Introduzione
Ricevere una lettera da Special Gardant per un vecchio debito è un evento che non va mai ignorato. Queste comunicazioni, spesso relative a crediti bancari o finanziari risalenti a molti anni prima, possono mettere il debitore in allarme: c’è il rischio di azioni legali imminenti (decreti ingiuntivi, pignoramenti), errori da evitare (come pagare subito senza verifiche) e urgenze da gestire (termini stretti per opporsi). L’importanza del tema è evidente: un sollecito di pagamento può preludere a un procedimento esecutivo, ma offre anche un’opportunità di difesa se si conoscono i propri diritti. Molti debitori commettono l’errore di trascurare la lettera, pensando che il debito sia magari prescritto, oppure di pagare immediatamente sotto pressione, rinunciando a possibili eccezioni. È invece fondamentale agire con consapevolezza e tempestività, valutando tutte le soluzioni legali disponibili.
Anticipiamo subito alcune strategie chiave che verranno approfondite nell’articolo: la verifica della prescrizione (molti debiti si estinguono decorso un certo tempo), la contestazione della legittimazione della società di recupero (Special Gardant deve provare di essere effettivamente titolare del credito ceduto), la possibilità di impugnare atti viziati o non notificati correttamente, nonché le opzioni per trattare un saldo e stralcio – cioè un accordo a saldo ridotto – o aderire a procedure agevolate come la rottamazione dei ruoli (per debiti fiscali) o le procedure da sovraindebitamento (per debiti multipli non sostenibili). In breve, esistono rimedi sia giudiziali (ricorsi, opposizioni, sospensioni) sia stragiudiziali (piani di rientro, accordi transattivi) che permettono al debitore di difendersi efficacemente e di trovare una soluzione sostenibile al debito.
Chi siamo: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista che coordina un team multidisciplinare di professionisti (avvocati e dottori commercialisti) con esperienza in diritto bancario e tributario a livello nazionale. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge 3/2012; inoltre è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff possono offrire una consulenza completa al debitore: analizzano approfonditamente il sollecito di pagamento ricevuto, verificando la prescrizione, eventuali vizi formali, la corretta individuazione del creditore e la documentazione del debito, così da predisporre la migliore strategia difensiva. Il team è in grado di sospendere pignoramenti e altre azioni esecutive, contestare la legittimità delle società di recupero crediti, trattare accordi di saldo e stralcio vantaggiosi, presentare ricorsi ai tribunali competenti e definire piani di rientro sostenibili. In qualità di gestore della crisi e negoziatore certificato, l’Avv. Monardo può anche guidare il debitore attraverso procedure di composizione della crisi per ottenere la ristrutturazione o la cancellazione dei debiti.
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1 Contesto normativo e giurisprudenziale
In questa sezione esamineremo le norme fondamentali che regolano il caso in esame – dalla cessione del credito alla prescrizione, dalle regole sulla riscossione coattiva ai più recenti provvedimenti di definizione agevolata – oltre alle principali sentenze della Corte di Cassazione in materia. Ciò fornirà il quadro giuridico di riferimento per comprendere come muoversi di fronte a una lettera di Special Gardant. Le fonti verranno citate per dare autorevolezza e attualità alla trattazione.
1.1 Chi è Special Gardant S.p.A. e come opera
Special Gardant S.p.A. è parte del gruppo Gardant, uno dei principali operatori italiani nella gestione di crediti deteriorati (NPL – Non-Performing Loans). Negli ultimi anni molte banche e finanziarie, per liberarsi di crediti inesigibili e alleggerire i bilanci, hanno ceduto portafogli di crediti problematici a società specializzate come Gardant. Le cessioni avvengono di solito in blocco, spesso tramite operazioni di cartolarizzazione o cessioni ex art. 58 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993). In pratica, l’istituto finanziario originario trasferisce un insieme di crediti a un prezzo fortemente ridotto rispetto al valore nominale; il recupero viene poi affidato a società del gruppo cessionario (come Master Gardant o Special Gardant) incaricate di gestire e riscuotere quei crediti.
Special Gardant invia quindi ai debitori lettere di sollecito di pagamento e intimazioni, spesso per importi che comprendono non solo il capitale originario ma anche anni di interessi e penalità. Poiché molti di questi debiti sono vecchi (talora contratti 10–15 anni fa), prima di pagare occorre valutare attentamente alcuni aspetti legali: il debito è ancora esigibile o è caduto in prescrizione? La cessione è stata correttamente notificata? Special Gardant può provare di aver effettivamente acquistato e di avere titolo su questo credito? Le risposte a tali domande dipendono dal quadro normativo che illustriamo di seguito.
1.2 La cessione del credito: normativa e requisiti
1.2.1 Le regole generali (codice civile)
La cessione del credito è disciplinata dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile. In generale, il creditore (cedente) può trasferire a un terzo (cessionario) un suo credito senza bisogno del consenso del debitore, salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o che la legge lo vieti (art. 1260 c.c.). L’art. 1264 c.c. stabilisce però un principio fondamentale: “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata”. In altre parole, il debitore non può essere pregiudicato dal cambio di creditore se non ne è stato messo a conoscenza . Fino a che la cessione non gli viene comunicata, il debitore che paga al cedente originario è liberato dall’obbligazione (art. 1264 ult. co.). Questo meccanismo tutela il debitore, che deve sapere con certezza a chi deve pagare.
La legge non richiede forme solenni per la notifica: è sufficiente una comunicazione idonea a informare il debitore della cessione e contenente gli elementi essenziali del credito (ad esempio importo, data e contratto di origine, generalità del nuovo creditore). Un tempo si riteneva necessaria una notifica formale tramite ufficiale giudiziario, ma oggi si riconosce che anche una raccomandata con ricevuta di ritorno o una PEC, purché contenente tutte le informazioni necessarie, può costituire valida notifica di cessione. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25496/2025, ha infatti chiarito che non occorre un atto giudiziario: basta una comunicazione scritta che renda nota al debitore la cessione, indicandone i dettagli identificativi . In mancanza di notifica (o di accettazione), il debitore potrebbe continuare legittimamente a pagare il creditore originario, estinguendo comunque il debito.
In sintesi, quando un credito bancario viene ceduto a Gardant, il debitore dovrebbe ricevere una lettera o comunicazione ufficiale che lo informa del trasferimento, con tutti i dati rilevanti. Se tale comunicazione manca o è generica, il debitore potrà in seguito contestare la pretesa sostenendo che la cessione non gli è opponibile (cioè che Gardant non ha diritto di esigere il pagamento in mancanza di notifica valida).
1.2.2 Cessione in blocco ex art. 58 TUB
Spesso le cessioni dei crediti problematici avvengono “in blocco” ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993). Questa norma consente alle banche di trasferire in un’unica operazione interi portafogli di crediti (anche migliaia di posizioni) senza dover notificare singolarmente ogni debitore ceduto. Invece della notifica individuale, la banca cessionaria deve eseguire due adempimenti pubblicitari: iscrivere la cessione nel registro delle imprese e pubblicare un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale . Tali adempimenti “producono gli stessi effetti di cui all’art. 1264 c.c. ai fini dell’opponibilità della cessione ai debitori” (art. 58, comma 2 e 4 TUB) . Ciò significa che, decorso un certo termine dalla pubblicazione (di solito 3 mesi), il debitore è considerato informato e deve pagare al nuovo creditore.
Tuttavia, attenzione: la pubblicazione in Gazzetta, pur rendendo efficace la cessione verso i debitori, non prova automaticamente che uno specifico credito sia incluso tra quelli ceduti. Proprio su questo punto si è espressa più volte la Cassazione. In particolare, con due pronunce molto recenti (ord. 34641/2025 e ord. 601/2026), la Suprema Corte ha ribadito che l’avviso di cessione in G.U. ha mera funzione di pubblicità-notizia e “non esonera il cessionario dall’onere di dimostrare la titolarità del credito quando il debitore contesta l’inclusione del proprio debito nell’operazione” . In pratica, se il debitore eccepisce che il suo credito potrebbe non essere compreso nel portafoglio ceduto, la società cessionaria deve fornire prove concrete: ad esempio il contratto di cessione, gli allegati con l’elenco nominativo dei crediti ceduti, oppure un avviso di cessione che descriva in modo così preciso le categorie di crediti da permettere di ricondurre con certezza il singolo debito al lotto ceduto . Senza questi elementi, il giudice non può presumere automaticamente che quel debito sia stato trasferito a Gardant.
La Cassazione (ord. 601/2026) ha sottolineato in particolare che un’indicazione generica nel decreto di cessione non basta: il cessionario deve presentare documenti idonei a collegare ogni singolo credito al portafoglio oggetto di cessione . Questo significa, ad esempio, che se la Gazzetta Ufficiale indica solo categorie ampie (es. “crediti derivanti da mutui erogati fino al 2015”) e l’elenco allegato contiene solo numeri di posizione, il debitore – in caso di contestazione – può pretendere che Gardant esibisca qualcosa di più, come un estratto nominativo o l’estratto conto del suo mutuo incluso nella cessione. Spetta al cessionario l’onere di provare la propria legittimazione attiva; la pubblicazione in G.U. costituisce un punto di partenza, ma da sola non è prova sufficiente . In caso di contenzioso, se Gardant non riesce a dimostrare che il credito X faceva parte del pacchetto ceduto, il giudice rigetterà la sua domanda per difetto di titolarità.
Questo principio è cruciale nella difesa del debitore: qualora riceviate una lettera da Special Gardant, oltre a verificare la prescrizione (come vedremo), potrete chiedere conto della cessione e pretendere di vedere i documenti che provano il passaggio di titolarità. La mancanza di prova può risultare decisiva per far dichiarare insussistente la pretesa.
1.3 Prescrizione dei debiti: termini, interruzione e giurisprudenza
La prescrizione è l’istituto giuridico per cui un diritto si estingue quando il titolare non lo esercita entro un certo tempo (art. 2934 c.c.). Per i debiti finanziari e fiscali, i termini variano a seconda della natura del credito. Ecco una sintesi dei principali termini di prescrizione previsti dal codice civile e dalle leggi speciali:
- Debiti civili non tributari (prestiti personali, mutui, finanziamenti, scoperti di conto): termine ordinario 10 anni ai sensi dell’art. 2946 c.c. , salvo che la legge preveda termini più brevi per casi particolari. Ad esempio, un prestito bancario non rimborsato si prescrive in 10 anni dall’ultima rata scaduta non pagata.
- Rate periodiche, interessi e altri pagamenti a cadenza periodica: termine 5 anni (prescrizione breve) ex art. 2948 n. 4 c.c., che include “gli interessi e tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” . Ad esempio, le singole rate di un piano di ammortamento o gli interessi moratori maturati su un debito scaduto si prescrivono in 5 anni.
- Debiti tributari verso lo Stato (imposte come IRPEF, IVA, bollo): vi è dibattito in giurisprudenza, ma attualmente la tesi prevalente (confermata da Cassazione ord. 24900/2025) è che le imposte si prescrivono in 10 anni, mentre le sanzioni amministrative e gli interessi correlati, se la pretesa definitiva non deriva da un giudicato, si prescrivono in 5 anni . In sostanza, un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione implica che l’imposta va riscossa entro 10 anni, mentre la sanzione pecuniaria collegata cade in prescrizione dopo 5 anni (a meno che nel frattempo non intervenga una sentenza, che farebbe scattare l’applicazione del termine decennale ex art. 2953 c.c. – la cosiddetta actio iudicati).
- Tributi locali (es. IMU, TARI) e contributi previdenziali INPS/INAIL: in genere 5 anni, rifacendosi all’art. 2948 c.c. e a norme speciali. Ad esempio le cartelle per tasse comunali o per contributi non pagati cadono in prescrizione quinquennale, come confermato da costante giurisprudenza (Cass. ord. 32384/2025 ha ribadito il quinquennio per i tributi locali).
- Multe stradali: anch’esse in 5 anni (salvo atti interruttivi).
- Bollo auto: 3 anni (termine previsto da leggi speciali – es. art. 5, co. 51, D.L. 953/1982 – spesso su base regionale).
Va poi distinto il concetto di decadenza, che è diverso dalla prescrizione: la decadenza indica la perdita del diritto di compiere un atto o far valere un potere se non lo si esercita entro un certo termine perentorio previsto dalla legge. Nel nostro contesto, un esempio di decadenza è il termine per notificare un accertamento fiscale (di solito 5 anni dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione, o 7 in caso di omessa dichiarazione): decorso tale termine, l’ente impositore perde il potere di accertare l’imposta, indipendentemente da interruzioni. La prescrizione invece richiede un’inerzia successiva alla definitività del credito e può essere interrotta.
1.3.1 Interruzione della prescrizione
La prescrizione può essere interrotta da determinati atti o eventi che manifestano la volontà del titolare di esercitare il diritto (art. 2943 c.c.). In ambito di debiti pecuniari, costituiscono atto interruttivo ad esempio: la notifica di un decreto ingiuntivo, di un atto di precetto, di un pignoramento, la presentazione di un ricorso in causa da parte del creditore, oppure un riconoscimento di debito fatto dal debitore (anche il versamento di una rata può costituire riconoscimento e quindi interrompere la prescrizione). Da quel momento, il termine di prescrizione ricomincia a decorre da capo.
Una semplice lettera di sollecito inviata dal creditore non interrompe la prescrizione se non possiede i requisiti formali della costituzione in mora ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c. . Ciò significa che, se il sollecito è inviato con posta ordinaria o con toni generici, potrebbe non avere efficacia interruttiva. Viceversa, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento che intima il pagamento di uno specifico importo entro un termine può costituire valida interruzione (perché formalmente equiparabile a una messa in mora) . In ogni caso, la ricezione di un sollecito non “azzera” retroattivamente il tempo già trascorso, a meno che il debitore non vi dia seguito riconoscendo il debito.
Discorso particolare va fatto per l’intimazione di pagamento emessa da Agenzia Entrate – Riscossione (AER) ai sensi dell’art. 50 DPR 602/1973, in ambito fiscale. La Cassazione ha affermato in modo chiaro che la prescrizione dei debiti fiscali non opera automaticamente: se il contribuente ritiene prescritta la cartella, deve impugnare l’intimazione entro 60 giorni dalla notifica, altrimenti perde definitivamente la possibilità di far valere l’estinzione . In altre parole, l’intimazione (che viene notificata dall’Agente della Riscossione quando sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella senza pagamento) è un atto autonomamente impugnabile e va contestata tempestivamente per eccepire la prescrizione o altri vizi. Ignorare l’intimazione equivale ad accettare il debito: se il contribuente non presenta ricorso nei 60 giorni, la pretesa diviene definitiva e la prescrizione viene “cristallizzata” . Successivamente, non sarà più possibile contestare né la cartella originaria né l’intimazione stessa. La Cassazione ha sottolineato che l’intimazione “non è un semplice sollecito ma un atto che sanifica eventuali vizi della cartella se non impugnato” . In altre parole, eventuali difetti di notifica o errori della cartella esattoriale precedente vengono sanati se il contribuente resta inerte di fronte all’intimazione.
Nel caso dei debiti civili (prestiti, finanziamenti bancari), va precisato che non esiste un atto equivalente all’“intimazione” fiscale: le società di recupero come Gardant inviano lettere o email di sollecito, ma queste (come detto) non interrompono la prescrizione a meno che abbiano forma di costituzione in mora regolarmente notificata. Solo atti giudiziari come il decreto ingiuntivo o l’atto di precetto producono effetti interruttivi e obbligano il debitore a reagire. Se ricevete un decreto ingiuntivo, dovrete fare opposizione entro 40 giorni; se ricevete un atto di precetto (intimazione di pagamento pre-esecuzione) va eventualmente opposto entro 20 giorni, altrimenti si rischia il pignoramento. In mancanza di atti formali, i semplici solleciti epistolari possono essere ignorati sul piano processuale (anche se, come vedremo, vanno gestiti strategicamente per evitare che sfocino in azioni legali).
1.4 Onere della prova e legittimazione della società cessionaria
Quando un debitore riceve un sollecito da Special Gardant (o altra società di recupero crediti cessionaria), un punto cruciale da verificare è se la società sia effettivamente legittimata a riscuotere, ossia se sia davvero la nuova titolare del credito. Come spiegato sopra, se il credito è stato ceduto, il cessionario deve aver informato il debitore della cessione in modo idoneo e, in caso di contestazioni, deve provare di aver acquisito proprio quel determinato credito.
