Accertamento Fiscale Per Lavoratori Esteri Non Dichiarati: Come Difendersi Con L’Avvocato

Introduzione
L’amministrazione finanziaria italiana ha intensificato i controlli sui redditi di fonte estera non dichiarati, colpendo sia i contribuenti che lavorano all’estero sia quelli che impiegano o sono essi stessi lavoratori stranieri in Italia. Un accertamento fiscale su queste situazioni può comportare il recupero di imposte non versate, pesanti sanzioni amministrative e persino conseguenze penali per omessa o infedele dichiarazione . Questa guida – aggiornata al 17 gennaio 2026 – fornisce un quadro avanzato e completo della normativa applicabile e delle strategie difensive a disposizione del contribuente (sia esso un privato, un lavoratore autonomo/imprenditore, o un datore di lavoro) per difendersi efficacemente con l’ausilio di un avvocato.

Dapprima verranno delineati i principi normativi chiave: il criterio di residenza fiscale, il regime di tassazione mondiale dei residenti e territoriale per i non residenti, e gli obblighi di dichiarazione dei redditi esteri. In seguito analizzeremo le principali categorie di lavoratori esteri non dichiarati – dagli italiani all’estero non registrati all’AIRE, ai lavoratori frontalieri, ai cittadini extra-UE non regolarizzati in Italia, ai lavoratori UE senza residenza fiscale italiana, fino ai soggetti stranieri titolari di Partita IVA in Italia – evidenziandone le peculiarità fiscali, i rischi di accertamento e le possibili difese caso per caso.

Verrà quindi descritta la procedura di accertamento fiscale, dalla fase preventiva (lettere di compliance e inviti) all’eventuale notifica di avviso di accertamento, con i relativi termini e strumenti deflativi (adesione, mediazione tributaria, ecc.). Seguirà un’analisi delle strategie di difesa sostanziali: come contestare la residenza fiscale presunta, come invocare le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, come far valere vizi formali dell’atto o la decadenza dei termini, e altri strumenti (dall’autotutela alla sospensione cautelare, fino agli istituti di definizione agevolata o di composizione della crisi). Saranno inoltre esaminate le sanzioni tributarie applicabili e i possibili risvolti penali, con riferimento alle soglie di punibilità previste.

Per facilitare la comprensione, la guida include tabelle riepilogative, domande e risposte su casi frequenti e simulazioni pratiche relative al sistema italiano. In chiusura, viene proposto un modello di ricorso tributario esemplificativo per impugnare un avviso di accertamento relativo a redditi esteri non dichiarati. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate sono elencate in fondo, permettendo al lettore di approfondire ogni aspetto trattato. Passiamo ora ad esaminare nel dettaglio come il contribuente, con l’assistenza di un legale, possa difendersi di fronte a un accertamento fiscale legato a lavoratori esteri o redditi esteri non dichiarati.

Quadro normativo: residenza fiscale e tassazione dei redditi esteri

Per capire quando scatta la tassazione in Italia sui redditi da lavoro estero (o relativi a lavoratori stranieri), occorre partire dalle regole sulla residenza fiscale e sul campo di applicazione dell’imposizione italiana. L’Italia adotta infatti il principio della worldwide taxation (tassazione mondiale) per i soggetti fiscalmente residenti, in contrapposizione al principio della territorialità per i non residenti .

  • Residenza fiscale delle persone fisiche (art. 2 TUIR) – Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986, art. 2) stabilisce che sono considerate fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni, o 184 giorni negli anni bisestili) soddisfano almeno una delle seguenti condizioni :
  • Iscrizione anagrafica: essere iscritti nelle anagrafi della popolazione residente in Italia per oltre sei mesi l’anno. L’iscrizione in anagrafe costituisce una presunzione legale relativa di residenza fiscale, superabile con prova contraria (non è più presunzione assoluta dal 2024) .
  • Domicilio in Italia: avere in Italia il domicilio ai sensi del codice civile, ossia la sede principale dei propri affari e interessi, incluse le relazioni personali e familiari .
  • Residenza (dimora abituale) in Italia: avere in Italia la residenza intesa come dimora abituale (luogo in cui la persona vive con continuità) .

È sufficiente il verificarsi di anche uno solo di questi criteri per qualificare un soggetto come residente fiscale in Italia . Un aspetto importante è che l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), pur essendo obbligatoria per chi si trasferisce all’estero per oltre 12 mesi, non garantisce automaticamente la non residenza fiscale: conta la situazione di fatto. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l’iscrizione all’AIRE, da sola, non prova l’effettivo trasferimento all’estero se mancano elementi concreti . In particolare, un cittadino italiano iscritto all’AIRE che continui però a mantenere in Italia il centro delle proprie relazioni familiari o economiche potrebbe essere comunque considerato residente ai fini fiscali. Inoltre, la legge prevede una presunzione speciale per chi si cancella dall’anagrafe per trasferirsi in un paradiso fiscale: tali soggetti sono presunti residenti in Italia salvo prova contraria, con inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente .

  • Novità 2024 sulla residenza fiscale – Dal periodo d’imposta 2024, a seguito della riforma attuata con il D.Lgs. 209/2023, la definizione di residenza fiscale per le persone fisiche è stata leggermente rivista. In particolare, è stato esplicitato che ogni giorno (anche frazionato) di presenza fisica in Italia conta ai fini del calcolo dei 183 giorni, compresi i giorni di lavoro da remoto svolti dal territorio italiano per un datore di lavoro estero . La circolare dell’Agenzia delle Entrate 20/E del 4 novembre 2024 ha confermato che qualunque permanenza in Italia, anche non continuativa, rileva come presenza fisica, e che il domicilio coincide con il centro delle relazioni affettive e familiari, indipendentemente dallo Stato in cui si produce il reddito . È stato inoltre chiarito che la precedente presunzione “assoluta” legata all’iscrizione anagrafica è caduta: ora anche chi è iscritto in anagrafe può dimostrare di non essere residente se porta prove solide (prima del 2024, l’iscrizione anagrafica per oltre 183 giorni rendeva automaticamente residenti, salvo i casi di trasferimento in Paesi black-list). Tuttavia, attenzione: la Cassazione ha precisato (ord. n. 19843/2024) che la nuova definizione si applica solo dal 2024 in avanti e non retroattivamente . Per gli anni fino al 2023 restano validi i criteri tradizionali, e per chi era iscritto in anagrafe la residenza fiscale era di fatto presunta (nei limiti detti sopra). La stessa pronuncia ha ribadito che il contribuente ha l’onere di provare l’eventuale non residenza in Italia, in particolare se risulta formalmente residente o se ha soggiornato in paesi a fiscalità privilegiata .
  • Residenza fiscale delle società ed enti (cenni) – Per completezza, segnaliamo che analoghi principi valgono per le imprese: l’art. 73 TUIR (come modificato dal D.Lgs. 209/2023) considera residenti in Italia le società che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno in Italia la sede legale, la sede di direzione effettiva o la sede dell’attività (oggetto principale) . È stata introdotta anche una presunzione di residenza per le società estere controllate da soggetti italiani o con amministratori prevalentemente residenti in Italia, salvo prova contraria . Inoltre, la nozione di stabile organizzazione (art. 162 TUIR) fa sì che anche un’impresa non residente possa essere tassata in Italia se dispone di una sede fissa d’affari o comunque di un’attività economica continuativa nel territorio . Questi concetti divengono rilevanti quando si tratta di imprenditori o professionisti stranieri operanti in Italia (vedi oltre).
  • Tassazione dei residenti: principio della tassazione mondialeSe un soggetto è residente fiscalmente in Italia, è tassato su tutti i redditi ovunque prodotti nel mondo (worldwide income). L’art. 3 del TUIR infatti dispone che l’IRPEF si applica sul reddito complessivo del residente, comprendente tutti i redditi posseduti, a prescindere dallo Stato di produzione . Pertanto, un lavoratore residente in Italia deve dichiarare anche i redditi esteri percepiti (stipendi, compensi, pensioni, ecc.), anche se già tassati all’estero. L’ordinamento evita la doppia imposizione prevedendo, in assenza di esenzione da Convenzione, un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo (art. 165 TUIR) . In altri termini, il reddito estero va comunque dichiarato e concorre al reddito complessivo, ma dall’imposta italiana si detrae l’eventuale imposta estera pagata, nei limiti dell’imposta italiana relativa a quel reddito. Ad esempio, se un residente percepisce un reddito estero tassato al 20% all’estero e in Italia quel reddito sarebbe tassato al 30%, il contribuente pagherà un 10% aggiuntivo in Italia (30% italiano meno 20% estero, entro il limite) . Se invece l’imposta estera supera quella italiana, l’eccedenza non viene rimborsata (eventualmente può essere riportata ad anni successivi in certi casi) . Va sottolineato che le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni prevalgono sul diritto interno : ciò significa che se un trattato tra l’Italia e un altro Stato attribuisce a quest’ultimo la potestà esclusiva di tassare un certo reddito, oppure prevede l’esenzione o altri meccanismi, tali disposizioni convenzionali derogano alle regole del TUIR. Ad esempio, l’art. 15 del modello OCSE (spesso recepito nelle convenzioni) stabilisce che in generale gli stipendi sono imponibili nello Stato dove è svolto il lavoro, salvo eccezioni. Oppure, alcune convenzioni prevedono la tassazione esclusiva nel Paese estero per certe categorie di reddito: in tali casi il reddito non va tassato in Italia (e anzi, di norma non va nemmeno dichiarato, se l’esenzione è completa). Approfondiremo più avanti l’utilizzo delle convenzioni come strumento difensivo.
  • Tassazione dei non residenti: principio della territorialità – Al contrario, i soggetti non residenti fiscalmente in Italia sono tassati solo sui redditi prodotti nel territorio italiano . L’art. 3 TUIR, co. 1, ultima parte, sancisce infatti che per i non residenti l’imposta si applica soltanto sui redditi di fonte italiana. L’art. 23 TUIR elenca puntualmente quali redditi si considerano prodotti in Italia per i non residenti . In sintesi, rientrano tra questi, ad esempio:
  • I redditi di lavoro dipendente prestato in Italia (cioè lavoro svolto fisicamente nel territorio italiano) .
  • I redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia.
  • I redditi d’impresa derivanti da attività esercitate in Italia tramite stabile organizzazione (per un’impresa estera).
  • I redditi derivanti da beni immobili situati in Italia (es. affitti) o da investimenti e partecipazioni in Italia.
  • Gli interessi, dividendi e altri redditi di capitale pagati da soggetti italiani (con alcune eccezioni e condizioni).

Se un non residente percepisce tali redditi italiani, deve pagarvi imposte in Italia (tipicamente tramite ritenute alla fonte d’imposta o a titolo d’acconto, oppure tramite dichiarazione dei redditi per i redditi non soggetti a ritenuta). I redditi esteri (prodotti fuori dall’Italia) invece non sono imponibili in Italia per un non residente. Ad esempio, un cittadino tedesco non residente che svolge un lavoro in Germania non deve nulla al fisco italiano su quello stipendio; ma se lo stesso cittadino ha anche uno stipendio per un lavoro svolto in Italia, su quest’ultimo dovrà pagare imposte italiane (solitamente tramite il datore di lavoro italiano che funge da sostituto d’imposta).

  • Obblighi dichiarativi e monitoraggio fiscale – I residenti fiscali in Italia devono dichiarare annualmente i redditi esteri nel modello Redditi o 730, indicando anche le imposte estere eventualmente scontate e potendo richiedere il credito d’imposta (quadro CE/CR o similare). Inoltre, esiste l’obbligo di monitoraggio nel quadro RW della dichiarazione per gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero (conti correnti esteri, immobili, partecipazioni, etc.), indipendentemente dalla loro redditività . L’omessa compilazione del quadro RW è soggetta a specifiche sanzioni (dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato, raddoppiate al 6%-30% se l’attività estera è in paesi black-list) . Inoltre, la mancata indicazione di attività estere può far scattare particolari presunzioni legali di evasione. Ad esempio, in passato (DL 78/2009) si prevedeva che gli investimenti o attività finanziarie in paradisi fiscali non dichiarati si presumessero costituiti con redditi sottratti a tassazione in Italia, con raddoppio dei termini di accertamento. La normativa sul “raddoppio dei termini” per attività estere è stata oggetto di varie modifiche: attualmente opera il raddoppio solo in caso di violazioni penali (cioè se vi è denuncia per reato tributario) e di mancata collaborazione fiscale internazionale; tuttavia, fino a qualche anno fa, era prevista un’estensione dei termini per accertare redditi esteri non dichiarati, soprattutto se provenienti da paesi a fiscalità privilegiata . La Cassazione di recente (es. sent. n. 27103/2025) ha chiarito i limiti temporali di tale regime, escludendo applicazioni retroattive indebite: in pratica il fisco non può allungare i termini all’infinito sfruttando norme sopravvenute (dovremo tuttavia verificare di caso in caso la decorrenza della prescrizione fiscale, tema che riprenderemo più avanti).
  • Credito per le imposte estere e rimedi contro la doppia tassazione – Come anticipato, per evitare che uno stesso reddito sia tassato due volte (all’estero e in Italia), l’ordinamento offre strumenti di sollievo:
  • In primis, quasi tutte le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia prevedono criteri di ripartizione della potestà impositiva: ad esempio lo stipendio viene di regola tassato dove si lavora, la pensione pubblica solo nello Stato che la eroga, i compensi dei liberi professionisti solo dove essi hanno una base fissa, ecc. Molte convenzioni prevedono la tassazione concorrente, cioè ammettono che un reddito venga tassato in entrambi gli Stati, ma in tal caso impongono allo Stato di residenza di eliminare la doppia imposizione tramite concessione di un credito d’imposta per l’imposta pagata nell’altro Stato (metodo della detrazione) . Altre convenzioni adottano il metodo dell’esenzione (il reddito estero è esente nello Stato di residenza se tassato nell’altro). È fondamentale invocare la convenzione applicabile in sede di difesa: le convenzioni, essendo accordi internazionali ratificati, prevalgono sul diritto interno tributario .
  • L’art. 165 TUIR disciplina il credito per le imposte estere in assenza (o in aggiunta) alle convenzioni. In generale, il credito spetta a condizione che le imposte estere siano state definitivamente pagate e si calcola proporzionalmente: non può superare la quota di IRPEF italiana relativa ai redditi esteri. Se un contribuente dimentica di indicare i redditi esteri in dichiarazione, di norma perde il diritto al credito per le imposte estere (che va anch’esso indicato in dichiarazione). Tuttavia una recente pronuncia di Cassazione (ord. n. 10642/2025) ha precisato che l’omessa indicazione in dichiarazione non comporta automaticamente la decadenza dal diritto al credito, dovendosi comunque dare priorità ai principi internazionali anti-doppia tassazione . Ciò significa che, in presenza di un accertamento, il contribuente può far valere anche ex post il credito d’imposta presentando la documentazione delle imposte pagate all’estero, evitando così la doppia imposizione sostanziale.
  • In caso di tassazione italiana già avvenuta e successiva scoperta di tassazione estera spettante, è possibile anche chiedere rimborso dell’imposta italiana indebitamente versata, seguendo le procedure di rimborso previste (entro 48 mesi dall’avvenuto pagamento, ex art. 38 DPR 602/73). Ad esempio, la Cassazione ha affermato che se un contribuente italiano paga imposte in Italia su TFR e incentivi all’esodo, ma in base alla convenzione (come quella col Regno Unito) quei redditi dovevano essere tassati solo all’estero, ha diritto al rimborso di quanto trattenuto in Italia, presentando certificazione del fisco estero comprovante la tassazione nel Regno Unito .
  • Infine, se un contribuente si accorge spontaneamente di non aver dichiarato redditi esteri, può ricorrere agli istituti di regolarizzazione volontaria prima di essere accertato: ad esempio presentare una dichiarazione integrativa con ravvedimento operoso, pagando le imposte dovute con sanzioni ridotte (il ravvedimento permette di ridurre le sanzioni fino a 1/10 o 1/8 del minimo se l’integrazione è tempestiva) . In passato vi sono state anche edizioni di “voluntary disclosure” (collaborazione volontaria) specifiche per attività estere non dichiarate, che consentivano di sanare violazioni pregresse con sanzioni ridotte e senza conseguenze penali (la prima nel 2015, riaperta nel 2017) . All’inizio del 2023, la legge di bilancio ha introdotto nuove forme di “tregua fiscale” per permettere ai contribuenti di regolarizzare errori formali e dichiarativi anche sui redditi esteri, dietro pagamento di somme forfettarie (es. definizione agevolata di dichiarazioni omesse con sanzione fissa). Queste opportunità, quando aperte, vanno valutate con l’assistenza di un professionista, poiché consentono di evitare un accertamento futuro se il contribuente si fa avanti spontaneamente.

In sintesi, la normativa italiana impone a chi è fiscalmente residente in Italia di dichiarare tutti i propri redditi esteri (salvo quanto esentato da convenzioni), mentre chi non è residente deve preoccuparsi solo dei redditi prodotti in Italia. Molti casi di accertamento sorgono da situazioni “di confine”, ad esempio: un cittadino italiano che lavora all’estero ma non ha formalizzato il trasferimento di residenza, oppure un lavoratore straniero presente in Italia che non ha regolarizzato la propria posizione fiscale. Nei capitoli successivi esamineremo proprio queste circostanze tipiche, suddivise per categoria di lavoratore estero potenzialmente coinvolto, fornendo per ciascuna le regole fiscali applicabili e i possibili profili di contestazione.

Categorie principali di lavoratori esteri “non dichiarati” e relative problematiche fiscali

Nel contesto degli accertamenti fiscali, possiamo individuare diverse categorie di lavoratori con elementi di estraneità (esteri) che spesso vengono coinvolti in contestazioni di redditi non dichiarati. Ciascuna categoria presenta peculiarità quanto a regime fiscale e possibili motivi di controversia. Di seguito analizziamo le principali situazioni: lavoratori italiani all’estero, lavoratori frontalieri, lavoratori extra-UE irregolari in Italia, lavoratori UE in Italia non residenti fiscalmente e soggetti esteri con Partita IVA italiana. Ciascuna categoria è riassunta anche nella Tabella 1 in fondo a questa sezione, che ne confronta i tratti essenziali.

