Lettera Da Fino 2 Securitisation S.r.l. Per Debiti Vecchi: Come Difenderti Dal Sollecito E Trattare Un Saldo E Stralcio

Introduzione

La ricezione di una lettera di sollecito di pagamento da parte di Fino 2 Securitisation S.r.l. (un veicolo di cartolarizzazione dei crediti bancari) su debiti contratti anni prima può generare allarme. È importante però sapere che non si tratta di una sentenza immediata: si tratta in genere di una comunicazione amichevole che preannuncia il possibile avvio di un recupero giudiziale. Alcuni rischi e passi falsi da evitare sono: pagare subito senza verifica, ignorare completamente la comunicazione, o firmare proposte non valutate da un esperto. Al contrario, il debitore ha diverse possibilità difensive e di negoziazione (contestare il credito, verificare la prescrizione, proporre ristrutturazioni o pagamenti parziali, ecc.) che possono annullare o alleggerire il debito. In questo articolo affronteremo le soluzioni legali principali, spiegando le norme e le sentenze più recenti che regolano il tema e mostrando come agire passo dopo passo per tutelarsi.

Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono specializzati in diritto bancario, tributario e crisi d’impresa. In particolare:
– Avv. Monardo è cassazionista, con ampia esperienza in cause complesse in Cassazione.
– Coordina professionisti di rilievo nazionale nel diritto bancario e tributario.
– È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (Legge 3/2012).
– È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
– È Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (L. 147/2021).

Grazie a questa preparazione può assistere il debitore passo per passo: analisi documentale del sollecito, ricorsi e istanze (ad es. opposizione al decreto ingiuntivo), richiesta di sospensione di atti esecutivi, trattative di saldo e stralcio, piani di rientro, soluzioni giudiziali (mediazione, accordo in tribunale, ecc.) e stragiudiziali. Avv. Monardo e il suo staff sapranno individuare le anomalie del credito (errori di calcolo, anatocismo, usura) e utilizzare ogni leva normativa a tutela del debitore.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

La disciplina centrale in materia di cessione e recupero dei crediti bancari è contenuta principalmente nel Testo Unico Bancario (TUB, D.lgs. 385/1993) e nel Codice Civile (artt. 1260, 2946, 1815, ecc.). In particolare: l’art. 58 TUB regola le cessioni in blocco di crediti (cartolarizzazioni), prevedendo l’obbligo di pubblicare in Gazzetta Ufficiale l’avviso di cessione per renderla opponibile ai debitori. Inoltre, l’art. 119 TUB garantisce al correntista (o al debitore ceduto) il diritto di ottenere dalla banca copia della documentazione relativa al rapporto (estratti conto, contratti, ecc.) degli ultimi dieci anni . L’art. 120 TUB vieta l’anatocismo bancario (capitalizzazione periodica degli interessi). Sul fronte civilistico, gli articoli chiave sono: art. 1260 c.c. (trasferimento del credito), artt. 2946-2948 c.c. (prescrizione dei crediti pecuniari), e art. 1815 c.c. (legge antiusura). Di seguito citiamo alcune norme e sentenze recenti di rilievo:

  • Cessione del credito – Deve sempre esservi un atto scritto (privato o pubblico) per cedere un credito bancario . Per le cessioni in blocco ex art.58 TUB serve la pubblicazione in G.U. a fini di pubblicità. Tuttavia la giurisprudenza sottolinea che la sola pubblicazione in Gazzetta non prova di per sé la titolarità del credito: il cessionario deve produrre in giudizio l’atto di cessione che contenga il credito specifico . Ciò rafforza la posizione del debitore che contesti la validità del creditore. Inoltre la Corte di Cassazione ha precisato che il Servicer (agenzia incaricata del recupero) agisce per mandato della SPV (società veicolo) titolare del credito . In ogni caso, il debitore può e deve chiedere copia della documentazione al cedente o alla banca (via istanza art.119 TUB) e, se necessario, all’Arbitro Bancario Finanziario .
  • Prescrizione del credito – La Cassazione ha recentemente ribadito che per i contratti di mutuo ipotecario il termine prescrizionale è di dieci anni e decorre dall’ultima scadenza insoluta . In base all’art. 2946 c.c. il creditore decade dal diritto di far valere il credito qualora non agisca entro dieci anni dall’ultima manifestazione di volontà (es. pagamento) del debitore. Il frazionamento delle rate non genera tante prescrizioni quante sono le rate: è un unico termine decennale, che riparte dall’ultima rata . Attenzione però: ogni pagamento parziale o riconoscimento del debito riavvia la prescrizione (art. 2943 c.c.). Quindi se pensi che il tuo debito sia ormai prescritto, valuta con un legale le conseguenze di eventuali offerte di pagamento.
  • Interessi e usura – Se nel credito risultano clausole di interesse superiore ai limiti di legge, è prevista la sanzione civile dell’usura (art.1815 c.c.). In caso di usura originaria (tassi pattuiti fin dall’inizio oltre la soglia) gli interessi sono annullati completamente: il debitore restituirà solo il capitale senza alcun interesse. Se invece la sola mora (interessi di ritardato pagamento) supera la soglia, resta valido il contratto di finanziamento ma decade la clausola usuraria di mora . La Cassazione 2575/2024 ha confermato che in caso di usura moratoria la sanzione è la nullità della sola clausola di mora (sostituita dal tasso legale) . Più recentemente le Sezioni Unite (Cass. 27545/2023) hanno affrontato il fenomeno dell’usura sopravvenuta, ossia quando un tasso inizialmente lecito diventa usurario nel corso del rapporto a causa di oscillazioni dei tassi. Le Sezioni Unite hanno riconosciuto che il creditore non può pretendere interessi divenuti nel tempo usurari, poiché ciò darebbe vita a una pretesa indebitamente contraria alla buona fede . Ciò significa che, soprattutto sui debiti vecchi maturati dopo lunga mora, si può avere diritto a far valere i tassi massimi leciti. Infine, l’anatocismo (capitale su cui si calcolano ulteriori interessi) è ammesso solo in misura limitata e secondo la delibera CICR; la Cassazione 18664/2023 ha confermato la nullità delle clausole di capitalizzazione infrannuale non conformi alle regole bancarie .
  • Obblighi informativi e vizi formali – Nei contratti di credito al consumo (prestiti personali, cessioni del quinto, carte revolving, ecc.) il TUB impone l’indicazione del Tasso Annuo Globale Effettivo (TAEG) . L’omessa indicazione del TAEG (art. 117 TUB) comporta la nullità del contratto. Analogamente, ogni variazione unilaterale di tassi deve essere comunicata. Il debitore può contestare in giudizio vizi formali (mancata indicazione del TAEG, TEG arbitrario) per ridurre o annullare il debito dovuto.
  • Soluzioni di composizione del debito (sovraindebitamento) – Per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori), la Legge 3/2012 prevede procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il piano del consumatore (art. 12-bis L.3/2012) consente al consumatore con debiti insostenibili di proporre un piano di rientro ai creditori, che può prevedere anche parziali riduzioni. In casi estremi esiste l’accordo di composizione o la liquidazione del patrimonio (artt. 12-14 L.3/2012) che chiudono il debito residuo con l’esdebitazione finale per il debitore che ha agito in buona fede. La Cassazione ha chiarito che l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) è concessa solo se sussistono i requisiti previsti dalla legge fallimentare e dalla L.3/2012 (art.14-terdecies) . Gli OCC (Organismi di Composizione della Crisi) sono enti autorizzati dal Ministero della Giustizia che assistono i debitori in queste procedure (Avv. Monardo è fiduciario di un OCC). Il nuovo Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) ha poi integrato questi strumenti (accordi in tribunale, liquidazione giudiziale, piani di risanamento, ecc.). Tutte queste opzioni possono giocare un ruolo quando il debito è ingente o coinvolge più creditori.


