Introduzione
Ricevere una comunicazione da Covisian S.p.A. per un debito bancario o finanziario può generare ansia e confusione. Covisian è infatti una delle principali società italiane di customer management e recupero crediti, spesso incaricata da banche, finanziarie o grandi aziende per riscuotere somme non pagate . Una lettera o telefonata di sollecito di pagamento pone immediatamente il debitore di fronte a dubbi importanti: “Devo pagare subito? Possono pignorarmi lo stipendio? Rischio davvero il tribunale se ignoro il sollecito?”.
In realtà, anche di fronte a toni perentori o minacce di azioni legali, il debitore ha dei diritti e delle tutele che è bene conoscere. Non sempre si deve pagare immediatamente e per intero: esistono soluzioni legali per contestare addebiti illegittimi, ridurre l’importo dovuto (ad esempio tramite accordi a saldo e stralcio) o dilazionare il pagamento in modo sostenibile. In alcuni casi il debito potrebbe persino essere prescritto, o la società di recupero potrebbe non avere la documentazione valida per esigere il credito. È dunque fondamentale mantenere la calma e informarsi sulle strategie difensive disponibili, senza cadere nel panico o affidarsi a promesse miracolose.
Di seguito analizzeremo in dettaglio come difendersi da un sollecito di pagamento inviato da Covisian S.p.A., aggiornando tutte le informazioni al 22 gennaio 2026. Verrà illustrato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento: le norme del codice civile (ad es. gli articoli sulla cessione del credito, sulla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. e quella quinquennale ex art. 2948 c.c. ), del Testo Unico Bancario (art. 58 D.Lgs. 385/1993 sulle cessioni in blocco di crediti bancari), nonché le pronunce più recenti della Corte di Cassazione in materia. In particolare, esamineremo:
- Le formalità richieste perché una richiesta di pagamento sia valida (ad esempio la comunicazione della cessione del credito al debitore, secondo Cassazione ord. n. 25496/2025 ).
- Le regole sulla prescrizione dei debiti (Cass. ord. n. 28706/2025 e n. 35019/2025 in tema di onere di impugnare tempestivamente le intimazioni di pagamento per far valere la prescrizione ).
- L’onere della prova a carico delle società cessionarie: la Cassazione ha recentemente ribadito che chi acquista un credito deve provare che proprio quel credito sia stato incluso nella cessione in blocco ex art. 58 TUB, e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale da sola non basta se il debitore contesta (Cass. ord. n. 27915/2025 ).
Saranno inoltre illustrate le più recenti novità legislative, come la Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) che ha introdotto la “Rottamazione-quinquies” per la definizione agevolata dei debiti fiscali affidati all’agente della riscossione (cioè una nuova possibilità di saldo agevolato delle cartelle esattoriali per i carichi dal 2000 al 2023) e il D.L. 118/2021 (convertito con L. 147/2021) sulla composizione negoziata della crisi d’impresa, utile ai piccoli imprenditori in difficoltà .
Questo articolo fornirà una guida passo-passo su cosa fare dopo aver ricevuto la lettera di Covisian, indicando i termini da rispettare, i diritti del debitore e i possibili rischi se non si interviene correttamente. Esamineremo poi le strategie di difesa: come contestare un debito (impugnazioni, eccezioni di prescrizione o difetti di legittimazione), come ottenere sospensioni di eventuali azioni esecutive, come negoziare piani di rientro o un saldo e stralcio vantaggioso per chiudere la posizione debitoria.
Ampio spazio sarà dedicato agli strumenti alternativi a disposizione di privati sovraindebitati e piccoli imprenditori per risolvere i debiti in modo definitivo: dalla definizione agevolata dei carichi fiscali (rottamazione delle cartelle) alle procedure di sovraindebitamento introdotte dalla Legge 3/2012 (accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, liquidazione del patrimonio ed esdebitazione, ora confluiti nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Vedremo come funzionano questi strumenti giudiziali e quali vantaggi offrono (come il blocco immediato dei pignoramenti e la cancellazione dei debiti residui a fine procedura).
Non mancheranno indicazioni sugli errori da evitare e consigli pratici, con anche delle tabelle riepilogative sui principali termini e opzioni difensive. Troverai inoltre una ricca sezione di FAQ (domande frequenti) – almeno 15 quesiti – che rispondono ai dubbi più comuni su Covisian e il recupero crediti (ad esempio: Covisian può pignorare senza processo? Le telefonate continue sono legali? Posso pagare meno della metà per chiudere il debito? etc.). Infine, proporremo alcune esempi concreti e simulazioni numeriche per capire meglio come applicare questi concetti alla vita reale (ad es. un esempio di accordo a saldo e stralcio, un caso di debito prescritto non dovuto, una simulazione di piano del consumatore con taglio dei debiti, ecc.).
L’obiettivo è fornire al debitore – sia esso un privato cittadino in difficoltà o un piccolo imprenditore – informazioni chiare e aggiornate per difendersi consapevolmente dai solleciti di pagamento di Covisian S.p.A. e trovare una soluzione legale, professionale e definitiva ai propri debiti.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista che coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con comprovata esperienza nel diritto bancario e tributario . È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge 3/2012; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed è esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 . Forte di queste competenze, l’Avv. Monardo opera a livello nazionale per mettere in sicurezza i debitori da azioni esecutive, contestare la legittimità delle pretese delle società di recupero crediti, negoziare accordi di saldo e stralcio, presentare ricorsi in giudizio e predisporre piani di rientro sostenibili.
Grazie a un’analisi approfondita di ogni atto ricevuto (ad esempio la lettera di Covisian), l’Avv. Monardo e il suo staff valutano tutte le possibili irregolarità: dalla prescrizione del credito, agli eventuali vizi formali della comunicazione, fino alla corretta individuazione del reale creditore titolare del debito. In base a questa disamina, viene poi attivata la strategia difensiva più efficace, che può includere contestazioni formali, trattative stragiudiziali o azioni giudiziarie mirate.
Se hai ricevuto una lettera di Covisian o un sollecito di pagamento e non sai come muoverti, puoi contattare subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata della tua situazione. Troverai i recapiti di contatto al termine di questo articolo. Un intervento tempestivo di un professionista esperto può fare la differenza tra subire passivamente le azioni dei creditori e prendere in mano la gestione del debito in modo pianificato e conforme alla legge.
Seguendo il principio deontologico, si precisa che le informazioni fornite nel presente articolo hanno natura generica e divulgativa. Ogni caso concreto va esaminato individualmente con l’assistenza di un professionista qualificato. L’Avv. Monardo offre consulenza legale personalizzata per valutare l’opportunità di azioni specifiche.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
In questa sezione delineiamo il quadro normativo e le principali pronunce giurisprudenziali utili per comprendere i diritti del debitore e i limiti entro cui opera Covisian S.p.A. nella sua attività di recupero crediti. Sapere chi è Covisian e come deve procedere legalmente per riscuotere un credito è il primo passo per impostare una difesa efficace. Approfondiremo inoltre le norme su cessione del credito e prescrizione, fondamentali in molti casi di debiti bancari o finanziari, e chiariremo quando realmente Covisian (o il creditore per cui agisce) può intraprendere azioni esecutive come pignoramenti.
1.1 Chi è Covisian S.p.A. e come opera nel recupero crediti
Covisian S.p.A. è una società leader in Italia nei servizi di contact center e gestione del credito. Nata come azienda di customer care per grandi imprese, Covisian negli ultimi anni ha sviluppato un ramo specializzato nel recupero crediti per conto di banche, finanziarie e società di servizi . In pratica, se un privato o un piccolo imprenditore rimane indietro con il pagamento di una rata di prestito, di un finanziamento, di una carta di credito, oppure di bollette telefoniche/utenze o altri crediti commerciali, il creditore originario può affidare la pratica a Covisian per sollecitare il pagamento.
È importante distinguere due modalità operative di Covisian:
- Gestione per conto terzi: è la situazione più comune. Covisian agisce per conto del creditore originario, in virtù di un mandato o contratto di servicing, senza essere proprietaria del credito. Ad esempio, la banca Alfa incarica Covisian di recuperare una propria esposizione verso il cliente debitore. In tal caso Covisian deve sempre indicare chiaramente il nome del creditore per cui sta operando (banca Alfa) e non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle dovute al mandante (salvo eventuali spese di sollecito pattuite nel contratto originario, se legittime).
- Gestione in conto proprio: meno frequente, ma possibile. Covisian (o una società collegata) acquista un portafoglio di crediti inesigibili o non performanti da un creditore (spesso nell’ambito di pacchetti di NPL – Non Performing Loans). In tal caso Covisian diventa a tutti gli effetti la nuova creditrice (cessionaria del credito). Avremo quindi avuto una cessione del credito e Covisian agirà in proprio nome. Questa ipotesi è più comune per società specializzate in NPL (ad es. Gardant, doValue, Hoist, etc.), mentre Covisian è nota soprattutto per il ruolo di servicer; tuttavia non è escluso che possa essere cessionaria in alcune operazioni.
In entrambi i casi, i debitori conservano precisi diritti e possono opporsi a richieste illegittime o scorrette. Covisian, dal canto suo, deve rispettare la normativa vigente sul recupero crediti: ciò significa, ad esempio, che non può minacciare azioni legali che non sia in condizione di intraprendere, non può utilizzare modalità intimidatorie o lesive della dignità del debitore (pratiche che sarebbero sanzionabili dall’Autorità Antitrust come pratiche commerciali aggressive, ai sensi del Codice del Consumo ), e deve agire nel rispetto della privacy (non divulgando a terzi la situazione debitoria senza consenso, in ottemperanza al GDPR e al D.Lgs. 196/2003).
Quando si riceve una comunicazione da Covisian, occorre dunque verificare in quale veste la società sta agendo: mandataria del creditore originale o cessionaria del credito. Questa informazione deve essere esplicitata nella lettera di sollecito. Come vedremo tra poco, dalla distinzione dipendono anche specifici obblighi di comunicazione (ad esempio la notifica della cessione del credito).
1.2 Validità del sollecito di pagamento: contenuto e notifica della cessione del credito
Non tutte le lettere o telefonate di sollecito hanno valore legale vincolante. Affinché una richiesta di pagamento sia considerata legittima e produca effetti (come l’interruzione dei termini di prescrizione), essa deve contenere alcuni elementi fondamentali :
- Identità del creditore originario: va sempre indicato chiaramente chi vantava originariamente il credito (es: la banca o finanziaria X, la società Y per cui si richiede il pagamento). Se Covisian agisce per conto di terzi, deve dichiarare chi è il mandante; se il credito è stato ceduto, bisogna indicare chi era il creditore iniziale e chi è l’attuale titolare.
- Importo dovuto e causale: la somma richiesta dev’essere dettagliata, specificando il capitale, gli interessi maturati (eventualmente moratori) e ogni altro onere aggiunto. Inoltre deve essere chiara la causale del debito: ad esempio “finanziamento n. 123 estinto anticipatamente con residuo impagato”, “carta di credito revolving n…”, “bollette telefoniche impagate periodo X”, ecc.
- Titolo del credito: va menzionato il rapporto contrattuale o legale da cui origina l’obbligazione di pagamento (contratto di mutuo, fido di conto corrente, fattura non pagata, bolletta, sentenza, ecc.). Questo per permettere al debitore di ricondurre la pretesa a una specifica obbligazione assunta.
- Eventuale cessione del credito: se il credito iniziale è stato ceduto a Covisian (o ad altra società per cui Covisian opera) deve esserne data comunicazione. Idealmente andrebbe indicata la data e gli estremi della cessione (ad esempio riferimento alla pubblicazione in G.U. per le cessioni in blocco, vedi infra).
Una semplice telefonata o un SMS non sono sufficienti a costituire in mora legalmente il debitore né a “dimostrare” il debito in giudizio . Solo un atto scritto contenente le informazioni sopra elencate ha valore di diffida formale (messa in mora). Dunque, se Covisian si limita a chiamare insistentemente senza mai inviare documentazione scritta, non sussiste alcun obbligo immediato di pagamento: il debitore ha diritto di chiedere una comunicazione formale e copia dei documenti che provano il debito (contratto, estratto conto, ecc.).
Cessione del credito: un aspetto cruciale dal punto di vista normativo è la validità ed efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore. Secondo il codice civile, il creditore può cedere a terzi il proprio credito anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), salvo che si tratti di credito di natura personale o diversamente disposto per legge. Tuttavia, affinché la cessione sia opponibile al debitore ceduto, occorre che questi ne sia informato: l’art. 1264 c.c. stabilisce che “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione” .
Tradotto: il debitore deve essere posto a conoscenza del cambio di titolarità del credito. Ciò può avvenire con una notifica formale (es. una raccomandata o PEC contenente l’atto di cessione o una comunicazione della banca cedente) oppure con una comunicazione equivalente purché idonea a informare chiaramente il debitore su chi cede, chi acquista, quale credito è stato ceduto, la sua origine e l’importo . La Cassazione con l’ordinanza n. 25496/2025 ha infatti chiarito che non è necessaria una “notifica in senso processuale” rigorosa: è sufficiente un atto a forma libera (ad esempio una lettera raccomandata AR o una PEC) purché contenga tutti gli elementi essenziali e vi sia prova che il debitore l’ha ricevuto . In altre parole, una comunicazione scritta del cessionario che indichi chiaramente chi era il creditore originario, chi è il nuovo titolare, il riferimento del contratto o rapporto da cui nasce il credito e l’importo dovuto può valere quanto una notifica autentica – “lasciando traccia della ricezione”, ad esempio tramite raccomandata AR – e da quel momento in poi il debitore non potrà più liberarsi pagando il vecchio creditore . Se invece il debitore non viene informato e continua a pagare al cedente originario ignorando la cessione, quei pagamenti lo liberano fino a prova contraria (sarà il nuovo creditore eventualmente a dover dimostrare che il debitore era a conoscenza del trasferimento).
Nel caso di Covisian, se agisce come cessionaria (credito acquistato), la comunicazione di cessione sarà spesso effettuata tramite avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e iscrizione nel Registro delle Imprese, come previsto per le cessioni in blocco ex art. 58 TUB (D.Lgs. 385/1993). Questa norma speciale consente alle banche di cedere masse di crediti mediante pubblicazione anziché notifica ai singoli debitori. L’art. 58 TUB prevede infatti che l’operazione di cessione di crediti in blocco sia opponibile erga omnes dal momento della pubblicazione in G.U.. Ciò tiene luogo della notifica ai sensi del codice civile. Tuttavia – ed è cruciale evidenziarlo – la pubblicazione in Gazzetta di per sé non dispensa il nuovo creditore dal dovere di provare che uno specifico credito era compreso nel perimetro della cessione. Se il debitore contesta in giudizio la titolarità del credito, la società cessionaria deve esibire documentazione che colleghi quel singolo rapporto alla cessione – ad esempio allegando estratti degli elenchi ceduti, o un attestazione della banca cedente che confermi l’inclusione di quel credito . La Cassazione (ord. n. 27915/2025) ha ribadito che la mera produzione in giudizio dell’avviso di cessione pubblicato in G.U. non basta, se generico: serve dimostrare in modo chiaro che “proprio quel credito, e non un altro, è finito dentro il perimetro ceduto”. In mancanza di tale prova, la cessionaria potrebbe difettare di legittimazione attiva (cioè non avere “diritto” di riscuotere quel credito in tribunale) .
Riassumendo: quando si riceve una lettera da Covisian è buona norma controllare se viene dichiarato che il credito è stato ceduto e in tal caso pretendere copia dell’avviso di cessione o altra prova documentale. Se Covisian non fornisce evidenza della cessione e dell’inclusione del credito, questo potrà costituire un punto di difesa fondamentale qualora si andasse in giudizio (si potrà eccepire il difetto di legittimazione di Covisian a riscuotere in mancanza di prova della cessione valida ).
1.3 Prescrizione dei debiti: termini legali e onere di eccezione
Un altro pilastro del contesto normativo è la prescrizione. La legge fissa dei termini oltre i quali un diritto di credito si estingue se il titolare non lo ha esercitato (art. 2934 c.c.). Per i debiti di natura contrattuale o commerciale, la regola generale è la prescrizione ordinaria di 10 anni (art. 2946 c.c.) . Ciò significa che, salvo eccezioni, un creditore ha dieci anni di tempo per richiedere il pagamento (o atti interruttivi) prima che il debito si estingua.
Tuttavia esistono termini di prescrizione più brevi per determinate categorie di crediti, in base all’art. 2948 c.c. e ad altre leggi speciali. In generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad intervalli annuali o inferiori ha prescrizione quinquennale (5 anni) , salvo che una legge disponga diversamente. Inoltre, in anni recenti alcuni termini sono stati ulteriormente ridotti a 2 anni per tutela del consumatore. Ecco alcuni esempi tipici:
| Tipologia di debito | Termine di prescrizione |
|---|---|
| Rate di prestiti personali, mutui, finanziamenti (in assenza di decadenza dal beneficio del termine) | 5 anni per le singole rate periodiche (art. 2948 n.4 c.c.), tuttavia se il finanziatore recede o risolve il contratto e chiede il saldo totale, l’intero debito residuo diventa esigibile e soggetto a 10 anni di prescrizione ordinaria . |
| Conti correnti bancari (scoperti, fidi) | 10 anni (in genere dal saldo di chiusura conto o dall’ultima operazione riconosciuta). Eventuali interessi e competenze periodiche 5 anni . |
| Carte di credito/linee di credito rotative | 10 anni per il saldo debitorio dopo revoca o recesso; per le singole rate mensili non pagate si applica il criterio analogamente alle rate di prestito (tendente a 5 anni salvo accelerazione del debito). |
| Bollette utenze domestiche (luce, gas, acqua) | 2 anni dalla scadenza bolletta (leggi di Bilancio 2018 e 2020) . NB: la prescrizione breve biennale per le utenze è operativa: dal 1° marzo 2018 per energia elettrica, dal 1° gennaio 2019 per gas, dal 1° gennaio 2020 per acqua; per bollette telefoniche dal 1° gennaio 2021 . Prima di queste date valeva il termine quinquennale. |
| Fatture telefoniche, Internet, Pay-TV | 2 anni (dal 2020 in poi, come sopra; prima 5 anni) . |
| Canoni di locazione (affitti) | 5 anni (art. 2948 c.c.). |
| Stipendi, salari, trattamenti di fine rapporto (TFR) | 5 anni (art. 2948 n.5 c.c. per indennità fine lavoro, e giurisprudenza per retribuzioni su rapporto cessato; se rapporto in corso, prescrizione retribuzioni decorre da cessazione salvo rinuncia alla tutela reale – principi Corte Cost. n.63/1966) . |
| Debiti fiscali (es. cartelle esattoriali per imposte, contributi) | Variabile: spesso 10 anni (ad es. imposte erariali come IVA, IRPEF: Cass. SS.UU. n.23397/2016 ha affermato prescrizione ordinaria decennale se non diversamente stabilito) ma molte entrate hanno termini più brevi previsti da leggi speciali (es: contributi INPS 5 anni, multe stradali 5 anni, tributi locali 5 anni salvo interruzioni, etc.). È materia complessa e oltre lo scopo specifico, ma se Covisian non tratta debiti fiscali (in genere se ne occupa Agenzia Entrate Riscossione), potrebbe non essere rilevante qui. |
Come si vede, per la maggior parte dei debiti bancari o finanziari (prestiti, carte, conti) il termine è lungo (spesso 10 anni, salvo particolarità). Per le utenze e servizi al consumo, invece, dal 2018 in avanti il legislatore ha dimezzato a 2 anni la prescrizione, per evitare che bollette o fatture vengano richieste dopo molti anni accumulando arretrati insostenibili .
