Introduzione
Ricevere una lettera di sollecito da Prisma SPV S.r.l. per la riscossione di debiti risalenti nel tempo può generare ansia e confusione. Molti debitori temono di dover pagare somme ingenti senza disporre degli strumenti per verificare se il credito è effettivamente dovuto o se il termine di prescrizione è ormai trascorso. La normativa e la giurisprudenza italiane, però, offrono importanti tutele al contribuente che riceve richieste da società di recupero crediti: dalla possibilità di contestare la legittimità della cessione del credito alla verifica dell’intervenuta prescrizione, dall’accesso agli strumenti deflattivi del contenzioso (come la rottamazione-quinquies e lo stralcio dei mini-debiti) fino all’utilizzo delle procedure di sovraindebitamento per ottenere un saldo e stralcio giudiziale o concordato. Conoscere queste opportunità consente di difendersi in modo efficace.
In questo articolo, aggiornato al 22 gennaio 2026, approfondiremo la disciplina giuridica applicabile ai solleciti di pagamento per debiti ceduti a Prisma SPV S.r.l. Verranno analizzate le norme vigenti (codice civile, Testo Unico Bancario, decreto sulla riscossione, leggi di bilancio e norme speciali) e le sentenze più recenti della Corte di Cassazione, nonché le procedure per impugnare o gestire le richieste di pagamento. La prospettiva sarà sempre quella del debitore: l’obiettivo è fornire uno schema pratico per reagire correttamente alla lettera, evitare errori, individuare rapidamente i rimedi legali e negoziare eventuali accordi di saldo e stralcio.
Chi siamo: avvocato cassazionista Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina uno studio legale e fiscale che opera su tutto il territorio nazionale. Da anni assiste privati, imprenditori e professionisti in materia di diritto bancario, recupero crediti e contenzioso tributario. Il suo team multidisciplinare è composto da avvocati, commercialisti e consulenti esperti sia in diritto civile sia in diritto tributario, in grado di analizzare la posizione debitoria del cliente, impugnare atti illegittimi, ottenere sospensioni cautelari, proporre ricorsi nei tribunali ordinari e tributari, condurre trattative di saldo e stralcio con banche, finanziarie e società di recupero crediti.
L’Avv. Monardo è inoltre Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi ministeriali presso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). È professionista fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitato a guidare imprenditori nella procedura di composizione negoziata e a siglare accordi con i creditori. La combinazione di competenze civilistiche, tributarie e concorsuali consente allo studio di offrire al cliente soluzioni complete: dall’analisi legale del sollecito di Prisma SPV S.r.l. alla stima della prescrizione, dalla sospensione dell’esecuzione alla presentazione di piani di rientro fino ai ricorsi per difetto di prova del credito.
Perché questo tema è importante
Molti debitori ignorano che le società veicolo di gestione dei crediti deteriorati (NPL) come Prisma SPV S.r.l. devono dimostrare l’esistenza e la titolarità del credito. La Cassazione ha più volte ribadito che la pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale non è sufficiente: il cessionario deve fornire la prova che il singolo credito sia stato incluso nel portafoglio ceduto . Inoltre, la normativa sulla prescrizione prevede che la maggior parte dei diritti si estingue in dieci anni (art. 2946 c.c.) , mentre gli interessi e le somme periodiche si prescrivono in cinque anni ; per i crediti bancari e tributari vi sono termini ancora più brevi per le rate scadute e non pagate. Ricevere un sollecito di pagamento per un debito molto datato richiede dunque una verifica attenta: se i termini sono decorsi, la pretesa è infondata e può essere respinta.
L’articolo sarà strutturato in modo sequenziale e pratico: dopo il contesto normativo verranno illustrate la procedura da seguire dopo aver ricevuto la lettera, le strategie difensive e i principali strumenti alternativi (rottamazione, definizione agevolata, sovraindebitamento). In fondo troverai tabelle sintetiche, una sezione FAQ con domande e risposte, simulazioni numeriche e un elenco delle sentenze più recenti. Per ogni tema verranno citate fonti normative e giurisprudenziali, in modo da garantire una trattazione autorevole e aggiornata.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
In questa sezione analizziamo la disciplina giuridica che regola la cessione dei crediti, la prescrizione, la riscossione dei tributi e gli strumenti di definizione agevolata, con particolare riferimento alla casistica dei debiti bancari (e, in parte, tributari) ceduti a Prisma SPV S.r.l.. Le norme richiamate sono citate con i passaggi più significativi delle disposizioni.
Cessione del credito e onere della prova
- Articolo 58 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) – Disciplina le cessioni in blocco di rapporti giuridici da parte di banche e intermediari finanziari. Prevede che la cessione sia efficace verso i debitori mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e iscrizione nel registro dei cessionari; le garanzie e i privilegi originari permangono e il debitore può pagare il cedente o il cessionario per i tre mesi successivi alla pubblicazione . Decorso tale termine, il pagamento deve essere effettuato al cessionario. Sebbene l’avviso assuma effetto pubblicitario-notiziale, non costituisce prova automatica dell’inclusione del credito nel portafoglio ceduto .
- Articoli 1260 e seguenti c.c. – Regolano la cessione ordinaria del credito. In particolare, l’art. 1264 c.c. stabilisce che la cessione ha effetto verso il debitore quando questi l’ha accettata o gli è stata notificata; prima della notifica, il pagamento al creditore originario libera il debitore, mentre dopo la notifica (o l’accettazione) il debitore deve pagare il cessionario . Se il debitore era già a conoscenza dell’avvenuta cessione, un pagamento al cedente (banca originaria) non libera dal debito .
- Cassazione civile – ord. nn. 34641/2025 e 601/2026 – La Suprema Corte ha precisato che l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB ha funzione di pubblicità-notizia e non esonera il cessionario dall’onere di dimostrare la propria legittimazione quando il debitore contesta l’inclusione del suo credito . La Corte ha osservato che la prova può essere data esibendo il contratto di cessione, le liste nominative dei crediti ceduti o un avviso integrativo che indichi con precisione le categorie e le caratteristiche dei crediti compresi. In mancanza di tali elementi, il giudice non può automaticamente presumere che il singolo debito sia stato effettivamente ceduto . L’ordinanza n. 601/2026 ribadisce che un’indicazione generica nel decreto di cessione non è sufficiente: il cessionario deve fornire documenti idonei a collegare quel credito specifico al lotto oggetto di cessione .
- Cassazione civile, Sezioni Unite – sent. n. 19750/2025 – Le Sezioni Unite hanno affrontato l’effetto dell’estinzione di una società cessionaria sul credito ceduto. Hanno stabilito che la cancellazione di una società dal registro delle imprese non estingue i crediti, i quali si trasferiscono ai soci; l’eventuale omessa indicazione nel bilancio finale di liquidazione non costituisce rinuncia al credito e spetta al debitore provare l’eventuale volontà di remissione . Questa pronuncia è rilevante nell’ipotesi in cui un credito sia ceduto a un SPV che successivamente viene liquidato: il debito non sparisce e potrà essere fatto valere dai successori.
Prescrizione dei crediti
- Articolo 2946 c.c. – Prescrizione ordinaria decennale – Stabilisce che, salvo disposizioni di legge speciale, i diritti si prescrivono in dieci anni . Molti debiti derivanti da contratti bancari (mutui, finanziamenti) rientrano in questo termine generale, a meno che non siano previste scadenze rateali. In caso di pagamenti rateali, infatti, ciascuna rata ha un’autonomia propria ai fini della prescrizione.
- Articolo 2948 n. 4 c.c. – Prescrizione quinquennale – Prevede la prescrizione in cinque anni degli interessi e, in generale, di tutte le prestazioni che devono essere corrisposte periodicamente ad anno o in termini più brevi . La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che la prescrizione quinquennale si applica anche alle rate di mutuo e finanziamento: ogni rata costituisce un’obbligazione autonoma e non segue la sorte del capitale residuo . Dunque, ad esempio, un mutuo non pagato dal 2015 potrà vedere le rate scadute oltre 5 anni fa prescritte, mentre il capitale non ancora scaduto resta entro il termine decennale.
- Articolo 2943 c.c. – Interruzione della prescrizione – La prescrizione è interrotta dalla notificazione di un atto con cui si inizia un giudizio (citazione o ricorso), dalla presentazione di una domanda in un procedimento già pendente, e da qualsiasi atto che costituisca in mora il debitore . Questo significa che occorre verificare se Prisma SPV (o il creditore originario) abbia compiuto atti interruttivi idonei: una semplice comunicazione non notificata potrebbe non avere efficacia interruttiva. Ad esempio, una lettera ordinaria o una telefonata di sollecito non interrompono la prescrizione, mentre una raccomandata A/R o una PEC con richiesta esplicita di pagamento sì (purché si possa provarne la ricezione e il contenuto).
- Articolo 1219 c.c. – Costituzione in mora – Stabilisce che il debitore è costituito in mora mediante un’intimazione o richiesta scritta di adempimento; non è necessaria la formale messa in mora in alcuni casi particolari (obbligazioni da fatto illecito, debiti con termine scaduto, rifiuto scritto di adempiere) . Pertanto, affinché una lettera di Prisma SPV possa considerarsi un atto interruttivo, deve contenere una chiara intimazione di pagamento e avere una data certa (ad esempio, essere inviata con PEC o raccomandata AR). Un semplice sollecito generico senza data certa non è sufficiente a costituire in mora il debitore .
- Articolo 50 del D.P.R. 602/1973 (riscossione dei tributi) – Prevede che l’Agente della riscossione possa procedere ad esecuzione forzata trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella; tuttavia, se non inizia l’esecuzione entro 1 anno, deve notificare un avviso di intimazione al debitore, e decorso un anno dall’intimazione senza esecuzione, l’intera procedura esecutiva perde efficacia . Questa norma è rilevante per contestare solleciti di pagamento basati su cartelle esattoriali ormai “decadute”: se Prisma SPV (in qualità di eventuale incaricato o cessionario di crediti erariali) minaccia pignoramenti su cartelle per cui non è stata rinnovata l’intimazione entro l’anno, l’azione esecutiva può essere bloccata per perdita di efficacia del titolo .
Riscossione e tutela nel processo tributario
- Articolo 65 del D.Lgs. 175/2024 (Codice di giustizia tributaria) – La recente riforma del processo tributario, in vigore dal 1º gennaio 2026, ha ridisegnato l’elenco degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario, sostituendo il vecchio art. 19 del D.Lgs. 546/1992. Ora sono espressamente impugnabili: avvisi di accertamento e di liquidazione, atti di recupero crediti, ruoli e cartelle di pagamento, avvisi di intimazione, iscrizioni di ipoteca, fermi amministrativi, rifiuti di rimborso, provvedimenti di diniego di autotutela e ogni altro atto per cui la legge ne preveda l’impugnabilità . Questa norma consente, ad esempio, di impugnare un avviso inviato da Prisma SPV se contiene in sostanza una pretesa tributaria (ad es. se Prisma agisce per conto dell’Agenzia delle Entrate Riscossione su carichi fiscali ceduti). Inoltre, è previsto che se un atto presupposto non è stato notificato, il contribuente possa impugnarlo insieme all’atto successivo ricevuto .
- Articolo 67 del D.Lgs. 175/2024 – Fissa il termine generale di 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnabile per proporre ricorso in commissione tributaria (90 giorni in caso di ricorso per silenzio-rifiuto di rimborso) . È fondamentale rispettare questi termini per non decadere dal diritto di difesa. Dunque, se Prisma SPV notifica (o fa notificare) un atto legato a un tributo, ad esempio un’intimazione su una vecchia cartella, il debitore ha 60 giorni per presentare ricorso al giudice tributario, salvo che intenda aderire a una definizione agevolata.
- Cassazione, Sez. V, sent. n. 31033/2025 – La Corte ha affermato che l’elenco degli atti impugnabili in materia tributaria va interpretato in senso estensivo: qualunque provvedimento dell’amministrazione finanziaria che incida negativamente sul contribuente manifestando una pretesa impositiva è impugnabile, anche se non espressamente menzionato dalla legge . Ciò significa che, ad esempio, una comunicazione di Prisma SPV che rechi una chiara richiesta di pagamento di un tributo (v. infra il caso di Lucia nella simulazione 2) può essere impugnata dinanzi al giudice tributario, pur non rientrando formalmente nelle categorie tipiche, in quanto di fatto equivale a un atto dell’agente della riscossione.
