Introduzione
Cosa si intende per “compensi variabili non deliberati” e perché il Fisco li contesta? In ambito societario italiano, specialmente nelle società di capitali (S.p.A. e S.r.l.), vige la regola che il compenso degli amministratori e altre remunerazioni variabili (bonus, premi, distribuzioni di utili ai soci) devono essere preventivamente determinati e approvati dall’organo competente (tipicamente l’assemblea dei soci). Capitano però situazioni – frequenti in aziende a ristretta base familiare o padronale – in cui vengono erogati compensi aggiuntivi (es. bonus di fine anno, premi di risultato, dividendi extra) ai soci-amministratori senza una formale delibera che li autorizzi . In altre parole, somme “variabili” vengono corrisposte al management o ai soci al di fuori di una decisione assembleare ufficiale.
Dal punto di vista del Fisco, tali erogazioni rappresentano un’anomalia potenzialmente indice di elusione o evasione fiscale: se la società deduce come costo un compenso non deliberato, l’Agenzia delle Entrate tende a disconoscerne la deducibilità (recuperando a tassazione l’importo) e a sanzionare la società . Inoltre, può riqualificare quelle somme come utili distribuiti occultamente ai soci oppure come redditi non dichiarati, generando una doppia imposizione economica (tassazione sia in capo alla società sia in capo al percettore) e possibili rilievi anche penali. Le conseguenze possono essere molto gravi: maggiori imposte, sanzioni amministrative fino al 200% delle imposte accertate, interessi moratori e persino contestazioni per reati tributari o fallimentari in casi estremi .
Dal punto di vista del “debitore” – ossia dell’amministratore o socio che si vede contestare questi compensi – è fondamentale sapere come difendersi. Una solida difesa può dimostrare la legittimità (sostanziale) dei costi o quantomeno ridurre sensibilmente le sanzioni e le conseguenze negative . In questa guida avanzata (aggiornata al 17 gennaio 2026) affronteremo tutte le fasi del procedimento: dall’accertamento fiscale iniziale alla impugnazione davanti alle Corti di Giustizia Tributaria, fino ai possibili risvolti di contenzioso penale. Adotteremo un linguaggio giuridico ma chiaro, con esempi pratici, domande e risposte, e tabelle riepilogative. L’obiettivo è fornire ad avvocati, imprenditori e privati gli strumenti per comprendere il fenomeno dei compensi variabili non deliberati e predisporre le migliori strategie difensive, il tutto dal lato del contribuente (ovvero di chi rischia di dover restituire somme o pagare imposte e sanzioni).
Nota: Per compensi variabili intendiamo qui tutte quelle remunerazioni non fisse e non ordinarie – ad esempio bonus dirigenziali, premi di risultato, dividendi straordinari o altre somme corrisposte ad amministratori, dirigenti o soci – che non sono state formalmente approvate nelle sedi societarie dovute. Approfondiremo sia gli aspetti civilistici (validità dei pagamenti, eventuale obbligo di restituzione) sia quelli tributari (deducibilità fiscale, contestazioni dell’Erario, reati tributari) e fallimentari. I riferimenti normativi e giurisprudenziali più rilevanti saranno indicati nel testo e raccolti in fondo alla guida per un ulteriore approfondimento.
Quadro normativo: l’obbligo di delibera e casi particolari
Prima di esaminare le contestazioni fiscali, occorre inquadrare la normativa civilistica riguardante i compensi degli amministratori e soci, poiché è dalla violazione di queste regole che originano i problemi tributari. In generale, la legge richiede una decisione formale dei soci per attribuire compensi agli amministratori. Vediamo le diverse situazioni.
Società di capitali: delibera assembleare (art. 2389 c.c.)
Per le società di capitali (S.p.A. e S.r.l.), il principio generale è che l’assemblea dei soci determina il compenso spettante agli amministratori. L’art. 2389 del Codice Civile stabilisce che i compensi e le partecipazioni agli utili degli amministratori “sono stabiliti nell’atto costitutivo o dall’assemblea” . In altre parole, salvo che lo statuto preveda già un importo o criteri di calcolo, è necessaria una delibera assembleare specifica (diversa dalla semplice approvazione del bilancio) per assegnare compensi agli amministratori. Questa regola è imperativa: una deliberazione presa in violazione dell’art. 2389 c.c. è nulla per contrasto con norma di legge inderogabile .
- Quando deliberare: Idealmente la decisione va presa ex ante, all’atto di nomina dell’organo amministrativo o all’inizio dell’esercizio, fissando l’importo annuale o i criteri di calcolo del compenso variabile. Non basta inserire a posteriori l’importo nei costi del bilancio da approvare: la Cassazione ha chiarito che deliberare il compenso dopo averlo già erogato – ad esempio limitandosi a menzionarlo tra le voci di spesa nel bilancio da approvare – non equivale a una valida determinazione preventiva . La delibera di approvazione del bilancio e quella di determinazione dei compensi sono atti distinti (art. 2364 c.c.) e non possono essere surrogati l’uno dall’altro . Dunque, inserire “a consuntivo” il compenso variabile nel bilancio senza che vi sia stata una delibera ad hoc è un comportamento viziato da nullità insanabile .
- Chi delibera: Nelle S.p.A., la competenza spetta all’assemblea ordinaria dei soci (salvo che lo statuto preveda la gratuità o una somma fissa). Nelle S.r.l., pur non essendo esplicitamente riprodotta la norma dell’art. 2389 c.c., si ritiene applicabile per analogia: i soci decidono con le modalità previste dall’atto costitutivo o, in mancanza, all’unanimità ex art. 2479 c.c. In ogni caso, anche nella S.r.l. il compenso non è automatico: deve emergere da un atto sociale formale . La Cassazione ha confermato di recente (ord. n. 24471/2022) che l’amministratore di S.r.l. non può attribuirsi compensi di propria iniziativa, occorre sempre un atto dei soci .
- Statuto e deleghe: Lo statuto può prevedere criteri di remunerazione (es. un gettone per seduta, una percentuale sugli utili) o può delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire compensi aggiuntivi per amministratori con particolari cariche (come AD o Presidente), ai sensi dell’art. 2389 co.2 c.c. (oggi co.3). Anche in tal caso, comunque, serve almeno una delibera del CdA (con eventuale approvazione del Collegio sindacale se richiesto) e comunque l’assemblea deve aver autorizzato a monte tale schema generale . Ad esempio, lo statuto può dire che “ai membri del CdA spetta un compenso annuo complessivo di €X, salvo ulteriori compensi per particolari cariche determinati dal CdA”. In base a tale clausola, l’assemblea può non dover deliberare ogni dettaglio, ma se manca del tutto una previsione statutaria o assembleare, il CdA non può auto-determinarsi nuove retribuzioni a piacimento. Questo per evitare aggiramenti: una finta “delibera consiliare” non salvaguarda dalla nullità se non vi era un titolo valido a monte .
In sintesi: nelle società di capitali l’amministratore non ha diritto di per sé ad alcun compenso per la carica se i soci non lo hanno previsto. Il rapporto organico è ontologicamente diverso da un rapporto di lavoro subordinato: l’art. 36 Cost. (diritto a retribuzione proporzionata e sufficiente) non si applica agli amministratori di società . È legittimo che lo statuto preveda la funzione amministrativa a titolo gratuito (molte società minori lo fanno). Se invece si desidera remunerare l’organo gestorio, occorre una delibera sociale valida che determini o quantomeno renda determinabile l’ammontare del compenso. Diversamente, qualsiasi pagamento effettuato al di fuori di questo schema risulterà privo di valido titolo giuridico.
Società di persone: compensi agli amministratori
Nelle società di persone (S.n.c., S.a.s. e società semplici) il quadro è diverso. In genere, ogni socio che sia amministratore di diritto svolge la gestione sociale nell’ambito del rapporto societario stesso, e la sua “remunerazione” coincide con la partecipazione agli utili dell’impresa (salvo patti contrari). Non esiste una norma specifica che imponga una delibera per assegnare un compenso separato: anzi, l’art. 2260 c.c. prevede che il socio ha diritto agli utili proporzionalmente alla sua quota. Pertanto, è inusuale nelle società di persone riconoscere “stipendi” agli amministratori, a meno che sia previsto nel contratto sociale (es. un compenso annuo a favore del socio amministratore da imputare fra i costi, prima di dividere gli utili residui).
Se i soci pattuiscono un compenso per l’amministratore, si tratta di un accordo interno che di norma viene formalizzato nell’atto costitutivo o con modifica dello stesso (richiedendo il consenso di tutti i soci, salvo patto contrario). In mancanza, il mandato gestionale si presume gratuito (ma compensato dalla quota di utili) . Da notare che per le S.n.c./S.a.s. l’art. 2260 c.c. consente comunque di riconoscere una particolare remunerazione all’associato amministratore previa intesa tra i soci – spesso ciò si traduce nell’attribuzione di una percentuale maggiore di utili al socio che lavora attivamente.
Rilievo fiscale: Nelle società di persone, qualsiasi compenso all’amministratore non incide sull’utile imponibile complessivo della società ai fini IRPEF, perché la società di persone non è tassata autonomamente sul reddito (trasparenza fiscale: gli utili, anche se in parte “attribuiti” come compenso, vengono comunque tassati in capo ai soci). Pertanto, non si pone un problema di deducibilità fiscale di tali compensi dal reddito d’impresa – semmai è un tema di come ripartire l’utile tra i soci. Tuttavia, resta importante formalizzare l’accordo tra i soci: un compenso prelevato da un socio senza pattuizione può essere contestato dagli altri soci o, in caso di fallimento, dal curatore, come utile extracontabile sottratto. In ambito penale, la Cassazione ha equiparato il socio amministratore di società di persone al gestore di società di capitali riguardo all’appropiazione di somme sociali: ad esempio, un socio accomandatario che preleva fondi sociali a titolo di compenso non concordato commette comunque bancarotta fraudolenta per distrazione se la società fallisce .
Riassumendo: nelle società di persone non vige uno specifico obbligo di delibera assembleare per i compensi, ma ogni prelievo va concordato tra i soci ed è più facilmente visto come anticipazione di utili. Il rischio fiscale diretto (indeducibilità) è minore grazie al regime di trasparenza, ma resta il rischio civilistico e penale in caso di abusi (prelievi unilaterali ingiustificati).
Amministratori di fatto e altre situazioni particolari
Un “amministratore di fatto” è colui che, pur privo di nomina formale, esercita in modo continuativo e significativo i poteri gestori di una società. Sul piano giuridico, l’amministratore di fatto non ha alcun titolo ufficiale per percepire compensi: non essendo investito della carica secondo le norme, non potrebbe vantare alcun diritto a remunerazione per l’attività svolta. Qualsiasi somma prelevata da un amministratore di fatto dalle casse sociali è, in realtà, priva di causa legittima ed equivalente a un’appropriazione indebita. Quindi, se nelle scritture contabili di una società compaiono compensi a favore di soggetti che non risultano formalmente amministratori, è probabile che il Fisco (e il giudice civile) li qualifichi come compensi occulti o distrazioni patrimoniali. In caso di insolvenza, infatti, la giurisprudenza penale punisce l’amministratore di fatto esattamente come quello di diritto: chi gestisce senza nomina ma attinge risorse sarà chiamato a rispondere di bancarotta fraudolenta al pari degli amministratori ufficiali .
Esempio: Tizio, pur non essendo formalmente amministratore, dirige di fatto la Beta S.r.l. e si fa bonificare somme mensili come “consulenza gestionale”. In un accertamento fiscale, l’Agenzia potrebbe contestare a Beta S.r.l. che quelle consulenze sono in realtà compensi mascherati al gestore di fatto, quindi costi indeducibili (mancando una carica ufficiale e una delibera) . Se Beta poi fallisce, Tizio rischia l’incriminazione per bancarotta distrattiva, non potendo invocare alcun diritto a compenso.
Altre situazioni da considerare:
- Amministratore-socio unico: nelle SRL unipersonali, il socio unico funge anche da assemblea. Ciò semplifica le cose perché le decisioni del socio unico, verbalizzate e sottoscritte, hanno valore di delibera assembleare. Tuttavia, capita che l’unico socio/amministratore ometta di formalizzare per iscritto il proprio compenso, ritenendo superfluo “deliberare da solo”. È un errore: anche il socio unico deve redigere una decisione scritta con data certa che stabilisca il compenso (pena incorrere negli stessi problemi di nullità e indeducibilità) .
- Amministratore con doppio ruolo (dipendente o consulente): a volte un amministratore riveste anche altri incarichi nella società (es. direttore tecnico, o consulente con partita IVA). In tali casi può percepire compensi per quelle attività distinte dalla carica amministrativa, purché ci sia un contratto separato e reale. La Cassazione ammette la coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato o d’opera solo se l’attività extra è effettivamente estranea alle funzioni gestorie ordinarie . Ad esempio, un amministratore delegato che è anche ingegnere potrebbe avere un contratto da dipendente come progettista: il relativo stipendio è lecito e deducibile (segue le regole del lavoro dipendente), mentre per la carica gestoria varranno le regole dei compensi deliberati. Attenzione: se il “doppio contratto” è fittizio e serve solo a elargire compensi aggirando l’obbligo di delibera, l’operazione verrà riqualificata come compenso amministratore non deliberato (vedremo oltre i profili fiscali delle consulenze mascherate).
- Bonus ai dirigenti e ai dipendenti: i premi variabili ai non amministratori (dirigenti, quadri, dipendenti) non richiedono una delibera assembleare, ma devono comunque essere previsti da un accordo contrattuale o da un piano aziendale approvato dagli organi competenti. Se un datore di lavoro promette un bonus di risultato a un dirigente senza fissarne criteri e obiettivi, può nascere una controversia di lavoro (il dirigente potrebbe chiedere il bonus come danno da perdita di chance in caso di mancata assegnazione obiettivi ). Sul piano fiscale, un bonus erogato arbitrariamente è comunque un costo del personale deducibile secondo il principio di cassa (art. 95 TUIR), a differenza dei compensi agli amministratori. Tuttavia, se l’azienda ha fruito di agevolazioni fiscali su quei premi (ad es. imposta sostitutiva 10% per premi di produttività, prevista dalla legge), la mancanza dei requisiti formali può portare l’Ufficio a revocare il regime agevolato: in sede di controllo, il bonus viene allora tassato ordinariamente e il datore dovrà versare le differenze di ritenute e contributi, oltre sanzioni. È quindi buona prassi formalizzare per iscritto i piani di incentivazione anche per i dipendenti, sia per correttezza contrattuale sia per non perdere benefici fiscali.
Tabella 1 – Principali norme civilistiche di riferimento
| Norma | Oggetto | Sintesi rilevante |
|---|---|---|
| Codice Civile art. 2389 (società per azioni, richiamato anche per S.r.l.) | Compenso amministratori di società di capitali | I compensi agli amministratori devono essere stabiliti dallo statuto o dall’assemblea dei soci. La deliberazione di bilancio non può surrogare quella di determinazione dei compensi . Violazione = nullità degli atti difformi. |
| Codice Civile art. 2364 (S.p.A.) e 2479 (S.r.l.) | Competenza dell’assemblea | Nelle S.p.A., l’assemblea ordinaria decide (tra l’altro) su 1) nomina amministratori e loro compensi; 3) approvazione bilancio . Le due materie sono distinte. Nelle S.r.l., i soci decidono sulle materie riservate per legge o statuto: normalmente anche i compensi fanno capo ai soci (in mancanza di clausole specifiche). |
| Codice Civile art. 2381 e 2389 co.2 | Deleghe e compensi per cariche particolari | Il CdA può delegare attribuzioni a uno o più membri (amministratori delegati). L’assemblea o lo statuto può stabilire compensi aggiuntivi per tali cariche, determinati dal CdA e approvati dal Collegio sindacale. Senza una previsione statutaria, il CdA non può autonomamente aumentare compensi ai delegati. |
| Codice Civile art. 2260 (società di persone) | Diritti del socio amministratore | Salvo patto contrario, il socio amministratore ha diritto al solo utile risultante a fine esercizio, proporzionale alla quota. Un compenso “fisso” extra deve essere pattuito tra tutti i soci. |
| Codice Civile art. 1709 | Presunzione di onerosità del mandato | L’amministratore di società è spesso qualificato come mandatario della società. Tuttavia la giurisprudenza prevalente considera il mandato societario presunto gratuito (perché la disciplina speciale art. 2389 c.c. deroga alla 1709) . In ogni caso, se si vuole un corrispettivo per il mandato di amministratore, va fissato con delibera dei mandanti (soci). |
| Codice Civile art. 2033 | Azione di ripetizione di indebito | Pagamenti eseguiti senza un valido titolo sono indebito oggettivo e ripetibili da chi li ha effettuati. La società può chiedere la restituzione di compensi versati sine titulo all’amministratore . |
| Codice Civile art. 2392 / 2476 | Responsabilità amministratori | L’amministratore che si auto-assegna compensi illegittimi viola i doveri verso la società e può risponderne per danni (azione di responsabilità) , anche se in pratica è più efficace l’azione di nullità/indebito per ottenere la restituzione. |
Conseguenze civilistiche della mancata delibera del compenso
Abbiamo visto che, sul piano del diritto societario, pagare un compenso variabile a un amministratore senza la dovuta delibera preventiva significa agire contra legem. Quali effetti produce ciò dal punto di vista civilistico?
