Accertamento Fiscale Per Auto In Uso Promiscuo Non Corretto: Come Difendersi Con L’Avvocato

Introduzione

Quando un’auto aziendale ad uso promiscuo (cioè utilizzata sia per attività lavorative sia per fini personali) viene gestita in modo non conforme alle norme fiscali, l’Agenzia delle Entrate può avviare un accertamento fiscale. In pratica, il Fisco può contestare sia la deducibilità dei costi dell’auto per l’azienda o il professionista, sia la corretta tassazione del benefit in capo al dipendente o utilizzatore. Le contestazioni tipiche riguardano: l’eccessiva deduzione di spese (oltre i limiti forfettari di legge), la mancata o insufficiente tassazione come fringe benefit per chi usa l’auto a fini privati, un’eventuale indebita detrazione IVA, oppure casi di uso totalmente personale del veicolo mascherato da uso aziendale.

Dal punto di vista del contribuente (società, imprenditore individuale, lavoratore autonomo o dipendente) che riceve un avviso di accertamento su un’auto aziendale, è fondamentale conoscere i propri diritti e gli strumenti di difesa. Con l’aiuto di un avvocato tributarista si potrà valutare la legittimità delle pretese fiscali, verificare il rispetto delle procedure, presentare le prove contrarie (ad esempio documentando l’effettivo uso aziendale del mezzo) e far valere la normativa e la giurisprudenza favorevoli. Spesso, infatti, un accertamento del genere può essere annullato o ridimensionato attraverso il contenzioso tributario o anche in fase pre-contenziosa, qualora il contribuente dimostri errori o assenza di fondamento nelle contestazioni.

Nei capitoli che seguono verrà illustrato anzitutto il quadro normativo vigente in tema di veicoli aziendali non strumentali e fringe benefit (con riferimenti a TUIR, IVA, e disposizioni anti-elusive sui beni concessi a soci). Successivamente esamineremo le varie tipologie di accertamento fiscale che il Fisco può effettuare sulle auto e le corrispondenti strategie difensive. Saranno forniti esempi pratici e simulazioni di calcolo per quantificare l’impatto di eventuali errori e relative sanzioni. Infine, una sezione FAQ (domande e risposte) affronterà i quesiti più frequenti. L’obiettivo è offrire un quadro completo e aggiornato (fino al 2026) per consentire al contribuente-debitore di difendersi efficacemente, anche grazie al supporto del proprio avvocato, di fronte a un accertamento su un’auto in uso promiscuo.

Quadro Normativo: auto aziendali ad uso promiscuo e limiti fiscali

Per capire come impostare la difesa, occorre partire dalle norme fiscali che regolano la materia. In Italia, le auto aziendali con utilizzo non esclusivamente lavorativo (“non strumentali” in senso fiscale) sono soggette a forti limitazioni sia in termini di deducibilità dei costi (imposte sui redditi) sia in termini di detraibilità dell’IVA. Inoltre, quando l’auto aziendale è assegnata a un individuo (dipendente, amministratore, collaboratore) che ne fa uso personale, scattano regole sul fringe benefit tassabile. Infine, esistono disposizioni specifiche per prevenire abusi quando i beni aziendali (ad es. un’auto) sono concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore.

Di seguito riepiloghiamo le principali fonti normative:

  • Imposte sui redditi (IRES/IRPEF): Art. 164, comma 1 del TUIR (D.P.R. 917/1986) – limita la deducibilità delle spese auto per imprese e professionisti, distinguendo varie fattispecie .
  • Tassazione del benefit: Art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR – definisce il criterio forfettario per il fringe benefit delle auto aziendali ad uso promiscuo (valore convenzionale basato sulle tabelle ACI per 15.000 km annui, al netto di eventuali somme addebitate al dipendente) .
  • IVA: Art. 19-bis1, comma 1, lett. c) del D.P.R. 633/1972 – prevede la detrazione parziale dell’IVA (di norma 40%) sui veicoli non utilizzati esclusivamente per attività d’impresa, salvo eccezioni .
  • Beni aziendali concessi a soci/familiari: D.L. 138/2011 (conv. L.148/2011) e provvedimenti attuativi – introducono la tassazione come reddito diverso per l’utilizzatore (differenza tra valore di mercato e corrispettivo pagato) e la indeducibilità totale dei relativi costi per l’azienda , con obbligo di comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate.

Approfondiamo ciascun aspetto.

Deducibilità dei costi delle auto aziendali (imposte sui redditi)

Le regole sulla deducibilità dei costi auto a fini fiscali mirano a evitare che veicoli di impresa, suscettibili di uso privato, siano utilizzati per dedurre spese personali. L’art. 164 TUIR stabilisce che le spese relative ai mezzi di trasporto a motore sono deducibili ai fini del reddito solo entro limiti forfettari, salvo il caso in cui il veicolo sia indispensabile per l’attività d’impresa. In sintesi, possiamo distinguere le seguenti situazioni :

  • Veicoli strumentali al 100% – Se l’auto rientra tra i beni strumentali per natura dell’attività (cioè senza di essa l’attività non può essere esercitata, ad es. un taxi per un taxista, un furgone per un corriere) oppure è adibita a uso pubblico (es. auto per noleggio con conducente, ambulanza, ecc.), i relativi costi sono interamente deducibili (100%) . Questa è l’eccezione più favorevole, ma riguarda solo i casi in cui il vincolo di destinazione aziendale esclusiva è intrinseco o necessario.
  • Veicoli non strumentali (uso promiscuo “generico”) – Per la generalità delle auto aziendali che non sono beni strumentali indispensabili, vige una deducibilità forfettaria pari al 20% delle spese sostenute . Questo include la maggior parte delle autovetture aziendali di rappresentanza, auto date a dipendenti senza accordo di fringe benefit formale, auto utilizzate dall’imprenditore o dai soci anche per fini personali, ecc. Oltre al limite percentuale, c’è anche un tetto massimo di costo fiscale per autovetture: € 18.075,99 (importo fissato dal 1997, mai aggiornato) come valore dell’auto su cui calcolare ammortamenti e canoni leasing deducibili . In pratica, se l’azienda acquista un’auto da € 30.000, potrà ammortizzarne ai fini fiscali solo € 18.075,99, e su tale importo dedurre al massimo il 20% annuo. Le spese di esercizio (carburante, assicurazione, manutenzione, bollo) non sono soggette al tetto valore, ma solo al limite del 20%. Nota: Dal 2013 in poi la percentuale è il 20% (era 40% fino al 2012) . Anche i lavoratori autonomi (professionisti con partita IVA) rientrano in questo regime, con l’ulteriore restrizione che possono applicare la deduzione del 20% su un solo veicolo per titolare . Se il professionista possiede più di un’auto, potrà dedurre le spese solo di una (le altre sarebbero indeducibili). Anche per i professionisti vale il tetto di costo di € 18.075,99 e la percentuale 20% .
  • Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (fringe benefit) – Questa è una sottocategoria particolare regolata dall’art. 164, comma 1, lett. b-bis) TUIR, introdotta per incentivare le aziende a inserire l’auto nel pacchetto retributivo. Se l’auto è assegnata a un dipendente (o a un collaboratore assimilato) per uso sia aziendale sia personale, per la maggior parte del periodo d’imposta (oltre 183 giorni l’anno) e il valore dell’uso privato è tassato come reddito di lavoro (fringe benefit in busta paga), allora l’azienda può dedurre il 70% dei relativi costi . In altre parole, in presenza di un regolare accordo di assegnazione ad uso promiscuo (documentato da contratto o regolamento aziendale) e con fringe benefit calcolato e tassato in busta paga, la deducibilità dei costi dell’auto sale al 70% (anziché 20%). Anche qui rimane il limite di costo fiscale di € 18.075,99 per l’autovettura ai fini degli ammortamenti deducibili . Storicamente, la percentuale era persino più alta (90% fino al 2012), poi ridotta al 70% a regime . Questo regime riguarda tipicamente le auto date in benefit a dipendenti, ad esempio un’auto aziendale assegnata a un commerciale o dirigente. Da notare che se l’auto è assegnata per meno della metà dell’anno, formalmente non rientra nel 70%; in passato l’Agenzia delle Entrate aveva consentito in tali casi una deduzione limitata all’importo del fringe benefit imputato, ma oggi prevale la regola temporale rigida (oltre metà anno) .
  • Agenti e rappresentanti di commercio – I veicoli utilizzati da agenti di commercio godono di un regime di favore separato: deducibilità all’80% dei costi (in passato 100% fino al 2006, poi 80% stabile) . Inoltre per gli agenti il tetto di costo fiscalmente riconosciuto è più alto (~€ 25.822,84 per autovetture) . Ciò riconosce che per questa categoria l’auto è essenziale per l’attività. (NB: In questa guida ci concentriamo sulle auto “non strumentali” ordinarie, escludendo i casi particolari di agenti).

Tabella riepilogativa – Deducibilità costi auto (IRES/IRPEF):

Tipologia di veicolo/usoDeducibilità speseLimite di costo deducibile (autovetture)
Veicolo strumentale esclusivo (bene indispensabile per l’attività, es. taxi per tassista, furgone per corriere)100% (integrale)Nessun limite (intero costo)
Veicolo ad uso pubblico (es. taxi, NCC, ambulanze)100%Nessun limite
Veicolo aziendale non strumentale (uso promiscuo senza assegnazione specifica)20% (forfettario)€ 18.075,99 sul costo d’acquisto (limite per ammortamenti; canoni leasing/noleggio max € 3.615,20 annui)
Veicolo assegnato a dipendente (uso promiscuo con fringe benefit tassato)70%€ 18.075,99 (costo d’acquisto; limiti analoghi per leasing/noleggio)
Veicolo utilizzato da agente di commercio80%~€ 25.822,84 (costo max autovettura agenti)
Motoveicoli non strumentali (moto >50cc, ciclomotori)20%€ 4.131,66 (motocicli); € 2.065,83 (ciclomotori)

Note: I limiti di valore si riferiscono al massimo costo fiscalmente riconosciuto. L’eventuale parte eccedente è indeducibile. I limiti per leasing/noleggio vanno ragguagliati ad anno. Le percentuali di deducibilità si applicano sia al costo d’acquisto (quote di ammortamento o canoni leasing) sia alle spese di esercizio (carburante, manutenzioni, assicurazione, ecc.), salvo diversa indicazione normativa. Per i professionisti: la deducibilità al 20% è ammessa per un solo veicolo per titolare/associato .

Come si evince, la legge opta per una presunzione legale: indipendentemente dall’uso effettivo, solo una piccola parte dei costi delle auto “non strumentali” è deducibile. Lo scopo del legislatore è evitare che l’auto diventi un facile strumento di evasione/elusione, deducendo costi in realtà personali . In pratica l’Agenzia Entrate non ha bisogno di provare l’uso privato: applica direttamente le percentuali forfettarie. La Cassazione ha confermato che qualunque utilizzo non indispensabile dell’auto comporta la limitazione forfettaria, “anche nel caso di uso esclusivo [aziendale] se non anche strumentale” . Ciò significa che anche dimostrando che l’auto aziendale è stata usata solo per lavoro, se non è intrinsecamente necessaria all’attività, non si ha diritto a dedurre più del 20%.

Esempio: un geometra titolare di ditta individuale usa l’auto solo per recarsi nei cantieri e mai per scopi personali. Nonostante l’uso integralmente lavorativo, l’auto non è un bene strumentale per natura (potrebbe spostarsi anche con mezzi alternativi); dunque potrà dedurre comunque solo il 20% delle spese, senza eccezioni. I registri o le prove di uso esclusivo serviranno semmai a difendersi da contestazioni peggiori (come l’accusa che l’auto sia del tutto estranea all’attività), ma non permettono di superare il tetto normativo del 20% . Unico ambito in cui si può dedurre oltre tali limiti è l’IRAP, come vedremo a breve.

Infine, si segnala che se il Fisco dovesse disconoscere del tutto l’inerenza dell’auto all’attività (caso estremo: sostiene che l’auto non c’entra nulla con l’impresa, magari un’auto di lusso in una piccola società senza apparente necessità), allora spetterà al contribuente difendersi per conservare almeno il diritto al 20%. In assenza di inerenza minima, il rischio è l’indeducibilità totale (0%). In sede di contenzioso, la prova dell’inerenza di costi extra-lavorativi grava sul contribuente; tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che il Fisco non può usare le percentuali forfettarie di legge come prova automatica di non inerenza ai fini IRAP .

