Introduzione: perché l’argomento è cruciale
Ricevere una lettera di sollecito di pagamento da parte di Sistemia S.p.A. (o di altre società di recupero crediti) è un evento che può generare ansia e confusione. Queste società sono incaricate da banche, finanziarie o enti pubblici di recuperare crediti in sofferenza e, come spiega un portale legale, la procedura avviene di solito in via stragiudiziale tramite lettere raccomandate o PEC. Dal momento della ricezione della missiva decorre un nuovo termine di prescrizione, poiché la lettera costituisce un atto interruttivo della prescrizione . Spesso, il mittente propone già nella lettera una soluzione transattiva, ad esempio un pagamento a saldo e stralcio (cioè il pagamento di una parte del debito per ottenere lo “stralcio” del restante) oppure un piano di rateazione. Molti debitori, tuttavia, non sanno di avere diritti e strumenti di difesa di fronte a queste richieste: è possibile verificare la legittimità della pretesa, contestare eventuali vizi formali, proporre opposizioni giudiziarie, chiedere la sospensione di procedure esecutive già minacciate, oppure aderire a soluzioni agevolate previste dalla legge (come le rottamazioni delle cartelle, il saldo e stralcio fiscale o il “mini‑stralcio” automatico dei piccoli debiti). In alternativa, nei casi più complessi, si possono utilizzare le procedure di sovraindebitamento per ristrutturare l’intero insieme dei debiti e ottenere eventualmente l’esdebitazione totale.
La normativa italiana in materia di recupero crediti e riscossione è complessa e soggetta a continue modifiche. Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse misure di “pace fiscale” (rottamazione ter, rottamazione quater 2023, riaperture quinquies 2024-2025) e la Corte di Cassazione ha emesso decisioni importanti. Ad esempio, l’ordinanza n. 24428/2024 ha stabilito che, per la definizione agevolata 2023 (rottamazione-quater prevista dalla legge n. 197/2022), l’estinzione del processo tributario avviene una volta perfezionata la procedura amministrativa, senza dover attendere il pagamento integrale delle rate . Altre pronunce recenti (Cass. ord. n. 18152/2024 e n. 28861/2024) hanno chiarito che la prescrizione delle sanzioni amministrative (multe) può essere eccepita in qualsiasi momento e che la notifica di una cartella tramite posta deve recare la firma dell’agente postale, altrimenti l’atto è inesistente . Anche la Corte Costituzionale è intervenuta: nella sentenza n. 66/2022 ha ammonito il legislatore affinché i futuri interventi di “rottamazione” o “stralcio” dei debiti tributari non compromettano il dovere di contribuzione e i diritti costituzionali .
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con vasta esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi a livello nazionale, occupandosi di contenzioso bancario, difesa nelle procedure esecutive e tutela dei contribuenti. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ed è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Ricopre l’incarico di professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Un articolo del 2025 descrive come il suo studio offra analisi degli atti, ricorsi, sospensioni, trattative e soluzioni giudiziali e stragiudiziali per bloccare pignoramenti, fermi o ipoteche in tutta Italia . Questa guida è redatta dal suo team con l’obiettivo di fornire informazioni chiare e aggiornate sulle possibilità di difesa e sulle opportunità di saldo e stralcio per chi riceve un sollecito di pagamento da Sistemia (o da Agenzia Entrate-Riscossione).
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1 Contesto normativo e giurisprudenziale
In questa sezione esaminiamo le principali leggi e le più recenti pronunce giurisprudenziali in materia di recupero crediti e definizione dei debiti. Ci concentreremo sul quadro normativo riguardante le società di recupero crediti (come Sistemia) e la riscossione coattiva dei tributi, nonché sugli strumenti di definizione agevolata introdotti dal legislatore. Le fonti normative e le sentenze citate sono quelle più rilevanti per gestire efficacemente debiti “vecchi” eventualmente ceduti a terzi.
1.1 Lettere di sollecito e agenzie di recupero crediti
Le agenzie di recupero crediti sono società private che operano su incarico del creditore originario (ad esempio una banca) o di un cessionario (ad esempio un fondo che ha acquistato il credito). La loro attività è disciplinata dall’art. 115 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e dal relativo regolamento di attuazione (art. 204 d.P.R. 115/2014), che impongono l’iscrizione in uno specifico albo presso la Prefettura e il rispetto di precisi requisiti morali e patrimoniali. Secondo un portale di assistenza legale, queste società contattano il debitore tramite lettere di sollecito inviate per raccomandata A/R o via PEC; dal momento della ricezione decorre un nuovo termine di prescrizione perché la missiva costituisce un atto di messa in mora con effetto interruttivo . Affinché l’interruzione sia valida, però, la diffida deve contenere tutti gli elementi essenziali (l’indicazione dell’origine del credito, il titolo da cui nasce e l’importo esatto) e – soprattutto – la società che invia la lettera deve essere effettivamente titolare del credito vantato; altrimenti l’atto non produce effetti interruttivi della prescrizione.
Le società di recupero come Sistemia sono tenute inoltre a rispettare un codice deontologico e la normativa in materia di privacy. L’associazione dei consumatori “Avvocato in Famiglia” ricorda che ogni contatto deve essere leale, trasparente e mai intimidatorio, come previsto dall’art. 7 del codice deontologico degli operatori del recupero crediti; inoltre l’art. 24 del Codice Privacy vieta di contattare soggetti diversi dal debitore (familiari, vicini, datore di lavoro) . In caso di telefonate insistenti o minacciose da parte degli operatori, il debitore può presentare segnalazione al Garante Privacy o addirittura sporgere querela per stalking se le condotte persecutorie persistono. È sempre buona norma verificare chi sia effettivamente il creditore (ad esempio se il credito è stato ceduto, chiedere chi ne è il cessionario effettivo), l’eventuale esistenza di un titolo esecutivo valido (un decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore, una sentenza passata in giudicato, ecc.) e i termini di prescrizione, perché molti debiti – ad esempio le utenze domestiche, le tasse o le multe – si prescrivono in cinque anni (o in alcuni casi due anni), mentre altri debiti (es. finanziamenti bancari) hanno prescrizione ordinaria decennale .
1.2 Riscossione coattiva pubblica, cartelle esattoriali e notifiche
Per i debiti tributari o contributivi, la riscossione coattiva è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER), che procede tramite la notifica di cartelle di pagamento (ai sensi del d.P.R. 602/1973) o, per alcuni tributi locali, tramite ingiunzioni fiscali ex R.D. 639/1910. In genere, prima della cartella l’ente creditore invia un avviso bonario o un avviso di accertamento esecutivo (introdotto dal D.L. 78/2010): trascorso il termine (di solito 30 giorni dall’avviso bonario, 60 giorni dall’accertamento esecutivo), quell’atto assume valore di titolo esecutivo. Se il contribuente non paga, AER può quindi emettere la cartella esattoriale oppure, in ambito locale, l’ingiunzione, e successivamente attivare le procedure esecutive (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche).
La Corte di Cassazione ha di recente fornito importanti chiarimenti su notifica e prescrizione nell’ambito della riscossione esattoriale. In particolare:
- Cass. ord. n. 18152/2024 (2 luglio 2024) – Ha affermato che l’eccezione di prescrizione delle sanzioni amministrative (multe stradali) può essere proposta in qualsiasi momento nell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., anche dopo l’avvio della riscossione coattiva, perché la prescrizione attiene all’esistenza del credito e non è soggetta a decadenza .
- Cass. ord. n. 28861/2024 (11 ottobre 2024) – Ha stabilito che, in caso di notifica postale di una cartella di pagamento, l’avviso di ricevimento deve riportare la firma dell’agente postale; in mancanza, la notifica è inesistente e la cartella è giuridicamente nulla .
- Cass. ord. n. 24428/2024 (Sez. V – 11 settembre 2024) – Ha precisato che nell’ambito della rottamazione-quater (art. 1, commi 231-252, L. 197/2022) il giudizio tributario pendente si estingue automaticamente una volta perfezionata la procedura amministrativa (presentazione dell’istanza e comunicazione di accoglimento da parte di AER), senza necessità di pagare tutte le rate . Ciò comporta una rinuncia ex lege al contenzioso in corso.
Oltre alla Cassazione, è intervenuta la Corte Costituzionale sulla legittimità delle sanatorie fiscali. Nella sentenza n. 66/2022 essa ha dichiarato inammissibili alcune questioni di legittimità sullo stralcio automatico dei mini-debiti previsto dalla L. 234/2021, ma ha contestualmente ammonito che – nel nuovo contesto di riforma della riscossione – il legislatore deve evitare interventi di condono o stralcio che ledano il dovere tributario (art. 53 Cost.) e i diritti solidaristici garantiti dalla Costituzione . In quella pronuncia la Corte ha ribadito che condoni e stralci rappresentano misure eccezionali di stretta interpretazione e che il legislatore deve bilanciare equità e sostenibilità finanziaria, come già affermato in passato anche dalla Cassazione a Sezioni Unite (v. Cass. Sez. Un. 16692/2017).
1.3 Leggi di “pace fiscale”: rottamazioni, saldo e stralcio, mini‑stralcio
Negli ultimi anni il legislatore ha varato diverse definizioni agevolate per aiutare i contribuenti con debiti fiscali in arretrato. Di seguito un riepilogo delle principali:
- Rottamazione-ter (D.L. 119/2018, conv. in L. 136/2018): ha permesso di estinguere i carichi affidati ad AER fino al 31 dicembre 2017 pagando integralmente solo l’imposta e gli interessi legali, ma con condono delle sanzioni e degli interessi di mora. Era prevista la possibilità di dilazionare il pagamento fino a 5 anni.
- Saldo e stralcio 2019 (L. 145/2018, art. 1 commi 184-199): misura rivolta ai contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica (ISEE ≤ 20.000€) con debiti fino a 1 milione di euro affidati ad AER. Consentiva di estinguere le cartelle pagando una percentuale ridotta del debito (16%, 20% o 35% a seconda dell’ISEE) con annullamento del residuo. Nota: questa misura straordinaria è stata vigente nel 2019; ad oggi (2026) non è attivo un analogo saldo e stralcio fiscale generale, ma resta possibile che il legislatore introduca nuove edizioni in futuro in caso di necessità di “pace fiscale”.