Misure di definizione agevolata e stralcio dei debiti
- Rottamazione-quinquies (Legge n. 199/2025, commi 82–101) – La legge di bilancio 2026 ha introdotto una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della riscossione. I debiti inclusi sono quelli affidati tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti dall’omesso versamento di imposte e contributi previdenziali (sono escluse, invece, le somme derivanti da avvisi di accertamento) . Questa definizione (rottamazione-quater per il 2023 e quinquies per il 2026) consente di estinguere tali debiti senza pagare interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione, versando soltanto il capitale e le spese di notifica dovute . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure dilazionato fino a 54 rate bimestrali (quindi circa 4 anni e mezzo) con scadenze dal 2026 al 2035 . In caso di rateazione sono dovuti interessi al 3% annuo a partire dal 1º agosto 2026 .
Il debitore deve presentare apposita dichiarazione telematica di adesione entro il 30 aprile 2026, indicando i carichi che intende definire e il numero di rate desiderato . La presentazione della domanda sospende i termini di prescrizione e decadenza, blocca nuove ipoteche e fermi amministrativi e sospende le procedure esecutive in corso . L’Agente della riscossione comunicherà l’importo dovuto (ripartito in rate se richiesto) entro il 30 giugno 2026. Pagando la prima rata (o l’unica soluzione) nei termini, le eventuali procedure esecutive pendenti si estinguono . Attenzione: se non si paga l’unica rata dovuta, o in caso di rateazione se non si pagano due rate (anche non consecutive), la definizione perde efficacia e i versamenti effettuati sono considerati acconti .
Questa agevolazione è stata estesa anche ai debiti già inclusi in procedure di sovraindebitamento o nel Codice della crisi d’impresa omologate: in tali casi il pagamento può avvenire con le tempistiche previste dal decreto di omologazione del piano . Inoltre, sono ammessi alla rottamazione-quinquies anche i debiti che erano stati inclusi in precedenti rottamazioni poi decadute (ad esempio chi non ha concluso i pagamenti della rottamazione-quater 2023 può rientrare in questa nuova definizione) . Restano invece esclusi dalla misura i carichi che, alla data del 30 settembre 2025, risultavano già integralmente pagati secondo le precedenti definizioni agevolate.
- Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro (Legge 197/2022, commi 222–230) – La legge di bilancio 2023 ha disposto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e provenienti da amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti previdenziali . Questo annullamento è avvenuto d’ufficio in data 31 marzo 2023 e ha riguardato sia il capitale sia gli interessi e le sanzioni . Per i debiti di competenza degli Enti locali (comuni, province), invece, lo stralcio ha riguardato solo interessi e sanzioni, mentre il capitale e le spese di notifica sono rimasti dovuti . Alcune categorie di debiti sono state escluse da questo beneficio, ad esempio: somme dovute per aiuti di Stato da restituire, crediti derivanti da condanne della Corte dei conti, sanzioni penali o IVA all’importazione . Gli Enti locali avevano facoltà di disapplicare lo stralcio per i propri crediti, adottando apposita delibera entro il 31 gennaio 2023 .
- Saldo e stralcio (Legge 145/2018) – La legge di bilancio 2019 ha introdotto una particolare definizione agevolata per i debitori in grave e comprovata difficoltà economica, riservata alle persone fisiche con ISEE non superiore a 20.000 euro . La definizione (denominata “Saldo e stralcio”) riguardava i debiti affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2017 derivanti da imposte dichiarate (e non versate) e da contributi previdenziali di artigiani e commercianti. Il beneficio consisteva nella possibilità di estinguere il debito versando solo una percentuale del capitale dovuto: 16% se l’ISEE ≤ 8.500 €, 20% se l’ISEE era tra 8.500 e 12.500 €, 35% se l’ISEE > 12.500 €, oppure 10% (indipendentemente dall’ISEE) se il debitore era già assoggettato a una procedura concorsuale (es. liquidazione del patrimonio) . Su tali somme andavano aggiunti l’aggio e le spese di notifica, mentre le sanzioni e gli interessi di mora venivano integralmente cancellati . La misura, in vigore nel 2019, si è conclusa e non è più attiva; tuttavia è utile richiamarla perché le società di recupero crediti come Prisma SPV tendono a proporre saldi e stralci negoziati ispirati a parametri simili (percentuali ridotte per debitori con ISEE basso, ecc.) per chiudere bonariamente le posizioni .
- Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019 – Procedure di sovraindebitamento – La legge 3/2012 (ora abrogata e confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) consente al consumatore sovraindebitato o al piccolo imprenditore non fallibile di proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti innanzi al Tribunale, tramite l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) . Queste procedure permettono di sospendere le azioni esecutive in corso e di falcidiare (cioè ridurre) i debiti chirografari secondo le effettive possibilità economiche del debitore. L’art. 6 del D.Lgs. 14/2019 definisce il sovraindebitamento come uno squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile del debitore ; l’art. 7 prevede che il piano debba garantire il pagamento dei creditori privilegiati almeno nella misura ricavabile dalla liquidazione . Il deposito della proposta di piano in Tribunale determina la sospensione di diritto delle procedure esecutive per 120 giorni . Una volta omologato dal giudice, il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione vincola tutti i creditori, compresi quindi Prisma SPV e l’eventuale Agente della riscossione, impedendo azioni esecutive individuali ulteriori.
- D.L. 118/2021 – Composizione negoziata della crisi d’impresa – Consente agli imprenditori commerciali in difficoltà di richiedere la nomina di un esperto indipendente che faciliti la negoziazione con i creditori per trovare una soluzione concordata della crisi. L’art. 2 del D.L. 118/2021 stabilisce che gli imprenditori che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico possono presentare istanza di accesso alla composizione negoziata tramite una piattaforma presso la Camera di commercio . L’art. 3 prevede l’istituzione di una piattaforma telematica nazionale e definisce i requisiti degli esperti (professionisti con almeno 5 anni di esperienza, iscritti a specifici albi) . La composizione negoziata non è una procedura giudiziale, ma un percorso assistito di natura stragiudiziale: se le trattative con i creditori hanno esito positivo, possono culminare in un accordo oppure in un concordato semplificato omologato dal tribunale, con l’effetto di cancellare parte dei debiti. Questo strumento, meno oneroso e stigmatizzante del fallimento, può rivelarsi utile se gestisci un’impresa e il debito verso Prisma SPV è collegato alla tua attività imprenditoriale.
Ulteriori riferimenti giurisprudenziali
Oltre alle pronunce già citate sulle cessioni di crediti in blocco, si ricordano i seguenti principi affermati dalla Corte di Cassazione:
- Cass. civ. n. 6014/2014 (e successive) – Ha affermato che il debitore può opporsi all’esecuzione fornendo la prova della prescrizione del credito o della sua insussistenza; l’onere della prova su validità e persistenza del credito resta a carico del creditore procedente .
- Cass. civ. n. 16890/2019 – Ha stabilito che l’assegnazione del credito deve essere provata con documentazione dettagliata; la semplice indicazione del credito nell’avviso di cessione o in elenchi generici non è sufficiente . Il cessionario deve produrre il contratto di cessione e le liste nominative o estratti idonei a identificare il singolo rapporto ceduto.
- Cass. civ. nn. 22281/2022 e 34643/2023 – Hanno chiarito che gli interessi su imposte e tributi si prescrivono in cinque anni e che l’obbligazione relativa agli interessi è autonoma rispetto a quella principale del tributo . In altre parole, se il capitale di un’imposta segue un termine più lungo, gli interessi maturati seguono comunque il termine breve quinquennale.
Procedura passo‑passo dopo la notifica della lettera
Ricevere una lettera da Prisma SPV S.r.l. può spiazzare. Di seguito sono indicati i passi essenziali da compiere per verificare la legittimità della richiesta e attivare le difese appropriate.
1. Verificare la data e il contenuto della lettera
- Data di ricezione: individua la data esatta in cui hai ricevuto la comunicazione (ad esempio controllando la ricevuta della raccomandata o la notifica PEC). Se la lettera è arrivata via PEC, fa fede la data di consegna indicata nella ricevuta di avvenuta consegna; se è arrivata tramite raccomandata A/R, vale la data riportata sull’avviso di ricevimento postale . Annota questa data, perché da essa possono decorrere eventuali termini per agire o rispondere.
- Identità del mittente: verifica che la lettera provenga effettivamente da Prisma SPV S.r.l. (o da un soggetto per suo conto, ad esempio un servicer di recupero crediti). La comunicazione dovrebbe indicare i riferimenti del credito in questione: il numero di pratica o contratto originario, il nome dell’istituto cedente (la banca o finanziaria che ha ceduto il credito) e l’importo iniziale e residuo preteso . Attenzione a eventuali soggetti terzi menzionati: Prisma SPV potrebbe avvalersi di società incaricate per il contatto col debitore, ma queste devono dichiarare di agire per conto di Prisma.
- Indicazione del titolo della richiesta: verifica se la lettera è presentata come un sollecito bonario, una messa in mora formale o addirittura come un’intimazione di pagamento. Un semplice sollecito informale (toni generici di invito a pagare) in genere non interrompe la prescrizione, perché non costituisce un atto di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. . Viceversa, una lettera di costituzione in mora con toni perentori, riferimenti normativi e intimazione espressa può avere efficacia interruttiva. Spesso queste lettere contengono minacce generiche (“procederemo al pignoramento dei suoi beni”, “trasmetteremo agli atti l’ordine di esecuzione”) senza però allegare un titolo esecutivo valido: ciò spesso è finalizzato solo a indurre paura nel debitore per convincerlo a pagare, ma non ha valore legale se manca un titolo a fondamento.
- Documenti allegati: verifica se la lettera include in allegato dei documenti giustificativi. Di solito dovrebbe contenere almeno l’avviso di avvenuta cessione del credito (con gli estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale se cessione in blocco ex art. 58 TUB), eventualmente una copia del contratto di cessione o un estratto di esso con l’elenco dei crediti ceduti, copia della cartella esattoriale se il debito originario è tributario, e un estratto conto cronologico con il calcolo del saldo (importo originario, pagamenti effettuati, interessi, spese) . Se la lettera non contiene questi documenti, hai diritto di richiederli formalmente (vedi passo 2). La presenza o assenza di documentazione è un primo indicatore: se mancano i documenti essenziali, la richiesta potrebbe essere poco solida o addirittura infondata.
2. Richiedere la prova dell’esistenza e della titolarità del credito
Dopo aver ricevuto il sollecito, è consigliabile inviare quanto prima una risposta scritta (preferibilmente tramite PEC o raccomandata A/R) in cui:
- Contesti espressamente la richiesta, chiedendo che Prisma SPV dimostri la legittimità e l’esigibilità del credito vantato nei tuoi confronti.
- Richiedi copia del contratto di cessione (o un estratto autentico) dal quale risulti che il tuo debito specifico è compreso nel portafoglio di crediti acquistato da Prisma SPV . Questo serve a verificare che effettivamente la società sia subentrata come creditore per quella posizione.
- Chiedi gli estremi della cessione: la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cessione in blocco e, se possibile, l’estratto dell’elenco dei crediti ceduti che includa il tuo nominativo o il tuo contratto . In mancanza di tali elementi, come visto, la Cassazione ritiene che non vi sia prova della titolarità.
- Richiedi la documentazione contrattuale originaria: copia del contratto di finanziamento o del contratto di conto corrente, mutuo, carta di credito ecc. da cui è nato il debito . Ciò è utile per verificare se all’origine ci fossero clausole illegittime, tassi di interesse applicati, eventuali piani di ammortamento, ecc.
- Richiedi il dettaglio del calcolo del debito: un prospetto aggiornato con il saldo residuo che indichi separatamente il capitale, gli interessi (distinguendo interessi corrispettivi, moratori) e le eventuali spese aggiunte (spese legali, di recupero, ecc.) .