Nullità dell’atto e assenza di diritto al compenso
In mancanza di delibera valida, manca un titolo giuridico che obblighi la società a pagare o che giustifichi il pagamento già avvenuto. La giurisprudenza parla chiaro: la deliberazione assunta difformemente dall’art. 2389 c.c. (o la sua totale assenza) rende nullo l’atto di autodeterminazione del compenso da parte degli amministratori, per violazione di norma imperativa . Tale nullità non è sanabile nemmeno con una successiva approvazione di bilancio o con il semplice fatto concludente di aver lasciato decorrere il tempo . In assenza di una specifica norma che consenta ratifiche tardive, l’art. 1423 c.c. impedisce la convalida di un atto nullo.
Conseguenza diretta: l’amministratore non può pretendere alcunché dalla società per quell’attività, poiché manca un diritto al compenso. Il rapporto organico di amministrazione, di per sé, non genera un credito automatico a favore dell’amministratore . Se nulla è stato deliberato, la prestazione gestoria si considera resa a titolo gratuito (fatti salvi eventuali altri rapporti contrattuali paralleli, come visto sopra). Questo concetto è stato ribadito anche di recente: “senza delibera assembleare non spetta il compenso all’amministratore” . Dunque, la società può legittimamente rifiutarsi di pagare compensi richiesti dall’amministratore in assenza di delibera, eccependo la nullità del titolo.
Va aggiunto che, se per ipotesi l’amministratore riuscisse ad ottenere un decreto ingiuntivo o una sentenza di primo grado favorevole (magari sostenendo la tesi di un mandato oneroso implicito), la società avrebbe forti appigli in appello/Cassazione: le pronunce sono univoche nel negare che il compenso possa maturare senza decisione sociale. Anche il principio costituzionale sul diritto alla retribuzione (art. 36 Cost.) non soccorre l’amministratore, essendo figura diversa dal lavoratore subordinato .
Restituzione dei compensi indebitamente percepiti
Se l’amministratore ha già incassato somme senza delibera, la questione diventa di recupero di quanto pagato indebitamente dalla società. In tal caso, la società (o chi per essa, es. un nuovo amministratore, i soci o un curatore fallimentare) può agire in giudizio per ottenere la restituzione di quei compensi. La via tipica è l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., fondata sulla nullità del pagamento privo di causa . Alternativamente, si potrebbe configurare un’azione di responsabilità per mala gestio ex art. 2392/2476 c.c., ma questa richiede di provare un danno e implica tempi più lunghi; dunque la strada più diretta è chiedere la restituzione integrale delle somme indebitamente versate.
In un’eventuale causa civile, l’onere della prova della legittimità del compenso spetta all’amministratore: è lui che dovrebbe dimostrare l’esistenza di una delibera valida a fondamento dei pagamenti ricevuti . La società, avendo provato l’assenza di un atto deliberativo nelle sue scritture sociali, avrà ottime chance di ottenere una condanna alla restituzione. La Cassazione ha più volte confermato che in mancanza di delibera il pagamento è indebito e va restituito (Cass. 27335/2019; Cass. 32732/2021) .
Un dettaglio pratico: se erano state operate ritenute fiscali su quei compensi (es. ritenuta IRPEF del 20-30%), l’amministratore ha incassato al netto. In sede di restituzione, dovrà restituire solo l’importo netto effettivamente percepito, non le ritenute versate all’Erario . Ad esempio, se ha ricevuto €50.000 al netto di €20.000 di ritenute, restituirà €50.000 alla società. Le ritenute rimangono acquisite dallo Stato, ma vedremo più avanti come l’amministratore potrà recuperare quelle imposte.
Difese possibili dell’amministratore: dal lato del debitore (cioè l’ex amministratore convenuto in restituzione) ci si chiede se esistano strategie per evitare di dover restituire tutto. Le difese tentate in passato includono:
- Delibera implicita o ratifica tacita: ad es., sostenere che “tutti i soci erano d’accordo, anche se non hanno formalizzato la decisione”. Questa linea però è debolissima. La Cassazione esclude che il consenso informale dei soci possa supplire alla mancanza di una deliberazione formale . Solo un’assemblea totalitaria (ovvero con tutti i soci presenti) che espressamente deliberi il compenso, anche se convocata in ritardo, potrebbe in teoria sanare la situazione – ma occorre comunque un verbale scritto e firmato da tutti . Insomma, “i soci lo sapevano e non si sono opposti” non vale come scusa, specie se ora i soci litigano tra loro o c’è un curatore fallimentare che agisce (il curatore rappresenta anche i creditori, non può avallare intese tacite non verbalizzate).
- Qualificazione diversa delle somme: si potrebbe cercare di dimostrare che quelle somme non erano in realtà compensi gestionali, bensì qualcos’altro di legittimo (es. rimborsi spesa, restituzione di finanziamenti soci, utili già spettanti al socio). Se si riesce a fornire documentazione in tal senso, si eliminerebbe il presupposto dell’indebito. Ad esempio, se l’amministratore aveva effettuato un finanziamento alla società e poi si è ripreso i soldi, quell’uscita è legittima restituzione di un debito (non un compenso) – ma servono prove chiare di un finanziamento pregresso, altrimenti è un facile escamotage respinto dai giudici . Spesso questa strategia emerge in ambito fiscale: il contribuente, colto senza delibera, prova a “rinarrare” i movimenti di denaro come qualcos’altro. Funziona raramente, soprattutto se in contabilità quelle somme erano registrate come compensi o consulenze: diventa arduo in corso di causa riclassificarle senza contraddirsi (col rischio, tra l’altro, di ammettere irregolarità contabili).
- Compensazione con crediti del amministratore: se l’ex amministratore vanta a sua volta crediti certi verso la società (es. un rimborso spese anticipato di tasca propria, un finanziamento soci che la società gli deve restituire, o una distinta prestazione professionale fatturata e non pagata), potrebbe opporre in compensazione tali crediti con quanto dovuto in restituzione . In pratica: “Devo restituire 50, ma la società mi deve 20 per altri motivi, quindi netterei a 30”. Questa difesa può avere successo solo se i crediti dell’amministratore sono chiari, liquidi ed esigibili e non contestati. Se invece sono essi stessi opachi o frutto di situazioni controverse, difficilmente il giudice li ammetterà in compensazione.
- Invocare particolari norme societarie: ad esempio, talvolta si tenta di appellarsi all’art. 2389 co.2 c.c. (sui compensi degli amministratori delegati determinati dal CdA) per sostenere che una delibera del CdA poteva bastare. Ma, come detto, quel meccanismo opera solo se previsto dallo statuto e comunque non elimina la necessità di un quadro generale deciso dai soci . Se manca la base, la difesa non regge.
- Buona fede e utilità ricevuta dalla società: l’amministratore potrebbe dire: “È vero, non avevo la delibera, ma ho agito in buona fede credendo di poter prendere quel compenso, e in più la società ha beneficiato del mio lavoro; non sarebbe giusto farmi restituire tutto”. Purtroppo questa argomentazione non ha rilevanza giuridica. Che la società abbia beneficiato dell’attività gestoria è ovvio, ma tale attività doveva essere prestata comunque, anche gratis se così era pattuito . La bona fides soggettiva non toglie la nullità dell’atto (al massimo può influire su un accordo transattivo per rateizzare la restituzione, oppure sul fatto che i soci – se vogliono – possano riconoscere ex post una parte come premio; ma sono eccezioni extragiudiziali).
In definitiva, l’indirizzo attuale è rigoroso: se manca la delibera, il pagamento è indebito e va restituito. L’unica vera “ancora di salvezza” per l’amministratore sarebbe trovare (o far approvare a monte) una delibera valida che copra quei compensi. In assenza, la condanna restitutoria è quasi inevitabile .
Focus: la partecipazione dell’amministratore alla deliberazione (conflitto di interessi)
Un aspetto correlato merita un breve cenno: cosa accade se la delibera c’è stata, ma l’amministratore ha partecipato al voto per il proprio compenso? In genere, nelle S.p.A., il socio-amministratore che è in conflitto d’interessi su una deliberazione (come quella relativa al proprio compenso) dovrebbe astenersi, altrimenti la delibera potrebbe essere annullabile (art. 2373 c.c., in certi casi). Tuttavia, in società piccole, è pressoché inevitabile che gli amministratori-soci votino i propri compensi. La Cassazione (Sez. Unite 21933/2008) ha ritenuto che la deliberazione assembleare sui compensi non rientra nelle ipotesi di conflitto invalidante se approvata regolarmente dalla maggioranza richiesta, in quanto è un atto dovuto per legge e tutti i soci ne sono consapevoli . In sintesi, la delibera sui compensi non è nulla solo perché i beneficiari hanno partecipato alla votazione (altrimenti nessuna società chiusa potrebbe deliberare compensi!). Resta però il principio di correttezza: gli amministratori devono fornire ai soci le informazioni e non alterare la volontà assembleare. Questo tema incide relativamente sulle questioni fiscali che trattiamo, se non per ricordare che anche la delibera dev’essere formalmente corretta (oggetto all’ordine del giorno, quorum, ecc.), altrimenti l’Amministrazione finanziaria potrebbe contestarne la validità.
Profili fiscali: deducibilità, accertamento e contestazioni dell’Agenzia delle Entrate
Passiamo ora al versante tributario, dove l’assenza di delibera ha effetti dirompenti sul trattamento fiscale dei compensi erogati. In particolare, vedremo perché il Fisco tende a considerare indeducibili per la società i compensi non deliberati, come li riqualifica eventualmente, e quali ulteriori conseguenze fiscali (IVA, ritenute, ecc.) scattano. Analizzeremo inoltre il fenomeno dei “compensi occulti” (pagamenti mascherati da altre voci) e il controllo di congruità sui compensi anche se deliberati.
Indeducibilità fiscale dei compensi non deliberati e recupero a tassazione
Ai fini delle imposte sul reddito d’impresa (IRES per le società di capitali, IRPEF per ditte individuali e società di persone) vige il principio generale che sono deducibili soltanto i costi inerenti all’attività d’impresa, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati, e (nel regime di competenza) che siano certi e determinabili nell’esercizio di competenza (art. 109, co.1 TUIR). I compensi agli amministratori, in particolare, seguono il criterio di cassa: l’art. 95, co.5 TUIR dispone che essi sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti (pagati) . Questo perché tali compensi rientrano tra gli oneri di gestione corrente.
Tuttavia – ed è il nodo cruciale – se il compenso è stato pagato senza una delibera valida, secondo l’Amministrazione finanziaria manca un requisito essenziale perché il costo sia deducibile: la certezza e oggettiva determinabilità dell’ammontare entro la chiusura dell’esercizio di competenza . In altri termini, se al 31 dicembre dell’anno X la società non aveva ufficialmente determinato quel compenso (con atto dei soci o atto conforme allo statuto), allora quel costo non può essere considerato certo né definitivamente determinato in quell’anno e pertanto non può abbattere il reddito imponibile di quell’anno .
La Cassazione ha consolidato questo principio: “in difetto di specifica delibera, non è fiscalmente deducibile il compenso erogato all’amministratore, per difetto dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità dell’ammontare del costo” . La stessa Suprema Corte, con ordinanza n. 13181/2023, ha ribadito che il costo diventa indeducibile ai fini IRES se manca una delibera o una previsione statutaria adeguata . Ciò perché il pagamento effettuato risulta contra legem e quindi non può considerarsi inerente e certo: non basta aver materialmente pagato (criterio di cassa) se quel pagamento era contra ius (vietato dalla legge civilistica) .
Esempio: Alfa S.r.l. paga nel 2025 un bonus di €30.000 al suo amministratore unico senza alcuna delibera dei soci. Nel bilancio 2025 registra questo costo e dichiara un reddito imponibile ridotto di 30k. L’Agenzia, in verifica, scopre l’assenza di delibera e quindi recupera a tassazione i €30.000, ricalcolando l’IRES dovuta come se quel costo non esistesse. Alfa S.r.l. dovrà pagare le imposte su quei 30k (al 24% = €7.200) più le relative sanzioni e interessi.
Questa impostazione dell’Amministrazione finanziaria è stata avallata più volte in sede giudiziaria. Già una fondamentale sentenza a Sezioni Unite nel 2008 (Cass. SU n. 21933/2008) affermò che la mancanza di una determinazione del compenso nelle forme prescritte non consente di considerare il costo certo e determinabile entro l’esercizio . Da allora una serie di pronunce conformi: Cass. n. 20265/2013, n. 17673/2013, n. 21953/2015, n. 8210/2017, n. 884/2019, fino alle più recenti del 2020-2024 citate sopra, hanno reso granitico il principio. Vale la pena citare un passaggio esplicativo: “ove alla chiusura dell’esercizio di competenza non sia ancora possibile quantificare l’importo dovuto a fronte della prestazione ricevuta, la deduzione dal reddito potrà essere differita al successivo esercizio in cui l’ammontare venga ad essere esattamente definito” . Nel nostro contesto, “non sia possibile quantificare” equivale a dire: se la quantificazione richiede un atto che non c’è stato, il costo slitta in avanti. Ciò suggerisce una cosa importante: se in un anno la società non delibera il compenso e paga ugualmente, forse potrà dedurlo nell’anno successivo, a patto che in quell’anno successivo lo formalizzi (es. delibera “tardiva”). Ma se la formalizzazione non arriva mai, il costo rimane indeducibile sine die. In sostanza, dal tema della indeducibilità assoluta si è passati a quello della deducibilità differita solo a fronte di regolarizzazione . Questa sfumatura si coglie in Cass. 21953/2015: la Corte, pur dando torto al contribuente, lasciò intendere che la deduzione sarebbe stata possibile nell’esercizio in cui il compenso fosse stato esattamente definito con delibera .
Attenzione: L’Agenzia delle Entrate, però, in pratica raramente ammette la deduzione differita se la delibera avviene in ritardo. Se passano anni e poi si delibera “ora per allora”, il Fisco tende comunque a contestare l’indeducibilità negli anni originari e richiede al contribuente di impugnare l’atto impositivo e far valere in giudizio l’eventuale validità retroattiva della delibera tardiva. Non c’è una procedura automatica di correzione delle dichiarazioni passate per “recuperare” costi non dedotti: occorre eventualmente riaprire i bilanci con errori, il che è complesso (lo vedremo nelle strategie difensive). In sintesi, da un punto di vista prudenziale si deve considerare che, una volta che scatta l’accertamento, quel costo sarà trattato come indeducibile.
Dal lato della società, la conseguenza dell’indeducibilità è il recupero a tassazione dell’importo: l’avviso di accertamento aumenta il reddito imponibile di quell’anno di X euro (quanto pagato senza delibera) e ricalcola le imposte dovute (IRES, e IRAP se del caso) aggiungendo sanzioni e interessi. Le sanzioni, per omessa o infedele dichiarazione, sono generalmente pari al 90%–100% dell’imposta evasa (in assenza di aggravanti) , ma possono arrivare fino al 180% (o 200% in ipotesi aggravate) dell’imposta se l’ufficio contesta una condotta particolarmente grave. Su questo torneremo, ma basti dire che l’impatto sanzionatorio è significativo.
E per il percettore persona fisica? Se il compenso era stato comunque assoggettato a ritenuta alla fonte come lavoro assimilato (amministratore), l’amministratore avrà dichiarato quel reddito personale e pagato la sua IRPEF. Quindi si crea la situazione di doppia imposizione economica: la stessa somma è tassata due volte, una in capo alla società (che perde il costo e paga IRES su di esso) e una in capo all’individuo (che l’ha già tassata come reddito). La società contribuente spesso eccepisce ciò come illegittimo bis in idem. Anche nel caso esaminato, la società ricorrente lamentava che, tassando quei compensi sia come utili (IRES) sia come redditi del socio (IRPEF), si violava il divieto di doppia imposizione (art. 67 DPR 600/73 e art. 163 TUIR) . La Corte di Cassazione ha respinto questa doglianza, richiamando un principio granitico: non c’è doppia imposizione giuridica se le imposte colpiscono soggetti diversi o basi diverse . Nella fattispecie, l’IRES colpisce il reddito societario (che risulta maggiore non deducendo il costo) e l’IRPEF colpisce il reddito personale dell’amministratore; soggetti passivi diversi e presupposti diversi, quindi nessuna violazione del divieto legale . Si tratta di una “duplicità meramente economica” di prelievo , analoga a quella fisiologica che avviene quando gli utili societari, già tassati in capo alla società, vengono tassati nuovamente come dividendi in capo ai soci . In breve: al Fisco è consentito tassare la stessa ricchezza nelle mani di soggetti diversi. La Cassazione (sent. 33217/2018) lo ha detto chiaramente: “il fatto che da un lato i compensi non vengano dedotti dalla base imponibile societaria e dall’altro rappresentino redditi per le persone fisiche non integra una doppia imposizione giuridica” . Pertanto, in sede di ricorso tributario la società non può aspettarsi di vincere invocando la doppia imposizione: occorre piuttosto agire su altri fronti (ad esempio contestare la qualificazione come compenso non deliberato, oppure far emergere errori procedurali dell’ufficio).
👉 Riepilogando: un compenso variabile pagato senza delibera è considerato un costo indeducibile per l’azienda. L’Agenzia recupera le imposte su quel costo, applica sanzioni e interessi. Il compenso resta comunque reddito per chi l’ha percepito (se dichiarato), creando una doppia tassazione di fatto, che però la legge non vieta . L’unico rimedio per eliminare la doppia tassazione è successivo e riguarda il percettore: vedremo tra poco come l’amministratore, restituendo il maltolto, può recuperare le imposte personali pagate.
Compensi “mascherati” da consulenze o altre forme (aggiramento delle norme)
Una casistica frequente nei controlli fiscali è quella dei compensi indiretti o occulti: la società, anziché corrispondere un compenso amministratore palese (soggetto a delibera), adotta stratagemmi per trasferire risorse all’amministratore o socio in modo meno tracciabile. Ad esempio:
- L’amministratore è anche titolare di una ditta individuale o altra società e fattura prestazioni di consulenza o servizi alla “sua” società, emettendo fatture per importi elevati, in assenza però di reali delibere o contratti sostanziali. La società paga quelle fatture, deduce i costi e detrae l’IVA; l’amministratore incassa denaro formalmente come compenso alla sua attività di consulente.
