Introduzione
Ricevere una comunicazione da Gardant S.p.A. per un vecchio debito può generare ansia e confusione. Gardant è un importante operatore italiano del mercato dei crediti deteriorati (Non‑Performing Loans – NPL): acquisisce in blocco portafogli di debiti insoluti da banche o finanziarie e poi si attiva per recuperarli, spesso dopo molti anni dalla nascita del debito. La notifica di un “sollecito di pagamento” o di un atto monitorio da parte di Gardant può coinvolgere importi rilevanti e minacciare azioni legali, ipoteche o pignoramenti. Per questo motivo è fondamentale conoscere i propri diritti, le regole sulla prescrizione dei debiti, le formalità necessarie per la cessione del credito e le possibilità di trattare un saldo e stralcio o di accedere a strumenti di definizione agevolata.
L’articolo che segue, aggiornato al 21 dicembre 2026, offre un inquadramento completo del tema dal punto di vista del debitore. Verranno illustrate le norme del codice civile (articoli 1260 ss. sulla cessione del credito; art. 2946 c.c. sulla prescrizione ordinaria decennale ; art. 2948 c.c. sulla prescrizione quinquennale ) e del Testo Unico Bancario (art. 58 D.Lgs. 385/1993 sulla cessione in blocco di crediti), le pronunce più recenti della Corte di cassazione (ord. n. 25496/2025 sulla sufficienza di una comunicazione per rendere opponibile la cessione ; ord. n. 27915/2025 sulla prova dell’inclusione del credito ceduto ; ord. n. 28706/2025 e 35019/2025 sulla necessità di impugnare l’intimazione di pagamento ) e le novità legislative più recenti (Legge n. 199/2025 – Legge di bilancio 2026 – sulla “Rottamazione‑quinquies” ; D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021 sulla composizione negoziata della crisi d’impresa ). Inoltre verranno illustrati gli strumenti di soluzione stragiudiziale e giudiziale, come la Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) che consente a privati e piccole imprese di ristrutturare o cancellare i debiti , e verranno forniti esempi, tabelle riassuntive e un’ampia sezione di domande e risposte.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Cassazionista e coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti di comprovata esperienza nel diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge 3/2012; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze coordina a livello nazionale strategie per sospendere pignoramenti, contestare la legittimazione delle società di recupero, trattare accordi di saldo e stralcio, presentare ricorsi giudiziali e definire piani di rientro sostenibili. L’Avv. Monardo e il suo staff mettono a disposizione dei debitori un’analisi approfondita dell’atto ricevuto, valutando la prescrizione, gli errori formali e la corretta individuazione del creditore per attivare la migliore strategia difensiva.
Se hai ricevuto una lettera da Gardant o un sollecito di pagamento, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata. Troverai i recapiti al termine di questo articolo.
1 Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Chi è Gardant S.p.A. e come opera
Gardant S.p.A. è uno dei principali player italiani nella gestione di crediti deteriorati. Le banche e le finanziarie, per alleggerire i bilanci e rispettare i requisiti patrimoniali, cedono a queste società portafogli di Non‑Performing Loans (NPL) a un prezzo molto inferiore rispetto al valore nominale. La cessione avviene mediante cartolarizzazione o cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB). Gli NPL acquistati sono poi gestiti da società del gruppo (es. Master Gardant, Special Gardant) che inviano lettere e intimazioni di pagamento per recuperare l’intero importo. Molti debiti sono vecchi, talvolta risalenti a 10‑15 anni fa, e perciò occorre verificare se sono prescritti o se la cessione è stata formalmente notificata.
1.2 La cessione del credito: normativa e requisiti
1.2.1 Norme del codice civile
Gli articoli 1260 e seguenti del codice civile regolano la cessione del credito. Il creditore (cedente) può trasferire a terzi (cessionario) il proprio credito senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere personale o il trasferimento non sia vietato per legge. L’art. 1264 stabilisce che la cessione ha effetto nei confronti del debitore solo quando questi l’ha accettata o gli è stata notificata. In presenza di più cessioni dello stesso credito, prevale quella notificata per prima o con data certa anteriore . La notifica ha lo scopo di rendere opponibile al debitore il passaggio di titolarità: senza notifica, il debitore che paga al cedente originario libera comunque la propria obbligazione.
L’interpretazione tradizionale riteneva necessaria una notifica formale (ad esempio tramite raccomandata o ufficiale giudiziario). Tuttavia, con l’ordinanza n. 25496 del 17 settembre 2025, la Corte di cassazione ha precisato che per la validità della cessione non occorre una notifica processuale: è sufficiente una qualsiasi comunicazione idonea a informare il debitore del trasferimento, purché contenga tutti gli elementi identificativi del credito . La cessione del credito si perfeziona con l’accordo tra cedente e cessionario e non è subordinata alla notifica, ma la comunicazione al debitore resta necessaria per evitarne la liberazione nei confronti del cedente originario.
In sintesi, quando Gardant acquista crediti da una banca, deve inviare al debitore una comunicazione che identifichi il credito ceduto. Se la comunicazione manca o è generica, il debitore può contestare la legittimazione della società alla riscossione.
1.2.2 Cessione in blocco ex art. 58 TUB
L’art. 58 del D.Lgs. 385/1993 consente alle banche di cedere in blocco portafogli di crediti, con efficacia nei confronti dei debitori tramite pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale e registrazione presso l’Albo dei gestori. La Cassazione, con diverse pronunce, ha chiarito che:
- La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione ha valore di pubblicità‑notizia: rende opponibile la cessione ma non costituisce prova sufficiente della legittimazione del cessionario se il debitore contesta la titolarità del credito . Il cessionario deve dimostrare l’inclusione del credito nel portafoglio ceduto, ad esempio producendo il contratto di cessione o documenti che individuino senza incertezze il credito .
- Spetta al cessionario l’onere di provare che il credito rientra tra quelli ceduti; la semplice disponibilità di documenti contabili non basta . La pubblicazione e la dichiarazione del cedente hanno valore indiziario ma non sostitutivo .
Questi principi sono rilevanti perché molti debiti affidati a Gardant derivano da cessioni in blocco. Se Gardant non è in grado di dimostrare l’inclusione del credito ceduto, il debitore può eccepire il difetto di legittimazione attiva.
