Introduzione
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta una sotto-valutazione in un conferimento di beni o denaro, sta insinuando che il valore attribuito all’atto sia stato dolosamente abbassato per risparmiare imposte. In altre parole, il Fisco ritiene che un bene (immobile, azienda, partecipazione, ecc.) conferito in una società o entità sia stato volutamente dichiarato a un valore inferiore al reale per evitare tassazione su parte del trasferimento. Di fronte a un avviso di accertamento del genere, il contribuente (socio conferente o altri soggetti coinvolti) si trova in posizione di debitore verso l’Erario e deve organizzare la propria difesa, spesso con l’ausilio di un avvocato tributarista esperto.
Questa guida – aggiornata al 17 gennaio 2026 – fornisce un’analisi approfondita sul tema “Accertamento fiscale per conferimenti sottovalutati: come difendersi”, con un taglio tecnico ma accessibile. Verranno esaminati i riferimenti normativi italiani (profili civilistici e soprattutto fiscali), la giurisprudenza più recente (sentenze di legittimità e di merito), e le strategie difensive dopo l’accertamento, dal punto di vista del contribuente. Troverete anche tabelle riepilogative dei punti chiave, una sezione di domande e risposte comuni (FAQ), esempi pratici e simulazioni, il tutto con un linguaggio giuridico ma chiaro, adatto sia a professionisti (avvocati, commercialisti) sia a privati e imprenditori. L’obiettivo è aiutare chi si trova ad affrontare un accertamento per conferimenti ritenuti “sottovalutati” a comprendere i propri diritti, doveri e strumenti di tutela.
(Nota: Ci concentriamo esclusivamente sul profilo fiscale/amministrativo dei conferimenti sottovalutati, senza addentrarci nei risvolti civilistici societari se non per il minimo necessario. Le difese illustrate riguardano la fase post-accertamento – ossia dopo che l’Agenzia ha emesso la contestazione – includendo anche eventuali aspetti penali collegati.)
Normativa di riferimento: conferimenti, valutazioni e imposte
Per impostare una difesa efficace è fondamentale conoscere le norme che regolano i conferimenti e la loro valutazione, nonché il trattamento fiscale (imposte dirette e indirette) e gli strumenti antielusivi a disposizione del Fisco. Di seguito distinguiamo:
- Disciplina civilistica dei conferimenti (come sono valutati i conferimenti nelle varie forme societarie e nel trust);
- Disciplina fiscale – imposte dirette (plusvalenze da conferimento e regimi di neutralità/realizzo controllato);
- Disciplina fiscale – imposte indirette (imposta di registro, imposta sulle donazioni, IVA) e abuso del diritto.
Valutazione dei conferimenti nel diritto civile (S.p.A., S.r.l., società di persone, trust)
Società di capitali (S.p.A. e S.r.l.) – Perizie e sotto-valutazioni: Nel diritto societario, i conferimenti sono regolati per le S.p.A. dagli artt. 2342–2343 c.c. e per le S.r.l. dagli artt. 2464–2465 c.c. In una S.p.A., quando si conferiscono beni in natura o crediti, è obbligatoria una relazione giurata di stima da parte di un esperto indipendente nominato dal tribunale (art. 2343 c.c.) . Questa perizia garantisce che il valore attribuito al bene conferito non ecceda il suo valore reale, tutelando l’integrità del capitale sociale e i creditori . È importante notare però che la perizia fissa un valore massimo riconoscibile (attestando che il bene “vale almeno” una certa cifra ai fini del capitale sociale): la legge consente esplicitamente che le parti assegnino al conferimento anche un valore inferiore a quello stimato dall’esperto . In altre parole, la stima garantisce un tetto (per evitare sopravvalutazioni dannose), ma non impedisce sotto-valutazioni volontarie, le quali sono lecite civilmente – nulla vieta a un socio di “sacrificare” un proprio bene attribuendogli un valore minore, poiché ciò non lede i creditori (anzi, il capitale risulta coperto da un bene di valore almeno pari) . Ad esempio, se l’esperto giurato valuta un immobile almeno 100, i soci possono benissimo conferire imputandolo a capitale per 80: civilmente è valido, perché il bene reale (100) copre ampiamente il capitale di 80. Una sotto-valutazione eccessiva potrebbe semmai creare disparità tra soci (se il conferimento è non proporzionale) e potenziali contestazioni di donazione indiretta (come vedremo), ma sul piano civilistico puro non c’è una regola che imponga il “giusto prezzo” di mercato . L’unico vincolo è che il valore reale non sia inferiore al nominale attribuito; sotto-valutare è lecito, soprattutto se tutti i soci sono consapevoli e consenzienti .
Nelle S.r.l. la disciplina è analoga, con qualche semplificazione: non è sempre richiesta la perizia preventiva formale – i conferenti e amministratori rispondono direttamente della veridicità dei valori in base all’art. 2465 c.c. – ma il concetto resta che il capitale dev’essere effettivamente coperto dal valore dei beni conferiti . Anche qui, in pratica, sono possibili sotto-valutazioni volontarie purché condivise dai soci.
Sovrapprezzo e riserva: Spesso il conferente apporta un bene che vale più del capitale nominale che riceve in cambio; la differenza viene imputata a riserva da sovrapprezzo a patrimonio netto, senza aumentare il capitale nominale. Ciò è prassi comune e lecita: in tal modo il bilancio registra l’intero valore conferito, suddiviso tra capitale sociale e riserva di capitale (sovrapprezzo). Questa distinzione diventa importante fiscalmente: come vedremo, la Cassazione ha recentemente confermato che se un conferimento è effettuato istituendo una congrua riserva da sovrapprezzo, esso non può essere riqualificato come donazione ai fini tributari . In altri termini, gli effetti giuridici tipici (aumento di capitale con sovrapprezzo) prevalgono e non lasciano spazio a interpretazioni economiche alternative in sede d’imposta di donazione.
Società di persone: Nelle società di persone (snc, sas), i conferimenti possono avvenire anche in natura o tramite opera/servizi del socio. Non esiste una norma stringente di valutazione equivalente a quella delle S.p.A.; di norma il valore è concordato tra i soci nell’atto costitutivo. Ciò significa che in tali contesti possono verificarsi facilmente sotto-valutazioni consensuali (un socio apporta un bene di valore ma a fronte gli viene attribuita una partecipazione inferiore), creando potenzialmente arricchimenti indiretti di altri soci. Civilisticamente, finché c’è accordo tra i soci, il problema si pone solo se tali squilibri violano patti sociali o diritti dei singoli (ad esempio, un socio attuale potrebbe lamentarsi se l’ingresso di un nuovo socio a condizioni sotto-valutate ne altera la posizione). Ma spesso tutti concordano nel voler un certo assetto, per cui il nodo emerge poi in sede fiscale (donazione indiretta, ecc.).
Conferimenti in trust: Il trust non è una società, ma comporta un trasferimento di beni dal disponente al trustee (o anche al disponente stesso come trustee, nel cosiddetto trust autodichiarato) destinandoli a uno scopo o a beneficiari. È anch’esso una forma di “conferimento” di beni in un patrimonio separato (fondo in trust). Non esiste una disciplina codicistica sulle valutazioni nel trust; in genere l’atto istitutivo indica un valore di massima per i beni conferiti, per trasparenza e per eventuali imposte, ma non vi è un perito né un obbligo formale di valutazione. Civilisticamente, sotto-valutare i beni nel conferimento a un trust non rende nullo l’atto (a meno di simulazione): semmai può essere un indizio di intento fraudolento se fatto in malafede, ma ciò rileva in contesti diversi (creditori, o fisco). In particolare, nel trust autodichiarato (disponente = trustee), non c’è nemmeno trasferimento a un soggetto distinto: il disponente mantiene la proprietà, sebbene segregata, e per questo la giurisprudenza (prima in sede civile, ora anche fiscale) sottolinea che non avviene una attribuzione patrimoniale stabile immediata – il disponente non si spoglia definitivamente dei beni, che restano vincolati in attesa del futuro trasferimento ai beneficiari. Questo ha conseguenze sul piano fiscale, come vedremo: una semplice segregazione non comporta di per sé tassazione di donazione, mancando un arricchimento definitivo di un altro soggetto .
Sintesi (profilo civilistico): Non esiste un obbligo generale di conferire beni al loro “giusto valore di mercato” dal punto di vista civilistico. L’ordinamento societario si preoccupa soprattutto di evitare sopravvalutazioni (che metterebbero a rischio il capitale sociale e i creditori); le sotto-valutazioni invece sono lecite, fatte salve possibili azioni dei soci lesi o dei creditori in caso di frodi. Quindi molte operazioni di conferimento con valori inferiori al mercato sono perfettamente valide civilmente: le contestazioni nascono invece in sede fiscale, dove il valore normale di mercato spesso è preso a riferimento come base imponibile effettiva .
In sintesi: un socio può volontariamente conferire un bene sottostimandolo rispetto al mercato (ad esempio per favorire un altro socio o per semplice prudenza), senza violare norme civilistiche; ma così facendo potrebbe innescare accertamenti fiscali per plusvalenze non dichiarate o per presunte donazioni indirette.
Disciplina fiscale dei conferimenti: imposte dirette (redditi)
Dal punto di vista delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES), un conferimento di beni è assimilato – in linea di principio – a una cessione a titolo oneroso: ciò significa che può generare una plusvalenza tassabile in capo al soggetto conferente, esattamente come se avesse venduto il bene a terzi. Tuttavia la normativa prevede, per diverse tipologie di conferimento, regimi di neutralità fiscale o di realizzo controllato, proprio per facilitare riorganizzazioni aziendali senza carichi fiscali immediati. Vediamo i casi principali:
- Conferimento di azienda o ramo d’azienda: un imprenditore individuale (o una società) che conferisce la propria azienda (o un suo ramo) a una società ricevendone in cambio partecipazioni attua, fiscalmente, una cessione d’azienda. È però possibile optare per la neutralità fiscale ai sensi dell’art. 176 TUIR (D.P.R. 917/1986): se il conferimento avviene verso una società e come corrispettivo si ricevono azioni o quote della conferitaria, non si realizza plusvalenza imponibile immediata . I beni dell’azienda conferita mantengono il loro valore fiscale originario (principio di continuità dei valori) e la partecipazione ricevuta assume lo stesso valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita . In pratica, il conferente non paga imposte sulla plusvalenza al momento del conferimento – la tassazione sarà differita a quando (e se) realizzerà la partecipazione conferita (ad es. vendendola). Questo regime di neutralità si applica automaticamente se ci sono i requisiti di legge (conferimento in società in cambio di partecipazioni), salvo che il contribuente non scelga di rinunciarvi per far emergere plusvalenze (ad esempio per poter usare perdite pregresse). In assenza di neutralità, invece, il conferimento è tassato come una cessione normale: la plusvalenza, pari alla differenza tra il valore normale di mercato dell’azienda conferita e i valori contabili dei beni netti conferiti, è imponibile (IRES/IRPEF) . È facile intuire che, in questo secondo caso, il conferente ha convenienza a dichiarare un valore più basso per l’azienda, così da ridurre (o annullare) la plusvalenza e quindi le imposte dovute . Occorre però ricordare che l’Agenzia delle Entrate, specie in presenza di rapporti correlati (conferente e conferitaria sotto controllo comune o parti correlate), può contestare il valore dichiarato e applicare invece il valore normale di mercato, in base al principio generale del valore normale (art. 9 TUIR) o configurando un’ipotesi di elusione/abuso . La normativa specifica prevede appunto che il regime di neutralità di cui all’art. 176 assicuri continuità di valori a prescindere dai trattamenti contabili adottati; mentre per i conferimenti tassati (fuori neutralità) si fa riferimento ai criteri ordinari: plusvalenza = corrispettivo pattuito – costo fiscale. Tuttavia, se il corrispettivo (valore delle partecipazioni ricevute) è anormalmente basso rispetto al reale valore di mercato dell’azienda conferita, l’Ufficio può intervenire e rettificare.
- Valore normale e art. 9 TUIR: L’art. 9, co. 2 TUIR definisce il “valore normale” dei beni (mediamente, prezzo medio praticato per beni simili in condizioni di libero mercato). Non c’è una norma che imponga al contribuente di dichiarare sempre il valore normale; tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha la facoltà di rettificare il corrispettivo dichiarato se risulta infondatamente basso, specie in operazioni tra parti correlate . In passato, prima dell’introduzione della clausola antiabuso generale, si utilizzava l’art. 37-bis DPR 600/1973 (oggi abrogato e sostituito dall’art. 10-bis L. 212/2000) per riqualificare ai fini fiscali atti legittimi in sé ma realizzati essenzialmente per risparmio d’imposta. Oggi il principio è codificato nell’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) sul divieto di abuso del diritto, che si applica anche a queste fattispecie (vedremo oltre). In alternativa o in aggiunta, il Fisco può sostenere che il conferimento sottovalutato configuri in parte una donazione indiretta (irrilevante per le imposte dirette ma soggetta a imposta sulle donazioni), e tassare separatamente la componente liberale: su questo aspetto, però, la Cassazione è di recente intervenuta a sfavore del Fisco (vedi infra, imposte indirette) .
- Limiti alla rettifica delle plusvalenze: va evidenziato che l’Amministrazione non può, in via generalizzata, “ricalcolare” valori ai fini IRPEF/IRES basandosi solo su parametri indicativi senza una prova concreta. Ad esempio, la Cassazione ha affermato che un valore di avviamento determinato in un precedente accertamento con adesione ai fini dell’imposta di registro non vincola automaticamente il valore ai fini delle imposte dirette: può costituire tutt’al più un indizio, da confermare con ulteriori elementi . Pertanto, il Fisco non può limitarsi a prendere un valore OMI o catastale e pretenderne l’applicazione anche sui redditi senza altro supporto probatorio . Tuttavia, quando la sotto-valutazione è macroscopica e le parti sono legate, nella pratica l’Ufficio di solito motiva l’atto con perizie di stima redatte dai propri tecnici o riferimenti ben scelti ai valori di mercato. In un contenzioso, il contribuente potrà far leva su eventuali lacune probatorie, ma spesso l’Agenzia si tutela producendo valutazioni dettagliate.
- Conferimento di singoli beni da parte di privati non imprenditori: caso tipico è Tizio, persona fisica, che conferisce un immobile di sua proprietà in una società (di persone o di capitali). Dal punto di vista delle plusvalenze private (art. 67 TUIR), la cessione di un immobile è tassabile solo se avviene entro 5 anni dall’acquisto (esclusa l’abitazione principale), altrimenti è esente. Se Tizio conferisce un immobile posseduto da lungo tempo (>5 anni), la plusvalenza in teoria non sarebbe imponibile, analogamente a una vendita. Tuttavia, vi sono due caveat: (1) alcuni orientamenti equiparano il conferimento a una permuta (immobile vs partecipazioni), dunque la plusvalenza andrebbe calcolata come differenza tra il valore delle quote ricevute e il costo originario del bene conferito ; (2) l’operazione potrebbe essere considerata elusiva se finalizzata ad aggirare la regola dei 5 anni. Un caso classico: conferire l’immobile in una società e poi vendere subito le quote della società, sfruttando magari il fatto che la cessione di partecipazioni per il privato è esente (se non qualificate) o comunque più vantaggiosa. Operazioni combinate di questo tipo (conferimento + vendita quote in breve tempo) sono state considerate potenzialmente abusive dalla Cassazione : in diversi casi la Corte ha negato benefici come la participation exemption (PEX) o ha riqualificato l’insieme degli atti, sostenendo che era un disegno unitario volto a evitare l’imposta sulla plusvalenza immobiliare . Ciò non significa che ogni conferimento seguito da cessione sia automaticamente abuso: se vi sono valide ragioni extra-fiscali (riorganizzazioni societarie genuine), l’abuso non sussiste. Il confine però è sottile e dipende da circostanze concrete (tempi brevi e vantaggi fiscali spiccati suggeriscono l’abuso; tempi lunghi o motivi sostanziali lo escludono) .
- Conferimento di partecipazioni sociali: se il conferente è una persona fisica o società che apporta delle partecipazioni (quote o azioni) detenute, si possono generare plusvalenze tassabili come capital gain. Ad esempio, Caio conferisce le proprie quote di Alfa Srl in Beta Spa ricevendo nuove azioni Beta: fiscalmente, Caio ha ceduto le quote Alfa. Le plusvalenze su partecipazioni qualificate erano parzialmente imponibili IRPEF (al 58.14%, ora 49.72%) fino al 2018; dal 2019 anche le persone fisiche pagano un’imposta sostitutiva del 26% sui capital gain (qualificati o meno). Esistono però norme speciali di realizzo controllato: l’art. 177 TUIR consente, in certi casi (conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento), di non applicare il valore normale come corrispettivo ma di riconoscere fiscalmente le nuove partecipazioni allo stesso valore precedente (neutralità o quasi) . In sostanza, se Tizio conferisce alla Holding X appena costituita il 100% di Alfa S.p.A., ricevendo azioni Holding, può ricorrere all’art. 177 comma 2 TUIR: l’operazione è considerata uno scambio di partecipazioni con realizzo controllato, e Tizio non paga subito la plusvalenza latente su Alfa . Se invece i requisiti non ci sono (es. partecipazione non di controllo), il conferimento è tassato secondo le regole ordinarie sui capital gain. Anche qui, il conferente potrebbe essere tentato di sottovalutare (conferire al valore contabile anziché di mercato) per ridurre la plusvalenza. L’Amministrazione però può far valere l’art. 9 TUIR: il corrispettivo in natura (le azioni ricevute) va valutato al valore normale delle partecipazioni conferite, salvo regimi speciali. Dunque, se un contribuente che avrebbe potuto usufruire di un regime di realizzo controllato non lo fa e tenta invece una sottostima “fai da te”, rischia: l’Ufficio facilmente contesterà che il valore dichiarato non è congruo, riprendendo a tassazione la plusvalenza piena .