Figura 1 – Esempio di comunicazione inviata da Fino 2 Securitisation S.r.l. per il recupero di un vecchio debito (immagine di repertorio). Il sollecito di pagamento da parte di Fino 2 può preannunciare l’avvio di azioni esecutive (decreto ingiuntivo, pignoramenti) sul debito residuo . In tale contesto è fondamentale sapere che la semplice pubblicazione del credito in Gazzetta Ufficiale (prevista ex art.58 TUB) non equivale a prova della titolarità: come chiarito dalla Cassazione, il cessionario deve comunque dimostrare l’atto di cessione e l’effettiva inclusione del tuo debito nell’operazione .

Procedura passo-passo dopo il sollecito

  1. Analisi iniziale della comunicazione. Innanzitutto, leggi con attenzione la lettera: verifica data, importo richiesto, riferimento a contratti originali o a presunte pratiche, e se è stata notificata via raccomandata o PEC. Spesso si tratta di un invito bonario, non di una sentenza. In ogni caso, non ignorarla completamente (potrebbe preludere a un decreto ingiuntivo) ma nemmeno pagare subito senza fare controlli. Annota i termini indicati (se ti dicono di pagare entro X giorni) e preparati a reagire entro quei termini.
  2. Richiesta di documenti. Prima di tutto, chiedi alla banca o a Fino 2 per iscritto copia del contratto originario e degli estratti conto aggiornati del tuo rapporto di credito. In particolare invia una raccomandata (o PEC) citando gli articoli 119 TUB e 1264 c.c.: ad esempio, come suggerito da operatori esperti, scrivi “In riferimento alla vostra richiesta del … relativa al presunto debito n. …, si richiede, ai sensi dell’art.119 TUB e art.1264 c.c., copia della documentazione comprovante la Vostra legittimazione alla riscossione (atto di cessione del credito o attestazione equivalente) .” Chiedi anche copia del contratto bancario (mutuo, prestito, carta di credito) e degli estratti conto dal momento del contratto fino ad oggi. L’istanza ex art.119 TUB obbliga la banca a fornire entro 90 giorni (o in tempi brevi) la documentazione degli ultimi 10 anni . Se la banca si rifiuta, puoi ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o al giudice (art.210 c.p.c.). Anche Fino 2 non è obbligata ai sensi del TUB, ma spesso fornisce almeno un calcolo aggiornato del debito su tua richiesta. La documentazione ti serve per controllare eventuali vizi: tassi di interesse (corrispondenti e di mora), addebiti di spese e commissioni, anatocismo, pagamenti già effettuati, ecc. . Ad esempio, potrai verificare se gli interessi applicati superano le soglie di legge (usura) o se sono stati capitalizzati indebitamente (anatocismo) .
  3. Verifica della prescrizione. Calcola il termine decennale di prescrizione del tuo debito. Se si tratta di un mutuo o di un finanziamento, il termine è 10 anni dall’ultima rata pagata o da quando si è verificato l’inadempimento (Cass. 10/2/2023 n.4232 ). Per altre forme di credito il termine può essere analogo; per esempio, anche per i conti correnti affidati si applica in genere il termine decennale (la Cassazione si è più volte occupata di prescrizione decennale dei conti correnti). Se risulta ampiamente superato, il debito è prescritto; tuttavia, la diade Cassazione ricorda che se tu effettui un pagamento o un riconoscimento (anche involontario), la prescrizione si interrompe e ricomincia a decorrere (art.2943 c.c.). In ogni caso, è opportuno inserire nella tua richiesta scritta anche una clausola di sospensione della prescrizione (ad es. “con la presente si interrompono ai sensi dell’art.2945 c.c. i termini di prescrizione relativi al rapporto” ), così da evitare sorprese.
  4. Costituzione di debito inadempienza. Se non paghi, Fino 2 o l’originaria banca potrebbero rivolgersi al tribunale per un decreto ingiuntivo. Se ti viene notificato un decreto ingiuntivo (giudiziale) o un precetto (atto in cui si intima il pagamento entro 40 giorni dopo un decreto non opposto), devi reagire entro i termini: di solito hai 40 giorni per proporre opposizione al decreto ingiuntivo (c.p.c. art.645 e ss.). Questo passaggio trasforma il procedimento monitorio in un giudizio ordinario, in cui potrai sollevare eccezioni sostanziali (mancata titolarità, usura, anatocismo, vizi formali, prescrizione, ecc.). Nota: in base alla Cassazione, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti a mediazione obbligatoria, l’onere di avviare la mediazione spetta al creditore opposto (cioè chi ha ottenuto il decreto) . Quindi se va in opposizione un creditore bancario, sarà questi a dover proporre la mediazione prima del giudizio.
  5. Diritto di contraddire e mediazione. Durante l’opposizione o in fase pre-giudiziale, il debitore può chiedere la mediazione (obbligatoria o facoltativa) e sollevare eccezioni difensive. In pratica, potrai dire al giudice (o all’arbitro) di verificare: anche la Cassazione ha chiarito che il debitore può contestare in ogni fase la titolarità del credito del cessionario, e che, se il debitore non ha riconosciuto formalmente il debito, spetta al creditore produrre prove precise . Nel giudizio potrai quindi chiedere il rigetto della domanda creditorio per carenza di prova (art. 2697 c.c.) . Ricorda che alcune controversie bancarie rientrano nella mediazione obbligatoria (DLgs. 28/2010). Se viene disposta (o richiesta) la mediazione, sappi che le Sezioni Unite hanno stabilito che nel caso di opposizione a ingiunzione il debitore non è tenuto a iniziare la mediazione: tale onere ricade sul creditore .