In un eventuale giudizio, l’onere della prova grava sul cessionario: secondo la Cassazione, il nuovo creditore che agisce in giudizio deve dimostrare sia l’esistenza e validità del credito originario (es. esibendo il contratto di finanziamento firmato, l’estratto conto che attesta l’importo dovuto, ecc.), sia la riconducibilità del credito alla cessione di cui si dichiara parte . Pertanto, il debitore ha tutto il diritto di chiedere a Gardant documentazione come: copia del contratto originale, il dettaglio del calcolo del debito (capitale, interessi, spese), copia dell’atto di cessione o almeno dell’estratto dal quale risulti l’inclusione del suo credito, e copia della comunicazione di avvenuta cessione inviata a suo tempo al debitore. Se Gardant non fornisce questi documenti e si limita a produrre magari un foglio Excel con l’elenco numerico dei crediti o solo l’avviso in Gazzetta, la sua pretesa è debole. In mancanza di prova rigorosa, il debitore potrà eccepire il difetto di legittimazione attiva della società e chiedere il rigetto della domanda di pagamento.
In concreto, i vizi più frequenti da questo punto di vista sono: mancata notifica della cessione (il debitore non ha mai ricevuto alcuna comunicazione né ha avuto conoscenza dell’avviso in G.U.), carenza di prova dell’inclusione (Gardant non mostra alcun documento che colleghi il nome del debitore al portafoglio ceduto, e la G.U. elenca categorie troppo generiche), oppure irregolarità nella rappresentanza (ad esempio se la società cessionaria agisce per tramite di un procuratore, deve esibire la procura alle liti valida). Tutti questi aspetti rientrano nel controllo di legittimità dell’azione di recupero.
1.5 Effetti dell’intimazione di pagamento e distinzione dagli atti ordinari
Abbiamo già accennato all’intimazione di pagamento tributaria (art. 50 DPR 602/1973) che AER invia dopo la cartella esattoriale se trascorre oltre un anno senza pagamento. È utile rimarcare alcuni aspetti: l’intimazione è un atto formale che va notificato al contribuente; da quel momento, scatta il termine di 60 giorni per opporsi, decorso il quale il debito si consolida definitivamente . La Cassazione, con le ordinanze nn. 28706 e 35019 del 2025, ha chiarito che l’intimazione è “un atto autonomamente impugnabile” e che ignorarlo impedisce poi di eccepire vizi della cartella originaria . Dunque, anche un debito fiscale eventualmente prescritto può “rivivere” se l’intimazione non viene contestata nei termini: chi tace, acconsente.
In ambito non fiscale, invece, non esiste un atto equivalente all’intimazione. Le società di recupero inviano magari lettere con oggetto “messa in mora” o “sollecito di pagamento”, ma non hanno lo stesso valore. Infatti, se tali lettere non sono notificate a mezzo ufficiale giudiziario o raccomandata AR e non rispettano le formalità di cui all’art. 1219 c.c., non costituiscono né vere intimazioni né titoli esecutivi. Rimangono comunicazioni di carattere stragiudiziale, utili magari a interrompere la prescrizione (se in forma idonea), ma che non possono da sole portare al pignoramento. Per procedere forzosamente, Gardant dovrà prima ottenere un titolo esecutivo (tipicamente tramite un decreto ingiuntivo in tribunale, se già non ne dispone). Comprendere questa differenza è importante: una lettera di Special Gardant non equivale a un pignoramento imminente, ma segnala che il creditore cessionario sta sollecitando il pagamento e potrebbe attivarsi legalmente.
Riassumendo: nell’ambito fiscale, intimazione AER = atto formale da impugnare in 60 giorni; nell’ambito dei crediti privati, lettera di Gardant = sollecito stragiudiziale (da non ignorare, ma che non ha immediata efficacia esecutiva). Ciò non toglie che, se ignorata, la lettera potrebbe essere seguita da un’azione legale, per cui – come vedremo – è consigliabile reagire comunque anche ai solleciti privati (ad esempio chiedendo documenti, eccependo la prescrizione, aprendo una negoziazione).
1.6 Definizioni agevolate: rottamazione-quater e quinquies, stralcio dei mini-debiti
Nel campo dei debiti fiscali, il legislatore negli ultimi anni ha introdotto misure di definizione agevolata che consentono ai contribuenti di sanare cartelle esattoriali pendenti con condizioni di favore. Queste misure, note colloquialmente come “rottamazione delle cartelle”, possono influire sul modo di gestire eventuali solleciti relativi a debiti tributari.
- Rottamazione-quater (2023): Introdotta dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Permette di estinguere le cartelle pagando solo l’importo del capitale e delle spese di notifica/esecutive, senza sanzioni né interessi di mora, con un interesse ridotto del 2% annuo sul dilazionato . Il pagamento poteva essere effettuato in unica soluzione oppure in massimo 18 rate (4 nel 2023 e le restanti 14 dal 2024 al 2027). La rottamazione-quater ha offerto una via d’uscita a molti debitori fiscali, ma era limitata ai ruoli fino a metà 2022.
- Rottamazione-quinquies (2026): Prevista dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), estende l’ambito ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 . Ancora una volta, si paga solo il capitale (oltre alle eventuali spese di riscossione), con azzeramento di sanzioni e interessi . È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure dilazionato fino a 54 rate bimestrali (9 anni) con interesse agevolato del 3% . La domanda di adesione va presentata entro il 30 aprile 2026 tramite i servizi online di Agenzia Entrate – Riscossione. Se il contribuente rispetta tutte le scadenze, al termine le sanzioni e gli interessi sono automaticamente annullati e decadono anche eventuali ipoteche o fermi amministrativi collegati . Va però ricordato che il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la perdita dei benefici e la ripresa delle azioni di recupero.
- Stralcio dei mini-debiti: Oltre alle rottamazioni, la legge di bilancio 2023 ha disposto anche l’annullamento automatico (“stralcio”) dei debiti di importo residuo fino a 1.000€ affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2015. Questo provvedimento – attuato dall’Agenzia nel corso del 2023 – ha eliminato d’ufficio milioni di vecchie cartelle di piccolo importo, senza bisogno di domanda da parte del contribuente. È bene sapere che se il proprio debito rientrava in tale categoria, potrebbe essere stato già cancellato ex lege. Ovviamente lo stralcio automatico riguarda solo i crediti erariali e locali rientranti nella normativa (non certo i debiti verso banche o finanziarie).
Le definizioni agevolate rappresentano un’importante opportunità per chi ha debiti fiscali in difficoltà, perché consentono di chiudere la posizione con un esborso ridotto. Tuttavia, va chiarito che non si applicano ai debiti verso privati (banche, finanziarie): Special Gardant, essendo una società privata, non rientra nel perimetro delle rottamazioni statali. Se avete sia debiti bancari sia cartelle, potrete magari aderire alla rottamazione per queste ultime, ma per i debiti con Gardant dovrete utilizzare strumenti diversi (saldo e stralcio, piano di rientro, ecc.). Inoltre, aderire alla rottamazione non significa che il debito sia subito estinto: bisogna pagare tutte le rate entro le scadenze, altrimenti la misura decade e tornano applicabili sanzioni e interessi come se nulla fosse. Durante il periodo di adesione, comunque, l’Agente della Riscossione sospende le azioni esecutive e cautelari (niente nuovi pignoramenti, fermi o ipoteche) , offrendo respiro al contribuente.
1.7 Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa (sovraindebitamento)
La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (detta anche “legge salva-suicidi”) ha introdotto nell’ordinamento italiano le prime procedure concorsuali dedicate ai soggetti non fallibili, cioè privati cittadini, professionisti, start-up e piccoli imprenditori, che si trovino in condizioni di sovraindebitamento. Il concetto di sovraindebitamento è definito come “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da rendere difficoltoso adempiere regolarmente” . In parole povere, quando una persona ha troppi debiti rispetto ai propri redditi e beni, e non riesce più a pagarli senza compromettere il proprio sostentamento, può ricorrere a queste procedure per trovare una soluzione collettiva.
Le procedure previste originariamente dalla L.3/2012 erano tre: l’accordo di ristrutturazione (richiede l’assenso di una parte dei creditori), il piano del consumatore (per debiti personali, senza voto dei creditori) e la liquidazione del patrimonio (in cui il debitore mette a disposizione tutti i beni e, a fine procedura, ottiene l’esdebitazione dei debiti residui). Queste procedure, inizialmente frammentarie, sono state poi confluite nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato pienamente in vigore dal 15 luglio 2022 . Oggi esse sono disciplinate negli artt. 65 e ss. del Codice della crisi, ma ancora comunemente ci si riferisce ad esse come “procedure di sovraindebitamento” o “legge 3/2012”, essendo concetti ormai entrati nel linguaggio corrente.
In concreto, queste procedure permettono al debitore sovraindebitato di proporre ai creditori un piano di rientro sostenibile e di ottenere – se rispetta le regole e agisce in buona fede – la cancellazione dei debiti residui (esdebitazione) al termine. Vedremo più avanti nel dettaglio come funzionano e in quali casi convengono. Qui anticipiamo i requisiti base: il debitore non deve essere assoggettabile a fallimento (quindi niente grandi imprese), non deve aver già usufruito di queste procedure nei 5 anni precedenti, e deve presentare una documentazione completa per ricostruire la sua situazione economica . La domanda si presenta tramite un organismo apposito (OCC) e viene nominato un Gestore della crisi che aiuta a formulare la proposta e attesta la veridicità dei dati. L’omologazione finale spetta al giudice. L’Avv. Monardo, come accennato, è Gestore della crisi e professionista OCC, quindi può affiancare concretamente il debitore nella predisposizione del piano da presentare.
1.8 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Per gli imprenditori (commerciali o agricoli) che si trovano in situazione di crisi finanziaria ma vogliono evitare soluzioni liquidatorie, il legislatore ha introdotto uno strumento innovativo: la composizione negoziata della crisi d’impresa, inizialmente prevista dal D.L. 118/2021 (conv. in L. 147/2021) e ora integrata anch’essa nel Codice della crisi. Dal 15 novembre 2021 è operativa una piattaforma telematica nazionale (gestita da Unioncamere) tramite la quale l’imprenditore in difficoltà può richiedere la nomina di un esperto indipendente. L’esperto negoziatore ha il compito di esaminare la situazione economico-finanziaria dell’azienda e di facilitare le trattative con i creditori per individuare una soluzione di risanamento .
La procedura è volontaria e confidenziale: l’imprenditore presenta istanza online alla Camera di Commercio, fornendo i dati dell’azienda e un piano di massima. Un’apposita commissione nomina un esperto (scelto da un elenco di professionisti qualificati), il quale organizza incontri con i principali creditori e verifica se c’è margine per un accordo. Durante la composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere misure protettive al Tribunale (blocco temporaneo delle azioni esecutive) per avere lo spazio di negoziare senza subire aggressioni al patrimonio . Le trattative possono portare a vari esiti: ad esempio accordi di moratoria con le banche, rimodulazione dei debiti, conversione di crediti in quote societarie, cessione di rami d’azienda, nuovi apporti di capitale, ecc. . Se si raggiunge un accordo soddisfacente, si formalizza e può evitare l’insolvenza; se invece non è possibile risanare, l’imprenditore potrà accedere a procedure concorsuali “agevolate” (come il concordato semplificato introdotto dalla riforma).
L’Avv. Monardo, essendo iscritto nell’elenco degli Esperti negoziatori, può essere nominato direttamente come esperto per guidare le imprese attraverso questo percorso . Per un imprenditore indebitato anche verso società di recupero crediti, la composizione negoziata può offrire l’opportunità di negoziare contestualmente con tutti i creditori sotto la supervisione di un professionista terzo, aumentando le chance di un risanamento equilibrato.
2 Procedura passo per passo dopo la notifica di una lettera di Gardant
Passiamo ora a delineare cosa fare concretamente quando si riceve una lettera da Special Gardant (o altra società similare). Di seguito, presentiamo un percorso operativo in più fasi, ciascuna accompagnata da spiegazioni normative e consigli pratici, per massimizzare le possibilità di difesa del debitore:
2.1 Non ignorare la comunicazione
La prima regola è banale ma cruciale: non fare finta di niente. Molti debitori, soprattutto se il debito è molto datato, sono tentati di cestinare la lettera pensando che ormai “non possano più fargli nulla”. È un errore. Anche se la lettera di sollecito di per sé non è un atto esecutivo immediato (non è un pignoramento né un precetto), ignorare la comunicazione può pregiudicare i propri diritti. In particolare, se il debito non fosse in realtà prescritto, Gardant potrebbe passare alle vie legali ottenendo un decreto ingiuntivo a sorpresa. Inoltre, se la lettera contiene (come spesso accade) un invito a mettersi in contatto per una soluzione bonaria, non rispondere affatto potrebbe indurre la società a procedere direttamente col giudizio, facendovi perdere l’occasione di una trattativa.
Dunque, conservate con cura la busta e la lettera ricevuta. Annotate la data esatta in cui l’avete trovata in cassetta (o la data di consegna risultante dalla ricevuta, se raccomandata). Verificate come è stata spedita: c’è un timbro di raccomandata? Era posta ordinaria? Una PEC? Questi elementi saranno utili per valutare la validità della notifica e l’eventuale efficacia interruttiva della prescrizione. In sintesi, non fate lo struzzo: prendete subito in esame il documento e passate alle fasi successive di verifica.
2.2 Verificare la prescrizione
Appena ricevuta la lettera, uno dei primi accertamenti da compiere è calcolare se per caso il debito non sia già prescritto. Come visto, i termini di prescrizione differiscono a seconda del tipo di debito. Conviene procedere così:
- Identificare la natura e l’origine del debito: ad esempio, un prestito personale, una carta di credito revolving, uno scoperto di conto, una bolletta non pagata, una tassa automobilistica, ecc.
- Determinare il termine prescrizionale applicabile: per i prestiti bancari in genere 10 anni dal mancato pagamento; per gli interessi o rate periodiche 5 anni; per un bollo auto 3 anni; per tributi erariali 10 anni (imposta) o 5 anni (sanzioni) come sopra spiegato; per multe e tributi locali 5 anni.
- Individuare il dies a quo, cioè da quando decorre il termine: di solito dalla data di scadenza dell’ultima rata non pagata o, se il debito è a vista, dal giorno in cui si è avuta conoscenza formale della richiesta di pagamento. Se c’è stato un decreto ingiuntivo a un certo punto, attenzione: un decreto non opposto allunga la prescrizione facendo valere il termine decennale ex art. 2953 c.c. (actio iudicati), che decorre dal passaggio in giudicato del decreto.
- Verificare eventuali atti interruttivi: bisogna controllare se, dalla data originaria, vi sono stati solleciti formali, atti giudiziari o pagamenti parziali che interrompono il decorso. Ad esempio, se avete effettuato un piccolo pagamento 4 anni fa, quel gesto potrebbe aver interrotto la prescrizione e fatto ripartire da capo il termine.
Facciamo qualche esempio pratico: – Prestito personale stipulato nel 2015, ultima rata non pagata scaduta a dicembre 2018: termine prescrizione 10 anni → scadenza prescrizione dicembre 2028, salvo interruzioni (se non è successo nulla dal 2018 e ricevete il sollecito nel 2026, il debito non è ancora prescritto, sono passati 8 anni). – Carta di credito revolving con estratti mensili: le rate scadute oltre 5 anni fa sono prescritte singolarmente, ma se la banca ha revocato il fido e chiesto il saldo, l’intero importo residuo ha prescrizione decennale. Quindi bisogna valutare il momento in cui il debito è divenuto esigibile in unica soluzione. – Tributi locali o multe del 2016: prescrizione quinquennale → sarebbero prescritti dal 2021 salvo atti; se la lettera arriva ora e non vi risultano notifiche negli ultimi 5 anni, è molto probabile che la pretesa sia prescritta. – Cartella esattoriale IRPEF notificata nel 2014: se non è mai stata pagata né sono arrivate intimazioni, dopo 10 anni (cioè dal 2024) il debito erariale è prescritto, ma solo se il contribuente ha eccepito la prescrizione impugnando eventuali atti successivi. Se nel 2023 è arrivata un’intimazione non impugnata, quella ha cristallizzato il debito.
Una volta fatta questa analisi temporale, se risulta che sono trascorsi i termini di legge senza atti interruttivi, il debitore può opporre la prescrizione. Sarà fondamentale formalizzare questa eccezione per iscritto, sia eventualmente rispondendo alla lettera di Gardant, sia – se del caso – in sede di opposizione giudiziale. Ricordate: la prescrizione non è automatica, va eccepita dal debitore; se questi paga spontaneamente un debito prescritto, non può poi chiedere indietro i soldi. Dunque, individuare subito la prescrizione è essenziale per orientare la strategia difensiva.
(Nota: distinguere prescrizione e decadenza è importante anche perché, nel caso di decadenze – tipicamente in ambito fiscale – il contribuente deve far valere subito l’eccezione impugnando l’atto, mentre per la prescrizione può attendere il giudizio di merito. Ad esempio, la mancata notifica di un atto impositivo entro i termini di decadenza va contestata immediatamente, altrimenti l’atto diventa definitivo.)
