Introduzione
Ricevere una comunicazione da illimity Bank S.p.A. per un vecchio debito può generare ansia e confusione. illimity è una banca di nuovo modello, divenuta in pochi anni uno dei principali operatori italiani nel mercato dei crediti deteriorati (i cosiddetti Non-Performing Loans – NPL). Attraverso operazioni di cartolarizzazione e cessioni in blocco, illimity acquisisce portafogli di debiti insoluti da altre banche o finanziarie per poi attivarsi nel recuperarli, spesso dopo molti anni dalla nascita originaria del credito. La notifica di un sollecito di pagamento – o addirittura di un atto monitorio – da parte di illimity può riguardare importi significativi e contenere riferimenti a possibili azioni legali imminenti, come ipoteche o pignoramenti. Per questo motivo è fondamentale che il debitore conosca i propri diritti, le regole sulla prescrizione dei debiti, le formalità previste per la cessione del credito e le opportunità di negoziare un saldo e stralcio o di accedere a strumenti di definizione agevolata del debito.
L’articolo che segue, aggiornato al 21 dicembre 2026, offre un inquadramento completo e attuale del tema dal punto di vista difensivo del debitore. Verranno illustrate le norme del codice civile (ad esempio, gli articoli sulle cessioni del credito – artt. 1260 e segg. c.c. – e sulla prescrizione ordinaria decennale – art. 2946 c.c. – e quinquennale – art. 2948 c.c.), le disposizioni del Testo Unico Bancario (art. 58 D.Lgs. 385/1993 sulle cessioni in blocco di crediti) nonché le pronunce più recenti della Corte di Cassazione in materia (ad esempio l’ord. n. 25496/2025 sulla sufficienza di una comunicazione per rendere opponibile la cessione al debitore; l’ord. n. 27915/2025 sull’onere di prova dell’inclusione del credito ceduto; le ord. nn. 28706 e 35019 del 2025 sull’obbligo di impugnare tempestivamente l’intimazione di pagamento dell’Agente della Riscossione). Saranno richiamate anche le novità legislative più recenti – come la Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) che ha introdotto la “Rottamazione-quinquies” delle cartelle esattoriali, e il D.L. 118/2021 (conv. in L. 147/2021) che ha istituito la composizione negoziata della crisi d’impresa. Inoltre, verranno esaminati gli strumenti di soluzione stragiudiziale e giudiziale disponibili, come la Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) che consente a privati e piccole imprese sovraindebitate di ristrutturare o cancellare i debiti. Il tutto sarà arricchito da esempi pratici, tabelle riassuntive e un’ampia sezione di domande e risposte frequenti per chiarire i dubbi più comuni.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con comprovata esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge 3/2012; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo coordina a livello nazionale strategie efficaci per sospendere pignoramenti, contestare la legittimazione attiva delle società di recupero crediti, negoziare accordi di saldo e stralcio, presentare ricorsi giudiziari e definire piani di rientro sostenibili. L’Avv. Monardo e il suo staff offrono ai debitori un’analisi approfondita dell’atto ricevuto, valutando la prescrizione, gli eventuali vizi formali e la corretta individuazione del creditore, così da attivare la strategia difensiva più adatta al caso.
Se hai ricevuto una lettera da illimity Bank o un sollecito di pagamento, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata. Troverai i recapiti al termine di questo articolo.
1 Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Chi è illimity Bank S.p.A. e come opera
illimity Bank S.p.A. è una banca italiana di nuova generazione, nata nel 2018 e specializzata anche nella gestione e nell’investimento in crediti deteriorati. Le banche tradizionali e le finanziarie, per alleggerire i bilanci ed evitare sofferenze, cedono a operatori come illimity portafogli di crediti non performanti (NPL) spesso a prezzi molto inferiori rispetto al loro valore nominale. illimity, anche tramite società controllate, acquisisce questi crediti in blocco e ne cura il recupero avvalendosi della propria divisione Distressed Credit e di servicer specializzati (come la controllata Arec-Neprix per la gestione dei NPL). La cessione dei crediti insoluti avviene in genere mediante operazioni di cartolarizzazione o cessione in blocco ex art. 58 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993). I crediti acquisiti vengono quindi gestiti direttamente da illimity o tramite società del gruppo (ad esempio il servicer Neprix), che inviano ai debitori lettere e intimazioni di pagamento per recuperare l’intero importo dovuto. Molti di questi debiti sono datati – talora risalenti a 10-15 anni fa – e pertanto occorre verificare se siano nel frattempo prescritti o se la cessione sia stata formalmente notificata al debitore.
1.2 La cessione del credito: normativa e requisiti
1.2.1 Norme del codice civile
Gli articoli 1260 e seguenti del codice civile disciplinano la cessione del credito. In base a tali norme, il creditore originario (cedente) può trasferire a terzi (cessionario) un proprio credito pecuniario senza bisogno del consenso del debitore, salvo che il credito abbia carattere strettamente personale oppure il trasferimento sia vietato dalla legge. L’art. 1264 c.c. stabilisce però che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. Ciò significa che, fino a quando il debitore non venga informato in modo idoneo del cambio di creditore, un eventuale pagamento effettuato al vecchio creditore rimane liberatorio. In caso di più cessioni successive dello stesso credito, prevale quella notificata per prima (o resa certa per prima) al debitore.
È importante sottolineare che non sono richieste formule sacramentali: secondo la Cassazione, non serve una notifica “in forma processuale” per rendere efficace la cessione verso il debitore; è sufficiente una comunicazione chiara che ponga il debitore a conoscenza del trasferimento, indicando chi cede, chi acquista, quale credito è stato ceduto, la sua origine e l’importo dovuto. In altre parole, anche una lettera raccomandata o una PEC possono valere quanto una notifica formale, purché contengano tutti gli elementi essenziali e vi sia prova che il debitore l’abbia ricevuta. Da quel momento in poi, un pagamento effettuato al creditore originario non libera più il debitore: il rischio di un doppio pagamento ricade su chi ignora l’avviso di cessione.
1.2.2 Cessione in blocco ex art. 58 TUB
Quando la cessione avviene nell’ambito di operazioni riguardanti molteplici crediti (come le cartolarizzazioni bancarie o le cessioni massive di portafogli NPL), si applica l’art. 58 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993). Questa norma consente alle banche di cedere in blocco crediti identificabili in modo cumulativo mediante un meccanismo di pubblicità legale sostitutiva della notifica ai singoli debitori. In pratica, la banca cedente pubblica un avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale e lo iscrive nel Registro delle Imprese; tale pubblicazione tiene luogo della notifica ai debitori ceduti. Dal giorno della pubblicazione in G.U., la cessione è opponibile erga omnes (cioè vale anche nei confronti dei debitori).
Tuttavia, questa pubblicità semplificata non esonera il cessionario dall’onere di dimostrare che uno specifico credito rientra effettivamente nel portafoglio ceduto. Se il debitore contesta la pretesa del nuovo creditore affermando, ad esempio, di non essere compreso tra i crediti ceduti, il cessionario non può limitarsi a esibire la Gazzetta Ufficiale: dovrà fornire in giudizio documenti e riscontri che collegano in modo certo il singolo rapporto al perimetro della cessione (ad esempio, tabelle dettagliate, elenchi nominativi, estratti conto contrattuali, o una dichiarazione della cedente che confermi l’inclusione di quel credito). La Cassazione ha chiarito, infatti, che nell’ipotesi di cessione in blocco ex art. 58 TUB, la sola pubblicazione in Gazzetta ha valore di pubblicità-notizia ma non costituisce prova sufficiente della titolarità del credito in capo al cessionario, qualora il debitore ne contesti l’esistenza o l’inclusione. In altre parole, l’avviso in G.U. può avere valore indiziario, soprattutto se dettagliato, ma resta affidato al giudice il compito di valutare se, alla luce di tutti gli elementi, vi sia prova che proprio quel credito sia stato trasferito. Ne consegue che il cessionario deve attivarsi per produrre il contratto di cessione o altri documenti che individuino il credito ceduto; in difetto, la sua domanda di pagamento potrebbe essere respinta per difetto di prova. (Va aggiunto che se il debitore riconosce espressamente o implicitamente la cessione – ad esempio pagando una rata al nuovo creditore o chiedendo una dilazione – tale comportamento vale come accettazione e solleva il cessionario dall’onere di ulteriori prove).
1.3 Prescrizione dei debiti: termini, norme e giurisprudenza
La prescrizione è l’istituto giuridico in base al quale un diritto si estingue quando il titolare non lo esercita per un determinato periodo di tempo. In materia di debiti bancari, finanziari o tributari, occorre individuare il corretto termine prescrizionale applicabile e verificare se, nel corso degli anni, siano intervenuti atti interruttivi.
Di seguito una sintesi dei principali termini di prescrizione previsti dalla legge per varie tipologie di debito:
| Tipo di debito | Norma di riferimento | Termine di prescrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Debiti civili ordinari (prestiti personali, mutui, finanziamenti bancari non rateali) | Art. 2946 c.c. | 10 anni | Termine prescrizionale ordinario, salvo che la legge disponga un termine più breve per casi specifici. |
| Rate di mutui o finanziamenti, interessi bancari periodici, canoni e altre prestazioni periodiche | Art. 2948 c.c., n.4 | 5 anni | Si prescrivono in cinque anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Ogni singola rata si prescrive in 5 anni dalla scadenza. |
| Debiti tributari verso lo Stato (es. IRPEF, IVA, IRES, imposta di registro, bollo) | – | 10 anni | In assenza di termini specifici, si applica il termine ordinario decennale. |
| Sanzioni amministrative, tributi locali (IMU, Tari), contributi previdenziali INPS, multe stradali | – | 5 anni | Termine quinquennale generalmente applicato a sanzioni e entrate locali, previsto da leggi speciali (es. art. 20 D.Lgs. 472/1997 per sanzioni tributarie) e confermato dalla giurisprudenza. |
| Bollo auto | Art. 5, co.51, D.L. 953/1982 (conv. L. 53/1983) | 3 anni | Tre anni dall’anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato (salvo atti interruttivi). |
Naturalmente ogni caso concreto va valutato a sé, tenendo conto di eventuali atti che abbiano interrotto la prescrizione (si veda oltre). Ad esempio, un prestito personale non rimborsato è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.; tuttavia, se il prestito era a rate, la giurisprudenza può ritenere che per le singole rate scadute operi la prescrizione breve quinquennale degli interessi e delle prestazioni periodiche (art. 2948 c.c., n. 4). Per le cartelle esattoriali, come indicato sopra, si applicano i termini propri del tributo sottostante (in genere 10 anni per imposte erariali, 5 anni per sanzioni amministrative e tributi locali). La Corte di Cassazione ha ribadito in ambito tributario che il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive in cinque anni, mentre quello relativo alle imposte in dieci, a meno che l’obbligazione tributaria sia divenuta definitiva a seguito di un giudizio (in tal caso opera il termine lungo decennale ex art. 2953 c.c.).
1.3.1 Interruzione della prescrizione
La prescrizione può essere interrotta dal compimento di atti che dimostrino la volontà del creditore di far valere il proprio diritto (art. 2943 c.c.). In ambito di recupero crediti, sono atti tipicamente interruttivi: la notifica di un decreto ingiuntivo, la notifica di un atto di precetto, l’atto di pignoramento, così come qualsiasi riconoscimento del debito da parte del debitore (ad esempio un pagamento parziale o una dichiarazione scritta di riconoscere il dovuto). Quando la prescrizione è interrotta, il termine ricomincia a decorrere da capo, per la sua durata originaria (art. 2945 c.c.).
Occorre fare attenzione alla forma degli atti interruttivi: un semplice sollecito inviato per posta ordinaria, o una telefonata di un recuperatore, non hanno valore legale e non interrompono il termine. Affinché l’interruzione sia valida, l’atto deve essere portato a conoscenza del debitore in modo giuridicamente idoneo (notifica a mezzo ufficiale giudiziario, raccomandata A/R, PEC o altra forma prevista). Ad esempio, un atto di messa in mora spedito con raccomandata all’indirizzo del debitore è idoneo a costituirlo in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. e quindi interrompe la prescrizione, purché se ne possa provare la ricezione.
Un caso particolare riguarda l’intimazione di pagamento inviata dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione (AER) al contribuente: secondo un recente orientamento della Cassazione, l’intimazione (che è un atto formale previsto dall’art. 50 D.P.R. 602/1973 dopo un anno dalla cartella) ha natura di atto autonomamente impugnabile e deve essere contestata entro 60 giorni; in caso contrario, il silenzio del debitore “cristallizza” il debito, precludendo la possibilità di eccepirne in seguito la prescrizione o altri vizi . In altre parole, la Cassazione ha affermato che il contribuente che non impugna l’intimazione nei termini non potrà successivamente far valere l’eventuale prescrizione delle cartelle sottostanti, perché l’intimazione non opposta sana retroattivamente eventuali irregolarità precedenti e rende definitiva la pretesa . Questo principio, sancito nelle ord. nn. 28706/2025 e 35019/2025, segna un cambio di rotta rispetto al passato e impone ai debitori fiscali la massima prudenza: ogni intimazione va valutata e, se del caso, impugnata tempestivamente per evitare di perdere diritti di difesa.
È importante notare che tali principi sulle intimazioni riguardano i debiti tributari. Nel caso di una lettera di sollecito inviata da illimity o da altro creditore privato, non ci troviamo di fronte a un atto tipico previsto da una legge speciale, bensì a una comunicazione extracautelativa. Secondo la Cassazione, in materia civile ogni atto scritto contenente una chiara richiesta di adempimento può interrompere la prescrizione (se notificato o comunque ricevuto dal debitore). Tuttavia, in ambito di sanzioni amministrative la Suprema Corte ha escluso efficacia interruttiva ai meri solleciti atipici: ad esempio, ha statuito che una lettera raccomandata di sollecito inviata per il pagamento di una sanzione non interrompe il termine di prescrizione, in quanto non prevista tra gli atti tipici del relativo procedimento. Per analogia, un sollecito inviato da una banca o finanziaria potrebbe non essere considerato sufficiente a interrompere la prescrizione se non rispetta i requisiti di una costituzione in mora formale. In pratica, per tutelarsi, il creditore prudente notifica atti giudiziari (ingiunzioni, precetti) o ottiene un riconoscimento scritto; viceversa, dal lato del debitore, una semplice lettera di sollecito – ancorché inviata per raccomandata – non deve indurre a ritenere automaticamente interrotta la prescrizione, specie se priva di dettagli sul credito. Sarà sempre opportuno, in caso di dubbi, consultare un legale per verificare la situazione degli atti interruttivi.
1.4 Onere della prova e legittimazione della società cessionaria
Quando un debito è stato ceduto ed è vantato da una società cessionaria (come illimity nel nostro caso), un aspetto cruciale riguarda l’onere della prova circa la titolarità del credito e la corretta legittimazione attiva del nuovo creditore. In base ai principi generali del diritto civile, chi agisce in giudizio affermando di essere succeduto al creditore originario a seguito di una cessione, deve dimostrare tale qualità presentando idonea documentazione.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che spetta al cessionario provare la propria legittimazione sostanziale: ad esempio, con l’ordinanza n. 27915/2025, la Cassazione ha sottolineato che il cessionario ex art. 58 TUB deve fornire prova dell’inclusione del credito nell’operazione di cessione in blocco, e che la semplice notificazione o pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale non basta, da sola, a superare le contestazioni del debitore. In quella vicenda, addirittura, la Cassazione ha confermato la revoca di un decreto ingiuntivo perché la società NPL cessionaria non era riuscita a provare di aver effettivamente acquisito il credito azionato. Dunque, in giudizio l’onere della prova grava sul cessionario: se il debitore solleva eccezioni sulla titolarità del credito (contestando la cessione, la validità formale dell’avviso di cessione, l’identificazione del credito), la società che agisce per il pagamento dovrà produrre il contratto di cessione o documenti equivalenti. Qualora la prova manchi o sia insufficiente, la domanda di pagamento sarà rigettata dal giudice.
