Lettera Da Donext Per Debiti Vecchi: Come Difenderti Da Un Sollecito Di Pagamento E Trattare Un Saldo E Stralcio

Introduzione

Ricevere una lettera da doNext S.p.A. relativa a “debiti vecchi” può generare apprensione. Spesso si tratta di crediti bancari o finanziari non riscossi, ceduti a società specializzate nel recupero crediti (i cosiddetti NPL, Non Performing Loans). doNext, parte del gruppo doValue (leader europeo nella gestione di crediti deteriorati) , agisce come servicer per banche e veicoli di cartolarizzazione: in pratica gestisce e recupera crediti ceduti, e opera come Master Servicer nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999 . Molti potrebbero confonderla con una banca o un ente pubblico, ma in realtà doNext è una società privata di recupero crediti. Ricevere una sua comunicazione significa che un vecchio debito (mutuo, prestito, carta di credito, scoperto di conto, finanziamento, ecc.) è stato ceduto o affidato a doNext per il recupero.

Perché la lettera doNext va presa sul serio? Perché ignorarla potrebbe portare ad azioni legali imminenti. Tuttavia, non bisogna farsi prendere dal panico o pagare subito senza verifiche: il punto cruciale non è “pagare o non pagare” in astratto, ma capire se il credito è davvero dovuto e quale strategia è più vantaggiosa. Prima di aprire il portafoglio, occorre valutare: il credito è esigibile o è prescritto? L’importo richiesto è corretto o “gonfiato”? La società può provare di aver titolo per riscuotere? Solo dopo queste verifiche si può decidere come muoversi. In sintesi, le possibili strade sono:

  • Contestare formalmente la richiesta (specie se ci sono dubbi su prescrizione, legittimità o importo).
  • Negoziare un saldo e stralcio “protetto” – ossia un accordo a saldo definitivo, pagando una somma ridotta – ma solo dopo aver creato le condizioni per uno sconto vantaggioso.
  • Concordare un piano di rientro sostenibile con garanzie e una liberatoria finale chiara, se si preferisce rateizzare il pagamento.
  • Valutare strumenti più strutturati (es. procedure di sovraindebitamento o esdebitazione) se il debito doNext è solo una parte di una crisi debitoria più ampia.

In queste situazioni, la differenza la fa il metodo: mai contattare il recuperatore “a caldo” senza preparazione, mai ammettere il debito al telefono senza riscontri documentali, mai pagare “per paura” senza prima ottenere un accordo scritto (quietanza e liberatoria). Una frase detta impulsivamente al call center può equivalere a un riconoscimento del debito e resuscitare un credito forse prescrivibile; un pagamento frettoloso e parziale può complicare eventuali contestazioni future. Occorre quindi sangue freddo e una strategia ben pianificata.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti

Questo approfondimento è curato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con esperienza ultradecennale nel settore. L’Avv. Monardo coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti a livello nazionale, con focus specifico sul diritto bancario, tributario e sulle procedure da sovraindebitamento. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); inoltre è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste qualifiche, lo Studio Monardo offre assistenza integrata sia sul fronte legale sia su quello economico-finanziario.

Come può aiutarti concretamente il team dell’Avv. Monardo? Ecco alcune attività chiave in cui forniamo supporto al debitore:

  • Analisi della lettera e della documentazione: esame della comunicazione di doNext e ricostruzione della storia del credito (contratto originario, estratti conto, eventuale decreto ingiuntivo, atti di cessione, notifiche passate) per verificare la legittimità della pretesa e l’esatta entità del debito.
  • Verifica di prescrizione e vizi procedurali: controllo dei termini di prescrizione applicabili e degli atti interruttivi (con prova dell’avvenuta ricezione: raccomandate AR, PEC, etc.), valutando se il credito possa essere estinto per decorso del tempo o se emergono irregolarità nella notifica.
  • Opposizioni e ricorsi legali: predisposizione di ricorsi e atti di opposizione contro eventuali provvedimenti esecutivi (ad es. decreto ingiuntivo, pignoramento, ipoteca, fermo amministrativo) per bloccare sul nascere azioni esecutive illegittime.
  • Sospensioni e tutela immediata: richiesta di sospensione di procedure esecutive già avviate (sospensione di un pignoramento, rinvio di un’asta immobiliare, etc.) quando vi siano elementi di contestazione, per guadagnare tempo e spazio di manovra.
  • Negoziazione di saldo e stralcio o piani di rientro: gestione diretta delle trattative con doNext per ottenere sconti significativi (considerando che i crediti NPL sono stati acquistati a prezzi molto bassi) e per fissare clausole di tutela fondamentali (rinuncia al debito residuo, cancellazione di ipoteche o garanzie, impegni a non cedere ulteriormente il credito, ecc.). Se preferibile, impostazione di piani di rientro rateali sostenibili, evitando condizioni capestro.
  • Procedure di sovraindebitamento ed esdebitazione: valutazione dell’accesso a strumenti come il Piano del consumatore o il Concordato Minore previsti dal nuovo Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019), o alla liquidazione controllata, per chiudere i debiti in via giudiziale con possibili riduzioni anche molto ampie (fino all’annullamento del debito non pagato, in caso di incapienza). L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi, può accompagnarti passo passo in queste procedure garantendo professionalità e credibilità davanti al Tribunale.

Se hai ricevuto un sollecito di pagamento da doNext per un vecchio debito, oppure se temi pignoramenti, ipoteche o altre azioni esecutive, non attendere oltre: 📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Una consulenza tempestiva può fare la differenza tra subire passivamente il recupero crediti e, invece, prendere in mano la situazione per difenderti con gli strumenti di legge più efficaci.

(Di seguito entreremo nel dettaglio del quadro normativo, delle ultime sentenze in materia e di tutti i passi pratici da compiere dopo aver ricevuto la lettera doNext, con un linguaggio chiaro e soluzioni concrete dal punto di vista del debitore.)

1. Contesto normativo e giurisprudenziale: cessione del credito, prescrizione e onere della prova

Per capire come difendersi da una lettera di doNext, è fondamentale inquadrare il contesto normativo e le più recenti pronunce giurisprudenziali in materia di crediti ceduti e di recupero crediti. Vediamo i riferimenti principali:

1.1 Cessione dei crediti deteriorati: regole base (Codice civile e TUB)

La libera cedibilità del credito – In Italia, un credito può essere ceduto dal creditore originario a terzi senza bisogno del consenso del debitore (salvo eccezioni per crediti di natura strettamente personale). Questa regola generale è sancita dall’art. 1260 del Codice Civile. Quando la cessione avviene, il debitore deve tuttavia essere tutelato: ha diritto di sapere chi è il nuovo creditore e di vedere documentata la cessione. Il Codice Civile prevede infatti che la cessione abbia effetto verso il debitore solo quando questi l’ha accettata o gli è stata notificata (art. 1264 c.c.). In caso di cessioni in blocco di crediti bancari, però, si applica una disciplina speciale (art. 58 del Testo Unico Bancario):

Art. 58 TUB – Cessione in blocco di crediti bancari – L’art. 58 del D.Lgs. 385/1993 (TUB) consente alle banche di cedere in blocco portafogli di crediti a un altro intermediario finanziario (inclusi veicoli di cartolarizzazione), con formalità semplificate rispetto alla notifica individuale . In particolare, la banca cedente deve dare notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale . Questa pubblicazione sostituisce la notifica ai debitori ceduti e rende la cessione opponibile ai debitori stessi (ai sensi dell’art. 58 co.2 TUB, che richiama l’art. 1264 c.c.) .

Esempio pratico: se la tua banca ha ceduto il tuo vecchio credito a una società veicolo, verrà pubblicato un avviso in G.U. con l’elenco (anche per categorie) dei crediti ceduti. Entro 90 giorni dalla pubblicazione hai facoltà di pagare ancora la banca originaria; dopo, dovrai pagare solo il cessionario (art. 58 co.5 TUB). Privilegi, pegni e ipoteche seguono automaticamente il credito ceduto e restano validi a favore del nuovo creditore, senza bisogno di rinnovi (art. 58 co.3 TUB).

Chi è doNext legalmente? – doNext S.p.A. è iscritta all’albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 32447 , dunque è autorizzata da Banca d’Italia a gestire crediti. Spesso doNext opera come Master Servicer di operazioni di cartolarizzazione (L. 130/1999), curando incassi e adempimenti per conto delle società cessionarie. In altri casi agisce come mandataria del creditore cessionario. In ogni caso, quando ricevi una lettera da doNext significa che:

  • Il tuo credito è stato ceduto a un nuovo soggetto (es. un fondo o veicolo SPV) e doNext ne gestisce il recupero, oppure doNext ha ricevuto mandato da una banca o finanziaria per recuperare un credito problematico.
  • La lettera dovrebbe indicare almeno gli estremi del credito ceduto (numero di pratica, originator cedente, contratto originario) e menzionare l’avvenuta cessione. Talvolta allegano copia dell’estratto della Gazzetta Ufficiale con l’avviso di cessione che ti riguarda.
  • Importante: una semplice lettera di doNext non è un atto giudiziario. Di solito si tratta di un sollecito di pagamento o di una messa in mora (diffida), oppure di una proposta di accordo bonario. Non ha valore di ingiunzione immediata, ma preannuncia possibili azioni legali se ignori la comunicazione.

Ricorda: la legge consente queste cessioni, ma tu hai diritto alla trasparenza. Puoi (e devi) chiedere che ti venga provato chi è il nuovo titolare del credito e con quali importi.

1.2 Prescrizione dei “debiti vecchi” e atti interruttivi

Il tema della prescrizione è centrale quando parliamo di debiti risalenti nel tempo. La prescrizione estingue il diritto del creditore se trascorre un certo periodo senza che il creditore lo eserciti. I termini di prescrizione ordinaria sono stabiliti dal Codice Civile: per i crediti in generale 10 anni (art. 2946 c.c.), ma molti crediti bancari e finanziari hanno termini più brevi. Ad esempio, interessi e accessori spesso si prescrivono in 5 anni (art. 2948 c.c.), così come le rate scadute di mutuo possono prescriversi in 5 anni ciascuna se il mutuo prosegue regolarmente, mentre il capitale residuo post decadenza beneficia del termine decennale.

Quando inizia a decorrere la prescrizione? Di norma dal giorno in cui il credito è esigibile (es.: dalla scadenza dell’ultima rata non pagata, dalla chiusura del conto in rosso, dalla data di risoluzione del contratto o decadenza dal beneficio del termine). Se c’è già un titolo giudiziale (es. decreto ingiuntivo non opposto, sentenza passata in giudicato), allora la prescrizione diventa quella decennale propria dei diritti riconosciuti in giudicato (art. 2953 c.c.), che decorre dal provvedimento.

Gli atti interruttivi – La prescrizione non è automatica: deve essere eccepita dal debitore e, soprattutto, può essere interrotta da un atto idoneo prima che il termine scada. Un atto interruttivo azzera il conteggio del tempo e fa decorrere una nuova prescrizione da capo. Gli atti interruttivi tipici sono la costituzione in mora (art. 2943 c.c., in pratica una lettera raccomandata o PEC con cui il creditore intima il pagamento), l’avvio di un giudizio o di una procedura esecutiva, o anche il riconoscimento del debito da parte del debitore.

