Introduzione
La “rottamazione quinquies” prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199 del 30 dicembre 2025) è la quinta versione degli strumenti di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo. Essa rappresenta un’opportunità cruciale per i contribuenti che erano stati ammessi alla rottamazione quater ma ne sono decaduti a causa del mancato pagamento delle rate entro il 30 settembre 2025. Al centro di questa guida vi sono i diritti del debitore e le strategie legali per azionare al meglio lo strumento, evitando errori che potrebbero compromettere la pace fiscale.
Lo scenario è complesso: la Legge 199/2025 si integra con il decreto legislativo 29 luglio 2024 n. 110 (riforma della riscossione), con il decreto‑legge 17 giugno 2025 n. 84 convertito nella Legge 30 luglio 2025 n. 108 – che ha introdotto l’art. 12‑bis sull’estinzione dei giudizi pendenti –, con il decreto‑legge 27 dicembre 2024 n. 202 convertito nella Legge 21 febbraio 2025 n. 15 (riammissione alla rottamazione quater) e con la normativa in materia di sovraindebitamento (Legge 3/2012) e crisi d’impresa. Tale intreccio normativo richiede competenza tecnica e aggiornamento continuo.
Perché questo tema è importante
Molti contribuenti che hanno aderito alla “rottamazione quater” si sono ritrovati in difficoltà con i pagamenti, vuoi per una crisi economica improvvisa, vuoi per errori nella pianificazione. Il mancato versamento di una sola rata oltre la tolleranza di cinque giorni ha determinato la decadenza dal beneficio. La rottamazione quinquies consente a chi è decaduto di riprendere il percorso, pagando solo capitale e spese di riscossione, senza sanzioni né interessi di mora. Tuttavia l’adesione richiede un’attenta verifica dei requisiti, dei tempi e dell’effettivo vantaggio economico.
Un altro aspetto decisivo riguarda la sorte dei giudizi pendenti. Negli anni 2024‑2025 si è formata una giurisprudenza contrastante: alcune pronunce della Corte di cassazione (ordinanza n. 24428/2024) ritenevano che il deposito della domanda e la comunicazione di accoglimento da parte dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione bastassero a estinguere il giudizio ; altre (ordinanza n. 24479/2024 e ordinanza n. 29574/2025) sostenevano invece che l’estinzione operasse soltanto a pagamento integrale di tutte le rate . Il legislatore, con l’art. 12‑bis introdotto dalla Legge 108/2025, ha chiarito che l’estinzione dei giudizi “si realizza con il versamento della prima o unica rata” . Questa definizione autentica, oltre a risolvere il contrasto, interessa direttamente i contribuenti decaduti dalla quater che vogliono aderire alla quinquies: occorre valutare se e quando rinunciare ai ricorsi e come evitare l’estinzione automatica del processo.
Le competenze dello studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina un team multidisciplinare formato da avvocati e commercialisti specializzati nel diritto bancario, tributario e nella crisi d’impresa. È:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del Decreto‑legge 118/2021;
- consulente per piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordato minore e altre procedure di esdebitazione;
Grazie a un approccio integrato, lo studio Monardo offre al contribuente supporto in tutte le fasi: analisi dell’atto, elaborazione di ricorsi e sospensioni, valutazione di piani di rientro e rinegoziazioni, definizione di accordi stragiudiziali, fino alla gestione del contenzioso in Cassazione. Nella guida che segue verranno analizzati i profili normativi, i passaggi pratici e le strategie difensive per affrontare in modo efficace la rottamazione quinquies.
📩 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Lo studio risponde entro 24 ore con un parere dettagliato sul tuo caso.
Contesto normativo e giurisprudenziale
Origini della pace fiscale e rottamazioni precedenti
Per comprendere la rottamazione quinquies occorre partire dalle precedenti definizioni agevolate. La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) aveva introdotto la cosiddetta rottamazione quater (commi 231‑252 dell’art. 1), permettendo il pagamento, in un’unica soluzione o rateale, dei debiti iscritti a ruolo affidati agli agenti della riscossione tra 1° gennaio 2000 e 30 giugno 2022, senza sanzioni, interessi e aggio . Era possibile pagare in un massimo di 18 rate (quattro anni). Il contribuente doveva presentare la domanda entro il 30 aprile 2023; l’Agenzia delle entrate‑Riscossione comunicava l’esito e l’importo entro il 30 giugno 2023.
Nel 2024, con il decreto‑legge 27 dicembre 2024 n. 202 convertito dalla Legge 15/2025, il legislatore ha introdotto la riammissione alla definizione agevolata (art. 3‑bis). Tale istituto consentiva a chi era decaduto dalla rottamazione quater entro il 31 dicembre 2024 di versare le rate non pagate (con interessi al 2% a partire dal 1° novembre 2023), presentando richiesta entro il 30 aprile 2025 . Durante la riammissione erano sospesi nuovi pignoramenti e fermi amministrativi; tuttavia bastava saltare di nuovo una rata per perdere definitivamente il beneficio.
Nel luglio 2024 è stato approvato il decreto legislativo n. 110/2024, in attuazione della delega fiscale (Legge 111/2023), che ha riformato il sistema di riscossione. La novità principale è la riduzione a nove mesi del termine entro il quale l’Agenzia delle entrate‑Riscossione deve tentare la notifica della cartella dopo il carico . Il decreto ha modificato l’art. 12, comma 4‑bis, del d.P.R. 602/1973, ampliando le ipotesi in cui il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono impugnabili; la Corte di cassazione, con ordinanza 9 marzo 2025 n. 6269, ha riconosciuto che tale modifica si applica anche ai giudizi pendenti alla data dell’8 agosto 2024 . Questa norma, seppur non direttamente connessa alla rottamazione quinquies, dimostra l’attenzione del legislatore alla tutela del contribuente.
La legge di Bilancio 2026 e l’introduzione della rottamazione quinquies
La Legge 199/2025 (Bilancio 2026) ha istituito, all’art. 1 commi 82‑101, la definizione agevolata n. 5, denominata “rottamazione quinquies”. La norma prevede che i contribuenti decaduti dalla rottamazione quater possano definire in via agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La legge stabilisce:
- Soggetti ammessi: solo chi è decaduto dalla rottamazione quater entro il 30 settembre 2025; chi è ancora in regola con i pagamenti della quater non può accedere alla quinquies . Sono ammessi, inoltre, i debitori che avevano aderito al saldo e stralcio 2019, alle rottamazioni precedenti o alla definizione agevolata 2023 e che sono decaduti .
- Debiti agevolabili: debiti di natura tributaria e contributiva iscritti a ruolo e affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023; sono esclusi i carichi derivanti da recupero di aiuti di Stato illegittimi, da condanne della Corte dei conti, da sanzioni amministrative per violazioni tributarie diverse da quelle irrogate dagli enti previdenziali, nonché i carichi derivanti da sentenze di condanna della Corte di giustizia europea . Sono esclusi anche i tributi locali e le multe comunali, salvo le sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture .
- Modalità di pagamento: il debitore può scegliere di pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali (quindi circa nove anni di pagamento). Il minimum per rata è 100 euro e sulle rate successive alla prima decorrono interessi al 3% annuo . I termini di pagamento sono: prima rata al 31 luglio 2026, seconda al 30 novembre 2026, terza al 31 gennaio 2027; le restanti rate scadono ogni fine bimestre.
- Domanda di adesione: deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 all’Agenzia delle entrate‑Riscossione (AdER), attraverso i servizi telematici. La richiesta deve contenere l’elenco dei carichi che il contribuente vuole definire; è possibile richiedere un prospetto informativo con i debiti rottamabili .
- Esito e comunicazione: entro il 30 giugno 2026 AdER deve inviare al contribuente una comunicazione con l’accoglimento o il rigetto dell’istanza e l’ammontare delle somme dovute; tale importo include capitale, interessi e aggio maturati sino alla data di presentazione della domanda (solo per gli avvisi accertamento affidati all’agente), spese per procedure esecutive e diritti di notifica, ma esclude sanzioni e interessi di mora .
- Decadenza: il mancato pagamento anche di due rate, anche non consecutive, comporta l’inefficacia della rottamazione quinquies. In tal caso, quanto già versato viene imputato a titolo di acconto e riprendono le ordinarie azioni di recupero .
Effetti sui giudizi pendenti e interventi legislativi successivi
Come anticipato, la questione della estinzione dei giudizi in pendenza di definizioni agevolate ha generato controversie. La Corte di cassazione con ordinanza n. 24428/2024 ha stabilito che, nel quadro della rottamazione quater, l’estinzione del giudizio tributario si verifica con la sola presentazione della domanda e la comunicazione positiva dell’agente della riscossione . Subito dopo, altre sezioni della Corte hanno assunto la posizione opposta: con l’ordinanza n. 24479/2024 e, nel 2025, con l’ordinanza n. 29574/2025, si è affermato che il processo si estingue solo con il pagamento di tutte le rate, e che la proposizione della domanda comporta soltanto la sospensione del giudizio . Questo contrasto ha portato la questione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno fissato udienza per l’8 luglio 2025; nel frattempo, con ordinanza interlocutoria n. 5830/2025, la Corte ha rimesso la controversia alle Sezioni Unite .
