Introduzione
Ricevere una comunicazione da PRA Group Italy S.r.l. per un vecchio debito può generare ansia e confusione. PRA Group è un importante operatore internazionale nel mercato dei crediti deteriorati (Non‑Performing Loans – NPL): acquista in blocco portafogli di crediti insoluti da banche e finanziarie e poi si attiva per recuperarli, spesso dopo molti anni dalla scadenza originaria del debito. La notifica di un semplice sollecito di pagamento da parte di PRA Group può riguardare importi rilevanti e contenere avvertimenti su possibili azioni legali future (cause, decreti ingiuntivi, ipoteche, pignoramenti). Per questo è fondamentale conoscere i propri diritti: le regole sulla prescrizione dei debiti, le formalità richieste per la cessione del credito e le concrete possibilità di contestare la legittimità della pretesa. Inoltre, è utile sapere come trattare un saldo e stralcio (accordo transattivo a saldo ridotto) o accedere a strumenti di definizione agevolata previsti dalla legge.
Il presente articolo, aggiornato al 21 dicembre 2026, offre un inquadramento completo del tema dal punto di vista del debitore. Verranno illustrate le norme del codice civile rilevanti (ad esempio, gli articoli sulla cessione del credito – art. 1260 c.c. e seguenti – e sulla prescrizione – art. 2946 c.c. per la prescrizione ordinaria decennale; art. 2948 c.c. per la prescrizione quinquennale ) e del Testo Unico Bancario (art. 58 D.Lgs. 385/1993 sulle cessioni in blocco di crediti). Si farà riferimento alle pronunce più recenti della Corte di Cassazione, come l’ordinanza n. 25496/2025 (che ha chiarito che non serve una notifica formale “in forma legale” per rendere opponibile la cessione al debitore, essendo sufficiente una comunicazione idonea con tutti i dati del credito ceduto ), l’ordinanza n. 27915/2025 (sulla prova dell’inclusione del credito ceduto nei portafogli acquisiti in blocco dalle società cessionarie ) e le ordinanze nn. 28706/2025 e 35019/2025 (sulla necessità di impugnare tempestivamente un’intimazione di pagamento per far valere la prescrizione, altrimenti il debito si “cristallizza” definitivamente ). Saranno inoltre richiamate le più recenti novità legislative in materia fiscale e di crisi d’impresa (ad esempio, la Legge n. 199/2025 – Legge di Bilancio 2026 – che ha introdotto la “Rottamazione-quinquies” per i carichi affidati dal 2000 al 2023 , e il D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021 sulla composizione negoziata della crisi d’impresa). Infine, verranno illustrati i principali strumenti di soluzione delle situazioni debitorie, sia stragiudiziali che giudiziali: dal semplice piano di rientro o accordo transattivo, alle procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 (ora confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) che consentono a privati e piccole imprese di ristrutturare o persino cancellare i debiti, con esempi pratici, tabelle riassuntive e un’ampia sezione di domande e risposte.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato Cassazionista e coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti con comprovata esperienza in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ufficiali del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge 3/2012; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Forte di queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff sono in grado di operare a livello nazionale predisponendo strategie efficaci per sospendere pignoramenti, bloccare azioni esecutive, contestare la legittimazione di società di recupero crediti, trattare accordi di saldo e stralcio, presentare ricorsi e opposizioni giudiziali e definire piani di rientro sostenibili. In concreto, l’Avv. Monardo e il suo staff offrono al debitore un’analisi approfondita dell’atto ricevuto (lettera, sollecito, decreto ingiuntivo, pignoramento ecc.), valutando attentamente la prescrizione, gli eventuali vizi formali di notifica e la corretta individuazione del creditore, così da attivare la migliore strategia difensiva nel minor tempo possibile.
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1 Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Chi è PRA Group Italy e come opera
PRA Group Italy S.r.l. è uno dei principali operatori specializzati nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati in Italia. Si tratta della filiale italiana del gruppo internazionale PRA Group, attivo da decenni nel settore del debt collection. Le banche e le finanziarie, per ripulire i bilanci da crediti inesigibili e rispettare i requisiti patrimoniali, cedono a società come PRA Group portafogli di NPL (crediti non performanti) a un prezzo molto inferiore al valore nominale . Queste operazioni avvengono spesso tramite cartolarizzazione oppure tramite cessione in blocco ex art. 58 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993). I crediti acquistati vengono poi gestiti operativamente da PRA Group Italy, che procede ad inviare ai debitori lettere di sollecito, diffide di pagamento e, se necessario, atti legali per il recupero dell’intero importo maggiorato di interessi e spese.
Molti dei debiti trattati da PRA Group sono datati (talvolta risalenti a 10–15 anni fa o più). Ciò impone al debitore di verificare subito due aspetti cruciali: (a) se il credito sia ormai prescritto per decorso del tempo, e (b) se la cessione del credito sia stata effettuata e comunicata in modo conforme alla legge. Infatti, un debito molto vecchio potrebbe essere estinto per prescrizione (se per anni il credito non è stato reclamato ufficialmente), e la stessa PRA Group, in quanto cessionaria, può riscuotere legittimamente solo se la titolarità del credito è stata acquisita validamente e portata a conoscenza del debitore.
1.2 La cessione del credito: normativa e requisiti
1.2.1 Norme del codice civile
Gli articoli 1260 e seguenti del codice civile disciplinano la cessione del credito. In generale il creditore originario (cedente) può trasferire a terzi (cessionario) un proprio credito, senza bisogno del consenso del debitore, salvo che il credito abbia carattere strettamente personale oppure che la legge lo vieti (art. 1260 c.c.). La cessione diviene efficace verso il debitore ceduto solo quando questi l’abbia accettata o ricevuto notifica (art. 1264 c.c.) . In caso di pluralità di cessioni del medesimo credito, prevale quella notificata per prima al debitore (o accettata dal debitore con data certa anteriore). Lo scopo della notifica è proprio rendere opponibile al debitore il cambio di titolarità: finché il debitore non sa dell’avvenuta cessione, se paga al creditore originario si libera validamente dall’obbligazione . Di contro, una volta informato della cessione, il debitore deve pagare al nuovo creditore.
Tradizionalmente si riteneva necessaria una notifica formale (di regola tramite raccomandata A/R, PEC o ufficiale giudiziario) per soddisfare l’art. 1264 c.c. Tuttavia, con l’ordinanza Cass. civ. n. 25496/2025, la Suprema Corte ha chiarito che non è richiesta una “notifica processuale” in senso tecnico: è sufficiente una qualsiasi comunicazione idonea ad informare il debitore della cessione, purché contenga tutti gli elementi identificativi del credito ceduto . In altre parole, la cessione del credito si perfeziona con l’accordo tra cedente e cessionario (contratto di cessione) e non è subordinata alla notifica al debitore; tuttavia la comunicazione al debitore resta necessaria per evitare che questi, ignorando la cessione, paghi il creditore sbagliato.
In sintesi: quando PRA Group acquista crediti da una banca, deve comunicare al debitore l’avvenuta cessione, indicando chiaramente chi è il nuovo titolare del credito, da chi è stato acquisito il credito, il numero di contratto o riferimento del rapporto originario, e l’importo dovuto al momento della cessione. Se tale comunicazione manca del tutto, oppure è così generica da non permettere di collegare il debito specifico al credito ceduto, il debitore potrà contestare la legittimazione di PRA Group a riscuotere, eccependo che la cessione non gli è opponibile per difetto di notifica . Va precisato che anche una comunicazione inviata dal nuovo creditore (es. la lettera stessa di PRA Group) può costituire valida notifica, purché sia provabile la sua ricezione e contenga i dati necessari. Pertanto, conviene conservare la busta e la lettera ricevuta: se PRA Group l’ha inviata con raccomandata o PEC, essa avrà efficacia di atto di notifica ai sensi dell’art. 1264 c.c.; se invece è stata inviata per posta ordinaria senza prova di consegna, si potrà mettere in dubbio che il debitore ne sia venuto ufficialmente a conoscenza.
1.2.2 Cessione in blocco ex art. 58 TUB
L’art. 58 del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB) consente alle banche di cedere in blocco portafogli di crediti, con effetto nei confronti dei debitori ceduti tramite la pubblicazione di un avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione dell’operazione nel pubblico registro (Albo) tenuto da Banca d’Italia. Questa forma di cessione è molto utilizzata per i crediti bancari deteriorati: invece di notificare singolarmente migliaia di debitori, la banca pubblica un avviso collettivo che elenca (anche per categorie omogenee) i crediti ceduti. La legge equipara tale pubblicazione alla notifica individuale ai sensi dell’art. 1264 c.c., dispensando la cessionaria dall’onere di notificare ogni debitore . In pratica, dal momento dell’avviso in Gazzetta Ufficiale la cessione è opponibile ai debitori ceduti.
Tuttavia, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non esonera la società cessionaria dall’onere di provare in giudizio di aver effettivamente acquisito uno specifico credito. La Corte di Cassazione ha chiarito ripetutamente che l’avviso in G.U. ha valore di pubblicità-notizia – rende la cessione opponibile – ma non costituisce di per sé piena prova della titolarità del credito in capo al cessionario, se il debitore contesta la corrispondenza del suo debito all’interno del pacchetto ceduto . In tal caso, spetta al cessionario fornire elementi ulteriori: ad esempio, produrre il contratto di cessione con gli allegati (elenchi dei crediti ceduti) oppure una dichiarazione del cedente che attesti l’inclusione di quello specifico credito nel portafoglio ceduto . Cassazione ha ritenuto ammissibile che tale dichiarazione del cedente, presentata dal cessionario in giudizio, possa costituire un elemento probatorio importante , ma una parte della giurisprudenza di merito la considera insufficiente se non accompagnata dal contratto o da documenti con data certa . In ogni caso, l’onere della prova ricade sul cessionario (PRA Group) che agisce: se non dimostra con ragionevole certezza che il credito di Tizio era compreso nell’operazione di cessione in blocco, la sua domanda di pagamento dovrà essere rigettata dal giudice .
In sintesi: molti dei crediti gestiti da PRA Group derivano da cessioni in blocco bancarie. Se ricevi una lettera da PRA Group, verifica se è indicato che il tuo debito proviene da una certa banca tramite cessione (spesso l’avviso in G.U. viene menzionato nella comunicazione). In giudizio, potrai chiedere che PRA Group provi la propria legittimazione attiva, cioè (a) l’esistenza del tuo contratto originario di finanziamento e del relativo importo scaduto, (b) l’inclusione di quel credito nel portafoglio ceduto (ad esempio esibendo estratti dell’elenco ceduto o attestazioni della banca cedente), e (c) l’avvenuta pubblicazione/notifica della cessione con indicazione del tuo credito . Se tale prova non viene fornita, potrai eccepire il difetto di legittimazione attiva di PRA Group e ottenere il rigetto della sua pretesa.
1.3 Prescrizione dei debiti: termini, norme e giurisprudenza
La prescrizione è l’istituto giuridico in base al quale un diritto si estingue quando il titolare non lo esercita per un determinato periodo di tempo (art. 2934 c.c.). Nel contesto dei debiti finanziari, significa che trascorso un certo numero di anni senza che il creditore compia atti di riscossione o azioni legali, il diritto di credito si estingue e il debitore può rifiutarsi legittimamente di pagare. I termini di prescrizione variano a seconda della natura del credito e delle norme speciali applicabili. In generale, per i debiti civili derivanti da finanziamenti, prestiti, mutui, scoperti di conto o carte di credito, si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., salvo che la legge preveda un termine più breve . L’art. 2946 del codice civile infatti stabilisce testualmente: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni” .
Accanto a questo, l’art. 2948 c.c. prevede alcune prescrizioni brevi quinquennali, tra cui quella per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, nonché per gli interessi . In virtù di tale norma, tradizionalmente le rate periodiche scadute e gli interessi di un finanziamento si prescrivono in 5 anni. Bisogna però fare attenzione: la giurisprudenza ha chiarito che nel caso di prestiti rateali e mutui le singole rate non costituiscono obbligazioni autonome, bensì frazioni di un’unica obbligazione di restituzione differita nel tempo . Ne consegue che per l’intero credito da prestito la prescrizione decorre dalla scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di ammortamento (o dalla data di decadenza del beneficio del termine in caso di revoca/risoluzione anticipata) e il termine applicabile è decennale, comprensivo anche degli interessi corrispettivi maturati . In altre parole, se un prestito avrebbe avuto ultima rata a dicembre 2018, l’intero credito (capitale + interessi) si prescrive a dicembre 2028, a meno che nel frattempo il creditore non compia atti interruttivi. Al contrario, per obbligazioni realmente periodiche senza predeterminazione di una durata (es. canoni di affitto continuativi, interessi di mora su conto corrente, bollette a rinnovo) ogni singola prestazione si prescrive in 5 anni ex art. 2948 c.c. n.4.
Di seguito uno schema dei principali termini di prescrizione applicabili ai debiti finanziari e fiscali:
| Tipo di debito | Norma di riferimento | Termine di prescrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Finanziamenti bancari e prestiti | Art. 2946 c.c. | 10 anni | Termine ordinario per le obbligazioni non soggette a termini brevi . Decorrenza: scadenza ultima rata (vedi Cass. 4232/2023) |
| Rate/quote periodiche, interessi | Art. 2948 n.4 c.c. | 5 anni | Riguarda ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o meno . Nelle rate di mutuo, interessi inclusi nell’obbligazione unitaria (prescrizione 10 anni) |
| Debiti fiscali (Erario) | Art. 2946 c.c. | 10 anni (imposte) <br>5 anni (sanzioni, interessi) | Imposte erariali (IRPEF, IVA, registro, ecc.) si prescrivono in 10 anni, salvo atti interruttivi . Sanzioni amministrative e interessi, se non confermati da sentenza passata in giudicato, in 5 anni . |
| Tributi locali, contributi, multe | Art. 2948 c.c. | 5 anni | Termine quinquennale applicato dalla giurisprudenza a IMU, TARI, contributi INPS e contravvenzioni amministrative . |
Come si vede, la prescrizione ordinaria è decennale (art. 2946 c.c.) salvo eccezioni. La prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c. n.4) riguarda in particolare gli interessi e le prestazioni periodiche. Nel caso dei debiti bancari ceduti a PRA Group, in genere si tratta di crediti derivanti da contratto (prestiti personali, carte revolving, scoperti di conto) per i quali il termine di 10 anni è la regola, calcolato dall’ultima richiesta di pagamento valida. Ad esempio, per una carta di credito revolving non pagata, la Cassazione ha affermato che il debito residuo (capitale) si prescrive in 10 anni dalla revoca o chiusura del conto, mentre gli interessi via via maturati potrebbero considerarsi prestazioni periodiche e dunque prescritti in 5 anni se sono trascorsi più di 5 anni da ciascuna scadenza degli estratti conto. È un aspetto tecnico, ma in pratica significa che si può discutere in giudizio la prescrizione parziale di interessi o quote di rate ormai “antiche” anche se il capitale rimanente è nei 10 anni.
Atti interruttivi: la prescrizione può essere interrotta da atti del creditore o riconoscimenti del debitore. Ai sensi dell’art. 2943 c.c., un atto di costituzione in mora, una diffida di pagamento inviata in forma provabile (raccomandata, PEC) o un atto giudiziario (ricorso per ingiunzione, atto di citazione, precetto, pignoramento) fanno decorrere un nuovo periodo di prescrizione da capo . Anche il pagamento di una piccola somma o un qualunque comportamento del debitore che riconosca il debito ha efficacia interruttiva (art. 2944 c.c.). Invece, una semplice lettera di sollecito non notificata correttamente – ad esempio una comunicazione ordinaria di PRA Group – non basta di per sé a interrompere i termini, poiché il creditore deve poter provare che il debitore l’ha ricevuta . Ad esempio, telefonate o email non certificate non hanno valore interruttivo. La Cassazione ha anche chiarito in ambito fiscale che un’intimazione di pagamento notificata dall’Agente della Riscossione va impugnata entro 60 giorni, altrimenti il debitore perde definitivamente la possibilità di far valere la prescrizione su quel carico . Per analogia, ignorare atti giudiziari relativi al debito (es. un decreto ingiuntivo) è pericoloso: se non si reagisce per tempo, il debito diventa definitivo e non si potrà più eccepire la prescrizione una volta che l’ingiunzione è passata in giudicato.
Riassumendo sulla prescrizione: appena si riceve la lettera di PRA Group è fondamentale verificare i tempi. Occorre calcolare quanti anni sono trascorsi dall’ultima manifestazione di vita del credito (es. dalla scadenza dell’ultima rata non pagata, o dall’ultimo sollecito formale/documentato o atto legale). Se sono passati oltre 5 o 10 anni (a seconda del caso) senza atti interruttivi, allora il debito può essere considerato prescritto. In tal caso, il debitore ha il diritto di rifiutare il pagamento per intervenuta prescrizione, ma deve eccepirla espressamente, meglio per iscritto (una semplice omissione di pagamento non è sufficiente; è bene dichiarare che si considera il debito estinto per prescrizione). Nel seguito vedremo come sollevare correttamente questa eccezione sia in via stragiudiziale che in sede giudiziale.
