Lettera Da Iqera Italia Per Debiti Vecchi: Come Difenderti Da Un Sollecito Di Pagamento E Trattare Un Saldo E Stralcio

Introduzione

Ricevere una lettera di sollecito di pagamento da parte di una società di recupero crediti come iQera Italia S.p.A. può mettere in allarme qualsiasi imprenditore, professionista o privato. Queste società cessionarie di crediti spesso inviano solleciti sempre più pressanti, arrivando in alcuni casi ad avviare azioni giudiziarie o esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi). Molti debitori non sanno come reagire: c’è chi, per timore, non risponde affatto; chi paga immediatamente senza verificare la legittimità della richiesta; chi aspetta passivamente confidando nella prescrizione del debito, senza avere la certezza che sia davvero prescritta. Affrontare il problema in modo improvvisato può avere conseguenze gravi: se scade il termine per impugnare un atto, il debito diventa definitivo; se ci si fa sfuggire una scadenza di rottamazione o di saldo e stralcio, non sarà più possibile usufruire di quelle agevolazioni.

L’obiettivo di questo articolo è fornire un vademecum operativo, aggiornato a dicembre 2026, per chi ha ricevuto un sollecito di pagamento da iQera Italia (o da altri intermediari simili) e vuole:

  • Capire i propri diritti e i margini di contestazione. Le norme che regolano la riscossione, il recupero crediti e le procedure di sovraindebitamento sono numerose e spesso speciali; conoscere bene termini, prescrizioni e atti impugnabili consente di evitare errori irreparabili. Ad esempio, l’art. 50 del d.P.R. 602/1973 stabilisce che il concessionario (Agenzia Entrate-Riscossione) può procedere all’espropriazione forzata solo dopo 60 giorni dalla notifica della cartella e, se non procede entro un anno, deve notificare un avviso di intimazione che perde efficacia trascorso un altro anno. Inoltre l’art. 19 del d.lgs. 546/1992 (abrogato dal 2026 ma applicabile ai ricorsi proposti fino al 31 dicembre 2025) elenca gli atti impugnabili in ambito tributario – ad esempio avvisi di accertamento, cartelle, avvisi di mora, fermi e ipoteche – escludendo atti come la semplice intimazione di pagamento, che non è impugnabile da sola. Sapere distinguere un atto formale impugnabile da un semplice sollecito (non impugnabile autonomamente) è fondamentale per scegliere la difesa corretta.
  • Valutare se aderire a rottamazioni, saldo e stralcio o altre definizioni agevolate. Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto strumenti per ridurre i carichi debitori. Ad esempio, la Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto la rottamazione quater (definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2022) che permette di estinguere i debiti con l’agente pubblico pagando solo il capitale e le spese di notifica, senza sanzioni né interessi, con possibilità di rateizzare in 18 rate. La stessa legge ha introdotto lo stralcio automatico dei debiti residui fino a 1.000 € affidati entro il 2015. Successivamente, il decreto “Milleproroghe” 2025 (d.l. 202/2024, convertito con modificazioni dalla l. 15/2025) ha previsto la riammissione alla rottamazione per chi era decaduto dai precedenti benefici. Valutare queste opzioni (se pertinenti al proprio caso) è importante prima di intraprendere un contenzioso costoso.
  • Tutelarsi con le procedure di sovraindebitamento. La Legge 3/2012 e il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) definiscono lo stato di sovraindebitamento come la condizione del consumatore, professionista o piccolo imprenditore che non riesce più a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Queste norme prevedono strumenti come l’accordo con i creditori, il piano del consumatore e la liquidazione controllata, che consentono – a determinate condizioni – di ottenere forti riduzioni del debito e la successiva esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). Sapere dell’esistenza di queste vie d’uscita legali aiuta il debitore a non sentirsi senza speranza davanti a richieste di pagamento insostenibili.

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare vi accompagnano in tutto questo percorso. L’Avv. Monardo, cassazionista esperto in diritto bancario e tributario, è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del d.l. 118/2021. Coordina avvocati e commercialisti su tutto il territorio nazionale, pronti ad analizzare gli atti, predisporre ricorsi, ottenere sospensioni, condurre trattative e proporre piani di rientro o soluzioni sia giudiziali sia stragiudiziali. Se hai ricevuto un sollecito di pagamento, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata: trovi i recapiti qui di seguito.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Riscossione e tutela del contribuente

Atti impugnabili e termini per il ricorso

Per difendersi efficacemente da solleciti di pagamento e da eventuali atti successivi, è essenziale distinguere quali documenti sono impugnabili e quali no, e conoscere i termini entro cui agire. In ambito tributario, l’art. 19 del d.lgs. 546/1992 (Processo Tributario) elencava gli atti contro cui è ammesso ricorso, tra cui:

  • Avvisi di accertamento o di liquidazione del tributo;
  • Provvedimenti di irrogazione di sanzioni tributarie;
  • Ruoli e cartelle di pagamento;
  • Avvisi di mora (intimazioni di pagamento dopo la cartella);
  • Atti di iscrizione ipotecaria e fermi amministrativi (ex artt. 77 e 86 d.P.R. 602/1973);
  • Atti catastali, dinieghi di rimborso di tributi o di autotutela;
  • Dinieghi o revoche di agevolazioni e di definizioni agevolate.

Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnabile per presentare ricorso davanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria (già Commissione Tributaria). Atti diversi da quelli sopra elencati non sono impugnabili autonomamente: ad esempio, una semplice intimazione di pagamento successiva alla cartella serve solo a far ripartire il termine annuale per l’esecuzione forzata, ma non è un atto autonomo impugnabile. In altre parole, se ricevi una lettera di sollecito dopo una cartella esattoriale scaduta, quella lettera non si può contestare da sola con ricorso, ma i suoi eventuali vizi potranno essere fatti valere insieme ad altri atti (come un pignoramento avviato sulla base di essa).

È fondamentale conoscere anche i termini per l’esecuzione forzata da parte del concessionario pubblico: l’art. 50 del d.P.R. 602/1973 dispone che l’Agente della Riscossione può iniziare il pignoramento solo trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella; inoltre, se entro un anno dalla notifica non avvia l’esecuzione, deve prima notificare un avviso di intimazione a pagare entro 5 giorni, avviso che però perde efficacia dopo 1 anno. In pratica, dopo la cartella esattoriale: passati 60 giorni senza pagamento né ricorso, il debito diventa definitivo ed è legittimo il pignoramento; passati 12 mesi senza azioni esecutive, l’agente deve inviare un’intimazione prima di procedere, e tale intimazione vale solo per un anno. Se il concessionario lascia trascorrere più di un anno dall’intimazione senza pignorare, quell’intimazione diventa inefficace e dovrà eventualmente essere rinnovata. Questi dettagli tecnici possono fare la differenza: ad esempio, un’intimazione scaduta può essere contestata per ottenere l’annullamento di un pignoramento basato su di essa.

Prescrizione dei debiti

Non tutti i debiti durano in eterno: col passare del tempo, un credito può estinguersi per prescrizione, se il creditore non esercita formalmente i suoi diritti entro certi termini. In generale, il codice civile stabilisce in 10 anni il termine ordinario di prescrizione per i diritti non soggetti a termini più brevi. Ciò significa che, di regola, un debito non pagato si prescrive in dieci anni: trascorso tale periodo, il creditore non può più esigerlo legalmente (salvo che il debitore riconosca il debito o vi siano atti interruttivi nel frattempo). Tuttavia, vi sono prescrizioni più brevi previste dalla legge: l’art. 2948 c.c. dispone la prescrizione quinquennale (5 anni) per diverse categorie di crediti, tra cui le rendite vitalizie, le pensioni, gli interessi e in generale le prestazioni periodiche. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le fatture di forniture periodiche e le bollette di utenze domestiche (luce, gas, telefono), nonché le rate di affitto: tutte obbligazioni che si ripetono a scadenze regolari, tipicamente soggette a prescrizione in 5 anni.

Nel caso dei debiti finanziari o commerciali ceduti a società di recupero crediti come iQera, è importante identificare la natura originaria del credito per capire quale termine prescrizionale si applica. Ad esempio: una bolletta telefonica non pagata si prescrive in 5 anni, mentre un mutuo bancario o un finanziamento si prescrive in 10 anni. Se iQera sta recuperando un vecchio debito bancario, il termine potrebbe essere decennale; se si tratta di fatture telecom o bollette, il termine potrebbe essere quinquennale. Bisogna inoltre verificare quando è decorso l’ultimo termine di prescrizione e se è stato interrotto da qualche atto. Infatti, qualunque atto formale di costituzione in mora inviato dal creditore originario (ad esempio una lettera raccomandata di diffida), così come un eventuale decreto ingiuntivo ottenuto o una cartella esattoriale, interrompe la prescrizione e fa ripartire il conteggio da capo. Anche il pagamento di una sola rata o un riconoscimento scritto del debito da parte del debitore interrompono la prescrizione (il che significa che da quel momento ricomincia a decorrere per intero il termine di 5 o 10 anni).

Perciò, se si riceve ora (nel 2026) un sollecito da iQera su un debito molto datato, ad esempio risalente a più di 5 o 10 anni fa, occorre verificare attentamente se nel frattempo il credito sia stato già estinto per prescrizione. In caso affermativo, il debitore può opporsi al pagamento eccependo la prescrizione sia in via stragiudiziale (rispondendo per iscritto al recuperatore) sia, se necessario, davanti al giudice. Al contrario, se il debito non è ancora prescritto, ignorare il sollecito potrebbe rivelarsi rischioso, perché il creditore (o chi per esso, come iQera) ha ancora titolo per agire legalmente.

Nota: Alcuni tipi di bollette recenti (energia elettrica, gas) emesse dopo il 2018-2019 hanno termini di prescrizione ancora più brevi (2 anni), in forza di leggi speciali a tutela dei consumatori. Ad esempio le bollette della luce con scadenza successiva al 1° marzo 2018 si prescrivono in 2 anni, così come quelle del gas successive al 1° gennaio 2019. Tuttavia, i crediti oggetto di cessione a società come iQera sono spesso relativi a utenze o finanziamenti più datati, per cui generalmente continuano a valere i termini quinquennali o decennali del codice civile (salvo verificare caso per caso). È comunque sempre opportuno conservare le ricevute di eventuali pagamenti effettuati e la documentazione relativa, perché talvolta il sollecito può riferirsi a un importo in realtà già pagato in passato o frutto di un errore.

Sovraindebitamento: definizioni e soggetti

Quando i debiti complessivi di una persona (non fallibile) superano la sua capacità di rimborso, si parla di sovraindebitamento. La Legge 3/2012 – ora integrata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) – ha introdotto speciali procedure per aiutare chi si trova in una situazione di insolvenza civile (consumatori, piccoli imprenditori, professionisti, start-up innovative, imprenditori agricoli e altri soggetti non fallibili). Il sovraindebitamento è definito dalla legge come lo stato di perdurante squilibrio tra i debiti assunti e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, tale da non consentire al debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Le procedure previste (spesso chiamate anche “procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”) sono principalmente tre:

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (detto anche accordo con i creditori): è un piano proposto dal debitore alle proprie parti creditrici (banche, finanziarie, fornitori, ecc.) con l’ausilio di un organismo specializzato (OCC). Per essere omologato dal tribunale, richiede l’adesione di almeno il 60% dei creditori (o il 30% nella versione “agevolata” prevista dal Codice della crisi). L’accordo può prevedere dilazioni di pagamento, riduzioni parziali (stralci) e anche transazioni sui debiti fiscali, permettendo al debitore di pagare solo una parte del dovuto e ottenere l’esdebitazione sul resto.
  • Piano del consumatore: è un piano di ristrutturazione dedicato esclusivamente ai consumatori (persone fisiche che hanno debiti principalmente non professionali). Si differenzia dall’accordo perché non richiede il voto dei creditori: è sufficiente l’omologazione da parte del tribunale, che valuta la fattibilità e la meritevolezza del debitore. Il piano del consumatore può quindi imporre ai creditori una decurtazione dei crediti senza il loro consenso, purché il giudice ritenga la proposta equa e sostenibile. Con l’omologazione e il completamento dei pagamenti previsti, il debitore ottiene la cancellazione di tutti i debiti residui (esdebitazione).
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato: è una procedura concorsuale simile al fallimento (oggi chiamato liquidazione giudiziale) ma pensata per i soggetti non fallibili. Viene nominato un liquidatore che vende i beni del debitore e distribuisce il ricavato ai creditori. Anche in questo caso, al termine, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione dei debiti non soddisfatti. È la soluzione più drastica, da valutare quando le altre due non sono praticabili.