1. Lavoratori italiani all’estero (non iscritti AIRE o con redditi esteri non dichiarati)

Questa categoria riguarda i cittadini italiani (o comunque soggetti precedentemente residenti in Italia) che si sono trasferiti all’estero per lavoro, in via temporanea o permanente, ma che potrebbero risultare ancora fiscalmente residenti in Italia oppure che, pur essendo non residenti, hanno in passato omesso di dichiarare redditi esteri imponibili in Italia. Sono casi molto frequenti: ad esempio il lavoratore che va all’estero senza iscriversi all’AIRE, oppure che mantiene legami significativi con l’Italia, o ancora l’ex-residente che rientra temporaneamente senza regolarizzare la posizione. Vediamo i punti chiave:

  • Iscrizione AIRE e residenza fiscale – Chi lavora stabilmente all’estero dovrebbe iscriversi all’AIRE entro 12 mesi dal trasferimento. L’iscrizione all’AIRE comporta la cancellazione dall’anagrafe italiana e, dal punto di vista fiscale, è un elemento essenziale per dimostrare l’effettivo espatrio . Un italiano che lavora all’estero ma non si iscrive all’AIRE è considerato residente in Italia in base alle regole ordinarie . L’Agenzia delle Entrate stessa, in una sua guida per lavoratori all’estero, ricorda che tutti i cittadini che lavorano all’estero senza iscrizione AIRE rimangono soggetti all’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia . Dunque un’assenza di iscrizione AIRE, combinata magari con familiari rimasti in Italia o una casa mantenuta qui, rende altissimo il rischio che il fisco italiano tratti quella persona come residente fiscale italiana, tassando i suoi redditi esteri. In sede di difesa, l’iscrizione tardiva all’AIRE o altre prove sul centro di interessi all’estero possono essere addotte, ma è certamente più gravoso difendersi senza l’adempimento formale dell’AIRE. Va anche ricordato che l’iscrizione all’AIRE ha effetti amministrativi (permette l’accesso ai servizi consolari, comporta la perdita dell’assistenza sanitaria di base in Italia, ecc.) e la sua omissione può comportare sanzioni anagrafiche, ma sul piano fiscale la conseguenza principale è, come detto, la presunzione di residenza in Italia .
  • Tassazione degli stipendi esteri per i residenti – Un lavoratore italiano che rimane fiscalmente residente in Italia, pur lavorando all’estero, deve dichiarare in Italia lo stipendio estero percepito. Spesso in questi casi l’Agenzia delle Entrate procede ad accertamento perché non trova traccia di tali redditi in dichiarazione. La tassazione avviene secondo due possibili sistemi:
  • Retribuzione effettiva con credito d’imposta: se il lavoratore non rientra in regimi particolari, il reddito di lavoro dipendente estero va indicato per l’importo effettivamente percepito (al netto delle sole eventuali detrazioni ammesse), e poi il contribuente ha diritto a un credito d’imposta per le imposte sul reddito pagate all’estero in via definitiva (art. 165 TUIR) . In pratica paga la differenza di tassazione tra Italia ed estero, come spiegato prima.
  • Retribuzioni convenzionali: se invece il lavoratore è un distaccato all’estero presso un datore di lavoro italiano, oppure si trova in altre situazioni previste dalla legge, può applicarsi l’art. 51 co. 8-bis TUIR. Tale norma prevede che per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, l’imponibile fiscale può essere calcolato in base a retribuzioni convenzionali stabilite annualmente da un apposito decreto ministeriale . Le retribuzioni convenzionali sono importi forfettari mensili, determinati per settore e livello, che spesso risultano inferiori allo stipendio reale (specie per redditi elevati) ma che escludono specifiche indennità estero dal campo imponibile . L’idea è di evitare che un lavoratore all’estero paghi più tasse di un collega in Italia: la convenzionale funge da tetto neutrale . Se applicabile, dunque, il dipendente dichiara non l’intero salario ricevuto ma la cifra convenzionale (che può essere ad esempio pari allo stipendio nazionale di un ruolo equivalente). Ovviamente bisogna verificare caso per caso se si rientra nelle condizioni (lavoratori frontalieri o inviati all’estero temporaneamente spesso non rientrano in questo regime, che è più per distaccati in paesi extra-UE con accordi particolari).

Esempio: un ingegnere italiano distaccato in un paese extra-UE guadagna 120.000 € l’anno, di cui 30.000 € sono indennità di disagio estero; la tabella convenzionale per il suo settore fissa 100.000 € annui. In dichiarazione egli indicherà 100.000 come reddito (escludendo l’indennità estero) . Pagherà l’IRPEF su 100k, potendo poi anche dedurre eventuali contributi previdenziali obbligatori versati all’estero . La Cassazione ha confermato questo meccanismo (ord. n. 3200 dell’8/2/2025) e ha anche sancito che i contributi obbligatori pagati all’estero sono deducibili dal reddito complessivo anche se il reddito è determinato a convenzionale .

Molti accertamenti nascono perché l’Agenzia tassa l’intero importo estero, non riconoscendo magari al contribuente l’applicazione delle retribuzioni convenzionali. In tali casi, la difesa consiste nel dimostrare che si avevano i requisiti per la tassazione convenzionale e che l’Ufficio ha sbagliato imponendo la retribuzione effettiva . Ad esempio, se l’Inps o il Ministero hanno pubblicato le tabelle per quell’anno e il datore di lavoro è italiano, il contribuente in contenzioso può chiedere la rideterminazione del reddito in base alla convenzionale, facendo cadere parte della pretesa fiscale.

  • Franchigia e casi particolari (frontalieri e pensionati) – Gli italiani che lavorano all’estero in paesi confinanti (frontalieri, trattati nella prossima sezione) beneficiano di una franchigia IRPEF (attualmente €10.000) sul reddito da lavoro estero, se residenti in Italia, ma devono comunque dichiarare il reddito e pagare l’IRPEF italiana sull’eccedenza, con credito per la fonte estera. I pensionati italiani all’estero, invece, a seconda delle convenzioni, possono avere la pensione tassata solo in Italia o solo all’estero: ad esempio, le pensioni private generalmente sono tassate solo nel Paese di residenza effettiva, mentre quelle pubbliche rimangono imponibili solo nello Stato erogante (salvo eccezioni convenzionali). Un ex frontaliere italiano che riceve pensione svizzera, per dire, subisce una ritenuta liberatoria in Svizzera e dichiara la pensione in Italia con credito per la ritenuta .
  • Rischi e contestazioni tipiche: i rischi per questa categoria includono:
  • Doppia imposizione non evitata: se non viene richiesto il credito d’imposta o se il fisco italiano ignora la convenzione, il contribuente rischia di vedersi chiedere imposte su redditi già tassati all’estero . La difesa qui consiste nel far valere la convenzione o il diritto al credito.
  • Residenza fiscale presunta in Italia: come detto, chi non formalizza bene il trasferimento (AIRE, prove di vita all’estero) rischia che l’Agenzia lo consideri residente in Italia e gli contesti tutti i redditi esteri non dichiarati. È uno dei controlli più frequenti . La difesa consiste nel dimostrare la residenza fiscale effettiva all’estero, con tutti i mezzi (certificati di residenza estera, bollette, affitti, famiglia ricongiunta all’estero, ecc.) . Approfondiremo le prove nel capitolo sulle strategie difensive.
  • Applicazione scorretta delle convenzioni: errori nell’applicare l’accordo contro le doppie imposizioni (es. l’art. di convenzione prevedeva esenzione e l’Ufficio non l’ha considerata) . La difesa è invocare esplicitamente la norma convenzionale pertinente .
  • Redditi esteri rilevati tramite flussi finanziari: spesso l’Agenzia viene a conoscenza di redditi esteri perché transitati su conti correnti italiani. Ad esempio, se uno si fa accreditare lo stipendio estero su un conto in Italia, quell’informazione appare ed è un indizio che la persona aveva redditi non dichiarati . Questo può far scattare controlli incrociati, anche tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie (Common Reporting Standard) . La contestazione tipica è: “hai ricevuto X sul conto italiano dall’estero, non hai dichiarato nulla, ergo presumiamo che fosse reddito imponibile”. In difesa occorre spiegare la natura di quei flussi (ad es. erano risparmi tassati, o rendite esenti) e comunque ricollegarli a una residenza estera o ad altre cause di non imponibilità.
  • Omessa dichiarazione RW: se il lavoratore italiano all’estero mantiene conti o investimenti esteri senza dichiararli nel quadro RW, può subire sanzioni specifiche e persino l’accertamento induttivo di redditi presunti (anche se questa presunzione oggi è meno automatica che in passato) . In caso di contestazione, è spesso opportuno aderire a procedure di regolarizzazione o contestare eventuali vizi (ad es. la non applicabilità del raddoppio termini se la norma è successiva).

In tutti questi casi, il ruolo di un legale esperto è valutare le norme interne e le convenzioni applicabili, nonché raccogliere le prove per dimostrare la reale situazione (residenza all’estero, imposte pagate fuori, ecc.) . L’obiettivo è evitare tassazioni non dovute o duplicative e ridurre al minimo sanzioni e interessi.

2. Lavoratori frontalieri (transfrontalieri Italia – Stato estero limitrofo)

I lavoratori frontalieri sono coloro che risiedono in un paese (tipicamente l’Italia) e lavorano oltre confine in un paese limitrofo, rientrando regolarmente al luogo di residenza. Il caso più comune riguarda i lavoratori italiani nelle zone di confine con la Svizzera, ma ve ne sono anche verso San Marino, Francia, Slovenia, ecc. Dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore un nuovo Accordo tra Italia e Svizzera che modifica il regime fiscale dei frontalieri con la Svizzera, distinguendo tra “vecchi frontalieri” (già in attività prima) e “nuovi frontalieri”. In generale, per i frontalieri: – Tassazione concorrente Italia – Svizzera: Con il nuovo accordo, i redditi da lavoro dipendente dei frontalieri sono tassati prevalentemente in Svizzera con un’imposta alla fonte ridotta (per i nuovi frontalieri, il 80% della normale, quindi il 4.5% del reddito) e restano imponibili anche in Italia per la parte eccedente una franchigia . L’Italia riconosce un credito d’imposta per le imposte pagate in Svizzera, ma il frontaliere deve comunque dichiarare il reddito in Italia . La franchigia attualmente è di €10.000 per i nuovi frontalieri (i vecchi frontalieri ante-2024 mantengono un regime di esenzione fino a circa 20.000 franchi in base al vecchio accordo fino a esaurimento). – Residenza fiscale del frontaliere: Molti frontalieri sono residenti fiscali italiani a tutti gli effetti (vivono in Italia e fanno i pendolari). Pertanto devono fare la dichiarazione in Italia, anche se in passato alcuni confidavano nell’esenzione fino a un certo importo e omettevano di dichiarare, rischiando accertamenti. Con l’accordo attuale, la posizione è chiara: il frontaliere residente in Italia deve dichiarare il reddito estero, salvo l’applicazione del credito e della franchigia. Per chi invece dovesse trasferire la residenza in Svizzera, allora non sarebbe più frontaliere ma emigrato (caso diverso). – Novità in definizione di residenza (rilevanza giorni in Italia): Il frontaliere, lavorando ogni giorno all’estero ma tornando a casa in Italia, ovviamente trascorre gran parte del tempo libero in Italia. Con le nuove regole sulla residenza fiscale dal 2024, ogni giorno passato in Italia conta, anche se di lavoro in remoto . Ciò implica che se un frontaliere fa molto telelavoro da casa (in Italia) per l’azienda estera, quei giorni si sommano e potrebbero fargli superare i 183 giorni di presenza in Italia, facendolo considerare comunque residente (in realtà lui è già residente, ma questo è più un problema per chi ad esempio risiedeva in CH e poi lavora da remoto in IT; qui però parliamo dei residenti IT). Un rischio più concreto è per quei casi limite di persone che vivono in fascia di confine ma trascorrono molto tempo all’estero: oggi anche i rientri serali contano come giorno in Italia, quindi è più facile che vengano considerati residenti italiani ai fini fiscali. Il frontaliere deve dunque monitorare con precisione i giorni di presenza in Italia e all’estero e tenere traccia dei giorni di smart working vs in sede estera . L’accordo amichevole Italia-Svizzera del 2023 ha previsto una soglia del 25% di lavoro da remoto senza impatto fiscale, ma è temporanea e richiede controllo . – Contributo Sanitario Regionale: La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha introdotto un contributo al Servizio Sanitario Nazionale a carico dei frontalieri che risiedono in Italia ma lavorano in Svizzera e usufruiscono della sanità italiana . Tale contributo, stabilito dalle Regioni, varia tra il 3% e il 6% del reddito netto estero, con minimi e massimi mensili (min €30, max €200 al mese) . Se il frontaliere o i suoi familiari continuano a farsi curare in Italia, devono versarlo; se invece optano per assicurazione in Svizzera senza usare il SSN italiano, potrebbero evitare il contributo (in base all’art. 9 dell’Accordo). Le Regioni possono raddoppiare il contributo in caso di omissione, e un decreto Salute 14/11/2025 ha fissato le modalità di pagamento e sanzioni . Dunque, all’obbligo fiscale si aggiunge questo obbligo contributivo: un accertamento potrebbe derivare anche dalla mancata comunicazione/versamento di tale contributo regionale. – Elenco dei comuni di frontiera: Ai fini dell’applicazione dell’accordo, è stato pubblicato un elenco ufficiale dei comuni italiani entro 20 km dal confine (ad esempio in Lombardia, Piemonte, ecc.) valido dal 1/1/2024 . Solo i residenti in tali comuni e i corrispondenti frontalieri rientrano nel regime speciale frontaliero; altri lavoratori oltre confine fuori da quest’area potrebbero essere tassati diversamente secondo la convenzione standard. Un accertamento potrebbe nascere se qualcuno dichiara erroneamente status di frontaliere pur non avendone diritto (es. vive oltre i 20 km). – Contestazioni frequenti per frontalieri: – Omissione o errata dichiarazione del reddito estero: alcuni frontalieri (prima soprattutto) omettevano di dichiarare il reddito confidando nelle ritenute estere o ignorando l’obbligo. L’Agenzia può emettere avvisi per omessa dichiarazione di redditi esteri, con imposte e sanzioni. La difesa consiste nel far valere la franchigia (riducendo l’imponibile) e il credito per l’imposta estera, mostrando che l’avviso ha sovrastimato il dovuto . Inoltre, se il frontaliere è nuovo (post 2024), occorre applicare le nuove regole e non quelle vecchie, e viceversa: un avviso che applicasse retroattivamente il nuovo accordo a anni precedenti sarebbe contestabile. – Doppia residenza o residenza contestata: se un frontaliere, poniamo, trasferisce la residenza anagrafica in Svizzera ma continua ad abitare sostanzialmente in Italia (o viceversa), ci possono essere dispute sulla residenza fiscale. Va risolta in base ai criteri visti (domicilio, centro interessi). Le convenzioni contengono criteri tie-breaker (es. art. 4 par.2 Modello OCSE) per decidere in caso di doppia residenza: centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, ecc. . Un frontaliere “finto residente estero” può trovarsi a dover provare di non essere residente in Italia: la Cassazione ha confermato che spetta al contribuente l’onere in questi casi (specie se era iscritto AIRE in paese a fiscalità privilegiata) . – Eccedenza di giorni in Italia (telelavoro): come accennato, se un frontaliere supera i 183 giorni in Italia (incluse frazioni di giorno), l’Agenzia potrebbe contestare che in quell’anno non aveva diritto alla franchigia (che spetta solo se è considerato residente Italia? In realtà la franchigia spetta solo ai residenti, quindi questo caso sarebbe per chi rivendica di essere residente estero: potrebbe succedere in situazioni complesse). In generale, però, un frontaliere che trascorre più di metà anno in Italia è residente in Italia, quindi di base lo è già normalmente. Il problema è più per quelli che sostengono di non esserlo. La difesa qui consiste nel documentare i giorni di presenza, utilizzando registri aziendali, timbri, pedaggi, etc., e nel far valere eventuali accordi temporanei che tollerano un certo telelavoro . – Trattamento delle pensioni: per ex frontalieri, l’Italia tassa la pensione estera (con credito per eventuali trattenute), mentre la Svizzera applica una ritenuta liberatoria. Se l’Agenzia contestasse una mancata dichiarazione di pensione estera, il pensionato deve dimostrare la propria residenza fiscale e richiedere il credito per la ritenuta estera . Alcuni contenziosi riguardano proprio il credito su pensioni: Cass. n. 16931/2025 sul caso di rimborso ritenute su TFR e incentivi di un residente UK di origine italiana ha ribadito che la convenzione va applicata fedelmente e dà diritto a rimborso se c’è doppia imposizione .

In definitiva, per i frontalieri è fondamentale dichiarare correttamente i redditi esteri in Italia, applicando le esenzioni/franchigie spettanti e chiedendo i crediti d’imposta, nonché conservare documentazione sulla propria attività e residenza. In caso di accertamento, spesso la questione è quantitativa (quanto credito spetta, ecc.) oppure formale (omessa dichiarazione): si può valutare la definizione agevolata (adesione) per ridurre sanzioni, oppure il ricorso contestando eventuali errori di calcolo o interpretazioni errate dell’accordo internazionale. È consigliabile farsi assistere da un avvocato tributarista esperto di fiscalità transfrontaliera, data la complessità delle norme bilaterali e delle continue evoluzioni normative .

3. Lavoratori extracomunitari irregolari in Italia (lavoro “in nero” di stranieri senza permesso)

Un’altra situazione sensibile è quella dei lavoratori extracomunitari non regolarizzati in Italia, ossia cittadini di paesi non UE privi di regolare permesso di soggiorno, che tuttavia lavorano (spesso in nero) nel territorio italiano. Questi casi presentano problematiche sia di diritto del lavoro/immigrazione che fiscali. Dal punto di vista fiscale, occorre distinguere: – Il datore di lavoro italiano che impiega uno o più lavoratori stranieri irregolari commette un illecito grave: l’assunzione di stranieri privi di permesso è sanzionata penalmente dall’art. 22 c.12 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e comporta anche sanzioni amministrative aggiuntive (ex D.Lgs. 109/2012) . Oltre alle sanzioni penali e civili, il datore di lavoro sarà quasi certamente oggetto di accertamento fiscale e contributivo: l’INPS e l’Agenzia delle Entrate, infatti, richiederanno il pagamento dei contributi previdenziali evasi e delle ritenute fiscali non operate e versate. In pratica, anche se il rapporto di lavoro è “sommerso”, allo Stato interessa recuperare sia i contributi sia l’IRPEF che avrebbe dovuto essere trattenuta sul salario. Il datore di lavoro potrebbe ricevere: – Avvisi di addebito dall’INPS per contributi omessi; – Avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per le ritenute IRPEF non operate come sostituto d’imposta e relative sanzioni (in genere la sanzione è del 20% per omesso versamento ritenute, oltre interessi); – Sanzioni per lavoro irregolare (che possono includere una “maxi-sanzione” per lavoro nero, variabile in base alla durata dell’impiego irregolare, da €1.800 a €43.200 per lavoratore, importi aggiornati).

Dal punto di vista difensivo, il datore di lavoro ha poche giustificazioni se la violazione è accertata (verbalizzazione ispettiva, ecc.). Tuttavia, in sede di accertamento tributario può contestare eventuali errori nel calcolo delle somme dovute. Ad esempio, se l’Agenzia presume retribuzioni non effettivamente corrisposte, oppure applica sanzioni sproporzionate, il datore può presentare ricorso evidenziando la reale misura delle retribuzioni versate in nero (per ridurre la base di calcolo). Può anche valutare soluzioni come l’accertamento con adesione, per ridurre le sanzioni a 1/3. Va notato che, a livello penale, è prevista causa di non punibilità se il datore regolarizza il lavoratore e lo mantiene in servizio per almeno 3 mesi (art. 22 c.12-bis TUI), ma ciò non estingue comunque le pretese contributive e fiscali già maturate. – Il lavoratore extracomunitario irregolare in sé, non avendo un permesso né un codice fiscale, di solito non presenta dichiarazione dei redditi né versa imposte. In teoria, anche un lavoratore clandestino dovrebbe pagare IRPEF sui compensi ricevuti (il principio tributario è che anche i redditi da attività illecite o irregolari sono tassabili). Tuttavia, nella pratica, l’Amministrazione finanziaria difficilmente riesce a identificare e colpire direttamente il lavoratore in nero, specie se senza codice fiscale. Più frequentemente, colpisce come detto il datore di lavoro. Potrebbe però accadere che un lavoratore extracomunitario in nero, in caso di successiva regolarizzazione (ottiene un permesso e un codice fiscale), venga invitato a regolarizzare il suo passato fiscale, magari proprio in occasione di sanatorie. Ad esempio, in alcune regolarizzazioni di lavoratori stranieri (es. quella del 2020), il datore di lavoro era tenuto a versare un forfait per lavoro nero pregresso e il lavoratore regolarizzato poi entrava nel sistema fiscale per il futuro. Dunque, è raro che un extracomunitario irregolare riceva direttamente un avviso di accertamento per redditi non dichiarati, a meno che non emergano redditi da altre fonti (es. affitti di immobili posseduti, o attività autonome abusive). Se ciò accadesse, il lavoratore sarebbe comunque considerato fiscalmente residente in Italia per via della presenza fisica, e tassato di conseguenza. Potrebbe provare a difendersi sostenendo l’inesistenza di redditi imponibili (es. se ha solo ricevuto somme di mera sussistenza, o se l’ufficio presume redditi non reali). Ma in pratica, la difesa migliore per un lavoratore straniero è ottenere la regolarizzazione del rapporto: in alcune circostanze la legge offre la possibilità di sanare la propria posizione fiscale contestualmente alla sanatoria amministrativa. Ad esempio, il datore può versare contributi e tasse forfettarie e il lavoratore evitare sanzioni.