Detraibilità IVA relativa alle auto aziendali

Parallelamente alle imposte dirette, vi sono norme specifiche sulla quota di IVA che le imprese possono detrarre per le auto. L’art. 19-bis1 del DPR 633/72 (legge IVA) prevede che l’IVA pagata sull’acquisto e sulle spese delle auto aziendali sia in gran parte indetraibile quando il veicolo non è utilizzato esclusivamente per l’attività d’impresa . In particolare, la regola generale vigente consente la detrazione solo del 40% dell’IVA relativa a tali veicoli e alle spese connesse, imputando forfettariamente il restante 60% all’uso privato . Questa misura deriva da una deroga UE: dal 2008 l’Italia, con autorizzazione comunitaria, applica stabilmente la percentuale forfettaria del 40% (dopo un periodo 2007-2010 in cui l’IVA auto fu addirittura totalmente indetraibile salvo fringe benefit) . La percentuale del 40% è stata periodicamente prorogata ed è attualmente confermata almeno fino al 31 dicembre 2028 .

In pratica, se una società acquista o mantiene un’autovettura non totalmente strumentale, recupererà solo il 40% dell’IVA su tutti i relativi costi. Ad esempio, per € 10.000 di spese annue + IVA 22% (€ 2.200 IVA), potrà detrarre solo € 880 di IVA (il 40%) . Il restante 60% (€ 1.320 in questo esempio) diventa IVA indetraibile, cioè un costo aggiuntivo per l’azienda. Analogamente, l’IVA su carburante, manutenzioni, assicurazione dell’auto sarà detraibile nei limiti del 40%. Questo a prescindere dall’uso effettivo: anche se l’auto fosse utilizzata quasi esclusivamente per lavoro, la detrazione massima resta 40% per legge .

Fanno eccezione (IVA detraibile 100%): i veicoli strumentali esclusivi dell’attività (come sopra definiti), i veicoli che formano oggetto dell’attività dell’impresa (es. concessionarie auto, società di noleggio/leasing, autoscuole per le autoscuole), e i veicoli di agenti di commercio . In questi casi l’uso è considerato interamente professionale e la detrazione IVA è piena. In tutti gli altri casi di uso promiscuo o non esclusivo, l’IVA rimane detraibile al 40% per presunzione legale . Tale presunzione, conforme al diritto UE, è inderogabile in via amministrativa: il contribuente non può arbitrariamente detrarre più del 40% nemmeno provando un utilizzo lavorativo maggiore (salvo rientrare in uno dei casi “strumentali” suddetti) . Quindi anche dimostrare che l’auto è stata usata solo per lavoro non permette di superare il limite 40% ai fini IVA (diversamente, sarebbe necessaria una variazione legislativa o un’altra autorizzazione UE).

Esempio: una SRL compra un’auto per € 30.000 + IVA 22% (€ 6.600). Potrà detrarre soltanto € 2.640 di IVA (40% di 6.600) . I restanti € 3.960 di IVA li dovrà sostanzialmente considerare costo. Se la stessa auto genera € 5.000 di spese di carburante + IVA € 1.100, si potranno detrarre € 440 di IVA carburante e € 660 resteranno indetraibili. Anche se quell’auto venisse usata quasi esclusivamente per fini aziendali, la legge non consente di detrarre oltre il 40%. (Nota: le moto di grossa cilindrata >350 cc, se non strumentali, costituiscono un caso in cui la detrazione IVA è 0%, totalmente esclusa: un’ulteriore restrizione per quei veicoli considerati più “lusso”).

Dal punto di vista dell’accertamento fiscale, l’inosservanza di queste regole IVA può portare a contestazioni: ad esempio, se un’azienda detrae il 100% dell’IVA su un veicolo sostenendo un uso esclusivo che non riesce poi a dimostrare rigorosamente, l’Agenzia recupererà la differenza (60% di IVA non spettante) più sanzioni. Su questo torneremo nelle tipologie di accertamento.

Fringe benefit auto ad uso promiscuo (dipendenti e amministratori)

Quando un’auto aziendale è assegnata a un individuo per uso promiscuo, scattano le norme sui fringe benefit: il dipendente (o amministratore con compenso assimilato al lavoro dipendente) che beneficia dell’uso personale dell’auto deve vedersi imputato un compenso in natura tassabile. L’azienda, in qualità di sostituto d’imposta, deve calcolare questo valore e aggiungerlo alla busta paga del beneficiario ai fini fiscali e contributivi.

Calcolo del fringe benefit auto: invece di calcolare le percorrenze private effettive, la legge prevede un criterio forfettario. L’art. 51, co.4, lett. a) TUIR stabilisce che per le auto concesse in uso promiscuo al dipendente per più della metà del periodo d’imposta, il valore del benefit annuo è pari al 30% di una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolata secondo il costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI (Automobile Club d’Italia) per quel tipo di veicolo . In formula: Benefit annuo = Costo km ACI × 15.000 × 30%. Questo importo, diviso per 12, viene di solito imputato mensilmente in busta paga come fringe benefit.

Importante: la norma prevede “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente” . Ciò significa che se il dipendente contribuisce alle spese per l’auto (ad es. pagando una trattenuta per l’uso personale), tale importo va sottratto dal benefit tassabile. Attenzione però: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che solo le somme richieste dall’azienda per l’uso personale secondo il calcolo standard possono ridurre il benefit . Con la risposta a interpello n. 233/2025, ad esempio, è stato precisato che se il dipendente paga extra per optional aggiuntivi sull’auto (scelti a proprie spese), queste somme non riducono il fringe benefit imponibile – perché non sono corrispettivo per l’uso privato del veicolo, ma pagamento di un plus valore . Analogamente, con risposta interpello n. 237/2025 è stato chiarito che le somme eventualmente addebitate al dipendente per ricariche elettriche oltre un certo limite di km privati non si sottraggono dal valore convenzionale ACI ai fini del fringe . In sostanza, solo un contributo calcolato sulla base dei km privati standard incide (riducendolo) sul valore del benefit, mentre altri pagamenti volontari o per extra non rientrano nello sconto.

Negli ultimi anni il metodo base è stato modificato in un’ottica ambientale: per i contratti di assegnazione auto a partire dal 1º luglio 2020 sono state introdotte percentuali di fringe benefit differenziate per emissioni di CO₂. I veicoli meno inquinanti scontano un benefit ridotto, quelli ad alte emissioni un benefit maggiore. In particolare, dal 2021 lo schema è il seguente :

  • Auto elettriche/ibride plug-in (0-60 g/km CO₂): 25% del costo 15.000 km/anno (quindi benefit ridotto).
  • Auto a bassa emissione (61-160 g/km CO₂): 30% (la categoria standard, include molte auto utilitarie/medie).
  • Auto ad emissioni medio-alte (161-190 g/km CO₂): 50% (benefit incrementato).
  • Auto ad alte emissioni (> 190 g/km CO₂): 60% (benefit notevolmente incrementato).

(Per i contratti precedenti al 2020, continua ad applicarsi il 30% uniforme, ma oramai la maggior parte delle assegnazioni attive rientra nel nuovo regime.) Dunque, se ad esempio un’auto diesel con 120 g/km CO₂ ha un costo ACI di €0,20/km, il fringe benefit annuo sarà €0,20×15.000×30% = €900. La stessa auto, se avesse 170 g/km, avrebbe benefit €0,20×15.000×50% = €1.500. Questo valore è imponibile per il dipendente (cioè soggetto a IRPEF e contributi come fosse reddito da lavoro) e deducibile integralmente per l’azienda come costo del personale.

Assegnazione ad amministratori e altri soggetti: gli amministratori di società non sono tecnicamente dipendenti, ma i loro compensi rientrano tra i “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”. Di conseguenza, è prassi applicare lo stesso regime di fringe benefit anche alle auto concesse agli amministratori, purché ciò risulti da una delibera o contratto e il compenso in natura venga tassato. In tal caso l’amministratore paga IRPEF sul benefit auto, e la società deduce il 70% dei costi (se l’uso promiscuo supera metà anno) . Se invece un socio utilizza l’auto societaria senza un formale contratto e senza tassazione in busta paga, quell’auto non è assegnata come fringe benefit bensì rientra nel caso dei beni concessi a soci (vedi paragrafo successivo), con conseguenze diverse.

Riepilogando: per dedurre al 70% i costi auto e legittimare l’uso promiscuo occorre che: (a) vi sia un atto formale di assegnazione dell’auto ad uso promiscuo per >183 giorni/anno; (b) l’utilizzatore sia un dipendente o assimilato; (c) il valore convenzionale dell’uso privato sia effettivamente calcolato e aggiunto al reddito. In assenza di tali requisiti, il Fisco considererà l’auto come non assegnata (deducibile 20% per la società) e potrà contestare un benefit non dichiarato in capo a chi la usa.

Beni aziendali concessi a soci o familiari: disciplina anti-elusione

Un caso particolare di uso promiscuo “non corretto” è quando l’auto (o altro bene) intestata all’azienda viene in realtà utilizzata stabilmente da un socio o da un familiare dell’imprenditore a titolo gratuito o a condizioni di favore. Questo fenomeno è stato oggetto di norme anti-elusive introdotte nel 2011, per evitare che i soci godano di beni societari evitando sia la tassazione personale sia negando basi imponibili al Fisco.

La normativa (DL 138/2011 conv. in L.148/2011, e Provv. AE 2/8/2013) prevede che in tali casi:

  • In capo al socio/utilizzatore, la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento del bene e il corrispettivo annuo eventualmente pagato per averlo va tassata come reddito diverso (ex art. 67, co.1, lett. h-ter TUIR) . In sostanza, se la società fa usare l’auto al socio gratis o facendogli pagare un prezzo inferiore a quello che pagherebbe un terzo, il socio viene tassato sull’importo equivalente al risparmio che ne ricava. Questo reddito viene tipicamente accertato dal Fisco se non è stato dichiarato spontaneamente.
  • In capo all’azienda concedente, tutti i costi relativi a quel bene diventano indeducibili dal reddito . La legge dice espressamente “non sono in ogni caso ammessi in deduzione” per scoraggiare l’intestazione di beni ai soci. Ciò significa che l’Agenzia, una volta riscontrato che l’auto aziendale è di fatto un bene ad uso personale del socio, può disconoscere la deduzione anche del 20% normalmente consentito, portando in tassazione il 100% dei costi (o comunque la parte finita a beneficio privato).

In aggiunta, esiste un obbligo per le società di comunicare annualmente al Fisco i beni concessi in godimento a soci o familiari, con relative generalità e valori. La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa fissa (attualmente attorno a €500) . Questa segnalazione serve al Fisco per incrociare i dati e individuare possibili casi di “benefici occulti” ai soci.

Facciamo un esempio pratico per capire gli effetti della disciplina:

  • Scenario: La Alfa Srl (unipersonale) acquista un’auto e ne deduce il 20% dei costi. L’unico socio/amministratore utilizza l’auto anche privatamente, senza pagare nulla né imputarsi fringe benefit.
  • Conseguenze fiscali: L’Agenzia Entrate potrebbe considerare l’auto bene a uso del socio. Pertanto, per la società disconoscerà ogni costo relativo (oltre al 20% già dedotto, potrebbe contestare anche quello, in quanto il bene non è effettivamente inerente all’attività ma è un’utilità al socio – di norma comunque la società non deduce più del 20% a bilancio, quindi la maggior ripresa sarà eventualmente limitata a differenze specifiche). Sul socio invece l’Ufficio calcolerà un reddito diverso pari al “valore normale” dell’uso del veicolo. Spesso per le auto il Fisco utilizza come base lo stesso calcolo del fringe benefit: ad esempio, supponiamo €12.000 come valore annuo di uso (costo ACI 15.000 km), il 30% = €3.600 di beneficio. Il socio riceverà un accertamento IRPEF su €3.600 di reddito non dichiarato. La società potrebbe vedersi contestare, ad esempio, l’indebita deduzione del 20% di costi se l’Ufficio argomenta che quell’auto era esclusivamente personale e non inerente (caso estremo).