  6. Negoziazione stragiudiziale (saldo e stralcio). Spesso il modo più rapido e vantaggioso per entrambe le parti è trattare un saldo e stralcio stragiudiziale. Questo consiste in un accordo privato con cui il debitore propone di pagare una cifra ridotta (scontata) in un’unica soluzione o in rate, in cambio dell’estinzione integrale del debito. Non esiste una legge che regoli il “saldo e stralcio” in senso tecnico: è una pratica negoziale. Se il creditore (o Fino 2) è disposto a farlo (ad es. perché ha acquistato il credito a prezzo basso e preferisce incassare qualcosa subito), può accettare un’offerta transattiva. In questo caso è fondamentale che l’accordo sia scritto, dettagliato e possibilmente omologato dal giudice (ad esempio in sede di opposizione a ingiunzione o concordato) per renderlo esecutivo. Avvalersi di un avvocato esperto consente di formulare una proposta credibile e tutelare i tuoi interessi (includendo condizioni come la rinuncia a ulteriori azioni esecutive, ecc.). Molti istituti bancari preferiscono chiudere con uno sconto piuttosto che rischiare una causa lunga o che il debitore si dichiari insolvente. L’obiettivo pratico è congelare il debito attuale e risolvere subito la questione con un montante definito.
  7. Procedure della crisi. Se il tuo debito, sommato ad altri prestiti, è molto elevato e hai anche altri creditori (ad es. banche, finanziarie, erario, Inps, fornitori), valuta le procedure di composizione della crisi (L. 3/2012 e D.lgs. 14/2019). Con un piano del consumatore o un accordo di composizione, potresti ottenere una moratoria sui pagamenti e una riduzione concordata degli importi, con successiva esdebitazione (estinzione dei debiti residui) al termine. Se sei piccolo imprenditore, esistono analoghi strumenti (liquidazione giudiziale, accordi di ristrutturazione, concordato). Queste strade richiedono l’aiuto di un professionista (es. Gestore della crisi) e spesso un’approvazione giudiziale, ma offrono protezione da pignoramenti e dal carcere per chiusura del credito. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi ed esperto di concordati, può guidarti anche in queste procedure speciali.

Difese e strategie legali concrete

  • Controllo formale del sollecito. Verifica che la richiesta rispetti i requisiti legali (ad es. in un decreto ingiuntivo mancava la “determinazione della somma” – Cass. 26523/2025 ). Contesta subito (in forma scritta) qualsiasi somma non motivata o addebitata più volte. Puoi eccepire la nullità delle clausole contrattuali (tassi non pattuiti, anatocismo, spese di recupero ricaricate senza titolo). Se rilevi irregolarità, comunicale per iscritto ai creditori (sia banca originaria che cessionario) chiedendo la rettifica dei conteggi.
  • Contestazione di anatocismo e usura. Se nel calcolo del debito trovi capitalizzazione infrannuale illegittima (anatocismo) o interessi usurari, segnala subito tali vizi nel riscontro scritto. La Cassazione, in particolare, ha rimarcato che clausole di capitalizzazione non conformi alle delibere CICR sono nulle . In un contesto di vecchio debito scaduto, spesso gli interessi di mora superano la soglia: in tal caso chiedi che al loro posto si applichi l’interesse legale (circa il 2-3% annuo). L’usura sopravvenuta (tassi divenuti eccessivi col tempo) è a tuo favore secondo Cass. 27545/2023 : il creditore che oggi pretende interessi che risultano usurari commette “pretesa contraria a buona fede” e potrai chiedere la loro disapplicazione.
  • Eccezione di prescrizione. Se il debito è prescritto, sollevare l’eccezione di prescrizione (art.2946 c.c.) è la difesa più forte: il creditore non potrà ottenere sentenza se ignora tale eccezione. La prescrizione può essere opposta anche durante l’opposizione a ingiunzione. Inoltre, nel caso di prescrizione parziale (alcune rate scadute oltre 10 anni fa), potrai ridurre il debito contestando le quote decennali trascorse.
  • Mediazione e conciliazione. Proponi al creditore l’adesione a una procedura di mediazione civile (obbligatoria in molti casi bancari) per negoziare con calma un accordo. Spesso la minaccia di mediazione obbligatoria e i costi (tempo, spese) inducono la banca/cessionario a trattare. Ricorda che è il creditore ad avere l’onere di iniziare la mediazione in opposizione a ingiunzione .
  • Impugnazione di atti esecutivi. Se partono fermi amministrativi o ipoteche, puoi agire chiedendo l’annullamento in sede cautelare o impugnativa se vi sono vizi (debito prescritto, ecc.). Per pignoramenti, verifica l’ammissibilità (ad es. il quinto dello stipendio è escluso, devono lasciarti il minimo vitale). Esamina la possibilità di una procedura d’ufficio (es. mediazione sindacale o avvio del Concordato se sei impresa).
  • Offerte e rinegoziazioni con cessione indiretta. Se hai anche debiti fiscali, valuta le opzioni di rottamazione/quinties, saldo e stralcio fiscale (come definito dalla L. 178/2020 e seg.), che prevedono estinzione di sanzioni e interessi per carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione . Per i debiti bancari, esistono istituti di pacchetti di rateizzazione agevolata (art. 60 D.L. 34/2019 per i contributi INPS morosi) e programmi straordinari di rinegoziazione. A volte banche e cessionari propongono piani di rientro personalizzati anziché pignorare; in questi casi puoi spuntare condizioni migliori (adeguare la rata al tuo budget, eliminazione di mora, ecc.).

