Introduzione
Le indennità o i compensi degli amministratori di società possono diventare terreno di scontro con il Fisco quando non sono gestiti correttamente. Un avviso di accertamento fiscale basato su compensi amministratore ritenuti “errati” (ossia non deliberati secondo legge, considerati eccessivi o addirittura occultati) può comportare conseguenze molto gravose. L’Agenzia delle Entrate, in questi casi, può disconoscere la deducibilità fiscale di tali compensi – aumentando il reddito imponibile della società e richiedendo maggiori imposte, sanzioni e interessi – ed eventualmente rilevare ulteriori profili di irregolarità. In situazioni estreme, le contestazioni potrebbero estendersi ad altre sfere: ad esempio, richieste di restituzione delle somme da parte dei soci o di un curatore fallimentare e perfino profili di responsabilità penale (si pensi all’ipotesi di bancarotta fraudolenta, se l’azienda dovesse fallire dopo aver erogato compensi non autorizzati) . Diviene quindi fondamentale sapere come difendersi, dal punto di vista del contribuente (la società o l’amministratore coinvolto), con l’ausilio di un avvocato tributarista.
In questa guida approfondita (aggiornata al 17 gennaio 2026) esamineremo il quadro normativo italiano rilevante, gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (fino alle pronunce del 2025) e le strategie difensive possibili per chi riceva un accertamento su compensi amministratore “errati”. Il taglio sarà avanzato ma con un linguaggio il più possibile chiaro, adatto sia a professionisti legali e fiscali sia a imprenditori e privati che si trovino coinvolti in queste vicende. Adotteremo un approccio dal punto di vista del “debitore”, ossia del contribuente che deve difendersi dalla pretesa fiscale, e arricchiremo l’esposizione con tabelle riepilogative, una sezione di Domande & Risposte (FAQ) su questioni frequenti, nonché alcune simulazioni pratiche ispirate a casi reali, per calare la teoria nella pratica. Inoltre, includeremo esempi di atti difensivi (come estratti di ricorsi o memorie) per mostrare come impostare concretamente una difesa.
Ogni affermazione chiave sarà accompagnata da riferimenti a fonti normative o giurisprudenziali autorevoli, indicati tra parentesi con il formato. In fondo alla guida, nella sezione Fonti e Riferimenti, troverete l’elenco completo delle norme e delle sentenze citate, per eventuali approfondimenti. Questo approccio garantisce l’aggiornamento (fino a fine 2025) e l’affidabilità dei contenuti, permettendo di verificare direttamente i fondamenti di quanto esposto.
Passiamo dunque ad esaminare il quadro normativo di riferimento, per poi addentrarci nelle diverse problematiche relative ai compensi degli amministratori e alle possibili contestazioni fiscali, illustrando le tecniche di difesa più efficaci.
Quadro normativo di riferimento
Per comprendere le contestazioni fiscali sui compensi degli amministratori, occorre partire dalle regole civilistiche sul governo societario e da quelle tributarie sulla deduzione dei costi. Sintetizziamo i punti salienti:
Obbligo di delibera assembleare per la determinazione dei compensi
Nel diritto societario italiano, gli amministratori di società di capitali non hanno diritto ad alcun compenso se questo non è espressamente deliberato dai soci o previsto dallo statuto. Le norme chiave sono:
- Art. 2364, comma 1, n. 3 c.c. (per S.p.A.) – Attribuisce all’assemblea ordinaria dei soci la competenza a determinare il compenso degli amministratori (salvo diversa previsione statutaria).
- Art. 2389, comma 1 c.c. (S.p.A.) – Stabilisce che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione (e del comitato esecutivo) sono fissati all’atto della nomina o dall’assemblea, se non determinati dallo statuto . Ciò significa che o lo statuto prevede l’ammontare/criteri del compenso, oppure serve una delibera assembleare specifica che lo determini.
- Art. 2479 c.c. (S.r.l.) – Pur non prevedendo espressamente la materia, assegna ai soci di S.r.l. le decisioni fondamentali non riservate per legge agli amministratori; si ritiene che la determinazione dei compensi rientri tra queste. In pratica, spesso lo statuto della S.r.l. disciplina il compenso degli amministratori; in mancanza, è necessaria una decisione dei soci (preferibilmente formalizzata per iscritto) per attribuire un compenso agli amministratori . La Corte di Cassazione ha confermato che anche nelle S.r.l. vale l’analogo principio imperativo: senza un atto formale dei soci, l’amministratore non può autoattribuirsi compensi .
In base a tali norme civilistiche imperative, il principio generale è che senza una valida delibera assembleare (o una previsione statutaria equivalente) l’amministratore non matura alcun diritto a compenso per la sua attività gestoria. Un pagamento effettuato in assenza di delibera è giuridicamente privo di causa e considerato atto nullo per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c. . Le Sezioni Unite della Cassazione, già nel 2008, hanno sancito proprio che gli atti di autodeterminazione del compenso da parte degli amministratori (cioè senza passare per i soci) sono nulli per contrasto con l’art. 2389 c.c., norma inderogabile . Conseguenza pratica: la società ha titolo per chiedere la restituzione di quanto pagato indebitamente all’amministratore senza delibera (e, sul piano fiscale, come vedremo, quel costo non è deducibile).
:book: Da notare: La semplice approvazione del bilancio annuale da parte dei soci, in cui magari il compenso viene indicato come voce di costo, non equivale alla delibera specifica richiesta dalla legge per attribuire il compenso . L’assemblea di bilancio approva un rendiconto consuntivo, ma non surroga automaticamente la decisione sui compensi, che dev’essere oggetto di separata e chiara deliberazione. La Cassazione ha ribadito questo concetto più volte, salvo ammettere un’eccezione: se l’assemblea è totalitaria (tutti i soci presenti) e dal verbale risulta che hanno effettivamente discusso e approvato quello specifico compenso, allora si può considerare valida la determinazione contestuale in sede di bilancio . In mancanza di ciò, il compenso manca di delibera e resta privo del requisito civilistico necessario.
Sintesi: in una S.p.A. o S.r.l., il compenso agli amministratori deve risultare da una delibera assembleare specifica o da una clausola statutaria. Senza tale base formale, il pagamento è illegittimo e la spesa non può essere riconosciuta né civilisticamente (l’amministratore dovrebbe restituirla) né fiscalmente (indeducibilità per la società, come vedremo) . Nelle società di persone (S.n.c., S.a.s.), non c’è un’assemblea formale con gli stessi requisiti, ma vige comunque il consenso di tutti i soci: solitamente i compensi ad socio-amministratore devono essere previsti nel contratto sociale o deliberati di comune accordo tra i soci. Anche qui è opportuno formalizzare per iscritto, ad esempio con una clausola nell’atto costitutivo o un verbale di accordo tra soci. In assenza di pattuizioni, il socio amministratore di una società di persone si ritiene remunerato mediante la divisione degli utili (metodo “per trasparenza”). Pertanto, nelle società personali non vige l’obbligo di delibera formale, ma la Cassazione ha chiarito che serve comunque l’accordo tra tutti i soci sul compenso, e conviene dimostrarlo documentalmente . Si tenga presente inoltre che pagare un compenso al socio in una S.n.c./S.a.s. sposta solo reddito da un socio all’altro (perché l’utile dedotto per la società riduce l’utile da attribuire agli altri soci, ma viene tassato in capo al socio amministratore che lo percepisce). Ciò non toglie che anche in tali contesti il Fisco possa intervenire se ritiene i compensi abnormi, come vedremo (ad es. se il compenso azzera l’utile della società personale, l’Agenzia potrebbe considerarlo antieconomico e rideterminare un utile minimo da tassare) .
Deduzione fiscale dei compensi: inerenza, competenza e congruità
Sul piano tributario, i compensi corrisposti agli amministratori rientrano tra i costi d’impresa deducibili, ma solo a certe condizioni. Occorre richiamare alcuni principi generali del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e dello Statuto del Contribuente:
- Principio di cassa (art. 95, comma 5, TUIR) – I compensi agli amministratori di società sono assimilati, ai fini temporali di deduzione, ai compensi per prestazioni di lavoro. Ciò significa che sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettivamente corrisposti (pagati) . Il TUIR infatti prevede che per le spese per prestazioni di lavoro (inclusi i compensi ad amministratori) si applichi il criterio di cassa “allargata”: se pagati entro il 12 gennaio dell’anno successivo possono imputarsi al periodo d’imposta precedente, altrimenti rilevano nell’anno del pagamento. Implicazione: un compenso deliberato ma non ancora erogato non è deducibile fino al pagamento; viceversa un compenso pagato senza delibera – come visto sopra – manca di validità civilistica, quindi anche se pagato non rispetta gli altri requisiti di legge per la deduzione.
- Requisito dell’“inerenza” (art. 109, comma 5 TUIR e giurisprudenza) – Un costo, per essere deducibile dal reddito d’impresa, deve essere inerente all’attività dell’impresa. L’inerenza tradizionalmente è intesa in senso qualitativo: il costo deve avere una correlazione con i ricavi o l’attività svolta dall’impresa (deve “servire” all’impresa, anche solo potenzialmente) . Nel caso dei compensi agli amministratori, è pacifico che compensare l’organo gestionale sia inerente all’attività di qualsiasi società: gli amministratori apportano lavoro e decisioni di gestione. Tuttavia, a partire da alcune pronunce giurisprudenziali, si è affermata la possibilità di valutare l’inerenza anche in senso quantitativo, ossia mettere in discussione costi manifestamente sproporzionati rispetto all’attività e ai risultati dell’impresa . Su questo punto la giurisprudenza ha oscillato – come vedremo dettagliatamente più avanti – tra un orientamento “liberale” (il Fisco non può ingerirsi nelle scelte di gestione dell’impresa, se il costo è reale e deliberato) ed uno “interventista” (l’ufficio può sindacare la congruità del costo e disconoscerne la parte eccedente quella ritenuta normale). Attualmente, dopo l’introduzione della norma sull’abuso del diritto nel 2015 e sentenze fino al 2025, sembra prevalere un principio di equilibrio: il Fisco può contestare un compenso abnorme solo se prova che si tratta di un’operazione elusiva volta a ottenere indebiti vantaggi fiscali, altrimenti deve accettare le scelte imprenditoriali anche se antieconomiche . Ritorneremo su questo aspetto, centrale nei casi di compensi “troppo alti”.
- Requisito di certezza e oggettiva determinabilità (art. 109, comma 1 TUIR) – I costi sono deducibili se certi nell’esistenza e determinati nell’ammontare. La mancanza di una delibera valida rende incerto (sul piano giuridico) il diritto dell’amministratore al compenso e, di riflesso, rende la spesa non determinabile oggettivamente: i soci potrebbero contestarla e farsela restituire, come osservato dalla Cassazione . Dunque, l’assenza di delibera assembleare fa venir meno anche questo requisito fiscale di certezza, oltre all’inerenza formale. In altre parole, un pagamento al di fuori delle regole societarie non costituisce un costo certo ed inevitabile per la società, potendo essere revocato, e perciò non può ridurre il reddito imponibile . Questo è un argomento spesso utilizzato dal Fisco e avallato dalla giurisprudenza: la mancanza di delibera = costo indeducibile perché in qualsiasi momento il socio potrebbe esigerne la restituzione, il che conferma che non era un costo “vero” dell’impresa ma un’erogazione priva di valido titolo.
- Divieto di abuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000) – Dal 2015 l’ordinamento tributario italiano prevede espressamente che sono prive di effetto fiscale operazioni prive di sostanza economica che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti (cd. abuso del diritto o elusione fiscale). L’Amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare l’esistenza dell’abuso (costruzione artificiosa, vantaggio fiscale) e il contribuente può difendersi dimostrando ragioni extrafiscali non marginali per l’operazione. Questo principio si applica anche in materia di compensi agli amministratori: se il Fisco ritiene che un compenso eccessivamente elevato celi in realtà un vantaggio fiscale (ad esempio trasformare utili d’impresa in redditi da lavoro tassati diversamente, o ridurre l’utile per evitare imposte), deve seguire la procedura antiabuso e provare il disegno elusivo. La Cassazione nel 2025 ha proprio evidenziato che non basta all’Ufficio affermare la sproporzione del compenso: spetta al Fisco provare il disegno abusivo e lo scopo di vantaggio fiscale, mentre al contribuente spetta indicare le ragioni economiche giustificative . Questo ha riequilibrato la posizione, come vedremo nelle sentenze recenti.
Riassumendo la cornice normativa: per dedurre il compenso dell’amministratore, la società deve rispettare sia le regole civilistiche (delibera valida dei soci, importo determinato) sia quelle fiscali generali (spesa inerente all’attività, sostenuta realmente nell’anno di competenza, giustificata economicamente). La disciplina ha carattere imperativo e, come affermato dalla Cassazione, risponde anche a un interesse pubblico: evitare che gli amministratori possano auto-attribuirsi compensi eludendo il controllo dei soci e a danno dell’erario . Violazioni di queste regole possono facilmente tradursi in irregolarità fiscalmente rilevanti.
Nei paragrafi che seguono esamineremo, in concreto, le principali situazioni in cui può scattare un accertamento fiscale sui compensi agli amministratori e le relative motivazioni del Fisco. Per ciascuna ipotesi, vedremo quali sono gli strumenti di difesa a disposizione del contribuente.
Tipologie di accertamento fiscale nei casi di compensi “errati”
Non tutti gli accertamenti sono uguali: l’Agenzia delle Entrate può adottare diverse metodologie di controllo e rettifica a seconda della gravità e natura delle irregolarità riscontrate. Nel contesto dei compensi agli amministratori, le tipologie di accertamento più frequenti sono:
- Accertamento analitico (rettifica puntuale) – È il caso in cui il Fisco contesta specificamente uno o più elementi del bilancio/dichiarazione, mantenendo per il resto valida la contabilità. Ad esempio, la ripresa a tassazione di un costo indeducibile. Nel nostro tema: se l’Ufficio rileva che il compenso dell’amministratore non aveva una delibera valida, procederà in genere con accertamento analitico disconoscendo quel costo (cioè aumentando di pari importo il reddito imponibile) . Lo stesso se il compenso è considerato fittizio o non documentato: verrà semplicemente non ammesso in deduzione. L’accertamento analitico richiede che la contabilità sia regolare nelle altre parti e che la contestazione sia circoscritta (ad es. “costo X non deducibile per ragioni giuridiche”). È la forma più comune quando si tratta di voci specifiche.
- Accertamento analitico-induttivo – Previsto dall’art. 39, co.1, lett. d) DPR 600/1973, è un metodo misto: il Fisco parte dai dati contabili del contribuente ma, riscontrando elementi di inattendibilità parziale, utilizza anche presunzioni e ricostruzioni indirette su alcune componenti del reddito . Non arriva ad ignorare completamente le scritture, ma le corregge con stime, anche senza gravi irregolarità formali. Questo avviene spesso nei casi di antieconomicità: se la contabilità è formalmente tenuta bene ma i risultati dichiarati appaiono irragionevoli (ad es. utili troppo bassi rispetto ai costi, margini esigui rispetto al settore), l’Ufficio può considerare ciò sintomo di ricavi non dichiarati o costi gonfiati. Una spesa anomala come un compenso sproporzionato agli amministratori può costituire quel indice di inattendibilità che giustifica l’accertamento induttivo. La Cassazione ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria può procedere in via induttiva, pur con contabilità regolare, quando quest’ultima risulti intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente . Anche un unico elemento presuntivo, preciso e grave – quale ad esempio l’abnormità di un costo – può legittimare un accertamento analitico-induttivo . Nel nostro contesto, se il compenso dell’amministratore è così alto da far emergere una perdita o abbattere troppo l’utile, il Fisco potrebbe ritenere la gestione antieconomica e ricostruire un reddito imponibile più alto “riaggiungendo” parte di quel costo o ipotizzando ricavi in più.
- Accertamento induttivo puro (ex art. 39, co.2 DPR 600/73) – È l’ipotesi più radicale: si disconosce in toto la contabilità perché gravemente inattendibile o mancante, e si determina il reddito d’impresa sulla base di presunzioni semplici (anche prive dei requisiti di gravità/precisione) o di dati esterni. Nel caso di compensi amministratori, è raro che si arrivi a tanto solo per questa questione. Tuttavia, potrebbe succedere se il pagamento dei compensi nasconde operazioni fraudolente più ampie (es. giro di fatture false per creare fondi neri destinati agli amministratori): in tal caso la contabilità è considerata infedele e si procede induttivamente. Ma in genere, le contestazioni sui compensi, per quanto gravi, restano nell’ambito dell’analitico-induttivo o dell’analitico semplice.
Esempio emblematico: una società dichiara redditi irrisori a fronte di fatturato consistente, e si scopre che ha pagato compensi elevatissimi ai soci-amministratori, superiori all’utile stesso. Questo è esattamente quanto avvenuto in un caso deciso dalla Cassazione nel 2020 (ord. n. 23427/2020): lì la società di persone aveva deliberato compensi ai soci per importi che in alcuni anni superavano il reddito d’impresa dichiarato, portando l’utile praticamente a zero. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto ciò un indice grave di antieconomicità – sospettando che in realtà la società avesse prodotto utili maggiori, distribuiti “in forma di compenso” per non farli figurare come utili tassabili . Ha quindi proceduto a un accertamento analitico-induttivo, rideterminando un utile congruo per la società e, di conseguenza, maggiori redditi da tassare in capo ai soci per trasparenza . La Cassazione ha convalidato questo operato: uno scostamento estremo tra redditività dichiarata (solo 5%) e quella media del settore (circa 27%) – unito al fatto che i compensi ai soci abbattevano l’utile – costituisce un elemento presuntivo grave e preciso di inattendibilità della contabilità, sufficiente da solo a giustificare l’accertamento . In sostanza, secondo i giudici, un’impresa che opera con margini macroscopicamente illogici (quasi in perdita, pagando molto i soci) fa sorgere il sospetto di ricavi non dichiarati; l’ufficio può dunque intervenire aumentando il reddito tassabile, a meno che il contribuente fornisca spiegazioni convincenti.