Il nuovo Codice della crisi (in vigore a pieno regime dal 15 luglio 2022) ha affinato queste procedure e introdotto la figura del Gestore della crisi (un professionista indipendente che assiste il debitore e funge da tramite con i creditori e il tribunale). Ha anche definito parametri per individuare la “impresa minore” (attivo inferiore a 300.000 €, ricavi sotto 200.000 € e debiti sotto 500.000 €) che può accedere a tali procedure in alternativa alla liquidazione giudiziale fallimentare.

Per un debitore sommerso dai debiti (ad esempio, oltre al sollecito iQera ha altre morosità con banche o col fisco), valutare la strada del sovraindebitamento può portare a soluzioni globali: con un unico piano si possono ridurre tutte le esposizioni e ripartire puliti. L’avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi iscritto al Ministero, è qualificato per attivare queste procedure in tutta Italia.

Misure di tregua fiscale e saldo e stralcio

Negli ultimi anni sono state varate numerose misure legislative per definire in modo agevolato i debiti fiscali e quelli iscritti a ruolo presso l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia). Queste misure – spesso temporanee – hanno offerto ai contribuenti opportunità di ridurre o azzerare sanzioni e interessi, o addirittura quote di debito, a certe condizioni. Di seguito una tabella riassuntiva delle principali “tregue fiscali” introdotte dal 2018 ad oggi:

NormaOggettoBeneficioLimiti
d.l. 119/2018, art. 4Stralcio automatico dei debiti residui fino a 1.000 € (carichi affidati dal 2000 al 2010)Cancellazione d’ufficio di intero debito residuo (capitale, interessi e sanzioni) ; l’agente della riscossione comunica agli enti creditori gli importi annullati.Escluso per risorse UE, IVA all’importazione, multe penali. Stralcio eseguito con effetto 31 dicembre 2018 (debiti automaticamente annullati a tale data).
d.l. 41/2021 (Decreto Sostegni), art. 4 commi 4-9Stralcio dei debiti fino a 5.000 € (carichi affidati dal 2000 al 2010) per contribuenti con reddito 2019 ≤ 30.000 €Annullamento automatico di cartelle fino 5.000 € (capitale, interessi e sanzioni).Solo debiti erariali (tributi statali) affidati 2000-10; esclusi IVA UE e dazi.
Legge 197/2022, commi 222-230Stralcio automatico dei debiti residui fino a 1.000 € (carichi affidati 2000-2015)Annullamento d’ufficio di capitale, interessi e sanzioni dal 31 marzo 2023; comunicazione delle quote annullate agli enti creditori entro il 30 giugno 2023.Esclusi: aiuti di Stato, sanzioni penali, risorse UE e IVA import.
Legge 197/2022, commi 231-252 (“rottamazione quater”)Definizione agevolata dei carichi affidati dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022Si paga solo capitale e spese di notifica (no sanzioni, no interessi, no aggio); pagamento dilazionato fino a 18 rate trimestrali (da 2023 al 2027).Domanda da presentare entro il 30 aprile 2023 (scadenza ormai trascorsa). Necessario rinunciare ai giudizi pendenti sul merito. Esclusi: debiti IVA import, risorse UE, multe penali.
Legge 145/2018 (bilancio 2019), commi 184-199Saldo e stralcio per persone fisiche in grave difficoltà economica (ISEE ≤ 20.000 €) su carichi da dichiarazioni fiscali e contributi previdenzialiPagamento parziale del debito: solo una percentuale del tributo e interessi (16% se ISEE ≤ 8.500 €; 20% se ISEE 8.500-12.500 €; 35% se ISEE 12.500-20.000 €). Stralcio totale di sanzioni e interessi di mora.Valido solo per debiti da dichiarazioni (non avvisi di accertamento). Domanda entro il 30 aprile 2019 (misura scaduta). Rileva ancora per chi aveva aderito e magari non completato i pagamenti, in vista di nuove definizioni.
D.L. 202/2024, art. 3-bis (Milleproroghe 2024/25)Riammissione alla rottamazione quater per chi è decadutoPossibilità di presentare una nuova domanda di definizione agevolata entro il 30 aprile 2025 se si era decaduti dalla rottamazione quater per mancato pagamento. Pagamento in unica soluzione entro 31 luglio 2025 o in max 10 rate fino al 2027.Stesse condizioni della rottamazione quater originaria. Giudizi sospesi fino al 31 luglio 2025 in attesa del pagamento.
Legge 108/2025, art. 12-bisInterpretazione autentica sugli effetti processuali della definizione agevolataChiarisce che il giudizio tributario si estingue con il pagamento della prima rata e il deposito della relativa documentazione in caso di rottamazione (senza attendere l’integrale pagamento di tutte le rate).Norma in vigore dal 1º agosto 2025, recepisce l’orientamento favorevole emerso in Cassazione nel 2024. Gli effetti estintivi si producono anche per debiti non tributari su cui il legislatore potrebbe intervenire in futuro.

Giurisprudenza recente: la Corte di Cassazione ha interpretato in più occasioni queste norme sullo stralcio e sulla definizione agevolata del debito:

  • Stralcio fino a 1.000 € (d.l. 119/2018) – Con la sentenza 13 ottobre 2020 n. 22018, la Cassazione ha precisato che il limite di 1.000 € si riferisce a ciascun singolo carico iscritto a ruolo e non all’intera cartella eventualmente contenente più carichi . Ciò significa che, se in una cartella esattoriale sono presenti più voci di debito (ruoli) e alcune di esse hanno importo residuo sotto 1.000 €, quelle voci devono essere stralciate anche se la cartella nel suo totale supera 1.000 € . La Corte ha così fugato i dubbi: l’annullamento automatico riguarda il singolo debito/partita di ruolo, non la somma complessiva.
  • Definizione agevolata (rottamazione quater) – L’ordinanza 3 aprile 2024 n. 8784 della Cassazione (Sez. Trib.) ha dichiarato inammissibile il ricorso di un contribuente che, avendo aderito alla rottamazione quater, aveva chiesto l’estinzione immediata del giudizio tributario pendente. La Corte ha ritenuto che l’istanza di estinzione non potesse essere accolta perché, secondo la normativa vigente all’epoca, l’estinzione del processo era subordinata al pagamento integrale di tutte le rate dovute (come prevedeva l’art. 1 co. 236 L. 197/2022). Tuttavia, la stessa Cassazione ha osservato che l’adesione alla definizione agevolata dimostra la mancanza di interesse a proseguire la causa da parte del contribuente, il che giustifica la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. In pratica, il giudizio è stato chiuso non per “estinzione” formale, ma perché l’adesione alla rottamazione implicava comunque la rinuncia alla lite (pur non avendo ancora completato i pagamenti).
  • Orientamento 2024-2025 sulla rottamazione (estinzione del giudizio) – Con l’ordinanza 11 settembre 2024 n. 24428, la Cassazione ha mutato orientamento riguardo all’effetto della rottamazione sui processi pendenti. In questa pronuncia, la Corte ha affermato che il giudizio tributario si estingue già con la presentazione della domanda di definizione agevolata e la prova del versamento delle prime rate, senza dover attendere il pagamento integrale di tutte le rate. Questo approccio, più favorevole al contribuente, è stato successivamente recepito dal legislatore: l’art. 12-bis della legge 108/2025 ha codificato che il giudizio si estingue con il pagamento della prima rata e il deposito della relativa ricevuta, fermo restando l’obbligo di completare i pagamenti per evitare la decadenza dai benefici. Dunque, dal 2025, chi aderisce a una rottamazione può far dichiarare subito estinto il contenzioso in corso, senza attendere di pagare fino all’ultimo centesimo, garantendosi così la chiusura della vicenda processuale (e la sospensione di eventuali pignoramenti).

1.2 Composizione della crisi e strumenti negoziati

Oltre alle misure di “tregua fiscale” sopra descritte (che riguardano principalmente debiti fiscali e cartelle esattoriali), l’ordinamento prevede strumenti negoziali di soluzione della crisi debitoria per chi è insolvente verso banche, finanziarie o fornitori privati. Abbiamo già accennato alle procedure di sovraindebitamento (accordo con i creditori, piano del consumatore, liquidazione controllata) destinate a consumatori e piccoli operatori economici. Per le imprese in difficoltà che restano comunque operative, il Decreto-Legge 24 agosto 2021 n. 118 ha introdotto un ulteriore strumento volontario e stragiudiziale: la composizione negoziata della crisi.

La composizione negoziata è un percorso volontario in cui l’imprenditore in temporanea difficoltà, con l’assistenza di un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio, tenta di raggiungere un accordo con i creditori per risanare l’azienda ed evitare l’insolvenza conclamata. Durante la composizione negoziata si possono concludere vari accordi, ad esempio:

  • una convenzione di moratoria (art. 62 Codice della crisi) con cui i creditori concordano di sospendere temporaneamente le azioni di recupero e le scadenze, dando respiro all’impresa in attesa del piano di rilancio;
  • un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e 60 Cod. crisi) che, se sottoscritto da creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti (o anche solo il 30% nella versione “agevolata”), può essere sottoposto all’omologazione del tribunale. L’accordo può prevedere pagamenti parziali (saldo e stralcio) e dilazioni, anche includendo transazioni su debiti fiscali. Con l’omologazione, l’accordo diventa vincolante anche per eventuali creditori dissenzienti e consente all’impresa di proseguire l’attività liberandosi del peso eccessivo;
  • un piano attestato di risanamento (art. 56 Cod. crisi) in cui un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento. Se il piano ha successo, l’impresa evita procedure concorsuali e tutela gli atti compiuti nel frattempo (per esempio da azioni revocatorie).

Per quanto riguarda i soggetti non fallibili, restano cruciali il piano del consumatore e l’accordo di composizione (ex L.3/2012, ora inseriti nel Codice della crisi). Come già detto, il piano del consumatore offre al debitore civile la possibilità di ottenere l’omologazione dal giudice anche senza il consenso dei creditori, mentre l’accordo con i creditori richiede una maggioranza di voti favorevoli. Entrambi, una volta omologati e portati a termine, assicurano l’esdebitazione del debitore, cioè la cancellazione dei debiti residui non pagati. In altri termini, il debitore onesto ma sfortunato può, tramite queste procedure, chiudere la propria situazione debitoria pagando solo quanto stabilito nel piano e ottenendo la liberazione completa dai debiti pregressi.