1.4 Onere di prova e legittimazione della società cessionaria
Quando un debitore riceve un sollecito da PRA Group (o altra società di recupero che ha acquistato il credito), deve sempre verificare se effettivamente tale società è diventata titolare del credito e se può esigere il pagamento in base a documenti regolari. In caso di contestazione, la legge e la giurisprudenza pongono a carico del cessionario (cioè PRA Group in questo caso) l’onere di provare alcuni elementi chiave :
- Esistenza e validità del contratto originario: PRA Group deve poter esibire copia del contratto di finanziamento originario firmato dal debitore (mutuo, prestito, carta di credito, ecc.) oppure altro documento equivalente (es. estratto conto certificato ex art. 50 TUB in caso di crediti bancari). Questo per dimostrare la fonte del credito e l’ammontare effettivamente dovuto. Se mancano completamente documenti che attestino l’origine del debito, la pretesa può essere contestata (come nel caso citato in cui un debitore ha visto annullarsi un debito di €10.348 perché la società cessionaria non aveva alcun documento valido a supporto ).
- Inclusione del credito nella cessione: come spiegato, PRA Group deve provare di aver acquistato proprio il credito di quel debitore nell’operazione di cessione. Ciò si fa in genere producendo l’estratto dell’elenco dei crediti ceduti con indicazione del nominativo o del numero di pratica, oppure tramite una dichiarazione ufficiale della banca cedente. Se PRA Group disponesse solo di un estratto conto generico o di dati riepilogativi senza un collegamento univoco al debitore, la prova sarebbe carente.
- Opponibilità della cessione al debitore: il cessionario dovrà anche dimostrare di aver notiziato il debitore della cessione in modo idoneo (come visto al §1.2.1). Ad esempio, producendo copia della lettera di comunicazione inviata al debitore o l’avviso di cessione su G.U. con le indicazioni del suo credito. Se la comunicazione c’è stata ma priva di dati essenziali (importo, origine, ecc.), si può eccepire che non era sufficientemente informativa .
Se PRA Group non riesce a fornire queste prove, il debitore potrà eccepire il difetto di legittimazione attiva, cioè sostenere che la società non ha dimostrato di avere diritto a riscuotere quel credito. In giudizio, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., la mancanza di prova a sostegno della pretesa comporterà il rigetto della domanda di pagamento. In via stragiudiziale, un debitore ben preparato può scrivere a PRA Group mettendo in dubbio la legittimità della pretesa e diffidandola a esibire i documenti: spesso, di fronte a contestazioni puntuali sulla titolarità e prescrizione, queste società sono disponibili a trattare transazioni molto vantaggiose o addirittura a rinunciare alle richieste infondate .
(Nota bene: l’obbligo di esibire i documenti al debitore può essere fatto valere anche attraverso il GDPR. Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento UE 2016/679, si può inviare al cessionario una richiesta di accesso ai propri dati personali, ottenendo copia di tutte le informazioni sul debito ceduto – contratto originario, atto di cessione, comunicazioni – entro 30 giorni . In un caso recente, un debitore ha usato questo strumento: la società di recupero (KRUK) ha risposto fornendo documenti incompleti e illeggibili, senza nemmeno il contratto firmato; ciò ha portato a un tavolo di conciliazione in cui il debito è stato completamente annullato per mancanza di prova .)
1.5 Rottamazione fiscale e definizioni agevolate: differenze rispetto ai debiti privati
In questo contesto è importante chiarire che le agevolazioni tipo “rottamazione delle cartelle” riguardano solo i debiti fiscali o assimilati affidati all’Agente della Riscossione (ex Equitalia) e non si applicano ai debiti verso banche o finanziarie gestiti da società come PRA Group. Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate per i debiti fiscali: ad esempio la Rottamazione-quater (introdotta dalla Legge n. 197/2022, Bilancio 2023) per i carichi affidati dal 2000 a giugno 2022, e di recente la Rottamazione-quinquies (prevista dalla Legge n. 199/2025, Bilancio 2026) per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 . Queste misure consentono ai contribuenti di pagare solo il capitale (con interessi minimi) dei debiti erariali, azzerando sanzioni e interessi di mora. Ad esempio, la rottamazione-quinquies permette di estinguere cartelle per imposte statali e contributi INPS degli anni 2000–2023 senza sanzioni né interessi, con possibilità di rateizzare fino a 9 anni . Sono però strumenti riservati alle cartelle esattoriali. I debiti bancari o finanziari rientrano nel diritto privato e non beneficiano di condoni di legge; possono essere alleggeriti solo tramite trattative private (saldo e stralcio) o, se il debitore ha requisiti, attraverso le procedure di sovraindebitamento (vedi oltre).
(Per completezza va detto che esistono misure analoghe per debiti fiscali locali: molti Comuni hanno introdotto definizioni agevolate per multe e tributi locali non pagati, e la Legge n. 197/2022 ha previsto lo stralcio automatico dei mini-debiti fino a €1.000 affidati dal 2000–2015. Ma tutte queste riguardano crediti pubblici. Un debito verso una finanziaria privata acquistato da PRA Group non può essere “rottamato” per legge – andrà eventualmente transato con accordo stragiudiziale individuale.)
1.6 Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della Crisi)
La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (detta anche “legge salva-suicidi”) ha introdotto in Italia, per la prima volta, procedure concorsuali specifiche per i soggetti non fallibili – ossia privati, consumatori, piccoli imprenditori, professionisti – che si trovino in una situazione di sovraindebitamento. Il sovraindebitamento, definito dall’art. 6 L. 3/2012, è quello stato di perdurante squilibrio in cui il debitore non è più in grado di far fronte ai propri debiti con il patrimonio o il reddito immediatamente disponibile . In tali casi, la legge consente al debitore di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione o un accordo per la soluzione della crisi, con l’ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) e sotto il controllo del tribunale.
Le procedure previste originariamente dalla L. 3/2012 erano tre: (1) il piano del consumatore, riservato ai debitori persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale; (2) l’accordo di composizione della crisi, aperto anche a imprenditori minori e professionisti, che richiede l’adesione di una maggioranza qualificata di crediti; (3) la liquidazione del patrimonio, procedura in cui il debitore mette a disposizione tutti i suoi beni per soddisfare in qualche misura i creditori e ottiene la esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) al termine . Dal 15 luglio 2022 queste procedure sono confluite nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), assumendo denominazioni leggermente diverse (ad esempio “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore” al posto di piano del consumatore) ma mantenendo la sostanza. Nella prassi, comunque, si continua a parlare di “procedura ex Legge 3/2012” e il meccanismo è rimasto simile.
Quando può essere utile questa strada? Quando il debitore non ha la possibilità di pagare i propri debiti (bancari, fiscali, personali) nemmeno con accordi stragiudiziali e si trova sotto la minaccia di azioni esecutive multiple, può valutare di ricorrere al tribunale per avviare una procedura di sovraindebitamento. I vantaggi sono la sospensione delle azioni esecutive durante la procedura e la possibilità di ottenere un taglio significativo del debito con effetto legale vincolante per tutti i creditori, anche senza il loro consenso (nel caso del piano del consumatore). Ad esempio, un consumatore sovraindebitato può proporre di pagare – in base alla propria situazione reddituale – solo una percentuale dei debiti chirografari (quindi anche dei crediti vantati da PRA Group) e di essere esdebitato dal resto . Il giudice omologa il piano se ritiene il debitore meritevole (cioè che non abbia colpe gravi o frodi) e se il piano offre ai creditori tutto il ragionevolmente ottenibile .
Va segnalata anche la possibilità, introdotta dal nuovo Codice, della esdebitazione del debitore incapiente: in casi estremi, il debitore persona fisica privo di ogni utile risorsa può chiedere al giudice la cancellazione dei debiti senza offrire nulla ai creditori (una volta nella vita, con condizioni rigorose). Questa è una forma di “fresh start” per chi davvero non ha alcun modo di pagare.
1.7 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Per completezza, menzioniamo infine lo strumento della composizione negoziata della crisi, introdotto nel 2021 (D.L. 118/2021 conv. in L. 147/2021) per le imprese commerciali e agricole in difficoltà. È una procedura volontaria in cui l’imprenditore, attraverso una piattaforma presso la Camera di Commercio, chiede la nomina di un esperto indipendente. L’esperto affianca l’imprenditore nel tentativo di negoziare con i creditori accordi che evitino il fallimento, eventualmente ristrutturando l’azienda . Questo strumento riguarda principalmente le aziende e non si applica ai consumatori; tuttavia, è pertinente al curriculum dell’Avv. Monardo (che è abilitato come esperto negoziatore) e può interessare se, ad esempio, il debitore è un piccolo imprenditore che ha debiti sia personali che dell’attività. In tal caso, la composizione negoziata potrebbe essere utilizzata per trattare con banche e fornitori in parallelo alle soluzioni per i debiti personali.
In sintesi, il quadro normativo offre varie tutele e possibilità di soluzione per chi riceve lettere da PRA Group per vecchi debiti bancari. Nei capitoli seguenti vedremo in dettaglio cosa fare passo per passo dopo aver ricevuto un sollecito, quali sono le difese legali più efficaci (prescrizione, difetto di legittimazione, opposizioni) e come eventualmente negoziare un saldo e stralcio in sicurezza, evitando errori comuni. Si forniranno anche FAQ pratiche e simulazioni numeriche per chiarire ogni dubbio dal punto di vista del debitore.
2 Procedura passo per passo dopo la notifica di una lettera di PRA Group
Di seguito delineiamo un percorso operativo che il debitore dovrebbe seguire appena riceve una lettera o un sollecito di pagamento da PRA Group (o da un’altra società di recupero crediti similare). Ogni fase è accompagnata da riferimenti normativi e consigli pratici, nell’ottica di tutelare i propri diritti e prepararsi nel modo migliore.
2.1 Non ignorare la comunicazione
La prima regola è non ignorare la lettera ricevuta. Anche se il debito è molto vecchio e si pensa possa essere prescritto, accantonare la comunicazione senza far nulla potrebbe essere pericoloso. È vero che una lettera di sollecito non è un atto esecutivo e da sola non può dar luogo immediatamente a pignoramenti o ipoteche; tuttavia, spesso precede l’avvio di un’azione giudiziale. PRA Group potrebbe, dopo il sollecito, decidere di rivolgersi a un giudice (richiedendo un decreto ingiuntivo) se il debitore non reagisce. Pertanto conviene prendere sul serio la lettera:
- Conserva busta e contenuto: annota la data in cui hai ricevuto la lettera. Se è arrivata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, è un segnale che PRA Group intende fare le cose formalmente (potrebbe già costituire un atto interruttivo). Se invece la lettera è arrivata per posta ordinaria (senza firma di consegna) o tramite semplice email non PEC, tieni presente che legalmente quella comunicazione ha un valore limitato.
- Leggi attentamente il testo: verifica chi è il mittente esatto (PRA Group Italy S.r.l., magari in qualità di procuratore di una società veicolo), che importo viene richiesto e a che titolo (es. “credito originario XYZ Bank n. 12345 ceduto a PRA Group”), se vengono minacciate azioni specifiche (“in mancanza, ci riserviamo di adire le vie legali…”). Queste informazioni determinano i passi successivi.
- Non farti prendere dal panico o dall’urgenza: spesso nelle lettere si invita a contattare un numero verde “entro 7 giorni” o simili. Non è obbligatorio farlo subito, anzi è meglio prima consultarsi con un legale o esaminare con calma la situazione. Telefonare di impulso potrebbe portare a dichiarazioni inconsulte che è preferibile evitare (ad esempio ammettere il debito al telefono, cosa da non fare senza un piano).
In sintesi, ignorare completamente la lettera di PRA Group non elimina il problema. Se il debito è davvero inesigibile o prescritto, lo si potrà far valere nelle modalità opportune, ma è consigliabile prepararsi subito: raccogliere documentazione, fare quattro calcoli sui tempi trascorsi, eventualmente consultare un esperto. Bisogna agire con lucidità, non con paura.
2.2 Verificare la prescrizione
Il passo successivo è controllare se il debito può considerarsi prescritto. Come visto (§1.3), per i debiti bancari il termine ordinario è 10 anni, ma servono alcuni ragionamenti specifici:
- Data di decorrenza: individua quando è scaduta l’ultima rata o quando il conto è stato chiuso. Ad esempio, se avevi un prestito con rate fino al 2015 ma hai smesso di pagare nel 2012 e la banca nel 2013 ha risolto il contratto pretendendo il saldo, la prescrizione decorre dal 2013 (data di risoluzione/decadenza dal termine). Se invece era una carta revolving senza fine definita, si può considerare la data dell’ultimo utilizzo o dell’ultimo estratto conto emesso.
- Atti interruttivi noti: chiediti se dal momento sopra individuato hai mai ricevuto atti ufficiali dal creditore. Hai mai ricevuto raccomandate di messa in mora? Decreti ingiuntivi dal tribunale? Atti di precetto o pignoramenti? Controlla i tuoi documenti, oppure la posta se hai traslocato (magari qualcosa potrebbe essere stato inviato al vecchio indirizzo e non ne eri a conoscenza). Se PRA Group menziona nella lettera un precedente atto (es. “decreto ingiuntivo n… emesso nel 2018”), allora la prescrizione è stata interrotta a quella data e da lì decorre di nuovo 10 anni.
- Calcolo del tempo: se, ad esempio, l’ultima rata scaduta risale a luglio 2015 e non risulta alcun atto interruttivo, a luglio 2025 il credito sarebbe prescritto (10 anni). Se invece c’è stato un decreto ingiuntivo notificato nel 2018, la prescrizione (di quel titolo giudiziale) durerà fino al 2028 e così via. Per le rate periodiche minori di 5 anni, come canoni o interessi, vedi se dal 2015 ad oggi sono passati oltre 5 anni senza solleciti: quelle più datate sarebbero prescritte.
- Elementi di dubbio: in caso di conti bancari, mutui, o situazioni complesse, può non essere immediato capire la decorrenza. In tali casi, consulta un avvocato con urgenza: il professionista saprà interpretare la documentazione e verificare se la prescrizione è maturata o prossima a maturare.
Esempi tipici:
- Prestito personale con ultima rata scaduta oltre 10 anni fa: altamente probabile che sia prescritto, salvo che magari 6-7 anni fa tu abbia ricevuto (e firmato) una raccomandata di sollecito che ha interrotto i termini.
- Carta di credito revolving non pagata da più di 5 anni: il credito complessivo potrebbe essere formalmente ancora entro 10 anni, ma spesso le società cedono questi crediti dopo 4-5 anni di inattività. Se PRA Group ti contatta dopo 6-7 anni, c’è un forte argomento di prescrizione da sollevare, almeno per gli interessi. In molti casi, le società di recupero puntano sul fatto che i debitori non conoscano o non eccepiscano la prescrizione.
Conclusione di questo step: se dalle tue verifiche risulta che i termini di prescrizione sono trascorsi, preparati a eccepire la prescrizione come difesa principale (vedi §3.1 su come formalizzarla). Se invece il debito non è (ancora) prescritto, non disperare: potrai valutare altre difese o soluzioni (vizi procedurali, saldo e stralcio, sovraindebitamento, ecc.), ma sappi che la prescrizione non potrà essere usata come scudo se i termini non sono decorsi.
2.3 Richiedere la documentazione a PRA Group
Prima di versare qualsiasi somma o anche solo di proporre accordi, è fondamentale esigere la prova del credito. Il debitore ha il diritto di vedere i documenti su cui si fonda la richiesta di PRA Group. Dunque, il terzo passo consigliato è inviare una richiesta scritta (meglio via PEC o raccomandata A/R) a PRA Group, chiedendo:
- Copia del contratto originario di finanziamento, prestito o conto corrente da cui deriva il debito.
- Estratto conto cronologico dal quale risulti il calcolo dell’importo preteso (capitale residuo, interessi, spese).
- Atto di cessione del credito o documento equivalente che attesti che PRA Group è subentrata come creditore (ad esempio riferimenti dell’avviso in Gazzetta Ufficiale).
- Eventuali titoli esecutivi già ottenuti dal precedente creditore (es: decreto ingiuntivo, sentenza) e notificati al debitore.
Questa richiesta è doppiamente utile: da un lato mette pressione a PRA Group affinché dimostri la propria legittimazione, dall’altro crea un record scritto della tua posizione attiva. Spesso le società di recupero, quando ricevono richieste puntuali di documenti, sospendono le azioni in attesa di rispondere. È anche possibile che non siano in grado di fornire tutto: ad esempio, se il credito è stato ceduto in blocco, PRA Group talvolta possiede solo un estratto elettronico e non il contratto firmato. La mancanza di documenti fondamentali è un punto a tuo favore (in giudizio, senza contratto originale o estratti conto integrali, la domanda potrebbe non essere provata ).