Un punto fondamentale: la prescrizione non opera automaticamente, ma va eccepita dal debitore nel primo momento utile (in giudizio o anche stragiudizialmente per iscritto). L’art. 2938 c.c. infatti vieta al giudice di rilevarla d’ufficio se non eccepita dalla parte. Questo significa che se un debito è prescritto ma il debitore, ignaro, paga comunque o non solleva l’eccezione, il pagamento è valido e non ripetibile. Dunque la prescrizione è un’arma difensiva che va attivata. Anche Covisian nelle sue comunicazioni talvolta conta sul fatto che il debitore non conosca i termini di prescrizione: potrebbe sollecitare pagamenti di “debiti vecchi”** da molti anni, sperando di incassare comunque. Se però il debitore eccepisce formalmente la prescrizione (idealmente inviando una raccomandata/PEC di risposta in cui dichiara che il credito è prescritto e che nulla è più dovuto), allora il creditore non potrà legalmente ottenere un provvedimento favorevole, essendo il diritto ormai estinto .
Attenzione: è importante verificare se nel frattempo ci sono stati atti interruttivi della prescrizione. Una semplice lettera di messa in mora (es. inviata per raccomandata A/R) inviata dal creditore entro i termini interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.), facendo decorrere un nuovo periodo di pari durata da quel momento. Anche un pagamento parziale o un riconoscimento del debito da parte del debitore interrompe e fa ripartire i termini (art. 2944 c.c.). Ad esempio: una carta di credito scaduta nel 2019 avrebbe prescritto nel 2029, ma se il debitore nel 2023 versa una piccola somma “a conto” o manda una mail ammettendo il debito, da quel 2023 ripartono altri 10 anni (fino al 2033). Mai fare ammissioni avventate se si sospetta la prescrizione: prima valutare con attenzione lo storico del credito!
Infine, non confondere prescrizione con decadenza o altre scadenze contrattuali. La prescrizione estingue il diritto a esigere il pagamento trascorso il termine dall’ultima azione o dalla scadenza del debito; la decadenza è un termine per esercitare un’azione (meno rilevante qui). Nel recupero crediti, la prescrizione è la protagonista. Un debito prescritto è “inesigibile”: se il creditore provasse comunque a ottenerne un decreto ingiuntivo, basterà opporsi eccependo la prescrizione maturata e il giudice rigetterà la domanda (o la Cassazione annullerebbe se erroneamente accolta). Proprio la Cassazione ha di recente ricordato che il debitore deve far valere la prescrizione tempestivamente: in ambito fiscale, ha stabilito che la prescrizione dei crediti va eccepita impugnando immediatamente l’intimazione di pagamento, altrimenti il debito si “cristallizza” e non è più contestabile . Il principio, pur affermato in materia tributaria (dove l’intimazione va impugnata entro 60 giorni ex D.Lgs. 546/92), riflette un concetto generale: se si lascia decorrere il termine per opporsi a un atto che sollecita un credito, senza eccepire la prescrizione, poi non la si potrà più far valere . Ad esempio, se Covisian agisse tramite un decreto ingiuntivo per un credito prescritto e il debitore non facesse opposizione entro 40 giorni, quel decreto passerebbe in giudicato e il debito diverrebbe incontestabile anche se in origine prescritto.
In sintesi: appena si riceve un sollecito Covisian per un debito molto datato, verificare subito i termini di prescrizione e, se maturati, contestarlo formalmente per iscritto. Questo semplice passo può evitare di pagare somme non dovute per legge. Nel dubbio, un avvocato potrà calcolare con esattezza la prescrizione considerando eventuali atti interruttivi e consigliarvi sul da farsi.
1.4 Il titolo esecutivo: quando Covisian (o il creditore) può davvero pignorare
Una delle paure maggiori di chi riceve una lettera da Covisian è: “Possono portarmi via la casa o pignorarmi lo stipendio se non pago subito?”. È importante chiarire che Covisian non può effettuare pignoramenti di propria iniziativa. In generale, nessun creditore privato può procedere con esecuzione forzata (pignorare beni, conto corrente, stipendio) senza prima ottenere un titolo esecutivo valido e notificato. Il titolo esecutivo è tipicamente una sentenza di condanna esecutiva, oppure un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo o divenuto definitivo, o ancora un atto pubblico (es: mutuo con atto notarile esecutivo) . Senza uno di questi, qualsiasi azione esecutiva sarebbe illegittima.
Covisian, agendo come società di recupero crediti, inizialmente non dispone di un titolo: ha solo la pretesa di pagamento per conto del creditore. La sua prima fase di intervento consiste in attività stragiudiziali: solleciti telefonici, epistolari, offerte di accordo. Se il debitore non adempie e il creditore vuole proseguire, a un certo punto dovrà incaricare un legale per procedere giudizialmente. Covisian stessa potrebbe smettere di essere coinvolta a quel punto (lasciando la palla allo studio legale della banca/finanziaria), oppure talvolta agisce in coordinamento con gli avvocati del creditore per la fase giudiziaria.
Ecco uno schema semplificato delle fasi necessarie prima di un pignoramento:
- Sollecito stragiudiziale (lettera o telefonata) – fase Covisian: non è un atto giudiziario, non consente di pignorare nulla. Serve solo a invitare il pagamento o informare il debitore della volontà di riscuotere.
- Atto di citazione o ricorso per decreto ingiuntivo – fase legale introduttiva: il creditore (o chi per esso) avvia una causa ordinaria (citazione) o chiede un decreto ingiuntivo in tribunale. Questo non è ancora pignoramento: è l’ottenimento del titolo. Il decreto ingiuntivo, in particolare, è spesso lo strumento scelto perché più rapido: si ottiene dal giudice su base documentale e viene notificato al debitore, intimandolo a pagare entro 40 giorni o a fare opposizione.
- Notifica del titolo esecutivo e precetto: se il decreto ingiuntivo non viene opposto entro i termini (o se è provvisoriamente esecutivo), diventa titolo esecutivo. Lo stesso dicasi per la sentenza di condanna ottenuta a seguito di citazione (dopo il passaggio in giudicato, o se munita di clausola di provvisoria esecutorietà). A questo punto, il creditore deve notificare al debitore il titolo insieme all’atto di precetto, ovvero un’intimazione a pagare entro almeno 10 giorni.
- Pignoramento: trascorso il termine del precetto senza pagamento, solo ora il creditore (tramite ufficiale giudiziario) può eseguire il pignoramento dei beni del debitore (conto corrente, stipendio, immobili, ecc.), avviando la procedura esecutiva vera e propria dinanzi al giudice dell’esecuzione.
È evidente che dal primo sollecito Covisian all’eventuale pignoramento c’è di mezzo un giudice. Covisian da sola non può portare un ufficiale giudiziario a casa del debitore da un giorno all’altro. Finché non c’è un provvedimento del tribunale, il ruolo di Covisian è limitato a “insistere” e magari prospettare che “il prossimo passo sarà il legale”.
Questo non significa che i solleciti vadano ignorati pensando di essere immuni: se il debito è fondato, il creditore può davvero arrivare al titolo esecutivo (decreto ingiuntivo ecc.) in pochi mesi e poi procedere col pignoramento. Dunque bisogna usare quel tempo per organizzare la difesa (opporsi se ci sono motivi, trattare un accordo, o altro). Ma è fondamentale capire che una telefonata di Covisian non equivale a un atto giudiziario. Solo gli atti notificati da un ufficiale giudiziario (decreti ingiuntivi, precetti, citazioni, pignoramenti) hanno valore legale coercitivo. Le lettere di Covisian, anche se su carta intestata e con tono formale, restano nella sfera degli atti di messa in mora.
A riprova di ciò, Covisian stessa nelle FAQ sul suo sito o nelle comunicazioni spesso precisa di non poter procedere senza l’intervento del cliente mandante: ad esempio, “Covisian può pignorarmi lo stipendio?” La risposta corretta è: no, non direttamente – serve un titolo esecutivo ottenuto in tribunale . Se Covisian vi lascia intendere telefonicamente che “passeranno subito al pignoramento”, ricordate queste fasi: prima dovranno ottenere un decreto/sentenza e notificarla.
Nota: esiste un caso in cui potreste ricevere da Covisian (o dal legale incaricato) direttamente un atto giudiziario: se il creditore ha già un titolo esecutivo pregresso. Ad esempio, se avete già subito una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo anni addietro (magari ritirato per posta e ignorato), quel creditore può aver affidato a Covisian la gestione del recupero del credito munito di titolo. In tal caso Covisian potrebbe inviarvi una “intimazione di pagamento” o un preavviso di azioni esecutive riferito a quel titolo. Anche in tale scenario, comunque, Covisian agisce su istruzioni del titolare del credito: la legittimità di un’intimazione dipende dall’esistenza di un titolo esecutivo valido e non prescritto. Se ricevete un’intimazione di pagamento riferita a vecchie cartelle esattoriali o decreti, va impugnata entro i termini di legge per poter contestare ad esempio l’intervenuta prescrizione (Cass. ord. 28706/2025 ha confermato che l’intimazione di pagamento è atto autonomamente impugnabile, e la mancata impugnazione rende definitivo il debito anche se prescritto ). Nel contesto Covisian, è raro che agiscano su titoli esecutivi già esistenti (più tipico di Agenzia Entrate Riscossione), ma va menzionato come principio generale.
In conclusione su questo punto: nessuna disperazione immediata se arriva la lettera Covisian: non siete già in tribunale, e avete ancora la possibilità di reagire. D’altro canto, non sottovalutate la situazione: ignorare sistematicamente i solleciti potrebbe spingere il creditore a procedere legalmente, e allora difendersi diventa più oneroso. Nei prossimi capitoli vedremo come muoversi passo dopo passo dopo aver ricevuto il sollecito, e quali strategie mettere in campo per evitare di arrivare all’ultima spiaggia del pignoramento.
2. Cosa fare dopo aver ricevuto la lettera di Covisian – Guida passo-passo
Vediamo ora praticamente quali azioni deve intraprendere un debitore che si trova nella cassetta postale (o via email/PEC) una lettera di sollecito di pagamento da Covisian S.p.A.. Seguire una serie di passi razionali e tempestivi può fare la differenza tra subire passivamente le richieste oppure gestire attivamente la situazione, riducendo i danni. Ecco una guida step-by-step dal punto di vista del debitore.
Passo 1: Mantenere la calma e leggere attentamente la comunicazione.
Quando arriva una lettera di Covisian, la prima reazione può essere di panico. Invece è fondamentale mantenere la lucidità. Aprite subito la lettera (evitate la tentazione di accantonarla per paura) e leggete con attenzione tutto il contenuto. Spesso il sollecito contiene informazioni importanti: l’origine del debito, l’importo richiesto, eventuali scadenze indicate (es. “pagare entro 10 giorni”), i contatti da chiamare, ecc. Non affidatevi a ricordi vaghi o a ciò che immaginate: leggete e comprendete esattamente cosa vi viene chiesto e per conto di chi.
Passo 2: Verificare chi è il creditore e i dettagli del debito.
Come visto, Covisian potrebbe agire per conto di un terzo o come cessionaria. Nel sollecito deve essere specificato: cercate il nome del creditore originario (una banca? una finanziaria? un gestore telefonico?) e la causale del debito (prestito personale, carta di credito, bolletta, ecc.). Segnatevi l’importo richiesto e come è composto (c’è scritto solo il totale? Sono menzionati interessi di mora, spese legali o di recupero?). Confrontate questi dati con i vostri documenti: ad esempio, se si tratta di un prestito, recuperate il contratto o l’ultimo estratto conto, per capire se la somma torna e quali rate risultavano non pagate. Se è un debito di carta di credito, cercate le comunicazioni bancarie relative. Se è una bolletta, controllate le vecchie bollette e ricevute. È essenziale capire se: (a) riconoscete quel debito e (b) se l’importo richiesto è plausibile oppure gonfiato. In caso di debiti contestati o non riconosciuti (es: Covisian vi chiede soldi per una bolletta telefonica ma voi avevate già disdetto e pagato tutto), appuntatevi questa discrepanza perché sarà materia di contestazione formale.
Passo 3: Controllare la data e l’eventuale prescrizione.
Dalla sezione 1.3 sappiamo quanto è importante la prescrizione. Appena identificato il debito di cui si tratta, calcolate quanti anni sono passati dall’ultima vostra attività: ultima rata pagata, ultima bolletta, o se non avete mai pagato, dalla scadenza originaria. Esempio: Covisian vi chiede €300 per bollette Telecom del 2018 mai pagate; oggi siamo nel 2026, sono passati 8 anni. Le bollette telefono hanno prescrizione 5 anni (2 anni per quelle dal 2021 in poi), quindi potenzialmente prescritte. Oppure Covisian chiede €5.000 per un prestito personale con ultima rata scaduta nel gennaio 2015: oggi gennaio 2026 sono 11 anni, oltre il termine ordinario di 10 anni. A meno che non vi siano stati atti in mezzo (raccomandate, decreti, etc.), potrebbe essere prescritto. Se invece ad esempio il debito è una carta di credito chiusa nel 2022 e mai pagata, sono passati 4 anni, quindi ancora nei termini (10 anni ordinari). In sintesi: identificate se c’è margine per eccepire la prescrizione. Se sospettate di sì, è bene non ammettere subito il debito in nessuna comunicazione (per non interrompere la prescrizione) e passare alla fase di contestazione scritta, come vedremo nelle strategie difensive.
Passo 4: Cercare eventuali documenti ufficiali allegati o pregresse notifiche.
La lettera Covisian in sé non è un atto giudiziario, ma verificate se è accompagnata da copie di documenti, ad esempio: copia di un decreto ingiuntivo già ottenuto, o di una sentenza, o un precetto. Di solito Covisian invia solo lettere semplici, ma non si sa mai. Se trovate riferimenti tipo “Ingiunzione n. … del Tribunale di …” o allegati di provenienza giudiziaria, siete in una fase avanzata e occorre immediatamente contattare un legale. Nella maggior parte dei casi, però, non ci sono allegati formali: solo la lettera di Covisian su carta intestata con un testo del tipo “La informiamo che in qualità di mandatari/cessionari di … Lei risulta debitore di €… per … La invitiamo a provvedere entro X giorni onde evitare l’avvio di azioni legali…”. Se è così, siete ancora nella fase bonaria. Segnatevi comunque la data di ricezione (es. se è raccomandata, la data di ritiro, o se ordinaria la data trovata in cassetta): può servire come riferimento temporale.
Passo 5: Non ignorare la comunicazione, ma neppure precipitarsi a pagare senza valutare.
Ignorare completamente il problema è pericoloso: come detto, il creditore potrebbe poi procedere per vie legali aggravando costi e situazione. Però anche pagare subito “per togliersi il pensiero” può essere un errore se prima non si sono valutati i propri diritti (magari stavate per pagare un debito prescritto, o su cui potevate trattare uno sconto!). Quindi la cosa migliore è prendere tempo in modo attivo. Spesso la lettera Covisian dà un termine breve (7 o 10 giorni) per pagare. Sappiate che tali termini non hanno valore legale perentorio: sono solleciti unilaterali. Non succede che l’ottavo giorno vi trovate automaticamente una causa. Quindi, utilizzate quei giorni iniziali per fare tutte le verifiche (passi 2-4) e decidere come rispondere. Non cestinate la lettera, ma neppure correte subito in banca a fare il bonifico se non siete convinti.
Passo 6: Esercitare i propri diritti di informazione – chiedere chiarimenti e documenti.
Il debitore ha diritto a essere informato dettagliatamente. Se la lettera Covisian è incompleta o poco chiara (ad es. non specifica bene il contratto originario, o l’importo non è spiegato), potete scrivere una lettera raccomandata o PEC di risposta (o farlo fare al vostro avvocato) richiedendo: “ulteriore dettaglio circa la composizione del credito, copia della documentazione contrattuale e contabile comprovante la somma richiesta, nonché evidenza dell’eventuale avvenuta cessione del credito ai sensi dell’art. 1264 c.c.”. Questo ha un duplice scopo: da un lato prende tempo (Covisian dovrà rispondere e nel frattempo difficilmente avvierà subito un’azione legale, soprattutto se la richiesta è ragionevole), dall’altro crea un precedente scritto in cui voi non state ammettendo il debito, ma anzi dimostrate di voler verificare la legittimità. Spesso le società di recupero non dispongono immediatamente di tutti i documenti (il contratto originale magari è archiviato altrove); voi avete il diritto di vederci chiaro. Diffidate di comunicazioni vaghe: se Covisian chiama e si rifiuta di inviare documenti scritti, siete legittimati a non dare seguito alle sole telefonate. Pretendete una lettera formale (se non l’avete ancora ricevuta) e i documenti di supporto. Questo rientra anche nella normativa sulla trasparenza bancaria (se trattasi di crediti bancari, il cliente ex art. 119 TUB può ottenere copia degli estratti conto e contratto). Anche il Codice del Consumo e le disposizioni sulla correttezza delle comunicazioni impongono che la pretesa sia sufficientemente circostanziata da permettere al debitore di riconoscere il debito. In poche parole: chiedete e fatevi dare informazioni precise.
Passo 7: Non fare promesse di pagamento avventate (soprattutto al telefono).
È possibile che dopo la lettera segua una chiamata di un operatore Covisian. Essi possono essere insistenti nel chiedere “quando paga?” o “facciamo un piano di rientro?”. Non prendete impegni immediati sotto pressione. Potete rispondere qualcosa come: “Sto verificando con il mio legale / Sto controllando i conti, vi farò sapere a breve”. Questo per evitare due rischi: (a) se comunicate di voler pagare il prima possibile, perdete potenziale forza contrattuale per uno sconto, e (b) se confermate che il debito è vostro e che pagherete, quella conversazione potrebbe (in teoria) costituire un riconoscimento del debito che interrompe la prescrizione. Meglio mantenersi sul vago e prendersi tempo. Ogni accordo va ponderato e formalizzato per iscritto (come vedremo, il saldo e stralcio richiede una lettera firmata da entrambe le parti). Quindi, al telefono non cedere a minacce o insistenze: è un tuo diritto dire che “hai bisogno di qualche giorno per fare le tue valutazioni”.
Passo 8: Valutare la propria situazione economica e le possibili soluzioni.
Parallelamente alle verifiche giuridiche, devi farti una domanda pratica: posso pagare questo debito? E in che modo (tutto subito? a rate? per una parte). Fai un bilancio delle tue finanze: hai liquidità sufficiente? Sei già esposto con altri debiti? Questa analisi ti servirà per capire su quale strategia puntare: se hai disponibilità limitata, magari la via sarà proporre un saldo e stralcio (pagare meno) oppure attivare una procedura di sovraindebitamento se il debito è molto alto. Se invece il debito è piccolo e puoi pagarlo, potresti anche scegliere di saldare per toglierti il pensiero – ma solo dopo aver verificato che sia dovuto e magari ottenuto la cancellazione di interessi e spese indebite. In ogni caso, non ignorare la realtà economica: se sai di non poter pagare nemmeno a rate, preparati a valutare strumenti come la legge 3/2012 (vedi sezione 5) che aiutano chi è sovraindebitato.
