L’obbligo di numerazione progressiva delle fatture è sancito dall’ordinamento IVA italiano e garantisce l’univoca identificazione di ogni documento emesso. Una mancata o irregolare numerazione può far scattare un controllo fiscale e portare a contestazioni, rettifiche IVA e sanzioni. In questa guida, aggiornata al 17 gennaio 2026, analizziamo nel dettaglio la normativa, la giurisprudenza e le strategie difensive dall’ottica del contribuente (il debitore fiscale), con un taglio rivolto ad avvocati, professionisti, imprenditori e privati. Troverai riferimenti alle principali fonti normative (in calce tutte le fonti utilizzate), tabelle riepilogative, domande e risposte pratiche, esempi di simulazioni, e un approfondimento sul contenzioso tributario (ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, appello in Commissione Tributaria Regionale, ricorso per Cassazione).
1. Quadro normativo: obblighi di numerazione delle fatture
Dal punto di vista normativo, l’obbligo di numerare progressivamente le fatture è previsto dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972 (Testo Unico IVA). Nella versione attuale – modificata dalla Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012, art. 1, commi da 325 a 334) – il comma 2, lett. b) dispone che ogni fattura deve contenere il “numero progressivo che la identifichi in modo univoco” . In pratica:
- Numero univoco: non è più richiesto un ordine numerico legato all’anno solare, purché il numero e la data garantiscano unicità. Ciò significa che la numerazione può ripartire da 1 ogni anno o proseguire senza interruzioni di anno in anno . Ad esempio, la fattura n. 1/2024 e la fattura n. 1/2025 sono ammissibili perché hanno anni diversi, quindi non generano sovrapposizioni .
- Indicazioni obbligatorie: oltre al numero, la fattura deve contenere la data, il nome del fornitore, del cliente, descrizione operazioni, ecc. L’articolo 21 (originariamente al comma 2, lett. a) e b)) elenca i dati obbligatori . In particolare la Cassazione ha ricordato che la fattura “deve essere datata e numerata in ordine progressivo” , e deve riportare descrizioni non generiche delle prestazioni (Cass. n. 21980/2015) .
- Fatturazione elettronica (SDI): dal 2019 la fatturazione elettronica obbligatoria ha ulteriormente standardizzato la numerazione. Il Sistema di Interscambio (SDI) verifica la unicità dei tre elementi: codice fiscale del cedente, numero fattura e anno . Se questi dati corrispondono a una fattura già accettata, il documento viene scartato. In pratica, SDI non prevede un controllo stretto sulla sequenza numerica (salti o sovrapposizioni); consente salti di numerazione, purché il nuovo numero non duplicazioni un documento già elaborato . In linea con questo, nella prassi tributaria si ritiene generalmente che uno “scalino” (salto) nella numerazione sia meramente formale e non punibile se non determina danno erariale . Pertanto, in ambito e-fattura un salto di numerazione involontario non deve ostacolare l’accettazione del documento né di per sé ingenerare sanzioni, come confermato anche dalla normativa di sanatoria introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 .
Riassumendo, le fonti normative principali cui attenersi sono: – D.P.R. 633/1972, art. 21: disciplina il contenuto della fattura, tra cui il numero progressivo . – D.P.R. 633/1972, art. 23: obbliga alla tenuta dei registri IVA conformi alle fatture (numerazione coordinata). – D.Lgs. 471/1997, art. 6: prevede le sanzioni per omissioni o irregolarità nella fatturazione e registrazione delle operazioni IVA . – D.Lgs. 472/1997 (Statuto del contribuente, art. 5): stabilisce che le violazioni formali prive di danno non sono punibili . – Legge 228/2012, art. 1, commi 325-334: ridefinisce l’art. 21 DPR 633/72 a partire dal 1° gennaio 2013, eliminando l’obbligo di riavvio annuale della numerazione. – Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023): ha introdotto la sanatoria delle violazioni formali (es. numerazione) commesse entro il 31 ottobre 2022, a condizione di nessuna incidenza sulla base imponibile .
Tabella 1 – Riferimenti normativi essenziali
| Norma | Contenuto principale | Note | |———————-|———————————————————————————————–|——————————————————————————————-| | DPR 633/1972 art. 21 | Obblighi di fatturazione: data, numero progressivo identificativo, descrizioni, IVA, ecc. | Modificato nel 2013: n. progressivo “univoco” (non più per anno) . | | DPR 633/1972 art. 23 | Obbligo di tenuta dei registri IVA in sequenza numerica delle fatture emesse. | La sequenza dei registri deve seguire la numerazione delle fatture. | | DPR 633/1972 art. 54-55 | Rettifiche in caso di documenti irregolari o mancanti nel calcolo IVA dell’ufficio. | L’Agenzia può rettificare l’imposta se le fatture non consentono di determinare l’IVA . | | D.Lgs. 471/1997 art. 6 | Sanzioni per omissione/irregolarità fatture e registrazioni (90% o 50% IVA, min 250€). | La sanzione base è 90% (ridotta oggi al 50% per violazioni lievi); minimo legale 250€. | | D.Lgs. 472/1997 art. 5 | Codice delle sanzioni – Principio di irretroattività delle violazioni formali (no danno). | “Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’erario” . | | Legge 228/2012 | Ridefinisce gli obblighi di numerazione delle fatture dal 2013 (numero “univoco”). | Abroga “ordine progressivo per anno” ed estende casi di fatturazione semplificata (art. 21‑bis). | | Legge 197/2022 | Sanatoria violazioni formali IVA (L. Bilancio 2023). | Prevede regolarizzazione degli errori non sostanziali (es. salti di numerazione) entro 31/10/22 . |
2. Violazione formale vs sostanziale
Un elemento chiave nella difesa dell’assistito è distinguere tra violazione formale e violazione sostanziale. Secondo la prassi e la giurisprudenza, una violazione si considera meramente formale se non incide sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo . Nel caso dell’omessa numerazione progressiva delle fatture, spesso si tratta di un mero errore di forma: la fattura contiene comunque gli altri dati essenziali (data, importi, descrizione, partita IVA) che permettono di ricostruire l’operazione. L’Agenzia delle Entrate, nelle sue interpretazioni, ha più volte sottolineato che l’importante è garantire univocità e tracciabilità, non l’ordine cronologico perfetto . In concreto:
- Se mancano numeri intermedi senza un corrispondente a una cessione reale, non si verifica alcuna evasione. Ad esempio, se si emettono le fatture n. 100, 102 e 103 (saltando la 101), ma non esiste alcun acquisto/situazione da fatturare con il n. 101, dal punto di vista del tributo non vi è alcun danno . L’assenza della fattura n.101 non rappresenta un’imposta non versata, pertanto la violazione è “meramente formale” .