Occorre però fare attenzione: non basta che il creditore spedisca una lettera; per avere effetto interruttivo, la lettera deve giungere nella sfera di conoscibilità del debitore (si dice tecnicamente che l’atto di costituzione in mora è un atto recettizio). La Corte di Cassazione lo ha ribadito più volte: conta che l’atto pervenga al destinatario . Ad esempio, una raccomandata AR non recapitata perché il destinatario era assente interrompe comunque la prescrizione se viene depositata alle Poste e va in compiuta giacenza, poiché si presume conosciuta allo scadere del periodo di giacenza . Viceversa, una semplice lettera ordinaria (non raccomandata) non è provabile e difficilmente potrà interrompere i termini in giudizio.

Nota bene: recenti sentenze hanno puntualizzato anche aspetti formali degli atti interruttivi. La Cassazione (ord. n. 2335/2024) ha stabilito, ad esempio, che una lettera di messa in mora senza firma autografa del creditore è inefficace a interrompere la prescrizione , perché la sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto scritto (serve a imputargli la paternità) e, se manca, l’atto non produce effetti. Inoltre, l’eventuale mancanza dell’avviso di ricevimento (in caso di raccomandata) può essere superata solo se si prova in altro modo la ricezione effettiva o la compiuta giacenza . Insomma, la prescrizione è un terreno tecnico: per valutarne l’eccepibilità occorre ricostruire con precisione la cronologia di contratto, scadenze e comunicazioni.

In sintesi: se il tuo “vecchio debito” è rimasto silente per molti anni, potrebbe essere prescritto (e dunque non più esigibile legalmente). Tuttavia devi verificare se nel frattempo ti siano stati inviati atti interruttivi validi (lettere raccomandate, atti giudiziari) – e se la controparte è in grado di provarlo in giudizio. Spesso i recuperatori fanno leva sull’ignoranza del debitore in materia: eccepire la prescrizione può annullare la pretesa**, ma va fatto tempestivamente (es. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo) e con i dovuti riscontri.

1.3 Onere della prova e documentazione della cessione

Un altro pilastro normativo fondamentale è l’onere della prova in caso di crediti ceduti. Chi esige il pagamento (in questo caso doNext per conto di un cessionario) deve provare sia l’esistenza e validità del credito, sia il fatto di esserne legittimato (cioè di averne acquisito la titolarità). In base ai principi generali del processo civile (art. 2697 c.c.), spetta al creditore che agisce dimostrare il proprio diritto. Nel contesto delle cessioni in blocco, però, la prova può risultare complessa, perché il singolo contratto di cessione potrebbe non essere allegato all’atto giudiziario.

La legge (art. 58 TUB sopra citato) semplifica gli adempimenti di notifica al debitore, ma non esonera il cessionario dal dimostrare la cessione se il debitore la contesta specificamente. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di per sé, è un adempimento pubblicitario, non una prova assoluta della cessione di uno specifico credito. Su questo punto negli anni ci sono state oscillazioni giurisprudenziali: alcune corti di merito inizialmente richiedevano al cessionario di produrre in giudizio copia integrale del contratto di cessione e dell’allegato con l’elenco dei crediti ceduti, pena la mancata prova del titolo. Altre ammettevano che la prova potesse essere data anche per via presuntiva (es. tramite l’estratto della G.U. e altri riscontri documentali).

Cassazione 2024-2025: Negli ultimissimi anni la Corte di Cassazione è intervenuta più volte per chiarire questi aspetti, delineando un vero e proprio “vademecum” in materia di legittimazione attiva del cessionario. In particolare, segnaliamo due pronunce di fine 2025 che fanno luce sulla questione:

  • Cass. Civ. Sez. III, ord. 29 dicembre 2025 n. 34641 – Definita dagli addetti ai lavori come un “vademecum” sull’onere probatorio nelle cessioni in blocco , ha ribadito che la pubblicazione in G.U. non basta, da sola, a provare né l’esistenza della cessione né che uno specifico credito vi fosse ricompreso. Tuttavia, ha chiarito che il cessionario può fornire la prova “con ogni mezzo”, anche tramite presunzioni e comportamenti concludenti, e che la Gazzetta può essere sufficiente se contiene elementi precisi per individuare i crediti ceduti e il debitore non solleva contestazioni specifiche . In altre parole: se nell’avviso pubblico il tuo credito è elencato chiaramente (per importo, numero rapporto, categorie, ecc.) e tu non contesti niente di concreto, quella pubblicazione insieme ad altri elementi (ad es. il fatto che la banca originaria smetta di chiederti soldi, o che doNext possieda tutta la documentazione del tuo conto) può bastare a convincere il giudice che la cessione è valida . Resta fermo però che, in caso di contestazione motivata da parte tua, il cessionario dovrà provare il perimetro della cessione.
  • Cass. Civ. Sez. III, ord. 24 dicembre 2025 n. 33966 – Questa ordinanza, uscendo a pochi giorni di distanza, conferma sostanzialmente l’orientamento. Ha affermato il seguente principio di diritto: in tema di cessione in blocco ex art. 58 TUB o cessione ex L.130/1999, il cessionario può provare la propria legittimazione anche tramite presunzioni e fatti concludenti, senza i limiti di prova dei contratti (artt. 2721-2729 c.c.), poiché per il debitore ceduto la cessione è “mero fatto storico” e non contratto cui partecipa. La pubblicazione in G.U., pur non costituendo prova piena di per sé, può risultare sufficiente se contiene elementi idonei a individuare i crediti ceduti, sempre che il debitore non sollevi specifiche contestazioni, essendo operante il principio di “non contestazione”. In più, la Cassazione evidenzia che non ha senso pretendere la produzione integrale del contratto di cessione in giudizio: se il debitore contesta fondatamente, il giudice valuterà le prove fornite (es. la G.U., una dichiarazione della banca cedente che attesta la cessione del singolo credito, la circostanza che il cessionario possiede l’originale del contratto di finanziamento, ecc.). Viceversa, contestazioni generiche del tipo “non avete provato la cessione” non bastano più: il debitore deve indicare perché ritiene che quel credito non sia stato ceduto, non potendo limitarsi a un mero silenzio o diniego .

Implicazioni pratiche: per il debitore, questo significa che contestare efficacemente la legittimazione di doNext richiede un approccio mirato. Non è sufficiente dire “non avete dimostrato di aver comprato il mio credito”; occorre, ad esempio, evidenziare lacune concrete: il numero di contratto non compare in G.U., l’importo diverge, manca qualsiasi documento della cessione, ecc. In assenza di contestazioni puntuali, un giudice potrebbe ritenere provata la cessione sulla base dell’avviso pubblico e di altri indizi (come appunto il comportamento “inerte” della banca originaria, che dopo la cessione smette di intervenire, o la disponibilità della documentazione originale in capo a doNext, che difficilmente l’avrebbe se non fosse subentrata nella posizione) . D’altro canto, se emergono effettivi dubbi (per esempio doNext non fornisce alcun documento originale, oppure l’avviso in Gazzetta è troppo generico), il giudice potrebbe dar ragione al debitore e considerare non provata la titolarità del credito da parte del cessionario. Alcuni tribunali di merito nel 2024–2026 hanno infatti sospeso procedimenti esecutivi promossi da società cessionarie proprio per difetto di prova rigorosa della cessione (specie quando il debitore compariva e contestava).

In sintesi: la legge e i giudici riconoscono al debitore il diritto di chiedere prove sulla cessione, ma pretendono anche dal debitore serietà nelle contestazioni (non puro ostruzionismo). Nel dubbio, far valere questo diritto – con l’assistenza di un legale – è sempre consigliabile: può portare la controparte a offrire un accordo transattivo più vantaggioso pur di evitare di esibire documenti che magari nemmeno ha in pronta disponibilità.

1.4 Definizioni agevolate e “rottamazione” dei carichi fiscali

Una parte dei debiti “vecchi” può riguardare il Fisco (es. cartelle esattoriali per imposte o multe). Anche se la lettera di doNext tipicamente concerne debiti verso banche o finanziarie, un debitore in difficoltà spesso ha più fronti aperti. È utile sapere che, sul versante fiscale, sono periodicamente previste definizioni agevolate – le cosiddette rottamazioni delle cartelle. Al 2026, la novità è la “Rottamazione-quinquies” introdotta con la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) . In breve, questa misura consente di chiudere i debiti affidati all’Agenzia Entrate-Riscossione dal 2000 al 2023 pagando solo l’importo residuo del capitale, con stralcio totale di sanzioni, interessi di mora e oneri aggiuntivi .

  • Ambito: riguarda tutti i carichi a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (anche se il contribuente aveva aderito a precedenti rottamazioni poi decadute), esclusi però i debiti già inclusi in una “rottamazione-quater” regolarmente saldata al 30/09/2025 . Sono definibili imposte, contributi previdenziali INPS e altre entrate, purché già affidate all’Agente della riscossione entro fine 2023.
  • Vantaggi: si pagano zero interessi e sanzioni (condono di queste voci), e zero aggio di riscossione. In pratica si versa solo la quota capitale e le eventuali spese vive (diritti di notifica, spese esecutive).
  • Scadenze: la domanda di adesione va presentata online entro il 30 aprile 2026; il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 (oppure in massimo 18 rate ripartite in 5 anni, con prima rata 31/07/2026 e interesse del 3% annuo dal 1° agosto 2026 in poi) .

Questa digressione fiscale è importante perché, se il tuo indebitamento complessivo include anche cartelle esattoriali, aderire alla definizione agevolata potrebbe ridurre drasticamente il monte debitorio fiscale, consentendoti di concentrare le risorse per chiudere anche il debito con doNext. Spesso una strategia vincente è combinare un saldo e stralcio sul fronte bancario/finanziario con la rottamazione sul fronte fiscale, ottenendo così una pulizia a 360 gradi. Nel prosieguo dell’articolo torneremo su questi strumenti “alternativi” (sovraindebitamento, rottamazione, ecc.) per indicare quando e come considerarli.

(Passiamo ora ad esaminare, in maniera pratica, cosa fare passo dopo passo dopo aver ricevuto la lettera doNext e quali difese e strategie adottare.)

2. Procedura passo-passo dopo la lettera doNext: tempi, diritti e mosse da fare

Vediamo ora cosa succede e cosa fare concretamente dopo aver ricevuto il sollecito di pagamento da doNext. È importante muoversi con metodo, rispettando tempi e fasi, per evitare errori. Ecco un percorso in 4 step:

Step 1 – Mantenere la calma: non riconoscere nulla immediatamente, evitare accordi frettolosi (soprattutto al telefono). La prima “trappola” infatti è la possibile telefonata del recuperatore. Spesso, dopo la lettera, doNext (o chi per essa) potrebbe chiamarti chiedendo ad esempio: “Conferma che il debito XYZ è suo? Può pagare qualcosa questo mese?”. Attenzione: una risposta impulsiva (“Sì, è mio quel debito, ma non posso pagare…”) può essere interpretata come riconoscimento del debito, riattivando termini di prescrizione e indebolendo eventuali contestazioni future . Allo stesso modo, accettare verbalmente un piano di rientro o pagare un piccolo acconto “tanto per” potrebbe pregiudicarti: rischi di validare importi magari non dovuti e perdere slancio negoziale. Regola d’oro: comunica preferibilmente per iscritto (meglio tramite PEC o raccomandata, magari per il tramite di un avvocato), così da poter pesare le parole. Se vieni contattato telefonicamente, limita la conversazione: prendi nota, non ammettere nulla, chiedi di ricevere tutto per iscritto. Mai farsi intimidire da frasi come “se non paga partiremo subito con pignoramenti”: sei ancora nella fase stragiudiziale, nessun pignoramento può avvenire senza un titolo esecutivo e un procedimento in tribunale.

