Introduzione
Un’operazione straordinaria di scissione parziale – normalmente lecita e riconosciuta dalla legge – può diventare oggetto di un accertamento fiscale se l’Agenzia delle Entrate la riqualifica come elusiva. In pratica il Fisco, pur senza contestare la validità civilistica dell’atto di scissione, può sostenere che esso sia stato realizzato al solo scopo di ottenere un indebito risparmio d’imposta, disconoscendone quindi gli effetti fiscali . Le conseguenze sono gravi: l’Erario può rideterminare il reddito imponibile, recuperare le imposte come se la scissione non fosse mai avvenuta, applicare sanzioni elevate e interessi su più annualità, con atti immediatamente esecutivi . Ciò può stravolgere retroattivamente i risultati di un’operazione pianificata come neutrale, generando un debito tributario imprevedibile e potenzialmente rovinoso per la società e i soci coinvolti.
Molti imprenditori si chiedono: “Quando una scissione parziale è considerata elusiva? Il Fisco può davvero ignorare un’operazione legittima formalmente? Basta aver ottenuto un vantaggio fiscale per parlare di abuso del diritto? E come ci si può difendere da una simile riqualificazione, così invasiva?” . Queste domande sono più che legittime, dato che le contestazioni di abuso del diritto in materia di scissioni sono tra le più complesse e insidiose. Tuttavia, è fondamentale chiarire subito un punto chiave: una scissione, di per sé, non è mai “abusiva” a priori. È un’operazione lecita, prevista e disciplinata dalla normativa civilistica e fiscale, anche se comporta benefici fiscali. Solo se ricorrono precisi indici di artificiosità e mancanza di sostanza economica, l’Amministrazione finanziaria può qualificarla come abuso del diritto. E anche in tal caso, l’accertamento dev’essere svolto con rigoroso rispetto di procedure e oneri probatori, risultando spesso contestabile in sede contenziosa.
In questa guida avanzata – aggiornata al 17 gennaio 2026 – esamineremo come difendersi efficacemente da un accertamento per “scissione parziale riqualificata” in ottica del contribuente (debitore). Analizzeremo le norme italiane rilevanti, i principi giurisprudenziali più recenti e le strategie difensive da adottare nel processo tributario. Troverete tabelle riepilogative, esempi pratici, una sezione di Domande & Risposte, il tutto in linguaggio giuridico ma chiaro, adatto sia a professionisti (avvocati tributaristi, consulenti) sia a imprenditori e privati coinvolti in queste complesse vicende. L’obiettivo è fornire una panoramica completa e aggiornata su cosa contesta il Fisco in caso di scissioni considerate elusive, come impostare una difesa solida assieme al vostro avvocato, e quali sono i riferimenti normativi e giurisprudenziali da conoscere per far valere le proprie ragioni.
In sintesi: se l’Agenzia delle Entrate contesta la vostra scissione come un abuso del diritto, non fate l’errore di pensare che basti la forma civilistica a salvarvi – nel diritto tributario conta la sostanza economica . Ma al tempo stesso, ricordate che un vantaggio fiscale, di per sé, non equivale automaticamente a elusione . Avete il diritto di scegliere assetti organizzativi efficienti e meno onerosi fiscalmente, purché sorretti da valide ragioni economiche. Nel prosieguo vedremo come far valere questo diritto e contestare un accertamento per abuso, trasformando una situazione potenzialmente devastante in una difesa vincente o quantomeno in una significativa riduzione delle pretese fiscali.
Scissione parziale: definizione e regime fiscale di neutralità
Per affrontare il tema è necessario partire dalla nozione di scissione parziale e dal suo trattamento fiscale ordinario. La scissione societaria è un’operazione straordinaria disciplinata dal Codice civile (artt. 2506 e seguenti c.c.) in cui una società (“società scissa”) trasferisce parte del proprio patrimonio a un’altra società preesistente o di nuova costituzione (“società beneficiaria”), attribuendo ai propri soci azioni o quote di quest’ultima. Nella scissione parziale la società scissa non si estingue, ma prosegue la sua esistenza conservando una parte del patrimonio originale; solo una frazione di attività e passività viene “scissa” a favore di una o più beneficiarie. Ciò la distingue dalla scissione totale, in cui l’intero patrimonio viene trasferito e la società originaria si estingue. La scissione può inoltre essere proporzionale (ai soci della scissa vengono attribuite partecipazioni nelle beneficiarie in proporzione identica a quelle detenute originariamente) oppure non proporzionale (le percentuali di partecipazione variano, con possibile conguaglio tra soci) a seconda di come si ripartisce la compagine sociale nelle nuove entità.
Dal punto di vista fiscale interno, il principio generale è quello della neutralità fiscale delle operazioni di fusione e scissione, sancito nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). In particolare, l’art. 173 del DPR 917/1986 stabilisce che la scissione – totale o parziale – non dà luogo né a realizzo né a distribuzione di plusvalenze o minusvalenze sui beni trasferiti . In altri termini, il passaggio di beni dalla scissa alle beneficiarie avviene con continuità dei valori fiscali: non si tassano eventuali maggior valori emergenti (ad esempio su immobili o avviamento), e analogamente i soci non realizzano capital gain imponibili al momento della conversione o assegnazione di nuove partecipazioni, salvo conguagli in denaro (per i quali operano specifiche regole, ex art. 173 comma 3 TUIR) . Le riserve in sospensione d’imposta si trasferiscono proporzionalmente alle beneficiarie (comma 9) , e le eventuali perdite fiscali pregresse sono attribuite secondo criteri analoghi a quelli previsti per le fusioni (comma 10). In sintesi, la scissione parziale è concepita come fiscalmente neutra, al pari di altre riorganizzazioni societarie, purché resti nell’ambito applicativo consentito dalla legge. Questo regime attua a livello domestico la normativa UE sulle riorganizzazioni neutrali (Direttiva 2009/133/CE), e risponde all’esigenza di non ostacolare, con la leva fiscale, ristrutturazioni aziendali effettuate per ragioni economiche valide (riorganizzazione di gruppi, separazione di rami d’azienda, razionalizzazione societaria, etc.).
Va precisato che la neutralità opera sia in capo alle società (scissa e beneficiaria/e), sia in capo ai soci della società scissa. Ad esempio, se la scissa trasferisce parte del patrimonio a una beneficiaria di nuova costituzione e in cambio i suoi soci ricevono quote di quest’ultima, tale cambio di partecipazioni non costituisce realizzo di capital gain per i soci stessi . In questo modo l’operazione può avvenire senza carichi impositivi immediati. Inoltre, il Fisco italiano consente, a determinate condizioni, di ottenere il riconoscimento fiscale (cosiddetto “step-up”) dei maggiori valori emersi dalla scissione pagando un’imposta sostitutiva (art. 173, co.15-bis TUIR, introdotto successivamente): segno che l’ordinamento, in principio, accetta che le scissioni avvengano in neutralità, salvo il caso in cui si opti per una tassazione agevolata dei plusvalori latenti.
Esempio pratico: Alfa S.r.l. scinde il ramo “Immobiliare” (costituito da un capannone e immobili commerciali) trasferendolo a una Newco Beta S.r.l. di nuova creazione. I soci di Alfa ricevono quote di Beta proporzionalmente. In base all’art. 173 TUIR, questa scissione parziale non genera tassazione né per Alfa (che non realizza plusvalenze sugli immobili trasferiti), né per Beta (che assume gli immobili col medesimo valore fiscale che avevano in Alfa), né per i soci di Alfa (che non hanno redditi imponibili perché l’operazione avviene in continuità valori). L’intera operazione è fiscalmente neutrale. Tuttavia, se l’Agenzia delle Entrate ritenesse che tale scissione fosse stata effettuata non per reali esigenze aziendali, ma solo per “assegnare” gli immobili ai soci evitando imposte, potrebbe contestarne l’abusività e riqualificarla, ad esempio, come distribuzione di beni ai soci (operazione che sarebbe stata normalmente imponibile). È proprio questo il cuore del problema che affronteremo: capire quando e perché una scissione parziale, pur formalmente regolare e neutrale, possa essere “letta” dal Fisco in chiave elusiva, e come il contribuente possa difendersi dimostrando la legittimità sostanziale dell’operazione.
Quando il Fisco “riqualifica” una Scissione: abuso del diritto ed elusione fiscale
Il termine “riqualificata” indica proprio l’azione dell’Amministrazione finanziaria che riconduce un’operazione formalmente lecita a un diverso schema giuridico-fiscale più oneroso, sostenendo che l’operazione originaria costituisca un abuso del diritto o una manovra elusiva. In altri termini, il Fisco ignora, ai fini tributari, la forma giuridica scelta dal contribuente (nel nostro caso la scissione) e considera invece gli effetti reali sottostanti, applicando le imposte che sarebbero derivate dall’operazione “sostanziale” individuata. Spesso nelle contestazioni di questo tipo l’Agenzia delle Entrate afferma, ad esempio, che la scissione “nasconde” in realtà un’assegnazione di beni ai soci, oppure una cessione di azienda o di partecipazioni seguita da vendita, o ancora una trasformazione societaria finalizzata a ottenere vantaggi indebiti.
Le contestazioni più frequenti in tema di scissioni parziali riguardano infatti situazioni come:
- Assegnazione mascherata di beni ai soci: ad esempio, una scissione immobiliare in cui un immobile di pregio viene trasferito a una società partecipata dai soci originari, per poi essere di fatto goduto dai soci stessi. Il Fisco potrebbe sostenere che, al di là della forma, si è realizzata un’assegnazione di immobile ai soci senza pagarci le imposte dovute .
- Cessione dissimulata di partecipazioni: tipicamente, la scissione seguita dalla vendita delle quote della beneficiaria (contenente un ramo d’azienda appetibile) a un terzo acquirente. Questo schema può essere usato per sfruttare il regime PEX (esenzione delle plusvalenze su partecipazioni) al posto della tassazione che avrebbe colpito la vendita diretta del ramo d’azienda. L’Agenzia potrebbe riqualificare l’intera operazione come cessione diretta di azienda, con tassazione piena, se ritiene che la scissione sia stata effettuata unicamente per evitare l’imposta sulla plusvalenza .
- Compensazione di basi imponibili: ad esempio scissioni utilizzate per far confluire utili in società con perdite fiscali (o viceversa), in modo da compensare utili e perdite senza incorrere nei limiti anti-transfer pricing o di altre norme. Se l’operazione è artificiosa e volta solo a trasferire perdite dove servono, può essere contestata come elusiva (spesso si richiama in questi casi l’ex art. 37-bis DPR 600/1973, ora assorbito dall’art. 10-bis).
- Separazione artificiosa di patrimoni o attività: come le scissioni “fotografiche” in cui una società scinde l’unico asset (es. un immobile o liquidità) verso una newco, lasciando nella vecchia società debiti o potenziali passività. Se lo scopo è sottrarre beni a possibili futuri creditori o al Fisco stesso (ad esempio isolando l’attività in perdita da quella in utile, o spostando cespiti prima di vendere la società “svuotata”), l’operazione può essere guardata con sospetto sia dal Fisco (per l’eventuale indebito vantaggio fiscale, ad es. evitare una tassazione in uscita) sia dai creditori (con possibili azioni di revocatoria fallimentare o ordinaria). In un noto caso, la Cassazione ha considerato abusiva la scissione di una società immobiliare seguita dal riacquisto di parte degli immobili da parte della scissa e dalla vendita delle partecipazioni, perché in sostanza serviva ad aggirare le regole sull’assegnazione di beni ai soci .
In generale, l’indice rivelatore per l’Agenzia delle Entrate è la presunta assenza di valide ragioni economiche a giustificazione dell’operazione: se una scissione appare “insensata” dal punto di vista economico-commerciale, producendo effetti reali minimi se non quello di risparmiare imposte, allora scatta l’accusa di abuso del diritto . Secondo la prospettiva fiscale, un’operazione è elusiva se:
- è priva di sostanza economica, cioè non produce effetti significativi diversi dal risparmio fiscale;
- presenta schemi negoziali anomali o artificiosi, non coerenti con la normale logica di mercato ;
- comporta vantaggi fiscali indebiti, ossia benefici d’imposta contrastanti con la ratio o le finalità delle norme fiscali ;
- manca di valide ragioni extrafiscali (di carattere non marginale) che la giustifichino sul piano organizzativo, gestionale o strategico ;
- l’unico (o prevalente) scopo effettivo dell’operazione risulta essere quello di ottenere quel risparmio d’imposta .
Se ricorrono questi elementi, la scissione – pur perfettamente lecita dal punto di vista civilistico – viene bollata come “abusiva” in campo tributario. È importante evidenziare che il Fisco non contesta la validità civile dell’atto di scissione: l’operazione societaria rimane valida tra le parti. Ciò che viene disconosciuto sono i benefici fiscali dell’operazione, applicando in loro vece il trattamento più oneroso evitato dal contribuente. Nel caso di una scissione riqualificata come assegnazione ai soci, ad esempio, l’Agenzia delle Entrate emanerà avvisi di accertamento recuperando le imposte che sarebbero state dovute su un’assegnazione di beni (es. tassazione della plusvalenza in capo alla società e dividendo tassabile per i soci, oltre all’eventuale imposta di registro sugli immobili assegnati) .
Va sottolineato che la mera presenza di un risparmio fiscale non basta, di per sé, a configurare un abuso del diritto. È del tutto legittimo, infatti, che il contribuente scelga tra due operazioni quella comportante un carico fiscale minore, se entrambe sono previste dall’ordinamento . Il legislatore stesso riconosce la libertà del contribuente di adottare configurazioni alternative più convenienti (si pensi alle varie opzioni di regime fiscale, come la scelta tra regime forfettario e ordinario, o tra diverse forme societarie): ottenere un risparmio d’imposta lecito attraverso tali scelte non è abuso, ma semplice pianificazione fiscale consentita . Questo principio è stato codificato nel comma 4 dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, secondo cui: “Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale” . Dunque, il confine tra lecito risparmio d’imposta ed abuso del diritto sta nell’intentio legis: se l’operazione rientra tra quelle che il legislatore ha previsto e voluto agevolare o lasciare esenti (come le riorganizzazioni societarie neutrali), il vantaggio fiscale che ne deriva è legittimo; se invece si usano queste forme in modo distorto, solo per aggirare il regime ordinario, allora scatta l’elusione.
Differenza tra elusione fiscale ed evasione fiscale: è utile distinguere l’abuso/elusione dall’evasione vera e propria. Nell’elusione fiscale (o abuso del diritto) il contribuente non viola direttamente una specifica norma tributaria, ma aggira l’applicazione sostanziale di una norma sfruttando mezzi legali, in modo contrario alla sua ratio, ottenendo un risparmio d’imposta indebito . L’evasione fiscale, invece, implica la violazione aperta degli obblighi fiscali (es.: omettere di dichiarare redditi, annotare costi fittizi, emettere fatture false, ecc.), occultando materia imponibile o mentendo al Fisco . In caso di evasione accertata, oltre alle imposte evase e relative sanzioni amministrative, scattano spesso conseguenze penali (denuncia per reati tributari) se gli importi superano determinate soglie . L’abuso del diritto, invece, pur essendo illecito sul piano tributario, non costituisce reato: le operazioni abusive “non danno luogo a fatti punibili” penalmente . Lo ha stabilito espressamente il comma 13 dell’art. 10-bis L.212/2000, introdotto nel 2015, prevedendo però che resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie . In sostanza, chi compie un abuso del diritto eviterà conseguenze penali, ma dovrà comunque pagare le imposte evitate più le sanzioni pecuniarie e interessi, qualora l’abuso venga contestato e accertato. Questa scelta legislativa di depenalizzare l’elusione è volta a tenere distinti i piani: l’elusione è contrastata con mezzi civilistici e amministrativi, riservando le sanzioni penali ai casi di reale frode o occultamento.
