratori autonomi) solitamente hanno prescrizione quinquennale (art. 2948 n.5 c.c.) mentre i tributi erariali (IRPEF, IVA, ecc.) prescrivono in dieci anni . Le sanzioni fiscali, invece, hanno termini diversi (di solito 10 anni se relative a imposte statali, 5 anni per quelle locali – cfr. art.19 D.Lgs.472/97).
Importante: la prescrizione è una eccezione da sollevare tempestivamente. Secondo la Cassazione, l’eccezione di prescrizione deve essere proposta “con atto difensivo nel primo momento utile”: di fatto, il debitore deve eccepirla contestualmente alla notifica di un atto esecutivo (ad es. un precetto o un decreto ingiuntivo) . In particolare, la Suprema Corte ricorda che ai fini dell’interruzione della prescrizione conta la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio (ad es. ricorso per decreto ingiuntivo o opposizione) ai sensi dell’art.2943 c.c. – e non il mero deposito in cancelleria . Ciò vuol dire che se Penelope SPV volesse notificare un precetto o un decreto ingiuntivo, tali atti (se validi) interruppero la prescrizione solo dal momento della loro effettiva notifica al debitore.
Un ulteriore dettaglio fondamentale: un atto stragiudiziale come la diffida o il sollecito di pagamento interrompe la prescrizione solo se è atto recettizio e giunge nel “dominio e controllo” del debitore . Come ha chiarito la Cassazione (Cass. ord. 24258/2023), “l’atto di costituzione in mora è suscettibile d’interrompere la prescrizione, a patto che giunga nella sfera di dominio e controllo del destinatario” . Ciò significa, ad esempio, che una semplice e-mail o lettera inviata all’indirizzo sbagliato o senza firma può non produrre effetti interruttivi. Deve poter essere dimostrato che il destinatario ha effettivamente ricevuto e potuto leggere l’atto (onere della prova della ricezione grava sul creditore ). In pratica: una lettera di Penelope SPV inviata tramite posta ordinaria che non viene ricevuta non interrompe la prescrizione; se invece è pervenuta, sola non basta per concludere la vicenda (dovrà comunque essere impugnata in sede giudiziale per generare effetti legali).
1.3 Normativa fiscale sui saldo e stralcio e rottamazioni
Negli ultimi anni la normativa ha introdotto varie definizioni agevolate che possono interessare un debitore colpito da sollecito. Di particolare rilevanza per i contribuenti in difficoltà economica è il cosiddetto “saldo e stralcio” previsto nella Legge di Bilancio 2019 (L. 30/12/2018, n.145, artt.1, co.184-198) . Questo istituto consente, per i debiti tributarî e contributivi affidati all’agente della riscossione (ex Equitalia), di pagare solo una percentuale del capitale e degli interessi, azzerando sanzioni e interessi di mora, a condizione di trovarsi in “grave e comprovata situazione di difficoltà economica” (ISEE familiare fino a €20.000) . In base alla legge 145/2018, per i soggetti che soddisfano i requisiti ISEE le quote dovute sono: – 16% del capitale e degli interessi, se l’ISEE è fino a €8.500 (il debito residuo deve quindi essere riversato con un’aliquota del 16%) . – 20% del capitale e interessi, se l’ISEE è tra €8.500 e €12.500 . – 35% del capitale e interessi, se l’ISEE è tra €12.500 e €20.000 . Tali percentuali (comuni 101-bis e 101-sexies L. 145/2018) si applicano nel perfezionamento della definizione agevolata: il debitore estingue i debiti versando tali somme e non paga né sanzioni né interessi di mora . Inoltre, se il debitore ha già avviato una liquidazione dei beni per sovraindebitamento (ex art.14-ter L.3/2012, riservata a individui o piccoli imprenditori non fallibili), il versamento richiesto scende ulteriormente al 10% del capitale e degli interessi . Nella pratica, per un debito residuo di €10.000 con ISEE di €9.000, si pagherebbe solo €1.600 (16%). Con ISEE €11.000, €2.000 (20%); con ISEE €15.000, €3.500 (35%). Queste disposizioni derivano dall’art.1, c.101-bis e ss. L. 145/2018 come integrato dalla legge di conversione, e la circolare 4/2019 dell’Agenzia Entrate ha spiegato le modalità operative.
