Lettera Da Cerved Credit Collection Per Debiti Vecchi: Come Difenderti Da Un Sollecito Di Pagamento E Trattare Un Saldo E Stralcio

Introduzione

Ricevere una lettera di sollecito da Cerved Credit Collection per un vecchio debito può generare ansia e confusione. Molti debitori non sanno come reagire e rischiano di commettere errori gravi: pagare somme non dovute, perdere importanti diritti o, al contrario, ignorare la richiesta permettendo l’avvio di procedure esecutive (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, ipoteca). Il tema è particolarmente attuale perché, dopo la recente crisi economica e sanitaria, molte banche hanno ceduto ingenti portafogli di crediti deteriorati (NPL) a società specializzate nel recupero crediti (i cosiddetti servicer). Cerved, uno dei leader del settore in Italia, invia spesso comunicazioni che invitano il debitore a “saldare immediatamente” il dovuto o propongono uno sconto a saldo e stralcio, ma spesso senza fornire tutta la documentazione del debito. Comprendere la natura del credito ceduto, i termini di prescrizione e le tutele previste dalla legge è fondamentale per evitare pagamenti ingiustificati e difendersi in modo efficace.

In questa guida, aggiornata al 21 dicembre 2026, vedremo in modo pratico e completo come comportarsi dopo la ricezione di un sollecito da Cerved. Analizzeremo:

  • Il quadro normativo e giurisprudenziale sulla cessione dei crediti, i termini di prescrizione e il ruolo dei servicer, richiamando le sentenze più recenti della Corte di Cassazione.
  • Le azioni concrete da intraprendere per verificare la legittimità del credito (richiesta di documenti, eccezione di prescrizione, contestazioni), come opporsi a un eventuale decreto ingiuntivo e quali strategie utilizzare per difendersi.
  • Gli strumenti alternativi per definire i debiti, dalle rottamazioni (quater e quinquies) introdotte dalle leggi di bilancio alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata), fino alla possibilità di ottenere l’esdebitazione finale.
  • Consigli pratici per negoziare un saldo e stralcio vantaggioso con Cerved: come condurre la trattativa, quali percentuali proporre, quali clausole inserire nell’accordo per evitare azioni successive e gestire gli impatti fiscali.
  • Gli errori più comuni da evitare e un ampio elenco di FAQ (domande frequenti) che rispondono ai dubbi più diffusi dei debitori.

Chi siamo e come possiamo aiutarti

L’articolo è redatto dall’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo e dal suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’Avv. Monardo è cassazionista, specializzato in diritto bancario e tributario, e coordina professionisti esperti a livello nazionale nella tutela del debitore. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, lo Studio offre supporto concreto al debitore tramite:

  • Analisi legale personalizzata della lettera o dell’atto ricevuto, con verifica della documentazione disponibile, dei termini di prescrizione e di eventuali irregolarità formali o sostanziali.
  • Predisposizione di ricorsi e opposizioni a decreto ingiuntivo o ad atti esecutivi (ex art. 645 c.p.c. per l’ingiunzione, artt. 615 e 617 c.p.c. per opposizioni esecutive), inclusa la richiesta di sospensione urgente e la gestione completa del giudizio.
  • Assistenza nelle trattative con il servicer per ottenere un saldo e stralcio a condizioni vantaggiose, piani di rientro sostenibili o accordi stragiudiziali, curando la negoziazione e verificando l’effettiva liberazione del debitore (lettere di liberatoria e cancellazione dalle banche dati).
  • Consulenza nell’accesso alle procedure di sovraindebitamento, come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione o la liquidazione controllata, e accompagnamento nelle procedure di definizione agevolata dei debiti fiscali (rottamazione dei ruoli, sanatorie fiscali) previste dalle ultime leggi di bilancio.
  • Strumenti immediati per bloccare azioni esecutive già avviate o imminenti: dallo stop ai pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi mediante atti di opposizione, fino alla sospensione concordata con i creditori in sede stragiudiziale o giudiziale.

Se hai ricevuto una comunicazione da Cerved o da un’altra società di recupero crediti, non attendere oltre. 📩 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata: insieme al suo team potrà esaminare la tua situazione e individuare la strategia migliore per difenderti.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale: cartolarizzazione, prescrizione e diritti del debitore

1.1 Chi è Cerved Credit Collection e come opera

Cerved Credit Collection S.p.A. è una delle maggiori società italiane specializzate nel recupero crediti. Gestisce crediti bancari e finanziari non performanti (NPL) o deteriorati, operando per conto di banche, finanziarie o fondi che hanno acquisito o ricevuto in gestione questi crediti. In altre parole, Cerved non è solitamente il creditore originario, ma un intermediario (servicer) incaricato di recuperare quanto dovuto, attraverso solleciti di pagamento, saldo e stralcio, piani di rientro o, se necessario, azioni legali.

Molto spesso i debiti affidati a Cerved provengono da operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla Legge 130/1999. La cartolarizzazione funziona così: una banca o un altro ente finanziario cede in blocco i propri crediti a una società veicolo dedicata (SPV – Special Purpose Vehicle), la quale finanzia l’acquisto emettendo titoli sul mercato. Per la gestione e il recupero dei crediti ceduti, la SPV nomina un servicer, cioè una società autorizzata che si occupa di incassare i crediti e curare i rapporti con i debitori ceduti. Cerved svolge spesso questo ruolo di servicer, agendo in nome e per conto del nuovo creditore (la SPV o un fondo cessionario), con l’obiettivo di recuperare il più possibile del credito, eventualmente negoziando soluzioni transattive.

Il quadro normativo per i servicer

L’articolo 2, comma 6, della Legge 130/1999 stabilisce che le attività di riscossione e recupero dei crediti ceduti possono essere svolte solo da determinati soggetti qualificati: banche oppure intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB). Ciò significa che società come Cerved devono essere autorizzate e vigilate (iscritte all’albo 106 TUB) per operare come servicer. In passato, alcuni tribunali avevano messo in dubbio la legittimità delle società non iscritte, arrivando in taluni casi a sospendere procedure esecutive avviate da servicer privi di iscrizione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito la questione: con l’ordinanza n. 7243 del 18/03/2024, la Suprema Corte ha affermato che la mancata iscrizione del servicer all’albo ex art. 106 TUB non comporta alcuna nullità civile degli atti di recupero compiuti. Tale obbligo ha natura amministrativa e la sua violazione rileva sul piano dei rapporti con l’autorità di vigilanza (Banca d’Italia), eventualmente sanzionabile, ma non travolge né il contratto di cessione né gli atti di riscossione del credito. In sintesi, un eventuale difetto di iscrizione di Cerved (ipotesi peraltro remota, trattandosi di società ampiamente autorizzata) non rende nullo il mandato né gli atti compiuti per recuperare il debito – dunque non è possibile ottenere l’annullamento del sollecito solo per questo motivo – anche se potrebbe avere conseguenze sul piano sanzionatorio amministrativo.

Cessione del credito e prova della legittimazione

Perché la cessione di un credito sia opponibile al debitore ceduto, è necessario che questi ne sia informato oppure che l’abbia accettata. L’art. 1264 c.c. dispone infatti che la cessione ha effetto verso il debitore solo dal momento in cui gli viene notificata o egli dichiara di accettarla; prima di allora, un pagamento eventualmente effettuato al creditore originario libera il debitore. In pratica, quando il tuo debito viene ceduto dalla banca a un altro soggetto (per esempio un fondo che incarica Cerved del recupero), devi esserne avvisato: tipicamente tramite comunicazione di avvenuta cessione inviata per raccomandata, PEC oppure mediante pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale in caso di cessioni in blocco (ai sensi dell’art. 58 TUB).

Se non hai mai ricevuto alcun avviso di cessione, potresti inizialmente eccepire che la cessione non ti è opponibile e che dunque Cerved non avrebbe titolo per esigere il pagamento. Tuttavia, la questione va maneggiata con cura: la giurisprudenza richiede che il debitore specifichi esattamente le proprie contestazioni. In base a un’importante pronuncia della Cassazione, se il debitore contesta solo l’inclusione del proprio credito tra quelli ceduti e l’avviso in Gazzetta contiene dettagli sufficienti (tipo di contratto, data, importo), tale avviso può costituire prova adeguata della cessione; viceversa, se l’avviso è generico (es. categorie di crediti indicate in modo vago), il servicer dovrà produrre il contratto di cessione. La Cassazione (ord. n. 27178/2025) ha sottolineato proprio che l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale è prova dell’avvenuta cessione solo se consente di ricondurre con certezza il singolo credito all’interno del portafoglio ceduto; in caso di formulazione troppo generica (“mutui chirografari 2000–2010” ecc.), il debitore può pretendere l’esibizione del contratto di cessione. Inoltre, se si contesta l’esistenza stessa del contratto di cessione (e non solo la presenza del proprio credito nel blocco ceduto), la cessionaria dovrà dimostrarla con il contratto vero e proprio – la sola pubblicazione in Gazzetta, di per sé, non prova l’esistenza della cessione, ma solo ne produce gli effetti verso i debitori ceduti.

In sintesi, se Cerved afferma di agire per un nuovo creditore, hai diritto di chiedere prova della cessione: copia dell’atto di cessione o almeno dettagli precisi sul tuo credito nell’ambito dell’operazione. Contestare la cessione non equivale a negare il debito, ma significa chiedere di pagare solo al legittimo titolare. In un eventuale giudizio, se il cessionario (o Cerved per esso) non produce la documentazione idonea a provare la cessione, il giudice potrebbe rigettare la sua domanda di pagamento.

1.2 Prescrizione dei debiti: termini e decorrenza

Capire se un credito è prescritto è una delle prime verifiche da compiere in presenza di un debito “vecchio”. La prescrizione è l’istituto giuridico per cui un diritto si estingue quando il titolare (il creditore) non lo esercita per un determinato periodo di tempo. In altre parole, decorso il termine di legge senza che siano stati compiuti atti validi di esercizio o sollecitazione del diritto, il debitore può rifiutarsi legittimamente di adempiere. I principali termini di prescrizione previsti dal Codice Civile (salvo casi particolari) sono:

  • Prescrizione ordinaria decennale (10 anni) – L’art. 2946 c.c. stabilisce che, salvo diversa disposizione di legge, «i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni». Questo termine di norma si applica alla maggior parte dei crediti derivanti da contratti, inclusi finanziamenti, mutui, prestiti personali, scoperti di conto e altre obbligazioni non soggette a termini più brevi. Dunque, se non vi sono pagamenti o atti interruttivi, un debito bancario si prescrive in 10 anni dall’ultima manifestazione (pagamento di una rata, riconoscimento, ecc.).
  • Prescrizione quinquennale (5 anni) – L’art. 2948 c.c. prevede una serie di diritti che si prescrivono in cinque anni, tra cui «gli interessi, le rendite perpetue, le annualità di vitto, le pigioni, le rendite vitalizie» nonché «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». Rientrano qui molti crediti per pagamenti periodici, ad esempio rate di finanziamenti o canoni vari, nonché bollette e altre obbligazioni a scadenza periodica. In pratica, per alcune tipologie di rate di mutuo o di carta di credito, può applicarsi la prescrizione breve quinquennale. Anche i debiti da fatture di fornitori o parcelle professionali spesso cadono in 5 anni, salvo abbiano natura diversa.
  • Prescrizioni brevi e speciali – Oltre ai due termini generali sopra, esistono termini ancora più brevi per casi particolari. Ad esempio, l’art. 2954 c.c. prescrive in 6 mesi il diritto degli albergatori e osti per il vitto e alloggio fornito; l’art. 2955 c.c. prevede 1 anno per il vettore sulle merci trasportate, e così via. Queste ipotesi sono residuali nel contesto dei debiti bancari o finanziari, ma vanno tenute presenti in casi specifici. Anche i tributi locali talvolta hanno termini propri (ad es. 5 anni per multe stradali e tasse locali). Infine, i debiti tributari erariali (es. IVA, IRPEF) tecnicamente non “si prescrivono” ma decadono secondo i termini di legge per la notifica delle cartelle e si estinguono dopo 10 anni dalla notifica della cartella esattoriale se nel frattempo non interviene alcun atto interruttivo.

La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè in genere dalla data di scadenza dell’obbligazione o dell’ultima rata non pagata. Ad esempio, per un prestito le singole rate possono cadere in prescrizione una a una se il creditore non agisce; ma se il contratto viene risolto anticipatamente per morosità, l’intero debito residuo può considerarsi esigibile da quella data e da lì decorre il termine decennale. È importante notare che ogni atto di riconoscimento del debito da parte del debitore interrompe la prescrizione: un pagamento parziale, una richiesta di rateizzazione, una promessa di pagamento scritta fanno sì che il “cronometro” si azzeri e inizi un nuovo periodo dal giorno dell’atto (art. 2944 c.c.). Anche un atto formale del creditore può interrompere la prescrizione, come vedremo subito.

1.2.1 Sospensione e interruzione della prescrizione

Oltre ai termini sopra indicati, il Codice Civile disciplina gli eventi che sospendono o interrompono la prescrizione, influenzando il computo del tempo:

  • Interruzione della prescrizione – L’art. 2943 c.c. stabilisce che la prescrizione è interrotta da un atto con cui il creditore esercita il proprio diritto verso il debitore, ad esempio una costituzione in mora (la classica lettera raccomandata o PEC di sollecito formale) oppure l’atto introduttivo di un giudizio. L’interruzione fa sì che da quel momento inizi a decorrere un nuovo termine di prescrizione di pari durata al precedente. Ad esempio, se un debito soggetto a prescrizione quinquennale rimane dormiente e il creditore invia una lettera di messa in mora al quarto anno, la prescrizione si interrompe e riparte un nuovo termine di 5 anni dal ricevimento di quella lettera. Anche la notifica di un decreto ingiuntivo o di un precetto interrompe la prescrizione. Va però precisato che l’atto deve essere giuridicamente idoneo e portare data certa di ricezione: un semplice sollecito telefonico o una lettera ordinaria non tracciabile non valgono ad interrompere la prescrizione, mentre una raccomandata A/R o PEC sì (purché il testo manifesti chiaramente la richiesta di adempimento del credito). Inoltre, anche il riconoscimento di debito da parte tua (es. versando una somma a titolo di acconto) costituisce interruzione ex art. 2944 c.c.
  • Sospensione della prescrizione – Alcune situazioni previste dall’art. 2941 c.c. sospendono il decorso della prescrizione finché perdura quello specifico rapporto: ad esempio tra coniugi, tra genitori e figli, tra persone sotto tutela/amministrazione di sostegno e tutore, ecc. In tali casi, il tempo durante il quale opera la causa di sospensione non viene conteggiato; la prescrizione riprende a decorrere soltanto quando cessa la causa sospensiva. Queste ipotesi in genere non riguardano i debiti bancari (sono pensate per rapporti personali particolari), ma è utile esserne consapevoli.
  • Effetto di sentenze e titoli giudiziali (art. 2953 c.c.) – Un caso particolare è quello in cui un credito originariamente soggetto a prescrizione breve venga accertato in via giudiziale: l’art. 2953 c.c. prevede che “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve si prescrivono con il decorso di dieci anni dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza che li ha accertati”. In pratica, se il creditore ottiene un titolo giudiziale definitivo (come una sentenza passata in giudicato o un decreto ingiuntivo non opposto) per un credito che prima si prescriveva in 5 anni, dopo la sentenza il credito diventa esigibile per 10 anni dal passaggio in giudicato. Ad esempio, un debito da carta di credito con prescrizione quinquennale, se la finanziaria ottiene un decreto ingiuntivo e te lo notifica, non sarà più soggetto a 5 anni ma a 10 anni di prescrizione (dal 40º giorno successivo alla notifica, se non hai fatto opposizione). Questo meccanismo impedisce al debitore di far valere termini brevi dopo che la sua posizione è stata accertata in giudizio.

Conoscere le regole sulla prescrizione permette al debitore di valutare se la richiesta di pagamento di Cerved sia ancora legalmente esigibile o se il credito, essendo decorso troppo tempo, possa essere dichiarato estinto per prescrizione. È buona pratica, in caso di sollecito per un debito molto datato, richiedere al servicer evidenza di eventuali atti interruttivi (lettere di messa in mora, decreti ingiuntivi, precetti) avvenuti negli ultimi anni. Spesso infatti accade che debiti prescritti vengano ugualmente richiesti, confidando nel fatto che il debitore non sollevi l’eccezione di prescrizione. Nel prossimo paragrafo vedremo proprio come far valere tale eccezione se ricorrono i presupposti.

1.3 Interessi, usura e anatocismo

La somma richiesta da Cerved potrebbe includere, oltre al capitale, anche interessi e altri oneri (spese legali, commissioni, penali contrattuali). È importante verificare la correttezza di questi importi accessori, poiché la legge pone dei limiti e dei vincoli a tutela del debitore. In particolare, vanno esaminati:

Interessi legali e interessi convenzionali

In assenza di un diverso accordo contrattuale, il tasso di interesse dovuto è quello legale fissato per legge, il cui valore può cambiare annualmente con decreto ministeriale (art. 1284 c.c.). Le parti però possono pattuire per iscritto interessi di ammontare diverso (interessi convenzionali), anche superiori al tasso legale. Tali interessi pattuiti sono legittimi purché risultino da un accordo scritto; in mancanza di forma scritta, sono dovuti solo gli interessi al tasso legale.

Nei contratti di finanziamento, mutuo o conto corrente, di norma il tasso di interesse (TAN, TAEG) è indicato nel contratto o nel piano di ammortamento. Se Cerved richiede interessi che non trovano giustificazione in un documento contrattuale (ad esempio interessi di mora calcolati su un importo non chiaro, o interessi ultralegali non pattuiti), è possibile contestarli. Andrà richiesto il contratto originario e la documentazione di calcolo: se manca la pattuizione scritta o se gli interessi richiesti risultano superiori a quelli contrattuali, la parte eccedente non è dovuta.

Usura

La legge italiana vieta l’applicazione di tassi di interesse usurari. La definizione di usura si trova nella Legge 108/1996, la quale prevede che gli interessi sono sempre usurari quando superano di oltre il 25% (un quarto) il tasso medio corrente per operazioni similari, come rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia e pubblicato dal Ministero dell’Economia. In pratica, ogni trimestre vengono fissati i cosiddetti tassi soglia d’usura per le varie categorie di credito (mutui, credito al consumo, scoperti di c/c, ecc.). Se il TAEG (tasso annuo effettivo globale) effettivamente applicato in un contratto supera il relativo tasso soglia, il contratto è affetto da usura. La sanzione civile per l’usura è molto forte: l’art. 1815, co.2 c.c. dispone che in caso di usura «non sono dovuti interessi». Ciò significa che il debitore deve restituire solo il capitale ricevuto, senza alcun interesse (né corrispettivo né moratorio).

Nel nostro contesto, è opportuno verificare se il tasso di interesse richiesto inclusi eventuali interessi di mora possa risultare usurario. La Cassazione ha chiarito che, ai fini dell’usura, anche gli interessi di mora vanno conteggiati: occorre sommare il tasso corrispettivo previsto dal contratto con il tasso di mora e gli altri oneri economici a carico del debitore, e verificare se il totale supera il tasso soglia vigente al momento della stipula o del pagamento. Se, ad esempio, il contratto originario prevedeva un TAN del 8% e un tasso di mora del 4%, e le spese varie portano il TAEG oltre il tasso soglia del, diciamo, 10%, allora la clausola interessi è nulla per usura: nessun interesse è dovuto sul debito (né quelli corrispettivi né quelli di mora). In alcuni casi il debitore potrebbe persino aver diritto alla restituzione degli interessi già pagati in eccedenza, tramite un’azione di ripetizione.

Per verificare l’usura, bisogna ottenere il dettaglio del TAEG effettivo applicato: Cerved, su richiesta, deve fornire il contratto e i conteggi. Se emergesse usura, questa diventerebbe una potente eccezione da opporre sia stragiudizialmente che in giudizio, ai sensi delle norme citate.

Anatocismo

L’anatocismo è la capitalizzazione degli interessi, ovvero il calcolo di interessi su interessi già maturati. In generale, l’art. 1283 c.c. vieta l’anatocismo salvo casi tassativi (domanda giudiziale o convenzione successiva alla scadenza per interessi scaduti da almeno 6 mesi). Nel settore bancario, l’art. 120 del Testo Unico Bancario (TUB), come modificato dal D.Lgs. 342/1999 e dalle delibere CICR, consente la capitalizzazione degli interessi debitori solo a determinate condizioni rigorose. In particolare, la delibera CICR del 2000 (e successive disposizioni di Banca d’Italia) ha stabilito che le banche possono capitalizzare gli interessi con periodicità non inferiore a quella annuale, garantendo però parità di trattamento tra interessi attivi e passivi e informando chiaramente il cliente con estratti conto periodici (art. 120 TUB e art. 119 TUB). Negli ultimi anni, le norme hanno vietato la capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi.

Cosa significa questo in pratica? Se il tuo debito originario è un conto corrente bancario, bisognerà verificare se la banca applicava interessi trimestrali sugli scoperti (anatocismo trimestrale, vietato dal 2000 in poi se non con specifiche condizioni) e nel caso chiedere la ricalcolo del saldo eliminando gli interessi illegittimamente capitalizzati. Anche su un mutuo o finanziamento, occorre controllare se eventuali interessi moratori sono stati a loro volta caricati di ulteriori interessi. Se l’anatocismo è avvenuto in violazione delle regole, il debitore può pretendere la decurtazione di quella parte di interessi dal montante dovuto. Ad esempio, interessi calcolati su interessi di mora scaduti mensilmente sarebbero contestabili.