In sede stragiudiziale, questo principio può essere “sfruttato” dal debitore per mettere alla prova la serietà e legittimazione del nuovo interlocutore: è consigliabile, infatti, chiedere per iscritto (via PEC o raccomandata) alla società cessionaria di fornire copia della documentazione che attesti il credito (contratto originario, prospetto del debito residuo, atto di cessione o almeno gli estremi della pubblicazione in G.U.). Se il cessionario ignora la richiesta o fornisce risposte evasive, il debitore potrà ragionevolmente dubitare della solidità delle pretese e sarà più forte in eventuale sede di opposizione. In ogni caso, la corretta individuazione del creditore è un diritto del debitore: pagare il soggetto sbagliato espone al rischio di non liberarsi dall’obbligazione, quindi è bene esigere chiarimenti prima di effettuare pagamenti.
Va ricordato, infine, che una volta che il cessionario abbia fornito idonea prova della cessione, il debitore non potrà opporre eventuali eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, se non quelle già maturate al momento della cessione (ad esempio la prescrizione già compiuta, o la nullità del contratto originario). Tutte le eccezioni sostanziali (prescrizione maturata, pagamento già avvenuto, nullità di clausole, ecc.) rimangono ovviamente a disposizione del debitore; mentre le eccezioni formali legate alla notifica della cessione tendono a perdere rilevanza se il creditore riesce a dimostrare che il debitore, pur con mezzi atipici, era a conoscenza del passaggio di mano del credito.
2 Procedura passo per passo dopo la notifica di una lettera di illimity
Di seguito delineiamo un percorso operativo che il debitore dovrebbe seguire non appena riceve una lettera o un sollecito di pagamento da illimity (o dal servicer incaricato da illimity per il recupero). L’obiettivo è tutelarsi e preparare sin da subito la migliore strategia, evitando errori comuni che potrebbero pregiudicare i propri diritti.
2.1 Non ignorare la comunicazione
Anche se il debito risale a molti anni fa, ignorare la lettera può essere un errore grave. Una lettera di sollecito inviata da illimity non è ancora un atto esecutivo né una citazione in giudizio: di per sé, dunque, non comporta immediatamente pignoramenti o altre azioni coercitive. Tuttavia, trascurare la comunicazione significa rischiare che il creditore passi allo stadio successivo senza opposizione. Se infatti, dopo la lettera, illimity decidesse di agire legalmente (ad esempio richiedendo un decreto ingiuntivo al giudice), il debitore si troverebbe con tempi molto ristretti per reagire: il decreto ingiuntivo, una volta notificato, va opposto entro 40 giorni per evitare che diventi definitivo ed esecutivo. Trascorsi i 40 giorni senza opposizione, il decreto diventa irrevocabile e il creditore potrà procedere al pignoramento.
Allo stesso modo, se illimity disponesse già di un titolo esecutivo (per esempio, un mutuo fondiario con clausola di immediata esecutorietà, o un precedente decreto ingiuntivo non opposto), potrebbe inviare direttamente un atto di precetto intimando il pagamento entro 10 giorni, trascorsi i quali avvierebbe l’esecuzione forzata. In tal caso, i margini difensivi del debitore sarebbero ridotti: l’opposizione al precetto o all’esecuzione ha termini molto brevi (20 giorni o addirittura immediati, a seconda del vizio da far valere).
Dunque, non è prudente accantonare la lettera sperando che il problema scompaia. Al contrario, è bene leggere attentamente la comunicazione, prendere nota della data di ricezione e attivarsi per i passi successivi (verifica prescrizione, richiesta documenti, ecc.). Ignorare la lettera potrebbe anche essere interpretato dal creditore come mancanza di volontà collaborativa, inducendolo a procedere con più determinazione nelle vie legali. Al contrario, una risposta ponderata (magari attraverso un legale) può talvolta dissuadere il creditore dall’iniziare subito una causa, aprendo la porta a una soluzione transattiva.
2.2 Verificare la prescrizione
Il primo aspetto da esaminare è se il debito sia prescritto o in procinto di prescriversi. Come visto (§1.3), occorre calcolare il tempo trascorso da quando il diritto di credito è divenuto esigibile (ad esempio, dalla scadenza dell’ultima rata non pagata, o dalla data di eventuale decadenza dal beneficio del termine in caso di finanziamento revocato) e individuare se e quando sono intervenuti eventuali atti interruttivi.
Ad esempio:
- Prestiti personali non garantiti: prescrizione ordinaria di 10 anni (art. 2946 c.c.). Il termine decorre in genere dalla scadenza dell’ultima rata non pagata o, se il finanziamento è stato revocato/risolto prima della scadenza naturale, dalla data dell’atto di risoluzione o decadenza del termine. Atti come un decreto ingiuntivo o un precetto notificati interrompono la prescrizione e fanno decorrere un nuovo termine decennale.
- Carte di credito revolving e fidi di conto corrente: la giurisprudenza prevalente applica la prescrizione decennale alle somme dovute a saldo (capitale utilizzato), mentre per gli interessi e le rate periodiche vale la prescrizione quinquennale (trattandosi di obbligazioni a scadenze periodiche). Anche in questo caso il termine parte dall’ultima comunicazione o pagamento effettuato.
- Debiti di natura tributaria (es. cartelle): la prescrizione dipende dal tipo di tributo (in genere 10 anni per imposte erariali, 5 anni per sanzioni, tributi locali e contributi previdenziali, 3 anni per il bollo auto – v. tabella sopra). È fondamentale ricordare che la prescrizione di una cartella esattoriale va eccepita impugnando l’atto successivo (come l’intimazione di pagamento) entro i termini di legge . Se il debitore lascia decorrere i termini, perde la possibilità di far valere la prescrizione anche se questa era maturata.
Se dalla verifica risulta che sono trascorsi i termini prescrizionali senza alcuna interruzione, il debitore ha diritto di opporsi al pagamento per intervenuta prescrizione. Va tenuta distinta la prescrizione (estinzione del diritto di credito per il decorso del tempo) dalla decadenza (perdita della possibilità di esercitare un diritto per il decorso di un termine perentorio previsto per compiere una certa azione): nel nostro contesto, la prescrizione è la questione centrale. L’eccezione di prescrizione dovrà essere sollevata dal debitore, in via stragiudiziale e, se necessario, giudiziale, poiché la legge non consente al giudice di rilevarla d’ufficio.
In caso di dubbi sul calcolo dei termini (ad esempio, se ci sono stati atti di cui il debitore non era a conoscenza, come notifiche fatte a irreperibile o a vecchi indirizzi), è opportuno rivolgersi a un avvocato che possa ricostruire la storia del debito tramite accesso ai documenti e banche dati. Spesso si può richiedere all’eventuale precedente concessionario della riscossione (se si tratta di crediti fiscali) lo storico delle notifiche, o consultare la Centrale Rischi per vedere l’ultima data di aggiornamento del credito. Queste informazioni aiutano a capire se illimity stia tentando di riscuotere un credito ormai prescritto oppure no.
2.3 Richiedere la documentazione a illimity
Prima di pagare qualsiasi somma o di proporre accordi, è fondamentale esigere la prova e i dettagli del credito richiesto. Il debitore ha il diritto di ottenere copia del contratto originario da cui deriva il debito (es. contratto di mutuo, di finanziamento, estratto conto del fido, ecc.), nonché degli eventuali atti di messa in mora o decreti ingiuntivi già emessi. Inoltre, in caso di credito ceduto, deve essergli fornita comunicazione dell’avvenuta cessione (indicando chi è il nuovo titolare, da quale data, e gli elementi identificativi del credito ceduto).
Una mossa utile è quindi quella di inviare (meglio tramite PEC o raccomandata A/R, per avere prova) una richiesta di documentazione a illimity o alla società di recupero che agisce per suo conto. Nella richiesta si possono elencare, ad esempio:
- Copia del contratto originario e delle eventuali condizioni generali sottoscritte.
- Estratto conto cronologico del rapporto, con evidenza degli importi già pagati e di quelli ancora dovuti (capitale residuo, interessi maturati, interessi di mora, spese, ecc.).
- Copia dell’eventuale decreto ingiuntivo o sentenza ottenuta dal creditore originario, con le relate di notifica (per verificare se e quando fu notificato).
- Copia dell’atto di cessione del credito, oppure almeno l’attestazione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 TUB, relativa al portafoglio contenente il credito in questione.
- Indicazione dell’eventuale soggetto mandatato alla riscossione (se illimity ha incaricato una società terza, ad esempio una società di recupero crediti o uno studio legale, di gestire la posizione).
Questa richiesta formale ha vari scopi: innanzitutto guadagnare tempo (mentre si attende risposta, difficilmente il creditore agirà in giudizio senza aver risposto, per non apparire scorretto); inoltre, serve a mettere in luce la serietà della propria contestazione. Se illimity fornisce tutta la documentazione, il debitore potrà analizzarla e valutare le prossime mosse con cognizione di causa. Se invece la banca non risponde, o risponde parzialmente, ciò potrebbe indicare che non ha tutto in ordine (ad esempio, potrebbe aver difficoltà a reperire il contratto originale, o a dimostrare la cessione). Tale mancanza di risposte potrebbe avvantaggiare il debitore in un eventuale contenzioso, perché – come detto – in giudizio la mancanza di prova della titolarità del credito gioca a favore del debitore.
Durante questa fase, non bisogna ammettere nulla in modo imprudente: evitare frasi come “riconosco il debito ma…”, perché un riconoscimento, anche informale, interromperebbe la prescrizione e potrebbe indebolire alcune difese. La richiesta deve essere formulata in termini di “si prega di voler dimostrare la spettanza del credito fornendo i seguenti documenti…”, mantenendo un tono fermo ma senza assumere impegni di pagamento immediati.
2.4 Analizzare l’eventuale decreto ingiuntivo
Spesso, prima della cessione del credito, la banca originaria ottiene dal tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore. Il decreto ingiuntivo è una ingiunzione di pagamento emessa in via monitoria, sulla base di prove scritte del credito, che diventa esecutiva se il debitore non propone opposizione entro 40 giorni dalla notifica. In ambito bancario, era prassi di alcuni istituti, prima di cedere i crediti deteriorati, munirsi di decreti ingiuntivi (talvolta avvalendosi del procedimento speciale di cui al D.Lgs. 150/2011 per i crediti bancari, oppure – per crediti erariali affidati agli agenti della riscossione – del procedimento monitorio ex D.Lgs. 46/1999).
Pertanto, quando si riceve una lettera da illimity, occorre verificare se venga menzionato un precedente decreto ingiuntivo o una sentenza. Ad esempio, la lettera potrebbe fare riferimento a un “Decreto Ingiuntivo n. … emesso dal Tribunale X in data … divenuto esecutivo”. Se così fosse, la situazione cambia sensibilmente: un decreto ingiuntivo non opposto ha efficacia di cosa giudicata e costituisce titolo esecutivo definitivo. In tal caso, i margini per contestare nel merito il debito sono molto ridotti, perché la legge (art. 2953 c.c.) equipara la mancata opposizione del decreto alla formazione di un giudicato, con conseguente applicazione della prescrizione decennale delle sentenze (la cosiddetta actio iudicati). Ciò significa che se, ad esempio, il credito originario era soggetto a prescrizione quinquennale ma la banca ottiene un decreto ingiuntivo e te lo notifica senza che tu faccia opposizione, da quel momento il credito (ora cristallizzato in un titolo giudiziale) si prescriverà in 10 anni dalla definitività del decreto.
Dunque, se la documentazione ricevuta (o le verifiche che farai presso la cancelleria del tribunale, con l’aiuto di un legale) rivelano l’esistenza di un decreto, occorrerà focalizzare le difese in modo diverso: verificare come e quando fu notificato il decreto. Se, ad esempio, il decreto ingiuntivo non ti è mai stato regolarmente notificato (magari perché spedito a un vecchio indirizzo, o mai consegnato), potrebbe non essere decorso il termine di 40 giorni e potresti avere ancora la facoltà di fare opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c., se provi di non aver avuto conoscenza dell’ingiunzione in tempo per opporla). Oppure, se la notifica è stata effettuata per irreperibilità e non ne eri a conoscenza, potresti avere titolo per chiedere la rimessione in termini.
In sintesi, l’eventuale presenza di un titolo giudiziario già esistente sposta la strategia: non ci si concentrerà più tanto su prescrizione originaria o vizi del contratto (questioni ormai coperte dal giudicato), ma su vizi di notifica del titolo stesso o sulla possibilità di dilazionare/definire il pagamento a saldo.
Se invece dalle ricerche non risulta alcun decreto ingiuntivo pregresso, significa che illimity (o la banca cedente) sta agendo in via stragiudiziale e non dispone ancora di un titolo: questo dà al debitore un certo vantaggio strategico, perché il creditore dovrà – se non si trova un accordo – avviare una causa (ingiunzione o ordinaria) con costi e tempi, mentre il debitore potrà organizzare con calma le proprie difese.
2.5 Impugnare la notifica (se viziata)
Un aspetto spesso trascurato dai debitori è la regolarità delle notifiche degli atti precedenti. Talvolta, la lettera inviata da illimity non riporta chiaramente se e quando ti sia stato notificato l’atto di cessione del credito, oppure un decreto ingiuntivo eventualmente ottenuto. Questo può accadere specialmente quando le comunicazioni di cessione sono effettuate tramite Gazzetta Ufficiale o per raccomandata semplice e magari il debitore non ne ha traccia.
Tra i vizi formali frequenti vi sono:
- Notifiche inesistenti o nulle: ad esempio, il decreto ingiuntivo potrebbe essere stato notificato a un indirizzo errato o in modo viziato (mancato rispetto delle forme di legge), rendendo la notifica nulla o inesistente. In tal caso, i termini per fare opposizione non decorrono, e il debitore può ancora impugnare l’ingiunzione nonostante sia passato molto tempo.
- Mancata notifica individuale della cessione: se illimity ha acquisito il credito in blocco, può aver fatto solo la pubblicazione in G.U. e non aver inviato alcuna comunicazione personale al debitore. Secondo la legge (art. 58 TUB) ciò è sufficiente per l’opponibilità, ma in sede di giudizio il debitore potrebbe eccepire di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione individuale e di aver appreso del nuovo creditore solo tardivamente.
- Difetti nell’avviso di cessione: ad esempio, lettere di cessione prive di elementi essenziali (come l’importo del credito o la data di riferimento), o provenienti da soggetti di cui il debitore non riesce a verificare l’identità (alcune comunicazioni potrebbero provenire da SPV con denominazioni poco note, generando dubbi sul loro collegamento con illimity).
- Vizi nelle comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine: se il debito deriva da un prestito rateale, la banca originaria deve aver inviato la comunicazione di risoluzione del contratto o decadenza dal termine dopo un certo numero di rate non pagate (spesso 7, ex art. 40 TUB). Se tale comunicazione non è stata inviata o notificata correttamente, potrebbe eccepirsi che il credito non era ancora esigibile per intero.
Impugnare i vizi di notifica richiede in genere un intervento giudiziale. Ad esempio, se hai scoperto che c’è un decreto ingiuntivo mai notificato correttamente, sarà necessario presentare un’opposizione tardiva in tribunale chiedendo di poter contestare nel merito l’ingiunzione. Se invece ti arriva un atto di pignoramento senza aver mai visto prima il precetto o il titolo, potrai proporre un’opposizione all’esecuzione per far valere la nullità delle notifiche antecedenti.
In ogni caso, questi aspetti evidenziano l’importanza di non dare per scontato nulla: ogni atto e comunicazione va esaminato con attenzione per individuare possibili irregolarità formali che possono costituire valide difese. Spesso, l’occhio esperto di un avvocato riesce a trovare nella documentazione dettagli che un profano potrebbe non notare (date non coincidenti, carenze nelle relazioni di notifica, errori nel nome del debitore, ecc.), sfruttabili a proprio vantaggio.
2.6 Valutare il ricorso al giudice o ad organismi alternativi
Una volta raccolti i documenti e analizzati (contratto, eventuali decreti, corrispondenza, ecc.), il debitore – preferibilmente assistito da un legale – deve valutare quale strada intraprendere. Se dalla documentazione emergono vizi sostanziali (ad esempio, illimity non è in grado di dimostrare di aver titolo sul credito, oppure il credito risulta prescritto, o c’è stata una notifica nulla), il debitore può scegliere di passare al contrattacco nelle sedi opportune:
- Ricorso all’autorità giudiziaria: Si può adire il Giudice competente (Giudice di Pace per importi fino a €5.000 se trattasi di credito da contratto, oppure Tribunale per importi superiori o materie riservate) con un’azione di accertamento negativo del debito, chiedendo di dichiarare che nulla è dovuto (ad esempio perché il credito è prescritto, o perché illimity non ha provato la cessione, o perché gli interessi sono usurari, ecc.). In alternativa, se è stato notificato un decreto ingiuntivo, si proporrà opposizione a quel decreto entro i termini, articolando tutte le difese del caso. Se è in atto un pignoramento, si proporrà opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) per contestare la legittimità del titolo esecutivo o l’esistenza stessa del credito.