In sintesi (imposte dirette): la normativa offre vari regimi di favore per evitare tassazioni immediate sui conferimenti (neutralità d’azienda, scambio di partecipazioni, ecc.), proprio per non ostacolare le riorganizzazioni societarie. Tuttavia, se il contribuente non rientra (o sceglie di non rientrare) in tali regimi e opera invece con sottostime arbitrarie, l’Agenzia ha strumenti per recuperare la differenza di imponibile .
Esempio pratico: Alfa (imprenditore individuale) conferisce un capannone del valore di mercato 300 alla nuova Beta Srl, valutandolo nell’atto 100 (pari al suo costo storico). Beta emette quote per 100 a favore di Alfa. Risultato: Alfa non dichiara alcuna plusvalenza (valore di conferimento = valore contabile 100, quindi plusvalenza zero). L’Agenzia scopre che il capannone valeva 300 e contesta l’operazione come elusiva. Le strade del Fisco sono due (anche cumulabili):
- Imposte dirette: imputare ad Alfa una plusvalenza non dichiarata di 200, sostenendo che il corrispettivo del conferimento (le quote Beta ricevute) aveva in realtà valore 300, per cui applica l’art. 9 TUIR o l’abuso del diritto e tassa la plusvalenza latente di 200 . Se l’operazione era formalmente in neutralità (art. 176) ma immediatamente seguita da cessione delle quote, potrebbe disconoscere la neutralità per abuso, tassando comunque la plusvalenza.
- Imposta di donazione: considerare che Alfa ha effettuato una liberalità di 200 a favore di Beta (o dei soci di Beta). Alfa infatti ha dato un bene da 300 ricevendo solo 100 di controvalore; la differenza arricchisce la società Beta (e indirettamente i suoi soci preesistenti, se ce ne sono) . L’atto viene riqualificato come negozio misto con donazione e l’Ufficio liquida l’imposta di donazione sull’importo 200. Su questa seconda strada torneremo tra poco, poiché è stata oggetto di recenti sviluppi giurisprudenziali.
Disciplina fiscale dei conferimenti: imposte indirette (registro, donazione, IVA)
Oltre alle imposte sui redditi, un conferimento di beni può scontare (o far evitare) imposte indirette. Le sotto-valutazioni nei conferimenti vengono contestate spesso proprio sul fronte delle imposte indirette, in particolare imposta di registro e imposta sulle donazioni, perché dichiarare un valore inferiore può significare pagare meno tasse di registro o eludere una tassazione da donazione.
- Imposta di registro: in generale i conferimenti di beni in società scontano l’imposta di registro in misura fissa (oggi €200) se fatti per costituire o aumentare il capitale sociale . Lo prevede l’art. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986 (Testo Unico Registro): atti di aumento di capitale sociale (conferimenti) → registro €200 fisso, salvo casi particolari (es. conferimento di immobili o aziende contro corrispettivo diverso da azioni) . Ciò significa che, nella maggioranza dei conferimenti in società di capitali, non c’è un’imposta di registro proporzionale sul valore conferito. Ad esempio, conferire un immobile in una S.r.l. come apporto a capitale sociale non paga il 9% sul valore come succederebbe in una vendita, ma solo €200 fissi – purché l’atto sia effettivamente un conferimento in cambio di quote . Questo regime di favore ha storicamente incentivato operazioni elusive: in passato si facevano transitare immobili via conferimento societario (registro fisso) per poi vendere le quote (esenti o poco tassate), risparmiando l’imposta di registro piena. Dal 2018 però l’art. 20 DPR 131/86 è stato modificato per impedire al Fisco di riqualificare più atti collegati in base alla causa economica prevalente, dovendo invece attenersi alla forma giuridica dichiarata . In pratica, se c’è un conferimento in società (atto societario a registro fisso) seguito dalla cessione delle quote (atto esente da registro), l’Ufficio non può sommare le due operazioni e tassarle come fosse una vendita immobiliare, cosa che un tempo tentava di fare (applicando il 9% sul passaggio finale di proprietà dell’immobile). Le Sezioni Unite Cass. n. 227/2018 e vari interventi normativi hanno cristallizzato questo principio di prevalenza della forma sull’aspetto economico .
- Conferimento sottovalutato e registro: se il conferimento paga comunque imposta fissa, dichiarare un valore minore non incide sull’imposta di registro – resta €200 in ogni caso . Dunque, ai fini strettamente della registrazione, il Fisco non ha interesse a rettificare il valore in un classico conferimento societario (perché tanto l’imposta è fissa). Tuttavia, la sotto-valutazione può incidere su altre imposte (donazione, ipotecaria-catastale) o essere spia di un disegno elusivo più ampio (es. come detto, conferimento + cessione quote). Fanno eccezione casi particolari: conferimenti in trust o atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.). Questi atti, pur avendo natura di vincolo di destinazione, possono scontare imposta di registro proporzionale (ad esempio, conferire un immobile in un trust sconta in genere l’1% + 3% ipocatastali se considerato trasferimento di proprietà) . In tali ipotesi, l’Ufficio sì può contestare il valore dichiarato come basso, applicando i normali poteri di accertamento di valore sugli atti registrati (artt. 51–52 DPR 131/86). Ad esempio, per immobili dispone dei valori OMI, banche dati di compravendite, perizie interne, ecc., per dimostrare che il valore reale era più alto . Il contribuente dovrebbe difendersi provando che il prezzo dichiarato era effettivo (se c’era corrispettivo) oppure che la stima era corretta e motivata (se atto gratuito). Nota: la famosa opzione “prezzo-valore” (tassazione sulle rendite catastali) vale solo per vendite di abitazioni tra privati, non per conferimenti in società o trust – lì conta il valore venale di mercato .
- Imposta sulle donazioni: questo è il punto cruciale. Una sotto-valutazione in un conferimento implica economicamente che parte del trasferimento patrimoniale sia avvenuta a titolo gratuito. Se Tizio conferisce un bene che vale 100 ricevendo partecipazioni per 60, la differenza di 40 rappresenta, di fatto, un arricchimento di altri soggetti senza corrispettivo . Occorre individuare il beneficiario di questa liberalità indiretta: potrebbe essere la società conferitaria stessa (che ottiene un bene da 100 “pagandolo” 60 in quote) e/o i soci preesistenti di quella società (le cui quote aumentano di valore complessivo senza esborso). Secondo l’approccio tradizionale dell’Agenzia delle Entrate, l’operazione andrebbe “spacchettata” in: una parte onerosa (60 su 100, per cui Tizio riceve partecipazioni) e una parte gratuita (gli altri 40 conferiti oltre il valore delle quote). L’atto sarebbe quindi “misto” e, in base all’art. 1, co. 4-bis, D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico Successioni e Donazioni – TUS), sull’eventuale parte gratuita si applica l’imposta di donazione . Questa norma infatti prevede che se un atto contiene disposizioni sia a titolo oneroso sia gratuito, l’imposta di donazione si applica alle attribuzioni a titolo gratuito in esso contenute , mentre quelle onerose seguono registro o IVA come di regola. Dunque l’Agenzia, basandosi su ciò, ha spesso sostenuto che un conferimento sotto valore sia un atto misto: fino a una certa soglia c’è il conferimento “oneroso” (parte di capitale e quote assegnate), oltre c’è una liberalità (il valore eccedente non “pagato”). Di conseguenza, ha emesso avvisi di liquidazione dell’imposta di donazione sulla parte gratuita, individuando un donante e un donatario.
- Negli anni scorsi, la giurisprudenza di legittimità non era univoca sul punto: ci sono state decisioni che sostenevano la tassabilità delle liberalità indirette emergenti da atti a titolo oneroso, e altre più garantiste. In sostanza, la tesi favorevole al Fisco era: se un atto (es. conferimento) è manifestamente squilibrato in favore di qualcuno, si può tassare la parte gratuita come donazione indiretta.
- Evoluzione recente: la diatriba è stata risolta a favore dei contribuenti da una sentenza molto recente. La Cassazione, Sez. Trib., n. 17991 del 2 luglio 2025 ha stabilito che non è consentito al Fisco riqualificare l’operazione basandosi su elementi economici estranei all’atto, ribadendo il principio della prevalenza degli effetti giuridici formali sugli aspetti economici . In quel caso, vi era un conferimento di rami d’azienda in una società con aumento di capitale; ai conferenti furono assegnate partecipazioni di valore nominale inferiore al valore effettivo dei beni, e la differenza fu imputata a riserva da sovrapprezzo. L’Agenzia qualificò l’operazione come “negozio misto con donazione” tassando la presunta liberalità a favore dei soci preesistenti. La Cassazione invece ha annullato tale impostazione, richiamando l’art. 20 DPR 131/1986: in materia di registro (e quindi di donazione per rinvio normativo), conta ciò che l’atto giuridico produce come effetti, non la sua presunta sostanza economica extra-testuale . Formalmente, infatti, l’atto era un aumento di capitale con conferimento e creazione di riserva da sovrapprezzo – un’operazione tipica disciplinata dal codice civile – e non conteneva alcuna donazione espressa. L’arricchimento derivato andava a una riserva patrimoniale della società, non direttamente nelle tasche di un socio determinato. Dunque mancava un “donatario” identificabile e non si poteva applicare l’imposta sulle donazioni . Questa pronuncia, molto autorevole (pres. Stalla, rel. Paolitto), rafforza la tutela dei contribuenti: di fatto impedisce all’Agenzia di tassare come donazione una sotto-valutazione se l’atto è strutturato correttamente secondo gli schemi societari (capitale + eventuale sovrapprezzo, deliberati nei modi di legge) .
- Da notare che la sentenza 17991/2025 s’inserisce in un filone alimentato da una modifica normativa del 2018–2019 all’art. 20 DPR 131/86, la quale ha ancorato l’interpretazione degli atti ai soli elementi desumibili dall’atto medesimo, escludendo quelli extratestuali . La Corte Costituzionale (sent. 158/2020) ha ritenuto legittima questa stretta, chiarendo che l’imposta di registro (e donazione) è un’imposta d’atto e va applicata isolatamente su ciò che risulta dall’atto . In precedenza, alcune pronunce avevano già escluso l’imposta di donazione in assenza di un vero animus donandi e di un arricchimento stabile (Cass. 13133/2016; Cass. 32823/2018). Ora il principio è chiaramente affermato: un conferimento sotto-valutato, se svolto senza una clausola di liberalità espressa, non può essere reinterpretato come donazione ai fini fiscali. Il contribuente potrà quindi eccepire che l’atto non contiene alcuna disposizione a titolo di donazione e che l’apparente vantaggio altrui è solo riflesso, non oggetto di negozio giuridico .
- Esempio applicativo: Caio possiede il 100% di Delta Srl; vuole far entrare l’amico Sempronio nella società, cedendogli di fatto metà azienda ma tramite conferimento. Sempronio conferisce un immobile che vale 500, ottenendo il 50% di Delta con un aumento di capitale nominale di 250 (quindi a fronte del conferimento 500 riceve partecipazioni per valore nominale 250). La differenza di 250 viene messa a riserva da sovrapprezzo nel patrimonio di Delta. L’Agenzia, con la vecchia logica, vedrebbe un “regalo” di 250 a favore di Caio (socio preesistente) e vorrebbe tassarlo come donazione indiretta. Dopo Cass. 17991/2025, un’operazione del genere – se formalizzata correttamente come aumento di capitale a pagamento con sovrapprezzo – non può essere riqualificata: Caio non ha ricevuto nulla direttamente; la società ha incamerato il valore in cambio di capitale + riserva; non c’è un atto di liberalità verso Caio. Quindi niente imposta di donazione . (Resta eventualmente la questione plusvalenza per Sempronio o abuso, che vanno trattate a parte.)
- In conclusione su questo punto, grazie agli sviluppi normativi e giurisprudenziali recenti, la posizione del contribuente si è molto rafforzata: le sotto-valutazioni nei conferimenti difficilmente potranno essere colpite con imposta di donazione se l’operazione è stata formalmente costruita in modo corretto . Naturalmente, se invece il conferimento maschera davvero una donazione (es. c’è una dichiarazione di intento liberale), allora l’imposta sarebbe dovuta – ma in tali casi si tratterebbe di donazione diretta, non di riqualificazione officiosa.
- Imposte ipotecarie e catastali: riguardano i trasferimenti immobiliari. Se un immobile viene conferito a una società con atto soggetto a registro fisso (aumento di capitale), in genere anche le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (€200 ciascuna) perché l’atto societario vi è assimilato. Anche qui, casi peculiari: nel trust, la Cassazione (sent. 7003/2020) ha affermato che il conferimento di immobili in trust sconta ipotecaria e catastale in misura fissa, non proporzionale, aderendo all’idea che non vi sia un trasferimento definitivo di ricchezza . Quindi, se l’operazione è riconosciuta come conferimento societario o vincolo di destinazione senza attribuzione, le imposte ipo-catastali restano fisse. Solo se il Fisco disconoscesse la natura “segregativa” dell’atto (ad esempio ritenendo il trust fittizio e quindi considerando l’atto come un trasferimento a un terzo) potrebbe pretendere imposte ipocatastali proporzionali. Dopo gli orientamenti favorevoli ai contribuenti, comunque, oggi l’applicazione fissa di queste imposte è la regola sia nei conferimenti societari sia nei trust (salvo eccezioni normative specifiche).
- IVA: i conferimenti di beni in società generalmente non sono soggetti a IVA. L’art. 2, comma 3, lett. b) DPR 633/1972 esclude dal campo IVA una serie di operazioni, tra cui i conferimenti di aziende o rami d’azienda; inoltre, apporti di beni dietro assegnazione di partecipazioni non configurano cessioni di beni a titolo oneroso ai fini IVA. Dunque, raramente sorgerà una questione di sotto-valutazione ai fini IVA. Attenzione: se un conferimento fosse in realtà una prestazione di servizi o un’operazione verso un soggetto estero, l’Agenzia potrebbe tentare di riqualificarlo come cessione imponibile (ma sarebbe una forzatura difficile, data l’assenza di corrispettivo in denaro). Nella stragrande maggioranza dei casi, dunque, niente IVA sui conferimenti e quindi niente accertamenti IVA sulla sotto-valutazione . Ci concentreremo su registro/donazione e imposte sui redditi.
- Trust e imposta di donazione (e successione): merita un approfondimento perché è un campo collegato. Negli ultimi anni c’è stato un forte dibattito se l’atto di dotazione di beni in un trust configuri subito il presupposto dell’imposta di successione/donazione. L’Agenzia inizialmente sosteneva di sì (tassazione immediata sull’atto di conferimento nel trust), ma la Cassazione ha costantemente smentito questa impostazione, affermando che manca un’attribuzione patrimoniale stabile ai beneficiari e quindi l’imposta si applicherà solo al momento dell’eventuale trasferimento finale ai beneficiari . Sentenze come Cass. 19167/2019, Cass. 8082/2020, Cass. 2334/2024 hanno chiarito che la segregazione in trust è fiscalmente neutra: all’atto istitutivo si applica semmai imposta di registro e ipo-catastali fisse, e niente imposta di donazione finché i beni non escono verso beneficiari definitivi . La stessa Agenzia delle Entrate, prendendo atto di ciò, ha modificato la prassi con la Circolare 34/E del 20 ottobre 2022, riconoscendo la tassazione differita “in uscita”. Inoltre, nel 2023 il legislatore ha recepito il principio: la Delega fiscale 2023 (L. 111/2023) ha portato al D.Lgs. 139/2024, che ha introdotto l’art. 4-bis nel TUS dedicato a “Trust e altri vincoli di destinazione” . Questa nuova norma (entrata in vigore nel 2024) conferma che i vincoli di destinazione e i trust rilevano ai fini dell’imposta di successione e donazione solo al momento dell’attribuzione finale dei beni ai beneficiari, salvo facoltà del disponente di optare per la tassazione anticipata (utile se si vogliono sfruttare franchigie attuali). Di conseguenza, oggi un conferimento di beni in trust sottostimato non porterà l’Agenzia a liquidare subito imposta di donazione (come invece faceva anni fa): al più, potrà contestare l’operazione come abuso del diritto se ritiene che il trust sia usato per evitare imposte (donazioni future, successione) senza uno scopo reale meritevole .