Va sottolineato che procedure come il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione richiedono la presenza di determinati requisiti (stato di sovraindebitamento, assenza di atti in frode, meritevolezza, ecc.) e l’intervento di un OCC. L’avv. Monardo, in quanto professionista dell’OCC e negoziatore della crisi, è in grado di guidare il debitore passo per passo, valutando se e quando queste soluzioni siano applicabili nel caso concreto (ad esempio, per risolvere in modo definitivo più debiti, compresi quelli verso iQera e altri creditori).

2. Procedura passo-passo dopo una lettera di sollecito

Ricevere una lettera di sollecito di pagamento da iQera Italia significa che la società di recupero crediti sta iniziando (o continuando) l’azione di recupero di un credito che ha acquistato dal creditore originario (ad esempio una banca, una finanziaria, un gestore telefonico, ecc.). Solitamente, il processo di recupero crediti segue una sequenza graduale di fasi: prima il sollecito bonario (come la lettera in questione), poi eventualmente una diffida formale di pagamento con aggiunta di interessi e costi, quindi un secondo avviso o sollecito finale, e infine – se il debitore non paga – si passa alle vie legali (decreto ingiuntivo o citazione in giudizio) e alle possibili esecuzioni forzate (pignoramenti). È importante muoversi con cautela e consapevolezza sin dal primo contatto. Ecco come procedere, passo per passo, quando si riceve la prima comunicazione di sollecito da iQera:

  1. Non ignorare il sollecito, ma verifica la legittimità del credito. È sconsigliabile cestinare la lettera pensando che sia un errore o una “truffa” senza prima accertarsi. Invece, occorre richiedere a iQera copia dei documenti che provano il debito: il contratto originario da cui deriva l’obbligazione (es. contratto di finanziamento, estratto conto, fattura), l’atto di cessione del credito (che dimostri che iQera ne è effettivamente titolare) e un estratto conto che dettagli le somme richieste (capitale, interessi, spese). In molti casi, infatti, i crediti ceduti sono molto vecchi oppure non adeguatamente documentati. Se la società di recupero non fornisce la documentazione, il debitore può contestare formalmente la pretesa. È consigliabile inviare una richiesta/diffida scritta (meglio via PEC o raccomandata A/R) a iQera, chiedendo di esibire la prova del credito e l’eventuale atto di avvenuta cessione. Le semplici comunicazioni telefoniche non hanno valore legale e non interrompono la prescrizione, perciò è importante “mettere nero su bianco”. Se la diffida rimane senza risposta o i documenti forniti risultano insufficienti, si è già creato un utile riscontro scritto a favore del debitore, che potrà essere utilizzato in caso di contenzioso per dimostrare la carenza di prova. Suggerimento: quando rispondi per iscritto, non ammettere esplicitamente il debito – limita la risposta a “chiedo di conoscere la documentazione relativa al preteso credito…” – perché un’ammissione potrebbe interrompere la prescrizione e rafforzare la posizione del creditore.
  2. Verifica la prescrizione e i termini di decadenza. Appena ricevuto il sollecito, controlla da quanto tempo non veniva richiesto nulla per quel debito. Segnati l’ultima data certa in cui è avvenuto un pagamento o hai ricevuto un sollecito/atto precedente, e determina il termine di prescrizione applicabile (5 anni? 10 anni? altro, a seconda del tipo di rapporto). Se, ad esempio, ti viene chiesto di pagare ora una fattura o una bolletta del 2015 (quindi da oltre 5 anni) e non ci sono stati atti interruttivi nel frattempo, il debito potrebbe essere prescritto. In tal caso, puoi contestarlo immediatamente eccependo la prescrizione, sia scrivendo a iQera che, se necessario, in un eventuale giudizio. Tieni presente che, se il creditore ha nel frattempo ottenuto un titolo giudiziale (es. decreto ingiuntivo) o inviato una diffida formale, quei fatti spostano in avanti la scadenza della prescrizione. Inoltre, verifica se esistono termini di decadenza: per esempio, in materia di credito al consumo o di finanziamenti, alcune comunicazioni devono essere inviate entro certi termini per legge, pena decadenza da interessi o altri diritti. Anche questi aspetti vanno valutati con l’aiuto eventualmente di un legale.
  3. Analizza l’atto e cerca eventuali vizi formali. Se dopo il sollecito ricevi un atto formale (ad esempio una citazione in giudizio, un decreto ingiuntivo, oppure – in ambito fiscale – una cartella esattoriale o un avviso di intimazione), verifica con attenzione la correttezza formale di quanto notificato. Per gli atti giudiziari: controlla che la notifica sia avvenuta regolarmente (es. nelle forme previste, all’indirizzo giusto, etc.) e che l’atto contenga tutte le indicazioni obbligatorie (tribunale competente, data dell’udienza, indicazione del credito e dei documenti su cui si fonda, ecc.). Per gli atti della riscossione (cartelle, intimazioni, avvisi): verifica che siano indicati il responsabile del procedimento, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, la descrizione degli importi e delle causali. Ad esempio, una cartella priva dell’indicazione del responsabile o con errori nella notifica può essere annullata per vizi formali. Inoltre, ricorda che ogni atto impugnabile deve contenere l’indicazione dei termini per il ricorso e dell’Autorità cui ricorrere: se mancano queste indicazioni di legge, l’atto potrebbe essere invalido oppure i termini per impugnarlo potrebbero decorrere dall’integrazione di tale omissione. In sintesi, non dare per scontato che tutto sia corretto: molti provvedimenti di riscossione o atti di precetto sono stati annullati dai giudici proprio per vizi formali o notifiche errate.
  4. Nel caso di una cartella esattoriale o di un atto fiscale, valuta il ricorso entro 60 giorni. Se il sollecito riguarda un debito verso l’Erario (ad esempio una vecchia cartella che iQera cita, anche se iQera in sé di norma non si occupa di tributi) ed è poi seguita dalla notifica di una cartella esattoriale da parte dell’Agente della Riscossione, hai 60 giorni per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria) competente. Nel ricorso potrai far valere tutti i motivi di opposizione: prescrizione, inesistenza del titolo (ad esempio, mancanza del contratto originario firmato), mancata notifica degli atti precedenti, errori di calcolo, ecc. Ricorda che, per presentare ricorso tributario, non è obbligatorio pagare prima le somme contestate: puoi chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione e pagare solo il contributo unificato (tassa di ricorso) iniziale. Se invece lasci decorrere i 60 giorni senza fare nulla, la cartella (o l’atto fiscale) diviene definitiva e non più contestabile nel merito. Quindi, in caso di debiti tributari, è fondamentale rispettare i termini di legge.
  5. Se l’Agente della Riscossione avvia procedure esecutive… Nel contesto di cartelle esattoriali, dopo 60 giorni dalla notifica senza pagamento, l’Agente (Agenzia Entrate-Riscossione) può legittimamente procedere con il pignoramento dei beni del debitore. Tuttavia, come già evidenziato, se l’esecuzione non inizia entro un anno, deve prima mandare un’avviso di intimazione a pagare entro 5 giorni, che vale un altro anno. Dunque, se ti trovi con un pignoramento imminente o già avviato (su stipendio, conto corrente, ecc.), verifica se è stato preceduto da regolare intimazione e se questa era ancora valida. In alcuni casi, si può fare opposizione all’esecuzione proprio perché l’intimazione è avvenuta fuori termine o non è più valida. Inoltre, se presenti ricorso o aderisci a una definizione agevolata, puoi chiedere la sospensione delle procedure esecutive in corso: ad esempio, un’istanza di sospensione al giudice dell’esecuzione o allo stesso giudice tributario se pendi ricorso fiscale, oppure la sospensione “automatica” prevista dalla legge quando si fa domanda di rottamazione (che blocca nuovi fermi e ipoteche finché la pratica è in corso).
  6. Valuta soluzioni agevolate: rottamazione, saldo e stralcio, rateizzazioni. Prima di lanciarti in una battaglia legale lunga e costosa, considera se esistono strumenti alternativi per definire il debito a condizioni favorevoli. Ad esempio, se il tuo debito rientra nei carichi definibili con la rottamazione quater (o eventuali nuove “rottamazioni quinquies” attive nel 2026), potresti pagare solo il capitale risparmiando sanzioni e interessi. Oppure, se in passato avevi aderito a un saldo e stralcio 2019 con l’agenzia delle entrate e sei decaduto, verifica se puoi rientrare con le riaperture 2025. Anche una semplice rateizzazione amministrativa potrebbe essere utile per dilazionare il pagamento ed evitare azioni immediate. Presentare la domanda di definizione agevolata o di rateizzazione comporta spesso la sospensione dei termini di prescrizione e delle misure esecutive. Ad esempio, con la domanda di rottamazione presentata si bloccano nuovi fermi amministrativi o ipoteche finché non scade il termine per pagare la prima rata. Dunque, valuta con attenzione costi e benefici: se l’importo dovuto è gonfiato da sanzioni/ interessi, le definizioni agevolate sono molto vantaggiose; se invece ritieni di non dover nulla o poco, potrebbe valere la pena fare causa. In ogni caso, il tempismo è cruciale: queste opportunità hanno finestre temporali precise (scadenze fissate per legge per aderire).
  7. Rivolgiti a un professionista per soluzioni ad hoc (giudiziali o stragiudiziali). L’assistenza di un legale esperto in materia di debiti è spesso determinante per scegliere la strategia migliore. L’avv. Monardo e il suo team, ad esempio, possono: esaminare la lettera di iQera e la documentazione a supporto, individuare vizi o irregolarità; predisporre un eventuale ricorso in opposizione (in sede civile se si tratta di un decreto ingiuntivo, in sede tributaria se fosse una cartella, etc.) e richiedere provvedimenti urgenti di sospensione; condurre trattative con la società creditrice per concordare un saldo e stralcio sostenibile; oppure attivare una procedura di sovraindebitamento (come un piano del consumatore) tramite l’OCC. Avere un professionista al fianco fin dall’inizio consente di evitare passi falsi (come ammettere il debito o pagare somme non dovute) e spesso di guadagnare tempo prezioso, magari ottenendo uno stand-by delle azioni di recupero mentre si studia la soluzione. In situazioni di difficoltà economica grave, poi, l’avvocato potrà aiutare il debitore a percorrere vie legali che portino a una riduzione sostanziale del debito o alla sua cancellazione finale, piuttosto che subire passivamente pignoramenti.

3. Difese e strategie legali

3.1 Eccepire la prescrizione

La prescrizione del credito è una difesa potente a favore del debitore, ma va eccepita espressamente da quest’ultimo: il giudice non la applica d’ufficio. Significa che se vieni citato in giudizio per un vecchio debito, devi sollevare la questione della prescrizione nella tua comparsa di risposta, altrimenti potresti considerarsi decaduto dal farlo in seguito. Come visto, molti debiti cadono in prescrizione in 10 anni, e alcuni in 5 anni, a seconda della natura. In concreto:

  • Se il credito riguarda prestazioni periodiche (bollette telefoniche, canoni di utility, interessi, canoni di locazione, rate associative, ecc.), in mancanza di atti interruttivi si prescrive in cinque anni.
  • Per i contratti di mutuo, prestiti bancari o finanziamenti in genere si applica la prescrizione decennale (dieci anni), salvo diverse previsioni di legge.
  • Per le sanzioni amministrative (come multe stradali) il termine ordinario è 5 anni (dalla data in cui la sanzione è divenuta titolo esecutivo).
  • Per i tributi erariali (es. imposte sui redditi, IVA) la legge prevede vari termini di decadenza/prescrizione a seconda del tipo, ma in linea generale dopo l’iscrizione a ruolo vale il termine di 10 anni.
  • Alcuni crediti particolari hanno termini ancora diversi (ad esempio, le cambiali 3 anni dalla scadenza, gli assegni 6 mesi per protesto e poi 10 anni come ordinario, ecc.).