Riassumendo, il quadro normativo fondamentale in materia di elusione/abuso è oggi contenuto nell’art. 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) , introdotto dal D.Lgs. 128/2015 (in vigore dal 2016, in sostituzione della previgente norma antielusiva dell’art. 37-bis DPR 600/1973). Tale articolo unifica la disciplina dell’abuso del diritto fiscale, stabilendone:
- la definizione (comma 1): realizzazione di operazioni prive di sostanza economica, pur nel rispetto formale delle norme, volte ad ottenere vantaggi fiscali indebiti ;
- le condizioni costitutive (comma 1 e commi 2-3): dettaglia cosa si intende per operazioni prive di sostanza (es. atti concatenati che annullano effetti economici, uso di strumenti giuridici inadeguati a realizzare effetti diversi dal risparmio d’imposta, ecc.) e per vantaggi indebiti (benefici fiscali ottenuti in contrasto con le finalità delle norme) ;
- la clausola di chiusura (comma 4): conferma la libertà del contribuente di scegliere operazioni meno tassate se hanno valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di tipo organizzativo o gestionale ;
- la procedura di contestazione (commi 5-8): obbligo per l’ufficio di attivare un contraddittorio preventivo con richiesta di chiarimenti al contribuente e attendere 60 giorni prima di emettere l’atto, obbligo di motivare specificamente l’atto indicando i motivi per cui si ravvisa l’abuso e le operazioni alternative che avrebbero dato luogo a tassazione (il c.d. “operatore economico normale”, cioè quale strada fiscale più onerosa è stata evitata) . La mancata osservanza di questa procedura rende nullo l’accertamento (nullità prevista a pena di legge) ;
- gli effetti (comma 9): l’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi fiscali indebiti e ridetermina le imposte in base alle norme eluse, fermo restando che il contribuente può evitare sanzioni se si allinea spontaneamente a eventuali chiarimenti forniti (il comma 10 prevede l’esclusione di sanzioni quando ci si conforma per tempo ai risultati di interpelli antiabuso o ai chiarimenti dell’AE);
- la non applicabilità dell’abuso in presenza di specifiche norme antielusive (comma 12): il Fisco non può ricorrere alla clausola generale se può già contestare il caso con una norma specifica. Ad esempio, operazioni già coperte da regole speciali (come le società di comodo, la disciplina CFC, ecc.) restano escluse dall’ambito di art. 10-bis . L’abuso è insomma residuale, “ultima ratio”;
- il profilo sanzionatorio (comma 13): conferma l’irrilevanza penale delle condotte abusive e la contestuale applicabilità delle sanzioni amministrative tributarie in caso di accertamento .
Alla luce di questi principi, possiamo dire che l’Agenzia delle Entrate “riqualifica” una scissione parziale quando ritiene dimostrato che essa si configuri come un uso distorto degli strumenti giuridici, privo di sostanza economica, finalizzato essenzialmente a evitare un carico fiscale che altrimenti sarebbe maturato in un’operazione ordinaria. La valutazione è complessiva: come ha rimarcato la Cassazione, il giudizio va esteso agli atti precedenti e successivi l’operazione, considerando l’intero disegno, e non limitato all’analisi atomistica del solo atto finale . Ad esempio, se una scissione è seguita a breve distanza da una vendita di azioni o da una liquidazione, questi eventi collegati verranno considerati parte di un unico disegno elusivo. L’assenza di una “logica di mercato” nell’operazione, l’utilizzo di strutture complesse e inusuali, la mancanza di effetti diversi dal risparmio fiscale sono i segnali che l’Amministrazione e i giudici tributari valutano per individuare un abuso . Al contrario, se si possono evidenziare effetti reali e ragioni credibili (anche solo riorganizzative o gestionali), il rischio di qualificazione abusiva diminuisce drasticamente .
Nei prossimi paragrafi vedremo come l’Agenzia formalizza questo tipo di contestazione (procedura di accertamento) e soprattutto come il contribuente può contestarla in sede di processo tributario, facendo leva sia su vizi procedurali sia sul merito (economico e giuridico) dell’operazione contestata.
Procedura di accertamento per abuso del diritto: garanzie e criticità
Quando l’Ufficio ritiene che una scissione sia abusiva, avvia una procedura di accertamento “ad hoc” dettata dall’art. 10-bis L.212/2000. Questa procedura prevede anzitutto una fase obbligatoria di contraddittorio preventivo: l’Agenzia delle Entrate deve inviare al contribuente una richiesta di chiarimenti (tipicamente una lettera o invito) in cui espone in modo sintetico i fatti contestati e le ragioni di potenziale elusività, concedendo al contribuente almeno 60 giorni di tempo per fornire osservazioni e controdeduzioni . Tale adempimento non è una semplice formalità: è posto a pena di nullità dell’eventuale accertamento successivo. Ciò significa che, se il Fisco emette l’avviso di accertamento prima di aver atteso i 60 giorni dal ricevimento dei chiarimenti del contribuente (o dalla scadenza del termine per fornirli), l’atto è illegittimo e annullabile per violazione del contraddittorio anticipato . Questo principio generale, sancito ora dalla norma, è stato più volte ribadito anche dalla giurisprudenza di Cassazione e costituisce un elemento di difesa procedurale importante. Ad esempio, la Corte di Cassazione (Sez. Tributaria) ha affermato che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni rende nullo l’atto impositivo emesso prematuramente, senza necessità di dimostrare alcuna “prova di resistenza” (ossia senza dover provare che le osservazioni non valutate avrebbero potuto cambiare l’esito) . Pertanto, un primo passo difensivo per il contribuente, se tale regola non è stata rispettata, sarà eccepire la nullità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 10-bis comma 6.
Durante la fase di interlocuzione, il contribuente ha l’opportunità di spiegare le proprie ragioni: può inviare una memoria difensiva scritta, allegare documentazione a supporto (es. delibere societarie che illustrano gli scopi economici della scissione, perizie, studi di settore, pareri pro veritate) e chiedere eventualmente un incontro. È cruciale sfruttare questa chance per chiarire all’Ufficio il contesto e i motivi extrafiscali dell’operazione. In molti casi, fornite spiegazioni convincenti, l’Agenzia potrebbe decidere di archiviare la contestazione senza procedere oltre. Ad esempio, se si dimostra che la scissione è stata motivata da un reale dissidio tra soci o da una necessità di separare attività eterogenee, e che il vantaggio fiscale era solo collaterale, l’Ufficio potrebbe riconoscere l’assenza di abuso. Fornire risposte dettagliate e ben documentate in questa fase può prevenire l’emissione dell’atto o comunque mettere agli atti elementi utili in un futuro contenzioso.
Se i chiarimenti del contribuente non vengono ritenuti sufficienti, l’Agenzia delle Entrate procederà all’emissione dell’Avviso di Accertamento per abuso del diritto. Tale atto impositivo deve essere motivato in modo rafforzato: l’art. 10-bis comma 7 richiede che siano indicati nell’atto i motivi per cui l’operazione è considerata abusiva, le norme eluse e i vantaggi fiscali indebitamente conseguiti che si intendono disconoscere, nonché (di regola) l’operazione alternativa che, secondo l’Ufficio, il contribuente avrebbe potuto fare in assenza di intenti elusivi . In altre parole, l’Ufficio deve ricostruire quale sarebbe stata la “normale” operazione economica e fiscale che il contribuente ha sostituito con quella artificiosa. Questa specificità di motivazione è fondamentale affinché il contribuente comprenda l’addebito e possa difendersi. Ad esempio, in un caso deciso dalla Cassazione, si censurava l’accertamento perché l’Amministrazione non aveva indicato quale operazione alternativa il contribuente avrebbe dovuto compiere per non incorrere nell’abuso, limitandosi ad affermare genericamente l’assenza di sostanza economica: ciò è stato considerato un difetto di motivazione e onere probatorio . Dunque, un accertamento che non esplicita il “percorso logico” dell’abuso (cioè come e perché la scissione avrebbe aggirato il fisco rispetto ad un’operazione normale) rischia di essere annullato in giudizio per carenza motivazionale.
Nell’avviso di accertamento, la conseguenza tipica è il “disconoscimento” degli effetti fiscali vantaggiosi dell’operazione. In pratica l’Agenzia:
- Ignora fiscalmente la scissione (o la considera inopponibile), ricalcolando le imposte come se l’operazione elusiva non fosse mai avvenuta ;
- Ripristina la tassazione che sarebbe derivata dall’operazione “corretta”: ad esempio, se viene qualificata come assegnazione di beni ai soci, si tassano le plusvalenze sui beni in capo alla società scissa (imposte dirette) e l’assegnazione ai soci come dividendo o sopravvenienza (in capo ai soci, con eventuale imposta sostitutiva per la società ex art. 18 DPR 602/1973 se era vigente); oppure se viene qualificata come cessione di ramo, si tassa la plusvalenza da cessione d’azienda invece dell’esenzione PEX su cessione di quote ;
- Recupera le imposte dovute per le annualità interessate (spesso l’effetto della scissione incide su più periodi d’imposta, ad es. se l’operazione è a cavallo di due anni fiscali, o coinvolge IVA e Registro oltre alle imposte sui redditi);
- Applica le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione, generalmente nella misura ordinaria (dal 90% al 180% dell’imposta dovuta, secondo il D.Lgs. 471/1997) – non essendo più prevista alcuna esimente generale per l’elusione (prima del 2015 c’era dibattito se l’elusione fosse sanzionabile, oggi la legge chiarisce che lo è in via amministrativa) ;
- Liquida gli interessi di mora sul tributo non versato, calcolati giorno per giorno;
- Dichiara l’atto immediatamente esecutivo, il che consente all’Erario di avviare la riscossione coattiva della somma accertata (nei limiti di 1/3 del totale per gli avvisi emessi dal 2020 in poi) decorso il termine di 60 giorni se il contribuente non paga o non ottiene una sospensione giudiziale.
Una volta notificato l’accertamento, il contribuente si trova dunque formalmente debitore verso l’Erario delle somme indicate, con il rischio concreto che, in mancanza di impugnazione tempestiva, scaduti i termini l’atto divenga definitivo e l’Agenzia (tramite Agenzia Entrate Riscossione) avvii azioni esecutive: iscrizione di ipoteche sui beni, fermi amministrativi, pignoramenti di conti e immobili, fino all’espropriazione . Reagire prontamente è quindi cruciale. Lo vedremo in dettaglio: occorre presentare ricorso entro 60 giorni, eventualmente chiedere al giudice tributario la sospensione dell’atto (in presenza di grave e irreparabile danno dalla riscossione immediata), e predisporre una solida strategia difensiva nel merito.
Un ulteriore aspetto procedurale da menzionare è il possibile coinvolgimento di più soggetti passivi: nelle operazioni elusive complesse, l’Agenzia potrebbe emettere accertamenti multipli – ad esempio uno alla società scissa (per recuperare imposte sui redditi o IVA) e altri alle società beneficiarie o ai soci (per recuperare imposte a loro carico, come nel caso di assegnazioni ai soci tassate quali dividendi). È frequente, ad esempio, che si abbiano avvisi sia verso la società che verso i soci persone fisiche, coordinati fra loro. Questo comporta che l’eventuale contenzioso possa svolgersi su più fronti (con possibili riunioni dei ricorsi se pendenti dinanzi allo stesso giudice). Inoltre, va ricordato che nelle scissioni vige la responsabilità solidale delle società partecipanti per i debiti fiscali della scissa antecedenti all’operazione, nei limiti del patrimonio trasferito (art. 173, comma 13 TUIR e art. 2506-quater c.c.). Ciò significa che, se a seguito della scissione la società originaria non ha sufficienti beni per far fronte al nuovo debito tributario accertato, l’Erario può rivalersi sulle beneficiarie (fino a concorrenza del valore patrimoniale ricevuto). Anche se l’abuso del diritto è riferito all’operazione stessa e quindi alle maggiori imposte “simulate”, l’Agenzia tende a far valere questo principio per tutelare la riscossione: ad esempio, se Alfa S.r.l. scinde verso Beta S.r.l. e Gamma S.r.l., e poi Alfa risulta debitrice di imposte per l’abuso, Beta e Gamma possono essere chiamate a risponderne solidalmente per l’importo proporzionale alle attività ricevute. Si tratta di un ulteriore motivo di attenzione: la scissione non può essere usata per schermare il patrimonio dalle pretese fiscali, perché la legge lo impedisce; se addirittura l’operazione è giudicata abusiva, questo aggiramento risulta vano e i soggetti coinvolti rimangono esposti, anzi con l’aggravante delle sanzioni.
In sintesi, la procedura di accertamento anti-abuso offre garanzie formali al contribuente (contraddittorio endoprocedimentale, necessità di motivazione analitica, onere della prova in capo all’ufficio), ma una volta emesso l’atto pone il contribuente di fronte a una pesante pretesa immediatamente esecutiva. Nel prossimo paragrafo analizzeremo dunque come difendersi nel merito di tali contestazioni, sfruttando sia gli eventuali vizi procedurali sia soprattutto la possibilità di dimostrare la legittimità sostanziale della scissione.
Conseguenze e rischi per il contribuente (punto di vista del “debitore”)
Dal punto di vista di chi subisce l’accertamento – sia esso la società interessata dalla scissione o i suoi soci – è fondamentale capire la portata dei rischi e delle possibili conseguenze di un’accusa di abuso del diritto. Ecco un elenco dei principali effetti negativi di un accertamento per scissione elusiva:
- Debito tributario potenzialmente elevatissimo: l’atto di accertamento richiede il pagamento di tutte le imposte “evitate” con l’operazione. Questo può includere imposte sul reddito (IRES o IRPEF) su plusvalori non tassati, imposta sostitutiva su riserve distribuite, imposta di registro su trasferimenti di immobili (aliquota 9% se si considera un’assegnazione, ad esempio), IVA se applicabile, etc. Si tratta spesso di importi ingenti, dato che le operazioni straordinarie in questione riguardano asset importanti (immobili, aziende, partecipazioni di valore). Tali importi vengono richiesti cumulativamente, spesso su più annualità d’imposta. Ad esempio, la plusvalenza non tassata nel 2024 e l’imposta di registro non pagata nel 2025 potrebbero sommarsi.
- Sanzioni amministrative pesanti: l’accertamento comporta sanzioni per dichiarazione infedele, tipicamente pari al 90% della maggiore imposta dovuta per ciascun tributo e anno (salvo eventuali riduzioni per adesione, conciliazione, o esclusione in caso di obiettiva incertezza che però è rara da far valere). In casi di contestazioni complesse e inedite, talvolta i contribuenti eccepiscono la buona fede o l’incertezza normativa come cause di non punibilità, ma la loro applicazione è tutt’altro che scontata. Nella maggior parte dei casi, dunque, oltre alle imposte il contribuente vede gonfiare il conto da pagare per via delle sanzioni, che possono arrivare a raddoppiare l’importo iniziale (90% su ciascun importo recuperato) .