:bulb: Approfondimento: La base normativa di operazioni del genere è, come detto, l’art. 39 del DPR 600/1973. Esso consente all’Ufficio di presumere maggiori ricavi o minori costi anche in presenza di contabilità formalmente regolare, purché ci siano elementi concreti di inattendibilità (presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti) . La grave antieconomicità di una gestione è stata riconosciuta come uno di questi elementi: non è una violazione formale, ma un indizio che le cifre di bilancio non riflettano la realtà economica. Da notare che nella vicenda del 2020 la CTR (Commissione Regionale) inizialmente aveva dato ragione alla società, ritenendo che le medie di settore e i compensi ai soci non bastassero a provare maggiori ricavi; la Cassazione però ha cassato quella decisione, affermando il principio che uno scostamento abnorme dalle logiche economiche può costituire da solo una presunzione sufficiente . Questo orientamento potenzia gli strumenti del Fisco contro comportamenti considerati anomali, come compensi straordinariamente elevati che azzerano gli utili.
In pratica, gli accertamenti sulle indennità degli amministratori seguiranno questi schemi: se manca una delibera o il compenso è palesemente indebito, l’atto sarà tipicamente un recupero analitico del costo (indeducibilità); se il compenso è giuridicamente valido ma antieconomico, l’atto potrebbe assumere la forma di una rettifica analitico-induttiva, con cui si disconosce la parte esorbitante e si ridetermina il reddito. Nei casi peggiori (es. compensi occulti, non registrati in contabilità ma scoperti tramite indagini finanziarie), l’ufficio potrebbe addirittura ricostruire l’intero reddito d’impresa includendo quelle somme non dichiarate.
Nei prossimi capitoli analizzeremo i diversi scenari di contestazione nel dettaglio, corrispondenti a cause tipiche di “errore” nella gestione delle indennità degli amministratori: (1) compensi non deliberati, (2) compensi deliberati ma ritenuti sproporzionati, (3) compensi irrisori o occulti. Per ciascuno, individueremo le argomentazioni dell’Erario e le possibili difese.
Scenari di contestazione frequenti e strategie di difesa
1. Compenso all’amministratore non deliberato (o deliberato irregolarmente)
Descrizione del problema: La società ha corrisposto uno o più compensi agli amministratori senza che vi sia un’adeguata delibera assembleare che li autorizzasse. Tipicamente accade in S.r.l. di piccole dimensioni dove il socio unico o di maggioranza si paga un compenso senza formalità, oppure quando l’assemblea approva il bilancio con la voce “compensi amministratori” senza aver previamente deliberato l’importo, ritenendo erroneamente che ciò basti. Anche un caso frequente: la delibera c’era, ma è viziata (ad esempio presa dall’organo sbagliato, o oltre i limiti statutari, o non risulta formalizzata a verbale).
Posizione del Fisco: In simili frangenti, l’Agenzia delle Entrate adotta una linea rigorosa: il compenso è indeducibile dal reddito d’impresa. La motivazione giuridica è duplice: da un lato, come visto, l’atto di pagamento è nullo civilisticamente per mancanza di delibera valida; dall’altro, manca il requisito di certezza del costo e di correlazione a un’obbligazione valida. La Cassazione ha più volte confermato che senza delibera dei soci il compenso all’amministratore non può essere dedotto, anche se è stato effettivamente pagato e tassato in capo all’amministratore . La mancanza di delibera rende nullo il pagamento e dunque il costo va eliminato dal reddito d’impresa . Non ha effetto sanante il fatto che l’amministratore abbia dichiarato quel reddito personale: società e amministratore sono soggetti distinti e ciascuno deve rispettare le proprie norme . In altre parole, la società non può “scaricare” sul Fisco un costo che non aveva titolo di pagare.
Vale la pena ribadirlo: l’approvazione del bilancio che include la posta “compensi amministratori” non è equiparabile alla delibera richiesta. Secondo la Cassazione (sent. n. 8005/2024), ai fini della deducibilità serve una decisione esplicita dei soci; la delibera di approvazione del bilancio non può considerarsi implicita determinazione del compenso . Solo se l’assemblea, pur formalmente convocata per il bilancio, era totalitaria e ha effettivamente discusso e approvato la proposta di compenso (con verbalizzazione di ciò), allora quel verbale può valere come delibera sul compenso . Ma in mancanza di tale indicazione, per la Suprema Corte la mancanza di specifica delibera preclude alla società il diritto di deduzione fiscale del compenso erogato . Questo principio è stato affermato sin dal 2008 (Cass. SS.UU. n. 21933/2008) e ribadito in numerose sentenze successive: Cass. 20265/2013, Cass. 7349/2021, Cass. 24471/2022, Cass. 8005/2024, tra le altre .
Conseguenze dell’accertamento: All’atto pratico, l’Agenzia recupererà a tassazione l’intero importo del compenso indebitamente dedotto. Ciò comporta, per la società, maggior IRES dovuta (al 24% sull’importo ripreso) e maggior IRAP (se il compenso era dedotto nel valore della produzione, a meno che la società non fosse un’impresa individuale o di persone soggetta a regole IRAP differenti). Inoltre scatteranno le sanzioni per dichiarazione infedele, generalmente pari al 90% dell’imposta evitata (percentuale base, aumentabile in caso di importi molto elevati o condotte fraudolente, ma in questi casi di solito non c’è frode, solo irregolarità formale). Gli interessi di mora si accumulano dal giorno in cui le imposte sarebbero state dovute. Dal lato dell’amministratore, paradossalmente, non c’è una violazione fiscale: egli ha dichiarato il suo reddito (pagandoci IRPEF) quindi non subisce sanzioni tributarie dirette né tassazioni aggiuntive. Tuttavia, indirettamente può subire un danno economico: se i soci (o un curatore fallimentare) agiscono, potrebbe dover restituire il compenso alla società perché indebitamente percepito . In casi di dissesto, quel pagamento non autorizzato potrebbe essere considerato una distrazione di fondi sociali, con possibili implicazioni penali (bancarotta preferenziale o distrattiva) per l’amministratore . Sono casi limite, ma da non trascurare. Dunque, l’amministratore rischia di pagare doppio: prima l’IRPEF su un reddito che poi deve restituire, e poi la restituzione stessa ai soci – scenario tutt’altro che ideale.
Difesa del contribuente: Come può la società (o l’amministratore) difendersi da un accertamento del genere? Le strade sono purtroppo strette sul merito, dato che la violazione è difficilmente contestabile: la norma imperativa è chiara e la giurisprudenza le dà applicazione rigorosa. Tuttavia, ci sono alcune strategie:
- Verificare la presenza di un atto deliberativo, anche implicito, che possa essere valorizzato: a volte la delibera c’è ma l’azienda non ne è consapevole. Esempio: se lo statuto prevedeva un compenso fisso (anche come percentuale di utili) per l’amministratore, quella è una base valida. Oppure se tutti i soci avevano sottoscritto un accordo (anche informale) approvando quel compenso, si può provare a farlo valere. Se l’assemblea di bilancio era totalitaria e i soci approvarono esplicitamente il compenso (risulta magari dal verbale), allora in sede contenziosa si potrà sostenere che la delibera c’è stata. Prova documentale è essenziale: esibire lo statuto, i verbali assembleari, contratti o lettere di incarico firmate dai soci che fissavano il compenso. Qualsiasi elemento che dimostri il consenso sociale può aiutare a ribaltare la presunzione di indeducibilità.
- Sfruttare eventuali vizi procedurali dell’accertamento: se la sostanza è a sfavore (mancava la delibera), una linea difensiva è spostare l’attenzione su possibili errori commessi dal Fisco nel processo. Ad esempio:
- Mancato contraddittorio: per accertamenti emessi dopo luglio 2023, il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio (come vedremo meglio più avanti). Se l’Ufficio ha notificato direttamente l’avviso senza invitare la società a presentare osservazioni, si può eccepire la nullità dell’atto . Questo vizio, dopo la riforma, non richiede neppure di provare che il contraddittorio avrebbe cambiato l’esito – l’atto è nullo ipso facto . (Attenzione: per atti anteriori la questione è più complessa, ma dal 2024 in poi è un argomento vincente).
- Motivazione insufficiente o per relationem non corretta: se nell’avviso di accertamento l’ufficio si limita a dire “costo indeducibile per mancanza di delibera” ma non cita le norme o gli elementi, oppure rinvia a un PVC senza allegarlo, si può contestare la nullità per difetto di motivazione . Alcune sentenze (ad es. Cass. 24471/2022) hanno annullato accertamenti in cui l’Agenzia non aveva allegato atti richiamati o spiegato adeguatamente le ragioni delle riprese . Nel nostro caso, però, trattandosi di una questione squisitamente giuridica, di solito la motivazione sarà chiara (citano la Cassazione e l’art. 109 TUIR). Ma vale comunque controllare.
- Decadenza dei termini: verificare se l’avviso è stato notificato entro i termini di legge (di regola il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Se, ad esempio, la società aveva dedotto un compenso in dichiarazione 2019 (anno imposta 2018), il termine per accertare era il 31/12/2024; se l’atto arriva dopo è nullo per tardività . Quindi sempre controllare la tempistica.
- Errori nell’atto o nella notificazione: anche difetti formali, come la notifica a soggetto non legittimato, possono essere usati per difesa. Sono meno comuni, ma l’occhio esperto dell’avvocato tributarista può individuarli.
- Difesa sul merito (limitata): se non c’è delibera, è difficile sostenere il contrario. Tuttavia, si può tentare un ragionamento equitativo: ad esempio, se l’amministratore unico è anche socio unico, si potrebbe argomentare (come fecero alcuni ricorrenti in passato) che essendoci identità tra deliberante e beneficiario, il consenso sostanziale c’era anche se non formalizzato. Questa tesi però non ha trovato accoglimento in Cassazione, che insiste sulla necessità dell’atto separato anche nel caso di socio unico . Ancora, si potrebbe richiamare la buona fede: l’amministratore ha dichiarato i compensi e pagato le tasse, quindi non vi era intento evasivo. Purtroppo la buona fede qui non evita l’indeducibilità, ma potrebbe essere utilizzata per chiedere la non applicazione di sanzioni (invocando l’esimente dell’errore scusabile o dell’incertezza normativa, art. 6 d.lgs. 472/97). Non è garantito, ma se in passato c’erano orientamenti giurisprudenziali oscillanti, si può provare a dire che il contribuente era incolpevolmente tratto in errore da ciò. Dopo il 2021-2022 però l’indirizzo era ben fermo, quindi non sempre attacca.
- Rimedi “riparatori”: se la contestazione riguarda anni non troppo lontani, la società potrebbe provare a corrigere ex post la situazione. Ad esempio, ratificando la corresponsione del compenso con una delibera tardiva (magari facendo risultare a verbale che i soci approvano ora per allora il compenso). Attenzione: sul piano fiscale, una delibera postuma non sana retroattivamente la deducibilità per quell’anno ormai trascorso . Tuttavia, può avere qualche effetto sul piano civilistico (sanatoria interna) e fornire un argomento equitativo al giudice tributario (“i soci hanno comunque approvato, seppur tardi, quindi il costo alla fine è stato accettato dalla compagine sociale”). Non c’è garanzia che regga, ma è meglio di nulla. Un altro rimedio è restituire il compenso e stornarlo dai costi tramite una dichiarazione integrativa: in pratica annullare l’operazione. Ciò però va fatto prima che il Fisco accerti, altrimenti a contenzioso avviato potrebbe essere troppo tardi. Se l’amministratore restituisce i soldi alla società, quest’ultima può correggere il suo reddito (eliminando il costo) e forse evitare la sanzione per infedele in dichiarazione (perché la dichiarazione viene emendata spontaneamente). Questa strategia rientra in un ravvedimento operoso: si paga la differenza d’imposta e interessi, con sanzioni ridotte. È praticabile però solo se ci si accorge in tempo dell’errore (prima di notifica dell’avviso).
In sintesi, nella difesa da contestazioni di compensi non deliberati, l’avvocato cercherà ogni appiglio procedurale o documentale per sostenere la validità (o almeno l’inesigibilità) del recupero. Se non ve ne sono, spesso la scelta più saggia è ridurre il danno tramite definizione agevolata. Ad esempio, valutare un accertamento con adesione (ove ammettere l’indebito ma negoziando sanzioni ridotte a 1/3) , oppure – se disponibili per quell’annualità – strumenti come il concordato, la definizione delle liti pendenti o simili misure introdotte dal legislatore di volta in volta. Nella FAQ a fine guida vedremo che “se il danno è fatto” in questi casi, a volte conviene puntare sul procedimento e sui condoni piuttosto che sul merito .
Da ultimo, è utile come lesson learned per il futuro: assicurarsi sempre che i compensi agli amministratori siano deliberati formalmente prima di pagarli, magari fissandoli direttamente nell’atto costitutivo o in un’assemblea all’inizio di ogni esercizio, in modo da prevenire del tutto questo tipo di accertamenti.
2. Compenso all’amministratore sproporzionato o antieconomico (contestazione di non congruità)
Descrizione del problema: La società ha deliberato e pagato compensi agli amministratori seguendo le formalità, ma l’ammontare viene ritenuto dal Fisco eccessivo rispetto ai parametri economici dell’impresa. In altre parole, l’Ufficio non contesta l’esistenza del costo (che è reale e deliberato) ma la sua congruità: considera il compenso troppo alto e quindi, in tutto o in parte, indebito ai fini fiscali perché indice di scelte antieconomiche o di possibili intenti elusivi. Tipicamente succede quando: un amministratore unico si attribuisce un compenso altissimo in un anno di scarso utile; oppure i compensi aumentano improvvisamente e in modo non giustificato; oppure ancora vengono riconosciuti bonus sproporzionati rispetto ai risultati. Un caso classico (tratto da Cass. 24379/2016): società con fatturato 600.000 € che nell’anno X paga compensi amministratori per 450.000 €, mentre l’anno prima erano 150.000 € . Di fatto quasi tutto il valore creato dall’impresa finisce agli amministratori, lasciando margini esigui o nulli per la società stessa.
Posizione del Fisco: L’Agenzia delle Entrate, in simili situazioni, tende a sostenere che il costo, pur deliberato, sia solo in parte inerente all’attività e che la porzione eccedente vada disconosciuta perché non giustificata da vere esigenze imprenditoriali. In sostanza, equipara la parte “sproporzionata” del compenso a utili distribuiti occultamente o a un consumo personale di risorse aziendali. Occorre dire che fino a qualche anno fa (prima del 2015) l’ufficio impostava queste contestazioni in termini di antieconomicità pura: “il costo è eccessivo, quindi non è inerente”, senza dover provare altro . Diverse sentenze di Cassazione degli anni 2000 (es. Cass. 12813/2000; Cass. 3243/2013; Cass. 24379/2016) avevano dato fondamento a questa possibilità: in tema di reddito d’impresa rientra nei poteri del Fisco valutare la congruità dei costi dichiarati anche se la contabilità è regolare; quindi la deducibilità dei compensi amministratori non vincola l’ufficio all’importo deliberato dalla società, spettando all’ufficio verificare l’attendibilità economica di tali dati . Dal che discende(va) che non basta provare la realtà del costo, ma anche l’“inerenza in senso quantitativo” dello stesso rispetto alla produzione di ricavi . Con questo approccio, il Fisco – una volta rilevata una sproporzione – può di fatto ridurre il costo deducibile alla misura che ritiene ragionevole, tassando la differenza. Non esistono parametri normativi fissi (nessuna legge stabilisce un tetto o percentuale massima per i compensi degli amministratori) , quindi la valutazione è caso per caso: gli ispettori possono far riferimento ai dati di settore (quanto percepiscono in media amministratori di aziende simili), oppure alla redditività (ad es. non oltre un certo rapporto tra compenso e utile/fatturato), o ad altri criteri. Nel caso prima citato (450k di compensi su 600k di ricavi), l’ufficio potrebbe concludere che un compenso congruo sarebbe stato, ad es., 200k, e disconoscere i restanti 250k come eccedenza non inerente, recuperandoli a tassazione.
Da dopo il 2015, con l’introduzione dell’art. 10-bis antiabuso e relativa giurisprudenza, la posizione ufficiale dell’Agenzia è divenuta più sfumata: contestare la quantità del compenso è possibile solo se si ritiene che ciò configuri un’operazione elusiva (es. trasformare utili in compensi per pagare meno tasse). Non basta dire “è troppo alto”, va argomentato il perché sarebbe stato fatto se non per ragioni fiscali. In pratica, oggi il Fisco tende a inquadrare la contestazione sotto il profilo dell’abuso del diritto: ad esempio, se l’amministratore è anche socio e ha aliquota IRPEF marginale inferiore rispetto alla tassazione complessiva di utili societari, oppure se la società aveva perdite pregresse da utilizzare mentre il socio aveva basi imponibili da coprire, ecc. L’accertamento potrebbe evidenziare che “il compenso X è sproporzionato e finalizzato a ridurre l’utile di esercizio, ottenendo un indebito vantaggio fiscale”. Resta comunque una contestazione di merito economico.