Verificare usura e anatocismo richiede spesso una perizia contabile approfondita. Lo Studio dell’Avv. Monardo collabora con consulenti contabili in grado di riesaminare contratti di mutuo, piani di ammortamento ed estratti conto, per individuare clausole abusive o calcoli errati. Se dal ricalcolo dovesse emergere che il debito effettivo è inferiore a quanto richiesto (o addirittura azzerato dagli interessi non dovuti), questo elemento diventa fondamentale sia per la difesa in giudizio sia per negoziare un saldo e stralcio più vantaggioso.

1.4 Diritto alla documentazione: art. 119 TUB e ordine di esibizione

Quando ci si trova di fronte a una richiesta di pagamento per un vecchio debito, è essenziale ottenere tutta la documentazione relativa a quel credito. Solo così il debitore può verificare la legittimità della pretesa. A tal fine viene in aiuto l’art. 119 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), il quale riconosce al cliente (e ai suoi eredi o aventi causa) il diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni bancarie degli ultimi dieci anni, dietro semplice rimborso dei costi di produzione. Questo significa che, nel nostro contesto, hai diritto di chiedere a Cerved (o alla banca originaria) copia del contratto di finanziamento o mutuo, del piano di ammortamento, degli estratti conto e di ogni atto di ricognizione o messa in mora riguardante il tuo debito negli ultimi 10 anni.

In pratica, è opportuno inviare a Cerved una richiesta formale di documentazione ex art. 119 TUB, meglio se via PEC o raccomandata A/R, elencando espressamente ciò di cui hai bisogno: “copia contratto originario di mutuo/finanziamento, prospetto di calcolo del debito, eventuali comunicazioni interruttive della prescrizione, atto di cessione del credito e relativa comunicazione”. Cerved (in quanto servicer) dovrebbe avere accesso a questi documenti tramite il creditore originario o la SPV cessionaria. Se entro 90 giorni la documentazione non viene fornita, oppure se la risposta è insufficiente, avrai due vantaggi: (1) potrai segnalarlo alla Banca d’Italia (il che per loro può significare sanzioni) e (2) soprattutto, in caso di eventuale giudizio, potrai chiedere al giudice un ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. L’ordine di esibizione è un provvedimento del giudice che impone alla controparte (o anche a terzi, come la banca cedente) di esibire documenti rilevanti in suo possesso; se non ottempera senza giustificazione, ciò può esser valutato a suo sfavore.

Va sottolineato che, se Cerved dovesse agire in giudizio contro di te, ha comunque l’onere della prova su quanto chiede: dovrà quindi produrre il contratto originale di credito, le eventuali comunicazioni di cessione, il dettaglio degli interessi calcolati, ecc. Spesso nei crediti “vecchi” ceduti più volte queste carte sono incomplete: è capitato di vedere cause rigettate perché il servicer non era in grado di dimostrare l’entità del credito o l’avvenuta notifica della cessione. Pertanto, chiedere i documenti non è solo un tuo diritto, ma rappresenta anche una forma di tutela preventiva: metti Cerved nella condizione di scoprire le sue carte e di fornire prove, sapendo che in mancanza la sua posizione sarà debole.

1.5 Decreto ingiuntivo e opposizione

Se Cerved ritiene che il debitore non pagherà spontaneamente, potrebbe intraprendere un’azione legale per ottenere un titolo esecutivo. Lo strumento tipico è il decreto ingiuntivo: un provvedimento emesso dal tribunale su ricorso del creditore, che ingiunge al debitore di pagare una certa somma entro 40 giorni. Nel contesto dei crediti bancari, Cerved (in nome del creditore cessionario) presenta un ricorso monitorio al giudice allegando il contratto, l’estratto autentico delle scritture contabili e ogni altro documento che provi il credito liquido ed esigibile. Se il giudice ritiene sufficientemente provata la pretesa, emette il decreto ingiuntivo, che Cerved poi notifica al debitore.

Cosa fare se ricevi un decreto ingiuntivo da Cerved? Innanzitutto non ignorarlo! Dal giorno in cui ti viene notificato hai 40 giorni di tempo per pagare oppure proporre opposizione (art. 641 c.p.c.). Se lasci passare 40 giorni senza fare nulla, il decreto diventerà definitivo ed esecutivo; a quel punto Cerved potrà procedere con pignoramenti e altri atti esecutivi, e tu non potrai più contestare nel merito il debito (salvo rarissime eccezioni). È quindi cruciale, in presenza di un decreto ingiuntivo, attivarsi immediatamente rivolgendosi a un avvocato.

L’opposizione a decreto ingiuntivo si propone citando Cerved (o il soggetto creditore) davanti al tribunale che ha emesso il decreto, esponendo tutte le eccezioni e difese nel merito che avresti verso la pretesa. Nell’atto di opposizione potrai far valere, ad esempio, la prescrizione del credito, la mancanza di documenti fondamentali, l’usurarietà degli interessi, l’assenza di prova della cessione o qualsiasi altro vizio sostanziale o formale. Puoi anche chiedere al giudice, in via d’urgenza, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto (che altrimenti è esecutivo dopo 40 giorni), ai sensi dell’art. 649 c.p.c. Se il giudice la concede, Cerved non potrà procedere ad esecuzione finché la causa di opposizione non sarà definita. L’opposizione a decreto ingiuntivo si svolge come un normale processo civile di cognizione: udienze, scambio di memorie, eventuale istruttoria (prove documentali, testimonianze, CTU contabile se serve) e infine sentenza che confermerà, annullerà o modificherà il decreto. Le spese legali seguiranno l’esito: se vinci, saranno poste a carico di Cerved.

Va aggiunto che talvolta, per crediti di importo modesto o in situazioni in cui la documentazione è carente, Cerved potrebbe non chiedere un decreto ingiuntivo, preferendo insistere stragiudizialmente con i solleciti. Questo perché anche per Cerved avviare una causa comporta costi (contributo unificato, compenso legale) e rischio di soccombenza se il giudice dovesse ritenere la prova del credito insufficiente. Quindi, la minaccia “procederemo legalmente” va valutata caso per caso: se il credito è di qualche migliaio di euro e molto datato, non è scontato che intraprendano subito un’azione monitoria, a meno che non abbiano in mano elementi solidi (es. un riconoscimento di debito recente, o una cambiale impagata, ecc.). Comunque, spera il meglio ma preparati al peggio: conoscere le tue difese in opposizione è fondamentale.

1.6 Sovraindebitamento e strumenti di composizione della crisi

Quando un debitore si trova con più debiti che non riesce a gestire – ad esempio debiti con Cerved, altre finanziarie, banche, Agenzia Entrate Riscossione – può valutare il ricorso alle procedure previste dalla Legge 3/2012 (aggiornata dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) sul sovraindebitamento. Si tratta di strumenti legali che consentono a privati, piccoli imprenditori e professionisti in difficoltà economica di ristrutturare o cancellare i propri debiti sotto il controllo del tribunale, evitando pignoramenti e perdite del patrimonio essenziale.

Le procedure principali oggi in vigore (dal 2022 armonizzate nel Codice della Crisi) sono:

  • Piano del consumatore: è una procedura riservata alla persona fisica che ha contratto debiti per fini estranei all’attività imprenditoriale (cioè per scopi personali o familiari, tipicamente debiti di privati cittadini, consumatori). Consiste nella presentazione, con l’ausilio di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e del legale, di un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento parziale e/o dilazionato di quanto dovuto, in base alle effettive capacità economiche del debitore. Il piano può proporre anche una significativa falcidia (riduzione) dei crediti chirografari. I creditori non votano sul piano, spetta al giudice omologarlo se ritiene che il debitore sia meritevole (cioè non abbia colpe gravi nel sovraindebitamento) e che il piano offra ai creditori una soddisfazione non inferiore a quella ottenibile con alternative (es. liquidazione). Una volta omologato, il piano diventa vincolante per tutti i creditori inclusi. Ad esempio, è possibile includere nel piano il debito gestito da Cerved e pagare solo una percentuale (es. 30-40%) dilazionata negli anni, ottenendo la cancellazione del debito residuo a fine piano. La Tribunale di Trani, sent. 2025 ha omologato un piano del consumatore in cui un credito ipotecario gestito da un servicer è stato ridotto e ristrutturato, dimostrando che anche società come Cerved possono essere costrette ad accettare una falcidia se il piano è più vantaggioso per loro rispetto alla liquidazione.

Vantaggi: possibilità di ottenere una forte riduzione dei debiti (anche oltre il 50-60%), con pagamenti sostenibili in un periodo tipicamente di 5–7 anni; sospensione immediata delle azioni esecutive pendenti; cancellazione dei debiti residui (esdebitazione) al termine se il piano viene eseguito correttamente.
Svantaggi: richiede di dimostrare la meritevolezza del debitore (niente frodi o atti in malafede verso i creditori) e di sottoporre al tribunale un’ampia documentazione su reddito, patrimonio e spese familiari; inoltre l’apertura della procedura viene comunicata ai registri pubblici (registro dei protesti/fallimenti), con possibili impatti sulla reputazione creditizia durante la pendenza.

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (accordo con i creditori): è simile al piano del consumatore come impostazione ma si applica a soggetti non consumatori (piccoli imprenditori sotto soglia fallimento, liberi professionisti, ditte individuali, start-up innovative, etc.). A differenza del piano, l’accordo richiede il voto favorevole dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Si forma quindi un accordo tra debitore e una maggioranza qualificata di creditori, che viene poi omologato dal tribunale ed esteso anche ai creditori dissenzienti. Anche qui si può prevedere la falcidia di parte dei debiti, la dilazione del pagamento per la restante parte, e così via. Tipicamente l’accordo coinvolge banche e finanziarie che, aderendo, accettano un taglio del credito in cambio di una soddisfazione concordata. Se nel tuo caso, ad esempio, hai debiti verso più banche (di cui uno gestito da Cerved) e verso il fisco, potresti proporre un accordo in cui tutti accettano un certo piano. Servirà il sì di almeno il 60% del totale crediti; se Cerved detiene una quota rilevante del tuo debito, sarà cruciale coinvolgerla nelle trattative pre-accordo. Una volta omologato, l’accordo vincola tutti.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: è una procedura destinata al debitore che non è in grado di offrire ai creditori né un piano né un accordo soddisfacenti. In tal caso può scegliere di mettere a disposizione tutto il suo patrimonio (eccetto i beni impignorabili per legge) affinché un liquidatore nominato dal tribunale li venda e distribuisca il ricavato ai creditori. È simile a un fallimento personale. Il vantaggio è che, al termine della liquidazione, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione: la cancellazione dei debiti rimasti insoddisfatti. La Cassazione ha però chiarito che tale beneficio non è automatico: va richiesto e il giudice lo concede solo se il debitore ha cooperato e tenuto un comportamento onesto (Cass. civ. sez. I, ord. n. 14835/2025). La liquidazione controllata può essere utile se hai un patrimonio modesto o negativo: ti “liberi” dei debiti sacrificando quello che eventualmente hai (ad esempio la proprietà di un immobile non prima casa), sapendo che dopo non potranno più agire su di te.
  • Concordato minore e composizione negoziata della crisi: sono strumenti introdotti per le imprese minori in difficoltà. Il concordato minore è simile al concordato preventivo ma per imprenditori non fallibili, e consente di proporre ai creditori un piano di risanamento con eventuale continuità aziendale o liquidazione parziale, sotto supervisione OCC, con possibili cram-down (omologazione anche in caso di dissenso di alcune classi). La composizione negoziata (D.L. 118/2021) è invece un percorso stragiudiziale assistito da un esperto nominato dalla Camera di Commercio, volto a trovare un accordo con i creditori per superare lo stato di crisi dell’impresa. Questi strumenti potrebbero non riguardare direttamente i debiti personali con Cerved, ma vanno menzionati per completezza. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può assistere le imprese sovraindebitate anche attivando tali procedure innovative, coinvolgendo società come Cerved in trattative guidate finalizzate a evitare il fallimento e trovare soluzioni sostenibili.

1.7 Rottamazione quater e quinquies: definizioni agevolate 2023‑2026

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse forme di definizione agevolata dei debiti fiscali affidati all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate – Riscossione, ex Equitalia), comunemente note come rottamazioni delle cartelle. Attualmente, per i carichi iscritti a ruolo dal 2000 al 2023, è prevista la rottamazione–quinquies introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). In sintesi, la rottamazione permette al contribuente di estinguere le cartelle pagando solo l’importo residuo del debito senza le sanzioni e gli interessi di mora, con possibilità di dilazione in diverse rate.

La rottamazione-quater (introdotta con legge di bilancio 2023) riguardava i carichi 2000-2017 e la quinquies (legge di bilancio 2026) l’ha estesa ai carichi 2000-2023 non inclusi in precedenti definizioni. Per aderire alla rottamazione-quinquies occorre presentare domanda entro 30 aprile 2026, con pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali (spalmate fino al 2035). Le prime tre rate scadranno nel 2026 (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026) e, in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive, si decade dai benefici. Durante il periodo dall’adesione alla scadenza delle rate, sono sospese le azioni esecutive e i termini di prescrizione/decadenza.

Occorre chiarire che queste definizioni agevolate riguardano soltanto i debiti fiscali e contributivi iscritti a ruolo presso Agenzia Entrate Riscossione. Dunque, se hai ricevuto un sollecito da Cerved per un debito bancario privato, non potrai “rottamarlo” tramite legge di bilancio, perché Cerved non è un ente pubblico ma un creditore privato. Tuttavia, se hai anche cartelle esattoriali aperte per tasse o multe, aderire alla rottamazione può liberare risorse economiche utili da destinare al pagamento del debito con Cerved. Ad esempio, un debitore con debiti misti (privati e con Agenzia Entrate) potrebbe beneficiare della rottamazione per chiudere i debiti fiscali pagando solo il capitale e con un piano di rate lunghe, così da concentrare la liquidità rimanente per proporre un saldo e stralcio a Cerved. Nota: la domanda di rottamazione, una volta presentata, sospende eventuali azioni esecutive dell’ADER sui debiti rottamati, ma non ha effetto sul recupero crediti privato (Cerved potrà procedere sulle sue partite indipendentemente dalla rottamazione in corso). È quindi una soluzione parallela, da valutare nell’ambito di una strategia complessiva di risanamento.

1.8 Panorama giurisprudenziale recente

Negli ultimi anni la giurisprudenza italiana ha affrontato più volte temi chiave in materia di crediti ceduti e attività dei servicer, fornendo orientamenti preziosi per chi deve difendersi da società come Cerved. Riassumiamo alcune pronunce significative (aggiornate al 2026):

  • Iscrizione dell’intermediario finanziario – La Cassazione, ord. n. 7243/2024 (Sez. III) ha stabilito che l’obbligo di iscrizione del servicer nell’albo ex art. 106 TUB ha rilevanza amministrativa e non influisce sulla validità degli atti di recupero crediti compiuti. Non è quindi possibile eccepire la nullità di un sollecito o di un precetto solo perché il servicer non risultasse iscritto all’albo, anche se la mancanza può avere conseguenze sul piano delle sanzioni di vigilanza. In tale ordinanza, la Corte ha anche richiamato la decisione delle Sezioni Unite n. 33719/2022 che andava nella medesima direzione (natura amministrativa dell’obbligo di iscrizione).
  • Notifica del titolo esecutivo prima del precetto – Nella stessa ordinanza Cass. 7243/2024, la Corte ha dichiarato nullo un precetto notificato da un servicer (nel caso di specie Prelios) perché non era stata previamente notificata al debitore la copia del titolo esecutivo su cui il precetto si fondava. In quel caso, il servicer aveva ottenuto un decreto ingiuntivo ma aveva notificato solo il precetto senza notificare anche il decreto ingiuntivo definitivo: ciò viola l’art. 480 c.p.c., che richiede di notificare il titolo insieme al precetto. Questa pronuncia rafforza l’idea che Cerved, se agisce con precetto, debba allegare al precetto copia conforme del decreto ingiuntivo o della sentenza, altrimenti l’atto è nullo. Dunque, un debitore che riceva un precetto “solitario” (senza aver mai ricevuto il titolo) potrà fare opposizione agli atti esecutivi per farlo annullare.
  • Prova della cessione del credito – Con l’ordinanza Cass. n. 27178/2025, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della prova della cessione nei crediti cartolarizzati. Ha affermato che la pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, se contiene elementi sufficienti a individuare il credito, costituisce prova adeguata della cessione; solo se l’avviso è generico, diventa necessario che il servicer produca in giudizio il contratto di cessione. Inoltre, il debitore che vuole contestare la cessione deve formulare eccezioni specifiche: limitarsi a dire “non so se il credito è stato ceduto davvero” non basta; occorre indicare cosa manca (es. “l’avviso in G.U. non cita il mio contratto con data/importo, quindi potrebbe non essere stato ceduto”). In mancanza di specificità, la contestazione è inammissibile. Questo orientamento rende chiaro che, per difendersi sulla cessione, il debitore deve conoscere bene gli estremi dell’operazione e contestare puntualmente eventuali lacune.
  • Usura e interessi non dovuti – Numerose sentenze di merito e di legittimità hanno dato applicazione all’art. 1815 c.c. in tema di usura bancaria. Ad esempio, tribunali e corti d’appello hanno dichiarato nulle le clausole contrattuali che prevedevano interessi eccedenti la soglia d’usura, con conseguente azzeramento degli interessi dovuti e imputazione dei pagamenti già effettuati a decurtazione del capitale. Parimenti, è stata spesso ritenuta illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti aperti prima della delibera CICR 2000, in base all’art. 1283 c.c., con diritto del correntista a vedersi stornati gli interessi anatocistici. Questi principi, consolidati in giurisprudenza, possono essere spesi dal debitore per ridurre notevolmente l’importo preteso dal servicer qualora il contratto originario presenti tali vizi.
  • Procedure di sovraindebitamento – La giurisprudenza più recente sostiene un approccio “favor debitoris” nelle procedure ex L. 3/2012. Ad esempio, il Tribunale di Trani 2025 (citato sopra) ha omologato un piano del consumatore nonostante l’opposizione di un servicer, ritenendo soddisfatto il requisito della convenienza (il servicer avrebbe ottenuto di meno dalla liquidazione). Inoltre, le Corti hanno confermato il principio della “seconda opportunità” per il debitore onesto: se questi dimostra di aver agito senza frode e di aver messo a disposizione il possibile, l’esdebitazione post-liquidazione va concessa (Cass. ord. 14835/2025). Tali orientamenti rafforzano la posizione del debitore meritevole, offrendo vie d’uscita reali dall’oppressione debitoria, anche nei confronti dei crediti gestiti da Cerved.
  • Negoziazione assistita della crisi d’impresa – Per i debitori imprenditori in difficoltà, si evidenzia infine che è operativa la composizione negoziata di cui al D.L. 118/2021. Essa consente di trattare con tutti i creditori, inclusi banche e servicer, con l’ausilio di un esperto nominato. La Corte di Cassazione non si è ancora pronunciata estesamente su questo istituto data la sua novità, ma la sua importanza è riconosciuta nelle prassi: diverse imprese hanno evitato la liquidazione coinvolgendo creditori finanziari in accordi grazie alla supervisione dell’esperto. Ciò dimostra che anche strumenti stragiudiziali, se ben utilizzati, possono portare Cerved e simili a tavoli di trattativa strutturati prima che la situazione degeneri.

Questi orientamenti giurisprudenziali, costantemente aggiornati fino a dicembre 2026, rafforzano la tutela del debitore e indicano come affrontare con consapevolezza e preparazione tecnica le richieste di pagamento provenienti da Cerved (o altri servicer).

2. Procedura passo-passo dopo la notifica del sollecito di pagamento

Affrontare correttamente un sollecito di pagamento ricevuto da Cerved Credit Collection è fondamentale per evitare sia di pagare più del dovuto sia di subire azioni legali. Di seguito descriviamo passo dopo passo cosa fare dalla ricezione della lettera in poi, quali sono i tempi da rispettare e i diritti che puoi esercitare:

2.1 Leggere con attenzione la lettera

La prima cosa da fare è esaminare attentamente la comunicazione ricevuta. Può sembrare un consiglio banale, ma molti debitori, presi dall’ansia, trascurano dettagli importanti. Dalla lettera (o PEC) di Cerved dovresti ricavare almeno queste informazioni:

  • Chi è il creditore attuale: la lettera dovrebbe indicare se Cerved agisce per conto di una società cessionaria (es. un fondo XYZ) o della banca originaria. Cerca frasi tipo “in nome e per conto di…” oppure riferimenti a una cessionaria del credito. Se non è chiaro, segnati questa domanda.
  • A quanto ammonta l’importo richiesto: verifica l’importo totale e la suddivisione tra quota capitale, interessi, spese. È essenziale confrontare questa cifra con il tuo ricordo del debito originale. Spesso nelle cessioni i numeri lievitano per interessi di mora o spese di recupero.
  • Da quale contratto o causa deriva il debito: la lettera dovrebbe menzionare ad esempio “finanziamento numero XYZ stipulato il…, ceduto da [banca] a [fondo]” oppure “scoperto di conto presso [banca]”. Se non trovi riferimenti chiari, è un primo segnale di possibile incompletezza.
  • Se ci sono riferimenti a precedenti solleciti o atti legali: a volte scrivono “Le abbiamo inviato in data… una comunicazione rimasta inevasa” oppure minacciano “qualora non paghi, procederemo legalmente”. Annota date e dettagli di eventuali precedenti, perché ciò può rilevare per la prescrizione (se menzionano un sollecito del 2018, potrebbe essere stato un atto interruttivo).
  • Indicazioni di pagamento: tipicamente troverai coordinate bancarie per pagare o contatti per concordare un piano. Non affrettarti a pagare nulla, ma intanto prendi nota se offrono già un saldo a stralcio (es. “pagando X entro 30 giorni chiuderemo la posizione”).