- Nella pratica, le contestazioni su trust riguardano ormai casi in cui il Fisco sostiene che il trust sia fittizio o interposto e che in realtà vi sia stata una donazione dissimulata. Ad esempio, se conferisco beni in un trust estero opaco a favore dei miei figli e dichiaro valori bassi, il Fisco potrebbe sostenere – una volta scoperto – che era una donazione indiretta immediata ai figli travestita da trust. A quel punto cercherà di ignorare il trust (ritenerlo inesistente) e riqualificare tutto come donazione diretta da padre a figli, pretendendo l’imposta (4% oltre franchigia, ecc., a seconda del grado di parentela) sul valore pieno . Ma per farlo dovrà dimostrare l’abuso o la simulazione. Non potrà più limitarsi a dire “il trust paga donazione perché c’è un vincolo”: dovrà provare che il trust è fiscalmente inesistente (es. il disponente continua a usare i beni come proprietario, i beneficiari sono di fatto già individuati e controllano, ecc.) . Se il trust è genuino, ben amministrato, con scopi leciti (protezione di un familiare disabile, pianificazione successoria oggettiva, ecc.), allora l’accertamento non avrà successo. In definitiva sul trust: oggi la legge e la giurisprudenza convergono sul considerarlo neutro all’ingresso (nessun trasferimento stabile, niente imposta ora) , quindi l’Agenzia difficilmente proverà a tassare upfront salvo che ravvisi elementi di abuso.
Di seguito, per chiarire i concetti esposti, presentiamo una tabella riepilogativa delle principali tipologie di conferimento, con indicazione delle imposte potenzialmente coinvolte in caso di sotto-valutazione, i riferimenti normativi chiave e alcune note difensive generali.
Tabella 1: Tipologie di conferimento, imposte coinvolte e difesa
| Tipologia di conferimento | Imposte potenzialmente coinvolte | Norme/Principi chiave | Possibili difese (in sintesi) |
|---|---|---|---|
| Conferimento di azienda o ramo (da imprenditore individuale o società conferente) | – Plusvalenza da conferimento (IRES/IRPEF) se fuori neutralità.<br>– Registro fisso €200 (atto societario) se conferimento in società di capitali.<br>– No imposta donazione se atto tipico senza animus donandi (Cass. 17991/2025) .<br>– IVA non applicabile (cessione d’azienda esclusa da IVA). | Art. 176 TUIR (neutralità conferimenti d’azienda);<br>Art. 20 DPR 131/86 (interpretazione atti secondo forma);<br>Art. 10-bis L. 212/2000 (abuso del diritto). | Difesa plusvalenza: dimostrare che il valore adottato era giustificato (es. inclusione di passività, condizioni particolari) oppure che l’operazione rientrava in un regime di continuità valori (neutralità) valido.<br>Difesa donazione: invocare la natura formale dell’atto (aumento capitale) e l’assenza di un intento liberale verso terzi .<br>Difesa abuso: evidenziare ragioni economiche sostanziali del conferimento (es. riorganizzazione societaria non finalizzata unicamente al risparmio d’imposta). |
| Conferimento di bene singolo (es. immobile) in società di capitali | – Plusvalenza IRPEF per il conferente se bene ceduto da privato entro 5 anni (se >5 anni, plusvalenza non imponibile ex lege, ma con rischio abuso se combinato con vendita quote). Se bene d’impresa, plusvalenza tassabile salvo regime. <br>– Registro fisso €200 (atto societario) + ipotecaria €200 + catastale €200 se in società di capitali.<br>– Donazione: in teoria la parte eccedente il capitale potrebbe considerarsi liberalità indiretta, ma Cass. 17991/2025 esclude tassazione se l’atto è regolare con sovrapprezzo (nessuna donazione espressa) .<br>– IVA: esclusa (conferimento fuori campo IVA). | Art. 67 TUIR (plusvalenze private immobili entro 5 anni);<br>Art. 9 TUIR (valore normale);<br>Art. 20 DPR 131/86 e art. 1 co.4-bis D.Lgs. 346/90 (atti misti: parte onerosa vs parte gratuita);<br>Art. 10-bis L. 212/2000 (abuso). | Difesa plusvalenza: se conferente privato, sottolineare la non imponibilità per decorso dei termini di legge (es. immobile >5 anni); se conferente imprenditore, giustificare la valutazione (perizia di stima, presenza di oneri o vincoli) e contestare eventuali metodi alternativi usati dal Fisco (es. valori OMI inadatti).<br>Difesa abuso: dimostrare che l’operazione non era finalizzata a rivendere esentasse ma aveva altre ragioni (es. apportare l’immobile in società per ottenere finanziamenti o coinvolgere un socio, ecc.); evidenziare un intervallo temporale significativo prima di eventuale cessione successiva delle quote, se c’è stato.<br>Difesa donazione: ribadire che la società conferitaria non è un terzo donatario ma parte dell’operazione a titolo oneroso; l’arricchimento dei soci preesistenti è solo riflesso e non oggetto di una disposizione negoziale, quindi nessuna donazione tassabile . |
| Conferimento di partecipazioni (quote/azioni societarie) | – Plusvalenza per il conferente (persona fisica o società) = differenza tra valore partecipazioni conferite e loro valore fiscale: tassata come capital gain (26% se persona fisica non imprenditore) o come reddito d’impresa (IRES) se società conferente. <br>– Possibile regime di realizzo controllato (art. 177 TUIR) se conferimento di partecipazioni di controllo/collegamento: in tal caso nessuna tassazione immediata e niente adeguamento a valore normale (continuità valori). <br>– Registro €200 (atto societario).<br>– Donazione: se conferimento sproporzionato, teoricamente liberalità indiretta a favore soci preesistenti, ma valgono i principi sopra (forma vs sostanza: difficile tassare come donazione se atto societario regolare).<br>– IVA: no, cessione di partecipazioni esente IVA per legge (operazione finanziaria). | Art. 177 TUIR (conferimenti di partecipazioni di controllo: realizzo controllato, deroga al valore normale);<br>Art. 9 TUIR (valore normale in altri casi);<br>Art. 20 DPR 131/86 (interpretazione atti). | Difesa plusvalenza: se l’Agenzia contesta un valore normale più alto, produrre perizie di stima delle partecipazioni (valutazione d’azienda o metodo finanziario) a supporto del valore dichiarato; evidenziare se il conferimento ricadeva nell’art. 177 TUIR (in tal caso l’Ufficio sbaglia a tassare perché la legge consente la continuità col valore storico).<br>Difesa donazione: se l’operazione è un aumento di capitale regolarmente deliberato, richiamare Cass. 17991/2025; se sono coinvolte persone fisiche legate (es. conferimento a favore di familiari), sottolineare comunque che non vi era animus donandi ma finalità riorganizzative o familiari lecite (questa argomentazione va usata con cautela e coerenza rispetto ai fatti). |
| Conferimento in trust (immobili, partecipazioni, liquidità, ecc.) | – Imposta donazione: non applicabile all’atto iniziale se il trust è valido e non simulato, per carenza di trasferimento patrimoniale stabile (tassazione rinviata alla distribuzione finale) . Il disponente può però optare per la tassazione immediata su beneficiari individuati (raro). Se il Fisco considera il trust fittizio/interposto, può ignorarlo e tassare come donazione/successione diretta fin dall’inizio (vedi art. 2, co.47 D.L. 262/2006 conv. L. 286/2006).<br>– Registro: atto istitutivo e dotazione di trust scontano registro fisso €200 (in quanto atti di conferimento con vincolo di destinazione); eventuali conferimenti di immobili in trust possono essere registrati come trasferimenti con vincolo (spesso l’Agenzia li qualifica come segregazione neutra, quindi imposta fissa, ma se li considerasse trasferimenti a terzi applicherebbe l’imposta proporzionale).<br>– Ipocatastali: in trust, se il trasferimento non è considerato definitivo (es. trust autodichiarato), Cass. 7003/2020 conferma imposte ipotecaria e catastale fisse . <br>– IVA: non applicabile (atto non è cessione di beni né prestazione di servizi verso corrispettivo). <br>– Profilo abuso: rischio di contestazione per abuso del diritto (art. 10-bis) se il trust è creato al solo scopo di eludere imposte o sottrarre beni ai creditori (es. trust creato poco prima di grossi debiti col Fisco). | Art. 2, commi 47–49, D.L. 262/2006 conv. L. 286/2006 (reintroduzione imposta donazione, assoggettamento vincoli di destinazione);<br>Art. 53-bis D.Lgs. 346/90 (introdotto da D.Lgs. 139/2024: tassazione posticipata per trust/vincoli);<br>Circolare AE 34/E 2022 (riconosce tassazione in uscita per trust);<br>Art. 20 DPR 131/86; Art. 10-bis L. 212/2000 (abuso); Art. 11 D.Lgs. 74/2000 (reato sottrazione fraudolenta). | Difesa principale: dimostrare la genuinità del trust, ossia che non è un mero schermo per sottrarre beni al Fisco o per fare donazioni occulte, ma ha scopi meritevoli e reali (es. tutela familiare, passaggio generazionale). Mostrare che il trustee è indipendente, i beni sono separati a bilancio, il trust è stato comunicato dove previsto (registro trust, quadro RW se estero), etc., segni di nessuna volontà di occultamento .<br>Difesa fiscale: evidenziare che al momento del conferimento in trust non c’è arricchimento di terzi concreto, quindi – in linea con Cassazione e nuova normativa – l’imposta di donazione anticipata non è dovuta . Citare la recente normativa (D.Lgs. 139/2024) che conferma la tassazione solo all’uscita e la prassi AE (circ. 34/E 2022) a supporto. <br>Difesa in caso di accusa di abuso/interposizione: contestare punto per punto le affermazioni del Fisco: es. se sostiene che il disponente usava i beni come prima, dimostrare che pagava un canone d’uso al trust o che ciò era previsto; se dice che i beni sono rientrati al disponente, provare che eventuali somme erano utilizzate secondo i termini del trust (spese per beneficiari, ecc.). Spesso i trust finti vengono smascherati, ma trust autentici vincono: ad esempio CTR Lombardia n. 107/2023 ha riconosciuto che un trust autodichiarato puro non sconta imposta di donazione perché manca trasferimento di ricchezza (confermare con Cass. 2334/2024, Cass. 8082/2020). |
Accertamento e contestazione: poteri dell’Agenzia delle Entrate
Vediamo ora come agisce l’Agenzia delle Entrate quando sospetta una sotto-valutazione e quali sono i suoi poteri (e limiti) nella fase di accertamento. Comprendere il modus operandi del Fisco aiuta a impostare meglio la difesa.
Fonti informative e collaborazione tra uffici: l’Amministrazione finanziaria può venire a conoscenza di sotto-valutazioni da molteplici fonti. Spesso l’innesco è un controllo formale sugli atti registrati (ad esempio, un aumento di capitale con conferimento viene segnalato all’ufficio registro/territorio), oppure una verifica fiscale più ampia in azienda che porta alla luce operazioni straordinarie passate. Gli uffici possono scambiarsi informazioni: ad esempio, l’ufficio che registra un conferimento immobiliare può segnalare all’ufficio delle imposte sui redditi che il bene valeva in realtà X (se è stato fatto un accertamento di valore ai fini registro/ipocatastali). La Cassazione ha confermato che è legittimo per l’ufficio integrare un accertamento con elementi appresi da un diverso ufficio fiscale, grazie all’interconnessione delle banche dati, notificando un avviso integrativo anche successivamente (nei limiti temporali, vedi oltre sui termini).
Ispezioni, indagini finanziarie e perizie: se la verifica è affidata alla Guardia di Finanza, spesso vengono raccolti molti elementi: la perizia di stima redatta dal conferente (se c’è, oltre alla perizia giurata nelle S.p.A.), le scritture contabili della società conferitaria (che mostrano a che valore il bene è stato registrato a bilancio), eventuali perizie assicurative o valutazioni interne sullo stesso bene, movimentazioni bancarie relative (ad es. se c’è stato passaggio di denaro, anche parziale) . Le indagini finanziarie potrebbero perfino rivelare che il conferente ha ricevuto altro denaro “fuori atto” a conguaglio: ciò contraddirebbe l’ipotesi di sotto-valutazione, configurando piuttosto una vendita sotto mentite spoglie con parte del prezzo in nero . In assenza di evidenze di pagamenti occulti, l’attenzione si focalizza sul valore di mercato: il Fisco dispone di propri tecnici e periti (ad es. gli ingegneri dell’Agenzia delle Entrate – Territorio per valutare immobili, o società di valutazione per aziende e partecipazioni). Spesso l’avviso di accertamento impugnato contiene allegata una relazione di stima commissionata dall’Ufficio, che contesta punto per punto le assunzioni della perizia di parte e ricalcola il valore conferito secondo parametri ritenuti oggettivi . Ci si può trovare dunque a dover confutare una perizia fiscale ben strutturata.
Termini per l’accertamento e raddoppio: i termini ordinari per accertare le imposte sui redditi sono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (se il conferimento è avvenuto nel 2020 e dichiarato nel modello Redditi 2021, il termine è il 31/12/2026). Per l’imposta di registro/donazione il termine è in genere entro il quinto anno successivo all’anno di registrazione (6 anni se l’atto non è registrato in termine fisso). Se però vi sono violazioni che integrano reati tributari, scatta il cosiddetto raddoppio dei termini: 5 anni diventano 7 per le imposte sui redditi (art. 43 DPR 600/73) e analogamente per registro . Il raddoppio opera se il funzionario che scopre l’evasione ha l’obbligo di denuncia penale (imposta evasa sopra soglie penali, vedi reati infra). Importante: il raddoppio dei termini non dipende dall’esito penale finale – anche se poi il contribuente viene assolto, il termine lungo è valido se la denuncia era legittimamente presentata. Un aspetto difensivo formale: la Cassazione richiede che negli avvisi di accertamento l’Ufficio motivi l’eventuale raddoppio, indicando il fatto che ha dato luogo alla denuncia . Se manca tale indicazione e l’avviso è notificato oltre il termine ordinario, il contribuente può eccepire la decadenza dell’azione accertatrice. Questa eccezione procedurale va sempre valutata: controllare la data del conferimento, l’anno d’imposta interessato e la data di notifica dell’avviso; se quest’ultima supera i termini ordinari, verificare se l’Ufficio ha invocato e motivato il raddoppio e se effettivamente sussistevano i requisiti (evasione oltre soglia penale).
Contestazioni tipiche dell’Ufficio nell’atto: nell’avviso di accertamento o di liquidazione, l’Agenzia formula dei rilievi specifici. I più frequenti, in casi di conferimenti sotto-valore, sono:
- Recupero di plusvalenza non dichiarata (IRPEF/IRES): l’atto impositivo addebita al conferente un maggior reddito da plusvalenza sui redditi. Ad esempio, nel quadro RF della dichiarazione dei redditi della società conferente (o nel quadro RL/RM del conferente persona fisica) viene aggiunta una plusvalenza di €X non dichiarata, con relativa maggiore imposta e sanzioni. La motivazione tipica: “il valore normale del bene conferito è determinato in €Y, a fronte di un corrispettivo dichiarato di €Z; ne scaturisce una plusvalenza non dichiarata pari a (Y – costo fiscale)”. L’Ufficio di solito cita l’art. 9 TUIR (valore normale) e, se applicabile, l’art. 10-bis L. 212/2000 sull’abuso del diritto (o l’abrogato art. 37-bis DPR 600/73 per atti antecedenti 2015), sostenendo che l’operazione era priva di valide ragioni economiche ed essenzialmente finalizzata a non far emergere la plusvalenza . Se il conferimento riguardava aziende in neutralità ex art. 176, l’Ufficio potrebbe sostenere l’inapplicabilità della neutralità per abuso (ad es. se subito dopo c’è stata vendita a terzi dell’azienda conferita). Dunque nel motivo dell’atto si può leggere anche il riferimento all’art. 176, comma 2, TUIR, con il Fisco che nega la neutralità ritenendo elusiva la situazione .