È chiaro che in situazioni del genere c’è un rischio di doppia tassazione economica: la società paga più IRES perché perde deduzioni, e il socio paga IRPEF sullo stesso valore di uso . Purtroppo la legge non prevede un meccanismo di credito d’imposta automatico per eliminare questa doppia imposizione (tranne un parziale correttivo per società di persone, v. Circ. AE 36/E/2012) . Dal punto di vista giuridico, si tassano due soggetti diversi su presupposti diversi, anche se in sostanza l’auto “non dedotta” dall’azienda poi viene tassata come reddito al socio. Perciò è fondamentale gestire correttamente l’uso personale: o lo si inquadra come fringe benefit (così almeno la società deduce il 70% e il socio dichiara il benefit, evitando contestazioni redditometro), oppure il socio rimborsa all’azienda un corrispettivo congruo. Infatti, se il socio paga un importo pari al valore di mercato per l’uso dell’auto, non scatta alcun reddito diverso (perché non c’è utilizzo a condizioni di favore) . Ad esempio potrebbe pagare un noleggio alla società. Oppure, come detto, si preferisce assegnare l’auto formalmente al socio amministratore come fringe benefit nel suo compenso: così la società deduce il 70% e il socio è tassato sul fringe (in pratica tassando solo il 30% dei costi come beneficio personale) .

Attenzione: un ulteriore risvolto è la disciplina delle “società di comodo”. Se una società ha beni (come auto di lusso, imbarcazioni, immobili) che generano basse risultanze di ricavi, può essere classificata come non operativa e subire una tassazione minima presunta su un reddito forfettario. Un’auto molto costosa in una piccola società potrebbe alzare l’asset test e se la società non consegue un certo reddito minimo, il Fisco potrebbe applicare la normativa sulle società non operative. In tal caso l’azienda rischia una tassazione su un reddito forfetario minimo e una sanzione del 10% sulla maggior IRES dovuta se non ha dichiarato lo status di non operativa . Anche questo va considerato: detenere asset ad uso personale in società può far scattare verifiche di questo tipo.

Riassumendo questa sezione normativa: il contribuente che deduce costi auto oltre il lecito o non dichiara l’uso personale corre il rischio di accertamenti sia sul fronte reddituale (IRES/IRPEF) sia sul fronte IVA, e in caso di beni a soci può incorrere anche in tassazione separata e sanzioni formali. Nei prossimi capitoli vedremo come queste norme vengono applicate in concreto dal Fisco durante i controlli e quali contestazioni tipiche sorgono.

Tipologie di contestazioni fiscali sulle auto (accertamenti del Fisco)

Un accertamento fiscale in materia di auto aziendali può scaturire da diverse situazioni. Le verifiche sono condotte sia dall’Agenzia delle Entrate (controlli d’ufficio sugli importi dichiarati, accertamenti sintetici sul tenore di vita, ecc.) sia dalla Guardia di Finanza durante ispezioni. Spesso l’input è dato da incongruenze nei dati dichiarati (ad es. costi auto elevati rispetto ai limiti), da segnalazioni incrociate (comunicazioni dei beni ai soci, dati del PRA su auto di lusso intestate a piccole imprese, ecc.), oppure da indagini finanziarie sui conti correnti che rivelano spese anomale legate ad automezzi.

Di seguito esaminiamo le fattispecie più comuni di accertamento sulle auto in uso promiscuo e cosa viene tipicamente contestato in ciascuna:

1. Deduzione di costi auto oltre i limiti di legge

Scenario: L’impresa o il professionista ha dedotto nelle dichiarazioni fiscali più costi auto di quanto consentito. Ad esempio, potrebbe aver contabilizzato come interamente deducibili spese che in realtà andavano limitate al 20%, oppure aver dedotto costi per più di un’auto in caso di professionista individuale, o aver ignorato il tetto di €18.075 sul valore dell’auto per gli ammortamenti.

Accertamento: L’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo formale o accertamento, ricalcola semplicemente l’importo deducibile secondo art.164 TUIR e contesta l’eccedenza come costo indebito. Si tratta di un accertamento matematico basato sulla norma: l’Ufficio non deve provare l’uso privato, basta l’applicazione dei limiti forfettari . Esempio, se una SRL ha dedotto €10.000 di spese auto mentre il 20% sarebbe €2.000, avremo €8.000 di costi indebiti ripresi a tassazione.

  • Conseguenze: Viene emesso un avviso di accertamento con la maggiore imposta dovuta (IRES o IRPEF) su quella quota di costi. Inoltre si applica la sanzione per dichiarazione infedele, tipicamente il 90% dell’imposta non versata (D.Lgs. 471/97, art.1, co.2) , più gli interessi di mora. Se sono passati ad es. 4-5 anni, gli interessi (al tasso legale, attualmente ~4% annuo) possono accumularsi in misura non trascurabile . Di solito in questi casi non c’è molto margine di discussione sulla fondatezza della pretesa fiscale: l’errore è oggettivo. La difesa quindi punterà perlopiù su aspetti procedurali (vizi formali dell’accertamento, tardività, ecc.) o sulla riduzione delle sanzioni (invocando ad esempio l’errore scusabile se la normativa era poco chiara, oppure aderendo a procedure di definizione agevolata).

Va segnalato che per i professionisti, oltre al 20% sui costi, c’è il limite di un solo veicolo deducibile. Quindi un accertamento tipico per un professionista può contestare i costi di una seconda auto dedotti erroneamente, o la parte di costo eccedente €18.075 di una vettura di lusso. Tali contestazioni rientrano anch’esse in questa categoria di applicazione stretta della norma.

Esempio numerico: Una ditta individuale deduce €5.000 di spese auto in un anno. In realtà, essendo un mezzo non strumentale, può dedurne solo il 20%: supponiamo che il 20% di quelle spese fosse €1.000. Il fisco recupera €4.000 di costi indebiti. Se l’aliquota marginale IRPEF+addizionali del titolare è poniamo il 30%, l’imposta evasa è €1.200. Sanzione 90% = €1.080 (riducibile a 1/3 se il contribuente definisce l’accertamento aderendo, quindi €360). Interessi su 4 anni ~ €150. Il contribuente finirebbe per pagare circa €1.200+€1.080+€150 = €2.430 (che con adesione diventano circa €1.710) su quei 4.000 di costi contestati. Questo dà un’idea dell’impatto economico.

2. Mancata tassazione del fringe benefit (uso personale non dichiarato)

Scenario: L’auto risulta utilizzata personalmente da un dipendente, amministratore o socio senza che sia stato previsto e tassato un fringe benefit. Ciò può accadere perché l’azienda non ha formalizzato l’assegnazione, oppure l’auto era intestata all’azienda e usata dal socio in modo informale.

Accertamento: Qui il Fisco contesta un reddito non dichiarato in capo all’utilizzatore. In pratica l’Agenzia dice: “Tizio ha usato l’auto aziendale per fini privati, ma non ha pagato tasse su questo beneficio”. Tipicamente, come accennato, il valore viene calcolato seguendo criteri analoghi al fringe benefit legale (tabelle ACI, 15.000 km). Se l’utilizzatore è un dipendente, l’inosservanza ricade anche sull’azienda come sostituto d’imposta (che avrebbe dovuto trattare parte dell’auto come retribuzione in natura e operare ritenute IRPEF). Se l’utilizzatore è un socio o amministratore, viene applicata la disciplina dei beni ai soci.

  • Caso dipendente non tassato: L’accertamento può riguardare sia il dipendente (IRPEF sul reddito non dichiarato) sia il datore di lavoro per le sanzioni da omessa applicazione di ritenute. In pratica il Fisco potrebbe richiedere l’IRPEF evasa al datore (che risponde in solido in quanto sostituto) più le relative sanzioni. La sanzione in capo al beneficiario per il reddito non dichiarato è solitamente il 30% dell’imposta evasa (D.Lgs. 471/97) . Se invece viene imputata al datore come omesso versamento di ritenute, si applicano le sanzioni sui sostituti. La situazione può complicarsi, ma l’importo in sé di solito non è elevatissimo (es: su €3.000 di fringe non tassato, IRPEF evasa magari €900, sanzione 270€). L’azienda, per regolarizzare, talvolta preferisce accordarsi col fisco e poi eventualmente rivalersi sul dipendente.
  • Caso amministratore/socio: Come visto, qui l’accertamento prende la forma di tassazione come reddito diverso in capo alla persona. Esempio: socio unico usa l’auto società gratis → l’Agenzia calcola magari €3.600 di benefit annuo, e notifica al socio un avviso di accertamento IRPEF su €3.600 non dichiarati. Sanzione 30% su imposta evasa (aliquota IRPEF dipende, supponiamo 43% su 3.600 = 1.548€ imposta, sanzione ~464€) . Contestualmente, come già detto, la società potrebbe avere la ripresa del costo dedotto indebitamente.

In entrambe le ipotesi, la difesa può concentrarsi su vari elementi: – Negare l’utilizzo personale se ci sono elementi per farlo (es. dimostrare che l’auto era utilizzata solo per lavoro o che il dipendente aveva comunque un’auto personale per gli usi privati, ecc.); – Mettere in dubbio il valore calcolato dal Fisco (ad esempio se l’auto è stata usata meno di 15.000 km, o se c’è un periodo in cui non era nella disponibilità del dipendente – anche se la norma è forfettaria, provare un utilizzo limitato potrebbe convincere per una riduzione); – Eccepire vizi procedurali (mancato contraddittorio se richiesto, errori nell’avviso). – In caso di socio, si può sostenere che l’uso fosse marginale e funzionale all’attività (ad esempio il socio accompagnava dipendenti in trasferta, l’auto non era a sua completa disposizione). Se regge, si può evitare la tassazione del bene a soci.

Esempio difensivo: Un contribuente ha ricevuto avviso perché, da visura PRA, risulta un’auto di proprietà della sua SRL che però egli usa personalmente. Il contribuente potrebbe produrre un registro d’uso dal quale risulti che l’auto è quasi sempre utilizzata per trasferte aziendali e solo sporadicamente dal socio per esigenze aziendali (non personali). Se credibile, ciò può contrastare la presunzione di benefit. In parallelo, il contribuente può decidere di regolarizzare per il futuro: ad esempio stipulando un contratto di noleggio dell’auto dalla società, così che paghi un corrispettivo e chiuda la vicenda per gli anni successivi.

3. Uso personale di un’auto formalmente aziendale (“inerenza” contestata)

Scenario: L’azienda ha classificato l’auto come strumentale o comunque dedotto spese come se fosse interamente per lavoro (o al 20%), ma il Fisco ritiene che in realtà l’auto non avesse alcuna vera attinenza all’attività e fosse usata a titolo personale dall’imprenditore. Questo capita, ad esempio, con auto di lusso intestate a società che hanno attività estranee (una piccola società di consulenza che acquista una Ferrari: chiaramente l’uso aziendale appare pretestuoso). Oppure autocarri immatricolati come tali ma utilizzati come auto familiari.

Accertamento: L’Agenzia può disconoscere totalmente l’inerenza all’attività, quindi non ammettere alcuna deduzione di costi (anche il 20% verrebbe negato, perché quel bene sarebbe estraneo all’impresa). Inoltre, se l’auto è di proprietà della società ma usata dall’amministratore/socio, come visto scatta la tassazione del bene in godimento (punto 2 sopra). Questo è un accertamento più aggressivo, ma avviene in casi eclatanti. L’onere di provare che il bene serviva all’impresa in teoria spetta al contribuente (in generale l’inerenza è un requisito da dimostrare). Tuttavia, occorre distinguere: per le società di capitali vige il principio di inerenza civilistica ai fini IRAP – la Cassazione di recente (sent. n.11791/2024) ha affermato che per società di capitali che calcolano l’IRAP da bilancio, i costi auto seguono le regole civilistiche e art.164 TUIR non si applica a IRAP . Ciò significa che contestare l’inerenza oltre il 20% in ambito IRAP è spesso improprio. Lo stesso principio però non vale in ambito IRES, dove art.164 si applica.

In tali casi, la difesa del contribuente è cruciale: bisogna fornire quante più prove possibili che l’auto era utile all’attività. Ad esempio: – Documentare gli spostamenti per lavoro (agenda appuntamenti, schede carburante in orari lavorativi, telepass che mostrano tragitti verso clienti, ecc.). – Mostrare che l’auto era equipaggiata/attrezzata per l’attività (se ad esempio è un SUV usato per visitare cantieri su sterrato, portare materiale, si possono esibire foto degli interni con attrezzature, ecc.). – Evidenziare che l’azienda ne aveva effettivamente bisogno (es. delibere o contratti che includono l’auto come mezzo operativo).