Passo 9: Consultare un professionista, se il caso lo richiede.
Se il debito è di importo significativo o la situazione complessa (prescrizione dubbia, minaccia concreta di azione legale, ecc.), contatta al più presto un avvocato esperto in materia di debiti e recupero crediti. Abbiamo visto come l’Avv. Monardo, ad esempio, offre consulenza specializzata in questi casi. Un legale potrà: confermare se il debito è dovuto o no, aiutarti a redigere la lettera di risposta a Covisian, trattare con la società di recupero per ottenere condizioni migliori, o preparare un’eventuale opposizione giudiziale. Spesso una lettera formale inviata da un avvocato al recupero crediti – contestando certe voci o eccependo prescrizioni – è sufficiente a fermare solleciti aggressivi o a spostare la trattativa su un piano più professionale. Non attendere di essere citato in tribunale: una consulenza preventiva può farti risparmiare molti problemi (e spesso anche denaro, ad esempio evitando di pagare ciò che non dovresti). Ricorda che le prime comunicazioni sono delicate: se sbagli a rispondere o ignori una cosa importante, potresti pregiudicare alcune difese (ad es. come detto, non eccepire la prescrizione in tempo).
Passo 10: Tenere traccia di tutte le comunicazioni.
Fai un piccolo dossier: conserva la busta e la lettera Covisian, annota data/ora e contenuto sintetico di ogni telefonata ricevuta (e nome dell’operatore se lo dice). Se mandi raccomandate o PEC, tieni copie e ricevute. Queste prove possono servire in futuro (ad esempio in giudizio per dimostrare che avevi chiesto documenti e il creditore non li ha forniti, o per segnalare comportamenti molesti se volessi lamentarti alle autorità). Inoltre, avere tutto tracciato ti aiuta a ricordare scadenze e impegni presi. Evita per quanto possibile comunicazioni verbali non documentate: se concordi qualcosa al telefono, chiedi conferma scritta via email. La formalizzazione scritta è la tua tutela.
Seguendo questi passi, affronterai la lettera di Covisian in modo attivo e consapevole. Riassunto schematico:
- Leggi bene la lettera, niente panico.
- Identifica il creditore e il tipo di debito.
- Verifica gli anni trascorsi (prescrizione?).
- Vedi se ci sono allegati legali (decreti, etc.).
- Non ignorare ma neanche pagare subito: analizza.
- Chiedi per iscritto maggiori dettagli/documenti.
- Non promettere nulla al volo al telefono.
- Valuta la tua capacità di pagamento e possibili vie.
- Se necessario, coinvolgi un avvocato esperto.
- Conserva tutta la corrispondenza e le prove.
Così facendo, sarai pronto per passare alla fase successiva: decidere la strategia di difesa o di accordo più adatta al tuo caso, argomento del prossimo capitolo.
3. Strategie di difesa del debitore: contestazioni, sospensioni, accordi
Dopo aver analizzato il proprio caso e compreso i diritti a disposizione, il debitore deve mettere in atto una strategia di difesa. Questo capitolo illustra le principali strategie difensive che un debitore può adottare di fronte a un sollecito di pagamento di Covisian, incluse le possibili azioni legali (impugnazioni), le eccezioni da sollevare, gli strumenti per sospendere eventuali azioni esecutive, nonché le opzioni per gestire il debito in modo sostenibile (piani di rientro) o ridurlo (accordi a saldo e stralcio). L’obiettivo è permettere al debitore di guadagnare tempo, fermare sul nascere iniziative ingiuste del creditore e magari risolvere la situazione a proprio vantaggio (pagando meno o niente, quando ci sono i presupposti).
Le strategie variano a seconda della situazione: se il creditore ha già intrapreso vie giudiziarie vs se siamo ancora alla fase stragiudiziale; se il debito è contestabile nel merito vs se è dovuto ma non sostenibile economicamente; se ci sono vizi procedurali, ecc. Vediamole in dettaglio.
3.1 Contestare il debito: impugnazioni ed eccezioni legali
Impugnare significa reagire formalmente contro un atto o una pretesa, portandola all’attenzione di un’autorità giudiziaria. Nel contesto del recupero crediti, le impugnazioni possono riguardare sia atti giudiziari (es. un decreto ingiuntivo notificato, un precetto, un pignoramento) sia, in senso lato, contestare extragiudizialmente la pretesa prima che arrivi in giudizio (ad es. rispondere per iscritto negando il dovuto). Vediamo i casi principali:
- Opposizione a decreto ingiuntivo: se nonostante tutto il creditore (banca/finanziaria) tramite Covisian o i suoi legali ottiene un decreto ingiuntivo e ve lo notifica, avete normalmente 40 giorni per fare opposizione (art. 641 c.p.c.). L’opposizione si propone con atto di citazione davanti al tribunale che ha emesso l’ingiunzione. In questa sede dovrete esporre tutte le ragioni di contestazione: ad esempio il debito è prescritto, gli interessi applicati erano usurari, Covisian non ha prova della cessione del credito, il contratto originario è nullo per vizi, le somme richieste includono penali illegittime, ecc. L’opposizione trasforma il procedimento in un giudizio ordinario dove il creditore (ingiungente) dovrà dimostrare la sua pretesa e voi potrete far valere le vostre eccezioni. È fondamentale attivarsi subito facendosi assistere da un legale: scaduti i 40 giorni senza opposizione, il decreto diviene definitivo e il debitore perde la possibilità di contestare nel merito (potrà solo eventualmente chiedere termini più lunghi se prova di non aver ricevuto l’atto per tempo, ma sono ipotesi eccezionali). Dunque impugnare tempestivamente un decreto ingiuntivo è cruciale. Come visto, se la contestazione principale è la prescrizione già maturata prima dell’ingiunzione, questa doveva essere sollevata ora (pena cristallizzazione del debito) . L’opposizione, se fondata, può portare all’annullamento totale o parziale del debito ingiunto e blocca l’esecutività nel frattempo (salvo il decreto fosse provvisoriamente esecutivo – in tal caso si può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione in corso, vedi oltre sospensioni).
- Opposizione ad atto di precetto: il precetto è l’ultimo avviso che precede il pignoramento (intima il pagamento entro almeno 10 giorni). Se ricevete un precetto (magari su un vecchio titolo dimenticato), potete proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. se contestate il diritto del creditore a procedere (es: il debito sottostante è già pagato, oppure il titolo è invalido, oppure il precetto richiede più interessi del dovuto, etc.). L’opposizione al precetto va fatta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto (o prima che inizi l’esecuzione) depositando un ricorso (in caso di urgenza, con istanza di sospensione immediata). Situazioni con Covisian precettante sarebbero atipiche (di solito il precetto lo notifica l’avvocato della banca), ma nel caso, va coinvolto subito l’avvocato per bloccare il pignoramento sul nascere.
- Opposizione al pignoramento: se malauguratamente il creditore arriva a pignorare (conto, stipendio, ecc.), avete un ultimo treno: l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali entro 20 giorni, oppure opposizione all’esecuzione (ancora art. 615) se emergono motivi sostanziali non rilevati prima (ma di solito a quel punto è tardi per merito). In altre parole, meglio agire prima.
- Impugnazione dell’intimazione di pagamento (ambito esattoriale): come già accennato, se il debito fosse una cartella esattoriale su cui Covisian invia un sollecito, in realtà l’organo competente è Agenzia Entrate Riscossione. Comunque, la regola stabilita da Cassazione – impugnare entro 60 giorni l’intimazione altrimenti il debito si rende definitivo – va tenuta presente . Quindi, se mai Covisian fosse coinvolta in un recupero di crediti erariali (ipotesi remota), e vi arriva un’intimazione, ricorso immediato in commissione tributaria o giudice competente. In generale, per qualsiasi atto “strano” ricevuto (ingiunzioni fiscali, ingiunzioni regionali, etc.), non ignorare i termini di legge per ricorrere.
- Eccezioni stragiudiziali: prima che si arrivi al giudice, potete (anzi dovete) far valere le eccezioni in via stragiudiziale quando rispondete a Covisian. Ad esempio, eccezione di prescrizione: va sollevata esplicitamente. Una lettera di risposta potrebbe dire: “Egregi, in riferimento al Vs. sollecito del …, contesto la pretesa creditoria eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto di credito ai sensi degli artt. 2934 e ss. c.c., atteso che dall’ultima movimentazione utile (data …) sono decorsi oltre … anni senza atti interruttivi validi. Pertanto nulla è più dovuto.”. Oppure eccezione di carenza di legittimazione: “Si rileva altresì che dalla Vs. missiva non si evince prova dell’asserita cessione del credito; si invita pertanto a trasmettere idonea documentazione, restando sin d’ora eccepito che, in mancanza, la Vs. società non potrà considerarsi legittimata a pretendere alcunché”. Sollevare tali eccezioni già nella fase di trattativa è utile anche in ottica giudiziale: se poi il creditore va in causa, voi avete già messo nero su bianco le vostre difese, dimostrando buona fede e coerenza.
In generale, contestare il debito su piani formali o sostanziali serve spesso a ottenere due effetti: o convincere il creditore a desistere o transigere, se capisce che andreste in causa con buone argomentazioni, oppure preparare il terreno per un giudizio dove avete già delineato i punti contestati. Chiaramente, è consigliabile che le opposizioni e eccezioni siano gestite da un legale, soprattutto se si tratta di scrivere atti giudiziari (ricorsi, citazioni). Il fai-da-te è sconsigliato, a meno che non si tratti di scrivere la semplice lettera iniziale di contestazione.
Per capire quali eccezioni specifiche potete sollevare, valutate con l’avvocato tutto il ventaglio: oltre alla prescrizione già discussa, ci sono eccezioni come: inesistenza del rapporto (se ritenete di non aver mai firmato quel contratto, a volte emergono addirittura frodi o scambi di persona), nullità del contratto originario (per tassi usurari, clausole vessatorie non approvate, ecc.), errori di calcolo (capita con conti bancari: interessi anatocistici illegittimi, commissioni non dovute – qui servirebbe perizia tecnica), vizi procedurali (mancata notifica della cessione, come detto, oppure se c’è stato un precedente decreto notificato in modo nullo, etc.). In materia bancaria un vasto panorama di contestazioni può riguardare: tassi oltre soglia di usura (Cass. 26286/2019 ad es. ha sancito nullità interessi usurari), applicazione di interessi ultralegali senza pattuizione scritta (art. 1284 c.c.), addebito di spese non pattuite, ecc. Anche se Covisian magari non è in grado di valutare queste cose, far capire che avete individuato profili di illegittimità nel credito originario è un forte segnale: potrebbero preferire trattare un accordo al ribasso piuttosto che affrontare una causa dall’esito incerto.
Riassumendo: impugnare e contestare è la strategia giusta quando si hanno argomentazioni solide per negare in tutto o in parte il debito. Se il debitore è davvero convinto di non dover pagare o di dover pagare meno, deve far valere i suoi diritti senza timore. L’ordinamento offre molti strumenti per impedire ai creditori di avvalersi di pretese illegittime. L’importante è rispettare i tempi (opposizioni entro le scadenze previste) e la forma (atto motivato, prove allegate, ecc.).
3.2 Sospendere le azioni: moratorie e sospensive giudiziali
Quando c’è già in corso un tentativo di esecuzione o comunque un’azione avanzata, il debitore deve cercare di guadagnare tempo fermando temporaneamente le iniziative del creditore. Ciò può avvenire attraverso richieste di sospensione rivolte all’autorità giudiziaria, oppure sfruttando misure automatiche di sospensione previste da procedure speciali.
Sospensione in sede di opposizione: Se avete proposto opposizione a un decreto ingiuntivo già esecutivo (può accadere quando il giudice concede provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c., ad esempio se il credito è fondato su assegno o atto notarile, oppure nei decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi per importi oltre soglie in certe materie), oppure se opponete un precetto o pignoramento in corso, potete chiedere al giudice di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo o dell’atto impugnato. La sospensione viene concessa se ricorrono gravi motivi (es. il giudice valuta che l’opposizione non sia pretestuosa e che proseguire l’esecuzione causerebbe un danno irreparabile se poi vi fosse ragione nel merito). In pratica, si fa istanza nel ricorso stesso di opposizione o con separata istanza d’urgenza. Se accordata, il creditore non potrà procedere fino all’esito della causa. Esempio: Covisian/Banca ottiene decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e notifica anche precetto per pignorare lo stipendio; voi fate opposizione e il giudice sospende l’esecutività: il pignoramento (se non iniziato) non può partire, o se già iniziato viene congelato fino a decisione. La sospensione è un sollievo temporaneo, ma attenzione: se poi l’opposizione viene rigettata, l’esecuzione riprende. Quindi serve per prendere fiato, ma la soluzione di fondo va trovata.
Sospensione ex legge per procedure di composizione della crisi: Un potente effetto previsto da alcune procedure (vedi sezione 5) è la moratoria delle azioni esecutive. Ad esempio, quando si deposita un ricorso per piano del consumatore o accordo di ristrutturazione dei debiti ex Legge 3/2012 (oggi Codice Crisi), il debitore può chiedere al giudice la sospensione di eventuali procedure esecutive in corso (e il divieto di iniziarne di nuove) fino all’omologazione . Se il giudice accoglie, tutti i creditori (inclusi quelli rappresentati da Covisian) devono fermarsi. Questo strumento è prezioso se siete sull’orlo di pignoramenti: ad esempio, vi hanno già notificato un pignoramento immobiliare – presentare un piano del consumatore ben congegnato può stoppare la vendita all’asta. Similmente, il concordato preventivo per imprenditori maggiori (non il nostro focus, ma per completezza) attiva l’automatic stay ex art. 168 L.Fall. Per i piccoli imprenditori, la composizione negoziata (DL 118/2021) permette di ottenere misure protettive dal tribunale su istanza dell’esperto nominato: per un certo periodo, i creditori non possono iniziare o proseguire esecuzioni. Tutto ciò dà tempo per negoziare soluzioni. Dunque, se siete in situazione di multi-esecuzioni (es: più creditori che vi inseguono), considerare di intraprendere una di queste procedure concorsuali minori può servire a congelare il quadro e trattare da una posizione di respiro. Approfondiremo nella sezione 5 queste procedure.
Sospensione in via amministrativa (rottamazione): Nel caso di debiti fiscali, presentare domanda di definizione agevolata (rottamazione-quater o quinquies) produce per legge la sospensione delle attività di recupero coattivo da parte dell’Agente della riscossione sui carichi interessati, fino all’esito (e se l’adesione è accolta e si pagano le rate, l’esecuzione è preclusa). Questo riguarda Equitalia/Agenzia Entrate Riscossione, non Covisian. Lo citiamo solo per conoscenza: se un lettore ha anche cartelle esattoriali, sappia che facendo domanda di rottamazione (ad esempio quella del 2023 o 2026) i relativi pignoramenti in corso vengono sospesi ex lege.
Dilazione come “sospensione” di fatto: Un’altra maniera per evitare il peggio è concordare un piano di rientro stragiudiziale (vedi paragrafo seguente) prima che partano cause. Se Covisian accetta di farvi pagare a rate, solitamente il creditore si astiene da cause finché rispettate i pagamenti. Formalmente non è una sospensione legale, ma un accordo di moratoria. Attenzione però: bisogna far mettere per iscritto che durante la rateizzazione il creditore si impegna a non avviare azioni legali. Se l’accordo è ben fatto, avrete quindi la tranquillità (finché pagate) di non subire pignoramenti.
3.3 Piani di rientro: dilazionare il pagamento
Se il debito è ritenuto dovuto o comunque non facilmente eliminabile, e magari non ci sono vizi da far valere, una strategia possibile è quella di guadagnare tempo ottenendo di pagare a rate, cioè concordando un piano di rientro. Questo consente di evitare il ricorso immediato alle vie legali da parte del creditore e di spalmare l’esborso in più mesi, rendendolo sostenibile.
Piano di rientro stragiudiziale con Covisian/creditore: Spesso Covisian stessa propone una dilazione: ad esempio, “se non può pagare i 5.000 € subito, possiamo offrirle un pagamento in 12 rate mensili da €420 ciascuna”. Prima di accettare, valutate due cose: (a) se le rate proposte sono effettivamente alla vostra portata (non accettate un piano insostenibile solo per prendere tempo, perché al primo mancato pagamento tornate al punto di partenza con in più la perdita di credibilità); (b) se nel piano vi fanno pagare interessi o spese ulteriori. Idealmente, negoziate per non pagare ulteriori interessi sulla dilazione (o comunque solo interessi legali). Covisian potrebbe dire “rate ok ma applichiamo un tasso”. Cercate di evitare costi aggiuntivi.
Quando concordate un piano di rientro, mettetelo per iscritto: fatevi mandare da Covisian (o dall’avvocato del creditore) una proposta scritta con l’indicazione delle rate (importo e scadenze) e di cosa succede se rispettate i pagamenti (ad es. “a fronte del piano, la società XY si asterrà da intraprendere azioni legali; una volta pagata l’ultima rata, il debito si intenderà estinto e null’altro sarà dovuto”). Attenzione a clausole nascoste: se il piano è formalizzato come riconoscimento di debito con cambiali o titoli, valutate con l’avvocato le implicazioni. A volte i creditori fanno firmare piani di rientro con cambiali: se firmate cambiali e poi saltate una rata, quelle cambiali sono titoli esecutivi autonomi e possono portarvi a pignoramento velocissimo. Quindi siamo cauti: meglio un accordo semplice senza emissione di titoli esecutivi.
Un aspetto positivo del piano di rientro può essere che il creditore si accontenta dell’intero importo nominale senza spese legali: ad esempio se eravate già stati contattati da uno studio legale che minacciava spese di decreto ingiuntivo, concordare il piano prima vi evita l’aggravio di quelle spese. Quindi può convenire a entrambe le parti: voi pagate il dovuto, il creditore risparmia i costi di causa e ottiene comunque i soldi, sebbene dilazionati.
Fare attenzione: Una volta concordato un piano, rispettatelo con puntualità. Se saltate una rata, di solito l’accordo prevede la decadenza dal beneficio del termine, ovvero l’intero residuo torna immediatamente esigibile. E magari a quel punto il creditore perde la pazienza e parte col decreto ingiuntivo senza ulteriori indugi. Quindi, se prevedete difficoltà, è meglio negoziare poche rate sostenibili piuttosto che tante rate che poi non riuscite a mantenere. Meglio magari vendere qualcosa e ridurre l’importo da dilazionare, piuttosto che fare il passo più lungo della gamba.
Piano di rientro giudiziale: Se già c’è un decreto ingiuntivo o sentenza, potete chiedere al creditore (magari in sede di transazione in causa) di formalizzare un pagamento rateale in cambio di non procedere subito esecutivamente. Spesso i giudici, su accordo delle parti, danno la “fiscalità” degli accordi in cause civili, ma in generale la rateizzazione giudiziale non è un diritto (tranne nei casi di esecuzioni esattoriali dove la legge consente dilazioni con l’agente della riscossione). Però nulla vieta, anche col decreto in mano, che il creditore sospenda il pignoramento se cominciate a pagare a rate secondo un accordo scritto. È comunque una soluzione extragiudiziale travestita. L’importante è non aspettare di essere pignorato per chiedere rate: meglio farlo prima.