Prendere appunti su questi punti chiave ti sarà utile per i passaggi successivi. Non cestinare la busta o i documenti allegati: la lettera stessa (specie se raccomandata o PEC) potrebbe costituire un elemento probatorio importante. Conserva tutto in un fascicolo.

2.2 Non pagare subito e non firmare nulla senza verifica

È comprensibile che l’arrivo di una lettera da Cerved possa mettere agitazione e far venire la tentazione di pagare immediatamente per “togliersela di torno”. Alcuni debitori, intimoriti da possibili conseguenze, eseguono bonifici o firmano piani di rientro standard proposti dal servicer, magari senza nemmeno aver compreso bene la loro situazione. Questo è un errore da evitare assolutamente.

Pagare di fretta, senza aver verificato il dovuto, comporta diversi rischi:

  • Potresti pagare somme non dovute per legge (perché magari il debito era prescritto, o include interessi usurari, o spettava uno sconto maggiore in saldo e stralcio).
  • Pagando anche una minima parte, fai un riconoscimento del debito che interrompe la prescrizione e rende molto più difficile contestare in seguito. Ad esempio, se il debito era forse prescritto, un tuo pagamento oggi ne fa ripartire il termine da zero.
  • Se firmi un accordo di rateizzazione predisposto dal recupero crediti senza farlo valutare, potresti impegnarti a condizioni sfavorevoli (tassi di interesse aggiuntivi, decadenze dal beneficio del termine severe, rinunce a eccezioni future, ecc.). Alcuni piani di rientro proposti possono contenere tassi elevati o clausole penalizzanti – addirittura tassi oltre soglia d’usura nel calcolo dell’interesse complessivo, come vedremo in un caso di esempio più avanti (v. caso Antonio).
  • Firmare accordi verbali o scritti alla leggera è pericoloso: se l’accordo non è messo nero su bianco in modo chiaro e completo, rischi che in futuro Cerved (o chi per esso) neghi di aver accordato uno sconto e richieda ancora somme ulteriori. Mai fidarsi di “ci mandi intanto questo importo, poi vediamo” senza un accordo formale scritto e firmato da entrambe le parti.

Dunque, la regola d’oro è: prima verifica, poi eventualmente paghi o accordi. Questo non significa ignorare la lettera (errore opposto), ma agire con cautela e cognizione di causa. Nel prossimo punto vediamo come raccogliere gli elementi per capire se davvero devi pagare e quanto.

2.3 Calcolare la prescrizione: esempio pratico

Uno dei primi accertamenti da fare è stabilire se il debito può essere già prescritto. Come spiegato nella sezione 1.2, occorre individuare la data di decorrenza della prescrizione e vedere se tra quella data e oggi sia trascorso il termine di legge (5 o 10 anni, di solito) senza atti interruttivi validi. Facciamo un esempio pratico per capire il metodo:

Esempio: Il signor Marco ha contratto un prestito personale di €10.000 nel 2012 con durata 5 anni (ultima rata prevista nel 2017). Purtroppo nel 2015 ha smesso di pagare le rate a causa di difficoltà economiche; l’ultima rata pagata risale al marzo 2015. La banca dopo qualche sollecito non ha agito legalmente e nel 2021 ha ceduto il credito ad un fondo, che nel luglio 2026 tramite Cerved invia una lettera chiedendo €18.000 (capitale più interessi). Marco si chiede: posso eccepire la prescrizione?

Analisi: Dobbiamo capire da quando decorre la prescrizione. L’ultima manifestazione del diritto da parte del creditore originario fu probabilmente la scadenza della rata di aprile 2015 (dopo di che il prestito è stato risolto per inadempimento). Quindi dal aprile 2015 il credito era interamente esigibile. Trattandosi di un finanziamento, si applica la prescrizione ordinaria di 10 anni (non essendo un rapporto periodico puro, ma un contratto di finanziamento). Se tra aprile 2015 e aprile 2025 il creditore non ha notificato atti interruttivi (e Marco conferma di non aver mai ricevuto né decreti ingiuntivi, né diffide scritte in quel periodo), la prescrizione si è compiuta ad aprile 2025. La lettera di Cerved ricevuta a luglio 2026 arriva oltre un anno dopo il maturare della prescrizione decennale. Pertanto Marco, assistito dal suo legale, invia a Cerved una PEC contestando formalmente il credito perché estinto per prescrizione e diffidando dal proseguire nella richiesta. Cerved inizialmente insiste, ma quando la questione approda in giudizio, il giudice verifica le date: constatato che non ci sono atti interruttivi documentati, accoglie l’eccezione di prescrizione e rigetta la domanda di pagamento. Marco ottiene così l’archiviazione del debito e in più il rimborso delle spese legali.

Nota: Se Marco avesse invece versato anche una piccola somma nel 2020 per “tenere buono” il creditore, quel pagamento avrebbe costituito un riconoscimento del debito facendo ripartire la prescrizione da capo nel 2020. In tal caso, a luglio 2026 il credito non sarebbe stato ancora prescritto (10 anni dal 2020 scadono nel 2030). Questo esempio illustra l’importanza di non effettuare pagamenti senza prima verificare la prescrizione, perché anche un gesto in apparenza conveniente (pagare poco per calmare il creditore) può allungare la vita del debito di molti anni.

Naturalmente ogni caso va valutato sulle proprie specifiche: i termini di prescrizione possono essere di 5 anni in altre situazioni, e bisogna sempre controllare se ci sono stati atti interruttivi (ad esempio una raccomandata di messa in mora inviata dalla banca nel frattempo potrebbe aver interrotto il termine). Per questo è fondamentale ottenere la cronologia degli eventi: quando hai pagato l’ultima volta? Hai ricevuto raccomandate o atti giudiziari nel mezzo? Se non ricordi bene, puoi richiederlo esplicitamente a Cerved: “voglio elenco degli atti interruttivi inviati, ai fini della prescrizione”. Se non rispondono o non ne hanno traccia, è un buon segno per te.

2.4 Contestare la legittimità del credito

Oltre alla prescrizione, ci sono altri motivi per cui il debito richiesto potrebbe non essere dovuto in tutto o in parte. È importante analizzare criticamente la pretesa di Cerved e, se del caso, contestare formalmente eventuali irregolarità. Ecco gli aspetti principali da verificare e contestare:

  • Identità del creditore e legittimazione di Cerved: come detto, se non hai ricevuto notifica di cessione, puoi chiedere prova che Cerved agisca per il legittimo creditore. Contestazione: “Non risulta notificata alcuna cessione ex art. 1264 c.c., né siete indicati come creditori nel contratto. Si chiede pertanto prova documentale della titolarità del credito e della relativa comunicazione”. Questo obbliga Cerved a dimostrare la propria posizione. In giudizio, potrai eccepire il difetto di legittimazione attiva se non producono tali prove.
  • Importo del saldo e documenti di calcolo: richiedi sempre il dettaglio di come si arriva alla cifra richiesta. Contestazione: “L’importo di € XX.XXX richiesto appare non giustificato. Si chiede l’invio di estratto conto cronologico del rapporto dal principio, con evidenza di capitale, interessi e spese, nonché copia integrale del contratto e del piano di ammortamento”. Se Cerved rifiuta o omette, avrai argomenti per dire che il credito non è sufficientemente provato. In tribunale, si può ottenere un ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.) se necessario.
  • Interessi ultralegali o anatocistici: se dal contratto o dai conteggi emergono tassi non concordati o capitalizzazioni non dovute, vanno contestati (come spiegato nella parte su usura e anatocismo). Contestazione: “Dal contratto allegato risultano applicati interessi di mora del 2% mensile oltre al tasso base – tale previsione è nulla ex art. 1815 c.c. in quanto usuraria; pertanto gli interessi richiesti non sono dovuti e il debito va ricalcolato al solo capitale”. Oppure: “Si rileva l’applicazione di interessi su interessi scaduti (anatocismo) non concordati ex art. 1283 c.c.; si contesta l’importo per tale ragione”. Queste eccezioni ridurranno sensibilmente il dovuto se fondate.
  • Presenza di garanzie o titoli esecutivi già escussi: esempio, il debito originario era assistito da un’ipoteca o da una cambiale. Se la cambiale è stata protestata, il creditore potrebbe aver già un titolo esecutivo cambiario – allora perché chiede di nuovo? Oppure se c’è un’ipoteca iscritta, la lettera dovrebbe menzionarla. Anche questo va chiarito. A volte, quando i crediti vengono ceduti, certe garanzie accessorie decadono (ad es. polizze assicurative, ecc.). Contestazione: “Si chiede conferma se il credito sia assistito da garanzie reali o personali e se queste siano tuttora valide; in difetto, l’importo andrebbe ridotto delle eventuali somme ricavate”. È un po’ tecnico, ma serve a far capire che non sei disposto ad accettare passivamente la quantificazione.

In generale, è opportuno inviare a Cerved una lettera di contestazione puntuale (meglio via PEC) in cui, dopo aver richiesto i documenti, sollevi tutte le eccezioni che emergono: prescrizione, difetto di legittimazione, incongruenze di importo, nullità per usura, ecc. Questo non solo mette pressione al servicer, ma documenta per iscritto la tua posizione. In un eventuale futuro giudizio, potranno servire a dimostrare che avevi subito contestato il credito, indebolendo pretese di mala fede. Ricorda: la contestazione va fatta in forma chiara e decisa, senza giri di parole ma anche senza offese o ammissioni imprudenti. Se non sei sicuro di come impostarla, fatti aiutare da un legale per redigerla.

2.5 Avviare la trattativa per saldo e stralcio

Una volta raccolti tutti gli elementi (documenti contrattuali, verifica prescrizione, calcoli, ecc.) e fatte le eventuali contestazioni, puoi valutare se e come negoziare una soluzione transattiva del debito, cioè un saldo e stralcio o un piano di rientro. Se il debito risulta legittimo (ad esempio non è prescritto e la somma effettivamente dovuta – magari ricalcolata – è confermata) ma tu non puoi pagare per intero, la via del saldo e stralcio può essere la più conveniente. Vediamo come procedere.

Un saldo e stralcio consiste nel pagamento di un importo inferiore al totale dovuto, che viene accettato dal creditore come soddisfazione finale dell’obbligazione, con contestuale rinuncia a pretendere il residuo. In pratica, chiudi la posizione con uno sconto. Cerved è spesso disponibile a valutare saldo e stralcio, specialmente se il debito è molto vecchio o difficile da recuperare per via giudiziale. Per avviare la trattativa:

Come proporre il saldo e stralcio

  1. Valuta la tua offerta – In genere, nei casi di crediti deteriorati, i saldi e stralci si concludono con pagamenti compresi tra il 20% e il 50% del valore nominale del debito, a seconda delle circostanze. In situazioni particolarmente favorevoli al debitore (debito quasi prescritto, o con grosse incertezze probatorie, o debitore nullatenente) si può strappare anche uno sconto maggiore (70-80% di riduzione) . Al contrario, se Cerved ha un decreto ingiuntivo valido e sai di avere beni aggredibili, potresti ottenere solo uno sconto modesto (es. 10-20%). Dovresti quindi fare i conti: quanto puoi permetterti di pagare in un’unica soluzione? Più alta è la liquidità immediata che offri, più sconto potrai chiedere.
  2. Contatta l’interlocutore giusto – Spesso nella lettera Cerved indica un referente o un recapito (telefono o email). Meglio evitare accordi solo telefonici; usa semmai il telefono per prendere contatto e comunica che manderai una proposta scritta via PEC/email. Chiedi di parlare con qualcuno che abbia potere decisionale (ad es. responsabile pratiche transattive). Cerved ha interesse a recuperare, quindi troverai orecchie aperte se fai capire che vuoi risolvere bonariamente ma con uno sconto ragionevole.
  3. Formalizza una proposta scritta – Nella proposta indica: l’importo che sei disposto a pagare (in cifra assoluta o come %), i tempi (es. “in unica soluzione entro 30 giorni dall’accordo” oppure “in due rate ravvicinate”), e condizioni come la liberatoria liberatoria e l’impegno a rinunciare a ogni pretesa residua. Ad esempio: “Sono disponibile, per chiudere ogni pendenza, a versare €5.000 in unica soluzione a saldo di un debito di €15.000, con cancellazione di eventuali ipoteche e segnalazioni in banche dati”. Mantieni un tono conciliante ma fermo sul fatto che la cifra offerta è il massimo sostenibile. Se hai elementi a tuo favore (prescrizione vicina, condizioni economiche difficili, ecc.) puoi accennarli: “considerato che il debito risale al 2014 e ad oggi non è mai stata intrapresa azione legale” oppure “dato lo stato di disoccupazione dell’obbligato, l’offerta rappresenta il massimo sforzo possibile”.
  4. Negozia ma con criterio – È probabile che Cerved non accetti subito la prima offerta, soprattutto se proponi un taglio molto forte. Potrebbe controproporti un importo più alto. È fondamentale a questo punto conoscere le tue carte: se sai che hanno poca leva su di te (poche speranze di recuperare per via forzosa), puoi tenere il punto o rilanciare di poco. Se invece temi azioni esecutive imminenti, potresti salire un po’. L’importante è non impegnarsi mai oltre le proprie reali capacità. Meglio chiudere a qualunque costo? No, se il costo significa indebitarsi ulteriormente o togliere risorse essenziali alla famiglia. In quel caso, meglio valutare le procedure di sovraindebitamento (dove magari paghi anche meno).
  5. Mettete tutto per iscritto – Quando si raggiunge un accordo verbale, fatti inviare da Cerved una proposta di accordo transattivo scritta su carta intestata, o tramite scambio di email/PEC in cui loro confermano i termini. Prima di pagare, assicurati che l’accordo scritto contenga: l’importo concordato e la data di pagamento, la clausola di saldo e stralcio (cioè che il pagamento eseguito libera integralmente dal debito residuo), l’impegno a rilasciare quietanza liberatoria e a non intraprendere ulteriori azioni sul debito, nonché a cancellare eventuali ipoteche/pignoramenti entro X giorni dal pagamento. Se c’è di mezzo un’ipoteca, di solito allegano l’assenso alla cancellazione da consegnare a un notaio.

Seguendo questi passi, aumenterai le chance di ottenere un saldo e stralcio vantaggioso e sicuro. Ricorda: finché non hai il documento firmato da entrambe le parti, non effettuare pagamenti. Esegui il pagamento nelle modalità concordate (meglio metodi tracciabili, es. bonifico, e conserva le ricevute). Una volta pagato, pretendi la quietanza liberatoria definitiva.

Simulazione di saldo e stralcio

Esempio: Debito residuo di €20.000 derivante da un prestito personale, con ultima rata pagata nel 2021. Nel 2024 la banca cede il credito a un fondo e nel 2026 Cerved notifica un precetto chiedendo €20.000 + €5.000 di interessi e spese (totale €25.000). Il debitore, la signora Laura, non può pagare questa somma e teme il pignoramento.

Azioni intraprese con l’assistenza dell’Avv. Monardo:

  1. Viene inviata immediata richiesta a Cerved di tutta la documentazione: contratto di prestito, atto di cessione, prova della notifica di cessione. Cerved esibisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale relativo alla cartolarizzazione, ma risulta generico (non indica chiaramente il contratto di Laura). Viene quindi presentato in tribunale un’istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. affinché la SPV produca il contratto.
  2. Nel frattempo, si esegue una perizia econometrica sul contratto di prestito: emerge che nel calcolo degli interessi di mora applicati negli anni precedenti c’è stato un tasso effettivo oltre soglia in alcuni trimestri. Si predispone quindi un conteggio ricalcolato escludendo gli interessi usurari e quelli anatocistici: il debito “ripulito” risulterebbe di circa €15.000.
  3. Si rileva un vizio nel precetto: Cerved non ha allegato la copia conforme del contratto di finanziamento originario né del documento di cessione al precetto notificato (come invece richiesto dall’art. 480 c.p.c.). Si propone opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per far annullare il precetto per questo difetto formale.
  4. Contestualmente all’azione legale, si avvia la trattativa: Laura, tramite il suo legale, propone un saldo e stralcio di €10.000 (pari a circa il 40% del totale preteso) da pagare entro 30 giorni, evidenziando che la sua situazione economica è precaria e che ci sono fondate contestazioni sul credito (prescrizione parziale degli interessi, usura, vizi di notifica). Dopo varie negoziazioni, Cerved accetta di chiudere a €12.000, pagabili in un’unica soluzione entro 15 giorni. Nell’accordo sottoscritto, Cerved rinuncia a ogni ulteriore pretesa, si impegna a rinunciare al precetto e a non procedere con pignoramenti, nonché a cancellare eventuali segnalazioni in Centrale Rischi.

Risultato: Laura effettua il pagamento di €12.000 ed ottiene la quietanza liberatoria totale. Il procedimento di opposizione viene abbandonato perché cessata la materia del contendere (Cerved rinuncia al precetto). Il fondo creditore incassa una somma comunque superiore a quella che probabilmente avrebbe ottenuto all’asta (considerati tempi e costi); Laura risolve il suo debito con uno sconto di oltre il 50% rispetto ai €25.000 richiesti inizialmente ed evita il pignoramento del conto o dello stipendio.

Questo caso dimostra come l’integrazione tra difesa tecnica (opposizioni, eccezioni legali) e trattativa possa portare a soluzioni molto vantaggiose per il debitore.

2.6 Rateizzazione e piani di rientro

Se non disponi di liquidità sufficiente per un saldo e stralcio in unica soluzione, un’alternativa è richiedere un piano di rientro rateale. Cerved in genere è disponibile a concedere dilazioni, anche lunghe, purché il debitore dia garanzie di serietà (spesso chiedono l’addebito diretto su conto o cambiali).

Tipicamente, i piani di rientro proposti da società di recupero vanno da 12 fino a 84 mesi (1 a 7 anni). Le rate mensili vengono calibrate sulla base dell’importo dovuto e della sostenibilità per il debitore. Attenzione però agli interessi: in molti casi i servicer propongono piani con interessi aggiuntivi sulle rate, talvolta anche elevati. Ad esempio, un debito di €5.000 potrebbe essere rateizzato in 60 rate da €120 l’una, che alla fine fanno €7.200 (quindi €2.200 di interessi totali su 5 anni, un tasso annuo effettivo parecchio alto).

È fondamentale quindi, prima di accettare un piano di rientro, fare due conti: qual è il tasso di interesse implicito? Se risulta superiore ai tassi soglia di usura per quella categoria, il piano andrebbe rinegoziato perché conterrebbe interessi usurari (come visto, in tal caso quegli interessi non sarebbero dovuti). Ad ogni modo, puoi provare a negoziare un piano a interessi zero oppure con interessi ridotti. Ad esempio, se offri solide garanzie di pagamento (RID bancario, etc.), Cerved potrebbe accettare il solo capitale dilazionato. Nella trattativa, sottolinea la tua volontà di pagare ma l’impossibilità di sostenere interessi elevati.

Importante: se stipuli un piano di rientro, rispetta rigorosamente le scadenze. Quasi sempre l’accordo conterrà una clausola di decadenza dal beneficio: saltare anche una sola rata (o due) può far decadere il piano e riportare la situazione al debito iniziale, detratto quanto pagato, con possibilità per il creditore di agire subito per l’intero residuo. Ad esempio, se firmi per 24 rate e smetti di pagare alla decima, Cerved potrà pretendere immediatamente tutto il resto in unica soluzione e intraprendere azioni esecutive. Quindi fai partire il piano solo se sei ragionevolmente certo di poter onorare tutte le rate. In caso di difficoltà sopravvenute, contatta immediatamente il servicer per cercare un correttivo (una sospensione momentanea, una riscadenzazione): ignorare le rate produce solo problemi.

Dal punto di vista formale, fatti rilasciare l’accordo di rateizzazione scritto e firmato e conserva le prove di pagamento di ogni rata. Al termine, richiedi la lettera liberatoria finale in cui si attesta che nulla più è dovuto. Con quella potrai, se necessario, far cancellare eventuali segnalazioni o annotazioni pregiudizievoli.

(Nota: più avanti, nella sezione FAQ, è affrontata la differenza tra saldo e stralcio e piano di rientro, e cosa accade se non rispetti un accordo firmato – vedi FAQ 6.10 e 6.12.)