- Applicazione imposta di donazione su liberalità indiretta: tipicamente viene notificato un avviso di liquidazione (atto con cui si liquidano imposte d’atto) in cui si contesta che dall’atto di conferimento emerge un trasferimento a titolo gratuito di valore. Si individua il “donante” (il conferente) e il “donatario” (il soggetto arricchito) e si calcola l’imposta in base al grado di parentela e relative aliquote/franchigie. Esempio di motivazione: “Tizio, conferendo il bene Alfa dal valore €100.000 in Beta Srl a fronte di partecipazioni del valore €60.000, ha effettuato una liberalità indiretta di €40.000 a favore dei soci preesistenti di Beta Srl (donatari). Pertanto si applica l’imposta di donazione (aliquota X% con franchigia Y) su €40.000, oltre a imposta ipotecaria 2% e catastale 1% sulla quota immobiliare compresa…” . Con la recente Cass. 17991/2025 in mano, una tale motivazione appare illegittima: la si contesterà sostenendo che l’atto non consente tale riqualificazione e che l’arricchimento dei soci preesistenti è solo riflesso (non c’è stata una liberalità negoziale verso di loro). Tuttavia, questo è l’iter tipico degli atti dell’ufficio pre-2025. Spesso nell’avviso l’Ufficio cita espressamente l’art. 1, co. 4-bis TUS sugli atti misti e magari richiama precedenti Cassazione (ormai superati) che avallavano la tassazione delle donazioni indirette risultanti da atti a titolo oneroso. Un dettaglio importante: fare attenzione a chi è notificato l’atto. A volte l’avviso viene notificato al socio preesistente (ritenuto beneficiario), altre volte direttamente alla società conferitaria, sostenendo che quest’ultima si è arricchita (scelta discutibile, poiché formalmente la società non è soggetto passivo dell’imposta di donazione per un apporto dei soci – semmai i soci preesistenti lo sarebbero). In alcuni casi prudenziali, l’Ufficio notifica l’atto sia al socio beneficiario che alla società, ponendoli in solido. Queste scelte possono offrire spunti di difesa (vizio di soggettività passiva).
- Eventuale riqualificazione in cessione imponibile: ipotesi rara, ma teoricamente l’Ufficio potrebbe sostenere che l’atto presentato come conferimento in realtà celava una cessione di beni. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, se il conferente non ha ricevuto azioni/quote ma qualcos’altro in cambio (denaro, obbligazioni, o nulla se era socio unico prima e resta unico dopo). In tal caso, l’Agenzia potrebbe argomentare che non c’è stato un conferimento finalizzato ad acquisire status di socio (che già aveva), ma un trasferimento di proprietà con causa diversa (un apporto a fondo perduto, o un pagamento di capitale con un valore nominale fittizio, ecc.). Se passasse questa tesi estrema, tratterebbe l’operazione come una vendita: quindi applicando imposta di registro proporzionale (ad es. 9% sul valore immobiliare) e tassando la plusvalenza come cessione. Dopo la riforma dell’art. 20, però, una simile forzatura appare difficilmente sostenibile senza violare la legge: se l’atto è formalmente un aumento di capitale, reinterpretarlo come altro sarebbe in palese contrasto con il divieto di riqualificazione economica (art. 20 DPR 131/86) . Dunque è un’evenienza remota post 2018.
- Contestazione di abuso del diritto: più frequentemente, invece, il Fisco pur riconoscendo l’atto per quello che è (conferimento) ne contesta la sostanza economica ai fini antielusivi, senza disconoscerlo civilisticamente. In pratica, anche se – ad esempio – non liquida l’imposta di donazione per le ragioni viste, potrebbe comunque emettere un avviso per recuperare la plusvalenza ai fini delle imposte dirette in base all’art. 10-bis L. 212/2000, affermando che l’operazione è abusiva. Il verbale o l’atto di accertamento in tal caso conterrà passaggi del tipo: “L’operazione di conferimento appare priva di sostanza economica, realizzata al solo fine di ottenere un vantaggio fiscale indebito consistente nella non tassazione di una plusvalenza altrimenti dovuta, in assenza di valide ragioni economiche diverse dal mero risparmio d’imposta. Ai sensi dell’art. 10-bis L. 212/2000 si procede dunque a disapplicare gli effetti fiscali dell’operazione, tassando la plusvalenza che si ritiene dovuta.” . In tali casi la legge (art. 10-bis cit.) impone all’Agenzia di attivare il contraddittorio preventivo col contribuente: deve notificare una comunicazione di avvio di procedimento per abuso, con la motivazione dei fatti contestati, e attendere almeno 60 giorni le deduzioni del contribuente, prima di emettere l’accertamento definitivo (pena la nullità dell’atto) . Questo aspetto procedurale è di grande rilievo: se l’Ufficio contesta formalmente l’abuso del diritto, deve aver seguito la procedura suddetta (comunicazione e attesa 60 giorni). Una linea difensiva essenziale è verificare se tale contraddittorio è stato rispettato. In caso negativo, l’accertamento è nullo per violazione del contraddittorio obbligatorio in materia di abuso. Ci sono sentenze di Commissioni Tributarie che hanno annullato atti proprio per questo vizio . Dunque il contribuente deve stare molto attento: se riceve una comunicazione antiabuso deve reagire per iscritto nei 60 giorni con tutte le sue argomentazioni (vedi avanti), e se invece riceve direttamente un atto finale con abuso senza aver avuto comunicazione preventiva, ha un appiglio formale forte per l’annullamento.
- Sanzioni amministrative applicate: un accertamento comporta quasi sempre sanzioni tributarie. Nel caso di plusvalenza non dichiarata (dichiarazione infedele), la sanzione base è il 90% della maggiore imposta dovuta (art. 1 D.Lgs. 471/97) . Per l’imposta di donazione evasa, la sanzione va dal 120% al 240% dell’imposta non versata (art. 13 D.Lgs. 471/97). Quindi parliamo di sanzioni molto elevate. Nel caso di contestazione come abuso del diritto, la norma prevede che se il contribuente aveva esposto compiutamente l’operazione in dichiarazione o presentato interpello, non si applichino sanzioni (principio di tutela dell’affidamento); altrimenti le sanzioni si applicano ugualmente, ma spesso con attenuanti: in molti casi le Commissioni possono riconoscere una causa di non punibilità per incertezza normativa, o comunque ridurre le sanzioni. In ogni caso, la presenza di sanzioni rilevanti (a volte pari o superiori all’imposta) aggiunge leva al Fisco in fase di eventuale accordo e rende più oneroso per il contribuente resistere. Tuttavia offre anche opportunità: il contribuente può valutare, se il rischio di perdere è alto, strumenti deflativi (adesione, conciliazione) che comportano forti riduzioni delle sanzioni (come vedremo, adesione = sanzioni ridotte a 1/3).
- Profili penali tributari: se la differenza di valore è grande, l’Agenzia può segnalare la fattispecie all’autorità giudiziaria (Procura) per reati di dichiarazione infedele o frode fiscale (D.Lgs. 74/2000). Questo aspetto sarà trattato in dettaglio nella sezione Profili penali. Qui basti dire che il funzionario di solito indica nell’accertamento che “ricorrono i presupposti per il raddoppio dei termini ex art. 43 DPR 600/73, stante l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per il reato di cui all’art. 4 D.Lgs. 74/2000” (o simili) . Ciò avvisa il contribuente che, superate certe soglie (imposta evasa > €100.000, vedi infra), è stata o sarà fatta denuncia. Questo tema andrà affrontato sia in chiave difensiva penale sia sfruttando eventualmente il raddoppio come vizio se non motivato correttamente, come già detto.
Abbiamo delineato quindi lo scenario tipico: l’Agenzia che, tramite analisi documentale e peritale, individua la sotto-valutazione e notifica atti per recuperare imposte dirette e/o indirette, spesso accusando anche abuso del diritto e applicando sanzioni e termini raddoppiati. Passiamo ora alla parte più importante: come il contribuente può difendersi, sia durante la verifica sia davanti alle Commissioni Tributarie, senza dimenticare le eventuali parallele vicende penali.
Strategie di difesa: come tutelarsi in fase di verifica e contenzioso
Veniamo ora al “cosa può fare il contribuente”. Affrontare un’accusa di sotto-valutazione in un conferimento richiede un approccio su più livelli: azioni preventive (da attuare al momento del conferimento o prima dell’accertamento), difesa in sede di verifica (durante i controlli e prima che l’atto diventi definitivo) e difesa in sede contenziosa (ricorso in Commissione Tributaria e eventuale fase penale). Vediamo queste strategie e strumenti a disposizione, ricordando sempre che l’assistenza di professionisti esperti (avvocati tributaristi, commercialisti) è cruciale per mettere in campo una difesa efficace.
Prevenire è meglio: accorgimenti da adottare in fase di conferimento
Se state pianificando o avete appena realizzato un conferimento potenzialmente “delicato” sul valore (ad esempio un immobile conferito a un valore prudenziale molto inferiore al mercato, oppure un aumento di capitale sproporzionato tra soci), potete adottare alcune misure preventive che – se ben documentate – costituiranno la prima linea di difesa in futuro:
- Documentare il processo valutativo: se attribuite al bene conferito un valore sensibilmente inferiore alle stime di mercato, è fondamentale avere una solida perizia di stima redatta da un esperto indipendente qualificato (geometra/ingegnere per immobili, revisore o valutatore d’azienda per rami d’azienda, ecc.). Anche quando la legge non la richiede (nelle S.r.l. ad esempio non serve perizia giurata formale dal tribunale), nulla vieta di far predisporre comunque una perizia di parte, asseverata se possibile. Una perizia dettagliata, con criteri oggettivi, può provare che il valore scelto non è arbitrario ma motivato. Ad esempio, l’esperto può giustificare un valore prudente evidenziando che l’immobile ha problemi (es. vincoli, vetustà) o che l’azienda conferita ha passività potenziali, perdite pregresse, ecc. . Tutto ciò contrasta eventuali accuse di “valutazione a sacco di patate” fatta solo per evadere. Certo, la perizia del contribuente non vincola il Fisco, ma costituisce una prova a favore da esibire e un elemento che denota buona fede.
- Trasparenza e completezza nell’atto di conferimento: far redigere l’atto (rogito notarile per immobili, verbale assembleare per conferimenti di crediti o altro, atto di trust, ecc.) in modo dettagliato e chiaro aiuta moltissimo. Se c’è un sovrapprezzo destinato a riserva, menzionarlo espressamente nell’atto. Se il conferimento è sproporzionato tra soci (uno apporta beni di valore, altri magari denaro o nulla), spiegare nell’atto se la differenza trova giustificazione in qualche elemento (ad es. l’assunzione di un debito della società verso il conferente, una compensazione di crediti, oppure una volontà concordata di favorire un certo socio per motivi extra-patrimoniali) . Se il conferimento serve ad estinguere un’obbligazione pregressa, dichiararlo. Tutto ciò fornirà evidenze testuali utili in seguito: l’Agenzia, per tassare la parte gratuita, tende a “smontare” l’atto e leggere tra le righe intenti economici; se nell’atto invece certe cose sono scritte chiaramente, sarà più difficile per il Fisco sostenere una diversa ricostruzione. Ad esempio, tornando al caso Tizio conferisce azienda con valore basso: se nel verbale fosse verbalizzato che “il minor valore è volontariamente concordato tra le parti per favorire l’ingresso del socio Caio, in considerazione del know-how e del lavoro futuro che Caio apporterà”, ciò – pur non eliminando la natura liberale dell’atto – mostrerebbe almeno un motivo economico concreto dietro la sproporzione (la competenza di Caio valutata implicitamente) . Questo potrebbe aiutare a difendere l’assenza di un intento donativo puro.
- Interpello anti-abuso: in situazioni dubbie, è possibile valutare un interpello preventivo all’Agenzia (interpello probatorio/anti-elusivo ex art. 11, co.1, lett. c) L. 212/2000). Ad esempio, se si intende conferire un bene a valore contabile nettamente inferiore a quello di mercato, si può prospettare l’operazione in un interpello e chiedere se configuri abuso del diritto. L’Agenzia dovrà rispondere ufficialmente. Se risponde che è abuso, almeno lo si sa prima e si potrà riorganizzare l’operazione diversamente; se risponde che non è abuso (o non risponde entro 120 giorni, il che vale assenso), quella risposta tutela da sanzioni e in parte dalla contestazione stessa . Tuttavia, bisogna essere cauti: spesso su operazioni borderline l’Agenzia non risponde chiaramente o rigetta; inoltre una risposta negativa vincola il contribuente (significa che se poi fa l’operazione, sa già che verrà contestato e difficilmente potrà difendersi sostenendo buona fede). Quindi è uno strumento utile ma delicato. Se c’è tempo e in ballo ci sono importi importanti, può valere la pena tentare l’interpello; diversamente, si può fare affidamento sui principi generali e predisporre comunque un buon dossier documentale.
- Cura degli aspetti contabili e societari post conferimento: dopo l’operazione, assicurarsi che il bilancio rifletta correttamente l’operazione. Ad esempio, se c’è un sovrapprezzo, va contabilizzato proprio come riserva da sovrapprezzo separata nel patrimonio netto, non “perso” altrove. Se un immobile conferito ha in realtà un valore maggiore di quello contabile, la società conferitaria potrebbe persino indicarlo in nota integrativa (es. segnalando che il valore di mercato stimato è superiore) – questo per trasparenza. Ovviamente, una tale trasparenza potrebbe fornire al Fisco un elemento in più contro di noi (ammissione di sotto-valore), quindi va ponderata. È un bilanciamento tra dimostrare buona fede (nessuna volontà di occultare) e non autoincriminarsi. In generale, se l’operazione era genuina, la trasparenza paga; se era spinta al limite, potrebbe convenire non offrire ulteriori spunti.
- Attenzione alle operazioni successive: uno degli errori peggiori è compiere, subito dopo il conferimento sotto-valore, un atto che sveli palesemente il reale valore del bene. Tipico: conferisco un immobile in società a 100, e dopo 6 mesi la società rivende lo stesso immobile a 300 a terzi. È la pistola fumante per l’Agenzia: “vedi? Valeva 300, tu 6 mesi fa l’hai messo a 100 solo per non pagare la plusvalenza. Adesso ne abbiamo la prova provata.” . In contenzioso, difendersi in tal caso è quasi impossibile, perché la sproporzione è lampante e immediata. Quindi, se decidete di utilizzare un valore prudente, dovete pianificare di mantenere l’asset conferito per un periodo congruo e di non fare subito operazioni che ne evidenzino il reale valore. Se per necessità dovete comunque vendere a breve e a un prezzo molto superiore, converrebbe valutare di rettificare spontaneamente la plusvalenza del conferimento: ad esempio presentando una dichiarazione integrativa per quell’anno in cui si dichiara la plusvalenza non tassata, usufruendo del ravvedimento operoso (si pagano imposte e sanzioni ridotte) . Questo ovviamente significa rinunciare al risparmio d’imposta, ma evita il rischio di sanzioni ben più gravi (anche penali per frode se sembra un disegno preordinato). Insomma, se ci si rende conto di essere scoperti, a volte è meglio pentirsi (ravvedimento) che sfidare la sorte.
In sintesi, la fase di pianificazione e attuazione dell’operazione può gettare le basi per una futura difesa efficace. Naturalmente non sempre si ha la possibilità di adottare questi accorgimenti (magari l’atto è già stato fatto e si scopre solo ora la contestazione). In tal caso, occorre concentrarsi su come difendersi dopo, ossia durante la verifica e nel successivo contenzioso.
Difesa durante la verifica fiscale (fase pre-contenziosa)
Se è in corso una verifica fiscale (Agenzia Entrate o Guardia di Finanza) e già vi contestano ufficiosamente la sotto-valutazione prima che venga emesso un avviso formale, siete in una fase cruciale. Qui alcune mosse possono fare la differenza nell’evitare o ridurre l’accertamento:
- Partecipare al contraddittorio anticipato: spesso, specie nei controlli complessi, prima di chiudere l’accertamento l’Ufficio invita il contribuente a un confronto informale (non sempre obbligatorio, ma prassi). Oppure la GdF, terminata la verifica, redige il PVC (processo verbale di constatazione) in cui espone i rilievi. È fondamentale non subire passivamente. Si hanno 60 giorni dal PVC per presentare osservazioni e memorie difensive (diritto ex art. 12, c.7 L. 212/2000) . Sfruttate questo periodo per fornire documenti integrativi, controdeduzioni e magari una controperizia di parte. Ad esempio, se la GdF nel PVC scrive “il bene X è valutato almeno €500.000 secondo i nostri calcoli, a fronte dei €300.000 dichiarati”, potete in 60 giorni far preparare da un vostro esperto una perizia indipendente che, con metodi alternativi, arrivi magari a €350.000. Ciò ridimensiona la pretesa e mostra che il valore non è univoco . Oppure potete evidenziare errori nei dati usati dal Fisco (comparable non omogenei, oneri sul bene non considerati, etc.). Tutte le osservazioni presentate devono essere valutate dall’Ufficio e troveranno riscontro nell’atto finale (accoglimento di alcuni punti o rigetto motivato). In alcuni casi, un buon contraddittorio anticipato può portare l’ufficio a rivedere parzialmente la propria posizione, correggendo errori grossolani prima dell’emissione dell’avviso.