Nella lettera/PEC specifica un termine (ad es. 15 giorni) per ricevere risposta. Questa iniziativa ha diversi scopi: da un lato proroga di fatto i tempi e dimostra la tua volontà di ottenere chiarimenti (il che può tornare utile se poi la questione finisce in giudizio), dall’altro lato mette alla prova Prisma SPV sulla solidità delle sue pretese. È un tuo diritto ottenere copia dei documenti relativi al tuo debito, sia in base ai principi civilistici che, ove applicabile, alla normativa sulla trasparenza bancaria.
⚖️ Nota: Questa richiesta non solo è legittima, ma costituisce un vero e proprio strumento di difesa. La Cassazione ha ribadito che, a fronte di una contestazione specifica del debitore, il cessionario deve fornire la prova documentale dell’inclusione del credito . Se Prisma SPV non è in grado di dimostrare di aver effettivamente acquisito il credito (o di esserne attualmente titolare), la pretesa diventa infondata e potrà essere contestata con successo in giudizio . Molti crediti “vecchi” finiscono per essere inesigibili proprio perché la documentazione si è persa o degradata nei vari passaggi di cessione.
3. Calcolare la prescrizione del credito
Verificare se il debito è prescritto è fondamentale. Segui questi step:
- Identifica la natura del debito: se deriva da un mutuo ipotecario, l’intera obbligazione segue la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), ma le singole rate scadute si prescrivono comunque in 5 anni in quanto prestazioni periodiche . Se invece il debito deriva da un prestito personale, da una carta di credito o da un conto corrente bancario, le rate non pagate e gli interessi si prescrivono in 5 anni (sempre ex art. 2948 c.c.). Per i tributi e i contributi previdenziali, ogni tipo di entrata ha il proprio termine di prescrizione previsto da leggi speciali: ad esempio, molti tributi si prescrivono in 5 anni (es. IVA, bollo auto, IMU) mentre alcune imposte dirette come l’IRPEF hanno termine decennale, e i contributi INPS prescrivono in 5 anni (salvo atti interruttivi) . Anche alcuni crediti da utenze o servizi possono avere termini brevi (ad es. bollette energetiche 5 anni, fatture telefoniche 5 anni, compensi professionali 3 anni, ecc.). È importante inquadrare correttamente il tipo di credito per applicare il termine giusto.
- Ricostruisci la cronologia degli atti interruttivi: fai mente locale e raccogli evidenza di tutte le comunicazioni significative ricevute riguardo a quel debito. Ad esempio, hai mai ricevuto un decreto ingiuntivo dalla banca originaria? Lettere di messa in mora formali? Oppure, se si tratta di un debito erariale, cartelle esattoriali o avvisi dall’Agenzia Entrate Riscossione? Ogni atto interruttivo valido fa ripartire il “contatore” della prescrizione da zero . Per essere valido, l’atto deve essere notificato regolarmente (con posta certificata o ufficiale giudiziario) e contenere una richiesta chiara di adempimento (costituzione in mora) . Solleciti telefonici o comunicazioni via posta semplice non interrompono la prescrizione, perché manca la certezza della data e del contenuto . Fai quindi un elenco cronologico: ad esempio, ultimo pagamento effettuato a maggio 2015, lettera raccomandata della banca a settembre 2015, poi nulla fino alla lettera di Prisma SPV del 2024, ecc.
- Verifica la validità delle notifiche: spesso la prescrizione può essere contestata perché gli atti interruttivi, pur magari inviati, non erano validi. Ad esempio, se hai ricevuto una PEC ma il file era privo di firma digitale o inviato da un indirizzo PEC non ufficiale, potresti eccepire la nullità della notifica. Oppure se una raccomandata AR è tornata indietro o è stata notificata a un indirizzo errato. Una notifica via PEC è valida solo se il mittente e il destinatario utilizzano caselle PEC risultanti nei registri ufficiali (INI-PEC per imprese/professionisti, registro PPAA per enti pubblici, ecc.) . Una lettera inviata via posta ordinaria (prioritaria semplice) non produce alcun effetto giuridico in termini di costituzione in mora . Se individui vizi nelle notifiche di eventuali atti passati, potrai sostenere che la prescrizione non è stata interrotta efficacemente.
- Calcola i termini: una volta definito qual è l’ultimo atto interruttivo valido (o la data dell’ultimo pagamento volontario), verifica quanti anni sono trascorsi. Se dal giorno successivo a tale data sono passati più di 5 anni (per rate, interessi o altri crediti con termine breve) o più di 10 anni (per il capitale o crediti con termine ordinario) senza che tu abbia ricevuto un nuovo atto interruttivo valido, allora il credito è prescritto e legalmente non è più dovuto . Ad esempio, se l’ultima comunicazione valida è una raccomandata di messa in mora ricevuta il 1º marzo 2017, la prescrizione quinquennale sarebbe maturata il 1º marzo 2022 (se nel frattempo non è intervenuto altro). Per i debiti tributari, i calcoli sono più complessi poiché ogni tributo ha scadenze sue: indicativamente, una cartella di pagamento IRPEF si prescrive in 10 anni, una cartella IVA in 5 anni, così come le sanzioni amministrative (multe stradali) in 5 anni, ecc. Quindi se Prisma SPV ti sollecita, ad esempio, un vecchio bollo auto 2014, sappi che quel credito fiscale (tassa automobilistica) è prescritto in 3 anni dal gennaio dell’anno successivo (in assenza di notifica della cartella). In sintesi: se rilevi che i tempi sono decorsi, preparati a eccepire la prescrizione (vedi sezione difese legali).
4. Verificare l’efficacia dell’intimazione di pagamento
Molte lettere di società come Prisma SPV contengono formule del tipo “ultimo sollecito prima di procedere al pignoramento” oppure “avviso bonario: se non paghi procederemo legalmente”. È importante capire cosa possono (e non possono) fare in concreto.
Per avviare un’esecuzione forzata (pignoramento di stipendio, conto corrente, ipoteca, vendita immobiliare, ecc.) non basta la lettera: è necessario che il creditore disponga di un titolo esecutivo valido . I titoli esecutivi possono essere ad esempio: – una sentenza passata in giudicato che condanna il debitore al pagamento; – un decreto ingiuntivo emesso dal giudice e non opposto entro 40 giorni (diventato esecutivo); – un atto notarile con clausola di esecutorietà (tipico nei mutui ipotecari bancari); – una cartella esattoriale per i debiti fiscali, decorsi 60 giorni dalla notifica; – altri titoli previsti dalla legge (assegni, cambiali in regola, ecc.).
Se non c’è un titolo esecutivo, la minaccia di pignoramento è giuridicamente infondata. Quindi, se la lettera di Prisma SPV fa riferimento a possibili pignoramenti ma tu non hai mai ricevuto un decreto ingiuntivo o altro titolo da un giudice, in quel momento l’azione esecutiva non può partire. Potrebbe trattarsi di una “minaccia” stragiudiziale per metterti pressione.
Diverso è il caso in cui Prisma SPV agisse come mandatario dell’Agente della riscossione (ipotesi alquanto rara, visto che Prisma è un veicolo di cartolarizzazione per crediti bancari, non per tributi – più frequente per società come DoValue o Agenzia delle Entrate Riscossione stessa). In uno scenario del genere, valgono comunque le regole del D.P.R. 602/1973: se il sollecito riguarda una cartella esattoriale non pagata, l’Agente può procedere ad esecuzione solo dopo aver notificato un formale avviso di intimazione (art. 50 DPR 602/73) se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella . Se questo avviso di intimazione non è stato notificato, oppure è stato notificato ma sono trascorsi più di 12 mesi senza avviare il pignoramento, l’esecuzione non può essere iniziata o proseguita perché la procedura esecutiva si è “raffreddata” . In tal caso potrai eccepire la perdita di efficacia del titolo esecutivo (la cartella) e bloccare eventuali pignoramenti.
Riassumendo: controlla se nella lettera si fa riferimento a qualche titolo (es. “a seguito di decreto ingiuntivo n… ti invitiamo a pagare” oppure “in virtù della cartella esattoriale n… procederemo”). Se non c’è alcun titolo menzionato, la lettera è un sollecito bonario e, per quanto scritta in toni perentori, non può tradursi immediatamente in un pignoramento senza ulteriori passi legali. Se invece c’è un titolo, verifica la data e la regolarità della sua notifica: potrebbero comunque esserci motivi per contestarlo (opposizione tardiva, prescrizione sopravvenuta del titolo, vizi di notifica, ecc.).
5. Valutare la possibilità di una definizione agevolata (rottamazione‑quinquies)
Se il debito in questione è di natura tributaria o contributiva e rientra tra i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2023, puoi valutare l’adesione alla rottamazione‑quinquies prevista dalla legge di bilancio 2026 (vedi sopra nella sezione normativa) . In pratica, se Prisma SPV ti sta contattando perché incaricata su crediti fiscali (ipotesi in cui funge da intermediario per la riscossione pubblica), potresti non dover pagare l’intero importo, ma solo il capitale e le spese vive, sfruttando la definizione agevolata.
Vantaggi: la rottamazione comporta la cancellazione integrale di sanzioni e interessi di mora, nonché dell’aggio di riscossione . Inoltre, appena presenti la domanda di adesione, le eventuali procedure esecutive in corso vengono sospese per legge , e una volta pagata la prima rata (o l’unica soluzione) gli atti esecutivi decadono . Puoi dilazionare il pagamento fino a 54 rate in 5 anni, rendendo più sostenibile l’esborso .
Come aderire: devi presentare una dichiarazione di adesione alla rottamazione entro il 30 aprile 2026 (termine attuale, salvo proroghe) tramite il portale di Agenzia Entrate Riscossione . I passi operativi sono: 1. Accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate Riscossione (o tramite SPID/CIE) e compilare la richiesta di definizione agevolata, indicando le cartelle/avvisi che vuoi rottamare . 2. Verificare che i debiti rientrino tra quelli ammessi (carichi 2000–2023, no risorse UE, no aiuti di Stato, ecc.). 3. Scegliere il numero di rate (da 1 a 54) e inserire eventualmente l’IBAN per l’addebito diretto . 4. Inviare la domanda e attendere la comunicazione di accoglimento. L’Agente della riscossione ti invierà entro il 30 giugno 2026 l’importo dovuto complessivo e i bollettini con le eventuali rate . 5. Pagare la prima rata entro il 31 luglio 2026 (o l’importo intero entro la stessa data, se hai scelto un’unica soluzione). In caso di pagamento rateale, ricorda che dal 1º agosto 2026 sugli importi dilazionati decorrerà un interesse ridotto del 3% annuo .
💡 Nota: Nella domanda devi dichiarare l’eventuale esistenza di giudizi pendenti relativi a quei debiti e impegnarti a rinunciarvi . Se hai cause in corso (ricorsi in Commissione tributaria non ancora decisi), dovrai rinunciare per perfezionare la definizione. Inoltre, se avevi aderito alla precedente rottamazione-quater 2023 ma sei decaduto per mancato pagamento, sappi che la normativa consente di aderire nuovamente alla quinquies includendo anche quei carichi su cui eri decaduto .
In sintesi, verifica sull’estratto di ruolo o sulla cartella se il tuo debito rientra: se sì, aderire alla rottamazione potrebbe azzerare interessi e sanzioni. Nel frattempo, potrai segnalare a Prisma SPV che hai avviato la procedura: eventuali loro azioni dovranno fermarsi.
6. Verificare lo stralcio dei mini debiti
Se l’importo residuo del debito è relativamente basso (ad esempio inferiore a 1.000 euro) e il carico è stato affidato all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2015, potrebbe essere già scattato l’annullamento automatico previsto dalla legge di bilancio 2023. Come visto, infatti, i “mini-debiti” fino a 1000 € di quel periodo sono stati stralciati d’ufficio al 31 marzo 2023 per quanto riguarda capitale, interessi e sanzioni, se relativi a enti statali e previdenziali . Per i carichi di enti locali, lo stralcio ha riguardato solo interessi e sanzioni .
Dunque, se ricevi un sollecito per un debito di piccola entità rientrante in quelle casistiche, puoi eccepire che il debito è stato annullato per legge. In particolare: – Se il tuo debito di importo ≤ 1000 € riguarda, ad esempio, una multa stradale del 2012 o un residuo IRPEF 2010, questo è un carico 2000–2015: la parte di interessi e sanzioni è stata azzerata automaticamente. Se l’ente creditore è statale (es. Agenzia Entrate, INPS) anche il capitale è stato annullato . – Se l’ente è locale (es. Comune per una multa), il capitale rimane dovuto ma interessi e sanzioni no .