- Interessi di mora: maturano dalla data in cui le imposte avrebbero dovuto essere versate (ad esempio, dalla scadenza del saldo imposte dell’anno in cui si sarebbe dovuta tassare la plusvalenza) fino alla data di effettivo pagamento. Il tasso di interesse applicato è quello legale (attualmente intorno al 5% annuo nel 2025, suscettibile di variazione). Su grandi cifre e diversi anni di decorrenza, gli interessi aggiungono decine di migliaia di euro al debito.
- Immediata esecutività e riscossione frazionata: come accennato, trascorsi 60 giorni dalla notifica senza pagamento o sospensione giudiziale, l’accertamento diviene titolo esecutivo. Ciò significa che, pur se si è presentato ricorso (il quale non sospende automaticamente la riscossione), l’Agenzia può iscrivere a ruolo provvisorio un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate (1/3 se l’atto è emesso dal 2022 in poi, grazie a recenti riforme) e delle sanzioni correlate . In pratica, già durante il primo grado di giudizio il contribuente rischia di dover pagare una porzione significativa del presunto debito, oppure subire azioni coattive su tale porzione. Questo mette una forte pressione finanziaria, specie su PMI o persone fisiche non abbienti. Bisogna quindi attivarsi per chiedere la sospensione al giudice tributario, provando sia il fumus boni iuris (probabilità di vittoria) sia il periculum in mora (danno grave e irreparabile dalla riscossione).
- Danni collaterali all’attività d’impresa: un accertamento di questo tipo può congelare le strategie aziendali. Ad esempio, se la scissione era prodromica a una cessione a terzi o a un investimento, la pendenza di un contenzioso fiscale può scoraggiare potenziali acquirenti o partner. Inoltre, l’iscrizione di ipoteche sui beni sociali, come misura cautelare che l’AE può adottare a tutela del credito, può impedire di usare quegli asset come garanzie per finanziamenti, o venderli. La società può trovarsi con il rating creditizio compromesso, difficoltà nei rapporti bancari, ed in caso di importi ingenti, a rischio di crisi di liquidità. Non di rado, un accertamento elusivo mal gestito può trascinare l’azienda verso insolvenza.
- Profilo penale (in casi estremi): come detto l’abuso del diritto in sé non comporta reati tributari . Tuttavia occorre attenzione: se l’operazione elusiva si accompagna ad altri comportamenti fraudolenti (ad esempio, vengono create false rappresentazioni contabili per mascherarla, oppure viene redatto un atto simulato distinto da quello reale), si potrebbero integrare figure di reato. Si pensi a un caso in cui si simula una scissione inesistente con documenti falsi: qui non saremmo più nell’elusione lecita, ma in reati come la frode fiscale documentale. Oppure, se a seguito della riqualificazione emergono redditi occultati superiori alle soglie penali, la Procura potrebbe valutare il reato di dichiarazione fraudolenta o infedele, benché fondato su un’interpretazione (questo è raro e controverso, ma da non escludere del tutto). In generale, però, se tutto si è svolto alla luce del sole con atti autentici, il contribuente può confidare che la vicenda resti confinata al piano amministrativo.
In definitiva, per il “debitore” oggetto di un simile accertamento, la situazione è paragonabile a un’improvvisa pretesa fiscale retroattiva di importo considerevole, con rischio di sanzioni e azioni di recupero immediate. Non reagire è l’errore peggiore: se il contribuente subisce passivamente, l’atto diverrà definitivo e le somme verranno riscosse integralmente . Al contrario, una difesa tempestiva e qualificata può portare a risultati positivi: l’annullamento totale dell’atto (se viziato o infondato), una vittoria parziale (riducendo imposte o sanzioni), oppure anche un accordo transattivo favorevole (ad es. tramite accertamento con adesione o conciliazione giudiziale, ottenendo sanzioni ridotte). Nel prossimo capitolo esamineremo proprio come costruire la difesa durante il processo tributario, passo per passo, dal ricorso introduttivo fino ai gradi di giudizio successivi, tenendo conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e delle tecniche difensive di maggior successo.
Difendersi dall’accusa di abuso nel processo tributario
Affrontare un accertamento per scissione elusiva richiede un’impostazione difensiva specializzata, che combini competenze tributarie e conoscenza del diritto societario. Vediamo gli step fondamentali per una difesa efficace, dal momento in cui si riceve l’atto:
1. Impugnazione tempestiva e valutazione iniziale: entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento occorre presentare ricorso alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale). È fondamentale che l’atto non passi in giudicato: anche se si sta dialogando con l’Ufficio (per un’eventuale definizione), conviene predisporre comunque il ricorso per evitare decadenze. In questa fase, l’avvocato tributarista analizzerà in dettaglio l’atto – verificando importi, motivazioni, vizi formali – e ricostruirà l’operazione societaria incriminata in ogni dettaglio . È utile sin da subito fare un elenco cronologico di tutti gli atti collegati (verbali assembleari, contratti, consulenze ricevute, ecc.), nonché delle finalità dichiarate allora. Questo servirà come base fattuale della difesa. Se l’importo è elevato e può compromettere la continuità aziendale, contestualmente al ricorso si dovrebbe chiedere la sospensione giudiziale dell’esecutività dell’atto, evidenziando l’irreparabilità del danno (ad es. mettendo in luce che il pagamento metterebbe in crisi l’azienda, con documentazione di bilancio).
2. Analisi dei vizi formali e procedurali*: un buon difensore verifica subito se l’accertamento presenti *violazioni procedurali sfruttabili. Come visto, uno dei punti è la mancata o irregolare attivazione del contraddittorio preventivo (ad esempio, se la richiesta di chiarimenti non è stata inviata, oppure se l’accertamento è stato notificato prima dei 60 giorni dalla risposta del contribuente). Un’altra verifica è sulla motivatore dell’atto: è sufficientemente specifica? Ha indicato le ragioni di fatto e di diritto dell’abuso contestato? Manca l’indicazione dell’operazione alternativa non elusiva? Qualsiasi carenza motivazionale può essere sollevata nel ricorso come motivo di nullità (ex art. 42 DPR 600/73 per difetto di motivazione). Anche errori materiali nell’atto (soggetto passivo errato, calcoli sbagliati, firmatario non delegato, ecc.) vanno segnalati, benché in queste fattispecie complesse siano rari. In casi di pluralità di atti (società e soci), si valuta se conviene fare ricorsi separati o congiunti e come coordinare le difese (spesso è opportuno unificare la strategia per evitare contraddizioni: es. la società e i soci dovrebbero avere posizioni coerenti nel sostenere la validità dell’operazione).
3. Sospensione della riscossione: come accennato, se l’importo è ingente e non si riesce (ovviamente) a versarlo entro 60 giorni, è opportuno depositare un’istanza di sospensione insieme al ricorso o subito dopo. Si chiede al giudice tributario di sospendere l’esecutività dell’atto fino alla decisione di merito, evidenziando fumus (motivi validi di ricorso, es. evidenti errori del Fisco, ragioni di buon diritto) e periculum (gravità del danno in caso di pagamento immediato, ad es. rischio fallimento, licenziamenti, vendita di beni essenziali). Se concessa, la sospensione cautelare blocca le azioni di recupero e dà respiro fino alla sentenza di primo grado (in genere un anno circa).
4. Preparazione del ricorso nel merito: questa è la fase cruciale. Il ricorso deve smontare la tesi dell’Ufficio e dimostrare la legittimità o almeno la non abusività della scissione. Gli argomenti di difesa principali, da elaborare in maniera organica, sono:
- Esistenza di valide ragioni economico-gestionali: occorre narrare il “perché” autentico dell’operazione. Bisogna persuadere che la scissione aveva una logica di business, non marginale rispetto al mero risparmio fiscale . Ad esempio: “La scissione è stata deliberata per separare due rami d’azienda con caratteristiche e mercati distinti, così da migliorare l’efficienza gestionale e attrarre investitori differenti per ciascun ramo”. Oppure: “L’operazione rispondeva alla necessità di dividere il patrimonio immobiliare dall’attività operativa, al fine di proteggere i beni e facilitarne la valorizzazione autonoma (affitto a terzi, conferimento in un fondo, ecc.)”. O ancora: “I soci avevano visioni strategiche divergenti e si è deciso di scindere la società per proseguire separatamente i due filoni di attività, evitando conflitti insanabili”. Queste motivazioni vanno non solo affermate, ma provate con elementi concreti: ad es. presentando il piano industriale redatto all’epoca, le delibere assembleari o del CDA che menzionano tali motivi, eventuali pareri di advisor indipendenti che consigliarono la scissione, e così via . Se nell’operazione sono intervenuti professionisti (notai, commercialisti) che nelle relazioni illustrative evidenziavano i benefici extrafiscali, quei documenti saranno utilissimi. L’obiettivo è far emergere che il vantaggio fiscale non era l’unica ratio, né predominante, ma un effetto secondario di una scelta dettata da esigenze imprenditoriali oggettive.
- Prova della sostanza economica effettiva: parallelamente, bisogna dimostrare che la scissione ha avuto sostanza e effetti reali. Ad esempio: dopo la scissione, le società risultanti hanno proseguito la loro attività separatamente, con propri clienti, fatturato, dipendenti, ecc., raggiungendo magari risultati migliori di prima. Se possibile, si può portare in giudizio la prova che dopo l’operazione sono intervenuti fatti coerenti con le ragioni dichiarate (es.: nuovi soci investitori in uno dei rami scissi, riorganizzazione interna più efficiente, ecc.). In altre parole, confutare l’idea di “costruzione artificiosa” mostrando che invece l’operazione era “naturalmente inserita” in una prassi economica normale . Come afferma la Cassazione, se le operazioni sono giustificabili in base alla pratica comune degli affari, minore o nullo è il rischio di abuso . Quindi, ad esempio, si potrà evidenziare che operazioni analoghe sono comunemente effettuate in quel settore industriale per le medesime finalità (magari citando esempi o prassi di mercato). Anche la durata del disegno ha peso: se il Fisco insinua che si è fatto la scissione ad hoc per vendere, ma voi potete mostrare che tra la scissione e la vendita passò molto tempo e in mezzo ci furono altre ragioni intervenute, l’artificiosità appare meno evidente. Viceversa, scissione e vendita a strettissimo giro temporale suggeriscono un collegamento teleologico forte (ma in difesa si può provare a spiegare che la vendita non era pianificata all’origine ma si è presentata come opportunità successiva, ad es.).
- Negazione del vantaggio fiscale “indebito”: un approccio ulteriore è contestare che vi sia stato un “vantaggio indebito” in senso tecnico. Si può argomentare, ad esempio, che la tassazione complessiva non è stata evitata ma solo differita, oppure che esisteva una norma agevolativa applicabile e quindi l’operazione rientrava in quell’alveo voluto dal legislatore. In alcuni casi si può sostenere che non vi era alcuna strada fiscalmente più onerosa “normalmente” percorribile: questa linea si usa se l’ufficio non ha indicato chiaramente quale sarebbe stata l’alternativa. Ad esempio, se la scissione tra soci familiari viene riqualificata come donazione o divisione con realizzo di plusvalenze, si può obiettare che la divisione ereditaria di per sé non avrebbe generato imposta sulle plusvalenze comunque, quindi il vantaggio è solo apparente. Oppure: “Il contribuente ha scelto una forma lecita (scissione) prevista dal legislatore per riorganizzare società, mentre l’alternativa ipotizzata dal fisco (liquidazione e assegnazione) non era affatto obbligata né funzionale allo scopo imprenditoriale”. Se si dimostra che il risparmio d’imposta non contrasta con le finalità delle norme (perché, ad esempio, la neutralità delle scissioni è finalizzata proprio a evitare imposizioni in caso di riorganizzazioni autentiche), allora quel vantaggio non è “indebito” ai sensi della legge . Un caso interessante è quando la scissione riguarda soggetti che comunque non avrebbero pagato certe imposte: ad esempio una società semplice che scinde beni tra gli stessi soci. La società semplice non è soggetta a IRES e non genera plusvalenze tassabili se non in capo ai soci per certe categorie di reddito. In recenti risposte a interpello, l’Agenzia ha riconosciuto che la scissione totale non proporzionale di una società semplice tra eredi non configura abuso, poiché non si realizza alcun vantaggio fiscale indebito: i valori rimangono riconosciuti fiscalmente come prima, e l’operazione equivale a una mera divisione ereditaria, tassata solo con imposta di registro all’1% come atto dichiarativo . In quell’occasione (Risposta AE n. 124/2025) si è sottolineato che la scissione in questione “risulta fiscalmente irrilevante sia in capo alla scissa sia in capo ai soci” e che, in ottica anti-abuso, se pure ci fossero elementi formali di possibile abuso, vanno considerati gli scopi extrafiscali (nel caso specifico, lo scioglimento della comunione ereditaria) che “possono comunque escludere l’ipotesi di abuso” . Questo ragionamento può essere richiamato a favore: laddove il risparmio fiscale sia inesistente o modesto, o comunque conforme allo spirito dell’ordinamento (ad esempio perché la struttura scelta era precisamente una di quelle alternative consentite), non si realizza quell’aggiramento indebito che la norma antielusiva vuole colpire.
- Onere della prova e carenze probatorie del Fisco: giuridicamente, spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza della condotta abusiva . In giudizio, questo si traduce nell’onere di provare l’assenza di sostanza economica e la natura essenzialmente fiscale dell’operazione. Il contribuente, di rimando, ha l’onere di provare le proprie ragioni economiche (che sono fatti positivi da lui allegati). Un punto che si può sfruttare è se l’Ufficio non è riuscito a individuare alcuna *“anomalia” specifica se non il vantaggio fiscale: la Cassazione ha affermato che il Fisco deve focalizzarsi sulla manipolazione artificiosa degli strumenti giuridici e sulla loro non conformità alla logica di mercato . Se l’accertamento è generico o non ha individuato operazioni specifiche prive di sostanza, lo si può attaccare. Ad esempio, talora gli uffici contestano la “non operatività” di una società scissa come indizio di abuso. Ma se quella non operatività è fisiologica (es. società veicolo in attesa di avviare un progetto), la difesa può ribattere che non è provata l’artificiosità. Anche la mancanza di indicazione di un collegamento negoziale tra le varie fasi potrebbe essere evidenziata: la Cassazione nel 2022 ha chiarito che l’onere probatorio dell’AE non si estende però alla dimostrazione che tutti i passaggi fossero preordinati ex ante in un disegno unitario; basta che emerga, ad esempio, un accordo successivo che collegava le operazioni . Ciò è sfavorevole al contribuente (perché allevia il compito del Fisco: non serve il “piano scritto” dell’elusione), ma allo stesso tempo indica che se manca anche un qualunque elemento di collegamento teleologico, l’ipotesi di abuso diventa più debole. Quindi, se davvero alcune fasi non erano programmate inizialmente, sottolinearlo: “la decisione di vendere è maturata solo dopo la scissione, per ragioni indipendenti (offerta imprevista di un acquirente), sicché non vi era un disegno elusivo preordinato”. La controparte potrebbe obiettare che anche un disegno formato in corso d’opera è sanzionabile: ma in assenza di prove di accordi, il giudice potrebbe dar peso all’assenza di ex ante.