In sintesi sul piano di rientro: è la strategia da adottare quando riconosci il debito ma non puoi saldarlo in un’unica soluzione. Ti permette di evitare escalation legali, ma devi essere serio nell’impegno. Fai valere se possibile la tua storia: se sei un debitore in temporanea difficoltà ma di buona volontà, i creditori preferiscono quasi sempre un rientro concordato a un lungo (e incerto) recupero forzoso. Anche Covisian è incentivata a chiudere la pratica con un piano piuttosto che passare il dossier ai legali (che per loro significa magari perdere la commissione sull’incasso, etc.).
3.4 Negoziare un saldo e stralcio: pagare meno per chiudere il debito
La strategia forse più ambita dai debitori è riuscire a pagare un importo inferiore al dovuto e ottenere l’abbuono del resto: il classico accordo a saldo e stralcio. Si tratta di un accordo transattivo in cui il creditore accetta, tipicamente, un pagamento in un’unica soluzione (o poche soluzioni ravvicinate) di importo ridotto, a fronte del quale considera estinto per sempre il debito, rinunciando a pretendere ulteriori somme.
Perché un creditore dovrebbe rinunciare a parte dei suoi soldi? Diverse possibili ragioni: perché teme di non riuscire a recuperare diversamente (ad esempio il debitore è nulla tenente o molto inguaiato, quindi meglio un po’ subito che nulla mai); oppure perché vuole incassare rapidamente per chiudere la posizione in bilancio (nel caso di banche che cedono NPL, spesso i cessionari li acquistano a prezzi bassi e poi sono disposti a transigere a metà col debitore e comunque ci guadagnano); oppure perché emergono contestazioni legali (ad es. il debitore tramite avvocato contesta possibili usure, anatocismi, prescrizioni – il creditore preferisce evitare causa e scende a patti). Covisian in qualità di recuperatore può consigliare al creditore la soluzione a stralcio se percepisce difficoltà: spesso è Covisian stessa a proporre al debitore uno sconto per pagamento immediato, perché magari sanno che la pratica è vecchia o problematica.
Come negoziare un saldo e stralcio? Ecco qualche linea guida pratica:
- Si punta sul pagamento in unica soluzione o poche rate ravvicinate. Il potere di convincimento sta nel dire: “Posso darvi X mila euro entro 30 giorni e chiudiamo qui, altrimenti non garantisco nulla”. Più il pagamento è cash e veloce, più sconto potete ottenere. Se chiedete di pagare dilazionato, di solito vi faranno pagare quasi tutto intero, in quel caso tanto vale il piano di rientro (dove non rinunciano a capitale).
- Preparare le motivazioni: spiegate (meglio per iscritto e con documenti se possibile) perché non siete in grado di pagare l’intero importo. Ad esempio, se siete disoccupati, o avete altri 5 finanziamenti, o spese mediche – far capire che insistere oltre una certa somma è inutile perché non avete sangue dal muro da cavare. Se il creditore percepisce che non c’è trippa per gatti, sarà più incline a stralciare.
- Offrire una cifra realistica: evitare offerte offensivamente basse (tipo “vi do il 5% e chiudo” a meno che abbiate davvero argomenti forti). Informatevi su quale è la consuetudine per il vostro tipo di credito: i crediti bancari deteriorati, ceduti a società come Covisian, a volte vengono chiusi con percentuali tra il 20% e il 50% del nominale. Se il credito è giovane e certo (es. prestito recente di 1 anno fa) lo sconto sarà minore (forse vi chiederanno 70-80%). Se è molto vecchio o incerto (10 anni, prescrizione vicina, ecc.) possono accettare anche il 30%. Quindi calibrate l’offerta non troppo lontano da ciò che pensate possano accettare, lasciandovi magari un margine per salire un po’. Ad esempio, debito 10.000€, iniziate offrendo 3.000 (30%) aspettandovi un rilancio sui 5.000 (50%) e magari si chiude a 4.000 (40%). Ogni caso è a sé, ma questa è la logica.
- Far leva sulle contestazioni legali: se avete assi nella manica (prescrizione, vizi contrattuali), fatelo presente: “A rigore nulla sarebbe dovuto perché il credito appare prescritto, tuttavia per evitare lunghe diatribe siamo disposti in via transattiva a riconoscere il 30%…”. Ciò dà al creditore la percezione che davvero rischia di non vedere un euro se non accetta.
- Mettere tutto per iscritto in modo chiaro: l’accordo di saldo e stralcio deve essere formalizzato (anche via scambio di e-mail PEC va bene, o con una lettera di Covisian firmata digitalmente). Deve essere indicato l’importo concordato e la data entro cui va pagato e la frase chiave: “a fronte del pagamento di detto importo, il creditore rinuncia irrevocabilmente al residuo credito e nulla più avrà a pretendere per qualsiasi titolo in relazione alla posizione XYZ, impegnandosi contestualmente a rilasciare ampia quietanza a saldo e a non intraprendere o proseguire alcuna azione di recupero”. Senza questa dicitura, non avete la certezza che poi non vi chiedano altro.
- Effettuare il pagamento nei termini e modalità concordate: preferibilmente tracciato (bonifico, assegno circolare) così avete prova e potrete esibirla in caso di contestazioni future. Se pagate in contanti (sconsigliato per importi alti), fatevi rilasciare quietanza firmata.
- Richiedere ricevuta liberatoria (quietanza a saldo): dopo aver pagato, pretendete un documento dove il creditore (o Covisian per suo conto) attesta che ha ricevuto la somma a saldo e che il debito è estinto. Questo vi servirà per il futuro, ad esempio se mai rispuntasse quella posizione in banca dati o altro, avete il pezzo di carta che dimostra l’accordo.
Un esempio di accordo di saldo e stralcio: debitore Mario deve €10.000 a Banca X per un prestito non pagato dal 2017. La pratica passa a Covisian nel 2025. Mario con l’aiuto di un legale mostra di avere ISEE basso, nessuna proprietà, e minaccia una causa per interessi usurari nel contratto originario. Dopo trattative, la banca accetta €4.000 entro 60 giorni. Covisian invia lettera: “Oggetto: Accordo transattivo – In riferimento alla posizione n…, la Banca X, per il tramite di Covisian S.p.A., accetta la somma di €4.000,00 quale importo a saldo e stralcio dell’intera esposizione debitoria. Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il … sul conto … Intestato a … . A incasso avvenuto, la Banca X rilascerà quietanza liberatoria e nulla avrà più a pretendere nei confronti del Sig. Mario in merito al rapporto indicato. In difetto di puntuale pagamento, l’accordo sarà privo di effetto e l’esposizione debitoria resterà confermata nel suo importo attuale.”.
Mario paga, riceve la quietanza magari firmata dall’ufficio legale della banca (o da Covisian se autorizzata) e finisce lì. Un bel risparmio di €6.000 rispetto al dovuto, ottenuto grazie a un saldo e stralcio.
Attenzione ai possibili rischi/pregiudizi del saldo e stralcio: Alcune banche potrebbero segnalare la posizione come “chiusa a stralcio” nelle banche dati creditizie. Questo può avere un impatto sul merito creditizio del debitore (poteri di credito futuri), perché risulta che il debito non è stato pagato integralmente. Tuttavia è sempre meglio di un insoluto totale o un pignoramento. Se potete, negoziate anche la cancellazione di eventuali segnalazioni negative (ad esempio CRIF) come parte dell’accordo. Dite: “pago tot se togliete segnalazione sofferenza”. Non sempre accettano, ma tentare. In ogni caso, meglio avere risolto il debito anche se rimane una nota storica, piuttosto che portarselo dietro. Inoltre, il saldo e stralcio potrebbe avere implicazioni fiscali (per il creditore, come perdita deducibile, e per il debitore talvolta in passato veniva considerata sopravvenienza attiva tassabile, ma per le persone fisiche di solito no, a meno che non sia derivante da remissione di un’impresa; tema tecnico-fiscale comunque). Comunque raramente incide per un privato.
In sintesi: Il saldo e stralcio è spesso la soluzione ideale se il debitore ha qualche risorsa economica (o parenti disposti ad aiutarlo) ma non abbastanza per coprire tutto. Permette di chiudere la vicenda con un unico pagamento ridotto. Covisian e la controparte la preferiscono quando c’è incertezza sul recupero integrale. Dovete saper negoziare e mostrarvi decisi ma collaborativi: far capire che “se arriviamo a un accordo ragionevole, pago subito; se no, non avrete nulla perché sono nullatenente/pronto a fare causa/andare in sovraindebitamento”. Questo è il messaggio.
Di seguito, una tabella riepilogativa delle possibili soluzioni di gestione del debito, con i pro e contro principali:
| Soluzione | Descrizione | Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|---|---|
| Saldo e stralcio | Accordo per pagare solo parte del debito in un’unica soluzione (o poche rate ravvicinate), con rinuncia al resto da parte del creditore. | – Riduzione rilevante dell’importo dovuto (sconti anche 30-70%).<br>– Chiusura veloce e definitiva della posizione (si “stralcia” il debito residuo, pace fatta). | – Richiede liquidità immediata (l’offerta deve essere pagata quasi subito).<br>– Potenziale segnalazione a sistemi creditizi come “stralcio” (incide su futuro credito). |
| Rateizzazione (piano di rientro) | Pagamento dell’intero debito (di solito senza sconti) a rate concordate. | – Dilazione nel tempo: minore impatto mensile sul bilancio del debitore.<br>– Evita cause legali fintanto che si rispettano le rate (accordo bonario). | – Si finisce per pagare il 100% del debito (talvolta con interessi).<br>– Impegno a lungo termine; se si salta una rata il beneficio decade e si può peggiorare la situazione. |
| Contestazione giudiziale (opposizione, causa) | Difesa in tribunale per far valere eccezioni (prescrizione, nullità, ecc.) e puntare a non pagare o pagare meno per decisione del giudice. | – Se le ragioni sono fondate, il debito può essere annullato o ridotto (es: giudice dichiara prescritto, o sottrae interessi illegittimi, ecc.).<br>– Si guadagna tempo con la causa (anni). | – Tempi e costi legali da sostenere (anche emotivi).<br>– Esito incerto: se si perde, si dovrà pagare tutto + spese legali avversarie. |
| Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e succ.) | Procedura giudiziale per persone sovraindebitate in cui si propone un piano o accordo per pagare solo quanto si può, con cancellazione del debito residuo una volta eseguito (vedi sezione 5). | – Protezione immediata dalle azioni esecutive (su richiesta al giudice). <br>– Possibilità di abbattere il debito in base alla capacità del debitore (il resto viene cancellato all’omologa/esdebitazione). | – Procedura complessa, richiede requisiti e intervento dell’OCC/gestore, tempi di alcuni mesi per omologa.<br>– Necessita di rispettare il piano concordato sotto controllo del tribunale, e comporta sacrifici (liquidazione patrimonio, ecc.). |
| Composizione negoziata per crisi d’impresa | Per imprenditori (anche piccoli) in difficoltà, nomina di esperto che negozia con i creditori un accordo (ad esempio rischedulazione debiti, stralcio parziale) ex D.L.118/2021, con possibili misure protettive. | – Tentativo stragiudiziale qualificato con supporto di un esperto terzo.<br>– Possibilità di sospendere temporaneamente i creditori grazie alle misure protettive autorizzate dal tribunale, evitando fallimento e continuando l’attività. | – Procedura riservata a imprenditori (non consumatori) e con requisiti di fattibilità (deve esserci prospettiva di risanamento altrimenti inutile).<br>– Non garantisce un accordo: è volontaria, se i creditori non ci stanno si rischia il fallimento o altra procedura. |
Ognuna di queste strategie va calibrata sul caso concreto. Spesso si usano combinazioni: ad esempio, si contesta legalmente per guadagnare leva negoziale e poi si chiude a saldo e stralcio; oppure si avvia una procedura di sovraindebitamento e intanto si ottiene una sospensione, durante la quale magari si trova un accordo transattivo con i creditori più ostici. L’assistenza di professionisti (avvocati, gestori crisi) aiuta a scegliere il mix ottimale.
Nei prossimi capitoli parleremo proprio di quegli strumenti alternativi (sovraindebitamento, rottamazione, etc.) che spesso sono l’ancora di salvezza per chi ha debiti multipli o di importo fuori dalla propria portata. Prima però, dedichiamo una sezione agli errori da evitare assolutamente in queste situazioni e ad alcuni consigli pratici extra, così da prevenire passi falsi.
4. Strumenti alternativi per privati sovraindebitati e piccoli imprenditori
Quando un debitore non riesce a far fronte ai propri debiti con le normali trattative individuali, l’ordinamento offre degli strumenti straordinari per gestire e risolvere la crisi debitoria in maniera organica. Si tratta principalmente delle procedure previste dalla Legge 3/2012 (cosiddetta “legge salva-suicidi” sul sovraindebitamento, ora assorbita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e di misure fiscali come la rottamazione delle cartelle esattoriali. Inoltre, per le imprese in difficoltà è disponibile la composizione negoziata introdotta nel 2021. In questa sezione esamineremo questi strumenti alternativi, che spesso rappresentano la via d’uscita definitiva per chi è schiacciato dai debiti. L’ottica è sempre quella del debitore (consumatore o piccolo imprenditore) che voglia capire se può ricorrere a tali soluzioni e con quali benefici.
4.1 Definizione agevolata dei debiti fiscali – “Rottamazione” delle cartelle
Molte persone sovraindebitate hanno, oltre a debiti verso banche/finanziarie, anche debiti verso l’Erario (ad esempio cartelle per tasse non pagate, multe stradali, contributi previdenziali). Questi debiti sono gestiti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER), non da Covisian, ma è utile menzionarli perché alleggerire il carico fiscale può migliorare la sostenibilità del resto. Negli ultimi anni si sono succedute varie edizioni della cosiddetta “rottamazione delle cartelle”, cioè provvedimenti di definizione agevolata che consentono di pagare le cartelle esattoriali senza sanzioni e interessi di mora, oppure con forti sconti, dilazionando il dovuto.
Ad esempio, la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la Rottamazione-quater per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 30/6/2022: pagando solo l’imposta o sanzione originale, più interessi da ritardata iscrizione e aggio, ma senza sanzioni né interessi di mora. I pagamenti potevano essere dilazionati in 18 rate fino al 2027. Ancora più recente, la Legge n. 199/2025 (Bilancio 2026) ha varato la Rottamazione-quinquies : estende la definizione agevolata alle cartelle 2000-2023 (con alcune limitazioni), sempre con abbuono di sanzioni e interessi di mora . Il termine per aderire è fissato (ad esempio, al 30 aprile 2026 ) e i pagamenti possono essere ripartiti su più anni .
Qual è il vantaggio per il debitore? Se ad esempio avevate una cartella per Irpef non pagata di 10 anni fa, l’importo lievitato magari è di €5.000 di imposta + €3.000 di sanzioni + €2.000 di interessi = €10.000. Con la rottamazione paghereste solo €5.000 + un po’ di interessi da ritardata iscrizione (minimi) + aggio, diciamo tot €5.500, risparmiando €4.500. Inoltre il pagamento può essere a rate. È un aiuto notevole.
Attenzione: la rottamazione riguarda i debiti con Agenzia Entrate Riscossione. Se Covisian vi contatta per un debito bancario, quella norma non si applica. Però, spesso i sovraindebitati hanno anche cartelle. In tal caso, sfruttare la definizione agevolata delle cartelle libera risorse per affrontare i debiti finanziari. E c’è un collegamento: le procedure di sovraindebitamento (vedi par. 4.2) spesso includono anche i debiti fiscali; se c’è una rottamazione in corso, bisogna coordinare le due cose.
Se si aderisce alla rottamazione, come detto, le procedure esecutive dell’AER sono sospese durante i pagamenti (purché si rispettino le rate). Dunque, se uno ha in corso pignoramento dello stipendio da parte di AER, rottamando può fermare la trattenuta (richiedendo la sospensione). Occhio però: se poi non paga una rata, la rottamazione decade e il debito “resuscita” con tutti gli interessi e sanzioni. Quindi, va affrontata con serietà.
Circolari e istruzioni ufficiali: l’Agenzia Entrate Riscossione pubblica sul suo sito le FAQ e moduli per aderire. Ad esempio, per la rottamazione-quater c’era una specifica guida. Anche per la quinquies 2026 certamente AER emanerà circolari attuative. Dal punto di vista giuridico, la fonte è sempre la legge di Bilancio e i relativi commi (per la quinquies: art. 1 commi 82-110 L. 199/2025 ).
In sintesi: se avete cartelle esattoriali, verificate se c’è una definizione agevolata attiva e valutate di aderire. Spesso è un “saldo e stralcio pubblico” – nel senso che lo Stato vi abbuona una parte. Tra pagare intero con rate AER (interessi di rateazione al 2% anno) e rottamare senza sanzioni e con rate, conviene quasi sempre rottamare. L’Avv. Monardo, esperto in diritto tributario, segnala sempre ai clienti di non trascurare queste opportunità, perché possono ridurre drasticamente l’esposizione fiscale e facilitare poi eventuali accordi sul resto.
4.2 Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della Crisi) – Piani del consumatore, accordi e liquidazione
La Legge 3/2012 ha introdotto in Italia una serie di procedure giudiziali per dare una via d’uscita a persone sovraindebitate, cioè che non riescono più a pagare i propri debiti con il patrimonio o reddito disponibile, e che non possono accedere alle procedure concorsuali tradizionali (fallimento, concordato) perché non sono grandi imprese. Questa legge (chiamata anche “salva suicidi” perché rivolta spesso a famiglie disperate) prevedeva tre strumenti:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (accordo del debitore con i creditori, con omologazione del giudice, richiede il consenso di almeno il 60% dei crediti);
- Piano del consumatore (ristrutturazione dei debiti del consumatore senza il voto dei creditori, deciso dal giudice in base a meritevolezza e sostenibilità del piano);
- Liquidazione del patrimonio (liquidazione controllata di tutti i beni del debitore, con successiva esdebitazione – una sorta di piccolo “fallimento personale”).
Dal 15 luglio 2022, con l’entrata in vigore definitiva del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), queste procedure sono state trasfuse nel nuovo codice con qualche modifica terminologica (ad es. il “piano del consumatore” è diventato “piano di ristrutturazione per il consumatore”, l’accordo è “accordo di ristrutturazione dei debiti”, la liquidazione è “liquidazione controllata del sovraindebitato”). Ma la logica rimane la stessa.
Come funzionano in breve? Il debitore, con l’aiuto di un professionista chiamato Gestore della crisi (figura iscritta a un apposito elenco presso il Ministero della Giustizia, spesso un commercialista o avvocato esperto – come l’Avv. Monardo stesso ), predispone una proposta per risolvere la propria situazione. Può offrire, ad esempio, di pagare una parte di ogni debito, in percentuale, magari usando il proprio reddito futuro in tot anni, oppure liquidando alcuni beni. L’importante è che la proposta sia ragionevole e fattibile e lasci il debitore con mezzi adeguati per vivere (non si chiede di morire di fame per pagare i creditori). Il gestore (OCC) valuta la fattibilità e redige una relazione. Poi si deposita tutto in tribunale.