Oltre al saldo e stralcio, vi sono altri strumenti di definizione agevolata previsti negli ultimi anni: ad esempio la “rottamazione-ter” dei ruoli attiva (D.L. 119/2018, conv. L.136/2018) che permette di estinguere debiti fiscali e contributivi residui (affidati alla riscossione entro il 2017) pagando interessi e capitale senza sanzioni (in varie rate fino al 2023). Più recentemente, il D.L. 22/3/2021, n.41 (Sostegni-bis), ha istituito lo stralcio automatico dei debiti residui fino a €5.000 (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) affidati al 23/3/2021 . In base alla Circolare n.11/E/2021 dell’Agenzia Entrate, tutti i carichi di importo residuo inferiore a €5.000 si sono cancellati automaticamente senza alcuna istanza (completa la lista dei debiti annullati dal comma 4 dell’art.4 del D.L. 41/2021). Vi sono poi la rottamazione-quater (legge di bilancio 2023, art.1 c.231 e ss., per carichi 2017-2019), e le misure di “pace fiscale” rivolte alle microimprese. Tuttavia, molti di questi istituti richiedono una specifica adesione e riguardano solo i debiti tributari iscritti a ruolo, pertanto la loro applicabilità va valutata caso per caso.
1.4 Giurisprudenza chiave
- Legittimazione del cessionario. Cass. civ. ord. 17 settembre 2025, n.25547 (sez.III) ha ribadito che, in caso di cessione in blocco (art.4 L.130/1999, art.58 TUB), “la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” ; tale pubblicità produce l’effetto di notifica e rende opponibile la cessione ai debitori. La stessa ordinanza sottolinea che la produzione dell’avviso G.U. contenente le categorie dei crediti ceduti è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario . Tuttavia, la Cassazione ricorda anche che il cessionario deve dimostrare di aver incluso proprio quel credito nell’operazione di cessione, pena l’accoglimento di eccezioni di legittimazione del debitore .
- Prescrizione dei debiti. Sulla prescrizione tributaria, la Corte Costituzionale (sent. 27/1990) ha chiarito che per i tributi (IRPEF, IVA, etc.) vige il termine decennale ex art.2946 c.c., mentre per le sanzioni tributari opera spesso il quinquennale (art.20 D.Lgs.472/97) o superiore. Recentemente, il Tribunale di Palermo (sent. 1279/2023) ha ricordato che il termine decennale decorre dal momento in cui il debito è divenuto esigibile (ad es. dopo risoluzione o inadempimento), e l’unico atto interruttivo valido è stato, nel caso in esame, la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta ormai oltre il termine legale . Cruciale è la conferma che ai fini dell’interruzione prescrizionale rileva la notificazione dell’atto introduttivo (es. il ricorso monitorio o l’atto di precetto), come previsto dall’art.2943 c.c. e ribadito dallo stesso Tribunale . In quell’occasione la diffida ad adempiere venne disattesa come interruttiva perché non provata la sua ricezione .
- Oneri probatori nel recupero crediti. Una recente ordinanza della Cassazione (21 maggio 2025, n.13667) ha affrontato l’opposizione a decreto ingiuntivo per saldo di conto corrente. La Corte ha ribadito che resta in capo alla banca creditrice (o alla cessionaria) l’onere di provare il credito contestato . In particolare, la banca deve produrre gli estratti conto dall’apertura del rapporto: l’assenza della documentazione per i primi anni impone al giudice di applicare la regola del “saldo zero”, azzerando ogni debito iniziale e intermedio non coperto da estratti . Questo principio vale anche contro Penelope SPV: se in giudizio Penelope non esibisse tutti gli estratti conto dal 1° giorno del rapporto, il giudice potrebbe ridurre il debito a zero fino a quel punto.
2. Cosa accade dopo il sollecito: procedura passo per passo
Ricevuta la lettera di Penelope SPV, il debitore non è formalmente obbligato a nulla, ma deve reagire rapidamente per tutelarsi. Ecco i passi fondamentali da seguire:
- Analisi preliminare del debito: prima di tutto, controllare se il debito sia effettivamente esistente e ancora valido. Il debitore dovrebbe recuperare ogni documento contrattuale (contratto di finanziamento, estratti conto, sentenze eventualmente esistenti), al fine di verificare importo e decorso del debito. Occorre accertare la data dell’ultima scadenza. Se sono trascorsi più di 10 anni senza riconoscimenti, il credito potrebbe essere prescritto. Se il debito è di natura tributaria (cartella esattoriale), verificare la data di notifica originaria per valutare la prescrizione quinquennale o decennale. Eventuali pagamenti parziali o provvedimenti amministrativi interruttivi vanno valutati attentamente.
- Identificare la legittimazione di Penelope SPV: richiedere alla controparte la prova documentale della cessione. Secondo la normativa (art.1264 c.c.) e giurisprudenza, la cessione deve essere comunicata al debitore. Occorre quindi chiedere copia dell’avviso di pubblicazione in G.U. o del contratto di cessione in blocco e verificare se il proprio debito è tra quelli ceduti. Se tale documentazione non è fornita, si può contestare la legittimazione di Penelope SPV (come visto, l’onere di provare l’inclusione del credito spetta al cessionario ).