Strumenti alternativi per risanare i debiti

Se il pagamento con saldo e stralcio diretto non è possibile, considera gli strumenti legislativi previsti:
Rottamazioni fiscali – La “Definizione agevolata” (rottamazione-quinquies) introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) permette di sanare i debiti fiscali e contributivi dal 2000 al 2023 annullando sanzioni e interessi . È una forma di saldo e stralcio fiscale: pagando solo il capitale e le spese ordinarie entro aprile 2026, il contribuente estingue i carichi affidati all’Erario. Similmente, la L. 234/2021 ha stralciato automaticamente le cartelle di valore fino a 1.000€. Tali misure non si applicano ai debiti bancari, ma riducono il peso generale dei debiti del contribuente e liberano risorse.
Piani del consumatore (L.3/2012) – Se sei consumatore (persona fisica senza partita IVA con scopi non professionali) e non puoi onorare i debiti, il piano del consumatore permette di proporre un programma di rientro che può includere anche sconti sul capitale. Richiede l’approvazione del tribunale, ma blocca i pignoramenti esistenti. Al termine del piano, i residui debiti sono estinti (esdebitazione) .
Accordo di composizione (L.3/2012) – Se hai beni patrimoniali rilevanti, potresti stipulare un accordo con i creditori sotto la supervisione del tribunale (procedura ex art.12 L.3/2012). Questo consente di liquidare parte del patrimonio o dilazionare i pagamenti. Se i creditori accettano l’accordo (che può prevedere un pagamento forfettario inferiore al dovuto), l’eventuale residuo del debito può essere condonato con l’esdebitazione.
Concordato e accordi extragiudiziali – Se sei imprenditore, esistono anche strumenti come il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 67 legge fallimentare o D.Lgs. 14/2019). Sebbene più complessi, possono permettere la riduzione dei debiti verso banche, fornitori o erario se approvati dal tribunale.
Piani di rateizzazione straordinari – In assenza di procedure ufficiali, a volte si negozia con la banca un piano di rateizzazione convenuto, che prevede la dilazione del pagamento del debito residuo. Non è il classico “saldo e stralcio” perché in questo caso si pagano tutti gli interessi concordati, ma può alleggerire l’onere immediato. Spesso la banca concede dilazioni solo se ritiene il debitore meritevole e sollecito.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

  • Non pagare di fretta – Uno degli errori peggiori è effettuare un pagamento parziale subito dopo il sollecito. Se il debito è prescritto o viziato, pagarne anche solo una parte può far valere il riconoscimento del debito e riavviare la prescrizione, perdendo l’eccezione. Inoltre, un pagamento dimostra al creditore che riconosci il debito, indebolendo la tua posizione negoziale. Meglio prima esaurire le verifiche sopra indicate.
  • Non accettare condizioni affrettate – Diffida delle trattative “online” o telefoniche con promotori inaffidabili. Se ricevi offerte di saldi stralci mai formalizzate o accordi chiesti a depositare soldi tramite terzi non certificati, potrebbe trattarsi di truffe. Fai sempre tutto per iscritto con supporto legale e, se ti propongono subito un importo senza verifiche, stai allerta.
  • Non ignorare i termini legali – Se ricevi un atto notificato (decreto ingiuntivo o precetto), ricorda che i termini per reagire sono perentori (ad es. 40 giorni per l’opposizione al DI, 10 giorni per la mediazione nelle materie obbligatorie). Ignorare la notifica significa accettare il decreto e subire poi pignoramenti esecutivi senza opposizione.
  • Non firmare nulla in bianco – Se il creditore ti chiede di firmare nuovi documenti (rinuncia, quietanza senza specifica, convenzioni etc.), leggili con attenzione. Potresti trovarvi clausole di estinzione di ogni controversia, conferendo loro un titolo esecutivo. Fai firmare solo accordi chiari e definiti, redatti da un avvocato.
  • Attenzione alle comunicazioni verbali – La legge richiede sempre la forma scritta per questioni di credito (art. 1264 c.c.) e per i termini di decadenza. Le promesse fatte per telefono dal call center o via mail potrebbero non avere efficacia: ottieni sempre conferme scritte.
  • Conserva ogni documento – Fai copie di tutta la corrispondenza (raccomandate, pec, messaggi) e registra le chiamate (è legale in Italia se partecipi attivamente alla conversazione) . Questi possono tornare utili in giudizio, ad esempio per dimostrare il presupposto dei termini o eventuali intimidazioni vietate.
  • Non confidare esclusivamente in “procedure di saldo e stralcio” generiche – Ogni situazione è diversa. Spesso i blog o i video online mostrano casi ideali. La verità è che la disponibilità a stralciare dipende molto dal soggetto (banca, SPV) e dall’importo. È fondamentale avere un legale che individui quanto è ragionevole offrire e predisponga un accordo vincolante (ad es. con omologa del Tribunale nelle procedure concorsuali).