- “Mini‑stralcio” automatico (art. 4 D.L. 119/2018, come interpretato dall’art. 1, comma 529, L. 228/2012 e dalla L. 197/2022): ha disposto l’annullamento automatico (d’ufficio) dei debiti residui di importo fino a 1.000€ affidati ad AER tra il 2000 e il 2015. In sostanza, le cartelle rientranti in questi limiti sono state cancellate senza bisogno di domanda, e senza rimborso di quanto eventualmente già versato. La Corte Costituzionale, nella sent. 66/2022, ha giudicato legittima l’estensione del mini-stralcio anche ai debiti iscritti nei ruoli degli enti locali, ma ha dichiarato incostituzionale l’applicazione dello stralcio automatico alle società di gestione esterna (“società scorporate”) dei crediti degli enti locali .
- Rottamazione-quater (L. 197/2022, art. 1 commi 231‑252): ha introdotto nel 2023 una nuova definizione agevolata per i carichi affidati ad AER dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Consente di pagare solo il capitale e le somme dovute a titolo di rimborso spese di notifica ed eventuali procedimenti, esonera dal pagamento delle sanzioni, degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione. È ammesso il pagamento in forma dilazionata (fino a 18 rate distribuite in 5 anni, con scadenza della prima rata al 31 luglio 2023). Come detto, la Cassazione ha chiarito che la definizione si perfeziona con il provvedimento di accoglimento senza dover pagare tutte le rate per ottenere l’estinzione del giudizio . Le domande dovevano essere presentate entro il 30 aprile 2023.
- Rottamazione-quinquies: il legislatore ha successivamente riaperto i termini e previsto nuove edizioni della definizione agevolata. In particolare, con provvedimenti del 2024-2025 (ad es. D.L. 34/2023 e successive leggi di bilancio) sono stati prorogati i termini per aderire alla rottamazione-quater, fissando una nuova scadenza al 30 novembre 2024 (con pagamento della prima rata entro gennaio 2025) per chi non aveva fatto in tempo ad aderire. Da ultimo, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, commi 82-101) ha introdotto una nuova rottamazione delle cartelle, ribattezzata ufficiosamente “rottamazione-quinquies”, rivolta ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Tale misura ricalca l’impostazione delle precedenti: possibilità di estinguere i debiti senza corrispondere sanzioni, interessi di mora né aggio, pagando il solo capitale (e le spese di notifica) eventualmente in più rate. I contribuenti potranno presentare domanda entro il 30 aprile 2026 (secondo la normativa vigente a dicembre 2026) . Sono esclusi dalla nuova rottamazione i debiti che erano già stati inclusi in piani di pagamento della rottamazione-quater regolarmente eseguiti fino a settembre 2025 . Invece, chi era decaduto da precedenti definizioni agevolate può aderire alla quinquies per i carichi ammessi.
1.4 Procedure di sovraindebitamento e Codice della crisi d’impresa
La gestione dei debiti non si esaurisce nelle soluzioni “a saldo” o nelle definizioni agevolate. Per i soggetti non fallibili (privati, piccoli imprenditori, professionisti, start-up innovative, enti non commerciali, ecc.) esiste la possibilità di ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotte originariamente con la Legge 3/2012 (la cosiddetta “legge salva suicidi”). Dal 15 luglio 2022 questa disciplina è confluita nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Oggi (aggiornamento 2026) le procedure di sovraindebitamento sono previste negli articoli 65–83 e 268–283 del Codice e riprendono, con alcuni correttivi, gli strumenti della vecchia L. 3/2012, rafforzando il favor debitoris in linea con i principi europei di insolvenza . In sintesi, le procedure oggi disponibili sono:
- Accordo di composizione della crisi – Il debitore, con l’ausilio di un Gestore della crisi nominato dall’OCC, propone ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti. È richiesta l’adesione di una maggioranza (in valore) dei crediti ammessi al voto. Se i creditori approvano e il tribunale omologa, il piano diviene vincolante anche per i dissenzienti. Nel piano possono essere previsti stralci anche dei debiti fiscali, purché l’Amministrazione aderente dia il proprio consenso.
- Piano del consumatore – Riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale (quindi consumatori in senso stretto). Il piano viene sottoposto all’omologazione del tribunale senza necessità di voto da parte dei creditori, purché il giudice accerti la meritevolezza del debitore (ossia che non abbia colpe gravi nell’aver accumulato il debito) e la fattibilità del piano. Il Codice della crisi, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 245/2019, consente di falcidiare anche debiti fiscali come l’IVA, che in passato non potevano essere ridotti .
- Liquidazione controllata – È una sorta di “piccolo fallimento” del debitore civile. Prevede la liquidazione dell’intero patrimonio del debitore sotto controllo del tribunale, con una durata massima di tre anni. Al termine della liquidazione (una volta distribuite le somme ricavate ai creditori), il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione di tutti i debiti residui non soddisfatti.
- Esdebitazione del debitore incapiente – Introdotta nel 2020 e confermata dal Codice della crisi (artt. 283 e segg.), consente al debitore privo di beni o redditi di ottenere la cancellazione totale dei debiti senza alcun pagamento. È una procedura di carattere eccezionale: il debitore deve dimostrare di non aver favorito alcuni creditori a danno di altri e può accedervi solo una volta. In caso di esito positivo, tutti i debiti vengono annullati immediatamente.
Queste procedure sono gestite dagli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), istituiti presso Camere di Commercio, Ordini professionali e altri enti accreditati. L’Avv. Monardo, come detto, è Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC: il suo intervento è fondamentale per predisporre la proposta da presentare in tribunale, negoziare con i creditori e ottenere l’omologazione dal giudice . Grazie alla sua esperienza, il debitore può individuare lo strumento di composizione più adatto (piano, accordo o liquidazione) e aumentare le chance di uscire dalla crisi con una soluzione sostenibile e definitiva.
2 Procedura passo passo dopo la ricezione del sollecito di pagamento
Quando arriva una lettera di sollecito da Sistemia (o da un’altra società di recupero crediti), è importante agire con metodo e nei tempi giusti. Di seguito proponiamo un percorso operativo articolato in passi successivi, tenendo conto dei termini legali e delle tutele riconosciute al debitore.
2.1 Verifica immediata dell’atto
Appena ricevuta la comunicazione, occorre controllare alcuni elementi chiave:
- Identificazione del creditore attuale: verificare chi è, ad oggi, il titolare del credito indicato nella lettera. Spesso la banca o l’ente originario ha ceduto il credito a un’altra società senza comunicarlo dettagliatamente; il debitore ha diritto di conoscere (ed esigere copia) dell’atto di cessione o della documentazione che prova il passaggio del credito a Sistemia. Se la lettera non specifica bene chi è il creditore per cui Sistemia agisce, questo è un primo punto da chiarire.
- Controllo del titolo esecutivo: accertare se esiste un titolo che legittima l’azione esecutiva. Se non c’è un decreto ingiuntivo definitivo, una sentenza o comunque un contratto firmato dal debitore da cui risulti chiaramente il debito, la società di recupero non può procedere oltre il sollecito. Ad esempio, se il debito deriva da un prestito, verificare l’esistenza del contratto di finanziamento e se il credito è assistito da eventuali garanzie (fideiussioni, ipoteche). In assenza di titolo esecutivo, il recupero coattivo (pignoramenti, ecc.) non è possibile senza prima ottenere un provvedimento del giudice.
- Prescrizione: determinare il termine di prescrizione applicabile al credito in questione e valutare se è già decorso. In generale, in materia civile, la prescrizione ordinaria è 10 anni (art. 2946 c.c.), ma molti crediti hanno termini più brevi: ad esempio 5 anni per bollette di utenze, canoni periodici, interessi e anche per le sanzioni amministrative (multe), oppure termini ancora inferiori (alcune forniture di energia e acqua si prescrivono in 2 anni). I crediti bancari da finanziamenti seguono di solito la regola decennale (salvo le singole rate, che sono considerate obbligazioni periodiche e quindi prescritte in 5 anni) . Ricorda: la prescrizione deve essere eccepita dal debitore (anche in via stragiudiziale nella risposta al sollecito o, se si va in causa, davanti al giudice) e può essere fatta valere in qualunque momento del procedimento, anche dopo l’inizio dell’esecuzione forzata . La ricezione di una lettera di sollecito interrompe il termine di prescrizione in corso solo se la lettera proviene effettivamente dal titolare del credito o da un suo rappresentante legittimato (es. un avvocato o servicer incaricato) . Se invece ad inviare la diffida è un soggetto non legittimato (ad esempio una società che non prova la cessione del credito), l’interruzione potrebbe risultare inefficace. Dopo un atto interruttivo, il termine di prescrizione ricomincia da capo (ex art. 2945 c.c.) dal giorno dell’interruzione.
- Regolarità della notifica: se il sollecito è arrivato via PEC, controllare che l’indirizzo PEC del mittente sia registrato in pubblici elenchi (indice PA, registro imprese, INI-PEC) e che la PEC contenga un documento firmato digitalmente o con marca temporale, così da avere data certa. Se invece la lettera è arrivata per posta raccomandata, conservare la busta e l’avviso di ricevimento: accertarsi che quest’ultimo rechi la firma e il timbro dell’agente postale o l’indicazione dell’esito (ricevuto da… con data certa). In mancanza della firma dell’operatore postale sull’AR, la notifica potrebbe considerarsi inesistente secondo la Cassazione . Eventuali altre irregolarità (una notifica a un indirizzo errato, la mancanza della relata o di firma digitale su un atto via PEC) potranno costituire motivi di contestazione formale dell’atto.
2.2 Richiesta di documentazione
È buona prassi, subito dopo aver analizzato il sollecito, richiedere formalmente alla società chiarimenti e prove del credito. Si può inviare a Sistemia (meglio tramite PEC o raccomandata A/R) una richiesta di documenti, domandando in particolare:
- copia del contratto originale da cui il debito trae origine (ad esempio il contratto di conto corrente, mutuo o finanziamento);
- prova della cessione del credito (se il credito è stato ceduto a Sistemia) oppure esibizione della delega/procura se Sistemia agisce per conto del creditore originario;
- un estratto conto dettagliato che indichi il calcolo del debito, distinguendo capitale, interessi, eventuali spese e altre componenti;
- copia delle eventuali comunicazioni già inviate in passato (ad esempio precedenti solleciti o comunicazione di messa in mora) per verificare se e quando la prescrizione è stata interrotta in precedenza.
Questa richiesta è utile per prendere tempo e per mettere alla prova la serietà della pretesa. Se la società ignora la richiesta o fornisce risposte evasive/documenti incompleti, il debitore potrà contestare la pretesa anche per mancanza di prova sufficiente del credito. In ogni caso, la risposta (o il silenzio) di Sistemia servirà a valutare i passi successivi.
