Introduzione. Ricevere un sollecito di pagamento da Aqui SPV S.r.l. per un debito ormai vecchio può generare ansia e confusione. È importante sapere che ignorare una lettera di sollecito può essere molto rischioso: se il debito non è prescritto e il creditore decide di agire, potresti perdere la possibilità di difenderti efficacemente o di trattare un accordo vantaggioso . Allo stesso tempo, è fondamentale verificare se il credito è ancora valido (non prescritto) e se ci sono errori o abusi nel calcolo degli interessi e delle commissioni. Conoscere le strategie difensive e gli strumenti legali disponibili può fare la differenza tra subire passivamente l’azione del recupero crediti e gestire attivamente la situazione. In questo articolo analizzeremo a fondo le norme applicabili e le soluzioni pratiche: termini di prescrizione, diritti del debitore, opposizioni, sospensioni, negoziazioni di saldo e stralcio, procedure di composizione del debito (come il piano del consumatore), ecc.
Presentazione professionale. A guidarvi nella lettura è l’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista esperto in diritto bancario e tributario . Dirige uno studio legale multidisciplinare di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, con competenze specifiche nelle questioni bancarie, finanziarie e fiscali. L’Avv. Monardo vanta qualifiche di rilievo: è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 (iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia), Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ex D.Lgs. 118/2021 . Grazie a questa esperienza, il suo staff può assisterti concretamente in tutte le fasi: dall’analisi dell’atto di sollecito e della documentazione contrattuale, alla preparazione di eventuali ricorsi o opposizioni, fino alle trattative con i creditori per piani di rientro o accordi transattivi. Con il supporto dell’Avv. Monardo potrai valutare soluzioni giudiziali e stragiudiziali – ad esempio sospensioni di pignoramenti o ipoteche, definizione agevolata del debito, rateizzazioni, esdebitazione – sempre orientate a tutelare i tuoi interessi di debitore. Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
Contesto normativo e giurisprudenziale
Per orientarsi nella difesa occorre innanzitutto comprendere il quadro normativo che regola i debiti e le cessioni di credito in Italia, nonché la giurisprudenza più recente che ha affrontato casi analoghi.
- Prescrizione dei crediti. Il diritto italiano stabilisce che in generale i diritti si prescrivono in 10 anni, salvo casi in cui la legge dispone diversamente (c.d. prescrizione ordinaria) . In particolare, l’art. 2946 c.c. dispone che “…i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni” salvo eccezioni. L’art. 2948 c.c. elenca poi i casi di prescrizione breve a cinque anni: ad esempio, le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e – soprattutto – “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” . Ciò significa che, per esempio, gli interessi debitori sono soggetti a prescrizione quinquennale, così come le rate periodiche di un mutuo o di un finanziamento. Se il debito oggetto della lettera è oltre i 10 anni, in linea di principio il credito potrebbe essere prescritto ; tuttavia la sussistenza della prescrizione dipende dalle date precise (crediti mensili, importi rimborsati, interruzioni formali, ecc.) e dall’applicazione di eventuali novità legislative. In ogni caso il debitore può far valere l’eccezione della prescrizione in qualsiasi fase del giudizio (Cass. 15/10/2010, n. 20561), purché questa venga effettivamente provata in giudizio.
- Interruzione e sospensione della prescrizione. La prescrizione può essere interrotta da atti del creditore o del debitore. Ad esempio, una citazione in giudizio, un decreto ingiuntivo notificato o una costituzione in mora con raccomandata interrompono il termine prescrizionale . Questo significa che, pur avendo un credito scaduto da tempo, se il creditore ti ha inviato un atto formale (ad esempio un precetto) nel frattempo, la prescrizione potrebbe non essere maturata. Viceversa, anche una condotta del debitore può interrompere la prescrizione: per esempio, il riconoscimento del debito, un pagamento parziale o la promessa di pagamento estinguono il decorso (art. 2944 c.c.). In pratica, se hai ricevuto notifiche giurisdizionali o hai in qualche modo riconosciuto il debito dopo il suo presunto termine, la prescrizione è stata interrotta. Gli istituti di rottamazione fiscale o i pagamenti rateali (anche con l’Agenzia delle Entrate) possono in certi casi comportare taciti riconoscimenti. È cruciale verificare tutti gli atti intercorsi.
- Cessione dei crediti e ruolo di Aqui SPV S.r.l. Aqui SPV S.r.l. è una Società Veicolo (SPV) che acquista portafogli di crediti bancari deteriorati (NPL – non-performing loans) tramite operazioni di cartolarizzazione. In tali operazioni, la banca cedente è tenuta a pubblicare un avviso (art. 58 TUB e art. 4 L.130/1999) nella Gazzetta Ufficiale con i criteri generali di identificazione dei crediti ceduti. Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione e dalla giurisprudenza recente, la pubblicazione in G.U. non è sufficiente di per sé a provare la titolarità del credito da parte della SPV . In caso di contestazione specifica da parte del debitore, la società cessionaria deve produrre copia del contratto di cessione o altra documentazione che dimostri in maniera certa che quel particolare debito fa parte del blocco ceduto . In altri termini, il debitore può sempre sollevare eccezioni validissime (nullità, usura, mancata notifica, prescrizione, ecc.) indipendentemente dalla cessione. La giurisprudenza di merito (es. Corte d’Appello di Ancona 21 giugno 2024 n.975) conferma che il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni già opponibili al debitore originale, inclusi vizi del contratto di mutuo o di finanziamento . Del resto la legge (L.130/99, art.4) prevede che iscrizione e pubblicazione diano efficacia ai sensi dell’art.1264 c.c., esonerando la SPV dalla notifica, ma non sollevandola dall’onere di provare la propria legittimazione in caso di contestazione .