- Accertamento con adesione (fase “ufficiosa”): l’adesione formalmente si attiva dopo la notifica dell’avviso (presentando istanza e sospendendo i termini del ricorso), ma nulla vieta di cercare un accordo prima che l’avviso esca. Si può, anche informalmente, contattare il funzionario o l’ufficio legale e manifestare disponibilità a una definizione bonaria. Spesso, se il caso non è eclatante (magari è una sotto-valutazione frutto di discrepanze di stima), l’Ufficio stesso preferisce trovare un accordo: ad esempio, riconosce in parte le ragioni del contribuente e riduce la pretesa a una via di mezzo. Colloquialmente, “si viene a patti” sul valore da tassare. Questo poi verrà formalizzato tramite atto di adesione (se l’avviso è già notificato) o rinuncia parziale. Il vantaggio: si evita il contenzioso e si fruiscono di sanzioni ridotte a 1/3 . Esempio: plusvalenza contestata €200k, imposta €50k, sanzioni €45k; si tratta e si concorda plusvalenza €100k, imposta €25k e sanzioni ridotte a €15k (1/3 del 90% su 25k) . Lo svantaggio è ovviamente che bisogna pagare (anche se sono previste rate). La scelta dipende dalla forza delle proprie argomentazioni: se ritenete di avere ottime carte in tribunale, meglio non scendere a compromessi; se invece il rischio di soccombere è alto, l’adesione conviene perché elimina l’incertezza e taglia le sanzioni. Attenzione: sulle imposte indirette (registro/donazione) l’accertamento con adesione non è applicabile (vale solo per tributi “accertabili” con avviso di accertamento, non per avvisi di liquidazione) . Quindi se la contestazione riguarda solo l’imposta di donazione, non potrete fare adesione; l’unica strada bonaria sarebbe un’istanza di autotutela (o al più un ravvedimento operoso se l’ufficio non ha ancora rilevato la violazione, cosa improbabile se vi hanno già chiamato). Dopo la notifica di un avviso di liquidazione, purtroppo, non c’è adesione: o si ricorre o si paga con sanzioni piene (salvo eventuali definizioni agevolate straordinarie previste da leggi di bilancio). Dunque la componibilità in via breve è maggiore per le imposte dirette.
- Autotutela e interlocuzione informale: se emergono elementi schiaccianti a vostro favore, potete chiedere all’ufficio di rivedere la posizione in autotutela, anche semplicemente scrivendo una lettera al Direttore dell’Ufficio con la spiegazione e i documenti. L’autotutela è discrezionale, ma se siete ancora in fase pre-notifica, spesso gli uffici preferiscono correggere l’atto piuttosto che subire una sconfitta in giudizio. Ad esempio, supponiamo che l’ufficio abbia clamorosamente incluso nel calcolo del “valore normale” dell’azienda anche beni che però non erano compresi nel perimetro conferito (magari c’era scritto che certi asset restavano esclusi, ma l’ufficio non l’ha colto): presentando l’evidenza contrattuale di ciò, potrebbero ricalcolare al ribasso prima di emettere l’atto . Oppure se c’è un errore di persona (es. stanno per emettere l’atto alla società invece che al socio donatario, come a volte succede), farlo presente e chiedere correzione. Insomma, dialogare – con i dovuti modi – può evitare contenziosi inutili.
- Focus sul contraddittorio nei casi di abuso: come detto, se l’ufficio vuole contestare abuso del diritto, deve inviarvi una comunicazione preventiva con i motivi. Da quel momento avete 60 giorni per presentare memorie difensive. È cruciale sfruttare questa finestra, perché nel processo tributario successivo c’è un limite alla produzione di nuovi documenti: dal 2015, infatti, il giudice non può tener conto di documenti non esibiti in fase amministrativa se non per giustificato motivo (art. 2 D.Lgs. 156/2015). Quindi, se l’ufficio ci accusa di abuso, dobbiamo replicare per iscritto in quei 60 giorni, allegando tutti i documenti utili a provare le ragioni extra-fiscali genuine dell’operazione . Ad esempio, se il conferimento era parte di una ristrutturazione societaria richiesta da banche o investitori, possiamo allegare corrispondenza o delibere che lo attestano; se serviva a concentrare attività in una holding per future espansioni, produciamo business plan o pareri di advisor indipendenti che lo suggerivano. Anche testimonianze scritte (per es. una relazione di un consulente finanziario indipendente che consigliava il conferimento come best practice) possono essere allegate. L’importante è costruire un dossier che faccia capire che l’operazione aveva una logica economica solida e non era un puro artificio fiscale. Tutto questo andrà presentato all’ufficio prima dell’accertamento finale.
In generale, la fase pre-contenziosa è un terreno dove l’abilità del difensore sta nel convincere l’Ufficio – con cortesia ma fermezza e con documenti alla mano – che la posizione del contribuente ha fondamento e che andare in Commissione potrebbe essere un azzardo per il Fisco stesso. Spesso, vedendo un contribuente determinato e ben documentato, il funzionario è più propenso a transigere o a ridimensionare le pretese.
Difesa in contenzioso tributario (Corti di Giustizia Tributaria, ex Commissioni Tributarie)
Se non si è trovato un accordo e viene notificato l’avviso di accertamento (per le imposte sui redditi) o l’avviso di liquidazione (per registro/donazione), bisogna predisporre il ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (nuova denominazione delle Commissioni Tributarie Provinciali). Per una difesa efficace in giudizio, occorre articolare diversi motivi. I principali ambiti di contestazione sono due: (A) vizi formali/procedurali dell’atto; (B) argomentazioni di merito sul valore e sulla riqualificazione. Vediamoli:
- Vizi formali e procedurali: sempre esaminare se l’atto impugnato è formalmente valido e motivato a norma di legge. Alcuni possibili vizi da eccepire:
- Motivazione insufficiente o contraddittoria: ad es., se l’avviso indica solo “valore normale €300.000” senza spiegare come è stato calcolato, né allega la perizia dell’Ufficio, ciò viola l’art. 7 L. 212/2000 (obbligo di motivazione e di allegazione dei documenti richiamati) e l’art. 3 L. 241/90 . Il ricorso deve eccepire nullità per difetto di motivazione. La giurisprudenza richiede infatti che l’Ufficio espliciti il criterio di valutazione utilizzato, specie se si discosta dai valori dichiarati e se la stima è complessa . Se quindi l’atto non spiega come è arrivato a quel maggior valore (es. metodo di stima, comparativi, ecc.), potete attaccarlo su questo. Anche la mancata allegazione di perizie o atti citati è motivo di nullità (art. 7 comma 1 cit.).
- Mancato contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio: come sopra accennato, se si tratta di materia di abuso del diritto (art. 10-bis) e l’Ufficio non ha inviato la comunicazione preventiva, oppure se per caso ci si trova in un ambito dove il contraddittorio è obbligatorio per norma o giurisprudenza (ad es. in alcuni casi IVA in certe regioni, ma nel nostro contesto non rileva), va eccepita la nullità. Nel caso anti-abuso, evidenziare che l’Ufficio non ha ottemperato alla procedura e chiedere l’annullamento dell’atto .
- Decadenza dei termini: se l’avviso è stato notificato oltre il termine ordinario e il raddoppio dei termini non era applicabile o non è stato correttamente motivato, sollevare l’eccezione di decadenza . Esempio di frase nel ricorso: “L’avviso è stato notificato il 10/01/2027, oltre il 31/12/2026 (termine ultimo per l’anno d’imposta 2020); l’Ufficio non ha indicato circostanze idonee a raddoppiare i termini ex art. 43 co.3 DPR 600/73, per cui l’atto è nullo per decadenza dell’azione accertatrice.” . I giudici tributari sono spesso attenti a queste eccezioni, perché attengono alla decadenza del potere impositivo.
- Notifica errata o vizio di soggetto passivo: ad esempio, se un avviso di liquidazione per donazione è stato notificato solo alla società quando il presunto donatario era invece il socio preesistente, si può eccepire che l’atto è nullo per difetto di legittimazione passiva (la società non doveva riceverlo). Oppure se la notifica è stata fatta a un indirizzo sbagliato, o firmata da un funzionario non delegato: sono aspetti tecnici, ma a volte vincenti . Altro esempio: se contestano IRPEF a una società o IRES a una persona fisica per confusione soggettiva, eccepire l’errore (il reddito da plusvalenza va tassato in capo al conferente, non alla conferitaria; l’imposta di donazione andrebbe semmai al beneficiario, non al donante – quest’ultimo non è soggetto passivo).
Da notare: raramente il giudice, se percepisce che c’è stata davvero evasione, si limita ad annullare tutto per un vizio formale, specie se correggibile. Tuttavia, sollevare tutti i vizi è doveroso, perché non si sa mai: in caso di dubbio sul merito, la Commissione potrebbe optare per annullare l’atto per un vizio procedurale (soprattutto se c’è stata violazione di un diritto di difesa come il contraddittorio, oppure se l’Agenzia ha sbagliato destinatario) . Quindi inserire sempre questi motivi “di forma” oltre a quelli di sostanza.
- Argomentazioni di merito – Imposte dirette (valore del conferimento): qui occorre convincere che la valutazione operata dal Fisco è errata o che comunque il beneficio fiscale contestato non sussiste. In pratica:
- Confutare la perizia/valutazione del Fisco: se l’accertamento si basa su una stima tecnica (quasi sempre in questi casi), il ricorrente deve contrapporre elementi per dimostrare che quella stima è sbagliata o inattendibile. Nel ricorso sarebbe opportuno allegare già una relazione tecnica di parte alternativa (perizia giurata se possibile) e chiedere CTU al giudice . Ad es., depositare la perizia Ing. Rossi che valuta l’immobile €120k invece dei €200k dell’Ufficio, e chiedere che il giudice nomini un proprio CTU estimativo. Spesso le Commissioni dispongono CTU se ritengono decisiva la questione del valore e vedono due perizie contrastanti. Anche se la CTU verrà eventualmente in corso di causa, intanto avere una perizia di parte depositata dà subito al giudice una prova contraria su cui ragionare.
- Dimostrare che il valore più basso era giustificato: nel ricorso bisogna elencare tutti i fattori che a vostro avviso giustificavano il minor valore attribuito. Esempi: “il terreno conferito era gravato da rischio idrogeologico, come da mappe allegate, che ne dimezzava il valore edificatorio”; “l’azienda conferita era in causa passiva per un contenzioso milionario, come da atti di citazione allegati, fattore che riduceva drasticamente il suo valore di mercato”; “la partecipazione conferita era una quota di minoranza e illiquida, e la valutazione andava fatta applicando uno sconto minoranza del 30%”, ecc. . Se questi elementi non sono stati considerati dall’Ufficio, insistete sulla loro importanza per delegittimare la sua valutazione. Di fatto, volete persuadere i giudici che il valore dichiarato, pur inferiore alle medie, aveva valide motivazioni economiche.
- Nessun obbligo di “valore normale” salvo specifici casi: argomentare che non esiste una norma generale che obblighi il contribuente a dichiarare il valore di mercato pieno in un conferimento. Ad esempio, se un privato conferisce un immobile dopo 5 anni dall’acquisto, la plusvalenza è esente ex lege; l’Ufficio non può “inventarsi” di tassarla invocando il valore normale: deve prima dimostrare l’abuso del diritto . Sottolineare che “nessuna disposizione impone di dichiarare una plusvalenza che la legge non prevede; l’Amministrazione può solo censurare il caso provando la natura abusiva, onere che le spetta dimostrare (assenza di ragioni extrafiscali e intento di risparmio d’imposta)”. Questo concetto richiama la giurisprudenza: la Cassazione ha chiarito che il minor valore non è di per sé indice di evasione se il contribuente era in un caso esente e non ci sono elementi di abuso (cfr. Cass. 11684/2016, ecc.).
- Ragioni economiche dell’operazione: è fondamentale “raccontare la storia” evidenziando il perché è stato fatto quel conferimento. Fornire un contesto economico credibile serve a confutare l’accusa di artificiosità. Esempio: “l’azienda era indebitata, il conferimento in una newco con l’ingresso di un nuovo socio capitalizzatore è stato fatto per salvare l’attività e i posti di lavoro – il valore è stato tenuto basso per invogliare l’altro socio a investire e assumersi i rischi”; oppure “Tizio ha conferito l’immobile in una società familiare per tutelarlo e gestirlo meglio, magari frazionandolo in più unità: era prassi nel settore immobiliare conferire a valore catastale per poi vendere le quote, e all’epoca questo era considerato lecito, come da articoli di dottrina allegati” . Le ragioni possono essere varie, ma l’importante è convincere che l’operazione aveva un senso economico effettivo al di là delle tasse. Questo è cruciale per smontare l’accusa di abuso del diritto: se si dimostra un vantaggio non fiscale rilevante, l’abuso cade. Si possono anche citare prassi e usi del settore come elemento contestuale: es. “era prassi diffusa nei gruppi immobiliari utilizzare conferimenti in società-veicolo per poi cedere quote, come attestato da pubblicazioni su riviste specializzate, dunque il contribuente si è conformato a tale prassi, non ha inventato uno schema artificioso ad hoc” .
- Citare giurisprudenza favorevole: se ci sono precedenti analoghi dove i contribuenti hanno vinto, menzionarli. Ad esempio, se il vostro caso è “conferimento + vendita quote dopo pochi mesi”, citare la CTR Lombardia 2018 (o altre) che hanno ritenuto non abusivi tali operazioni quando supportate da ragioni valide. Oppure se vi contestano donazione indiretta, citare Cass. Sez. V n. 3735/2015 che ha escluso imposta in un caso simile (è un precedente pro contribuente). Ovviamente citate la Cassazione più calzante: come visto, Cass. 17991/2025 è un must per dire che non c’era base per imposta di donazione . Se c’è un trust di mezzo, citare Cass. 8082/2020 e successive in tema (niente imposta immediata sui trust) . I giudici apprezzano riferimenti a massime di Cassazione o Corte Costituzionale, soprattutto se recenti e attinenti. Attenzione a non citarne troppe a sproposito: meglio selezionarne poche ma mirate, e magari riportare il principio di diritto testuale nel ricorso in corsivo. Ad esempio: “Cass. 17991/2025 ha statuito che «l’interpretazione dell’atto soggetto a imposta di donazione va svolta ai sensi dell’art. 20 DPR 131/86, tenendo conto dei soli effetti giuridici dell’atto e non della sostanza economica dell’operazione», principio pienamente applicabile al nostro caso”. Oppure: “Cass. Sez. II civ. n. 15396/2024 ha ribadito che grava su chi afferma la sussistenza di una donazione indiretta l’onere di provare l’animus donandi con elementi specifici; nella fattispecie l’Ufficio non ha fornito alcuna prova di un intento liberale, limitandosi a desumere una liberalità dallo scostamento di valore, il che è insufficiente”. Questi richiami orientano il collegio verso la giurisprudenza più aggiornata.
- Argomentazioni di merito – Imposte indirette (donazione): se state impugnando un avviso di liquidazione per imposta di donazione (o anche se siete in ricorso congiunto su dirette e indirette), dovrete sviluppare una linea difensiva ad hoc per confutare la pretesa di liberalità tassabile:
- Negare che dall’atto emerga una donazione tassabile: ribadire che nell’atto di conferimento non vi è alcuna disposizione a titolo di donazione. Citare l’art. 20 DPR 131/86 e la sentenza Cass. 17991/2025: “l’Ufficio ha violato il principio secondo cui le imposte di registro/donazione si applicano sulla base della qualificazione giuridica dell’atto per i suoi effetti legali, senza poter considerare intenti economici ulteriori” . Spiegare che nel caso di specie l’atto era un aumento di capitale con conferimento, operazione tipica che non contempla alcun arricchimento di un socio a danno di un altro, essendo anzi prevista dalla legge la figura del sovrapprezzo proprio per equilibrare i rapporti di cambio . Concludere che l’operato dell’Agenzia configura un’illecita riqualificazione economica in spregio della norma anti-riqualificazione introdotta dal legislatore nel 2018. Questo argomento, se ben recepito, da solo può portare i giudici ad annullare l’imposta di donazione, essendo in linea con il recente orientamento di legittimità.
- Assenza di animus donandi e arricchimento stabile: sottolineare che per configurare una donazione (ancorché indiretta) serve pur sempre la volontà di arricchire altri senza corrispettivo, e nel caso in esame tale volontà non è presente. “Noi volevamo semplicemente far entrare un nuovo socio o trasferire un bene in ambito societario per ragioni di affari, non c’era volontà di donare nulla”. Si può citare Cass. civ. Sez. II n. 15396/2024 (civilistica) che ha affermato come spetti a chi invoca una donazione indiretta provare l’animus donandi con elementi precisi . Trasponendo in ambito fiscale: l’Agenzia non ha provato alcuna intenzione liberale, si è limitata a dedurre una liberalità da un disallineamento di valori. Ma la Cassazione (anche a SS.UU. 18725/2017) insegna che la liberalità indiretta è soggetta a imposta solo se risulta da un atto soggetto a registrazione che la manifesti, altrimenti no .
- Trust (se applicabile): se vi contestano imposte su trust, ribadire con forza i principi delle sentenze di legittimità: “nel trust manca un trasferimento effettivo di ricchezza, dunque non c’è presupposto per imposta di donazione finché i beni non vanno ai beneficiari” . Citare Cass. 8082/2020 e succ. (Cass. 11815/2021, 2334/2024) e segnalare che perfino la stessa Agenzia Entrate ora lo riconosce (Circolare 34/E/2022, risposte a interpello 533/2020 ecc.) . In pratica, l’avviso dell’ufficio è in contrasto con giurisprudenza e prassi consolidate.