Conseguenze dell’accertamento: L’effetto diretto è la parziale indeducibilità del costo. Supponiamo che il Fisco consideri deducibile solo € 100.000 di un compenso da € 150.000: la differenza di € 50.000 viene ripresa a tassazione come maggior reddito. La società dovrà quindi pagare imposte su quel reddito (24% IRES + eventuale IRAP). Le sanzioni saranno sul maggior tributo dovuto (anche qui il 90% circa, salvo riduzioni). Sul piano del soggetto percettore (amministratore), curiosamente, potrebbe crearsi una doppia tassazione economica: l’amministratore infatti ha già pagato IRPEF su € 150.000 di reddito di lavoro autonomo (o assimilato) che ha incassato, mentre la società adesso paga IRES su € 50.000 di reddito che in realtà non ha (perché quei soldi li ha dati all’amministratore). Non c’è rimedio automatico a questa doppia tassazione: è una conseguenza della diversa soggettività fiscale. L’amministratore in sé non viene sanzionato né tassato ulteriormente (lui ha dichiarato tutto correttamente), ma la società sconta l’indeducibilità. In alcuni casi, se l’amministratore è anche socio, l’Agenzia potrebbe riqualificare l’eccedenza come utile distribuito: questo scenario è meno comune (perché richiede un atto di irrogazione di sanzioni per distribuzione occulta di utili), però se applicato significherebbe che la quota eccedente viene trattata come dividendo ai soci (con relativa tassazione del dividendo e sanzioni per omessa applicazione di ritenute da parte della società). È un aggravio che solitamente si verifica solo in presenza di soci diversi dagli amministratori o vantaggi particolari. Nella maggior parte dei casi, il risultato finale per l’amministratore non cambia (è tassato come lavoro dipendente o autonomo su tutto il percepito), mentre la società si vede recuperare una parte di costo con imposte e sanzioni. Non vi sono conseguenze penali, a meno che non emergano elementi di frode (ad esempio, se per giustificare il compenso fossero state usate fatture per operazioni inesistenti, allora si entrerebbe nel penale tributario; ma l’ipotesi del compenso eccessivo di per sé non configura reato) .
Difesa del contribuente: In questo scenario, diversamente dal precedente, la difesa nel merito è possibile e spesso efficace, perché ci si muove in un’area grigia (quanto è “troppo alto” un compenso?) e la legge non fissa parametri. Ecco alcune linee difensive:
- Negare che vi sia un abuso o un’indebita vantaggio fiscale: Bisogna evidenziare come il compenso, ancorché elevato, non sia stato deciso per ragioni tributarie. Ad esempio, se l’amministratore è una persona fisica già nel massimo scaglione IRPEF, spostare utili verso di lui può aver aumentato (non diminuito) il carico fiscale complessivo – dunque non c’era alcun intento di risparmio d’imposta. Oppure, se la società è a ristretta base e l’alternativa sarebbe stata distribuire utili ai soci, occorre comparare la tassazione: spesso remunerare via compenso comporta anche contributi previdenziali e IRPEF progressiva, che non necessariamente sono inferiori alla tassazione dei dividendi. In sintesi, dimostrare che non c’era alcun vantaggio fiscale rilevante. La Cassazione con l’ordinanza n. 1051/2025 ha proprio affermato che non è sufficiente al Fisco affermare la sproporzione: deve provare l’esistenza di un disegno elusivo volto a un indebito vantaggio fiscale . Se questa prova manca, la contestazione non regge.
- Mostrare valide ragioni economiche per il compenso elevato: Bisogna fornire la contro-narrazione: perché l’azienda ha pagato tanto il suo amministratore? Spiegazioni possibili:
- L’amministratore ha svolto un ruolo straordinario (es. gestione di una crisi aziendale, acquisizione importante, raggiungimento di obiettivi eccezionali) e il compenso elevato è un premio commisurato ai risultati. Se si documenta che grazie alla sua opera l’azienda ha ottenuto benefici (anche se non immediatamente in utile, magari in termini di risparmio costi futuri, sviluppo commerciale, ecc.), il compenso appare giustificato.
- Politica retributiva allineata al mercato: si può produrre, ad esempio, uno studio di settore o perizia che mostri come per aziende di dimensioni simili i compensi manageriali siano in un certo range, e il nostro rientri (magari sulla fascia alta, ma comunque non fuori scala). Se l’amministratore ha qualifiche elevate o svolge anche funzioni tecniche (es. amministratore e direttore generale), il mercato potrebbe richiedere compensi alti.
- Aumento temporaneo motivato da circostanze particolari: ad esempio, l’azienda può aver deliberato un T.F.M. (Trattamento di fine mandato) consistente, accumulando in un anno un’indennità pluriennale. Il TFM, se opportunamente contrattualizzato in anticipo, è deducibile alla maturazione e potrebbe far sembrare il compenso di quell’anno enorme. Ma se si spiega che è un accantonamento relativo a più anni di servizio, la sproporzione apparente si ridimensiona. Attenzione però: il Fisco su questo è vigile, perché hanno riscontrato abusi (TFM enormi per sfruttare la tassazione separata). Bisogna provare che il TFM è stato pattuito in tempi non sospetti e con criterio (es. tot mensilità per anno di servizio) .
- Situazione di utili passati non distribuiti: può capitare che in anni precedenti i soci/amministratori non si siano remunerati molto e abbiano lasciato utili in azienda; poi, in un anno successivo, decidono di “recuperare” pagando un super-compenso. Si potrebbe sostenere che è una forma di distribuzione di utili pregressi travestita? Il Fisco lo penserebbe, ma la difesa può dire: vero, è un modo per remunerare anni di lavoro precedenti sottopagati – tuttavia, è una scelta imprenditoriale legittima (dilazionare la remunerazione nel tempo). Certo, fiscalmente i dividendi passati avrebbero avuto altro trattamento, ma qui occorre far leva sull’autonomia decisionale dell’imprenditore e sulla mancanza di divieti di legge. L’importante è sottolineare che l’obbligazione dell’amministratore è di mezzi, non di risultato: non c’è una regola che vincoli il compenso ai risultati dell’impresa (come ribadito da Cass. 1051/2025) . Quindi l’inerenza di quel costo non può essere valutata sulla base dei ricavi generati, perché un amministratore può ben lavorare intensamente anche in un anno sfortunato per l’azienda. La Cassazione infatti ha definito “impossibile valutare l’inerenza di un costo d’impresa in base alla quantità di ricavi che produce” e ha riconosciuto che se lo sviluppo dei compensi è coerente con l’andamento economico dell’azienda (cresce quando i risultati migliorano, o viceversa si mantiene in linea), non c’è nulla da sindacare .
- Onere della prova invertito: ricordiamo sempre che, giuridicamente, è onere dell’Amministrazione provare l’elusività. La difesa farà leva su questo: se il Fisco non porta elementi concreti (e.g. una simulazione di risparmio d’imposta ottenuto, o circostanze che facciano presumere l’intento fiscale), la semplice affermazione “compenso sproporzionato” non basta a sostenere l’atto. Cass. 1051/2025 ha rigettato proprio un ricorso dell’Agenzia in un caso simile, chiarendo che non basta dire “eccessivo”; se l’azienda fornisce anche solo ragioni economiche plausibili, la pretesa va annullata . Questo principio è un potente alleato del contribuente: in udienza, il difensore citerà quella pronuncia per sostenere che l’Ufficio non ha assolto al suo onere probatorio.
- Argomentare la libertà d’impresa e il margine di apprezzamento: Si può invocare quel filone giurisprudenziale (che fu maggioritario intorno al 2010) secondo cui al Fisco è preclusa ogni valutazione sull’ammontare degli emolumenti deliberati, in ossequio al principio che spetta all’imprenditore gestire la propria azienda anche in modo economicamente discutibile . Ad esempio, Cass. 17685/2009 e Cass. 1372/2011 affermavano che la spettanza del compenso si fonda sul consenso delle parti (società e amministratore) e che il Fisco non può sindacare la congruità perché non esistono limiti normativi espliciti. Questa linea è stata superata dalle pronunce successive, ma non del tutto abbandonata: qualche Commissione Tributaria di merito potrebbe essere sensibile all’argomento secondo cui lo Stato non può mettere becco nelle politiche retributive se non c’è violazione di legge. In ogni caso, oggi conviene adottare un approccio più equilibrato: riconoscere che un controllo è possibile, ma evidenziare i limiti di tale controllo (come sopra: necessità di prova dell’abuso, ecc.).
In definitiva, in questa categoria di accertamenti la difesa ha buone chance se riesce a costruire una narrazione convincente delle motivazioni economiche dietro al compenso. È essenziale raccogliere documenti: ad esempio, verbali dei Consigli o assemblee che giustifichino il perché dell’aumento di compenso (es. “visto l’incremento di impegno dell’amministratore nel progetto X, si propone di attribuirgli un bonus di € Y”); contratti o piani aziendali che colleghino remunerazione e risultati; perizie retributive di consulenti del lavoro che attestino l’allineamento a pratiche di mercato; relazioni su attività svolte dall’amministratore (per mostrare che ha lavorato intensamente). Anche evidenziare eventuali tassazioni subite: se, ad esempio, il maggiore compenso ha fatto scattare un’aliquota INPS gestione separata del 25% a carico dell’amministratore, è un costo aggiuntivo che riduce l’ipotetico vantaggio fiscale. Tutto serve a far apparire il compenso come una scelta di gestione genuina e non un trucco per risparmiare tasse.
Vale la pena sottolineare che le più recenti sentenze di Cassazione, come già detto, danno supporto a questa difesa: “il Fisco non può limitarsi a dire sproporzionato” . Questo segna una differenza rispetto al passato e il difensore dovrà sfruttarla citando espressamente tali pronunce favorevoli (nel seguito, nella tabella giurisprudenziale, ne elenchiamo diverse). Ad esempio, se l’Ufficio nel suo atto cita Cass. 3243/2013 per dire “posso tagliare costi antieconomici”, l’avvocato risponderà citando Cass. 1051/2025 che precisa i limiti di questa facoltà (onere della prova e necessità di finalità elusive) .
Nota finale: qualora vi fosse il dubbio di soccombere (prova non del tutto solida, importo enorme difficile da giustificare interamente), una strategia transattiva può essere valutata: l’accertamento con adesione, ad esempio, può portare a un compromesso dove si riconosce come deducibile una parte e indeducibile un’altra, riducendo magari le sanzioni . L’importante è evitare, ove possibile, di creare precedenti negativi: un’impresa medio-grande potrebbe preferire pagare qualcosa piuttosto che avere una sentenza di merito che dica “quel compenso era esagerato” (per timore di ulteriori controlli su altri anni). Questo attiene alla strategia extraprocessuale, da valutare caso per caso col proprio legale.
3. Compensi anormalmente bassi o occulti (contestazioni relative a compensi dissimulati o distribuzione occulta di utili)
Descrizione del problema: In questa categoria rientrano situazioni in cui formalmente il compenso all’amministratore è molto basso o nullo, ma in realtà possono celarsi trasferimenti di utili in altra forma. Oppure casi in cui l’amministratore ottiene benefici economici non dichiarati (in nero o travestiti da qualcos’altro). A differenza del caso 2, qui non è l’eccesso di costo ad essere contestato, bensì il fatto che potrebbero esserci compensi non dichiarati o utili occulti distribuiti.
Alcuni esempi tipici:
- Amministratore non pagato ufficialmente, ma che utilizza disponibilità aziendali per sé: ad esempio, l’amministratore unico di una società non ha stipendio deliberato, però attinge denaro dal conto aziendale per spese personali, o fa apparire prelevamenti di cassa non giustificati. L’azienda magari continua a dichiarare utili modesti. Il Fisco, soprattutto grazie ai poteri di indagine finanziaria (accesso ai conti bancari), può notare che il conto corrente personale dell’amministratore registra versamenti o prelevamenti significativi non coerenti col suo reddito dichiarato. Se l’amministratore è anche socio unico, la Cassazione dice che c’è sostanziale sovrapposizione tra lui e la società, quindi quei movimenti sul suo conto si presumono riferibili alla società stessa . In altre parole, i versamenti ingiustificati sul conto del socio-amministratore unico si presumono ricavi non dichiarati della società, e i prelevamenti ingiustificati si presumono utilizzati per costi in nero (che generano altri ricavi in nero) . Questa presunzione deriva dall’art. 32 DPR 600/73, applicato in combinato con il fatto della “ristretta base proprietaria” . Quindi, un amministratore che non prende stipendio ma risulta arricchirsi informalmente fa scattare l’allarme: l’Agenzia potrebbe contestare utili extra-contabili distribuiti. L’effetto fiscale sarà un accertamento induttivo verso la società (maggiori ricavi presunti) e un parallelo accertamento IRPEF verso l’amministratore come redditi a lui attribuiti (come utili di partecipazione non dichiarati, tassati al 26% se dividend o come reddito diverso) .
- Compensi occultati tramite rimborsi spese o fringe benefit non dichiarati: Un amministratore può percepire vantaggi economici dall’azienda sotto forma di rimborsi spese forfettari esagerati, uso personale di beni sociali, pagamento di sue spese private da parte della società, il tutto senza che tali benefici vengano tassati come reddito per lui. Esempio: la società paga l’affitto della casa all’amministratore o acquista un’auto di lusso che lui usa integralmente, ma contabilizza questi come costi aziendali generici. Fiscalmente, se l’inerenza di tali costi è dubbia (es. l’auto di lusso non è giustificata dall’attività, l’immobile non è davvero un ufficio ma l’abitazione del manager), l’Ufficio può contestarne la deducibilità e, contestualmente, considerarli fringe benefit non dichiarati in capo all’amministratore. Ciò produce:
- Per la società: ripresa a tassazione del costo (indeducibilità per difetto di inerenza o documentazione).
- Per l’amministratore: accertamento IRPEF per reddito non dichiarato (compenso in natura o utili occulti). Spesso in questi casi l’Agenzia notifica atti sia alla società che alla persona fisica.
- Compensi formalmente erogati a terzi ma riferibili all’amministratore (interposizione): Ad esempio, la società stipula un contratto di consulenza con una ditta individuale o società di cui, in realtà, è titolare lo stesso amministratore (o un suo familiare), per prestazioni in realtà rientranti nei doveri amministrativi. In pratica l’amministratore si fa pagare tramite un’altra entità, magari per usufruire di un regime fiscale più vantaggioso (pensiamo a una partita IVA in regime forfettario, o a una società estera). Il Fisco, se scopre che la prestazione di consulenza era fittizia o comunque coincideva con l’attività gestoria dell’amministratore, smaschera l’interposizione: quei compensi in realtà sono compensi amministratore non deliberati. La Cassazione ha espresso chiaramente che tali stratagemmi contrattuali non possono aggirare la disciplina imperativa sui compensi: non si può travestire da consulenza esterna ciò che è prestazione tipica da amministratore, senza delibera dei soci . Quindi quei costi vengono trattati come indeducibili per la società (mancando la delibera) e possibili utili occulti per l’amministratore. L’ordinanza Cass. 20613/2024 ha affermato proprio che gli artt. 2389 e 2364 c.c. hanno natura imperativa anche a tutela pubblica, e non possono essere derogati tramite contratti di consulenza onerosa con gli stessi amministratori senza le formalità e delibere prescritte . Tradotto: se l’amministratore presta anche un lavoro intellettuale alla “sua” società, o c’è delibera assembleare sul compenso per quel lavoro, o comunque è soggetto alla regola del consenso dei soci – non è lecito farsi un contratto da solo per bypassare l’assemblea.
Posizione del Fisco: In tutti questi casi, l’Agenzia delle Entrate mira a far emergere quello che ritiene reddito occulto. A seconda della fattispecie potrà: – Negare la deduzione di certi costi per la società (perché non inerenti, o perché i documenti mostrano natura personale, ecc.). – Contestualmente, tassare quei valori in capo all’amministratore come redditi diversi o utili di partecipazione non dichiarati, oppure riqualificarli come dividendi distribuiti (applicando imposta sostitutiva o ritenute dovute). – Se si tratta di movimenti finanziari ingiustificati su conti, utilizzare la presunzione legale di cui all’art. 32 DPR 600/73: versamenti sul conto del socio = ricavi societari (per società a base ristretta), prelevamenti = ricavi non dichiarati salvo prova contraria (questa seconda presunzione vale per imprenditori e società, non per professionisti, a seguito di Corte Cost. 228/2014) . Comunque, come detto, per soci-amministratori unici, la giurisprudenza è severa: vede un “controllo totalitario” che giustifica l’estensione delle indagini al conto personale e la presunzione che operazioni non giustificate su quel conto siano riferibili alla società . – Nei casi di interposizione o false consulenze: disconoscere i contratti fittizi applicando l’art. 37, comma 3, DPR 600/73 (che consente di imputare i redditi al beneficiario effettivo al di là del negozio usato). In pratica, può ignorare la fattura della ditta di consulenza e considerare quei soldi come dati direttamente all’amministratore.
Conseguenze dell’accertamento: Queste possono essere complesse perché coinvolgono più soggetti: – Per la società: Oltre al recupero delle imposte sui costi indeducibili (con sanzioni), potrebbe esserci un recupero di IVA indetraibile (se ad esempio la società detraeva l’IVA su fatture di consulenza “simulate”, l’IVA diventa dovuta) e l’applicazione di sanzioni IVA (generalmente 90% dell’IVA indebitamente detratta). Inoltre, se configura una distribuzione di utili non ufficiale, l’Agenzia potrebbe chiedere alla società le ritenute non operate sui dividendi occulti (anche se spesso preferisce tassare direttamente il socio percettore in via sintetica). In casi estremi, se si ravvisano condotte fraudolente (es. false fatture), scatta la segnalazione penale per dichiarazione fraudolenta o altri reati tributari. – Per l’amministratore/socio: Potrebbe ricevere un avviso di accertamento IRPEF per redditi non dichiarati (compensi in nero, fringe benefits non tassati, dividendi non dichiarati). L’ammontare contestato verrebbe assoggettato all’aliquota IRPEF marginale oppure, se trattato come dividendo, a imposta sostitutiva del 26%. Anche qui con sanzioni (30% per omesso versamento ritenute se doveva autoliquidarle, o 90-120% per infedele dichiarazione). In sostanza, se prima non aveva dichiarato nulla su quei benefici, si trova a dover pagare tasse e multe su di essi. – Doppia imposizione potenziale: a volte tali contestazioni generano un effetto punitivo: la società perde il costo e l’amministratore viene tassato, quindi lo stesso valore subisce due imposte (una come maggior utile societario, l’altra come reddito in capo al socio). Ci sono meccanismi di coordinamento per evitare duplicazioni (ad esempio, se è qualificato come dividendo, in teoria la società non pagherà IRES sullo stesso utile perché già tassato – ma se l’utile era nascosto, in realtà la società paga IRES e poi il socio IRPEF, un caso classico di doppia tassazione economica sui utili non dichiarati). Purtroppo il sistema tributario non consente al socio di detrarre le imposte pagate dalla società su utili occultati: quindi sì, può verificarsi doppia imposizione. Questo è spesso un argomento di difesa del contribuente (“pagherei due volte su stessa ricchezza”), ma i giudici lo percepiscono più come conseguenza di un comportamento scorretto che come ingiustizia da sanare.