- Oppure, la società corrisponde al socio/amministratore benefit esagerati: rimborsi spese forfettari molto alti, indennità chilometriche sproporzionate, ecc., che servono di fatto a integrare il compenso senza passare da delibera .
- Un altro esempio: attribuzione di dividendi occulti. La società addebita a Conto Economico costi fittizi (magari attraverso società terze compiacenti) per ridurre l’utile, dopodiché i soci si spartiscono extra-profitti sotto banco. In pratica, l’utile sociale viene “mangiato” da spese inesistenti o sovrafatturate riconducibili ai soci.
Tutte queste situazioni configurano un aggiramento delle norme sui compensi deliberati. Il Fisco, quando le scopre, tende a riqualificare correttamente le somme: ad esempio, le fatture di consulenza emesse dall’amministratore per attività generiche mai svolte verranno considerate compensi amministratore occulti. Le conseguenze fiscali sono duplice: (a) costi indeducibili per la società, in quanto simulazioni di compensi non deliberati; (b) IVA relativa indetraibile, trattandosi di fatture per operazioni inesistenti (oltre a sanzioni per violazioni IVA) .
Proprio nel 2024 la Cassazione ha impresso una forte stretta su questi comportamenti. Con due ordinanze gemelle (Cass. nn. 20591 e 20613 depositate il 24/7/2024) è stato affermato che non è lecito aggirare l’obbligo di delibera ricorrendo a contratti di consulenza tra la società e il suo amministratore . In quei casi, benché i contratti presentassero un oggetto formalmente diverso (consulenza), la Corte ha guardato alla sostanza: l’amministratore si era auto-liquidato il compenso sotto mentite spoglie, violando norme imperative, e dunque ha confermato la indeducibilità dei costi e la non detraibilità dell’IVA su tali fatture . Si supera così un precedente orientamento più permissivo (es. Cass. 15822/2016) che in una circostanza distingueva tra compenso generico ex art. 2389 c.c. e remunerazione di specifiche attività tecniche svolte dall’amministratore: in quell’occasione si era tollerato che, se si trattava di una prestazione estranea all’attività gestoria (benché resa dall’amministratore stesso), il relativo compenso potesse essere dedotto anche senza delibera, essendo un contratto d’opera distinto . Ora invece prevale un approccio rigoroso: se non c’è delibera o previsione statutaria, qualsiasi pagamento verso l’amministratore rischia di essere visto come compenso occulto, indipendentemente dall’etichetta che gli si dà .
Caso tipico: Amministratore unico e socio al 100% di Delta S.r.l., il sig. Mevio, fa fatturare ogni anno €100.000 dalla propria ditta individuale “Studio Mevio” a Delta S.r.l. come “consulenze aziendali”. Non c’è alcuna delibera di compenso amministratore. L’Agenzia verifica e scopre che di fatto Mevio dedica tutto il suo tempo a Delta come amministratore, e le cosiddette consulenze non sono documentate da report o progetti specifici. Conclude quindi che quelle fatture sono una frode per estrarre utili dall’azienda: contesta a Delta l’indeducibilità dei €100k e l’IVA indetraibile (operazioni inesistenti) e segnala Mevio all’autorità giudiziaria per dichiarazione fraudolenta mediante fatture false . Risultato: Delta paga più IRES e IVA (oltre sanzioni), Mevio si trova imputato per reati tributari e il denaro prelevato viene comunque tassato come suo reddito personale. Uno scenario pessimo, che conferma come queste manovre elusive finiscano per aggravare la posizione del contribuente.
Dividendi non deliberati (utili occulti): Un altro fenomeno assimilabile è quando i soci prelevano utili senza passare dalla distribuzione formale. Ad esempio, società con utile di €200k ma i soci decidono di farsi pagare spese personali dall’azienda o prelevare contanti, azzerando l’utile in bilancio. Al controllo, il Fisco ricostruirà che c’erano utili occultamente distribuiti. Fiscalmente, le somme destinate ai soci in violazione delle regole vengono trattate come utili extracontabili: la società non può dedurle (ovviamente, i dividendi non sono mai deducibili) e dovrà pagarci le imposte come se fossero utili non dichiarati; inoltre sarà richiesto il pagamento delle relative ritenute alla fonte sui dividendi (attualmente il 26% per utili a soci persone fisiche) che la società avrebbe dovuto operare . Dunque, si aggiunge un ulteriore livello di tassazione: la società subisce la ripresa a tassazione e in più deve versare sanzioni per omessa applicazione delle ritenute sui soci. I soci dal canto loro potrebbero vedersi recapitare accertamenti per redditi di capitale non dichiarati. In sostanza, distribuire utili “in nero” porta a una tassazione complessiva ben peggiore di quella che sarebbe derivata deliberando regolarmente i dividendi (che hanno un regime fiscale agevolato rispetto ai compensi).
Inerenza e compensi eccessivi: Un ulteriore profilo di contestazione fiscale – che può colpire anche compensi regolarmente deliberati – riguarda l’ammontare del compenso. L’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, ha il potere di valutare la congruità e inerenza dei costi aziendali, cioè se sono proporzionati e giustificati rispetto all’attività . Ciò significa che, pur se un compenso è stato deliberato dai soci, il Fisco non è vincolato a riconoscerlo integralmente deducibile se lo ritiene sproporzionato. La Cassazione ha affermato che rientra nei poteri dell’Ufficio verificare l’attendibilità economica dei dati di bilancio, senza doversi accontentare delle delibere sociali . Ad esempio, compensi esorbitanti rispetto al fatturato o agli utili possono essere contestati in parte come antieconomici (non inerenti in senso quantitativo) . Nella celebre sentenza Cass. 24379/2016, la Corte ha ritenuto legittimo il disconoscimento parziale di compensi agli amministratori pari a 450.000 euro a fronte di un fatturato di 600.000 : la società doveva dimostrarne la ragionevolezza, altrimenti il Fisco può limitare la deduzione al “ragionevole”. In soldoni: una delibera assembleare non è un assegno in bianco, deve comunque rispondere a criteri di inerenza e normalità gestionale, altrimenti può essere sindacata . Questo aspetto si collega al tema elusivo: aumentare a dismisura i compensi di fine anno per ridurre l’utile (e quindi le imposte) può essere visto come abuso del diritto, oltre che sintomo di possibili utili occulti retrocessi agli stessi soci (specie se gli amministratori sono anche proprietari).
Profili IVA, contributivi e altre imposte
Oltre alle imposte sui redditi (IRES/IRPEF) già trattate, i compensi non deliberati possono coinvolgere altri ambiti fiscali:
- IVA: Se l’amministratore ha emesso fatture con IVA (caso delle consulenze fittizie), l’operazione è considerata inesistente, dunque l’IVA addebitata non è detraibile per la società. L’Ufficio recupererà l’IVA detratta indebitamente, con sanzione del 90% dell’imposta non spettante. Contestualmente, se l’amministratore ha emesso fattura, potrebbe aver versato (o meno) l’IVA all’Erario: se non l’ha versata, risponde di omesso versamento; se l’ha versata, può ritrovarsi a doverla rettificare. Esempio: come nello Scenario D sopra, Delta S.r.l. perde la detrazione di €22.000 IVA su €100k di fatture false, e Mevio (ditta individuale) subisce l’accertamento per aver emesso fatture false e magari non aver versato IVA. È un doppio guaio: costi indeducibili e IVA indetraibile .
- IRAP: L’indeducibilità di un costo vale specificamente per le imposte sul reddito. L’IRAP ha regole sue di determinazione, ma parte dal risultato di bilancio. Se la società elimina dal bilancio il costo indebito (rettificando il bilancio su richiesta del Fisco), l’utile civilistico aumenta e così la base imponibile IRAP aumenta. In teoria, l’Ufficio potrebbe contestare il costo non deliberato anche ai fini IRAP, sostenendo che non è un costo inerente all’attività. In pratica, però, l’IRAP sulle società di capitali già esclude dal calcolo alcune voci (ad esempio il costo del lavoro dipendente è indeducibile per banche e assicurazioni, ma i compensi agli amministratori sono normalmente deducibili in IRAP, essendo oneri diversi). Dunque, se un compenso amministratore viene eliminato, aumenterà l’IRAP dovuta. Esempio: Alfa S.r.l. aveva un valore della produzione di 1.000. Eliminando il compenso di 50, il valore sale a 1.050; su quell’eccedenza paga il 3.9% di IRAP in più. Anche qui potrà scattare sanzione per infedele dichiarazione IRAP.
- Ritenute fiscali (come sostituto d’imposta): In situazioni normali, sui compensi amministratori la società opera una ritenuta IRPEF (ad esempio il 20% in acconto). Se la società non ha applicato alcuna ritenuta (perché ad esempio ha mascherato il pagamento come dividendo o come rimborso spese), l’Ufficio potrebbe contestarle la violazione di sostituto d’imposta: ovvero avrebbe dovuto effettuare la ritenuta e versarla. Ciò è tipico nei casi di dividendi occulti: la società doveva trattenere il 26% al socio percettore. La mancata effettuazione di ritenute comporta sanzioni dal 20% al 30% dell’ammontare non trattenuto, oltre all’obbligo di versare le somme dovute. Tuttavia, se parallelamente il socio ha dichiarato quel reddito e pagato l’imposta, la società può evitare la doppia riscossione dimostrando il pagamento a posteriori (la sanzione però resta per omissione formale). In contesti di compensi occulti, spesso l’assenza di ritenute è indice che il pagamento è stato trattato “in nero”. Prepararsi a questa contestazione è parte della strategia difensiva: ad esempio, se emerge un pagamento occulto a un socio, può convenire ravvedersi spontaneamente versando la ritenuta dovuta prima che venga accertata, riducendo così le sanzioni.
- Contributi previdenziali: I compensi agli amministratori di società di capitali sono soggetti a contribuzione previdenziale presso la Gestione Separata INPS (se l’amministratore non è già iscritto ad altra gestione, come commercianti o artigiani, o cassa professionale). La società funge da sostituto contributivo trattenendo una quota (circa 1/3) e aggiungendo il restante a proprio carico. Se il compenso non era deliberato ma è stato versato “in busta paga” come tale, presumibilmente la società avrà comunque versato i contributi (per evitare problemi con INPS). Se invece le somme sono state occultate, anche i contributi potrebbero non essere stati pagati. Ciò espone a possibili verifiche dell’INPS: recupero dei contributi evasi, sanzioni civili per omissione contributiva, etc. Inoltre, se l’amministratore era iscritto ad altre gestioni (es. commercianti, in caso di SRL che svolge attività commerciale con socio lavoratore), eventuali compensi occulti potrebbero non modificare la base contributiva, ma se configurati come utili andrebbero comunque conteggiati in base alle regole. In ogni caso, la difesa principale sul versante contributivo consiste nel sistemare eventuali omissioni (es. attraverso il pagamento tardivo con sanzioni ridotte) per evitare implicazioni penali (omesso versamento contributi, che scatta oltre una certa soglia).
- Agevolazioni fiscali su premi di risultato: Come accennato, se la società ha applicato un’imposta sostitutiva agevolata (10%) su bonus aziendali ai dipendenti (in virtù della normativa sui premi di produttività), ma tali erogazioni non rispettavano i requisiti (accordo sindacale, obiettivi incrementali misurati, etc.), l’accertamento fiscale recupererà la differenza d’imposta. Il datore di lavoro sarà chiamato a versare le ritenute IRPEF ordinarie che avrebbe dovuto applicare, con sanzioni e interessi, e probabilmente i dipendenti dovranno rettificare le proprie dichiarazioni. Questo tuttavia è un tema leggermente diverso (riguarda il lavoro dipendente). Lo menzioniamo perché rientra nei possibili “falsi variabili”: chiamare “premio di risultato” qualcosa che in realtà non lo è (ad esempio un bonus discrezionale non legato ad aumenti di produttività) non regge in caso di controllo . La difesa in tal caso sarebbe dimostrare che invece i parametri c’erano o che il bonus non usufruiva dell’agevolazione (per limitare il danno).
In sintesi, l’assenza di delibera può far cascata su varie imposte: non solo IRES/IRPEF, ma anche IVA e ritenute. Tabella 2 – Effetti fiscali della contestazione di compensi non deliberati:
| Ambito fiscale | Conseguenza per la società | Note difensive |
|---|---|---|
| IRES (o IRPEF impresa) | Indeducibilità del costo → maggior reddito imponibile → recupero imposte + sanzione (90-180% imposta evasa) . | Contestare la qualificazione come compenso indeducibile (es. provare diversa natura) o portare elementi a favore della deducibilità in altro periodo. Doppia imposizione non è eccepibile . |
| IRAP | Aumento base imponibile (se il costo era incluso nel bilancio). Versamento IRAP aggiuntiva + sanzione infedele (90%). | Se l’accertamento IRES passa, l’IRAP è consequenziale. Possibile richiedere conciliazione per ridurre sanzioni. |
| IVA | Se il pagamento era fatturato con IVA ma ritenuto inesistente (es. finta consulenza): indetraibilità IVA → la società deve versare IVA detratta indebitamente + sanzione 90% . | Dimostrare la realtà dell’operazione (se possibile). Altrimenti valutare definizione agevolata (ravvedimento) per ridurre sanzione. |
| Ritenute fiscale (sostituto d’imposta) | Se pagato come lavoro autonomo dipendente: ritenute probabilmente eseguite. Se occultato come utili: omissione di ritenute su dividendi → la società deve versare importo non trattenuto + sanzione 20-30%. | Se il percettore ha già pagato l’IRPEF, evitare doppia riscossione segnalando all’Ufficio (la sanzione per omissione tuttavia rimane). Ravvedersi spontaneamente se l’errore è evidente, per minimizzare la sanzione. |
| Contributi previdenziali (Gestione separata) | Se compenso occulto → omesso versamento contributi su quella quota → potenziale ispezione INPS con recupero contributi + sanzioni civili. | Regolarizzare versando i contributi dovuti (si può fare anche dopo, con interessi ridotti se prima di contestazione formale). In caso di contenzioso, evidenziare eventuale doppio versamento contributivo (se l’amministratore era già iscritto come socio lavoratore). |
| Altre imposte (es. imposta sostitutiva 10% premi) | Revoca dell’agevolazione e applicazione IRPEF ordinaria sui bonus + sanzioni per differenze di ritenute non operate. | Fornire evidenza che i premi rispettavano i requisiti (accordi sindacali, obiettivi). Se errore, valutare sanatoria (versamenti integrativi prima dell’accertamento). |
Recupero delle imposte personali in caso di restituzione del compenso
Poniamo ora che, a seguito di contestazioni, l’amministratore sia costretto (o decida volontariamente) di restituire alla società i compensi percepiti negli anni passati senza valida delibera. Dal suo lato, aveva però già pagato le imposte su quei compensi come reddito personale. Può costui recuperare le imposte versate sul reddito che di fatto gli viene tolto? Sarebbe infatti una beffa aggiungere al danno (restituire i soldi) la beffa di averli tassati inutilmente.
La risposta è sì, esiste un meccanismo per evitare questa ingiusta doppia imposizione (questa volta in senso economico e per lo stesso soggetto). La Cassazione ha riconosciuto che l’amministratore ha diritto a recuperare le imposte pagate su compensi poi restituiti . In particolare, la recente Cass. n. 13181/2023 (in tema di compensi non deliberati) cita la possibilità, per il percettore, di ottenere il rimborso o la detrazione di quanto pagato al Fisco se restituisce il maltolto .
Operativamente, il nostro ordinamento fiscale prevede all’art. 10, co. 1, lett. d-bis) TUIR la deduzione dal reddito imponibile delle somme restituite al soggetto erogatore, se tassate in anni precedenti. In alternativa (quando la restituzione avviene al netto delle ritenute, come visto), il soggetto può chiedere un credito d’imposta pari alle imposte pagate su quel reddito (art. 150, co.3 TUIR). Queste norme sono pensate, ad esempio, per il caso di pensioni o stipendi percepiti e poi restituiti perché non dovuti, ma si applicano anche al caso dell’amministratore che restituisce compensi indebitamente incassati e già tassati .
Facciamo un esempio numerico concreto: Caio, amministratore di Beta S.r.l., ha incassato nel 2024 €50.000 (netti) senza delibera, su cui erano state versate €20.000 di ritenute IRPEF. Dopo l’accertamento nel 2025, Caio restituisce €50.000 alla società. Caio potrà nella dichiarazione dei redditi 2025 dedurre quei €50.000 tra gli oneri deducibili (riducendo così il suo reddito imponibile di pari importo) . In tal modo recupera l’IRPEF che aveva pagato su di essi (di fatto ottiene un rimborso sotto forma di minori imposte dovute nel 2025). Alternativamente, se le ritenute erano state operate, Caio potrebbe chiedere un credito d’imposta di €20.000, compensabile con le imposte future. La scelta dipende dalle circostanze, ma l’importante è che il sistema prevede un correttivo. Cass. 13181/2023 sottolinea proprio che così si evita la penalizzazione di una doppia imposizione definitiva .
Ovviamente, per ottenere ciò, Caio dovrà documentare la restituzione effettuata (bonifico alla società, quietanza) e collegarla al reddito precedentemente dichiarato. L’Agenzia delle Entrate, se tutto è ben documentato, riconosce il rimborso. Se invece la vicenda è ancora sub iudice (ad esempio Caio restituisce volontariamente prima che la causa sia finita), potrà farsi riconoscere il credito a fine causa.