1.3 Prescrizione dei debiti: termini, norme e giurisprudenza
La prescrizione è l’istituto che estingue un diritto per il decorso del tempo senza che il titolare lo eserciti. Per i debiti finanziari e fiscali occorre distinguere:
| Tipo di debito | Norma | Termine di prescrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Debiti civili (prestiti personali, mutui, carte di credito, finanziamenti) | Art. 2946 c.c. | 10 anni | È il termine ordinario applicabile salvo prescrizioni brevi previste per casi specifici |
| Rate periodiche, interessi, affitti e ogni prestazione periodica | Art. 2948 n. 4 c.c. | 5 anni | Comprende interessi e pagamenti periodici. |
| Cartelle esattoriali per imposte statali (IRPEF, IVA, registro, bollo) | Art. 19 D.Lgs. 472/1997 e Cassazione | 10 anni per le imposte e 5 anni per sanzioni e interessi | I tributi erariali si prescrivono in dieci anni; sanzioni e interessi, se non derivano da sentenza passata in giudicato, in cinque anni. |
| Tributi locali (IMU, TARI), contributi INPS/INAIL e multe | Art. 2948 c.c. | 5 anni | La giurisprudenza applica la prescrizione quinquennale alle entrate locali e ai contributi. |
| Bollo auto | Legge regionale/Art. 5 c. 51 D.L. 953/1982 | 3 anni | Dopo tre anni dall’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. |
La prescrizione ordinaria decennale stabilita dall’art. 2946 c.c. dispone che “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni” . La prescrizione breve quinquennale riguarda, fra l’altro, “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” . Pertanto, interessi moratori e rate scadute si prescrivono in cinque anni.
Per i debiti fiscali la Cassazione (ord. n. 24900/2025) ha ribadito che la prescrizione è decennale per i tributi erariali e quinquennale per le sanzioni amministrative e gli interessi quando la definitività non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile . Ciò significa che, ad esempio, un avviso di liquidazione dell’imposta di registro si prescrive in dieci anni, mentre le sanzioni collegate si prescrivono in cinque anni se non confermate da una sentenza.
1.3.1 Interruzione della prescrizione
La prescrizione può essere interrotta da atti interruttivi (art. 2943 c.c.), come la notifica di un decreto ingiuntivo, un atto di precetto, un pignoramento o una domanda giudiziale. La simple lettera di sollecito non interrompe la prescrizione; invece l’atto di intimazione di pagamento inviato da Agenzia Entrate – Riscossione (AER) produce l’effetto interruttivo solo se è impugnato. La Cassazione ha affermato che la prescrizione dei debiti fiscali va eccepita impugnando immediatamente l’intimazione di pagamento: chi tace perde definitivamente la possibilità di far valere l’estinzione del debito . L’inerzia di fronte all’intimazione comporta la “cristallizzazione” della pretesa tributaria e la successiva impugnazione del pignoramento o del fermo amministrativo non consente di eccepire la prescrizione .
1.4 Onere di prova e legittimazione della società cessionaria
Quando il debitore riceve un sollecito da Gardant o da un’altra società di recupero, deve verificare se l’azienda è titolare effettiva del credito. Come stabilito dalla Cassazione, spetta al cessionario che agisce in giudizio dimostrare:
- L’esistenza del contratto originario (finanziamento, mutuo, carta di credito) e l’importo dovuto;
- L’inclusione del credito nel portafoglio ceduto, tramite contratto di cessione o elenco nominativo;
- L’opponibilità della cessione al debitore, dimostrando che la comunicazione (o l’avviso in Gazzetta) conteneva gli elementi identificativi del credito .
Non è sufficiente la mera produzione di estratti conto o solleciti; il cessionario deve provare la propria titolarità. In caso contrario, il debitore può eccepire il difetto di legittimazione e ottenere l’estinzione della pretesa.
1.5 Effetti dell’intimazione di pagamento e dell’avviso di accertamento
Le cartelle di pagamento emesse da Agenzia Entrate – Riscossione si basano su ruoli consegnati all’agente della riscossione. La legge prevede che, se dopo la notifica della cartella trascorre più di un anno senza che sia stato avviato il pignoramento, l’ente deve notificare un’intimazione di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/1973). La Cassazione (ord. n. 28706/2025 e ord. n. 35019/2025) ha stabilito che l’intimazione è un atto autonomamente impugnabile: il contribuente deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica per eccepire la prescrizione o altri vizi . Ignorare l’intimazione equivale ad accettare il debito; non sarà possibile contestare la cartella in seguito . Inoltre la Cassazione ha sottolineato che l’intimazione non è un semplice sollecito ma un atto che sanifica eventuali vizi della cartella se non impugnato .
Per i debiti civili (es. finanziamenti) l’intimazione di pagamento non è prevista; tuttavia le società di recupero inviano solleciti via posta o email. Questi solleciti non interrompono la prescrizione e non hanno valore di messa in mora se non sono notificati secondo le forme di legge. L’eventuale decreto ingiuntivo o atto di precetto, invece, devono essere impugnati nei termini (40 giorni per il decreto ingiuntivo e 20 giorni per il precetto) per evitare la formazione di un titolo esecutivo definitivo.
1.6 Rottamazione‑quater e Rottamazione‑quinquies
Nel 2023 la Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto la Rottamazione‑quater, permettendo la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con il pagamento del solo capitale e di un interesse ridotto del 2% annuo. Nel 2025 è stata varata la Rottamazione‑quinquies, prevista dalla Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026). Secondo il sito FiscoeTasse e le informazioni riportate da Agenzia Entrate – Riscossione, la Rottamazione‑quinquies consente ai contribuenti di estinguere i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 senza corrispondere sanzioni, interessi e aggio . L’ambito di applicazione riguarda debiti per:
- imposte risultanti da dichiarazioni e controlli automatizzati ai sensi degli artt. 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973 e degli artt. 54‑bis e 54‑ter del DPR 633/1972 ;
- contributi previdenziali dovuti all’INPS (esclusi quelli derivanti da accertamento) .
Sono ammessi anche i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni, ma sono esclusi i debiti rientranti in piani di pagamento della rottamazione‑quater regolarmente onorati al 30 settembre 2025 . La legge consente il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni; in caso di rateizzazione, dal 1° agosto 2026 si applicano interessi del 3% annuo . Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici con conseguente ripresa della riscossione .