2.3 Richiedere la documentazione a Gardant
Prima di aderire a qualunque richiesta di pagamento, è un diritto del debitore (ed è prudente) esigere la prova del credito. Ciò significa chiedere formalmente a Special Gardant di fornire la documentazione che giustifica la sua pretesa. In particolare, conviene inviare una raccomandata A/R o PEC alla società di recupero in cui si richiede copia di:
- Contratto originario da cui nasce il debito, completo di firme (es. il contratto di mutuo o di finanziamento, il contratto di apertura di credito, ecc.);
- Estratto conto cronologico o prospetto di calcolo del debito, che distingua quota capitale, interessi (e a quale tasso sono stati applicati), eventuali spese e penali;
- Atto di cessione del credito o documento equivalente che attesti che il credito è stato ceduto a Gardant (o al veicolo collegato) – questo può essere il contratto di cessione o l’estratto notarile con l’elenco dei crediti ceduti, o altro documento che provi l’inclusione del nominativo del debitore nel portafoglio ceduto ;
- Comunicazione di avvenuta cessione inviata al debitore all’epoca, contenente gli elementi identificativi del credito ceduto.
Questa richiesta formale ha vari effetti positivi: intanto sospende le trattative sul pagamento, poiché sposta l’onere della prossima mossa sulla società (che dovrà rispondere inviando i documenti). Inoltre, mette pressione su Gardant, che capisce di avere di fronte un debitore informato e ben assistito: se la documentazione non viene fornita o risulta lacunosa, sarà difficile poi per la società ottenere un decreto ingiuntivo, perché il giudice gliela chiederebbe comunque. Se Gardant non produce i documenti richiesti, il debitore avrà un argomento forte per rifiutare il pagamento e, se necessario, per contrastare le pretese in giudizio (“non avete provato di essere i creditori, né l’importo è giustificato”).
In alcuni casi, la semplice richiesta di documenti può portare la società a desistere o a offrire uno sconto: se sanno di avere documentazione incompleta (ad es. il contratto originario smarrito, oppure la cessione poco chiara), preferiranno trattare piuttosto che andare davanti a un giudice con rischi di perdere.
Importante: inviate la richiesta di documenti con mezzi tracciabili (raccomandata AR o PEC) e conservate ricevuta e copia, così potrete dimostrare, se servirà, di aver agito diligentemente chiedendo prove e che eventualmente la società è rimasta silente.
2.4 Analizzare l’eventuale decreto ingiuntivo già esistente
Talvolta la lettera di Gardant potrebbe fare riferimento a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca originaria prima della cessione del credito. Ad esempio, alcune banche, quando il debitore smette di pagare da molti mesi, ottengono un decreto ingiuntivo dal tribunale per “cristallizzare” il credito. Se poi il decreto non viene opposto dal debitore entro 40 giorni, diventa definitivo (esecutivo) e la banca può procedere con pignoramenti. Capita però che la banca, invece di pignorare, ceda comunque il credito ingiunto a una società come Gardant. In tal caso, la posizione del debitore è più complicata, perché esiste già un titolo esecutivo.
Occorre allora esaminare bene se questo decreto è effettivamente esistente e valido. Verificate nella lettera se ci sono riferimenti del tipo “Titolo: Decreto Ingiuntivo del Tribunale di … n. …/anno”. Se sì, e voi non ne sapevate nulla, potreste non aver mai ricevuto la notifica. Se non è stato notificato regolarmente, in teoria potreste ancora fare opposizione tardiva. Ma se invece quel decreto vi fu notificato anni fa e voi non vi opponeste, esso è divenuto cosa giudicata e la prescrizione si trasforma: non è più quella ordinaria decennale dal default iniziale, bensì una prescrizione decennale calcolata dalla data del decreto definitivo (si parla di actio iudicati ex art. 2953 c.c.) . In pratica, se il decreto ingiuntivo è del 2017, non opposto, il creditore (e ora Gardant come successore) ha tempo fino al 2027 per agire esecutivamente.
Di fronte a un decreto ingiuntivo già passato in giudicato è difficile contestare il merito del debito (es. la somma dovuta), perché quel che era contestabile andava contestato entro i 40 giorni. Si possono però valutare strategie diverse: ad esempio, se il decreto è molto datato, c’è la possibilità che anche il decreto stesso sia prescritto (dopo 10 anni dal passaggio in giudicato senza che sia stato azionato); oppure si può cercare una transazione con Gardant giocando sul fatto che, pur avendo un titolo, non hanno ancora riscosso nulla e potrebbero accettare un saldo e stralcio. Ancora, se emergono vizi di notifica (ad es. il decreto fu inviato a un vecchio indirizzo e mai ricevuto), si può tentare un’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. dimostrando la non conoscenza dell’atto. In sintesi, la presenza di un decreto ingiuntivo cambia lo scenario: prima di tutto, cercate negli archivi personali (o in Cancelleria del tribunale) tracce di eventuali ingiunzioni a vostro nome.
2.5 Impugnare le notifiche viziate o mancate
Collegato al punto precedente è il tema dei vizi di notifica. Molte volte le lettere di Gardant sono piuttosto scarne e non specificano se in passato vi furono notifiche di atti (come la cessione, o un decreto ingiuntivo) andate a buon fine. Se voi, ad esempio, non avete mai ricevuto ufficialmente nulla prima della lettera attuale, potreste scoprire (facendo ricerche al tribunale o presso la banca cedente) che magari un decreto ingiuntivo fu notificato a un indirizzo errato, o che la comunicazione di cessione fu inviata a un vecchio domicilio dove non abitavate più. Questi sono vizi formali che possono essere sfruttati:
- Mancata notifica della cessione del credito: come detto, se la banca cedente o Gardant non vi hanno notificato o comunicato la cessione, potete eccepire che la cessione non vi è opponibile e quindi Gardant non ha diritto di chiedere il pagamento . Questo vizio solitamente va fatto valere in sede giudiziale (opponendo l’eventuale decreto ingiuntivo o resistendo a un’azione legale di Gardant).
- Notifica di atti a soggetti o indirizzi sbagliati: esempi tipici sono notifiche fatte presso la residenza vecchia nonostante il cambio di domicilio, oppure consegnate a un familiare non convivente, oppure notifiche postali senza la firma di ricevimento del destinatario. Queste irregolarità possono rendere la notifica inesistente o nulla . Per farle valere, se si tratta di un atto esecutivo (come un precetto o un pignoramento), si deve proporre opposizione all’esecuzione; se è un decreto ingiuntivo, si può fare opposizione tardiva chiedendo la rimessione in termini a causa della mancata conoscenza dell’atto.
- Mancanza di procura o legittimazione processuale: a volte la società cessionaria avvia esecuzioni tramite avvocati senza mostrare la procura o la propria visura. In giudizio, potete richiedere la verifica della loro legittimazione (che dovranno provare con documenti, come visto). Se la notifica di precetto non allegava la documentazione di cessione, ad esempio, si può contestare anche questo aspetto.
Per far valere questi vizi, quasi sempre è necessario intraprendere un’azione giudiziaria (opposizione ex art. 615 c.p.c. se si tratta di esecuzione già avviata, oppure opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.). Sono tecnicismi per cui è indispensabile l’ausilio di un avvocato. Il punto chiave è: non date per scontato che tutto sia stato regolare. Se non eravate reperibili all’epoca o non avete ricevuto atti, approfondite con il vostro legale la possibilità di far leva su eventuali nullità di notifica per bloccare la pretesa di Gardant.
2.6 Valutare il ricorso al giudice o ad organismi alternativi
Arrivati a questo punto del percorso, il debitore ha raccolto tutti gli elementi: conosce la natura e l’anzianità del debito, ha verificato la prescrizione, ha richiesto la documentazione (ottenendola o meno), ha individuato eventuali vizi formali. Bisogna allora decidere quale strada intraprendere:
- Ricorso al giudice ordinario: se emergono fondati motivi di opposizione, ad esempio perché Gardant ha già notificato un decreto ingiuntivo o un precetto, oppure se volete accertare l’inesistenza del debito, potete adire l’autorità giudiziaria. Ci sono varie azioni possibili: una opposizione a decreto ingiuntivo (entro 40 giorni dalla notifica del decreto, se siete nei termini), un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (se è già partito un pignoramento, da proporre entro 20 giorni dall’atto di pignoramento o dalla notifica del precetto, per contestare ad esempio la validità del titolo o la prescrizione) , oppure un vero e proprio giudizio di accertamento negativo del debito (se Gardant minaccia cause, potete anticiparlo chiedendo voi al tribunale di dichiarare che nulla è dovuto, per difetto di prova, prescrizione ecc.). In casi urgenti, è possibile anche chiedere sospensioni cautelari: ad esempio, se c’è un pignoramento in corso (uno stipendio bloccato, un’ipoteca iscritta), potete ricorrere d’urgenza al giudice per ottenerne la sospensione, dimostrando i vizi del credito (ex art. 615, co.2 c.p.c. per l’esecuzione, o art. 700 c.p.c. in alcuni casi) . Il giudice potrà sospendere l’efficacia esecutiva se ravvisa fumus boni iuris nelle vostre eccezioni.
- Opposizione in Commissione tributaria: se il debito riguarda cartelle esattoriali e avete ricevuto un’intimazione di pagamento, dovrete rivolgervi al giudice tributario entro 60 giorni, come detto, per far valere la prescrizione o altri motivi .
- Organismi alternativi: OCC o negoziazione: se invece avete appurato che il debito è dovuto (ad esempio non ci sono prescrizioni né vizi sostanziali) ma non riuscite a pagarlo interamente, potete valutare l’accesso a procedure come il piano del consumatore (se avete tanti debiti e volete una ristrutturazione globale) o, se siete un imprenditore, la composizione negoziata come illustrato nella sezione 1.7 e 1.8. Queste soluzioni paragiudiziali possono offrire strumenti di protezione (sospensione delle azioni esecutive) mentre trattate complessivamente con i creditori .
La scelta tra vie giudiziarie e negoziali va ponderata. Un processo permette di far valere i vostri diritti in modo autoritativo, ma ha dei costi (spese legali, eventuale compenso per la procedura) e dei tempi non brevi, oltre a un margine di incertezza. D’altro canto, una trattativa stragiudiziale o l’adesione a procedure come il sovraindebitamento possono essere più rapide e portare a un risultato sostenibile, ma richiedono collaborazione del creditore e a volte l’accettazione di pagare parte del dovuto. Per questo è fondamentale farsi assistere da un legale esperto, che possa valutare la fondatezza delle difese e consigliare il percorso migliore. In alcuni casi si può anche procedere su due binari: ad esempio presentare ricorso per far annullare un atto viziato e nel frattempo portare avanti una negoziazione per evitare il peggio. Ogni situazione è unica e va gestita con strategia.
2.7 Trattare un saldo e stralcio
Una delle soluzioni più frequenti, quando il debito risulta legittimo (cioè c’è poco da contestare sul piano legale) ma il debitore non è in grado di pagare l’intero importo richiesto, è quella di negoziare un saldo e stralcio. Il saldo e stralcio è un accordo transattivo in base al quale il creditore accetta di estinguere il debito a fronte del pagamento di una somma inferiore a quella originaria. Nel contesto degli NPL, questa pratica è molto comune: società come Gardant acquistano i crediti a prezzi bassi (spesso pagando tra il 5% e il 20% del valore nominale) e possono quindi permettersi di chiudere la posizione anche con un pagamento ridotto pur realizzando un profitto.
Per il debitore, il saldo e stralcio rappresenta l’opportunità di liberarsi definitivamente del debito pagando magari la metà (o anche meno) di quanto dovuto. Vediamo come condurre al meglio questa trattativa:
- Valutare il valore effettivo del credito per il cessionario: se si riesce a stimare (anche approssimativamente) a quanto Gardant abbia acquistato il credito, si può calibrare l’offerta. Ad esempio, se da alcuni dati si intuisce che il pacchetto di crediti è stato comprato al 10% del valore, offrire un 20-30% del proprio debito potrebbe essere convincente (perché significherebbe per Gardant raddoppiare o triplicare l’investimento). Spesso queste informazioni non sono a disposizione del debitore, ma l’analisi delle dinamiche (vetustà del credito, presenza o meno di garanzie reali, situazione economica del debitore) può dare indicazioni: un credito molto vecchio e non garantito probabilmente è stato pagato pochissimo.
- Argomentazioni legali a supporto: negoziare da una posizione di forza aiuta. Se avete rilevato possibili eccezioni (prescrizione vicina, vizi di notifica, mancanza di documenti), fatelo presente (anche implicitamente) nella trattativa. Ad esempio, potreste dire: “Sono disposto a fare un’offerta transattiva, pur tuttavia rilevo che gran parte delle somme richieste sono composte da interessi ultradecennali… e che non ho mai ricevuto comunicazione di cessione…”. Questo farà capire a Gardant che fate sul serio e che potreste dare filo da torcere in giudizio: ciò li renderà più disponibili a un forte sconto .
- Offrire un pagamento immediato e sicuro: le società di recupero preferiscono incassare subito piuttosto che poco alla volta. Se siete nella condizione, proporre un pagamento in unica soluzione (magari da effettuarsi entro 30 o 60 giorni dall’accordo) può far aumentare la percentuale di sconto concessa . È anche utile specificare che siete pronti a fornire un’adeguata garanzia: ad esempio, consegnare un assegno circolare o predisporre un bonifico irrevocabile a favore di Gardant contestualmente alla firma dell’accordo . Questo elimina per loro il rischio di inadempimento dell’accordo.
- Dimostrare la propria difficoltà economica: se Gardant percepisce che il debitore è davvero incapiente (o comunque in difficoltà seria), sarà più propensa ad accettare ciò che può ottenere subito piuttosto che inseguire inutilmente il 100%. Potete quindi allegare documenti come l’ISEE, le ultime dichiarazioni dei redditi, certificati medici se avete spese sanitarie ingenti, buste paga se avete uno stipendio modesto, ecc. . Tutto ciò dipinge la situazione e giustifica la richiesta di riduzione.
- Formalizzare l’accordo per iscritto: è fondamentale che, una volta raggiunta l’intesa, il saldo e stralcio sia messo nero su bianco, firmato da voi e da un rappresentante autorizzato di Gardant. Nel testo deve essere chiaramente indicato l’importo concordato e la data di pagamento, e soprattutto la clausola che tale pagamento è fatto a titolo di saldo e stralcio e che, a seguito di esso, il creditore rinuncia a ogni ulteriore pretesa verso il debitore. Inoltre, è buona prassi inserire che il creditore si impegna a far cancellare eventuali segnalazioni in Centrale Rischi o banche dati dei cattivi pagatori .
- Ottenere la liberatoria finale: una volta pagato quanto concordato, fatevi rilasciare da Gardant una dichiarazione liberatoria scritta, su carta intestata e firmata, in cui si attesta che “a seguito del pagamento X, il signor Y non ha più nulla a che pretendere, avendo definito la propria esposizione a saldo e stralcio” e possibilmente che “la posizione debitoria è da ritenersi chiusa a ogni effetto” . Conservate gelosamente tale documento, potrà servire in futuro come prova dell’avvenuta definizione (ad esempio se mai qualcuno tentasse di richiedere di nuovo il pagamento).
Negoziare un saldo e stralcio può richiedere tempo (spesso servono vari scambi di proposte) e sangue freddo. Non abbiate paura di rilanciare: la prima richiesta di Gardant potrebbe essere, ad esempio, “le offriamo di chiudere pagando il 70%”. Voi potrete proporre, ad esempio, il 20%. Probabilmente si finirà a metà strada, magari intorno al 40-50%. L’importante è restare nei limiti di ciò che potete pagare. Se la cifra è troppo alta per voi anche dopo lo sconto, allora meglio optare per un piano di rateazione o per altre soluzioni (vedi prossimo punto). Non promettete ciò che non potrete mantenere.
Infine, un consiglio: far condurre la trattativa a un avvocato di fiducia spesso porta esiti migliori. Il legale conosce le leve giuste, sa come impostare le lettere e ha anche un diverso peso nei confronti della società di recupero (che capirà di avere di fronte un debitore ben tutelato). Inoltre, l’avvocato verificherà le clausole dell’accordo per evitare sorprese o condizioni svantaggiose per voi . Ad esempio potrebbe inserire penali a vostro favore in caso di inadempimento della controparte (come la mancata cancellazione della segnalazione).
2.8 Alternative al saldo e stralcio
Il saldo e stralcio richiede in genere liquidità immediata. Se il vostro debito è molto elevato o non disponete di somme sufficienti per un pagamento in unica soluzione neanche ridotto, non tutto è perduto: esistono alternative per chiudere o gestire il debito:
- Rateizzazione o piano di rientro stragiudiziale: potete negoziare con Gardant un piano di pagamento dilazionato. Ad esempio, potreste accordarvi per versare 100 euro al mese per X anni. Ovviamente, più il piano è lungo, meno sconto sul totale otterrete (la società preferisce avere subito meno soldi che aspettare tanti anni). Comunque è un’opzione. Assicuratevi che il piano preveda rate sostenibili per voi e possibilmente senza interessi eccessivi (o zero interessi, se convincete il creditore) . Tutto va formalizzato in un accordo scritto, firmato da entrambe le parti, dove magari Gardant si impegna a non segnalare ulteriormente il nominativo in CRIF e a rinunciare ad azioni esecutive purché rispettiate le scadenze . Questa soluzione è meno “liberatoria” perché rimarrete impegnati per un periodo, ma è più facile da sostenere se non avete liquidità immediata.