Difesa del contribuente: In contesti di compensi occulti o bassi sospetti, la difesa può essere più delicata, perché spesso l’Ufficio dispone di presunzioni legali forti (es. art. 32 su conti bancari) e perché c’è un’ombra di comportamento non trasparente da parte del contribuente. Alcune strategie:
- Smontare le presunzioni fornendo prova contraria: le presunzioni bancarie, ad esempio, ammettono prova contraria. Se l’Agenzia presume che un versamento sul conto personale dell’amministratore sia un ricavo non dichiarato, il contribuente può provare che così non è (art. 32 onere a suo carico). Come? Documentando la fonte di quel versamento: es. era un bonifico dal padre per regalo, o la vendita di un bene personale, o il rimborso di un prestito. Serve esibire contratti, assegni, ogni traccia che dimostri una provenienza estranea alla società. Se la prova è valida, la presunzione cade per quella specifica movimentazione .
- Dimostrare la separatezza tra patrimonio societario e personale: Soprattutto se la società non è unipersonale, si può sostenere che i conti dei soci non hanno a che fare con la società, in assenza di elementi specifici. Nel caso Cass. 17108/2025 (socio-amministratore unico), la Cassazione ha detto che proprio la coincidenza di amministratore unico e socio unico giustifica la riferibilità diretta . Quindi, se i soci sono più d’uno o l’amministratore non possiede l’intero capitale, la difesa può cercare di distinguere: “quel prelievo sul conto dell’amministratore non ha ragione di provenire dalla società, che non è totalmente controllata da lui, e in mancanza di traccia contabile non potete attribuirlo alla società senza altri indizi”. In pratica, indebolire la tesi del “controllo totalitario” evidenziando elementi di alterità (es. esiste un altro socio al 30% che non avrebbe consentito distribuzioni occulte).
- Legittimità dei rimborsi spese: Se contestano rimborsi spese elevati, bisogna portare pezze giustificative. Ad es.: note spese con scontrini, ricevute di trasferte, etc. Se il rimborso era forfettario, mostrare che rientra nei limiti normativi per l’esenzione (ad esempio, rimborsi chilometrici documentati, spese istituzionali per amministratori di società). Più i rimborsi risultano aderenti a costi effettivi di viaggi o simili, meno l’Ufficio potrà considerarli reddito occulto.
- Dimostrare l’inerenza di benefit e spese appariscente: Se la società paga l’auto di lusso, magari quell’auto è effettivamente usata per rappresentanza aziendale, portare evidenze: agenda appuntamenti, clienti visitati con quell’auto, etc. Se l’amministratore ha un alloggio pagato, mostrare che è perché risiede lontano dalla sede e quell’immobile è anche sede di incontri di lavoro. Insomma, cercare di ricondurre a motivi aziendali ciò che appare personale. Non sempre convincerà al 100%, ma potrebbe ridurre la portata della contestazione (ad esempio, convincere che l’auto è usata 50% lavoro 50% privato, quindi negoziare che deducibile metà).
- Contratti a terzi realmente eseguiti: Nel caso di consulenze esterne contestate, la miglior difesa è provare che quelle consulenze hanno avuto effettiva esecuzione e utilità diversa dalla mera gestione. Ad esempio: l’amministratore è un ingegnere e la sua ditta individuale ha fornito un progetto tecnico all’azienda (che esula dal ruolo amministrativo); se si documenta il progetto, la sua consegna, i risultati, si può sostenere che in quella veste era un fornitore di servizi specifici. Certo, rimane il problema del conflitto d’interessi e della delibera mancante, ma almeno si toglie l’idea che fosse solo una fattura falsa. Forse comunque resterà indeducibile per la regola della delibera, ma si evitano guai peggiori (tipo l’accusa di operazione inesistente penalmente rilevante).
- Buona fede e assenza di volontà evasiva: Questo è un argomento che, sebbene non giuridicamente determinante, può influenzare l’atteggiamento dei giudici. Se i compensi ufficiali erano bassi perché l’azienda andava male, e le somme extra uscite erano per sopravvivenza dell’amministratore, ma non c’è stato occultamento di ricavi (tutto fatturato, solo che i soldi sono stati prelevati per esigenze personali), si può cercare di impietosire – presentare la cosa come un imprenditore che ha attinto alla cassa per campare, senza star lì a fare delibere, in un momento difficile. Questo non rende deducibile il prelievo, ovviamente. Però potrebbe aiutare a ottenere almeno la riduzione delle sanzioni per particolare tenuità o mancanza di dolo. Ad esempio, se l’amministratore pensava erroneamente che quei prelievi fossero anticipi utili e li avrebbe tassati come dividendi a fine anno (anche se non l’ha fatto), farlo presente come error in buona fede.
- Accordi transattivi: Nei casi di compensi occulti, spesso l’Agenzia ha il coltello dalla parte del manico (specie con indagini finanziarie a supporto). Per il contribuente può convenire valutare le opzioni di definizione agevolata o adesione. Ad esempio, se contestano utili extrabilancio, magari con l’adesione si può limitare l’accertamento a una parte di essi e chiudere con sanzioni ridotte. Anche perché portare in giudizio queste questioni è rischioso: se si perde, le sanzioni piene e gli interessi saranno pesanti. Quindi la difesa valuterà realisticamente la forza delle prove del Fisco e la tenuta delle giustificazioni del contribuente. Se sono deboli, meglio trattare un esito meno oneroso.
In un’ottica preventiva, per non trovarsi in questa situazione, meglio sempre formalizzare e dichiarare anche eventuali fringe benefit: se l’amministratore usa l’auto aziendale, lo si indichi e si applichi la norma fiscale sul valore convenzionale del fringe benefit in busta paga; se riceve rimborsi spese, li si limiti a quanto consentito (art. 51 TUIR prevede soglie per rimborsi esentasse). Insomma, giocare entro le regole per non offrire il fianco.
Schema riepilogativo scenari e difese:
Di seguito una tabella che sintetizza i tre scenari discussi, con le relative contestazioni del Fisco e le possibili difese:
| Scenario | Contestazione Fiscale | Conseguenze per il contribuente | Difese e strategie |
|---|---|---|---|
| 1. Compenso non deliberato (nessun atto assembleare a supporto) | Indeducibilità integrale del costo per difetto di certezza e violazione norma imperativa . | Società: recupero a tassazione dell’intero importo (maggior IRES/IRAP) + sanzioni ~90% + interessi . Amministratore: possibile obbligo di restituzione ai soci (azione di responsabilità) ; in caso di fallimento, rischi di bancarotta per distrazione . Fiscalmente nessuna ulteriore imposta (aveva già dichiarato). | – Dimostrare che una delibera esiste (statuto, accordo soci) o che l’assemblea di bilancio era totalitaria e ha approvato espressamente il compenso . <br>– Eccepire vizi procedurali dell’accertamento: mancato contraddittorio , difetto di motivazione, tardività, ecc. <br>– In mancanza di vie sul merito, valutare accertamento con adesione per ridurre le sanzioni . <br>– Ravvedimento operoso (se possibile prima dell’accertamento) rettificando la dichiarazione e versando spontaneamente imposte. |
| 2. Compenso sproporzionato (deliberato regolarmente, ma ritenuto antieconomico) | Parziale indeducibilità per la quota ritenuta eccedente i limiti di congruità (valutazione di non inerenza quantitativa) . Contestazione spesso impostata come abuso del diritto (compenso usato per abbattere utili). | Società: ripresa della quota eccedente come maggior reddito tassabile (IRES/IRAP) + sanzioni e interessi. <br> Amministratore: nessuna imposta aggiuntiva (già tassato su tutto il percepito), ma si crea doppia imposizione economica su quella parte (azienda paga IRES su importo su cui l’admin ha già pagato IRPEF) . <br> Nessuna sanzione personale né penale salvo frodi sottostanti (raro) . | – Sostenere che il Fisco non ha provato alcuna elusione: onere a suo carico dimostrare vantaggio fiscale indebito . <br>– Fornire ragioni economiche sostanziali del compenso: performance straordinarie, mercato del lavoro, premi risultato, ecc. Documentare con perizie, verbali, dati comparativi. <br>– Evidenziare che l’inerenza non si misura in base ai ricavi generati (Cass. 1051/2025) e che nel caso concreto il compenso era coerente con l’andamento aziendale o con l’impegno profuso . <br>– Far notare eventuale assenza di vantaggio fiscale: es. aliquote IRPEF dell’amministratore ≥ tassazione distribuzione utili, quindi niente abuso. <br>– Richiamare la giurisprudenza favorevole alla libertà d’impresa (es. Cass. 2010) per cui il Fisco non può ingerirsi nelle scelte gestionali se non in casi chiari di abuso. <br>– In subordine, negoziare una soluzione transattiva (adesione), ad es. accettando una riduzione parziale del costo invece che totale, per chiudere il contenzioso con sanzioni ridotte . |
| 3. Compenso occulto o indiretto (amministratore remunerato tramite altri mezzi: utili non dichiarati, benefit non tassati, false consulenze…) | – Utili occulti a soci: accertamento analitico-induttivo per ricavi non dichiarati (basato su prelievi/versamenti bancari ingiustificati, redditività anomala) . <br>– Benefit non dichiarati: disconoscimento costi relativi + tassazione fringe benefit in capo all’amministratore. <br>– Interposizione: disconoscimento contratto simulato (consulenza) per difetto di delibera, con indeducibilità e re-imputazione del reddito al beneficiario effettivo . | Società: <br>– Maggiori ricavi accertati => più IRES/IRAP, sanzioni e interessi. <br>– Costi fittizi indeducibili => recupero imposte + sanzioni. <br>– Potenzialmente, IVA indetraibile su fatture inesistenti, con sanzioni (caso false consulenze). <br>– Rischio di contestazione di distribuzione di utili senza ritenuta (sanzione per omesso versamento ritenute). <br>– Se frodi: possibile denuncia penale (es. art. 2 DLgs 74/2000 per false fatture). <br> Amministratore: <br>– Accertamento IRPEF per redditi non dichiarati (utili occulti, compensi in nero, benefit) con imposta + sanzioni 90-180%. <br>– Se utili occultati come dividendi: tassazione al 26% su quella quota (o IRPEF se partecipazione qualificata in anni precedenti) + interessi e sanzioni. <br>– Eventuali implicazioni penali se si configura frode fiscale (difficile solo per benefit, più probabile per false fatture sopra soglie di legge). | – Confutare le presunzioni con prova contraria: per movimenti bancari, dimostrare origine extra-societaria (es. documenti che provano che un versamento sul conto era un finanziamento infruttifero da terzi, vendita di bene personale, etc.) . <br>– Se società non unipersonale, sottolineare che non c’è sovrapposizione completa socio-società e che servono più elementi per attribuire operazioni personali alla società. <br>– Giustificare i benefit: provare l’inerenza aziendale (es. auto utilizzata anche per lavoro, con dettagli su percorrenze di lavoro; alloggio serviva per trasferte, ecc.), riducendo la quota considerabile uso personale. <br>– Consulenze a amministratore: dimostrare che riguardavano attività extra mandato (ad es. relazione tecnica firmata dall’amministratore in qualità diversa, ecc.) per contestare la totale fittizietà. <br>– Far leva su eventuali errori formali dell’accertamento (come sempre: contraddittorio, motivazione) anche se qui di solito l’atto è motivato da PVC solidi. <br>– Negoziare una definizione: spesso opportuno cercare accordo (adesione) per ridurre sanzioni su utili occulti e trovare un punto di incontro, specie se le prove del Fisco sono robuste. <br>– In sede contenziosa, evidenziare eventualmente la doppia tassazione che risulta e invocare, se possibile, l’applicazione della meno gravosa tra due interpretazioni (principio del favor rei), anche se non esistono norme ad hoc per eliminarla, il giudice potrebbe avere un approccio equitativo. |
(Legenda: I riferimenti come【X†Ln-Lm】 rinviano alle fonti giurisprudenziali citate in guida, elencate in fondo. Ad esempio, Cass. ord. 1051/2025 è richiamata con e Cass. ord. 20613/2024 con.)
Come si vede, ciascuno scenario presenta margini di difesa differenti: molto ridotti nel caso 1, più ampi nel caso 2, e variabili nel caso 3 a seconda delle evidenze disponibili. Nel prossimo capitolo esamineremo gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza più recente su questi temi, per avere un quadro chiaro dei principi di diritto affermati e utilizzabili nella difesa.
Giurisprudenza recente e orientamenti attuali
La materia dei compensi agli amministratori ha prodotto nel tempo un ricco contenzioso, con pronunce della Corte di Cassazione che hanno via via delineato i principi chiave. È utile passare in rassegna i più rilevanti orientamenti giurisprudenziali, soprattutto degli ultimi anni, per capire quali argomenti possono essere invocati a favore (o contro) del contribuente. In particolare, notiamo due filoni principali: uno riguardante la necessità della delibera (aspetto formale) e uno riguardante la congruità dei compensi (aspetto sostanziale), oltre a pronunce sul procedimento (es. contraddittorio).