  • Rischi e casi pratici: nel contesto fiscale, i casi riguardanti lavoratori extracomunitari irregolari spesso emergono da controlli della Guardia di Finanza o dell’Ispettorato del Lavoro su cantieri, aziende agricole, ristorazione ecc., in cui trovano personale senza permesso. Si apre un procedimento penale e amministrativo, e parallelamente il fisco notifica atti.
  • Per il datore di lavoro, la strategia difensiva può includere la richiesta di rateizzazione delle somme dovute (spesso ingenti, somma di imposte, contributi, sanzioni), nonché l’adesione se possibile per chiudere il contenzioso fiscale con sanzioni ridotte. Se l’accertamento fiscale presenta vizi (ad es. notifica tardiva o motivazione insufficiente), si può fare ricorso sul merito di quelli. Ma la difficoltà sta nel fatto che l’impiego del lavoratore è di per sé ben documentato dal verbale ispettivo.
  • Per il lavoratore, qualora gli venga richiesto qualcosa, potrebbe invocare di essere incapiente o di non aver percepito il reddito minimo imponibile. In effetti, se il reddito annuale era sotto la no tax area (circa 8.000 euro per lavoro dipendente), l’IRPEF sarebbe zero. Un’eventuale difesa potrebbe essere che trattavasi di lavoretti salturi sotto soglia imponibile. Tuttavia, in molti casi di lavoro nero, l’orario è pieno e il compenso spesso supera la soglia. Inoltre, potrebbero essere applicate sanzioni per l’irregolarità contributiva. Il lavoratore potrà comunque cercare una conciliazione con gli enti (a volte l’INPS consente sanatorie contributive, e l’Agenzia potrebbe non perseguire il singolo se ha già colpito il datore).
  • Una sanatoria fiscale generalizzata per lavoratori in nero non esiste, ma se lo Stato indice piani di emersione (es. condono), il soggetto potrebbe aderirvi. È più probabile, tuttavia, che il focus resti sul datore come responsabile d’imposta.

In conclusione, i lavoratori extracomunitari irregolari rappresentano un problema complesso dove il punto di vista del “debitore” fiscale spesso coincide con il datore di lavoro. La miglior difesa è prevenire: regolarizzare i rapporti di lavoro, anche perché i costi post-accertamento (tra sanzioni e rischi penali) superano di gran lunga il “risparmio” iniziale. Se l’accertamento è avvenuto, occorre valutare con l’avvocato sia le possibili nullità formali dell’atto (ad esempio, l’avviso di accertamento deve essere motivato e notificato correttamente, anche se inviato a un soggetto all’estero eventualmente) sia le strategie transattive (adesione, definizioni agevolate se disponibili).

4. Lavoratori comunitari (UE) senza residenza fiscale in Italia

In questa categoria rientrano i cittadini di paesi UE (o equiparati SEE) che svolgono un’attività lavorativa in Italia senza però aver trasferito la residenza fiscale in Italia. Si pensi a un cittadino francese che risiede ufficialmente in Francia ma lavora alcuni mesi in Italia, oppure a un consulente tedesco che viene periodicamente in Italia per progetti, o ancora a un cittadino rumeno che lavora in Italia mantenendo però il domicilio familiare nel paese d’origine. Per i cittadini UE esiste libertà di circolazione e soggiorno, quindi spesso lavorano in Italia senza troppa burocrazia, almeno inizialmente, e possono sfuggire alle maglie fiscali se non c’è un sostituto d’imposta italiano.

Principi fiscali: – Se tali lavoratori non diventano residenti fiscali italiani, essi sono tassabili in Italia solo sui redditi di fonte italiana (principio visto). Ad esempio, se un cittadino UE lavora come dipendente per un periodo in Italia, quello stipendio è reddito prodotto in Italia e vi sconta imposta italiana (solitamente tramite il datore di lavoro in Italia che applica le ritenute IRPEF mensili). Se invece un professionista UE presta un servizio in Italia senza stabile organizzazione, potrebbero applicarsi delle ritenute alla fonte sui compensi (es. un architetto spagnolo che svolge una consulenza in Italia potrebbe subire la ritenuta del 30% come non residente, salvo convenzione). – Il problema nasce quando il lavoratore comunitario non ha un sostituto d’imposta in Italia. Ad esempio, un freelance o un distaccato pagato da un datore estero per attività svolta in Italia: in assenza di ritenute alla fonte, costui dovrebbe presentare una dichiarazione dei redditi in Italia come non residente, dichiarando quel reddito italiano (quadro NR del modello Redditi) e pagando le imposte dovute. Molti però non lo fanno, per ignoranza o perché confidano che pagando le tasse nel loro paese d’origine sia sufficiente. Questo può portare a duplici imposizioni o ad evasione involontaria. – Esempio: un consulente IT polacco trascorre 4 mesi in Italia su un progetto, guadagna 20.000€ pagati dalla sua società polacca, e paga le tasse in Polonia su quei redditi. Dal punto di vista italiano, se in quei 4 mesi ha lavorato fisicamente in Italia, quel reddito è prodotto in Italia e andrebbe tassato in Italia (con convenzione, probabilmente l’Italia come Stato della prestazione ha diritto impositivo, salvo l’eccezione 183 giorni che vediamo sotto). Non avendo dichiarato nulla in Italia, l’Agenzia potrebbe accorgersene (magari tramite comunicazioni tra stati) e contestare l’omessa dichiarazione. Il consulente rischia così un accertamento con imposte italiane richieste e sanzioni. – Regola dei 183 giorni nelle convenzioni: Molte Convenzioni (art. 15 Modello OCSE) prevedono che lo Stato della fonte (Italia in questo caso) non può tassare i redditi di lavoro dipendente se il beneficiario soggiorna meno di 183 giorni nell’anno fiscale, e la retribuzione non è pagata da un datore residente né a carico di una stabile organizzazione in Italia. Questa clausola spesso esenta i lavoratori dipendenti di breve durata. Ad esempio, un dipendente francese inviato in Italia per 5 mesi nel 2025, pagato da un’azienda francese, potrebbe non dover pagare IRPEF in Italia se soddisfa tutti i criteri (presenza < 183gg, stipendio pagato da datore estero senza stabile in Italia) . In tal caso la convenzione attribuisce la tassazione esclusiva alla Francia. Tuttavia, bisogna rispettare strettamente le condizioni; se il datore ha una sede in Italia, o se il periodo supera i 183 giorni (anche considerando frazioni di giorni: attenzione post-2024), allora l’Italia può tassare. Quindi, un lavoratore UE che si trattiene per periodi più lunghi, o che viene retribuito tramite filiali italiane, non può invocare questa esenzione e dovrebbe dichiarare. – Esempi di contestazioni: – Caso 1: Cittadino rumeno, non iscritto all’AIRE né residente in Italia, lavora come operaio edile in Italia per 8 mesi nell’anno, pagato da una ditta italiana ma “in trasferta”. Il datore italiano avrebbe dovuto trattarlo come dipendente con ritenute, ma se ciò non è avvenuto (magari perché formalmente lo pagava da una consociata estera), l’Agenzia può contestare a lui o al datore l’omesso versamento IRPEF. Qui la difesa potrebbe appoggiarsi all’art. 15 convenzione Italia-Romania: se però supera i 183 giorni, l’Italia è nel diritto di tassare. Il lavoratore potrà solo chiedere il credito in Romania per evitare doppia tassa. – Caso 2: Freelancer tedesco con incarichi in Italia (non stabilmente, saltuari). Se fattura a clienti italiani senza avere una partita IVA italiana, i compensi dovrebbero subire ritenuta del 30% come “prestazione di non residente” (art. 25 DPR 600/73) salvo diversamente stabilito da convenzione. Se i clienti italiani non applicano la ritenuta (perché magari lui fattura con P. IVA tedesca e loro considerano servizio estero), c’è un’evasione di fatto. L’Agenzia potrebbe scoprire i pagamenti (es. bonifici verso estero) e contestare al professionista il mancato pagamento delle imposte sui compensi per lavoro svolto in Italia. La difesa qui sarebbe dimostrare che non c’era base fissa in Italia e che eventualmente l’attività era di carattere ausiliario, ma se lui fisicamente era in Italia a prestare il servizio, la convenzione (art. 14 modello OCSE per autonomi) dà tassazione allo Stato dove c’è base fissa solo se c’è base fissa. Dunque se lui non aveva un ufficio o sede in Italia, potrebbe sostenere che l’Italia non può tassarlo (poiché senza base fissa i professionisti pagano solo nello Stato di residenza). Questa è una linea di difesa fondata sul trattato: va vista convenzione per convenzione (la maggior parte prevedono la “base fissa” per autonomi, concetto analogo alla stabile org per imprese). – Caso 3: Artista o sportivo UE che viene a esibirsi in Italia: qui di solito la convenzione consente sempre all’Italia di tassare (artisti e sportivi fanno eccezione). Se l’artista non ha assolto imposte italiane, un accertamento è probabile. La difesa può essere complicata, salvo invocare accordi speciali o la non imponibilità se era un evento istituzionale. – Caso 4: Lavoratore dipendente di società UE che fa smart working dall’Italia per qualche mese (scenario comune con il remote work post-Covid). Ad esempio, un dipendente olandese decide di trascorrere 4 mesi in Toscana lavorando da remoto per la sua azienda olandese. Fiscalmente, rischia di creare problemi: dal lato suo, se <183gg e pagato dall’estero, la convenzione direbbe no tassazione Italia. Ma attenzione, con le nuove regole italiane, quei giorni di permanenza in Italia potrebbero se prolungati far scattare la residenza fiscale in Italia (se superasse i 183 o se reiterati anno su anno con domicilio). E inoltre c’è il rischio che l’azienda estera possa essere ritenuta avere una stabile organizzazione in Italia attraverso di lui (anche se per 4 mesi è improbabile). Finché sono periodi limitati, probabilmente nessun accertamento avverrà, ma se l’Agenzia rilevasse la presenza, potrebbe almeno chiedere conto di eventuali obblighi. Qui serve chiarire che per i non residenti UE che soggiornano meno di 183 gg, in genere non c’è obbligo fiscale in Italia su stipendi (ex art. 15 convenzione) – a meno di deviare da condizioni.

In generale, i lavoratori comunitari senza residenza fiscale italiana dovrebbero: – Verificare le convenzioni applicabili (molte convenzioni UE rispecchiano il modello OCSE, con piccole differenze). – Se ritengono di avere un’esenzione (es. 183 giorni), conservare prove del periodo di soggiorno (biglietti, timbri sul passaporto se extra-Schengen, contratti di locazione breve, ecc.) per dimostrarlo qualora contestato . – Se superano le soglie o condizioni, presentare dichiarazione in Italia come non residenti per evitare sanzioni per omessa dichiarazione. Anche se questo comporta poi dover recuperare le imposte pagate in Italia facendole scomputare in patria.

Dal lato delle autorità fiscali, grazie allo scambio di informazioni, è sempre più facile individuare anomalie: ad esempio l’Agenzia può ricevere dati di redditi da lavoro comunicati da altri Stati e accorgersi che un soggetto codificato come residente italiano non li ha dichiarati, oppure che un soggetto estero ha percepito pagamenti dall’Italia. Tipicamente invia allora lettere di compliance invitando a regolarizzare , o questionari per chiarimenti , prima di passare all’avviso formale.

Difesa in caso di accertamento: se un lavoratore UE riceve un avviso di accertamento per redditi non dichiarati in Italia: – Valuterà se era effettivamente non residente e se il reddito fosse esente per convenzione: in tal caso può impugnare sostenendo la non imponibilità ex convenzione . – In subordine, se comunque doveva dichiarare ma ha pagato tasse all’estero, farà valere il diritto al credito d’imposta per evitare doppia imposizione (portando documenti delle tasse pagate). L’obiettivo può essere ridurre l’importo dovuto a zero o quasi, mostrando che ha già assolto altrove (la Cassazione riconosce il credito anche se non dichiarato inizialmente, come visto) . – Se vi sono vizi procedurali (notifica errata, motivazione carente), li eccepirà: ad esempio, se l’avviso è stato inviato a un vecchio indirizzo o non tradotto se notificato all’estero, può renderlo nullo (il contribuente UE all’estero ha diritto a notifica secondo convenzioni o art. 142 c.p.c., come vedremo) . – Potrebbe anche considerare l’adesione all’accertamento se gli errori sono minimi e vuole chiudere con sanzioni ridotte di un terzo .

5. Lavoratori e professionisti stranieri con Partita IVA italiana (imprenditori non residenti)

Quest’ultima categoria riguarda i soggetti esteri (UE o extra-UE) che, pur non essendo formalmente residenti in Italia, svolgono attività imprenditoriali o professionali in Italia attraverso una Partita IVA italiana. Può trattarsi di persone fisiche straniere che aprono una posizione IVA in Italia per operare sul territorio (ad esempio un consulente UE che apre P.IVA italiana perché si trasferisce per un progetto, ma mantenendo residenza all’estero), oppure di ditte individuali/aziende estere che si “identificano” ai fini IVA in Italia (tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale) per effettuare operazioni nel nostro Paese.

Le problematiche fiscali qui spaziano dall’IVA alle imposte sui redditi: – Apertura di Partita IVA da parte di un non residente: è possibile aprire una P.IVA in Italia pur essendo non residente, indicando un domicilio fiscale in Italia (spesso tramite un rappresentante o un recapito). Questo di per sé non rende automaticamente la persona residente ai fini delle imposte dirette, ma certamente costituisce un indizio di legame economico. Se l’attività con P.IVA è abituale e significativa in Italia, l’Agenzia potrebbe valutare se in realtà quella persona andrebbe considerata residente. Tuttavia, in linea di principio, un soggetto può essere non residente e avere P.IVA: in tal caso, sarà tassato come non residente sui redditi d’impresa o di lavoro autonomo prodotti in Italia tramite quella P.IVA . Ciò implica dichiarare i redditi d’impresa nel quadro dei redditi d’impresa (o lavoro autonomo) come non residente e pagarci l’IRE (o IRES se società). L’aspetto da tenere presente è la possibile configurazione di una stabile organizzazione in Italia se l’attività è in realtà riferibile a una società estera. – Stabile organizzazione occulta: spesso i problemi sorgono perché il fisco sospetta che la P.IVA italiana di un non residente sia in realtà la base di un’impresa estera che opera in Italia. Ad esempio, un imprenditore extracomunitario potrebbe aprire P.IVA individuale in Italia ma operare per conto di una società estera collegata; oppure un professionista estero apre P.IVA ma fattura servizi che in realtà nascondono un’attività d’impresa più ampia. La Cassazione ha chiarito che il criterio chiave per la stabile organizzazione è la significatività e continuità dell’attività in Italia . Se un’impresa non residente svolge qui attività non meramente ausiliarie, l’Agenzia può qualificarla come stabile org e tassarne i profitti . Nel contesto P.IVA, l’Agenzia potrebbe riqualificare il soggetto come “agente dipendente” o filiale di fatto di un’entità straniera. Per difendersi da tali contestazioni, occorre dimostrare che l’attività in Italia era limitata o preparatoria rispetto al business estero . Ad esempio, se la P.IVA serviva solo per scopi di marketing o deposito merci e non concludeva contratti, potrebbe non configurarsi stabile org. In caso contrario (contratti firmati in Italia, attività essenziale svolta qui), la contestazione di stabile org potrebbe reggere e portare a tassazione dei ricavi attribuibili all’Italia. – Imposizione dei redditi d’impresa ai non residenti: un soggetto straniero con P.IVA individuale in Italia sarà soggetto a IRPEF (o flat tax se ha optato per regime forfettario, se ammesso). Se l’individuo resta non residente, potrebbe non poter accedere ad alcuni regimi (ad esempio il regime forfettario al 5% per nuove iniziative richiede residenza in UE/SEE e non avere già business in Italia in precedenza). Per le società estere con stabile org, si applica IRES sul reddito della stabile. Spesso un accertamento fiscale può riguardare proprio la determinazione del reddito imponibile di questa attività: essendo transfrontaliera, possono esserci problemi di transfer pricing interno tra sede estera e branch italiana, o contestazioni di deducibilità costi trasferiti all’estero. – Esempi di casi pratici: – Caso di imprenditore individuale estero: un cittadino cinese apre P.IVA in Italia per gestire un piccolo commercio (ma vive prevalentemente in Cina). L’Agenzia potrebbe contestare che in realtà egli era residente in Italia se l’attività richiede la sua presenza continua. Oppure potrebbe contestare ricavi non dichiarati (classico per negozi o ristoranti di stranieri). La difesa sta su due fronti: dimostrare l’eventuale non residenza (se vero) con documenti di vita all’estero, e sul merito dei ricavi contestati (spesso l’Agenzia usa indagini finanziarie o presunzioni). – Caso di freelance UE: un consulente spagnolo apre P.IVA a Milano per un progetto triennale. Dopo 2 anni, torna in Spagna ma mantiene aperta la P.IVA con qualche cliente italiano saltuario. L’Agenzia qualche anno dopo potrebbe notificargli un controllo perché magari non ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia credendo di essere andato via (ma aveva ancora la P.IVA attiva). In difesa dovrà chiarire periodi di residenza, eventualmente chiudere retroattivamente la posizione per inattività e spiegare che non aveva redditi in certi anni (se vero). Oppure se li aveva, regolarizzare. – Caso di società estera con personale in Italia: una società USA invia un suo manager in Italia che apre P.IVA individuale per svolgere attività di promozione. Se quell’individuo fa più che promozione (ad esempio negozia contratti per la casa madre), l’Agenzia può dire che c’era una stabile org dell’azienda USA. Cassazione (sent. 7200/2024) in un caso simile ha ribadito l’importanza di vedere le funzioni svolte: se erano solo promozionali, niente stabile org; se concludeva affari, sì . Inoltre ha ricordato che le norme delle convenzioni (art. 5 modello OCSE definisce stabile org) prevalgono sul TUIR , quindi vanno applicate con attenzione. La difesa per la società USA è dimostrare che quell’ufficio era ausiliario (es. solo pubblicità) . – Caso di esterovestizione: se un imprenditore italiano costituisce una società all’estero ma di fatto gestisce tutto dall’Italia, l’Agenzia può contestare l’esterovestizione e considerare la società come residente in Italia (con tassazione integrale qui). La Cassazione 23707/2025 ha confermato che se le decisioni strategiche e operative di una società formalmente estera sono assunte in Italia, la società è residente in Italia e gli schemi fittizi vanno disconosciuti . Questo potrebbe coinvolgere un “lavoratore estero” fittizio nel senso che lui appare estero ma lavora dall’Italia. La difesa contro l’esterovestizione è molto difficile: servono prove che la gestione effettiva avveniva davvero all’estero (riunioni, amministratori sul posto, etc.), altrimenti l’accertamento regge.