2.3 Analisi legale e scelta della strategia
Ottenuti i documenti (o constatata la loro assenza), è consigliabile farsi assistere da un professionista per valutare il da farsi. Le opzioni principali sono:
- Opporsi: se ci sono motivi validi (prescrizione maturata, importo errato, mancanza di un titolo, vizio di notifica, violazione della privacy, ecc.), si può impugnare formalmente il sollecito o l’eventuale successiva cartella. L’opposizione al sollecito in sé può avvenire inviando una lettera di contestazione a Sistemia (per creare un precedente scritto), ma soprattutto, se la vicenda prosegue, il debitore potrà fare opposizione in giudizio: ad esempio, presentando ricorso al Giudice di Pace o al Tribunale competente per far accertare l’inesistenza del debito o la prescrizione. In ambito tributario, si potrà presentare ricorso alla Commissione Tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria) se arriva una cartella o un avviso. Opporsi tempestivamente è fondamentale anche per poter chiedere la sospensione di eventuali misure esecutive.
- Trattare: in alternativa (o parallelamente) si può tentare una negoziazione per un saldo e stralcio, cioè offrire il pagamento di una somma inferiore al debito totale in cambio della rinuncia del creditore a pretendere il resto. Questa soluzione stragiudiziale è spesso la più rapida ed efficiente: società come Sistemia, infatti, valutano concretamente proposte di definizione bonaria per chiudere la pratica senza affrontare lunghe azioni legali . Nella trattativa è utile mettere in evidenza eventuali punti deboli della pretesa (ad esempio il fatto che il debito è quasi prescritto, o che manca un titolo esecutivo, o che il debitore ha pochi beni aggredibili), così da convincere la controparte ad accettare un importo ridotto. È bene farsi affiancare da un avvocato nella negoziazione, per non commettere errori e per formalizzare correttamente l’accordo transattivo.
- Rateizzare: se il debito è fondato e il debitore è disposto a pagare ma non in unica soluzione, si può chiedere un piano di rientro a rate. Con Sistemia (e in generale nei crediti privati) la rateazione è frutto di accordo tra le parti, e di solito le società di recupero accettano piani breve-medio termine (es. 6, 12, 24 rate al massimo) ma difficilmente dilazioni troppo lunghe. Per i debiti fiscali, invece, è prevista per legge la possibilità di rateizzare le cartelle: attualmente (dopo la riforma del 2024) Agenzia Entrate-Riscossione concede fino a 84 rate mensili (7 anni) per le richieste di dilazione presentate nel 2025 e 2026, e fino a 96 rate (8 anni) per le richieste presentate nel 2027 e 2028 . Questa novità (introdotta dal D.Lgs. 110/2024) aumenta rispetto al precedente limite di 72 rate. In ogni caso, se si concorda un piano di rate con Sistemia, assicurarsi che la rata sia sostenibile rispetto al proprio bilancio, per evitare future insolvenze.
- Accedere a sanatorie fiscali: valutare se il debito rientra in qualche definizione agevolata prevista dalla legge. Ad esempio, se il sollecito riguarda una vecchia cartella esattoriale non pagata, verificare se è tra i carichi ammessi alla rottamazione-quater/quinquies o al mini-stralcio automatico (si veda la sezione 1.3). Attenzione: se si presenta domanda di rottamazione e l’istanza viene accolta, il contenzioso viene chiuso e decadono le eventuali cause o opposizioni in corso . Inoltre, una volta aderito, non si potranno più eccepire la prescrizione o i vizi dell’atto, perché si accetta di pagare (seppur in forma ridotta). Occorre quindi ponderare bene questa scelta, magari consultandosi con un esperto.
- Usufruire delle procedure di sovraindebitamento: se i debiti sono molteplici e la situazione finanziaria del debitore è compromessa, conviene prendere in considerazione le procedure ex L. 3/2012 / Codice della crisi. Ad esempio, avviare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione può consentire di bloccare tutti i creditori in un unico procedimento e proporre un pagamento parziale con esdebitazione finale . Queste procedure richiedono l’assistenza di un Gestore della crisi (che redige l’analisi della situazione e assiste il debitore nella proposta) e l’omologa del tribunale, ma offrono soluzioni definitive soprattutto se il debitore non ha la capacità di pagare integralmente i debiti.
2.4 Termini e scadenze rilevanti
Di seguito una tabella riassuntiva dei principali termini da tenere presenti dopo la ricezione di un atto di sollecito o di riscossione, e i riferimenti normativi:
| Atto | Termine per agire | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Lettera di sollecito (recupero crediti privato) | Nessun termine fisso per proporre opposizione (trattandosi di atto stragiudiziale). Tuttavia, la lettera interrompe la prescrizione se inviata dal titolare del credito e contenente la costituzione in mora. | Art. 1219 c.c.; Art. 2943 c.c. (atti interruttivi); Art. 1988 c.c. (riconoscimento di debito) |
| Avviso bonario / Accertamento esecutivo | 60 giorni per presentare ricorso amministrativo (o istanza di autotutela) all’ente creditore, oppure per pagare; trascorso tale termine, l’atto diviene esecutivo e potrà essere iscritto a ruolo. | D.L. 78/2010, art. 29 (accertamento esecutivo) |
| Cartella di pagamento (Agenzia Riscossione) | 60 giorni dalla notifica per pagare o proporre ricorso (Commissione/CGT in caso di tributi, Giudice di Pace per sanzioni amministrative, Tribunale per contributi, ecc.). In alternativa entro 30 giorni si può chiedere la rateizzazione della cartella (ottenendo sospensione automatica). | D.P.R. 602/1973, art. 25 (notifica cartella) e art. 19 (rateizzazione) |
| Istanza di rottamazione (quater o quinquies) | Variabile a seconda delle norme: per la rottamazione-quater 2023 il termine di presentazione era il 30 aprile 2023 (riaperto al 30/11/2024 per alcune situazioni); per la rottamazione-quinquies 2026 il termine è fissato al 30 aprile 2026. La prima rata va corrisposta entro i termini indicati (es. 31 luglio 2023 per la quater, gennaio 2025 per le riaperture, 31 luglio 2026 presumibilmente per la quinquies). | L. 197/2022, art. 1 commi 231‑252; L. 199/2025, commi 82-91; D.L. 34/2023 (proroga termini 2024) |
| Opposizione a fermi/ipoteche/pignoramenti | 30 giorni dalla notifica del provvedimento per proporre ricorso al giudice competente (Tribunale civile se atti di esecuzione forzata, Commissione Tributaria per vizi di merito del debito tributario). | D.P.R. 602/1973, art. 86 (fermo amministrativo); art. 77 (ipoteca); art. 72-bis (intimazione/pignoramento presso terzi). |
(N.B.: I termini sopra indicati sono generali. È bene consultare un professionista per valutare il caso concreto, poiché norme speciali o situazioni particolari potrebbero prevedere scadenze diverse.)
3 Difese e strategie legali per contestare il sollecito o definire il debito
Passiamo ora ad esaminare nel dettaglio le principali difese che il debitore può opporre a una richiesta di pagamento e le strategie per giungere eventualmente a una definizione bonaria del debito. Ogni caso è diverso, ma ci sono alcune linee guida comuni dettate dal codice civile e dalla giurisprudenza.
3.1 Eccezione di prescrizione e decadenza
La prescrizione estingue il diritto del creditore di esigere il pagamento se non viene esercitato entro il termine stabilito dalla legge (art. 2934 c.c.). Sollevare l’eccezione di prescrizione significa affermare che il credito è ormai “vecchio” e non può più essere legalmente preteso. La Cassazione ha chiarito che tale eccezione è proponibile in qualsiasi momento, anche dopo l’avvio dell’esecuzione forzata, perché attiene all’estinzione del diritto sostanziale e non è soggetta a decadenze processuali .
Per i crediti bancari, finanziari o commerciali, il termine ordinario di prescrizione è di 10 anni (art. 2946 c.c.), salvo che si tratti di obbligazioni con prestazioni periodiche (es. rate di mutuo, interessi periodici), nel qual caso ogni singola rata/obbligazione si prescrive in 5 anni (art. 2948, n. 4 c.c.) . Per le utenze domestiche (bollette di luce, gas, acqua, telefono) la legge ha ridotto la prescrizione a 2 anni per i consumi maturati dal 2018 in poi, mentre per le multe stradali e altre sanzioni amministrative il termine resta di 5 anni (dalla data in cui la sanzione è divenuta definitiva). I tributi erariali (imposte dirette, IVA) in genere hanno anch’essi un termine decennale dopo la formazione del titolo esecutivo (sentenza o cartella non impugnata), anche se per alcuni tributi sono previsti termini specifici di decadenza per la notifica degli atti (es. 5 anni per notificare le cartelle di multe stradali).
Come già accennato, la prescrizione si interrompe quando il creditore compie un atto formale di costituzione in mora (art. 2943 c.c.), ad esempio inviando una lettera raccomandata o PEC con la richiesta di pagamento ben chiara (ex art. 1219 c.c.), oppure quando il debitore riconosce per iscritto il debito (art. 2944 c.c. e 1988 c.c.). Dopo l’interruzione, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione di pari durata (art. 2945 c.c.). È importante sottolineare che se tra le parti è in corso un giudizio o una procedura esecutiva, l’eccezione di prescrizione va sollevata davanti al giudice di quella procedura; se invece arriva semplicemente un sollecito stragiudiziale, il debitore può eccepirla anche solo rispondendo per iscritto a Sistemia (meglio ancora se tramite un avvocato, mettendo “in mora” a sua volta il creditore dall’insistere sulla somma prescritta).
Infine, da non confondere con la prescrizione c’è la decadenza, che riguarda il mancato esercizio di un potere entro un termine perentorio previsto dalla legge (ad es. la decadenza dall’impugnazione di un atto entro 60 giorni nel processo tributario). Nel nostro contesto, il concetto di decadenza rileva poco, se non per ricordare che alcuni atti vanno impugnati entro termini perentori (v. tabella sopra), altrimenti divengono definitivi.
3.2 Nullità e inesistenza della notifica
Un profilo spesso decisivo riguarda la notifica degli atti. Se la notifica di un atto esecutivo (come la cartella esattoriale) o di un atto interruttivo (come la lettera di messa in mora) è inesistente o nulla, quell’atto può essere impugnato e reso inefficace. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28861/2024, ha ribadito che l’avviso di ricevimento di una raccomandata contenente la cartella deve recare la firma dell’addetto postale: se manca tale sottoscrizione, la notifica è affetta da inesistenza giuridica e la cartella non produce effetti . Altri vizi che tipicamente si riscontrano nelle notifiche postali sono la mancanza della data o della firma del destinatario, oppure l’assenza della “relata” (nel caso di notifiche tramite messo notificatore).