2.7 Gestire il decreto ingiuntivo o il precetto

Se, nonostante i tentativi di soluzione bonaria, Cerved decide di agire per vie legali, potresti ricevere a domicilio uno di questi atti: un decreto ingiuntivo (come già spiegato) oppure, se hanno già un titolo, un atto di precetto. Vediamo come comportarsi:

  • Decreto ingiuntivo: come detto, hai 40 giorni dalla notifica per fare opposizione. Appena ti arriva il decreto, contatta immediatamente un avvocato portando con te il decreto stesso (completo di motivazione e documenti allegati). L’avvocato esaminerà se il decreto è provvisoriamente esecutivo (a volte lo è sin da subito, in casi previsti dalla legge, ad es. assegni scoperti) e predisporrà l’atto di opposizione. Nei 40 giorni si include anche la notifica dell’opposizione al creditore, quindi il tempo effettivo per redigerla è meno. Non aspettare l’ultimo momento. Nel frattempo, non disperare: il decreto ingiuntivo non significa automaticamente che perderai. È solo un provvedimento iniziale; se le tue eccezioni (prescrizione, difetti, ecc.) sono solide, potrai ribaltare la situazione. L’opposizione farà diventare il procedimento a cognizione piena: la causa può durare diversi mesi o anni, durante i quali puoi ancora trattare un accordo (spesso anzi, l’arrivo dell’opposizione spinge il servicer a tavoli transattivi più seri). Importante: nel proporre opposizione, puoi chiedere al giudice di sospendere l’esecutorietà del decreto, per evitare che nelle more Cerved proceda con precetto e pignoramenti. Il giudice decide su ciò normalmente alla prima udienza, bilanciando le vostre ragioni.
  • Atto di precetto: il precetto è l’atto con cui il creditore, munito di un titolo esecutivo (es. una sentenza o un decreto ingiuntivo non opposto), intima il pagamento entro non meno di 10 giorni, avvertendo che in difetto procederà a pignoramento. Se ricevi un precetto da Cerved, la prima verifica è: qual è il titolo su cui si fonda? Dovrebbe essere indicato (es: “in forza del decreto ingiuntivo n… del Tribunale di …, passato in giudicato il…”) e allegato in copia. Se non fosse allegato, ricorderai dalla sezione 1.8 che è un vizio grave (il precetto va opposto per mancanza di notifica del titolo). Se è tutto regolare, hai due strade: o paghi entro i 10 giorni ed eviti il pignoramento, oppure – se hai motivi validi – proponi opposizione. L’opposizione può essere di due tipi: opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se contesti il diritto di procedere all’esecuzione, ad esempio perché il debito è già estinto o il titolo è invalido; oppure opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se contesti vizi formali del precetto stesso (es. calcoli errati, vizi di notifica). Entrambe vanno presentate al tribunale entro termini stringenti (l’opposizione agli atti entro 20 giorni dalla notifica del precetto). Va chiesto anche in questo caso, se del caso, la sospensione dell’efficacia esecutiva (art. 624 c.p.c. per l’opposizione all’esecuzione). Se l’opposizione viene accolta, il pignoramento viene bloccato o revocato.
  • Pignoramento: se non hai agito in tempo su decreto e precetto, Cerved potrebbe procedere al pignoramento (presso terzi, immobiliare, mobiliare). Anche il pignoramento può essere opposto, entro 20 giorni dalla sua notifica, per vizi formali o motivi di merito che rendono improcedibile l’esecuzione. Ad esempio, puoi fare opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che il credito era già estinto o prescrittibile, anche in fase esecutiva, ma solo se non l’avevi potuto eccepire prima. Oppure opposizione agli atti ex art. 617 per irregolarità nella forma del pignoramento (importi sbagliati, notifica non corretta ecc.). Qui i dettagli diventano tecnici: l’avvocato valuterà la strategia giusta. Se l’opposizione è accolta, il pignoramento decade.

In qualsiasi fase (decreto, precetto, pignoramento), non sei mai “condannato” senza rimedio, a patto di agire tempestivamente e di affidarti a professionisti esperti. A volte, anche dopo un pignoramento, si può ancora trattare: ad esempio, con la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) puoi evitare la vendita all’asta pagando a rate il dovuto in tribunale, se trovi un accordo. Ma è meglio muoversi prima.

L’importante è: non ignorare mai atti giudiziari, perché i termini legali sono rigidi. Dieci giorni o quaranta giorni passano in fretta, e dopo certi treni non tornano. Se invece agisci, puoi guadagnare tempo prezioso per trovare una soluzione e, se hai ragione, far valere i tuoi diritti.

(Approfondimenti su opposizioni e termini sono riepilogati anche nella tabella al par. 8.2.)

3. Difese e strategie legali

In questa sezione riepiloghiamo le principali difese legali che il debitore ha a disposizione per tutelarsi da una pretesa di pagamento su un vecchio debito gestito da Cerved. Alcune le abbiamo già anticipate nei paragrafi precedenti: qui le organizziamo sistematicamente, come “strumenti” da utilizzare a seconda dei casi.

3.1 Eccezione di prescrizione

Come visto, se il credito è caduto in prescrizione, il debitore ha il diritto di far valere questa circostanza per evitare il pagamento. La prescrizione non è rilevata d’ufficio dal giudice, dev’essere eccepita dal debitore (art. 2938 c.c.). Ciò significa che spetta a te o al tuo legale dichiarare, nella prima risposta utile (lettera di contestazione o atto difensivo in giudizio), che “il diritto di credito è estinto per intervenuta prescrizione” e indicare il perché (decorso del tempo previsto senza atti interruttivi).

In pratica:

  • In via stragiudiziale, puoi sollevare l’eccezione già nella risposta a Cerved: “Si rileva che il credito vantato risulta estinto per prescrizione, non avendo il creditore compiuto atti interruttivi dal ___ ad oggi. Pertanto nulla è dovuto”. Questa affermazione, inviata per iscritto, mette sull’avviso il servicer che la tua difesa è pronta.
  • In giudizio, l’eccezione di prescrizione va sollevata nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo o comunque nella prima difesa utile. Devi indicare quando è iniziato il decorso (es. data ultima rata scaduta) e affermare che da allora fino alla notifica dell’atto non c’è stata interruzione sufficiente. Sarà poi onere del creditore provare eventuali atti interruttivi se li contesta.

Se la prescrizione viene accolta dal giudice, il credito è dichiarato inesigibile e la domanda di Cerved verrà respinta. Avrai vinto la causa. Tieni presente che la prescrizione può essere anche parziale: ad esempio, se hai pagato delle rate più recenti ma quelle più vecchie sono cadute in prescrizione, il giudice può ridurre il debito a quanto non prescritto.

Fare attenzione a: non “rinunciare” alla prescrizione senza accorgertene. Ad esempio, se in una comparsa in giudizio dimentichi di eccepirla, poi non potrai più farlo. Oppure, come già sottolineato, non compiere atti incompatibili con la volontà di farla valere (come pagare qualcosa o ammettere il debito per iscritto). La prescrizione è un asso nella manica che va giocato al momento giusto e difeso con coerenza.

3.2 Contestare la cessione e la legittimazione di Cerved

Un’altra linea difensiva è mettere in dubbio che chi ti chiede il pagamento ne abbia effettivamente diritto. Nel nostro caso, significa contestare (quando ce ne sono i presupposti) la validità ed efficacia della cessione del credito e quindi la legittimazione di Cerved o del fondo per cui opera.

Si può percorrere questa difesa quando, ad esempio, non hai mai ricevuto notizia della cessione, oppure quando l’avviso di cessione pubblicato è talmente generico da non consentire di capire se il tuo debito era compreso. Oppure se ci sono anomalie formali: ad esempio, l’avviso G.U. indica un fondo cessionario diverso da quello per cui Cerved dichiara di agire (magari perché ci sono state più cessioni successive e comunicazioni non chiare).

Gli elementi da verificare e far valere, se opportuno, sono:

  1. Notifica o accettazione della cessione: come già detto, l’art. 1264 c.c. richiede notifica al debitore o accettazione da parte sua perché la cessione sia opponibile. Se non hai mai ricevuto una raccomandata o PEC di comunicazione, e se non c’è un avviso in Gazzetta (o tu non ne eri a conoscenza), potresti eccepire che la cessione non è efficace nei tuoi confronti. Attenzione però: se la cessione è stata resa pubblica in G.U., la legge presume tu sia informato, ma se quell’avviso è troppo vago puoi puntare su quello (vedi punto successivo). In tribunale, se sollevi la questione, Cerved dovrà provare di averti notificato qualcosa oppure produrre l’avviso di cessione.
  2. Specificità dell’avviso in Gazzetta: richiamando la Cassazione 27178/2025 di cui sopra, puoi eccepire che l’avviso di cessione è generico e non consente di identificare il tuo credito. Ad esempio, se nell’avviso c’è scritto “crediti originati da finanziamenti erogati negli anni 2000-2010 a privati e in sofferenza al 31/12/2020”, questo non ti dice con certezza che il tuo prestito è incluso. In tal caso, chiederai che venga prodotto il contratto di cessione integrale e la quietanza (l’attestazione del prezzo pagato per quel credito, che di solito identifica i crediti ceduti uno per uno). Se Cerved non li produce, la tua contestazione di carenza di legittimazione attiva potrebbe portare a vincere la causa per difetto di prova del titolo.
  3. Continuità delle cessioni: a volte i crediti passano di mano più volte (banca → fondo A, poi fondo A → fondo B, ecc.). Cerved deve provare la catena di cessioni completa. Se noti incongruenze (es. Cerved cita un fondo XY ma l’ultimo avviso G.U. che trovi tu parla di un altro fondo), fallo presente. Potrebbe emergere che manca la prova di un passaggio intermedio.

Effetto di questa difesa: se il giudice ritiene che chi ti ha citato in giudizio (il fondo rappresentato da Cerved) non ha provato di essere effettivamente il creditore, respingerà la domanda senza neanche entrare nel merito del debito. In pratica, “causa persa” per Cerved per difetto di legittimazione. Chiaramente, se poi il creditore originario (o un altro fondo) si fa vivo provando la cessione correttamente, la questione potrebbe riaprirsi con un soggetto legittimato. Ma spesso queste vicende durano anni, e nel frattempo il debitore può aver trovato altre soluzioni.

In conclusione, non dare per scontato che chi ti chiede i soldi ne abbia il diritto: chiedi prove. Se emergono zone d’ombra, usale a tuo vantaggio per contestare la domanda.

3.3 Valutare l’illegittimità degli interessi e degli oneri accessori

Come già approfondito, la verifica di usura e anatocismo può rivelare indebita parte dell’importo richiesto. Integrare questa difesa tecnica è altamente consigliabile, specie per debiti derivanti da conti correnti, mutui o finanziamenti di vecchia data.

Gli aspetti da considerare:

  • Usura (art. 1815 c.c.): se dimostri che il tasso effettivo praticato nel tuo contratto superava la soglia antiusura, puoi chiedere che tutti gli interessi vengano eliminati dal conteggio. In tribunale, spesso serve una CTU (Consulenza Tecnica) per calcolarlo, ma puoi già produrre un tuo calcolo con l’aiuto di un perito. Ad esempio, se avevi un fido di conto con commissioni elevate e tassi del 18%, è facile che su base annua fosse usurario, considerati i tassi medi di riferimento.
  • Interessi moratori usurari: anche se il tasso corrispettivo contrattuale era lecito, può darsi che la somma di corrispettivi + mora porti oltre soglia. La Cassazione ha sposato la tesi che va fatta la somma per la verifica (cfr. Cass. 27442/2018, ecc.). Se risulta usura, non sono dovuti neanche gli interessi di mora (e secondo alcuni tribunali, nemmeno quelli corrispettivi, applicando art. 1815 c.c.). Quindi puoi chiedere in giudizio la nullità della clausola di mora e la sua disapplicazione.
  • Anatocismo: se dal piano di ammortamento risultano capitalizzazioni non dovute, o se su un conto corrente sono stati capitalizzati interessi passivi trimestralmente senza adeguata pattuizione post-2000, puoi far ricalcolare tutto senza anatocismo. Questo in diversi casi annulla completamente il saldo a debito o lo riduce di molto (ci sono state cause di correntisti che da debitori sono diventati creditori della banca grazie al ricalcolo senza anatocismo). Nel tuo caso, se il rapporto è chiuso da anni e la banca ha ceduto il credito a una frazione del valore, è improbabile che Cerved rifaccia i calcoli da sé: devi farli fare tu e presentare i risultati.
  • Commissioni e spese non dovute: occhio anche a voci come commissione di estinzione anticipata (spesso nulla se superiore all’1% per i mutui, in base a normative sopravvenute nel 2007), spese di sollecito esorbitanti (spesso non dovute senza giustificativo) ecc. Anche queste possono essere contestate.

Tutte queste contestazioni, opportunamente argomentate, possono portare il giudice a ridurre l’importo riconosciuto al creditore anche nel caso in cui la domanda non venga rigettata in toto. Ad esempio, potrebbe dichiarare che sono dovuti solo €5.000 di capitale senza interessi, contro i €10.000 chiesti. E magari condannare il creditore alle spese se ha gonfiato indebitamente la pretesa.

Da notare: spesso è utile chiamare in causa la banca originaria in questi giudizi (in manleva), perché molte eccezioni di usura/anatocismo riguardano il comportamento della banca che ha stipulato il contratto, e il fondo cessionario potrebbe rivalersi su di essa. Questo crea un contenzioso più complesso, ma a volte spinge il servicer a trattare (per evitare lungaggini con la banca).

3.4 Opposizioni nelle procedure giudiziarie

Se la questione arriva in fase esecutiva (precetto, pignoramento), le opposizioni sono gli strumenti processuali da impiegare:

  • Opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.): come detto, trasforma il procedimento monitorio in ordinario. Va proposta entro 40 giorni dalla notifica del decreto. In questo atto si possono concentrare tutte le difese (prescrizione, mancanza di legittimazione, nullità del contratto, errori di calcolo, ecc.), ed è possibile chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva (art. 649 c.p.c.). L’opposizione è praticamente una citazione in giudizio del creditore innanzi al tribunale, quindi richiede forma e motivi adeguati. Strategia: non limitarsi a difese generiche, ma entrare nel merito con perizie e documenti per sostenere le eccezioni. Il giudice potrebbe, ad esempio, revocare il decreto per una sola eccezione fondata (prescrizione) senza bisogno di approfondire il resto.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): serve per contestare vizi formali di atti dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica di essi. Nel contesto Cerved, di solito si applica ai precetti (per vizi del precetto o per omessa notifica del titolo) o ai pignoramenti (vizi formali nella notifica o nel contenuto dell’atto di pignoramento). È un giudizio sommario, relativamente veloce, che può portare all’annullamento dell’atto viziato. Esempi: precetto notificato senza attendere 10 giorni dopo la notifica del titolo → nullo; oppure pignoramento notificato a soggetto diverso dal debitore → nullo. Sono questioni tecniche ma vanno sempre vagliate.
  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): è l’opposizione “di merito” all’esecuzione forzata. Si propone quando contesti proprio il diritto del creditore di procedere a esecuzione. Può essere preventiva (se il pignoramento non è ancora iniziato, ma hai ricevuto il precetto ad es., puoi fare opposizione all’esecuzione prima del pignoramento, per far dichiarare che il creditore non può pignorare) oppure successiva (entro 20 gg dal pignoramento, come l’opposizione agli atti, se emergono motivi dopo). I motivi possono essere: il credito non esiste (perché pagato, perché prescritto, perché il titolo è invalido, ecc.), il titolo esecutivo è venuto meno (es. decreto ingiuntivo opposto con effetti sospensivi, quindi nel frattempo non può eseguire), ecc. Spesso nell’opposizione all’esecuzione preventiva si chiede anche la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell’art. 624 c.p.c. per bloccare sul nascere i pignoramenti.

In tutte queste opposizioni, l’assistenza di un avvocato esperto è cruciale: scegliere l’opposizione giusta e azionarla in tempo può fare la differenza tra salvare un bene e perderlo. Ad esempio, supponiamo che Cerved pignori un conto corrente senza aver notificato il decreto ingiuntivo: se fai opposizione agli atti e il giudice annulla il pignoramento, recupererai il tuo denaro bloccato. Oppure se un pignoramento immobiliare viene basato su un debito contestabile, l’opposizione all’esecuzione può sospendere la vendita.

Costi e rischi: è vero, intraprendere opposizioni comporta costi legali. Ma spesso, se la tua opposizione è fondata, le spese vengono messe a carico del creditore soccombente. Cioè, se vinci, Cerved sarà condannata a pagarti (almeno in parte) le spese di avvocato. Inoltre, c’è da valutare l’alternativa: senza opposizione, perderesti sicuramente il denaro/patrimonio pignorato. Con l’opposizione, hai una chance di evitarlo o quantomeno di guadagnare tempo per una soluzione.

3.5 Altre tutele: privacy e pratiche aggressive

Infine, una difesa complementare da non trascurare riguarda i comportamenti scorretti eventualmente tenuti dalla società di recupero crediti durante le attività di sollecito. Ci sono limiti legali a ciò che un recuperatore può fare nel contattare il debitore. Se Cerved (o più spesso società mandataria da essa incaricata per le phone collection) mette in atto pressioni indebite, minacce fuori luogo o viola la tua privacy, hai diritto a tutelarti.

Ecco cosa puoi fare in tali frangenti:

  • Segnalazione al Garante Privacy: se ricevi ad esempio telefonate continue a orari improbabili, oppure se Cerved ha contattato il tuo datore di lavoro o parenti comunicando informazioni sul tuo debito (cosa non consentita), puoi presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Anche la conservazione di dati oltre il tempo necessario o l’uso di dati di contatto ottenuti senza base giuridica può violare il GDPR. Il Garante ha più volte sanzionato società di recupero per pratiche aggressive e violazioni della privacy. Ad esempio, comunicare ad estranei o affiggere cartelli con scritto “debitore moroso” integra violazione di dati personali e il Garante può comminare multe salate. Come fare: sul sito del Garante c’è un modulo per il reclamo; allega prove (screenshot di messaggi, registro chiamate, etc.).
  • Segnalazione all’AGCM (Antitrust): l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato vigila anche sulle pratiche commerciali scorrette verso i consumatori. Minacciare azioni legali immediate impossibili (es. “arriviamo con l’ufficiale giudiziario domani” senza avere un titolo) oppure spacciarsi per un’autorità pubblica, o ancora tormentare il debitore con atteggiamenti intimidatori, possono costituire pratiche aggressive ai sensi del Codice del Consumo. L’AGCM può, su segnalazione, aprire un’istruttoria e sanzionare la società fino a milioni di euro di multa. Ad esempio, in passato l’Antitrust ha sanzionato recuperatori che dicevano “arriva la Polizia a casa” o che molestavano continuamente i debitori con toni minatori. Anche qui, raccogli prove (registrazioni lecite delle telefonate: ricordiamo che puoi registrare le tue telefonate senza bisogno di consenso dell’altro, se sei parte della conversazione).
  • Autorità giudiziaria penale: in casi estremi, condotte persecutorie possono integrare reati. Ad esempio, se un operatore al telefono ti minaccia fisicamente (“verremo a casa tua, vedrai…”), oppure effettua decine di chiamate anonime al giorno, siamo oltre la lecita sollecitazione: potresti sporgere querela per molestie o minacce. Oppure, se un sollecito scritto contiene false attribuzioni (tipo spacciarsi per ufficiale giudiziario) potrebbe configurare un reato di falso o usurpazione di funzione. Queste ipotesi sono rare per aziende strutturate come Cerved, ma non impossibili se subappaltano il recupero a agenzie senza scrupoli. Far partire un’indagine penale di solito non risolve il debito in sé, ma può far cessare immediatamente i comportamenti illeciti (nessuna società seria vuole che i propri addetti vengano indagati).

In generale, documenta ogni abuso: salva i messaggi SMS/WhatsApp ricevuti, annota date e orari delle chiamate moleste, registra audio se le conversazioni degenerano. Parla di preferenza via email/PEC con il recuperatore, così resta traccia scritta (se usano il telefono, chiedi gentilmente di riepilogare via email la proposta o quello che ti hanno detto – spesso già questo li disciplina). Se le telefonate diventano insostenibili, puoi inviare a Cerved una diffida intimando di cessare contatti telefonici non concordati e a comunicare solo per iscritto. Questo può tutelarti anche a livello psicologico, perché subire chiamate stressanti ogni giorno è logorante. Sappi che la legge è dalla tua parte nel condannare gli eccessi: usala senza timore se necessario.

(Nella FAQ 6.3 troverai consigli specifici su come gestire telefonate aggressive).

4. Strumenti alternativi e definizioni agevolate per chiudere i debiti

Quando la posizione debitoria di una persona è molto gravosa oppure coinvolge più creditori, occorre allargare lo sguardo e considerare strumenti che permettano di risolvere globalmente la crisi di debiti. In questa sezione esaminiamo alcune soluzioni alternative – di natura legislativa o procedurale – che possono aiutare a definire i debiti in modo ordinato e con potenziali riduzioni, tenendo conto del quadro normativo attuale (2026).

4.1 Rottamazione dei ruoli (rottamazione-quater e quinquies)

Come anticipato, le cosiddette rottamazioni delle cartelle esattoriali sono misure straordinarie previste nelle ultime Leggi di Bilancio per agevolare i contribuenti nel pagamento dei debiti fiscali iscritti a ruolo. Attualmente è in corso la Rottamazione-quinquies (quinta edizione), introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Bilancio 2026).

Riassumiamo i punti fondamentali della rottamazione-quinquies 2026 in tabella:

Carichi ammessiPeriodoDebiti esclusiPagamentoScadenzeEffetti
Imposte e contributi affidati all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione)Dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (non già rottamati prima)Multe stradali (solo interessi e maggiorazioni rottamabili, ma non le sanzioni principali); debiti da risorse proprie UE (dazi, IVA import); recuperi aiuti di Stato; somme dovute per condanne erarialiIn unica soluzione o in max 54 rate (18 anni) con interessi al 2% annuo. Nessuna sanzione né interessi di mora sul capitale.Domanda entro 30 aprile 2026; Versamento unica soluzione o prima rata entro 31 luglio 2026. Rate semestrali (scadenze 31/7 e 30/11 di ogni anno); decadenza se saltano 2 rate.Sospensione delle azioni esecutive e cautelari (fermi/ipoteche) da parte di AER dal momento della domanda; non si pagano sanzioni e interessi mora, solo capitale e interessi da ritardata iscrizione; a fine pagamento, il debito si estingue e vengono revocate eventuali ipoteche/fermi. Se si decade, i pagamenti fatti sono acquisiti a conto del debito.

Nota: La rottamazione riguarda esclusivamente i debiti fiscali o contributivi verso enti pubblici. Dunque, non si applica ai debiti verso soggetti privati come Cerved. Se hai ricevuto una lettera da Cerved per un vecchio debito bancario, potrai eventualmente beneficiare della rottamazione solo per altre tue cartelle esattoriali (ad es. tasse non pagate, contributi INPS) ma non per il debito verso Cerved. Tuttavia, come accennato, aderire alla rottamazione ti permette di liberarti dei debiti fiscali pagando solo il netto (capitale), liberando così risorse finanziarie che potresti usare per trattare con Cerved il saldo e stralcio del debito bancario. In pratica, chi ha debiti sia con il fisco sia con banche/finanziarie dovrebbe considerare di sfruttare le definizioni agevolate per il fisco, e parallelamente negoziare con i privati, in un piano di azione coordinato.