- Rottamazione dei debiti fiscali: se nel vostro carico debitorio ci sono anche cartelle esattoriali e i termini lo consentono, valutate l’adesione alle definizioni agevolate (rottamazione-quinquies se il debito rientra nei carichi 2000-2023) . Come visto, potete presentare domanda (entro 30/04/2026 per la quinquies) e ottenere un piano di rateazione statale fino a 9 anni con sconto totale di sanzioni e interessi . Questo allevia la pressione fiscale e vi consente di concentrare le risorse sul pagamento di eventuali debiti verso Gardant. Inoltre la legge prevede che dopo la domanda di rottamazione le procedure esecutive in corso per quei debiti siano sospese , quindi è un bel respiro.
- Rateizzazione ordinaria con Agenzia Entrate-Riscossione: se non potete aderire alla rottamazione (es. perché il termine è scaduto o il debito non rientra), potete sempre chiedere una rateizzazione standard all’Agente della Riscossione per le cartelle esattoriali. Fino a 120.000€ di debito è concessa automaticamente fino a 72 rate mensili (6 anni); oltre, servono requisiti di difficoltà comprovata per arrivare a 120 rate (10 anni) . Il tasso di interesse sulle rateazioni ordinarie è modesto (circa 3-4%). Attenzione che la rateizzazione non cancella sanzioni e interessi come la rottamazione, ma solo li diluisce.
- Procedura di sovraindebitamento (Legge 3/2012): se i debiti complessivi (bancari, fiscali, personali) superano le vostre possibilità di rimborso e magari siete già insolventi su più fronti, considerate seriamente le procedure di cui alla L. 3/2012 (oggi Codice della crisi). Come spiegato, potete presentare un piano del consumatore o un accordo di composizione che metta insieme tutti i creditori e preveda il pagamento di una quota proporzionale dei debiti (quella che realisticamente potete permettervi) . Ad esempio, se avete 100.000€ di debiti totali e potete pagare 30.000€ in 5 anni, il piano potrebbe proporre di pagare il 30% a tutti i chirografari, ottenendo la cancellazione del restante 70%. Serve il via libera del giudice (e dei creditori nel caso dell’accordo), ma una volta omologato, i creditori sono obbligati ad accettare quanto deciso e non possono agire oltre . La procedura richiede tempo (qualche mese per l’omologazione) e ha dei costi (bisogna pagare l’OCC e le spese di giustizia), ma porta a una esdebitazione finale con cui vi liberate di tutti i debiti residui non pagati . È una sorta di “riabilitazione” economica.
- Composizione negoziata per imprenditori: se siete titolari di impresa e i debiti rientrano in una situazione di crisi aziendale, l’accesso alla composizione negoziata (vedi par. 1.8) può aiutare a trattare anche con società come Gardant in un contesto più strutturato e con l’intervento di un esperto terzo . Si possono concludere accordi ad ampio raggio che coinvolgano banche, fornitori e altri creditori, evitando il fallimento e permettendo la continuazione dell’attività. È uno strumento nuovo, che vale la pena considerare se siete imprenditori con debiti multipli.
Come si vede, le alternative non mancano. La scelta dipende dall’entità del debito, dalla composizione del vostro debito complessivo e dalla vostra capacità reddituale. Un consumatore con un solo debito verso Gardant punterà magari al saldo e stralcio o a una dilazione; uno sommerso da debiti vari punterà al piano del consumatore; un imprenditore alla negoziazione assistita. In ogni caso, confrontatevi con professionisti che conoscano bene questi strumenti per capire pro e contro di ciascuno e intraprendere la via più adatta.
3 Difese e strategie legali
In questa sezione esaminiamo in modo più mirato le strategie difensive attivabili dal debitore per contrastare o gestire un sollecito di pagamento di Gardant. Alcune le abbiamo già anticipate; ora le schematizziamo punto per punto:
3.1 Eccepire la prescrizione e l’inesigibilità del debito
Come ripetuto, la prescrizione è spesso la prima linea di difesa. Se il debito è prescritto, il debitore ha il diritto di rifiutare il pagamento. L’eccezione di prescrizione va sollevata formalmente: sia per iscritto, rispondendo al sollecito (meglio tramite raccomandata/PEC in modo da lasciare traccia), sia, se la questione sfocia in giudizio, davanti al giudice (nelle comparse difensive, nelle memorie o negli atti di opposizione). Conviene seguire alcuni passi operativi:
- Calcolare con esattezza i termini: partite dalla data di scadenza originaria del debito (ultima rata mancata, o data di decadenza del fido, o data di notifica della cartella) e aggiungete il numero di anni del termine prescrizionale appropriato (10, 5, ecc.). Poi verificate se tra quella data e oggi ci sono stati eventi interruttivi. Questo calcolo va fatto con rigore, magari con l’aiuto di un legale per non commettere errori (ad esempio a volte i termini si allungano per sospensioni ex lege, come nel periodo COVID in cui furono sospesi i termini di prescrizione delle cartelle).
- Verificare atti interruttivi: cercate qualsiasi lettera raccomandata, PEC o atto giudiziario che possano aver interrotto. Se non ne trovate, meglio per voi; se li trovate, la prescrizione riparte da quella data.
- Formalizzare l’eccezione: scrivete (o fate scrivere dall’avvocato) a Gardant contestando che “il credito vantato risulta estinto per intervenuta prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e seguenti c.c.”, spiegando perché (es. “essendo decorso il termine decennale dalla data di default senza atti interruttivi”). Chiedete quindi la cessazione di ogni richiesta.
Se avete già subito un atto esecutivo su un credito asseritamente prescritto (ad es. vi pignorano per un debito vecchissimo), potete reagire con un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per far dichiarare che nulla è dovuto perché il diritto di credito si è estinto . Similmente, se Gardant ha ottenuto un decreto ingiuntivo su un credito prescritto (può accadere se il giudice non se ne avvede in fase monitoria, visto che la prescrizione va eccepita dal debitore), dovrete proporre opposizione a decreto ingiuntivo sollevando la prescrizione.
Insomma, la prescrizione è un’arma potente ma va utilizzata attivamente. Se coltivata correttamente, vi può liberare completamente dal debito senza costi (non c’è bisogno di saldo e stralcio perché il debito semplicemente non esiste più in senso giuridico). Ovviamente, accertatevi con coscienza che sia effettivamente maturata: sollevare un’eccezione infondata potrebbe far perdere credibilità al cospetto del giudice.
3.2 Contestare la legittimazione attiva del cessionario
Un altro pilastro della difesa è mettere in dubbio che Special Gardant sia legittimata ad agire come creditore. Come già approfondito, ciò si fa contestando formalmente la cessione. Gli argomenti possibili sono ad esempio:
- L’avviso di cessione ricevuto (se c’è stato) non contiene gli elementi identificativi del credito: ad esempio, è una comunicazione generica che non indica il vostro numero di contratto, o l’importo esatto, o la data di stipula del finanziamento . In tal caso potete sostenere che quella comunicazione non era idonea ex art. 1264 c.c. a rendere la cessione opponibile.
- Mancanza di prova dell’inclusione: potete eccepire che “Special Gardant non ha prodotto alcun elenco o documento che dimostri che il mio credito è compreso nel portafoglio ceduto”. Se il solo elemento è la pubblicazione in G.U., ricordate (e citate) il principio Cassazione che da sola non basta .
- Documenti prodotti insufficienti: se Gardant, magari nel decreto ingiuntivo, allega solo estratti conto generici o una copia del contratto senza menzionare la cessione, potete rilevare che manca la prova della titolarità attuale in capo a Gardant .
- Problemi formali: ad esempio la cessione era soggetta a qualche condizione sospensiva non avverata, oppure non è stata registrata come doveva. Queste cose sono più tecniche, ma se emergono ne va fatta menzione.
Il concetto chiave da far valere in giudizio è: onus probandi incumbit ei qui agit, ovvero spetta a chi agisce dimostrare ciò che afferma. Quindi se Gardant mi porta in tribunale per 10.000€, deve provare di essere il creditore di quella somma. Se non lo fa in modo convincente, il giudice rigetterà la sua domanda .
Dal lato pratico, questo tipo di contestazione funziona bene in tribunale (dove i formalismi probatori contano), un po’ meno nelle trattative dirette (perché Gardant in una lettera di risposta potrà sempre sostenere di avere le prove e che me le mostrerà eventualmente in giudizio). Ma impostare subito la contestazione di legittimazione può predisporre il terreno per un eventuale vostro ricorso o per un accordo favorevole.
3.3 Opporsi al decreto ingiuntivo o al pignoramento
Se la vicenda è già passata alla fase giudiziale – ad esempio avete ricevuto un decreto ingiuntivo da Gardant, oppure un atto di pignoramento su iniziativa loro – è fondamentale reagire nei termini stringenti previsti:
- Opposizione a decreto ingiuntivo: entro 40 giorni dalla notifica del decreto, dovete depositare ricorso in opposizione presso il tribunale competente . Nell’atto di opposizione inserirete tutte le vostre difese di merito e di procedura. Le più tipiche, nel nostro contesto, sono: prescrizione del credito (se è decorso oltre il termine previsto), difetto di legittimazione (per le ragioni di cui sopra: cessione non provata o non opponibile), mancanza di prova del credito (es. se non c’è il contratto firmato, oppure il conteggio è errato, oppure contestate degli addebiti illegittimi), oppure ancora contestazioni sul tasso di interesse (talvolta i contratti di finanziamento possono contenere usura o anatocismo, e in sede di opposizione si può chiedere CTU per rideterminare il saldo dovuto) . In opposizione a decreto ingiuntivo potete anche chiedere la sospensione provvisoria della provvisoria esecutorietà (se il decreto era immediatamente esecutivo) così da congelare le esecuzioni fino alla decisione.
- Opposizione al pignoramento (o al precetto): se vi è stato notificato un atto di precetto su sentenza/decreto (cioè l’intimazione a pagare entro 10 giorni prima di procedere al pignoramento) e ravvisate vizi, potete proporre opposizione agli atti esecutivi in alcuni casi (entro 20 giorni dalla notifica del precetto) o opposizione all’esecuzione se contestate radicalmente il titolo o l’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione . Ad esempio, se arrivano a pignorare il conto o lo stipendio, tramite il vostro avvocato potete depositare un ricorso al giudice dell’esecuzione sostenendo che quel titolo (decreto) era riferito a un credito prescritto, o che Gardant non è legittimata, e chiedendo contestualmente la sospensione dell’esecuzione. Il giudice fisserà un’udienza a breve e deciderà se sospendere.
Chiaramente, queste azioni richiedono un approccio tempestivo: 40 giorni e 20 giorni passano in fretta, per cui attivate subito il vostro legale se ricevete atti del genere. Ricordate: se lasciate scadere quei termini, poi non potrete più opporvi e vi troverete con l’esecuzione compiuta (conto svuotato, stipendio decurtato, immobile espropriato, ecc.).
3.4 Sospendere misure cautelari o esecutive (fermo, ipoteca, pignoramento)
Capita spesso che, a seguito di debiti non pagati con Agenzia Entrate-Riscossione, scattino misure come il fermo amministrativo dell’auto o ipoteche su immobili. Queste sono misure pre-esecutive, ma comunque limitano i diritti del debitore (non puoi vendere l’auto o la casa senza saldare, ad esempio). Ebbene, esistono strumenti per sospendere o annullare tali provvedimenti se il debito sottostante è contestabile:
- Si può presentare un’istanza di sospensione all’Agente della Riscossione stessa, ai sensi dell’art. 39 del DL 112/1999, se si ritiene che il fermo/ipoteca siano illegittimi (ad esempio perché il debito è prescritto, perché avete un’istanza in corso, ecc.). L’Agente può sospendere in autotutela.
- Oppure si può ricorrere al giudice competente (giudice tributario per i debiti fiscali, giudice ordinario per i contributi INPS) chiedendo sospensiva cautelare. Ad esempio, per un fermo auto su una cartella prescritta, si fa ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale indicando la prescrizione e chiedendo la sospensione immediata degli effetti in via cautelare. Se la Commissione concorda, ordinerà all’Agente di sospendere.
- La Cassazione ha evidenziato come ricordato che se non si impugna per tempo l’atto presupposto (intimazione), poi ogni difesa ulteriore è preclusa . Quindi anche qui il tempismo è tutto.
Inoltre, come accennato, aderire a strumenti come la rottamazione o presentare un ricorso ex L.3/2012 comporta per legge la sospensione delle azioni esecutive e cautelari in corso . Quindi, ad esempio, se avete fermo auto e presentate un piano del consumatore in tribunale, potete chiedere al giudice di disporre la sospensione del fermo durante la procedura.
3.5 Chiudere la trattativa di saldo e stralcio in modo sicuro
Abbiamo visto al par. 2.7 come condurre la trattativa di saldo e stralcio. Qui sottolineiamo gli accorgimenti finali per renderla sicura e definitiva:
- Fatevi assistere da un legale nella fase conclusiva: l’avvocato vi aiuterà a valutare se l’importo offerto è realmente conveniente rispetto alle alternative (ad esempio, se il debito è di 50.000€ e vi chiedono 30.000€, il legale potrà dirvi se nei casi simili magari si ottengono sconti maggiori) .
- Richiedete il conteggio aggiornato del debito prima di chiudere: assicuratevi che nella cifra pattuita siano compresi tutti gli importi dovuti – capitale, interessi, spese legali eventuali – così da evitare che poi emergano code. Fatevi mandare un prospectus del calcolo finale .
- Unica soluzione: se possibile, prediligete il pagamento in un’unica tranche come concordato . Se proprio concordate più rate, inserite clausole che chiariscano che, a fine pagamento, il debito si estingue completamente, e magari prevedete una tolleranza minima di ritardo per evitare decadenze.
- Clausola di liberatoria: nell’accordo scritto, inserite espressamente che “a seguito del pagamento X entro la data Y, il creditore dichiara di considerare il debito integralmente estinto e rinuncia a ogni ulteriore diritto, obbligandosi alla cancellazione di eventuali segnalazioni pregiudizievoli”. Specificate la centrale rischi (CRIF o altra) in cui dev’essere effettuata la cancellazione .
- Conservare la prova: oltre alla liberatoria firmata dal creditore, conservate per sempre copia del bonifico, dell’assegno circolare o della ricevuta di pagamento che avete effettuato. È consigliabile tenere questi documenti a tempo indeterminato: se in futuro per errore qualcuno contestasse ancora quel debito, avrete pronte le prove per difendervi.
In questo modo, il saldo e stralcio diventa una soluzione definitiva e senza strascichi.
3.6 Usare la procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore/accordo)
Se il vostro problema non è solo quel debito con Gardant, ma siete sovraindebitati a 360 gradi (magari avete più finanziarie non pagate, rate arretrate, cartelle, ecc.), allora più che andare avanti a tamponare singole posizioni, può essere saggio intraprendere la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Come spiegato, ci sono tre possibili approcci:
- Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche consumatori (che hanno debiti personali, non professionali). Voi, con l’ausilio dell’OCC, predisponete un piano di ristrutturazione dei debiti sostenibile, indicando quanto potete pagare (in percentuale) e in quanto tempo (di solito 4–5 anni). Non serve l’accordo dei creditori: il giudice, valutate la meritevolezza (ovvero che non abbiate colpa grave nell’esservi indebitati, né abbiate aggravato dolosamente la situazione) e la fattibilità, può omologare il piano anche senza il consenso dei creditori . Una volta omologato, il piano vincola tutti i creditori anteriori e al termine, se avete eseguito quanto promesso, viene decretata l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui).
- Accordo di composizione: è simile al piano ma aperto anche a debiti professionali o imprenditoriali di piccoli imprenditori, e richiede il voto favorevole di almeno il 60% dei crediti (quindi i creditori vengono chiamati ad esprimersi) . Se si raggiunge la maggioranza e il giudice omologa, l’accordo diventa obbligatorio per tutti i creditori, anche i dissenzienti. Nell’accordo si possono prevedere moratorie (cioè iniziare a pagare i creditori privilegiati dopo un certo tempo) e falcidia (riduzione) di alcuni crediti privilegiati purché aderiscano. È uno strumento più complesso, usato tipicamente da piccoli imprenditori o professionisti con molte esposizioni.
- Liquidazione del patrimonio: è l’ultima ratio. Il debitore mette sul piatto tutto il proprio patrimonio liquidabile (beni immobili, mobili, crediti, ecc.), che viene gestito da un liquidatore nominato dal tribunale. Si vendono i beni e il ricavato viene distribuito ai creditori. Alla fine della procedura (può durare qualche anno), se il debitore ha collaborato ed è stato onesto, il giudice può concedere l’esdebitazione sui debiti rimasti insoddisfatti . Questa procedura sacrifica il patrimonio ma dà la certezza di ripartire puliti. Sono esclusi dalla esdebitazione solo i debiti di tipo particolare come quelli alimentari, da risarcimento danni da illecito e poche altre eccezioni.