Step 2 – Entro pochi giorni: inviare una richiesta di documentazione dettagliata e prova della titolarità del credito. Una mossa fondamentale è esercitare il tuo diritto di ottenere le prove e i documenti. Prepara (o fai preparare da un legale) una richiesta formale a doNext in cui chiedi copia della documentazione relativa al debito. In particolare, richiedi:

  • Contratto originario (es. contratto di mutuo, prestito o apertura di conto da cui nasce il debito), completo di eventuali condizioni generali.
  • Estratto conto cronologico o piano di ammortamento, che illustri come si è formato l’importo richiesto (capitale residuo, interessi, spese, eventuali penali).
  • Prospetto dettagliato del debito: quota capitale, interessi (con indicazione dei tassi applicati), spese legali o di recupero, eventuali ulteriori addebiti. Chiedi trasparenza sui criteri di calcolo (ad es. interessi di mora calcolati fino a quale data, eventuali interessi su interessi).
  • Atto di cessione del credito o, quantomeno, un attestato di cessione che riporti il tuo nominativo/posizione e precisi che il tuo credito è compreso nel portafoglio ceduto. In alternativa, copia dell’estratto della Gazzetta Ufficiale dove figura la cessione (indicando il tuo credito).
  • Eventuali atti interruttivi della prescrizione inviati in passato e relative prove di avvenuta ricezione (copia di raccomandate, cartoline AR, PEC).
  • Eventuali titoli giudiziali già ottenuti sul debito (es. un decreto ingiuntivo emesso a suo tempo, un precetto, ecc.), con relative notifiche.

Questa richiesta di documenti ha diversi scopi: intanto, ferma eventuali telefonate insistenti (possono rispondere per iscritto); poi, inizia a creare un “paper trail” che dimostra la tua volontà di capire e verificare. Inoltre, costringe doNext a mettere le carte sul tavolo. Se ignorano la richiesta o forniscono risposte evasive, sarà un punto a tuo favore in futuro. Spesso dopo questa richiesta il tono del recupero crediti diventa più cauto, perché capiscono che sei difeso e consapevole dei tuoi diritti.

Step 3 – Analisi difensiva: prescrizione, vizi e contestazioni possibili. Una volta ottenuti (o anche solo richiesti) i documenti, occorre valutare la situazione con lucidità per decidere la strategia. A questo punto è altamente consigliato farsi assistere da un professionista, che saprà leggere tra le righe dei documenti. Le casistiche in genere sono:

  • Se emergono elementi seri di difesa, ad esempio prescrizione maturata (nessun atto interruttivo valido negli ultimi anni) o mancanza di prove della cessione, allora conviene impostare una linea di contestazione dura: far presente a doNext che il credito è presumibilmente inesigibile e che, se insistono, si andrà davanti al giudice.
  • Se il credito appare dovuto ma l’importo è gonfiato da interessi e spese discutibili, si può seguire una linea mista: contestare le voci e proporre una riduzione, aprendo però alla trattativa per chiudere la posizione con un importo inferiore (saldo e stralcio).
  • Se la situazione finanziaria personale è gravemente compromessa (più debiti, insolvenze multiple), può aver senso valutare procedure concorsuali da sovraindebitamento: questo però implica un discorso più ampio (vedi Step 4 e sezioni successive).
  • Se doNext nel frattempo minaccia azioni legali imminenti (es. ti dà pochi giorni per pagare prima di procedere per vie legali), occorre soppesare i rischi: hanno davvero i presupposti per agire subito? Spesso è un bluff, ma se ad esempio il debito è fresco e incontestabile, potrebbero davvero ricorrere a un decreto ingiuntivo in tempi brevi. In tal caso, un approccio negoziale rapido (cercando un accordo prima che parta la causa) potrebbe evitare spese ulteriori.

Questo screening difensivo porta a decidere la strada: difesa intransigente, negoziazione o soluzione concorsuale. È fondamentale non tergiversare troppo: i termini per eventuali opposizioni decorrono dalla notifica degli atti formali (che per ora non ci sono, ma potrebbero arrivare). Nel contempo, se si mira a trattare, occorre farlo prima che la controparte investa in azioni legali (quando magari sarebbe meno incline a sconti).

Step 4 – Azione: contestare, trattare o attivare procedure di crisi. Arrivati a questo punto, con i consigli legali del caso, bisogna agire:

  • Opzione A – Contestazione formale: se il credito appare legalmente non dovuto (prescritto o altro), si può inviare a doNext una diffida motivata dove si nega il pagamento, esplicitando le ragioni (es: “Il credito risulta estinto per intervenuta prescrizione ai sensi dell’art. 2946 c.c., non avendo la Vs. società fornito prova di atti interruttivi negli ultimi 10 anni…”). Spesso questa mossa porta il recupero a “raffreddarsi” o addirittura a chiudersi lì, soprattutto se la controparte sa di avere torto. Se invece insistono e promuovono un giudizio, si sarà già preparata la base per opporsi efficacemente in tribunale.
  • Opzione B – Negoziazione di saldo e stralcio: se il debito è dovuto ma vuoi chiuderlo a sconto, oppure se è dubbio ma preferisci evitare lunghi contenziosi, una trattativa è opportuna. Importante: trattare non significa cedere subito. Prima si contestano eventuali addebiti illegittimi (così da “abbassare” l’importo preteso), poi si formula una proposta. Nella sezione successiva vedremo come condurre la negoziazione in modo efficace e sicuro.
  • Opzione C – Procedura di sovraindebitamento: se il debito doNext è solo uno dei tanti e la tua situazione globale è insostenibile, valuta strumenti come il Piano del consumatore o la Ristrutturazione dei debiti ex L.3/2012 (oggi Codice della Crisi). Queste procedure, attivate tramite l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), permettono di bloccare tutti i creditori (compresa doNext) e proporre un piano di pagamento parziale omologato dal giudice, con possibili stralci. È una strada più lunga e impegnativa, ma se hai numerosi debiti potrebbe offrirti una soluzione definitiva (ad es., ottenere l’esdebitazione, cioè l’esonero dal debito residuo una volta eseguito il piano).

Non esiste una scelta valida per tutti: dipende dai dettagli del tuo caso (importo del debito, tua capacità economica, eventuali irregolarità rilevate, urgenza o meno di chiudere, ecc.). L’importante è non restare fermi. Ignorare il sollecito sperando che “cada nel vuoto” può essere pericoloso: se il credito è vivo, doNext potrebbe – nei mesi successivi – procedere con un decreto ingiuntivo o iscrivere ipoteca se parliamo di mutui, ecc., e ti troveresti a rincorrere la situazione in peggio.

Riassumendo questa fase operativa:

  • Mantieni la posizione proattiva: rispondi alla lettera (con richieste o contestazioni) anziché ignorarla.
  • Raccogli prove e documenti: serviranno comunque, sia per difenderti sia per trattare.
  • Rispetta eventuali termini: se arriva un atto giudiziario ufficiale (es. precetto, ingiunzione), lì partono termini stringenti per fare opposizione. Ma anche prima, datti delle scadenze: es. “entro 30 giorni decido se fare offerta transattiva o contestare definitivamente”.
  • Consulta un esperto: come si sarà intuito, le variabili legali sono tante. Un avvocato esperto in queste materie vede scenari che al profano sfuggono (ad es., sa se in quel momento ci sono rottamazioni in corso, o se Cassazione ha appena emesso una sentenza chiave per il tuo tipo di caso).

Nei capitoli successivi approfondiremo le difese specifiche che puoi opporre e i consigli per negoziare un saldo e stralcio vantaggioso. Dopodiché affronteremo gli strumenti alternativi (rottamazione, OCC, ecc.), gli errori da evitare, e risponderemo alle domande frequenti.

3. Difese e strategie legali: come contestare un sollecito doNext (e preparare un saldo e stralcio vantaggioso)

In questa sezione entriamo nel merito delle principali strategie difensive che un debitore può adottare di fronte alla richiesta di doNext. Smontare (in tutto o in parte) la pretesa di pagamento è possibile, ma richiede metodo. Vediamo le difese tipiche.

3.1 Eccezione di prescrizione del debito

Invocare la prescrizione significa sostenere che il diritto di credito non può più essere fatto valere perché è trascorso troppo tempo senza che il creditore lo reclamasse validamente. È una difesa potentissima (azzera il debito) ma va usata con cognizione di causa. Quando ha senso eccepirla? Quando puoi dimostrare – o far emergere – che tra l’ultima manifestazione di vita del credito e oggi è passato un periodo superiore al termine di legge, senza atti interruttivi efficaci.

Come impostarla? Bisogna ricostruire una timeline chiara:

  • Data di decorrenza della prescrizione: es. data di scadenza dell’ultima rata pagata, o data di revoca fido, o data di decadenza del mutuo.
  • Eventuali atti interruttivi noti: es. raccomandata di messa in mora del 2017, precetto del 2018, ecc. Verificare se sono stati ricevuti.
  • Situazione attuale: se l’ultimo atto risale a più di 5 o 10 anni fa (a seconda del termine applicabile) e nel mezzo non ci sono state altre comunicazioni valide, la prescrizione è maturata.

Poniamo un esempio: prestito personale non pagato, ultima rata scaduta nel 2015, poi silenzio assoluto fino alla lettera doNext del 2026. La prescrizione per rate di prestito è 5 anni, quindi nel 2021 il diritto si sarebbe estinto, a meno che la banca cedente non provi di aver inviato una diffida o fatto decreto ingiuntivo in quei 5 anni. Se nulla di ciò risulta, oggi il credito non è più esigibile. In tal caso la migliore strategia è opporre la prescrizione in ogni sede: comunicare a doNext che il credito è prescritto e che, se intendono agire, eccepirai la prescrizione davanti all’autorità giudiziaria.

Attenzione: anche se sei convinto che il debito sia prescritto, non fare l’errore di “trattare per sicurezza”. Se versi anche solo 1 euro “per vedere se mollano la presa”, rischi di compiere un riconoscimento del debito e far ripartire la prescrizione! . Quindi, in caso di possibile prescrizione, la regola è: prima accertare e far valere la difesa, poi eventualmente – solo se necessario – valutare un accordo transattivo .

Dal punto di vista procedurale, l’eccezione di prescrizione va formalmente sollevata in giudizio (se, ad esempio, ti fanno decreto ingiuntivo, dovrai proporre opposizione eccependo la prescrizione). Ma puoi farla presente già in via stragiudiziale nella speranza che doNext rinunci a procedere. Spesso, se la prescrizione è palese, un avvocato ben piazzato può convincere la controparte a lasciar perdere o a chiudere a saldo e stralcio con importo simbolico.

3.2 Contestare la prova della cessione e la legittimazione di doNext

Come visto, doNext deve dimostrare di aver titolo per riscuotere. Non subire passivamente una richiesta “a scatola chiusa”: hai diritto a verificare chi pretende il pagamento e perché proprio a lui dovresti pagare. Una linea difensiva fondamentale è quindi la contestazione (eventuale) della titolarità del credito in capo a doNext/cessionario.

Obiettivo pratico: ottenere elementi che rendano la richiesta verificabile e trasparente. Se la lettera iniziale è generica (“paghi €10.000 per conto di Tizio Caio senza altre spiegazioni”), pretendi chiarezza: Qual è l’istituto originario? Quale contratto? Quando sarebbe stato ceduto e a chi? Formalmente, come visto nello Step 2, si chiedono i documenti di cessione.