Ricorda che la scadenza per la domanda di rottamazione-quinquies è il 30 aprile 2026: è un termine perentorio, dopodiché la norma prevede che non si potranno più richiedere i benefici. Inoltre, presentando la domanda, eventuali procedure esecutive dell’ADER già in corso (pignoramenti, fermi) sono sospese fino al termine per il pagamento della prima rata.

4.2 Definizione agevolata delle controversie tributarie

Accanto alla rottamazione delle cartelle, le leggi recenti hanno previsto anche strumenti per chiudere in via agevolata i contenziosi tributari pendenti con l’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, la Legge 197/2022 (Bilancio 2023) e la Legge 199/2025 (Bilancio 2026) hanno introdotto misure che consentono di definire le liti fiscali pendenti in Cassazione o in grado inferiore pagando solo una percentuale del valore.

In sintesi, se hai cause in corso contro Agenzia Entrate (non è il caso di Cerved dunque, ma lo menzioniamo per completezza nel quadro delle agevolazioni):

  • Liti pendenti in Cassazione: è possibile chiuderle pagando il 50% se nelle precedenti fasi hai vinto tu (quindi Agenzia soccombente) oppure il 90% se hai perso tu. Ciò evita l’incertezza del giudizio di Cassazione.
  • Liti pendenti in Corte d’Appello: alcune normative prevedevano chiusure al 20% o 15% se avevi già vinto nei gradi precedenti.
  • Rinuncia alle impugnazioni: ad esempio, rinunci a fare appello e paghi una percentuale ridotta dell’imposta.

Queste misure, sebbene non abbiano attinenza diretta col tema Cerved (che riguarda crediti privati), sono utili per il debitore “a tutto tondo” che voglia risanare la sua posizione. Se risolvi anche i contenziosi fiscali pagando il dovuto agevolato, eviterai nuovi debiti in futuro e potrai concentrarti sulle partite con i privati.

4.3 Procedure di sovraindebitamento

Abbiamo già trattato nel paragrafo 1.6 le procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi. Qui facciamo un breve riepilogo operativo per capire come includere eventualmente il debito Cerved in tali procedure:

Piano del consumatore

  • Chi può accedervi: Persona fisica “consumatore” (debiti non derivanti da attività professionale/imprenditoriale).
  • Cosa offre: Ristrutturazione dei debiti con un piano sostenibile, ad es. pagamento di una parte di ciascun debito con rate mensili commisurate al reddito, per una durata di solito 5 anni.
  • Perché conviene: Puoi proporre di pagare, ad esempio, solo il 40% del debito Cerved, dilazionato, e a fine piano il resto viene cancellato. I creditori chirografari come i servicer non hanno diritto di veto – conta la valutazione del giudice sulla fattibilità e convenienza del piano. Durante la procedura, nessuno può pignorare (c’è il blocco automatico delle azioni esecutive).
  • Considerazione: È ideale se hai una situazione di sovraindebitamento diffusa (più debiti) e un reddito modesto ma costante, tale da poter offrire qualcosa a tutti. Devi essere meritevole (non avere colpe gravi, es. frodi).

Accordo con i creditori

  • Chi può accedervi: Debitori non consumatori (piccoli imprenditori, ditte, partite IVA) o anche consumatori che preferiscono coinvolgere i creditori (può convenire se credi di ottenere il 60% di consensi).
  • Caratteristiche: Funziona come un piano ma richiede il voto favorevole del 60% dei crediti. Puoi trattare preventivamente con i principali creditori (es. banche) per ottenere l’accordo. Cerved, se rappresenta un credito chirografario, voterà in base a quanto proponi. Se ottieni i voti necessari, il tribunale omologa e anche chi ha detto no è obbligato ad accettare il concordato.
  • Quando sceglierlo: Se hai qualche attività d’impresa (anche minimale) o se pensi che i tuoi creditori siano disponibili a un accordo collegiale. Permette anche soluzioni flessibili, come cedere beni non essenziali ai creditori, ecc.

Liquidazione controllata ed esdebitazione

  • Chi la sceglie: Chi non ha modo di pagare nulla o quasi (il cosiddetto debitore incapiente).
  • Come funziona: Cedi tutto il tuo patrimonio disponibile a un liquidatore nominato dal tribunale. Questi liquida (vende) i beni e distribuisce il ricavato ai creditori. La procedura dura qualche anno. Al termine, chiedi l’esdebitazione dell’incapiente e, se hai rispettato gli obblighi e agito lealmente, ottieni la cancellazione di tutti i debiti residui. In pratica, “dichiari fallimento” a livello personale e riparti da zero senza debiti (salvo quelli esclusi per legge, es. alimenti, risarcimenti da illecito, etc.).
  • Effetti su Cerved: Il loro credito verrà soddisfatto solo in parte con quel poco che forse recupereranno dai beni liquidati, dopodiché sarà estinto e non potranno più rivalersi su di te.

Concordato minore e composizione negoziata

  • Chi: Imprenditori sotto soglia di fallibilità (concordato minore) o qualsiasi impresa in crisi (composizione negoziata).
  • Cosa fanno: Il concordato minore è un piano simile all’accordo ma con la possibilità di cram-down (omologa anche senza il voto favorevole di tutti, se il piano è conveniente per i dissenzienti). La composizione negoziata, come detto, è una trattativa volontaria, confidenziale, con un esperto terzo che aiuta a trovare soluzioni (moratorie, accordi di ristrutturazione).
  • Rapporto con Cerved: In un concordato minore, Cerved sarebbe un creditore chirografario che partecipa come gli altri: potresti prevedere di pagare, ad es., 20% a tutti i chirografari e il resto stralciato. Se il giudice omologa, Cerved deve accettare quel 20% in soddisfazione integrale. Nella composizione negoziata, potresti sederti a un tavolo con Cerved e altri creditori guidato dall’esperto, ottenendo ad esempio sospensioni temporanee delle azioni esecutive e magari concordando ristrutturazioni (ma è volontaria, Cerved potrebbe anche non aderire).
  • Quando: Se hai un’attività e vuoi provare a salvarla senza ricorrere a procedure concorsuali pesanti. L’Avv. Monardo, essendo Gestore della crisi e negoziatore esperto, può assisterti anche in questi percorsi “concorsuali”, che esulano un po’ dal tema strettamente personale ma completano il quadro.

In ogni caso, le procedure di sovraindebitamento sono un potente strumento di leva anche in fase di trattativa stragiudiziale: far sapere a Cerved che stai valutando di avviarle (o che lo hai già fatto) spesso li induce a essere più flessibili nel chiudere a saldo e stralcio. Per loro, meglio magari incassare il 30% subito da te piuttosto che aspettare di prendere (forse) il 5-10% in un piano del consumatore deciso dal giudice.

5. Errori comuni e consigli pratici

Quando si affronta un sollecito di pagamento per un vecchio debito, le decisioni prese nei primi momenti fanno la differenza sull’esito finale. Purtroppo, molti debitori cadono in errori frequenti dettati da paura, disinformazione o procrastinazione. Vediamo quali sono e come evitarli:

  1. Ignorare la lettera – Lasciare la comunicazione di Cerved chiusa in un cassetto sperando che il problema svanisca è comprensibile emotivamente, ma controproducente. In realtà, il silenzio del debitore può spingere Cerved ad agire più incisivamente (decreto ingiuntivo, precetto, ecc.), aggravando la situazione. Cosa fare invece: rispondi subito, in forma scritta, richiedendo la documentazione e manifestando la volontà di chiarire la posizione. Mostrare che prendi in mano la questione spesso evita escalation immediate.
  2. Pagare senza controllare – Alcuni, spaventati dalle conseguenze, versano quanto richiesto immediatamente, magari vendendo beni o prosciugando risparmi, il tutto senza aver verificato la legittimità del debito. Questo è rischioso: potresti pagare un debito non più dovuto (ad esempio prescritto) o importi errati. Inoltre, come ripetuto, un pagamento affrettato interrompe la prescrizione e ti priva per sempre di quella difesa. Cosa fare invece: prima di pagare, consulta un esperto e analizza i documenti. Se il debito è dovuto e vuoi pagare, bene; ma assicurati di sapere cosa stai pagando e perché.
  3. Firmare rateizzazioni onerose senza assistenza – Può capitare che Cerved proponga rapidamente un piano di rientro standard, magari telefonicamente o via modulo prestampato, aggiungendo interessi e clausole penalizzanti. Firmare tali piani senza farli esaminare è un errore: potresti impegnarti a versare importi totali molto più alti del dovuto, con tassi occulti. Alcuni piani applicano tassi annui elevati, a volte usurari, che poi non potrai contestare facilmente dopo aver firmato. Cosa fare invece: prima di sottoscrivere qualunque accordo, fallo leggere a un legale o a un professionista di fiducia. Verifica i calcoli e chiedi eventualmente modifiche (ad esempio niente interessi ulteriori). Un accordo, una volta firmato, ti vincola: pretendi che sia equo.
  4. Accettare accordi verbali (senza prova) – Mai accontentarsi di un “ok facciamo così, mi fido” al telefono. Se concordi un saldo e stralcio verbalmente e paghi, ma non hai nulla di scritto, rischi che poi qualcuno neghi l’accordo e richieda altro denaro. Purtroppo succede: magari l’operatore di turno promette uno sconto, ma poi la società (non avendo traccia formale) procede per il resto. Cosa fare invece: qualsiasi accordo deve essere messo per iscritto e firmato da un responsabile di Cerved. Se proprio si fa per telefono, fatti mandare un’email di conferma dell’accordo prima di pagare e conserva le registrazioni delle chiamate.
  5. Non conservare le comunicazioni – Cestinare le lettere o cancellare le email di Cerved è sbagliato. Tieni un dossier con tutto: lettere ricevute, buste (meglio ancora, la ricevuta della raccomandata se c’è), email o PEC inviate e ricevute, SMS, note di telefonate con data e nome operatore. Queste prove documentali possono rivelarsi cruciali se la vicenda evolve in sede giudiziaria (per dimostrare ad esempio quando sei stato avvisato, cosa ti hanno offerto, ecc.).
  6. Dimenticare l’impatto fiscale – Questo errore è meno intuitivo: se riesci a ottenere un forte sconto a saldo e stralcio, devi sapere che la parte di debito “stralciata” può costituire reddito imponibile per te. Infatti, il fisco considera il debito che ti viene abbonato come un arricchimento (è il cosiddetto “reddito da sopravvenienza attiva”). Ad esempio, se avevi €50.000 di debito e chiudi con €20.000, i €30.000 risparmiati potrebbero essere tassati come reddito diverso (al tuo scaglione IRPEF) nell’anno in cui si chiude l’accordo. Ci sono eccezioni (se sei soggetto fallito o sovraindebitamento omologato, l’esdebitazione non genera reddito tassabile), ma in ambito stragiudiziale il rischio c’è. Cosa fare: prima di concludere il saldo e stralcio, confrontati con un commercialista per gestire questa eventualità. Magari si può negoziare con il creditore di “spalmare” la rinuncia su due anni o di qualificare diversamente la transazione. L’importante è non trovarsi poi con un conguaglio fiscale inaspettato.
  7. Rivolgersi a consulenti improvvisati – Nella disperazione, c’è chi si affida a sedicenti “società di debito” o individui non avvocati che promettono miracoli (tipo “risolviamo tutto noi, non pagherai nulla”). Purtroppo, in questo settore esistono figure poco serie che possono peggiorare le cose (ad esempio inviando lettere aggressive e infondate a nome tuo, facendoti saltare termini per azioni legali vere, o facendosi pagare anticipi e poi sparendo). Cosa fare invece: scegli sempre professionisti abilitati ed esperti in materia bancaria e di sovraindebitamento. Un avvocato specializzato, magari affiancato da un commercialista, vedrà subito le criticità e saprà consigliarti il da farsi. Diffida da chi ti garantisce risultati impossibili (es. “le cancelliamo il debito al 100% senza fare causa”) o chiede somme spropositate in anticipo senza chiarezza.

Consigli pratici generali:

  • Comunica per iscritto preferibilmente tramite PEC: la Posta Elettronica Certificata in Italia ha lo stesso valore di una raccomandata AR. Usando la PEC hai prova certa di invio e ricezione e conferisci ufficialità alle comunicazioni. Se non hai PEC, raccomandata AR va bene (conserva ricevute), oppure almeno email ordinaria (chiedendo conferma). Le telefonate vanno bene per un primo contatto veloce, ma segui sempre con scritto.
  • Controlla le segnalazioni nelle banche dati creditizie: debiti finanziari insoluti spesso portano a segnalazioni nei SIC privati (es. CRIF, Experian) o nella Centrale Rischi Banca d’Italia se sopra soglie rilevanti. Dopo aver definito il debito (saldo e stralcio o piano completato), verifica che la posizione sia aggiornata a “saldo stralcio” o “chiusa” nelle banche dati, e in caso contrario esercita i tuoi diritti di aggiornamento/cancellazione. Cerved gestisce anche banche dati, quindi chiedi la conferma della cancellazione al momento dell’accordo.
  • Documenta la tua situazione finanziaria: se prevedi di dover trattare o magari accedere a una procedura di sovraindebitamento, comincia a raccogliere documenti su redditi, spese, patrimonio. Un ISEE aggiornato, la busta paga o CUD, estratti conto bancari, elenco spese mensili familiari… queste info servono sia all’avvocato per trattare (può dimostrare a Cerved che davvero non hai soldi), sia al giudice in caso di procedure formali.
  • Mantieni un approccio proattivo e calmo: mostrare determinazione (né arrendevolezza totale, né aggressività inutile) spesso paga. Cerved tratta con migliaia di debitori; far capire che sei informato sui tuoi diritti ti distingue. Usa un linguaggio fermo ma educato nelle comunicazioni. Se ti senti sopraffatto emotivamente, delega le interazioni dirette al tuo avvocato – a volte togliersi quel peso psicologico aiuta a ragionare lucidamente.
  • Coinvolgi i professionisti giusti: un caso di debito complesso potrebbe richiedere competenze multidisciplinari. Ad esempio, una perizia da un consulente finanziario per dimostrare l’usura, oppure l’intervento di un OCC per sovraindebitamento. Lo studio Monardo offre proprio un team integrato di avvocati e commercialisti, capaci di coprire tutti gli aspetti. Non cercare scorciatoie fai-da-te se la situazione è intricata: a volte un errore procedurale costa caro.

Con queste cautele ed accorgimenti, potrai evitare gli scivoloni più pericolosi e condurre in porto con successo la soluzione del tuo debito.

6. Domande frequenti (FAQ)

In questa sezione rispondiamo alle domande più comuni che i debitori si pongono in relazione a Cerved Credit Collection e, più in generale, alla gestione di vecchi debiti non pagati.

6.1 Cerved deve essere iscritta all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB per poter recuperare il credito? Cosa succede se non lo è?

Sì, le società che svolgono professionalmente l’attività di servicing su crediti (specie cartolarizzati) dovrebbero essere iscritte nell’albo ex art. 106 TUB. Tuttavia, la Cassazione, ord. n. 7243/2024 ha chiarito che la mancata iscrizione all’albo non rende nulli gli atti di recupero né invalida la legittimazione della società a agire. In pratica, la violazione dell’art. 106 TUB comporta conseguenze solo sul piano amministrativo (sanzioni da Banca d’Italia) ma non dà al debitore un appiglio per far annullare il sollecito o il precetto.

Detto questo, se ipoteticamente Cerved (o la società a cui è stato ceduto il credito) operasse senza le dovute autorizzazioni, potresti segnalarlo alla Banca d’Italia. Ma parliamo di un caso molto teorico: Cerved Credit Collection risulta regolarmente autorizzata e vigilata, essendo uno dei maggiori operatori del settore. Quindi difficilmente troverai una falla su questo aspetto.

In sintesi: non puoi evitare di pagare sostenendo che Cerved non è iscritta all’albo, perché anche se fosse vero non annullerebbe il tuo debito. Puoi al più usarlo come argomento di trattativa (contestando la “professionalità” dell’interlocutore), ma dal punto di vista legale sostanziale il debito resta dovuto al suo legittimo proprietario.

6.2 Cosa significa “cartolarizzazione del credito”? Cosa comporta per me?

La cartolarizzazione è un’operazione finanziaria con cui un creditore (tipicamente una banca) vende in blocco un insieme di crediti ad una società veicolo (SPV), la quale a sua volta emette titoli obbligazionari sul mercato per raccogliere i fondi necessari all’acquisto di quei crediti. In parole semplici, la banca trasforma i suoi crediti in titoli finanziari vendendoli a terzi.

Cosa comporta per te debitore? Che il tuo debito può essere stato ceduto dalla banca originaria a uno di questi veicoli di cartolarizzazione. La legge (art. 58 TUB) prevede che, per cessioni in blocco come queste, non serve il consenso del debitore ma è sufficiente un avviso pubblico in Gazzetta Ufficiale. Una volta pubblicato l’avviso, la cessione è efficace e tu devi pagare al nuovo titolare. Solitamente, la SPV non gestisce direttamente le attività di incasso, quindi incarica un “servicer” (come Cerved) di operare in sua vece.

Per il debitore le differenze sono poche: devi pagare al nuovo creditore (o al suo servicer) quando vieni informato della cessione. Se continui a pagare alla vecchia banca senza sapere della cessione, la legge ti tutela solo finché non ti notificano l’intervenuta cessione. Ecco perché è importante la notifica: una volta avvisato, se pagassi ancora alla banca originaria faresti un pagamento a persona non più legittimata e potresti dover pagare di nuovo (caso raro, ma teoricamente possibile).

In pratica: cartolarizzazione significa che il tuo creditore non è più la banca X ma un fondo Y (gestito da Cerved). Dal tuo punto di vista, nulla cambia sull’ammontare dovuto o sulle condizioni pattuite originariamente (non possono aggravare unilateralmente le condizioni del contratto). Ma cambia il destinatario dei pagamenti e l’interlocutore per eventuali accordi (non più la banca, che si è “tirata fuori”, ma il fondo tramite Cerved).

6.3 Cosa devo fare se ricevo una telefonata molto aggressiva o minacciosa da un operatore di Cerved (o da una società per suo conto)?

Innanzitutto, mantieni la calma e raccogli informazioni. Durante la chiamata, segnati il nome dell’operatore, la data e l’ora della telefonata e prendi nota di eventuali frasi fuori luogo (es. minacce tipo “se non paga veniamo a casa”, o toni offensivi). Hai tutto il diritto di chiedere che ogni comunicazione avvenga per iscritto: puoi dire “Le chiedo gentilmente di inviarmi via PEC o raccomandata quanto mi sta dicendo, così potrò rispondere per le rime”. Spesso questo frena gli eccessi, perché l’operatore sa di non poter mettere certe cose per iscritto.

Dopo la chiamata, è opportuno inviare a Cerved una diffida scritta: “Con riferimento alle insistenti telefonate ricevute, dalle quali sono emerse espressioni minacciose e non conformi alla legge, Vi diffido dal proseguire in tali modalità di contatto. Ogni ulteriore abuso sarà oggetto di segnalazione al Garante Privacy e AGCM, nonché valutato ai fini di querela per molestie”. Mandala via PEC o raccomandata. Questo crea un precedente formale.

Parallelamente, come detto nella sezione 3.5, puoi presentare reclamo all’AGCM o al Garante Privacy se le chiamate configurano violazioni (minacce di azioni legali inesistenti, offesa della tua reputazione, orari improbabili, coinvolgimento di terzi). Entrambe le Autorità hanno moduli online per fare segnalazioni. Devi descrivere i fatti e, se ne hai, allegare prove (registrazioni audio, screenshot delle chiamate perse in orari improbabili, testimonianze di colleghi se ti hanno chiamato al lavoro).

Se le chiamate hanno il tenore di minacce serie (tipo “so dove abiti, vengo lì”), valuta la querela per minacce. Ma per queste esagerazioni di solito sono agenti esterni e isolati – Cerved ufficialmente vieta ai propri operatori di trascendere, perché ne va anche del loro interesse (sono monitorati dalle autorità).

In sintesi: documenta tutto, scrivi a Cerved intimando di moderare i toni e coinvolgi le autorità competenti se la situazione non migliora. Di solito, appena capiscono che sei consapevole dei tuoi diritti, riducono la pressione o si limitano alle vie formali. Ricorda che non possono far nulla di immediato via telefono: per agire legalmente devono seguire la procedura (decreto ingiuntivo ecc.), quindi le “minacce telefoniche” spesso servono solo a spaventare. Non farti prendere dal panico e rispondi con fermezza e intelligenza.

6.4 Posso opporre la prescrizione dopo aver pagato una rata (o un acconto) del debito?

Purtroppo no. Qualsiasi pagamento – anche di importo modesto – fatto su un debito costituisce in diritto un riconoscimento del debito (art. 2944 c.c.) e quindi interrompe la prescrizione. Dal giorno del pagamento, inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione completo (5 o 10 anni a seconda dei casi). Inoltre, pagando, implicitamente riconosci che quel debito era dovuto, quindi non puoi più eccepire che le rate precedenti erano prescritte.

Facciamo un esempio: un debito era da anni non riscosso, potenzialmente prescrivibile nel 2022. Nel 2021 paghi €100 “tanto per chiudere la questione”. Ebbene, quel pagamento fa ripartire la prescrizione dal 2021 e quindi fino al 2031 il creditore potrà legalmente pretendere il restante. Non potrai dire “eh ma fino al 2020 era prescritto” perché tu stesso hai azzerato il conteggio con la tua azione.