Dal lato della società, attenzione: la somma restituita dall’amministratore è un’entrata straordinaria. Fiscalmente, ci si potrebbe chiedere: la società deve tassarla? In teoria no, perché non è un ricavo d’esercizio ma un “ripristino di risorse indebitamente uscite”. Se la società aveva subito l’indeducibilità a suo tempo (quindi aveva già pagato tasse su quella somma come utile extra), la restituzione dovrebbe essere trattata come una posta non tassabile, per evitare un contro-bis in idem (questa volta a danno della società). Di solito si risolve così: l’importo restituito viene imputato a conto economico (spesso come provento straordinario) ma la società lo esclude dalla tassazione tramite una variazione in diminuzione nel modello Unico, richiamando il fatto che trattasi di componente già tassato in esercizi precedenti. È una situazione peculiare che va gestita col supporto di un fiscalista, ma è bene segnalarla: se non fatta, rischierebbe di creare un’ulteriore tassazione (la società che incassa di nuovo soldi pagherebbe tasse su di essi, il colmo!). Fortunatamente la prassi e la dottrina confermano che la società può non tassare tali rientri, purché simmetricamente avesse non dedotto a suo tempo (quindi nessun vantaggio indebito).
Riassumendo: chi restituisce un compenso indebito può recuperare le imposte personali pagate su quel compenso, tramite deduzione o credito . Questo è un importante aspetto da ricordare quando si negozia una soluzione: ad esempio, se un amministratore concorda di restituire una parte del compenso per chiudere bonariamente la lite coi soci o col curatore, dovrà tenere conto che almeno le tasse su quella parte le può recuperare, alleviando la perdita.
Profili di responsabilità penale (reati fallimentari e tributari)
Finora abbiamo discusso le conseguenze civilistiche (nullità, restituzione) e fiscali (accertamenti, sanzioni) dei compensi non deliberati. Purtroppo, in situazioni estreme, la vicenda può assumere anche rilievo penale. Vediamo i contesti principali in cui scatta la sanzione penale e cosa rischia l’amministratore (o ex amministratore) coinvolto:
- Reati fallimentari (bancarotta): se la società fallisce (o è assoggettata a liquidazione giudiziale secondo il nuovo Codice della Crisi), i compensi indebitamente corrisposti agli amministratori possono costituire atti di distrazione di risorse a danno dei creditori. In tal caso integrano il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, co.1 n.1 del vecchio R.D. 267/1942, corrispondente agli artt. 322-323 D.Lgs. 14/2019) . Questo è probabilmente il rischio più serio: l’amministratore che abbia svuotato le casse sociali con compensi non dovuti, lasciando poi la società insolvente, viene accusato di aver distratto beni sociali.
- Reati tributari: se per occultare i compensi non deliberati si sono commessi artifizi fiscali, possono scattare i reati di cui al D.Lgs. 74/2000. Ad esempio, frode fiscale mediante uso di fatture false (art. 2) o emissione di fatture false (art. 8) se l’amministratore ha emesso fatture fittizie alla società per coprire i prelievi . Oppure, in assenza di documentazione falsa ma con evasione d’imposta rilevante, potrebbe configurarsi la dichiarazione infedele (art. 4) o omessa dichiarazione (art. 5) se i redditi non sono stati dichiarati e superano le soglie penali. Questi reati li approfondiremo dopo la bancarotta.
Concentriamoci prima sul caso tipico fallimentare, che è quello più direttamente connesso ai compensi non autorizzati.
Bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta preferenziale
Come accennato, la giurisprudenza ha chiarito che un amministratore che preleva dalle casse sociali somme a titolo di compenso non deliberato (cioè senza valido titolo) e poi porta la società al fallimento commette bancarotta fraudolenta per distrazione . La logica è che quei soldi sono usciti dall’impresa senza giustificazione, impoverendo il patrimonio a danno dei creditori.
Un caso significativo è quello deciso da Cass. pen. Sez. V n. 14010/2020: qui un socio-amministratore aveva predisposto una delibera assembleare “pro forma” per giustificare un prelievo di somme, ma la delibera era fittizia . La Cassazione ha ritenuto integrata comunque la bancarotta fraudolenta, sottolineando che la delibera era stata fatta “al solo fine di giustificare l’indebito prelievo” e non aveva sostanza . Insomma, l’escamotage last-minute non ha salvato l’amministratore dalla condanna.
Diversamente, la Cassazione aggiunge che si configura bancarotta preferenziale (art. 216, co.3 L.Fall., ora art. 324 D.Lgs. 14/2019) se il pagamento all’amministratore avviene sì in situazione di dissesto, ma a estinzione di un debito reale e pregresso verso di lui . In altri termini, se l’amministratore aveva effettivamente un credito verso la società (un compenso deliberato regolarmente, oppure altre somme dovutegli) e, prima del fallimento, si fa pagare preferendosi agli altri creditori, allora non è distrazione ma preferenza (che è un reato fallimentare meno infamante). Però – ed è cruciale – per sostenere il pagamento preferenziale l’amministratore deve provare l’esistenza effettiva di quel credito (il debito della società verso di lui) . Se tale prova manca, il fatto ricade nella distrazione fraudolenta, perché quel pagamento non era dovuto affatto.
In pratica, dal punto di vista difensivo penale, un amministratore accusato di bancarotta distrattiva per aver percepito compensi non deliberati può tentare di sostenere due linee alternative :
- Che in realtà quei soldi erano a fronte di un credito legittimo che lui vantava verso la società (ad esempio un compenso deliberato regolarmente, oppure rimborsi anticipati per spese personali fatte nell’interesse della società). Ma se così fosse, non si parlerebbe nemmeno di “compenso non deliberato”: spesso la realtà è che non c’era alcun titolo, quindi questa strada è preclusa.
- Oppure che non erano compensi per la carica di amministratore, bensì un pagamento per altra attività con contratto distinto (es. era anche un consulente con un contratto professionale genuino). Se questa linea difensiva viene accolta, il pagamento potrebbe essere qualificato come adempimento di un debito della società (verso il consulente) e quindi, se fatto in periodo di dissesto privilegiando quell’“altro ruolo” dell’amministratore, sarebbe bancarotta preferenziale e non distrazione dolosa . Resta comunque un reato, ma meno grave nella cornice edittale.
Occorre evidenziare che la bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato gravissimo, punito con pene detentive fino a 10 anni (e raramente sotto i 4-5 in casi con aggravanti) . Quindi, un amministratore che abbia attinto a piene mani alle casse sociali senza autorizzazione e poi la società fallisce si espone a rischi penali elevatissimi. La migliore difesa, qui, è preventiva: non farlo; oppure, se già fatto e si intravede il rischio di insolvenza, restituire quanto più possibile prima del fallimento (ciò, pur non cancellando il reato, potrebbe essere considerato come attenuante e ridurre la pena). Spesso, purtroppo, al momento del fallimento l’amministratore insolvente non è in grado di restituire nulla, aggravando il danno ai creditori.
Va notato che la figura dell’amministratore di fatto è parimenti punibile: chi esercita funzioni gestorie senza investitura formale, se drena risorse sociali, verrà considerato responsabile di bancarotta fraudolenta al pari dell’amministratore di diritto . La giurisprudenza equipara le due figure in termini di responsabilità penale . Anzi, come si è visto, alcune pronunce suggeriscono che i compensi percepiti dall’amministratore di fatto sono sempre distrattivi, non potendo egli rivestire alcun diritto a compenso. Ad esempio, Cass. pen. n. 81/2021 (citata in dottrina) ribadisce la nozione di amministratore di fatto e la sua co-responsabilità, a conferma che ogni gestione non ufficiale può sfociare in illeciti.
Riassumendo questo profilo: senza delibera, se la società fallisce, l’amministratore rischia la bancarotta fraudolenta perché quei prelievi sono considerati appropriazioni indebite di patrimoni sociali . Solo provando che erano pagamenti di debiti legittimi può derubricare il fatto a bancarotta preferenziale (comunque reato, ma punito meno severamente) .
Reati tributari correlati: dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, false fatture, autoriciclaggio
Nel contesto dei compensi non deliberati, i reati tributari possono entrare in gioco principalmente se si è fatto ricorso a mezzi fraudolenti per nasconderli, o se l’importo dell’evasione supera soglie rilevanti. Alcuni casi tipici:
- False fatture e dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.Lgs. 74/2000): come già accennato, se per giustificare l’uscita di denaro la società e l’amministratore hanno usato fatture per operazioni inesistenti (ad esempio l’amministratore ha emesso una fattura fittizia dalla propria ditta individuale, oppure hanno coinvolto una società terza per fatturare servizi mai resi), scattano due possibili reati: emissione di fatture false a carico di chi le ha emesse (art. 8 D.Lgs. 74/2000) e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false a carico della società (rappresentante legale) che le ha utilizzate in dichiarazione . Entrambi sono reati molto gravi, puniti con reclusione fino a 6-8 anni a seconda dell’importo (soglie di punibilità: è sufficiente superare €100.000 di imponibile IVA fittizio annuo per l’art. 2, e per l’art. 8 non ci sono soglie). Se l’amministratore coincide con la società (es. socio unico), cumulerà la responsabilità come emittente e utilizzatore, anche se formalmente i soggetti sono diversi .
Esempio: Scenario D discusso sopra: Mevio emette fattura falsa e Delta la usa. Mevio risponde ex art. 8, Delta (Mevio stesso come legale rappresentante) ex art. 2. Concorso di reati e pene che, pur applicate distintamente, possono portare a diversi anni di carcere. Spesso in questi casi si cerca la pena patteggiata per contenere la durata e magari evitare il carcere con la sospensione condizionale (se importi non enormi). Ma resta un evento traumatico per l’imprenditore.
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000): è il reato che punisce chi, senza usare artifici, indica nella dichiarazione elementi attivi o passivi falsi, superando certe soglie. Potrebbe ricorrere nel nostro contesto se la società ha dedotto indebitamente costi di compensi non deliberati e ciò ha portato a evadere sopra soglia. Le soglie attualmente (dopo il decreto 2020) sono: imposta evasa > €100.000 e contemporaneamente elementi passivi fittizi > 10% del totale elementi attivi dichiarati o > €2 milioni . Un singolo caso di compenso non deliberato raramente supera 2 milioni, ma potrebbe comunque far evadere oltre 100k di IRES se enorme. Ad esempio, se una società ha dedotto €5 milioni di compensi inesistenti, con imposta evasa ~1.2 milioni, scatta sicuramente. Più comune, invece, la dichiarazione infedele può configurarsi in capo all’amministratore persona fisica se non ha dichiarato i compensi percepiti “in nero”. Esempio: Sempronio incassa €200k dalla società senza giustificazione e non li indica nella propria dichiarazione IRPEF. Se l’imposta evasa su 200k (diciamo ~80k IRPEF) supera 100k? Probabilmente no (a meno che avesse altre omissioni). Quindi potrebbe non integrare il reato, però se avesse omesso 500k con 200k di imposte, sì. Bisogna valutare caso per caso. Importante: la dichiarazione infedele non richiede dolo specifico di frode, basta la volontà di evadere (anche semplicemente non dichiarando un reddito) e le soglie superate. La pena va da 2 a 4 anni e 6 mesi.
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000): punisce chi non presenta proprio la dichiarazione se dovuta, con imposta evasa > €50.000. Un amministratore che avesse percepito compensi occulti e non avesse presentato la dichiarazione dei redditi affatto (magari perché aveva solo quel reddito “nascosto”) potrebbe incorrere in questo reato. La pena è da 2 a 5 anni. Esempio: Tizio percepisce 80k “in nero” e non fa la dichiarazione perché pensa non tracciabile; l’imposta evasa ipotetica ~30k, sotto soglia, quindi non reato (solo sanzione amministrativa). Se fosse 300k non dichiarati, imposta ~120k > 50k, allora scatta il penale.
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.): questo è un reato introdotto nel 2015 che punisce chi impiega, trasferisce, investe denaro proveniente da un proprio reato, in modo da ostacolare l’identificazione dell’origine delittuosa. Nel nostro contesto, immaginiamo: l’amministratore ha commesso un reato presupposto (es. bancarotta fraudolenta, o frode fiscale) appropriandosi di denaro societario. Se poi quel denaro lo reimpiega in attività economiche (lo investe in un immobile, lo mette in un’altra società, lo porta all’estero, ecc.) per ripulirlo, commette autoriciclaggio. La pena base va da 2 a 8 anni (variabile a seconda della gravità del reato presupposto e dell’entità del denaro). Un classico scenario: l’amministratore distrae 1 milione dalla società fallenda e li trasferisce su conti esteri intestati a società offshore, cercando di farli sparire – qui oltre alla bancarotta avremo l’autoriciclaggio. Oppure: incassa soldi neri e li utilizza per avviare un’attività formalmente lecita intestata a un prestanome, mascherandone la provenienza.
Va detto che autoriciclaggio richiede un quid pluris rispetto alla mera detenzione o godimento del denaro illecito: se l’amministratore si limita a spendere quei soldi per uso personale (consumo), non è punibile per autoriciclaggio (la norma esclude le condotte destinate all’utilizzo personale). Ma se, come spesso accade, li reinveste in affari (magari comprando beni intestati a terzi, etc.), allora sì. Nel contesto di reati tributari, c’è stato dibattito se l’evasione fiscale possa essere reato presupposto di autoriciclaggio. Attualmente, sì: se l’evasione è penalmente rilevante (es. frode fiscale) e genera proventi, l’impiego di quei proventi configura autoriciclaggio. Dunque, un amministratore che accumula fondi neri evadendo e poi li utilizza in certe operazioni potrebbe essere imputato anche ex art. 648-ter.1.
In conclusione su questo fronte: l’amministratore coinvolto in compensi non deliberati deve vigilare su due livelli penali. Il primo è il fallimentare (distrazione/preferenza) se c’è insolvenza; il secondo è tributario, che può emergere anche indipendentemente dal fallimento (soprattutto se ha posto in essere frodi documentali). Le soglie di punibilità proteggono i casi minori, ma importi medio-alti possono facilmente integrare reato. La difesa penale ovviamente dipenderà dal caso: se le prove documentali di false fatture sono evidenti, conviene puntare a un patteggiamento per ridurre la pena; se trattasi di omessa dichiarazione con imposte non pagate, c’è la possibilità di estinguere il reato pagando integralmente il debito tributario (per alcuni reati il pagamento integrale delle imposte prima del dibattimento estingue il reato, ad esempio per l’omessa dichiarazione). Anche per la dichiarazione infedele la riforma del 2019 ha introdotto cause di non punibilità legate al pagamento del debito tributario. Pertanto, regolarizzare la posizione fiscale (versando il dovuto e sanzioni) non solo aiuta nel contenzioso amministrativo ma può salvare dalla condanna penale in taluni casi.
Tabella 3 – Principali reati connessi ai compensi non deliberati
| Reato (norma) | Descrizione | Quando può verificarsi | Sanzioni |
|---|---|---|---|
| Bancarotta fraudolenta distrattiva (art. 216 L.Fall. / art. 322 CCII) | Distrazione di beni a danno dei creditori in stato di insolvenza. | Compensi prelevati senza titolo e la società fallisce (insolvente). | Reclusione 3–10 anni (aumentabile se fatti di rilevante gravità). |
| Bancarotta preferenziale (art. 216 co.3 L.Fall.) | Pagamento preferenziale di un creditore in pregiudizio di altri. | Società insolvente paga l’amministratore se aveva un credito effettivo (compenso dovuto) preferendolo ad altri creditori. | Reclusione 1–5 anni (fattispecie meno grave di quella fraudolenta). |
| Dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.Lgs. 74/2000) | Uso di fatture/documenti falsi per frodare il Fisco. | Compenso occultato tramite false fatture (società deduce costi inesistenti). | Reclusione 4–8 anni (soglia €100k IVA fittizia). |
| Emissione di fatture false (art. 8 D.Lgs. 74/2000) | Emissione di documenti per operazioni non reali. | Amministratore (o complice) emette fatture fittizie per simulare spese/servizi. | Reclusione 4–8 anni (nessuna soglia minima). |
| Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) | Dichiarare elementi passivi fittizi o attivi omessi oltre soglie. | Società deduce compensi non deliberati superando €100k imposta evasa e 10% attivo; oppure amministratore non dichiara redditi percepiti superando soglia. | Reclusione 2–4.5 anni (soglia €100k imposta evasa e >10% attivo o >€2M base). |
| Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) | Non presentare dichiarazione dovuta con imposta evasa rilevante. | Amministratore non presenta il suo Modello Redditi pur avendo incassato redditi (o società omette dichiarazione). | Reclusione 2–5 anni (soglia €50k imposta evasa). |
| Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) | Impiego in attività economiche/finanziarie di proventi da reato proprio, ostacolando accertamento origine. | L’amministratore reinveste o occulta i fondi illeciti ottenuti (da bancarotta o reati fiscali), es. li trasferisce all’estero, li reimpiega in nuova attività, ecc. | Reclusione 2–8 anni (ridotta se reato base meno grave; denaro/confische pesanti). |
Strategie difensive e consigli pratici per il “debitore”
Dal punto di vista del debitore, ossia dell’amministratore (o ex amministratore) a cui vengono contestati compensi indebitamente percepiti, l’obiettivo è minimizzare le conseguenze economiche e legali. Ciò significa: evitare per quanto possibile l’esborso di imposte e sanzioni non dovute, evitare (o attenuare) responsabilità penali e prevenire un eventuale danno irreparabile al proprio patrimonio personale. In questa sezione elenchiamo una serie di strategie e accorgimenti difensivi, distinguendo tra misure preventive, correttive (quando l’azione è già in corso) e difensive in senso stretto durante un accertamento o processo.