- Procedimenti d’urgenza o istanze di sospensione: qualora illimity avesse già avviato azioni esecutive (come un pignoramento immobiliare o presso terzi), il debitore potrà chiedere al giudice, contestualmente all’opposizione, un provvedimento urgente di sospensione dell’esecuzione, motivato dalla fondatezza delle sue contestazioni (prescrizione, vizi, ecc.).
- Organismi ADR (Alternative Dispute Resolution): in materia bancaria è prevista come condizione di procedibilità la mediazione civile (D.Lgs. 28/2010) in caso di controversie bancarie. Quindi, se si intende agire in giudizio contro illimity, bisognerà attivare un tentativo di mediazione presso un organismo accreditato. In alternativa, esiste l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un organismo stragiudiziale che risolve controversie bancarie di importo fino a €200.000 circa: il debitore potrebbe presentare un ricorso all’ABF contestando ad esempio l’addebito di interessi non dovuti o l’illegittimità di certe somme. L’ABF emette decisioni che non sono vincolanti come una sentenza, ma le banche tendono a uniformarsi per non essere segnalate nella relazione pubblica.
- OCC – Organismo di Composizione della Crisi: se il debitore è un consumatore o piccolo imprenditore in situazione di sovraindebitamento (debiti complessivi che non riesce a pagare), può rivolgersi a un OCC e attivare una procedura ex L. 3/2012 (si veda oltre §3.6 e §4.4). L’avvio di tale procedura, con l’ammissione da parte del tribunale, comporta la sospensione delle azioni esecutive individuali. Questo può essere un modo per “congelare” eventuali iniziative di illimity e affrontare tutti i debiti in modo unitario.
- Negoziazione assistita o accordi stragiudiziali: un’altra opzione, sebbene non imposta dalla legge nel settore bancario, è tentare una negoziazione assistita (accordo stragiudiziale con l’ausilio degli avvocati) con illimity. Spesso, infatti, manifestare l’intenzione di far valere certe eccezioni in giudizio induce la controparte a preferire un compromesso.
La scelta tra queste opzioni dipende dall’entità del debito, dalla situazione economica del debitore e dalla fondatezza delle difese. Ad esempio, se il debito è molto elevato e il debitore non ha patrimonio, potrebbe convenire una procedura di sovraindebitamento per azzerare i debiti residui. Se invece il debito è contenuto e circoscritto ma illimity non molla la presa, potrebbe valere la pena fare opposizione in tribunale per prendere tempo e magari strappare un accordo transattivo durante la causa.
Va anche considerato che attendere le mosse di illimity (cioè non agire per primi) può essere strategico: se si è fiduciosi nelle eccezioni di prescrizione o legittimazione, si può aspettare che sia illimity a iniziare la causa e poi difendersi. Di contro, agire per primi (con un ricorso in accertamento negativo) dà un segnale di forza ma comporta anticipare spese di giustizia. È una valutazione da fare caso per caso, meglio se con il supporto di un professionista.
2.7 Trattare un saldo e stralcio
Quando il debito è legittimo (ossia non emergono vizi tali da poterlo annullare) ma il debitore non è in grado di pagare l’intero importo richiesto, una soluzione pragmatica è proporre a illimity un accordo a saldo e stralcio. Il saldo e stralcio consiste nell’estinzione definitiva del debito mediante il pagamento, in un’unica soluzione, di una somma inferiore a quella dovuta a titolo di capitale, interessi e spese, con contestuale rinuncia del creditore a pretendere il resto.
Alcuni punti chiave sulla trattativa di saldo e stralcio:
- Conviene iniziare la trattativa per iscritto, ad esempio inviando a illimity (o al suo servicer) una proposta formale. Nella proposta il debitore può motivare la richiesta di stralcio adducendo le proprie condizioni economiche (es. perdita del lavoro, reddito insufficiente, altre situazioni di difficoltà) e sottolineando eventuali punti deboli della pretesa creditoria (come la prossimità della prescrizione, la mancanza di documentazione completa, possibili contestazioni su interessi usurari, ecc.). Allegare documentazione che provi lo stato di difficoltà (dichiarazione redditi, ISEE, stato di famiglia se rilevante, certificati medici, ecc.) può rendere la proposta più credibile.
- Tipicamente si offre un importo in percentuale sul dovuto. La percentuale dipende da molti fattori: se il credito è stato acquistato da illimity a un prezzo molto basso (spesso le banche cedono i NPL a valori tra il 5% e il 20% del nominale), allora c’è maggior margine per ottenere sconti consistenti. In molti casi, accordi di saldo e stralcio avvenuti su NPL venduti consentono ai debitori di chiudere pagando tra il 20% e il 50% del dovuto – talora anche meno, se il creditore si rende conto che altrimenti non recupererebbe nulla. Ad esempio, si potrebbe iniziare offrendo il 30% del valore nominale del debito, sapendo che illimity potrebbe controproporre un 50-60%. Molto dipende anche dall’età del debito (più è vetusto e vicino alla prescrizione, più potere negoziale ha il debitore) e dalla presenza di garanzie (se c’è un’ipoteca su un immobile, il creditore sarà meno propenso a forti sconti perché intravede possibilità di recupero).
- È preferibile offrire il pagamento in un’unica soluzione e in tempi brevi (es. entro 30 giorni dall’accordo). Questo incentiva il creditore ad accettare, perché riceve subito liquidità certa. Se si chiede di rateizzare anche il saldo e stralcio, la percentuale di sconto concessa sarà minore.
- La proposta deve prevedere espressamente che il pagamento pattuito sarà a saldo e stralcio di ogni pretesa, e che a seguito del pagamento illimity (o chi per essa) rilascerà ampia liberatoria dichiarando nulla più essere dovuto e impegnandosi a rinunciare a qualsiasi azione esecutiva. Inoltre, andrebbe inclusa la cancellazione di eventuali segnalazioni nelle banche dati creditizie (CRIF, Centrale Rischi Bankitalia) al buon esito del pagamento.
- È altamente consigliato condurre la trattativa con l’assistenza di un legale. L’avvocato infatti può interloquire direttamente con gli uffici legali di illimity, impostando la proposta nei termini giusti. Inoltre, potrà verificare il contenuto dell’accordo scritto per evitare clausole sfavorevoli o ambigue. Va infatti redatto un accordo scritto (anche scambio di PEC con accettazione esplicita può valere, ma meglio un documento firmato) in cui siano chiari gli obblighi di entrambe le parti.
Tenere presente che, una volta raggiunto l’accordo e pagata la somma pattuita, il debito residuo viene definitivamente cancellato (stralciato). Il debitore dovrà conservare la liberatoria a tempo indeterminato, come prova per il futuro (nel malaugurato caso che il credito venga rivenduto o che errori di segnalazione facciano riemergere la posizione, si avrà il documento liberatorio a propria difesa).
2.8 Alternative al saldo e stralcio
Se l’importo richiesto è molto elevato o se il debitore non dispone di liquidità immediata sufficiente per un saldo e stralcio, esistono altre opzioni da considerare:
- Rottamazione-quater/quinquies (per debiti fiscali): qualora il debitore abbia anche cartelle esattoriali e rientri nelle definizioni agevolate previste per i carichi affidati all’Agenzia Entrate–Riscossione, è possibile aderire alle cosiddette rottamazioni. Ad esempio, la Rottamazione-quater (introdotta dalla Legge 197/2022) e la successiva Rottamazione-quinquies (Legge 199/2025) consentono di estinguere i debiti fiscali pagando solo l’imposta (o il capitale) e azzerando sanzioni e interessi di mora. Tali procedure però non riguardano i crediti di banche o finanziarie, ma solo i carichi affidati agli agenti pubblici della riscossione. Se si ha un mix di debiti bancari e tributari, si potrà quindi rottamare i secondi e negoziare i primi separatamente (v. FAQ n.9).
- Rateizzazione ordinaria con Agenzia delle Entrate–Riscossione: sempre per i debiti da cartella, un’alternativa è chiedere una rateazione standard (fino a 72 rate mensili, o fino a 120 rate in casi di comprovata difficoltà economica). Questo strumento consente di diluire il pagamento nel tempo, ma non riduce l’importo come fa la rottamazione, e soprattutto non incide sui debiti verso privati.
- Procedura di sovraindebitamento (Legge 3/2012, ora Codice della Crisi): per privati, professionisti o piccoli imprenditori schiacciati dai debiti, la legge sul sovraindebitamento offre tre procedure (illustrate più avanti) che permettono di riunire tutti i debiti e proporre un piano di pagamento sostenibile, sotto il controllo del tribunale e con eventuale esdebitazione finale (cancellazione dei debiti residui). Attraverso strumenti come il piano del consumatore o l’accordo di composizione, è possibile ottenere forti riduzioni degli importi e pagamenti rateali compatibili col proprio reddito. Questa strada richiede l’ausilio di un Gestore della Crisi nominato dall’OCC e l’omologazione da parte del giudice, ma consente di gestire in modo organico anche debiti verso banche come quelli di illimity.
- Composizione negoziata per la crisi d’impresa: se il debitore è un imprenditore in difficoltà, dal 2021 è attiva una procedura volontaria di composizione negoziata (D.L. 118/2021) in cui un esperto indipendente aiuta l’imprenditore a rinegoziare i debiti e a risanare l’azienda. Questa procedura, avviabile tramite apposita piattaforma delle Camere di Commercio, consente ad esempio di chiedere alle banche moratorie, tagli del debito in cambio di equity, cessione di rami d’azienda, ecc. (v. §3.7). Durante la composizione negoziata, l’imprenditore può ottenere misure protettive dal tribunale (come il divieto temporaneo di iniziare o proseguire esecuzioni), guadagnando tempo per trovare un accordo.
In sintesi, il saldo e stralcio è la soluzione privatistica più immediata per chiudere la posizione con illimity, ma non è l’unica via. A seconda della natura del debito (fiscale o meno) e della situazione del debitore, possono essere più adatti strumenti differenti o combinazioni di essi. Ad esempio, un piccolo imprenditore potrebbe combinare una composizione negoziata per salvare l’azienda con un saldo e stralcio su posizioni personali.
3 Difese e strategie legali
Le strategie difensive da adottare nei confronti di un sollecito di pagamento dipendono dal tipo di debito, dagli atti già notificati e dalla situazione economico-patrimoniale del debitore. Nei paragrafi seguenti illustriamo le principali difese e soluzioni legali da valutare.
3.1 Eccepire la prescrizione e l’inesigibilità del debito
Se dal calcolo effettuato risulta che il debito è prescritto, il debitore può legittimamente rifiutare il pagamento. L’eccezione di prescrizione va formulata per iscritto già in fase stragiudiziale (ad esempio nella risposta al sollecito di illimity), dichiarando che il credito è estinto per prescrizione compiuta e che pertanto nulla è più dovuto. Successivamente, se illimity agisce in giudizio, la prescrizione andrà eccepita formalmemente nelle difese (ricordiamo che la prescrizione è un’eccezione di parte, che il giudice non può rilevare d’ufficio nel contenzioso tra privati).
È consigliabile adottare questo approccio:
- Calcolare con precisione il decorso del tempo: individuare la data di partenza della prescrizione (es. ultima rata scaduta senza pagamento) e verificare quanti anni sono trascorsi senza atti interruttivi.
- Verificare eventuali atti interruttivi notificati da illimity o dal precedente creditore: ad esempio, c’è stata una lettera raccomandata di messa in mora? Un decreto ingiuntivo notificato? Un atto di precetto? Se sì, la prescrizione è ripartita da capo dalla data di quei atti. Se dall’ultimo atto interruttivo sono passati più di 5 o 10 anni (a seconda del termine applicabile), l’eccezione di prescrizione è fondata.
- Raccogliere le prove: conservare buste di raccomandate, documenti bancari o qualsiasi comunicazione utile a dimostrare negativamente l’assenza di richieste di pagamento per oltre il periodo prescritto. Ad esempio, se dal 2015 al 2026 non hai ricevuto nulla, potresti allegare un estratto di Centrale Rischi che mostra l’assenza di aggiornamenti nel periodo, oppure far leva sulla stessa lettera di illimity che dopo tanti anni è il primo contatto.
Nella lettera di risposta a illimity, l’eccezione di prescrizione va formulata in modo chiaro e inequivoco, diffidando la controparte dall’intraprendere azioni esecutive su un credito estinto. Se nonostante ciò illimity procedesse comunque (ad esempio ottenendo un decreto ingiuntivo), si potrà proporre opposizione dinanzi al giudice per far dichiarare la prescrizione. Allo stesso modo, se malgrado la prescrizione venisse avviato un pignoramento, si potrà promuovere opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice dell’esecuzione, chiedendo l’immediata cessazione dell’azione esecutiva in quanto il titolo riguarda un credito prescritto.
Va anche considerato il caso in cui, per ipotesi, sia stato notificato un decreto ingiuntivo quando il credito era già prescritto: in quella situazione il debitore deve assolutamente fare opposizione nei 40 giorni, sollevando subito la prescrizione (anche ante actum, cioè precedente all’ingiunzione) e facendola valere in giudizio. Se invece il decreto ingiuntivo non viene opposto, il giudicato copre anche la prescrizione (non rilevata) e non sarà più possibile liberarsi del debito per quella via. Dunque, l’attenzione ai termini è fondamentale.
3.2 Contestare la legittimazione attiva del cessionario
Come spiegato nel §1.4, il cessionario deve provare di essere il titolare del credito. Se illimity (o la società incaricata) non fornisce, a fronte di richiesta, la necessaria documentazione, il debitore può sollevare la questione della legittimazione attiva e rifiutare il pagamento fino a prova contraria.
In pratica, si può eccepire che:
- La comunicazione di avvenuta cessione è stata generica o carente di dettagli (es. non indica il contratto di provenienza del debito, l’importo originario, la data di stipula, ecc.), e dunque non consente di stabilire con certezza che il credito di cui si chiede il pagamento sia proprio quello appartenuto alla banca originaria.
- Non è stato fornito l’atto di cessione né altra prova documentale dell’inclusione del credito nel portafoglio ceduto. Magari illimity potrebbe aver solo fatto riferimento a un avviso in Gazzetta Ufficiale: come abbiamo visto, tale pubblicazione da sola non prova il dettaglio dei singoli crediti ceduti.
- La società cessionaria potrebbe non aver nemmeno effettuato la pubblicazione in G.U. se la cessione è avvenuta tramite SPV: potrebbe essersi limitata a un passaggio interno. In tal caso, è contestabile la mancata trasparenza dell’operazione.
- Spesso, quando i debiti sono ceduti in blocco, la documentazione inviata al debitore consiste solo in un estratto conto o un foglio Excel con indicato un numero di pratica e un saldo: ciò è del tutto insufficiente a provare il nesso tra il debito originario e la cessionaria. Si può quindi pretendere di vedere il contratto originale e un documento che colleghi quel contratto alla cessione (ad esempio, un credit agreement allegato al contratto di cessione, con l’elenco analitico dei crediti ceduti).
Nel caso in cui illimity intenti causa, questa eccezione andrà formalizzata come eccezione di difetto di legittimazione attiva o di carenza di prova: si chiederà al giudice di rigettare la domanda di illimity perché non ha dimostrato di essere il successore del creditore originario. La Cassazione, come visto, è netta: se la prova non viene data ed il debitore non ha riconosciuto il cessionario, la domanda deve essere respinta.
Questa difesa può rivelarsi vincente soprattutto quando i crediti sono molto vecchi e passati di mano più volte: non di rado, le società di recupero non riescono a recuperare i contratti originali firmati dal debitore (andati persi o distrutti dalla banca cedente) e puntano tutto su estratti digitali. Oppure fanno confusione nei nominativi, specie se ci sono omonimie. Contestare la legittimazione significa costringere illimity a “mostrare le carte” e, in mancanza, ottenere ragione di fronte al giudice.