1.7 Legge 3/2012 e codice della crisi d’impresa (sovraindebitamento)
La Legge 27 gennaio 2012 n. 3, denominata anche “legge salva‑suicidi”, ha introdotto per la prima volta procedure concorsuali dedicate ai soggetti non fallibili (privati, professionisti, piccole imprese) in condizioni di sovraindebitamento. L’art. 6, inserito nel capo dedicato alla composizione delle crisi da sovraindebitamento, definisce sovraindebitamento “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” . La norma consente al debitore di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore con l’assistenza degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) .
I presupposti di ammissibilità (art. 7) prevedono che il debitore non sia soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, che non abbia già beneficiato della procedura nei cinque anni precedenti e che la documentazione presentata consenta di ricostruire la situazione patrimoniale . Il piano può prevedere anche la liquidazione dei beni del debitore, con la possibilità di ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) a fine procedura. Dal 15 luglio 2022 tali procedure sono confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ma nella prassi si continua a parlare di “Legge 3/2012”.
1.8 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Il D.L. 118/2021, convertito nella Legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, attiva dal 15 novembre 2021. La normativa consente all’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in condizioni di squilibrio economico‑finanziario di chiedere la nomina di un esperto indipendente presso la Camera di Commercio per avviare trattative con i creditori e individuare una soluzione di risanamento . La procedura si avvia tramite la piattaforma telematica camerale; l’esperto verifica la percorribilità del risanamento e assiste l’imprenditore nelle trattative . L’elenco degli esperti è formato presso le Camere di Commercio e l’iscrizione richiede requisiti di professionalità e formazione .
La composizione negoziata può culminare in accordi con i creditori, contratti di ristrutturazione, piani attestati o, se il risanamento non è possibile, nell’accesso a procedure concorsuali. L’Avv. Monardo è abilitato come esperto negoziatore e può assistere imprenditori in crisi nel presentare l’istanza e negoziare con le controparti.
2 Procedura passo per passo dopo la notifica di una lettera di Gardant
Di seguito viene delineato un percorso operativo che il debitore dovrebbe seguire appena riceve una lettera o un sollecito di pagamento da Gardant o da un’altra società di recupero crediti. Ogni fase è accompagnata da riferimenti normativi e indicazioni pratiche.
2.1 Non ignorare la comunicazione
Anche se il debito risale a molti anni prima, ignorare la comunicazione può pregiudicare i propri diritti. Una lettera di sollecito non è un atto esecutivo e non comporta il pignoramento immediato, ma può precedere un’azione giudiziale. È consigliabile conservare la busta, annotare la data di ricezione e controllare se la lettera è stata inviata tramite raccomandata o posta semplice.
2.2 Verificare la prescrizione
Occorre calcolare quando è sorto il debito e se nel frattempo sono intervenuti atti interruttivi. Ad esempio:
- Prestiti personali: prescrizione ordinaria di 10 anni . La prescrizione decorre dalla scadenza dell’ultima rata non pagata o dalla data di revoca del finanziamento; viene interrotta da un decreto ingiuntivo o da un atto di precetto.
- Carte di credito revolving: la giurisprudenza applica la prescrizione decennale, ma per le rate periodiche si applica la prescrizione quinquennale sugli interessi .
- Tributi locali e multe: prescrizione quinquennale .
- Cartelle esattoriali: 10 anni per imposte e 5 anni per sanzioni e interessi ; la prescrizione va eccepita impugnando l’intimazione entro 60 giorni .
Se il debitore accerta che sono trascorsi i termini senza atti interruttivi, può contestare il debito per prescrizione. È importante distinguere tra prescrizione (estinzioni del diritto) e decadenza (perdita del diritto a esercitare l’azione), perché le strategie difensive differiscono.
2.3 Richiedere la documentazione a Gardant
Prima di versare somme o proporre accordi è necessario esigere la prova del credito. Il debitore ha diritto a ricevere copia del contratto originario, dell’eventuale decreto ingiuntivo, dell’atto di cessione e del dettaglio degli interessi. Con lettera raccomandata A/R o PEC si può chiedere a Gardant di trasmettere:
- Copia del contratto di finanziamento con firma;
- Estratto conto analitico con il calcolo del capitale e degli interessi;
- Documentazione attestante la cessione del credito (contratto di cessione o prova dell’inclusione in cessione in blocco) ;
- Comunicazione al debitore con gli elementi identificativi del credito .
La richiesta di documenti interrompe la trattativa e mette la società nella condizione di dover dimostrare la propria legittimazione; se la società non produce la documentazione, il debitore può rifiutare il pagamento.
2.4 Analizzare l’eventuale decreto ingiuntivo
Spesso, prima della cessione, la banca ottiene un decreto ingiuntivo (d.lgs. 46/1999) che diventa definitivo se non viene opposto entro 40 giorni dalla notifica. Un decreto ingiuntivo costituisce titolo esecutivo: la prescrizione passa da 10 a 10 anni dal giorno in cui la sentenza è divenuta definitiva (actio iudicati ai sensi dell’art. 2953 c.c.) . Se il decreto ingiuntivo è stato notificato regolarmente e non è stato opposto, è difficile contestare il debito, ma si può trattare un saldo e stralcio.
2.5 Impugnare la notifica (se viziata)
Molte lettere di sollecito non indicano la data e le modalità di notifica del decreto ingiuntivo o dell’atto di cessione. Vizi formali frequenti sono:
- Mancata notifica della cessione: se il debitore non ha ricevuto alcuna comunicazione o l’avviso in Gazzetta, può eccepire l’inopponibilità della cessione .
- Notifica eseguita a soggetto diverso: ad esempio, spedizione a un vecchio indirizzo; notifica a parente non convivente; notificazione a mezzo posta senza avviso di ricevimento.
- Mancanza di procura alle liti: la società cessionaria deve dimostrare la delega per agire in giudizio.
Per eccepire questi vizi, il debitore deve proporre opposizione all’esecuzione o ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale competente.
2.6 Valutare il ricorso al giudice o ad organismi alternativi
Se la documentazione evidenzia difetti sostanziali (mancata prova della titolarità del credito, prescrizione, vizi di notifica), il debitore può:
- Presentare ricorso al Giudice di pace o al Tribunale per l’annullamento del decreto ingiuntivo o per accertare l’insussistenza del credito;
- Richiedere la sospensione dell’esecuzione (pignoramento o ipoteca) con ricorso d’urgenza ex art. 615 c.p.c.;
- Opporsi alla cartella esattoriale o all’intimazione nei termini previsti (60 giorni) .