Per quanto riguarda le notifiche via PEC, è necessario che l’atto digitale sia inviato da un indirizzo PEC risultante nei pubblici registri (INI-PEC, Reginde, IPA, ecc.), che il messaggio PEC abbia per oggetto la dizione di legge (es. “Notificazione ai sensi della legge XX/2012”) e che l’allegato sia conforme ai requisiti tecnici (preferibilmente in PDF firmato digitalmente). Ogni irregolarità rilevante – ad esempio un invio da una casella PEC non ufficiale, oppure un file privo di firma digitale – può rendere la notifica nulla o annullabile. In ambito tributario, molti provvedimenti negli ultimi anni sono stati annullati proprio per vizi di notifica via PEC (come l’indirizzo PEC errato o non appartenente al destinatario, ecc.).
Se si ravvisa un vizio di notifica, il debitore potrà farlo valere nell’opposizione all’atto esecutivo. Ad esempio, potrà eccepire che non ha mai ricevuto regolarmente la cartella (se l’avviso di ricevimento è mancante o irregolare) oppure che la comunicazione inviata da Sistemia via PEC non è giuridicamente valida. Sarà il giudice, in caso di causa, a valutare la gravità del vizio: le notifiche inesistenti comportano la nullità insanabile dell’atto, mentre le notifiche semplicemente nulle (es. vizi formali) possono talvolta essere sanate se il destinatario ha comunque ricevuto l’atto (principio della “raggiunta conoscenza”). In ogni caso, i vizi di notifica sono una difesa tecnica importante per bloccare procedure fondate su atti mai notificati correttamente.
3.3 Sospensione delle azioni esecutive
Se il debitore teme che, a seguito del sollecito, possano partire azioni esecutive (ad es. un pignoramento, un fermo amministrativo sull’auto, un’ipoteca sulla casa), è fondamentale attivarsi per sospenderle sul nascere. Ci sono diversi strumenti:
- Istanza di sospensione ad AER: in ambito fiscale, se si presenta un ricorso contro una cartella o un atto esecutivo, è possibile contestualmente chiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la sospensione amministrativa della riscossione. AER, verificata la fondatezza della richiesta (ad es. se si è allegata copia del ricorso e c’è un rischio di grave danno), può sospendere le azioni esecutive in attesa della decisione sul merito. Analogamente, l’adesione a una definizione agevolata (es. presentazione della domanda di rottamazione) sospende ex lege le azioni esecutive fino all’eventuale diniego o decadenza.
- Opposizione all’esecuzione/agli atti esecutivi: se invece è già iniziata un’azione esecutiva (ti è stato notificato un atto di precetto, un pignoramento o un fermo), si può ricorrere al giudice presentando un’opposizione ex art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione, se contesti il diritto di procedere all’esecuzione, ad es. perché il debito è già pagato o prescritto) oppure ex art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi, se contesti la regolarità formale della procedura). In tali procedimenti potrai chiedere al giudice un provvedimento d’urgenza di sospensione dell’esecuzione in corso.
- Istanza di rateizzazione: come accennato, chiedere la rateizzazione di una cartella comporta la sospensione automatica di eventuali procedure esecutive già avviate su quello stesso debito (purché la richiesta sia presentata prima che la procedura sia conclusa). Con le nuove norme in vigore, per le istanze presentate nel 2025 e 2026 l’Agenzia concede fino a 84 rate mensili; il massimale sale a 96 rate per le istanze del 2027 e 2028 . Se la rateizzazione viene concessa e il debitore paga regolarmente le rate, l’Agenzia non potrà procedere con nuovi atti esecutivi.
3.4 Accordi a saldo e stralcio con Sistemia
Il saldo e stralcio è un accordo stragiudiziale tramite cui il debitore offre al creditore una somma inferiore al debito totale, a fronte della cancellazione (stralcio) di tutto il residuo. Le società di recupero crediti, come Sistemia, spesso sono disponibili ad accettare proposte transattive di questo tipo per chiudere rapidamente la partita; anzi, come evidenziano alcuni esperti, il saldo e stralcio è una possibilità concreta e frequente nella fase di recupero stragiudiziale . Per negoziare efficacemente un saldo e stralcio, si suggerisce di seguire questi passi:
- Dimostrare le proprie difficoltà economiche: raccogliere documenti che attestino la situazione di incapacità finanziaria del debitore – ad esempio l’ISEE aggiornato, l’ultima dichiarazione dei redditi, eventuali certificati di disoccupazione o malattia, il carico familiare – così da convincere il creditore che è illusorio pretendere il pagamento integrale. Più il debitore appare in oggettiva difficoltà, maggiore è la probabilità che il creditore accetti uno stralcio.
- Evidenziare i vizi della pretesa: se dal punto 2.1 sono emersi elementi a tuo favore (come la prescrizione vicina o già maturata, l’assenza di un titolo esecutivo, vizi di notifica, importi non dovuti per interessi usurari, ecc.), mettili sul piatto della trattativa. Far presente al creditore che, se non si accorda, andrà incontro a un’opposizione fondata o rischia di vedersi rigettare la richiesta in giudizio, può spingerlo ad accontentarsi di meno.
- Formulare un’offerta ragionevole: generalmente, nelle transazioni a saldo e stralcio si offre una percentuale tra il 20% e il 50% del debito complessivo. L’entità esatta dipende da molti fattori (anzianità del credito, presenza di garanzie, solvibilità del debitore, eventuali vizi come sopra, politiche interne del creditore). Più l’offerta è immediata e concreta (es. pagamento in un’unica soluzione entro breve tempo), più chance ha di essere accettata. Se il debitore non dispone di liquidità immediata, si può chiedere di dilazionare l’importo in poche rate ravvicinate (le società di recupero accettano a volte pagamenti dilazionati fino a 6-12 mesi, ma raramente oltre).
- Ottenere garanzie sulla posizione in centrale rischi: parte dell’accordo di saldo e stralcio dovrebbe prevedere che, a pagamento effettuato, il creditore rilasci una lettera liberatoria e proceda a cancellare ogni segnalazione del nominativo del debitore dai sistemi di informazione creditizia (CRIF, Experian, Centrale rischi Banca d’Italia se applicabile). È diritto del debitore, una volta estinto il debito, essere “riabilitato” e cancellato dalle banche dati negative entro 30 giorni.
- Formalizzare l’accordo per iscritto: è fondamentale mettere per iscritto tutti i termini pattuiti – importo offerto, modalità e tempistiche di pagamento, impegno del creditore a rinunciare irrevocabilmente al debito residuo una volta incassata la somma, assenza di ulteriori pretese future, ecc. – in un accordo transattivo firmato da entrambe le parti (meglio se in sede di mediazione o con firma autenticata, per una maggiore efficacia probatoria). L’accordo avrà natura di transazione ex art. 1965 c.c., vincolando le parti a quanto concordato.
Se la trattativa va a buon fine, quindi, il debito si considera estinto con efficacia definitiva (salvo scoprire poi che il debitore ha altri debiti, ma quelli non riguarderanno più il creditore con cui si è transatto). In caso di mancato accordo, il debitore ha comunque altre vie: ad esempio, se si tratta di un debitore civile sovraindebitato potrà proporre un piano del consumatore in tribunale e imporre ai creditori un pagamento parziale anche senza il loro consenso (se approvato dal giudice). Se invece il credito è contestato nel merito, il debitore potrà attendere l’eventuale causa di riscossione e far valere lì le sue eccezioni (rischiando però, in caso di sconfitta, di dover pagare anche spese legali e interessi di mora).
3.5 Rottamazione delle cartelle e altre definizioni agevolate
Quando il debito riguarda cartelle esattoriali o comunque somme iscritte a ruolo (tipicamente tasse, imposte, contributi previdenziali), la trattativa diretta con Sistemia non è possibile (Sistemia di solito gestisce crediti privati, bancari o al massimo crediti pubblici cartolarizzati, ma non ha potere di accordare sconti su imposte). In questi casi, la soluzione va cercata attraverso Agenzia Entrate-Riscossione e le agevolazioni di legge.
Se il debito rientra tra quelli definibili con le rottamazioni o lo stralcio, conviene valutare l’adesione a tali misure. Ad esempio, la rottamazione-quater 2023 prevedeva domanda entro il 30 aprile 2023, mentre la rottamazione-quinquies 2026 (introdotta con la L. 199/2025) permette di presentare domanda entro il 30 aprile 2026. Quando si aderisce a una rottamazione, l’effetto immediato è la sospensione delle azioni esecutive da parte di AER; una volta ottenuta la comunicazione di accoglimento, si dovranno pagare le rate previste. Importante: secondo la Cassazione, con il perfezionarsi della definizione agevolata, il processo tributario si estingue automaticamente e non occorre proseguire la causa né attendere l’integrale pagamento per chiudere il contenzioso . Dunque, aderendo si rinuncia ai motivi di opposizione (prescrizione, vizi di notifica, ecc.) perché si accetta un pagamento concordato.
Bisogna anche considerare i rischi: se infatti non si pagano le rate della rottamazione (ne bastano due omesse, anche non consecutive), si decade dal beneficio e tornano dovute per intero le somme residue, con ripristino di sanzioni e interessi come se la definizione non ci fosse mai stata . Chi è in dubbio sulla capacità di rispettare il piano di rate rottamato dovrebbe valutare con attenzione se aderire o meno.
Riguardo al saldo e stralcio fiscale (quello rivolto ai contribuenti in difficoltà economica con ISEE basso), come visto la sua unica edizione finora è stata nel 2019. Al dicembre 2026 non risulta vigente una nuova misura generalizzata di saldo e stralcio per cartelle, anche se periodicamente se ne discute in sede politica. Ad esempio, la legge di bilancio 2025 aveva ipotizzato una forma di stralcio per i soggetti economicamente meritevoli, ma poi l’attenzione si è concentrata sulla rottamazione-quinquies. In ogni caso, il saldo e stralcio 2019 ha costituito un importante precedente: grazie ad esso, migliaia di contribuenti con ISEE fino a 20.000€ hanno potuto estinguere i debiti pagando dal 16% al 35% (percentuale variabile in base all’ISEE) e vedendosi cancellare tutto il resto . Se in futuro dovesse essere approvata una nuova edizione di questa misura, potrebbe rappresentare un’opportunità di definizione ancor più conveniente della rottamazione (che invece richiede sempre il pagamento integrale del capitale).