1. Prevenzione documentale (giocare d’anticipo) – La miglior difesa è non offrire il fianco al Fisco. Se si riveste la carica di amministratore (specie in società di piccole dimensioni, dove è facile cadere in informalità), bisogna sempre formalizzare le decisioni sui compensi. In pratica:
- Delibera immediata: All’atto di nomina o inizio mandato, far deliberare ai soci il compenso annuo (o il criterio di calcolo del variabile). Ad esempio: “L’assemblea dei soci delibera che all’amministratore unico spetti un compenso annuo di €50.000, oltre ad un premio pari al 5% dell’utile netto di esercizio, se realizzato”. Mettere a verbale in modo chiaro l’importo e la periodicità. Se è prevista una parte variabile (es. percentuale sugli utili, o un bonus a obiettivi), definire il criterio in modo comprensibile. Conservare copia firmata del verbale nel libro delle decisioni dei soci. Questo documento un domani sarà la vostra prova regina che il compenso era deliberato e certo.
- Socio unico: Se la società ha socio unico, questi deve redigere una decisione scritta del socio, datata e preferibilmente con data certa (ad esempio facendola autenticare dal notaio o inviandosela via PEC per marcarne la data), in cui stabilisce il proprio compenso . Molti soci unici trascurano questo passaggio pensando “sono io il padrone, non devo formalizzare”: grave errore, perché per il Fisco la carta canta. Anzi, nelle SRL unipersonali l’obbligo di registrare le decisioni del socio unico è espressamente previsto dalla legge (art. 2479-bis c.c.).
- Adattare la delibera se cambiano le circostanze: Se nel corso degli anni il compenso necessita di modifica (aumenta, diminuisce, o si aggiungono bonus straordinari), occorre ripetere la delibera di modifica. Non basta aver scritto “fino a revoca” anni fa, soprattutto se la situazione societaria muta (utili variabili, ingresso di nuovi soci, ecc.). Ogni variazione va deliberata e messa a verbale.
- Rispettare la delibera: Sembra ovvio, ma va detto: se l’assemblea ha deliberato €50.000 annui, l’amministratore non deve prendersene 80.000. Qualsiasi somma eccedente il deliberato è fuori regola e indifendibile in caso di controllo . Se poi l’amministratore decidesse di rinunciare in tutto o parte al compenso deliberato (magari per lasciare liquidità in azienda), anche questo va formalizzato: scrivere una lettera di rinuncia o far risultare a verbale che “il socio-amministratore rinuncia volontariamente a esigere il compenso per l’esercizio X” o ne posticipa la percezione. Così facendo, quel costo non dedotto non genererà problema (la società non lo deduce proprio) e non scatteranno oneri fiscali finché non verrà effettivamente corrisposto in futuro.
- Tenere traccia dei consensi totalitari: Se per caso i soci (tutti) hanno discusso informalmente e concordato un compenso, cristallizzare subito quell’accordo con un documento. Ad esempio: se durante l’approvazione del bilancio tutti i soci presenti dicono “Ok, va bene anche un compenso aggiuntivo di €20.000 all’amministratore viste le ottime performance”, bisogna immediatamente verbalizzarlo chiaramente, o far firmare ai soci un foglio dove espressamente approvano quel compenso . Anche un accordo via email PEC da ciascun socio con contenuto chiaro può servire come pezza d’appoggio (non è formalissimo, ma molto meglio che nulla). L’importante è non lasciare tutto nell’oralità. Documentazione e trasparenza sono la prima linea di difesa.
2. Regolarizzazione tardiva (se ci si accorge in tempo) – Poniamo che l’amministratore (e i soci) si rendano conto, magari su sollecito del consulente, di aver pagato negli ultimi anni compensi senza adeguata delibera. La società è in bonis (non in crisi) e non è ancora arrivato alcun accertamento fiscale. Cosa fare? Si potrebbe tentare una sanatoria interna:
- Delibera ora per allora: Convocare un’assemblea dei soci e approvare retroattivamente i compensi degli esercizi precedenti. Ad esempio: “L’assemblea, preso atto che negli esercizi 2023-2024 l’amministratore ha percepito compensi per €X in mancanza di formale deliberazione, approva e ratifica tali compensi”. Civilisticamente, se tutti i soci approvano, questa ratifica può avere efficacia (copre il vizio di forma a livello di accordo interno tra soci, impedendo a uno di loro di dolersene in futuro). Fiscalmente, però, l’Agenzia delle Entrate potrebbe non riconoscerla efficace per gli anni passati ormai chiusi (a meno che la società non corregga i bilanci e dichiari nuovamente) . Diciamo che serve più a prevenire azioni di responsabilità dei soci stessi, ma non garantisce di evitare un accertamento se i verificatori guardano a quegli anni. Tuttavia, potrebbe influire positivamente in sede contenziosa: presentare al giudice tributario una delibera (ancorché tardiva) che ha definito l’importo potrebbe sostenere la tesi della deducibilità magari nell’anno di ratifica (vedi concetto deduzione differita).
- Riesame dei bilanci passati: In casi estremi, la società potrebbe valutare di rettificare i bilanci precedenti che riportavano costi non deliberati. Ad esempio, nel bilancio 2024 era stato contabilizzato un costo amministratore di 50k senza delibera: nel bilancio 2025 si può evidenziare nella Nota Integrativa che “il precedente bilancio riportava €50k di costi amministratore non deliberati, che l’assemblea decide di riclassificare come utili distribuiti/disponibilità avanzate”, con conseguente ricapitalizzazione o destinazione a riserva. Operazione complessa, perché tocca bilanci già approvati (in teoria modificabili solo entro certi termini e con procedure ad hoc). Inoltre potrebbe costituire un’auto-denuncia al Fisco. Va maneggiata con cura e con supporto di commercialisti esperti, ed è efficace solo se poi viene seguita da comportamenti coerenti (es. versamento delle imposte integrate). In pratica, raramente si fa, se non quando la nuova gestione vuole fare pulizia e dormire sonni tranquilli (anche a costo di pagare spontaneamente tasse arretrate).
3. Difesa in sede di accertamento fiscale – Se ormai “la frittata è fatta” ed è arrivata una contestazione dell’Agenzia delle Entrate, bisogna impostare la difesa nel merito dell’atto (o valutare soluzioni deflattive). Ecco alcune mosse:
- Ricerca di documenti giustificativi: Appena notificato il PVC (processo verbale di constatazione) o l’avviso di accertamento, raccogliere qualunque documento che possa valere come delibera o accordo. Per esempio: verbali sociali magari non depositati, bozze di accordo, e-mail dove i soci discutono compensi, appunti dell’assemblea, registrazioni se esistono. Qualunque elemento che suggerisca che “i soci avevano deciso” può aiutare . Magari non fermerà l’Ufficio, ma in Commissione Tributaria potrebbe convincere che c’era almeno un consenso sostanziale (qualche Commissione in passato ha dato peso a questi consensi taciti, sebbene la Cassazione sia contraria ). Anche l’esistenza di uno statuto con previsione di compenso (tipo: “all’amministratore spetta un compenso anche se non deliberato”) – ipotesi rara – sarebbe un asso. In mancanza di meglio, anche una delibera tardiva approvata da tutti i soci prima che l’accertamento diventi definitivo può essere esibita per mostrare buona fede e tentare una conciliazione.
- Dimostrare l’inerenza e realtà della prestazione: Se contestano indeducibilità, un argomento da usare è: “Va bene la forma, ma la sostanza è che l’attività gestoria c’è stata ed è stata utile all’impresa, dunque il costo è inerente al 100% e realmente sostenuto”. Questo per evitare che il giudice percepisca quei costi come manovre elusive. Insistere sul fatto che l’amministratore ha effettivamente lavorato e prodotto risultati; eventualmente produrre evidenze (rapporto sulle attività svolte, risultati aziendali collegati). Lo scopo è almeno di convincere a non applicare le sanzioni più pesanti (perché non c’era volontà fraudolenta, semmai un errore formale). In casi borderline, potrebbe indurre il giudice a qualche apertura (ad esempio a ritenere deducibile in altro anno).
- Contestare l’indeducibilità totale giuridicamente: In sede di ricorso, si può tentare una linea giuridica: “La violazione civilistica non genera automaticamente un abuso fiscale” . Cassazione stessa l’ha detto: bisogna vedere se la mancanza di delibera incide sulla certezza del costo. Nel nostro caso l’ha sempre fatto, ma nulla vieta di sostenere, ad esempio, che la certezza c’era perché i soci (tutti) avevano comunque deciso tacitamente e l’importo era determinato e pagato. Si tratta di una tesi di minoranza, ma in Commissione Tributaria Provinciale qualche volta ha attecchito. Soprattutto in passato, alcune CTP annullavano accertamenti di questo tipo ritenendo che “se il compenso è effettivamente pagato e dichiarato dal percettore, il Fisco non ci rimette nulla e contestare la delibera è eccesso di formalismo”. Oggi è dura in Cassazione, ma in primo grado con un Collegio indulgente potrebbe capitare. Vale la pena quindi, specie se le somme non sono enormi, provare a far leva su equità e buona fede.
- Vizi formali dell’accertamento: Analizzare con occhio clinico l’atto impugnato per trovare eventuali vizi procedurali o formali. Ad esempio: è stato preceduto da PVC? È stata rispettata la tempistica (se veniva da verifica, l’avviso non può essere emesso prima di 60 giorni dal PVC salvo urgenza)? La motivazione dell’avviso è adeguata (spiega i presupposti, cita i fatti, considera le controdeduzioni eventualmente presentate)? Spesso gli atti su queste materie citano Cassazione e basta: un bravo avvocato verifica se l’ufficio ha supportato bene la propria pretesa. Qualche volta, carenze di motivazione o notifica viziata possono portare ad annullamento dell’atto (anche se nel merito il Fisco avrebbe ragione). Ad esempio, se l’accertamento riguarda più annualità e notifiche, controllare che ogni notifica sia stata fatta correttamente. Anche questioni come la firma digitale dell’atto, la delega del funzionario firmatario, ecc. vanno vagliate.
- Istanza di accertamento con adesione: Prima di andare in causa, valutare la possibilità di avviare un procedimento di accertamento con adesione con l’Ufficio. Presentando istanza entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, la controversia si sospende e si può discutere con l’Agenzia per trovare un accordo. In questi casi, l’adesione potrebbe consistere in una riduzione delle sanzioni (da massimi a minimi, ad esempio) o, se c’è margine, in un parziale riconoscimento del costo. Ad esempio, si potrebbe patteggiare: “Ok, tolgo il costo nell’anno X ma me lo lasci dedurre l’anno dopo perché abbiamo fatto delibera in ritardo” – non è prassi standard ma tentare non nuoce, soprattutto se i funzionari mostrano apertura. L’adesione evita il contenzioso e riduce le sanzioni di 1/3. Se la posizione è indifendibile (palese mancanza delibera), aderire può risparmiare tempo e denaro (si paga il dovuto con sanzione ridotta e rateizzabile). Chiaramente va ponderato: se le somme sono ingenti e c’è rischio penale, a volte fare l’adesione può risolvere la parte fiscale e costituire atto di ravvedimento utile penalmente (pagare il dovuto estingue alcuni reati tributari). Ma può restare aperto il profilo penal-fallimentare (se fallimento in corso). Quindi va calibrata la strategia globale.
- Richiesta di sospensione e tutela cautelare: Se l’accertamento comporta un esborso immediato insostenibile, ricorda che presentando ricorso si può chiedere al giudice tributario la sospensione dell’atto (sospensione della riscossione) dimostrando sia il fumus (ragioni di fondatezza del ricorso) sia il periculum (danno grave e irreparabile in caso di pagamento). Nel nostro caso, se la cifra è notevole e l’azienda rischia crisi di liquidità, evidenziarlo nel ricorso può portare a ottenere la sospensione del pagamento finché la causa non è decisa. Questo è cruciale per guadagnare tempo, soprattutto se c’è di mezzo un fallimento possibile (evita che Equitalia aggredisca subito i conti).
- Conciliazione giudiziale: Durante il giudizio, c’è sempre la possibilità di proporre una conciliazione (totale o parziale) con l’ufficio, con riduzione delle sanzioni fino al 40%. Se in primo grado il collegio lascia intendere che la linea è sfavorevole, conviene sfruttare l’opportunità di chiudere bonariamente con sanzioni ridotte prima della decisione. Ad esempio, se emergono vizi minori ma il merito è perso, l’ufficio potrebbe accettare di chiudere con sanzione al 50% del minimo. Questo evita l’appello e definisce la questione in via definitiva.
4. Protezione del patrimonio personale: Nel frattempo, l’amministratore deve pensare anche a tutelare i propri beni, specialmente se sono in ballo cifre grosse (tra imposte, sanzioni e magari risarcimenti alla società). Se teme di essere chiamato a restituire decine o centinaia di migliaia di euro, può valutare misure lecite di protezione patrimoniale: ad esempio, conferire immobili in un fondo patrimoniale (valutandone l’opponibilità, anche se per debiti pregressi non funzionerebbe), o intestare beni ai familiari, o costituire trust. Attenzione: queste mosse, se fatte dopo che il debito è sorto o l’illecito commesso, possono essere revocate dai creditori (azione revocatoria) o addirittura considerate come aggravamenti dolosi (in ambito penale fallimentare, spostare beni per non pagar creditori può essere bancarotta per distrazione a titolo personale). Quindi vanno ponderate con avvocati esperti: prevenire è sempre meglio (es. stipulare assicurazioni di tutela legale o accantonare riserve). Esiste anche l’assicurazione RC degli amministratori (D&O insurance) che, se stipulata, potrebbe coprire le spese legali e magari i danni da azione di responsabilità (ma di solito non copre le sanzioni tributarie).
5. Coordinamento con la difesa penale: Qualora sia in atto anche un procedimento penale (ad esempio per frode fiscale o bancarotta), la difesa tributaria deve essere concertata con quella penale. Una scelta in ambito tributario – come patteggiare l’adesione e riconoscere il debito – potrebbe avere effetti sul penale (ammissione di colpa tacita). Tuttavia, pagare il dovuto può anche estinguere il reato tributario (per alcuni reati se paghi prima del dibattimento ottieni causa di non punibilità). Quindi l’avvocato tributarista e quello penalista dovrebbero collaborare per scegliere la via più vantaggiosa complessivamente. Ad esempio, se l’azienda non è ancora fallita ma rischia, pagare i debiti fiscali potrebbe evitare l’istanza di fallimento da parte del Fisco. Oppure, se è fallita, la collaborazione in sede penale (restituire denaro, transare col curatore) può mitigare la pena. Ogni mossa va pesata su entrambi i tavoli.
6. Negoziare con i soci/curatore: Se l’amministratore è ancora in rapporti con i soci (magari è anche socio di maggioranza), potrebbe raggiungere una transazione interna per limitare le rivendicazioni. Ad esempio, i soci minoritari minacciano azione di responsabilità: l’amministratore può proporre di restituire una parte delle somme indebitamente percepite in cambio di una liberatoria. Oppure, se c’è un curatore fallimentare agguerrito, provare a trovare un accordo (restituire X subito per chiudere). Questi accordi non vincolano il Fisco ma riducono l’esposizione patrimoniale e tolgono spinta al procedimento penale (un curatore soddisfatto è meno incentivato a costituirsi parte civile, ad esempio).
In conclusione, la difesa di chi si trova investito da contestazioni su compensi non deliberati deve muoversi su più fronti (civile, tributario, penale) e con attenzione sia alla forma (documenti, tempistiche) sia alla sostanza (buona fede, ragionevolezza). Sintetizzando alcuni consigli pratici finali:
- Mettete subito ordine ai verbali e contratti: prevenire è meglio che curare (lo ripetiamo perché è cruciale).
- Se siete in errore, ravvedetevi il prima possibile: meglio autoridursi il compenso o regolarizzarlo ora che farlo sotto accertamento con penali.
- Non sottovalutate una lettera dell’Agenzia: se arriva una richiesta di documenti, rispondete con completezza (magari allegando tardivamente una delibera “dimenticata” – a volte può convincere i verificatori a lasciar correre, specie per importi modesti).
- Mantenete un approccio collaborativo ma fermo: fate valere i vostri diritti, ma al contempo mostratevi ragionevoli (ad esempio proponendo pagamenti rateali, transazioni).
- Affidatevi a professionisti esperti in materia tributaria e societaria: il taglio interdisciplinare è fondamentale qui. Un bravo tributarista lavorerà in tandem con un avvocato societario o fallimentarista se necessario.
- Tenete presente l’impatto reputazionale: accuse di compensi illegittimi possono danneggiare l’immagine aziendale. A volte chiudere velocemente pagando il giusto è meglio per poter voltare pagina, piuttosto che impantanarsi in un lungo contenzioso pubblico.
Domande frequenti (FAQ)
D. Senza delibera assembleare l’amministratore ha mai diritto a un compenso?
R. In linea generale no: l’amministratore di società di capitali non può vantare per legge alcun diritto automatico alla retribuzione per l’attività gestoria . Può ricevere compensi solo se previsti nello statuto o deliberati dai soci in maniera conforme alla legge. Se manca qualsiasi delibera o pattuizione, si presume che la carica sia svolta a titolo gratuito (o meglio: senza compenso specifico, ferma restando la normale copertura delle spese vive e rimborsi). Eccezioni: se esiste una clausola statutaria che stabilisce un compenso (es. X% degli utili agli amministratori), allora quel diritto discende dallo statuto e non necessita ogni anno di ulteriore delibera (ma serve comunque deliberare l’utile). Inoltre, nelle società di persone si può argomentare che il socio amministratore abbia diritto a una remunerazione implicita sotto forma di utili. Ma in una S.r.l. o S.p.A., senza delibera specifica, il compenso non è dovuto e, se pagato, è indebito .