Il supporto di un legale esperto è indispensabile per valutare la procedibilità dell’azione e i tempi; un procedimento giudiziale può sospendere la riscossione, ma comporta costi e incertezze.
2.7 Trattare un saldo e stralcio
Quando il debito è legittimo ma il debitore non riesce a pagare l’intero importo, è possibile proporre a Gardant un saldo e stralcio, cioè l’estinzione del debito mediante il pagamento di una somma concordata, normalmente inferiore al capitale residuo. Poiché i crediti NPL vengono acquistati a prezzi ridotti, la società può accettare sconti elevati (spesso tra il 50% e l’80%), soprattutto se il debitore offre un pagamento immediato. La proposta deve essere formalizzata per iscritto e accompagnata da:
- Analisi del valore d’acquisto del portafoglio: le società acquistano i crediti a valori medi del 5‑10% del nominale; offrire un importo superiore può essere persuasivo.
- Prova della difficoltà economica: allegare dichiarazioni ISEE, busta paga, spese mediche.
- Garanzia di pagamento immediato: un assegno circolare o bonifico irrevocabile può motivare la società ad accettare.
È essenziale ottenere in cambio una liberatoria scritta in cui la società dichiara che il debito è estinto e che non effettuerà ulteriori segnalazioni alla centrale rischi.
2.8 Alternative al saldo e stralcio
Se l’importo è elevato o se non si dispone di liquidità immediata, vi sono altre opzioni:
- Rottamazione‑quater/quinquies: per debiti fiscali rientranti nell’ambito di applicazione, è possibile aderire alle definizioni agevolate pagando il solo capitale e gli interessi ridotti . La domanda deve essere presentata online entro la scadenza prevista (ad esempio, 30 aprile 2026 per la rottamazione‑quinquies ).
- Piano di rateizzazione standard con Agenzia Entrate – Riscossione (fino a 72 rate mensili, estendibili a 120 rate in casi di comprovata difficoltà).
- Procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di composizione o liquidazione dei beni) ai sensi della Legge 3/2012. Questo strumento consente di riunire tutti i debiti e proporre un piano di pagamento sostenibile; al termine, il giudice può concedere l’esdebitazione .
- Composizione negoziata per la crisi d’impresa: per imprenditori in difficoltà che intendono salvare l’attività, la nomina di un esperto indipendente può facilitare la rinegoziazione dei debiti .
3 Difese e strategie legali
Le strategie difensive variano a seconda del tipo di debito, degli atti notificati e della posizione economica del debitore. Di seguito sono illustrate le principali.
3.1 Eccepire la prescrizione e l’inesigibilità del debito
Se il debito è prescritto, il debitore può rifiutare il pagamento. L’eccezione di prescrizione va formulata per iscritto in fase stragiudiziale (nella risposta al sollecito) e, se necessario, in sede giudiziale. È consigliabile:
- Calcolare il decorso del termine dalla scadenza della rata non pagata o dalla data dell’ultimo atto interruttivo;
- Verificare se la società di recupero ha notificato atti giudiziari (decreto ingiuntivo, precetto) che abbiano interrotto la prescrizione;
- Raccogliere prove (estratti conto, comunicazioni bancarie) per dimostrare che non sono state effettuate richieste per oltre cinque o dieci anni.
In caso di notifica di un decreto ingiuntivo prescritto, si può proporre opposizione per far valere la prescrizione; in caso di pignoramento su un credito prescritto, si può promuovere opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
3.2 Contestare la legittimazione attiva del cessionario
Come ricordato, il cessionario deve provare di essere titolare del credito e di aver validamente notificato la cessione . Se Gardant non fornisce la documentazione, il debitore può contestare la legittimazione, eccependo che:
- l’avviso di cessione non contiene gli elementi identificativi del credito (dati del contratto, ammontare, data di stipula);
- non esiste prova che il proprio credito sia incluso nel portafoglio ceduto;
- la società cessionaria non ha deposito dell’atto di cessione presso l’OCC o la Gazzetta;
- la documentazione prodotta è solo un foglio excel generico o una semplice lettera.
In sede giudiziale, l’onere della prova grava sul cessionario; se la prova manca, la domanda deve essere rigettata.
3.3 Opporsi al decreto ingiuntivo e al pignoramento
Se viene notificato un decreto ingiuntivo, il debitore ha 40 giorni per proporre opposizione. Le difese possibili sono:
- prescrizione del credito (decorso di oltre 10 o 5 anni);
- difetto di legittimazione del cessionario;
- assenza di prova del contratto o di consegna delle somme;
- usura e anatocismo nel contratto originario, con richiesta di rideterminazione del saldo.
Se è stato avviato un pignoramento, si può proporre opposizione all’esecuzione (entro 20 giorni dal primo atto esecutivo) per contestare la validità del titolo o la prescrizione. È anche possibile chiedere al giudice la sospensione della procedura.
3.4 Sospendere le misure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca)
Le misure cautelari come il fermo amministrativo del veicolo e l’ipoteca sugli immobili possono essere sospese presentando un’istanza all’Agenzia Entrate – Riscossione o un ricorso al giudice tributario dimostrando l’infondatezza del credito o la sua prescrizione. La Cassazione ha evidenziato che l’intimazione non impugnata cristallizza la pretesa fiscale , pertanto è essenziale agire tempestivamente. In caso di adesione alla rottamazione o alla procedura di sovraindebitamento, l’agente della riscossione sospende le misure cautelari fino alla definizione della procedura .
3.5 Trattare un saldo e stralcio in modo sicuro
L’accordo di saldo e stralcio deve essere documentato e vincolante. Per ottenere un esito favorevole:
- Negoziare con l’assistenza di un legale che valuti l’importo offerto in rapporto al valore di acquisto del credito;
- Richiedere il conteggio aggiornato del debito, includendo capitale, interessi e spese;
- Proporre il pagamento in un’unica soluzione;
- Prevedere una clausola che prevede la cancellazione del debito residuo e della segnalazione in CRIF;
- Far firmare alla società la liberatoria, da conservare a tempo indeterminato.