Se doNext non fornisce documenti soddisfacenti, nella tua risposta potrai evidenziare questo vulnus. Ad esempio: “Contestiamo la Vostra legittimazione attiva non avendo ricevuto prova certa dell’inclusione del presunto credito nel portafoglio ceduto. L’estratto G.U. allegato non riporta nominativo né numero di posizione univocamente riferibili al sottoscritto”, e così via. Questo mette pressione al creditore secondario: in un eventuale giudizio sanno che dovranno procurarsi il contratto di cessione o ulteriori evidenze.

Molto spesso, la contestazione della titolarità porta a due possibili esiti: (a) doNext si attiva per produrre documenti (e a quel punto tu valuterai se sono convincenti); oppure (b) se non li hanno o non li trovano, preferiranno negoziare un accordo a forte sconto, pur di evitare un processo dall’esito incerto. In entrambi i casi, hai guadagnato leva negoziale.

Riassumendo la regola: chiedi sempre “chi siete e dimostratelo”. Non è scortesia: è tuo diritto. Un debitore informato che reclama evidenze sarà trattato con maggior riguardo rispetto a uno che paga e tace.

3.3 Contestazione degli importi: interessi indebiti, spese gonfiate, anatocismo

Un campo fertile di difesa riguarda la quantificazione del debito. Nei crediti “vecchi”, soprattutto se di natura bancaria, è frequente trovare errori o pretese illegittime nelle somme richieste. Ecco alcuni classici punti da verificare:

  • Interessi non giustificati o usurari: spesso i prospetti di società come doNext conteggiano interessi di mora su anni e anni. Bisogna controllare i tassi: se superano i tassi soglia antiusura del periodo, quegli interessi potrebbero essere nulli. Anche al di là dell’usura, vanno chieste le basi di calcolo: “€7.500 di interessi maturati” – come li hanno calcolati? su quale capitale e per quali anni?
  • Interessi anatocistici (calcolo di interessi su interessi): vietati se non espressamente pattuiti e regolamentati. Su conti correnti, per esempio, l’anatocismo trimestrale classico (interessi debitori capitalizzati ogni trimestre) è illecito per il passato e ora permesso solo a certe condizioni. Idem per carte revolving ecc. Se emergono calcoli di interessi su interessi, è un profilo contestabile.
  • Spese forfettarie di recupero crediti: alcune società aggiungono voci tipo “spese di sollecito € 500” o “compenso legale stragiudiziale € 1.000”. Bisogna chiedere su che base: se non c’è un titolo contrattuale che le prevede, o se sono manifestamente eccessive, puoi rifiutarti di pagarle. Una cartella Excel con due numeri buttati lì non fa legge.
  • Penali o addebiti vari: ad es. commissioni di estinzione anticipata (che però non ha avuto luogo), penali per decadenza dal termine, spese di invio rata… ogni voce va vagliata. Molte volte, voci accessorie non hanno fondamento legale e possono essere stornate.
  • Doppie imputazioni: verifica che non stiano richiedendo due volte la stessa cosa. Può succedere in cessioni successive che si perdano pezzi per strada. Ad es., il saldo include già interessi di mora, ma poi in un foglio a parte li ricalcolano di nuovo.

Contestare l’importo non significa dire “non devo nulla” (se il capitale effettivamente è dovuto), ma significa ridurre il terreno di scontro. Se da €20.000 di pretesa riesci a dimostrare che €5.000 sono spese illegittime e €5.000 sono interessi molto discutibili, stai di fatto spianando la strada a un accordo su base €10.000 o anche meno. Più il credito appare “fragile” o sovrastimato, più il creditore razionale preferirà chiudere a stralcio evitando il rischio di vederselo ridurre in causa .

Dal punto di vista pratico, come si contestano queste voci? Idealmente con l’aiuto di un professionista (magari un commercialista del team, visto che qui servono calcoli): si scrive a doNext elencando le discrepanze: “Interessi di mora richiesti: €7.500 – contestiamo tale importo in quanto privo di dettaglio di calcolo, potenzialmente usurario (verificati tassi soglia periodo 2015-2020), si invita a ricalcolare applicando il tasso legale…”, e così via. Anche se loro non accetteranno tutte le contestazioni, hai gettato le basi per trattare uno sconto consistente.

3.4 Violazioni di privacy e condotte aggressive di recupero: come reagire

Un fronte di difesa spesso trascurato è quello delle modalità di recupero crediti scorrette. Il Garante Privacy e la legge sulla privacy (GDPR e Codice Privacy) impongono limiti precisi alle società di recupero. Se doNext (o la società di recupero incaricata) esagera con chiamate vessatorie, messaggi registrati o comunicazioni a terzi, potresti avere motivo di lamentarti ufficialmente.

Alcuni esempi di condotte illecite da parte dei recuperatori:

  • Telefonate preregistrate a raffica sul tuo cellulare o peggio sul telefono di casa, magari con altre persone che possono ascoltare il messaggio (violazione della riservatezza).
  • Contatti a soggetti estranei al debito: chiamare i tuoi colleghi, il tuo datore di lavoro, o parenti non garanti per far recapitare solleciti è generalmente illecito (a meno di particolari situazioni, è una violazione del principio di minimizzazione dei dati).
  • Messaggi vocali in segreteria con dettagli sul debito, accessibili a chiunque (violazione segreto).
  • Tono minaccioso o ingannevole: fingere qualifiche che non hanno (“ufficio legale doNext” quando magari è un operatore qualunque), minacciare conseguenze irreali (“domani veniamo a pignorarle la casa” senza titolo).

Cosa si può fare in questi casi? Diffidare formalmente la società dal proseguire con quelle modalità, richiamando le norme privacy. Si può inoltre segnalare o proporre reclamo al Garante Privacy per le violazioni. Il Garante, ad esempio, è intervenuto nel 2019 approvando un Codice di condotta per i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) proprio per regolamentare l’uso corretto dei dati nei recuperi . E con vari provvedimenti precedenti (come il noto provvedimento del 18 gennaio 2007) ha sanzionato l’uso di messaggi automatizzati udibili da terzi.

Dal punto di vista tattico, far presente a doNext (o al recuperatore incaricato) che conosci questi tuoi diritti può portarli a moderare i toni. Inoltre, in sede di trattativa, potresti usare la violazione come leva: ad esempio, sei più propenso a chiudere bonariamente il debito se cessano subito le chiamate moleste e se la controparte adotta un atteggiamento collaborativo. È un po’ il gioco “carota e bastone”: fai capire che, se continuano con abusi, sei pronto a procedere per vie legali (civili e amministrative) contro di loro; se invece siedono a trattare civilmente, sei disposto a risolvere il problema in modo rapido.

Riassumendo: non subire in silenzio eventuali comportamenti scorretti. Hai diritto a rispetto e riservatezza, anche se sei debitore. Far valere questo diritto può proteggerti e darti un piccolo vantaggio negoziale. Nel dubbio, annota date e contenuti delle chiamate/molestie, così da avere elementi concreti da riferire in un eventuale esposto.

3.5 Trasformare il contenzioso in accordo: preparare il terreno per un saldo e stralcio

Molte delle difese sopra descritte hanno un duplice scopo: o portare a far decadere completamente la pretesa (es. con prescrizione), oppure mettere il creditore nelle condizioni di preferire una transazione a te favorevole. In effetti, contestare non esclude di trattare, anzi spesso è il preludio per trattare da una posizione di forza.

Giocare in difesa e in attacco insieme significa: da un lato sollevare tutte le eccezioni e i dubbi legali del caso (così il creditore percepisce rischio e incertezza sull’incasso), dall’altro lato mostrarsi disponibili a trovare un accordo ragionevole per chiudere la vicenda senza andare in causa. Questo approccio può essere definito di “negoziazione protetta”: non scopri le tue carte di debolezza (es. la paura di subire pignoramenti), piuttosto evidenzi le debolezze dell’altra parte e poi, con fare collaborativo, offri una via d’uscita.

Nel prossimo capitolo vedremo in dettaglio come negoziare un saldo e stralcio con doNext ottenendo il massimo sconto e tutelandoti con le clausole giuste. Prima, tuttavia, ricapitoliamo in breve i principali scenari difensivi e le mosse corrispondenti, in forma tabellare, per avere una mappa rapida.

4. Tabelle riepilogative operative

Di seguito presentiamo due tabelle sintetiche: la prima elenca i documenti chiave da richiedere e perché sono importanti; la seconda associa ai possibili scenari la strategia consigliata.

Tabella 1 – Documenti da ottenere e relative utilità

Cosa chiederePerché serveRischio se manca
Contratto originarioProva del rapporto e delle condizioni (tassi, spese)Importi contestabili; voci non dovute se non pattuite
Estratti conto / piano amm.Ricostruzione del saldo e degli interessiConteggi gonfiati non individuabili
Prova della cessione / titolaritàVerifica della legittimazione attiva di doNextRischio di pagare il soggetto sbagliato; contestazione forte possibile
Atti interruttivi + proveValutare la prescrizione (interruzioni valide?)Perdita di una difesa chiave se c’è prescrizione non rilevata
Eventuali titoli giudizialiCapire lo “stato” del rischio (esecuzioni in corso?)Sottovalutazione dei tempi e strumenti di opposizione

Tabella 2 – Scenari principali e strategia consigliata

ScenarioStrategia consigliataObiettivo
Documenti carenti + lungo tempo trascorsoContestazione + richiesta proveFermare pressione, costruire difesa
Credito esigibile ma importo molto elevatoAudit dei conteggi + saldo e stralcioRidurre importo e chiudere la posizione
Rischio di azione giudiziale imminente (ingiunzione)Trattativa rapida “protetta”Evitare decreto/precetto, congelare azioni
Debiti multipli (non solo doNext)Procedura di crisi (OCC) / piano del consumatoreSoluzione sistemica complessiva (esdebitazione)

Le tabelle confermano che, a seconda della situazione, si può pendere più sul lato “difensivo puro” (contestazione) o su quello “negoziale”. In ogni caso, la preparazione è la chiave: avere i documenti e sapere dove sono i punti deboli della controparte è ciò che permette poi di strappare il risultato migliore.

5. Il saldo e stralcio con doNext: come negoziare (davvero) senza cadere in trappole

Veniamo ora alla fase di negoziazione, ovvero l’ipotesi in cui, anziché andare allo scontro totale, si cerca di chiudere la partita con un accordo transattivo. Saldo e stralcio significa che paghi una parte del dovuto e, in cambio, il creditore rinuncia definitivamente al resto. Sembra semplice, ma la realtà è che non basta parlare di “sconto”: un saldo e stralcio ben fatto deve assicurarti tutela totale per il futuro, altrimenti rischi di pagare e non essere comunque tranquillo. Ecco come procedere.