In ogni caso, puoi scrivere a Prisma SPV (ed eventualmente all’ente originario) richiamando la Legge 197/2022 e chiedendo la cancellazione immediata del debito in base allo stralcio previsto . Se per qualche ragione lo stralcio non fosse stato applicato (ad esempio perché il tuo Comune ha deliberato di non aderire per le proprie entrate, o se trattasi di debiti esclusi), avrai comunque chiarito la situazione. Spesso questi solleciti su mini-debiti sono frutto di inesattezze nelle comunicazioni tra enti e agenti: far presente la norma mette al riparo da pagamenti non dovuti.
7. Considerare la procedura di saldo e stralcio o di sovraindebitamento
Se il debito non rientra nella rottamazione-quinquies e non è già stralciato, restano sul tavolo le opzioni di natura negoziale o concorsuale per risolvere la posizione debitoria. In particolare, puoi valutare:
- Saldo e stralcio negoziato: significa trattare con Prisma SPV un accordo transattivo in cui paghi solo una parte del debito e ottieni l’esdebitazione sul restante. È una soluzione tipicamente stragiudiziale. In pratica, proponi alla società una percentuale del capitale dovuto (ad esempio il 20–30% dell’importo) in un’unica soluzione o poche rate, in cambio della cancellazione del debito residuo. Questa soluzione è più probabile quando il credito è ormai in gran parte prescritto o di difficile recupero, e soprattutto se puoi dimostrare di essere in difficoltà economica (ISEE basso, famiglia a carico, disoccupazione, ecc.) . Dal canto suo, la società di recupero crediti preferisce spesso incassare subito una somma – seppur ridotta – piuttosto che attivare procedure legali lunghe e costose che potrebbero concludersi con un nulla di fatto. Come parametro di riferimento, si possono utilizzare proprio le percentuali previste dal Saldo e Stralcio 2019 (Legge 145/2018): ad esempio 16%, 20%, 35% a seconda dell’ISEE, oppure altre percentuali coerenti con la tua situazione . Importante: ogni proposta va motivata e supportata da documenti (es. allegare ISEE, certificati di stato di disoccupazione, spese mediche, etc.) per convincere il creditore della convenienza di accettare.
- Piano del consumatore o Accordo di ristrutturazione dei debiti (Legge 3/2012, ora D.Lgs. 14/2019): se sei un consumatore sovraindebitato (o un piccolo imprenditore non fallibile) e hai più debiti che non riesci a sostenere, puoi rivolgerti al Tribunale per ottenere un cram down dei tuoi debiti. Con l’assistenza di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), puoi presentare un Piano del consumatore che preveda, ad esempio, di pagare solo una parte dei debiti chirografari (come quello verso Prisma SPV) nell’arco di un certo numero di anni, in base alle tue reali possibilità . Il bello di questa procedura è che, se il giudice la omologa, tutti i creditori sono obbligati ad accettarne le condizioni, anche se in dissenso. Durante il procedimento, inoltre, le azioni esecutive sono sospese per legge (fino a 120 giorni dalla presentazione). Questa opzione ha senso se il debito Prisma è solo uno dei tanti e la tua situazione globale è compromessa: attraverso il piano puoi magari mantenere beni essenziali (es. la casa di abitazione se hai un mutuo in corso) e tagliare il resto. Tieni presente però che è una procedura stragiudiziale assistita dal giudice, richiede tempi (qualche mese almeno) e costi (il compenso dell’OCC e spese di procedura). Ne parliamo più avanti nelle FAQ e nella sezione apposita.
- Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): se sei un imprenditore o un professionista con posizione debitoria rilevante collegata all’attività, puoi valutare questo nuovo strumento introdotto nel 2021. Si tratta di un percorso volontario in cui un esperto indipendente nominato dalla CCIAA ti aiuta a negoziare con tutti i creditori (banche, fornitori, fisco) una soluzione della crisi . Non è specifico per i privati consumatori, ma per le imprese in difficoltà economica. Ad esempio, se il debito verso Prisma SPV deriva da un finanziamento aziendale, potresti includerlo in un accordo di ristrutturazione complessivo con i creditori dell’impresa. La composizione negoziata può sfociare in vari esiti: dall’accordo stragiudiziale all’accesso a procedure semplificate (come il concordato semplificato introdotto dal Codice della Crisi). È meno “stigmatizzante” di un fallimento e permette di continuare l’attività mentre tratti. Tuttavia, richiede di aprire formalmente la procedura con istanza in Camera di commercio e di elaborare un piano di risanamento credibile con l’esperto. In ogni caso, se il tuo debito con Prisma SPV è isolato e personale, probabilmente questa strada non è applicabile; viceversa, se è inserito in un quadro aziendale problematico, vale la pena approfondirla con un consulente specializzato.
Difese e strategie legali
Oltre alla verifica preliminare e agli strumenti deflattivi, esistono diverse strategie difensive che puoi adottare per contrastare un sollecito di Prisma SPV S.r.l. o per ridurre l’importo richiesto. Ecco le principali:
Eccezione di mancata prova della cessione
Se Prisma SPV (o il suo servicer) non fornisce documentazione sufficiente a dimostrare di essere effettivamente il titolare del credito, puoi eccepire la carenza di legittimazione attiva del cessionario. In altre parole, sostieni che non è provato che Prisma sia il tuo creditore. Abbiamo visto come la Cassazione ha chiarito che la sola produzione dell’avviso di cessione pubblicato in G.U. non prova l’inclusione del singolo credito ceduto . Dunque, in mancanza del contratto di cessione o di elenchi nominativi chiari, il giudice dovrà respingere la domanda del cessionario o rigettare eventuali ingiunzioni .
Se Prisma SPV ti notifica un decreto ingiuntivo, questa eccezione va sollevata entro il termine di opposizione (40 giorni) presentando atto di citazione in opposizione al giudice competente. Se invece hai solo ricevuto la loro lettera, puoi già inoltrare una diffida preventiva (come visto al passo 2) mettendo le mani avanti. In caso di causa ordinaria (ad es. Prisma ti cita per accertamento del credito), formula nei tuoi scritti difensivi l’eccezione di difetto di prova della titolarità.
Procedura
- Formalizza la contestazione stragiudiziale: invia a Prisma SPV una PEC o raccomandata in cui contesti esplicitamente l’inclusione del tuo credito nella cessione in blocco e chiedi le prove documentali (contratto, avviso GU, ecc.) . Questo documento potrà poi essere utilizzato in giudizio a supporto delle tue eccezioni.
- Opposizione a decreto ingiuntivo: se Prisma SPV ha già ottenuto un decreto ingiuntivo nei tuoi confronti, devi presentare opposizione entro 40 giorni dalla notifica dello stesso . Nell’atto di opposizione, da depositare presso il tribunale competente, indicherai come motivi: a) la mancata prova della cessione (chiedendo che il giudice ordini l’esibizione dei documenti e, in difetto, dichiari nullo/inefficace il titolo); b) l’eventuale prescrizione del credito (vedi oltre); c) ogni altra eccezione di merito (es. contestazione dell’importo).
- Ricorso in autotutela se tributo: se per ipotesi Prisma SPV sta riscuotendo un credito tributario (per conto dell’ente impositore), puoi presentare un ricorso in autotutela direttamente all’ente creditore (es. Agenzia Entrate o ente locale) allegando la normativa di riferimento e segnalando che il credito non risulta incluso in alcuna lista valida . Questo perché, in ambito tributario, l’onere probatorio grava sull’ente e la pubblicazione GU non è prova di per sé. Un ricorso in autotutela ben motivato potrebbe indurre l’ente a sospendere l’affidamento a Prisma o a chiarire la tua posizione.
Eccezione di prescrizione
Se dalle tue verifiche risulta che i termini di prescrizione sono decorso (ovvero il diritto di credito si è estinto per il trascorrere del tempo), devi eccepire l’estinzione del diritto del creditore in ogni sede opportuna . Ricorda: la prescrizione non opera d’ufficio, cioè il giudice non la applica se tu non la sollevi – è una eccezione riservata alla parte. Pertanto: – Metti per iscritto, fin da subito, in una lettera o PEC a Prisma SPV che il debito è prescritto e che non intendi pagare per questo motivo. Questo serve come dichiarazione preventiva. – Se vieni citato in giudizio o se devi proporre opposizione a decreto ingiuntivo, inserisci l’eccezione di prescrizione tra i motivi di opposizione, indicando con precisione le date degli ultimi pagamenti o atti ricevuti e calcolando il termine presuntivamente scaduto . Ad esempio: “il credito derivante dal prestito X è prescritto, essendo decorsi più di 5/10 anni dall’ultimo pagamento effettuato il…, senza atti interruttivi validi successivi”. – In sede giudiziale, allega la documentazione che dimostra il decorso del tempo: copie delle ricevute di pagamento per far vedere la data dell’ultimo adempimento, copia delle comunicazioni ricevute con relative date. Puoi anche depositare un calendario o prospetto cronologico evidenziando il gap temporale superiore al limite di legge. – Chiedi espressamente al giudice una pronuncia dichiarativa di intervenuta prescrizione, che ha effetto di cosa giudicata e chiude la partita definitivamente .
Spesso, l’eccezione di prescrizione è la difesa più efficace: se il giudice la accoglie, il creditore perde ogni diritto di esigere il debito. Inoltre, laddove si discuta di interessi o accessori prescritti (es. interessi su cartelle presi a sé), l’eccezione può ridurre significativamente l’importo dovuto.
Eccezione di nullità del contratto di finanziamento
Questa è una difesa da valutare soprattutto nel caso di debiti originati da rapporti bancari o finanziari (mutui, prestiti, carte revolving, fidi di conto corrente). Bisogna esaminare il contratto originario alla ricerca di eventuali vizi contrattuali che possano inficiarlo, anche parzialmente: – Usura: verifica il tasso di interesse applicato (TAEG o TEG) all’epoca del contratto. Se superava il tasso soglia di usura vigente, le clausole sugli interessi possono essere dichiarate nulle e il creditore avrebbe diritto solo alla restituzione del capitale senza interessi (art. 1815 c.c. 2º co.). Contestare l’usura potrebbe abbattere il debito residuo. – Anatocismo: nei conti correnti e mutui, verifica se c’è stata capitalizzazione composta degli interessi non consentita (specie prima della delibera CICR del 2000). Interessi anatocistici illegittimi potrebbero essere non dovuti. – Clausole vessatorie o violazioni di trasparenza: ad esempio mancata consegna del documento di sintesi, clausole sull’interesse di mora molto elevato, penali sproporzionate, ecc. La mancata indicazione dell’ISC/TAEG in contratto è un’altra violazione che la giurisprudenza ha sanzionato con la nullità parziale degli interessi. – Fideiussioni nulle: se il debito deriva da una fideiussione bancaria dichiarata nulla (ad esempio quelle schema ABI 2003 censurate da Banca d’Italia e Cassazione), e Prisma recupera dal garante, si può eccepire la nullità.
Se emergono vizi del genere, puoi chiedere la nullità parziale o totale del contratto di finanziamento, con conseguente ricalcolo del saldo. Talora, facendo periziare il rapporto, si scopre che il debitore nulla deve o addirittura ha pagato più del dovuto (ciò accade per esempio nei conti con tassi usurari o anatocismo ventennale) . In giudizio dovrai articolare queste contestazioni tramite CTU contabile, ma già nella fase di trattativa con Prisma SPV l’argomento può essere usato per ottenere uno sconto: se mostri di avere basi per eccepire usura o altri vizi, la controparte potrebbe preferire un accordo ridotto piuttosto che rischiare di vedersi annullare gli interessi in causa.
Va evidenziato che molte posizioni cedute a Prisma SPV provengono da banche che hanno accumulato negli anni cause su queste materie (usura, anatocismo). Contestare l’usura o altre anomalie può ridurre notevolmente il capitale dovuto . Per questo conviene farsi assistere da un consulente esperto in diritto bancario per analizzare il contratto originario.