3.6 Utilizzare la procedura di sovraindebitamento
Se i debiti sono molteplici e l’importo supera la propria capacità di rimborso, è possibile ricorrere alla procedura di sovraindebitamento (ora disciplinata dal Codice della crisi d’impresa). Le tre procedure principali sono:
- Piano del consumatore: riservato alla persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Non richiede il voto dei creditori; il giudice valuta meritevolezza e fattibilità .
- Accordo di composizione della crisi: richiede il consenso del 60% dei crediti; può prevedere una moratoria e la falcidia dei crediti privilegiati .
- Liquidazione del patrimonio: prevede la liquidazione di tutti i beni del debitore e, al termine, l’esdebitazione. È la procedura più onerosa ma consente di liberarsi definitivamente dai debiti .
Il piano deve essere redatto con l’assistenza di un Gestore della crisi ed essere omologato dal giudice. L’esdebitazione finale permette al debitore meritevole di ripartire da zero.
3.7 Composizione negoziata e strumenti per imprenditori
Per le imprese in difficoltà che non vogliono ricorrere immediatamente alla procedura concorsuale, la composizione negoziata consente di avviare trattative con i creditori sotto la guida di un esperto. La piattaforma camerale fornisce una lista di controllo e un test di verificabilità del risanamento . L’istanza di nomina dell’esperto può essere presentata online e, se accolta, l’esperto facilita un accordo.
Se il risanamento non è percorribile, l’imprenditore può accedere a procedura di concordato preventivo semplificato, accordi di ristrutturazione o liquidazione giudiziale. Anche per le imprese “sotto soglia” (piccole aziende) è prevista la nomina dell’esperto da parte del segretario generale della Camera di commercio .
4 Strumenti alternativi di definizione del debito
4.1 Rottamazione e definizioni agevolate
Le definizioni agevolate consentono di estinguere i debiti con l’Agenzia Entrate – Riscossione pagando il capitale e riducendo o azzerando sanzioni e interessi. Negli ultimi anni si sono succedute la Rottamazione‑ter, la Rottamazione‑quater e, da ultimo, la Rottamazione‑quinquies.
Rottamazione‑quater (Legge 197/2022): riguardava i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il pagamento poteva avvenire in unica soluzione o in 18 rate (quattro rate nel 2023 e 14 dal 2024 al 2027). Il mancato pagamento di una rata comportava la perdita dei benefici.
Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025): estende l’ambito ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. L’articolo 1 della legge di bilancio 2026 prevede che i debiti possano essere estinti senza sanzioni né interessi, con pagamento del solo capitale e delle spese di riscossione . Il contribuente può scegliere tra pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o rateizzazione fino a 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi del 3% annuo . La domanda va inviata entro il 30 aprile 2026 tramite la piattaforma AER .
Le definizioni agevolate rappresentano un’opportunità per chi ha debiti fiscali, ma non coprono i debiti contratti con banche o finanziarie e non estinguono l’obbligo principale se i pagamenti non vengono eseguiti puntualmente .
4.2 Saldo e stralcio privatistico
Per i debiti con banche o finanziarie, la soluzione più diffusa è il saldo e stralcio, cioè l’accordo tra debitore e creditore per chiudere la posizione a un importo ridotto. La trattativa deve essere condotta con attenzione:
- Analisi del valore del credito: se il credito è stato ceduto a un prezzo ridotto, c’è maggiore margine per offrire un importo inferiore.
- Argomentazioni legali: eccepire la prescrizione o la mancanza di documentazione può convincere la società a transigere.
- Garanzia di pagamento: offrire la somma in tempi brevi aumenta la probabilità di successo.
- Tutela della privacy: la liberatoria deve prevedere la cancellazione della segnalazione in centrale rischi.
Il saldo e stralcio non prevede uno schema fisso; la percentuale di sconto può variare dal 30% al 90% a seconda della vetustà del credito, dell’importo e della posizione del debitore. È opportuno farsi assistere da un avvocato esperto per evitare clausole vessatorie.
4.3 Piani di rientro e rateizzazioni
Se il debitore non dispone di un importo immediato per chiudere il debito, può negoziare un piano di rientro dilazionato. Il piano dovrebbe:
- Prevedere rate sostenibili;
- Evitare tassi di interesse eccessivi;
- Prevedere la cancellazione della segnalazione in CRIF al termine del piano;
- Essere formalizzato con atto scritto, firmato da entrambe le parti.
Per debiti fiscali è possibile richiedere rateizzazioni ordinarie fino a 72 rate mensili (o 120 in casi di grave difficoltà). La domanda va presentata ad Agenzia Entrate – Riscossione; se l’importo è inferiore a 120 mila euro, è concessa in automatico.
4.4 Legge 3/2012: accordo di composizione, piano del consumatore e liquidazione
La procedura di sovraindebitamento offre tre opzioni, come già descritto:
- Accordo di composizione della crisi: il debitore propone un piano ai creditori (debiti civili, fiscali, bancari), suddividendo eventualmente i creditori in classi e offrendo pagamenti proporzionati. È necessaria l’approvazione del 60% dei creditori e l’omologazione del giudice .
- Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche per debiti di natura personale; non richiede il voto dei creditori. Il giudice verifica la meritevolezza del debitore, l’assenza di colpa grave o frode .
- Liquidazione del patrimonio: il debitore mette a disposizione tutti i suoi beni per il soddisfacimento dei creditori; al termine, se è stato diligente, ottiene l’esdebitazione . È possibile escludere i beni impignorabili e i crediti futuri necessari al sostentamento.
L’attivazione di queste procedure sospende le azioni esecutive e può consentire di affrontare con serenità tutti i creditori. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere i debitori nella predisposizione della domanda, nella raccolta della documentazione e nel dialogo con il giudice.
4.5 Composizione negoziata per la crisi d’impresa
Gli imprenditori in difficoltà che non rientrano nelle procedure di sovraindebitamento possono avvalersi della composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021. La procedura è volontaria e prevede la nomina di un esperto indipendente che assiste l’imprenditore nella elaborazione di un piano di risanamento e nella trattativa con i creditori . La piattaforma camerale permette di effettuare un test di risanamento e di presentare l’istanza . Il piano può prevedere:
- Accordi di moratoria con le banche;
- Conversione di crediti in capitale;
- Cessioni di rami d’azienda;
- Trasferimento di quote o patti parasociali.