- Obblighi di trasparenza bancari e tutele del consumatore. Se il debito deriva da un rapporto bancario (mutuo, contocorrente, prestito personale), si applicano le norme del TUB (D.Lgs. 385/93) e del Codice del Consumo (per i consumatori). Sono fondamentali i controlli sulle clausole: l’usura e l’anatocismo possono rendere nulle parti del contratto di finanziamento (Cass. 17/1/2018, n.1157). In particolare, la Cassazione ha chiarito che in caso di contestazioni di anatocismo o usura spetta alla banca cessionaria dimostrare la legittimità degli interessi e delle rimesse (art. 2697 c.c.) . Se nel caso di specie esistono irregolarità di calcolo, queste possono essere sollevate dal debitore. Inoltre, qualora il debitore sia un “consumatore” (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale – art.3 Codice del Consumo), egli gode di tutele aggiuntive: il contratto deve risultare comprensibile, eventuali clausole vessatorie sono inefficaci e può richiedere al giudice l’accertamento delle nullità e la riduzione di interessi usurari (Legge 108/1996). Se il credito ceduto è in ambito bancario, si deve anche verificare la liceità delle clausole applicate (commissioni di massimo scoperto, spese fisse, ecc.). Infine, in ambito fiscale, eventuali cartelle esattoriali per debiti tributari (presumibilmente non nel caso di Aqui SPV, ma va ricordato) seguono anch’esse prescrizioni specifiche (generalmente decennale per tributi, vedi Agenzia Entrate ).
- Crisi da sovraindebitamento e accordi di composizione. Se sei un debitore non fallibile (consumatore, piccolo imprenditore, professionista, agricoltore, ecc.) puoi valutare le procedure offerte dalla Legge 27/1/2012 n.3 (poi coordinata nel Codice della Crisi D.Lgs.14/2019). In particolare, il piano del consumatore (artt. 12-bis e segg.) e l’accordo di composizione della crisi (art. 7 e segg.) permettono di proporre ai creditori un piano di rientro o anche la ristrutturazione del debito. Il piano del consumatore, riservato al debitore persona fisica consumatore, non richiede l’accordo preventivo dei creditori per l’omologa giudiziale , e può essere usato anche per stralciare parte del debito. L’accordo di composizione invece prevede il coinvolgimento di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e il piano deve garantire i creditori privilegiati nella misura del loro credito ipotetico in liquidazione. La legge include inoltre l’istituto dell’esdebitazione (art.14-quaterdecies L.3/2012) per i debitori “incapienti”, ossia incapaci di offrire alcuna utilità ai creditori. In tali procedure si può arrivare all’esdebitazione dei debiti residui (cioè alla cancellazione di quanto non pagato) se si rispettano i requisiti di meritevolezza . Negli ultimi anni sono inoltre entrati in vigore strumenti innovativi come la composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021, con l’esperto conciliatore) e il “Correttivo-ter” del 2024 (D.Lgs. 83/2022) che ha ampliato l’applicabilità del piano del consumatore e introdotto piani congiunti familiari . Tali strumenti possono consentire, in casi selezionati, di chiudere anche debiti bancari attraverso piani concordati con i creditori, tipicamente culminanti in un saldo e stralcio finale.
In questa sezione abbiamo delineato le regole chiave: termini prescrizionali (art.2946 e seguenti c.c. decennali e quinquennali ), disciplina della cessione di crediti (art.1260 c.c.; art.58 TUB e art.4 L.130/1999 sulla cartolarizzazione) e le recenti pronunce della Cassazione in tema di titolarità e prova della cessione . Tutti questi elementi saranno richiamati nelle sezioni seguenti.
Procedura passo dopo passo dopo la notifica dell’atto
Quando ti arriva una lettera da Aqui SPV S.r.l. per un vecchio debito, è importante agire con metodo e prudenza. Ecco i passi principali da seguire:
- Verifica la natura dell’atto ricevuto. Spesso si tratta di un semplice sollecito di pagamento o “lettera stragiudiziale” inviata da un legale incaricato (spesso un decreto ingiuntivo fallimentare o una richiesta di pagamento). Se invece si tratta di un vero atto giudiziario (ad esempio precetto, atto di pignoramento, decreto ingiuntivo già emesso), i termini per intervenire sono vincolanti (di solito 40 giorni per opporsi). Un sollecito non ha efficacia esecutiva immediata, ma minaccia di avviare una causa esecutiva (recupero crediti). In ogni caso va considerato tempestivamente.
- Analizza la documentazione. Chiedi subito copia del contratto originale (mutuo, finanziamento, apertura di credito) su cui si fonda il debito, e controlla gli estratti conto e i conteggi di debito inviati. Verifica se la lettera allega il titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva) o se è solo una richiesta amichevole. Se c’è un giudizio in corso, annota i termini legali per opporsi (es. 40 giorni dal precetto o dal decreto ingiuntivo).
- Controlla la prescrizione. Calcola il termine prescrizionale: in linea generale sono 10 anni dall’ultima effettiva richiesta di pagamento o dall’ultimo atto formale (come la notifica del decreto ingiuntivo originario) . Le singole rate, gli interessi, le commissioni di gestione, sono soggetti a prescrizione quinquennale . Attenzione: ogni pagamento intercorso può aver interrotto la prescrizione. Se il periodo decennale dal termine del rapporto è ampiamente superato e non vi sono atti interruttivi, puoi opporre prescrizione in giudizio. Ma attenzione: la prescrizione non si applica d’ufficio nei giudizi tra privati (devi eccepirla tu), e non si può usare questa difesa se si vuole trattare un saldo e stralcio, perché generalmente va proposta all’inizio.
- Valuta eventuali vizi del debito. Anche se il debito è dovuto, può essere viziato da usura o anatocismo: la Cassazione richiede che il cessionario (Aqui) dimostri la legittimità degli interessi addebitati . Se si riscontrano tassi usurari o spese illegittime, è possibile costituire in mora il creditore chiedendo la ricalcolazione del saldo “pulito” (al netto di interessi e commissioni nulle). Puoi presentare un atto di costituzione in mora con richiesta di riduzione del debito prima di pagare, opponendo formalmente la nullità di clausole. Ciò interrompe la prescrizione e mette in evidenza i difetti del conteggio.