Tabelle riepilogative

Strumento / AzioneNormativa / ScadenzaDescrizione
Opposizione a decreto ingiuntivoCod. Proc. Civ., art. 645 e ss.Procedura contro l’ingiunzione notificata, da proporre entro 40 gg. Trasforma l’ingiunzione in causa ordinaria.
Istanza art.119 TUB (documentazione)D.lgs. 385/1993, art. 119Diritto del correntista (o debitore ceduto) di ottenere copia di contratti ed estratti conto (ultimi 10 anni) .
Richiesta di documenti e contrattiArt. 1264 c.c.Il cessionario deve provare la legittimità (atto di cessione) e consegnare il contratto per rendita azione esecutiva .
Saldo e stralcio (negoziazione privata)(accordo contrattuale)Offerta di pagamento parziale concordato per chiudere il debito. Non è un istituto normativo, ma pratica commerciale diffusa.
Piano del consumatoreL. 3/2012, art. 12-bisPiano di rientro rivolto ai consumatori in sovraindebitamento, con possibile riduzione dei debiti e moratoria.
Accordo di composizione della crisiL. 3/2012, art. 12Procedura in tribunale per la composizione della crisi da sovraindebitamento, coinvolgendo tutti i creditori.
Liquidazione del patrimonio del sovraindebitatoL. 3/2012, art. 14-bis e ss.Fallimento “light” per il debitore, con vendita del patrimonio e soddisfacimento parziale dei creditori.
Esdebitazione finaleL. 3/2012, art. 14-terdeciesEstinzione dei debiti residui al termine delle procedure di composizione, in presenza di onestà del debitore .
Rottamazione-quinquies (cartelle)L. 199/2025 (Bilancio 2026)Definizione agevolata dei debiti fiscali 2000-2023: si pagano capitale e spese, si azzerano sanzioni/interessi .
Accordi di ristrutturazione/preventiviL. 267/1942 (L.Fall.), D.Lgs. 14/19Procedure concorsuali (accordi ex art.160 L.F.) per la ristrutturazione dei debiti d’impresa (no fallimento).

Domande frequenti (FAQ)

Domanda 1: Devo pagare immediatamente la richiesta di Fino 2 per debiti molto vecchi?
Risposta: No, non bisogna pagare di fretta. Fino 2 sta chiedendo formalmente il saldo di un debito che ti era già preteso dalla banca originaria. Prima di tutto, invia una richiesta scritta (raccomandata/PEC) per avere documenti e calcoli precisi. Verifica se il debito è legittimo e non prescritti. Solo dopo aver controllato tutto e consultato un legale conviene considerare eventuali pagamenti o proposte di saldo e stralcio. Mai anticipare somme senza garanzie: un pagamento potrebbe impattare negativamente la tua posizione (ad es. interrompere la prescrizione o rafforzare la legittimità del credito).

Domanda 2: Il mio debito è prescritto. Cosa succede se pago anche solo una parte del dovuto?
Risposta: Se il tuo debito è già prescritto (oltre 10 anni dall’ultimo pagamento, per esempio su un mutuo), in teoria non saresti tenuto a pagare nulla. Tuttavia, se tu per qualsiasi motivo offri un pagamento parziale, secondo l’art.2943 c.c. riconosceresti il debito e riapriresti la prescrizione. Ciò significa che, con quel pagamento, il termine di 10 anni ricomincia a decorrere. In pratica potresti perdere il beneficio della prescrizione. Quindi bisogna stare attenti: se intendi contestare la prescrizione, non pagare nulla fino ad avvenuto accertamento. In alcuni casi si può versare sospettivamente un importo modesto (es. 1€) per verificare se il creditore risponde, ma ciò va fatto solo dopo consulenza legale.

Domanda 3: Posso contestare la titolarità del credito a Fino 2 Securitisation?
Risposta: Sì. Quando arriva il sollecito, puoi rispondere scrivendo che contesti la legittimità del creditore. La Cassazione ha chiarito che il debitore può sollevare la “mancanza di titolarità” anche in giudizio, e che se il debitore non ha mai riconosciuto il debito al nuovo creditore, quest’ultimo deve dimostrare l’atto di cessione . In pratica puoi chiedere a Fino 2 di esibire prova scritta (estratto atto o contratto di cessione) che includa proprio il tuo debito; senza questa prova, il creditore rischia di perdere in giudizio. Anche semplicemente inviare una contestazione formale con queste motivazioni spesso induce il cessionario a fornire documenti o a trattare.

Domanda 4: Quali documenti posso ottenere dalla banca originaria o da Fino 2?
Risposta: Hai diritto a copia di tutto ciò che documenti il rapporto originario. Con l’istanza ex art.119 TUB puoi ottenere dalla banca gli estratti conto, il contratto di mutuo/finanziamento/apertura di credito e ogni estratto rilevante degli ultimi 10 anni . Richiedi anche l’elenco delle rate pagate e di quelle non pagate, il piano di ammortamento e le comunicazioni di mora o di decadenza dal termine. Fino 2 (il cessionario) non è vincolata da art.119 ma spesso fornisce su richiesta un piano di calcolo del debito residuo con specifica di capitale, interessi e spese. Richiedi a entrambi per iscritto di consegnare ogni documento utile: ciò è essenziale per individuare errori o vizi (anatocismo, spese indebite, tassi illegittimi, ecc.) .

