Introduzione
Ricevere una lettera da Advancing Trade per debiti vecchi può generare preoccupazione e confusione. Si tratta di un sollecito di pagamento inviato da una società di recupero crediti che spesso riguarda fatture o finanziamenti dimenticati da anni. Perché è importante affrontare subito questa situazione? Ignorare la comunicazione o commettere errori può esporre il debitore a rischi seri: ad esempio, la società potrebbe intraprendere azioni legali (come un decreto ingiuntivo) con possibili pignoramenti di stipendio o conti correnti. Molti debitori, presi dal panico, finiscono per pagare importi non dovuti o prescritti, oppure cadono in trappole negoziando male un accordo. Ecco perché è urgente capire come difendersi correttamente: dalla verifica della prescrizione del debito (ossia se è troppo vecchio per essere richiesto) , fino alle strategie legali per contestare pretese infondate o eccessive.
In questa guida approfondita e aggiornata a dicembre 2026, troverai le principali soluzioni legali per gestire al meglio un sollecito di pagamento da parte di Advancing Trade S.p.A. Anticipiamo subito che esistono diversi strumenti efficaci a tutela del debitore: – Eccepire la prescrizione quando il credito è ormai scaduto per legge (come spesso accade per bollette e rate non pagate dopo 5 o 2 anni, a seconda dei casi ). – Richiedere prove documentali del debito e della legittimazione della società (in mancanza di documenti, la pretesa può essere contestata in giudizio). – Trattare un saldo e stralcio sostenibile, ovvero un accordo transattivo per chiudere la pendenza pagando solo una parte dell’importo originario. – Attivare procedure di tutela come l’opposizione a decreto ingiuntivo se la società agisce per vie giudiziarie, oppure aderire a strumenti come la composizione della crisi da sovraindebitamento per trovare soluzioni più ampie ai debiti.
Chi può aiutarti in questa situazione? L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono assistenza professionale su tutto il territorio nazionale per casi di questo tipo. L’Avv. Monardo, cassazionista con oltre 16 anni di esperienza, coordina professionisti esperti in diritto bancario e tributario capaci di affrontare sia debiti privati che debiti fiscali. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ex L. 3/2012 (iscritto negli elenchi ministeriali) e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi, qualifiche che attestano la sua competenza nel trovare soluzioni legali e sostenibili per chi è sommerso dai debiti. Inoltre, è accreditato come Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, potendo assistere anche imprenditori in difficoltà nella ristrutturazione dei debiti aziendali.
Come può intervenire concretamente l’Avv. Monardo con il suo team? Innanzitutto attraverso un’analisi dettagliata dell’atto ricevuto e della posizione debitoria: verrà valutata la legittimità della richiesta di Advancing Trade, l’eventuale prescrizione, e la presenza di irregolarità (come interessi non dovuti o mancanza di documentazione). In base alla situazione, il team può attivare ricorsi e opposizioni immediate per bloccare sul nascere azioni esecutive indebite, ad esempio contestando un decreto ingiuntivo o ottenendo la sospensione di misure come fermi amministrativi o ipoteche se il creditore agisce oltre i limiti. Parallelamente, i professionisti possono gestire trattative mirate con la società di recupero crediti per ridurre l’importo dovuto e concordare piani di rientro sostenibili o saldi e stralci vantaggiosi. All’occorrenza, vengono proposte soluzioni giudiziali ed extragiudiziali come la rateizzazione legale del debito, l’accesso a procedure di sovraindebitamento (ad esempio il piano del consumatore) o altre azioni per ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) secondo la normativa vigente.
Il nostro obiettivo è fornire un quadro completo e pratico dal punto di vista del debitore: ti spiegheremo passo dopo passo cosa accade dopo la lettera di sollecito, quali sono i tuoi diritti e quali strumenti di difesa puoi usare per evitare di pagare più del dovuto o subire ingiustamente azioni forzate. Seguendo i consigli di questa guida e affidandoti a professionisti esperti, potrai trasformare una situazione di crisi in un percorso verso la soluzione, tutelando il tuo patrimonio e la tua serenità.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Chi è Advancing Trade e che valore ha la loro lettera di sollecito?
Advancing Trade S.p.A. è una società italiana specializzata nel recupero crediti. Opera per conto di vari creditori (banche, finanziarie, compagnie telefoniche, ecc.) oppure acquista direttamente portafogli di crediti deteriorati. La lettera che invia al debitore è generalmente una lettera di messa in mora o sollecito di pagamento, redatta su carta intestata, in cui si intima il pagamento di una certa somma entro un termine breve (tipicamente 7 o 15 giorni). Dal punto di vista giuridico, questa lettera non è un atto giudiziario esecutivo, ma costituisce un atto formale con cui il creditore (o chi per esso) richiede il pagamento, avvertendo il debitore dell’eventualità di azioni legali in caso di mancato saldo.
Occorre distinguere la lettera di sollecito da documenti ben più gravi come un decreto ingiuntivo o un atto di precetto. La comunicazione di Advancing Trade è, per così dire, un avvertimento pre-legale: serve spesso a mettere pressione psicologica sul debitore e, al contempo, a “costituirlo in mora”. In base all’art. 1219 del Codice Civile, infatti, il creditore può intimare per iscritto al debitore di adempiere, e da quel momento il debitore è formalmente in mora (con conseguenze come la decorrenza degli interessi moratori). Inoltre, la lettera inviata per raccomandata A/R o PEC ha lo scopo di interrompere la prescrizione del credito, ricominciando il conteggio del tempo entro cui il creditore può agire per legge .
Tuttavia, va chiarito che la lettera di Advancing Trade di per sé non è un titolo esecutivo: ciò significa che se il debitore non paga entro i giorni indicati, la società non può procedere direttamente a pignoramenti o prelievi forzosi. Per fare ciò, dovrebbe prima ottenere un provvedimento da un giudice (es. un decreto ingiuntivo esecutivo). Dunque, il sollecito ha un valore legale relativo: mette in mora il debitore ed eventualmente interrompe i termini di prescrizione , ma non obbliga al pagamento immediato sotto pena diretta di esecuzione forzata. Questo non significa che vada ignorato: al contrario, il debitore informato deve cogliere l’occasione per valutare la propria posizione e preparare le contromosse opportune prima che la questione sfoci in una causa.
Infine, Advancing Trade ha l’obbligo di trasparenza verso il debitore: nella lettera devono essere indicati chiaramente l’originario creditore (ad esempio TIM, un istituto di credito, ecc.), la natura del debito (bolletta, prestito, penale contrattuale…) e l’importo dettagliato (capitale, interessi, eventuali spese). Se tali informazioni non sono chiare, il debitore ha diritto di pretenderle. In ogni caso, una lettera generica o poco documentata può essere contestata proprio per difetto di chiarezza e prova. Come vedremo, in giudizio la società di recupero dovrà fornire documentazione adeguata del credito e della sua legittimazione a riscuotere, pena il rigetto della sua domanda.
Prescrizione dei debiti: tempi massimi di recupero
Un aspetto centrale da esaminare è la prescrizione del debito indicato nella lettera. La prescrizione estingue il diritto del creditore se trascorre un certo tempo senza che egli lo eserciti (artt. 2934 e segg. c.c.). I termini di prescrizione variano a seconda del tipo di credito: – Termine ordinario di 10 anni: si applica ai diritti per i quali la legge non prevede un termine diverso (art. 2946 c.c.). Molti debiti contrattuali cadono in prescrizione decennale, ad esempio finanziamenti bancari (salvo rate periodiche) e altri crediti non qualificati come “periodici”. – Termine breve di 5 anni: ai sensi dell’art. 2948 c.c., si prescrivono in cinque anni “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” . Questo include le bollette e utenze periodiche (telefonia, acqua, luce, gas) e in generale rate e canoni con scadenza regolare. Fino al 2019 le bollette telefoniche cadevano in prescrizione in 5 anni; la Legge di Bilancio 2020 ha ridotto a 2 anni il termine per le fatture telefoniche emesse da allora in poi, equiparandole a luce e gas . Dunque, ad esempio, un vecchio conto telefonico del 2017 si prescriveva nel 2022 (5 anni), mentre una bolletta del 2021 si prescrive nel 2023 (2 anni). – Termini ultrabrevi: per alcune categorie speciali la legge prevede termini ancora più brevi (spesso 3 anni o meno), ad esempio per contributi previdenziali, stipendi, parcelle di avvocati o notai, etc. Questi casi sono meno frequenti nel contesto dei debiti di consumo e andrebbero valutati singolarmente con riferimento alle norme specifiche.
È fondamentale capire se il debito richiesto da Advancing Trade sia già scaduto per prescrizione. Se dal momento in cui il creditore originale poteva chiedere il pagamento sono trascorsi più di 5 o 10 anni (a seconda del caso) senza atti interruttivi validi, allora il debitore può sollevare l’eccezione di prescrizione, rifiutando legalmente il pagamento. In termini pratici, quando un debito è prescritto “ogni eventuale sollecito o richiesta di pagamento è da considerarsi priva di valore”, poiché l’azienda creditrice “non ha più nulla da pretendere” . Attenzione: la prescrizione non opera automaticamente, ma deve essere eccepita dal debitore. Ciò significa che se ricevi una richiesta per un debito che ritieni prescritto, devi dichiararlo espressamente in una comunicazione formale (meglio tramite raccomandata A/R o PEC), contestando il pagamento in quanto tardivo.
Un’altra accortezza riguarda gli atti interruttivi: la prescrizione può essere interrotta da atti come una diffida scritta del creditore (messa in mora) , la notifica di un atto giudiziario (es: citazione, decreto ingiuntivo) , o dal riconoscimento del debito da parte del debitore (ad esempio una promessa di pagamento o una richiesta di dilazione) . In caso di interruzione, il termine di prescrizione ricomincia da capo (art. 2945 c.c.). Per questo spesso le società di recupero inviano solleciti periodici: anche una semplice raccomandata ricevuta dal debitore fa ripartire il conteggio dei 5 o 10 anni. Al contrario, solleciti via telefono, email ordinaria o posta semplice non hanno efficacia interruttiva se il debitore li contesta o se non se ne ha prova di ricezione . Ad esempio, una telefonata minacciosa di un operatore di Advancing Trade può intimorire, ma giuridicamente non sospende il decorso del tempo.