Ecco una tabella riepilogativa di alcune decisioni-chiave della Corte di Cassazione in materia, con il relativo principio di diritto espresso:
| Sentenza (Corte di Cassazione) | Anno | Massima / Principio di diritto |
|---|---|---|
| Cass. SS.UU. n. 21933 (Sez. Unite civili) | 2008 | Il compenso dell’amministratore senza delibera assembleare è atto nullo ex art. 1418 c.c., per violazione di norma imperativa (art. 2389 c.c.); la società può pretenderne la restituzione . (Principio civilistico poi trasferito sul piano fiscale: costo indeducibile in difetto di delibera) |
| Cass. n. 12813 (Sez. Trib.) | 2000 | Afferma per la prima volta il potere del Fisco di valutare la congruità del compenso degli amministratori in rapporto alle dimensioni dell’impresa . Introduce l’idea che un costo abnorme rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale possa essere in parte negato in deduzione. |
| Cass. n. 20265 (Sez. Trib.) | 2013 | (sul solco di SU 2008) Ribadisce che, qualora il compenso amministratore non sia stabilito nello statuto, occorre una esplicita delibera assembleare per la sua determinazione, delibera che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio . Conferma la natura imperativa delle norme sul compenso (artt. 2364, 2389 c.c.) e sancisce l’indeducibilità in mancanza della delibera. |
| Cass. n. 3243 (Sez. Trib.) | 2013 | Segna il “ritorno” all’orientamento del controllo di congruità: il Fisco può disconoscere la deducibilità ai sensi dell’art. 109 TUIR dei costi sproporzionati, svincolandosi dai valori indicati in delibere o contratti . Se contesta la congruità dei compensi, spetta alla società fornire prova contraria (dimostrare che l’ammontare è congruo nel caso concreto) . |
| Cass. n. 17676 (Sez. Trib.) | 2013 | (in linea con 20265/13) Esclude la deducibilità dei compensi agli amministratori in assenza di preventiva delibera. Richiama Cass. SU 21933/08 e altre, consolidando l’orientamento “formalista” sulla necessità della deliberazione sociale per dedurre il costo . |
| Cass. n. 5349 (Sez. Trib.) | 2014 | Ancora sulla delibera: conferma di uniformità di orientamento sul fatto che senza delibera non c’è certezza del costo, dunque indeducibilità. (Mantiene il filone del 2008-2014 sul formalismo). |
| Cass. n. 24379 (Sez. Trib.) | 2016 | Caso paradigmatico di compenso elevatissimo (450k € a fronte di 600k € di fatturato). La Cassazione afferma che è legittimo contestare anche solo parzialmente costi palesemente sproporzionati; l’assenza di limiti normativi ai compensi non consente di derogare alle regole di determinazione reddito d’impresa, in primis l’inerenza, da valutare anche in termini di proporzione, congruità e adeguatezza . Ribadisce: non basta provare la veridicità del costo, occorre dimostrarne l’inerenza anche sotto il profilo quantitativo . (Questa sentenza ha ribaltato la decisione di merito che aveva dato ragione al contribuente sul presupposto “il Fisco non può sindacare un compenso deliberato e tassato in capo all’amministratore”) . |
| Cass. n. 4400 (Sez. Trib.) | 2020 | (Simile a altre) Riafferma che la mancanza di una specifica delibera assembleare sul compenso amministratore comporta l’indeducibilità del costo per la società, mancando il requisito di certezza di cui all’art. 109 TUIR e integrando violazione di norma imperativa. |
| Cass. n. 23427 (Sez. Trib.) | 2020 | (Caso di società di persone) Stabilisce che compensi ai soci-amministratori superiori all’utile dichiarato sono indice di grave antieconomicità; è legittimo l’accertamento (analitico-induttivo) che ridetermina un utile più congruo e tassa i soci su un maggior reddito da partecipazione . In pratica, conferma che un’unica anomalia (compenso abnorme che azzera l’utile) può giustificare il ricorso a presunzioni gravi e precise per ricalcolare il reddito . |
| Cass. n. 7329 (Sez. Trib.) | 2021 | Ordinanza che conferma il principio della delibera necessaria anche nelle S.r.l.: ai fini della deducibilità, non basta il pagamento dell’emolumento, serve la deliberazione esplicita, “che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio”. Manca altrimenti il requisito della certezza e i soci potrebbero chiederne la restituzione, rendendo il costo indeterminato . (Questa pronuncia viene spesso citata per avvalorare che l’approvazione del bilancio non sana l’assenza di delibera) . |
| Cass. n. 32732 (Sez. I civ.) | 2021 | (Materia civilistica, ma rilievo fiscale indiretto) Ribadisce che i pagamenti effettuati dall’amministratore in assenza di delibera configurano indebito soggettivo: l’amministratore è tenuto a restituire quanto percepito indebitamente. Ciò comporta, sul piano contabile-fiscale, che quelle somme in realtà non dovevano gravare sul bilancio (quindi dà fondamento alla loro indeducibilità). |
| Cass. n. 24471 (Sez. Trib.) | 2022 | Sentenza importante (09/08/2022) sulle società di capitali: conferma il carattere imperativo delle norme sui compensi amministratori e afferma che la delibera di approvazione del bilancio non è sufficiente a sanare la mancanza di specifica deliberazione sul compenso . Può sanare solo se nell’assemblea di bilancio i soci hanno espressamente approvato quella voce (previa chiara indicazione all’ordine del giorno) . In generale conclude: senza delibera specifica, compenso indeducibile; l’approvazione del bilancio non surroga la delibera sui compensi . |
| Cass. n. 10889 (Sez. I civ.) | 2024 | (Dir. societario) Stabilisce che la delibera di quantificazione del compenso non è invalida per conflitto di interessi nemmeno se adottata con voto determinante dell’amministratore stesso in veste di socio . Ciò perché, pur perseguendo un interesse personale, di per sé non pregiudica l’interesse sociale se – come nel caso – la delibera riduceva il suo compenso per le difficoltà della società . Rilievo: i soci possono deliberare compensi anche con amministratori-soci presenti, senza che questo infici la delibera (utile a difendere la validità di delibere “auto-voto” se contestate). |
| Cass. n. 8005 (Sez. Trib.) | 2024 | Ordinanza 25/03/2024: torna a ribadire la necessità di specifica decisione dei soci per dedurre fiscalmente il compenso amministratore . Richiama Cass. 24471/2022 e SU 2008: serve la quantificazione in statuto o esplicita delibera, non bastando l’approvazione del bilancio se non accompagnata da discussione e voto sul punto . Ribadisce insomma il consolidato orientamento restrittivo in tema di delibere (nessuna apertura nuova, ma conferma la linea dura). |
| Cass. nn. 20591 e 20613 (Sez. Trib.) | 2024 | Due ordinanze gemelle depositate il 24/07/2024: la Corte affronta il tema di compensi erogati agli amministratori tramite contratti di consulenza con loro stessi. Conferma che le disposizioni civilistiche sul compenso degli amministratori (art. 2389 c.c.) hanno natura imperativa e pubblicistica, quindi non possono essere eluse stipulando contratti di consulenza con gli stessi amministratori senza seguire le formalità (delibera) richieste . In pratica: i costi derivanti da tali contratti “alternativi” sono indeducibili se riferiti a prestazioni che rientrano nell’attività gestoria tipica . Inoltre ribadiscono che l’approvazione del bilancio non equivale ad approvazione del compenso mancante . (Queste sentenze consolidano la cassazione di schemi elusivi basati su interposizioni contrattuali). |
| Cass. n. 1051 (Sez. Trib.) | 2025 | Ordinanza del 16/01/2025, estremamente rilevante sul fronte congruità: stabilisce che spetta al Fisco dimostrare la sproporzione del compenso percepito dall’amministratore e considerato parte di una manovra elusiva per abbattere il carico fiscale . Richiama il concetto che l’obbligazione del manager è di mezzi e non di risultato, e afferma che è impossibile valutare l’inerenza di un costo in base alla quantità di ricavi che produce . Nel caso concreto, rileva che l’andamento dei compensi era coerente con l’andamento economico della società, per cui la pretesa fiscale (che aveva tagliato il costo per antieconomicità) è stata rigettata . Questo provvedimento segna un netto orientamento pro-contribuente in tema di compensi elevati: non basta dire “troppo alto”, l’ufficio deve provare un disegno elusivo, altrimenti il costo è deducibile . |
| Cass. SS.UU. n. 21271 (Sez. Unite trib.) | 2025 | Sentenza storica (25/07/2025) sul contraddittorio endoprocedimentale: le Sezioni Unite risolvono il precedente contrasto stabilendo che, a decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 6-bis Statuto Contribuenti (D.Lgs. 218/2023), tutti gli avvisi di accertamento “a tavolino” devono essere preceduti dal contraddittorio . L’omissione di tale contraddittorio comporta la nullità dell’atto, senza necessità per il contribuente di provare la c.d. “prova di resistenza” (cioè che le sue osservazioni avrebbero potuto cambiare l’esito) . Questo principio rafforza enormemente le garanzie del contribuente: se, poniamo, un accertamento su compensi amministratore (dal 2024 in poi) venisse notificato senza invito al contraddittorio, lo si potrà far annullare per vizio procedurale preliminare. (Le SS.UU. 21271/2025 allineano il diritto interno ai principi UE sul giusto procedimento e vanno ben tenute presenti in ogni difesa dal 2024 in avanti). |
| Cass. n. 36416 (Sez. V pen.) | 2023 | (Ambito penale-fallimentare) Pronuncia che segnala: in caso di fallimento, prelievi di denaro dalle casse sociali da parte dell’amministratore, in assenza di delibera o di un diritto statutario a compenso, possono configurare diversi reati fallimentari. In particolare, se il compenso non è effettivamente dovuto e il prelievo è privo di giustificazione, si può integrare bancarotta fraudolenta per distrazione (sottrazione di risorse a danno dei creditori). Se invece vi sarebbe un diritto a compenso correlato a prestazione effettiva e il prelievo è semplicemente preferenziale (pagamento a sé stesso a scapito di altri creditori), sarebbe bancarotta preferenziale. Questo per dire che l’assenza di delibera sui compensi, in contesto di dissesto, aggrava la posizione dell’amministratore anche penalmente. (Rileva come deterrente: amministratore attento, evitare di pagarsi senza delibera!). |
Nota: Nella colonna delle fonti normative, per brevità, alcune citazioni sono state sintetizzate; per il testo integrale delle massime o dei passaggi citati, vedere i riferimenti originali indicati.
Osservando questo panorama giurisprudenziale, si possono trarre alcune conclusioni: sul fronte formale (delibera) vi è ormai un orientamento solidissimo, che considera inderogabili le regole civilistiche e punisce con l’indeducibilità qualunque violazione (nessun segnale di apertura o tolleranza su questo punto). Sul fronte sostanziale (congruità), dopo un periodo di “linea dura” (2000-2016), si scorge una tendenza pro-contribuente recente: la Cassazione invita il Fisco a essere cauto nel sindacare le scelte imprenditoriali, richiedendo prove concrete di intenti elusivi prima di disconoscere costi elevati . Questo non significa che l’Agenzia delle Entrate abbia perso il potere di contestare compensi abnormi, ma i paletti sono più stringenti. Il difensore dovrà quindi calibrare la strategia di conseguenza: sfruttare le sentenze più favorevoli (es. Cass. 1051/2025) e, se necessario, distinguere eventuali precedenti sfavorevoli portati dall’ufficio (es. facendo notare che Cass. 3243/2013 andava contestualizzata prima dell’art. 10-bis antiabuso, ecc.) .
Inoltre, l’innovazione sul contraddittorio obbligatorio offre un ulteriore asso nella manica procedurale per gli atti più recenti: come visto, la pronuncia delle Sezioni Unite 21271/2025 permette di far valere con forza la nullità di accertamenti emanati senza aver prima ascoltato il contribuente, senza doversi impelagare nella prova di resistenza . Nel nostro contesto, ciò significa che, ad esempio, se una società riceve a fine 2025 un avviso di accertamento sui compensi amministratore 2020 senza essere stata invitata a contraddittorio, può ottenere l’annullamento integrale già solo su questo punto di diritto.
Riassumendo: oggi (inizio 2026) possiamo dire che i punti fermi sono “linea dura” sulle formalità e “linea più morbida” sulla sostanza, a tutela per quanto possibile della libertà d’impresa, fermo restando che quando il Fisco riesce a provare un abuso o un occultamento, la legge gli dà ragione.
Nei prossimi paragrafi vedremo come impostare, alla luce di tutto ciò, la difesa pratica in caso di accertamento: quali passi compiere, quali diritti esercitare e alcuni esempi concreti di atti difensivi.
Come affrontare un accertamento: procedure e consigli pratici
Ricevere un avviso di accertamento fiscale su compensi agli amministratori può essere un’esperienza stressante, ma è importante reagire in modo tempestivo e organizzato. Elenchiamo di seguito i passaggi fondamentali e i diritti del contribuente, nonché alcuni consigli pratici su come sfruttare al meglio ogni fase, idealmente assistiti da un avvocato tributarista:
- Fase pre-accertamento (verifica e contraddittorio): Spesso, prima di emettere un avviso formale, l’Amministrazione compie una verifica fiscale (accesso, ispezione, verifica in azienda) oppure invia un invito a comparire o una contestazione preliminare. In materia di compensi, è frequente che l’ufficio invii un invito al contraddittorio con allegata la proposta di accertamento, specialmente dal 2024 in poi (essendo divenuto obbligatorio). È cruciale sfruttare questa fase: entro il termine concesso (solitamente 60 giorni) bisogna presentare una memoria difensiva scritta e/o partecipare a un’audizione . In tale memoria, occorre spiegare in modo chiaro la propria posizione, allegare i documenti giustificativi (delibere, contratti, analisi economiche, etc.) e contestare punto per punto le tesi dell’ufficio. Un buon contraddittorio può a volte persuadere l’ufficio a lasciar perdere o ridimensionare la pretesa . Inoltre, se il contraddittorio non viene proprio attivato dall’ufficio e siamo in ambito “a tavolino” (ovvero non c’è stato un PVC da verifica in loco), ricordiamo di eccepire poi la violazione del contraddittorio secondo Cass. SS.UU. 21271/2025 . Ma se l’invito viene fatto, è nell’interesse del contribuente partecipare attivamente: non ignorare mai un invito al contraddittorio, perché dal 2024 il mancato riscontro impedisce poi di far valere eventuali elementi difensivi non addotti (per le nuove norme processuali sul “doppio binario” tra fase amministrativa e giudiziale).
- Notifica dell’Avviso di Accertamento: Se il contraddittorio non ha risolto (o se per qualche motivo l’ufficio lo ha saltato, magari perché l’atto era stato emesso prima delle nuove regole), si riceve l’avviso di accertamento vero e proprio. Questo atto deve contenere, a pena di nullità, tutti gli elementi essenziali: anni d’imposta, maggiori redditi accertati, imposte, sanzioni, interessi e soprattutto la motivazione dettagliata (i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche) . Occorre leggerlo con attenzione: controllare la motivazione. Se questa è generica o per relationem (cioè rimanda a un verbale o relazione esterna non allegata), può essere viziato. Ad esempio, se l’atto dice solo “compenso amministratore indeducibile per mancanza di delibera secondo Cassazione” ma non indica precisamente quali norme e sentenze né allega eventuali documenti di supporto, si può eccepire nullità per difetto di motivazione (art. 7 L. 212/2000) . Spesso però in questi accertamenti la motivazione è ben articolata, citando magari SU 2008, Cass. 2022 ecc. Bisogna allora passare ad altri aspetti formali:
- Termini di decadenza: verificare se l’accertamento è arrivato entro i termini. Ad esempio, per l’anno d’imposta 2020 (dichiarazione presentata nel 2021), il termine ordinario era il 31/12/2025 . Se l’avviso è stato notificato dopo, è nullo. Attenzione però: il termine può essere più ampio in caso di omessa dichiarazione o accertamenti “pesanti”. Ad esempio, se si ipotizza un reato tributario, l’ufficio aveva tempo fino al raddoppio dei termini (ma in materia di compensi amministratori difficilmente scatterà il raddoppio perché i reati fiscali tipici qui non si profilano, salvo false fatture). Dunque, presumibilmente sarà il termine standard. Una particolarità: se la società in quegli anni aveva ottenuto un punteggio ISA alto (indici sintetici di affidabilità) potrebbe beneficiare di uno sconto di un anno sui termini (art. 1 c.4 D.L. 119/2018). Ad esempio, se aveva ISA molto buoni nel 2020, il termine di decadenza per l’anno 2020 si riduceva al 31/12/2024, ma questa riduzione vale solo se poi non emergono violazioni gravi (dichiarazione infedele) – purtroppo un accertamento su compensi indeducibili implica proprio infedeltà, quindi la riduzione verrebbe meno . Quindi da applicare con cautela.
- Notifica regolare: verificare se l’atto è stato notificato correttamente (a mezzo PEC se soggetto obbligato a PEC, oppure tramite messo o raccomandata). Vizi di notifica possono invalidare l’atto se non sanati. Esempio: atto notificato alla PEC sbagliata, o al vecchio domicilio del liquidatore invece che alla società, etc.
- Soggetto competente: l’avviso deve provenire dall’ufficio territoriale competente e firmato da funzionario delegato. Di solito tutto ok, ma controllare se l’ufficio firmatario corrisponde alla sede della società in quegli anni.
- Impugnazione davanti al giudice tributario: Una volta notificato l’avviso, se si decide di non accettarlo, bisogna proporre ricorso entro 60 giorni (estesi a 90 se nel frattempo si presenta istanza di accertamento con adesione, che sospende i termini) . Dal 2023 le Commissioni Tributarie hanno cambiato nome in Corti di Giustizia Tributaria (di primo e secondo grado), ma il meccanismo è analogo. Non c’è più l’obbligo di reclamo/mediazione per le liti di valore fino a €50.000: prima bisognava presentare un’istanza preliminare all’AdE per le liti minori, ora questa fase è stata abolita . Dunque si può ricorrere direttamente. Il ricorso va redatto con motivi in fatto e diritto, e notificato all’ufficio (via PEC generalmente) e poi depositato telematicamente. In questa fase, è altamente consigliabile farsi assistere da un difensore abilitato (avvocato tributarista, commercialista, etc.) , data la complessità delle questioni giuridiche. Sarà compito del difensore individuare i motivi di ricorso efficaci: ad esempio, violazione di legge (art. 109 TUIR e 2389 c.c. interpretati male), vizio di motivazione, illegittimità costituzionale (se si volesse spingere tesi di doppia imposizione, etc.), difetto di prova dell’elusione, ecc. Bisognerà anche predisporre l’indice dei documenti da produrre: le delibere, gli estratti conto, le perizie, le sentenze di Cassazione rilevanti (spesso si allegano). Se opportuno, si può valutare di chiedere una CTU (consulenza tecnica d’ufficio), ad esempio per determinare un equo compenso di mercato (ma nei giudizi tributari le CTU econometriche sono rare; tuttavia con la riforma 2022 hanno aperto un po’ di più alle prove nel processo tributario, quindi è un’opzione).
- Accertamento con adesione (strumento deflattivo): Prima di arrivare in giudizio – o parallelamente – il contribuente può attivare la procedura di adesione prevista dal D.Lgs. 218/1997 . Questa è un’istanza da presentare all’ufficio accertatore, che sospende i termini per ricorrere per 90 giorni . Si instaura una sorta di trattativa: l’ufficio invita il contribuente, si discute, e si può concludere con un atto di adesione in cui il contribuente accetta un certo ammontare di maggior imposta (magari inferiore all’iniziale) e l’Agenzia riduce le sanzioni a 1/3. Conviene usare l’adesione quando si è in posizione non solidissima in giudizio e si riesce a ottenere un compromesso accettabile . Nel nostro contesto:
- Caso 1 (no delibera): la posizione sul merito è quasi indifendibile, tanto vale magari aderire cercando di ridurre le sanzioni al minimo, magari evidenziando che l’amministratore ha già pagato IRPEF (qualche ufficio in adesione su questo può essere clemente e limare le sanzioni base).
- Caso 2 (eccesso): se le ragioni economiche ci sono, forse vale la pena andare in giudizio; ma se l’ufficio in sede di adesione offre di tassare solo una parte minore (es. “ok deduciamo 50% invece di 0% del contestato”), potrebbe essere conveniente chiudere subito, specie se il rischio in causa è che il giudice potrebbe comunque dare ragione all’AdE. È un calcolo rischio/beneficio.
- Caso 3 (occulti): spesso qui conviene tentare l’adesione, perché se il Fisco ha prove solide (es. movimenti bancari non giustificabili) si rischia di perdere. Nell’adesione magari si può ottenere di non far partire denunce penali (se al limite), o di ridurre l’imponibile un po’ (ad esempio riconoscendo qualche spesa correlata).
Durante la pendenza dell’adesione, come detto, i termini ricorso sono sospesi. Se si trova l’accordo, si firma l’atto di adesione e si paga l’importo dovuto (anche in rate). Se non si trova, si può comunque fare ricorso nei 60 giorni successivi alla chiusura della procedura. Importante: avviare l’adesione prima di presentare ricorso (o contestualmente) aggiunge 90 giorni ai termini. Se uno presenta prima ricorso e poi adesione, la sospensione opera ugualmente ma è procedura ridondante. Di solito si sceglie: o adesione, o ricorso (oppure adesione e poi ricorso se adesione fallisce).
- Sospensione della riscossione (sospensiva giudiziale): L’impugnazione dell’accertamento non sospende automaticamente la riscossione. L’Agenzia però, dal 2022, iscrive a ruolo solo 1/3 delle imposte accertate in pendenza di giudizio di primo grado (se >€3.000) e un altro terzo in pendenza di appello, come forma di tutela per contribuente (DL 146/2021). Resta il fatto che, trascorsi 60 giorni dalla notifica senza ricorso né pagamento, l’atto diventa definitivo e riscossibile . Dunque, se presentiamo ricorso, converrà chiedere al giudice la sospensione dell’atto, in presenza di due condizioni: “grave e irreparabile danno” in caso di esecuzione e “fumus boni iuris” del ricorso (cioè motivi non pretestuosi e con chance) . Nei casi di compensi amministratori, se gli importi contestati sono consistenti (e spesso possono esserlo, parliamo anche di centinaia di migliaia di euro) il danno può essere dimostrato: il pagamento metterebbe in crisi la società, o l’amministratore non ha liquidità. Occorre magari produrre bilanci, cash flow, per far vedere la situazione economica. Sul fumus, se ad esempio il ricorso verte su mancanza di delibera è oggettivamente difficile dire che c’è fumus (la legge è con AdE), ma su eccesso di potere del Fisco forse sì. Dal 2023, con la riforma, ottenere la sospensiva dovrebbe essere un po’ più semplice e, se concessa, vale fino alla decisione di primo grado (prima cessava dopo 6 mesi, ora no) . Quindi è uno strumento da tentare per prendere fiato. Se negata, bisognerà eventualmente pagare 1/3 o chiedere dilazione.
