Lettera Da Prelios Credit Solutions Per Debiti Vecchi: Come Difenderti Da Un Sollecito Di Pagamento E Trattare Un Saldo E Stralcio

Introduzione

Ricevere una lettera di sollecito da Prelios Credit Solutions per un vecchio debito può generare ansia e confusione. Molti debitori non sanno come reagire e rischiano di commettere errori gravi: c’è chi paga somme non dovute o rinuncia ai propri diritti per paura, oppure all’opposto ignora completamente la richiesta, esponendosi a procedure esecutive come precetti, pignoramenti e ipoteche. Questo tema è diventato particolarmente attuale perché, dopo le recenti crisi economiche e sanitarie, molte banche hanno ceduto ingenti portafogli di crediti deteriorati (NPL) a società di gestione del credito (i cosiddetti servicer). Prelios, società leader nel settore, sta inviando comunicazioni in cui invita il debitore a “pagare immediatamente” o propone sconti sul dovuto, ma spesso senza fornire tutta la documentazione del caso. Comprendere la natura del credito ceduto, i termini di prescrizione e le tutele previste dalla legge è fondamentale per evitare pagamenti non dovuti e difendersi efficacemente.

In questa guida, aggiornata al 21 dicembre 2026, vedremo in modo pratico e completo come comportarsi dopo aver ricevuto un sollecito da Prelios. Analizzeremo:

  • Il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di cessione dei crediti, prescrizione e ruolo dei servicer, richiamando le sentenze più recenti della Corte di Cassazione.
  • Le azioni concrete da intraprendere per verificare la legittimità del credito (richiesta di documenti, eccezione di prescrizione, contestazioni formali), come opporsi in caso di decreto ingiuntivo e le strategie legali da utilizzare per difendersi.
  • Gli strumenti alternativi per definire i debiti: dalle rottamazioni quater e quinquies introdotte dalle ultime Leggi di Bilancio, alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) fino alla possibilità di ottenere l’esdebitazione.
  • Consigli pratici per trattare un saldo e stralcio con Prelios: come negoziare, quali percentuali proporre, quali clausole inserire per evitare successive pretese e quali accorgimenti per minimizzare l’impatto fiscale.
  • Gli errori più comuni da evitare e un ampio elenco di FAQ (domande frequenti) che rispondono ai dubbi più diffusi dei debitori.

Chi siamo e come possiamo aiutarti

L’articolo è redatto dall’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo e dal suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’avv. Monardo è cassazionista, specializzato in diritto bancario e tributario, e coordina professionisti esperti a livello nazionale in materia di tutela del debitore. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, lo Studio offre:

  • Analisi legale personalizzata della lettera o dell’atto ricevuto, con verifica della documentazione, dei termini di prescrizione e di eventuali irregolarità.
  • Predisposizione di ricorsi e opposizioni a decreti ingiuntivi o atti esecutivi (artt. 615 e 617 c.p.c.), con eventuale richiesta di sospensione urgente e gestione della causa.
  • Assistenza nelle trattative con il servicer per ottenere un saldo e stralcio, piani di rientro o accordi stragiudiziali, curando la negoziazione e verificando il rilascio di liberatorie.
  • Consulenza sull’accesso alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo con i creditori, liquidazione controllata) e sull’adesione alle rottamazioni dei ruoli o altre definizioni agevolate introdotte dalla legge.
  • Strumenti giudiziali e stragiudiziali per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e altre azioni esecutive eventualmente minacciate dal creditore.

Se hai ricevuto una comunicazione da Prelios (o da un’altra società di recupero crediti), non aspettare oltre.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale: cartolarizzazione, prescrizione e diritti del debitore

1.1 Chi è Prelios Credit Solutions e come opera

Prelios Credit Solutions S.p.A. è una società italiana specializzata nella gestione di crediti deteriorati (Non Performing Loans – NPL) acquisiti da banche e intermediari tramite operazioni di cartolarizzazione. La Legge 130/1999 disciplina la cartolarizzazione dei crediti: una banca o un ente finanziario cede i propri crediti a una società veicolo (Special Purpose Vehicle o SPV), che a sua volta emette titoli sul mercato per finanziarne l’acquisto. Per recuperare i crediti ceduti, la SPV nomina un servicer, ossia una società incaricata dell’incasso e della gestione amministrativa del portafoglio.

Il vincolo normativo sul servicer

L’articolo 2, comma 6, della Legge 130/1999 stabilisce che le attività di riscossione e recupero dei crediti ceduti possono essere svolte solo da banche o da intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB). In passato alcuni tribunali avevano interpretato questa norma in modo rigoroso, arrivando talvolta a sospendere procedure esecutive promosse da servicer non iscritti all’albo. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7243/2024, ha chiarito che la mancata iscrizione all’albo non determina la nullità delle attività di recupero. La norma ha natura amministrativa: il legislatore demanda alla Banca d’Italia il potere di vigilanza e sanzione, ma non collega all’inosservanza alcuna nullità civile degli atti di riscossione . In pratica, se il servicer non fosse iscritto, ciò potrebbe comportare sanzioni da parte delle autorità di vigilanza, ma non rende invalidi i contratti di cessione né gli atti di recupero già compiuti . Per il debitore, questo significa che non è possibile far annullare un sollecito o un precetto di Prelios solo perché la società (ipoteticamente) non fosse iscritta all’albo – al massimo tale circostanza potrà avere rilievo nelle trattative o nelle segnalazioni alle autorità competenti.

Cessione del credito e prova della legittimazione

Affinché la cessione del credito sia opponibile al debitore, occorre che questi ne sia informato o che l’abbia accettata: l’art. 1264 del Codice Civile prevede infatti che la cessione ha effetto nei confronti del debitore solo dal momento in cui gli è stata notificata o egli l’ha accettata. Prima di tale momento, un pagamento eseguito al creditore originario libera comunque il debitore, a meno che il nuovo creditore (cessionario) provi che il debitore era già a conoscenza della cessione . In pratica, la banca cedente o il servicer devono comunicare al debitore che il credito è stato trasferito, indicando la data della cessione, la società cessionaria e gli estremi identificativi del credito.

Spesso, nelle operazioni di cartolarizzazione, la notifica individuale ai singoli debitori viene sostituita da un avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in cui sono elencate (in forma aggregata) le categorie dei crediti ceduti. A questo proposito, la Cassazione (ord. n. 27178/2025) ha stabilito che un tale avviso è idoneo a provare la cessione solo se contiene elementi precisi che consentano di individuare senza incertezze il credito specifico (tipo di contratto, data di stipula, nominativo delle parti, ecc.) . Se invece l’avviso è formulato in termini troppo generici (ad es. cita solo “mutui non performanti 2000–2010” senza dettagli) oppure se il debitore contesta specificamente la cessione, allora il servicer dovrà produrre in giudizio il contratto di cessione integrale e altra documentazione probatoria adeguata a dimostrare che quel determinato credito gli è stato effettivamente trasferito . In altre parole, la giurisprudenza più recente riconosce la validità dell’avviso in G.U. come mezzo di pubblicità legale, ma non lo considera di per sé sufficiente a provare la titolarità del credito in giudizio: il cessionario che vuole far valere il credito dovrà esibire il contratto o almeno fornire altri elementi certi di prova, specialmente se il debitore solleva contestazioni .

1.2 Prescrizione dei debiti: termini e decorrenza

Verificare se un credito è prescritto è una delle prime cose da fare quando si riceve un sollecito per un debito “vecchio”. La prescrizione è infatti la perdita del diritto per inerzia del creditore: se il creditore non esercita il suo diritto per un certo periodo di tempo fissato dalla legge, il diritto si estingue e il debitore non è più tenuto a pagare. Il Codice Civile prevede diversi termini di prescrizione a seconda della natura del credito:

  • Prescrizione ordinaria decennale (10 anni) – L’art. 2946 c.c. stabilisce che, “salvo che la legge disponga diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni” . Questo termine generale si applica alla maggior parte dei crediti derivanti da contratti, tra cui mutui ipotecari, prestiti personali, finanziamenti bancari e altri debiti che non abbiano un termine di prescrizione più breve previsto da norme specifiche.
  • Prescrizione quinquennale (5 anni) – L’art. 2948 c.c. prevede la prescrizione breve di cinque anni per alcune categorie di crediti, tra cui: gli interessi periodici, le rendite, le annualità di pensioni o vitalizi, le rate da pagare a scadenze periodiche, i canoni di locazione, i crediti per compensi di lavoro autonomo e in generale tutti i pagamenti che devono essere effettuati a intervalli regolari . Molte rate di finanziamenti al consumo o di carte di credito rientrano in questo termine quinquennale, trattandosi di obbligazioni a scadenze periodiche.
  • Prescrizioni ancora più brevi – Alcune norme speciali prevedono termini di prescrizione molto brevi per crediti particolari: ad esempio, 6 mesi per il credito dell’albergatore verso il cliente, 1 anno per il vettore nel trasporto di cose, 3 anni per il compenso dei professionisti in alcuni casi, ecc. (artt. 2954–2961 c.c.). Si tratta però di casi residuali rispetto ai comuni debiti bancari o finanziari.

Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè, in pratica, dal giorno in cui il creditore avrebbe potuto iniziare legalmente l’azione di recupero. Per un prestito rateale, ad esempio, la prescrizione di una singola rata decorre dalla scadenza di quella rata non pagata; per l’intero finanziamento decorre dalla data di scadenza dell’ultima rata o dalla data di risoluzione del contratto.

Ogni atto che riconosce l’esistenza del debito da parte del debitore (come un pagamento parziale, la richiesta di una rateizzazione, la sottoscrizione di un nuovo piano di rientro, o anche una semplice promessa di pagamento scritta) interrompe la prescrizione e fa ripartire il termine daccapo (art. 2944 c.c.). Anche la notifica di un atto giudiziario da parte del creditore, ad esempio un decreto ingiuntivo o un atto di precetto, interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.).

1.2.1 Sospensione e interruzione della prescrizione

Oltre ai termini base, occorre considerare gli effetti di sospensione e interruzione previsti dal Codice Civile:

  • Interruzione della prescrizione – L’art. 2943 c.c. stabilisce che la prescrizione è interrotta dalla notifica dell’atto con cui si inizia un giudizio oppure da qualsiasi atto con cui il creditore manifesta al debitore la volontà di far valere il proprio diritto, come ad esempio una lettera di costituzione in mora inviata per raccomandata . Dopo ogni interruzione, la prescrizione ricomincia a decorrere da capo per la stessa durata del termine originario. Esempio: se un credito soggetto a prescrizione quinquennale viene interrotto da una raccomandata di messa in mora nel 2022, il nuovo termine di 5 anni inizierà a decorrere dal 2022 e scadrà nel 2027 . Analogamente, la notifica di un decreto ingiuntivo interrompe la prescrizione e, se il decreto diventa definitivo, il credito si prescriverà in 10 anni (vedi art. 2953 c.c. più avanti).
  • Sospensione della prescrizione – L’art. 2941 c.c. elenca alcune cause in presenza delle quali la prescrizione resta sospesa, cioè il tempo smette di “correre” temporaneamente. Tra queste cause vi sono particolari rapporti tra le parti (tra coniugi, tra genitori e figli, nell’ambito di tutela o amministrazione di sostegno, ecc.) . Durante la sospensione il tempo non viene conteggiato, e il termine riprende a decorrere solo quando la causa di sospensione è cessata.
  • Effetto di sentenze e titoli giudiziali – art. 2953 c.c. – L’art. 2953 c.c. prevede che se un diritto è stato accertato con una sentenza passata in giudicato o con un decreto ingiuntivo non opposto, il relativo credito si prescrive in ogni caso in 10 anni. Si parla di “conversione” dei termini di prescrizione: ad esempio, un credito originariamente soggetto a prescrizione quinquennale (come il debito da carta di credito) diventa esigibile per 10 anni se il creditore ottiene un decreto ingiuntivo definitivo . In pratica, una volta che il creditore ha in mano un titolo giudiziale definitivo, ha un decennio di tempo per avviare l’esecuzione forzata.

Conoscere queste regole è fondamentale per il debitore, perché permette di valutare se la richiesta di pagamento di Prelios sia ancora valida o se magari il diritto si è già estinto per prescrizione. È sempre opportuno chiedere a Prelios la prova di eventuali atti interruttivi della prescrizione: ad esempio, copie di raccomandate di messa in mora inviate negli anni passati, o l’eventuale decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca originaria. Questi documenti servono a capire se il termine prescrizionale è ancora pendente o se invece è già maturato.

1.3 Interessi, usura e anatocismo

Un vecchio debito bancario può includere una quota significativa di interessi e altri oneri accessori maturati nel tempo. È importante verificare che tali importi siano legittimi, perché in alcuni casi possono essere ridotti o eliminati se risultano superiori ai limiti di legge (usura) o calcolati in modo illegittimo (anatocismo).

Interessi legali e interessi convenzionali

L’art. 1284 c.c. stabilisce che il tasso degli interessi legali è determinato per legge e può essere modificato annualmente con decreto del Ministero dell’Economia (in mancanza di decreto rimane quello dell’anno precedente) . In assenza di diversi accordi scritti, dunque, gli interessi dovuti sono al tasso legale vigente pro tempore. Se però le parti pattuiscono interessi maggiori, la legge richiede la forma scritta: gli interessi convenzionali superiori al tasso legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti solo al tasso legale .

Questo principio tutela il debitore: se Prelios (o la banca originaria) pretende interessi che non risultano da un contratto scritto o da un piano di ammortamento accettato, tali interessi possono essere contestati e ricondotti al tasso legale. Ad esempio, se su un vecchio scoperto di conto la banca ha applicato interessi senza aver concordato un tasso per iscritto, il debitore potrebbe eccepire che sono dovuti solo gli interessi legali.

Usura

La Legge 108/1996 disciplina l’usura e fissa un limite oltre il quale gli interessi sono sempre considerati usurari e vietati penalmente. In sintesi, la legge prevede che gli interessi (siano essi corrispettivi o moratori) sono usurari quando superano di oltre un quarto il tasso medio praticato per operazioni similari, come rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia ed indicato nei decreti del Ministero dell’Economia. Se un contratto prevede interessi usurari, la sanzione è molto severa: l’art. 1815 c.c. stabilisce che in caso di usura il debitore non deve corrispondere alcun interesse . Il tasso soglia di usura varia di trimestre in trimestre e per categoria di operazione (mutui, cessioni del quinto, credito revolving, etc.). Per verificarlo occorre considerare tutti gli oneri a carico del debitore: non solo il tasso nominale annuo, ma anche commissioni, spese, penali e interessi di mora, calcolando il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) effettivo del finanziamento.

È importante sottolineare che anche gli interessi moratori (quelli dovuti per il ritardo nei pagamenti) possono essere usurari. La Cassazione ha ritenuto che, ai fini dell’usura, gli interessi di mora vadano sommati agli interessi corrispettivi e alle altre spese per verificare il superamento del tasso soglia . In caso di tassi di mora usurari, si applica la stessa sanzione: nessun interesse è dovuto, né corrispettivo né di mora. Pertanto, se nel contratto originario del debito ceduto a Prelios i tassi applicati (sommando tutte le voci) eccedevano la soglia d’usura vigente all’epoca, il debitore può eccepire la nullità delle clausole usurarie e chiedere la rideterminazione del saldo senza interessi, o addirittura la restituzione di quelli già pagati in eccedenza.

Anatocismo

L’anatocismo consiste nella produzione di interessi su interessi già scaduti (in pratica, la capitalizzazione degli interessi per calcolare ulteriori interessi). Nel contesto bancario, l’anatocismo è stato a lungo oggetto di dibattito. Oggi l’art. 120 TUB (Testo Unico Bancario), come modificato dal D.Lgs. 342/1999 e dalle delibere del CICR, consente l’anatocismo bancario solo a condizioni molto rigorose. In particolare, per i rapporti di conto corrente e finanziamento, è prevista in linea generale una periodicità annuale nel calcolo degli interessi: gli interessi maturati devono essere contabilizzati almeno una volta all’anno, ed il cliente dev’essere informato con estratto conto; il cliente ha 60 giorni per contestare l’estratto conto ex art. 119 TUB . Inoltre, la delibera CICR del 2000 (e successive) ha stabilito che gli interessi attivi e passivi devono avere la stessa periodicità di capitalizzazione (principio di reciprocità) e che gli interessi maturati non possono produrre ulteriori interessi se non dopo che sia decorso almeno un anno dalla loro maturazione, e solo se il cliente non li abbia pagati entro 60 giorni dall’avviso.

Se queste condizioni non sono rispettate, la capitalizzazione periodica degli interessi è illegittima. Ad esempio, molte banche in passato applicavano l’anatocismo trimestrale sugli interessi passivi di conto corrente (ogni tre mesi gli interessi venivano sommati al capitale e da quel nuovo saldo si calcolavano altri interessi): questa pratica, salvo specifici accordi successivi, è stata dichiarata nulla dalla giurisprudenza in base all’art. 1283 c.c. . Pertanto, in sede di contestazione del debito, il debitore può chiedere la ricalcolo del saldo eliminando gli interessi anatocistici illegittimamente computati. Spesso, riconteggiare il debito escludendo anatocismo e usura porta a ridurre notevolmente l’importo dovuto – in alcuni casi il debito può perfino azzerarsi o trasformarsi in credito a favore del cliente, se erano stati pagati troppi interessi.