Se l’accordo non viene raggiunto, l’imprenditore può accedere al concordato preventivo semplificato o alla liquidazione giudiziale. L’Avv. Monardo, come esperto negoziatore iscritto nell’elenco camerale, può essere nominato direttamente per seguire la procedura.
5 Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare la comunicazione: molti debitori accantonano la lettera di Gardant pensando che il debito sia ormai prescritto. In realtà, se sopraggiunge un atto giudiziario (decreto ingiuntivo, precetto), i termini per opporsi sono stretti. È importante reagire immediatamente.
- Pagare senza verificare: alcuni, pressati al telefono, accettano di pagare somme ingenti senza richiedere la documentazione. Questo comporta la rinuncia a eventuali eccezioni e la possibile prosecuzione di altre azioni esecutive.
- Fidarsi di accordi verbali: ogni accordo deve essere messo per iscritto, firmato da entrambe le parti e contenere la liberatoria.
- Non calcolare la prescrizione: la prescrizione decorre dalla scadenza della rata o dalla risoluzione del contratto. Eventuali pagamenti parziali o riconoscimenti del debito possono interromperla.
- Ignorare l’intimazione di pagamento: come stabilito dalla Cassazione, l’intimazione va impugnata entro 60 giorni . Trascorso il termine, il debito diventa definitivo.
- Utilizzare modulistica generica: è bene personalizzare le lettere di contestazione e diffida, facendo riferimento a norme e sentenze pertinenti.
- Sottovalutare la consulenza professionale: un avvocato esperto può individuare vizi tecnici che il debitore ignora e negoziare condizioni più vantaggiose.
6 Tabelle riepilogative
6.1 Sintesi delle norme sulla prescrizione e sulle difese
| Normativa | Oggetto | Principio chiave | Fonte |
|---|---|---|---|
| Art. 2946 c.c. | Prescrizione ordinaria | I diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni | Codice civile |
| Art. 2948 c.c. | Prescrizione quinquennale | Si prescrivono in cinque anni, tra l’altro, gli interessi e ciò che si paga periodicamente | Codice civile |
| Art. 1264 c.c. | Cessione del credito | La cessione ha effetto verso il debitore quando l’ha accettata o quando gli è stata notificata | Codice civile |
| Cass. ord. 25496/2025 | Cessione del credito | Non è necessaria una notifica formale; basta una comunicazione idonea a informare il debitore | Corte di cassazione |
| Cass. ord. 27915/2025 | Prova della cessione in blocco | Il cessionario deve dimostrare l’inclusione del credito nel portafoglio ceduto e la notificazione non è sufficiente | Corte di cassazione |
| Cass. ord. 28706/2025 e 35019/2025 | Intimazione di pagamento | L’intimazione è un atto autonomamente impugnabile; ignorarla cristallizza il debito | Corte di cassazione |
| Art. 58 D.Lgs. 385/1993 | Cessione in blocco | La pubblicazione in Gazzetta rende opponibile la cessione ma non prova la legittimazione se contestata | Testo Unico Bancario |
| Legge 3/2012 (artt. 6‑7) | Sovraindebitamento | Definisce il sovraindebitamento come squilibrio tra obblighi e patrimonio ; consente al debitore di proporre un accordo di ristrutturazione | Legge ordinaria |
| Legge 199/2025 | Rottamazione‑quinquies | Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2023 senza sanzioni né interessi | Legge di bilancio |
| D.L. 118/2021 | Composizione negoziata | Introduce la procedura di composizione negoziata per imprenditori in crisi | Decreto‑legge |
6.2 Strumenti difensivi e benefici
| Strumento | A chi si rivolge | Benefici principali | Criticità |
|---|---|---|---|
| Saldo e stralcio | Debitori di banche/finanziarie | Permette di estinguere il debito con un importo ridotto; chiude la posizione e cancella la segnalazione in CRIF | È necessario un pagamento immediato; l’accordo va formalizzato e può essere difficile ottenere grandi sconti senza motivazioni legali |
| Rottamazione‑quinquies | Debitori fiscali con carichi affidati dal 2000 al 2023 | Estinzione dei debiti fiscali con pagamento del solo capitale, senza sanzioni e interessi | Bisogna rispettare le scadenze (domanda entro 30/4/2026, prima rata 31/7/2026 ); la perdita di una rata comporta la decadenza |
| Rateizzazione AER | Contribuenti con cartelle esattoriali | Consente il pagamento dilazionato fino a 120 rate con interessi contenuti | Non estingue sanzioni e interessi; la mancata rata provoca decadenza |
| Piano del consumatore (L. 3/2012) | Consumatori sovraindebitati | Non richiede voto dei creditori; permette l’esdebitazione finale | Occorre la meritevolezza e l’approvazione del giudice; vanno considerate le spese |
| Accordo di composizione | Professionisti, piccoli imprenditori, associazioni | Possibilità di ridurre i debiti e rateizzarli con il consenso del 60% dei creditori | Richiede votazione dei creditori; se non approvato può convertirsi in liquidazione |
| Liquidazione del patrimonio | Tutti i soggetti non fallibili | Estinzione definitiva dei debiti residui mediante esdebitazione | Perdita della proprietà dei beni; procedura lunga |
| Composizione negoziata | Imprenditori commerciali/agricoli | Consente di trattare con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente | Richiede la ragionevole prospettiva di risanamento; non garantisce il successo delle trattative |
6.3 Termini e scadenze
| Atto o procedura | Termine per agire | Riferimento |
|---|---|---|
| Opposizione a decreto ingiuntivo | 40 giorni dalla notifica | Codice di procedura civile |
| Opposizione a precetto/pignoramento | 20 giorni dalla notifica | Art. 615 c.p.c. |
| Opposizione a cartella esattoriale o intimazione | 60 giorni dalla notifica | D.Lgs. 546/1992 |
| Domanda di Rottamazione‑quinquies | Fino al 30 aprile 2026 | Legge 199/2025 |
| Pagamento in unica soluzione della rottamazione | 31 luglio 2026 | Legge 199/2025 |
| Piano di rientro AER | Fino a 72 o 120 rate mensili | Circolari AER |
7 Domande frequenti (FAQ)
- Che cosa significa ricevere una lettera da Gardant?
Ricevere una lettera significa che la banca o la finanziaria originaria ha ceduto il tuo credito a Gardant. Non è ancora un atto giudiziario, ma un sollecito. Va verificata la titolarità del credito e l’eventuale prescrizione. - Come posso sapere se il mio debito è prescritto?