- Impugna il titolo giudiziario (se esiste). Se la lettera è seguita da un decreto ingiuntivo emesso contro di te, devi valutare subito l’opposizione (entro 40 giorni dalla notifica). In tale opposizione puoi dedurre vizi procedurali del decreto, contestare la legittimazione di Aqui SPV (mancanza di prova della cessione) e tutte le eccezioni sostanziali (es. prescrizione, nullità del mutuo, ecc.). Se si tratta di un precetto e pignoramento imminente, puoi proporre opposizione a precetto per fermare la procedura esecutiva, anch’essa nel termine di 40 giorni. Un avvocato specializzato potrà preparare i ricorsi giusti e chiedere la sospensione dell’esecuzione in attesa di decisione.
- Verifica le tutele del consumatore. Se sei un consumatore (anche piccolo imprenditore, nel caso di mutui personali), potresti applicare la disciplina del Codice del Consumo (D.Lgs.206/2005). Ad esempio, se il contratto è stato stipulato a distanza o in forma scritta, il consumatore può avere diritti aggiuntivi di informazione. Inoltre, in alcuni casi il giudice può qualificarti come consumatore anche se facevi parte di una società debitrice, specie per le fideiussioni personali (Cass. 34889/2023, Cass. 30581/2023). Questo può portare a una maggiore protezione contro clausole vessatorie.
- Predisponi una possibile trattativa di saldo e stralcio. Nel frattempo, valuta se è opportuno negoziare un accordo di saldo e stralcio con Aqui SPV. Significa proporre di pagare una somma inferiore rispetto al presunto saldo per estinguere definitivamente il debito. Questa trattativa può essere tentata prima che si trasformi in una causa, o durante il giudizio (anche con mediazione) . Di norma, si cerca di offrire ad Aqui SPV un pagamento in un’unica soluzione o in rate certe (magari entro 6-12 mesi) in cambio dello stralcio della parte eccedente. È importante farsi assistere per formulare un’offerta credibile (tenendo conto del reale valore del credito) e per gestire correttamente la risoluzione di eventuali contestazioni.
- Attenzione ai termini e alle notifiche. Se l’atto è giudiziario, rispetta rigorosamente i termini di opposizione. Se è solo stragiudiziale, non esistono termini legali, ma non aspettare: ogni giorno di tempo può ridurre le possibilità di una buona soluzione o far accumulare interessi legali (pari al 10% annuo Legge 27/12/2002 n. 289). In caso di pignoramenti in corso (conti correnti bloccati, stipendi, immobili ipotecati), sappi che esistono somme “impignorabili” (prima casa per debiti non tributari, parte del quinto di stipendio, etc.) e l’assistenza di un professionista può aiutarti a muoverti per tempo.
In sintesi, dopo aver ricevuto il sollecito devi muoverti con la massima tempestività: analizza documenti, calcola prescrizione, verifica eventuali vizi, procedi con l’atto difensivo opportuno (costituzione in mora, opposizione, ecc.) e valuti la negoziazione. L’assistenza dell’Avv. Monardo e del suo staff è cruciale fin da subito per non commettere errori procedurali o perdere scadenze.
Difese e strategie legali
A seconda della situazione concreta (esistenza o meno di un atto giudiziario, tempo trascorso, natura del debito), si possono adottare diverse strategie difensive:
- Opposizione al decreto ingiuntivo. Se hai ricevuto un decreto ingiuntivo (o pagherai con precetto), l’opposizione è l’arma principale. Occorre impugnare il provvedimento entro 40 giorni, deducendo tutte le eccezioni disponibili: errore materiale nel conteggio, prescrizione, estinzione del debito, transazione già intervenuta, nullità del contratto per usura o anatocismo, mancanza di legittimazione di Aqui SPV (ad es., la mancata prova della cessione specifica ai sensi dell’art.1260 c.c. e art.58 TUB) . Spesso si sollevano contestazioni dell’usura (addebiti di interessi oltre i tassi soglia) o della mancata trasparenza bancaria. È opportuno allegare documenti a supporto (estratti conto, contratto, conteggi d’ufficio). La Cassazione insegna che, in caso di cessione di credito, se il cessionario non prova i contratti e i conteggi, il giudice deve sospendere/rigettare l’ingiunzione . Vale dunque sfruttare ogni elemento per mettere in difficoltà la parte contraria sulla prova del credito effettivo.
- Opposizione a precetto. Se siamo in fase esecutiva (ti notificano un atto di precetto dopo ingiunzione), si può proporre opposizione a precetto (art.615 c.p.c.) entro 40 giorni. Questa opposizione serve a bloccare l’esecuzione e a contestare il titolo. In essa si possono riproporre tutte le eccezioni che avresti sollevato nell’opposizione al decreto ingiuntivo. Se hai anche i tuoi creditori da proteggere (ipoteca sulla casa, esenzione conto corrente, ecc.), il giudice dell’opposizione può disporre misure provvisorie di tutela.
- Costituzione in mora con richiesta di prova. Prima di avviare una causa, oppure parallelamente, puoi inviare una lettera di costituzione in mora ad Aqui SPV (o alla banca originaria), nella quale richiedi esplicitamente la documentazione comprovante il credito, l’atto di cessione e il calcolo dettagliato del debito. Questo atto formale interrompe la prescrizione e ti permette di raccogliere informazioni. In difesa, dichiarerai il debito non dovuto fino a prova contraria e segnalerai eventuali difetti nella notifica del contratto (es. mancanza di clausole TSU, fraudolenza, ecc.). La strategia è: costringere la controparte a mettere sul tavolo i documenti chiave (contratto di credito originale, eventuale documento di cessione o pubblicazione G.U.), prima di procedere. Se loro non possono fornire tali elementi, ciò può rafforzare la tua posizione in giudizio.