Riassumendo: verificare le date è il primo passo. Se il debito è prescritto (ossia sono passati più anni del dovuto senza serie intimazioni scritte), il debitore è in una posizione di forza: potrà far valere la prescrizione come scudo legale assoluto, evitando il pagamento . Nei paragrafi successivi vedremo come formalizzare questa eccezione e difenderla, ma già in sede stragiudiziale il debitore può comunicarla alla società di recupero per provare a chiudere la vicenda.
Cessione del credito e onere della prova della società di recupero
Spesso i debiti “vecchi” vengono ceduti dal creditore originario a società come Advancing Trade. La cessione del credito è lecita ai sensi degli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile, e permette al nuovo creditore (cessionario) di subentrare nella posizione del precedente. Per avere effetto verso il debitore, però, la cessione dev’essere notificata o accettata dal debitore stesso (art. 1264 c.c.) . Ricevere la lettera da Advancing Trade equivale in genere a una notifica di avvenuta cessione: da quel momento si dovrà pagare il nuovo creditore, non più l’originario, ed un eventuale pagamento fatto al vecchio creditore non libererebbe più il debitore (salvo il caso in cui il debitore non sapesse ancora della cessione) .
Dal punto di vista probatorio, però, non basta che la società di recupero dichiari di aver acquistato il credito: se il debitore contesta, sarà onere della società fornire prove concrete della propria legittimazione. La Corte di Cassazione ha chiarito, in casi di cessioni in blocco ex art. 58 TUB, che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione ha solo funzione di pubblicità-notizia e non prova automaticamente che un certo credito rientri tra quelli ceduti . In caso di contestazione, il cessionario deve provare sia l’esistenza del contratto di cessione, sia che il singolo credito controverso era incluso nell’operazione . L’avviso in G.U. può bastare solo se descrive in modo molto preciso i crediti ceduti, consentendo di ricondurre con certezza il debito del debitore a quelli elencati; altrimenti, occorre esibire il contratto di cessione o gli estratti che elencano proprio quel credito. In sostanza, la società dovrà dimostrare di avere titolo per riscuotere.
Questa impostazione tutela il debitore da pretese infondate. Immaginiamo che Advancing Trade affermi di aver acquisito un vecchio credito bancario: il debitore può chiedere che venga provata l’effettiva cessione (ad esempio producendo un documento attestante che il suo contratto n. XYZ figura tra quelli ceduti). Se la società non produce nulla, oppure esibisce solo un elenco numerico incomprensibile, il giudice potrebbe non ritenere assolto l’onere della prova e dunque respingere la domanda di pagamento .
Da notare che anche la semplice intestazione della lettera di sollecito costituisce notifica della cessione ex art. 1264 c.c. (è un atto a forma libera, non serve un ufficiale giudiziario) . Tuttavia, come detto, la notifica informa ma non prova in maniera piena la titolarità sostanziale del credito. Pertanto il debitore, nel rispondere al sollecito, può mettere in dubbio la legittimazione di Advancing Trade e richiedere documentazione: ad esempio copia della lettera di cessione inviata dal creditore cedente, o dichiarazioni del cedente che confermino l’avvenuto trasferimento. Questo costringe la società a “scoprire le carte”. In diversi casi pratici, di fronte a contestazioni puntuali, alcune società di recupero non sono state in grado di produrre contratti o documenti precisi, portando al rigetto delle loro richieste in sede giudiziale.
Norme a tutela del debitore contro pratiche aggressive
Il recupero crediti deve avvenire nel rispetto della legge e della dignità del debitore. Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) vieta espressamente le “pratiche commerciali aggressive” verso i consumatori, tra cui rientrano le condotte persecutorie o intimidatorie per estorcere un pagamento non dovuto. Ad esempio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM, Antitrust) ha sanzionato società di recupero che inviavano atti di citazione falsi o pretestuosi ai debitori per spaventarli, senza poi instaurare realmente la causa . Tale condotta è stata ritenuta una grave pratica aggressiva, perché minacciava un’azione legale infondata al solo scopo di indurre al pagamento immediato. Anche telefonate incessanti a casa o sul luogo di lavoro, toni minacciosi, o il far credere al debitore che stia per arrivare la polizia per portargli via i beni, sono comportamenti illegittimi. In casi estremi, il debitore può spingersi a denunciare per molestie o stalking gli incaricati che esagerino: ad esempio, chiamare decine di volte al giorno il debitore o i suoi familiari può integrare reato di molestie (art. 660 c.p.) e, se sistematico e grave, persino stalking.
Le linee guida sul recupero crediti stabilite dalle Authority e dalla giurisprudenza evidenziano che: – Il debitore va rispettato: no a offese, minacce, o comunicazioni lesive della reputazione (come cartoline aperte o avvisi lasciati in portineria che rivelino a terzi la sua posizione debitoria, il che violerebbe la privacy). – Ogni richiesta deve essere corretta e veritiera: non si possono prospettare conseguenze legali inesatte o impossibili. Ad esempio, scrivere “se non paghi entro 7 giorni procederemo con pignoramento presso la sua abitazione” è improprio se non si dispone ancora di un titolo esecutivo. Sarebbe una prospettazione ingannevole e aggressiva allo stesso tempo. – Il recuperatore non può spacciarsi per un’autorità: talvolta lettere di società private sono formulate in modo da sembrare provenienti da un tribunale o dall’Agenzia delle Entrate, con timbri e diciture fuorvianti. Questa pratica è scorretta. La lettera di Advancing Trade deve chiaramente indicare che è un sollecito di pagamento extra-giudiziale. – Il debitore ha diritto a ricevere informazioni chiare sul credito. Se contesta il debito, la società deve verificare e fornire riscontro, eventualmente sospendendo le pretese in attesa di chiarimenti. L’AGCM ha anche ribadito che è contrario alla diligenza professionale tentare di recuperare somme prescritte o non più esigibili: continuare a pretendere pagamenti che per legge non sono più dovuti è una pratica scorretta e il debitore può segnalarla alle autorità.
In sintesi, il debitore informato gode di diverse tutele normative. Non deve subire passivamente strategie aggressive messe in atto da alcuni recuperatori “spregiudicati”, che puntano sulla paura o stanchezza del consumatore medio . Al contrario, conoscere i propri diritti permette di reagire: ad esempio, reclamando presso un’associazione di consumatori o segnalando all’Autorità Antitrust eventuali abusi (molte sanzioni negli ultimi anni sono scattate proprio da segnalazioni di utenti). Nel prosieguo dell’articolo vedremo come, alla luce di queste norme, il debitore possa impostare una strategia difensiva efficace sin dal primo momento in cui riceve la lettera di sollecito.
Procedura dopo la notifica: passo dopo passo cosa fare
Ricevere una raccomandata o una PEC da Advancing Trade è solo il primo atto di una possibile escalation. Ecco una guida passo-passo su cosa fare e cosa accade dopo la notifica del sollecito:
1. Leggere attentamente la lettera e verificare i dati: Apri subito la comunicazione (non ignorarla lasciandola in giacenza, perché dopo 30 giorni sarebbe considerata comunque notificata). Identifica: – Chi è il creditore originario: dovrebbe essere indicato il nome dell’ente o azienda da cui nasce il debito (es. una banca, una società telefonica, un fornitore). – L’importo richiesto: controlla come è composto (capitale originario, interessi maturati, eventuali spese di recupero). Confrontalo con i tuoi documenti: è coerente con eventuali fatture o rate insolute? Ci sono somme apparentemente gonfiate? – La data e la natura del debito: cerca riferimenti a contratti o fatture (numero fattura, data scadenza, numero contratto di finanziamento, etc.). Questo aiuta a capire l’anzianità del debito e valutare se possa essere prescritto. Ad esempio, se la lettera menziona una fattura telefonica scaduta il 10/2016 per €200, già al volo puoi stimare che potrebbe essere prescritta (5 anni essendo bolletta ante-2020, quindi dopo il 10/2021 non sarebbe più esigibile salvo interruzioni).
2. Mantenere la calma e non ammettere il debito frettolosamente: È comprensibile sentirsi sotto pressione, ma evita reazioni impulsive. Non chiamare immediatamente la società ammettendo il debito o promettendo pagamenti, né inviare email frettolose di riconoscimento. Ogni ammissione non necessaria potrebbe complicare eventuali eccezioni future (ad esempio, un riconoscimento scritto o registrato del debito interrompe la prescrizione ex art. 2944 c.c. e vincola il debitore ). Prenditi il tempo di analizzare la situazione o farla analizzare da un esperto prima di comunicare con la società di recupero.
3. Verificare la prescrizione e la documentazione: In base ai dati raccolti dal punto 1, determina se il debito potrebbe essere prescritto. Se sì, questo diventa il fulcro della tua difesa. Recupera eventuali ricevute o estratti conto per vedere l’ultima data di pagamento effettuata. Se non hai documenti, puoi richiederli formalmente (vedi punto successivo). Inoltre, valuta se il debito è reale e non frutto di errori: a volte vengono chiesti importi già pagati o addebitati per sbaglio (ad esempio “servizi non richiesti”). Se qualcosa non torna, annotalo.
4. Richiedere chiarimenti o documenti (se necessario): Il debitore ha diritto a conoscere esattamente la fonte del debito e la base giuridica della richiesta. Se la lettera è vaga o mancano documenti chiave (ad esempio il contratto firmato, la lettera di cessione del credito, le fatture non pagate): – Scrivi ad Advancing Trade (meglio via PEC o raccomandata A/R) una lettera di risposta in cui, senza riconoscere alcun debito, chiedi copia della documentazione comprovante la somma richiesta. Puoi formulare frasi tipo: “Con riferimento al Vs. sollecito del …, contesto la pretesa per mancanza di riscontri e Vi invito a trasmettermi copia dei documenti contrattuali o fatture da cui risulterebbe il debito asseritamente a mio carico, nonché prova della vostra legittimazione (avvenuta cessione del credito)”. Questo mette la società in condizione di dover dimostrare ciò che afferma. – Se il debito appare prescritto, puoi già nella stessa comunicazione eccepirlo esplicitamente: “si osserva che il credito risulta prescritto ex art. 2948 c.c., essendo trascorsi oltre 5 anni dalla scadenza senza atti interruttivi opponibili”. È importante però, in caso di prescrizione, evitare formule ambigue: la tua lettera non deve mai suonare come un riconoscimento. Ad esempio, non scrivere “non posso pagare perché soldi non ne ho”, meglio “non intendo pagare perché il diritto è estinto per prescrizione”. – Conserva copia di tutto e le ricevute di invio. Questa corrispondenza sarà utile sia per guadagnare tempo sia come prova, qualora la vicenda prosegua.