  • Accertamenti tipici per stranieri con P.IVA:
  • Indagini finanziarie: l’Agenzia spesso usa i movimenti bancari per ricostruire ricavi non dichiarati. Se un imprenditore estero ha conti in Italia, verranno esaminati. Occorre giustificare i versamenti e bonifici esteri, eventualmente provando che non sono ricavi imponibili (capitali propri, finanziamenti, ecc.). La presunzione in Italia è che i versamenti su conto dell’impresa siano ricavi salvo prova contraria.
  • IVA ed elusioni: potrebbero contestare utilizzo improprio di rappresentanti fiscali per evitare IVA, o false triangolazioni. Non il focus qui, ma rilevante se l’accertamento riguarda anche l’IVA evasa.
  • Omessa dichiarazione dei redditi: a volte stranieri aprono P.IVA per soli scopi IVA (identificativo) e non presentano dichiarazione reddituale pensando di non doverlo fare se portano via gli utili. Errore: se c’è P.IVA, va dichiarato il reddito d’impresa o autonomo annuale anche se utile zero. L’omissione porta a sanzioni per dichiarazione omessa (120-240% imposta) . La difesa può consistere nel dimostrare che in effetti non c’era reddito (attività in perdita) per cercare l’annullamento parziale (il reato di omessa dichiarazione scatta se imposta evasa > €50k, se non c’era utile magari non c’è reato).

Difesa: In caso di accertamento, questo tipo di contribuenti dovrebbe: – Verificare la competenza territoriale dell’ufficio che ha emesso l’atto (se il soggetto è non residente senza domicilio in Italia, c’è un ufficio speciale, ma se ha un domicilio fiscale qui allora quell’ufficio è competente). – Verificare la notifica all’estero se avvenuta: deve rispettare l’art. 142 c.p.c. o convenzioni internazionali . Un vizio di notifica può essere motivo di nullità se il contribuente non ne ha avuto conoscenza corretta. – Raccogliere tutta la documentazione che provi l’eventuale effettiva residenza estera (se eccepisce di non essere residente) , e la mancanza di stabile organizzazione (se contestata, mostrare contratti, organigramma per far vedere che le decisioni erano prese fuori) . – Considerare un accordo con l’ufficio (adesione) se la contestazione è fondata ma c’è margine di ridurre sanzioni e trovare un accordo sul quantum . – Contestare l’eventuale abuso di diritto imputatogli, cercando di dimostrare ragioni economiche genuine dietro l’assetto estero, se si parla di esterovestizione o simili.

Di seguito Tabella 1 che riepiloga le caratteristiche di queste categorie di lavoratori esteri e i rispettivi regimi fiscali e rischi:

Tabella 1 – Categorie di lavoratori “esteri” e trattamento fiscale in Italia

CategoriaEsempi tipiciTrattamento fiscale in ItaliaPrincipali criticità e difese
Italiani all’estero (non iscritti AIRE)Cittadino italiano che lavora stabilmente in un altro Stato senza trasferire residenza fiscale ufficiale (manca iscrizione AIRE).Considerato residente in Italia salvo prova contraria; tassato sul reddito estero mondiale, con diritto a credito d’imposta o esenzione se da convenzione . Deve presentare dichiarazione in Italia includendo i redditi esteri.Rischio di doppia imposizione se non dichiarano e poi l’Agenzia recupera imposte. Contestazione residenza: onere sul contribuente dimostrare di aver trasferito il centro interessi all’estero (cert. di residenza estera, AIRE tardivo, etc.) . Difesa: invocare convenzioni per esenzione se applicabile, documentare spostamento all’estero, chiedere credito per imposte estere.
Lavoratori frontalieri (residenti in Italia, lavoro oltre confine)Residente in Italia che lavora in Svizzera, San Marino, Francia zona di confine, ecc., rientrando a casa spesso.Tassazione concorrente: reddito estero va dichiarato in Italia ma con franchigia (es. €10k per CH nuovi frontalieri) e credito d’imposta per imposta estera . In Svizzera trattenuta ridotta (4.5%) per nuovi frontalieri. Devono anche contribuire al SSN italiano (3-6% del reddito) se usufruiscono sanità IT .Rischio di omessa dichiarazione per ignoranza del nuovo regime – difesa: regolarizzare dichiarando redditi con franchigia e credito. Residenza fiscale contestata se trascorrono troppo tempo all’estero o viceversa: determinante tracciare i giorni (telelavoro in Italia conta come presenza) . Difesa: dimostrare di non aver superato soglie, conservare prove dei giorni in estero. Contributo sanitario: rischio sanzioni regionali se non pagato . Necessario monitorare normative regionali e pagare puntuale.
Extra-UE irregolari in Italia (lavoro nero immigrati)Cittadino non UE senza permesso impiegato in nero da datore italiano (es. agricoltura, edilizia, badante clandestina).Formalmente considerati residenti in Italia se presenza stabile, però non essendo regolari spesso non hanno codice fiscale né dichiarazione. Il datore è obbligato a versare imposte e contributi come sostituto (anche retroattivamente) . Il fisco recupera IRPEF non versata dal datore; il lavoratore in sé se identificato potrebbe essere tassato su compensi percepiti (al netto minima no tax area).Maxi-sanzioni al datore per lavoro nero (fino a €43k per lavoratore) + penale . Fisco: datore rischia accertamento per ritenute non operate e contributi evasi – scarsa difesa sul merito (violazione oggettiva), può solo negoziare sanzioni (adesione per ridurle a 1/3). Il lavoratore, se successivamente regolarizzato, può dover sanare il passato ma di solito paga il datore. Difesa datore: verificare vizi formali atti (es. notifica), richiedere rateazione somme. Difesa lavoratore: se tassato, invocare reddito sotto soglia imponibile o unico sostentamento, ma margine limitato. Più fruttuoso per entrambi è aderire ad eventuali sanatorie.
Lavoratori UE non residenti (attività breve o intermittente in Italia)Cittadino UE che lavora temporaneamente in Italia senza trasferire residenza (es. progetto 4 mesi; consulente a chiamata; lavoratore distaccato per <6 mesi).Se <183 giorni e condizioni convenzione rispettate, reddito tassabile solo nel Paese di residenza (Italia esente) . Se >183 gg o pagato da soggetto italiano, reddito imponibile in Italia; deve essere dichiarato come non residente. Spesso imposte assolte tramite ritenute (dipende da tipo reddito).Rischio di omessa dichiarazione in Italia se il soggetto assume erroneamente di non dover nulla: l’Agenzia incrociando dati può emettere avviso. Difesa: invocare la convenzione: se soglia 183gg non superata e stipendio pagato estero, chiedere esenzione Italia . Se tassabile in Italia, evitare doppia imposizione con credito imposta estera (mostrare che ha pagato nel paese d’origine) . Notifica atti all’estero: verificare che sia corretta (Art. 142 c.p.c. o Convenzione Aja) .
Stranieri con Partita IVA italiana (imprenditori/professionisti non residenti)Professionista UE con P.IVA in Italia per un progetto; imprenditore extra-UE che apre ditta individuale in Italia ma vive altrove; società estera con rappresentanza fiscale in Italia.Soggetto passivo d’imposta in Italia per i redditi prodotti tramite P.IVA. Se persona fisica non residente: IRPEF sui redditi d’impresa/autonomo italiani (aliquote ordinarie). Se ha stabile organizzazione di società estera: tassazione IRES sul utile attribuibile all’Italia. IVA dovuta sulle operazioni effettuate.Controlli frequenti: verifica se attività configura stabile organizzazione occulta di impresa estera – l’Agenzia tassa in Italia se attività non è meramente ausiliaria . Difesa: provare che le funzioni in Italia erano limitate (no conclusione affari) . Contestazioni di esterovestizione: se soggetto finge residenza estera ma gestione in Italia (società estera di comodo) – difesa difficile, serve provare sostanza estera . Omessa dichiarazione redditi P.IVA: sanzioni 120-240% imposta evasa (+1/3 se estero) , e possibili reati se >€50k evasi . Difesa: regolarizzare appena possibile con integrative/ravvedimento, o contestare eventuale mancanza di redditività (es. P.IVA inattiva) per far ridurre sanzioni. Notifica degli avvisi: se contribuente senza domicilio in Italia, verifica uso canali giusti (es. servizio tramite ministeri) .

(Fonte: elaborazione su normativa TUIR, Convenzioni internazionali, L. 213/2023, D.Lgs. 286/1998, giurisprudenza Cassazione 2024-25)

Procedura di accertamento fiscale e contenzioso: fasi, termini e strumenti deflativi

Passiamo ora ad esaminare come si svolge, nella pratica, un accertamento fiscale relativo a redditi esteri non dichiarati o lavoratori esteri non dichiarati, e quali sono i passi da seguire per difendersi tempestivamente. Conoscere il procedimento è fondamentale per non perdere le opportunità di definizione agevolata o i termini per presentare ricorso.

Avvio dei controlli: lettere di compliance, questionari e inviti

L’Agenzia delle Entrate spesso avvia la verifica dei redditi esteri non dichiarati in modo soft, prima di emettere un avviso formale: – Lettere di compliance: se il contribuente ha presentato la dichiarazione ma ha omesso alcuni redditi esteri o quadri RW, l’Agenzia può inviare una comunicazione bonaria (c.d. lettera di compliance) segnalando l’anomalia e invitando a correggerla . Questo succede, ad esempio, se attraverso lo scambio automatico CRS emergono redditi/patrimoni esteri non dichiarati. La lettera invita a presentare una dichiarazione integrativa o fornire chiarimenti. Non è un atto impositivo, ma ignorarla può portare all’accertamento formale. È spesso consigliabile, con l’aiuto di un professionista, rispondere o sanare con ravvedimento operoso entro i 30 giorni indicati, per evitare sanzioni piene. – Questionari (art. 32 DPR 600/1973): L’ufficio può inviare un questionario al contribuente, chiedendo di fornire entro 30 giorni informazioni e documenti su redditi percepiti all’estero, conti esteri, residenza, etc. . Ad esempio, se risulta che Tizio è iscritto in anagrafe in Italia ma lavora in UK, potrebbero chiedergli se si è iscritto AIRE, di fornire il certificate of residence UK, buste paga estere, ecc. È obbligatorio rispondere in modo veritiero entro il termine (pena sanzione per omessa risposta e possibile uso induttivo delle notizie mancanti). La risposta può convincere l’ufficio a chiudere lì il controllo o, se insoddisfacente, preludere all’emissione dell’avviso. – Invito a comparire per accertamento con adesione: In caso di omessa dichiarazione (situazione più grave), l’Agenzia a volte invia direttamente un invito a comparire ex art. 5-ter D.Lgs. 218/97 . È un invito al contribuente a presentarsi per instaurare la procedura di accertamento con adesione, cioè una possibile definizione concordata dell’imposta dovuta. Nell’invito vengono indicati i periodi d’imposta e i redditi esteri non dichiarati secondo l’ufficio. Ad esempio, se Caio non ha presentato dichiarazione pur avendo vissuto e lavorato all’estero (ma per l’Agenzia era residente), gli manderanno un invito con i dati noti (stipendi esteri totali, etc.) e proporranno un contraddittorio. Questo invito sospende per 90 giorni i termini per eventuale ricorso futuro, e se si trova un accordo col contribuente, si chiude con adesione. Se non ci si presenta o non si concilia, l’Agenzia emetterà poi l’avviso di accertamento.

Notifica dell’avviso di accertamento e contenuto

Se la fase “preliminare” non risolve la questione (o se l’Agenzia decide di procedere direttamente), viene emesso un Avviso di Accertamento. Questo è l’atto formale, con cui l’Agenzia determina le maggiori imposte dovute, le sanzioni e interessi, motivando le ragioni.

  • Contenuto obbligatorio: L’avviso deve indicare con chiarezza:
  • Gli elementi di fatto e di diritto che fondano la pretesa: ad esempio “il contribuente risulta iscritto in anagrafe italiana per l’anno X e ha percepito redditi di lavoro dipendente all’estero non dichiarati per €…, come da dati pervenuti dallo scambio informazioni con Stato Y . In base all’art. 3 TUIR i residenti sono tassati su redditi ovunque prodotti. Si applica la Convenzione Italia-Y, art. … , che prevede tassazione concorrente; è attribuito credito per imposte estere €…”.
  • L’anno o gli anni d’imposta accertati e le somme dovute per ogni anno (imposta, sanzioni, interessi).
  • Il riferimento alle norme violate e alle norme applicate (TUIR, convenzioni, DLgs 471/97 per sanzioni, ecc.).
  • L’ufficio competente e il responsabile del procedimento.
  • Le modalità e i termini per impugnare l’atto (60 giorni per ricorso, organo giurisdizionale competente) .

Un difetto di motivazione (es. non spiegare perché ti considerano residente, o non menzionare l’esistenza della convenzione che magari esenta il reddito) può rendere annullabile l’accertamento . La Cassazione richiede motivazioni esaurienti specie in casi complessi come residenza e stabile organizzazione. – Notifica dell’atto: L’avviso di accertamento deve essere correttamente notificato al contribuente: – Se il contribuente ha domicilio in Italia, l’atto si notifica come di consueto (via PEC se disponibile, oppure tramite messo notificatore, raccomandata, ecc.). – Se il contribuente è all’estero, si seguono le convenzioni internazionali (es. Convenzione dell’Aja 1965 sulle notifiche, o regolamenti UE se UE) oppure, in mancanza, la procedura ex art. 142 c.p.c. . Quest’ultima prevede l’invio di copia dell’atto al Ministero degli Esteri che lo trasmette via consolato alle autorità locali per la notifica, oppure spedizione per raccomandata internazionale. È una procedura lenta, ma necessaria per validità (salvo che il contribuente abbia eletto domicilio presso un rappresentante in Italia).

Un errore nella notifica all’estero (es. notifica fatta come se fosse in Italia a un indirizzo vecchio) può essere eccepito nel ricorso come vizio che rende nullo l’atto . Attenzione però: se si viene comunque a conoscenza dell’atto e si impugna, spesso la notifica viziata viene sanata dalla proposizione del ricorso. – Termini di decadenza: L’avviso di accertamento deve essere emesso entro termini stabiliti dalla legge (art. 43 DPR 600/73, soggetto a varie modifiche). Per le annualità più recenti: – Dichiarazione Omessa: decadenza al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata. – Dichiarazione Presentata: decadenza al 31 dicembre del quinto anno successivo. – Ad esempio, per redditi 2020 non dichiarati (dich. omessa) c’è tempo fino al 31/12/2028; se dichiarazione era presentata ma infedele, fino al 31/12/2026. – Eccezioni: se vi è una violazione che comporta obbligo di denuncia penale (es. imposta evasa > soglia), scatta il raddoppio dei termini: si aggiungono 5 anni oltre i termini ordinari, purché la denuncia sia inviata entro quelli ordinari. Inoltre, in passato (prima delle modifiche intervenute dal 2016) esisteva un raddoppio automatico per attività estere non dichiarate. Oggi, come detto, permane solo in caso di reato tributario. Anche per il quadro RW omesso si applicava il raddoppio, ma la normativa è stata via via coordinata con quella penale.

In un contenzioso, è sempre opportuno verificare se l’accertamento è arrivato oltre i termini di legge. Se sì, la decadenza può essere sollevata come motivo di nullità integrale dell’atto.

Difesa del contribuente: scelte immediate dopo la notifica

Una volta ricevuto l’avviso di accertamento (o altro atto impositivo, come una cartella di pagamento derivante da controllo formale), il contribuente deve valutare le opzioni. Le fasi principali possono essere così riassunte :

  1. Verifica dell’atto: Prima di tutto, esaminare attentamente cosa viene contestato esattamente (redditi esteri non dichiarati? residenza fittizia? stabile organizzazione occulta? importi?). Controllare se la motivazione è chiara e se sono citati i riferimenti normativi corretti . Ad esempio, l’ufficio ha tenuto conto della Convenzione contro le doppie imposizioni o l’ha ignorata? Vedere se l’atto è stato firmato da funzionario competente, se vi sono errori evidenti (ad es. contestano residenza in un anno in cui invece si era iscritti AIRE e si era davvero all’estero – ciò sarebbe un errore fattuale). Controllare anche la legittimità della notifica (data ricevuta, persona a cui è stato consegnato) e la competenza territoriale dell’ufficio. Qualunque irregolarità formale (ad es. motivazione insufficiente, notifica a soggetto sbagliato, ecc.) può costituire un motivo di ricorso per invalidare l’atto .
  2. Raccolta documentazione: Bisogna poi raccogliere tutti i documenti utili alla difesa . Se la contestazione è di residenza in Italia, servono prove della residenza all’estero: certificati di iscrizione anagrafica estera, contratti di affitto o proprietà all’estero, bollette, iscrizioni a scuole dei figli all’estero, ecc. . Se il tema è un reddito estero non dichiarato, recuperare buste paga, modelli fiscali esteri (es. P60 UK, certificat de salaire, etc.), evidenze delle imposte pagate all’estero. Se contestano una stabile organizzazione, raccogliere i contratti per mostrare dove sono conclusi, organigrammi societari, e-mail che provino che le decisioni venivano dalla sede estera . Tutto questo servirà sia per un eventuale contraddittorio con l’ufficio (adesione/mediazione) sia per il ricorso in Commissione Tributaria.
  3. Consulenza professionale: È altamente consigliato, in questa fase, consultare un avvocato tributarista o un esperto fiscale . Questi valuterà innanzitutto se ci sono margini per una soluzione in via amministrativa (es. fare subito un’istanza di autotutela se c’è un errore macroscopico; oppure attivare la procedura di adesione per negoziare) o se conviene andare diretti al ricorso. Valuterà anche la convenienza economica: ad esempio, se le imposte richieste non sono contestabili (perché effettivamente dovute) ma sono alte le sanzioni, l’adesione potrebbe ridurle di 2/3, quindi forse conviene transare. Al contrario, se l’accertamento appare infondato (es. pretende tasse su reddito esente da convenzione), può consigliarti di fare ricorso e farti valere in giudizio.
  4. Scelta tra adesione, mediazione o ricorso: A questo punto si presenta una scelta cruciale:
  5. Accertamento con adesione: È una procedura facoltativa in cui il contribuente, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, può presentare un’istanza all’ufficio per avviare un contraddittorio (se l’ufficio stesso non l’ha già invitato prima) . La presentazione dell’istanza di adesione sospende automaticamente i termini per ricorrere per 90 giorni . Durante questi 90 giorni si svolge l’incontro/i con l’Agenzia: si può portare documentazione, discutere, e se si trova un accordo sulle somme dovute, viene redatto un atto di adesione con il nuovo importo. I vantaggi: le sanzioni amministrative vengono ridotte a 1/3 del minimo previsto (o un terzo di quelle irrogate se più favorevoli), e si evita il contenzioso. Svantaggi: bisogna comunque pagare (anche ratealmente) quanto concordato entro 20 giorni. L’adesione conviene se la pretesa è parzialmente corretta ma eccessiva su alcuni punti – si punta a uno sconto. Se invece si vuole far valere principi (non residenza, esenzione completa), forse l’ufficio non potrà annullare tutto in adesione.
  6. Mediazione tributaria: È uno strumento obbligatorio per controversie di valore non superiore a €50.000 (importo di imposte + sanzioni) . Consiste nel presentare il ricorso alla Commissione Tributaria, il quale però vale anche come istanza di mediazione (da indirizzare all’ufficio locale) . La presentazione va fatta entro 60 giorni, ma attenzione: per attivare la mediazione bisogna depositare il ricorso presso l’ufficio e attendere 90 giorni. In quei 90 giorni l’Agenzia può accogliere in tutto o in parte il ricorso o formulare una proposta di mediazione. Se entro 90 gg non c’è accordo, il ricorso depositato va avanti in Commissione . In caso di accordo in mediazione, le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo (leggermente più conveniente dell’adesione) e si formalizza con un atto di mediazione. Se la controversia riguarda redditi esteri, spesso i valori sono elevati e superano 50k, quindi la mediazione obbligatoria non si applica. Se però è sotto soglia, si deve tentare. In pratica l’esito è simile a una mini-adesione gestita da un ufficio diverso (l’organo di mediazione).
  7. Ricorso giudiziale: Se non si intende aderire né mediare, o se queste vie falliscono, resta il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (nuova denominazione dal 2023 delle ex Commissioni Tributarie Provinciali). Il ricorso va notificato all’ente impositore entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento (salvo sospensioni feriali ad agosto e sospensioni per adesione/mediazione che spostino in avanti). Nel ricorso si articolano i motivi di impugnazione in fatto e in diritto: ad esempio, “il contribuente non era residente in Italia in quell’anno, pertanto ai sensi dell’art. 3 TUIR non doveva dichiarare redditi esteri; l’Agenzia ha violato la Convenzione contro le doppie imposizioni con Paese X che prevede tassazione esclusiva all’estero, ecc.” . È fondamentale circostanziare bene i motivi e allegare le prove documentali a supporto. Il ricorso apre la fase contenziosa che può durare anche anni attraverso appello e Cassazione. Questa strada è indicata se si ritiene di avere ragione solida o se le somme in gioco sono altissime e non si può/pensa di pagare comunque.