- Nel piano del consumatore, non serve l’accordo dei creditori: il giudice, valutata la meritevolezza del debitore (che non deve aver colposamente creato la situazione di sovraindebitamento), può omologare il piano anche se i creditori non sono d’accordo . Ad esempio, un consumatore sovraindebitato propone di pagare il 20% a tutti i creditori in 5 anni utilizzando il proprio stipendio detratto il minimo vitale. Se il giudice ritiene che il piano rispecchi la massima capacità del debitore e che il debitore non ha frodato i creditori, può approvarlo. A quel punto, vincola tutti i creditori (anche Covisian e simili devono adeguarsi).
- Nell’accordo di ristrutturazione (usato anche da piccoli imprenditori sotto soglia), serve invece che almeno il 60% dei crediti (per valore) votino a favore. È più complicato se ci sono troppi creditori o pochi importanti. Se si raggiunge la maggioranza, il giudice omologa ed estende l’efficacia a tutti (anche ai dissenzienti). Questo è utile quando c’è collaborazione da parte di creditori principali (ad es. banche) che capiscono che è meglio prendere qualcosa che far fallire il debitore.
- La liquidazione del patrimonio è per chi non ha modo di fare pagamenti sostenibili: praticamente il debitore mette a disposizione tutti i suoi beni (es. casa, auto, etc., eccetto quelli impignorabili) che vengono liquidati da un liquidatore nominato dal tribunale; il ricavato distribuito ai creditori. Dopo la procedura, il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione**: la cancellazione di tutti i debiti residui non soddisfatti . In sostanza “riparte da zero” (fresh start). La durata è pochi anni (3-4 anni tipicamente), dopodiché i creditori non possono più agire per quanto non ottenuto.
Esiste anche una quarta via introdotta di recente: l’esdebitazione del debitore incapiente (introdotta dalla L.176/2020, art. 14-quaterdecies L.3/2012). Consente a chi non ha nessun patrimonio né reddito aggredibile di ottenere la cancellazione dei debiti senza offrire nulla ai creditori, a patto di comportarsi correttamente per i 4 anni successivi (se nei 4 anni migliorano le sue condizioni deve pagare qualcosa altrimenti l’esdebitazione può essere revocata) . È una norma di estrema tutela per i nullatenenti onesti. Nel Codice della crisi è stata confermata.
Vantaggi per il debitore: queste procedure permettono di ridurre drasticamente il peso debitorio. Spesso i piani prevedono pagamenti solo parziali (tipo 10%, 30% a seconda dei casi) e il resto è giuridicamente cancellato. Inoltre, durante la procedura, il debitore è protetto: come detto, una volta accolta l’istanza di ammissione, il giudice può sospendere tutte le azioni esecutive (pignoramenti in corso vengono congelati) e nessuno può iniziarne di nuove. Questo dà respiro e ferma l’emorragia (niente più decreti ingiuntivi o precetti). Alla fine, ottenuta l’omologazione o decreto di esdebitazione, il debitore si libera dai debiti residui e i creditori insoddisfatti non possono più pretendere nulla. È letteralmente un “fresh start”, un nuovo inizio finanziario pulito, come avviene col fallimento per le aziende (ma qui per famiglie e piccole imprese).
Svantaggi/considerazioni: certamente ci sono costi procedurali (bisogna pagare l’OCC/gestore, anche se spesso a rate nella procedura, e qualche marca da bollo) e tempi (dall’istanza all’omologa possono volerci dai 6 ai 12 mesi circa, secondo carico tribunale). Inoltre serve trasparenza: bisogna dichiarare tutti i debiti e tutti i beni. Se avete beni di valore, i creditori difficilmente accetteranno piani che non li valorizzino (ad es. se avete una casa con mutuo, magari va venduta o il mutuo va rinegoziato). Il debitore viene un po’ messo “sotto esame” – ma d’altronde ottiene un enorme beneficio, l’esdebitazione, quindi è giusto che dia tutto il possibile. Inoltre, non è una passeggiata: serve un professionista esperto per preparare il piano e gestire i rapporti coi creditori e col giudice.
Tuttavia, per chi ha debiti multipli e ingestibili, è spesso l’unica via. Ad esempio, privati con più prestiti e carte rotte, rate scadute, fisco, etc., che mai riuscirebbero a rimborsare integralmente: con la procedura magari pagano solo ciò che il loro reddito consente in 4-5 anni (spesso con l’aiuto di parenti o vendendo cose superflue), e il resto viene annullato.
Ruolo di Covisian e simili in queste procedure: Covisian potrebbe essere incaricata di alcuni crediti (es. una banca, un finanziamento). Nell’ambito di un accordo di ristrutturazione, Covisian come mandataria voterà per il creditore (di solito con il consenso di quest’ultimo). In un piano del consumatore, Covisian potrà far pervenire opposizione se crede, ma se il giudice omologa, deve adeguarsi. Spesso nelle procedure di sovraindebitamento i creditori finanziari aderiscono volentieri se il piano è serio: perché l’alternativa è spesso la liquidazione dove prenderebbero forse ancora meno. Ad esempio, se uno deve €50k a una banca, €20k a finanziaria e €10k di carte, e nel piano offre di pagarne €20k totali da ripartire, probabilmente preferiscono incassare la loro quota piuttosto che spendere in esecuzioni a vuoto. Inoltre c’è un controllo del giudice, quindi c’è garanzia di equità.
Va ricordato che Agenzia Entrate ed Equitalia (AER) partecipano anch’esse in queste procedure: dal 2017 possono aderire con falcidia anche di IVA e ritenute se il piano lo prevede (dopo recepimento direttive UE). In passato c’erano dubbi sulla falcidiabilità di IVA nelle procedure di sovraindebitamento – ma ormai il Codice della crisi permette anche di tagliare IVA e altre risorse UE con un soddisfacimento minimo, uniformandosi al concordato preventivo . Quindi anche i debiti tributari possono ridursi (previo parere se del caso).
L’Avv. Monardo, come Gestore della crisi da sovraindebitamento , ha sicuramente esperienza pratica su questo: conosce le prassi dei tribunali, sa come predisporre piani persuasivi e quali errori evitare (ad esempio: presentare un piano troppo squilibrato in favore del debitore può portare a rigetto per “meritevolezza mancante”). Per questo è vitale farsi seguire da specialisti se si vuole intraprendere questa strada.
4.3 Composizione negoziata per la crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Per completare il quadro, spendiamo qualche parola sulla composizione negoziata introdotta col D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021), pensata per imprese (di qualsiasi dimensione, ma in particolare PMI) in situazione di crisi o insolvenza incipiente. È un percorso volontario: l’imprenditore in difficoltà si iscrive a una piattaforma e il Tribunale gli nomina un esperto indipendente (negoziatore). L’esperto analizza la situazione economico-finanziaria e aiuta l’imprenditore a elaborare un piano di risanamento, negoziando con i creditori possibili soluzioni (dilazioni, riduzioni, nuove finanze). Durante la negoziazione, l’imprenditore può chiedere al Tribunale misure protettive (simili al concordato in bianco) che bloccano le azioni dei creditori per la durata dei colloqui .
Se le trattative vanno a buon fine, si può poi formalizzare un accordo di ristrutturazione o un piano attestato, oppure addirittura convertire il tutto in un concordato semplificato se fallisce parzialmente. È un meccanismo flessibile.
Quando interessa questo? Nel nostro contesto, se Covisian scrive a un piccolo imprenditore (es. un artigiano, un commerciante) per debiti bancari, quell’imprenditore potrebbe attivare la composizione negoziata invece di fare un piano del consumatore (che è solo per chi non ha attività imprenditoriale). Ad esempio, un’impresa edile con debiti con banche e fornitori può chiamare l’esperto negoziatore (che potrebbe essere ad es. l’Avv. Monardo stesso, dato che risulta “esperto negoziatore crisi d’impresa ex D.L.118/2021” ). L’esperto esamina i debiti, vede Covisian per la banca X, convoca la banca e altri creditori a un tavolo e propone: “Facciamo un accordo: l’impresa vi paga il 50% in 4 anni, così evita fallimento e voi incassate di più rispetto a una liquidazione forzata”. Se i creditori accettano, si formalizza un accordo stragiudiziale (che può poi essere omologato per avere efficacia su tutti). Se qualcuno non accetta, l’imprenditore può comunque accedere ad altre procedure (concordato, ecc.). Durante i negoziati però è protetto dalle aggressioni singole grazie al tribunale che concede la moratoria.
Vantaggi: è riservata (non c’è pubblicità iniziale se non si chiedono misure protettive), consente soluzioni creative (non è rigida come una procedura concorsuale), e mostra ai creditori che l’imprenditore vuole risanare, il che può predisporli meglio a concessioni. Lo Stato ha creduto in questo strumento come prevenzione precoce delle crisi.
Limiti: Non è adatta ai consumatori (devono usare sovraindebitamento). Inoltre se l’impresa è microscopica e priva di prospettive, potrebbe essere inutile: l’esperto può anche concludere che non c’è margine di risanamento e chiudere la composizione (consigliando fallimento o liquidazione). Infine, occorre impegno e onestà dall’imprenditore: deve fornire dati corretti e collaborare (se trucca le carte, l’esperto se ne accorge e la cosa finisce male).
In conclusione, la composizione negoziata è uno strumento di negoziazione assistita per risolvere le crisi d’impresa. Nel contesto del nostro articolo, è rilevante per quei piccoli imprenditori indebitati che, oltre a debiti personali, hanno debiti d’azienda. Con l’aiuto di un esperto come l’Avv. Monardo (che possiede la qualifica per essere nominato in queste procedure), possono tentare un salvataggio dell’attività ed evitare il collasso. Spesso, un accordo in composizione negoziata può includere un saldo e stralcio globale con banche e fornitori su base concordata.
4.4 Esdebitazione: il nuovo inizio dopo la procedura
Un concetto chiave trasversale alle procedure sovraindebitamento/insolvenza personali è l’esdebitazione. Significa la cancellazione dei debiti residui che non sono stati pagati durante la procedura. Ad esempio, Tizio aveva €200.000 di debiti, nella procedura di piano del consumatore ne ha rimborsati €50.000; con l’omologa del piano ed il suo completamento, i restanti €150.000 vengono esdebitati: Tizio non li deve più, i creditori non possono più pretenderli. L’esdebitazione era presente già nella L.3/2012 (art. 14-terdecies) e oggi nel Codice Crisi è esplicitamente riconosciuta (art. 282 CCII e seguenti). Anche nel fallimento (ora liquidazione giudiziale) c’è analogo istituto.
Per ottenerla il debitore deve aver collaborato e non frodato, e se c’è stata liquidazione, deve aver consegnato tutto il possibile. L’esdebitazione è quel meccanismo per cui la persona onesta ma sfortunata non resta condannata a vita dai debiti: dopo la procedura, torna “pulita”. È un principio economico e sociale di dare una seconda chance, sancito ormai in molte normative (in USA esiste da secoli col bankruptcy discharge, in Europa diffuso ovunque dal 2019 con direttiva UE sul fresh start).
Nel Codice della crisi l’esdebitazione può essere chiesta anche subito dopo la chiusura della liquidazione controllata (prima erano 3 anni di attesa). Nel caso dell’incapiente addirittura l’esdebitazione viene concessa all’inizio e poi verificata nei 4 anni.
Perché questa digressione? Perché il debitore che contratta con Covisian deve sapere che il nostro ordinamento gli offre la prospettiva di liberarsi dei debiti, se segue certe vie. Non è vero che “i debiti non si cancellano mai finché non muori” – non più: oggi i debiti di un sovraindebitato si possono cancellare legalmente, senza espedienti illegali, ma con procedure ad hoc. Quindi, se siete in una condizione disperata con 10 Covisian che vi scrivono per 10 finanziarie diverse, ricordate: potete rivolgervi a un OCC e valutare un piano o liquidazione, e ripartire senza debiti fra qualche anno. Certo, è una strada impegnativa, ma meglio che convivere con l’angoscia perpetua.
L’Avv. Monardo, essendo Gestore della crisi da sovraindebitamento, avrà sicuramente seguito casi di esdebitazione e visto la trasformazione di persone prima oppresse dai crediti poi finalmente libere. Saprà raccontare di come, ad esempio, una famiglia con casa pignorata, debiti di carte e fisco per 300k, ha fatto liquidazione vendendo la casa e pagando i creditori in parte, e ottenendo poi esdebitazione del resto, salvando la dignità e potendo ricominciare senza quel fardello.
Conclusione sezione 4: Abbiamo passato in rassegna strumenti che esulano dal semplice “trattare con Covisian”, ma che sono fondamentali nel ventaglio di opzioni di chi è indebitato. Non sempre infatti la soluzione migliore è accordarsi singolarmente con i creditori: se i debiti sono troppi e sproporzionati, spesso conviene attivare queste procedure globali. Il ruolo di un legale esperto è anche valutare la convenienza comparata: ad esempio, se hai due debiti modesti, conviene trattare singolarmente (meno burocrazia); se ne hai dieci grossi, vai di piano del consumatore.
In ogni caso, sapere che esistono queste vie dà al debitore il potere negoziale di dire a Covisian & Co.: “Signori, se non mi venite incontro sappiate che potrei ricorrere a una procedura concorsuale e voi rischiate di prendere molto meno, per giunta tra anni. Allora forse vi conviene accettare la mia proposta transattiva subito”. Questo cambia completamente il gioco: non siete più alla mercé del creditore, perché c’è un “piano B” legale dalla vostra parte.
Dopo aver esplorato le difese e le soluzioni, passiamo ora a una sezione pratica su errori da evitare e consigli utili, per concludere poi con le FAQ e qualche esempio concreto.
5. Errori da evitare e consigli pratici (con tabelle riepilogative)
Nella gestione di situazioni debitorie con società di recupero crediti come Covisian, esistono alcuni errori comuni che i debitori commettono per paura, inesperienza o cattiva informazione. In questa sezione elencheremo gli sbagli più frequenti da evitare assolutamente, fornendo al contempo consigli pratici su come comportarsi in maniera accorta. Inoltre, includeremo alcune tabelle riepilogative di norme e scadenze utili, per avere un quadro chiaro delle tempistiche e opzioni difensive a colpo d’occhio.
5.1 Gli errori da non commettere
Errore 1: Ignorare completamente il problema sperando che sparisca.
Perché evitarlo: L’inattività prolungata gioca a favore del creditore. Se ignorate i solleciti, rischiate che Covisian (o il creditore) passi davvero alle vie legali senza opposizione da parte vostra, ottenendo titoli esecutivi e pignoramenti. Come visto, non rispondere a un’intimazione di pagamento può farvi perdere definitivamente la possibilità di eccepire la prescrizione . Il consiglio è affrontare la questione: aprite sempre la posta, informatevi e date un qualche riscontro. Anche se al momento non potete pagare, meglio farlo presente o contestare per iscritto, piuttosto che lasciare che la situazione precipiti unilateralmente.
Errore 2: Pagare subito ciò che viene chiesto, senza verificarne la correttezza.
Perché evitarlo: Potreste pagare somme non dovute o eccessive. Magari il debito era parzialmente prescritto, o includeva interessi illegittimi. O magari Covisian non aveva neanche prova della cessione. Pagando senza fiatare perdete l’opportunità di ridurre l’esborso. Consiglio: prima di pagare, fate sempre un controllo incrociato (importi, prescrizione, documenti). Se qualcosa non torna, sollevatelo. Ricordatevi: una messa in mora non è un atto incontestabile; avete diritto a verifiche. Il creditore potrebbe aver commesso errori di calcolo (succede) o pretendere costi di recupero non previsti. Pagare sull’unghia “per paura” spesso significa pagare più del dovuto.
Errore 3: Fidarsi di comunicazioni verbali o informali.
Perché evitarlo: Gli accordi presi solo a voce con gli operatori di Covisian potrebbero venire disattesi o fraintesi. Ad esempio, vi dicono al telefono “ci mandi 100€ questo mese così intanto blocchiamo tutto” e voi pagate – ma magari quell’acconto non blocca nulla e in più ha interrotto la prescrizione a vostro sfavore. Consiglio: qualunque cosa importante (accordi di pagamento, rinunce, contestazioni) va formalizzata per iscritto. Se un operatore vi fa un’offerta (es. “saldo e stralcio a 2000€” al telefono), chiedete conferma scritta via email o lettera. Se contestate qualcosa, fatelo con lettera raccomandata/PEC, non solo a voce. In questo modo create prove documentali di quanto concordato.
Errore 4: Ammettere il debito in modo ingenuo e inattento.
Perché evitarlo: Dichiarazioni sconsiderate come “lo so che devo pagare, abbiate pazienza” fatte magari via email possono costituire un riconoscimento del debito (ex art. 2944 c.c.) che interrompe la prescrizione e vi vincola moralmente. O ancora, firmare un piano di rientro preparato dalla controparte senza controllare clausole (es. rinuncia a eccezioni future, confessa debito, ecc.) può pregiudicare difese. Consiglio: mantenete sempre un atteggiamento prudente nelle comunicazioni. Non dite cose non necessarie. Limitatevi ai fatti e alle eventuali contestazioni. Se dovete riconoscere il debito perché è giusto, fatelo solo nell’ambito di un accordo definitivo e possibilmente tramite il vostro legale (che scriverà riconoscendo il debito per l’importo definito nell’accordo, così non dai spazio ad altri importi). Nel dubbio, tacere è meglio che parlare a sproposito con il recuperatore.
Errore 5: Pagare piccole somme “tanto per accontentare” senza un piano preciso.
Perché evitarlo: Versare importi occasionali su un debito importante senza un accordo formalizzato di solito è inutile ai fini della risoluzione (il debito rimane quasi intatto) e in più interrompe la prescrizione, come ricordato. Ho visto persone versare 50€ al mese “per far vedere che voglio pagare” su debiti di migliaia di euro, senza nessun piano concordato: il risultato è solo allungare la vita del debito e buttar soldi senza progresso. Consiglio: o si paga in base a un accordo complessivo (rate concordate), oppure se l’importo è modesto e non scalfisce il debito, tanto vale mettere quei soldi da parte e trattare un saldo e stralcio più avanti. Non fate i pagatori parziali seriali senza strategia: rischiate di restare sempre indebitati e di aver speso un sacco comunque.
Errore 6: Rivolgersi a sedicenti “agenzie miracolose” non abilitate.
Perché evitarlo: In momenti di disperazione è facile cadere nelle trappole di chi promette l’impossibile: “Cancelliamo i tuoi debiti al 90% in 30 giorni, garantito, senza avvocato”. Molte di queste sono truffe o servizi improvvisati. I debiti si risolvono con le vie legali regolari o con trattative serie, non con scorciatoie magiche. Chi vi chiede soldi in anticipo per “risolvere il problema con una semplice lettera” probabilmente sparirà dopo aver incassato. Consiglio: affidatevi solo a professionisti qualificati: avvocati iscritti all’albo, OCC autorizzati dal Ministero, associazioni consumatori riconosciute. E diffidate di chi non vuole farvi parlare direttamente con un avvocato o un gestore qualificato. Meglio pagare una consulenza a un vero legale che buttare soldi dietro ai ciarlatani. La stessa Covisian avverte dei rischi di pseudo-agenzie che millantano cancellazioni facili .
Errore 7: Svendere o nascondere beni per paura dei creditori.