5. Valutare le opzioni di soluzione (pagamento, accordo o contestazione): Dopo aver chiarito la situazione, decidi il da farsi: – Se il debito è fondato e recente (non prescritto) ma l’importo è corretto, puoi considerare di pagare integralmente per chiudere la questione, magari negoziando l’eliminazione di eventuali interessi o spese accessorie. Effettua il pagamento solo mediante strumenti tracciabili (bonifico, bollettino postale) e fatti rilasciare una quietanza liberatoria. – Se il debito è dovuto ma non riesci a pagare tutto insieme, proponi un piano di rientro o un saldo e stralcio (pagamento ridotto in unica soluzione). Su questo torneremo in dettaglio più avanti: è spesso possibile ottenere sconti anche rilevanti. – Se ritieni che il debito non sia dovuto (perché prescritto o contestato nel merito), preparati a contestarlo formalmente. La contestazione iniziale può avvenire con la lettera di cui al punto 4. Se Advancing Trade insiste o minaccia azioni legali, sarà il caso di farsi assistere da un legale per l’eventuale fase di opposizione in giudizio.
6. Tenere traccia di tutte le comunicazioni e scadenze: Appunta la data di ricezione del sollecito e il termine indicato (es. “entro 10 giorni”). Tieni presente che quel termine non ha un valore legale perentorio: se non paghi entro 10 giorni, non succede automaticamente nulla l’undicesimo giorno, se non che la pratica potrebbe passare allo step successivo deciso dal creditore. Ad ogni modo, segnare la scadenza ti aiuta a prevedere quando potrebbero muoversi. Se hai inviato una risposta, monitora eventuali repliche. Non ignorare ulteriori lettere raccomandate o, soprattutto, eventuali atti giudiziari ufficiali.
7. Cosa aspettarsi dopo il sollecito: In molti casi, se il debitore non paga né risponde, Advancing Trade: – continuerà con altri tentativi di recupero bonario: ulteriori lettere, telefonate, talvolta visite domiciliari di funzionari (che però, va ricordato, non sono ufficiali giudiziari e non hanno poteri di perquisizione o simili; puoi scegliere se riceverli o meno). – In parallelo, potrebbe segnalare il tuo nominativo a banche dati dei cattivi pagatori (ad es. CRIF) se si tratta di crediti bancari o finanziari, influendo sul tuo credit score. Questa è una leva ulteriore di pressione. – Trascorso un po’ di tempo (variabile da caso a caso, può essere qualche mese o anche più di un anno per i crediti minori), se reputa conveniente, può affidare la pratica a un legale per un’azione legale. Spesso ciò avviene se il debito è cospicuo o se hanno elementi per ritenere il debitore solvibile (proprietà immobiliari, stipendio, ecc.). L’azione tipica è il ricorso per decreto ingiuntivo: il creditore chiederà al giudice di emettere un’ingiunzione di pagamento in base ai documenti che allega. Se il giudice accoglie, ti verrà notificato tramite ufficiale giudiziario un decreto ingiuntivo (solitamente provvisoriamente esecutivo per crediti da finanziamenti bancari, o non esecutivo per altre tipologie inizialmente). Da quel momento decorrono 40 giorni per presentare opposizione con l’assistenza di un avvocato. – In altri casi meno frequenti, potrebbero procedere con un atto di citazione davanti al giudice di pace o tribunale: riceveresti un atto in cui sei chiamato in udienza in una certa data. Anche qui, va preso subito contatto con un legale e predisposta una comparsa di risposta e difesa nel merito. – Se il debitore continua a ignorare ogni cosa, è probabile che prima o poi la società ottenga un titolo esecutivo (ingiunzione non opposta o sentenza) e passi al recupero forzoso: pignoramenti di stipendio, conto, auto, ipoteche su immobili, ecc. Ma c’è un dettaglio importante: tutto questo non avviene da un giorno all’altro. Esistono precisi atti e tempi: ad esempio, il pignoramento è preceduto dalla notifica di un atto di precetto (un ultimo avviso di 10 giorni). Quindi hai sempre un margine di reazione se ti mantieni vigile.
8. Consultare un professionista se la situazione è complessa: Se dopo aver seguito i passi sopra rimangono dubbi o la controparte diventa aggressiva (ad esempio ti notificano un atto giudiziario), è prudente coinvolgere subito un avvocato specializzato. Un legale potrà: – Valutare in dettaglio le carte (contratti, estratti conto) per vedere se emergono vizi (clausole nulle, interessi usurari, errori di calcolo). – Gestire la comunicazione con la società di recupero in modo fermo e tecnico, spesso ottenendo risultati migliori (talvolta basta una lettera a firma di un avvocato perché il recupero crediti moderi i toni o riveda le pretese). – Preparare un’eventuale opposizione in tribunale entro le scadenze (evitando che il decreto ingiuntivo diventi definitivo). – Consigliarti su strategie alternative, come proporre direttamente tu una soluzione transattiva più vantaggiosa oppure valutare procedure concorsuali se i debiti sono molti (come la legge sul sovraindebitamento di cui diremo a breve).
Seguendo questi passi, il debitore può passare da una posizione di timore passivo a una condotta attiva e consapevole. Anche solo dimostrarsi informato e reattivo (ad esempio chiedendo documenti, eccependo prescrizioni) spesso dissuade i recuperatori dal tentare abusi e li induce a trattare in modo più ragionevole la posizione.
Difese e strategie legali del debitore
Contestare il debito: come impugnare un sollecito o una richiesta di pagamento
Se, dall’analisi della situazione, emergono motivi validi per cui il debito non è dovuto (ad esempio perché prescritto, già pagato, inesatto o mai contratto), il debitore deve contestarlo formalmente. La contestazione extra-giudiziale l’abbiamo anticipata: una lettera di risposta ad Advancing Trade in cui si dettagliano le ragioni del rifiuto del pagamento. È importante usare toni decisi ma civili, ed elencare i punti contestati: – Prescrizione: indicare gli estremi temporali (data di scadenza del debito e decorso del termine di legge) e dichiarare che ai sensi degli artt. 2934 e seg. c.c. il diritto di credito è estinto. – Importo errato: ad esempio segnalare che si stanno richiedendo interessi o penali non concordati contrattualmente, oppure somme già saldate (allegando eventualmente copia delle ricevute di eventuali pagamenti già effettuati). – Identità del debitore: se ritieni che si tratti di uno scambio di persona (es. omonimia) o di un debito di un familiare defunto che tu non hai accettato in eredità, va chiarito che nulla devi e diffidato l’uso dei tuoi dati per ulteriori richieste. – Difetto di prova: qualora la società non abbia fornito i documenti richiesti, si può contestare la pretesa anche per mancata esibizione di documenti fondamentali (contratto, estratto conto, ecc.), mettendo in dubbio l’esigibilità stessa del credito.
Questa contestazione non blocca formalmente la facoltà della società di agire in giudizio, ma è utile per costruire un primo argine. In alcuni casi, se la contestazione è ben articolata e fondata, il recupero crediti potrebbe ritenere non conveniente procedere oltre (specialmente se si sottolinea la prescrizione o l’assenza di prove chiare). È inoltre un passo obbligato se poi si vorrà, eventualmente, far valere quelle ragioni davanti a un giudice.
Per “impugnare” un sollecito di pagamento, tecnicamente non c’è un ricorso immediato a un giudice, poiché – come visto – non è un atto esecutivo. Diverso è il caso in cui il debitore riceva una cartella esattoriale (atto dell’Agenzia Entrate-Riscossione): quella va impugnata entro 60 giorni davanti alla Commissione Tributaria o al Giudice Ordinario a seconda della natura del tributo. Ma la lettera di Advancing Trade non è una cartella, bensì un’iniziativa di un creditore privato. Quindi, non esiste un “ricorso contro il sollecito” in sé; la strada è la risposta scritta e attendere se sarà la controparte a fare la prossima mossa. Ciò non toglie che il debitore possa anche giocare d’anticipo: se, ad esempio, ha elementi schiaccianti (come una prova di avvenuto pagamento o una sentenza precedente sul medesimo debito), può valutare con il proprio legale di citare in giudizio la società per far accertare la non debenza della somma e inibire ulteriori richieste (azione di accertamento negativo del debito). Questo però è raro e si fa solo in situazioni peculiari, perché comporta anticipare i costi di una causa.
In sintesi, contestare un debito significa mettere per iscritto le proprie ragioni e prepararsi a sostenerle fermamente. La prescrizione, quando c’è, è l’arma più tagliente: se validamente eccepita in giudizio, porta al rigetto della domanda del creditore senza nemmeno entrare nel merito. Perciò dedichiamo un paragrafo specifico a come sollevarla e difenderla.
Eccepire la prescrizione del credito
L’eccezione di prescrizione è la dichiarazione formale con cui il debitore, in una causa, afferma che il diritto del creditore si è estinto per decorso del tempo. In base all’art. 2938 c.c., il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non osservata, quindi spetta al debitore farla valere. Ecco alcuni consigli pratici: – Sollevala alla prima occasione utile: se vieni chiamato in giudizio (per es. con decreto ingiuntivo o citazione), l’eccezione va inserita subito nell’atto di opposizione o nella comparsa di risposta. Omessa in quei atti, rischia di essere preclusa. – Sii specifico e preciso: indica quale termine prescrizionale ritieni applicabile (es: “trattandosi di bolletta telefonica risalente a oltre 5 anni fa, eccepisco la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c.”) e calcola esattamente gli anni trascorsi dall’ultima richiesta valida. – Controlla eventuali interruzioni: il creditore di solito in giudizio allega di aver inviato richieste interruttive (raccomandate, PEC). Spetta a lui provarlo. Se produce ricevute di ritorno firmate da te, la prescrizione è ripartita da quella data. Ma attenzione a contestare interruzioni poco chiare: ad esempio, una lettera non firmata o senza prova di consegna non è atto idoneo. La Cassazione ha ricordato che la diffida interrompe solo se giunge nella sfera di conoscenza effettiva del debitore . – Attenzione ai comportamenti del debitore: come detto, pagare un acconto o chiedere una dilazione riattiva i termini come riconoscimento del debito (art. 2944 c.c.). Anche dichiarazioni informali possono costare care: la Cassazione ha ammesso perfino la prova testimoniale per dimostrare un riconoscimento verbale del debitore . Quindi in giudizio il creditore potrebbe portare, ad esempio, un testimone che riferisce di aver sentito il debitore ammettere il debito al telefono. Sono situazioni rare, ma meglio non dare mai adito a interpretazioni equivoche: l’ideale è non aver mai ammesso nulla in precedenza. – Documentazione a supporto: se il creditore contesta la tua eccezione sostenendo che c’è stato un pagamento o un atto in una certa data che ha spostato in avanti la prescrizione, dovrai smentirlo con i fatti. Ad esempio, puoi produrre estratti conto per mostrare che dopo la data X non hai più effettuato alcun pagamento a favore del creditore.