Molti contribuenti presentano comunque ricorso per guadagnare tempo e poi durante la pendenza valutano un eventuale conciliazione giudiziale (che può ridurre le sanzioni al 40% in primo grado) o attendono definizioni agevolate (spesso in manovra spuntano sanatorie per liti pendenti). È una scelta strategica che va ponderata con l’avvocato.

  1. Istanza di sospensione: Ricevuto l’accertamento, le somme richieste non sono immediatamente esigibili (lo diventano dopo 60 giorni se non si fa ricorso, oppure in caso di ricorso, solo un terzo può essere iscritto a ruolo come “provvisionale”). Tuttavia, per evitare rischi (ad es. iscrizione di ipoteche o fermi amministrativi a garanzia), spesso conviene chiedere al giudice tributario la sospensione cautelare dell’atto . Si deve presentare una specifica istanza motivata insieme al ricorso o separatamente, evidenziando sia il fumus boni iuris (cioè che il ricorso ha fondamento, ad es. “chiara applicazione errata di una convenzione”) sia il periculum in mora (cioè che l’esecuzione dell’atto – pagamento immediato – arrecherebbe danno grave e irreparabile, es. contribuente non ha liquidità, rischio fallimento, etc.). Se il giudice accorda la sospensiva, l’Agenzia non può procedere alla riscossione finché la causa non è decisa. Nel contesto redditi esteri, se ad es. la somma è enorme e il contribuente ha beni in Italia, chiedere sospensione è opportuno per evitare che Equitalia avvii misure cautelari prima della sentenza.
  2. Fase istruttoria e decisione in giudizio: Nel processo tributario, una volta depositato il ricorso (e fatta l’eventuale mediazione), l’Agenzia delle Entrate si costituisce depositando controdeduzioni scritte. Poi la Corte fissa l’udienza di trattazione. Le prove ammesse sono principalmente i documenti; la testimonianza è attualmente non ammessa se non in forma di dichiarazioni rese dal contribuente stesso (il che limita un po’ le prove orali, anche se la riforma 2023 ha aperto cautamente a possibilità di giuramento ecc. in alcuni casi). Il giudice valuterà la documentazione: per questioni di residenza, guarderà alle prove su centro interessi; per questioni di stabile organizzazione, esaminerà contratti, organigrammi e magari anche perizie. Alla fine, la Corte emette una sentenza che può confermare l’accertamento (in tutto o in parte) o annullarlo. Spesso capita un annullamento parziale: ad es. riconoscono che il contribuente era residente ma concedono il credito d’imposta estero integrale che l’ufficio aveva negato, riducendo quindi l’importo dovuto.
  3. Gradi successivi: Chi perde in primo grado può appellare alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (entro 60 giorni dalla notifica della sentenza) . In secondo grado si può rivalutare il merito ma con alcuni limiti se non sono stati fatti bene i motivi in primo grado. Infine c’è la Cassazione per questioni di diritto. Va detto che con la riforma, dal 2023 in poi le liti fino a €3.000 non vanno oltre il primo grado (sono inappellabili, ma il nostro caso solitamente supera di molto tale cifra). Le liti su accertamenti di redditi esteri possono essere lunghe e costose; pertanto, a volte la soluzione migliore, se la posizione non è blindata, è chiudere prima se si strappa una riduzione accettabile.
  4. Soluzioni alternative: Parallelamente al contenzioso, o in alternativa, ci sono altre possibilità:
  5. Come accennato, si può sempre cercare un accordo transattivo: l’istituto della conciliazione giudiziale (prima o seconda udienza) consente di accordarsi con l’ufficio anche dopo aver presentato ricorso, con sanzioni ridotte al 40% in primo grado o 50% in appello.
  6. Se pendono cartelle di pagamento (ad esempio derivanti da altri accertamenti su redditi esteri per anni diversi), si può valutare la rottamazione delle cartelle (definizione agevolata), che periodicamente è riaperta dal legislatore. La rottamazione permette di pagare solo imposte e interessi legali, senza sanzioni e interessi di mora, in forma rateale . Nel 2023 c’è stata la Rottamazione-quater per debiti fino al 2017, e potrebbe essercene un’altra in futuro. Anche definizioni agevolate degli avvisi: la L. 197/2022 ad esempio permetteva di definire alcuni avvisi con sanzioni ridotte al 1/18. Bisogna stare attenti a queste normative di “pace fiscale” perché offrono chance di chiudere le pendenze con forte sconto, ma hanno finestre temporali strette.
  7. Rateizzazione: se non si ottiene sospensione, può essere utile chiedere la rateizzazione del debito una volta che l’accertamento diventa cartella esattoriale. Permette di evitare azioni esecutive pagando a rate (fino a 72 rate mensili standard, o 120 in casi di grave difficoltà).
  8. Strumenti di sovraindebitamento: se l’importo dovuto è enorme e il contribuente (specie se persona fisica o piccola impresa) non è oggettivamente in grado di pagare, esistono le procedure previste dal Codice della Crisi e dalla L.3/2012 . Ad es. il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione dei debiti possono ricomprendere i debiti tributari (serve il parere dell’Agenzia, ma ora è più fattibile con le norme nuove) e portarli a stralcio parziale. In casi estremi, la liquidazione del patrimonio (una sorta di “fallimento personale”) libera dai debiti residui. Queste soluzioni sono ultime risorse, ma vanno considerate se il debito fiscale accertato è insostenibile e non annullabile diversamente .

Riassumendo, la procedura di accertamento richiede prontezza nel rispettare i termini (60 giorni per ricorso, attenzione ad agosto e sospensioni) e nel sfruttare le opportunità (adesione, mediazione) per ridurre il danno. Nel prossimo capitolo approfondiremo le strategie difensive di merito, cioè gli argomenti e le prove che tipicamente un contribuente può utilizzare per contestare un accertamento su redditi esteri o legato a residenza estera.

Strategie di difesa del contribuente: argomenti e prove per contestare l’accertamento

Di fronte a un accertamento fiscale relativo a lavoratori esteri non dichiarati, il contribuente (assistito dal suo avvocato) può impostare diverse linee di difesa nel merito. Le principali strategie difensive riguardano la contestazione della residenza fiscale in Italia, l’applicazione delle convenzioni internazionali, la negazione dell’esistenza di stabili organizzazioni occulte, la dimostrazione dell’avvenuto pagamento di imposte estere (per ottenere crediti d’imposta), e la rilevazione di eventuali vizi procedurali o formali dell’atto. Analizziamo ciascuna di queste possibili difese.

Dimostrare la residenza fiscale estera (assenza di residenza in Italia)

Spesso l’accertamento parte dall’assunto che il contribuente fosse residente in Italia nel periodo d’imposta, e quindi dovesse dichiarare i redditi esteri. Una difesa fondamentale è quindi dimostrare che tale assunto è errato, ovvero che il contribuente in quell’anno era effettivamente residente all’estero. Elementi probatori utili : – Iscrizione all’AIRE: sebbene non determinante da sola, resta un elemento base. Dimostrare di essersi iscritti all’AIRE prima o durante l’anno in questione e la cancellazione dall’anagrafe italiana . Ciò prova la volontà di trasferimento. – Certificato di residenza fiscale estera: un documento rilasciato dall’autorità fiscale dell’altro Stato che attesti che il soggetto era considerato ivi residente ai fini fiscali in quell’anno . Questo è molto importante specialmente in contesti convenzionali: se l’altro Stato lo considera residente e Italia no, bisogna applicare i criteri convenzionali di tie-breaker, ma intanto avere questo certificato aiuta. – Documentazione di vita all’estero: contratti di lavoro o lettera di distacco all’estero, buste paga erogate all’estero, iscrizione a enti previdenziali esteri ; contratti di affitto o atto di acquisto di abitazione all’estero con bollette domestiche intestate (utenze luce, gas, telefono che provano dimora abituale) ; iscrizione del coniuge/figli a scuola, medici di base all’estero, eventuale apertura di partita IVA estera. – Conti correnti esteri attivi: estratti conto che mostrino accredito dello stipendio su banca estera, utilizzo di carte di credito all’estero, ecc. Ciò evidenzia che la vita economica avveniva fuori . – Eventuali proprietà in Italia: se la persona ha mantenuto una casa in Italia, occorre spiegare come veniva utilizzata (affittata a terzi? Tenuta vuota? Usata per vacanze?) per controbattere la presunzione di domicilio. Se invece non aveva nulla intestato in Italia, tanto meglio (meno legami economici). – Testimonianze/documenti di terzi: ad esempio attestazioni del datore di lavoro estero sul fatto che la persona operava stabilmente lì, iscrizioni a club/società estere, ricevute di acquisti in loco con frequenza (che mostrano presenza fisica continuativa).

L’obiettivo è mostrare un quadro coerente in cui il centro degli interessi vitali del contribuente era fuori dall’Italia: lavoro, famiglia, casa, relazioni sociali principali, tutto all’estero. Come dice la Cassazione, serve prova concreta e non meramente formale: solo trasferire una residenza anagrafica ma continuare a vivere in Italia è dissimulazione . Viceversa, se uno formalmente non era AIRE ma può dimostrare che di fatto stava quasi sempre all’estero (es. passaporto con visti, contratti, etc.), può convincere il giudice che la residenza effettiva era altrove (specie oggi che l’iscrizione anagrafica non è più presunzione assoluta).

Va ricordato che se l’Italia e l’altro Stato rivendicano entrambi la residenza fiscale, entrano in gioco i criteri convenzionali (se esiste convenzione): 1. Abitazione permanente disponibile in uno solo dei due Stati; 2. Centro degli interessi vitali (legami personali ed economici) ; 3. Soggiorno abituale; 4. Cittadinanza (ultima istanza).

La difesa deve quindi, in caso di conflitto, articolarsi seguendo questi criteri: ad esempio, “il contribuente aveva abitazione permanente solo nello Stato estero (in Italia viveva in hotel saltuariamente) e lì risiedeva la sua famiglia, pertanto ex art. 4 par.2 lett. a) convenzione, è residente dello Stato estero” . Citare la convenzione è cruciale perché i giudici tributari italiani la applicano (prevalendo sul TUIR) e possono dunque dichiarare non dovute le imposte italiane in base ad essa.

Infine, evidenziare se l’Agenzia ha basi solide o solo presunzioni: spesso il fisco si basa su indizi (es. “ti sei iscritto AIRE in ritardo, quindi presumiamo che quell’anno fossi ancora qui”). Il contribuente può ribaltare l’onere se porta prove contrarie forti. In Cass. 19843/2024, ad esempio, un contribuente AIRE a Montecarlo fu considerato residente in Italia perché non riuscì a provare di avere davvero il centro interessi fuori; la Corte ribadì che l’AIRE non basta se uno continua a fare affari in Italia . Quindi, la difesa deve prevenire obiezioni mostrando che l’attività in Italia era minima o inesistente.

Invocare la Convenzione contro le doppie imposizioni (esenzione o esclusiva tassazione estera)

Questa strategia è fondamentale quando esiste un Trattato bilaterale tra l’Italia e lo Stato estero in cui sono stati prodotti i redditi. Le convenzioni, come ripetuto, prevalgono sul diritto interno e spesso prevedono che alcuni redditi non siano imponibili in Italia anche se il soggetto è residente, oppure disciplinano chi tassa cosa in caso di conflitto di residenza.

Esempi di utilizzo: – Art. 15 Convenzione (lavoro dipendente): tipicamente prevede che lo stipendio è tassabile nello Stato dove si svolge il lavoro, salvo se il dipendente sta <183gg, datore non residente e costi non a stabile org. Se un contribuente italiano ha lavorato all’estero e rientra in quei requisiti, può sostenere: “anche se l’Agenzia mi considera residente, la convenzione X-Italia all’art. 15 esenta il mio stipendio estero dalla tassazione italiana perché sono stato meno di 183gg in Italia quell’anno e pagato da datore estero senza stabile in Italia”. Si cita la clausola e si dimostrano le condizioni (contratto con datore estero, prova giorni). In base a ciò, il reddito non è tassabile in Italia . – Art. 18 e 19 (pensioni): ad esempio, convenzione Italia-Germania: pensioni pubbliche tassate solo Stato fonte, pensioni private Stato residenza. Se un ex lavoratore tedesco vive in Italia, la sua pensione pubblica tedesca non va tassata in Italia per convenzione. Se l’Agenzia la includesse, si chiede di toglierla. – Art. 7 (utili d’impresa): utile di impresa estera è tassabile in Italia solo se c’è stabile organizzazione qui. Un soggetto può dire: “non c’è stabile organizzazione in Italia, pertanto per art. 7 conv., l’Italia non può tassare gli utili della mia ditta estera”. Ciò è un altro modo di contestare la stabile org, ma con la forza del trattato . – Art. 23 (eliminazione doppia imposizione): quasi tutte le convenzioni contengono un articolo che impegna l’Italia a concedere credito d’imposta per le imposte pagate nell’altro Stato. Anche se la convenzione non esenta il reddito, questo articolo assicura che almeno non ci sia doppio pagamento. La Cassazione (ord. 30800/2024) ha ribadito che il diritto al credito è sancito dalle convenzioni e va garantito . Quindi, in ricorso, se l’Ufficio ha negato il credito magari perché la dichiarazione era omessa, si invocherà l’art. corrispondente della convenzione che obbliga a dare il credito, e ciò può portare all’annullamento delle sanzioni per infedele (in quanto la pretesa d’imposta verrebbe ridotta).

Per invocare efficacemente la convenzione: – Allegare il testo rilevante, evidenziando i punti chiave. – Fornire documenti dello Stato estero se richiesti dalla convenzione per ottenere benefici. Ad esempio, alcune convenzioni richiedono un certificato di residenza fiscale estero per concedere esenzione o rimborso . Quindi quel certificato va prodotto. – Sottolineare che la convenzione è legge prevalente (legge di ratifica), quindi l’Agenzia deve applicarla. Se non lo ha fatto, l’atto è viziato in diritto.

Un caso notevole: Cass. 16931/2025 su redditi di un cittadino italiano residente nel Regno Unito: la Cassazione ha stabilito che l’art. 15 della Convenzione Italia-UK assegnava la tassazione al Regno Unito, e che l’Italia doveva rimborsare le ritenute subite in Italia (art. 29 conv.) in caso di doppia imposizione . Questo illustra bene come la convenzione può essere risolutiva: in quel caso il contribuente aveva pagato tasse in UK, l’Italia gliele aveva trattenute lo stesso, ma la convenzione prevedeva il meccanismo di rimborso. Il contribuente che conosce questo ha visto annullate le pretese italiane per via giudiziaria.

Negare l’esistenza di una stabile organizzazione occulta (per imprese estere)

Se l’accertamento riguarda la presunta esistenza di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto estero (persona o società), la difesa dovrà focalizzarsi su smontare i criteri che configurano la stabile organizzazione: – Attività meramente preparatorie o ausiliarie: dimostrare che la presenza in Italia serviva solo a funzioni di supporto, come marketing, ricerca di mercato, esposizione di prodotti, stoccaggio, senza effettuare la parte essenziale del business . Ad esempio, produrre un manuale operativo o istruzioni interne che limitavano il ruolo dell’ufficio italiano a raccogliere ordini poi inoltrati all’estero per approvazione. O presentare contratti standard che indicano che la conclusione formale avviene all’estero. – Assenza di potere di conclude contratti: se l’accusa è che un agente italiano in realtà concludeva affari per la casa madre, portare prove (mail, testimonianze, organigramma) che quell’agente doveva far sempre approvare i contratti alla direzione estera e non firmava lui stesso in nome della società estera . Magari allegare esempi di offerte inviate dall’Italia ma poi contratti finalizzati con firma del direttore estero. – Indipendenza dell’agente: se c’è un agente di commercio, evidenziare che è un soggetto indipendente che agisce per più aziende e con rischio proprio, e non un dipendente della società estera (perché l’agente indipendente di solito non crea stabile org se non ha poti di firma). – Durata limitata: far notare se l’attività in Italia è stata temporanea o sporadica (tipo cantiere <12 mesi, fiera espositiva 1 mese): le definizioni di stabile org spesso escludono attività sotto certi periodi (il TUIR dice cantiere oltre 3 mesi, i trattati modello OCSE 12 mesi). Se l’attività è rimasta sotto tali soglie, niente stabile. – Luogo dell’attività: se contestano che c’era un ufficio a disposizione, e non è vero, portare contratti di affitto e disdetta per mostrare magari che quell’ufficio era di un’altra società e l’estero aveva solo un tavolo in coworking non esclusivo (spesso i trattati dicono che l’uso di spazi non esclusivi per breve tempo non configura S.O.). – Funzioni a basso valore: argomentare che l’ufficio italiano faceva solo supporto tecnico o pubblicità (che i trattati elencano come attività ausiliarie) . E allegare materiali pubblicitari, report delle attività effettivamente svolte (es. elenco convegni organizzati, ecc. per provare che era solo marketing). – Convenzioni: ribadire che la definizione convenzionale di stabile org prevale su quella interna, quindi se la convenzione esclude certi casi (e di solito lo fa elencando attività non costituenti S.O.), e il nostro rientra tra quelle, allora l’accertamento è in violazione del trattato . Cass. 7200/2024 in proposito ha proprio detto che bisogna guardare a significatività e continuità, e che convenzione prevale . Quindi citare anche quell’orientamento giurisprudenziale può aiutare.