L’aspetto fondamentale è identificare l’ultimo evento interruttivo valido: la prescrizione decorre dall’ultimo pagamento effettuato o dall’ultimo atto formale con cui il creditore ha richiesto il pagamento in modo idoneo (una raccomandata di costituzione in mora, un precetto, un atto di citazione, un decreto ingiuntivo notificato, ecc.). Attenzione: un semplice sollecito telefonico o via e-mail non interrompe la prescrizione, così come una comunicazione priva di forma legale (ad esempio una lettera ordinaria non tracciata) potrebbe non avere valore interruttivo. In caso di dubbio, il debitore è bene che non ammetta mai esplicitamente per iscritto che il debito è suo e ancora dovuto, finché non ha verificato la prescrizione: anche una lettera in cui si riconosce il debito o si chiede “un saldo e stralcio di quanto dovuto” potrebbe essere interpretata come rinuncia alla prescrizione già maturata o come atto interruttivo (riconoscimento del diritto altrui). Meglio limitarsi, se si scrive, a frasi come “in relazione alla Vostra richiesta di pagamento, contesto la somma e chiedo evidenza documentale…”, senza dichiarare “devo questa somma”. Se la prescrizione è effettivamente maturata, la tua opposizione (in giudizio) si baserà proprio su tale eccezione: dovrai provare la data dell’ultima richiesta valida del creditore o dell’ultimo tuo pagamento, per dimostrare che il termine è spirato.

In pratica: eccepire la prescrizione può portare al rigetto totale della domanda di pagamento nei tuoi confronti, purché tu dimostri che il credito era già scaduto da tempo e il creditore non ha agito entro i termini. La Cassazione ha più volte ribadito che spetta al debitore l’onere di allegare e provare gli elementi di fatto dai quali desumere la prescrizione (ad esempio produzioni di estratti conto, ricevute o mancanza di atti notificati) e al creditore, una volta eccepita, l’onere di provare eventuali atti interruttivi validi.

3.2 Impugnare la cartella o l’avviso di mora

Se il sollecito di iQera è sfociato – magari perché riguardava originariamente un debito fiscale o una multa – in una cartella esattoriale o in un avviso di mora da parte dell’Agente della Riscossione, hai il diritto di impugnare quell’atto entro 60 giorni davanti al giudice competente (tributario per i tributi, ordinario per le sanzioni amministrative). Le cause tipiche di impugnazione possono essere:

  • Prescrizione del debito sottostante: ad esempio, la cartella è stata notificata quando ormai il tributo era prescritto, oppure tra la cartella e l’intimazione è trascorso più di un anno (rendendo inefficace l’intimazione stessa).
  • Mancata notifica degli atti presupposti: potresti non aver mai ricevuto (regolarmente) l’avviso di accertamento o la multa originaria. In tal caso, la cartella è nulla perché ti giunge la prima volta la richiesta quando ormai è “saltato” un passaggio fondamentale (difetto di notifica a monte).
  • Vizio di notifica della cartella stessa: ad esempio notifica a mezzo PEC non conforme, o a indirizzo PEC errato, oppure notifica postale con relata carente. Questi vizi possono portare all’annullamento.
  • Indebita iscrizione di sanzioni o interessi: se ritieni che sanzioni e interessi calcolati siano errati o abnormi (es. interessi anatocistici o oltre soglie), puoi contestarli.
  • Carenza di motivazione o documentazione: la cartella deve contenere gli elementi essenziali del calcolo e il riferimento all’atto precedente. Se manca totalmente la motivazione del perché devi quelle somme, la cartella può essere annullata.
  • Legittimazione del soggetto agente: in casi di cartelle emesse da agenti privati (per il passato, concessionari locali) potrebbe mancare prova della loro legittimazione.

In tutti questi casi, presentando ricorso puoi anche chiedere al tribunale un provvedimento di sospensione dell’efficacia della cartella o dell’atto impugnato, per bloccare sul nascere fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. La sospensione cautelare viene concessa se si dimostra un danno grave e irreparabile dall’esecuzione e la fondatezza (fumus boni iuris) almeno presunta dei motivi di ricorso. Ad esempio, un contribuente che veda pignorarsi lo stipendio per una cartella che ritiene prescritta può chiedere la sospensione evidenziando che subirebbe un danno (trattenuta stipendiale) e che il suo ricorso ha fondamento (allega documenti su prescrizione). Se concessa, la sospensione mette in stand-by l’esecuzione fino alla decisione di merito.

Da notare: i solleciti inviati da società come iQera in sé non sono atti impugnabili, ma se fanno riferimento a cartelle o atti esecutivi, questi sì che possono (e devono, entro termini) essere impugnati. Quindi non trascurare mai il contenuto: se nella lettera iQera fa riferimento a una cartella esattoriale n. XYZ, verifica subito la data di notifica di quella cartella per capire se sei ancora in termini per opporla, o se c’è qualcos’altro che puoi fare (come chiedere la dilazione).

3.3 Contestare la cessione del credito e il calcolo degli interessi

Le società come iQera Italia spesso acquistano in blocco portafogli di crediti deteriorati (Non Performing Loans) originati da banche, finanziarie, società di leasing, utilities, ecc. Questa modalità di cessione massiva di crediti è disciplinata dall’art. 58 del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/93) e permette di trasferire centinaia di crediti con un unico contratto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza dover notificare singolarmente ad ogni debitore la cessione. Proprio qui possono nascere punti deboli per il cessionario (iQera) e opportunità di difesa per il debitore:

  • Prova della titolarità del credito: iQera (o la società veicolo da cui agisce) deve poter dimostrare, in caso di contestazione, che il tuo specifico credito era incluso tra quelli ceduti e che quindi ha il diritto di riscuoterlo. La legge semplifica il trasferimento con la pubblicazione sulla G.U., ma in giudizio non basta l’avviso di cessione per provare la legittimazione attiva . La Cassazione e i tribunali (es. Trib. Crotone 249/2025) hanno chiarito che il nuovo creditore ha l’onere di produrre in giudizio il contratto di cessione e l’elenco delle posizioni cedute, o comunque documenti idonei a collegare il singolo debitore alla massa ceduta . In mancanza di tali prove, il debitore può opporsi al pagamento sostenendo che iQera non ha dimostrato di essere effettivamente titolare di quel credito. Dunque è buona strategia chiedere espressamente copia del contratto di cessione o dell’estratto che menzioni il proprio nominativo o posizione (spesso c’è un codice ID del credito ceduto). Se iQera non lo fornisce, quella potrebbe diventare una linea di difesa.
  • Difetti nella comunicazione della cessione: se il tuo contratto originario prevedeva che la cessione dovesse esserti notificata, oppure se iQera (o la banca cedente) ti ha inviato una comunicazione incompleta o tardiva, evidenziare ciò può aiutare a mettere in dubbio la pretesa. Tuttavia, va detto che in base all’art. 58 TUB la mancata notifica individuale non inficia la validità della cessione (la pubblicazione in G.U. la sostituisce), quindi questo aspetto da solo raramente basta ad annullare il debito. Ha più peso invece la questione di cui sopra, ovvero la prova documentale dell’inclusione del credito tra quelli ceduti.
  • Calcoli di interessi e anatocismo: i crediti ceduti sono spesso vecchi prestiti su cui si sono accumulati interessi di mora, a volte per anni. Occorre controllare se i calcoli siano corretti e contestare eventuali anatocismi (interessi sugli interessi) o tassi usurari. In Italia, l’anatocismo nei rapporti bancari era vietato salvo in specifiche condizioni trimestrali (sent. Cass. Sezioni Unite n. 24418/2010) e comunque dal 2014 la materia è regolata restrittivamente. Se iQera pretende interessi composti o calcolati in modo non trasparente, puoi chiedere al giudice di ricalcolare il saldo epurandolo dagli interessi illegittimi. Analogamente, se il tasso di mora applicato originariamente superava la soglia d’usura vigente all’epoca, potrebbe scattare la sanzione della nullità di tutti gli interessi (con trasformazione in interessi legali o nullità totale secondo alcuni orientamenti). Contestare l’usura richiede perizia tecnica, ma in alcuni casi i decreti ingiuntivi ottenuti dai cessionari sono stati opposti con successo sollevando questa eccezione: la conseguenza può essere che il debitore deve solo il capitale (senza interessi) o addirittura nulla, se ha già pagato oltre una certa soglia.
  • Verifica degli importi accessori: spesso vengono aggiunti costi di recupero, spese legali forfettarie, penali contrattuali. Non sempre sono dovuti. Ad esempio, la L. 108/1996 prevede che i costi di recupero crediti extra-giudiziale possano essere richiesti solo in misura equa e provata. Una società non può addebitarti arbitrariamente 500 € di “spese amministrative” se non erano pattuite nel contratto originale o se non sono giustificate. Queste voci possono essere contestate e il giudice potrebbe disapplicarle.

Riassumendo, contestare il mandato di cessione ex art. 58 TUB e il ricalcolo degli interessi è una strada fondamentale: obbliga iQera a “scoprire le carte”. Nella lettera di contestazione iniziale (punto 1 della procedura passo-passo) puoi già chiedere copia del contratto di cessione e il dettaglio interessi. Se arrivi in giudizio (es. in opposizione a decreto ingiuntivo), depositerai una comparsa robusta con queste eccezioni. Spesso, di fronte a contestazioni documentate e tecniche, la stessa società di recupero è incentivata a trattare un accordo più vantaggioso per chiudere la causa, soprattutto se teme di non poter provare tutto in modo puntuale.

3.4 Aderire alla rottamazione quater

Per i debiti che rientrano nell’ambito della riscossione pubblica (cartelle esattoriali per tributi, contributi, multe), la definizione agevolata 2023/2024, nota come rottamazione quater, è stata una grande opportunità. Introdotta dalla legge 197/2022, consentiva di chiudere i carichi affidati dal 2000 a metà 2022 pagando solo il capitale e poche spese, senza sanzioni né interessi di mora. La scadenza per presentare la domanda era il 30 aprile 2023 (poi prorogata al 30 giugno 2023) e il pagamento è dilazionato in 18 rate fino al 2027, con un tasso di interessi agevolato del 2%. Molti contribuenti vi hanno aderito: se anche tu l’hai fatto e hai ricevuto il prospetto di pagamenti da Agenzia Entrate-Riscossione, assicurati di rispettare tutte le scadenze, perché il mancato pagamento di anche solo 1 rata (dopo la prima) comporta la decadenza dai benefici. In caso di decadenza, il debito “resuscita” con sanzioni e interessi pieni, detratto quanto hai versato.

Esempio pratico: se avevi un debito con cartella da 10.000 € e con rottamazione dovevi pagarne 6.000 € in 18 rate, se ti fermi magari dopo 10 rate (pagando 3.300 €) e decadi, quel che hai pagato viene tenuto come acconto e torni a dover 6.700 € con sanzioni e interessi di mora calcolati dal 2023 in poi. Una prospettiva spiacevole. Fortunatamente, il decreto Milleproroghe di fine 2024 (d.l. 202/2024) ha introdotto una riammissione: se sei decaduto dalla rottamazione quater, puoi presentare una nuova domanda entro il 30 aprile 2025 e pagare tutto entro il 31 luglio 2025 (o in massimo 10 rate trimestrali fino al 2027). Questa è un’ancora di salvezza per chi, ad esempio, non è riuscito a sostenere le rate nel 2024.