- Nullità degli interessi anatocistici o usurari. Se dal calcolo emerge che, ad esempio, gli interessi moratori calcolati negli anni hanno generato anatocismo illegittimo (interessi su interessi) o addirittura usura (superamento del tasso soglia mensile o reale), solleva immediatamente queste nullità. La giurisprudenza impone che, in sede giudiziaria, la banca debba provare di non avere superato il tasso legale o soglia d’usura . Il debitore può chiedere in via preliminare al giudice di ordinare un supplemento probatorio per far esibire la banca (o la SPV) la documentazione attestante i tassi. In ogni caso, se si ottiene un riscontro di usura/anatocismo, la parte usuraria viene nulla di diritto, con conseguente ristima del debito.
- Accertamento del vizio di forma nella cessione. L’Avv. Monardo e il suo team valuteranno se la cessione del credito a Aqui SPV è stata effettuata seguendo la normativa bancaria. Ai sensi del TUB, il cessionario di crediti bancari deve possedere determinate qualifiche (ad es. essere banca, intermediario vigilato, SPV autorizzato) . Se Aqui SPV non rientrasse in tali categorie (il che di solito non è il caso, ma un controllo difensivo è doveroso), si potrebbe contestarne la legittimità. Inoltre, come visto, bisogna verificare se ci sia prova concreta (contratto di cessione, elenchi G.U. specifici) del singolo credito. Se non emerge nulla, si potrà chiedere al giudice di respingere la domanda di adempimento da parte della SPV per mancanza di titolarità attiva (art. 336 c.p.c.). Nel giudizio, ogni eccezione in merito alla cessione dovrà comunque essere pronta: è ormai consolidato che la pubblicazione in Gazzetta non produce effetti costitutivi , per cui la SPV dovrà produrre prove documentali. Se ciò non avviene, sei fuori causa.
- Pagamenti e trattative transattive. Se vuoi evitare il contenzioso, puoi tentare una transazione (accordo di saldo e stralcio). Legittimamente, il debitore può offrire al creditore il pagamento di una somma minore per estinguere il debito . Questo accordo – stipulato in forma scritta e preferibilmente autenticata – ha efficacia di sentenza (art.1965 c.c.) e impedisce azioni future su quel debito, a condizione che si rispetti esattamente ciò che è pattuito. È fondamentale però che la transazione risulti chiara (importi, rate, modalità di estinzione). In fase di trattativa consigliamo di rivolgerti a un avvocato: spesso un negoziatore esperto può ottenere sconti rilevanti sul debito residuo, specie se il creditore non è sicuro di poterlo riscuotere in giudizio per prescrizione o carenze documentali. La Guardia di Finanza del debito vecchio aumenta la propensione del creditore a chiudere con uno stralcio.
- Opposizioni e revisione mutui. In alcuni casi, può convenire proporre una revisione giudiziale del mutuo (art. 1828 c.c.) o un contratto di ristrutturazione (ex art. 182-bis o Legge Fallimentare, se si rientra nei casi). Questo comporta chiedere al giudice che vengano modificate le condizioni del contratto (es. abbassati i tassi o allungati i piani) per facilitarne l’adempimento. Tale strumento è utilizzabile soprattutto se il debito deriva da un mutuo ipotecario e la crisi non è superabile con gli strumenti ordinari. Attenzione però che la revisione mutui ha limiti rigidi (e richiede il consenso del creditore ad accettare il piano emesso dal giudice).
In sintesi, il debitore ha molte armi difensive a disposizione. Spesso la strategia migliore è combinare vie stragiudiziali (lettera di contestazione, trattativa) con iniziative giudiziali selettive (opposizione, opposizione a precetto) per ottenere il massimo effetto protettivo. L’obiettivo è sempre quello di tutelare i propri diritti: dimostrare l’inesistenza o la riduzione del debito, evitare che venga sfruttato a proprio danno un titolo inesistente o prescrizionato, e ottenere eventualmente condizioni di pagamento più sostenibili (tramite transazione o piano concordato).
Strumenti alternativi di composizione del debito
Oltre alle difese giurisdizionali, esistono soluzioni stragiudiziali e concorsuali che possono risolvere il debito vecchio, specie per debitori non fallibili (consumatori, piccoli imprenditori, professionisti).
- Saldo e stralcio e accordo transattivo. Come già accennato, il saldo e stralcio è un accordo transattivo (art.1965 c.c.) con cui il debitore, dietro rinuncia di parte del credito da parte del creditore, estingue il debito con un pagamento ridotto . Questo è uno strumento classico per chiudere i rapporti con la banca o SPV, poiché permette di liquidare tutto il debito con una somma solitamente pari alla metà o meno del dovuto. Anche qui l’assistenza legale è fondamentale per negoziare le condizioni (montante residuo da pagare, tempistica, termini di efficacia). Dopo il pagamento, la parte che incassa rilascia quietanza liberatoria e impegni a non agire ulteriormente.
- Rottamazione cartelle e definizioni agevolate. Nel contesto fiscale (se la cartella fosse un problema), esistono piani di rottamazione (Definizione agevolata) che consentono di estinguere debiti tributari (IVA, imposte) con uno sconto sulle sanzioni e senza sanzioni sull’interesse (ad es. l’ultima Definizione Ter per anni pregressi). Nel caso di Aqui SPV, di solito si parla di debiti bancari, ma se ci fossero anche debiti col Fisco, il piano di rateazione o definizione agevolata (art. 33 del D.L. 34/2019 o normative successive) vale sempre la pena di considerarlo. Anche i versamenti volontari in sede di procedimento esecutivo (definizione agevolata ai sensi del D.Lgs. 218/1997) possono rinegoziare il debito. I creditori bancari in generale, tuttavia, non beneficiano di “rottamazioni” simili a quelle fiscali, quindi l’accento resta sulla negoziazione privata.