Per evitare incertezze, il legislatore è intervenuto con l’art. 12‑bis del Decreto‑legge 17 giugno 2025 n. 84 (convertito nella Legge 30 luglio 2025 n. 108). L’articolo stabilisce che l’effettivo perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima o unica rata. Di conseguenza, il giudice deve dichiarare d’ufficio l’estinzione del giudizio dietro presentazione della domanda e della ricevuta di versamento della prima rata . La norma dispone anche che le somme versate non sono rimborsabili e che l’estinzione travolge le sentenze non passate in giudicato .
Questa disposizione si applica alle definizioni agevolate di cui alla legge 197/2022 e al d.l. 202/2024 e, per analogia, trova applicazione anche alla rottamazione quinquies. Ciò significa che, salvo modifiche legislative future, il giudizio si estingue con il pagamento della prima rata quinquies; tuttavia i contribuenti devono ponderare bene la rinuncia ai ricorsi prima di effettuare il pagamento, per evitare di perdere un’eventuale decisione favorevole.
Corte costituzionale e legittimità delle definizioni agevolate
Nel panorama giurisprudenziale ha avuto rilievo la sentenza della Corte costituzionale n. 189/2024. La Consulta ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate contro l’art. 1, commi 231‑252, della legge 197/2022 (rottamazione quater) e ha ribadito che la definizione agevolata non viola i principi di ragionevolezza e di uguaglianza . La Corte ha osservato che il legislatore può prevedere misure di clemenza fiscale a favore di specifiche categorie di contribuenti, purché siano rispettati i canoni di proporzionalità. Questa decisione legittima la successiva rottamazione quinquies e conferma che la pace fiscale non è incostituzionale.
Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica dell’atto e come aderire alla quinquies
1. Verifica della cartella o dell’avviso di addebito
Quando il contribuente riceve una cartella di pagamento o un avviso di addebito, deve innanzitutto verificare alcuni elementi chiave:
- Data di affidamento: solo i carichi affidati ad AdER tra 1° gennaio 2000 e 31 dicembre 2023 rientrano nella rottamazione quinquies . La data di affidamento non coincide sempre con quella di emissione dell’atto; per questo occorre richiedere all’ente creditore o all’Agente della riscossione l’esatto “carico affidato” .
- Tipo di debito: bisogna verificare che il debito sia di natura tributaria o contributiva, non rientri tra le esclusioni (aiuti di Stato, sanzioni amministrative non fiscali, multe comunali, etc.) e non sia stato oggetto di definizioni già perfezionate.
- Prescrizione e decadenza: prima di aderire alla rottamazione è opportuno valutare se il debito sia prescritto o se ci siano vizi di notificazione. Ad esempio, il d.lgs. 110/2024 impone ad AdER di notificare la cartella entro nove mesi dall’affidamento ; il mancato rispetto di questo termine può costituire motivo di impugnazione.
- Carichi contestabili: i ruoli invalidamente notificati possono essere impugnati direttamente se il contribuente dimostra un pregiudizio (ad esempio, per la partecipazione a gare pubbliche o per la perdita di un beneficio). La Cassazione ha confermato che questa disciplina si applica anche ai giudizi pendenti .
2. Analisi del vantaggio economico
L’adesione alla rottamazione quinquies comporta la rinuncia alle sanzioni e agli interessi di mora, ma non sempre è conveniente. È necessario confrontare l’importo dovuto in definizione agevolata (capitale + spese di riscossione + aggio ridotto + interessi al 3%) con l’importo risultante da una eventuale contestazione giudiziale o da un piano di rateizzazione ordinaria ex art. 19 del d.P.R. 602/1973. Il contribuente deve stimare la propria capacità di pagamento e la convenienza di un piano di 54 rate. Lo studio dell’Avv. Monardo effettua una simulazione sulla base del prospetto informativo rilasciato da AdER.
3. Presentazione dell’istanza
La domanda di adesione si presenta entro il 30 aprile 2026 attraverso il portale di Agenzia delle entrate‑Riscossione. I passaggi principali sono:
- Accesso al servizio: il contribuente accede con SPID, CIE o CNS al servizio “Definizione agevolata”.
- Selezione dei carichi: il sistema consente di visualizzare i carichi rottamabili. È possibile selezionare tutti i carichi o solo alcuni; se un carico è in contenzioso, occorre indicare se si intende rinunciare al giudizio. La rinuncia è condizione per l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 12‑bis .
- Indicazione del numero di rate: il contribuente sceglie se pagare in unica soluzione o in 54 rate bimestrali. In caso di rateizzazione, deve accettare che gli interessi al 3% decorrono dalla scadenza della terza rata.
- Trasmissione dell’istanza: una volta completata la scelta, il sistema genera la domanda e un numero di pratica; il contribuente deve scaricare la ricevuta protocollata, che costituisce prova della richiesta.
4. Ricezione della comunicazione di AdER
Entro il 30 giugno 2026, l’Agenzia delle entrate‑Riscossione invia al contribuente una comunicazione delle somme dovute. Nella stessa comunicazione sono riportati:
- l’elenco dei carichi ammessi;
- l’importo residuo di capitale e le spese;
- il numero di rate con importo e scadenza;
- le coordinate per il pagamento (bollettini precompilati o modulo pagoPA);
- l’eventuale rigetto per carichi non ammissibili.
Se la comunicazione non arriva entro tale data, è consigliabile contattare AdER tramite i canali di assistenza. Nel caso in cui l’istanza venga rigettata, si può presentare ricorso entro 60 giorni avanti la Commissione tributaria, contestando l’esclusione.
5. Pagamento delle rate e controllo delle scadenze
Il pagamento avviene tramite pagoPA, domiciliazione bancaria, home banking, sportelli bancari o postali. La prima rata (o l’unica) scade il 31 luglio 2026. La seconda rata scade il 30 novembre 2026 e la terza il 31 gennaio 2027; dalla quarta rata (31 marzo 2027) in poi, i pagamenti avvengono a cadenza bimestrale fino a completamento delle 54 rate. Gli interessi al 3% decorrono dalla fine di gennaio 2027 . È cruciale rispettare le scadenze: il mancato pagamento di due rate determina la decadenza .
6. Rinuncia ai giudizi e richiesta di estinzione
I contribuenti che hanno procedimenti pendenti per i carichi oggetto della rottamazione quinquies devono rinunciare al giudizio. La rinuncia deve essere depositata entro la data di pagamento della prima rata; il giudizio è estinto di diritto ai sensi dell’art. 12‑bis . È consigliabile farsi assistere da un avvocato per redigere la rinuncia, soprattutto quando il procedimento riguarda eccezioni procedurali o questioni di merito che potrebbero avere effetti su altri periodi d’imposta.
7. Verifica del DURC e delle procedure esecutive
Una delle principali ragioni per aderire alla rottamazione quinquies è mantenere la regolarità contributiva (DURC). L’adesione sospende le procedure esecutive e preserva la regolarità del DURC per tutta la durata del piano, a condizione di pagare le rate. Tuttavia, i pignoramenti e le ipoteche già iscritti non vengono cancellati; verranno eventualmente rimossi solo dopo il pagamento della prima rata e su istanza del contribuente . Lo studio Monardo assiste i clienti nel richiedere la cancellazione del fermo amministrativo o dell’ipoteca.
Difese e strategie legali per i decaduti dalla rottamazione quater
Impugnazione della cartella o dell’estratto di ruolo
Prima di accettare la definizione agevolata, il contribuente può valutare l’opportunità di impugnare la cartella o l’estratto di ruolo. Motivi di ricorso possono includere:
- Vizi di notifica: la cartella è stata notificata a un indirizzo errato o a mezzo posta senza la prescritta relata di notifica; la riforma del 2024 impone che la notifica avvenga entro nove mesi dall’affidamento .
- Prescrizione: per i tributi erariali la prescrizione è decennale; per i contributi INPS quinquennale; per le sanzioni amministrative quinquennale. Se il carico è prescritto, il debito si estingue.
- Omessa motivazione o difetto di delega: la cartella deve riportare gli estremi dell’atto presupposto (avviso di accertamento) e l’autorità delegante; l’assenza di questi requisiti rende annullabile la cartella.
- Ruolo illegittimo: l’estratto di ruolo può essere impugnato quando l’iscrizione a ruolo causa un pregiudizio attuale (es. partecipazione a gare pubbliche); la Cassazione ha confermato l’impugnabilità diretta nei giudizi pendenti .
Se l’atto è viziato, è preferibile impugnare piuttosto che aderire alla rottamazione; tuttavia, in caso di impugnazione, la definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio con il pagamento della prima rata . Occorre quindi valutare la probabilità di vittoria e l’eventuale convenienza dell’agevolazione.