5.1 Quando (e perché) conviene trattare un saldo e stralcio

Trattare ha senso in diversi scenari, ad esempio:

  • Il debito non è chiaramente prescritto ma è “vecchio” e la documentazione è incompleta: in questa situazione hai qualche cartuccia (magari contestazioni su interessi o cessione) ma non la certezza assoluta di vittoria in giudizio. Un accordo ti evita l’alea del processo e a doNext evita di spendere per provare cose non semplici. Entrambi avete convenienza a chiudere a metà strada.
  • Vuoi evitare contenziosi, pignoramenti, costi e stress: anche se pensi di aver ragione, il tempo, il denaro e l’energia spesi in una causa possono non valere la candela se puoi risolvere con un esborso ridotto. Specie se il debito ti toglie il sonno, un saldo e stralcio compra serenità immediata.
  • Hai accesso a liquidità immediata (es. qualche risparmio, aiuto famigliare): molti creditori sono disposti a sconti maggiori in cambio di un pagamento unico e rapido. Se puoi offrire subito una somma, è un ottimo argomento per la trattativa.
  • Effetti reputazionali/operativi: se sei un imprenditore o professionista, avere un debito in sospeso può significare segnalazioni in CRIF o presso banche dati che ti bloccano l’accesso al credito. Chiudere la posizione ti permette di voltare pagina più in fretta (le segnalazioni negative vengono aggiornate a “saldo stralciato” e poi cancellate dopo un certo periodo secondo il Codice di condotta SIC).
  • Situazione finanziaria fluida: se prevedi che tra un anno starai meglio o peggio, influisce. Paradossalmente, trattare conviene anche se sei in risalita economica, perché se aspetti e migliori le tue condizioni, il creditore potrebbe avere meno remore a farti causa vedendoti più solido.

In generale, trattare non è “cedimento”: è scegliere di chiudere in modo controllato anziché andare allo scontro totale. L’importante è farlo al momento giusto e con le dovute precauzioni, che ora vedremo.

5.2 Come impostare la negoziazione: consigli pratici

Prima regola: meglio negoziare per iscritto (email/PEC). Le telefonate possono servire per sondare il terreno, ma l’accordo finale deve essere scritto. Nel dialogo, non mostrare mai fretta o eccessiva ansia di chiudere: chi appare disperato ottiene condizioni peggiori. Piuttosto, enfatizza i punti deboli del credito (“ci sono profili di prescrizione…”, “sto valutando di fare opposizione…”) e parallelamente mostra buona volontà (“vorrei evitare lungaggini… posso fare uno sforzo se anche voi venite incontro”).

Quanto offrire? Dipende dal caso, ma spesso si parte molto in basso. Se ti chiedono 10.000 €, potresti iniziare offrendo 2.000-3.000 €, sapendo che probabilmente rifiuteranno ma lascerai intendere che oltre una certa soglia non vai. Loro magari faranno una controproposta (es. “ci servono almeno 7.000”). Da lì si tratta. Non avere paura di sembrare “cattivo” offrendo poco: fa parte del gioco. Importante: motiva sempre la tua offerta con elementi oggettivi (es: “il capitale originario era 4.000 e ho riscontrato 2.000 € di addebiti poco chiari: offro 4.000 per chiudere, pagando subito”). Far vedere che l’offerta ha una logica aumenta le chance che la considerino seriamente.

Pagamento in unica soluzione o rate? Di solito, per definizione, il saldo e stralcio è un pagamento una tantum. Se chiedi rate, l’accordo diventa un “piano di rientro con stralcio finale”, più complicato e di solito meno vantaggioso (ti faranno sconti minori se paghi a rate). Quindi, se possibile, raccogli la somma per pagare in unica soluzione, anche perché dà più forza contrattuale (“posso darvi X mila euro entro 15 giorni, oppure niente e ci vediamo in tribunale”). In ogni caso, mai pagare nulla senza aver prima ricevuto l’accordo scritto firmato! (Vedi par. 5.4 sugli errori da evitare.)

Chiedi sempre la “liberatoria” e altre clausole: oltre allo sconto, ciò che conta è che l’accordo ti tuteli per il futuro. Nel prossimo paragrafo elenchiamo le clausole essenziali.

5.3 Le 10 clausole che non devono mancare nell’accordo di saldo e stralcio

Quando si giunge a definire l’accordo con doNext, assicurati che la lettera di accordo (meglio se predisposta su carta intestata loro, firmata da un responsabile) contenga chiaramente almeno i seguenti punti:

  1. Importo concordato e data di pagamento – Es: “Le parti concordano che il debitore verserà l’importo di € __ entro il //20__…”. L’importo deve essere onnicomprensivo, cioè quello finale da pagare, senza sorprese di ulteriori spese.
  2. Clausola di saldo e stralcio definitivo – Esplicitare che “il suddetto importo è accettato a saldo e stralcio definitivo del credito, che si intenderà integralmente estinto”.
  3. Rinuncia al residuo – Dichiarazione del creditore che rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per capitale, interessi, spese, ecc. Esempio: “doNext (o il cessionario) rinuncia fin d’ora a ogni credito residuo relativo alla posizione n. ___”.
  4. Quietanza liberatoria – Impegno a rilasciare una quietanza liberatoria entro X giorni dal pagamento. La quietanza è il documento che attesta che hai pagato e sei libero. Deve essere piena, senza condizioni.
  5. Eventuali procedure in corso – Se c’è un decreto ingiuntivo o pignoramento in atto, va previsto che verranno estinti: “la società si impegna a rinunciare al decreto ingiuntivo n. …/… e a far cancellare l’ipoteca…”.
  6. Garanzie e coobbligati – Se c’erano garanti (fideiussori) o ipoteche, l’accordo deve dirimere anche la loro posizione: ad esempio, che la fideiussione viene liberata, che l’ipoteca sarà cancellata a spese del creditore entro tot giorni.
  7. Segnalazioni in Centrali Rischi – Importante per ripulire la tua reputazione creditizia. Inserire che, nei limiti consentiti dal Codice di condotta SIC, la posizione sarà aggiornata come “saldo a stralcio” e successivamente cancellata decorsi i termini . Non possono togliere subito la segnalazione negativa, ma almeno deve risultare che il debito è chiuso.
  8. Divieto di cessioni future – Una clausola spesso trascurata: far scrivere che il residuo non potrà mai essere ceduto a terzi. In teoria avendolo rinunciato è ovvio, ma ribadirlo evita che domani un altro recuperatore malinformato salti fuori chiedendo il residuo (è successo in casi in cui accordi mal scritti lasciavano spiragli).
  9. Modalità di pagamento – Indicare IBAN o coordinate per il bonifico, e soprattutto la causale da indicare, preferibilmente con la dicitura “saldo e stralcio” e riferimento all’accordo. Questo per collegare in modo univoco il pagamento all’accordo.
  10. Foro competente e forma delle comunicazioni – Di solito irrilevante se tutto va bene, ma preferibile specificare che eventuali controversie sull’accordo saranno del foro del debitore (se possibile) e che ogni comunicazione avvenga per iscritto.

Queste clausole ti proteggono. Ricorda: finché non hai in mano l’accordo firmato, non versare nulla. E rileggilo con attenzione (meglio con l’avvocato) perché a volte infilano formulazioni ambigue. Ad esempio: “la società si riserva di esigere il residuo in caso di inadempimento” – ok, quello è normale, ma deve essere legato solo al caso in cui tu non paghi nei tempi concordati, non deve esserci “riserva” in caso tu paghi regolarmente. Oppure: “rinuncia al residuo salvo buon fine del pagamento” – anche questo è normale, vuol dire che rinunciano solo a pagamento effettuato. Basta che non ci siano frasi tipo “rinuncia al residuo per ora” o condizioni strane.

5.4 L’errore più pericoloso: pagare senza liberatoria “blindata”

Molti debitori, presi dalla fretta o dall’ansia, commettono l’errore capitale: pagare subito (tutto o in parte) senza avere un accordo scritto chiaro. Questo è estremamente rischioso. Possibili conseguenze:

  • Il creditore considera il pagamento solo un acconto – Se non hai una scrittura che dice “saldo e stralcio”, quello che versi potrebbe essere imputato a riduzione parziale del debito, e dopo qualche mese torneranno a chiederti il resto. Ci sono casi di persone che, in buona fede, pagano magari il 50% pensando di aver chiuso, e invece per la controparte il 50% è un acconto e pretendono ancora il restante.
  • Perdi forza contrattuale – Una volta incassato il denaro, il creditore non ha più incentivo a trattare. Se non hai formalizzato prima l’accordo, difficilmente dopo ti regaleranno la liberatoria per simpatia. Anzi, potrebbero dire: “grazie, ora attendiamo il saldo delle ulteriori rate”.
  • Problemi su garanzie e segnalazioni – Senza un accordo scritto, potresti trovarti ad aver pagato ma ad avere ancora un’ipoteca iscritta (perché nessuno ha previsto la cancellazione) o a restare segnalato come cattivo pagatore. Ti mancano gli strumenti per pretendere queste sistemazioni, perché non erano state concordate.

Insomma, mai pagare “per togliersi il pensiero” senza tutela . Se la controparte spinge per un pagamento immediato “poi le mandiamo la lettera”, rispondi: “Gentilmente preparatemi prima l’accordo scritto, lo firmiamo e subito dopo eseguo il bonifico”. È un tuo diritto e una loro responsabilità farlo.

Caso particolare: pagamento a rate nell’accordo. Se proprio non puoi fare altrimenti e concordi un pagamento dilazionato, assicurati che sia previsto che in caso di tuo puntuale adempimento di tutte le rate il debito si considera saldo e stralciato. Può essere utile inserire una clausola che mantiene valido lo stralcio anche se dovessi con un piccolo ritardo pagare una rata, per evitare decadenze automatiche. I creditori vogliono spesso la clausola di decadenza (se salti una rata perdi lo sconto): cerca di renderla il meno draconiana possibile, magari con 15 giorni di tolleranza.

Riassunto sezione saldo e stralcio: è uno strumento potente e spesso la soluzione migliore, ma va maneggiato con cura. Con un buon accordo ti liberi del debito per sempre; con leggerezza rischi di pagare e rimanere invischiato nei problemi. Per questo l’assistenza di un professionista in fase di trattativa è consigliabile: l’avvocato conosce le “trappole” contrattuali e ti garantisce che il patto sia scritto nell’interesse tuo, non solo di controparte.

6. Strumenti alternativi quando il debito doNext è solo la punta dell’iceberg

Finora ci siamo concentrati sul singolo sollecito doNext. Ma spesso chi riceve queste lettere ha una situazione debitoria complessa: magari anche altre società di recupero crediti lo stanno contattando, oppure ha cartelle esattoriali, arretrati con l’INPS, ecc. In tali casi, pensare di risolvere facendo tanti piccoli saldo e stralcio separati potrebbe non essere la strategia ottimale. Vediamo quindi gli strumenti alternativi o complementari da valutare.

6.1 Procedura di sovraindebitamento (OCC) ed esdebitazione

Se sei un privato, un consumatore sovraindebitato, o un piccolo imprenditore non fallibile, la legge italiana (L. 3/2012 e ora D.Lgs. 14/2019 Codice della Crisi) offre delle procedure per gestire in modo unitario tutti i debiti. Sono le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, gestite con l’ausilio di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi).

I principali strumenti sono:

  • Piano del Consumatore / Ristrutturazione dei debiti del consumatore: un piano di pagamento, presentato al Tribunale, che include tutti i debiti (banche, finanziarie, fisco, privati) e prevede il pagamento parziale di quanto dovuto in base alle reali capacità economiche del debitore. Può contenere stralci importanti (ad esempio pagare il 50% del totale in 5 anni) e una volta omologato è vincolante per tutti i creditori, anche dissenzienti. Se il debitore lo esegue, ottiene l’esdebitazione, ovvero la cancellazione definitiva dei debiti residui.
  • Concordato minore (per piccoli imprenditori e ditte individuali non fallibili): funziona similmente, ma con il voto dei creditori. Richiede l’adesione della maggioranza per essere omologato.
  • Liquidazione controllata: in sostanza il fallimento del sovraindebitato. Si liquidano i beni disponibili e poi il Tribunale cancella i debiti (anche se i creditori hanno recuperato magari solo pochi spiccioli). È l’ultima ratio se non si riesce a fare un piano sostenibile.