Un caso comune è la richiesta di pagamento su finanziamenti rateali molti anni dopo l’ultima rata pagata. Spesso le finanziarie invocano la prescrizione decennale sostenendo che è un credito derivante da contratto scritto, mentre il debitore può eccepire la prescrizione breve delle singole rate se sono trascorsi oltre 5 anni da ciascuna scadenza insoluta . La giurisprudenza infatti considera le rate come prestazioni periodiche ai sensi dell’art. 2948 c.c. (quando il finanziamento è stato rateizzato e non c’era ancora stata una formale risoluzione del contratto). Su questo vi sono orientamenti diversificati e può essere materia complessa: il giudice valuterà caso per caso la natura del credito e il termine applicabile. Ciò non toglie che il debitore debba sollevare tutte le eccezioni possibili – 5 o 10 anni – in via subordinata.
Eccepire la prescrizione in giudizio, se fondata, porta al rigetto della domanda senza ulteriori discussioni: è una vittoria piena per il debitore. A volte, sapere che il debitore la solleverà con certezza spinge la società di recupero a negoziare un accordo piuttosto che rischiare la causa. Per questo è importante far capire sin dalle comunicazioni stragiudiziali che si è consapevoli di tale difesa: ad esempio, inserendo nella risposta al sollecito la frase “si precisa sin d’ora che, in difetto, ogni eventuale azione sarà resistita anche mediante eccezione di intervenuta prescrizione”.
Opposizione a decreto ingiuntivo e altre azioni legali
Se Advancing Trade (o il creditore per cui agisce) passa alle vie legali e notifica un decreto ingiuntivo, il debitore non può più limitarsi alle lettere: deve reagire in sede giudiziaria nei termini previsti. L’opposizione a decreto ingiuntivo è un atto di citazione con cui il debitore convenuto (ingiunto) instaura un giudizio ordinario per contestare il credito. Ecco i punti chiave: – Termine di 40 giorni: dalla notifica del decreto (o 50 giorni se notificato all’estero). Se l’opposizione non viene proposta in tempo, il decreto diventa definitivo e il creditore potrà procedere al pignoramento. Questa scadenza è tassativa e, se superata, preclude ogni difesa successiva. – Contenuto dell’opposizione: va redatta da un avvocato e deve contenere tutte le difese del debitore. Si possono inserire: eccezioni di forma (vizi di notifica, incompetenza territoriale se il foro scelto non era quello previsto dalla legge), eccezioni di merito (prescrizione, nullità del contratto, pagamento già avvenuto, inesistenza del credito, interessi usurari o non pattuiti, mancanza di prova dell’avvenuta cessione etc.), ed eventuali domande riconvenzionali (per esempio, chiedere la restituzione di somme indebitamente versate in passato o il risarcimento di eventuali danni da segnalazioni illegittime, se vi sono gli estremi). – Sospensione della provvisoria esecuzione: spesso i decreti ingiuntivi su crediti bancari sono “provvisoriamente esecutivi”, il che significa che il creditore potrebbe tentare un pignoramento anche prima della fine della causa di opposizione. In tal caso, nell’atto di opposizione l’avvocato chiederà al giudice di sospendere l’esecutività (art. 649 c.p.c.) con un’istanza motivata (ad esempio evidenziando che il credito appare prima facie prescritto, o che vi è pericolo nel ritardo). Il giudice decide sulla sospensione in tempi rapidi e, se la concede, blocca temporaneamente ogni esecuzione finché la causa di merito non si conclude. – Fase di causa: l’opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento in un giudizio civile ordinario. Spetterà al creditore provare la fondatezza delle proprie pretese, producendo i contratti, estratti conto, documenti di cessione ecc. Il debitore potrà a sua volta fornire prove contrarie. Ad esempio, se la loro documentazione fosse incompleta, l’opponente ne approfitterà sostenendo che non c’è prova sufficiente del credito. Oppure, se emergono anomalie (tassi usurari, clausole contrattuali nulle), potrà chiedere al giudice di dichiarare nulli gli interessi o l’intero contratto, con conseguente riduzione o annullamento del debito. – Esiti possibili: l’opposizione può portare a una sentenza che revoca il decreto (dando ragione al debitore) o lo conferma (accogliendo le richieste del creditore, magari riducendo l’importo se qualcosa non era dovuto). In caso di esito negativo, il debitore soccombente potrebbe dover pagare anche le spese legali del creditore. Ma se aveva solide ragioni (ad es. prescrizione), vale certamente la pena di opporsi.
Un’alternativa al decreto ingiuntivo è l’atto di citazione diretto. In tal caso il procedimento inizia già in forma di causa ordinaria: il debitore riceve una citazione a comparire a una certa udienza. Il meccanismo difensivo è analogo: ci si costituisce con l’avvocato presentando una comparsa di risposta, in cui si espongono tutte le eccezioni e difese come sopra. Anche qui, il primo passo è rispettare la scadenza: la comparsa va depositata almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione, per non decadere dalle difese. Se il debitore non si costituisce, rischia una contumacia e poi una sentenza di condanna in contumacia.
In qualunque scenario giudiziale, il debitore deve far valere attivamente i propri diritti. A tal fine, avere già inviato in precedenza le proprie contestazioni (prescrizione, difetto di documenti, ecc.) può dare coerenza alla difesa, ma non basta: è nel giudizio che quelle contestazioni assumono forza legale. Per questo, appena si riceve un atto giudiziario, il consiglio è di affidarsi immediatamente a un legale esperto di diritto bancario/finanziario. L’avvocato potrà anche verificare se vi siano profili più tecnici da eccepire: – Incompetenza territoriale: ad esempio, per cause su contratti di consumo il foro competente è quello del consumatore; se ti hanno ingiunto in un luogo diverso, puoi chiedere il trasferimento della causa. – Difetto di legittimazione attiva: come già detto, se Advancing Trade non prova la cessione, si può eccepire che non è legittimata a pretendere nulla. – Nullità di clausole contrattuali: nei finanziamenti, se il contratto originario aveva tassi oltre soglia (usura) o clausole indeterminate, si può invocare la nullità parziale con riduzione del dovuto. – Errata applicazione di interessi (anatocismo): spesso dai conteggi emergono somme gonfiate da interessi composti non leciti; un consulente tecnico può ricalcolare il dovuto e l’avvocato chiederà al giudice di tenerne conto.
In definitiva, l’opposizione o difesa in giudizio è il momento della verità, dove ogni carenza del creditore può annullare il suo diritto e ogni negligenza del debitore può costargli cara. Prepararsi bene – raccogliendo documenti, copie di comunicazioni, e con l’assistenza di un professionista – significa aumentare drasticamente le chance di vittoria o quantomeno di limitare i danni.
Negoziare un saldo e stralcio vantaggioso
Molti debitori preferiscono evitare le lungaggini e le incognite di una causa, cercando piuttosto un accordo transattivo con la società di recupero. Il cosiddetto saldo e stralcio è proprio questo: un accordo scritto in cui le parti convengono che il debitore paghi una somma inferiore a quella originariamente dovuta, e la differenza viene “stralciata” (cancellata). Dal punto di vista legale, si tratta di una transazione ex art. 1965 c.c. oppure di una remissione parziale del debito (art. 1236 c.c.), a seconda dei casi. Ecco come procedere per ottenere il miglior saldo e stralcio possibile: – Tempismo: Paradossalmente, si ottengono sconti maggiori quando il creditore ha dubbi sulla recuperabilità del credito. Se sanno che hai eccepito la prescrizione o che potresti comunque dare battaglia in giudizio, saranno più propensi a trattare. Anche attendere l’avvicinarsi della prescrizione (senza far scadere del tutto i termini!) può giocare a tuo favore: ad esempio, se mancano pochi mesi alla prescrizione e la società non ha tempo o documenti per farti causa, potrebbe preferire incassare qualcosa subito piuttosto che rischiare di non ottenere nulla dopo. – Offerta iniziale bassa: Non aver paura di offrire un importo sensibilmente inferiore al richiesto. Le società acquistano spesso i crediti a prezzi stracciati (anche 10-20% del valore) , quindi anche pagando loro il 30% farebbero profitto. Un’offerta iniziale del 20-30% dell’importo può essere un punto di partenza (dipende dal tipo di debito: per quelli molto vecchi o difficili da riscuotere, si può puntare anche più al ribasso). Preparati però al fatto che rifiuteranno la prima proposta e faranno una controproposta. – Motiva la richiesta di sconto: Senza scoprire troppo le carte, puoi far presente eventuali circostanze a tuo favore: “il debito è molto antico e contestato”, “non ho redditi né beni aggredibili, se non troviamo un accordo dovrò valutare la legge sul sovraindebitamento”. Far percepire che l’alternativa per loro è non recuperare nulla li rende più disponibili allo sconto. – Rateazione vs stralcio: Decidi se preferisci pagare una somma ridotta in un’unica soluzione (stralcio) o una somma magari un po’ maggiore ma a rate. Molte società accettano saldi e stralci solo se immediati (pagamento unico entro 30-60 giorni). Se hai liquidità per farlo, un pagamento in unica soluzione di solito consente lo sconto maggiore. Se invece non puoi pagare subito, prova a negoziare una rateizzazione mantenendo però lo sconto: ad esempio, pagare il 50% del dovuto in 6 mesi. Non tutte lo concedono, ma tentar non nuoce. – Accordo scritto e chiaro: Una volta raggiunta un’intesa, fatti mandare un documento scritto (via PEC o su carta intestata) dove si dice che “a fronte del pagamento di €X entro il tal giorno, la società accetta a titolo di saldo e stralcio e rinuncia a ogni ulteriore pretesa”. Mai pagare nemmeno un euro senza avere questa conferma scritta. Nel testo deve comparire esplicitamente che il pagamento è a saldo e stralcio, ossia liberatorio per l’intero debito. – Modalità di pagamento sicura: Esegui il pagamento come concordato e conserva la prova (ricevuta bonifico, etc.). Dopo aver pagato, pretendi una quietanza liberatoria finale se non te l’hanno già inviata (una dichiarazione che nulla più è dovuto). – Effetti del saldo e stralcio: Una volta concluso e pagato, il debito è estinto e non potrà essere ceduto ulteriormente né richiesto oltre quanto pattuito. Se eri segnalato in banche dati (CRIF, Centrale Rischi), la posizione verrà aggiornata a saldo parziale a stralcio e poi chiusa, migliorando il tuo profilo creditizio.