Nella lettera di richiesta documenti, mantieni un tono formale e neutro. Puoi scrivere, ad esempio: “Con riferimento al Vs. sollecito relativo alla posizione n. XYZ, importo €…, contesto sin d’ora ogni Vostra pretesa fino a prova documentale della fondatezza del credito e della Vostra legittimazione. Vi invito pertanto a trasmettermi, entro 30 giorni, copia della documentazione relativa: contratto originario, ultimo estratto conto, atto di cessione del credito (o estremi di pubblicazione in G.U.) ed eventuali atti giudiziari. In difetto, mi riservo di adire le competenti Autorità”.
Questo mette in chiaro che non stai ammettendo nulla, anzi stai contestando salvo verifica. È importante non dichiarare mai esplicitamente “riconosco di dover pagare” né firmare piani di rientro improvvisati, perché sarebbe un riconoscimento del debito che interrompe la prescrizione! La richiesta di documenti invece non costituisce riconoscimento del debito, ma legittimo esercizio del diritto di informazione.
Tip: Come accennato, un modo alternativo per ottenere i documenti è invocare il GDPR – inviando a PRA Group una richiesta di accesso ai dati personali. Spesso, però, una semplice lettera formale di contestazione e richiesta copia documenti sortisce lo stesso effetto in meno tempo, senza necessità di citare il GDPR.
Dopo aver inviato la richiesta (conserva la ricevuta di invio!), attendi la risposta. Se PRA Group fornisce i documenti, passali attentamente al vaglio (magari facendoli vedere a un legale di fiducia). Se non risponde entro un tempo ragionevole (30–40 giorni), hai un ulteriore argomento: potrai sostenere che la società non ha fornito prova del credito e quindi il sollecito è infondato. In sede di eventuale causa, questa tua richiesta rimasta senza riscontro deporrà a tuo favore.
2.4 Analizzare l’eventuale decreto ingiuntivo
Spesso, prima di cedere il credito a società come PRA Group, la banca originaria ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore. Ciò accade soprattutto per importi elevati di finanziamenti non pagati: la banca fa ricorso al tribunale, ottiene un decreto (titolo esecutivo) e poi magari non riesce a eseguirlo per mancanza di beni aggredibili, decidendo infine di vendere il credito. Pertanto, verifica se nella lettera di PRA Group vi sono riferimenti a un decreto ingiuntivo o altri atti giudiziari pregressi. In caso affermativo, occorre recuperarne copia (se non l’hai già) e valutare lo stato delle cose:
- Decreto ingiuntivo non opposto e diventato definitivo: in tal caso esiste un titolo esecutivo a tuo carico. La prescrizione diventa quella propria dei titoli giudiziali (10 anni dall’ultimo atto esecutivo, rinnovabile) e PRA Group può utilizzarlo per pignorare senza ulteriori cause (dovrà solo notificare un precetto). Se però il decreto è molto vecchio, potrebbe essere caduto in prescrizione a sua volta – i decreti ingiuntivi si prescrivono in 10 anni dal passaggio in giudicato, salvo atti interruptivi . Ad esempio, un decreto del 2010, mai seguito da precetti, nel 2020 sarebbe prescritto e potresti opporre la prescrizione se ora tentassero un pignoramento.
- Decreto ingiuntivo notificato ma opposto: se a suo tempo hai fatto opposizione e la causa è in corso (o si è conclusa), la situazione è più complessa. Bisogna capire se PRA Group ha rilevato il credito in pendenza di giudizio. In tal caso, dovrai proseguire la difesa in quella causa contro il nuovo attore subentrato. È un caso che richiede assistenza legale specifica.
- Nessun decreto ingiuntivo noto: se non risulta che la banca abbia mai ottenuto un titolo, allora PRA Group per forzare il pagamento dovrebbe necessariamente fare causa o chiedere un decreto ingiuntivo. Sapere ciò è importante: ad esempio, se il debito è vicino alla prescrizione e PRA Group non ha titolo, potresti decidere di temporeggiare fino a che maturi completamente il termine.
Questo passo serve a non farsi trovare scoperti. Se c’è un decreto ingiuntivo del 2018 non opposto, PRA Group potrebbe in qualsiasi momento, dopo il sollecito, notificarti un atto di precetto (l’intimazione a pagare entro 10 giorni) e poi procedere con un pignoramento. Fatti trovare preparato: se esiste tale titolo, rivolgiti immediatamente a un avvocato per valutare possibili opposizioni tardive (ad es. se la notifica del decreto era viziata, c’è un remoto spiraglio per opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.) o soluzioni alternative (trattativa sul titolo, piano di rientro protetto).
2.5 Impugnare la notifica se ci sono vizi
Un elemento spesso trascurato: come ti è stato notificato l’atto di cessione o eventuali decreti? Molte volte i solleciti e gli atti di cessione vengono inviati a vecchi indirizzi, oppure le notifiche dei decreti ingiuntivi avvengono per posta presso residenze non aggiornate o con errori formali (mancata indicazione di alcune informazioni, ecc.). È capitato che debitori scoprissero di avere un decreto ingiuntivo contro solo anni dopo, perché magari notificato per irreperibilità e finito in un albo giudiziario senza effettiva conoscenza.
Per questo, se PRA Group menziona un precedente atto o se hai anche solo il sospetto di un decreto, controlla bene le relate di notifica. Alcuni vizi formali frequenti da tenere d’occhio:
- Notifica del decreto ingiuntivo effettuata a un indirizzo dove non risiedevi più, o a una sede legale errata (per le imprese).
- Manca la firma o il timbro dell’ufficiale giudiziario sulla relata, oppure la relata non indica chiaramente che tipo di atto è stato notificato.
- Notifica via PEC: verifica se l’email PEC è arrivata e se l’allegato era completo. Un vizio nella firma digitale o un allegato illeggibile può rendere contestabile la notifica.
- La lettera di cessione del credito inviata da PRA Group non indica la data esatta della cessione o l’importo ceduto.
Questi dettagli possono sembrare tecnici, ma in sede di opposizione sono munizioni: ad esempio, se un decreto ingiuntivo è stato notificato inesattamente, potresti eccepirne la nullità della notifica e riaprire i termini di opposizione . Oppure, se la lettera di cessione era così vaga da non permettere di capire quale debito fosse ceduto, potresti sostenere che fino alla lettera di sollecito attuale non avevi avuto notizia valida, e quindi (ad esempio) il pagamento al vecchio creditore sarebbe ancora liberatorio.
Naturalmente questi aspetti richiedono competenze legali: è il tipico terreno in cui un avvocato può individuare errori formali che annullano procedimenti. Conclusione: esamina (o fai esaminare) con attenzione tutti gli atti ricevuti, vecchi e nuovi, per individuare eventuali vizi di notifica. Se ce ne sono, sarà possibile impugnare quell’atto (es. fare opposizione al precetto per vizio del decreto a monte, ecc.) con buone probabilità di bloccare o ritardare la controparte.
2.6 Valutare il ricorso al giudice o ad autorità alternative
Dopo aver compiuto i passi sopra – quindi aver analizzato prescrizione, documentazione, titoli e vizi – si può delineare la strategia difensiva. Se emergono difetti sostanziali (debito prescritto, mancanza di prova, notifica nulla), il debitore ha sostanzialmente due opzioni:
- Aspettare e reagire solo se PRA Group agisce legalmente: ad esempio, se sei certo che il debito è prescritto o la documentazione mancante, potresti decidere di non pagare e attendere se PRA Group intraprende un’azione giudiziaria (ingiunzione). In tal caso, dovrai essere pronto a fare opposizione in tribunale entro i termini, sollevando subito le eccezioni (prescrizione, difetto di legittimazione, ecc.). Questa opzione è consigliabile se sei fiducioso nelle tue difese e vuoi evitare costi finché PRA Group non muove causa. Ricorda però di non trascurare eventuali atti: se arriva un atto giudiziario, allerta immediatamente un legale perché i termini sono brevi (40 giorni per opposizione a decreto ingiuntivo, 20 giorni per un precetto/pignoramento ).
- Agire proattivamente con un ricorso preventivo: in alcuni casi, soprattutto se PRA Group sta attuando misure esecutive (es. pignoramento presso terzi già avviato), puoi valutare di avviare tu per primo un’azione giudiziaria. Ad esempio, un giudizio di accertamento negativo del debito (chiedendo al tribunale di dichiarare che nulla è dovuto perché il credito è prescritto o non provato) oppure un’opposizione all’esecuzione se hanno iniziato un pignoramento. Questa mossa è più rara perché comporta anticipare costi e tempi di causa, ma in situazioni di particolare urgenza o per bloccare un’asta immobiliare, può essere necessaria.
Un’alternativa extragiudiziale interessante, per controversie su operazioni bancarie, è rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). L’ABF è un organismo di risoluzione delle controversie bancarie e finanziarie, che decide in maniera rapida ed economica i ricorsi dei clienti verso intermediari. Se PRA Group è iscritta come intermediario finanziario (probabile, essendo servicer di crediti bancari), potresti presentare un ricorso ABF sostenendo, ad esempio, che la somma non è dovuta per prescrizione o che PRA Group non ha fornito la documentazione. L’ABF esprime un parere che, pur non vincolante come una sentenza, è generalmente rispettato dagli intermediari e può spingere PRA Group a mollare la presa o a trovare un accordo. I tempi ABF sono attorno a 6-7 mesi; valuta questa opzione con un esperto, considerando però che se c’è già una causa o un decreto ingiuntivo, l’ABF non è più competente.
Riassumendo: se hai elementi solidi di difesa, non esitare a utilizzarli. Che sia in sede di opposizione giudiziale o tramite sistemi alternativi, far valere le tue ragioni potrebbe evitarti di pagare somme non dovute. Nel prossimo paragrafo approfondiremo in concreto le difese legali principali (prescrizione, contestazione della titolarità, opposizioni) e successivamente vedremo la parte negoziale (saldo e stralcio).
2.7 Trattare un saldo e stralcio
Se, dalla valutazione complessiva, risulta che il debito è legittimo (ad esempio, non è prescritto e i documenti confermano l’importo) ma il debitore non è in grado di pagare l’intero importo, una strada da considerare è la trattativa per un saldo e stralcio. Saldo e stralcio significa offrire al creditore un pagamento inferiore al totale dovuto, in cambio dell’immediata estinzione definitiva del debito (che viene “stralciato” per la parte rimanente).
Per affrontare una trattativa di saldo e stralcio con PRA Group in modo efficace e sicuro, ecco come procedere:
- Valutare la propria situazione economica: determina qual è la somma massima che potresti raccogliere per chiudere la questione. Tenendo conto anche di aiuti familiari o piccoli prestiti, serve capire se puoi offrire, ad esempio, il 30% del debito in un’unica soluzione, oppure il 50% in due rate, ecc. Le società come PRA Group spesso acquistano i crediti a prezzi molto bassi (anche il 10-20% del valore) , quindi accettare un saldo e stralcio al 30% potrebbe comunque garantire loro un profitto. Ogni caso però fa storia a sé (dipende da quanto tempo hanno in gestione il credito, se ritengono la prescrizione vicina, se il debitore appare nullatenente, ecc.).
- Formulare una proposta scritta e motivata: è consigliabile inviare a PRA Group una proposta scritta di saldo e stralcio, ad esempio via PEC o raccomandata. Nella lettera puoi indicare che, senza alcun riconoscimento del debito in via di principio, sei disposto per chiudere bonariamente la vicenda a pagare €X (importo che rappresenta il tot % del dovuto) entro una certa data, purché la società accetti tale importo a titolo di saldo finale di ogni pendenza. Non è obbligatorio, ma motivare la richiesta con la tua situazione può aiutare: ad esempio, se hai perso il lavoro, puoi allegare documentazione di disoccupazione; se hai carichi familiari, dichiararlo. PRA Group valuterà anche la convenienza: se capisce che difficilmente otterrà di più nemmeno con vie legali (perché magari sei nulla tenente o quasi), sarà più incline ad accettare l’offerta. Una forchetta frequente di accettazione va dal 20% al 50% del debito, ma ci sono casi sia di accordi al 10% (quando la prescrizione è imminente e il debitore resiste) sia casi in cui chiedono il 70%. Un’offerta iniziale prudente potrebbe essere intorno al 30%.
- Chiedere sempre la liberatoria scritta: elemento fondamentale, l’accordo deve prevedere che, a seguito del pagamento concordato, nulla più sarà dovuto e il credito si intende estinto (liberatoria). Inoltre, chiedi che PRA Group si impegni a cancellare eventuali segnalazioni in Centrale Rischi o CRIF una volta incassato il saldo (o quantomeno ad aggiornarle come “saldo a stralcio”). Queste clausole vanno messe per iscritto nella lettera di accettazione.
- Evitare pagamenti senza accordo scritto: non versare alcun acconto “di buona volontà” se prima PRA Group non ti ha firmato per accettazione la proposta. Il versamento di somme senza accordo potrebbe essere interpretato come riconoscimento del debito e tenerti esposto al resto.
Nella pratica, di solito dopo la tua proposta segue una contrattazione: PRA Group potrebbe rispondere proponendo una cifra più alta (es. 50% invece del 30%). Potrai valutare se rilanciare a metà strada. Quando trovate un accordo verbale, fatti inviare una lettera di conferma su carta intestata PRA Group, firmata da un responsabile, dove sia specificato l’importo concordato “a definizione a saldo e stralcio della posizione n… con rinuncia a ogni ulteriore pretesa”. Solo a quel punto effettua il pagamento, preferibilmente con mezzo tracciabile (bonifico, bollettino). Conserva per sempre sia la lettera sia la ricevuta di pagamento: se tra anni qualcuno riprovasse a chiedere quel debito (è raro, ma meglio cautelarsi), avrai la prova dell’avvenuto saldo stragiudiziale .
Un aspetto positivo del saldo e stralcio è che risolve definitivamente la questione in tempi rapidi, evitando anni di cause. Di contro, richiede di avere liquidità immediata e, come detto, non è garantito che PRA Group accetti. Spesso però queste società hanno obiettivi annuali di recupero: avvicinandosi a fine anno o fine trimestre, potrebbero essere più disponibili a chiudere posizioni incagliate pur di incassare qualcosa.
Ricorda: la trattativa è del tutto volontaria. Puoi condurla da solo, ma se il debito è elevato è consigliabile farti assistere dal tuo avvocato, sia per evitare passi falsi sia perché un legale esperto può negoziare meglio (conoscendo le leve giuste, come evidenziare le debolezze della controparte – es: “il credito è dubbio per x motivi, accettate il 20% oppure rischiate zero in causa”). In ogni caso, saldo e stralcio deve significare tranquillità futura: fatti mettere per iscritto ogni dettaglio e poi volta pagina sapendo che quel debito è chiuso.
2.8 Alternative al saldo e stralcio
Se l’importo preteso è troppo alto e non disponi di liquidità immediata per un saldo e stralcio, non tutto è perduto. Ci sono altre opzioni da considerare per gestire il debito:
- Piano di rientro rateizzato (accordo): Puoi negoziare con PRA Group un pagamento a rate dell’intero importo o di una parte. Ad esempio, se non accettano un saldo stralcio al 30% subito, potrebbero accettare il 50% dilazionato in 12 mesi. Oppure, se proprio pretendono l’intera somma, potresti chiedere una rateazione lunga (24–36 mesi). Attenzione però: un piano di rientro non “stralcia” il debito, lo paghi solo in comode rate, magari con congelamento di interessi futuri. Inoltre, firmare un piano di rientro costituisce riconoscimento del debito, quindi rinuncia a contestazioni di prescrizione o altro. Da fare solo se sei sicuro di voler/poter pagare. Fai inserire che in costanza dei pagamenti PRA Group sospenderà ogni azione esecutiva.
- Consolidamento o finanziamento terzo: Se hai la possibilità di ottenere un prestito da terzi (es. una cessione del quinto dello stipendio, o un parente), potresti usarlo per pagare PRA Group a saldo e stralcio o a rate. Valuta bene però di non indebitarti ulteriormente a tassi alti per pagare un debito magari discutibile. Meglio nuovo debito solo se ottieni uno sconto importante sul vecchio.
- Definizione agevolata fiscale parallela: Se, oltre ai debiti con PRA Group, hai anche cartelle esattoriali, ricordati delle rottamazioni in corso (§1.5). Ad esempio, la Rottamazione-quinquies 2026 permette di sanare i debiti fiscali pagando solo il capitale senza sanzioni né interessi . Puoi dunque “combinare” gli strumenti: aderire alla rottamazione per i debiti fiscali e negoziare saldo e stralcio per quelli bancari . Ogni tipologia va trattata con lo strumento proprio, ma il risultato complessivo sarà alleggerire il tuo monte debitorio.
- Procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore o liquidazione): Se i debiti complessivi superano la tua capacità di pagamento e non trovi accordi soddisfacenti, considera seriamente la procedura ex Legge 3/2012 presso il tribunale. Come spiegato (§1.6), con l’aiuto di un OCC e di un Gestore si può presentare un piano dove magari proponi di pagare solo il 20% di tutti i debiti in 5 anni, oppure di liquidare qualche bene per soddisfare i creditori in parte e poi essere esdebitato. Il vantaggio è che, se approvato, obbliga tutti i creditori (anche PRA Group) ad accettare quanto deciso dal giudice . Lo svantaggio è che servono costi iniziali (compenso OCC, ecc.) e un iter giudiziale, ma per situazioni gravi è la via maestra per una clean exit dai debiti. Ad esempio, se oltre a PRA hai mutui arretrati, finanziarie, Equitalia, etc., un unico piano del consumatore li può risolvere tutti dandoti un taglio e una sostenibilità.