- Iter processuale: Il processo tributario ha due gradi di merito. Dopo il primo grado davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex CTP), la parte che perde può appellare alla CGT di secondo grado (ex CTR). In appello non si possono introdurre nuovi documenti se non in certi casi, quindi bisogna giocarsi bene le carte già nel ricorso iniziale (dal 2023 c’è un po’ più flessibilità, ma meglio essere prudenti). Dopo la sentenza di secondo grado, la parte soccombente può ricorrere in Cassazione, ma solo per motivi di legittimità (violazione di legge, vizi di motivazione entro certi limiti). Le cause sui principi visti sono spesso arrivate fino in Cassazione, producendo le pronunce citate. Ovviamente arrivare in Cassazione significa tempi lunghi: un contenzioso completo può durare 3-5 anni o più . Questo va considerato anche a livello gestionale: per importi molto elevati può valer la pena arrivare fino in fondo, per importi modesti forse conviene chiudere prima, valutando costi/benefici (anche le spese legali, seppur se si vince poi si possono chiedere a rimborso).
- Diritti del contribuente durante il procedimento: Vale la pena ricordare alcuni diritti fondamentali che il contribuente (e il suo difensore) hanno e che spesso è utile esercitare:
- Diritto al contraddittorio – Già detto: oggi generalmente sempre, salvo rare eccezioni (per i tributi non armonizzati e atti urgenti in caso di pericolo per riscossione). Se non offerto, eccepire la nullità . Se offerto, partecipare e sfruttarlo.
- Diritto di accesso agli atti – Si può chiedere copia dei documenti raccolti dall’ufficio (es. processo verbale di constatazione, report di indagini finanziarie, eventuali pareri interni). Questo è importante per vedere su cosa si basa l’accertamento nel dettaglio e preparare difese. Ai sensi della L. 212/2000 e L. 241/1990, con un’istanza di accesso si può ottenere il fascicolo.
- Diritto di farsi assistere da un professionista di fiducia – Durante verifiche o incontri, il contribuente può farsi accompagnare e rappresentare dal proprio consulente (avvocato, commercialista). È bene avvalersene, perché comunicazioni improvvide del contribuente stesso a voce potrebbero peggiorare la situazione; meglio che ci sia un intermediario che sa cosa dire o non dire.
- Diritto a una motivazione chiara e completa – Se l’accertamento motiva in modo carente (es. non spiega come ha determinato l’importo ritenuto congruo, o non cita le fonti probatorie), lo si contesterà.
- Diritto alla riscossione frazionata e al rimborso delle spese – Novità positive: come accennato, ora in primo grado se il contribuente vince integralmente, il giudice deve condannare l’AdE alle spese (prima spesso le compensavano) . Se vince parzialmente, di solito ripartizione spese. Inoltre la regola del pagamento frazionato 1/3, 2/3, saldo dopo Cassazione tutela dal dover pagare tutto subito se si perde in primo grado (grazie alla riforma del 2021).
In generale, la difesa da questi accertamenti richiede di combinare aspetti procedurali (che a volte permettono di vincere senza arrivare al merito, es. contraddittorio violato) e aspetti di merito (normativi e fattuali). È un lavoro di squadra tra contribuente e legale: il contribuente deve fornire al suo difensore tutte le informazioni e i documenti possibili (bilanci, contratti, corrispondenza, delibere, conti, ecc.), e il legale li userà per costruire la migliore argomentazione.
Infine, se il contenzioso dovesse avere esito negativo definitivo, l’amministratore e la società dovranno adeguarsi e magari adottare misure correttive per il futuro. Ad esempio: deliberare formalmente eventuali compensi futuri; se l’accertamento ha stabilito che 100 era troppo, magari in futuro tenerlo a 70; evitare commistioni di conti.
Nei prossimi paragrafi, per chiarire ulteriormente l’applicazione pratica di questi concetti, proporremo alcune domande e risposte frequenti (FAQ) e delle simulazioni di casi concreti, seguiti da esempi di atti difensivi.
Domande Frequenti (FAQ)
Di seguito riportiamo una serie di domande e risposte sintetiche per chiarire i dubbi più comuni sul tema dei compensi agli amministratori e relative contestazioni fiscali. Questa sezione, strutturata in forma colloquiale, aiuta a riepilogare i concetti chiave e offrire risposte immediate.
D: L’Agenzia delle Entrate può contestare l’importo di un compenso all’amministratore solo perché lo ritiene troppo alto?
R: In linea di principio no, non può farlo arbitrariamente. La Corte di Cassazione ha chiarito che non è sufficiente per il Fisco affermare che un compenso sia “eccessivo” o “sproporzionato” per disconoscerlo . Se l’Ufficio sospetta un’elusione fiscale (cioè che attraverso un compenso abnorme si siano mascherati utili o ottenuto un risparmio d’imposta indebito), ha l’onere di provare l’esistenza di un disegno elusivo volto a ottenere quel vantaggio . In altre parole: può contestare la quantità di un compenso solo se ci sono evidenze che sia stato fissato con finalità fiscali abusive. L’azienda potrà difendersi mostrando le ragioni economiche che giustificano quel compenso (performance straordinarie, maggiori responsabilità, allineamento a mercato, ecc.), cosa che se credibile mette in scacco la pretesa del Fisco. Cass. 1051/2025 ha proprio rigettato un accertamento perché l’ufficio si era limitato a dire “sproporzionato” senza provare l’abuso .
D: Ho dimenticato di far deliberare dall’assemblea il compenso dell’amministratore, ma l’ho pagato e l’amministratore ha versato le relative imposte su quel reddito. Posso dedurlo comunque?
R: Purtroppo no. La Cassazione ha stabilito in molte pronunce che senza una delibera valida dei soci il compenso è indeducibile per la società , anche se è stato effettivamente pagato e tassato in capo all’amministratore. La mancanza di delibera rende nullo l’atto di pagamento e il costo va eliminato dal reddito d’impresa . Non vale come “sanatoria” il fatto che l’amministratore abbia dichiarato quel reddito: società e amministratore sono soggetti distinti agli occhi del Fisco, e ciascuno deve rispettare le proprie norme . In questi casi, l’unica via per poter dedurre sarebbe stata avere una delibera preventiva o (talora ammesso) una previsione nello statuto. Se ormai il danno è fatto, conviene prepararsi a difendersi sul piano procedurale (cercando vizi formali) oppure, se non ci sono appigli, valutare soluzioni come l’accertamento con adesione o altre definizioni per attenuare sanzioni .
D: In caso di accertamento su un compenso amministratore ritenuto elusivo, su chi ricade l’onere della prova?
R: L’onere della prova in materia di abuso/elusione grava sull’Amministrazione finanziaria. È il Fisco che deve dimostrare sia il disegno elusivo sia le modalità con cui è stato attuato . Al contribuente (società) spetta di allegare l’esistenza di ragioni economiche non marginali che giustifichino l’operazione (in questo caso, il livello di compenso). Questo principio è chiarito dalle più recenti sentenze: se il Fisco ipotizza un abuso del diritto, deve provare che lo scopo principale era il vantaggio fiscale. Senza tale prova, la contestazione non regge in giudizio . Ad esempio, se l’ufficio dice “avete pagato l’amministratore solo per ridurre l’utile tassato”, dovrà fornire elementi (calcoli di risparmio, circostanze particolari) che lo sostengano; se non lo fa e la società presenta motivazioni economiche credibili (es. “abbiamo pagato di più perché ha lavorato di più per un progetto di espansione”), l’accertamento va annullato.
D: È vero che se la società approva il bilancio in cui è indicato il costo del compenso, allora quel compenso si considera deliberato?
R: No, non è sufficiente. L’approvazione del bilancio, di per sé, non equivale a una delibera specifica sul compenso . La Cassazione ha chiarito che serve una decisione esplicita dei soci sul punto . Soltanto se l’assemblea era totalitaria (tutti i soci presenti, di persona o per delega) e dal verbale risulta che hanno deciso e approvato espressamente l’importo del compenso, allora si può considerare deliberato in quella sede . Ma se il bilancio è stato approvato senza trattare espressamente la materia, il compenso manca di delibera valida. In pratica, l’assemblea di bilancio può valere come delibera solo se viene dedicata attenzione e voto specifico anche al compenso (ad esempio all’ordine del giorno c’era un punto “determinazione compenso amministratori” oppure nel verbale c’è scritto che, all’unanimità, i soci approvano la voce X di costo compenso). Un’approvazione generica del bilancio che include un costo non basta .
D: La mia è una S.n.c.: posso dedurre il compenso annuale che riconosco ai soci amministratori? Ci vuole delibera anche qui?
R: Nelle società di persone (come la S.n.c. o la S.a.s.) non c’è un obbligo di delibera formale paragonabile a quello delle società di capitali. Non esiste un’assemblea soci con quelle procedure codificate. Tuttavia, è necessario che tutti i soci siano d’accordo su quel compenso, preferibilmente mettendolo per iscritto . Se il compenso è previsto nell’atto costitutivo o in un accordo sociale (tipo un verbale firmato da tutti), allora è lecito e deducibile per la società, che ridurrà l’utile di conseguenza. Tieni presente però che l’utile viene comunque tassato ai soci per trasparenza: quindi pagare un compenso a un socio amministratore in una Snc/Sas sposta solo reddito da un socio all’altro. Ad esempio: se la Snc fa 100 di utile e paga 30 di compenso al socio A, l’utile residuo 70 sarà tassato (imputato) agli altri soci e 30 sarà tassato ad A come reddito di lavoro. Il Fisco, comunque, può contestare compensi abnormi anche qui: se il compenso al socio amministratore azzera l’utile della società, è possibile che l’Agenzia lo consideri antieconomico e ridetermini un utile minimo da tassare (facendo un accertamento induttivo) . Quindi sì, deduci pure i compensi ai soci amministratori se concordati tra i soci, ma attenzione a non esagerare rispetto agli utili complessivi, altrimenti il Fisco potrebbe intervenire.
D: Cosa rischio concretamente se mi contestano un compenso amministratore non congruo?
R: Dipende dal tipo di contestazione, possiamo distinguere: – Se è per mancata delibera: la società rischia il recupero a tassazione del costo (quindi maggiore IRES al 24% su quell’importo, più IRAP se dovuta), oltre a sanzioni intorno al 90% delle maggiori imposte e interessi . L’amministratore potrebbe dover restituire la somma alla società su richiesta dei soci o di un eventuale curatore fallimentare (in caso di fallimento). In ipotesi estreme, se la società fallisce, quell’importo non autorizzato può essere visto come distrazione di risorse (rischio di azioni di responsabilità civile e possibili implicazioni penali per bancarotta fraudolenta) . – Se è per compenso eccessivo/elusivo: la società rischia una rideterminazione del reddito imponibile (in pratica le tolgono una parte di costi e le tassano utili maggiori), con relative imposte, sanzioni e interessi. L’amministratore in sé non viene sanzionato fiscalmente (perché ha comunque dichiarato il suo reddito normalmente), ma indirettamente potrebbe subire un doppio carico: il compenso già tassato in capo a lui e adesso quell’importo tassato di nuovo come utile in capo alla società/soci . In altre parole c’è doppia tassazione economica, anche se legittima per le regole fiscali. Non ci sono conseguenze penali a meno che non emergano reati (ma pagare un compenso alto di per sé non è reato, a meno di frodi documentali). – Se è per utili occulti o contestazioni su conti correnti: qui lo scenario è diverso: l’Agenzia può contestare che l’amministratore persona fisica abbia ricevuto redditi non dichiarati. Ad esempio, se scoprono prelievi ingenti dal conto della società verso l’amministratore non giustificati, potrebbero fare un accertamento IRPEF a carico dell’amministratore per redditi occulti, con imposte e sanzioni sul non dichiarato . La società in questo caso potrebbe non essere toccata (specie se i fondi usciti erano extra-bilancio, quindi l’azienda non li aveva neanche dedotti). Se però i fondi usciti erano registrati come costi (tipo finta consulenza), allora la società subisce la relativa indeducibilità. Diciamo che se contestano “utili extrabilancio all’amministratore”, di solito tassano l’amministratore e lasciano stare la società se non ha dedotto quei valori. In ogni caso, stiamo parlando di accertamenti tributari, quindi sanzioni amministrative, non penali (salvo situazioni proprio fraudolente con fatture false etc., che però sono più rare in questo contesto) . Le cifre però possono essere importanti perché spesso coinvolgono decine o centinaia di migliaia di euro di imponibile (basti pensare a compensi di qualche anno cumulati).
D: Per evitare problemi futuri, cosa dovrei fare se voglio corrispondere compensi agli amministratori della mia società?
R: Le regole d’oro sono: 1. Formalizzare sempre le decisioni: Assicurati che ogni compenso sia deliberato correttamente dall’assemblea dei soci (o previsto nello statuto). Fai risultare a verbale l’importo o i criteri di calcolo, e falla firmare ai soci. Se sei socio unico, redigi una decisione scritta datata e firmata da te come socio (in quella sede, “indossi il cappello” del socio) in cui fissi il tuo compenso di amministratore. 2. Mantieni coerenza e gradualità: Evita “salti” bruschi e senza causa nei compensi. Se devi aumentarli, motivalo con i risultati o nuovi incarichi. Un andamento costante o progressivo difficilmente attira sospetti . 3. Documenta le ragioni economiche: tieni nota (anche in una relazione interna) del perché un certo compenso è dovuto – es. comparazioni di mercato, maggior impegno, ecc. Tornerà utile in caso di controlli. 4. Non usare scorciatoie elusive: sconsigliato pagare l’amministratore tramite la sua ditta per aggirare la delibera – come visto, viene disconosciuto . Meglio pagare direttamente lui come amministratore, con delibera, e pace. 5. Revisione periodica: rivedi lo statuto: a volte conviene prevedere già un compenso fisso o un tetto in statuto, così è tutto automatico. Se paghi rimborsi spese forfettari, applica le soglie di esenzione normative (D.M. 1998 per trasferte, ecc.) e conserva documenti. 6. Consulenza preventiva: quando deliberi compensi molto alti (specie se l’utile è basso), confrontati prima con un consulente fiscale per valutare i rischi; magari un bonus lo spacchetti su più anni (TFM) per ridurre l’impatto in uno solo, e così via.
Seguendo questi accorgimenti, minimizzi la possibilità di trovarsi un domani con un accertamento sul collo.
Simulazioni pratiche (casi esemplificativi)
Per comprendere meglio come le normative e i principi descritti si applicano nella realtà, presentiamo di seguito alcune simulazioni di casi pratici ispirati a situazioni verosimili. Ogni caso descrive uno scenario, l’azione del Fisco e l’esito/difesa messa in atto, dal punto di vista del contribuente (debitore).
Caso 1: Compenso non deliberato in una S.r.l. familiare
Scenario: Alfa S.r.l. è una piccola impresa a conduzione familiare. L’amministratore unico è il sig. Rossi (socio di maggioranza all’80%), affiancato dal figlio con 20%. Nei primi anni di attività, Rossi non si era attribuito alcun compenso formale, reinvestendo gli utili. Nel 2023, avendo necessità di liquidità personale, preleva €50.000 dalle casse sociali, registrando in contabilità tale importo come “compenso amministratore”. Tuttavia, non viene convocata né verbalizzata alcuna assemblea dei soci per approvare questo compenso; semplicemente, i soci (padre e figlio) se ne danno accordo a voce. Rossi include i €50.000 nella sua dichiarazione IRPEF 2023 come reddito da lavoro autonomo.
Azione del Fisco: Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate effettua un controllo formale sul bilancio 2023 di Alfa S.r.l. e nota il costo di €50.000 per compensi amministratore. Chiede copia della delibera di assemblea che lo approva. La società non può fornirla (non esiste), ma argomenta informalmente che essendo socio all’80%, Rossi aveva la facoltà di decidere. L’AdE emette un avviso di accertamento: disconosce interamente i €50.000 come costo deducibile, aumentando di pari importo il reddito d’impresa 2023. Calcola maggior IRES (€12.000) e IRAP (€2.000), con sanzione del 90% su IRES (€10.800) e interessi.
Difesa: La società Alfa S.r.l. presenta ricorso. Sul merito, è consapevole della violazione formale e punta piuttosto su aspetti procedurali: eccepisce la nullità dell’accertamento poiché l’Agenzia non ha atteso 60 giorni dal verbale di constatazione (in realtà non c’era PVC, era controllo automatizzato – eccezione debole) e soprattutto perché l’atto richiamava una “risoluzione ministeriale” senza allegarla. Il difensore cerca anche di invocare la buona fede (Rossi ha pagato le tasse su quel reddito) per chiedere clemenza sulle sanzioni. La Commissione Tributaria, però, respinge il ricorso: ritiene legittimo l’operato del Fisco perché “mancando la delibera, il costo è indeducibile” secondo la giurisprudenza consolidata . Non accoglie i vizi formali (ritenuti insussistenti) né l’attenuante di buona fede sulle sanzioni. L’accertamento viene confermato.
Esito: Alfa S.r.l. si trova a dover versare imposte, sanzioni e interessi per circa €25.000 complessivi. Contestualmente, il figlio minore (20% socio) – istigato dal commercialista – chiede al padre la restituzione dei €50.000 alla società, minacciando altrimenti azione di responsabilità (lo fa perché preoccupato di dover coprire le imposte societarie). Rossi, per evitare tensioni legali familiari, reintegra metà dell’importo nelle casse sociali. Morale: Rossi ha pagato IRPEF su €50.000, la società ha pagato tasse su quell’importo, e Rossi ne ha pure restituiti €25.000. Un caso di doppia tassazione e perdita secca dovuto a una gestione imprudente.