Ecco perché insisto: prima di pagare qualsiasi cifra, anche simbolica, devi essere certo di voler rinunciare all’eventuale prescrizione maturata. Se hai anche solo il dubbio che il debito sia prescritto, non versare nulla e fai prima le opportune verifiche legali.

L’unica eccezione è la cosiddetta “prescrizione presuntiva” (che riguarda debiti di medici, avvocati, albergatori in tempi brevi): in quei casi particolari, pagare e poi eccepire la prescrizione presuntiva è un escamotage previsto (si presume che se hai pagato spontaneamente, non intendevi far valere la prescrizione presuntiva, ma la Cassazione ha avuto posizioni altalenanti). Ma questo esula dal nostro contesto, che parla di debiti bancari/finanziari.

Quindi risposta breve: no, una volta pagato (anche parzialmente), la prescrizione maturata in precedenza non è più invocabile. Per questo conviene verificarla prima di effettuare pagamenti.

6.5 Cerved è obbligata a fornirmi tutta la documentazione del mio contratto? Posso richiederla formalmente?

Sì, hai il diritto di ottenere la documentazione rilevante relativa al tuo rapporto. In particolare, come spiegato, l’art. 119 TUB ti consente di chiedere alla banca originaria (o al soggetto subentrato) copia degli estratti conto, contratto e comunicazioni degli ultimi 10 anni. Nel caso di cessione a Cerved, normalmente il servicer dovrebbe farsi tramite verso la banca cedente per procurarti questi documenti.

In pratica, manda una richiesta scritta a Cerved (meglio PEC) indicando precisamente cosa vuoi: “Ai sensi dell’art. 119 D.lgs. 385/93, si richiede il rilascio di copia del contratto di finanziamento n. …, del relativo piano di ammortamento, nonché di tutte le comunicazioni di messa in mora e cessione del credito inerenti il rapporto, nonché estratto cronologico del debito”.

Cerved dovrebbe rispondere entro 90 giorni fornendoti quanto richiesto (eventualmente può addebitarti solo le spese vive di produzione copie). Se rifiuta o ignora la richiesta, questo comportamento può essere censurato davanti al giudice, che – in caso di causa – potrà anche ordinare esibizione ex art. 210 c.p.c. come detto.

Nota: è bene inviare la richiesta anche alla banca originaria (se la conosci), così da coprire tutte le basi. Alcune banche, dopo la cessione, dicono “non abbiamo più nulla, chiedi al cessionario”; ma tu manda comunque, così resta traccia.

Riassumendo: sì, Cerved deve fornirti i documenti, in quanto succeduta nei diritti della banca e tenuta agli obblighi di trasparenza verso il cliente. Se non lo fa spontaneamente, potrai ottenerli in via giudiziale, ma in genere conviene insistere stragiudizialmente con riferimento esplicito all’art. 119 TUB (che è per loro un obbligo preciso).

6.6 Cosa succede se non rispondo affatto alla lettera di Cerved?

Se ignori completamente la comunicazione, Cerved potrebbe interpretare il tuo silenzio come mancanza di volontà di cooperare e dopo un certo tempo procedere con le vie legali. In pratica, il rischio concreto è che, passato un periodo di ulteriori solleciti magari, Cerved faccia emettere un decreto ingiuntivo a tuo carico. Una volta ottenuto, te lo notificheranno probabilmente con formula esecutiva (cioè provvisoriamente esecutivo) se il credito lo consente, e poi potranno passare a pignoramento (conto corrente, stipendio, auto, casa, ecc. a seconda di cosa trovano).

Ignorare la lettera, insomma, non fa sparire il problema, anzi rischia di aggravarlo. È un po’ come non andare dal medico per paura di una diagnosi: magari la malattia peggiora.

Inoltre, non rispondendo perdi l’opportunità di negoziare bonariamente uno sconto o un piano. Una volta che sei in tribunale, sarà più dura ottenere saldi stralci elevati, perché loro hanno investito in spese legali e pensano di avere chance di vittoria piena.

Chiaramente, molto dipende anche da quanto solido è il loro caso: se il debito è borderline (magari prescritto), potrebbero esitare a fare causa comunque. Ma ignorarli del tutto potrebbe farli sperare che tu neanche ti difenda poi (ci sono debitori che nemmeno si oppongono ai decreti, e Cerved incassa con pignoramento facile).

Quindi la condotta migliore è: rispondere per iscritto entro pochi giorni dal ricevimento della lettera, chiedendo documenti e guadagnando il tempo per valutare. Se proprio non vuoi rispondere, quantomeno consulta un legale in privato per capire se c’è prescrizione o altro, così eventualmente aspetti il decreto ingiuntivo già preparato a fare opposizione. Ma l’approccio “muro di gomma” è pericoloso.

Conclusione: se non rispondi, Cerved potrebbe procedere con decreto ingiuntivo e successiva esecuzione in tempi relativamente brevi (qualche mese). Molto meglio interagire e cercare soluzioni prima che partano le carte bollate.

6.7 Se non ho mai ricevuto l’avviso di cessione del credito, devo comunque pagare Cerved?

In linea di principio, la cessione del credito è efficace verso il debitore solo quando gli viene notificata o quando l’accetta (art. 1264 c.c.). Quindi, se veramente non ti hanno mai comunicato nulla e tu hai continuato a considerare la banca come creditore, potresti sostenere di aver pagato in buona fede al vecchio creditore (se l’hai fatto) e ciò ti libererebbe. Ma spesso in questi casi il debitore sa della cessione perché riceve proprio la prima lettera da Cerved.

Diciamo così: se sei consapevole della cessione (ad esempio perché la banca te l’ha comunicato a voce, o hai ricevuto la lettera di Cerved stessa), la giurisprudenza ritiene che non puoi fare lo gnorri e opporre validamente la mancata notifica formale. In altre parole, se anche non ti hanno mandato una raccomandata, ma tu hai capito benissimo che il credito è stato ceduto, non avrebbe senso pagare la banca originaria: devi pagare chi gestisce ora.

Questo non toglie che tu possa e debba chiedere prova della cessione. Cerved dovrà dimostrare, in caso di contestazione, di aver pubblicato l’avviso in G.U. (o inviato una PEC). Se proprio non c’è traccia di comunicazione alcuna, potresti ritardare il pagamento finché non chiariscono. Ma attenzione: se comunque il credito è tuo ed è dovuto, una volta che loro formalizzano la cessione non è che si annulla il debito per mancato avviso; al più ritardi.

Quindi: no, la mancata notifica di per sé non ti esonera dal pagamento, a meno che tu ne abbia approfittato per pagare la banca cedente in buona fede (ma non mi pare questo il caso). È un motivo di contestazione tecnico, che va usato per esigere chiarezza e formalità, ma non ti toglie l’obbligo se poi viene sanato.

Per scrupolo, verifica di non aver ricevuto magari un’email PEC all’indirizzo sbagliato, o una raccomandata che ti sei perso. Se davvero nulla risulta, quando farai eventualmente opposizione in giudizio potrai sostenere che fino alla lettera di Cerved tu non sapevi nulla, ma come dicevamo, se la lettera di Cerved l’hai ricevuta, da lì sei informato eccome.

Riassumendo: la cessione è valida anche se non ti è stata notificata individualmente, purché sia stata resa pubblica o comunque tu ne venga a conoscenza. Il tuo obbligo di pagamento si trasferisce al nuovo creditore; puoi contestare formalmente la mancata notifica, ma difficilmente questo ti eviterà di pagare se il debito è dovuto. Comunque sì, chiedi la prova della cessione e, in mancanza, contestala in giudizio: potrebbe servire come argomento per mettere in dubbio la loro legittimazione (come spiegato nella sezione 3.2).

6.8 Come posso sapere se il tasso di interesse applicato al mio debito era usurario?

Devi confrontare il TAEG effettivo del tuo contratto con i tassi soglia di usura vigenti all’epoca. Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) include tutti gli oneri: interessi corrispettivi, eventuali interessi di mora (vanno sommati), commissioni, spese, premi assicurativi obbligatori, ecc. Per ogni trimestre dell’anno, il Ministero pubblica i tassi medi di mercato e i relativi tassi soglia d’usura (che, ripetiamo, sono pari al tasso medio aumentato del 25%, più un margine fisso di 4 punti percentuali, con un tetto massimo di 8 punti sopra il medio).

Quindi, operativamente:

  1. Recupera il tuo contratto e i documenti economici (es. piano di ammortamento, prospetto SECCI se credito al consumo, etc.).
  2. Identifica tutti i costi: TAN nominale, tasso di mora, commissioni di apertura pratica, spese mensili conto, ecc.
  3. Calcola il TAEG tenendo conto anche del tasso di mora (ad es., se TAN 8%, mora 3% addizionale, e 1% di commissioni, il TAEG potrebbe essere ~12%).
  4. Confronta con i tassi soglia del trimestre in cui il contratto è stato firmato (o in cui il tasso variabile ha fluttuato). I tassi soglia li trovi sul sito del MEF o Banca d’Italia, oppure in tabelle riassuntive online.
  5. Se il tuo TAEG supera la soglia, il tasso è usurario e nessun interesse è dovuto (art. 1815 c.c.). Se lo supera di poco, comunque tecnicamente è usura.

Questo calcolo non è semplicissimo se non hai dimestichezza, quindi il consiglio è di rivolgerti a un consulente (un commercialista esperto di anatocismo/usura, o associazioni dei consumatori offrono questo servizio) per farti fare un’analisi.

Una volta accertato che c’è usura, disponi di un forte argomento legale: potrai richiedere che vengano espunti tutti gli interessi dal conteggio del debito. Nota: anche se il tasso originario non era usurario, controlla l’eventuale piano di rientro propostoti – come visto, a volte i piani di rientro contengono interessi impliciti altissimi che possono configurare usura sopravvenuta, e vanno ridotti.

Riassunto: calcolare l’usura = confrontare TAEG effettivo vs tasso soglia del periodo. Se non sai farlo da solo, investi qualche centinaio di euro in una perizia econometrica: potrebbe fartene risparmiare migliaia sul debito.

6.9 Posso usufruire della rottamazione delle cartelle esattoriali anche se ho debiti con Cerved?

Sì, ma solo per i debiti fiscali eventualmente presenti a tuo carico. La rottamazione delle cartelle (attualmente rottamazione-quinquies) riguarda i carichi affidati all’Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) fino al 2023. Se tu, oltre al debito verso la banca gestito da Cerved, hai anche delle cartelle esattoriali aperte (ad es. IRPEF non pagata, IVA, contributi INPS, multe stradali), puoi presentare domanda di rottamazione per quelle cartelle e pagarle a condizioni agevolate. In pratica pagherai solo il tributo senza sanzioni, dilazionato.

Questo non incide direttamente sul debito bancario con Cerved, perché quello è un rapporto privatistico. Tuttavia, come spiegato, liberarti delle cartelle col fisco potrebbe aiutarti a recuperare serenità finanziaria per poi gestire Cerved. Ad esempio, se avevi una rata Equitalia e ora con la rottamazione la cancelli o la riduci, quei soldi li usi per offrire un saldo e stralcio a Cerved.

Ricorda però: se aderisci alla rottamazione, devi essere poi regolare con i pagamenti delle rate altrimenti decadi e torni punto e a capo con sanzioni e interessi.

In sintesi: rottamazione cartelle e debito Cerved sono due percorsi separati. Sfrutta la rottamazione per i debiti pubblici che hai, ma per Cerved dovrai trattare o difenderti con gli strumenti di cui abbiamo parlato.

(Vedi anche FAQ 6.10 per differenza saldo e stralcio vs piano di rientro, e 6.19 su cosa fare se non puoi proprio pagare.)

6.10 Qual è la differenza tra saldo e stralcio e piano di rientro?

  • Saldo e stralcio: è un accordo transattivo in cui paghi una somma inferiore al debito totale, generalmente in un’unica soluzione, ottenendo in cambio la cancellazione integrale del debito residuo e una liberatoria che attesta “nulla più dovuto”. Ad esempio, debito €10.000, saldo e stralcio concordato €4.000, paghi 4.000 in un colpo solo e il restante 6.000 è condonato/annullato. Vantaggio: chiudi rapidamente la questione con uno sconto, risparmiando soldi e tempo. Svantaggio: devi avere liquidità immediata disponibile.
  • Piano di rientro: è un accordo in cui paghi l’intero importo dovuto (o quasi), ma ratealmente nel tempo. Può prevedere anche interessi sulle rate (aumentando quindi il totale pagato). Ad esempio, debito €10.000, piano 50 rate da €200, totale pagato €10.000 (più magari un po’ di interessi). Vantaggio: non serve grossa liquidità subito, diluisci l’impatto finanziario. Svantaggi: spesso paghi più del dovuto per via degli interessi; rimani “legato” per anni con il rischio che se salti pagamenti decade l’accordo e devi tutto subito; nessuno sconto se non sugli interessi talvolta.

In sintesi, il saldo e stralcio è preferibile se punti a uno sconto sul debito e hai modo di reperire soldi per una soluzione veloce. Il piano di rientro è la scelta se non ottieni sconti e comunque devi pagare tutto, ma non puoi farlo immediatamente.

Molte volte, con Cerved, puoi anche combinare: ad esempio, saldo e stralcio a rate (paghi una somma ridotta però spezzata in 3 rate ravvicinate). In tal caso, però, stai attento: normalmente se accettano due-tre tranche, inseriscono la clausola che se non paghi una rata perdi lo sconto e il debito torna intero. Quindi è come un saldo e stralcio ma frazionato di poco (non anni, di solito pochi mesi).

Dal punto di vista strategico: punta al saldo e stralcio se il debito è dubbio o se hai una certa forza contrattuale; il piano di rientro accettalo se proprio non c’è margine di sconto o se magari hai già avuto uno sconto implicito (es. non ti caricano interessi ulteriori sulle rate).

Entrambe le soluzioni vanno formalizzate per iscritto e, una volta completate, comportano la liberazione dal debito. Ma col saldo e stralcio hai un pezzo di carta dove la controparte dichiara di rinunciare a una parte di credito, il che psicologicamente ed economicamente è un risultato molto migliore.

6.11 Posso includere il mio debito con Cerved in un piano del consumatore (o altra procedura di sovraindebitamento)?

Assolutamente sì. I crediti bancari e finanziari, anche se ceduti a società veicolo e gestiti da servicer come Cerved, rientrano a pieno titolo tra i debiti che puoi inserire in un piano del consumatore o in un accordo di ristrutturazione. Non c’è distinzione: ai fini del sovraindebitamento, sono debiti chirografari (se non hanno garanzie reali) al pari di altri.

Quindi, se presenti un piano del consumatore al tribunale, indicherai il debito verso “XYZ SPV gestito da Cerved” tra quelli da ristrutturare. Nel piano proporrai ad esempio di pagarne solo una certa percentuale, compatibilmente con il tuo budget, dilazionando nel tempo.

Importante: nel piano del consumatore, come accennato, i creditori chirografari non votano. Il giudice omologa anche se Cerved dovesse opporsi, purché ritenga il piano fattibile e conveniente (ovvero Cerved ottiene almeno quanto otterrebbe in un’alternativa liquidatoria). Quindi, Cerved non può “tirarsi fuori”: se il giudice approva il piano, Cerved deve incassare quello previsto e non può agire oltre.

Perciò, includere Cerved nel piano è non solo possibile ma doveroso se vuoi liberarti di tutti i debiti insieme. Alla fine della procedura, se esegui il piano, otterrai l’esdebitazione e quindi anche Cerved non potrà più avanzare pretese oltre quanto avuto.

Quindi la risposta è: sì, integra perfettamente. Devi solo assicurarti di rispettare le formalità (comunicare a Cerved l’apertura della procedura, ecc. lo farà l’OCC) ma dal punto di vista sostanziale, nulla osta.

Unica eccezione: se il tuo debito con Cerved è assistito da ipoteca (ad es. era un mutuo garantito da ipoteca sulla casa). In tal caso, nel piano del consumatore il creditore ipotecario ha un trattamento privilegiato: di norma va pagato almeno in misura pari al valore di realizzo del bene ipotecato. Non puoi ad esempio offrire il 10% su un debito ipotecario se l’immobile vale molto. Però puoi dilazionare e ridurre interessi. Diciamo, i creditori ipotecari hanno tutela maggiore. Se invece il debito con Cerved è non garantito (carta di credito, prestito personale), puoi tranquillamente falcidiarlo (ridurlo) anche in maniera significativa con il piano.

In conclusione: integra il tuo debito Cerved nel piano/accordo presentando il servicer come creditore chirografario. Se il tribunale omologa, Cerved deve adeguarsi e il debito verrà gestito come da piano (pagato parzialmente e poi estinto).

6.12 Cosa succede se firmo un accordo di saldo e stralcio e poi non pago l’importo concordato entro il termine previsto?

In tal caso l’accordo risolve i suoi effetti e il creditore torna ad essere legittimato a chiederti l’intero importo del debito originario, al netto di quanto eventualmente hai versato. In pratica, se non rispetti la scadenza concordata, il saldo e stralcio salta.

Quasi tutti gli accordi di saldo e stralcio contengono una clausola risolutiva espressa: “Nel caso in cui il debitore non adempia puntualmente al pagamento dell’importo transattivo entro la data X, l’accordo si intenderà risolto di diritto e il creditore sarà libero di pretendere l’integrale importo originario, imputando quanto eventualmente ricevuto a mero acconto”. Questo significa che se, ad esempio, avevi pattuito €5.000 entro il 31/12 e paghi solo €3.000 o paghi in ritardo, quell’accordo non vale più. I €3.000 già pagati verranno considerati acconto sul debito totale e Cerved potrà di nuovo cercare di recuperare il resto (€…).

Talvolta, in caso di parziale inadempimento, i creditori inseriscono anche una clausola per cui le somme pagate non vengono restituite. Quindi perdi sia i soldi pagati che il beneficio dello stralcio.

Morale: prima di firmare un saldo e stralcio, devi essere certo di poter pagare l’importo nei tempi pattuiti. Se hai anche un piccolo dubbio (ad es. stai aspettando una liquidazione, o devi vendere un veicolo per ottenere la somma), meglio negoziare un termine un po’ più lungo o una condizione.

Se, malauguratamente, dopo aver firmato l’accordo ti rendi conto che non riuscirai a pagare nei termini, contatta immediatamente Cerved spiegando la situazione e chiedendo una proroga scritta. A volte, se la ragione è valida e il ritardo breve, potrebbero accettare (magari con qualche penale minima). Ma se non dici nulla e lasci scadere, considerano l’accordo decaduto.

Riassunto: firmare e non rispettare = accordo nullo, debito ripristinato per intero. Quindi affronta un saldo e stralcio solo con la sicurezza finanziaria di ottemperare. In caso di imprevisto, negozia subito un correttivo prima della scadenza.

6.13 Dopo aver pagato quanto concordato, Cerved deve cancellare l’ipoteca o il pignoramento sul mio bene?

Sì, certamente. Se il tuo debito era garantito da ipoteca e l’hai saldato (anche a saldo e stralcio), il creditore deve fornirti l’assenso alla cancellazione dell’ipoteca. Tecnicamente, l’ipoteca non si cancella automaticamente: tu dovrai recarti da un notaio con l’atto di assenso alla cancellazione firmato dal creditore e far formalizzare la cancellazione nei registri immobiliari. Le spese notarili di solito sono a tuo carico (fa parte degli oneri per liberare l’immobile).

Se invece c’era un pignoramento in corso (es. pignoramento immobiliare o di un veicolo), una volta pagata la somma concordata e depositata in tribunale la quietanza di pagamento, il creditore ha l’onere di dichiarare estinita la procedura esecutiva e far cancellare eventuali gravami. In pratica, il tuo avvocato depositerà un’istanza di estinzione allegando la quietanza, e il giudice dell’esecuzione emetterà un’ordinanza che chiude il pignoramento. Qualunque bene pignorato verrà liberato.

Nell’accordo di saldo e stralcio è bene inserire espressamente queste clausole: “Il creditore si impegna, entro 10 giorni dal buon fine del pagamento, a rilasciare lettera di quietanza liberatoria e assenso alla cancellazione dell’ipoteca iscritta il… su (bene); nonché a porre in essere quanto necessario per la cancellazione della procedura esecutiva n… pendente presso il Tribunale…”. In questo modo hai un obbligo contrattuale chiaro da far valere.

Nel caso di fermo amministrativo su un veicolo (che può essere stato attivato solo da enti pubblici, Cerved no, ma se ad es. c’era un fermo Equitalia e hai rottamato quella cartella, AER lo toglie d’ufficio quando tutto pagato).

In sintesi: a debito saldato, il creditore deve liberare i beni da vincoli. Se tardasse, hai tutti i diritti per costringerlo (anche in giudizio eventualmente). Ma di solito, specie su ipoteche, sono abbastanza solerti perché è routine: ti mandano l’assenso e fai tu il resto col notaio.

Quindi , pretendi la formalizzazione della cancellazione di ipoteche/pignoramenti, fa parte della conclusione pulita dell’accordo.

6.14 Cos’è l’esdebitazione?

L’esdebitazione è l’istituto giuridico per cui un debitore viene liberato dai debiti residui dopo aver completato una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione del sovraindebitato, etc.), ottenendo così l’“esdebitazione”, ovvero la cancellazione delle obbligazioni rimaste insoddisfatte. In parole povere, è la “discharge” del diritto italiano: la possibilità di ripartire da zero senza debiti dopo aver sacrificato il proprio patrimonio disponibile.

Nel contesto di cui parliamo, l’esdebitazione è rilevante soprattutto dopo una liquidazione controllata del patrimonio (procedura di sovraindebitamento) o dopo un fallimento (per imprenditori fallibili). Ad esempio, se tizio mette tutto il suo patrimonio liquidabile e i creditori recuperano il 5%, il tribunale, a certe condizioni, può esdebitare tizio dal restante 95%.