- Composizione negoziata per l’impresa: Se sei un imprenditore e il debito PRA Group è legato all’azienda, la composizione negoziata (§1.7) potrebbe aiutarti a congelare le azioni e trattare. Ma per un privato non imprenditore, questo non si applica.
In definitiva, non esiste solo il pagamento integrale immediato. Ci sono vari strumenti di sollievo. La scelta dipende dalla tua situazione: se è un unico debito con PRA e puoi pagare qualcosa, meglio cercare un accordo transattivo; se invece sei sommerso da debiti multipli, forse conviene andare in tribunale con una procedura concorsuale per uscirne in modo ordinato. Nel dubbio, confrontati con professionisti del settore (avvocati, OCC): l’Avv. Monardo e il suo team, ad esempio, offrono consulenze integrando competenze bancarie e tributarie, proprio per cucire la soluzione migliore caso per caso.
3 Difese e strategie legali
In questa sezione analizziamo le principali strategie difensive che il debitore può adottare nei confronti di PRA Group, in sede stragiudiziale o giudiziale. Molte le abbiamo già accennate nei paragrafi precedenti; qui le riepilogheremo in modo sistematico, con riferimenti normativi e giurisprudenziali di supporto.
3.1 Eccepire la prescrizione e l’inesigibilità del debito
L’eccezione di prescrizione è probabilmente la difesa più comune e potente contro i solleciti di vecchi debiti. Se, in base alle verifiche temporali, il diritto di credito di PRA Group risulta estinto per prescrizione, il debitore deve dichiararlo espressamente affinché abbia effetto (la prescrizione non opera automaticamente se il debitore non la fa valere, art. 2938 c.c.). Ecco come procedere:
- In forma stragiudiziale: rispondi per iscritto alla lettera di PRA Group, affermando ad esempio: “Il credito da Voi preteso risulta prescritto ai sensi dell’art. 2946 c.c., essendo decorso oltre un decennio dalla scadenza/ultimo sollecito senza azioni legali. Pertanto nulla è più dovuto. Diffido dal proseguire in richieste infondate”. In questo modo metti a verbale la tua eccezione. Invia la lettera a mezzo PEC o raccomandata, conservando prova. Questo spesso induce la società a cessare il recupero, se la prescrizione è palese. Importante: formulare la frase in modo da non ammettere mai implicitamente il debito (non dire “lo dovevo, ma è prescritto”; è sufficiente dire che risulta prescritto).
- In sede giudiziale: se PRA Group avvia un decreto ingiuntivo o una causa ordinaria, dovrai presentare tramite avvocato un’opposizione eccependo la prescrizione come primo motivo di difesa. L’onere di provare la decorrenza del termine spetta a te solo inizialmente (devi indicare la data dell’ultima rata o evento rilevante); poi sarà PRA Group eventualmente a dover dimostrare che c’è stato un atto interruttivo in mezzo . La Cassazione ha più volte ribadito che, quando il debitore eccepisce la prescrizione, il creditore deve provare i fatti che hanno impedito il decorso (ad es. produzione della raccomandata interruttiva) .
- Prescrizione sopravvenuta durante causa o esecuzione: se la procedura esecutiva (pignoramento) è iniziata su un titolo ormai prescritto, si può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. entro 20 giorni dal primo atto esecutivo, per far dichiarare inammissibile l’esecuzione perché il credito si è prescritto . Ad esempio, pignoramento nel 2026 basato su decreto 2015 senza atti in mezzo: puoi opporti sostenendo che il diritto a eseguire è prescritto.
- Inesigibilità per decadenza o difetto di titolo: a volte il concetto di “inesigibilità” è legato anche a altri istituti (decadenza dall’azione cambiaria, mancata escussione nei tempi di fideiussioni, ecc.). Se il tuo caso coinvolge cambiali o assegni protestati, verifica anche questi termini (ma ciò esula dall’ambito PRA di solito, che tratta crediti contrattuali).
Quando sollevi la prescrizione, supporta l’eccezione con dati concreti: indica l’ultima data nota di pagamento o riconoscimento, cita l’art. 2946 c.c., magari allega copia di documenti che mostrano l’antichità del credito. Ciò rende la tua posizione più credibile e facilita eventualmente un esito rapido (ad es., il giudice potrà accogliere l’eccezione in base ai documenti senza nemmeno arrivare a lungo dibattimento).
La prescrizione, se fondata, annienta il diritto di credito: otterrai quindi l’estinzione totale del debito. Vale la pena però ribadire: fai attenzione a non interromperla involontariamente tu stesso. Pagare piccole somme “in acconto” per prendere tempo è un errore (riconoscimento tacito). Firmare piani di rientro, pure. Mantieni una linea coerente: “non pago perché è prescritto e voi non avete più diritto”.
3.2 Contestare la legittimazione attiva del cessionario
Questa difesa è strettamente connessa a quanto discusso sulla cessione del credito (§1.2 e 1.4). Se PRA Group non fornisce prove chiare di avere titolo a riscuotere, il debitore può contestare la legittimazione attiva. In pratica significa dire: “anche ammesso che io dovevo dei soldi alla banca X, voi PRA Group non avete dimostrato di essere i nuovi creditori, quindi non sono tenuto a pagare voi”.
I punti da evidenziare in una simile contestazione (in una lettera o in un atto di opposizione) sono:
- Cessione non notificata correttamente: ad esempio, PRA Group non ha inviato alcuna comunicazione di cessione con gli estremi del credito, né risulta un avviso in Gazzetta identificativo. Si richiama l’art. 1264 c.c. secondo cui la cessione ha effetto verso il debitore solo se notificata o conosciuta . Quindi, pagamento non dovuto a soggetto di cui il debitore non ha avuto valida notizia.
- Mancata prova dell’inclusione del credito ceduto: come spesso succede, PRA Group magari allega un estratto di saldo ma non documenta il contratto di cessione. Si può citare la giurisprudenza (Cass. ord. 27915/2025) che richiede al cessionario la prova che il credito rientra nel portafoglio ceduto e che la pubblicazione in G.U. da sola non basta . Se PRA Group ha prodotto solo un “foglio excel” o un estratto di database interno, sostieni che non è documento idoneo, in quanto potrebbe riferirsi a qualunque cosa ed è creato unilateralmente.
- Violazione di obblighi di comunicazione nelle cessioni in blocco: a volte le cessioni in blocco impongono per legge alla banca cedente di informare anche Banca d’Italia e OCC. Se la cessione è stata omessa da queste formalità (difficile da sapere per il debitore), è un profilo secondario. Concentrati su ciò che non ti è stato mostrato.
In tribunale, l’onere della prova della cessione spetta al cessionario . Quindi la tua tattica è mettere in luce l’assenza di prove. Se PRA Group, di fronte all’opposizione, non riesce a esibire il contratto di cessione o una certificazione della banca originaria, molto probabilmente il giudice rigetterà la loro domanda per difetto di legittimazione attiva (cioè dirà: “non avete provato di essere creditori di Tizio, quindi non potete esigere nulla”).
Nel dubbio, puoi anche chiamare in causa la banca originaria come terzo chiamato per sentir dichiarare che il debito è ancora suo o estinto. Spesso però non serve arrivare a tanto: di fronte a eccezioni di questo tipo, se PRA Group sa di non avere carte in regola, potrebbe desistere già in fase stragiudiziale o alle prime battute della causa.
Questa difesa non cancella il debito in sé (magari la banca potrebbe ancora ripresentarsi se la cessione fosse inefficace), ma in pratica se la cessione è viziata spesso il debito non viene più reclamato da nessuno (specie se la banca cedente era stata liquidata o se il termine di prescrizione è comunque passato nel frattempo). È quindi un’ottima strategia se trovi zone d’ombra nella catena di trasferimento del credito.
3.3 Opporsi al decreto ingiuntivo e alle azioni esecutive
Quando PRA Group passa dalle lettere ai fatti giudiziari, il debitore deve attivarsi prontamente con le opposizioni previste dal codice di procedura civile. Riassumiamo le principali:
- Opposizione a decreto ingiuntivo: se ti viene notificato un decreto ingiuntivo emesso su richiesta di PRA Group, hai 40 giorni dalla notifica per depositare ricorso in opposizione (art. 641 c.p.c.) . L’opposizione apre un giudizio ordinario in cui PRA Group diventa attore sostanziale e deve provare il credito. In questa sede puoi far valere tutte le difese di merito e procedura:
- la prescrizione del credito (ad es. se hanno ottenuto un decreto per un debito del 2010, eccepire art. 2946 c.c.),
- il difetto di legittimazione (come al §3.2),
- l’assenza di prova del contratto originario o l’importo errato (magari contestando interessi non dovuti),
- eventualmente usura o anatocismo nel contratto originario (se hai perizia che dimostra tassi usurari, puoi chiedere la nullità degli interessi ex art. 1815 c.c. ),
- qualsiasi vizio di forma del decreto o della notifica.
Se l’opposizione viene accolta, il decreto è revocato e la pretesa di PRA Group cade. Nota: presentare opposizione sospende l’esecutorietà del decreto ingiuntivo solo se il giudice lo dispone; altrimenti PRA Group potrebbe tentare un’esecuzione provvisoria. Ma puoi chiedere al giudice la sospensione dimostrando che hai serie ragioni (es: prescrizione probabile).
- Opposizione al precetto e all’esecuzione: se PRA Group ha già un titolo (es. un vecchio decreto della banca) e ti notifica un atto di precetto (intimazione a pagare entro 10 giorni sotto pena di esecuzione), puoi fare opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni se contesti vizi formali nel precetto; oppure opposizione all’esecuzione se contesti il diritto di procedere (perché ad esempio il titolo è prescritto, o il debito già pagato, ecc.) . L’opposizione all’esecuzione può essere proposta anche dopo che il pignoramento è iniziato, ma prima che si distribuiscano le somme.
- Sospensione dell’esecuzione: contestualmente all’opposizione, puoi chiedere al giudice di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo o la procedura in corso, se c’è pericolo nel ritardo (art. 615, 624 c.p.c.). Ad esempio, se ti hanno pignorato l’auto (fermo amministrativo) o iscritto un’ipoteca giudiziaria, puoi chiedere la sospensione sostenendo che il credito è contestato e tu subiresti un danno grave .
- Opposizione in caso di pignoramento già avvenuto: se, ad esempio, PRA Group ha pignorato il tuo conto o stipendio, hai 20 giorni dall’udienza di comparizione per fare opposizione agli atti esecutivi su eventuali vizi del pignoramento (art. 617 c.p.c.), oppure all’esecuzione stessa come detto. Puoi anche rivolgerti al giudice dell’esecuzione per ridurre la quota pignorata se eccessiva (per stipendi di solito 1/5 massimo).
È fondamentale in tutte queste situazioni farsi assistere da un avvocato esperto in esecuzioni e diritto bancario, perché i termini sono stringenti e le eccezioni vanno formulate correttamente. Abbiamo già spiegato le possibili difese: prescrizione, mancanza di prova, illegittimità degli interessi (usura) , ecc. Vanno tutte inserite nell’atto di opposizione.
Una menzione sull’usura: molte carte revolving e prestiti di vecchia data avevano tassi altissimi, talvolta sopra la soglia di usura. La Cassazione ha stabilito che, se il tasso pattuito supera la soglia antiusura, la clausola di interesse è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815 c.c.) . Quindi, un’eventuale perizia econometrica potrebbe rilevare usura e far ricalcolare al ribasso il debito. Questa è una difesa tecnica da valutare caso per caso con professionisti (perché servono conteggi e perizie giurate, che però in opposizione a decreto possono capovolgere l’importo richiesto).
In sintesi, mai lasciar passare i termini! Se ti arriva un atto giudiziario, agisci subito. Anche solo per guadagnare tempo e spazio di manovra (spesso, avviata l’opposizione, si torna a trattare con più calma).
3.4 Sospendere misure cautelari ed esecutive (ipoteche, fermi, pignoramenti)
Le società di recupero crediti private non possono adottare misure cautelari extragiudiziali (come invece fa l’Agente Riscossione con fermi auto o ipoteche senza giudice). Tuttavia, una volta ottenuto un titolo esecutivo, PRA Group può chiedere al giudice il pignoramento dei beni e anche l’iscrizione di ipoteca giudiziale sui tuoi immobili o un eventuale sequestro conservativo (misura cautelare concessa dal tribunale se teme la dispersione dei beni).
Se ti trovi di fronte a un’ipoteca iscritta o al fermo del veicolo conseguente a una procedura esecutiva, per liberartene occorre far estinguere la causa del debito: ottenere la sospensione o l’annullamento del titolo come detto sopra, oppure pagare/accordarsi. Ad esempio, una volta omologato un piano del consumatore o aperta la liquidazione ex L. 3/2012, i pignoramenti in corso vengono sospesi per legge e anche fermi/ipoteche devono essere rimossi (previo pagamento secondo piano) . Anche l’adesione a una rottamazione fiscale sospende le azioni esecutive su cartelle , ma questo non vale per il recupero crediti privato.
In pratica, contro ipoteche e fermi conseguenti a cause private, bisogna agire in giudizio chiedendone la sospensione al giudice competente, oppure definire il debito. Ad esempio, se PRA Group ha ipotecato la tua casa dopo decreto ingiuntivo definitivo: potrai ottenere la cancellazione solo pagando il dovuto (magari a saldo e stralcio concordato) o contestando la validità del decreto. Sono situazioni delicate da gestire caso per caso.
(Nota: Diverso è il discorso per fermi amministrativi, ipoteche esattoriali su cartelle: in quei casi esiste la tutela del ricorso al giudice tributario o amministrativo. Ma restiamo sul focus debiti privati).
3.5 Trattare un saldo e stralcio in modo sicuro
Abbiamo già illustrato nel §2.7 come condurre la negoziazione di un saldo e stralcio. Qui ribadiamo le regole d’oro per farlo in sicurezza e con esito valido:
- Chiedi il saldo e stralcio per iscritto: niente accordi verbali al telefono. Usa lettera o email PEC. Questo evita ripensamenti e fraintendimenti. Ogni promessa telefonica del call center vale zero se poi negano.
- Coinvolgi un legale se possibile: un avvocato può suggerire la cifra giusta (conoscendo, ad esempio, a quanto PRA Group ha acquistato quel credito) e può negoziare senza l’emotività che potresti avere tu, ottenendo magari condizioni migliori.
- Richiedi il conto aggiornato del debito: pretendi che PRA Group ti dia, per iscritto, il conteggio del capitale, interessi e spese ad una certa data . Così eviti sorprese di “aggiunte” dopo. Conosci l’ammontare esatto su cui stai trattando.
- Pagamento in un’unica soluzione se vuoi sconto maggiore: i creditori fanno più sconto se incassano subito. Se chiedi di rateizzare, di solito riducono meno l’importo. Quindi, se vuoi chiudere magari al 30%, devi di solito offrirlo cash in 30 giorni. Valuta se conviene fare uno sforzo per pagare in unica tranche.
- Inserisci clausole chiare nell’accordo scritto: l’accordo transattivo deve contenere: importo totale concordato, data di pagamento, dichiarazione che esso “è accettato a saldo e stralcio e nulla più sarà dovuto”, impegno a rinunciare a ogni ulteriore pretesa, impegno a rilasciare liberatoria finale e aggiornare le banche dati creditizie.
- Ottieni la firma del creditore prima di pagare: non inviare soldi “in fiducia”. Fai firmare l’accordo a un rappresentante di PRA Group (anche via PEC va bene se proviene dalla loro PEC ufficiale). Se propongono: “prima paga, poi ti mandiamo liberatoria”, insisti per avere almeno una email formale con l’impegno sottoscritto.
- Conserva a lungo i documenti: archivia digitalmente e fisicamente l’accordo e le ricevute di pagamento. Come detto, potrebbero servirti in futuro se mai per errore rivendessero quel credito (è raro ma, ad esempio, alcune società cedono a loro volta i crediti residui anche se stralciati, soprattutto se l’accordo non era chiaro).
Seguendo questi accorgimenti, il saldo e stralcio sarà un successo: pagherai meno di quanto richiesto e avrai la tranquillità di aver chiuso la vicenda. Inoltre, potrai richiedere che la segnalazione a CRIF venga aggiornata come “Saldo parziale a stralcio” (non è il massimo per la reputazione creditizia ma è meglio di “insoluto”, e dopo qualche anno verrai cancellato).
Da notare: la Banca d’Italia nel giugno 2020 ha emanato linee guida per gli intermediari sulla gestione dei crediti stralciati, raccomandando trasparenza nelle segnalazioni . Quindi, insisti su questo punto nella liberatoria: che dichiarino che “la posizione sarà aggiornata come definita a saldo e stralcio e non risulterà più a sofferenza”.