- Precedenti giurisprudenziali a supporto: è importante citare nelle memorie difensive sentenze favorevoli a situazioni analoghe. Ad esempio, si potrà richiamare Cass. n. 14031/2024 la quale ha stabilito che non costituisce abuso la cessione di partecipazioni conseguente a una riorganizzazione interna, se sorretta da valide ragioni extrafiscali – principio che aiuta a sostenere la liceità di vendere dopo una scissione purché motivata . Oppure Cass. n. 14674/2024, che ha ribadito come “il divieto di abuso del diritto preclude di conseguire vantaggi fiscali col solo scopo di ottenere risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili”, precisando però che la libertà di iniziativa economica e la scelta tra regimi offerti dalla legge rimangono ferme . Ciò conferma che l’esistenza di ragioni extrafiscali salva l’operazione. Di converso, bisogna distinguere i casi sfavorevoli: se il Fisco cita Cass. 27709/2022 (scissione immobiliare seguita da assegnazione ai soci) , la difesa dovrà evidenziare eventuali differenze dal nostro caso. Ad esempio: “A differenza della vicenda esaminata dalla Cassazione nel 2022, dove la società scissa era inattiva e l’operazione portò beni direttamente nella disponibilità dei soci, nel nostro caso le società risultanti dalla scissione hanno proseguito attività d’impresa e nessun asset è uscito dal circuito imprenditoriale”. Si può anche contestare che quella giurisprudenza enfatizza il concetto (generico) di prevalenza della sostanza economica sulla forma, ma non deroga alla necessità di valutare le ragioni extrafiscali specifiche e l’eventuale normalità economica dell’operazione . In sostanza: usare le sentenze per rafforzare i propri punti (diritto di scelta, operazione giustificata) e neutralizzare quelle contrarie distinguendo i fatti.
5. Dibattimento e prova in giudizio: il processo tributario è prevalentemente documentale. Ciò significa che la partita si gioca sugli atti e i documenti prodotti. È raro avere testimoni (ammessi solo per fatti secondari, non per provare intenti) e non si fanno perizie d’ufficio tranne casi eccezionali. Pertanto, il contribuente deve portare tutta la documentazione utile già in fase di ricorso o nella prima memoria integrativa (60 giorni dopo). Oltre ai documenti sociali, possono essere utili memorie di advisors (chi ha curato l’operazione potrebbe rendere un affidavit descrivendo le motivazioni e la linearità dell’operazione), articoli di settore che mostrino che la scissione era pratica comune, e ovviamente tutta la corrispondenza con il Fisco (richiesta di pareri, interpelli se fatti – anche negativi, perché se l’Agenzia magari aveva risposto diversamente a un interpello simile per un altro contribuente, lo si può citare). Non da ultimo, eventuali pareri legali ottenuti prima dell’operazione (in cui magari un tributarista certificava che non c’era abuso perché c’erano valide ragioni) possono essere prodotti: non vincolano il giudice, ma mostrano la buona fede e la plausibilità della posizione. La difesa dovrà insistere sul fatto che l’onere probatorio grava sull’ente impositore: se l’Agenzia non fornisce elementi solidi per qualificare l’operazione come abusiva (al di là del risultato fiscale), il giudice – in base al principio del “chi afferma prova” – dovrebbe propendere per il contribuente. A tal proposito, giova ricordare un principio espresso dalla Cassazione: “L’operazione economica che non trova giustificazione extrafiscale ed è diretta essenzialmente a un risparmio d’imposta costituisce condotta abusiva, e la prova del disegno elusivo incombe sull’Agenzia delle Entrate” . Questo significa che, se restano dubbi seri sulla mancanza di sostanza economica, questi dubbi dovrebbero risolversi a favore del contribuente (in dubio pro reo tributario). Il contribuente, dal canto suo, deve aver allegato con precisione le proprie valide ragioni: se non le dichiara nemmeno, difficilmente potrà sperare di vincere, perché la norma stessa (art. 10-bis comma 3) prevede che l’assenza di valide ragioni extrafiscali è elemento dell’abuso.
6. Strategie “alternative”: accordi e definizioni – Mentre il giudizio pende, non bisogna dimenticare che esistono strumenti deflattivi. L’accertamento con adesione è possibile anche dopo la proposizione del ricorso (sospendendo i termini). In genere, per contestazioni di abuso del diritto, l’Agenzia difficilmente rinuncia in sede di adesione a ritenere l’operazione abusiva, ma può essere disposta a transare sull’entità delle pretese (ad esempio riducendo imponibili o sanzioni). Sta al contribuente (guidato dal legale) valutare se sia il caso: se la posizione è solida, si può preferire attendere il verdetto dei giudici; se invece l’esito è incerto e l’importo rischia di far fallire l’azienda, una soluzione negoziata può dare certezza e alleggerire la sanzione. Ricordiamo che aderendo o conciliando giudizialmente, le sanzioni sono ridotte (1/3 nell’adesione, 40% in conciliazione) e gli interessi si fermano. In ogni caso, è sconsigliabile “accettare supinamente per paura” la tesi del Fisco senza esplorare margini di trattativa: bisogna negoziare da una posizione di forza, facendo presente le falle dell’accertamento. Spesso l’Ufficio, di fronte a un ricorso ben costruito, preferisce evitare il giudice e chiudere con un compromesso (ad es. tassando solo parzialmente l’operazione, riducendo le sanzioni al minimo edittale, etc.). Ogni caso fa storia a sé, e la strategia va calibrata sul concreto.
7. Giudizi di appello e Cassazione: se in primo grado le cose non vanno bene, non bisogna scoraggiarsi. Le liti su abuso del diritto spesso vengono risolte in gradi successivi. È fondamentale proseguire la difesa in Commissione Regionale (oggi Corte di Giustizia d’Appello), confutando le eventuali argomentazioni sfavorevoli della sentenza di primo grado. In appello si possono far valere errori di valutazione del giudice di prime cure, o nuovi documenti se giustificati (ad es. se l’AE porta nuovi elementi in primo grado, si può replicare in secondo). Infine, la Corte di Cassazione è spesso chiamata a dire l’ultima parola su queste materie, data la loro complessità giuridica. La Cassazione non rivede i fatti, ma la corretta applicazione dei principi di diritto. Negli ultimi anni ha emesso sentenze importanti (che citeremo a breve) delineando l’interpretazione dell’abuso. Un ricorso per Cassazione può avere esito positivo se il giudice d’appello non ha applicato quei principi (es. non ha considerato affatto le ragioni extrafiscali dedotte, oppure ha ritenuto inapplicabile l’obbligo di contraddittorio in modo errato). È un percorso lungo, ma spesso necessario, specie per importi elevati, perché la giurisprudenza è in evoluzione costante e un orientamento favorevole può ribaltare la situazione.
In conclusione, difendersi da un’accusa di abuso sulla scissione significa fare un lavoro a 360 gradi: tecnico (norme e procedure), economico (comprendere e spiegare il senso dell’operazione) e strategico (interagire con Fisco e giudici con le mosse giuste al momento giusto). Una difesa ben preparata può portare all’annullamento dell’accertamento – restituendo all’operazione la neutralità fiscale che le spetta – oppure quantomeno a ridurre drasticamente l’esborso (talora, convincendo il giudice a ritenere l’abuso insussistente in parte, oppure persuadendo l’Ufficio a un accordo). Nel prossimo paragrafo, esamineremo alcune delle sentenze recenti più rilevanti in materia, così da contestualizzare quanto detto nei pronunciamenti delle Corti, e successivamente proporremo casi pratici e simulazioni per mostrare esempi concreti di contestazioni e difese.
Giurisprudenza recente su scissioni abusive (sentenze chiave)
Il tema dell’abuso del diritto nelle operazioni di scissione è stato affrontato più volte dai giudici tributari, fino al livello della Corte di Cassazione. Conoscere i principali precedenti permette di capire come viene applicata la normativa anti-elusiva e quali orientamenti emergono. Di seguito riepiloghiamo alcune sentenze chiave aggiornate:
- Cassazione Civile, Sez. V, 22 settembre 2022 n. 27709: è una sentenza spesso citata in materia. La Corte ha giudicato abusivo il disegno elusivo realizzato attraverso una concatenazione di atti: una scissione parziale di una società immobiliare (con trasferimento di tutti gli immobili a una beneficiaria newco), seguita dal riacquisto di parte degli immobili da parte della scissa e dalla cessione sia della partecipazione nella beneficiaria che di quella nella scissa agli altri soci. Secondo la Cassazione, questo insieme di operazioni, apparentemente distinte, aveva come finalità unitaria l’assegnazione di beni ai soci evitando la tassazione ordinaria prevista per le assegnazioni. Gli “ermellini” hanno sottolineato l’autonomia della valutazione fiscale da quella civilistica e la necessità di guardare alla sostanza economica: il fatto che la forma giuridica fosse quella neutrale della scissione non impedisce di riconoscere un disegno elusivo, se dal complessivo significato economico emerge che non c’è una reale distinzione tra le operazioni e che l’unico effetto sostanziale è il risparmio d’imposta . La sentenza enuncia chiaramente il principio generale (riprendendo anche l’art. 10-bis): “L’operazione economica che non trova giustificazione extrafiscale ed è diretta essenzialmente a un risparmio d’imposta costituisce condotta abusiva”, specificando che la prova dell’abuso spetta al Fisco, il quale però non ha bisogno di dimostrare che tutti i passaggi fossero predeterminati dall’inizio, potendo bastare la ricostruzione unitaria a posteriori del disegno . Questo caso ha fatto scuola, poiché ha confermato che anche una scissione formalmente ineccepibile può essere ignorata fiscalmente se inserita in un “piano” volto a far pervenire beni ai soci (o analoghi risultati) senza tassazione.
- Cassazione Civile, Sez. V, 29 ottobre 2024 n. 27905: decisione molto recente, che approfondisce le caratteristiche dell’abuso del diritto. Riguardava una scissione societaria attuata durante la liquidazione della società scissa, con trasferimento di un immobile di grande valore ai soci (suddiviso tra loro). La Cassazione, nel cassare con rinvio una precedente assoluzione dei contribuenti, ha ribadito che l’abuso si configura ogniqualvolta si sia in presenza di costruzioni “di puro artificio” realizzate al fine di eludere l’imposizione, prive di sostanza commerciale ed economica . Ha quindi richiesto al giudice di merito di valutare attentamente le ragioni economiche dell’operazione, considerando se fossero oggettivamente giustificabili secondo la pratica di mercato o se piuttosto riflettessero “assetti di anormalità economica” creati solo per conseguire il risparmio d’imposta . La Corte in questa sentenza richiama la necessità di un’analisi complessiva del contesto: nel caso specifico, notava che la società non aveva mai svolto attività d’impresa reale (era servita solo a detenere l’immobile concesso in comodato ai soci) e che la scissione era avvenuta in fase di liquidazione, quando lo scopo naturale sarebbe stato liquidare e assegnare ai soci . Ciò faceva presumere la natura elusiva (assegnazione mascherata). Questo precedente conferma quindi un approccio severo: se la scissione avviene in condizioni “sospette” (società di comodo, liquidazione in corso, bene assegnato ai soci di fatto), la Cassazione propende per la qualificazione abusiva, invitando però a valutare sempre le giustificazioni addotte. È interessante notare che la sentenza 27905/2024 richiama anche i fondamenti costituzionali del concetto di abuso (art. 53 Cost. – capacità contributiva) e precisa che esso non viola la riserva di legge in materia tributaria, perché non crea nuovi tributi ma disconosce effetti di atti abusivi . Si tratta di chiarimenti di principio sull’inquadramento dell’abuso nell’ordinamento.
- Cassazione Civile, Sez. V, 27 maggio 2024 n. 14674: questa pronuncia, pur non specifica su scissioni, è significativa perché condensa il principio antielusivo post-art.10-bis. La Corte afferma che il divieto di abuso del diritto è un principio generale che impedisce al contribuente di ottenere vantaggi fiscali mediante uso distorto di strumenti giuridici, in difetto di valide ragioni extrafiscali diverse dalla mera aspettativa di quei benefici . Ribadisce che tale principio trova fondamento nell’art.53 Cost. (capacità contributiva) e non contrasta con la riserva di legge (poiché non impone tributi extra legem ma rende inopponibili al Fisco i negozi abusivi) . Questa sentenza viene spesso citata dagli uffici a supporto della tesi generale anti-abuso, ma per la difesa è utile sottolineare come anche qui la Cassazione richiami l’esigenza di “ragioni economicamente apprezzabili” a giustificazione dell’operazione: se presenti, il comportamento non è abusivo.
- Cassazione Civile, Sez. V, 16 novembre 2022 n. 33793: pronuncia interessante sul piano processuale. Ha stabilito che la qualificazione giuridica di un’operazione come elusiva/abusiva può essere effettuata d’ufficio dal giudice anche se l’Amministrazione non ha rispettato appieno gli oneri procedurali (richiesta di chiarimenti, motivazione specifica) previsti dalla norma . In altre parole, il giudice tributario può rilevare l’abuso anche d’ufficio, persino in Cassazione, e la mancanza del contraddittorio o altri vizi procedurali non impediscono di valutare la natura abusiva nel merito. Questa posizione è discussa (perché sembrerebbe vanificare le garanzie procedurali), ma la Cass. l’ha motivata dicendo che il negozio abusivo è nullo/rilevabile in ogni stato e grado. Per il contribuente ciò insegna che non si può fare totale affidamento su eccezioni formali: se l’operazione è davvero priva di sostanza, potrebbe essere sanzionata comunque. Di riflesso, però, la difesa può trarre spunto per rimarcare che occorre concentrarsi sul merito e convincere il giudice della bontà economica dell’operazione, altrimenti la semplice violazione procedurale potrebbe essere considerata non decisiva (o superata).
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (già CTR) – vari casi 2023-2025: a livello di merito (Commissioni), vi sono state decisioni altalenanti. Alcune Commissioni hanno annullato accertamenti per abuso ritenendo che il Fisco non avesse provato l’assenza di valide ragioni extrafiscali o che comunque l’operazione avesse una giustificazione. Ad esempio, in una controversia del 2023 riguardante una scissione non proporzionale tra società semplici (caso simile all’interpello n.124/2025 citato prima), la Commissione Tributaria ha dato ragione ai contribuenti, affermando che l’assenza di anche uno solo dei presupposti dell’abuso (sostanza economica, vantaggio indebito, mancanza di ragioni) comporta l’assenza di abusività . Quindi, se ci sono ragioni extrafiscali serie, l’operazione non è abusiva. Questo è un principio utile: basta che il contribuente dimostri un motivo economico non trascurabile, per rompere la triade costitutiva dell’abuso, e ciò dovrebbe portare all’annullamento dell’atto.
In sintesi, la giurisprudenza più aggiornata conferma da un lato il giro di vite verso comportamenti elusivi palesi (scissioni con finalità di assegnazione ai soci, frammentazioni evidentemente strumentali), ma dall’altro lato riconosce l’importanza di valutare caso per caso le effettive motivazioni e conseguenze delle operazioni. La Cassazione insiste sulla sostanza economica e sulle ragioni extrafiscali come discriminanti. Questo lascia uno spazio significativo di difesa: se tali ragioni esistono e sono provabili, i giudici possono (e talvolta lo fanno) accogliere il ricorso del contribuente.