Naturalmente, se poi illimity produce tutti i documenti inoppugnabili, questa linea difensiva cade. Ma intanto si sarà creata una leva negoziale: in molti casi, di fronte a contestazioni sulla titolarità e a possibili lungaggini processuali, la società può preferire una transazione (magari abbattendo interessi e spese, o accettando un saldo e stralcio vantaggioso per il debitore).
3.3 Opporsi al decreto ingiuntivo e al pignoramento
Se illimity – non ottenendo collaborazione dopo i solleciti – passa alle vie giudiziarie e notifica un decreto ingiuntivo, il debitore ha 40 giorni di tempo dalla notifica per proporre opposizione (il termine è perentorio ed è aumentato a 50 giorni solo se il debitore risiede all’estero). L’opposizione si propone con atto di citazione dinanzi all’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto e dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice valuterà la fondatezza della pretesa creditoria.
Le possibili difese da articolare nell’opposizione a decreto ingiuntivo includono:
- Prescrizione del credito: come già discusso, se tra il momento in cui il credito è divenuto esigibile e la notifica del decreto ingiuntivo è trascorso un periodo superiore a quello di legge (5 o 10 anni, secondo i casi) senza atti interruttivi validi, si potrà chiedere al giudice di dichiarare estinto il diritto per prescrizione.
- Difetto di legittimazione del cessionario: se il decreto ingiuntivo è stato richiesto da illimity, si può contestare – come sopra – che non era provato il suo diritto di credito per carenza di documenti sulla cessione. Analogamente, se l’ingiunzione fosse stata ottenuta in passato dalla banca originaria ma notificata dopo la cessione da illimity, potrebbero sorgere questioni sulla titolarità in capo a chi ha agito.
- Mancanza di prova del contratto o dell’erogazione: un decreto ingiuntivo viene emesso inaudita altera parte (senza contraddittorio iniziale) spesso sulla base di documenti prodotti dal creditore. Talvolta, però, tali documenti possono essere incompleti o contestabili. Ad esempio, se parliamo di un vecchio conto corrente, si può eccepire che il credito ingiunto deriva da anatocismo illegittimo, e chiedere CTU per rideterminare il saldo. Oppure, se è un debito da carta revolving, si può contestare la mancata produzione del contratto originario completo di condizioni economiche, facendo leva sul fatto che l’istruttoria è insufficiente.
- Interessi usurari o anatocistici: se dal contratto emergono tassi di interesse sopra la soglia d’usura, o clausole di capitalizzazione degli interessi vietate, ciò può essere fatto valere in opposizione, chiedendo il ricalcolo del dovuto eliminando le componenti illegittime. In alcuni casi, l’accertamento di tassi usurari comporta la nullità delle clausole e la non debenza di alcun interesse (art. 1815 c.c. secondo comma).
- Vizi formali del decreto stesso: più raro, ma talvolta i decreti ingiuntivi potrebbero avere errori (es. ingiunzione emessa da ufficio incompetente, o notificata oltre termini di legge se perentori, ecc.). Questi aspetti vanno valutati tecnicamente.
Se invece illimity ha già un titolo esecutivo e avvia direttamente un pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi), il debitore può reagire con un’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se contesta il diritto della parte istante di procedere (ad esempio sostenendo che il titolo è viziato o il debito estinto) oppure con un’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se vi sono vizi formali negli atti della procedura. L’opposizione all’esecuzione, quando si basa su fatti sopravvenuti al titolo (ad esempio la prescrizione del titolo stesso, se è passato molto tempo dal decreto ingiuntivo non opposto), va proposta entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione (che di solito coincide con la notifica del pignoramento).
Nel proporre opposizione all’esecuzione, il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione immediata della procedura esecutiva, se sussistono gravi motivi (ad esempio, un’evidente prescrizione, o un saldo e stralcio in corso di perfezionamento, ecc.). Se concessa la sospensione, il pignoramento rimane “congelato” in attesa della decisione sul merito dell’opposizione.
In definitiva, sia che arrivi un decreto ingiuntivo sia che inizi un pignoramento, non bisogna restare inerti: i tempi di reazione sono stretti, ma la legge offre strumenti di difesa. Un avvocato, valutata la situazione, saprà consigliare se opporsi e su quali motivi puntare, evitando magari eccezioni pretestuose e concentrandosi su quelle con concrete chance di successo.
3.4 Sospendere le misure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca)
Alcune volte, ancor prima di procedere con un’esecuzione forzata, i creditori (soprattutto pubblici, come Agenzia Entrate–Riscossione) attivano misure cautelari a tutela del credito: le più comuni sono il fermo amministrativo sui veicoli e l’ipoteca sugli immobili di proprietà del debitore. Nel contesto di illimity Bank, trattandosi di soggetto privato, tali misure non possono essere attuate se non in presenza di un titolo esecutivo e tramite l’autorità giudiziaria. In pratica, illimity potrebbe iscrivere un’ipoteca solo se ha un mutuo con garanzia ipotecaria oppure dopo aver ottenuto una sentenza/decreto passato in giudicato (iscrivendo ipoteca giudiziale). Quanto al fermo amministrativo, è uno strumento proprio delle riscossioni pubbliche (AER su cartelle); un creditore privato per “bloccare” un’auto deve avviare un pignoramento sul veicolo.
Tuttavia, per completezza, ricordiamo che:
- Se hai subito un fermo amministrativo dal Fisco o un’ipoteca esattoriale (per debiti tributari), la presentazione di istanza di sospensione all’Agente della Riscossione è possibile quando si aderisce a una rottamazione o si presenta un ricorso. Ad esempio, aderendo alla Rottamazione-quinquies 2026, i fermi su auto e le ipoteche su immobili dovrebbero essere sospesi fino alla scadenza delle prime rate. Analogamente, se si impugna la cartella o l’intimazione di pagamento, si può chiedere al giudice tributario di sospendere in via cautelare l’efficacia dell’atto, ottenendo la “liberazione” temporanea dei beni da vincoli.
- Se illimity, in qualità di creditore ipotecario (es. su mutuo fondiario non pagato), minaccia l’esecuzione immobiliare, il debitore può tentare di rinegoziare il mutuo o proporre un piano di rientro prima che scatti l’azione. In caso di avvio del pignoramento dell’immobile, il giudice dell’esecuzione può sospendere l’esecuzione se, ad esempio, il debitore riesce a saldare le rate scadute o se ci sono irregolarità nel titolo.
In sostanza, le misure cautelari e pre-esecutive vanno affrontate tempestivamente: ignorare un fermo o un’ipoteca può portare a problemi seri (impossibilità di usare l’auto, limitazioni sugli immobili come la difficoltà a venderli). Se si riscontra che illimity ha iscritto ipoteca giudiziale, significa che possiede già una sentenza o un decreto definitivo: sarà d’obbligo muoversi subito per trattare o reperire le risorse necessarie onde evitare l’espropriazione.
La Cassazione in ambito fiscale ha enfatizzato come l’intimazione non impugnata “cristallizzi” la pretesa fiscale, sanando i vizi precedenti; da ciò discende che, in materia di cartelle, conviene agire subito appena notificati atti come il preavviso di fermo o l’intimazione, senza aspettare che il fermo o l’ipoteca si perfezionino. Nel caso di adesione alla rottamazione o di presentazione di una domanda di sovraindebitamento, è previsto normativamente che l’Agente della Riscossione sospenda ogni misura cautelare o esecutiva sino all’esito della procedura. Questo offre un respiro al debitore, che può poi eventualmente liberare i beni saldando secondo il piano approvato.
3.5 Trattare un saldo e stralcio in modo sicuro
Se si giunge a un accordo di saldo e stralcio con illimity (o altra società di recupero per suo conto), è fondamentale che l’accordo sia ben documentato e tutelante per il debitore. Ecco alcune regole d’oro:
- Mettere tutto per iscritto: niente accordi verbali o “sulla fiducia”. Bisogna predisporre un documento (anche uno scambio di email PEC va bene, purché dal contenuto chiaro) in cui illimity accetta la somma X a titolo transattivo e stragiudiziale, dichiarando che una volta incassata tale somma considererà definito ogni suo credito residuo verso il debitore relativamente a quella posizione.
- Negoziare con l’assistenza di un legale: un avvocato esperto potrà aiutare a quantificare un’offerta congrua, tenendo conto di quanto illimity potrebbe realisticamente recuperare (ad esempio, se il debitore non ha beni aggredibili o il debito è quasi prescritto, il valore della posizione è minore e si può offrire molto al ribasso). Inoltre, il legale saprà colloquiare con la controparte bancarie evidenziando le criticità legali (cosa che dà al debitore più peso contrattuale).
- Chiedere il conteggio aggiornato del debito: prima di chiudere, va ottenuto un conteggio dettagliato di quanto illimity pretende, suddiviso in quota capitale, interessi (corrispettivi e di mora) ed eventuali spese legali. Questo per avere trasparenza sulle componenti e magari tagliare fuori componenti dubbie (interessi anatocistici, spese non dovute, ecc.) in sede di trattativa.
- Pagamento in unica soluzione e veloce: come già detto, offrire un pagamento immediato (es. entro 30 giorni dalla firma dell’accordo) è il modo migliore per spuntare un buon affare. Bisogna però essere certi di poter disporre dei fondi: un mancato pagamento di quanto promesso invalida l’accordo e fa perdere credibilità.
- Clausole essenziali dell’accordo: prevedere sempre che: (a) il pagamento concordato è omnicomprensivo e “a saldo e stralcio” di ogni credito; (b) illimity rinuncia a ogni ulteriore diritto sul residuo e a eventuali cause avviate (se c’è un decreto ingiuntivo, si obbliga a rinunciare alla procedura, ecc.); (c) illimity si impegna a cancellare eventuali segnalazioni nelle banche dati dei cattivi pagatori (Crif, Experian, Cerved, ecc.) entro un certo tempo; (d) illimity fornirà una lettera liberatoria formale dopo l’incasso.
- Conservare la prova del pagamento: effettuare il pagamento con mezzi tracciabili (bonifico bancario, bollettino su conto intestato a illimity, assegno circolare, ecc.) in modo da avere prova certa. E poi custodire copia dell’accordo e della liberatoria per sempre.
Seguendo questi accorgimenti, l’accordo di saldo e stralcio può rappresentare una conclusione positiva: il debitore paga meno del dovuto e chiude la questione; illimity incassa subito evitando spese e incertezze future. In caso di inadempimento del debitore alle condizioni pattuite (es. non pagamento nei termini), generalmente l’accordo si considera risolto e illimity riacquista i suoi pieni diritti sul totale: quindi attenzione a rispettare ogni scadenza concordata.
3.6 Utilizzare la procedura di sovraindebitamento
Se i debiti complessivi del debitore sono molteplici e l’importo globale supera la sua reale capacità di rimborso, una soluzione strutturale può essere ricorrere alla procedura di sovraindebitamento prevista dalla Legge 3/2012 (oggi trasfusa nel D.Lgs. 14/2019, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Queste procedure consentono a chi non è soggetto alle normali procedure concorsuali (cioè consumatori, professionisti, piccoli imprenditori sotto le soglie di fallibilità, start-up innovative, enti no profit, ecc.) di regolare la propria situazione debitoria in modo unitario e, in alcuni casi, ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui).
Le tre procedure principali di sovraindebitamento sono:
- Piano del consumatore: riservato alla persona fisica consumatore, cioè che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. È una proposta di ristrutturazione dei debiti presentata al giudice, con l’ausilio di un OCC, che non richiede l’approvazione dei creditori. Il tribunale valuta la meritevolezza del consumatore (ossia che non abbia colpe gravi o frodi all’origine del sovraindebitamento) e la fattibilità del piano proposto, quindi lo omologa rendendolo vincolante per tutti i creditori, anche dissenzienti. Ad esempio, un consumatore sovraindebitato potrebbe proporre di pagare il 20% dei suoi debiti in 5 anni utilizzando il suo reddito disponibile, e se il giudice ritiene equa la proposta, i creditori saranno obbligati ad accettarla.
- Accordo di composizione della crisi: aperto a imprenditori minori, professionisti, start-up e in generale a tutti i soggetti non fallibili. A differenza del piano del consumatore, in questa procedura è richiesto il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Il debitore, con l’ausilio dell’OCC, presenta un piano che può prevedere stralci, dilazioni e anche la suddivisione dei creditori in classi (trattando in modo diverso creditori con garanzie, chirografari, ecc.). Se almeno il 60% dei creditori (per valore) aderisce, il piano viene sottoposto al giudice per l’omologazione. Può includere anche offerte di terzi, garanzie, ecc. Una volta omologato, vincola tutti i creditori, anche quelli che hanno votato contro, purché si sia raggiunta la maggioranza richiesta.
- Liquidazione del patrimonio: è la procedura più drastica, in cui il debitore mette a disposizione tutti i propri beni (presenti e futuri per quattro anni) per soddisfare i creditori. Viene nominato un liquidatore che vende i beni e ripartisce il ricavato tra i creditori secondo le cause di prelazione. Al termine, se il debitore ha collaborato e non ci sono state condotte fraudolente, il tribunale può concedere l’esdebitazione dei debiti residui non pagati. Questa procedura comporta la perdita del patrimonio, ma consente di ripartire da zero senza più debiti (salvo quelli esclusi per legge, come debiti alimentari, da illecito, ecc.).
Queste procedure richiedono l’assistenza di un Gestore della crisi, figura spesso ricoperta da avvocati o commercialisti iscritti negli elenchi ministeriali (l’Avv. Monardo, ad esempio, svolge tale ruolo come indicato in introduzione). Il gestore aiuta a predisporre la proposta e a raccogliere la documentazione, certifica attendibilità e meritevolezza e funge da ponte tra debitore, creditori e tribunale.
Uno dei vantaggi immediati dell’accesso a una procedura di sovraindebitamento è che il tribunale, all’apertura, sospende le procedure esecutive in corso: ciò significa che se illimity avesse avviato un pignoramento, verrebbe bloccato in attesa dell’esito della procedura (art. 54 CCII). Inoltre, con l’omologazione del piano o dell’accordo, illimity sarà obbligata a rispettarne i termini: ad esempio, se nel piano del consumatore è previsto che ai crediti chirografari (come quello di illimity) venga pagato il 20%, illimity dovrà accettare quella percentuale e considerare il resto stralciato. Questo strumento, quindi, toglie al singolo creditore la facoltà di rifiutare l’accordo e consente al debitore meritevole di risolvere in modo definitivo la propria esposizione debitoria.
3.7 Composizione negoziata e strumenti per imprenditori
Per le imprese in difficoltà che vogliono evitare di ricorrere immediatamente a procedure concorsuali “ufficiali” (come il fallimento, ora liquidazione giudiziale, o il concordato preventivo), dal novembre 2021 è operativa la composizione negoziata della crisi d’impresa. Questo strumento, introdotto dal D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021), consente all’imprenditore commerciale o agricolo in stato di crisi di nominare un esperto indipendente che lo assista nel tentativo di trovare un accordo con i creditori.
La procedura funziona così: l’imprenditore presenta istanza tramite la piattaforma telematica predisposta dalle Camere di Commercio, allegando un piano di risanamento ipotizzato e dati finanziari. Se l’istanza viene accettata, un’apposita commissione nomina un esperto negoziatore scelto da un elenco nazionale (l’Avv. Monardo, essendo iscritto come esperto, potrebbe ad esempio essere nominato per assistere l’impresa in crisi). L’esperto studia la situazione aziendale e convoca i creditori significativi per tentare di raggiungere con loro possibili soluzioni concordate.
Durante la composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere misure protettive al tribunale (simili al automatic stay del Chapter 11 americano) per sospendere azioni esecutive e cautelari dei creditori, così da condurre le trattative in un quadro “protetto”. L’esperto negoziatore è tenuto all’imparzialità e ha il compito di facilitare la comunicazione e proporre ipotesi di accordo.
Possibili esiti della composizione negoziata includono:
- Accordi stragiudiziali con i creditori, come moratorie dei pagamenti (ad esempio illimity e altre banche potrebbero accordare una moratoria di 6-12 mesi sul rientro, in attesa che l’azienda si risollevi), ristrutturazione dei debiti con stralcio parziale e nuova pianificazione dei pagamenti, conversione di parte dei crediti in quote di partecipazione (equity) dell’azienda debitrice, cessione di beni non strategici per pagare i creditori.