3.6 Utilizzare la procedura di sovraindebitamento
Se la situazione debitoria del soggetto non riguarda solo PRA Group ma un insieme di debiti insostenibili, oppure se PRA Group rifiuta accordi e minaccia pesanti azioni, una soluzione estrema ma efficace è attivare la procedura di sovraindebitamento presso il Tribunale. Questa è l’arma legale per eccellenza del debitore “onesto ma sfortunato” che vuole uscire da una crisi debitoria.
Come funziona in breve:
- Ci si rivolge a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) sul territorio. L’OCC nomina un Gestore della crisi (figura indipendente, spesso un professionista iscritto come l’Avv. Monardo stesso) che analizzerà la situazione debitoria ed elaborerà, insieme al debitore, una proposta di piano o accordo per i creditori .
- Tipicamente, se il debitore è un consumatore, si opta per il piano del consumatore (ora “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”). Si predispone un piano di pagamento parziale basato sul reddito e patrimonio del debitore, ad esempio: pagamento del 30% dei debiti chirografari in 5 anni, mantenimento integrale dei debiti privilegiati (se ci sono) magari con rateizzazione, ecc.. Il Gestore allega una relazione attestando la veridicità dei dati e la fattibilità. Non serve l’accordo dei creditori in questo caso: il giudice, valutata la meritevolezza del debitore (ossia che non abbia colpe gravi nel sovraindebitamento), può omologare il piano anche con il dissenso di PRA Group e altri creditori .
- Se il debitore è un piccolo imprenditore o professionista, o se preferisce coinvolgere i creditori, si può fare un accordo di composizione, che richiede l’adesione di almeno il 60% dei crediti (quindi bisogna negoziare con creditori). Meno usato, ma in alcuni casi utile (es. quando si vuole evitare di sacrificare qualche bene e i creditori sono collaborativi) .
- In alternativa, se il debitore possiede beni liquidabili (una casa, auto, ecc.) e/o un reddito incapiente, si può optare per la liquidazione del patrimonio. Si liquidano (vendono) i beni e il ricavato si distribuisce ai creditori; dopo di che, esdebitazione: tutti i debiti residui cancellati . Questo è un po’ come un fallimento personale: drastico ma risolutivo.
Nel contesto di PRA Group: se il tuo debito con PRA è solo uno dei tanti e non riesci a trovare accordo, la procedura di sovraindebitamento può imporre anche a PRA Group una falcidia (taglio) del suo credito. Ad esempio, potresti proporre di pagare il 15% del credito di PRA nell’arco di 4 anni nell’ambito di un piano del consumatore, e se il giudice approva, PRA Group dovrà accontentarsi di quella percentuale e non potrà più agire per il resto. Inoltre, dalla presentazione del ricorso in tribunale, puoi chiedere misure protettive che bloccano le azioni esecutive dei creditori (stand-still), quindi PRA Group non potrà pignorarti mentre la procedura è in corso .
Certo, la procedura comporta tempi (qualche mese per l’omologazione) e costi (compenso del Gestore e spese di procedura), ma dà un risultato vincolante e definitivo: l’esdebitazione. Il debitore meritevole tornerà ad una vita finanziaria normale, libero dai vecchi debiti .
Va infine ricordato che, con l’entrata in vigore del Codice della Crisi, il concetto di esdebitazione è stato esteso persino al debitore incapiente totale (fresh start) come menzionato. Se sei nullatenente e senza reddito, potresti ottenere la cancellazione dei debiti con una sorta di esdebitazione di diritto (ma richiede che tu meriti e non abbia agito in malafede, e che non ci siano prospettive di recupero per i creditori).
In conclusione su questa parte: la legge offre al debitore sovraindebitato uno “scudo” potentissimo – la procedura concorsuale – che sovrasta le pretese di singoli creditori come PRA Group. Ovviamente, è l’ultima ratio se falliscono le soluzioni più semplici. È bene sapere però che esiste e che professionisti specializzati (come l’Avv. Monardo, in qualità di Gestore e OCC) possono guidarti passo passo se dovesse servire.
4 Strumenti alternativi di definizione del debito
Riassumiamo in questa sezione, con uno sguardo di insieme, gli strumenti di definizione del debito, distinguendo quelli applicabili ai debiti fiscali (rottamazioni, rateizzazioni con Agenzia Entrate Riscossione) da quelli per i debiti bancari/finanziari (accordi privati, piani di rientro, procedure concorsuali). È importante capire le differenze per non confondere le opportunità offerte in ciascun ambito.
4.1 Definizioni agevolate fiscali (rottamazioni)
Come già trattato (§1.5), le rottamazioni delle cartelle sono misure straordinarie previste dalle leggi di bilancio 2017, 2018, 2019, 2023 e 2025 per agevolare i contribuenti con debiti fiscali. Attualmente, ad esempio, è in corso la Rottamazione-quater (introdotta con Legge 197/2022) per i carichi affidati fino al 30/6/2022, e si prevede la partenza della Rottamazione-quinquies (Legge 199/2025) per i carichi 2000–2023 . Queste misure consentono di pagare solo il capitale (e un interesse ridotto) senza sanzioni né interessi di mora, con possibilità di rateizzazione (fino a 18 rate in 5 anni per la quater, fino a 54 rate in 9 anni per la quinquies) . Bisogna presentare domanda entro le scadenze fissate (ad esempio 30 aprile 2026 per la quinquies) e pagare le rate puntualmente, pena decadenza .
Va ribadito con chiarezza: queste definizioni agevolate riguardano solo i debiti iscritti a ruolo presso Agenzia Entrate – Riscossione (AER). Non includono quindi debiti verso banche o finanziarie ceduti a società come PRA Group. Un debitore potrebbe però simultaneamente usare la rottamazione per i suoi debiti fiscali e negoziare col privato per i debiti bancari, come già suggerito (§2.8, combinare saldo e stralcio e rottamazione) .
Per completezza citiamo anche la rateizzazione ordinaria AER: i debiti fiscali, se non rottamabili, possono essere rateizzati fino a 72 rate (o 120 in casi gravi) presentando domanda, con interessi ridotti al 3-4%. Ma ancora una volta, questo vale solo per cartelle esattoriali e non per crediti di PRA Group. Quindi, chi avesse sia debiti PRA che cartelle, può richiedere la rateizzazione per le cartelle all’AER e parallelamente trattare col PRA Group.
In definitiva, non esiste una “rottamazione” di legge per i debiti bancari privati. L’unico parallelo è il saldo e stralcio frutto di accordo (che potremmo chiamare una “rottamazione privatistica”).
4.2 Saldo e stralcio privatistico
Per i debiti con banche o finanziarie, la soluzione più comune per ottenere un abbattimento dell’importo è, come detto, l’accordo transattivo a saldo e stralcio tra privati. Non ci sono bandi o moduli predisposti per legge: è frutto della libera negoziazione tra debitore e creditore (o cessionario).
Riassumiamo i punti chiave:
- Percentuale di stralcio: varia in base alla vetustà del debito, alla presumibile recuperabilità e alla capacità di pagamento del debitore. In media, per debiti non garantiti (senza ipoteca o pegno) e anziani, le società di recupero accettano percentuali dal 20% al 50% del dovuto . Se il debitore appare totalmente insolvente, magari anche meno; se invece ha beni aggredibili, chiederanno di più.
- Formalizzazione: è fondamentale formalizzare l’accordo per iscritto con firma di entrambe le parti . Un accordo verbale o un semplice “OK via telefono” non tutela il debitore. Serve un atto scritto (scambio di PEC o carta firmata) in cui il creditore dichiara che accetta €X in via transattiva liberatoria.
- Effetti sulla reputazione creditizia: quando un debito viene chiuso a stralcio, le banche dati (CRIF, Experian, centrale rischi) segnalano di solito “posizione chiusa per accordo a saldo parziale” o diciture simili. Ciò indica che il debitore non ha pagato integralmente quanto dovuto. Questa segnalazione rimane per un certo periodo (di solito fino a 5 anni dalla chiusura per CRIF) ed è negativa per ottenere nuovi prestiti. Tuttavia, è comunque meglio che avere una sofferenza aperta non pagata. Inoltre, se un domani il debitore volesse riabilitarsi, potrebbe depositare presso la banca originaria la differenza mancante (non comune, ma tecnicamente possibile) per farsi aggiornare la segnalazione in positivo.
- Vantaggio reciproco: il saldo e stralcio offre vantaggi ad entrambi: il creditore incassa subito e senza spese legali, il debitore risparmia una porzione del debito e chiude la questione. Per questo è incentivato e diffuso. Spesso i recuperatori fanno anche offerte spontanee: può capitare che, dopo alcuni tentativi infruttuosi, PRA Group stessa invii una lettera tipo “Se paga entro 30 giorni le offriamo sconto 40% sull’importo”. Valuta sempre queste offerte con attenzione e pretendi comunque la formalizzazione contrattuale.
In conclusione, il saldo e stralcio è la “via privata” alla riduzione del debito, analoga per funzione alle rottamazioni pubbliche. La differenza è che qui devi contrattare tu e convincere il creditore, mentre nelle rottamazioni lo decide la legge. Nel nostro caso studio (debito PRA Group), è spesso la carta vincente se hai qualche risorsa economica: meglio dare, ad esempio, €5.000 oggi e chiudere, piuttosto che tenersi un peso di €15.000 incerto per anni con rischio di azioni legali.
4.3 Piani di rientro e rateizzazioni private
Un’altra opzione per chi non riesce a pagare subito ma vuole evitare cause è concordare con PRA Group un piano di rientro rateale. In pratica, invece di ridurre l’importo, si ottiene di dilazionarlo nel tempo.
Caratteristiche dei piani di rientro privati:
- Durata: di solito breve-media. Le finanziarie concedono piani da 6 mesi fino a 5 anni a seconda dell’importo. Più il periodo è lungo, più vorranno garanzie o interessi.
- Interessi aggiuntivi: a differenza del saldo e stralcio (dove in genere non si aggiungono interessi ulteriori sull’importo concordato), nei piani di rientro può darsi che il creditore chieda di applicare un tasso di interesse sulle rate. Spesso però, per incentivare il debitore, le società congelano gli interessi futuri se il piano è relativamente breve. Negozia questo aspetto: cerca di ottenere un piano a interessi zero sul residuo.
- Forma scritta e firma: come per il saldo e stralcio, serve un accordo scritto firmato. Attenzione: firmare un piano di rientro comporta riconoscimento del debito e impegno a pagarlo, quindi poi non potrai più eccepire prescrizione o contestare l’importo. È una scelta di rassegnazione al debito integrale, ma con beneficio tempo.
- Decadenza dal piano: l’accordo deve prevedere cosa succede se salti una rata. Di solito c’è la clausola di “decadenza dal beneficio del termine” se non paghi puntuale: ovvero, salti una rata = l’intero debito residuo torna esigibile subito. PRA Group in tal caso potrebbe procedere legalmente senza altri indugi. Quindi, prima di firmare, assicurati che le rate siano di importo realisticamente sostenibile per te anche in futuro. Meglio negoziare 24 rate piccole che 12 rate troppo grandi che poi non riesci a onorare.
- Eventuali garanzie: raramente, per piani importanti, il creditore può chiedere un coobbligato o garanzie (es. cambiali, firma di un terzo, ipoteca su un bene). Valuta attentamente prima di impegnare garanti o beni: se il tuo obiettivo è solo prendere tempo, forse conveniva difendersi in giudizio. Le garanzie andrebbero concesse solo se c’è un reale progetto di rientro e vuoi fortemente evitare contenziosi.
In sintesi, il piano di rientro è la soluzione se devi per forza pagare ma vuoi farlo gradualmente. Psicologicamente, alcuni debitori preferiscono pagare tutto a rate per “mettersi in regola” senza strascichi. È un’opzione rispettabile, basta affrontarla con prudenza contrattuale.
4.4 Legge 3/2012: piano del consumatore, accordo e liquidazione
Abbiamo già ampiamente discusso le procedure ex Legge 3/2012 (ora Codice della Crisi) al §1.6 e §3.6. Qui le ricollochiamo come strumenti di definizione del debito in senso lato:
- Piano del consumatore: permette a un privato sovraindebitato di ottenere un taglio dei debiti in base alla propria capacità, senza consenso dei creditori . È l’unico strumento legale dove davvero il debitore può imporre una riduzione forzosa ai creditori, dietro controllo giudiziale. Utile se i creditori (come PRA Group) non accettano transazioni ragionevoli e il debitore è meritevole ma impossibilitato a pagare integralmente .
- Accordo di composizione: simile al piano ma richiede il voto favorevole del 60% dei crediti . Può essere indicato se, ad esempio, il debitore vuole coinvolgere anche debiti professionali o imprenditoriali e riesce a ottenere un consenso abbastanza largo. Se PRA Group fosse contrario ma altri favorevoli e raggiungi 60%, l’accordo è omologabile ugualmente (i dissenzienti vengono crammati in se c’è la maggioranza qualificata).
- Liquidazione del patrimonio: è la procedura “liquida tutto e libera” . Indispensabile se il debitore ha magari una casa e pochi debiti: vendendo la casa si soddisfano i creditori e il residuo viene esdebitato. O se i creditori non accettano nessun piano, a volte la liquidazione è l’unica via.
Tutti questi strumenti richiedono tempi e intervento del tribunale, ma conducono all’esdebitazione completa finale, che è l’obiettivo ultimo per chi vuole ripartire da zero. Ovviamente non bisognerebbe abusarne (la legge infatti richiede meritevolezza e prevede che si possa accedere una volta ogni 4 anni almeno per certe procedure, o una volta sola per l’esdebitazione del nullatenente).
4.5 Composizione negoziata per la crisi d’impresa
Infine, per gli imprenditori in difficoltà (che magari hanno debiti professionali con banche poi finiti a PRA Group e contestualmente hanno problemi con fornitori, leasing, ecc.), esiste la composizione negoziata (D.L. 118/2021). Non è propriamente un “definizione del debito” di per sé, ma un percorso per trovare un accordo stragiudiziale agevolato da un esperto terzo .
Se il debitore rientra tra le imprese (anche ditta individuale) e la sua crisi coinvolge vari creditori, può valere la pena attivarla: durante i negoziati con l’aiuto dell’esperto, i creditori spesso stanno fermi con le azioni e si cerca un accordo globale (ad esempio una rischedulazione dei debiti, o la ricerca di un investitore). PRA Group, se è uno dei creditori, parteciperà al tavolo e potrebbe accettare una proposta di saldo a stralcio concordata nell’ambito di un piano di risanamento più ampio.
La composizione negoziata è volontaria e non garantisce il successo (dipende dalla volontà delle parti raggiungere un accordo) . In caso di fallimento, però, l’imprenditore può accedere a strumenti concorsuali ordinari (concordato preventivo semplificato, ecc.). Diciamo che è uno strumento di gestione della crisi più che di definizione certa del debito. Ma valeva la pena menzionarlo perché è parte del ventaglio di opportunità e l’Avv. Monardo, essendo esperto negoziatore, può guidare anche in tale procedura.
Tabella riepilogativa strumenti vs benefici: per dare una visione d’insieme, riportiamo una tabella che confronta i vari strumenti difensivi/risolutivi e i rispettivi benefici e criticità:
| Strumento | A chi si rivolge | Benefici principali | Criticità |
|---|---|---|---|
| Saldo e stralcio (accordo) | Debitori verso banche/finanziarie | Estingue il debito con un importo ridotto; chiusura definitiva con liberatoria; stop azioni esecutive . | Richiede pagamento immediato; accordo da formalizzare; sconto dipende da negoziato, non garantito. |
| Rottamazione-quinquies (legge) | Debitori fiscali (AER) 2000-2023 | Estinzione debiti fiscali pagando solo capitale (no sanzioni, no interessi) ; rate fino 9 anni. | Solo per cartelle; scadenze tassative (domanda entro 30/4/2026, pagamento rate) ; decadenza se salta una rata. |
| Rateizzazione AER | Debitori con cartelle esattoriali | Pagamento dilazionato (fino 120 rate) con interessi ridotti; nessuna azione esecutiva se si paga. | Non riduce l’importo (sanzioni e interessi restano dovuti); decadenza se saltano 5 rate; iscrizioni ipotecarie possibili su importi alti. |
| Piano del consumatore (L.3/2012) | Consumatori sovraindebitati | Taglio anche drastico dei debiti chirografari secondo la capacità di pagamento; esdebitazione finale ; sospensione immediata delle azioni esecutive durante la procedura. | Necessaria meritevolezza e approvazione del giudice; tempi di qualche mese; costi OCC; permane obbligo di pagamento parziale come da piano. |
| Accordo di composizione (L.3/2012) | Piccoli imprenditori, professionisti, associazioni sovraindebitate | Possibilità di ristrutturare i debiti con il consenso del 60% dei creditori ; falcidia debiti chirografari e ristrutturazione privilegiati; esdebitazione a fine accordo. | Serve il consenso dei creditori principali; se salta il quorum, si converte in liquidazione; iter legale complesso. |
| Liquidazione del patrimonio (L.3/2012) | Qualsiasi soggetto sovraindebitato con beni da liquidare | Realizza i beni disponibili e cancella definitivamente tutti i debiti residui (esdebitazione) ; chiusura totale della posizione debitoria. | Il debitore perde i beni; procedura può durare anni (vendita beni ecc.); esdebitazione concessa solo a fine liquidazione e se collaborativo. |
| Composizione negoziata (D.L.118/2021) | Imprenditori commerciali/agricoli in crisi | Freeze delle azioni individuali durante le trattative (su richiesta al tribunale); supporto di un esperto per trovare accordi o soluzioni di risanamento . | Volontaria: nessuna garanzia di accordo; richiede prospettiva di risanamento aziendale; se fallisce, si passa a procedure concorsuali ordinarie. |
Come si evince, ogni strumento ha pro e contro. Nel caso tipico di un privato alle prese solo con PRA Group, probabilmente non sarà necessario arrivare a misure concorsuali: spesso un saldo e stralcio ben negoziato risolve la questione in modo soddisfacente. Ma se il debito è solo la punta dell’iceberg di una crisi più ampia, allora serve una visione globale e strumenti come la Legge 3/2012.