- Valutare la prescrizione: calcolato l’ultimo evento utile (scadenza, pagamento, risoluzione), determinare se il termine di prescrizione decennale (o quinquennale) sia decorso. Se la prescrizione è scaduta da anni, il debitore può considerare di depositare una memoria in vista di un eventuale giudizio, eccependo l’estinzione del debito. In ogni caso, è bene non ignorare il sollecito e attendere gli sviluppi formali, perché qualsiasi atto di intimazione futuro dovrà essere contestato nei termini. Se il debito non è ancora prescritto, procedere al passo successivo.
- Non pagare spontaneamente: salvo casi particolari, non si consiglia di pagare immediatamente la somma richiesta da Penelope. Un pagamento spontaneo potrebbe costituire un riconoscimento tacito del debito, con effetti interruttivi della prescrizione (art. 2943 c.c.). Se si vuole offrire una trattativa (saldo e stralcio), occorre farlo con cautela e, preferibilmente, tramite un professionista che ponga condizioni precise.
- Risposta scritta (eventuale): si può inviare a Penelope un lettera di risposta difensiva, anche tramite raccomandata o PEC, contenente:
- esplicita contestazione del debito (se prescritto o per importi),
- richiesta di documentazione (conto estratti, titoli ecc.),
- espressa riserva di valersi di ogni azione difensiva possibile. Questa lettera, corredata da corretto invio e prova di ricezione, assume valore di costituzione in mora e – in linea di principio – interrompe la prescrizione secondo Cassazione , ma solo se effettivamente recapitata al debitore (da non inviare in busta aperta!). Anche in assenza di contestazioni formali, è buona prassi inviare almeno una comunicazione (ad esempio a mezzo PEC) che faccia capire che il debitore non intende ignorare la richiesta.
- Monitoraggio dell’evoluzione: se Penelope SPV non acconsente a trattare o non risponde, è molto probabile che passi allo step giudiziale. Normalmente la società cedente (o SPV) emette un precetto (atto di ingiunzione a pagamento, cui il debitore ha 10 giorni per pagare) e poi un ricorso per decreto ingiuntivo al Giudice. È fondamentale rispettare i termini: l’opposizione al decreto ingiuntivo (dopo la notifica del decreto di ingiunzione) va proposta entro 40 giorni , pena decadenza del diritto di difesa. Se il decreto diventa definitivo (per mancata opposizione), si passa all’esecuzione forzata (pignoramento). In fase cautelare il debitore può chiedere sospensione di pignoramenti per liquidazione nel piano (D.Lgs.14/2019).
- Tempistiche e scadenze: occorre dunque annotare le date di ogni notifica ricevuta: data di ricezione della lettera, eventuale data di precetto o diffida (se formalizzata), data di notifica di un ricorso per decreto ingiuntivo. Se la lettera non porta una scadenza formale, il creditore può fissarla in modo ragionevole (ad es. 15-30 gg), ma non è vincolante. Solo l’atto di precetto ufficiale fissa il termine legale di 10 giorni per adempiere o proporre opposizione.
In sintesi, fino alla notifica di un atto giudiziale (precetto o decreto ingiuntivo), il debitore può rispondere in via amichevole o cautelare. Ma ogni ritardo può spostare i termini, dunque l’azione deve essere tempestiva e ragionata.
3. Difese e strategie legali
Di fronte a un sollecito di Penelope SPV, il debitore dispone di vari strumenti di difesa legale. Eccone i principali:
- Eccezione di prescrizione: come già accennato, è la prima difesa da valutare se i debiti sono “vecchi”. Se il termine decennale è scaduto (e non è stato interrotto da atti validi), il debitore può eccepire in giudizio che il credito è estinto per prescrizione. È essenziale sollevarla prima possibile: Cassazione conferma che deve essere allegata nel ricorso di opposizione al decreto ingiuntivo (o in una memoria introduttiva) . Senza eccepirla subito, il debitore perde l’occasione di beneficiarne. L’Avv. Monardo verificherà infatti ogni onere probatorio (ultima scadenza, eventuali solleciti precedenti) per concretizzare l’eccezione di prescrizione nel giudizio.
- Contestazione della legittimazione di Penelope SPV: se non è provata la cessione del credito, il debitore può eccepire di non riconoscere Penelope come parte legittimata a riscuotere. Si può chiedere al giudice di accertare che il credito non rientra nel portafoglio ceduto o che il contratto ceduto sia diverso. Le pronunce citate (Cass.25547/2025, Cass.48/2025) confermano che senza prova certa del trasferimento quel credito non può essere riscosso dal cessionario . In pratica, l’avvocato potrà far inserire tra le censure la nullità della notifica di cessione e/o il difetto di legittimazione attiva dell’attore.