Se l’accertamento include anche IRAP, sottolineare come detto che la giurisprudenza tributaria (Cass. 11791/2024) e la prassi (Circ. AE 39/2009) riconoscono che le forfetizzazioni del TUIR non si trasferiscono tali e quali in IRAP: l’ufficio non può limitarsi a dire “oltre 20% indeducibile” in IRAP, deve dimostrare mancanza di inerenza secondo i principi contabili . E Cass. 781/2024 ha ribadito che dedurre oltre i limiti TUIR in IRAP è possibile se il contribuente prova l’inerenza effettiva (con onere a suo carico) .

4. Autocarro vs autovettura: contestazione sulla categoria veicolo

Scenario: L’impresa immatricola un veicolo come autocarro (uso commerciale) beneficiando così di deduzione integrale o di regimi IVA migliori, mentre secondo il Fisco quel mezzo è in realtà un’autovettura camuffata. Questo era un caso frequente in passato con SUV o fuoristrada 4×4 intestati come autocarri per aggirare i limiti, o piccoli furgoni usati come auto personali.

Accertamento: Se la GdF o AE verifica che l’uso dell’“autocarro” non è coerente (es. trovano sedili posteriori, rifiniture da auto di lusso, viene usato la domenica per vacanze), possono riclassificare il veicolo ai fini fiscali come autovettura non strumentale. Le conseguenze: – Sul fronte imposte dirette: la società avrebbe dovuto dedurre solo il 20% e non il 100%. Quindi recuperano l’80% dei costi dedotti in più, con imposta e sanzione 90%. – Sul fronte IVA: l’autocarro godeva magari di detrazione IVA 100%, ma se trattato come autovettura sarebbe 40%. Dunque l’accertamento IVA richiede il 60% di IVA indebitamente detratta, con sanzione amministrativa del 90% su tale IVA .

Questo tipo di contestazione è molto tecnica. La difesa può provare che il veicolo aveva realmente le caratteristiche di autocarro: es. rientrava parametricamente nella definizione (solo 2 posti, rapporto potenza/peso conforme, vano di carico prevalente). Se il veicolo per codice è omologato N1 (autocarro), il contribuente può sostenere di essersi attenuto alla legge. Tuttavia, la Cassazione ha talora considerato legittimo guardare all’uso concreto: se l’“autocarro” veniva usato come auto familiare, la qualifica fiscale può decadere. Dunque occorre fornire evidenze: foto allestimenti, documenti che provano che serviva a trasportare merci o attrezzi (bolle, elenchi materiali caricati), e che l’eventuale uso extra-lavorativo era marginale .

Onestamente, se l’IVA è stata detratta al 100% violando la regola nota del 40%, è difficile convincere il giudice a invalidare l’accertamento: la normativa IVA è chiara e richiede prova rigorosa di uso esclusivo per superare il 40%. In assenza di tale prova documentale, la chance di vittoria è bassa . Spesso in questi casi la strategia migliore è puntare a ridurre le sanzioni (dimostrando buona fede, magari che il contribuente si era affidato a informazioni erronee sull’omologazione, etc.) o aderire all’accertamento per beneficiare della riduzione sanzioni a 1/3.

5. Accertamento sintetico (redditometro) legato al possesso di auto

Un capitolo a parte riguarda gli accertamenti sul tenore di vita (il cosiddetto redditometro) legati al possesso di auto, specialmente se auto di lusso. Questa tipologia esula un po’ dalle altre (che riguardavano deduzioni aziendali), perché qui parliamo dell’accertamento sul reddito personale del contribuente basato sulle spese sostenute. Tuttavia, è da considerare perché il possesso di autovetture di un certo valore è uno degli “indici di capacità contributiva” previsti dalla legge per ricostruire sinteticamente il reddito delle persone fisiche (art. 38, co.4-5, DPR 600/1973) .

Come funziona il redditometro per le auto: In passato (fino circa al 2015) esistevano tabelle ministeriali che associavano a ciascun bene (auto, barche, cavalli, immobili) un reddito presunto. Ad esempio, possedere un’auto di grossa cilindrata implicava per presunzione almeno X euro di reddito annuo. Attualmente il redditometro è stato in parte sospeso/rivisto; si parla più genericamente di accertamento sintetico basato sulle spese effettive note (spesometro). Ad ogni modo, se un contribuente dichiara un reddito molto basso ma risulta proprietario di auto costose, l’Agenzia può insospettirsi e avviare un accertamento invitando a giustificare la provenienza dei fondi per mantenere tali beni.

Ad esempio, la Cassazione ha confermato la legittimità di considerare il possesso di auto storiche o di lusso come indice di capacità reddituale, spostando sul contribuente l’onere di provare che il possesso di quel veicolo non deriva da redditi in nero ma da altre risorse (es. redditi esenti, vincite, risparmi accumulati) . In altre parole, il Fisco non deve provare nulla oltre al fatto che l’indicatore esiste (auto posseduta); spetta al contribuente, “messo in condizione di difendersi”, dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore . Questa è la regola sancita anche dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione (es. Cass. ordinanza n.16122/2018) . Dunque, se Tizio dichiara €20.000 annui ma possiede una Ferrari, è presumibile che il suo reddito reale sia molto superiore, a meno che provi che l’auto è stata acquistata con fondi leciti non reddito (donazioni, risparmi pregressi).

Accertamento: L’Agenzia notifica un invito al contraddittorio al contribuente, indicando l’incoerenza riscontrata (es: spese per auto vs reddito dichiarato). Se il contribuente non fornisce spiegazioni convincenti, l’Ufficio emette un avviso di accertamento sintetico, rideterminando il reddito per quell’anno in misura tale da giustificare il possesso dell’auto. Ad esempio, se secondo i calcoli l’auto comporta spese per €15.000/anno (assicurazione, carburante, ammortamento capitale), e il soggetto ha dichiarato solo €10.000, il Fisco potrebbe accertare un reddito sinteticamente di €15.000 (o anche sommare altre spese-indice).

  • Difesa nel redditometro: Il contribuente deve presentare prove che giustificano la disponibilità economica. Ad esempio: dimostrare che l’auto è stata comprata con denaro non frutto di reddito imponibile (era un’eredità, oppure i genitori hanno pagato, oppure è stata venduta un’immobile e reinvestito il capitale già tassato) . Oppure provare che i costi di mantenimento dell’auto sono sostenuti da terzi o coperti da redditi esenti (es. un regalo, un prestito, ecc.). Se riesce a provare che non c’è reddito nascosto, l’accertamento va annullato. Spesso si arriva a un concordato: se alcune spese restano ingiustificate, il contribuente può prospettare un importo di reddito maggiore accettabile, evitando il contenzioso.

Va evidenziato che il redditometro riguarda le persone fisiche. Quindi, se l’auto è intestata a una società, formalmente il redditometro non colpisce la società (che eventualmente subisce altri tipi di controlli). Tuttavia, c’è un legame: nelle piccole imprese familiari spesso l’auto aziendale viene usata come auto personale del socio. In tal caso, il Fisco può agire su due fronti: 1) sul fronte societario, contestando il bene a socio e la deduzione costi; 2) sul fronte personale, se il socio è anche fiscalmente trasparente (tipico delle società di persone) o prende utili dalla società, potrebbe essere comunque soggetto a redditometro sul tenore di vita. Ad esempio, se la società di persone ha intestato un’auto di lusso e il socio dichiara poco, l’Ufficio potrebbe sospettare che il socio stia godendo indirettamente di redditi non tassati.

A volte, per eludere il redditometro, i consulenti suggeriscono di intestare l’auto alla società (così l’auto non figura come spesa personale). Questo però “sposta” il problema sul terreno dei beni ai soci e delle deduzioni limitate: in pratica si sceglie il “male minore”. Se si percorre questa strada, è bene farlo correttamente: ovvero assegnare ufficialmente l’auto al socio come fringe benefit (in modo che il socio paghi tasse sul benefit e quindi il redditometro non scatterà, dato che quel benefit è già reddito dichiarato) . La società in tal caso deduce il 70%. Così nessuno potrà dire che il socio vive oltre il reddito, perché il valore d’uso dell’auto risulta nel suo reddito imponibile.

In sintesi: L’auto di lusso può far emergere un problema sia sul reddito personale (redditometro) sia sulla deducibilità in capo alla società. Il contribuente deve essere pronto a giustificare la legittima provenienza delle risorse con cui mantiene quell’auto . Al contempo, se l’auto è in carico a una società a ristretta base, deve aspettarsi un controllo sull’aspetto “beni ai soci”. Spesso la difesa implica far vedere che il denaro per l’auto proveniva da utili già tassati o riserve disponibili (se la società aveva utili accumulati, l’acquisto dell’auto di lusso può essere giustificato senza extra redditi, anche se resta la non deducibilità dei costi per la società). Anche il regime forfettario merita menzione: un contribuente in regime forfait non dichiara analiticamente costi, ma se acquista un’auto costosa può comunque finire nel mirino del redditometro, perché il suo basso reddito forfettario potrebbe apparire incoerente col tenore di vita (es. incassi forfait €30k ma acquisto auto da €50k) .

6. Indagini finanziarie e altre prove “esterne”

Infine, un accertamento può scaturire non da un errore formale ma da scoperte fatte tramite indagini finanziarie o accessi. La Guardia di Finanza ha ampi poteri di controllo: ad esempio durante una verifica fiscale in azienda possono ispezionare documenti, registri e anche beni come le autovetture presenti. La Cassazione ha ritenuto legittimo che, durante un accesso nei locali aziendali, i verificatori controllino anche l’auto aziendale parcheggiata in sede, senza necessità di autorizzazione della Procura (in quanto non è domicilio privato ma pertinenza dell’azienda) . Ad esempio, se trovano nell’auto documentazione extracontabile (es. una seconda contabilità nascosta in una pen drive nel vano portaoggetti), possono sequestrarla e usarla come prova . Ci sono casi di cronaca in cui pen drive e appunti trovati nell’auto del dirigente hanno portato alla scoperta di evasione, e la Cassazione (sent. n.36474/2021) ha confermato che tali prove sono utilizzabili . Dunque, l’auto aziendale se si trova nei locali aziendali può essere perquisita dai verificatori al pari di un armadio.

Inoltre, tramite le indagini finanziarie (art. 32 DPR 600/73), l’Agenzia può analizzare i conti bancari aziendali e personali. In questo contesto, potrebbero emergere elementi come: – Pagamenti di spese auto (carburanti, pedaggi) fatti con carta aziendale in giorni festivi o orari non lavorativi, suggerendo uso personale dell’auto senza fringe. – Prelievi o versamenti di contante legati a spese auto. – L’acquisto stesso di un’auto, se avvenuto con bonifico: se l’importo esce dal conto dell’amministratore ma non trova giustificazione nei suoi redditi, può far scattare un accertamento sintetico.

Le presunzioni legali in ambito finanziario sono insidiose: ogni accredito su conti di soggetti economici può essere considerato ricavo tassabile salvo prova contraria, e ogni prelevamento non giustificato può essere indice di spesa non registrata. Nel contesto auto, immaginiamo che la GdF veda bonifici mensili dal conto della società verso il conto personale del socio con causale “carburante” oppure nessuna causale: potrebbero pensare a un prelievo occulto per spese personali, se non c’è un rimborso spese documentato.

Difesa e prevenzione: Tenere una chiara documentazione sull’uso dell’auto è fondamentale. Ad esempio: schede carburante con indicazione del veicolo e percorrenze, eventuale registro di utilizzo se l’auto è condivisa tra più persone (per evitare confusione su chi la usava e quando). In caso di verifica, poter mostrare che l’azienda ha regole sull’uso privato (es. divieto o pagamento di rimborso) aiuta a respingere presunzioni di benefit occulto. Se emergono incongruenze dai conti bancari, preparare giustificazioni: es. “questo pagamento era per manutenzione dell’auto, ma l’auto è strumentale e serve per…”.

In generale, quando l’accertamento scaturisce da prove esterne (documenti, movimenti bancari), la difesa dev’essere focalizzata sulla spiegazione logica e supportata da evidenze. Ad esempio, se contestano che il socio usava l’auto perché la carta carburante mostra rifornimenti di sabato e domenica: si può controbattere che il socio svolgeva attività di guardiania anche nel weekend, oppure che l’auto veniva data in uso alternato a un dipendente (se documentabile). Oppure, portare testimonianze o email che provano che in quei weekend il socio era in viaggio d’affari.

Dopo aver analizzato le varie tipologie di contestazioni, passiamo ora a cosa fare concretamente quando arriva un avviso di accertamento e come impostare, con il proprio avvocato, una linea difensiva efficace.