La Cassazione 2025 (ord. n. 14835) ha precisato che l’esdebitazione non è automatica, ma occorre che il giudice valuti la condotta del debitore (che non ci siano stati atti in frode, che abbia cooperato, che sia meritevole) prima di concederla. Questo per dire che l’esdebitazione è un beneficio che viene dato al debitore onesto ma sfortunato, non un diritto incondizionato.

In pratica, l’esdebitazione la vedi in azione nelle procedure da sovraindebitamento: a fine piano del consumatore, se hai adempiuto tutto, il giudice ti esdebita dai debiti eventualmente rimasti (magari perché hai pagato solo il 50% a tutti, il restante 50% viene cancellato formalmente). Oppure dopo liquidazione se eri incapiente, il giudice può esdebitarti anche se i creditori non hanno preso nulla, purché tu fossi meritevole.

È un concetto chiave perché rappresenta la “pace finale” tra debitore e credito nella nostra normativa. Un tempo chi falliva restava debitore a vita per la parte non pagata; oggi con l’esdebitazione si permette alla persona fisica di tornare ad una vita normale senza la zavorra di debiti impagabili.

Nel nostro articolo ne parliamo per dire: se proprio sei in situazione disperata e non puoi offrire nulla, c’è comunque la via di legge per liberarti dai debiti (esdebitazione del sovraindebitato incapiente, introdotta nel 2021).

Quindi, definizione stringata: l’esdebitazione è l’ordine del giudice che cancella i debiti residui al termine di una procedura concorsuale, dando al debitore una liberazione totale da quelle passività.

6.15 Posso acquistare il mio debito a un prezzo inferiore direttamente dal fondo (SPV) che lo detiene?

Questa idea – che il debitore compri lui stesso il proprio debito a saldo – è stata spesso ventilata, ma nella pratica non è così semplice. In genere, le società veicolo non vendono al debitore il suo credito, anche perché il quadro normativo delle cartolarizzazioni in teoria lo impedirebbe (le cessioni sono in blocco, non “al dettaglio” su misura del debitore, se no andrebbero rinegoziate tutte le posizioni una per una).

Quello che succede semmai è che il fondo può cedere il credito ad un’altra società di recupero crediti o un investitore specializzato, spesso in lotti. A te, debitore, non riconoscono il diritto di prelazione per acquistare il tuo stesso debito con uno sconto (magari piacerebbe anche a loro se tu offrissi più di altri).

Tuttavia, nulla ti vieta di proporre un saldo e stralcio (che è di fatto simile all’idea di comprare il tuo debito scontato). Se l’offerta che fai è concreta e immediata e superiore a quella che il fondo otterrebbe vendendo sul mercato ad altri, potrebbe essere accettata. Ad esempio, supponi che il fondo stimi di poter vendere quel credito al 20% del valore nominale a un’altra società (perché il tuo caso è difficile): se tu offri il 25-30%, conviene più a loro prendere i tuoi soldi che cederlo a terzi.

Quindi la strada pratica è: non puoi “comprare formalmente” il credito, ma puoi negoziare un saldo e stralcio che di fatto si traduce nello stesso risultato (paghi meno del 100%). La differenza è che con il saldo e stralcio devi pagare in tempi brevi; acquistare un credito come operazione societaria non è usuale per un privato (dovresti magari costituire tu una società e fare un’offerta di cessione, una complicazione inutile).

In conclusione: no, direttamente non acquisti il tuo debito dal veicolo perché non è prassi e non c’è obbligo per loro di vendertelo. Però sì, puoi chiuderlo a sconto con un accordo stragiudiziale di saldo e stralcio; da un certo punto di vista, è come se ti stessi “ricomprando” la tua posizione pagando solo una parte.

6.16 Cerved può pignorare il mio conto corrente o stipendio senza avvisarmi prima?

No, Cerved (o meglio, il creditore per cui opera) può procedere al pignoramento solo seguendo la regolare procedura prevista dalla legge. Ci vogliono due cose fondamentali: un titolo esecutivo e un atto di precetto notificato.

Il titolo esecutivo può essere un decreto ingiuntivo ottenuto e non opposto, oppure una sentenza, oppure un contratto di mutuo con clausola di immediata esecutorietà (raro). In ogni caso, se parliamo di crediti non pagati ordinari, di solito serve il decreto ingiuntivo. Una volta ottenuto, devono notificartelo (completo di formula esecutiva) entro i termini di prescrizione.

Dopodiché, il creditore (Cerved per il fondo) deve notificarti un atto di precetto, che è l’ultimo avviso: ti intima di pagare entro almeno 10 giorni. Solo trascorso quel termine possono avviare il pignoramento vero e proprio.

Quindi, se non hai ricevuto né un decreto ingiuntivo né un precetto, non puoi trovarti all’improvviso con il conto pignorato. Qualsiasi pignoramento senza questi passaggi sarebbe nullo e impugnabile. A volte i debitori dicono “mi hanno pignorato senza avvisare!” ma poi si scopre che magari la notifica del precetto era andata a vuoto o si era per compiuta giacenza. In pratica magari l’atto c’era ma non ne erano consapevoli.

Quindi se Cerved ti pignorasse il conto dal nulla, tu potresti far subito opposizione agli atti esecutivi per nullità del pignoramento per mancanza di titolo e precetto noti, e vinceresti facilmente. Ma stai certo che, essendo professionisti, non lo faranno: seguono la procedura.

Conclusione: no, senza titolo e precetto non possono pignorare. Se dovesse succedere (scenario ipotetico e anomalo), contatta subito un avvocato perché il pignoramento sarebbe illegittimo e da far annullare. Ma normalmente verrai avvisato: prima con la lettera bonaria (quella di cui trattiamo), poi eventualmente con atto di citazione/ingiunzione, poi con precetto.

Quindi, niente paura di “blitz” improvvisi: ci sono step obbligati e possibilità di difesa in ognuno.

6.17 Posso pagare a rate anche il saldo e stralcio concordato?

Di regola, un saldo e stralcio presuppone un pagamento in un’unica soluzione o comunque in tempi brevissimi. È proprio questa rapidità che giustifica lo sconto importante. Infatti il creditore accetta di rinunciare a parte del dovuto in cambio della certezza e immediatezza dell’incasso.

Generalmente, dunque, ti verrà chiesto di pagare la somma stralciata in un’unica rata. Alcune volte, però, i servicer accettano di frazionare in 2 o 3 rate ravvicinate (nell’ordine di qualche mese al massimo). Questo succede se, ad esempio, l’importo è consistente e il debitore non riesce proprio a tirare fuori tutto in 30 giorni, ma può in 90.

In tali casi, però, l’accordo di saldo e stralcio deve prevedere chiaramente cosa accade se non paghi una delle rate: tipicamente c’è la clausola risolutiva di cui parlavamo, ovvero se salti una rata, l’accordo si risolve e le somme eventualmente già pagate vengono trattenute a titolo di acconto. Quindi massima attenzione: anche se ti danno 2-3 scadenze, sono tutte perentorie.

Da un punto di vista terminologico, se le rate concesse sono molte (tipo 12 o 24), non si parla più di saldo e stralcio ma di piano di rientro, e come visto in quel caso di solito devi l’intero importo o quasi.

Quindi: sì, in alcuni casi puoi ottenere di pagare il saldo e stralcio in due-tre tranche (ad esempio metà subito e metà dopo 60 giorni). Ma non aspettarti di diluire molto di più perché altrimenti il creditore perde l’incentivo allo sconto (preferirebbe allora farti un piano per l’intero importo).

Se ti servono, ad esempio, 6 mesi per recuperare tutta la somma, prova a proporlo: magari accettano 3 rate bimestrali. L’importante è mettere tutto per iscritto e mantenere fede alle scadenze.

Ricapitolando: saldo e stralcio = in unica soluzione come principio; possibile eccezione = 2-3 rate ravvicinate, con clausola di decadenza in caso di ritardo. Oltre questo, non è più saldo e stralcio ma rateazione “normale” (senza sconto sostanzioso).

6.18 La prescrizione si applica anche a un decreto ingiuntivo o a una sentenza?

Una volta che un credito viene consacrato in un titolo giudiziale (sentenza passata in giudicato, decreto ingiuntivo definitivo non opposto), cambia il regime di prescrizione. Come spiegato, l’art. 2953 c.c. converte le prescrizioni brevi in prescrizione decennale dal passaggio in giudicato del titolo. Quindi un decreto ingiuntivo non opposto entro 40 giorni diventa definitivo e il credito si prescrive in 10 anni da quando il decreto è divenuto esecutivo (ossia dal 41º giorno se non hai fatto opposizione).

Cosa significa per il nostro scenario: se una banca ha ottenuto decreto ingiuntivo e poi ha ceduto il credito a un fondo gestito da Cerved, il termine di prescrizione è di 10 anni dalla notifica del decreto. Ad esempio, la banca ti ha notificato un decreto nel 2018 e tu non ti sei opposto: dal 2018 al 2028 il credito è vivo. Se Cerved ti chiede i soldi nel 2024, non puoi eccepire la prescrizione quinquennale originaria (anche se il credito era da carte di credito, ecc.), perché ormai c’è il titolo che gliene dà 10 dall’ultimo atto notificato.

Attenzione però: devi sempre verificare che dopo il decreto non siano passati 10 anni senza atti. Per dire, se il decreto era del 2010 e Cerved si fa vivo nel 2022 senza aver mai fatto nulla prima, quel titolo potrebbe essere prescritto a sua volta (10 anni decorsi). Per i titoli esecutivi vale comunque il termine decennale.

Inoltre, se tu hai un decreto ingiuntivo non notificato tempestivamente, la storia è diversa: la notifica stessa del decreto interrompe la prescrizione originaria e fa decorrere i 10 anni. Se la banca ha ottenuto il decreto ma non te l’ha mai notificato, la prescrizione originaria può proseguire (questo caso è più raro).

Da notare: se hai opposto un decreto ingiuntivo e c’è un giudizio in corso, la prescrizione rimane “pendente” e non scatta il 2953 finché non c’è sentenza finale.

Riassumendo: sì, si prescrive anche un decreto ingiuntivo ma in 10 anni dalla notifica in caso di non opposizione. Quindi nel valutare prescrizione, controlla se il credito non abbia già un titolo giudiziario. Se c’è, applica i 10 anni da quello.

Esempio tipico: Decreto ingiuntivo del 2012 notificato, tu non hai opposto –> prescrizione 10 anni, cioè nel 2022. Se Cerved nel 2023 ci riprova, potrai eccepire prescrizione (del decreto stesso). Se invece il decreto era del 2018 come sopra, fino al 2028 niente prescrizione.

6.19 Cosa posso fare se non ho proprio la disponibilità economica per pagare neanche una parte ridotta del debito?

Se la tua situazione finanziaria è tale da non consentirti nemmeno un saldo e stralcio simbolico, allora la strada migliore è ricorrere alle procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e seguenti). In particolare, valuterei:

  • Piano del consumatore o accordo: se hai un minimo reddito, anche basso, potresti proporre un piano ad esempio con pagamenti molto modesti (anche 50–100 euro al mese) e falcidia del resto. Per dire, se hai €50.000 di debiti totali e puoi pagare solo €5.000 in 5 anni, è un 10%: con un piano del consumatore potresti farlo. I creditori verrebbero soddisfatti in minima parte ma tu otterresti l’esdebitazione sul resto.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: se non hai reddito ma magari possiedi qualcosina (tipo un vecchio veicolo, qualche risparmio piccolo), puoi metterlo tutto a disposizione in una liquidazione e poi chiedere l’esdebitazione per tutto il resto non pagato.
  • Esdebitazione dell’incapiente: normativa recente prevede che, una sola volta, il debitore persona fisica meritevole che proprio non ha nulla da dare possa ottenere l’esdebitazione anche senza alcuna soddisfazione ai creditori, salvo l’obbligo morale di pagare qualcosa se entro 4 anni dal beneficio la sua situazione migliora. Questa è l’ultima spiaggia ma esiste.

In altre parole, se sei insolvente in modo conclamato, la legge ti offre un’uscita: dichiari la tua situazione in tribunale e, con l’aiuto dell’OCC e di un avvocato, attivi una procedura concorsuale per chiudere i conti con tutti i creditori, Cerved compresa. Nel frattempo sei protetto dalle azioni esecutive (moratoria).

Va però sottolineato: non agire per niente non è una soluzione, perché i debiti non spariscono da soli. Se non puoi pagare nulla spontaneamente, devi comunque attivarti legalmente per ottenere la protezione e poi l’esdebitazione.

Certo, potresti “non fare niente” se sei nullatenente e confidare che nessuno ti perseguiti (la cosiddetta strategia dello struzzo): può funzionare se effettivamente non hai redditi né beni pignorabili – magari Cerved dopo un po’ ci rinuncia perché non cavano sangue da una rapa. Ma vivi male col timore di possibili pignoramenti futuri se le cose migliorano.

Meglio affrontare la cosa di petto: sovraindebitamento. È pensato proprio per chi è sovraesposto e incapace di pagare. Alla fine, potrai ricominciare pulito.

Quindi la risposta: se non puoi pagare nulla, valuta una procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo o liquidazione). È la via maestra in uno Stato di diritto per liberarti dai debiti in eccesso quando non li puoi onorare.

6.20 Cerved può vendere nuovamente il mio debito ad altre società? Cosa comporta?

Sì, i crediti possono essere oggetto di ulteriori cessioni successive. Non c’è un limite al numero di volte in cui un credito può cambiare mano: dipende dalle strategie del fondo o di Cerved. Ad esempio, Cerved potrebbe gestire per qualche anno il portafoglio e poi il fondo decide di rivendere i crediti residui a un altro operatore, magari a prezzi inferiori. Oppure il credito viene cartolarizzato in un altro veicolo.

Per il debitore, questo cosa significa? Che potresti ricevere, in futuro, lettere da un’altra società (es. un altro servicer) che ti dice “abbiamo acquisito il credito da Cerved, paghi a noi adesso”. La legge prevede che ogni cessione venga comunicata al debitore (o pubblicata in G.U. se in blocco). Quindi anche la nuova società dovrà notificarti il trasferimento o pubblicarlo, altrimenti valgono i discorsi di opponibilità di cui sopra.

Il fatto che vendano non cambia l’importo dovuto né interrompe eventuali prescrizioni (a meno che contestualmente ti mandino una messa in mora nuova).

È importante, in caso di cessione multipla, che tu richieda sempre la prova della nuova cessione. Non dare per scontato: se un giorno arriva un “Servicer X” di cui non sai nulla, chiedi i documenti come hai fatto con Cerved.

Da notare: se tu pagassi per errore al vecchio servicer (Cerved) ignorando la nuova cessione, ma la cessione non ti è stata notificata, quel pagamento potrebbe liberarti verso il nuovo (perché non eri stato informato). Quindi, di nuovo, l’informazione è chiave.

In definitiva: sì, il credito può essere rivenduto. Per te questo comporta solo un cambio di interlocutore. Dovrai ricominciare magari la trattativa con altri, oppure potresti trovare condizioni diverse (a volte chi compra più tardi è disposto a stralciare a meno, perché lo ha pagato di meno). In ogni caso, tieni presente che finché non risolvi il debito, c’è sempre la possibilità che passi di mano.

Il consiglio è: se stai già negoziando con Cerved, cerca di concludere, così eviti di dover ricominciare da capo. Se invece Cerved ha fatto perdere le tracce da anni, non essere troppo sicuro: potrebbe essere che un giorno arrivi un’altra società. La prescrizione gioca a tuo favore se passa abbastanza tempo senza atti, ma occhio.

In sintesi: il debito può cambiare nuovamente titolare, e ogni volta dovranno avvisarti. Tu dovrai rifare le dovute contestazioni/richieste con i nuovi venuti. È seccante, ma finché il debito vive sul libro contabile di qualcuno, può circolare. Obiettivo deve essere farlo morire (pagandolo o facendolo prescrivere o annullare in giudizio).

7. Simulazioni pratiche e casi studio

Per rendere concreti i concetti esposti sinora, presentiamo alcune simulazioni basate su casi tipici, che illustrano come applicare normativa e strategie difensive a situazioni reali. (N.B.: nomi e dati sono di fantasia, ma le dinamiche rispecchiano casi realmente accaduti nella pratica.)

7.1 Vecchio debito di finanziamento con prescrizione maturata

Situazione – Il signor Alessandro nel 2013 stipula un prestito personale di €8.000 con una finanziaria, da rimborsare in 4 anni di rate mensili. Paga regolarmente per 2 anni, poi nel 2015 interrompe i pagamenti per sopravvenute difficoltà (perde il lavoro). Non riuscendo a riscuotere, la finanziaria invia qualche sollecito fino al 2016, poi cede il credito in sofferenza ad un fondo nel 2018. Alessandro non riceve comunicazioni e si dimentica del debito. Nel 2026 viene contattato da Cerved Credit Collection, che per conto del fondo gli chiede €5.000 (capitale residuo più interessi) minacciando altrimenti azioni legali.

Analisi – L’ultima rata pagata risale a luglio 2015. Si tratta di un finanziamento al consumo: le singole rate hanno prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.), ma una volta risolto il contratto per inadempimento, l’intero residuo diventa esigibile e la prescrizione applicabile è quella ordinaria decennale (art. 2946 c.c.). Il termine di 10 anni ha iniziato a decorrere da quando Alessandro ha saltato le rate e la finanziaria ha risolto il contratto, presumibilmente fine 2015. Da allora, l’unico evento di rilievo è stata la cessione 2018, di cui però Alessandro non ha avuto notizia formale. Nessun atto interruttivo (decreto ingiuntivo, citazione) è stato notificato negli anni successivi. Quindi a fine 2025 il diritto di credito si è prescritto. La richiesta di Cerved nel 2026 arriva troppo tardi. Alessandro, con l’aiuto di un avvocato, invia subito a Cerved una lettera contestando la prescrizione del credito e rifiutando il pagamento. Cerved insiste sostenendo (genericamente) di aver inviato una raccomandata nel 2019 – ma non produce alcuna prova di ciò. Si arriva in tribunale: il giudice rileva che la raccomandata 2019 addotta da Cerved non ha ricevuta di ritorno e, anzi, risulta spedita a un vecchio indirizzo dove Alessandro non risiedeva più. Dunque non vale come atto interruttivo. Pertanto, accoglie l’eccezione di prescrizione e dichiara estinto il credito. Cerved soccombe e deve anche rifondere le spese legali al debitore. Alessandro non paga nulla e il debito viene archiviato definitivamente.

Nota – Questo caso mostra l’importanza di verificare i decorsi temporali. Se Alessandro, per paura, avesse iniziato a pagare qualcosa nel 2026 senza eccepire nulla, avrebbe riattivato il debito ormai “dormiente”. Invece, conoscendo i suoi diritti e tenendo i nervi saldi, ha ottenuto l’annullamento totale. Va sottolineato però che la linea temporale è stata favorevole: spesso i creditori interrompono la prescrizione prima che maturi. Qui l’inerzia del creditore gli è costata cara e Alessandro ne ha beneficiato.

7.2 Saldo e stralcio vantaggioso su credito cartolarizzato

Situazione – La signora Beatrice aveva un mutuo chirografario (senza ipoteca) con una banca, con €25.000 di saldo residuo. Nel 2020, a causa di difficoltà economiche, Beatrice interrompe i pagamenti del mutuo. La banca dopo un anno risolve il mutuo per morosità e nel 2022 cede il credito in blocco a una SPV. La posizione di Beatrice viene affidata a Cerved. Nel 2025 Cerved notifica a Beatrice un atto di precetto intimandole di pagare €30.000 (capitale €25.000 + interessi di mora e spese) entro 10 giorni, avvertendo che in difetto procederà al pignoramento. Beatrice possiede un piccolo appartamento (sul quale non c’è ipoteca essendo mutuo chirografario), e teme che Cerved possa pignorarlo.

Azioni – Con l’assistenza dello Studio legale Monardo, Beatrice mette in atto una difesa su più fronti:

  1. Contestazione della documentazione: Si chiede a Cerved di esibire il contratto di cessione del credito e la prova della notifica della cessione a Beatrice. Cerved allega di aver pubblicato un avviso in G.U., ma dall’estratto risulta che l’avviso elenca in modo generico “crediti derivanti da contratti di mutuo chirografario 2000–2020” senza dettagli specifici. Questo viene giudicato troppo vago. Nell’opposizione a precetto depositata subito dopo, si eccepisce la mancata prova della specifica inclusione del credito di Beatrice nella cessione (eccezione di carenza di legittimazione). Il giudice, in sede di ricorso d’urgenza, ordina a Cerved di produrre il contratto ex art. 210 c.p.c. per fugare i dubbi.
  2. Verifica del tasso d’interesse: Viene eseguita una perizia sul contratto di mutuo di Beatrice. Dal calcolo risulta che, sommando gli interessi di mora pattuiti (2% mensile) con il tasso corrispettivo, in alcuni trimestri il TAEG aveva superato il tasso soglia d’usura. Si predispone quindi l’eccezione di nullità per usura degli interessi ai sensi dell’art. 1815 c.c., chiedendo che dal conteggio siano eliminati tutti gli interessi moratori. Questo abbasserebbe il debito da €30.000 a circa €26.000.
  3. Rilevazione di un vizio formale nel precetto: Nel precetto notificato, Cerved non aveva allegato la copia del contratto di mutuo né indicato con precisione il tasso di interesse applicato per il periodo di mora, limitandosi a richiedere un importo forfettario. Si eccepisce la nullità del precetto per violazione dell’art. 480 c.p.c. (difetto di allegazione del titolo e indeterminatezza) in sede di opposizione. Questo potrebbe portare all’annullamento dell’atto precetto e costringere Cerved a ricominciare.
  4. Trattativa per saldo e stralcio: Contemporaneamente alle azioni legali, si avvia un dialogo transattivo. Considerate le contestazioni sollevate e il fatto che Beatrice ha un unico immobile (prima casa, non ipotecata), si propone a Cerved un saldo e stralcio di €10.000 in un’unica soluzione. Nella proposta si evidenzia che: il debito è contestato in giudizio, Beatrice ha risorse limitate ma potrebbe ottenere un prestito familiare per 10k, la casa è difficilmente liquidabile poiché prima casa e verosimilmente verrebbe protetta in un’eventuale procedura di sovraindebitamento. Dopo negoziazioni, Cerved accetta di chiudere a €12.000, ovvero circa il 40% del debito nominale e il 50% di quello richiesto. L’accordo scritto prevede il pagamento entro 60 giorni e la rinuncia di Cerved a ogni azione esecutiva, con cancellazione del precetto.