Va notato che l’attivazione di una procedura di sovraindebitamento blocca immediatamente le azioni esecutive individuali dei creditori: appena il giudice dichiara aperta la procedura, tutti i pignoramenti in corso vengono sospesi (art. 54 CCII) e i creditori non possono intraprenderne di nuovi. Questo vi protegge mentre seguite il piano . Inoltre, le somme eventualmente già pignorate (ad es. stipendio) vengono dirottate nel “calderone” della procedura, per essere ripartite secondo il piano.
Chiaramente, la procedura ha dei costi (bisogna pagare un gestore, che però di solito chiede un compenso proporzionato e rateizzabile) e bisogna considerare che durante la procedura dovrete mantenere gli impegni presi, altrimenti la stessa decade . Però è spesso l’unica via per chi ha debiti per importi improponibili rispetto al reddito. L’Avv. Monardo e il suo team, come detto, sono in grado di assistere passo passo in questa procedura (dalla raccolta documenti, alla stesura del piano, ai rapporti col giudice), quindi se vi trovate in questa situazione valutate di fissare una consulenza specifica.
3.7 Composizione negoziata e strumenti per imprenditori in crisi
Per completezza, ricordiamo nuovamente la composizione negoziata per imprenditori in difficoltà, introdotta nel 2021. Se siete un imprenditore e Special Gardant è solo uno dei tanti creditori che vi assillano, questo strumento permette di tentare un risanamento complessivo senza passare subito per il tribunale. Tramite la piattaforma camerale indicate la vostra situazione e ottenete la nomina di un esperto. Egli vi guiderà nel predisporre un piano di risanamento e convocherà i creditori principali per negoziare accordi . Ad esempio, potreste chiedere alle banche una moratoria sui mutui, proporre a Gardant di accontentarsi di una percentuale sul dovuto, convincere fornitori a rinunciare a penali in cambio di pagamenti su tempi più lunghi, ecc. Se si trova un accordo con tutti o gran parte dei creditori, l’esperto chiude la procedura con esito positivo. Se invece non c’è soluzione, l’esperto lo attesterà e l’imprenditore potrà accedere a procedure concorsuali semplificate (ad esempio un concordato preventivo “semplificato” introdotto dalla riforma 2022).
Anche le piccole imprese sotto-soglia (che non potrebbero accedere al fallimento) possono utilizzare la composizione negoziata: il segretario generale della Camera di Commercio designa un esperto anche per loro . L’Avv. Monardo, essendo inserito nell’elenco degli esperti negoziatori, può eventualmente essere nominato come tale e condurre la procedura. In ogni caso, se siete imprenditori è bene far valutare da un professionista se avete i requisiti e la convenienza per questa strada.
4 Strumenti alternativi di definizione del debito
Riassumiamo in forma sintetica gli strumenti di definizione (giudiziali e stragiudiziali) del debito di cui abbiamo parlato, così da avere un quadro chiaro delle opzioni, a seconda della tipologia di debito e delle esigenze del debitore.
4.1 Rottamazione e definizioni agevolate (debiti fiscali)
Le definizioni agevolate – come la rottamazione-ter, quater e quinquies – sono rivolte ai debitori nei confronti dell’Erario o degli enti locali. Permettono di chiudere le cartelle pagando solo il capitale e una minima parte di interessi, cancellando sanzioni e interessi di mora . Ecco gli elementi salienti:
- Rottamazione-ter (2019): copriva i carichi fino al 2017, ormai conclusa.
- Rottamazione-quater (L. 197/2022): copre carichi 2000–06/2022; pagamento in unica soluzione o max 18 rate (fino al 2027); decadenza se saltano 5 rate; status: scaduto termine di adesione.
- Rottamazione-quinquies (L. 199/2025): copre carichi 2000–2023; niente sanzioni e interessi, solo capitale e spese; pagamento in unica soluzione entro 31/7/2026 o in max 54 rate (9 anni) con 3% annuo ; domanda entro 30/4/2026 . Saltare una rata comporta decadenza e ripresa delle azioni esecutive.
- Stralcio mini-debiti: annullamento automatico dei ruoli fino a €1000 (2000–2015).
Benefici principali: sconto spesso elevato (specialmente se il debito è composto in gran parte da sanzioni), dilazione comoda, blocco immediato di fermi e pignoramenti una volta presentata domanda . Criticità: bisogna essere rigorosi nei pagamenti, perché la decadenza fa perdere tutti i benefici e non sono ammesse tolleranze. Inoltre non tocca i debiti verso creditori privati.
(In tabella 6.2 alla fine dell’articolo troverai un riepilogo dei pro e contro di rottamazione e altri strumenti.)
4.2 Saldo e stralcio privatistico (debiti bancari/finanziari)
Per i debiti verso banche, finanziarie o società di recupero crediti (come Special Gardant) non esiste una “rottamazione di legge”. L’analogo è la trattativa privata di saldo e stralcio. Ne abbiamo parlato diffusamente: ricordiamo i punti chiave in sintesi bullet:
- A chi si rivolge: debitori privati o aziendali con uno o più crediti ceduti o in sofferenza verso banche/finanziarie.
- Beneficio: si chiude la posizione con un importo ridotto (lo sconto può variare moltissimo: dal 30% fino al 80-90% in casi di crediti molto vecchi o di difficile recupero) ; si ottiene la liberatoria e la cancellazione dalle banche dati dei cattivi pagatori.
- Come procedere: negoziazione diretta o tramite avvocato; formulare un’offerta scritta, motivata con ragioni come la difficoltà economica e (tacitamente) con la consapevolezza di eventuali debolezze legali del creditore .
- Attenzione: ogni accordo è caso per caso, non ci sono percentuali fisse. Diffidate dei “kit facili” trovati online: meglio farsi assistere per avere un accordo su misura ed evitare clausole svantaggiose.
- Formalizzazione: tutto per iscritto e firmato; pagamento come da accordi; ottenere la lettera di quietanza finale e conservare.
(Nella tabella 6.2 troverai anche per il saldo e stralcio i principali vantaggi e criticità.)
4.3 Piani di rientro e rateizzazioni
Se non siete in grado di fare un’offerta a saldo stralcio in unica soluzione, potete comunque proporre un piano di rientro rateale a Gardant. In pratica, è un accordo dove vi impegnate a pagare a rate mensili/trimestrali l’importo dovuto (magari con un piccolo sconto o congelando gli interessi futuri). Caratteristiche:
- Debiti privati: piano di rientro concordato con la società di recupero. Cercate di ottenere rate sostenibili e interessi possibilmente bassi (o nulli). Ad esempio, se dovete €6.000, potreste proporre 30 rate da €200 ciascuna senza interessi. La società potrebbe accettare per evitare azioni legali lunghe. L’accordo va scritto e firmato da ambo le parti, e conviene inserire che, a fine pagamento, il debitore sarà riabilitato e la posizione chiusa con segnalazione CRIF cancellata .
- Debiti fiscali: come detto, c’è la rateizzazione ordinaria fino a 72 o 120 rate con AER. In tal caso basta presentare istanza e l’ente vi invierà il piano approvato (se il debito è sotto soglia, è pressoché automatico). Le rate AER hanno un interesse relativamente basso (attorno al 3%). Attenzione però: la rateazione non ferma la prescrizione, che continua a decorrere se non arrivano altri atti; ma se decade per mancato pagamento, l’Agente riprende da dove aveva lasciato.
Beneficio: diluite il peso del debito nel tempo, rendendolo forse gestibile nel budget familiare. Limite: pagherete comunque l’intero (o quasi) del debito, a differenza del saldo e stralcio dove c’è riduzione. Inoltre resterete per più tempo “sotto osservazione” del creditore. Comunque, meglio pagare a rate che non pagare affatto o subire pignoramenti.
4.4 Procedura da sovraindebitamento (accordo, piano, liquidazione)
Se la situazione debitoria è grave, e coinvolge più creditori, la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento può essere la soluzione sistemica. Abbiamo già spiegato i tre tipi di procedure. In breve:
- Accordo di composizione: coinvolge tutti i creditori (banche, fisco, ecc.). Il debitore propone un pagamento – anche parziale – secondo un piano, eventualmente suddividendo i creditori in classi (es. privilegiati da pagare al 100%, chirografari al 20%, ecc.) . Serve il voto favorevole di almeno il 60% dei crediti. Se si ottiene, il giudice omologa e diventa vincolante. Utile per piccoli imprenditori o professionisti.
- Piano del consumatore: per il consumatore sovraindebitato. Il plus è che non occorre alcun voto dei creditori . Il giudice valuta se il debitore è meritevole (ad esempio il sovraindebitamento non deve essere colpa di spese voluttuarie eccessive o frodi) e se il piano è fattibile (ad esempio se promette di pagare 300€/mese, verifica che abbia reddito sufficiente per farlo). Se tutto ok, omologa il piano. I creditori possono solo fare osservazioni, ma non decidono. Il piano può prevedere stralci anche significativi (non c’è una percentuale minima da garantire, dipende dal caso). Al termine, c’è l’esdebitazione dei debiti residui .
- Liquidazione controllata: il debitore cede tutto il suo patrimonio non necessario al sostentamento (casa se non prima casa impignorabile, auto di valore, ecc.) a un liquidatore nominato dal giudice. Si liquidano i beni e il ricavato si distribuisce. Dopo, se il debitore ha cooperato lealmente, il giudice cancella i debiti rimasti . Si perde il patrimonio, ma si esce puliti (salvo eccezioni come debiti per risarcimenti o alimenti che restano).
Benefici: si affrontano tutti i debiti in un’unica sede e – in caso positivo – si ottiene la pace finanziaria con liberazione dalle pendenze. Svantaggi: procedura non breve, complessa, e che richiede anche qualche esborso iniziale (per parcella OCC, marche da bollo, ecc.), anche se dilazionabile. Inoltre serve trasparenza totale: bisogna dichiarare tutti i debiti e tutti i beni/redditi; non si possono “favorire” alcuni creditori fuori dalla procedura.
Se avete molte posizioni debitorie, l’Avv. Monardo (in qualità di gestore della crisi OCC) può aiutarvi a valutare questa strada, predisponendo la domanda e rappresentandovi in tribunale per ottenere l’omologa.
4.5 Composizione negoziata per la crisi d’impresa (imprese)
Per le imprese indebitate che non vogliono ricorrere subito a procedure concorsuali (concordato, liquidazione giudiziale), la composizione negoziata è, come visto, uno strumento introdotto recentemente, volto a prevenire il fallimento trovando accordi stragiudiziali con i creditori. Si attiva tramite portale online, con nomina di un esperto indipendente. Il piano che l’imprenditore, assistito dall’esperto, elabora può prevedere interventi vari: accordi di moratoria dei debiti bancari, conversione di crediti in partecipazioni (i creditori diventano soci a fronte dell’azzeramento o riduzione dei crediti), cessione di asset aziendali per fare cassa, ricerca di investitori, ecc. . È uno strumento flessibile, adattabile alla specifica situazione aziendale.
Se si raggiunge un accordo soddisfacente per le parti, lo si formalizza in contratti o accordi sottoscritti (che possono essere anche omologati per maggiore efficacia, ad esempio un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII). Se non si raggiunge un risultato, l’imprenditore può comunque accedere a procedure concorsuali semplificate (concordato semplificato, liquidazione giudiziale). Durante la negoziazione, come detto, l’azienda può chiedere misure di protezione (un “ombrello” del tribunale che sospende i pagamenti di certe posizioni) per avere la calma di trattare.
L’Avv. Monardo è abilitato come esperto negoziatore e quindi può essere direttamente nominato come tale da parte della CCIAA per seguire l’azienda nel percorso . In alternativa, può assistere l’impresa come advisor legale durante la procedura, mentre un altro esperto la conduce. In ogni caso, se siete imprenditori con debiti verso banche, fornitori e magari Special Gardant, valutate con i vostri professionisti se la composizione negoziata possa aiutarvi a risanare l’azienda senza perdere tutto.
5 Errori comuni e consigli pratici
Vediamo ora una carrellata di errori frequenti che commettono i debitori in queste situazioni, e dei consigli pratici per evitarli:
- Ignorare la comunicazione: come già detto, accantonare la lettera di Special Gardant sperando che il problema scompaia è una pessima idea. Anche se ritenete (o sperate) che il debito sia prescritto, dovete comunque tenere alta la guardia: se arriva un atto giudiziario, i termini per reagire sono brevi e non ci sarà tempo per improvvisare. Reagite immediatamente esaminando la situazione e predisponendo la vostra risposta .
- Pagare subito senza verifiche: presi dall’ansia o incalzati da telefonate insistenti, alcuni debitori corrono a pagare parzialmente o totalmente quanto richiesto, magari attivando un prestito o chiedendo soldi a parenti, pur di togliersi il pensiero. Ciò può rivelarsi un errore grave: pagando senza aver prima richiesto la documentazione e valutato prescrizione o altri vizi, rinunciate a possibili eccezioni e rischiate di buttare soldi per un debito che poteva essere ridotto o annullato . Prima di pagare, fate tutte le verifiche e consultate un esperto.
- Fidarsi di accordi verbali o al telefono: mai concordare piani di pagamento o saldo stralcio solo a voce. Purtroppo accade che operatori del recupero promettano “Se paga 5mila euro chiudiamo tutto” e poi, incassati i soldi, la società neghi di aver accettato lo stralcio. Mettete tutto per iscritto: ogni proposta deve essere confermata su carta intestata e firmata. Se trattate al telefono, fate seguire una mail riepilogativa e chiedete conferma scritta .
- Non calcolare correttamente la prescrizione: alcuni fanno confusione sulle date o sui termini e pensano erroneamente che il debito sia prescritto, quando magari c’è stato un atto interruttivo. Ad esempio, dimenticano di considerare un pagamento parziale fatto nel frattempo, o non sanno che un decreto ingiuntivo non opposto rende tutto decennale da quella data. Fate i conti con precisione, magari con supporto professionale, prima di gridare alla prescrizione .
- Ignorare un’intimazione di pagamento dell’Agente Riscossione: ribadiamo questo punto chiave per chi ha cartelle esattoriali. Se vi arriva un’intimazione dopo anni di silenzio, non ignoratela: avete 60 giorni per fare ricorso, altrimenti addio possibilità di eccepire la prescrizione . Molti non lo sanno e buttano la busta; poi, quando dopo altri mesi parte il pignoramento, ormai è tardi e il debito è “cristallizzato”. Quindi, occhi aperti.
- Usare modelli standard trovati su internet: la tentazione di scaricare un fac-simile di lettera di contestazione o di diffida e spedirlo è forte, ma attenzione: ogni caso è diverso. Un modulo standard potrebbe non contenere l’eccezione giusta per voi, o peggio includerne di infondate. Meglio predisporre una lettera personalizzata, citando esattamente le norme e le sentenze calzanti per la vostra situazione . Se scrivete fesserie o minacci azioni campate in aria, la società non vi prenderà sul serio.
- Sottovalutare la consulenza legale: alcuni debitori pensano di risparmiare non andando da un avvocato, ma spesso questa scelta si rivela più costosa. Un professionista esperto di questi temi può individuare vizi tecnici o strategie che un profano ignora, e soprattutto può negoziare condizioni più vantaggiose (ad esempio ottenendo uno sconto maggiore o evitando clausole nascoste) . Investire in una consulenza può farvi risparmiare migliaia di euro sul debito o evitare di perdere una causa per un cavillo non rilevato.
6 Tabelle riepilogative
Per facilitare la comprensione, riportiamo alcune tabelle riassuntive su norme, strumenti difensivi e termini.