- Se non si trova un accordo, l’imprenditore può comunque accedere a procedure concorsuali semplificate, come il concordato preventivo semplificato (introdotto in via transitoria nel 2022 per chi ha tentato la composizione negoziata senza successo) oppure al concordato preventivo ordinario o alla liquidazione giudiziale. L’esperto, in una relazione finale, attesterà le trattative svolte e questo potrà servire per accelerare l’accesso a tali procedure.
- È previsto che anche le piccole imprese sotto soglia possano utilizzare la composizione negoziata (con la nomina dell’esperto da parte del segretario generale della CCIAA competente), così da offrire uno strumento di gestione della crisi anche a realtà molto piccole.
Per illimity, in quanto creditore eventualmente coinvolto, la composizione negoziata significa trovarsi attorno a un tavolo con altri creditori e con l’ausilio dell’esperto, valutando proposte di ristrutturazione. Se l’azienda debitrice è ancora valida, illimity potrebbe preferire un accordo (ad esempio, trasformare una parte del debito in partecipazione societaria, o accettare un piano di rientro più lungo) piuttosto che agire individualmente per l’esecuzione, rischiando di ottenere meno.
L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore iscritto negli elenchi camerali, può essere direttamente nominato in queste procedure per assistere l’impresa debitrice e condurre le trattative con banche come illimity, mettendo a frutto la propria esperienza. Va notato che l’esperto negoziatore non può essere il difensore dell’imprenditore, ma l’imprenditore in composizione negoziata può sempre farsi affiancare dal proprio avvocato e consulente di fiducia durante gli incontri, per essere consigliato sulle implicazioni legali delle proposte formulate.
4 Strumenti alternativi di definizione del debito
Nel panorama italiano esistono vari strumenti, sia legislativi che negoziali, per definire i debiti in modo agevolato o dilazionato. Alcuni li abbiamo già accennati; in questa sezione li riepiloghiamo con un focus particolare sulle definizioni agevolate fiscali, sul saldo e stralcio privatistico e sui piani di rientro.
4.1 Rottamazione e definizioni agevolate
Le definizioni agevolate sono misure legislative rivolte ai debiti esattoriali (cioè verso l’Agenzia delle Entrate–Riscossione). Consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo una parte di essi, tipicamente l’imposta o il capitale e una piccola quota di interessi, con l’abbattimento totale di sanzioni e interessi di mora. Negli ultimi anni si sono succedute diverse “rottamazioni”:
- Rottamazione-ter (D.L. 119/2018, conv. L. 136/2018): riguardava i carichi affidati dal 2000 al 2017 e permetteva il pagamento senza sanzioni e interessi di mora, dilazionabile in 18 rate fino al 2021.
- Rottamazione-quater (art. 1, commi 231-252, L. 197/2022 – Legge di Bilancio 2023): ha riguardato i carichi affidati all’AER dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Prevedeva il pagamento dell’importo residuo dovuto (al netto di sanzioni e interessi di mora azzerati, e con interessi ridotti al 2% annuo sulle rate). Il pagamento poteva avvenire in unica soluzione (luglio 2023) o in 18 rate (4 nel 2023, le restanti 14 dal 2024 al 2027).
- Rottamazione-quinquies (L. 199/2025 – Legge di Bilancio 2026): ha esteso la definizione agevolata ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023, quindi includendo anche le cartelle del 2023. Questa nuova edizione prevede che il debitore paghi solo il capitale e le spese di notifica ed esecutive, senza sanzioni né interessi. È data facoltà di pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi ridotti al 3% annuo. La domanda di adesione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026 tramite l’apposita piattaforma online dell’Agenzia Riscossione.
Queste misure rappresentano un’opportunità notevole per chi ha debiti fiscali, in quanto riducono drasticamente l’importo da pagare (soprattutto per debiti datati, dove le sanzioni e gli interessi di mora spesso eguagliano o superano il capitale). Attenzione però: la rottamazione non riguarda affatto i debiti verso banche, finanziarie o altri privati. Dunque un debito bancario come quello reclamato da illimity non può essere “rottamato” per disposizione di legge. L’unica analogia è che si può cercare un accordo transattivo privato (il saldo e stralcio di cui sopra), ma non c’è un obbligo di legge per il creditore privato di fare sconti generalizzati come avviene per il Fisco.
Inoltre, aderire a una rottamazione comporta l’impegno a pagare puntualmente tutte le rate: se si saltano più di 5 rate (anche non consecutive) o non si paga l’ultima rata, si perde il beneficio e il debito “rivive” con tutti gli interessi e sanzioni come prima, e con ripresa delle azioni di recupero. Dunque occorre pianificare con attenzione la sostenibilità dei pagamenti rateali.
Per quanto riguarda le ipoteche e i fermi amministrativi già in essere su beni del debitore, come detto sopra la presentazione della domanda di rottamazione ne sospende gli effetti fino alla scadenza della prima rata (o comunque finché si è in regola con i pagamenti). Se poi la definizione si completa con successo, quei provvedimenti verranno revocati definitivamente.
4.2 Saldo e stralcio privatistico
Per i debiti verso banche o finanziarie, l’equivalente della “definizione agevolata” pubblica è l’accordo transattivo a saldo e stralcio. Ne abbiamo già parlato diffusamente in §2.7 e §3.5. Qui ribadiamo alcuni concetti chiave in forma sintetica:
- Il saldo e stralcio è un accordo volontario tra creditore e debitore: non è previsto da una legge che obbliga a farlo, dipende dalla convenienza reciproca e dal potere negoziale. Il creditore lo accetta se ritiene che incasserà più rapidamente e con meno spese rispetto a procedere legalmente.
- Prima di proporre un saldo e stralcio, è bene fare un’analisi del valore effettivo del credito agli occhi di chi lo detiene. Illimity, ad esempio, potrebbe aver acquistato il tuo debito a una frazione del nominale: se così fosse, anche accettare, poniamo, il 30% del nominale potrebbe rappresentare per illimity un guadagno. Se invece il credito non è stato oggetto di cessione (ad esempio perché illimity era già la banca originaria per quel contratto), allora ragionerà sul valore pieno e sugli accantonamenti a bilancio.
- Argomentazioni legali a supporto della richiesta di sconto: nella lettera di proposta di saldo e stralcio, menzionare eventuali contestazioni (prescrizione vicina, vizi di notifica, mancanza di documenti) può far capire a illimity che il debitore non pagherà facilmente e che potrebbe far perdere tempo e soldi in un giudizio. Ciò spesso incentiva il creditore a “venire a patti”. Attenzione però a non ammettere il debito mentre si contestano i vizi: l’equilibrio è sottile, meglio farsi aiutare da un legale nella redazione.
- Garanzia di pagamento rapida: come già evidenziato, offrire la certezza del pagamento immediato di una somma può far preferire la metà oggi rispetto al tutto (incerto) domani. Se un debitore dimostra di avere già la liquidità pronta (ad esempio allegando una prova di fondi, oppure offrendo un assegno circolare contestualmente all’accordo), la sua proposta acquista peso.
- Tutela della reputazione creditizia: Nella liberatoria è importante includere la previsione che il creditore segnali la posizione come “saldo e stralcio a zero” nelle banche dati creditizie, in modo che il debitore esca dalla lista dei cattivi pagatori. Questo è un beneficio indiretto ma molto importante per poter tornare ad avere accesso al credito in futuro (mutui, finanziamenti, etc.). Purtroppo, capita che alcune banche, anche dopo il saldo e stralcio, lascino una segnalazione di “importo ridotto su saldo a stralcio” nei SIC (sistemi di informazioni creditizie): è quindi bene negoziare che ciò non avvenga o che venga rimosso dopo un certo periodo.
Non esiste un “listino” universale per i saldi e stralci. Le percentuali di sconto ottenibili dipendono dalle circostanze: come regola empirica, più il debito è vecchio, più l’importo è alto e più il debitore è in difficoltà economica, maggiore può essere lo sconto (perché il creditore sa di avere poche chance di incassare altrimenti). Viceversa, un debitore con proprietà immobiliari o redditi pignorabili otterrà sconti minori, perché il creditore ha comunque leve per recuperare forzosamente. In certe transazioni si è arrivati anche all’80-90% di abbattimento (soprattutto su crediti ultradecennali ormai quasi inesigibili).
In tutti i casi, farsi assistere da professionisti esperti tutela il debitore: non solo per avere un accordo ben scritto, ma anche per evitare di cadere in inganni o errori (ad esempio, pagare qualcosa senza ottenere un chiaro impegno liberatorio, o firmare quietanze con riserva). Un occhio esterno può valutare se la proposta che fai – o che ricevi – è in linea col mercato e con i tuoi interessi.
4.3 Piani di rientro e rateizzazioni
Se il debitore non dispone di una somma immediata per un saldo e stralcio, ma può contare su entrate periodiche, una soluzione intermedia è negoziare un piano di rientro rateizzato con illimity. In sostanza, invece di un pagamento unico e scontato, il debitore chiede di poter pagare l’intero importo (o una parte concordata) a rate mensili/trimestrali.
Per strutturare un buon piano di rientro occorre:
- Rate sostenibili: calcolare una rata che ci si possa permettere, anche ipotizzando scenari peggiori. È inutile promettere 1.000 € al mese se poi se ne hanno disponibili solo 500: dopo poche rate si salta e si vanifica l’accordo. Meglio pattuire una rata prudente.
- Durata ragionevole: le banche tendono a non voler piani troppo lunghi (oltre 5 anni raramente accettano, a meno che non vi siano garanzie reali). Però se il debito è molto alto, un piano lungo può essere inevitabile. Si può provare a chiedere un piano graduale, ad esempio con rate piccole per i primi 6-12 mesi e poi crescenti se si prevede un miglioramento del reddito.
- Interessi: chiarire il tasso di interesse eventualmente applicato sulle rate. Idealmente, il piano di rientro non dovrebbe avere interessi aggiuntivi (se già il debito include interessi di mora fino a oggi). Spesso però la controparte li chiede. Contrattare su questo: magari accettando un piccolo interesse (es. il 2-3% annuo) ma non oltre.
- CRIF: anche nei piani di rientro, prevedere che, ad esito positivo, il debitore venga riabilitato nelle banche dati. Durante il piano, la segnalazione come in sofferenza probabilmente rimarrà, ma a fine piano dovrebbe essere rimossa (o almeno aggiornata a “pagato”).
- Forma scritta vincolante: il piano di rientro va formalizzato in un accordo scritto, firmato da entrambe le parti. Deve indicare l’importo totale da pagare, il numero e l’importo delle rate, le date di scadenza, le modalità di pagamento (bonifico, RID, ecc.), le eventuali garanzie fornite (fideiussioni, cambiali – attenzione alle cambiali, meglio evitarle perché rendono più facile per il creditore il precetto in caso di ritardo) e cosa accade in caso di inadempimento (di solito si prevede che se salta una o due rate, decade il beneficio della dilazione e il debito residuo torna immediatamente esigibile per intero).
A differenza di un saldo e stralcio, un piano di rientro di solito comporta il pagamento integrale o quasi del dovuto, spesso con qualche abbuono su interessi futuri o spese. È quindi indicato se il debitore può ragionevolmente pagare tutto ma ha solo bisogno di tempo.
Da rilevare che per i debiti fiscali esistono istituti analoghi: la rateizzazione ordinaria con Agenzia Entrate–Riscossione consente ad esempio di pagare in 72 rate (6 anni) importi fino a 60.000 € con semplice richiesta, o importi anche maggiori con documentazione. In casi di comprovata e grave difficoltà, il piano può estendersi a 120 rate (10 anni). Il tasso di interesse applicato è relativamente contenuto (intorno al 3,5-4% in questi anni). Anche illimity, su accordi privati, potrebbe eventualmente applicare un tasso alle rate, ma come detto è materia di negoziazione.
Il vantaggio della rateizzazione è che evita l’azione legale immediata e permette al debitore di gestire il debito nel tempo. Lo svantaggio è che finché non si completa il piano, si rimane tecnicamente debitori e segnalati negativamente. Inoltre, un imprevisto economico durante quegli anni potrebbe far saltare il piano e riportare la situazione al punto di partenza. Per questo, se possibile, meglio puntare a un saldo e stralcio (meno importo e chiusura rapida). Ma quando ciò non è fattibile, un buon piano di rientro è comunque preferibile al lasciare che il debito generi cause e pignoramenti.
4.4 Legge 3/2012: accordo di composizione, piano del consumatore e liquidazione
Abbiamo già esaminato le tre tipologie di procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 (ora inserite nel Codice della crisi). Qui le riassumiamo per dare una visione d’insieme e capire come possano riguardare i debiti verso banche come illimity:
- Accordo di composizione della crisi: il debitore (sia persona fisica che piccola impresa non fallibile) propone un accordo ai creditori. Deve presentare una proposta dettagliata, eventualmente classificando i creditori in classi omogenee e offrendo pagamenti proporzionali alle rispettive cause di prelazione. Ad esempio, può offrire di pagare il 100% ai creditori con garanzie su beni (ipoteche, pegni) e il 20% ai creditori chirografari. Per essere approvato, l’accordo richiede l’adesione di almeno il 60% dei crediti totali. I creditori privilegiati possono essere falcidiati (pagati parzialmente) solo se lo accettano o se vengono soddisfatti almeno per il valore di realizzo delle garanzie. Se la soglia di consenso è raggiunta, il tribunale omologa l’accordo e da quel momento tutti i creditori, anche dissenzienti, sono vincolati ai termini dell’accordo. Se la soglia non viene raggiunta, il giudice non omologa e la procedura può convertirsi in liquidazione del patrimonio su richiesta del debitore.
- Piano del consumatore: come detto, non richiede votazione dei creditori. Il consumatore deve però dimostrare di essere “meritevole”, cioè che il sovraindebitamento non deriva da sue colpe gravi, comportamento irresponsabile o frodi (ad esempio, non deve aver contratto debiti sapendo di non poterli pagare, o con leggerezza sproporzionata). Il giudice verifica questa meritevolezza e la sostenibilità del piano proposto rispetto al reddito e patrimonio del debitore. Se tutto quadra, omologa il piano anche senza il consenso dei creditori. Un aspetto rilevante: il piano può prevedere la falcidia (taglio) anche dei debiti privilegiati e tributari, purché il giudice valuti che il creditore non possa ottenere di meglio in altre procedure. Questo lo rende molto potente. Durante l’esecuzione del piano, il debitore sarà tenuto a rispettare le rate stabilite; a fine piano, avrà l’esdebitazione (salvo revoca se non adempie).
- Liquidazione controllata del sovraindebitato: procedura con cui si liquida tutto il patrimonio del debitore. Da distinguere: se il debitore è persona fisica meritevole e non ha nulla da offrire ai creditori (c.d. debitore incapiente), può ottenere la chiusura immediata con esdebitazione di tutti i debiti, ma con possibilità per i creditori di far valere i diritti se nei 4 anni successivi sopravvengono nuovi beni (è una novità del Codice della crisi). Altrimenti, si liquida il patrimonio esistente: il Gestore vende i beni (con eccezioni per quelli impignorabili e necessari al sostentamento), il ricavato viene distribuito e poi il giudice concede l’esdebitazione dei debiti residui. È una soluzione di ultima istanza, perché il debitore perde i beni, ma in alcune situazioni è la via per liberarsi di pesi insostenibili.
L’attivazione di una di queste procedure implica, come già detto, che illimity e gli altri creditori non possano proseguire individualmente con pignoramenti o azioni esecutive. Devono presentare le proprie pretese nell’ambito della procedura. Se illimity vota contro un accordo o formula osservazioni, il giudice può comunque omologare il piano del consumatore anche senza il suo consenso, purché la proposta sia ritenuta equa.
Va evidenziato che l’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista di un OCC, può assistere il debitore in tutte queste fasi: dal valutare la convenienza di un piano, al predisporre la proposta e la documentazione (elenco dei creditori, stato patrimoniale, elenco atti di disposizione ultimi 5 anni, ecc.), fino al deposito in tribunale e alla gestione dei rapporti con i creditori durante la procedura.
Queste procedure non sono rapide (possono volerci vari mesi per l’omologazione e anni per l’esecuzione del piano), ma offrono una soluzione definitiva perché, ottenuta l’esdebitazione, illimity e gli altri non potranno mai più pretendere nulla sui debiti oggetto della procedura.