Opposizione a cartella di pagamento
Se la lettera di Prisma SPV si riferisce ad una cartella esattoriale (ad esempio: “ci risulta una cartella dell’Agenzia Entrate Riscossione impagata per X euro, ci contatti per evitare azioni…”), allora il terreno di gioco diventa quello tributario. In tal caso, puoi proporre ricorso al giudice tributario (Commissione Tributaria Provinciale, ora denominata Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado) entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’atto equiparato . Se Prisma ti ha inviato solo un sollecito ma tu la cartella non l’avevi mai ricevuta prima, potresti impugnare direttamente il sollecito eccependo la mancata notifica dell’atto presupposto (come consentito dalla riforma 2022).
Nel ricorso, assistito da un avvocato abilitato al tributario, potrai far valere varie eccezioni, ad esempio :
- Nullità della notifica della cartella di pagamento o dell’eventuale avviso di intimazione successivo (ad esempio notifica effettuata a indirizzo errato, vizi nella relata, omessa notifica PEC, ecc.). Se dimostri che non ti è mai giunta regolare notifica, l’atto non è efficace.
- Difetto di motivazione della cartella: ogni cartella deve contenere i dettagli del calcolo del debito (imposta, interessi, sanzioni) e la fonte. Se mancano elementi essenziali (ad es. una cartella “mutuata” da un accertamento nullo, o priva degli estremi dell’atto a monte), puoi contestarla.
- Prescrizione del tributo: eccepisci che è trascorso il termine di legge per la riscossione. Spesso nel caso di debiti “vecchi” è l’argomento vincente: es. IRPEF 2010 prescritto decennalmente entro fine 2020 se nessun atto medio tempore.
- Mancata comunicazione della “delega di pagamento” (se pertinente): per alcuni tributi come l’imposta sostitutiva su finanziamenti ipotecari, la Cassazione ha annullato cartelle perché Equitalia non aveva prodotto in giudizio la delega di versamento.
- Illegittimità di misure cautelari/esecutive collegate: se Prisma menziona un’ipoteca o un fermo amministrativo, verifica i presupposti. Ad esempio, l’iscrizione di ipoteca su prima casa per debiti sotto 20.000 € è illegittima, così come il fermo auto per debiti sotto 1.000 € (ora 5.000 € per veicoli strumentali) . Puoi chiedere la rimozione di queste misure.
Queste difese vanno calibrate sul caso concreto. In ogni caso, non ignorare l’atto: se è impugnabile in 60 giorni, rispetta il termine oppure valuta la definizione agevolata (rottamazione). Attenzione: se scegli di rottamare la cartella, devi rinunciare al ricorso; viceversa, se fai ricorso, se ne riparlerà a sentenza passata in giudicato per eventuali definizioni.
Sospensione dell’esecuzione
Qualora Prisma SPV (direttamente o tramite un legale) dovesse intraprendere una procedura esecutiva – ad esempio notificandoti un atto di pignoramento presso terzi (stipendio, conto corrente) o un’iscrizione ipotecaria su un immobile – hai la possibilità di chiedere sospensione e opposizione: – In ambito civile, puoi proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. se contesti il diritto di procedere ad esecuzione (ad es. per prescrizione sopravvenuta del titolo, per mancanza di titolo, per importo errato) . Unitamente all’opposizione (che è un atto di citazione da introdurre davanti al giudice dell’esecuzione o al tribunale a seconda della fase), puoi chiedere al giudice la sospensione della procedura esecutiva. Per ottenere la sospensione in via d’urgenza dovrai dimostrare che l’esecuzione ti causa un danno grave e che l’opposizione non è pretestuosa (fumus boni iuris). Ad esempio, se Prisma ti pignora lo stipendio su un credito prescritto, il giudice sospenderà con buona probabilità. – In ambito tributario, se il pignoramento è effettuato dall’Agente della riscossione (o da un suo incaricato), si può chiedere al giudice tributario la sospensione dell’atto impugnato nelle more del ricorso . Dal 2023 il nuovo art. 52 D.Lgs. 546/92 prevede la possibilità di ottenere la sospensione anche in appello con cauzione. L’istanza va motivata con il pericolo di un danno grave e irreparabile (es. perdita della prima casa, compromissione mezzi di sostentamento) e va presentata insieme al ricorso principale. In alternativa, l’Agente della riscossione può sospendere in autotutela se presenti istanza amministrativa ben fondata (es. prescrizione evidente). – In qualunque caso, tempestività è la parola d’ordine: appena ti arriva un atto di pignoramento o di esecuzione, attivati subito con un legale di fiducia per evitare che l’azione vada a segno (es. pignoramento del conto con somme bloccate, vendita all’asta di un immobile, etc.). Spesso, mostrando al giudice che il credito è contestato seriamente (prescrizione, difetto di prova, ecc.), si ottiene un blocco cautelare.
Transazione e saldo e stralcio
Infine, ricorda che le società di recupero crediti sono spesso disponibili a chiudere bonariamente la posizione con un accordo transattivo. Questa è una delle strategie più efficaci se ben condotta, perché può evitarti cause e allo stesso tempo farti risparmiare molto sul dovuto. Abbiamo già accennato al saldo e stralcio negoziato: qui lo delineiamo in pratica.
La transazione con Prisma SPV può consistere in: – Pagamento in unica soluzione di una percentuale del capitale dovuto (tipicamente tra il 20% e il 50%, a seconda dei casi) . Più l’importo è vecchio o difficile da recuperare, più la percentuale offerta può essere bassa. – Rateizzazione a breve termine (6-12 mesi, raramente di più) magari senza interessi aggiuntivi, per importi modesti. Ad esempio, accordarsi per €5.000 in 10 rate mensili da €500 ciascuna. – Cancellazione di pregiudizi: far inserire nell’accordo clausole in cui il creditore si impegna, a pagamento avvenuto, a cancellare eventuali segnalazioni in banche dati (CRIF, Experian, Centrale Rischi), a rinunciare a ipoteca o fermo amministrativo se presenti, e a non avviare né proseguire azioni legali .
Per negoziare efficacemente: – Presentati con documenti che provino la tua situazione economica: ad esempio un ISEE aggiornato, l’ultima busta paga o CUD se il reddito è basso, spese mediche straordinarie, carichi familiari, ecc. . Devi far capire che non sei in grado di pagare l’intera somma e che l’alternativa sarebbe magari un fallimento personale o nulla. – Formula una proposta concreta e sostenibile. Meglio evitare frasi come “non posso pagare nulla”: più efficace dire “posso pagarvi subito €X, pari al Y% del dovuto, chiedendo l’esdebitazione del resto”. Parti da una cifra bassa ma non irrisoria (es. 20%) così da avere margine per eventuale rialzo in trattativa. – Metti tutto per iscritto. Le trattative telefoniche lasciano il tempo che trovano. Scrivi una PEC o lettera dove formalizzi la proposta di accordo, “salvo ogni diritto e senza riconoscimento del debito” (clausola importante per non interrompere prescrizione durante le trattative). – Se la società accetta, fai formalizzare l’accordo per iscritto. Deve essere redatto un accordo transattivo di saldo e stralcio firmato da entrambe le parti, in cui Prisma SPV (o chi per essa) si impegna, una volta ricevuto il pagamento concordato, a considerare estinto ogni credito e a rinunciare a qualsivoglia azione futura . Fatti inviare il testo e, preferibilmente, fatti assistere da un avvocato nella verifica: è fondamentale che nell’accordo ci sia la clausola di rinuncia al debito residuo (accordo a saldo e stralcio) e non semplicemente una quietanza “a pagamento ricevuto” che lascerebbe formalmente in vita il residuo. Inoltre, se hai bisogno di cancellazioni in CRIF o altrove, inseriscile esplicitamente.
Il ruolo dell’avvocato in questa fase può essere decisivo. L’Avv. Monardo e il suo team, ad esempio, possono curare tutta la trattativa per tuo conto, utilizzando la leva delle eccezioni legali (prescrizione, vizi contrattuali, ecc.) per ottenere la massima riduzione . Inoltre si assicurano che l’accordo sia redatto correttamente, tutelandoti da brutte sorprese (come clausole occulte o riserve del creditore). In molti casi, un avvocato esperto riesce a spuntare sconti sostanziosi perché la controparte percepisce che il debitore è pronto a far valere i propri diritti in giudizio, il che aumenta il rischio per il creditore.
Importante: effettua il pagamento solo dopo che l’accordo scritto è firmato. Conserva con cura ricevute e copia dell’accordo per almeno 10 anni (come prova in caso qualcuno rivendichi di nuovo il debito in futuro).
Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, sovraindebitamento
Le normative fiscali degli ultimi anni hanno introdotto diversi strumenti per definire i debiti con l’Erario e con gli enti previdenziali. Qui li riassumiamo e ne valutiamo l’applicabilità alle richieste di Prisma SPV S.r.l., tenendo conto che quest’ultima tipicamente gestisce crediti bancari o finanziari, ma potrebbe trovarsi coinvolta (come cessionaria o mandataria) anche in posizioni fiscali.
Rottamazione‑quinquies (2026)
- Ambito soggettivo: tutti i contribuenti (persone fisiche e giuridiche) con carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 .
- Debiti ammissibili: imposte risultanti da dichiarazioni (controlli automatizzati ex artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72) e contributi INPS non da accertamento . In sintesi, tasse dichiarate ma non versate, e contributi omessi.
- Debiti esclusi: somme dovute per risorse proprie UE (dazi, IVA import), aiuti di Stato da recuperare, sanzioni penali, IVA all’importazione . Inoltre, non sono rottamabili i carichi che erano già stati compresi in rottamazione-quater e risultavano regolarmente pagati fino al 30 settembre 2025 (cioè chi è in regola con la quater prosegue con quella, senza passare alla quinquies).
- Vantaggi: cancellazione totale di sanzioni, interessi di mora, interessi iscritti a ruolo e aggio di riscossione . In pratica, si paga solo il capitale e le spese vive (notifica, eventuali procedure). Sono sospese tutte le procedure esecutive e cautelari (pignoramenti, fermi, ipoteche) pendenti .
- Adempimenti: presentare la domanda telematica di adesione entro il 30 aprile 2026 . Scegliere se pagare in unica soluzione (entro 31 luglio 2026) o in un massimo di 54 rate bimestrali . In caso di rateazione, si applica interesse del 3% annuo dal 1º agosto 2026 . È obbligatorio rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai debiti che si definiscono .
(Si veda la sezione precedente per maggiori dettagli operativi su come aderire e quali effetti produce.)
Stralcio mini-debiti (2023)
- Ambito: debiti di importo residuo ≤ 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2015 .
- Annullamento automatico: per i debiti di amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti previdenziali, lo stralcio al 31 marzo 2023 ha riguardato capitale, interessi e sanzioni (l’intero importo dunque azzerato).
- Stralcio parziale: per i debiti di enti locali (Comuni, Regioni), sono stati annullati solo interessi e sanzioni, mentre il capitale è rimasto dovuto . In altri termini, se avevi una multa comunale di €800, dal 31/3/23 devi solo più il capitale (es. €100 di multa originaria) e le spese.
- Esclusioni: i mini-debiti esclusi dallo stralcio sono quelli per aiuti di Stato, condanne della Corte dei conti, sanzioni penali, risorse UE e IVA all’importazione .
- Scadenze procedurali: l’Agente della riscossione ha sospeso ogni attività di incasso su questi carichi dal 1º gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023 (periodo di attesa dell’annullamento) . Gli enti locali potevano scegliere di non aderire allo stralcio deliberando entro il 31 gennaio 2023 (in tal caso, per quei comuni/province lo stralcio non si applica ai propri crediti) .
Come visto, se Prisma SPV ti richiede un importo sotto 1000 € rientrante in queste fattispecie, la difesa è far valere la normativa e pretendere la cancellazione o la riduzione del dovuto.
Saldo e stralcio (Legge 145/2018)
- Beneficiari: persone fisiche con ISEE ≤ 20.000 euro (in situazione di grave e comprovata difficoltà) .
- Debiti: carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017 relativi a imposte risultanti da dichiarazione (non versate) e contributi previdenziali di artigiani e commercianti (non derivanti da accertamento) .