Se la controparte (Agenzia) porta elementi, la difesa deve controbilanciarli: – L’Agenzia potrebbe portare, ad esempio, email interne dove l’ufficio italiano parla con clienti e formula offerte. La difesa dovrebbe contestualizzarle: “sì, ma come vede la mail dice ‘subject to approval by HQ’, quindi non concludevano nulla”. – Oppure portano fatture emesse dall’ufficio italiano. La difesa: “quelle fatture recano la P.IVA italiana solo per ragioni IVA, ma il fornitore contrattuale è la società estera; l’ufficio fungeva solo da fatturatore ma l’incasso andava su conto estero”. – Se emergono depositi di merce, difendere che erano scorte per consegne rapide (il trattato le considera ausiliarie se vendita formalizzata altrove) .

In sintesi, minimizzare il ruolo della presenza italiana e sottolineare come la sostanza delle decisioni e del business era all’estero. Se convincente, il giudice potrebbe annullare la pretesa per difetto di stabile org, riducendo magari l’imponibile a zero (salvo eventualmente qualche spunto minore come ricondurre i ricavi ad un agente per provvigioni, ma quello sarebbe comunque molto inferiore).

Far valere il credito per le imposte estere già pagate (evitare doppia imposizione)

Qualora non si riesca a evitare che un reddito estero sia considerato tassabile in Italia (ad esempio, il contribuente era effettivamente residente, e il reddito non è esente da convenzione), è comunque essenziale evitare la doppia imposizione economica. Dunque una linea difensiva fondamentale è pretendere l’applicazione dell’art. 165 TUIR e delle relative norme convenzionali: il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero .

Spesso l’avviso di accertamento iniziale ignora il credito (applicando imposta piena sul reddito estero) e a volte addirittura sanziona l’omessa dichiarazione con aliquote sul lordo. In sede di difesa, si deve: – Documentare puntualmente quanto si è pagato all’estero e a che titolo. Ad esempio, allegare il tax return estero o la certificazione del datore estero che mostra le ritenute subite; o il modello di versamento imposte estero. Serve traduzione se non in inglese. – Calcolare il credito spettante: ricordiamo, è la minore tra imposta estera pagata e imposta italiana teorica su quel reddito . In molti casi di paesi con tassazione simile, il credito copre quasi tutto. Se l’Ufficio non l’ha considerato, mostrargli il calcolo. Spesso, di fronte all’evidenza, in giudizio la stessa Agenzia riconoscerà una riduzione. – Richiamare giurisprudenza come Cass. 10642/2025 che afferma il diritto al credito anche se non richiesto originariamente . Ciò leva l’argomento dell’Agenzia “eh ma non l’hai indicato in Unico, ora è perso”. No, la Cassazione dice che evitare la doppia imposizione è un obbligo che trascende l’omissione formale . Inoltre, trattandosi di giudizio sul rapporto, il giudice può rideterminare l’imposta considerando il credito (non è una semplice sanzione, ma un corretto calcolo dell’imposta). – Se il credito supera l’imposta italiana, chiedere esplicitamente l’eccedenza non tassata. Non tutte le Commissioni accettano di creare un credito a rimborso, però in linea di principio l’art. 165 non consente rimborso oltre il limite italiano. Quindi al più porterai quell’eccedenza a futuro (ma se anni passati, amen). L’importante è non pagare due volte.

Per esempio pratico: supponiamo un contribuente residente ha 50.000 € reddito estero e 10.000 € imposta pagata estero. L’IRPEF italiana su 50k potrebbe essere ~12.000 €. L’Agenzia magari chiede 12k + sanzioni su 12k. In difesa si mostra: credito 10k spetta, quindi imposta netta 2k. Le sanzioni vanno ricalcolate sul 2k di imposta evasa, non 12k. E se l’evasione scende sotto soglia, niente penale ad esempio. Questo ridimensiona drasticamente l’accertamento.

Attenzione: per avere diritto al credito, le imposte estere devono essere “definitivamente pagate” . Se il contribuente ha un contenzioso aperto all’estero e non ha pagato nulla ancora, formalmente niente credito (potrà farselo valere quando pagherà). Però in questi casi magari conviene provare a ottenere una sospensione in Italia finché il caso estero non si chiude, per poi presentare quietanze. Oppure proporre all’Agenzia: mi calcoli intanto il dovuto senza credito ma non riscuoti finché non so se pago di là.

Se l’accertamento riguarda più anni, fare il calcolo anno per anno perché il credito non utilizzato in un anno in teoria può essere chiesto a rimborso o riportato (il TUIR consente riporto in avanti di eventuali crediti non fruiti in determinate circostanze). Non entra nei dettagli, ma come difesa potremmo dire: se nel 2018 non usai tutto il credito, quell’eccedenza va portata nel 2019 come da circolare 9/E 2015 . Questa finezza però di solito va oltre il giudizio su un singolo avviso.

Contestare vizi formali e procedurali (notifica, motivazione, competenza, termini)

Oltre alle difese “di merito” sul quanto tassare, è sempre opportuno esaminare se l’accertamento presenti vizi formali che possono portare ad annullarlo a prescindere. Non di rado, specie in casi internazionali, l’Agenzia può commettere errori procedurali: – Notifica irregolare: come già detto, se il contribuente era all’estero e l’atto è stato notificato in modo difforme dalle regole (es. inviato a un vecchio indirizzo italiano dove non abitava più, o consegnato a un vicino), si può eccepire la nullità della notifica . Se però il contribuente ha comunque saputo dell’atto (ad esempio lo è venuto a ritirare, oppure ne discute in ricorso), spesso i giudici dicono “nullità sanata per raggiungimento scopo”. Tuttavia, se addirittura non è mai arrivata correttamente, ci sarebbero margini per annullare l’atto per inesistenza della notifica. Questo può essere rilevato anche d’ufficio dal giudice. – Motivazione insufficiente: ad esempio, l’atto non spiega come l’ufficio ha calcolato il reddito estero o perché ritiene il soggetto residente. Oppure cita solo norme generiche senza applicarle al caso concreto. La legge (art. 7 L.212/2000, art. 42 DPR 600) richiede motivazione chiara e riferimenti a eventuali atti istruttori. Se l’ufficio si è limitato a dire “da scambio info risulta reddito estero €100k, tassiamo quello”, senza indicare la fonte o considerare la convenzione, la difesa può attaccare su motivazione carente . La Cassazione ad esempio ritiene la motivazione sugli elementi essenziali imprescindibile: omissioni su convenzioni, su aspetti rilevanti, possono portare ad annullamento. In pratica però, molti giudici sanano la motivazione integrandola col ricorso (principio che se comunque dal contenzioso emergono i fatti, la motivazione carente può essere colmata). Quindi è un motivo da affiancare ad altri, non unico. – Errore sul soggetto passivo o incompetenza territoriale: se l’accertamento è stato emesso, poniamo, dalla Direzione Regionale Lazio ma il contribuente risiedeva (fiscalmente) in Lombardia, si può eccepire il difetto di competenza. Nei tributi erariali, la competenza è per domicilio fiscale. Comunque, oggi spesso le Direzioni regionali accentratamente fanno i controlli su estero, però la norma consente correzioni. Non è facilissimo vincere sul punto, di solito riassegnano la causa all’ufficio competente. – Termine di decadenza: come discusso, va sempre controllato. Se l’avviso è tardivo (emettono nel 2026 per redditi 2015 con dichiarazione infedele, oltre 5 anni), eccepire la decadenza rende nullo l’atto . L’Agenzia a volte cita protocolli di estensione (tipo ha trasmesso denuncia penale e vuole raddoppio). Il contribuente può contro-eccepire che la denuncia non è valida o che la norma non è applicabile retroattivamente. Queste questioni tecniche di termini sono spesso decisive. – Violazione del contraddittorio: nel diritto interno, per i tributi non armonizzati come IRPEF non c’è obbligo generale di contraddittorio anticipato, salvo per i verificatori se c’era una verifica (art. 12 c.7 L.212/2000). Ma in contesti internazionali, la Corte UE ha talvolta affermato che un grosso recupero senza dare chance di chiarimenti può violare il diritto di difesa. Si può provare ad argomentare che l’ufficio doveva inviare un questionario/invito prima di colpire. Non sempre la dottrina regge in giudizio, ma tentar non nuoce. – Altri vizi: mancanza firma funzionario delegato, errore nel calcolo delle sanzioni (ad esempio se l’atto mette sanzione > max edittale), difetto di motivazione sulla graduazione sanzioni (di solito non accettato come motivo di annullamento, semmai porta riduzione). Se, poniamo, l’Agenzia ha applicato sanzione piena 200% senza considerare attenuanti (tipo il contribuente poteva avere incertezza su residenza), l’avvocato può far presente che lo Statuto del contribuente all’art. 10 prevede che non sono irrogate sanzioni se c’era obiettiva incertezza normativa. Nel cross-border spesso c’è confusione, e in alcuni casi le Commissioni annullano sanzioni proprio per ciò (non l’imposta, ma le sole sanzioni). – Cumulo giuridico sanzioni: se un contribuente ha violato obblighi relativi a più anni o più redditi, talvolta avrebbe diritto al cumulo di sanzioni (una sola sanzione aumentata per continuazione). Se l’ufficio invece le ha sommate integralmente, la difesa può chiedere al giudice di ridurle applicando l’art. 12 D.Lgs. 472/97. Questo è un aspetto tecnico ma che può abbassare molto il totale sanzionatorio.

In definitiva, la contestazione di vizi formali è un corollario indispensabile della difesa. Anche se uno punta tutto su residenza o credito estero, aggiungere motivi sulle forme crea ulteriori chance di vittoria, magari su un dettaglio. Ad esempio, se la Commissione non è convinta sulla residenza, però nota che effettivamente l’avviso fu notificato fuori termine, può accogliere il ricorso su quel punto (magari più semplice da decidere) e non entrare nel merito. Quindi è buona prassi segnalare ogni errore procedurale rilevato.

Ulteriori strategie: ravvedimento operoso, adesione in extremis, negoziazione delle sanzioni

Alcune strategie non strettamente giuridizionali: – Ravvedimento operoso post accertamento: tecnicamente il ravvedimento è possibile solo prima che la violazione sia contestata. Dopo la notifica dell’avviso non si può ravvedere per quell’anno. Tuttavia, se l’accertamento copre, ad esempio, 5 annualità e la più recente non è scaduta, il contribuente potrebbe presentare la dichiarazione integrativa per l’ultimo anno ravvedendosi (ammesso non sia compreso in atto) mostrando buona volontà e magari usando ciò a proprio favore per trattare sulle altre annualità. È un’idea più di equity che di diritto. – Buona fede e cooperazione: evidenziare se ci sono circolari o prassi dell’Agenzia che il contribuente ha seguito in buona fede. Ad es., l’Agenzia in passato pubblicò una circolare dicendo che chi lavora all’estero per <183 giorni doveva comunque dichiarare ma con credito. Se uno non l’ha fatto per un misunderstanding, portare la circolare per dire “la norma era poco chiara, guardi qui”. Non esime, ma può convincere a togliere sanzioni per incertezza normativa. – Istanza di autotutela: in parallelo al ricorso, in casi lampanti di errore (tipo l’Agenzia ignorava l’AIRE e convenzione), si può presentare un’istanza all’ufficio chiedendo l’annullamento in autotutela dell’atto, allegando le prove. L’ufficio raramente annulla completamente se ha emesso atto, ma a volte potrebbe sgravare parzialmente o non costituirsi nemmeno in giudizio se si rende conto di aver sbagliato. Vale la pena tentare se nuove prove emergono (es. si ottiene tardi un certificato estero, lo si manda sperando chiudano). – Trattativa sulle sanzioni: anche fuori dalle procedure formali, tramite il legale, si può contattare l’ufficio legale dell’Agenzia offrendosi di rinunciare al ricorso in cambio di una riduzione sanzioni (che comunque è nell’interesse reciproco talvolta). In mancanza di definizioni agevolate, si può concordare la rinuncia all’appello se l’ufficio rinuncia a parte delle pretese (c’è proprio l’istituto dell’acquiescenza con riduzione sanzioni a 1/3 se non si fa ricorso entro 60gg). L’acquiescenza (pagare tutto entro 60gg) dà 1/3 delle sanzioni , ma se l’importo è enorme non è praticabile pagare subito. – Prescrizione della riscossione: se la vicenda si protrae negli anni e arriva alla fase di cartella, controllare i termini di prescrizione della cartella (di solito 5 anni se IRPEF). È un altro fronte eventualmente.

In conclusione, la difesa di un contribuente in questi casi dev’essere multidimensionale: usare sia argomenti sostanziali (non dovevo essere tassato per X ragione) sia contestazioni formali e richieste di equità (credito imposte estere, riduzione sanzioni, ecc.).

Nella sezione seguente, presenteremo alcune domande frequenti e risposte per chiarire ulteriormente le casistiche comuni, e infine proporremo un fac-simile di ricorso tributario focalizzato proprio su un caso tipico (contestazione di residenza e redditi esteri non dichiarati).

Domande frequenti (FAQ) su accertamenti fiscali per lavoratori esteri non dichiarati

Di seguito una serie di quesiti comuni posti da contribuenti, professionisti o datori di lavoro alle prese con problematiche di tassazione di redditi esteri e relative difese, con risposte sintetiche:

1. Ho lavorato all’estero ma non mi sono iscritto all’AIRE. Sono automaticamente considerato residente fiscale in Italia?
Se hai mantenuto l’iscrizione anagrafica in Italia e non hai formalizzato il trasferimento all’estero, , per il fisco italiano resti residente, salvo tu riesca a provare il contrario. L’iscrizione all’AIRE è obbligatoria per chi vive fuori più di 12 mesi e la sua mancanza implica che ufficialmente sei residente in Italia . Ciò comporta l’obbligo di dichiarare in Italia i redditi esteri. Puoi però difenderti dimostrando con fatti che il tuo centro di vita era all’estero (es. famiglia, casa, lavoro interamente fuori). Questo può aiutare a far riconoscere la residenza estera effettiva nonostante la mancata AIRE, soprattutto per anni precedenti al 2024 quando l’iscrizione anagrafica era presunzione assoluta di residenza .

2. Sono un frontaliere che lavora in Svizzera. Devo presentare la dichiarazione dei redditi in Italia?
Sì, i nuovi frontalieri (dal 2024) devono presentare la dichiarazione italiana indicando il reddito svizzero, applicando però la franchigia prevista (es. €10.000) e potendo dedurre i contributi pagati in Svizzera e detraendo le imposte alla fonte elvetiche (limitatamente al 4.5% prelevato) come credito . In pratica l’IRPEF italiana si applica sull’eccedenza del reddito oltre franchigia, ma poi l’accordo con la Svizzera assicura che non ci sia doppia imposizione tramite il credito d’imposta . I “vecchi” frontalieri (in attività prima del 2018) continuano con il vecchio regime fino a esaurimento, che prevedeva esenzione fino a ~CHF 20k. In ogni caso è consigliabile dichiarare, perché omettere espone a controlli e sanzioni. Inoltre, se risiedi in Italia, devi anche verificare l’obbligo del contributo sanitario regionale sui redditi esteri, introdotto dal 2024 .

3. Sono un cittadino extracomunitario che ha lavorato in nero in Italia. Ora ho il permesso di soggiorno: devo pagare le tasse per il periodo in nero?
In linea teorica, sì, dovresti dichiarare i redditi percepiti anche se erano “in nero”. Tuttavia, in pratica l’onere fiscale viene di solito richiesto al datore di lavoro che ti aveva assunto illegalmente (lui deve versare le ritenute non fatte e i contributi) . Tu come lavoratore potresti sanare presentando dichiarazioni tardive (se ormai hai un codice fiscale) e pagando le imposte dovute su quei redditi, magari utilizzando il ravvedimento operoso se non hai ancora ricevuto contestazioni. Ciò potrebbe succedere, ad esempio, nell’ambito di una procedura di emersione: in alcune sanatorie al datore era richiesto un forfait fiscale per regolarizzarti. Se hai iniziative di questo tipo disponibili, conviene aderire perché estinguono il pregresso. Se invece l’Agenzia delle Entrate notificasse a te un avviso per redditi non dichiarati, potresti far valere almeno la no tax area (se guadagnavi pochissimo, sotto ~8.000 € annui, l’IRPEF sarebbe zero). Ma attenzione che, come residente, anche un reddito illecito è tassabile. Valuta con un professionista, magari potrai negoziare il pagamento dell’imposta dovuta ed evitare sanzioni pesanti se collabori.

4. Ho lavorato meno di 183 giorni in Italia per una società estera: devo pagare tasse in Italia?
Dipende dalla situazione: – Se sei un dipendente di società estera e sei venuto in Italia <183 giorni e il tuo stipendio è pagato interamente da un datore estero senza stabile organizzazione in Italia, allora la Convenzione contro le doppie imposizioni (presenta in molti casi) prevede che lo stipendio sia tassato solo all’estero (Stato di residenza tua) . Quindi in Italia non è dovuta IRPEF, a condizione di soddisfare tutti i criteri (183gg, datore estero, nessun addebito costi a stabile locale). – Se invece sei un autonomo/consulente estero senza base fissa in Italia, analogamente molti trattati prevedono tassazione solo nel tuo Stato di residenza. – Comunque, conviene presentare un’istanza all’Agenzia (o indicare in dichiarazione dei redditi italiana con “esenzione da convenzione”) per chiarire la situazione. Se è chiaro che non superi i limiti, formalmente non hai obbligo di dichiarare in Italia (non essendo reddito imponibile qui), ma a volte per cautela alcuni presentano un modello Redditi indicando quei redditi in colonna esente art. XX Convenzione, giusto per evitare futuri dubbi. – Tieni prove dei giorni di permanenza (biglietti, hotel, etc.). Se per caso ricevi una lettera del fisco italiano, rispondi allegando il certificato di residenza fiscale estero e spiegando che hai beneficiato dell’articolo 15 della Convenzione (se applicabile).

5. La mia azienda estera è accusata di avere una stabile organizzazione in Italia. Cosa comporta e come difendersi?
Se il fisco accusa la tua azienda estera di operare in Italia tramite una stabile organizzazione occulta, significa che ritiene che in Italia ci sia una sede o un agente che svolge attività rilevante per l’azienda, tale da dover tassare in Italia i profitti attribuibili. Le conseguenze: l’Agenzia può pretendere l’IRES su una quota di utili + sanzioni e IVA eventualmente evasa. Per difenderti, devi dimostrare che in Italia l’azienda svolgeva solo attività ausiliarie (non generatrici dirette di utili) . Esempi: un ufficio che fa solo pubblicità o ricerca clienti ma senza potere di concludere contratti vincolanti . Oppure un agente indipendente. Devi fornire contratti e prove che tutte le decisioni e conclusioni di affari avvenivano all’estero. Se però in Italia c’erano personale che firmava contratti o un magazzino da cui si vendeva merce localmente, la difesa è difficile. In quel caso conviene magari negoziare la quantificazione dei profitti da tassare (spesso il fisco tende a esagerare). Ricorda che se esiste una Convenzione (e c’è quasi sempre), la definizione di stabile organizzazione segue quella convenzionale che esclude certe attività (depositi, esposizioni) . Quindi appigliati a quella, e anche alla giurisprudenza Cassazione (es. Cass. 7200/2024) che ribadisce che servono attività economiche significative e continuative in Italia perché ci sia stabile org . Se la tua presenza era sporadica o di supporto, sottolinealo fortemente.