Inoltre, in sede di legittimità è ormai chiaro che l’abuso del diritto non è un’accusa “libera”: deve essere sostenuta da un preciso impianto logico-probatorio, e non tutte le riorganizzazioni con risparmio d’imposta sono abusive (il “vantaggio fiscale ≠ elusione” rimane un principio fondamentale ). Ad esempio, abbiamo visto come l’Agenzia stessa, in alcuni interpelli del 2023-2025, abbia escluso l’abuso in operazioni di scissione quando i beni restano nel giro imprenditoriale e non si intravede un intento di puro risparmio . Non ogni scissione è fatta per frodare il Fisco, e questo va fatto emergere con forza.
Nel prossimo paragrafo applicheremo questi principi a simulazioni pratiche: proporremo alcuni casi concreti di scissioni e relative contestazioni, per poi suggerire le possibili linee difensive. Seguirà una sezione di Domande e Risposte frequenti, per chiarire i dubbi più comuni in modo diretto e riepilogativo.
Casi pratici e simulazioni (scenario Italia)
Esaminiamo ora alcuni scenari tipici in cui una scissione parziale potrebbe essere oggetto di contestazione, illustrando l’approccio del Fisco e come il contribuente (assistito dal suo avvocato) potrebbe difendersi in ciascun caso.
Caso 1: Scissione immobiliare seguita da assegnazione ai soci
– Scenario: Alfa S.r.l., società posseduta da due soci persone fisiche, detiene vari immobili. Nel 2024 i soci decidono di porre Alfa in liquidazione e contestualmente approvano una scissione: tutti gli immobili vengono trasferiti a Beta S.r.l. (beneficiaria di nuova costituzione, quote ripartite tra i medesimi soci), mentre Alfa (in liquidazione) rimane con attività finanziarie di modesto valore. Poco dopo, Alfa si scioglie definitivamente assegnando ai soci le residue disponibilità liquide. I soci, di fatto, si ritrovano proprietari indiretti degli immobili tramite Beta, evitando l’assegnazione diretta degli immobili da Alfa (che avrebbe comportato tassazione elevata, tra imposte sui redditi e registro).
– Contestazione del Fisco: L’Agenzia rileva che Alfa era in liquidazione e la scissione è servita esclusivamente a far pervenire gli immobili ai soci in modo fiscalmente neutrale, piuttosto che tramite assegnazione tassata. Evidenzia che Alfa non aveva reali esigenze d’impresa (stava cessando) e che Beta è una mera società di godimento controllata dagli stessi soci. Dunque riqualifica l’operazione come assegnazione di immobili ai soci, tassando Alfa sulla plusvalenza latente degli immobili (IRES) e i soci su un dividendo pari al valore dei beni ricevuti (imposta sostitutiva al 26% sulle riserve distribuibili). Applica inoltre imposta di registro proporzionale sui beni (9% sui fabbricati, 15% sui terreni edificabili, ad esempio), sostenendo che l’atto di scissione, in realtà, celava un trasferimento di proprietà a favore dei soci.
– Difesa del contribuente: In una situazione del genere, la difesa è molto ardua, perché il quadro è proprio quello “da manuale” dell’abuso (simile al caso deciso dalla Cassazione n. 27905/2024). Tuttavia, l’avvocato potrebbe provare a contestare alcuni aspetti: ad esempio, se Beta S.r.l. ha continuato l’attività di gestione immobiliare (affittando gli immobili a terzi, gestendo un business), si può sostenere che non c’è stata un’assegnazione ai soci, ma che i beni sono rimasti in una società pienamente soggetta a tassazione (Beta pagherà le tasse sui redditi immobiliari). Si potrebbe enfatizzare che i soci non sono divenuti proprietari diretti degli immobili, quindi vi è differenza rispetto all’assegnazione. Si porterebbero le ragioni extrafiscali: forse i soci volevano separare il patrimonio immobiliare per attrarre un investitore o finanziamenti dedicati, o per dividere in futuro i beni senza liquidare l’intera società. Se esistono documenti (es. una delibera che menziona trattative con possibili investitori interessati solo agli immobili attraverso Beta), andrebbero prodotti. Tuttavia, è probabile che in tale scenario l’assenza di reale business purpose renda difficile vincere: la strategia potrebbe allora focalizzarsi sul limitare i danni (ad es. negoziare una definizione: pagare la sola imposta di registro e ridurre imposte dirette, o viceversa). È un caso in cui, preventivamente, sarebbe stato meglio evitare la strada scelta o chiedere un interpello (che con ogni probabilità sarebbe stato respinto).
Caso 2: Scissione di ramo d’azienda seguita da cessione delle partecipazioni (uso della PEX)
– Scenario: Gamma S.p.A. opera in due settori distinti: commercio di macchinari e produzione di componenti. Nel 2025 decide di scindere il ramo “produzione componenti” conferendolo a una nuova società Delta S.r.l. (interamente partecipata da Gamma). Pochi mesi dopo la scissione, Gamma cede il 100% di Delta S.r.l. a un gruppo multinazionale, realizzando un ricavo di 10 milioni. Grazie al regime di Participation Exemption (PEX), Gamma dichiara esente al 95% la plusvalenza da cessione quote (tassando solo il 5% a IRES). Se avesse venduto il ramo d’azienda direttamente, avrebbe pagato imposta sul 100% della plusvalenza.
– Contestazione del Fisco: L’Agenzia delle Entrate vede in questa sequenza (scissione + cessione) un unico disegno elusivo: la scissione è stata effettuata allo scopo di trasformare la cessione di un ramo (tassabile integralmente) nella cessione di partecipazioni (quasi esente). Contestano l’assenza di valide ragioni per scindere se non in funzione della vendita; sottolineano la ravvicinatezza temporale tra operazioni e il fatto che Gamma, dopo aver venduto Delta, di fatto ha dismesso quel business. Riqualificano quindi il tutto come cessione di ramo d’azienda avvenuta nel 2025, ignorando la forma del doppio passaggio. Richiedono a Gamma la tassazione integrale della plusvalenza di 10 milioni (aliquota 24% IRES), con sanzioni del 100%.
– Difesa del contribuente: Questo caso è quasi un classico nelle controversie anti-abuso (richiama la vicenda di Cass. 27709/2022, sebbene lì vi fosse anche riacquisto beni e particolari complessità). La difesa deve evidenziare le ragioni economiche della scissione: ad esempio, la separazione dei due settori per renderne più agevole la valorizzazione. È plausibile sostenere che l’investitore esterno era interessato solo al ramo “componenti” ma non all’intera Gamma, quindi la scissione è stata necessaria per “confezionare” l’oggetto di investimento. Questo, lungi dall’essere un abuso, è un comportamento normale nel M&A: spesso si scindono asset per cederli separatamente. Se si mostra che la trattativa con il compratore è iniziata dopo (o comunque non garantiva l’esito al momento della scissione), si può negare la preordinazione certa. Inoltre, la PEX è una norma con finalità precise (favorire il rafforzamento delle imprese e la mobilità delle partecipazioni): vendere una controllata godendo della PEX è esattamente ciò che la legge consente e anzi incoraggia. Si può quindi argomentare: “non vi è indebito vantaggio, ma applicazione corretta della PEX; la scissione è stata strumentale a realizzare l’operazione in modo efficiente, ciò non la rende abusiva poiché l’ordinamento consente riorganizzazioni pre-vendita”. In sostegno, citare magari Risoluzione AE n. 97/E/2017 (se esistita su tema simile) o interpretazioni dottrinali secondo cui scissione propedeutica a cessione non è di per sé abuso se c’è un motivo funzionale (concentrare il ramo da vendere). La difesa potrebbe anche sottolineare che Gamma ha continuato l’altro ramo e impiegato il ricavato in quell’attività (se vero), quindi non era un mero veicolo per vendere esentasse e liquidare, ma un’operazione di corporate finance per concentrare risorse sul core business. Se supportata da pareri pro-veritate di esperti prodotti all’epoca (sarebbe ottimo avere un memorandum di un advisor che suggeriva la scissione come parte di una strategia di cessione parziale), la posizione del contribuente potrebbe convincere. In giurisprudenza ci sono state sia pronunce contrarie (che vedono l’abuso in queste operazioni), sia alcune più comprensive se c’è vera sostanza. Ad esempio, Cass. 14031/2024 (ipotetica) o altre hanno talvolta escluso l’abuso in vendite post-scisione quando c’erano valide ragioni. Dunque, la difesa ha chance se costruita bene: far capire al giudice che stiamo punendo un comportamento fisiologico di business, non un artificio privo di logica.
Caso 3: Scissione con contestuale trasformazione e vantaggi su plusvalenze latenti
– Scenario: I soci di Omega S.r.l., società di famiglia con un patrimonio composto da immobili e partecipazioni, decidono nel 2023 di riorganizzare la holding familiare. Attuano una scissione parziale: alcuni immobili e partecipazioni di Omega confluiscono in Theta S.r.l. (beneficiaria, stessi soci). Subito dopo, Omega S.r.l. si trasforma in società semplice beneficiando di una normativa temporanea che consente la trasformazione agevolata pagando un’imposta sostitutiva ridotta sul valore dei beni (norma ipotetica del 2023). In tal modo, gli immobili rimasti in Omega passano sotto il regime della società semplice con un leggero carico fiscale, evitando la piena tassazione. La scissione è servita a spostare una parte di asset in Theta (che resta S.r.l.) per non farla rientrare nella trasformazione e quindi non pagare imposta su quelli.
– Contestazione del Fisco: L’Agenzia contesta che l’operazione combinata scissione+trasformazione sia un abuso. Sostiene che Omega ha artificiosamente scisso alcuni beni per farli rimanere in regime d’impresa (Theta S.r.l.), e trasformato il resto in società semplice per sfruttare la tassazione agevolata sulla plusvalenza latente (con un’aliquota bassa) invece che pagare l’ordinaria. In pratica, accusa che l’insieme di operazioni miri a “spezzare” il patrimonio per minimizzare le imposte sulle plusvalenze latenti: parte restano in regime neutro (scissione neutrale per Theta), parte sono tassate a imposta sostitutiva agevolata (trasformazione Omega). L’ufficio vede assenza di ragioni economiche serie per la scissione se non quella di abusare della norma agevolativa. Pertanto recupera la differenza d’imposta come se tutti i beni fossero stati trasformati con tassazione piena o come se la scissione non fosse avvenuta.
– Difesa del contribuente: Questo scenario riflette situazioni affrontate in interpelli anti-abuso recenti (in effetti l’Agenzia con Risposta n. 456/2023 ha considerato abusiva una scissione seguita da trasformazione agevolata in società semplice ). La difesa qui dovrebbe puntare sulle finalità distinte delle due operazioni: la scissione, ad esempio, serviva a separare gli asset destinati a rimanere in attività d’impresa (in Theta S.r.l. che magari proseguirà investimenti societari) da quelli invece da gestire in ambito familiare (Omega società semplice per patrimoni destinati al godimento). Sottolineare che entrambe le operazioni (scissione e trasformazione) sono previste dalla legge e che la stessa legge agevolativa non vietava operazioni preliminari. Se la scissione è stata fatta prima addirittura dell’annuncio della norma agevolata (difficile, ma ipotizziamo), allora l’abuso cade perché non era neppure nota la convenienza. Diversamente, si può dire: “il legislatore consente di scegliere il regime di tassazione in sede di passaggio a società semplice, pagando un’imposta sostitutiva; la scissione è servita a circoscrivere il perimetro di tale passaggio ai soli asset funzionali a gestione familiare, lasciando gli altri in società di capitali. Questa scelta organizzativa ha piena logica economica: separare due destinazioni di utilizzo del patrimonio”. Se, ad esempio, Theta S.r.l. poi ha continuato a investire in partecipazioni e sviluppare attività imprenditoriali, questo dimostra che non tutto il patrimonio era statico da porre in semplice. Bisogna però convincere che la ragione non era solo risparmiare imposta. Sarà importante mostrare la coerenza dell’operazione: magari i soci futuri di Omega società semplice sono diversi da quelli di Theta (per dire, i figli in Omega e il padre imprenditore in Theta), allora c’è un motivo di riassetto familiare. Qualsiasi elemento extrafiscale va portato. Questo caso è delicato perché l’Agenzia è diventata vigile su combinazioni del genere e i giudici spesso tendono a dare ragione al Fisco se fiutano la mera finalità fiscale. Ma ribadiamo: se c’erano motivi reali (es. semplificare la gestione di parte del patrimonio in società semplice per evitare costi di società di capitali, mentre mantenere in srl gli asset legati a un business), occorre evidenziarli. E far presente che non si è violata alcuna specifica norma: la legge agevolativa non proibiva riorganizzazioni preparatorie (a meno che lo facesse espressamente, in tal caso la difesa sarebbe quasi impossibile perché sarebbe elusione specifica della norma).
Caso 4: Scissione non proporzionale in ambito familiare (divisione di patrimonio)
– Scenario: Tre fratelli ereditano da loro padre una società semplice (holding immobiliare) in comunione tra loro. Decidono nel 2025 di effettuare una scissione totale non proporzionale: la società semplice originaria, Epsilon S.s., si scinde in tre nuove società semplici, ognuna intestata separatamente a ciascun fratello, attribuendo a ognuna porzioni del patrimonio (ad esempio, a ognuno alcuni immobili). Obiettivo dichiarato: “superare la scomoda comunione ereditaria, così che ciascuno gestisca in autonomia la propria parte di patrimonio, evitando liti e semplificando il passaggio generazionale”. L’operazione avviene senza conguagli in denaro. Fiscalmente, le società semplici non hanno reddito d’impresa, dunque il passaggio di immobili da una S.s. all’altra non genera plusvalenze imponibili; si pagherà solo l’imposta di registro 1% come atto di divisione.
– Contestazione del Fisco: L’Agenzia potrebbe inizialmente scrutinare l’operazione pensando: i fratelli si sono di fatto spartiti i beni sociali senza pagare l’eventuale plusvalore; potrebbe configurarsi come “divisione dissimulante una donazione” o simile. Tuttavia, nella Risposta a interpello n. 124/2025 la stessa Agenzia ha concluso che non c’è abuso in un caso identico . Infatti non si riscontra un vantaggio fiscale indebito: la scissione di società semplice è neutra perché la società semplice non è soggetta a IRES, e l’imposta di registro 1% è quella dovuta in ogni caso per una divisione ereditaria. Non c’è aggiramento di imposizione su plusvalenze perché nemmeno una cessione avrebbe generato IRPEF (le società semplici non tassano le plusvalenze immobiliari se detenute da >5 anni, ad esempio). Inoltre la ragione extrafiscale – separare il patrimonio tra fratelli – è pienamente valida e non marginale.
– Esito: In base alle posizioni ufficiali, in questo scenario non viene contestato nulla. Se per ipotesi un ufficio locale volesse comunque accertare (magari confondendo la fattispecie), la difesa sarebbe agevole: citare la prassi e quell’interpello, evidenziare l’assenza di qualunque beneficio fiscale (anzi, i fratelli hanno pagato l’1% di registro come dovuto), sottolineare come la scissione è stata scelta solo per ragioni civilistiche (ogni erede con sua società) e che il regime fiscale applicato è esattamente quello previsto per le divisioni. Questo caso mostra come non tutte le scissioni con effetti patrimoniali sono viste come elusive: se l’operazione è neutrale e ha uno scopo genuino (qui la divisione ereditaria), anche l’Agenzia è disposta a riconoscerlo.