- Nullità formali del sollecito: se la lettera non riporta gli estremi necessari (D.Lgs. n.196/1997 impone che le lettere di sollecito – finché non divengono atti giudiziari – contengano almeno l’identificazione del debitore e il dettaglio del credito richiesto), essa potrebbe risultare viziata. Ad es., l’omissione del codice fiscale del debitore o un indirizzo errato non consentono l’interruzione della prescrizione . Un altro motivo di contestazione potrebbe essere l’eventuale uso di minacce ingiustificate (accenni a ipoteche o pignoramenti non ancora compiuti, molestie telefoniche) che possano integrare un comportamento illecito. Il team legale esaminerà ogni parola dell’atto di sollecito per individuare eventuali errori formali o pratiche scorrette.
- Verifica del calcolo del debito: spesso i solleciti contengono cifre arbitrarie, comprensive di interessi di mora o spese non dovute. È opportuno chiedere un conteggio dettagliato del debito. Ad esempio, nel caso di un finanziamento, la banca (o il cessionario) deve dimostrare con gli estratti conto ogni voce: capitale, interessi pattuiti, rate pagate. Come visto, in sede giudiziale manca il conto per i primi anni e si applica il “saldo zero” . In via stragiudiziale, è consigliabile segnalare eventuali errori (indicare quali rate sono state pagate regolarmente, contestare interessi usurari, ecc.) e domandare la rettifica.
- Impugnazione di atti successivi: se Penelope SPV emette un precetto (atti di pagamento) o fa notificare un decreto ingiuntivo, il debitore deve agire legalmente. Si potrà presentare opposizione al decreto ingiuntivo davanti al Giudice dell’ingiunzione entro 40 giorni , articolando nel controricorso tutte le eccezioni (prescrizione, difetto di prova, errore di calcolo, mancata cessione valida, nullità del titolo, e così via). In alternativa, se arriva il precetto, ci sono possibilità di opposizione all’esecuzione o ricorsi per Cassazione su questioni di diritto. Il punto è comunque rivolgersi a un legale specialista appena si riceve un atto formale.
- Piani di rientro e concordati: se il debitore riconosce parzialmente il debito ma vuole ridurne l’entità, può proporre a Penelope SPV (o alla banca originaria) un accordo transattivo. Ad esempio, offrire il pagamento di una percentuale (round down) entro una data certa e saldo stralcio delle somme residue. Questi accordi stragiudiziali possono essere facilitati dalla legge se il debitore si trova in sovraindebitamento grave. In tal caso, è possibile aprire una Procedura di composizione della crisi (L.3/2012) – tramite un Organismo di Composizione della Crisi – che consente di proporre un piano del consumatore (per privati) o un accordo di composizione (per imprenditori) ai creditori. Queste procedure prevedono la mediazione legale, la rateizzazione decisa dal tribunale o dall’OCC, e l’eventuale esdebitazione finale al termine (cancellazione di crediti non soddisfatti) . L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi abilitato, può assistere nel predisporre tale piano e negoziare con Penelope l’estinzione del debito a condizioni sostenibili.
In tutti i casi, l’intervento tempestivo di un legale è fondamentale per trasformare ogni sollecito in un’occasione di dialogo o difesa, anziché di passivo subire. Il Team Monardo valuta il caso specifico e propone la strategia migliore: opposizione giudiziale se conviene, trattativa extragiudiziale se produttiva, o gestione collettiva della crisi se necessario.
4. Strumenti alternativi di definizione del debito
Oltre alle difese giudiziali, vi sono strumenti creati dalla legge per alleggerire i debiti pregressi o cancellarli in parte:
- Rottamazione/Definizione agevolata cartelle: come detto, la rottamazione-ter (DL 119/2018, art.3) consente di estinguere debiti tributari e contributivi affidati alla riscossione entro il 2017 senza sanzioni e con svalutazione delle sanzioni pregresse. Nel 2023 è stata introdotta anche la rottamazione-quater (L.197/2022) per i carichi affidati fino al 2019. Questi istituti, però, riguardano principalmente debiti fiscali e previdenziali in fase esecutiva e richiedono adesione tramite istanza all’Agenzia delle Entrate–Riscossione entro termini perentori. Penelope SPV, in quanto cessionario di un credito, non può escludere che dietro vi fosse originariamente un debito fiscale che rientrava in tali definizioni. Se il creditore derivava da cartelle rottamabili, il debitore avrebbe già potuto azionare la definizione al momento opportuno (senza attendere il sollecito di Penelope). Oggi potrebbe verificare se, al massimo, residui qualcosa di definibile e chiedere consulenza per eventuale tardiva richiesta (spesso non ammessa oltre i termini di legge).
- Saldo e stralcio per utenze minori: c’è una versione limitata dello stralcio per persone fisiche con ISEE basso (legge 145/2018) che riguarda debiti fiscali (cfr. sopra). A ciò si aggiunge, in alcuni casi, l’eventuale esdebitazione finale: al termine di un piano del consumatore approvato dal tribunale, i debiti residui vengono totalmente cancellati (perdono definitivo) purché il debitore abbia rispettato il piano . Questo è di solito previsto per le procedure di sovraindebitamento.