Dunque, perché parliamo di rottamazione in un articolo su iQera? Perché può capitare che il sollecito di iQera riguardi un debito originariamente finito in cartella (ad esempio una sanzione o un tributo locale che la banca o un altro soggetto ha pagato per tuo conto). In questi casi, anche se ti scrive iQera, potrebbe valere la pena verificare se il debito è definibile con rottamazione presentando istanza direttamente ad Agenzia Riscossione. In generale, la rottamazione non si applica ai debiti “privati” verso banche o finanziarie, ma solo ai carichi affidati all’esattore pubblico. Quindi, se iQera sta recuperando un credito di una banca, la rottamazione quater non è applicabile. Se invece sta recuperando un credito di un Comune (es. multa stradale non pagata) che però è già confluito in una cartella, allora devi trattare con AdER mediante gli strumenti fiscali. Insomma, la chiave è distinguere la natura del credito sottostante.

Ricordiamo che la presentazione della domanda di rottamazione ha un effetto immediato di legge: sospende i termini di prescrizione e decadenza e blocca nuove azioni esecutive (fermi amministrativi, ipoteche) fino alla scadenza per il pagamento della prima rata. Inoltre, se c’è un contenzioso pendente sul merito di quel debito (ad esempio hai un ricorso in Cassazione per una cartella), l’adesione implica rinuncia al ricorso e – secondo la normativa aggiornata – il giudizio verrà estinto con il pagamento della prima rata. La Cassazione ha persino investito le Sezioni Unite di una questione relativa all’effetto su eventuali coobbligati solidali: nel 2025 la terza sezione civile ha rimesso alle Sezioni Unite la domanda se la rottamazione da parte di uno dei debitori solidali liberi anche gli altri; in attesa della pronuncia, prudentemente si consiglia di far aderire tutti i coobbligati per essere sicuri.

3.5 Valutare il “saldo e stralcio” fiscale 2019 e altre definizioni agevolate

Un’altra misura importante del passato recente è stato il Saldo e Stralcio 2019, introdotto dalla legge 145/2018 per aiutare le persone fisiche in comprovata difficoltà economica. Questo strumento (riservato a chi aveva ISEE fino a 20.000 €) consentiva di definire i debiti derivanti da omessi versamenti dichiarati (imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi) e contributi previdenziali, pagando solo una percentuale del dovuto in base all’ISEE e stralciando totalmente sanzioni e interessi. Le percentuali erano: 16% dell’imposta se ISEE fino 8.500 €, 20% se ISEE tra 8.500 e 12.500 €, 35% se tra 12.500 e 20.000 €. Si trattava dunque di uno sconto drastico, pensato per chi veramente non poteva pagare il 100%. La finestra per aderire si è chiusa il 30 aprile 2019. Chi presentò domanda ottenne un piano in 5 rate fino al 2021. Oggi quella misura non è più attiva, ma perché ne parliamo? Per due ragioni:

  • Se avevi aderito al Saldo e Stralcio 2019 ma sei decaduto (non hai pagato tutte le rate), sappi che puoi comunque accodarti alla rottamazione quater per sanare il residuo. La legge di bilancio 2023 ha previsto che anche chi era decaduto dal saldo e stralcio poteva includere quei debiti nella rottamazione. Dunque, verifica sempre se eventuali piani agevolati passati non riusciti possano essere “riciclati” in nuovi condoni.
  • Se iQera ti chiede un debito che rientrava nel saldo e stralcio 2019, ad esempio un importo derivante da imposte dichiarate e non versate, e tu avevi i requisiti ISEE all’epoca, ma magari non hai aderito, potrebbe valere la pena riesaminare la tua posizione con un professionista. Magari quel debito avrebbe potuto essere ridotto e oggi iQera te lo chiede interamente: si può tentare di far presente questa situazione nella trattativa, anche se formalmente la finestra è chiusa.

Oltre a ciò, ci sono state altre definizioni agevolate come la rottamazione-ter (2017) o definizioni delle liti pendenti (condono liti fiscali). Tutte opportunità una tantum che chiudono e non si ripetono identiche. Nel 2023-2024 il grosso delle agevolazioni è la rottamazione quater e lo stralcio dei mini-debiti, di cui abbiamo parlato. Tenersi informati è essenziale: nell’ultimo trimestre 2025 o nel 2026 il Governo potrebbe introdurre nuove misure, ad esempio una possibile rottamazione quinquies o ulteriori sconti, specialmente se l’economia avrà difficoltà. Questo articolo è aggiornato a dicembre 2026 e, allo stato, oltre alla rottamazione quinquies (attiva per le cartelle 2017-2022 con domanda entro aprile 2026), non risultano condoni ulteriori per i debiti privati. Pertanto, se il debito con iQera non rientra in nessuna definizione agevolata pubblica, l’opzione rimane quella privata di negoziare un saldo e stralcio direttamente con la società (vedi oltre).

In sintesi, il consiglio è: valuta sempre tutte le vie percorribili, dalle agevolazioni di legge (se applicabili) alle procedure di sovraindebitamento, prima di decidere di pagare interamente o di affrontare una causa costosa.

4. Strumenti alternativi alla riscossione coattiva

Abbiamo visto le difese “classiche” (prescrizione, opposizioni, ecc.). Ci sono però anche strumenti alternativi che evitano di arrivare alle azioni esecutive forzate e alle relative conseguenze (pignoramenti, ipoteche, fermi). Alcuni li abbiamo anticipati: qui li riepiloghiamo per chiarezza.

4.1 Rottamazione quater e riammissione

La rottamazione quater (definizione agevolata 2023) consente di definire i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022. I contribuenti aderenti pagano solo il capitale e le spese di notifica (oltre a un piccolo aggio), mentre interessi e sanzioni vengono completamente cancellati. Il pagamento può avvenire in un massimo di 18 rate trimestrali: la prima rata, pari al 10% del dovuto, scadeva il 31 luglio 2023, la seconda il 30 novembre 2023, e le successive con scadenze a febbraio, maggio, luglio, novembre di ciascun anno fino al 2027. La domanda di adesione doveva essere presentata online entro il 30 aprile 2023 (termine ormai trascorso).

Tuttavia, come detto, chi è decaduto da questa rottamazione (cioè non ha pagato qualche rata) ha una seconda chance: la riammissione prevista dal decreto Milleproroghe di fine 2024, convertito nella legge 15/2025. Con la riammissione, occorre presentare una nuova dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2025 e pagare il residuo in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in 10 rate trimestrali 2025-2027. In pratica, è come una mini-rottamazione aggiuntiva per i ritardatari. Attenzione: secondo la legge 108/2025 (art. 12-bis), ai fini processuali il giudizio si estingue con il pagamento della prima rata anche in caso di riammissione. Dunque, pagare la prima rata entro luglio 2025 mette al riparo il contribuente da ulteriori pretese in giudizio (il processo verrà chiuso), fermo restando che bisognerà completare i versamenti o si decadrà di nuovo.

4.2 Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà

La legge 145/2018 (bilancio 2019) ha introdotto un particolare saldo e stralcio destinato alle persone fisiche con ISEE fino a 20.000 € e debiti fiscali risultanti da dichiarazioni (Irpef, Iva dichiarata e non versata, ecc.) o contributivi. In pratica, come visto, era possibile sanare quei debiti pagando solo una percentuale del capitale dovuto, in misura inversamente proporzionale all’ISEE: 16% se ISEE fino 8.500 €, 20% se ISEE fino 12.500 €, 35% se ISEE fino 20.000 €. Sanzioni e interessi venivano totalmente abbuonati. Questa agevolazione, all’epoca molto rilevante, non è più attiva oggi: la scadenza per aderire fu il 30 aprile 2019. Tuttavia, come spiegato, chi aveva aderito ma non completato i pagamenti può oggi utilizzare la rottamazione quater per chiudere il debito residuo su quelle stesse somme. In caso di ricezione di solleciti iQera su debiti di natura fiscale, vale quindi la pena di esaminare se in passato tali debiti potessero rientrare in saldo e stralcio: non per aderire ora (non è possibile), ma per capire se l’importo richiesto è composto in gran parte da sanzioni/interessi che magari avresti potuto evitare. Questa consapevolezza può orientare nella scelta di pagare o meno integralmente.

4.3 Stralcio automatico dei “mini-debiti”

Gli stralci automatici previsti dal d.l. 119/2018 e dalla legge 197/2022, di cui abbiamo parlato, comportano l’eliminazione d’ufficio dei debiti di piccola entità affidati all’esattore. In particolare: il primo stralcio ha annullato le cartelle fino a 1.000 € relative agli anni 2000-2010; il secondo stralcio (2023) ha riguardato i residui fino a 1.000 € per gli anni 2000-2015. In questi casi non serve alcuna domanda: l’Agente Riscossione ha provveduto in automatico ad individuare le posizioni e a cancellarle entro certe date (31/12/2018 per il primo, 31/03/2023 per il secondo). Se il tuo debito rientrava in queste soglie, potresti aver ricevuto comunicazione di “sgravio” o annullamento. Sono inclusi nello stralcio capitale, interessi e sanzioni; restano esclusi invece i debiti di natura comunitaria (dazi UE, IVA import) e quelli derivanti da condanne penali o aiuti di Stato. È sempre bene controllare l’area riservata sul sito AdER o chiedere un estratto di ruolo: a volte il debitore non viene nemmeno avvisato subito dello stralcio e potrebbe scoprirlo solo consultando la propria situazione. Se un debito < 1.000 € risulta annullato per stralcio, qualsiasi sollecito futuro su di esso sarebbe infondato.

4.4 Composizione negoziata e accordi di ristrutturazione

Per gli imprenditori (piccoli o medi) che attraversano una crisi temporanea ma vogliono evitare di accumulare troppi ritardi, è disponibile – come detto – la composizione negoziata della crisi (introdotta dal d.l. 118/2021). Questo strumento, attivo dal novembre 2021, è volontario: l’imprenditore si iscrive su una piattaforma e viene nominato un esperto indipendente. Con l’esperto, può negoziare con banche, fornitori e Fisco varie soluzioni per sistemare l’esposizione. Tra gli esiti possibili della composizione negoziata ci sono:

  • la convenzione di moratoria, con cui alcuni creditori (tipicamente banche) accettano di sospendere pagamenti delle rate o azioni esecutive per un certo periodo;
  • l’accordo di ristrutturazione dei debiti (previsto dagli artt. 57 e 60 del Codice della crisi) che, se approvato da una maggioranza qualificata di creditori (60% standard, ma solo 30% nella versione agevolata per piccoli debiti) e omologato dal tribunale, diventa vincolante per tutti. Questo accordo può prevedere riduzioni (stralci) e dilazioni anche sui debiti fiscali, tramite le cosiddette transazioni fiscali.
  • il piano attestato di risanamento, non omologato ma asseverato da un professionista, che consente di evitare la segnalazione di default e proteggere l’azienda in caso di successivo fallimento (perché certifica che si è tentato il risanamento in buona fede).

Questi strumenti sono pensati per evitare che un’azienda cada improvvisamente in fallimento e per preservare la continuità aziendale quando c’è ancora chance di recupero.

È importante sapere che durante la composizione negoziata l’imprenditore può chiedere misure protettive al tribunale (come il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive per qualche mese). Inoltre, se l’accordo di ristrutturazione viene omologato, le banche e gli altri creditori aderenti non potranno più chiamare in causa l’imprenditore per le eventuali parti di credito stralciate: l’accordo ha efficacia esdebitatoria una volta adempiuto.