Negoziare un saldo e stralcio è un’arte che mescola assertività e diplomazia. Spesso i debitori, comprensibilmente stressati, faticano in questa trattativa: un avvocato può condurla con la necessaria freddezza, sapendo fin dove spingersi. In ogni caso, l’obiettivo è riuscire a pagare solo una frazione del debito e chiudere la vicenda definitivamente. Questo è particolarmente utile se: – hai torto marcio sul piano legale (es. il debito non è prescritto né contestabile) ma non puoi permetterti l’intera somma; – oppure il creditore ha ragione ma preferisce incassare subito senza ulteriori spese legali, concedendo uno sconto.
Talvolta anche debiti di decine di migliaia di euro vengono stralciati con pagamenti molto ridotti. Ad esempio, su vecchi mutui non pagati, le banche cedono a società che poi accettano anche il 20-30%. Ovviamente ogni caso fa storia a sé e dipende dalle politiche della singola società e dall’anzianità del credito.
Nota: Non confondere il saldo e stralcio “privato” con quello previsto per i debiti fiscali: negli ultimi anni lo Stato ha introdotto misure di definizione agevolata (es. Legge n. 145/2018 art. 1 commi 184-198, e Legge n. 197/2022 art. 1 commi 231-252) per cui, se possiedi determinati requisiti, puoi estinguere le cartelle esattoriali pagando solo una parte del dovuto e vedendo azzerati sanzioni e interessi. Quelle procedure, però, seguono regole pubbliche diverse. Nel nostro contesto, parlando di crediti privati, il saldo e stralcio dipende da una libera negoziazione tra te e il creditore.
Debiti da finanziamenti bancari: difese tecniche (usura, anatocismo, nullità)
Una categoria di debiti che spesso finisce in mano a società come Advancing Trade è quella derivante da finanziamenti non pagati: prestiti personali, carte di credito revolving, scoperti di conto, mutui “andati a sofferenza”. In questi casi, oltre alle difese già viste (prescrizione, contestazione importi), esistono ulteriori strumenti di difesa giudiziale specifici del diritto bancario: – Usura e tassi illegittimi: La legge antiusura (L. 108/1996) fissa un tasso soglia trimestrale oltre il quale gli interessi sono usurari e quindi nulli. Se nel tuo contratto gli interessi (sommando interessi corrispettivi, moratori e oneri) superavano la soglia all’epoca, puoi eccepire l’usurarietà. La sanzione è forte: nullità della clausola di interessi ex art. 1815 c.c., quindi non sono dovuti interessi (si deve restituire solo il capitale). Spesso serve una perizia tecnica, ma molte cause di questo tipo hanno dato ragione ai debitori quando il tasso effettivo superava il limite. – Interessi anatocistici e non pattuiti: Anatocismo significa interessi su interessi. Nei conti correnti bancari ante 2000, ad esempio, era pratica comune capitalizzare gli interessi passivi trimestralmente (generando un debito sempre crescente) senza analoga capitalizzazione degli interessi attivi a favore del cliente. La Corte di Cassazione ha dichiarato nulla questa prassi e molti debitori hanno ottenuto lo storno di tali addebiti. Anche in mutui e leasing, se fossero applicati interessi composti non concordati espressamente, si potrebbero contestare per rideterminare il saldo. – Vizi contrattuali e trasparenza: I contratti di credito al consumo e i mutui devono rispettare rigide regole di trasparenza (es. indicare chiaramente TAN, TAEG/ISC, spese). Se mancano, la sanzione può essere l’applicazione del tasso minimo BOT (praticamente annullare gli interessi) come previsto dall’art. 125-bis TUB in caso di omissione del TAEG. Allo stesso modo, clausole indeterminate o condizioni non spiegate possono essere dichiarate nulle. – Fideiussioni nulle: Se al debito era collegata una garanzia fideiussoria, va verificato se il testo della fideiussione ricalca lo schema ABI che fu sanzionato da Banca d’Italia nel 2005 come intesa restrittiva. Le Sezioni Unite della Cassazione nel 2021 hanno confermato che quelle fideiussioni standard sono parzialmente nulle per violazione della normativa antitrust. Ciò può liberare il garante (o ridurre la sua obbligazione) e indirettamente indebolire la posizione del creditore stesso. – Arbitro Bancario Finanziario (ABF): Prima di arrivare a una causa, se il creditore originario era una banca o finanziaria, il debitore poteva rivolgersi all’ABF per risolvere la controversia. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti come una sentenza, ma spesso vengono rispettate. Se in passato l’ABF ha riconosciuto irregolarità (ad es. addebitato un interesse non dovuto), questo può essere fatto valere anche in una successiva causa come elemento a tuo favore.
Tutte queste difese tecniche richiedono un’analisi specializzata: non è scontato trovare vizi, ma quando ci sono possono ridurre sensibilmente l’importo dovuto. Ad esempio, se viene riconosciuta l’usura, pagherai solo il capitale senza alcun interesse; se viene accertato anatocismo su un conto, il saldo potrebbe ridursi eliminando gli interessi composti illegittimi. Anche solo lanciare queste contestazioni in giudizio mette la controparte sulla difensiva e spesso facilita un accordo transattivo favorevole al debitore.
In pratica, se il tuo debito deriva da una banca, è doppiamente utile farsi assistere da un avvocato specializzato, magari in team con un consulente contabile: oltre alle difese “di base” viste in precedenza, si potranno scandagliare i documenti a caccia di irregolarità finanziarie. Se trovate, queste possono portare: – a ridurre il debito (talora eliminando tutti gli interessi e lasciando solo il capitale residuo); – oppure a mettere in difficoltà la controparte in giudizio, inducendola a mollare la presa o ad accontentarsi di un saldo e stralcio molto vantaggioso per te.
Ovviamente non bisogna creare false aspettative: ogni caso è diverso e non sempre emergono anomalie sostanziali. Ma vale la pena verificare, specie per debiti bancari di importo elevato, perché le normative bancarie offrono tutele forti a chi le sa far valere.
Strumenti alternativi per risolvere i debiti
Quando un debitore si trova in difficoltà con più debiti o con debiti di importo molto elevato, oltre alle trattative individuali esistono strumenti previsti dalla legge per gestire o ridurre il carico debitorio in modo strutturato. Analizziamo i principali:
Rottamazione e definizione agevolata delle cartelle esattoriali
Se il sollecito riguardasse (ora o in futuro) un debito fiscale o una cartella esattoriale, è utile sapere che negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie misure di definizione agevolata, dette comunemente rottamazioni o stralci. Ad esempio, la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto la Rottamazione-quater dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 . In pratica, per queste cartelle è possibile pagare l’importo del tributo senza sanzioni né interessi di mora, anche a rate (fino a 18 rate in 5 anni), ottenendo così uno sconto significativo . Allo stesso modo, la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) aveva introdotto un Saldo e Stralcio per i contribuenti in grave difficoltà economica con ISEE basso (sotto €20.000): in quel caso si poteva chiudere le cartelle pagando solo una percentuale del dovuto (16%, 20% o 35% a seconda dell’ISEE) e il resto veniva annullato .
In generale, queste opportunità riguardano i debiti con l’erario o con enti pubblici (tasse, multe, contributi) e hanno finestre temporali precise per l’adesione. Se il tuo problema è principalmente con cartelle esattoriali, converrà valutare l’adesione a eventuali nuove rottamazioni o definizioni agevolate invece di intraprendere cause (che spesso hanno esiti incerti in ambito tributario). Va anche menzionato che la L. 197/2022 ha disposto l’annullamento automatico dei mini-debiti fino a 1.000€ affidati dal 2000 al 2015: se avessi vecchie cartelle di importo molto basso, potrebbero essere già state cancellate ex lege.
Naturalmente, queste misure non si applicano ai debiti verso privati gestiti da società come Advancing Trade. Tuttavia, è importante conoscerle perché molte persone hanno sia debiti privati sia cartelle; in tal caso si potrà seguire una doppia strategia: rottamare ciò che è rottamabile e negoziare o opporsi per i debiti restanti.
Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della Crisi)
Per i debitori civili in grave e conclamata difficoltà esiste una soluzione legislativa di “ultima istanza”: le procedure da sovraindebitamento, inizialmente introdotte con la Legge 3/2012 e oggi disciplinate dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Queste procedure sono pensate per chi non può accedere alle normali procedure fallimentari (es. privati, piccoli imprenditori, professionisti) ma si trova in una situazione di insolvenza o pre-insolvenza. Attualmente sono previste quattro procedure tra cui scegliere : – Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: è l’evoluzione del vecchio “piano del consumatore”. Il debitore persona fisica consumatore, con l’ausilio di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e del tribunale, propone un piano di pagamento parziale dei propri debiti, sostenibile in base al suo reddito e patrimonio. Il vantaggio è che non serve l’assenso dei creditori: se il giudice reputa il piano fattibile e corretto (verificando che il debitore non abbia colpe gravi nel sovraindebitamento), lo omologa anche contro il voto contrario di eventuali creditori. Pagate le quote previste dal piano, il debitore ottiene la cancellazione (esdebitazione) di ogni debito residuo. – Concordato minore: è simile al precedente ma destinato a debitori non consumatori (piccoli imprenditori, ditte individuali) oppure a consumatori che preferiscono coinvolgere i creditori. Si chiama “minore” perché è una sorta di concordato preventivo semplificato per chi non è fallibile. Qui serve il voto favorevole di almeno il 60% dei crediti ammessi al voto. Se i creditori approvano e il tribunale omologa, il debitore pagherà quanto stabilito nell’accordo e avrà l’esdebitazione sul resto. – Liquidazione controllata del sovraindebitato: è l’equivalente del fallimento (oggi liquidazione giudiziale) per il debitore civile. Si mettono a disposizione tutti i propri beni liquidabili (salvo quelli impignorabili per legge) nominando un liquidatore. Dopo aver liquidato il possibile e distribuito ai creditori, il tribunale chiude la procedura e rilascia un certificato di esdebitazione che cancella ogni eventuale debito ancora non soddisfatto (salvo poche eccezioni come debiti per alimenti, risarcimenti da illeciti e sanzioni penali/amministrative che per legge non si estinguono ). – Esdebitazione del debitore incapiente: è una novità introdotta nel 2021 e rappresenta una “exit strategy” per chi non ha nulla da offrire ai creditori. Se il debitore persona fisica non è in grado di proporre né un piano né una liquidazione (perché privo di beni e con redditi appena sufficienti al sostentamento), può chiedere al tribunale l’esdebitazione immediata dei debiti residui. È una sorta di “perdono” che la legge concede una sola volta nella vita, a patto che l’insolvibilità non sia dovuta a dolo o colpa grave del debitore e che egli abbia almeno cercato di soddisfare i creditori in qualche modo. In caso di accoglimento, tutti i debiti sono cancellati , dando al soggetto la possibilità di un vero fresh start. Se nei quattro anni successivi la situazione del debitore migliora sensibilmente (es. vince alla lotteria o riceve un’eredità cospicua), i creditori potranno pretendere di essere pagati fino a concorrenza di quanto ricevuto.