1.4 Diritto alla documentazione: art. 119 TUB e ordine di esibizione

Per potersi difendere efficacemente, il debitore ha bisogno di accedere a tutta la documentazione relativa al rapporto di credito originario. L’art. 119 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) riconosce al cliente (e ai suoi eredi o aventi causa) il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni degli ultimi 10 anni, dietro rimborso dei soli costi di produzione . Ciò significa che, in caso di contestazione con Prelios, si può formalmente richiedere:

  • il contratto originario (ad esempio il contratto di mutuo, di finanziamento o il contratto della carta di credito da cui deriva il debito);
  • il piano di ammortamento e gli estratti conto o prospetti delle rate con indicazione di capitale, interessi e spese;
  • le ricevute di pagamento o quietanze delle rate che si sono eventualmente pagate;
  • la comunicazione di cessione del credito, ossia l’avviso (lettera o estratto Gazzetta Ufficiale) con cui si notifica che il credito è stato ceduto a Prelios o alla SPV.

La richiesta va inviata preferibilmente con modalità tracciabile (PEC o raccomandata A/R), citando l’art. 119 TUB ed eventualmente allegando copia di un documento di identità e degli eventuali atti di cessione di cui si è già a conoscenza. La banca originaria o il servicer devono fornire copia di questi documenti entro 90 giorni. Possono chiedere solo un rimborso spese (di solito pochi centesimi a pagina o forfettario).

Se il servicer non produce spontaneamente i documenti, il debitore non è privo di mezzi: in caso di causa giudiziale, è possibile chiedere al giudice un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. L’art. 210 del codice di procedura civile consente infatti al giudice, durante un processo, di ordinare alle parti (o anche a terzi) di esibire documenti ritenuti necessari ai fini della decisione . Nel nostro caso, qualora Prelios agisca giudizialmente o qualora il debitore promuova un’azione (ad esempio un’opposizione), si potrà istanziare al giudice di ordinare a Prelios o alla banca cedente di esibire il contratto e gli estratti conto relativi al credito in questione. È importante, tuttavia, che la parte che richiede l’esibizione indichi con precisione i documenti desiderati e perché sono rilevanti; inoltre, occorre anticipare le spese di copia se richiesto dal giudice. La mancata ottemperanza a un ordine di esibizione senza giustificato motivo può portare a sanzioni e, nel processo civile, il giudice può trarre argomenti di prova a sfavore della parte inadempiente.

1.5 Decreto ingiuntivo e opposizione

Se Prelios, dopo i solleciti bonari, ritiene che il debitore non pagherà spontaneamente, può decidere di agire per vie legali. Lo strumento giudiziario tipico è il decreto ingiuntivo: si tratta di un provvedimento emesso dal giudice, su ricorso del creditore, con cui si ordina al debitore di pagare una certa somma entro un termine prestabilito (di solito 40 giorni). Prelios, essendo cessionaria del credito, può richiedere al tribunale competente un decreto ingiuntivo presentando la documentazione del credito (ad esempio il contratto originario, gli estratti conto e l’atto di cessione).

L’art. 641 c.p.c. dispone che nel decreto ingiuntivo il giudice fissi il termine per adempiere (pagare) e il termine per proporre opposizione . In pratica, una volta notificato il decreto ingiuntivo, il debitore ha 40 giorni di tempo per pagare la somma ingiunta oppure per proporre opposizione. L’opposizione a decreto ingiuntivo è disciplinata dall’art. 645 c.p.c. e si propone con atto di citazione dinanzi allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto . Avviando l’opposizione, si instaura un vero e proprio giudizio di merito, durante il quale il debitore-opponente potrà far valere tutte le sue difese (ad esempio eccepire la prescrizione, contestare la quantificazione del debito, eccepire l’usura, la carenza di documenti o la mancata prova della cessione, ecc.). Nel corso di questo giudizio, il debitore può chiedere al giudice la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto (ai sensi dell’art. 649 c.p.c.), per evitare che nel frattempo Prelios proceda comunque ad esecuzione forzata. Se l’opposizione non viene presentata nei termini, il decreto diventa definitivo (passa in giudicato) e costituisce titolo esecutivo a tutti gli effetti.

Da ricordare: se ricevi un decreto ingiuntivo da Prelios, non ignorarlo. I 40 giorni decorrono dalla notifica: scaduto tale termine, senza opposizione, il decreto diventa inoppugnabile e Prelios potrà agire in esecuzione (pignoramenti) con un titolo ormai difficilmente attaccabile. Viceversa, proponendo opposizione in tempo, hai la possibilità di far valere tutte le tue ragioni e costringere il creditore a provare in giudizio la fondatezza della sua pretesa.

1.6 Sovraindebitamento e strumenti di composizione della crisi

Per i debitori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento – ovvero un perdurante squilibrio tra i debiti assunti e il patrimonio o reddito disponibile per farvi fronte – l’ordinamento mette a disposizione delle procedure specifiche per gestire e risolvere la crisi debitoria. La normativa sul sovraindebitamento, introdotta inizialmente con la Legge 3/2012, è stata poi coordinata e integrata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, entrato pienamente in vigore dal 15 luglio 2022). Tali procedure consentono al debitore non fallibile (consumatore, professionista, piccolo imprenditore sotto soglia fallimentare) di ottenere una ristrutturazione dei debiti o addirittura l’esdebitazione (cioè la cancellazione dei debiti residui) a determinate condizioni.

L’art. 6 della Legge 3/2012 definiva il sovraindebitamento come la situazione di “perdurante squilibrio” tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da rendere il debitore incapace di adempiere regolarmente ai propri impegni. In sostanza, se i debiti superano le proprie possibilità economiche attuali e prospettiche, si è in condizione di sovraindebitamento. Le procedure previste (oggi rifluite negli artt. 65 e ss. del Codice della crisi) sono:

  1. Piano del consumatore – È una procedura riservata alla persona fisica consumatore (cioè che ha contratto debiti estranei ad attività imprenditoriali o professionali). Con l’aiuto di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e di un avvocato, il consumatore può presentare al giudice un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede nuove scadenze e importi ridotti secondo le sue effettive capacità economiche. Il piano non richiede il voto dei creditori: se il giudice lo ritiene fattibile e più conveniente della liquidazione, può omologarlo anche senza consenso dei creditori chirografari. Nel piano si possono prevedere stralci (riduzioni) del debito, moratorie, cessioni di beni futuri, ecc., purché i creditori ottengano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione del patrimonio del debitore. Esempio: un debitore con 50.000 € di debiti complessivi, che può pagare solo 200 € al mese, potrebbe proporre un piano di 5 anni pagando complessivamente 12.000 € (il resto sarebbe falcidiato). Se questo importo è superiore a quanto i creditori ricaverebbero pignorandogli i beni, il giudice può approvare il piano. (Da notare: la recente sentenza del Tribunale di Trani del 2025 ha omologato un piano del consumatore in cui un credito ipotecario gestito da Prelios veniva soddisfatto in misura inferiore all’intero ma comunque più vantaggiosa rispetto alla vendita forzata dell’immobile, confermando l’efficacia dello strumento anche su crediti di servicer).
  2. Vantaggi: possibilità di ottenere forti riduzioni dei debiti (anche oltre il 50–60%), pagamento dilazionato fino a 5–7 anni, sospensione di tutte le procedure esecutive in corso e, una volta eseguito il piano, esdebitazione automatica dei debiti residui non pagati.
  3. Svantaggi: il debitore deve essere “meritevole”, cioè non aver colpe gravi nel proprio indebitamento (ad esempio non deve aver contratto debiti colposamente oltre le proprie possibilità, o aver dissipato il patrimonio). Occorre presentare documentazione dettagliata di redditi, patrimonio, spese familiari. Inoltre, l’apertura della procedura viene comunicata ai registri pubblici (come l’anagrafe dei protesti e dei fallimenti), con possibili effetti sulla reputazione e sul credito per il futuro.
  4. Accordo con i creditori – È simile al piano, ma aperto anche a debitori non consumatori (piccoli imprenditori, professionisti) e richiede il voto favorevole dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. In pratica, si formula una proposta di ristrutturazione (anche qui con eventuali falcidie e dilazioni); la proposta viene sottoposta ai creditori e, se ottiene le adesioni necessarie, il giudice omologa l’accordo che diventa vincolante anche per i creditori dissenzienti o non votanti. Anche qui è richiesto che il debitore non abbia già beneficiato di procedure simili nei 5 anni precedenti, che sia in buona fede e fornisca tutte le informazioni necessarie. L’accordo può prevedere anche il mantenimento di certe garanzie, conversione di crediti in partecipazioni, ecc., purché i creditori aderenti raggiungano il 60%.
  5. Liquidazione controllata del patrimonio (ex “liquidazione del patrimonio” della L. 3/2012) – Consente al debitore che non ha possibilità di pagare con piani o accordi di mettere a disposizione tutti i propri beni (eccetto quelli impignorabili per legge) per soddisfare i creditori. Viene nominato un liquidatore dal tribunale, che vende i beni e distribuisce il ricavato ai creditori secondo le regole delle prelazioni. La procedura si conclude con la liquidazione dell’attivo e la ripartizione. Al termine, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione, ossia la cancellazione di tutti i debiti residui non soddisfatti con la liquidazione. La Cassazione ha chiarito che l’esdebitazione non è automatica ma subordinata a un giudizio di meritevolezza: il debitore deve aver collaborato, non aver aggravato la sua posizione e così via (principio della buona fede) . In assenza di frodi o atti in malafede, tuttavia, l’esdebitazione viene di norma concessa, permettendo al debitore di ripartire da zero senza più quei debiti.
  6. Concordato minore – Introdotto dal nuovo Codice della crisi, è una sorta di “concordato preventivo” semplificato per imprenditori minori (sotto le soglie di fallibilità) e professionisti. Funziona in modo simile all’accordo con i creditori ma con alcune facilitazioni: ad esempio, può essere approvato anche senza l’adesione di eventuali creditori privilegiati, purché questi vengano soddisfatti almeno per il valore che otterrebbero liquidando i beni su cui vantano garanzia. È uno strumento pensato soprattutto per risanare piccole imprese con l’aiuto di un professionista nominato dal tribunale.
  7. Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021, conv. L. 147/2021) – Non è una procedura concorsuale ma uno strumento di negoziazione assistita per imprese in difficoltà. L’imprenditore può chiedere alla Camera di Commercio la nomina di un Esperto indipendente (come l’avv. Monardo, iscritto nell’elenco ministeriale) che lo assiste nel tentativo di trovare un accordo con i creditori. Durante la composizione negoziata, l’impresa può chiedere misure protettive (come il blocco delle azioni esecutive) e cercare soluzioni come moratorie, accordi di ristrutturazione, nuova finanza, cessione dell’azienda, ecc., evitando il fallimento. Se si raggiunge un accordo soddisfacente, può essere omologato dal tribunale. Questo strumento è rivolto principalmente alle imprese, ma dimostra come ormai anche i servicer come Prelios possano essere coinvolti in trattative strutturate, soprattutto per crediti di importo significativo.

L’avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e Esperto negoziatore della crisi d’impresa, può assistere i debitori nel valutare queste opzioni, predisponendo le domande presso l’OCC, elaborando piani e rappresentandoli davanti al tribunale. Se il tuo debito con Prelios (magari insieme ad altri debiti bancari o fiscali) è troppo alto per poterlo pagare normalmente, rivolgersi a un professionista per esplorare una procedura di composizione della crisi può fare la differenza tra subire pignoramenti e trovare invece una soluzione sostenibile e legalmente protetta.

1.7 Rottamazione quater e quinquies: definizioni agevolate 2023‑2026

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto, attraverso le Leggi di Bilancio, diverse forme di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo (le cosiddette rottamazioni delle cartelle esattoriali). Anche se questi strumenti riguardano principalmente debiti verso il Fisco e altri enti pubblici, è utile citarli perché molti debitori hanno situazioni miste (debiti bancari e anche cartelle). In particolare:

  • La “rottamazione-quater”, prevista dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197 (bilancio 2023) art. 1 commi 231–252, ha consentito ai contribuenti di estinguere i carichi affidati all’Agenzia Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e le spese, senza interessi né sanzioni. In pratica, chi aveva cartelle esattoriali per imposte o contributi non pagati poteva aderire e saldare il debito senza le pesanti sanzioni e gli interessi di mora, con un risparmio notevole .
  • La rottamazione-quinquies, introdotta dalla legge 30 dicembre 2025 n. 199 (bilancio 2026) all’art. 1 commi 181–202, ha prorogato e ampliato la definizione agevolata. In base a questa nuova edizione, è possibile rottamare i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (quindi includendo cartelle più recenti), sempre limitatamente a imposte e contributi omessi . Sono esclusi i debiti non tributari come multe stradali e i debiti già interamente pagati in rottamazione-quater . I benefici consistono, come prima, nell’abbattimento totale di sanzioni e interessi (compresi interessi di mora e aggio di riscossione): si paga solo il capitale e le spese vive di notifica ed eventuali procedure .
  • La rottamazione-quinquies prevede la possibilità di dilazionare il pagamento fino a 54 rate bimestrali (9 anni), con interessi ridotti al 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026 . Le prime tre rate scadono nel 2026 (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre) e poi a seguire ogni due mesi. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive fa perdere i benefici (decadenza) .
  • Presentare la domanda di adesione (entro il 30 aprile 2026) sospende i termini di prescrizione e decadenza delle cartelle e blocca le procedure esecutive in corso da parte dell’Agente della Riscossione . Dunque, durante l’attesa della definizione agevolata non partono nuovi pignoramenti né fermi amministrativi (fatti salvi quelli già in essere).

Queste definizioni agevolate consentono di ridurre drasticamente il debito fiscale e sospendere eventuali azioni esecutive del Fisco. Tuttavia, vanno chiariti due punti importanti per il nostro contesto:

  • Le rottamazioni riguardano solo debiti verso enti pubblici (cartelle esattoriali). Un debito bancario ceduto a Prelios non rientra in queste procedure agevolate, perché Prelios non è un agente della riscossione statale ma un creditore privato.
  • È comunque possibile che un debitore abbia sia debiti con Prelios (es. vecchio prestito) sia cartelle esattoriali aperte (es. imposte non pagate). In tal caso, aderire alla rottamazione per le cartelle può liberare risorse (o alleggerire la pressione finanziaria) da dedicare eventualmente al saldo e stralcio del debito bancario. Inoltre, chiudere le posizioni con il Fisco potrebbe evitare ulteriori azioni aggressive (come pignoramenti presso terzi) che si sommerebbero a quelle eventualmente minacciate da Prelios.

Nota: alcuni lettori ci chiedono se sia possibile una sorta di “rottamazione” anche per i debiti bancari. Di per sé, al di fuori delle procedure concorsuali viste sopra, non esiste una rottamazione di legge per i debiti privati. Tuttavia, in senso lato il saldo e stralcio negoziato con un servicer è simile a una rottamazione: si tratta di convincere il creditore ad accettare volontariamente meno di quanto dovuto, in tempi brevi e con la chiusura definitiva della posizione (vedi oltre sezione 2.5). La differenza è che mentre la rottamazione fiscale è una disposizione di legge generale (e il creditore pubblico è obbligato ad accettare se il contribuente paga nei termini le somme ridotte), nel saldo e stralcio con un privato tutto dipende dall’accordo tra le parti.

1.8 Panorama giurisprudenziale recente

Per fornire un quadro aggiornato, riportiamo sinteticamente alcune pronunce significative in tema di recupero crediti da parte di servicer e di tutela del debitore, degli ultimi anni:

  • Cass. civ. Sez. III, 18/03/2024 n. 7243 (ord.) – Caso in cui un debitore contestava a Prelios la mancata iscrizione all’albo ex art. 106 TUB. Principio: la Cassazione ha affermato che la norma sull’iscrizione ha natura amministrativa e che l’eventuale violazione non comporta l’invalidità degli atti di recupero, rientrando invece nell’ambito di vigilanza della Banca d’Italia . Nella stessa pronuncia la Corte, per motivi procedurali, ha anche annullato un precetto di Prelios ritenendo che fosse stato emesso senza la preventiva notifica del titolo esecutivo; la mancata notifica del titolo (nel caso specifico, un mutuo fondiario decaduto dal beneficio fondiario) rende nullo il precetto .
  • Cass. civ. Sez. III, 10/10/2025 n. 27178 (ord.) – Riguarda la prova della cessione del credito cartolarizzato. Principio: se l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale indica in modo chiaro e specifico le categorie di crediti ceduti (tipologia di contratto, periodo, soggetti coinvolti), esso può costituire prova adeguata della cessione; altrimenti, se l’avviso è generico o se il debitore solleva contestazioni specifiche, il servicer deve produrre il contratto di cessione e gli altri documenti idonei a provare l’inclusione di quello specifico credito ceduto .
  • Tribunale di Trani, 18/06/2025 (decreto di omologazione)Sovraindebitamento, piano del consumatore: il Tribunale ha omologato un piano in cui un credito ipotecario gestito da Prelios veniva soddisfatto solo parzialmente, ma in misura ritenuta più conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare. La pronuncia conferma che anche un servicer come Prelios può essere vincolato da un piano del consumatore omologato dal giudice, subendo una falcidia (riduzione) del credito se ciò è conforme alla legge sulla crisi da sovraindebitamento.