5 Errori comuni e consigli pratici
Concludiamo l’analisi elencando alcuni errori frequenti che i debitori commettono nel gestire i solleciti di pagamento su vecchi debiti, e i consigli pratici per evitarli:
- Ignorare la comunicazione: molti, credendo che il debito sia “troppo vecchio” o sperando che scompaia, buttano la lettera di PRA Group e non fanno nulla . Errore! – Se sopraggiunge un atto giudiziario (ingiunzione, pignoramento) rischiano di scoprirlo tardi. Consiglio: rispondi sempre in qualche modo, anche solo chiedendo chiarimenti o contestando. Mostrati vigile e non lasciare decadere i termini di difesa .
- Pagare senza verificare: presi dalla paura, alcuni iniziano a pagare quanto richiesto, magari facendosi mettere sotto pressione al telefono dai call center . Pagare di corsa è sbagliato perché: potresti pagare importi non dovuti (magari il debito era prescritto), e comunque rinunci implicitamente a difese. Consiglio: prima di pagare, verifica tutto! Pretendi documenti, consulta un avvocato, controlla la prescrizione. Se decidi di pagare, fallo solo dopo un accordo formale (saldo e stralcio o piano) .
- Fidarsi di accordi verbali: un classico è concordare al telefono “Ok, vi mando 100 euro al mese e chiudiamo così” e poi non avere nulla in mano. Il rischio è che tu paghi 100€/mese per anni e poi magari ti chiedano ancora soldi perché quell’accordo non era formalizzato. Consiglio: qualsiasi accordo con PRA Group deve essere messo per iscritto e firmato . Nessuna eccezione. Gli accordi verbali non ti tutelano.
- Non calcolare la prescrizione: a volte i debitori non si rendono conto che con un semplice calcolo avrebbero scoperto che il debito era prescritto, e pagano ugualmente. Oppure fanno un piccolo pagamento che azzera (interrompe) la prescrizione. Consiglio: impara le basi della prescrizione (10 anni, 5 anni) e fatti aiutare se necessario a calcolare. Non fare pagamenti se sospetti prescrizione, prima di aver chiarito col professionista se conviene o no .
- Ignorare un’intimazione di pagamento formale: se arriva un atto dall’Agente Riscossione (per debiti fiscali), molti lo ignorano pensando di potersi giocare la carta prescrizione dopo. Ma la Cassazione ha sancito che l’intimazione va impugnata entro 60 giorni altrimenti cristallizza il debito . Nel privato, analogamente, ignorare un precetto o un pignoramento senza agire subito ti fa perdere chance. Consiglio: non ignorare mai atti giudiziari, vanno sempre contestati nei termini .
- Usare moduli standard copiati da internet: c’è chi scarica modelli generici di lettere di contestazione e li invia tali e quali. Magari citano leggi sbagliate o non attinenti. Questo può indebolire la tua posizione (le società sanno riconoscere le “lettere standard” e le prendono meno sul serio). Consiglio: personalizza sempre la comunicazione, fai riferimento specifico al tuo caso, alle tue date, eventualmente cita normative attinenti (es. “ai sensi dell’art. 2946 c.c. il credito è prescritto”) . Una lettera mirata fa molta più impressione di un prestampato.
- Sottovalutare la consulenza professionale: molti pensano “è solo un recupero crediti, risolvo da solo”, e magari commettono errori che un avvocato avrebbe evitato. Oppure non conoscono opportunità (come la Legge 3/2012) che un esperto avrebbe potuto attivare. Consiglio: se il debito è importante o se ci tieni a salvare beni (casa, stipendio), investi in una consulenza legale. Un avvocato competente può scovare vizi tecnici, condurre trattative efficaci e farti risparmiare tempo e denaro .
In breve, il punto di vista del debitore deve essere strategico e informato. Ogni mossa – ignorare, pagare, contestare – ha conseguenze. Meglio prendersi anche pochi giorni per riflettere e farsi consigliare, piuttosto che reagire d’istinto.
Ricorda sempre che hai dei diritti (come evidenziato anche dal Garante Privacy, non sei obbligato a subire molestie o visite indebite ) e che il nostro ordinamento ti offre strumenti di difesa: sta a te usarli con intelligenza.
(Un’ultima dritta pratica: se vieni tempestato di telefonate sul cellulare da PRA Group o call center per loro conto, sappi che puoi revocare il consenso al trattamento dei tuoi dati e chiedere che ti comunichino solo per iscritto. Molti ex debitori riferiscono che, inviando una PEC di diffida a essere contattati solo via lettera, le chiamate cessano. Questo per la privacy e per avere tutto tracciato).
6 Tabelle riepilogative
Per facilitare la comprensione, riportiamo alcune tabelle riassuntive delle normative chiave citate e degli strumenti difensivi con i relativi termini.
6.1 Norme principali su cessione, prescrizione e altri riferimenti
| Normativa | Oggetto | Principio chiave | Fonte |
|---|---|---|---|
| Art. 2946 c.c. | Prescrizione ordinaria | I diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni (salvo eccezioni di legge). | Codice civile |
| Art. 2948 c.c. n. 4 | Prescrizione quinquennale | Si prescrivono in 5 anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” . | Codice civile |
| Art. 1264 c.c. | Cessione del credito | La cessione ha effetto verso il debitore quando l’ha accettata o gli è stata notificata. Prima della notifica, il debitore che paga al cedente è liberato, salvo che il cessionario provi la conoscenza della cessione . | Codice civile |
| Cass. ord. 25496/2025 | Notifica della cessione | Non occorre una notifica formale via ufficiale giudiziario: è sufficiente una comunicazione idonea a informare il debitore della cessione, con tutti gli elementi identificativi del credito . La cessione si perfeziona tra cedente e cessionario senza notifica, ma la comunicazione è necessaria per opponibilità. | Corte di Cassazione |
| Cass. ord. 27915/2025 | Prova della cessione in blocco | Il cessionario deve dimostrare l’inclusione dello specifico credito nel portafoglio ceduto; la pubblicazione in G.U. ha valore di notizia ma non è prova sufficiente se il debitore contesta . Occorre produrre contratto di cessione o elenchi nominativi. | Corte di Cassazione |
| Cass. ord. 28706/2025 <br>Cass. ord. 35019/2025 | Intimazione di pagamento (debiti fiscali) | L’intimazione di pagamento è atto autonomamente impugnabile: se il debitore la ignora, il debito si “cristallizza” e perde la possibilità di eccepire la prescrizione . In ambito fiscale va impugnata entro 60 giorni. | Corte di Cassazione |
| Art. 58 TUB (D.Lgs.385/93) | Cessione in blocco di crediti | La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione in blocco rende la cessione opponibile ai debitori ceduti, senza necessità di notifica individuale . Tuttavia, se contestata, la cessionaria deve provare che il credito rientra tra quelli ceduti . | Testo Unico Bancario |
| Legge 3/2012 (artt. 6-7) | Sovraindebitamento | Definisce il sovraindebitamento come lo squilibrio duraturo tra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile . Consente al debitore non fallibile di proporre un accordo o piano per ristrutturare i debiti con l’ausilio di un OCC e ottenere l’esdebitazione finale . | Legge ordinaria (ora Cod. Crisi) |
| Legge 199/2025 | Rottamazione-quinquies | Legge di Bilancio 2026: definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2023, con pagamento del solo capitale (niente sanzioni, interessi, aggio) . Domanda entro 30/04/2026, pagamento in unica soluzione entro 31/07/2026 o fino a 54 rate . | Legge di Bilancio 2026 |
| D.L. 118/2021 | Composizione negoziata crisi | Introduce la procedura di composizione negoziata per imprese in crisi. L’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto indipendente per facilitare trattative di risanamento con i creditori . | Decreto-Legge (conv. L.147/2021) |
6.2 Termini e scadenze processuali da ricordare
| Atto/Procedura | Termine per agire | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Opposizione a decreto ingiuntivo | 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo . | Art. 641 c.p.c. |
| Opposizione a precetto / pignoramento | 20 giorni dalla notifica dell’atto (precetto o atto di pignoramento) . | Art. 615, co.2 c.p.c. (opposizione esecuzione) |
| Opposizione ad atto esecutivo (es. atto di pignoramento viziato) | 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza legale dell’atto. | Art. 617 c.p.c. |
| Impugnazione intimazione di pagamento (Agenzia Riscossione) | 60 giorni dalla notifica dell’intimazione (atto fiscale) . | Art. 50 D.P.R. 602/73 <br> Cass. ord. 28706/25 |
| Domanda di Rottamazione-quinquies | Entro 30 aprile 2026 (scadenza per presentare la richiesta ad AER) . | Legge 199/2025 (Bilancio 2026) |
| Pagamento prima rata Rottamazione-5 | Entro 31 luglio 2026 (se pagamento unica soluzione o prima rata piani rateali) . | Legge 199/2025 |
| Durata segnalazione CRIF dopo stralcio | 36 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione (o dalla data di aggiornamento). | Regolamento CRIF (norme privacy) |
| Termine esdebitazione persona fisica (dopo liquidazione) | 4 anni: un nuovo procedimento ex L.3/2012 non è ammesso se esdebitazione ottenuta nei 4 anni precedenti. | Art. 278 CCII (D.Lgs.14/2019) |
(Nota: i termini indicati sono soggetti a variazioni legislative; sempre verificare eventuali proroghe o modifiche vigenti.)
7 Domande frequenti (FAQ)
- Che cosa significa ricevere una lettera da PRA Group?
Ricevere un sollecito da PRA Group Italy significa che la banca o finanziaria originaria ha ceduto il tuo credito a questa società specializzata. PRA Group ti contatta in quanto nuovo creditore per chiedere il pagamento. La lettera in sé non è un atto giudiziario (non è una citazione in tribunale né un precetto), ma un sollecito stragiudiziale. Va comunque presa sul serio: è il segnale che qualcuno sta reclamando quel vecchio debito. Bisogna verificare subito la legittimità della pretesa (PRA Group ha titolo per riscuotere?) e l’eventuale prescrizione del debito prima di fare qualsiasi cosa . - Come posso sapere se il mio debito è prescritto?
Devi calcolare il tempo trascorso dall’ultima volta che il debito è stato reclamato validamente o dalla scadenza prevista. In pratica: individua la data dell’ultima rata non pagata (o la data di scadenza del conto, o la data di risoluzione del contratto) e verifica se da allora sono passati più di 10 anni (per prestiti, mutui) o 5 anni (per interessi o rate periodiche) . Considera anche se in mezzo hai ricevuto atti interruttivi: raccomandate, decreti ingiuntivi, precetti. Se sì, la prescrizione riparte da zero da ciascun atto ricevuto. In assenza di atti, superati 10 anni (o 5, a seconda dei casi), il credito è prescritto. Ad esempio, se l’ultima rata scaduta era a gennaio 2015 e non hai più avuto notizie fino ad oggi, a gennaio 2025 il diritto si sarebbe prescritto (10 anni). Importante: la prescrizione non si calcola dalla data in cui la ricevi la lettera di PRA, ma dall’ultimo evento di vita del credito. - Una semplice lettera di sollecito interrompe la prescrizione?
No, una lettera di PRA Group – anche se inviata per raccomandata – non interrompe la prescrizione in senso tecnico, a meno che tu ne riconosca il debito. Gli atti interruttivi previsti dall’art. 2943 c.c. sono principalmente le costituzioni in mora formali (di solito fatte tramite lettera di un avvocato o atto notarile) e gli atti giudiziari veri e propri. Un sollecito generico può avere valore interruttivo solo se è provato che il debitore l’ha ricevuto e se contiene una chiara richiesta di pagamento. Nel dubbio, la Cassazione su casi fiscali ha detto che la mancata impugnazione di un’intimazione fa perdere la possibilità di eccepire la prescrizione , ma si parla di atti formali. Quindi: una raccomandata AR di diffida inviata dal creditore può interrompere, ma una lettera semplice o telefonata no . PRA Group spesso invia le prime lettere senza raccomandata: quelle non interrompono nulla. - È obbligatorio pagare un debito ceduto a PRA Group?
Sei tenuto a pagare solo se PRA Group dimostra di avere il diritto di esigere quel debito (cioè se ha documenti che provano la cessione valida e il tuo debito) e se il debito è effettivamente dovuto (non prescritto, non già pagato, ecc.). In altre parole, non esiste un obbligo incondizionato di pagare a PRA Group solo perché ti scrivono. Se contestualmente emergono motivi di opposizione – ad esempio la prescrizione del credito o il difetto di legittimazione attiva – hai tutto il diritto di rifiutare il pagamento e di far valere le tue ragioni nelle sedi opportune . Naturalmente, se il debito è confermato e attuale, ignorarlo porterà PRA Group a poterti fare causa e poi, ottenuto un titolo, procedere con il pignoramento. Quindi la scelta non è tra “pagare sempre” o “non pagare mai”: è tra pagare (magari dopo aver negoziato) quando il credito è esigibile, oppure opporsi legalmente quando non lo è. - PRA Group può pignorare il mio stipendio o la mia casa?
Solo se possiede un titolo esecutivo nei tuoi confronti. PRA Group, in quanto società privata, non ha poteri speciali: deve rivolgersi al giudice come qualsiasi creditore. Ci sono due possibilità: (a) PRA Group eredita un titolo dalla banca cedente (es. un decreto ingiuntivo già ottenuto) – in tal caso, dopo la cessione può notificarti un precetto e poi procedere a pignorare stipendio, conto, ecc. ; (b) PRA Group non ha titoli e dovrà ottenerne uno, tipicamente presentando ricorso per decreto ingiuntivo al tribunale. Finché non esiste un titolo esecutivo (ingiunzione non opposta, sentenza, cambiale, etc.), PRA Group non può legalmente pignorare nulla. Quindi, se hai ricevuto solo una lettera semplice, siamo lontani dal pignoramento. Se invece dovessi ricevere un atto di precetto o un atto di pignoramento (significa che un titolo c’è già), devi agire subito con un avvocato per fare opposizione e bloccarlo . - Come si svolge la trattativa di saldo e stralcio?
In breve: una tua proposta scritta a PRA Group, loro la valutano e si cerca un accordo su una cifra ridotta da pagare per chiudere. Operativamente: invii (via PEC, raccomandata o anche email se confermano ricezione) una lettera in cui offri di pagare, ad esempio, il 30% del debito entro tot tempo a titolo di definizione a saldo e stralcio. Meglio se alleghi documenti che provino le tue difficoltà (per convincerli che quello puoi pagare). PRA Group in genere risponde entro qualche settimana (talvolta qualche mese se devono chiedere al credito-fondo proprietario). Può accettare, rifiutare o fare una controproposta (es: “troppo poco, paghi almeno il 50%”). Si contratta magari per telefono ma ribadendo poi per iscritto. Una volta trovata l’intesa, PRA Group ti manda un accordo scritto da firmare, oppure ti chiede di firmare per accettazione la loro proposta. L’accordo deve specificare importo, data di pagamento e liberatoria per il saldo . Tu firmi, paghi nei termini stabiliti (di solito un’unica soluzione entro 30 giorni) e poi ricevi la lettera di chiusura del debito (liberatoria). Tutto il processo può durare da un mese a tre-quattro mesi, a seconda della reattività delle parti. In ogni caso, non pagare nulla prima di avere la conferma scritta dell’accordo. - Cos’è la Rottamazione-quinquies e quali debiti comprende?
La “rottamazione-quinquies” è la quinta edizione delle definizioni agevolate per debiti con l’erario (carichi affidati all’Agente della Riscossione). È prevista dalla Legge 199/2025 (Bilancio 2026) . Permette di pagare i debiti fiscali (imposte statali, contributi INPS, alcune multe) affidati dal 2000 al 31/12/2023 senza sanzioni né interessi – in pratica paghi solo la quota capitale e un interesse ridotto del 2% annuo da due anni in poi . Comprende: imposte risultanti da dichiarazioni, controlli automatizzati (art.36-bis DPR 600 e 54-bis DPR 633) , contributi INPS, e anche chi è decaduto da precedenti rottamazioni può aderire di nuovo . Non comprende: debiti derivanti da sentenze penali di condanna, recuperi da fondi UE e poche altre eccezioni. Non riguarda in alcun modo i debiti da rapporti privati (banche, finanziarie). È una misura destinata appunto alle cartelle esattoriali. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e si può pagare in un’unica soluzione (entro 31/7/2026) o a rate (fino a 54 rate in 9 anni, interessi 3% annuo) . - Se aderisco alla rottamazione, posso sospendere i pignoramenti?