4.5 Piano del consumatore e accordo con i creditori

Abbiamo già approfondito queste procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento nella sezione 1.1. Qui ribadiamo i concetti chiave con un’ottica pratica:

  • Il piano del consumatore (oggi ridefinito come piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nel Codice della crisi) è uno strumento potentissimo per la persona fisica sovraindebitata. Non richiede il consenso dei creditori: il debitore, con l’ausilio dell’OCC e di un legale, propone al tribunale un piano sostenibile (ad esempio pagamento del 20% di tutti i debiti in 5 anni, o vendita di un bene più pagamento rateale del resto). Se il tribunale ritiene che il debitore abbia agito senza colpa grave (criterio della meritevolezza) e che il piano sia fattibile ed equo, lo omologa anche contro il parere contrario dei creditori. Una volta eseguito il piano, tutti i debiti residui sono cancellati (salvo alcune eccezioni come debiti da risarcimento di danni da fatto illecito, mantenimenti, ecc.). Il piano del consumatore è quindi indicato quando hai debiti grandi con più soggetti (banche, finanziarie, fisco, privati) che non riuscirai mai a pagare interamente, ma puoi offrire di pagare in parte con le tue risorse attuali. Ad esempio, come nella Simulazione 5.3 più avanti, pagare una somma mensile ragionevole per qualche anno e azzerare decine di migliaia di euro di eccedenza.
  • L’accordo con i creditori (o accordo di composizione della crisi) è simile ma richiede il voto favorevole di almeno il 60% dei crediti (o 30% se piccola impresa e accordo agevolato). Si usa tipicamente per includere anche debiti di natura aziendale o quando si preferisce avere il consenso esplicito. Dopo il voto dei creditori, serve comunque l’omologazione del giudice. L’accordo può includere ogni tipo di rischedulazione: stralci parziali, nuove garanzie, conversione di crediti in strumenti partecipativi, ecc. Una volta omologato e adempiuto, produce lo stesso effetto liberatorio: esdebitazione del debitore per la parte non pagata.

Entrambe le procedure prevedono la nomina di un OCC – Organismo di Composizione della Crisi, i cui professionisti (come l’avv. Monardo) certificano i dati e aiutano a redigere il piano. Durante la pendenza della procedura, il debitore può chiedere al giudice misure urgenti per bloccare azioni esecutive (ad esempio, sospendere un pignoramento in corso, congelare interessi, ecc.), in attesa dell’omologazione.

Va rilevato che nel 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, che ha leggermente modificato alcuni dettagli procedurali ma confermato la sostanza di queste tutele. Quindi, riferirsi alla “Legge 3/2012” è ormai un’abitudine storica, ma oggi la disciplina è confluita negli artt. 65 e seguenti del d.lgs. 14/2019 (come modificato dal d.lgs. 83/2022).

In conclusione su questi strumenti: se il debito che iQera ti chiede è solo una parte di una situazione debitoria più ampia che non riesci a gestire, può essere più efficace aggredire il problema nella sua totalità con un piano di composizione del sovraindebitamento, piuttosto che tamponare singolarmente ogni creditore. Così facendo, i creditori chirografari (come iQera) spesso ottengono solo una percentuale minima, e tu ottieni la liberazione completa dai debiti. Certo, è una procedura giudiziale, ma è pensata proprio per dare sollievo a chi è schiacciato dai debiti.

5. Simulazioni pratiche

Vediamo ora qualche esempio numerico per capire gli effetti concreti degli strumenti di cui abbiamo parlato.

5.1 Esempio di rottamazione quater

Il sig. Marco ha ricevuto tra il 2018 e il 2021 quattro cartelle esattoriali, per un importo totale iscritto a ruolo di 20.000 €. Analizzandole, Marco verifica che la somma è composta da: 12.000 € di tributi (capitale), 400 € di spese di notifica, e 7.600 € tra sanzioni e interessi di mora. Nel 2023, Marco aderisce alla rottamazione quater entro i termini previsti. Grazie a tale definizione, può estinguere il debito pagando solo 12.400 € (ovvero il capitale + le spese), mentre i 7.600 € di sanzioni e interessi vengono condonati. Marco sceglie il pagamento rateale in 18 rate trimestrali: dovrà quindi versare due rate all’anno (scadenze a fine luglio e fine novembre 2023 per le prime due, poi febbraio, maggio, luglio, novembre di ciascun anno fino al 2027). Le prime due rate sono pari al 10% ciascuna del dovuto (1.240 € l’una, scadenza 31/7/2023 e 30/11/2023); le restanti 16 rate sono di importo costante (il restante 80% ripartito su 16, quindi circa 620 € a rata) maggiorate di un interesse annuo del 2%. Marco, tenendo sotto controllo le scadenze e adempiendo regolarmente, avrà risparmiato 7.600 € e risolto i suoi debiti con il fisco in maniera definitiva.

5.2 Esempio di saldo e stralcio fiscale

La sig.ra Paola è una libera professionista con un ISEE 2019 di 10.000 €. Aveva alcune cartelle dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relative a imposte dichiarate (Irpef e Irap) per un totale di 15.000 € di imposte non versate (oltre a sanzioni e interessi). Nel 2019 Paola ha aderito al Saldo e Stralcio previsto dalla legge 145/2018. In base alla fascia ISEE (10.000 €, ricadente tra 8.500 e 12.500 €), Paola doveva pagare il 20% dell’imposta dovuta. Dunque, a fronte di 15.000 € di tributi, ha concordato di pagare 3.000 € (ossia il 20%) – oltre a circa 300 € tra aggio e spese – e così le sono stati annullati circa 12.000 € tra imposte residue, sanzioni e interessi. Ha suddiviso il pagamento in 5 rate (dal 2019 al 2021). Purtroppo Paola è incappata in difficoltà successive e non ha pagato le ultime rate, decadendo dal beneficio. Nel 2023, però, grazie alla rottamazione quater, Paola ha potuto includere il residuo di quel debito nella nuova definizione agevolata, pagando il restante dovuto (le imposte rimaste) senza sanzioni aggiuntive. In alternativa, se Paola avesse rispettato il piano di saldo e stralcio 2019, a fine 2021 sarebbe stata completamente liberata dai suoi debiti fiscali. Questo esempio mostra quanto rilevanti possano essere tali misure per tagliare il debito; al tempo stesso, evidenzia la necessità di rispettare i piani una volta intrapresi, perché la decadenza fa perdere i vantaggi.

5.3 Esempio di piano del consumatore

Il sig. Luca è un dipendente pubblico che, a causa di vicissitudini personali, ha accumulato debiti per 50.000 € complessivi, così suddivisi: 35.000 € di prestiti bancari (tra cessione del quinto e un prestito personale), 10.000 € di debiti su carte di credito/revolving, e 5.000 € di bollette e utenze arretrate. Luca ha uno stipendio netto di 1.800 € al mese e vive in affitto; non possiede immobili né altri beni di valore. Si trova in una situazione di sovraindebitamento, poiché la somma delle rate richieste dai vari creditori supera di gran lunga il suo reddito disponibile. Temendo azioni esecutive (alcuni creditori hanno minacciato pignoramenti, e i fornitori di utenze minacciano distacchi), Luca si rivolge a un OCC attraverso l’assistenza dell’avv. Monardo. Viene predisposto un piano del consumatore che prevede di destinare ai creditori una parte sostenibile del reddito di Luca. In concreto, il piano propone che Luca paghi 300 € al mese per 5 anni, per un totale di 18.000 € circa (considerando anche le spese procedurali e il compenso dell’OCC). Questa somma verrà ripartita proporzionalmente tra tutti i creditori secondo una graduatoria. Ciò implica che circa 32.000 € di debiti verranno stralciati e cancellati. Il tribunale, verificato che Luca effettivamente non poteva fare di più (data la sua situazione economica) e che il piano è fattibile, omologa il piano del consumatore. A questo punto, tutte le azioni esecutive sono sospese: i creditori dovranno accontentarsi di quanto stabilito nel piano. Luca esegue regolarmente i pagamenti mensili concordati; al termine dei 5 anni, il tribunale dichiara l’esdebitazione di Luca, il quale viene liberato da ogni eventuale residuo debitorio. Può così “ripartire da zero” senza più il peso del passato. Questo esempio evidenzia come, anche a fronte di crediti ceduti (nel caso in questione, alcune carte revolving erano state cedute a società di recupero), un piano del consumatore ben congegnato possa risolvere la situazione in modo globale e definitivo, con un esborso proporzionato alle reali capacità del debitore.

(Nota: ogni caso di sovraindebitamento è diverso; le percentuali di stralcio ottenibili dipendono da quanto il debitore può offrire in rapporto al dovuto. Nel caso di Luca, i creditori hanno preso circa il 36% dei loro crediti. In altri casi si può offrire solo il 10%, in altri magari il 50%. L’importante è che il piano sia sostenibile e congruo secondo il giudice.)