Queste procedure richiedono l’assistenza di professionisti specializzati (OCC) e l’intervento del tribunale, ma offrono un risultato che con le sole azioni individuali sarebbe impensabile: la liberazione completa dai debiti e la possibilità di ripartire. L’Avv. Monardo, essendo Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto al Ministero della Giustizia, ha una competenza specifica in materia e può valutare con il debitore se sussistono i requisiti per accedere a tali soluzioni.
Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Un cenno, infine, per i debitori che siano titolari di attività d’impresa in difficoltà: il Decreto Legge 118/2021 (convertito in L. 147/2021) ha introdotto uno strumento innovativo, la composizione negoziata della crisi, per consentire alle aziende di risanarsi con l’aiuto di un esperto indipendente. In pratica, l’imprenditore in crisi può richiedere la nomina di un Esperto Negoziatore (come l’Avv. Monardo, accreditato in tale ruolo) il quale lo assisterà nel negoziare con tutti i creditori un accordo di ristrutturazione o altre soluzioni (ad esempio, nuovi finanziamenti, cessioni di asset, etc.). La procedura è volontaria e confidenziale, e consente anche di ottenere misure protettive temporanee (come il blocco delle azioni esecutive) mentre si cerca l’accordo .
Questo strumento è pensato per le imprese, ma lo citiamo per completezza, dato che l’Avv. Monardo è abilitato come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. Se il lettore fosse un piccolo imprenditore o professionista con debiti sia personali che aziendali, potrebbe valutare un affiancamento su entrambi i fronti: composizione negoziata per l’azienda e procedure di sovraindebitamento per i debiti personali.
Errori comuni da evitare e consigli pratici
Quando si affronta un sollecito di pagamento, ci sono alcuni errori ricorrenti che i debitori commettono, spesso per paura o disinformazione. Ecco quelli da evitare assolutamente, insieme a consigli pragmatici per gestire al meglio la situazione: – Ignorare la lettera sperando che il problema sparisca: Errore numero uno. Non rispondere e non attivarsi può portare la società di recupero a intensificare le azioni (più solleciti, visite, fino a un’azione legale). Affronta la questione fin da subito, anche solo per guadagnare tempo o prepararti alla difesa. L’indifferenza viene interpretata come “debolezza” e rende più probabile un ricorso del creditore al giudice. – Pagare subito senza verifiche: Molti, spaventati, pagano immediatamente quanto richiesto. Ma così rischiano di sborsare soldi magari non dovuti (ad esempio per un debito prescritto ) e comunque perdono ogni forza negoziale. Prima di pagare, verifica la legittimità e valuta se puoi negoziare uno sconto. – Ammettere il debito impulsivamente: Dire al telefono “sì, lo so che devo quei soldi” o scriverlo via email può sembrarti una mossa distensiva, ma giuridicamente equivale a un riconoscimento di debito (art. 2944 c.c.) e interrompe la prescrizione. Evita confessioni non necessarie, soprattutto se pensi di giocarti la carta della prescrizione in futuro. – Farsi dettare i tempi dal recuperatore: Spesso la lettera intima “pagare entro 7 giorni”. Questo termine non ha un valore legale cogente per te (a differenza di un precetto, ad esempio), quindi non farti prendere dal panico. Usa il tempo che ti serve (compatibilmente con il fatto che, se esageri nell’attesa, aumenti il rischio di azioni legali). In pratica: non ignorare, ma neppure correre a vuoto; agisci con calma e metodo. – Comunicare solo a voce o per vie informali: Le telefonate hanno il difetto di non lasciare traccia scritta verificabile. I consigli dati a voce da un operatore non vincolano la società (oggi ti dicono “paghi 100 e chiudiamo”, domani magari quell’operatore non c’è e l’accordo verbale non vale). Preferisci sempre comunicazioni scritte (PEC, raccomandata A/R) per qualunque offerta o contestazione. Se proprio parli al telefono, prendi nota di nome dell’operatore, data, ora e contenuto, e conferma poi per iscritto i punti importanti. – Firmare accordi o piani di rientro senza leggerli attentamente: Se ti propongono una rateazione scritta, leggila bene o fallo fare a un legale. Potrebbe contenere clausole sfavorevoli (es. decadenza dal beneficio del termine immediata alla minima tardanza, oppure rinuncia a contestare in futuro). Mai firmare sotto pressione; chiedi sempre qualche giorno per esaminare il documento. – Trascurare gli atti giudiziari veri: A volte chi è bombardato di lettere finisce per non distinguere più. Ma se ricevi un atto ufficiale (decreto ingiuntivo, atto di citazione, precetto, pignoramento) devi attivarti immediatamente presso un avvocato. Quegli atti hanno termini precisi e brevi di reazione. Non confondere una busta verde di tribunale con l’ennesimo sollecito: aprila subito e corri ai ripari. – Pagare usando altro debito: può sembrare la soluzione tampone (chiedere un nuovo prestito per pagare il vecchio). Salvo casi ben ponderati, questo rischia di creare una spirale. Meglio affrontare la ristrutturazione del debito in modo organico (ad esempio tramite OCC o piani di rientro realisticamente sostenibili) piuttosto che saltare da un debito all’altro.
Consigli pratici finali: – Tieni un archivio di tutta la corrispondenza (lettere ricevute, inviate, ricevute di ritorno, email PEC). Potrà servirti come prova. – Non cedere a intimidazioni eccessive: se un operatore ti manca di rispetto o ti minaccia, mantieni la calma e chiudi la conversazione. Non sei obbligato a subire abusi. Annota l’episodio e, se grave, valuta di segnalarlo alle autorità o all’AGCM. – Tutela la tua privacy: i recuperatori non possono riferire a terzi (datori di lavoro, vicini, familiari non coinvolti) i tuoi dettagli debitori. Se lo fanno, sono passibili di denuncia. Quindi, se ricevi telefonate sul lavoro o a parenti, ricorda a chi chiama che sta violando la legge sulla privacy. – Se hai più debiti e una situazione complicata, fatti aiutare da professionisti o associazioni di consumatori per riorientare il tuo quadro finanziario. A volte si può trovare un accordo ombrello con più creditori, oppure decidere di concentrare le risorse su alcuni debiti e “lasciar cadere” quelli meno esigibili (es. molto vecchi o non garantiti). Una strategia complessiva ti eviterà di navigare a vista. – Mantieni sempre il punto di vista del debitore consapevole: hai certamente l’obbligo morale e giuridico di pagare i debiti legittimi, ma hai anche diritti e tutele. La legge non vuole la persecuzione del debitore oltre i limiti: prescrizioni, esdebitazioni e procedure di composizione esistono per dare una via d’uscita a chi agisce in buona fede.
In definitiva, evita mosse impulsive o dettate dal panico. Informati (questa guida serve proprio a fornirti le basi), consulta esperti, e pianifica la tua reazione. Così facendo, passerai da una posizione passiva ad avere il controllo della situazione e potrai scegliere la soluzione migliore per uscire dai debiti con il minor sacrificio possibile.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Termini di prescrizione per tipologia di debito
| Tipo di debito | Termine prescrizionale | Riferimenti |
|---|---|---|
| Utenze domestiche (telefono, Internet) | 5 anni (bollette fino al 2019); 2 anni da 2020 in poi | Art. 2948 n.4 c.c.; L. 160/2019 (Bilancio 2020) |
| Utenze energia (luce, gas, acqua) | 5 anni (fino al 2018); 2 anni dal 2018 in poi | L. 205/2017 (Bilancio 2018) |
| Canoni di locazione (affitti) | 5 anni | Art. 2948 n.3 c.c. |
| Interessi e, in generale, pagamenti periodici | 5 anni | Art. 2948 n.4 c.c. |
| Rate di mutuo o finanziamento | 5 anni (singole rate scadute) – se il contratto viene risolto, il saldo può esigersi entro 10 anni | Cass. n. 30362/2018; Art. 2946 c.c. |
| Carte di credito, scoperti di conto | 10 anni (in assenza di piani rateali specifici) | Art. 2946 c.c. |
| Tributi locali (IMU, TARI, bollo auto) | 5 anni (anche dopo cartella) | Cass. SU n. 23397/2016 |
| Tributi erariali (IRPEF, IVA) | 10 anni (salvo termini speciali o interruzioni) | Cass. n. 4283/2010; Art. 2946 c.c. |
| Contravvenzioni stradali (multe) | 5 anni (dal momento in cui sono esigibili) | Cass. n. 126/2020; Art. 2947 c.c. |
Tabella 2 – Strumenti di difesa e soluzioni del debitore
| Strumento | Descrizione | Norme/Sentenze |
|---|---|---|
| Eccezione di prescrizione | Obiezione legale che estingue il debito per decorso del tempo. Va sollevata dal debitore in giudizio. | Artt. 2934, 2946–2948 c.c.; Cass. 20956/2019 |
| Opposizione a decreto ingiuntivo | Difesa in tribunale contro un’ingiunzione di pagamento. Termine 40 giorni dalla notifica per proporla. | Artt. 643, 645 c.p.c.; Art. 648–649 c.p.c. |
| Saldo e stralcio | Accordo stragiudiziale col creditore per chiudere la posizione pagando una parte del dovuto. | Art. 1965 c.c. (transazione); L. 145/2018 (Saldo e stralcio fiscale) |
| Piano del consumatore | Procedura giudiziale di sovraindebitamento: il consumatore paga una quota dei debiti in un piano approvato dal giudice, ottenendo l’esdebitazione sul residuo. | L. 3/2012 (oggi art. 67 CCII); esdebitazione |
| Liquidazione controllata | Procedura di liquidazione dei beni del debitore civile, simile al fallimento: al termine, i debiti rimasti sono cancellati con certificato di esdebitazione. | Artt. 268–277 CCII; esdebitazione finale |
| Rottamazione cartelle | Definizione agevolata dei debiti con Agenzia Entrate-Riscossione: si pagano solo tributi senza sanzioni né interessi di mora. | L. 197/2022, commi 231-252 ; L. 225/2016 (rottamazione bis) |
| Esdebitazione dell’incapiente | Cancellazione totale dei debiti per il debitore persona fisica privo di beni e reddito, concessa dal tribunale una volta nella vita (fresh start). | Art. 283 CCII; L. 176/2020 (riforma L.3/2012) |
| Composizione negoziata (aziende) | Procedura stragiudiziale assistita da un esperto per ristrutturare i debiti d’impresa ed evitare il fallimento. | D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 |
Domande frequenti (FAQ)
D: Ho ricevuto una lettera da Advancing Trade: devo pagarla immediatamente?<br> R: Non necessariamente. Anzitutto verifica di cosa si tratta: la lettera di Advancing Trade è un sollecito di pagamento, non un provvedimento del giudice. Non c’è un obbligo legale di pagamento immediato entro il termine indicato nella lettera. Devi però prendere sul serio la richiesta: controlla che il debito sia effettivamente dovuto, se è ancora esigibile (non prescritto) e valuta le tue opzioni (contestazione, saldo e stralcio, rateizzazione, ecc.). Pagare subito senza verifiche può farti spendere soldi non dovuti. Se invece il debito è certo e vuoi chiudere la questione, puoi pagare, ma assicurati di avere quietanza liberatoria.