Sospensione e misure cautelari
Un’altra strategia consiste nel richiedere la sospensione degli effetti dell’atto. Se vi è un ricorso pendente, il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto all’autorità giudicante (Commissione tributaria o giudice ordinario) presentando istanza motivata (art. 47 d.lgs. 546/1992). È possibile richiedere anche la sospensione amministrativa ex art. 19 d.P.R. 602/1973. La rottamazione quinquies non sospende automaticamente i pignoramenti o l’assegnazione di somme da parte del terzo, ma l’adesione impedisce nuovi pignoramenti e ferma la procedura se ancora in fase di notifica .
Trattative con AdER e piani di rientro ordinari
In alcuni casi, soprattutto se i debiti non rientrano nella quinquies o se il contribuente non può sostenere 54 rate, può essere utile avviare una trattativa con l’Agente della riscossione per ottenere un piano di rateizzazione ordinaria fino a 120 rate (10 anni) ai sensi dell’art. 19 d.P.R. 602/1973. Dal 2025, il decreto riscossione ha previsto la possibilità di allungare le rate a 120 con richiesta semplice, in presenza di temporanea difficoltà economica . Nel caso di carichi superiori a 120mila euro, è possibile chiedere la ripartizione in un numero maggiore di rate previa documentazione della situazione economica. Questa soluzione consente di evitare le rigidità della quinquies ma non comporta l’annullamento di sanzioni e interessi.
Sovraindebitamento e procedure di esdebitazione (Legge 3/2012)
Per i contribuenti che versano in una condizione di insolvenza o sovraindebitamento, la rottamazione quinquies potrebbe essere insufficiente. In questi casi è opportuno valutare:
- Piano del consumatore: procedura riservata a persone fisiche non imprenditrici che consente di proporre un piano di ristrutturazione del debito, con falcidia e dilazione dei pagamenti; la proposta è omologata dal giudice e vincola tutti i creditori.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato al debitore non fallibile (professionista, piccolo imprenditore) che raggiunge un accordo con la maggioranza dei creditori. L’accordo può comprendere la falcidia dei debiti fiscali previa adesione dell’ente creditore.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato e esdebitazione: procedura mediante la quale il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio per la soddisfazione dei creditori, ottenendo l’esdebitazione al termine. Nel 2021 è stata introdotta la esdebitazione del fallito ex art. 142 ss. L.F., ora confluita nel Codice della crisi d’impresa.
Lo studio dell’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può analizzare la situazione patrimoniale e proporre la soluzione più adatta, integrando eventualmente la rottamazione quinquies con un piano del consumatore.
Strategie per le imprese: concordato preventivo e transazione fiscale
Le società e gli imprenditori soggetti alla procedura di concordato preventivo possono beneficiare della rottamazione quinquies. La definizione agevolata, però, deve essere coordinata con le disposizioni del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019). È possibile inserire il debito con l’Agente della riscossione nel concordato, proponendo il pagamento falcidiato e rateizzato; l’AdER, in base alla circolare n. 16/2023, può accettare riduzioni fino al 50% del capitale per le imposte dirette e dell’IVA solo in casi eccezionali. La rottamazione quinquies, invece, impone il pagamento integrale del capitale ma consente l’abbattimento di sanzioni e interessi; pertanto occorre confrontare i due scenari.
Tutela penale del contribuente
Le sanzioni tributarie non pagate, gli omessi versamenti di IVA e ritenute possono integrare reati ex d.lgs. 74/2000 (ad esempio art. 10‑bis per l’omesso versamento di ritenute). La rottamazione quinquies, essendo strumento amministrativo, non estingue i reati; tuttavia, il pagamento integrale del debito anche tramite rottamazione può costituire una attenuante e portare all’estinzione del reato per particolare tenuità del fatto o per oblazione se prevista. Nei casi di pene pecuniarie, è possibile proporre l’azione penale con richiesta di oblazione o di messa alla prova. L’Avv. Monardo, con la collaborazione di penalisti, valuta l’impatto penale e pianifica l’azione più idonea.
Strumenti alternativi alla rottamazione quinquies
1. Riammissione alla rottamazione quater (art. 3‑bis d.l. 202/2024)
Se il contribuente è decaduto dalla rottamazione quater entro il 31 dicembre 2024, può chiedere la riammissione versando le rate scadute entro il 30 aprile 2025 con interessi al 2% . Questo istituto consente di mantenere il piano di pagamento originale della quater e di non perdere l’agevolazione. Tuttavia, chi ha perso la quater dopo il 31 dicembre 2024 (ad esempio, non ha pagato la rata di marzo 2025) non può più rientrare; per questi soggetti la quinquies rappresenta l’ultima chance.
2. Definizione agevolata delle liti pendenti
La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 186‑205) ha introdotto la definizione agevolata delle liti pendenti: il contribuente può definire i giudizi tributari pendenti versando un importo variabile (dal 15% al 100% del valore della controversia) in base al grado di giudizio e all’esito. Questo strumento è indipendente dalla rottamazione quinquies ma può essere combinato: si può definire la lite per i carichi non ammessi alla quinquies mentre si rottamano gli altri debiti. Anche in questo caso l’estinzione del giudizio avviene con il pagamento integrale o della prima rata se prevista dal piano di definizione.
3. Stralcio delle mini‑cartelle
Nel 2023 e 2024 il legislatore ha disposto lo stralcio automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro affidati ad AdER tra il 2000 e il 2015 (art. 1 commi 222‑230 legge 197/2022). Questo stralcio ha cancellato molte cartelle di piccolo importo; resta escluso, però, lo stralcio per multe stradali e sanzioni dell’INAIL. Lo stralcio è avvenuto d’ufficio; il contribuente deve verificare l’effettiva cancellazione nel prospetto informativo prima di aderire alla rottamazione quinquies.
4. Piani di rateazione ordinaria ex art. 19 d.P.R. 602/1973
Oltre alla rottamazione quinquies, il contribuente può richiedere a AdER un piano di rateizzazione ordinaria in un massimo di 72 rate mensili (6 anni), estendibile fino a 120 rate (10 anni) in presenza di comprovata situazione di temporanea difficoltà. Dal 2025 la riforma della riscossione consente, su semplice richiesta, l’allungamento delle rate fino a 120 . I vantaggi: non è richiesta la rinuncia ai giudizi, ma gli interessi e le sanzioni restano dovuti.
5. Procedura di saldo e stralcio (saldo‑stralcio 2019)
Ricordiamo che il saldo e stralcio introdotto con il d.l. 119/2018 ha consentito di definire i debiti delle persone fisiche con ISEE sotto 20.000 euro pagando una percentuale del capitale; chi è decaduto dal saldo‑stralcio può accedere alla quinquies se i carichi restano compresi nel periodo 2000‑2023 .
Errori comuni e consigli pratici
La rottamazione quinquies offre un’opportunità ma presenta insidie. Tra gli errori più comuni commessi dai contribuenti, segnaliamo:
- Non controllare la data di affidamento: spesso si considera la data di emissione della cartella, ma ciò che conta è la data di affidamento a AdER. Verificate i documenti o richiedete un prospetto per evitare di rottamare carichi non ammessi .
- Ritardare la presentazione della domanda: la scadenza del 30 aprile 2026 è perentoria. Domande tardive non saranno accolte.
- Scegliere un numero di rate non sostenibile: 54 rate bimestrali equivalgono a circa 9 anni; calcolate l’impegno mensile e verificate la sostenibilità. Se non potete rispettare le scadenze, valutate altre soluzioni (rateazione ordinaria, sovraindebitamento).
- Ignorare le esclusioni: multe comunali, imposte locali e carichi affidati a enti diversi da AdER non sono inclusi ; rottamarli comporterebbe la perdita di tempo e risorse.
- Non rinunciare ai giudizi quando necessario: la legge richiede la rinuncia; se non depositate la rinuncia, il giudizio non si estingue e la rottamazione potrebbe essere dichiarata inefficace.
- Trascurare gli effetti penali: la rottamazione quinquies non elimina le responsabilità penali; occorre valutare la posizione con un penalista.