- Donatario erroneamente individuato: se l’Agenzia ha considerato donataria la società conferitaria, spiegare che ciò è concettualmente sbagliato: la società ha emesso partecipazioni in cambio del conferimento, quindi non ha ricevuto un arricchimento gratuito ma un apporto a titolo oneroso (ha dato quote). L’unico arricchimento potrebbe essere dei soci preesistenti, ma anch’esso è indiretto e riflesso, non oggetto di una disposizione negoziale diretta di Tizio a Caio . Quindi mancano i presupposti per tassare come donazione.
- Errori nel calcolo dell’imposta: verificare se l’ufficio ha applicato correttamente aliquote e franchigie. Ad esempio, se ha considerato donatari soci non parenti e applicato 8% su tutto, oppure se i soci erano parenti entro il quarto grado c’era franchigia 1.000.000€ ciascuno, ecc. Spesso gli uffici fanno errori anche su questo. Contestare quindi eventuali eccessi di aliquota o difetto di franchigia, per ridurre l’eventuale base tassabile anche qualora (in ipotesi) la donazione venisse riconosciuta .
- Sospensione e misure cautelari: se l’importo in gioco è elevato e la sua esecuzione metterebbe a rischio l’azienda o il patrimonio personale, nel ricorso chiedere la sospensione dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/92). Nel nostro caso, con immobili o aziende di mezzo, gli importi contestati possono essere grandi; se ci sono evidenti motivi di fondatezza (ad es. avete Cassazione a favore) o di danno grave, le Corti concedono la sospensione . Questo vi dà respiro durante il processo.
- Memorie e discussione finale: ricordatevi che nel processo tributario si possono presentare memorie integrative fino a 5 giorni prima dell’udienza, ad esempio per segnalare nuove sentenze sopravvenute . Se mentre attendete l’udienza esce una Cassazione ancor più favorevole, depositate una breve memoria richiamandola. Infine, all’udienza di discussione orale (se la fate), focalizzate i punti forti: di solito, far presente al Collegio che “la Cassazione proprio di recente ha risolto la questione a favore del contribuente in un caso identico” è un argomento molto incisivo . Se percepite che i giudici non hanno ben presente la materia, insistete sui principi essenziali (no riqualificazione extratestuale, ecc.) in modo chiaro e didascalico.
Conclusione (contenzioso tributario): difendersi in questi casi può essere un’impresa in salita, perché il tema tecnico delle valutazioni lascia margine di incertezza. Tuttavia, con le giuste armi – perizie solide, documenti ben preparati, giurisprudenza aggiornata – si può ribaltare l’accertamento. Ci sono vari esempi di contribuenti vittoriosi su queste materie (soprattutto su donazione indiretta, dopo il cambio di orientamento). D’altronde, come evidenziato, la legge stessa negli anni recenti si è evoluta in senso più favorevole sul fronte di registro/donazione (art. 20, trust ecc.), mentre resta stringente sul fronte delle imposte sui redditi (dove però l’onere della prova dell’evasione spetta al Fisco e non è sempre banale). Un giudice ben indirizzato comprenderà che tassare atti formalmente leciti come donazioni occulte non è più consentito, e che i casi di reale evasione vanno provati e non presunti.
Profili penali: reati tributari e difesa nel procedimento penale
Accanto al contenzioso tributario, non va trascurato il possibile profilo penale. Come accennato, ridurre artificiosamente il valore di un conferimento può configurare alcuni reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000, in particolare: – Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000): scatta quando nella dichiarazione dei redditi si indicano elementi attivi inferiori al reale (o deduzioni fittizie) con imposta evasa superiore a €100.000 e elementi sottratti >10% del reddito dichiarato (o comunque > €2 milioni) . Nel nostro caso, il soggetto che eventualmente commette il reato è il conferente (persona fisica o legale rappresentante della società conferente) che non ha dichiarato la plusvalenza reale. Esempio: Tizio avrebbe dovuto dichiarare €1.000.000 di plusvalenza e non l’ha fatto, evadendo magari €240.000 di imposta (oltre la soglia di €100k) e l’importo non dichiarato supera il 10% del reddito → reato configurabile . La pena è reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi (oggi sospendibile se incensurato); se però l’imposta evasa è < €30.000, il fatto è di particolare tenuità e non costituisce reato. Attenzione: le soglie di punibilità sono state abbassate nel 2020 (prima erano 150k e 3 milioni, ora 100k e 2 milioni, come notato). – Dichiarazione fraudolenta (art. 3 D.Lgs. 74/2000): richiede l’uso di mezzi fraudolenti, ad esempio false fatture o artifici quali operazioni simulate, documenti falsi, ecc. Nel contesto delle sotto-valutazioni, potrebbe essere contestata se per abbassare il valore sono state poste in essere operazioni fittizie a catena o utilizzati documenti falsi. Esempio: se per giustificare il valore basso si è simulata una vendita antecedente a prezzo vile, o si è fatto un giro di società interposte per far perdere le tracce, la Procura potrebbe sostenere la frode (pena 3-8 anni, soglia imposta evasa > €30k) . Nel caso reale citato della “Villa Dominica” (un’operazione complessa con conferimenti e vendite incrociate a valori artefatti), pare siano emersi elementi di frode. In sintesi, se c’è simulazione o falsità documentale, si passa da infedele a fraudolenta. – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000): questo è un reato diverso, che riguarda il pagamento dei tributi dovuti. Punisce chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte già dovute (o sanzioni), pone in essere atti fraudolenti sui propri beni per renderli non aggredibili dall’Erario. Un tipico scenario è quando dopo aver ricevuto un accertamento o avendo un debito a ruolo, il contribuente “svuota” il patrimonio intestando beni ad altri, conferendoli in trust, vendendoli a prezzo vile, ecc. Un conferimento sotto-valore potrebbe rientrare in questa fattispecie se fatto con lo scopo di sottrarsi alla riscossione . Esempio: Caio riceve una cartella esattoriale da €500k; poco dopo conferisce la sua villa in un trust autodichiarato valutandola 100 invece di 500. Qui c’è sia un atto a titolo gratuito (trust autodichiarato) sia un valore irrisorio: la Cassazione penale ha ritenuto che costituire un trust autodestinato quando si ha un debito col Fisco configuri reato di sottrazione fraudolenta (si cita Cass. pen. n. 13844/2024). La pena è 6 mesi – 4 anni se il debito superava €50k. Quindi attenzione: dopo che sorge la contestazione fiscale, fare movimenti di beni a prezzi di favore può peggiorare la situazione sul piano penale.
Come difendersi sul piano penale? Le strategie difensive divergono un po’ da quelle tributarie, pur essendo i fatti collegati (spesso l’esito dell’uno influenza l’altro). Alcuni punti: – Buona fede / errore valutativo: nel reato di dichiarazione infedele, l’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico di evasione (volontà di evadere). Se la sotto-valutazione deriva da una valutazione tecnica opinabile (es. c’era una perizia che stimava 1 milione e la GdF dice 2 milioni), si può sostenere che il contribuente riteneva in buona fede corretto quel valore. Se ad esempio c’è una perizia giurata depositata, è un ottimo elemento per dire “mi sono affidato a un esperto, non avevo volontà di frodare” . Questo argomento non sempre esclude il reato (per l’infedele basta il dolo generico di indicare dati falsi, non serve l’accordo collusivo col perito), ma può portare a dimostrare il difetto di dolo se la discrepanza può rientrare nel ragionevole. In giudizio, si potrà chiedere una perizia penale per valutare effettivamente il bene con un perito del tribunale, al fine di dimostrare che la valutazione era controversa. – Assenza di artifici (per art. 3): se la Procura contesta la frode (art. 3), la difesa punterà a dimostrare che non ci sono stati artifici o mezzi fraudolenti: l’operazione era palese e documentata, solo valutata in modo differente. Quindi, al massimo, può configurarsi infedele (meno grave) ma non frode. Questa distinzione è importante perché se si “derubrica” da fraudolenta a infedele, magari si rientra sotto soglia o comunque in una fascia di pena inferiore . – Pagamento del debito tributario: il legislatore, specie con le riforme 2019 e 2023, ha incentivato fortemente il pagamento integrale dei debiti tributari per evitare sanzioni penali. L’art. 13 D.Lgs. 74/2000 prevede che il pagamento integrale del tributo, sanzioni e interessi prima del dibattimento (in alcuni casi anche entro termini più ampi) costituisce causa di non punibilità per i reati come la dichiarazione infedele . In altri termini, se una volta scoperto il contribuente versa tutto il dovuto al Fisco (imposta evasa + interessi + sanzioni amministrative) prima dell’apertura del dibattimento penale, ha diritto a veder archiviato il caso o essere prosciolto per intervenuto pagamento . Questa è una leva potentissima: conviene spesso fare di tutto per trovare le risorse e pagare, se l’alternativa è un processo penale incerto. Per i reati di sottrazione fraudolenta (art. 11), invece, il pagamento non estingue il reato (trattandosi di reato di pericolo contro il patrimonio pubblico già consumato), ma può essere valutato come attenuante generica in sede di pena . Nota: la riforma 2023 ha leggermente ampliato la possibilità di estinzione per pagamento includendo i casi di pagamento dilazionato in corso prima del dibattimento, purché integrale (quindi se rateizzo il debito e pago tutte le rate prima della dichiarazione di apertura dibattimento, dovrei rientrare nel beneficio) . In sostanza, la strategia difensiva penale numero uno è: pagare il dovuto al più presto. – Coordinamento procedimento tributario e penale: spesso il procedimento penale rimane sospeso in attesa degli esiti del contenzioso tributario, oppure viceversa. Non c’è un vincolo automatico tra i due giudicati, ma in pratica si influenzano molto . Quindi, come difesa, si cerca di far avvenire prima il giudizio più favorevole: ad esempio, se in tributario avete ottime chance di vittoria (magari Cassazione già a favore), si può chiedere al giudice penale di aspettare l’esito tributario per pregiudizialità (è possibile ma discrezionale); viceversa, se il penale va verso l’assoluzione perché il fatto non sussiste, ciò potrà essere usato con l’Agenzia per convincerli a desistere in appello, ecc. In assenza di sospensioni, tenete presente i diversi standard probatori: nel penale serve prova oltre ogni ragionevole dubbio, nel tributario basta più probabile che non. Quindi è possibile venir assolti in penale per insufficienza di prove ma perdere in tributario – però un’assoluzione piena penale (fatto insussistente) è un ottimo biglietto da visita per convincere i giudici tributari o l’ufficio a mollare la presa . – Difesa nel reato di sottrazione fraudolenta: qui l’aspetto soggettivo è dimostrare che l’atto (es. conferimento in trust o vendita a prezzo basso) non era fatto per sottrarsi al Fisco. Ad esempio, se il trust è avvenuto prima che il debito fiscale nascesse o in un momento in cui non c’era alcuna cartella certa ed esigibile, manca l’intento di frustrare la riscossione (il debito non era noto). Oppure, se ho venduto a prezzo basso ma poi i soldi li ho usati per pagare altri creditori normali, si può dire che non era mirato al Fisco in particolare. Queste difese sono fattuali e possono convincere se la situazione lo consente. Tuttavia la Cassazione ha maglie larghe su questo reato, ravvisandolo anche solo col fine di rendere inefficace la futura riscossione anche se il debito non era definitivo. Un trust autodichiarato dopo un accertamento è praticamente indifendibile oggi: Cass. pen. 13844/2024 ha sancito che quello è reato . L’unica attenuante può essere provare che il contribuente ignorava il debito (buona fede, difficile) o che poi ha concordato un pagamento col fisco, mostrando resipiscenza. – Scelta di riti alternativi: se le prove di colpevolezza sono evidenti, conviene prendere l’iniziativa: ad esempio richiedere un patteggiamento (applicazione pena su accordo) che permette una riduzione fino a 1/3 e spesso di ottenere pene sospese o convertite in lavori sociali . Anche la messa alla prova (sospensione del processo con svolgimento di lavori di pubblica utilità) è possibile se la pena edittale massima è < 4 anni, quindi ad esempio per infedele (che arriva a 4 anni e 6 mesi) ci si rientra ridotta di un terzo. Patteggiando, si può chiudere la questione penale più velocemente, e poi concentrarsi sul civile/tributario sapendo di non avere un procedimento penale pendente. Inoltre, pagando tutto ed evitando così la condanna, non si avranno precedenti.
In generale, l’obiettivo primario del contribuente è evitare la condanna penale: il carcere, pur raro in concreto, è uno stigma e comporta conseguenze personali serie. Quindi ogni mossa nel tributario che possa supportare la non colpevolezza va sfruttata. Ad esempio, far emergere la plusvalenza con ravvedimento prima che il PM agisca può portare all’archiviazione in fase investigativa. Nel 2023, molte procure hanno archiviato reati di infedele per chi aveva aderito alle definizioni agevolate (“pace fiscale”) pagando le somme . Ciò dimostra che collaborazione e pagamento contano molto: un soggetto che sistema tutto spontaneamente prima del processo spesso vede la questione penale finire in nulla.
Domande frequenti (FAQ) su accertamenti per sotto-valutazione nei conferimenti
Di seguito proponiamo alcune domande comuni che privati e professionisti si pongono in queste situazioni, con risposte sintetiche basate su quanto illustrato nella guida.
D: Ho conferito un immobile in una S.r.l. valutandolo molto meno del prezzo di mercato. L’Agenzia delle Entrate può tassarmi la differenza di valore?
R: Sì, l’Agenzia può contestare la sotto-valutazione su due fronti principali: le imposte sui redditi (plusvalenza non dichiarata) e l’imposta sulle donazioni (liberalità indiretta). Nel primo caso, ti imputerebbero una plusvalenza come se avessi ceduto l’immobile al valore di mercato; nel secondo potrebbero sostenere che hai in parte “regalato” valore agli altri soci o alla società. La buona notizia è che, oggi, grazie alla giurisprudenza (Cass. 17991/2025), è molto più difficile per il Fisco applicare l’imposta di donazione se l’atto di conferimento è formalmente ineccepibile (cioè se hai fatto un aumento di capitale con eventuale sovrapprezzo, senza menzionare donazioni) . In pratica, se hai seguito le forme societarie corrette, l’Agenzia non può più riqualificare la differenza come donazione. Rimane però il fronte IRPEF/IRES: la contestazione della plusvalenza è possibile invocando il principio del valore normale o l’abuso del diritto. Dovrai quindi difenderti mostrando che il valore dichiarato era giustificato (ad esempio tramite una perizia che lo motivi) o che comunque non c’era intento evasivo ma ragioni di business legittime dietro l’operazione. Se l’immobile era posseduto da oltre 5 anni e la plusvalenza sarebbe esente, evidenzierai che la legge già ti esentava e che solo provando un abuso il Fisco potrebbe tassarti .
D: Nel mio conferimento c’era una perizia giurata di stima (art. 2343 c.c.) che attestava un certo valore, ma l’Agenzia sostiene che vale di più. Può ignorare la mia perizia?
R: In sede fiscale, purtroppo sì. La perizia di stima richiesta dal codice civile serve a tutelare la società e i creditori, ma non vincola il Fisco nel determinare le imposte dovute . L’Agenzia può far redigere una propria perizia dai suoi tecnici e sostenere che il valore vero sia diverso (spesso più alto). La tua perizia però rimane un documento importante di prova a tuo favore: dimostra che ti sei basato su criteri oggettivi e che hai agito in buona fede. Nel contenzioso, sarà il giudice tributario a valutare quale perizia sia più convincente oppure a disporre eventualmente una CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio, cioè una perizia indipendente) . Nota inoltre che l’esperto ex art. 2343 c.c. di solito attesta che il bene vale “almeno €X” (valore minimo), non dice che il valore di mercato puntuale sia €X. Quindi l’Agenzia spesso sfrutta questo: può dire “ok, l’esperto ha detto che vale almeno 100, ma secondo noi vale 150”. Non c’è contraddizione logica, perché la perizia civile pone solo un tetto minimo. Quindi, formalmente, l’ufficio può contestare un valore più alto senza smentire la perizia civile (che garantiva solo che il valore non fosse inferiore a quello iscritto a capitale) . In sintesi: la perizia societaria è un tuo scudo indiziario (prova di buona fede), ma non blinda il valore ai fini fiscali.
D: Mi è arrivato un avviso di accertamento che definisce “elusiva” un’operazione di conferimento seguita dalla cessione delle partecipazioni (avevo conferito un immobile e poi venduto subito le quote). Però l’operazione era prima del 2015, quando c’era l’art. 37-bis DPR 600/73 che imponeva all’ufficio di notificarmi prima un invito a chiarire (contraddittorio). Io non ho mai ricevuto tale invito. Posso far annullare l’atto per questo?