- La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha esplicitamente previsto la sanatoria delle violazioni formali simili commesse entro fine ottobre 2022 . Ciò rafforza l’orientamento secondo cui, a determinate condizioni, salti di numerazione senza effetti sull’IVA non devono comportare sanzioni.
- La Cassazione, pur avendo ribadito l’importanza della numerazione progressiva , non ha escluso che casi di errore non doloso possano essere considerati lievi, specialmente nell’era dell’e-fattura. In un’ordinanza del 2021 la Suprema Corte ha osservato, in una vicenda diversa di ristorazione aziendale, che tra le irregolarità contabili solo l’omessa numerazione delle fatture (e non delle ricevute) potrebbe configurare un’irregolarità. Si sottolinea dunque che l’assenza di numerazione è, di per sé, elemento di irregolarità formale, non una falsificazione sostanziale.
In sostanza, dal punto di vista del contribuente, l’errore nella numerazione è da ricondurre alle violazioni formali non sostanziali . L’avvocato difensore potrà quindi argomentare che la mancata numerazione, o la ripetizione di numeri d’anno diverso, non ha arrecato alcun pregiudizio alle attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria , e che perciò non dovrebbe comportare l’applicazione integrale delle sanzioni più gravi.
3. Contestazione fiscale: modalità e sanzioni
3.1. Iter di controllo e contestazione
Quando l’Amministrazione Finanziaria rileva irregolarità nella documentazione fiscale di un contribuente (ad es. durante un accesso ispettivo, una verifica formale, o un controllo induttivo), può emettere un avviso di accertamento o di rettifica IVA. Tale atto conterrà la ricostruzione delle operazioni sulla base delle evidenze censurate e indicherà le norme ritenute violate (art. 21 DPR 633/72, art. 47, art. 54, ecc.) e l’eventuale maggior IVA accertata, con relative sanzioni.
Nel caso dell’omessa numerazione delle fatture, l’Ufficio contesterebbe tipicamente violazioni formali di documentazione. Ad esempio, nell’accertamento si possono leggere riferimenti a:
- Art. 21 DPR 633/72: in combinato disposto con sanzioni previste da altre norme. Sebbene il TUIR non preveda una sanzione specifica ad hoc per la mancanza di numero, l’atto può richiamare l’obbligo di numerazione progressiva e lamentarne la violazione. Spesso l’interpretazione è che la mancata numerazione configuri un’irregolarità contabile ai sensi dell’art. 23 del DPR 633/72 e pertanto in violazione anche dell’art. 6 del D.Lgs. 471/97.
- Art. 23 DPR 633/72: violato se gli ordinativi dei registri non corrispondono (es. fattura n. 100 seguita da 102 nel registro IVA), a fortiori se manca una numerazione (omessa annotazione). L’ufficio sottolinea che non è rispettato l’ordine previsto per i registri IVA.
- Art. 54 DPR 633/72: in caso di documentazione irregolare o insufficiente, l’Amministrazione può integrare, rettificare o stornare l’IVA. Se il numero di fattura mancante impedisse la determinazione esatta dell’imposta, si applicherebbe art. 54 (sanzione pari da 2 a 4 volte l’imposta non documentata ).
- Art. 6 D.Lgs. 471/1997: si considerano irregolarità di fatturazione e registrazione tali da innescare le sanzioni dell’art. 6. In particolare, l’atto di contestazione solitamente fa riferimento all’art. 6, comma 1, laddove l’estratto atti è punito con sanzione (in passato 90%, ora ridotta al 50%) dell’imposta. La recentissima prassi dell’Agenzia (Interpello 115/2025) conferma che anche l’omessa annotazione di fatture è soggetta all’art. 6: sanzione pari al 70% dell’IVA con min. 300 € (o da 250 a 2.000 € se l’IVA non è stata detratta) . Quindi, se l’ufficio ritiene che la mancanza di numerazione abbia impedito la registrazione, applicherà questa sanzione come base.
- Altre norme sanzionatorie: in casi eccezionali (ad es. emissione di fatture prive di numerazione come atto di frode) si potrebbero invocare disposizioni penali o sanzionatorie aggiuntive (ad es. art. 21 D.L. 78/2010 in passato), ma generalmente non è il caso comune di omessa numerazione involontaria.