Riassumendo, per i debiti fiscali è sempre bene verificare se rientrano nelle sanatorie vigenti: mini-stralcio automatico, rottamazione-quater o quinquies, eventuali stralci per importi ridotti. Le scadenze vanno rispettate in modo rigoroso e bisogna presentare correttamente le domande (di persona o tramite area riservata sul sito AER). Un professionista può aiutare a compilare l’istanza e a valutare la convenienza economica della definizione agevolata rispetto ad altre strade (ad esempio, se il debito è vicino alla prescrizione potrebbe convenire attendere, mentre se è fresco ma con sanzioni molto alte può convenire rottamare).
3.6 Procedure di sovraindebitamento
Se un debitore ha più debiti (magari oltre a quello con Sistemia ha arretrati con il fisco, con la banca, affitti non pagati, etc.) e la sua capacità di rimborso è insufficiente, le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento possono rappresentare l’unica via per ottenere un reset completo della situazione finanziaria. Come ricordato, il nuovo Codice della crisi offre strumenti più efficaci in tal senso. Un articolo aggiornato al 2026 sottolinea che le nuove procedure consentono di ridurre drasticamente le passività o persino di cancellare integralmente i debiti nei casi di totale incapienza . Ad esempio, con un piano del consumatore ben congegnato, un privato può proporre di pagare solo una parte di tutti i suoi debiti (proporzionalmente alle sue risorse) e, ottenuta l’omologazione dal giudice, gli effetti si estendono a tutti i creditori, anche a quelli dissenzienti. Analogamente, con l’accordo di ristrutturazione si può trattare con i creditori sotto la supervisione del tribunale, congelando gli interessi e i procedimenti esecutivi nel frattempo.
Va evidenziato che in queste procedure il giudice valuta la meritevolezza del debitore – cioè che non abbia colpe gravi, frodi o violazioni di buona fede – e la fattibilità del piano. Se tali condizioni sono soddisfatte, il tribunale può omologare il piano anche contro il voto contrario di alcuni creditori (per il piano del consumatore non è richiesto affatto il voto dei creditori). Durante la pendenza della procedura, tutti i creditori sono bloccati (vige uno stay delle azioni esecutive) e al termine, se il debitore adempie al piano (o liquida i beni nel caso di liquidazione controllata), ottiene l’esdebitazione, cioè la liberazione da tutti i debiti residui.
L’accesso a queste procedure richiede la collaborazione di professionisti specializzati (Gestori della crisi, OCC) e la preparazione di documenti dettagliati, ma offre in cambio un risultato che nessuna trattativa privata potrebbe dare: la liberazione completa dai debiti insostenibili, per poter ripartire da zero. L’Avv. Monardo e il suo team, in quanto Gestori della crisi iscritti negli elenchi ministeriali, possono seguire il debitore passo passo anche in questo percorso, occupandosi di redigere la proposta e di interagire con l’OCC e il tribunale fino all’omologa.
4 Strumenti alternativi: definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione
Di seguito una tabella riepilogativa dei principali strumenti alternativi di gestione e soluzione dei debiti, con i requisiti di accesso, i benefici offerti e le basi normative:
| Strumento | Chi può aderire | Benefici principali | Normativa di riferimento |
|---|---|---|---|
| Rottamazione-quater / quinquies (cartelle) | Contribuenti con debiti affidati ad AER dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (rottamazione-quater, prevista dalla L. 197/2022) o fino al 31 dicembre 2023 (rottamazione-quinquies, L. 199/2025), che presentino l’istanza entro i termini stabiliti (scadenze 2023-2024 per la quater, 30 aprile 2026 per la quinquies). Ammessi anche i decaduti da precedenti rottamazioni (per gli stessi carichi). | Pagamento solo del capitale e delle spese vive di notifica/esecuzione; esonero totale dal pagamento di sanzioni e interessi di mora e aggio; possibilità di rate fino a 18 rate in 5 anni; estinzione dei giudizi pendenti una volta perfezionata la definizione . In caso di mancato pagamento di 2 rate, perdita dei benefici e ripresa della riscossione ordinaria. | L. 197/2022, art. 1 commi 231‑252; L. 199/2025, commi 82-101 (Bilancio 2026) |
| Saldo e stralcio (fiscale) (edizione 2019) | Contribuenti persone fisiche in grave difficoltà economica (ISEE fino a 20.000 €) con debiti fiscali e contributivi fino a 1.000.000 € affidati ad AER (non per tutti i tipi di debito, escluse ad es. le multe stradali). (Attualmente non attivo, ultima edizione 2019.) | Pagamento di una percentuale ridotta del debito (16%, 20% o 35% a seconda dell’ISEE); annullamento di tutte le somme residue non versate; sospensione delle azioni esecutive durante l’iter; emissione di provvedimento di stralcio finale con liberatoria. | L. 145/2018, art. 1 commi 184‑199 (Saldo e stralcio 2019) |
| Mini‑stralcio (cancella debiti fino 1.000 €) | Tutti i contribuenti con cartelle di importo residuo fino a 1.000 € affidate ad AER tra il 2000 e il 2015 (importo considerato per singolo carico, al netto di pagamenti già eseguiti). | Cancellazione automatica del debito senza necessità di presentare alcuna domanda; eventuali importi già versati non vengono restituiti (ma restano acquisiti dall’erario); chiusura delle posizioni debitorie nel rispetto dei requisiti di legge. (Nota: esclusa applicazione per i crediti di società scorporate di enti locali, v. Corte Cost. 66/2022). | Art. 4 D.L. 119/2018 (come modificato da L. 145/2018 e L. 197/2022); Corte Cost. 66/2022 |
| Rateizzazione ordinaria (cartelle) | Tutti i contribuenti (persone fisiche e imprese) con debiti iscritti a ruolo. Per importi fino a 120.000 € non occorre documentare la difficoltà; per importi superiori serve prova dello stato di difficoltà temporanea. | Piano di pagamento dilazionato: fino a 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025-2026; fino a 96 rate per richieste nel 2027-2028; eccezionalmente fino a 120 rate in casi di grave e comprovata difficoltà (importi alti). Pagando le rate, il debitore evita nuove azioni esecutive e può ottenere il DURC regolare. | D.P.R. 602/1973, art. 19 (come modif. da D.Lgs. 110/2024); Provvedimenti attuativi AER 2023-2024 |
| Piano del consumatore | Persone fisiche consumatrici (debiti contratti per scopi personali, non per attività d’impresa). Richiede che il debitore sia meritevole (non abbia causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave). | Possibilità di pagare solo una parte dei debiti complessivi secondo un piano sostenibile commisurato al reddito familiare; blocco immediato di interessi e azioni esecutive; inclusi anche i debiti fiscali (possibile falcidia di IVA e tributi, previo parere dell’ente); esdebitazione finale dei debiti residui al termine del piano. | D.Lgs. 14/2019 (Cod. crisi), artt. 65‑83 (procedure di composizione) |
| Accordo di composizione della crisi | Debitori sovraindebitati non consumatori (es. ditte individuali non fallibili, professionisti, start-up innovative, enti non profit) oppure consumatori che preferiscono la via dell’accordo con voto dei creditori. È necessario il voto favorevole di almeno il 60% dei crediti (salvo maggioranze diverse stabilite dal giudice). | Ristrutturazione consensuale dei debiti: il debitore propone un piano (anche con stralci parziali) che diventa vincolante se approvato dalle maggioranze richieste; sospensione delle azioni esecutive durante la trattativa; possibile inclusione di abbattimento di debiti fiscali con accordo dell’Agenzia Entrate (che partecipa al voto). Una volta omologato, l’accordo impedisce iniziative individuali dei creditori per i debiti anteriori. | D.Lgs. 14/2019, artt. 68‑83 (accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore e altri debitori civili) |
| Liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente | Debitori persone fisiche insolventi che non possono proporre un piano o non sono in grado di offrire nulla ai creditori. In particolare: liquidazione controllata per chi possiede beni vendibili; esdebitazione “incapiente” per chi non ha alcun patrimonio né reddito pignorabile. | Con la liquidazione controllata, si procede alla vendita di tutti i beni del debitore sotto controllo di un liquidatore nominato dal tribunale, per una durata massima di 3 anni. Al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione (cancellazione) dei debiti residui non pagati. Con l’esdebitazione del debitore incapiente, invece, il debitore totalmente privo di risorse ottiene subito (con decreto del tribunale) la cancellazione di tutti i debiti, senza dover pagare nulla, a condizione di non aver fornito colpevolmente informazioni false e di non aver altre procedure attive negli ultimi 5 anni. | D.Lgs. 14/2019, artt. 268‑277 (liquidazione controllata); artt. 278‑283 (esdebitazione di diritto del debitore incapiente) |
5 Errori comuni e consigli pratici
Di seguito alcuni errori frequenti che i debitori commettono nel gestire situazioni di questo tipo, e i relativi consigli per evitarli:
- Pagare subito senza verificare: spaventati dalla lettera di sollecito, molti effettuano il pagamento immediatamente (magari accettando le proposte del recuperatore) senza aver controllato se il debito è prescritto o se la richiesta è legittima. È invece fondamentale verificare sempre l’origine del debito e farsi dare la documentazione che lo prova. Potreste scoprire che il credito non è più esigibile o che contenga addebiti non dovuti.
- Ignorare la comunicazione: cestinare o trascurare il sollecito è una scelta pericolosa. Anche se la lettera di per sé non è un atto giudiziario, ignorarla può aggravare la situazione: la società potrebbe segnalare il nominativo nelle banche dati dei cattivi pagatori (CRIF, Experian…), potrebbe cedere il credito ad un altro recuperatore più aggressivo, oppure potrebbe avviare direttamente un’azione legale (ingiunzione, precetto, ecc.). È preferibile rispondere per iscritto, contestando formalmente i punti con cui non si è d’accordo (ad es. eccependo la prescrizione, chiedendo prove, ecc.) o avviando una trattativa per risolvere.
- Accettare piani di rientro insostenibili: a volte, pur di evitare grane, il debitore firma con il recupero crediti un piano di rateizzazione con rate troppo elevate rispetto alle proprie possibilità. Questo di solito finisce male, perché dopo poche rate si diventa morosi e si perde anche la buona volontà mostrata. Meglio calcolare prima quanto si può pagare al mese (facendo un bilancio delle entrate e spese familiari) e negoziare di conseguenza. Se il creditore rifiuta piani sostenibili, piuttosto è meglio non aderire e valutare altre vie (come il piano del consumatore, dove le rate le stabilisce il giudice in base alla effettiva capacità contributiva).