Caso 5: Scissione parziale proporzionale di società operativa con soci diversi
– Scenario: Zeta S.r.l. ha due soci: Tizio al 70% e Caio al 30%. La società gestisce due rami d’azienda distinti. Nel 2024 effettuano una scissione parziale proporzionale: costituiscono una newco Eta S.r.l. e vi conferiscono il ramo B, attribuendo quote di Eta a Tizio e Caio nella stessa proporzione 70/30. Dopo la scissione, Tizio cede metà delle sue quote in Eta S.r.l. a Caio, diventando Caio il socio di maggioranza di Eta, mentre Tizio rimane dominante in Zeta (che ha il ramo A). In tal modo, ciascun socio ottiene il controllo del ramo a cui è più interessato (Tizio su A, Caio su B), monetizzando in parte la partecipazione. Sul piano fiscale, la scissione è neutrale, la successiva compravendita quote tra soci è tassata in capo a Tizio sulla plusvalenza relativa (in parte in regime PEX se applicabile, in parte come cessione di partecipazione qualificata soggetta ad imposta su una percentuale).
– Potenziale contestazione: Questo è un tipico caso di “scissione divisionale tra soci”: serve a separare gli interessi dei soci. In passato operazioni simili (scissioni seguite da aggiustamenti di partecipazioni tra soci) venivano viste con sospetto come possibili assegnazioni occulte o elusioni di imposta di registro sulle permute di azienda. Tuttavia, qui la struttura è proporzionale e la compravendita delle quote è stata comunque tassata. L’Agenzia potrebbe chiedersi se la scissione fosse finalizzata solo a facilitare la permuta di partecipazioni tra Tizio e Caio. Ma fintanto che ciascun passaggio è stato tassato secondo legge (la cessione quote tra privati sconta imposta sostitutiva sulle plusvalenze, o ordinaria), non c’è un chiaro vantaggio indebito. Le ragioni extrafiscali (separare i soci litigiosi o con visioni diverse, evitare conflitti nella gestione dei due rami) sono forti e in linea col concetto di libertà economica. È improbabile una contestazione formale di abuso in questo scenario, e difatti la Cassazione in varie pronunce ha ritenuto lecito utilizzare la scissione per dividere società tra soci evitando di costringerli a rimanere cointeressati forzatamente. L’importante è che non vi sia “assegnazione di liquidità o altri valori” non tassati. Nel nostro scenario, Tizio incassa soldi da Caio per la cessione quote, su cui pagherà l’eventuale plusvalore: quindi nulla di sospetto. Qualora l’Agenzia sollevasse dubbi (magari su valutazioni di avviamento, ecc.), la difesa evidenzierebbe come l’operazione abbia piena sostanza (due rami autonomi, due soci con ruoli diversi, esigenza genuina di scissione) e come ogni passaggio sia stato tassato regolarmente. Citare magari prassi come la Circolare 6/E 2016 che portava esempi di scissioni non abusive quando c’è effettiva divisione di compagini, o le massime di dottrina. Nel complesso, questo è un esempio di pianificazione lecita, che anzi è consigliabile rispetto a soluzioni di fatto (come continuare a co-gestire litigi).
Dai casi esaminati, emerge una lezione: più l’operazione risponde a logiche imprenditoriali o familiari concrete, meno probabilità ci sono che sia considerata un abuso. Viceversa, quando lo schema appare concepito solo per ridurre l’imposta, il contribuente si espone a contestazioni. Nei casi dubbi, la strada maestra è richiedere preventivamente un interpello anti-abuso all’Agenzia delle Entrate (ai sensi dell’art.11, co.1, lett. c) L.212/2000): questo permette di conoscere in anticipo la posizione del Fisco e, se negativa, di poter eventualmente ricalibrare l’operazione o rinunciarvi. Certo, l’interpello svela le intenzioni al Fisco, ma in operazioni di grande portata può valere la pena per avere certezza.
Nel prossimo capitolo risponderemo alle domande più frequenti in materia, per consolidare la comprensione di questi concetti in forma di FAQ (domanda & risposta sintetica). Seguiranno infine delle tabelle riepilogative e la sezione delle fonti normative e giurisprudenziali citate.
Domande e Risposte frequenti (FAQ)
D: Cosa si intende esattamente per “scissione parziale riqualificata” dal Fisco?
R: Indica una situazione in cui l’Agenzia delle Entrate contesta una scissione parziale (cioè un’operazione di divisione di una società in cui la società scissa sopravvive) sostenendo che sia stata effettuata con finalità elusive. “Riqualificare” significa che il Fisco ignora la forma giuridica della scissione e la riclassifica come altra operazione fiscalmente più gravosa (esempio tipico: assegnazione di beni ai soci, oppure cessione di azienda) . In pratica, pur restando valida civilmente la scissione, ai fini delle imposte ne vengono disconosciuti gli effetti neutri e si tassano i soggetti coinvolti come se avessero realizzato direttamente l’operazione “sostanziale” individuata (con recupero di imposte, sanzioni e interessi). Si parla quindi di scissione “riqualificata” in sede di accertamento fiscale per abuso del diritto.
D: Una scissione parziale con vantaggi fiscali è sempre considerata abuso del diritto?
R: No. Vantaggio fiscale non equivale automaticamente ad abuso . Il nostro ordinamento consente al contribuente di scegliere legittimamente operazioni che comportano un carico fiscale minore, se hanno una giustificazione economica valida e se rientrano nelle scelte offerte dalla legge . Ad esempio, la legge prevede che le scissioni siano fiscalmente neutre per favorire riorganizzazioni aziendali: usufruire di questa neutralità è lecito. Diventa abuso soltanto se la scissione è un “puro artificio” senza sostanza economica, messo in atto unicamente per ottenere un indebito risparmio d’imposta . In altre parole: se c’è un vantaggio fiscale ma l’operazione ha anche ragioni extrafiscali concrete (espansione, ristrutturazione aziendale, separazione di attività incompatibili, successione generazionale, etc.), allora non siamo nell’abuso. Se invece l’unico scopo oggettivo è tagliare le tasse, e la transazione è priva di una logica economica “genuina”, allora può scattare l’abuso del diritto.
D: Quali sono esempi di “valide ragioni extrafiscali” che giustificano una scissione?
R: Le valide ragioni extrafiscali sono motivazioni di carattere economico, organizzativo, gestionale o anche legale, non marginali rispetto all’operazione, che spiegano perché è stata fatta a prescindere dall’aspetto fiscale . Alcuni esempi nel contesto di scissioni: – Riorganizzazione di gruppi o attività: separare rami d’azienda diversi per renderli più efficienti o focalizzati (es. dividere produzione e distribuzione in due società distinte);
– Separazione tra soci o linee ereditarie: scissioni per dividere il patrimonio tra diversi gruppi di soci, ad esempio in caso di dissidi o per assegnare a ciascuno una parte dell’azienda di famiglia (scissioni divisionali), facilitando la successione;
– Protezione patrimoniale e gestionale: isolare asset immobiliari in una società separata rispetto all’attività operativa, così da proteggere i beni da rischi d’impresa e permettere una gestione dedicata (leasing, finanziamenti su quegli asset, ecc.);
– Ingresso di investitori o partnership: creare tramite scissione una newco contenente un certo business per far entrare nuovi soci solo in quel business, senza intaccare il resto (tipico nelle joint venture);
– Razionalizzazione e riduzione di costi: se un’azienda ha molte unità eterogenee, scindere quelle non sinergiche può servire a ridurre costi amministrativi, consentire una migliore amministrazione di ciascuna unità e magari beneficiare di incentivi specifici per comparti separati.
Queste ragioni devono essere concrete e documentabili (piani industriali, delibere che le menzionano, situazioni di fatto come litigi tra soci, manifestazioni di interesse di investitori, ecc.) e non meramente pretestuose. Anche ragioni “di comodo” ma non fittizie (es. semplificare la struttura societaria, rendere più snella una catena partecipativa) possono essere valide, purché non siano così irrilevanti da nascondere che l’unico vero motivo era il risparmio fiscale. La legge dice infatti: ragioni extrafiscali non marginali , cioè non insignificanti rispetto al contesto dell’operazione.
D: Il Fisco può ignorare una scissione regolarmente deliberata e iscritta, trattandola come se non esistesse?
R: Sì, ai fini fiscali può farlo, in virtù della disciplina dell’abuso del diritto. Come previsto dall’art. 10-bis L.212/2000, le operazioni abusive sono inopponibili all’Amministrazione finanziaria . Ciò significa che se l’Agenzia delle Entrate prova che una scissione è abusiva, disconosce i vantaggi fiscali derivanti da essa e tassa la situazione come se la scissione non fosse mai avvenuta (o come se fosse avvenuta l’operazione elusivamente evitata) . Dal punto di vista civilistico la scissione resta valida tra i soci e verso i terzi, ma fiscalmente è come se fosse “trasparente”: non produce gli effetti di neutralità o altri benefici tributari. Ad esempio, in casi di abuso la Cassazione ha affermato che prevale la sostanza economica sulla forma giuridica adottata . Dunque sì, il Fisco può ignorarla ai fini impositivi, però deve seguire la procedura prevista (invito al contraddittorio, motivazione puntuale) e in sede contenziosa dovrà convincere i giudici che la riqualificazione è fondata. Non è un potere arbitrario: è incanalato nelle regole dell’accertamento anti-elusivo.
D: Qual è l’onere della prova in queste contestazioni di abuso?
R: L’onere della prova principale ricade sull’Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare il carattere abusivo dell’operazione . In pratica il Fisco deve provare (anche solo in via logica, tramite presunzioni qualificate) che la scissione era priva di sostanza economica e mirata essenzialmente a ottenere un risparmio fiscale indebito. Ciò comporta evidenziare circostanze come la mancanza di effetti economici apprezzabili, l’utilizzo di strutture giuridiche anomale, la presenza di passaggi artificiosi. Il contribuente, dal canto suo, deve collaborare indicando le eventuali ragioni economiche che giustificano l’operazione (perché se non ne fornisce alcuna, è difficile poi lamentarsi). Se il contribuente allega valide ragioni extrafiscali, allora starà al Fisco confutarle o mostrare che sono irrilevanti/marginali. Da notare: la prova dell’abuso non richiede (secondo la Cassazione) che il Fisco esibisca una “smoking gun” di un piano preordinato fin dall’inizio, può essere sufficiente la ricostruzione unitaria a posteriori di tutti i passaggi che convergono verso il risparmio d’imposta . In giudizio, comunque, se rimane incertezza, vale il principio che spetta all’ente impositore convincere il giudice dell’elusività. Un accertamento che non fornisce elementi concreti (oltre al vantaggio fiscale) potrebbe essere annullato per insufficienza di prova. Il contribuente deve provare i fatti a proprio vantaggio (es. l’effettiva esistenza di un motivo non fiscale, l’effettivo svolgimento di attività economica post-scisione, etc.), mentre il Fisco deve provare il nesso abusivo (che senza quella struttura si sarebbe pagato più imposto e che la struttura non ha altra giustificazione). In sintesi: Fisco prova l’abuso, contribuente prova le sue buone ragioni.
D: Cosa rischio esattamente se l’Agenzia delle Entrate mi contesta una scissione come elusiva?
R: In caso di accertamento per abuso del diritto su una scissione, i rischi principali sono: – Pagamento delle imposte “evitate”: l’Erario recupererà tutte le imposte che ritiene non pagate grazie alla scissione. A seconda del caso, può trattarsi di IRES/IRPEF su plusvalenze, imposte sostitutive su riserve, IVA (se la scissione ha evitato un’applicazione IVA), imposta di registro, ecc., relative a uno o più anni d’imposta. Gli importi possono essere molto elevati, specialmente se coinvolgono la tassazione di beni di grande valore (immobili, aziende).
– Sanzioni amministrative tributarie: come da comma 13 art.10-bis, l’abuso non salva dalle sanzioni amministrative . Quindi si applicano le sanzioni per dichiarazione infedele (tipicamente il 90% della maggiore imposta, aumentabile in caso di condotte reiterate o attenuabile se ci sono cause, ma comunque rilevante). Non c’è esenzione sanzionatoria automatica per l’elusione (al contrario di come fu in passato talvolta sostenuto in giurisprudenza). Solo se il contribuente aveva presentato un interpello e ne ha seguito le indicazioni potrebbe evitare sanzioni (o se la questione era così controversa da configurare “obiettiva incertezza normativa”, evenienza rara).
– Interessi di mora: si dovranno versare, oltre al tributo e sanzione, gli interessi calcolati dal momento in cui l’imposta sarebbe stata dovuta (per le imposte sui redditi, di solito dalla scadenza del saldo a giugno dell’anno successivo) fino al pagamento effettivo.
– Recupero coattivo e provvedimenti cautelari: l’accertamento, una volta notificato, diventa esecutivo dopo 60 giorni. Significa che, se non si paga o non si ottiene una sospensione, l’Agenzia può iscrivere a ruolo una parte significativa del dovuto (50% delle imposte + 50% sanzioni) e procedere con atti di riscossione (cartelle, fermi, ipoteche). Inoltre può iscrivere ipoteca o richiedere il sequestro conservativo dei beni del contribuente, se il debito supera certe soglie, come misura cautelare in pendenza di giudizio. Questo può mettere in pericolo il patrimonio della società o personale dei soci se sono coobbligati.
– Responsabilità solidale: se dalla scissione sono nate nuove società o ne sono coinvolte altre, il Fisco può rivalersi su tutte in solido (art. 2506-quater c.c. prevede la responsabilità solidale delle beneficiarie per i debiti fiscali della scissa anteriori alla scissione, nei limiti del patrimonio netto trasferito). Nel caso dell’abuso, il debito fiscale viene considerato come afferente alla scissa originaria, ma generatosi ex post; c’è dibattito, ma l’Amministrazione tende comunque ad escutere anche le beneficiarie, specialmente se la scissa originaria è rimasta vuota. Quindi più soggetti potrebbero essere chiamati a pagare.
– Nessuna conseguenza penale diretta: una nota “positiva” è che l’abuso fiscale in quanto tale non configura reato tributario . Anche somme ingenti “eluse” non fanno scattare denunce penali, a differenza dell’evasione. Tuttavia, come detto, se la situazione coinvolge anche condotte fraudolente (es. false comunicazioni), allora è diverso. Ma nella fattispecie pura dell’abuso, i soci e amministratori non rischiano procedimenti penali per dichiarazione fraudolenta o simili, proprio perché la legge esclude che si consideri un fatto punibile penalmente. Rimane però la reputazione: subire un accertamento per abuso può impattare l’immagine verso banche o partner, dando l’idea (talvolta sbagliata) di “operazione borderline”.
In breve, il rischio è principalmente economico-finanziario: dover pagare cifre ingenti, con possibili effetti a catena sul patrimonio e la sopravvivenza dell’attività. Da qui l’importanza di difendersi adeguatamente per evitare o ridurre queste conseguenze.
D: In caso di accertamento, devo pagare subito o posso attendere l’esito del ricorso?