Come difendersi da un accertamento sulle auto: strategie legali

Affrontare un accertamento fiscale richiede un mix di competenze: tecniche tributarie, capacità di raccogliere prove fattuali e conoscenza delle procedure. Il ruolo dell’avvocato tributarista o del consulente esperto è determinante per guidare il contribuente nelle scelte giuste. Ecco i passi e le strategie principali dal punto di vista difensivo:

Valutazione iniziale e azioni immediate

Appena ricevuto un avviso di accertamento relativo all’auto, è importante: – Leggere attentamente l’atto: capire quale annualità, quali imposte (IRES, IRAP, IVA, IRPEF) e quali motivazioni. Controllare se l’accertamento è “esecutivo” (oggi di norma lo è) e i termini per il pagamento/ricovero. – Verificare la presenza o meno di un contraddittorio preventivo: ad esempio negli accertamenti sintetici (redditometro) è obbligatorio un invito al contraddittorio prima dell’atto finale. Se mancato, l’atto potrebbe essere nullo. – Tempistiche: si hanno 60 giorni per presentare ricorso alla Commissione Tributaria, ma nel frattempo se si intende evitare misure cautelari conviene valutare istanze di sospensione o definizione.

Le opzioni immediate sono: – Tentare un’adesione all’accertamento (accertamento con adesione): consente di discutere con l’Ufficio prima del ricorso, eventualmente trovare un accordo (riducendo sanzioni a 1/3) o chiarire alcuni aspetti. Durante questo, i termini di impugnazione si sospendono per 90 giorni. Può essere utile se si riconosce parzialmente la pretesa e si punta a uno sconto. – Se l’importo è elevato e si ritiene l’accertamento infondato, predisporre il ricorso senza indugio, magari accompagnato da istanza di sospensione all’organo giudicante (per evitare di pagare 1/3 subito, anche se in caso di atti 2023-2026 la riscossione è sospesa fino a sentenza di primo grado grazie alle nuove norme). – Pagare con riduzione sanzioni: in alcuni casi, se la posizione è debole, conviene pagare entro 60 giorni beneficiando della riduzione a 1/3 delle sanzioni (istituto dell’acquiescenza). Ad esempio per piccoli importi.

Checklist difensiva interna: È bene insieme all’avvocato fare un inventario: – Qual è la tipologia di contestazione? (deduzione costi, fringe benefit, IVA, bene a socio, redditometro…). – La norma applicata dal Fisco è corretta? (Es: hanno preteso 20% IRAP ma la società è di capitali => errore dell’ufficio, come da Cass. 11791/2024 ). – Ci sono precedenti giurisprudenziali utili? (Si raccolgono sentenze pertinenti: es. Cass. 16190/2024 su indispensabilità, Cass. 36474/21 su perquisizioni valide, Cass. 16122/18 su onere prova redditometro, etc.). – Quali prove fattuali possiamo raccogliere a nostro favore? (documenti di utilizzo, testimonianze di colleghi, e-mail di lavoro collegate all’uso dell’auto, estratti contabili che mostrano rimborsi, ecc.).

Argomentazioni tecniche e normative da far valere

A seconda del caso, ci sono argomenti giuridici specifici. Eccone alcuni: – Inerenza e percentuali forfettarie: Sottolineare che il 20% è una presunzione assoluta per IRES, ma che non implica che l’auto sia estranea all’attività. Se l’ufficio osa dire “non puoi dedurre nulla”, citare la giurisprudenza che riconosce il diritto alla quota minima se c’è inerenza generica . Se contestano IRAP, citare Cass. 11791/2024: art.164 TUIR non si applica all’IRAP per società di capitali, quindi quell’accertamento è infondato in diritto . – Onere della prova: in caso di redditometro, richiamare che sì, le presunzioni hanno efficacia legale, ma basta prova contraria anche per presunzioni redditometro (es. dimostrare che il bene è stato pagato con redditi di anni precedenti esenti) . Se l’ufficio non ha considerato spiegazioni date, può aver violato il contraddittorio. – Beni ai soci: evidenziare eventuali errori procedurali (ad es. manca indicazione dell’art.67 TUIR in motivazione?), oppure far presente se il socio ha pagato qualche corrispettivo (magari l’ufficio non ne ha tenuto conto) e chiedere di ridurre il reddito diverso per la quota pagata. Inoltre, se la società è di persone, ricordare la Circ. 36/E che permette di evitare doppia imposizione in parte (questo serve a convincere magari a non insistere sul recupero oltre). – IVA autocarro: se il veicolo era oggettivamente un autocarro secondo le carte, insistere su quello. La Cassazione ha in passato dato ragione a contribuenti quando l’auto aveva due posti, griglia e carrozzata come furgone (es. Cass. 8584/2016). Quindi portare foto e libretto per mostrare che era ragionevole considerarlo strumentale. Se l’utilizzo privato c’è stato, magari ammetterlo ma come fatto episodico che non muta la destinazione principale. – Statuto del contribuente: verificare se durante l’accesso la GdF ha rispettato le garanzie (se l’auto era in luogo privato, serviva autorizzazione procura; controllare art.52 DPR 633/72) . Un’irregolarità grave nell’accesso o sequestro di documenti potrebbe portare a eccepire l’inutilizzabilità delle prove raccolte. – Calcoli e sanzioni: controllare il ricalcolo del fisco, ad es. se hanno sbagliato le percentuali (capita: a volte applicano 40% deducibilità invece di 20% per anni vecchi, ecc.). Anche le sanzioni: sono state calcolate correttamente? C’è cumulo giuridico eventualmente? Si può chiedere al giudice di valutare la non punibilità per obiettiva incertezza, specie su fringe benefit in anni in cui la normativa cambiava (es. emissioni CO2). – Circolari e documenti di prassi: citare circolari AE quando favorevoli. Ad esempio la Circ. 1/E/2008 o 60/2008 per IRAP (afferma che per società di persone non in bilancio valgono regole IRPEF) ; Circ. 24/E/2012 per beni ai soci (spiega come determinare il reddito diverso e riconosce alcune esclusioni) ; Circ. 5/E/2013 sul redditometro (stabiliva che il contraddittorio è fondamentale). Le circolari non vincolano i giudici ma possono orientare.

Raccolta di prove a sostegno

Questo aspetto è cruciale: documentare l’uso aziendale. La difesa può essere vinta o persa sulla credibilità delle prove. Alcuni esempi utili: – Libri e registri interni: se esiste un registro delle uscite dei veicoli aziendali, portarlo. Se non c’è, creare un prospetto riepilogativo dei viaggi di lavoro fatti con quell’auto (date, destinazioni, clienti incontrati). – Agenda/Appuntamenti: mostrare che in corrispondenza di quei viaggi c’erano incontri d’affari. – Rimborsi spese: se il dipendente ha avuto rimborsi chilometrici o di carburante, dimostra che l’uso era conteggiato in contesto lavorativo. – Telepass e ricevute: estratti Telepass con tragitti verso clienti/fornitori, ricevute di parcheggi in orario ufficio presso sedi clienti. – Foto e caratteristiche tecniche: come detto, se contestano autocarro, foto dell’interno del veicolo con attrezzature, copia del libretto che riporta 2 posti e categoria N1. – Contratti assicurativi: interessante notare che se un’auto è assicurata come uso promiscuo dipendente, l’assicurazione lo indica. Far vedere che la polizza era intestata all’azienda e magari aveva clausole business. – Testimonianze: talvolta nel processo tributario si possono produrre dichiarazioni scritte di persone terze (non è deposizione orale ma possono avere valore indiziario). Es: far dichiarare a un dipendente che l’auto era principalmente usata per compiti aziendali e che l’ha vista raramente usata dal capo per scopi privati. – Documenti societari: se l’auto era prevista da un regolamento aziendale o da un verbale del CDA per finalità aziendali (es. auto data al direttore commerciale per visite clienti), presentarlo.

L’obiettivo è smontare le presunzioni del Fisco: se loro presumono uso personale, noi mostriamo utilizzo aziendale; se presumono benefit non tassato, noi mostriamo che il dipendente in realtà contribuiva ai costi (ad esempio esibendo cedolini paga dove c’è una trattenuta – se c’è stata). Anche dettagli apparentemente minori possono aiutare: ad esempio, se la vettura in questione ha il logo aziendale stampato sulla fiancata, è più credibile che venisse usata per rappresentanza aziendale e meno come auto privata occulta.

Procedura del contenzioso tributario

Se si decide di impugnare l’accertamento, ci si muove così: 1. Ricorso introduttivo in Commissione Tributaria Provinciale (di solito, entro 60 gg dalla notifica accertamento, fatti salvi sospensioni per adesione). Il ricorso va redatto dal difensore abilitato (avvocato o commercialista) e contiene i motivi di diritto e le richieste (annullamento/riduzione avviso). Va allegata la documentazione probatoria sin dall’inizio, per quanto possibile. 2. Discussione in primo grado: Oggi si può optare per udienza pubblica o decisione solo su atti. In casi tecnici come questi spesso è utile l’udienza per spiegare ai giudici la situazione (magari mostrando copie di sentenze, evidenziando errori del fisco). 3. Se la CTP decide e non si è soddisfatti, si può appellare in Commissione Regionale. La CTR rivaluta il caso in fatto e diritto. 4. Corte di Cassazione: eventuale ultimo grado solo per motivi di diritto, se ci sono questioni giuridiche controverse (es: diverse interpretazioni su deducibilità IRAP, ecc.).

Durante il contenzioso si può chiedere la sospensione dell’atto se c’è pericolo di danno grave dalla riscossione. Con la riforma del 2022, l’onere della prova dovrebbe essere a carico dell’ente impositore su fatti costitutivi (art.7, co.5-bis D.Lgs.546/92) , il che in teoria avvantaggia i contribuenti: ad esempio, per dimostrare l’assenza di inerenza totale dovrebbe essere il Fisco a provare che l’auto non serviva all’impresa. Questo potrebbe essere invocato nelle difese per ribaltare l’onere su alcuni punti.

Un’ultima risorsa: se ci si sente dalla parte della ragione ma si viene sconfitti nei primi gradi, ricordare che c’è sempre la Cassazione come giudice di legittimità. La Cassazione tributaria in questi anni ha emesso pronunce importanti a tutela dei contribuenti (ne abbiamo citate diverse). Sapere che in ultimo grado esiste un giudice terzo che può correggere errori di diritto può dare fiducia a portare avanti principi giusti, benché ci voglia tempo e costo.

Esempi pratici e simulazioni

Per chiarire come applicare concretamente difesa e calcoli, proponiamo alcuni casi pratici simulati:

Caso 1: Deducibilità costi oltre limiteSituazione: Beta Srl (società di servizi) ha dedotto nel 2025 €15.000 di spese per un’auto aziendale non strumentale. L’auto (una berlina media) non è assegnata a nessuno come fringe. L’Agenzia rileva che poteva dedurre solo il 20%: su €15.000 = €3.000. Ha quindi dedotto €12.000 di troppo. Accertamento: recupero IRES su €12.000 (aliquota 24% → €2.880 imposta). Sanzione 90% su €2.880 = €2.592. Interessi 4 anni ~ €460. Totale richiesta ~ €5.930. Difesa: Beta Srl, in ricorso, ammette l’errore (deduzione eccessiva) ma chiede la disapplicazione della sanzione per buona fede: sostiene che la norma era ambigua perché l’auto era usata solo per lavoro (non c’è riuscita però a provare indispensabilità). La CTP potrebbe ridurre la sanzione magari al minimo (1/3) se ritiene la buona fede, oppure Beta Srl può aderire all’accertamento e pagare imposta + sanzione ridotta 1/3 = €864 + interessi per chiudere.