Calcola il tempo trascorso dalla scadenza dell’ultima rata o dall’ultimo atto interruttivo (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento). Per i prestiti personali la prescrizione è di 10 anni ; per interessi e rate periodiche 5 anni ; per tributi erariali 10 anni per l’imposta e 5 anni per sanzioni e interessi . - Una semplice lettera di sollecito interrompe la prescrizione?
No. Solo gli atti giudiziari o il riconoscimento espresso del debitore interrompono la prescrizione. Una lettera raccomandata di Gardant non interrompe i termini. - È obbligatorio pagare un debito ceduto a Gardant?
Devi pagare solo se Gardant prova la propria legittimazione (contratto originario, atto di cessione, comunicazione al debitore). In caso contrario, puoi contestare. Puoi anche trattare un saldo e stralcio. - Gardant può pignorare il mio stipendio o la mia casa?
Solo se possiede un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, sentenza, mutuo con clausola di esecutorietà). Se ricevi un atto di precetto o di pignoramento, contatta subito un avvocato per impugnare. - Come si svolge la trattativa di saldo e stralcio?
Si invia a Gardant una proposta scritta motivata (ad esempio, offerta pari al 30‑50% del debito), allegando la documentazione economica e chiedendo la liberatoria. La società risponde entro pochi mesi. - Cos’è la Rottamazione‑quinquies e quali debiti comprende?
È una definizione agevolata prevista dalla Legge 199/2025 per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2023. Consente di pagare il capitale senza sanzioni né interessi . Sono compresi tributi erariali, contributi INPS, multe, ma non i debiti da sentenze penali o risorse proprie dell’Unione europea. - Se aderisco alla rottamazione, posso sospendere i pignoramenti?
Sì. La presentazione della domanda sospende le procedure esecutive fino alla scadenza della prima rata , purché il debito rientri nella rottamazione. - Posso combinare saldo e stralcio e rottamazione?
Sì, se hai debiti civili (banche) e debiti fiscali. Puoi trattare un saldo e stralcio con Gardant e aderire alla rottamazione per i carichi fiscali. Ogni posizione va gestita separatamente. - Cos’è la procedura di sovraindebitamento?
È una procedura giudiziale (ora disciplinata dal Codice della crisi) che consente ai soggetti non fallibili di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile e ottenere l’esdebitazione finale . Esistono il piano del consumatore, l’accordo di composizione e la liquidazione del patrimonio. - In quanto tempo si conclude la procedura di sovraindebitamento?
Dipende dalla complessità dei debiti. L’istruttoria può durare pochi mesi; l’omologazione del piano avviene dopo l’udienza e i creditori hanno tempi per presentare osservazioni. La liquidazione può durare alcuni anni. - Posso accedere alla procedura se ho già avuto protesti o segnalazioni in CRIF?
Sì. Le segnalazioni non escludono l’accesso, ma il debitore deve dimostrare la meritevolezza e l’assenza di colpe gravi o frodi. - Il piano del consumatore prevede il pagamento integrale di tutti i debiti?
Non necessariamente. Il piano può prevedere il pagamento parziale in base alla capacità reddituale, con falcidia dei crediti chirografari e ristrutturazione di quelli privilegiati . - Cosa succede se non rispetto il piano omologato?
La procedura viene revocata e i creditori possono riprendere le azioni esecutive. La revoca comporta la perdita dei benefici come la sospensione degli interessi. - Cos’è la composizione negoziata per la crisi d’impresa?
È una procedura avviata tramite la Camera di Commercio che prevede la nomina di un esperto indipendente per facilitare le trattative con i creditori . Si applica alle imprese commerciali e agricole. - L’esperto negoziatore può essere lo stesso avvocato che mi difende?
No. L’esperto è scelto da un elenco di professionisti indipendenti e deve essere imparziale. Tuttavia, puoi farti assistere da un consulente di fiducia durante le trattative. - I debiti con le finanziarie possono essere rottamati come quelli fiscali?
No. La rottamazione riguarda solo carichi affidati all’agente della riscossione. Per debiti con banche e finanziarie occorre trattare un saldo e stralcio o proporre un piano di rientro. - Cosa succede se la società di recupero non risponde alla mia richiesta di documenti?
Puoi diffidarla a fornire la documentazione entro un termine; in mancanza, puoi ritenere non provata la legittimazione e rifiutare il pagamento. In giudizio, l’onere della prova grava su di loro. - Quando conviene pagare subito e quando impugnare?
Conviene pagare (magari trattando un saldo e stralcio) quando il debito è certo, non prescritto e supportato da documenti. Conviene impugnare quando vi sono dubbi sulla legittimazione, sulla prescrizione o su vizi formali. La consulenza di un professionista aiuta a scegliere. - Posso essere segnalato come cattivo pagatore durante la trattativa?
Sì. La segnalazione in CRIF avviene quando il pagamento è in ritardo. La cancellazione avviene solo con il pagamento integrale o con l’accordo di saldo e stralcio. Per questo è consigliabile concludere l’accordo il prima possibile.
8 Simulazioni pratiche ipotetiche
Per comprendere meglio le dinamiche di un saldo e stralcio e delle alternative disponibili, analizziamo alcuni esempi numerici.
8.1 Saldo e stralcio su debito bancario ceduto a Gardant
Situazione:
- Maria, residente a Livorno, nel 2014 ottiene un prestito personale di 20 000 € da una banca con rata mensile di 350 €. Dopo tre anni perde il lavoro e smette di pagare. La banca la sollecita più volte, ma nel 2018 cede il credito a un veicolo di cartolarizzazione gestito da Gardant per 2 000 € (il 10% del nominale). Nel 2025 riceve da Gardant una lettera in cui le viene chiesto di pagare 28 000 € (capitale, interessi e penali).
Analisi:
- Il termine di prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell’ultima rata (2017). Nel 2025 sono trascorsi 8 anni, quindi la prescrizione non è maturata.
- Gardant deve dimostrare l’inclusione del credito nel portafoglio ceduto e la comunicazione inviata al debitore .
- Il valore di acquisto (2 000 €) lascia spazio a un ampio sconto.
Strategia:
- Maria chiede la documentazione (contratto, atto di cessione) a Gardant.