Queste pronunce dimostrano che la giurisprudenza odierna, pur riconoscendo la legittimità dell’operato dei servicer, tutela fortemente i diritti dei debitori su vari fronti: dalla necessità di provare la cessione del credito in modo chiaro, al rispetto delle forme (notifica del titolo prima di agire esecutivamente), fino alla possibilità di ricorrere a procedure di composizione delle crisi per ridurre i debiti. Le sentenze più recenti del 2026 (in linea con quelle citate) confermano questi orientamenti: da un lato i servicer non devono temere la nullità delle proprie azioni per mere irregolarità amministrative, dall’altro i debitori possono far valere una serie di eccezioni sostanziali e procedurali per ottenere giustizia e, spesso, una significativa riduzione del debito reclamato.

2. Cosa fare quando ricevi una lettera da Prelios: guida operativa

Ricevere una lettera (o anche una telefonata) da Prelios Credit Solutions, o in generale da una società di recupero crediti, può creare panico. La cosa peggiore da fare è agire di impulso o, al contrario, rimanere passivi. In questa sezione proponiamo una procedura passo-passo per gestire il sollecito in modo informato e prudente. L’obiettivo è evitare errori, far valere i propri diritti e, se possibile, definire il debito nella maniera per te più favorevole.

2.1 Leggere con attenzione la lettera

La prima cosa da fare è prendersi qualche minuto per leggere attentamente tutto il contenuto della comunicazione ricevuta, verificando in particolare:

  1. Il mittente – Controlla che la lettera provenga effettivamente da Prelios Credit Solutions S.p.A. (o da altro servicer indicato) e che riporti l’indirizzo ufficiale e i recapiti di contatto. Attenzione a eventuali truffe: a volte esistono società dai nomi simili o soggetti non autorizzati che inviano false richieste di pagamento. Una lettera autentica di Prelios conterrà di solito il logo, i riferimenti e contatti (telefono, PEC, ecc.) della società.
  2. I riferimenti del credito – La lettera dovrebbe indicare un numero di pratica o riferimento interno, l’importo richiesto, il creditore originario da cui il debito proviene (es. nome della banca o finanziaria cedente), il tipo di contratto da cui sorge il debito (mutuo, prestito personale, carta di credito, scoperto di conto, ecc.), la data di stipula e possibilmente la data di cessione del credito a Prelios. Queste informazioni servono a te per capire esattamente di cosa si tratta: è importante collegare la richiesta a uno specifico debito che hai avuto.
  3. L’invito ad agire o pagare – In genere la lettera contiene frasi come “La invitiamo a contattarci urgentemente” oppure fissa un termine (ad esempio 10 giorni) per effettuare il pagamento o per prendere accordi, con la minaccia che in difetto “saranno adottate le opportune azioni”. Prendi nota di cosa esattamente chiedono (pagamento totale? Possibilità di saldo scontato? Rateizzazione?) ma non farti prendere dal panico per eventuali ultimatum: spesso si tratta di termini di cortesia, non di scadenze legali perentorie.

È buona norma conservare la busta in cui la lettera è arrivata, specialmente se si tratta di una raccomandata A/R o di una PEC. La data del timbro postale o dell’e-mail PEC può essere utile per dimostrare quando hai ricevuto la comunicazione e per calcolare eventuali termini (ad esempio, per rispondere o per valutare la prescrizione). Tieni agli atti sia la lettera che la busta o la ricevuta.

2.2 Non pagare subito e non firmare nulla senza verifica

Molti debitori, presi dalla paura, pagano immediatamente quanto richiesto o firmano accordi di rateizzazione proposti frettolosamente dal recuperatore al telefono. Questo è sconsigliato senza prima aver fatto alcune verifiche cruciali. Ogni pagamento o accordo, infatti, comporta il riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione (facendo ripartire da zero il conteggio del tempo) . Prima di fare qualsiasi versamento o sottoscrivere un impegno, è opportuno:

  • Richiedere la documentazione completa – Invia a Prelios, preferibilmente via PEC o raccomandata A/R, una richiesta formale (come visto al paragrafo 1.4, richiamando l’art. 119 TUB) per ottenere copia del contratto originario, del piano di ammortamento, degli estratti conto e della comunicazione di cessione . In pratica, chiedi di dimostrare il dettaglio del debito: capitale iniziale, interessi, spese, pagamenti eventualmente già effettuati, e atti di cessione. Senza questi documenti, non sei in grado di verificare se la somma pretesa è esatta e se Prelios ha davvero titolo per riscuoterla.
  • Valutare la prescrizione ed eventualmente eccepirla – Se dal tuo archivio personale ricordi (o trovi documenti) che l’ultimo pagamento relativo a quel debito risale a molti anni fa, potrebbe essere maturata la prescrizione. Ad esempio, se non paghi nulla da oltre 10 anni (o 5 anni in certi casi), il debito potrebbe essere prescritto. In tal caso non pagare nemmeno un euro, perché anche un piccolo acconto farebbe rivivere il debito. Al contrario, metti per iscritto a Prelios – sempre via PEC o raccomandata – che il debito è da considerarsi prescritto. Invia una diffida in cui eccepisci la prescrizione, indicando quando hai fatto l’ultimo pagamento noto e citando gli articoli 2946 e 2948 c.c. a seconda del tipo di credito . Chiedi quindi l’annullamento di ogni pretesa e la cancellazione dei tuoi dati dalle posizioni debitorie. Questa mossa serve a “cristallizzare” la tua posizione: dichiari subito che, a tuo avviso, il diritto di credito non esiste più. Se la prescrizione effettivamente è maturata, Prelios non potrà fare molto (legalmente non può ottenere un decreto ingiuntivo valido se il credito è prescritto e tu sollevi l’eccezione).
  • Valutare la tua situazione economica – Se il debito non è prescritto e sei effettivamente debitore, prima di prendere impegni considera bene qual è la tua reale capacità di pagamento. Non accettare proposte (ad esempio 200 euro al mese per 5 anni) se sai già di non potervele permettere stabilmente. Il mancato rispetto di un piano di rientro concordato potrebbe peggiorare la situazione, perché il creditore, dopo aver perso tempo, sarà meno incline a tollerare ulteriori ritardi e potrebbe passare direttamente a un’azione legale più incisiva.

In sintesi: prima di pagare, assicurati di conoscere esattamente cosa stai pagando e di doverlo effettivamente. Una volta pagato, avrai assai meno leve per contestare in seguito.

2.3 Calcolare la prescrizione: esempio pratico

Vediamo un esempio concreto per capire la prescrizione in pratica:

  • Caso A – Mutuo con rate mensili: Ultima rata pagata il 20 giugno 2015, poi il mutuo è andato in default e non hai più pagato. Nessun decreto ingiuntivo è stato notificato dalla banca nei tuoi confronti dopo il default. In questo caso, il diritto della banca (o di Prelios che l’ha acquistato) si prescrive in 10 anni (prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.) . Il conteggio parte dal giorno successivo alla scadenza dell’ultima rata non pagata. Se l’ultima rata dovuta era quella di giugno 2015, e non l’hai pagata, il termine decennale inizia il 21 giugno 2015 e arriva a scadenza il 21 giugno 2025. Ciò significa che se Prelios ti invia un sollecito a luglio 2025 per quel mutuo, puoi legittimamente opporre la prescrizione (perché sono trascorsi 10 anni pieni). Se però nel frattempo – poniamo – avevi versato una piccola somma nel 2020 a titolo di acconto o transazione, allora la prescrizione sarebbe ripartita dal 2020 e scadrebbe nel 2030. Questo esempio evidenzia perché non bisogna fare neppure piccoli pagamenti se si sospetta la prescrizione: ogni pagamento sposta in avanti il termine.
  • Caso B – Carta di credito revolving: Ultimo pagamento effettuato il 5 aprile 2018, dopodiché non hai più rimborsato nulla. Essendo un credito da contratto di carta revolving (con addebiti mensili), si applica la prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c. per le obbligazioni periodiche) . Il termine decorre dal 6 aprile 2018 e si compie il 6 aprile 2023. Se Prelios invia un sollecito nell’agosto 2023, quel debito è prescritto e puoi rifiutare il pagamento. Attenzione però: verifica sempre se nel frattempo la banca abbia ottenuto un decreto ingiuntivo (anche magari non notificato) o un precetto. Ad esempio, se la banca avesse ottenuto un decreto ingiuntivo nel 2020 (anche a tua insaputa, magari notificato ad un vecchio indirizzo), allora la prescrizione quinquennale si converte in decennale ex art. 2953 c.c., decorrente dal 2020, e il sollecito 2023 non troverebbe una prescrizione compiuta. Per questo è fondamentale richiedere tutta la documentazione e controllare gli atti: potresti scoprire l’esistenza di un decreto mai opposto.

Riassumendo: quando ricevi il sollecito, ragiona su quando hai avuto l’ultimo contatto o pagamento per quel debito. Se sono passati molti anni, potrebbe esserci spazio per la prescrizione. Ma assicurati di sapere se nel frattempo c’è stato qualche atto (lettere raccomandate, decreti) che interrompe il conteggio.

2.4 Contestare la legittimità del credito

Oltre alla prescrizione, esistono altri motivi per cui la richiesta di Prelios potrebbe essere contestabile, in tutto o in parte. Ecco i principali ambiti di contestazione che potrebbero ridurre o annullare il debito:

  • Mancata prova della cessione – Come spiegato in precedenza, se l’unica prova della cessione è un avviso generico in Gazzetta Ufficiale, il debitore può contestare che quel credito sia realmente passato a Prelios. In tal caso Prelios, per aver ragione, dovrebbe produrre il contratto di cessione e la distinta dei crediti ceduti. Se non fornisce prova sufficiente, puoi eccepire la carenza di legittimazione di Prelios a riscuotere . In sede giudiziale, l’avv. Monardo potrebbe ad esempio richiedere un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. affinché Prelios esibisca il contratto di cessione. La mancanza di prova della cessione potrebbe portare il giudice a rigettare la domanda di pagamento.
  • Violazione dell’art. 119 TUB (trasparenza documentale) – Se la banca originaria o Prelios non forniscono, a richiesta, la documentazione del rapporto (estratti conto, contratto, ecc.), questa opacità può essere a tuo vantaggio. In passato alcuni tribunali hanno preso provvedimenti d’urgenza per ordinare la consegna di documenti al cliente; inoltre, la giurisprudenza di merito ha talora sanzionato la mancata trasparenza sospendendo le azioni esecutive o dichiarando la nullità di clausole contrattuali poco chiare. Non è comune, ma è un elemento di pressione: se non ti danno i documenti, lo segnalerai al giudice.
  • Interessi usurari o anatocistici – Come visto, se nel contratto originario erano previsti tassi d’interesse oltre la soglia di usura, oppure veniva praticata l’anatocismo non consentito, puoi eccepire la nullità parziale del contratto. In pratica chiederai che vengano eliminati tutti gli interessi illegittimi dal calcolo. Questo può ridurre drasticamente il saldo dovuto. Ad esempio, se su un vecchio fido di conto corrente c’è stata anatocismo trimestrale fino al 2014 (prima che fosse vietata), potresti far ricalcolare il conto eliminando quell’anatocismo, ottenendo magari una riduzione del debito.
  • Nullità del contratto originario – Ci sono casi rari in cui il contratto da cui origina il debito era nullo sin dall’inizio: ad esempio contratti di mutuo fittizi (in realtà simulazioni di altro), contratti stipulati da intermediari non abilitati, o contenenti clausole contrarie a norme imperative. Queste situazioni richiedono uno studio approfondito caso per caso. Se effettivamente il contratto base è nullo, allora il debitore potrebbe non dover nulla (o dover restituire solo il capitale senza interessi, a seconda dei casi).
  • Vizi formali delle procedure – Se Prelios ha già notificato atti giudiziari (es. un decreto ingiuntivo o un precetto), controlla attentamente la regolarità formale di tali atti. Ad esempio: un decreto ingiuntivo deve contenere in allegato i documenti su cui si fonda (contratto, conteggi); se mancavano, potresti eccepirne la nullità. Un atto di precetto deve menzionare il titolo esecutivo alla base (es: “in forza di decreto ingiuntivo n… del Tribunale di…”); se Prelios ti notificasse un precetto basato su un mutuo fondiario senza averti prima notificato il titolo (contratto notarile di mutuo) in forma esecutiva, sarebbe analogo al caso di Cass. 7243/2024, e potresti far annullare il precetto .
  • Vizi di notifica – Verifica che eventuali notifiche siano avvenute correttamente: ad esempio, se hai cambiato residenza e un atto è stato inviato al vecchio indirizzo, potresti non averlo mai ricevuto regolarmente. Una notifica nulla o inesistente può essere contestata, rendendo inefficace l’atto (fintanto che il creditore non provvede a rinnovarla correttamente).

Ogni contestazione deve ovviamente poggiare su basi giuridiche solide e prove. È qui che la consulenza di un avvocato specializzato diventa fondamentale: da solo potresti non accorgerti di un dettaglio tecnico che invece è decisivo (come la mancata notifica di un atto o una clausola nulla nel contratto). Con l’aiuto di un legale potrai costruire una strategia difensiva efficace, scegliendo le eccezioni migliori da far valere e raccogliendo le prove necessarie.

2.5 Avviare la trattativa per saldo e stralcio

Dopo aver esaminato i documenti e le possibili eccezioni, potresti giungere alla conclusione che il debito è legittimo (ad es. non è prescritto, è ben documentato) ma comunque non sei in grado di pagarlo per intero. In tal caso, una soluzione pragmaticamente molto valida è tentare di negoziare un saldo e stralcio con Prelios. Con il termine “saldo e stralcio” si intende un accordo transattivo per cui il creditore accetta di chiudere la posizione a fronte del pagamento di una somma inferiore al dovuto (di solito in unica soluzione), rinunciando a qualsiasi ulteriore pretesa.

I servicer come Prelios, avendo spesso acquistato i crediti a prezzi molto ridotti rispetto al valore nominale, sono spesso disponibili a soluzioni a saldo e stralcio: anche incassare, poniamo, il 20% di un credito per loro può rappresentare un affare, se magari l’hanno comprato al 5%. Per il debitore, ovviamente, è un’opportunità di uscire dalla situazione debitoria pagando meno.

Come proporre il saldo e stralcio

Ecco i passi consigliati per condurre una trattativa di saldo e stralcio efficace:

  1. Valuta l’importo proponibile – Analizza le tue risorse economiche attuali (risparmi, aiuto da familiari, liquidità ottenibile). In genere nei NPL i saldo e stralcio si chiudono con il pagamento di una percentuale tra il 10% e il 40% del capitale residuo, a seconda dell’anzianità e delle garanzie del credito . Ad esempio, per un debito nominale di €15.000, una proposta ragionevole potrebbe situarsi tra €3.000 e €6.000 in unica soluzione . Se Prelios ha acquistato quel credito per il 5% del valore (cioè €750 nel nostro esempio), un’offerta di €3.000–5.000 rappresenta comunque un guadagno significativo per loro. Debiti molto vecchi e non garantiti tendono verso la fascia bassa (10-20%); debiti più recenti o con qualche garanzia magari richiedono il 30-40%.
  2. Invia una proposta scritta formale – Redigi una lettera o PEC indirizzata a Prelios in cui esponi la proposta di saldo e stralcio. La lettera deve indicare chiaramente: l’importo che sei disposto a pagare, la tempistica (es: “in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’accettazione”), e deve richiedere esplicitamente che l’importo proposto sia considerato a “saldo e stralcio” definitivo . Ciò implica che, se accettato, il pagamento estingue per sempre il debito e il creditore rinuncia a qualsiasi altro credito residuo. Chiedi anche la quietanza liberatoria scritta e, se applicabile, la cancellazione di eventuali garanzie (ipoteche, pignoramenti) e dalle banche dati (CRIF, Centrale Rischi) una volta pagato .
  3. Sii convincente ma realista – Nella proposta, puoi motivare brevemente perché offri quella cifra: ad esempio potresti accennare alle tue difficoltà economiche, al fatto che quell’importo proviene da terzi che ti aiutano e non è facilmente ripetibile, ecc. L’obiettivo è far capire a Prelios che vale la pena accettare perché prendere poco è meglio di niente, e che in mancanza di accordo potrebbe non recuperare nulla (specialmente se tu sei insolvibile o pronto a procedure di sovraindebitamento).
  4. Aspetta la risposta (ed eventualmente contratta) – Prelios potrebbe risponderti con una controproposta. Ad esempio, se tu offri il 20%, loro potrebbero chiedere il 50%. Raramente accettano la prima offerta se c’è margine, quindi preparati a qualche scambio. Mantieni la calma e cerca di capire qual è il loro minimo: a volte bastano due o tre rilanci per arrivare a un punto d’incontro (es. tu sali al 30%, loro scendono al 35% e ci si accorda al 33%). Non impegnarti mai oltre ciò che puoi pagare davvero.
  5. Verifica gli effetti fiscali – Un dettaglio spesso trascurato: la differenza tra il debito originario e la somma effettivamente pagata a saldo potrebbe, in alcune circostanze, essere considerata un reddito imponibile per il debitore (viene vista come “rinuncia” del creditore e corrispondente arricchimento del debitore). Ci sono però normative che esentano queste somme, specie se l’accordo avviene in certe procedure. Ad esempio, le definizioni agevolate fiscali e i piani di sovraindebitamento escludono la tassazione della parte stralciata. Nel caso di accordo extragiudiziale privato, è opportuno far valutare da un commercialista l’eventuale impatto fiscale . In ogni caso, meglio saperlo prima per evitare sorprese con l’Agenzia Entrate.
  6. Coinvolgi un legale nella negoziazione – Prelios potrebbe proporre soluzioni standard o cercare di tirare per le lunghe. Avere un avvocato che tratta per te spesso aiuta a ottenere condizioni più favorevoli e ad evitare passi falsi (ad esempio, l’avvocato si assicurerà che nell’accordo scritto siano incluse tutte le clausole di tutela per te) . Inoltre, una lettera su carta intestata di un avvocato può essere presa più seriamente.