Perché evitarlo: Molti, temendo il pignoramento, fanno atti impulsivi: vendono la casa sotto prezzo a un parente, intestano l’auto al cugino, prelevano tutti i soldi dal conto e li tengono sotto il materasso. Queste mosse possono essere controproducenti e illegali: certe vendite possono essere revocate dal tribunale se fatte per frodare i creditori; spostare denaro in contanti potrebbe farvi perdere il tracciamento o far commettere reati (se arrivano istanze di sdebitazione e scoprono atti in frode, perdete esdebitazione). Consiglio: agite legalmente. Se avete beni che potrebbero essere attaccati, la soluzione non è far sparire tutto in modo dilettantesco, ma piuttosto negoziare con i creditori come includerli in un accordo o come gestirli in una procedura. Inoltre, se vendete ad un prezzo equo per pagare i debiti, nulla di male; ma se svendete a un parente per far risultare nulla in patrimonio, rischiate di peggiorare la situazione (azione revocatoria, denuncia di sottrazione fraudolenta ex art. 388 c.p. se c’è una sentenza, etc.). Quindi, sangue freddo: la protezione patrimoniale si fa semmai prima di indebitarsi (trust, fondi patrimoniali, etc.), non all’ultimo in modo maldestro.
Errore 8: Rinunciare a vivere dignitosamente per pagare i debiti senza valutare alternative.
Perché evitarlo: Ho incontrato debitori che, pur di pagare tutto, si privavano dell’essenziale: non compravano più medicine, saltavano pasti, rovinavano la propria salute e quella familiare. Certo l’intento di onorare i debiti è lodevole, ma non deve portare alla disperazione totale specialmente se la legge offre vie per ridurre il debito. Consiglio: trovare un equilibrio. Tagliare il superfluo per pagare i debiti è giusto, ma non il necessario. Se il carico è davvero troppo, meglio intraprendere un percorso di sovraindebitamento ed esdebitazione (come spiegato sopra) piuttosto che annientare la propria esistenza in nome dei creditori. Anche perché spesso, rovinandovi, finite comunque per non riuscire a pagare tutto e restate con nulla in mano. Dunque, valutate sempre la sostenibilità: come dice la legge 3/2012, il piano deve lasciare al debitore la possibilità di vivere dignitosamente (minimo vitale). Non abbiate paura di usare gli strumenti previsti per proteggervi.
Errore 9: Non informare la propria famiglia o chi può aiutare.
Perché evitarlo: Molti tengono nascosti ai familiari i problemi di debiti per vergogna finché la situazione è catastrofica. Questo può portare a mosse tardive o a non sfruttare aiuti potenziali (magari un parente potrebbe prestarvi i soldi per un saldo e stralcio, se avvisato per tempo). Consiglio: senza bisogno di pubblicizzare a tutti, confidatevi con le persone di fiducia (coniuge, genitori, fratelli) se i debiti sfuggono di mano. Troverete magari supporto morale ed economico. Inoltre, se ad esempio arriva un atto giudiziario a casa, i familiari devono saperlo gestire (ritirarlo, informarvi subito). Uniti si affronta meglio: isolarsi peggiora il peso psicologico. Attenzione anche al coniuge: se i debiti ricadono in regime di comunione dei beni o su case comuni, coinvolgeranno anche lui/lei. Quindi niente segreti su cose importanti.
Errore 10: Aspettare all’infinito “tempi migliori” per affrontare i debiti.
Perché evitarlo: Il procrastinare peggiora le cose: interessi che maturano, eventuali prescrizioni interrotte, creditori che perdono la pazienza. Alcuni dicono “aspetto la prossima legge di condono” o “aspetto che vada in prescrizione tra 4 anni”, ma nel frattempo vivono nell’angoscia e spesso un atto interruttivo arriverà al 3° anno vanificando l’attesa. Consiglio: agisci ora. Anche se non puoi pagare subito, inizia le manovre difensive: raccogli documenti, parla con un avvocato, magari scopri che puoi già ora ridurre i debiti con una procedura. I tempi migliori non arrivano da soli: li crei tu muovendoti. Con questo non si intende precipitarsi a pagare (come errore 2), ma precipitarsi a trovare soluzioni. Il tempo è denaro, letteralmente, quando ci sono interessi di mora in corso.
5.2 Consigli pratici extra
Oltre a evitare gli errori di cui sopra, ecco alcuni consigli e astuzie pratiche che possono tornare utili:
- Tenere un archivio ordinato: Conservate tutte le lettere di Covisian, le eventuali email, SMS (screenshot), nonché i contratti originari di finanziamento, estratti conto, ricevute di pagamenti fatti. Questo archivio vi servirà per rispondere a tono (ad esempio dimostrare pagamenti effettuati di cui Covisian non sembra tener conto, o individuare clausole del contratto). Inoltre se dovete rivolgervi a un avvocato, gli consegnerete il “dossier” completo per studiarsi il caso. Anche gli estratti CRIF o altre banche dati creditizie possono essere utili: potete fare accesso ai vostri dati per vedere che posizione risulta su quel debito (a volte la banca segnala sofferenza, e potete sapere anche se il credito è stato ceduto – comparirà nome cessionario).
- Interagire con educazione ma fermezza: Gli operatori di recupero crediti spesso non sono avvocati, ma dipendenti con liste di nominativi da chiamare. Alcuni possono essere aggressivi o pressanti; mantenete la calma, non scendete sul personale, non insultateli (inutile e controproducente). Allo stesso tempo, non fatevi mettere sotto: ribadite le vostre ragioni con voce calma ma decisa. Se minacciano cose illegali (“domani veniamo a casa sua a prendere i mobili”), sapete che sono minacce vuote e illecite. Potete rispondere: “Lei non ha titolo per farlo, se persiste in minacce sporge formalmente denuncia per molestia”. Insomma, fate capire che conoscete i vostri diritti. Spesso a quel punto gli operatori più scaltri moderano i toni, capendo che non siete intimoribili con fandonie. Se invece l’operatore è corretto, conviene collaborare sul piano del dialogo – magari otterrete più informazioni utili.
- Registrare le telefonate (se legale nel vostro Paese): In Italia è consentito registrare conversazioni a cui si partecipa, anche senza avvisare l’altro, purché per tutela di un diritto. Quindi potete registrare eventuali chiamate particolarmente minacciose di un recuperatore: tali audio potrebbero servire come prova di condotte aggressive da segnalare all’Autorità (AGCM). Ne sono esempio le sanzioni comminate a società per telefonate vessatorie . Nonché, se mai vi dicessero qualcosa e poi lo negano, avete la prova audio. Naturalmente, usate le registrazioni con giudizio e solo se necessario, ma averle può farvi sentire anche più tranquilli durante la chiamata.
- Protezione della privacy e contatti terzi: Le società di recupero non possono, per legge, riferire a soggetti terzi (datori di lavoro, vicini, parenti non coobbligati) informazioni sul vostro debito. Né possono far comparire informazioni sensibili su cartoline postali o lasciare messaggi in segreteria troppo dettagliati. Il Garante Privacy ha linee guida severe. Se Covisian violasse la vostra privacy (es. telefonando al lavoro e dicendo alla segretaria “Tizio ha un debito, deve pagare”), potete inviare un reclamo al Garante e questa sarebbe una brutta grana per Covisian. Consiglio: fate capire che conoscete la normativa privacy: “Non autorizzo alcun trattamento dei miei dati al di fuori di quanto consentito; eventuali violazioni saranno perseguite”. E se succede, reagite: raccogliete prove (testimonianze, screenshot) e segnalate al Garante o AGCM. Le società temono le multe privacy (possono essere salate).
- Conoscere la differenza tra “credito certo” e “presunto”: Spesso Covisian recupera crediti “presunti”, magari venduti in blocco con scarse documentazioni. Chiedere la documentazione è fondamentale perché se non ce l’hanno, difficilmente potranno vincere in giudizio. Consiglio: se voi per primi non siete sicuri di quel debito (magari vecchio di 15 anni), non ammettetelo mai prima di aver visto le prove! Chiedete copia del contratto firmato, dei conteggi. Ci sono stati casi in cui per errore chiedevano a una persona omonima di un vero debitore. Se avesse pagato per sbaglio, addio soldi. Quindi pretendete le prove. Covisian per regolamento interno e dei mandanti dovrebbe fornirle (spesso dopo un po’ di tempo perché devono recuperarle dal cedente). Se non arrivano, state sulla difensiva.
- Utilizzare le associazioni di consumatori se necessario: Se vi sentite sopraffatti, potete farvi assistere anche da associazioni specializzate in debiti e credito. Ad esempio, il Movimento Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, ecc., hanno sportelli che conoscono bene i metodi dei recuperatori e a volte intervengono anche solo scrivendo a nome vostro una lettera formale, facendo intendere che c’è di mezzo un’organizzazione (il che mette in riga i più scalmanati). Certo, spesso queste associazioni poi vi indirizzeranno comunque a un legale convenzionato per le cause, ma possono essere un primo filtro e sono percepite come guardiane di correttezza (Covisian sa che se un’associazione importante li monitora, meglio comportarsi bene). Però attenzione: anche qui assicuratevi che siano associazioni realmente iscritte nell’elenco CNCU e con reputazione, non pseudo-consulenti camuffati.
- Considerare la cessione del quinto o consolidamenti solo con attenzione: Qualcuno pensa: “ho debiti ovunque, faccio un prestito di consolidamento (o una cessione del quinto dello stipendio) così pago tutti e risolvo”. Può essere una soluzione se fatta con criterio, ma spesso è come mettere altra carne sul fuoco: se già siete indebitati fino al collo, difficilmente vi daranno un consolidamento a tasso decente; e se fate una cessione del quinto, vi impegnate lo stipendio per anni, riducendo liquidità mensile. Consiglio: prima di fare altri debiti per pagare debiti, consultate un esperto indipendente. A volte è utile (abbassi interessi, unifichi scadenze), ma ho visto consolidamenti che aggravavano la situazione con costi aggiuntivi e ipoteche. Non fate mosse finanziarie importanti senza un business plan familiare: assicuratevi che la rata risultante vi sia sostenibile e che effettivamente estingua tutti gli altri debiti (occhio a non lasciare fuori nulla sennò serve a poco).
5.3 Schema di tempi e difese
Proponiamo di seguito una tabella riepilogativa di alcuni termini di legge e opzioni difensive, per avere a colpo d’occhio le scadenze chiave dopo i vari atti (sapere “entro quando devo muovermi?”) e le possibili difese/soluzioni in quel frangente.
| Situazione/Atto ricevuto | Tempo per reagire | Strumento di difesa |
|---|---|---|
| Lettera extragiudiziale Covisian (messa in mora semplice) | Nessun termine legale fisso, ma Covisian può sollecitare di nuovo entro poche settimane o passare a fase successiva in alcuni mesi. | – Risposta scritta entro 10-15 giorni consigliata (contestazione, richiesta documenti, proposta piano).<br>– Verifica immediata prescrizione (se maturata, eccepirla subito). |
| Decreto ingiuntivo (non provvisoriamente esecutivo) | 40 giorni dalla notifica per opposizione (art. 641 c.p.c.). | – Opposizione a decreto ingiuntivo con atto di citazione in tribunale .<br>– Eventuale richiesta di sospensione dell’esecuzione (se nel frattempo il creditore può procedere). |
| Decreto ingiuntivo provv. esecutivo + Precetto | Precetto: almeno 10 giorni per pagare.<br>Opposizione decreto: sempre 40 gg (ma intanto esecuzione può iniziare). | – Opposizione a ingiunzione (40 gg) e Opposizione all’esecuzione/precetto (entro 20 gg dal precetto se motivi inerenti precetto).<br>– Istanza di sospensione urgente all’esecuzione (per evitare pignoramento in corso). |
| Atto di citazione in causa di pagamento (es. citazione a udienza) | Data di prima udienza indicata (di solito a mesi di distanza). Costituirsi 20 giorni prima udienza. | – Costituzione in giudizio con avvocato entro termini (se non ci si costituisce, rischio contumacia e sentenza sfavorevole).<br>– Sollevare nel giudizio tutte le eccezioni (prescrizione, ecc.). Si può anche tentare conciliazione in corso di causa. |
| Atto di precetto (su sentenza o titolo) | 20 giorni circa per opposizione atti esecutivi (617 cpc) se vizi formali; Opposizione esecuzione (615 cpc) preferibilmente prima che inizi esecuzione. | – Opposizione a precetto (se si contesta la legittimità del titolo o la correttezza delle somme).<br>– Chiedere sospensione al giudice dell’esecuzione se motivi gravi.<br>– In parallelo: eventualmente trattare col creditore per evitare di procedere oltre (a volte un accordo last-minute evita pignoramento). |
| Pignoramento mobiliare/presso terzi (stipendio, conto) | Opposizione entro 20 gg dalla data di atto (617 cpc) per motivi formali; per motivi sostanziali il 615 cpc dice “in ogni tempo” finché esecuzione non chiusa, ma meglio subito. | – Opposizione all’esecuzione se si vuole contestare il diritto del creditore (tardivo però a questo stadio, ma es. per prescrizione sopravvenuta o causa di nullità emergente).<br>– Opposizione agli atti se vizi procedura (es. notifica nulla).<br>– Possibile istanza di conversione del pignoramento (pagare rate per liberare bene) entro i termini di legge (art. 495 cpc). |
| Ricezione di “Intimazione di pagamento” da Agenzia Entrate-Riscossione (cartelle) | 60 giorni per ricorso (D.Lgs. 546/92 art.19 lett. e). | – Ricorso in Commissione Tributaria/giudice competente per far valere p.es. prescrizione maturata .<br>– Se tardivo: in caso di azione successiva (es. fermo, ipoteca) si sarà perso chance su motivi precedenti. |
| Situazione di Sovraindebitamento grave (multi-creditori) | Prima possibile – non c’è “termine” ma conviene attivarsi prima di rovine. | – Procedura di composizione crisi: rivolgersi a OCC, predisporre piano/accordo/liquidazione. Presentazione ricorso genera misure protettive su istanza . |
| Disponibilità di liquidità parziale per chiudere debito | Tempistica dettata magari da evento (vendita immobile, aiuto familiare). | – Trattativa saldo e stralcio: quando si hanno fondi, proporre accordo transattivo. La durata della trattativa varia (da pochi giorni a qualche settimana). Meglio farlo prima che creditore spenda in causa. |
Questa tabella naturalmente semplifica molto, ogni riga avrebbe mille note. Ma serve a capire la logica: ogni situazione ha un suo “timer” e un suo rimedio tipico. Il debitore informato gioca d’anticipo: non aspetta l’ultimo giorno per muoversi (ad es. non fare opposizione il 39° giorno rischiando decadenza), e conosce il ventaglio di opzioni a disposizione.
6. Domande frequenti (FAQ)
Passiamo ora a una sezione FAQ dove rispondiamo in maniera concisa a 15+ domande pratiche che spesso i debitori rivolgono quando si trovano a fronteggiare Covisian S.p.A. e i recuperi crediti in generale. Questa forma di Q&A aiuterà a chiarire i dubbi più comuni, riepilogando molti concetti spiegati nell’articolo e aggiungendo qualche dettaglio ulteriore.
1. Covisian può pignorarmi lo stipendio o il conto corrente direttamente?
No. Covisian, in quanto società di recupero crediti, non può eseguire pignoramenti di sua iniziativa senza un titolo esecutivo. Per pignorare lo stipendio, il conto o altri beni, occorre che il creditore ottenga un decreto ingiuntivo o una sentenza e li notifichi con precetto . Solo allora, tramite un ufficiale giudiziario, si può procedere al pignoramento (ad es. presso il datore di lavoro per lo stipendio). Se ricevi solo telefonate o lettere da Covisian, significa che ancora non esiste un provvedimento del giudice. Covisian può al massimo minacciare di procedere legalmente, ma non può farlo da un giorno all’altro senza passare dal tribunale.
2. Che differenza c’è tra una lettera di Covisian e un atto giudiziario?
Una lettera di Covisian (sollecito di pagamento, diffida) è un atto di natura privata, non ha la forza di un atto giudiziario. Un atto giudiziario è ad esempio un decreto ingiuntivo, un atto di citazione, un precetto o un pignoramento, recapitati tramite ufficiale giudiziario o posta raccomandata con avviso “atto giudiziario”. Questi ultimi contengono riferimenti a tribunali, numeri di procedimento e sono formalmente impostati secondo il codice di procedura. Una lettera Covisian invece solitamente arriva per posta ordinaria o raccomandata semplice, su carta intestata dell’azienda, e non porta l’intestazione “Repubblica Italiana – Tribunale di…”. In sintesi: la lettera Covisian è un avviso bonario (anche se scritto in toni forti), mentre un atto giudiziario è l’inizio di un’azione legale vera e propria. Saperli distinguere ti aiuta a calibrare la reazione. Comunque, ignorare anche un atto bonario troppo a lungo può sfociare poi in un atto giudiziario, come spiegato.
3. Devo rispondere alle telefonate di Covisian?
Non c’è un obbligo legale di rispondere al telefono. Tuttavia, se eviti sempre le chiamate, Covisian potrebbe intensificare con altre vie (lettere più dure, visita domiciliare di un loro esattore, o consegna della pratica a un legale). Consigliabile è rispondere almeno una volta, per capire la loro richiesta e comunicare la propria posizione (ad esempio: “sto verificando, mandatemi documenti per favore” oppure “non posso pagare subito, valuterò un piano” etc.). Se le chiamate diventano eccessive (tipo 10 al giorno) o in orari molesti, hai diritto a chiedere di essere contattato in orari consoni (non prima delle 8:00, non dopo le 21:00, non a raffica). Esiste un “Codice di condotta” dei recuperi crediti (di categoria UNIREC) che prevede ad esempio di non chiamare più di tot volte a settimana. Se davvero ti stressano, puoi mettere per iscritto a Covisian che preferisci comunicare per iscritto e di astenersi da chiamate, oppure bloccare i numeri e trattare via email/PEC. L’importante è però che tu non sparisca completamente: offri un canale alternativo (es. “scrivetemi via email qui…”) se non vuoi telefonate.
4. Possono venire a casa mia per riscuotere?
In teoria sì, Covisian (come altre agenzie) potrebbe inviare un esattore domiciliare (un loro incaricato) a suonare il tuo campanello, specialmente se non riescono a contattarti altrimenti. Questo succede più spesso per piccoli crediti tipo bollette, o in zone dove hanno agenti. Tuttavia, questo esattore non ha poteri: non è un ufficiale giudiziario, quindi non può entrare in casa con la forza, né sequestrarti beni. Puoi tranquillamente decidere di non farlo entrare o di parlargli sulla porta. Deve comportarsi educatamente, altrimenti puoi chiamare le forze dell’ordine se ti senti minacciato. Negli ultimi anni queste visite domiciliari sono meno frequenti, ma possibili. In ogni caso, nessuno può portarti via oggetti da casa se non con pignoramento giudiziario. Quindi se arriva qualcuno “di Covisian” a casa, identificalo, ascolta cosa ha da dirti (fosse anche solo consegnarti una lettera) ma sappi che non sei obbligato a pagare in contanti né a farlo accomodare. Spesso, se il debitore non apre, lasciano un avviso o riprovano un’altra volta. Comunque la visita domiciliare è considerata dagli stessi codici deontologici un extrema ratio; alcune società la fanno con preavviso scritto.