- Confondere la rottamazione con il saldo e stralcio: sono due cose diverse. La rottamazione delle cartelle richiede di pagare tutto il capitale (ottenendo lo sconto solo su sanzioni e interessi) ed è rivolta a chi ha debiti con l’erario; il saldo e stralcio (in senso generico) è una trattativa col creditore per pagare solo una parte del dovuto. Bisogna valutare bene la propria capacità di pagamento: se si hanno disponibilità per coprire l’intero capitale, la rottamazione può andar bene (perché risparmi sanzioni e hai la certezza di chiudere senza contenziosi); se invece non si riuscirebbe comunque a pagare tutto, può aver senso puntare a uno stralcio, magari anche attraverso le procedure di sovraindebitamento.
- Non rivolgersi a professionisti esperti: il fai-da-te in questo campo è fortemente sconsigliato. Le norme sono tecniche, le procedure hanno termini stringenti (basta non presentare un ricorso in 60 giorni per perdere definitivamente la possibilità di far valere i propri diritti) e ogni mossa va ponderata in ottica strategica (ad esempio, riconoscere il debito in modo maldestro potrebbe interrompere la prescrizione a vantaggio del creditore). Affidarsi a un avvocato esperto di queste materie – o a un OCC se si opta per la composizione della crisi – è un investimento che di solito si ripaga da sé, perché evita errori potenzialmente molto costosi.
6 FAQ – Domande e risposte frequenti
- Che cos’è Sistemia S.p.A.?
Sistemia è una società privata di recupero crediti, specializzata nella gestione e acquisto di crediti deteriorati (NPL). In pratica opera per conto di banche, finanziarie o società veicolo (SPV) che le affidano portafogli di crediti in sofferenza. Sistemia si occupa di recuperare tali crediti in via stragiudiziale, inviando solleciti di pagamento, proponendo piani di rientro o transazioni a saldo e stralcio e, se necessario, avviando azioni legali attraverso i propri legali. - La lettera di sollecito interrompe la prescrizione?
Sì, se proviene effettivamente dal titolare del credito e contiene tutti gli elementi di una costituzione in mora (indicazione chiara del credito, del titolo da cui deriva e intimazione a pagare entro un termine), la lettera interrompe la prescrizione dalla data in cui il debitore la riceve . Da quel momento il termine di prescrizione ricomincia daccapo (es. altri 10 o 5 anni). Tuttavia, attenzione: se la società non prova di aver titolo sul credito (cessione non valida, notifica della cessione mancante, ecc.), l’efficacia interruttiva di quella lettera potrebbe essere contestata. - Come verifico se Sistemia è autorizzata a recuperare crediti?
Puoi controllare che Sistemia sia iscritta nell’elenco dei recuperatori presso la Prefettura ai sensi dell’art. 115 TULPS. In genere queste società indicano in calce alle lettere gli estremi dell’autorizzazione prefettizia. Se hai dubbi, puoi chiedere a Sistemia stessa di fornire copia della licenza. In caso di irregolarità (attività di recupero svolta senza autorizzazione) puoi segnalare la violazione alla Prefettura competente e anche al Garante Privacy (poiché il trattamento dei dati per il recupero crediti richiede il rispetto delle norme di settore). - Cosa succede se ignoro la lettera di sollecito?
Ignorare la lettera non impedisce a Sistemia (o a chi per essa) di procedere oltre. In particolare, la società potrebbe cedere ulteriormente il credito a un altro operatore (e potresti ricevere nuovi solleciti da altri soggetti), oppure potrebbe segnalare il tuo mancato pagamento nelle banche dati dei cattivi pagatori. Inoltre, il creditore – direttamente o tramite Sistemia – potrebbe decidere di passare alla fase giudiziale, ad esempio richiedendo un decreto ingiuntivo nei tuoi confronti. Se ottiene un decreto ingiuntivo non opposto, potrebbe poi notificarti un atto di precetto e procedere con pignoramenti (conto corrente, stipendio, ecc.) o altri atti come fermo amministrativo di veicoli. In sintesi, ignorare la lettera non fa scomparire il problema, anzi può aggravarlo. Meglio prendere iniziativa: rispondere, contestare per iscritto se hai motivi validi, oppure negoziare un accordo sostenibile. - Quando conviene aderire a un saldo e stralcio?
Conviene valutare il saldo e stralcio quando non puoi pagare l’intero importo del debito, ma hai la possibilità di reperire una somma inferiore (ad esempio chiedendo aiuto a familiari o utilizzando risparmi) per chiudere la posizione. In pratica, se pagando ad esempio il 30-50% del dovuto puoi risolvere definitivamente e evitare ulteriori problemi, il saldo e stralcio è una buona opzione. È chiaro che più la somma offerta è vicina al momento presente (meglio se subito in un’unica tranche) e più rappresenta una quota significativa anche per il creditore, più facile sarà che venga accettata. Il saldo e stralcio è particolarmente indicato se il debito è di vecchia data (e quindi il creditore ha già ammortizzato in bilancio quella perdita) o se il creditore sa di avere difficoltà a riscuotere diversamente. Importante: formalizzare per iscritto l’accordo e farsi dare una liberatoria finale. - È possibile rateizzare l’importo concordato nel saldo e stralcio?
In molti casi sì, è possibile ottenere una dilazione anche sull’importo stralciato, ma solitamente le società di recupero preferiscono che la dilazione sia breve. Ad esempio, potrebbero accettare un saldo e stralcio da 5.000€ anziché 10.000€, ma pagato in 6 rate mensili da ~833€ l’una. Raramente concedono piani più lunghi di 12 mesi per un importo ridotto, perché preferiscono “chiudere” velocemente la pratica. Se hai bisogno di più tempo (es. qualche anno), difficilmente otterrai un accordo stragiudiziale di saldo e stralcio così lungo; piuttosto, in tal caso potresti valutare la rateizzazione ordinaria (se il debito è fiscale) oppure un piano del consumatore, come spiegato sopra. - Che differenza c’è tra rottamazione e saldo e stralcio?
La rottamazione delle cartelle (definizione agevolata) riguarda i debiti verso l’erario già iscritti a ruolo e affidati all’Agenzia Entrate-Riscossione. Consente di pagare tutto il capitale dovuto (imposte, contributi, ecc.) senza dover pagare le sanzioni né gli interessi di mora e le eventuali maggiorazioni. In pratica è uno “sconto” sugli oneri accessori, ma il tributo in sé va pagato per intero, seppur a rate. Il saldo e stralcio, invece, consiste nel pagare solo una parte dello stesso capitale, ottenendo lo sconto anche sull’importo originario dovuto. Il saldo e stralcio viene negoziato caso per caso col creditore (non è un diritto automatico) e di solito si applica a debiti verso banche, finanziarie o privati. In sintesi: con la rottamazione paghi tutto il capitale (ma a tasso zero riguardo a sanzioni/interessi), con il saldo e stralcio paghi solo una percentuale del capitale (ma devi convincere il creditore ad accettare). - Posso aderire alla rottamazione-quater se ho già un piano di rateizzazione in corso?
Sì, la legge lo ha permesso. In genere chi aveva già una dilazione attiva ha potuto comunque aderire alla rottamazione-quater (o oggi alla quinquies) per gli importi residui. Ovviamente, aderendo alla definizione agevolata, si rinuncia al precedente piano rateale ordinario. È importante segnalare che la presentazione della domanda di definizione agevolata comporta l’estinzione dei giudizi tributari pendenti relativi a quei carichi, per cui se avevi un ricorso in corso, aderendo alla rottamazione accetti il debito (seppur scontato) e quel ricorso viene chiuso d’ufficio . In pratica, l’adesione alla rottamazione è incompatibile con il proseguimento di cause sul merito di quelle cartelle. - Le multe stradali possono essere annullate per prescrizione?
Sì, certamente. Le sanzioni del Codice della Strada si prescrivono in 5 anni dal momento in cui la violazione è diventata definitiva (solitamente dalla notifica del verbale o dell’ultimo atto interruttivo). La Cassazione ha di recente confermato che l’eccezione di prescrizione delle multe può essere sollevata senza limiti di tempo con l’opposizione all’esecuzione : ciò significa che, anche se hai perso il termine di 30 o 60 giorni per impugnare la multa o la cartella, puoi comunque far valere l’avvenuta prescrizione quando ti notificano ad esempio un’intimazione di pagamento tardiva. Inoltre, se vi sono vizi di notifica (ad esempio la cartella è stata notificata per posta ma l’AR è priva di firma del postino), quella cartella è inesistente e puoi farla annullare in ogni momento presentando opposizione . Attenzione però: devi essere tu a eccepire queste cose al giudice (non vengono rilevate d’ufficio). - Come funziona il mini‑stralcio dei debiti fino a 1.000 €?
Il mini-stralcio è lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 € previsto dalla normativa (da ultimo, legge di bilancio 2023). In pratica, tutte le cartelle esattoriali che avevano un importo residuo (al 1º gennaio 2023) non superiore a 1.000 €, relative a ruoli affidati tra il 2000 e il 2015, sono state annullate d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 marzo 2023. Il contribuente non ha dovuto fare nulla: AER ha semplicemente cancellato queste posizioni, e se provi a richiedere il prospetto, risultano annullate per legge. La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità di questa operazione di annullamento automatico (in quanto trattasi di importi esigui il cui recupero sarebbe antieconomico), ma ha escluso che ne possano beneficiare le società partecipate degli enti locali che nel frattempo erano diventate esse stesse titolari dei crediti (questo è un caso particolare che riguarda poche realtà). In sintesi: se avevi vecchie cartelle piccole, probabilmente te le sei viste cancellare senza oneri. - Posso chiedere la cancellazione dalla CRIF dopo il pagamento?
Sì. Se il tuo nominativo è stato segnalato in una centrale rischi privata (come CRIF, Experian, CTC) per il mancato pagamento, hai diritto alla cancellazione o aggiornamento della posizione una volta estinto il debito. Quando paghi (sia che tu paghi integralmente, sia a seguito di saldo e stralcio o rottamazione), fatti rilasciare dal creditore una lettera liberatoria che attesti l’avvenuto saldo di ogni pendenza. Dopodiché, entro 30 giorni, il creditore (o la società di recupero per suo conto) dovrebbe comunicare alle SIC di aggiornare lo status (da “sofferenza” a “chiuso” o “saldato”) e successivamente la posizione viene cancellata allo scadere del tempo previsto dal codice deontologico delle SIC. Se ciò non avviene, puoi scrivere direttamente alle centrali rischi allegando la liberatoria e chiedendo l’aggiornamento/cancellazione. In caso di inerzia, infine, puoi rivolgerti al Garante Privacy con un reclamo. - Cosa accade se non pago le rate della rottamazione-quater?