- Non verificare la notifica e la prescrizione: definire un debito prescritto è controproducente; meglio eccepire la prescrizione in giudizio.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Principali norme di riferimento
| Norma | Contenuto sintetico | Applicazione |
|---|---|---|
| Legge n. 199/2025 (Bilancio 2026), commi 82‑101 | Introduce la definizione agevolata n. 5 (“rottamazione quinquies”), destinata ai decaduti dalla rottamazione quater. Prevede il pagamento di solo capitale e spese, con esclusione di sanzioni e interessi; consente 54 rate bimestrali | Contribuenti decaduti dalla quater entro 30/9/2025; carichi affidati 2000‑2023 |
| D.lgs. 110/2024 | Riforma della riscossione; stabilisce il termine di 9 mesi per la notifica delle cartelle; amplia le ipotesi di impugnabilità dell’estratto di ruolo | Tutti i carichi affidati a decorrere dal 1/1/2025 |
| D.l. 202/2024, art. 3‑bis (convertito in L. 15/2025) | Riammissione alla rottamazione quater per chi è decaduto entro il 31/12/2024; pagamento delle rate arretrate entro 30/4/2025 con interesse al 2% | Debitori decaduti dalla quater prima del 2025 |
| D.l. 84/2025 convertito nella L. 108/2025 | Introduce l’art. 12‑bis che stabilisce che l’estinzione del giudizio avviene con il pagamento della prima rata; definizione agevolata perfetta con la prima o unica rata | Si applica alle definizioni agevolate (rottamazione quater e quinquies) |
| Sentenza Corte costituzionale 189/2024 | Dichiara non fondata l’illegittimità della definizione agevolata; la definizione è compatibile con i principi costituzionali | Convalida rottamazione quater e successive |
| Cass. ord. 24428/2024 | Estinzione del giudizio con la presentazione della domanda e comunicazione di AdER | Orientamento favorevole al contribuente |
| Cass. ord. 24479/2024 e 29574/2025 | Estinzione del giudizio solo dopo il pagamento completo di tutte le rate | Orientamento restrittivo |
| Cass. ord. 6269/2025 | Applicazione retroattiva dell’art. 12, comma 4‑bis, d.P.R. 602/1973 (notifica e impugnabilità); la riforma si applica anche ai giudizi pendenti | Rafforza la tutela del contribuente |
Tabella 2 – Scadenze e rate rottamazione quinquies
| Scadenza | Rata n. | Importo minimo | Note |
|---|---|---|---|
| 30 aprile 2026 | – | – | Termine per la presentazione dell’istanza |
| 31 luglio 2026 | 1a rata o unica | 100 € | Pagamento in unica soluzione o prima rata; perfezionamento della definizione e estinzione del giudizio |
| 30 novembre 2026 | 2a rata | 100 € | Non decorrono interessi su prime 2 rate |
| 31 gennaio 2027 | 3a rata | 100 € | Dalla 4a rata maturano interessi al 3% |
| Dal 31 marzo 2027 al 30 novembre 2034 | 4a‑54a rata | 100 € | Rate bimestrali con interessi al 3%; tolleranza di 5 giorni; decadenza dopo due rate non pagate |
Domande frequenti (FAQ)
- Chi può aderire alla rottamazione quinquies?
Possono aderire i contribuenti (persone fisiche, società, imprenditori individuali, professionisti) che erano stati ammessi alla rottamazione quater e che sono decaduti dal beneficio entro il 30 settembre 2025. Sono incluse anche le posizioni decadute dalle rottamazioni precedenti e dal saldo e stralcio 2019 .
- Se sono ancora in regola con i pagamenti della rottamazione quater, posso passare alla quinquies?
No. La legge stabilisce che chi è in regola con la quater al 30 settembre 2025 non può accedere alla quinquies . È possibile però continuare a pagare le rate della quater secondo il piano originario o, in caso di difficoltà, valutare una rateizzazione ordinaria o una procedura di sovraindebitamento.
- Quali debiti posso definire?
Sono definibili i carichi affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Restano esclusi i carichi relativi a aiuti di Stato, condanne della Corte dei conti, multe comunali, imposte locali e carichi non affidati a AdER . Per le multe stradali irrogate dalla Prefettura è possibile definire solo le somme dovute a titolo di interessi e maggiorazioni, non le sanzioni .
- Devo pagare l’aggio e gli interessi?
La rottamazione quinquies azzera le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, ma prevede comunque il pagamento del capitale e delle spese di notifica ed esecuzione. Inoltre, per i carichi derivanti da avvisi di accertamento esecutivi, l’aggio restano dovuti sino alla data della domanda. Sugli importi rateizzati decorrono interessi al 3% dal 2027 .
- Come si calcola l’importo delle rate?
L’importo è determinato nella comunicazione di AdER: si divide il debito residuo (capitale + spese) per il numero di rate scelte. Ogni rata deve essere di almeno 100 euro. L’ultima rata conguaglia eventuali frazioni. Le prime tre rate (luglio e novembre 2026, gennaio 2027) non sono gravate da interessi; dalla quarta rata gli interessi al 3% sono calcolati sulla quota capitale residua.
- Cosa succede se non pago una o più rate?
Se il debitore non paga due rate, anche non consecutive, la rottamazione quinquies diventa inefficace . I versamenti effettuati vengono considerati a titolo di acconto e l’Agente della riscossione riprende le ordinarie azioni esecutive e cautelari. Non è prevista la riammissione per i decaduti dalla quinquies; pertanto, occorre rispettare scrupolosamente le scadenze.
- Cosa succede se pago in ritardo?
La legge prevede una tolleranza di 5 giorni rispetto alla scadenza di ciascuna rata. Se il pagamento avviene entro i 5 giorni successivi, la rata si considera tempestiva. Dopo tale termine, la rata è omessa e se se ne omettono due si decade.
- È possibile compensare il debito con crediti tributari?
No. La rottamazione quinquies non consente la compensazione tra debiti iscritti a ruolo e crediti fiscali. Il pagamento deve avvenire con mezzi monetari (pagoPA, versamento bancario) o con rateizzazione; la compensazione resta ammessa solo nell’ambito della definizione agevolata delle liti o della transazione fiscale in concordato.
- Se presento la domanda, i pignoramenti si sospendono?
L’adesione alla rottamazione quinquies sospende le nuove procedure esecutive e cautelari. Tuttavia, i pignoramenti già in corso proseguono fino al pagamento della prima rata, dopo di che possono essere revocati su istanza dell’interessato . Le ipoteche su immobili restano iscritte fino al pagamento integrale del piano.
- Il pagamento della prima rata estingue il giudizio?
Sì. L’art. 12‑bis introdotto dalla Legge 108/2025 chiarisce che l’effettivo perfezionamento della definizione agevolata e l’estinzione del giudizio avvengono con il versamento della prima o unica rata . Tuttavia, il contribuente deve depositare la rinuncia al giudizio presso la commissione tributaria; in mancanza di rinuncia, il giudice potrebbe dichiarare la causa improcedibile.
- Se sto pagando un piano di rateizzazione ordinaria, posso aderire alla quinquies?
Sì, è possibile abbandonare il piano ordinario e aderire alla rottamazione quinquies per i carichi ammissibili. Tuttavia, occorre valutare la convenienza: il piano ordinario consente di dilazionare fino a 120 rate mensili, mentre la quinquies prevede rate bimestrali per nove anni con interessi al 3%. Lo studio Monardo può aiutare a comparare le soluzioni.
- Posso includere nella domanda le cartelle ricevute nel 2024 o 2025?
Solo se il carico è stato affidato ad AdER entro il 31 dicembre 2023. Non rileva la data di notifica o la data dell’avviso. Ad esempio, se nel 2025 ricevete una cartella per un debito IRPEF del 2022 affidato nel 2024, questa non può essere rottamata; in questo caso potete chiedere la rateizzazione ordinaria.
- La rottamazione quinquies copre i contributi INPS?
Sì, i contributi previdenziali INPS rientrano tra i carichi affidati ad AdER e possono essere definiti tramite la quinquies, con esclusione delle sanzioni civili. Restano esclusi, invece, i contributi dovuti alle casse professionali autonome se non affidati ad AdER.
- Posso aderire se ho aderito al saldo e stralcio ma sono decaduto?
Sì. La rottamazione quinquies ammette anche i debitori decaduti dal saldo e stralcio 2019, a condizione che i carichi rientrino nel periodo 2000‑2023 . L’importo da versare sarà calcolato sul capitale residuo.
- Sono un libero professionista con ISEE superiore a 20.000 euro. Posso aderire?
Sì. La rottamazione quinquies non richiede requisiti reddituali; è aperta a tutti i contribuenti decaduti dalla quater. L’importo del debito, però, determina la sostenibilità del piano. In presenza di debiti molto elevati e di reddito limitato, potrebbe essere più conveniente un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione.
- Il pagamento delle rate influisce sulla dichiarazione dei redditi?
Le somme versate non sono deducibili né detraibili; tuttavia, il mancato pagamento di interessi e sanzioni costituisce un beneficio fiscale. Il capitale versato si riferisce a debiti di imposta già dovuti, per cui il pagamento non incide su nuovi redditi.
- Posso scegliere il numero di rate?
Il contribuente può optare per il pagamento in unica soluzione o in 54 rate bimestrali. Non è ammessa una via intermedia (ad esempio, 12 rate o 24 rate); la legge prevede un numero fisso di 54 rate per chi sceglie la dilazione. Tuttavia, nulla vieta di pagare anticipatamente più rate o saldare il debito in anticipo per ridurre gli interessi.
- Se ho un contenzioso penale per reati tributari, la rottamazione mi salva?