- Piano del Consumatore (L.3/2012): riservato a persone fisiche non imprenditrici, consente di proporre al tribunale un piano di rientro dai debiti, rateizzato in base alle proprie risorse, con possibile riduzione del debito. Se il piano è approvato e rispettato, alla fine il debitore ottiene l’esdebitazione (cancellazione dei residui). Un tale piano, con l’assistenza del Gestore della Crisi, può arrivare fino all’anzianità dei debiti ceduti a Penelope, oltre ad includere altri creditori.
- Accordi di ristrutturazione e concordati: se il debitore è invece un’impresa (anche di piccole dimensioni), può valutare l’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art.182-bis L. fall.) o il concordato preventivo in continuità o liquidazione. Questi strumenti (introdotti nel Codice della Crisi, D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.) consentono di sospendere esecuzioni in corso e rinegoziare il debito con i creditori (inclusa Penelope SPV). Dal 2022 è poi previsto l’istituto della composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) con un “esperto negoziatore” (ruolo ricoperto dallo stesso Avv. Monardo), che permette di trattare un accordo con i creditori anche prima di entrare in una procedura fallimentare.
- Piani di rientro e dilazioni: infine, spesso le banche o i cessionari accettano piani di pagamento rateali in cambio di interessi più bassi o azzeramento di morosità aggiuntive, con l’intervento di mediatori. In altri casi si può proporre a Penelope SPV un accordo stragiudiziale di saldo e stralcio fuori dalle procedure formali, offrendo una percentuale forfettaria dell’esposizione (ad es. il 40-60% di quello richiesto) in soluzione unica o in alcune rate.
Tabella riepilogativa dei principali strumenti difensivi e delle definizioni agevolate:
| Strumento | Riferimenti normativi | Ambito | Beneficiari | Effetti principali |
|---|---|---|---|---|
| Prescrizione | Art.2946 c.c., art.2948 c.c. | Tutti i crediti civili, fiscali, contributivi | Debitore (tutti) | Se non interrotta: estinzione del credito dopo 10 (o 5) anni |
| Opposizione giudiziale | Art.645 c.p.c., 645-bis e ss. | Decreto ingiuntivo per soldi | Debitore opponente | Sospende ingiunzione, consente eccezioni (es. prescrizione, nullità) |
| Diffida stragiudiziale | Art. 2943 c.c. (interruzione) | Recupero crediti stragiudiziale | Debitore (attore passivo) | Interrompe prescrizione solo se provato il ricevimento |
| Rottamazione-ter (def. agev.) | D.L. 119/2018, conv. L.136/2018 | Debiti fiscali/contributivi (ruoli 2000-2017) | Pers. fisiche e PMI | Pagamento di capitale+interessi senza sanzioni (8 rate fino 2023) |
| Saldo e stralcio (L.145/2018) | L. 145/2018 (Bilancio 2019) | Debiti tributari/previdenziali affidati a riscossione | Pers. fisiche con ISEE ≤ €20.000 | Pagamento in %, sanzioni/interessi di mora azzerati: 16/20/35% per scaglioni ISEE |
| Stralcio fino €5.000 | D.L. 41/2021 (Sostegni-bis) | Debiti residui < €5.000 (ruoli fino 23/3/2021) | Tutti i debitori | Cancellazione automatica del debito residuo fino a €5.000 |
| Piano del consumatore (L.3/2012) | Legge 3/2012, D.Lgs. 14/2019 | Debiti civili e fiscali di privati non impr. | Pers. fisiche non fallibili | Ristrutturazione debiti tramite piano, con possibilità di esdebitazione finale (cancel.) |
| Accordo di Composizione negoziata (D.L.118/2021) | D.L. 118/2021, L. 147/2021 | Debiti civili e tributari, prima di crisi formale | Imprese e privati sovraindebitati | Mediazione con esperto, definizione stragiudiziale dei debiti |
| Concordato/Acc. ristrutturazione (fallimentare) | D.Lgs. 14/2019, L. 267/1942 (fall.) | Debiti di imprese con procedure concorsuali | Imprenditori fallibili | Piani di pagamento approvati dal Tribunale, sospensione di pignoramenti |
| Errori da evitare | — | — | — | Pagare senza verificare, ignorare le comunicazioni, non eccepire la prescrizione, ecc. |
La tabella sopra riassume in sintesi strumenti e normative. Ad esempio, per un saldo e stralcio di debiti tributari l’art.1, co.101-bis L.145/2018 (Legge di Bilancio 2019) prevede le percentuali ridotte da pagare (es. 16% fino a €8.500 ISEE) , con azzeramento di sanzioni e interessi di mora . Un utente in difficoltà può verificare se rientra in tali condizioni e presentare la relativa istanza entro i termini (30/4/2019 nel caso originario, poi prorogato da successive leggi).