D: Chi è Advancing Trade S.p.A. e perché mi sta contattando?<br> R: Advancing Trade S.p.A. è una società di recupero crediti. Ti contatta perché risulta che tu abbia un debito non pagato verso un creditore (ad es. banca, finanziaria, gestore telefonico, ecc.) che le ha affidato o ceduto il credito. In pratica sta agendo per conto del creditore originario (o come nuovo creditore se c’è stata cessione) per ottenere il pagamento. La loro lettera è un invito a pagare, in genere l’ultimo passo prima di valutare azioni legali.
D: Come posso verificare che il debito sia realmente dovuto?<br> R: Puoi innanzitutto confrontare i dati indicati (creditore originario, numero contratto o fattura, importo) con i tuoi documenti. Se non hai nulla, hai diritto a chiedere copia dei documenti che provano il debito: contratto, estratto conto, fatture insolute, atto di cessione del credito, ecc. Fai richiesta scritta ad Advancing Trade. Inoltre, verifica se in passato hai già pagato quella somma o se magari avevi contestato quel debito. Se hai dubbi, non esitare a chiedere chiarimenti: finché non ti danno prova concreta, puoi legittimamente sospendere il pagamento.
D: Cosa significa che un debito è “prescritto”?<br> R: Significa che è trascorso troppo tempo e per legge il creditore ha perso il diritto di pretendere il pagamento. Ogni debito ha un termine di prescrizione (spesso 5 o 10 anni a seconda dei casi). Se il creditore non ha compiuto atti interruttivi efficaci entro quel termine, il debito si estingue di diritto. Ad esempio, per una bolletta telefonica, trascorsi 5 anni (o 2 per fatture dal 2020) senza intimazioni scritte ricevute, la richiesta di pagamento è priva di valore legale . Attenzione: la prescrizione non cancella automaticamente il debito, devi tu eccepirla se ti chiedono soldi. E basta un sollecito scritto del creditore, spedito in tempo, per interromperla e farla ripartire. Quindi verifica bene le date!
D: Come faccio a sapere se il mio debito è prescritto?<br> R: Devi ricostruire la storia del debito: quando è sorto (data fattura o rata scaduta), quale prescrizione si applica (5 anni? 10 anni?), e se in mezzo hai ricevuto atti formali di messa in mora o altre notifiche che interrompono il decorso. Se dall’ultima volta in cui il creditore ti ha richiesto ufficialmente il pagamento sono passati più anni del termine previsto, allora è probabilmente prescritto. Esempio: bolletta telefono scaduta 2017, nessun sollecito scritto fino al 2023 – è oltre 5 anni, quindi prescritta. In caso di dubbio, consulta un legale con tutta la documentazione disponibile.
D: Cosa succede se ignoro il sollecito di pagamento?<br> R: Nel breve termine, nulla di irreparabile: la lettera in sé non dà luogo automaticamente a pignoramenti o conseguenze immediate. Però ignorarla significa lasciare campo libero ad Advancing Trade, che potrebbe: intensificare il recupero stragiudiziale (più lettere, telefonate), segnalarti come cattivo pagatore se il credito è finanziario, e alla lunga avviare un’azione legale (tipicamente chiedere un decreto ingiuntivo in tribunale). Se ignori anche un eventuale decreto ingiuntivo, quello diventerà esecutivo e allora sì che rischi pignoramenti. Quindi l’inerzia prolungata è la scelta peggiore. Meglio dare un segnale – fosse anche per prendere tempo – piuttosto che sparire.
D: Possono pignorare i miei beni senza portarmi in giudizio?<br> R: No. Per legge, un creditore privato deve munirsi di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, etc.) per poter procedere con pignoramenti, ipoteche e simili. La lettera di Advancing Trade non è un titolo esecutivo, quindi da sola non permette alcuna esecuzione forzata. Se tu non paghi, dovranno citarti in giudizio o ottenere un decreto dal giudice. Solo dopo (e in mancanza di opposizione valida) potrebbero attivare un precetto e poi il pignoramento di stipendio, conto, auto, o mettere ipoteca su immobili. Dunque, fino a che non c’è un ordine del giudice, i tuoi beni sono al sicuro da questa pretesa – ma attenzione a non far sì che lo ottengano senza opposizione!
D: Ho ricevuto telefonate minacciose dal recupero crediti: è legale questo comportamento?<br> R: Assolutamente no. Il Codice del Consumo vieta le pratiche aggressive verso i debitori. Minacce, molestie telefoniche continue, linguaggio intimidatorio sono comportamenti illegittimi. Se le telefonate diventano assillanti (numerose chiamate ogni giorno) o offensive, puoi intimare all’operatore di comunicare solo per iscritto e, in caso di perseveranza, segnalarlo all’Autorità (AGCM) o sporgere querela per molestie/stalking. Tieni un registro delle chiamate ricevute (date, orari, nomi) che potrà servirti come prova. Ricorda: hai diritto a essere trattato con rispetto e a non essere tormentato – recuperare un credito non autorizza nessuno a violare la tua dignità.
D: Posso offrire un saldo e stralcio? Conviene questa soluzione?<br> R: Sì, puoi proporlo tu stesso. Il saldo e stralcio conviene quando riconosci il debito ma non puoi pagare l’intera somma, oppure quando – pur potendo contestare qualcosa – preferisci evitare una causa trovando un compromesso. Offrire di pagare, ad esempio, il 30-50% in unica soluzione a breve scadenza, in cambio della cancellazione del debito, spesso trova l’interesse della società (che così incassa subito senza ulteriori spese). Dal tuo lato, avrai risparmiato una buona percentuale e chiuso la questione definitivamente. È fondamentale mettere tutto per iscritto: l’accordo deve specificare che il pagamento definisce ogni pendenza (saldo definitivo) e ottenere conferma formale. Conviene rispetto a pagare intero quando il debito è discutibile o tu sei in difficoltà economica. Se invece potresti far valere integralmente una prescrizione o nullità, valuta che col saldo e stralcio comunque pagheresti qualcosa che altrimenti, vincendo in giudizio, non pagheresti. È una decisione da ponderare caso per caso.
D: Come funziona esattamente un accordo a saldo e stralcio?<br> R: In pratica, dopo trattativa, si redige una lettera di accordo (o scambio di PEC) dove il creditore dice: “accettiamo €X entro tale data a completa definizione del debito Y, rinunciando al resto”. Tu versi l’importo concordato nei tempi stabiliti e appena pagato ottieni una quietanza liberatoria. Da lì in poi, il creditore (o chi per esso) non potrà più avanzare pretese su quel debito. È fondamentale rispettare i tempi di pagamento pattuiti, altrimenti l’accordo può decadere. E non dare nulla prima di avere il testo dell’accordo firmato. Una volta stralciato il debito, conserva bene tutti i documenti di quietanza: se mai, per errore, qualcuno tornasse a chiedere soldi su quel debito, potrai dimostrare che c’è stato l’accordo risolutivo.
D: E se invece decidono di farmi causa? Quanto tempo ho per difendermi?<br> R: Se ricevi un decreto ingiuntivo, hai 40 giorni dalla notifica per proporre opposizione tramite avvocato. Se ricevi un atto di citazione, devi costituirti in giudizio almeno 20 giorni prima della prima udienza indicata. Quindi i tempi sono stretti – poco più di un mese in genere. L’importante è non far scadere questi termini: allo scadere, il creditore avrà via libera. In caso di dubbio (ad es. non capisci che atto è), contatta immediatamente un legale appena ricevi un documento del tribunale. Una volta che affidi la pratica all’avvocato, sarà lui a gestire i dettagli del calendario processuale.
D: Che differenza c’è tra una lettera di sollecito e un atto giudiziario?<br> R: La differenza è enorme. Una lettera di sollecito (anche raccomandata) è un atto di parte privata: esprime la volontà del creditore ma non ha efficacia esecutiva. Un atto giudiziario (come un decreto ingiuntivo, un precetto, una citazione) è emesso o autorizzato da un’autorità giudiziaria e ha effetti legali specifici: ad esempio, il decreto ingiuntivo se non opposto diventa titolo per pignorare. In pratica, il sollecito è un avviso bonario (per quanto perentorio nel tono); l’atto giudiziario è l’avvio formale di una procedura legale. I primi puoi gestirli con comunicazioni e accordi; i secondi richiedono risposte nelle forme di legge e nei termini fissati dal codice di procedura.