5. E se non rispondo né alle lettere né alle chiamate? Cosa succede?
In prima battuta, succederà che Covisian insisterà per un periodo: più telefonate, magari cercando di contattarti su altri recapiti se li hanno (email, sms) o inviando nuove lettere (magari dal tono crescente). Se continua il silenzio, a un certo punto (variabile: può essere qualche mese o anche un anno) Covisian potrebbe chiudere la fase bonaria e restituire la pratica al creditore mandante, segnalando l’esito negativo. A quel punto il creditore deciderà se inoltrare la pratica a un legale per procedere giudizialmente. In quel caso potresti ricevere direttamente un atto di citazione o un decreto ingiuntivo, senza ulteriori avvisi da Covisian. In parallelo potresti subire segnalazioni in CRIF o banche dati (se già non c’erano) per il persistere del mancato pagamento. Inoltre, se il debito è ceduto, la società cessionaria potrebbe incaricare un’altra agenzia dopo Covisian, e ricomincia il ciclo di solleciti da capo. Quindi, ignorare del tutto raramente porta alla prescrizione-lampo e fine della storia; più spesso conduce a un aggravamento legale. Certo, ci sono casi in cui il creditore alla fine “lascia perdere” (magari per importi piccolissimi o perché prescrive e se ne dimenticano), ma contarci è un rischio. Diciamo che ignorare per un breve periodo per prendere fiato può anche capitare, ma ignorare sistematicamente alla lunga vi espone a sorprese spiacevoli (atto giudiziario improvviso). Vale la pena quindi almeno monitorare la situazione (aprire la posta, ecc.) per non farsi cogliere impreparati.
6. Ho ricevuto un SMS/email di Covisian che mi chiede di richiamarli: è attendibile o è una truffa?
Covisian utilizza varie modalità di contatto. Spesso invia SMS generici tipo “La preghiamo di contattare Covisian al numero X riguardo pratica Y”. Anche email similari. Se hai realmente una posizione debitoria, questi messaggi possono essere autentici. Devi però fare attenzione: c’è la possibilità che malintenzionati si spaccino per Covisian (phishing) inviando link sospetti o chiedendo dati personali. Come distinguere: un SMS Covisian di solito contiene solo l’invito a chiamare un loro numero (non un link da cliccare). Se c’è un link, non cliccarlo direttamente: verifica prima se il dominio è effettivamente di Covisian (ad es. potrebbe essere un link a un portale covisian.it). Meglio ancora, evita di cliccare link e chiama il numero ufficiale di Covisian trovato sul loro sito per chiedere se quel messaggio è autentico. Non fornire via sms o email dati sensibili (numero carta, credenziali) – Covisian non dovrebbe mai chiederteli in quel modo. Quindi, per sicurezza: se ricevi un messaggio, invece di richiamare il numero nel testo, cerca tu il contatto Covisian ufficiale (dal sito, o dal retro della lettera ricevuta) e contattali riferendo di aver avuto quell’sms. In tal modo riduci il rischio di truffe. In pratica: gli SMS Covisian veritieri esistono e in genere vogliono farti entrare in contatto con loro; non ignorarli a priori, ma verifica con intelligenza. Se invece non hai alcun debito noto, potrebbe essere un errore (omonimia) oppure un tentativo di phishing: in quel caso non rispondere a numeri strani.
7. Covisian mi chiede più soldi di quanti ricordavo di doverne: possono aggiungere interessi e spese?
Sì, il creditore ha diritto di aggiungere al capitale dovuto gli interessi di mora previsti dal contratto (o in mancanza, gli interessi legali) a partire dal momento in cui sei in ritardo, oltre ad eventuali spese sostenute (per raccomandate, solleciti, ecc., se contrattualmente previste). Dunque, se ad esempio il tuo prestito insoluto era 5.000€ nel 2020, nel 2023 Covisian potrebbe chiederti 5.000 + interessi maturati (poniamo €500) + magari €50 di spese di sollecito. Quello può essere legittimo. Tuttavia, verifica bene: a volte vengono aggiunti importi non dovuti (es. commissioni esorbitanti di recupero, penali illegittime, interessi calcolati male). Se il credito è stato ceduto, spesso nel contratto di cessione la società cessionaria può addebitare alcune spese di notifiche. Ma se Covisian esagera con la cifra, puoi chiedere un dettaglio analitico di come è composto il totale. Hanno l’obbligo di trasparenza. Ad esempio, interessi: verifica il tasso. Non può inventare un tasso a caso, dev’essere quello pattuito originariamente (o se nulla pattuito, quello legale). Se sospetti usura (somma di interessi oltre soglia) rivolgiti a un legale per perizia. Quanto alle spese di recupero, c’è giurisprudenza che non consente di addebitare al debitore costi di agenzia di recupero se non erano previsti dal contratto iniziale. Quindi se Covisian dicesse “onorario nostro €300 aggiunto”, tu potresti contestarlo perché il debitore non ha un contratto con Covisian. Di norma, quelle spese se le accolla il creditore mandante. Riassumendo: sì agli interessi di mora legittimi e spese vive (es. €10 bollo per visura), no a voci arbitrarie. Contesta ciò che non ti torna e fatti dare i conteggi.
8. Ma i debiti si prescrivono davvero? Non è che continuano a rivenderli per riattivare tutto?
Sì, i debiti si prescrivono realmente secondo i termini di legge (5 anni, 10 anni, 2 anni, etc. a seconda del caso) . La cessione del credito a un’altra società non fa ripartire la prescrizione di per sé: se era 4 anni su 5 trascorsi, il cessionario ha solo 1 anno per agire (a meno che con la cessione non vi inviino atto interruttivo). Quindi la rivendita non “azzera il cronometro”. Solo un atto con valore di costituzione in mora, notificato o ricevuto, lo azzera (interrompe). Perciò, un debito può effettivamente morire per prescrizione se per tutto il periodo previsto tu non ricevi validi atti interruttivi. Tieni conto che un semplice sollecito scritto (lettera raccomandata con contenuto chiaro di richiesta pagamento) vale come atto interruttivo. Molti recuperatori lo sanno e almeno ogni tot anni inviano qualcosa proprio per evitare la prescrizione. Quindi, se davvero trascorrono ad esempio 10 anni senza che tu riceva nulla di nulla (né raccomandate, né atti giudiziari, né pagamenti fatti), allora quel debito è prescrivibile e potrai rifiutarti di pagarlo. Però devi eccepirlo formalmente quando provano a chiedertelo . Non è automatico. Quindi, se Covisian ti contatta per un debito del 2009 nel 2026 e tu in quei 17 anni non hai mai visto un sollecito, è molto probabile prescritto. Gli mandi lettera “eccepisco prescrizione decennale compiuta” e hai finito. Purtroppo, casi del genere sono rari perché di solito almeno un avviso in mezzo l’hanno mandato (a volte inviato a vecchio indirizzo e mai ricevuto… e qui nascono contenziosi su efficacia o meno). Se loro presentano un qualsiasi atto del 2015 che ti fecero, addio prescrizione 2009-2026, si è interrotta nel 2015 e riparte da capo da lì. Concludendo: la prescrizione è reale ma non semplice da applicare perché i creditori cercano di interromperla. Devi vigilare, tenere la cronologia e se ne hai diritto, farla valere subito.
9. È vero che se pago anche una piccola parte del debito, poi sono costretto a pagare tutto?
Pagare una parte del debito non ti costringe legalmente a pagare il resto, nel senso che se poi vuoi smettere, nessuno ti obbliga se non c’è titolo. Tuttavia, pagare una parte può avere due effetti negativi: interrompere la prescrizione (come detto) e far perdere forza contrattuale (perché hai dimostrato di riconoscere il debito e di avere forse soldi, quindi il creditore insisterà). Inoltre, se fai un accordo di saldo e stralcio per pagare una parte a chiusura totale, allora sì che quell’accordo ti impegna per la parte convenuta e libera dal resto solo se rispetti l’accordo. Esempio: accordo saldo e stralcio pagare 5.000 su 10.000, se tu paghi solo 2.000 e poi smetti violando l’accordo, il creditore potrà pretendere l’intero importo originario (tolti i 2.000 acconto). Quindi in quel caso, pagare una parte senza finire l’accordo è come non aver risolto nulla: perdi lo sconto e quei 2.000 diventano acconto sul totale. Quindi attenzione: se firmi un accordo transattivo con rate e non lo rispetti, torni alla casella iniziale (o anche peggio, perché magari nel frattempo hai firmato titoli di credito). In assenza di accordo, se versi €100 su €1000 e poi ti fermi, il debito residuo €900 rimane esigibile, e anzi l’aver pagato €100 può essere interpretato come riconoscimento. Quindi direi: pagare piccole parti estemporanee non ti dà tutele, anzi ne dà al creditore. Pagare parti come adempimento di un accordo ti vincola a completare quell’accordo pena decadenza benefici. Insomma, se inizi a pagare, meglio farlo avendo definito il quadro. Altrimenti è un passo falso.
10. Cosa succede se faccio finta di nulla: possono mettermi in galera per debiti?
Assolutamente no, il diritto italiano non prevede il carcere per i debiti civili. L’insolvenza, il non pagare prestiti o fatture, non è reato (salvo casi particolari di frode, ma parliamo di comportamenti truffaldini – non del semplice non avere soldi). Quindi puoi star certo che nessuno ti arresterà perché devi soldi a una banca o finanziaria. Al massimo, se un creditore ottiene un titolo, potrà aggredire i tuoi beni patrimoniali (stipendio, conto, ecc.) ma la tua libertà personale non è in discussione. Attenzione però a non confondere eventuali reati connessi: ad esempio, se sparisci per evitare notifica atti e vendi beni di nascosto, potresti incorrere nel reato di “sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” (per debiti tributari) o simili – ma qui puniscono l’atto fraudolento, non l’insolvenza in sé. Oppure l’assegno scoperto: emettere assegni senza copertura può comportare sanzioni amministrative e penali in alcuni casi, ma di nuovo è il gesto ingannevole (emettere assegno sapendo di non pagare). Se tu semplicemente hai un prestito e non riesci a pagare, non c’è nessun articolo di codice penale che ti colpisca. Alcuni recuperatori scorretti minacciano “denuncia per appropriazione indebita” o “truffa” in caso di mancato pagamento: sono affermazioni prive di fondamento, fatte solo per spaventare i meno informati. Finché non c’è dolo specifico iniziale (es. hai ottenuto prestito con documenti falsi: quello sarebbe truffa), il non rimborso non genera procedimenti penali. Quindi, no galera per debiti, stai tranquillo su questo fronte.
11. Posso ancora trovare un mutuo o un prestito in futuro se ho avuto problemi con Covisian?
Dipende da come si risolve la questione e dalle segnalazioni creditizie. Se il tuo debito finisce in sofferenza e non viene sistemato, probabilmente sei segnalato in CRIF (centrale rischi privati) o anche nella Centrale Rischi di Banca d’Italia (se importo grosso). Questo rovinerà il tuo credit scoring e finché la segnalazione persiste, sarà difficile ottenere nuovi finanziamenti. Se però riesci a chiudere il debito, hai due scenari:
- Chiusura “a saldo e stralcio”: la finanziaria potrebbe segnalare che il debito è chiuso con stralcio, il che non è positivo come un rimborso integrale ma pur sempre meglio di aperto insoluto. Dopo la chiusura, la segnalazione rimane visibile generalmente per 36 mesi dopodiché viene cancellata (in CRIF 3 anni dal saldo stralcio, in Centrale Rischi Banca d’Italia i dati revocati permangono a consultazione per un tempo simile). Quindi, nel medio termine potrai tornare “pulito” ma nel breve se chiedi un prestito, i nuovi istituti vedranno che avevi un debito non pagato interamente.
- Chiusura con pagamento integrale (anche rateizzato): se alla fine paghi tutto, magari in ritardo, la segnalazione viene aggiornata come “saldo” con ritardi storici. Dopo 24 mesi dal saldo, CRIF cancella i dati di ritardo. Dunque potresti avere difficoltà durante e immediatamente dopo la crisi, ma poi recuperare la reputazione creditizia.
- Procedura di sovraindebitamento esdebitazione: questa non è una segnalazione creditizia di per sé (non esiste un “registro pubblicamente consultabile dei sovraindebitati” se non per procedure concorsuali come il fallimento che viene su registri imprese). Però i singoli creditori che hanno dovuto abbuonare debito potrebbero segnalare nei sistemi come sofferenza con recupero parziale. Diciamo che se fai un piano del consumatore e ne paghi il 30%, la tua posizione risulterà chiusa a stralcio come sopra. Inoltre, in caso di esdebitazione integrale senza pagamento (incapiente), è possibile che le banche lo scoprano se glielo dici, ma se no non c’è un database pubblico dell’esdebitazione (tranne forse menzione su qualche bollettino tribunale per poco tempo).
In generale, superata la fase acuta, con il tempo la possibilità di credito si può riconquistare. Un consiglio è: una volta risolti i debiti, verifica le banche dati (richiedi visura CRIF, Experian, Cerved etc.) per assicurarti che risultino aggiornate a “saldo” o “chiuso”. Se trovi errori (tipo risulta ancora aperto), invia rettifica con prova del saldo. Infine, riabilitare la propria storia creditizia può passare per usare piccoli crediti e ripagarli regolarmente (ad es. una carta di credito post esdebitazione, per farsi rating positivo nel futuro). Comunque, i problemi di oggi non ti marchiano a fuoco per sempre: giuridicamente, dopo un po’ di anni nessuno (nuovo creditore) può vedere oltre un certo tempo trascorso. Quindi l’importante è chiudere dignitosamente la situazione attuale; dopodiché, con pazienza e gestione oculata, potrai di nuovo accedere al credito, magari non subito grandi cifre ma gradualmente.
12. Ho più debiti con diverse società (alcune seguite da Covisian, altre da altri): mi conviene unire tutto in uno?
Questa è la classica domanda su come gestire multi-debito. Ci sono un paio di strade per “unire”: – Prestito di consolidamento (già accennato prima): trovi una banca disposta a darti un nuovo prestito per estinguere tutti quelli vecchi, così rimani con un debito unico verso quella banca. Conveniente solo se il nuovo prestito ha tassi migliori e rata sostenibile. Ma se sei già in sofferenza, è improbabile che le banche ti offrano consolidamento (se sei in regola ma solo in affanno, allora forse). – Procedura di sovraindebitamento: è letteralmente unire in un’unica procedura tutti i debiti e trovare soluzione unica (piano, accordo, liquidazione). Questo, come discusso, ha il vantaggio di una soluzione coordinata e l’esdebitazione. – Trattativa contestuale: puoi anche provare a negoziare individualmente con ciascun creditore soluzioni (rate o stralci) sincronizzate. Cioè contatti tutti, vedi cosa ciascuno accetta, e cerchi di fare in modo che i pagamenti totali siano sostenibili. Questo però è complicato perché devi convincere più soggetti separatamente. A volte riesce (se ad esempio vendi casa e vuoi ripartire il ricavato al 30% a tutti e tutti accettano, allora hai fatto un “accordo multi-creditore” senza tribunale). Però se solo uno dice no e fa causa, salta la pace. In generale, se hai molti debiti e non li reggi, la procedura di composizione è studiata apposta. Se invece i debiti sono sì vari ma riesci a starci dietro, un consolidamento privato potrebbe semplificarti la vita (un solo interlocutore, una sola rata). Valuta i tassi: non farti rifilare consolidamenti ad interessi altissimi perché sei considerato a rischio, perché peggiori la situazione. Meglio a quel punto tenerli separati e priorizzare chi è più urgente. Ricorda infine che se hai debiti con Agenzia Entrate e con banche, non esiste consolidamento misto (non puoi prendere un prestito per pagare le tasse di solito, e nemmeno conviene perché le tasse magari rottami). Quindi va caso per caso. Spesso quando arrivi a Covisian di solito sei già fuori possibilità di consolidamento (perché sei “cattivo pagatore”). Quindi l’unione sensata a quel punto è la procedura legale (piano del consumatore o accordo) dove con un colpo solo sistemi tutti.
13. È vero che se mi faccio seguire da un avvocato, Covisian non può più contattarmi direttamente?
Sì, in buona parte è così. Secondo le regole deontologiche e anche di correttezza, se un debitore nomina un procuratore/avvocato e ne dà comunicazione, i creditori e agenti dovrebbero interfacciarsi con l’avvocato e non più con il debitore personalmente (salvo atti giudiziari che comunque vengono notificati a te ma anche all’avvocato in copia). Dunque, una volta che un avvocato scrive a Covisian “rappresento il Sig. X, ogni ulteriore comunicazione a lui indirizzata dovrà passare tramite il mio studio…”, di norma Covisian smette di telefonare o scrivere a te e dialoga con l’avvocato. Questo ha vantaggi: ti solleva dallo stress diretto e garantisce che eventuali minacce o pressioni indebite non accadano (perché tra professionisti si attengono ai fatti). Ha anche un piccolo rischio: a volte i recuperatori, quando vedono di fronte un legale battagliero, passano subito la pratica all’ufficio legale per causa. Non è la regola fissa, ma può succedere (pensano “ah questo ha avvocato, allora facciamo scrivere al nostro avvocato e intanto chiediamo decreto ingiuntivo”). Quindi il timing di coinvolgere l’avvocato va valutato. In linea di massima, se hai intenzione di fare opposizioni o trattative complesse, serve l’avvocato. Se era un malinteso magari risolvibile con un documento, puoi tentare tu. In ogni caso, una volta formalizzata la nomina, se Covisian continuasse a tartassarti direttamente, potresti lamentartene come comportamento scorretto. Diciamo che la prassi di settore è rispettare l’interlocuzione con il legale: ho visto società di recupero che smettono proprio di chiamare quando c’è l’avvocato (perché sanno di camminare su gusci d’uovo legalmente e preferiscono far gestire tutto al loro legale). Nota: se il tuo avvocato ritarda o è poco reattivo, Covisian potrebbe provare a contattare di nuovo te lamentando di non avere risposte – succede. In tal caso reindirizzali al legale e sprona quest’ultimo a comunicare in tempi decenti.
14. Quali sono i costi di farsi assistere da un avvocato in queste questioni?
Dipende dal tipo di attività necessaria. Per una semplice lettera di diffida o risposta a Covisian, molti avvocati applicano onorari contenuti (nell’ordine di poche centinaia di euro). Per seguire una trattativa di saldo e stralcio, spesso chiedono un compenso magari fisso più una percentuale sul risparmio ottenuto (ad esempio 10% di quanto risparmi sul debito). Per una causa di opposizione a decreto ingiuntivo o simili, i costi possono salire a diverse centinaia o migliaia di euro, in base al valore del debito e allo scaglione tariffario di legge . Tuttavia, considera che se vinci la causa, in teoria le spese legali te le rifà il giudice rifondere dal creditore soccombente. Nelle procedure di sovraindebitamento, ci sono costi per il gestore e spese di procedura; anche lì qualche migliaio di euro complessivamente (dilazionabili). Molti professionisti offrono un colloquio iniziale a prezzo simbolico o gratis per inquadrare il caso (ad esempio l’Avv. Monardo potrebbe offrire la prima consulenza gratuita o detraibile poi dal costo finale – molti fanno così). Vale la pena investire su una buona assistenza se il debito è importante: ti può far risparmiare molto di più dell’onorario. E attenzione alle tempistiche: prima ti muovi, più margine di manovra hai. Se aspetti la causa persa e il pignoramento, anche l’avvocato potrà fare poco o lo farà con più sforzo (quindi più costo). In sintesi: i costi sono variabili, ma la maggior parte degli avvocati onesti calibra il compenso alla complessità e al risultato. Non aver paura di chiedere preventivi e concordare modalità di pagamento. Ad esempio, potresti dire: “Avvocato, posso pagarle tot al mese, mi segua nella procedura di piano del consumatore”. Molti accettano piani pur di aiutare chi è motivato a risolvere.