Tabella 2 – Violazioni comuni e relative conseguenze
| Violazione | Riferimento normativo | Conseguenze (accertamento IVA) | |————————————–|—————————————-|———————————————————————————————————————————-| | Omessa numerazione fatture | Art. 21 DPR 633/72 (obbligo di numero), Art. 23 DPR 633/72 (registri) | Contestazione come irregolarità contabile. Sanzione ai sensi art.6 D.Lgs.471/97 (ca.50% IVA con min. 250 €) ; integrativa IVA secondo art.54 se impedita determinazione esatta dell’imposta. | | Omessa o incompleta registrazione | Art. 25/23 DPR 633/72 | Sanzione ai sensi art.6 D.Lgs.471/97 (omessa fatt. attiva o passiva) ; ammende per omessa registr. | | Errore nella descrizione generica | Art. 21 DPR 633/72 (contenuto fattura) | Fattispecie Cass.21980/2015: descrizione generica = violazione sostanziale, con mantenimento sanzioni (fatturazione nulla) . | | Registri contabili non numerati/rubricati | Art. 6 D.Lgs. 471/97 (commi 9 e 10) | Sanzione amministrativa (rif. art.2 D.Lgs. 471/97) da € 516 a € 2.582 per libri non bollati/annotati . |
3.2. Misure sanzionatorie
Se l’ufficio ritiene fondata la contestazione, applicherà le relative sanzioni amministrative. In linea generale:
- Art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997: è la norma che disciplina le sanzioni maggiori in caso di omessa fatturazione o annotazione. Prevede oggi una sanzione corrispondente al 90% dell’IVA non documentata (ridotto al 50% per le violazioni meno gravi dall’art. 15-bis del D.Lgs. 127/2015), con un minimo fisso di 250 € (in passato 90% con min. 300 €). Ad esempio, se viene accertato che 10.000 € di IVA sono stati sottratti, la sanzione potrebbe ammontare a 5.000 € (50%) oppure a 9.000 € (90%) a seconda dei criteri d’uso.
- Sanzione minima fissa: nel caso in cui l’IVA sia indetraibile o se il contribuente non ha nemmeno detratto l’imposta, la norma prevede una sanzione fissa da 250 a 2.000 € per operazione . Pertanto, se ad es. il contribuente non ha detratto l’IVA su quelle fatture, subirà comunque almeno 250 € di sanzione per ogni documento.
- Sanzione ridotta / sanzione fissa per violazioni formali: in alcuni casi (art. 6 comma 4 e 5 D.Lgs. 471/97) la sanzione può essere ridotta o fissa. In particolare, la rubrica “Dichiarazione infedele” prevede che se l’omissione non incide sulla determinazione del tributo (caso fortunato), si applica la sanzione ridotta da 250 a 2.000 € . Inoltre, per violazioni documentali lievi (art. 6, comma 5-bis, introdotto dal D.Lgs. 158/2015), “non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione dell’imposta”. Questo principio, codificato anche nel D.Lgs. 472/97 (Statuto), è rilevante per sostenere la tesi della non punibilità dello scalino numerico involontario .
- Esempi di calcolo: se una fattura omessa costituiva mero errore e non è stata utilizzata per detrarre IVA, si può cercare di farla rientrare nell’ambito della sanzione minima (250 €). Viceversa, se la fattura è già stata detratta in liquidazione, allora il contribuente rischia la sanzione percentuale (in aumento). Secondo un recente interpello l’Agenzia ribadisce: in caso di mancata registrazione, la sanzione è quella dell’art. 6 comma 1 (70% con min. 300 €) , con doppia possibilità di applicare anche 250-2.000 € se non è stata fatta la detrazione.
In definitiva, dal punto di vista del contribuente si intende dimostrare che la violazione è assolutamente formale, richiedendo quindi l’applicazione del minimo di pena o l’esenzione dalla sanzione se previsto. Il legale valuterà di impugnare l’avviso di accertamento anche sotto il profilo della quantificazione della sanzione, facendo leva sul principio del minimo non applicabile se manca danno e sul carattere non sostanziale dell’errore.
4. Strategie difensive in fase di controllo
4.1. Risposta all’accertamento in autotutela
Quando il contribuente riceve l’atto di contestazione, dispone solitamente di 60 giorni per proporre memorie difensive all’Amministrazione (cd. contraddittorio endoprocedimentale) . È fondamentale in questa fase:
- Verificare la notifica: controllare scadenze e correttezza formale dell’atto. Eventuali vizi formali nella notifica o nella motivazione possono essere segnalati all’Agenzia come motivo di annullamento (formale).
- Documentare la reale circostanza dei fatti: se la fattura mancante era dovuta a un mero salto numerico senza operazione corrispondente, occorre spiegare all’ufficio che non c’è alcuna mancata dichiarazione di ricavi/IVA. Si possono esibire documenti di supporto (registrazioni interne, corrispondenza col cliente, estratti conto bancari), dimostrando che le fatture numericamente inesistenti non corrispondono a vendite reali. Questo mostra che non vi è evasione e che la fattura saltata non doveva essere emessa.
- Correggere eventuali errori: se del caso, è possibile sanare l’errore prima dell’atto formale, per esempio rettificando una fattura elettronica (tramite SDI è possibile annullarla e rifarla correttamente) o aggiornando i registri contabili. Il ravvedimento operoso può essere invocato se si intende pagare spontaneamente eventuali sanzioni ridotte. Ad esempio, se si è constatato l’errore entro i termini per la dichiarazione annuale IVA, si può presentare una dichiarazione integrativa e pagare la sanzione in misura minima (1/15 del minimo) o ricorrere alla comunicazione dei dati fattura (se prevista).
- Argomentare la natura formale dell’errore: nella memoria difensiva l’avvocato evidenzierà che la normativa non prescrive un particolare formato del numero (come confermato da Risoluzioni dell’Agenzia ) e che il Sistema di Interscambio stesso non considera un errore sostanziale la mancata progressione numerica . Si può citare l’orientamento che considera non sanzionabile uno “sbalzo numerico” in assenza di danno . In questo modo, si chiederà all’ufficio di riesaminare l’atto tenendo conto che è stata commessa solo una violazione formale.
- Verificare le motivazioni dell’atto: spesso l’accertamento menziona più violazioni (omessa fatturazione, registrazione, ecc.). Il difensore analizzerà quali contestazioni sono davvero pertinenti all’errore di numerazione (di solito non s’intende contestare un intero servizio o ricavo omesso, bensì la forma). Se l’atto travalica (ad es. accerta evasione di ricavi diversi dalla mera numerazione), si possono sollevare eccezioni di difetto di motivazione o di sovrabbondanza di contestazione.
In questa fase, l’obiettivo è ridurre il contenzioso: talvolta, raggiunto il chiarimento sul fatto che l’errore non ha impatto economico, l’ufficio può anche ridurre la sanzione al minimo previsto o definire bonariamente la controversia.