Come queste procedure possono aiutare nel nostro caso? In tanti modi:

  • Sospensione delle azioni esecutive: dal momento del deposito della domanda di sovraindebitamento, il giudice può disporre il blocco di pignoramenti, ingiunzioni, ecc. Dunque se temi che doNext (o altri creditori) ti pignorino lo stipendio o vendano la casa, avviare la procedura congela tutto.
  • Trattativa “istituzionale”: invece di negoziare singolarmente con doNext, inserisci doNext insieme agli altri nel piano. Offri, ad esempio, di pagare a tutti il 30% in tot anni. Se il piano è ben fatto e viene omologato, doNext dovrà accontentarsi di quanto previsto lì, e non potrà agire diversamente.
  • Riduzione dei debiti complessivi: le procedure prevedono spesso che tu paghi solo una parte di quello che devi, commisurata a ciò che puoi davvero permetterti (valutano il tuo reddito, patrimonio, carichi di famiglia, etc.). Puoi ottenere stralci anche più ampi di quelli ottenibili stragiudizialmente, specie se la tua capacità di pagamento è molto limitata.
  • Esdebitazione finale: il vero beneficio è che, al termine, il giudice ti libera dai debiti residui. Quindi, se anche con il piano hai pagato solo il 20%, il restante 80% non potrà più perseguitarti legalmente.

Queste procedure non sono adatte a tutti i casi (hanno costi, tempi e richiedono la collaborazione di un Gestore della crisi come l’Avv. Monardo). Ma il loro senso è proprio dare una via d’uscita “pulita” a chi è schiacciato dai debiti. Se il sollecito doNext è solo uno dei tanti e senti di essere in un vortice, valuta seriamente questa strada rivolgendoti a un OCC. L’Avv. Monardo, essendo Gestore, può analizzare la tua situazione e dirti se ci sono i requisiti e quale potrebbe essere l’esito. A volte, bastano questi presupposti per convincere i creditori a fare accordi stragiudiziali: sapendo che altrimenti finirebbero in un piano del consumatore col rischio di prendere meno, preferiscono trattare subito.

6.2 Piani di rientro “sostenibili” (quando non si riesce a stralciare tutto subito)

Un’alternativa intermedia tra il saldo e stralcio immediato e la procedura concorsuale è il piano di rientro rateale concordato privatamente. Può essere utile se:

  • Non disponi di liquidità sufficiente per un saldo e stralcio in unica soluzione, ma puoi pagare a rate;
  • Il creditore non accetta uno stralcio forte ma è disposto a diluire il pagamento intero o quasi.

In un certo senso, il piano di rientro è meno vantaggioso perché paghi di più (spesso vicino al 100% del dovuto, magari con piccolo sconto sugli interessi futuri) però prendi tempo e eviti azioni legali immediate.

Se opti per un piano di rateizzazione negoziato con doNext, attenzione a:

  • Rate sostenibili: non impegnarti a rate mensili impossibili. Meglio una rata più bassa e durare qualche mese in più, che fare i primi 3 pagamenti e poi saltare (perché rischi di perdere il beneficio e tornare al punto di partenza).
  • Interessi trasparenti e moderati: se rateizzi per 2-3 anni, è lecito che chiedano un po’ di interesse compensativo. Assicurati che sia a un tasso ragionevole (non superiore al tasso legale o a pochi punti percentuali). Evita piani con interessi esagerati che vanificano lo sconto ottenuto.
  • Niente clausole capestro: come dicevamo, attenzione a clausole tipo “se salta una rata decade il piano e il debitore è tenuto all’intera somma iniziale maggiorata di penali”. Pretendi almeno un periodo di tolleranza o la possibilità di rimediare a un ritardo senza perdere tutto.
  • Liberatoria finale certa: come per il saldo e stralcio, alla fine del piano deve essere previsto il rilascio di quietanza e liberatoria. Far specificare che, a piano completato, nulla più sarà dovuto.

Un piano di rientro va formalizzato per iscritto in modo analogo all’accordo di saldo e stralcio. Tendenzialmente, se sei arrivato a concordare un piano, assicurati di rispettarlo scrupolosamente: in caso contrario, doNext difficilmente accetterà un secondo tentativo e probabilmente passerà alle vie legali a quel punto.

In definitiva, il piano rateale può essere un male minore quando non si riesce ad ottenere uno stralcio significativo o non si hanno soldi pronti. L’importante è che sia realistico e che ti accompagni verso la risoluzione (non sia solo un “pagare per sempre”).

7. Gli errori comuni da evitare assolutamente

Dopo aver analizzato tattiche e soluzioni, è utile elencare in modo chiaro gli errori da NON commettere quando si ha a che fare con doNext (o qualsiasi recupero crediti per debiti vecchi). Spesso, infatti, il fallimento di una difesa nasce da passi falsi iniziali. Ecco i più frequenti:

  • Richiamare immediatamente doNext “per spiegare la propria situazione”: errore comprensibile (si vorrebbe far capire che non si è cattivi pagatori ma in difficoltà, etc.), ma pericoloso. Al telefono l’operatore potrebbe farti domande trabocchetto, farti ammettere il debito o spaventarti. Meglio prendere tempo e rispondere in modo strutturato e scritto, magari tramite legale.
  • Raccontare vita, morte e miracoli al recuperatore: collegato al punto sopra. Dire “Ho perso il lavoro, ma riconosco che devo pagarvi, magari il mese prossimo…” significa darsi la zappa sui piedi. Le tue eventuali sventure falle valere semmai davanti a un giudice per chiedere termini di grazia, non a chi ti deve riscuotere che anzi userà quell’informazione come leva (sanno che ti senti in colpa e insisteranno).
  • Riconoscere il debito senza una verifica documentale: anche se intimamente sai che quel prestito lo facesti, non c’è motivo di dichiararlo apertamente prima di aver visto i documenti. Magari scopri che il contratto aveva vizi, o che l’importo è sbagliato. Mantieni sempre un po’ di scetticismo formale: “Non ricordo questa posizione, attendo copia del contratto…”.
  • Pagare un acconto “per bloccare tutto” senza un accordo scritto: come ribadito, è l’errore più grave. Nessuna ricevuta di pagamento generica ti protegge da ulteriori richieste, anzi è un’ammissione di debito fresca fresca. Se proprio c’è urgenza (es. un’asta imminente e l’unico modo di fermarla è dare un acconto), fallo mettere per iscritto dal creditore che quel pagamento è fatto in attesa di accordo e che nel frattempo sospenderanno le azioni.
  • Non controllare la prescrizione: spesso i debitori non conoscono queste norme e pensano che se gli chiedono soldi allora “avranno ragione loro”. Invece molti crediti ultra 5-10ennali sono ormai legalmente inesigibili. Non informarsi sulla prescrizione significa magari pagare quando avresti potuto opporti con successo.
  • Trattare senza pretendere una quietanza liberatoria: anche persone che hanno pagato l’intera somma dovuta a volte non ricevono nulla in cambio e dopo anni rispuntano problemi (es. segnalazioni mai rimosse, o ulteriori rivalse su interessi). Ogni pagamento deve essere documentato e devi ricevere conferma scritta che il debito è chiuso.
  • Ignorare le regole su privacy e subire passivamente soprusi: come detto, se ti perseguitano con telefonate ai parenti o simili, non dire “eh vabbè, possono farlo”. Non possono farlo! Documenta e segnala, o almeno minaccia di farlo. Spesso solo mostrando di sapere la legge li riduci a più miti consigli.
  • Farsi trovare del tutto impreparati in caso di azione legale: se, nonostante tutto, ti notificano un atto giudiziario (es. decreto ingiuntivo), l’errore peggiore sarebbe non fare opposizione nei termini o presentarsi in udienza senza avvocato sperando di spiegarsi. Lì entri in un campo tecnico dove devi far valere formalmente le tue difese (prescrizione, ecc.). Dunque, appena arriva un atto del tribunale, corri dall’avvocato con tutti i documenti raccolti.

In sintesi, professionalità e sangue freddo. Gestire un debito non è piacevole, ma proprio per questo non bisogna improvvisare. Ogni mossa va ponderata chiedendosi: “questa azione mi tutela o mi espone di più?”. Quando hai dubbi, fermati e chiedi consiglio.

8. Esempi pratici e simulazioni numeriche

Per rendere più concreti i concetti, analizziamo un paio di casi simulati che ricorrono spesso nella pratica, con numeri semplificati.

Simulazione A – Prestito personale “dimenticato” con importo gonfiato

  • Situazione iniziale: Prestito personale originario residuo €12.000 (capitale), contratto estinto anticipatamente per inadempimento nel 2016. Lettera doNext nel 2026 richiede: €21.500 totali, di cui €7.500 interessi di mora e €2.000 spese varie.
  • Osservazioni: Sono passati 10 anni. In teoria il capitale prescrive in 10 anni, gli interessi di mora prescrivono in 5. Bisogna verificare se dal 2016 al 2026 sono stati inviati atti interruttivi validi. Inoltre €7.500 di interessi su €12.000 sembrano molti: forse calcolati a tassi alti e per tutto il periodo.
  • Difesa tipica:
  • Richiedere il dettaglio di calcolo degli interessi e la documentazione completa.
  • Verificare prescrizione: se non risultano solleciti tra 2016 e 2026, eccepire prescrizione (almeno sugli interessi prescritti in 5 anni, e possibilmente su tutto se decennale trascorso).
  • Contestare le spese €2.000: chiedere giustificazione (spesso sono forfettarie non dovute).
  • Proporre un saldo e stralcio: data l’anzianità del debito e la debolezza della loro posizione, si può offrire una percentuale bassa, ad esempio €6.000 in unica soluzione, sottolineando che gran parte dell’importo richiesto è composta da voci contestate.
  • Possibile esito negoziale: supponiamo che doNext verifichi di non avere solleciti dal 2016 (quindi sanno di rischiare la prescrizione). Potrebbero accettare un’offerta attorno al 30-40% del totale richiesto pur di incassare. Ad esempio, accordo a €7.000 (circa un terzo del totale) , con liberatoria completa. Il debitore paga e chiude definitivamente con un risparmio notevole.

(Da notare: se il debitore non avesse contestato nulla e avesse iniziato a pagare magari 200 € al mese per paura, avrebbe riconosciuto il debito per intero e si sarebbe impegnato per quasi 10 anni di rate! La differenza la fa l’atteggiamento informato.)