Sì, una novità importante delle ultime rottamazioni è che la presentazione della domanda di definizione agevolata sospende le procedure esecutive in corso riguardanti quei carichi. Ad esempio, se hai un pignoramento dello stipendio da parte di Agenzia Entrate Riscossione su una cartella che includi in rottamazione-quinquies, una volta presentata la domanda il pignoramento viene congelato fino alla scadenza della prima rata della rottamazione . Se poi rispetti i pagamenti del piano, la sospensione prosegue fino alla fine e quel pignoramento non riparte più (perché il debito sarà estinto). Attenzione: la sospensione vale solo per i debiti rottamabili e solo per le procedure dell’Agente Riscossione. Se hai un pignoramento in corso da parte di PRA Group (creditore privato), l’adesione alla rottamazione delle tue cartelle non lo ferma, perché è un’altra partita. - Posso combinare saldo e stralcio e rottamazione?
Certamente. Se hai sia debiti civili (banche, finanziarie) sia debiti fiscali, puoi usare strumenti diversi parallelamente. Ad esempio, immaginiamo tu abbia €20.000 con PRA Group e €10.000 di cartelle. Potresti cercare un saldo e stralcio con PRA Group (es. pagare €6.000 per chiudere quel debito) e contestualmente aderire alla rottamazione per le cartelle (pagando magari €8.000 in 18 rate se sono tributi, togliendo sanzioni). In tal modo, usi il saldo e stralcio per i crediti privati e la definizione agevolata per i crediti pubblici. Ogni posizione va gestita separatamente con le sue regole , ma alla fine ottieni un risultato globale: uscire dall’indebitamento con un esborso ridotto e sotto controllo. Molte persone seguite da consulenti fanno proprio piani “misti” così. - Cos’è la procedura di sovraindebitamento?
È una procedura giudiziaria che consente a persone non fallibili (privati, piccoli imprenditori, professionisti, startup) che si trovano in sovraindebitamento – cioè che non riescono più a pagare tutti i propri debiti – di trovare una soluzione legalmente approvata e vincolante. Introdotta dalla Legge 3/2012 (e ora integrata nel Codice della Crisi), comprende strumenti come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e la liquidazione del patrimonio. In sostanza, con l’aiuto di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e di un gestore esperto, il debitore può proporre ai suoi creditori un piano di pagamento sostenibile (ad esempio: pagare una parte dei debiti in certe rate, in base al suo reddito) e poi ottenere la cancellazione dei debiti residui (esdebitazione) una volta completato il piano . Se i creditori non aderiscono, c’è la possibilità comunque – per il consumatore – che il giudice omologhi lo stesso se ritiene la proposta equa. Oppure si liquida ciò che c’è e si cancella il resto. È in pratica una procedura simile a un “mini-fallimento” per persone indebitate, ma pensata per dare loro una seconda chance senza la stigmatizzazione del fallimento classico. - In quanto tempo si conclude la procedura di sovraindebitamento?
Dipende molto dalla complessità. Ci sono due fasi: la fase preparatoria (raccolta documenti, nomina OCC, stesura del piano/accordo) e la fase giudiziale (deposito in tribunale, udienza, omologazione). La fase preparatoria può richiedere qualche mese, soprattutto se i debiti sono tanti e variegati. La fase in tribunale di solito è abbastanza rapida: il giudice fissa un’udienza (diciamo entro 2–4 mesi dal deposito), valuta eventuali opposizioni dei creditori e poi emette il decreto di omologazione . Quindi, per un piano del consumatore, potremmo ipotizzare dai 4 ai 6 mesi totali dall’inizio alla fine dell’omologazione (in tribunali non intasati). Se si tratta di un accordo con votazione dei creditori, i tempi possono allungarsi per via delle comunicazioni ai creditori e dell’attesa del voto. La liquidazione del patrimonio invece può durare diversi anni, perché prevede la vendita dei beni del debitore: se c’è una casa da vendere, i tempi dipendono dall’asta o dal mercato. Durante quel periodo, però, il debitore è protetto dalle azioni esecutive. In sintesi: per ottenere un provvedimento di omologazione che blocca i creditori, servono pochi mesi; per chiudere definitivamente con esdebitazione, il tempo è quello di esecuzione del piano (può essere 4–5 anni se il piano prevede rate per quell’arco temporale) o di completamento della liquidazione. - Posso accedere alla procedura se ho già avuto protesti o segnalazioni in CRIF?
Sì, certamente. Avere protesti di assegni o essere segnalato cattivo pagatore non preclude l’accesso alle procedure di sovraindebitamento. Queste procedure sono pensate proprio per chi è già in difficoltà conclamata. L’importante è che il debitore sia meritevole, cioè che non abbia colpe gravi, comportamenti frodatori o uso abusivo del credito. Ad esempio, se sei segnalato in CRIF come cattivo pagatore perché non hai pagato prestiti e carte (il che è normale in sovraindebitamento), puoi comunque presentare un piano del consumatore. Il gestore e il giudice valuteranno piuttosto perché non hai pagato: se è per motivi indipendenti dalla tua volontà (perdita lavoro, malattia, ecc.) e hai mantenuto un comportamento collaborativo, allora la segnalazione CRIF non è ostacolo. Diverso sarebbe se emergesse che hai fatto nuovo debito sapendo di non poterlo pagare, o che hai frodato i creditori – quello inciderebbe sulla meritevolezza. Ma in generale, protesti e segnalazioni sono conseguenze del sovraindebitamento, non cause di esclusione . - Il piano del consumatore prevede il pagamento integrale di tutti i debiti?
Non necessariamente. Anzi, la sua caratteristica è proprio che può prevedere il pagamento parziale dei debiti in funzione della capacità del debitore. Ad esempio, se hai €100.000 di debiti chirografari, il piano potrebbe benissimo prevedere che ne paghi €30.000 (30%) diluiti in 5 anni, perché questo è quello che puoi permetterti con il tuo stipendio, e il restante 70% viene falciato (cancellato) . I creditori chirografari (come PRA Group in assenza di garanzie) sono soggetti alla falcidia: prendono la percentuale proposta e basta. I debiti con privilegio o ipoteca (es. mutuo casa) in teoria andrebbero pagati integralmente sul valore di realizzo dei beni, ma anche su quelli il piano può prevedere ristrutturazioni (tipo allungare il mutuo, ridurre interessi, ecc.) e se il creditore ipotecario non sta alle condizioni, il giudice può comunque omologare con cram down se il piano garantisce a quel creditore almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione. Quindi, riassumendo: il piano del consumatore non richiede affatto il 100% a tutti; di solito prevede percentuali ridotte sui chirografari e spesso anche i privilegiati prendono meno (consensualmente o per ordine del giudice). L’importante è che il debitore metta tutto il suo sforzo possibile e dimostri di pagare il massimo pagabile in base alle sue risorse – non deve avere utilità non impiegate nel piano (altrimenti i creditori potrebbero opporsi per mancanza di buona fede). - Cosa succede se non rispetto il piano omologato?
Se, dopo l’omologazione, il debitore non adempie agli obblighi previsti (ad esempio salta delle rate del piano del consumatore, o non versa le somme ai creditori secondo l’accordo), la procedura può essere revocata o risolta dal giudice. La revoca dell’omologazione comporta che tornano efficaci tutte le pretese dei creditori come prima. In pratica i creditori riacquistano il diritto di agire esecutivamente per l’intero importo originario (meno quanto eventualmente versato). Inoltre, il debitore perde i benefici ottenuti: ad esempio, decadrebbe dalla sospensione degli interessi e dalle eventuali falcidie accordate . In altri termini, sarebbe un disastro: torneresti punto e a capo, avendo magari perso tempo e soldi. E non potresti ripresentare subito un’altra procedura (c’è un limite di tempo). Dunque, è essenziale rispettare scrupolosamente il piano omologato. Nota: esiste la possibilità di chiedere al giudice modifiche del piano se sopravvengono eventi gravi e imprevedibili (es. una malattia che riduce il reddito), ma va fatto immediatamente, non a default avvenuto. - Cos’è la composizione negoziata per la crisi d’impresa?
È una procedura introdotta nel 2021 rivolta alle imprese (società o ditte, anche agricole) in stato di difficoltà finanziaria. Si avvia tramite una piattaforma telematica della Camera di Commercio. L’impresa richiede la nomina di un esperto indipendente (iscritto in un apposito elenco) che ha il compito di esaminare la situazione aziendale e facilitare le trattative tra l’imprenditore e i suoi creditori, per trovare una soluzione concordata che eviti il fallimento . L’esperto convoca le parti, suggerisce accordi possibili, può far ottenere misure protettive (blocco azioni) su istanza dell’imprenditore e, se individua una via di risanamento, guida la negoziazione. Può concludersi con: un accordo stragiudiziale con i creditori, un contratto di ristrutturazione del debito, un concordato semplificato se non si trova accordo ma l’impresa vuole comunque evitare il fallimento liquidatorio. È insomma uno strumento di allerta e gestione precoce della crisi. Nel nostro contesto, riguarda un debitore che abbia un’attività imprenditoriale in crisi. Se PRA Group è tra i suoi creditori, sarà coinvolta nel processo di negoziazione. L’Avv. Monardo, essendo esperto negoziatore, conosce bene questa procedura e potrebbe agire come consulente dell’imprenditore o come esperto nominato (ovviamente non nello stesso caso), con il fine di raggiungere un accordo vantaggioso . - L’esperto negoziatore può essere lo stesso avvocato che mi difende?
No, l’esperto nella composizione negoziata deve essere indipendente e imparziale. Viene scelto da una commissione dalla lista degli esperti camerali e non può avere legami con l’imprenditore né coi suoi creditori. Quindi il tuo avvocato di fiducia non può diventare l’esperto nominato per la tua impresa (a meno di rinunciare al proprio ruolo e passare la palla a un altro per l’assistenza). Tuttavia, durante la composizione negoziata tu come imprenditore puoi farti assistere dal tuo avvocato personale nelle trattative . Anzi, è consigliabile: l’esperto è terzo, ma tu hai comunque bisogno di consulenza e supporto per tutelare i tuoi interessi. Dunque, l’Avv. Monardo o un altro del suo staff potrebbe assisterti come consulente nel percorso, mentre un altro soggetto indipendente funge da esperto nominato ufficialmente. - I debiti con le finanziarie possono essere rottamati come quelli fiscali?
No. Purtroppo le agevolazioni tipo “rottamazione” riguardano esclusivamente i debiti verso enti pubblici (Stato, Comuni, enti previdenziali) affidati all’esattore pubblico. Non esiste una legge che imponga a una finanziaria privata di accettare solo il capitale e abbuonare interessi e more. Le finanziarie (o le società come PRA Group che comprano i loro crediti) agiscono in base al codice civile e alle regole contrattuali. Dunque per i debiti con banche/finanziarie l’unica strada per ridurre l’importo è negoziare individualmente un saldo e stralcio o proporre un piano di rientro con una riduzione parziale se concordata . L’alternativa è ricorrere al tribunale con le procedure concorsuali di cui abbiamo parlato. Quindi, sintetizzando: no, non c’è rottamazione automatica per i debiti finanziari, bisogna trattare caso per caso. - Cosa succede se la società di recupero non risponde alla mia richiesta di documenti?
Se hai inviato a PRA Group (o alla finanziaria) una richiesta formale di documentazione (contratto, estratti, etc.) e non ottieni risposta nei termini ragionevoli (diciamo 30 giorni), sei in una posizione di forza. In primo luogo, puoi metterli in mora sollecitando ancora i documenti e lamentando la mancata risposta. In secondo luogo – e più pratico – puoi ritenere che la società non disponga delle prove necessarie a dimostrare il credito. Di conseguenza, puoi comunicare che ritieni infondata la pretesa e ti opponi al pagamento fino a esibizione di prove . In eventuale giudizio, questa loro inerzia ti avvantaggia: potrai evidenziare al giudice che avevi chiesto i documenti e la controparte non li ha forniti, il che fa presumere un difetto di prova. Ricordiamo che in giudizio l’onere della prova sta su di loro: se non hanno prodotto nulla, la domanda va rigettata . Quindi, se PRA Group non risponde affatto, paradossalmente è quasi meglio: potrai tranquillamente ignorare richieste ulteriori e attendere un eventuale atto giudiziario per far valere lì la mancanza di prove. Attenzione: non rispondere non significa che rinunciano per forza – a volte fanno comunque tentativi legali sperando nell’inerzia del debitore. Ma la tua difesa sarà più semplice se hai la lettera inviata e la loro mancata risposta. - Quando conviene pagare subito e quando impugnare?
In generale, conviene pagare – magari cercando un saldo e stralcio – quando: (a) il debito è certo, liquido ed esigibile (nessuna prescrizione, contratto chiaro), (b) hai la disponibilità economica (o la puoi reperire) per chiudere la questione, (c) un’eventuale causa ti farebbe accumulare solo spese legali in più. In questi casi tanto vale trovare un accordo e risolvere. Conviene impugnare (cioè contestare, fare opposizione) quando: (a) hai fondati dubbi sulla legittimità del credito (es: manca contratto firmato, o appare prescritto), (b) PRA Group ha avviato azioni aggressive ma tu hai difese valide (prescrizione, vizi, ecc.), (c) non hai le risorse per pagare comunque e vuoi guadagnare tempo sperando magari in una successiva transazione più favorevole o in una procedura concorsuale. In pratica, se pagare significherebbe sacrifici enormi o ingiusti perché il credito è discutibile, meglio intraprendere la via legale. Viceversa, se l’importo è modesto e dovuto, forse non vale la pena impelagarsi in cause: si rischia di pagare più di avvocato che di debito. Ogni situazione è a sé: il consiglio è farsi assistere da un professionista per valutare costi/benefici. Spesso un bravo avvocato, ancor prima di iniziare la lite, ti dirà con onestà se hai chance o se è meglio trattare subito . Ad esempio, l’Avv. Monardo e il suo staff esaminano il caso e se vedono che non ci sono difese spendibili, ti aiuteranno a negoziare invece di farti fare opposizioni inutili; se invece hai ottime difese, ti consiglieranno di farle valere per puntare magari all’annullamento del debito o a un accordo migliorativo. - Posso essere segnalato come cattivo pagatore durante la trattativa?
Sì, è possibile. Le segnalazioni alle banche dati (CRIF, Experian, Centrale Rischi Bankit per importi maggiori) avvengono quando un credito finanziario è in sofferenza o notevolmente in ritardo nei pagamenti. Se tu sei già in arretrato da tempo, è probabile che la segnalazione negativa ci sia già da parte della banca originaria. La cessione a PRA Group in sé non cancella la segnalazione; al massimo, se definisci il debito, verrà aggiornata come “chiuso a stralcio” e dopo un paio d’anni verrà rimossa. Durante la trattativa, finché non regolarizzi, continuerai ad essere segnalato come moroso. PRA Group stesso potrebbe segnalare (in Centrale Rischi privata) il tuo nominativo se gestisce il credito: alcune società lo fanno, altre no. In ogni caso, la cancellazione piena della segnalazione avviene solo quando il debitore paga integralmente o quando scadono i termini di conservazione (36 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, per CRIF). Se concludi un accordo a saldo e stralcio, la segnalazione sarà poi chiusa con “saldo parziale” ma rimarrà visibile per qualche tempo . Quindi, purtroppo, durante la negoziazione devi mettere in conto che sarai considerato cattivo pagatore e difficilmente potrai ottenere nuovi finanziamenti. Questo è anche un incentivo a risolvere prima possibile la posizione: una volta chiusa, parte il countdown per essere riabilitato nei sistemi. Va detto che, se stai percorrendo la strada del sovraindebitamento con il tribunale, eventuali segnalazioni perdono un po’ di importanza perché verrai comunque escluso dal credito fino a esdebitazione. Insomma, la segnalazione è effetto naturale del default. Concentrati a uscire dalla crisi; la riabilitazione creditizia verrà dopo.
8 Simulazioni pratiche ipotetiche
Per comprendere meglio come applicare nella pratica tutte queste nozioni, presentiamo alcune simulazioni numeriche di casi tipici, con le relative soluzioni. Gli esempi sono ipotetici ma basati su situazioni realmente affrontate da debitori, con nomi di fantasia.
8.1 Saldo e stralcio su debito bancario ceduto a PRA Group
Situazione:
– Maria, residente a Livorno, nel 2014 ottiene un prestito personale di €20.000 da una banca, con rata mensile €350 per 6 anni.
– Dopo 3 anni (nel 2017) perde il lavoro e smette di pagare quando mancano €12.000 circa di capitale residuo.
– La banca invia qualche sollecito, poi nel 2018 cede il credito in sofferenza (importo lievitato a €15.000 con interessi) a un veicolo di cartolarizzazione gestito da PRA Group, per un prezzo di circa €2.000 (il 10% del valore).