4.2. Contenzioso tributario: ricorso CTP
Se non si riesce a trovare soluzione all’interno dell’Ufficio, l’unica via è impugnare l’atto tramite ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP). Ecco alcune linee guida strategiche per il ricorso:
- Ricorso tempestivo: va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. La redazione deve essere accurata, inserendo tutti i motivi di impugnazione e riferimenti normativi e giurisprudenziali utili.
- Contenuto del ricorso: occorre articolare chiaramente i motivi. Ad esempio:
- Presunzioni arbitrarie. Dimostrare che l’Amministrazione ha dedotto ex gestis un’evasione inesistente, basando la contestazione solo sulla numerazione, ignorando altri elementi di prova (es. registrazioni, banche). Si può dedurre l’errata interpretazione dell’art. 21 DPR 633/72 (oggi comma 2) sostenendo che la norma impone solo l’identificatività univoca della fattura, non la continuità numerica rigorosa .
- Natura formale dell’errore. Richiamare il principio secondo cui le violazioni che non causano danno erariale non sono sanzionabili . Si argomenterà che l’errore di numerazione non incide né sul tributo né sulla possibilità di esercitare il controllo (tutti i dati fiscali sono rintracciabili tramite data/cliente/numero). Se applicabile, citare la normativa di sanatoria 2023 che non prevede sanzioni per questi casi .
- Evidenze a carico. Far presente che non è l’avviso a specificare quale fattura sia mancante e come sia stato ricostruito il tributo. Di solito l’ufficio non elenca esattamente la fattura saltata (perché non esiste), pertanto manca la prova del tributo non dichiarato. Si può quindi sostenere che l’accertamento non dimostra in concreto alcuna imposta sottratta.
- Errori nell’atto. Verificare se l’ufficio ha riportato correttamente la normativa invocata. Spesso si cita ancora la vecchia formulazione di art. 21 (“ordine progressivo per anno”), addebitando all’impresa di non aver riavviato la numerazione. Ma dal 2013 questo requisito non esiste più . L’avvocato evidenzierà questo aggiornamento normativo per chiederne l’applicazione alla vicenda.
- Proporzione delle sanzioni. Far notare che in caso di verbale di constatazione, si può pretendere l’applicazione delle riduzioni previste dall’art. 6 (comma 5-bis) e dell’art. 2 T.U.I.R. (scudo delle sanzioni, se comparibile). L’avvocato cercherà di far quantificare la sanzione in misura ridotta, oppure chiederne l’irrogazione nella misura minima (art. 6 comma 4-5-bis).
- Prove documentali: allegare al ricorso copia delle fatture, estratti conto, tabulati contabili e tutto il materiale che dimostra la correttezza sostanziale dell’operazione. Ad esempio, se si sono saltati numeri perché il cliente non ha acquistato nulla in quel numero, fornire una dichiarazione o prova che quel documento non esiste.
- Argomenti giurisprudenziali: supportare il ricorso con sentenze e orientamenti. È cruciale citare la Cassazione a sostegno della tesi difensiva. Ad esempio, la Corte di Cassazione n. 21980/2015 ha ribadito l’importanza del numero progressivo , ma è possibile distinguere il caso (che riguardava descrizioni generiche) da quello in esame (che non riguarda contenuto ma forma del numero). Si può anche citare l’ordinanza n. 5175/2021 per sottolineare che solo l’assenza di numerazione di fatture (non semplicemente di ricevute o altri documenti) può costituire motivo di irregolarità. In mancanza di una giurisprudenza specifica sullo “scalino”, la difesa può comunque far leva sui principi generali: Cass. n. 19794/2016 e 9264/2010 (sui termini di contestazione); sent. 6486/2010 (sull’onere probatorio dell’Agenzia), ecc.
- Richiesta di ammissione di prova testimoniale o documentale: se necessario, si possono chiedere acquisizioni di documenti presso terzi (quali banche o clienti) o testimonianze per far emergere fatti rilevanti (ad esempio, un cliente che confermi di non aver ricevuto fattura con certo numero). Il contenzioso tributario italiano prevede questi strumenti come supplemento di prova.
4.3. Appello e Cassazione
Se il ricorso in primo grado (CTP) viene respinto, è possibile appellare alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) entro 60 giorni dalla sentenza. Anche in appello l’avvocato riproporrà i motivi già esposti, eventualmente ampliandoli o evidenziando errori di fatto evidenziati dalla CTP. Nel giudizio d’appello:
- Ampliare le questioni di diritto: se l’impugnativa locale era poco approfondita, si inseriscono ulteriori aspetti giuridici (es. violazione dell’art. 19 L. 212/2000 – statuto del contribuente – per eccesso di potere, travisamento della realtà, carenza di motivazione riguardo alla deduzione dei documenti). L’avvocato dovrà sviscerare come la legge si ponga rispetto alla fattispecie formale.
- Possibili perizie: in casi eccezionali il contribuente può richiedere un CTU contabile per dimostrare, p. es., che la mancata numerazione non ha comportato alcuna differenza di tributo.
- Ricorso per Cassazione: Qualora la CTR confermi l’accertamento, può essere proposto ricorso per Cassazione (se sussistono questioni di diritto rilevanti). In Cassazione ci si focalizza su profili giuridici: ad esempio, l’avvocato potrebbe sostenere la violazione di legge nella corretta interpretazione dell’art. 21 DPR 633/72 (tollerando il salto numerico) o l’inapplicabilità dell’art.6 D.Lgs. 471/97 per violazioni prive di danno, invocando l’art.5 del D.Lgs. 472/97. Anche la sentenza della Suprema Corte n. 21980/2015 potrebbe essere usata come argomento contrario: essa ha escluso l’interpretazione soggettiva delle descrizioni generiche, ribadendo la rigida lettura del legislatore; tuttavia, si può far presente che il caso attuale riguarda un criterio diverso (numerazione) e far leva sulle interpretazioni dell’AdE (risoluzione 1/E/2013) e sugli orientamenti successivi.