D. Ma tutti i soci erano d’accordo informalmente: questo conta qualcosa?
R. Purtroppo conta poco o nulla dal punto di vista legale. La Cassazione esige il rispetto formale delle procedure: un accordo tacito fra tutti i soci non equivale a una delibera valida . Solo se tutti i soci sono presenti e redigono un verbale unanime (assemblea totalitaria) con la decisione espressa sul compenso, si può parlare di regolarità. Ma se semplicemente “nessuno ha protestato” mentre l’amministratore si pagava, ciò non sana la mancanza di delibera. In ambito fiscale e civile, i giudici considerano irrilevante il consenso di fatto non formalizzato. Tuttavia, in sede di causa tributaria, si può comunque far presente che nessun socio ha contestato quei pagamenti per evidenziare la buona fede e l’assenza di frode, magari per ottenere un trattamento sanzionatorio più mite. Ma non ci si può basare su questo per ottenere ragione piena. Quindi: anche se i soci (soprattutto nelle società famigliari) agiscono “come se” fosse tutto concordato, giuridicamente serve un atto formale.
D. È possibile sanare dopo la situazione? Ad esempio, deliberare ora per compensi già pagati negli anni scorsi?
R. Si può provare, ma con efficacia limitata. Una delibera assembleare tardiva, che approva compensi di esercizi precedenti, civilisticamente potrebbe avere valore di ratifica tra i soci (evitando contestazioni interne future). Fiscalmente, invece, l’Agenzia delle Entrate non è tenuta a riconoscerla per gli anni chiusi: tenderà a dire che per quei periodi la deduzione era indebita, punto. Però, una volta deliberato, si può sostenere che in quell’anno di delibera (quello in cui la ratifica avviene) il costo diventa certo e magari deducibile (se non già dedotto prima). In pratica, a livello fiscale è complicato “spostare” il costo a posteriori, a meno che si faccia una dichiarazione integrativa a sfavore per l’anno passato e a favore per quello nuovo, con accordo dell’Agenzia. Sono operazioni fuori dall’ordinario. Diciamo che deliberare tardivamente è più utile per regolarizzare la posizione ai fini civilistici e per mostrarsi collaborativi, magari facilitando una conciliazione con il Fisco.
D. Se l’amministratore restituisce i compensi indebitamente percepiti, la società può ridargli i soldi in modo regolare dopo?
R. Situazione esemplificativa: Tizio ha preso 100 indebitamente in 2024, li restituisce nel 2025. Ora l’assemblea 2025 potrebbe deliberare di riconoscere a Tizio un “premio straordinario” per la passata attività, e ridargli magari 70 su 100. Ma bisogna fare attenzione: se questa operazione è vista come un tentativo di restituirgli sotto banco il maltolto, siamo da capo. Invece, se si configura come un nuovo compenso deliberato ex novo (magari 70 come compenso 2025 per risultati pregressi), allora è lecito. Tuttavia, l’Agenzia potrebbe considerarlo un abuso se fatto immediatamente dopo la restituzione. È più prudente, se i soci vogliono comunque remunerare l’amministratore dopo aver formalmente ripristinato la legalità, aspettare un po’ di tempo e inserire quei 70 come compenso regolarmente deliberato per un nuovo esercizio, con causale genuina (es. “bonus per la ristrutturazione aziendale in corso”). Così non appare come una restituzione mascherata. In sostanza: nulla vieta di pagare un compenso in futuro, se deliberato correttamente; ma se appare come restituzione di ciò che è stato appena dovuto restituire, potrebbe sollevare dubbi dai creditori o dal Fisco.
D. Quali sanzioni amministrative rischia la società se viene accertata l’indebita deduzione?
R. Le sanzioni tributarie per dichiarazione infedele (art. 1 D.Lgs. 471/97) sono generalmente dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta. Se la società aveva dedotto X e questo ha ridotto l’IRES di Y, la sanzione base è 90% di Y (che può essere aumentata in caso di condotte reiterate o altri aggravanti). L’Agenzia spesso applica il penale edittale medio tipo 100% o 120%. È possibile ottenere la sanzione al minimo se si aderisce o concilia. Ad esempio, su €10.000 di IRES evasa, sanzione base €9.000. Inoltre, ci sono interessi di mora (attualmente intorno al 3-4% annuo calcolati dal momento in cui l’imposta era dovuta). Per l’IVA indetraibile, sanzione del 90% dell’IVA recuperata. Per le ritenute non operate, sanzione dal 20% al 30% di ciascuna ritenuta. Quindi, complessivamente, il carico sanzionatorio può avvicinarsi o superare l’importo del tributo evaso stesso. Ricordiamo però che aderendo all’accertamento la sanzione si riduce di 1/3 (quindi 60% minimo), e se si vince parzialmente in giudizio, il giudice può ridurre entro il minimo. Esiste anche l’istituto dell’adesione alle sanzioni (definizione agevolata) per pagare il 1/3 della sanzione entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale – in questo caso però, per chiusure tipo queste, di solito l’Agenzia propone la definizione in sede di adesione generale.
D. Rischio qualcosa a livello penale se ho pagato compensi non deliberati?
R. Se la società non fallisce e le somme non sono enormi, di per sé pagare un compenso non deliberato non è reato. Diventa rilevante penalmente quando concorre con altre situazioni: – Fallimento: come detto, in caso di fallimento quelle condotte integrano bancarotta fraudolenta, che è reato gravissimo. – Evasione fiscale significativa: se la deduzione indebita comporta oltre €100k di imposta evasa (non comune a meno di importi altissimi) può scattare il reato di dichiarazione infedele per la società. E se l’amministratore non dichiarava quei redditi, può rischiare a titolo personale la dichiarazione infedele (sopra soglie) o omessa dichiarazione (>€50k imposte). In più, se sono state usate false fatture per coprire il tutto, quelli sono reati penali come frode fiscale. – Autoriciclaggio: Se l’amministratore ha “ripulito” quei proventi occultandoli, anche questo è reato. – Altri reati societari: ad esempio, l’assemblea che approva un bilancio con costi fittizi potrebbe configurare falso in bilancio (anche se per piccole società è depenalizzato se lieve). L’amministratore che si attribuisce compensi non autorizzati, in presenza di soci terzi danneggiati, potrebbe incorrere nel reato di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) se prova che ha agito in conflitto d’interessi con danno per la società – ma in pratica è raramente contestato se c’è già la bancarotta o altro. Insomma, non c’è un reato specifico “compenso non deliberato” (non esiste), ma ci si infilano dentro altri reati a seconda del contesto. Quindi, se la situazione finanziaria è sana e correggete l’errore, non subirete conseguenze penali. Se invece siete in scenario di dissesto o evasione massiccia, allora sì, ci sono rischi penali notevoli.
D. L’“avviso di accertamento” è immediatamente esecutivo? Quanto tempo ho per reagire e cosa succede se perdo?
R. L’avviso di accertamento oggi è esecutivo trascorsi 60 giorni dalla notifica. Entro quei 60 giorni si può presentare ricorso (o adesione). Se non fate nulla, dopo 60 giorni l’importo diventa riscuotibile da Agenzia Entrate-Riscossione, che può emettere cartella o atto di intimazione e iniziare pignoramenti. Presentando ricorso, la riscossione viene sospesa per 1/3 dell’importo fino alla sentenza di primo grado. Dopo la sentenza di primo grado (Commissione Tributaria Provinciale), se il contribuente perde, deve versare due terzi dell’imposto contestata (al netto di quanto già eventualmente versato) per poter proseguire l’appello, altrimenti l’esecuzione riprende sul resto. Se vince in primo grado, non paga nulla (eventualmente sarà rimborsato se aveva pagato). I tempi: 60 gg per ricorso, poi 6-24 mesi per la sentenza di primo grado. Appello altri 12-24 mesi. Cassazione altri 1-3 anni. Nel frattempo maturano interessi. Quindi reagire prontamente è essenziale. E se si perde definitivamente, gli importi (imposte + sanzioni + interessi) diventano dovuti e riscossi coattivamente. Per importi alti, conviene rateizzare (fino 8 anni di rate in certi casi) per evitare azioni aggressive.
D. Meglio pagare subito con sanzioni ridotte o fare causa?
R. Dipende dalla situazione: se l’importo non è elevato e la violazione è palese, pagando entro 30 giorni dall’avviso si beneficia della riduzione delle sanzioni ad 1/3 (in caso di acquiescenza). Ad esempio, per €10.000 di imposta e €9.000 di sanzioni, paghereste €10k + €3k + interessi, risparmiando €6k di sanzioni. Questo conviene se non ci sono margini di vittoria elevati e se volete chiudere velocemente la faccenda. Se invece l’importo è grande o ci sono elementi difensivi validi, val la pena tentare il contenzioso perché anche una riduzione parziale (es. far riconoscere almeno deducibile in un anno successivo o far annullare per vizio formale) può risparmiarvi cifre importanti. Inoltre, se dal pagamento dipendono questioni penali (es. reato di infedele dichiarazione), a volte pagare subito estingue il reato, il che è un vantaggio enorme. Ogni caso va valutato: l’avvocato vi prospetterà probabilità di successo e costi/benefici. Tenete conto anche dei costi legali: per importi modesti, andare fino in Cassazione può costare più di ciò che risparmiate. Per importi cospicui, invece, conviene investire in una buona difesa.
D. Come posso prevenire in futuro questi problemi?
R. Alcuni consigli: – Organizzare la governance: Tenere sempre aggiornati i libri sociali, con l’aiuto di un commercialista. Pianificare all’inizio di ogni esercizio le questioni di remunerazione. Se la società appartiene a un gruppo, non abusare di fatturazioni incrociate senza adeguata contrattualistica. – Documentare ogni uscita a favore dei soci/amministratori: anche i rimborsi spese vanno supportati da note spese e politiche aziendali. Evitare prelievi di cassa non giustificati. Se succedono (purtroppo accade nelle PMI a gestione familiare), restituirli o metterli subito a conto utili. – Formazione e consulenza: I dirigenti e amministratori dovrebbero essere formati almeno sulle basi di questi obblighi. Spesso l’ignoranza o la sottovalutazione causa il problema. Un breve vademecum interno può aiutare a rispettare le formalità. – Polizze assicurative D&O: Valutare l’acquisto di assicurazioni per responsabilità degli amministratori, che coprano eventuali danni al patrimonio sociale reclamati (non copriranno sanzioni fiscali, ma azioni di responsabilità civile sì, fino a certi massimali). – Clausole contrattuali di salvaguardia: Se un amministratore viene nominato su richiesta di un investitore o in una fase di turnover, può richiedere che nel verbale di nomina sia specificato che il compenso verrà definito formalmente entro X giorni, in modo da tutelarsi. Oppure farsi dare una lettera di incarico che preveda il compenso (da far poi ratificare ai soci). Insomma, muoversi in modo professionale come in una grande azienda, anche se la società è piccola.
In sintesi, giocare d’anticipo è la chiave: una minima cura della regolarità delle decisioni societarie farà risparmiare costi e grattacapi enormi a distanza di anni. Se siete dalla parte di chi subisce l’accertamento, non disperate: con una difesa ben impostata e, se necessario, alcuni sacrifici (come restituire parte di somme o transare), si può venire a capo della situazione proteggendo l’azienda e il patrimonio personale da conseguenze irreversibili.
Casi pratici e soluzioni (simulazioni)
Vediamo ora alcuni scenari concreti ispirati a casi reali, per capire come potrebbero evolvere e quale approccio difensivo adottare:
Caso 1: Compensi non deliberati in una società in bonis (no fallimento)
Scenario: La Alfa S.r.l. (azienda familiare, 2 soci) ha pagato nel 2023 compensi extra per €50.000 al suo amministratore Caio, senza delibera. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate esegue un controllo e contesta l’indebita deduzione di quei €50k. La società, grazie a quel costo, aveva risparmiato €12k di IRES.
Conseguenze: L’Ufficio emette avviso di accertamento: recupero di €12k imposte + €10.8k sanzioni (90%) + €0.5k interessi. Totale circa €23.3k da pagare. Inoltre, segnala che “il costo non è deducibile in quanto privo di titolo deliberativo”. Caio aveva comunque dichiarato il compenso nel 730 e pagato IRPEF.
Difesa: La società presenta adesione: in contraddittorio riconosce l’errore formale, chiede riduzione sanzioni. Si accorda per sanzione al minimo (90%) e rateazione in 8 rate trimestrali. Dunque paga circa €13k subito (imposte + 1/3 sanzioni) e il resto a rate. Caio nel 2024 ha restituito i €50k alla società per evitare tensioni con il socio minoritario. Nel 2024 Caio deduce i €50k restituiti in dichiarazione, riducendo la sua IRPEF di €15k (recuperando quanto pagato sul bonus ricevuto). La società Alfa, avendo già pagato le imposte sul 2023, nel 2024 esclude da tassazione i €50k rientrati.
Esito: Contestazione definita con spesa contenuta (sanzione ridotta), azienda salva, Caio non ci ha rimesso fiscalmente (ha ridato netto e recuperato le tasse). Zero profili penali (imposta evasa sotto soglia penale). In futuro, Alfa formalizzerà ogni compenso.
Lezione: In uno scenario “ordinato” la soluzione è stata aderire e normalizzare. Ciò ha evitato un contenzioso lungo e ha permesso di chiudere in via amministrativa la questione. Caio e Alfa, seppur sborsando soldi, hanno evitato rischi peggiori.
Caso 2: Compensi non deliberati con società in crisi e fallimento
Scenario: La Gamma S.r.l., in difficoltà economiche, negli ultimi 2 anni prima del fallimento (2024-2025) ha versato al suo amministratore Sempronio compensi non deliberati per €200.000, azzerando di fatto gli utili. Nel 2026 la società fallisce con molti debiti verso fornitori e Fisco. Il curatore nota dai bilanci questi compensi e dalla mancanza di verbali deduce la loro illegittimità. Inoltre, Sempronio non ha altri crediti in sospeso: quei €200k erano proprio auto-assegnati.
Conseguenze: Il curatore avvia un’azione di responsabilità contro Sempronio per farsi restituire i €200k come indebito. Parallelamente, informa la Procura. Il PM incrimina Sempronio per bancarotta fraudolenta distrattiva (per aver dissipato €200k a suo beneficio) . Nel frattempo, l’Agenzia Entrate apre accertamento: recupera IRES sui €200k (mettiamo €48k di imposte evase) più sanzioni €43k. Ma la società è fallita, quindi il curatore discute con l’Agenzia; probabilmente l’insinuazione al passivo del Fisco includerà quell’importo. Sempronio aveva dichiarato solo parzialmente quei redditi (metà non li ha dichiarati). Quindi la Procura aggiunge anche dichiarazione infedele per l’anno in cui ha omesso metà compenso (risultando imposta evasa >100k).
Difesa: Sempronio è in acque agitate. Il suo avvocato penalista gli consiglia di collaborare: durante l’interrogatorio Sempronio ammette di aver preso quelle somme senza autorizzazione e consegna al curatore i pochi beni rimasti (un’auto e €20k risparmi). Cerca di sostenere che una parte erano rimborsi spese, ma non avendo prove, la tesi cade. In sede di giudizio penale, Sempronio chiede il patteggiamento: ottiene 3 anni con sospensione condizionale (evitando il carcere), in cambio del riconoscimento dei fatti e di aver consegnato tutto quel che poteva restituire. Nel giudizio civile di responsabilità, la condanna alla restituzione dei €200k è inevitabile, ma Sempronio è nullatenente oramai, per cui i creditori recuperano poco. Fisco e fornitori rimangono in larga parte insoddisfatti.
Esito: Vicenda disastrosa: Sempronio perde l’azienda (fallita), viene condannato penalmente (pur con pena sospesa ha precedenti), e resta con un debito civile inestinguibile verso il fallimento. Il tutto per aver pensato di proteggersi prendendo soldi prima del crack: mossa che, come si vede, lo ha anzi aggravato giuridicamente.
Lezione: In scenario di crisi, autopagarsi compensi occulti è pericolosissimo. La difesa qui poteva consistere nel non farlo o restituire tempestivamente. Una volta falliti, c’è poco da fare se non collaborare per mitigare la pena.
Caso 3: Compenso occulto tramite fatture a sé medesimo (elusione/evasione)
Scenario: Delta S.r.l. è una società di consulenza dove l’amministratore unico Mevio è anche l’unico consulente operativamente. Invece di stipendio, Mevio fa fatturare dalla sua ditta individuale “Mevio Consulting” €100k annui + IVA a Delta, come servizi di consulenza, in assenza di delibera di compenso amministratore. Delta deduce i €100k e detrae €22k IVA ogni anno. Mevio dichiara nella sua partita IVA i €100k, ma li compensa con varie spese fittizie (abbattendo l’utile imponibile a poco).