Domanda 5: La banca originaria deve ancora consegnare i documenti dopo che Fino 2 ha acquistato il credito?
Risposta: Sì. Anche se la banca ti ha notificato che ha ceduto il credito, resta valida la tua richiesta ex art.119 TUB contro la banca originaria. La Cassazione ha ribadito che tale istanza può essere rivolta anche dal debitore ceduto . Quindi contatta direttamente la banca (ufficio reclami o legale) e chiedi la documentazione. Se la banca si rifiuta senza giusta causa, puoi ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) , che spesso ordina la consegna. Se il servicer (Fino 2) dichiara di non avere i contratti, ciò conferma che devi ottenere i documenti dall’originario istituto.

Domanda 6: Cos’è il tasso TAEG e perché è importante?
Risposta: Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è il tasso che “misura” il costo complessivo di un finanziamento al consumatore. Per legge (art.117 TUB) deve essere sempre indicato nei contratti di credito al consumo. Se nel tuo contratto di finanziamento manca l’indicazione del TAEG o di elementi essenziali, il contratto può essere in parte nullo . Ad esempio, la Corte di Cassazione ha ricordato che l’omessa indicazione del TAEG comporta la nullità della clausola di interessi (sanzione civilistica ex TUB). Perciò, controlla se nel contratto mancano formalità obbligatorie: in tal caso potrai contestare la validità di parte del debito.

Domanda 7: Se ignoro la lettera di Fino 2, cosa può succedere?
Risposta: Se non rispondi affatto al sollecito, il debitore rimane silente, ma il creditore potrebbe comunque procedere giudizialmente. In particolare, Fino 2 (come delegato della SPV) può chiedere subito o in seguito un decreto ingiuntivo al tribunale. Se ti arriva un decreto ingiuntivo e tu non lo impugni, dopo 40 giorni diventa titolo esecutivo e potranno avviare pignoramenti sui tuoi beni. Quindi ignorare del tutto non è consigliabile: almeno prendi tempo richiedendo documenti o proponendo una trattativa. Se decidi di non pagare, comunica per iscritto che intendi difenderti in sede giudiziaria e chiedi la prova del credito . Un debitore che esplicita chiaramente le proprie intenzioni rende più difficile, per la controparte, ottenere semplicemente un decreto ingiuntivo senza fare i conti con una opposizione.

Domanda 8: Cosa succede se ricevo un decreto ingiuntivo da Fino 2 e voglio impugnarlo?
Risposta: Se ti viene notificato un decreto ingiuntivo emesso in favore di Fino 2 per il tuo debito, devi proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica (art. 645 c.p.c.). Nell’opposizione potrai sollevare tutte le eccezioni: prescrizione, mancanza di titolarità della SPV, vizi del contratto (anatocismo, usura), contestare l’importo, ecc. L’opposizione trasforma il decreto in un vero processo dove spetta a Fino 2 dimostrare il proprio credito. Ricorda che per alcune materie la mediazione è obbligatoria; comunque nelle opposizioni la Cassazione ha stabilito che a proporre la mediazione deve essere il creditore . Impugnare significa anche che blocchi qualsiasi pignoramento finché il giudice decide.

Domanda 9: Se il mio debito era rivolto a una banca estinta (in liquidazione), Fino 2 può comunque chiedermi il pagamento?
Risposta: Sì. Anche se la banca originaria è fallita o liquidata, il diritto di credito sopravvive e passa ai creditori (o ai compratori del portafoglio). Nel caso di passaggi societari, la Cassazione (Cass. civ. n.16668/2025) ha specificato che, quando il debitore è garantito da un socio illimitatamente responsabile o la banca è stata fusa, l’azione può essere intentata anche contro quei soggetti. Se la banca era in liquidazione, il curatore fallimentare potrebbe avere ceduto il credito a un investitore come Fino 2. Ciò non estingue il debito, ma dal tuo punto di vista è utile verificare: se la banca era in crisi all’epoca del tuo inadempimento, potrebbe valere la causa a te nota (ad es. mutui fondiari, commissioni illegittime). In ogni caso, Fino 2 acquista unicamente il credito accertato e non contestato: se contestavi già quel debito in Corte di appello o in Cassazione, fai presente ogni contenzioso pendente.

Domanda 10: Qual è la differenza tra “saldo e stralcio” e “rottamazione fiscale”?
Risposta: Si tratta di due concetti diversi: il saldo e stralcio è un accordo privato tra il debitore e il creditore (banche, società di recupero) volto a chiudere un vecchio debito pagando una somma minore di quella dovuta. Non è previsto da una legge, ma spesso lo si chiama così la pratica di chiudere controversie bancarie con un pagamento agevolato. La rottamazione fiscale (o definizione agevolata) è un istituto normativo che riguarda i debiti con il fisco. Ad esempio, la Legge 199/2025 ha introdotto la rottamazione-quinquies, che consente di estinguere i debiti con l’Erario (cartelle, tributi, contributi) da 2000 a 2023 pagando solo il capitale e le spese, con sanzioni e interessi azzerati . Tale definizione agevolata non riguarda direttamente i debiti bancari, ma può alleggerire il carico complessivo del debitore verso il fisco. In pratica: il saldo e stralcio lo negozi con la banca/cessionario, la rottamazione la ottieni (eventualmente) mediante adesione a programmi statali.

Domanda 11: Cosa succede se trovo errori di calcolo nel debito richiesto?
Risposta: Se gli estratti conto o i calcoli del debito forniti contengono errori (pagamenti non registrati, ricalcoli sbagliati), evidenzialo subito al creditore con dettagli specifici. Chiedi che rifacciano i conti. In giudizio ciò costituirebbe un’eccezione di errore di calcolo: se gli importi pretesi sono maggiori del dovuto per un evidente errore materiale, il giudice correggerà l’ammontare. Ricorda: ogni volta che intercetti una notevole discrepanza, annotala e allega il tuo piano di ammortamento o estratto. Può essere utile chiedere una consulenza tecnica contabile (CTU) per certificare l’errore e ottenere l’annullamento di quella parte di debito.