4.5 Composizione negoziata per la crisi d’impresa
Abbiamo già descritto la composizione negoziata (§3.7). Qui la contestualizziamo come strumento alternativo per quegli imprenditori che si trovano sommersi dai debiti (inclusi quelli bancari con illimity) ma vogliono tentare un risanamento dell’impresa al di fuori delle procedure giudiziali classiche.
La composizione negoziata è volontaria e flessibile. Può risultare adatta ad esempio per un’azienda che ha debiti bancari e con fornitori, ma che potrebbe risollevarsi con un piano di riorganizzazione. L’esperto nominato (che, ripetiamo, deve essere terzo e indipendente) analizzerà l’azienda e redigerà una lista di controllo individuando punti di forza e criticità, nonché un test sulla prospettiva di risanamento – condizione necessaria per proseguire.
Durante le trattative, l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive (che di norma non eccedono 120 giorni salvo proroghe) per fermare esecuzioni e preservare la continuità aziendale. Illimity, come creditore, dovrà rispettare tali misure (ad esempio non potrà escutere eventuali garanzie o portare i libri in tribunale per far fallire l’impresa in quei mesi).
Se la composizione va a buon fine, gli accordi raggiunti con i creditori possono assumere forme varie:
- Contratti o accordi bilaterali (es. accordo di ristrutturazione col singolo istituto).
- Convenzione di moratoria (accordo con le banche per moratorie su linee di credito).
- Un piano attestato di risanamento (previsto dall’art. 56 CCII) che, pur non vincolando i dissenzienti, se fatto bene protegge da azioni revocatorie e responsabilità penali.
Se invece non si raggiunge accordo, come detto l’imprenditore può accedere a un concordato preventivo semplificato (che però consente solo la liquidazione dell’azienda a beneficio di terzi con una certa rapidità) oppure alle normali procedure di concordato preventivo o liquidazione giudiziale.
L’Avv. Monardo, essendo iscritto nell’elenco degli esperti negoziatori, potrebbe essere scelto come esperto per condurre egli stesso una procedura di composizione per altre imprese. Ma anche qualora rappresentasse un imprenditore in crisi, la sua conoscenza di questo strumento gli permetterebbe di consigliare il cliente sul se e come attivarlo.
In definitiva, la composizione negoziata è uno strumento nuovo nel panorama giuridico, nato per favorire soluzioni concordate e minimizzare gli accessi a procedure concorsuali distruttive del valore aziendale. Sebbene non garantisca il successo, merita considerazione quando un debitore imprenditore ha un dialogo aperto con i suoi creditori e intravede la possibilità di ristrutturare i debiti consensualmente.
5 Errori comuni e consigli pratici
Vediamo ora alcuni errori frequenti che i debitori commettono quando ricevono lettere di sollecito per vecchi debiti (da illimity o da altre società di recupero) e una serie di consigli pratici:
- Ignorare la comunicazione: come già sottolineato, molti debitori tendono a ignorare la lettera pensando che il debito sia tanto vecchio da essere “sparito”. In realtà, se poi sopraggiunge un atto formale (ingiunzione, precetto), i termini per reagire sono stretti e la difesa diventa più difficile. È importante non procrastinare: appena arriva un sollecito, va analizzato e affrontato.
- Pagare senza verificare: presi dalla paura, alcuni debitori accettano subito piani di pagamento o versano acconti consistenti senza aver prima richiesto documentazione o valutato possibili eccezioni. Questo è un errore perché, ad esempio, pagando una piccola somma si interrompe la prescrizione; inoltre si rischia di pagare importi non dovuti (magari interessi illegittimi) e di non risolvere comunque la situazione (ad esempio pagando solo una parte senza liberatoria, il creditore potrebbe proseguire per il resto).
- Fidarsi di accordi verbali: ogni accordo, sia esso una dilazione, un saldo e stralcio o una rinuncia ad azioni legali, deve essere formalizzato per iscritto e firmato dalle parti. Le promesse telefoniche o a voce degli operatori non hanno valore legale. Occorre sempre ottenere conferma scritta (meglio se su carta intestata o via PEC) di qualunque intesa.
- Non calcolare la prescrizione: alcuni debitori pagano importi richiesti per debiti già prescritti, perché non si sono resi conto che erano decorsi i termini. Bisogna sempre fare il calcolo, eventualmente con l’aiuto di un professionista. Inoltre, ricordare che la prescrizione decorre dalla scadenza della rata o del debito e che eventuali atti come pagamenti parziali o riconoscimenti scritti del debito la interrompono. Quindi, se ad esempio 8 anni fa hai inviato una mail alla banca ammettendo il debito e chiedendo tempo, purtroppo hai interrotto la prescrizione allora, e gli 8 anni non contano.
- Ignorare l’intimazione di pagamento (AER): come spiegato, se si riceve un’intimazione di pagamento dall’Agente Riscossione, essa va impugnata entro 60 giorni, altrimenti il debito diventa definitivo e non contestabile. Molti contribuenti sbagliano pensando che sia un semplice sollecito e lo ignorano: grave errore.
- Usare modulistica generica per le contestazioni: spesso online si trovano fac-simile di lettere di contestazione generiche. Usarle tal quali può essere controproducente. È sempre meglio personalizzare la risposta, facendo riferimento al proprio caso specifico, citando le normative e magari qualche sentenza pertinente, per dare maggior peso alle proprie ragioni. Ad esempio, scrivere: “Eccepisco la prescrizione ai sensi dell’art. 2946 c.c. essendo decorso oltre un decennio dalla scadenza senza atti interruttivi noti” suona molto più efficace che dire “il debito è vecchio e non pago”.
- Sottovalutare la consulenza professionale: infine, molti debitori evitano di consultare un avvocato o un esperto per risparmiare, ma questo può portare a passi falsi. Un professionista esperto in diritto bancario e delle esecuzioni potrà individuare vizi tecnici che il debitore ignora (ad esempio un tasso di usura, una nullità contrattuale, un vizio di notifica) e usarli come leva per difesa o trattativa. Inoltre, potrà negoziare con la controparte condizioni più favorevoli (sapendo fino a che punto di solito le banche concedono sconti, ecc.). Quindi, quello che sembra un costo (la consulenza legale) in realtà spesso si traduce in un risparmio o comunque in un risultato migliore.
6 Tabelle riepilogative
6.1 Sintesi delle norme sulla prescrizione e sulle difese
| Normativa | Oggetto | Principio chiave | Fonte |
|---|---|---|---|
| Art. 2946 c.c. | Prescrizione ordinaria decennale | “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.” | Codice Civile |
| Art. 2948 c.c. | Prescrizione quinquennale | Si prescrivono in cinque anni, tra l’altro, gli interessi e tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. | Codice Civile |
| Art. 1264 c.c. | Cessione del credito | La cessione ha effetto verso il debitore quando l’ha accettata o quando gli è stata notificata. In caso di più cessioni, prevale quella portata a conoscenza prima. | Codice Civile |
| Cass. ord. 25496/2025 | Cessione del credito | Non è necessaria una notifica formale in senso tecnico per rendere opponibile la cessione al debitore; basta una comunicazione idonea con tutti gli elementi identificativi. | Corte di Cassazione |
| Cass. ord. 27915/2025 | Prova della cessione in blocco | Il cessionario deve dimostrare l’inclusione del credito nel portafoglio ceduto; la pubblicazione in Gazzetta ha valore di pubblicità-notizia ma non costituisce prova sufficiente se il debitore contesta. | Corte di Cassazione |
| Cass. ord. 28706/2025 e 35019/2025 | Intimazione di pagamento | L’intimazione dell’AER è atto autonomamente impugnabile; ignorarlo cristallizza il debito rendendo definitive le cartelle. Va impugnato entro 60 giorni per eccepire prescrizione o altri vizi. | Corte di Cassazione |
| Art. 58 D.Lgs. 385/1993 (TUB) | Cessione in blocco di crediti | La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel Registro Imprese tengono luogo della notifica ai debitori ceduti (opponibilità erga omnes), ma da sole non provano la titolarità sostanziale del credito se contestata. | Testo Unico Bancario |
| Legge 3/2012 (artt. 6-7) | Sovraindebitamento | Definisce il sovraindebitamento come il perdurante squilibrio tra obblighi assunti e patrimonio liquidabile. Introduce procedure (accordo, piano, liquidazione) per ristrutturare o cancellare i debiti. | Legge ordinaria (procedure concorsuali minori) |
| Legge 199/2025 | Rottamazione-quinquies | Legge di Bilancio 2026: prevede la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2023, senza sanzioni né interessi, con pagamento del solo capitale (in unica soluzione o max 54 rate). | Legge di Bilancio 2026 |
| D.L. 118/2021 | Composizione negoziata | Introduce la procedura di composizione negoziata per la crisi d’impresa: imprenditore e creditori trattano con l’aiuto di un esperto indipendente, in un quadro protetto da misure del tribunale. | Decreto-Legge (conv. L. 147/2021) |
6.2 Strumenti difensivi e benefici
| Strumento | A chi si rivolge | Benefici principali | Criticità |
|---|---|---|---|
| Saldo e stralcio (accordo transattivo) | Debitori verso banche/finanziarie in difficoltà di pagamento | Permette di estinguere il debito con un importo ridotto e di chiudere definitivamente la posizione debitoria (con liberatoria e cancellazione dalle banche dati). Spesso sconto significativo (30-80%). | Richiede disponibilità di liquidità immediata per l’importo concordato; l’accordo va formalizzato bene per evitare fraintendimenti. Non sempre il creditore accetta, specie se vede possibilità di recuperare di più altrove (garanzie). |
| Rottamazione-quinquies (definizione agevolata) | Debitori fiscali con cartelle affidate ad AER (2000-2023) | Consente di estinguere i debiti tributari pagando solo il capitale (niente sanzioni né interessi di mora). Ampia dilazione (fino 9 anni) con interessi ridotti al 3%. Evita azioni esecutive se in regola con le rate. | Applicabile solo a debiti con Agenzia Entrate–Riscossione (no debiti privati). Bisogna presentare domanda nei termini (entro 30/4/2026) e pagare puntualmente tutte le rate: il mancato pagamento comporta la decadenza e il ripristino del debito con sanzioni/interessi pieni. |
| Rateizzazione AER (piani ordinari fino 72/120 rate) | Contribuenti con cartelle esattoriali di importo elevato o impossibilitati a pagare in unica soluzione | Permette di pagare il debito fiscale in modo dilazionato (fino a 6 o 10 anni) con rate sostenibili. Interessi relativamente bassi e nessuna ipoteca/fermo aggiuntivo finché si paga. Se importo sotto €120.000, concessione automatica. | Non riduce l’importo (sanzioni e interessi restano dovuti per intero se fuori da rottamazione). La durata lunga comporta accumulo di interessi. Se si saltano 5 rate, si perde il beneficio e l’intero debito residuo torna esigibile in unica soluzione, con ripresa delle azioni esecutive. |
| Piano del consumatore (L. 3/2012) | Consumatori sovraindebitati (debiti personali, non da attività di impresa) | Consente di ottenere un piano di pagamento sostenibile su misura, senza bisogno di accordo coi creditori (decide il giudice). Possibile forte falcidia dei debiti in base a quanto il consumatore può pagare. Al termine, esdebitazione completa dei debiti residui. | Procedura giudiziale: bisogna rivolgersi a OCC, nominare Gestore, presentare tutta la documentazione. Il giudice valuta la meritevolezza: se il sovraindebitamento deriva da colpa grave o mala fede, può rigettare. Piano soggetto a eventuali osservazioni dei creditori e controllo di fattibilità. Costi di procedura (compenso OCC, spese) da considerare. |
| Accordo di composizione della crisi (L. 3/2012) | Professionisti, ditte individuali, imprenditori minori, enti non profit sovraindebitati | Possibilità di proporre ai creditori un accordo con riduzione e dilazione dei debiti, eventualmente distinguendo classi di creditori. Se approvato dal 60% dei crediti, l’accordo viene omologato e vincola tutti (anche Fisco, banche ecc.). Si possono prevedere moratorie e stralci anche di parte dei debiti privilegiati con consenso. | Necessita del voto favorevole di una maggioranza qualificata di creditori: se i creditori sono molti e poco organizzati, può essere difficile ottenere il consenso. Se l’accordo salta (mancata maggioranza o inadempimento successivo), il debitore rischia la liquidazione giudiziale. Tempi non brevi. |
| Liquidazione del patrimonio (L. 3/2012) | Tutti i soggetti non fallibili (consumatori o piccoli imprenditori) che vogliono liberarsi dei debiti | Consente di liquidare tutti i beni del debitore (eccetto impignorabili e necessari) sotto il controllo del tribunale. Al termine, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione dei debiti non soddisfatti (riparte da zero senza debiti). Anche debitore incapiente può chiedere esdebitazione immediata (novità). | Procedura “sacrificante”: il debitore perde il patrimonio (casa, auto, risparmi, ecc.) che viene venduto. La procedura dura alcuni anni e il debitore rimane sorvegliato (obbligo di versare sopravvenienze di reddito per 4 anni). L’esdebitazione può essere negata in caso di frodi o irregolarità. Stigma reputazionale (paragonabile a fallimento per un imprenditore). |
| Composizione negoziata | Imprenditori commerciali o agricoli (anche sopra soglia) in crisi reversibile | Procedura volontaria e confidenziale: con l’aiuto di un esperto l’imprenditore tratta coi creditori per ristrutturare l’azienda e i debiti. Possibilità di misure protettive dal tribunale (stop azioni esecutive). Beneficio: potenziali accordi extra-giudiziali con banche e fornitori, evitando il fallimento. | Si applica solo se c’è una prospettiva di risanamento concreta (azienda ancora valida). Non garantisce esito: se i creditori non collaborano, l’esperto chiude la procedura. Le trattative sono volontarie, il creditore non è obbligato ad accordarsi. Comporta costi (compenso esperto) e se fallisce, comunque emergono segnali di difficoltà che possono peggiorare la fiducia dei partner contrattuali. |
7 Domande frequenti (FAQ)
- Che cosa significa ricevere una lettera da illimity?
Ricevere una lettera significa che la banca o la finanziaria originaria ha ceduto il tuo credito a illimity (oppure che illimity è intervenuta come creditore successivo) e ora sta cercando di riscuotere il debito. Non si tratta di un atto giudiziario, ma di un sollecito di pagamento. Devi però prenderlo sul serio: verifica chi è il nuovo creditore, assicurati che abbia titolo (cioè che la cessione sia opponibile nei tuoi confronti) e soprattutto controlla se il debito potrebbe essere prescritto. - Come posso sapere se il mio debito è prescritto?
Devi calcolare il tempo trascorso dall’ultima volta in cui il credito è diventato esigibile. In pratica, individua quando hai smesso di pagare o quando è stata l’ultima rata/scadenza non saldata, e verifica se da allora è passato il termine di legge senza che tu abbia ricevuto atti di interruzione (come raccomandate, decreti ingiuntivi, precetti). Per i prestiti personali la prescrizione in generale è di 10 anni (art. 2946 c.c.); per le rate periodiche (come gli interessi o le rate mensili) è di 5 anni (art. 2948 c.c.); per i debiti fiscali in genere 10 anni per le imposte e 5 anni per sanzioni e interessi. Se sono trascorsi più anni di quelli previsti e nessuno ti ha notificato nulla in mezzo, il debito è probabilmente prescritto. Tieni presente però che anche un atto non giudiziario, come una raccomandata di messa in mora, può interrompere la prescrizione se provi che l’hai ricevuta, quindi occhio alle comunicazioni pregresse. - Una semplice lettera di sollecito interrompe la prescrizione?
In linea di massima, no. Solo gli atti giudiziari formali (ingiunzioni, precetti, pignoramenti) o un riconoscimento espresso del debitore interrompono con certezza la prescrizione. Una lettera raccomandata di mero sollecito inviata da illimity potrebbe non essere considerata idonea a costituire in mora il debitore, specialmente secondo l’orientamento della Cassazione in tema di sanzioni amministrative. Dunque un sollecito epistolare – pur se inviato per raccomandata – non sempre interrompe i termini di prescrizione, a meno che abbia i requisiti di una formale intimazione e che tu ne abbia avuta conoscenza certa. In pratica, se hai dubbi, considera comunque la possibilità che il creditore tenti di usarla come atto interruttivo, ma sappi che puoi contestarne la validità. - È obbligatorio pagare un debito ceduto a illimity?