6. Domande frequenti (FAQ)

  1. Che cos’è una lettera di sollecito di pagamento di iQera Italia?
    È una comunicazione inviata dalla società di recupero crediti iQera che invita formalmente il debitore a pagare un certo importo entro un termine indicato. Di solito nella lettera sono specificati l’originatore del credito (ad esempio la banca X da cui iQera ha acquistato il debito), l’importo dovuto aggiornato e le modalità di pagamento. Il sollecito in sé non è un atto giudiziario – quindi non ha immediato valore esecutivo – ma spesso costituisce il preavviso che, in mancanza di riscontro, si potrebbe passare a fasi più incisive (ingiunzioni, precetti, ecc.).
  2. Devo rispondere a un sollecito telefonico o via e‑mail di iQera?
    È buona norma non fornire informazioni sensibili né riconoscere il debito in modo informale al telefono. Se ricevi chiamate da operatori di iQera, mantieni la calma e limita le informazioni. Meglio chiedere che ogni comunicazione avvenga per iscritto. Se invece ricevi un sollecito via e-mail semplice (non PEC), trattalo con cautela: potrebbe essere un promemoria ma non ha valore legale. La cosa migliore è rispondere per iscritto con mezzi tracciabili (PEC o raccomandata) chiedendo la documentazione e contestando eventualmente il debito. Le telefonate non interrompono la prescrizione né ti danno garanzie, mentre una lettera raccomandata tua crea un documento ufficiale agli atti. Quindi, , conviene rispondere ma con i giusti mezzi: ignora le semplici e-mail generiche (controlla che non siano phishing) e pretendi un canale formale.
  3. Che differenza c’è tra sollecito di pagamento, intimazione di pagamento e cartella esattoriale?
    Un sollecito di pagamento come quello di iQera è una lettera informale di natura privatistica: ti ricorda il debito e chiede di pagare, ma non proviene da un’autorità pubblica e di per sé non è impugnabile. L’intimazione di pagamento invece è un atto formale previsto dall’art. 50 d.P.R. 602/1973: viene notificata dall’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) quando c’è una cartella esattoriale scaduta da oltre un anno, per intimare il pagamento entro 5 giorni e poter procedere al pignoramento. Infine, la cartella di pagamento (cartella esattoriale) è un atto esecutivo emesso dall’agente della riscossione su delega di un ente creditore pubblico: contiene già un titolo esecutivo e, se non viene pagata né impugnata entro 60 giorni, consente al concessionario di attivare esecuzioni forzate. In sintesi: sollecito = lettera bonaria (privata), intimazione = avviso formale pre-pignoramento su cartella, cartella = atto esecutivo vero e proprio impugnabile entro 60 giorni.
  4. Quando un debito è considerato prescritto?
    Un debito si considera prescritto quando è trascorso il termine di legge entro cui il creditore poteva esigerlo, senza che siano avvenuti atti interruttivi. In generale, come detto, i debiti si prescrivono in dieci anni (termine ordinario ex art. 2946 c.c.), ma quelli relativi a prestazioni periodiche (utenze, interessi, canoni) si prescrivono in cinque anni. Alcune situazioni hanno termini diversi (es. 3 anni assicurazioni RC auto, 1 anno diritti degli albergatori, ecc.). Dunque, devi calcolare il tempo dall’ultima volta in cui il creditore ha formalmente richiesto il pagamento o tu hai pagato qualcosa. Se sono passati più di 5 o 10 anni (a seconda dei casi) senza alcun atto interruttivo valido, il debito è prescritto e – se eccepisci la prescrizione – non potrà più essere preteso per via giudiziaria.
  5. Il sollecito inviato da iQera interrompe la prescrizione?
    Dipende dalla forma: se iQera ti invia una raccomandata A/R o PEC con chiara indicazione del credito e volontà di ottenere pagamento, potrebbe avere effetto interruttivo della prescrizione, in quanto equiparabile a una costituzione in mora. Tuttavia, va precisato: per la giurisprudenza, l’atto interruttivo valido è quello proveniente dal creditore titolare del diritto. iQera è creditore titolare solo se il credito le è stato ceduto validamente. Dunque, una raccomandata di iQera, dopo la cessione pubblicata in G.U., in genere è ritenuta idonea a interrompere la prescrizione (trattandosi del nuovo creditore). Un semplice sollecito telefonico o un’email ordinaria invece non bastano: non hanno certezza né forma scritta adeguata. Quindi: sollecito scritto e tracciato sì (interrompe), telefonata no.
  6. Cosa succede se ignoro la lettera di sollecito e non pago?
    Se non dai alcun riscontro al sollecito, la società di recupero probabilmente intensificherà gli sforzi. In genere la sequenza può essere: ulteriori solleciti (anche via telefono), poi una lettera di diffida formale con tono più perentorio, e infine – persistendo l’inadempimento – il passaggio alle vie legali. iQera potrebbe incaricare uno studio legale di agire in giudizio nei tuoi confronti: ad esempio, chiedendo un decreto ingiuntivo dal tribunale (se ha documentazione sufficiente) o citandoti in causa. Una volta ottenuto un titolo esecutivo (ingiunzione non opposta, sentenza, ecc.), potranno partire i pignoramenti (su stipendio, conto, auto, immobili). Inoltre, più tempo passa, più potrebbero maturare interessi di mora e spese di recupero ulteriori, aumentando l’importo dovuto. In breve, ignorare indefinitamente non fa scomparire il debito (a meno che tu stia strategicamente puntando alla prescrizione ormai vicina, ma è rischioso). Se il debito è legittimo e non prescritto, prima o poi il recupero potrà arrivare coattivamente, con costi maggiori. Meglio allora affrontare subito la questione (contestando se ci sono motivi o cercando un accordo prima che diventi un contenzioso costoso).
  7. Posso ottenere lo “stralcio” automatico del debito di cui parla la legge, per non pagarlo affatto?
    Lo stralcio automatico previsto dalla legge 197/2022 riguarda solo i debiti fino a 1.000 € affidati agli agenti della riscossione entro il 2015 (parliamo di cartelle esattoriali). In quel caso, a partire da marzo 2023 tali debiti sono stati annullati d’ufficio. Questo però si applica a debiti verso enti pubblici (tributi locali, statali, contributi) di piccolo importo. Se il tuo debito rientra in quella categoria (ad esempio una cartella da 800 € del 2012), potrebbe essere già stato cancellato per legge – verifica sul sito di Agenzia Riscossione. Ma se parliamo di un debito “privato” verso banca o finanziaria ceduto a iQera, lo stralcio automatico statale non si applica. In quel caso “stralcio” assume un altro significato: ovvero un saldo e stralcio privato da concordare con la società (vedi domanda 17). Riassumendo: lo stralcio legale automatico esiste solo per specifici casi di debito pubblico di importo ridotto, non per i debiti commerciali.
  8. Quando conviene aderire alla rottamazione quater (o quinquies)?
    Conviene aderire quando hai debiti con l’Erario iscritti a ruolo che includono molte sanzioni e interessi. La rottamazione permette infatti di risparmiare su queste voci e pagare solo il dovuto principale. Ad esempio, se hai una cartella per IRPEF 2016 di 5.000 € dove 2.000 sono imposta e 3.000 tra sanzioni e interessi, con la rottamazione pagheresti circa 2.100 € (imposta + spese) invece di 5.000 €. È un risparmio enorme, quindi conviene. Bisogna però fare attenzione: aderire comporta la rinuncia ai ricorsi pendenti sul merito di quelle somme e l’impegno a pagare tutte le rate. Se ritieni di avere ottime chance di vincere un ricorso annullando l’intero debito, potresti preferire continuare la causa anziché “accontentarti” di pagare comunque il capitale. Inoltre, se il debito è molto elevato e non sei sicuro di poter sostenere le rate per 4-5 anni, aderire e poi decadere potrebbe peggiorare la situazione (perdi soldi versati e ti ritrovi il debito intero). Quindi conviene se: a) il debito è legittimo o difficilmente annullabile in toto; b) la componente sanzioni/interessi è significativa; c) puoi permetterti le rate nei tempi previsti.
  9. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?
    Il mancato pagamento, anche parziale, di una sola rata (dopo le prime) fa scattare la decadenza dalla definizione agevolata. In pratica, perdi tutti i benefici: la definizione si annulla, quanto avevi versato viene tenuto come acconto, e l’Agente della Riscossione riprende le azioni di recupero come se non ci fosse mai stata rottamazione. Ti verranno quindi richieste le somme residue con sanzioni e interessi “rianimati”. Per la rottamazione quater era prevista una lieve tolleranza di 5 giorni di ritardo (c.d. lieve inadempimento) ma oltre quello scatta la decadenza automatica senza possibilità di proroghe. Attenzione: a fine 2024, come detto, è stata prevista una riammissione straordinaria entro metà 2025 per chi è decaduto, ma va colta entro i termini. Se perdi anche quella, non ci sono ulteriori appelli (salvo nuovi interventi legislativi). In sintesi: pagare le rate puntualmente è cruciale per non vanificare l’adesione.
  10. La rottamazione quater (o quinquies) vale anche per i debiti non fiscali? Ad esempio, multe stradali o rate di mutuo non pagate.
    Bisogna distinguere: la definizione agevolata riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione, quindi include anche le multe stradali (che sono sanzioni amministrative iscritte a ruolo) e altre entrate comunali o regionali affidate, ma con un beneficio parziale: per le multe, ad esempio, si abbuonano gli interessi di mora ma non la sanzione principale. Non rientrano invece i debiti privati verso banche, finanziarie o soggetti non pubblici. Quindi un debito da mutuo bancario non è definibile con rottamazione, perché la banca non è Agenzia Riscossione (a meno che la banca abbia ottenuto un decreto ingiuntivo e poi trasferito il titolo a Riscossione per esecuzione, ma è raro). Per i debiti privati bisogna usare altri strumenti: la negoziazione diretta (saldo e stralcio privato) oppure le procedure di sovraindebitamento o accordi di ristrutturazione di cui abbiamo parlato. Queste ultime in un certo senso “fanno da rottamazione” dei debiti privati, nel senso che possono ridurre l’importo da pagare. Riassumendo: rottamazione & co. = solo per debiti pubblici in riscossione (comprese multe); debiti verso privati = no, si trattano con altri mezzi.
  11. Posso chiedere la sospensione dell’esecuzione se aderisco alla rottamazione?
    Sì. La normativa prevede espressamente che la presentazione della domanda di definizione agevolata sospende i termini di prescrizione e decadenza dei debiti e blocca le nuove azioni esecutive da parte dell’Agente della Riscossione. In pratica, se hai un fermo amministrativo in procinto di essere iscritto o un pignoramento che potrebbe partire, l’aver aderito mette tutto in stand-by finché non scade il termine per pagare la prima rata (31 luglio 2023 per la quater, o 31 luglio 2026 per la quinquies, ecc.). Anche l’iscrizione di ipoteche su immobili è preclusa durante questo periodo. Va sottolineato: la sospensione riguarda nuove procedure. Se un pignoramento è già in atto (es. stipendio già pignorato), la legge non prevede che automaticamente si fermi – di solito bisogna pagare la prima rata e poi chiedere all’ufficiale giudiziario la sospensione offrendo prova dell’adesione. In ogni caso, aderire conviene perché l’Agente non potrà attivare altri strumenti coercitivi nel frattempo.
  12. Se un coobbligato aderisce alla rottamazione, libera anche gli altri coobbligati dal debito?
    Questa è una domanda molto interessante ma al momento la risposta non è definitiva. In teoria, la rottamazione è personale: se Tizio e Caio sono debitori in solido per 100, e solo Tizio aderisce pagando 100 in forma agevolata, si potrebbe sostenere che Caio resta debitore per eventuali sanzioni? Tuttavia, la norma non lo chiarisce bene. Si è creato un contrasto giurisprudenziale. Nel 2025 la terza sezione civile della Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite per una decisione autorevole. Fino a pronuncia delle SU, la situazione è incerta. Alcuni tribunali hanno ritenuto che se uno paga la quota agevolata, l’obbligazione solidale verso l’Erario si estingua per tutti (essendo un debito unico); altri pensano che gli altri coobbligati restino obbligati per intero (ma ciò contrasterebbe col favor debitoris). In attesa del responso, la prudenza suggerisce: se hai coobbligati (es. coniuge, socio, garante) per un debito rottamabile, fate tutti domanda di rottamazione, così siete certi di chiudere per tutti. Meglio pagare qualcosa in più che trovarsi con strascichi di responsabilità.
  13. È possibile impugnare un’ipoteca o un fermo amministrativo iscritti dall’agente di riscossione?
    Sì, sia l’iscrizione di ipoteca su un immobile sia l’iscrizione di fermo amministrativo su un veicolo sono atti che il debitore può impugnare davanti al giudice tributario (se riferiti a cartelle per tributi) o davanti al giudice ordinario (se riferiti a sanzioni amministrative). L’art. 19 del d.lgs. 546/1992 infatti include tra gli atti impugnabili l’iscrizione di ipoteca e il fermo. Il termine è sempre di 60 giorni dalla notifica del preavviso di fermo o dell’iscrizione ipotecaria. Ci sono vari motivi per cui questi atti possono essere annullati: se ad esempio il debito sottostante è prescritto o già pagato; se non è stato preceduto dalle dovute comunicazioni (es. il preavviso di fermo non inviato); se l’importo è sotto soglia (per legge sotto 1.000 € non possono iscrivere ipoteca o fermo); o se l’ipoteca è sproporzionata (iscrivere ipoteca su un immobile di valore enorme per un debito di 2.000 € è stato ritenuto abuso in certi casi). Dunque, se ti arriva un preavviso di fermo o ipoteca, non rassegnarti: verifica con un legale i margini di opposizione.
  14. Cosa sono le procedure di sovraindebitamento e chi può accedervi?
    Sono quelle procedure (accordo con creditori, piano del consumatore, liquidazione controllata) rivolte a soggetti “non fallibili” in stato di crisi o insolvenza, che consentono di ridurre o addirittura cancellare i debiti insostenibili. Vi può accedere il consumatore sovraindebitato (cioè la persona fisica che ha debiti da ambito personale), il professionista o imprenditore “minore” (che non supera le soglie di fallibilità), le start-up innovative, gli imprenditori agricoli, e in generale chiunque non possa accedere alle procedure fallimentari classiche. Anche i debitori con debiti verso banche o finanziarie – proprio quelli di cui si occupa iQera – possono farvi ricorso. Il vantaggio è che con l’aiuto di un OCC e l’omologazione del tribunale, si può prevedere il pagamento parziale del dovuto e ottenere l’esdebitazione. In pratica, è la via legale per il fresh start per privati e piccoli imprenditori. Bisogna presentare un piano fattibile, mettere a disposizione tutte le risorse ragionevoli (anche future) e dimostrare di essere in buona fede (non aver frodato i creditori). Se tutto va bene, il giudice approva e alla fine si riparte puliti, i creditori non possono più agire né pretendere altro.
  15. Quanto costa presentare un piano del consumatore o un accordo di sovraindebitamento?
    Le spese da sostenere possono variare a seconda del caso, ma in genere sono proporzionate alla complessità e all’entità dei debiti. Ci sono: un compenso per l’OCC (stabilito dal giudice, spesso qualche migliaio di euro, dipende dai debiti) e le spese vive di procedura (bollati, contributo unificato se dovuto, di solito sui 98 €). Inoltre, va considerato il compenso del professionista (avvocato/commercialista) che prepara la pratica. Molti OCC includono nel piano stesso le spese: significa che le spese procedurali e i compensi vengono pagati con i soldi del piano, ripartendoli tra i creditori. Ad esempio, nel piano di Luca sopra, dei 18.000 € totali, una parte andava a coprire le spese OCC e il resto ai creditori. In termini pratici, presentare un piano potrebbe costare qualche migliaio di euro di onorari, ma considera che grazie al piano spesso si risparmiano decine di migliaia di euro di debiti. Inoltre, alcune procedure prevedono la possibilità di pagare a rate i compensi oppure dedurli dalle somme destinate ai creditori. È importante farsi fare un preventivo chiaro prima di iniziare. In ogni caso, il costo è normalmente molto inferiore a ciò che si risparmia collo stralcio del debito, quindi è un investimento conveniente per liberarsi dai debiti.
  16. Le telefonate continue dei recuperatori di crediti sono legittime? Possono chiamarmi tutti i giorni?
    No, non hanno carta bianca. Le società di recupero crediti devono rispettare sia la normativa sulla privacy sia i principi di correttezza e non molestia. Il Garante Privacy ha più volte sanzionato comportamenti aggressivi (telefonate a raffica, a orari improbabili, contatto di vicini o parenti senza consenso, messaggi registrati continui). Telefonate quotidiane o assillanti possono costituire molestia o stalking telefonico. Il debitore ha diritto a non essere perseguitato: se ricevi chiamate insistenti, puoi inviare un reclamo al Garante Privacy e segnalarlo alle associazioni dei consumatori o all’AGCM (Autorità Antitrust) che tutela contro pratiche commerciali aggressive. Inoltre, puoi intimare alla società di contattarti solo per iscritto e in orari di ufficio. La legge prevede che l’operatore debba identificarsi, rispettare la tua dignità e non eccedere. Se continuano le molestie, valuta di rivolgerti a un legale: in alcuni casi estremi si è ottenuto un risarcimento per il debitore importunato. Consiglio: comunica con i creditori solo per iscritto, così resta traccia e eviti le pressioni psicologiche del telefono.
  17. Posso chiudere un debito con un saldo e stralcio “privato”?
    Sì. Il saldo e stralcio è una transazione tra debitore e creditore in cui quest’ultimo accetta un pagamento inferiore al totale a completa definizione del debito. Nel campo dei debiti bancari o finanziari ceduti, è una pratica abbastanza comune. Ad esempio, iQera potrebbe accettare, su un debito di 10.000 €, un saldo e stralcio a 5.000 € in unica soluzione, rilasciandoti quietanza liberatoria per l’intero. Ovviamente la percentuale dipende da tanti fattori: dall’anzianità del debito, dalla difficoltà a recuperarlo, dalla presenza di garanzie, dalla tua situazione economica. Le società cessionarie spesso acquistano i crediti a prezzi molto bassi (anche 5-20% del valore nominale); ciò dà loro margine per chiudere a stralcio guadagnandoci comunque. È altamente consigliabile farsi assistere da un avvocato in questa fase. L’avvocato saprà trattare al meglio (spesso con canali dedicati di negoziazione) e soprattutto redigerà un accordo scritto dove la società rinuncia a ogni ulteriore pretesa dopo il pagamento concordato. Non limitarti a pagare e sperare: serve un accordo transattivo firmato, che tuteli te da eventuali future rivendicazioni. In quell’accordo si specificherà che la somma X viene versata a saldo e stralcio del debito Y, e che il creditore dichiara nulla più avere a pretendere. Una volta pagato, conserva ricevuta e accordo; se in futuro qualcuno rivendicasse ancora quel debito, potrai opporre la transazione intervenuta.
  18. L’adesione alla rottamazione o ad altre definizioni influisce su eventuali reati tributari?
    Domanda tecnica: per alcuni reati tributari (ad esempio omesso versamento di IVA, indebita compensazione), il legislatore ha previsto cause di non punibilità legate al pagamento del dovuto. In particolare, il d.l. 34/2023 (convertito dalla l. 56/2023) ha stabilito che se il contribuente definisce i debiti tramite rottamazione e paga le somme prima della sentenza penale, per alcuni reati tributari scatta la non punibilità. Questo vale, ad esempio, per l’omesso versamento di ritenute o IVA se il debito viene integralmente estinto con le definizioni agevolate. La Cassazione però ha chiarito che tale causa di non punibilità si applica solo se era pendente un contenzioso (quindi se il debito era in discussione in sede tributaria). Insomma, la questione è complessa e riguarda pochi casi specialistici. Per la maggior parte dei debitori privati, non c’è alcun risvolto penale nel rottamare o stralciare. Se però sei coinvolto in un procedimento penale tributario, allora sì: definire il debito con rottamazione può aiutarti enormemente anche sul fronte penale (estinzione del reato per pagamento del debito). In ogni caso, questo esula un po’ dal recupero crediti civile che fa iQera, perché i reati tributari riguardano l’Erario e non società private.
  19. Cosa succede ai debiti dopo l’esdebitazione?
    L’esdebitazione è il beneficio concesso al debitore che completa una procedura concorsuale (fallimento per persona fisica, liquidazione controllata, piano del consumatore, ecc.), consistente nella liberazione dai debiti residui. Una volta ottenuta l’esdebitazione dal giudice, tutti i crediti che non sono stati soddisfatti (o lo sono stati solo parzialmente) si estinguono definitivamente nei confronti del debitore esdebitato. In pratica, i creditori non possono più né esigerli né iniziare/enumerare azioni esecutive. Ad esempio, se un debitore aveva un’ipoteca sulla casa e attraverso la liquidazione ha pagato in parte i creditori, dopo l’esdebitazione l’ipoteca va cancellata (previo ordine del giudice, se necessario). Il debitore esdebitato torna ad essere “affidabile” giuridicamente, può aprire nuove attività senza il peso dei vecchi debiti. Naturalmente, l’esdebitazione non copre eventuali garanzie reali date da terzi (se qualcuno aveva fatto da fideiussore o da garante, quel terzo resta obbligato, l’esdebitazione libera solo il debitore principale). Ma per il debitore diretto, è una rinascita: i debiti del passato sono come “cancellati” e i creditori non possono reclamare null’altro. Va segnalato che l’esdebitazione può essere negata se emergono comportamenti fraudolenti del debitore, ma se concessa è un punto finale sulla vicenda debitoria.
  20. Quando è opportuno rivolgersi a un avvocato per questi problemi di debiti?
    Il prima possibile. Idealmente subito dopo aver ricevuto il sollecito iniziale. Un avvocato esperto in materia di debiti e recupero crediti può infatti: verificare se la pretesa è legittima o se presenta vizi (evitando che tu paghi senza motivo); consigliarti sulla prescrizione (magari il debito è già estinto per legge e tu non lo sapevi); suggerirti se sia meglio impugnare un atto o piuttosto aderire a una definizione agevolata; assisterti nelle trattative con la società di recupero o predisporre un piano di rientro sostenibile; attivare prontamente strumenti di tutela come richieste di sospensione, opposizioni a decreti ingiuntivi, ecc. Agire tempestivamente con l’aiuto di un professionista evita errori (come perdere una scadenza o firmare accordi sfavorevoli) e spesso consente di risparmiare tempo e denaro complessivamente. Aspettare all’ultimo – ad esempio dopo che arriva l’atto di pignoramento – rende tutto più complicato e a volte irrimediabile. Quindi, appena arriva la lettera di iQera, fai analizzare la tua situazione: l’avvocato potrà delineare una strategia su misura (difensiva o transattiva) e farti dormire più tranquillo sapendo di aver preso in mano la situazione.