Conseguenze: Arriva un controllo incrociato dell’Agenzia: notano che Delta paga ogni mese fatture a Mevio stesso. Scatta una verifica. L’Agenzia contesta che è un compenso mascherato: recupera a Delta 3 annualità (€300k costi indeducibili → circa €72k IRES evasa, e €66k IVA detratta indebitamente). Sanzioni: €64.8k (90%) su IRES e €59.4k (90%) su IVA = totali €124.2k sanzioni. Totale Delta deve €72k+€66k+€124k = ~€262k più interessi. Inoltre segnala alla Procura i fatti. Mevio come persona fisica viene accusato di dichiarazione fraudolenta (art. 3, se ha usato fatture per spese false) o quantomeno concorre nella frode di Delta. Importi di IVA > 100k integrano reato per Delta. Mevio come emittente fatture false (se così valutate) commette reato art. 8. Difesa: Delta e Mevio decidono di patteggiare col Fisco tramite accertamento con adesione globale: ottengono una riduzione sanzioni (al 1/3). Delta però non ha liquidità per pagare tutto subito; trova un accordo di rateazione in 6 anni. Penalmente, i legali di Mevio puntano al patteggiamento anche lì: la Procura concede 1 anno e 8 mesi con pena sospesa, data la collaborazione (accettazione accertamento e pagamento avviato) e l’assenza di precedenti. Mevio dissolve la sua ditta individuale e Delta dal 2023 in poi gli farà un regolare stipendio come amministratore. Esito: Un bagno di sangue finanziario per Delta/Mevio (pagano oltre €200k in 6 anni), ma almeno l’azienda sopravvive e Mevio evita il carcere. La posizione contributiva viene regolarizzata (versano i contributi sui compensi come lavoratore autonomo che prima Mevio aveva magari evaso). Lezione: Questo scenario mostra come l’elusione fai-da-te (far fatturare la propria partita IVA) può ritorcersi gravemente. La difesa qui ha sfruttato l’unica carta buona: collaborazione, ravvedimento e patteggiamento, per limitare i danni penali.
Caso 4: Socio dipendente e compensi variabili non formalizzati
Scenario: Beta S.p.A. ha come amministratore delegato il socio di maggioranza, Tizio. Tizio però ha anche un contratto da direttore commerciale (dipendente) con Beta. Nell’ambito di tale contratto, gli spetta un bonus annuale del 2% sul fatturato se supera certi target. Nel 2024 Beta paga a Tizio un bonus di €80k, perché il fatturato è cresciuto, ma si scopre che non c’era nessuna delibera del CdA che approvasse formalmente il piano bonus, né accordi scritti chiari sul target. Semplicemente Tizio si autocalcola il 2% e il CFO glielo paga. Nel 2025 entra un nuovo CDA (Tizio esce) e contesta la cosa. Conseguenze: Beta vorrebbe considerare quel €80k come indebito e chiederne la restituzione a Tizio (azione di responsabilità). Dal lato fiscale, essendo un rapporto di lavoro dipendente, l’Agenzia non contesta la deducibilità (i costi del personale deliberati o meno sono deducibili, perché c’è comunque un contratto di lavoro, benché impreciso). Tuttavia, poiché Beta nel 2024 aveva applicato l’imposta sostitutiva 10% su quel bonus (trattandolo come premio di risultato agevolato), in un controllo emerge che non vi era un accordo sindacale e un obiettivo formalizzato – quindi quell’agevolazione non spettava. L’Agenzia nel 2026 intima a Beta di versare la differenza tra 10% e aliquota ordinaria + sanzioni e interessi. Beta a questo punto pretende che Tizio rimborsi anche quelle somme (perché considera colpa sua la mancanza di requisiti). Difesa Tizio: Tizio replica: “Il bonus era comunque nel mio contratto di lavoro (anche se generico) e l’ho meritato col mio lavoro; il CDA ne era a conoscenza (anche se non formalizzato). Non lo restituisco. Semmai, se Beta doveva fare accordo sindacale e non l’ha fatto, non è colpa mia pagare più tasse ora.” Beta intanto paga le ritenute aggiuntive e sanzioni moderate col ravvedimento (importo non grande). In causa civile, probabilmente Tizio avrà la meglio sul trattenere il bonus come dovuto in base a interpretazione del contratto (giurisprudenza in materia di mancata formalizzazione dei target tende a riconoscere una parte del bonus al dirigente, a titolo di chance persa, spesso 50%). Finiscono per transare: Tizio tiene €50k, ne restituisce €30k a Beta e Beta rinuncia ad ulteriori azioni. Esito: Fisco recupera la differenza d’imposta, Beta perde un po’ di immagine per la governance confusa, Tizio perde parte del bonus ma evita cause lunghe. Nessun penale (qui non c’erano reati). Lezione: Un caso in cui l’informalità ha portato a contenziosi interni più che con il Fisco. La difesa consiste nel far valere l’esistenza di un rapporto di lavoro e il principio che il dipendente non può essere penalizzato per omissioni formali del datore. D’altro canto, Beta con nuova gestione ha dovuto mettersi in regola per il futuro (sottoscrivendo magari un accordo integrativo aziendale per i bonus con le RSU, se vuole usufruire di agevolazioni).
Questi esempi coprono diverse sfaccettature. Ogni situazione ha le sue peculiarità, ma in generale evidenziano come la regolarizzazione tempestiva e la cooperazione possono spesso ridurre i danni, mentre perseverare nell’irregolarità porta a conseguenze sempre più gravi.
⚖️ Quando scattano le contestazioni
Ricordiamo infine in quali circostanze tipiche scattano i controlli e le contestazioni in materia di compensi non deliberati, così da poterli prevenire:
- Pagamenti agli amministratori senza delibera risultanti dalla contabilità: se nei costi di bilancio compaiono compensi amministratori ma dai verbali sociali non emerge alcuna decisione in merito, il campanello d’allarme suona immediatamente per il verificatore . Questo è il caso più ovvio e frequente.
- Incongruenze tra importi erogati e scritture contabili: ad esempio, se l’assemblea aveva deliberato 30k ma l’amministratore ne ha incassati 60k, o se compaiono fatture di consulenza riconducibili all’amministratore. L’Ufficio andrà a fondo per capire la ragione di queste differenze .
- Compensi sproporzionati rispetto ai risultati: un’impennata anomala dei compensi di amministratori (soprattutto se soci) in un anno con utili modesti o perdite insospettisce il Fisco . Potrebbe essere un tentativo di abbattere l’utile (quindi minor imposte) facendo uscire utili travestiti da costi. Questo porta verifiche di inerenza e forma.
- Utili azzerati e uscite anomale di cassa: se la società chiude in pareggio o perdita e presenta sostanziosi prelievi di denaro a favore dei soci o amministratori (specie verso fine anno), è molto probabile un approfondimento. L’Agenzia ha poteri di indagine finanziaria e se vede bonifici ricorrenti a favore dell’admin senza giustificativo, li contesterà come utili distribuiti in nero (se non come compensi) .
- Segnalazioni interne o di professionisti: casi in cui un nuovo socio/amministratore, oppure il revisore legale o il collegio sindacale, segnalano all’Agenzia irregolarità. Può succedere: i professionisti hanno obbligo di denuncia delle irregolarità rilevanti. Una lettera di un sindaco alla Direzione Regionale può innescare un controllo.
- Verifiche settoriali: se l’Agenzia avvia campagne mirate (es. sulle false consulenze infragruppo, sulle società di comodo etc.), potrebbe incappare in compensi mascherati. Oppure incrociando dati di anagrafe tributaria: se un amministratore persona fisica dichiara zero redditi ma la società ha costi rilevanti, qualcosa non torna.
In generale, la contestazione parte sempre da dati oggettivi: o dai bilanci (costi dedotti vs. delibere mancanti) , o dai movimenti finanziari non giustificati. A volte anche piccoli segnali: ad esempio, la società deduce compensi amministratore ma non li ha certificati con le Cu (Certificazioni Uniche) – segno che forse li ha pagati “fuori busta”. Un controllo incrociato di questo genere può far scoprire la magagna.
Conseguenze della contestazione
Per ricapitolare in modo schematizzato, quando l’Agenzia delle Entrate (o un curatore fallimentare, o altri organi) contesta compensi non deliberati, le conseguenze tipiche sono:
- Per la società:
- Indeducibilità dei compensi ai fini delle imposte sui redditi .
- Recupero a tassazione dell’importo, con richiesta di maggiori imposte (IRES, IRAP) e relativo versamento .
- Sanzioni amministrative su tali maggiori imposte (solitamente 90%-180% dell’imposta evasa per infedele dichiarazione).
- Interessi di mora calcolati dall’epoca di scadenza originaria.
- Rettifica del bilancio (in sede fiscale, e talvolta obbligo di correggere il bilancio civilistico se eclatanti le divergenze).
- Possibili rilievi civilistici: ad esempio, i sindaci potrebbero segnalare la violazione all’assemblea; i soci potrebbero chiedere danni in assemblea; o, in caso di società in crisi, il Tribunale potrebbe valutare condotte dissipative.
- Per l’amministratore (percettore):
- Obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito (azione di ripetizione dell’indebito da parte della società/curatore) .
- Tassazione personale comunque del reddito percepito (a meno che non venga restituito e richiesto rimborso come visto).
- Sanzioni personali se non ha dichiarato tali somme (sanzioni IRPEF per omessa/infedele dichiarazione, 90%-180% dell’imposta dovuta).
- Eventuale procedura penale se superate soglie: imputazione per dichiarazione infedele/omessa, o per concorso in reati fiscali della società, ecc., come discusso.
- Azione di responsabilità per danni verso la società (specie in contesto di fallimento o ingresso di nuovi soci).
- Perdita di fiducia e possibile revoca dalla carica per giusta causa (se è ancora in carica e i soci scoprono la manovra).
In sintesi: per la società, il danno è economico (pagare più tasse e sanzioni, e dover magari rifare bilanci); per l’amministratore, il danno è economico e reputazionale/legale (restituire soldi, affrontare cause civili e talvolta penali, possibile rovina reputazione professionale).
Cosa verificare per difendersi
Se vi trovate ad affrontare una contestazione su questo tema, o se volete fare un check-up preventivo, ecco cosa dovreste immediatamente verificare:
- Esisteva una delibera assembleare (o decisione del socio unico) che autorizzava i compensi contestati? Se sì, è a verbale, datata e firmata? (Talvolta le delibere esistono ma non si trovano subito; cercate nei libri sociali, o presso il notaio se era atto notarile).
- Le regole statutarie o di legge sono state rispettate? Ad esempio, se lo statuto delegava al CdA la fissazione di compensi particolari, è stato fatto con atto del CdA e approvazione sindaci se richiesta? Se c’erano clausole di gratuità, sono state poi modificate formalmente quando avete iniziato a pagare? Identificate eventuali vizi nel procedimento societario.
- Com’è stata contabilizzata la somma? Era indicata come “compenso amministratore” in bilancio? O nascosta sotto “servizi” o “costi per consulenze esterne”? Questo dà indizi su come orientare la difesa: se era palese in bilancio come compenso, puntate su buona fede (nulla di nascosto, errore formale); se era occultata sotto altra voce, occhio perché il Fisco potrebbe profilare intento doloso e magari frode.
- Ci sono delibere implicite nell’approvazione di bilancio? Ad esempio, nel bilancio magari è scritto “compensi amministratori €50k” e tutti i soci l’hanno approvato. Questo è proprio il caso che Cassazione ha giudicato non sufficiente . Però in difesa potete dire: guardate, i soci nell’approvare il bilancio hanno di fatto approvato anche quel compenso (anche se Cass. dice che non vale). È un argomento equitativo, ma segnalatelo.
- Vi sono stati versamenti IRPEF e contributivi? Cioè: la società ha comunque applicato ritenute e pagato contributi su quelle somme, trattandole come redditi da lavoro? Se sì, evidenziatelo: mostra che la società non voleva occultare nulla al Fisco (ha versato le ritenute), e che l’unico problema era interno societario. Questo può aiutare a chiedere clemenza sulle sanzioni, perché non c’è evasione d’imposta (il Fisco sulla persona ha avuto le tasse). Se invece scoprire che non sono state fatte ritenute, preparatevi anche a quella regolarizzazione.
- L’attività dell’amministratore è stata effettivamente svolta? Sembra banale, ma documentare che l’amministratore ha lavorato (contratti firmati, operazioni effettuate) può evitare accuse di compenso fittizio. Serve ad allontanare il sospetto di “utili mascherati” non inerenti. Più è dimostrabile che il manager ha fatto tanto per l’azienda, meno sembrerà assurdo il compenso (anche se formalmente nullo).
- Ci sono comunicazioni interne o patti da sfruttare? Esempio: scambio email tra soci dove discutono “ti riconosciamo tot in più perché hai fatto questo…”, lettere informali, ecc. Questi possono essere portati come indizio di accordo (non sanano, ma moralmente aiutano).
- Lo scenario aziendale generale: la società è ancora attiva e prospera? Allora lottare per evitare troppe esborsi ha senso. Se è in decozione, forse conviene transare per non aggiungere guai. L’amministratore ha ancora potere o è esterno? Se è esterno (es. ex amministratore citato), la dinamica con l’azienda cambia, diventa più contenziosa probabilmente (sarà l’azienda stessa a volere punirlo).
- Prescrizioni: verificate se qualche anno fiscale è prescritto (di solito 5 anni dopo dichiarazione, estendibili a 7 se omessa dichiarazione). Non di rado il Fisco contesta anni lontani; se però sono decorsi i termini legali, si può eccepire la decadenza dell’azione accertatrice per quell’anno.
Documenti utili alla difesa
Nel predisporre la difesa (ricorso tributario, memoria, o anche risposta a PVC), è utile allegare o comunque avere a disposizione alcuni documenti chiave:
- Verbali assembleari e libro decisioni: tutti i verbali relativi agli anni in questione (nomina amministratori, compensi, approvazione bilanci). Anche verbali dove non si parla di compensi, perché la loro assenza è significativa (es. se in nessun verbale c’è traccia, conferma il vizio; ma se in un verbale è citato “come da bilancio approvato, compenso tot”, anche se tardivo, portatelo).
- Statuto della società: per individuare eventuali clausole su compensi, deleghe al CdA, gratuità cariche, e presentarle al giudice o Ufficio per interpretare la vicenda . Lo statuto può dare appigli: se prevedeva remunerazione possibile ma non definita, si può dire “il diritto era certo nell’an, incerto solo nel quantum” (concetto di credito illiquido, che comunque in Cassazione non ha evitato la distrazione fraudolenta , ma provare non guasta).
- Contratti o lettere di incarico per l’amministratore: se esistono contratti paralleli (es. consulenza, lavoro dipendente), o lettere in cui si promette un compenso, vanno prodotti. Anche contratti con società terze se rilevanti (es. convenzione di amministratore con società capogruppo).
- Libri contabili e bilanci: il bilancio integrale con nota integrativa dell’anno contestato. La nota integrativa spesso riporta la voce “compensi agli amministratori €X”. Se è così, evidenziatelo – dimostra che l’informazione era palese. Se invece manca, e la società era tenuta a indicarla (nelle srl e spa va indicato in nota integrativa l’ammontare complessivo dei compensi ad amministratori e sindaci), significa che quell’obbligo di trasparenza non è stato rispettato, rendendo ancora più scorretta la condotta. Potrebbe essere un rilievo anche di revisori.
- Estratti conto bancari e documenti di pagamento: per mostrare quando e come i soldi sono stati pagati. Può servire per collegare date (es. pagamento avvenuto dopo approvazione bilancio, quindi il socio potrebbe dire “lo sapevate e l’avete lasciato fare”). O per far partire eventualmente termini di prescrizione indebito (da quando decorre ecc.).
- Certificazioni fiscali (CU, Modello 770): come detto, se la società aveva comunque inserito in CU il compenso e versato ritenute, esibite queste CU e F24. Se non lo aveva fatto, preparatevi a gestire quell’omissione (magari inviando tardivamente il 770 integrativo e pagando sanzione).
- Corrispondenza con professionisti: se avete pareri o email del commercialista su questo tema (es. “è necessario deliberare i compensi!” magari ignorati), potrebbero essere un’arma a doppio taglio (mostrano che sapevate). Ma se mostrano incertezza normativa, potrebbero sostenere la buona fede e l’errore scusabile (in verità qui la norma è chiara, quindi difficile).
- Eventuali delibere di esercizi successivi di sanatoria: se, appena avviato il controllo, avete fatto una delibera di urgenza per ratificare, allegatela per dimostrare la volontà di rimediare.
- Prove del beneficio societario apportato dall’amministratore: ad esempio, documenti che attestano risultati brillanti ottenuti grazie alla sua opera (contratti firmati di grosso rilievo, etc.), per corroborare che il costo era ragionevole.
- Documenti di restituzione: se l’amministratore ha già restituito in parte le somme (o è disposto a farlo subito), allegare ricevute di bonifico di restituzione o accordi di rinuncia. Questo può spingere il giudice a essere clemente su sanzioni (nel tributario) e nel valutare l’assenza di danno (nel civile).
In generale, presentare un dossier ben organizzato mostra al giudice (o funzionario in adesione) la vostra serietà e può favorire una soluzione. Viceversa, se vi presentate senza uno straccio di carta a supporto, difficilmente otterrete empatia.
️ Strategie di difesa (sommario)
Riassumiamo le principali strategie difensive discusse, in forma di elenco di punti chiave, come promemoria:
- Dimostrare (ove possibile) che i compensi erano regolarmente deliberati oppure quantomeno approvati implicitamente dai soci . Se esiste qualunque delibera o accordo, farlo valere.
- Sostenere la legittimità sostanziale: evidenziare che l’attività dell’amministratore è stata svolta realmente e il compenso era proporzionato e nell’interesse della società (principio di inerenza sostanziale) . Questo per ridurre l’idea di abuso.
- Contestare vizi formali dell’accertamento: errori procedurali, difetti di motivazione, violazione di diritti del contribuente (es. mancato contraddittorio se dovuto). A volte può portare ad annullamento senza entrare nel merito.
- Invocare norme a favore: ad esempio, menzionare l’art. 109 TUIR comma che consente deduzione differita (il costo era certo nell’an e indeterminato nel quantum, quindi deducibile quando determinato) . Oppure l’art. 10 TUIR per deduzione somme restituite (nel caso di chiusura contenzioso con restituzione).