Caso 2: Fringe benefit non tassato (dipendente)Situazione: Gamma Spa assegna un’auto aziendale al dirigente vendite per uso promiscuo, ma per negligenza non gli imputa il fringe benefit in busta paga nel 2024. L’azienda comunque deduce il 70% dei costi (€7.000 dedotti su €10.000 spesi). Accertamento: L’Agenzia contesta due cose: (a) alla società, che non avendo tassato il fringe in realtà non poteva dedurre al 70%, quindi riporta la deduzione a 20% → costi indebiti €5.000, imposta IRES recuperata €1.200, sanzione 90% €1.080; (b) al dirigente, un reddito da fringe non dichiarato pari al benefit calcolato (supponiamo €5.000 anno) con IRPEF evasa ~€2.150 (aliquota 43%), sanzione 30% ~€645. Difesa: Gamma Spa e il dirigente presentano ricorso congiunto. Argomentano che l’omessa tassazione è frutto di errore contabile, ma l’auto era effettivamente assegnata per lavoro e il dirigente ha rimborsato alcune spese (esibiscono ricevute di carburante pagate da lui). Chiedono di annullare le sanzioni applicando l’art.6 comma 5-bis del D.Lgs.472/97 (errore scusabile). Inoltre la società evidenzia che ha comunque indicato in nota integrativa l’assegnazione dell’auto, quindi non c’era volontà di occultare. L’Ufficio in sede di adesione potrebbe accordare la non applicazione di parte delle sanzioni se riconosce la cooperazione. Resta però l’obbligo di versare le imposte dovute. Il dirigente magari potrebbe chiedere di far pagare l’IRPEF alla società (essendo sostituto inadempiente). Una possibile soluzione è che Gamma Spa paghi sia la sua IRES sia l’IRPEF del dirigente (sanando l’omessa ritenuta) beneficiando della definizione agevolata delle sanzioni (1/3). In cifre: IRES €1.200 + IRPEF €2.150 + sanzioni ridotte totali ~€575 + interessi ~€300 = circa €4.225.

Caso 3: Bene a socioSituazione: Omega SNC (2 soci) possiede un’auto che di fatto usa principalmente il socio A per scopi personali. In contabilità Omega deduce 20% costi (€2.000 su €10.000), il resto non dedotto. Nessun addebito al socio. Accertamento: L’AE considera l’auto bene a socio: (a) nega deduzione anche del 20% alla società (aggiunge €2.000 reddito a Omega, IRPEF soci essendo SNC: supponiamo aliquota marginale 43% per socio A) → maggiore imposta €860 complessiva ripartita tra i soci in trasparenza, sanzione 90% €774; (b) calcola reddito diverso in capo ad A: valore di mercato uso €8.000 (l’auto è di medio-alto valore e considera costi totali come benefit) meno corrispettivo pagato €0 = €8.000 reddito non dichiarato per A, IRPEF €3.440, sanzione 30% €1.032. Totale preteso dal socio A (che è poi anche coobbligato per la quota di imposta società): ~€860+€774 via SNC + €3.440+€1.032 a lui, = €6.106 più interessi. Difesa: Omega SNC in ricorso contesta l’indeducibilità totale, sostenendo che il 20% andava comunque riconosciuto perché l’auto qualche uso aziendale l’aveva (portano foto dell’auto col logo aziendale usata per consegne locali). Citano Cass. che “anche uso solo aziendale se non indispensabile comporta limite 20%, non zero” – il che paradossalmente li danneggia perché l’Ufficio ha tolto pure quello, ma loro vogliono indietro il 20%. Il socio A invece prova a dimostrare che ha pagato alcune cose: ad esempio, lui ha pagato l’assicurazione annuale di tasca sua €1.000 e un garage per l’auto. Chiede che almeno quell’importo riduca il reddito diverso (nelle istruzioni AE si dice di confrontare valore normale e corrispettivo “annuo”: se il socio ha sostenuto direttamente spese, le considera corrispettivo?). Non è chiarissimo, ma il difensore potrebbe sostenere che quelle spese equivalgono a un corrispettivo in natura. La Commissione potrebbe riconoscere almeno il costo carburante pagato dal socio come riduzione del benefit tassabile. Per la società, è probabile confermino l’indeducibilità: la norma “non deducibilità in ogni caso” è perentoria . Però se mostrano qualche documento d’uso aziendale, magari almeno IRAP su quel costo (se la pagano) la possono recuperare. Il socio A, se porta prova di redditi esenti o risparmi che spiegano come mantiene l’auto, potrebbe ottenere la riduzione del reddito presunto via redditometro (ma qui è reddito diverso, un po’ diverso).

Caso 4: Accertamento sinteticoSituazione: Mario, consulente in regime forfettario, dichiara reddito €25.000 anno. Nel 2025 compra una Porsche usata per €60.000, intestata a sé medesimo. Non deduce nulla perché forfettario, ma l’acquisto risulta (PRA, spese immatricolazione). Accertamento sintetico: L’Agenzia vede che con €25k l’anno Mario ufficialmente non potrebbe permettersi Porsche e alto tenore. Lo convoca a spiegare. Mario durante il contraddittorio esibisce estratto conto dove evidenzia che €30.000 dei €60.000 provenivano da un suo conto risparmi alimentato con vincite al gioco (ha documenti di vincite al poker sportivo esenti) e €30.000 erano un prestito a tasso zero dallo zio (esibisce contratto di mutuo infruttifero registrato). Queste sono prove che la spesa auto non deriva da redditi non dichiarati. Se l’Ufficio le accetta, potrebbe non emettere l’accertamento. Se fosse ostinato, Mario ha ottime chance in ricorso di vincere, poiché la giurisprudenza (Cass. n.14885/2019, ad esempio) considera valida la prova di risparmi accumulati per giustificare lo scostamento . Inoltre Mario potrebbe far notare che essendo forfettario, per definizione le spese non entrano nel calcolo fiscale, quindi il redditometro classico mal si applica: ma su questo la legge non lo esonera, è solo un argomento equitativo.

Caso 5: Verifica GdF in aziendaSituazione: Durante una verifica fiscale presso Delta SRL, la Guardia di Finanza nota che l’auto aziendale del titolare è parcheggiata nel cortile. Chiedono di ispezionarla e trovano nel cassetto una chiavetta USB. Analizzandola (senza attendere autorizzazione, in quanto luogo aziendale), scoprono file excel con annotazioni di vendite in nero dell’azienda. Usano questi file per quantificare maggiori ricavi non dichiarati e fanno un PVC. Aspetti legali: Delta SRL contesta che l’auto era uso promiscuo del socio e parcheggiata in un’area che è anche privata. Ma i militari replicano che è area pertinenziale dell’azienda e l’auto, essendo intestata a società, è suscettibile di ispezione senza mandato . Cass. 36474/21 è dalla loro parte. In ricorso, Delta prova a sostenere che quell’accesso era illegittimo perché l’auto in realtà era su suolo privato non aperto all’azienda, ma se non è convincente il giudice ammetterà la prova. E Delta SRL verrà sanzionata per i ricavi in nero. Morale: non nascondete le “seconde contabilità” in auto aziendale! Dal punto di vista difensivo, c’è poco da salvare se i documenti provano evasione. Forse ridurre sanzioni mostrando pentimento attivo (es. adesione con pagamento immediato, ravvedimento su periodi non accertati ancora, ecc.).

Domande frequenti

D: Cosa si intende esattamente per “auto aziendale non strumentale”?
R: Si intende qualsiasi veicolo intestato all’azienda (o utilizzato nell’attività) che non è indispensabile per lo svolgimento dell’attività e che può avere un utilizzo anche privato. In pratica, tutte le auto aziendali che non rientrano tra i beni strumentali al 100% sono considerate “non strumentali” ai fini fiscali, anche se di fatto vengono utilizzate principalmente per lavoro. Esempio: l’auto data al direttore commerciale per visitare clienti è certamente utile all’impresa, ma non è strettamente necessaria (potrebbe in teoria usare mezzi pubblici o noleggi occasionali): dunque è non strumentale fiscalmente . La conseguenza è che per queste auto si applicano i limiti di deducibilità (20% dei costi, tetto €18.075, etc.). In sintesi, quasi tutte le auto delle flotte aziendali rientrano in questa categoria: auto di rappresentanza, auto per dirigenti, vetture date in uso promiscuo, company car per benefit, etc. . Solo quei veicoli senza i quali proprio non si potrebbe esercitare l’attività (o destinati a noleggio/taxi) sono “strumentali” ed esclusi da tali limiti.

D: Quali percentuali di costi posso dedurre e di IVA posso detrarre per le auto aziendali?
R: Riassumiamo le percentuali chiave (2026). Per le imposte sui redditi (IRES/IRPEF): – Deducibilità costi impresa: 20% in generale per le auto non strumentali (con limite di costo €18.075,99 per autovetture); 70% se l’auto è assegnata a un dipendente con fringe benefit tassato; 80% per agenti di commercio; 100% solo se auto strumentale esclusiva dell’attività o ad uso pubblico . I professionisti deducono 20% ma solo su un veicolo.
Per l’IVA: – Detraibilità IVA: 40% per le auto non utilizzate esclusivamente nell’attività; 100% se uso esclusivo d’impresa o per agenti di commercio; in rari casi 0% (ad es. alcune moto non strumentali sopra 350cc) . Queste percentuali valgono sia sull’acquisto sia sulle spese di mantenimento (carburante, manutenzione). Esempio: una piccola azienda che ha un’auto usata dall’amministratore: dedurrà il 20% delle spese relative (ammortamento, carburante, assicurazione) e detrarrà il 40% dell’IVA su tali spese . Se invece quell’auto fosse assegnata a un dipendente con fringe benefit, la società dedurrebbe il 70% dei costi, ma l’IVA resterebbe comunque detraibile al 40% (a meno che l’auto sia un caso di uso esclusivo) . Quindi la differenza tra 20% e 70% incide sulle imposte dirette, mentre l’IVA resta limitata al 40% in entrambi i casi (salvo eccezioni specifiche).

D: Se un’auto aziendale viene usata solo per lavoro, posso dedurre più del 20% provandolo?
R: Purtroppo no, in generale. Il limite del 20% è fisso e insuperabile per legge ai fini delle imposte sui redditi (art.164 TUIR), a meno che il veicolo sia effettivamente un bene strumentale indispensabile per l’attività . Anche se lei tiene un dettagliato diario di bordo che mostra che l’auto non viene mai usata nei weekend e serve solo per i cantieri, non potrà dedurre oltre il 20% (salvo appunto che il veicolo sia di quelli senza i quali l’attività non può svolgersi). La Cassazione ha confermato che nemmeno l’uso esclusivo aziendale dà diritto a deduzione integrale se il veicolo non è indispensabile per l’attività . Quindi le prove sull’uso servono soprattutto a difendersi da contestazioni peggiori – ad esempio, se il Fisco volesse addirittura disconoscere anche quel 20% sostenendo che l’auto è del tutto estranea all’attività, allora le sue prove possono convincere che l’auto era effettivamente utilizzata per lavoro e quindi almeno il 20% spetta. Ma non permettono di ottenere in giudizio una deduzione maggiore del 20% prevista per legge.
Eccezione: il discorso cambia per l’IRAP: ai fini IRAP, se lei è una società di capitali e l’auto è effettivamente usata nell’attività, in giudizio si può sostenere la deduzione integrale secondo il principio di derivazione da bilancio . Infatti l’art.164 TUIR non si applica all’IRAP (come da Cass.11791/2024 ). Quindi in teoria si potrebbe dedurre più del 20% per IRAP provando che l’uso è inerente (questo è valso in alcune cause recenti). Ma per IRES/IRPEF, niente da fare oltre i forfettari.

D: La Guardia di Finanza può perquisire un’automobile aziendale durante un controllo fiscale?
R: , può farlo a certe condizioni. Se l’autovettura è di proprietà dell’azienda (o comunque ad essa intestata) e si trova nei locali aziendali o loro pertinenze al momento della verifica, i verificatori possono ispezionarla e acquisire documenti in essa contenuti senza un mandato del magistrato . La Cassazione ha stabilito che l’auto aziendale, quando è funzionalmente collegata all’attività (es. parcheggiata in azienda durante l’orario di lavoro), non è equiparata a domicilio privato e quindi rientra nel potere di accesso ex art.52 DPR 633/72 (norma sulle ispezioni fiscali) . Viceversa, se l’auto aziendale si trova in un luogo che è anche domicilio privato (es. nel garage dell’amministratore a casa sua), i verificatori per accedervi dovrebbero ottenere un’autorizzazione della Procura, a meno che il titolare non dia consenso spontaneo . In pratica, comunque, se durante un accesso in azienda l’auto aziendale è lì, è ispezionabile al pari di un archivio. Ci sono stati casi in cui la GdF ha trovato pen drive con “contabilità parallela” nascoste nell’auto del dirigente; la Cassazione ha ritenuto valide le prove acquisite così . Quindi è lecito aspettarsi che guardino anche nell’auto (bagagliaio, vano portaoggetti) cercando documentazione fiscale occulta, proprio come controllerebbero un armadio. Il contribuente può assistere e far presente se qualcosa è strettamente personale; ma se si oppone senza motivo, rischia di peggiorare la situazione. In caso di perquisizione in zona mista (es. l’auto è in un garage anche domicilio), l’eventuale mancanza di autorizzazione renderebbe difficilmente utilizzabili le prove, ma conviene evitare conflitti sul momento – meglio collaborare e poi far valere legalmente eventuali irregolarità in sede di ricorso.