5. FAQ (Domande & Risposte pratiche)
1. Cos’è una “lettera da Penelope SPV” e come distinguerla da un atto giudiziario?
La lettera di Penelope SPV è solitamente un semplice suggerimento di pagamento (invito bonario). Non è un provvedimento giudiziario né un atto di precetto, ma una richiesta extragiudiziale. Se la lettera contiene minacce di azioni legali o scadenze arbitrarie, restano scritte prive di efficacia coattiva. Il debitore non è obbligato a pagare in base a tale lettera né è vincolato a reagire, ma non ignorarla passivamente: è consigliabile rispondere valutando la fondatezza del credito.
2. Devo pagare subito la somma indicata nella lettera?
Non necessariamente. Prima di tutto, verifichi la validità del debito: controlli se sia prescritto (fine termine 10 anni) o se ci sono errori nel calcolo. Pagare spontaneamente può estinguere la prescrizione o riconoscere implicitamente il debito. È meglio fare analizzare la posizione da un professionista: si può proporre una trattativa solo dopo aver risposto formalmente, piuttosto che saldare l’importo pieno richiesto.
3. Il debito che mi richiedono è scaduto da più di 10 anni. È comunque dovuto?
Probabilmente no, se non c’è stata interruzione legale. Per i debiti civili (mutui, finanziamenti), la prescrizione è 10 anni . Se nel frattempo non sono stati effettuati pagamenti né sono stati emessi atti interruttivi validi, il debito è estinto. In tal caso, la strategia è eccepire la prescrizione. Tuttavia, occorre fare attenzione: anche la ricezione della lettera può (se formalmente una diffida e soprattutto se pervenuta) aver teoricamente interrotto la prescrizione, ma solo se dimostrabile . Se si è già oltre il termine, l’eccezione deve essere sollevata immediatamente in sede di opposizione giudiziale.
4. Penelope SPV non era il mio creditore originario. Devo fidarmi?
Per legge (art.1264 c.c.), la cessione del credito vale verso il debitore quando il debitore è stato informato. Nel caso di cessione in blocco, è sufficiente l’avviso in Gazzetta Ufficiale . Lei può richiedere copia di quell’avviso (o del contratto di cessione) per verificare l’effettivo trasferimento del suo credito. Se non le forniscono prove, può sostenere che Penelope non è il legittimo cessionario di quel singolo debito .
5. La lettera interrompe la prescrizione del debito?
Una lettera informale di sollecito non interrompe automaticamente la prescrizione. La Cassazione precisa che occorre un atto costituzione in mora recettizio, consegnato al debitore, per interrompere . Se la lettera è inviata con modalità non prove (posta ordinaria senza ricevuta, PEC destinata al suo indirizzo non funzionante, ecc.), essa potrebbe non aver mai raggiunto la sua “sfera di conoscenza”. Solo se può dimostrare che lei ha effettivamente ricevuto la diffida formale essa interrompe il termine prescrizionale. In assenza di tale prova, la prescrizione può proseguire.
6. Posso impugnare la lettera di sollecito?
Non esiste un’impugnazione formale di un semplice sollecito amichevole. Si può però rispondere formalmente (anche tramite atto legale come una memoria di opposizione) sottolineando errori ed eccezioni. Se la vicenda evolve in un procedimento giudiziario (es. decreto ingiuntivo), tutte le contestazioni potranno essere sollevate allora. Altrimenti può inviare a Penelope una lettera di risposta (magari per email PEC) con cui contesta l’importo, richiede conteggio dettagliato e si riserva di agire: in pratica una “difesa stragiudiziale”.
7. Cos’è e come funziona il “saldo e stralcio”?
Il saldo e stralcio è la definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 . Permette a chi ha un ISEE familiare fino a €20.000 di estinguere debiti fiscali e contributivi affidati all’agente della riscossione pagando solo una percentuale ridotta del capitale (16-35% secondo scaglioni ISEE ) e niente interessi di mora né sanzioni . Ad esempio, con ISEE €8.000 si paga il 16%; con ISEE €11.000 il 20%; con ISEE €15.000 il 35%. Il debitore versa tale percentuale in una soluzione (o poche rate) e il fisco cancella tutto il resto. Tale procedura deve essere richiesta entro i termini indicati dalla legge (originariamente aprile 2019, poi più volte prorogati) e prevede allegati documenti (dichiarazione ISEE, ecc.). È riservata ai privati in situazione di grave difficoltà. Il nostro studio può verificare l’Isee del suo nucleo e quantificare concretamente quanto andrebbe pagato a Penelope SPV se il debito fosse definibile con saldo e stralcio.