6.1 Principali norme e orientamenti sulla cessione e prescrizione
| Riferimento normativo/giurisprudenziale | Oggetto | Principio chiave | Fonte |
|---|---|---|---|
| Art. 2946 c.c. | Prescrizione ordinaria | I diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni, salvo che la legge disponga diversamente . | Codice civile |
| Art. 2948 c.c. n.4 | Prescrizione quinquennale | Si prescrivono in 5 anni (tra l’altro) gli interessi e tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno . | Codice civile |
| Art. 1264 c.c. | Cessione del credito | La cessione ha effetto verso il debitore ceduto solo quando questi l’ha accettata o gli è stata notificata . Prima della notifica, il pagamento al cedente libera il debitore. | Codice civile |
| Cass. ord. 25496/2025 | Notifica della cessione | Per la validità/opponibilità della cessione non è necessaria una notifica formale: è sufficiente una comunicazione idonea con tutti gli elementi identificativi del credito . | Corte di Cassazione |
| Cass. ord. 34641/2025 (Sez. III) | Cessione in blocco e onere della prova | La pubblicazione in G.U. ex art. 58 TUB ha valore di pubblicità-notizia e non ha efficacia costitutiva. In caso di contestazione specifica, il cessionario deve provare il contratto di cessione e/o l’inclusione del credito, evitando automatismi . | Corte di Cassazione |
| Cass. ord. 601/2026 (Sez. III) | Prova dell’inclusione del credito ceduto | L’indicazione generica nel decreto/avviso di cessione non è sufficiente: il cessionario deve fornire documenti idonei a collegare il singolo credito al portafoglio ceduto . | Corte di Cassazione |
| Cass. ord. 28706/2025 e 35019/2025 (Sez. V) | Intimazione di pagamento (cartelle) | L’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73 è atto autonomamente impugnabile; va impugnata entro 60 giorni, altrimenti il debito diviene definitivo e non contestabile per prescrizione . L’intimazione non è un semplice sollecito, ma un atto che se non opposto sanifica eventuali vizi precedenti . | Corte di Cassazione |
| Cass. ord. 24900/2025 (Sez. Trib.) | Prescrizione debiti fiscali (imposte/sanzioni) | In tema di riscossione tributaria, se la definitività deriva da giudicato si applica la prescrizione decennale (actio iudicati ex art. 2953 c.c.). Se invece la definitività non deriva da sentenza (ad es. avviso non impugnato), il diritto alla riscossione si prescrive in 5 anni per sanzioni e interessi, 10 anni per l’imposta . | Corte di Cassazione |
| Art. 58 TUB (D.Lgs. 385/1993) | Cessione in blocco di crediti | La cessione in blocco è efficace verso i debitori ceduti tramite pubblicazione in G.U. e iscrizione nel registro; tali formalità tengono luogo della notifica ex art. 1264 c.c. . Tuttavia, la pubblicazione in G.U. non prova automaticamente la titolarità del credito se contestata (funzione di mera notizia). | Testo Unico Bancario |
| Legge 3/2012 (artt. 6-14) | Sovraindebitamento (procedure esdebitatorie) | Definisce il sovraindebitamento e introduce tre procedure: piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione del patrimonio. Consentono al debitore civile di ristrutturare o eliminare i debiti sotto il controllo del giudice e con l’ausilio di un OCC . | Legge ordinaria (ora confluita nel D.Lgs. 14/2019) |
| Legge 199/2025 (art. 1 c. 231-252) | Rottamazione-quinquies (definizione agevolata 2026) | Introduce la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2023: pagamento del solo capitale senza sanzioni né interessi, con possibilità di dilazione fino a 9 anni. Domanda entro il 30/4/2026 . Il mancato pagamento di una rata comporta decadenza dai benefici. | Legge di Bilancio 2026 |
| D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021) | Composizione negoziata per imprese | Introduce la procedura volontaria di composizione negoziata della crisi d’impresa: l’imprenditore in crisi, tramite piattaforma camerale, ottiene la nomina di un esperto che facilita le trattative con i creditori per trovare un accordo di risanamento . | Decreto-Legge (riforma crisi) |
6.2 Strumenti difensivi e soluzioni: vantaggi e criticità
| Strumento | Destinatari | Benefici principali | Criticità / Note |
|---|---|---|---|
| Eccezione di prescrizione (stragiudiziale/giudiziale) | Debitori di crediti molto vecchi (civili o fiscali) | Estingue totalmente il debito senza alcun esborso, se fondata; debito non più esigibile per legge. | Deve essere formulata dal debitore (non opera d’ufficio); richiede calcoli precisi e assenza di atti interruttivi validi. Va eccepita in giudizio per essere fatta valere efficacemente. |
| Contestazione della cessione (difetto di legittimazione) | Debitori di crediti ceduti (NPL) | Possibile annullamento/rigetto della pretesa se il cessionario non prova di essere il nuovo creditore titolato. | Funziona in sede giudiziale, dove il creditore deve produrre prove. Se Gardant non ha documenti sufficienti, la domanda viene respinta. Richiede però di andare in giudizio. |
| Saldo e stralcio (accordo transattivo) | Debitori verso banche/finanziarie o società cessionarie (Gardant, doValue, ecc.) | Estinzione concordata del debito con pagamento ridotto (sconto variabile, spesso 50–80%). Chiusura definitiva della posizione con liberatoria e stop azioni esecutive. | Necessita di liquidità immediata (o in poche rate). Percentuale di sconto dipende dalla trattativa e dalla situazione (non garantita). Importante formalizzare tutto e farsi assistere per evitare clausole sfavorevoli. |
| Piano di rientro / Rateizzazione privata | Debitori che non possono pagare in unica soluzione (debiti privati) | Consente di diluire il pagamento nel tempo, evitando azioni legali se rispettato. Mantenimento della credibilità (evita protesti, ecc.). | Si paga comunque (quasi) l’intero debito, magari con interessi. Se si salta una rata, l’accordo normalmente decade e si ritorna alla situazione iniziale. Va contrattato con attenzione (rate sostenibili, pochi interessi). |
| Definizione agevolata fiscale (Rottamazione-quinquies, ecc.) | Debitori fiscali con cartelle (2000–2023 per quinquies) | Sconto su sanzioni e interessi: si paga solo il capitale (risparmio anche del 30-50% sul totale dovuto). Possibilità di pagamento in 18 rate (quater) o 54 rate (quinquies) . Sospensione immediata di fermi e pignoramenti dopo la domanda . | Procedure con scadenze rigide: domanda entro termini di legge, pagamenti puntuali. Decadenza in caso di omesso pagamento di una rata, con perdita totale dei benefici. Non applicabile a debiti verso privati. |
| Rateizzazione cartelle (ordinaria) | Debitori fiscali (Agenzia Riscossione) | Piano fino a 6–10 anni (72 o 120 rate mensili), interessi ridotti ~3%. Nessuna decadenza finché si paga regolarmente, e sospensione nuove azioni esecutive su quei debiti. | Non riduce l’importo di sanzioni e interessi dovuti (paga tutto il dovuto con interessi legali). Se saltano 5 rate, decadenza dalla dilazione e ripresa azioni esecutive. |
| Procedura sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo, liquidazione) | Consumatori, professionisti, ditte individuali, start-up con debiti insostenibili | Soluzione globale: unico piano per tutti i debiti (civili, bancari, fiscali). Possibilità di pagare solo una parte dei debiti in base alla propria capacità, con durata piani 4–5 anni di norma. Esdebitazione finale: cancellazione di tutti i debiti residui non pagati a fine procedura . Sospende le azioni esecutive dei creditori durante la procedura . | Necessita requisiti di ammissibilità (no procedure simili nei 5 anni, meritevolezza, ecc.). Procedure tecniche e con costi (OCC, spese legali). Se il debitore non rispetta il piano, la procedura viene revocata e i crediti “resuscitano” . Tempistiche variabili (da 6 mesi a 2 anni). |
| Composizione negoziata (crisi d’impresa) | Imprese commerciali/agricole in crisi (anche piccole sotto-soglia) | Trattativa protetta: consente di congelare temporaneamente le azioni dei creditori e tentare accordi guidati da un esperto. Mantenimento della continuità aziendale se si trova un’intesa. Flessibilità nelle soluzioni (accordi personalizzati con ciascun creditore). | Richiede che esista una ragionevole prospettiva di risanamento (altrimenti è inutile). Non è garantito il successo: dipende dalla volontà dei creditori principali di trovare un accordo. In caso di fallimento della trattativa, l’impresa deve valutare procedure concorsuali tradizionali. |
6.3 Termini e scadenze da ricordare
| Atto/Procedura | Termine per agire | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Opposizione a decreto ingiuntivo | 40 giorni dalla notifica del decreto | Art. 641 c.p.c. (termine ordinario) |
| Opposizione ad atto di precetto | 20 giorni dalla notifica del precetto (in pendenza di esecuzione) | Art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione) |
| Opposizione ad atto di pignoramento | 20 giorni dal primo atto di esecuzione (es. pignoramento) | Art. 615 c.p.c. (opposizione tardiva all’esecuzione) |
| Ricorso contro cartella esattoriale o intimazione AER | 60 giorni dalla notifica dell’atto | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 (giudice tributario) |
| Domanda di adesione Rottamazione-quinquies | Entro il 30 aprile 2026 | L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) |
| Pagamento in unica soluzione rottamazione | Entro il 31 luglio 2026 | L. 199/2025 |
| Pagamento 1ª rata rottamazione (se dilazione) | 31 luglio 2026 (poi rate bimestrali) | L. 199/2025 |
| Numero max rate rottamazione-quinquies | 54 rate bimestrali (9 anni, interessi 3% annuo) | L. 199/2025 |
| Rateizzazione ordinaria AER < 120.000€ | Fino a 72 rate automatiche (6 anni) | Art. 19 DPR 602/1973; provv. AER |
| Rateizzazione ordinaria AER > 120.000€ | Fino a 120 rate (10 anni) con requisiti difficoltà | Art. 19 DPR 602/1973 |
| Durata tipica piano del consumatore | 4–5 anni (proroghe possibili se motivate) | Art. 67 CCII (ex L.3/2012) |
| Termine meritevolezza per nuova procedura sovraindebitamento | 4 anni dall’esdebitazione precedente (in generale) | Art. 278 CCII (codice crisi) |
| Durata massima misure protettive composizione negoziata | 180 giorni + proroga 180 (max 360 giorni) | Art. 20 D.L. 118/2021; Art. 18 CCII |
| Tempo medio risposta società recupero a richiesta documenti | 30 giorni circa (non fissato per legge, ma sollecito va evaso in tempi ragionevoli) | – |
(I riferimenti normativi sono indicativi; alcune scadenze possono subire variazioni per sospensioni, proroghe legislative, ecc. Consultare sempre un legale per aggiornamenti.)
7 Domande frequenti (FAQ)
Cerchiamo ora di rispondere in modo chiaro ad alcune domande frequenti che i debitori si pongono quando ricevono una lettera di Special Gardant per debiti vecchi:
- Che cosa significa ricevere una lettera da Special Gardant?
Ricevere una lettera di sollecito da Special Gardant significa che la banca o finanziaria originaria ha ceduto il tuo credito a Gardant (o a un suo veicolo di cartolarizzazione) e che ora è questa società che chiede il pagamento. La lettera in sé non è un atto giudiziario esecutivo, ma un sollecito stragiudiziale. Segnala comunque che esiste una pratica di recupero a tuo carico. Dovrai verificare chi sia effettivamente il creditore (esaminando l’eventuale comunicazione di cessione allegata) e soprattutto controllare se il debito non sia prescritto. - Come posso sapere se il mio debito è prescritto?
Occorre fare un calcolo del tempo trascorso e degli atti eventualmente intercorsi. Inizia dalla data di scadenza o di ultimo pagamento del debito e verifica quanti anni sono passati. Confronta col termine di prescrizione applicabile: ad esempio, per un prestito personale la prescrizione è 10 anni; per gli interessi e le rate periodiche 5 anni; per le tasse statali 10 anni l’imposta e 5 anni le sanzioni . Se, poniamo, dal tuo ultimo pagamento sono passati più di 10 anni senza che tu abbia mai ricevuto atti formali (ingiunzioni, precetti, citazioni) dal creditore, è probabile che il diritto si sia prescritto. Tieni però conto di eventuali raccomandate o solleciti scritti che possano aver interrotto la prescrizione (una lettera raccomandata di costituzione in mora interrompe il termine, facendolo ripartire da capo). - Una semplice lettera di sollecito interrompe la prescrizione?
No, in generale no. Solo un atto dotato di valore legale (come un atto giudiziario notificato o un riconoscimento di debito) interrompe la prescrizione. Un sollecito inviato da Gardant via posta ordinaria non interrompe nulla . Se però la lettera viene spedita con raccomandata AR e contiene una formale intimazione di pagamento entro un termine, allora potrebbe costituire una costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c., e in tal caso avere effetto interruttivo . Bisogna quindi vedere come è stata inviata e formulata la comunicazione. In ogni caso, una lettera semplice, specie se non provano che l’hai ricevuta, non vale a interrompere i termini. - È obbligatorio pagare un debito ceduto a Gardant?
Obbligatorio pagare è solo un debito certo, liquido ed esigibile in capo a un creditore legittimato. Tradotto: devi pagare solo se Gardant prova di essere subentrata validamente nel credito e se il credito stesso è dovuto nel suo importo. Quindi, prima di pagare, accertati che Gardant ti abbia fornito copia del contratto originario, la documentazione di cessione e il calcolo esatto del dovuto . Se mancano queste prove, puoi contestare. Detto ciò, anche se il debito è dovuto e non prescritto, puoi cercare di trattare un saldo e stralcio: non sei obbligato a pagare l’intero se puoi trovare un accordo transattivo per meno. - Gardant può pignorare il mio stipendio o la mia casa?
Solo se possiede un titolo esecutivo. In altre parole, Gardant per procedere al pignoramento del tuo stipendio, conto in banca, auto o abitazione deve prima avere un titolo valido: ad esempio un decreto ingiuntivo reso esecutivo, una sentenza di condanna, oppure (se il debito deriva da mutuo fondiario) un contratto di mutuo con clausola esecutiva. La semplice cessione del credito non dà a Gardant un titolo esecutivo immediato. Quindi, normalmente, la prassi è: inviano il sollecito; se non paghi, possono fare ricorso in tribunale per ottenere un decreto ingiuntivo; se ottengono il decreto e tu non ti opponi, quello diventa titolo; a quel punto possono notificarti un precetto e poi pignorare. Quindi c’è un percorso. Attenzione: se però hai già un titolo esecutivo contro di te (es. un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca cedente), Gardant subentrando può azionarlo subito. In tal caso potresti vederti notificare direttamente un precetto o un pignoramento. Dunque, occhio a cosa hai ricevuto: se la lettera è solo un sollecito bonario, non possono pignorare subito; se invece alleghi un precetto o qualcosa di simile, sei in fase esecutiva e devi rivolgerti immediatamente a un avvocato per opporti . - Come si svolge la trattativa di saldo e stralcio?
In genere così: tu (o il tuo avvocato) inviate una proposta scritta a Gardant, motivandola. Ad esempio: “Il sottoscritto, visto lo stato di difficoltà economica documentato, offre la somma di €X (pari al Y% del debito) per definire a saldo e stralcio la posizione, con pagamento immediato, chiedendo contestuale liberatoria”. Alleghi magari l’ISEE o altri documenti economici per far capire che più di tanto non puoi dare. La società di solito non risponde subito: possono passare alcune settimane o mesi. In alcuni casi ti chiamano o scrivono con una controproposta (es. “troppo poco, ne servono €Z”). Si negozia un po’ e se ci si accorda, vi scambiate il testo di un accordo (può essere in forma di scrittura privata). Tu paghi la cifra concordata nei termini pattuiti e loro ti rilasciano quietanza e liberatoria . In tutto questo, è bene farsi seguire da un legale per essere certi che la proposta sia ben formulata (non ammettere il debito per intero, ecc.) e che l’accordo finale sia completo. - Cos’è la Rottamazione-quinquies e quali debiti comprende?
La Rottamazione-quinquies è la più recente definizione agevolata prevista dallo Stato (introdotta con la legge di bilancio 2026). Comprende i carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 . In pratica, tutte le cartelle esattoriali di quel periodo (quindi imposte, contributi, alcune multe) possono rientrare nella misura, salvo eccezioni come: somme dovute per sentenze di condanna penale, recuperi di aiuti di Stato, risorse UE (dazi). La quinquies consente di pagare solo il capitale (e le spese di notifica) senza sanzioni né interessi di mora . È un grosso sconto: ad esempio una cartella da €10.000 di cui €4.000 di imposta e €6.000 tra sanzioni e interessi verrebbe chiusa pagando €4.000 (più qualcosa di spese). Bisogna fare domanda entro il 30/4/2026 e poi pagare come previsto (unica soluzione entro 31/7/2026 o fino a 54 rate bimestrali dal 2026 al 2030). - Se aderisco alla rottamazione, posso sospendere i pignoramenti in corso?
Sì, la normativa prevede che presentare la domanda di definizione agevolata sospende le procedure esecutive già avviate, a patto che riguardino i debiti oggetto di rottamazione e che non si sia ancora tenuto il primo incanto per eventuali aste . Ad esempio, se hai in corso un pignoramento dello stipendio per una cartella IRPEF e quella cartella è inclusa nella rottamazione, una volta presentata la domanda, l’Agente sospenderà l’invio di ulteriori trattenute (in pratica “congela” il pignoramento) in attesa che tu paghi le rate. Attenzione: la sospensione vale fino alla scadenza della prima rata (31/7/2026). Se poi pagherai regolarmente, il pignoramento non ripartirà proprio; se dovessi decadere, il pignoramento potrà riprendere. - Posso combinare saldo e stralcio e rottamazione?