- Piano del consumatore (L.3/2012). Se sei un consumatore (persona fisica con debiti personali, non di impresa) e i debiti accumulati sono gravosi, puoi valutare la procedura del piano del consumatore (artt. 12-bis e 12-ter L.3/2012). Si tratta di una procedura stragiudiziale assistita da un OCC che, se omologata dal tribunale, ristruttura tutti i tuoi debiti con pagamenti dilazionati o ridotti. In sede di piano del consumatore puoi proporre anche la falcidia dei debiti e l’estinzione dei crediti futuri (art.8 L.3/2012), e l’omologazione NON richiede il consenso dei creditori . In pratica, se il piano viene approvato, potresti definire anche il debito con Aqui SPV pagando solo una parte del dovuto, ed ottenere al termine la cancellazione dei debiti residui (esdebitazione) se il piano è stato rispettato . Il piano è abbastanza agile (non richiede assemblee creditori) e può bloccare sospensioni e pignoramenti dall’udienza di omologazione . Occorre però dimostrare la fattibilità del piano (cioè sufficiente reddito o garanzie) e il debitore deve risultare meritevole (senza frodi o colpa grave nelle passività).
- Accordo di composizione della crisi (L.3/2012). Diversamente dal piano del consumatore, l’accordo di composizione (o liquidazione del patrimonio o accordo di ristrutturazione dei debiti) è destinato a imprenditori, professionisti, piccoli imprenditori in crisi. Prevede la sottoscrizione di un accordo negoziato assistito da un OCC con almeno 60% dei creditori (o percentuali diverse in base alla graduazione). Il piano deve prevedere che ai creditori privilegiati (ad es. banche) venga liquidato almeno il dovuto in ipotesi di liquidazione patrimoniale. Di norma questa è una procedura più complessa, ma può includere stralci parziali del debito. Se hai un’impresa e debiti bancari, è un’opzione da valutare, magari con la figura dell’esperto negoziatore della crisi d’impresa (ruolo che ricopre l’Avv. Monardo) : tali esperti sono nominati dalla CCIAA per coadiuvare accordi di ristrutturazione ex D.L.118/2021 che spesso integrano anche le regole dell’accordo di composizione.
- Esdebitazione. Se sei ammesso al piano del consumatore o all’accordo e rispetti le condizioni, potresti ottenere l’esdebitazione (cancellazione) dei debiti residui non soddisfatti. La legge prevede che il giudice ordinario dichiari estinto il debito residuo, esonerando il debitore da ogni obbligo ulteriore, purché il piano sia stato attuato correttamente . L’esdebitazione è riservata a debitori meritevoli e “incapienti”, ma una volta concessa, significa che il debito con Aqui SPV (e con tutti gli altri creditori non soddisfatti) sarà definitivamente chiuso.
- Altri strumenti (concordato, liquidazione del patrimonio, negoziazione comune). In casi estremi di insolvenza (liquidità zero, ma debiti elevati), possono rilevare anche il concordato preventivo con continuità (più adatto a medie imprese) o la liquidazione del patrimonio (c.d. liquidazione controllata) prevista nel Codice della Crisi. Tuttavia, questi sono strumenti complessi e più costosi. Per i privati con un singolo debito bancario, di solito non sono pratici come il piano del consumatore o l’accordo stragiudiziale. Va citato però che il Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto il modello del “liquidatore” anche per le famiglie (art. 14-septies), semplificando la liquidazione patrimoniale in sede L.3/2012. Ciò significa che – se si raggiunge la liquidazione forzata dei beni – si ottiene comunque l’esdebitazione finale.
In conclusione, accanto alle difese giudiziali (opposizioni ecc.), esistono veri e propri percorsi alternativi di risoluzione dei debiti. Questi strumenti consentono di pianificare il pagamento in modo sostenibile e, in alcuni casi, di stralciare parte del debito residuo. Mai dimenticare: trattative amichevoli, se gestite bene, possono portare più vantaggi e rapidità rispetto a lunghe cause giudiziarie. Conosciamo le procedure e le possibilità normative, e possiamo aiutarti a scegliere il percorso più adatto.
Errori comuni e consigli pratici
Ecco una lista dei principali errori da evitare e consigli utili per agire nel modo più efficace:
- Non ignorare i solleciti. Anche se la lettera sembra solo una minaccia, ignorarla è sconsigliato: potresti perdere tempo prezioso . Anche solo rispondere per chiedere chiarimenti può aiutare a evitare iniziative unilaterali della controparte.
- Non pagare il debito prima di verificare tutto. Prima di versare somme, accertati della legittimità del debito: controlla contratto, conteggi, prescrizione. Pagare un importo su richiesta può interrompere la prescrizione o consolidare un debito inesistente. Conviene esigere prove formali prima di versamenti.
- Calcola bene la prescrizione. Confronta le date precise degli atti e dei pagamenti. Se il debito è prescritto, puoi sollevarlo formalmente in un eventuale giudizio. Attenzione: la prescrizione deve essere eccepita tempestivamente; non vale tacere e poi pretendere di farla valere.
- Evita offerte fai-da-te. Se decidi di trattare un saldo e stralcio, prepara un piano dettagliato e credibile (e possibilmente scritto). Affidarsi a modelli generici o a gesti improvvisati può portare a compromessi peggiori. Un avvocato valuta il valore reale del credito e individua il miglior possibile sconto, tenendo presente che il creditore acquista portafogli a pochi centesimi dell’euro.
- Controlla la correttezza della cessione. Verifica che Aqui SPV risulti effettivamente cessionaria del tuo credito. Chiedi prova dell’inclusione del tuo debito nell’avviso di cessione (G.U.) o nel contratto di cartolarizzazione. Se l’avviso in Gazzetta è generico (blocchi di crediti per categoria) fai valere la giurisprudenza che richiede prova documentale specifica .
- Rispetta le scadenze legali. Se devi presentare opposizione in tribunale, falla nei termini per non precluderti la difesa. Con un decreto ingiuntivo il termine è di norma 40 giorni dall’atto; con un precetto 40 giorni dalla notifica. Se sei già oltre, valuta comunque possibilità di sospensione (ad es. facendo opposizione esecutiva ex art. 615-bis c.p.c.).
- Non tralasciare nessuna ipoteca o pignoramento. Controlla se la banca ha iscritto ipoteche sulla tua casa o se sono stati pignorati i tuoi conti/beni. In caso negativo, verifica se puoi ottenere un termine di 60 giorni (c.d. termine di grazia) chiedendo al giudice di prescrivere l’azione esecutiva, in attesa di adempiere (art. 480 c.p.c.) – soprattutto se stai trattando un accordo e hai depositato cauzione di pagamento (v. art. 41 TUB ex 75 TUB). Nel piano del consumatore, il giudice può sospendere esecuzioni per 6 mesi.