In caso di adesione a una rottamazione (quater 2023 o quinquies 2026), la legge prevede che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporti la decadenza dal beneficio. Decadere significa che perdi tutti gli sconti concessi: i versamenti che avevi eventualmente già effettuato vengono considerati acconti sul debito e l’Agenzia Riscossione riprende le azioni di recupero sul debito residuo, che torna comprensivo di sanzioni e interessi come se la rottamazione non ci fosse mai stata . Inoltre, non è ammesso alcun differimento: le scadenze delle rate sono tassative (anche con i pochi giorni di tolleranza previsti) e non sono prorogabili. Se decadi, puoi comunque eventualmente chiedere una rateizzazione ordinaria del carico residuo, ma senza più gli sconti della definizione agevolata. - Chi può accedere al piano del consumatore?
Possono accedervi le persone fisiche consumatrici, cioè che hanno contratto debiti per bisogni personali o familiari (non legati ad attività d’impresa). Sono esclusi dal piano del consumatore gli imprenditori soggetti a fallimento (per loro c’è semmai il concordato o la liquidazione giudiziale), ma ne possono beneficiare ad esempio casalinghe, dipendenti, pensionati, ex imprenditori cancellati da oltre un anno, professionisti, start-up innovative (considerate non fallibili), ecc. Il debitore deve trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, cioè di squilibrio tra i debiti e il patrimonio/reddito disponibile, tale da non riuscire a pagare regolarmente. Inoltre il debitore deve essere meritevole, nel senso che non deve aver causato volontariamente la propria insolvenza con dolo o colpa grave (ad esempio facendo nuovi debiti sapendo di non poterli onorare, o sperperando il proprio patrimonio). Se queste condizioni sono rispettate, con l’aiuto di un OCC si può presentare un piano che preveda il pagamento anche parziale dei debiti in un certo periodo (es. pagamento mensile per 4–5 anni proporzionato al reddito). Il giudice, verificata la correttezza della procedura, può approvare il piano senza bisogno del consenso dei creditori . Da quel momento i creditori sono obbligati ad accettare quanto previsto nel piano e, a fine piano, il debitore ottiene l’esdebitazione di qualsiasi importo non pagato. - Cos’è l’accordo di composizione della crisi?
L’accordo di composizione è un’altra procedura prevista dal sovraindebitamento, simile al piano ma con la differenza che richiede il voto dei creditori. Si utilizza spesso per debitori diversi dai consumatori (es. professionisti, ditte individuali non fallibili) o anche da consumatori che preferiscano coinvolgere i creditori nella decisione. Il debitore propone un piano di ristrutturazione (anche qui con l’aiuto di un Gestore nominato dall’OCC) e lo sottopone al voto di tutti i creditori. Se ottiene l’adesione di almeno il 60% dei crediti (o altra maggioranza fissata dal giudice in casi particolari), allora il piano – una volta omologato dal tribunale – diventa vincolante per tutti i creditori, anche per quelli che non hanno espresso consenso. Nell’accordo, a differenza del piano del consumatore, i creditori (inclusa l’Erario per la parte fiscale) partecipano attivamente e possono negoziare col debitore modifiche e condizioni. Una volta omologato l’accordo, il debitore dovrà rispettarne i termini (effettuando i pagamenti promessi, eventuali liquidazioni di beni, ecc.), dopodiché otterrà anch’egli l’esdebitazione. Durante la procedura, il debitore è protetto da azioni esecutive (previa richiesta al giudice) analogamente al piano. - È possibile ottenere l’esdebitazione totale dei debiti senza pagare nulla?
Sì, in casi eccezionali. La legge prevede la figura dell’esdebitazione del debitore incapiente (artt. 278-283 Codice della crisi): se una persona non ha alcun patrimonio né reddito disponibile (al di là di quanto serve per il minimo vitale), e non ha prospettive ragionevoli di pagare i creditori, può chiedere al tribunale la cancellazione di tutti i debiti. Questa procedura è stata introdotta per dare una “seconda chance” anche a chi si trova in miseria. Il giudice, verificata l’assenza di atti in frode o di condotte disoneste, può disporre l’esdebitazione immediata di tutti i debiti . Il debitore incapiente, per 4 anni successivi, ha l’obbligo di comunicare ai creditori e versare eventuali sopravvenienze attive (se gli arriva un’eredità, una vincita, ecc.), ma trascorso tale periodo senza novità, resta definitivamente libero. Anche la liquidazione controllata di un debitore persona fisica porta alla cancellazione dei debiti residui al termine del procedimento, però in quel caso il debitore mette a disposizione eventuali beni (se ne ha) per soddisfare parzialmente i creditori prima di ottenere lo “scarico”. - Che ruolo ha l’Avv. Monardo in queste situazioni?
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, con il suo staff di professionisti, svolge un ruolo di tutela del debitore a 360 gradi. In concreto, il suo studio può: analizzare la lettera di sollecito o la cartella esattoriale individuandone criticità e vizi; consigliare la strategia migliore (opposizione, trattativa o adesione a sanatorie); predisporre ricorsi e istanze per ottenere la sospensione immediata di fermi amministrativi, pignoramenti o ipoteche già minacciati; negoziare con Sistemia e con altri creditori accordi a saldo e stralcio vantaggiosi; assistere i clienti nella presentazione delle domande di definizione agevolata (rottamazione, stralcio) controllando che tutto venga fatto nei termini; infine, come Gestore della crisi e OCC, l’Avv. Monardo può seguire personalmente la procedura di sovraindebitamento del cliente, dall’inizio alla fine, predisponendo il piano o l’accordo e presentandolo in tribunale. In sintesi, il suo intervento garantisce al debitore di sfruttare tutte le tutele di legge e di scegliere la soluzione ottimale, evitando mosse azzardate. - Come posso contattare l’Avv. Monardo per farmi assistere?
Puoi contattarlo direttamente attraverso il form di contatto che trovi in fondo a questa guida (inserendo i tuoi dati e una breve descrizione del problema) oppure chiamare il suo studio legale ai recapiti indicati. Normalmente viene offerta una valutazione iniziale gratuita e immediata, in cui l’avvocato o un suo collaboratore esamina la documentazione (sollecito, cartella, ecc.) e ti indica quali soluzioni sono praticabili. Dopodiché, sarai libero di decidere se affidare formalmente l’incarico allo studio per l’eventuale opposizione, trattativa o procedura necessaria. - Quali documenti servono per avviare una procedura di sovraindebitamento?
Per preparare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione, è necessario raccogliere una serie di documenti che illustrino la situazione economica e patrimoniale del debitore. In particolare: l’elenco completo dei debiti (creditore, importo, causale, data); l’elenco dei creditori con relativi indirizzi; copia dei documenti relativi ai singoli debiti (contratti di mutuo, finanziamento, estratti conto, cartelle esattoriali, ingiunzioni, ecc.); un inventario dei beni di proprietà (immobili, auto, conti correnti, stipendi, ecc.); le dichiarazioni dei redditi o buste paga recenti; l’attestazione ISEE aggiornata; lo stato di famiglia e certificati di eventuali condizioni di salute rilevanti. Sarà compito del Gestore della crisi (ad esempio l’Avv. Monardo, se nominato) aiutarti a raccogliere tutto e a predisporre la relazione particolareggiata da allegare alla domanda . - Se ho più debiti con creditori diversi, posso unificarli in un’unica soluzione?
Sì, questo è esattamente lo scopo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Attraverso un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione, puoi proporre un’unica soluzione che comprenda tutti i tuoi debiti (fiscali, bancari, verso fornitori, verso privati, condominiali, ecc.). Il vantaggio è che un solo giudice si occuperà di omologare il piano e tutti i creditori saranno vincolati da quell’unico provvedimento. Non dovrai più trattare separatamente con ciascuno né subire cause esecutive multiple. Il giudice nominerà un Gestore della crisi (es. un avvocato o commercialista abilitato) che esaminerà la tua situazione e farà da tramite con i creditori. Se il piano è approvato, farai un solo pagamento mensile (o come previsto) e sarai tranquillo da ulteriori azioni legali. - Quanto costa avviare un piano del consumatore o un accordo?
I costi comprendono: l’onorario del Gestore nominato (stabilito secondo parametri ministeriali, dipende dal numero di creditori e dall’attivo/passivo del debitore), un contributo alle spese dell’OCC che gestisce la procedura (di solito poche centinaia di euro), e il contributo unificato di iscrizione a ruolo in tribunale (attualmente esente per i piani del consumatore, mentre è dovuto per l’accordo e la liquidazione in misura fissa). In caso di incapienza totale del debitore, è previsto l’esonero dal pagamento delle spese di procedura. Lo studio Monardo valuta preliminarmente la fattibilità della procedura e fornisce un preventivo trasparente dei costi prima di iniziare . Spesso, i costi vengono anche distribuiti nel piano stesso (cioè pagati a procedure avviate). In ogni caso, considerando il beneficio dell’esdebitazione, si tratta di costi sostenibili rispetto al sollievo ottenuto liberandosi dei debiti.
7 Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio come applicare questi concetti, ecco tre esempi pratici di gestione del debito: un caso di saldo e stralcio con Sistemia, uno di definizione agevolata fiscale e uno di piano del consumatore.
7.1 Saldo e stralcio con Sistemia
Situazione: Mario ha ricevuto da Sistemia una lettera di sollecito per un debito di 12.000 € originato da un prestito personale non pagato risalente a 8 anni fa. Non ci sono garanzie reali (ipoteche) sul debito né risultano decreti ingiuntivi o altre cause concluse. Dalle verifiche, risulta che la prescrizione è vicina (mancano circa 6 mesi al compimento dei 10 anni dall’ultima rata non pagata).
Azioni intraprese: tramite il suo avvocato, Mario ha inviato a Sistemia una richiesta di documentazione. Dalla risposta è emerso che: (a) Sistemia ha effettivamente acquistato il credito dalla banca originaria in blocco (cessione ex art. 58 TUB); (b) la lettera di sollecito ricevuta è il primo atto formale di costituzione in mora dal mancato pagamento – in pratica per oltre 7 anni nessuno aveva più richiesto nulla a Mario. A questo punto, valutato che il debito (pur dovuto nel merito) è quasi prescritto, Mario decide di negoziare un saldo e stralcio. Propone il pagamento di 3.600 €, pari al 30% del debito, in un’unica soluzione entro 30 giorni. Nella proposta (inviata sempre via PEC tramite l’avvocato) sottolinea a Sistemia che, se l’offerta non fosse accettata, lui è pronto ad eccepire la prescrizione imminente e a resistere a qualsiasi azione legale. Sistemia, valutati pro e contro, accetta l’offerta di 3.600 € pur di chiudere rapidamente la pratica ed evitare il rischio di perdere tutto. Viene redatto un accordo transattivo firmato da entrambe le parti. Mario paga puntualmente i 3.600 € e Sistemia gli invia una liberatoria scritta attestante che nulla più è dovuto e che il debito è estinto a saldo e stralcio.