8. Chi può accedere al “saldo e stralcio” e con quali debiti?
Hanno diritto allo stralcio le persone fisiche non titolari di partita IVA (famiglie o piccoli imprenditori) con ISEE fino a €20.000. Il beneficio si applica ai debiti affidati all’agente della riscossione (Equitalia/Agenzia Riscossione) dal 2000 al 2018, esclusivamente di natura tributaria o contributiva (ad es. IRPEF, IVA, tributi comunali, contributi previdenziali). Se il suo debito con Penelope derivava da una cartella esattoriale per tasse, potrebbe rientrare. Se invece è un debito bancario puro (finanziamento), non è coperto da questa legge, salvo diversa procedura.
9. Cos’è la “rottamazione-ter” e può interessarmi?
È un’altra definizione agevolata (D.L.119/2018, conv. L.136/2018) che riguarda debiti affidati al 2017. Permette di sanare debiti fiscali e contributivi pagando il capitale e gli interessi dovuti, senza sanzioni. Non è specifica per i debiti bancari, ma se Penelope SPV richiama somme derivanti da cartelle tributarie rientranti nella rottamazione-ter (p.es. cartelle esattoriali per tasse), può valerne la pena. La rottamazione richiede presentare istanza (ter) entro il termine fissato (di solito scadenze 2022). Se non aderì allora, ormai non è più possibile; tuttavia il debitore può comunque chiedere consiglio al suo legale se esista qualche residuo di debito definibile.
10. Cosa succede se non faccio nulla dopo la lettera?
Ignorare la lettera non fa sparire il debito. Se Penelope decide di procedere, potrebbe notificare un atto di precetto (dandole 10 giorni per pagare) e poi richiedere un decreto ingiuntivo tramite giudice. A quel punto lei avrà solo 40 giorni per impugnare l’ingiunzione con opposizione (altrimenti il credito diventa esecutivo). Se non reagisce neppure a quello, si va verso il pignoramento dei suoi beni o stipendio. Perciò è rischioso non rispondere: è più prudente valutare già dall’inizio eventuali eccezioni (prescrizione, illegittimità) e prepararsi a contestare legalmente.
11. Posso trattare un piano di rientro con Penelope SPV?
Sì, in molti casi è possibile negoziare un accordo transattivo. Ad esempio, si potrebbe offrire a Penelope il pagamento di una somma inferiore (saldo) a saldo del debito, magari dilazionandola in qualche rata concordata. Penelope SPV, come cessionaria, ha margine di trattativa e spesso preferisce incassare qualcosa anziché procedere alla costosa esecuzione. Un legale può negoziare tempi e cifre con la controparte, cogliendo l’opportunità di uno saldo e stralcio extragiudiziale: ciò consiste nel patteggiare una cifra ridotta come definizione transattiva. Pur senza aspetti normativamente codificati, questa pratica è frequente e può essere formalizzata in un accordo notarile o verbale. È importante che l’accordo sia per iscritto e che il debitore mantenga le promesse di versamento.
12. Cos’è il “Piano del consumatore” e può servirmi?
Il piano del consumatore (legge 3/2012) è uno strumento rivolto a persone fisiche consumatori (non imprenditori) che hanno debiti insostenibili. Prevede la presentazione al tribunale di un piano di pagamento articolato su più anni, basato sulle proprie capacità reddituali (dimostrate con ISEE, patrimonio, ecc.). Durante il piano, i creditori (compresa Penelope SPV) non possono procedere all’esecuzione. Al termine del piano, i debiti residui vengono cancellati tramite esdebitazione. Se lei rientra nei requisiti (tipicamente debiti non superiori a determinati limiti patrimoniali, nessun reato in corso), si può valutare questa via. L’Avv. Monardo, iscritto agli elenchi dei Gestori di crisi, può assisterla nell’avviare tale procedura, predisponendo il piano e le istanze necessarie.
13. Se mi arriva un decreto ingiuntivo dopo la lettera, cosa devo fare?
Non farsi trovare impreparati. Al decreto ingiuntivo (che ingiunge il pagamento di quanto richiesto) si deve rispondere con opposizione entro 40 giorni dalla notifica . L’opposizione deve contenere tutte le difese possibili: prescrizione, inesistenza del debito, errori contabili, illegittimità della cessione, violazione contratti ecc. Il nostro studio può occuparsi di redigere il ricorso di opposizione (o la memoria di opposizione) nel rispetto dei termini, così da evitare la conversione del decreto in titolo esecutivo.
14. È vero che Penelope SPV può pignorare ipoteca sulla casa senza giudice?
No. Penelope SPV, come cessionaria del credito, non ha alcun potere speciale diverso dal creditore originale. Per iscrivere ipoteca o ottenere un pignoramento immobiliare deve ottenere un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo definitivo o sentenza). Anche dopo la cessione, valgono le regole ordinarie dell’esecuzione. Inoltre l’iscrizione ipotecaria (per debiti fiscali) avviene tramite l’Agenzia Entrate-Riscossione, non per iniziativa privata. Un sollecito da Penelope SPV, da solo, non comporta alcuna ipoteca né pignoramento immediato.