Certamente, se hai tipologie diverse di debito. Le rottamazioni riguardano solo i carichi esattoriali, quindi debiti verso enti pubblici (Agenzia Entrate, INPS, Comuni ecc.); il saldo e stralcio invece riguarda i debiti verso creditori privati (banche, finanziarie, società come Gardant). Dunque, ad esempio, potresti trattare un saldo e stralcio con Gardant per il tuo vecchio prestito ceduto e contemporaneamente aderire alla rottamazione-quinquies per le tue cartelle Equitalia. Sono due procedure parallele, l’una non esclude l’altra . Anzi, potrebbe essere saggio farlo: chiudere le pendenze con lo Stato a condizioni agevolate e transare quelle private. - Cos’è la procedura di sovraindebitamento?
È una procedura giudiziale regolata ora dal Codice della crisi (originariamente dalla L.3/2012) che consente alle persone sovraindebitate (che non possono fallire) di proporre ai propri creditori un piano di pagamento sostenibile, sotto il controllo del tribunale, ottenendo al termine la cancellazione dei debiti non pagati (esdebitazione) . Ci sono tre varianti: piano del consumatore (per persone fisiche con debiti personali), accordo di ristrutturazione (per piccoli imprenditori/professionisti, richiede voto dei creditori) e liquidazione del patrimonio (per chi non può offrire pagamenti, liquida i beni). Durante la procedura, i creditori non possono agire autonomamente. In sostanza, è uno strumento per chi è in una situazione di crisi grave e irreversibile, per ripartire da zero a certe condizioni. - In quanto tempo si conclude la procedura di sovraindebitamento?
Dipende dal tipo di procedura e dalla complessità del caso. In media: un piano del consumatore o un accordo possono richiedere dai 6 mesi a 1 anno circa per arrivare all’omologazione, considerando tempi di OCC, udienza, eventuali votazioni. Poi c’è la fase di esecuzione del piano (ad esempio 4-5 anni di pagamenti). La liquidazione del patrimonio può durare di più, perché bisogna vendere i beni, quindi potrebbe protrarsi anche per 2-3 anni o più, specie se ci sono immobili da liquidare. In sintesi, non è una soluzione veloce, ma va vista come un “progetto” per liberarsi dai debiti su un orizzonte di qualche anno . L’importante è che durante la procedura si è protetti dai creditori. - Posso accedere alla procedura se ho già avuto protesti o segnalazioni in CRIF?
Sì, assolutamente. L’essere stati protestati o segnalati come cattivi pagatori non preclude l’accesso al sovraindebitamento . Quello che conta è che tu sia “meritevole”, ovvero che il tuo sovraindebitamento non sia dovuto a frode o mala fede. Ad esempio, se sei stato protestato per assegni scoperti, potrai comunque accedere, purché tu non abbia volontariamente creato la situazione di insolvenza con leggerezza colpevole o azioni dolose. Le segnalazioni in CRIF attestano solo che hai degli insoluti, ma se dimostri che hai perso il lavoro o avuto problemi seri indipendenti dalla tua volontà, la procedura è percorribile. - Il piano del consumatore prevede il pagamento integrale di tutti i debiti?
Non necessariamente. Al contrario, uno degli scopi del piano del consumatore è proprio quello di permettere al debitore di pagare in misura parziale ciò che deve, in proporzione alle sue effettive capacità reddituali, e comunque ottenere l’esdebitazione sul resto. Ad esempio, se hai €80.000 di debiti e puoi permetterti di pagarne €20.000 in 5 anni, il piano può benissimo prevedere il pagamento solo di quel 25% globale, suddiviso magari diversamente tra creditori privilegiati (che di regola vanno soddisfatti di più) e chirografari (che possono essere anche pagati in piccola percentuale) . Il giudice valuterà che tu metta a disposizione il massimo ragionevolmente ottenibile dal tuo patrimonio e reddito, ma non pretende certo il 100% se non è fattibile. Quindi no: il piano non prevede affatto di norma il pagamento integrale; può prevedere falcidie (tagli) dei debiti chirografari, ristrutturazioni di quelli con garanzie (ad esempio allungare i tempi per i mutui) e così via. - Cosa succede se non rispetto il piano omologato dal giudice?
Se, dopo l’omologazione, non adempie agli obblighi previsti (ad esempio salti delle rate, o non vendi un bene che dovevi liquidare, ecc.), la procedura di sovraindebitamento può essere revocata o chiusa anticipatamente senza esdebitazione . In tal caso, i creditori riacquistano la libertà di agire e possono riprendere le esecuzioni dal punto in cui erano state sospese. Inoltre, la revoca comporta la perdita di eventuali benefici ottenuti, come il blocco degli interessi: gli interessi ricominceranno a maturare sui debiti non pagati. Insomma, sarebbe un disastro perché torneresti punto e a capo, avendo però perso tempo e magari denaro. Dunque, se intraprendi la procedura, devi essere molto diligente nel rispettare quanto promesso. In caso di problemi (es. perdi il lavoro durante il piano), è possibile chiedere al giudice una modifica del piano, ma va fatto tempestivamente. - Cos’è la composizione negoziata per la crisi d’impresa?
È una procedura stragiudiziale attivata tramite la Camera di Commercio (piattaforma telematica), rivolta alle imprese in crisi. Prevede la nomina di un esperto indipendente che aiuta l’imprenditore a valutare le prospettive di risanamento e a condurre trattative con i creditori principali . Non è un fallimento né un concordato: è un tentativo assistito di evitare il fallimento. Si applica a imprenditori sia commerciali che agricoli. Durante la composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive (uno standstill delle azioni esecutive per qualche mese). L’obiettivo è raggiungere un accordo (o più accordi) con i creditori – ad esempio dilazioni, riduzioni del debito, nuovi finanziamenti – per ripristinare l’equilibrio aziendale. Se ci si riesce, l’attività continua e la crisi è risolta senza ricorrere a procedure concorsuali giudiziali. Se non ci si riesce, l’imprenditore valuterà il concordato o la liquidazione. - L’esperto negoziatore può essere lo stesso avvocato che mi difende?
No. L’esperto nominato nella composizione negoziata deve essere indipendente e imparziale. È scelto da una commissione, di solito tra commercialisti, avvocati o consulenti con specifiche competenze in crisi d’impresa, ed è terzo rispetto alle parti . Ciò significa che il tuo avvocato di fiducia non può essere nominato esperto (anche se fosse iscritto nell’elenco), perché sarebbe in conflitto di interessi. Tuttavia, nulla vieta che tu, imprenditore, ti faccia assistere dal tuo consulente di fiducia durante la procedura: il tuo avvocato può partecipare alle riunioni con l’esperto e creditori, aiutarti a elaborare proposte, ecc. Semplicemente, l’esperto ufficiale sarà un soggetto terzo. Dunque, il tuo difensore rimane al tuo fianco come advisor, ma la conduzione tecnica spetta all’esperto nominato. - I debiti con le finanziarie possono essere “rottamati” come quelli fiscali?
No, purtroppo. Le definizioni agevolate tipo rottamazione riguardano solo i carichi affidati all’Agente pubblico della riscossione (AER). Non includono quindi i debiti verso finanziarie, banche o altri creditori privati . Per questi devi percorrere le vie ordinarie: trattativa privata (saldo e stralcio, piano di rientro) oppure, se rientri nel sovraindebitamento, includerli in un piano del consumatore o accordo da sottoporre al giudice. A volte si parla impropriamente di “rottamazione prestiti” ma non esiste una normativa analoga; solo accordi bonari con i creditori privati. - Cosa succede se la società di recupero non risponde alla mia richiesta di documenti?
Se hai inviato a Gardant (o chi per essa) una richiesta formale di documentazione ex art. 119 TUB o comunque per verificare la posizione, e non ricevi risposta nei tempi congrui (diciamo 30-60 giorni), sei in una posizione di forza: potrai sostenere che mancando la prova del credito, non sei tenuto a pagare. Invia magari una diffida ulteriore mettendo un termine (es. “Se entro 15 giorni non riceverò i documenti richiesti, considererò nulla dovuta la somma vantata”). A quel punto, se persevera il silenzio, potrai legittimamente rifiutarti di adempiere. In sede giudiziale, poi, questa inerzia giocherà a tuo favore: il giudice infatti si aspetta che il cessionario provi i fatti e, se tu hai chiesto le prove e loro non te le hanno date, sarà più severo con la società. Ovviamente, resta inteso che il carico probatorio in giudizio spetta a loro: se non producono il contratto o l’estratto conto, perderanno la causa . Quindi, la mancata risposta alla richiesta di documenti è già un cattivo segno per la controparte. - Quando conviene pagare subito e quando invece impugnare?
Questa è la classica domanda da bilanciare. Conviene pagare, magari negoziando uno sconto, quando il debito è certamente dovuto, non ci sono appigli giuridici (non è prescritto, i documenti ci sono tutti, l’importo è corretto) e magari si vuole evitare una causa lunga. In tal caso, pagare subito (o definire un saldo e stralcio) fa risparmiare tempo, spese legali e ulteriori interessi . Conviene impugnare o resistere, invece, quando emergono dubbi sostanziali: ad esempio credi che il debito sia prescritto, o che Gardant non abbia titolo valido, o noti errori di procedura. In questi casi, vale la pena contestare e far valere i tuoi diritti, perché potresti evitare di pagare somme non dovute. Un fattore importante è anche la tua situazione economica: se pagare ti rovinerebbe, forse meglio tentare la via legale; se puoi pagare senza drammi e il debito è giusto, meglio chiudere e togliersi il pensiero. Il consiglio dell’esperto è determinante: un avvocato pratico di queste materie saprà dirti con onestà se hai buone chance in giudizio o se è preferibile trattare . - Posso essere segnalato come cattivo pagatore durante la trattativa?
Sì, purtroppo la segnalazione nelle banche dati (CRIF, Experian etc.) avviene in automatico quando un debitore risulta in grave ritardo o inadempienza. Se ad esempio il tuo prestito è in sofferenza da mesi, è probabile che il tuo nominativo sia già stato segnalato come “cattivo pagatore”. La trattativa in corso con Gardant non interrompe di per sé la segnalazione. La cancellazione della segnalazione avviene solo quando il debito viene estinto (integralmente o con saldo e stralcio) e comunque dopo un certo periodo (di solito 24 mesi dall’aggiornamento a “chiuso”). Quindi, durante le negoziazioni, risulti ancora cattivo pagatore . Questo è un incentivo a concludere l’accordo il prima possibile: più presto chiudi la posizione e ottieni la liberatoria, prima potrai iniziare il countdown per la cancellazione dalle liste. Assicurati che nell’accordo di saldo e stralcio Gardant si impegni a comunicare la posizione come definita a saldo e stralcio alle banche dati.
8 Simulazioni pratiche ipotetiche
Per capire meglio come si applicano nella pratica i concetti esposti, ecco alcune simulazioni numeriche basate su casi tipici di debiti vecchi gestiti da Special Gardant e sulle possibili soluzioni:
8.1 Saldo e stralcio su debito bancario ceduto a Gardant
Situazione:
– Maria, residente a Livorno, nel 2014 ottiene un prestito personale di €20.000 da una banca, con rata mensile di €350. Purtroppo nel 2017 perde il lavoro e smette di pagare dopo aver rimborsato circa €12.000 (restavano €8.000 di capitale oltre interessi). La banca la sollecita un paio di volte nel 2018, poi non si fa più viva e nel 2019 cede il credito in sofferenza a un veicolo di cartolarizzazione gestito da Special Gardant, per un prezzo di circa €2.000 (il 10% del valore nominale). Nessuna comunicazione di cessione perviene a Maria, che nel frattempo si trasferisce.
– Nel 2025 Maria riceve a mezzo raccomandata una lettera da Special Gardant, che la invita a pagare €28.000 entro 15 giorni, indicando come causale un vecchio prestito ceduto (capitale €8.000 + €15.000 interessi moratori + €5.000 spese legali e penali varie). Maria è sorpresa: sono passati 8 anni dall’ultima rata pagata.
Analisi:
– Il termine di prescrizione applicabile è 10 anni (prestito personale). È decorso dal momento in cui Maria ha smesso di pagare, quindi dall’ultima rata scaduta nel 2017. Nel 2025 sono trascorsi 8 anni: la prescrizione non è ancora maturata. Tuttavia, è vicina (scadrà nel 2027 se nulla avviene).
– Ci sono stati atti interruttivi? La banca aveva inviato solleciti nel 2018, ma Maria non li ha più trovati dopo il trasferimento. Non risulta alcun decreto ingiuntivo notificato in questi anni. La lettera del 2025 è il primo atto concreto dopo tanto tempo. Special Gardant dovrà comunque provare di aver incluso il credito nell’operazione di cessione e di aver informato Maria: a quanto pare, Maria non ha mai ricevuto alcuna comunicazione di cessione (un punto a suo favore).
– Il fatto che il credito sia stato comprato per €2.000 indica che c’è ampio margine per uno sconto: Gardant, anche incassando €5.000, farebbe già profitto.
Strategia:
1. Maria, tramite il suo legale, scrive immediatamente a Gardant chiedendo copia del contratto di prestito, dell’estratto conto e dell’atto di cessione (vedi par. 2.3).
2. Contestualmente, fa presente che “dalle informazioni a sua disposizione, non risulta notificata alcuna comunicazione di cessione” e invita la società a dimostrare la propria legittimazione.
3. Nel frattempo, calcola la prescrizione: non essendo ancora trascorsi 10 anni, non può eccepirla subito, ma è un’arma latente. In via cautelativa, nella lettera dichiara che “in ogni caso, parte del periodo richiesto risulta oltre i termini prescrizionali brevi (interessi ultracinque anni)”.
4. Analizza inoltre il contratto alla ricerca di vizi: il tasso di mora applicato (se è del 15% annuo, potrebbe configurare usura, dato che il tasso soglia negli anni recenti era più basso) e l’anatocismo (interessi su interessi). Trova infatti che i €15.000 di interessi richiesti sembrano esagerati: chiede un ricalcolo perché forse la banca ha capitalizzato interessi trimestralmente in modo non dovuto.
5. Forte di questi elementi, Maria (sempre assistita dall’Avv. Monardo) propone un saldo e stralcio: offre €5.000, pari a circa il 25% del totale nominale e al doppio di quanto Gardant ha speso per il credito . Nella proposta evidenzia la sua disoccupazione (allega documentazione) e specifica che l’offerta è valida solo se Gardant accetta di chiudere ogni posizione senza ulteriori pretese.
6. Gardant, valutati i fatti, accetta l’offerta di €5.000 con pagamento entro 30 giorni. Maria raccoglie la somma aiutata dai familiari e versa l’importo tramite assegno circolare intestato a Gardant.
7. In cambio, Gardant rilascia una lettera liberatoria dichiarando estinto il debito di Maria e si impegna a rimuovere entro 30 giorni la segnalazione in Centrale Rischi relativa a quella sofferenza . Maria conserva accuratamente tale documento.
8. Maria verifica qualche mese dopo che la sua posizione risulta chiusa: ottiene una visura CRIF che attesta “posizione chiusa per accordo a saldo e stralcio”. Con la liberatoria, riesce anche a farsi togliere un fermo auto che era stato apposto per quella posizione nel 2019 (presentando istanza all’ACI).
Esito: Maria ha così evitato un pignoramento (che nel 2025 sarebbe potuto arrivare, data la cifra), ha pagato una somma relativamente bassa e ha risolto definitivamente il suo debito. Gardant ha incassato più del doppio di quanto investito, perciò entrambe le parti hanno ottenuto un risultato.
8.2 Rottamazione-quinquies su cartelle esattoriali
Situazione:
– Luca è un imprenditore individuale che ha accumulato cinque cartelle esattoriali tra il 2010 e il 2018, per un totale iscritto a ruolo di €40.000. Si tratta di: IVA non versata (€20.000 di imposta + €3.000 di sanzioni + €2.000 interessi), contributi INPS di alcuni dipendenti (€10.000 + €1.000 sanzioni + €500 interessi) e due multe stradali (€500 ciascuna, di cui la metà sanzioni). In totale: circa €30.000 di capitale, €5.000 di sanzioni e €5.000 di interessi.
– Luca, a causa di varie vicissitudini, non ha mai potuto pagare queste cartelle; alcune le aveva impugnate ma ha perso in Commissione, altre le ha ignorate. Nel 2024 ha subito un fermo amministrativo sul furgone.
– Nel 2026 esce la possibilità di aderire alla rottamazione-quinquies. Luca vorrebbe coglierla.
Analisi:
– Verifica che le sue cartelle rientrano tra i carichi definibili: tutte affidate entro il 2018, quindi sì (quinquies copre fino al 2023) .
– Calcola quanto pagherebbe: con la rottamazione, pagherebbe solo il capitale (€30.000) + spese di notifica (supponiamo €100 a cartella x5 = €500) + un interesse ridotto del 3% sulle rate. Risparmierebbe interamente i €10.000 di sanzioni e interessi . Un ottimo affare.