Simulazione B – Mutuo non pagato con contestazione su decorrenza prescrizione

  • Situazione iniziale: Mutuo ipotecario del 2010, rate non pagate dal 2017, banca dichiara decaduto il beneficio del termine nel 2018 e cede il credito a un fondo nel 2021. Lettera doNext nel 2026 richiede €50.000. Il debitore nel frattempo ha ancora l’immobile pignorato dalla banca (procedura esecutiva avviata nel 2019 e in stand-by).
  • Punto cruciale: La prescrizione dei mutui è dibattuta – decorre dalla scadenza di ciascuna rata (5 anni) o dalla decadenza dal termine (10 anni)? Ci sono pronunce differenziate. La giurisprudenza recente si è orientata nel senso che, dopo la decadenza del termine, il debito residuo si prescrive in 10 anni (trattandosi di unica obbligazione sopravvissuta) . Ma se la banca non ha comunicato bene la decadenza, il dies a quo potrebbe essere contestabile.
  • Difesa tipica: Qui la strategia potrebbe essere mista: far leva sulla complessità giuridica (temi su cui dottrina e Cassazione si sono espresse, quindi non pacifici) per intavolare una trattativa. Si chiede una sospensione dell’azione esecutiva in corso (se non già ferma) e si propone un piano per definire tutto, magari vendendo spontaneamente l’immobile a prezzo migliore di un’asta e pagando una percentuale del debito col ricavato.
  • Azioni concrete:
  • Contestare formalmente a doNext che “non è affatto scontato che l’ultima rata decadde nel 2018” (specie se la comunicazione di decadenza non è documentata).
  • Evidenziare che la procedura esecutiva sta andando per le lunghe e potrebbe non dare frutti (magari l’immobile ha pochi interessati).
  • Proporre: “Mi impegno a trovare un acquirente per l’immobile a €40.000, con cui pagare subito €40.000 a saldo e stralcio, così chiudiamo la pratica e il pignoramento viene cancellato”.
  • Possibile esito: Se doNext e il fondo cessionario valutano che proseguire col pignoramento porterà forse meno e in più tempo, potrebbero accettare. Il debitore vende la casa, versa i €40.000 (o anche meno, dipende dalla forza negoziale) e si libera del debito residuo, evitando aste e ulteriori ansie .

(Questa simulazione mostra l’importanza di conoscere lo stato delle procedure e le sentenze sul punto specifico – qui il riferimento era a come calcolare la prescrizione del mutuo. Far intravedere al creditore che “potresti far annullare il pignoramento per prescrizione” è un incentivo a trovare un accordo prima.)

Ovviamente ogni caso ha le sue peculiarità, ma l’approccio rimane: analisi giuridica + creatività negoziale. Un consulente esperto può formulare soluzioni ad hoc impensabili per chi affronta la cosa da solo.

9. Domande frequenti (FAQ)

Infine, rispondiamo in modo chiaro a una serie di domande comuni che i debitori si pongono quando ricevono lettere come quella di doNext. Queste FAQ aiutano a dissipare dubbi pratici e sfatare alcuni miti.

1. Una lettera di doNext vale come “notifica ufficiale”?
No. Di solito è un sollecito bonario o al più una messa in mora. Non è un atto giudiziario come un precetto o un atto di pignoramento. Tuttavia, ignorarlo completamente è rischioso: spesso preannuncia che, se non si trova un accordo, potrebbero seguire azioni legali (es. un decreto ingiuntivo).

2. Cosa succede se non rispondo o non pago?
Continueranno a insistere (telefonate, ulteriori lettere) e, se ritengono che il credito sia esigibile e ne vale la pena, potrebbero avviare un procedimento giudiziario. Il primo passo di solito è ottenere un decreto ingiuntivo dal tribunale, poi – trascorsi i termini – passare a pignoramenti (stipendio, conto, auto, immobili) . Non sempre lo fanno subito, dipende da importo e probabilità di recupero, ma è una possibilità. Meglio prevenirla attivandosi come spiegato.

3. Devo dimostrare qualcosa io o è doNext che deve provare di essere creditore?
È doNext (o meglio, il creditore per cui agisce) a dover provare la propria pretesa. Tu puoi pretendere prove e, se vanno in causa, saranno loro a dover allegare contratto, conteggi, documenti di cessione . Il tuo compito è contestare puntualmente ciò che non torna. Ad esempio, se dicono “abbiamo spedito diffide nel 2018”, puoi chiedere che ne esibiscano le prove di ricezione. Se non ce la fanno, ne beneficerai.

4. Cosa devo chiedere immediatamente a doNext?
Come indicato, richiedi per iscritto: contratto originario, estratto conto cronologico, dettaglio degli importi dovuti, prova della cessione del credito, atti interruttivi della prescrizione e relative ricevute, eventuali titoli esecutivi . Questa è la checklist di base. In pratica: “mostratemi le carte”. Ti serviranno per qualunque mossa successiva.

5. È consigliabile parlare al telefono con il recupero crediti?
Meglio limitare al minimo le conversazioni telefoniche. Se proprio rispondi o chiami, non ammettere mai esplicitamente il debito né prendere impegni verbali. Usa il telefono magari per ottenere un indirizzo email/PEC a cui scrivere, o per dire “sto esaminando la posizione, vi farò sapere”. Tieni presente che le chiamate possono essere registrate: occhio a ciò che dici.

6. La prescrizione opera automaticamente?
No, la prescrizione deve essere eccepita (dichiarata) dal debitore e, se contestata, provata con la timeline degli eventi. In un processo, se tu non sollevi la questione, il giudice non la rileva d’ufficio. Inoltre, va “costruita”: devi portare elementi che mostrino l’assenza di atti interruttivi. Quindi non basta pensare “è vecchio, sarà prescritto”: serve un lavoro di analisi e poi un’eccezione formale in sede opportuna .

7. Una raccomandata interrompe la prescrizione anche se non l’ho mai letta (magari perché ero assente)?
Dipende. La giurisprudenza dice che l’atto interruttivo è recettizio, ma che la ricezione può presumersi avvenuta se la raccomandata è arrivata all’indirizzo ed è andata in compiuta giacenza . In altre parole: se ti mandano una diffida AR e tu non la ritiri, trascorsi i giorni di giacenza si considera comunque consegnata (salvo casi eccezionali). Dunque “non l’ho letta” non basta per dire che non interrompe: contano la prova di spedizione e dell’avvenuto arrivo/giacenza . Diverso sarebbe se la lettera tornasse indietro per indirizzo errato o altre cause imputabili al mittente.

8. Un semplice SMS o una email interrompono la prescrizione?
In teoria un atto stragiudiziale di costituzione in mora può essere fatto anche via telematica, ma serve poter provare con certezza sia l’invio che la ricezione da parte del debitore. Un SMS è problematico da provare in giudizio (non dà certezza di ricezione e identità del destinatario). Una PEC invece ha valore legale pari a una raccomandata, quindi una PEC può interrompere se inviata all’indirizzo PEC corretto del debitore. Ma un’email normale, senza firma digitale e senza ricevute, è molto dubbia. In generale, i recuperatori seri usano raccomandate o PEC, non SMS per interrompere termini.

9. Se pago anche solo 50 € “per buona fede”, cosa rischio a livello legale?
Rischi molto: quei 50 € possono essere interpretati come riconoscimento del debito e come rinuncia a eccepire eventuali prescrizioni maturate . In pratica stai dicendo “sì, vi devo dei soldi e vi inizio a pagare”. Questo azzera la tua posizione di difesa. Mai fare pagamenti “tanto per mostrare collaborazione”: se vuoi collaborare, falli semmai dopo aver definito un accordo complessivo.

10. In un saldo e stralcio, è meglio pagare in unica soluzione o va bene anche a rate?
Tendenzialmente, pagare in unica soluzione ti permette di ottenere lo sconto più alto. I creditori amano incassare subito e chiudere. Se proponi rate, spesso pretendono un importo totale maggiore (riducendo lo sconto) e inseriscono condizioni rigide. Dunque, se ne hai la possibilità, unica soluzione è preferibile e va anche negoziata come punto di forza (“vi offro X adesso, perché se devo rateizzare allora vi offro meno”). Se devi rateizzare, tratta comunque uno sconto e metti paletti chiari (come discusso sopra).

11. Cosa deve contenere esattamente la “lettera liberatoria”?
La liberatoria (quietanza a saldo) deve dichiarare che hai pagato l’importo concordato e che la controparte rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa, attestando la chiusura definitiva della posizione. Deve riportare i tuoi dati, il numero di pratica o contratto, l’importo pagato e la data, e una frase tipo “nulla più è dovuto”. Inoltre, sarebbe bene citare l’eventuale accordo a saldo e stralcio. In pratica è un documento, firmato dal creditore, che ti tutela in futuro perché dimostra che quel debito è estinto .

12. Dopo il saldo e stralcio, possono cancellarmi subito dalle banche dati tipo CRIF?
Non immediatamente. Il Codice di condotta delle SIC prevede che le informazioni creditizie negative restino visibili per un certo periodo anche dopo la chiusura (in genere 12 mesi se saldo a stralcio, 24 mesi se saldo intero, a decorrere dalla data di aggiornamento). Tuttavia, la tua posizione verrà aggiornata come “chiusa per saldo a stralcio” e questo è già meglio di “in sofferenza” aperta. Passato il tempo previsto, la segnalazione viene cancellata automaticamente . Se hai urgenza di accedere a nuovi finanziamenti, potresti chiedere al creditore di segnalare la posizione come “specifiche esigenze del debitore: estinzione debito” – alcuni lo fanno in casi particolari, ma non è un obbligo.

13. Le telefonate preregistrate o i messaggi in segreteria udibili da terzi sono leciti?
Spesso NO. Il Garante Privacy si è espresso negativamente su queste prassi . Messaggi vocali automatici potrebbero rivelare a terzi (chi ascolta) informazioni sul tuo debito, violando la tua privacy. Anche chiamate continue con robot sono considerate moleste. Sono comportamenti che possono essere sanzionati. Se li subisci, segnalo al Garante o intimane la cessazione.

14. doNext può contattare i miei parenti o colleghi per farmi pressione?
In linea di massima no, a meno che non abbiano un titolo esecutivo e cerchino informazioni per un pignoramento (ma anche lì ci sono limiti). Nel recupero bonario, possono al massimo contattare eventuali coobbligati o garanti. Contattare terzi estranei (tipo il datore di lavoro, parenti non coinvolti) viola la normativa sulla privacy e il fair play del recupero crediti. Se accade, è lecito protestare formalmente.

15. Se non possiedo nulla di intestato, possono farmi qualcosa?
Possono comunque ottenere un titolo (decreto) e tentare pignoramenti futuri sul tuo stipendio (se lavori) o conto corrente. Se davvero sei nullatenente e senza reddito ufficiale, è vero che un’eventuale azione esecutiva non porterebbe frutti immediati; tuttavia il debito potrebbe restare pendente a lungo (la prescrizione verrebbe interrotta dagli atti giudiziari) e in futuro, se le cose cambiassero (trovi lavoro, erediti un immobile, ecc.), torneresti attaccabile. Quindi “non ho nulla, non faccio nulla” non è una strategia: è rimandare il problema. Meglio, anche in questo caso, cercare una definizione (magari tramite sovraindebitamento per ottenere l’esdebitazione e ripartire pulito).

16. Ho un’impresa: è meglio pagare subito per non avere problemi?
Dipende. Se l’impresa ha bisogno di credito e il debito in questione può portare a segnalazioni o cause, può essere saggio risolverlo rapidamente, anche pagando qualcosa in più, per evitare danni alla reputazione creditizia (ad es. l’iscrizione a sofferenza in Centrale Rischi Banca d’Italia). Tuttavia, anche come imprenditore non devi pagare importi non dovuti. Spesso conviene comunque negoziare con assistenza legale: chiudere sì, ma alle migliori condizioni possibili (ad es. stralciando interessi e spese). Se il debito è cospicuo, considerare anche il percorso del concordato minore o accordo di ristrutturazione, introdotto dal D.L. 118/2021 per imprenditori in crisi: è simile al sovraindebitamento ma per aziende (l’Avv. Monardo è esperto negoziatore della crisi d’impresa proprio secondo quella norma).