D: Ho una ditta individuale in regime forfettario: le regole sulle auto valgono anche per me?
R: Se è in regime forfettario (tassazione 15%/5% su base forfettizzata), lei non deduce analiticamente nessun costo, poiché le spese sono già contabilizzate forfettariamente nel coefficiente di redditività. Quindi, paradossalmente, tutte le limitazioni viste finora non si applicano direttamente: il suo reddito imponibile è calcolato come percentuale dei ricavi indipendentemente dall’auto. Ciò significa che non può dedurre nulla dell’auto (nemmeno quel 20%), ma in cambio sta pagando un’aliquota molto bassa sul reddito determinato forfettariamente .
Tuttavia, attenzione: anche se il regime è semplificato, non la esonera da possibili controlli sul tenore di vita. Come detto, se un contribuente forfettario acquista un’auto molto costosa, il Fisco potrebbe comunque riscontrare incoerenza tra incassi dichiarati (forfettari) e capacità di spesa . In tal caso, potenzialmente potrebbe attivare un accertamento sintetico chiedendo di giustificare con quali risorse è stata comprata l’auto . Inoltre, anche i forfettari se hanno una società possono incorrere nelle regole sui beni ai soci (ma se è ditta individuale, il concetto di bene a socio non si pone, perché lei come persona coincide con l’impresa). D’altra parte, il forfettario non detrae IVA sugli acquisti (non la addebita nemmeno): quindi se compra un’auto, paga tutta l’IVA e basta – non c’è il problema del 40% IVA perché non ha diritto a detrarre nulla. In conclusione: fiscalmente il forfettario non ha limiti di deduzione perché non deduce affatto; ma nei controlli può comunque essere oggetto di attenzione per redditometro. Conviene quindi, se si acquistano beni costosi in regime forfait, conservare documentazione che attesti eventuali risparmi o fonti finanziarie non tassabili usate per l’acquisto (così da poter rispondere a eventuali richieste del Fisco).

D: La mia SRL ha un solo socio e un’auto aziendale che usa lui: è vero che pago due volte le tasse sullo stesso costo auto (in capo alla società e al socio)?
R: Può succedere, se l’uso personale non è gestito correttamente. Spieghiamo: la società può dedurre solo il 20%, quindi di fatto l’80% dei costi auto viene tassato come maggior utile imponibile societario (prima tassazione). Poi, se il socio la usa a titolo gratuito, il Fisco può imputargli un reddito diverso pari al valore d’uso (seconda tassazione) . Non c’è alcun meccanismo automatico di credito d’imposta per evitare questa doppia tassazione economica, salvo il caso di società di persone (dove l’Agenzia con la Circ. 36/E/2012 ha previsto un parziale scomputo per evitare esagerazioni) . Per una SRL purtroppo è così: quell’80% di costi auto indeducibili aumenta l’utile tassato IRES, e inoltre il socio viene tassato su un benefit corrispondente proprio a quei costi. È una doppia imposizione economica (seppur giuridicamente colpisce soggetti e presupposti diversi).
Per evitare ciò, conviene far risultare che il socio paga qualcosa per l’uso: se versa un corrispettivo almeno pari al valore normale, allora non scatta il reddito diverso e la società, pur non deducendo l’80%, di fatto compensa con quel ricavo (che sarà tassato, ma almeno entra un’entrata) . Oppure, come già detto, meglio trasformare il tutto in fringe benefit: se il socio è anche amministratore con uno stipendio, includere l’auto come parte del compenso. Così la società deduce il 70% e il socio è tassato sul fringe (c’è ancora doppia tassazione parziale, ma almeno la società deduce di più e il socio tassa solo il benefit pari a circa il 30% dei costi) . Conclusione: Sì, senza accorgimenti c’è doppia tassazione. Ad esempio numerico: €100 di costo auto -> la società ne deduce 20, sui restanti 80 paga 24% di IRES = €19,2; il socio viene tassato magari su un benefit di €80 (valore d’uso), pagando IRPEF supponiamo 43% = €34,4. In totale quell’auto ha prodotto circa €53,6 di tasse (19,2+34,4) su €100 spesi! Questo succede davvero se non si struttura bene l’operazione. Mentre se lo si fa diventare fringe benefit: società deduce 70 (deduzione extra di 50 rispetto a 20, risparmia 12 di IRES), socio tassa un benefit più piccolo (circa 30 se fringe convenzionale): alla fine la somma delle tasse sarà più bassa.

D: Se l’auto aziendale la usano sia il socio che un dipendente, come si gestisce?
R: Situazione ibrida ma possibile: ad esempio, l’auto è a disposizione sia del socio amministratore sia di un dipendente (la usano alternativamente). Fiscalmente non c’è una norma che preveda la “co-assegnazione”. Occorre scegliere un trattamento e motivarlo: – Opzione 1: Assegnarla formalmente al dipendente (fringe benefit tassato a lui, deducibilità 70% in capo alla società). Il socio la usa occasionalmente ma idealmente dovrebbe pagare qualcosa per quegli utilizzi, oppure si cerca di considerarli marginali. – Opzione 2: Non assegnarla a nessuno formalmente, deducendo solo 20%. Allora però se il socio la usa anche solo in parte privata, scatta la regola dei beni ai soci su di lui (anche se la usa pure il dipendente). In casi di compresenza, l’Agenzia tende a guardare chi è l’utilizzatore principale. Se identificano il socio come principale fruitore, la tratteranno come bene a socio; se è principalmente il dipendente, come fringe benefit di quest’ultimo . Una suddivisione pro-quota del benefit (tipo 50% ciascuno) non è prevista chiaramente dalla norma. In pratica, la società dovrebbe evitare questa promiscuità: meglio assegnare ad una persona in via esclusiva (o socio o dipendente) contrattualmente. Se è già successo l’uso misto, in fase difensiva si può argomentare che l’uso del socio era sporadico e funzionale all’azienda (es. il socio accompagnava il dipendente in trasferta), quindi da non far scattare il reddito diverso (magari equiparabile a un uso di servizio) . Però è un terreno scivoloso: l’ufficio potrebbe comunque presumere un uso personale del socio se egli l’ha guidata anche fuori dall’orario di lavoro. Pertanto, il consiglio è di chiarire sempre l’intestazione d’uso del veicolo con un contratto o una delibera, per sapere chi ne ha il benefit. In mancanza, l’Agenzia potrà presumere liberamente e di solito colpisce il soggetto “forte” (il socio) per benefit occulto.

D: Cosa rischio in concreto se deduco più del dovuto o nascondo l’uso personale?
R: Il rischio è un avviso di accertamento con relativo recupero di imposte e sanzioni. Le sanzioni principali, per riassumere, sono: – Deduzione indebita di costi (IRES/IRPEF): sanzione pari al 90% della maggior imposta dovuta . Ad esempio, se ho dedotto 100 invece di 20, su quei 80 di differenza pago l’imposta relativa (poniamo 24% = 19,2) più una multa del 90% di 19,2 (cioè ~17,3). – IVA detratta indebitamente: sanzione 90% dell’IVA non spettante . Esempio, ho detratto €1.000 di IVA ma potevo solo 400 -> i 600 eccedenti attraggono multa del 90% = 540. – Bene a socio non dichiarato: il socio prende sanzione del 30% dell’IRPEF evasa (essendo reddito non dichiarato) . Quindi se su 5.000 di benefit occulto l’IRPEF era 2.000, multa 600. – Omessa comunicazione beni ai soci: sanzione fissa, in passato era €258, ora se ancora prevista è intorno a €500 (importo aggiornabile). Non è gravissima ma è un extra. – Società di comodo non dichiarata: sanzione 10% dell’IRES minima non dichiarata (variabile a seconda del caso). Questo si applica se la società avrebbe dovuto dichiararsi non operativa e non l’ha fatto. Inoltre, possibili conseguenze indirette: se dopo l’accertamento nasce un debito e non si paga, questo verrà iscritto a ruolo ed Equitalia (ora Agenzia Riscossione) potrà attivare mezzi esecutivi: ipoteche, fermo amministrativo dell’auto stessa, pignoramenti. In casi estremi, se l’auto era parte di uno schema di frode fiscale (tipo veniva usata per tenere documenti contabili segreti, o era intestata fittiziamente alla società per scaricare costi personali), potrebbero profilarsi reati tributari – ma non per la gestione dell’auto in sé, bensì per l’evasione sottostante (es. dichiarazione fraudolenta se si usano fatture false relative all’auto).
In definitiva, dal punto di vista economico il rischio è dover pagare: imposte arretrate + interessi + sanzioni (che possono essere molto salate, poi riducibili se si aderisce). Facciamo un esempio di ordine di grandezza: su €10.000 di costi auto contestati, aliquota IRES 24% -> imposta €2.400; interessi su 5 anni ~ €500; sanzione base 90% = €2.160 (che può scendere a €720 se si aderisce con riduzione a 1/3) . Totale quindi attorno a €5.000 su 10.000 di costi. Non rovina forse l’azienda, ma è un esborso pesante. E se gli anni contestati sono più di uno, si sommano più annualità. Senza contare il tempo e i costi professionali per gestire la difesa.
Il rischio reputazionale inoltre: un accertamento per auto di lusso su piccola società segnala un possibile abuso, e l’azienda potrebbe finire in una sorta di “sorveglianza” per il futuro. Meglio prevenire, applicando correttamente le norme ed eventualmente sfruttando le agevolazioni possibili (fringe benefit, contratti di locazione al socio, ecc.) per rimanere in regola.

Fonti e Riferimenti

Normativa:

  1. D.P.R. 22 dic 1986 n.917 (TUIR) – Art. 164, comma 1, lett. a), b), b-bis: limiti di deducibilità delle spese per autoveicoli aziendali (20% veicoli non strumentali, 70% se assegnati a dipendenti con fringe benefit, 80% agenti, 100% veicoli strumentali/pubblici) .
  2. TUIR art. 51, comma 4, lett. a) – Determinazione forfettaria del fringe benefit per veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (30% di 15.000 km * costo km ACI, al netto delle somme addebitate al dipendente) . Percentuali aggiornate dal 2020 in base alle emissioni CO₂ (25%, 30%, 50%, 60%) .
  3. D.P.R. 26 ott 1972 n.633 (IVA) – Art. 19-bis1, comma 1, lett. c): detrazione IVA al 40% per veicoli non utilizzati esclusivamente nell’attività d’impresa (deroga prorogata fino al 31/12/2028) . 100% detrazione solo per veicoli strumentali, ad uso pubblico o agenti di commercio .
  4. D.L. 13 agosto 2011 n.138, art.2 co.36-terdecies (conv. L.148/2011) – Disciplina dei beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari: in capo all’utilizzatore tassazione come reddito diverso della differenza tra valore normale e corrispettivo pagato; in capo al concedente indeducibilità integrale dei costi relativi . Provv. Ag. Entrate 2 agosto 2013 n.94902 – Modalità di comunicazione annuale dei beni concessi a soci/familiari.
  5. D.Lgs. 18 dic 1997 n.471 – Sanzioni tributarie: art.1 co.2 (90% imposta per infedele dichiarazione) ; D.Lgs. 471/97 art.6, co.6 (90% dell’IVA indebitamente detratta) ; D.Lgs. 471/97 art.11 (sanzione omessa comunicazione beni ai soci, oggi €250–€2.000, di prassi €500). D.Lgs. 18 dic 1997 n.472 – art.5 (non punibilità per errore scusabile), art.6 (circostanze attenuanti, es. ravvedimento).