– Considera come pagare: €30.500 non li ha tutti liquidi, preferirebbe rateizzare. La quinquies consente fino a 54 rate bimestrali, ovvero 9 anni . 54 rate su €30.500 fanno circa €565 a rata, ma aggiungendo il 3% annuo di interesse dal 2026, la rata sale a circa €600 (calcolo spannometrico). Luca pensa di poter sostenere €600 ogni due mesi (ossia €300 al mese equivalenti).
Strategia:
1. Luca, tramite il portale online di Agenzia Riscossione, presenta la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies entro il termine (30 aprile 2026) . Riceve la ricevuta telematica.
2. Nella domanda opta per il pagamento in 54 rate bimestrali, spuntando l’apposita opzione.
3. A giugno 2026 l’Agenzia gli comunica l’accoglimento dell’istanza e l’ammontare delle rate: 54 rate bimestrali da circa €556 ciascuna, la prima con scadenza 31/07/2026 . Luca segna subito tutte le scadenze in agenda: le prime 3 rate (luglio, settembre, novembre 2026) sono fondamentali perché con la terza si conclude il primo anno.
4. Presentata la domanda, le azioni esecutive sono sospese: l’ACI gli comunica che il fermo sul furgone è sospeso. Luca può tornare a usare il furgone per lavoro (il fermo verrà poi revocato del tutto dopo il pagamento della prima rata, come da norme).
5. Luca paga puntualmente le rate di luglio, settembre e novembre 2026. Avendo rispettato le prime scadenze, la rottamazione è ormai avviata e non decade.
6. Nei successivi anni, Luca continua a pagare le rate ogni due mesi. Verso il 2030 riesce anche a saldare anticipatamente le ultime 5 rate grazie a un periodo di buona liquidità.
7. Nel 2030, completato il pagamento, Agenzia Riscossione comunica l’avvenuta definizione e cancella tutte le ipoteche e fermi residui. I debiti di Luca verso Erario e INPS sono ora completamente estinti; i €10.000 di sanzioni e interessi sono stati annullati .
Esito: Luca, grazie alla rottamazione-quinquies, ha pagato €30.500 invece di €40.000, risparmiando €9.500, e ha evitato di subire ulteriori pignoramenti (che sarebbero potuti partire da un momento all’altro). Inoltre, la definizione agevolata gli ha permesso di conservare il furgone e proseguire l’attività lavorativa.
(Nota: se Luca avesse avuto anche debiti con Gardant, avrebbe potuto parallelamente trattare un saldo e stralcio per quelli, come detto. I due percorsi non si escludono.)
8.3 Piano del consumatore per sovraindebitamento
Situazione:
– Claudia è una madre single con due figli a carico. Ha accumulato negli anni circa €80.000 di debiti così composti: €50.000 di finanziamenti personali (tra prestiti e carte revolving), €5.000 di bollette arretrate e utenze varie, €15.000 di cartelle esattoriali per IRPEF e €10.000 di debiti verso privati (affitto non pagato, spese mediche in arretrato). Il suo reddito mensile è di circa €1.500 (stipendio da impiegata part-time) e non possiede immobili, solo un’auto utilitaria. Negli ultimi anni ha fatto fatica a pagare tutto, finendo in una spirale di rifinanziamenti e nuovi debiti per coprire i vecchi, fino al punto di non riuscire più a sostenere le rate. Ha ricevuto lettere da varie società di recupero crediti e ha già qualche segnalazione al CRIF.
– Claudia si rivolge all’Avv. Monardo nel 2026 perché teme pignoramenti (ha avuto un precetto per l’affitto insoluto). Si trova in sovraindebitamento conclamato.
Strategia:
1. Dopo aver analizzato la situazione, l’avvocato conclude che la via più efficace è la procedura da sovraindebitamento, nello specifico un piano del consumatore. Claudia non ha debiti da attività d’impresa, quindi è eleggibile per il piano del consumatore.
2. Si rivolgono a un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) sul territorio. L’Avv. Monardo viene nominato Gestore della crisi (in quanto iscritto come gestore) .
3. Claudia fornisce tutta la documentazione: contratti di finanziamento, estratti conto, cartelle, etc., e soprattutto i documenti sulla sua situazione familiare (buste paga, spese per i figli, etc.).
4. Viene redatto un piano di rientro quinquennale: considerato che Claudia può destinare circa €300 al mese al rimborso dei debiti (mantenendo il resto per vivere e mantenere i figli), in 5 anni potrà pagare €18.000 circa. Si decide di offrire questa somma ai creditori come segue: ai creditori privilegiati (una parte delle cartelle IRPEF) un 100% fino a concorrenza delle loro garanzie, ai chirografari (banche, finanziarie, bollette) un 20% circa del dovuto. Nel dettaglio: con €18.000, si propone di pagare interamente €5.000 di IRPEF (capitale) e destinare i restanti €13.000 pro-quota tra i €75.000 di debiti chirografari, il che fa circa il 17%. Per semplicità, si alza l’offerta al 22% sui chirografari, prevedendo magari qualche contributo familiare extra (così da raggiungere €80.000 * 22% = €17.600 + €400 di spese procedura = €18.000) .
5. Il piano prevede rate mensili di €300 che Claudia si impegna a versare all’OCC, il quale le distribuirà ai creditori secondo le percentuali. Nessun creditore ha diritto di voto (essendo piano del consumatore), ma possono inviare osservazioni.
6. Il gestore redige una relazione in cui attesta che Claudia è meritevole (spiega che i debiti sono nati da necessità: mantenimento dei figli, perdita di lavoro, nessuno spreco voluttuario; niente frodi) e che il piano è fattibile con il suo stipendio e l’aiuto dei familiari.
7. Il giudice fissa udienza: i creditori vengono informati. Nessuno fa opposizione (molti neanche si presentano, visto che probabilmente con procedure esecutive sulla donna difficilmente avrebbero ricavato di più di quel 22%).
8. Il Tribunale omologa il piano del consumatore ritenendo soddisfatti i requisiti . Viene nominato l’OCC come organismo deputato a raccogliere i pagamenti e monitorare.
9. Da quel momento, tutti i creditori sono obbligati a rispettare il piano: non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali (anzi, quelle eventualmente pendenti vengono revocate). Le segnalazioni negative vengono congelate.
10. Claudia esegue puntualmente il piano nei 5 anni stabiliti, versando €300 al mese. Fa sacrifici, ma riesce, anche grazie a una piccola promozione sul lavoro che le aumenta lo stipendio a €1.700 dopo due anni (il surplus lo tiene per imprevisti).
11. Nel 2031 l’OCC deposita l’esito: tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati. Il giudice emette un decreto di esdebitazione per Claudia, dichiarando inesigibili tutti i debiti residui di Claudia non soddisfatti col piano (circa €62.000 vengono cancellati) .
Esito: Claudia è finalmente libera dai debiti. I creditori hanno ottenuto una percentuale ragionevole in base alla capacità della debitrice e hanno dovuto rinunciare al resto, ma probabilmente non avrebbero ottenuto di più nemmeno pignorandole lo stipendio (che è impignorabile sotto il minimo vitale per gran parte). Claudia ha evitato l’angoscia di pignoramenti su un reddito già basso e ha potuto mantenere i mezzi per vivere dignitosamente con i figli. La procedura ha richiesto impegno e qualche anno, ma le ha dato la possibilità di ricominciare.
(Nota: durante la procedura, se Claudia avesse voluto, avrebbe potuto anche provare un saldo e stralcio con uno o più creditori, ma di solito una volta avviato il piano tutti aspettano la fine della procedura).
9 Sentenze recenti e fonti ufficiali
Per chi volesse approfondire ulteriormente, riportiamo qui di seguito le pronunce più significative citate nell’articolo e le norme ufficiali di riferimento. Si consiglia, ove possibile, di consultare i testi integrali per avere il quadro completo dei principi espressi:
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 25496 del 17 settembre 2025 – Cessione del credito: non è necessaria una notifica formale tramite ufficiale giudiziario per rendere opponibile la cessione al debitore; è sufficiente una comunicazione idonea contenente tutti gli elementi identificativi del credito ceduto (art. 1264 c.c.) . La cessione è valida dal momento dell’accordo tra cedente e cessionario, ma senza notifica il debitore che paga al vecchio creditore si libera comunque.
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 34641 del 18 novembre 2025 – Cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB: la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale ha valore di pubblicità-notizia e non perfeziona la cessione né prova di per sé l’inclusione di uno specifico credito . Se il debitore contesta, il cessionario deve provare l’esistenza del contratto di cessione e l’appartenenza del credito controverso al portafoglio ceduto, eventualmente producendo liste o allegati di cessione . Vietato per il giudice presumere automaticamente l’inclusione solo in base all’avviso in G.U.
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 601 del 10 gennaio 2026 – Onere della prova del credito ceduto: si inserisce nel solco di Cass. 34641/2025, ribadendo che il cessionario deve fornire documentazione idonea a collegare il singolo credito al lotto ceduto . Un generico riferimento in un elenco numerico o in un decreto di cessione non basta; servono elementi specifici (ad es. nome del debitore, numero contratto, importo) dai quali desumere con certezza che quel credito faceva parte del pacchetto acquistato.
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 28706 del 30 ottobre 2025 – Intimazione di pagamento e prescrizione: la Suprema Corte (Sez. Tributaria) chiarisce che l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 DPR 602/1973 deve essere impugnata dal contribuente entro 60 giorni, altrimenti “l’inerzia cristallizza il debito” . In pratica, la prescrizione delle cartelle esattoriali può essere fatta valere solo reagendo tempestivamente all’intimazione; chi tace perde definitivamente la possibilità di eccepire l’estinzione del debito per prescrizione. L’intimazione non impugnata rende definitivo il debito e sana anche eventuali vizi della cartella. (V. anche Cass. Sez. Unite n. 34447/2019 su effetti del mancato ricorso avverso estratti di ruolo).
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 35019 del 31 dicembre 2025 – Natura autonoma dell’intimazione: si ribadisce che l’intimazione di pagamento non è un semplice sollecito, bensì un atto con propria autonomia, la cui notifica fa decorrere un nuovo termine di 60 giorni per impugnare . Se non viene impugnata, preclude al debitore di sollevare successivamente eccezioni sia sulla prescrizione maturata fino a quel momento, sia su eventuali vizi della cartella non contestata a suo tempo. In sostanza, “segna un punto di non ritorno” nel procedimento di riscossione.
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 24900 del 9 settembre 2025 – Prescrizione di sanzioni tributarie: in tema di sanzioni amministrative tributarie, la Cassazione (Sez. Trib.) afferma che se la sanzione è divenuta definitiva senza sentenza (ad es. per mancata impugnazione di un atto, quindi definitività amministrativa), il termine prescrizionale è quello quinquennale previsto in via generale (v. art. 20 D.Lgs. 472/97). Se invece la pretesa sanzionatoria è consacrata in una sentenza passata in giudicato, allora si applica l’art. 2953 c.c. e la prescrizione diventa decennale (actio iudicati) per riscuoterla. Nella fattispecie, la Cassazione conferma che IRPEF e IVA non pagate seguono il termine decennale, ma le sanzioni collegate, non essendo state oggetto di giudicato, seguono il termine quinquennale .
- Art. 2946 c.c. – Prescrizione ordinaria decennale: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.” È il termine generale applicabile ai diritti di credito quando non è prevista una prescrizione più breve.
- Art. 2948 c.c. (n. 4) – Prescrizione quinquennale: “Si prescrivono in cinque anni: […] 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.” Riguarda tra l’altro canoni di locazione, interessi su mutui, ratei di pensione, ecc., ma viene applicato estensivamente in giurisprudenza a varie obbligazioni periodiche.
- Art. 1264 c.c. – Opponibilità della cessione: “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata […].” Inoltre, se il debitore paga in buona fede al cedente prima di aver avuto notizia della cessione, è liberato (anche se il credito era stato ceduto).
- Art. 58 D.Lgs. 385/1993 (TUB) – Cessione in blocco di crediti: consente alle banche di cedere in massa crediti identificabili “in blocco”. Comma 2: la cessione è opponibile ai debitori con pubblicazione in G.U. dell’avviso contenente i dettagli dell’operazione e iscrizione nel registro (Albo) tenuto da Banca d’Italia. Comma 4: tali adempimenti sostituiscono la notifica ai debitori ex art. 1264 c.c., a fini di opponibilità. – Importante: la norma facilita la cessione, ma la Cassazione (v. sopra) ha chiarito che non dispensa il cessionario dall’onere di provare l’inclusione di uno specifico credito se contestata.
- Legge 3/2012 (artt. 6–14) – Sovraindebitamento: introduce le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Art. 6 definisce il sovraindebitamento; art. 7 stabilisce i requisiti di accesso (assenza di frodi, documentazione completa, ecc.); art. 8-12 disciplinano l’accordo di composizione; art. 12-bis e seguenti il piano del consumatore; art. 14-ter e seguenti la liquidazione del patrimonio. – (Ora abrogati e confluiti nel D.Lgs. 14/2019, art. 65 e ss., mantenendone l’impianto sostanziale.)
- Legge 199/2025 (Art. 1, commi 231–252) – Rottamazione-quiquies: norma di legge di bilancio 2026 che ha esteso la definizione agevolata alle cartelle 2000-2023. Prevede espressamente che non sono dovute le sanzioni (anche quelle per violazioni tributarie) né gli interessi (moratori e di dilazione). Sono invece dovuti: le somme affidate (imposte, contributi, multe originarie), gli interessi da dilazione al tasso ridotto del 3% annuo dal 1/08/2026 in caso di pagamento rateale, e l’aggio di riscossione. Stabilisce inoltre le scadenze: domanda entro 30/04/2026; pagamento unica soluzione o prima rata entro 31/07/2026; decadenza per mancato/tardivo pagamento di una rata entro 5 giorni dalla scadenza.
- D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021) – Composizione negoziata: introduce negli artt. 2–19 una procedura volontaria e stragiudiziale per la composizione assistita della crisi d’impresa. Punti chiave: piattaforma telematica nazionale; nomina di un esperto indipendente; possibilità per l’imprenditore di chiedere misure protettive (sospensione azioni) al tribunale; durata iniziale 180 giorni prorogabili; esito in accordo stragiudiziale oppure, se negativo, accesso a procedure concorsuali semplificate (es. concordato semplificato). – (Ora integrato nel Codice della Crisi agli artt. 17–25 novies, D.Lgs. 14/2019).
Conclusione
La gestione di un vecchio debito ceduto a Special Gardant richiede competenza giuridica, attenzione ai dettagli e rapidità d’azione. Come abbiamo visto, il debitore dispone di numerosi strumenti per difendersi e per risolvere la propria esposizione in modo sostenibile:
- Verificare la prescrizione e i termini di decadenza, eccependo tempestivamente eventuali vizi (ad es. se il debito è prescritto, farlo valere subito prima di ogni pagamento);
- Contestare la legittimazione della società cessionaria, chiedendo la documentazione e facendo valere l’onere della prova a suo carico (nessuna prova della cessione = nessun diritto di riscuotere);
- Trattare un saldo e stralcio vantaggioso, basato sulla reale possibilità della società di recuperare il credito (se sanno di poter recuperare poco o nulla, saranno più propensi ad accettare la tua offerta);
- Aderire alle definizioni agevolate (come la rottamazione-quinquies) per i debiti fiscali, rispettando però termini e condizioni per evitare decadenze ;
- Accedere alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione) o alla composizione negoziata per le imprese, al fine di ottenere la ristrutturazione o addirittura la cancellazione dei debiti in eccesso .
Ogni situazione è diversa: i debiti possono essere di natura bancaria, fiscale, commerciale; i termini prescrizionali cambiano; le procedure da seguire sono complesse e vanno scelte caso per caso. Per questo è fondamentale affidarsi a professionisti specializzati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono in grado di analizzare gli atti ricevuti, individuare eventuali errori o illegittimità nei procedimenti dei creditori, sospendere esecuzioni in corso e negoziare piani di rientro o accordi di saldo e stralcio calibrati sulle tue possibilità. In qualità di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo offre soluzioni personalizzate che combinano gli strumenti giudiziali e stragiudiziali più efficaci per proteggere il debitore.
Se hai ricevuto un sollecito di pagamento o una lettera da Special Gardant (o da altre società di recupero), contatta immediatamente l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Con una consulenza legale personalizzata e tempestiva potrai difenderti con strumenti concreti, evitare pignoramenti, ipoteche e altri incubi finanziari, e trovare finalmente una soluzione definitiva ai tuoi debiti. Non aspettare oltre – ogni giorno perso potrebbe limitare le tue opzioni: agisci subito con l’assistenza di un professionista e riprendi in mano la tua serenità economica.
📞 Contatta ora l’Avv. Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti valuteranno la tua situazione specifica e ti difenderanno con strategie legali concrete e tempestive, aiutandoti a bloccare sul nascere azioni esecutive, a far valere i tuoi diritti di debitore e a costruire un percorso verso la riabilitazione finanziaria. Non sei solo di fronte a Special Gardant: con l’ausilio giusto, anche un debito vecchio e gravoso può essere gestito e superato con successo.