No. La rottamazione quinquies non estingue i reati tributari. Tuttavia, l’integrale pagamento del debito può essere considerato una circostanza attenuante e, in alcune ipotesi (ad esempio per l’omesso versamento di ritenute, art. 10‑bis d.lgs. 74/2000), può portare alla non punibilità se il debito viene estinto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
- Che differenza c’è tra rottamazione quinquies e transazione fiscale nel concordato preventivo?
La rottamazione quinquies consente di pagare integralmente il capitale con abbattimento di sanzioni e interessi; la transazione fiscale nel concordato prevede la possibilità di ridurre (falcidiare) anche il capitale, previo consenso dell’AdER. Tuttavia, la transazione è soggetta all’omologa del tribunale e alla votazione dei creditori; la quinquies è più rapida ma non consente la riduzione del capitale.
- Esistono altre misure fiscali nel 2026 che possono aiutare i contribuenti?
Oltre alla rottamazione quinquies, nel 2026 è prevista la definizione agevolata delle liti pendenti (commi 206‑212 legge 199/2025), la regolarizzazione delle violazioni formali (commi 286‑293), la tregua fiscale per gli avvisi bonari e la definizione agevolata degli errori di versamento. Ogni misura ha requisiti specifici; è opportuno rivolgersi a un professionista per valutare tutte le opportunità.
Simulazioni pratiche e casi ipotetici
Caso 1: Professionista con 30.000 euro di debiti IRPEF e IVA
Profilo: Mario, libero professionista con studio a Livorno, ha aderito alla rottamazione quater nel 2023 per debiti IRPEF e IVA afferenti agli anni 2018‑2019. Ha un residuo di 30.000 euro (capitale + spese) e, a causa di difficoltà dovute alla pandemia, non ha pagato le rate di settembre e novembre 2024. È decaduto dalla quater al 30 settembre 2025.
Soluzione: Mario presenta domanda di rottamazione quinquies entro il 30 aprile 2026. Opta per il pagamento in 54 rate bimestrali; l’importo della rata (al netto degli interessi) sarà di circa 555 euro fino alla terza rata e poi circa 565 euro con interessi al 3%. Le prime tre rate (luglio 2026, novembre 2026, gennaio 2027) non sono gravate da interessi. Mario dovrà rinunciare al ricorso pendente presso la Commissione tributaria e depositare la rinuncia, in quanto la causa era ancora in attesa di decisione. Con il pagamento della prima rata il giudizio si estinguerà . Lo studio Monardo vertifica che la cartella era stata notificata regolarmente e che non vi erano vizi di prescrizione; pertanto la quinquies risulta conveniente.
Caso 2: Impresa con 200.000 euro di debiti contributivi e imposte dirette
Profilo: La società Alfa S.r.l., con sede a Pisa, ha aderito alla rottamazione quater per debiti contributivi INPS e imposte dirette relative agli anni 2017‑2021. Nel 2024, a causa della crisi del settore, non ha versato due rate; la decadenza è stata comunicata a ottobre 2024. La società, però, ha presentato domanda di riammissione quater entro il 30 aprile 2025 e ha versato le rate arretrate con interessi al 2%, mantenendo il piano originario . Nel 2025 la società non rispetta nuovamente le scadenze; al 30 settembre 2025 è definitivamente decaduta.
Soluzione: Avendo già utilizzato la riammissione quater senza successo, l’impresa può accedere alla rottamazione quinquies solo per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. Tuttavia, l’importo di 200.000 euro rappresenta un onere significativo in 54 rate (circa 3.700 euro a rata). Lo studio Monardo propone di valutare una procedura di concordato preventivo con transazione fiscale: nel concordato l’azienda potrebbe offrire un pagamento ridotto del 40% del capitale, da versare in tre anni, con probabile approvazione dei creditori. In alternativa, la società potrebbe presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti nell’ambito del Codice della crisi d’impresa. La rottamazione quinquies rimane una soluzione complementare per i carichi minori o per evitare l’inesigibilità di sanzioni e interessi.
Caso 3: Debitore sovraindebitato con reddito minimo
Profilo: Anna, pensionata di 68 anni, ha accumulato debiti con l’Agenzia delle entrate per un totale di 15.000 euro. Nel 2023 ha aderito alla rottamazione quater ma non ha pagato le rate per mancanza di reddito sufficiente. È decaduta a novembre 2024. Non possiede immobili né beni rilevanti. Vive con una pensione minima e ha altre passività verso banche.
Soluzione: In questo caso, la rottamazione quinquies potrebbe non essere sostenibile: 15.000 euro divisi in 54 rate comportano un pagamento di circa 280 euro ogni due mesi, somma elevata rispetto alla pensione. Lo studio Monardo consiglia di avviare una procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore) e ottenere la esdebitazione ex art. 14-ter della Legge 3/2012. La procedura consentirebbe di proporre un pagamento ridotto, ad esempio il 20% del debito, con saldo in 5 anni; il tribunale potrebbe omologare il piano, liberando Anna dal restante 80%. In parallelo, si può chiedere l’annullamento di cartelle prescritte o viziate. Qualora Anna riceva un’eredità o un sopravvenuto, potrà successivamente rottamare i carichi residui.
Riflessioni sulla giurisprudenza recente e orientamenti futuri
La rottamazione quinquies si innesta in un quadro giurisprudenziale in continua evoluzione. Oltre alle ordinanze contrastanti del 2024 e 2025, la Corte di Cassazione ha emesso altre pronunce rilevanti:
- Ordinanza 13771/2025: ha disposto la sospensione del giudizio tributario in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite sulla rottamazione quater; la Corte sottolinea che l’interpretazione sull’estinzione influisce sulla decisione .
- Ordinanza 5830/2025: rimette alle Sezioni Unite le questioni relative agli effetti processuali della rottamazione quater, chiedendo di chiarire se il giudizio debba essere estinto immediatamente o sospeso fino al pagamento completo .
- Sentenza 7299/2025 (ipotetica): in attesa della decisione delle Sezioni Unite, alcune sezioni hanno già applicato l’art. 12‑bis affermando che il pagamento della prima rata estingue il giudizio; questo orientamento anticipa la scelta legislativa.
È plausibile che, entro il 2026, le Sezioni Unite consolidino l’orientamento favorevole al contribuente, stabilendo definitivamente che l’estinzione del giudizio avviene con la prima rata. Ciò renderebbe la rottamazione quinquies uno strumento ancor più efficace. Tuttavia, la giurisprudenza locale (Commissioni tributarie regionali) potrebbe continuare a interpretare in modo differente, soprattutto in assenza di rinuncia formale al giudizio. I contribuenti devono pertanto avvalersi di consulenza specialistica.
Conclusione
La rottamazione quinquies introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 offre ai contribuenti decaduti dalla rottamazione quater un’occasione unica per sanare i propri debiti fiscali e contributivi, abbattendo sanzioni e interessi e dilazionando il pagamento fino al 2034. Tuttavia, l’adesione comporta scelte delicate: la verifica dei requisiti, la valutazione della convenienza economica, la rinuncia ai giudizi pendenti, la gestione dei pignoramenti e l’integrazione con altre procedure (rateizzazioni, concordato, sovraindebitamento). La normativa è complessa e richiede un’interpretazione coordinata con le riforme della riscossione e gli interventi giurisprudenziali più recenti .
Agire tempestivamente è fondamentale: la domanda va presentata entro il 30 aprile 2026; la prima rata scade il 31 luglio 2026. Trascorsi questi termini non sarà più possibile accedere alla quinquies, e l’Agenzia delle entrate‑Riscossione riattiverà le procedure esecutive con aggravio di costi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti sono a tua disposizione per:
- esaminare la tua situazione debitoria e verificare l’ammissibilità alla rottamazione quinquies;
- impugnare le cartelle viziate, richiedere la sospensione o la rateizzazione ordinaria;
- predisporre l’istanza di adesione, curando la compilazione e l’invio telematico;
- assisterti nella rinuncia ai giudizi pendenti e nell’ottenimento dell’estinzione;
- valutare soluzioni alternative come riammissione quater, sovraindebitamento, concordato preventivo o transazione fiscale;
- difenderti in caso di accertamenti penali, pignoramenti o ipoteche.
📞 Contatta ora l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo team multidisciplinare sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive. Non aspettare che i termini scadano – blocca pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi prima che sia troppo tardi.
Approfondimento giurisprudenziale: ordinanze e sentenze chiave
Il panorama giurisprudenziale sulla definizione agevolata e, per riflesso, sulla rottamazione quinquies è stato animato negli ultimi anni da numerose pronunce della Corte di cassazione e delle Commissioni tributarie. Un’analisi dettagliata di queste decisioni aiuta a comprendere le posizioni della giurisprudenza e a prevedere come i giudici potrebbero interpretare le norme nel 2026.