17. Possono pignorarmi lo stipendio o il conto solo sulla base della lettera?
Assolutamente no. Una lettera di sollecito non è un titolo esecutivo. Per pignorare salario, conto corrente, auto, ecc., devono prima ottenere un provvedimento del giudice (di solito un decreto ingiuntivo, salvo avessero già una sentenza o cambiale), notificarlo, attendere gli eventuali termini, poi notificare un atto di precetto e solo dopo possono iniziare il pignoramento. È un processo che richiede mesi almeno. La lettera può essere l’anticamera, ma da sola non autorizza alcun pignoramento . Quindi se qualcuno al telefono dice “domani veniamo a prenderle il quinto dello stipendio”, sta bluffando grossolanamente.

18. Posso io stesso proporre una cifra per chiudere, anche se non l’hanno offerto loro?
Sì, puoi prendere tu l’iniziativa. Non c’è bisogno di aspettare che loro dicano “accettiamo X”. Anzi, spesso il debitore proattivo che fa un’offerta viene considerato più meritevole di attenzione (perché mostra volontà). L’importante è fare un’offerta sensata: troppo alta e paghi più del necessario; troppo bassa e magari la scartano a priori. Come detto, meglio motivarla: “Ritengo di dover pagare molto meno per A, B, C ragioni; tuttavia, per definire subito, offro tot €”. Questo approccio può smuovere le acque. Se l’offerta è molto bassa, preparati a ricevere un rifiuto o una controfferta – fa parte della negoziazione.

19. Qual è la differenza tra saldo e stralcio e un piano di rientro?
Il saldo e stralcio implica un taglio dell’importo dovuto: paghi meno di quanto sarebbe teoricamente dovuto, ma paghi in un’unica soluzione o comunque in pochissimo tempo, e ottieni lo “stralcio” del residuo. Il piano di rientro invece di solito prevede il pagamento integrale (o quasi) del dovuto, solo che viene dilazionato in rate. Nel piano a rate spesso non c’è uno sconto significativo, se non l’eventuale rinuncia a parte di interessi futuri. In sintesi: saldo e stralcio = sconto significativo, pagamento breve; piano di rientro = nessuno sconto (o minimo), pagamento lungo . Ci sono anche forme ibride (ad es. accordo: paghi 70% in 12 mesi e stralciamo 30%), ma la logica è quella.

20. Quando ha senso considerare le procedure di sovraindebitamento (OCC)?
Quando hai molteplici debiti e non riesci a farvi fronte con le soluzioni “normali”. Se hai solo il debito doNext, probabilmente non vale la pena attivare una procedura in tribunale. Ma se hai, ad esempio, debiti con doNext, altri 3 recuperatori per carte di credito, 2 finanziarie e pure l’Agenzia Entrate, allora sei il candidato ideale: la tua situazione è “non sostenibile” e frammentata . In questi casi, il sovraindebitamento può riunire tutto e risolvere con un unico piano con l’ausilio del giudice. Quindi il criterio è: debiti multipli + difficoltà oggettiva a ripagarli integralmente + volontà di chiudere col passato. Se ti riconosci, consulta un OCC per capire fattibilità e percorso.

Queste domande coprono molti dubbi tipici. Naturalmente ogni caso concreto può presentare ulteriori quesiti: l’importante è informarsi bene e, se necessario, farsi supportare da professionisti per avere risposte affidabili.

10. Fonti normative e giurisprudenziali (selezione)

(Di seguito indichiamo alcune fonti ufficiali – leggi e sentenze – a cui abbiamo fatto riferimento nell’articolo, utili per approfondimenti o da citare eventualmente in atti legali.)

Normativa (principali riferimenti):

  • Codice Civile – in particolare artt. 2943, 2945, 2946, 2948 c.c. sulla prescrizione e sua interruzione; art. 1260 c.c. sulla cedibilità dei crediti; art. 1264 c.c. sugli effetti della cessione verso il debitore (notifica o accettazione) .
  • D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario)art. 58 TUB disciplina la cessione in blocco di rapporti bancari (efficacia mediante G.U. e registro imprese, conservazione garanzie, diritto dei debitori di pagare entro 3 mesi al cedente) . (Vedi Normattiva per testo vigente).
  • Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (come integrata dal D.Lgs. 14/2019) – normativa sul sovraindebitamento privati: prevede il Piano del consumatore, accordo di composizione e liquidazione del patrimonio (ora trasfusi nel Codice della Crisi d’Impresa D.Lgs.14/2019).
  • D.L. 24 agosto 2021 n. 118 convertito L.147/2021 – introduce la composizione negoziata per crisi d’impresa e la figura dell’Esperto negoziatore (citato per la qualifica dell’Avv. Monardo).
  • Legge 29 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026)articoli sulla Definizione agevolata 2026 (“rottamazione-quinquies”): prevede la possibilità di estinguere i debiti fiscali 2000-2023 senza sanzioni né interessi, domanda entro 30/4/2026, pagamento entro 31/7/2026 (anche rate fino a 18 con interesse 3%) .

Giurisprudenza recente (pronunce chiave):

  • Corte di Cassazione, Ord. n. 24258/2023 – ribadisce che l’atto interruttivo della prescrizione deve giungere nella sfera di conoscibilità del debitore; conferma natura recettizia della costituzione in mora e onere della prova a carico del creditore (principio: la prova può basarsi su ricevute e presunzioni di consegna, ad es. compiuta giacenza).
  • Corte di Cassazione, Ord. n. 34641/2025 (Sez. III, 29/12/2025)“vademecum Cassazione” sul onere probatorio del cessionario nelle cessioni in blocco. Massima: la Gazzetta Ufficiale è adempimento pubblicitario che non prova di per sé né la cessione né l’inclusione del singolo credito, ma il cessionario può provare titolarità con ogni mezzo, incluse presunzioni e comportamenti delle parti, e la pubblicazione in G.U. può bastare se individua chiaramente i crediti ceduti e il debitore non fa contestazioni specifiche . Inoltre, non si applicano i limiti degli artt. 2721 ss. c.c. al debitore terzo rispetto al contratto di cessione .
  • Corte di Cassazione, Ord. n. 33966/2025 (Sez. III, 24/12/2025) – Sulla scia della precedente, sottolinea il principio di non contestazione: se il debitore eccepisce difetto di legittimazione del cessionario, deve articolare specificamente le ragioni (ad es. negare che il suo credito sia compreso nella cessione) e non limitarsi a una contestazione generica . Conferma che la produzione integrale del contratto di cessione non è indispensabile se la titolarità può dedursi da altri elementi (G.U., atteggiamenti del cedente e cessionario, disponibilità documenti originali) .
  • Corte di Cassazione, Ord. n. 2335/2024 (24/01/2024) – in tema di interruzione della prescrizione, stabilisce che la lettera di costituzione in mora priva di sottoscrizione non produce effetto interruttivo . La sottoscrizione del creditore è elemento essenziale dell’atto scritto unilaterale recettizio; senza firma, la lettera non vale come atto di messa in mora e non interrompe i termini .
  • Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Ord. n. 34212/2021 (15/11/2021) – chiarisce che per l’interruzione via raccomandata è necessaria la prova dell’arrivo dell’atto al destinatario. La presunzione di conoscenza si fonda sull’arrivo all’indirizzo; una raccomandata con compiuta giacenza vale come consegna . Viene confermato che l’avviso di ricevimento (o la prova di compiuta giacenza) è necessario: la sola prova di spedizione non basta .
  • Tribunale di (es.) Milano, sent. XX/2026 – (ipotesi di giurisprudenza di merito) ha sospeso un pignoramento promosso da una società cessionaria rilevando che la documentazione prodotta (solo avviso G.U.) non era sufficiente a provare la titolarità del credito ceduto in mancanza di ulteriori riscontri, invitando la parte a produrre il contratto di cessione o attestazione analitica (esempio di orientamento rigoroso pro-debitore).
  • Garante Privacy, Provvedimento 12/09/2019 [doc. web 9126958] – Approvazione del Codice di condotta per i sistemi informativi creditizi (SIC) , che disciplina tempi e modalità delle segnalazioni di morosità e regole di correttezza nel trattamento dei dati dei debitori. Ad esempio, prevede preavvisi obbligatori prima di segnalazioni e periodi di conservazione dei dati negativi (24 mesi max dopo regolarizzazione per ritardi gravi).
  • Garante Privacy, Provvedimento 18/01/2007 – (richiamato spesso in materia) ha affermato il principio che telefonate preregistrate e comunicazioni a terzi per sollecito di crediti violano la privacy del debitore. In quell’occasione il Garante vietò a una società di continuare con messaggi vocali automatici lasciati su utenze raggiungibili da familiari.

(L’elenco non è esaustivo ma raccoglie i riferimenti più salienti discussi nell’articolo. Si raccomanda di consultare i testi integrali – ad es. su Normattiva per le leggi e sul portale ufficiale della Corte di Cassazione o siti giuridici affidabili per le sentenze – per un utilizzo accurato in sede legale.)

Conclusione: difenditi prima, tratta (eventualmente) poi – mai il contrario

In conclusione, ricevere una lettera da doNext per debiti vecchi non è evento da prendere alla leggera, ma nemmeno da subire passivamente con paura. Come abbiamo visto, le difese legali esistono e possono essere molto efficaci. Dal punto di vista del debitore informato, tutto si gioca su tre pilastri:

  1. Verifica rigorosa della pretesa: non dare nulla per scontato. Chiedi i documenti, controlla conteggi e prescrizione, assicurati che chi chiede i soldi abbia il diritto di farlo.
  2. Prescrizione e decadenze: sono l’arma segreta dei debitori accorti. Ricostruisci la timeline, conserva le ricevute delle tue comunicazioni e sfrutta ogni lacuna temporale a tuo favore. Anche un debito apparentemente “dovuto” può cadere se il creditore è stato dormiente troppo a lungo .
  3. Trattativa scritta e protetta: se decidi di pagare, fallo alle tue condizioni. Un saldo e stralcio “blindato” con liberatoria ti dà certezza e pace legale. Niente accordi nebulosi o verbali: ogni dettaglio deve essere su carta.

Agire tempestivamente è fondamentale. Non aspettare che un sollecito diventi una citazione in giudizio o un pignoramento: muovendoti subito (entro i termini indicati o comunque appena possibile) puoi prevenire escalation e, soprattutto, evitare errori irreversibili. Abbiamo sottolineato come una parola fuori posto o un pagamento avventato possano compromettere diritti importanti – al contrario, una strategia ben congegnata può portare dall’essere inseguiti dai creditori al chiudere i debiti con uno sconto e ripartire più leggeri.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di professionisti hanno l’esperienza per mettere in atto queste difese e soluzioni. Come cassazionista e Gestore della Crisi, l’Avv. Monardo sa come bloccare sul nascere azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) e come utilizzare ogni strumento normativo a vantaggio del debitore. Che si tratti di contestare un decreto ingiuntivo infondato, di trattare una riduzione del 70-80% sul debito o di attivare una procedura di esdebitazione, il team multidisciplinare (avvocati e commercialisti) saprà valutare la tua situazione specifica e predisporre una strategia concreta e tempestiva per difenderti.

Ricorda: non sei solo di fronte ai colossi del recupero crediti. Hai diritti e possibilità di azione. L’importante è farsi affiancare da chi conosce bene il campo di battaglia. Dunque, se ti trovi con una lettera di doNext in mano e il dubbio sul da farsi, la cosa migliore è agire subito con un supporto qualificato.

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