D: Ho troppi debiti e non riesco a pagarli tutti: cosa posso fare?<br> R: Se la situazione debitoria è ormai ingestibile (più creditori, importi superiori alle tue capacità, arretrati ovunque), conviene adottare un approccio globale. Puoi rivolgerti a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) per valutare le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, ecc. di cui abbiamo parlato). Con l’aiuto dell’OCC e di un giudice potresti ridurre i debiti in proporzione alle tue reali possibilità, pagando ad esempio solo una parte in più anni ed ottenendo l’esdebitazione del resto . Oppure, se proprio non hai risorse, puoi valutare l’esdebitazione del debitore incapiente (cancellazione totale dei debiti onesti) come ultima spiaggia. L’importante è non continuare a fare altri debiti per tamponare i precedenti: quello porta al collasso. Meglio “congelare” la situazione e studiare con esperti la strategia di soluzione più adatta (accordi stragiudiziali se fattibili, altrimenti procedure giudiziali di composizione).
D: In cosa consiste la procedura di sovraindebitamento e quando conviene usarla?<br> R: Consiste nel rivolgersi al tribunale (tramite un OCC) per trovare una soluzione collettiva ai debiti. Conviene quando hai debiti molto superiori a quello che potrai mai pagare e la tua condizione economica è compromessa. Con il piano del consumatore, ad esempio, puoi proporre di pagare – facciamo – il 20% di tutti i tuoi debiti in 5 anni, e ottenere l’esdebitazione per il restante 80%. È chiaro che impatta la tua reputazione creditizia e non è una passeggiata (bisogna essere trasparenti e sotto controllo del giudice), ma è spesso meglio che essere perseguitato a vita dai creditori. Conviene dunque se hai perso il controllo: quando pagare tutti integralmente è utopia, meglio cercare un taglio legale del debito. L’Avv. Monardo e il suo team, specializzati in sovraindebitamento, possono aiutarti a capire se sei eleggibile e ad avviare la procedura.
D: Ho altri debiti oltre a quello con Advancing Trade: posso unificarli in un’unica soluzione?<br> R: Non esiste una “consolidazione” automatica dei debiti se sono con creditori diversi, a meno di fare un mutuo di consolidamento (ma serve avere reddito e garanzie). Ciò che puoi fare è valutare un accordo multilaterale (se i creditori sono pochi, si può tentare un accordo unico in cui ognuno accetta una parte) oppure, appunto, ricorrere alle procedure di sovraindebitamento dove presenti un unico piano per tutti. Fuori da queste ipotesi, dovrai negoziare separatamente con ciascun creditore. Dà priorità ai debiti più “pericolosi” (es. quelli che possono portare a perdita della casa o allo stop dell’attività) e cerca di prendere tempo sugli altri.
D: Come mi può assistere concretamente l’Avv. Monardo in questa situazione?<br> R: L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team possono aiutarti in vari modi: valutando innanzitutto la legittimità del debito (capire se è dovuto, se è prescritto, se ci sono vizi), poi occupandosi delle comunicazioni con Advancing Trade (spesso quando interviene un avvocato il tono del recupero crediti cambia, diventando più rispettoso e prudente). Possono gestire per tuo conto una trattativa di saldo e stralcio, spuntando condizioni migliori di quelle che otterresti da solo. Se c’è da agire in giudizio, prepareranno l’opposizione necessaria e ti difenderanno in tribunale, sollevando tutte le eccezioni (prescrizione, difetto di prova, ecc.) per far eventualmente annullare la pretesa. Inoltre, grazie al loro profilo multidisciplinare (ci sono anche commercialisti nel team), possono consigliarti su come ristrutturare il tuo bilancio familiare o aziendale e, se opportuno, assisterti in una procedura di sovraindebitamento o altre azioni collettive. In sintesi, prenderanno in carico il tuo caso liberandoti dalla pressione diretta del recupero crediti e costruendo per te la miglior strategia di difesa.
D: Avviare queste azioni legali o procedure non costerà troppo?<br> R: È normale preoccuparsi dei costi, ma va fatto un bilancio costi/benefici. Spesso, l’intervento di un avvocato fa risparmiare soldi, perché magari evita un pagamento non dovuto o riduce il debito con un accordo. I costi di una consulenza o di un’eventuale causa dipendono dalla complessità, ma molti professionisti, come l’Avv. Monardo, offrono una prima valutazione o modulate sui risultati (ad esempio, success fee in caso di stralcio). Inoltre, per persone in difficoltà esistono istituti come il patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) se ci sono i requisiti di reddito. In ogni caso, non lasciarti bloccare dalla paura dei costi: è più costoso pagare per intero un debito che potevi tagliare o annullare. Una chiacchierata con un esperto potrà quantomeno chiarirti il quadro e spesso si rivela un investimento molto conveniente.
🧩 Ultime sentenze rilevanti in materia
- Cass. Civ. Sez. I, ord. 23834/2025 (dep. 25/08/2025): in tema di cessione in blocco di crediti, la Suprema Corte ha ribadito che la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non ha valore di prova automatica. Il cessionario, in caso di contestazione del debitore, deve provare sia l’esistenza del contratto di cessione sia l’inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti .
- Cass. Civ. Sez. III, ord. 24258/2023: ha precisato che ai fini dell’interruzione della prescrizione conta che l’atto di messa in mora giunga effettivamente nella sfera di conoscenza del debitore. Una lettera raccomandata interrompe dalla data di ricezione (o compiuta giacenza); solleciti telefonici o non tracciati non producono effetto interruttivo .
- Cass. Civ. Sez. VI-2, ord. 13897/2020: in tema di riconoscimento del debito, non servono formule sacramentali perché vi sia interruzione ex art. 2944 c.c. È sufficiente un comportamento dal quale si evinca in modo univoco la volontà di riconoscere il debito. Ad esempio, anche un’ammissione telefonica può essere provata tramite testimoni .
- Cass. Civ. Sez. I, ord. 22699/2023: in ambito sovraindebitamento, ha confermato l’orientamento che esclude l’accesso al piano del consumatore se il debitore ha anche debiti derivanti da attività d’impresa. In presenza di debiti “misti” (privati e d’impresa), il soggetto non è qualificabile come consumatore puro e deve ricorrere ad altre procedure (concordato minore o liquidazione) .
- Cass. Civ. Sez. Un., sent. 23397/2016: in materia di prescrizione dei tributi locali, le Sezioni Unite hanno stabilito che si applica il termine breve di 5 anni ex art. 2948 c.c., anche dopo la notifica di una cartella non opposta. La mancata impugnazione non trasforma il credito tributario in diritto con prescrizione decennale .
- AGCM (Antitrust), Provv. 30/05/2013: intervento dell’Autorità Garante in tema di pratiche aggressive nel recupero crediti. Un’impresa è stata multata per aver inviato migliaia di atti di citazione fittizi presso Giudici di Pace incompetenti, senza iscrivere le cause a ruolo, nel tentativo di spaventare i debitori di crediti presumibilmente prescritti. L’AGCM ha ritenuto tale condotta una grave violazione del Codice del Consumo .
Conclusione
Affrontare una lettera di sollecito da Advancing Trade per debiti vecchi può sembrare inizialmente allarmante, ma come abbiamo visto è possibile difendersi efficacemente utilizzando gli strumenti legali appropriati. In questa guida abbiamo esaminato i punti chiave: la verifica della prescrizione, i passi da compiere dopo la notifica, le opzioni di contestazione e di accordo, nonché le procedure più avanzate per uscire dai debiti. Il messaggio finale è che il debitore informato ha dei poteri: può far valere la prescrizione per evitare pagamenti non dovuti, può opporsi in giudizio facendo annullare pretese illegittime, può negoziare riduzioni considerevoli del debito con un saldo e stralcio, e nei casi estremi può persino ottenere la cancellazione totale dei debiti attraverso l’esdebitazione.
È fondamentale agire tempestivamente. Molte difese legali (come l’opposizione a un decreto ingiuntivo) hanno scadenze precise; inoltre, prima ci si muove e più margine si ha per trattare o raccogliere prove. Farsi assistere da un professionista esperto, poi, fa la differenza: un avvocato sa individuare vizi che un profano non nota e sa come bloccare sul nascere iniziative esecutive (ad esempio ottenendo sospensioni dal giudice).
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare hanno le competenze e l’esperienza per prendere in mano situazioni come queste e proteggere realmente il debitore. Dalla semplice analisi di una lettera di sollecito fino alla difesa in tribunale o all’attivazione di procedure speciali di composizione della crisi, dispongono di tutti gli strumenti per fermare sul nascere pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o nuove cartelle esattoriali a tuo carico. Il valore aggiunto del loro intervento è proprio nel saper combinare soluzioni giudiziali e stragiudiziali: ciò significa provare prima le vie bonarie (se c’è spazio per uno stralcio conveniente) e, al contempo, essere pronti a impugnare ogni atto illegittimo dinanzi al giudice.
Non bisogna mai vergognarsi o aver timore di far valere i propri diritti: il sistema giuridico prevede che chi è debitore, specialmente se in buona fede, possa difendersi e persino liberarsi dai debiti insostenibili, perché l’economia ha interesse a rimettere in carreggiata chi è caduto (anziché stritolarlo definitivamente). Naturalmente, ogni caso è diverso: ecco perché un confronto personalizzato con esperti è il passo decisivo.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive, aiutandoti a trasformare una lettera minacciosa in un percorso risolutivo verso la tranquillità finanziaria.
Fonti normative e giurisprudenziali: – Codice Civile: art. 1219 (costituzione in mora); artt. 1260-1265 (cessione del credito); artt. 2934-2948 (prescrizione); art. 2944 (riconoscimento del debito); art. 1815 co.2 (usura).
– Codice del Consumo: artt. 18-27 (pratiche commerciali scorrette/aggressive).
– D.Lgs. 385/1993 (TUB), art. 58 (cessione crediti in blocco).
– Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi) – procedure da sovraindebitamento.
– D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 – composizione negoziata della crisi d’impresa.
– Cassazione Civile: ord. n. 27412/2021; ord. n. 20956/2019; ord. n. 13897/2020; ord. n. 24258/2023; ord. nn. 23834/23849/23852/2025; SU n. 23397/2016; SU n. 41994/2021.
– AGCM: Provv. PS/2076 del 30/05/2013 (Paravati); Provv. PS/11716 del 13/12/2018 (Recus).