- Tieni conto dei costi. Avviare controversie giudiziarie comporta spese legali e giudiziarie (bollo, notifiche, cpa, onorari). Spesso l’obiettivo di evitarle giustifica la trattativa stragiudiziale. Tuttavia, non scartare l’azione legale se il risparmio potenziale è superiore: a volte vincere un’opposizione significa ottenere una riduzione drastica del debito o addirittura l’annullamento del precetto. Valuta con l’avvocato costi/benefici delle diverse strade.
- Non sottovalutare i crediti del debitore. Se tu, come debitore, hai una causa in corso verso la banca (per esempio per anatocismo o usura) o possibili crediti (come cause pendenti di usura, o diritto a restituzione di somme), chiedi che vengano considerati nella trattativa. A volte il debitore è anche attore in un altro giudizio contro la banca, e questo potere contrattuale può essere usato per ottenere migliori condizioni di stralcio.
Questi consigli pratici, uniti alle informazioni normative di cui sopra, aiuteranno a impostare una difesa organizzata e a evitare gli errori più diffusi.
Tabelle riepilogative
| Norma / Strumento | Contenuto principale | Termine/scadenza |
|---|---|---|
| Art. 2946 c.c. (Prescrizione ordinaria) | Diritti si estinguono per prescrizione in 10 anni, salvo eccezioni . | 10 anni (salvo legge contraria). |
| Art. 2948 c.c. (Prescrizione breve) | Prescrizione quinquennale per interessi e periodici (renti, pigioni, ecc.). | 5 anni dal pagamento/interessi più recenti. |
| Art. 1260 c.c. (Cessione del credito) | La cessione è efficace verso il debitore da notificazione o accettazione del debitore stesso. | Efficacia da notifica/accettazione. |
| Art. 58 TUB / L.130/99 (Cessione in blocco) | Stabilisce le regole di cartolarizzazione e gli adempimenti (registro imprese, G.U.) . | Efficacia opponibile da pubblicazione registro/G.U. (art.1264 c.c.) . |
| Art. 1264 c.c. (Effetti notifica) | Notifica all’art.58 TUB in G.U. vale come notifica al debitore . | Debitore informato a seguito di pubblicità. |
| Legge 3/2012 (L. sovraindebitamento) | Prevede piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione; art.7-12. | Piani da proporre secondo tempi di legge (60 gg tra deposito e udienza). |
| Art. 8 L.3/2012 (Piano del consumatore) | Consente ristrutturazione debiti anche con falcidia; non serve consenso creditori . | Termine giudiziale: max 60 gg tra deposito e udienza . |
| Art. 2697 c.c. (Onere della prova) | Chi vuol far valere un diritto, prova i fatti che ne costituiscono il fondamento. | Fattispecie: debitore prova i fatti estintivi (es. prescrizione) . |
| Art. 1965 c.c. (Transazione) | L’accordo di saldo e stralcio è transattivo se previsto reciproche concessioni. | Contratto valido con firme, estingue definitivamente obbligo di pagamento. |
| D.Lgs. 118/2021 (Accordo negoziato crisi) | Introdotto composizione negoziata per imprese; attuazione art. 2-4, possibile piattaforma telematica. | Procedura volontaria su iniziativa imprenditore. |
| Cass. 34641/2025 (ord.) | Conferma: pubblicazione G.U. in blocco è pubblicità, non efficacia costitutiva; prova a carico del cessionario . | Cassazione 2025, con rinvio. |
| Cass. 4453/2018; 9768/2016; 22268/2018 | Stabilito onere prova cessione: in caso di contestazione, il cessionario deve dimostrare la cessione e inclusione . | Cassazione – Giurisprudenza consolidata. |
Termini procedurali principali:
- Opposizione a decreto ingiuntivo o precetto: 40 giorni dalla notifica.
- Deposito di opposizione a precetto per sospensione: 3 giorni (art.615-bis c.p.c.).
- Adempimenti di notifica contratti bancari (es. reclami per anatocismo/usura): solitamente entro 10 anni (come per la prescrizione ordinaria).
- Presentazione domanda di piano del consumatore: nessuna scadenza “fissa”, ma dopo l’insorgere dello stato di sovraindebitamento.
- Termine di grazia (art.480 c.p.c.) per eseguire un piano: al massimo 6 mesi (tendenza più applicata, benché non espressa nel c.p.c.).
- Ricorso per esdebitazione in piani L.3/2012: entro 30 giorni dall’omologazione o successivamente (art.14-quaterdecies L.3/12).
Domande Frequenti (FAQ)
- Posso ignorare la lettera di sollecito di Aqui SPV S.r.l.?
No. Anche se non è un atto formale, ignorare il sollecito è rischioso . Potrebbe preludere a un’azione giudiziale e farti perdere il diritto di contrattare. È sempre meglio rispondere e far controllare la pratica da un avvocato. - Il mio debito è vecchio: è prescritto?
Dipende. In generale il termine è 10 anni (art.2946 c.c.) . Ma per pagamenti periodici (interessi, rate mutuo, affitti) è 5 anni . Occorre sapere l’ultima data di pagamento o riconoscimento. Attenzione: una semplice lettera o pagamento parziale interrompono il termine . Conviene far calcolare l’esatta scadenza della prescrizione da un professionista. - Posso contestare la validità del contratto di finanziamento?
Sì. Puoi far valere eccezioni quali usura (tassi oltre i limiti di legge) o anatocismo (interessi su interessi) . In caso di usura, il contratto è nullo nella parte ultra soglia e questo può ridurre drasticamente il debito. Per contestare occorre provare i conteggi bancari: la banca deve esibire i calcoli e rispondere alle tue richieste documentali. - Che differenza c’è tra saldo e stralcio e rateizzazione?