R: Sì, hai ottime chances di annullarlo. Se l’operazione è antecedente al 2015 e l’hanno contestata ai sensi del vecchio art. 37-bis, l’ufficio avrebbe dovuto seguire la procedura specifica: comunicazione preventiva al contribuente con 60 giorni per le controdeduzioni. Dal 2016 in poi l’art. 37-bis è stato sostituito dall’art. 10-bis L. 212/2000, che parimenti impone il contraddittorio preventivo prima dell’atto definitivo, a pena di nullità . Dunque, se l’Agenzia non ti ha mai mandato l’avviso di chiarimenti antiabuso né ti ha fatto interloquire prima dell’accertamento, questa è una violazione procedurale grave. Devi eccepirla nel ricorso come motivo di nullità dell’atto. In effetti ci sono state diverse sentenze che hanno annullato accertamenti proprio per violazione di tali procedure (mancato contraddittorio 37-bis/10-bis) . Fai però attenzione: l’ufficio a volte cerca di sostenere, in sede di causa, che la contestazione non era formalmente un “abuso” ma una questione di fatto (es. dicono “valore non congruo” senza citare espressamente l’abuso). Sta poi al giudice valutare la sostanza: se l’unica cosa contestata è un vantaggio fiscale indebito, è chiaramente un’eccezione di abuso, e il contraddittorio serviva . Insomma, la tua argomentazione è solida, a patto di evidenziare bene che la natura della contestazione era elusiva e che l’ufficio non ha rispettato la legge procedurale.
D: Sono un socio di minoranza di una società in cui un altro socio ha conferito un bene sottostimato arricchendomi indirettamente (io non ho messo nulla ma ora ho una percentuale di una società che possiede un bene di valore maggiore). L’Agenzia mi ha notificato un avviso di liquidazione chiedendomi l’imposta di donazione su questo “regalo” che avrei ricevuto. Devo pagarla io personalmente?
R: Questo era esattamente l’approccio del Fisco finora: tassare il socio preesistente come beneficiario della donazione indiretta. E infatti hanno notificato a te l’avviso di liquidazione (come donatario). La buona notizia è che la Cassazione, con la sentenza 17991/2025, ha stabilito che questo non si può fare, perché l’atto era un aumento di capitale e non una donazione a te . In altre parole, la Corte ha detto che tu socio preesistente giuridicamente non hai ricevuto alcuna donazione diretta, quindi l’imposta non è dovuta. Dunque hai ottime possibilità di far annullare l’imposta in contenzioso, sostenendo che tu non sei donatario di nulla dal punto di vista legale. Devi fare ricorso nei termini, citando quella sentenza e l’art. 20 DPR 131/86 a supporto. Nel frattempo, se dovesse arrivarti cartella, puoi chiedere la sospensione. In sintesi, la legge non ti impone di pagare un’imposta su un arricchimento economico solo eventuale e riflesso. Se – caso assurdo – il conferimento fosse stato manifestamente una liberalità (tipo con dichiarazione esplicita di intento donativo), allora sì saresti donatario. Ma in un normale conferimento societario, tu non hai firmato alcuna accettazione di donazione né c’è un atto di liberalità verso di te; hai solo beneficiato indirettamente di un aumento del patrimonio sociale . Questo, dopo la pronuncia del 2025, non è tassabile.
D: Dopo l’accertamento per plusvalenza non dichiarata, temo di subire anche una denuncia penale. Come capisco se scatterà il penale?
R: Devi guardare innanzitutto i numeri della contestazione. Se l’imposta evasa (IRPEF/IRES) supera €100.000, e anche gli elementi attivi sottratti superano il 10% del totale o la soglia assoluta di €2 milioni, allora c’è il reato di dichiarazione infedele . Nei casi di sotto-valutazione di immobili/aziende spesso queste soglie monetarie sono superate, perché parliamo di centinaia di migliaia di euro di imponibile omesso. Quindi è probabile la segnalazione penale. Di solito l’Agenzia invia la denuncia dopo la notifica dell’accertamento (a meno che la GdF non l’abbia già fatta in sede di verifica). Puoi accorgertene se nell’accertamento trovi riferimenti al “raddoppio dei termini per violazione che comporta obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.” . Quella è quasi certezza che manderanno gli atti in Procura. Dopo di che, il PM potrebbe avvisarti formalmente (ma a volte avviano le indagini senza comunicazioni immediate, dipende). In generale, se superi le soglie, metti in conto un procedimento penale. A quel punto conviene muoversi subito: ad esempio valutare di presentare una dichiarazione integrativa e pagare il dovuto, oppure aderire all’accertamento stesso, così da estinguere il debito fiscale. Se completi il pagamento prima del processo penale, sarai al riparo dalla condanna (come spiegato, è causa di non punibilità ex art. 13 D.Lgs. 74/2000) . Viceversa, se le soglie non sono superate (es. imposta evasa €50k), allora stai tranquillo: niente penale, perché la legge esige quelle quantità minime per procedere.
D: Se sistemo tutto pagando l’accertamento, il reato penale si estingue automaticamente?
R: Dipende dal reato. Per i reati di dichiarazione infedele o fraudolenta, la legge prevede la non punibilità se paghi prima del dibattimento tutto il dovuto (imposte, sanzioni amministrative, interessi) . Quindi sì, se paghi integralmente l’accertamento (o la somma concordata in adesione) prima che inizi il processo, quando si andrà in tribunale il tuo avvocato chiederà l’applicazione dell’art. 13 e l’archiviazione/il proscioglimento per intervenuto pagamento. Invece, per il reato di sottrazione fraudolenta (art. 11), come detto, il pagamento non estingue il reato, perché lì l’offesa all’Erario si è già consumata nel momento in cui hai “occultato” i beni. Però pagare può rendere il giudice più mite nella pena (dimostra pentimento e ripristina in parte il danno). Importante: il pagamento dev’essere integrale. Se rateizzi, devi comunque finire di pagare tutte le rate prima del dibattimento per poter invocare la non punibilità . Le riforme del 2023 hanno leggermente ampliato: se hai un piano di rateazione in corso di integrale estinzione e l’hai avviato prima del dibattimento, potresti rientrare nel beneficio (in altre parole, non devi aver già finito di pagare, basta che hai un accordo di pagamento e stai pagando regolarmente). Ma per evitare rischi interpretativi, meglio riuscire a pagare tutto prima. In ogni caso, è fortemente consigliato usare l’adesione o comunque saldare le somme il prima possibile come strategia difensiva penale, perché è la tua “assicurazione” contro la condanna .
D: Ho istituito un trust e l’Agenzia dice che è “fittizio” e vuole tassarmi come se il trust non esistesse (imposta di donazione immediata, etc.). Posso difendermi?
R: Sì, certamente, ma devi dimostrare che il trust ha sostanza economica e non era un mero schermo. L’Agenzia, quando bolla un trust come fittizio, di solito procede su più fronti: (a) sul piano delle imposte indirette, ignora il trust e riporta i beni nel tuo patrimonio, applicando imposta di donazione/successione come se li avessi trasferiti direttamente ai beneficiari; (b) sul piano delle imposte dirette, potrebbe imputarti eventuali redditi del trust come se fossi ancora tu il possessore; (c) può anche ipotizzare abuso del diritto. Per difenderti devi smontare l’assunto che il trust sia fasullo . Ecco come: – Mostra che il trust è stato gestito correttamente secondo le regole: il trustee è davvero indipendente e ha amministrato i beni; i beni risultano separati (per es. conti dedicati, annotazioni contabili della segregazione); hai eventualmente registrato il trust (se previsto); hai indicato l’esistenza del trust nel quadro RW della dichiarazione se era estero; insomma, dimostra che non c’era volontà di occultamento ma anzi hai rispettato gli adempimenti formali . – Sottolinea lo scopo meritevole del trust: per esempio “Trust istituito a beneficio di figlio disabile ex L. 112/2016, non certo per evadere imposte”, oppure “Trust familiare per garantire continuità gestionale dell’azienda di famiglia in caso di premorienza, conforme a prassi notarile”. Se riesci a far capire al giudice tributario che il trust aveva un obiettivo nobile o comunque genuino, sarà meno incline a dar ragione al Fisco . – Richiama la nuova normativa 2024 sui trust (art. 4-bis TUS introdotto dal D.Lgs. 139/2024) che conferma che la tassazione avviene all’uscita e non all’atto istitutivo . Quindi se l’Agenzia insiste nel tassare l’atto iniziale, sta andando contro la legge attuale (che, pur essendo nuova, chiarisce un principio interpretativo anche per il passato a favore dei contribuenti). – Se l’ufficio sostiene interposizione (cioè che in realtà continui tu a possedere i beni come se il trust non ci fosse), devi portare elementi per negarlo: ad esempio, se ti contestano che continuavi ad abitare nella casa conferita in trust come nulla fosse, mostra che magari pagavi un canone d’affitto al trust oppure che il trust lo prevedeva esplicitamente (beneficiario del diritto di abitazione) . Se dicono che hai ricevuto soldi indietro dal trust, spiega che erano pagamenti legittimi previsti (tipo per mantenimento se eri anche beneficiario a vita, scenario possibile in trust autodichiarati) . – Insomma, la difesa è molto caso-specifica: devi contrastare punto per punto le “anomalie” evidenziate dal Fisco e mostrare che erano in realtà conformi alle clausole del trust o comunque non finalizzate a frode. Spesso i trust “finti” purtroppo perdono in giudizio perché mal costruiti (es. disponente ancora di fatto in controllo totale, trust usato palesemente solo per azzerare successione, ecc.). Ma i trust autentici – dove la segregazione è reale e rispettata – vincono. Ad esempio, c’è una recente CTR Lombardia (n. 107/2023) che ha riconosciuto che un trust autodichiarato puro (disponente=trustee= beneficiario vitalizio) non paga imposta di donazione perché manca un trasferimento stabile . Cass. 2334/2024 ha confermato questi principi. Usa queste sentenze a tuo favore, citandole.
D: Nel ricorso tributario devo allegare anche tutto ciò che riguarda il procedimento penale correlato?
R: In genere no, i due procedimenti sono separati. Non sei obbligato a menzionare la pendenza penale nel ricorso tributario. Però può essere utile informare la Corte tributaria se c’è un procedimento penale in corso, soprattutto se in quel procedimento è stata svolta una perizia o raccolte testimonianze utili al tuo caso fiscale. La CGT non è vincolata da quelle prove, ma potrebbe valutarle se le produci. Ad esempio, se nel penale un perito nominato dal giudice ha concluso che “il valore del bene era effettivamente X, in linea col conferimento”, allegane l’estratto al ricorso: rafforza di molto la tua tesi, mostrando che un perito terzo ti dà ragione . Viceversa, se nel penale c’è qualcosa di sfavorevole (es. una tua confessione o una perizia che ti smentisce), ovviamente non produrla nel tributario. Tieni presente che nella fase di indagine penale c’è il segreto istruttorio: se sei ancora in indagine preliminare, magari non hai accesso agli atti. Una volta conclusa l’indagine ed eventuale rinvio a giudizio, il materiale diventa accessibile. Sta al tuo avvocato penalista e al tributarista coordinarsi. In sintesi, porta nel ricorso tributario tutto ciò che aiuta la causa fiscale; non sei obbligato a menzionare il penale se non vuoi. Il giudice tributario di solito non aspetta l’esito penale, a meno che tu stesso non lo chieda (e serve in genere l’accordo di entrambe le parti per sospendere in attesa del penale). Quindi valuta strategicamente: se prevedi un’assoluzione penale a breve, potresti chiedere una sospensione in attesa; altrimenti, meglio far viaggiare separati i due fronti .
D: Quali sono le sanzioni amministrative in questi casi e c’è modo di ridurle senza fare causa?
R: Le sanzioni, come detto, sono piuttosto pesanti: 90% dell’imposta evasa per l’infedele; 120%-240% per l’imposta di donazione evasa; interessi moratori dal momento in cui l’imposta era dovuta. Ci sono vari modi per ridurle, oltre alla via del contenzioso: – Accertamento con adesione: se definisci l’accertamento con adesione (d’accordo con l’ufficio), le sanzioni sono ridotte a 1/3. Quindi, ad esempio, una sanzione del 90% diventa del 30% . – Acquiescenza: se decidi di non fare ricorso e paghi entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, hai diritto alla riduzione a 1/3 delle sanzioni (praticamente lo stesso beneficio dell’adesione) . – Ravvedimento operoso: questo è possibile solo prima che l’accertamento venga notificato (quando sei ancora in fase di “autodenuncia” senza che il Fisco ti abbia contestato nulla). Se ti rendi conto dell’errore prima di essere scoperto, puoi presentare una dichiarazione integrativa e pagare spontaneamente con sanzioni ridotte (a seconda del tempo trascorso: ad es., entro 1 anno la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo) . Nel caso di conferimenti, pochi lo fanno spontaneamente perché sperano di non essere scoperti; ma se per ipotesi vedi arrivare la GdF in azienda e non hanno ancora contestato formalmente, potresti ravvederti subito (anche se una volta contestato nel PVC, il ravvedimento non è più ammesso). – Definizione agevolata delle liti pendenti: ogni tanto il legislatore introduce sanatorie per i ricorsi in essere (come nel 2023): ad esempio, chiudere la causa pagando solo l’imposta senza sanzioni né interessi. Se fosse riproposta in futuro e tu avessi già un ricorso in corso, potresti aderire e risparmiare tutte le sanzioni . Nel 2023 molti hanno colto questa opportunità (cd. “tregua fiscale”). – Transazione fiscale in procedure concorsuali: caso estremo, se la tua azienda finisce in concordato preventivo o altro, nella proposta di transazione fiscale si possono stralciare le sanzioni (fino all’azzeramento) lasciando almeno parziale pagamento delle imposte. Ma speriamo non si arrivi a questo scenario di insolvenza.
In conclusione, se vuoi evitare il contenzioso, l’adesione è la via standard per tagliare subito le sanzioni di due terzi . Se invece fai causa, sappi che puoi comunque trovare un accordo dopo: la cosiddetta conciliazione giudiziale in appello (o ora anche in primo grado) permette di chiudere la lite con sanzioni al 50%. È meno conveniente che aderire prima (perché in adesione sarebbero 1/3, in conciliazione 1/2), quindi se il tuo unico scopo è ridurre le sanzioni e riconosci il merito, conviene farlo prima. Se invece vuoi far valere le tue ragioni sperando di vincere del tutto, preparati comunque alla possibilità di dover poi eventualmente transigere a metà strada in appello.
D: Come sarà considerata in futuro questa materia? Ci sono novità normative in arrivo o tendenze da tenere d’occhio?
R: Dalla prospettiva attuale, il trend normativo degli ultimi anni è stato: – rendere più chiaro il trattamento dei trust (tassazione al momento del trasferimento finale ai beneficiari, con D.Lgs. 139/2024) e – bloccare le riqualificazioni fantasiose dell’imposta di registro (modifica dell’art. 20 TUR nel 2018) .
Quindi sul fronte imposte indirette il contribuente oggi è molto più tutelato rispetto a 10 anni fa: non dovremmo più vedere, salvo situazioni anomale, imposte di donazione applicate a conferimenti societari, né imposte di registro proporzionali su atti formalmente societari (grazie all’art. 20 riformato) . Ormai la linea è fissata: si tassa solo se c’è un atto chiaramente liberale (donazione espressa), non sulla base di meri squilibri economici. Invece sul fronte imposte dirette e abuso, la materia rientra nella disciplina antielusiva generale: qui l’approccio sarà sempre caso per caso. La Delega di riforma fiscale 2023 non ha modificato l’art. 10-bis in modo sostanziale, per cui le regole restano quelle: se l’operazione ha come causa principale il risparmio fiscale ed è priva di sostanza economica, potrà essere ignorata. Sarà sempre battaglia di motivazioni e prove in giudizio.
Una novità importante è la riforma della giustizia tributaria in vigore dal 2023, con giudici professionali selezionati tramite concorso. C’è attesa di vedere se le decisioni diverranno più uniformi e magari più sensibili alla sostanza economica quando opportuno (o al contrario più rispettose della legalità formale). Inoltre la crescente digitalizzazione permetterà all’Agenzia di incrociare molti più dati di valore (banche dati immobiliari, OMI, valori d’atto) in modo efficiente: è possibile che in futuro aumentino gli accertamenti di valore automatici su conferimenti sospetti. In sintesi, ci si può aspettare meno casi di imposta di donazione sui conferimenti (questo capitolo sembra chiuso dal legislatore e dalla Cassazione) ma il Fisco punterà ancora sul recupero delle plusvalenze mancate e sul colpire eventuali schemi abusivi (es. conferisci e vendi subito le quote, come scenario tipico) .