- Percentuale da pagare: variabile in base all’ISEE:
- 16% del capitale se ISEE ≤ €8.500 ;
- 20% se ISEE tra €8.500 e €12.500 ;
- 35% se ISEE > €12.500 ;
- (inoltre 10% per soggetti già in procedura di liquidazione del patrimonio, indipendentemente dall’ISEE) .
A queste percentuali vanno aggiunti l’aggio di riscossione e le spese di notifica.
- Vantaggi: cancellazione integrale di sanzioni e interessi di mora (si pagava solo la percentuale di cui sopra sul capitale).
- Domanda: la misura era straordinaria e limitata al 2019, con domanda da presentare entro il 30 aprile 2019 . Non è più attiva al 2026. La citiamo qui perché il concetto di saldo e stralcio “pubblico” può essere d’ispirazione per trattative private: ad esempio, se avevi i requisiti e non hai aderito allora, potresti ora usare quell’argomento per chiedere a Prisma condizioni simili.
(In pratica oggi questo strumento non può più essere attivato, ma fornisce un benchmark: se lo Stato accettava il 16-35%, perché non dovrebbe farlo un privato su crediti analoghi?)
Definizione agevolata dei carichi 2023 (rottamazione‑quater)
La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022, commi 231–252) ha introdotto una definizione molto simile alla quinquies, ma riferita ai carichi 2000–2022 e con pagamento in massimo 18 rate (in 5 anni) invece di 54 . Questa è comunemente nota come rottamazione-quater. Il termine di adesione era il 30 giugno 2023 e la prima rata scadeva il 31 ottobre 2023. La menzioniamo per completezza, perché alcuni debitori potrebbero aver aderito alla quater e poi decaduto per mancato pagamento: come detto, costoro possono ora sfruttare la rottamazione-quinquies 2026 per rimettersi in regola . Se dunque Prisma SPV agisce su un carico quater decaduto, puoi rientrare nel nuovo provvedimento.
Sovraindebitamento (Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019)
Il Piano del consumatore e l’Accordo di ristrutturazione dei debiti consentono al debitore “incapiente” (che non riesce a pagare i debiti con il patrimonio o reddito disponibile) di ridurre i propri debiti con l’approvazione del Tribunale. In breve: – Il piano del consumatore è riservato ai debitori non fallibili che hanno debiti principalmente personali (non d’impresa). Non richiede l’approvazione dei creditori, solo quella del giudice, purché il piano sia fattibile e preveda il massimo sforzo del debitore. – L’accordo di ristrutturazione coinvolge anche i creditori (va votato da almeno il 60% di essi in valore).
In entrambi i casi, il piano può prevedere il pagamento parziale dei debiti in base alle risorse, e la liquidazione di eventuali beni non necessari. Una volta omologato, produce effetti di esdebitazione: i creditori chirografari (come Prisma SPV) non possono pretendere oltre quanto stabilito e vengono liberati del debito residuo . Le azioni esecutive vengono stoppate e tutti devono adeguarsi.
Questa procedura è particolarmente efficace se hai molti debiti elevati con più creditori. Ad esempio, se oltre al debito verso Prisma ne hai con banche, finanziarie, fisco, etc., il piano di sovraindebitamento può ridurre tutto in un’unica soluzione omnicomprensiva. Prisma SPV, essendo un creditore chirografario, parteciperà al riparto (cioè riceverà la quota prevista in piano, spesso modesta) e non potrà più agire per la parte eccedente . Naturalmente, serve l’ausilio di un Gestore della crisi (come l’Avv. Monardo, che ha tale qualifica) per predisporre l’iter.
Va detto che queste procedure comportano costi iniziali (la gestione OCC) e richiedono un impegno formale; perciò convengono solo in situazioni di grave indebitamento plurimo. Se invece il tuo unico problema è Prisma SPV con un importo relativamente gestibile, probabilmente la via stragiudiziale è preferibile.
Errori comuni da evitare
Molti debitori commettono errori che compromettono la loro posizione. Ecco i più frequenti e come evitarli:
- Pagare senza verificare: cedere alla pressione e pagare di fretta l’importo richiesto senza controllare prima la prescrizione o la legittimità della cessione può significare sborsare somme non dovute. Ad esempio, potresti pagare un debito già prescritto o gonfiato da interessi non spettanti. È essenziale analizzare la documentazione prima di fare qualsiasi versamento . Prisma SPV (o chi per essa) conta spesso sul “colpo di paura” per incassare subito; non fare questo errore: verifica, consulta un esperto e poi casomai paga solo il dovuto.
- Ignorare la lettera: non rispondere affatto al sollecito e fare finta di niente è una strategia rischiosa. Se il debito è davvero insussistente o prescritto, dovrai comunque eccepirlo formalmente; se lo ignori soltanto, Prisma potrebbe decidere di procedere con un decreto ingiuntivo o passare la pratica a un legale . Ignorare la lettera fa il gioco del creditore, che penserà di avere campo libero. Anche un semplice riscontro scritto, in cui contesti e chiedi prove, può scoraggiare azioni legali affrettate.
- Utilizzare moduli generici trovati online: in rete circolano fac-simile di lettere di contestazione, istanze di prescrizione, ecc. Usarli senza adattarli è spesso controproducente. Ogni posizione ha le sue peculiarità (date diverse, tipi di credito diversi, documenti differenti). Una contestazione generica o mal impostata può essere facilmente respinta o ignorata . Ad esempio, l’eccezione di prescrizione va calibrata sulle date esatte del tuo caso, altrimenti il creditore la smonterà elencando un atto interruttivo che tu non avevi menzionato. Meglio farsi aiutare da un professionista nel redigere la lettera di diffida, così da toccare tutti i punti giusti.
- Non conservare le ricevute e i documenti: buttare via o perdere le lettere ricevute, le buste AR, le PEC, oppure non conservare le ricevute di ritorno è un grave errore. Tutta la documentazione va archiviata con cura, perché potrebbe servirti come prova . Ad esempio, conservare la busta della raccomandata può servire a dimostrare una data di notifica; la stampa della PEC con le intestazioni è fondamentale; la ricevuta di consegna della raccomandata che hai inviato tu serve a provare che hai contestato nei termini. Fai copie digitali di tutto e crea un dossier del tuo caso.
- Confondere rottamazione fiscale e saldo e stralcio privato: sono due cose diverse e molti fanno confusione . La rottamazione/definizione agevolata riguarda debiti verso Enti pubblici (Agenzia Entrate Riscossione) e segue procedure di legge (come spiegato sopra); il saldo e stralcio negoziato riguarda un accordo privato con il creditore (es. Prisma SPV). Quindi non aspettarti di poter “rottamare” un debito bancario con Prisma, né pensare che aderire alla rottamazione di una cartella risolva anche debiti diversi. Ogni strumento va applicato al giusto contesto. In caso di dubbio, chiedi consiglio a un esperto per capire se il tuo debito rientra in misure pubbliche o va trattato privatamente.
Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione, riportiamo alcune tabelle che sintetizzano i principali istituti normativi e le relative caratteristiche. Le tabelle contengono dati essenziali (non frasi lunghe) e possono essere stampate o salvate per uso personale.
Tabella 1 – Prescrizione dei principali debiti
| Tipo di debito | Termine di prescrizione | Normativa di riferimento |
|---|---|---|
| Mutuo ipotecario (capitale) | 10 anni | Art. 2946 c.c. |
| Rate di mutuo e finanziamenti | 5 anni | Art. 2948 n. 4 c.c. |
| Interessi su imposte e sanzioni | 5 anni | Cass. 22281/2022 – Cass. 34643/2023 |
| Cartella esattoriale (IRPEF) | 10 anni | Art. 2946 c.c.; Art. 50 DPR 602/1973 |
| Cartella esattoriale (IVA, contributi) | 5 anni | Norme speciali (DPR 602/1973) |
| Fatture commerciali (forniture, utenze) | 5 anni | Art. 2948 n. 4 c.c. |
| Sanzioni del Codice della Strada | 5 anni | Art. 209 Cod. Strada; Cass. civ. 7066/2016 (interessi) |
| Debiti già prescritti prima del 2000 | Presunti estinti | Art. 2946 c.c. (salvo eccezioni) |
(Note: la tabella semplifica concetti complessi. Per i tributi, “10 anni” è spesso il risultato di decadenza + prescrizione, e per l’IVA la prescrizione decorre dall’atto di notifica. Le sanzioni CdS 5 anni decorrono dal momento in cui la sanzione è divenuta esigibile.)
Tabella 2 – Differenze tra rottamazione‑quinquies e saldo e stralcio negoziato
| Caratteristica | Rottamazione‑quinquies (debiti fiscali) | Saldo e stralcio negoziato (debiti privati) |
|---|---|---|
| Tipologia di debito | Carichi con Agente Riscossione 2000–2023 (fisco/previd.) | Debiti ceduti a società (es. Prisma) o non definibili |
| Importi da pagare | Solo capitale + spese di notifica | Percentuale negoziata del capitale + eventuali spese |
| Sanzioni/interessi | Cancellati integralmente | Dipende dall’accordo; di solito azzerati |
| Accesso | Domanda telematica entro 30/4/2026 | Trattativa privata con Prisma SPV |
| Rateazione | Fino a 54 rate bimestrali (4½ anni) | Da negoziare (generalmente poche rate, < 12 mesi) |
| Interesse su rate | 3% annuo dal 1/8/2026 | Di solito zero (o interesse basso concordato) |
| Azioni esecutive | Sospese per legge appena presenti domanda | Sospese per accordo (se concordato) |
| Rinuncia ai giudizi | Necessaria (se pendenze su quei carichi) | Non necessaria (salvo accordi, in assenza di giudizi) |
| Applicabile a debiti bancari? | No (solo tributi/contributi) | Sì (qualsiasi credito privato ceduto) |
Tabella 3 – Caratteristiche dello stralcio mini‑debiti (<= €1000)
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Importo residuo | Fino a 1.000 euro |
| Periodo del carico | 2000–2015 |
| Enti statali/previdenziali | Annullamento di capitale, interessi e sanzioni |
| Enti locali | Annullamento di interessi e sanzioni, capitale dovuto |
| Esclusioni | Aiuti di Stato, condanne Corte dei conti, sanzioni penali, risorse UE, IVA import |
(Ricorda: lo stralcio è avvenuto il 31/3/2023 in modo automatico. Verifica se il tuo Comune ha aderito, in caso di debiti locali.)
FAQ – Domande frequenti (e risposte)
1. Perché ricevo una lettera da Prisma SPV S.r.l. se il mio debito era con una banca? – Negli ultimi anni molte banche e finanziarie hanno ceduto in blocco i loro crediti deteriorati a società specializzate come Prisma SPV. Queste società (dette SPV o veicoli di cartolarizzazione) acquistano portafogli di debiti a prezzo scontato e poi incaricano società di recupero crediti di gestirli. Quindi il tuo debito originario con la banca X è stato probabilmente ceduto a Prisma. Ciò non significa che devi automaticamente pagare: Prisma deve comunque dimostrare la titolarità del credito esibendo la documentazione di cessione (contratto, G.U., ecc.) . In sintesi, ricevi la lettera da Prisma perché è subentrata alla banca come creditore.
2. Se l’avviso di cessione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, devo pagare? – La pubblicazione in G.U. dell’avviso di cessione (ex art. 58 TUB) è necessaria per rendere efficace la cessione verso i debitori, ma non è da sola sufficiente a provare che il tuo specifico debito era compreso . Serve come pubblicità-notizia. La Cassazione ha chiarito che l’avviso in G.U. ha solo funzione informativa e non prova l’inclusione del singolo credito . Il cessionario (Prisma) deve, se il debitore lo contesta, produrre il contratto di cessione o un elenco dettagliato da cui risulti il tuo nominativo . Quindi, sebbene l’avviso ti impedisca di pagare validamente la banca dopo 3 mesi, non ti obbliga a pagare Prisma se questo non fornisce prove ulteriori.