In tutte le fasi, l’avvocato del contribuente deve far emergere che la documentazione è complessivamente trasparente e che la mancata numerazione non configura frode o occultamento. Punti focali della difesa sono: l’assenza di effetti sul tributo (nessun omesso versamento), l’irretroattività di ogni sanzione che non comporti danno (art. 472/97), e la continuità della numerazione effettiva garantita dai registri IVA (ad es. si può dimostrare che nel registro l’annotazione prosegue senza buche, e che il documento “mancante” non corrisponde ad alcuna registrazione).
5. Domande frequenti (Q&A)
D: Cosa comporta concretamente l’omessa numerazione di una fattura?
R: L’omessa numerazione progressiva non invalida la fattura (che rimane valida ai fini IVA), ma costituisce irregolarità formale. L’Amministrazione può contestare la violazione come inadempimento degli obblighi documentali IVA (art. 21 e 23 DPR 633/72) e chiedere eventuali sanzioni (art. 6 D.Lgs. 471/97) . Tuttavia, se l’errore è involontario e non ha prodotto alcuna evasione, il contribuente potrà difendersi sostenendo che si tratta di un errore formale privo di danno e chiedere l’applicazione delle sanzioni minime o l’esclusione della sanzione in base all’art. 472/97.
D: Quali sanzioni rischia un contribuente in questi casi?
R: In linea di massima si applica la sanzione dell’art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/97: una percentuale dell’IVA oggetto della violazione (70% con min. 300 € secondo recente prassi , o 50% con min. 250 € secondo le riduzioni attuali). Se l’IVA è stata detratta, la sanzione cresce; se non è stata detratta, l’importo è comunque almeno €250 per operazione. L’attenuante è che, essendo una violazione formale, l’imposta non dovuta (perché mai versata) è pari a zero. La dottrina ritiene che quindi lo “scalino” numerico, di per sé, non possa configurare un reato tributario, e ritiene eventualmente applicabile un regime di sanzione minima. La Legge di Bilancio 2023, peraltro, ha chiarito che queste violazioni prive di efficacia sul tributo sono sanabili senza sanzione .
D: È possibile correggere l’errore dopo l’emissione?
R: Sì. Se l’errore è scoperto prima del controllo, si può procedere a correggere. Nel caso di fattura elettronica, si può cancellare la fattura errata e rinumerare correttamente, oppure emettere nota di variazione. Se invece l’errore è stato rilevato in fase di contenzioso, si può comunque tentare un “ravvedimento operoso”: ossia presentare una dichiarazione integrativa IVA entro i termini (36 ore o prima di qualsiasi accesso) pagando, se richiesto, la sanzione ridotta (1/15 del minimo) per il ritardo, così da definire bonariamente la questione.
D: L’Agenzia può annullare tutte le fatture o negare la detrazione se manca la numerazione?
R: No, non esiste sanzione automatica di annullamento delle fatture mancanti di numero. L’ufficio può solo irrogare sanzioni formali o integrare l’imponibile secondo art. 54 se afferma che non può determinare l’imposta. Tuttavia, se il contribuente fornisce prove dell’avvenuta operazione (es. fattura uguale conservata su supporto cartaceo o altro registro), l’Amministrazione difficilmente negherà l’esistenza della fattura. In pratica, l’ufficio non può “cancellare” i ricavi solo per un numero mancante; può solo colpire la violazione con ammenda. La detrazione IVA rimane possibile se la fattura conserva le altre indicazioni necessarie.
D: In contenzioso, quali documenti si devono produrre?
R: Conviene raccogliere e produrre copie di tutte le fatture irregolari, i registri IVA, estratti conto bancari, ordini clienti o conferme d’ordine, eventuali mail di approvazione. Qualsiasi elemento che evidenzi che le operazioni esistono effettivamente e sono state integralmente dichiarate. È utile anche un prospetto che ricostruisca la sequenza numerica (mostrando il numero saltato) e una dichiarazione del cliente che attesti di non aver ricevuto alcuna fattura per quel numero inesistente.
D: Gli errori nella numerazione possono essere sanzionati dalla Corte dei Conti?
R: No, la presente trattazione riguarda sanzioni tributarie. In linea generale, errori contabili di tipo meramente formale non costituirebbero violazioni disciplinari a carico dei dipendenti, a meno che non nascondano responsabilità nell’ambito di reati tributari. Ma qui ci occupiamo solo delle sanzioni fiscali comminate all’ente/imprenditore.
D: Con la fattura elettronica, ogni numero è gestito da SDI. Cosa cambia?
R: Con lo SDI, i controlli di sequenza sono più blandi: il sistema accetta fatture anche fuori ordine cronologico purché non duplicano numero/anno/cedente già accettato . In pratica, se emetti fattura 10, poi erroneamente salti al 12 e infine emetti 11, SDI accetta regolarmente tutto. In caso di errore di sequenza, basta emettere il numero mancante (o anche no, visto che non c’è operazione reale) senza alcuna ripercussione tecnica. Dunque, nell’era digitale è più facile dimostrare che il salto numerico è ininfluente, perché il tracciamento è garantito dal sistema. A differenza della fattura cartacea (dove il numero si appone a mano), con la e-fattura “il documento si considera emesso solo se transitato dall’Agenzia”. Ciò significa che ogni fattura ricevuta da SDI è inoppugnabile come emessa, anche se i numeri non sono in sequenza .
6. Tabelle di riepilogo
Di seguito alcune tabelle sintetiche utili per riepilogare le informazioni chiave.