Cassazione ordinanza 24428/2024
La ordinanza n. 24428/2024 della Suprema Corte ha rappresentato la prima pronuncia favorevole al contribuente in materia di estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata. Nel caso esaminato, un contribuente aveva aderito alla rottamazione quater versando la prima rata e depositando la domanda. Il giudice di merito aveva dichiarato improcedibile il ricorso per rinuncia; tuttavia l’Agenzia delle entrate aveva eccepito che il giudizio non si potesse estinguere se non a pagamento dell’intero piano. La Corte ha ribadito che l’estinzione del giudizio deriva dal perfezionamento della definizione agevolata, che si realizza con la presentazione della domanda e la comunicazione dell’AdER, senza attendere l’integrale pagamento . La ratio della pronuncia risiede nella finalità deflattiva della rottamazione: se il contribuente ha manifestato la volontà di definire e l’AdER ha accettato, proseguire il contenzioso contrasterebbe con la pace fiscale. L’ordinanza cita inoltre la decisione della Corte costituzionale 189/2024, che ha considerato la rottamazione compatibile con i principi costituzionali .
Cassazione ordinanza 24479/2024
Pochi mesi dopo, con ordinanza n. 24479/2024, la Sezione Tributaria ha espresso un orientamento diametralmente opposto. In quel caso, un contribuente aveva presentato domanda di rottamazione quater ma non aveva ancora pagato le rate. La Corte ha affermato che la definizione agevolata è un contratto di diritto pubblico che produce effetti solo se il contribuente adempie totalmente all’obbligazione. Pertanto, l’estinzione del giudizio non può essere dichiarata prima del completo pagamento di tutte le rate e la domanda determina solo la sospensione del processo, non la sua chiusura . La pronuncia si fonda sull’idea che l’AdER non può rinunciare alla pretesa fiscale finché non riceve tutte le somme dovute, ritenendo irrilevante l’intento deflattivo.
Cassazione ordinanza 29574/2025
L’orientamento restrittivo è stato ribadito con l’ordinanza n. 29574/2025. La Corte ha esaminato un giudizio concernente la definizione agevolata di debiti non tributari (ad esempio, sanzioni amministrative) e ha confermato che l’estinzione non può avvenire con il semplice versamento della prima rata. Secondo i giudici, la definizione agevolata comporta l’assunzione di un impegno a pagare l’intero dovuto e solo l’adempimento integrale consente di considerare sanata la pretesa . Questa pronuncia ha rafforzato l’incertezza interpretativa e ha reso necessario un intervento legislativo.
Cassazione ordinanza 6269/2025
Diversa per oggetto ma significativa per la tutela del contribuente è l’ordinanza n. 6269/2025. Qui la Corte è stata chiamata a decidere se la nuova versione dell’art. 12, comma 4‑bis, d.P.R. 602/1973 – introdotta dal d.lgs. 110/2024 – si applicasse anche ai processi pendenti alla data dell’8 agosto 2024. La norma ampliava le ipotesi di impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo quando la mancata notifica del ruolo causasse un pregiudizio al contribuente (partecipazione a gare pubbliche, riscossione di crediti verso la PA, perdita di benefici). La Corte ha affermato che la norma si applica immediatamente anche ai giudizi in corso . Il principio ha riflessi sulla rottamazione quinquies: se l’estratto di ruolo è impugnabile e la cartella è nulla, il debito non deve essere definito ma contestato. Inoltre, l’ordinanza ha sottolineato l’importanza di interpretare le norme in modo dinamico, adeguandosi alle esigenze del sistema, e ha richiamato una lettura costituzionalmente orientata.
Cassazione ordinanza 13771/2025 e altre pronunce
Con ordinanza n. 13771/2025, la Corte ha sospeso un giudizio in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite. La causa concerneva la definizione agevolata dei debiti di un coobbligato solidale e la Corte ha ritenuto che l’orientamento delle sezioni semplici fosse incerto; pertanto ha sospeso il giudizio in attesa del chiarimento . Nel frattempo, altre ordinanze (come la n. 26374/2025) hanno evidenziato l’urgenza di un intervento legislativo, segnalando che la mancata chiarezza sui tempi di estinzione del giudizio alimentava contenziosi.
Legge 108/2025 e interpretazione autentica
Di fronte al contrasto giurisprudenziale, il legislatore è intervenuto con l’art. 12‑bis del d.l. 84/2025, convertito nella Legge 108/2025. La norma di interpretazione autentica ha stabilito che la definizione agevolata si perfeziona con il versamento della prima o unica rata e che il giudice deve dichiarare l’estinzione del giudizio su presentazione della domanda, della comunicazione di AdER e della prova del versamento . Questa disposizione ha valore retroattivo e si applica alle definizioni agevolate previste dalla legge 197/2022 (rottamazione quater) e dal d.l. 202/2024 (riammissione quater). In assenza di una norma specifica per la quinquies, la disciplina si estende per analogia: in futuro, quindi, i giudizi legati ai carichi quinquies dovrebbero estinguersi con il pagamento della prima rata.
Lettura critica delle decisioni
La contrapposizione tra l’orientamento favorevole (24428/2024) e quello restrittivo (24479/2024 e 29574/2025) mostra come la giurisprudenza si muova tra due esigenze: da un lato, garantire l’efficacia delle definizioni agevolate e decongestionare i tribunali; dall’altro, tutelare l’interesse erariale a incassare integralmente il dovuto. L’intervento legislativo del 2025 ha scelto la strada della celerità, privilegiando l’estinzione con la prima rata e lasciando all’AdER la gestione di eventuali inadempienze future. È probabile che le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi, recepiscano questa impostazione. Per i contribuenti, ciò significa che la presentazione della domanda quinquies e il pagamento della prima rata comporteranno quasi certamente la chiusura dei giudizi pendenti. Tuttavia, la prudenza impone di attendere la pubblicazione delle pronunce delle Sezioni Unite (prevista per fine 2025) e di monitorare eventuali ulteriori interventi legislativi nel corso del 2026.
Riforma della riscossione 2024‑2025: novità e impatti sulla quinquies
La rottamazione quinquies non può essere analizzata senza considerare la riforma della riscossione avviata con il d.lgs. 110/2024. Questo decreto, attuativo della delega fiscale (Legge 111/2023), ha innovato profondamente il sistema di riscossione e ha introdotto norme che influenzano direttamente la definizione agevolata.
Tempi di notifica e nuove regole per AdER
Una delle novità più rilevanti è la previsione di un termine di nove mesi dall’affidamento del carico per il tentativo di notifica della cartella . In pratica, l’Agenzia delle entrate‑Riscossione deve cercare di notificare la cartella entro nove mesi dalla data in cui l’ente creditore le ha affidato il ruolo; in caso contrario, la cartella può essere annullata. Questo termine, che decorre dal 1° gennaio 2025, è finalizzato a garantire una maggiore tempestività nella notifica e a ridurre l’incertezza per il debitore. Per la rottamazione quinquies, ciò significa che i contribuenti devono verificare con attenzione la data di affidamento e la data di notifica: se la notifica è avvenuta oltre nove mesi, la cartella potrebbe essere impugnata e il debito non dovrebbe essere definito. La riforma prevede anche la possibilità di deroghe in caso di eventi eccezionali, come pandemie o calamità naturali, ma l’onere della prova spetta all’ente creditore .
Nuove dilazioni e rateizzazione straordinaria
Il decreto ha inoltre introdotto un allungamento delle rate che AdER può concedere su semplice richiesta. Prima del 2025, la rateizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 19 d.P.R. 602/1973 si limitava a 72 rate mensili (6 anni), prorogabili a 120 (10 anni) solo in presenza di grave e comprovata difficoltà. Con la riforma, l’Agente della riscossione può concedere direttamente fino a 120 rate mensili per importi fino a 120.000 euro, senza richiedere particolari documenti . Per importi superiori è necessario presentare la documentazione che attesti la difficoltà economica; sono previsti controlli sulle dichiarazioni del contribuente. Questa flessibilità rende la rateizzazione ordinaria più appetibile rispetto alla quinquies in alcuni casi: ad esempio, se il debito è escluso dalla quinquies o se il contribuente non può sostenere rate bimestrali.
Impugnabilità dell’estratto di ruolo e nuovi diritti del contribuente
Un’altra innovazione riguarda l’impugnabilità dell’estratto di ruolo. Il nuovo comma 4‑bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973, come modificato dal d.lgs. 110/2024, prevede che il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata siano suscettibili di impugnazione nei casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio concreto, ad esempio la partecipazione a gare pubbliche o la perdita di un beneficio . Questo amplia la tutela del contribuente e consente di contestare immediatamente la cartella senza aspettare l’esecuzione forzata. La rottamazione quinquies deve essere quindi valutata anche alla luce di questi nuovi diritti: se la cartella è nulla, conviene impugnare anziché definire.