Conclusione

Affrontare un debito segnalato da iQera Italia (o anche una cartella dell’Agenzia Entrate-Riscossione) richiede competenze giuridiche e una buona conoscenza delle molte norme che regolano il recupero crediti, la prescrizione e le definizioni agevolate. In questo articolo abbiamo illustrato l’importanza di conoscere quali atti si possono impugnare (ad esempio, l’art. 19 d.lgs. 546/1992 elenca esattamente gli atti ricorribili) e i termini entro cui farlo; di verificare sempre la prescrizione (artt. 2946 e 2948 c.c. prevedono termini di 10 e 5 anni) prima di pagare un debito vecchio; di distinguere tra una semplice lettera di sollecito, un’intimazione e una cartella esattoriale; e di usare a proprio vantaggio tutti gli strumenti offerti dal legislatore: dagli stralci automatici delle micro-cartelle, alle rottamazioni quater/quinquies, al saldo e stralcio fiscale, fino alle procedure di composizione della crisi come il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione. La giurisprudenza più recente – come abbiamo visto – conferma ad esempio che nella definizione agevolata dei ruoli il processo tributario può estinguersi già con la prima rata (grazie anche all’intervento legislativo del 2025) e che lo stralcio dei mini-debiti va applicato per ogni carico singolo e non sull’intera cartella .

Agire tempestivamente è fondamentale: lasciare decorrere i termini può far cristallizzare il debito (rendendolo incontestabile) o far perdere l’opportunità di aderire a una rottamazione o transazione vantaggiosa. Con l’assistenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff di avvocati cassazionisti, commercialisti e gestori della crisi, potrete:

  • Analizzare dettagliatamente la lettera di sollecito ricevuta e tutta la documentazione del credito, per individuare immediatamente eventuali irregolarità o prescrizioni;
  • Impugnare cartelle esattoriali o avvisi di mora dinanzi alle autorità competenti, ottenendo – se del caso – la sospensione delle procedure esecutive già minacciate o in corso;
  • Valutare la possibilità di eccepire la prescrizione o altre cause di nullità, evitando pagamenti non dovuti;
  • Esplorare la strada delle definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio fiscale) se applicabili, oppure negoziare direttamente un saldo e stralcio privato con la società cessionaria del credito (come iQera), ottenendo forti sconti sul dovuto;
  • Predisporre, se necessario, un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione attraverso un OCC, per risolvere in modo organico una situazione di sovraindebitamento e arrivare all’esdebitazione;
  • Bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi in tempi rapidi tramite interventi giudiziari mirati, e proteggere i vostri beni mentre si costruisce la soluzione più adatta.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione specifica e difenderti dalle richieste di pagamento con strategie legali concrete e tempestive. Non aspettare che iQera (o altri creditori) passino all’incasso forzoso: una semplice chiamata o messaggio qui sotto può permetterti di riprendere il controllo della situazione debitoria e trovare la strada giusta per uscirne, che sia un ricorso vincente o un accordo saldo e stralcio vantaggioso.

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Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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