Tabella 3 – Violazioni formali vs sostanziali
| Tipo di violazione | Effetto sul tributo | Esempi | Conseguenze tipiche | |———————————-|———————|———————–|—————————————————————————————| | Violazione formale | Nessun effetto | Salto numerico fatture; errata indicazione minore (es. zona non prevista) | Sanzione minima o nessuna (può concorrere art.5 D.Lgs.472/97); atto di rettifica IVA improbabile se nessun omesso versamento. | | Violazione sostanziale | Effetto su imposta | Mancata fatturazione di operazioni imponibili; descrizione generica ampia (Cass.21980/2015) | Accertamento analitico/induttivo, maxi-sanzione (art. 6 co.1 50-90% IVA) , esclusione del diritto di detrazione. | | Errore contabile non fiscale | No effetto fiscale | Libro IVA non numerato ma dichiarazione IVA corretta. | Eventuali sanzioni amministrative per irregolarità contabile (es. art. 2 D.Lgs.471/97: 516-2.582 €). |
Tabella 4 – Scenari di simulazione (casi pratici)
| Scenario (casistica) | Azioni del contribuente (difensore) | Esito atteso | |——————————————|————————————————————————————–|—————————————————————————————————————————————————| | Salto involontario di numerazione | L’azienda emette fatt. 10 e 12 saltando la 11 (operazione n.d.c.). | Si spiega che la n. 11 non esiste perché nessuna vendita; l’errore è meramente formale. Con doc a supporto (nessuna operazione per la 11) si ottiene archiviazione della contestazione o sanzione minima (250 €) . | | Emissione doppia della stessa fattura | La Società emette per errore due fatture diverse con stesso numero. | Si annulla la fattura duplicata, si invia l’unica corretta. Nessuna sanzione se regolarizzato prontamente; eventuale art.6 comma 4 (250-500 €) se già segnalato all’Erario. | | Errata numerazione in fattura sostitutiva | L’impresa rettifica una fattura già emessa e riutilizza lo stesso numero. | Procedura consentita (Cass. ord. 33158/2022 non citata ma confermata nell’applicativo SDI). Documentazione e dichiarazione IVA integrativa a corredo. Richiesta di non contestare ulteriormente (nessuna sovrapposizione numeri perché annulla la fatt. errata). | | Fattura cartacea senza progressivo | L’azienda utilizza fattura analogica ma dimentica di apporre il numero. | Presenta copia del documento con data/emittente/cliente/cantiere, dimostrando regolare vendita. L’ufficio può comminare al massimo sanzione di minimo assoluto (250 €) da D.Lgs. 471/97, vista la tardiva regolarizzazione. |
7. Simulazioni pratiche
Per chiarire l’impatto di queste situazioni, riportiamo alcuni esempi pratici di comportamenti aziendali e delle relative conseguenze.
- Caso 1 – Salto numerico innocuo. La ditta Alfa emette fattura n. 298 del 15/06/2025 per 10.000 € e successivamente, senza volerlo, emette la fatt. n. 300 del 16/06/2025 (dimenticando la n. 299). Nel controllo fiscale l’Ufficio nota il salto. La difesa dimostra che la fattura n. 299 non corrisponde a alcuna operazione reale (il cliente non l’ha richiesta), dunque non c’è effettivo ricavo omesso. Viene allegato un prospetto delle fatture emesse e una dichiarazione del cliente. L’Agenzia, constatata l’assenza di reddito sottratto, archivia la pratica o irroga al massimo la sanzione ridotta (alcune centinaia di euro) poiché l’infrazione è formale .
- Caso 2 – Regolarizzazione tempestiva. L’impresa Beta emette fattura e-fattura n. 150 il 20/07/2025. Il giorno dopo si accorge che ha duplicato per errore il numero 150 in due documenti distinti (anche l’ufficio pagamenti del cliente ha ricevuto due fatture con stesso numero). Subito annulla una delle due fatture tramite SDI, inviando la segnalazione di annullamento e invia la fattura corretta (numero 150) con la stessa numerazione originale. Qui l’errore è stato sanato senza necessità di emettere un diverso numero. Difesa*: si presenta all’Accertamento le ricevute di annullamento (XML di scarto SDI) e la nuova fattura. Non si contesterà nessuna violazione perché il numero non è cambiato e la fatturazione originaria è stata rettificata autonomamente dall’azienda, entro i tempi di emissione previsti.
- Caso 3 – Doppia emissione a stesso numero. La società Gamma invia per errore al cliente due fatture identiche (n. 200 del 01/08/2025), credendo di aver duplicato il processo di invio. Quando se ne accorge, invia un credito note per una copia o annulla la fattura in e-fattura (una volta accettata). Difesa: si comunica all’ufficio e al cliente che si provvederà a regolarizzare (ad es. nota di accredito). Questo errore, essendo rapido e corretto, viene solitamente chiuso con sanzione minima fissa (max 250 €) o annullato se l’operazione è stata completamente sanata.
- Caso 4 – Scoperta tardiva a fine anno. La Delta scopre il 31/12 che a marzo ha emesso la fatt. n. 78 del giorno 05/03/2025 e n. 80 del 10/03/2025, dimenticando la 79. L’errore emerge casualmente durante la chiusura di bilancio. Nessuna fattura da associare al n.79 essendo il servizio cancellato. Difesa: si fa notare che manca un’operazione sottostante alla 79. Per sicurezza, per chiarezza contabile, la Delta potrebbe anche emettere un duplicato con la data di marzo (ma non obbligatorio). In ogni caso, secondo gli orientamenti esposti (e la legge 2023), si ritiene che non siano previste sanzioni perché non vi è alcun impatto fiscale .
8. Strategie difensive dell’Avvocato
Nel ruolo di difensore, l’avvocato svolge un’analisi complessiva del caso e predispone le migliori strategie. Riassumiamo le principali linee di intervento:
- Verifica preventiva: controllare con attenzione tutti gli adempimenti contabili e fiscali del cliente, individuando eventuali errori similari o conseguenze di tipo induttivo (registrazione di acquisti, dichiarazioni precedenti, ecc.). Se emergono altri problemi, affrontarli contemporaneamente.
- Consulenza durante il controllo: invitare il cliente a collaborare con il Fisco presentando documenti e chiarimenti durante le verifiche. Un atteggiamento proattivo spesso consente di chiudere i rilievi in autotutela. Ad esempio, l’avvocato può allegare una tabella Excel con la lista completa delle fatture emesse, dimostrando la coincidenza tra numeri fatture e annotazioni nei registri IVA. In tal modo, il Fisco può constatare che non mancano ricavi.