– Nel 2020 PRA Group rintraccia Maria e le invia una lettera di sollecito chiedendo €18.000 (capitale, interessi di mora, spese legali forfettarie). Maria nel frattempo ha ritrovato un lavoro part-time, ma non è in grado di pagare una somma così alta.
– Maria si rivolge all’Avv. Monardo per una consulenza a novembre 2020.
Analisi:
– Prescrizione: l’ultima rata pagata è del 2017; il primo sollecito di PRA arriva nel 2020, quindi sono passati solo 3 anni, nessuna prescrizione compiuta (ci vogliono 10 anni per il prestito). Quindi Maria non può rifiutare per prescrizione.
– Documenti: PRA Group nella lettera indica di aver acquisito il credito da banca X, ma non allega nulla. L’avvocato richiede la documentazione. PRA Group fornisce il contratto di prestito firmato e l’estratto conto con ultimo saldo di €15.000 al 2018, più copia dell’avviso G.U. di cessione in blocco. I documenti paiono in ordine, salvo che l’importo ora richiesto (€18.000) include interessi di mora elevati e €1.500 di spese varie non documentate.
– Soluzione prospettata: L’avv. valuta che una causa di opposizione servirebbe solo a contestare magari gli interessi di mora (forse usurari?). Fa fare un rapido calcolo usura: il tasso di mora contrattuale è 18% annuo, soglia usura all’epoca 16% → mora usuraria. Ciò darebbe spazio per contestare in giudizio la nullità degli interessi di mora e ridurre il dovuto. Tuttavia, Maria preferirebbe evitare una causa e chiudere. Si decide di usare questa leva (usura potenziale) in trattativa.
– L’avvocato scrive a PRA Group evidenziando: (a) Maria è disoccupata per lungo periodo (allega documenti NASpI 2018-2020, ora ha part-time €800 mese), (b) il tasso di mora applicato sembra eccedere la soglia (accenno minaccia di azione legale per usura), (c) propone un saldo e stralcio: offerta €5.000 entro 30 giorni a chiusura definitiva.
– PRA Group riflette; inizialmente rifiuta chiedendo almeno €12.000 (vogliono recuperare 80% del residuo). Si fa un rilancio a €6.000 citando che in caso di causa per usura potrebbero incassare zero interessi e perdere anni. PRA Group allora accetta €6.000.
Esito:
– Viene redatto un accordo transattivo: Maria pagherà €6.000 entro 60 giorni. PRA Group dichiarerà saldato e rinuncerà al resto. Si include che la segnalazione CRIF sarà aggiornata a “saldo a stralcio”.
– Maria, grazie a un aiuto di un familiare, esegue un bonifico di €6.000. Riceve la liberatoria da PRA Group. Debito chiuso.
– Tempo totale per la definizione: 3 mesi (novembre richiesta documenti, dicembre negoziazione, gennaio pagamento e chiusura).
– Maria spende €6.000 invece di €18.000, più le spese legali moderate dell’assistenza, comunque molto inferiori al risparmio ottenuto.
– PRA Group, dal canto suo, ha incassato €6.000 a fronte dei €2.000 spesi per il credito: un guadagno c’è l’hanno, preferiscono accontentarsi che rischiare in causa.
Considerazioni: questo esempio mostra come una posizione inizialmente debitoria (€18.000 richiesti) possa chiudersi con un esborso di un terzo circa, usando la leva legale (usura) e la leva economica (dimostrare scarsa solvibilità) per convincere la società a transigere.
8.2 Contestazione di prescrizione e mancata legittimazione
Situazione:
– Luca riceve nel 2026 una lettera da PRA Group per un vecchio conto corrente bancario chiuso in rosso. L’importo richiesto è €5.500.
– Lui ricorda di aver avuto problemi con quella banca intorno al 2012 e di non aver saldato uno scoperto di conto di €3.000. Dal 2013 però non ha mai più avuto comunicazioni dalla banca.
– La lettera PRA Group (arrivata ordinaria, non raccomandata) dice: “Credito XYZ Bank ceduto a PRA Group – saldo €5.500, La invitiamo a pagare…”.
– Luca verifica: sono passati 13 anni dall’ultima volta che la banca gli aveva chiesto soldi (aveva ricevuto un sollecito nel 2013). In questi anni Luca si è trasferito, ma ha fatto domiciliare la posta, pare non essergli arrivato nient’altro.
– Luca va da un legale (ipotizziamo sempre l’Avv. Monardo) a chiedere se deve pagare.
Analisi:
– Prescrizione: un debito derivante da conto corrente (chiusura rapporto) è considerato dall’orientamento come credito di banca non soggetto a prescrizione breve (se c’è stato un saldo unico da pagare). Quindi prescrizione ordinaria 10 anni. Dal 2013 al 2026 sono 13 anni, quindi prescrizione maturata .
– Documenti/legittimazione: inoltre, PRA Group non ha allegato nulla alla lettera. Luca nemmeno sapeva ufficialmente di questa cessione. Ci sarebbe anche una questione di notifica della cessione: se la banca non l’ha mai informato, e PRA Group glielo comunica solo ora in modo generico, c’è un tema di opponibilità (anche se ormai irrilevante perché comunque prescritto).
– L’avvocato prepara una risposta formale: invia a PRA Group una PEC dichiarando che il credito è estinto per intervenuta prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), essendo trascorsi oltre 10 anni dall’ultima comunicazione utile senza atti interruttivi; inoltre contesta la legittimazione di PRA Group non avendo ricevuto valida notifica di cessione; diffida pertanto dal proseguire nel recupero e preannuncia opposizione in caso di azioni giudiziarie.
Esito:
– PRA Group, ricevuta la PEC, la gira al suo legale. Valutano che effettivamente il credito è prescritto già da 2-3 anni (diciamo dal 2023 se ultimo atto 2013). Inoltre l’importo non giustifica spese legali rischiose.
– Risultato: PRA Group archivia la posizione. Invia dopo un mese a Luca una lettera (per conoscenza) dove comunica che, “a seguito delle verifiche, nulla è più dovuto e la posizione è chiusa”.
– Luca non paga nulla, se non l’assistenza legale minima per la diffida, e il problema è risolto.
Considerazioni: Questo scenario, piuttosto comune, vede il debitore vincere grazie alla prescrizione. Da notare che PRA Group avrebbe anche potuto ignorare la diffida e tentare comunque un decreto ingiuntivo sperando che Luca non si opponesse. Ma nel caso coinvolgendo un legale, hanno capito che Luca era assistito e pronto a far valere la prescrizione, quindi hanno fatto un passo indietro. Ecco perché è importante non tacere ma farsi sentire in questi casi.
8.3 Procedura di sovraindebitamento con debiti misti
Situazione:
– Paolo è un piccolo artigiano (falegname). Nel 2024 si trova con vari debiti: €30.000 con una banca (mutuo su laboratorio, garantito da ipoteca su piccolo capannone), €15.000 di carte di credito e prestiti personali (ceduti in parte a PRA Group, in parte a altra società), €20.000 di cartelle esattoriali (IVA non versata e contributi). Totale circa €65.000.
– La sua attività ha risentito della crisi e ha avuto cali di fatturato. Ha provato a rateizzare le cartelle (in corso) ma non riesce a star dietro a tutti i pagamenti.
– Nel 2025 PRA Group lo cita in tribunale per uno dei debiti personali (€10.000 originari diventati 14.000 con interessi) – ottiene un decreto ingiuntivo. Equitalia minaccia ipoteca sul capannone per le cartelle.
– Paolo rischia di perdere il capannone e dover chiudere l’attività, a meno di una soluzione.
Analisi:
– Qui la situazione è troppo complessa per risolverla con un semplice saldo e stralcio: troppi creditori diversi. Paolo ha però un patrimonio: il capannone, che vale circa €50.000 sul mercato. Ha anche attrezzi, ecc., e un modesto reddito mensile.
– L’Avv. Monardo analizza e propone di avviare una procedura di sovraindebitamento – nello specifico un accordo di ristrutturazione (Paolo è imprenditore, quindi potrebbe fare accordo o concordato). Coinvolgendo un OCC, prepara una proposta: – Vendere il capannone a un acquirente interessato per €50.000 (liquidità da usare per pagare debiti). – Con il ricavato, pagare integralmente il mutuo ipotecario (€25.000 residui) – così libera ipoteca, – Offrire ai chirografari (PRA Group e altre finanziarie) il 30% di quanto dovuto (circa €7.500 su €25.000 totali chirografari), – Offrire all’Erario il 50% del dovuto (10k su 20k) approfittando magari di rottamazione integrata nel piano. – Durata: subito dopo la vendita si pagano i creditori in unica soluzione queste percentuali. – Si vede che il totale da distribuire (7.5k + 10k + 25k = 42.5k) rientra nei €50k ricavabili, considerando costi procedura.
Procedura:
– Il piano viene votato dai creditori: la banca ipotecaria è favorevole (prende 100%), l’Erario è favorevole (50% meglio di incerto), le finanziarie votano sì (30% subito è accettabile, essendo crediti senza garanzie). PRA Group inizialmente fa opposizione perché voleva il 50%, ma essendoci il voto favorevole di oltre 60% di crediti, l’accordo raggiunge la maggioranza richiesta . – Il giudice omologa l’accordo (nonostante PRA Group sia dissenziente, ma è minoranza). – Il capannone viene venduto, si eseguono i pagamenti secondo accordo. – Paolo ottiene l’esdebitazione per la quota falciata: PRA Group e altri creditori non potranno mai più chiedergli nulla oltre quanto ricevuto (il residuo 70% va perso per loro). – Paolo continua la sua attività magari in affitto altrove, ma libero dai debiti.
Esito:
– Debiti cancellati: circa €22.5k di falcidia (70% dei 7.5k e 10k). – Beni sacrificati: il capannone venduto, ma era inevitabile data l’ipoteca imminente. – Nessun pignoramento, niente fallimento: Paolo può ripartire leggermente ridimensionato ma senza debiti. – PRA Group che voleva forse 14k, ne prende ~4k (30%). Non felici, ma costretti.
Considerazioni: Questo esempio dimostra come la composizione giudiziale possa risolvere situazioni intricate combinando liquidazione di beni e taglio di debiti. È più complesso e lungo, ma a volte è l’unica via di salvezza per evitare la chiusura forzata dell’attività o la perdita disordinata dei beni sotto i pignoramenti multipli.
(Ogni caso di sovraindebitamento è diverso: per questo servono professionisti esperti. L’importante è capire che esistono soluzioni oltre la disperazione, anche quando i debiti sembrano insormontabili.)
Conclusione
In conclusione, affrontare una lettera di PRA Group Italy per debiti vecchi richiede sangue freddo, conoscenza dei propri diritti e un approccio strategico. Abbiamo visto come dietro quel sollecito possano nascondersi insidie per il debitore ignaro (come la ripresa di azioni legali) ma anche punti deboli della pretesa del creditore (prescrizioni maturate, cessioni non notificate, onere della prova non assolto).
I principali punti da ricordare sono:
- Verifica subito la prescrizione: è il primo baluardo legale. Se il credito è prescritto, puoi opporti con fermezza al pagamento e ottenere l’estinzione del debito per legge, come confermato dalla giurisprudenza . Non dare nulla per scontato: anche 5 o 6 anni di silenzio possono bastare (per interessi, rate periodiche). Se è prescritto, eccepisci la prescrizione in ogni sede necessaria, non farla “rivivere” con pagamenti imprudenti.
- Pretendi documentazione e prova della cessione: PRA Group deve dimostrare di essere il nuovo creditore. Se non può o non lo fa, non pagare al buio. Le recenti sentenze della Cassazione ribadiscono che la pubblicazione in G.U. non basta se il debitore contesta , e che la cessionaria deve fornire evidenza della titolarità . Questo significa che, se ti portano in tribunale senza contratto o senza prova di cessione, hai ottime chance di far rigettare la domanda.
- Utilizza le difese procedurali: se PRA Group passa a un decreto ingiuntivo, non restare inerme. Hai 40 giorni per opporti e puoi far valere tutte le difese: prescrizione, mancanza di legittimazione, usura, anatocismo, vizi di notifica, ecc. Abbiamo elencato i possibili argomenti (Cassazione, Codice di procedura) e i tempi . Un’opposizione ben fatta può portare persino all’annullamento integrale del debito (si pensi all’usura: nulli tutti gli interessi , magari il debito si azzera perché hai già pagato il capitale).
- Non farti schiacciare da pratiche aggressive: il Garante Privacy e le norme a tutela del debitore vietano visite a casa o sul lavoro, telefonate martellanti e divulgazione del tuo debito a terzi . Se subisci ciò, sei tu a poter reagire legalmente (anche con denunce per molestie o richieste di danni). In ogni caso, non confondere le minacce verbali con la realtà: solo un giudice può autorizzare pignoramenti, PRA Group da sola non può “mandarti l’ufficiale giudiziario domani” senza titolo. Mantieni la calma e valuta razionalmente le azioni da compiere, magari facendoti guidare da un legale.
- Valuta sempre soluzioni alternative: come illustrato, esistono vie d’uscita oltre al pagamento integrale. Il saldo e stralcio permette di chiudere pagando una parte (spesso conviene ad ambo le parti). Le procedure di legge (rottamazioni per i fiscali, sovraindebitamento per i privati) offrono strumenti per ridurre o dilazionare il debito in modo sostenibile e con tutela giurisdizionale. Il valore delle difese legali sta anche nel costringere la controparte a scendere a patti: ad esempio, opporsi a un decreto spesso porta PRA Group a trattare a cifre più basse piuttosto che proseguire in causa con esito incerto. Dunque, conoscere e attivare le tue difese ti dà forza contrattuale.
- Tempestività e professionalità fanno la differenza: agire per tempo (entro i termini di legge) e con il supporto di professionisti competenti può salvare beni preziosi (stipendi, case) dal pignoramento. Come evidenziato, attendere passivamente può far decadere diritti (ad esempio, far passare 40 giorni da un decreto significa renderlo definitivo e aprire alla possibilità di pignoramento senza opposizione). Al contrario, agire subito, con l’assistenza di un avvocato esperto in queste materie, ti permette di ottenere sospensioni, transazioni più eque, e di evitare errori che un non addetto ai lavori potrebbe commettere.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti possono offrirti esattamente quel mix di prontezza, competenza e strategia di cui hai bisogno in frangenti del genere. Grazie alla loro esperienza nel diritto bancario e tributario, sanno individuare immediatamente le criticità di un sollecito di pagamento da PRA Group: ad esempio, verificano se il tasso è usurario, se la cessione è opponibile, se ci sono vizi di forma. In qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento, l’Avv. Monardo può anche guidarti nelle procedure di ristrutturazione del debito, mettendoti al riparo da pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi mentre si negozia o si omologa un piano . La sua qualifica di Cassazionista garantisce padronanza nell’affrontare cause fino all’ultimo grado, se necessario, citando le più recenti sentenze (come quelle del 2025 menzionate) a tuo favore.
Il valore aggiunto del loro approccio è anche pratico e risolutivo: non solo aspetti teorici, ma soluzioni operative calibrate sul tuo caso (ad esempio: se conviene un saldo e stralcio, condurranno la trattativa con abilità; se conviene fare opposizione in tribunale, sapranno impostare gli atti in modo vincente). E una volta scongiurata l’urgenza, possono aiutarti a ricostruire la tua situazione finanziaria con piani di rientro sostenibili o, se opportuno, con l’accesso a procedure di esdebitazione per liberarti definitivamente dai debiti e ripartire senza il fardello delle vecchie esposizioni.
In definitiva, non bisogna mai dimenticare che anche il debitore ha diritti e armi legali – la legge non tutela solo i creditori. Ciò che conta è saperle usare con tempestività e competenza. Abbiamo visto situazioni in cui un debito di €10.000 si risolve pagando €2.000, o un pignoramento viene evitato perché il debito era ormai estinto per legge. Questi risultati sono alla portata di chi si muove informato e assistito.
Se ti trovi in difficoltà con PRA Group (o con altri creditori aggressivi), non aspettare che la situazione precipiti: ogni giorno perso può significare un atto di pignoramento in più o un termine scaduto. Agisci ora, forte delle conoscenze acquisite e con il supporto giusto.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata e immediata. Lui e il suo staff di avvocati e commercialisti valuteranno la tua situazione specifica, esamineranno la lettera o l’atto che hai ricevuto e ti indicheranno la strada più sicura ed efficace per difenderti. Che si tratti di sospendere un’azione esecutiva in extremis, di contestare legalmente un debito infondato o di negoziare un saldo e stralcio conveniente, potrai contare su strategie legali concrete e tempestive cucite sulle tue esigenze. Con un professionista esperto al tuo fianco, trasformerai quello che sembrava un incubo (il sollecito di PRA Group) in un problema risolvibile e archiviabile, recuperando serenità e controllo sul tuo futuro finanziario. Non esitare: ogni momento è prezioso per mettere in sicurezza i tuoi diritti – l’Avv. Monardo è a disposizione per aiutarti a voltare pagina in piena legalità e con il miglior risultato ottenibile.