3. Posso eccepire la prescrizione se ho pagato qualche rata? – Dipende. Ogni pagamento che hai fatto è considerato per legge un riconoscimento del debito (art. 2944 c.c.), che interrompe la prescrizione, ma solo riguardo alle prestazioni future. In pratica, se hai pagato alcune rate e poi smesso, la prescrizione riparte dall’ultimo pagamento per le rate successive, ma non fa rivivere eventuali rate già prescritte prima . Quindi devi verificare la data del tuo ultimo pagamento. Ad esempio: prestito del 2015, pagato rate fino al 2018, poi nulla. Le rate fino al 2018 sono state riconosciute; la prescrizione delle rate 2019–2020 decorre dal 2018 (quindi sarebbe 2023). Se il sollecito arriva nel 2026, quelle potrebbero essere prescritte, mentre il riconoscimento del 2018 non fa rivivere eventuali rate 2015-2017 già prescritte nel 2022-23. In sintesi: puoi eccepire prescrizione per le somme per cui sono passati 5/10 anni dall’ultimo pagamento. Ogni caso va valutato puntualmente.
4. Una lettera di sollecito inviata per posta semplice interrompe la prescrizione? – No. Affinché vi sia interruzione della prescrizione serve un atto con data certa e contenuto di costituzione in mora (richiesta di pagamento) notificato al debitore . Un sollecito inviato con posta ordinaria (prioritaria) non ha prova di ricezione né di contenuto, quindi non interrompe la prescrizione. Anche una email non PEC o un SMS non hanno valore interruttivo. Solo raccomandate A/R, PEC o atti giudiziari notificati validamente interrompono il termine.
5. Se non rispondo al sollecito, cosa può succedere? – Se ignori completamente la lettera, Prisma SPV potrà tentare varie strade: ad esempio richiedere un decreto ingiuntivo dal giudice presentando i documenti di credito ; oppure, se il credito è di dubbia esigibilità, potrebbe anche cederlo ulteriormente a un’altra società (capita che un NPL passi di mano più volte). In casi estremi, potrebbero attivare un recupero più aggressivo tramite legale. Possono anche minacciare pignoramenti, ma ricordiamo che senza titolo esecutivo non possono procedere davvero. Quindi, ignorando, rischi che ottengano un titolo in contumacia (ingiunzione non opposta). Meglio invece rispondere e contestare per prevenire quelle mosse.
6. Posso aderire alla rottamazione se il mio debito è stato ceduto a Prisma SPV? – Dipende dalla natura del debito. Se è un debito tributario (es. cartella ex Equitalia) su cui Prisma agisce come incaricata, la rottamazione è ancora possibile – ma la devi attivare tu verso l’Agenzia Entrate Riscossione. Prisma in tal caso funge da sollecitatore per conto dell’Agente pubblico. Verifica dunque se la lettera menziona una cartella/ruolo e se rientra nei requisiti (carico 2000–2023). Se sì, presenta la domanda di definizione agevolata entro i termini . Se invece il debito è di natura privata (prestito bancario, bollette, ecc.), la rottamazione statale non si applica.
7. È possibile contestare la cartella di pagamento dopo molti anni? – Sì, ci sono varie situazioni in cui puoi farlo: – Se non hai mai ricevuto la notifica originaria, puoi impugnare l’atto successivo (come l’intimazione) e far valere la mancata notifica della cartella, facendola di fatto annullare. – Se la cartella è stata notificata, ma sono passati molti anni, potresti eccepire la prescrizione sopravvenuta. Ad esempio, cartella IRPEF 2010 notificata nel 2011: se non sono seguiti atti, dal 2021 è prescritta (10 anni). – L’art. 50 DPR 602/1973 prevede inoltre che dopo un anno dall’avviso di intimazione (se non hanno pignorato nel frattempo) la procedura esecutiva decade . Quindi se Prisma ti sollecita su una cartella del 2015 con intimazione nel 2017 e mai pignorata entro il 2018, oggi quell’intimazione è inefficace. – La riforma del processo tributario (D.Lgs. 175/2024) consente di impugnare l’atto successivo se il precedente non ti è stato notificato . Ciò amplia le tue possibilità di difesa anche a distanza di anni. In sintesi, mai dare per “buono” un vecchio debito fiscale senza verifiche: spesso ci sono estremi per farlo annullare in autotutela o giudizio.
8. Quali debiti possono essere inclusi nel saldo e stralcio del 2019? – Il Saldo e Stralcio 2019 riguardava esclusivamente persone fisiche con ISEE ≤ 20.000 € e debiti fiscali affidati dal 2000 al 2017 derivanti da dichiarazioni dei redditi e contributi previdenziali (artigiani/commercianti) non versati . Erano esclusi i debiti da accertamento e le altre categorie fuori rottamazione (IVA import, ecc.). La percentuale da pagare variava (16%, 20%, 35%) a seconda dell’ISEE, con cancellazione totale di sanzioni e interessi . Questo è ormai passato: oggi non puoi più aderirvi, ma se Prisma recupera ad esempio un vecchio debito Equitalia che avrebbe avuto i requisiti per il Saldo 2019, puoi tentare di trattare privatamente su quelle percentuali come riferimento.
9. Che differenza c’è tra OCC e composizione negoziata? – Sono due strumenti diversi per gestire crisi da debiti: – OCC sta per Organismo di Composizione della Crisi, previsto dalla Legge 3/2012 (ora Codice della Crisi). L’OCC è un ente (spesso istituito presso ordini professionali o enti pubblici) che nomina un Gestore per assistere il debitore consumatore o piccolo imprenditore nella procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo con i creditori, liquidazione) . Il Gestore (es. Avv. Monardo) elabora con te la proposta, fa da tramite col giudice e i creditori. – La composizione negoziata introdotta col D.L. 118/2021 è rivolta invece agli imprenditori commerciali in crisi, per evitare il fallimento attraverso un percorso volontario di trattativa assistita . Si nomina un esperto negoziatore (di solito un commercialista o avvocato con esperienza concorsuale) che aiuta l’impresa e i creditori a trovare un accordo. Non passa subito dal giudice, se non in fase finale se serve omologare un concordato semplificato. In breve: OCC = crisi da sovraindebitamento di privati e piccoli imprenditori, composizione negoziata = crisi di imprese commerciali medio-grandi.
10. Se mi pignorano lo stipendio posso aderire alla rottamazione? – Sì, l’adesione alla rottamazione è possibile anche se è in corso un pignoramento, purché si tratti di un debito definibile (tributi, contributi) e tu presenti la domanda entro il termine . Addirittura, la legge prevede che il pagamento della prima rata della definizione agevolata comporta l’estinzione del pignoramento già avviato (art. 3, comma 4, D.L. 119/2018 e succ. mod.). Quindi, ad esempio, se hai lo stipendio pignorato per una cartella e rottami quel debito, dopo aver pagato la prima rata l’esecuzione deve fermarsi. Attenzione solo a comunicare la cosa al giudice dell’esecuzione se necessario, allegando la prova di adesione.
11. Cosa succede se non rispetto le rate della rottamazione‑quinquies? – In caso di definizione agevolata, la legge è chiara: basta saltare due rate (anche non consecutive) oppure non pagare l’unica rata, per far decadere la rottamazione . La decadenza significa che: – perdi tutti i benefici: il debito “resuscita” per intero, con sanzioni e interessi originari; – le somme che hai eventualmente versato fino a quel momento vengono semplicemente scalate dal debito come acconto; – l’Agente della riscossione può riprendere le azioni esecutive come se nulla fosse. Inoltre, di solito dopo la decadenza non è possibile una seconda chance (a meno di un nuovo provvedimento legislativo, come sta avvenendo col passaggio quater->quinquies per alcuni). Quindi è fondamentale, se aderisci, rispettare le scadenze di pagamento.
12. Posso chiedere la cancellazione della segnalazione in Crif dopo la transazione? – Sì. Quando concludi un accordo di saldo e stralcio con Prisma SPV, è buona norma inserire una clausola in cui la società si impegna a cancellare o aggiornare le informazioni negative nelle banche dati creditizie . In genere, dopo un saldo a stralcio, il creditore segnala a CRIF (o Experian, CTC ecc.) che l’importo è stato “pagato a stralcio” o comunque chiude la posizione. Se non lo fa, tu hai interesse che venga fatto per ripulire la tua reputazione creditizia. Quindi negozia e metti per iscritto che, a pagamento ricevuto, Prisma provvederà a segnalare la posizione come saldo e stralcio chiuso e a non cedere ulteriormente l’eventuale residuo (che tanto non potrebbe più esigere). Tieni presente che la cancellazione definitiva della visura negativa avviene di solito trascorsi 36 mesi dalla data dell’evento (es. ultima rata pagata), ma la nota “saldo a stralcio” può restare: per questo, concorda che segnalino come “saldo” normale se possibile.
13. La prescrizione vale anche per l’Agente della riscossione? – Certamente sì. Anche i debiti fiscali e contributivi sono soggetti a prescrizione (o decadenza) e non possono essere riscossi oltre tali termini . Ad esempio, un’avviso di addebito INPS ha prescrizione quinquennale, una cartella IRPEF decennale, le sanzioni amministrative quinquennale. La differenza è che, come per i privati, la prescrizione va eccepita. Inoltre, l’Agente della riscossione deve provare eventuali atti interruttivi (intimazioni, solleciti) di cui intende avvalersi. Spesso in giudizio fiscale l’ADER si vede annullare le cartelle perché non prova di aver inviato in tempo un sollecito. Quindi, anche nei confronti del Fisco, se ritieni che un carico sia prescritto puoi (anzi devi) farlo valere: il giudice tributario verificherà la data dell’ultimo atto valido. Ad esempio, IRPEF 2011, cartella 2013, nessun atto dopo: nel 2023 è prescritta e puoi chiederne l’annullamento.
14. Se ricevo un avviso di accertamento posso aspettare la rottamazione? – No, attenzione: l’avviso di accertamento (dell’Agenzia Entrate o altro ente) non è ancora un carico affidato all’agente della riscossione, dunque non rientra nelle rottamazioni finché non diventa cartella o avviso esecutivo. Un avviso di accertamento va necessariamente impugnato entro 60 giorni davanti alla Corte di Giustizia Tributaria , altrimenti diventa definitivo e poi verrà iscritto a ruolo. Aspettare sperando in futuri condoni è molto pericoloso: i condoni/rottamazioni riguardano debiti già a ruolo. Quindi, se hai un accertamento in mano, o fai ricorso nei termini o valuti strumenti come l’adesione (se prevista) o la conciliazione giudiziale, ma non ignorarlo confidando in uno stralcio futuro perché rischi di perderlo.
15. Quali sono i costi di una procedura di sovraindebitamento? – I costi comprendono il compenso dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e le spese vive di procedura (bollo, contributo unificato se dovuto, notifiche). Di solito il compenso dell’OCC è parametrato al valore dei debiti e al lavoro necessario (può variare da qualche centinaio di euro fino a alcune migliaia, dilazionabili). In generale, i costi sono modesti rispetto ai benefici se si ottiene un forte abbattimento del debito . Ad esempio, se con un piano il debitore ne esce pagando 30% di 100.000 € di debiti, qualche migliaio di euro di costi OCC è ben speso. Inoltre, per i debitori con ISEE molto basso esistono fondi di solidarietà in alcuni tribunali per coprire parte dei costi. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi, potrà fornirti un preventivo personalizzato una volta analizzata la tua situazione . In ogni caso, ricordiamo che la procedura di sovraindebitamento richiede l’assistenza di professionisti qualificati e l’intervento del giudice, quindi non è gratuita; ma va vista come un investimento per liberarsi dai debiti.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio gli effetti delle diverse soluzioni, riportiamo alcune simulazioni (i valori sono indicativi e semplificati):
Simulazione 1 – Verifica della prescrizione
Scenario: Mario stipula nel 2012 un prestito personale di €15.000 con rate mensili fino al 2017. Nel 2015, a causa di difficoltà, smette di pagare. Nessuna comunicazione formale gli arriva fino al 2021, quando riceve una lettera da Prisma SPV che gli chiede un saldo di €9.000. Mario è incerto sul da farsi, dato che il debito è molto vecchio.
Analisi:
- Il debito è un finanziamento personale non garantito; le rate scadute si prescrivono in 5 anni, essendo prestazioni periodiche . Il capitale residuo (somme non ancora scadute al momento della risoluzione) seguirebbe il termine decennale, ma in pratica, cessato il piano di ammortamento nel 2017, resta solo da conteggiare quanto scaduto.