- Impostazione difensiva: sviluppare la difesa su due fronti: giuridico-normativo (dimostrare che la norma è stata rispettata nel suo senso sostanziale) e fattuale (provare l’assenza di danno). Questo include la preparazione della memoria difensiva a verbale di constatazione o pre-contenzioso, facendo leva su principi come “non punibilità delle violazioni formali” , eventuali precedenti (es. che SDI tollera gli sbalzi) , e su norme specifiche (L. 228/2012, L.197/2022).
- Quantificazione delle sanzioni: nel caso in cui l’atto sia inevitabile, chiedere l’irrogazione delle sanzioni nella misura minima. Ad esempio, argomentare l’applicazione del comma 5 dell’art.6 (“sanzione fissa 250-2.000 €”) se possibile, anziché il comma 1 (sanzione percentuale). Inoltre, verificare se applicare le riduzioni previste dal D.Lgs. 158/2015 (commi 2-bis e 5-bis). Le linee guida ANAC in materia di corruzione/white-collar (non direttamente applicabili) suggeriscono in alcuni casi di considerare abuso d’ufficio la non riduzione di sanzioni minime per violazioni documentali lievi.
- Eventuale transazione: anche se non espressamente prevista come per le imposte dirette, talvolta l’Agenzia accetta abbuoni di sanzioni o rateizzazioni più favorevoli se il contribuente offre collaborazione (ad es. collabora nella regolarizzazione volontaria). Questo va valutato caso per caso.
- Preparazione al contenzioso: se si prevede il contenzioso, l’avvocato deve raccogliere prove documentali, confezionare perizie di supporto (analisi contabili) e prepararsi a dimostrare nelle udienze la bontà della posizione del contribuente. I verbali di contraddittorio vanno tenuti a verbale: ogni promessa del Fisco (es. rimborso o non applicazione di sanzioni) deve essere registrata.
- Aggiornamento normativo: utilizzare sempre la normativa più aggiornata. Nel 2025/2026, la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti, e la pandemia ha spinto verso procedure telematiche: è utile citare anche eventuali circolari AdE sulla fatturazione elettronica. Sottolineare che nei nuovi modelli (sub 2.0) non è più richiesta la numerazione analogica.
- Assistenza psicologica: anche se meno tecnico, è fondamentale consigliare il cliente (imprenditore) su come condurre la revisione interna dei processi di fatturazione per evitare errori ricorrenti. Ad esempio, adottare software gestionali che assegnano automaticamente numeri successivi (diminuisce il rischio umano di salti).
9. Conclusioni e consigli pratici
In sintesi, l’omessa numerazione progressiva delle fatture costituisce una violazione formale degli obblighi IVA, sanzionabile principalmente come errore di contabilità (art. 6 D.Lgs. 471/97). Tuttavia, la chiave della difesa è dimostrare che tale violazione non ha arrecato alcuna evasione né reso impossibile il controllo: se l’IVA complessivamente dovuta è stata già versata, e il numero mancante non corrisponde a operazioni reali, allora si tratta di semplice errore di forma . Un buon avvocato tributarista approfondirà i fattori fattuali (es. repertori contabili, registrazioni IVA) e si appoggerà alla dottrina e alla giurisprudenza più recente per sostenere questa posizione. Se necessario, il contribuente potrà beneficiare delle norme di sanatoria del 2023 per le violazioni prive di effetto sul tributo.
Infine, si consiglia di prevenire il problema adottando procedure robuste: utilizzare sempre software di fatturazione affidabili (che evidenzino salti di numerazione), eseguire periodiche riconciliazioni tra fatture emesse e registri, e formare il personale addetto. Un controllo interno regolare, magari con l’ausilio del consulente, può evitare l’emergere di questi problemi in fase di accertamento, limitando così rischi e contenziosi.
Fonti normative e giurisprudenziali
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Art. 21 – Fatturazione delle operazioni (Testo Unico IVA) .
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Art. 23 – Registrazione delle operazioni soggette ad IVA.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Art. 54-55 – Sanzioni per omessa/irregolare fatturazione.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, Art. 6 – Violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione (art. 6, cc. 1-5) .
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, Art. 5 – Disposizioni generali in materia di sanzioni (Statuto del contribuente, principio di irretroattività) .
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente.
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 325 a 334 – Modifiche art. 21 DPR 633/1972 (obbligo numero univoco).
- Legge 30 dicembre 2022, n. 197, art. 1 – Disposizioni L. di Bilancio 2023 (sanatoria delle violazioni formali).
- Cass. civ., Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 21980 – Fattispecie di fatture con descrizioni generiche (rifiuto sanzioni).《Cass. n.21980/2015 》.
- Cass. civ., Sez. V, ord. 25 febbraio 2021, n. 5175 – Caso di ristorazione interna: solo omessa numerazione fatture (non ricevute) genera irregolarità.
- Agenzia Entrate – Risoluzione 1/E del 10 gennaio 2013 – Chiarimenti su numerazione univoca (RM 1/E/2013).
- Vari interpelli e circolari Agenzia Entrate – interpretazione prassi (es. risposta interpello 115/2025, che richiama art. 6 D.Lgs. 471/1997 ).
Il Fisco ti contesta l’omessa o irregolare numerazione progressiva delle fatture e utilizza l’anomalia per recuperare imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti basati sulla numerazione delle fatture sono formali, procedurali e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Il Fisco ti contesta l’omessa o irregolare numerazione progressiva delle fatture e utilizza l’anomalia per recuperare imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti basati sulla numerazione delle fatture sono formali, procedurali e spesso difendibili?
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:
– fatture con numerazione non progressiva,
– salti o duplicazioni nella numerazione,
– serie di fatture considerate “non coerenti”,
– presunta inattendibilità della contabilità,
– automatismi accertativi fondati su irregolarità formali.