6. Ho pagato tutte le tasse all’estero sul mio stipendio. Perché l’Italia mi chiede ancora soldi?
Succede perché l’Italia, considerandoti residente, tassa comunque i tuoi redditi mondiali, ma deve darti un credito per quelle imposte estere pagate . Quindi, se l’Italia ti chiede ancora soldi, probabilmente: – o perché l’aliquota italiana totale è più alta di quella estera (e dunque vuole la differenza), – oppure perché non hai presentato la dichiarazione e quindi l’Ufficio nell’accertarti non ha tenuto conto del credito.

Facciamo un esempio: reddito €100, tasse estero €20, tasse teoriche Italia €30. Italia ti chiederà €10 (30-20) più sanzioni. Purtroppo, finché rimani residente italiano, pagare solo all’estero non esaurisce il tuo debito fiscale. Devi fare la dichiarazione in Italia e richiedere il credito d’imposta. Se non l’hai fatto, l’Agenzia presume di poterti tassare tutto e farti anche la multa. Nel contenzioso, però, hai pieno diritto di vederti riconosciuto il credito per evitare doppia imposizione . Quindi assicurati di dimostrare quanto hai pagato all’estero (con ricevute, certificati) e pretendi la detrazione integrale di quell’importo (nei limiti dell’imposta italiana). In alcuni casi, puoi azzerare quasi tutta la pretesa italiana così. Importante: il credito spetta solo per imposte pagate a titolo definitivo al fisco estero, non per contributi previdenziali (quelli semmai sono deducibili) .

7. Se trasferisco la residenza in un paese a fiscalità privilegiata, posso evitare le tasse italiane?
Gli italiani che si trasferiscono in paesi “black list” (paradisi fiscali) sono oggetto di una presunzione speciale: la legge italiana presume che non abbiano realmente trasferito la residenza e li considera ancora residenti qui, salvo dimostrino effettivamente il contrario . Questo significa che se, ad esempio, ti sposti a Dubai o Monaco, l’Agenzia delle Entrate, entro 5 (o 7) anni, può comunque richiederti le tasse sui redditi come se fossi rimasto residente in Italia, a meno che tu non riesca a provare che la tua vita è lì. Dovresti mostrare documentazione forte: acquisto/affitto di casa, bollette, attività economiche locali, ecc. Anche allora, la soglia di convincimento per i paradisi fiscali è alta. La Cassazione ha ribadito che l’onere della prova in tali casi è sul contribuente e che spesso guardano, ad esempio, se hai ancora interessi economici significativi in Italia (azienda, cariche societarie) per dire che l’espatrio era fittizio . Quindi la risposta breve: trasferirsi in un paradiso fiscale può farti risparmiare tasse solo se davvero tagli i ponti e rendi la tua presenza all’estero genuina. Altrimenti rischi un accertamento per esterovestizione personal, con recupero di tutte le imposte evase più sanzioni (e possibili profili penali se cifre grosse). Se vuoi sfruttare regimi esteri, meglio scegliere paesi con accordi chiari e comunque pianificare con consulenti il da farsi (magari sfruttare i nuovi regimi italiani dei neo-residenti o dei rimpatriati se tornassi, invece di rischiare in paradisi).

8. L’Agenzia delle Entrate mi ha inviato un questionario chiedendomi dei bonifici che ho ricevuto dall’estero. Devo rispondere?
Sì. È obbligatorio rispondere ai questionari dell’Agenzia (art. 32 DPR 600/73) entro il termine indicato (tipicamente 30 giorni) . Non rispondere o rispondere in modo evasivo può comportare: – una sanzione amministrativa (fino a €2.065 per omessa risposta), – e soprattutto l’ufficio potrà presumere che quei bonifici siano redditi evasiperché non hai dato spiegazioni (utilizzando la mancata risposta come indizio a tuo sfavore). Conviene invece rispondere puntualmente, spiegando la natura di quei flussi. Ad esempio: “Bonifico di €10.000 ricevuto da mio datore di lavoro estero quale stipendio mese di… già tassato in [paese]. Allego busta paga e prova tassazione”. Oppure: “Bonifico di €5.000 da famigliare all’estero a titolo di regalo/donazione, non è un reddito”. Se fornisci motivazioni credibili e documentate, spesso il controllo potrebbe chiudersi senza accertamento o limitarsi. Ovviamente, se scoprono che erano redditi non dichiarati e tu lo ammetti, potresti ricevere un accertamento, ma a quel punto potrai valutare adesione (magari riducendo sanzioni). In sintesi: rispondi sempre e allega documenti, magari con l’assistenza di un professionista per calibrare bene le informazioni.

9. Quali sanzioni rischio per aver omesso di dichiarare redditi esteri?
Le sanzioni amministrative principali sono: – Sanzione per omessa/infedele dichiarazione: Se non hai presentato affatto la dichiarazione e dovevi, la sanzione va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta . Se invece hai dichiarato altri redditi ma hai “dimenticato” quelli esteri (dichiarazione infedele), la sanzione è dal 90% al 180% della maggiore imposta. In entrambi i casi, se i redditi esteri provengono da Paesi black list (paradisi fiscali), queste sanzioni sono aumentate di 1/3 .
Esempio: imposta evasa €10.000, dichiarazione omessa, redditi esteri da paese black list -> sanzione base 120-240%, aumentata di 1/3 -> range effettivo ~160% – 320% = quindi importo sanzione potrebbe essere p.es. €20.000 (200%). Queste sono cifre cumulative per anno. – Sanzioni quadro RW: se non hai dichiarato attività estere (conti, investimenti) dovute, c’è una multa del 3-15% degli importi non dichiarati (raddoppiata 6-30% se attività in paese black list) . Se però omessa RW è connessa a redditi evasi, di solito applicano le sanzioni reddituali maggiori e le RW come aggiuntive. C’è possibilità di riduzione con ravvedimento se fai integrativa prima che ti contestino. – Interessi di mora: inoltre paghi gli interessi (attualmente circa il 4% annuo) dal momento in cui l’imposta era dovuta (tipicamente metà anno successivo) fino al pagamento. – Conseguenze penali: se l’imposta evasa supera certi limiti, scatta il reato tributario. Per omessa dichiarazione: soglia €50.000 di imposta evasa, pena fino a 4 anni di reclusione . Per dichiarazione infedele: soglia €100.000 evasa e anche >10% del reddito omesso (>€2 mln base imponibile omessa), pena fino a 3 anni . Ad es., se in 3 anni hai evaso 60k imposte, hai 3 reati di omessa (per ogni anno >50k) potenzialmente. L’Agenzia in caso di superamento soglie fa segnalazione alla Procura. Poi il penale segue il suo corso parallelo. Nel penale ci si può difendere dimostrando che l’imposta in realtà, calcolando crediti esteri o detraendo convenzioni, scende sotto soglia (la Cassazione ha detto che se errore calcolo reddito estero per convenzionale, può cadere il dolo) . C’è anche la causa di non punibilità per tenuità se evaso < €10k e non abituale.

Buona notizia: si possono ridurre molto le sanzioni in via amministrativa o giudiziale. Con ravvedimento operoso (se fatto prima del controllo) le sanzioni scendono fino a 1/10. Con accertamento con adesione scendono a 1/3 . Con mediazione/conciliazione a 35-40%. Quindi raramente si pagherà il massimo, specie se si collabora. Anche in sede penale, pagare il dovuto prima del dibattimento evita le pene accessorie e attenua la posizione.

10. Ho lavorato in due Paesi diversi nello stesso anno (es. 6 mesi UK, 6 mesi Italia). Come funziona il credito d’imposta?
Devi calcolare il credito separatamente per ciascun Paese . In pratica, scorpori il reddito estero per paese e calcoli il relativo credito su base frazionata. Ad esempio: – Reddito Italia: 20.000 € (tassato solo qui). – Reddito UK: 60.000 € (tassato in UK). – Reddito complessivo dichiarato in Italia: 80.000 €. IRPEF lorda italiana su 80k ipotizziamo 20.000 € . – Quota parte IRPEF relativa ai redditi esteri UK: 20.000 * (60.000/80.000) = 15.000 € . Questo è il tetto massimo del credito per le imposte UK. – Supponi che in UK su quei 60k tu abbia pagato 18.000 € di income tax. Potrai detrarre in Italia solo 15.000 (il minore). I restanti 3.000 non li recuperi (se l’ordinamento non consente riporto). – Se avessi anche reddito da un altro Stato, fai analogo calcolo pro quota per quello.

In sostanza l’art. 165 TUIR prevede il calcolo per singolo Stato estero. Non puoi compensare imposte pagate in uno con redditi di un altro. Devi fare un credit per UK e uno per eventuale altro, ciascuno con il suo limite . Tieni traccia delle imposte estere per paese, perché vanno dichiarate separatamente nel modulo del credito.

11. Quali documenti servono per aderire alla mediazione tributaria e su cosa conviene puntare?
Per la mediazione tributaria (valida per controversie fino a €50.000) devi presentare un’istanza di reclamo/mediazione insieme al ricorso. Nel dossier è utile inserire: – Copia dell’atto impugnato, – I motivi per cui lo ritieni errato (di fatto e diritto) – in pratica il ricorso stesso, – Un’eventuale proposta di conciliazione economica. Ad esempio: “chiedo annullamento totale per motivi X, in subordine sarei disposto a definire pagando l’imposta senza sanzioni”. Oppure proponi un pagamento parziale se riconosci qualcosa. – Qualsiasi documentazione chiave: nel contesto internazionale, allega il certificato di residenza estera, l’eventuale convenzione, il calcolo del credito d’imposta. La commissione di mediazione dell’Agenzia valuterà anche sulla base dei documenti. Più fornisci elementi solidi a tuo favore, più chance di convincerli.

In mediazione, spesso l’Agenzia riduce le sanzioni come incentivo, ma difficilmente rinuncia a tutta l’imposta. Se però porti prove nette (tipo doppia residenza risolta a tuo favore da convenzione), potresti ottenere l’annullamento integrale già in questa sede. Sii collaborativo: magari integra la proposta dicendo “sono disposto a versare immediatamente le imposte dovute al netto di credito, e chiederei sanzioni minime per chiudere bonariamente”. Questo atteggiamento può portare a un accordo, evitando tempo e costi del contenzioso.

12. Dopo la notifica dell’accertamento ho aderito e pagato. Possono ancora farmi qualcosa sul penale?
Se hai definito l’accertamento con adesione e hai pagato tutto il dovuto (imposte, interessi, sanzioni ridotte) entro i termini, sul piano amministrativo la vicenda è chiusa e non avrai ulteriori cartelle su quel debito. Tuttavia, per quanto riguarda il penale tributario, la regola attuale (D.Lgs. 74/2000) prevede che la causa di non punibilità per pagamento integrale del debito vale solo per alcuni reati (dichiarazione infedele e omesso versamento) e comunque se paghi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Nel caso di omessa dichiarazione, pagare tutto non estingue automaticamente il reato, ma è un fattore di attenuazione importante. In pratica: – Se il tuo caso era omessa o infedele dichiarazione sopra soglia penale, l’ufficio avrà già trasmesso notizia alla Procura. Chiudere l’accertamento non ferma di per sé il processo penale.
– Tuttavia, puoi far valere come difesa nel penale che l’accertamento è stato definito (quindi hai riconosciuto il debito e l’hai estinto) e magari che l’imposta evasa reale (dopo adesione) è scesa sotto soglia. Spesso la Procura in questi casi, se era al limite, archivia o il giudice applica la causa di particolare tenuità (soprattutto se sei incensurato). – Nota: dal 2019, per il reato di omesso versamento di ritenute o IVA il pagamento integrale prima del dibattimento estingue il reato. Ma per omessa dichiarazione non c’è uguale previsione. Comunque, aver pagato tutto mette te in una luce migliore; è raro che arrivi condanna a carcere se hai ripianato il debito.

In sintesi, l’adesione ti sistema fiscalmente, ma dovrai verificare lo status del procedimento penale. Spesso, se l’importo non era enorme e hai pagato, finisce con un nulla di fatto (archiviazione per mancanza di offesa grave, o applicazione della causa di esclusione punibilità per tenuità del fatto, ecc.). È bene farsi seguire anche penalmente per presentare la documentazione di avvenuto pagamento e sostenere magari l’assenza di dolo significativo.

Queste FAQ coprono molte situazioni pratiche. Naturalmente ogni caso va personalizzato, e il supporto di un legale esperto rimane fondamentale per adattare le risposte generali alla specifica vicenda.

Fac-simile di ricorso tributario per accertamento su redditi esteri non dichiarati

Di seguito proponiamo uno schema esemplificativo di ricorso avverso un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate contesta ad un contribuente di essere residente in Italia e di non aver dichiarato redditi da lavoro estero percepiti all’estero (es. stipendio estero). Questo modello è semplificato e andrebbe adattato alle circostanze concrete, ma evidenzia gli elementi principali:

Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di [Provincia]

Ricorrente: Sig. XYZ, nato il … a …, codice fiscale …, residente (anagraficamente) in … all’indirizzo … (oppure: domiciliato per la notifica del presente atto presso lo studio del difensore), rappresentato e difeso dall’Avv. … (CF …) ed elettivamente domiciliato presso … come da procura in calce.

Resistente: Agenzia delle Entrate, Ufficio/Direzione Provinciale di …, in persona del Direttore pro tempore.

Atto impugnato: Avviso di accertamento n. … emesso dall’Agenzia delle Entrate di … e notificato il …, anno d’imposta …, con cui si ridetermina il reddito imponibile del Sig. XYZ e si richiedono maggiori imposte IRPEF per €…, oltre addizionali, sanzioni e interessi, relativamente a redditi di lavoro dipendente esteri asseritamente non dichiarati.

Valore della controversia: €… (importo dell’imposta contestata + sanzioni, come da atto impugnato).

Fatti in breve:
– Il Sig. XYZ è cittadino italiano che dal … si è trasferito a [Estero] per motivi di lavoro. Egli ha lavorato nel … (anno accertato) in [Estero] alle dipendenze della società ABC Ltd, percependo un reddito lordo di €… già integralmente tassato in [Estero].
– Il Sig. XYZ si è iscritto all’AIRE in data … (oppure: non si è iscritto all’AIRE per mera inadvertanza, pur risiedendo stabilmente all’estero). Nel … (anno oggetto di accertamento) il contribuente ha soggiornato in Italia per non più di … giorni (ben inferiore a 183). La sua famiglia risiede con lui all’estero, dove è locatario di un appartamento.
– Il … (data) l’Agenzia delle Entrate notificava al Sig. XYZ il suddetto avviso di accertamento, qualificandolo come residente fiscale in Italia per l’anno … e contestando l’omessa dichiarazione di redditi esteri per €…, determinando una maggiore IRPEF di €… (oltre a €… di addizionali) e applicando sanzione del 180% dell’imposta (€…).
– L’atto si fonda su: iscrizione anagrafica del contribuente in un Comune italiano fino al …; informazioni pervenute tramite scambio internazionale (CRS) circa un conto estero accredito di stipendio; e sul presupposto che il reddito di lavoro dipendente estero sia comunque imponibile in Italia salvo credito d’imposta (che tuttavia l’ufficio non riconosce perché il contribuente non lo ha richiesto in dichiarazione).
– Avverso tale avviso, ritenendolo infondato in fatto e in diritto, il Sig. XYZ propone ricorso nei termini di legge.

Motivi di ricorso: (si suggerisce di suddividere in paragrafi separati per ogni motivo)

  1. Erronea qualificazione del ricorrente come residente fiscale in Italia – Violazione dell’art. 2 TUIR e art. 4 Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-[Estero].
    L’ufficio ha erroneamente ritenuto il Sig. XYZ residente in Italia nell’anno …. Ai sensi dell’art. 2 co.2 TUIR, un soggetto è residente se iscritto in Anagrafe per la maggior parte dell’anno oppure ha domicilio o residenza ai sensi civili in Italia . Nel caso di specie, sebbene il ricorrente risultasse iscritto all’Anagrafe italiana fino al … (data cancellazione/AIRE), in realtà dal … (inizio anno) egli viveva stabilmente in [Estero], dove aveva trasferito la sua dimora abituale e il centro principale dei suoi interessi familiari ed economici. Si allegano: certificato di iscrizione AIRE (o documentazione di cancellazione anagrafica il …), contratto di lavoro estero e permesso di soggiorno estero, contratto di affitto in [Estero] intestato dal …, bollette e utenze estere, iscrizione della moglie e figli a scuola in [Estero], ecc., che comprovano l’effettivo trasferimento.
    Inoltre, in base all’art. 4 della Convenzione Italia-[Estero] (Doppie Imposizioni), in caso di doppia residenza prevalgono i criteri: a) abitazione permanente; b) centro interessi vitali; c) soggiorno abituale; d) cittadinanza . Il ricorrente aveva un’abitazione permanente solo in [Estero] (non possedendo immobili in Italia), il centro dei suoi interessi familiari ed economici in [Estero] (famiglia e lavoro colà; in Italia solo rapporti marginali), e soggiornava abitualmente in [Estero] (presenza in Italia limitata a … giorni per vacanze). Pertanto, anche in base alla Convenzione, egli dev’essere considerato residente fiscalmente in [Estero] e non tassabile in Italia sui redditi ivi prodotti. L’Agenzia ha violato tali disposizioni qualificando il ricorrente come residente italiano senza adeguata considerazione delle prove contrarie (motivazione sul punto assente/inadeguata).
    Si chiede quindi dichiararsi che il Sig. XYZ non era soggetto passivo d’imposta in Italia per l’anno … in relazione ai redditi esteri, con conseguente annullamento dell’accertamento impugnato in quanto basato su un presupposto inesistente (residenza italiana del contribuente).
  2. In subordine, errata imposizione dei redditi da lavoro dipendente estero – Violazione degli artt. 3 e 165 TUIR e della Convenzione Italia-[Estero], art. 15 – Omessa considerazione del credito d’imposta per imposte estere.
    Anche qualora – in via subordinata – si volesse ritenere il ricorrente soggetto residente in Italia, l’avviso rimane illegittimo perché:
    a) Convenzione art. 15: Il ricorrente ha svolto il proprio lavoro dipendente interamente in [Estero] presso datore di lavoro ivi residente (ABC Ltd), soggiornando in Italia meno di 183 giorni nell’anno considerato. L’art. 15 della Convenzione bilaterale stabilisce che le remunerazioni per lavoro subordinato sono imponibili esclusivamente nello Stato in cui l’attività è svolta (qui: [Estero]), salvo che il beneficiario permanga nell’altro Stato per oltre 183 giorni . Nel caso di specie, tale soglia non è superata; inoltre la retribuzione è stata corrisposta da un datore estero senza stabile organizzazione in Italia. Dunque la Convenzione attribuisce la potestà impositiva esclusivamente a [Estero] e l’Italia non può tassare detto reddito. L’ufficio invece ha del tutto ignorato la convenzione (violandone l’efficacia prevalente ), tassando il reddito estero come se la Convenzione non esistesse. Ciò comporta violazione di legge e difetto di motivazione.
    b) Credito d’imposta ex art. 165 TUIR: In ulteriore subordine, anche se il reddito fosse imponibile in Italia, l’Agenzia avrebbe dovuto quantomeno computare il credito per le imposte pagate all’estero . Il ricorrente ha versato imposte in [Estero] per €… (si allega certificazione del datore di lavoro estero e quietanze). L’imposta lorda italiana sul medesimo reddito sarebbe €… (aliquote IRPEF). Pertanto il credito spettante è pari a €… (il minore importo tra imposta estera e italiana) . L’avviso impugnato invece richiede l’intera imposta italiana (€…) senza riconoscere alcun credito, in spregio all’art. 165 TUIR e all’art. … della Convenzione (Eliminazione doppia imposizione). La Suprema Corte ha chiarito che il diritto al credito d’imposta internazionale non viene meno per il solo fatto dell’omessa indicazione in dichiarazione, dovendosi comunque evitare la doppia tassazione in ossequio agli accordi internazionali . L’ufficio avrebbe quindi dovuto detrarre le imposte estere già pagate. Così non facendo, ha determinato un’imposta indebitamente duplicata.
    Si chiede dunque in subordine la rideterminazione dell’imposta dovuta previa applicazione della Convenzione (esentando il reddito estero) ovvero almeno del credito per imposte estere di €…, con corrispondente annullamento/rettifica dell’avviso.
  3. Illegittima irrogazione delle sanzioni amministrative – Carenza di motivazione e mancata applicazione di circostanze attenuanti (obiettiva incertezza) – Richiesta di riduzione.
    L’avviso irroga sanzioni per omessa dichiarazione nella misura del 180% dell’imposta (minimo edittale 120%, massimo 240%) senza fornire alcuna motivazione sulla percentuale applicata, né considerare le concrete circostanze del caso. Vi è stata obiettiva incertezza sulla qualificazione del ricorrente (residente vs non residente), attesa la sua situazione transnazionale e le stesse indicazioni non univoche fornite dall’Agenzia in passato sui lavoratori all’estero . Ai sensi dell’art. 6, c.2 del D.Lgs. 472/97 e art. 10 L.212/2000, tale incertezza avrebbe dovuto escludere la punibilità o quanto meno orientare verso il minimo sanzionatorio. Invece l’ufficio, con motivazione carente, ha irrogato una sanzione sproporzionata (180%).
    Si fa inoltre presente che, ricalcolando l’imposta dovuta con il credito estero, l’eventuale imposta evasa sarebbe di molto inferiore e forse sotto soglia penale (questo rileva anche ai fini dell’art. 12 D.Lgs. 472/97 per determinare il cumulo sanzionatorio e la non applicazione del raddoppio sanzioni per paradisi fiscali, non essendo [Estero] tale).
    Si chiede pertanto l’annullamento o quantomeno la significativa riduzione delle sanzioni irrogate, valutando la non colpevolezza ex art. 6.2 D.Lgs.472/97 per errore scusabile, o in via subordinata applicando il minimo edittale (120%) eventualmente ridotto per le circostanze del caso.
  4. Vizi di forma e procedura (eventuali). (Qui si potrebbero aggiungere motivi come: l’avviso non è stato preceduto da invito a comparire violando art. 5-ter DLgs 218/97 – se ritenuto applicabile; l’atto risulta notificato irregolarmente – es. consegnato a persona non abilitata; l’ufficio era territorialmente incompetente ecc. In mancanza di tali vizi, questo punto si omette.)
    – Esempio: “Difetto di notifica dell’avviso”: l’accertamento risulta spedito a mezzo raccomandata ad un indirizzo in Italia ove il ricorrente non risiede più dal …, ed è stato consegnato a soggetto non identificato. Ciò in violazione dell’art. 142 c.p.c. per le notifiche all’estero (il ricorrente aveva comunicato il suo indirizzo estero all’AIRE). La notifica è quindi nulla/inesistente , e l’atto impugnato andrebbe annullato per questo profilo preliminare. (…ecc.)*