- L’ultima rata non pagata risale al 2015; da quella data Mario non ha mai ricevuto atti interruttivi formali (solo forse qualche telefonata). Quindi, trascorsi 5 anni, nel 2020 le rate sono andate in prescrizione .
- La lettera del 2021 è stata inviata con posta semplice (non risulta alcuna raccomandata AR o PEC), dunque non ha interrotto la prescrizione perché priva di prova legale di ricezione . Anche se fosse stata raccomandata, sarebbe comunque arrivata a prescrizione già maturata.
Conclusione: Mario può eccepire la prescrizione e rifiutarsi di pagare. La mossa consigliata è inviare a Prisma SPV una diffida scritta in cui contesta che il credito è estinto per prescrizione maturata nel 2020 e pertanto chiede l’archiviazione della pratica . Nella stessa lettera può anche richiedere, in via subordinata, la prova della cessione (che probabilmente Prisma non ha completa) e diffidare la società dal proseguire il recupero. Verosimilmente Prisma, di fronte a tali eccezioni fondate, rinuncerà o al più proporrà a Mario un saldo e stralcio molto vantaggioso (tipo il 10%). Assistenza legale può assicurare che Mario imposti correttamente la difesa e, nel caso arrivasse un decreto ingiuntivo, lo opponga tempestivamente evitando condanne indebite.
Simulazione 2 – Adesione alla rottamazione‑quinquies
Scenario: Lucia ha ricevuto tra il 2018 e il 2019 tre cartelle esattoriali per un totale di €20.000 (riguardano IRPEF 2016, IVA 2017 e contributi INPS 2018). Le cartelle sono state affidate all’Agente della riscossione negli anni 2018-2019. Dal 2024, Prisma SPV la contatta come mandataria per conto dell’Agente, sollecitando il pagamento. Lucia, informatasi sulle ultime novità, decide di aderire alla rottamazione-quinquies 2026 per chiudere quelle cartelle.
Calcoli:
- Capitale dovuto complessivo (somma delle imposte e contributi nelle cartelle): €20.000.
- Sanzioni, interessi, aggio maturati su queste cartelle: circa €8.000 (che saranno tutti stralciati aderendo alla definizione).
- Importo da pagare in rottamazione: €20.000 (capitale) + spese di notifica di ciascuna cartella (poniamo ~€100 ciascuna, totale €300) = €20.300.
- Lucia opta per la rateazione in 54 rate bimestrali (4½ anni). Quindi, calcolando €20.300 / 54, ogni rata sarà di circa €376 .
- Sul pagamento dilazionato si applicherà interesse 3% annuo dal 1º agosto 2026: su 54 rate, gli interessi totali ammonteranno a circa €1.500 complessivi (aumentando la rata di pochi euro).
Vantaggi: Lucia risparmia gli €8.000 di sanzioni e interessi che altrimenti avrebbe dovuto pagare, e ottiene una dilazione senza ulteriori aggravi rilevanti . Inoltre, non subisce pignoramenti: presentando la domanda di rottamazione, eventuali fermi o ipoteche non iscritti dovranno essere sospesi, e pagando regolarmente eviterà ogni azione esecutiva. Dovrà ricordarsi di presentare la domanda entro il 30/4/2026 e di rinunciare ad eventuali ricorsi pendenti (nell’esempio non ne aveva). Al termine, il suo carico fiscale sarà estinto e Prisma SPV cesserà di importunarla, avendo lei saldato tutto con l’Agenzia secondo la legge.
Simulazione 3 – Stralcio mini debiti
Scenario: Paolo ha un debito di €600 relativo ad una multa stradale del 2012 non pagata. Nel 2024 riceve un sollecito generico da Prisma SPV che gli chiede €700 (importo lievitato con interessi di mora e spese). Paolo è confuso perché ricorda di aver sentito parlare di annullamento delle vecchie multe sotto 1000 €.
Analisi: Il debito di Paolo rientra nei carichi 2000–2015 e l’importo residuo (€700) è inferiore a 1.000 €. – Se la multa era di competenza di un ente statale (poco probabile, più probabile comunale), allora il 31 marzo 2023 il debito è stato automaticamente annullato in toto . Trattandosi di multa, l’ente creditore è il Comune, quindi bisogna vedere la delibera comunale. – Ponendo che l’ente sia il Comune: molti Comuni hanno applicato lo stralcio parziale previsto dalla legge 197/2022. Ciò significa che al 31/3/23 sono stati annullati tutti gli interessi e le maggiorazioni sulla multa, mentre resta dovuto il capitale (ossia l’importo originario della sanzione) . Supponiamo che la multa originaria fosse €100 e il resto fossero maggiorazioni. – Di conseguenza, oggi Paolo dovrebbe al massimo pagare €100 (capitale) + spese notifica €? e non certo €700.
Cosa fare: Paolo può inviare a Prisma SPV (e per conoscenza al Comune) una comunicazione in cui evidenzia che il debito rientra nello stralcio dei mini-debiti disposto dalla L.197/2022, cita il comma 222 e seguenti, e chiede l’annullamento integrale del carico in quanto rientrante fra quelli previsti . Alleghi magari copia della multa e riferimenti della cartella se li ha. A seconda di come il Comune ha deliberato, si avranno due casi: – Comune ha aderito allo stralcio completo: debito già cancellato d’ufficio -> Prisma SPV dovrà semplicemente prenderne atto e chiudere la pratica. – Comune ha fatto opt-out o parziale: allora rimane dovuto solo il capitale. In tal caso, Prisma potrebbe richiedere quel piccolo importo. Tuttavia, Paolo a quel punto potrebbe pagare quei €100 direttamente al Comune (o agente della riscossione) e inviare la ricevuta. In ogni caso, con la mossa di far valere la norma, Paolo risparmia la gran parte (€600 di sanzioni/interessi condonati) e risolve la questione . È improbabile che Prisma SPV insista per vie legali su importi del genere una volta chiarito il quadro normativo.
(Da notare: se il Comune avesse deliberato di non applicare lo stralcio, la situazione cambia e Paolo dovrebbe pagare interamente. Ma la maggior parte degli Enti locali ha seguito la legge nazionale, in mancanza di delibere contrarie esplicite.)
Simulazione 4 – Saldo e stralcio negoziato
Scenario: Giulia ha un debito di €30.000 derivante da un prestito aziendale (non garantito) ottenuto per la sua piccola impresa. La banca ha ceduto questo credito a Prisma SPV dopo vari tentativi di incasso andati a vuoto. Giulia nel frattempo ha chiuso l’attività, ha perso il lavoro e attualmente percepisce un piccolo reddito, con un ISEE di €14.000. Non effettua pagamenti sul prestito dal 2019. Teme un’azione legale, ma vorrebbe chiudere la posizione se possibile con uno sconto, magari grazie all’assistenza del suo avvocato.
Proposta di saldo e stralcio:
- Prescrizione: innanzitutto si valuta la questione prescrizione. Le rate del prestito si prescrivono in 5 anni; dall’ultimo pagamento del 2019 al 2026 sono trascorsi 7 anni . Probabilmente una parte delle rate iniziali (2019-2020) è già prescritta, il che riduce la pretesa effettiva. Inoltre non risultano decreti ingiuntivi notificati, per cui Prisma non ha titolo esecutivo al momento. Questo dà a Giulia una leva forte in negoziazione.
- Parametri di offerta: ispirandosi alla logica del Saldo e Stralcio fiscale 2019, Giulia decide di offrire circa il 35% del capitale residuo come somma transattiva . Il capitale residuo originale era €30.000, ma visti i tempi potrebbe anche essere contestato; comunque il 35% di 30.000 è €10.500. Propone questa cifra in unica soluzione, reperendo l’aiuto di un familiare, a fronte della cancellazione del debito e di ogni segnalazione. In alternativa, è pronta (sotto consiglio legale) a far valere la prescrizione totale se Prisma rifiuta e ad offrire solo il 20% (€6.000) come gesto bonario qualora effettivamente tutto fosse prescritto . In pratica: mette sul piatto 10.500 subito, oppure in caso di rigidità minaccia di pagare ancora meno sostenendo la prescrizione integrale.
- Documentazione a supporto: Giulia allega all’offerta il suo ISEE, che attesta redditi bassi, uno stato di disoccupazione, e un resoconto delle sue spese essenziali. Scrive una lettera ben motivata, evidenziando che l’alternativa per lei sarebbe eventualmente un fallimento personale (o una liquidazione del patrimonio) dove Prisma recupererebbe poco o nulla . Richiede espressamente, nell’accordo, la cancellazione di tutte le segnalazioni negative (il prestito è segnalato in centrale rischi come “sofferenza”) e la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa futura sul residuo.
Esito: Prisma SPV, valutate le circostanze (difficoltà evidente della debitrice, rischio prescrizione e causa persa, costi di azione legale), accetta la proposta del 30% del capitale, pari a €9.000, concedendo per cortesia a Giulia di pagarli in 3 rate mensili da €3.000 ciascuna . Giulia ottiene così una riduzione del 70% del debito e la liberazione da ogni rivendicazione futura. L’accordo viene formalizzato con una scrittura privata in cui Prisma dichiara, una volta incassati i €9.000, di considerare definitivamente estinto il debito e di rinunciare ad ogni azione ulteriore, provvedendo anzi a dare atto alla CRIF della chiusura positiva della posizione . Entro pochi mesi Giulia si lascia alle spalle il problema, evitando anche eventuali pignoramenti che avrebbero potuto colpirla qualora trovasse un nuovo lavoro.
(Questa simulazione mostra come, con negoziazione e preparazione, si possa ottenere un forte sconto. Naturalmente ogni caso è diverso: se Giulia avesse un reddito alto e molti beni, Prisma sarebbe stata meno conciliante.)
Conclusione
Ricevere una lettera da Prisma SPV S.r.l. per un debito risalente nel tempo può sembrare una condanna senza appello, ma in realtà la legge e la giurisprudenza offrono numerose possibilità di difesa. Le società di recupero crediti, infatti, devono dimostrare la titolarità del credito oltre a rispettare i termini di prescrizione; il semplice avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non basta a provare la pretesa . Il debitore ha il diritto di eccepire la prescrizione, la nullità della notifica di atti eventualmente mai ricevuti, la mancanza di un titolo esecutivo e persino i vizi del contratto originario da cui nasce il debito. In ambito tributario, la recente riforma del processo garantisce un elenco chiaro di atti impugnabili e termini definiti, evitando le “zone grigie” del passato . Inoltre, le misure di “pace fiscale” introdotte negli ultimi anni (rottamazione-quinquies, stralcio dei mini debiti, saldo e stralcio 2019) consentono – a chi ne ha i requisiti – di azzerare sanzioni e interessi e di negoziare su una base ridotta del capitale .
La parola chiave in queste situazioni è tempestività. Agire prontamente è essenziale: una contestazione formale ben fatta, un ricorso presentato entro i termini, oppure una domanda di definizione agevolata possono evitare che la situazione degeneri in pignoramenti, ipoteche o decreti ingiuntivi e al contempo possono ridurre drasticamente l’importo dovuto. Al contrario, l’inerzia o il ritardo possono pregiudicare diritti che avevi (ad esempio, far scadere termini di opposizione).
Viste le complessità normative e procedurali illustrate, per valutare correttamente la tua posizione e scegliere la strategia migliore è consigliabile affidarsi a un professionista esperto. Ogni caso ha sfumature particolari (dal tipo di atto ricevuto, al tipo di credito, alla situazione personale) e un avvocato specializzato saprà individuare le difese ad hoc.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: il suo team di avvocati e commercialisti analizzerà la tua situazione, controllerà la validità del credito, calcolerà la prescrizione e ti assisterà nel proporre ricorsi, richiedere sospensioni, negoziare saldi e stralci e attivare procedure di sovraindebitamento. Con un’azione mirata e tempestiva potrai difendere i tuoi diritti e, se necessario, chiudere il contenzioso con soluzioni sostenibili e su misura . Non aspettare oltre: ogni giorno perso può fare la differenza tra subire passivamente una pretesa o risolvere il problema a tuo vantaggio. Contatta ora l’avvocato per avere immediatamente al tuo fianco chi sa come fermare sul nascere le azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) e come ottenere il risultato migliore per te. La tua tranquillità finanziaria può essere recuperata, con gli strumenti legali giusti.