Simulazione di saldo e stralcio

Esempio: Debito residuo €20.000 derivante da un prestito personale, con ultima rata pagata nel 2021 (quindi debito non prescritto). Dopo aver ottenuto da Prelios i conteggi dettagliati, risulta che il capitale dovuto è €15.000 e €5.000 sono interessi e spese. Valuti di poter ottenere €6.000 da parenti. Offri dunque €6.000 (pari al 30% del totale e al 40% circa del capitale) come saldo e stralcio in unica soluzione, pagabile entro 30 giorni . Prelios, inizialmente, chiede €10.000. Dopo trattative, accetta €8.000. L’accordo scritto prevede: pagamento entro 30 giorni, rinuncia espressa di Prelios a ogni ulteriore pretesa per il residuo, impegno a rilasciare quietanza liberatoria e a cancellare eventuali segnalazioni e ipoteche dopo il pagamento. Tu effettui il bonifico di €8.000 nei termini e ricevi la quietanza; il debito è così estinto definitivamente. Hai ottenuto uno sconto di €12.000 rispetto ai €20.000 richiesti. (Nota: la “plusvalenza” di €12.000 potrebbe essere teoricamente un reddito, ma dovrai verificarlo col commercialista; di solito però se il debito riguardava interessi e spese non dedotti a suo tempo, non hai tassazione).

2.6 Rateizzazione e piani di rientro

Se non hai liquidità sufficiente per un saldo e stralcio in unica soluzione, potresti valutare un piano di rientro rateale con Prelios. Spesso i servicer offrono dilazioni anche lunghe (ad esempio da 12 fino a 84 mesi) però applicando interessi sulle rate. Prima di accettare un piano di rateizzazione proposto da Prelios, fai attenzione a:

  • Interessi applicati – Chiedi sempre quale sarà il tasso di interesse globale (TAEG) sulle rate. Non di rado i piani proposti hanno tassi molto elevati (per compensare lo sconto che magari fanno sul totale). Assicurati che il tasso concordato non sia usurario: confrontalo con il tasso soglia vigente (pubblicato dal MEF trimestralmente). Se il tasso supera la soglia d’usura per quella categoria di credito, rifiuta o fai abbassare gli interessi . Pagare un piano usurario non ha senso, anzi sarebbe un illecito da parte loro.
  • Prospetto delle rate – Pretendi un piano dettagliato per iscritto: deve indicare l’importo di ogni rata, quanti interessi e quanto capitale contiene, il numero totale di rate e la data di scadenza di ciascuna. Niente accordi vaghi del tipo “paghi 200 € al mese finché finisci”: tutto deve essere trasparente.
  • Penali di ritardo – Verifica se nel piano sono previste penali o decadenze in caso di ritardo nel pagamento di una rata. Cerca di negoziare clausole non troppo punitive: ad esempio, chiedi qualche giorno di tolleranza o l’eliminazione di penali eccessive. Ideale sarebbe avere una clausola risolutiva che scatta solo dopo, ad esempio, il mancato pagamento di due rate consecutive (invece che una sola) .

Chiaramente, un piano di rientro diluisce l’esborso nel tempo, ma normalmente significa pagare di più in valore assoluto (per via degli interessi) rispetto a un saldo e stralcio immediato. Confronta la cifra totale che pagheresti a rate con quella che avresti pagato in un eventuale saldo e stralcio: se la differenza è grande, forse ti conviene cercare di racimolare la liquidità subito. L’avv. Monardo potrà aiutarti a valutare la convenienza del piano rateale rispetto ad altre soluzioni (saldo e stralcio o, in casi estremi, procedure concorsuali) .

2.7 Gestire il decreto ingiuntivo o il precetto

Se nonostante tutto Prelios decide di agire legalmente, potresti ricevere la notifica di un decreto ingiuntivo oppure, in alcuni casi, direttamente di un atto di precetto (specialmente se il credito è già munito di titolo esecutivo, ad es. un mutuo fondiario). Vediamo come comportarsi nelle varie situazioni:

  1. Decreto ingiuntivo – Come spiegato, è un ordine del giudice di pagare. Hai 40 giorni dalla notifica per pagare o fare opposizione . Appena ricevi un decreto ingiuntivo:
  2. Contatta immediatamente un avvocato di fiducia, porta tutta la documentazione del caso.
  3. Valuta con lui quali eccezioni sollevare nell’opposizione: prescrizione (se non già eccepita), mancanza di documenti giustificativi, contestazioni sul calcolo degli interessi, eventuale usura, difetti formali (es. la cessione non provata), etc. Tutto dev’essere inserito nell’atto di opposizione.
  4. L’atto di opposizione si deposita in tribunale entro 40 giorni e va notificato a Prelios (tramite il loro legale se indicato). Contestualmente o subito dopo, l’avvocato potrà chiedere al giudice la sospensione dell’esecutorietà del decreto (ex art. 649 c.p.c.) , in modo che Prelios non possa iniziare pignoramenti durante il giudizio di opposizione.
  5. Se l’opposizione viene proposta nei termini, il decreto è sospeso (di solito il giudice in prima udienza decide sulla sospensione) e si andrà a discutere nel merito. Se invece lasci passare i 40 giorni senza reagire, il decreto diventerà definitivo: a quel punto non potrai più contestare le cause originarie del debito, potrai solo eventualmente chiedere rateizzazioni o accordi a posteriori, ma Prelios potrebbe già procedere col pignoramento.
  6. Atto di precetto – Il precetto è, semplificando, l’ultimo avviso prima del pignoramento. È un atto con cui il creditore intima il pagamento entro almeno 10 giorni, pena l’esecuzione forzata. Prelios può notificarti un precetto solo se è già in possesso di un titolo esecutivo (che può essere un decreto ingiuntivo definitivo, una sentenza, o un contratto di mutuo fondiario munito di formula esecutiva). Nel precetto deve essere indicato il titolo su cui si fonda (es. “in forza della sentenza n…/2025…” oppure “in forza del mutuo rogito notarile XY, munito di formula esecutiva…”). Se ricevi un precetto:
  7. Verifica che sia indicato e allegato il titolo esecutivo. Se ad esempio ti precettano su un mutuo fondiario, dovrebbero averti notificato prima il titolo (il contratto esecutivo) oppure allegarlo in copia conforme al precetto. Se ciò manca, il precetto potrebbe essere nullo.
  8. Controlla gli importi: il precetto deve specificare quanto si richiede (capitale, interessi, spese legali, ecc.). Spesso aggiungono spese di precetto e onorari: possono farlo, ma se le cifre ti sembrano abnormi, prendine nota.
  9. Se ravvisi vizi formali (mancata notifica del titolo, errori nell’intimazione, ecc.), puoi proporre opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notifica del precetto (art. 617 c.p.c.) . Questa è un’azione che mira a far dichiarare nullo l’atto viziato (il precetto), ad esempio come nel caso citato dalla Cassazione 7243/2024 in cui mancava la notifica del titolo .
  10. Se invece vuoi contestare proprio il diritto di Prelios di esigere (per motivi di merito: prescrizione, pagamento già avvenuto, ecc.), puoi proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (meglio se prima che inizi il pignoramento) .
  11. L’opposizione va fatta con atto di citazione al tribunale competente e di solito si chiede anche la sospensione dell’esecuzione. Nel frattempo, cerca comunque di negoziare: a volte l’arrivo al precetto “smuove” un accordo dell’ultimo minuto.
  12. Pignoramento – Se non paghi entro il termine del precetto, Prelios può incaricare l’ufficiale giudiziario di procedere al pignoramento dei tuoi beni. I pignoramenti tipici sono: pignoramento immobiliare (sulla casa o altri immobili di tua proprietà), pignoramento mobiliare (su beni mobili, conti correnti, auto), pignoramento presso terzi (su stipendio, pensione, crediti verso terzi). Ogni forma ha le sue regole. Se subisci un pignoramento:
  13. Anche qui, contatta immediatamente l’avvocato. Ci sono termini brevi (20 giorni) per eventuali opposizioni.
  14. Verifica se il pignoramento è regolare (deve citare il titolo, il precetto, essere stato notificato a te e magari al terzo se presso terzi).
  15. Puoi fare opposizione all’esecuzione (se emergono motivi sostanziali come prescrizione non eccepita prima) o opposizione agli atti esecutivi (se ci sono vizi del pignoramento stesso, es. notifiche errate).
  16. In parallelo, valuta urgentemente una soluzione: se riesci a trovare i soldi, fino alla vendita all’asta c’è sempre la possibilità di chiudere pagando (magari invocando la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., che ti permette di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari al dovuto, evitando la vendita).

Ricorda: arrivare alla fase esecutiva significa camminare sul filo del rasoio, con tempi stretti e rischi elevati (perdi la casa, il conto bloccato, ecc.). Ecco perché è meglio muoversi prima, al momento del sollecito o almeno del decreto ingiuntivo, quando ancora si possono percorrere strade meno traumatiche.

In ogni caso, se sei a questo punto, la difesa tecnica è indispensabile. Non improvvisare né sperare che “magari non succede nulla”: rivolgiti subito a professionisti. Un avvocato esperto potrà valutare se ci sono margini di opposizione e intanto eventualmente negoziare con i legali di Prelios una soluzione transattiva anche last-minute. Inoltre, in sede giudiziale, se la tua opposizione dovesse risultare fondata, potresti ottenere la rifusione delle spese legali da parte di Prelios.

3. Difese e strategie legali per contestare o ridurre il debito

Affrontare un sollecito di pagamento non significa subire passivamente le richieste del creditore. Come avrai capito, esistono molteplici strategie difensive che il debitore può adottare, a seconda dei casi, per contestare il debito, ridurne l’importo o ottenere condizioni migliori. In questa sezione riassumiamo le principali strategie legali e forniamo consigli pratici per metterle in atto.

3.1 Eccezione di prescrizione

L’eccezione di prescrizione è forse la difesa più “tagliente” a disposizione del debitore, perché se accolta estingue completamente l’obbligo di pagamento. Tuttavia, va usata correttamente:

  • Verificare la data di decorrenza – Ricostruisci con precisione quando hai effettuato l’ultimo pagamento o riconoscimento del debito e se ci sono stati atti interruttivi. Come visto, devi considerare il tipo di credito (5 o 10 anni) e vedere se quel termine è decorso integralmente senza interruzioni . Ad esempio: ultima rata pagata aprile 2015, nessuna raccomandata o atto nel mezzo, credito prescritto aprile 2025.
  • Inviare una diffida formale – Non basta pensarlo, devi manifestarlo. Scrivi a Prelios (PEC/Racc.) comunicando che, a tuo avviso, il credito è prescritto. Indica le date chiave (es: “ultima rata pagata in data X, da allora sono trascorsi più di 10 anni”) e cita gli articoli del codice (2946/2948) chiedendo l’archiviazione della pratica . Allegare eventuali prove (ricevute, estratti conto) può dare maggior forza alla tua posizione .
  • Far valere l’eccezione in giudizio (tempestivamente) – La prescrizione non viene rilevata d’ufficio dal giudice; deve essere eccepita dal debitore. Quindi, se Prelios ti fa causa o chiede decreto ingiuntivo, devi sollevare la prescrizione nella prima difesa utile (nell’opposizione al decreto ingiuntivo, in comparsa di risposta se atto di citazione, ecc.). Se ti dimentichi di eccepirla, la perdi per sempre .

Una volta sollevata correttamente, sarà Prelios a dover provare l’eventuale esistenza di atti interruttivi che la impediscano (ad esempio esibendo copia di una raccomandata di messa in mora che tu magari non ricordi, o un pagamento parziale fatto). Se non provano nulla e i tempi sono dalla tua parte, vincerai la causa senza dover pagare.

3.2 Contestare la cessione e la legittimazione di Prelios

Un’altra difesa fondamentale è quella di mettere in dubbio che Prelios sia effettivamente legittimata a riscuotere, ossia che sia effettivamente diventata la titolare di quel credito. Questa eccezione colpisce la legittimazione attiva del creditore in giudizio:

  • Notifica o accettazione della cessione mancante – Ai sensi dell’art. 1264 c.c., come abbiamo spiegato, la cessione ha effetto verso il debitore solo se notificata o accettata . Se tu non hai mai ricevuto alcuna comunicazione di cessione (né lettera né avviso in Gazzetta di cui eri a conoscenza) e all’improvviso spunta Prelios, puoi sollevare la questione che la cessione potrebbe esserti inopponibile. È vero che la giurisprudenza ritiene che se vieni a conoscenza della cessione non formalmente ma di fatto (es: ti arriva la lettera di Prelios e capisci che hanno ceduto), non puoi far finta di niente: però in giudizio puoi comunque mettere alle strette Prelios chiedendo prova puntuale di quando e come ti hanno notificato la cessione .
  • Specificità dell’avviso in G.U. – Se Prelios sostiene di aver pubblicato la cessione sulla Gazzetta Ufficiale (come spesso avviene nelle cartolarizzazioni), verifica come è fatto quell’avviso. L’ordinanza Cass. 27178/2025 richiede che contenga elementi sufficienti a individuare il tuo credito . Se era generico, puoi affermare che non hai avuto una notifica valida e pretendere la produzione del contratto.
  • Produzione del contratto di cessione – In giudizio puoi chiedere esplicitamente che Prelios esibisca il contratto di cessione e la quietanza (cioè la prova che hanno effettivamente pagato la banca per quel credito) . Se non lo fanno e l’avviso era insufficiente, il giudice potrebbe ritenere non provata la titolarità e quindi rigettare la domanda di Prelios.
  • Importante: contestare la legittimazione non significa negare il debito in sé, ma dire “anche ammesso che devo dei soldi, voglio essere sicuro di pagarli a chi effettivamente ne ha diritto”. È un’eccezione processuale che può sventare la pretesa se Prelios non è in grado di fornire le pezze d’appoggio.

Questa strategia è particolarmente utile se hai il sospetto che il tuo credito possa non essere effettivamente in mano a Prelios (ad esempio perché magari è stato ceduto altrove, o la cessione non risulta chiara). Costringe il servicer a “mettere le carte sul tavolo”.

3.3 Valutazione dell’illegittimità degli interessi e dell’anatocismo

Molti debiti bancari accumulati derivano in gran parte da interessi e spese. Un controllo approfondito può svelare se tali addebiti erano tutti legittimi. Come fare:

  • Calcolo del tasso effettivo (TAEG) – Raccogli tutti i dati del contratto: tasso nominale, eventuale tasso di mora, spese di istruttoria, polizze abbinate, commissioni varie. Confronta il TAEG complessivo con i tassi soglia antiusura fissati per il trimestre di stipula e quelli successivi . Se trovi sforamenti, sei in presenza di usura. Ricorda che per la Cassazione vanno considerati anche i moratori uniti ai corrispettivi. Se c’è usura, puoi chiedere l’applicazione dell’art. 1815 c.c.: niente interessi dovuti.
  • Verifica usurarietà degli interessi di mora – Anche se il tasso corrispettivo era lecito, può darsi che il tasso di mora (spesso più alto) fosse oltre soglia. La giurisprudenza oscilla su come considerare i moratori, ma in genere se il tasso di mora supera la soglia specifica prevista (alcuni dicono soglia corrispettivi + 2 punti, altri dicono calcolo unificato), c’è nullità della clausola di mora. In tal caso gli interessi di mora non sarebbero dovuti e si possono stornare o ridurre al tasso legale .
  • Anatocismo vietato – Se il contratto (o la prassi della banca) prevedeva che gli interessi scaduti venissero capitalizzati più spesso di quanto consentito (tipicamente trimestralmente su cc o mutui ante 2000), si può ricalcolare il debito togliendo tutti gli interessi anatocistici . Questo richiede di solito l’intervento di un consulente tecnico (un perito contabile), ma lo Studio Monardo collabora con esperti in grado di fare questi ricalcoli.
  • Commissioni nascoste – Alcuni vecchi contratti di credito al consumo prevedevano commissioni come la “commissione di massimo scoperto”, penali e spese varie non sempre dichiarate chiaramente. Molte di queste voci sono state dichiarate nulle negli anni (es. CMS non pattuita specificamente). Individuare e contestare queste voci può ridurre ulteriormente il dovuto.

In sostanza, la strategia qui è di passare “al contrattacco”: far emergere che magari non sei tu ad aver un debito verso la banca, ma forse la banca ad aver esatto più del lecito da te nel tempo. Anche se non arrivi a tanto, quantomeno un ricalcolo può portare a riduzioni dell’importo preteso. In giudizio puoi chiedere una CTU contabile (consulenza tecnica d’ufficio) per determinare il saldo corretto epurato dagli addebiti illegittimi.