Richiesta finale:
Per tutti i motivi esposti, il Sig. XYZ, come sopra rappresentato, chiede che codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria voglia: – In via principale, accogliere il ricorso e per l’effetto annullare integralmente l’avviso di accertamento n. …/… per l’anno …, in quanto illegittimo e infondato, dichiarando non dovute le maggiori imposte e sanzioni ivi pretese.
In via subordinata, rideterminare la pretesa fiscale nei termini di legge, in particolare: – esentando da imposizione in Italia il reddito estero ai sensi della Convenzione Italia-[Estero] ovvero, qualora ritenuto imponibile, riconoscendo il credito d’imposta di €… per imposte già pagate all’estero, con conseguente riduzione dell’IRPEF accertata e delle relative sanzioni; – riducendo comunque le sanzioni amministrative al minimo edittale o in misura ritenuta di giustizia, tenuto conto delle circostanze del caso e dell’art. 7 D.Lgs. 546/92 (potere di disapplicare le penalità per obiettiva incertezza).
Con vittoria di spese del giudizio in caso di costituzione dell’Agenzia resistente.

Si allegano, quale parte integrante del ricorso:
1. Copia dell’avviso di accertamento impugnato;
2. Documenti comprovanti la residenza estera e il periodo di soggiorno (… elenco: certificati AIRE, contratto locazione, bollette, ecc.);
3. Documenti reddituali esteri (certificazione stipendio ABC Ltd anno … e pagamento imposte estere);
4. Copia Convenzione Italia-[Estero] (estratto artt. 4, 15, 23);
5. Procura alle liti in originale;
6. Copia del presente ricorso per la parte resistente.

Luogo, data …

Firma del difensore …………

(Avv. …, difensore del ricorrente XYZ)

Attestazione di conformità/Notifica PEC: (segue la sezione dedicata se il ricorso è notificato via PEC, con attestazione di conformità dei documenti digitali, etc., secondo le norme processuali vigenti nel 2026).

Note: Questo modello è semplificato per fini esplicativi. Nella pratica, la struttura formale dev’essere conforme al D.Lgs. 546/92 (indicazione dei motivi specifici, richiesta di discussione in pubblica udienza se del caso, indicazione del rappresentante legale se società, ecc.). Si raccomanda di farsi assistere da un professionista per la redazione di un ricorso effettivo, adattandolo ai dettagli e alle prove del singolo caso.

Fonti e riferimenti

Di seguito si riportano le principali fonti normative, di prassi e giurisprudenziali citate o utilizzate nella presente guida, per approfondimento:

Normativa italiana:D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), artt. 2 (residenza fiscale persone fisiche) , 3 (oggetto IRPEF: tassazione mondiale vs territoriale) , 23 (redditi prodotti in Italia da non residenti) , 51 co.8-bis (retribuzioni convenzionali estero) , 165 (credito per imposte estere) , 167 (CFC, accenni) , 162 (stabile organizzazione definizione) , 73 (residenza società) . – D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – Disposizioni sul processo tributario, art. 17-bis (mediazione tributaria, soglia €50.000) , art. 21 (termine 60 gg per ricorso) , art. 22 (costituzione in giudizio), art. 42 (sospensione feriale dei termini in agosto) . – D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni tributarie, art. 6 (cause di non punibilità, es. errore scusabile), art. 12 (concorso e continuazione, cumulo sanzioni). – D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 – Sanzioni dichiarative: art. 1 (infedele/omessa dichiarazione, sanzioni 90-180% e 120-240%, aumento 1/3 per paradisi fiscali) . – D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Reati tributari: art. 4 (dichiarazione infedele, soglie €100k imposta e 10% reddito) , art. 5 (omessa dichiarazione, soglia €50k) . – Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Statuto del Contribuente: art. 7 (obbligo di motivazione degli atti) , art. 10 (tutela dell’affidamento e buona fede; non sanzionabilità in caso di incertezza normativa). – D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Accertamento imposte sui redditi: art. 32 (poteri istruttori, questionari) , art. 43 (decadenza accertamento 5 anni/7 anni). – D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 – Accertamento con adesione: art. 5 (istanza entro 60 gg sospende termini 90 gg) , art. 5-ter (invito a comparire) , art. 6 (riduzione sanzioni a 1/3) . – D.L. 4 giugno 2013, n. 54, conv. L. 85/2013 – (Art. 1 sull’aumento sanzioni quadro RW e raddoppio termini paradisi fiscali, poi modificato da L. 97/2013). – D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 209 – Riforma fiscale 2021 (ha modificato definizione residenza art. 2 TUIR dal 2024, e art. 73 TUIR per società) .

Normativa internazionale e UE:Convenzioni contro le doppie imposizioni tra Italia e vari Paesi (ad es. Convenzione Italia-Svizzera 1976/2020, Italia-UK 1988, Italia-Germania 1989, Italia-Francia 1989, etc.). In particolare: art. 4 (residenza) , art. 5 (stabile organizzazione), art. 15 (redditi lavoro dipendente) , art. 18-19 (pensioni), art. 23 (eliminazione doppia imposizione). Nota: le convenzioni prevalgono sul diritto interno . – Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa fiscale, base del CRS (Common Reporting Standard) per scambio automatico di informazioni finanziarie . – Reg. UE 2018/182 – Riforma del processo tributario europeo (non direttamente applicabile ma da menzionare se incide su notifica atti intra-UE). – Convenzione dell’Aja 15/11/1965 – Notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari (rileva per notifica avvisi a contribuenti esteri, art. 142 c.p.c. richiama convenzioni) .

Documenti di prassi e circolari:Circolare Agenzia Entrate n. 304/E del 2/12/1997 – (sul credito per imposte estere art. 165 TUIR). – Circolare Agenzia Entrate n. 9/E del 2/4/2015 – Chiarimenti sul credito d’imposta estero e modalità di calcolo pro quota . – Circolare Agenzia Entrate n. 17/E del 23/5/2017 – Lavoratori all’estero: chiarimenti su residenza, AIRE, retribuzioni convenzionali, ecc. – Circolare Agenzia Entrate n. 20/E del 4/11/2024 – (ipotetica, citata nella guida) Interpretativa D.Lgs. 209/2023 su residenza fiscale e lavoro da remoto . – Prontuario sanzioni Agenzia Entrate (2018) – Tabelle sanzioni quadro RW, omessa dichiarazione, etc. – Guida Agenzia Entrate “Lavorare all’estero” (ed. 2021) – (menzionata come promemoria: indica obbligo dichiarativo per chi non è AIRE) . – Accordi Italia-Svizzera 2020 e 2023 – Nuovo Accordo frontalieri firmato 23/12/2020 (non ancora ratificato al 2023) e “procedura amichevole 2023” con elenco Comuni frontalieri . – Leggi di bilancio 2024 (L. 213/2023) e 2025 (L. 207/2024) – Introduzione contributo sanitario frontalieri e norme di attuazione , possibili riaperture voluntary disclosure ecc.

Giurisprudenza (Corte di Cassazione):Cass., Sez. V, ord. 8 febbraio 2025 n. 3200 – Lavoratori distaccati all’estero, retribuzioni convenzionali: conferma natura figurativa e onere prova su indennità estero . – Cass., Sez. V, sent. 10 aprile 2025 n. 9446 – Retribuzioni convenzionali: contributi previdenziali obbligatori versati all’estero deducibili dal reddito complessivo . – Cass., Sez. V, ord. 26 maggio 2025 n. 10642 – Credito d’imposta estero non indicato in dichiarazione: non causa decadenza, va comunque riconosciuto per evitare doppia tassazione . – Cass., Sez. V, ord. 9 ottobre 2025 n. 27103 – Presunzione evasione capitali esteri e raddoppio termini: limiti di applicazione retroattiva (caso conto Svizzera non dichiarato) . – Cass., Sez. V, sent. 30 giugno 2025 n. 16931 – Convenzione Italia-UK: tassazione esclusiva allo Stato di lavoro (UK) per TFR e incentivi; diritto al rimborso ritenute subite in Italia con certificazione estera . – Cass., Sez. V, ord. 22 luglio 2024 n. 19843 – Nuova definizione residenza fiscale (D.Lgs.209/23) applicabile solo dal 2024, non retroattiva; onere al contribuente di provare effettiva residenza estera (specie se AIRE in black list) . – Cass., Sez. V, ord. 11 novembre 2024 n. 24160 – Doppia imposizione e detrazione imposte estere: conferma diritto alla detrazione anche se non indicata, in aderenza a obblighi internazionali (richiamata a titolo informativo) . – Cass., Sez. V, sent. 14 marzo 2024 n. 7200 – Stabile organizzazione occulta: criteri di significatività e continuità attività in Italia; funzioni preparatorie escluse; convenzioni prevalgono e disciplinano tassazione S.O. . – Cass., Sez. V, sent. 28 agosto 2025 n. 23707 – Esterovestizione società estera: criteri sede direzione effettiva e gestione ordinaria in Italia determinano residenza; struttura fittizia priva di effetti . – Cass., Sez. III penale, sent. 20 giugno 2019 n. 27110 – (Esempio di penale) Omessa dichiarazione: pagamento integrale tardivo del debito non esclude reato ma rileva su entità pena; applicazione causa di non punibilità per tenuità se importo modesto. – CTR Lombardia, sent. 15 aprile 2019 n. 1234/2019 – (esempio locale) Annullata sanzione per omessa dichiarazione redditi esteri causa obiettiva incertezza normativa (da Statuto contrib.).

Il Fisco ti contesta l’impiego di lavoratori esteri non dichiarati o non correttamente gestiti fiscalmente e recupera imposte, sanzioni e contributi? Sai che molti accertamenti sui lavoratori esteri sono complessi, interpretativi e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Il Fisco ti contesta l’impiego di lavoratori esteri non dichiarati o non correttamente gestiti fiscalmente e recupera imposte, sanzioni e contributi? Sai che molti accertamenti sui lavoratori esteri sono complessi, interpretativi e spesso difendibili?

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:

– lavoratori stranieri impiegati in Italia senza corretta dichiarazione,
– distacchi o collaborazioni internazionali mal gestite,
– presunto lavoro “in nero” transnazionale,
– errata applicazione delle ritenute IRPEF,
– mancata gestione fiscale e contributiva del rapporto.

Le conseguenze possono essere molto pesanti:

👉 recupero di IRPEF e addizionali,
👉 recupero contributivo INPS e sanzioni previdenziali,
👉 sanzioni e interessi fiscali,
👉 rettifiche su più annualità,
👉 responsabilità anche in capo al datore di lavoro.

La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per lavoratori esteri non dichiarati?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 il lavoro estero non è automaticamente lavoro “in nero”,
👉 conta la reale qualificazione del rapporto,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.


Cos’è l’Accertamento per Lavoratori Esteri Non Dichiarati

L’accertamento si fonda sull’idea che:

– il datore abbia impiegato lavoratori stranieri senza corretta dichiarazione,
– il rapporto non sia stato fiscalmente gestito in Italia,
– siano state omesse ritenute e contributi,
– il lavoro sia stato occultato o irregolare.

👉 Ma la presenza di un lavoratore estero non implica automaticamente irregolarità fiscale.

La valutazione riguarda:

– tipologia del rapporto (dipendente, autonomo, distacco),
– luogo effettivo di svolgimento dell’attività,
– durata e continuità della prestazione,
– applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni,
– corretta individuazione del soggetto obbligato.


Perché il Fisco Contesta i Lavoratori Esteri

Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:

– il lavoro sia stato svolto in Italia senza tassazione,
– il lavoratore non sia stato correttamente inquadrato,
– il datore abbia omesso obblighi fiscali e contributivi,
– vi sia stato un risparmio fiscale indebito.

👉 Ma il Fisco non può prescindere dall’analisi concreta del rapporto e del contesto internazionale.


Il Principio Chiave: Lavoratore Estero ≠ Lavoro Irregolare Automatico

Un principio fondamentale è questo:

👉 lavoratore estero non significa automaticamente lavoratore non dichiarato o “in nero”.

Questo significa che:

– occorre valutare il luogo di tassazione corretto,
– le Convenzioni internazionali prevalgono,
– il rapporto può essere legittimamente gestito all’estero,
– non sono ammessi automatismi repressivi.

👉 Qui si costruisce la difesa principale.


Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato

L’accertamento è contestabile se:

– il Fisco presume lavoro in nero senza prova,
– ignora contratti esteri o accordi di distacco,
– non applica le Convenzioni contro le doppie imposizioni,
– presume la tassazione italiana in modo automatico,
– applica sanzioni piene per errori interpretativi.

👉 La presunzione non basta: serve una valutazione concreta e documentata.


Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026

Le contestazioni più frequenti riguardano:

– lavoratori comunitari o extra-UE,
– collaborazioni con professionisti esteri,
– distacchi infragruppo,
– manodopera straniera in cantieri o servizi,
– rapporti di lavoro temporanei o intermittenti.

👉 Molti rilievi sono interpretativi e tecnicamente difendibili.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Dimostrare la Corretta Qualificazione del Rapporto

La difesa parte dalla domanda chiave:

👉 che tipo di rapporto esisteva realmente con il lavoratore estero?

È decisivo dimostrare:

– contratto di lavoro o collaborazione,
– autonomia o subordinazione effettiva,
– soggetto datore di lavoro reale,
– luogo di organizzazione dell’attività.

👉 Se il rapporto è correttamente qualificato, l’accertamento si indebolisce.


🔹 2. Dimostrare il Luogo di Svolgimento dell’Attività

Un principio fondamentale è questo:

👉 la tassazione dipende dal luogo effettivo di svolgimento del lavoro.

È possibile dimostrare:

– attività svolta all’estero,
– presenza occasionale in Italia,
– assenza di stabile organizzazione.

👉 Qui si vincono molte difese.


🔹 3. Applicare le Convenzioni Contro le Doppie Imposizioni

La legge distingue tra:

– redditi imponibili in Italia,
– redditi imponibili all’estero.

👉 Le Convenzioni prevalgono sulla normativa interna.


🔹 4. Far Valere Buona Fede e Assenza di Lavoro “in Nero”

La difesa può dimostrare che:

– non vi era intento evasivo,
– il rapporto era tracciato e contrattualizzato,
– non vi è stato occultamento del lavoro.

👉 Questo incide fortemente su sanzioni e contributi.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Contraddittorio Preventivo

Serve per:

– chiarire la posizione dei lavoratori esteri,
– spiegare la gestione del rapporto,
– evitare l’atto definitivo.


🔹 Risposta a Questionari e PVC

Utile per:

– produrre contratti e documentazione internazionale,
– dimostrare la corretta tassazione,
– smontare la tesi dell’Ufficio.


🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– il lavoro è qualificato come “in nero” senza prova,
– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora il diritto internazionale.

👉 Molti accertamenti per lavoratori esteri non dichiarati vengono annullati o ridotti.


Il Punto Chiave: Presenza Estera ≠ Violazione Fiscale

Un principio essenziale è questo:

👉 il lavoro internazionale va interpretato, non semplificato.

Questo significa che:

– il Fisco deve dimostrare l’irregolarità,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.

👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sugli accertamenti per lavoratori esteri è giuridica, fiscale e internazionale.

L’avvocato:

– ricostruisce correttamente i rapporti di lavoro,
– applica le Convenzioni internazionali,
– coordina profili fiscali e contributivi,
– tutela il datore da recuperi indebiti.

👉 Qui la specializzazione è decisiva.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– evitare il recupero di imposte e contributi indebiti,
– ridurre o annullare sanzioni,
– mettere in sicurezza i rapporti di lavoro esteri,
– prevenire contestazioni future.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa in materia di accertamenti fiscali internazionali richiede competenze avanzate.

Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in fiscalità internazionale e lavoro transnazionale
– Difensore di imprese e datori di lavoro
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, un accertamento fiscale per lavoratori esteri non dichiarati:

👉 non va subito,
👉 è spesso interpretativo,
👉 può e deve essere contestato.

La regola è chiara:

👉 qualificare correttamente il rapporto di lavoro,
👉 dimostrare il luogo effettivo di svolgimento dell’attività,
👉 applicare le Convenzioni internazionali,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sui lavoratori esteri può fare la differenza tra una pretesa ingiusta e la piena tutela della tua attività.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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