Obbligatorio pagare è una parola grossa: devi pagare solo se effettivamente il debito è ancora dovuto e non prescritto e se illimity dimostra di essere legittimata a riscuoterlo. Prima di pagare hai diritto di vedere il contratto originario, l’atto di cessione e le prove dell’importo richiesto. Se illimity non fornisce documenti sufficienti, puoi contestare e rifiutarti di pagare finché non chiariscono. Naturalmente, se tutto è in regola e il debito risulta dovuto, ignorare il pagamento porterebbe illimity a procedere legalmente (ingiunzioni, pignoramenti). In sintesi: verifica, contesta se ci sono motivi, e nel frattempo eventualmente tratta un accordo (come il saldo e stralcio) se riconosci il debito ma non riesci a pagarlo intero. - illimity può pignorare il mio stipendio o la mia casa?
Solo se possiede un titolo esecutivo valido. Cioè, per pignorare stipendio, conto, auto o casa, illimity deve prima averti notificato un decreto ingiuntivo (poi non opposto) o avere un titolo come una sentenza o un mutuo fondiario con clausola di immediata esecutorietà. La lettera di sollecito in sé non è un titolo esecutivo. Quindi, ricevere la lettera non comporta subito pignoramenti. Tuttavia, se dopo la lettera non trovi un accordo, il passo successivo potrebbe essere un atto di precetto o un pignoramento (ad esempio sullo stipendio), segno che illimity ha nel frattempo ottenuto un titolo. Se ti arriva un atto di precetto (una sorta di ultimatum di pagamento in 10 giorni) o un atto di pignoramento, rivolgiti immediatamente a un avvocato per valutare le opposizioni possibili. - Come si svolge la trattativa di saldo e stralcio?
Generalmente, il debitore (o il suo legale) invia a illimity una proposta scritta e motivata. Nella proposta si indica l’importo che si offre (esempio: il 30% o il 50% del debito totale) e in quanti giorni si pagherà una volta accettata. È utile allegare documenti che provino la propria situazione economica (per giustificare perché non si può pagare l’intero importo) e argomentare magari che il credito è vecchio, o che altrimenti si valuterebbe il ricorso al giudice (questo per convincere il creditore ad accettare un compromesso). illimity valuterà internamente e risponderà – di solito tramite lettera o email – comunicando se accetta, rifiuta o rilancia con un importo diverso. La trattativa può durare qualche settimana o mese, a seconda dei casi. Se si raggiunge un accordo, va messo per iscritto e firmato, poi il debitore paga la somma pattuita entro la scadenza convenuta e infine illimity rilascia la liberatoria. - Cos’è la Rottamazione-quinquies e quali debiti comprende?
La Rottamazione-quinquies è una definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) per i debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2023. In pratica riguarda le cartelle esattoriali di quel periodo. Consente di pagare solo il capitale delle imposte o delle multe, senza sanzioni né interessi di mora. Comprende la maggior parte dei debiti col Fisco: imposte erariali (IRPEF, IVA, etc.), contributi INPS, imposte locali se affidate ad AER, e anche le multe stradali (in cui si abbattono gli interessi e le maggiorazioni). Non rientrano invece, ad esempio, le sanzioni penali, le somme dovute per danno erariale o i dazi UE (risorse proprie UE). Per aderire bisognava presentare domanda entro il 30 aprile 2026. Il pagamento può avvenire in unica soluzione (entro 31 luglio 2026) o a rate (fino a 54 rate in 9 anni). - Se aderisco alla rottamazione, posso sospendere i pignoramenti?
Sì, aderire a una definizione agevolata sospende le azioni esecutive in corso relative ai debiti inclusi. Precisamente, la legge prevede che dal momento in cui presenti la domanda di rottamazione e fino alla scadenza della prima rata (31 luglio 2026 per la quinquies), l’Agente della Riscossione non può avviare nuovi pignoramenti e quelli in corso sono sospesi. Ad esempio, se hai un pignoramento sullo stipendio per una cartella e rottami quel debito, il pignoramento si interrompe durante il piano dei pagamenti. Attenzione: questo vale solo per i debiti rottamati. Se hai altri pignoramenti per debiti non rottamabili, quelli continuano. - Posso combinare saldo e stralcio e rottamazione?
Assolutamente sì. Se hai debiti di diversa natura, puoi percorrere strade diverse in parallelo: ad esempio, puoi trattare un saldo e stralcio con illimity per il tuo debito bancario e contemporaneamente aderire alla rottamazione per le tue cartelle esattoriali. Non c’è incompatibilità, perché la rottamazione riguarda crediti pubblici e il saldo e stralcio è un accordo privato. L’importante è che tu riesca poi a sostenere gli impegni di entrambi. Ogni posizione va gestita a sé: potresti chiudere il debito con illimity pagando il 30% entro 3 mesi e gestire i debiti col Fisco pagando in 5-6 anni con la rottamazione. - Cos’è la procedura di sovraindebitamento?
È una procedura giudiziale (oggi disciplinata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) che consente alle persone non fallibili – quindi i privati, i piccoli imprenditori, professionisti, ecc. – di trovare una soluzione complessiva per i propri debiti quando non riescono più a pagarli. Ne esistono di tre tipi: il piano del consumatore, l’accordo di composizione e la liquidazione del patrimonio. In tutti i casi devi rivolgerti a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e nominare un gestore. In sintesi: presenti un piano o accordo ai creditori per pagare solo quello che puoi; se il piano viene omologato dal giudice, i creditori devono accontentarsi di quanto previsto e a fine piano i debiti residui sono cancellati (esdebitazione). Se invece non hai proprio nulla da offrire, puoi scegliere la liquidazione (vengono venduti i tuoi beni eventualmente esistenti e poi hai l’esdebitazione). Sono procedure pensate per dare una seconda chance ai sovraindebitati onesti. - In quanto tempo si conclude la procedura di sovraindebitamento?
Dipende molto dal tipo di procedura e dalla complessità. Orientativamente: per un piano del consumatore o un accordo, dalla presentazione della domanda all’omologazione possono volerci alcuni mesi (diciamo 4-8 mesi, considerando i tempi di udienza, eventuali opposizioni dei creditori, ecc.). Poi c’è la fase di esecuzione del piano, che dipende dalla durata proposta (può essere uno “standing still” in cui vendi un immobile e paghi tutto subito, oppure un piano in 5 anni di rate, ecc.). Per la liquidazione del patrimonio, i tempi sono più lunghi: può durare diversi anni perché bisogna liquidare i beni, distribuirne il ricavato e poi attendere i termini per l’esdebitazione. Diciamo che una liquidazione può restare aperta anche 4-5 anni. Comunque, la procedura in sé ti tutela dai creditori già dall’apertura, quindi in termini di “respiro” il sollievo è immediato (stop a pignoramenti, fermi, ecc.). - Posso accedere alla procedura se ho già avuto protesti o segnalazioni in CRIF?
Sì. Avere protesti o essere segnalati come cattivo pagatore non ti preclude di attivare una procedura di sovraindebitamento. Quello che conta è la tua meritevolezza riguardo ai debiti: il giudice valuterà se hai assunto debiti con leggerezza o frode, o se invece la tua insolvenza deriva da cause sfortunate (es. perdita lavoro, malattia, crisi economica). Le segnalazioni in CRIF e i protesti semmai confermano che sei in difficoltà, ma non ti impediscono di chiedere aiuto alla procedura. Anzi, spesso chi arriva a queste procedure ha già provato soluzioni “normali” ed è finito protestato o segnalato. - Il piano del consumatore prevede il pagamento integrale di tutti i debiti?
Non necessariamente. A differenza di un concordato preventivo (dove c’è una percentuale minima del 20% per i chirografari salvo eccezioni), nel piano del consumatore puoi proporre anche di pagare solo parzialmente i debiti, in base alla tua capacità reddituale e patrimoniale. Ad esempio, se hai €80.000 di debiti totali e realisticamente puoi offrire €18.000 in 5 anni (come nell’esempio di Claudia nella simulazione 8.3), vuol dire pagare circa il 22% ai chirografari e zero ai debiti che non riesci a coprire integralmente. Questo è ammesso, purché il giudice ritenga che stai già mettendo tutto ciò che puoi e che non stai danneggiando ingiustamente i creditori. I crediti privilegiati (come quelli con ipoteca) di solito vanno soddisfatti almeno per il valore dell’immobile ipotecato (se tieni l’immobile), oppure il bene viene liquidato. Ma anche sui privilegiati si può prevedere una ristrutturazione (es. pagare il 100% ma dilazionato e senza interessi, oppure pagare al 80% se l’immobile vale meno del debito). - Cosa succede se non rispetto il piano omologato?
In genere, se non rispetti le condizioni del piano o accordo omologato, la procedura viene revocata o risolta dal giudice e i creditori riacquistano pieni diritti come prima. Significa che potranno riprendere le azioni esecutive per il recupero integrale dei crediti, dedotti eventualmente gli importi che hanno incassato durante il piano. Inoltre, perdi i benefici ottenuti: ad esempio, se con il piano gli interessi erano stati sospesi, al momento della revoca potrebbero tornare a maturare; oppure se erano state stralciate delle somme, la rinuncia del creditore viene meno (questo dipende dal tipo di clausole nell’omologazione). Insomma, l’inadempimento grave (di solito si intende il mancato pagamento di quanto dovuto per oltre 90 giorni, salvo tolleranze) fa decadere la procedura e ti ritrovi, purtroppo, al punto di partenza o quasi. Quindi è fondamentale proporre piani realistici e magari prevedere margini (ad esempio nel piano del consumatore puoi inserire clausole di flessibilità, tipo: se salta una rata, il gestore può autorizzare a recuperarla entro X giorni). - Cos’è la composizione negoziata per la crisi d’impresa?
È una procedura volontaria e confidenziale introdotta nel 2021 per aiutare le imprese in crisi. Si attiva tramite la Camera di Commercio: viene nominato un esperto indipendente che aiuta l’imprenditore a trattare con i creditori un possibile piano di risanamento. Non è un fallimento, non è un concordato, è una sorta di trattativa guidata. Durante la composizione negoziata, l’imprenditore può anche chiedere al giudice di congelare le azioni dei creditori (misure protettive) per avere il tempo di negoziare. Si applica alle imprese commerciali e agricole, di qualsiasi dimensione (anche sopra soglia di fallibilità). L’idea è di risolvere la crisi con accordi di mercato, evitando l’intervento del tribunale, oppure preparare la strada a una soluzione “morbida” (tipo un concordato semplificato) se le trattative non riescono. - L’esperto negoziatore può essere lo stesso avvocato che mi difende?
No. L’esperto nella composizione negoziata deve essere indipendente e imparziale, scelto da un elenco apposito. Non può avere rapporti di consulenza con l’imprenditore. Ad esempio, se il tuo avvocato è anche iscritto come esperto, non potrà essere nominato nella tua procedura. Sarà nominato un altro professionista terzo. Tuttavia, tu puoi e dovresti farti assistere dal tuo avvocato di fiducia durante le trattative: l’esperto infatti non rappresenta i tuoi interessi, è un facilitatore. Quindi è bene che tu abbia comunque un consulente legale tuo che ti consigli su cosa accettare, come formulare le proposte, e che controlli gli accordi prima che tu li sottoscriva. L’avvocato di fiducia può partecipare agli incontri con i creditori insieme a te. - I debiti con le finanziarie possono essere rottamati come quelli fiscali?
No, purtroppo. La “rottamazione” è un termine colloquiale che si riferisce solo a provvedimenti di legge per i debiti con l’Erario o enti pubblici. Non esiste una legge che imponga alle finanziarie o banche di accettare il solo capitale. Nel caso di debiti con banche/finanziarie, l’unica via per ottenere sconti è la trattativa privata (saldo e stralcio) o, in alternativa, l’imposizione tramite una procedura concorsuale (es. un piano del consumatore omologato dal giudice). Ma non c’è nulla di simile a una definizione agevolata “automatica”. Quindi, se hai debiti misti, dovrai affrontare diversamente: le cartelle con rottamazione, i finanziamenti con saldo e stralcio o piani di rientro. - Cosa succede se la società di recupero non risponde alla mia richiesta di documenti?
Se illimity (o il servicer per essa) ignora la tua richiesta di esibire i documenti, puoi inviare una diffida formale dando un ultimo termine (es: “vi diffido a fornire entro 15 giorni…”). Se ancora tacciono, questo silenzio può giocare a tuo favore: potrai contestare che non è provato il credito né la legittimazione attiva, quindi rifiuti il pagamento finché non vedrai le prove. In giudizio, come detto, l’onere della prova spetta a loro, quindi se persistono nel non fornire nulla e agiscono legalmente, tu eccepirai tale mancanza e, in assenza di documenti, il giudice potrebbe dar ragione a te. Ovviamente devi essere certo che davvero non abbiano notificato nulla: a volte le banche producono documenti direttamente in causa. Quindi non abbassare la guardia. Ma dal punto di vista pratico, la mancanza di risposta spesso indica o che sono in difficoltà reperire i documenti, o che la tua posizione è marginale. In entrambi i casi, ti mette in posizione di forza negoziale. - Quando conviene pagare subito e quando impugnare?
In generale, conviene pagare (magari dopo aver trattato uno sconto) quando riconosci che il debito è dovuto, non prescritto e supportato da documenti validi, e hai i mezzi per pagare (o vuoi evitare costi e stress di un’azione legale che comunque perderesti). Se il creditore ha tutto in regola e potrebbe pignorarti facilmente, spesso la soluzione più economica è negoziare un saldo a stralcio con uno sconto e chiudere lì. Viceversa, conviene impugnare (opporsi, fare causa) quando hai motivi solidi di contestazione: ad esempio, credi che il debito sia prescritto, oppure hai rilevato un vizio procedurale importante, o il creditore non ha proprio le carte in regola. In quei casi, opporsi può portare all’annullamento del debito o a una transazione molto più favorevole. Impugnare è anche consigliabile se l’importo è molto alto e pagarlo ti rovinerebbe: tentare la via giudiziale ti dà chance (fosse anche solo di guadagnare tempo in attesa di soluzioni). La decisione va presa valutando costi/benefici: un avvocato può stimare le probabilità di successo e i costi della causa, aiutandoti a scegliere. Spesso, già il fatto di opporti può spingere la controparte a offrirti un accordo transattivo vantaggioso pur di chiudere. - Posso essere segnalato come cattivo pagatore durante la trattativa?
Sì, questo è possibile. Se il tuo debito era originariamente con una banca o finanziaria, è probabile che tu sia stato segnalato nella centrale rischi (CRIF o altre) quando sei andato in sofferenza. La segnalazione permane finché la posizione non viene regolarizzata o chiusa. Durante la trattativa, se ancora non hai pagato, la segnalazione negativa rimane. Solo quando paghi integralmente il dovuto (o anche quando formalizzi un saldo e stralcio) potrai ottenere l’aggiornamento a “soddisfatto” e poi dopo un certo periodo la cancellazione. Attenzione: se stai trattando ma nel frattempo saltano altre scadenze (tipo rate concordate temporaneamente), potresti ricevere nuove segnalazioni. Quindi, nell’accordo di trattativa, prova a far inserire che la controparte si asterrà da nuove segnalazioni negative durante la negoziazione, purché rispetti i termini. In pratica però, finché risulti debitore moroso, la segnalazione in CRIF ci sarà. Ecco perché conviene concludere l’accordo il prima possibile: per iniziare il “conto alla rovescia” per la riabilitazione creditizia. Una volta pagato il saldo e stralcio e ottenuta la liberatoria, la segnalazione dovrebbe essere aggiornata a “pagato a saldo” e dopo 12-24 mesi cancellata dalle visure.
8 Simulazioni pratiche ipotetiche
Per comprendere meglio le possibili strategie (saldo e stralcio, definizioni agevolate, procedure) analizziamo alcuni casi esemplificativi con cifre ipotetiche.