3.4 Procedimenti giudiziari: opposizione al decreto ingiuntivo e agli atti esecutivi

Ne abbiamo parlato sopra, ma ricapitoliamo gli strumenti giudiziari tipici a disposizione:

  • Opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.) – Da proporre entro 40 giorni dalla notifica del decreto . È un atto di citazione in cui devi condensare tutte le tue difese di merito (prescrizione, usura, carenza di documenti, difetto di legittimazione, ecc.). Richiedi anche la sospensione ex art. 649 c.p.c. per bloccare esecuzione . Segue un giudizio ordinario con udienze, eventuale fase istruttoria (testimoni, documenti, CTU) e sentenza finale.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – Da proporre entro 20 giorni dalla notifica dell’atto che vuoi contestare (precetto o atto di pignoramento) . Serve a denunciare vizi formali o procedurali di quell’atto specifico. Ad esempio: precetto senza titolo notificato = opposizione per nullità precetto; pignoramento notificato a indirizzo errato = opposizione per nullità notifica. Questo è un procedimento a cognizione piena ma limitato all’atto in sé. Se vince, l’atto viene annullato, ma il credito può essere ritentato correggendo il vizio (salvo prescrizione nel frattempo).
  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – Può essere preventiva (prima dell’esecuzione, se ad es. vuoi contestare il diritto di procedere dopo precetto) o successiva (dopo inizio pignoramento, entro 20 gg) . Qui l’oggetto è il diritto sostanziale di eseguire: ad esempio, contesti che il titolo è nullo, che il debito è estinto o non dovuto, che il pignoramento riguarda beni non pignorabili, ecc. È molto ampia come possibilità ma da maneggiare con attenzione, perché se certi motivi andavano fatti valere prima (es: prescrizione andava eccepita su decreto e non l’hai fatto), rischia di essere dichiarata inammissibile.

Queste opposizioni spesso richiedono provvedimenti urgenti (sospensioni) e si intrecciano con la procedura esecutiva (che magari va avanti in parallelo finché il giudice non la ferma). Sono terreni complessi, dove assolutamente serve un legale. Inoltre, se vinci, puoi chiedere la condanna di Prelios alle spese di lite (recuperando così le tue spese legali). Viceversa, cause temerarie o pretestuose possono farti condannare a pagare spese aggiuntive, quindi valuta bene con il tuo avvocato la fondatezza delle opposizioni prima di avventurarti.

3.5 Altre tutele: privacy e pratiche aggressive

Oltre alle difese strettamente legali sul credito, ricorda che anche nel recupero crediti esistono limiti e diritti riguardanti la tua privacy e la correttezza delle comunicazioni. Se durante la gestione del sollecito subisci comportamenti scorretti, hai possibilità di reagire:

  • Violazione della privacy (GDPR) – I servicer devono usare i tuoi dati personali in modo lecito e pertinente. Se Prelios (o società di phone collection incaricate) abusa dei tuoi dati – ad esempio telefonandoti a raffica senza consenso, contattando il tuo datore di lavoro o parenti rivelando il tuo debito, continuando a trattare dati di un soggetto deceduto, ecc. – puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante può sanzionare la società per uso improprio dei dati . Questo non cancella il debito, ma può far cessare molestie e creare un incentivo per il creditore a venire a patti.
  • Pratiche commerciali scorrette (AGCM) – Se la lettera o le telefonate contengono minacce indebite o informazioni ingannevoli, si potrebbe configurare una pratica commerciale scorretta, materia su cui è competente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Ad esempio, frasi come “Se non paga entro 3 giorni le pignoriamo la casa” inviate senza aver titolo esecutivo, oppure millantare conseguenze penali inesistenti, sono comportamenti scorretti. L’AGCM, se segnalata, può aprire un procedimento e irrogare sanzioni pecuniarie significative alle società di recupero . Negli ultimi anni l’AGCM ha multato più volte società di recupero per intimidazioni eccessive.
  • Molestie o minacce reiterate (penale) – In casi estremi, se ad esempio ricevi telefonate quotidiane con toni intimidatori, pressioni psicologiche gravi, visite sul luogo di lavoro con atteggiamenti violenti, potresti configurare reati di molestia (art. 660 c.p.) o minaccia (612 c.p.). In tali situazioni è possibile sporgere querela presso le forze dell’ordine . Chiaramente si parla di condotte molto aggressive e non giustificate dall’esercizio normale del credito.

Come regola generale: documenta ogni abuso. Tieni un registro delle chiamate (date, orari, nome dell’operatore se si qualifica, contenuto minaccioso). Conserva messaggi o email aggressive. Se le telefonate sono particolarmente gravi, potresti anche registrarle (in Italia è legale registrare una telefonata alla quale si partecipa, anche senza dirlo all’interlocutore). Queste prove saranno utili sia per eventuali autorità (Garante privacy, AGCM, denuncia penale) sia anche nel dialogo con il creditore stesso: far capire che sei consapevole dei tuoi diritti li indurrà a comportarsi in modo più corretto.

In sintesi, il debitore ha diritti anche durante il recupero crediti: non può essere perseguitato senza regole. Se ritieni che Prelios (o chi per essa) stia oltrepassando il limite, informane subito il tuo legale per valutare le opportune azioni. Spesso basta una PEC dell’avvocato per far cessare chiamate moleste o comunicazioni improprie.

4. Strumenti alternativi e definizioni agevolate per chiudere i debiti

Quando il debito accumulato è molto elevato, o quando vi sono più creditori che agiscono contemporaneamente (es. Prelios per un prestito e Agenzia Entrate per cartelle, finanziarie varie, ecc.), può diventare opportuno considerare strumenti alternativi alla negoziazione uno a uno col creditore. Questi strumenti – legislativi o procedurali – permettono di definire i debiti in modo ordinato e con possibili riduzioni, sfruttando normative specifiche. Ne abbiamo già accennato alcuni (rottamazioni, sovraindebitamento); qui li riepiloghiamo per chiarezza.

4.1 Rottamazione dei ruoli (rottamazione-quater e quinquies)

Come discusso (paragrafo 1.7), lo Stato ha aperto più finestre per rottamare le cartelle esattoriali negli anni recenti. Nel 2026 siamo nella fase della rottamazione-quinquies. La tabella seguente riassume i punti chiave della rottamazione-quinquies attuale:

Carichi ammessi: Debiti affidati all’Agenzia Entrate-Riscossione (AER) dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte (IRPEF, IVA, ecc. anche da controlli automatici art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72) e contributi INPS non versati.
Debiti esclusi: Debiti già interamente pagati con la rottamazione-quater; sanzioni amministrative non tributarie (es. multe stradali, che comunque potevano essere stralciate in altra forma); inoltre i debiti che un contribuente sta pagando regolarmente in rottamazione-quater non possono essere “rottamati” di nuovo se tutte le rate al 30/9/2025 erano pagate .
Benefici: Azzeramento di interessi di mora e sanzioni. Non si pagano nemmeno le somme aggiuntive (aggi di riscossione). Restano dovuti solo il capitale dell’imposta/contributo e le spese di notifica ed eventuali procedure. In caso di rateizzazione dell’adesione, si applica un interesse agevolato del 3% annuo dal 1/8/2026 .
Modalità e scadenze di pagamento: Si può scegliere tra soluzione unica (entro 31 luglio 2026) oppure fino a 54 rate bimestrali (circa 9 anni). Le prime 3 rate bimestrali scadono il 31/7/2026, 30/9/2026, 30/11/2026; le successive ogni due mesi a partire da gennaio 2027, fino all’ultima nel 2035 . Importo minimo rata €100.
Effetti della domanda: La presentazione della domanda (entro 30 aprile 2026) sospende i termini di prescrizione e decadenza e blocca le procedure esecutive già avviate dal Fisco . Non possono essere avviati nuovi pignoramenti da AER durante l’adesione (fatti salvi quelli già in essere). Sono sospesi anche eventuali pagamenti di rate di dilazioni pregresse fino all’esito della rottamazione.
Decadenza: Se non paghi l’unica soluzione o 2 rate (anche non consecutive) delle rate concordate, decade la rottamazione. I versamenti fatti vengono tenuti come acconto sul debito che torna intero (inclusi sanzioni e interessi iniziali) .

TABELLA: Riepilogo Rottamazione-quinquies (L. 199/2025)

Debiti ammessiPeriodoEsclusiPagamentoScadenzeEffetti
Imposte e contributi affidati ad AER dal 1/1/2000 al 31/12/2023 (omessi versamenti, controlli automatici)Domanda entro 30/04/2026Debiti già pagati in rottamazione-quater; sanzioni amministrative; debiti in piani quater regolari al 30/9/2025Capitale + spese notifiche/esecuzione (no sanzioni, no interessi, no aggio) – interessi 3% annuo se rateUnica soluzione 31/7/2026 oppure fino 54 rate bimestrali (prime 3 nel 2026, poi bimestrali fino 2035)Sospesi termini prescrizione/decadenza e pignoramenti in corso; decadenza se salto 2 rate

Nota: questa tabella serve come promemoria. Ripetiamo: la rottamazione riguarda solo le cartelle esattoriali, non i debiti gestiti da Prelios. Se hai ricevuto una lettera da Prelios per un debito bancario, la rottamazione quinquies non si applica a quel credito . Potrai invece usarla per eventuali altre cartelle aperte (IRPEF, IVA, INPS ecc.) che nulla hanno a che fare con Prelios, liberandoti parallelamente del fisco e potendo concentrare le risorse sul debito bancario.

4.2 Definizione agevolata delle controversie tributarie

Un altro strumento offerto dalle recenti leggi di bilancio riguarda chi ha cause pendenti col Fisco. Ad esempio, se hai fatto ricorso in Commissione Tributaria contro un avviso e la causa è ancora in corso, esiste la possibilità di chiuderla pagando una percentuale. In particolare, la legge 197/2022 (Bilancio 2023) e la legge 199/2025 (Bilancio 2026) hanno previsto che:

  • Le controversie tributarie pendenti in Cassazione potevano essere definite pagando il 50% del valore della lite se l’Agenzia Entrate era risultata soccombente nei precedenti gradi (cioè se il contribuente aveva vinto in Appello), oppure il 90% se invece fino ad allora aveva vinto l’Agenzia (soccombenza del contribuente) .
  • Ciò consente di chiudere il contenzioso con lo Stato con uno sconto sul dovuto. Le cartelle relative a quelle liti vengono sgravate a seguito del pagamento agevolato.
  • Ovviamente, anche questa è una misura limitata alle liti fiscali. Però se sei un debitore che ha anche dispute con l’Agenzia Entrate, puoi valutare se ti conviene aderire per chiudere quelle questioni e “toglierle dal tavolo”.

In sintesi, rottamazioni e definizioni agevolate aiutano a liberarsi dei debiti fiscali. Non risolvono il problema del debito con Prelios, ma possono migliorare la tua situazione complessiva: se elimini il fisco dal novero dei creditori (magari con forti sconti), potrai più facilmente concentrarti su un accordo col servicer privato.

4.3 Procedure di sovraindebitamento

Abbiamo già illustrato le procedure previste dalla legge per i privati sovraindebitati (piano del consumatore, accordo, liquidazione controllata). Qui evidenziamo quando è opportuno considerarle:

Se hai debiti verso più soggetti (banche, finanziarie, fisco, privati) e l’ammontare totale è ingestibile con i tuoi redditi, la procedura di sovraindebitamento può essere la via d’uscita globale. Rispetto alle negoziazioni singole con ciascun creditore, la procedura giudiziaria ha il vantaggio di imporre una soluzione con l’avallo del tribunale, evitando che magari un creditore non aderente rovini tutto.

Ad esempio, se hai un debito con Prelios di 30.000 €, altri prestiti per 20.000 € e cartelle per 30.000 € (totale 80.000 €), e con la tua situazione puoi offrire solo un pagamento parziale, un piano del consumatore potrebbe prevedere che tu paghi, ad esempio, 20.000 € in tot anni ripartiti proporzionalmente tra i creditori (magari integrati da un aiuto di terzi) e il giudice cancella il resto . Prelios e gli altri creditori, sebbene ricevano solo una parte, sarebbero vincolati dall’omologazione e non potrebbero più pretendere altro.

I vantaggi: – Blocchi immediatamente le procedure esecutive (con l’apertura della procedura, il giudice dispone la sospensione dei pignoramenti in corso e il divieto di iniziarne di nuovi). – Potresti pagare molto meno del dovuto complessivo. – Ottieni l’esdebitazione finale: una volta eseguito ciò che hai promesso nel piano, il giudice ti libera dai debiti residui non soddisfatti.

Gli svantaggi: – Procedura un po’ complessa, serve preparare molti documenti, nominare un OCC, ci sono costi (sebbene spesso sostenibili e rateizzabili). – Devi essere “meritevole”: se hai dissipato beni o frodato i creditori, ti possono rigettare la procedura. – Nel periodo del piano sarai sotto controllo (dovrai rispettare rigorosamente i pagamenti concordati, altrimenti si decade).

In ogni caso, se sei davvero strozzato dai debiti multipli, vale la pena fare una consulenza con un Gestore della Crisi (come l’avv. Monardo) per capire la fattibilità. Spesso solo minacciare il ricorso a un piano del consumatore spinge creditori come Prelios a trattare un saldo e stralcio extragiudiziale più conveniente (preferiscono prendere qualcosa subito da un accordo, piuttosto che attendere una procedura concorsuale incerta).

5. Errori comuni e consigli pratici

Quando si affronta un sollecito di pagamento, i primi istanti e giorni sono cruciali: le decisioni che prendi “a caldo” possono influenzare radicalmente l’esito successivo. Ecco una lista dei 7 errori più frequenti commessi dai debitori e come evitarli:

  1. Ignorare la lettera – Molti, per paura o sperando che sia un falso allarme, trascurano la comunicazione e lasciano passare le settimane. Questo è rischioso: il problema non sparisce da solo, anzi un silenzio prolungato può indurre Prelios a procedere con un decreto ingiuntivo o un precetto, aggravando la situazione . Cosa fare invece: rispondi sempre (anche solo chiedendo i documenti o spiegando la tua situazione), così dimostri volontà di dialogo e magari prendi tempo.
  2. Pagare senza controllare – Per il timore di conseguenze legali, alcuni fanno un pagamento immediato di quanto richiesto, senza verificare se davvero è dovuto . Questo è un errore perché, come detto, pagando riconosci il debito, perdi l’eccezione di prescrizione e magari versi soldi che non dovevi. Cosa fare invece: prima analizza il caso con calma, magari con un legale; paga solo a ragion veduta.
  3. Firmare rateizzazioni onerose alla cieca – Prelios può essere molto accomodante a farti firmare un piano di rientro, ma potrebbe includere tassi di interesse altissimi. Se accetti condizioni usurarie per ingenuità, ti leghi a un pagamento eccessivo . Cosa fare invece: prima di firmare qualsiasi accordo scritto, fagli controllare da un avvocato o da un consulente; assicurati che gli interessi siano legali e che in caso di tuo lieve ritardo non scatti subito la decadenza.
  4. Accettare accordi verbali – A volte, per telefono, l’operatore potrebbe dirti “Ok, se paga X euro chiudiamo tutto” e tu magari paghi basandoti su questa promessa orale. Ma poi, in mancanza di scritto, potrebbero negare di averti accordato lo stralcio e chiederti ancora soldi. Mai fidarsi di accordi non messi per iscritto . Cosa fare invece: pretendere sempre un accordo scritto e firmato da Prelios in cui dichiara che pagando X euro si estingue ogni pretesa.
  5. Non conservare le comunicazioni – Ogni lettera, email, SMS di Prelios va archiviata con cura. Potrebbero servire come prove delle proposte fatte, delle date in cui sei stato contattato (utile per la prescrizione) e di eventuali scorrettezze. Chi getta via le lettere perde potenziali munizioni . Cosa fare invece: fai un dossier con tutte le comunicazioni ricevute e inviate.
  6. Dimenticare l’impatto fiscale – Se concludi un saldo e stralcio, la parte di debito che ti viene abbuonata può in certi casi essere considerata un reddito (una sorta di “condono” a tuo favore). Molti lo ignorano e poi si vedono recapitare dall’Agenzia Entrate una tassazione su quell’importo. Cosa fare: prima di chiudere l’accordo, informati col commercialista se nel tuo caso c’è tassazione e se sì prevedi di accantonare qualcosa per quella (in molti casi, per fortuna, non è imponibile, ad esempio se era un debito di natura risarcitoria o se rientra in certi parametri) .
  7. Affidarsi a sedicenti consulenti improvvisati – Il settore del debito è popolato da personaggi poco qualificati che promettono miracoli (tipo “cancelliamo i debiti al 90% senza pagare nulla”). Bisogna diffidare di chi non è avvocato o professionista abilitato e offre scorciatoie miracolose, perché spesso peggiorano la situazione (magari ti fanno inviare lettere aggressive e inefficaci o intascano parcelle senza risultati). Cosa fare: scegli sempre professionisti seri: avvocati specializzati in diritto bancario, gestori della crisi accreditati, commercialisti esperti di fiscale se serve . Controlla le credenziali e diffida di chi ti consiglia di “non pagare tanto non possono farti nulla” senza base legale.