Per quanto riguarda il penale, la tendenza del legislatore è stata di mitigare le conseguenze per chi paga: quindi probabilmente continueranno politiche che incentivano la regolarizzazione spontanea (come condoni, ravvedimenti speciali) e pene severe solo per chi non collabora. Sul piano operativo, l’uso delle banche dati e delle analisi di rischio farà emergere sempre più facilmente conferimenti anomali: ad esempio l’Agenzia riesce già ora a confrontare il valore di un immobile conferito con quello di una eventuale rivendita successiva o con i dati OMI, segnalando scostamenti rilevanti.
In definitiva: chi vuole fare operazioni legittime e trasparenti non ha molto da temere (anzi, la legge offre strumenti per farle in neutralità o quasi); chi invece pensa di fare il furbo con valutazioni “farlocche” deve sapere che gli strumenti per intercettarlo ci sono e saranno usati. La pianificazione fiscale aggressiva ha confini sempre più stretti.
Conclusione
Le operazioni di conferimento di beni o denaro, soprattutto in ambito societario, rappresentano un terreno in cui i confini tra lecita autonomia negoziale e potenziale elusione fiscale possono diventare sottili. Dal punto di vista del contribuente, è fondamentale conoscere i propri diritti e doveri: sapere come gestire correttamente un conferimento, quali libertà esistono (ad esempio la possibilità di attribuire un valore prudenziale) e quali sono invece le possibili conseguenze fiscali se si esagera. Abbiamo visto che la normativa italiana offre opportunità per realizzare conferimenti in neutralità d’imposta (artt. 176, 177 TUIR) e che i recenti indirizzi giurisprudenziali tutelano i contribuenti da eccessi di riqualificazione fiscale (Cass. 17991/2025 sulle donazioni indirette, Cass. 8082/2020 e altre sui trust) . Al contempo, l’Amministrazione finanziaria ha strumenti efficaci per contrastare gli abusi e le evasioni vere e proprie, e nei casi estremi non esita a percorrere anche la via penale.
Una difesa efficace richiede un approccio a 360 gradi: tecnico-giuridico (norme e sentenze alla mano), fattuale (perizie, evidenze economiche, documentazione societaria) e anche strategico (saper negoziare quando conviene, o pagare il dovuto per evitare guai peggiori). L’importante è non farsi trovare impreparati: fin dalla fase di pianificazione dell’operazione è bene valutare anche l’impatto fiscale e predisporre la documentazione che un domani potrebbe salvarci da contestazioni. E se l’accertamento arriva, agire tempestivamente – con l’aiuto di professionisti esperti – per far valere le proprie ragioni nelle sedi opportune.
In conclusione, conferire un bene a un valore apparentemente basso non è di per sé illecito – può anzi essere perfettamente legittimo – ma occorre essere pronti a dimostrare il perché di quel valore. La trasparenza e la buona fede sono le migliori armi preventive. E, nel caso di un confronto con il Fisco, speriamo che questa guida vi abbia fornito gli strumenti conoscitivi per affrontare la sfida, forti di normative aggiornate e delle ultime pronunce giurisprudenziali. Con preparazione e tenacia, è possibile difendersi efficacemente dalle contestazioni dell’Agenzia delle Entrate su sotto-valutazioni in conferimenti, tutelando i propri diritti senza rinunciare alle operazioni societarie o patrimoniali che si ritengono opportune.
Fonti e riferimenti
Normativa di riferimento: – Codice Civile: artt. 2342–2343 (conferimenti S.p.A.), artt. 2464–2465 (conferimenti S.r.l.); art. 2645-ter c.c. (vincoli di destinazione opponibili). – TUIR (DPR 917/1986): art. 9 (valore normale); art. 67 (plusvalenze dei privati, esenzione 5 anni immobili); art. 68 (determinazione plusvalenze); art. 176 (conferimenti d’azienda in neutralità); art. 177 (conferimenti di partecipazioni – realizzo controllato); art. 86 (plusvalenze imprese); art. 173 (trasformazioni); art. 179 (conferimenti nell’ambito di fusioni/scissioni). – Statuto del Contribuente (L. 212/2000): art. 10-bis (divieto di abuso del diritto, obbligo di contraddittorio preventivo). – Testo Unico Imposta di Registro (DPR 131/1986): art. 20 (interpretazione degli atti ai fini registro, nella formulazione post-2019 che esclude elementi extratestuali) ; art. 25 (atti misti: parte onerosa soggetta a registro, parte gratuita a donazione) ; art. 51–52 (accertamento di valore per registro); Tariffa Parte I, art. 4 (atti societari di aumento capitale: registro fisso) . – Testo Unico Successioni e Donazioni (D.Lgs. 346/1990): art. 1, co. 4-bis (imposta di donazione sugli atti in parte gratuiti) ; art. 55 e 60 (rinvio all’interpretazione secondo DPR 131/86 art. 20) ; art. 56-bis (accertamento delle liberalità indirette non formalizzate). – Delega Fiscale 2023 (L. 111/2023) e attuazione: D.Lgs. 139/2024 che ha introdotto art. 4-bis nel TUS – “Trust e altri vincoli di destinazione” – prevedendo tassazione solo al trasferimento finale . – D.L. 262/2006 (conv. L. 286/2006): art. 2, commi 47–49 (reintroduzione imposta donazioni su vincoli di destinazione: norma oggetto di interpretazione, ora superata dalla giurisprudenza e da D.Lgs. 139/2024) . – D.Lgs. 74/2000 (reati tributari): art. 2 (dichiarazione fraudolenta con fatture false), art. 3 (dichiarazione fraudolenta con artifici) , art. 4 (dichiarazione infedele) , art. 5 (omessa dichiarazione), art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento imposte) , art. 13 (causa di non punibilità per pagamento integrale) . – D.Lgs. 471/1997 (sanzioni tributarie): art. 1 (90% imposta evasa per infedele dichiarazione); art. 13 (120-240% per omessa imposta su atti soggetti a registrazione, incl. donazione). – Leggi di definizione agevolata 2023: L. 197/2022, art. 1 commi 179-185 (definizione liti pendenti senza sanzioni); commi 153-159 (ravvedimento speciale 1/18); commi 166-173 (regolarizzazione violazioni formali).
Giurisprudenza (sentenze) rilevante: – Cass. civ. Sez. V, 2 luglio 2025 n. 17991: in tema di conferimenti sotto-valore e imposta di donazione, ha sancito che l’interpretazione dell’atto ai fini imposta di donazione (per rinvio dall’art. 55 TUS) va fatta ex art. 20 DPR 131/86, considerando solo la natura intrinseca e gli effetti giuridici dell’atto, prescindendo dagli elementi economici extratestuali . Nel caso concreto (conferimento d’azienda con sovrapprezzo), ha escluso la configurabilità di una donazione indiretta tassabile a favore dei soci preesistenti, cassando l’avviso di liquidazione . – Cass. civ. Sez. V, 14 maggio 2024 n. 13294: (richiamata da Cass. 17991/2025) – ha confermato che l’atto soggetto a imposta di donazione va interpretato secondo art. 20 DPR 131/86, senza riqualificazioni economiche extra-atto . – Cass. civ. Sez. V, 27 febbraio 2003 n. 2980: (precedente storico) – già affermava, ancor prima della modifica normativa, che ai fini imposta donazione conta l’atto registrato (in quell’occasione, trust). – Cass. civ. SS.UU., 18 gennaio 2018 n. 227: ha risolto il contrasto sull’art. 20 DPR 131/86 pre-riforma, stabilendo (prima dell’intervento legislativo) che l’imposta di registro va applicata secondo la causa reale dell’operazione se questa emerge dagli atti collegati. Successivamente il legislatore è intervenuto smentendo questa impostazione (novella 2018 retroattiva, poi dichiarata legittima dalla Corte Cost.). – Corte Costituzionale, 21 luglio 2020 n. 158: ha dichiarato costituzionalmente legittima la modifica dell’art. 20 DPR 131/86 introdotta dal DL 119/2018, chiarendo che la tassazione d’atto isolato è coerente con la natura dell’imposta di registro . – Cass. civ. Sez. V, 23 aprile 2020 n. 8082: fondamentale in tema di trust autodichiarati – ha stabilito che “per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come delle imposte ipotecarie e catastali proporzionali, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale” . Nel trust autodichiarato manca un trasferimento a terzi, dunque non scatta il presupposto dell’imposta fino all’eventuale attribuzione finale ai beneficiari . – Cass. civ. Sez. V, 13 aprile 2023 n. 5800: (tematica trust) – ha confermato la neutralità fiscale dell’atto istitutivo di trust secondo i principi consolidati. – Cass. civ. Sez. V, 2 febbraio 2024 n. 2334: (trust) – ha ribadito quanto sopra, applicando anche il nuovo art. 4-bis TUS (se già vigente). – Cass. civ. Sez. II, 3 giugno 2024 n. 15396: in tema civilistico di donazione indiretta – ha affermato che la liberalità indiretta va provata nell’animus donandi da chi la deduce, e che perché sia soggetta a collazione/tassazione deve risultare da un atto pubblico o equiparato (principio utilizzabile analogicamente in campo fiscale: onere probatorio del Fisco sull’intento di donare) . – Cass. civ. Sez. V, 9 settembre 2022 n. 26562: (donazioni indirette e art. 56-bis TUS) – ha chiarito aspetti sulle procedure di accertamento delle liberalità indirette (possibile richiamo). – Cass. civ. Sez. V, 24 novembre 2021 n. 36392: caso complesso di conferimenti e vendite simulate all’interno di gruppo: ha avallato la ricostruzione del Fisco che aveva ignorato la forma dichiarata ravvisando una frode (simulazione) – rilevante per capire che anche sovra-valutare strumentalmente può essere contestato (benché caso diverso dal nostro). – Cass. pen. Sez. III, 23 marzo 2024 n. 13844: (penale) – ha affermato che il conferimento di beni in un trust autodichiarato dopo la notifica di un accertamento integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000), in quanto considerato atto dispositivo idoneo a pregiudicare la riscossione . – Cass. pen. Sez. III, 15 aprile 2016 n. 15449: (penale) – trust autodichiarato e art.11 D.Lgs. 74/2000, confermava la punibilità se fatto post-debito. – CTR Lombardia, 15 giugno 2023 n. 107/2023: (Comm. Reg. Milano) – ha riconosciuto che un trust autodichiarato puro (disponente=trustee e beneficiario vita natural durante) non comporta imposta di donazione, mancando trasferimento di ricchezza, in linea con Cassazione . – CTR Lombardia, 2018 n. 1904/2018: (esempio) – ha escluso l’abuso in un caso di conferimento immobiliare seguito da cessione di partecipazioni, ritenendo comprovate le ragioni extrafiscali. – CTR Veneto, 2019: sentenze nn. 734-738/2019 – serie di pronunce innovative (poi confermate da Cass.) su insussistenza imposta donazione in trust.
Il Fisco ti contesta conferimenti ritenuti sottovalutati (beni, partecipazioni, aziende o rami) e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti sui conferimenti sono giuridici, valutativi e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Il Fisco ti contesta conferimenti ritenuti sottovalutati (beni, partecipazioni, aziende o rami) e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti sui conferimenti sono giuridici, valutativi e spesso difendibili?
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:
– valori di conferimento ritenuti inferiori al “valore normale”,
– perizie considerate inattendibili o di comodo,
– presunta elusione tramite sottostima dei beni,
– riqualificazione dell’operazione ai fini delle imposte dirette,
– effetti su plusvalenze, imposta di registro e basi imponibili future.
Le conseguenze possono essere molto pesanti:
👉 recupero di IRES/IRPEF,
👉 rideterminazione delle plusvalenze,
👉 applicazione di imposta di registro o IVA,
👉 sanzioni e interessi,
👉 rettifiche su più periodi d’imposta.
La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per conferimenti sottovalutati?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 la valutazione del conferimento non è automatica,
👉 la perizia non si disconosce per presunzione,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.
Cos’è l’Accertamento per Conferimenti Sottovalutati
L’accertamento si fonda sull’idea che la società o il conferente:
– abbiano attribuito al bene un valore inferiore a quello reale,
– abbiano ottenuto un vantaggio fiscale indebito,
– abbiano ridotto artificiosamente le basi imponibili,
– abbiano utilizzato criteri valutativi non corretti.
👉 Ma il conferimento è un’operazione tipizzata dalla legge, fondata su valutazioni economiche e criteri tecnici, non su valori “standard”.
La valutazione riguarda:
– natura del bene o dell’azienda conferita,
– criteri di stima adottati,
– perizia di conferimento (se prevista),
– condizioni di mercato e rischi,
– finalità economiche dell’operazione.
Perché il Fisco Contesta i Conferimenti
Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:
– il valore attribuito sia incongruo,
– la perizia sia carente o non indipendente,
– il conferimento mascheri una cessione,
– vi sia una sottostima strumentale al risparmio d’imposta.
👉 Ma il Fisco non può sostituirsi automaticamente al perito con una propria stima astratta.
Il Principio Chiave: Valutazione ≠ Valore Unico “Corretto”
Un principio fondamentale è questo:
👉 la valutazione di un conferimento non è un dato matematico univoco.
Questo significa che:
– possono esistere più valori ragionevoli,
– i criteri valutativi incidono sul risultato,
– i rischi e le prospettive future contano,
– non sono ammessi automatismi repressivi.
👉 Qui si costruisce la difesa principale.
Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato
L’accertamento è contestabile se:
– il Fisco disconosce la perizia senza prova tecnica contraria,
– utilizza parametri astratti o comparazioni improprie,
– ignora il contesto economico del conferimento,
– presume l’elusione dal solo scostamento di valore,
– applica sanzioni piene su basi valutative.
👉 La presunzione non basta: serve una contestazione tecnica rigorosa.
Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026
Le contestazioni più frequenti riguardano:
– conferimenti immobiliari,
– conferimenti di partecipazioni,
– conferimenti di aziende o rami,
– perizie basate su criteri ritenuti “prudenziali”,
– differenze tra valore contabile e valore stimato.
👉 Molti rilievi sono valutativi e tecnicamente difendibili.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Difendere i Criteri Valutativi Utilizzati
La difesa parte dalla domanda chiave:
👉 il valore attribuito era coerente con criteri tecnici riconosciuti?
È decisivo dimostrare:
– metodo di valutazione adottato,
– ipotesi sottostanti e prudenziali,
– coerenza con il mercato e il rischio.
👉 Se i criteri sono corretti, la rettifica cade o si riduce.
🔹 2. Valorizzare la Perizia e l’Indipendenza del Perito
Un principio fondamentale è questo:
👉 la perizia non è superabile senza una contro-perizia tecnica.
È possibile dimostrare:
– indipendenza del perito,
– completezza dell’analisi,
– ragionevolezza delle conclusioni.
👉 Qui si vincono molte difese.
🔹 3. Contestare la Presunzione di Elusione
La legge distingue tra:
– pianificazione fiscale lecita,
– abuso artificioso.
👉 La sottovalutazione va provata come artificiosa, non presunta.
🔹 4. Far Valere Buona Fede e Assenza di Vantaggio Indebito
La difesa può dimostrare che:
– il conferimento aveva finalità organizzative reali,
– il valore non era funzionale all’elusione,
– il comportamento era trasparente e coerente.
👉 Questo incide fortemente su sanzioni e recuperi.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Contraddittorio Preventivo
Serve per:
– spiegare la logica della valutazione,
– illustrare i criteri adottati,
– evitare l’atto definitivo.
🔹 Risposta a Questionari e PVC
Utile per:
– produrre perizie e documentazione,
– dimostrare la correttezza della stima,
– smontare la tesi dell’Ufficio.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– la rettifica è fondata su stime astratte,
– manca una prova tecnica contraria,
– le sanzioni sono sproporzionate.
👉 Molti accertamenti per conferimenti sottovalutati vengono annullati o ridotti.
Il Punto Chiave: Scostamento di Valore ≠ Sottovalutazione Illecita
Un principio essenziale è questo:
👉 uno scostamento di valore non prova automaticamente la sottovalutazione illecita.
Questo significa che:
– il Fisco deve dimostrare l’artificiosità,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.
👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa sugli accertamenti per conferimenti è giuridica, valutativa e strategica.
L’avvocato:
– analizza l’operazione e la perizia,
– contesta le stime dell’Ufficio,
– coordina difesa legale e tecnica,
– tutela società e conferente da recuperi indebiti.
👉 Qui la specializzazione è decisiva.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– difendere la valutazione del conferimento,
– evitare recuperi impositivi ingiustificati,
– ridurre o annullare sanzioni,
– mettere in sicurezza future operazioni straordinarie.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa in materia di accertamenti su operazioni straordinarie richiede competenze avanzate.
Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in operazioni straordinarie e valutazioni
– Difensore di imprese e gruppi societari
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento fiscale per conferimenti sottovalutati:
👉 non va subito,
👉 è spesso valutativo e interpretativo,
👉 può e deve essere contestato.
La regola è chiara:
👉 difendere i criteri di valutazione,
👉 valorizzare la perizia tecnica,
👉 contestare presunzioni ed elusione,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sui conferimenti può fare la differenza tra una rettifica ingiusta e la piena tutela della tua operazione societaria.