Le conseguenze possono essere rilevanti:
👉 sanzioni amministrative,
👉 contestazioni sull’attendibilità della contabilità,
👉 recupero presunto di ricavi,
👉 estensione dell’accertamento a più annualità,
👉 effetti a catena su IVA e imposte dirette.
La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per omessa numerazione progressiva delle fatture?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 la numerazione irregolare è spesso un errore formale,
👉 non ogni anomalia prova evasione,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.
Cos’è l’Accertamento per Omessa Numerazione Progressiva delle Fatture
L’accertamento si fonda sull’idea che il contribuente:
– non abbia rispettato l’obbligo di numerazione progressiva,
– abbia reso inattendibile la sequenza delle fatture,
– possa aver omesso ricavi o operazioni,
– abbia compromesso la trasparenza contabile.
👉 Ma la numerazione delle fatture è un requisito formale, non una prova automatica di evasione.
Le irregolarità possono derivare da:
– errori di software o gestionali,
– cambi di serie o di sezionali,
– fatture scartate o annullate,
– fatturazione elettronica con numerazioni automatiche,
– errori materiali privi di rilevanza sostanziale.
Perché il Fisco Contesta la Numerazione delle Fatture
Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:
– vi siano salti numerici non spiegati,
– la numerazione non sia coerente nel tempo,
– manchi continuità tra le fatture emesse,
– l’anomalia indichi possibili ricavi occultati.
👉 Ma il Fisco non può trasformare automaticamente un errore di numerazione in prova di evasione.
Il Principio Chiave: Errore di Numerazione ≠ Ricavi Occulti
Un principio fondamentale è questo:
👉 l’omessa o irregolare numerazione progressiva non equivale automaticamente a evasione fiscale.
Questo significa che:
– l’operazione può essere regolarmente registrata,
– i ricavi possono essere integralmente dichiarati,
– l’errore può essere meramente tecnico,
– non sono ammessi automatismi repressivi.
👉 Qui si costruisce la difesa principale.
Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato
L’accertamento è contestabile se:
– il Fisco presume ricavi senza prova concreta,
– ignora la fatturazione elettronica e i suoi automatismi,
– non considera fatture annullate o scartate,
– disconosce sezionali o serie diverse,
– applica sanzioni piene per errori formali.
👉 La presunzione non basta: serve una valutazione concreta e documentata.
Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026
Le contestazioni più frequenti riguardano:
– salti numerici nella fatturazione elettronica,
– duplicazioni di numeri per errori software,
– fatture emesse e poi stornate,
– cambi di serie non spiegati,
– numerazioni non allineate ai registri.
👉 Molti rilievi sono formali e tecnicamente difendibili.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Dimostrare la Completezza dei Ricavi Dichiarati
La difesa parte dalla domanda chiave:
👉 tutte le operazioni sono state fatturate e dichiarate?
È decisivo dimostrare:
– corrispondenza tra fatture e registri IVA,
– completezza dei ricavi dichiarati,
– assenza di operazioni non documentate.
👉 Se i ricavi sono completi, l’accertamento si indebolisce.
🔹 2. Spiegare le Anomalie di Numerazione
Un principio fondamentale è questo:
👉 le anomalie numeriche devono essere spiegate, non presumute come evasione.
È possibile dimostrare:
– errori di sistema o di gestione,
– fatture scartate dallo SdI,
– utilizzo di sezionali diversi,
– annullamenti e note di variazione.
👉 Qui si vincono molte difese.
🔹 3. Contestare l’Inattendibilità Contabile Presunta
La legge distingue tra:
– irregolarità formali,
– inattendibilità sostanziale della contabilità.
👉 Solo la seconda consente accertamenti induttivi.
🔹 4. Far Valere Buona Fede e Assenza di Danno Erariale
La difesa può dimostrare che:
– l’errore non ha prodotto vantaggi fiscali,
– la gestione era trasparente,
– il contribuente ha collaborato.
👉 Questo incide fortemente su sanzioni e recuperi.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Contraddittorio Preventivo
Serve per:
– chiarire le anomalie riscontrate,
– spiegare il sistema di fatturazione adottato,
– evitare l’atto definitivo.
🔹 Risposta a Questionari e PVC
Utile per:
– produrre registri e tracciati elettronici,
– dimostrare la regolarità sostanziale,
– smontare la tesi dell’Ufficio.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– l’accertamento è fondato su presunzioni formali,
– mancano prove di ricavi occultati,
– le sanzioni sono sproporzionate.
👉 Molti accertamenti per numerazione irregolare delle fatture vengono annullati o ridotti.
Il Punto Chiave: Anomalia Formale ≠ Violazione Grave
Un principio essenziale è questo:
👉 un errore nella numerazione delle fatture è una violazione formale, non automaticamente grave.
Questo significa che:
– il Fisco deve dimostrare il danno,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.
👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa sugli accertamenti per numerazione delle fatture è tecnica, procedurale e giuridica.
L’avvocato:
– analizza la fatturazione elettronica e i flussi,
– contesta le presunzioni dell’Ufficio,
– valorizza la regolarità sostanziale,
– tutela il contribuente da recuperi indebiti.
👉 Qui la specializzazione è decisiva.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– evitare il recupero di ricavi presunti,
– ridurre o annullare sanzioni,
– difendere l’attendibilità della contabilità,
– mettere in sicurezza la gestione della fatturazione.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa in materia di accertamenti fiscali richiede competenze avanzate.
Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in IVA e fatturazione elettronica
– Difensore di imprese e professionisti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento fiscale per omessa numerazione progressiva delle fatture:
👉 non va subito,
👉 è spesso formale,
👉 può e deve essere contestato.
La regola è chiara:
👉 dimostrare la completezza dei ricavi,
👉 spiegare le anomalie di numerazione,
👉 contestare automatismi e presunzioni,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sulla numerazione delle fatture può fare la differenza tra una sanzione ingiusta e la piena tutela della tua posizione fiscale.