Il saldo e stralcio (o transazione) prevede un pagamento una-tantum di una somma minore per estinguere definitivamente il debito. La rateizzazione invece implica il pagamento di tutto il debito, ma dilazionato in varie mensilità. Il saldo e stralcio è vantaggioso perché estingue il debito per una cifra inferiore, ma il creditore può rifiutarlo se troppo basso. - Cosa devo fare se ricevo un atto giudiziario (es. ingiunzione)?
Devi prendere immediatamente in considerazione l’opposizione. Hai 40 giorni di tempo per impugnare un decreto ingiuntivo o l’ingiunzione contenuta in un precetto, presentando memorie e documenti. In alternativa, puoi proporre opposizione all’esecuzione (art.615-bis c.p.c.) per bloccare gli atti. È fondamentale agire entro i termini per non subire le conseguenze di un silenzio. - Posso fare domanda di piano del consumatore se ho debiti bancari?
Sì, se sei un consumatore (persona fisica non imprenditore) in situazione di sovraindebitamento. Il piano del consumatore permette di ristrutturare tutti i debiti personali e prevede, se necessario, anche tagli dei crediti. L’omologazione non richiede il consenso dei creditori . Tuttavia, devi avere documenti in regola e presentare la domanda tramite un OCC abilitato. All’interno del piano potresti proporre anche un saldo e stralcio con Aqui SPV. - Cosa succede se pago parzialmente il debito?
Un pagamento parziale interrompe la prescrizione e implica di fatto un riconoscimento del debito residuo, a meno che tu non lo dichiari espressamente. Dopo il pagamento, infatti, rinunci a contestare l’intervenuta prescrizione sul periodo pagato. Pertanto, è consigliato non pagare nulla senza esigere garanzie o accordi scritti che prevedano uno sconto definitivo. - Come posso calcolare se il debito è realmente “vecchio” e incontestabile?
Serve ricostruire il piano di ammortamento e gli estratti conto. Ad es., se l’ultima rata contrattuale è del 2013, potrebbe essere già prescritta la parte residua. Ma se nel frattempo sono state eseguite ricostituzioni del debito (rincarando tassi) o altri addebiti, il conteggio cambia. Fatti fare un calcolo da un professionista: si verifica l’effettivo saldo residuo depurato da addebiti illegittimi (a volte la banca continua ad applicare commissioni pur dopo la scadenza del contratto). - Se troviamo un accordo, come lo formalizziamo?
Qualsiasi accordo (saldo e stralcio) va redatto per iscritto, con firma di entrambe le parti. È consigliabile la forma dell’atto pubblico notarile o della scrittura privata autenticata per sicurezza. L’accordo dovrebbe specificare l’importo totale dovuto, l’ammontare stralciato, le modalità di pagamento e le causali (ad es. “liquidazione totale e definitiva del debito”). Una volta eseguito il pagamento finale secondo i termini, il debito si estingue come per sentenza . Conserva la ricevuta di pagamento e fai cancellare qualsiasi ipoteca/pignoramento collegato. - Esiste una procedura ‘veloce’ per debitori in crisi?
Sì, a partire dal 2012 esistono procedure extragiudiziali. Il piano del consumatore (vedi sopra) è rapido e riservato al consumatore. L’accordo di composizione con OCC richiede più tempo ma è fattibile per piccoli imprenditori. Dal 2021 è entrato l’istituto della composizione negoziata della crisi (D.L.118/2021) a livello camerale: nominando un esperto indipendente, si facilitano trattative con i creditori per ristrutturare i debiti. Questi strumenti sono più rapidi del concordato fallimentare e meno costosi di un procedimento concorsuale vero e proprio. - Cosa fare se ho anche un’ipoteca sulla casa?
Se la banca ha iscritto un’ipoteca, potresti concordare con i creditori di mantenerla sino alla fine del piano (o fino alla cancellazione del debito) e impegnarti a non vendere l’immobile. In alcuni piani concordati i giudici dispongono la sospensione della vendita forzata fino al versamento del saldo. Valuta però di scrivere nell’accordo che, a pagamento avvenuto, l’ipoteca verrà cancellata da subito. L’Avv. Monardo può anche aiutarti a ottenere un termine di 60 giorni per vendere l’immobile (art.480 c.p.c.), qualora fosse in corso una pendenza esecutiva. - Se ho ricevuto una cartella esattoriale anziché un’ingiunzione, cambia qualcosa?
La cartella esattoriale segue regole diverse (prescrizione tributi decennale, possibili impugnazioni amministrative e giudiziarie ante cartella). Se anche il debito di Aqui SPV ha natura tributaria (ad es. un residuo di ICI, ormai raro), potresti fruire delle “rottamazioni” fiscali in atto (il Decreto “Rottamazione-ter” o “Cartelle-silenziate” fino al 2015) o fare ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Tuttavia, se si tratta di debiti bancari ceduti, la competenza resta al giudice ordinario. - Quando conviene rateizzare anziché stralciare?
La rateizzazione completa è sensata quando il credito non può essere contestato e non si hanno disponibilità per un unico pagamento, ma si vuole evitare la caduta in pregiudizio (per es. perdita di segnalazione CRIF). Si propone alla SPV di pagare il massimo del dovuto in un numero di mesi concordati, magari pagando anche interessi (o un compenso per dilazione). Questo può allungare i tempi ma aumenta la quantità totale incassata dalla SPV. Al contrario, il saldo e stralcio dà subito certezza dell’estinzione, ma con una maggior “perdita” di somma. Occorre scegliere in base alla propria liquidità e forza contrattuale. - Cosa succede se firmo un intimazione di pagamento da parte della SPV?
Attenzione: firmare può costituire “riconoscimento del debito” e interrompere la prescrizione. Firmando il sollecito (se si tratta di una formalità) rischi di impegnarti tacitamente. Invece di firmare, è meglio inviare ratifiche con riserva di verifica, ossia firmare “ricevuto con riserva di verifiche e senza riconoscimento del debito” o nulla affatto. Qualsiasi interazione con i creditori va fatta con cautela. - È vero che Aqui SPV non può pignorare il quinto dello stipendio?