Preventivo rimedio: Avrebbe potuto, in adesione, ottenere forse la riduzione della sanzione a 1/3 (€3.600) se avesse accettato subito, risparmiando ~€7.000. Inoltre, semplicemente deliberando in anticipo quel compenso (un breve verbale con firma del figlio) avrebbe evitato ogni contestazione.
Caso 2: Compenso deliberato ma ritenuto antieconomico (società di capitali)
Scenario: Beta S.p.A. opera nel settore moda. Nel 2022, nonostante il settore in flessione, la società decide di premiare l’amministratore delegato (che è anche azionista al 10%) per la sua dedizione: l’assemblea di aprile 2022 (soci fondatori di cui uno di maggioranza all’60%, l’a.d. 10%, altri minori) delibera regolarmente un aumento del compenso annuo da €200.000 a €500.000. Il bilancio 2022 di Beta S.p.A. evidenzia però solo un utile ante imposte di €100.000, trasformato in una perdita fiscale di €200.000 dopo deduzione del compenso. In pratica, senza quell’aumento, l’azienda avrebbe dichiarato utile, con esso dichiara perdita. L’amministratore delegato (non socio di controllo) paga IRPEF sul reddito di €500.000 (aliquota massima 43% + contributi). Il dividendo per gli altri soci di maggioranza per il 2022 risulta zero a causa della perdita.
Azione del Fisco: Nel 2024, l’Agenzia notifica un avviso di accertamento a Beta S.p.A. contestando che il compenso di €500k è “manifestamente sproporzionato” rispetto alla redditività e qualificando l’operazione come elusiva ai sensi dell’art. 10-bis. In particolare, sostiene che la società ha remunerato l’a.d. (che ha aliquota marginale effettiva ~45%) per evitare di distribuire utili ai soci tassati al 26% (i soci di maggioranza non lavorano in azienda). In sostanza ipotizza che la maggioranza (60%) abbia avallato l’eccessivo compenso del manager (10%) perché così non si generavano utili tassati per tutti – ottenendo un risparmio sul totale delle imposte (tesi discutibile, ma è la loro posizione). Il Fisco allora disconosce €300.000 del costo (ritenendo congruo fino a €200k come gli anni prima) e recupera imposta su €300k (24% IRES = €72k), con sanzione del 90% (€64,8k) e interessi.
Difesa: Beta S.p.A. impugna. Nel ricorso, l’avvocato evidenzia che: – La delibera sul compenso è valida e l’aumento era motivato (nel verbale 2022 risulta: “in considerazione dell’impegno straordinario profuso nel lancio di nuove linee e dei risultati non monetari ottenuti – nuovi contratti internazionali – si propone di incrementare il compenso…”). – L’amministratore ha comunque pagato più tasse personali (circa €225k IRPEF + €55k contributi) di quante ne avrebbe pagate la società su €300k di utili (€72k): ergo non c’è un vantaggio fiscale univoco, anzi semmai il Fisco ha incassato di più. – L’antieconomicità apparente si spiega perché la società ha privilegiato investimenti futuri (infatti nel 2023 l’utile è aumentato grazie ai contratti portati dall’a.d.).
– Si cita Cass. 1051/2025 a supporto: inerenza non valutabile sul mero rapporto costo/ricavi, e onere del Fisco provare l’abuso . – Si sottolinea infine come l’a.d. non sia socio di maggioranza, quindi i soci di controllo hanno di fatto rinunciato a utili preferendo pagare lui – ciò a riprova che ragioni extra-fiscali (incentivarlo a restare in azienda e lavorare sodo) erano la motivazione.
La Commissione Tributaria accoglie il ricorso: riconosce che l’ufficio non ha provato alcun disegno elusivo concreto, a parte l’entità del compenso, mentre la società ha portato valide giustificazioni economiche (documentazione di contratti 2023, verbale assemblea motivato) e la situazione di tassazione non evidenzia un effettivo risparmio d’imposta totale. Richiama anch’essa la giurisprudenza recente pro contribuente . Dunque annulla l’accertamento.
Esito: Beta S.p.A. vince in primo grado, l’AdE non appella. Nessun esborso aggiuntivo. Tuttavia, la vicenda è servita da lezione: per gli anni seguenti, la società ha deciso di modulare meglio la remunerazione. Nel 2023 hanno deliberato un compenso base €300k + bonus variabile se l’utile supera certe soglie. Così, se l’anno va male il costo è minore e non crea perdite, se va bene pagano il bonus ma c’è l’utile a giustificarlo. Questo per evitare di presentare bilanci in perdita a causa di compensi.
(Nota: questo caso mostra come un buon impianto difensivo e prove concrete possano far prevalere il contribuente quando l’unica contestazione è “troppo alto”.)
Caso 3: Compensi occulti e interposizione (SRL con soci-familiari)
Scenario: Gamma S.r.l. è una società di servizi informatici. Soci: marito 90% (anche amministratore), moglie 10%. Nel 2021 la società fattura €500.000 con un utile ante imposte di €50.000. Il marito-amministratore risulta con compenso ufficiale molto basso: solo €10.000 deliberati (per minimizzare contributi). La società però nel 2021 ha pagato €150.000 a una ditta individuale esterna, di consulenza informatica, per “supporto tecnico su progetti”. Quella ditta è intestata al fratello del socio-amministratore, ma di fatto è l’amministratore stesso che ha eseguito quei servizi extra (sviluppo software per un cliente). In altre parole, l’amministratore ha fatturato tramite il fratello per incassare altri €150k oltre ai €10k ufficiali. Inoltre, la società ha rimborsato €20.000 di spese “di rappresentanza” all’amministratore, senza pezze giustificative dettagliate (erano in gran parte spese personali).
Azione del Fisco: Nel 2023 parte una verifica fiscale. L’Agenzia scopre che la ditta del fratello ha immediatamente girato la maggior parte dei €150k al conto personale dell’amministratore (bonifici con causale “prestito” senza accordi scritti). Inoltre, chiede documentazione dei rimborsi spese: la società non ha scontrini per €15.000 di essi. L’AdE allora contesta: – Che il contratto di consulenza da €150k è in realtà una forma di compenso all’amministratore senza delibera e tramite interposta persona. Dunque disconosce il costo di €150k per Gamma S.r.l. come indeducibile (violazione art. 2389) e lo qualifica come reddito di lavoro in capo all’amministratore. – Che dei €15k di rimborsi spese non documentati, €10k sono di natura personale (stabilisce forfettariamente questa quota) quindi li reitregra a tassazione per la società (niente inerenza) e li considera fringe benefit non dichiarato per l’amministratore. L’accertamento richiede alla società imposte su €160k (150+10) = €38.400 IRES + €1.600 IRAP ≈ €40k, più sanzioni 90% ≈ €36k. All’amministratore notifica un parallelo accertamento IRPEF su €160k non dichiarati (aliquota 43% ≈ €68.8k di imposte, sanzioni 100% ≈ €68.8k). Complessivamente un salasso (oltre €200k). Inoltre, segnala il caso alla Procura per ipotesi di infedele dichiarazione >€100k.
Difesa: Situazione critica. La società e l’amministratore attivano subito un accertamento con adesione con l’obiettivo di ridurre danni ed evitare il penale. In sede di adesione, il difensore ammette parzialmente le contestazioni ma cerca un compromesso: – Sui €150k propone di riconoscere almeno i costi vivi che l’amministratore aveva sostenuto per quei progetti (c’è evidenza di €30k pagati a collaboratori esterni). L’ufficio acconsente a escludere €30k dall’imponibile (riconoscendo che quella parte non era un guadagno occulto). – Sui rimborsi spese, fornisce qualche giustificazione tardiva (ricevute trovate per €5k) e l’ufficio accetta di ridurre a €5k la quota non inerente. Si chiude l’adesione con imponibile ridotto: €120k per società e €120k per amministratore. L’ufficio concede sanzioni ridotte a 1/3. Inoltre, vista la collaborazione, non procede con denuncia penale (l’infedele dichiarazione è scesa sotto soglia penalmente rilevante).
Esito: Gamma S.r.l. paga circa €28.8k di IRES + sanzione 1/3 (10k) + interessi. L’amministratore paga circa €51.6k IRPEF + sanzioni 1/3 (17k) + interessi. Totale intorno a €110k tra entrambi, una batosta ma evitano guai peggiori. La lezione è stata recepita: dal 2022 in poi, l’amministratore ha cessato la pratica delle fatture incrociate e ha aumentato il compenso ufficiale a €100k deliberandolo correttamente, e i rimborsi spese vengono rendicontati.
(Questo caso evidenzia come scenari di compensi occulti siano i più onerosi e difficili da difendere: qui la strategia vincente è stata puntare sull’adesione per mitigare e stoppare il penale.)
Esempi di atti difensivi
Infine, presentiamo degli estratti esemplificativi di atti difensivi utili nel contesto trattato: un ricorso tributario e una memoria difensiva in sede di contraddittorio. Sono modelli semplificati e generici (senza riferimenti a un caso specifico), volti a mostrare il tono e la struttura che tali atti possono avere.
Fac-simile estratto di un Ricorso Tributario (Corte di Giustizia Tributaria di I grado)
Ricorrente: XYZ S.r.l., con sede in _, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. _, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall’Avv. (C.F. _), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in , PEC _, Fax .
Resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di _, in persona del Direttore pro tempore, con sede in _, PEC _.
Atto impugnato: Avviso di accertamento n. _/2023 notificato in data /__/2023, anno d’imposta 2020, emesso dall’Ufficio Territoriale ____ dell’Agenzia delle Entrate.
Valore della lite: € 50.000 (imposte accertate €35.000 + sanzioni €15.000).
Fatto: Con l’atto impugnato l’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione €100.000 quali compensi ad amministratori ritenuti indeducibili, asseritamente perché privi di delibera assembleare valida e comunque antieconomici. In particolare, la società ricorrente aveva dedotto nell’esercizio 2020 compensi amministratori per €120.000, regolarmente corrisposti e assoggettati a ritenute, come da CU allegate. L’Ufficio, ritenendo non probata l’esistenza di una delibera preventiva e reputando eccessivo detto importo rispetto all’utile d’esercizio, ha disconosciuto detta spesa per €100.000, consentendone €20.000. Ciò ha comportato la ripresa di IRES e IRAP per €28.000, oltre sanzioni. L’atto impositivo è stato emesso senza previo contraddittorio endoprocedimentale.
Motivi di ricorso:
1) Violazione di legge – art. 7 L. 212/2000 e art. 42 D.P.R. 600/73 – Motivazione per relationem insufficiente. L’avviso rinvia genericamente “ai principi affermati da Cass. 21933/2008 e 24471/2022” senza allegarne il testo né spiegare come tali precedenti si applicherebbero al caso concreto. Tale modalità non assolve l’obbligo di motivazione “chiara e precisa” imposto dallo Statuto del Contribuente . La mera citazione di giurisprudenza, priva di contestualizzazione fattuale, rende incomprensibile al ricorrente le effettive ragioni dell’atto, incidendo sul suo diritto di difesa. Ne deriva la nullità dell’atto impugnato.
2) Violazione dell’obbligo di contraddittorio – art. 12 c.7 L. 212/2000; eccesso di potere. L’accertamento è stato emanato in assenza di previa convocazione del contribuente per l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. Trattandosi di accertamento “a tavolino” (nessuna verifica in loco) relativo a tributi non armonizzati ma emesso dopo il 1/7/2023, l’ufficio era tenuto ex lege (art. 5-ter D.Lgs. 218/1997 inserito da L. 130/2022) e secondo il principio giurisprudenziale (Cass. SS.UU. 21271/2025) a attivare il contraddittorio . La mancata osservanza di tale obbligo comporta ipso iure l’invalidità dell’atto, senza necessità di prova di resistenza. In subordine, si evidenzia che, se fosse stato interpellato, il ricorrente avrebbe fornito chiarimenti (esibendo delibera dei soci del 30/4/2020, qui allegata, che l’ufficio non aveva reperito) che avrebbero evitato la ripresa.
3) Nel merito – Insussistenza dei presupposti per l’indeducibilità; difetto di motivazione su antieconomicità. L’Ufficio assume erroneamente l’assenza di delibera e la sproporzione del compenso: al contrario, (i) la delibera assembleare del 30/4/2020 esiste (doc. 3) ed ha espressamente approvato il compenso di €120.000, come richiesto dall’art. 2389 c.c. e confermato da Cass. 24471/2022 (la motivazione dell’avviso ignorava tale documento); (ii) quanto alla supposta antieconomicità, il compenso rappresenta una percentuale fisiologica (circa 6%) dei ricavi della società e trova giustificazione nelle mansioni plurime svolte dall’amministratore (doc. 5, relazione sulle attività 2020). L’Ufficio non ha addotto alcuna prova di un intento elusivo né indicato quale vantaggio fiscale indebito sarebbe stato conseguito – al contrario, il compenso è stato assoggettato a tassazione IRPEF alla massima aliquota in capo all’amministratore, risultando in un maggior gettito complessivo, non minore. Difetta pertanto qualsiasi presupposto per l’applicazione dell’art. 10-bis L. 212/2000. Secondo Cass. 1051/2025, il Fisco non può disconoscere un compenso solo perché “alto” senza provare una finalità fiscale abusiva , prova qui totalmente mancata. La motivazione dell’atto sul punto è tautologica (definisce “non congruo” l’importo perché eccede l’utile, ma non considera le ragioni economiche allegate in sede di risposta a questionario, doc. 6). Ciò rende l’atto altresì viziato per difetto di motivazione su un elemento essenziale (asserita elusività).
4) Erronea applicazione di sanzioni – esimente obiettiva incertezza (art. 6 c.2 D.Lgs. 472/97). In subordine, si chiede l’esclusione delle sanzioni amministrative irrogate, attesa l’obiettiva incertezza normativa sulla possibilità per il Fisco di sindacare la congruità dei compensi amministratore. La giurisprudenza in materia è stata altalenante (orientamenti contrastanti 2009-2016), e solo di recente le Sezioni Unite (sent. 8500/2021) hanno chiarito criteri generali sull’abuso. Il contribuente ha quindi potuto confidare in buona fede nella deducibilità integrale del compenso deliberato dai soci, data l’assenza di un limite normativo e il pagamento delle imposte da parte del percettore.
Richiesta: In via principale, si chiede dichiararsi la nullità dell’atto impugnato per i motivi sub 1) e 2). In subordine, nel merito, annullarlo o ridurne la pretesa di €28.000 di imposte e €25.200 di sanzioni a zero, riconoscendo la piena deducibilità del compenso in esame. In ulteriore subordine (per il caso di parziale accoglimento sul merito), si chiede comunque lo stralcio totale delle sanzioni in virtù dell’esimente di cui sopra. Con vittoria di spese del giudizio.
(Seguono l’elenco dei documenti allegati: 1. Avviso impugnato; 2. Copia Ricorso per l’AdE; 3. Verbale assemblea soci 30/4/2020; 4. CU amministratore 2020; 5. Relazione mansioni amm.re; 6. Risposta a questionario 2022; 7. Sentenze Cass citate)
(Avv. … – difensore ricorrente)
Esempio di Memoria Difensiva (in sede di contraddittorio endoprocedimentale, art. 5-ter D.Lgs. 218/97)
Destinatario: Agenzia delle Entrate – Ufficio Controlli della DP di _, via _, PEC _.
Oggetto: Risposta al Provvedimento di “Avvio del procedimento accertativo” prot. n. ___ del _//2025 riguardante deducibilità compensi amministratori – Società Delta S.r.l., periodo d’imposta 2022.
Ill.mo Ufficio,
in riscontro all’invito a presentare osservazioni notificato in data //2025, la scrivente società Delta S.r.l., tramite il proprio difensore Avv. _, intende fornire chiarimenti e documentazione a supporto della piena legittimità fiscale dei compensi corrisposti ai propri amministratori nell’anno 2022. Di seguito si espongono i punti rilevanti:
1. Esistenza di delibera assembleare regolare: Contrariamente a quanto ipotizzato nell’avvio del procedimento, i compensi in esame sono stati deliberati dai soci. Si allega copia conforme del verbale dell’assemblea ordinaria dei soci del 28/04/2022 (doc. 1), recante all’Ordine del Giorno la “Determinazione compensi organo amministrativo” e contenente la deliberazione unanime di fissazione del compenso annuo in €80.000 per l’Amministratore Unico Sig. _. Tale delibera soddisfa i requisiti degli artt. 2364 e 2389 c.c. ed è menzionata anche nella Nota Integrativa al bilancio 2022 (doc. 2, estratto). Pertanto risulta rispettata la condizione formale per la deducibilità, come ribadito dalla Cassazione (ad es. Cass. 8005/2024: “serve esplicita delibera assembleare, non implicita nel bilancio” ). La citata assemblea, totalitaria, ha approvato specificamente tale punto. Si confida che questo elemento, forse non noto all’ufficio in sede di controllo automatizzato, chiarisca ogni dubbio sul requisito di legge.
2. Inerenza e congruità del compenso: L’importo deliberato di €80.000 è pienamente inerente all’attività e giustificato dalle funzioni svolte. Si evidenzia che nel 2022 la società ha quasi raddoppiato il fatturato (da €500k a €900k) e ha esteso il proprio mercato all’estero. Tali risultati sono direttamente legati all’impegno dell’Amministratore Unico, che ha condotto personalmente le trattative internazionali. In doc. 3 si produce una relazione dettagliata sulle mansioni svolte e sugli obiettivi raggiunti dall’organo amministrativo nel 2022 (aumento clienti del 30%, apertura sede di rappresentanza in Svizzera, ecc.). Appare quindi economicamente adeguato aver riconosciuto un compenso di €80k, pari a circa l’9% dei ricavi, in linea con la prassi di settore (doc. 4: studio retributivo Associazione di Categoria che indica compensi medi AD pari al 10% del fatturato per PMI). Non vi è alcuna sproporzione macroscopica: la società ha comunque conseguito un utile ante imposte di €50k, segno che il compenso non ha “azzerato” la redditività né appare antieconomico.