Oltre a evitare gli errori, ecco alcuni consigli pratici generali:

  • Usa preferibilmente la PEC per comunicare: ha valore legale pari alla raccomandata e data certa . Se non hai una PEC personale, puoi inviare raccomandate A/R, ma la PEC è più veloce ed economica e tutte le società ormai la usano.
  • Controlla le segnalazioni nelle banche dati creditizie (CRIF, Experian, Centrale Rischi Banca d’Italia) soprattutto dopo aver definito il debito. Se hai pagato e chiuso, hai diritto alla cancellazione o aggiornamento della posizione come “saldo stralcio” chiuso. Prelios dovrebbe occuparsene se glielo chiedi, ma verifica che avvenga realmente .
  • Documenta la tua situazione economica – Se prevedi di negoziare un piano o se dovrai eventualmente ricorrere a una procedura giudiziale, è utile avere già raccolto documenti come buste paga, dichiarazioni dei redditi, stato di famiglia, eventuali spese mediche o situazioni di difficoltà. Serviranno per dimostrare la tua condizione e convincere della buona fede.
  • Non vergognarti di cercare aiuto – Il debito porta stress e a volte vergogna, ma devi superarla e agire razionalmente. Coinvolgi i tuoi familiari se possibile (possono darti un prestito per chiudere in saldo e stralcio? Possono aiutarti nelle trattative?). Rivolgiti a strutture come le associazioni di consumatori o gli OCC sul territorio per una consulenza gratuita se non sei sicuro.
  • Mantieni un approccio serio e rispettoso con gli interlocutori – Anche se dall’altra parte qualcuno può essere stato aggressivo, tu mantieni fermezza ma educazione. Lettere ben scritte, toni civili, dimostrano che sei una persona informata e ragionevole: paradossalmente è più facile ottenere sconti così che se inizi a urlare o minacciare (atteggiamenti che spesso finiscono per irrigidire il creditore).

In breve: informati, sii proattivo ma prudente. L’atteggiamento giusto è né passività rassegnata, né panico e azioni avventate. Con la conoscenza adeguata e il supporto giusto, puoi gestire situazioni che inizialmente sembravano senza via d’uscita.

6. Domande frequenti (FAQ)

In questa sezione rispondiamo in modo sintetico alle domande più comuni che i debitori si pongono riguardo alle lettere di Prelios e, più in generale, alla gestione di vecchi debiti ceduti.

6.1 Prelios può recuperare un credito se non è iscritta nell’albo dei finanziari?

Sì, l’eventuale non iscrizione di Prelios all’albo ex art. 106 TUB non impedisce legalmente l’attività di recupero. Come abbiamo visto, la Cassazione (ord. n. 7243/2024) ha chiarito che la norma sull’iscrizione ha natura amministrativa e la sua violazione non rende nulli gli atti di riscossione. In pratica, anche se ipoteticamente Prelios non fosse iscritta, il debito rimane dovuto e le azioni intraprese (lettere, richieste, atti giudiziari) rimangono valide. Ciò non toglie che tu possa far presente la cosa in sede di trattativa, magari per mettere in dubbio la professionalità dell’interlocutore o negoziare una riduzione di interessi: ma in tribunale non sarebbe un’eccezione vincente sul merito del credito. Comunque, Prelios Credit Solutions risulta regolarmente iscritta come intermediario finanziario, quindi questa questione è teorica.

6.2 Cosa significa cartolarizzazione del credito?

La cartolarizzazione è l’operazione finanziaria attraverso cui una banca o finanziaria trasforma i propri crediti in titoli negoziabili. In concreto: cede in blocco un portafoglio di crediti a una società veicolo (SPV), la quale finanzia l’acquisto emettendo titoli obbligazionari che vengono venduti a investitori. Il ricavato va alla banca, e gli investitori saranno rimborsati con i flussi di denaro che derivano dal recupero di quei crediti. Il servicer (tipo Prelios) è incaricato dalla SPV di gestire la riscossione presso i debitori ceduti. Dal punto di vista del debitore: cambia il soggetto a cui deve pagare (non più la banca originaria ma la nuova società veicolo/servicer). Attenzione: il debitore deve pagare al nuovo creditore solo dopo che gli viene comunicata la cessione (ex art. 1264 c.c.). Prima di quella notifica, un eventuale pagamento fatto al vecchio creditore sarebbe ancora liberatorio. Per questo è importante la notifica di cessione: ti informa ufficialmente a chi devi i soldi ora.

6.3 Cosa devo fare se ricevo una telefonata aggressiva?

Se gli operatori di Prelios (o società per loro) ti tempestano di telefonate minacciose, tutela i tuoi diritti: – Annota data, ora e nome (se si qualificano) di ogni chiamata. Appunta brevemente il tono e il contenuto (es: “mi ha detto che se non pago entro 3 giorni mando carabinieri”). – Chiedi sempre comunicazioni scritte: al telefono mantieni la calma e di’ “inviatemi per iscritto via mail o posta quanto mi state chiedendo, così posso valutarlo”. Di solito sono tenuti a farlo. – Se le chiamate diventano insostenibili (più volte al giorno, offese, ecc.), invia una diffida scritta a Prelios intimando di cessare le molestie telefoniche e comunicare solo per iscritto. Richiama l’attenzione sulla normativa privacy (GDPR) e sul fatto che certi comportamenti configurano molestie punibili. – Se nonostante la diffida continuano, valuta di segnalare al Garante Privacy o AGCM come spiegato prima, e in casi estremi sporgi querela per molestie/minacce. – Nel frattempo, puoi usare strumenti pratici: blocca i numeri da cui arrivano le chiamate se sono sempre gli stessi, o imposta il telefono in modalità silenziosa per numeri sconosciuti.

Ricorda: non sei obbligato a rispondere al telefono. Puoi condurre tutta la trattativa per iscritto. Le telefonate servono a loro per far pressione, ma tu hai il diritto di pretendere comunicazioni trasparenti per iscritto. Quindi fatti rispettare.

6.4 Posso opporre la prescrizione dopo aver pagato una rata?

Purtroppo no. Se hai effettuato un pagamento, anche minimo, relativo a quel debito, hai di fatto riconosciuto il debito stesso. Il codice civile (art. 2944) considera ogni pagamento come atto di riconoscimento che interrompe la prescrizione. Ciò significa che dopo aver pagato, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione dal giorno del pagamento. Non potrai più far valere la prescrizione precedente a quel pagamento, perché l’hai “resettata” da solo. Ecco perché insisto: prima di pagare, verifica la prescrizione! Se hai già pagato (magari una piccola rata di tentativo) hai vanificato la possibilità di liberarti con l’eccezione di prescrizione, e dovrai ora puntare su altre difese o trattative.

6.5 Prelios deve fornire tutta la documentazione del mio contratto?

Sì, ne hai diritto. Come spiegato, l’art. 119 TUB ti permette di ottenere copia della documentazione bancaria degli ultimi 10 anni. Anche se il credito è stato ceduto, Prelios (che agisce per conto della SPV cessionaria) dovrebbe avere ricevuto dalla banca originaria i contratti e gli estratti conto, oppure può chiederli. Quindi tu fai bene a richiederli formalmente. Se Prelios si rifiuta, puoi rivolgerti al giudice, chiedendo in un eventuale giudizio un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.. Insomma, hai il diritto di vedere le carte. Se il creditore non ti fornisce nulla, questo lo pone in cattiva luce e può giovarti (oltre a essere illecito sul piano amministrativo).

6.6 Cosa succede se non rispondo alla lettera di Prelios?

Se ignori il sollecito e non ti fai vivo, Prelios potrebbe interpretare la cosa come mancanza di volontà di cooperare. Molto probabilmente, dopo un certo tempo (non c’è una regola fissa: potrebbero essere pochi mesi come un anno), procederà con un’azione legale. Tipicamente, come detto, farà istanza per un decreto ingiuntivo in tribunale . Ottenuto il decreto (che spesso viene chiesto con clausola di provvisoria esecutorietà, data la natura di credito pecuniario certo), te lo notificherà. Se tu ancora non fai nulla (non proponi opposizione entro 40 giorni), quel decreto diventerà definitivo e Prelios potrà pignorare i tuoi beni . Quindi, restando inerti si rischia seriamente di ritrovarsi un precetto o un pignoramento senza nemmeno essersene accorti (se magari sbagliano indirizzo di notifica, potresti scoprirlo solo a danno fatto). Molto meglio prendere in mano la situazione subito: rispondere richiedendo documenti, eccependo eventuali prescrizioni, e cercando di negoziare. Anche solo guadagnare tempo può servire a organizzarsi o raccogliere denaro.

6.7 Se non ho ricevuto l’avviso di cessione, devo comunque pagare?

La legge dice che la cessione è efficace verso di te solo se accettata o notificata (art. 1264 c.c.) . Quindi, in teoria, se davvero non ti è mai stata comunicata, potresti opporre questa mancanza. Tuttavia, la giurisprudenza è chiara: se sei venuto a conoscenza della cessione anche in modo informale o tardivo, non puoi fingere il contrario. Ad esempio, se la banca magari ti aveva avvisato per telefono, o se semplicemente hai ricevuto la lettera di Prelios e dunque sai che c’è stata cessione, non potrai sostenere efficacemente di poter pagare ancora alla banca o di non dover pagare affatto. In pratica, i giudici dicono: la comunicazione deve esserci, ma se comunque tu hai consapevolezza della cessione, la mancanza di notifica formale non ti esonera dal pagare al nuovo creditore. Ciò detto, è sempre legittimo chiedere la prova della cessione: se Prelios non riesce a produrla, hai un asso nella manica in giudizio . Quindi, puoi evitare di pagare finché non vedi documenti chiari. Ma se poi in tribunale loro dimostrano di aver acquistato il credito, la tua difesa “non sapevo della cessione” cadrà.

6.8 Come posso sapere se il tasso applicato è usurario?

Devi fare un po’ di calcoli: recupera il contratto originario e individua tutte le voci di costo (tasso interesse annuo nominale, eventuale tasso di mora, spese di istruttoria, commissioni mensili, premi assicurativi obbligatori se inclusi, ecc.). Con questi dati devi calcolare il TAEG effettivo (Tasso annuo effettivo globale) del finanziamento. Poi prendi i decreti ministeriali pubblicati per il periodo di stipula: ad esempio, se il contratto è del 2015, cerchi i tassi medi del IV trimestre 2015 per quella categoria di operazione (mutuo ipotecario, credito personale, ecc.). Il tasso soglia si ottiene aumentando del 25% il tasso medio (più 4 punti percentuali, con limite massimo di +8 punti, secondo la legge 108/96 modificata). Se il tuo TAEG supera il tasso soglia, il finanziamento è usurario. Considera che la Cassazione ha stabilito che per questo calcolo vanno sommati anche gli interessi di mora e ogni altro onere . Questo rende più facile sforare la soglia nel caso di contratti con alti interessi di mora. In conclusione: il calcolo può essere complesso, conviene farlo fare a un esperto (ci sono anche società o consulenti che fanno perizie di usura bancaria). Se risulti sopra soglia, allora per legge nessun interesse è dovuto (art. 1815 co.2 c.c.) , e avresti un forte argomento per ridurre il debito solo al capitale.

6.9 Posso usufruire della rottamazione delle cartelle anche se ho debiti con Prelios?

Certamente , ma attenzione: la rottamazione (attualmente quinquies) vale per i debiti iscritti a ruolo con l’Agenzia Entrate-Riscossione. Quindi se, oltre al debito con Prelios, hai ad esempio delle cartelle per tasse non pagate (IRPEF, IVA, bollo auto, contributi), puoi aderire alla rottamazione-quinquies per quelle posizioni . Pagherai solo il capitale e poco più, e chiuderai quei debiti fiscali. La domanda va fatta entro il 30/4/2026 e blocca anche i pignoramenti del Fisco in corso . Questo però non incide sul debito Prelios, che dovrai gestire a parte (trattativa, piano, ecc.). Tuttavia, come detto, se allegerisci il carico fiscale, potresti avere più risorse da offrire a Prelios per un saldo e stralcio. Quindi, le due cose vanno su binari diversi ma possono integrarsi nella tua strategia complessiva di uscita dal debito.

6.10 Qual è la differenza tra saldo e stralcio e piano di rientro?

In breve: – Il saldo e stralcio è un accordo dove paghi meno di quanto dovuto, in un’unica soluzione (o comunque in poche rate ravvicinate), ottenendo in cambio la cancellazione totale del debito residuo e la liberatoria finale. È ottimo perché risparmi denaro e chiudi subito la questione, ma richiede di avere liquidità immediata. – Il piano di rientro invece prevede di pagare l’intero importo (spesso includendo interessi) dilazionato nel tempo, a rate. Non c’è sconto sul capitale, anzi spesso pagherai più del dovuto originario a causa degli interessi e dei costi. Il vantaggio è che non devi avere tanti soldi subito, ma paghi poco per volta. Lo svantaggio è che rimani “legato” per anni e se salti una rata rischi di perdere i benefici dell’accordo e tornare al punto di partenza con più interessi accumulati .

In genere, se hai la possibilità di racimolare una somma, il saldo e stralcio è più conveniente (chiudi prima, paghi meno). Se invece proprio non puoi, il piano ti dà respiro ma assicurati che sia sostenibile e non vessatorio.

6.11 Posso includere il mio debito con Prelios in un piano del consumatore?

Sì, certamente. I crediti bancari e finanziari rientrano a pieno titolo nelle procedure di sovraindebitamento. Se accedi a un piano del consumatore e hai debiti verso Prelios, questi saranno trattati come debiti chirografari comuni (a meno che non abbiano garanzie come ipoteche). Il tribunale, se omologa il piano, può imporre una falcidia (riduzione) anche notevole del debito Prelios e diluirlo nel tempo secondo le tue possibilità . Prelios (come gli altri creditori chirografari) non ha diritto di voto nel piano del consumatore: quindi anche se fosse contraria, se il giudice ritiene il piano fattibile e conveniente rispetto alla liquidazione, lo omologa e Prelios deve accettare quello che il piano stabilisce. Dunque sì, puoi “costringere” Prelios ad accettare un pagamento parziale attraverso il piano del consumatore, purché ovviamente tu abbia i requisiti per quella procedura e il piano offra a tutti i creditori un trattamento equo.

6.12 Cosa succede se firmo un accordo di saldo e stralcio e poi non pago?

Se sottoscrivi un accordo transattivo con Prelios per saldo e stralcio, quell’accordo di solito contiene una clausola risolutiva espressa: in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, l’accordo si risolve di diritto. Significa che torna tutto come prima, come se l’accordo non fosse mai esistito. Prelios riacquista il diritto di chiederti l’intero importo originario, detratti eventuali acconti che però verranno considerati acconti sul debito originario e non saldo . Insomma, perdi lo sconto e ogni pagamento fatto finisce solo a ridurre un po’ il debito, ma senza liberarti. Inoltre, spesso nell’accordo è scritto che in caso di inadempimento possono riprendere subito le vie legali senza bisogno di ulteriori avvisi. Quindi, prima di firmare un saldo e stralcio assicurati di poter rispettare la scadenza! Se hai anche un solo dubbio, è meglio chiedere un termine più lungo o non fare l’accordo finché non hai certezza dei fondi. Una volta scaduto l’accordo senza pagamento, sarà molto più difficile riottenere le stesse condizioni da Prelios.

6.13 Una volta pagato, Prelios deve cancellare l’ipoteca o il pignoramento?

Assolutamente sì. Se il debito era garantito da una ipoteca su un tuo immobile, con il pagamento integrale (o saldo concordato) hai diritto alla cancellazione dell’ipoteca. Tecnicamente, Prelios (o la SPV titolare del credito) deve rilasciarti un atto di assenso alla cancellazione da presentare poi al notaio o all’ufficio dei registri immobiliari per la formalità di cancellazione . Questo deve essere previsto espressamente nell’accordo di saldo e stralcio: assicurati che ci sia scritto che contestualmente alla quietanza ti daranno l’assenso a cancellare l’ipoteca. Se c’è un pignoramento in corso (es. l’immobile già pignorato, o un pignoramento presso terzi sullo stipendio), una volta pagato l’importo concordato e depositata la quietanza, l’avvocato di Prelios dovrà attivarsi per far estinere la procedura esecutiva e liberare i beni pignorati . Anche questo va formalizzato per iscritto. Quindi la risposta è: pagando ciò che concordi, hai diritto a riavere “liberi” i tuoi beni. Pretendi sempre che questi adempimenti siano messi nero su bianco, perché poi sennò rischi di dover sollecitare tu dopo il pagamento.

6.14 Cos’è l’esdebitazione?

Esdebitazione significa letteralmente “uscire dai debiti”. È un istituto previsto nella legge sul sovraindebitamento e nel diritto fallimentare, che consente al debitore di ottenere la cancellazione definitiva dei debiti residui dopo aver svolto una procedura liquidatoria. Per un privato, avviene tipicamente al termine di una liquidazione controllata del patrimonio: venduti i beni e distribuiti i soldi ai creditori, se ciò non copre tutto (e di solito non copre tutto), il debitore persona fisica può chiedere al giudice di essere esdebitato per la parte restante. L’esdebitazione quindi è la “graziella” finale che ti libera dai debiti che non sei riuscito a pagare. Non è automatica: il giudice valuta se te la meriti (devi aver cooperato, non aver frodato, aver destinato tutto il possibile ai creditori, ecc.) . Se approvata, i creditori non possono più avanzare pretese per quei debiti. È un po’ come un “fresh start” dei sistemi anglosassoni, introdotto anche da noi. Va però vista come ultima ratio, perché implica di solito che hai già dato fondo al tuo patrimonio nella liquidazione. In ogni caso, sapere che esiste è importante: significa che anche le situazioni più disperate hanno una via d’uscita legale, anche se richiede sacrifici.