No: la cessione di credito non modifica l’efficacia dei privilegi. Se il debito originario era garantito da un pegno sul quinto, anche la SPV può escutere tale quinto. Tuttavia, in materia di stipendio e pensione esistono limiti (art. 545 c.p.c.) che si applicano ugualmente: solo il quinto del reddito netto può essere pignorato. Inoltre, se il debitore è “insolvente” e non ha redditi fissi, il piano del consumatore permette di mantenere intatti gli assegni esenti (salvo casi particolari).
Queste domande coprono i principali dubbi pratici. Se non hai trovato la risposta al tuo problema specifico, contatta l’Avv. Monardo per un chiarimento personalizzato: ogni situazione va valutata con i dettagli del caso concreto.
Simulazioni pratiche
Per rendere più chiari i concetti, esaminiamo alcuni esempi numerici:
- Esempio 1 – Debito ordinario mutuo bancario. Supponiamo un mutuo di €100.000 erogato nel 2015, con rate mensili che prevedevano la fine nel 2030. Nel 2020 la banca emette decreto ingiuntivo per un mancato pagamento in ammortamento trimestrale (il titolare persona fisica ha cessato i versamenti). Nel 2024 Aqui SPV acquista il credito e invia una lettera di saldo. Se il debitore ha pagato regolarmente fino a dicembre 2019, il debito residuo deve essere quello effettivo al 2019. Calcola la prescrizione quinquennale: l’ultima rata pagata è 2019, quindi le rate future, cumulativamente, potrebbero considerarsi “quote di debito periodiche” prescritte a fine 2024. Se Aqui SPV ignora questa prescrizione e richiede i restanti €80.000, il debitore può eccepire prescrizione del debito residuo e contestare che l’azione originaria fosse tardiva (perde la facoltà di pagare il capitale in ritardo). In alternativa, si può proporre un saldo e stralcio di, ad esempio, €30.000 subito (l’Avv. Monardo negozierebbe magari €25-30k) per estinguere, spiegando che il resto è presumibilmente prescrittivo o in contestazione. La difesa formale solleverà l’eccezione prescrizione (art.2946 c.c.) e interruzione eventualmente avvenuta solo in caso di atti contestati.
- Esempio 2 – Debito di carta di credito revolving. Un cliente termina di pagare il piano di ammortamento ma rimane un residuo contabile su conto corrente per interessi mensili. Dopo 7 anni, la banca vende il credito a una SPV. La lettera di sollecito non è avallata da un titolo esecutivo: è priva della forma del decreto. Il debitore può rispondere formalmente chiedendo l’esibizione del contratto di cessione e del piano di ammontare residuo. Nel frattempo, egli fa calcolare l’usura: poiché la carta prevedeva un tasso di interesse del 15% annuale, ma il limite legale mensile è 2,5%, il debitore può chiedere la determinazione del tasso effettivo mensile. Se risulta che su alcuni mesi è stato superato il soglia, può chiedere la dichiarazione di usura per quei periodi, riducendo ancora la quota restante. Nel frattempo l’Avv. Monardo suggerisce un’offerta di saldo: per esempio, €500 subito (invece di un residuo contabile di €2000), visto che la materia è contestata e prescritta. Se la SPV accetta, si fa un accordo scritto e si chiude.
- Esempio 3 – Piano del consumatore + saldo finale. Un piccolo imprenditore ha debiti con banche per €50.000 (mutuo aziendale) e con finanziarie per €20.000 (leasing automezzi). Non paga da tempo, ma ha un reddito familiare modesto. Decide di attivare la procedura di piano del consumatore (ammesso come meritevole). All’interno del piano, propone il pagamento di tutti i crediti privilegiati per €20.000 in 3 anni, lasciando stralciato il resto. Dopo omologa, in 3 anni versa quanto previsto. Al termine, grazie all’esdebitazione, anche i restanti €30.000 risultano cancellati, senza doverli pagare. In questo caso il singolo accordo con la SPV può essere contenuto nel piano unico, e l’esecuzione finale del piano comporta la chiusura anche con Aqui SPV.
Queste simulazioni servono da esempio: ogni caso concreto può differire. L’importante è costruire il proprio piano di difesa e di uscita sulla base di calcoli certi, suggeriti da un professionista.
Conclusione
In conclusione, una lettera di sollecito da Aqui SPV S.r.l. per debiti «vecchi» non deve spaventare chi sia ben informato: può invece diventare l’occasione per fare chiarezza e agire nella maniera più efficace. Abbiamo visto come il debitore abbia a disposizione una molteplicità di strumenti difensivi basati sul diritto civile, bancario e della crisi: dalla contestazione della legittimità del credito (per usura, prescrizione, mancanza di prova) alle opposizioni giudiziali, fino ai piani di rientro e accordi conciliativi. Il valore di queste difese è che mettono il debitore in una posizione di contrattazione: se la controparte non è sicura dei suoi titoli, avrai più forza nel negoziare (sia nel processo sia in mediazione) un compromesso vantaggioso.
È dunque fondamentale agire tempestivamente e con competenza. Più si aspetta, più il rischio di perdere termini di difesa o di veder avanzare sanzioni è alto. Per questo il supporto di un avvocato esperto come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team è cruciale fin dall’inizio. L’Avv. Monardo, con le sue credenziali di cassazionista, gestore della crisi e fiduciario OCC, ha le competenze e gli strumenti per bloccare azioni esecutive come pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi e per attivare fin da subito tutte le possibili soluzioni (giudiziali e stragiudiziali) per risolvere il debito . Affidati a professionisti che conoscono il sistema bancario e fiscale, perché affrontare soli queste situazioni può portare a errori decisivi.
Non perdere tempo! 📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: il suo staff di avvocati e commercialisti valuterà la tua posizione, analizzerà i documenti ricevuti e predisporrà la strategia migliore per difenderti concretamente. Potrai così affrontare la lettera da Aqui SPV S.r.l. con serenità, sapendo di avere dalla tua parte competenze specialistiche e soluzioni operative pronte all’uso.