- Esamina se vi sono vizi (tasso usuraio, anatocismo) o se la comunicazione di cessione era generica.
- Con l’assistenza dell’Avv. Monardo formula una proposta di saldo e stralcio di 5 000 € (25% del nominale), con pagamento entro 30 giorni.
- Gardant accetta e rilascia una liberatoria, evitando a Maria un pignoramento.
- Maria si fa rimuovere la segnalazione in CRIF grazie alla liberatoria.
8.2 Rottamazione‑quinquies su cartelle esattoriali
Situazione:
- Luca ha cinque cartelle esattoriali per IVA e contributi previdenziali per un totale di 40 000 € (di cui 30 000 € di capitale, 5 000 € di sanzioni e 5 000 € di interessi). Le cartelle sono state affidate all’AER tra il 2010 e il 2018. Nel 2026 decide di aderire alla Rottamazione‑quinquies.
Analisi:
- La rottamazione riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . Le sue cartelle rientrano.
- Luca potrà pagare solo il capitale (30 000 €) e le spese di notifica, risparmiando 10 000 € di sanzioni e interessi.
- Può scegliere il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali con interessi del 3% .
Strategia:
- Luca presenta la domanda online entro il 30 aprile 2026 .
- Sceglie un pagamento in 54 rate: 30 000 € / 54 = 556 € a rata, più interessi del 3% annuo.
- In caso di versamento regolare delle prime tre rate (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026) evita la decadenza.
- Una volta completato il piano, le sanzioni e gli interessi vengono cancellati; eventuali fermi e ipoteche vengono revocati.
8.3 Piano del consumatore
Situazione:
- Claudia, madre single con due figli, ha accumulato 80 000 € di debiti tra finanziamenti, carte di credito e bollette. Ha un reddito di 1 500 € al mese e non possiede immobili. Non riesce più a pagare i debiti e ha ricevuto lettere da diverse società di recupero.
Strategia:
- Claudia si rivolge all’Avv. Monardo, che valuta la procedura di piano del consumatore.
- Si presenta domanda all’OCC e si nomina un gestore della crisi.
- Viene redatto un piano della durata di 5 anni: Claudia pagherà 300 € al mese (18 000 € in totale), pari a circa il 22% dei debiti.
- Il giudice omologa il piano perché Claudia è meritevole (debiti contratti per necessità, perdita del lavoro, assenza di frode).
- Al termine del piano, Claudia ottiene l’esdebitazione e i creditori non possono più agire contro di lei.
9 Sentenze recenti e fonti ufficiali
Di seguito si riportano le pronunce più significative della Corte di cassazione e le norme ufficiali citate nell’articolo. È consigliabile consultare il testo integrale delle sentenze per un approfondimento.
- Corte di cassazione, ordinanza n. 25496 del 17 settembre 2025 – Cessione del credito: non è necessaria una notifica formale per rendere opponibile al debitore la cessione; basta una comunicazione idonea con gli elementi identificativi .
- Corte di cassazione, ordinanza n. 27915 del 20 ottobre 2025 – Legittimazione della società cessionaria: il cessionario deve dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione di cessione; la pubblicazione in Gazzetta ha valore di pubblicità‑notizia e non costituisce prova sufficiente .
- Corte di cassazione, ordinanza n. 28706 del 30 ottobre 2025 – La prescrizione delle cartelle esattoriali deve essere eccepita impugnando l’intimazione di pagamento; l’inerzia cristallizza il debito .
- Corte di cassazione, ordinanza n. 35019 del 31 dicembre 2025 – L’intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile; non impugnarla impedisce di eccepire vizi delle cartelle precedenti .
- Corte di cassazione, ordinanza n. 24900 del 9 settembre 2025 – In tema di riscossione, il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive in cinque anni e quello relativo all’imposta in dieci anni; il termine quinquennale si applica quando la definitività non deriva da provvedimento giurisdizionale .
- Art. 2946 c.c. – Prescrizione ordinaria decennale: i diritti si estinguono con il decorso di dieci anni .
- Art. 2948 c.c. – Prescrizione quinquennale: riguarda, fra l’altro, gli interessi e le prestazioni periodiche .
- Art. 1264 c.c. – Cessione del credito: la cessione ha effetto verso il debitore quando l’ha accettata o quando gli è stata notificata .
- Art. 58 D.Lgs. 385/1993 (TUB) – Cessione in blocco: la pubblicazione in Gazzetta rende opponibile la cessione ma non prova la titolarità .
- Legge 3/2012 (artt. 6‑7) – Definizione di sovraindebitamento e procedure di composizione .
- Legge 199/2025 – Introduce la Rottamazione‑quinquies, definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2023 .
- D.L. 118/2021 – Introduce la composizione negoziata della crisi d’impresa .
Conclusione
La gestione di un vecchio debito ceduto a Gardant richiede competenza giuridica, attenzione ai dettagli e rapidità d’azione. Come abbiamo visto, il debitore dispone di numerosi strumenti per difendersi e per risolvere la propria esposizione in modo sostenibile:
- Verificare la prescrizione e i termini di decadenza, eccependo tempestivamente eventuali vizi;
- Contestare la legittimazione della società cessionaria chiedendo la documentazione e facendo valere l’onere della prova;
- Trattare un saldo e stralcio vantaggioso, basato sulla reale possibilità della società di recuperare il credito;
- Aderire alle definizioni agevolate (rottamazione‑quinquies) per i debiti fiscali, rispettando termini e condizioni ;
- Accedere alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione) o alla composizione negoziata per le imprese, per ottenere la ristrutturazione o la cancellazione dei debiti .
Ogni situazione è diversa: i debiti possono essere civili, fiscali o professionali; i termini di prescrizione cambiano e le procedure da seguire sono complesse. Per questo è fondamentale affidarsi a professionisti specializzati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono in grado di analizzare gli atti ricevuti, individuare gli errori dei creditori, sospendere esecuzioni in corso e negoziare piani di rientro o saldo e stralcio. In qualità di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo offre soluzioni personalizzate che combinano gli strumenti giudiziali e stragiudiziali più efficaci.
Se hai ricevuto un sollecito di pagamento o una lettera da Gardant o da altre società di recupero, contatta immediatamente l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Con un’analisi legale personalizzata potrai difenderti con strumenti concreti, evitare pignoramenti e ipoteche e trovare una soluzione definitiva ai tuoi debiti.