- Ridurre le sanzioni per buona fede e cooperazione: far presente se c’era incertezza normativa (qui difficile) o se il contribuente si è attivato per correggere (ravvedimento operoso prima dell’avviso magari). Ricordare il principio di affidamento e buona fede del contribuente (Statuto del contribuente), benché non facile da applicare in questi frangenti.
- Deflazionare il contenzioso: valutare seriamente accertamento con adesione e conciliazione, per chiudere presto con sanzioni ridotte e meno spese legali.
- Pagamento del dovuto prima del processo penale: se c’è pendente un reato tributario, pagare tutte le imposte e sanzioni amministrative dovute prima del dibattimento è strategico: per alcuni reati consente la non punibilità (art. 13 D.Lgs. 74/2000, ad esempio per dichiarazione infedele) o attenuanti importanti.
- Dilazione e tutela azienda: chiedere sempre dilazioni per importi alti, per evitare che l’Erario pignori beni vitali alla società. Una società che collabora e continua attività ha più chances di soddisfare Fisco e creditori col tempo.
- Attenzione alle comunicazioni: tutto quello che scrivete all’Agenzia può essere usato anche in altri contesti (ad es. ammissioni potrebbero finire nel penale). Quindi calibrate bene le memorie: ammettete eventualmente l’errore civilistico, ma evitate frasi che suonino come “volevo evadere le tasse” (anche se non era il caso).
In definitiva, la difesa è un mix di tecnicismi giuridici e di scelte pragmatiche (quando combattere, quando transigere). Non esiste una ricetta unica: va cucita sul caso concreto e sugli obiettivi del cliente (vuole chiudere in fretta? Vuole rischiare per risparmiare di più? Vuole evitare ogni rischio penale?).
️ Come può aiutarti l’Avvocato nella difesa
Un avvocato esperto in diritto tributario e societario è fondamentale in queste situazioni complesse. Ecco in concreto come interviene un legale specializzato:
- Analisi documentale approfondita: L’avvocato esaminerà tutti i verbali, bilanci, contratti, corrispondenza, per ricostruire esattamente i fatti e individuare eventuali punti a favore (anche piccoli dettagli sfuggiti al cliente). Ad esempio, può scoprire che in un’assemblea di anni fa era stato fissato un tetto al compenso, o che una mail di tutti i soci può essere interpretata come decisione unanime. Questi dettagli possono fare la differenza in giudizio .
- Verifica della legittimità formale e sostanziale della contestazione: Il legale controllerà se l’Agenzia ha rispettato tutte le regole (tempistiche, firme, motivazione). Inoltre, valuterà se la riqualificazione fatta (compenso vs utile vs altro) è giuridicamente corretta o se può essere messa in dubbio .
- Predisposizione del ricorso e gestione procedura: L’avvocato redige un ricorso motivato, citando le norme e la giurisprudenza più aggiornate a supporto della vostra posizione. Ad esempio, potrebbe citare Cass. 15822/2016 per sostenere la deducibilità di compensi per attività specifiche anche senza delibera , se ciò calza col vostro caso. Oppure Cass. 11933/2019 per argomentare che senza delibera il costo è solo temporalmente indeducibile e non definitivamente. Insomma, userà ogni spiraglio lasciato dalla giurisprudenza. Inoltre, vi rappresenterà nelle udienze in Commissione Tributaria o in eventuali mediazioni .
- Negoziazione con l’ufficio finanziario: Spesso i legali intraprendono, prima o durante il ricorso, trattative con i funzionari dell’Agenzia per vedere se c’è spazio per una soluzione concordata. Un avvocato che conosce gli interlocutori e sa quali leve muovere può ottenere uno sconto sanzioni migliore o dilazioni più comode.
- Difesa in sede penale e coordinamento multi-foro: Se c’è un procedimento penale, uno studio strutturato vi potrà assistere anche lì (con un penalista interno) oppure collaborerà col vostro penalista per assicurare che la strategia sia unica. Ad esempio, potrà decidere di congelare il ricorso tributario in attesa di definire il penale per sfruttare la causa di non punibilità del pagamento integrale.
- Tutela del patrimonio e dei diritti del contribuente: L’avvocato può, oltre a difendere nel merito, attivarsi per misure cautelari: chiedere sospensioni, evitare ipoteche, ecc. Ad esempio, se l’Agenzia iscrive ipoteca sugli immobili, può contestarla se sproporzionata. Oppure, può trattare con il curatore fallimentare per trovare un accordo transattivo che magari salvi parte dei beni personali.
- Consulenza e prevenzione per il futuro: Un buon legale non si limita a gestire la crisi, ma vi aiuta a impostare meglio la governance per il futuro. Vi dirà: “Ok, ora per evitare che succeda di nuovo, fate così e colì: deliberiamo ex novo i compensi, modifichiamo lo statuto se serve, ecc.”. Diventa un consulente a 360° (in sinergia col commercialista).
In definitiva, l’avvocato funge da “regista” della difesa, orchestrando aspetti tecnici, negoziali e strategici. Data la complessità della materia (incrocio di norme tributarie, societarie, fallimentari e penali), è altamente sconsigliabile affrontare queste situazioni senza assistenza qualificata.
Conclusione
I compensi variabili non deliberati rappresentano una trappola in cui molti imprenditori e amministratori, specie nelle piccole realtà, possono cadere per leggerezza o scarsa conoscenza delle formalità legali. Come abbiamo visto, le conseguenze possono spaziare da un semplice disallineamento formale (facilmente correggibile) fino a gravi ripercussioni economiche e penali. La chiave sta nella prevenzione – avere sempre le carte in regola – e, quando ormai il problema si è manifestato, in una gestione proattiva e competente della difesa, con l’aiuto di professionisti esperti.
Dal punto di vista del debitore, cioè colui che ha percepito i compensi contestati, è fondamentale comprendere che l’ordinamento tutela prioritariamente la società e il Fisco: se hai preso soldi senza titolo, dovrai quasi certamente restituirli (almeno in parte) e pagare quanto dovuto in tasse. Ma con una strategia accorta è spesso possibile limitare i danni, negoziare soluzioni accettabili e soprattutto evitare sanzioni sproporzionate o ingiuste duplicazioni d’imposta. Dall’altro lato, le società e i soci che subiscono indirettamente queste vicende devono agire con fermezza ma anche con equilibrio: punire l’eccesso, sì, ma anche non distruggere chi magari in buona fede ha lavorato per loro. Spesso la soluzione transattiva è la migliore: l’amministratore restituisce qualcosa, la società rinuncia a portarlo in tribunale, il Fisco incassa le sue imposte, e si volta pagina.
In conclusione, “come difendersi con l’avvocato” significa soprattutto conoscere i propri diritti e doveri e muoversi con professionalità in ogni fase: dall’accertamento all’eventuale contenzioso, tenendo sempre presente l’obiettivo finale di salvaguardare la continuità aziendale e il patrimonio personale dagli effetti nefasti di errori passati. Speriamo che questa guida abbia fornito una panoramica chiara e approfondita di tutte le sfaccettature del problema, aiutandovi a navigare in acque così insidiose.
Ricordate: la miglior difesa è la trasparenza e la correttezza fin dall’inizio; ma se ormai la questione è sorta, non c’è sostituto per una consulenza legale qualificata e per un atteggiamento collaborativo ma deciso nella tutela dei propri interessi.
Fine della guida.
Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Codice Civile: artt. 2364, 2389, 2381 c.c. (competenza assemblea e compensi amministratori) ; art. 2479 c.c. (decisioni dei soci S.r.l.); art. 2260 c.c. (diritti socio amministratore società di persone); art. 1709 c.c. (presunzione onerosità mandato); art. 1423 c.c. (nullità insanabile atti contrari a norme imperative) ; art. 2033 c.c. (ripetizione indebito) ; artt. 2392, 2476 c.c. (responsabilità amministratori) ; art. 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale).
- TUIR (D.P.R. 917/1986): art. 95 co.5 (deducibilità compensi amministratori per cassa) ; art. 109 co.1 e 109 co.4 (principio di competenza, certezza e oggettiva determinabilità dei componenti negativi) ; art. 47 (utili da partecipazione); art. 10 co.1 lett. d-bis (deducibilità somme restituite al soggetto erogatore).
- D.P.R. 600/1973: art. 67 (divieto doppia imposizione, partecipazioni societarie) .
- D.Lgs. 74/2000 (Reati tributari): art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante fatture false) ; art. 4 (dichiarazione infedele, soglie €100k imposta, >10% attivo o >€2 mln) ; art. 5 (omessa dichiarazione, soglia €50k imposta) ; art. 8 (emissione fatture false) ; art. 13 (causa di non punibilità per pagamento integrale debito tributario prima dibattimento).
- Codice Penale: art. 648-ter.1 (autoriciclaggio, reato introdotto da L. 186/2014).
- Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) e Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019): art. 216 L.F. (bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale) ; art. 223 L.F. (estensione ad amministratori di fatto); nel Codice della Crisi, artt. 322-323 (distrazione), 324 (preferenziale).
- Cassazione Civile – Sez. Unite n. 21933/2008: ha stabilito il principio della nullità degli atti di autodeterminazione dei compensi in violazione dell’art. 2389 c.c. e l’indeducibilità fiscale per difetto di certezza .
- Cassazione Civile – Sez. Trib.: n. 20265/2013 e n. 17673/2013 (compensi non deliberati indeducibili per difetto certezza) ; n. 21953/2015 (conferma nullità ratifica in bilancio e deducibilità solo differita quando determinato) ; n. 8210/2017; n. 27335/2019 (obbligo restituzione compenso indebito) ; n. 884/2019; n. 13181/2023 (compenso non deliberato indeducibile, possibilità recupero IRPEF dopo restituzione) ; Ord. Cass. n. 20591 e n. 20613 depositate il 24/07/2024 (compensi mascherati da consulenze indeducibili, stretta su contratti simulati) ; Ord. Cass. n. 8005/2024 (ribadisce necessità delibera o statuto per deducibilità) ; Cass. n. 24471/2022 (anche in S.r.l. niente compenso senza atto formale) ; Cass. n. 15822/2016 (precedente – minoritario – ammetteva compenso per attività extra-sociale deducibile senza delibera) ; Cass. n. 3243/2013 e Cass. n. 24379/2016 (fisco può sindacare congruità compensi anche se deliberati) ; Cass. n. 33217/2018 (no doppia imposizione giuridica tra società e socio) .
- Cassazione Penale: n. 14010/2020 (bancarotta fraudolenta per compensi non deliberati, onere prova credito sull’amministratore) ; n. 49509/2017 (bancarotta distrattiva per socio amministratore società persone che preleva senza giustificazione) ; n. 32732/2021 (impostazione formalistica: senza titolo deliberativo i prelievi sono distrazione, non conta la congruità) ; n. 3191/2021 (delibera pro forma fatta solo per giustificare prelievo -> distrazione) ; n. 30105/2018 (compenso statutario illiquido, autoliquidazione non consentita) ; n. 32637/2018 (definisce quando è preferenziale: deve esistere effettivo credito e prova) ; Sez. Unite Civili n. 1545/2017 (qualifica del rapporto amministratore come organico, non lavoro: in ambito penale citata per sottolineare inapplicabilità art.36 Cost.) .
- Prassi dell’Amministrazione Finanziaria: Risposta interpello Agenzia Entrate n. 330/2023 (richiama art. 95(5) TUIR: compensi amministratori deducibili per cassa) .
Il Fisco ti contesta compensi variabili ritenuti non deliberati (premi, bonus, gettoni, incentivi) e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti sui compensi variabili sono tecnici, interpretativi e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Il Fisco ti contesta compensi variabili ritenuti non deliberati (premi, bonus, gettoni, incentivi) e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti sui compensi variabili sono tecnici, interpretativi e spesso difendibili?
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:
– compensi variabili privi di delibera formale,
– premi ritenuti non determinabili ex ante,
– erogazioni qualificate come utili occulti,
– errata imputazione temporale o fiscale,
– mancata o insufficiente applicazione delle ritenute.
Le conseguenze possono essere molto pesanti:
👉 indeducibilità dei costi per la società,
👉 recupero di IRES/IRPEF,
👉 sanzioni e interessi,
👉 rettifiche su più esercizi,
👉 riflessi anche sulla posizione fiscale del percettore.
La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per compensi variabili non deliberati?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 la variabilità del compenso non implica illegittimità,
👉 non ogni mancanza formale comporta indeducibilità,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.
Cos’è l’Accertamento per Compensi Variabili Non Deliberati
L’accertamento si fonda sull’idea che la società:
– abbia dedotto compensi senza un titolo deliberativo valido,
– abbia riconosciuto premi ex post,
– abbia ridotto indebitamente il reddito imponibile,
– abbia mascherato utili sotto forma di compensi.
👉 Ma il compenso variabile è legittimo se sorretto da un titolo giuridico e da criteri determinabili, anche se non fissato in misura fissa.
La deducibilità dipende da:
– esistenza di una delibera o previsione statutaria,
– determinabilità dei criteri di calcolo,
– coerenza con l’incarico o il rapporto,
– corretta imputazione temporale,
– applicazione delle ritenute previste.
Perché il Fisco Contesta i Compensi Variabili
Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:
– il compenso sia stato stabilito solo a posteriori,
– manchi una delibera espressa o un criterio oggettivo,
– l’importo sia sproporzionato,
– l’erogazione nasconda una distribuzione di utili,
– non esista una reale obbligazione giuridica.
👉 Ma il Fisco non può disconoscere automaticamente un compenso variabile senza analizzare la struttura complessiva.
Il Principio Chiave: Compenso Variabile ≠ Indeducibilità Automatica
Un principio fondamentale è questo:
👉 la mancanza di un importo fisso non rende automaticamente indeducibile il compenso.
Questo significa che:
– conta la determinabilità ex ante dei criteri,
– la delibera può rinviare a parametri oggettivi,
– la sostanza dell’obbligazione prevale sulla forma,
– non sono ammessi automatismi repressivi.
👉 Qui si costruisce la difesa principale.
Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato
L’accertamento è contestabile se:
– il Fisco ignora criteri deliberativi oggettivi,
– valuta solo la tempistica dell’erogazione,
– presume utili occulti senza prova,
– disconosce la congruità senza parametri,
– applica sanzioni piene per questioni interpretative.
👉 La presunzione non basta: serve un’analisi giuridica e contabile rigorosa.
Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026
Le contestazioni più frequenti riguardano:
– premi di risultato non fissati in misura predeterminata,
– bonus legati a obiettivi,
– compensi variabili ad amministratori o dirigenti,
– erogazioni infrannuali,
– imputazione per competenza o cassa errata.
👉 Molti rilievi sono tecnici e difendibili.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Dimostrare l’Esistenza del Titolo Giuridico
La difesa parte dalla domanda chiave:
👉 esisteva una previsione che consentiva il compenso variabile?
È decisivo dimostrare:
– delibere assembleari o del CDA,
– previsioni statutarie o contrattuali,
– regolamenti interni o policy.
👉 Se il titolo esiste, la deducibilità va rivalutata.
🔹 2. Dimostrare la Determinabilità dei Criteri
Un principio fondamentale è questo:
👉 il compenso può essere variabile purché determinabile.
È possibile dimostrare:
– criteri di performance,
– indicatori economici o gestionali,
– parametri oggettivi verificabili.
👉 Qui si vincono molte difese.
🔹 3. Contestare la Riqualificazione in Utili Occulti
La legge distingue tra:
– compenso per prestazioni,
– distribuzione di utili.
👉 La riqualificazione richiede prova dell’assenza di sinallagma.
🔹 4. Far Valere Buona Fede e Assenza di Finalità Elusiva
La difesa può dimostrare che:
– il compenso non è stato creato ad hoc,
– l’importo è congruo,
– non vi è stato vantaggio fiscale indebito.
👉 Questo incide fortemente su sanzioni e recuperi.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Contraddittorio Preventivo
Serve per:
– spiegare la struttura del compenso variabile,
– illustrare criteri e parametri,
– evitare l’atto definitivo.
🔹 Risposta a Questionari e PVC
Utile per:
– produrre documentazione societaria,
– dimostrare la legittimità del costo,
– smontare la tesi dell’Ufficio.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– il compenso è disconosciuto senza prova,
– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora la struttura reale del compenso.
👉 Molti accertamenti per compensi variabili non deliberati vengono annullati o ridotti.
Il Punto Chiave: Compenso Contestato ≠ Compenso Illegittimo
Un principio essenziale è questo:
👉 un compenso variabile contestato non è automaticamente indeducibile.
Questo significa che:
– il Fisco deve dimostrare l’assenza del titolo o l’abuso,
– la società ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.
👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa sugli accertamenti per compensi variabili è giuridica, contabile e strategica.
L’avvocato:
– analizza delibere, contratti e policy,
– verifica la determinabilità dei criteri,
– contesta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela società e percettori da recuperi indebiti.
👉 Qui la specializzazione è decisiva.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– ottenere il riconoscimento del costo,
– ridurre o annullare sanzioni e interessi,
– difendere la correttezza del bilancio,
– mettere in sicurezza la gestione futura dei compensi variabili.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa in materia di accertamenti fiscali societari richiede competenze avanzate.
Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in fiscalità societaria e compensi
– Difensore di imprese, amministratori e dirigenti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento fiscale per compensi variabili non deliberati:
👉 non va subito,
👉 è spesso interpretativo,
👉 può e deve essere contestato.
La regola è chiara:
👉 dimostrare il titolo giuridico,
👉 provare la determinabilità dei criteri,
👉 contestare automatismi e presunzioni,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sui compensi variabili può fare la differenza tra un recupero fiscale ingiusto e la piena tutela della tua società e dei suoi organi.