Digitalizzazione e semplificazioni
Il decreto prevede inoltre la digitalizzazione delle procedure di riscossione: le cartelle vengono inviate anche tramite PEC e rese disponibili nella cassetta postale digitale. L’AdER potrà accedere in tempo reale alle informazioni patrimoniali dei debitori attraverso l’Anagrafe tributaria e altri archivi, rendendo più rapida l’azione di recupero. Per il contribuente, questo significa che eventuali ritardi nei pagamenti verranno immediatamente rilevati e che le procedure cautelari ed esecutive potrebbero essere attivate con maggiore rapidità. Nella rottamazione quinquies, la digitalizzazione agevola la presentazione della domanda ma impone anche una maggiore attenzione alle comunicazioni telematiche, che hanno valore legale.
Effetti sul fisco e sull’erario
La riforma mira a rendere il sistema di riscossione più efficace, ma allo stesso tempo offre ai contribuenti possibilità di rateizzare e definire i debiti. In prospettiva, gli effetti sui conti pubblici dipenderanno dalla capacità dell’AdER di recuperare le somme dovute e dalla percentuale di adesioni alla quinquies. Il dibattito parlamentare ha evidenziato la volontà di coniugare equità e efficienza: da un lato, favorire la compliance volontaria con misure di pace fiscale; dall’altro, rafforzare gli strumenti di recupero per i contribuenti strutturalmente inadempienti.
Aspetti fiscali, contabili e tecnici della rottamazione quinquies
Impatto contabile per le imprese
Per le imprese, l’adesione alla rottamazione quinquies comporta importanti riflessi sul bilancio. Il pagamento del solo capitale e delle spese, con esclusione di sanzioni e interessi, genera una sopravvenienza attiva pari alle sanzioni e agli interessi condonati. Ai sensi dell’art. 88 del TUIR, le sopravvenienze attive concorrono alla formazione del reddito d’esercizio; tuttavia l’art. 1, comma 87, della Legge 199/2025 consente la esclusione dal reddito della quota di sanzioni e interessi condonati. Pertanto, l’azienda non dovrà tassare il beneficio conseguito. In contabilità si registra un debito verso Erario ridotto e si elimina il fondo rischi per sanzioni; occorre tuttavia rilevare i ratei passivi per gli interessi al 3% maturandi dal 2027, imputandoli a conto economico per competenza.
Deducibilità degli interessi e non deducibilità delle sanzioni
Gli interessi al 3% dovuti sulle rate dal 2027 costituiscono interessi passivi su debiti fiscali e non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi (art. 96 TUIR). Le sanzioni condonate, invece, non sono mai deducibili; pertanto la loro cancellazione non comporta variazioni in diminuzione. È invece deducibile l’aggio pagato fino alla data di presentazione della domanda, trattandosi di onere accessorio del debito fiscale.
Gestione IVA e ritenute
Per i debiti IVA, la rottamazione quinquies non produce effetti sulla detrazione dell’imposta assolta a monte. Se il contribuente aveva indetraibilità o recuperi di IVA, tali posizioni restano invariate. Le ritenute non versate (art. 10‑bis d.lgs. 74/2000) restano penalmente rilevanti; il pagamento tramite quinquies può attenuare la responsabilità ma non la cancella. Le somme versate devono essere registrate come costi nell’esercizio di competenza.
Rilevazione per i professionisti e i privati
Per le persone fisiche e i professionisti in contabilità semplificata, le somme pagate con la rottamazione quinquies rilevano per cassa: il pagamento ridotto del capitale comporta minori uscite nel periodo di competenza; gli interessi al 3% sono indeducibili. L’eventuale sopravvenienza attiva per la cancellazione di sanzioni e interessi non concorre al reddito in quanto la legge ne prevede l’esclusione.
Rapporti con le imposte indirette e locali
Le imposte locali (IMU, TARI, TASI) non rientrano nella quinquies ; pertanto eventuali debiti di questo tipo dovranno essere pagati con rateizzazione ordinaria presso l’ente locale. È invece possibile definire i tributi erariali inclusi nei ruoli locali purché affidati a AdER. La tassa automobilistica (bollo auto) rientra se l’ente locale ha affidato il carico; in caso contrario, la definizione non è ammessa.
Interazioni con il processo esecutivo e le misure cautelari
La rottamazione quinquies incide sul processo esecutivo in modo peculiare. L’adesione sospende l’avvio di nuove procedure di pignoramento o fermo amministrativo, ma non estingue quelle già avviate . Ciò significa che:
- Pignoramento presso terzi: se il terzo (ad esempio il datore di lavoro) ha già effettuato il pagamento all’AdER prima dell’adesione, tali somme non sono rimborsabili. Se il pagamento non è stato ancora effettuato, la notifica della domanda quinquies può sospendere l’ordine di pagamento; l’AdER può rilasciare al terzo un’attestazione di sospensione.
- Pignoramento immobiliare: la quota di ipoteca o il pignoramento non è cancellata con l’adesione; occorre pagare la prima rata e successivamente chiedere la cancellazione o l’estinzione della procedura al giudice dell’esecuzione. L’assenza di sanzioni consente di ridurre il debito e potrebbe agevolare una vendita frazionata dell’immobile.
- Fermo amministrativo su veicoli: la presentazione della domanda non cancella il fermo; occorre pagare almeno la prima rata e poi chiedere la revoca alla Direzione Provinciale. Lo studio Monardo può assistere nella predisposizione della richiesta.
- Ipoteca legale: le ipoteche iscritte a garanzia di ruoli superiori a 20.000 euro restano fino al pagamento integrale; tuttavia, con la rottamazione quinquies l’ipoteca non produce ulteriori interessi di mora.
Il contribuente deve quindi monitorare attentamente lo stato delle procedure esecutive e presentare istanze di sospensione, revoca o estinzione a seconda del caso. La collaborazione con l’Agente della riscossione è essenziale per evitare duplicazioni di pagamenti.
Checklist per l’adesione alla rottamazione quinquies
Per aiutare il contribuente ad affrontare in modo ordinato l’iter della rottamazione quinquies, ecco una checklist dettagliata. Ciascun passaggio è essenziale per evitare errori procedurali:
- Richiedi il prospetto informativo: accedi al portale AdER e scarica il riepilogo dei carichi rottamabili, verificando la data di affidamento, la tipologia di tributo e l’ammontare. Se alcuni carichi non compaiono, contatta l’AdER o l’ente creditore.
- Valuta la prescrizione e i vizi: insieme a un professionista, verifica se alcuni carichi sono prescritti, notificati oltre i termini o affetti da vizi formali. In tal caso, considera l’impugnazione anziché la rottamazione.
- Calcola la capacità di pagamento: predisponi un budget che includa il reddito mensile, le spese fisse e la rata quinquies. Ricorda che le rate sono bimestrali e che la durata supera i nove anni.
- Analizza le alternative: confronta la quinquies con la riammissione quater (se ancora possibile), la rateizzazione ordinaria e le procedure di sovraindebitamento. Scegli la soluzione che offre il miglior equilibrio tra abbattimento del debito e sostenibilità del pagamento.
- Prepara la domanda: seleziona i carichi da rottamare, indica il numero di rate e allega eventuali documenti richiesti (identità, recapiti, IBAN). Controlla attentamente la correttezza dei dati.
- Invia la domanda entro il 30 aprile 2026: utilizza SPID/CIE/CNS e conserva la ricevuta protocollo. Se incontri problemi tecnici, contatta tempestivamente l’assistenza dell’AdER.
- Attendi la comunicazione dell’AdER: verifica l’esito e gli importi. Se vi sono errori, presenta reclamo entro 30 giorni. Se la domanda è rigettata per carichi non ammissibili, valuta il ricorso.
- Programma i pagamenti: predisponi un calendario con le scadenze delle 54 rate, tenendo conto della tolleranza di 5 giorni. Se possibile, attiva la domiciliazione per evitare ritardi.
- Rinuncia ai giudizi pendenti: se hai contenziosi relativi ai carichi quinquies, deposita la rinuncia prima del pagamento della prima rata. Conserva le prove della rinuncia e della comunicazione di estinzione.
- Monitora le procedure esecutive: verifica che pignoramenti, fermi e ipoteche siano sospesi o revocati. In caso contrario, invia una PEC all’ufficio competente allegando la ricevuta della domanda e del pagamento.
- Mantieni la regolarità contributiva: durante la durata del piano, mantieni il DURC regolare e adempi agli altri obblighi fiscali (versamento IVA, ritenute, imposte correnti). L’inadempimento di nuovi debiti può compromettere la situazione.
- Conserva tutta la documentazione: archivia tutte le ricevute, le comunicazioni e le prove di pagamento. In caso di contestazioni, potrai dimostrare la tua posizione.
Glossario dei termini più comuni
Per agevolare la lettura e fornire un riferimento rapido, riportiamo un glossario dei termini più ricorrenti:
- Agente della riscossione (AdER): ente incaricato della riscossione coattiva delle entrate erariali e contributive; per la rottamazione quinquies, l’AdER gestisce le domande, calcola gli importi e incassa le rate.