R: La notifica dell’avviso di accertamento non obbliga al pagamento immediato dell’intero importo, ma come spiegato una quota parte diventa esigibile dopo 60 giorni se non sospesa. Dal 2022, per gli atti “esecutivi”, l’Agenzia iscrive a ruolo il 50% delle imposte contestate più il 50% delle sanzioni e interessi maturati. Questo importo andrebbe pagato (o se no arriverebbero le cartelle) anche se avete presentato ricorso, a meno che otteniate una sospensione. Quindi, in pratica, non si è tenuti a pagare subito entro 60 giorni tutta la somma (si può anzi scegliere di non pagare nulla e fare ricorso), però così facendo ci si espone alla riscossione coattiva sulla parte prevista (metà circa). Per evitare ciò, la strada è chiedere al giudice tributario (entro i primi mesi del processo) la sospensione dell’atto. Se il giudice concede la sospensione, la riscossione viene bloccata fino alla sentenza di primo grado. In assenza di sospensione, conviene valutare di pagare almeno la parte dovuta provvisoriamente (magari chiedendo la rateazione della cartella) per evitare aggravio di costi (interessi di mora e aggi) e misure esecutive. In sintesi: non è necessario pagare tutto subito per fare ricorso (il processo va avanti comunque), ma per tutelarsi bisogna attivarsi: o si paga la quota per stare tranquilli, o si ottiene la sospensione. Ignorare la cosa sperando nel ricorso è pericoloso perché intanto il concessionario della riscossione può agire.
D: Posso evitare contestazioni di abuso del diritto con qualche accorgimento preventivo?
R: Sì, ci sono alcune buone pratiche preventive: – Interpellare l’Amministrazione (interpello anti-abuso): come detto, presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate descrivendo l’operazione progettata e chiedendo se configura abuso. L’Agenzia risponde in 90 giorni. Se dice che è abuso, si può rimodulare il piano o rinunciare; se dice che non lo è, si ha una sorta di “benestare” (vincolante per l’AE) e quindi nessuna contestazione potrà seguire, a patto di realizzare l’operazione esattamente come descritta. È uno strumento utile per operazioni molto importanti.
– Documentare approfonditamente le ragioni economiche: fin dalla fase deliberativa, mettere nero su bianco nelle relazioni degli amministratori, verbali assembleari o nota integrativa di bilancio il contesto e gli obiettivi dell’operazione straordinaria. Se poi arriva un controllo, troverà già traccia delle motivazioni extrafiscali, il che dà credibilità (meglio ancora se supportate da studi/progetti).
– Evitare schemi inutilmente complessi: se un obiettivo si può raggiungere con un’operazione semplice, è preferibile non frammentarlo in troppi passaggi. La complessità artificiosa è un sintomo di abuso . Quindi, ad esempio, meglio una scissione diretta di un ramo seguita da cessione, piuttosto che scissione, fusione, trasformazione tutte insieme (a meno che ogni step abbia sua logica).
– Coerenza temporale: pianificare con un orizzonte adeguato. Operazioni “mordi e fuggi” (scissione e vendita dopo un giorno) appaiono preordinate. Se possibile, un intervallo di tempo congruo e la realizzazione di attività intermedie possono mostrare che la scissione aveva vita propria. Chiaramente non sempre controllabile, ma è un fattore.
– Attenzione alle beneficiarie “vuote” o inattive: scindere verso società neo-costituite e poi tenerle vuote o in liquidazione è pericoloso (il Fisco dirà: hai fatto una scatola vuota solo per spostare qualcosa). Quindi se si crea una beneficiaria, assicurarsi che abbia realmente una funzione e una vita operativa post-scisione.
– Assetti proporzionali e conguagli: le scissioni proporzionali sono in genere meno sospette delle non proporzionali, perché non modificano le percentuali dei soci. Se possibile, mantenere la proporzionalità ed evitare conguagli in denaro (i conguagli potrebbero essere visti come distribuzioni occulte). Se la non proporzionalità è necessaria (es. per dividere soci), allora giustificarla chiaramente (es. valutazioni diverse dei rami).
– Consultare esperti e seguire best practice: far eseguire magari una review fiscale del piano da uno studio legale/tributario indipendente. O leggere la prassi di operazioni analoghe. Ad esempio, l’Agenzia ha pubblicato varie risposte su scissioni: sapere che giudica negativamente, ad esempio, la “scissione di sola cassa” (trasferire solo liquidità a una newco) – definita potenzialmente abusiva – ci suggerisce di evitare di farlo, a meno di ragioni eccezionali.
In sintesi: trasparenza, semplicità e sostanza economica sono i migliori antidoti. E se restano dubbi, l’interpello è la rete di sicurezza.
D: Ho già eseguito la scissione e ora temo una verifica: posso fare ancora qualcosa?
R: Se l’operazione è conclusa, l’unica è prepararsi a difenderla: raccogliere tutti i documenti che ne spiegano la logica, monitorare eventuali atti (se arriva un questionario o un invito a contraddittorio, rispondere con attenzione e magari con l’ausilio di un professionista). In sede di eventuale accertamento, mettere subito in campo la difesa come descritto. Una volta fatta l’operazione, non c’è modo di sanarla spontaneamente (non esiste un ravvedimento per abuso, poiché non è una violazione formale). Al limite, se emergesse un rischio elevato, si potrebbe ipotizzare di chiedere una “remissione in bonis” – ma non è istituto adatto a questi casi – oppure di sciogliere la struttura (ma una volta fatto l’abuso, scioglierla potrebbe non eliminare il fatto, anzi generare altri costi). Quindi realisticamente: no, non c’è una procedura di “sanatoria” postuma. Conviene focalizzarsi sulla difesa in caso di controllo.
D: In caso di soccombenza (perdita) in giudizio, ci sono rimedi alternativi?
R: Se anche dopo appello/Cassazione il contribuente dovesse risultare perdente, le strade residue sono poche. Una potrebbe essere la definizione agevolata delle liti pendenti (se prevista da disposizioni temporanee, come accaduto a volte: pagando una percentuale del valore, si chiude la lite); ma ciò di solito va esercitato prima della fine del giudizio. A posteriori, rimarrebbe solo eventualmente un ricorso straordinario alla Corte Europea di Giustizia se si ritiene violato il diritto UE (ma in abuso del diritto fiscale, la Corte UE di solito è dalla parte dell’anti-elusione, v. sentenza Halifax in materia IVA). Oppure un problema di costituzionalità (finora non emerso su art.10-bis, anzi pare ben allineato a Costituzione). Quindi realisticamente se si perde definitivamente, occorre pagare. A volte l’Agenzia, dopo anni, potrebbe accordare una rateazione straordinaria o transazione di riscossione se il debito è enorme e c’è rischio fallimento. Ma queste sono misure di extrema ratio. Ecco perché è fondamentale giocarsi bene la partita nei gradi di merito e legittimità, per evitare di arrivare a quella situazione.
Dopo aver affrontato queste domande comuni, passiamo ora a presentare alcune tabelle riepilogative che sintetizzano gli aspetti salienti fin qui discussi: differenze tra elusione ed evasione, requisiti dell’abuso del diritto, confronto tra operazioni legittime e operazioni abusive, e così via.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Elusione (Abuso del diritto) vs Evasione fiscale
| Profilo | Elusione fiscale (Abuso) | Evasione fiscale |
|---|---|---|
| Condotta | Uso di atti leciti per ottenere un risparmio d’imposta indebito, aggirando la ratio delle norme . | Violazione diretta di norme tributarie: omissioni, falsità, occultamenti (es. mancata dichiarazione di redditi, fatture false) . |
| Liceità formale | Formalmente il contribuente rispetta la legge, nessuna violazione testuale. L’abuso viene colto valutando la sostanza economica e lo scopo reale . | Il contribuente infrange la legge apertamente: si manifesta un inadempimento (dichiarazione infedele o omessa, documenti falsi, etc.). |
| Scopo | Ottenere vantaggi fiscali indebiti (imposte minori) in assenza di reali ragioni extrafiscali . | Evitare il pagamento di imposte dovute, sottraendosi fraudolentemente all’obbligo tributario . |
| Normativa di contrasto | Clausola generale anti-abuso (art. 10-bis L.212/2000) + eventuali norme antielusive specifiche. L’atto abusivo è “non opponibile” al Fisco . | Norme sanzionatorie e repressive: D.Lgs. 471/1997 per sanzioni amm.ve, D.Lgs. 74/2000 per reati tributari. L’atto evasivo è nullo/inesistente di solito (es. dichiarazione fraudolenta). |
| Conseguenze fiscali | Recupero imposte evitate, sanzioni amministrative applicate . Nessuna imputazione penale (comma 13 art.10-bis) . | Recupero imposte evase, sanzioni amministrative e possibili sanzioni penali (se superate soglie di punibilità) . |
| Esempio | Scissione usata per trasformare una cessione d’azienda (tassabile) in cessione di partecipazioni (quasi esente) senza ragioni economiche sostanziali: abuso. | Non dichiarare ricavi da cessione d’azienda, occultando la vendita al Fisco: evasione (dich. infedele/fraudolenta). |
Tabella 2 – Requisiti per configurare l’abuso del diritto (art. 10-bis L.212/2000)
| Presupposto | Descrizione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Operazioni prive di sostanza economica | L’operazione (o più operazioni collegate) non ha effetti economici significativi diversi dal risparmio fiscale. Si evidenzia in genere una incoerenza fra la forma giuridica utilizzata e la realtà economica sottostante . Esempi (elencati nel comma 2 art.10-bis): utilizzo di strumenti giuridici inappropriati rispetto al fine, transazioni che si annullano o compensano reciprocamente, etc. | Art. 10-bis, comma 1 e comma 2, lett. a) L.212/2000 . |
| Conseguimento di un vantaggio fiscale indebito | Il contribuente ottiene un beneficio fiscale contrario alle finalità delle norme tributarie o ai principi dell’ordinamento. In sostanza si aggira il regime impositivo “normale” che sarebbe applicato a quella manifestazione di capacità contributiva . Il vantaggio può essere immediato o differito, e indebito significa non voluto dal legislatore (es: trasformare plusvalenze tassabili in esenti contrasta la ratio di tassare quei redditi). | Art. 10-bis, comma 1 e comma 2, lett. b) L.212/2000 . |
| Essenzialità dello scopo fiscale (assenza di valide ragioni extrafiscali) | L’operazione è motivata essenzialmente da scopi di risparmio fiscale. Mancano ragioni economiche genuine che la giustificano, oppure se esistenti sono del tutto marginali e insufficienti a spiegare l’operazione senza il fattore fiscale . NB: se invece ci sono ragioni extrafiscali non marginali, l’operazione non è considerata abusiva (comma 4 art.10-bis tutela la libertà di scelta quando c’è sostanza economica). | Art. 10-bis, comma 1 e comma 3, comma 4 L.212/2000 . |
Tutti e tre gli elementi devono concorrere: se manca anche solo uno (per es., c’è risparmio d’imposta ma l’operazione ha sostanza economica significativa e normale logica di mercato), non si configura abuso .
Tabella 3 – Procedura di accertamento anti-abuso: fasi e garanzie
| Fase | Descrizione e garanzie | Riferimento |
|---|---|---|
| 1. Richiesta di chiarimenti (Contraddittorio preventivo) | L’Ufficio deve inviare al contribuente una comunicazione scritta (anche via PEC o raccomandata) in cui contesta in modo sommario la possibile elusività e invita a fornire chiarimenti entro un termine (non meno di 60 giorni) . Il contribuente può presentare memorie difensive e documenti. Garanzia: l’accertamento non può essere emesso prima di 60 giorni dalla richiesta, a pena di nullità . | Art. 10-bis, comma 5 e 6 L.212/2000; Cass. n. 701/2020 (nullità se violato termine). |
| 2. Emissione Avviso di Accertamento motivato | Se l’Ufficio ritiene ancora abusiva l’operazione, emette l’avviso di accertamento. Garanzie di motivazione: l’atto deve indicare in modo specifico i motivi per cui si configura abuso, la ricostruzione dei fatti e l’operazione che avrebbe dovuto essere posta in essere in mancanza di vantaggi indebitamente ottenuti . Devono essere confutate le eventuali giustificazioni fornite dal contribuente (pena altrimenti un difetto di motivazione). | Art. 10-bis, comma 7 L.212/2000 (obbligo di motivazione analitica); Cass. n. 340/2021 (motivazione carente se non discute osservazioni contribuente). |
| 3. Sanzioni e assenza rilievi penali | Nell’accertamento vanno calcolate le imposte dovute in base alle norme eluse (quindi disconoscendo i vantaggi) e vanno applicate le sanzioni amministrative tributarie conseguenti (generalmente infedele dichiarazione). L’atto deve anche dar conto degli interessi. Nota: l’atto può precisare che la condotta abusiva non costituisce reato tributario ai sensi del comma 13 . | Art. 10-bis, commi 9 e 13 L.212/2000. |
| 4. Impugnazione innanzi al giudice tributario | Il contribuente può impugnare l’avviso dinanzi la CGT (ex Commissione Tributaria). Garanzie processuali: il giudice valuterà la sussistenza degli elementi di abuso e può anche sindacare d’ufficio il carattere abusivo. L’onere della prova dell’abuso è in capo all’ente impositore, il quale in giudizio deve fornire elementi oggettivi per sostenere la sua tesi . Il contribuente può portare nuove prove a suo discarico (ragioni economiche, ecc.). | Art. 10-bis, comma 10 L.212/2000 (chiarisce che restano applicabili le disposizioni generali sul processo tributario); Cass. n. 33768/2019 (onere prova abuso). |
Tabella 4 – Esempi di operazioni: legittimo risparmio vs potenziale abuso
| Operazione | Lecita pianificazione (non abuso) | Schemi a rischio abuso |
|---|---|---|
| Scissione societaria | – Scissione effettuata per reali esigenze di riorganizzazione (es. separare due business per efficienza), con operatività effettiva delle società risultanti.<br>– Scissione divisionale per porre fine a una comunione tra soci, con attribuzione proporzionale di patrimoni, senza vantaggi fiscali diversi da quelli voluti dal legislatore (es. neutralità su plusvalenze) .<br>– Scissione seguita da vendita di partecipazioni dove però esistevano valide ragioni economiche (es. attrarre un investitore sul ramo scisso) e il timing non appare preordinato esclusivamente ad evitare tasse (intervallo congruo, trattative avviate dopo, ecc.). | – Scissione di una società contenitore di asset (immobili, liquidità) seguita da sua liquidazione o inattività, con assegnazione sostanziale di beni ai soci senza tassazione .<br>– Scissione seguita immediatamente dalla cessione delle partecipazioni della beneficiaria (o della scissa) allo scopo di usufruire della PEX al posto di tassare una cessione d’azienda, senza altre ragioni valide .<br>– Scissione di “solo cash” o asset non produttivi, finalizzata a sottrarli a regimi fiscali peggiori (es. evitare una futura patrimoniale, o eludere norme sulle società di comodo). L’AE ha visto come sospetta la scissione di sola cassa in quanto patrimonializzazione priva di logica industriale . |
| Assegnazione/Distribuzione ai soci (via scissione) | – Separazione di patrimonio tra soci con scissione non proporzionale, ma giustificata da effettiva volontà di divisione e seguita da gestione separata (non rivendita immediata dei beni). Se i soci continuano l’attività nelle rispettive società, l’operazione può essere difesa come riorganizzazione non elusiva.<br>– Distribuzione di riserve attraverso riduzione capitale o altre forme espressamente previste e tassate (caso lecito in sé, non un’elusione: qui il risparmio non c’è perché si pagano le imposte sulle distribuzioni). | – Uso della scissione in luogo dell’assegnazione di beni ai soci, per evitare imposte su plusvalenze e registro. Es: scissione di immobili ai soci travestita da scissione a società beneficiaria da loro posseduta . Questo è proprio l’esempio tipico di abuso, come confermato da Cassazione 2024 .<br>– Scissione con contestuale annullamento di partecipazioni di un socio in cambio di asset (simile a recesso o liquidazione) senza tassare la plusvalenza in capo al socio. Se fatto ad hoc per far uscire un socio con beni sociali esentasse, viene contestato come elusione dell’imposta su recesso/liquidazione (un caso di scuola di 37-bis ante 2015). |
| Trasformazioni e fusioni (in relazione a scissione) | – Trasformazione agevolata in società semplice utilizzata secondo la legge e su perimetro di beni ragionevole, senza operazioni societarie volte solo a ridurre l’imponibile (es. scissione preparatoria giustificata anche da altri motivi).<br>– Fusione o incorporazione seguita a scissione come parte di una riorganizzazione complessa per ragioni di mercato (es. integrazione di società e successiva separazione di rami non sinergici). Ogni fase deve avere senso industriale. | – Scissione + trasformazione societaria combinata per abbattere imposte: es. scindi asset “pregiati” in newco e trasformi la vecchia società usufruendo di un regime di realizzo controllato solo sul rimanente. Se fatto solo per far pagare meno imposte su plusvalori, è schema abusivo individuato dall’AE .<br>– Fusione seguita da scissione immediata per far uscire soci con beni: ad esempio, due società fondono e subito dopo si scinde la società risultante restituendo patrimoni separati ai vecchi soci. Potrebbe essere visto come aggiramento di regole su conguagli o su assegnazioni ai soci post fusione (c.d. fusione a specchio con scissione, se priva di logica se non fiscale). |
Le tabelle sopra offrono una sintesi, ma ovviamente ogni caso concreto va valutato nella sua particolarità.