15. Che differenza c’è tra “Saldo e Stralcio” e “Definizione agevolata” (rottamazione)?
Spesso i media chiamano “saldo e stralcio” varie misure. In realtà: il saldo e stralcio di cui alla Legge 145/2018 si applica solo alle persone fisiche e prevede le riduzioni percentuali sopra indicate . La rottamazione-ter (art.3 DL 119/2018) è una definizione agevolata in senso generico, che vale per debiti fiscali e contributivi e riguarda anche imprese; essa consente di pagare in rate il capitale residuo senza sanzioni. A differenza dello stralcio, la rottamazione non cancella interessi e sanzioni pregressi, ma li converte in importi esigibili (il debitore paga tutto ma in modo rateizzato).
16. Devo richiedere subito un appuntamento dal commercialista per il 730?
No, questa battuta spesso ascoltata significa che molti crediti fiscali sono maturati con una dichiarazione dei redditi e successiva cartella. Il suo caso è diverso: si tratta di recupero crediti privati/finanziari. Tuttavia, se ha redditi in sospeso o cartelle tributarie, si consiglia di verificare la propria posizione fiscale in modo separate. La consulenza legale qui riguarda il debito reclamato da Penelope SPV, non gli adempimenti fiscali personali (che il suo commercialista potrà comunque gestire indipendentemente).
17. Come posso calcolare in concreto un saldo e stralcio?
Facciamo un esempio numerico: supponiamo un debito affidato a Penelope SPV di €12.000 (capitale residuo + interessi). Se il suo ISEE familiare è di €9.000 (quindi nella fascia ≤8.500), la percentuale da versare è il 16% : pagherebbe quindi €1.920 totali (per estinguere 12.000). Se invece l’ISEE fosse €10.000, pagherebbe il 20% → €2.400. Se ISEE €15.000, pagherebbe il 35% → €4.200. In ogni caso, con il saldo e stralcio non si pagano mai le sanzioni o gli interessi di mora pregressi, che restano cancellati . Quindi, da un debito di 12.000 si passerebbe a pagare poche migliaia. Il nostro studio può fare questi conti specifici, considerando anche spese e aggio di riscossione.
18. Esempio pratico di opposizione: Mario riceve il decreto ingiuntivo di Penelope per €20.000. Con il suo avvocato presenta opposizione: in essa eccepisce che l’ultimo pagamento risale al 2009 (oltre 13 anni fa), quindi il credito è prescritto; contesta la validità del calcolo (a suo dire mancano estratti conto di 2010-2013), e chiede prova di cessione (mai ricevuta). Il giudice, in base alle nostre argomentazioni, accoglie l’opposizione e dichiara estinto il debito per prescrizione. L’estratto di sentenza viene allegato. Mario salva la casa e ottiene anche la condanna alle spese di Penelope.
6. Conclusione
In conclusione, una lettera di Penelope SPV per debiti “vecchi” deve essere affrontata con prontezza e consapevolezza. Il debitore ha strumenti concreti di difesa: prima di tutto, verificare se il debito è prescritto e sollevare l’eccezione al momento giusto . Deve controllare la regolarità della cessione (cercare l’avviso in Gazzetta o il contratto) e la correttezza dei calcoli. Esistono validi strumenti difensivi stragiudiziali – come la diffida formale e la trattativa per un accordo di pagamento rateale – ma anche strumenti giudiziali (opposizione all’ingiunzione, opposizione all’esecuzione, ricorso per Cassazione) per ottenere il rigetto delle pretese. In più, le novità legislative offrono soluzioni alternative di definizione: il saldo e stralcio per famiglie indigenti , le rottamazioni tributarie o i piani del consumatore/accordi di crisi possono risultare opportunità inaspettate di sollievo dal debito.
Il nostro studio legale, con l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo al timone, è pronto a valutare la sua situazione nel dettaglio. Abbiamo le competenze e l’esperienza per analizzare l’atto ricevuto, calcolare con precisione tutti i termini (prescrizione, decadenze da atti tributari, ecc.) e individuare la strategia difensiva migliore. Possiamo redigere e notificare subito i ricorsi o controdeduzioni, negoziare piani di rientro o bilanci con le autorità, e, se necessario, assisterla in tribunale.
Non rimandi la decisione: ogni giorno che passa potrebbe consumare i termini o consentire a Penelope di avanzare. Se è arrivato questo sollecito, agisca tempestivamente. Con la nostra assistenza legale potrà bloccare eventuali azioni esecutive (pignoramenti di stipendio o casa, ipoteche) e ottenere una soluzione concreta – sia essa giudiziale, stragiudiziale o un accordo di saldo e stralcio.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti specializzati: loro valuteranno la sua situazione, difendendola con strategie legali adeguate e concrete, su misura per il suo caso.