Domanda 12: Devo rivolgermi a un avvocato o posso gestire tutto da solo?
Risposta: È altamente consigliato farsi assistere da un professionista esperto. Un avvocato bancario/tributario saprà individuare subito le criticità (prescrizione, usura, ipotesi di contestazione) e parlarti “la lingua” del creditore. Inoltre potrà assisterti nelle trattative di saldo e stralcio (formulando contratti vincolanti) e nei ricorsi giudiziali (preparando opposizione o mediazione). In passato, senza consulenza legale molti debitori hanno accettato transazioni svantaggiose o perso termini per opposizione. Con l’avvocato puoi anche accedere ad es. strumenti come la negoziazione assistita, l’addebito dei bonari in tribunale, e preparare piani del consumatore. Inoltre Avv. Monardo, in quanto cassazionista, può affrontare anche eventuali fasi di legittimità in Cassazione, e in qualità di Gestore della crisi può gestire piani sovraindebitamento complessi. In sintesi: l’investimento in un legale spesso si ripaga con gli interessi risparmiati o i debiti ridotti.

Domanda 13: Che tempi ho per pagare o oppormi?
Risposta: Leggi sempre con attenzione le scadenze indicate nella comunicazione. Se è una semplice richiesta bonaria, non scade nulla immediatamente, ma solitamente ti daranno un termine (es. 30 giorni) per pagare. Se invece è un provvedimento giudiziario (decreto ingiuntivo o atto di precetto), i termini sono certi: hai 40 giorni dalla notifica per proporre opposizione al giudice. Trascorso tale termine senza opposizione, il decreto diventa definitivo e ti possono espropriare i beni. Per le rottamazioni fiscali aderisci entro le scadenze di legge (per la “quinquies” entro aprile 2026 ). In tutti i casi, non aspettare l’ultimo giorno per fare passi formali (soprattutto opporre il decreto). Se il termine scade, perderai la possibilità di difenderti.

Domanda 14: Chi è un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e come può aiutarmi?
Risposta: Un OCC è un ente autorizzato dal Ministero della Giustizia ai sensi del Regolamento DM 202/2014 e della L. 3/2012. Gli OCC assistono i soggetti in sovraindebitamento nella predisposizione dei piani di composizione del debito (piani del consumatore o accordi in tribunale). Il Gestore della crisi (come l’Avv. Monardo) iscrive il debitore in questo organismo e lo affianca nell’iter procedurale (predisposizione documenti, convocazione creditori, monitoraggio del piano). Rivolgersi a un OCC ti dà accesso a procedure protette (piano del consumatore, liquidazione) che non ci sono per i debiti bancari isolati. In pratica, l’OCC è un punto di riferimento per i debitori onesti che vogliano una ristrutturazione formalizzata e tutela dal pignoramento.

Domanda 15: Cosa significa “esdebitazione” e posso richiederla?
Risposta: L’esdebitazione è l’effetto finale di certe procedure di composizione della crisi: significa che, al termine del piano concordato, i crediti residui restanti vengono cancellati e il debitore è liberato definitivamente dal debito. In L.3/2012 l’esdebitazione è prevista per i piani del consumatore o per chi ha portato a termine una liquidazione onesta (art. 14-terdecies). La Cassazione ha ricordato che l’esdebitazione è subordinata al rispetto dei requisiti soggettivi/oggettivi di legge (ad es. non avere debiti penali pendenti, aver agito de buona fede). In pratica, se tu aderisci a un piano sovraindebitamento e lo esegui secondo quanto approvato dal tribunale, potrai presentare istanza finale per ottenere l’estinzione delle obbligazioni rimanenti. Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi, potrà seguire anche questa fase conclusiva importante.

Domanda 16: Si può trattare un saldo e stralcio anche se il debito è già in fase esecutiva (pignoramento)?
Risposta: Sì, è possibile. Spesso le banche o le SPV sono ancora disponibili a trattare anche quando il processo è iniziato, se giudicano conveniente riscuotere subito qualcosa anziché dover attendere l’esito di un pignoramento. Se ti è già stato notificato un pignoramento (a stipendio, conto, ecc.), ciò non preclude una transazione. Anzi, la trattativa potrebbe includere clausole per fermare l’esecuzione (ad es. “entro X giorni pagamento, con rinuncia immediata alle azioni esecutive”). Fai però attenzione: qualsiasi accordo raggiunto DEV’ESSERE documentato ufficialmente (ad es. in un verbale di accordo o con successiva omologazione da parte del giudice). Non affidarti solo alla parola del funzionario di Fino 2: ottieni sempre un impegno scritto che contempli le condizioni di stralcio.

Domanda 17: Cosa non possono fare le società di recupero crediti (call center) secondo la legge?
Risposta: Devono rispettare i divieti previsti dal Codice Penale e dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza. Ad esempio, non possono molestarti con telefonate incessanti. La Cassazione ha interpretato l’art. 660 c.p. (molestie o disturbo alle persone) estendendolo anche ai call center: se ti contattano molto spesso senza motivo valido, può configurarsi il reato di molestia . Inoltre non possono minacciare azioni illegittime né diffondere dati sensibili. In ogni caso, mantieni sempre un registro delle chiamate (e registrale se opportuno, è lecito se prendi parte) e segnala al tuo avvocato ogni comportamento scorretto: questo può essere usato in giudizio o per una denuncia all’AGCM/AGCOM.