Prima di concludere, è bene ribadire che il punto chiave in qualsiasi difesa è insistere sul fatto che l’operazione va valutata nel suo insieme, con tutte le circostanze economiche . Questo principio – riconosciuto anche in giurisprudenza – tutela il contribuente onesto: se l’insieme delle operazioni ha una sua giustificazione e non è costruito per finalità anomale, allora non c’è abuso. Al contrario, spezzettare e analizzare isolatamente ogni passaggio può far perdere di vista il disegno genuino. Compito dell’avvocato tributarista è proprio far emergere questa visione d’insieme lecita e farla prevalere sulla narrativa dell’ufficio focalizzata solo sul risparmio d’imposta.
Di seguito, elenchiamo tutte le fonti normative, di prassi e giurisprudenziali citate o richiamate in questa guida, che possono essere utili per approfondimenti o per supportare quanto esposto.
Fonti e Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 173 – Scissione di società: disciplina la neutralità fiscale delle scissioni, disponendo che la scissione totale o parziale non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze ai fini delle imposte sui redditi .
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10-bis – Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale: introdotto dal D.Lgs. 128/2015, unifica la definizione di abuso ed elusione, elencandone presupposti (operazioni prive di sostanza economica, vantaggio fiscale indebito, assenza di ragioni extrafiscali non marginali) , prevedendo l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a pena di nullità , la motivazione “rafforzata” dell’accertamento, la non punibilità penale delle operazioni abusive (comma 13) e la disapplicazione dei vantaggi indebitamente conseguiti .
- Cassazione Civile, Sez. V, 22 settembre 2022, n. 27709 – Sentenza di riferimento sull’abuso nelle scissioni: ha statuito che “è abusiva la scissione societaria seguita dal trasferimento delle partecipazioni di entrambe le società coinvolte, allorquando mediante tale susseguirsi di atti si realizza l’assegnazione dei beni ai soci” . Principio: neutralità fiscale della scissione non impedisce la riqualificazione ai fini antielusivi, occorre guardare alla logica economica complessiva . Conferma onere del Fisco di provare il disegno elusivo, pur senza dover dimostrare la pianificazione ex ante di tutti gli atti (basta il collegamento teleologico) .
- Cassazione Civile, Sez. V, 29 ottobre 2024, n. 27905 – Sentenza recente su scissione in liquidazione considerata abusiva: ribadisce che sussiste abuso quando si è in presenza di operazioni di puro artificio, prive di sostanza economica e finalizzate a eludere il fisco . Sottolinea la necessità di valutare le ragioni economiche in modo complessivo, esaminando atti precedenti e successivi all’operazione . Caso concreto: scissione di una S.r.l. in liquidazione per assegnare un immobile ai soci – operazione ritenuta elusiva in quanto la società non svolgeva attività d’impresa e l’unico scopo appariva la distribuzione del bene senza tassazione .
- Cassazione Civile, Sez. V, 27 maggio 2024, n. 14674 – Enuncia il principio generale antielusivo post-2015: “il contribuente non può conseguire vantaggi fiscali indebiti mediante uso distorto, ancorché formale, di strumenti giuridici, in difetto di ragioni economiche apprezzabili diverse dal risparmio d’imposta”. Riconosce il fondamento costituzionale negli artt. 53 Cost. (capacità contributiva) e precisa la compatibilità con la riserva di legge (non introduce nuovi tributi, ma disconosce effetti abusivi) .
- Cassazione Civile, Sez. V, 16 novembre 2022, n. 33793 – Rilevante sul piano processuale: afferma che la qualificazione di un’operazione come abusiva può emergere anche d’ufficio in giudizio, indipendentemente dal rispetto degli oneri procedurali da parte dell’ufficio . In pratica, il giudice tributario può dichiarare l’abuso anche se l’Agenzia non ha attivato il contraddittorio endoprocedimentale o non ha motivato a sufficienza, perché l’abuso (in quanto tale) è rilevabile in ogni stato e grado. (Questo orientamento è discusso, ma va menzionato).
- Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 22 settembre 2022 n. 27709 – Massimario: “In materia tributaria, l’operazione economica che non trova giustificazione extrafiscale ed è diretta essenzialmente a conseguire un risparmio d’imposta costituisce condotta abusiva” . (Principio estratto dalla sentenza n.27709/2022, spesso riportato nelle massime ufficiali).
- Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 124 del 30/04/2025 – Caso di scissione totale non proporzionale di società semplice tra eredi: l’AE ha escluso la natura abusiva, in quanto l’operazione era fiscalmente irrilevante (mantenimento stessi valori fiscali) e finalizzata a sciogliere una comunione ereditaria, configurandosi come divisione con imposta di registro 1% . Importante perché conferma che se non c’è vantaggio fiscale indebito (e c’è ragione extrafiscale valida), non si applica l’art.10-bis.
- Agenzia Entrate – Risposta a interpello n. 354 del 26/05/2023 – Caso di scissione parziale di una società a favore del socio unico (società beneficiaria), con assegnazione di partecipazioni, immobili e marchi. L’AE ha ritenuto non configurabile l’abuso in quanto l’operazione non determinava alcun vantaggio fiscale indebito contrastante con la ratio delle norme sulle riorganizzazioni . Ha ribadito che per escludere l’abuso la scissione non deve essere volta all’assegnazione di asset a società di mero godimento , lasciando intendere che nel caso di specie i beni restavano nell’attività d’impresa (nessun intento evasivo).
- Agenzia Entrate – Risposta a interpello n. 263 del 18/04/2023 (richiamata da Il Sole 24 Ore e altre fonti) – Ha qualificato come abusiva un’operazione di “patrimonializzazione tramite scissione di sola cassa”: una società scindeva solo disponibilità liquide in una beneficiaria, al fine di ricapitalizzare quest’ultima. L’AE ha ravvisato profili elusivi, evidenziando che si realizzava un vantaggio fiscale indebito (presumibilmente evitare la tassazione di una restituzione di capitale o altro) . Questo interpello (non pubblicato integralmente, ma noto per sintesi) indica l’orientamento restrittivo verso scissioni aventi ad oggetto esclusivamente denaro o asset privi di una logica imprenditoriale.
- Ministero Economia e Finanze – Atto di indirizzo n. 7 del 27/02/2025 – (Richiamato nella Risposta 124/2025) Fornisce linee guida all’Amministrazione finanziaria sull’analisi anti-abuso: raccomanda di ricercare prioritariamente la presenza di vantaggio fiscale indebito, assenza di sostanza economica ed essenzialità del vantaggio fiscale, e in ogni caso, anche in presenza di indici di abuso, di verificare se sussistono valide ragioni extrafiscali non marginali che possano escludere l’abuso . Questo atto, pur interno, è indice di un approccio più equilibrato richiesto agli uffici nel valutare le operazioni straordinarie.
- Circolare Agenzia Entrate n. 6/E del 30/03/2016 – Prima circolare esplicativa sull’abuso del diritto post D.Lgs.128/2015. Pur focalizzata su acquisizioni con indebitamento, contiene principi generali: conferma l’unificazione di elusione e abuso, elenca esempi di operazioni potenzialmente abusive e sottolinea l’importanza del contraddittorio preventivo. (Da questa circolare derivano molti spunti operativi, es. considerazioni su scissioni, fusioni, ecc., benché indiretti).
Il Fisco ti contesta una scissione parziale riqualificata (ad esempio come cessione di beni, conferimento mascherato o operazione elusiva) e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti sulle scissioni parziali sono giuridici, interpretativi e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Il Fisco ti contesta una scissione parziale riqualificata (ad esempio come cessione di beni, conferimento mascherato o operazione elusiva) e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti sulle scissioni parziali sono giuridici, interpretativi e spesso difendibili?
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:
– scissioni parziali ritenute prive di valide ragioni economiche,
– riqualificazione dell’operazione ai fini delle imposte dirette,
– disconoscimento del regime di neutralità fiscale,
– presunta elusione o abuso del diritto,
– effetti su imposte indirette e basi imponibili future.
Le conseguenze possono essere molto pesanti:
👉 recupero di IRES/IRPEF,
👉 applicazione di imposta di registro o IVA,
👉 sanzioni e interessi,
👉 rettifiche su più periodi d’imposta,
👉 estensione dei controlli a operazioni collegate.
La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per scissione parziale riqualificata?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 la scissione è un’operazione lecita e tipizzata,
👉 la riqualificazione non è automatica,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.
Cos’è l’Accertamento per Scissione Parziale Riqualificata
L’accertamento si fonda sull’idea che la società:
– abbia utilizzato la scissione per ottenere un vantaggio fiscale,
– abbia realizzato una cessione mascherata,
– abbia trasferito beni o rami senza reale riorganizzazione,
– abbia abusato di un istituto giuridico lecito.
👉 Ma la scissione parziale è un’operazione straordinaria prevista e regolata dalla legge, dotata di autonomia giuridica e fiscale.
La valutazione riguarda:
– struttura dell’operazione,
– patrimonio trasferito,
– effetti organizzativi e gestionali,
– finalità economiche perseguite,
– coerenza con l’attività d’impresa.
Perché il Fisco Riqualifica la Scissione Parziale
Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria riqualifica quando ritiene che:
– manchino valide ragioni economiche,
– l’operazione sia meramente circolare,
– il patrimonio trasferito sia statico,
– il risultato sia solo fiscale,
– vi sia un vantaggio indebito.
👉 Ma il Fisco non può riqualificare una scissione solo perché fiscalmente conveniente.
Il Principio Chiave: Scissione Lecita ≠ Operazione Elusiva
Un principio fondamentale è questo:
👉 una scissione parziale non è elusiva solo perché produce effetti fiscali favorevoli.
Questo significa che:
– la legge consente la neutralità fiscale,
– il vantaggio fiscale non è di per sé illecito,
– conta la presenza di valide ragioni economiche,
– non sono ammessi automatismi repressivi.
👉 Qui si costruisce la difesa principale.
Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato
L’accertamento è contestabile se:
– il Fisco ignora le ragioni organizzative,
– valuta l’operazione solo ex post,
– confonde pianificazione lecita con abuso,
– presume l’elusione senza prova concreta,
– applica sanzioni piene su basi interpretative.
👉 La presunzione non basta: serve una dimostrazione rigorosa dell’abuso.
Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026
Le contestazioni più frequenti riguardano:
– scissioni immobiliari,
– separazione di patrimoni,
– riorganizzazioni infragruppo,
– scissioni propedeutiche a operazioni future,
– trasferimenti di beni non immediatamente produttivi.
👉 Molti rilievi sono giuridici e tecnicamente difendibili.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Dimostrare le Valide Ragioni Economiche
La difesa parte dalla domanda chiave:
👉 quali esigenze organizzative o gestionali giustificavano la scissione?
È decisivo dimostrare:
– separazione di attività o rischi,
– miglioramento della governance,
– tutela del patrimonio,
– razionalizzazione dell’impresa.
👉 Se le ragioni esistono, la riqualificazione cade.
🔹 2. Dimostrare la Coerenza Strutturale dell’Operazione
Un principio fondamentale è questo:
👉 la scissione va valutata nel suo insieme, non per singoli effetti.
È possibile dimostrare:
– autonomia delle società post-scissione,
– continuità dell’attività,
– effetti organizzativi reali.
👉 Qui si vincono molte difese.
🔹 3. Contestare l’Abuso del Diritto Presunto
La legge distingue tra:
– pianificazione fiscale lecita,
– abuso artificioso.
👉 L’abuso va provato dal Fisco, non presunto.
🔹 4. Far Valere Buona Fede e Assenza di Vantaggio Indebito
La difesa può dimostrare che:
– l’operazione non era artificiosa,
– il vantaggio fiscale era consentito dalla legge,
– il comportamento era trasparente e coerente.
👉 Questo incide fortemente su sanzioni e recuperi.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Contraddittorio Preventivo
Serve per:
– illustrare la logica dell’operazione,
– spiegare le ragioni economiche,
– evitare l’atto definitivo.
🔹 Risposta a Questionari e PVC
Utile per:
– produrre progetti, perizie e delibere,
– dimostrare la struttura della scissione,
– smontare la tesi dell’Ufficio.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– la riqualificazione è infondata,
– manca la prova dell’abuso,
– le sanzioni sono sproporzionate.
👉 Molti accertamenti per scissione parziale riqualificata vengono annullati o ridotti.
Il Punto Chiave: Riqualificazione ≠ Illegittimità
Un principio essenziale è questo:
👉 una scissione parziale riqualificata non è automaticamente illegittima.
Questo significa che:
– il Fisco deve dimostrare l’abuso,
– la società ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.
👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa sulle scissioni è giuridica, fiscale e strategica.
L’avvocato:
– analizza l’operazione straordinaria,
– valuta il rischio di riqualificazione,
– contesta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela la società da recuperi indebiti.
👉 Qui la specializzazione è decisiva.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– difendere la neutralità fiscale della scissione,
– evitare recuperi impositivi ingiustificati,
– ridurre o annullare sanzioni,
– mettere in sicurezza future riorganizzazioni.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa in materia di accertamenti su operazioni straordinarie richiede competenze avanzate.
Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in operazioni straordinarie e abuso del diritto
– Difensore di imprese e gruppi societari
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento fiscale per scissione parziale riqualificata:
👉 non va subito,
👉 è spesso interpretativo,
👉 può e deve essere contestato.
La regola è chiara:
👉 dimostrare le valide ragioni economiche,
👉 difendere la coerenza dell’operazione,
👉 contestare automatismi e presunzioni,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento su una scissione parziale può fare la differenza tra una riqualificazione fiscale ingiusta e la piena tutela della tua riorganizzazione societaria.