Prassi e Documenti di prassi:

  1. Circolare Ag. Entrate 24/E del 15 giugno 2012 – Chiarimenti sulla tassazione dei beni concessi ai soci: calcolo del reddito diverso (art.67 TUIR) e indeducibilità per la società, con esempi e casi particolari .
  2. Circolare Ag. Entrate 36/E del 24 settembre 2012 – Ulteriori chiarimenti beni ai soci; previsione di evitare doppia tassazione per società di persone imputando quota di maggior reddito al socio utilizzatore (compensazione parziale) .
  3. Circolare Ag. Entrate 1/E del 2008 e 39/E del 2009 – (IRAP) Principio di inerenza “civilistica” per i costi da bilancio delle società di capitali: i limiti forfettari TUIR non operano ai fini IRAP, l’Amministrazione non può usarli per negare inerenza costi auto dedotti in bilancio .
  4. Risposta a interpello AE n.233/2025 (09.09.2025) – Optional auto aziendali: somme pagate dal dipendente per optional aggiuntivi non riducono il fringe benefit tassabile (vanno trattenute dal netto paga, ma la base imponibile benefit resta quella calcolata da tabelle ACI) .
  5. Risposta interpello AE n.237/2025 (10.09.2025) – Auto elettriche uso promiscuo: ricariche elettriche fornite dall’azienda entro un limite non sono fringe benefit; se il dipendente paga per km extra privati (energia elettrica) tali somme non si sottraggono dal valore forfettario ACI ai fini del fringe benefit .
  6. Circolare Ag. Entrate 5/E del 2013 – Accertamento sintetico (redditometro): importanza del contraddittorio e onere del contribuente di fornire prova contraria indicando, ad es., utilizzo di risorse esenti o patrimonio pregresso per finanziare spese. (Vedi anche Circ. 25/E 2012 su redditometro).
  7. Circolare G.d.F. n.1/1998 – Definizione di verifica fiscale e ambito dei poteri di accesso (art.52 DPR 633/72): l’auto aziendale in sede d’impresa rientra tra i luoghi ispezionabili senza necessità di autorizzazione giudiziaria .

Giurisprudenza:

  1. Cassazione Civ. Sez. Trib. ordinanza n.16190 dell’11/06/2024 – Imposte dirette, deducibilità costi auto: confermato che il limite 20% si applica per veicoli non indispensabili; l’uso esclusivo aziendale non basta a superare la forfettizzazione se manca l’indispensabilità. Principio: il legislatore distingue i veicoli indispensabili (deducibilità piena) da quelli semplicemente strumentali ma non essenziali (deducibilità forfettaria), per i quali si presume sempre un uso promiscuo potenziale .
  2. Cassazione Civ. Sez. Trib. ordinanza n.15679 del 05/06/2024 – IVA auto: afferma (controversamente) l’allineamento del criterio IVA a quello reddituale, sostenendo che anche ai fini IVA solo i veicoli indispensabili godono di detrazione integrale. Nota: Questa interpretazione equiparata è criticata da dottrina perché il dettato normativo IVA (40%) è diverso e non richiede indispensabilità, solo uso esclusivo . Caso di probabile revirement futuro.
  3. Cassazione Civ. Sez. Trib. sentenza n.36474/2021 (14/11/2021)Ispezione di autovettura aziendale durante verifica fiscale: legittima l’acquisizione di documenti extracontabili rinvenuti nell’auto aziendale data in uso promiscuo al dipendente, senza necessità di autorizzazione perché l’auto in quel contesto non è domicilio privato . Confermati i poteri di ricerca della GdF su beni aziendali in sede di accesso.
  4. Cassazione Civ. Sez. Trib. sentenza n.11791/2024 (02/05/2024)IRAP e costi auto: per le società di capitali (e società di persone in opzione bilancio) la base imponibile IRAP si determina ex art.5 D.Lgs.446/97 sul risultato di bilancio, inapplicabile l’art.164 TUIR e i suoi limiti . I costi auto vanno quindi dedotti integralmente se correttamente rilevati a conto economico, salvo verifica dell’inerenza secondo principi contabili . (Conforme a Cass. ordinanze nn.15115/2018, 7183/2021, 6492/2023 citate). Per le società di persone in regime naturale IRAP invece valgono le regole IRPEF (art.5-bis D.Lgs.446/97) .
  5. Cassazione Civ. Sez. Trib. ordinanza n.781/2024 – In tema di IRAP derivazione contabile: la deduzione di costi in misura maggiore dei limiti TUIR è ammessa subordinatamente alla prova dell’inerenza effettiva, onere a carico del contribuente (pur con nuovo art.7, c.5-bis, D.Lgs.546/92 che invertirebbe in teoria l’onere, la Cassazione ribadisce la necessità di prova da parte contribuente) . Conferma comunque che le forfetizzazioni TUIR non sono presunzioni valide in IRAP e il Fisco non può usarle per contestare l’inerenza .
  6. Cassazione Civ. Sez. VI-T ord. n.16122/2018 (19/06/2018)Accertamento sintetico – redditometro e auto di lusso: legittimo l’accertamento basato sul possesso di auto quale indice di capacità contributiva; principio: il redditometro dispensa il Fisco da ulteriori prove oltre all’esistenza degli indici, restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore . (V. anche Cass.21142/2016, 17487/2016 richiamate).
  7. Cassazione Civ. Sez. Trib. sentenza n.2804/2011 (05/02/2011) – (Tema: poteri di ispezione) Riconosce la ispezionabilità di un automezzo aziendale utilizzato da un amministratore senza autorizzazione della Procura, in quanto non luogo esclusivamente privato (precedente sul tema perquisizioni in auto, poi ribadito da pronunce successive es. Cass.24306/2018). Spesso citata in tema di legittimità di prove acquisite in auto aziendale .
  8. CTR / CTP Sentenze varie: (esempi rilevanti, non in Cassazione): CTP Milano n.744/2017 che annullò accertamento redditometro su auto d’epoca poiché il contribuente provò che costi manutenzione erano pagati con vecchi risparmi (confermando apertura verso prova contraria); CTR Lombardia 1077/2020 che ha ritenuto indeducibili costi Range Rover in una SRL immobiliare per carenza assoluta di inerenza (caso di “bene di lusso a socio”); CTR Lazio 3601/2019 che ha escluso sanzione omessa comunicazione beni ai soci per incertezza normativa oggettiva al debutto della norma (2012). (Queste non hanno valore di legittimità ma mostrano orientamenti applicativi.)

Il Fisco ti contesta la gestione dell’auto aziendale in uso promiscuo (dipendenti o amministratori) e recupera imposte, sanzioni e contributi? Sai che molti accertamenti sull’uso promiscuo dei veicoli sono tecnici, interpretativi e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Il Fisco ti contesta la gestione dell’auto aziendale in uso promiscuo (dipendenti o amministratori) e recupera imposte, sanzioni e contributi? Sai che molti accertamenti sull’uso promiscuo dei veicoli sono tecnici, interpretativi e spesso difendibili?

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:

– errata quantificazione del fringe benefit auto,
– applicazione non corretta delle percentuali ACI,
– uso promiscuo qualificato come uso esclusivamente personale,
– mancata o insufficiente applicazione delle ritenute,
– presunti vantaggi fiscali e contributivi indebiti.

Le conseguenze possono essere molto pesanti:

👉 recupero di IRPEF e addizionali,
👉 sanzioni e interessi,
👉 recupero contributivo e sanzioni previdenziali,
👉 rettifiche su più annualità,
👉 responsabilità anche in capo al datore di lavoro.

La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per auto in uso promiscuo non corretto?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 l’uso promiscuo è materia tecnica e regolata da criteri specifici,
👉 non ogni anomalia equivale a evasione,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.


Cos’è l’Accertamento per Auto in Uso Promiscuo

L’accertamento si fonda sull’idea che il contribuente:

– abbia applicato un fringe benefit errato,
– abbia sottostimato il valore imponibile dell’auto,
– abbia utilizzato criteri di calcolo non conformi,
– abbia escluso indebitamente il beneficio dall’imponibile.

👉 Ma l’auto in uso promiscuo segue regole precise che vanno applicate correttamente e contestualizzate.

La disciplina dipende da:

– tipologia del veicolo,
– data di immatricolazione,
– alimentazione e classe ambientale,
– criteri ACI vigenti nel periodo,
– modalità di utilizzo (promiscuo reale vs uso personale).


Perché il Fisco Contesta l’Uso Promiscuo

Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:

– il veicolo sia usato prevalentemente per fini personali,
– il fringe benefit sia calcolato in modo errato,
– le percentuali applicate non siano corrette,
– l’auto sia di fatto un benefit retributivo pieno.

👉 Ma il Fisco non può prescindere dall’analisi concreta dell’uso del veicolo e del criterio normativo applicabile.


Il Principio Chiave: Uso Promiscuo ≠ Uso Personale Automatico

Un principio fondamentale è questo:

👉 l’uso promiscuo non si trasforma automaticamente in uso personale imponibile al 100%.

Questo significa che:

– va rispettato il criterio forfetario di legge,
– il calcolo non dipende dai chilometri reali,
– conta la corretta applicazione delle percentuali ACI,
– non sono ammessi automatismi repressivi.

👉 Qui si costruisce la difesa principale.


Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato

L’accertamento è contestabile se:

– il Fisco ignora il criterio forfetario previsto dalla legge,
– applica percentuali non vigenti nel periodo corretto,
– disconosce l’uso promiscuo senza prova,
– presume un uso personale esclusivo,
– applica sanzioni piene per errori interpretativi.

👉 La presunzione non basta: serve un’analisi tecnica rigorosa.


Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026

Le contestazioni più frequenti riguardano:

– errata percentuale di tassazione del fringe benefit,
– veicoli immatricolati in periodi diversi con regole diverse,
– auto assegnate ad amministratori,
– mancanza di policy aziendali sull’uso del veicolo,
– confusione tra uso promiscuo e uso esclusivamente personale.

👉 Molti rilievi sono tecnici e difendibili.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Individuare il Criterio Normativo Corretto

La difesa parte dalla domanda chiave:

👉 quale disciplina era applicabile al veicolo nel periodo contestato?

È decisivo dimostrare:

– data di immatricolazione,
– normativa vigente nel periodo,
– corretta percentuale ACI applicata.

👉 Se il criterio è corretto, l’accertamento si riduce o cade.


🔹 2. Dimostrare la Corretta Qualificazione dell’Uso Promiscuo

Un principio fondamentale è questo:

👉 l’uso promiscuo si presume se il veicolo è assegnato per lavoro e vita privata.

È possibile dimostrare:

– lettera di assegnazione,
– policy aziendale sull’uso del veicolo,
– inquadramento contrattuale del beneficiario.

👉 Qui si vincono molte difese.


🔹 3. Contestare la Riqualificazione Automatica in Retribuzione Piena

La legge distingue tra:

– fringe benefit forfetario,
– retribuzione ordinaria.

👉 La riqualificazione richiede prova rigorosa dell’uso esclusivamente personale.


🔹 4. Far Valere Buona Fede e Assenza di Vantaggio Indebito

La difesa può dimostrare che:

– il datore ha applicato prassi ragionevoli,
– l’interpretazione era coerente con la normativa,
– non vi è stato intento evasivo.

👉 Questo incide fortemente su sanzioni e contributi.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Contraddittorio Preventivo

Serve per:

– chiarire il criterio di calcolo adottato,
– spiegare l’uso del veicolo,
– evitare l’atto definitivo.


🔹 Risposta a Questionari e PVC

Utile per:

– produrre contratti, policy e documentazione,
– dimostrare il corretto calcolo del fringe benefit,
– smontare la tesi dell’Ufficio.


🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– il valore imponibile è ricalcolato in modo errato,
– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora la disciplina applicabile.

👉 Molti accertamenti per auto in uso promiscuo vengono annullati o ridotti.


Il Punto Chiave: Errore di Calcolo ≠ Violazione Grave

Un principio essenziale è questo:

👉 un errore nel calcolo dell’auto in uso promiscuo non è automaticamente una violazione grave.

Questo significa che:

– il Fisco deve dimostrare il danno,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.

👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sugli accertamenti per auto in uso promiscuo è tecnica, giuridica e strategica.

L’avvocato:

– ricostruisce la disciplina applicabile,
– verifica il calcolo del fringe benefit,
– contesta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela datore e beneficiario da recuperi indebiti.

👉 Qui la specializzazione è decisiva.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– evitare il recupero di imposte e contributi indebiti,
– ridurre o annullare sanzioni e interessi,
– prevenire riqualificazioni future,
– mettere in sicurezza la gestione delle auto aziendali.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa in materia di accertamenti fiscali complessi richiede competenze avanzate.

Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in fiscalità del lavoro e fringe benefit
– Difensore di imprese, amministratori e dirigenti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, un accertamento fiscale per auto in uso promiscuo non corretto:

👉 non va subito,
👉 è spesso tecnico e interpretativo,
👉 può e deve essere contestato.

La regola è chiara:

👉 applicare il criterio normativo corretto,
👉 dimostrare l’uso promiscuo reale,
👉 contestare automatismi e presunzioni,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

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Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sull’auto in uso promiscuo può fare la differenza tra una ripresa fiscale ingiusta e la piena tutela della tua posizione fiscale e contributiva.

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