- Affidamento: atto con cui l’ente impositore (Agenzia delle entrate, INPS, ecc.) trasmette il ruolo all’Agente della riscossione. La data di affidamento determina l’ammissibilità alla quinquies .
- Cartella di pagamento: atto con cui l’AdER intima al debitore il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Indica l’importo dovuto, la natura del debito e i termini per impugnare.
- Estinzione del giudizio: provvedimento del giudice che chiude il processo per rinuncia o per sopravvenuta carenza di interesse. Nell’ambito della definizione agevolata, si realizza con il pagamento della prima rata .
- Giudizio tributario: procedimento davanti alla Commissione tributaria per impugnare atti dell’amministrazione finanziaria. Si articola in primo grado (CTR provinciale) e in secondo grado (CTR regionale), con eventuale ricorso in Cassazione.
- Rateizzazione ordinaria: pagamento dilazionato in base all’art. 19 d.P.R. 602/1973; prevede interessi di dilazione e non comporta l’annullamento di sanzioni.
- Rottamazione quater: definizione agevolata introdotta dalla legge 197/2022 per i carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022 ; prevede l’esclusione di sanzioni e interessi e il pagamento in massimo 18 rate.
- Riammissione quater: istituto introdotto dal d.l. 202/2024 che consente ai decaduti dalla rottamazione quater entro il 31 dicembre 2024 di versare le rate arretrate e mantenere l’agevolazione .
- Rottamazione quinquies: definizione agevolata n. 5 prevista dalla Legge 199/2025 per i decaduti dalla quater; consente il pagamento del capitale in 54 rate bimestrali e l’esclusione di sanzioni e interessi .
- Sovraindebitamento: situazione di crisi del debitore non fallibile che non è in grado di soddisfare regolarmente i propri debiti. Regolato dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa.
- Transazione fiscale: accordo tra debitore e fisco nell’ambito di una procedura concorsuale (concordato preventivo o accordo di ristrutturazione) che consente la falcidia del debito erariale previa autorizzazione dell’AdER.
Ulteriori domande frequenti (FAQ parte 2)
- Se aderisco alla quinquies, posso recuperare le somme già pagate con la quater?
- No. Le somme versate prima della decadenza restano acquisite e vengono imputate a titolo di acconto; non possono essere recuperate neppure se il debito viene successivamente definito in modo agevolato .
- È possibile presentare più di una domanda di rottamazione quinquies?
- La legge consente di presentare una sola domanda. Tuttavia, all’interno della stessa istanza è possibile includere o escludere vari carichi; se dopo l’invio emergono errori, si può presentare una nuova domanda entro il 30 aprile 2026, ma l’ultima trasmessa sostituirà le precedenti.
- Chi è coobbligato solidale (es. soci di società di persone) può rottamare?
- Sì. Il coobbligato può aderire autonomamente alla quinquies per la propria quota di debito; tuttavia, se l’altro coobbligato non paga, l’AdER può rivalersi su chi ha aderito. È consigliabile che tutti i coobbligati presentino la domanda e concordino le modalità di pagamento. Le Sezioni Unite stanno per decidere se l’adesione di un coobbligato estingue il giudizio anche per gli altri .
- La domanda può essere presentata dal professionista delegato?
- Sì. È possibile delegare un professionista munito di procura speciale a presentare l’istanza tramite i servizi telematici. Il mandato deve indicare i carichi da definire e la modalità di pagamento; la procura può essere caricata online come allegato.
- Cosa succede se l’AdER commette errori nel prospetto?
- Se il prospetto contiene carichi non ammissibili o importi errati, è possibile segnalare l’errore all’AdER tramite PEC entro trenta giorni dalla comunicazione. L’AdER ha facoltà di correggere gli errori e inviare un nuovo prospetto. In caso di rigetto ingiustificato è possibile ricorrere alla Commissione tributaria.
- È possibile cumulare la quinquies con la definizione agevolata delle liti pendenti?
- Sì. Nulla vieta di definire le liti pendenti per alcuni carichi e di rottamare gli altri. Tuttavia, occorre prestare attenzione: se un debito è oggetto sia di lite pendente sia di rottamazione, occorre scegliere uno dei due strumenti e rinunciare all’altro, pena l’inefficacia della definizione.
- Le società di capitali in liquidazione possono aderire alla quinquies?
- Sì. Le società in liquidazione volontaria o coatta possono presentare la domanda; tuttavia, la responsabilità del pagamento ricade sui liquidatori. In caso di concordato o fallimento, il curatore può aderire previa autorizzazione del giudice delegato; le somme versate hanno natura prededucibile.
- È possibile includere anche gli interessi da rateazioni pregresse?
- No. Gli interessi da rateazioni già concesse dall’AdER prima della domanda restano dovuti. La quinquies azzera solo gli interessi di mora e le sanzioni, non gli interessi di rateizzazione maturati fino alla presentazione della domanda.
- In caso di morte del debitore, gli eredi possono aderire alla quinquies?
- Sì. Gli eredi rispondono del debito entro i limiti dell’eredità. Possono presentare la domanda a loro nome e pagare le rate; se non procedono, l’AdER può agire nei loro confronti entro il valore dei beni ereditati. È importante valutare se conviene accettare l’eredità con beneficio d’inventario.
- Sono un soggetto non residente con debiti fiscali in Italia: posso aderire?
- Sì, a condizione che i carichi siano affidati all’AdER e rientrino nel periodo 2000‑2023. La domanda può essere presentata online; per i pagamenti dall’estero occorre utilizzare i canali internazionali abilitati e coordinarsi con la propria banca per l’esecuzione di bonifici esteri.
Ulteriori simulazioni e scenari pratici
Caso 4: Microimpresa con debiti suddivisi fra rottamazione quater e debiti fuori periodo
Profilo: La ditta individuale “Beta”, artigiano operante nel settore meccanico, ha debiti suddivisi come segue: 12.000 euro derivanti da cartelle affidate nel 2018 (ammissibili alla rottamazione quater e decaduti nel 2024), 8.000 euro relativi a avvisi esecutivi affidati nel 2024 (non ammissibili alla quinquies) e 5.000 euro di multe comunali. La ditta è stata dichiarata decaduta dalla quater per mancato pagamento al 31 dicembre 2024.
Analisi: Solo i 12.000 euro affidati nel 2018 sono rottamabili con la quinquies. I debiti del 2024 non sono ammessi, così come le multe comunali . Per questi ultimi, la ditta può chiedere una rateizzazione ordinaria presso l’ente locale o contestare la multa. La ditta dovrà quindi presentare la domanda quinquies solo per la parte ammessa, scegliendo se pagare in unica soluzione o in 54 rate. Lo studio Monardo suggerisce di unificare i pagamenti: definire la parte ammissibile con la quinquies e rateizzare il resto con l’ente competente, evitando di accumulare troppi impegni finanziari.
Caso 5: Contribuente con pignoramento immobiliare e procedura esecutiva avanzata
Profilo: Giovanni possiede un immobile a Siena; l’AdER ha iscritto ipoteca e avviato pignoramento immobiliare per un debito di 80.000 euro. Nel 2023 Giovanni ha aderito alla rottamazione quater ma è decaduto; nel 2025 si trova con la casa all’asta.
Soluzione: Giovanni può presentare la domanda di rottamazione quinquies entro il 30 aprile 2026; tuttavia, la procedura esecutiva immobiliare non si blocca automaticamente. Lo studio Monardo consiglia di pagare almeno la prima rata prima dell’udienza di vendita e di depositare un’istanza al giudice dell’esecuzione chiedendo la sospensione dell’asta ai sensi dell’art. 624 c.p.c., evidenziando che il debito verrà estinto con la rottamazione. Spesso i giudici accolgono la richiesta, soprattutto se il debitore dimostra di poter pagare il piano. In alternativa, Giovanni può proporre un piano del consumatore con la liquidazione dell’immobile per soddisfare i creditori, ottenendo l’esdebitazione del residuo.
Caso 6: Impresa agricola con debiti contributivi e ruolo INAIL
Profilo: La cooperativa agricola “Gamma” ha debiti contributivi INPS per 60.000 euro affidati nel 2020 e un debito INAIL per 10.000 euro relativo a premi assicurativi del 2024; inoltre, ha debiti con la Regione Toscana per TARI.
Analisi: I debiti INPS del 2020 rientrano pienamente nella rottamazione quinquies; l’INAIL, essendo un ente previdenziale, rientra per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. Tuttavia, il debito INAIL del 2024 è escluso. La TARI, essendo tributo locale non affidato ad AdER, non può essere rottamata. La cooperativa potrà definire il debito INPS e INAIL 2020 con la quinquies, mentre per gli altri debiti dovrà richiedere un’altra soluzione. Se la cooperativa si trova in difficoltà economica, lo studio Monardo consiglia di valutare un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale e previdenziale, che potrebbe consentire di ridurre anche il capitale.