3. Assenza di finalità elusive: Si contesta recisamente l’ipotesi che l’operazione sottenda un abuso del diritto. Il compenso è stato interamente tassato in capo al percettore con ritenuta IRPEF alla fonte e contribuzione INPS gestione separata (doc. 5: Modello 770/2023, quadro SI). Non vi è alcun “risparmio d’imposta” rispetto all’alternativa dividendo: anzi, la tassazione IRPEF progressiva (aliquota effettiva ~38%) risulta superiore a quella che sarebbe gravata su utili distribuiti (24% IRES + 26% dividendi). Dunque, l’operazione non ha comportato alcun vantaggio fiscale indebito. Le ragioni del compenso sono squisitamente gestionali (remunerare l’attività direttiva) e di incentivo: come da contratto con l’amministratore, il suo compenso è variabile al crescere del fatturato, così da allineare i suoi interessi con quelli sociali (doc. 6: estratto contratto, art. 5). Questo elemento economicamente giustificativo esclude la natura abusiva, in accordo col criterio Cass. 1051/2025 (onere AdE provare disegno elusivo, qui insussistente) .
4. Conclusioni e richiesta di archiviazione: Alla luce di quanto sopra documentato, si ritiene che vengano meno i presupposti della ripresa prospettata. In sintesi: (i) c’è delibera conforme alla norma imperativa, (ii) il compenso è inerente e proporzionato, (iii) nessun abuso del diritto è ravvisabile. Si invita dunque codesto spett.le Ufficio a voler riesaminare il caso e a archiviare il procedimento accertativo, in quanto infondato in fatto e in diritto. In subordine, ove residuassero dubbi, si chiede fin d’ora l’instaurazione di un contraddittorio orale per fornire eventuali ulteriori chiarimenti.
Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti.
Luogo, Data
Delta S.r.l. – L’Amministratore Unico
(firma _)
Avv. ____ – difensore
(firma _)
(Le sopra riportate formule sono semplificative: in concreto, gli atti dovranno essere adattati al singolo caso e contenere tutti i riferimenti specifici. Si noti ad esempio come nel ricorso si articolino i motivi in diritto con richiami a fonti e prove, mentre nella memoria si adottino toni più discorsivi e cooperativi, presentando documenti all’ufficio prima che l’accertamento sia emesso.)
Fonti e Riferimenti
Normativa:
– Codice Civile: artt. 2364, 2389 c.c. – Competenza assembleare a determinare i compensi degli amministratori . Art. 2479 c.c. – Decisioni dei soci di S.r.l. (applicabile per analogia ai compensi) . Art. 1418 c.c. – Nullità per contrarietà a norme imperative (richiamato da Cass. SU 21933/2008) .
– Testo Unico Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986): art. 95, c.5 – Deducibilità compensi spettanti ad amministratori nell’esercizio di pagamento (principio di cassa) . Art. 109, c.1 – Requisiti di certezza e determinabilità dei componenti negativi (mancanza delibera = costo non certo) . Art. 109, c.5 – Inerenza dei costi rispetto all’attività (base per contestazioni di antieconomicità) .
– Statuto del Contribuente (L. 212/2000): art. 7 – Obbligo di motivazione chiara e completa degli atti tributari . Art. 10-bis – Divieto di abuso del diritto ed elusione fiscale (onere della prova a carico AdE) . Art. 12, c.7 – Diritto al contraddittorio (ora esteso da art. 5-ter D.Lgs. 218/97).
– D.P.R. 600/1973: art. 39, c.1, lett. d) – Accertamento analitico-induttivo (antieconomicità come indice di inattendibilità) . Art. 37, c.3 – Disregard di interposizioni (utilizzato per consulenze fittizie a amministratori) . Art. 42 – Formazione e notifica degli avvisi (firma, motivazione).
– D.Lgs. 546/1992: art. 18 – Requisiti del ricorso (utilizzato nell’esempio di ricorso). Art. 7 – Poteri delle Commissioni tributarie (anche CTU). Art. 8 – Spese di giudizio (nuovo principio soccombenza).
– D.Lgs. 218/1997: art. 5-ter (introdotto da L. 130/2022) – Obbligo di invito al contraddittorio per atti impugnabili .
– D.Lgs. 74/2000: art. 4 – Reato di dichiarazione infedele (rilevante nei casi di occultamento compensi > soglie). Art. 2 – Reato di dichiarazione fraudolenta con fatture inesistenti (se uso di fatture false per compensi fittizi).
– D.Lgs. 472/1997: art. 6, c.2 – Esimente per obiettiva incertezza normativa (invocata in ricorso di esempio).
– Legge Fallimentare (R.D. 267/1942): artt. 216, 217 – Bancarotta fraudolenta/distrattiva (Cass. 36416/2023 richiama implicazioni su compensi senza delibera) .
Giurisprudenza (sentenze e ordinanze):
– Cass. civ. Sez. Unite n. 21933/2008 (dep. 29/08/2008): Principio: compenso amministratore senza delibera = atto nullo ex art. 1418 c.c., norma imperativa; società può chiederne restituzione . (Ha superato precedenti dubbi sulla possibilità di implicita approvazione).
– Cass. civ. Sez. Trib. n. 12813/2000: Afferma sindacabilità da parte del Fisco dei compensi amministratori in caso di manifesta sproporzione rispetto a dimensioni impresa . (Primo riconoscimento del potere di contestare antieconomicità).
– Cass. civ. Sez. Trib. n. 1372/2011: (Non riportata sopra, ma nota) – Esprime l’orientamento pro contribuente: consenso parti = spettanza compenso, Fisco non può sindacare l’ammontare in assenza di norme specifiche (orientamento poi abbandonato).
– Cass. civ. Sez. Trib. n. 3243/2013 (dep. 11/02/2013): Rientra nei poteri AdE valutare congruità costi di bilancio anche se conti regolari; deducibilità compensi non vincola l’ufficio ai valori deliberati . Se contestato importo, onere su società dimostrare congruità in concreto .
– Cass. civ. Sez. Trib. n. 20265/2013 (dep. 04/09/2013): Necessaria esplicita delibera assembleare per compenso non stabilito da statuto; non implicita nell’approvazione bilancio . Principio di carattere imperativo applicabile anche a S.r.l. .
– Cass. civ. Sez. Trib. n. 17676/2013: (Richiamata in confcommercio ) – Conferma orientamento: senza preventiva delibera soci, compenso indeducibile; richiama SU 2008.
– Cass. civ. Sez. Trib. n. 5349/2014: (Non citata sopra direttamente) – Ribadisce necessità delibera e uniformità giurisprudenza recente sul punto.
– Cass. civ. Sez. Trib. n. 24379/2016 (dep. 30/11/2016): Compenso sproporzionato (450k vs 600k ricavi) contestabile; Fisco può disconoscerne parte eccedente. Inerenza da valutare anche quantitativamente . Non basta prova pagamento e tassazione, serve prova inerenza economica . (Ha cassato CTR favorevole contribuente nel caso concreto) .
– Cass. civ. Sez. VI-5 n. 11779/2016 (dep. 08/06/2016): (Menzi-onata in ricerca RetediGiustizia) – Concerne diritto societario: socio-amministratore che si auto-paga senza delibera, conferma nullità pagamento e obbligo restituzione (coerente con SU 2008).
– Cass. civ. Sez. Trib. n. 4400/2020 (dep. 20/02/2020): (Cita confcommercio come 19.7.2013 n. 17676 e 20.2.2020 n. 4400) – Riafferma indeducibilità compenso non deliberato e natura imperativa norme società di capitali.
– Cass. civ. Sez. Trib. n. 23427/2020 (dep. 26/10/2020): Legittimo accertamento induttivo su società di persone che ha compensi soci > utile dichiarato: grave antieconomicità . Presunzione grave, precisa, concordante in tal caso . Confermata tassazione maggior utili a soci (trasparenza) .
– Cass. civ. Sez. Trib. n. 7329/2021 (dep. 16/03/2021): Ordinanza – Approvare bilancio non equivale a deliberare compenso; serve delibera specifica, altrimenti costo incerto e indeducibile . Manca consenso sociale implicito in bilancio. (Conferma Cass. SU 2008 per S.r.l.).
– Cass. civ. Sez. I n. 32732/2021 (dep. 11/11/2021): Pagamenti compenso senza delibera = indebito; amministratore deve restituire a società. (Consolida giurisprudenza civile su nullità atto di autodeterminazione compenso) .
– Cass. civ. Sez. Unite n. 8500/2021: (citata obiter) – Su obbligo contraddittorio ante 2022 con prova resistenza, superata da SSUU 2025 per futuro.
– Cass. civ. Sez. Trib. n. 24471/2022 (dep. 09/08/2022): Difetto di specifica delibera assemblea su compenso non è sanato da approvazione bilancio salvo approvazione espressa di quella voce . Delibera bilancio non sufficiente a sanare mancanza compenso . Norme compensi hanno natura imperativa e distinta previsione per delibera compensi vs bilancio . (Cassazione accoglie ricorso AdE contro CTR che aveva ritenuto prova una delibera generica).
– Cass. civ. Sez. I n. 10889/2024 (dep. 23/04/2024): Delibera di compenso non invalida per conflitto interessi anche se adottata col voto determinante dell’amministratore-socio a proprio favore, purché non pregiudizievole interesse sociale . (Nel caso riduceva il compenso, evidenza di allineamento interessi).
– Cass. civ. Sez. Trib. n. 8005/2024 (dep. 25/03/2024): Torna a ribadire che per dedurre compensi serve decisione specifica dei soci, non basta bilancio . Richiama Cass. 24471/22 e SU 2008, affermando imprescindibilità della delibera o previsione statutaria; mancanza di delibera esclude deduzione . (Orientamento restrittivo consolidato).
– Cass. civ. Sez. Trib. nn. 20591 e 20613/2024 (dep. 24/07/2024): Ordinanze gemelle – Disposizioni su compensi amm.re sono di interesse pubblico e natura imperativa; indeducibili costi da contratti di consulenza con amministratori volti ad eludere formalità e delibera . La disciplina non può essere derogata tramite tali escamotage . Approvazione bilancio non surroga delibera mancante . (Casi: AdE vince su amministratori pagati via consulenze).
– Cass. civ. Sez. Trib. n. 1051/2025 (dep. 16/01/2025): Ordinanza – Spetta al Fisco dimostrare sproporzione del compenso considerato manovra elusiva . Impossibile valutare inerenza di un costo in base alla quantità di entrate generate (obbligazione di mezzi) . Nel caso, compenso coerente con andamento società => indeducibilità negata . Principio: non basta dire “troppo alto”, serve prova di finalità fiscali abusive . (Rigetta ricorso AdE, dando ragione contribuente).
– Cass. civ. Sez. Unite n. 21271/2025 (dep. 25/07/2025): Sez. Unite – Contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio per tutti gli accertamenti a tavolino (non solo tributi UE) emanati dal 1/7/2023 in poi ; omissione = nullità senza prova resistenza . Si allinea a art. 6-bis Statuto Contribuente introdotto nel 2023 . (Risolto contrasto su prova resistenza).
– Cass. pen. Sez. V n. 36416/2023 (dep. 11/05/2023): Ambito penale fallimentare – Mancanza di delibera o quantificazione statutaria del compenso: se amministratore preleva denaro sociale in dissesto, giudice deve valutare se è bancarotta preferenziale o bancarotta fraudolenta per distrazione , a seconda che vi fosse diritto a compenso correlato a prestazione effettiva e se il prelievo sia congruo rispetto all’impegno. (Conferma rilievo penale di compensi non autorizzati in fallimento).
Il Fisco ti contesta indennità agli amministratori ritenute errate (compensi, gettoni, benefit, rimborsi) e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti sulle indennità degli amministratori sono tecnici, interpretativi e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Il Fisco ti contesta indennità agli amministratori ritenute errate (compensi, gettoni, benefit, rimborsi) e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti sulle indennità degli amministratori sono tecnici, interpretativi e spesso difendibili?
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:
– compensi amministratori ritenuti indeducibili o mal qualificati,
– indennità considerate sproporzionate o non deliberare correttamente,
– riqualificazione dei compensi come utili occulti,
– errata imputazione temporale o fiscale,
– mancata o insufficiente applicazione delle ritenute.
Le conseguenze possono essere molto pesanti:
👉 indeducibilità dei costi per la società,
👉 recupero di IRES/IRPEF,
👉 sanzioni e interessi,
👉 rettifiche su più esercizi,
👉 riflessi anche sulla posizione fiscale dell’amministratore.
La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per indennità amministratori errate?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 le indennità sono ammesse ma soggette a regole precise,
👉 non ogni irregolarità formale comporta indeducibilità,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.
Cos’è l’Accertamento per Indennità Amministratori Errate
L’accertamento si fonda sull’idea che la società:
– abbia dedotto indennità non correttamente deliberate,
– abbia qualificato male il compenso dell’amministratore,
– abbia applicato un trattamento fiscale non corretto,
– abbia ridotto indebitamente il reddito imponibile.
👉 Ma l’indennità dell’amministratore è un costo legittimo, se esiste un titolo valido e una corretta qualificazione.
La legittimità e deducibilità dipendono da:
– delibera assembleare o previsione statutaria,
– certezza e determinabilità del compenso,
– congruità rispetto all’incarico,
– corretta imputazione temporale,
– applicazione delle ritenute previste.
Perché il Fisco Contesta le Indennità degli Amministratori
Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:
– il compenso non sia stato deliberato correttamente,
– l’indennità sia stata stabilita ex post,
– l’importo sia sproporzionato rispetto all’attività svolta,
– il compenso mascheri distribuzioni di utili,
– manchi un reale rapporto sinallagmatico.
👉 Ma il Fisco non può disconoscere automaticamente l’indennità senza analizzare il contesto societario.
Il Principio Chiave: Indennità Errata ≠ Costo Indeducibile Automatico
Un principio fondamentale è questo:
👉 non ogni irregolarità formale dell’indennità comporta automaticamente la sua indeducibilità.
Questo significa che:
– conta la sostanza dell’obbligazione,
– la delibera va valutata nel suo complesso,
– la congruità va dimostrata con criteri oggettivi,
– non sono ammessi automatismi repressivi.
👉 Qui si costruisce la difesa principale.
Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato
L’accertamento è contestabile se:
– il Fisco ignora una delibera valida,
– valuta il compenso solo in base all’importo,
– presume utili occulti senza prova,
– disconosce la congruità senza parametri,
– applica sanzioni piene per questioni interpretative.
👉 La presunzione non basta: serve un’analisi giuridica e contabile rigorosa.
Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026
Le contestazioni più frequenti riguardano:
– compensi deliberati tardivamente,
– indennità variabili o legate a risultati,
– compensi ad amministratori-soci,
– gettoni di presenza e premi,
– errata imputazione per competenza o cassa.
👉 Molti rilievi sono tecnici e difendibili.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Dimostrare l’Esistenza del Titolo Giuridico
La difesa parte dalla domanda chiave:
👉 esiste una delibera valida che giustifica l’indennità?
È decisivo dimostrare:
– delibere assembleari regolari,
– coerenza con statuto e patti sociali,
– chiarezza del compenso previsto.
👉 Se il titolo esiste, l’indeducibilità va rivista.
🔹 2. Dimostrare la Congruità dell’Indennità
Un principio fondamentale è questo:
👉 la congruità va valutata in relazione all’attività svolta.
È possibile dimostrare:
– ruolo e responsabilità dell’amministratore,
– impegno temporale e risultati,
– confronti con prassi di mercato.
👉 Qui si vincono molte difese.
🔹 3. Contestare la Riqualificazione in Utili Occulti
La legge distingue tra:
– compenso per incarico,
– distribuzione di utili.
👉 La riqualificazione richiede prova rigorosa dell’assenza di sinallagma.
🔹 4. Far Valere Buona Fede e Assenza di Finalità Elusiva
La difesa può dimostrare che:
– l’indennità non è stata creata ad hoc,
– il trattamento era coerente e trasparente,
– non vi è stato vantaggio fiscale indebito.
👉 Questo incide fortemente su sanzioni e recuperi.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Contraddittorio Preventivo
Serve per:
– spiegare la struttura delle indennità,
– illustrare delibere e criteri,
– evitare l’atto definitivo.
🔹 Risposta a Questionari e PVC
Utile per:
– produrre documentazione societaria,
– dimostrare la legittimità del costo,
– smontare la tesi dell’Ufficio.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– l’indennità è disconosciuta senza prova,
– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora la struttura reale del compenso.
👉 Molti accertamenti per indennità amministratori errate vengono annullati o ridotti.
Il Punto Chiave: Indennità Contestata ≠ Indennità Illegittima
Un principio essenziale è questo:
👉 un’indennità contestata non è automaticamente illegittima o indeducibile.
Questo significa che:
– il Fisco deve dimostrare l’assenza del titolo o l’abuso,
– la società ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.
👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa sugli accertamenti per indennità amministratori è giuridica, contabile e strategica.
L’avvocato:
– analizza delibere e statuto,
– verifica la corretta qualificazione fiscale,
– contesta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela società e amministratori da recuperi indebiti.
👉 Qui la specializzazione è decisiva.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– ottenere il riconoscimento del costo,
– ridurre o annullare sanzioni e interessi,
– difendere la correttezza del bilancio,
– mettere in sicurezza la gestione futura delle indennità.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa in materia di accertamenti fiscali societari richiede competenze avanzate.
Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in fiscalità societaria e amministratori
– Difensore di imprese e organi di gestione
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento fiscale per indennità amministratori errate:
👉 non va subito,
👉 è spesso interpretativo,
👉 può e deve essere contestato.
La regola è chiara:
👉 dimostrare il titolo giuridico,
👉 difendere la congruità dell’indennità,
👉 contestare automatismi e presunzioni,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
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Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sulle indennità degli amministratori può fare la differenza tra un recupero fiscale ingiusto e la piena tutela della tua società e dei suoi organi di gestione.