Esito: Mario ha risparmiato 8.400 € rispetto all’importo iniziale e ha evitato qualsiasi azione giudiziale. Nei mesi successivi verifica anche che il suo nominativo è stato cancellato dalla lista dei cattivi pagatori. Sistemia, dal canto suo, ha recuperato una parte del credito evitando spese legali e il rischio di perdere in causa.
Considerazioni: questo caso dimostra che, quando il credito è molto vecchio e di difficile esigibilità (nessuna garanzia, nessun bene aggredibile noto del debitore, prescrizione imminente), il creditore è spesso incentivato a trattare e accettare una percentuale anche bassa, purché concreta e immediata. È importante però, per il debitore, non farsi trovare impreparato: Mario ha giocato bene le sue carte perché conosceva la situazione (anni di decorrenza, difetti procedurali) e ha agito con l’assistenza di un legale. Se avesse pagato subito magari 2-3.000 € a caso, senza garanzie, avrebbe potuto trovarsi comunque inseguito per il resto. Invece, con l’accordo scritto, ora è al riparo da ulteriori pretese su quel debito.
7.2 Definizione agevolata (rottamazione-quater)
Situazione: Anna è una piccola imprenditrice che ha accumulato debiti fiscali. In particolare, le sono state notificate tre cartelle esattoriali tra il 2018 e il 2019, riguardanti IVA non versata e contributi INPS per gli anni d’imposta 2015, 2016 e 2017. L’importo totale di queste cartelle è di 18.000 €, di cui 10.000 € di importo a ruolo (imposte e contributi) e circa 8.000 € tra sanzioni e interessi di mora. Anna aveva presentato ricorso per una delle tre, ma il contenzioso era ancora pendente.
Soluzione adottata: nel 2023, avendo appreso della nuova rottamazione-quater introdotta dalla L. 197/2022, Anna ha deciso di aderire. Ha presentato telematicamente l’istanza sul portale Ader entro la scadenza del 30 aprile 2023 indicando le tre cartelle. Dopo qualche mese, l’Agenzia le ha inviato la comunicazione di accoglimento, con il piano di pagamento: un totale di circa 10.200 € da pagare, suddiviso in 18 rate (la rottamazione-quater consentiva fino a 18 rate in 5 anni). Ogni rata ammonta a circa 567 €; la prima era dovuta il 31 luglio 2023.
Effetti: grazie alla definizione, sanzioni e interessi (circa 8.000 €) sono stati azzerati. Anna dovrà pagare solo il capitale (10.000 €) più un piccolo importo per spese di notifica e diritti di riscossione. Inoltre, il suo ricorso pendente in Commissione Tributaria è stato dichiarato estenso d’ufficio a seguito dell’accoglimento della rottamazione, senza necessità di attendere l’esito dei pagamenti . In sostanza, lo sconto ottenuto è pari a circa il 45% del debito iniziale (risparmio di 8.000 €). Anna sta pagando regolarmente le rate. Sa che se salta due rate perderà il beneficio e dovrebbe versare di nuovo anche sanzioni e interessi, quindi sta attenta a rispettare le scadenze.
Considerazioni: la rottamazione-quater si è rivelata una soluzione ottima per Anna: le ha permesso di diluire il debito in 5 anni e di abbattere completamente le sanzioni. Per contro, ha dovuto rinunciare a discutere i ricorsi (uno dei quali forse avrebbe potuto darle ragione, ma con esiti incerti e comunque tempi lunghi). La scelta di aderire a una definizione va sempre ponderata considerando pro e contro: se il debito è sicuramente dovuto ed elevato per via di sanzioni, rottamare conviene; se invece ci sono dubbi sulla fondatezza del tributo, a volte conviene fare causa. Nel suo caso, Anna ha preferito la certezza di uno sconto immediato. Fondamentale è stato rispettare i termini di domanda: altri colleghi di Anna, per distrazione, non hanno presentato l’istanza entro il 30/4/2023 e hanno perso il treno, dovendo poi pagare interamente o aspettare (con incertezza) la successiva rottamazione-quinquies.
7.3 Piano del consumatore (sovraindebitamento)
Situazione: Luca è un impiegato di 40 anni con uno stipendio fisso di 1.500 € al mese. A causa di vicissitudini personali, si trova con debiti complessivi per 150.000 € così suddivisi: residuo mutuo casa 80.000 €, due finanziamenti personali non pagati per totali 30.000 €, varie cartelle esattoriali per IRPEF e contributi per 40.000 €. Luca non possiede altri beni di rilievo (ha solo l’auto utilitaria) e con il suo stipendio non riesce a far fronte a tutte le rate e spese. Ha provato a rinegoziare coi creditori, ma la mole di debiti è troppo grande.
Procedura adottata: rivolgendosi all’Avv. Monardo, decide di tentare la strada del piano del consumatore. Viene nominato un OCC/Gestore che analizza la situazione. Si scopre che Luca, tolto il minimo per mantenere sé e la famiglia, può permettersi di pagare circa 300 € al mese di quota disponibile. Viene quindi elaborato un piano in cui Luca si impegna a versare 300 € al mese per 5 anni, da suddividere proporzionalmente tra tutti i creditori (in totale verserà ~18.000 €). Il piano prevede anche la vendita volontaria dell’auto (realizzando 2.000 € extra da mettere nel monte creditori) e l’impegno di Luca a mantenere un impiego stabile. Il Tribunale riceve la proposta e la esamina: verifica che Luca è meritevole (i debiti sono dovuti a difficoltà, non a colpa grave sua), che sta offrendo tutto il possibile in base al suo reddito, e che i creditori in caso di liquidazione forzata prenderebbero probabilmente ancora meno. A questo punto, nonostante alcune banche e l’Erario fossero contrari perché la percentuale offerta è bassa, il giudice omologa il piano considerando che soddisfa il criterio di fattibilità. Essendo un piano del consumatore, l’opposizione dei creditori dissenzienti non impedisce l’omologa.
Esito: Luca inizia a pagare i 300 € mensili previsti. I creditori ottengono in 5 anni ciascuno circa il 12% di quanto vantavano (18.000 € ripartiti su 150.000 €). Al termine dei 5 anni, il tribunale dichiara l’esdebitazione di Luca: i rimanenti 132.000 € di debiti vengono cancellati e non sono più esigibili da alcuno. Luca può così ripartire da zero dal punto di vista finanziario, mantenendo la sua casa (il mutuo è stato incluso nel piano e ripagato pro quota anch’esso) e il suo stipendio libero da pignoramenti.
Vantaggi: grazie alla procedura di sovraindebitamento, Luca ha evitato pignoramenti (che erano imminenti da parte di una finanziaria e dell’Agenzia Riscossione), ha bloccato gli interessi sui debiti (dal momento dell’apertura della procedura nessun interesse di mora è più maturato) e ha potuto risolvere in modo radicale la sua esposizione, pagando solo una parte davvero sostenibile. Senza il piano, con 1.500 € al mese non avrebbe mai potuto estinguere 150.000 € di debiti, ed anzi sarebbe rimasto per decenni in balìa di azioni esecutive. La presenza di un Gestore della crisi e l’assistenza dell’Avv. Monardo hanno consentito di presentare al giudice un progetto credibile e dettagliato, risultando in un provvedimento risolutivo.
Conclusione: l’importanza di agire tempestivamente con l’assistenza giusta
Gestire un debito affidato a Sistemia (o una cartella esattoriale dell’Agenzia Entrate-Riscossione) richiede conoscenza delle norme, strategia e tempestività. Come abbiamo visto, le leggi di “pace fiscale” e le pronunce giurisprudenziali recenti offrono opportunità importanti per i debitori: ad esempio, la prescrizione può essere eccepita in ogni momento per far cessare un’esecuzione illegittima ; una notifica irregolare rende nullo l’atto su cui si fonda il debito ; aderendo alla rottamazione-quater il processo tributario si estingue senza attendere il pagamento integrale delle rate ; la Corte Costituzionale ha ricordato che condoni e stralci vanno bilanciati con il dovere tributario, ma ha anche legittimato l’annullamento dei mini-debiti per ragioni di equità . Tuttavia, accanto alle opportunità ci sono anche insidie: le procedure sono complesse e i termini stringenti (basta saltare due rate per perdere i benefici di una definizione agevolata, oppure presentare una domanda o un ricorso fuori termine per essere esclusi dalla tutela); inoltre, quando si ha a che fare con società di recupero crediti, occorre vigilare sulla correttezza del loro operato e far valere i propri diritti in materia di trasparenza e privacy (se tempestivamente contestati, certi abusi possono far perdere efficacia all’intera pretesa).
Per tutti questi motivi è fondamentale agire in fretta e con l’ausilio di professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono a disposizione per:
- Analizzare immediatamente la lettera di sollecito o la cartella esattoriale che hai ricevuto, individuando prescrizioni, vizi di notifica, errori di calcolo o altri profili di illegittimità.
- Verificare la validità della cessione del credito (nel caso di Sistemia o altri servicer NPL) e la corretta intestazione della pretesa.
- Predisporre ricorsi e istanze di sospensione per bloccare sul nascere pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o altre azioni esecutive eventualmente minacciate.
- Negoziare con Sistemia e con altre società di recupero accordi a saldo e stralcio o piani di rientro sostenibili, tutelando i tuoi interessi e garantendoti che l’accordo venga formalizzato in modo da chiudere definitivamente la posizione.
- Assistere nella presentazione di domande di rottamazione, saldo e stralcio o altre definizioni agevolate previste per legge, seguendo l’iter con Agenzia Entrate-Riscossione e assicurando il rispetto di tutti i requisiti formali.
- Avviare procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo o liquidazione) per ottenere, quando necessario, una ristrutturazione radicale dei debiti e liberarti definitivamente dal peso dell’insolvenza.
🕖 Non aspettare oltre: ogni giorno perso può ridurre le opzioni a tua disposizione. Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo team di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione specifica e difenderti con strategie legali concrete e tempestive, proteggendo i tuoi beni e i tuoi diritti. La tua tranquillità finanziaria può essere riconquistata, ma il primo passo spetta a te. Agisci ora per ottenere l’assistenza qualificata di cui hai bisogno e lasciarti alle spalle i tuoi debiti in modo sicuro e legale.
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