6.15 Posso acquistare il mio debito a un prezzo inferiore direttamente dalla SPV?

Questa è una domanda astuta: in teoria, se Prelios o la SPV fosse disposta, potresti provare a ricomprarti il tuo stesso debito (magari attraverso un terzo) al prezzo di mercato NPL, che spesso è basso. Tuttavia, nella pratica di solito il debitore non può partecipare all’acquisto dei propri debiti sul mercato NPL. Le cessioni avvengono in blocco e a investitori istituzionali. Inoltre, se sei tu debitore ad acquistare, la SPV probabilmente pretenderebbe ben più del 5% o 10%: sperano di ottenere più da te con la riscossione o transazione. Diciamo che non è prevista una cessione diretta al debitore a prezzo ridotto come se fosse un’asta pubblica. Quello che puoi fare è in sostanza la stessa cosa mascherata: proporre un saldo e stralcio vantaggioso per loro. Se offri, ad esempio, il 20% del debito e questo è superiore a quanto stimano di incassare vendendolo sul mercato, avranno convenienza ad accettare . In conclusione: tecnicamente potresti far proporre da un conoscente l’acquisto del tuo credito a Prelios, ma onestamente è più semplice trattare direttamente un saldo e stralcio con liberatoria. Il risultato (pagare meno per chiudere) è lo stesso.

6.16 Prelios può pignorare il conto corrente senza avvisarmi?

Prelios o qualsiasi altro creditore non può pignorare niente senza un titolo esecutivo e senza il precetto. Non esiste il pignoramento “a sorpresa” senza atti precedenti. Quindi, se ti arriva un pignoramento del conto corrente dal nulla, qualcosa non torna: probabilmente hanno notificato un decreto ingiuntivo o un precetto a un vecchio indirizzo o in un modo che non hai saputo. Dal punto di vista legale, un pignoramento senza titolo o senza precetto è nullo e impugnabile . Se dovesse capitare (ad esempio scopri che il tuo conto è bloccato ma giuri di non aver visto atti), devi subito andare da un avvocato per fare opposizione per nullità della procedura (notifiche inesistenti). In sintesi, no, Prelios non può pignorare il conto o lo stipendio o altro senza averti prima notificato (validamente) un titolo e un precetto. Qualsiasi intimidazione di “pignoramento immediato” in una semplice lettera è infondata legalmente (e infatti sarebbe pratica scorretta minacciarlo). Naturalmente, se ignorassi decreto e precetto, poi il pignoramento arriva legittimamente e ti sembrerebbe senza avviso solo perché tu non hai visto gli avvisi, ma formalmente c’erano.

6.17 Posso pagare a rate il saldo e stralcio?

Di solito il concetto di saldo e stralcio implica pagamento in unica soluzione. È proprio perché dai i soldi subito e cash che ottieni lo sconto robusto. Se chiedi di pagare a rate, si entra più nella logica di una transazione con dilazione, e lo sconto tende a ridursi. Detto ciò, a volte i servicer accettano un pagamento frazionato in poche rate ravvicinate anche per uno stralcio (esempio: €10.000 di accordo da pagare in 3 rate mensili di €3.333 l’una). In tal caso, è fondamentale che l’accordo preveda chiaramente che se anche una sola rata non viene pagata, l’accordo decade e le somme eventualmente versate saranno tenute a titolo di acconto sul debito originario . Questa clausola tutela il creditore. Dal tuo lato, assicurati di poter rispettare quelle 2-3 scadenze perché, come detto, se salti una di esse sei punto e a capo. Diciamo che oltre le 3 rate raramente chiamano ancora “saldo e stralcio” l’accordo: se sono di più, includono già interessi e diventa un piano di rientro.

6.18 La prescrizione si applica anche al decreto ingiuntivo?

Una volta che un creditore ottiene un decreto ingiuntivo e te lo notifica regolarmente, quel decreto diventa il nuovo “termine di riferimento”. In base all’art. 2953 c.c., i diritti accertati con provvedimento giudiziale definitivo si prescrivono in 10 anni. Significa che anche se il credito originario era quinquennale, con il decreto non opposto diventa decennale . Ad esempio, se la banca ha ottenuto un decreto ingiuntivo nel 2018 e Prelios te lo notifica nel 2024, non potrai più eccepire la prescrizione quinquennale originaria; dovrai calcolare 10 anni dal 2024. Quindi la prescrizione “riparte” dal decreto per altri dieci anni. Naturalmente, se tu fai opposizione al decreto, la prescrizione resta interrotta e poi sospesa durante la causa finché non c’è giudicato. Inoltre, se il decreto non era stato mai notificato e passano più di 10 anni dalla sua emissione, esso stesso perde efficacia e non può essere più notificato. Insomma, la prescrizione esiste sempre, ma i termini si allungano una volta che c’è un titolo giudiziario . Questo per dire: non pensare che anche dopo il decreto ingiuntivo basti aspettare 5 anni per “farla franca”. Ci vogliono 10 anni dal decreto (salvo atti interruttivi ulteriori come un precetto, che a sua volta rinnova per altri 10).

6.19 Cosa succede se non ho la disponibilità economica per pagare nemmeno un saldo e stralcio?

Se la tua situazione finanziaria è tale che non puoi pagare nulla di significativo (ad esempio sei disoccupato, senza beni, o hai un reddito appena per vivere), allora tentare un saldo e stralcio diventa difficile (non hai moneta di scambio) e anche un piano di rate sarebbe una condanna insostenibile. In questi casi estremi, la soluzione migliore è valutare le procedure di sovraindebitamento di cui parlavamo (piano del consumatore, accordo o liquidazione). Queste procedure ti permettono di: – Offrire anche pagamenti molto bassi e dilazionati ai creditori, in proporzione a ciò che puoi (a volte qualche decina di euro al mese se proprio hai solo pensione minima, per dire). – Bloccare tutte le azioni esecutive nel frattempo (nessuno può pignorarti finché la procedura è in corso e tu rispetti il piano). – Arrivare, al termine, a cancellare i debiti che non sei riuscito a pagare .

In pratica, è l’unica via d’uscita se proprio non hai margine di trattativa. Certo, devi essere ammissibile (meritevole, come detto). Ma per esempio, molte persone in situazione di povertà hanno risolto i loro debiti con la “liquidazione del patrimonio” offrendo poco o nulla e ottenendo l’esdebitazione. È un percorso da fare con l’assistenza di un OCC e un avvocato specializzato, ma se ti trovi in una situazione disperata, sappi che esiste. Prelios stesso, di fronte a una tua richiesta di riduzione drastica per incapienza totale, potrebbe preferire aderire a un piano piuttosto che spendere soldi in cause per poi non prendere nulla perché sei nullatenente.

6.20 Prelios può vendere nuovamente il mio debito ad altre società?

Sì, è possibile. I crediti possono essere ceduti più volte. Prelios Credit Solutions in realtà spesso agisce come servicer per conto di una SPV. Ma quella SPV potrebbe decidere di rivendere il portafoglio a un’altra società, o Prelios stessa potrebbe cedere il mandato a un altro servicer. Ogni volta, per legge, per rendere la cessione opponibile, dovrebbero notificartela o pubblicare avviso in Gazzetta come la prima volta . In pratica, potresti un giorno ricevere una lettera da un’altra società (es. doValue, Italfondiario, Banca IFIS, ecc.) che dice “abbiamo acquisito il credito da Prelios”. Cosa fare: la stessa cosa che con Prelios: chiedere prove, documento di cessione, ecc. Finché non hai certezza, sappi che se tu pagassi al precedente cessionario (Prelios) senza sapere della nuova cessione, quel pagamento ti libera comunque se non eri stato informato del passaggio . Diciamo che queste “ricessioni” non sono frequentissime per i singoli crediti (più per interi portafogli), ma possono succedere. Non cambia molto per te se non il nome dell’interlocutore.

7. Simulazioni pratiche e casi studio

Per rendere più concreti tutti questi concetti, presentiamo ora alcune simulazioni ispirate a situazioni reali. Sono esempi di come potrebbe evolversi la vicenda di un debitore che riceve una lettera da Prelios, applicando i vari strumenti e strategie discussi.

7.1 Debito di vecchio finanziamento con prescrizione maturata

Situazione: Il signor Marco aveva stipulato nel 2012 un prestito personale di €10.000 con una finanziaria. Ha pagato regolarmente le rate fino al 2015, poi – a causa della perdita del lavoro – non è più riuscito a pagare. La finanziaria, dopo qualche sollecito, non ha fatto ulteriori azioni legali. Nel luglio 2025 Marco riceve improvvisamente una lettera da Prelios che gli richiede €18.000 (capitale residuo + interessi moratori accumulati) e minaccia di rivolgersi al tribunale se non paga.

Analisi: Marco ricorda che l’ultima rata pagata risale a marzo 2015. Dunque l’ultima rata non pagata scadeva ad aprile 2015. Si tratta di un finanziamento rateale, quindi prescrizione decennale (prestito personale rientra nel 2946 c.c.). Dal aprile 2015 il termine di 10 anni scade ad aprile 2025. Nessun decreto ingiuntivo è mai stato notificato nel frattempo. Quindi, quando Prelios invia il sollecito a luglio 2025, il diritto di credito è già prescritto .

Marco, assistito da un avvocato, invia immediatamente una PEC a Prelios eccependo la prescrizione e diffidandola dal proseguire nelle richieste. Indica chiaramente le date: ultimo pagamento nel marzo 2015, prescrizione maturata ad aprile 2025, pertanto il debito è estinto ex art. 2946 c.c. Chiede la cancellazione dei dati e la conferma di archiviazione pratica.

Prelios insiste un po’ con un paio di lettere, cercando di ottenere almeno un pagamento parziale, ma Marco tiene il punto. Alla fine, se Prelios provasse comunque ad andare in giudizio, Marco solleverebbe l’eccezione al primo atto e vincerebbe facilmente: e in effetti, in un eventuale giudizio il giudice non potrebbe che accogliere l’eccezione di prescrizione e rigettare la domanda di Prelios . Marco quindi non paga nulla e anzi avrebbe diritto anche al rimborso delle spese legali (se fosse andato in causa).

Nota: se Marco, per paura, avesse versato anche una piccola somma a Prelios in quel luglio 2025 (magari 100 € “a titolo di buona volontà”), avrebbe interrotto la prescrizione e il termine decennale sarebbe ripartito dal 2025 fino al 2035! E Prelios a quel punto avrebbe avuto gioco facile a fargli decreto ingiuntivo sul residuo. Questo esempio dimostra l’importanza di non fare pagamenti affrettati e di verificare sempre prima la prescrizione.

7.2 Saldo e stralcio su credito cartolarizzato

Situazione: La signora Laura aveva un mutuo chirografario (senza ipoteca) con la banca XYZ. Nel 2022 il suo mutuo, di cui restavano €30.000 da pagare, viene cartolarizzato e passa sotto la gestione di Prelios (per conto della SPV “ABC SPV srl”). Purtroppo nel 2023 Laura entra in difficoltà e smette di pagare le rate. Nel 2026 riceve un atto di precetto da Prelios per €35.000 (capitale residuo + interessi di mora e spese). Prelios minaccia pignoramento dei suoi beni.

Azioni intraprese: Laura si rivolge subito all’avvocato Monardo. Vengono messe in campo diverse mosse in parallelo: 1. Si invia a Prelios (e si eccepisce poi in opposizione al precetto) la contestazione che l’atto di precetto è irregolare, perché non risulta che il titolo esecutivo (il contratto di mutuo chirografario in forma di scrittura privata) sia stato previamente notificato a Laura. Infatti, l’art. 480 c.p.c. richiede che se il precetto si fonda su un contratto non di certo sottoscritto dal debitore in sede esecutiva (come un mutuo fondiario davanti al notaio), debba essere notificato insieme al precetto in copia autentica . Prelios nel suo precetto aveva allegato solo una comunicazione generica, quindi c’è un vizio. Si propone opposizione agli atti esecutivi su questo punto. 2. Si chiede a Prelios, in sede di causa, di produrre il contratto di cessione e l’avviso di cessione in G.U., perché l’avviso che avevano pubblicato era molto generico. L’avvocato propone un’istanza ex art. 210 c.p.c. perché Prelios esibisca il contratto di cessione. (Questo per aumentare pressione e verificare che sia tutto regolare). 3. Viene svolta, tramite un consulente contabile, una perizia sul mutuo di Laura. Risulta che sommando interessi corrispettivi e di mora applicati in alcuni periodi, il tasso effettivo superava il tasso soglia d’usura. Inoltre si rileva che il piano di ammortamento prevedeva la capitalizzazione mensile degli interessi di mora, non concordata esplicitamente. Quindi si eccepisce in causa usura e anatocismo, chiedendo la riduzione del saldo dovuto al netto di interessi illegittimi. 4. Contestualmente, però, Laura non vuole rischiare la casa e preferisce trovare un accordo. Si apre una trattativa con Prelios: facendo leva sui possibili vizi e sulla lentezza di una causa, si propone un saldo e stralcio. Laura può ottenere aiuto dai familiari e offre €10.000 (circa il 33% del debito preteso) per chiudere subito . Dopo negoziazioni, si accordano per €12.000. 5. L’accordo di saldo e stralcio viene formalizzato per iscritto: Prelios accetta €12.000 entro 60 giorni e in cambio rinuncia a ogni ulteriore pretesa, si impegna a cancellare eventuali ipoteche (nel caso ce n’erano, ma qui era chirografario, quindi no ipoteca) e a far chiudere la procedura esecutiva e cancellare la segnalazione in Centrale Rischi di Laura . 6. Una volta pagati i €12.000 e ottenuti i documenti di quietanza, l’avvocato di Laura e quello di Prelios congiuntamente depositano rinuncia agli atti nel giudizio di opposizione, essendosi la vicenda definita in via stragiudiziale.

Risultato: Laura è riuscita a risolvere il suo debito pagando €12.000 invece di €35.000 richiesti, ha evitato il pignoramento della sua casa (che era a rischio, benché il mutuo fosse chirografario, potevano aggredire lo stipendio o altri beni) e ha ottenuto la cancellazione delle segnalazioni negative. Dal lato di Prelios, anche la banca/spv accontentata: incassa una somma in tempi rapidi, evitando di proseguire una causa dall’esito incerto e di dover aspettare eventuali aste giudiziarie. Entrambe le parti hanno preferito un compromesso rapido al proseguire con costi e incertezze.

7.3 Piano del consumatore con falcidia dei debiti

Situazione: Il signor Giuseppe è un lavoratore dipendente che guadagna €1.500 netti al mese e ha tre figli a carico. Negli anni, per varie vicissitudini, ha accumulato diversi debiti: – €30.000 con Prelios (derivanti da un mutuo cartolarizzato, residuo di un vecchio prestito), – €20.000 con altre finanziarie (carte revolving, prestiti vari), – €30.000 di cartelle esattoriali (IRPEF non pagata e contributi). Totale debiti: €80.000. Giuseppe ha provato a pagare finché ha potuto, ma ora è insolvente: non riesce più a sostenere le rate e sta subendo richieste e minacce da più fronti.

Soluzione scelta: Con l’aiuto di un OCC e dell’avvocato, Giuseppe decide di presentare un piano del consumatore al tribunale, sfruttando la Legge 3/2012. Nel piano propone di: – Pagare €300 al mese per 6 anni, utilizzando una parte dello stipendio e un contributo di un familiare (un parente si offre di versare €5.000 una tantum). In 6 anni a €300/mese farà €21.600, più i €5.000 del parente, totale risorse €26.600 . – Questa somma viene suddivisa nel piano in modo che: – Prelios riceva €12.000 (circa il 40% dei €30.000 dovuti), – Le altre finanziarie €6.000 (30% dei loro €20.000), – L’Agenzia Entrate-Riscossione €3.600 (grazie anche alla rottamazione quinquies si abbattono sanzioni, supponiamo), più magari un familiare aggiunge €5.000 come detto per i totali. – Viene prevista la sospensione di tutte le procedure esecutive: Giuseppe ha un pignoramento dello stipendio avviato dal tribunale per una delle finanziarie, che verrà sospeso con l’apertura della procedura. Prelios aveva minacciato ipoteca ma con il piano non potrà farlo . – I creditori chirografari (Prelios e altre finanziarie) non votano perché è piano del consumatore. Il Fisco, essendo privilegiato per parte, viene soddisfatto tramite la rottamazione. – Il piano mostra che se Giuseppe fosse liquidato (vendendo la casa di famiglia, ipoteticamente, o pignorandogli lo stipendio per anni), i creditori avrebbero ottenuto meno di questi importi, per via delle spese e del fatto che lo stipendio è già al minimo per mantenimento famiglia.