Domanda 18: Ho altri debiti (es. tasse, mutui, prestiti). Come faccio a capire se vale la pena fare un piano del consumatore?
Risposta: Se i tuoi debiti complessivi (anche bancari) superano il valore del tuo patrimonio e hai un reddito sufficiente per qualche rata, potresti valutare il piano del consumatore (L.3/2012) o analoghi accordi. L’importante è che tu non sia già imprenditore (in tal caso ci sarebbero altri strumenti come il concordato) e che tu possa convincere almeno alcuni creditori a partecipare (occorre presentare una documentazione dettagliata). I vantaggi sono l’eventuale cancellazione dei debiti residui (esdebitazione) e la sospensione dei pignoramenti durante il piano. L’Avv. Monardo può aiutarti a simulare costi e benefici: spesso si opta per il piano del consumatore quando il debito è sostenibile solo con un forte sconto o moratoria, mentre per debiti tributari recenti la rottamazione quinquies può essere più rapida.

Domanda 19: Se la mia situazione è molto complessa (più creditori), cosa conviene fare per prima cosa?
Risposta: In situazioni di gravissimo indebitamento conviene agire con un quadro completo di strategia: in genere si parte con una verifica legale (avvocato/consulente) su tutti i debiti, si valutano i mezzi immediati di protezione (es. opposizione a ingiunzioni, istanze di sospensione), e parallelamente si considera l’accesso a procedure di composizione (piano consumatore, accordo, ecc.). Se i creditori principali sono banche e non è una crisi “da consumatore”, si può tentare subito un accordo amichevole con i grandi creditori o negoziazione assistita. Se invece i debiti sono eterogenei (bancari + fiscali), spesso si fanno insieme: si aderisce alle definizioni agevolate fiscali e contestualmente si chiede un saldo stralcio con le banche. Spesso la priorità è bloccare i pignoramenti in corso: a tal fine si valuta anche il ricorso per decreto ingiuntivo opposizione, con contestuale domanda di sospensione (giudice può sospendere l’esecuzione in attesa della decisione).

Domanda 20: Cosa posso fare da qui in avanti?
Risposta: Il primo passo è contattarci. Insieme analizzeremo l’atto ricevuto, valuteremo ogni possibile eccezione (prescrizione, vizi contrattuali, etc.) e ti aiuteremo a preparare le risposte formali adeguate (lettere di contestazione, diffide, istanze, ricorsi). Se ha senso, potremo immediatamente contattare Fino 2 per trattare un saldo e stralcio, con offerta mirata e vincolata all’ottenimento dei documenti richiesti. Se il credito è elevato, proporremo le soluzioni di composizione della crisi più adatte (piani del consumatore, accordi con i creditori, ecc.). Infine, saremo a disposizione per ogni fase del processo, fino all’eventuale mediazione o opposizione. In ogni caso, ricorda che anche se la lettera di sollecito fa paura, tu hai diritti e tempo per reagire. Non devi arrenderti: agire con competenza può eliminare interessi indebiti e ridurre drasticamente il debito residuo.

Avere la documentazione bancaria in mano è essenziale per ogni difesa: solo così si possono fare perizie tecniche sui conteggi, individuando errori o clausole nulle (anatocismo, mancata indicazione TAEG, usura). Con questi dati il professionista può simulare un piano di rientro realistico o una proposta di saldo e stralcio ottimale. In molti casi, dietro semplici cifre si nascondono irregolarità che possono ridurre il debito di migliaia di euro. Per questo, affidarsi a un team specializzato fa la differenza tra pagare “a occhi chiusi” o negoziare con cognizione di causa.

Conclusioni

La lettera di sollecito di Fino 2 Securitisation S.r.l. sui debiti vecchi non è una sentenza ma un invito alla difesa: il debitore ha molti strumenti per reagire, dall’accertamento documentale alla contestazione giudiziale. Riepiloghiamo i punti chiave: verifica immediatamente la documentazione contrattuale, controlla i termini di prescrizione (e non riconoscere il debito pagando prima di tempo), valuta ogni possibile vizio (usura, anatocismo, vizi formali) e sfrutta le opzioni di composizione della crisi se necessarie. Le difese legali (opposizione a ingiunzioni, mediazione, ricorso all’ABF) e le soluzioni stragiudiziali (negoziazione di piano, saldo e stralcio, rottamazioni fiscali) possono concretamente azzerare interessi illegittimi e ridurre il capitale.

È fondamentale agire con tempestività: ogni termine scaduto e ogni azione non intrapresa può ridurre le possibilità di successo. L’assistenza di un professionista esperto in diritto bancario e sovraindebitamento è cruciale per orientarsi tra le norme e le strategie più efficaci. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team combinano competenze legali e fiscali di alto livello: con loro potrai bloccare o gestire azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, cartelle esattoriali) ed ottenere la migliore soluzione per la tua situazione, sia in via stragiudiziale che giudiziale. Non aspettare che sia troppo tardi:

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Sentenze e fonti normative recenti: Corte di Cassazione, SS.UU. 18/9/2020 n.19596 (mediazione opposizione ingiunzione) ; Cass. civ. 10/2/2023 n.4232 (prescrizione decennale mutuo) ; Cass. civ. 25/7/2023 n.2575 (usura moratoria) ; Cass. civ. 30/9/2023 n.27545 (usura sopravvenuta) ; Cass. civ. 13/1/2025 n.18664 (anatocismo) ; Cass. civ. 3/6/2025 n.14835 (esdebitazione) ; Cass. civ. 13/7/2022 n.22178 (titolare credito SPV) ; Tribunale di Rimini 10/1/2024 n.15; Legge 27/1/2012 n.3; D.lgs. 385/1993 (art.58, 119, 120); L. 232/2021; L. 199/2025; Circolari Agenzia Entrate Riscossione; Codice Civile, Codice della Crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) – tutti citati nel testo. (Le sentenze citate sono tratte da fonti giurisprudenziali ufficiali).

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