15. Se faccio una procedura di sovraindebitamento, i creditori come Covisian possono opporsi?
Nelle procedure di accordo serve il voto dei creditori (quindi se Covisian rappresenta un creditore grande, il suo voto pesa, potrebbero opporsi e far mancare il 60%). Nel piano del consumatore, i creditori non votano ma possono presentare opposizione all’omologazione. In pratica, dopo che il giudice riscontra la fattibilità e meritevolezza, fissa udienza di omologa; i creditori possono depositare osservazioni per dire eventualmente che il debitore non è meritevole o che il piano li danneggia oltremodo. Il giudice valuta queste opposizioni e poi decide . Se Covisian solleva contestazioni solide (es. “il debitore ha colpa grave, ha speso soldi in giochi d’azzardo”), il giudice potrebbe rigettare. Se sono pretestuose (“ci offre solo 20%, troppo poco”), il giudice di solito se ne disinteressa perché sa che i creditori vorrebbero sempre di più ma l’importante è che il piano dia il massimo possibile. Quindi, Covisian e co. non hanno potere di veto sul piano del consumatore, però possono provare a far emergere elementi negativi: ecco perché è importante non aver tenuto comportamenti sleali (tipo fare nuovi debiti poco prima). Nella liquidazione del patrimonio, i creditori non possono opporsi né votare affatto: subiscono la liquidazione e poi basta; solo eventuali contestazioni su ammissione crediti, ecc., ma non possono impedirti di accedere. Dunque, se i creditori sono ostili ad accordi, la liquidazione rimane come strumento unilaterale. Certo, perdi i beni liquidabili, ma ottieni esdebitazione. Covisian come creditore chirografario (non garantito) in liquidazione prenderebbe il suo pro-quota del ricavato e stop, e poi il residuo lo deve cancellare. E non può opporsi in alcun modo a questo esito. Riassunto: i creditori possono fare resistenza nelle procedure, ma non hanno sempre l’ultima parola; un giudice terzo può imporre la soluzione, specialmente per i consumatori meritevoli.
16. Dopo quanto tempo Covisian smette di cercarmi?
Non c’è un tempo fisso. Finché il credito è esigibile (non pagato e non prescritto) e il creditore ha interesse a recuperare, qualcuno ti cercherà: se non Covisian, un’altra agenzia o un avvocato. Covisian potrebbe avere un mandato a tempo (es. 6 mesi). Se in quel periodo non recupera, la pratica può passare ad altri o essere messa in stand-by qualche mese prima di riattivarla. Alcuni crediti vengono ciclicamente ripresi in mano a distanza di anni (magari quando subentra una nuova società di recupero). Quindi, “smettere di cercarti” capita solo se: o hai pagato/risolto, o il credito è diventato inesigibile (prescritto, o il debitore è nullatenente accertato e pure Covisian si arrende). Anche in quest’ultimo caso, spesso vendono la pratica a società specializzate in crediti “anziani” (tipo quelle che comprano a 1% del valore e tentano ogni tanto). In pratica, se speri che “si stanchino”: Covisian singolarmente può chiudere la posizione dopo tot solleciti, ma il problema può riapparire per altra via in seguito. Non c’è un termine di legge “dopo 5 anni di tentativi vani, il creditore deve rinunciare” – no, finché c’è prescrizione aperta possono provare. Esiste il principio dell’abuso del processo: non possono farti 100 cause uguali se perdi una, ma sul recupero stragiudiziale non c’è limite salvo la prescrizione. Quindi meglio affrontare e trovare una soluzione, se possibile.
Abbiamo coperto un ampio spettro di domande. Ovviamente ogni situazione ha le sue peculiarità; per dubbi più specifici conviene consultare il proprio legale o un esperto. Passiamo ora a degli esempi concreti che aiuteranno a visualizzare come si applicano questi principi.
7. Esempi e simulazioni pratiche
Di seguito presentiamo alcuni casi ipotetici con numeri, per illustrare in pratica come si può gestire una vicenda di debito con Covisian o simili. Gli esempi sono semplificati ma basati su situazioni realistiche incontrate nella pratica.
Esempio 1: Saldo e stralcio su debito bancario
Marco aveva un prestito personale originario €20.000 con la Banca ABC. Per difficoltà economiche, nel 2024 ha smesso di pagare quando il debito residuo era €15.000 (capitale) più interessi di mora. La banca, dopo qualche tentativo, cede nel 2025 il credito a un fondo e Covisian viene incaricata del recupero. Nel 2026 Covisian contatta Marco chiedendo €17.000 (capitale + interessi + spese). Marco è disoccupato, ma riesce con l’aiuto di un familiare a mettere insieme €6.000. Con l’aiuto di un avvocato, offre a Covisian questa somma come saldo e stralcio totale, evidenziando che: il debito è in parte composto da interessi e spese discutibili, che lui non ha reddito (dunque se andassero in causa difficilmente recupererebbero l’intero), e che può ottenere quei €6.000 da un parente solo a condizione di chiudere la questione definitivamente. Dopo qualche negoziazione, Covisian accetta €8.000 come saldo e stralcio (il fondo l’aveva comprato forse per €4.000, quindi a loro va bene raddoppiare). Viene redatta una scrittura dove Covisian, per conto del fondo creditore, dichiara che a fronte del pagamento di €8.000 entro 30 giorni il debito si intende estinto, rinunciando al residuo. Marco riesce a ottenere altri €2.000 dal parente e paga €8.000. Covisian invia quietanza liberatoria scritta. Risultato: Marco ha pagato circa il 47% del dovuto (8k su 17k richiesti) e non avrà ulteriori pretese. Perde un aiuto famigliare, ma evita una potenziale causa e un lungo indebitamento. La segnalazione in CRIF sarà “saldo parziale” e rimarrà 3 anni, ma poi verrà cancellata e potrà ricostruirsi il credito col tempo.
Esempio 2: Contestazione per debito telefonico prescritto
Lucia cambia operatore telefonico nel 2019 chiudendo il contratto con TelFonia S.p.A. Ha dei conti in sospeso di €250 che però non le vengono mai fatturati correttamente a suo avviso. Nel 2022 riceve alcune chiamate da Covisian per conto di TelFonia chiedendo €300 (i 250 più interessi). Lucia spiega al telefono che non intende pagare perché contestava delle penali ingiuste. Covisian insiste un paio di mesi, poi più nulla. Nel 2025 – quindi 6 anni dopo la cessazione – riceve una lettera da Covisian che ora agisce per conto di una società XY (forse TelFonia ha ceduto il credito a XY). Chiedono €400 (con ulteriori interessi). A questo punto, Lucia consulta un avvocato. Il legale verifica: le bollette telefoniche rientrano nella prescrizione biennale introdotta dalla L. 178/2020 , ma attenzione, quella è per fatture dal 2021 in poi; prima era quinquennale come servizio periodico. In ogni caso, essendo passati oltre 5 anni senza atti formali (le chiamate 2022 non valgono come atto scritto, e non risulta alcuna raccomandata), il debito appare prescritto per il decorso di 5 anni (termine ex art. 2948 c.c. n.4) . L’avvocato invia a Covisian/XY una lettera eccependo la prescrizione compiuta e contestando ogni dovuto nel merito (ribadendo che TelFonia non fatturò correttamente). Covisian a quel punto chiude la pratica – sanno che in giudizio perderebbero per prescrizione. Risultato: Lucia non paga nulla. Il debitore aveva ragione a contestare e il decorso del tempo le ha dato un’arma legale. Questo esempio mostra come un debito di modesto importo, spesso, se il creditore è disorganizzato, può cadere in prescrizione e basta una lettera ben fatta per chiuderla.
Esempio 3: Rateizzazione con decadenza dal beneficio del termine
Giovanni ha un debito con una finanziaria di €10.000 (prestito personale) su cui è in ritardo. Covisian lo contatta nel 2025 e lui ammette il debito ma non può pagare tutto subito. Concordano verbalmente una rateizzazione: “ok, Sig. Giovanni, paghi €500 al mese per 20 mesi e chiudiamo”. Covisian invia poi un piano scritto con i bollettini. Giovanni paga regolarmente €500 per 6 mesi (ha versato €3.000). Poi perde il lavoro e saltano 2 rate. Covisian lo pressa, lui non paga più. Nel 2026 la finanziaria tramite un legale chiede un decreto ingiuntivo per l’intero residuo. Giovanni si oppone dicendo “avevamo un accordo di rate, ho già pagato 3.000, perché chiedono 10.000?”. Purtroppo, se l’accordo prevedeva espressamente la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento di una rata (clausola standard nei piani), la finanziaria è legittimata a chiedere tutto il residuo in una volta . I €3.000 versati verranno scalati, certo, ma rimangono €7.000 + interessi. Giovanni in giudizio ottiene solo di detrarre i 3.000 già pagati (che comunque nessuno gli contestava di doverli). Avrebbe dovuto, appena perso il lavoro, rinegoziare la rata con Covisian invece di saltarla. Risultato: Giovanni finisce con decreto ingiuntivo di ~€7.500 (i 7k residui + costi legali) e deve comunque trovare come pagare. L’accordo di rate lo aveva protetto solo finché rispettato. Morale: se si chiede la rateizzazione, essere certi di poterla sostenere, altrimenti rinegoziare prima di saltare (a volte se li avverti, preferiscono allungare il piano piuttosto che vederlo saltare del tutto).
Esempio 4: Procedura di sovraindebitamento – piano del consumatore
Scenario: famiglia Rossi, marito e moglie, sommersa da debiti: mutuo casa residuo €100.000 (rate regolari finché potevano), prestiti al consumo per €30.000, carte revolving per €10.000, e pure €20.000 di arretrati fiscali. Totale €160.000. Entrate mensili: stipendio lui 1.500€, stipendio lei 800€ (part-time). Con 2 figli, non ce la fanno più. Nel 2024 smettono di pagare le finanziarie e le carte, pagano a stento il mutuo. Arrivano Covisian e altre società di recupero per ~€40.000 di crediti chirografari, e pure cartelle dell’Agenzia Entrate per €20.000. I Rossi decidono di rivolgersi all’OCC per un piano del consumatore perché vogliono salvare la casa e liberarsi dei debiti. Con l’aiuto dell’avvocato gestore, propongono al giudice: mantenere il pagamento del mutuo (così la casa non va all’asta, e la banca ipotecaria è soddisfatta come da contratto), e per gli altri debiti (70k chirografari tra banche, carte e fisco) offrire €300 al mese per 5 anni da ripartire pro-quota, quindi €18.000 totali (circa il 25%). Il piano prevede anche che se il marito trova un lavoro migliore, il 50% dell’aumento andrà ai creditori. Il giudice verifica che i coniugi sono stati corretti (si sono indebitati per necessità, non per lusso) e che €300/mese è quello che realisticamente possono dare tolte spese famigliari essenziali. Omologa il piano nonostante le finanziarie (Covisian compresa) avessero scritto opposizioni lamentando che 25% è poco. Una volta omologato, i creditori chirografari sono obbligati ad accettare €18.000 in 5 anni, e poi a rinunciare al resto €52.000. Inoltre, il giudice sospende eventuali pignoramenti (ce n’era uno minacciato su stipendio – viene bloccato). Risultato: la famiglia Rossi riesce a mantenere la casa, paga quel che può per 5 anni sotto vigilanza OCC, e nel 2030 esce esdebitata: i residui di debiti consumo e cartelle annullati. Hanno “perso” rating creditizio per quegli anni, ma hanno guadagnato stabilità e non trasmesso debiti ai figli. Questo esempio mostra il potere della legge 3/2012: Covisian e affini hanno dovuto incassare 25% e tacere, che è meglio di niente (in liquidazione forse avrebbero preso di meno se la casa andava venduta all’asta col mutuo).
Esempio 5: Sfruttare la prescrizione breve delle utenze
Già visto per Lucia sopra; un’altra variante: Paolo riceve nel 2023 una lettera da Covisian per €600 di bollette luce del 2019 non pagate. Però sa che la legge 205/2017 ha ridotto la prescrizione dell’energia elettrica a 2 anni e dal 1° marzo 2018 si applica . Covisian tenta di dire che la prescrizione era interrotta da un sollecito del 2020 (inviato a un vecchio indirizzo). Paolo, assistito da un legale, contesta intanto la prescrizione biennale: poiché l’ultima bolletta era del gennaio 2019, sarebbe prescritta a gennaio 2021 – e la lettera di Covisian è arrivata nel 2023, fuori tempo. Covisian replica allegando copia di una raccomandata del luglio 2020 che pare intestata a Paolo per quel debito (atto interruttivo). Paolo però giura di non aver mai ricevuto nulla; verifica la ricevuta: risulta “comunicazione non ritirata” perché inviata a un indirizzo vecchio in cui non abitava più. Il legale evidenzia che quell’atto interruttivo non è stato portato a conoscenza effettiva perché mal indirizzato, e richiama giurisprudenza che in casi di cambio residenza non conosciuto al creditore la notifica è valida se fatta all’ultimo domicilio noto – qui era, ma Paolo aveva fatto regolare cambio anagrafe nel 2018 (Telco non ha aggiornato i dati, colpa loro?). Questione sottile. Morale, Covisian capisce che andare in causa per €600 è antieconomico e chiude rinunciando. Paolo non paga nulla. A volte le contestazioni di notifica possono salvare capra e cavoli, ma vanno valutate con un legale.
Esempio 6: Debito con garante – attenzione
Anna ha firmato da garante un prestito del fratello. Il fratello non paga, Covisian chiama Anna per €5.000. Anna ignorava di essere garante. Morale: i garanti sono obbligati quanto il debitore principale. Non è un errore di Covisian chiamarti: se hai fatto da fideiussore, devi. Anna tenta di difendersi dicendo che la finanziaria non l’ha avvisata subito del ritardo (ci sono leggi che prevedono l’avviso al fideiussore); se provato, Anna potrebbe chiedere la limitazione del suo impegno agli interessi post-mora. Ma intanto è tenuta. Finisce che tratta uno stralcio come fratello insolvente. Lezione: non fare da garante con leggerezza; Covisian chiamerà anche te.
Questi esempi mostrano vari risvolti concreti: transazioni riuscite, contestazioni di successo, rischi in accordi non rispettati, potenza delle procedure, etc. Ovviamente ogni caso è unico e qui semplifichiamo, ma offrono uno spaccato utile.
Conclusione
Ricevere una lettera o una telefonata da Covisian S.p.A. per debiti bancari, finanziari o di altra natura non è certamente piacevole, ma non è la fine – anzi, può essere l’inizio del percorso per liberarsi definitivamente dai debiti. L’importante è agire con lucidità e tempestività, usando gli strumenti legali e negoziali a proprio favore, anziché subire passivamente.
Come abbiamo visto, esistono soluzioni concrete per praticamente ogni situazione debitoria: si può contestare un sollecito infondato, si può ridurre il debito tramite un accordo a saldo e stralcio, lo si può rateizzare in modo sostenibile, oppure – nei casi più complessi – lo si può inserire in una procedura di sovraindebitamento per pagare solo ciò che si è in grado e vedersi cancellato il resto . Nessun debitore in buona fede è senza speranza: il nostro ordinamento tutela la dignità e la possibilità di riscattarsi delle persone sovraindebitate, e professionisti qualificati sono pronti ad assistere in questo percorso.
L’errore peggiore sarebbe farsi prendere dal panico o, all’opposto, dall’immobilismo. Se ignoriamo il problema, rischiamo che la situazione degeneri (decreti ingiuntivi, pignoramenti, perdita di beni). Se invece reagiamo con rabbia o paura senza strategie (pagando a caso o rivolgendoci a chi promette miracoli), possiamo peggiorare la condizione. La chiave sta nell’affrontare la questione con un approccio professionale e proattivo.
In questo senso, affidarsi a esperti come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo può fare la differenza tra risolvere bene e in tempi brevi, oppure trascinarsi i debiti per anni. L’Avv. Monardo, cassazionista ed esperto nazionale di diritto bancario e tributario, grazie alla sua esperienza pluriennale sa individuare subito le vie d’uscita migliori: se c’è un vizio nel contratto originario, lo sfrutta per far annullare o ridurre il debito; se c’è margine di trattativa, condurrà le negoziazioni puntando al massimo vantaggio per il cliente (ad esempio ottenendo forti stralci); se invece la situazione richiede una procedura giudiziale di composizione della crisi, è in grado di predisporre piani solidi e di accompagnare il debitore in tribunale con altissime probabilità di successo (grazie al suo ruolo di Gestore OCC, conosce dall’interno i meccanismi di omologazione) .
Inoltre, l’Avv. Monardo essendo esperto negoziatore ex D.L.118/2021 ha una marcia in più nel trattare anche con le banche e le finanziarie più ostinate: la sua figura professionale incute rispetto agli interlocutori, i quali sanno di avere davanti un negoziatore preparato e non il singolo debitore spaventato. Ciò spesso porta a soluzioni transattive più rapide e vantaggiose.
Quello che vogliamo ribadire in questa conclusione è l’urgenza di agire: ogni giorno perso può essere un passo verso il peggioramento (interessi che maturano, termini che decadono). Se hai ricevuto una comunicazione da Covisian o stai affrontando solleciti di pagamento, non aspettare oltre: prendi in mano la situazione adesso. Informati (questo articolo fornisce le basi), metti in pratica i consigli (non firmare nulla di fretta, non farti minacciare), e soprattutto cerca supporto professionale.
L’Avv. Monardo e il suo team offrono consulenze personalizzate in tutta Italia: un semplice contatto può chiarire i tuoi dubbi e impostare subito la linea di difesa o di risoluzione. Ricorda, non c’è debito troppo grande o troppo complicato che non possa essere affrontato con gli strumenti legali giusti . La legge è dalla parte di chi agisce in buona fede per risolvere i propri problemi finanziari.
In conclusione, trasformiamo la vicenda Covisian da fonte di angoscia a occasione di rilancio: con il giusto approccio giuridico e l’assistenza adeguata, potrai non solo difenderti efficacemente da un sollecito di pagamento, ma magari cogliere l’opportunità per riorganizzare la tua situazione debitoria a 360 gradi, liberandoti dai pesi che ti trascini da tempo. Il primo passo spetta a te: reagire e chiedere aiuto qualificato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è pronto a mettere a tua disposizione la sua competenza e passione per guidarti fuori dal tunnel dei debiti verso un nuovo inizio. Non aspettare: ogni giorno è prezioso per salvare i tuoi beni, il tuo reddito e soprattutto la tua serenità. Contatta subito un professionista di fiducia – la soluzione è a portata di mano, e con essa il ritorno a una vita finanziariamente sostenibile e serena.