8.1 Saldo e stralcio su debito bancario ceduto a illimity
Situazione:
– Maria, residente a Livorno, nel 2014 ottiene un prestito personale di €20.000 da una banca, con rate mensili di €350. Dopo tre anni perde il lavoro e smette di pagare nel 2017. La banca la contatta qualche volta senza successo, poi nel 2018 cede il credito in blocco a un veicolo di cartolarizzazione riconducibile a illimity Bank per circa €2.000 (cioè il 10% del valore nominale).
– Nel 2026 Maria riceve da illimity una lettera di sollecito in cui le viene chiesto il pagamento di €28.000 – cifra che comprende il capitale residuo, gli interessi di mora maturati in quasi 9 anni e le penali contrattuali.
Analisi:
– Il termine di prescrizione decennale (trattandosi di prestito bancario) è decorso dalla scadenza dell’ultima rata non pagata, quindi fine 2017. Nel 2026 sono trascorsi 8-9 anni, quindi in teoria la prescrizione non è ancora maturata (maturerebbe a fine 2027 se nel frattempo non interrotta). Tuttavia bisogna verificare se ci sono stati atti interruttivi: ad esempio, la banca originaria o illimity hanno inviato raccomandate? Maria non ricorda di aver mai ricevuto nulla oltre a generiche telefonate anni fa. Se davvero non vi sono atti notificati, la prescrizione è in corso ma non compiuta.
– illimity deve dimostrare l’inclusione del credito di Maria nel portafoglio ceduto e di averle comunicato la cessione. Nella lettera ricevuta c’è scritto solo “il credito Le è stato ceduto” ma senza dettagli. Maria non ha mai ricevuto notifica formale della cessione. Questo potrebbe essere un punto di contestazione (mancata prova della legittimazione).
– Il valore di acquisto del credito da parte di illimity (€2.000) è molto inferiore all’importo preteso (€28.000). Ciò lascia spazio a un ampio sconto in sede di trattativa, dato che illimity, anche accettando una somma di poco superiore al costo sostenuto, realizzerebbe un guadagno.
Strategia:
1. Maria, assistita da un legale, chiede la documentazione a illimity: invia una PEC chiedendo copia del contratto di prestito, dell’estratto conto delle rate, dell’eventuale decreto ingiuntivo (che però non risulta) e dell’atto di cessione o avviso G.U. che la riguarda.
2. Illimity risponde allegando il contratto originale e l’estratto cronologico (che conferma €20.000 erogati, €5.000 rimborsati, poi stop pagamenti). Fornisce copia dell’avviso di cessione pubblicato in G.U. dove però Maria è citata solo come “posizione n. XYZ” in un elenco. La lettera di cessione a lei inviata era stata spedita via ordinaria nel 2019 ad un vecchio indirizzo (quindi Maria non la vide). Ci sono dunque vizi di comunicazione che il legale di Maria rileva (notifica cessione non pervenuta).
3. Considerati questi elementi (prescrizione vicina ma non compiuta, qualche incertezza probatoria sulla cessione, situazione economica precaria di Maria), l’Avv. Monardo formula per Maria una proposta di saldo e stralcio di €5.000, pari a circa il 25% del nominale e a 2,5 volte quanto illimity pagò il credito, sottolineando che Maria è disoccupata e che potrebbe altrimenti valutare la procedura di sovraindebitamento. Offre il pagamento entro 30 giorni dall’accettazione e chiede liberatoria e cancellazione CRIF.
4. illimity valuta la proposta. Inizialmente rilancia chiedendo €10.000, ma Maria non li ha. Dopo ulteriore negoziazione, le parti si accordano su €6.000 (30% del debito nominale). L’accordo viene messo per iscritto: illimity dichiara che €6.000 sono accettati a saldo e stralcio e che rinuncerà al resto.
5. Maria ottiene da un familiare un prestito e paga €6.000 tramite bonifico nei termini concordati. illimity invia la lettera liberatoria dove conferma di aver ricevuto il pagamento e che nulla più è dovuto, e si impegna a far aggiornare la posizione come “chiusa per saldo a stralcio” nelle banche dati. Maria, grazie alla liberatoria, potrà in futuro provare di aver chiuso il debito ed evitare qualsiasi ulteriore richiesta. Inoltre, dopo pochi mesi, tramite visura CRIF verifica che la posizione risulta estinta.
8.2 Rottamazione-quinquies su cartelle esattoriali
Situazione:
– Luca ha cinque cartelle esattoriali per IVA e contributi previdenziali, emesse tra il 2010 e il 2018, per un importo totale iscritto a ruolo di €40.000 (di cui €30.000 di imposte/contributi, €5.000 di sanzioni e €5.000 di interessi di mora). Negli anni ha pagato solo alcune rate, poi ha interrotto i pagamenti.
– Nel 2026, visto che lo Stato ha varato una nuova definizione agevolata, Luca decide di aderire alla Rottamazione-quinquies per liberarsi di questi debiti fiscali.
Analisi:
– La rottamazione-quinquies copre i carichi affidati dal 2000 al 2023, quindi tutte le sue cartelle rientrano nel perimetro.
– Aderendo, Luca dovrà pagare solo il capitale dovuto di €30.000 (più una piccola quota di spese di notifica, qualche decina di euro per cartella) e risparmierà €10.000 tra sanzioni e interessi.
– Luca può scegliere se pagare in unica soluzione o a rate. Decide di rateizzare al massimo: la legge gli consente fino a 54 rate bimestrali (9 anni) con un interesse del 3% annuo sulle rate dal 2027 in poi. Dunque pagherà circa €556 a bimestre + interessi (che su 9 anni al 3% comporteranno un paio di migliaia di euro aggiuntivi, ma comunque un bel risparmio rispetto ai ben più alti interessi di mora che maturerebbero altrimenti).
– Presenta la domanda entro la scadenza del 30 aprile 2026 attraverso il sito di Agenzia Entrate–Riscossione, indicando che opterà per il pagamento dilazionato.
Strategia:
1. Presentazione della domanda: Luca compila online l’istanza di adesione alla rottamazione per tutte e 5 le sue cartelle, entro il termine previsto (30/04/2026). Ottiene la ricevuta di protocollo.
2. Piano di pagamento: in base all’importo (€30.000 di capitale), Luca ha diritto al piano fino a 54 rate. L’algoritmo di AER suddivide €30.000 in 54 rate bimestrali uguali: €30.000 / 54 ≈ €556 a rata (più precisamente, le prime 18 rate avranno importo leggermente superiore per via degli interessi solo dal 2027). AER gli invierà il prospetto con tutte le scadenze: per la quinquies, 54 rate bimestrali dal 2026 al 2030. Le prime tre rate (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026) sono senza interessi di dilazione; dalla quarta in poi (inizio 2027) si applica il 3% annuo.
3. Sospensione azioni esecutive: appena presenta la domanda, Luca beneficia della sospensione di eventuali procedure. Aveva un fermo amministrativo sull’auto e delle ipoteche iscritti su un terreno per quei debiti: con la presentazione dell’istanza e finché paga regolarmente, tali misure restano sospese. Nessun nuovo pignoramento potrà essere avviato su quei debiti.
4. Pagamento delle rate: Luca paga puntualmente le prime scadenze del 2026. Questo gli evita la decadenza iniziale. Prosegue poi con le rate bimestrali dal 2027 in poi. Adotta la domiciliazione bancaria per comodità, evitando ritardi.
5. Effetti finali: man mano che paga, AER stralcia sanzioni e interessi proporzionalmente. Al completamento dell’ultima rata nel 2030, le cartelle saranno totalmente saldate. Le ipoteche sul terreno verranno cancellate d’ufficio (già con la domanda erano state congelate, a fine pagamento l’obbligazione viene meno e quindi le garanzie decadono). Il fermo sull’auto verrà revocato. Luca avrà pagato 30k + circa 3k di interessi dilazione = 33k su 40k iniziali, con un risparmio di 7k e, soprattutto, senza più pendenze col Fisco.
8.3 Piano del consumatore
Situazione:
– Claudia, madre single con due figli, ha accumulato €80.000 di debiti tra prestiti personali, utilizzi di carta di credito e bollette arretrate. Negli ultimi anni, a causa di spese mediche e periodi di disoccupazione, non è riuscita a far fronte ai pagamenti. Ha un reddito mensile fisso di €1.500 da lavoro dipendente e non possiede immobili (vive in affitto). Non ha particolari beni di valore, a parte un’utilitaria. Ha ricevuto lettere di sollecito da diverse società di recupero crediti e un decreto ingiuntivo da una finanziaria. La situazione è ormai insostenibile e i debiti superano di molto il suo modesto patrimonio.
Strategia:
1. Consulenza OCC: Claudia si rivolge all’Avv. Monardo per valutare una soluzione. Dato che la maggior parte dei debiti sono personali (non professionali) e che Claudia risulta sovraindebitata ma in buona fede, l’avvocato suggerisce la procedura di piano del consumatore. Claudia contatta l’OCC territoriale e viene nominato un Gestore della Crisi (un professionista terzo che lavorerà con l’avvocato).
2. Raccolta documenti: Claudia fornisce l’elenco completo dei creditori (banche, finanziarie, fornitori di utenze, ecc.), le comunicazioni ricevute, l’Isee, la busta paga, le spese mensili per mantenere i figli, etc. Il Gestore prepara la relazione attestando che Claudia è meritevole: i debiti sono stati contratti per necessità (alcuni per pagare l’affitto e le cure dei figli, non per lusso) e l’incapacità di pagarli deriva da fattori al di fuori del suo controllo (perdita di lavoro, spese straordinarie).
3. Predisposizione del piano: viene elaborato un piano di ristrutturazione che prevede che Claudia, a fronte di €80.000 di debiti chirografari, paghi soltanto ciò che realisticamente può. Considerate le sue spese di sopravvivenza, può destinare circa €300 al mese al piano. Si propone quindi un piano della durata di 5 anni, con pagamento di €300 al mese – in totale €18.000, pari a circa il 22% del debito iniziale. Questo importo, secondo i calcoli, è superiore a quanto i creditori otterrebbero se pignorassero il 1/5 dello stipendio di Claudia (perché col quinto prenderebbero 250€/mese ciascuno ma uno alla volta, qui invece tutti ricevono pro-quota i 300€). Non avendo immobili, non c’è massa attiva oltre al reddito.
4. Deposito e omologazione: il piano viene presentato al Tribunale competente. I creditori vengono informati e possono presentare osservazioni. Alcuni finanziari contestano la proposta perché recupererebbero solo il 20%, ma il giudice valuta la meritevolezza di Claudia e la fattibilità: secondo il Gestore, il piano è sostenibile con 300€/mese su stipendio fisso di 1500€. Il giudice omologa il piano ritenendo che Claudia non abbia colpe gravi (i debiti servivano per far fronte a esigenze familiari e lei ha cercato lavoro attivamente). L’omologazione avviene nonostante il dissenso di alcuni creditori, sfruttando la caratteristica del piano del consumatore (non necessita maggioranza).
5. Esecuzione del piano: per 5 anni Claudia paga puntualmente €300 al mese su un conto controllato dal Gestore, che provvede a distribuirli tra i creditori in proporzione ai crediti vantati. Durante questo periodo, nessun creditore può agire contro di lei (pignoramenti bloccati, il decreto ingiuntivo non potrà sfociare in esecuzione).
6. Esdebitazione: al termine dei 5 anni, Claudia ha versato tutto il previsto (€18.000). Il Tribunale, su istanza di Claudia e relazione finale del Gestore, dichiara l’esdebitazione: i debiti residui (€62.000 rimasti non pagati) sono cancellati e i creditori non possono più avanzare pretese verso di lei. Claudia è libera dai debiti e può ricominciare da capo. Naturalmente, per qualche anno avrà ancora difficoltà ad accedere al credito (data la storia pregressa), ma almeno sa che nessuno potrà più pignorarle stipendio o perseguitarla per quei vecchi debiti.
9 Sentenze recenti e fonti ufficiali
Di seguito si riportano le pronunce più significative della Corte di Cassazione e le norme ufficiali citate nell’articolo. È consigliabile consultare il testo integrale delle sentenze per un approfondimento.
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 25496 del 17 settembre 2025 – Cessione del credito: non è necessaria una notifica formale per rendere opponibile al debitore la cessione; basta una comunicazione idonea con gli elementi identificativi.
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 27915 del 20 ottobre 2025 – Legittimazione della società cessionaria: il cessionario deve dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione di cessione; la pubblicazione in Gazzetta ha valore di pubblicità-notizia e non costituisce prova sufficiente.
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 28706 del 30 ottobre 2025 – La prescrizione delle cartelle esattoriali deve essere eccepita impugnando l’intimazione di pagamento; l’inerzia cristallizza il debito .
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 35019 del 31 dicembre 2025 – L’intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile; non impugnarla impedisce di eccepire vizi delle cartelle precedenti (cristallizzazione della pretesa).
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 24900 del 9 settembre 2025 – In tema di riscossione, il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive in cinque anni e quello relativo all’imposta in dieci anni; il termine quinquennale si applica quando la definitività non deriva da provvedimento giurisdizionale.
- Art. 2946 c.c. – Prescrizione ordinaria decennale: i diritti si estinguono con il decorso di dieci anni.
- Art. 2948 c.c. – Prescrizione quinquennale: riguarda, fra l’altro, gli interessi e le prestazioni periodiche (pagamenti dovuti a scadenze annuali o infra-annuali).
- Art. 1264 c.c. – Cessione del credito: la cessione ha effetto verso il debitore quando l’ha accettata o quando gli è stata notificata (o quando questi ne ha avuto conoscenza in altro modo idoneo).
- Art. 58 D.Lgs. 385/1993 (TUB) – Cessione in blocco: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e l’iscrizione nel Registro delle Imprese) tiene luogo della notifica ai debitori ceduti, ma non prova la titolarità se il debitore contesta la cessione.
- Legge 3/2012 – Definizione di sovraindebitamento e procedure di composizione: introduce il piano del consumatore, l’accordo e la liquidazione per soggetti non fallibili. Oggi trasfusa negli artt. 65 e segg. D.Lgs. 14/2019.
- Legge 199/2025 – Introduce la Rottamazione-quinquies, definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2023 senza sanzioni né interessi (Legge di Bilancio 2026, art. 1 commi 231-252).
- D.L. 118/2021 – Introduce la composizione negoziata della crisi d’impresa (convertito con modifiche in L. 147/2021): procedura volontaria con nomina di esperto indipendente per facilitare accordi di ristrutturazione aziendale.
Conclusione
La gestione di un vecchio debito ceduto a illimity richiede competenza giuridica, attenzione ai dettagli e rapidità d’azione. Come abbiamo visto, il debitore ha a disposizione numerosi strumenti per difendersi e per risolvere la propria esposizione in modo sostenibile:
- Verificare la prescrizione e i termini di decadenza, eccependo tempestivamente eventuali vizi;
- Contestare la legittimazione della società cessionaria chiedendo la documentazione e facendo valere l’onere della prova a suo carico;
- Trattare un saldo e stralcio vantaggioso, basato sulla reale possibilità della società di recupero di ottenere il credito (tenendo conto di quanto l’ha pagato e delle difficoltà esecutive);
- Aderire alle definizioni agevolate (rottamazione-quinquies) per i debiti fiscali, sfruttando le normative vigenti e rispettandone termini e condizioni;
- Accedere alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione) o, per le imprese, alla composizione negoziata, al fine di ottenere la ristrutturazione o perfino la cancellazione dei debiti in eccesso.
Ogni situazione debitoria è diversa: i debiti possono essere civili, bancari, fiscali, contributivi; i termini prescrizionali cambiano e le procedure da seguire sono complesse. Per questo è fondamentale affidarsi a professionisti specializzati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono in grado di analizzare a fondo gli atti ricevuti, individuare eventuali errori dei creditori, sospendere esecuzioni in corso e negoziare piani di rientro o saldo e stralcio tagliati su misura. In qualità di cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento e Esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo offre soluzioni personalizzate che combinano gli strumenti giudiziali e stragiudiziali più efficaci per proteggere il debitore.
Se hai ricevuto un sollecito di pagamento o una lettera da illimity Bank (o da altre società di recupero crediti), contatta immediatamente l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo team di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione specifica e difenderti con strategie legali concrete e tempestive. In molti casi, un intervento rapido del legale può bloccare sul nascere azioni esecutive come pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi, e trasformare una situazione di crisi in un percorso verso la soluzione definitiva dei tuoi debiti.
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