Risultato – Beatrice ottiene un sostanzioso prestito dai genitori e versa i €12.000 concordati. Cerved rilascia quietanza liberatoria e, su istanza congiunta delle parti, il tribunale dichiara cessata la materia del contendere nell’opposizione (che quindi viene chiusa senza giudizio nel merito). Beatrice mantiene la sua casa al sicuro e paga meno della metà di quanto originariamente preteso; Cerved incassa subito una somma significativa evitando l’incertezza di una causa e di un eventuale lungo pignoramento (la casa prima casa sarebbe impignorabile per crediti chirografari se Beatrice non ha altri immobili, come da riforma 2020 del CPC). Entrambe le parti, quindi, trovano conveniente l’accordo rispetto allo scenario alternativo.

7.3 Piano del consumatore con forte riduzione dei debiti

Situazione – Il signor Claudio è un grafico freelance con un reddito medio-basso e tre figli. Negli anni ha accumulato vari debiti: €20.000 con una finanziaria (ceduto poi a Cerved), €15.000 su carte di credito revolving, €10.000 di bollette arretrate e €25.000 di cartelle esattoriali (IVA e IRPEF non versate). In totale circa €70.000 di debiti. Claudio non possiede immobili (vive in affitto) e ha un’auto di modesto valore. La situazione è divenuta insostenibile: riceve continue richieste di pagamento e minacce di azioni legali da più fronti.

Procedura – Claudio si rivolge allo Studio Monardo che, valutata la situazione, gli suggerisce di accedere alla procedura di sovraindebitamento come consumatore. Viene coinvolto un OCC e predisposto un piano del consumatore da presentare al tribunale. Il piano propone quanto segue:

  • Claudio potrà pagare €300 al mese per 5 anni (grazie al suo stipendio da collaborazione e a piccoli aiuti familiari). Totale €18.000.
  • Si prevede che tali €18.000 saranno così suddivisi: €8.000 andranno al fondo gestito da Cerved (su €20.000 di credito, quindi circa il 40%), €4.000 ai creditori delle carte di credito (su 15k, circa 27%), €3.000 ai creditori di bollette (su 10k, 30%) e €3.000 all’Agenzia Entrate Riscossione per le cartelle (su 25k, solo 12%). Ciò è possibile anche grazie al fatto che l’Agenzia ha aderito alla rottamazione-quater nel frattempo, riducendo parte del suo credito.
  • Nessun pagamento di interessi o sanzioni: le somme verranno imputate solo a capitale. Dopo i 5 anni, il restante debito non pagato sarà cancellato.

Il piano dimostra che i creditori avrebbero ricevuto meno in un’alternativa liquidatoria (poiché Claudio non ha beni da pignorare, al netto di quello stipendio minimo). L’OCC attesta la fattibilità e la convenienza del piano.

Il tribunale omologa il piano, nonostante l’opposizione di uno dei creditori chirografari, ritenendo Claudio meritevole (non ha aggravato colpevolmente la sua posizione) e giudicando la proposta più vantaggiosa per i creditori rispetto al fallimento personale (dove probabilmente non avrebbero preso nulla).

Svolgimento – Con l’omologazione, tutti i creditori (Cerved incluso) sono vincolati al piano. Eventuali pignoramenti o cause vengono sospese. Claudio inizia a versare i €300 mensili all’OCC, che li ripartisce secondo il piano. Durante i 5 anni, nessun creditore può agire contro di lui. Claudio riesce a rispettare tutti i pagamenti grazie a un’oculata gestione e all’aiuto sporadico di un parente.

Esdebitazione – Al termine dei 5 anni, Claudio ha versato quanto promesso. Il tribunale verifica la corretta esecuzione e concede l’esdebitazione: i debiti residui di Claudio verso tutti i creditori vengono dichiarati inesigibili. In particolare, il fondo gestito da Cerved, che non ha potuto opporsi efficacemente, deve rinunciare al 60% circa del suo credito che è rimasto impagato. Claudio è ora libero dai debiti e può ricostruire la propria vita finanziaria da zero.

Commento – Questo caso illustra come, tramite gli strumenti di legge, un debitore in grave difficoltà possa ottenere un taglio drastico dei debiti con la supervisione del tribunale. Cerved e gli altri creditori hanno dovuto accettare una forte riduzione, ma a fronte di una situazione in cui altrimenti probabilmente non avrebbero recuperato nulla di significativo. Claudio ha evitato qualsiasi azione esecutiva (pignoramenti dello stipendio, ecc.) grazie al “ombrello” del tribunale e ha avuto un obiettivo chiaro da seguire (5 anni di pagamenti sostenibili), trascorsi i quali è tornato solvibile e fuori dalle black list creditizie.

7.4 Rateizzazione con interessi usurari corretti in corsa

Situazione – Il signor Davide deve €5.000 ad una società di recupero crediti (non Cerved, un altro operatore) per un prestito personale insoluto. Non potendo pagare subito, accetta nel 2024 un piano di rientro in 36 rate mensili da €220 l’una. Dopo aver pagato qualche rata, Davide si rende conto che sommando tutti i versamenti finirà per pagare circa €7.920 su un debito iniziale di €5.000. Chiede chiarimenti e la società risponde che gli è stato applicato un interesse annuo del ~25% sul rateizzo per i 3 anni.

Allarmato, Davide si rivolge allo Studio Monardo. Viene calcolato il TAEG di quel piano di rientro e risulta intorno al 27% annuo. Confrontando con i tassi soglia d’usura per il credito al consumo di piccolo importo, si scopre che quel 27% supera la soglia vigente (poniamo fosse al 22% per quella categoria).

Analisi – Gli interessi concordati nel piano di rientro risultano usurari ai sensi della legge 108/96. Pertanto, la clausola di interessi è nulla ex art. 1815 c.c. e Davide sarebbe tenuto a restituire solo il capitale ricevuto, senza interessi.

Azioni – L’avvocato invia immediatamente una diffida alla società di recupero crediti evidenziando la natura usuraria del tasso applicato alla rateizzazione, dichiarando la nullità della clausola di interesse e intimando di ricalcolare il piano a interessi zero, con rate finali ridotte di conseguenza. In caso contrario, Davide è pronto a rivolgersi all’autorità giudiziaria chiedendo la restituzione degli interessi già pagati e la nullità dell’accordo.

La società, resasi conto del rischio (anche reputazionale, l’AGCM potrebbe sanzionarli per pratica scorretta), accetta una rimodulazione: il debito residuo di Davide viene dilazionato senza ulteriori interessi, con rate da €140 al mese (che moltiplicate per 36 mesi danno circa €5.040, somma comprensiva di quanto restava del capitale più spese vive). In pratica, riconoscono di togliere gli interessi eccedenti e tenere solo un tasso zero simbolico per i mesi restanti.

Risultato – Davide prosegue i pagamenti a €140/mese e completa il rimborso senza ulteriori oneri usurari. Non è stato necessario andare in causa: la minaccia fondata di un’azione legale e di segnalazione all’Antitrust è bastata per ottenere giustizia in via stragiudiziale.

Alternativa – Se la società non avesse ceduto, Davide avrebbe potuto pagare sotto riserva e poi fare causa per la ripetizione degli interessi usurari versati, oppure interrompere i pagamenti e fare opposizione nel caso avessero tentato esecuzione forzata, appellandosi all’art. 1815 c.c. In ogni caso, la legge era dalla sua parte.

Questo caso insegna che bisogna stare attenti anche alle condizioni dei piani di rientro: non sempre la scorrettezza sta nel passato (contratto originario), a volte anche le soluzioni proposte dal recupero crediti possono nascondere trappole (interessi eccessivi) che vanno smascherate e corrette.

8. Tabelle riepilogative e approfondimenti

Per facilitare la consultazione delle principali norme e procedure descritte, riportiamo alcune tabelle riassuntive con i riferimenti essenziali agli articoli di legge e ai rimedi a disposizione del debitore. Questi schemi sintetici aiutano a individuare rapidamente i punti chiave (termini, scadenze, benefici), rimandando al testo dell’articolo per gli approfondimenti.

8.1 Principali articoli del Codice Civile e del TUB

NormaOggettoContenuto essenziale
Art. 1264 c.c.Efficacia della cessione nei confronti del debitoreLa cessione del credito è efficace verso il debitore solo se questi l’ha accettata o gli è stata notificata; prima di allora, il pagamento fatto al creditore originario libera il debitore.
Art. 1283 c.c.AnatocismoGli interessi scaduti possono produrre altri interessi solo: dal giorno della domanda giudiziale, oppure per convenzione posteriore alla scadenza e per interessi scaduti da almeno 6 mesi. (Tutela il debitore contro la capitalizzazione continua degli interessi, salvo pattuizione esplicita).
Art. 1815 c.c. (comma 2)Interessi – Nullità per usuraSe sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. (Si applica sia agli interessi corrispettivi sia moratori, come confermato da giurisprudenza).
Art. 2946 c.c.Prescrizione ordinaria (10 anni)Le azioni si prescrivono in dieci anni se la legge non dispone un termine diverso. (Regola generale per crediti contrattuali e altri diritti non altrimenti disciplinati).
Art. 2948 c.c.Prescrizione quinquennale (5 anni)Si prescrivono in 5 anni: interessi, canoni, rate di mutuo, prestazioni periodiche in genere, nonché tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o frazioni di anno. (Si applica ai pagamenti periodici come bollette, rate finanziamenti, affitti, ecc.).
Art. 2943 c.c.Interruzione della prescrizioneLa prescrizione è interrotta da un atto con cui il creditore esercita il diritto verso il debitore (es. costituzione in mora) o da riconoscimento del debito da parte del debitore. L’interruzione fa decorrere un nuovo periodo di prescrizione di pari durata.
Art. 2953 c.c.Conversione dei termini di prescrizioneQuando un diritto è accertato con sentenza passata in giudicato o decreto ingiuntivo non opposto, si prescrive in 10 anni dal passaggio in giudicato. (I diritti con prescrizione breve diventano decennali dopo titolo giudiziale definitivo).
Art. 119 TUB (D.Lgs. 385/1993)Diritto a documentazione bancariaIl cliente (o eredi/aventi causa) ha diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi 10 anni, entro 90 giorni e dietro rimborso spese. Se il servicer/banca non adempie, il giudice può ordinare l’esibizione (art. 210 c.p.c.).
Art. 210 c.p.c.Ordine di esibizioneIl giudice può ordinare ad una parte o a un terzo di esibire documenti rilevanti, fissando modalità e termini. Il rifiuto ingiustificato può essere valutato nella decisione (anche con conseguenze negative per chi rifiuta).

8.2 Termini e rimedi procedurali

Atto o proceduraTermini per agire (o per adempiere)Rimedio e normativaNote operative
Lettera di sollecito di CervedNon ci sono termini per rispondere, ma è consigliabile reagire subito (entro 10-15 giorni) chiedendo documenti e contestando eventuali irregolarità.Richiesta ex art. 119 TUB (documentazione); diffida stragiudiziale; eventuale proposta transattiva.Una risposta tempestiva può evitare che Cerved passi al legale. Inviare PEC/racc. con richieste specifiche dimostra volontà di definire e tutela i tuoi diritti.
Decreto ingiuntivoIl debitore ha 40 giorni dalla notifica per pagare o proporre opposizione (art. 641 c.p.c.).Opposizione ex art. 645 c.p.c.: atto di citazione entro 40 gg, con eccezioni (prescrizione, nullità contratto, difetto di prova, ecc.) e richiesta sospensione esecuzione (art. 649 c.p.c.).Se non si propone opposizione in tempo, il decreto diventa esecutivo e la prescrizione si converte in decennale (art. 2953 c.c.). L’opposizione apre un giudizio ordinario.
Precetto (intimazione di pagamento)Prima di notificare il precetto, deve essere stato notificato il titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo). Il precetto deve dare almeno 10 giorni per pagare (art. 480 c.p.c.).Opposizione ex art. 617 c.p.c. (entro 20 gg dalla notifica) per vizi formali del precetto o per nullità sostanziale manifesta. Oppure opposizione ex art. 615 c.p.c. se si contesta il diritto di procedere (es. pagamento già avvenuto).Verificare sempre che il precetto alleghi copia conforme del titolo e contenga calcoli chiari. In caso contrario, può essere annullato (Cass. 7243/2024 ha annullato un precetto Prelios per mancata notifica del titolo).
Pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi)Può avvenire dopo 10 giorni dal precetto non soddisfatto. Va notificato ai debitori e, per pignoramento presso terzi, anche al terzo (es. banca).Opposizione ex art. 615 c.p.c.: se si contesta il diritto di eseguire (es. titolo nullo, credito estinto) – da proporre prima che l’esecuzione termini. Opposizione ex art. 617 c.p.c.: per vizi formali del pignoramento (entro 20 gg dalla notifica dell’atto).Il pignoramento senza titolo e precetto validi è nullo. Se subisci un pignoramento “a sorpresa” verifica se ti hanno notificato correttamente titolo e precetto: in caso contrario, l’opposizione lo farà cadere.
Rottamazione‑quinquies (debiti fiscali)Domanda entro il 30 aprile 2026; Versamento prima rata (o unica soluzione) entro 31 luglio 2026. Rateizzabile in max 54 rate bimestrali (9 anni).Normativa: art. 1 commi 231–252, L. 199/2025 (Bilancio 2026). Decadenza se non si pagano 2 rate (anche non consecutive).La domanda di rottamazione presentata sospende le azioni esecutive dell’ADER e i termini di prescrizione e decadenza dei carichi. In caso di decadenza, si perdono i benefici e il debito “resuscita” per intero dedotti i pagamenti fatti.
Procedura di sovraindebitamento (piano o accordo)Il tribunale, ricevuta l’istanza, verifica ammissibilità e fissa un’udienza. I creditori possono presentare osservazioni entro 30 giorni prima dell’udienza (se piano) o votare (se accordo).Normativa: Legge 3/2012 (come aggiornata dal D.Lgs. 14/2019, Codice della Crisi). Presentazione tramite OCC. Effetti: sospensione delle azioni esecutive dal deposito del ricorso (art. 54 CCII).La procedura offre blocco immediato di pignoramenti e cause (moratoria concorsuale) e, se si conclude positivamente, l’esdebitazione finale. Richiede però il rispetto rigoroso di requisiti formali e di meritevolezza.

8.3 Approfondimenti giurisprudenziali recenti

Negli ultimi anni, la giurisprudenza (soprattutto di legittimità) ha prodotto pronunce di rilievo su vari aspetti collegati ai crediti deteriorati e all’attività di recupero, che rafforzano le difese dei debitori:

  • Iscrizione all’albo finanziario del servicerCass. civ. Sez. III, ord. 7243/2024: la mancata iscrizione del servicer nell’elenco ex art. 106 TUB non comporta invalidità degli atti di recupero. La norma ha natura amministrativa e le relative violazioni non travolgono né i contratti di cessione né gli atti processuali compiuti dal servicer. (Conferma SU Cass. 33719/2022).
  • Notifica del titolo esecutivo prima del precettoCass. 7243/2024 (medesima ord.): ha dichiarato nullo il precetto intimato dal servicer poiché non risultava notificato al debitore il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) su cui si fondava, in violazione dell’art. 480 c.p.c.. Questo precedente impone ai creditori di allegare sempre copia conforme del titolo al precetto, pena la nullità di quest’ultimo e l’annullabilità del pignoramento eventualmente iniziato.
  • Prova della cessione e avviso in GazzettaCass. civ. Sez. I, ord. 27178/2025: ha stabilito che l’avviso di cessione pubblicato in G.U. può costituire prova sufficiente della cessione solo se contiene elementi precisi per individuare lo specifico credito. Se l’avviso è generico, il debitore può esigere la produzione del contratto di cessione integrale. Inoltre, se il debitore contesta l’esistenza stessa della cessione, l’avviso non basta: il creditore deve provare il contratto, poiché l’avviso serve all’efficacia ma non prova l’esistenza del contratto.
  • Interessi moratori usurariCass. civ. ord. 26286/2019 e altre: la Cassazione ha più volte affermato che, nel calcolo dell’usura, vanno considerati anche gli interessi di mora sommati al tasso corrispettivo. Se la somma supera la soglia, tutti gli interessi (corrispettivi e moratori) sono nulli. Inoltre, anche isolatamente, se il tasso di mora pattuito eccede la soglia, scatta la sanzione di gratuità del prestito (tesi confermata pure da Cass. 19597/2020). Questo è un potente strumento per ridurre i debiti caricati da penali di mora elevate.
  • Nullità delle clausole anatocistiche – Giurisprudenza costante (es. Cass. 9127/2015) ha ritenuto nulle per violazione di norme imperative le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui conti correnti ante 2000, in assenza di specifico accordo successivo del correntista. Ciò ha portato a numerose cause in cui i saldi bancari sono stati ricalcolati riducendo sensibilmente l’esposizione del cliente. Questo principio è applicabile anche nei conteggi presentati dai servicer: vanno epurati degli interessi anatocistici non dovuti, con eventuale ricalcolo del dovuto.
  • Sovraindebitamento – convenienza del piano del consumatoreTribunale di Trani, decreto 18/05/2025: ha omologato un piano del consumatore nonostante l’opposizione di un grande servicer, ritenendo soddisfatto il requisito della convenienza per i creditori. Nel caso, il servicer ipotecario otteneva dal piano una somma leggermente superiore a quella ricavabile da una vendita forzata dell’immobile, quindi il giudice ha imposto il piano anche senza l’accordo del creditore. Ciò evidenzia che i servicer possono essere “vincolati” in procedure giudiziali a condizioni meno favorevoli per loro, se il piano risulta comunque più vantaggioso rispetto alla liquidazione.
  • Composizione negoziata della crisi d’impresa – Questo strumento (DL 118/2021) è relativamente nuovo e la giurisprudenza in tema è in evoluzione. Ha però già mostrato risultati: diversi tribunali (es. Trib. Milano, ord. 28/04/2023) hanno appoggiato soluzioni negoziate dove anche istituti di credito e servicer hanno concesso moratorie e falcidie per evitare il tracollo di PMI in crisi. Sebbene ciò riguardi più le imprese che i consumatori, indica una tendenza: favorire le soluzioni concordate e il recupero efficiente piuttosto che lo scontro frontale, nell’interesse di ambo le parti.

Questi orientamenti giurisprudenziali aggiornati al dicembre 2026 confermano che il terreno normativo e giudiziario è tutt’altro che spoglio per il debitore: vi sono spunti e appigli validi per chi, con l’assistenza giusta, voglia difendersi in modo incisivo dalle pretese di Cerved o altri recuperatori.

9. Conclusioni

Gestire un vecchio debito ceduto a Cerved Credit Collection richiede conoscenze giuridiche, contabili e un approccio strategico. Come abbiamo visto, il debitore dispone di numerosi strumenti per verificare la legittimità del credito, contestare vizi formali e sostanziali e negoziare condizioni più favorevoli. Conoscere i termini di prescrizione applicabili (5 o 10 anni a seconda dei casi) ed esercitare per tempo il diritto di farli valere può letteralmente azzerare la pretesa in certi frangenti. Ugualmente importante è pretendere la documentazione completa (ai sensi dell’art. 119 TUB) per inchiodare il creditore alle sue responsabilità probatorie. Abbiamo sottolineato come contestare le cessioni poco chiare e far valere eventuali tassi usurari o anatocistici possa ridurre drasticamente il debito richiesto. Sono tutti passaggi fondamentali per evitare di pagare ciò che non è dovuto.

Il quadro normativo aggiornato al 21 dicembre 2026 include anche le ultime pronunce della Cassazione, che hanno chiarito ad esempio l’irrilevanza (civile) della mancata iscrizione del servicer all’albo finanziario, la necessità di notificare il titolo esecutivo prima di ogni precetto e l’adeguatezza dell’avviso di cessione solo se sufficientemente specifico. Parallelamente, il legislatore ha introdotto la rottamazione-quinquies (2026) che consente di definire le cartelle esattoriali con sconti consistenti, e ha consolidato gli strumenti di sovraindebitamento, offrendo ai debitori onesti l’opportunità di ripartire. In poche parole, oggi più che mai chi si trova oppresso dai debiti ha vie d’uscita legali eque e sostenibili.

È però cruciale agire tempestivamente e con il supporto di un professionista esperto. Ogni giorno di inerzia può avvicinare un pignoramento o far perdere un termine per opporsi. Ogni risposta improvvisata potrebbe pregiudicare un diritto di difesa (come pagare e far rivivere un debito prescritto).

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi, insieme al suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti, è in grado di analizzare la tua situazione debitoria e proporti la soluzione più adatta: dalla verifica tecnica del debito (prescrizione, tassi, documentazione) all’opposizione giudiziale nei tribunali competenti, fino alla negoziazione di un saldo e stralcio o alla predisposizione di un piano del consumatore. La tempestività è decisiva: muovendosi per tempo, si possono bloccare sul nascere azioni esecutive come pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi, e incanalare la vicenda verso una risoluzione vantaggiosa.

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