Esito: Il tribunale esamina il piano, verifica la meritevolezza di Giuseppe (l’indebitamento è dovuto a cause di forza maggiore, lui non ha tenuto comportamenti dolosi) e trova che il piano offre ai creditori più di quanto avrebbero preso in caso di liquidazione (soprattutto grazie all’intervento del familiare) . Di conseguenza, omologa il piano. Da quel momento: – Giuseppe deve pagare puntualmente i €300 mensili all’OCC che li distribuisce ai creditori secondo il piano. – Tutte le esecuzioni sono sospese e non ripartiranno finché il piano è in corso. – Dopo i 6 anni, se Giuseppe rispetterà tutto, potrà chiedere ed ottenere l’esdebitazione dei circa €53.400 di debiti che rimangono non pagati (80.000 – 26.600 pagati). I creditori non potranno mai più pretendere nulla oltre quanto ricevuto . – Viene cancellata la segnalazione di sofferenza sui sistemi informativi creditizi, e Giuseppe potrà ricominciare con la fedina finanziaria pulita.

Questo caso mostra come anche i crediti gestiti da Prelios possano essere efficacemente “ridotti” tramite un piano del consumatore: Prelios qui ha dovuto accettare €12.000 su €30.000 e non ha potuto opporsi, in quanto il giudice lo ha ritenuto equo. È una sorta di stralcio imposto giudizialmente. Certo, la procedura richiede di impegnarsi per più anni, ma per Giuseppe era l’unica strada per evitare di essere soffocato dai pignoramenti.

7.4 Rateizzazione con tassi usurari

Situazione: Un debitore, il signor Antonio, deve €5.000 a una società di recupero crediti (non Prelios in questo caso, ma il concetto è generale). La società gli propone un piano di rientro in 36 rate mensili da €220 ciascuna. Antonio, prima di firmare, calcola che €220 x 36 = €7.920. Considerando che il debito era €5.000, sta pagando €2.920 di interessi in tre anni. Fa il calcolo del TAEG implicito di questo piano e scopre che è intorno al 25% annuo. Consulta le tabelle MEF e vede che per quel tipo di credito il tasso soglia d’usura è, ad esempio, 18% annuo.

Analisi: Il piano proposto comporta un tasso effettivo oltre la soglia usura. Questo lo rende illecito. Antonio, assistito da un avvocato, invia una lettera alla società indicando che la proposta di rateizzazione ha un TAEG superiore al tasso soglia e quindi non intende accettare condizioni usurarie. Propone invece un piano con interessi zero (solo capitale diviso in 36 rate da €140 circa, che fa €5.040 totale) .

Esito: La società di recupero, di fronte alla prospettiva di una contestazione per usura (che potrebbe portare il debitore persino a chiedere la nullità totale degli interessi già pagati se si andasse in causa), accetta per evitare grane. Si firma un piano a interessi zero con rate €140, che Antonio riesce a pagare comodamente. In alternativa, se la società avesse rifiutato, Antonio avrebbe potuto: – Pagare comunque solo quota capitale e poi in giudizio eccepire la nullità degli interessi usurari chiedendo la restituzione (più complicato). – Oppure far dichiarare nullo l’accordo e tornare a trattare da una posizione di forza.

Morale: sempre controllare il tasso delle rateizzazioni. Non pensare che siccome “mi stanno dando la possibilità di rateizzare” allora devo accettare qualsiasi interesse. Hai diritto a non subire usura neppure in un accordo transattivo. E come vedi, farlo notare può farti risparmiare quasi €3.000 come nel caso di Antonio .

8. Tabelle riepilogative e approfondimenti

Per facilitare la consultazione, riportiamo infine alcune tabelle riassuntive con i principali riferimenti normativi e i rimedi a disposizione del debitore. Questi schemi aiutano a individuare a colpo d’occhio i punti chiave, rimandando comunque al testo per i dettagli.

8.1 Principali articoli del Codice Civile e del TUB citati

NormaOggettoContenuto essenziale
Art. 1264 c.c.Efficacia della cessione verso il debitoreLa cessione del credito ha effetto contro il debitore solo dal momento in cui gli è stata notificata o egli l’ha accettata. Prima di tale momento, un pagamento fatto al cedente libera comunque il debitore, salvo che il cessionario provi che il debitore era già a conoscenza della cessione .
Art. 1283 c.c.AnatocismoGli interessi scaduti possono produrre altri interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o da convenzione posteriore alla loro scadenza e per interessi dovuti da almeno 6 mesi. La norma tutela il debitore vietando la capitalizzazione automatica frequente degli interessi (salvo accordi chiari successivi) .
Art. 1815 c.c.Interessi – Nullità per usuraSe sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Questa sanzione si applica sia agli interessi corrispettivi sia a quelli moratori; in caso di usura il debitore restituisce solo il capitale senza alcun interesse .
Art. 2946 c.c.Prescrizione ordinaria decennale“Salvo che la legge disponga diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni.” (È il termine generale per i crediti, incluso la maggior parte dei debiti bancari e finanziari) .
Art. 2948 c.c.Prescrizione quinquennaleSi prescrivono in 5 anni: interessi, canoni, annualità, rate e in genere pagamenti periodici. Quindi debiti da rate di mutuo, estratti conto periodici etc. cadono in 5 anni salvo interruzioni .
Art. 2943 c.c.Interruzione della prescrizioneLa prescrizione è interrotta da un atto con cui il creditore esercita il diritto verso il debitore (es. atto di citazione, decreto ingiuntivo, costituzione in mora). L’interruzione fa decorrere un nuovo termine uguale al precedente .
Art. 2953 c.c.Conversione dei termini di prescrizioneQuando un diritto è accertato da sentenza passata in giudicato o decreto ingiuntivo non opposto, si prescrive in 10 anni anche se prima aveva termine più breve. Es: un credito quinquennale diventa decennale dopo decreto ingiuntivo definitivo .
Art. 119 TUB (D.Lgs. 385/1993)Diritto alla documentazione bancariaIl cliente (o suoi aventi causa) ha diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi 10 anni, a proprie spese di produzione. Le banche/servicer devono adempiere entro 90 giorni. Se non lo fanno, ci si può rivolgere all’Autorità giudiziaria .
Art. 210 c.p.c.Ordine di esibizioneIl giudice, su istanza di parte, può ordinare a una parte o a un terzo di esibire documenti rilevanti per la causa. Chi chiede l’ordine deve specificare bene cosa vuole e anticipare le spese. Il rifiuto ingiustificato può essere sanzionato e valutato come argomento di prova .

8.2 Termini e rimedi procedurali

Atto/ProceduraTermini per agire/opporsiRimedio (normativa)Note operative
Lettera di sollecito PreliosNessun termine legale fisso per rispondere, ma è consigliabile agire entro 10 giorni circa.Risposta con richiesta documenti ex art. 119 TUB; eventuale diffida stragiudiziale (prescrizione, contestazioni).Rispondere tempestivamente evita che Prelios ti consideri “latitante” e passi subito alle vie legali. Inoltre mostri volontà di risolvere. Conserva la busta/ricevuta per data ricezione .
Decreto ingiuntivo40 giorni dalla notifica per pagare o proporre opposizione (art. 641 c.p.c.).Opposizione a decreto ingiuntivo (atto di citazione ex art. 645 c.p.c.), con eventuale istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c.Se non fai opposizione entro 40 gg, il decreto diventa definitivo ed esecutivo e la prescrizione del credito diventa decennale ex art. 2953 . L’opposizione apre un giudizio ordinario in cui far valere tutte le eccezioni di merito.
PrecettoPrima del precetto deve essere notificato il titolo esecutivo. Il precetto deve dare almeno 10 giorni per adempiere (art. 480 c.p.c.).Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali (es. mancata notifica del titolo, difetti nel precetto). Oppure Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se contesti il diritto sostanziale di procedere (es. pagamento già avvenuto, prescrizione).Termini: 20 giorni dalla notifica per l’opposizione ex 617 . Un vizio formale tipico: precetto senza indicazione o notifica del titolo -> Cass. 7243/2024 ha annullato precetto Prelios per questo motivo . L’opposizione 615 va proposta prima che l’esecuzione inizi (se nota) o entro 20 gg dal pignoramento.
Pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi)Entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento per opposizioni (art. 615 co.2 o art. 617 c.p.c., a seconda del motivo).Opposizione all’esecuzione (615 c.p.c.) se contesti il diritto a procedere (es. titolo nullo, debito non dovuto); Opposizione agli atti (617 c.p.c.) se contesti vizi del pignoramento (es. notifica errata, importo sbagliato).Una volta iniziato il pignoramento, si può chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione se le contestazioni appaiono fondate. Nota: il pignoramento non può esistere senza un titolo e precetto validi: se li hanno saltati, è nullo e devi farlo valere .
Rottamazione-quinquies (cartelle)Domanda entro 30 aprile 2026; pagamento prima rata (o unica soluzione) entro 31 luglio 2026. Possibilità di 54 rate bimestrali dal 2026 al 2035.Adesione ai sensi L. 199/2025 art.1 commi 181-202; decadenza se saltate 2 rate anche non consecutive.Presentare la domanda sospende le azioni esecutive e fermi finché sei in regola . Copre debiti 2000-2023 con AER . Non copre i debiti con Prelios (privati) . Utile per liberare risorse.
Procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore o accordo)Il tribunale fissa udienza entro 60 giorni dall’istanza. Creditori possono fare osservazioni entro 30 giorni prima dell’udienza (art. 10 L.3/2012).Presentazione ricorso ex L.3/2012 o Codice Crisi; omologa del piano o accordo; sospensione procedure ex art. 12-bis L.3/2012 (oggi art. 69 CCII).Appena ammessa la procedura, il giudice può sospendere i pignoramenti in corso. Il piano omologato è vincolante per tutti (anche Prelios) . Necessario coinvolgimento OCC e avvocato.

(CCII = Codice Crisi d’Impresa e Insolvenza D.Lgs.14/2019)

8.3 Approfondimenti giurisprudenziali recenti

Per chi volesse approfondire alcune delle pronunce chiave citate, ecco un breve richiamo:

  • Iscrizione del servicer all’albo (Cass. 7243/2024) – La Cassazione, con ord. n. 7243/2024, ha stabilito che l’obbligo di iscrizione all’albo ex art. 106 TUB per chi recupera crediti cartolarizzati ha natura amministrativa e non incide sulla validità degli atti di recupero . Quindi niente nullità civile per mancata iscrizione; al più si avranno conseguenze sul piano sanzionatorio da parte di Banca d’Italia. Questo ha “tranquillizzato” i servicer e ribaltato precedenti orientamenti di merito.
  • Notifica del titolo esecutivo prima del precetto – Nella stessa ordinanza Cass. 7243/2024, la Corte ha però dato ragione al debitore su un altro punto: ha dichiarato nullo il precetto emesso da Prelios perché non era stata precedentemente notificata la copia esecutiva del titolo (il mutuo fondiario) . Ciò rafforza la regola che prima di precettare su un contratto di mutuo, se non è già stato notificato come titolo, bisogna notificarlo. Un errore su questo può far cadere il precetto.
  • Prova della cessione del credito – Cass. 27178/2025 (ord.) ha affermato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione, con indicazione chiara di categorie e caratteristiche dei crediti, è sufficiente come prova se consente di individuare il singolo credito; se l’avviso è generico, il cessionario deve produrre il contratto di cessione . Inoltre, se il debitore contesta la cessione deve farlo con eccezioni specifiche, non generiche, altrimenti l’eccezione viene considerata inammissibile. Questo definisce il perimetro: avvisi in G.U. dettagliati ok, se no servono i documenti.
  • Usura e anatocismo – orientamenti – Numerose sentenze di merito e alcune di Cassazione hanno applicato l’art. 1815 c.c. alla lettera, dichiarando nulle le clausole usurarie e riducendo il dovuto al solo capitale . Parimenti, la capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo) è stata più volte dichiarata illegittima se non espressamente convenuta in conformità alla delibera CICR (richiamando art. 1283 c.c.). In sostanza, i giudici tendono a tutelare il debitore: se rilevano usura o anatocismo, ne fanno conseguire la sanzione prevista (azzeramento interessi nel caso usura, ricalcolo nel caso anatocismo).
  • Sovraindebitamento e convenienza del piano – Il Tribunale di Trani nel 2025 (caso citato prima) ha omologato un piano del consumatore dove un creditore ipotecario (Prelios) prendeva meno del suo credito ma comunque più di quanto avrebbe preso vendendo l’immobile. Questo conferma che i giudici valutano la convenienza comparativa: se il piano offre al creditore più di una liquidazione, si può approvare anche se il creditore dissente . Prelios si è dovuta adeguare.
  • Negoziazione assistita della crisi – Sebbene non specificamente trattata sopra, ricordiamo che il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata per le imprese in crisi, con un esperto nominato. Questo può coinvolgere anche creditori come i servicer in trattative guidate . È un tema perlopiù da imprese, ma segnaliamo che esiste.

Questi orientamenti, aggiornati fino a dicembre 2026, evidenziano come la giurisprudenza stia delineando confini chiari: i servicer possono operare, ma devono rispettare certe forme; i debitori hanno strumenti di difesa ben riconosciuti; e il sistema offre opportunità di composizione anche innovative.

9. Conclusioni

La gestione di un vecchio debito ceduto a Prelios Credit Solutions richiede competenze giuridiche e contabili ed un approccio strategico. In questo articolo abbiamo visto come, dal punto di vista del debitore, non bisogna considerare il sollecito di pagamento come una sentenza definitiva, ma come una fase in cui si può (e si deve) reagire in modo informato.

Ricordiamo i punti principali emersi: – Prescrizione: molti crediti datati possono essere estinti per prescrizione (10 o 5 anni). Conoscere i termini e gli eventuali atti interruttivi è fondamentale per sapere se si è ancora tenuti a pagare. La prescrizione va eccepita tempestivamente dal debitore, altrimenti è persa . – Diritto alla documentazione: il debitore ha il diritto di chiedere copia di contratto, estratti conto e prove della cessione (art. 119 TUB, art. 1264 c.c.). Non accontentarsi di richieste vaghe: pretendere le carte è sia un diritto sia una mossa strategica per verificare la pretesa. – Cessione del credito: il debitore paga solo se la cessione è opposta correttamente. Se l’avviso di cessione è troppo generico, può esigere il contratto di cessione. In giudizio, la mancanza di prova sulla cessione può far cadere la domanda di Prelios . – Interessi e oneri: controllare sempre il calcolo del debito. Se emergono usura o anatocismo, far valere la nullità parziale e chiedere la riduzione del saldo dovuto. Molti debiti apparentemente enormi si riducono drasticamente eliminando interessi illegittimi. – Strategie difensive: in caso di azioni giudiziarie di Prelios, il debitore ha strumenti potenti: opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione a precetto/pignoramento, ecc., per far valere le sue ragioni anche in tribunale. Le sentenze recenti di Cassazione ci danno vari appigli (nullità precetto senza titolo, onere di prova della cessione, ecc.) . – Soluzioni negoziali: non sottovalutare la via transattiva. Con un buon supporto, si può negoziare un saldo e stralcio vantaggioso che chiude la partita in tempi brevi. Prelios è ricettiva a queste soluzioni se ben condotte, perché il loro business model lo prevede. – Strumenti normativi: tenere presenti le opportunità offerte da leggi speciali – rottamazione delle cartelle per i debiti fiscali, procedure di sovraindebitamento per chi ha troppi debiti complessivi – che possono alleggerire la posizione complessiva del debitore e fornire vie d’uscita legali. – Agire tempestivamente: il fattore tempo è cruciale. Abbiamo visto come ignorare la lettera può portare a un decreto ingiuntivo non opposto e quindi a pignoramenti. Viceversa, intervenire subito (anche solo con una diffida ben fatta) può fermare la controparte o quantomeno farti guadagnare tempo prezioso per organizzarti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi, insieme al suo team di avvocati e commercialisti, offre tutta l’assistenza necessaria per affrontare situazioni di questo tipo. Grazie all’esperienza nel diritto bancario e tributario, lo Studio Monardo può: – Analizzare tecnicamente il tuo debito, verificando prescrizioni, anatocismo, usura e ogni irregolarità. – Opporsi in giudizio efficacemente contro decreti ingiuntivi, precetti o pignoramenti, ottenendo sospensioni immediate per bloccare azioni esecutive in corso (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche). – Negoziare con i creditori come Prelios per ottenere riduzioni importanti (saldo e stralcio) o piani sostenibili, assicurandosi che vengano formalizzati accordi chiari e sicuri. – Guidarti eventualmente in procedure più complesse come i piani del consumatore o gli accordi di ristrutturazione, predisponendo tutta la pratica presso l’OCC e accompagnandoti in tribunale fino all’omologa, con l’obiettivo finale di liberarti dai debiti (esdebitazione).

La cosa peggiore che può fare un debitore è restare paralizzato dalla paura: il tempo gioca a favore del creditore se il debitore non reagisce. La tempestività è decisiva: ogni giorno perso può avvicinare un pignoramento o far scadere un termine utile. Al contrario, muoversi subito con l’aiuto di professionisti permette spesso di ribaltare la situazione o quantomeno di governarla.

Dunque, non aspettare che la situazione peggiori oltre. Se hai ricevuto un sollecito o un atto da Prelios, prendi in mano la questione oggi stesso.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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